Lexipedia

Decisione

38.2024.34

Non entrata nel merito domanda di revisione/riconsideraz. (inoltrata perché Sagl avrebbe sbagliato correz. dei conteggi) decisione di parziale restituzione delle ILR (3-5.2020). Cassa non può essere obbligata a riconsiderare decisione. Richiesta revisione andava respinta. Non vi sono fatti nuovi

16 settembre 2024Italiano31 min

l’obbligo della Cassa ad entrare nel merito della domanda di revisione dell’11(12)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.34

rs

Lugano

16 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 19 luglio 2023 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla RI 1 di __________ di restituire

la somma di fr. 6'505.41 con la seguente motivazione:

" Esposizione

dei fatti

In data 18.10.2022 abbiamo ricevuto la

richiesta di pagamento retroattivo di lavoro ridotto sulle componenti salariali

per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi relative ai dipendenti con uno

stipendio mensile, per il periodo da marzo a maggio 2020.

Motivazione

Dalla documentazione pervenuta alla nostra Cassa si evince come

per i mesi da marzo 2020 a maggio 2020 non sono state calcolate correttamente

le ore previste. Tramite il vostro invio del 22.03.2023 avete presentato la

correzione dei suddetti conteggi permettendo alla Cassa di provvedere a

ricalcolare il vostro diritto.” (Doc. 101)

Nei moduli “Pagamento arretrato

dell’ILR su quote di salario con indennità per vacanze e i giorni festivi”

concernenti i periodi di conteggio di marzo, aprile e maggio 2020, inoltrati

alla Cassa il 18 ottobre 2022, risulta, quale “somma totale delle ore di lavoro

previste di tutti i lavoratori aventi diritto”, la cifra di 562 per il mese di

marzo 2020 a fronte di 291 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i

lavoratori colpiti da LR e di 604 per i mesi di aprile e maggio 2020 a fronte

di 572, rispettivamente 332 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i

lavoratori colpiti da LR (cfr. doc. 178-195).

Nella versione di tali formulari

corretta e inoltrata alla Cassa il 22 marzo 2023 è stata per contro indicata,

quale “somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi

diritto”, la cifra di 880 per i mesi di marzo e aprile 2020 a fronte di 281,

rispettivamente 572 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i

lavoratori colpiti da LR e di 840 per il mese di maggio 2020 a fronte di 332

ore totali perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR

(cfr. doc. 117-134).

1.2. Con scritto dell’11 dicembre 2023

la RI 1 ha trasmesso nuovamente alla Cassa i moduli “Domanda e calcolo di

indennità per lavoro ridotto” relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 del 1°

settembre 2020 debitamente corretti a suo tempo (rispetto a quelli

sottoscritti il 30 aprile e il 29 maggio 2020; cfr. doc. 214-215; 225-226),

invitandola a rettificare gli stessi (cfr. doc. A9; 9; 107-114).

1.3. La Cassa, il 20 febbraio 2024, ha

emesso una “decisione su domanda di revisione” con la quale non è entrata nel

merito della domanda dell’11 dicembre 2023, rilevando che:

" (…) Ora,

per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato scopre successivamente nuovi

fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza. La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni

dalla scoperta del motivo di revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge

federale sulla procedura amministrativa - PA).

Sono nuovi

solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché

non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso (ne discende che non è

data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da

lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto invocato già nell'ambito

della precedente procedura).

Fatti

I fatti nuovi devono inoltre essere (condizione cumulativa) rilevanti,

vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla

base della decisione contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione

di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di

prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente.

Nella fattispecie in esame, considerato come la spettabile RI 1

non adduca alcun fatto nuovo rilevante scoperto successivamente alla decisione

del 19 luglio 2023 o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza, le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA non sono adempiute e non

entra pertanto in linea di conto l’istituto straordinario della revisione.

L'assicuratore può poi tornare sulle decisioni formalmente passate

in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Occorre

sottolineare che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una

tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e

nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli

assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini,

non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in

giudicato). Basti pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta

di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la

procedura di opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere

oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso).

Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in

questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a

riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)” (Doc. 87)

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta dalla RI 1 il 28 febbraio 2024 contro la decisione del 20 febbraio

2024 (cfr. doc. 86), la Cassa, il 17 maggio 2024, ha emanato una decisione su

opposizione con la quale ha ribadito che in concreto le condizioni di legge per

una revisione non sono adempiute e che di conseguenza non entra in linea di

conto tale istituto.

L’amministrazione al riguardo ha

rilevato:

" (…) per

quanto concerne l’oggetto della presente procedura di opposizione, ovvero

l’obbligo della Cassa ad entrare nel merito della domanda di revisione dell’11(12)

dicembre 2023, con la decisione impugnata bene si rammentavano le condizioni

dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, stabilendo non esservi nel caso concreto alcun nuovo

fatto rilevante o nuovo mezzo di prova decisivo che non poteva essere prodotto

in precedenza tramite via ordinaria, ovvero mediante tempestiva opposizione.

Le ultime censure espresse non andando a

modificare queste conclusioni (…).” (Doc. A12).

1.5. La RI 1, rappresentata dalla RA 1

di __________, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su

opposizione del 17 maggio 2024, chiedendo “l’entrata in merito in quanto il

nuovo fatto rilevante è l’evidenza del manifesto errore commesso dalla società RI

1 nella correzione dei conteggi del 22.03.2023. (…)”, come pure la modifica

del provvedimento del 19 luglio 2023 e, in via subordinata, il ritorno

dell’incarto alla Cassa per una nuova calcolazione (cfr. doc. I pag. 3).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

Descrizione dei fatti

-

In data 01.04.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa CO 1 (in seguito

“Cassa”) la domanda e calcolo di indennità per lavoro riotto per il periodo dal

16.03.2020 al 31.03.2020 per un un’indennità di chf 7'125.95 (allegato 1).

-

In data 07.04.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf

7'125.95 (allegato 2).

-

In data 30.04.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa la domanda e

calcolo di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 01.04.2020 al

30.04.2020 per un’indennità di chf 13’496.85 (allegato 3).

-

In data 13.05.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf

13'496.85 (allegato 4).

-

In data 29.05.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa la domanda e

calcolo di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 01.05.2020 al

31.05.2020 per un’indennità di chf 7'833.85 (allegato 5).

-

In data 12.06.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf

7'833.85 (allegato 6).

Le richieste summenzionate sono state

allestite per tutta l’azienda che comprendeva 5 dipendenti attivi in

percentuali di lavoro differenti. Solo due dipendenti erano attivi al 100%. La

somma totale delle ore mensili di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi

diritto all’indennità di lavoro ridotto era di 604 ore.

-

In data 18.10.2022 la società RI 1 inoltra la richiesta di pagamento retroattivo

di indennità per lavoro ridotto per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi

per il periodo dal 16.03.2020 al 31.05.2020.

-

Dal riesame della richiesta del 18.10.2022 la Cassa evince che ci sono

delle incongruenze nel calcolo delle ore previste di lavoro rispetto ai moduli

presentati nel corso del 2020 e chiede alla RI 1 di presentare la correzione

dei suddetti conteggi.

-

In data 22.03.2023 la società RI 1 corregge i dati della perdita di

salario per il periodo dal 16.03.2020 al 31.05.2020 attraverso la compilazione

dei moduli nel portale eServices (allegato 7).

Nell’allestimento dei conteggi di

correzione, la società RI 1 ha erroneamente riportato un totale di 880 ore di

lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto, equivalenti a 176 ore

per dipendente e corrispondenti a una percentuale di lavoro del 100%.

-

In data 19.07.2023 la Cassa, sulla base dei dati di correzione, intima

una nuova decisione che porta ad una restituzione a favore della Cassa di chf

6'505.41 dovuta ad una minor perdita di lavoro per ragioni economiche in

percentuale calcolata su una base di ore di lavoro prevista non corretta di 880

ore mensili.

(…)

Motivazioni

I dati di correzione inoltrati in data

22.03.2023 da parte di RI 1 erano manifestamente errati, le ore d lavoro

previste di tutti i lavoratori aventi diritto passavano da 604 a 880 ore. La Cassa

non ha fatto delle verifiche e/o chiesto il motivo di questa rilevante

discrepanza, ha semplicemente proceduto ad emettere una decisione ed ha

richiesto la restituzione dell’indennità ricevuta per un totale di chf 6'505.41.

Il personale alle dipendenze della società RI

1 per il periodo oggetto della richiesta dell’indennità lavoro ridotto era il

seguente con il grado di occupazione:

__________ 80% 140 ore

__________ 40% 64

ore

__________ 100% 176 ore

__________ 100% 176 ore

__________ a ore 48

ore

Totale

604

ore

Vorremmo anche sottolineare il fatto che

tutta la pratica è stata gestita sin qui in autonomia dalla società RI 1 e in

totale buona fede. Le procure per la richiesta del lavoro ridotto e i moduli

erano difficili da comprendere, rendendo molto facile commettere errori.

Da ultimo, a nostro giudizio, la richiesta

di rimborso è in contrasto con le misure adottate dalla Confederazione per

supportare le aziende durante le difficoltà del periodo Covid 19.” (Doc. I)

1.6. Nella

risposta di causa del 27 giugno 2024 la Cassa ha postulato la reiezione

dell’impugnativa, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni e conclusioni

(cfr. doc. III).

1.7. Il

28 giugno 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono

rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. L'art. 53 della Legge federale

sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA) relativo alla revisione

e alla riconsiderazione prevede che:

"

Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono

stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13

marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine;

sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

2.2. Per

quel che concerne, in particolare, la riconsiderazione di una decisione sulla

base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va evidenziato che l'amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio

errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_641/2023 del 31

gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF

9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00

del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28

novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).

Al

riguardo è utile osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione

non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare

una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in

DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27

ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre

va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su

una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.

Nemmeno

è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto

di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto

di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5;

STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

2.3. Dalla

riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 4.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110; DTF 126 V 42 consid.

2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre

2002).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della

decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023

consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019

del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

In particolare, secondo

costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi nuovo se

esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a

conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua

diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se

avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre

il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Un

simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di

modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in

revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento

giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2.,

pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022

consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015

consid. 4.1.; 4.2.).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza.

Se i nuovi mezzi di prova

sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve

dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.

Un mezzo di prova è

considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto

conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7

dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF

8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.DTF 127

V 353 consid. 5b).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016

consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

2.4. Riguardo

alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza

pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 seg., il TFA (dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita

(STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione

Considerandi

processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini

determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2

PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro

10.

anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr. pure A. Rumo-Jungo, Die

Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996,

pag. 291).

L’Alta Corte ha ripreso

tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,

in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto

il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un

assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di

revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui

l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo

contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione

interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle

decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte

dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I

termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente

all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti,

benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto

stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA

Alla

PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole

particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle

singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF

8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;

STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 3.2.; DTF 143 V

105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12

dicembre 2011.

2.5

Nella presente evenienza va,

dapprima, rilevato che la decisione del 19 luglio 2023 con la quale la Cassa ha

chiesto alla società ricorrente di restituire la somma di fr. 6'505.41,

corrispondente a parte della indennità per lavoro ridotto percepite per i mesi

da marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 101; consid. 1.1.), è cresciuta in giudicato

incontestata.

In effetti, anche ritenendo, come

fatto valere dalla RI 1 (cfr. doc. 78; 86; I) e riconosciuto in buona sostanza

dalla parte resistente non potendo comprovare la relativa notifica (cfr. doc.

A12), che il provvedimento del 19 luglio 2023 non sia stato ricevuto

dall’insorgente, deve essere considerato che il medesimo è stato notificato

nuovamente alla società il 10 ottobre 2023 (cfr. doc. 78; I).

Pertanto il termine di trenta

giorni per inoltrare opposizione ex art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), peraltro indicato

nella decisione di restituzione stessa (cfr. doc. A8), ha iniziato a decorrere,

in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, l’11 ottobre 2023 ed è in ogni caso

scaduto giovedì 9 novembre 2023, come osservato dalla Cassa (cfr. doc. 12).

In concreto, tutto ben

considerato, a ragione, quindi, l’amministrazione ha qualificato lo scritto

dell’11 dicembre 2023, inviato a più di un mese dalla scadenza del termine per

contestare la decisione tramite un rimedio di diritto ordinario e nel quale è

stata chiesta la rettifica dei conteggi (cfr. doc. A9=107), non come

opposizione, bensì quale domanda di revisione/riconsiderazione (cfr. doc. 87;

consid. 1.3.).

2.6

Per quanto attiene all’istituto

della riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, il TCA non è legittimato a

esaminare nel merito il ricorso del 14 giugno 2024 inoltrato dalla RI 1 contro

la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 che ha confermato la decisione

del 20 febbraio 2024 di non entrata in materia (cfr. doc. 87; A12; consid.

1.3.; 1.4.). In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono

dati i requisiti per una riconsiderazione.

Al riguardo giova ribadire che in

effetti, da una parte, l’autorità amministrativa non può essere obbligata a

riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, il rifiuto di entrare in

materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di

riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite

l’inoltro di un’opposizione, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid.

2.2.).

Il

ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 17 maggio 2024 (cfr. doc. I;

A12), dal profilo di un’implicita richiesta di riconsiderazione dell’ordine di

restituzione, ritenuto il “manifesto errore commesso dalla società RI 1

nella correzione dei conteggi del 22.03.2023” (cfr. doc. I pag. 3), è

pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2.,

pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018

consid. 2.6.; STCA 39.2017 21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA

42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre

2015).

2.7

Per quanto concerne la domanda di

revisione del provvedimento del 19 luglio 2023, va dapprima rilevato che la

Cassa, nella decisione del 20 febbraio 2024 ha stabilito la non entrata nel

merito di tale richiesta, in quanto non è stato addotto alcun fatto nuovo rilevante

scoperto successivamente alla decisione di restituzione, né sono stati prodotti

nuovi mezzi di prova che non potevano essere presentati in precedenza (cfr.

doc. 87 pag. 2).

Questa

Corte evidenzia, innanzitutto, che tale motivazione, ossia la circostanza di

non essere in presenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova, implica

la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015

del 28 ottobre 2015), invece della non entrata nel merito decisa dalla Cassa.

In ogni caso, nel merito, il

fatto di aver allestito in modo non corretto i moduli del 23 marzo 2023 (cfr.

doc. 117-134; consid. 1.1.), indicando un numero di ore di lavoro previste di

tutti i lavoratori aventi diritto al lavoro ridotto per i mesi da marzo a

maggio 2020 maggiore di quello inserito nei moduli del 18 ottobre 2022 per il

medesimo arco di tempo (cfr. doc. 178-195; consid. 1.1.) e in quelli iniziali

del 2020 (cfr. doc. 9; 108-114) non costituisce per la società ricorrente un

fatto nuovo.

In effetti, a prescindere dalla

circostanza fatta valere nell’impugnativa dalla RI 1, la quale ha asserito di

aver gestito in autonomia la pratica relativa al lavoro ridotto, secondo cui i

formulari riguardanti il lavoro ridotto erano difficili da comprendere,

rendendo molto facile commettere errori (cfr. doc. I pag. 2), se la medesima avesse

fatto uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile e avesse

conseguentemente esaminato con attenzione la decisione del 19 luglio 2023,

nonché la documentazione ivi citata sulla quale la Cassa ha fondato il proprio

ordine di restituzione, ossia i moduli forniti dalla Sagl il 18 ottobre 2022 e

il 22 marzo 2023, allorché è venuta a conoscenza di tale provvedimento e nei successivi

trenta giorni, corrispondenti al termine per interporre opposizione indicato

nella decisione stessa (cfr. consid. 2.5.), avrebbe potuto e dovuto rendersi

conto tempestivamente del numero la lei considerato inesatto di ore di lavoro

previste di tutti i lavoratori aventi diritto indicato nel marzo 2023.

In

quel caso l’insorgente sarebbe anche stata in grado di invocare il fatto in

questione senza indugio in via ordinaria, tramite

l’inoltro di un’opposizione (cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid.

4.2.).

È del resto utile osservare che

le censure presentabili in un ricorso/opposizione non possono essere fatte

valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico

straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF

8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;

STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).

La revisione non serve, infatti,

semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere successivamente

errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di addurre fatti e

prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa soltanto con riserbo

(cfr. 8C_150/2023 del 9 febbraio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_STF 8C_197/2020

dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.; STF 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.3.).

Nemmeno l’obiezione ricorsuale

secondo cui “la richiesta di rimborso è in contrasto con le misure adottate

dalla Confederazione per supportare le aziende durante le difficoltà del periodo

Covid 19” (cfr. doc. I pag. 2) consente un esito differente della

fattispecie. Tale argomentazione non riguarda la revisione della decisione,

quanto piuttosto il merito della questione della restituzione delle indennità

per lavoro ridotto e andava, se del caso, presentata in sede di opposizione.

Nel

caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione di

restituzione emanata dalla Cassa il 19 luglio 2023.

2.8

Nel ricorso la parte ricorrente ha

affermato di rimanere “a disposizione per qualsiasi complemento

d’informazione e/o documentazione vi occorresse” (cfr. doc. I pag. 3).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.

2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23

gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.;

STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20

settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF

9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020.

consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie la società

ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha

formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a disposizione

per qualsiasi complemento d’informazione (cfr. doc. I).

La medesima ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

L’insorgente,

del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il

diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA

39.2022.6

del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo

2022.

consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza,

ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare

il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente

non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire la parte ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid.

5.3.).

2.9

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 17 maggio 2024 impugnata deve essere confermata.

2.10

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza

della richiesta di revisione/riconsiderazione della decisione di restituzione

del 19 luglio 2023.

In alcune sentenze relative

all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che

tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto

di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_778/2021

del 1° luglio 2022 consid. 2.2.; STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid.

2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF 8C_529/2020 del 3 maggio

2021.

consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 1.3.).

Nella presente fattispecie la

questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo,

restare aperta.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2023.34

del 21 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.13 dell’11 maggio 2022

consid. 2.5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti