38.2024.37
URC a ragione ritenuto irricevibile opposizione contro assegnazione a un POT. Opposizione può essere interposta solo contro sanzione per mancata partecipazione o interruzione. Al momento dell'assegnazione assicurato può contestare solo prestazioni che verranno fornite durante la misura
16 settembre 2024Italiano19 min
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.37
rs
Lugano
16 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 giugno 2024 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il
17 maggio 2024 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha assegnato a RI 1 (__________1965), iscrittasi in disoccupazione l’8
novembre 2022 (cfr. doc. 1), un programma d’occupazione temporanea (POT)
all’80% presso __________, da svolgere nel periodo dal 27 maggio al 26 agosto
2024. Il primo giorno era previsto presso __________.
È
stato, inoltre, precisato che la rifusione delle spese di partecipazione al
provvedimento disposto sarebbe stata regolata come segue:
" - spese di
viaggio: rimborso secondo tariffa (mezzo pubblico)
- spese d vitto: rimborso secondo tariffa
- spese di alloggio: nessun rimborso” (Doc. 2 pag. 2)
L’amministrazione
ha così indicato i rimedi giuridici:
"
Contro la presente decisione è
possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali
disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio,
vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a:
URC __________
____________________
(…)” (Doc. 2 pag. 3)
1.2. RI
1, il 29 maggio 2024, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 17
maggio 2024, facendo valere di non voler seguire il POT, poiché è già la
seconda volta che le è stato assegnato un corso non adatto a lei.
La
medesima ha, altresì, specificato di aver chiesto di frequentare un corso che
le permetta di ottenere un’offerta di impiego e sviluppare altre competenze che
le consentano di inserirsi in un’altra struttura con una “buona riqualifica”
(cfr. doc. 3).
1.3. Con
decisione su opposizione dell’11 giugno 2024 l’URC ha ritenuto l’opposizione
irricevibile, in quanto il provvedimento del 17 maggio 2024 era impugnabile
unicamente in merito alle prestazioni fornitegli durante la frequentazione
della misura (spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico), alla
quale l’assicurata accettava di partecipare.
L’amministrazione
ha osservato che un’opposizione poteva essere interposta soltanto contro
un’eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione al POT
(cfr. doc. A1).
1.4. Contro
la decisione su opposizione RI 1, il 3 luglio 2024, ha inoltrato al TCA un
tempestivo ricorso del seguente tenore:
" In
riferimento alla decisione di assegnazione dell’Ufficio regionale di
collocamento di impormi per forza un programma di occupazione temporaneo e
decisione no. __________ del caso RI 1 no. __________, mi oppongo a questa proposta.
Potrei avere e aspettarmi da voi una lista di cose che posso fare con risultati
soddisfacenti, “over 55”.
Mi oppongo a questo provvedimento, in quanto è già la
seconda volta che mi è stata assegnata un’occupazione non adeguata a me. Nel
corso degli ultimi mesi non ho imparato nessun obiettivo fuori dalle mie
capacità.
Mandatemi un’altra proposta o la lista di corsi che
potrei imparare e a fare per mantenere il mio futuro, perché la disoccupazione
finisce a novembre.
Vi ricordo che il giorno stesso (25.7.2024) ho
telefonato per annunciare il motivo della mia assenza e prendere provvedimenti.
(…)” (Doc. I).
1.5. Nella
sua risposta del 13 agosto 2024 l’URC ha proposto la reiezione
dell’impugnativa, ribadendo, in buona sostanza, quanto menzionato nella decisione
su opposizione (cfr. doc. III).
1.6. Il
14 agosto 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. In
virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare
un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio
del lavoro competente, a:
a. partecipare
a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua
idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5, e
c. fornire
Fatti
i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza
di un’occupazione.
Secondo
l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di
un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e
impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art.
85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali
di collocamento a cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se
non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo".
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione
della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF
N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Questa revisione della LADI non ha
sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che
peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Si
tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,
anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,
in FF 2001 pag. 1972).
In
particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al
riguardo cfr. DTF 131 V 286 consid. 2.1
Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,
in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
La
giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta, dunque, sempre
applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
2.4. Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998
ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia
ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale
delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si
può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto
processuale.
Se
un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità
poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del
lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della
decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di
sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni
dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo
procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte
a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo
indipendente.
Nel
caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale
cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato,
contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.
Il
Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si
sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il
corso fosse o meno giustificato.
In
quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era
entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
"
(...) Dieser Auffassung
des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30.
September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen,
dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1
lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung
in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen
gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des
Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung
der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit
anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der
Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen
steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen
eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer
Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit
angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes
rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches
gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine
Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des
zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat,
ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere
auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich
demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom
3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der
Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale
Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde
eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr.
12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa
giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza C 85/03 del 20 ottobre
2003, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha
ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a
partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse
legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se,
ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto
all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso
contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo
pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione
temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.
In
proposito cfr. pure STFA C 49/02 del 2 luglio 2022 e STFA C 221/03 del 18
dicembre 2003.
2.5. Nella
Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to
A80 figura peraltro:
"
A80 L’assicurato che è stato assegnato a un PML può fare
opposizione soltanto contro la parte dell’assegnazione
che riguarda le eventuali spese di trasporto e di vitto.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF
8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del
6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;
STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30
gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;
STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.
7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125.
2.6. Nell’evenienza
concreta, alla luce in particolare della giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata
Considerandi
nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione del
17.
maggio 2024 con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale
temporaneo ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a LADI.
Un’opposizione
può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta
a seguito della mancata partecipazione o dell’abbandono del provvedimento
inerente al mercato del lavoro.
Un
assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la
frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta
comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA
38.2015.18
del 2 giugno 2015).
L'URC,
nella sua decisione del 17 maggio 2024, ha del resto precisamente indicato che
contro la stessa era possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per
le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle
spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 2; consid.
1.1.).
A
titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell’8
settembre 2016 il TCA ha confermato l’irricevibilità dell’opposizione interposta
da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato assegnato un POT
da luglio a novembre 2016.
Anche
in un giudizio 38.2023.20 del 2 maggio 2023 questo Tribunale ha stabilito che a
ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° marzo 2023
inoltrata da un’assicurata contro la decisione di assegnazione di un POT al 70%
che si sarebbe svolto dal 1° marzo al 31 maggio 2023 e che l’interessata aveva
comunque iniziato a frequentare.
Con
sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 il TCA ha respinto il ricorso di
un’assicurata interposto contro la decisione su opposizione di irricevibilità
emessa da un URC a seguito della contestazione dell’assegnazione di un POT al
100% per l’arco di tempo 11 settembre -10 dicembre 2023.
Stante
quanto precede, la decisione su opposizione dell’11 giugno 2024 deve essere
confermata.
2.7
A
titolo abbondanziale giova ad ogni modo rilevare che l’art. 64a cpv. 2 prevede che l’art. 16
capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
Nel caso di programmi d'occupazione in
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett.
a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati
all'art. 16 cpv. 2 LADI (ad esempio alla lett. b: “non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente
dell’assicurato” e alla lett. d “compromette considerevolmente la rioccupazione
dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia
realizzabile in tempi ragionevoli”), ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr.
art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF
8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF
8C_265/2012 del 16 aprile 2013).
Ne
discende che un programma d’occupazione temporaneo non va ritenuto adeguato
unicamente qualora - considerandolo ad ogni modo nella sua interezza - non sia
conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell’assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr.
STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto
2018; STFA 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009; STFA C 274/04 del 29
marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre
2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021).
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.7. non ancora
cresciuta in giudicato.
Per quanto attiene all’età, va
osservato che con giudizio 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il TF
ha accolto i ricorsi della SECO e della Sezione del lavoro inoltrati contro una
sentenza del TCA (38.2007.85 del 13 febbraio 2008) che aveva ridotto da 21 a 8
giorni la sospensione inflitta a un’assicurata, nata nel 1945, che si era
rifiutata di partecipare a un POT di sei mesi al 50% nel periodo giugno –
novembre 2007.
L’Alta Corte, riguardo all’età,
al consid. 5. ha puntualizzato:
" In
particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il
fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia
(anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza
precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto
fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e
della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per
tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della
sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai
primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al
momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non
aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è
stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già
nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione.”
Va,
infine, evidenziato che secondo la giurisprudenza spetta, del resto, ai
consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più
idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85
b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_204/2024 del 24 maggio
2024; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25
gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.;
STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA
38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA
38.2000.74
del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della
lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno
dell’opposizione interposta contro la decisione del 17 maggio 2024 relativa
all’assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all’assicurata da
parte dell’URC.
In casu
la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di
particolari approfondimenti.
Qualora si volesse considerare quale lite
di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne
prevede l’applicazione.
Anche nel caso in
cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte
spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.53 del 16
ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA
38.2022.74
del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre
2021.
consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.;
STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile
2022.
consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti