38.2024.32
Negato a SA - che ha licenziato dip. a favore della quale UMA versato API - condono restituzione API percepiti (11/22-5/23). Erogazione API sottoposta a condiz. risolutiva (restit. se disdetta senza gravi motivi). SA doveva aspettarsi di essere tenuta a restituire API. BF esclusa
12 agosto 2024Italiano25 min
qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.32
rs
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 29 novembre 2022 l’Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA) ha emesso una decisione nei confronti della RI
1 - il cui scopo sociale è in particolare “l'acquisto, la vendita, la
costruzione, la valorizzazione, l'intermediazione, la locazione, la
valutazione, la promozione, il finanziamento e l'amministrazione di beni
immobili, sia in Svizzera sia all'estero. La società fornisce consulenza nel
campo immobiliare. La società potrà anche svolgere l'attività di fornitore di
servizi finanziari ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 della legge sui servizi
finanziari (LSerFi) fornendo i servizi di cui all'art. 3 lett. c, n. 4 e lett.
d (LSerFi). Fornire consulenza sugli investimenti e consulenza sugli strumenti
finanziari (…)” (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch)
- con la quale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
difficoltà di collocamento di __________ (nata il __________ 1971 e assunta
dalla SA il 1° novembre 2022 a tempo indeterminato quale fiduciaria commercialista
al 100% con un salario lordo mensile di fr. 8’000.-- per tredici mensilità;
cfr. doc. 1/42; 1/56-58), ha concesso un periodo di introduzione di 12 mesi,
dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023. L’assegno mensile sarebbe stato pari, da
novembre 2022 ad aprile 2023, al 60% dello stipendio lordo comprensivo della
quota di tredicesima di fr. 8'666.65, ossia a fr. 5'200.-- (salario residuo
azienda: fr. 3'466.65) e da maggio a ottobre 2023 al 40% di fr. 8'666.65, ovvero
a fr. 3'466.65 (salario residuo azienda: fr. 5'200; cfr. doc. 1/54).
Nel
provvedimento in questione è stato, altresì, indicato:
" (…)
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 1.11.2022 è la
condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso
di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata
con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il
rimborso degli assegni versati.
Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende
che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è
possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al
collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento
(URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una
nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di
indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile
sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di
controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità.
Si rende attenti che:
-
il doppio indennizzo API e ILR non
è autorizzato (art. 56 OADI);
-
la cassa di disoccupazione
rimborsa l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella
decisione summenzionata;
-
per il rimborso delle indennità di
lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto
con l’API;
-
la SECO e/o le casse di
disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la
restituzione delle eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.”
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati
all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla
parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del
sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del
salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa
disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure
attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività - API"! (…)" (Doc. 1/53-55)
1.2. Il
27 giugno 2023 la RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro concluso il 1°
novembre 2022 con __________ con effetto dal 30 settembre 2023, in quanto
l’andamento della società e le prospettive future non facevano intravedere un
incremento degli affari (cfr. doc. 1/41).
1.3. Con
decisione del 17 luglio 2023 l'UMA ha stabilito che le condizioni per la
concessione degli assegni per il periodo di introduzione a favore di __________
non erano adempiute, che gli assegni versati dovevano essere chiesti in
restituzione e che la Cassa di disoccupazione avrebbe dovuto valutare se fossero
adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.
L’amministrazione, al riguardo,
ha evidenziato che “(…) le condizioni risolutive poste al momento della
concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono state
rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto
ordinariamente, senza gravi motivi e durante il periodo di introduzione (…)”
(cfr. doc. 1/29-30).
1.4. Il 7 novembre 2023 la Cassa di
disoccupazione Unia ha emesso un ordine di restituzione della somma di fr.
34'666.65, corrispondenti agli assegni per il periodo di introduzione corrisposti
alla RI 1 dal 1° novembre 2022 al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 1/26-27).
1.5. La società in questione, tramite l’avv.
__________ dello Studio legale RA 1, il 30 novembre 2023, ha domandato il
condono dell’importo da restituire, facendo valere la propria buona fede e una
situazione finanziaria precaria (perdita di fr. 60'662.90 dovuta ai debiti
verso terzi - compresa la restituzione degli API – per fr. 82'635.45).
La SA ha sottolineato che il
rapporto di lavoro con __________ si è rivelato difficile, segnatamente ha
impedito al presidente del consiglio di amministrazione (cfr. estratto RC
reperibile nel sito www.zefix.ch), __________, di avere un resoconto della
situazione dell’azienda e di riprendere il controllo della società.
È stato, però, precisato che “l’RI
1 non ha riscontrato, al giorno del licenziamento, gli estremi dei gravi motivi
ai sensi dell’art. 337 CO, poiché le criticità e violazioni contrattuali
inerenti al lavoro della signora __________ sono emerse grazie al fatto che la
dipendente ha dovuto lasciare immediatamente il posto di lavoro”.
È stato, altresì, affermato che
la SA non ha pensato di avvisare la Cassa, poiché la situazione era confusa, in
subbuglio, senza via d’uscita a causa del comportamento della dipendente e che
comunque si tratta di una lieve violazione, la quale, come indicato dal
Tribunale federale, non esclude la buona fede.
Infine la società ha asserito che
la restituzione degli API la metterebbe in una situazione tale da compromettere
la continuazione della sua attività, tramite chiusura e licenziamento del
personale impiegato (cfr. doc. 1/1-3).
1.6. Con decisione del 13 marzo 2024 la
Sezione del lavoro, alla quale la Cassa Unia ha sottoposto il caso il 13
dicembre 2023 (cfr. doc. 1), ha respinto la domanda, rilevando:
" (…) Nel
caso concreto la RI 1, quando è stata posta al beneficio degli API per la
propria dipendente, è stata resa attenta sul fatto che nel caso in cui il
rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi ai sensi dell’art.
337 cpv. 2 CO, durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova),
tutti gli assegni versati avrebbero potuto essere chiesti in restituzione.
Come stabilito dall’UMA con decisione del
17.07.2023, il rapporto di lavoro della signora __________ è stato interrotto
senza motivi gravi.
Visto quanto precede il principio della
buona fede non può essere invocato come condizione di condono dell’obbligo di
restituire le prestazioni ricevute a torto. (…)” (Doc. 5)
1.7. A seguito dell’opposizione del 15
aprile 2024 interposta dalla RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________ (cfr.
doc. 6), la Sezione del lavoro, il 22 maggio 2024, ha emanato una decisione su
opposizione che ha confermato il precedente provvedimento del 13 marzo 2024.
A motivazione della propria decisione
su opposizione l’amministrazione ha, in particolare, specificato:
" (…)
l’opponente ha rilevato che si trovava in buona fede al momento della
riscossione delle indennità.
Tuttavia, nel caso concreto il datore di
lavoro era a conoscenza della condizione risolutiva presente nella decisione 29
novembre 2022 emanata dall’UMA, il cui non rispetto avrebbe potuto comportare
la restituzione degli assegni per il periodo d’introduzione (API). In altre
parole, l’opponente sapeva di dover restituire gli assegni in caso di
scioglimento del contratto di lavoro prima del 31 ottobre 2023, senza
l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 337 cpv. 2 CO (cfr. decisione
UMA del 19 novembre 2022, punto Condizioni).
Pertanto non vi è margine per poter
riconoscere la buona fede, neppure in un secondo momento.
In tal senso il Tribunale federale, in un
caso riguardante la restituzione di assegni per il periodo di introduzione da
parte del datore di lavoro, ha confermato il diritto dell’amministrazione di
chiedere a quest’ultimo la restituzione degli assegni percepiti, in quanto non
risultava osservata la condizione risolutiva, secondo cui il rapporto di lavoro
non doveva essere disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di
causa grave, durante il periodo di introduzione. L’Alta Corte ha altresì
precisato che in tal caso la concessione del condono era esclusa, avendo
l’interessato dovuto aspettarsi la richiesta di restituzione delle prestazioni
in caso di non rispetto delle condizioni stabilite, ciò che non gli permetteva di
invocare la sua buona fede (DTF 126 V 42 consid. 2b pag. 46; STF 8C_818/2011
del 26 gennaio 20212, consid. 3; RCC 1988 p. 550).
Di conseguenza, le obiezioni sollevate da
parte dell’opponente non meritano tutela in considerazione delle motivazioni
esposte. (…)” (Doc. A pag. 3)
1.8. Contro la decisione su opposizione
del 22 maggio 2024, il 10 giugno 2024 la RI 1, sempre patrocinata dall’avv. __________,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto la concessione
del condono degli API e l’annullamento del debito di fr. 34'666.65 (cfr. doc. I
pag. 9-10).
A sostegno della propria pretesa,
la parte ricorrente ha segnatamente censurato il riferimento della Sezione del
lavoro alla DTF 126 V 42 per dimostrare che, nel caso non venga rispettata la
condizione risolutiva, gli assegni devono essere restituiti, poiché concerne i
presupposti per la restituzione e non quelli per il condono.
Nell’impugnativa è stato,
altresì, osservato che è indubbio che la società era in buona fede quando ha
percepito gli assegni e che non è il caso di addentrarsi nel mancato rispetto
della condizione risolutiva, considerato, da un lato, che non si tratta di
esaminare le condizioni della restituzione, dall’altro, che per il condono la
buona fede deve essere esaminata al momento della concessione delle
prestazioni.
La rappresentante della
ricorrente, per conto di quest’ultima, ha addotto che l’avviso alla Cassa, nel
contesto dell’obbligo di annunciare, è stato dato, sebbene con un lieve
ritardo, impedendo il versamento di prestazioni non più dovute.
Inoltre è stato affermato che, benché
la buona fede debba esistere al momento della riscossione delle indennità,
anche dopo la concessione degli assegni non vi sono stati atteggiamenti
illegittimi da parte della società, la quale non ha più percepito gli assegni
nel periodo in cui non ne avrebbe avuto diritto e ha, per contro, versato lo
stipendio integrale alla dipendente dal mese di giugno 2023 al mese di ottobre
2023 (termine di preavviso di tre mesi prorogato a causa della malattia della
dipendente durante il periodo di disdetta).
Per quanto attiene alla difficile
situazione economica, nel ricorso è stato indicato:
" (…) Le gravi
difficoltà economiche sono date se l’importo da rimborsare è superiore al 20%
del beneficio netto medio degli ultimi esercizi.
Nel caso concreto RI 1 ha presentato un
bilancio del 2020 con una perdita di CHF 39'865.50; un bilancio del 2021 con un
utile di CHF 102'178.77 e un bilancio del 2022 con un utile di CHF 53'864.78.
Il 20% del beneficio netto medio degli
ultimi 3 anni è di CHF 10'772.95.
RI 1 ha quindi diritto ad almeno un condono
parziale di CHF 23'893.70 (ossia il 20% di CHF 53'864.78) (…)” (Doc. I pag. 6)
1.9. Nella
sua risposta del 19 giugno 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.10. Il 20 giugno 2024 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del
lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione degli
API percepiti dal mese di novembre 2022 al mese di maggio 2023.
2.2. L’art.
95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25
LPGA.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono
dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti
cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la
prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe
una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due
condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF 8C_441/2023
del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.
4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio
2015 consid. 4.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con
l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07
dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid.
1.2.).
2.3. La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una
prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli
non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato
che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa
qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento
doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può
prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019
consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016
del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF
8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,
consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
La negligenza grave è data quando
un avete diritto non si conforma a ciò che può ragionevolmente essere preteso
da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle
stesse circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF
8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4).
Si è in presenza di una
negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può
essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una
situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto
2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016
del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid.
3d).
Inoltre,
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020
del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4. Il requisito dell'onere gravoso è
intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire
l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà,
pertanto, essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.5. Nella concreta evenienza la Sezione
del lavoro ha negato il condono degli API, ritenendo che in concreto la condizione
della buona fede non sia ossequiata. Più precisamente è stato evidenziato che
l’insorgente, siccome, quando è stata posta al beneficio degli API per la
propria dipendente, è stata resa attenta in merito al fatto che, qualora il
rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi ai sensi dell’art.
337 cpv. 2 CO durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova),
tutti gli assegni versati avrebbero potuto essere chiesti in restituzione, era
a conoscenza della condizione risolutiva presente nella decisione del 29
novembre 2022 in caso di disdetta senza gravi motivi (cfr. doc. 5; A; consid.
1.6.; 1.7.).
La
società ricorrente, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona
fede e dell’onere gravoso.
La
medesima, riguardo segnatamente al presupposto della buona fede, ha fatto
valere, da un lato, di essere stata in buona fede quando ha percepito gli API a
favore della dipendente, che ha assunto secondo una procedura corretta, realizzando
tutti i requisiti richiesti per gli assegni tant’è che le sono stati concessi.
Dall’altro, di avere avvisato la
Cassa soltanto con un lieve ritardo, impedendo così il versamento di
prestazioni non più dovute (cfr. doc. I; consid. 1.8.).
2.6. Chiamata
a dirimere la presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il
giudizio del 27 marzo 2000, pubblicato in
DTF 126 V 42, concerne sì, conformemente a
quanto asserito dalla ricorrente (cfr. doc. I), la restituzione da parte del
datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione.
Tuttavia l’Alta Corte, in tale
sentenza, relativa a una società che aveva ricevuto dall’amministrazione una
decisione di concessione degli API comprensiva di una clausola secondo cui il
rispetto del contratto di lavoro costituiva una condizione dalla quale
dipendeva il versamento degli API e questi ultimi avrebbero potuto essere
richiesti in restituzione se il contratto di lavoro fosse stato disdetto, dopo
il periodo di prova e senza motivi gravi, nel periodo di introduzione e nei tre
mesi successivi, ha parimenti stabilito, in primo luogo, che in quel caso di specie
il riconoscimento degli assegni era stato sottoposto a condizione risolutiva
(cfr. consid. 2.a; STF 8C_868/2011 del 9 febbraio 2012 consid.
3).
È, del resto, stato
puntualizzato che una tale riserva è assolutamente ammissibile, tenuto conto
dello scopo della misura, ovvero di favorire “ … l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).” (cfr.
Considerandi
consid. 2.a).
In secondo luogo, la nostra
Massima Istanza, dopo aver deciso che, allorché il riconoscimento delle
prestazioni ha luogo sotto condizione risolutiva, l'amministrazione può
chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a
prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una
decisione (cfr. pure STF 8C_868/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 3), ha
aggiunto, come anche sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. A pag. 3), che il condono dell’obbligo di restituire è escluso,
poiché “le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en
cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer
sa bonne foi (RCC 1988 p. 550).” (cfr. consid. 2.b).
Il Tribunale federale ha,
peraltro, ricordato quest’ultimo principio in una sentenza 8C_53/2024 del 28
febbraio 2024, con la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso di una SA
contro la pronunzia della Corte cantonale di Ginevra che aveva confermato il
rifiuto del condono degli assegni per il periodo di introduzione chiesti in
restituzione, poiché la ditta aveva licenziato il proprio dipendente nel
periodo di introduzione senza gravi motivi.
Cfr. anche STFA C14/05 del 17
ottobre 2005.
2.7
In
concreto l’UMA, nella decisione del 29 novembre 2022 di assegnazione degli API
da novembre 2022 a ottobre 2023, al punto “condizioni” ha chiaramente indicato:
" Il
rispetto del contratto di lavoro del 1.11.2022 è la condizione da cui dipende
il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto
senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità
cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli
assegni versati.” (cfr. doc. 1/54)
Ritenuto
che il provvedimento del 29 novembre 2023 ha previsto che gli API avrebbero
potuto essere chiesti in restituzione in caso di disdetta senza gravi motivi
durante il periodo di introduzione, occorre concludere che, analogamente alla
fattispecie sulla quale si è chinata l’Alta Corte nella DTF 126 V 42 (cfr.
consid. 2.6.), l'erogazione degli assegni concernenti il periodo novembre 2022
– ottobre 2023 è stata, di conseguenza, sottoposta, a condizione risolutiva, la
quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla
realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).
Di
regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma
può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier,
op. cit., n. 2677).
Se
dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai
realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.
Fino all'attuazione della
condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato
a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido,
esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non
condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier,
op. cit., n. 2678-2680; Arthur Grisoni,
Mutations réelles «conditionnelles» et expectatives de droit, p.to 3, in not@lex
2019.
pag. 39)
Per
quanto attiene al versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto
condizione risolutiva, come visto (cfr. consid. 2.6.), il condono dell'obbligo
di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi in virtù della
condizione risolutiva di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può
invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2.b; RCC 1988 pag. 550;
STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521
pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17ottobre 2005.
In proposito cfr. pure STCA
39.2019.1
del 17 aprile 2019, menzionata anche dalla parte resistente nella
risposta di causa (cfr. doc. V pag. 3); STCA 39.2018.6 dell’11 febbraio 2019,
il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_178/2019
del 20 marzo 2019; STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2011.11 del 12
ottobre 2011; STCA 39.2005.3 del 18 luglio 2005).
2.8
Da quanto esposto discende che la
società ricorrente, già dal momento della concessione degli API - sotto condizione
risolutiva - tramite la decisione del 29 novembre 2023, doveva attendersi un eventuale
ordine di restituzione nel caso in cui avesse licenziato la dipendente senza
gravi motivi e senza concordare la disdetta con l’autorità cantonale
competente.
Per completezza è utile
puntualizzare che sia la decisione del 17 luglio 2023 con cui l’UMA ha
stabilito che i presupposti per la concessione degli API a favore di __________
non erano adempiuti, visto che, tramite la disdetta ordinaria, senza gravi motivi,
del rapporto di lavoro durante il periodo di introduzione, la condizione
risolutiva posta al momento dell’attribuzione degli assegni non era stata
rispettata e che gli assegni versati dovevano essere chiesti in restituzione,
sia l’ordine di restituzione emesso il 7 novembre 2023 dalla Cassa (cfr. doc.
1/29-30; 1/26-27; consid. 1.3.; 1.4.) sono d’altronde cresciuti in giudicato
incontestati.
Nell’ “Accordo extragiudiziale”
stipulato il 19 ottobre 2023 tra RI 1 e __________ è stato altresì ribadito,
quanto risulta dalla disdetta del 27 giugno 2023, ossia che il licenziamento è
stato dato per motivi economici (cfr. doc. 1/41; consid. 1.2.). Inoltre la
società ricorrente ha riconosciuto di dovere corrispondere alla dipendente lo
stipendio lordo di tre mesi, da agosto ottobre 2023, comprensivo della quota
parte di tredicesima per complessivi fr. 25'999.95 (cfr. doc. 1/14-15).
La
buona fede dell’insorgente, indipendentemente dal fatto, sostenuto nel ricorso
(cfr. doc. I pag. 5), di aver avvisato – anche se con un lieve ritardo – la
Cassa in modo da impedire il versamento di API dopo la disdetta, non può,
perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di novembre 2022 al mese
di maggio 2023 (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).
Infatti,
come esposto sopra, a decorrere dall’emanazione della decisione di concessione
degli API del 29 novembre 2022 la SA avrebbe dovuto essere ben consapevole della
portata della condizione risolutiva secondo cui le prestazioni avrebbero potuto
essere restituite nel caso di disdetta senza gravi motivi nel periodo di
introduzione non concordata con l’UMA, nonché delle relative conseguenze.
2.9
In
esito a quanto precede, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della
società ricorrente (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), primo presupposto per ottenere un
eventuale condono (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), deve negare il condono
dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 34'666.65, relativa ad assegni
integrativi percepiti per lasso di tempo novembre 2022 – maggio 2023.
La
decisione su opposizione del 22 maggio 2024 emanata dalla Sezione del lavoro
va, conseguentemente, confermata.
2.10
A
titolo abbondanziale va osservato che nella decisione su opposizione la parte
resistente ha indicato che “è possibile chiedere alla Cassa di esaminare la
possibilità di pagamento rateale dell’importo chiesto in restituzione” (cfr. doc. A pag. 3).
In
effetti un’eventuale soluzione confacente alle esigenze dei ricorrenti potrà
essere concordata con la Cassa al momento in cui la vertenza relativa al
condono sarà passata in giudicato.
Questo
tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è
tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2018.6 dell’11
febbraio 2019 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_178/2019 del 20 marzo 2019, nel quale l’Alta
Corte ha evidenziato che “i ricorrenti possono
soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro dell'importo in
restituzione”; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.6 del
7.
agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.;
STCA 38.2008.15 del 7 agosto 2008 consid. 2.8.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo
2006.
consid. 2.21.).
2.11
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.12
del 26 giugno 2023 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti