38.2024.30
A ragione ad assicurato (la cui moglie ed i figli minorenni vivono in IT) negate IDI dal profilo del diritto nazionale in quanto la sua residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera. Atti, però, rinviati per valutazione fattispecie dal profilo del diritto internazionale. Parz. accolto
26 agosto 2024Italiano93 min
della scuola media di __________ per l’anno scolastico 2024-2025 e risiederà a __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.30
CL/gm
Lugano
26 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 maggio 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 28 marzo 2024 (cfr. doc. 35) con la
quale aveva negato a RI 1 - annunciatosi presso l’Ufficio regionale di
collocamento (URC) di __________ con effetto da 1° marzo 2024 (cfr. doc. 23) -
il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo che il medesimo, da un
lato, non potesse essere considerato residente in Svizzera, dall’altro, fosse
da qualificare quale vero frontaliere.
L’amministrazione,
nella propria decisione su opposizione, ha rilevato:
" (…) Nel
caso in esame, innanzitutto occorre precisare che il trasferimento da una Cassa
disoccupazione ad un’altra, come in questo caso a causa di un cambio di
Cantone, prevede per legge nuovamente la verifica del diritto alle indennità di
disoccupazione, stabilito da un’altra Cassa.
Il motivo di questa
verifica è di evitare, qualora la prima Cassa fosse incorsa in eventuali
errori, il procrastinarsi di quest’ultimi e, inoltre, come molto più di
frequente avviene, ci possono essere dei cambiamenti rilevanti che portano la
Cassa successiva a prendere decisioni diverse rispetto al primo Ufficio di
Pagamento. Ciascuna Cassa, al momento della revisione della SECO si deve
giustamente assumere le proprie responsabilità.
Nel caso del sig. RI 1,
non è messo in dubbio che egli abbia il centro dei suoi interessi professionali
in Svizzera, come dalle risposte date dall’Assicurato e dal suo legale come
pure dai documenti in nostro possesso, quale ad esempio la validità del
permesso C, rilasciato su dei criteri precisi da parte dell’Ufficio stranieri
di Bellinzona.
Tuttavia, la
legislazione legata alla disoccupazione precisa ed individua, come centro
d’interessi, soprattutto, il luogo in cui risiede la famiglia della persona
iscritta in disoccupazione, la quale in questo caso si trova in Italia a __________.
Ad eccezione di una figlia che, probabilmente, raggiungerà il padre e/o la sua
famiglia a __________ una volta concluso il suo contratto di lavoro __________.
Il nucleo familiare del
sig. RI 1 si trova pertanto a __________, a 5 chilometri e a circa 10 minuti da
__________. Sicché, non è credibile che egli non si rechi regolarmente in
questo paese da sua moglie e dai suoi figli.
Egli ha sottoscritto un
contratto di locazione per un appartamento di 2 locali, l’ente locato è adibito
a uso personale e deve pagare la pigione mensile di CHF 650.-; questo esclude
che la sua famiglia desideri raggiungerlo in Svizzera.
Qualora il sig. RI 1
avesse voluto effettivamente risiedere in Svizzera, si sarebbe trasferito già da
anni con tutta la sua famiglia. Questo non è, ad oggi, avvenuto. La sua
famiglia è rimasta a vivere sul confine ed ora egli può raggiungerla e stare
con i propri familiari, com’è umanamente comprensibile, con più facilità.
Visto quanto sopra,
tenuto conto che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e la giurisprudenza federale esige quale terza condizione che si sia
creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali, l’opposizione non
può pertanto essere accolta.
La decisione della
Cassa CO 1 di __________ è quindi confermata.
In merito alle
indicazioni del sig. RI 1 relative alla richiesta di ricevere il guadagno
intermedio si precisa che non è oggetto di questa decisione. Tuttavia, a titolo
abbondanziale, comunichiamo che, qualora il sig. RI 1 avesse potuto
eventualmente beneficare del diritto alle indennità di disoccupazione e partire
dal 1° marzo 2024, ciò che non è il caso, dal mese di luglio 2024 al 31
dicembre 2024, la Cassa avrebbe dovuto applicare uno stipendio ipotetico di
circa CHF 5'100.- lordi mensili, come da CCL del personale curante con un
livello di formazione inferiore o senza formazione.
Il salario per gli
stages deciso dal Canton Ticino in questo ramo di circa CHF 1'300.- non trova
analogia con ciò che deve applicare l’assicurazione sociale legata alla
disoccupazione. Perciò, il signor RI 1, per questi mesi non avrebbe potuto
avere, in alcun modo, diritto ad una compensazione, visto che il suo guadagno
assicurato al 100% lordo corrisponde a CHF 4'456.00.” (cfr. all. A2 a doc. I).
Nella
decisione su opposizione, a differenza di quanto risultava dal provvedimento
del 28 marzo 2024, nulla emerge circa la qualifica dell’assicurato, dal profilo
del diritto internazionale, come vero o falso frontaliere.
1.2. Contro
la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dalla lic. iur. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo “di dichiarare la nullità”
della stessa, “in quanto non compatibile con i casi evidenziati negli artt. 8,
12 e 15 della LADI” ed il conseguente riconoscimento delle prestazioni LADI dal
1° marzo 2024 (cfr. doc. I pag. 11).
A
sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha fatto valere, in particolare,
quanto segue:
" (…) Premesso
che l’CO 1 ha giustificato la decisione basandosi sui seguenti articoli: art. 8
cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Nella fattispecie in esame non è stata
cambiata la residenza per usufruire dell’indennità di disoccupazione, ma la
residenza è stata trasferita da __________ a __________, al contrario per poter
al più presto rientrare nel mercato del lavoro.
Tant’è vero che dopo la fine della
formazione come socio assistente sanitario presso il centro di formazione di
Lugano e a luglio 2024 inizierà lo stage remunerato di CHF 1'300.00 (all. 4).
Proprio per questo motivo è stato chiesto l’intervento della Cassa, per poter
accettare lo stage e partecipare con un guadagno intermedio.
Al momento del trasferimento da __________,
non si è fatto presente che la domanda all’indennità di disoccupazione sarebbe
stata riesaminata, e tantomeno si è posto l’accento sul fatto che le relazioni
personale avrebbero giocato un ruolo determinante. Si è infatti solo parlato di
trasferimento tra Cassa e non si è mai posto l’accento su eventuali problemi
d’interpretazione del concetto di residenza. Sarebbe forse opportuno
specificare cosa si intenda realmente per relazioni personali, in quanto
nessuna legge e tantomeno la LADI all’art. 12 lo spiegano in maniera
dettagliata. (…)
Per poter risalire alla citazione di
relazioni personali è necessario infatti sostare l’attenzione non sulla (…)
LADI (…), bensì sulla Direttiva LADI prassi LADI ID, pubblicata dalla SECO.
Ma anche in questo caso manca quella che è
la definizione esatta e l’interpretazione lascia spazio a parecchie lacune e
fraintendimenti a seconda della lingua in cui viene tradotto”.
Il
ricorrente ha ripreso il consid. 3 della STF 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013,
indicando: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali in cui vivevano
Fatti
i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni personali
altrove” (cfr. doc. I, pag. 6-7).
L’assicurato
ha, poi, proseguito esponendo come segue le proprie argomentazioni:
" (…) Nella
fattispecie inoltre non possono neanche considerarsi non soddisfatti i seguenti
criteri:
-
Cambiamento dell’indirizzo estero in Svizzera al momento del
licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
Non è il caso in esame in quanto la
residenza è stata cambiata a partire dal 01.03.2024 (all. 5).
-
Indirizzo presso terzi;
C’è un contratto di locazione intestato ad RI
1 (all. 6).
Inoltre, una delle figlie, __________,
risiede in Svizzera nel Canton __________ ed è titolare di un regolare permesso
di soggiorno B (all. 7). La figlia __________, frequenterà la seconda media
della scuola media di __________ per l’anno scolastico 2024-2025 e risiederà a __________
con il sottoscritto (all. 8).
La moglie, __________, invece, risiede a __________,
l’appartamento è intestato alla stessa da oltre 8 anni ma lavoro in Svizzera
come frontaliera (all. 9). Secondo il B141 della direttiva LADI, spetta
tuttavia all’assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza
effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture
dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.). E in questo caso non solo vi
sono mezzi di prova attendibili, ma anche il fatto stesso di aver sempre
lavorato e risieduto continuativamente dal 2015 in Svizzera, aver imparato la lingua,
aver frequentato corsi di perfezionamento, mostrano come sia chiara
l’intenzione di continuare a vivere e relazionarsi con il Paese e la sua
cultura (all. 10).
Inoltre i rapporti con la moglie dovrebbero
essere approfonditi, perché se da 8 anni si vive separati chiaramente si tratta
di una vera e propria separazione di fatto. Mentre il resto della famiglia sta
ben mostrando di voler risiedere in Svizzera e non in Italia.
(vedi art. B195 LADI) Una separazione di
fatto può esser riconosciuta come motivo di esenzione se i coniugi hanno un
domicilio separato e se le questioni finanziaria sono disciplinate chiaramente
(p. es. accordo scritto dei coniugi). La Cassa deve chiedere all’assicurato le
prove di tale separazione (contratti di affitto, ecc.). A riguardo si può
citare un’ulteriore sentenza:
cfr. DTF 125 V 465 consid. 5, pag. 468-469
“Orbene non si vede come la suddetta
giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza
qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla
Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del
lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un
serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza
effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare
l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale
presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a
non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente
poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo
l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento
contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento
che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la
ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il
diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in
Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non
è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal
fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di
avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia (...)”.
In una sentenza del 20 settembre 1989,
pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo
(cfr. Daniele Cattaneo, “Le mesures préventives et de rédaptation de
l’assurance-chômage”, ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
stabilito che determinante, nel contesto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è
l’esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quello della residenza
effettiva. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione suppone la
residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un
determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali. In questo
caso specifico si parla di una residenza di quasi 10 anni e non si è
manifestata mai l’intenzione di lasciarla. Non si tratta di uno status di
frontaliere. I frontalieri, infatti, sono stranieri domiciliati nella zona di
frontiera straniera che esercitano un’attività lucrativa entro la zona
frontiera svizzera. (…) per oltre 8 anni sono stati versati i contributi in
Svizzera per l’indennità di disoccupazione, mentre ora si nega il diritto di
poterne usufruire (…) è evidente che una confusione in tal senso è lecita, se
non è residente in Italia e neanche in Svizzera, dove dovrebbe avere la
residenza?” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 21 giugno 2024 la Cassa ha proposto di respingere
l’impugnativa osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) non si
contesta il fatto che il sig. RI 1 abbia il centro dei suoi interessi
professionali (o degli affari, come da lui comunicato) in Svizzera né tantomeno
che egli sia in possesso di un valido permesso “C”, rilasciato dal 2020 e che
egli sia iscritto all’AIRE anche se tale iscrizione è avvenuta dopo la
decisione di rifiuto e, più precisamente, in data 22 aprile 2024.
Il sig. RI 1 è inoltre iscritto ad un corso
di formazione come Assistente di cura presso la Scuola __________, questo, a
quanto affermato dallo stesso, anche per facilitare il suo reinserimento,
sapendo che il suo precedente contratto sarebbe terminato a settembre 2023.
Questo corso serale si svolge due volte alla settimana dalle 18:00 alle 22:00
il lunedì e il mercoledì e due sabati al mese dalle 08:00 alle 12:30. Pertanto,
lo stesso ha spiegato di essersi trasferito in Ticino, al fine di frequentare
questo corso e continuare le sue ricerche di lavoro in questo Cantone.
La Casa Anziani __________ gli ha offerto
un contratto di stage di 6 mesi, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, al
fine di completare la sua formazione con un Diploma Cantonale di assistente di
cura. Nonostante ciò che precede, la legislazione legata alla disoccupazione
precisa ed individua come centro di interessi e, conseguentemente effettiva
residenza, soprattutto, il luogo in cui vive la famiglia della persona iscritta
in disoccupazione, che, in questo caso, si trova in Italia a __________
(provincia di __________).
La sua famiglia, moglie ed i figli,
nonostante egli sia in possesso da anni di un permesso “C”, non si è mai
trasferita nella nostra nazione.
Unicamente una figlia, __________ risiede,
presumibilmente dal 2019, nel Canton __________ ed è titolare di un permesso
“B” (cfr. scambio di corrispondenza tra le parti, espresso in precedenza).
Nell’atto di ricorso il sig. RI 1 ha
sostenuto che, se da otto anni non vive con sua moglie, si sarebbe dovuto
comprendere che chiaramente egli era separato di fatto.
Questo elemento, oltre a giungerci
assolutamente nuovo e quindi al contrario di quanto comunicato dal Sig. RI 1,
per nulla chiaro, resta, ad ogni modo, poco credibile per due motivazioni:
Nel suo scritto del 2 aprile 2024, il Sig. RI
1 aveva dichiarato: "Va notato che, dal 2019, pur avendo la residenza a
Uri, ho trasferito una delle mie figlie con me e il resto della mia famiglia è
rimasto in Italia, precisamente a __________" - "Non ho mai usufruito
di un permesso G per frontalieri e non è neanche mio interesse averlo, anche
perché il centro dei miei affari in Svizzera e non Italia e semmai il contrario
saranno i miei familiari che si traferiranno qui. Pertanto, non solo non ha mai
indicato nulla in merito alla separazione di fatto da sua moglie bensì ha
confermato che tutta la sua famiglia abita e vive a __________ e semmai sarebbe
stata l'intera famiglia a trasferirsi in Svizzera; fatto che, a tutt'oggi, non
è avvenuto, nonostante egli si ritiene residente in Svizzera da oltre 10 anni
ed in possesso di un permesso "C" dal 2020.
Secondo la costante giurisprudenza, occorre
considerare veritiere le prime affermazioni, in quanto esse sono prive di
modifiche e ripensamenti, date spesso nelle versioni successive. Ma anche in
queste ultime versioni il Sig. RI 1 riconfermava il suo stato civile di persona
coniugata con famiglia all'estero.
Inoltre, non è possibile per la nostra
Amministrazione soddisfare la richiesta di chiedere le prove di tale
separazione, in quanto ci troviamo ora già in sede di ricorso. Si precisa
dapprima che, con l’iscrizione all'AIRE avvenuta in data 22 aprile 2024, lo
stesso assicurato dichiarava, con la sua firma, di essere attualmente coniugato
(e non separato) indicando che i figli non risiedevano con lui a __________.
Inoltre, come ribadito più volte dal vostro
lodevole Tribunale, in sede di ricorso le Casse di disoccupazione non possono
più effettuare ulteriori accertamenti.
Nell'atto di contestazione si legge altresì
che la figlia __________ frequenterà la seconda media presso la scuola media di
__________ per l'anno scolastico 2024/2025 e risiederà a __________.
Anche questo punto è un fatto che deve
ancora avvenire e ricordiamo che il Sig. RI 1 ha sottoscritto un contratto di
affitto per un appartamento di due locali, pagando una pigione di CHF. 770.-
(affitto CHF. 650.- oltre CHF. 120.- di spese mensili), pertanto, non è
credibile che la sua famiglia che comprende tre figli e una moglie, voglia
raggiungerlo in Svizzera, prova ne è che, a tutt'oggi, non lo ha mai raggiunto.
Come già spiegato nella nostra decisione di
opposizione, il paese di __________, in provincia di __________, dove risiede e
vive la sua famiglia, si trova a 5 chilometri da __________, ossia a circa 10
minuti di auto o 15 minuti con i mezzi pubblici.
Il fatto che il contratto di affitto
dell'appartamento a __________, da otto anni, risulti sotto il nome della
moglie, come ribadito in sede di ricorso, non esclude che il Sig. RI 1 non si
rechi regolarmente in Italia per stare con i suoi figli e risieda, anche e
soprattutto, in questa nazione con la sua famiglia.
Visto quanto sopra, il Sig. RI 1 non ha
comprovato di risiedere effettivamente in Svizzera ai sensi della legislazione
presente nella legge sull'assicurazione disoccupazione, tuttavia, di avere la
volontà di formarsi professionalmente e di cercare lavoro in questa nazione e,
al contrario, egli ha dimostrato che il suo centro delle proprie relazioni
personali ed affettive si trova in Italia (presso la sua famiglia).
In merito a ciò che ha deciso la Cassa
Cantonale di __________ ci siamo già espressi (…)
Inoltre, una Cassa si può esprimere
unicamente una volta esaminato il caso e l'intero incarto e, ad ogni modo, se
la famiglia del Sig. RI 1 avesse voluto veramente raggiungerlo in Svizzera,
l'avrebbe fatto da parecchi anni ed il trasferimento non deve e non può
dipendere dall'iscrizione in disoccupazione o meno bensì unicamente
dall'effettiva volontà personale di un individuo e/o di una famiglia.” (cfr.
doc. III).
1.4. Con
replica del 28 giugno 2024, la giurista RA 1 in rappresentanza del ricorrente,
rammentando il contenuto degli artt. 8 e 12 LADI e chiedendo che siano presi in
considerazione tanto la buona fede dell’assicurato, quanto il “suo costante
impegno”, ha osservato quanto segue:
" (…) L'CO 1
continua a negare il diritto all'indennità di disoccupazione al mio cliente, RI
1, in quanto sostiene che egli abbia il centro dei suoi interessi affettivi in
Italia e non in Svizzera.
Non vi è invece alcuna spiegazione al fatto
che il Sig. RI 1 per tutti questi anni ha versato i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 2 Legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione, LADI, senza averne alcun ritorno. (…)
Addirittura senza un permesso di soggiorno
si è considerati come residenti, perciò continuiamo a ribadire che la clausola
in esame lascia largo spazio alle interpretazioni ed è controversa, in quanto
fa esclusivo riferimento al fatto di aver svolto un'attività lavorativa
assicurata in Svizzera da almeno un anno, non si fa alcuna menzione
all'importanza delle relazioni personali.
Sorge spontaneo un quesito: quando si è
considerati effettivamente frontalieri? La dottrina comune e la giurisprudenza,
citano in tal modo:
“Diversamente dal legislatore italiano, in
Svizzera. la dimora fiscale viene richiamata direttamente nelle disposizioni di
carattere tributario. Secondo queste "una persona ha il domicilio fiscale
in Svizzera quando vi risiede".
Il domicilio sarà invece il luogo dove
risiedono il centro degli interessi vitali, siano essi di natura personale,
familiare o economici.
Siano essi di natura personale, familiare o
economici e lo ribadisco o.. ... e non E. A mio avviso nel caso specifico lo
status di frontaliere non trova affatto applicazione. Sono considerati
frontalieri, infatti, coloro che hanno un impiego o esercitano un'attività
indipendente in un Paese membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS)e che risiedono un altro Paese membro nel quale
di norma rientrano quotidianamente o almeno una volta a settimana.
Il Sig. RI 1 è residente in Svizzera e ne è
anche un contribuente. (All. 2)
Nel riscontro dell'CO 1, si è addirittura
messa in dubbio la validità della decisione presa dal Canton __________ a suo
tempo. Il mio cliente ha sempre agito con onestà e buona fede, dedicandosi al
lavoro e alla famiglia che è venuta e viene regolarmente a trovare suo padre.
Il Sig. RI 1 non avrebbe neanche il tempo
materiale per recarsi in Italia assiduamente. A tal proposito alleghiamo alcune
foto in cui i figli hanno loggiato dal padre sia nel Canton __________ che a __________.
(All.3)
Il Sig. RI 1 al momento ha un piccolo appartamento,
ma ciò non toglie che i figli vengano regolarmente a trascorrere del tempo con
il padre.
La figlia maggiore abita, lavora, vive nel
Canton __________ e non presumibilmente come affermato dall'CO 1, e si
frequentano spessissimo con il padre in Svizzera.
Il Sig. RI 1 non ha alcun possedimento in
Italia. (All.4).
Non risiede in Italia e i suoi figli
visitano il padre in Svizzera.
Quanto citato dall'CO 1 sono solo delle
supposizioni mentre i fatti dicono altro. Che motivo avrebbe di pagare due alloggi?
Inoltre il fatto stesso che il Sig. RI 1 sta perfezionando il suo curriculum
con una formazione professionale in un campo in cui si cerca attualmente tanto
personale ne è una prova concreta.
I primi anni trascorsi dal Sig. RI 1 in
Svizzera gli hanno permesso di crescere professionalmente, poi è stato
raggiunto dalla figlia, ad Agosto seguirà l'altra figlia.
Perché al mio cliente non è stato detto che
trasferendo la sua residenza in Ticino avrebbe perso tutti i suoi diritti come
residente?
Il suo trasferimento è dettato dalla buona
fede e ora gli si nega un qualcosa di cui avrebbe pieno diritto ad usufruirne.
Che senso ha avuto, aver seguito
rigorosamente tutte le regole del collocamento per poi annunciargli di colpo
che non avrebbe più avuto diritto a nessuna indennità? Denotiamo una chiara
mancanza di professionalità e preparazione degli specialisti del settore,
errori e lacune che stanno costando molto caro al mio cliente. (All. 5)
Il suo non rientra neanche nei casi
previsti dall'articolo 30 della LADI che porta alla sospensione all'indennità.
A quanti Km dal confine, si dovrebbe allora
abitare per essere considerato residente? E se allora fosse un frontaliere
rientrerebbe nella fattispecie seguente: a partire da quest'anno i frontalieri
rimasti senza lavoro dovrebbero percepire per i primi tre mesi una rendita di
disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80% del salario per chi
ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha).” (cfr. doc. V).
1.5. Con
duplica di data 4 luglio 2024, la Cassa, preso atto della replica di
controparte, si è espressa come segue:
" (…)
-
La nostra Amministrazione non ha mai messo in dubbio né la buona fede
del Sig. RI 1 né la sua volontà di formarsi professionalmente in Svizzera e/o
di cercare un impiego nel nostro paese.
-
Tuttavia, la sua famiglia e i suoi affetti risiedono e vivono in Italia,
come già descritto nella nostra prima risposta. Ad eccezione della figlia maggiorenne
che vive a __________, presumibilmente da fine 2019/inizio 2020
(presumibilmente nel senso di quanto abbiamo compreso da quello espresso negli
scritti della controparte).
-
Il fatto che in 10-15 minuti, egli può recarsi a casa dalla sua
famiglia, in Italia, a __________, è un dato di fatto. Alla domanda della
controparte, relativa a quanti chilometri dal confine si dovrebbe abitare per
essere considerati residenti, si risponde da sola. In particolare, ciò che
conta è che, se il Sig. RI 1 avesse desiderato trasferire la sua famiglia in
Svizzera, considerata la sua abitazione nel nostro territorio dal 2014 ed il
permesso C, sarebbe effettivamente già avvenuto da tempo. Le foto
nell'appartamento a __________ e-o nel Canton __________ con i suoi figli, non
cambiano l'aspetto principale della questione.
-
Non si comprende inoltre il motivo per cui il Sig. RI 1, secondo
l'Avvocato, non abbia nemmeno il tempo materiale di recarsi in Italia dalla sua
famiglia a __________ mentre i figli si recano spesso a trovare il padre. l
chilometri di distanza sono gli stessi, come pure il tempo per raggiungere __________
e stare con la sua famiglia, la quale vive in un appartamento più grande.
Inoltre, questo dovrebbe essere semmai un rafforzativo del fatto che se la sua
famiglia viene a trovarlo così spesso a __________, per quale motivo,
considerata la sua residenza dal 2014 in Svizzera e il permesso C del Sig. RI 1,
non si sono trasferiti tutti in Svizzera da anni?
-
L'Avvocato chiede per quale ragione pagare un affitto di un piccolo
appartamento di due locali a __________ e le tasse in Svizzera. Verosimilmente,
in questo modo, egli riusciva e riesce a gestire la parte professionale in
Svizzera ed anche il suo nucleo famigliare, la parte affettiva in Italia dove
risulta essere il centro dei suoi interessi.
-
Lo stesso Avvocato ha comunicato, citando la dottrina comune e la
giurisprudenza, che "il domicilio sarà invece il luogo dove risiedono il
centro degli interessi vitali, siano essi di natura personale, familiare o
economici". Ribadiamo nuovamente che, la famiglia del Sig. RI 1 risiede e
vive a __________, ad eccezione di una figlia maggiorenne che da qualche anno
vive a __________.
-
(…) Soprassediamo sugli ulteriori commenti fuori luogo della D.ssa RA 1,
soprattutto in merito alla mancanza di professionalità e preparazione degli
specialisti del settore, che rimandiamo al mittente.
-
Il frontaliere ha diritto alle indennità in disoccupazione in Svizzera,
quando il suo grado di impiego è stato parzialmente ridotto a seguito di una disdetta
ma continua ad essere occupato a tempo parziale per il medesimo datore di
lavoro. Ciò che è stato indicato dalla Lic. lur. RA 1 si riferisce a
disposizioni dell'lNPS non ancora entrate in vigore, il quale secondo i nuovi
accordi, dovrebbe versare le indennità di disoccupazione in Italia al 70% o
all'80%, come da criteri di calcolo svizzeri, ai frontalieri per un periodo di
tempo di tre mesi.
A titolo abbondanziale, riportiamo il
seguente testo, scritto dal Sig. RI 1 nei formulari "Indicazioni della persona
assicurata" (IPA) per i mesi di aprile e maggio 2024:
"Si fa presente che la Legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
d'insolvenza non è stata rispettata dalla Cassa CO 1 di __________ nei miei
confronti. Questo è un abuso di un atto di discriminazione, e il RAZZISMO
STRUTTURAE.
Sì, il razzismo strutturale è ancora
presente nella nostra società. Bisogna chiedersi se la maggioranza sia disposta
ad ammetterlo. Mi sono rivolto direttamente a questo ente con un'opposizione
alla loro decisone."
Le accuse del Sig. RI 1 rivolte alla nostra
Cassa, sono molto gravi e chiediamo al Sig. RI 1 di astenersi dall'esprimere
queste calunnie.
Considerato che comprendiamo il suo stato
d'animo, chiudiamo questa spiacevole questione unicamente con questo
rimprovero.
Rassicuriamo, inoltre, il Sig. RI 1 che il
suo caso è stato trattato secondo la legislazione Svizzera e secondo la
relativa giurisprudenza inerente questa fattispecie. (…)” (cfr. doc. VII).
1.6. Con
ulteriori osservazioni del 15 luglio 2024, la rappresentante del ricorrente ha,
infine, indicato quanto segue:
" (…) L'CO 1
continua a negare il diritto all'indennità di disoccupazione al mio cliente, RI
1, basandosi sempre sugli stessi argomenti ma evitando di darne una spiegazione
completa in termini legali. Citiamo alcuni esempi:
1) alla domanda a quanti chilometri di
distanza sì dovrebbe abitare per essere considerati residenti, CO 1 risponde
con un semplice “si risponde da sola”. Un riscontro che potrebbe lasciare una
qualsiasi interpretazione. Normalmente ad una domanda precisa sarebbe lecito
dare altrettante risposte precise.
2) Nessun riscontro effettivo viene dato
sull'argomento dove il Sig. RI 1 abbia il centro effettivo delle sue relazioni
personali:
ci teniamo a precisare che il Sig. RI 1 non
ha trasferito tutta la Sua famiglia nella Canton __________, in quanto i figli
all'epoca dei fatti erano in un periodo delicato di scolarità. Appena è stato
possibile per i motivi che vi lasciamo immaginare, sua figlia più grande ha
completato la sua specializzazione in Svizzera e si è trasferita a __________
(e su questo anche l'CO 1 sembra non dare alcuna importanza). La stessa
procedura, se la situazione economica lo consentirà, sarà seguita dai fratelli
minori.
Sull'argomento che il Sig. RI 1 non ha il
tempo materiale di recarsi in Italia è logico, mentre è illogico quanto dall'CO
1 affermato. I figli hanno molto più tempo per visitare il padre e hanno molta
più flessibilità (alleghiamo una foto e un messaggio della figlia all. 1).
Inoltre già prima trascorrevano le vacanze regolarmente dal padre.
Inoltre ci teniamo a precisare che con un
permesso C, si è liberi di viaggiare e questo non ha niente a che fare con le
affermazioni che il Sig. RI 1, risieda in Italia, in quanto ci sentiamo di
affermare legalmente il contrario. Mentre alcuna prova concreta è stata fornita
dall'CO 1 in merito.
3) non si capisce cosa s'intenda per
incarto incompleto (pag.2, CO 1 All.2)), in quanto il Sig. RI 1 ha presentato
tutta la documentazione necessaria, e anche le prove delle ricerche di lavoro
effettuate negli ultimi mesi (All.2).
4) continuiamo invece a porre l'accento
sulla mancanza di chiarezza da parte degli organi preposti (capisco il
disappunto, purtroppo sono i fatti a parlare), alleghiamo a tal proposito
l'ultimo email ricevuto da parte dell'Ufficio regionale del collocamento, URC
della Sezione del lavoro del Canton Ticino, che è in perfetta contraddizione
con quanto affermato dall'CO 1, cosi cita: in possesso di un permesso C, si può
abitare ovunque in Ticino ai fini della disoccupazione (All.3).
5) altra domanda alla quale non si è data
risposta è la seguente: il Sig. RI 1 è residente in Svizzera e ne è anche un
contribuente, dove vengono versati tutti i contributi pagati per l'indennità di
disoccupazione in tutti questi anni dal mio cliente?” (cfr. doc. IX).
1.7. Infine,
con osservazioni di data 25 luglio 2024 – trasmessa alla rappresentante del
ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. XII) -, la parte resistente ha
osservato quanto segue:
" (…)
1) I chilometri, come già spiegato, non
sono rilevanti (per questo abbiamo indicato - dopo la nostra spiegazione
"si risponde da sola"). Tuttavia, visto la sua insistenza,
comunichiamo nuovamente che è considerato frontaliere chi rientra a casa, in
questo caso a __________ (Italia) almeno una volta alla settimana. Essendo il
Sig. RI 1, abitante a __________ e distante circa 10/15 minuti da __________,
il suo rientro per raggiungere il suo centro di interessi, ossia la sua
famiglia, può tranquillamente essere anche giornaliero. Pertanto, per essere
considerato residente abituale in Svizzera, devono essere confermate le tre
condizioni: il risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione di
continuare a risiedervi e avere contemporaneamente il centro delle proprie
relazioni personali. In tal senso la presenza di sole relazioni professionali,
ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di
residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal
domicilio civile sia dalla dimora abituale sia ancora dal domicilio secondo la
legislazione sugli stranieri. Nonostante egli sia entrato in Svizzera dal 2015,
risiede in un piccolo appartamento a __________ e la sua famiglia non l'ha mai
definitivamente raggiunto. Ciò non è avvenuto, in quanto, presumibilmente, in
questo modo il Sig. RI 1 riusciva e riesce a conciliare meglio la sua
situazione professionale in Svizzera e quella famigliare in Italia. Il suo
avvicinamento al confine gli ha sicuramente reso più facile e fattibile questo
raggiungimento. Pertanto, l'essere considerato residente in Svizzera non
dipende dai chilometri di distanza. Essendo la Dott.ssa RA 1 laureata in legge,
avevamo compreso che questo le fosse chiaro. Mentre, per il rilascio dei
permessi per i lavoratori frontalieri (G), dal 2007 è stato abolito l'obbligo
di residenza nella fascia di confine (20 Km) in precedenza necessario per
ottenere il permesso per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino
italiano con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può
ottenere il permesso come lavoratore frontaliero.
2) La figlia maggiorenne risiede in
Svizzera dal 2019 e questo lo abbiamo riportato in ogni nostra risposta. Rimane
sempre il fatto che il Sig. RI 1 sia entrato in Svizzera nell'anno 2015.
Avrebbe quindi avuto tutto il tempo per trasferirsi con tutta la sua famiglia
anche prima del permesso C ed i suoi figli avrebbero potuto frequentare la
scuola di infanzia e/o le scuole anche in Svizzera, già fin da piccoli. Se,
attualmente, i suoi figli vanno anche a trovarlo a __________ (vedi foto) e
viceversa, e in un futuro si trasferiranno in Svizzera, non cambia il fatto di
quale sia stata e sia la sua attuale situazione. Sicuramente, il Sig. RI 1 con
il permesso C è libero di viaggiare dove desidera e la nostra Cassa non ha mai
asserito il contrario. La domanda è sempre la stessa, per quale motivo non si è
trasferito già anni fa in Svizzera con la sua famiglia? Riportiamo testualmente
quanto asserito nel nostro ultimo scritto: "'Lo stesso Avvocato ha
comunicato, citando la dottrina comune e la giurisprudenza che "il
domicilio sarà invece il luogo dove risiedono il centro degli interessi vitali,
siano essi di natura personale, familiare o economici". Ribadiamo
nuovamente che la famiglia del Sig. RI 1 risiede e vive a Cernobbio, in
provincia di __________, ad eccezione di una figlia maggiorenne che da qualche
anno, presumibilmente dal 2019, vive a __________".
3) La Dott.ssa RA 1 dovrebbe smettere di
fraintendere e/o distorcere ogni frase a sua personale interpretazione.
"Incarto completo", come si comprende chiaramente nella nostra
risposta precedente, si intende quando la persona assicurata (inteso, in
generale, come ogni disoccupato) ha consegnato alla Cassa tutta la
documentazione richiesta. Normalmente, questo richiede da 2 a 4 settimane o più
dalla data di iscrizione. Unicamente, una volta che l'incarto è completo, si
può verificare la documentazione e decidere in conformità degli articoli di
legge pertinenti.
4) Nessuno ha mai asserito che il Sig. RI 1
non possa abitare in Ticino o in qualsiasi altro luogo in Svizzera con un
permesso C. Inoltre, quale pertinenza ha questa frase, mai pronunciata da
nessuno e inventata dalla Dott.ssa RA 1, con avere la famiglia a pochi
chilometri dal confine? Un conto è abitare e un altro conto è risiedere, come
dalle tre condizioni citate al punto 1) e nei nostri precedenti scritti.
5) l contributi AVS/AD/IPG, comprendendo
quindi le indennità di disoccupazione, vengono versati in Svizzera alle Casse
di Compensazione dell'ultimo datore di lavoro. Tuttavia, per avere diritto alle
indennità di disoccupazione, occorre che gli articoli di legge riferiti ad ogni
singolo caso, siano adempiuti. In questo caso, non lo sono.” (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se, a ragione, o meno, la
Cassa abbia negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione
richieste dal 1° marzo 2024.
2.2. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato
sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza
effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni
personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024
Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in
SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9
agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017 consid. 2.
In
una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già
menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva
lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima
della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto
comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare
il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1
lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una
persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide
con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di
vita.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
"
(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare
genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi
e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
In
un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta
Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che
un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una
sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e
seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui
famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera,
che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo
il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha
la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo
della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera,
abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente
il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A
tale proposito cfr. STF 8C_380/2020
del 24 settembre 2020,
pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con
giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima
ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con
sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli
interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni
personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la
quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto
il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di
motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di
Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta
che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente
nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,
aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta
Corte ha in particolare sottolineato:
"
4.2.2. (…) la questione del luogo
in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere
esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione
ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato
arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021
il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si
recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo
di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può
trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui
vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si
sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il
Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali
del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che
trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la
moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che
il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in
Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati
dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti
accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il
ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane
da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato
possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il
giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie
le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue
relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,
riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal
momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale
cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della
moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto
essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di
scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive
attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la
disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso
di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in
Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti
accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere
senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del
ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.
Infine,
con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto
a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del
mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La
nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni
personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove
risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione
spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro
Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato
che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non
risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr.
fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24
marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62
pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto
2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio
2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA
38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA
38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
2.3. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nato il __________
1971) è un cittadino italiano, coniugato, in possesso di un permesso “C” di
domicilio UE/AELS rilasciato da Canton Ticino il 15 marzo 2024 (data di entrata
Considerandi
2.
giugno 2015) e valido fino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 23 e 31).
Il
ricorrente ha lavorato presso il __________ tra giugno e settembre 2022, in
qualità di “__________”, poi presso __________ dal dicembre 2022 al maggio 2023
come “__________” ed infine presso __________, da maggio a settembre 2023 come
“addetto lavanderia” (cfr. doc. 3, 4, 7 e 10).
Terminato
tale ultimo rapporto lavorativo, RI 1 ha quindi richiesto e beneficiato
dall’ottobre 2023 delle prestazioni LADI nel Canton __________, ove risiedeva
(cfr. doc. 1 e 2).
Trasferitosi
in Ticino a decorrere dal 1° marzo 2024, egli ha presentato nel nostro Cantone
domanda di indennità di disoccupazione dando una disponibilità del 100% (cfr.
doc. 23).
In
data 28 marzo 2024, la Cassa ha posto al ricorrente una serie di quesiti ai
quali egli ha risposto come segue:
"
(…)
1.
Lei è iscritto all’AIRE?
No
2.
Di quanto locali è composto
l’appartamento in __________?
2.
locali
3.
Quanto paga di affitto mensile?
CHF 770
4.
Esiste un contratto di locazione?
Sì
5.
Chi ha stipulato il contratto?
__________Nell’appartamento
di __________ vive sa solo?
Sì
6.
Dove risiede la sua famiglia?
Italia – __________ (moglie e figli)
7.
In casa propria o in affitto?
Affitto
8.
Quando era occupato presso
l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia?
Ho un permesso C valido
9.
Dalla data di iscrizione in
disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?
Ho un permesso C valido
10.
Ha un veicolo privato?
No
11.
Quale è il numero di targa?
/
12.
Quale è la sua cassa malattia?
__________
13.
Chi è il suo medico curante?
__________
14.
Quale è la durata settimanale del
soggiorno in Ticino?
Ho un permesso C valido
15.
Quali legami ha con la Svizzera?
Studi / permesso C valido
16.
È membro di società, associazioni
o altri enti in Svizzera?
No
17.
È abbonato a giornali o riviste?
No” (cfr.
doc. 28-29).
In
allegato alle proprie risposte, il ricorrente ha trasmesso all’amministrazione
i documenti seguenti:
-
Una carta __________ a lui intestata (cfr. doc. 30);
-
Il permesso di soggiorno C indicante quale “data di entrata” il 2
giugno 2015 e valido sino al 1° giugno 2025 (cfr. doc. 31);
-
La tessera svizzera d’assicurazione malattie LAMal __________ (cfr. doc.
32);
-
La licenza di condurre svizzera emessa il 18 settembre 2019 (cfr. doc.
33);
-
Il “contratto di locazione 40214” che ha sottoscritto a decorrere dal 1°
marzo 2024 in veste di conduttore con __________ (locatore) per l’appartamento
sito in __________, composto di 2 locali, al sesto piano, adibito ad uso
personale, di durata indeterminata, per una pigione mensile di fr. 650.- oltre
fr. 120.- di spese accessorie (cfr. doc. 34);
Con
decisione del 28 marzo 2024, la Cassa ha ritenuto che RI 1 non è residente in
Svizzera ai sensi della LADI, ragione per la quali gli ha negato il diritto
alle indennità di disoccupazione. In particolare, l’amministrazione, nel
motivare il proprio provvedimento, ha rilevato quanto segue:
"
(…) Nel caso in esame la residenza
dell’assicurato è a __________ – Italia. RI 1 non può pertanto essere ritenuto
residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle
assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro
degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliere e non può
essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello Stato di
occupazione, in questo caso la Svizzera.” (cfr. doc. 35).
RI
1.
ha contestato la decisione resa nei suoi confronti dalla Cassa con due
scritti, entrambi del 2 aprile 2024. Nel primo (“oggetto I opposizione
presso Cassa CO 1”), facendo, in particolare, valere quanto segue:
"
(…)
v Sono qui a contestare la decisione dell’Ufficio
Assicurazioni dell’CO 1 di __________, che ha rifiutato di versarmi l’indennità
di disoccupazione di marzo sostenendo che non ho diritto all’indennità di
disoccupazione perché i miei figli vivono in Italia;
v Chiedo che venga ripristinato il mio diritto
all’indennità di disoccupazione che ho sempre percepito durante la mia
permanenza in __________ che mi aspetta in Ticino con un regolare permesso di
domicilio C e un regolare contratto di locazione;
v Sono qui a informare che ho un regolare permesso di
domicilio C dal 2020, rinnovato con successo d’Ufficio della migrazione
ticinese la scorsa settimana;
v Sono qui a segnalare che, prima di diventare
disoccupato, sono stato ammesso alla Scuola __________;
v Sono inoltre a far presente che il mio è un caso di
trasferimento da un Cantone all’altro e non un nuovo caso con una nuova domanda
di disoccupazione;
v Sono qui per informarmi che il fondo __________ per i
disoccupati mi ha riconosciuto il diritto disoccupato pagandomi mensilmente dal
1/10/2024 [recte: 2023] al 28/02/2024 fino al mio trasferimento in Ticino il
01/03/2024;
e chiedo inoltre
v Che mi venga riconosciuto anche il diritto a ricevere
un guadagno intermedio nei mesi che va dal 01/07/2023 al 31/12/2024 per
completare i miei studi di Assistente di Cura come stagista;
v Sono qui per informare il vostro ufficio che ho
finanziato il corso senza richiedere il sostegno durante un regolare contatto
di Lavoro in Ticino.
Come sapete, la mia iniziativa di autofinanziare il
corso senza chiedere un aiuto e solo per facilitare il mio reinserimento visto
che ho più di 50 e se quelli dell’Ufficio regionale del lavoro potessero intervenire
pagando un indennizzo ai datori di lavoro e/o organizzando misure di formazioni
per i nuovi assunti e facilitare il mio reinserimento nelle Casa di Cura visto
che ho lavorato nel settore a __________ e sto facendo ulteriore formazione.
Malgrado le mie iniziative di autofinanziare il corso
come strategia mia per facilitare il mio rapido reinserimento al lavoro,
potevano aiutarmi con il programma di __________, che non hanno fatto, ma mi
hanno chiesto di compilare la dichiarazione per assicurati iscritti ad una
formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale (vedi
allegato).
L’ufficio di collocamento regionale ha una comprovata
esperienza nell’aiutare le persone in situazioni simili ad accedere ai benefici
e al sostegno a cui hanno diritto, come nel mio caso, di avere accesso al
guadagno intermedio durante il contratto di Stage, dato che l’iscrizione al
corso è avvenuto quando era in vigore il mio contratto di lavoro. il vostro
team di esperti mi ha invece consigliato di rivolgermi ai servizi LAPS della
Città di __________ per richiedere l’assistenza sociale durante questo periodo
si stage, ma ritengo che questo non sia corretto perché la mia indennità di
disoccupazione è ancora aperta, quindi perché avrei bisogno dell’assistenza
sociale?
La (…) LADI prevede che i Cantoni mettano a
disposizione una serie di cosiddetti “provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro – PML” (corsi, programmi d’occupazione temporanea, periodi di pratica
professionale, ecc.) ma fino ora sto lottando da solo per uscire dalla
disoccupazione in quanto go 50 in su.
v Le chiedo gentilmente di esaminare la mia situazione
in quanto esperta in materia, prendendo in considerazione la mia situazione di
fronte a Lei per aiutarmi a massimizzare i miei benefici LADI per avere un’indennità
di disoccupazione mensile e un guadagno intermedio durante lo stage dal
01/07/2024 al 31/12/2024 per completare lo stage ed assicurare un impiego
stabile” (cfr. doc. 36).
Nel secondo scritto trasmesso dal
ricorrente alla Cassa (“Opposizione decisione del 28.03.2024”),
l’assicurato ha precisato quanto segue:
"
(…) sono residente in Svizzera e
precisamente detentore di un regolare permesso di soggiorno C dal 2020.
Ho lavorato regolarmente da più di 15 anni in
Svizzera, e purtroppo beneficio attualmente dell’indennità di disoccupazione
tra l’altro sospesa da regolari contratti di lavoro temporanei.
Ho ottenuto la possibilità di frequentare un corso
Scuola __________ di __________, al fine di trovare più rapidamente possibile
un impiego professionalmente più performante.
Ragione per cui ho deciso di avvicinarmi, in quanto
dal Canton __________ e con la chiusura del Gottardo raggiungere la scuola era
diventato quasi impossibile. Ho continuato nel frattempo sia a lavorare
temporaneamente che a cercare lavoro.
Non ho mai usufruito di un permesso G per frontalieri
e non è neanche mio interesse averlo, anche perché il centro dei miei affari è
in Svizzera e non Italia e semmai è il contrario saranno i miei familiari che
si trasferiranno qui.
Inoltre proprio una delle mie figlie risiede nel
Canton __________, dove io stesso avevo la residenza fino a poco tempo fa.
Il corso serale che si svolge due volte alla settimana
dalle 18.00 alle 22.00 il lunedì e il mercoledì e due sabati al mese dalle
08.00
alle 12.30 e non ho avuto alcun intoppo con il mio lavoro fino alla
scadenza del contratto a settembre 2023.
La Casa per __________ che mi ha offerto un contratto
di stage per 6 mesi dal 01/07/2024 al 31/12/2024 (allego conferma stage) per
completare la mia formazione con un Diploma Cantonale di Assistente Cura.
Normalmente dovrebbe rientrare o in guadagno
intermedio o spesso è la stessa cassa di compensazione che finanzia parte dello
stage.
Come citano l’art. 17 comma 5 della legge, art. 59,
60, 64 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI.
È la stessa legge sulla disoccupazione all’articolo 8
che recita che se si è cittadini stranieri ma sia ha lavorato in Svizzera, si
ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera a condizione di avere
un permesso di domicilio o soggiorno.
Se si ha perso il lavoro, in Svizzera si ha diritto a
ricevere l’indennità di disoccupazione si si soddisfano le seguenti condizioni:
avere perso completamente o parzialmente l’impiego
avere lavorato come lavoratore dipendente per almeno
12.
mesi negli ultimi 2 anni (eccezioni possibili)
risiede principalmente in Svizzera ….
Inoltre mi preme sottolineare che non è esatto
affermare che una volta perso il lavoro in Svizzera non si ha alcun interesse a
restare qua, perché il fine della disoccupazione è proprio di trovare il più
velocemente possibile un altro impiego e in Svizzera, non in un Paese
limitrofo.
Per queste ragioni vi chiedo cortesemente di
rivalutare la mia richiesta, in quanto regolarmente residente in Svizzera da
oltre 10 anni.
Inoltre prima del trasferimento tutti questi punti
sono stati chiariti da dipendenti dei vostri uffici e non è mai sorto alcun
dubbio a tal proposito” (cfr. doc. 36a).
In
allegato alla propria opposizione, RI 1 ha prodotto quanto segue:
-
“fattura anno scolastico / RI 1”, “retta scolastica 2023/24” e
della “tassa didattica annuale” del Centro __________ del 26 maggio 2023,
per fr. 500.-, rispettivamente fr. 40.- (cfr. doc. 36c);
-
La “conferma stage assistente di cura” della Casa per anziani __________
dell’8 marzo 2024, mediante cui la struttura ha confermato al ricorrente la
possibilità di svolgere lo stage di pratica di sei mesi dal 1° luglio al 31
dicembre 2024 (cfr. doc. 36e);
-
La “dichiarazione per assicurati iscritti ad una formazione, un
perfezionamento o ad un riqualifica professionale” dell’URC, sottoscritta
dal ricorrente l’8 marzo 2024, nella quale RI 1 ha indicato che stava seguendo
il corso per assistenti di cura presso il Centro __________, per ottenere il
Diploma cantonale di assistente di cura, precisando che la “formazione
inizia la penultima settimana di agosto 2023 e segue il calendario scolastico
cantonale” e che comprende “520 ore di lezioni serali, 6 mesi di pratica
professionale”. Alla domanda a sapere “quante ore pensa di dover
dedicare allo studio oltre alle ore di lezione”, il ricorrente ha risposto
“dedico il mio tempo a studiare e a sostenere gli esami. Ho sostenuto
quattro esami con quattro sufficienti.”
Precisando,
poi, che i corsi si svolgono la sera del lunedì e del mercoledì dalle ore 17:45
alle 21:45 ed il sabato mattina dalle ore 08:00 alle ore 12:30, RI 1 ha
indicato di non avere richiesto dei sussidi per la formazione, i cui costi sono
stati cifrati in “CHF 500.- + CHF 40.00”.
In relazione
alla propria disponibilità lavorativa nel corso della formazione, il ricorrente
ha indicato di potere lavorare a tempo pieno, dalle 06:00 alle 16:00 da lunedì
a venerdì e la domenica, nonché dalle 14:00 alle 23:00 del sabato.
Alla domanda a
sapere “a quali condizioni è possibile un’interruzione anticipata della
formazione e con quali conseguenze finanziarie”, il ricorrente ha risposto come
segue:
"
In sintesi, la formazione dei
dipendenti è un investimento prezioso per qualsiasi azienda, poiché migliora le
competenze, il coinvolgimento e la stabilità del personale. La formazione e lo
sviluppo possono migliorare le competenze dei dipendenti. Per questo motivo ho
investito in me stesso pagando le spese di formazione per diventare competitivo
dopo la formazione. Potete cortesemente assegnarmi un impiego presso Casa per
Anziani, __________, __________ o Ospedale dove posso effettuare lo stage con
possibilità di assunzione”.
Infine, in
relazione ai motivi che lo hanno indotto “ad intraprendere questa formazione”,
RI 1 ha indicato quanto segue:
" L’inserimento lavorativo è un aspetto cruciale per gli
over 50. Malgrado i servizi di collocamento per aiutare le persone a
qualificare e a rafforzare le proprie competenze lavorative, facilitando così
l’ingresso e il reinserimento nel mercato del lavoro. non ho mai beneficiato,
nonostante la mia richiesta. Ho dovuto pagare il corso di riqualificazione per
avere maggiori possibilità di essere assunto dopo la formazione nel settore
sanitario, dove la domanda è molto alta. Penso che le possibilità di un lavoro
a tempo indeterminato dopo la mia formazione siano molto evidenti” (cfr. doc.
36f).
Il modulo URC
“azioni di reinserimento”, dal quale, in relazione ai colloqui avuti con il
proprio consulente URC emerge, in particolare, la seguente indicazione
destinata al ricorrente:
"
Come gli avevo già preannunciato
durante il nostro primo colloquio di consulenza, deve verificare con la Cassa CO
1.
se c’è la possibilità che gli versino il guadagno intermedio durante il periodo
di stage a tempo pieno da luglio a dicembre 2024. Se non dovesse avere diritto
al guadagno intermedio gli consiglio di chiedere presso il Comune di __________,
sportello LAPS, per poterlo sostenere economicamente durante i 6 mesi di stage”
(cfr. doc. 36g).
Il 16 aprile 2024, la Cassa ha
sottoposto alla rappresentante del ricorrente una serie di quesiti cui la lic.
iur. RA 1 ha risposto, qualche giorno più tardi, come segue:
"
(…)
1) Quale figlia vive in Svizzera e quale in Italia?
__________ nata il __________/1997 in __________ vive
in Svizzera e precisamente __________, in quanto è ancora assunta presso il __________
una volta concluso il contratto si trasferirà dal padre.
Nomi dei figli che vivono in Italia:
·
__________, nata il __________2012,
in __________
·
__________ nato il __________2016
in __________, Svizzera, residenza: __________.
2) Per quale motivo, nel contratto di locazione, non
figura la figlia che risiede con lui a __________?
3) Le inviamo il “formulario verifica residenza in Svizzera”.
Lo stesso deve essere compilato e firmato nuovamente in quanto vi sono alcune
risposte, cerchiate in quello precedente che alleghiamo alla presente, le quali
non sono pertinenti con quanto richiesto.
4) Ci occorre inoltre il certificato della residenza
in Svizzera e il documento inerente lo stato di famiglia.
5) Per quale motivo il signor RI 1 non ha mai
richiesto gli assegni per le figlie? Le inoltriamo l’apposito formulario da
voler compilare, firmare e ritornare anch’esso alla nostra amministrazione.
Il signor RI 1 ha usufruito degli assegni per i figli
fino al 2021 fino al contratto con il __________, dopodiché è la moglie che li
ha percepiti, perché legalmente vengono erogati solo una volta.” (cfr. doc. 40 e 45).
In
particolare, in rapporto alle precedenti risposto fornite al “formulario
risposte verifica residenza in Svizzera”, questa volta il ricorrente ha
fornito i seguenti riscontri:
-
Domanda n. 9 “Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro,
quando rientrava dalla sua famiglia?”, risposta: “Una volta al mese”;
-
Domanda n. 10 “Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando
rientra dalla sua famiglia?”, risposta “una volta al mese o anche meno”;
-
Domanda n. 14 “Chi è il suo medico curante?”, risposta “dr. __________”;
-
Domanda n. 15 “quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?”,
risposta “intera 7/7”;
-
Domanda n. 16 “quali legami ha con la Svizzera?”, riposta “professionali
e specializzazione e anche familiari” (cfr. doc. 45a),
precisando, alla domanda a
sapere “dove risiede la sua famiglia” “Italia – __________ (moglie e
2.
figli)” (cfr. doc. 45a).
Contestualmente,
alla Cassa sono stati trasmessi la “richiesta di iscrizione A.I.R.E.” (Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero) a valere dal 1° marzo 2024, sottoscritta
dal ricorrente il 22 aprile successivo (cfr. doc. 45a) ed il certificato di
famiglia dell’assicurato del 2016 (cfr. doc. 45b).
Con
decisione su opposizione del 7 maggio 2024, la Cassa ha confermato il proprio
precedente provvedimento, negando all’assicurato il diritto alle prestazioni
LADI dal 1° marzo 2024 (cfr. doc. 46 e supra consid. 1.1.).
In
sede ricorsuale, oltre a quanto già presente agli atti, il ricorrente ha
trasmesso a questa Corte la seguente documentazione in copia:
-
Notifica di arrivo nel Comune di __________ a decorrere dal 1° marzo
2024.
sottoscritta da RI 1 il 15 febbraio 2024. In tale documento, il ricorrente
ha precisato di essere sposato (laddove vi era la possibilità di scegliere tra
“vedovo”, “divorziato”, “sposato” o “separato”) con __________ dall’aprile del
2000.
(cfr. all. A8 a doc. I);
-
“Iscrizione all’anno 2024-2025” presso la scuola media di __________,
classe seconda media, per __________, domiciliata a __________ (cfr. all. A10 a
doc. I);
-
la tessera Svizzera d’assicurazione malattie LAMal di __________ (cfr.
all. A11 a doc. I) ed il permesso di dimora “B” rilasciato a quest’ultima ad __________
nel 2023 e valido sino maggio 2028 (cfr. all. A 11 a doc. I);
-
il contratto di locazione sottoscritto nel 2023 dalla moglie del
ricorrente per l’ente sito a __________ (Italia – provincia di __________) nel
2023.
sino al 2027 (cfr. all. A12 a doc. I);
-
il permesso “G” per frontalieri della moglie, rilasciato nel marzo 2024,
indicante quale data di entrata in Svizzera il 1° marzo 2024, valido sino al
gennaio 2025, per l’impiego presso l’Albergo __________ (cfr. all. A12 a doc.
I);
-
l’“equivalenza collaboratore sanitario CRS” rilasciato a RI 1 il 10
dicembre 2020 (cfr. all. A 13 a doc. I);
-
la dichiarazione di frequenza del corso presso il Centro __________ per
la formazione di assistente di cura (cfr. all. A15 a doc. I);
-
i certificati di lavoro dei precedenti datori (cfr. all. A18-A20 a doc.
I).
In
sede di replica, poi, RI 1 ha prodotto la seguente documentazione:
-
i formulari indicazioni della persona assicurata e le ricerche di lavoro
effettuate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024 (cfr. all. 1 a doc. V);
-
la decisione di tassazione per l’anno 2022 (cfr. all. 2 a doc. V);
-
a pretesa conferma del fatto che “i figli hanno alloggiato dal padre
sia nel Canton __________ che a __________” (Cfr. supra consid. 1.4.) una
foto non datata che lo ritrae seduto a terra in una stanza accanto ad un
bambino ed una ragazza, su un tappeto, vicino ad un televisore poggiato sul
pavimento, non connesso alla presa della corrente (cfr. all. 3 a doc. V);
-
la foto di una giovane donna sulla neve ad __________, non datata (cfr.
all. 3 a doc. V);
-
la propria foto in un passaggio pedonale non meglio identificato in
compagnia del bambino e della ragazza di cui all’all. 1 (cfr. all. 3 a doc. V);
-
due foto che lo ritrarrebbero in compagnia di due bambini sulla neve,
non datate (cfr. all. 3 a doc. V);
-
una stampa del “catastoinrete.it”, non datata, che indica che il
ricorrente non dispone di propri terreni o fabbricati in Italia (cfr. all. 4 a
doc. V);
-
la documentazione relativa alle prestazioni LADI della Cassa del Canton __________
(cfr. all. 5 a doc. V).
In
allegato alle proprie ultime osservazioni a questa Corte, infine, il ricorrente
ha trasmesso la seguente documentazione:
-
la fotografia che ritrae una giovane donna, nello stesso locale ove il
ricorrente appariva nel doc. all. 1 a doc. V, non datata ma, rispetto alla
precedente fotografia, rimasti immutati la luce, l’apertura della finestra ed i
fili del televisore poggiato sul pavimento, stampata su un foglio che in
entrata indica “wattsapp 04.07.2024 15:58 Ciao papa RI 1, so che sei a
lavoro, sono passata a casa e non c’eri quindi ti ho lasciato qualcosa in
frigo. __________” (cfr. all. 1 a doc. IX);
-
copia di candidature tramesse dal ricorrente a potenziali datori di
lavoro (cfr. all 2 a doc. IX).
2.4
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.2.).
Da tali
presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere
contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre
2022.
consid. 2.4.).
Giova,
altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché
molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni
contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto
2020.
consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo
l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera
(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre
va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato
il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto
non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In
concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), i figli minorenni del ricorrente e la
moglie di quest’ultimo vivono in Italia, a __________, a poco più di 5
chilometri dall’appartamento che l’assicurato loca a __________.
In
merito alla pretesa separazione di fatto dalla coniuge, che il ricorrente ha
fatto valere per la prima volta solamente in sede di ricorso - avendo
precedentemente e senza riserva alcuna identificato la donna come sua moglie -
questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data
priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza -
in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni
fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le
conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590
consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF
8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.
5.2
= RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid.
2a pag. 47).
La
pretesa separazione di fatto dell’assicurato dalla consorte, fatta valere da RI
1.
solo in un secondo momento, non può pertanto essere presa in considerazione.
In
simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della
presente vertenza (1° marzo – 7 maggio 2024; cfr. consid. 2.1.) il centro degli
interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.
5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.
3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF
146.
V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio
2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio a __________,
dove risiedono moglie e figli minorenni.
.
Il
ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da
poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri
oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia
creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di
quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.;
STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20
gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19
pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:
“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non
pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero;
DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e
una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi,
bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei
loro interessi”).
Terza
condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,
che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la
sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.
consid. 2.3.).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Questo
Tribunale non ignora che a Chiasso l’insorgente dispone, per solo uso
personale, di un appartamento di 2 locali (cfr. supra consid. 2.3.).
Tuttavia,
nel lasso di tempo determinante, il ricorrente vi ha tutt’al più costituito una
dimora secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al
consid. 2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022).
In
tal senso, alla luce della sentenza del Tribunale federale STF 8C_658/2012 del
15.
febbraio 2013 in parte ripresa dalla rappresentante del ricorrente, laddove
indica: “residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di 3 locali (…)” (cfr.
supra consid. 1.2.), giova rilevare che quel ricorrente, a differenza del caso
concreto, condivideva comunque l’appartamento con madre, padre e sorella.
Rammentato
che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26
maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V
418.
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e
che è la data della decisione su opposizione (o reclamo) impugnata a
delimitare il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid.
2.1
pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26
luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag.
220.
con riferimenti), con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo cui la
figlia del ricorrente, __________, nel corso dell’anno scolastico 2024-2025
frequenterà la scuola media a __________ e si trasferirà dal padre ad agosto
2024.
(cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), questa Corte rileva che trattasi di un
fatto, peraltro al momento supportato dalla sola iscrizione all’istituto
scolastico e non da un’ammissione della ragazza al medesimo, posteriore al
periodo determinante ai fini della presente vertenza. Quanto precede
rammentato, peraltro, che il ricorrente, in vista dell’arrivo della figlia e
disponendo di un appartamento destinato ad uso personale, composto da due
locali, non ha preteso di voler locare un appartamento diverso.
Al
riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio
8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni
personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati
e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni
invocate.
Nemmeno
la presenza, in Svizzera, nel Canton __________ della figlia maggiorenne del
ricorrente (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.) permette di concludere che il centro
delle relazioni personali del medesimo si trovi a __________, bensì a __________,
in Italia, ove a risiedere sono la moglie ed i due figli minorenni.
Neppure
si comprende o è altrimenti stato sostanziato per quali motivi il ricorrente
non disporrebbe del “tempo materiale per recarsi in Italia assiduamente”
(cfr. supra consid. 1.4.). Ciò ritenuto che, come visto, i medesimi risiedono a
5.
chilometri dall’appartamento locato dal ricorrente a __________, facilmente
raggiungibile anche con i mezzi pubblici, e ricordato che sino a luglio 2024 RI
1.
era impegnato unicamente nella frequenza del corso, che lo occupava
esclusivamente il lunedì ed il mercoledì sera, nonché il sabato mattina (cfr.
supra consid. 2.3.).
La
sola fotografia agli atti, che mostrerebbe i figli minori del ricorrente in sua
compagnia nell’ente locato da quest’ultimo a __________ (cfr. supra consid.
2.3.), non soccorre la posizione di RI 1, nella misura in cui si riferisce ad
un singolo episodio e non comporta un trasferimento della famiglia del
ricorrente in Svizzera.
Anche
l’asserzione ricorsuale secondo cui il ricorrente avrebbe, tra gli altri, “imparato
la lingua”, ciò che contribuirebbe a mostrare “come sia chiara
l’intenzione di continuare a vivere e relazionarsi con il nostro Paese e la sua
cultura” (cfr. supra consid. 1.2.) non può essere seguita, visto che RI 1 è
un cittadino italiano ed il fatto ch’egli padroneggi, quindi, la lingua
italiana non deve sorprendere.
Per
quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -
AIRE (cfr. doc. 141; ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre
1988.
n. 470 “Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero”
i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;
www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe),
va considerato che la stessa, in concreto avvenuta peraltro oltremodo
tardivamente oltre la metà di aprile 2024 considerando che il ricorrente fa
valere di trovarsi in Svizzera da oltre dieci anni, è un indizio da valutare
congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure
no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI.
L’iscrizione
all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro
Paese (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51
del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid.
2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)
A
ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 1° marzo 2024 la Cassa ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto
realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF
8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata
e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA
38.2023.43
del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022,
pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11
novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18
aprile 2016).
2.5
Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,
2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti
contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla
base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid.
5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,
concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR
2006.
AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto
del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero
applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV
Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004
(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati
modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n.
883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di
un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente
(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,
ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco
ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione
completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a
frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e
che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere
in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli
uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64,
la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare,
porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha
esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par.
5.
lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e
seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato
membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la
sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il
Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in
disoccupazione completa di porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività
è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il
versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di
ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”.
Da notare che i costi per il
rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. Rubin,
op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de
l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers
durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]
883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza
13.3716
del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da
parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile
2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede
segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo
dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o
cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro
individuale)”).
Per completezza si segnala che il
1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di
disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa
all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che
prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre
mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80%
del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascorsi i
primi tre mesi, la rendita di disoccupazione continuerebbe ad essere pagata
fino ad un massimo di due anni secondo gli importi ordinari previsti
dall’indennità NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Attualmente tale modifica non è,
tuttavia, in vigore, a seguito della mancanza di un’intesa specifica tra
l’Italia e la Svizzera sul meccanismo dei rimborsi delle indennità (cfr. ___________).
2.6
In una sentenza pubblicata in DTF
142.
V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di
nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove
disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur
la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition
de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto
riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato
una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza
che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo
lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65
del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.
987/2009.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già
menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale
un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa
a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49
del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio
2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella
sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les
premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances
sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,
pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del
15.
giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre
2014.
2.7
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la
situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente
i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010;
decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo
d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004
di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in
ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla
SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021
del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr.
19.
pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha
statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del
Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle
prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in
cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si
mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano
occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste
condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto
all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In quel caso di specie il TF ha
confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto
il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di
un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio
per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna
precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione
dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese
S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale
autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,
però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine
settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi
riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera
presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia
(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era
a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la
questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale
stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera
e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di
essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non
rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non
era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere
con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e
quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha
precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1
lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del
resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,
effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza
manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione
nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava
altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava
a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito che,
pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI
avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non
aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso
frontaliere.
2.8
In relazione più
specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo
statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte
nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che
sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.
Anche con sentenza 38.2015.39 del
9.
marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa
frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale
cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12
luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in
Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un
vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua
situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del
14.
dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità
di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a
bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,
dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi
aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di
lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione
contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30
del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato
(pizzaiolo presso un campeggio al
beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di
rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)
una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco
dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del
lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo
avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione
e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
Con sentenza 38.2022.22 del 16
agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un
assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e
prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività
temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9
ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e
meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non
lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha
ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori
stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a
quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che
possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi
a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa
oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il
ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la
dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo
dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale
questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha
quindi rinviato gli atti.
In una sentenza
38.2014.10
del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già
citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso
frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e
iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione
dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata
determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre
2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva
trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013
all’estero.
Neppure è stato
riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza
38.2016.62
del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di
un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici
giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in
cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di
durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51
dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere,
questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per
pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun
vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in
Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi
dopo il suo annuncio per il collocamento.
Infine, in una sentenza 38.2022.47
del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato
qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere
se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere,
ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe
potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque
rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì
iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
In proposito cfr. STCA 38.2022.72
del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA
38.2021.30
del 30 agosto 2021.
2.9
Nella presente fattispecie, chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella
procedura di opposizione l’amministrazione, a differenza di quanto indicato nel
primo provvedimento reso nei confronti di RI 1, ove lo aveva qualificato come
vero frontaliere, non ha esperito una specifica istruttoria circa la
fattispecie dal profilo del diritto internazionale, limitandosi, nel
provvedimento impugnato dall’assicurato innanzi a questa Corte, a riprendere i
punti della Prassi LADI ID che concernono i frontalieri ed i pendolari
giornalieri e settimanali (cfr. all. A2 a doc. I).
Il TCA
ritiene invece che tali aspetti vadano maggiormente indagati, tanto dal profilo
del vero, quanto del falso frontaliere, ragion per cui gli atti devono essere
rinviati alla Cassa affinché proceda ai sensi di quanto indicato nei passaggi a
seguire e decida nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente
all’indennità di disoccupazione (cfr. anche la STCA 38.2022.85 del 30 gennaio
2023).
In
relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52
LPGA la nostra Alta Corte ha, del resto, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b
p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre
2005.
consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha
rilevato:
" (…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei
fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte
cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un
aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure
in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________
inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e
dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro
ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.
5.
pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2022.87
del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid.
2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18
giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.;
STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
In concreto, quindi, la
Cassa dovrà, innanzitutto e se del caso facendo capo a documentazione bancaria
/ dettagli delle telecomunicazioni, chinarsi sulla
questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente
possa, o meno, essere qualificato come vero frontaliere. Ipotesi, quest’ultima,
che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori, ritenuto, tra
gli altri, che il ricorrente, dopo anni di attività oltre Gottardo, si è ora
trasferito in Ticino locando un appartamento sito a soli 5 chilometri di
distanza da dove, in Italia, a Cernobbio, vivono la moglie ed i due figli
minori.
Qualora la resistente
dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di
vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere
qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di
opzione.
Vagliando quest’altra
ipotesi, alla luce della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata
in DTF 148 V 209, la parte resistente dovrà anche tenere in considerazione il
tipo di attività svolta dal ricorrente.
Nell’ipotesi in cui
l’amministrazione dovesse ritenere che RI 1 debba essere qualificato come falso
frontaliere e beneficiare, quindi, del diritto d’opzione, l’amministrazione
dovrà verificare se sono date, o meno, tutte le altre condizioni per
beneficiare delle prestazioni ai sensi della LADI.
2.10
Alla luce
di quanto precede, la decisione su opposizione resa dalla Cassa il 7 maggio
2024.
è parzialmente confermata e meglio per quanto attiene alla fattispecie dal
profilo delle norme nazionali; gli atti sono ritornati alla parte resistente
unicamente per quanto attiene ad una valutazione della fattispecie dal profilo
delle disposizioni di diritto internazionale, affinché la Cassa si pronunci
sull’eventuale qualifica del RI 1 come vero, o come falso frontaliere (cfr.
supra consid. 2.9.).
2.11
Considerato
l’esito del ricorso, parzialmente accolto, la Cassa verserà all’insorgente,
rappresentato dalla lic. iur. RA 1, l’importo fr.1’000.- (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili parziali.
2.12
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Il diritto alle prestazioni
LADI è negato per quanto attiene alla fattispecie dal profilo del diritto
nazionale.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa
CO 1 affinché si pronunci ai sensi di quanto indicato al consid. 2.9..
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà
al ricorrente fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti