38.2024.35
Parte dei redditi che ric. fa valere di aver percepito non dovevano essere considerati nel calcolo del GA; si tratta con ogni verosimiglianza di salari fittizi e di un comportamento abusivo in ragione del quale l’assic. ha percepito indebitamente prest. LADI più elevate. Conferma restituzione
4 novembre 2024Italiano79 min
in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.35
CL/gm
Lugano
4 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1 (già __________) dal 1° agosto
2014, ha lavorato alle dipendenze della __________), in qualità di direttrice
(cfr. doc. 3).
Stando al contratto di lavoro sottoscritto
nel dicembre 2016, il suo salario mensile, dal 1° gennaio 2017, ammontava a fr.
152'000.- lordi suddivisi in tredici mensilità (cfr. doc. 11).
L’assicurata ha rivestito, in
seno a tale società, anche la carica di vicepresidente del consiglio di
amministrazione con diritto di firma individuale perlomeno dal novembre 2016 al
gennaio 2020 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito
www.zefix.ch).
La __________
ha disdetto il contratto di lavoro che la legava a RI 1 nel mese di dicembre
2019 – stando alla domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3) e
sebbene dalla rescissione del contratto risulti la data “19 febbraio 2020”
(cfr. doc. 10) - con effetto dal 28 febbraio 2020 indicando che “(…) la
succursale di __________ verrà chiusa nel corso del 2020 per motivazioni
di carattere economico e congiunturali, che impongono tale scelta” (cfr.
doc. 10).
1.2. L’assicurata si è, quindi,
annunciata all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ nella
prima metà di febbraio 2020 con inizio della disoccupazione dal 1° marzo 2020,
dichiarando di ricercare un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 17 e 21).
1.3. La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa),
il 17 marzo 2020, ha comunicato all’assicurata di avere stabilito il suo dritto
a indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2020 (termine quadro: 2.3.2020 -
1.3.2022; guadagno assicurato: fr. 12’350; cfr. doc. 14).
La Cassa le ha versato le
prestazioni LADI dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 24,
26, 30, 33, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 64, 67, 70).
1.4. Il 30 giugno 2021 il Procuratore
Pubblico __________ ha segnalato alla Cassa che gli accertamenti esperiti
nell’ambito di un procedimento penale in relazione alla __________ (cfr. doc.
58) hanno permesso di evidenziare che tale società “ha bonificato in data 26
febbraio 2020 a favore di RI 1, l'importo di CH 21'062.11 con causale
"tredicesima 2019 + stip. gennaio 2020" e che in data 28 febbraio
2020 ha bonificato a favore di RI 1 ulteriori CHF 41'406.10 con dicitura
"stipendi feb. 20 - feb./mar. 19 - tred. 18". In sostanza mediante
tali bonifici la società ha saldato la posizione ancora scoperta del suo organo
RI 1 relativa ai suoi stipendi. Dalle verifiche è però emerso che tali
pagamenti sono stati possibili unicamente grazie ad un bonifico di data 25
febbraio 2020 effettuato, da un conto a lei intestato, dalla stessa RI 1 di CHF
65'000.00 con dicitura "prestito", altrimenti tali pagamenti non
avrebbero mai potuto aver luogo. Ad oggi non è dato a sapere se tali operazioni
sono avvenute con l'autorizzazione di __________, allora presidente del
Consiglio di amministrazione, o all'insaputa dello stesso” (cfr. doc. 71).
Il PP ha, quindi, chiesto alla
Cassa di indicare se il mancato pagamento di tutti gli stipendi a favore
dell’allora vicepresidente del CdA della società, RI 1, avrebbe comportato per
la medesima una riduzione delle indennità di disoccupazione percepite a far
tempo dal marzo 2020 (cfr. doc. 71).
La Cassa, il 5 luglio 2021, ha
risposto che “il mancato pagamento di tutti gli stipendi arretrati a favore
della Signora RI 1 avrebbe comportato una riduzione delle indennità di
disoccupazione a favore della stessa. Infatti il guadagno assicurato è stato
calcolato sui salari effettivi percepiti e se questi fossero stati inferiori,
anche il guadagno assicurato sarebbe stato inferiore” (cfr. doc. 72).
1.5. La Cassa ha, di conseguenza,
ricalcolato il guadagno assicurato di RI 1 al netto dei due versamenti ch’ella
ha percepito a fine febbraio 2020, ottenendo l’ammontare di fr. 9'213.-- (cfr.
doc. 74), come pure gli importi delle indennità di disoccupazione spettantile
da marzo 2020 a giugno 2021 e con decisione del 14 luglio 2021 le ha chiesto la
restituzione della somma di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 73; 92).
1.6. Il 23 dicembre 2021 la Cassa, dopo
che l’interessata si era opposta alla decisione resa nei suoi confronti e dopo
aver effettuato alcuni accertamenti (cfr. doc. 114; 115; 116; 117; 118), ha
emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento.
1.7. Contro la decisione su opposizione
del 23 dicembre 2021 RI 1, assistita dall’avv. __________, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e, in via
principale, l’accoglimento dell’opposizione presentata avverso la decisione
di restituzione del 14 luglio 2021, in via subordinata, il rinvio
dell’incarto alla Cassa per nuova decisone ai sensi dei considerandi (cfr. doc.
Fatti
I pag. 7).
1.8. Con STCA 38.2022.12 del 17 ottobre
2022, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 annullando la
decisione su opposizione e rinviando gli atti alla Cassa affinché questa
esperisse nuovi accertamenti con la seguente motivazione:
"
(…)
2.6.
Chiamata a pronunciarsi
in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali,
rileva innanzitutto che è vero che nel termine di disdetta, notificata alla
ricorrente dalla __________ nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28
febbraio 2020 (la carica di vicepresidente con diritto di firma individuale in seno
alla SA dell’assicurata è stata cancellata a RC nel gennaio 2020), RI 1 ha
prestato alla società la somma di fr. 65'000.-- accreditati il 25 febbraio
2020, il 26 e il 28 febbraio 2020 le sono stati versati dalla SA gli importi di
fr. 21'062.11, rispettivamente di fr. 41'406.10, corrispondenti, oltre agli
stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di
febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018, il 28 febbraio 2020 si è
concluso il rapporto di impiego con la ditta e con effetto dal 1° marzo 2020 ha
richiesto il riconoscimento indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).
Questi elementi e la
loro cronologia farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la
Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla ricorrente all’ex datrice di
lavoro sarebbe servito per pagarle i salari di gennaio e febbraio 2020, come
pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi arretrati di febbraio e marzo
2019.
In tal caso a ragione
nel calcolo del guadagno assicurato non andrebbero considerati le retribuzioni
corrisposte unicamente grazie al bonifico dell’assicurata, in quanto si
tratterebbe della creazione di salari fittizi e perciò di un comportamento
abusivo (cfr. consid. 2.4.).
I motivi per i quali la
ricorrente, il 25 febbraio 2020, ha corrisposto alla SA l’ammontare di fr.
65'000.--, definito prestito, allorché il suo contratto d’impiego era stato
disdetto e stava volgendo al termine, non sono d’altronde di meridiana
chiarezza.
La ragione esposta
dall’assicurata, ovvero la momentanea scarsità di liquidità (cfr. doc. I pag.
6), non è sufficiente per dipanare i dubbi al riguardo, ritenuto che la
medesima nemmeno era più organo formale della società, per cui il suo modo di
procedere non può essere assimilato a quello di “altri amministratori” che “erano
soliti versare somme di denaro, unicamente pe sopperire alla momentanea carenza
di liquidità (…)” (cfr. doc. I pag. 6).
(…).
In concreto è, però,
altrettanto vero che come indicato nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc.
101; I pag. 4), la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza
soltanto sulla base della segnalazione del Ministero pubblico del giugno 2021,
da cui si evince che da delle verifiche è emerso che i pagamenti della SA
all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020 sono stati possibili unicamente
grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti tali versamenti non
avrebbero mai potuto avere luogo” (cfr. doc. 71).
Il procedimento penale
non è, tuttavia, concluso.
Nonostante ciò, la
parte resistente non ha esperito particolari accertamenti. Ad esempio non ha
chiesto alla __________, quale ex datrice di lavoro della ricorrente e che a
tuttora non risulta ad ogni modo essere in liquidazione, informazioni circa la
sua situazione finanziaria al fine di stabilire se le possibilità di
restituzione della somma di fr. 65'000.-- potessero effettivamente o meno
essere escluse a priori.
È comunque utile
ricordare, in proposito, che la motivazione della disdetta notificata nel mese
di dicembre 2019 all’insorgente – la quale a quel momento era ancora iscritta a
RC quale vicepresidente del CdA della __________, carica implicante
attribuzioni intrasmissibili e inalienabile come l’organizzazione della
contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano
finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; la nomina e la
revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni; l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione
dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 716a
CO) – si riferiva a ragioni di carattere economico (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).
Va, poi, osservato che
dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata
a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe
(cfr. doc. 118).
Sarà, pertanto, pure
rilevante sapere se entro tale data l’importo in questione verrà restituito
alla ricorrente.
2.7.
Nel caso di specie, per
maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente che la fattispecie debba
essere ulteriormente indagata dalla Cassa, la quale, come visto, nella
procedura di opposizione non ha esperito alcuna specifica istruttoria.
In relazione allo scopo
della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha
del resto sviluppato le seguenti considerazioni:
(…) Le
but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision
de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne
que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier,
de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007
consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure
STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre,
ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha
rilevato:
(…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei
fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui
ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.
3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale
un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto -
per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede
federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un
serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto
essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA
38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019
consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA
38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
La Cassa, in caso di
dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale
prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.2.) di
parte delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal marzo
2020 al giugno 2021 (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).
La parte resistente
stessa, del resto, nella decisione su opposizione ha asserito che, “qualora
dalla sentenza cresciuta in giudicato del Ministero Pubblico dovesse comprovato
che i CHF 65'000.-- non siano serviti a coprire gli stipendi, di cui sopra e
alla Sig.ra RI 1 sarà, ad esempio, restituito il prestito da parte dell’azienda
__________, sarà sicuramente nostra premura, verificare nuovamente il calcolo
del guadagno assicurato” (cfr. doc. B pag. 5).
2.8.
Alla luce di tutto quanto
esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata
e il rinvio degli atti alla parte resistente perché proceda come stabilito
sopra.”
(cfr. STCA 38.2022.12
del 17 ottobre 2022, consid. 2.6.-2.8.)
1.9. Esperiti gli accertamenti per i
quali meglio si dirà nel prosieguo (cfr. consid. 1.5.), la Cassa, con decisione
su opposizione del 29 maggio 2024 ha confermato il proprio provvedimento del 14
luglio 2021 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) La
nostra Amministrazione ha verificato quanto indicato dal TCA (…).
Innanzitutto, va
rilevato che tra la sig.ra RI 1 e il sig. __________ è stato un susseguirsi di
accuse e controaccuse a vicenda.
Tuttavia, i fatti
rimangono quelli già indicati nella sentenza del TCA:
-
La sig.ra RI 1 ha effettuato un prelievo di CHF 65'000.- da un suo conto
privato e versato questa cifra, con dicitura “prestito” all’azienda 3 giorni
prima della conclusione del suo rapporto di lavoro. Nei giorni successivi ha
fatto due bonifici, rispettivamente il 26 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2020,
dall’azienda __________ a lei stessa per coprire verosimilmente i suoi
stipendi, tredicesima 2019, stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e
marzo 2019 e tredicesima 2018 per un totale di CHF. 62'468.20. Si precisa che
la stessa non era già più amministratrice della surriferita azienda.
-
È vero che, le parti avevano sottoscritto, in data 24 febbraio 2020, un
contratto di prestito e anche un accordo il 3 dicembre 2021 che, tuttavia, in
seguito, lo stesso Sig. __________ ha rinnegato, accusando per contro la Sig.ra
RI 1, richiedendole a sua volta denaro in restituzione e comunicando, che la
Sig.ra RI 1 aveva effettuato questo "prestito" al fine di potersi
pagare gli stipendi. Per cui, non corrisponde al vero che, egli non fosse al
corrente di questo prestito e neppure ha comprovato che la stessa ha agito
all'insaputa degli azionisti, in quanto pare che sia l'unico azionista.
Tuttavia, questo non esclude neppure che al momento della firma di questo
contratto di prestito, le parti hanno deciso di firmare questo accordo per
agevolare la Sig.ra RI 1, creando in questo modo degli stipendi fittizi e
contribuendo in questo modo, a saldare i crediti che la Sig.ra RI 1 aveva con questa
ditta (accusa contro accusa).
-
Per ciò che attiene la verifica inerente la situazione economica della
ditta, richiesti i documenti si rileva dalla contabilità 2018, che a bilancio
vi era sotto la voce conto in contanti un importo di CHF. 89'000.- con un conto
titoli di CHF. 237'000. - mentre nell'anno 2020 vi era il conto in contanti di
CHF. 11'000. - ed il conto titoli di CHF. 322'000.-. Vendendo i titoli, la
ditta avrebbe avuto una buona liquidità. Si rileva che nel 2018 il totale
attivo circolante ammontava a CHF. 2'500'000. - mentre nel 2020 il totale
aumentava a CHF. 3'358'000.-. Pertanto, che la ditta fosse in serie difficoltà
per mancanza di liquidità è una indicazione errata e la stessa avrebbe potuto
pagare gli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio 2020, febbraio e marzo 2019
e la tredicesima alla Sig.ra RI 1 senza avere bisogno del "contratto di
prestito', sottoscritto tra le parti il 24 febbraio 2020, in seguito contestato
dal Sig. __________. Di fatto senza questi versamenti, effettuati a posteriori,
la Sig.ra RI 1 non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione
versate per il massimo assicurabile. La stessa ne era a conoscenza in data 10
febbraio 2020 in quanto era stata informata dalla collaboratrice della Sezione
come da Checklist elaborata al momento dell’annuncio.
-
D'altronde, anche l'Avvocato __________ nel suo scritto di opposizione
del 25 agosto 2021 al punto 8) aveva affermato: "Per quanto riguarda la
presenza stessa di fatti o prove non può dirsi confermata. La cassa, e a monte
il Procuratore Pubblico, non supporta la sua affermazione secondo cui i salari
dell'assicurata siano stati saldati grazie al prestito dell'assicurata.
Infatti, i libri della __________ non sono stati depositati; per quanto consta
la società al momento determinante era florida e quand'anche vi fossero state
delle mancanze di liquidità, quest'ultime non potrebbero comunque comportare eo
ipso la conclusione che la società non sarebbe stata in grado di pagare i
salari. ln seguito, l’avvocato RA 1 ha continuato a ribadire che la ditta era
in una grave situazione finanziaria e per questo motivo, la Sig.ra RI 1 ha
fatto un "prestito" alla __________".
-
Pertanto, si dovrebbe credere che la ditta era in una situazione
finanziaria così grave, da necessitare un prestito di CHF. 65'000.- da parte
della Sig.ra RI 1, nonostante la stessa non aveva più alcun potere decisionale
presso la surriferita ditta. Questo prestito sarebbe dovuto servire alla
copertura di importanti debiti verso determinanti creditori che la ditta aveva,
caso contrario, non avrebbe avuto questa facoltà di andare incontro a
importanti pendenze mentre la medesima azienda, aveva quasi esattamente la
stessa cifra per retribuire i menzionati stipendi alla Sig.ra RI 1. Qualora si
dovesse credere a questa versione, ci si chiede come la __________ abbia
trovato ulteriori fondi, al fine di pagare proprio gli stipendi arretrati della
Sig.ra RI 1. Come ha fatto la ditta che si trovava in una così grave situazione
finanziaria, tanto da chiedere alla Sig.ra RI 1 un "prestito" di CHF.
65'000. - per potere andare avanti ad avere la pressoché identica somma di CHF
62'468.20 per pagare i salari arretrati di quest'ultima, i quali se non fossero
stati versati non avrebbero permesso alla Sig.ra RI 1 di poter raggiungere
l'importo massimo di guadagno assicurato?
-
Resta sempre senza risposte, come sopra ribadito, la domanda per quale
ragione, la Sig.ra RI 1 abbia dovuto "prestare" CHF. 65'000.-, ad una
società che era, secondo la controparte e contrariamente a quanto affermava
l'Avv. __________, in serie difficoltà finanziarie, quando era stata
licenziata, non aveva più alcun potere decisionale ed, inoltre, era in netto
contrasto con ii Sig. __________ e sussisteva quindi la possibilità concreta di
non rivedere più questi soldi? ll rischio che correva era definitivamente
troppo alto, a meno che, questo "prestito" sia servito a pagare i
surriferiti stipendi, i quali, sottolineiamo ancora una volta, hanno permesso
all'Assicurata di beneficiare del diritto massimo di guadagno assicurato in
disoccupazione.
-
Per ciò che attiene, la Sig.ra __________, vi sono accuse e contro
accuse, la stessa è stata licenziata dall'azienda __________, pertanto saranno
le autorità competenti a decidere in merito e nelle sedi preposte, se vi sono
stati ulteriori sviluppi in questo senso e stabilendo chi asserisce il vero.
Per ciò che attiene, la nostra decisione non riteniamo questa testimonianza
determinante, al fine di rispondere a quanto sopra riportato.
-
Il guadagno assicurato della Sig.ra RI 1 è stato determinato dai
documenti che la stessa ci ha trasmesso e che, a tutt'oggi, risultano
interamente nell'incarto. Considerato quanto espresso in precedenza, riteniamo
di avere effettuato gli accertamenti imposti dal Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ai considerandi 2.6 e 2.7, i quali portano alla prima
conclusione, ossia alla decisione di restituzione No. 181/21 Tipo: A del 14
luglio 2021 pari a CHF. 36'572.00.”
(cfr. all. B a doc. I)
1.10. Con tempestivo ricorso,
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (studio legale __________), ha
impugnato la decisione su opposizione e chiesto in via principale, che
tanto la decisione su opposizione, quanto il provvedimento reso il 14 luglio 2021
siano annullati e, in via subordinata, che la decisione su opposizione
avversata sia annullata e gli atti rinviati alla Cassa “fintanto che sarà
emessa una decisione cresciuta in giudicato nell’ambito della vertenza penale
relativa all’assicurata, per una nuova decisione”, protestando spese, tasse
e ripetibili (non quantificate).
In particolare, a sostegno delle
ragioni della propria assistita, l’avv. RA 1 ha motivato come segue i singoli
aspetti su cui fonda il proprio gravame:
-
“conoscenza da parte della __________ del “prestito””: la legale
rileva che l’amministrazione, d’un lato, ha confermato che __________ “doveva
essere a corrente del “prestito”” effettuato dall’assicurata. D’altro lato,
secondo la tesi ricorsuale, la Cassa non ha potuto comprovare che RI 1 avrebbe
agito all’insaputa degli azionisti, in quanto lo stesso __________ era l’unico
azionista societario. L’avv. RA 1 precisa, poi che il fatto che “la Cassa ha
ipotizzato una collaborazione tra l’assicurata e __________, al fine di
originare stipendi fittizi” non risulta essere comprovato, presentandosi,
anzi, come una conclusione fondata “non si sa su quale indizio”, in
violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;
-
“pagamento stipendi e tredicesime”: la ricorrente contesta quanto
concluso dalla Cassa nel senso che ai due versamenti da parte della società di
fine febbraio 2020 avrebbe provveduto lei medesima al fine di coprire i suoi
stipendi e la tredicesima. In tal senso, l’avv. RA 1 rammenta che __________ ha
dichiarato che “le prestazioni lavorative della signora RI 1 non sono mai
state messe in discussione. Le stesse sono state regolarmente contabilizzate ed
i relativi oneri accantonati”, aggiungendo che “gli stipendi del
personale, così come le altre fatture ricorrenti, sono sempre state da me
inserite nel Sistema dei pagamenti bancari. (…) Confermo di aver inserito
personalmente il pagamento delle competenze salariali della signora RI 1 nel
sistema bancario (…)”;
-
“situazione economica della __________”: la tesi ricorsuale si
fonda sul fatto che “solo vendendo i titoli”, “non immediatamente
esigibili” e che l’avv. RA 1 indica come “partecipativi di società
sempre riconducibili all’unico azionista della __________”, “la ditta avrebbe
avuto una buona liquidità”. La legale ne conclude che “la restituzione
del mutuo” non potesse “essere esclusa a priori” e che è pacifico
che, alla luce di quella che era la liquidità della SA (cifrato in fr. 11'000.-
per il 2020) rispetto agli “illiquidi” titoli (fr. 322'000.-), “l’ex
datrice dell’assicurata abbia avuto delle momentanee carenze di liquidità,
indisponibilità poi appianata”, come del resto avrebbe riferito __________.
A mente della
ricorrente, inoltre, la tesi della parte resistente, secondo cui “senza i
versamenti dell’assicurata, quest’ultima non avrebbe avuto diritto alle
indennità di disoccupazione versate per il massimo assicurabile” ed il
fatto che di tale circostanza RI 1 fosse a conoscenza avendo visionato a
Check-list violerebbe il suo diritto di essere sentita, ritenuto che tale
documento non sarebbe stato allegato e non le permetterebbe quindi un’adeguata
presa di posizione al riguardo;
-
“Saldo debiti __________”: la legale ha rilevato che, a
differenza di quanto ritenuto dalla Cassa, i dissidi tra la sua assistita e __________
sarebbero iniziati a settembre 2020. Non vi sarebbero quindi stati dissapori
tra i due al momento del licenziamento della donna; prova ne sarebbe il fatto
che i procedimenti penali che vedono coinvolti l’ex coppia sono stati aperti
nel novembre 2020;
-
“Restituzione del mutuo”: secondo la tesi ricorsuale “la
possibilità che il “prestito” fosse restituito è stata provata dalla (…)
assicurata, la quale ha già riferito nelle sue osservazioni 17 gennaio 2024”.
In particolare, l’avv. RA 1 rammenta che il 3 dicembre 2021, tra __________ e __________,
da una parte, e la ricorrente, dall’altra, è stato sottoscritto un accordo che
tra gli altri, confermava che RI 1 vantava nei confronti dell’ex datrice di
lavoro, un credito di fr. 65'000.- (oltre interessi all’1%). Pretesa, questa,
che a norma del medesimo accordo “veniva rimborsata a stralcio mediante
iscrizione di una cartella ipotecaria a favore della sig.ra RI 1 sulla quota di
comproprietà del sig. __________ su un immobile identificato”. Tale
accordo, prosegue la parte ricorrente, è poi stato impugnato da __________, che
nel frattempo avrebbe, però, ritirato l’azione, e meglio come secondo la
ricorrente emerge dal verbale del 4 dicembre 2023 versato agli atti e per il
quale meglio si dirà nel prosieguo. Stante quanto precede, l’avv. RA 1 fa
valere che “è confermata l’esistenza del credito e il recupero dello stesso
da parte dell’assicurata”, mentre la tesi di __________, secondo cui RI 1
avrebbe “rinunciato ai prestiti effettuati alla società” non potrebbe
essere seguita.
Gli stipendi
percepiti dalla ricorrente, inoltre, non “possono essere considerati
“fittizi”, anzi l’assicurata ha fornito la sua prestazione lavorativa fino a
febbraio 2020, quanto ricevuto è stato da lei correttamente dichiarato
fiscalmente e corrisponde a quanto dovutogli dalla __________. Inoltre, sia la
datrice di lavoro, sia la dipendente hanno versato i regolari oneri sociali
inclusi quelli dell’assicurazione contro la disoccupazione, che dovrebbero
essere restituiti nella denegata ipotesi in cui fosse seguita l’opinione della
Cassa”.
-
“deposizione Signora __________ – assenza di contestazione delle
prestazioni lavorative eseguite dall’assicurata per la __________”: la
parte ricorrente fa valere l’importanza della dichiarazione rilasciata da __________
– assistente di direzione della __________ dal 2018 al 2022 –, la quale ha
indicato di non essere “a conoscenza di alcun contenzioso avviato nei
confronti dell’assicurata per via di una presunta esecuzione non corretta delle
sue prestazioni lavorative”. La legale di RI 1 lamenta che, invitata in tal
senso dalla sua assistita, la Cassa non avrebbe verificato la veridicità di
tali affermazioni interpellando __________ e precisa che “non vi è alcun
conflitto di interesse che possa aver influenzato la deposizione di __________”,
la quale è, dunque, da ritenere credibile.
In conclusione, dunque, la
ricorrente sostiene che la Cassa ha sì esperito nuovi accertamenti successivamente
alla pronuncia di questa Corte, ma che questi non sono sufficienti per
confermare il provvedimento del 14 luglio 2021 ed anzi; le risultanze si
pongono, secondo la tesi ricorsuale, a sfavore di quanto sostenuto e preteso
dall’amministrazione.
La tesi ricorsuale, infine,
lamenta che “nel frattempo, a fronte di vari solleciti dell’assicurata, solo
a giugno 2023 questa spettabile Cassa le ha versato – unicamente - CHF
30'873.00, ovvero l’importo, a mente delle Cassa corrispondente a quanto
precedentemente compensato, nonostante nella decisione del 14 luglio 2021 fosse
stato indicato che la compensazione sarebbe stata effettuata per l’intero
importo di CHF 36'572.20 (…). Mentre il calcolo del guadagno assicurato non è
stato ristabilito a CHF 12'350.00 e le indennità sono state mantenute a CHF
339.60 (invece che CHF 455.30), nonostante questo lodevole Tribunale d’appello
non abbia confermato il provvedimento del 14 luglio 2021 (…)” (cfr. doc.
I).
1.11. Nella propria risposta del 31 luglio
2024, la Cassa chiede la reiezione del ricorso rilevando, innanzitutto, che ad
oggi l’importo di fr. 65'000.- oggetto del preteso mutuo della ricorrente a
favore dell’ex datrice di lavoro non è ancora stato restituito ed il
procedimento penale che vede coinvolta l’ex coppia RI 1 (ora RI 1) – __________
è ancora pendente.
L’amministrazione fa, poi, valere
che dagli accertamenti esperiti è emerso che se __________ “avesse avuto
veramente necessità di liquidità, avrebbe potuto tranquillamente vendere dei
titoli”, di modo che il “prestito” di RI 1 alla società “non può
essere stato effettuato in alcun modo per aiutare l’azienda che, inoltre, se
avesse avuto una necessità impellente di liquidità per pagare i creditori, come
continua ad affermare la controparte, non avrebbe di certo coperto in primis
gli stipendi della sig.ra RI 1 con i CHF 65'000.00 “ricevuti” da quest’ultima
bensì avrebbe pagato i creditori prioritari, al fine di non far precipitare la
situazione economica che, secondo la controparte, in quel momento era molto
precaria, mancando liquidità”.
La Cassa rileva, poi, che la
testimonianza di __________ (che non ritiene determinante) contrasta con le
dichiarazioni rilasciate da __________ ed aggiunge che “dopo la fine del
rapporto di lavoro risulta corrente un contenzioso rivendicato dalla stessa
sig.ra __________ che la società intende contestare integralmente e fermamente
perché privo di ogni fondamento”.
La Cassa conferma, poi, che se __________
era evidentemente a conoscenza dell’accordo firmato il 3 dicembre 2021, non è
però dato a sapere quando abbia preso atto delle due operazioni contabili fatte
il 26 ed il 28 febbraio 2020 dalla __________ (e per essa, secondo
l’amministrazione, dall’assicurata “tramite la contabile __________”) a
beneficio di RI 1, eseguite “all’insaputa degli azionisti e-o
dell’amministratore, al fine di poter beneficiare dell’importo massimo relativo
alle indennità di disoccupazione”. Ne consegue, a mente della parte
resistente, che “un accordo tra le parti inerente questo “prestito”, avvenuto
unicamente a quasi un anno da queste operazioni, non può escludere a priori che
e parti lo abbiano concordato, al fine di trovare dei punti di incontro”.
La Cassa ribadisce, poi, che
senza il versamento di fr. 65'000.- alla __________ la ricorrente avrebbe visto
i suoi scoperti rimanere tali ed avrebbe perso il diritto a vedersi
riconosciuto il “guadagno massimo assicurato relativo alle indennità di
disoccupazione”. Di tale circostanza - rilevato come, contrariamente a
quanto preteso dalla tesi ricorsuale, la check-list è agli atti sin dalle prime
battute - l’interessata, secondo la parte resistente, era del resto ben
consapevole.
Rilevato come l’onere della prova
circa il percepimento regolare dei salari da parte della ricorrente, sino a
gennaio 2020 organo della SA, incombe a quest’ultima, con riferimento, invece,
al rimborso del mutuo, la Cassa fa poi valere che dal verbale di udienza
trasmesso in sede ricorsuale non risulta che __________ abbia “accettato
nuovamente il riconoscimento di questo “prestito”” e pertanto come tale
egli abbia rimborsato la sig.ra RI 1, dal momento che “l’argomento trattato
è ben preciso ed è riferito al debito ipotecario”. In caso contrario,
rileva l’amministrazione, “certamente l’avv. RA 1 avrebbe trasmesso le prove
di questo avvenuto rimborso di CHF 65'000.- da parte del signor __________ a
favore della sua cliente”.
Con rifermento a quanto indicato
da questa Corte nella propria precedente sentenza circa la compensazione
dell’importo chiesto in restituzione, la Cassa ha precisato che “la somma in
precedenza compensata per un importo di CHF 30'873.00, considerato il guadagno
assicurato conteggiato sulla base di quanto la sig.ra RI 1 è riuscita
effettivamente a comprovare, ossia CHF 9'213.- (…). L’avv. RA 1, a nostro
avviso erroneamente, continua ad indicare che la Cassa ha rimborsato alla sua
assistita “unicamente” CHF 30'873.00, ma si tratta della cifra compensata e
quindi non era possibile rimborsare altri importi in quanto la restituzione di
CHF 36'572.20 non era stata ancora completamente saldata.
Il guadagno assicurato di CHF
12'350.00 non può essere stabilito, in quanto, a tutt’oggi, non comprovato, per
le ragioni già esposte”.
Infine, quanto alla censura
mossale dalla ricorrente, che contesta alla Cassa di non aver atteso l’esito
delle vertenze penali per esprimersi con una nuova decisione su opposizione,
l’amministrazione rileva che “sono già trascorsi diversi anni e
probabilmente altri ne trascorreranno ancora (…) non abbiamo alcun indizio di
quando e se mai sarà emessa una sentenza”, rammentando che “il giudice
delle assicurazioni sociali non è vincolate dalle constatazioni e dall’apprezzamento
del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle
prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa
commessa” (cfr. doc. III).
1.12. Con replica del 14 agosto 2024, la
parte ricorrente ha prodotto gli avvisi di accredito inerenti gli stipendi
mensili da febbraio 2018 a febbraio 2020 e rilevato che già in precedenza RI 1
aveva “presentato alla spettabile Cassa i documenti che attestavano
l’avvenuto regolare pagamento del salario mensile da parte della __________,
così come tutte le buste paga”. La legale della ricorrente ha inoltre
ribadito come la contestazione di __________ dell’accordo del 3 dicembre 2021
sia stata ritirata, “ciò che ha quale logica conseguenza la “conferma del
prestito”” e che “la compensazione del mutuo con l’emissione della
cartella ipotecaria al portatore a favore dell’assicurata deve essere
considerata definitiva”. Determinante, secondo la parte ricorrente, è lo
stralcio dei ruoli della procedura avviata da __________, in conseguenza del
quale l’accordo 3 dicembre 2021 sarebbe diventato definitivo (cfr. doc. V).
1.13. Infine, con duplica del 28 agosto
2024 – trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 2 settembre 2024 (cfr. doc.
VIII) – la Cassa ha preso posizione come segue:
" (…) Gli
estratti dei mesi relativi ai versamenti degli stipendi (…) erano già in
nostro/vostro possesso ed è proprio da questi estratti che si evincono i due
versamenti di circa CHF 65'000.-, datati uno 26 febbraio 2020 (…) ed il secondo
(…)28 febbraio 2020 (…). Pertanto, è chiaro che la nostra amministrazione
quando cita il regolare versamento degli avvenuti stipendi, si riferisce a
quanto sopra (…), quindi non è una critica bensì una realtà dei fatti che
questi ultimi non siano stati pagamenti regolari (…).
Per ciò che attiene
l’accordo del 3 dicembre 2021 in relazione al sig. __________ (…) nessuno ha
ribadito che non debba essere considerato definitivo, tuttavia, non comprova
nulla inerente l’effettivo rimborso da parte del sig. __________ riguardante il
surriferito “prestito” di CHF 65'000.-. Caso contrario, come ribadito nella
nostra prima lettera l’avvocato ci avrebbe trasmesso la prova tangibile ed
effettiva dell’avvenuto rimborso del “prestito”,
riconfermandosi, per il resto,
nella propria decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc.
VII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione, o meno, la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo
di fr. 36'572.20, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione
percepite nel periodo dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.
Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di
lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto
o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento
indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla
LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge
(cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid.
5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid.
3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26
ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid.
1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del
14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019
consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Mediante
la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti,
e meglio “un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi”
(cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi
oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr.
DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è
manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme
giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con
riferimenti).
Una
decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti
di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole
dubbio, o, in altre parole “Zweifellosigkeit
bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine
Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine
Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF
9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre
2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del
16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).
In proposito cfr. pure la STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF
8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009
consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio
degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine
quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se
il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.3. Per
costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V
72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno
assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto
forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e
giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo
salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile
derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere
escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF
8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002;
STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag.
460-461.
Con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag.
288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa
era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno
assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione
riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività
lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità
del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e
trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure
testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla
legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era
determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato
in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il
18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente
con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin
dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza
diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della
società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio
2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario
superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31
maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
Con
sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93,
l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato
di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale
aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione,
era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.
Il
Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali
situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere
chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro,
che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo
esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter
determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può
comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
In
una sentenza 8C_318/2022 del 14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr.
5 pag. 13, il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un assicurato,
gerente di una Sagl la cui procedura di fallimento era stata sospesa per
Considerandi
mancanza di attivi il 29 aprile 2020, al quale era stato negato il diritto
all’indennità di disoccupazione dal marzo 2020, ha indicato che la conclusione
a cui era giunto il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo,
ossia che non era stato stabilito che i versamenti da parte della Sagl sul
conto privato del ricorrente corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non
era arbitraria. A ragione la Corte cantonale aveva deciso che gli acconti
salario registrati nei libri contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente
di fr. 98'000.-- non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato
solo contabilmente non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.--
mensili.
Cfr.
pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio
2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.
Dal
canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la
decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del
ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto
nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e
gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro
e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di
lavoro.
In
una sentenza 38.2021.17 del 16 giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato
considerato inammissibile con sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA
ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando
che in quel caso di specie non era determinante la questione di sapere se
l’assicurata avesse adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle
indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo
era il fatto che non fosse possibile determinare il guadagno assicurato.
È
stato specificato che il guadagno assicurato della ricorrente doveva essere
stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salari. Era, invece, esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla
giurisprudenza, ossia la presa, come riferimento, del salario concordato tra
dipendente e datore di lavoro, ritenuto, in particolare, che nel caso specifico
socia e gerente della società era proprio l’insorgente e quindi non era escluso
un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Cfr. anche
STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.
2.4
Nella presente evenienza, come
visto, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato quale
direttrice della __________ di __________ dal 1° agosto 2014 ed è stata
iscritta a RC come vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto
di firma individuale della SA perlomeno dal novembre 2016 sino al mese di
gennaio 2020, quando il nominativo della ricorrente è stato cancellato da RC
(cfr. supra consid. 1.1.). In quel momento, __________ da presidente con
diritto di firma individuale è diventato membro del CdA con firma individuale
(cfr. www.zefix.ch).
Come parimenti indicato in
entrata, dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 RI 1 ha beneficiato di
indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.).
Dal “contratto di prestito”
in atti, concluso tra la ricorrente (Mutuante) e la __________ (Mutuatario) il
24.
febbraio 2020, risulta che RI 1 avrebbe fatto alla (a quel momento quasi ex)
datrice di lavoro un prestito di fr. 65'000.-, che i contraenti hanno precisato
“non costituisce qualsivoglia tipologia di reddito ma sarà oggetto di
restituzione secondo le modalità infra accordate”. La società si è,
infatti, contestualmente obbligata a restituire l’ammontare di fr. 65'000.--
comprensivo degli interessi maturati, pari al 1% annuo, entro e non oltre il 31
dicembre 2022, senza ulteriori proroghe. È stato specificato che “in caso di
ritardo nel pagamento della somma e/o degli interessi al termine di cui sopra,
il Mutuatario è in mora senza ulteriore preavviso da parte del Mutuante. In
caso di mora sono dovuti interessi di ritardo al tasso convenuto per il
prestito più il 2% (due per cento) annuale. Il ritardo ininterrotto, anche
parziale, che sia superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del presente
accordo” (cfr. doc. 118).
Dall’avviso di addebito relativo
al conto dell’insorgente presso la __________ emerge che il 25 febbraio 2020 ha
avuto luogo un versamento di fr. 65'000.- con dicitura “prestito” a
favore della __________ (cfr. doc. 118).
Sullo stesso conto bancario
dell’assicurata è stato bonificato, il 26 febbraio 2020, l’importo di fr.
21'062.11 con la causale “Tredicesima 2019 + stip. Gennaio 2020”, mentre
il 28 febbraio 2020 la somma di fr. 41'406.10 con la causale “Stipendi
feb.20 feb/mar 19 tred.18” (cfr. doc. 18 e 118).
La Cassa, resa attenta nel mese
di giugno 2021 dal Procuratore Pubblico, del versamento da parte dell’insorgente
dell’ammontare di fr. 65'000.- accreditato alla __________ il 25 febbraio 2020
(cfr. supra consid. 1.4.), ha ricalcolato, da un lato, il suo guadagno
assicurato, diminuendolo così da fr.12'350.- a fr. 9'213.-, non tenendo conto
di alcuno stipendio per i mesi di marzo 2019, gennaio e febbraio 2020 (cfr.
doc. 74), motivando il minor guadagno assicurato sulla base del fatto che i
relativi pagamenti, rispettivamente del 26 e del 28 febbraio 2020, sarebbero
stati possibili unicamente grazie al “prestito” di RI 1 alla SA di fr.
65'000.- (cfr. doc. 73), dall’altro, gli importi delle indennità di
disoccupazione a cui aveva di conseguenza diritto da marzo 2020 a giugno 2021
(cfr. supra consid. 1.5. e doc. 76-92).
Sulla base di quanto precede, il
14.
luglio 2021 la parte resistente ha emesso un ordine di restituzione di fr.
36'572.20 corrispondenti a parte delle ID percepite nel periodo marzo 2020 –
giugno 2021 (cfr. doc. 73; 76-92; consid. 1.5.).
Il provvedimento del 14 luglio
2021.
è stato confermato con decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 (cfr.
consid. 1.6.), poi annullata da questa Corte con la STCA 38.2022.12 del 17
ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.8.) in seguito alla quale gli atti sono
stati rinviati alla Cassa che ha esperito gli accertamenti indicati di seguito.
Il 19 dicembre 2022, la Cassa ha
chiesto alla __________ se avesse “restituito l’importo di CHF 65'000.- alla
sig.ra RI 1”, chiedendo la trasmissione, in caso di risposta affermativa,
della “prova di questo versamento”, rispettivamente, in caso di
riscontro negativo, di precisare se “è stato stipulato un accordo tra le
parti per un pagamento rateale” e, qualora il pagamento fosse avvenuto
entro il 31 dicembre 2022, di trasmetterne la comprova entro 10 giorni (cfr.
doc. 160).
Il 21 dicembre 2022, __________,
in qualità di amministratore della __________, ha risposto come segue:
" (…) riceviamo
con sorpresa la Sua comunicazione del 19 dicembre 2022/__________ che
rigettiamo integralmente nei termini e nei contenuti perché non rispondenti
alla verità dei fatti. Innanzitutto il prestito in oggetto citato nella sua
missiva che sicuramente non è avvenuto nell'anno 2022 ma forse nel 2020, non è
mai stato accettato dalla nostra società ed è stato posto in essere in totale
autonomia dalla signora RI 1 senza alcuna autorizzazione del sottoscritto o
della assemblea degli azionisti della nostra società. Tale prestito come
risulta dagli atti fu impiegato sempre su autonoma disposizione della signora RI
1.
per pagare compensi alla stessa signora RI 1 all'insaputa del sottoscritto e
della assemblea dei soci come del resto risulta dai documenti agli atti anche
delle autorità di indagine penale interessate alla vicenda. Detto ciò in data 3
dicembre 2021 è intervenuto un accordo transattivo allegato alla presente ben noto
alle autorità ed in parte impugnato dal sottoscritto per vicende di carattere
privato e non societario, dove la stessa RI 1 nata __________ ha rinunciato ai
prestiti effettuati alla società. (…) Dunque ad oggi le confermo che la nostra
società non deve nulla alla sig.ra RI 1 nata __________ ma bensì è semmai vero
il contrario.” (cfr. doc. 161)
Dall’ “accordo transattivo”
del 3 dicembre 2021 menzionato da __________ emerge, tra gli altri e tra le
varie pretese che __________ e RI 1 vantavano l’uno nei confronti dell’altra e
viceversa, che “RI 1 vanta poi nei confronti di __________ (…) una pretesa
di CHF 65'000.- più interessi all’1% per dei finanziamenti concessi a __________”.
Con l’accordo in questione le parti “intendono risolvere in maniera
vincolante, definitiva e totale i loro rapporti e le relative attuali pretese
pecuniarie per le fattispecie indicate nelle premesse”, tra le quali figura
il citato punto d.
A norma dell’accordo in esame, “RI
1.
e __________ sottoscrivono in data odierna (…) un atto pubblico di
concessione di diritto di compera avente ad oggetto la quota di comproprietà
dell’Immobile di proprietà di RI 1 e che prevede un diritto di __________,
entro e non oltre il 30 giugno 2022, di acquistare la quota al prezzo di CHF
1'250'000.- (…)”.
Il rogito così finalizzato “prevede
pure l’erezione di una cartella ipotecaria al portatore dopo precedenze di CHF
1'600'000.-, per l’importo di CHF 410'000.- gravante la quota di comproprietà i
__________, che viene immediatamente ceduta a RI 1 in proprietà a titolo di
garanzia del pagamento dell’importo di CHF 410'000.- omnicomprensivo che dovrà
essere effettuato da __________ a RI 1 solo e soltanto una volta venduto
l’immobile, sia a __________ per effetto dell’esercizio del diritto di compera
(…) sia a terzi, così composto: (…) rimborso prestiti di cui alla premessa d.
che precede (…)” (cfr. all. a doc. 161).
In allegato al proprio riscontro,
__________ ha pure trasmesso all’amministrazione la copia di tre precetti
esecutivi fatti spiccare nei confronti della ex compagna (che vi si è opposta),
e meglio:
-
il 4 luglio 2022, per fr. 980'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio
2014, per “rimborsi partecipazione e spese personali mai ripagate”;
-
il 4 luglio 2022, per fr. 4'000'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2014 per “azione di responsabilità Ex Amministratore” (cfr. all.
a doc. 161);
-
in data 11 luglio 2022, per un importo di fr. 8'000'000.- oltre
interessi al 5% a decorrere dal 1° luglio 2014, avente causale “azione di
responsabilità Ex Amministratore”.
Il 3 gennaio 2023, la Cassa,
preso atto del riscontro fornito da __________ alle precedenti domande, si è
nuovamente rivolta a quest’ultimo, rammentando che il TCA, nella propria
sentenza 17 ottobre 2022, aveva precisato in relazione alla somma di fr
65'000.- versati dalla ricorrente alla __________, che dal “contratto di
prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata a restituire” la
somma in questione “all'assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza
ulteriori proroghe (cfr. doc 118). Sarà, pertanto, pure rilevante sapere se
entro tale data l'importo in questione verrà restituito alla ricorrente”
(cfr. consid. 2.6. della STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022).
Alla luce delle risposte
formulate da __________ al precedente scritto del 19 dicembre 2022, la Cassa lo
ha quindi invitato a fornire riscontro ai quesiti seguenti:
"
(…)
-
Per quale motivo, la ditta __________ si è inizialmente impegnata a
restituire il "prestito" di CHF. 65'000.- alla Sig.ra RI 1 (accordo
de/ 24 febbraio 2020) entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, lei ha
confermato, sottoscrivendo un accordo transattivo del 3 dicembre 2021, che la
Sig.ra RI 1 vantava un prestito dalla ditta __________ di CHF. 65'000.-, quando
nel suo ultimo scritto lei ha comunicato che è stata la Sig.ra RI 1 ad
effettuare tale prestito in completa autonomia e all'insaputa
dell'Amministratore e degli azionisti, allo scopo di pagarsi dei propri
compensi?
-
Lei è a conoscenza di quali compensi la stessa si è pagata? I salari
relativi ai mesi di disdetta in questione?
-
Le chiediamo cortesemente di inviarci la sua contestazione verso l’accordo
transattivo del 3 dicembre 2021. Ci necessita unicamente la parte relativa alla
contestazione dei CHF. 65'000. -, se avesse contestato questo punto e/o la
parte in cui la Sig.ra RI 1 ha rinunciato ai prestiti effettuati alla società __________
(comprensivo chiaramente dell’importo di CHF. 65'000.-).
-
-
Pertanto, visto quanto sopra, lei conferma, che la ditta non aveva una
mancanza di liquidità nelle date del 26 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020,
quando la Sig.ra RI 1 ha versato questo "prestito" alla __________ e
che lei non ha restituito l'importo di CHF. 65'000.- alla Sig.ra RI 1 entro il
31.
dicembre 2022 e non intende farlo, considerate le sue spiegazioni
precedenti? Ci necessita una precisa risposta su questi due punti, in quanto
concernono i considerandi che il TCA ci ha giustamente imposto di chiarire con
la sentenza del 17 ottobre 2022 (...)"
(cfr. doc. 162)
Il 14 febbraio 2023, l'avv. __________,
per conto di __________, ha trasmesso alla Cassa “un estratto della mia
petizione del 17 novembre 2022, ove viene contestato, tra l’altro, il rimborso
del prestito di CHF. 65'000.00 che era stato inserito nell'importo forfettario
di CHF. 400'000.00 che il signor Marcolini aveva inizialmente riconosciuto, ma
che in seguito ha contestato in giudizio. (...)" (cfr. doc. 164 ed
all.).
Ne risulta che a novembre 2022 __________
ha, tra gli altri, chiesto l’annullamento dell’accordo transattivo del 3
dicembre 2021 nella parte in cui comprendeva l’erezione di una cartella
ipotecaria al portatore con cessione a RI 1 a garanzia del pagamento
dell’importo di fr. 410'000.- comprendente anche il credito di fr. 65'000.-
vantato dall’assicurata nei confronti della __________ (cfr. all. a doc. 164).
Il 16 febbraio 2023, l’avv. __________
ha, poi, aggiunto che “la signora Baldoni ha disposto sui conti della
società nel febbraio 2020, allorquando ella non aveva più alcun potere. Ciò a
ulteriore suffragio che i prelievi sono avvenuti indebitamente.” (cfr. doc.
165)
Rimasta inevasa parte dei quesiti
sottoposti a __________, il 22 febbraio 2023 la Cassa lo ha nuovamente
sollecitato, per il tramite del suo legale, a fornire riscontro alle seguenti
domande:
"
Pertanto, visto quanto sopra, lei conferma, che la ditta non aveva una
mancanza di liquidità nelle date del 26 febbraio 2020 e del 28 febbraio 2020,
quando la Sig.ra RI 1 ha versato questo "prestito" alla __________ e
che lei non ha restituito l'importo di CHF. 65'000. - alla Sig.ra RI 1 entro il
31.
dicembre 2022 e non intende farlo, considerate le sue spiegazioni
precedenti?
Qualora vi fosse stata
questa mancanza di liquidità, nonostante le motivazioni addotte sia da lei sia
dal Dott. __________, vi è un nesso di causalità tra il "prestito" in
questione e l’eventuale mancanza di liquidità?” (cfr. doc. 166)
Il 6 marzo 2023, l’avv. __________
ha trasmesso alla Cassa il riscontro fornito dal proprio cliente ai quesiti dell’amministrazione:
"
(…)
a. Il contenzioso fra RI
1.
oggi __________ e la __________ sorge nell’estate del 2019 a seguito di una
lunga diatriba per le attività non correttamente svolte e i danni arrecati
dalla stessa dipendente RI 1 alla società per cui sono in corso come sa diverse
azioni della società verso la stessa RI 1. Dunque, a far data dall’estate 2019
sono stati sospesi i compensi di RI 1 da parte della società. Come noto i
rapporti si sono interrotti per licenziamento nel dicembre 2019. Licenziamento
da me firmato. Al 20 gennaio 2020 c’è stata revoca dei poteri societari alla RI
1.
con mio invio in Registro di commercio di revoca degli stessi. Dunque,
sicuramente il mancato pagamento degli stipendi fino al febbraio 2020 di RI 1
da parte della società sicuramente non erano dovuti ad assenza di liquidità
societaria che come da bilanci presentava in tesoreria ampie disponibilità per
far fronte agli impegni correnti. Nessun nesso vi è fra il prestito in
questione ed una eventuale mancanza di liquidità societaria. Infatti la società
non aveva pagato gli stipendi alla RI 1 dall’estate 2019 perché presupponeva ci
fosse come in effetti è un contenzioso fra lei e la società.
b. Il versamento del
prestito mai richiesto alla RI 1 da parte della società è stato solo funzionale
a pagarsi da parte della stessa RI 1 gli stipendi arretrati al fine di
richiedere il contributo di disoccupazione che altrimenti non sarebbe stato
concesso per vizi formali richiesti dalle prassi in materia di assistenza alla
disoccupazione. È evidente che, vista la mia avversione a versare gli stipendi
perché fosse conforme la richiesta di disoccupazione della stessa RI 1 a cassa CO
1.
e visto il contenzioso in atto fra la società e la ex dipendente, l’unico
modo che aveva la RI 1 per essere conforme alle richieste di assegno di
disoccupazione era quella di compiere operazioni non autorizzate in capo ai
conti societari con sue diposizioni al fine di pagarsi detti mancati stipendi.
Tale operatività senza l'autorizzazione della società __________ (e senza
poteri formali di firma della RI 1) è stata posta in essere sui conti societari
dalla RI 1 che di fatto a mio avviso ha configurato un reato attribuendosi
indebitamente contributi assistenziali non dovuti così come avendo amministrato
infedelmente truffando e appropriandosi indebitamente di fondi societari della __________."
(cfr. doc. 167)
Il 7 marzo 2023, la Cassa ha
trasmesso alla ricorrente l’esito degli accertamenti esperiti presso l’ex
datrice di lavoro, invitandola a prendere posizione in merito (cfr. doc. 168).
Il 13 aprile 2023, la legale di RI
1.
ha osservato che la Cassa si era, sino a quel momento, limitata ad uno
scambio epistolare con __________, non esperendo quindi la specifica
istruttoria indicata nella STCA 38.2022.12 del 17 ottobre. Rammentato, poi,
come tra __________ e la ricorrente, oltre al rapporto lavorativo, vi era anche
stata una relazione amorosa - dalla quale nel 2017 era nato un figlio -, poi
conclusasi a novembre 2020, e che nei confronti dell’ex compagno della propria
assistita era pendente dal febbraio 2020 un procedimento penale per diversi
reati di natura finanziaria, l’avv. RA 1 ha rammentato che la pretesa della
propria assistita in relazione al prestito di fr. 65'000.- alla __________ è
stata riconosciuta da __________ nell’accordo sottoscritto il 3 dicembre 2021
che quest’ultimo ha poi contestato.
Posto quanto precede, la parte
ricorrente ha osservato quanto segue:
" (…) si contesta che la Signora RI 1 - come
cerca di sostenere __________ - abbia in autonomia e sulla base di sue stesse
disposizioni effettuato il mutuo di CHF 65'000.- alla __________, con lo scopo
di poter pagare i compensi dovuti.
10.
Lo stesso Sig. __________,
come confermato anche dal suo legale, aveva inizialmente già riconosciuto
giudizialmente la pretesa, per poi all’ultimo tirarsi indietro, unicamente per
poter aggravare la situazione della Signora RI 1 e ciò, molto probabilmente,
per una sorta di vendetta nei suoi confronti (…).
11.
In sintesi, le
affermazioni del sig. __________, tendenti a sfavorire l’ex compagna, non
possono essere ritenute credibili ed atte a contribuire alla tesi secondo la
quale l’assicurata dovrebbe restituire le indennità ricevute.
12.
Per di più la Cassa
riferisce che l’amministratore di __________ avrebbe segnalato che "iI
mancato pagamento degli stipendi fino al febbraio 2020 di RI 1 da parte della
società sicuramente non erano dovuti ad assenza di liquidità societaria (…)”:
ciò è falso. La Signora __________, dipendente di __________ dal 2018 al 2022
nel ruolo di assistente di direzione, ha infatti potuto confermare che, nel
corso del 2019, la società ha iniziato ad attraversare un periodo di difficoltà
dovuta alla scarsa liquidità sui conti, la quale ha potuto essere appianata
anche grazie al prestito dell'assicurata, concordato tra quest'ultima e la __________
(...)
13.
__________,
contrariamente a quanto tenterebbe di far credere __________, ha pure asserito
di non essere a conoscenza di nessun contenzioso nei confronti della Signora RI
1.
per via di una presunta esecuzione non corretta delle prestazioni lavorative.
Quanto indicato potrà essere convalidato da __________; quest’ultima avrebbe
revocato l’assicurazione di __________ poiché non erano state effettuate le
necessarie contribuzioni (…).
14.
Sulla base di
quanto esposto, gli accertamenti finora esperiti dalla Cassa risultano
assolutamente superficiali ed insufficienti per sostenere che la situazione sia
chiara e che l'impresa non avesse problemi di liquidità, quando l’assicurata ha
effettuato il mutuo in quesitone. Dalle prove fornite dalla Signora RI 1, così
come dalle risultanze degli accordi transattivi sopra citati, emerge
chiaramente che, in realtà, il mutuo era stato espressamente concordato con la
datrice di lavoro per far fronte a necessità della società. (…)"
(cfr. doc. 173).
Rilevando che la Cassa avrebbe
provveduto, a torto, a compensare quando dovuto dalla propria cliente in
restituzione, l’avv. RA 1 ha, inoltre, evidenziato che l’amministrazione ha “pure
diminuito le indennità sulla base di un calcolo del guadagno assicurato
infondato e non supportato da prove, per cui contestato (…)” che non poteva
essere applicato, postulando l’immediata erogazione di quanto così trattenuto
dalla Cassa, cui ha chiesto di raccogliere le testimonianze degli ex dipendenti
della __________ e di __________ (cfr. doc. 173).
Contestualmente, la parte
ricorrente ha trasmesso alla Cassa la dichiarazione scritta, datata 18 marzo
2023, di __________, dipendente di __________ in qualità di assistente di
direzione dal 2018 al 2022.
La medesima precisa, nel proprio
scritto, che tre le sue mansioni rientrava “la gestione dell’amministrazione
contabile e dei pagamenti societari” e che nel 2019 la __________ ha
attraversato “un periodo di difficoltà dovuto alla scarsissima liquidità
presente sui conti, tanto che sono rimaste impagate numerose fatture e
competenze. Motivi per cui la società ha deciso di chiudere la sede in Ticino e
licenziare tutto il personale, ivi compresa (…) la signora RI 1. La carente
disponibilità liquida è stata in parte appianata dal prestito della signora RI
1.
e, successivamente, dal prestito COVID”.
Indicando di non aver avuto
conoscenza di contenziosi tra la ricorrente e la ex datrice di lavoro, le cui
prestazioni lavorative “non sono mai state messe in discussione”, bensì
“regolarmente contabilizzate ed i relativi oneri accantonati” __________
ha indicato di avere sempre “inserito nel sistema bancario” gli stipendi
del personale, non da ultimo quelli di RI 1, dei quali __________ era, indica
la dichiarante, a conoscenza. Dicendosi al corrente tanto dell’accordo di
prestito sottoscritto tra le parti, quanto della loro relazione, quanto del
fatto che questa fosse terminata “a partire da settembre 2020” __________
ha poi riferito che “è stato evidente a tutti l’astio del signor Marcolini
nei confronti della signora RI 1, che da quel momento è stata da lui
considerata quale responsabile di tutti i suoi problemi.” (cfr. doc. 173A).
Il 26 maggio 2023, la Cassa si è
nuovamente rivolta a __________ e per quest’ultimo al suo legale,
contestandogli quanto comunicato dal rappresentante di RI 1, rispettivamente,
dichiarato da __________, chiedendo di fornire riscontro a quanto segue:
"
(…)
-
Per quale motivo nel suo scritto del 6 marzo 2023, lei ha
dichiarato che la ditta nei bilanci presentava (presenta) una tesoriera con
ampie disponibilità per fare fronte ai propri impegni mentre la Sig.ra __________
ha affermato che vi era una mancanza di liquidità durante l’anno 2019 e 2020,
legate a numerose fatture non pagate, licenziamenti vari e la chiusura della
filiale in Ticino e dal formulario "Attestato del datore di lavoro"
si legge quale ragione del licenziamento della Sig.ra RI 1, riportiamo
testualmente: "chiusura della succursale per motivi economici e
congiunturali e conseguente licenziamento del personale"? Al fine di
comprendere meglio la situazione economica della ditta, in particolare, per gli
anni 2019 e 2020, le chiediamo di trasmetterci i bilanci contabili di questi
due anni. Vi é un nesso di causalità tra il prestito che la Sig.ra RI 1 ha
fatto alla ditta e la presunta mancanza di liquidità dell’azienda?
-
Sia lei sia il Sig. __________ avete comunicato che il versamento
del prestito mai richiesto alla RI 1 da parte della società è stato eseguito
per pagarsi, da parte della stessa, gli stipendi arretrati al fine di
richiedere il contributo di disoccupazione. Questo prestito è avvenuto senza
che gli azionisti né tantomeno il Sig. __________ fossero a conoscenza. Ci
necessita una dichiarazione da parte degli azionisti, dalla quale si evince che
quest'ultimi non fossero a conoscenza di questo prestito.
-
Mentre, qualora vi erano degli azionisti che fossero stati a
conoscenza di tale prestito, ci necessita conoscere se quest'ultimi ne
conoscevano anche il motivo. Per essere più precisi, i CHF. 65'000.- sono stati
versati, a) per la presunta difficile situazione economica dell'azienda
(mancanza di liquidità) oppure b) affinché la stessa RI 1 che, non era più
amministratrice e si trovava nel periodo di disdetta, ha coperto i suoi
stipendi, come ribadito nel suo scritto del 6 marzo 2023? Anche per questa
specifica ci necessitano delle dichiarazioni scritte.
-
Quando sono subentrati esattamente i problemi relazionali
indicati nei diversi scritti dalle parti, tra il Sig. __________ e la Sig.ra RI
1? Quando la Sig.ra RI 1 è stata licenziata a fine dicembre 2019 oppure
unicamente a settembre 2020, come asserito dalla Sig.ra __________ nel suo
scritto del 18 marzo 2023?
-
Quali sono le sue osservazioni circa il fatto che il Sig. __________
ha denigrato la Sig.ra RI 1 sia professionalmente sia personalmente, davanti ai
suoi collaboratori? Vi sono collaboratori che potrebbero fare delle
dichiarazioni come ha fatto la Sig.ra __________ a favore del Sig. __________?”
(cfr. doc. 175)
Dopo essere stato a più riprese
sollecitato, __________ ha infine risposto il 28 novembre 2023 alle richieste
della Cassa come di seguito esposto:
"
Premessa doverosa è che rigettiamo in toto nella forma e nei contenuti
le dichiarazioni contenute nella lettera della signora __________ perché prive
di qualsivoglia fondamento, riservandoci nelle sedi competenti le opportune
azioni legali a nostra tutela. Il sottoscritto e tutti funzionari e dipendenti
societari hanno sempre trattato molto bene la Signora RI 1 in ufficio e davanti
ai collaboratori e ai clienti valorizzando il suo ruolo e le sue competenze
professionali e ciò se necessario può essere confermato da altri collaboratori
e dipendenti societari. Detto ciò
precisiamo per punti quanto segue in replica alle sue richieste.
a. La nostra società a
seguito del cambio normativo con la introduzione della normativa LSerFi dell’1
gennaio 2020 e la conseguente soppressione dell’albo dei Fiduciari Finanziari a
cui ero iscritto in Cantone Ticino per seguire la clientela ticinese nelle
attività di gestione patrimoniale aveva deciso di chiudere l'ufficio in __________
non essendo più esso necessario per svolgere una attività che diveniva di fatto
con patente federale e non più cantonale. Tutte le attività societarie dal
gennaio 2020 si svolgono in un immobile di mia proprietà in __________ Cantone __________.
La società dall’ottobre 2023 è ancora in esercizio in Cantone __________ dove
recentemente si è trasferita per consentirmi di avvicinarmi a mio figlio __________
che vive in Cantone __________. Alleghiamo bilanci 2019 e 2020 della società in
modo che possa lei stesso valutare il grado di solvibilità societario. È stato
molto difficile fare scelte di chiusura di una filiale come quella di __________
però che tengo molto ai rapporti umani ma i cambi normativa imponevano scelte
che vista la mia residenza abituale in cantone __________ a correre dall’anno
2016, non potevano altro che essere quelle fatte.
b. Non ho commenti da
fare sulla asserzione perché non ho personalmente assunto in merito nessuna
decisione operativa.
c. La operatività
societaria era svolta con firma singola per atti ordinari e straordinari dagli
allora direttori societari. Per quanto mi riguarda non ho svolto nessuna
operazione societaria rispetto a quelle da lei menzionate e non ho informative
di merito su quanto da lei citato nella Sua missiva sulla operatività di RI 1.
Le assemblee di bilancio con informativa ai soci avvenivano solo in occasione
della chiusura dei bilanci societari e avvenivano molto di rado vista la
governance della società svolta autonomamente dai direttori che rispondevano
ciascuno delle proprie azioni e operatività societarie.
d In ufficio e presso
le sedi societarie non si è mai parlato di questioni personali, le scelte
strategiche societarie non si basano su conflitti personali ma su analisi di
bilancio, prospettive di mercato e conformità di esercizio delle attività in
funzione dei cambi normativi. Il licenziamento per tutti i dipendenti societari
eccezion fatta per chi ha deciso di recarsi a __________ è avvenuto a dicembre
2019.
come dagli atti formali effettuati quindi non vi è nessuna preferenza o
condizione particolare di rapporti con la RI 1, e La informo che a seguito
delle decisioni del 2022 di effettuare fusioni societarie e trasferire la sede
in Cantone __________ per le medesime motivazioni del dicembre 2019 ha visto la
fine anche della collaborazione con la signora __________ che purtroppo non
parla la lingua tedesca e con la quale dopo la fine della collaborazione
risulta corrente un contenzioso da lei rivendicato che la società disconosce.
La società intende con la presente contestare integralmente e fermamente le
asserzioni e considerazioni della signora __________ perché prive di ogni
fondamento. I valori aziendali e il codice di condotta etico societario hanno
sempre prevalso all’interno dell’azienda garantendo il rispetto fra colleghi e
il rispetto delle normative vigenti in termini di diritto del lavoro così come
dimostrato dalle ispezioni ricevute dalla società in materia, sempre chiuse con
esito molto positivo trasferendo valore e professionalità in un clima di
assoluta serenità a tutti i dipendenti e collaboratori durante gli anni di
presenza delle attività presso la filiale di __________ che nostro malgrado è
stata chiusa nel dicembre 2019. Il rispetto professionale e personale verso la
Signora RI 1 sia durante il periodo di collaborazione che anche dopo la fine
della collaborazione sono sempre stati massimi nei nostri uffici così come nei
confronti di ogni altro dipendente o collaboratore. (…)"
(cfr. doc. 189).
Contestualmente, __________ ha
prodotto i bilanci / la documentazione contabile della __________ dal 31
dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.
Ne risulta quanto segue:
-
31.
dicembre 2018:
o Mezzi liquidi fr. 89'427.-;
o Titoli fr. 237'218.-;
o Utili operativi fr. 225'782.-;
o Utili d’esercizio fr. 38'894.-;
o “debiti vs. dipendenti” fr. 76'277.-.
-
31.
dicembre 2019:
o Mezzi liquidi fr. 22’485.-;
o Titoli fr. 171'280.-;
o Utili operativi fr. 32'823.-;
o Utili d’esercizio fr. -23’913.-;
o “debiti vs. dipendenti” fr. 104’542.-.
-
31.
dicembre 2020:
o Mezzi liquidi fr. 11’718.-;
o Titoli fr. 322'350.-;
o Utili operativi fr. 27’125.-;
o Utili d’esercizio fr. 2’176.-;
o “debiti vs. dipendenti” fr. 42’647.- (all. a doc.
189).
Preso atto di quanto comunicato
da __________ alla Cassa, in data 17 gennaio 2024 la parte ricorrente ha
osservato quanto segue:
" (…) Dai
bilanci prodotti, al momento del licenziamento dell’assicurata, emerge
chiaramente una problematica di liquidità la quale non può essere smentita da
soggettive affermazioni del sig. __________, poiché supportata da dati
oggettivi.
“Vi è un nesso di
causalità tra il prestito che la sig.ra RI 1 ha fatto alla ditta e la presunta
mancanza di liquidità dell’azienda?”
Si contesta che il sig.
__________ non abbia avuto un ruolo decisivo; infatti, egli ha poi riconosciuto
la pretesa dalla sig.ra RI 1 nei confronti della __________ di CHF 65'000.-
tramite accordo.”.
Dopo aver rilevato che __________
non ha prodotto alcuna dichiarazione a supporto del fatto che gli addebiti
relativi ai salari impagati di RI 1 siano stati fatti all’insaputa dello stesso
e degli azionisti, la parte resistente ha poi osservato che “il sig. __________
ha spiegato che il licenziamento per tutti i dipendenti è avvenuto a dicembre
2019.
Egli non ha invece smentito il fatto che i problemi relazionali tra
l’assicurata e il sig. __________ sono degenerati a settembre 2020, come anche
confermato dalla dichiarazione della sig.ra __________”.
La legale della ricorrente ha,
infine, osservato che __________ non “ha potuto nominare nessun
collaboratore che potesse redigere delle dichiarazioni a suo favore. Egli si è
limitato a tentare di screditare la sig.ra __________ citando la pendenza di un
contenzioso tra quest’ultima e la società, in qualità di ex datrice di lavoro.
La Cassa non ha però 1) verificato l’esistenza e lo stato attuale della causa
avviata dalla sig.ra __________, 2) l’eventuale fondatezza delle pretese della
sig.ra __________ 3) raffrontato la credibilità della sig.ra __________
rispetto a quella del sig. __________, nonostante, sulla base di tutta la
documentazione a disposizione dell’CO 1 sia evidente come le dichiarazioni
della sig.ra __________ debbano essere considerate avvalorate”.
Sulla base di quanto precede,
l’avv. RA 1 ha ribadito che alla sua mandante non avrebbe dovuto essere
richiesta alcuna restituzione delle prestazioni LADI, il suo guadagno
assicurato dovendo, anzi, essere riportato a fr. 12'350.- al mese e la sua
indennità giornaliera a fr. 455.30 (cfr. doc. 197).
Con decisione su opposizione del
29.
maggio 2024, dopo avere verificato presso il Ministero pubblico che il procedimento
penale aperto nei confronti della ricorrente era ancora pendente (cfr. doc. 198
e 199), la Cassa ha confermato la propria richiesta di restituzione (cfr. supra
consid. 1.9.).
In relazione alla documentazione
allegata da RI 1 in sede ricorsuale, il TCA rileva, in particolare, che dal
verbale di udienza del 4 dicembre 2023 della Pretura di __________, emerge che
erano pendenti due vertenze. La OR.__________ vedeva la ricorrente nelle vesti
di attrice e Stefano Marcolini convenuto, mentre l’OR.__________ vedeva __________,
__________ e __________ in veste di attori e RI 1 quale convenuta.
In relazione all’inc. OR.__________,
risulta che “la parte convenuta” e quindi __________ ha chiesto che
venisse verbalizzata la seguente “proposta a transazione della procedura”:
"
(…) la parte convenuta ritira la quota di un mezzo della proprietà del
fondo numero __________ RFD __________ della parte attrice, alla quale
s’impegna a corrispondere CHF 600'000.00 oltre all’assunzione integrale del
debito ipotecario che grava il fondo con seguente liberazione della posizione
di debitrice solidale di RI 1. Il pagamento avverrà in contanti secondo le
modalità che le parti avranno cura di stabilire in separata sede, al più tardi
entro il 30 aprile 2024 ed entro la stessa data dovrà essere realizzata
l’assunzione integrale del debito ipotecario con liberazione di RI 1, previ
consegna a __________ della cartella ipotecaria attualmente detenuta in
possesso da RI 1.”.
Il Pretore, qualora la
parte attrice aderisse alla proposta d’accordo, sospenderà la presente
procedura fino al versamento dell’importo pattuito con liberazione del debito
ipotecario e darà ordine all’Ufficio registri di iscrivere il trasferimento
della propria della quota di un mezzo di RI 1 a __________. (…)
Qualora la parte
attrice non acconsentisse all’accordo, il Giudice, visto che le parti non hanno
notificato mezzi di prova e ritenuta la causa matura per il giudizio,
giudicherà senza ulteriori formalità.”
Contestualmente, il Pretore ha
disposto lo stralcio dai ruoli della causa OR.__________ ed ha assegnato alla
ricorrente un termine scadente il 31 gennaio 2024 per esprimersi sulla proposta
di accordo formulata a verbale (cfr. all. L a doc. I).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte rammenta, innanzitutto, che in data 25 febbraio
2020.
- e quindi nel termine di disdetta con effetto dal 28 febbraio 2020 - RI 1
ha accreditato alla società che per pochi giorni ancora sarebbe stata la sua
datrice di lavoro e della quale dal gennaio 2020 non era più organo formale, la
somma di fr. 65'000.-.
A tale versamento, l’assicurata
ha provveduto dopo avere già fatto richiesta da oltre tre settimane (e meglio
in data 3 febbraio 2020; cfr. doc. 3) delle indennità di disoccupazione a
decorrere dal 1° marzo 2020 e due settimane dopo che le era stata consegnata la
check-list “documentazione”, della quale ora fa valere di non avere avuto
conoscenza pur avendola sottoscritta il 10 febbraio 2020 (cfr. supra consid.
1.10
e 2.5.; doc. 21).
Quando ha provveduto
all’accredito in favore della SA, pertanto, a RI 1 già era noto tanto che ai
fini del calcolo delle prestazioni LADI avrebbe dovuto consegnare gli estratti
del proprio conto privato da cui emergevano gli “ultimi 24 stipendi
percepiti __________”, quanto che avrebbe dovuto altresì presentare le
buste paga mensili dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020.
Di tutta evidenza la medesima
sapeva, pure, quali mensilità e tredicesime non le erano state pagate dal 2018
a quel momento.
Il 26 e il 28 febbraio 2020 RI 1
si è poi vista versare dalla SA gli importi di fr. 21'062.11, rispettivamente
di fr. 41'406.10, per un totale di fr. 62'468.21, corrispondenti, oltre che
agli stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di
febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018 (cfr. supra consid. 2.6.).
Come il TCA aveva già rilevato
nella precedente pronuncia del 17 ottobre 2022 (inc. 38.2022.12), già questi
elementi e la loro cronologia - sebbene dall’accordo stipulato tra la
ricorrente e la società risulterebbe che il versamento di fr. 65'000.- in
favore della SA sarebbe stato un mutuo che “non costituisce qualsivoglia
tipo di reddito” (cfr. supra consid. 2.6.) - farebbero propendere per la
conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla
ricorrente all’ex datrice di lavoro sarebbe servito per coprire i suoi salari
di gennaio e febbraio 2020, come pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi
arretrati di febbraio e marzo 2019. Quanto precede in vista del calcolo delle
prestazioni LADI che RI 1 avrebbe di lì a poco iniziato a percepire.
In concreto e con riferimento a
quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 38.2022.12. del 17 ottobre 2022,
tenuto conto degli ulteriori accertamenti successivamente svolti dalla Cassa,
rispettivamente, di quando versato agli atti dalla ricorrente, il TCA rileva:
-
che dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si
era impegnata a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza
ulteriori proroghe, l’importo di fr. 65'000.- che la medesima fa valere di
avere corrisposto come un prestito alla società, esulante da pretese salariali;
-
che dall’accordo transattivo del 3 dicembre 2021 risulta che a garanzia
- anche e tra gli altri - del prestito in questione sarebbe stata consegnata a RI
1.
una cartella ipotecaria del valore di fr. 410'000.- (cfr. supra consid. 2.6.).
Sennonché, indipendentemente dal
sapere se e come quell’asserito mutuo sia eventualmente a tutt’oggi ancora
garantito, dagli atti non emerge, in ogni caso ed è questo ad essere
determinante, che dopo oltre quattro anni e mezzo da quando è stata “prestata”
alla mutuataria, la somma di fr. 65'000.- sia stata in definitiva rimborsata
alla mutuante.
Se poi, è corretto affermare che
(come indicato dalla già allora ricorrente nell’ambito del procedimento di cui
all’inc. TCA 38.2022.12) la Cassa ha a suo tempo emesso l’ordine di
restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della segnalazione del
Ministero pubblico del giugno 2021 - da cui si evince che da delle verifiche è
emerso che i pagamenti della SA all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020
sono stati possibili unicamente grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti
tali versamenti non avrebbero mai potuto avere luogo” - così come che
sarebbero ad oggi ancora pendenti dei procedimenti penali, è altresì vero che,
al di là di quanto indicano (accusandosi reciprocamente) __________ da una
parte, RI 1 (e __________) dall’altra, i bilanci in atti ed in particolare i
dati relativi al 31 dicembre 2019 (temporalmente più prossimo rispetto al 31
dicembre 2020 al momento in cui sono stati effettuati il prestito alla SA e gli
accrediti alla ricorrente) danno atto di una liquidità limitata, comunque
inferiore sia ai fr. 65'000.-, che a quanto accreditato all’allora quasi ex
dipendente dalla società a febbraio 2020 a titolo di salari e tredicesime
rimasti sino a quel momento impagati.
In
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.
5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF
8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021
consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF
8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio
2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28
marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181;
DTF 126 V 353 consid. 5b
pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA ritiene, quindi, che se
non avesse proceduto all’asserito mutuo del 25 febbraio 2020 a beneficio della
SA, RI 1, pochi giorni prima di essere posta a beneficio delle prestazioni LADI
richieste dal 1° marzo 2020, non avrebbe visto a sua volta accreditarsi un paio
di giorni più tardi, gli stipendi e le tredicesime rimasti impagati da parte di
quella stessa società che almeno dal 2018 aveva debiti (anche) nei confronti
dei dipendenti, e meglio come indica la documentazione contabile in atti (cfr.
supra consid 2.5.).
Se
è, poi, vero che nel febbraio 2020 la società non risultava essere in
liquidazione, la sua situazione finanziaria - laddove gli utili netti
(d’esercizio) ammontavano in definitiva a fr. – 23'913.- (e quindi
corrispondevano ad una perdita) nel 2019 ed a fr. 2'176.- nel 2020, la
liquidità è passata da fr. 89’4272.- nel 2018, a fr. 22'485.- nel 2019, a fr.
11'718.- nel 2020 ed i debiti verso i dipendenti da fr. 38'894.- a fine 2018, a
fr. 104'542.- a fine 2019 - nemmeno può dirsi che fosse prospera.
Quanto
precede senza dimenticare che dagli atti risulta che è stato per motivi
economici e congiunturali che alla ricorrente è stata intimata la disdetta del
rapporto di lavoro (cfr. supra consid. 2.6.).
A
mente di questa Corte, dunque, da un lato in ragione della comunque limitata
liquidità a disposizione della società (laddove non è peraltro di meridiana
evidenza il fatto che i titoli di cui disponeva fossero facilmente convertibili
in liquidità), dall’altro del fatto che questa già aveva accumulato negli anni
debiti nei confronti dei dipendenti (diminuiti a bilancio tra il 31 dicembre
2019.
ed il 31 dicembre 2020 di un ammontare simile a quanto erogato dalla
società a RI 1 a fine febbraio 2020; cfr. supra consid. 2.6.) ed infine
ritenuto che i suoi utili successivamente al 2018 erano calati, ancora una
volta, secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante il TCA non
può che concludere che anche le possibilità per RI 1 - già direttrice e vicepresidente
del Consiglio di amministrazione della società e pertanto al corrente
dell’andamento delle finanze di quest’ultima - di vedersi restituire quanto
mutuato fossero sin dal principio assai flebili.
Ne consegue che a ragione,
dunque, la Cassa ha ritenuto che i redditi che RI 1 fa valere di avere
percepito grazie ai due accrediti della fine di febbraio 2020 non dovevano
invece essere considerati nel calcolo del guadagno assicurato in quanto si
tratta con ogni verosimiglianza di retribuzioni corrisposte unicamente grazie
al bonifico dell’assicurata medesima e quindi di salari fittizi e perciò di un
comportamento abusivo (cfr. supra consid. 2.5. in relazione al fatto che
decisivi per stabilire il guadagno assicurato sono i redditi effettivamente
percepiti durante il periodo di calcolo), in ragione del quale RI 1 ha
percepito indebitamente prestazioni LADI più elevate rispetto a quelle cui
avrebbe avuto diritto.
La ricorrente, dunque, ha
effettivamente percepito una parte delle indennità di disoccupazione a cui oggettivamente
non aveva diritto e che deve restituire.
2.6
Con riferimento alla censura della
parte ricorrente che lamenta come la Cassa non ha atteso l’esito delle vertenze
penali per pronunciarsi, rispettivamente, in relazione alla richiesta di rinvio
alla parte resistente in attesa che l’operato delle Autorità penali si concluda
(cfr. supra consid. 1.10.), il TCA rammenta che per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato
dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che
concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda
la valutazione della colpa commessa.
Tuttavia, egli si scosta
dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti
accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano
convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive
di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13
febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF
111.
V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In proposito è utile
ricordare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio
pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il
principio della probabilità preponderante (cfr. supra e, tra le altre, STF
9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242
consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi
e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione
fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili
(cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Il TCA rileva, del resto,
che nella STF 9C_481/2022 del 23 gennaio 2024 l’Alta Corte (respingendo il
ricorso interposto contro la STCA 31.2022.10 del 14 settembre 2022), nel caso
di un ricorrente cui veniva chiesto il risarcimento nel senso dell’art. 52 LAVS
per il mancato pagamento dei contributi paritetici e nei confronti del quale
era altresì pendente un procedimento penale, confrontata con nuova domanda di
sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella
penale, ha ribadito che “la giurisprudenza costante del Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare che di rilievo non sono le constatazioni e
l'apprezzamento del giudice penale - alle cui valutazioni il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato (sul tema cfr. DTF 143 V 393 consid. 7.2 e sentenza H 33/03 dell'8 ottobre 2003,
consid. 5.6, entrambe con i riferimenti) - ma se per contro sono realizzati,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in ambito di
assicurazione sociale (fra molte cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2), i presupposti per una responsabilità
nel senso dell'art. 52 LAVS” (consid. 5.).
2.7
Infine il TCA rileva, per quanto
attiene alla compensazione effettuata dal luglio 2021 dalla Cassa
susseguentemente all’emissione dell’ordine di restituzione e con riferimento
alla censura ricorsuale relativa al fatto che l’amministrazione ha, dopo la
STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022, versato all’assicurata “(…) –
unicamente - CHF 30'873.00, ovvero l’importo, a mente delle Cassa
corrispondente a quanto precedentemente compensato, nonostante nella decisione
del 14 luglio 2021 fosse stato indicato che la compensazione sarebbe stata
effettuata per l’intero importo di CHF 36'572.20” (cfr. supra consid.
1.10), che dagli atti emerge che la parte resistente, tenendo conto di
un’indennità giornaliera di fr. 339.65:
-
per il mese di luglio 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui
sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 6'882.25 (cfr.
doc. 94);
-
per il mese di agosto 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui
sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 6'882.25 (cfr.
doc. 100);
-
per il mese di settembre 2021 non aveva versato nulla all’assicurata cui
sarebbero spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 5'661.05 (cfr.
doc. 105);
-
per il mese di ottobre 2021 non aveva versato nulla all’assicurata che
ha percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 1’666.70 e cui sarebbero
spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 5'348.25 (cfr. doc. 109);
-
per il mese di gennaio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che
aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 6'700.- e cui sarebbero
spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 1'627.95 (cfr. doc. 126);
-
per il mese di febbraio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che
aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 8'933.95.- (cfr. doc. 129);
-
per il mese di maggio 2022 non aveva versato nulla all’assicurata che
aveva percepito un guadagno intermedio lordo di fr. 3’250.- e cui sarebbero
spettate indennità di disoccupazione per totali fr. 4'471.25 (cfr. doc. 146);
compensando, quindi, totali fr.
30'873.- rispetto a quanto chiesto in restituzione.
Fr. 30'873.- è anche quanto la
Cassa ha poi correttamente corrisposto all’assicurata in seguito ai nuovi
conteggi del 5 giugno 2023 (cfr. doc. 188 ed all.).
2.8
A
proposito dell’importo da restituire di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 76- 92), questo
Tribunale rileva che sulla questione la ricorrente non ha esposto alcuna
specifica censura.
In
concreto, ritenuto che per le ragioni suesposte RI 1 non aveva diritto a percepire
le indennità versatele per fr. 455.30 cadauna tra marzo 2020 e giugno 2021 sulla
base di un guadagno assicurato pari a fr. 12'350.- bensì avrebbe dovuto
percepire indennità di fr. 339.65 l’una conteggiate sulla base di un guadagno
assicurato di fr. 9'213.-, è a ragione che la Cassa ha chiesto all’insorgente
di restituire la somma di fr. 36'572.20.
2.9
Alla
luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 29 maggio 2024
deve essere confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.
2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8
marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision
de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti