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Decisione

38.2024.35

Parte dei redditi che ric. fa valere di aver percepito non dovevano essere considerati nel calcolo del GA; si tratta con ogni verosimiglianza di salari fittizi e di un comportamento abusivo in ragione del quale l’assic. ha percepito indebitamente prest. LADI più elevate. Conferma restituzione

4 novembre 2024Italiano79 min

in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.35

CL/gm

Lugano

4 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29

maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1 (già __________) dal 1° agosto

2014, ha lavorato alle dipendenze della __________), in qualità di direttrice

(cfr. doc. 3).

Stando al contratto di lavoro sottoscritto

nel dicembre 2016, il suo salario mensile, dal 1° gennaio 2017, ammontava a fr.

152'000.- lordi suddivisi in tredici mensilità (cfr. doc. 11).

L’assicurata ha rivestito, in

seno a tale società, anche la carica di vicepresidente del consiglio di

amministrazione con diritto di firma individuale perlomeno dal novembre 2016 al

gennaio 2020 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito

www.zefix.ch).

La __________

ha disdetto il contratto di lavoro che la legava a RI 1 nel mese di dicembre

2019 – stando alla domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3) e

sebbene dalla rescissione del contratto risulti la data “19 febbraio 2020”

(cfr. doc. 10) - con effetto dal 28 febbraio 2020 indicando che “(…) la

succursale di __________ verrà chiusa nel corso del 2020 per motivazioni

di carattere economico e congiunturali, che impongono tale scelta” (cfr.

doc. 10).

1.2. L’assicurata si è, quindi,

annunciata all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ nella

prima metà di febbraio 2020 con inizio della disoccupazione dal 1° marzo 2020,

dichiarando di ricercare un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 17 e 21).

1.3. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa),

il 17 marzo 2020, ha comunicato all’assicurata di avere stabilito il suo dritto

a indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2020 (termine quadro: 2.3.2020 -

1.3.2022; guadagno assicurato: fr. 12’350; cfr. doc. 14).

La Cassa le ha versato le

prestazioni LADI dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 24,

26, 30, 33, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 64, 67, 70).

1.4. Il 30 giugno 2021 il Procuratore

Pubblico __________ ha segnalato alla Cassa che gli accertamenti esperiti

nell’ambito di un procedimento penale in relazione alla __________ (cfr. doc.

58) hanno permesso di evidenziare che tale società “ha bonificato in data 26

febbraio 2020 a favore di RI 1, l'importo di CH 21'062.11 con causale

"tredicesima 2019 + stip. gennaio 2020" e che in data 28 febbraio

2020 ha bonificato a favore di RI 1 ulteriori CHF 41'406.10 con dicitura

"stipendi feb. 20 - feb./mar. 19 - tred. 18". In sostanza mediante

tali bonifici la società ha saldato la posizione ancora scoperta del suo organo

RI 1 relativa ai suoi stipendi. Dalle verifiche è però emerso che tali

pagamenti sono stati possibili unicamente grazie ad un bonifico di data 25

febbraio 2020 effettuato, da un conto a lei intestato, dalla stessa RI 1 di CHF

65'000.00 con dicitura "prestito", altrimenti tali pagamenti non

avrebbero mai potuto aver luogo. Ad oggi non è dato a sapere se tali operazioni

sono avvenute con l'autorizzazione di __________, allora presidente del

Consiglio di amministrazione, o all'insaputa dello stesso” (cfr. doc. 71).

Il PP ha, quindi, chiesto alla

Cassa di indicare se il mancato pagamento di tutti gli stipendi a favore

dell’allora vicepresidente del CdA della società, RI 1, avrebbe comportato per

la medesima una riduzione delle indennità di disoccupazione percepite a far

tempo dal marzo 2020 (cfr. doc. 71).

La Cassa, il 5 luglio 2021, ha

risposto che “il mancato pagamento di tutti gli stipendi arretrati a favore

della Signora RI 1 avrebbe comportato una riduzione delle indennità di

disoccupazione a favore della stessa. Infatti il guadagno assicurato è stato

calcolato sui salari effettivi percepiti e se questi fossero stati inferiori,

anche il guadagno assicurato sarebbe stato inferiore” (cfr. doc. 72).

1.5. La Cassa ha, di conseguenza,

ricalcolato il guadagno assicurato di RI 1 al netto dei due versamenti ch’ella

ha percepito a fine febbraio 2020, ottenendo l’ammontare di fr. 9'213.-- (cfr.

doc. 74), come pure gli importi delle indennità di disoccupazione spettantile

da marzo 2020 a giugno 2021 e con decisione del 14 luglio 2021 le ha chiesto la

restituzione della somma di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 73; 92).

1.6. Il 23 dicembre 2021 la Cassa, dopo

che l’interessata si era opposta alla decisione resa nei suoi confronti e dopo

aver effettuato alcuni accertamenti (cfr. doc. 114; 115; 116; 117; 118), ha

emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento.

1.7. Contro la decisione su opposizione

del 23 dicembre 2021 RI 1, assistita dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e, in via

principale, l’accoglimento dell’opposizione presentata avverso la decisione

di restituzione del 14 luglio 2021, in via subordinata, il rinvio

dell’incarto alla Cassa per nuova decisone ai sensi dei considerandi (cfr. doc.

Fatti

I pag. 7).

1.8. Con STCA 38.2022.12 del 17 ottobre

2022, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 annullando la

decisione su opposizione e rinviando gli atti alla Cassa affinché questa

esperisse nuovi accertamenti con la seguente motivazione:

"

(…)

2.6.

Chiamata a pronunciarsi

in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali,

rileva innanzitutto che è vero che nel termine di disdetta, notificata alla

ricorrente dalla __________ nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28

febbraio 2020 (la carica di vicepresidente con diritto di firma individuale in seno

alla SA dell’assicurata è stata cancellata a RC nel gennaio 2020), RI 1 ha

prestato alla società la somma di fr. 65'000.-- accreditati il 25 febbraio

2020, il 26 e il 28 febbraio 2020 le sono stati versati dalla SA gli importi di

fr. 21'062.11, rispettivamente di fr. 41'406.10, corrispondenti, oltre agli

stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di

febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018, il 28 febbraio 2020 si è

concluso il rapporto di impiego con la ditta e con effetto dal 1° marzo 2020 ha

richiesto il riconoscimento indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

Questi elementi e la

loro cronologia farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la

Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla ricorrente all’ex datrice di

lavoro sarebbe servito per pagarle i salari di gennaio e febbraio 2020, come

pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi arretrati di febbraio e marzo

2019.

In tal caso a ragione

nel calcolo del guadagno assicurato non andrebbero considerati le retribuzioni

corrisposte unicamente grazie al bonifico dell’assicurata, in quanto si

tratterebbe della creazione di salari fittizi e perciò di un comportamento

abusivo (cfr. consid. 2.4.).

I motivi per i quali la

ricorrente, il 25 febbraio 2020, ha corrisposto alla SA l’ammontare di fr.

65'000.--, definito prestito, allorché il suo contratto d’impiego era stato

disdetto e stava volgendo al termine, non sono d’altronde di meridiana

chiarezza.

La ragione esposta

dall’assicurata, ovvero la momentanea scarsità di liquidità (cfr. doc. I pag.

6), non è sufficiente per dipanare i dubbi al riguardo, ritenuto che la

medesima nemmeno era più organo formale della società, per cui il suo modo di

procedere non può essere assimilato a quello di “altri amministratori” che “erano

soliti versare somme di denaro, unicamente pe sopperire alla momentanea carenza

di liquidità (…)” (cfr. doc. I pag. 6).

(…).

In concreto è, però,

altrettanto vero che come indicato nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc.

101; I pag. 4), la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza

soltanto sulla base della segnalazione del Ministero pubblico del giugno 2021,

da cui si evince che da delle verifiche è emerso che i pagamenti della SA

all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020 sono stati possibili unicamente

grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti tali versamenti non

avrebbero mai potuto avere luogo” (cfr. doc. 71).

Il procedimento penale

non è, tuttavia, concluso.

Nonostante ciò, la

parte resistente non ha esperito particolari accertamenti. Ad esempio non ha

chiesto alla __________, quale ex datrice di lavoro della ricorrente e che a

tuttora non risulta ad ogni modo essere in liquidazione, informazioni circa la

sua situazione finanziaria al fine di stabilire se le possibilità di

restituzione della somma di fr. 65'000.-- potessero effettivamente o meno

essere escluse a priori.

È comunque utile

ricordare, in proposito, che la motivazione della disdetta notificata nel mese

di dicembre 2019 all’insorgente – la quale a quel momento era ancora iscritta a

RC quale vicepresidente del CdA della __________, carica implicante

attribuzioni intrasmissibili e inalienabile come l’organizzazione della

contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano

finanziario, per quanto neces­sario alla gestione della società; la nomina e la

revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni; l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione

dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 716a

CO) – si riferiva a ragioni di carattere economico (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).

Va, poi, osservato che

dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata

a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe

(cfr. doc. 118).

Sarà, pertanto, pure

rilevante sapere se entro tale data l’importo in questione verrà restituito

alla ricorrente.

2.7.

Nel caso di specie, per

maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente che la fattispecie debba

essere ulteriormente indagata dalla Cassa, la quale, come visto, nella

procedura di opposizione non ha esperito alcuna specifica istruttoria.

In relazione allo scopo

della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha

del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

(…) Le

but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision

de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne

que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier,

de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure

STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,

ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

(…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui

ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.

3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale

un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto -

per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede

federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un

serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto

essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA

38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019

consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA

38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

La Cassa, in caso di

dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale

prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.2.) di

parte delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal marzo

2020 al giugno 2021 (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).

La parte resistente

stessa, del resto, nella decisione su opposizione ha asserito che, “qualora

dalla sentenza cresciuta in giudicato del Ministero Pubblico dovesse comprovato

che i CHF 65'000.-- non siano serviti a coprire gli stipendi, di cui sopra e

alla Sig.ra RI 1 sarà, ad esempio, restituito il prestito da parte dell’azienda

__________, sarà sicuramente nostra premura, verificare nuovamente il calcolo

del guadagno assicurato” (cfr. doc. B pag. 5).

2.8.

Alla luce di tutto quanto

esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

e il rinvio degli atti alla parte resistente perché proceda come stabilito

sopra.”

(cfr. STCA 38.2022.12

del 17 ottobre 2022, consid. 2.6.-2.8.)

1.9. Esperiti gli accertamenti per i

quali meglio si dirà nel prosieguo (cfr. consid. 1.5.), la Cassa, con decisione

su opposizione del 29 maggio 2024 ha confermato il proprio provvedimento del 14

luglio 2021 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) La

nostra Amministrazione ha verificato quanto indicato dal TCA (…).

Innanzitutto, va

rilevato che tra la sig.ra RI 1 e il sig. __________ è stato un susseguirsi di

accuse e controaccuse a vicenda.

Tuttavia, i fatti

rimangono quelli già indicati nella sentenza del TCA:

-

La sig.ra RI 1 ha effettuato un prelievo di CHF 65'000.- da un suo conto

privato e versato questa cifra, con dicitura “prestito” all’azienda 3 giorni

prima della conclusione del suo rapporto di lavoro. Nei giorni successivi ha

fatto due bonifici, rispettivamente il 26 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2020,

dall’azienda __________ a lei stessa per coprire verosimilmente i suoi

stipendi, tredicesima 2019, stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e

marzo 2019 e tredicesima 2018 per un totale di CHF. 62'468.20. Si precisa che

la stessa non era già più amministratrice della surriferita azienda.

-

È vero che, le parti avevano sottoscritto, in data 24 febbraio 2020, un

contratto di prestito e anche un accordo il 3 dicembre 2021 che, tuttavia, in

seguito, lo stesso Sig. __________ ha rinnegato, accusando per contro la Sig.ra

RI 1, richiedendole a sua volta denaro in restituzione e comunicando, che la

Sig.ra RI 1 aveva effettuato questo "prestito" al fine di potersi

pagare gli stipendi. Per cui, non corrisponde al vero che, egli non fosse al

corrente di questo prestito e neppure ha comprovato che la stessa ha agito

all'insaputa degli azionisti, in quanto pare che sia l'unico azionista.

Tuttavia, questo non esclude neppure che al momento della firma di questo

contratto di prestito, le parti hanno deciso di firmare questo accordo per

agevolare la Sig.ra RI 1, creando in questo modo degli stipendi fittizi e

contribuendo in questo modo, a saldare i crediti che la Sig.ra RI 1 aveva con questa

ditta (accusa contro accusa).

-

Per ciò che attiene la verifica inerente la situazione economica della

ditta, richiesti i documenti si rileva dalla contabilità 2018, che a bilancio

vi era sotto la voce conto in contanti un importo di CHF. 89'000.- con un conto

titoli di CHF. 237'000. - mentre nell'anno 2020 vi era il conto in contanti di

CHF. 11'000. - ed il conto titoli di CHF. 322'000.-. Vendendo i titoli, la

ditta avrebbe avuto una buona liquidità. Si rileva che nel 2018 il totale

attivo circolante ammontava a CHF. 2'500'000. - mentre nel 2020 il totale

aumentava a CHF. 3'358'000.-. Pertanto, che la ditta fosse in serie difficoltà

per mancanza di liquidità è una indicazione errata e la stessa avrebbe potuto

pagare gli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2020, febbraio e marzo 2019

e la tredicesima alla Sig.ra RI 1 senza avere bisogno del "contratto di

prestito', sottoscritto tra le parti il 24 febbraio 2020, in seguito contestato

dal Sig. __________. Di fatto senza questi versamenti, effettuati a posteriori,

la Sig.ra RI 1 non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione

versate per il massimo assicurabile. La stessa ne era a conoscenza in data 10

febbraio 2020 in quanto era stata informata dalla collaboratrice della Sezione

come da Checklist elaborata al momento dell’annuncio.

-

D'altronde, anche l'Avvocato __________ nel suo scritto di opposizione

del 25 agosto 2021 al punto 8) aveva affermato: "Per quanto riguarda la

presenza stessa di fatti o prove non può dirsi confermata. La cassa, e a monte

il Procuratore Pubblico, non supporta la sua affermazione secondo cui i salari

dell'assicurata siano stati saldati grazie al prestito dell'assicurata.

Infatti, i libri della __________ non sono stati depositati; per quanto consta

la società al momento determinante era florida e quand'anche vi fossero state

delle mancanze di liquidità, quest'ultime non potrebbero comunque comportare eo

ipso la conclusione che la società non sarebbe stata in grado di pagare i

salari. ln seguito, l’avvocato RA 1 ha continuato a ribadire che la ditta era

in una grave situazione finanziaria e per questo motivo, la Sig.ra RI 1 ha

fatto un "prestito" alla __________".

-

Pertanto, si dovrebbe credere che la ditta era in una situazione

finanziaria così grave, da necessitare un prestito di CHF. 65'000.- da parte

della Sig.ra RI 1, nonostante la stessa non aveva più alcun potere decisionale

presso la surriferita ditta. Questo prestito sarebbe dovuto servire alla

copertura di importanti debiti verso determinanti creditori che la ditta aveva,

caso contrario, non avrebbe avuto questa facoltà di andare incontro a

importanti pendenze mentre la medesima azienda, aveva quasi esattamente la

stessa cifra per retribuire i menzionati stipendi alla Sig.ra RI 1. Qualora si

dovesse credere a questa versione, ci si chiede come la __________ abbia

trovato ulteriori fondi, al fine di pagare proprio gli stipendi arretrati della

Sig.ra RI 1. Come ha fatto la ditta che si trovava in una così grave situazione

finanziaria, tanto da chiedere alla Sig.ra RI 1 un "prestito" di CHF.

65'000. - per potere andare avanti ad avere la pressoché identica somma di CHF

62'468.20 per pagare i salari arretrati di quest'ultima, i quali se non fossero

stati versati non avrebbero permesso alla Sig.ra RI 1 di poter raggiungere

l'importo massimo di guadagno assicurato?

-

Resta sempre senza risposte, come sopra ribadito, la domanda per quale

ragione, la Sig.ra RI 1 abbia dovuto "prestare" CHF. 65'000.-, ad una

società che era, secondo la controparte e contrariamente a quanto affermava

l'Avv. __________, in serie difficoltà finanziarie, quando era stata

licenziata, non aveva più alcun potere decisionale ed, inoltre, era in netto

contrasto con ii Sig. __________ e sussisteva quindi la possibilità concreta di

non rivedere più questi soldi? ll rischio che correva era definitivamente

troppo alto, a meno che, questo "prestito" sia servito a pagare i

surriferiti stipendi, i quali, sottolineiamo ancora una volta, hanno permesso

all'Assicurata di beneficiare del diritto massimo di guadagno assicurato in

disoccupazione.

-

Per ciò che attiene, la Sig.ra __________, vi sono accuse e contro

accuse, la stessa è stata licenziata dall'azienda __________, pertanto saranno

le autorità competenti a decidere in merito e nelle sedi preposte, se vi sono

stati ulteriori sviluppi in questo senso e stabilendo chi asserisce il vero.

Per ciò che attiene, la nostra decisione non riteniamo questa testimonianza

determinante, al fine di rispondere a quanto sopra riportato.

-

Il guadagno assicurato della Sig.ra RI 1 è stato determinato dai

documenti che la stessa ci ha trasmesso e che, a tutt'oggi, risultano

interamente nell'incarto. Considerato quanto espresso in precedenza, riteniamo

di avere effettuato gli accertamenti imposti dal Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ai considerandi 2.6 e 2.7, i quali portano alla prima

conclusione, ossia alla decisione di restituzione No. 181/21 Tipo: A del 14

luglio 2021 pari a CHF. 36'572.00.”

(cfr. all. B a doc. I)

1.10. Con tempestivo ricorso,

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (studio legale __________), ha

impugnato la decisione su opposizione e chiesto in via principale, che

tanto la decisione su opposizione, quanto il provvedimento reso il 14 luglio 2021

siano annullati e, in via subordinata, che la decisione su opposizione

avversata sia annullata e gli atti rinviati alla Cassa “fintanto che sarà

emessa una decisione cresciuta in giudicato nell’ambito della vertenza penale

relativa all’assicurata, per una nuova decisione”, protestando spese, tasse

e ripetibili (non quantificate).

In particolare, a sostegno delle

ragioni della propria assistita, l’avv. RA 1 ha motivato come segue i singoli

aspetti su cui fonda il proprio gravame:

-

“conoscenza da parte della __________ del “prestito””: la legale

rileva che l’amministrazione, d’un lato, ha confermato che __________ “doveva

essere a corrente del “prestito”” effettuato dall’assicurata. D’altro lato,

secondo la tesi ricorsuale, la Cassa non ha potuto comprovare che RI 1 avrebbe

agito all’insaputa degli azionisti, in quanto lo stesso __________ era l’unico

azionista societario. L’avv. RA 1 precisa, poi che il fatto che “la Cassa ha

ipotizzato una collaborazione tra l’assicurata e __________, al fine di

originare stipendi fittizi” non risulta essere comprovato, presentandosi,

anzi, come una conclusione fondata “non si sa su quale indizio”, in

violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;

-

“pagamento stipendi e tredicesime”: la ricorrente contesta quanto

concluso dalla Cassa nel senso che ai due versamenti da parte della società di

fine febbraio 2020 avrebbe provveduto lei medesima al fine di coprire i suoi

stipendi e la tredicesima. In tal senso, l’avv. RA 1 rammenta che __________ ha

dichiarato che “le prestazioni lavorative della signora RI 1 non sono mai

state messe in discussione. Le stesse sono state regolarmente contabilizzate ed

i relativi oneri accantonati”, aggiungendo che “gli stipendi del

personale, così come le altre fatture ricorrenti, sono sempre state da me

inserite nel Sistema dei pagamenti bancari. (…) Confermo di aver inserito

personalmente il pagamento delle competenze salariali della signora RI 1 nel

sistema bancario (…)”;

-

“situazione economica della __________”: la tesi ricorsuale si

fonda sul fatto che “solo vendendo i titoli”, “non immediatamente

esigibili” e che l’avv. RA 1 indica come “partecipativi di società

sempre riconducibili all’unico azionista della __________”, “la ditta avrebbe

avuto una buona liquidità”. La legale ne conclude che “la restituzione

del mutuo” non potesse “essere esclusa a priori” e che è pacifico

che, alla luce di quella che era la liquidità della SA (cifrato in fr. 11'000.-

per il 2020) rispetto agli “illiquidi” titoli (fr. 322'000.-), “l’ex

datrice dell’assicurata abbia avuto delle momentanee carenze di liquidità,

indisponibilità poi appianata”, come del resto avrebbe riferito __________.

A mente della

ricorrente, inoltre, la tesi della parte resistente, secondo cui “senza i

versamenti dell’assicurata, quest’ultima non avrebbe avuto diritto alle

indennità di disoccupazione versate per il massimo assicurabile” ed il

fatto che di tale circostanza RI 1 fosse a conoscenza avendo visionato a

Check-list violerebbe il suo diritto di essere sentita, ritenuto che tale

documento non sarebbe stato allegato e non le permetterebbe quindi un’adeguata

presa di posizione al riguardo;

-

“Saldo debiti __________”: la legale ha rilevato che, a

differenza di quanto ritenuto dalla Cassa, i dissidi tra la sua assistita e __________

sarebbero iniziati a settembre 2020. Non vi sarebbero quindi stati dissapori

tra i due al momento del licenziamento della donna; prova ne sarebbe il fatto

che i procedimenti penali che vedono coinvolti l’ex coppia sono stati aperti

nel novembre 2020;

-

“Restituzione del mutuo”: secondo la tesi ricorsuale “la

possibilità che il “prestito” fosse restituito è stata provata dalla (…)

assicurata, la quale ha già riferito nelle sue osservazioni 17 gennaio 2024”.

In particolare, l’avv. RA 1 rammenta che il 3 dicembre 2021, tra __________ e __________,

da una parte, e la ricorrente, dall’altra, è stato sottoscritto un accordo che

tra gli altri, confermava che RI 1 vantava nei confronti dell’ex datrice di

lavoro, un credito di fr. 65'000.- (oltre interessi all’1%). Pretesa, questa,

che a norma del medesimo accordo “veniva rimborsata a stralcio mediante

iscrizione di una cartella ipotecaria a favore della sig.ra RI 1 sulla quota di

comproprietà del sig. __________ su un immobile identificato”. Tale

accordo, prosegue la parte ricorrente, è poi stato impugnato da __________, che

nel frattempo avrebbe, però, ritirato l’azione, e meglio come secondo la

ricorrente emerge dal verbale del 4 dicembre 2023 versato agli atti e per il

quale meglio si dirà nel prosieguo. Stante quanto precede, l’avv. RA 1 fa

valere che “è confermata l’esistenza del credito e il recupero dello stesso

da parte dell’assicurata”, mentre la tesi di __________, secondo cui RI 1

avrebbe “rinunciato ai prestiti effettuati alla società” non potrebbe

essere seguita.

Gli stipendi

percepiti dalla ricorrente, inoltre, non “possono essere considerati

“fittizi”, anzi l’assicurata ha fornito la sua prestazione lavorativa fino a

febbraio 2020, quanto ricevuto è stato da lei correttamente dichiarato

fiscalmente e corrisponde a quanto dovutogli dalla __________. Inoltre, sia la

datrice di lavoro, sia la dipendente hanno versato i regolari oneri sociali

inclusi quelli dell’assicurazione contro la disoccupazione, che dovrebbero

essere restituiti nella denegata ipotesi in cui fosse seguita l’opinione della

Cassa”.

-

“deposizione Signora __________ – assenza di contestazione delle

prestazioni lavorative eseguite dall’assicurata per la __________”: la

parte ricorrente fa valere l’importanza della dichiarazione rilasciata da __________

– assistente di direzione della __________ dal 2018 al 2022 –, la quale ha

indicato di non essere “a conoscenza di alcun contenzioso avviato nei

confronti dell’assicurata per via di una presunta esecuzione non corretta delle

sue prestazioni lavorative”. La legale di RI 1 lamenta che, invitata in tal

senso dalla sua assistita, la Cassa non avrebbe verificato la veridicità di

tali affermazioni interpellando __________ e precisa che “non vi è alcun

conflitto di interesse che possa aver influenzato la deposizione di __________”,

la quale è, dunque, da ritenere credibile.

In conclusione, dunque, la

ricorrente sostiene che la Cassa ha sì esperito nuovi accertamenti successivamente

alla pronuncia di questa Corte, ma che questi non sono sufficienti per

confermare il provvedimento del 14 luglio 2021 ed anzi; le risultanze si

pongono, secondo la tesi ricorsuale, a sfavore di quanto sostenuto e preteso

dall’amministrazione.

La tesi ricorsuale, infine,

lamenta che “nel frattempo, a fronte di vari solleciti dell’assicurata, solo

a giugno 2023 questa spettabile Cassa le ha versato – unicamente - CHF

30'873.00, ovvero l’importo, a mente delle Cassa corrispondente a quanto

precedentemente compensato, nonostante nella decisione del 14 luglio 2021 fosse

stato indicato che la compensazione sarebbe stata effettuata per l’intero

importo di CHF 36'572.20 (…). Mentre il calcolo del guadagno assicurato non è

stato ristabilito a CHF 12'350.00 e le indennità sono state mantenute a CHF

339.60 (invece che CHF 455.30), nonostante questo lodevole Tribunale d’appello

non abbia confermato il provvedimento del 14 luglio 2021 (…)” (cfr. doc.

I).

1.11. Nella propria risposta del 31 luglio

2024, la Cassa chiede la reiezione del ricorso rilevando, innanzitutto, che ad

oggi l’importo di fr. 65'000.- oggetto del preteso mutuo della ricorrente a

favore dell’ex datrice di lavoro non è ancora stato restituito ed il

procedimento penale che vede coinvolta l’ex coppia RI 1 (ora RI 1) – __________

è ancora pendente.

L’amministrazione fa, poi, valere

che dagli accertamenti esperiti è emerso che se __________ “avesse avuto

veramente necessità di liquidità, avrebbe potuto tranquillamente vendere dei

titoli”, di modo che il “prestito” di RI 1 alla società “non può

essere stato effettuato in alcun modo per aiutare l’azienda che, inoltre, se

avesse avuto una necessità impellente di liquidità per pagare i creditori, come

continua ad affermare la controparte, non avrebbe di certo coperto in primis

gli stipendi della sig.ra RI 1 con i CHF 65'000.00 “ricevuti” da quest’ultima

bensì avrebbe pagato i creditori prioritari, al fine di non far precipitare la

situazione economica che, secondo la controparte, in quel momento era molto

precaria, mancando liquidità”.

La Cassa rileva, poi, che la

testimonianza di __________ (che non ritiene determinante) contrasta con le

dichiarazioni rilasciate da __________ ed aggiunge che “dopo la fine del

rapporto di lavoro risulta corrente un contenzioso rivendicato dalla stessa

sig.ra __________ che la società intende contestare integralmente e fermamente

perché privo di ogni fondamento”.

La Cassa conferma, poi, che se __________

era evidentemente a conoscenza dell’accordo firmato il 3 dicembre 2021, non è

però dato a sapere quando abbia preso atto delle due operazioni contabili fatte

il 26 ed il 28 febbraio 2020 dalla __________ (e per essa, secondo

l’amministrazione, dall’assicurata “tramite la contabile __________”) a

beneficio di RI 1, eseguite “all’insaputa degli azionisti e-o

dell’amministratore, al fine di poter beneficiare dell’importo massimo relativo

alle indennità di disoccupazione”. Ne consegue, a mente della parte

resistente, che “un accordo tra le parti inerente questo “prestito”, avvenuto

unicamente a quasi un anno da queste operazioni, non può escludere a priori che

e parti lo abbiano concordato, al fine di trovare dei punti di incontro”.

La Cassa ribadisce, poi, che

senza il versamento di fr. 65'000.- alla __________ la ricorrente avrebbe visto

i suoi scoperti rimanere tali ed avrebbe perso il diritto a vedersi

riconosciuto il “guadagno massimo assicurato relativo alle indennità di

disoccupazione”. Di tale circostanza - rilevato come, contrariamente a

quanto preteso dalla tesi ricorsuale, la check-list è agli atti sin dalle prime

battute - l’interessata, secondo la parte resistente, era del resto ben

consapevole.

Rilevato come l’onere della prova

circa il percepimento regolare dei salari da parte della ricorrente, sino a

gennaio 2020 organo della SA, incombe a quest’ultima, con riferimento, invece,

al rimborso del mutuo, la Cassa fa poi valere che dal verbale di udienza

trasmesso in sede ricorsuale non risulta che __________ abbia “accettato

nuovamente il riconoscimento di questo “prestito”” e pertanto come tale

egli abbia rimborsato la sig.ra RI 1, dal momento che “l’argomento trattato

è ben preciso ed è riferito al debito ipotecario”. In caso contrario,

rileva l’amministrazione, “certamente l’avv. RA 1 avrebbe trasmesso le prove

di questo avvenuto rimborso di CHF 65'000.- da parte del signor __________ a

favore della sua cliente”.

Con rifermento a quanto indicato

da questa Corte nella propria precedente sentenza circa la compensazione

dell’importo chiesto in restituzione, la Cassa ha precisato che “la somma in

precedenza compensata per un importo di CHF 30'873.00, considerato il guadagno

assicurato conteggiato sulla base di quanto la sig.ra RI 1 è riuscita

effettivamente a comprovare, ossia CHF 9'213.- (…). L’avv. RA 1, a nostro

avviso erroneamente, continua ad indicare che la Cassa ha rimborsato alla sua

assistita “unicamente” CHF 30'873.00, ma si tratta della cifra compensata e

quindi non era possibile rimborsare altri importi in quanto la restituzione di

CHF 36'572.20 non era stata ancora completamente saldata.

Il guadagno assicurato di CHF

12'350.00 non può essere stabilito, in quanto, a tutt’oggi, non comprovato, per

le ragioni già esposte”.

Infine, quanto alla censura

mossale dalla ricorrente, che contesta alla Cassa di non aver atteso l’esito

delle vertenze penali per esprimersi con una nuova decisione su opposizione,

l’amministrazione rileva che “sono già trascorsi diversi anni e

probabilmente altri ne trascorreranno ancora (…) non abbiamo alcun indizio di

quando e se mai sarà emessa una sentenza”, rammentando che “il giudice

delle assicurazioni sociali non è vincolate dalle constatazioni e dall’apprezzamento

del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle

prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa

commessa” (cfr. doc. III).

1.12. Con replica del 14 agosto 2024, la

parte ricorrente ha prodotto gli avvisi di accredito inerenti gli stipendi

mensili da febbraio 2018 a febbraio 2020 e rilevato che già in precedenza RI 1

aveva “presentato alla spettabile Cassa i documenti che attestavano

l’avvenuto regolare pagamento del salario mensile da parte della __________,

così come tutte le buste paga”. La legale della ricorrente ha inoltre

ribadito come la contestazione di __________ dell’accordo del 3 dicembre 2021

sia stata ritirata, “ciò che ha quale logica conseguenza la “conferma del

prestito”” e che “la compensazione del mutuo con l’emissione della

cartella ipotecaria al portatore a favore dell’assicurata deve essere

considerata definitiva”. Determinante, secondo la parte ricorrente, è lo

stralcio dei ruoli della procedura avviata da __________, in conseguenza del

quale l’accordo 3 dicembre 2021 sarebbe diventato definitivo (cfr. doc. V).

1.13. Infine, con duplica del 28 agosto

2024 – trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 2 settembre 2024 (cfr. doc.

VIII) – la Cassa ha preso posizione come segue:

" (…) Gli

estratti dei mesi relativi ai versamenti degli stipendi (…) erano già in

nostro/vostro possesso ed è proprio da questi estratti che si evincono i due

versamenti di circa CHF 65'000.-, datati uno 26 febbraio 2020 (…) ed il secondo

(…)28 febbraio 2020 (…). Pertanto, è chiaro che la nostra amministrazione

quando cita il regolare versamento degli avvenuti stipendi, si riferisce a

quanto sopra (…), quindi non è una critica bensì una realtà dei fatti che

questi ultimi non siano stati pagamenti regolari (…).

Per ciò che attiene

l’accordo del 3 dicembre 2021 in relazione al sig. __________ (…) nessuno ha

ribadito che non debba essere considerato definitivo, tuttavia, non comprova

nulla inerente l’effettivo rimborso da parte del sig. __________ riguardante il

surriferito “prestito” di CHF 65'000.-. Caso contrario, come ribadito nella

nostra prima lettera l’avvocato ci avrebbe trasmesso la prova tangibile ed

effettiva dell’avvenuto rimborso del “prestito”,

riconfermandosi, per il resto,

nella propria decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc.

VII).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a

ragione, o meno, la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo

di fr. 36'572.20, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione

percepite nel periodo dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021.

2.2. L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di

lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto

o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento

indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali

attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla

LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge

(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.

5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.

3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26

ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.

1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del

14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019

consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Mediante

la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,

e meglio “un

accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”

(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi

oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.

DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con

riferimenti).

Una

decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti

di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole

dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit

bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine

Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine

Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF

9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre

2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del

16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

In proposito cfr. pure la STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009

consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In

virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene

al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio

degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine

quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se

il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art.

13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

2.3. Per

costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V

72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno

assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto

forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e

giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo

salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile

derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere

escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF

8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002;

STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag.

460-461.

Con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag.

288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno

assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione

riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività

lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità

del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e

trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure

testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era

determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò

ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato

in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il

18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente

con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin

dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza

diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della

società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio

2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,

non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario

superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31

maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

Con

sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93,

l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato

di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale

aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione,

era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.

Il

Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali

situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere

chiaramente documentato e contabilizzato.

Dall’altro,

che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo

esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter

determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può

comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

In

una sentenza 8C_318/2022 del 14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr.

5 pag. 13, il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un assicurato,

gerente di una Sagl la cui procedura di fallimento era stata sospesa per

Considerandi

mancanza di attivi il 29 aprile 2020, al quale era stato negato il diritto

all’indennità di disoccupazione dal marzo 2020, ha indicato che la conclusione

a cui era giunto il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo,

ossia che non era stato stabilito che i versamenti da parte della Sagl sul

conto privato del ricorrente corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non

era arbitraria. A ragione la Corte cantonale aveva deciso che gli acconti

salario registrati nei libri contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente

di fr. 98'000.-- non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato

solo contabilmente non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.--

mensili.

Cfr.

pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio

2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

Dal

canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la

decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del

ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto

nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e

gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro

e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di

lavoro.

In

una sentenza 38.2021.17 del 16 giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato

considerato inammissibile con sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA

ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando

che in quel caso di specie non era determinante la questione di sapere se

l’assicurata avesse adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle

indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo

era il fatto che non fosse possibile determinare il guadagno assicurato.

È

stato specificato che il guadagno assicurato della ricorrente doveva essere

stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salari. Era, invece, esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla

giurisprudenza, ossia la presa, come riferimento, del salario concordato tra

dipendente e datore di lavoro, ritenuto, in particolare, che nel caso specifico

socia e gerente della società era proprio l’insorgente e quindi non era escluso

un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Cfr. anche

STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.

2.4

Nella presente evenienza, come

visto, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato quale

direttrice della __________ di __________ dal 1° agosto 2014 ed è stata

iscritta a RC come vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto

di firma individuale della SA perlomeno dal novembre 2016 sino al mese di

gennaio 2020, quando il nominativo della ricorrente è stato cancellato da RC

(cfr. supra consid. 1.1.). In quel momento, __________ da presidente con

diritto di firma individuale è diventato membro del CdA con firma individuale

(cfr. www.zefix.ch).

Come parimenti indicato in

entrata, dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 RI 1 ha beneficiato di

indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).

Dal “contratto di prestito”

in atti, concluso tra la ricorrente (Mutuante) e la __________ (Mutuatario) il

24.

febbraio 2020, risulta che RI 1 avrebbe fatto alla (a quel momento quasi ex)

datrice di lavoro un prestito di fr. 65'000.-, che i contraenti hanno precisato

“non costituisce qualsivoglia tipologia di reddito ma sarà oggetto di

restituzione secondo le modalità infra accordate”. La società si è,

infatti, contestualmente obbligata a restituire l’ammontare di fr. 65'000.--

comprensivo degli interessi maturati, pari al 1% annuo, entro e non oltre il 31

dicembre 2022, senza ulteriori proroghe. È stato specificato che “in caso di

ritardo nel pagamento della somma e/o degli interessi al termine di cui sopra,

il Mutuatario è in mora senza ulteriore preavviso da parte del Mutuante. In

caso di mora sono dovuti interessi di ritardo al tasso convenuto per il

prestito più il 2% (due per cento) annuale. Il ritardo ininterrotto, anche

parziale, che sia superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del presente

accordo” (cfr. doc. 118).

Dall’avviso di addebito relativo

al conto dell’insorgente presso la __________ emerge che il 25 febbraio 2020 ha

avuto luogo un versamento di fr. 65'000.- con dicitura “prestito” a

favore della __________ (cfr. doc. 118).

Sullo stesso conto bancario

dell’assicurata è stato bonificato, il 26 febbraio 2020, l’importo di fr.

21'062.11 con la causale “Tredicesima 2019 + stip. Gennaio 2020”, mentre

il 28 febbraio 2020 la somma di fr. 41'406.10 con la causale “Stipendi

feb.20 feb/mar 19 tred.18” (cfr. doc. 18 e 118).

La Cassa, resa attenta nel mese

di giugno 2021 dal Procuratore Pubblico, del versamento da parte dell’insorgente

dell’ammontare di fr. 65'000.- accreditato alla __________ il 25 febbraio 2020

(cfr. supra consid. 1.4.), ha ricalcolato, da un lato, il suo guadagno

assicurato, diminuendolo così da fr.12'350.- a fr. 9'213.-, non tenendo conto

di alcuno stipendio per i mesi di marzo 2019, gennaio e febbraio 2020 (cfr.

doc. 74), motivando il minor guadagno assicurato sulla base del fatto che i

relativi pagamenti, rispettivamente del 26 e del 28 febbraio 2020, sarebbero

stati possibili unicamente grazie al “prestito” di RI 1 alla SA di fr.

65'000.- (cfr. doc. 73), dall’altro, gli importi delle indennità di

disoccupazione a cui aveva di conseguenza diritto da marzo 2020 a giugno 2021

(cfr. supra consid. 1.5. e doc. 76-92).

Sulla base di quanto precede, il

14.

luglio 2021 la parte resistente ha emesso un ordine di restituzione di fr.

36'572.20 corrispondenti a parte delle ID percepite nel periodo marzo 2020 –

giugno 2021 (cfr. doc. 73; 76-92; consid. 1.5.).

Il provvedimento del 14 luglio

2021.

è stato confermato con decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 (cfr.

consid. 1.6.), poi annullata da questa Corte con la STCA 38.2022.12 del 17

ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.8.) in seguito alla quale gli atti sono

stati rinviati alla Cassa che ha esperito gli accertamenti indicati di seguito.

Il 19 dicembre 2022, la Cassa ha

chiesto alla __________ se avesse “restituito l’importo di CHF 65'000.- alla

sig.ra RI 1”, chiedendo la trasmissione, in caso di risposta affermativa,

della “prova di questo versamento”, rispettivamente, in caso di

riscontro negativo, di precisare se “è stato stipulato un accordo tra le

parti per un pagamento rateale” e, qualora il pagamento fosse avvenuto

entro il 31 dicembre 2022, di trasmetterne la comprova entro 10 giorni (cfr.

doc. 160).

Il 21 dicembre 2022, __________,

in qualità di amministratore della __________, ha risposto come segue:

" (…) riceviamo

con sorpresa la Sua comunicazione del 19 dicembre 2022/__________ che

rigettiamo integralmente nei termini e nei contenuti perché non rispondenti

alla verità dei fatti. Innanzitutto il prestito in oggetto citato nella sua

missiva che sicuramente non è avvenuto nell'anno 2022 ma forse nel 2020, non è

mai stato accettato dalla nostra società ed è stato posto in essere in totale

autonomia dalla signora RI 1 senza alcuna autorizzazione del sottoscritto o

della assemblea degli azionisti della nostra società. Tale prestito come

risulta dagli atti fu impiegato sempre su autonoma disposizione della signora RI

1.

per pagare compensi alla stessa signora RI 1 all'insaputa del sottoscritto e

della assemblea dei soci come del resto risulta dai documenti agli atti anche

delle autorità di indagine penale interessate alla vicenda. Detto ciò in data 3

dicembre 2021 è intervenuto un accordo transattivo allegato alla presente ben noto

alle autorità ed in parte impugnato dal sottoscritto per vicende di carattere

privato e non societario, dove la stessa RI 1 nata __________ ha rinunciato ai

prestiti effettuati alla società. (…) Dunque ad oggi le confermo che la nostra

società non deve nulla alla sig.ra RI 1 nata __________ ma bensì è semmai vero

il contrario.” (cfr. doc. 161)

Dall’ “accordo transattivo”

del 3 dicembre 2021 menzionato da __________ emerge, tra gli altri e tra le

varie pretese che __________ e RI 1 vantavano l’uno nei confronti dell’altra e

viceversa, che “RI 1 vanta poi nei confronti di __________ (…) una pretesa

di CHF 65'000.- più interessi all’1% per dei finanziamenti concessi a __________”.

Con l’accordo in questione le parti “intendono risolvere in maniera

vincolante, definitiva e totale i loro rapporti e le relative attuali pretese

pecuniarie per le fattispecie indicate nelle premesse”, tra le quali figura

il citato punto d.

A norma dell’accordo in esame, “RI

1.

e __________ sottoscrivono in data odierna (…) un atto pubblico di

concessione di diritto di compera avente ad oggetto la quota di comproprietà

dell’Immobile di proprietà di RI 1 e che prevede un diritto di __________,

entro e non oltre il 30 giugno 2022, di acquistare la quota al prezzo di CHF

1'250'000.- (…)”.

Il rogito così finalizzato “prevede

pure l’erezione di una cartella ipotecaria al portatore dopo precedenze di CHF

1'600'000.-, per l’importo di CHF 410'000.- gravante la quota di comproprietà i

__________, che viene immediatamente ceduta a RI 1 in proprietà a titolo di

garanzia del pagamento dell’importo di CHF 410'000.- omnicomprensivo che dovrà

essere effettuato da __________ a RI 1 solo e soltanto una volta venduto

l’immobile, sia a __________ per effetto dell’esercizio del diritto di compera

(…) sia a terzi, così composto: (…) rimborso prestiti di cui alla premessa d.

che precede (…)” (cfr. all. a doc. 161).

In allegato al proprio riscontro,

__________ ha pure trasmesso all’amministrazione la copia di tre precetti

esecutivi fatti spiccare nei confronti della ex compagna (che vi si è opposta),

e meglio:

-

il 4 luglio 2022, per fr. 980'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio

2014, per “rimborsi partecipazione e spese personali mai ripagate”;

-

il 4 luglio 2022, per fr. 4'000'000.- oltre interessi al 5% dal 1°

luglio 2014 per “azione di responsabilità Ex Amministratore” (cfr. all.

a doc. 161);

-

in data 11 luglio 2022, per un importo di fr. 8'000'000.- oltre

interessi al 5% a decorrere dal 1° luglio 2014, avente causale “azione di

responsabilità Ex Amministratore”.

Il 3 gennaio 2023, la Cassa,

preso atto del riscontro fornito da __________ alle precedenti domande, si è

nuovamente rivolta a quest’ultimo, rammentando che il TCA, nella propria

sentenza 17 ottobre 2022, aveva precisato in relazione alla somma di fr

65'000.- versati dalla ricorrente alla __________, che dal “contratto di

prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata a restituire” la

somma in questione “all'assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza

ulteriori proroghe (cfr. doc 118). Sarà, pertanto, pure rilevante sapere se

entro tale data l'importo in questione verrà restituito alla ricorrente”

(cfr. consid. 2.6. della STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022).

Alla luce delle risposte

formulate da __________ al precedente scritto del 19 dicembre 2022, la Cassa lo

ha quindi invitato a fornire riscontro ai quesiti seguenti:

"

(…)

-

Per quale motivo, la ditta __________ si è inizialmente impegnata a

restituire il "prestito" di CHF. 65'000.- alla Sig.ra RI 1 (accordo

de/ 24 febbraio 2020) entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, lei ha

confermato, sottoscrivendo un accordo transattivo del 3 dicembre 2021, che la

Sig.ra RI 1 vantava un prestito dalla ditta __________ di CHF. 65'000.-, quando

nel suo ultimo scritto lei ha comunicato che è stata la Sig.ra RI 1 ad

effettuare tale prestito in completa autonomia e all'insaputa

dell'Amministratore e degli azionisti, allo scopo di pagarsi dei propri

compensi?

-

Lei è a conoscenza di quali compensi la stessa si è pagata? I salari

relativi ai mesi di disdetta in questione?

-

Le chiediamo cortesemente di inviarci la sua contestazione verso l’accordo

transattivo del 3 dicembre 2021. Ci necessita unicamente la parte relativa alla

contestazione dei CHF. 65'000. -, se avesse contestato questo punto e/o la

parte in cui la Sig.ra RI 1 ha rinunciato ai prestiti effettuati alla società __________

(comprensivo chiaramente dell’importo di CHF. 65'000.-).

-

-

Pertanto, visto quanto sopra, lei conferma, che la ditta non aveva una

mancanza di liquidità nelle date del 26 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020,

quando la Sig.ra RI 1 ha versato questo "prestito" alla __________ e

che lei non ha restituito l'importo di CHF. 65'000.- alla Sig.ra RI 1 entro il

31.

dicembre 2022 e non intende farlo, considerate le sue spiegazioni

precedenti? Ci necessita una precisa risposta su questi due punti, in quanto

concernono i considerandi che il TCA ci ha giustamente imposto di chiarire con

la sentenza del 17 ottobre 2022 (...)"

(cfr. doc. 162)

Il 14 febbraio 2023, l'avv. __________,

per conto di __________, ha trasmesso alla Cassa “un estratto della mia

petizione del 17 novembre 2022, ove viene contestato, tra l’altro, il rimborso

del prestito di CHF. 65'000.00 che era stato inserito nell'importo forfettario

di CHF. 400'000.00 che il signor Marcolini aveva inizialmente riconosciuto, ma

che in seguito ha contestato in giudizio. (...)" (cfr. doc. 164 ed

all.).

Ne risulta che a novembre 2022 __________

ha, tra gli altri, chiesto l’annullamento dell’accordo transattivo del 3

dicembre 2021 nella parte in cui comprendeva l’erezione di una cartella

ipotecaria al portatore con cessione a RI 1 a garanzia del pagamento

dell’importo di fr. 410'000.- comprendente anche il credito di fr. 65'000.-

vantato dall’assicurata nei confronti della __________ (cfr. all. a doc. 164).

Il 16 febbraio 2023, l’avv. __________

ha, poi, aggiunto che “la signora Baldoni ha disposto sui conti della

società nel febbraio 2020, allorquando ella non aveva più alcun potere. Ciò a

ulteriore suffragio che i prelievi sono avvenuti indebitamente.” (cfr. doc.

165)

Rimasta inevasa parte dei quesiti

sottoposti a __________, il 22 febbraio 2023 la Cassa lo ha nuovamente

sollecitato, per il tramite del suo legale, a fornire riscontro alle seguenti

domande:

"

Pertanto, visto quanto sopra, lei conferma, che la ditta non aveva una

mancanza di liquidità nelle date del 26 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020,

quando la Sig.ra RI 1 ha versato questo "prestito" alla __________ e

che lei non ha restituito l'importo di CHF. 65'000. - alla Sig.ra RI 1 entro il

31.

dicembre 2022 e non intende farlo, considerate le sue spiegazioni

precedenti?

Qualora vi fosse stata

questa mancanza di liquidità, nonostante le motivazioni addotte sia da lei sia

dal Dott. __________, vi è un nesso di causalità tra il "prestito" in

questione e l’eventuale mancanza di liquidità?” (cfr. doc. 166)

Il 6 marzo 2023, l’avv. __________

ha trasmesso alla Cassa il riscontro fornito dal proprio cliente ai quesiti dell’amministrazione:

"

(…)

a. Il contenzioso fra RI

1.

oggi __________ e la __________ sorge nell’estate del 2019 a seguito di una

lunga diatriba per le attività non correttamente svolte e i danni arrecati

dalla stessa dipendente RI 1 alla società per cui sono in corso come sa diverse

azioni della società verso la stessa RI 1. Dunque, a far data dall’estate 2019

sono stati sospesi i compensi di RI 1 da parte della società. Come noto i

rapporti si sono interrotti per licenziamento nel dicembre 2019. Licenziamento

da me firmato. Al 20 gennaio 2020 c’è stata revoca dei poteri societari alla RI

1.

con mio invio in Registro di commercio di revoca degli stessi. Dunque,

sicuramente il mancato pagamento degli stipendi fino al febbraio 2020 di RI 1

da parte della società sicuramente non erano dovuti ad assenza di liquidità

societaria che come da bilanci presentava in tesoreria ampie disponibilità per

far fronte agli impegni correnti. Nessun nesso vi è fra il prestito in

questione ed una eventuale mancanza di liquidità societaria. Infatti la società

non aveva pagato gli stipendi alla RI 1 dall’estate 2019 perché presupponeva ci

fosse come in effetti è un contenzioso fra lei e la società.

b. Il versamento del

prestito mai richiesto alla RI 1 da parte della società è stato solo funzionale

a pagarsi da parte della stessa RI 1 gli stipendi arretrati al fine di

richiedere il contributo di disoccupazione che altrimenti non sarebbe stato

concesso per vizi formali richiesti dalle prassi in materia di assistenza alla

disoccupazione. È evidente che, vista la mia avversione a versare gli stipendi

perché fosse conforme la richiesta di disoccupazione della stessa RI 1 a cassa CO

1.

e visto il contenzioso in atto fra la società e la ex dipendente, l’unico

modo che aveva la RI 1 per essere conforme alle richieste di assegno di

disoccupazione era quella di compiere operazioni non autorizzate in capo ai

conti societari con sue diposizioni al fine di pagarsi detti mancati stipendi.

Tale operatività senza l'autorizzazione della società __________ (e senza

poteri formali di firma della RI 1) è stata posta in essere sui conti societari

dalla RI 1 che di fatto a mio avviso ha configurato un reato attribuendosi

indebitamente contributi assistenziali non dovuti così come avendo amministrato

infedelmente truffando e appropriandosi indebitamente di fondi societari della __________."

(cfr. doc. 167)

Il 7 marzo 2023, la Cassa ha

trasmesso alla ricorrente l’esito degli accertamenti esperiti presso l’ex

datrice di lavoro, invitandola a prendere posizione in merito (cfr. doc. 168).

Il 13 aprile 2023, la legale di RI

1.

ha osservato che la Cassa si era, sino a quel momento, limitata ad uno

scambio epistolare con __________, non esperendo quindi la specifica

istruttoria indicata nella STCA 38.2022.12 del 17 ottobre. Rammentato, poi,

come tra __________ e la ricorrente, oltre al rapporto lavorativo, vi era anche

stata una relazione amorosa - dalla quale nel 2017 era nato un figlio -, poi

conclusasi a novembre 2020, e che nei confronti dell’ex compagno della propria

assistita era pendente dal febbraio 2020 un procedimento penale per diversi

reati di natura finanziaria, l’avv. RA 1 ha rammentato che la pretesa della

propria assistita in relazione al prestito di fr. 65'000.- alla __________ è

stata riconosciuta da __________ nell’accordo sottoscritto il 3 dicembre 2021

che quest’ultimo ha poi contestato.

Posto quanto precede, la parte

ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…) si contesta che la Signora RI 1 - come

cerca di sostenere __________ - abbia in autonomia e sulla base di sue stesse

disposizioni effettuato il mutuo di CHF 65'000.- alla __________, con lo scopo

di poter pagare i compensi dovuti.

10.

Lo stesso Sig. __________,

come confermato anche dal suo legale, aveva inizialmente già riconosciuto

giudizialmente la pretesa, per poi all’ultimo tirarsi indietro, unicamente per

poter aggravare la situazione della Signora RI 1 e ciò, molto probabilmente,

per una sorta di vendetta nei suoi confronti (…).

11.

In sintesi, le

affermazioni del sig. __________, tendenti a sfavorire l’ex compagna, non

possono essere ritenute credibili ed atte a contribuire alla tesi secondo la

quale l’assicurata dovrebbe restituire le indennità ricevute.

12.

Per di più la Cassa

riferisce che l’amministratore di __________ avrebbe segnalato che "iI

mancato pagamento degli stipendi fino al febbraio 2020 di RI 1 da parte della

società sicuramente non erano dovuti ad assenza di liquidità societaria (…)”:

ciò è falso. La Signora __________, dipendente di __________ dal 2018 al 2022

nel ruolo di assistente di direzione, ha infatti potuto confermare che, nel

corso del 2019, la società ha iniziato ad attraversare un periodo di difficoltà

dovuta alla scarsa liquidità sui conti, la quale ha potuto essere appianata

anche grazie al prestito dell'assicurata, concordato tra quest'ultima e la __________

(...)

13.

__________,

contrariamente a quanto tenterebbe di far credere __________, ha pure asserito

di non essere a conoscenza di nessun contenzioso nei confronti della Signora RI

1.

per via di una presunta esecuzione non corretta delle prestazioni lavorative.

Quanto indicato potrà essere convalidato da __________; quest’ultima avrebbe

revocato l’assicurazione di __________ poiché non erano state effettuate le

necessarie contribuzioni (…).

14.

Sulla base di

quanto esposto, gli accertamenti finora esperiti dalla Cassa risultano

assolutamente superficiali ed insufficienti per sostenere che la situazione sia

chiara e che l'impresa non avesse problemi di liquidità, quando l’assicurata ha

effettuato il mutuo in quesitone. Dalle prove fornite dalla Signora RI 1, così

come dalle risultanze degli accordi transattivi sopra citati, emerge

chiaramente che, in realtà, il mutuo era stato espressamente concordato con la

datrice di lavoro per far fronte a necessità della società. (…)"

(cfr. doc. 173).

Rilevando che la Cassa avrebbe

provveduto, a torto, a compensare quando dovuto dalla propria cliente in

restituzione, l’avv. RA 1 ha, inoltre, evidenziato che l’amministrazione ha “pure

diminuito le indennità sulla base di un calcolo del guadagno assicurato

infondato e non supportato da prove, per cui contestato (…)” che non poteva

essere applicato, postulando l’immediata erogazione di quanto così trattenuto

dalla Cassa, cui ha chiesto di raccogliere le testimonianze degli ex dipendenti

della __________ e di __________ (cfr. doc. 173).

Contestualmente, la parte

ricorrente ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione scritta, datata 18 marzo

2023, di __________, dipendente di __________ in qualità di assistente di

direzione dal 2018 al 2022.

La medesima precisa, nel proprio

scritto, che tre le sue mansioni rientrava “la gestione dell’amministrazione

contabile e dei pagamenti societari” e che nel 2019 la __________ ha

attraversato “un periodo di difficoltà dovuto alla scarsissima liquidità

presente sui conti, tanto che sono rimaste impagate numerose fatture e

competenze. Motivi per cui la società ha deciso di chiudere la sede in Ticino e

licenziare tutto il personale, ivi compresa (…) la signora RI 1. La carente

disponibilità liquida è stata in parte appianata dal prestito della signora RI

1.

e, successivamente, dal prestito COVID”.

Indicando di non aver avuto

conoscenza di contenziosi tra la ricorrente e la ex datrice di lavoro, le cui

prestazioni lavorative “non sono mai state messe in discussione”, bensì

“regolarmente contabilizzate ed i relativi oneri accantonati” __________

ha indicato di avere sempre “inserito nel sistema bancario” gli stipendi

del personale, non da ultimo quelli di RI 1, dei quali __________ era, indica

la dichiarante, a conoscenza. Dicendosi al corrente tanto dell’accordo di

prestito sottoscritto tra le parti, quanto della loro relazione, quanto del

fatto che questa fosse terminata “a partire da settembre 2020” __________

ha poi riferito che “è stato evidente a tutti l’astio del signor Marcolini

nei confronti della signora RI 1, che da quel momento è stata da lui

considerata quale responsabile di tutti i suoi problemi.” (cfr. doc. 173A).

Il 26 maggio 2023, la Cassa si è

nuovamente rivolta a __________ e per quest’ultimo al suo legale,

contestandogli quanto comunicato dal rappresentante di RI 1, rispettivamente,

dichiarato da __________, chiedendo di fornire riscontro a quanto segue:

"

(…)

-

Per quale motivo nel suo scritto del 6 marzo 2023, lei ha

dichiarato che la ditta nei bilanci presentava (presenta) una tesoriera con

ampie disponibilità per fare fronte ai propri impegni mentre la Sig.ra __________

ha affermato che vi era una mancanza di liquidità durante l’anno 2019 e 2020,

legate a numerose fatture non pagate, licenziamenti vari e la chiusura della

filiale in Ticino e dal formulario "Attestato del datore di lavoro"

si legge quale ragione del licenziamento della Sig.ra RI 1, riportiamo

testualmente: "chiusura della succursale per motivi economici e

congiunturali e conseguente licenziamento del personale"? Al fine di

comprendere meglio la situazione economica della ditta, in particolare, per gli

anni 2019 e 2020, le chiediamo di trasmetterci i bilanci contabili di questi

due anni. Vi é un nesso di causalità tra il prestito che la Sig.ra RI 1 ha

fatto alla ditta e la presunta mancanza di liquidità dell’azienda?

-

Sia lei sia il Sig. __________ avete comunicato che il versamento

del prestito mai richiesto alla RI 1 da parte della società è stato eseguito

per pagarsi, da parte della stessa, gli stipendi arretrati al fine di

richiedere il contributo di disoccupazione. Questo prestito è avvenuto senza

che gli azionisti né tantomeno il Sig. __________ fossero a conoscenza. Ci

necessita una dichiarazione da parte degli azionisti, dalla quale si evince che

quest'ultimi non fossero a conoscenza di questo prestito.

-

Mentre, qualora vi erano degli azionisti che fossero stati a

conoscenza di tale prestito, ci necessita conoscere se quest'ultimi ne

conoscevano anche il motivo. Per essere più precisi, i CHF. 65'000.- sono stati

versati, a) per la presunta difficile situazione economica dell'azienda

(mancanza di liquidità) oppure b) affinché la stessa RI 1 che, non era più

amministratrice e si trovava nel periodo di disdetta, ha coperto i suoi

stipendi, come ribadito nel suo scritto del 6 marzo 2023? Anche per questa

specifica ci necessitano delle dichiarazioni scritte.

-

Quando sono subentrati esattamente i problemi relazionali

indicati nei diversi scritti dalle parti, tra il Sig. __________ e la Sig.ra RI

1? Quando la Sig.ra RI 1 è stata licenziata a fine dicembre 2019 oppure

unicamente a settembre 2020, come asserito dalla Sig.ra __________ nel suo

scritto del 18 marzo 2023?

-

Quali sono le sue osservazioni circa il fatto che il Sig. __________

ha denigrato la Sig.ra RI 1 sia professionalmente sia personalmente, davanti ai

suoi collaboratori? Vi sono collaboratori che potrebbero fare delle

dichiarazioni come ha fatto la Sig.ra __________ a favore del Sig. __________?”

(cfr. doc. 175)

Dopo essere stato a più riprese

sollecitato, __________ ha infine risposto il 28 novembre 2023 alle richieste

della Cassa come di seguito esposto:

"

Premessa doverosa è che rigettiamo in toto nella forma e nei contenuti

le dichiarazioni contenute nella lettera della signora __________ perché prive

di qualsivoglia fondamento, riservandoci nelle sedi competenti le opportune

azioni legali a nostra tutela. Il sottoscritto e tutti funzionari e dipendenti

societari hanno sempre trattato molto bene la Signora RI 1 in ufficio e davanti

ai collaboratori e ai clienti valorizzando il suo ruolo e le sue competenze

professionali e ciò se necessario può essere confermato da altri collaboratori

e dipendenti societari. Detto ciò

precisiamo per punti quanto segue in replica alle sue richieste.

a. La nostra società a

seguito del cambio normativo con la introduzione della normativa LSerFi dell’1

gennaio 2020 e la conseguente soppressione dell’albo dei Fiduciari Finanziari a

cui ero iscritto in Cantone Ticino per seguire la clientela ticinese nelle

attività di gestione patrimoniale aveva deciso di chiudere l'ufficio in __________

non essendo più esso necessario per svolgere una attività che diveniva di fatto

con patente federale e non più cantonale. Tutte le attività societarie dal

gennaio 2020 si svolgono in un immobile di mia proprietà in __________ Cantone __________.

La società dall’ottobre 2023 è ancora in esercizio in Cantone __________ dove

recentemente si è trasferita per consentirmi di avvicinarmi a mio figlio __________

che vive in Cantone __________. Alleghiamo bilanci 2019 e 2020 della società in

modo che possa lei stesso valutare il grado di solvibilità societario. È stato

molto difficile fare scelte di chiusura di una filiale come quella di __________

però che tengo molto ai rapporti umani ma i cambi normativa imponevano scelte

che vista la mia residenza abituale in cantone __________ a correre dall’anno

2016, non potevano altro che essere quelle fatte.

b. Non ho commenti da

fare sulla asserzione perché non ho personalmente assunto in merito nessuna

decisione operativa.

c. La operatività

societaria era svolta con firma singola per atti ordinari e straordinari dagli

allora direttori societari. Per quanto mi riguarda non ho svolto nessuna

operazione societaria rispetto a quelle da lei menzionate e non ho informative

di merito su quanto da lei citato nella Sua missiva sulla operatività di RI 1.

Le assemblee di bilancio con informativa ai soci avvenivano solo in occasione

della chiusura dei bilanci societari e avvenivano molto di rado vista la

governance della società svolta autonomamente dai direttori che rispondevano

ciascuno delle proprie azioni e operatività societarie.

d In ufficio e presso

le sedi societarie non si è mai parlato di questioni personali, le scelte

strategiche societarie non si basano su conflitti personali ma su analisi di

bilancio, prospettive di mercato e conformità di esercizio delle attività in

funzione dei cambi normativi. Il licenziamento per tutti i dipendenti societari

eccezion fatta per chi ha deciso di recarsi a __________ è avvenuto a dicembre

2019.

come dagli atti formali effettuati quindi non vi è nessuna preferenza o

condizione particolare di rapporti con la RI 1, e La informo che a seguito

delle decisioni del 2022 di effettuare fusioni societarie e trasferire la sede

in Cantone __________ per le medesime motivazioni del dicembre 2019 ha visto la

fine anche della collaborazione con la signora __________ che purtroppo non

parla la lingua tedesca e con la quale dopo la fine della collaborazione

risulta corrente un contenzioso da lei rivendicato che la società disconosce.

La società intende con la presente contestare integralmente e fermamente le

asserzioni e considerazioni della signora __________ perché prive di ogni

fondamento. I valori aziendali e il codice di condotta etico societario hanno

sempre prevalso all’interno dell’azienda garantendo il rispetto fra colleghi e

il rispetto delle normative vigenti in termini di diritto del lavoro così come

dimostrato dalle ispezioni ricevute dalla società in materia, sempre chiuse con

esito molto positivo trasferendo valore e professionalità in un clima di

assoluta serenità a tutti i dipendenti e collaboratori durante gli anni di

presenza delle attività presso la filiale di __________ che nostro malgrado è

stata chiusa nel dicembre 2019. Il rispetto professionale e personale verso la

Signora RI 1 sia durante il periodo di collaborazione che anche dopo la fine

della collaborazione sono sempre stati massimi nei nostri uffici così come nei

confronti di ogni altro dipendente o collaboratore. (…)"

(cfr. doc. 189).

Contestualmente, __________ ha

prodotto i bilanci / la documentazione contabile della __________ dal 31

dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Ne risulta quanto segue:

-

31.

dicembre 2018:

o Mezzi liquidi fr. 89'427.-;

o Titoli fr. 237'218.-;

o Utili operativi fr. 225'782.-;

o Utili d’esercizio fr. 38'894.-;

o “debiti vs. dipendenti” fr. 76'277.-.

-

31.

dicembre 2019:

o Mezzi liquidi fr. 22’485.-;

o Titoli fr. 171'280.-;

o Utili operativi fr. 32'823.-;

o Utili d’esercizio fr. -23’913.-;

o “debiti vs. dipendenti” fr. 104’542.-.

-

31.

dicembre 2020:

o Mezzi liquidi fr. 11’718.-;

o Titoli fr. 322'350.-;

o Utili operativi fr. 27’125.-;

o Utili d’esercizio fr. 2’176.-;

o “debiti vs. dipendenti” fr. 42’647.- (all. a doc.

189).

Preso atto di quanto comunicato

da __________ alla Cassa, in data 17 gennaio 2024 la parte ricorrente ha

osservato quanto segue:

" (…) Dai

bilanci prodotti, al momento del licenziamento dell’assicurata, emerge

chiaramente una problematica di liquidità la quale non può essere smentita da

soggettive affermazioni del sig. __________, poiché supportata da dati

oggettivi.

“Vi è un nesso di

causalità tra il prestito che la sig.ra RI 1 ha fatto alla ditta e la presunta

mancanza di liquidità dell’azienda?”

Si contesta che il sig.

__________ non abbia avuto un ruolo decisivo; infatti, egli ha poi riconosciuto

la pretesa dalla sig.ra RI 1 nei confronti della __________ di CHF 65'000.-

tramite accordo.”.

Dopo aver rilevato che __________

non ha prodotto alcuna dichiarazione a supporto del fatto che gli addebiti

relativi ai salari impagati di RI 1 siano stati fatti all’insaputa dello stesso

e degli azionisti, la parte resistente ha poi osservato che “il sig. __________

ha spiegato che il licenziamento per tutti i dipendenti è avvenuto a dicembre

2019.

Egli non ha invece smentito il fatto che i problemi relazionali tra

l’assicurata e il sig. __________ sono degenerati a settembre 2020, come anche

confermato dalla dichiarazione della sig.ra __________”.

La legale della ricorrente ha,

infine, osservato che __________ non “ha potuto nominare nessun

collaboratore che potesse redigere delle dichiarazioni a suo favore. Egli si è

limitato a tentare di screditare la sig.ra __________ citando la pendenza di un

contenzioso tra quest’ultima e la società, in qualità di ex datrice di lavoro.

La Cassa non ha però 1) verificato l’esistenza e lo stato attuale della causa

avviata dalla sig.ra __________, 2) l’eventuale fondatezza delle pretese della

sig.ra __________ 3) raffrontato la credibilità della sig.ra __________

rispetto a quella del sig. __________, nonostante, sulla base di tutta la

documentazione a disposizione dell’CO 1 sia evidente come le dichiarazioni

della sig.ra __________ debbano essere considerate avvalorate”.

Sulla base di quanto precede,

l’avv. RA 1 ha ribadito che alla sua mandante non avrebbe dovuto essere

richiesta alcuna restituzione delle prestazioni LADI, il suo guadagno

assicurato dovendo, anzi, essere riportato a fr. 12'350.- al mese e la sua

indennità giornaliera a fr. 455.30 (cfr. doc. 197).

Con decisione su opposizione del

29.

maggio 2024, dopo avere verificato presso il Ministero pubblico che il procedimento

penale aperto nei confronti della ricorrente era ancora pendente (cfr. doc. 198

e 199), la Cassa ha confermato la propria richiesta di restituzione (cfr. supra

consid. 1.9.).

In relazione alla documentazione

allegata da RI 1 in sede ricorsuale, il TCA rileva, in particolare, che dal

verbale di udienza del 4 dicembre 2023 della Pretura di __________, emerge che

erano pendenti due vertenze. La OR.__________ vedeva la ricorrente nelle vesti

di attrice e Stefano Marcolini convenuto, mentre l’OR.__________ vedeva __________,

__________ e __________ in veste di attori e RI 1 quale convenuta.

In relazione all’inc. OR.__________,

risulta che “la parte convenuta” e quindi __________ ha chiesto che

venisse verbalizzata la seguente “proposta a transazione della procedura”:

"

(…) la parte convenuta ritira la quota di un mezzo della proprietà del

fondo numero __________ RFD __________ della parte attrice, alla quale

s’impegna a corrispondere CHF 600'000.00 oltre all’assunzione integrale del

debito ipotecario che grava il fondo con seguente liberazione della posizione

di debitrice solidale di RI 1. Il pagamento avverrà in contanti secondo le

modalità che le parti avranno cura di stabilire in separata sede, al più tardi

entro il 30 aprile 2024 ed entro la stessa data dovrà essere realizzata

l’assunzione integrale del debito ipotecario con liberazione di RI 1, previ

consegna a __________ della cartella ipotecaria attualmente detenuta in

possesso da RI 1.”.

Il Pretore, qualora la

parte attrice aderisse alla proposta d’accordo, sospenderà la presente

procedura fino al versamento dell’importo pattuito con liberazione del debito

ipotecario e darà ordine all’Ufficio registri di iscrivere il trasferimento

della propria della quota di un mezzo di RI 1 a __________. (…)

Qualora la parte

attrice non acconsentisse all’accordo, il Giudice, visto che le parti non hanno

notificato mezzi di prova e ritenuta la causa matura per il giudizio,

giudicherà senza ulteriori formalità.”

Contestualmente, il Pretore ha

disposto lo stralcio dai ruoli della causa OR.__________ ed ha assegnato alla

ricorrente un termine scadente il 31 gennaio 2024 per esprimersi sulla proposta

di accordo formulata a verbale (cfr. all. L a doc. I).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che in data 25 febbraio

2020.

- e quindi nel termine di disdetta con effetto dal 28 febbraio 2020 - RI 1

ha accreditato alla società che per pochi giorni ancora sarebbe stata la sua

datrice di lavoro e della quale dal gennaio 2020 non era più organo formale, la

somma di fr. 65'000.-.

A tale versamento, l’assicurata

ha provveduto dopo avere già fatto richiesta da oltre tre settimane (e meglio

in data 3 febbraio 2020; cfr. doc. 3) delle indennità di disoccupazione a

decorrere dal 1° marzo 2020 e due settimane dopo che le era stata consegnata la

check-list “documentazione”, della quale ora fa valere di non avere avuto

conoscenza pur avendola sottoscritta il 10 febbraio 2020 (cfr. supra consid.

1.10

e 2.5.; doc. 21).

Quando ha provveduto

all’accredito in favore della SA, pertanto, a RI 1 già era noto tanto che ai

fini del calcolo delle prestazioni LADI avrebbe dovuto consegnare gli estratti

del proprio conto privato da cui emergevano gli “ultimi 24 stipendi

percepiti __________”, quanto che avrebbe dovuto altresì presentare le

buste paga mensili dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020.

Di tutta evidenza la medesima

sapeva, pure, quali mensilità e tredicesime non le erano state pagate dal 2018

a quel momento.

Il 26 e il 28 febbraio 2020 RI 1

si è poi vista versare dalla SA gli importi di fr. 21'062.11, rispettivamente

di fr. 41'406.10, per un totale di fr. 62'468.21, corrispondenti, oltre che

agli stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di

febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018 (cfr. supra consid. 2.6.).

Come il TCA aveva già rilevato

nella precedente pronuncia del 17 ottobre 2022 (inc. 38.2022.12), già questi

elementi e la loro cronologia - sebbene dall’accordo stipulato tra la

ricorrente e la società risulterebbe che il versamento di fr. 65'000.- in

favore della SA sarebbe stato un mutuo che “non costituisce qualsivoglia

tipo di reddito” (cfr. supra consid. 2.6.) - farebbero propendere per la

conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla

ricorrente all’ex datrice di lavoro sarebbe servito per coprire i suoi salari

di gennaio e febbraio 2020, come pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi

arretrati di febbraio e marzo 2019. Quanto precede in vista del calcolo delle

prestazioni LADI che RI 1 avrebbe di lì a poco iniziato a percepire.

In concreto e con riferimento a

quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 38.2022.12. del 17 ottobre 2022,

tenuto conto degli ulteriori accertamenti successivamente svolti dalla Cassa,

rispettivamente, di quando versato agli atti dalla ricorrente, il TCA rileva:

-

che dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si

era impegnata a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza

ulteriori proroghe, l’importo di fr. 65'000.- che la medesima fa valere di

avere corrisposto come un prestito alla società, esulante da pretese salariali;

-

che dall’accordo transattivo del 3 dicembre 2021 risulta che a garanzia

- anche e tra gli altri - del prestito in questione sarebbe stata consegnata a RI

1.

una cartella ipotecaria del valore di fr. 410'000.- (cfr. supra consid. 2.6.).

Sennonché, indipendentemente dal

sapere se e come quell’asserito mutuo sia eventualmente a tutt’oggi ancora

garantito, dagli atti non emerge, in ogni caso ed è questo ad essere

determinante, che dopo oltre quattro anni e mezzo da quando è stata “prestata”

alla mutuataria, la somma di fr. 65'000.- sia stata in definitiva rimborsata

alla mutuante.

Se poi, è corretto affermare che

(come indicato dalla già allora ricorrente nell’ambito del procedimento di cui

all’inc. TCA 38.2022.12) la Cassa ha a suo tempo emesso l’ordine di

restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della segnalazione del

Ministero pubblico del giugno 2021 - da cui si evince che da delle verifiche è

emerso che i pagamenti della SA all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020

sono stati possibili unicamente grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti

tali versamenti non avrebbero mai potuto avere luogo” - così come che

sarebbero ad oggi ancora pendenti dei procedimenti penali, è altresì vero che,

al di là di quanto indicano (accusandosi reciprocamente) __________ da una

parte, RI 1 (e __________) dall’altra, i bilanci in atti ed in particolare i

dati relativi al 31 dicembre 2019 (temporalmente più prossimo rispetto al 31

dicembre 2020 al momento in cui sono stati effettuati il prestito alla SA e gli

accrediti alla ricorrente) danno atto di una liquidità limitata, comunque

inferiore sia ai fr. 65'000.-, che a quanto accreditato all’allora quasi ex

dipendente dalla società a febbraio 2020 a titolo di salari e tredicesime

rimasti sino a quel momento impagati.

In

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF

8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021

consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF

8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28

marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181;

DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA ritiene, quindi, che se

non avesse proceduto all’asserito mutuo del 25 febbraio 2020 a beneficio della

SA, RI 1, pochi giorni prima di essere posta a beneficio delle prestazioni LADI

richieste dal 1° marzo 2020, non avrebbe visto a sua volta accreditarsi un paio

di giorni più tardi, gli stipendi e le tredicesime rimasti impagati da parte di

quella stessa società che almeno dal 2018 aveva debiti (anche) nei confronti

dei dipendenti, e meglio come indica la documentazione contabile in atti (cfr.

supra consid 2.5.).

Se

è, poi, vero che nel febbraio 2020 la società non risultava essere in

liquidazione, la sua situazione finanziaria - laddove gli utili netti

(d’esercizio) ammontavano in definitiva a fr. – 23'913.- (e quindi

corrispondevano ad una perdita) nel 2019 ed a fr. 2'176.- nel 2020, la

liquidità è passata da fr. 89’4272.- nel 2018, a fr. 22'485.- nel 2019, a fr.

11'718.- nel 2020 ed i debiti verso i dipendenti da fr. 38'894.- a fine 2018, a

fr. 104'542.- a fine 2019 - nemmeno può dirsi che fosse prospera.

Quanto

precede senza dimenticare che dagli atti risulta che è stato per motivi

economici e congiunturali che alla ricorrente è stata intimata la disdetta del

rapporto di lavoro (cfr. supra consid. 2.6.).

A

mente di questa Corte, dunque, da un lato in ragione della comunque limitata

liquidità a disposizione della società (laddove non è peraltro di meridiana

evidenza il fatto che i titoli di cui disponeva fossero facilmente convertibili

in liquidità), dall’altro del fatto che questa già aveva accumulato negli anni

debiti nei confronti dei dipendenti (diminuiti a bilancio tra il 31 dicembre

2019.

ed il 31 dicembre 2020 di un ammontare simile a quanto erogato dalla

società a RI 1 a fine febbraio 2020; cfr. supra consid. 2.6.) ed infine

ritenuto che i suoi utili successivamente al 2018 erano calati, ancora una

volta, secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante il TCA non

può che concludere che anche le possibilità per RI 1 - già direttrice e vicepresidente

del Consiglio di amministrazione della società e pertanto al corrente

dell’andamento delle finanze di quest’ultima - di vedersi restituire quanto

mutuato fossero sin dal principio assai flebili.

Ne consegue che a ragione,

dunque, la Cassa ha ritenuto che i redditi che RI 1 fa valere di avere

percepito grazie ai due accrediti della fine di febbraio 2020 non dovevano

invece essere considerati nel calcolo del guadagno assicurato in quanto si

tratta con ogni verosimiglianza di retribuzioni corrisposte unicamente grazie

al bonifico dell’assicurata medesima e quindi di salari fittizi e perciò di un

comportamento abusivo (cfr. supra consid. 2.5. in relazione al fatto che

decisivi per stabilire il guadagno assicurato sono i redditi effettivamente

percepiti durante il periodo di calcolo), in ragione del quale RI 1 ha

percepito indebitamente prestazioni LADI più elevate rispetto a quelle cui

avrebbe avuto diritto.

La ricorrente, dunque, ha

effettivamente percepito una parte delle indennità di disoccupazione a cui oggettivamente

non aveva diritto e che deve restituire.

2.6

Con riferimento alla censura della

parte ricorrente che lamenta come la Cassa non ha atteso l’esito delle vertenze

penali per pronunciarsi, rispettivamente, in relazione alla richiesta di rinvio

alla parte resistente in attesa che l’operato delle Autorità penali si concluda

(cfr. supra consid. 1.10.), il TCA rammenta che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato

dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che

concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda

la valutazione della colpa commessa.

Tuttavia, egli si scosta

dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti

accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano

convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive

di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF

111.

V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).

In proposito è utile

ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio

pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il

principio della probabilità preponderante (cfr. supra e, tra le altre, STF

9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242

consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi

e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione

fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili

(cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

Il TCA rileva, del resto,

che nella STF 9C_481/2022 del 23 gennaio 2024 l’Alta Corte (respingendo il

ricorso interposto contro la STCA 31.2022.10 del 14 settembre 2022), nel caso

di un ricorrente cui veniva chiesto il risarcimento nel senso dell’art. 52 LAVS

per il mancato pagamento dei contributi paritetici e nei confronti del quale

era altresì pendente un procedimento penale, confrontata con nuova domanda di

sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella

penale, ha ribadito che “la giurisprudenza costante del Tribunale federale

ha già avuto modo di precisare che di rilievo non sono le constatazioni e

l'apprezzamento del giudice penale - alle cui valutazioni il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato (sul tema cfr. DTF 143 V 393 consid. 7.2 e sentenza H 33/03 dell'8 ottobre 2003,

consid. 5.6, entrambe con i riferimenti) - ma se per contro sono realizzati,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in ambito di

assicurazione sociale (fra molte cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2), i presupposti per una responsabilità

nel senso dell'art. 52 LAVS” (consid. 5.).

2.7

Infine il TCA rileva, per quanto

attiene alla compensazione effettuata dal luglio 2021 dalla Cassa

susseguentemente all’emissione dell’ordine di restituzione e con riferimento

alla censura ricorsuale relativa al fatto che l’amministrazione ha, dopo la

STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022, versato all’assicurata “(…) –

unicamente - CHF 30'873.00, ovvero l’importo, a mente delle Cassa

corrispondente a quanto precedentemente compensato, nonostante nella decisione

del 14 luglio 2021 fosse stato indicato che la compensazione sarebbe stata

effettuata per l’intero importo di CHF 36'572.20” (cfr. supra consid.

1.10), che dagli atti emerge che la parte resistente, tenendo conto di

un’indennità giornaliera di fr. 339.65:

-

per il mese di luglio 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui

sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 6'882.25 (cfr.

doc. 94);

-

per il mese di agosto 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui

sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 6'882.25 (cfr.

doc. 100);

-

per il mese di settembre 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui

sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 5'661.05 (cfr.

doc. 105);

-

per il mese di ottobre 2021 non aveva versato nulla all’assicurata che

ha percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 1’666.70 e cui sarebbero

spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 5'348.25 (cfr. doc. 109);

-

per il mese di gennaio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che

aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 6'700.- e cui sarebbero

spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 1'627.95 (cfr. doc. 126);

-

per il mese di febbraio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che

aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 8'933.95.- (cfr. doc. 129);

-

per il mese di maggio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che

aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 3’250.- e cui sarebbero

spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 4'471.25 (cfr. doc. 146);

compensando, quindi, totali fr.

30'873.- rispetto a quanto chiesto in restituzione.

Fr. 30'873.- è anche quanto la

Cassa ha poi correttamente corrisposto all’assicurata in seguito ai nuovi

conteggi del 5 giugno 2023 (cfr. doc. 188 ed all.).

2.8

A

proposito dell’importo da restituire di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 76- 92), questo

Tribunale rileva che sulla questione la ricorrente non ha esposto alcuna

specifica censura.

In

concreto, ritenuto che per le ragioni suesposte RI 1 non aveva diritto a percepire

le indennità versatele per fr. 455.30 cadauna tra marzo 2020 e giugno 2021 sulla

base di un guadagno assicurato pari a fr. 12'350.- bensì avrebbe dovuto

percepire indennità di fr. 339.65 l’una conteggiate sulla base di un guadagno

assicurato di fr. 9'213.-, è a ragione che la Cassa ha chiesto all’insorgente

di restituire la somma di fr. 36'572.20.

2.9

Alla

luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 29 maggio 2024

deve essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision

de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti