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Decisione

38.2024.39

A ragione SdL ha sospeso A. per 18 gg dal diritto a ID per avere interrotto un corso collettivo assegnatole da URC. A. ha infatti manifestato la sua contrarietà a continuare la misura che era adeguata. La contestazione di non conformità alle sue capacità è ininfluente per un corso

21 ottobre 2024Italiano56 min

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.39

rs

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26

giugno 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. L’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC), il 2 febbraio 2024, ha assegnato a RI 1 – nata

il 10 maggio 1963 e iscrittasi nuovamente in disoccupazione il 20 settembre

2023 con effetto dal 1° novembre 2023 (3° termine quadro aperto fino al 31

dicembre 2023 e 4° termine quadro aperto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre

2025) cfr. doc. 13 allegato 3; A21) – un corso collettivo di riqualificazione /

perfezionamento __________ - __________ dalla __________ che si sarebbe svolto

dal 12 febbraio all’11 giugno 2024. I giorni di corso sarebbero stati 80 e

l’orario prevedeva la “presenza discontinua di singole mezze/intere giornate,

con impiego variabile negli orari 08:30 - 12:00/13:30-17:30 (cfr. doc. 6=A5).

Il contenuto del corso in

questione è il seguente:

" · effettuare un bilancio socioprofessionale;

· definire e attuare un progetto di

reinserimento professionale con un obiettivo professionale prioritario e degli

obiettivi alternativi realistici e fondati;

· elaborare e sistemare

il dossier di candidatura;

· definire e attuare un piano d’azione

individualizzato per ricercare lavoro;

· valutare e migliorare le competenze

personali (ad es. motivazione, fiducia, gestione del cambiamento) e le tecniche

di ricerca di impiego (ad es. colloqui, pitch, contatti con aziende) tramite

moduli formativi in gruppo e stage in azienda;

· valutare e migliorare le conoscenze nel

campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) funzionali

alla ricerca di impiego.”

(Doc. 13 allegato 1A; __________)

1.2. Dopo aver iniziato il corso, RI 1,

il 20 marzo 2024, ha comunicato alla propria consulente del personale quanto

segue:

" (…) ho

considerato il corso __________ un’opportunità, ma la scelta non mi entusiasma

più.

Non lo ritengo adatto ad una persona della

mia generazione, che si è peraltro confrontata con il mondo del lavoro e

dispone delle giuste risorse per affrontare e gestire il cambiamento in modo

funzionale.

Le chiedo pertanto di annullare i prossimi incontri con la

signora __________ e rispettivamente esonerami dal frequentare il corso MAAR

gestito dal signor __________. (…)” (Doc. A7)

Il 25 marzo 2024 l’assicurata ha,

inoltre, inviato un messaggio di posta elettronica ad __________ della __________,

informando di non essere più intenzionata a proseguire il Modulo Accettazione

Attivazione Risorse da lui gestito e precisando di non condividere la sua

corrente di pensiero (cfr. doc. A8).

__________, consulente in

reinserimento professionale – case manager della __________, il 26 marzo 2024,

ha scritto alla consulente URC che il giorno precedente l’interessata l’avrebbe

informata di voler interrompere il percorso (cfr. doc. 7).

1.3. L’URC, il 29 marzo 2024, ha quindi

emesso nei confronti di RI 1 una decisione di interruzione del corso collettivo

di riqualificazione / perfezionamento (cfr. doc. A10) e ha sottoposto il caso

alla Sezione del lavoro (cfr. doc. A11).

1.4. Il 12 aprile 2024 l’assicurata,

dando seguito all’invito da parte della Sezione del lavoro di formulare, se del

caso, delle osservazioni prima di pronunciarsi in merito a un’eventuale

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione in relazione

all’interruzione anticipata del corso collettivo (cfr. doc. A12), ha indicato

di avere accolto con ottimismo la possibilità di partecipare al corso della __________,

benché i contenuti si sovrapponessero in gran parte con quelli del corso

“Rilevamento competenze nel campo commerciale” organizzato dalla __________

frequentato dal 9 novembre al 6 dicembre 2023, in occasione del quale si era

parlato di tecniche di ricerca di lavoro, di come muoversi nella ricerca di

impiego, di come allestire il proprio CV e di come fare una buona

presentazione. Ella ha precisato di aver creduto, nonostante dal rapporto

finale __________ emergessero, da un lato, la necessità di investire sulle

competenze digitali e informatiche da attualizzare e rafforzare (bisogno a cui

ha peraltro risposto cercando in maniera indipendente corsi di perfezionamento

e, tramite l’Ufficio Spazio lavoro e formazione della Divisione Socialità della

__________, frequentando due workshop gratuiti per migliorare il profilo

Linkedin e capire meglio un contratto d’affitto), dall’altro, l’utilità di un

percorso di accompagnamento individuale (coaching over 50 - Job Mentoring) per

aiutarla ad affinare una strategia di ricerca di impiego efficace, che con il

provvedimento in questione sarebbe stato possibile creare l’occasione per una

giusta collocazione, grazie alla presenza e al sostegno di un Consulente in

reinserimento professionale.

La medesima ha aggiunto di aver,

poi, deciso di interrompere il corso __________, avendo capito che non era

adeguato a lei, soprattutto sul piano personale, considerate la sua età, la sua

situazione personale, le sue capacità e la sua pregressa esperienza

professionale, come pure che non le avrebbe portato significativi cambiamenti.

Riguardo allo specifico Modulo Accettazione

Attivazione Risorse (MAAR) proposto da __________ nel contesto del corso

Bilancio e reinserimento lavorativo modulare, l’interessata ha rilevato di aver

intuito fin da subito che lo stesso non poteva portarle beneficio, segnatamente

in considerazione della maniera in cui era gestito, spiegando quanto segue:

" (…) Questo

corso, infatti, spinge ad un lavoro individuale di introspezione per "meglio

comprendere il cambiamento e il concetto di crisi", "mettersi in

discussione", "gestire meglio pensieri, emozioni, comportamenti"

"migliorare l'immagine e lo stima di sé". Argomenti molto

interessanti che a mio avviso, avrebbero tuttavia dovuto essere gestiti

diversamente dal Formatore psicologo, soprattutto in considerazione della

composizione eterogenea della classe, con partecipanti di varie età e con

giovani 20enni per lo più silenziosi. Un lavoro di riflessione prevalentemente

impostato sulla base di domande rivolte alla classe, a cui ho contribuito

volentieri attivamente, ponendo a mia volta alcune domande al formatore.

Purtroppo questa mia interazione non è stata compresa dal formatore, il quale

puntava esclusivamente ad un lavoro di autoanalisi per identificare i propri

limiti e/o risorse (età, territorio, mercato del lavoro). Un percorso di accompagnamento

che per buona parte è stato declinato in un lavoro di osservazione, di valutazione

delle persone presenti in classe e in alcuni casi sono stata oggetto di

considerazioni quantomeno poco opportune da parte del Formatore psicologo.

Nella fattispecie, rivolgendosi espressamente a me ha utilizzato

delle espressioni che mi hanno disorientato. In particolare, egli ha affermato:

• "ciò che vedo fuori è ciò che ho dentro";

• "e se lei dovesse uscire di qui con la sua rabbia

elaborata?";

• "se siete qui non si tratta della peggiore cosa della

nostra vita";

• "la noia parte quando c'è assenza di uno stimolo";

• "vado verso

di lei e rispondo a tante cose: quando c'è pace si è in grado di accogliere la

noia e la fuga dal silenzio non è più necessaria";

• "è difficile rimanere in pace in assenza di stimoli

continui".

Una tendenza quella del formatore psicologo a dare definizioni

sugli altri con troppa facilità, tanto da farmi capire con un'ulteriore

affermazione che sono "un'insoddisfatta":

• "la mia

insoddisfazione la trasferisco su di lui ponendo delle domande".

La partecipazione al modulo Accettazione Attivazione Risorse

gestito dal Formatore psicologo __________ non si è quindi rivelata in linea

con i contenuti iniziali del Programma moduli formativi __________, perché

giudicata, etichettata senza che mi venissero tuttavia forniti strumenti o

proposte valide per riconoscere canali e interlocutori giusti per trovare un

lavoro. (…)” (Doc. A13 pag. 2-3)

L’assicurata ha concluso,

ritenendo in definitiva che “il corso a cui sono stata assegnata non teneva

conto della mia esperienza passata, ma soprattutto delle mie necessità, come

emerge nel Rapporto finale d'attività redatto dalla __________, dove si

consigliava di investire sulle competenze digitali e informatiche della __________

"da attualizzare e rafforzare". In questo senso, rilevo che mi ero

anche interessata e avevo identificato un corso con l'obiettivo di certificare

le mie competenze informatiche, ma svolgendosi negli orari di disponibilità al

collocamento, la mia domanda di sovvenzionamento è stata respinta (Allegato 6E)”

(cfr. doc. A13 pag. 3).

1.5. Con decisione del 15 aprile 2024 la

Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 22 giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione per avere interrotto anticipatamente, il 29 marzo 2024, il corso

Bilancio e reinserimento lavorativo modulare organizzato dalla __________, che

era iniziato il 12 febbraio 2024 e si sarebbe dovuto protrarre fino all’11

giugno 2024 (cfr. doc. A14).

1.6. Contro la decisione del 15 aprile

2024 l’assicurata ha interposto tempestiva opposizione il 3 maggio 2024,

sostenendo che il corso in questione fosse inadeguato, rispettivamente, qualora

si volesse ammetterne l’adeguatezza, che non le si possa imputare una

negligenza di media gravità, bensì se del caso una colpa lieve, sicché la

sospensione di 22 giorni si rivela eccessiva e non dovrebbe essere superiore ai

15 giorni.

In proposito ella ha asserito che

la decisione contestata non considera che il provvedimento __________ per

contenuti si sovrappone in gran parte al precedente PML organizzato da __________

Ticino svolto tra novembre e dicembre 2023, orientato al rilevamento delle sue

competenze nel settore commerciale, non tiene conto di quanto emerso dal

rilevamento del precedente PML, ossia che avrebbe dovuto essere sostenuta nel

suo percorso di inserimento professionale in maniera personalizzata e

individuale, investendo in particolare sulle competenze digitali e

informatiche, non considera che il corso __________ era un corso collettivo di

riqualificazione / perfezionamento della durata di quattro mesi che non poteva

essere adattato alle sue necessità e al quale venivano indirizzati candidati

con profili e bisogni ben diversi dai suoi (ad esempio giovani ventenni,

richiedenti l’asilo, persone con statuto di protezione S) e non prende in esame

il modo in cui è stato gestito il modulo MAAR, rispettivamente la tendenza del

formatore psicologo a esplicitare i propri pensieri verso di lei.

La medesima ha anche sottolineato

che il provvedimento a cui è stata assegnata non teneva debitamente conto

dell’attività da lei svolta precedentemente, ma soprattutto delle sue necessità

particolari, vista la sua età e le sue capacità, come pure che sarebbero più

utili e costruttive delle misure personalizzate e individuali che le permettano

di rendersi maggiormente competitiva sul mercato del lavoro, ritenuti i fattori

che influenzano negativamente le sue possibilità di impiego, come la libera

circolazione delle persone UE/AELS e le quote LPP che non favoriscono la

reintegrazione di assicurati over 55-65 anni.

L’interessata ha, altresì,

evidenziato, a dimostrazione della sua assoluta volontà di rientrare al più

presto possibile nel mondo del lavoro, che fin dalla sua iscrizione all’URC ha

sempre seguito le indicazioni della sua consulente registrando sulla

piattaforma job-room.ch le domande di impiego e accogliendo con ottimismo anche

la possibilità di partecipare alla misura della __________, nonché di mai

essersi sottratta ad alcun provvedimento ordinatole e di avere sempre avuto

un’attitudine buona e disponibile a fare quanto necessario per aumentare la sua

collocabilità, ad esempio svolgendo uno stage di orientamento presso __________

tra il 23 e il 26 aprile 2024.

Ella ha concluso, dichiarando di

non avere scelto con leggerezza di interrompere il provvedimento presso la __________,

rinviando, per i relativi motivi, a quanto esposto sopra e al suo scritto del

12 aprile 2024 (cfr. consid. 1.4.; doc. A15).

1.7. Il 22 maggio 2024 la Sezione del

lavoro ha interpellato la __________, ponendole le seguenti domande:

" 1. Indicare

se la signora RI 1 le aveva manifestato la Volontà di

interrompere la formazione __________ a causa del modulo MAAR?

2. Spiegare se la

formazione si poteva proseguire anche senza il modulo citato. In caso di

risposta affermativa, l'assicurata ne è stata informata?

3. Indicare se

anche altri assicurati hanno interrotto il percorso a causa del modulo in

parola.” (Doc. A16)

__________, il 28 maggio 2024, ha

risposto:

" 1) La

signora RI 1 ha sin dal primo colloquio in __________ manifestato in maniera

esplicita scarsa convinzione e motivazione a partecipare al percorso. Il 20

marzo ha comunicato alla nostra consulente di riferimento di aver chiesto alla

consulente URC di interrompere l'accompagnamento.

Il 25 marzo abbiamo ricevuto la comunicazione di voler

interrompere il modulo MAAR (Modulo Accettazione Attivazione Risorse) per

divergenze di opinione con il formatore.

2) Il modulo MAAR è una delle molteplici formazioni di gruppo che

caratterizzano il percorso __________ proposto dalla __________. L'attivazione

nei moduli è individualizzata in funzione della situazione e delle necessità

della __________. Nel caso specifico, la consulente di riferimento ha valutato,

coinvolgendo attivamente la __________, molto importante e utile il modulo MAAR

alfine di meglio posizionarsi rispetto agli sviluppi in corso, mettersi in

discussione, gestire i pensieri e il cambiamento, le proprie emozioni e il

proprio comportamento nella fase di transizione professionale. Il modulo MAAR è

quindi stato scelto con la __________ che era a conoscenza della modularità e

individualizzazione del percorso. Di fondo nessun modulo è

"obbligatorio", ma il __________ prevede espressamente, salvo eccezioni

giustificate, l'attivazione in momenti di gruppo su tematiche di sviluppo

personale (soft skills).

3) Nel quadro di tutte le attività individuali e di gruppo

proposte dal __________ sorgono discussioni con __________ poco motivate o

restie ad attivarsi. Il modulo MAAR non registra situazioni diverse rispetto

alle differenti proposte di __________.” (Doc. A17)

1.8. L’assicurata, il 4 giugno 2024, in merito

all’accertamento esperito dall’amministrazione, ha osservato che il corso

collettivo della __________ presentava dei moduli già ampiamente sviluppati

durante il provvedimento 9 novembre - 6 dicembre 2023 organizzato da __________

– Rilevamento competenze del settore commerciale e che già durante il primo

colloquio con la __________ aveva fatto notare questo aspetto, ma __________

della Fondazione le aveva risposto che “non posso lasciare indietro quello

che noi offriamo” e che “non si può influenzare il percorso __________”.

Ella ha specificato di aver partecipato senza alcun pregiudizio ai primi

due incontri di presentazione dei Principi base di __________ svoltisi il 19 e

il 21 febbraio 2024 e di aver accettato l’iscrizione al modulo MAAR del 18

marzo 2024, ritenuto dalla consulente “molto importante e utile”.

La medesima ha, in particolare,

indicato di aver percepito, quando ha presenziato a due mattinate presentate

dalla Formatrice __________, un certo disagio a causa delle sue affermazioni

indirizzate alla classe, ad esempio, rivolgendo lo sguardo verso di lei, che “lei

è critica” e “quelle che polemizzano è difficile che riescano a ottenere

lavoro”, ecc.

Dalla seconda risposta fornita dal

Direttore __________ l’interessata ha, poi, dedotto che la formazione avrebbe

potuto proseguire anche senza il modulo MAAR (cfr. doc. A19).

1.9. Con decisione su opposizione del 26

giugno 2024 la Sezione del lavoro, accogliendo parzialmente l’opposizione

dell’assicurata contro il provvedimento del 15 aprile 2024 (cfr. consid. 1.5.),

ha ridotto la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art.

30 cpv. 1 lett. d LADI da 22 a 18 giorni con la seguente argomentazione:

" (…) Innanzitutto

si rileva che l’assicurata non ha fatto valere alcun motivo plausibile che

rendesse il corso inadeguato. Infatti, esso era adeguato sia alla situazione

personale della signora RI 1 che al suo stato di salute. Infatti, l'interessata

non ha mai indicato un motivo di salute che le avrebbe impedito di svolgere il

corso in parola, ma ha unicamente asserito che non era adeguato alla sua

persona.

Per quanto concerne la censura relativa al fatto che la misura non

corrispondeva alle sue necessità (vista la sua età, le sue capacità, misura non

sufficientemente personalizzata, ecc.), si sottolinea che secondo la

giurisprudenza, spetta ai consulenti URC di decidere, di volta in volta, quali

sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (STCA 38.2018.10 del

18 giugno 2018, consid. 2.7 e relativi riferimenti ivi citati). Lo stesso vale

in merito all'eventuale desiderio di un assicurato di seguire altri tipi di

corsi o di programmi occupazionali (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art.

85 b LADI; art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2011.33 del 27 luglio 2011, consid.

2.5. pag. 11 e relativi riferimenti ivi citati).

Nel caso concreto, va rilevato che il percorso prevedeva sia "un

lavoro di consulenza individuale" che "moduli formativi di

gruppo" (vedasi "note" nel documento dell'assegnazione a un

corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento del 2 febbraio 2024). Di

conseguenza, ritenendolo completo per la signora RI 1, la consulente del

personale ha optato per un corso collettivo di riqualificazione/perfezionamento

di tipo modulare come quello assegnatole.

4.2 In merito alla censura relativa al fatto che l'assicurata

sostiene che il suo caso configurerebbe un "caso di colpa lieve",

si ricorda che, secondo la direttiva LADI ID elaborata dalla Segreteria di Stato

dell'economia SECO, l'interruzione di un corso della durata di oltre 10

settimane senza valido motivo costituisce una violazione da media a grave

(Prassi LADI ID SECO, D79, 3.D., pag. 271).

Ne consegue che, l'interruzione del corso della __________ della

durata di 4 mesi non può costituire una violazione lieve.

4.3 Per quanto attiene alla durata della sospensione, come visto

sopra (punto 2.3), essa è determinata in base alla gravità della colpa (art. 30

cpv. 3 LADI).

Nel caso concreto l'assicurata ha esposto più volte di non essersi

sentita a proprio agio con diverse affermazioni fatte da alcuni formatori della

misura. Trattasi di esternazioni che ha trovato inopportune, che l'avrebbero

disorientata e che non ha apprezzato (punto 3).

Ritenuto che per stabilire la gravità della colpa è opportuno

tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, (RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nr. 96

all'art. 30 LADI e relativi riferimenti ivi citati), va

considerato che le affermazioni citate hanno particolarmente colpito la

sensibilità della signora RI 1.

Di conseguenza, appare consono diminuire la sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione dell'assicurata a 18 giorni.” (Doc.

A21)

1.10. Contro la decisione su opposizione

del 26 giugno 2024 l’assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto di riesaminare la stessa “alfine di correggere

ulteriormente la durata dei giorni di sospensione e sollevarmi da una ingiusta

colpa” (cfr. doc. I pag. 3).

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto

che il corso della __________ non era in linea con quanto suggerito nel

rapporto finale d’attività redatto da __________ l’11 dicembre 2023, e meglio

investire sulle competenze digitali e informatiche attualizzandole e

rafforzandole. Secondo l’assicurata non è, poi, accettabile sul piano

logico-razionale obbligare una persona a effettuare un bilancio

socio-professionale, sistemando il proprio dossier di candidatura, quando esso

è già stato oggetto di modifiche/aggiornamenti durante il corso __________ e

trasmesso ufficialmente all’URC, definendo e attuando un piano d’azione per

ricercare lavoro, il quale è già stato stabilito con la consulente URC,

valutando e migliorando le competenze personali e le tecniche di ricerca di

impiego tramite moduli formativi di gruppo e stage in azienda necessari per

coloro i quali devono conseguire la maturità professionale commerciale o per

scegliere una professione dopo la scuola dell’obbligo.

La

ricorrente ha rimarcato che il corso della __________ non teneva debitamente

conto dell’attività precedentemente svolta e delle sue necessità particolari

vista la sua età, le sue capacità (saper fare) e competenze trasversali (saper

essere). La medesima ha, inoltre, specificato di essere stata confrontata con la

linea di pensiero del formatore psicologo del modulo MAAR non condivisibile e

che un percorso di psicoanalisi collettiva non le avrebbe portato alcun

beneficio.

Ella ha evidenziato, da un lato,

che nessuna delle consulenti ha avuto dubbi sull’adeguatezza di un corso di

quattro mesi venduto come modulatore, ma di fatto impossibile da influenzare.

Dall’altro, di avere sempre portato - contrariamente a quanto sostenuto

dall’amministrazione, ovvero che non avrebbe fatto valere alcun motivo

plausibile che rendesse il corso inadeguato - ragionevoli e convincenti

motivazioni in proposito.

Infine l’insorgente ha asserito

che “in sintesi il corso organizzato dalla __________ della durata di 4 mesi

non era purtroppo mirato ai miei bisogni particolari, a promuovere le mie qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro e a migliorare il

collocamento in modo da permettermi una rapida e durevole reintegrazione (art.

59 cpv. 1 bis e cpv. 2 LADI)” (cfr. doc. I).

1.11. La Sezione del lavoro, in risposta,

ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.12. Il 19 agosto 2024 la ricorrente ha

presentato le proprie osservazioni, chiedendo di annullare la sanzione,

rispettivamente in via subordinata, di ridurre in maniera importante la durata

della sospensione e ritenendo in particolare che, siccome il Direttore della __________

ha indicato che il modulo MAAR è “una delle molteplici formazioni di gruppo

che caratterizzano il percorso BLRM proposto dalla __________” e che “di

fondo, nessun modulo è obbligatorio”, vi sarebbe stata anche la possibilità

di almeno valutare altre soluzioni meno incisive rispetto all’interruzione di

tutto il percorso che peraltro non aveva richiesto (cfr. doc. V+1/2).

1.13. La parte resistente si è pronunciata

al riguardo con scritto del 28 agosto 2024 (cfr. doc. VII).

1.14. Il 14 settembre 2024 l’insorgente si

è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX).

1.15. Il doc. IX è stato trasmesso per

conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se la Sezione del lavoro abbia ragione o meno sospeso l'assicurata

per 18 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa

dell’interruzione, il 29 marzo 2024, del “Corso collettivo di

riqualificazione/perfezionamento” presso la __________.

2.2. In

virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione

adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro

competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a

migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente

al capoverso 5; e

c. fornire

Fatti

i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza

di un'occupazione.

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità

se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (provvedimenti di

formazione e di occupazione; cfr. art. 59 segg. LADI) o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_909/2015 del 22 aprile 2016 consid. 3).

2.3. I provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione e quelli di occupazione

(cfr. art. 59 segg. LADI).

Secondo l’art. 59 cpv. 3bis LADI

gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 (“a. i presupposti del diritto secondo

l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione”)

possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla

conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,

indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione. Più

precisamente gli assicurati con più di 50 anni, quando non beneficiano più

dell’indennità di disoccupazione, hanno comunque ancora diritto al rimborso,

segnatamente, delle spese di vitto e viaggio fino alla fine del termine quadro

per la riscossione delle prestazioni. Per potere usufruire di queste prestazioni

supplementari gli assicurati in questione devono, però, avere diritto

all’indennità di disoccupazione al momento del loro cinquantesimo compleanno

(cfr. Boris Rubin, Assurance-chômage

et service public de l'emploi, Ed.

Schulthess 2019, N. 804 pag. 164).

La

Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI

PML al p.to A1 indica:

" A1 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) sono

strumenti

destinati a prevenire la disoccupazione incombente e a combattere quella

esistente (art. 1a cpv. 2 LADI). Si tratta in questo caso di strumenti che sono

intesi a favorire la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati nel

mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono migliorare l’idoneità al

collocamento (art. 15 LADI), promuovere le qualifiche professionali secondo i

bisogni del mercato del lavoro, diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata e d’esaurimento del diritto all’indennità nonché offrire la

possibilità di acquisire esperienze professionali (art. 59 cpv. 2 LADI). Se la

legge non dispone altrimenti, la durata dei provvedimenti è determinata in

funzione della situazione personale dell’assicurato.”

Per quanto attiene ai provvedimenti

di formazione, l’art. 60 cpv. 1 LADI prevede che in tale concetto rientrano

segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione

continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di

formazione.

Ai sensi del cpv. 2 dell’art. 60

LADI per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo

l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone direttamente

minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.

Riguardo alla delimitazione fra

corsi collettivi e corsi individuali, la Prassi LADI PML ai p.ti C2-C3 enuncia:

" C2 I

corsi individuali sono corsi offerti sul mercato libero della

formazione e

aperti a tutti, non solo ai disoccupati. I corsi collettivi sono provvedimenti

di riqualificazione o di perfezionamento organizzati specificatamente per i

disoccupati o per le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione e si

concentrano sulla loro reintegrazione nel mercato del lavoro. Devono essere

impostati in modo tale da ottenere la massima efficienza economica.

C3 Se il provvedimento di perfezionamento o di

riqualificazione

necessario

alla reintegrazione dell’assicurato non può essere realizzato in modo ottimale

(per quanto concerne la specializzazione e i costi) nell’ambito di un corso

collettivo, è possibile anche un corso individuale (art. 59c bis e art. 60

LADI).”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21

maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024

consid. 4.4.; STF 8C_228/2023

del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.

4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26

gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid.

7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno

2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260;

DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016

del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009;

STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000

N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA

C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001

consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

L'art.

45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza

valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una

nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI

se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata

della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

2.5. In

una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione

di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza

incorrere in nessuna sanzione.

Si

trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso

di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del

lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che

dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso

a tempo pieno.

L'Alta

Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il

mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non

sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso

in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato

in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85).

Il

TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze

personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente

comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003;

STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01

del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38,

consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234,

consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente

credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli

permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; STF

8C_154/2012 del 4 marzo 2013 consid. 3.4.2.; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).

Questa

interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto

internazionale della sicurezza sociale:

"

(…) Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21

Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:

internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den

Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.

1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter

anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre

Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"

(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel

caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che,

trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso

era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui

due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al

giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica

approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove

rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso

era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv.

3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In

un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006

l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente

in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di

accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per

quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per

dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.

In

particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata

dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee

nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di

assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in

questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento

dell’assicurato. In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era

perlomeno adatto ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a

trovare nuovi approcci nella ricerca di un’occupazione.

Inoltre

il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso

avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che

contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro

esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.

In

una sentenza C 261/06 del 6 novembre 2007 la nostra Massima Istanza si è

pronunciata in merito a un’assicurata sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione per 22 giorni, in quanto non aveva seguito il corso “MOA/Job

Center, Programm” della durata di tre mesi. L’Alta Corte ha osservato che il

corso era adeguato, che il medesimo era idoneo a migliorare la collocabilità

dell’assicurata e che a ragione quest’ultima era stata sanzionata. Anche

l’entità della penalità alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del

caso di specie non prestava il fianco a critiche.

Con

giudizio 8C_33/2007 del 31 gennaio 2008 il Tribunale federale ha confermato una

sanzione di 24 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione nel caso di un assicurato che, senza un valido motivo, non ha

iniziato un corso “Jobintensiv A” assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento

della durata di poco più di due mesi.

Con

sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013, già citata, il Tribunale federale ha

poi, confermato una sospensione di 16 giorni inflitta a un assicurato tedesco

con permesso B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un

corso di francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del

medesimo.

Al

riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per

non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è

considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o

familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in

questione.

In

quel caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali

datori di lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un

alloggio non costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta

l’inizio del corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su

una mezza giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato

disponeva ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e

prendere contatto con dei potenziali datori di lavoro.

In una sentenza 8C_471/2020 del 6

ottobre 2020 la nostra Massima Istanza ha statuito che rettamente un’assicurata

era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 20 giorni ex

art. 30 cpv. 1 lett. d LADI avendo interrotto, dopo sette giorni, un

provvedimento di formazione in un “Trainings- und Coachingzentrum” a cui era stata

invitata a partecipare dall’URC l’11 novembre 2019 per il periodo 7 gennaio - 6

aprile 2020.

Il TF ha evidenziato che

l’assicurata non aveva tentato di chiarire con la direzione dell’azienda di

pratica se potevano esserle affidati lavori più esigenti o trasmesse più

conoscenze, ma al contrario la medesima aveva manifestato chiaramente più volte

e fin dall’inizio il suo disinteresse e il desiderio di abbandonare prima

possibile la misura.

Infine con giudizio 8C_99/2024

del 6 maggio 2024 l’Alta Corte ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione di 25 giorni inflitta a un assicurato, nato nel 1969 e che a

causa dei suoi problemi di vista non poteva più esercitare la sua attività di

disegnatore di fumetti, poiché il 31 marzo 2023 aveva abbandonato un corso

adeguato assegnatogli nel gennaio 2023 presso una fondazione che si sarebbe

dovuto svolgere dal 17 gennaio al 17 luglio 2023.

Il TF ha sottolineato, da un

lato, che i giudici cantonali avevano stabilito che era stato dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante che adottando un comportamento

refrattario ed esprimendo l’assenza di voglia di proseguire con la misura in

questione, l’insorgente aveva impedito lo svolgimento della stessa o la

realizzazione del relativo scopo. Dall’altro, che la natura di un provvedimento

del mercato del lavoro è di ridurre la durata della disoccupazione, migliorando

l’idoneità al collocamento della persona assicurata e che non svolgendo la

misura, il rischio è di prolungare la disoccupazione, anche qualora vengano

effettuate ricerche di lavoro serie.

Riguardo alla censura

dell’assicurato secondo cui la sua consigliera presso la fondazione l’avrebbe

trattato in modo inaccettabile durante gli appuntamenti, nel giudizio federale

è stato rilevato che i giudici cantonali non avevano ritenuto dimostrata tale

contestazione, né che fosse stato infantilizzato e che in effetti

l’interpretazione che il ricorrente aveva fatto di certi colloqui con la consulente

si basava su delle intenzioni che aveva attribuito a quest’ultima, ma non su

dei fatti o degli elementi probatori oggettivi. Il TF ha concluso che, pertanto,

a ragione in sede cantonale non erano state prese in considerazione delle

circostanze particolari legittimanti una diminuzione della sanzione.

2.6. Per completezza, per quel che

concerne il Cantone Ticino, è utile segnalare che un’interrogazione

n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con il mercato del

lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi e cofirmatari.

Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero 3714).

Ad una successiva interrogazione n.

167/23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona”, depositata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari il 15 dicembre 2023, il

Consiglio di Stato ha risposto il 6 marzo 2024 (numero 1101).

In particolare, tra i quesiti posti

nell’interrogazione n. 167/23, figurano i seguenti:

"

Personale URC

(…)

Risulta che vi siano alcuni obiettivi primari per

misurare (qualificare) colei e colui che lavorano negli URC e sono:

A) incrementare il numero di utenti nei corsi di

sostegno al collocamento, più precisamente al corso Tecniche e Ricerche di

impiego

B) incrementare il numero di utenti nei POT (programmi

occupazionali)

C) incrementare le sanzioni agli utenti

Al Governo risultano questi obiettivi? Se sì non

sembrano obiettivi che vanno al di fuori del vero scopo di un URC che è l’inserimento

nel mondo lavorativo di una persona? Sulle sanzioni: non sembra al Governo che

gli URC non abbiano il compito di polizia ma piuttosto di aiutare a ritrovare

fiducia in sé stessi a motivare le persone (utenti) e aiutar loro a trovare un

lavoro?

(…)”

Queste le risposte

fornite dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2024:

"

(…) Quelli evidenziati ai punti A,

B e C di cui sopra non sono obiettivi primari per valutare il personale degli

URC.

In generale, ricordiamo che i provvedimenti del

mercato del lavoro (PML) – tra cui rientrano anche quelli citati (A e B) – sono

strumenti importanti a disposizione dei/delle consulenti del personale, proprio

con lo scopo di favorire il reinserimento professionale delle persone iscritte

agli URC che hanno maggiori difficoltà di collocamento per motivi inerenti il

mercato del lavoro. In questo senso, vi è una costante analisi qualitativa,

volta a migliorare l’utilizzo mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla

strategia di reinserimento individuale di ogni persona disoccupata.

Per quanto riguarda le sanzioni, ricordiamo che il

quadro legale federale affida agli URC anche un compito di controllo, che non

si contrappone e non ha preminenza sulle attività di consulenza e collocamento.

La corretta applicazione delle disposizioni della Legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) permette di garantire

l’equità di trattamento e di prevenire i possibili abusi nell’ambito di

un’assicurazione sociale. (…)”

Amalia Mirante e cofirmatari hanno,

da parte loro, presentato in data 17 giugno 2024 tre mozioni, non ancora evase,

che indicano, tra “le tematiche di primaria importanza”, anche la “necessità

di riformare gli Uffici Regionali di collocamento (URC) e quelli assistenziali”:

-

mozione 1782 “Analisi per una correzione della

redistribuzione di risorse attraverso la perequazione intercantonale”;

-

mozione 1784 “Incremento dei posti privati di

aziende con sede in Svizzera”;

-

mozione 1789 “Istituzione di un fondo

pubblico-privato per sopperire alla mancanza di manodopera qualificata”.

Lo stesso giorno Giovanni Albertini e

cofirmatari hanno presentato sei mozioni relative ai disoccupati e ai servizi

di collocamento.

In particolare con le mozioni 1790 “Aiutiamo

i disoccupati! Creiamo gli Uffici Cantonali di Reinserimento professionale

(UCR)” e 1791 “È ora di passare al collocamento attivo dei

disoccupati!” è stato chiesto al Consiglio di Stato di intraprendere i passi

necessari per creare gli Uffici Cantonali di Reinserimento professionale (UCR)

da affiancare agli URC con l’obiettivo unico di reinserire attivamente i

disoccupati e gli iscritti in assistenza nel mondo del lavoro, rispettivamente

di intraprendere i passi necessari per potenziare i servizi di collocamento

cantonali al fine di costituire dei team con competenze specifiche al

collocamento attivo dei disoccupati.

Inoltre con la mozione 1795 “È

ora di definire una progettualità per sostenere ulteriormente gli over 58 in

cerca di un’occupazione!” Albertini e cofirmatari hanno domandato al Consiglio

di Stato “di intraprendere i passi necessari per incentivare il settore

pubblico e privato:

-

a creare degli impieghi e/o

-

incentivare l’assunzione

per

permettere alle persone con almeno 58 anni di raggiungere il diritto alla

prestazione transitoria per i disoccupati anziani (PTD).

Questa

può essere richiesta dalle persone che hanno già compiuto 60 anni d'età e hanno

terminato il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal mese in cui

hanno compiuto 60 anni o successivamente. La PTD ha lo scopo di coprire il

Considerandi

fabbisogno vitale degli assicurati al più tardi fino al raggiungimento dell’età

ordinaria di pensionamento”.

2.7

Nell’evenienza concreta la Sezione

del lavoro, con decisione del 15 aprile 2024, ha sospeso per 22 giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione RI 1 per avere interrotto, il 29 marzo

2024, il corso collettivo __________ organizzato dalla __________, assegnatole

il 2 febbraio 2024 per il periodo 12 febbraio - 11 giugno 2024 (cfr. doc. A15;

consid. 1.6.).

Con decisione su opposizione del

26.

giugno 2024 l’amministrazione ha sottolineato che il corso in questione (costituito

sia da consulenza individuale che da moduli formativi di gruppo) era adeguato

alla situazione personale e allo stato di salute dell’assicurata.

La Sezione del lavoro ha,

tuttavia, ridotto a 18 giorni la sanzione, tenendo conto del fatto che

l’interessata ha sostenuto di non avere apprezzato diverse affermazioni da

parte di alcuni formatori della misura e di esserne rimasta disorientata (cfr.

doc. A21; consid. 1.9.).

La ricorrente ha contestato il

modo di procedere dell’amministrazione, ritenendo il corso assegnatole

inadeguato alle sue necessità particolari, vista l’età, le sue capacità e

competenze trasversali. Al riguardo ella ha rilevato, in particolare, da una

parte, che il corso collettivo della __________ presentava dei moduli già

ampiamente sviluppati durante il provvedimento 9 novembre - 6 dicembre 2023

organizzato da __________ – Rilevamento competenze del settore commerciale e che

il corso in questione non era in linea con quanto suggerito nel rapporto finale

d’attività redatto da __________ l’11 dicembre 2023, ossia investire sulle

competenze digitali e informatiche attualizzandole e rafforzandole, come pure

che fosse utile un percorso di accompagnamento individuale (coaching over 50 -

Job Mentoring) per aiutarla ad affinare una strategia di ricerca di impiego

efficace.

Dall’altra, di essere stata

confrontata con la linea di pensiero del formatore psicologo del modulo MAAR

non condivisibile e che un percorso di psicoanalisi collettiva non le avrebbe portato

alcun beneficio, come pure che il corso della __________ della durata di

quattro mesi non era mirato a promuovere le sue qualifiche professionali

secondo i bisogni del mercato del lavoro e a migliorare il collocamento in modo

da permetterle una rapida e durevole reintegrazione (cfr. doc. I; A13; A15;

A19; consid. 1.10.; 1.4.; 1.6.; 1.8.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17

cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; Daniele Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o

il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 360;

DLA 1999 pag. 45-47).

L’art.

17.

cpv. 3 lett. a LADI, in effetti, prevede proprio che un assicurato è

obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare

a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua

idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.2.).

Come visto, fra i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro rientrano i provvedimenti di formazione, in

particolare corsi individuali o collettivi (cfr. consid. 2.3.).

L'Alta

Corte ha, poi, stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato

inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un

assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.5.) – qualora

la frequentazione del corso non sia da considerare adeguata per l'assicurato in

questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85) e che un corso è

ritenuto inadeguato quando le circostanze personali, familiari o lo stato di

salute non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. consid. 2.5.).

In dottrina Boris Rubin, in La suspension du droit à l’indemnité de

chômage, in DLA 2017 pag. 1 segg. (pag. 12), al riguardo ha precisato:

" S’agissant du caractère non convenable d’une mesure, il s’apprécie

suivant le type de mesure. Pour les mesures de formation (art. 60 LACI), il s’examine par analogie en fonction des critères relatifs au

travail non convenable figurant à l’art. 16 al. 2 let. c

LACI (âge, situation personnelle, santé) et sans

doute aussi en fonction de celui figurant à l’art. 16 al. 2 let. f

LACI (durée maximale de déplacement).”

Cfr. pure B. Rubin, Assurance-chômage

et service public de l'emploi, Ed. Schulthess

2019, N. 562 pag. 117; D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …", pag. 88-89.

2.9

In concreto la ricorrente, pendente

causa, richiamando le affermazioni del Direttore della __________, il quale

rispondendo alla Sezione del lavoro, il 28 maggio 2024, ha indicato che il

modulo MAAR è “una delle molteplici formazioni di gruppo che caratterizzano

il percorso __________ proposto dalla __________” e che “di fondo,

nessun modulo è obbligatorio”, le quali secondo lei lascerebbero intendere

che vi sarebbe stata la possibilità di continuare il percorso esonerandola

unicamente dalla partecipazione al modulo MAAR, ha fatto valere di non avere chiesto

di annullare l’intero percorso __________, bensì soltanto il modulo MAAR e che

l’URC, il 29 marzo 2024 (cfr. consid. 1.3.), ha emanato la decisione di

interruzione della misura “senza confrontarsi ulteriormente con me, anche

solo per spiegarmi le conseguenze di una tale decisione” (cfr. doc. V pag.

3).

A tale proposito il TCA rileva

che dagli atti emerge che è vero che il 25 marzo 2024 l’insorgente, che aveva

iniziato regolarmente il corso presso la __________, ha scritto

specificatamente ad __________ che non era più intenzionata a proseguire il

Modulo MAAR da lui gestito, non condividendo la sua corrente di pensiero (cfr.

doc. A8; consid. 1.2.).

Tuttavia la medesima, già il 20

marzo 2024, aveva comunicato alla sua consulente presso l’URC che la scelta del

corso __________ non la entusiasmava più e che non lo riteneva adatto a una

persona della sua generazione che si era confrontata con il mondo del lavoro e

disponeva delle giuste risorse per affrontare e gestire il cambiamento in modo

funzionale, chiedendole di annullare gli incontri con __________, consulente in

reinserimento professionale – case manager della __________, e di esonerarla

dal frequentare il corso MAAR, gestito da __________ (cfr. doc. A7; consid.

1.2.).

Ne discende che l’assicurata, in

particolare domandando il 20 marzo 2024 alla sua consulente del personale URC di

annullare gli appuntamenti con la consulente della __________ ha manifestato,

ben prima del provvedimento di interruzione del corso emesso dall’URC il 29

marzo 2024 (cfr. consid. 1.3.), la sua contrarietà alla prosecuzione regolare

della misura.

Pertanto occorre concludere che

la decisione del 29 marzo 2024 di interruzione del corso __________ presso la __________

(cfr. consid. 1.3.), è stata indotta dal comportamento dell’insorgente che, a

prescindere dal fatto che i moduli non fossero obbligatori e dalle ragioni per

le quali non volesse più seguire il modulo MAAR, ha comunque espresso la

propria intenzione di porre fine alla sua partecipazione alla misura

complessiva assegnatale dall’URC che comprendeva, oltre al modulo MAAR, altri

moduli riguardanti, ad esempio, le tecniche di ricerca di impiego (cfr. doc.

A6).

Non risulta, peraltro, che la

medesima abbia reagito al provvedimento del 29 marzo 2024 contestando

l’interruzione integrale del corso, rispettivamente abbia richiesto un incontro

con la consulente URC e/o con l’organizzatore della misura per esporre che a

suo avviso erano incorsi in un malinteso e che voleva continuare a seguire –

anche se non il programma MAAR – gli ulteriori moduli.

Al contrario, come evidenziato

dalla parte resistente (cfr. doc. VII), anche dallo scritto del 12 aprile 2024,

con cui la ricorrente ha dato seguito all’invito della Sezione del lavoro, a

cui l’URC aveva sottoposto il suo caso, di formulare osservazioni prima dell’emanazione

di un’eventuale sospensione in relazione all’interruzione anticipata del corso

presso la __________ (cfr. doc. A11; A12), si evince, del resto, la sua volontà

di interrompere l’intero corso __________.

In effetti ella ha dichiarato,

riferendosi al provvedimento assegnatole dall’URC, di aver capito che lo stesso

“non fosse adeguato a me, soprattutto sul piano personale, considerate la mia

età, la mia situazione personale, le mie capacità e la mia pregressa esperienza

professionale”, come pure che si trattava di “un PML che non le avrebbe

portato significativi cambiamenti per capire quale strada scolastica o

lavorativa intraprendere, sicché ho deciso di interromperlo” (cfr. doc. A13

pag. 2).

Il 4 giugno 2024 l’insorgente ha,

altresì, puntualizzato di aver comunicato alla sua consulente URC, il 20 marzo

2024, dopo aver partecipato in mattinata al MAAR, di annullare i successivi

incontri con la consulente __________ e di esonerarla dal frequentare il MAAR,

ma, non avendo ricevuto risposta, ha riformulato e motivato direttamente a __________

il suo desiderio di interrompere il percorso durante il colloquio del 25 marzo

2024.

(cfr. doc. A19 pag. 2).

Riguardo all’asserzione

dell’assicurata secondo cui la consulente URC, il 29 marzo 2024, l’ha informata

che il suo incarto sarebbe stato trasmesso alla Sezione del lavoro per

decisione “senza ulteriori tentativi di mediazione con la __________ onde

evitare l’interruzione del provvedimento” (cfr. doc. IX), va osservato, in

primo luogo, che precedentemente al 29 marzo 2024 l’insorgente era stata ad

ogni modo chiara nell’esprimere la sua riluttanza nei confronti del corso __________

alla propria collocatrice.

In secondo luogo, ella, prima del

14.

settembre 2024 (cfr. doc. IX), mai aveva accennato a un suo desiderio di

trovare una soluzione al fine di proseguire la misura (iniziata il 12 febbraio

e che avrebbe dovuto concludersi l’11 giugno 2024; cfr. doc. A5; consid.1.1.), che

ha d’altronde contestato fin dal 20 marzo 2024 (cfr. doc. A7; consid. 1.2.).

2.10

Per quanto concerne l’adeguatezza

(cfr. consid. 2.8.) del corso __________ organizzato dalla __________, lo

stesso era conforme allo stato di salute dell’insorgente, la quale del resto

non solleva obiezioni al riguardo.

In relazione alla sua età (60

anni al momento dell’assegnazione della misura in questione) si rileva che il

percorso modulare __________, che ha come obiettivo quello di fornire alle persone

in cerca di impiego strumenti utili a migliorare le tecniche di ricerca di

lavoro allo scopo di ridurre la loro permanenza in disoccupazione,

rispettivamente di adoperarsi a favore del loro collocamento o definire una

nuova via formativa, si rivolge a persone in cerca di un’occupazione, in

particolare a coloro che incontr; doc. 13 allegato 1A).

Il corso è aperto, quindi, a

tutte le persone con difficoltà a reperire un’occupazione, indipendentemente

dall’età.

Di conseguenza, ritenuto che la

ricorrente, quando le è stata assegnata la misura era al suo quarto termine

quadro per la riscossione di prestazioni (3° termine quadro aperto fino al 31

dicembre 2023 e 4° termine quadro dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; cfr.

consid. 1.1.), la misura presso la __________ non è in contrasto con la sua

età.

Nemmeno a livello familiare o in

stretta connessione con la sua persona (ad esempio il mancato rispetto di

diritti fondamentali; cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …", pag. 66) sono state invocate

ragioni per le quali il corso BRLM potesse non essere idoneo alla situazione

personale dell’assicurata.

La ricorrente ha sì fatto valere,

da una parte, che __________, il quale gestiva il modulo MAAR, “rivolgendosi

espressamente a me ha utilizzato delle espressioni che mi hanno disorientato”,

come "ciò che vedo fuori è ciò che ho dentro", "e se lei

dovesse uscire di qui con la sua rabbia elaborata?", "se siete qui

non si tratta della peggiore cosa della nostra vita", "la noia parte

quando c'è assenza di uno stimolo"; "vado verso di lei e rispondo a

tante cose: quando c'è pace si è in grado di accogliere la noia e la fuga dal

silenzio non è più necessaria", "è difficile rimanere in pace in

assenza di stimoli continui", "la mia insoddisfazione la trasferisco

su di lui ponendo delle domande" e asserendo di non condividerne la

linea di pensiero (cfr. doc. A13; I; consid. 1.4.; 1.10.; 2.7.).

Dall’altra, che la consulente __________,

rivolgendo lo sguardo verso di lei, ha affermato che “lei è critica” e

che “quelle che polemizzano è difficile che riescano a ottenere lavoro”,

“portiamo i candidati ad avere una giusta collocazione: li aiutiamo a creare

l’occasione”, “abbiamo il compito di rendervi indipendenti”, “se

vi capita di nuovo di rimanere senza lavoro, sapere come muovervi come

orientarvi” e “gli Ucraini in __________ sono degli esempi; persone

motivate disposte a prendere tutto” (cfr. doc. A19; consid. 1.8.).

Va, però, osservato che le affermazioni

che l’assicurata sostiene essere state formulate dal formatore e dalla

consulente __________, seppur alcune effettivamente poco opportune, non rendono

il corso __________ inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.8.), considerato che le stesse sono comunque generiche e rivolte più che

altro al gruppo presente, come pure che nella sostanza non manifestano un astio

o un pregiudizio nei confronti dell’assicurata.

2.11

La contestazione relativa alla non

conformità della misura alle sue capacità, competenze trasversali e

all’attività precedente (cfr. doc. A15; I; consid. 1.6.; 1.10.; 2.7.) non

concerne specificatamente l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto la

lett. b dell’art. 16 cpv. 2 LADI

(“non tiene convenientemente conto

delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato”), che non va considerata nel contesto dei corsi (cfr.

consid. 2.8.).

Giova, ad ogni modo, evidenziare

che il corso Bilancio e reinserimento lavorativo modulare proposto dalla __________,

contrariamente a quanto preteso dall’assicurata (cfr. doc. A13; A15; consid.

1.4.; 1.7.), non è sovrapponibile alla misura “Rilevamento competenze nel campo

commerciale” organizzata dalla __________ e frequentata dall’insorgente dal 9

novembre al 6 dicembre 2023 (cfr. doc. A2).

Il provvedimento “Rilevamento competenze

nel campo commerciale” si svolge sull’arco di 3 settimane e permette di fare

una valutazione complessiva del profilo della persona in cerca d’impiego (PCI)

in ambito commerciale. Le competenze valutate sono metodologiche e operative,

digitali, comunicative e relazionali (soft Skills), linguistiche (tedesco,

inglese). I risultati e le competenze messe in luce durante il rilevamento com).

Il corso __________, per contro, dura

4.

mesi (a determinate condizioni vi è la possibilità di prolungo di 3 mesi;

cfr. doc. 13 allegato 1A; __________) e, come visto (cfr. consid. 2.10.),

fornisce agli assicurati strumenti utili a migliorare le tecniche di ricerca di

impiego, incoraggiando i partecipanti a diventare autonomi nello svolgere le

ricerche di lavoro.

Durante la partecipazione alla

misura è previsto l’inserimento dei partecipanti in stage sia come mezzo per

reinserirsi nel mercato del lavoro, sia per osservare e valutare le competenze

personali. La durata massima degli stage varia a seconda dell’obiettivo a cui

mirano. Considerati i bisogni di so).

Pertanto il provvedimento

“Rilevamento competenze nel campo commerciale”, di più breve durata, si rivela

di natura valutativa ed è volto all’esame delle competenze specifiche di un

assicurato necessarie per reperire un impiego, mentre il corso __________, che

si estende su diversi mesi, è più attivo e consente, tramite colloqui

individuali, atelier di formazione, atelier pratici ed eventuali stage in

azienda, di, ad esempio, sviluppare una strategia di candidatura personalizzata

e adeguata alla propria situazione, ottimizzare il proprio marketing personale

e metterlo in pratica e sviluppare le competenze trasversali richieste dal

mercato del lavoro (cfr. doc. 13 allegato 1A; __________).

La ricorrente ha censurato il

fatto che non sia stato dato seguito ai suggerimenti di cui al Rapporto finale

della misura organizzata dal __________ datato 11 dicembre 2024, ossia che per

facilitare il suo reinserimento sarebbe opportuno investire sulle competenze

digitali e informatiche da attualizzare e rafforzare, nonché sarebbe utile un

percorso di accompagnamento individuale (coaching over 50 - job mentoring) per

aiutarla ad affinare una strategia di ricerca di impiego efficace (cfr. doc.

A2), (cfr. doc. A13; A15; I; consid. 1.4.; 1.6.; 1.10.).

Il corso __________, tuttavia,

prevede proprio il miglioramento delle tecniche di ricerca di impiego (anche

con riguardo al presentarsi sul mercato del lavoro e ai colloqui di lavoro),

come pure, nel contesto delle candidature digitali, lo sviluppo e l’aumento

delle competenze di informatica di base e l’ottimizzazione delle ricerche

online (cfr. doc. A6=13 allegato 1A).

A proposito del “coaching over 50

- job mentoring” questo Tribunale non ignora che l’assicurata ha posto

l’accento sulla circostanza che “nell’approfondire il progetto “job mentor”

che punta su un'accresciuta messa in rete della PCI con i potenziali datori di

lavoro e con il Servizio aziende URC, ho altresì rilevato che Confederazione e

Cantoni sostengono un progetto pilota che si svolge nell'arco di 5 anni

2021-2025 chiamato "Supported Employment" (vedi schede allegate) dove

la partecipazione delle persone con più di 50 anni che hanno quasi finito le

indennità è facoltativa e non è necessaria un'assegnazione da parte dell'URC

competente”, aggiungendo che tale presa di coscienza “(…) mi lascia

molto amaro in bocca, poiché mentre il Consiglio federale vuole garantire la

concorrenzialità dei lavoratori più anziani e rafforza il potenziale di

manodopera residente, il mio caso viene invece segnalato all'Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro di Bellinzona e la sottoscritta sospesa dal diritto

all'indennità disoccupazione” (cfr. doc. V+1/2).

Cionondimeno la Sezione del

lavoro ha precisato che “(…) la misura Supported Employment non è stata

introdotta in Canton Ticino (…)” (cfr. doc. VII).

In effetti tale progetto

coinvolge tredici Cantoni, e meglio, Argovia, Appenzello esterno, Basilea

campagna, Berna, Giura, Grigioni, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Soletta, Turgovia,

Vaud e Vallese (cfr. doc. V2), ma non il Cantone Ticino.

Per quanto concerne, invece, il

progetto “Job Mentor”, esso è stato inserito in Ticino a decorrere dal

settembre 2021 e rientra nel più

ampio pacchetto di misure adottato nel 2019 dal Consiglio federale per

promuovere il potenziale della manodopera residente, attraverso il mantenimento

sul mercato del lavoro delle persone in cerca di impiego over-50 (cfr. doc. V1).

La parte resistente, in merito,

ha indicato, da un lato, che si tratta di una modalità di consulenza che la stessa

(e quindi gli URC) ha adottato per le persone con più di 50 anni che non hanno

un impiego e che si trovano nel primo anno di controllo della disoccupazione.

Dall’altro, che in tal senso, analogamente agli appuntamenti presso gli URC e

alle istruzioni degli URC, la persona in cerca di impiego è obbligata a

partecipare e ad applicare le istruzioni ricevute.

L’amministrazione ha

puntualizzato che “ad ogni modo, non essendo state previste misure diverse

per la signora RI 1, la stessa aveva l'obbligo di partecipare al corso

collettivo in parola” (cfr. doc. VII).

A quest’ultimo riguardo il TCA ribadisce

che l’insorgente al momento dell’assegnazione del corso __________ era,

comunque, al suo quarto termine quadro per la riscossione delle prestazioni

(cfr. consid. 1.1.; 2.10.) e che in ogni caso il progetto “Job mentor” non

rende inadeguati gli altri percorsi proposti agli assicurati con più di 50

anni.

È,

altresì, utile ricordare che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta

in volta quali siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento

dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e

delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c

LADI; art. 85b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006

consid. 2.2.1; DLA 2001 pag. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non

pubblicata; STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2024.7

del 2 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid.

2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18

giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2013.17 del 9 settembre 2013 consid. 2.7.;

STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio

2010).

In simili condizioni, attentamente

vagliati tutti gli elementi fattuali del caso di specie, questa Corte ritiene

che il corso Bilancio e reinserimento lavorativo modulare organizzato dalla __________

assegnato alla ricorrente nel febbraio 2024 fosse adeguato (cfr. STF

8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.3.; 4.5.3., già menzionata sopra).

2.12

Visto che l’assicurata ha interrotto

il corso BRLM (cfr. consid. 2.9.), risultato peraltro adeguato (cfr. consid.

2.10; 2.11.), consapevole che tale modo di agire era sanzionabile con una

possibile sospensione - essendo stata espressamente informata al riguardo,

segnatamente tramite l’assegnazione del corso del 2 febbraio 2024 (“in caso di mancata frequenza (mancato inizio,

assenza o interruzione) del provvedimento assegnato senza valide

giustificazioni l’assicurata potrà essere sospesa dal diritto all’indennità

(art. 30 cpv. 1 lett. d LADI)”; cfr. doc. A5) -, in concreto non

sussiste alcun valido motivo che giustifichi il suo comportamento.

A ragione, dunque, la Sezione del

lavoro ha applicato alla ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e le ha

inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

Per

un caso di un assicurato sanzionato ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non

avere iniziato un corso adeguato assegnatogli da un URC cfr. STCA 38.2016.10

del 17 maggio 2016.

2.13

Per

quanto attiene all'entità della sanzione, il TCA osserva che nel caso di specie

all’assicurata, che ha interrotto il corso assegnatole, è stata inflitta una

sospensione di 22 giorni, poi ridotta con la decisione su opposizione a 18

giorni, tenendo conto, sulla base di quanto sostenuto dalla medesima, ovvero di

non essersi sentita a proprio agio con diverse affermazioni espresse da alcuni

formatori del corso __________, che le stesse hanno particolarmente colpito la sua

sensibilità (cfr. doc. A21; consid. 1.9.).

La

giurisprudenza federale prevede di regola che un assicurato che per la prima

volta non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe

incorre in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si

situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid. 2.4.; STFA C 136/01 del 9 ottobre

2002.

consid. 5.2.).

La

prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a

un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione

corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa

tre settimane è prevista una sanzione da 10

a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro

settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa

cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci

settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da

aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI ID p.to D79).

Dalla

decisione di assegnazione del 2 febbraio 2024 risulta che il corso durava dal 12

febbraio all’11 giugno 2024 e che i giorni di corso sarebbero stati ottanta (cfr.

doc. A5).

Dunque

ottanta giorni di corso, suddivisi su un periodo di quattro mesi, corrispondono

a un corso di sedici settimane.

La penalità di 18 giorni

applicata dalla Sezione del lavoro, ritenuto che per l’assenza o l’interruzione

di un corso di circa dieci settimane vengono inflitti 19-20 giorni, mentre per

corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in

maniera appropriata e che la parte resistente ha già considerato la circostanza

che la ricorrente si è sentita disorientata da certe affermazioni di alcuni

formatori del corso __________, si rivela, tutto ben ponderato, proporzionata

alla gravità della colpa dell’assicurata (cfr. consid. 2.4.).

La

soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera

che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il

margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF

8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23

luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.,

pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017

consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF

137.

V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre

2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza

8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.14

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 26 giugno 2024 impugnata deve essere confermata.

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;

STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti