38.2024.34
Non entrata nel merito domanda di revisione/riconsideraz. (inoltrata perché Sagl avrebbe sbagliato correz. dei conteggi) decisione di parziale restituzione delle ILR (3-5.2020). Cassa non può essere obbligata a riconsiderare decisione. Richiesta revisione andava respinta. Non vi sono fatti nuovi
16 settembre 2024Italiano31 min
l’obbligo della Cassa ad entrare nel merito della domanda di revisione dell’11(12)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.34
rs
Lugano
16 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 19 luglio 2023 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla RI 1 di __________ di restituire
la somma di fr. 6'505.41 con la seguente motivazione:
" Esposizione
dei fatti
In data 18.10.2022 abbiamo ricevuto la
richiesta di pagamento retroattivo di lavoro ridotto sulle componenti salariali
per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi relative ai dipendenti con uno
stipendio mensile, per il periodo da marzo a maggio 2020.
Motivazione
Dalla documentazione pervenuta alla nostra Cassa si evince come
per i mesi da marzo 2020 a maggio 2020 non sono state calcolate correttamente
le ore previste. Tramite il vostro invio del 22.03.2023 avete presentato la
correzione dei suddetti conteggi permettendo alla Cassa di provvedere a
ricalcolare il vostro diritto.” (Doc. 101)
Nei moduli “Pagamento arretrato
dell’ILR su quote di salario con indennità per vacanze e i giorni festivi”
concernenti i periodi di conteggio di marzo, aprile e maggio 2020, inoltrati
alla Cassa il 18 ottobre 2022, risulta, quale “somma totale delle ore di lavoro
previste di tutti i lavoratori aventi diritto”, la cifra di 562 per il mese di
marzo 2020 a fronte di 291 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i
lavoratori colpiti da LR e di 604 per i mesi di aprile e maggio 2020 a fronte
di 572, rispettivamente 332 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i
lavoratori colpiti da LR (cfr. doc. 178-195).
Nella versione di tali formulari
corretta e inoltrata alla Cassa il 22 marzo 2023 è stata per contro indicata,
quale “somma totale delle ore di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi
diritto”, la cifra di 880 per i mesi di marzo e aprile 2020 a fronte di 281,
rispettivamente 572 ore totali perse per ragioni economiche di tutti i
lavoratori colpiti da LR e di 840 per il mese di maggio 2020 a fronte di 332
ore totali perse per ragioni economiche di tutti i lavoratori colpiti da LR
(cfr. doc. 117-134).
1.2. Con scritto dell’11 dicembre 2023
la RI 1 ha trasmesso nuovamente alla Cassa i moduli “Domanda e calcolo di
indennità per lavoro ridotto” relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 del 1°
settembre 2020 debitamente corretti a suo tempo (rispetto a quelli
sottoscritti il 30 aprile e il 29 maggio 2020; cfr. doc. 214-215; 225-226),
invitandola a rettificare gli stessi (cfr. doc. A9; 9; 107-114).
1.3. La Cassa, il 20 febbraio 2024, ha
emesso una “decisione su domanda di revisione” con la quale non è entrata nel
merito della domanda dell’11 dicembre 2023, rilevando che:
" (…) Ora,
per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato scopre successivamente nuovi
fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza. La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione (cfr. art. 67 cpv. 1 della Legge
federale sulla procedura amministrativa - PA).
Sono nuovi
solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché
non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso (ne discende che non è
data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da
lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto invocato già nell'ambito
della precedente procedura).
Fatti
I fatti nuovi devono inoltre essere (condizione cumulativa) rilevanti,
vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla
base della decisione contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione
di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di
prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente.
Nella fattispecie in esame, considerato come la spettabile RI 1
non adduca alcun fatto nuovo rilevante scoperto successivamente alla decisione
del 19 luglio 2023 o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza, le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA non sono adempiute e non
entra pertanto in linea di conto l’istituto straordinario della revisione.
L'assicuratore può poi tornare sulle decisioni formalmente passate
in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Occorre
sottolineare che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una
tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e
nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né gli
assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo (in altri termini,
non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in
giudicato). Basti pensare che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta
di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la
procedura di opposizione e che queste decisioni non possono poi nemmeno essere
oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità dell'eventuale ricorso).
Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione in
questione possa o meno essere oggi considerata errata, la Cassa non è tenuta a
riconsiderarla e non procede in tal senso. (…)” (Doc. 87)
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta dalla RI 1 il 28 febbraio 2024 contro la decisione del 20 febbraio
2024 (cfr. doc. 86), la Cassa, il 17 maggio 2024, ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha ribadito che in concreto le condizioni di legge per
una revisione non sono adempiute e che di conseguenza non entra in linea di
conto tale istituto.
L’amministrazione al riguardo ha
rilevato:
" (…) per
quanto concerne l’oggetto della presente procedura di opposizione, ovvero
l’obbligo della Cassa ad entrare nel merito della domanda di revisione dell’11(12)
dicembre 2023, con la decisione impugnata bene si rammentavano le condizioni
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, stabilendo non esservi nel caso concreto alcun nuovo
fatto rilevante o nuovo mezzo di prova decisivo che non poteva essere prodotto
in precedenza tramite via ordinaria, ovvero mediante tempestiva opposizione.
Le ultime censure espresse non andando a
modificare queste conclusioni (…).” (Doc. A12).
1.5. La RI 1, rappresentata dalla RA 1
di __________, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su
opposizione del 17 maggio 2024, chiedendo “l’entrata in merito in quanto il
nuovo fatto rilevante è l’evidenza del manifesto errore commesso dalla società RI
1 nella correzione dei conteggi del 22.03.2023. (…)”, come pure la modifica
del provvedimento del 19 luglio 2023 e, in via subordinata, il ritorno
dell’incarto alla Cassa per una nuova calcolazione (cfr. doc. I pag. 3).
A sostegno delle proprie pretese
la parte ricorrente ha addotto:
" (…)
Descrizione dei fatti
-
In data 01.04.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa CO 1 (in seguito
“Cassa”) la domanda e calcolo di indennità per lavoro riotto per il periodo dal
16.03.2020 al 31.03.2020 per un un’indennità di chf 7'125.95 (allegato 1).
-
In data 07.04.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf
7'125.95 (allegato 2).
-
In data 30.04.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa la domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 01.04.2020 al
30.04.2020 per un’indennità di chf 13’496.85 (allegato 3).
-
In data 13.05.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf
13'496.85 (allegato 4).
-
In data 29.05.2020 la società RI 1 inoltra alla Cassa la domanda e
calcolo di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 01.05.2020 al
31.05.2020 per un’indennità di chf 7'833.85 (allegato 5).
-
In data 12.06.2020 la Cassa effettua il pagamento dell’indennità di chf
7'833.85 (allegato 6).
Le richieste summenzionate sono state
allestite per tutta l’azienda che comprendeva 5 dipendenti attivi in
percentuali di lavoro differenti. Solo due dipendenti erano attivi al 100%. La
somma totale delle ore mensili di lavoro previste di tutti i lavoratori aventi
diritto all’indennità di lavoro ridotto era di 604 ore.
-
In data 18.10.2022 la società RI 1 inoltra la richiesta di pagamento retroattivo
di indennità per lavoro ridotto per i diritti alle vacanze e ai giorni festivi
per il periodo dal 16.03.2020 al 31.05.2020.
-
Dal riesame della richiesta del 18.10.2022 la Cassa evince che ci sono
delle incongruenze nel calcolo delle ore previste di lavoro rispetto ai moduli
presentati nel corso del 2020 e chiede alla RI 1 di presentare la correzione
dei suddetti conteggi.
-
In data 22.03.2023 la società RI 1 corregge i dati della perdita di
salario per il periodo dal 16.03.2020 al 31.05.2020 attraverso la compilazione
dei moduli nel portale eServices (allegato 7).
Nell’allestimento dei conteggi di
correzione, la società RI 1 ha erroneamente riportato un totale di 880 ore di
lavoro previste per tutti i lavoratori aventi diritto, equivalenti a 176 ore
per dipendente e corrispondenti a una percentuale di lavoro del 100%.
-
In data 19.07.2023 la Cassa, sulla base dei dati di correzione, intima
una nuova decisione che porta ad una restituzione a favore della Cassa di chf
6'505.41 dovuta ad una minor perdita di lavoro per ragioni economiche in
percentuale calcolata su una base di ore di lavoro prevista non corretta di 880
ore mensili.
(…)
Motivazioni
I dati di correzione inoltrati in data
22.03.2023 da parte di RI 1 erano manifestamente errati, le ore d lavoro
previste di tutti i lavoratori aventi diritto passavano da 604 a 880 ore. La Cassa
non ha fatto delle verifiche e/o chiesto il motivo di questa rilevante
discrepanza, ha semplicemente proceduto ad emettere una decisione ed ha
richiesto la restituzione dell’indennità ricevuta per un totale di chf 6'505.41.
Il personale alle dipendenze della società RI
1 per il periodo oggetto della richiesta dell’indennità lavoro ridotto era il
seguente con il grado di occupazione:
__________ 80% 140 ore
__________ 40% 64
ore
__________ 100% 176 ore
__________ 100% 176 ore
__________ a ore 48
ore
Totale
604
ore
Vorremmo anche sottolineare il fatto che
tutta la pratica è stata gestita sin qui in autonomia dalla società RI 1 e in
totale buona fede. Le procure per la richiesta del lavoro ridotto e i moduli
erano difficili da comprendere, rendendo molto facile commettere errori.
Da ultimo, a nostro giudizio, la richiesta
di rimborso è in contrasto con le misure adottate dalla Confederazione per
supportare le aziende durante le difficoltà del periodo Covid 19.” (Doc. I)
1.6. Nella
risposta di causa del 27 giugno 2024 la Cassa ha postulato la reiezione
dell’impugnativa, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni e conclusioni
(cfr. doc. III).
1.7. Il
28 giugno 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono
rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. L'art. 53 della Legge federale
sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA) relativo alla revisione
e alla riconsiderazione prevede che:
"
Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA sono
stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13
marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine;
sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
2.2. Per
quel che concerne, in particolare, la riconsiderazione di una decisione sulla
base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va evidenziato che l'amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel caso in cui è senza dubbio
errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 9C_641/2023 del 31
gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF
9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00
del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28
novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e
80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al
riguardo è utile osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione
non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare
una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in
DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27
ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre
va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006,
pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su
una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.
Nemmeno
è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto
di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto
di un controllo giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5;
STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
2.3. Dalla
riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA).
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 4.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110; DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre
2002).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della
decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023
consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019
del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
In particolare, secondo
costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi nuovo se
esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato portato a
conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la sua
diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se
avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre
il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.
Un
simile fatto deve, inoltre, essere rilevante, vale a dire suscettibile di
modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in
revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento
giuridico corretto (cfr. STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 2.2.,
pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio 2022
consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015
consid. 4.1.; 4.2.).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza.
Se i nuovi mezzi di prova
sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve
dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli.
Un mezzo di prova è
considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto
ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto
conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del 7
dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF
8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.DTF 127
V 353 consid. 5b).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016
consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).
2.4. Riguardo
alla revisione processuale giova, inoltre, rilevare che in una sentenza
pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag. 145 seg., il TFA (dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF) - confermando una sua precedente pronunzia inedita
(STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione
Considerandi
processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini
determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2
PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro
10.
anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr. pure A. Rumo-Jungo, Die
Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996,
pag. 291).
L’Alta Corte ha ripreso
tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,
in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto
il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un
assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di
revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui
l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo
contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione
interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle
decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte
dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I
termini appena citati sono stati dichiarati applicabili anche successivamente
all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti,
benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto
stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA
Alla
PA rinvia, del resto, l'art. 55 cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole
particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle
singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF
8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009;
STF U 43/05 del 31 ottobre 2005 consid. 2).
Al
riguardo cfr. pure STF 9C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 3.2.; DTF 143 V
105; STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 39.2011.4 del 12
dicembre 2011.
2.5
Nella presente evenienza va,
dapprima, rilevato che la decisione del 19 luglio 2023 con la quale la Cassa ha
chiesto alla società ricorrente di restituire la somma di fr. 6'505.41,
corrispondente a parte della indennità per lavoro ridotto percepite per i mesi
da marzo a maggio 2020 (cfr. doc. 101; consid. 1.1.), è cresciuta in giudicato
incontestata.
In effetti, anche ritenendo, come
fatto valere dalla RI 1 (cfr. doc. 78; 86; I) e riconosciuto in buona sostanza
dalla parte resistente non potendo comprovare la relativa notifica (cfr. doc.
A12), che il provvedimento del 19 luglio 2023 non sia stato ricevuto
dall’insorgente, deve essere considerato che il medesimo è stato notificato
nuovamente alla società il 10 ottobre 2023 (cfr. doc. 78; I).
Pertanto il termine di trenta
giorni per inoltrare opposizione ex art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), peraltro indicato
nella decisione di restituzione stessa (cfr. doc. A8), ha iniziato a decorrere,
in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, l’11 ottobre 2023 ed è in ogni caso
scaduto giovedì 9 novembre 2023, come osservato dalla Cassa (cfr. doc. 12).
In concreto, tutto ben
considerato, a ragione, quindi, l’amministrazione ha qualificato lo scritto
dell’11 dicembre 2023, inviato a più di un mese dalla scadenza del termine per
contestare la decisione tramite un rimedio di diritto ordinario e nel quale è
stata chiesta la rettifica dei conteggi (cfr. doc. A9=107), non come
opposizione, bensì quale domanda di revisione/riconsiderazione (cfr. doc. 87;
consid. 1.3.).
2.6
Per quanto attiene all’istituto
della riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, il TCA non è legittimato a
esaminare nel merito il ricorso del 14 giugno 2024 inoltrato dalla RI 1 contro
la decisione su opposizione del 17 maggio 2024 che ha confermato la decisione
del 20 febbraio 2024 di non entrata in materia (cfr. doc. 87; A12; consid.
1.3.; 1.4.). In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono
dati i requisiti per una riconsiderazione.
Al riguardo giova ribadire che in
effetti, da una parte, l’autorità amministrativa non può essere obbligata a
riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, il rifiuto di entrare in
materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di
riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite
l’inoltro di un’opposizione, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. consid.
2.2.).
Il
ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 17 maggio 2024 (cfr. doc. I;
A12), dal profilo di un’implicita richiesta di riconsiderazione dell’ordine di
restituzione, ritenuto il “manifesto errore commesso dalla società RI 1
nella correzione dei conteggi del 22.03.2023” (cfr. doc. I pag. 3), è
pertanto irricevibile (cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2.,
pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1; STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018
consid. 2.6.; STCA 39.2017 21 del 22 gennaio 2018 consid. 2.8.; STCA
42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre
2015).
2.7
Per quanto concerne la domanda di
revisione del provvedimento del 19 luglio 2023, va dapprima rilevato che la
Cassa, nella decisione del 20 febbraio 2024 ha stabilito la non entrata nel
merito di tale richiesta, in quanto non è stato addotto alcun fatto nuovo rilevante
scoperto successivamente alla decisione di restituzione, né sono stati prodotti
nuovi mezzi di prova che non potevano essere presentati in precedenza (cfr.
doc. 87 pag. 2).
Questa
Corte evidenzia, innanzitutto, che tale motivazione, ossia la circostanza di
non essere in presenza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova, implica
la reiezione della domanda (cfr. STF 8F 2/2017 del 4 ottobre 2017; 8C_549/2015
del 28 ottobre 2015), invece della non entrata nel merito decisa dalla Cassa.
In ogni caso, nel merito, il
fatto di aver allestito in modo non corretto i moduli del 23 marzo 2023 (cfr.
doc. 117-134; consid. 1.1.), indicando un numero di ore di lavoro previste di
tutti i lavoratori aventi diritto al lavoro ridotto per i mesi da marzo a
maggio 2020 maggiore di quello inserito nei moduli del 18 ottobre 2022 per il
medesimo arco di tempo (cfr. doc. 178-195; consid. 1.1.) e in quelli iniziali
del 2020 (cfr. doc. 9; 108-114) non costituisce per la società ricorrente un
fatto nuovo.
In effetti, a prescindere dalla
circostanza fatta valere nell’impugnativa dalla RI 1, la quale ha asserito di
aver gestito in autonomia la pratica relativa al lavoro ridotto, secondo cui i
formulari riguardanti il lavoro ridotto erano difficili da comprendere,
rendendo molto facile commettere errori (cfr. doc. I pag. 2), se la medesima avesse
fatto uso della diligenza da lei ragionevolmente esigibile e avesse
conseguentemente esaminato con attenzione la decisione del 19 luglio 2023,
nonché la documentazione ivi citata sulla quale la Cassa ha fondato il proprio
ordine di restituzione, ossia i moduli forniti dalla Sagl il 18 ottobre 2022 e
il 22 marzo 2023, allorché è venuta a conoscenza di tale provvedimento e nei successivi
trenta giorni, corrispondenti al termine per interporre opposizione indicato
nella decisione stessa (cfr. consid. 2.5.), avrebbe potuto e dovuto rendersi
conto tempestivamente del numero la lei considerato inesatto di ore di lavoro
previste di tutti i lavoratori aventi diritto indicato nel marzo 2023.
In
quel caso l’insorgente sarebbe anche stata in grado di invocare il fatto in
questione senza indugio in via ordinaria, tramite
l’inoltro di un’opposizione (cfr. STF H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid.
4.2.).
È del resto utile osservare che
le censure presentabili in un ricorso/opposizione non possono essere fatte
valere in un secondo tempo in una domanda di revisione – rimedio giuridico
straordinario (cfr. STF 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF
8C_672/2018 del 7 novembre 201; STF 8F_5/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 1;
STF 8F_9/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.3.).
La revisione non serve, infatti,
semplicemente alla continuazione della procedura, né a poter correggere successivamente
errori o omissioni delle parti processuali. L’impossibilità di addurre fatti e
prove già nella precedente procedura va peraltro ammessa soltanto con riserbo
(cfr. 8C_150/2023 del 9 febbraio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_STF 8C_197/2020
dell’11 maggio 2020 consid. 3.4.; STF 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.3.).
Nemmeno l’obiezione ricorsuale
secondo cui “la richiesta di rimborso è in contrasto con le misure adottate
dalla Confederazione per supportare le aziende durante le difficoltà del periodo
Covid 19” (cfr. doc. I pag. 2) consente un esito differente della
fattispecie. Tale argomentazione non riguarda la revisione della decisione,
quanto piuttosto il merito della questione della restituzione delle indennità
per lavoro ridotto e andava, se del caso, presentata in sede di opposizione.
Nel
caso di specie, pertanto, non si giustifica la revisione della decisione di
restituzione emanata dalla Cassa il 19 luglio 2023.
2.8
Nel ricorso la parte ricorrente ha
affermato di rimanere “a disposizione per qualsiasi complemento
d’informazione e/o documentazione vi occorresse” (cfr. doc. I pag. 3).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.
2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23
gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.;
STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20
settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF
9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie la società
ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha
formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a disposizione
per qualsiasi complemento d’informazione (cfr. doc. I).
La medesima ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
L’insorgente,
del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il
diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito
derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il
diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda
espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al
riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA
39.2022.6
del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nella presente evenienza,
ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare
il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente
non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal
sentire la parte ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid.
5.3.).
2.9
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 17 maggio 2024 impugnata deve essere confermata.
2.10
L’art. 61
lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la fondatezza
della richiesta di revisione/riconsiderazione della decisione di restituzione
del 19 luglio 2023.
In alcune sentenze relative
all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale federale ha indicato che
tale evenienza non riguarda in sé l'assegnazione o il rifiuto
di prestazioni pecuniarie (cfr. STF 8C_778/2021
del 1° luglio 2022 consid. 2.2.; STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid.
2.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27; STF 8C_529/2020 del 3 maggio
2021.
consid. 1.3.; STF 8C_232/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 1.3.).
Nella presente fattispecie la
questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA può, ad ogni modo,
restare aperta.
Nel caso sia una lite di
prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche qualora la causa non
riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2023.34
del 21 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.13 dell’11 maggio 2022
consid. 2.5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti