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Decisione

38.2024.32

Negato a SA - che ha licenziato dip. a favore della quale UMA versato API - condono restituzione API percepiti (11/22-5/23). Erogazione API sottoposta a condiz. risolutiva (restit. se disdetta senza gravi motivi). SA doveva aspettarsi di essere tenuta a restituire API. BF esclusa

12 agosto 2024Italiano25 min

qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.32

rs

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 29 novembre 2022 l’Ufficio delle

misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI

1 - il cui scopo sociale è in particolare “l'acquisto, la vendita, la

costruzione, la valorizzazione, l'intermediazione, la locazione, la

valutazione, la promozione, il finanziamento e l'amministrazione di beni

immobili, sia in Svizzera sia all'estero. La società fornisce consulenza nel

campo immobiliare. La società potrà anche svolgere l'attività di fornitore di

servizi finanziari ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 della legge sui servizi

finanziari (LSerFi) fornendo i servizi di cui all'art. 3 lett. c, n. 4 e lett.

d (LSerFi). Fornire consulenza sugli investimenti e consulenza sugli strumenti

finanziari (…)” (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch)

- con la quale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

difficoltà di collocamento di __________ (nata il __________ 1971 e assunta

dalla SA il 1° novembre 2022 a tempo indeterminato quale fiduciaria commercialista

al 100% con un salario lordo mensile di fr. 8’000.-- per tredici mensilità;

cfr. doc. 1/42; 1/56-58), ha concesso un periodo di introduzione di 12 mesi,

dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023. L’assegno mensile sarebbe stato pari, da

novembre 2022 ad aprile 2023, al 60% dello stipendio lordo comprensivo della

quota di tredicesima di fr. 8'666.65, ossia a fr. 5'200.-- (salario residuo

azienda: fr. 3'466.65) e da maggio a ottobre 2023 al 40% di fr. 8'666.65, ovvero

a fr. 3'466.65 (salario residuo azienda: fr. 5'200; cfr. doc. 1/54).

Nel

provvedimento in questione è stato, altresì, indicato:

" (…)

Condizioni:

Il rispetto del contratto di lavoro del 1.11.2022 è la

condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso

di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data

durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata

con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il

rimborso degli assegni versati.

Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende

che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è

possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al

collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento

(URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una

nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di

indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile

sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di

controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.

Si rende attenti che:

-

il doppio indennizzo API e ILR non

è autorizzato (art. 56 OADI);

-

la cassa di disoccupazione

rimborsa l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella

decisione summenzionata;

-

per il rimborso delle indennità di

lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto

con l’API;

-

la SECO e/o le casse di

disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la

restituzione delle eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”

Versamento:

Gli assegni d'introduzione saranno versati

all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla

parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del

sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del

salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa

disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure

attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività - API"! (…)" (Doc. 1/53-55)

1.2. Il

27 giugno 2023 la RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro concluso il 1°

novembre 2022 con __________ con effetto dal 30 settembre 2023, in quanto

l’andamento della società e le prospettive future non facevano intravedere un

incremento degli affari (cfr. doc. 1/41).

1.3. Con

decisione del 17 luglio 2023 l'UMA ha stabilito che le condizioni per la

concessione degli assegni per il periodo di introduzione a favore di __________

non erano adempiute, che gli assegni versati dovevano essere chiesti in

restituzione e che la Cassa di disoccupazione avrebbe dovuto valutare se fossero

adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.

L’amministrazione, al riguardo,

ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della

concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state

rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto

ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)”

(cfr. doc. 1/29-30).

1.4. Il 7 novembre 2023 la Cassa di

disoccupazione Unia ha emesso un ordine di restituzione della somma di fr.

34'666.65, corrispondenti agli assegni per il periodo di introduzione corrisposti

alla RI 1 dal 1° novembre 2022 al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 1/26-27).

1.5. La società in questione, tramite l’avv.

__________ dello Studio legale RA 1, il 30 novembre 2023, ha domandato il

condono dell’importo da restituire, facendo valere la propria buona fede e una

situazione finanziaria precaria (perdita di fr. 60'662.90 dovuta ai debiti

verso terzi - compresa la restituzione degli API – per fr. 82'635.45).

La SA ha sottolineato che il

rapporto di lavoro con __________ si è rivelato difficile, segnatamente ha

impedito al presidente del consiglio di amministrazione (cfr. estratto RC

reperibile nel sito www.zefix.ch), __________, di avere un resoconto della

situazione dell’azienda e di riprendere il controllo della società.

È stato, però, precisato che “l’RI

1 non ha riscontrato, al giorno del licenziamento, gli estremi dei gravi motivi

ai sensi dell’art. 337 CO, poiché le criticità e violazioni contrattuali

inerenti al lavoro della signora __________ sono emerse grazie al fatto che la

dipendente ha dovuto lasciare immediatamente il posto di lavoro”.

È stato, altresì, affermato che

la SA non ha pensato di avvisare la Cassa, poiché la situazione era confusa, in

subbuglio, senza via d’uscita a causa del comportamento della dipendente e che

comunque si tratta di una lieve violazione, la quale, come indicato dal

Tribunale federale, non esclude la buona fede.

Infine la società ha asserito che

la restituzione degli API la metterebbe in una situazione tale da compromettere

la continuazione della sua attività, tramite chiusura e licenziamento del

personale impiegato (cfr. doc. 1/1-3).

1.6. Con decisione del 13 marzo 2024 la

Sezione del lavoro, alla quale la Cassa Unia ha sottoposto il caso il 13

dicembre 2023 (cfr. doc. 1), ha respinto la domanda, rilevando:

" (…) Nel

caso concreto la RI 1, quando è stata posta al beneficio degli API per la

propria dipendente, è stata resa attenta sul fatto che nel caso in cui il

rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi ai sensi dell’art.

337 cpv. 2 CO, durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova),

tutti gli assegni versati avrebbero potuto essere chiesti in restituzione.

Come stabilito dall’UMA con decisione del

17.07.2023, il rapporto di lavoro della signora __________ è stato interrotto

senza motivi gravi.

Visto quanto precede il principio della

buona fede non può essere invocato come condizione di condono dell’obbligo di

restituire le prestazioni ricevute a torto. (…)” (Doc. 5)

1.7. A seguito dell’opposizione del 15

aprile 2024 interposta dalla RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________ (cfr.

doc. 6), la Sezione del lavoro, il 22 maggio 2024, ha emanato una decisione su

opposizione che ha confermato il precedente provvedimento del 13 marzo 2024.

A motivazione della propria decisione

su opposizione l’amministrazione ha, in particolare, specificato:

" (…)

l’opponente ha rilevato che si trovava in buona fede al momento della

riscossione delle indennità.

Tuttavia, nel caso concreto il datore di

lavoro era a conoscenza della condizione risolutiva presente nella decisione 29

novembre 2022 emanata dall’UMA, il cui non rispetto avrebbe potuto comportare

la restituzione degli assegni per il periodo d’introduzione (API). In altre

parole, l’opponente sapeva di dover restituire gli assegni in caso di

scioglimento del contratto di lavoro prima del 31 ottobre 2023, senza

l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 337 cpv. 2 CO (cfr. decisione

UMA del 19 novembre 2022, punto Condizioni).

Pertanto non vi è margine per poter

riconoscere la buona fede, neppure in un secondo momento.

In tal senso il Tribunale federale, in un

caso riguardante la restituzione di assegni per il periodo di introduzione da

parte del datore di lavoro, ha confermato il diritto dell’amministrazione di

chiedere a quest’ultimo la restituzione degli assegni percepiti, in quanto non

risultava osservata la condizione risolutiva, secondo cui il rapporto di lavoro

non doveva essere disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di

causa grave, durante il periodo di introduzione. L’Alta Corte ha altresì

precisato che in tal caso la concessione del condono era esclusa, avendo

l’interessato dovuto aspettarsi la richiesta di restituzione delle prestazioni

in caso di non rispetto delle condizioni stabilite, ciò che non gli permetteva di

invocare la sua buona fede (DTF 126 V 42 consid. 2b pag. 46; STF 8C_818/2011

del 26 gennaio 20212, consid. 3; RCC 1988 p. 550).

Di conseguenza, le obiezioni sollevate da

parte dell’opponente non meritano tutela in considerazione delle motivazioni

esposte. (…)” (Doc. A pag. 3)

1.8. Contro la decisione su opposizione

del 22 maggio 2024, il 10 giugno 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. __________,

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione

del condono degli API e l’annullamento del debito di fr. 34'666.65 (cfr. doc. I

pag. 9-10).

A sostegno della propria pretesa,

la parte ricorrente ha segnatamente censurato il riferimento della Sezione del

lavoro alla DTF 126 V 42 per dimostrare che, nel caso non venga rispettata la

condizione risolutiva, gli assegni devono essere restituiti, poiché concerne i

presupposti per la restituzione e non quelli per il condono.

Nell’impugnativa è stato,

altresì, osservato che è indubbio che la società era in buona fede quando ha

percepito gli assegni e che non è il caso di addentrarsi nel mancato rispetto

della condizione risolutiva, considerato, da un lato, che non si tratta di

esaminare le condizioni della restituzione, dall’altro, che per il condono la

buona fede deve essere esaminata al momento della concessione delle

prestazioni.

La rappresentante della

ricorrente, per conto di quest’ultima, ha addotto che l’avviso alla Cassa, nel

contesto dell’obbligo di annunciare, è stato dato, sebbene con un lieve

ritardo, impedendo il versamento di prestazioni non più dovute.

Inoltre è stato affermato che, benché

la buona fede debba esistere al momento della riscossione delle indennità,

anche dopo la concessione degli assegni non vi sono stati atteggiamenti

illegittimi da parte della società, la quale non ha più percepito gli assegni

nel periodo in cui non ne avrebbe avuto diritto e ha, per contro, versato lo

stipendio integrale alla dipendente dal mese di giugno 2023 al mese di ottobre

2023 (termine di preavviso di tre mesi prorogato a causa della malattia della

dipendente durante il periodo di disdetta).

Per quanto attiene alla difficile

situazione economica, nel ricorso è stato indicato:

" (…) Le gravi

difficoltà economiche sono date se l’importo da rimborsare è superiore al 20%

del beneficio netto medio degli ultimi esercizi.

Nel caso concreto RI 1 ha presentato un

bilancio del 2020 con una perdita di CHF 39'865.50; un bilancio del 2021 con un

utile di CHF 102'178.77 e un bilancio del 2022 con un utile di CHF 53'864.78.

Il 20% del beneficio netto medio degli

ultimi 3 anni è di CHF 10'772.95.

RI 1 ha quindi diritto ad almeno un condono

parziale di CHF 23'893.70 (ossia il 20% di CHF 53'864.78) (…)” (Doc. I pag. 6)

1.9. Nella

sua risposta del 19 giugno 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. V).

Fatti

1.10. Il 20 giugno 2024 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del

lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione degli

API percepiti dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 2023.

2.2. L’art.

95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25

LPGA.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché sia concesso il condono

dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti

cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato ha percepito la

prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli imporrebbe

una grave difficoltà.

Qualora difetti una delle due

condizioni suelencate, il condono non può essere accordato

In proposito cfr. STF 8C_441/2023

del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.

4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio

2015 consid. 4.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con

l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07

dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid.

1.2.).

2.3. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una

prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli

non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La giurisprudenza ha precisato

che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa

qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento

doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può

prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019

consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016

del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF

8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,

consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

La negligenza grave è data quando

un avete diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso

da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle

stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF

8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).

Si è in presenza di una

negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può

essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una

situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto

2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016

del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid.

3d).

Inoltre,

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020

del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.4. Il requisito dell'onere gravoso è

intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire

l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà,

pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare

situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.5. Nella concreta evenienza la Sezione

del lavoro ha negato il condono degli API, ritenendo che in concreto la condizione

della buona fede non sia ossequiata. Più precisamente è stato evidenziato che

l’insorgente, siccome, quando è stata posta al beneficio degli API per la

propria dipendente, è stata resa attenta in merito al fatto che, qualora il

rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi ai sensi dell’art.

337 cpv. 2 CO durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova),

tutti gli assegni versati avrebbero potuto essere chiesti in restituzione, era

a conoscenza della condizione risolutiva presente nella decisione del 29

novembre 2022 in caso di disdetta senza gravi motivi (cfr. doc. 5; A; consid.

1.6.; 1.7.).

La

società ricorrente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona

fede e dell’onere gravoso.

La

medesima, riguardo segnatamente al presupposto della buona fede, ha fatto

valere, da un lato, di essere stata in buona fede quando ha percepito gli API a

favore della dipendente, che ha assunto secondo una procedura corretta, realizzando

tutti i requisiti richiesti per gli assegni tant’è che le sono stati concessi.

Dall’altro, di avere avvisato la

Cassa soltanto con un lieve ritardo, impedendo così il versamento di

prestazioni non più dovute (cfr. doc. I; consid. 1.8.).

2.6. Chiamata

a dirimere la presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il

giudizio del 27 marzo 2000, pubblicato in

DTF 126 V 42, concerne sì, conformemente a

quanto asserito dalla ricorrente (cfr. doc. I), la restituzione da parte del

datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione.

Tuttavia l’Alta Corte, in tale

sentenza, relativa a una società che aveva ricevuto dall’amministrazione una

decisione di concessione degli API comprensiva di una clausola secondo cui il

rispetto del contratto di lavoro costituiva una condizione dalla quale

dipendeva il versamento degli API e questi ultimi avrebbero potuto essere

richiesti in restituzione se il contratto di lavoro fosse stato disdetto, dopo

il periodo di prova e senza motivi gravi, nel periodo di introduzione e nei tre

mesi successivi, ha parimenti stabilito, in primo luogo, che in quel caso di specie

il riconoscimento degli assegni era stato sottoposto a condizione risolutiva

(cfr. consid. 2.a; STF 8C_868/2011 del 9 febbraio 2012 consid.

3).

È, del resto, stato

puntualizzato che una tale riserva è assolutamente ammissibile, tenuto conto

dello scopo della misura, ovvero di favorire “ … l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).” (cfr.

Considerandi

consid. 2.a).

In secondo luogo, la nostra

Massima Istanza, dopo aver deciso che, allorché il riconoscimento delle

prestazioni ha luogo sotto condizione risolutiva, l'amministrazione può

chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione (cfr. pure STF 8C_868/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 3), ha

aggiunto, come anche sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A pag. 3), che il condono dell’obbligo di restituire è escluso,

poiché “le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en

cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer

sa bonne foi (RCC 1988 p. 550).” (cfr. consid. 2.b).

Il Tribunale federale ha,

peraltro, ricordato quest’ultimo principio in una sentenza 8C_53/2024 del 28

febbraio 2024, con la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso di una SA

contro la pronunzia della Corte cantonale di Ginevra che aveva confermato il

rifiuto del condono degli assegni per il periodo di introduzione chiesti in

restituzione, poiché la ditta aveva licenziato il proprio dipendente nel

periodo di introduzione senza gravi motivi.

Cfr. anche STFA C14/05 del 17

ottobre 2005.

2.7

In

concreto l’UMA, nella decisione del 29 novembre 2022 di assegnazione degli API

da novembre 2022 a ottobre 2023, al punto “condizioni” ha chiaramente indicato:

" Il

rispetto del contratto di lavoro del 1.11.2022 è la condizione da cui dipende

il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto

senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di

introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità

cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli

assegni versati.” (cfr. doc. 1/54)

Ritenuto

che il provvedimento del 29 novembre 2023 ha previsto che gli API avrebbero

potuto essere chiesti in restituzione in caso di disdetta senza gravi motivi

durante il periodo di introduzione, occorre concludere che, analogamente alla

fattispecie sulla quale si è chinata l’Alta Corte nella DTF 126 V 42 (cfr.

consid. 2.6.), l'erogazione degli assegni concernenti il periodo novembre 2022

– ottobre 2023 è stata, di conseguenza, sottoposta, a condizione risolutiva, la

quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla

realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie

générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di

regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma

può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier,

op. cit., n. 2677).

Se

dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai

realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della

condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato

a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido,

esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non

condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier,

op. cit., n. 2678-2680; Arthur Grisoni,

Mutations réelles «conditionnelles» et expectatives de droit, p.to 3, in not@lex

2019.

pag. 39)

Per

quanto attiene al versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto

condizione risolutiva, come visto (cfr. consid. 2.6.), il condono dell'obbligo

di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi in virtù della

condizione risolutiva di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può

invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2.b; RCC 1988 pag. 550;

STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521

pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005.

In proposito cfr. pure STCA

39.2019.1

del 17 aprile 2019, menzionata anche dalla parte resistente nella

risposta di causa (cfr. doc. V pag. 3); STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019,

il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_178/2019

del 20 marzo 2019; STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2011.11 del 12

ottobre 2011; STCA 39.2005.3 del 18 luglio 2005).

2.8

Da quanto esposto discende che la

società ricorrente, già dal momento della concessione degli API - sotto condizione

risolutiva - tramite la decisione del 29 novembre 2023, doveva attendersi un eventuale

ordine di restituzione nel caso in cui avesse licenziato la dipendente senza

gravi motivi e senza concordare la disdetta con l’autorità cantonale

competente.

Per completezza è utile

puntualizzare che sia la decisione del 17 luglio 2023 con cui l’UMA ha

stabilito che i presupposti per la concessione degli API a favore di __________

non erano adempiuti, visto che, tramite la disdetta ordinaria, senza gravi motivi,

del rapporto di lavoro durante il periodo di introduzione, la condizione

risolutiva posta al momento dell’attribuzione degli assegni non era stata

rispettata e che gli assegni versati dovevano essere chiesti in restituzione,

sia l’ordine di restituzione emesso il 7 novembre 2023 dalla Cassa (cfr. doc.

1/29-30; 1/26-27; consid. 1.3.; 1.4.) sono d’altronde cresciuti in giudicato

incontestati.

Nell’ “Accordo extragiudiziale”

stipulato il 19 ottobre 2023 tra RI 1 e __________ è stato altresì ribadito,

quanto risulta dalla disdetta del 27 giugno 2023, ossia che il licenziamento è

stato dato per motivi economici (cfr. doc. 1/41; consid. 1.2.). Inoltre la

società ricorrente ha riconosciuto di dovere corrispondere alla dipendente lo

stipendio lordo di tre mesi, da agosto ottobre 2023, comprensivo della quota

parte di tredicesima per complessivi fr. 25'999.95 (cfr. doc. 1/14-15).

La

buona fede dell’insorgente, indipendentemente dal fatto, sostenuto nel ricorso

(cfr. doc. I pag. 5), di aver avvisato – anche se con un lieve ritardo – la

Cassa in modo da impedire il versamento di API dopo la disdetta, non può,

perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di novembre 2022 al mese

di maggio 2023 (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

Infatti,

come esposto sopra, a decorrere dall’emanazione della decisione di concessione

degli API del 29 novembre 2022 la SA avrebbe dovuto essere ben consapevole della

portata della condizione risolutiva secondo cui le prestazioni avrebbero potuto

essere restituite nel caso di disdetta senza gravi motivi nel periodo di

introduzione non concordata con l’UMA, nonché delle relative conseguenze.

2.9

In

esito a quanto precede, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

società ricorrente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), primo presupposto per ottenere un

eventuale condono (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), deve negare il condono

dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 34'666.65, relativa ad assegni

integrativi percepiti per lasso di tempo novembre 2022 – maggio 2023.

La

decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata dalla Sezione del lavoro

va, conseguentemente, confermata.

2.10

A

titolo abbondanziale va osservato che nella decisione su opposizione la parte

resistente ha indicato che “è possibile chiedere alla Cassa di esaminare la

possibilità di pagamento rateale dell’importo chiesto in restituzione” (cfr. doc. A pag. 3).

In

effetti un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti potrà

essere concordata con la Cassa al momento in cui la vertenza relativa al

condono sarà passata in giudicato.

Questo

tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è

tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2018.6 dell’11

febbraio 2019 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_178/2019 del 20 marzo 2019, nel quale l’Alta

Corte ha evidenziato che “i ricorrenti possono

soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in

restituzione”; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del

7.

agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.;

STCA 38.2008.15 del 7 agosto 2008 consid. 2.8.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo

2006.

consid. 2.21.).

2.11

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.12

del 26 giugno 2023 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti