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Decisione

38.2024.30

A ragione ad assicurato (la cui moglie ed i figli minorenni vivono in IT) negate IDI dal profilo del diritto nazionale in quanto la sua residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera. Atti, però, rinviati per valutazione fattispecie dal profilo del diritto internazionale. Parz. accolto

26 agosto 2024Italiano93 min

della scuola media di __________ per l’anno scolastico 2024-2025 e risiederà a __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.30

CL/gm

Lugano

26 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 7 maggio 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la precedente decisione del 28 marzo 2024 (cfr. doc. 35) con la

quale aveva negato a RI 1 - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di

collocamento (URC) di __________ con effetto da 1° marzo 2024 (cfr. doc. 23) -

il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo che il medesimo, da un

lato, non potesse essere considerato residente in Svizzera, dall’altro, fosse

da qualificare quale vero frontaliere.

L’amministrazione,

nella propria decisione su opposizione, ha rilevato:

" (…) Nel

caso in esame, innanzitutto occorre precisare che il trasferimento da una Cassa

disoccupazione ad un’altra, come in questo caso a causa di un cambio di

Cantone, prevede per legge nuovamente la verifica del diritto alle indennità di

disoccupazione, stabilito da un’altra Cassa.

Il motivo di questa

verifica è di evitare, qualora la prima Cassa fosse incorsa in eventuali

errori, il procrastinarsi di quest’ultimi e, inoltre, come molto più di

frequente avviene, ci possono essere dei cambiamenti rilevanti che portano la

Cassa successiva a prendere decisioni diverse rispetto al primo Ufficio di

Pagamento. Ciascuna Cassa, al momento della revisione della SECO si deve

giustamente assumere le proprie responsabilità.

Nel caso del sig. RI 1,

non è messo in dubbio che egli abbia il centro dei suoi interessi professionali

in Svizzera, come dalle risposte date dall’Assicurato e dal suo legale come

pure dai documenti in nostro possesso, quale ad esempio la validità del

permesso C, rilasciato su dei criteri precisi da parte dell’Ufficio stranieri

di Bellinzona.

Tuttavia, la

legislazione legata alla disoccupazione precisa ed individua, come centro

d’interessi, soprattutto, il luogo in cui risiede la famiglia della persona

iscritta in disoccupazione, la quale in questo caso si trova in Italia a __________.

Ad eccezione di una figlia che, probabilmente, raggiungerà il padre e/o la sua

famiglia a __________ una volta concluso il suo contratto di lavoro __________.

Il nucleo familiare del

sig. RI 1 si trova pertanto a __________, a 5 chilometri e a circa 10 minuti da

__________. Sicché, non è credibile che egli non si rechi regolarmente in

questo paese da sua moglie e dai suoi figli.

Egli ha sottoscritto un

contratto di locazione per un appartamento di 2 locali, l’ente locato è adibito

a uso personale e deve pagare la pigione mensile di CHF 650.-; questo esclude

che la sua famiglia desideri raggiungerlo in Svizzera.

Qualora il sig. RI 1

avesse voluto effettivamente risiedere in Svizzera, si sarebbe trasferito già da

anni con tutta la sua famiglia. Questo non è, ad oggi, avvenuto. La sua

famiglia è rimasta a vivere sul confine ed ora egli può raggiungerla e stare

con i propri familiari, com’è umanamente comprensibile, con più facilità.

Visto quanto sopra,

tenuto conto che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e la giurisprudenza federale esige quale terza condizione che si sia

creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali, l’opposizione non

può pertanto essere accolta.

La decisione della

Cassa CO 1 di __________ è quindi confermata.

In merito alle

indicazioni del sig. RI 1 relative alla richiesta di ricevere il guadagno

intermedio si precisa che non è oggetto di questa decisione. Tuttavia, a titolo

abbondanziale, comunichiamo che, qualora il sig. RI 1 avesse potuto

eventualmente beneficare del diritto alle indennità di disoccupazione e partire

dal 1° marzo 2024, ciò che non è il caso, dal mese di luglio 2024 al 31

dicembre 2024, la Cassa avrebbe dovuto applicare uno stipendio ipotetico di

circa CHF 5'100.- lordi mensili, come da CCL del personale curante con un

livello di formazione inferiore o senza formazione.

Il salario per gli

stages deciso dal Canton Ticino in questo ramo di circa CHF 1'300.- non trova

analogia con ciò che deve applicare l’assicurazione sociale legata alla

disoccupazione. Perciò, il signor RI 1, per questi mesi non avrebbe potuto

avere, in alcun modo, diritto ad una compensazione, visto che il suo guadagno

assicurato al 100% lordo corrisponde a CHF 4'456.00.” (cfr. all. A2 a doc. I).

Nella

decisione su opposizione, a differenza di quanto risultava dal provvedimento

del 28 marzo 2024, nulla emerge circa la qualifica dell’assicurato, dal profilo

del diritto internazionale, come vero o falso frontaliere.

1.2. Contro

la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dalla lic. iur. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo “di dichiarare la nullità”

della stessa, “in quanto non compatibile con i casi evidenziati negli artt. 8,

12 e 15 della LADI” ed il conseguente riconoscimento delle prestazioni LADI dal

1° marzo 2024 (cfr. doc. I pag. 11).

A

sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha fatto valere, in particolare,

quanto segue:

" (…) Premesso

che l’CO 1 ha giustificato la decisione basandosi sui seguenti articoli: art. 8

cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Nella fattispecie in esame non è stata

cambiata la residenza per usufruire dell’indennità di disoccupazione, ma la

residenza è stata trasferita da __________ a __________, al contrario per poter

al più presto rientrare nel mercato del lavoro.

Tant’è vero che dopo la fine della

formazione come socio assistente sanitario presso il centro di formazione di

Lugano e a luglio 2024 inizierà lo stage remunerato di CHF 1'300.00 (all. 4).

Proprio per questo motivo è stato chiesto l’intervento della Cassa, per poter

accettare lo stage e partecipare con un guadagno intermedio.

Al momento del trasferimento da __________,

non si è fatto presente che la domanda all’indennità di disoccupazione sarebbe

stata riesaminata, e tantomeno si è posto l’accento sul fatto che le relazioni

personale avrebbero giocato un ruolo determinante. Si è infatti solo parlato di

trasferimento tra Cassa e non si è mai posto l’accento su eventuali problemi

d’interpretazione del concetto di residenza. Sarebbe forse opportuno

specificare cosa si intenda realmente per relazioni personali, in quanto

nessuna legge e tantomeno la LADI all’art. 12 lo spiegano in maniera

dettagliata. (…)

Per poter risalire alla citazione di

relazioni personali è necessario infatti sostare l’attenzione non sulla (…)

LADI (…), bensì sulla Direttiva LADI prassi LADI ID, pubblicata dalla SECO.

Ma anche in questo caso manca quella che è

la definizione esatta e l’interpretazione lascia spazio a parecchie lacune e

fraintendimenti a seconda della lingua in cui viene tradotto”.

Il

ricorrente ha ripreso il consid. 3 della STF 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013,

indicando: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali in cui vivevano

Fatti

i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali

altrove” (cfr. doc. I, pag. 6-7).

L’assicurato

ha, poi, proseguito esponendo come segue le proprie argomentazioni:

" (…) Nella

fattispecie inoltre non possono neanche considerarsi non soddisfatti i seguenti

criteri:

-

Cambiamento dell’indirizzo estero in Svizzera al momento del

licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

Non è il caso in esame in quanto la

residenza è stata cambiata a partire dal 01.03.2024 (all. 5).

-

Indirizzo presso terzi;

C’è un contratto di locazione intestato ad RI

1 (all. 6).

Inoltre, una delle figlie, __________,

risiede in Svizzera nel Canton __________ ed è titolare di un regolare permesso

di soggiorno B (all. 7). La figlia __________, frequenterà la seconda media

della scuola media di __________ per l’anno scolastico 2024-2025 e risiederà a __________

con il sottoscritto (all. 8).

La moglie, __________, invece, risiede a __________,

l’appartamento è intestato alla stessa da oltre 8 anni ma lavoro in Svizzera

come frontaliera (all. 9). Secondo il B141 della direttiva LADI, spetta

tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza

effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture

dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.). E in questo caso non solo vi

sono mezzi di prova attendibili, ma anche il fatto stesso di aver sempre

lavorato e risieduto continuativamente dal 2015 in Svizzera, aver imparato la lingua,

aver frequentato corsi di perfezionamento, mostrano come sia chiara

l’intenzione di continuare a vivere e relazionarsi con il Paese e la sua

cultura (all. 10).

Inoltre i rapporti con la moglie dovrebbero

essere approfonditi, perché se da 8 anni si vive separati chiaramente si tratta

di una vera e propria separazione di fatto. Mentre il resto della famiglia sta

ben mostrando di voler risiedere in Svizzera e non in Italia.

(vedi art. B195 LADI) Una separazione di

fatto può esser riconosciuta come motivo di esenzione se i coniugi hanno un

domicilio separato e se le questioni finanziaria sono disciplinate chiaramente

(p. es. accordo scritto dei coniugi). La Cassa deve chiedere all’assicurato le

prove di tale separazione (contratti di affitto, ecc.). A riguardo si può

citare un’ulteriore sentenza:

cfr. DTF 125 V 465 consid. 5, pag. 468-469

“Orbene non si vede come la suddetta

giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza

qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla

Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del

lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un

serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza

effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare

l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale

presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a

non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente

poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo

l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento

contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento

che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la

ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il

diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in

Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non

è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal

fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di

avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia (...)”.

In una sentenza del 20 settembre 1989,

pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo

(cfr. Daniele Cattaneo, “Le mesures préventives et de rédaptation de

l’assurance-chômage”, ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha

stabilito che determinante, nel contesto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è

l’esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quello della residenza

effettiva. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione suppone la

residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un

determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali. In questo

caso specifico si parla di una residenza di quasi 10 anni e non si è

manifestata mai l’intenzione di lasciarla. Non si tratta di uno status di

frontaliere. I frontalieri, infatti, sono stranieri domiciliati nella zona di

frontiera straniera che esercitano un’attività lucrativa entro la zona

frontiera svizzera. (…) per oltre 8 anni sono stati versati i contributi in

Svizzera per l’indennità di disoccupazione, mentre ora si nega il diritto di

poterne usufruire (…) è evidente che una confusione in tal senso è lecita, se

non è residente in Italia e neanche in Svizzera, dove dovrebbe avere la

residenza?” (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta del 21 giugno 2024 la Cassa ha proposto di respingere

l’impugnativa osservando, in particolare, quanto segue:

" (…) non si

contesta il fatto che il sig. RI 1 abbia il centro dei suoi interessi

professionali (o degli affari, come da lui comunicato) in Svizzera né tantomeno

che egli sia in possesso di un valido permesso “C”, rilasciato dal 2020 e che

egli sia iscritto all’AIRE anche se tale iscrizione è avvenuta dopo la

decisione di rifiuto e, più precisamente, in data 22 aprile 2024.

Il sig. RI 1 è inoltre iscritto ad un corso

di formazione come Assistente di cura presso la Scuola __________, questo, a

quanto affermato dallo stesso, anche per facilitare il suo reinserimento,

sapendo che il suo precedente contratto sarebbe terminato a settembre 2023.

Questo corso serale si svolge due volte alla settimana dalle 18:00 alle 22:00

il lunedì e il mercoledì e due sabati al mese dalle 08:00 alle 12:30. Pertanto,

lo stesso ha spiegato di essersi trasferito in Ticino, al fine di frequentare

questo corso e continuare le sue ricerche di lavoro in questo Cantone.

La Casa Anziani __________ gli ha offerto

un contratto di stage di 6 mesi, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, al

fine di completare la sua formazione con un Diploma Cantonale di assistente di

cura. Nonostante ciò che precede, la legislazione legata alla disoccupazione

precisa ed individua come centro di interessi e, conseguentemente effettiva

residenza, soprattutto, il luogo in cui vive la famiglia della persona iscritta

in disoccupazione, che, in questo caso, si trova in Italia a __________

(provincia di __________).

La sua famiglia, moglie ed i figli,

nonostante egli sia in possesso da anni di un permesso “C”, non si è mai

trasferita nella nostra nazione.

Unicamente una figlia, __________ risiede,

presumibilmente dal 2019, nel Canton __________ ed è titolare di un permesso

“B” (cfr. scambio di corrispondenza tra le parti, espresso in precedenza).

Nell’atto di ricorso il sig. RI 1 ha

sostenuto che, se da otto anni non vive con sua moglie, si sarebbe dovuto

comprendere che chiaramente egli era separato di fatto.

Questo elemento, oltre a giungerci

assolutamente nuovo e quindi al contrario di quanto comunicato dal Sig. RI 1,

per nulla chiaro, resta, ad ogni modo, poco credibile per due motivazioni:

Nel suo scritto del 2 aprile 2024, il Sig. RI

1 aveva dichiarato: "Va notato che, dal 2019, pur avendo la residenza a

Uri, ho trasferito una delle mie figlie con me e il resto della mia famiglia è

rimasto in Italia, precisamente a __________" - "Non ho mai usufruito

di un permesso G per frontalieri e non è neanche mio interesse averlo, anche

perché il centro dei miei affari in Svizzera e non Italia e semmai il contrario

saranno i miei familiari che si traferiranno qui. Pertanto, non solo non ha mai

indicato nulla in merito alla separazione di fatto da sua moglie bensì ha

confermato che tutta la sua famiglia abita e vive a __________ e semmai sarebbe

stata l'intera famiglia a trasferirsi in Svizzera; fatto che, a tutt'oggi, non

è avvenuto, nonostante egli si ritiene residente in Svizzera da oltre 10 anni

ed in possesso di un permesso "C" dal 2020.

Secondo la costante giurisprudenza, occorre

considerare veritiere le prime affermazioni, in quanto esse sono prive di

modifiche e ripensamenti, date spesso nelle versioni successive. Ma anche in

queste ultime versioni il Sig. RI 1 riconfermava il suo stato civile di persona

coniugata con famiglia all'estero.

Inoltre, non è possibile per la nostra

Amministrazione soddisfare la richiesta di chiedere le prove di tale

separazione, in quanto ci troviamo ora già in sede di ricorso. Si precisa

dapprima che, con l’iscrizione all'AIRE avvenuta in data 22 aprile 2024, lo

stesso assicurato dichiarava, con la sua firma, di essere attualmente coniugato

(e non separato) indicando che i figli non risiedevano con lui a __________.

Inoltre, come ribadito più volte dal vostro

lodevole Tribunale, in sede di ricorso le Casse di disoccupazione non possono

più effettuare ulteriori accertamenti.

Nell'atto di contestazione si legge altresì

che la figlia __________ frequenterà la seconda media presso la scuola media di

__________ per l'anno scolastico 2024/2025 e risiederà a __________.

Anche questo punto è un fatto che deve

ancora avvenire e ricordiamo che il Sig. RI 1 ha sottoscritto un contratto di

affitto per un appartamento di due locali, pagando una pigione di CHF. 770.-

(affitto CHF. 650.- oltre CHF. 120.- di spese mensili), pertanto, non è

credibile che la sua famiglia che comprende tre figli e una moglie, voglia

raggiungerlo in Svizzera, prova ne è che, a tutt'oggi, non lo ha mai raggiunto.

Come già spiegato nella nostra decisione di

opposizione, il paese di __________, in provincia di __________, dove risiede e

vive la sua famiglia, si trova a 5 chilometri da __________, ossia a circa 10

minuti di auto o 15 minuti con i mezzi pubblici.

Il fatto che il contratto di affitto

dell'appartamento a __________, da otto anni, risulti sotto il nome della

moglie, come ribadito in sede di ricorso, non esclude che il Sig. RI 1 non si

rechi regolarmente in Italia per stare con i suoi figli e risieda, anche e

soprattutto, in questa nazione con la sua famiglia.

Visto quanto sopra, il Sig. RI 1 non ha

comprovato di risiedere effettivamente in Svizzera ai sensi della legislazione

presente nella legge sull'assicurazione disoccupazione, tuttavia, di avere la

volontà di formarsi professionalmente e di cercare lavoro in questa nazione e,

al contrario, egli ha dimostrato che il suo centro delle proprie relazioni

personali ed affettive si trova in Italia (presso la sua famiglia).

In merito a ciò che ha deciso la Cassa

Cantonale di __________ ci siamo già espressi (…)

Inoltre, una Cassa si può esprimere

unicamente una volta esaminato il caso e l'intero incarto e, ad ogni modo, se

la famiglia del Sig. RI 1 avesse voluto veramente raggiungerlo in Svizzera,

l'avrebbe fatto da parecchi anni ed il trasferimento non deve e non può

dipendere dall'iscrizione in disoccupazione o meno bensì unicamente

dall'effettiva volontà personale di un individuo e/o di una famiglia.” (cfr.

doc. III).

1.4. Con

replica del 28 giugno 2024, la giurista RA 1 in rappresentanza del ricorrente,

rammentando il contenuto degli artt. 8 e 12 LADI e chiedendo che siano presi in

considerazione tanto la buona fede dell’assicurato, quanto il “suo costante

impegno”, ha osservato quanto segue:

" (…) L'CO 1

continua a negare il diritto all'indennità di disoccupazione al mio cliente, RI

1, in quanto sostiene che egli abbia il centro dei suoi interessi affettivi in

Italia e non in Svizzera.

Non vi è invece alcuna spiegazione al fatto

che il Sig. RI 1 per tutti questi anni ha versato i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 2 Legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione, LADI, senza averne alcun ritorno. (…)

Addirittura senza un permesso di soggiorno

si è considerati come residenti, perciò continuiamo a ribadire che la clausola

in esame lascia largo spazio alle interpretazioni ed è controversa, in quanto

fa esclusivo riferimento al fatto di aver svolto un'attività lavorativa

assicurata in Svizzera da almeno un anno, non si fa alcuna menzione

all'importanza delle relazioni personali.

Sorge spontaneo un quesito: quando si è

considerati effettivamente frontalieri? La dottrina comune e la giurisprudenza,

citano in tal modo:

“Diversamente dal legislatore italiano, in

Svizzera. la dimora fiscale viene richiamata direttamente nelle disposizioni di

carattere tributario. Secondo queste "una persona ha il domicilio fiscale

in Svizzera quando vi risiede".

Il domicilio sarà invece il luogo dove

risiedono il centro degli interessi vitali, siano essi di natura personale,

familiare o economici.

Siano essi di natura personale, familiare o

economici e lo ribadisco o.. ... e non E. A mio avviso nel caso specifico lo

status di frontaliere non trova affatto applicazione. Sono considerati

frontalieri, infatti, coloro che hanno un impiego o esercitano un'attività

indipendente in un Paese membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione

europea di libero scambio (AELS)e che risiedono un altro Paese membro nel quale

di norma rientrano quotidianamente o almeno una volta a settimana.

Il Sig. RI 1 è residente in Svizzera e ne è

anche un contribuente. (All. 2)

Nel riscontro dell'CO 1, si è addirittura

messa in dubbio la validità della decisione presa dal Canton __________ a suo

tempo. Il mio cliente ha sempre agito con onestà e buona fede, dedicandosi al

lavoro e alla famiglia che è venuta e viene regolarmente a trovare suo padre.

Il Sig. RI 1 non avrebbe neanche il tempo

materiale per recarsi in Italia assiduamente. A tal proposito alleghiamo alcune

foto in cui i figli hanno loggiato dal padre sia nel Canton __________ che a __________.

(All.3)

Il Sig. RI 1 al momento ha un piccolo appartamento,

ma ciò non toglie che i figli vengano regolarmente a trascorrere del tempo con

il padre.

La figlia maggiore abita, lavora, vive nel

Canton __________ e non presumibilmente come affermato dall'CO 1, e si

frequentano spessissimo con il padre in Svizzera.

Il Sig. RI 1 non ha alcun possedimento in

Italia. (All.4).

Non risiede in Italia e i suoi figli

visitano il padre in Svizzera.

Quanto citato dall'CO 1 sono solo delle

supposizioni mentre i fatti dicono altro. Che motivo avrebbe di pagare due alloggi?

Inoltre il fatto stesso che il Sig. RI 1 sta perfezionando il suo curriculum

con una formazione professionale in un campo in cui si cerca attualmente tanto

personale ne è una prova concreta.

I primi anni trascorsi dal Sig. RI 1 in

Svizzera gli hanno permesso di crescere professionalmente, poi è stato

raggiunto dalla figlia, ad Agosto seguirà l'altra figlia.

Perché al mio cliente non è stato detto che

trasferendo la sua residenza in Ticino avrebbe perso tutti i suoi diritti come

residente?

Il suo trasferimento è dettato dalla buona

fede e ora gli si nega un qualcosa di cui avrebbe pieno diritto ad usufruirne.

Che senso ha avuto, aver seguito

rigorosamente tutte le regole del collocamento per poi annunciargli di colpo

che non avrebbe più avuto diritto a nessuna indennità? Denotiamo una chiara

mancanza di professionalità e preparazione degli specialisti del settore,

errori e lacune che stanno costando molto caro al mio cliente. (All. 5)

Il suo non rientra neanche nei casi

previsti dall'articolo 30 della LADI che porta alla sospensione all'indennità.

A quanti Km dal confine, si dovrebbe allora

abitare per essere considerato residente? E se allora fosse un frontaliere

rientrerebbe nella fattispecie seguente: a partire da quest'anno i frontalieri

rimasti senza lavoro dovrebbero percepire per i primi tre mesi una rendita di

disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80% del salario per chi

ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha).” (cfr. doc. V).

1.5. Con

duplica di data 4 luglio 2024, la Cassa, preso atto della replica di

controparte, si è espressa come segue:

" (…)

-

La nostra Amministrazione non ha mai messo in dubbio né la buona fede

del Sig. RI 1 né la sua volontà di formarsi professionalmente in Svizzera e/o

di cercare un impiego nel nostro paese.

-

Tuttavia, la sua famiglia e i suoi affetti risiedono e vivono in Italia,

come già descritto nella nostra prima risposta. Ad eccezione della figlia maggiorenne

che vive a __________, presumibilmente da fine 2019/inizio 2020

(presumibilmente nel senso di quanto abbiamo compreso da quello espresso negli

scritti della controparte).

-

Il fatto che in 10-15 minuti, egli può recarsi a casa dalla sua

famiglia, in Italia, a __________, è un dato di fatto. Alla domanda della

controparte, relativa a quanti chilometri dal confine si dovrebbe abitare per

essere considerati residenti, si risponde da sola. In particolare, ciò che

conta è che, se il Sig. RI 1 avesse desiderato trasferire la sua famiglia in

Svizzera, considerata la sua abitazione nel nostro territorio dal 2014 ed il

permesso C, sarebbe effettivamente già avvenuto da tempo. Le foto

nell'appartamento a __________ e-o nel Canton __________ con i suoi figli, non

cambiano l'aspetto principale della questione.

-

Non si comprende inoltre il motivo per cui il Sig. RI 1, secondo

l'Avvocato, non abbia nemmeno il tempo materiale di recarsi in Italia dalla sua

famiglia a __________ mentre i figli si recano spesso a trovare il padre. l

chilometri di distanza sono gli stessi, come pure il tempo per raggiungere __________

e stare con la sua famiglia, la quale vive in un appartamento più grande.

Inoltre, questo dovrebbe essere semmai un rafforzativo del fatto che se la sua

famiglia viene a trovarlo così spesso a __________, per quale motivo,

considerata la sua residenza dal 2014 in Svizzera e il permesso C del Sig. RI 1,

non si sono trasferiti tutti in Svizzera da anni?

-

L'Avvocato chiede per quale ragione pagare un affitto di un piccolo

appartamento di due locali a __________ e le tasse in Svizzera. Verosimilmente,

in questo modo, egli riusciva e riesce a gestire la parte professionale in

Svizzera ed anche il suo nucleo famigliare, la parte affettiva in Italia dove

risulta essere il centro dei suoi interessi.

-

Lo stesso Avvocato ha comunicato, citando la dottrina comune e la

giurisprudenza, che "il domicilio sarà invece il luogo dove risiedono il

centro degli interessi vitali, siano essi di natura personale, familiare o

economici". Ribadiamo nuovamente che, la famiglia del Sig. RI 1 risiede e

vive a __________, ad eccezione di una figlia maggiorenne che da qualche anno

vive a __________.

-

(…) Soprassediamo sugli ulteriori commenti fuori luogo della D.ssa RA 1,

soprattutto in merito alla mancanza di professionalità e preparazione degli

specialisti del settore, che rimandiamo al mittente.

-

Il frontaliere ha diritto alle indennità in disoccupazione in Svizzera,

quando il suo grado di impiego è stato parzialmente ridotto a seguito di una disdetta

ma continua ad essere occupato a tempo parziale per il medesimo datore di

lavoro. Ciò che è stato indicato dalla Lic. lur. RA 1 si riferisce a

disposizioni dell'lNPS non ancora entrate in vigore, il quale secondo i nuovi

accordi, dovrebbe versare le indennità di disoccupazione in Italia al 70% o

all'80%, come da criteri di calcolo svizzeri, ai frontalieri per un periodo di

tempo di tre mesi.

A titolo abbondanziale, riportiamo il

seguente testo, scritto dal Sig. RI 1 nei formulari "Indicazioni della persona

assicurata" (IPA) per i mesi di aprile e maggio 2024:

"Si fa presente che la Legge federale

sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

d'insolvenza non è stata rispettata dalla Cassa CO 1 di __________ nei miei

confronti. Questo è un abuso di un atto di discriminazione, e il RAZZISMO

STRUTTURAE.

Sì, il razzismo strutturale è ancora

presente nella nostra società. Bisogna chiedersi se la maggioranza sia disposta

ad ammetterlo. Mi sono rivolto direttamente a questo ente con un'opposizione

alla loro decisone."

Le accuse del Sig. RI 1 rivolte alla nostra

Cassa, sono molto gravi e chiediamo al Sig. RI 1 di astenersi dall'esprimere

queste calunnie.

Considerato che comprendiamo il suo stato

d'animo, chiudiamo questa spiacevole questione unicamente con questo

rimprovero.

Rassicuriamo, inoltre, il Sig. RI 1 che il

suo caso è stato trattato secondo la legislazione Svizzera e secondo la

relativa giurisprudenza inerente questa fattispecie. (…)” (cfr. doc. VII).

1.6. Con

ulteriori osservazioni del 15 luglio 2024, la rappresentante del ricorrente ha,

infine, indicato quanto segue:

" (…) L'CO 1

continua a negare il diritto all'indennità di disoccupazione al mio cliente, RI

1, basandosi sempre sugli stessi argomenti ma evitando di darne una spiegazione

completa in termini legali. Citiamo alcuni esempi:

1) alla domanda a quanti chilometri di

distanza sì dovrebbe abitare per essere considerati residenti, CO 1 risponde

con un semplice “si risponde da sola”. Un riscontro che potrebbe lasciare una

qualsiasi interpretazione. Normalmente ad una domanda precisa sarebbe lecito

dare altrettante risposte precise.

2) Nessun riscontro effettivo viene dato

sull'argomento dove il Sig. RI 1 abbia il centro effettivo delle sue relazioni

personali:

ci teniamo a precisare che il Sig. RI 1 non

ha trasferito tutta la Sua famiglia nella Canton __________, in quanto i figli

all'epoca dei fatti erano in un periodo delicato di scolarità. Appena è stato

possibile per i motivi che vi lasciamo immaginare, sua figlia più grande ha

completato la sua specializzazione in Svizzera e si è trasferita a __________

(e su questo anche l'CO 1 sembra non dare alcuna importanza). La stessa

procedura, se la situazione economica lo consentirà, sarà seguita dai fratelli

minori.

Sull'argomento che il Sig. RI 1 non ha il

tempo materiale di recarsi in Italia è logico, mentre è illogico quanto dall'CO

1 affermato. I figli hanno molto più tempo per visitare il padre e hanno molta

più flessibilità (alleghiamo una foto e un messaggio della figlia all. 1).

Inoltre già prima trascorrevano le vacanze regolarmente dal padre.

Inoltre ci teniamo a precisare che con un

permesso C, si è liberi di viaggiare e questo non ha niente a che fare con le

affermazioni che il Sig. RI 1, risieda in Italia, in quanto ci sentiamo di

affermare legalmente il contrario. Mentre alcuna prova concreta è stata fornita

dall'CO 1 in merito.

3) non si capisce cosa s'intenda per

incarto incompleto (pag.2, CO 1 All.2)), in quanto il Sig. RI 1 ha presentato

tutta la documentazione necessaria, e anche le prove delle ricerche di lavoro

effettuate negli ultimi mesi (All.2).

4) continuiamo invece a porre l'accento

sulla mancanza di chiarezza da parte degli organi preposti (capisco il

disappunto, purtroppo sono i fatti a parlare), alleghiamo a tal proposito

l'ultimo email ricevuto da parte dell'Ufficio regionale del collocamento, URC

della Sezione del lavoro del Canton Ticino, che è in perfetta contraddizione

con quanto affermato dall'CO 1, cosi cita: in possesso di un permesso C, si può

abitare ovunque in Ticino ai fini della disoccupazione (All.3).

5) altra domanda alla quale non si è data

risposta è la seguente: il Sig. RI 1 è residente in Svizzera e ne è anche un

contribuente, dove vengono versati tutti i contributi pagati per l'indennità di

disoccupazione in tutti questi anni dal mio cliente?” (cfr. doc. IX).

1.7. Infine,

con osservazioni di data 25 luglio 2024 – trasmessa alla rappresentante del

ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XII) -, la parte resistente ha

osservato quanto segue:

" (…)

1) I chilometri, come già spiegato, non

sono rilevanti (per questo abbiamo indicato - dopo la nostra spiegazione

"si risponde da sola"). Tuttavia, visto la sua insistenza,

comunichiamo nuovamente che è considerato frontaliere chi rientra a casa, in

questo caso a __________ (Italia) almeno una volta alla settimana. Essendo il

Sig. RI 1, abitante a __________ e distante circa 10/15 minuti da __________,

il suo rientro per raggiungere il suo centro di interessi, ossia la sua

famiglia, può tranquillamente essere anche giornaliero. Pertanto, per essere

considerato residente abituale in Svizzera, devono essere confermate le tre

condizioni: il risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di

continuare a risiedervi e avere contemporaneamente il centro delle proprie

relazioni personali. In tal senso la presenza di sole relazioni professionali,

ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di

residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal

domicilio civile sia dalla dimora abituale sia ancora dal domicilio secondo la

legislazione sugli stranieri. Nonostante egli sia entrato in Svizzera dal 2015,

risiede in un piccolo appartamento a __________ e la sua famiglia non l'ha mai

definitivamente raggiunto. Ciò non è avvenuto, in quanto, presumibilmente, in

questo modo il Sig. RI 1 riusciva e riesce a conciliare meglio la sua

situazione professionale in Svizzera e quella famigliare in Italia. Il suo

avvicinamento al confine gli ha sicuramente reso più facile e fattibile questo

raggiungimento. Pertanto, l'essere considerato residente in Svizzera non

dipende dai chilometri di distanza. Essendo la Dott.ssa RA 1 laureata in legge,

avevamo compreso che questo le fosse chiaro. Mentre, per il rilascio dei

permessi per i lavoratori frontalieri (G), dal 2007 è stato abolito l'obbligo

di residenza nella fascia di confine (20 Km) in precedenza necessario per

ottenere il permesso per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino

italiano con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può

ottenere il permesso come lavoratore frontaliero.

2) La figlia maggiorenne risiede in

Svizzera dal 2019 e questo lo abbiamo riportato in ogni nostra risposta. Rimane

sempre il fatto che il Sig. RI 1 sia entrato in Svizzera nell'anno 2015.

Avrebbe quindi avuto tutto il tempo per trasferirsi con tutta la sua famiglia

anche prima del permesso C ed i suoi figli avrebbero potuto frequentare la

scuola di infanzia e/o le scuole anche in Svizzera, già fin da piccoli. Se,

attualmente, i suoi figli vanno anche a trovarlo a __________ (vedi foto) e

viceversa, e in un futuro si trasferiranno in Svizzera, non cambia il fatto di

quale sia stata e sia la sua attuale situazione. Sicuramente, il Sig. RI 1 con

il permesso C è libero di viaggiare dove desidera e la nostra Cassa non ha mai

asserito il contrario. La domanda è sempre la stessa, per quale motivo non si è

trasferito già anni fa in Svizzera con la sua famiglia? Riportiamo testualmente

quanto asserito nel nostro ultimo scritto: "'Lo stesso Avvocato ha

comunicato, citando la dottrina comune e la giurisprudenza che "il

domicilio sarà invece il luogo dove risiedono il centro degli interessi vitali,

siano essi di natura personale, familiare o economici". Ribadiamo

nuovamente che la famiglia del Sig. RI 1 risiede e vive a Cernobbio, in

provincia di __________, ad eccezione di una figlia maggiorenne che da qualche

anno, presumibilmente dal 2019, vive a __________".

3) La Dott.ssa RA 1 dovrebbe smettere di

fraintendere e/o distorcere ogni frase a sua personale interpretazione.

"Incarto completo", come si comprende chiaramente nella nostra

risposta precedente, si intende quando la persona assicurata (inteso, in

generale, come ogni disoccupato) ha consegnato alla Cassa tutta la

documentazione richiesta. Normalmente, questo richiede da 2 a 4 settimane o più

dalla data di iscrizione. Unicamente, una volta che l'incarto è completo, si

può verificare la documentazione e decidere in conformità degli articoli di

legge pertinenti.

4) Nessuno ha mai asserito che il Sig. RI 1

non possa abitare in Ticino o in qualsiasi altro luogo in Svizzera con un

permesso C. Inoltre, quale pertinenza ha questa frase, mai pronunciata da

nessuno e inventata dalla Dott.ssa RA 1, con avere la famiglia a pochi

chilometri dal confine? Un conto è abitare e un altro conto è risiedere, come

dalle tre condizioni citate al punto 1) e nei nostri precedenti scritti.

5) l contributi AVS/AD/IPG, comprendendo

quindi le indennità di disoccupazione, vengono versati in Svizzera alle Casse

di Compensazione dell'ultimo datore di lavoro. Tuttavia, per avere diritto alle

indennità di disoccupazione, occorre che gli articoli di legge riferiti ad ogni

singolo caso, siano adempiuti. In questo caso, non lo sono.” (cfr. doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se, a ragione, o meno, la

Cassa abbia negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione

richieste dal 1° marzo 2024.

2.2. Uno

dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di residenza, basato

sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza

effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni

personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024

Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in

SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9

agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017 consid. 2.

In

una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni

nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in

Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1

lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già

menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva

lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima

della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto

comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare

il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1

lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una

persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide

con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di

vita.

In

una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

"

(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni

del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare

genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi

e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

Con sentenza 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che

aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si

trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era

trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come

falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e

mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5

locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

In

un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta

Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che

un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si

trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B

rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui

famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia

(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in

prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non

avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva

diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal

1° luglio 2017.

In una

sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e

seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui

famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera,

che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo

il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha

la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo

della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera,

abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente

il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

A

tale proposito cfr. STF 8C_380/2020

del 24 settembre 2020,

pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

Con

giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima

ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva

acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si

era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese

successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva

gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si

trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante

giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse

una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con

sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il

ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio

2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli

interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni

personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la

quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto

il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di

motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di

Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta

che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente

nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,

aveva costituito una dimora secondaria.

L’Alta

Corte ha in particolare sottolineato:

"

4.2.2. (…) la questione del luogo

in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo

di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può

trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui

vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si

sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il

Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali

del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che

trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la

moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che

il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in

Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati

dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti

accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il

ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane

da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato

possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il

giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie

le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue

relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,

riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal

momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale

cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della

moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto

essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di

scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive

attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la

disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso

di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in

Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti

accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere

senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del

ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.

Infine,

con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto

a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del

mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni

personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove

risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione

spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro

Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato

che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non

risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr.

fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24

marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62

pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto

2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio

2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA

38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA

38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

2.3. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato il __________

1971) è un cittadino italiano, coniugato, in possesso di un permesso “C” di

domicilio UE/AELS rilasciato da Canton Ticino il 15 marzo 2024 (data di entrata

Considerandi

2.

giugno 2015) e valido fino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 23 e 31).

Il

ricorrente ha lavorato presso il __________ tra giugno e settembre 2022, in

qualità di “__________”, poi presso __________ dal dicembre 2022 al maggio 2023

come “__________” ed infine presso __________, da maggio a settembre 2023 come

“addetto lavanderia” (cfr. doc. 3, 4, 7 e 10).

Terminato

tale ultimo rapporto lavorativo, RI 1 ha quindi richiesto e beneficiato

dall’ottobre 2023 delle prestazioni LADI nel Canton __________, ove risiedeva

(cfr. doc. 1 e 2).

Trasferitosi

in Ticino a decorrere dal 1° marzo 2024, egli ha presentato nel nostro Cantone

domanda di indennità di disoccupazione dando una disponibilità del 100% (cfr.

doc. 23).

In

data 28 marzo 2024, la Cassa ha posto al ricorrente una serie di quesiti ai

quali egli ha risposto come segue:

"

(…)

1.

Lei è iscritto all’AIRE?

No

2.

Di quanto locali è composto

l’appartamento in __________?

2.

locali

3.

Quanto paga di affitto mensile?

CHF 770

4.

Esiste un contratto di locazione?

5.

Chi ha stipulato il contratto?

__________Nell’appartamento

di __________ vive sa solo?

6.

Dove risiede la sua famiglia?

Italia – __________ (moglie e figli)

7.

In casa propria o in affitto?

Affitto

8.

Quando era occupato presso

l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia?

Ho un permesso C valido

9.

Dalla data di iscrizione in

disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?

Ho un permesso C valido

10.

Ha un veicolo privato?

No

11.

Quale è il numero di targa?

/

12.

Quale è la sua cassa malattia?

__________

13.

Chi è il suo medico curante?

__________

14.

Quale è la durata settimanale del

soggiorno in Ticino?

Ho un permesso C valido

15.

Quali legami ha con la Svizzera?

Studi / permesso C valido

16.

È membro di società, associazioni

o altri enti in Svizzera?

No

17.

È abbonato a giornali o riviste?

No” (cfr.

doc. 28-29).

In

allegato alle proprie risposte, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione

i documenti seguenti:

-

Una carta __________ a lui intestata (cfr. doc. 30);

-

Il permesso di soggiorno C indicante quale “data di entrata” il 2

giugno 2015 e valido sino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 31);

-

La tessera svizzera d’assicurazione malattie LAMal __________ (cfr. doc.

32);

-

La licenza di condurre svizzera emessa il 18 settembre 2019 (cfr. doc.

33);

-

Il “contratto di locazione 40214” che ha sottoscritto a decorrere dal 1°

marzo 2024 in veste di conduttore con __________ (locatore) per l’appartamento

sito in __________, composto di 2 locali, al sesto piano, adibito ad uso

personale, di durata indeterminata, per una pigione mensile di fr. 650.- oltre

fr. 120.- di spese accessorie (cfr. doc. 34);

Con

decisione del 28 marzo 2024, la Cassa ha ritenuto che RI 1 non è residente in

Svizzera ai sensi della LADI, ragione per la quali gli ha negato il diritto

alle indennità di disoccupazione. In particolare, l’amministrazione, nel

motivare il proprio provvedimento, ha rilevato quanto segue:

"

(…) Nel caso in esame la residenza

dell’assicurato è a __________ – Italia. RI 1 non può pertanto essere ritenuto

residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro

degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliere e non può

essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di

occupazione, in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 35).

RI

1.

ha contestato la decisione resa nei suoi confronti dalla Cassa con due

scritti, entrambi del 2 aprile 2024. Nel primo (“oggetto I opposizione

presso Cassa CO 1”), facendo, in particolare, valere quanto segue:

"

(…)

v Sono qui a contestare la decisione dell’Ufficio

Assicurazioni dell’CO 1 di __________, che ha rifiutato di versarmi l’indennità

di disoccupazione di marzo sostenendo che non ho diritto all’indennità di

disoccupazione perché i miei figli vivono in Italia;

v Chiedo che venga ripristinato il mio diritto

all’indennità di disoccupazione che ho sempre percepito durante la mia

permanenza in __________ che mi aspetta in Ticino con un regolare permesso di

domicilio C e un regolare contratto di locazione;

v Sono qui a informare che ho un regolare permesso di

domicilio C dal 2020, rinnovato con successo d’Ufficio della migrazione

ticinese la scorsa settimana;

v Sono qui a segnalare che, prima di diventare

disoccupato, sono stato ammesso alla Scuola __________;

v Sono inoltre a far presente che il mio è un caso di

trasferimento da un Cantone all’altro e non un nuovo caso con una nuova domanda

di disoccupazione;

v Sono qui per informarmi che il fondo __________ per i

disoccupati mi ha riconosciuto il diritto disoccupato pagandomi mensilmente dal

1/10/2024 [recte: 2023] al 28/02/2024 fino al mio trasferimento in Ticino il

01/03/2024;

e chiedo inoltre

v Che mi venga riconosciuto anche il diritto a ricevere

un guadagno intermedio nei mesi che va dal 01/07/2023 al 31/12/2024 per

completare i miei studi di Assistente di Cura come stagista;

v Sono qui per informare il vostro ufficio che ho

finanziato il corso senza richiedere il sostegno durante un regolare contatto

di Lavoro in Ticino.

Come sapete, la mia iniziativa di autofinanziare il

corso senza chiedere un aiuto e solo per facilitare il mio reinserimento visto

che ho più di 50 e se quelli dell’Ufficio regionale del lavoro potessero intervenire

pagando un indennizzo ai datori di lavoro e/o organizzando misure di formazioni

per i nuovi assunti e facilitare il mio reinserimento nelle Casa di Cura visto

che ho lavorato nel settore a __________ e sto facendo ulteriore formazione.

Malgrado le mie iniziative di autofinanziare il corso

come strategia mia per facilitare il mio rapido reinserimento al lavoro,

potevano aiutarmi con il programma di __________, che non hanno fatto, ma mi

hanno chiesto di compilare la dichiarazione per assicurati iscritti ad una

formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale (vedi

allegato).

L’ufficio di collocamento regionale ha una comprovata

esperienza nell’aiutare le persone in situazioni simili ad accedere ai benefici

e al sostegno a cui hanno diritto, come nel mio caso, di avere accesso al

guadagno intermedio durante il contratto di Stage, dato che l’iscrizione al

corso è avvenuto quando era in vigore il mio contratto di lavoro. il vostro

team di esperti mi ha invece consigliato di rivolgermi ai servizi LAPS della

Città di __________ per richiedere l’assistenza sociale durante questo periodo

si stage, ma ritengo che questo non sia corretto perché la mia indennità di

disoccupazione è ancora aperta, quindi perché avrei bisogno dell’assistenza

sociale?

La (…) LADI prevede che i Cantoni mettano a

disposizione una serie di cosiddetti “provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro – PML” (corsi, programmi d’occupazione temporanea, periodi di pratica

professionale, ecc.) ma fino ora sto lottando da solo per uscire dalla

disoccupazione in quanto go 50 in su.

v Le chiedo gentilmente di esaminare la mia situazione

in quanto esperta in materia, prendendo in considerazione la mia situazione di

fronte a Lei per aiutarmi a massimizzare i miei benefici LADI per avere un’indennità

di disoccupazione mensile e un guadagno intermedio durante lo stage dal

01/07/2024 al 31/12/2024 per completare lo stage ed assicurare un impiego

stabile” (cfr. doc. 36).

Nel secondo scritto trasmesso dal

ricorrente alla Cassa (“Opposizione decisione del 28.03.2024”),

l’assicurato ha precisato quanto segue:

"

(…) sono residente in Svizzera e

precisamente detentore di un regolare permesso di soggiorno C dal 2020.

Ho lavorato regolarmente da più di 15 anni in

Svizzera, e purtroppo beneficio attualmente dell’indennità di disoccupazione

tra l’altro sospesa da regolari contratti di lavoro temporanei.

Ho ottenuto la possibilità di frequentare un corso

Scuola __________ di __________, al fine di trovare più rapidamente possibile

un impiego professionalmente più performante.

Ragione per cui ho deciso di avvicinarmi, in quanto

dal Canton __________ e con la chiusura del Gottardo raggiungere la scuola era

diventato quasi impossibile. Ho continuato nel frattempo sia a lavorare

temporaneamente che a cercare lavoro.

Non ho mai usufruito di un permesso G per frontalieri

e non è neanche mio interesse averlo, anche perché il centro dei miei affari è

in Svizzera e non Italia e semmai è il contrario saranno i miei familiari che

si trasferiranno qui.

Inoltre proprio una delle mie figlie risiede nel

Canton __________, dove io stesso avevo la residenza fino a poco tempo fa.

Il corso serale che si svolge due volte alla settimana

dalle 18.00 alle 22.00 il lunedì e il mercoledì e due sabati al mese dalle

08.00

alle 12.30 e non ho avuto alcun intoppo con il mio lavoro fino alla

scadenza del contratto a settembre 2023.

La Casa per __________ che mi ha offerto un contratto

di stage per 6 mesi dal 01/07/2024 al 31/12/2024 (allego conferma stage) per

completare la mia formazione con un Diploma Cantonale di Assistente Cura.

Normalmente dovrebbe rientrare o in guadagno

intermedio o spesso è la stessa cassa di compensazione che finanzia parte dello

stage.

Come citano l’art. 17 comma 5 della legge, art. 59,

60, 64 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI.

È la stessa legge sulla disoccupazione all’articolo 8

che recita che se si è cittadini stranieri ma sia ha lavorato in Svizzera, si

ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera a condizione di avere

un permesso di domicilio o soggiorno.

Se si ha perso il lavoro, in Svizzera si ha diritto a

ricevere l’indennità di disoccupazione si si soddisfano le seguenti condizioni:

avere perso completamente o parzialmente l’impiego

avere lavorato come lavoratore dipendente per almeno

12.

mesi negli ultimi 2 anni (eccezioni possibili)

risiede principalmente in Svizzera ….

Inoltre mi preme sottolineare che non è esatto

affermare che una volta perso il lavoro in Svizzera non si ha alcun interesse a

restare qua, perché il fine della disoccupazione è proprio di trovare il più

velocemente possibile un altro impiego e in Svizzera, non in un Paese

limitrofo.

Per queste ragioni vi chiedo cortesemente di

rivalutare la mia richiesta, in quanto regolarmente residente in Svizzera da

oltre 10 anni.

Inoltre prima del trasferimento tutti questi punti

sono stati chiariti da dipendenti dei vostri uffici e non è mai sorto alcun

dubbio a tal proposito” (cfr. doc. 36a).

In

allegato alla propria opposizione, RI 1 ha prodotto quanto segue:

-

“fattura anno scolastico / RI 1”, “retta scolastica 2023/24” e

della “tassa didattica annuale” del Centro __________ del 26 maggio 2023,

per fr. 500.-, rispettivamente fr. 40.- (cfr. doc. 36c);

-

La “conferma stage assistente di cura” della Casa per anziani __________

dell’8 marzo 2024, mediante cui la struttura ha confermato al ricorrente la

possibilità di svolgere lo stage di pratica di sei mesi dal 1° luglio al 31

dicembre 2024 (cfr. doc. 36e);

-

La “dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un

perfezionamento o ad un riqualifica professionale” dell’URC, sottoscritta

dal ricorrente l’8 marzo 2024, nella quale RI 1 ha indicato che stava seguendo

il corso per assistenti di cura presso il Centro __________, per ottenere il

Diploma cantonale di assistente di cura, precisando che la “formazione

inizia la penultima settimana di agosto 2023 e segue il calendario scolastico

cantonale” e che comprende “520 ore di lezioni serali, 6 mesi di pratica

professionale”. Alla domanda a sapere “quante ore pensa di dover

dedicare allo studio oltre alle ore di lezione”, il ricorrente ha risposto

“dedico il mio tempo a studiare e a sostenere gli esami. Ho sostenuto

quattro esami con quattro sufficienti.”

Precisando,

poi, che i corsi si svolgono la sera del lunedì e del mercoledì dalle ore 17:45

alle 21:45 ed il sabato mattina dalle ore 08:00 alle ore 12:30, RI 1 ha

indicato di non avere richiesto dei sussidi per la formazione, i cui costi sono

stati cifrati in “CHF 500.- + CHF 40.00”.

In relazione

alla propria disponibilità lavorativa nel corso della formazione, il ricorrente

ha indicato di potere lavorare a tempo pieno, dalle 06:00 alle 16:00 da lunedì

a venerdì e la domenica, nonché dalle 14:00 alle 23:00 del sabato.

Alla domanda a

sapere “a quali condizioni è possibile un’interruzione anticipata della

formazione e con quali conseguenze finanziarie”, il ricorrente ha risposto come

segue:

"

In sintesi, la formazione dei

dipendenti è un investimento prezioso per qualsiasi azienda, poiché migliora le

competenze, il coinvolgimento e la stabilità del personale. La formazione e lo

sviluppo possono migliorare le competenze dei dipendenti. Per questo motivo ho

investito in me stesso pagando le spese di formazione per diventare competitivo

dopo la formazione. Potete cortesemente assegnarmi un impiego presso Casa per

Anziani, __________, __________ o Ospedale dove posso effettuare lo stage con

possibilità di assunzione”.

Infine, in

relazione ai motivi che lo hanno indotto “ad intraprendere questa formazione”,

RI 1 ha indicato quanto segue:

" L’inserimento lavorativo è un aspetto cruciale per gli

over 50. Malgrado i servizi di collocamento per aiutare le persone a

qualificare e a rafforzare le proprie competenze lavorative, facilitando così

l’ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro. non ho mai beneficiato,

nonostante la mia richiesta. Ho dovuto pagare il corso di riqualificazione per

avere maggiori possibilità di essere assunto dopo la formazione nel settore

sanitario, dove la domanda è molto alta. Penso che le possibilità di un lavoro

a tempo indeterminato dopo la mia formazione siano molto evidenti” (cfr. doc.

36f).

Il modulo URC

“azioni di reinserimento”, dal quale, in relazione ai colloqui avuti con il

proprio consulente URC emerge, in particolare, la seguente indicazione

destinata al ricorrente:

"

Come gli avevo già preannunciato

durante il nostro primo colloquio di consulenza, deve verificare con la Cassa CO

1.

se c’è la possibilità che gli versino il guadagno intermedio durante il periodo

di stage a tempo pieno da luglio a dicembre 2024. Se non dovesse avere diritto

al guadagno intermedio gli consiglio di chiedere presso il Comune di __________,

sportello LAPS, per poterlo sostenere economicamente durante i 6 mesi di stage”

(cfr. doc. 36g).

Il 16 aprile 2024, la Cassa ha

sottoposto alla rappresentante del ricorrente una serie di quesiti cui la lic.

iur. RA 1 ha risposto, qualche giorno più tardi, come segue:

"

(…)

1) Quale figlia vive in Svizzera e quale in Italia?

__________ nata il __________/1997 in __________ vive

in Svizzera e precisamente __________, in quanto è ancora assunta presso il __________

una volta concluso il contratto si trasferirà dal padre.

Nomi dei figli che vivono in Italia:

·

__________, nata il __________2012,

in __________

·

__________ nato il __________2016

in __________, Svizzera, residenza: __________.

2) Per quale motivo, nel contratto di locazione, non

figura la figlia che risiede con lui a __________?

3) Le inviamo il “formulario verifica residenza in Svizzera”.

Lo stesso deve essere compilato e firmato nuovamente in quanto vi sono alcune

risposte, cerchiate in quello precedente che alleghiamo alla presente, le quali

non sono pertinenti con quanto richiesto.

4) Ci occorre inoltre il certificato della residenza

in Svizzera e il documento inerente lo stato di famiglia.

5) Per quale motivo il signor RI 1 non ha mai

richiesto gli assegni per le figlie? Le inoltriamo l’apposito formulario da

voler compilare, firmare e ritornare anch’esso alla nostra amministrazione.

Il signor RI 1 ha usufruito degli assegni per i figli

fino al 2021 fino al contratto con il __________, dopodiché è la moglie che li

ha percepiti, perché legalmente vengono erogati solo una volta.” (cfr. doc. 40 e 45).

In

particolare, in rapporto alle precedenti risposto fornite al “formulario

risposte verifica residenza in Svizzera”, questa volta il ricorrente ha

fornito i seguenti riscontri:

-

Domanda n. 9 “Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro,

quando rientrava dalla sua famiglia?”, risposta: “Una volta al mese”;

-

Domanda n. 10 “Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando

rientra dalla sua famiglia?”, risposta “una volta al mese o anche meno”;

-

Domanda n. 14 “Chi è il suo medico curante?”, risposta “dr. __________”;

-

Domanda n. 15 “quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?”,

risposta “intera 7/7”;

-

Domanda n. 16 “quali legami ha con la Svizzera?”, riposta “professionali

e specializzazione e anche familiari” (cfr. doc. 45a),

precisando, alla domanda a

sapere “dove risiede la sua famiglia” “Italia – __________ (moglie e

2.

figli)” (cfr. doc. 45a).

Contestualmente,

alla Cassa sono stati trasmessi la “richiesta di iscrizione A.I.R.E.” (Anagrafe

degli Italiani Residenti all’Estero) a valere dal 1° marzo 2024, sottoscritta

dal ricorrente il 22 aprile successivo (cfr. doc. 45a) ed il certificato di

famiglia dell’assicurato del 2016 (cfr. doc. 45b).

Con

decisione su opposizione del 7 maggio 2024, la Cassa ha confermato il proprio

precedente provvedimento, negando all’assicurato il diritto alle prestazioni

LADI dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 46 e supra consid. 1.1.).

In

sede ricorsuale, oltre a quanto già presente agli atti, il ricorrente ha

trasmesso a questa Corte la seguente documentazione in copia:

-

Notifica di arrivo nel Comune di __________ a decorrere dal 1° marzo

2024.

sottoscritta da RI 1 il 15 febbraio 2024. In tale documento, il ricorrente

ha precisato di essere sposato (laddove vi era la possibilità di scegliere tra

“vedovo”, “divorziato”, “sposato” o “separato”) con __________ dall’aprile del

2000.

(cfr. all. A8 a doc. I);

-

“Iscrizione all’anno 2024-2025” presso la scuola media di __________,

classe seconda media, per __________, domiciliata a __________ (cfr. all. A10 a

doc. I);

-

la tessera Svizzera d’assicurazione malattie LAMal di __________ (cfr.

all. A11 a doc. I) ed il permesso di dimora “B” rilasciato a quest’ultima ad __________

nel 2023 e valido sino maggio 2028 (cfr. all. A 11 a doc. I);

-

il contratto di locazione sottoscritto nel 2023 dalla moglie del

ricorrente per l’ente sito a __________ (Italia – provincia di __________) nel

2023.

sino al 2027 (cfr. all. A12 a doc. I);

-

il permesso “G” per frontalieri della moglie, rilasciato nel marzo 2024,

indicante quale data di entrata in Svizzera il 1° marzo 2024, valido sino al

gennaio 2025, per l’impiego presso l’Albergo __________ (cfr. all. A12 a doc.

I);

-

l’“equivalenza collaboratore sanitario CRS” rilasciato a RI 1 il 10

dicembre 2020 (cfr. all. A 13 a doc. I);

-

la dichiarazione di frequenza del corso presso il Centro __________ per

la formazione di assistente di cura (cfr. all. A15 a doc. I);

-

i certificati di lavoro dei precedenti datori (cfr. all. A18-A20 a doc.

I).

In

sede di replica, poi, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:

-

i formulari indicazioni della persona assicurata e le ricerche di lavoro

effettuate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024 (cfr. all. 1 a doc. V);

-

la decisione di tassazione per l’anno 2022 (cfr. all. 2 a doc. V);

-

a pretesa conferma del fatto che “i figli hanno alloggiato dal padre

sia nel Canton __________ che a __________” (Cfr. supra consid. 1.4.) una

foto non datata che lo ritrae seduto a terra in una stanza accanto ad un

bambino ed una ragazza, su un tappeto, vicino ad un televisore poggiato sul

pavimento, non connesso alla presa della corrente (cfr. all. 3 a doc. V);

-

la foto di una giovane donna sulla neve ad __________, non datata (cfr.

all. 3 a doc. V);

-

la propria foto in un passaggio pedonale non meglio identificato in

compagnia del bambino e della ragazza di cui all’all. 1 (cfr. all. 3 a doc. V);

-

due foto che lo ritrarrebbero in compagnia di due bambini sulla neve,

non datate (cfr. all. 3 a doc. V);

-

una stampa del “catastoinrete.it”, non datata, che indica che il

ricorrente non dispone di propri terreni o fabbricati in Italia (cfr. all. 4 a

doc. V);

-

la documentazione relativa alle prestazioni LADI della Cassa del Canton __________

(cfr. all. 5 a doc. V).

In

allegato alle proprie ultime osservazioni a questa Corte, infine, il ricorrente

ha trasmesso la seguente documentazione:

-

la fotografia che ritrae una giovane donna, nello stesso locale ove il

ricorrente appariva nel doc. all. 1 a doc. V, non datata ma, rispetto alla

precedente fotografia, rimasti immutati la luce, l’apertura della finestra ed i

fili del televisore poggiato sul pavimento, stampata su un foglio che in

entrata indica “wattsapp 04.07.2024 15:58 Ciao papa RI 1, so che sei a

lavoro, sono passata a casa e non c’eri quindi ti ho lasciato qualcosa in

frigo. __________” (cfr. all. 1 a doc. IX);

-

copia di candidature tramesse dal ricorrente a potenziali datori di

lavoro (cfr. all 2 a doc. IX).

2.4

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del

diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

consid. 2.2.).

Da tali

presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere

contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre

2022.

consid. 2.4.).

Giova,

altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché

molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni

contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto

2020.

consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo

l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera

(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre

va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In

una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente

pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato

il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto

non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In

concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), i figli minorenni del ricorrente e la

moglie di quest’ultimo vivono in Italia, a __________, a poco più di 5

chilometri dall’appartamento che l’assicurato loca a __________.

In

merito alla pretesa separazione di fatto dalla coniuge, che il ricorrente ha

fatto valere per la prima volta solamente in sede di ricorso - avendo

precedentemente e senza riserva alcuna identificato la donna come sua moglie -

questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data

priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza -

in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni

fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le

conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590

consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF

8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

5.2

= RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid.

2a pag. 47).

La

pretesa separazione di fatto dell’assicurato dalla consorte, fatta valere da RI

1.

solo in un secondo momento, non può pertanto essere presa in considerazione.

In

simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della

presente vertenza (1° marzo – 7 maggio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli

interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF

146.

V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio a __________,

dove risiedono moglie e figli minorenni.

.

Il

ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da

poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri

oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia

creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di

quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.;

STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19

pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:

“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non

pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero;

DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e

una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi,

bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei

loro interessi”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la

sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.

consid. 2.3.).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

Questo

Tribunale non ignora che a Chiasso l’insorgente dispone, per solo uso

personale, di un appartamento di 2 locali (cfr. supra consid. 2.3.).

Tuttavia,

nel lasso di tempo determinante, il ricorrente vi ha tutt’al più costituito una

dimora secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al

consid. 2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).

In

tal senso, alla luce della sentenza del Tribunale federale STF 8C_658/2012 del

15.

febbraio 2013 in parte ripresa dalla rappresentante del ricorrente, laddove

indica: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali (…)” (cfr.

supra consid. 1.2.), giova rilevare che quel ricorrente, a differenza del caso

concreto, condivideva comunque l’appartamento con madre, padre e sorella.

Rammentato

che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26

maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V

418.

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,

DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e

che è la data della decisione su opposizione (o reclamo) impugnata a

delimitare il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid.

2.1

pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26

luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag.

220.

con riferimenti), con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui la

figlia del ricorrente, __________, nel corso dell’anno scolastico 2024-2025

frequenterà la scuola media a __________ e si trasferirà dal padre ad agosto

2024.

(cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), questa Corte rileva che trattasi di un

fatto, peraltro al momento supportato dalla sola iscrizione all’istituto

scolastico e non da un’ammissione della ragazza al medesimo, posteriore al

periodo determinante ai fini della presente vertenza. Quanto precede

rammentato, peraltro, che il ricorrente, in vista dell’arrivo della figlia e

disponendo di un appartamento destinato ad uso personale, composto da due

locali, non ha preteso di voler locare un appartamento diverso.

Al

riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio

8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni

personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati

e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni

invocate.

Nemmeno

la presenza, in Svizzera, nel Canton __________ della figlia maggiorenne del

ricorrente (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.) permette di concludere che il centro

delle relazioni personali del medesimo si trovi a __________, bensì a __________,

in Italia, ove a risiedere sono la moglie ed i due figli minorenni.

Neppure

si comprende o è altrimenti stato sostanziato per quali motivi il ricorrente

non disporrebbe del “tempo materiale per recarsi in Italia assiduamente”

(cfr. supra consid. 1.4.). Ciò ritenuto che, come visto, i medesimi risiedono a

5.

chilometri dall’appartamento locato dal ricorrente a __________, facilmente

raggiungibile anche con i mezzi pubblici, e ricordato che sino a luglio 2024 RI

1.

era impegnato unicamente nella frequenza del corso, che lo occupava

esclusivamente il lunedì ed il mercoledì sera, nonché il sabato mattina (cfr.

supra consid. 2.3.).

La

sola fotografia agli atti, che mostrerebbe i figli minori del ricorrente in sua

compagnia nell’ente locato da quest’ultimo a __________ (cfr. supra consid.

2.3.), non soccorre la posizione di RI 1, nella misura in cui si riferisce ad

un singolo episodio e non comporta un trasferimento della famiglia del

ricorrente in Svizzera.

Anche

l’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente avrebbe, tra gli altri, “imparato

la lingua”, ciò che contribuirebbe a mostrare “come sia chiara

l’intenzione di continuare a vivere e relazionarsi con il nostro Paese e la sua

cultura” (cfr. supra consid. 1.2.) non può essere seguita, visto che RI 1 è

un cittadino italiano ed il fatto ch’egli padroneggi, quindi, la lingua

italiana non deve sorprendere.

Per

quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -

AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre

1988.

n. 470 “Anagrafe

e censimento degli italiani all'estero”

i

cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano

all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della

circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre

la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;

www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),

va considerato che la stessa, in concreto avvenuta peraltro oltremodo

tardivamente oltre la metà di aprile 2024 considerando che il ricorrente fa

valere di trovarsi in Svizzera da oltre dieci anni, è un indizio da valutare

congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure

no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI.

L’iscrizione

all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro

Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51

del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid.

2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)

A

ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto

realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF

8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata

e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA

38.2023.43

del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022,

pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11

novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18

aprile 2016).

2.5

Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,

2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino al 31 marzo 2012 le parti

contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla

base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il

Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid.

5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,

concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR

2006.

AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione del Comitato misto

del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II

all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero

applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV

Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Gli assicurati frontalieri in disoccupazione

completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a

frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e

che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in

uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere

in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli

uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64,

la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare,

porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha

esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par.

5.

lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e

seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato

membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la

sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il

Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in

disoccupazione completa di porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività

è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il

versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di

ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”.

Da notare che i costi per il

rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. Rubin,

op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de

l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers

durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]

883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza

13.3716

del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da

parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile

2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede

segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo

dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o

cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro

individuale)”).

Per completezza si segnala che il

1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di

disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa

all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che

prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre

mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80%

del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascorsi i

primi tre mesi, la rendita di disoccupazione continuerebbe ad essere pagata

fino ad un massimo di due anni secondo gli importi ordinari previsti

dall’indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Attualmente tale modifica non è,

tuttavia, in vigore, a seguito della mancanza di un’intesa specifica tra

l’Italia e la Svizzera sul meccanismo dei rimborsi delle indennità (cfr. ___________).

2.6

In una sentenza pubblicata in DTF

142.

V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di

nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove

disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur

la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante

- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition

de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto

riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato

una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza

che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo

lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65

del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.

987/2009.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già

menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale

un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa

a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49

del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio

2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella

sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les

premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances

sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,

pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del

15.

giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre

2014.

2.7

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola la

situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente

i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010;

decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo

d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004

di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in

ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla

SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

Con sentenza 8C_432/2021

del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr.

19.

pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha

statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del

Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle

prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in

cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si

mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano

occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste

condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto

all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

In quel caso di specie il TF ha

confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto

il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di

un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio

per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna

precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione

dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese

S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale

autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,

però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine

settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi

riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera

presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia

(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era

a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

L’Alta Corte ha deciso che la

questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale

stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera

e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di

essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non

rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non

era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere

con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e

quello in cui risiedeva.

Il Tribunale federale ha

precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1

lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del

resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,

effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza

manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione

nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava

altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava

a un rientro nel suo Stato di residenza.

L’Alta Corte ha statuito che,

pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI

avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non

aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso

frontaliere.

2.8

In relazione più

specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo

statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte

nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che

sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.

Anche con sentenza 38.2015.39 del

9.

marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa

frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale

cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2016.15 del 12

luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in

Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un

vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua

situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

Pure con la STCA 38.2020.53 del

14.

dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità

di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a

bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,

dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi

aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di

lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione

contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

Il TCA, in un giudizio 38.2021.30

del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato

(pizzaiolo presso un campeggio al

beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di

rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)

una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco

dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del

lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo

avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione

e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

Con sentenza 38.2022.22 del 16

agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un

assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e

prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività

temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9

ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e

meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non

lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha

ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori

stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a

quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che

possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi

a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il

ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la

dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo

dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale

questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha

quindi rinviato gli atti.

In una sentenza

38.2014.10

del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già

citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso

frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e

iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione

dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata

determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre

2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva

trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013

all’estero.

Neppure è stato

riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

In una sentenza

38.2016.62

del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di

un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici

giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in

cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di

durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

Nel giudizio 38.2019.51

dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere,

questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per

pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun

vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in

Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi

dopo il suo annuncio per il collocamento.

Infine, in una sentenza 38.2022.47

del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato

qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere

se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere,

ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe

potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque

rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì

iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

In proposito cfr. STCA 38.2022.72

del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA

38.2021.30

del 30 agosto 2021.

2.9

Nella presente fattispecie, chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella

procedura di opposizione l’amministrazione, a differenza di quanto indicato nel

primo provvedimento reso nei confronti di RI 1, ove lo aveva qualificato come

vero frontaliere, non ha esperito una specifica istruttoria circa la

fattispecie dal profilo del diritto internazionale, limitandosi, nel

provvedimento impugnato dall’assicurato innanzi a questa Corte, a riprendere i

punti della Prassi LADI ID che concernono i frontalieri ed i pendolari

giornalieri e settimanali (cfr. all. A2 a doc. I).

Il TCA

ritiene invece che tali aspetti vadano maggiormente indagati, tanto dal profilo

del vero, quanto del falso frontaliere, ragion per cui gli atti devono essere

rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato nei passaggi a

seguire e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente

all’indennità di disoccupazione (cfr. anche la STCA 38.2022.85 del 30 gennaio

2023).

In

relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52

LPGA la nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre

2005.

consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

" (…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2022.87

del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid.

2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18

giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.;

STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

In concreto, quindi, la

Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria

/ dettagli delle telecomunicazioni, chinarsi sulla

questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente

possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima,

che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori, ritenuto, tra

gli altri, che il ricorrente, dopo anni di attività oltre Gottardo, si è ora

trasferito in Ticino locando un appartamento sito a soli 5 chilometri di

distanza da dove, in Italia, a Cernobbio, vivono la moglie ed i due figli

minori.

Qualora la resistente

dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di

vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere

qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di

opzione.

Vagliando quest’altra

ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata

in DTF 148 V 209, la parte resistente dovrà anche tenere in considerazione il

tipo di attività svolta dal ricorrente.

Nell’ipotesi in cui

l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso

frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione

dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per

beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.

2.10

Alla luce

di quanto precede, la decisione su opposizione resa dalla Cassa il 7 maggio

2024.

è parzialmente confermata e meglio per quanto attiene alla fattispecie dal

profilo delle norme nazionali; gli atti sono ritornati alla parte resistente

unicamente per quanto attiene ad una valutazione della fattispecie dal profilo

delle disposizioni di diritto internazionale, affinché la Cassa si pronunci

sull’eventuale qualifica del RI 1 come vero, o come falso frontaliere (cfr.

supra consid. 2.9.).

2.11

Considerato

l’esito del ricorso, parzialmente accolto, la Cassa verserà all’insorgente,

rappresentato dalla lic. iur. RA 1, l’importo fr.1’000.- (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili parziali.

2.12

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Il diritto alle prestazioni

LADI è negato per quanto attiene alla fattispecie dal profilo del diritto

nazionale.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa

CO 1 affinché si pronunci ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà

al ricorrente fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti