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Decisione

38.2024.38

Ricorso 05.07.2024 contro decisione su opposizione 29.05.2024 di diniego del diritto alle ID (non residenza in Svizzera, vero frontaliere) inviata tramite posta A-plus è irricevibile, in quanto tardivo. Non vi sono validi motivi per restituire il termine per interporre ricorso

9 settembre 2024Italiano16 min

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.38

rs

Lugano

9 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 29 maggio 2024, intimata tramite posta A Plus

(cfr. doc. A1), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti

di RI 1 il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste con

effetto dal 10 dicembre 2023 (cfr. doc. 3) stabilito con decisione del 9

gennaio 2024, in quanto, da un lato, la sua residenza non si trova in Svizzera,

non avendovi creato il centro delle proprie relazioni personali, dall’altro,

sulla base delle dichiarazioni fornite nella prima ora, va ritenuto un vero

lavoratore frontaliero (cfr. doc. 12; A1).

1.2. Con

scritto inviato tramite raccomandata il 5 luglio 2024 e pervenuto al TCA l’8

luglio 2024 RI 1 ha ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio

2024, facendo valere che quando l’URC e la Cassa gli hanno chiesto di

presentare il suo permesso di soggiorno, lo stesso era in attesa di essere

modificato a seguito del cambiamento di Cantone. Al riguardo egli ha precisato

di avere iniziato a lavorare in Svizzera quale pizzaiolo nel giugno 2021 presso

__________ dove è rimasto fino al 30 aprile 2023 e che nei quattro giorni di

riposo mensili tre erano utilizzati per ritrovarsi con la sua compagna in

Italia e la sua famiglia, mentre un giorno lo dedicava al riposo in Svizzera.

In seguito ha lavorato a __________ presso il ristorante __________ sempre come

pizzaiolo. Non avendo avuto una buona esperienza, dopo un mese e mezzo ha

deciso di interrompere il suo rapporto di impiego.

L’insorgente

ha poi indicato di aver trascorso la stagione estiva del 2023, fino al 15

ottobre, come aiuto cuoco presso l’Hotel __________ e di essere stato assunto

il 18 ottobre 2023 a tempo indeterminato presso il ristorante __________.

Il

medesimo ha specificato di essere stato licenziato a causa della sua psoriasi

attestata da un dermatologo e di essersi così annunciato presso l’URC.

Infine

l’assicurato ha asserito di essere stato “accusato per avere cambiato

versione. La prima versione che ho fornito era spontanea e non specifica, dove

mi sono spiegato a grandi linee e forse, poco formalmente, quindi chiedo di

attenervi alla seconda da me fornita” (cfr. doc. I).

Lo

scritto in questione non riportava la firma dell’assicurato, per cui questa

Corte gli ha trasmesso l’impugnativa in originale per firmarla e ritornarla al

TCA entro cinque giorni (cfr. doc. II).

Il

ricorrente ha proceduto in tal senso l’11 luglio 2024 (cfr. busta allegata al

doc. II).

1.3. Nella

sua risposta del 24 luglio 2024 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso

tardivo, rilevando:

" (…) Nel

caso concreto la decisione su opposizione del 29.05.2024, spedita con invio A+

è stata recapitata il 31.05.2024.

Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il

01.06.2024 ed è scaduto il 30.06.2024.

Il ricorso è stato inviato in data 05.07.2024 e

recapitato in data 08.07.2024.

Il ricorso è di conseguenza tardivo. (…)” (Doc. IV)

1.4. Il

25 luglio 2024 questo Tribunale ha assegnato all’insorgente un termine di 10

giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. V). Egli è, tuttavia,

rimasto silente.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per quanto attiene alla posta

A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione su

opposizione del 29 maggio 2024, giova rilevare che la giurisprudenza federale

ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo

l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è

perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del

termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o

nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di

sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2.; STF 8C_665/2022

del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022

consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019

dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF

8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019

dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio

2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018;

sul tema, si veda pure P. Fleischanderl,

Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in

Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne

constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence

développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux

administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se

substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli

recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce

mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le

courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore

ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale

incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e

“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en

scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer

le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement

l’éventuel délai.”).

In proposito cfr. STCA

42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA

38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA

38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

Per completezza giova, ad ogni

modo, segnalare che il Consiglio federale, il 14 febbraio 2024, ha avviato la

consultazione, adempiendo in tal modo la mozione

22.3381 Armonizzazione del computo dei termini della Commissione degli affari

giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), in merito alla propria proposta di inserire in tutto

il diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che

determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio,

notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale

seguente (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.1.

2.4. In

concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli

atti (cfr. doc. 1), risulta che la decisione su reclamo del 29 maggio 2024 è

stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio

di recapito di __________ venerdì 31 maggio 2024 alle ore 06:31.

Il

plico postale è stato recapitato all’insorgente il 31 maggio 2024 alle ore

09:44 (cfr. doc. 1).

Nel

caso di specie, quindi, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato

l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del

termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.

2.2.) è venerdì 31 maggio 2024, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr.

doc. 1).

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero sabato 1°

giugno 2024 ed è scaduto lunedì 1° luglio 2024, essendo l’ultimo giorno del termine una domenica (cfr. art.

38 cpv. 3 LPGA; consid.2.2.).

Lo

scritto indirizzato al TCA e spedito per raccomandata il 5 luglio 2024 (cfr.

doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.;

STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile

2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2

ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente

sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. IV).

2.5. Va

ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art.

14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017

consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento

(cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza questa

Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per

interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

L’insorgente,

d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo.

2.7. Stante

quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 29 maggio

2024 interposto tardivamente il 5 luglio 2024 risulta irricevibile.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

Considerandi

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da

parte della Cassa del diritto a indennità di disoccupazione richieste

dall’insorgente a far tempo dal 10 dicembre 2023, stabilito con decisione del 9

gennaio 2024, confermata dalla decisione su opposizione del 29 maggio 2024, il

cui ricorso al TCA si è peraltro rivelato tardivo.

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.36 del 17

luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA

38.2022.89

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA

38.2021.39

del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 2022 è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti