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Decisione

38.2024.37

URC a ragione ritenuto irricevibile opposizione contro assegnazione a un POT. Opposizione può essere interposta solo contro sanzione per mancata partecipazione o interruzione. Al momento dell'assegnazione assicurato può contestare solo prestazioni che verranno fornite durante la misura

16 settembre 2024Italiano19 min

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.37

rs

Lugano

16 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 11 giugno 2024 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il

17 maggio 2024 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:

URC) ha assegnato a RI 1 (__________1965), iscrittasi in disoccupazione l’8

novembre 2022 (cfr. doc. 1), un programma d’occupazione temporanea (POT)

all’80% presso __________, da svolgere nel periodo dal 27 maggio al 26 agosto

2024. Il primo giorno era previsto presso __________.

È

stato, inoltre, precisato che la rifusione delle spese di partecipazione al

provvedimento disposto sarebbe stata regolata come segue:

" - spese di

viaggio: rimborso secondo tariffa (mezzo pubblico)

- spese d vitto: rimborso secondo tariffa

- spese di alloggio: nessun rimborso” (Doc. 2 pag. 2)

L’amministrazione

ha così indicato i rimedi giuridici:

"

Contro la presente decisione è

possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali

disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio,

vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a:

URC __________

____________________

(…)” (Doc. 2 pag. 3)

1.2. RI

1, il 29 maggio 2024, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 17

maggio 2024, facendo valere di non voler seguire il POT, poiché è già la

seconda volta che le è stato assegnato un corso non adatto a lei.

La

medesima ha, altresì, specificato di aver chiesto di frequentare un corso che

le permetta di ottenere un’offerta di impiego e sviluppare altre competenze che

le consentano di inserirsi in un’altra struttura con una “buona riqualifica”

(cfr. doc. 3).

1.3. Con

decisione su opposizione dell’11 giugno 2024 l’URC ha ritenuto l’opposizione

irricevibile, in quanto il provvedimento del 17 maggio 2024 era impugnabile

unicamente in merito alle prestazioni fornitegli durante la frequentazione

della misura (spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico), alla

quale l’assicurata accettava di partecipare.

L’amministrazione

ha osservato che un’opposizione poteva essere interposta soltanto contro

un’eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione al POT

(cfr. doc. A1).

1.4. Contro

la decisione su opposizione RI 1, il 3 luglio 2024, ha inoltrato al TCA un

tempestivo ricorso del seguente tenore:

" In

riferimento alla decisione di assegnazione dell’Ufficio regionale di

collocamento di impormi per forza un programma di occupazione temporaneo e

decisione no. __________ del caso RI 1 no. __________, mi oppongo a questa proposta.

Potrei avere e aspettarmi da voi una lista di cose che posso fare con risultati

soddisfacenti, “over 55”.

Mi oppongo a questo provvedimento, in quanto è già la

seconda volta che mi è stata assegnata un’occupazione non adeguata a me. Nel

corso degli ultimi mesi non ho imparato nessun obiettivo fuori dalle mie

capacità.

Mandatemi un’altra proposta o la lista di corsi che

potrei imparare e a fare per mantenere il mio futuro, perché la disoccupazione

finisce a novembre.

Vi ricordo che il giorno stesso (25.7.2024) ho

telefonato per annunciare il motivo della mia assenza e prendere provvedimenti.

(…)” (Doc. I).

1.5. Nella

sua risposta del 13 agosto 2024 l’URC ha proposto la reiezione

dell’impugnativa, ribadendo, in buona sostanza, quanto menzionato nella decisione

su opposizione (cfr. doc. III).

1.6. Il

14 agosto 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. In

virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare

un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio

del lavoro competente, a:

a. partecipare

a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua

idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni

conformemente al capoverso 5, e

c. fornire

Fatti

i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza

di un’occupazione.

Secondo

l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di

un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e

impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.

L’art.

85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali

di collocamento a cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.

2.3. Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se

non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l’esecuzione o lo scopo".

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione

della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF

N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Questa revisione della LADI non ha

sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che

peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Si

tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto,

anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2.,

in FF 2001 pag. 1972).

In

particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al

riguardo cfr. DTF 131 V 286 consid. 2.1

Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,

in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

La

giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta, dunque, sempre

applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

2.4. Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998

ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia

ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale

delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si

può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto

processuale.

Se

un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità

poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del

lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della

decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di

sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni

dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo

procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte

a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo

indipendente.

Nel

caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale

cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato,

contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.

Il

Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si

sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il

corso fosse o meno giustificato.

In

quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era

entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:

"

(...) Dieser Auffassung

des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30.

September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen,

dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1

lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung

in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen

gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des

Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung

der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit

anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der

Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen

steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen

eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer

Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit

angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes

rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches

gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine

Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des

zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat,

ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere

auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich

demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom

3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der

Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale

Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde

eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr.

12, consid. 3. d), pag. 38)

Questa

giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza C 85/03 del 20 ottobre

2003, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha

ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a

partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse

legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se,

ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto

all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso

contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo

pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione

temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.

In

proposito cfr. pure STFA C 49/02 del 2 luglio 2022 e STFA C 221/03 del 18

dicembre 2003.

2.5. Nella

Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to

A80 figura peraltro:

"

A80 L’assicurato che è stato assegnato a un PML può fare

opposizione soltanto contro la parte dell’assegnazione

che riguarda le eventuali spese di trasporto e di vitto.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF

8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del

6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;

STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30

gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125.

2.6. Nell’evenienza

concreta, alla luce in particolare della giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata

Considerandi

nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione del

17.

maggio 2024 con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale

temporaneo ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a LADI.

Un’opposizione

può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta

a seguito della mancata partecipazione o dell’abbandono del provvedimento

inerente al mercato del lavoro.

Un

assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la

frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta

comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA

38.2015.18

del 2 giugno 2015).

L'URC,

nella sua decisione del 17 maggio 2024, ha del resto precisamente indicato che

contro la stessa era possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per

le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle

spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 2; consid.

1.1.).

A

titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell’8

settembre 2016 il TCA ha confermato l’irricevibilità dell’opposizione interposta

da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato assegnato un POT

da luglio a novembre 2016.

Anche

in un giudizio 38.2023.20 del 2 maggio 2023 questo Tribunale ha stabilito che a

ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l’opposizione del 1° marzo 2023

inoltrata da un’assicurata contro la decisione di assegnazione di un POT al 70%

che si sarebbe svolto dal 1° marzo al 31 maggio 2023 e che l’interessata aveva

comunque iniziato a frequentare.

Con

sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 il TCA ha respinto il ricorso di

un’assicurata interposto contro la decisione su opposizione di irricevibilità

emessa da un URC a seguito della contestazione dell’assegnazione di un POT al

100% per l’arco di tempo 11 settembre -10 dicembre 2023.

Stante

quanto precede, la decisione su opposizione dell’11 giugno 2024 deve essere

confermata.

2.7

A

titolo abbondanziale giova ad ogni modo rilevare che l’art. 64a cpv. 2 prevede che l’art. 16

capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un’occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

Nel caso di programmi d'occupazione in

istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett.

a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati

all'art. 16 cpv. 2 LADI (ad esempio alla lett. b: “non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente

dell’assicurato” e alla lett. d “compromette considerevolmente la rioccupazione

dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia

realizzabile in tempi ragionevoli”), ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr.

art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF

8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF

8C_265/2012 del 16 aprile 2013).

Ne

discende che un programma d’occupazione temporaneo non va ritenuto adeguato

unicamente qualora - considerandolo ad ogni modo nella sua interezza - non sia

conforme all’età, alla situazione personale o allo stato di salute

dell’assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr.

STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto

2018; STFA 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009; STFA C 274/04 del 29

marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre

2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021).

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.7. non ancora

cresciuta in giudicato.

Per quanto attiene all’età, va

osservato che con giudizio 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il TF

ha accolto i ricorsi della SECO e della Sezione del lavoro inoltrati contro una

sentenza del TCA (38.2007.85 del 13 febbraio 2008) che aveva ridotto da 21 a 8

giorni la sospensione inflitta a un’assicurata, nata nel 1945, che si era

rifiutata di partecipare a un POT di sei mesi al 50% nel periodo giugno –

novembre 2007.

L’Alta Corte, riguardo all’età,

al consid. 5. ha puntualizzato:

" In

particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il

fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia

(anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza

precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto

fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e

della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per

tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della

sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai

primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al

momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non

aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è

stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già

nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,

essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di

continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione.”

Va,

infine, evidenziato che secondo la giurisprudenza spetta, del resto, ai

consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più

idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85

b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_204/2024 del 24 maggio

2024; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25

gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.;

STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA

38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA

38.2000.74

del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della

lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno

dell’opposizione interposta contro la decisione del 17 maggio 2024 relativa

all’assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all’assicurata da

parte dell’URC.

In casu

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di

particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare quale lite

di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne

prevede l’applicazione.

Anche nel caso in

cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte

spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.53 del 16

ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA

38.2022.74

del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre

2021.

consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.;

STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti