38.2024.38
Ricorso 05.07.2024 contro decisione su opposizione 29.05.2024 di diniego del diritto alle ID (non residenza in Svizzera, vero frontaliere) inviata tramite posta A-plus è irricevibile, in quanto tardivo. Non vi sono validi motivi per restituire il termine per interporre ricorso
9 settembre 2024Italiano16 min
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.38
rs
Lugano
9 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 29 maggio 2024, intimata tramite posta A Plus
(cfr. doc. A1), la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato nei confronti
di RI 1 il diniego del diritto a indennità di disoccupazione richieste con
effetto dal 10 dicembre 2023 (cfr. doc. 3) stabilito con decisione del 9
gennaio 2024, in quanto, da un lato, la sua residenza non si trova in Svizzera,
non avendovi creato il centro delle proprie relazioni personali, dall’altro,
sulla base delle dichiarazioni fornite nella prima ora, va ritenuto un vero
lavoratore frontaliero (cfr. doc. 12; A1).
1.2. Con
scritto inviato tramite raccomandata il 5 luglio 2024 e pervenuto al TCA l’8
luglio 2024 RI 1 ha ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio
2024, facendo valere che quando l’URC e la Cassa gli hanno chiesto di
presentare il suo permesso di soggiorno, lo stesso era in attesa di essere
modificato a seguito del cambiamento di Cantone. Al riguardo egli ha precisato
di avere iniziato a lavorare in Svizzera quale pizzaiolo nel giugno 2021 presso
__________ dove è rimasto fino al 30 aprile 2023 e che nei quattro giorni di
riposo mensili tre erano utilizzati per ritrovarsi con la sua compagna in
Italia e la sua famiglia, mentre un giorno lo dedicava al riposo in Svizzera.
In seguito ha lavorato a __________ presso il ristorante __________ sempre come
pizzaiolo. Non avendo avuto una buona esperienza, dopo un mese e mezzo ha
deciso di interrompere il suo rapporto di impiego.
L’insorgente
ha poi indicato di aver trascorso la stagione estiva del 2023, fino al 15
ottobre, come aiuto cuoco presso l’Hotel __________ e di essere stato assunto
il 18 ottobre 2023 a tempo indeterminato presso il ristorante __________.
Il
medesimo ha specificato di essere stato licenziato a causa della sua psoriasi
attestata da un dermatologo e di essersi così annunciato presso l’URC.
Infine
l’assicurato ha asserito di essere stato “accusato per avere cambiato
versione. La prima versione che ho fornito era spontanea e non specifica, dove
mi sono spiegato a grandi linee e forse, poco formalmente, quindi chiedo di
attenervi alla seconda da me fornita” (cfr. doc. I).
Lo
scritto in questione non riportava la firma dell’assicurato, per cui questa
Corte gli ha trasmesso l’impugnativa in originale per firmarla e ritornarla al
TCA entro cinque giorni (cfr. doc. II).
Il
ricorrente ha proceduto in tal senso l’11 luglio 2024 (cfr. busta allegata al
doc. II).
1.3. Nella
sua risposta del 24 luglio 2024 la Cassa ha proposto di ritenere il ricorso
tardivo, rilevando:
" (…) Nel
caso concreto la decisione su opposizione del 29.05.2024, spedita con invio A+
è stata recapitata il 31.05.2024.
Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il
01.06.2024 ed è scaduto il 30.06.2024.
Il ricorso è stato inviato in data 05.07.2024 e
recapitato in data 08.07.2024.
Il ricorso è di conseguenza tardivo. (…)” (Doc. IV)
1.4. Il
25 luglio 2024 questo Tribunale ha assegnato all’insorgente un termine di 10
giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. V). Egli è, tuttavia,
rimasto silente.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli
38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il
cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica
o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone
in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per quanto attiene alla posta
A Plus tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la decisione su
opposizione del 29 maggio 2024, giova rilevare che la giurisprudenza federale
ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo
l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è
perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del
termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o
nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di
sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2.; STF 8C_665/2022
del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022
consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019
dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF
8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019
dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio
2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018;
sul tema, si veda pure P. Fleischanderl,
Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in
Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne
constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence
développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux
administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se
substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli
recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce
mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le
courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore
ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale
incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e
“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en
scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer
le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement
l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA
42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA
38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA
38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
Per completezza giova, ad ogni
modo, segnalare che il Consiglio federale, il 14 febbraio 2024, ha avviato la
consultazione, adempiendo in tal modo la mozione
22.3381 Armonizzazione del computo dei termini della Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), in merito alla propria proposta di inserire in tutto
il diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che
determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio,
notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale
seguente (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.1.
2.4. In
concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli
atti (cfr. doc. 1), risulta che la decisione su reclamo del 29 maggio 2024 è
stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio
di recapito di __________ venerdì 31 maggio 2024 alle ore 06:31.
Il
plico postale è stato recapitato all’insorgente il 31 maggio 2024 alle ore
09:44 (cfr. doc. 1).
Nel
caso di specie, quindi, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato
l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del
termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.
2.2.) è venerdì 31 maggio 2024, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr.
doc. 1).
Il
termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.
38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero sabato 1°
giugno 2024 ed è scaduto lunedì 1° luglio 2024, essendo l’ultimo giorno del termine una domenica (cfr. art.
38 cpv. 3 LPGA; consid.2.2.).
Lo
scritto indirizzato al TCA e spedito per raccomandata il 5 luglio 2024 (cfr.
doc. I + relativa busta; consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.;
STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile
2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2
ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente
sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. IV).
2.5. Va
ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art.
14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017
consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento
(cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.
343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa
Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per
interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
L’insorgente,
d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo.
2.7. Stante
quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 29 maggio
2024 interposto tardivamente il 5 luglio 2024 risulta irricevibile.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
Considerandi
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego da
parte della Cassa del diritto a indennità di disoccupazione richieste
dall’insorgente a far tempo dal 10 dicembre 2023, stabilito con decisione del 9
gennaio 2024, confermata dalla decisione su opposizione del 29 maggio 2024, il
cui ricorso al TCA si è peraltro rivelato tardivo.
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.36 del 17
luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA
38.2022.89
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA
38.2021.39
del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso contro la decisione su opposizione del 29 maggio 2024 2022 è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti