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Decisione

38.2024.4

Negato a ragione il diritto a ID poiché la riscossione dello stipendio non è stata sufficientemente comprovata. Decisivo è - comunque - il fatto che non sia possibile stabilire il guadagno assicurato

18 marzo 2024Italiano55 min

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.4

CL/gm

Lugano

18 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2023 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 22 dicembre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)

ha confermato il proprio precedente provvedimento del 16 giugno 2023 (cfr. doc.

21) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a percepire l’indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2023.

Nella

propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha ritenuto che, in

concreto e per l’attività asseritamente svolta presso __________, l’assicurata

non avrebbe comprovato la “percezione effettiva del salario”, elemento,

questo, “determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di

contribuzione e per determinare il guadagno assicurato” (cfr. all. B a doc.

I).

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento, il

riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, con rinvio degli

atti alla Cassa “per la decisione sull’importo dell’indennità di

disoccupazione” a favore di RI 1, nonché protestando spese, tasse e

ripetibili (cfr. doc. I pag. 6).

A

sostegno delle pretese della propria patrocinata, il legale ha, innanzitutto,

osservato:

- che RI 1 è stata

alle dipendenze della ditta individuale __________ in qualità di addetta alla

cucina sin dall’estate 2019;

- che il suo

contratto di lavoro è stato disdetto il 31 gennaio 2023 con un preavviso di due

mesi e ch’ella si è iscritta “alla disoccupazione a decorrere dal 01.04.2023”;

- che con

decisione del 2 maggio 2023 il Pretore del Distretto di __________ ha

pronunciato il fallimento di __________ (figlio della ricorrente), che la

procedura fallimentare è stata chiusa con decisione della stessa Pretura di

data 25 gennaio 2024 e che la ditta sarebbe è stata cancellata dal Registro di

commercio.

L’avv.

RA 1 ha, poi, rilevato quanto segue:

"

(…) sebbene la Cassa riconosca che

la riscossione di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità la stessa – oltre alla documentazione già prodotta dalla

ricorrente – ha richiesto pure la consegna dei libri contabili (conto

economico, conto cassa e conto stipendio) firmati da una fiduciaria. Secondo

l’opinione della Cassa questi documenti sarebbero fondamentali per garantire

l’effettiva riscossione del salario da parte della ricorrente.

13. Tuttavia, a mente della ricorrente, la Cassa

misconosce chiaramente che questa richiesta di fornire dei libri contabili

controfirmati da una fiduciaria non rappresenta un presupposto legale e in

concreto non è necessaria per determinare l’effettiva riscossione del salario.

La richiesta non ha difatti base legale sufficiente.

Le direttive amministrative richiamate dalla Cassa non costituiscono certo

norme giuridiche e non possono e soprattutto non devono essere considerate

vincolanti per negare o meno l’indennità di disoccupazione.

Ma oltre all’illegalità di tale richiesta – sulla

quale poi la Cassa ha fondato il proprio convincimento – vi è inoltre la

circostanza secondo la quale, quanto richiesto non è neppure prescritto dalla

legge. Il datore di lavoro della ricorrente non era di fatto obbligato alla

revisione ordinaria, e in ogni caso la ricorrente non è legittimata a

pretendere che un terzo, in concreto il suo ultimo datore di lavoro, le

consegni la documentazione contabile revisionata, con evidenti costi a carico

della ditta individuale nel frattempo fallita.

15. [recte: 14] La ricorrente, a fronte della copiosa

documentazione prodotta alla Cassa e prodotta con il presente ricorso, ritiene

difatti che negare il diritto alle indennità di disoccupazione unicamente sulla

base della mancata revisione dei libri contabili, che la medesima non può

certamente imporre al suo datore di lavoro fallito, viola in modo evidente e

inaccettabile il disposto di cui all’art. 8 LADI.

Questa richiesta, (…) non è prevista certamente dalla

legge e rappresenta dunque una richiesta illegale che non può essere tutelata

in questa sede.

Si aggiunga poi che, anche qualora i libri contabili

del datore di lavoro fossero stati revisionati da parte di una fiduciaria, la

richiesta della Cassa non sarebbe stata possibile da soddisfare da parte del

[recte: della] ricorrente. Da un lato il datore di lavoro è fallito e

dall’altro questa richiesta e la spesa per la revisione non può essere imposta

a una terza parte. Con l’illegale decisione qui impugnata, di fatto,

l’assicurata si vede danneggiata, per il mancato riconoscimento delle indennità

di disoccupazione, solo a causa di un presunto inadempimento del datore di

lavoro di fronte all’infondata richiesta della Cassa.

16. [recte: 15.] in conclusione non si può che

ritenere che la Cassa ha già ottenuto tutto quanto necessario per le sue

competente tramite la documentazione trasmessa dal [recte: dalla] ricorrente.

L’ulteriore richiesta della Cassa non può che ritenersi illegale e impossibile

da soddisfare per l’assicurato [recte: assicurata]: da un lato non vi è base

legale che possa in qualche modo giustificarla e, dall’altro, causerebbe dei

costi che non sono in nessun modo giustificati e necessari.

Si noti che con il presente ricorso, a ulteriore

conferma della riscossione del salario da parte della ricorrente, si producono

tutti i conteggi stipendio e le ricevute di pagamento sottoscritti dalla

dipendente. In queste condizioni il versamento del salario non può che essere

ritenuto dimostrato. (…)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella

sua risposta dell’8 febbraio 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa

e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

4. In sede di istruzione della pratica sono stati

richiesti tutti i documenti atti a completare l’incarto, tra di essi la Cassa

ha fatto richiesta delle ricevute di stipendio degli ultimi 24 mesi del

rapporto di lavoro (Doc. 1 seconda pagina) e dei conteggi di salario.

5.Con lettera del 16.06.2023 la ricorrente dichiara “…

non sono in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata”.

6. In sede di opposizione la Cassa ha chiesto al

rappresentante della ricorrente alcune informazioni, specificatamente se le

indennità di perdita di guadagno per malattia sono state versate al datore di

lavoro o direttamente alla dipendente, inoltre ha richiesto il motivo per cui

non sono mai state richieste delle ricevute al momento del pagamento del salario.

7. Con lettera del 31.10.2023 il rappresentante della

ricorrente risponde confermando che la contabilità non è controfirmata da una

fiduciaria (doc. 26).

8. Inoltre allegata una lettera del datore di lavoro __________

(figlio della ricorrente) il quale afferma: “…1. Le indennità di perdita di

guadagno sono state versate direttamente a me e me pagate alla dipendente. 2.

Alla consegna del salario in contenti per tutti i dipendenti avuti in servizio

presso il mio ristorante non ho fatto firmare nessuna ricevuta”.

9. Infine, in sede di ricorso la ricorrente produce

dei conteggi salario firmati (doc. C) malgrado il datore di lavoro avesse

espressamente [ndr: indicato] il contrario ed infatti i conteggi salari

trasmessi alla Cassa sono privi di qualsiasi firma (doc. 8). Inoltre, vengono

prodotte delle ricevute di pagamento quando in precedenza era stato comunicato

che non ne esistevano.

10. Ulteriore incongruenza, che non è mai stata

chiaramente spiegata, è come la ricorrente possa aver percepito un salario a contanti

– con o senza ricevuta firmata – avendo il conto cassa un largo passivo,

differente se il passivo si fosse verificato su un conto bancario.

11. Sulla legalità in merito alla richiesta di

documentazione codesto lodevole Tribunale si è già espresso con sentenza del

30.01.2024 (38.2023.64)” (cfr. doc. III).

1.4. In

data 12 febbraio 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni

per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.

doc. IV)

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a

ragione oppure no, abbia negato RI 1 il diritto alle indennità di

disoccupazione dal 1° aprile 2023.

A tal proposito, e meglio

relativamente all’inizio della decorrenza dell’eventuale diritto di RI 1 alle

prestazioni LADI, il TCA rileva che il 1° aprile 2023 è, infatti, la data

riportata tanto la registrazione nel sistema COLSTA (cfr. doc. 2), quanto

risultante dalla prima disdetta del rapporto di lavoro in atti (consegnata

all’ex dipendente il 31 gennaio 2023 con termine di disdetta di due mesi e

quindi per il 31 marzo 2023; cfr. doc. 4), nonché dalla decisione (di sanzione)

resa nei confronti dell’insorgente dalla Sezione del lavoro in data 11 maggio

2023 (cfr. doc. 18), rispettivamente dal provvedimento emesso dalla Cassa il 16

giugno 2023 (cfr. doc. 21) ed infine dalle censure ricorsuali e, quindi, per

indicazione dell’assicurata medesima (“(…) il contratto di lavoro della

ricorrente è stato disdetto dal datore di lavoro il 31.01.2023, con preavviso

di due mesi (…)”; “(…) successivamente alla disdetta del contratto di

lavoro la ricorrente si è iscritta alla disoccupazione a decorrere dal

01.04.2023 (…)”; cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

Tale puntualizzazione s’imponeva

alla luce del fatto che nella “domanda d’indennità di disoccupazione”

sottoscritta dall’assicurata il 14 aprile 2023 – laddove, peraltro, la

ricorrente precisa di avere svolto il proprio ultimo giorno di lavoro in data

31 marzo 2023, dopodiché l’attività dell’esercizio pubblico sarebbe “cessata” -

la medesima fa valere di avere lavorato presso il __________ dal 1° luglio 2019

al 30 aprile 2023 (cfr. doc. 3), postulando quindi le prestazioni LADI da

maggio 2023. Analogamente dicasi in relazione a quanto indica l’attestato del

datore di lavoro (cfr. doc. 6).

Per i motivi suindicati, a mente

di questa Corte, è però a decorrere dal mese di aprile 2023 che deve essere

valutato l’eventuale diritto di RI 1 alle prestazioni LADI.

2.2. Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo

un presupposto per il riconoscimento di un periodo

contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16

maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF

113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515

e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

2.3. Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In

virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene

al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito

all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato

conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo

medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art.

13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

2.4. Per

costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo

(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023

del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid.

2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,

massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

Con sentenza 8C_913/2011 del

10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale,

chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la

questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era

più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite

l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito

che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò

ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

La

nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato

in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il

18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente

con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin

dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza

diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della

società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto

immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio

2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,

non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario

superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31

maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).

Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio

2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in

relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato

l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi

fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del

consiglio di amministrazione e azionista.

Il

Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali

situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere

chiaramente documentato e contabilizzato.

Dall’altro,

che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo

esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter

determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può

comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

In una sentenza 8C_318/2022 del

14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale

federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui

procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile

2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal

marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle

assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che

Fatti

i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente

corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la

Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri

contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.--

non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente

non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.

Cfr.

pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio

2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

Dal

canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la

decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del

ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto

nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e

gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro

e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di

lavoro.

In una sentenza 38.2021.17 del 16

giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con

sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del

diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie

non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o

meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui

all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile

determinare il guadagno assicurato.

È stato specificato che il

guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa

l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa,

come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro,

ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società

era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi

in merito a salari fittizi.

Cfr. anche STCA 38.2020.41

del 15 marzo 2021.

2.5. Per

quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia

per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il

guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29

dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di

un’assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale

il TCA aveva approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto

non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non

ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

Secondo questo Tribunale la

ricorrente non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai

sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art.

14 LADI.

Il

TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe

dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che

allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente

attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione deve essere negata.

Con giudizio 8C_452/2019 del 12

novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale

38.2019.7 del 22 maggio 2019.

Il TCA, contestualmente a un

ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un

lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che

l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la

mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a

provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di

collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale

carenza probatoria.

In applicazione del

principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che

non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività

lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo

di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Questo Tribunale ha altresì

ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per

calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a

contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di

contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.

Qualora

il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente

attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione va comunque negata.

Si

veda anche la STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 peraltro richiamata dalla

resistente nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.).

2.6. La

Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita

dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre

2012, ed in concreto anche per il 2023, (pt. B32, B144 e segg) prevede in

relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla percezione effettiva di un

salario quanto segue:

"

(…)

Riscossione effettiva di un salario

B32 Un assicurato adempie il periodo

di contribuzione necessario se ha esercitato un’attività salariata soggetta a

contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio

importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato

un‘attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi

alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati

nell’azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto

concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.).

(…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un’attività

soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il

salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per

sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un

criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a

contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a

insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo

corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro

e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare

la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di

un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il

datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di

compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato

allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto

di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi

sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati

ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro

e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge

che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale

attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)

Persone che occupano una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima della

disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso

verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul

conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali

verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in

contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario

ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli

estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto

individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.

Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura

nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato

viene preso in considerazione l’importo meno elevato.

L’assicurato il cui salario è

versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione

effettiva del salario.

La riscossione del salario

non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la

ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o

l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi

documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere

garantita unicamente dall’assicurato.

Se i giustificativi

presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente

versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze

dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva

del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di

contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una

simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2).

(…)”

Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI

ID relativi al guadagno assicurato è inoltre

previsto:

"

(…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno

assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS,

normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più

rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il

salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia

effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è

importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per

determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è

infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario

deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”

2.7. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del

6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;

STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144

consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.

258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.8. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (cittadina italiana a beneficio di un

permesso di dimora “B”, nata nel 1970; cfr. doc. 2) è da ultimo stata attiva

per la ditta individuale del figlio, dove era stata assunta a decorrere da

luglio 2019 in qualità di “addetta alla cucina”, per un salario lordo

mensile di fr. 3'759.05 (quota parte della tredicesima compresa; cfr. doc. 7).

Successivamente alla disdetta del

rapporto lavorativo, la ricorrente ha postulato il diritto alle indennità di

disoccupazione, a decorrere, per i motivi già posti in evidenza, dal 1° aprile

2023, dando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 2 e supra consid.

2.1.).

Dagli atti, segnatamente dalle

domande preliminari sottoposte dalla Cassa a RI 1 che ha sottoscritto il

relativo modulo in data 31 marzo 2023, risulta che l’assicurata ha sin dal

principio indicato che lo stipendio le veniva versato in contanti e brevi manu,

senza alcuna firma di ricevute, da parte del figlio, __________, titolare della

ditta per la quale ha fatto valere di essere stata attiva.

Già in quell’occasione

l’amministrazione aveva invitato RI 1 a voler produrre (“per completare il

suo incarto”) l’ “estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria

(conto economico, conto cassa e conto stipendi) firmato + timbro fiduciaria”

(cfr. doc. 1).

Giova rilevare che __________,

titolare della ditta che impiegava la ricorrente, è stato dichiarato in

fallimento con decisione della Pretura del Distretto di __________ a far tempo

dal 3 maggio 2023. La procedura fallimentare in questione è poi stata chiusa

con decisione della medesima Autorità di data 25 gennaio 2024 e l’impresa

individuale conseguentemente cancellata d’ufficio del Registro di Commercio

(cfr. www.zefix.ch).

In relazione al rapporto di

lavoro che legava la ricorrente alla ditta individuale del figlio, agli atti

figurano i conteggi stipendio mensili di RI 1 dal mese di gennaio 2021 ad

aprile 2023, compresi (cfr. doc. 8 ed all.).

Nessuno dei documenti in questione

è firmato, per ricevuta, dall’ex dipendente (o dal figlio per la ditta

individuale), che in sede di domande preliminari, lo si rammenta, aveva infatti

dichiarato che alla pretesa consegna del salario, in contanti, brevi manu, non

corrispondeva alcuna ricevuta (cfr. doc. 1 e supra).

Dal certificato di salario per

l’anno 2021, emerge, poi, che la ricorrente ha conseguito redditi pari a

complessivi fr. 45'110.- (cfr. doc. 9).

Da analogo documento relativo,

invece, al 2022 risulta che i redditi dell’assicurata erano stati di fr.

22'698.- (cfr. all. a doc. 9).

Dalla documentazione “struttura

prestazione Indennità giornaliera (…) RI 1”, che si rileva essere un

conteggio delle indennità perdita guadagno per malattia, sottoscritto da __________,

emerge, poi che per i mesi di settembre, novembre e dicembre 2021,

rispettivamente, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre,

novembre e dicembre 2022 la ricorrente è stata inabile al lavoro (cfr. doc.

10).

La “Notificazione di

pignoramento o sequestro di salario / rendita / indennità” emessa

dall’Ufficio esecuzione di __________ in data 17 maggio 2023, quando il

rapporto di lavoro si era ad ogni modo già concluso, attesta, poi, che a

partire da quel momento il salario della ricorrente sarebbe stato “pignorato/sequestrato”,

con il che il datore di lavoro è stato diffidato “a trattenere dal salario

l’importo eccedente il minimo d’esistenza di sua spettanza di CHF 1'934.00 per

mese” (cfr. doc. 11).

Il 22 maggio 2023, la Cassa ha

chiesto a RI 1 di produrre la seguente documentazione:

"

(…)

-

Conto cassa per gli anni 2021,

2022 e 2023;

-

Contabilità per gli anni 2021 e

2022 controfirmata da una fiduciaria;

-

La data di rilascio e firma del

datore di lavoro nei formulati “trattenuta dell’imposta alla fonte sulle

prestazioni versate ai salariati” per l’anno 2021 e 2022” (cfr. doc. 12).

In tal senso, sono stati versati

agli atti i seguenti documenti contabili:

-

“__________ Bilancio al

31.12.2021” (cfr. doc. 14 ed all.);

-

“__________ Bilancio al 31.12.2022”

(cfr. doc. 15 ed all.);

-

“__________ Bilancio al 31.12.2023”

(cfr. doc. 16 ed all.),

sottoscritti dal solo figlio di RI

1 e titolare della ditta individuale presso la quale era attiva la ricorrente.

Dai moduli “trattenuta

dell’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati del 2021 e 2022”

emerge che la “trattenuta dell’imposta alla fonte” per il 2021,

sottoscritta dall’ex datore di lavoro il 31 gennaio 2022, su un totale di

salari per fr. 41'126.- sarebbe stata di fr. 1'575.-, mentre per il 2022, dal

modulo firmato dall’ex datore di lavoro il 31 gennaio 2023, risulta essere

stata di fr. 81.- su salari di totali fr. 22'698.- (cfr. doc. 13 ed all.)

Dall’ “estratto del conto

individuale – Cassa __________” di RI 1 risulta che la medesima, lavorando

per __________ da gennaio a dicembre del 2021 ha conseguito un reddito annuo di

fr. 45'110.-.

A fr. 22'554.- ammontano invece i

redditi percepiti alle dipendenze del figlio nel 2019, mentre nel 2020 la

ricorrente risulta essere stata attiva per “__________” conseguendo redditi per

fr. 18'549.- (cfr. doc. 17).

L’ammontare di fr. 45'110.- a

valere quale reddito per l’intero 2021 trova corrispondenza anche nella “dichiarazione

dei salari 2021” in atti, dalla quale emerge anche che dipendenti della

società erano pure __________ e __________ (quest’ultimo coniuge della

ricorrente; cfr. all. a doc. 17 ed estratto

relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone

Ticino).

Con decisione dell’11 maggio

2023, la Sezione del lavoro ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità

di disoccupazione per 7 giorni, avendo ella comprovato ricerche di lavoro

insufficienti per il periodo precedente l’iscrizione (cfr. doc. 18).

In data 16 giugno 2023 RI 1 ha

trasmesso alla Cassa una dichiarazione manoscritta dalla quale risulta quanto

segue:

"

Non sono in possesso di ulteriore

documentazione oltre a quella già consegnata” (cfr. doc. 19).

Con decisione del 16 giugno 2023,

la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità di

disoccupazione sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(...)

5. Nella documentazione contabile che è stata

consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto tutto l’anno sempre con un

saldo negativo, di conseguenza non era possibile effettuare il prelevamento del

salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta essere con un saldo positivo,

unicamente a seguito delle 3 registrazioni contabili del 31 dicembre 2021,

relative a dei versamenti. Ma in particolare per il versamento __________ di

CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e malgrado la richiesta di

informazioni da parte della Cassa, l’assicurata rispettivamente il datore di

lavoro ha risposto di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre

a quella già consegnata. Di conseguenza per l’anno 2022 il conto cassa non

poteva risultare con un saldo positivo.

6. Ritenuto che, prima di annunciarsi alla

disoccupazione, lei lavorava presso suo figlio nell’attività presso il __________,

la Cassa ha dovuto verificare in maniera più accurata il versamento del

salario.

7. Nel suo caso, sulla base della documentazione agli

atti, non si può che constatare che la riscossione del salario non può essere

dimostrata, motivo per cui la sua domanda d’indennità di disoccupazione deve

purtroppo essere respinta” (cfr. doc. 21).

Con e-mail del 30 giugno 2023, la

__________, ha comunicato alla Cassa quanto segue:

"

(…) la dipendente del ristorante __________,

ci ha informato della decisione negativa per la richiesta d’indennità di

disoccupazione.

(…) di seguito alcune osservazioni:

-

La ditta non ha una cifra d’affari

pari a CHF 500'000, di conseguenza, secondo l’art. 957 cpv. 2 CO deve tenere

unicamente il bilancio delle entrate e delle uscite.

-

La ditta ci ha riferito di aver

subito due furti, comprensivi di documenti contabili. Di conseguenza la

contabilità è stata elaborata con la documentazione a noi consegnata.

-

Per l’anno 2021 la ditta si è

rivolta ad un altro ufficio, che non ha eseguito il lavoro e di conseguenza a

novembre 2022 sono tornati a chiedere al nostro ufficio.

-

Non avendo alcun tipo di procura,

non ci è stato possibile richiedere copia dei versamenti effettuati per l’ILR

dall’__________ ma sicuramente il titolare può richiederne copia e mostrare gli

accrediti sul conto corrente __________.

-

Le buste paga sono state elaborate

secondo i contratti in vigore, per quanto concerne il versamento degli stessi

non siamo in possesso di alcun giustificativo.

-

Il titolare svolge un’altra

attività come dipendente, ha sicuramente investito del patrimonio personale del

quale non siamo stati informati.

-

La nostra società non può

effettuare revisioni in quanto il fiduciario iscritto all’albo nonché gerente

della società non è abilitato e la legge, tra l’altro, impone che l’ufficio di

revisione sia estraneo all’ufficio che tiene la contabilità.

-

In conclusione, siamo in possesso

della documentazione consegnata dalla ditta e disponibili ad inviarvela per

ogni accertamento” (cfr. doc. 20).

In data 18 agosto 2023, RI 1, già

rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato il provvedimento del 16 giugno

precedente, facendo valere, in particolare, quanto segue:

"

(…) la documentazione prodotta

dall’opponente alla Cassa Disoccupazione a comprova dei versamenti dei salari

eseguiti e meglio l’attestazione delle rendite 2021 e 2022, bilancio 2021 e

2022, conto cassa 2021 e 2022, dichiarazione dei salari 2021, conto salari

2022, dichiarazione imposta alla fonte 2021 e 2022, nonché il riepilogo

versamenti __________ è certamente conforme con quanto richiesto dalla legge

applicabile nella presente fattispecie.

Nella decisione impugnata la Cassa ha dapprima

accertato che, siccome i conti cassa 2021 e 2022 risultavano con saldo

negativo, non era di conseguenza possibile effettuare il prelevamento del

salario. Dunque, ritenuto come la riscossione del salario non poteva essere

dimostrata dall’opponente, la sua domanda d’indennità andava respinta.

Tuttavia, la Cassa nella propria decisione non ha

considerato come la riscossione effettiva del salario non rappresenta di per sé

un presupposto del diritto all’indennità ex art. 8 LADI, quanto piuttosto un

indizio per comprendere se vi è stata attività soggetta alla contribuzione o

meno; circostanza che è ampiamente dimostrata dalla documentazione

sopramenzionata. L’unica e scarna argomentazione della Cassa concerne il saldo

negativo del conto cassa 2021 e, presumibilmente, quello del 2022.

Quest’argomentazione non è rilevante per determinare o meno l’effettivo

versamento del salario, ritenuto come al momento del pagamento del salario il

conto cassa avrebbe potuto prevedere un saldo positivo. Non vi è correlazione

tra l’avvenuto versamento e il saldo cassa. L’opponente ha sempre percepito il

salario pattuito, ciò verrà conferma anche dall’opponente stessa e dall’ex

datore di lavoro.

Inoltre, indipendentemente dal fatto che l’opponente

lavorasse presso il figlio e che per questo vi sarebbe dovuta essere una

verifica più accurata del versamento del salario, la richiesta della Cassa

all’opponente di voler firmati tutti i conti cassa da una persona terza, come

ad esempio un fiduciario, per accertare l’avvenuta riscossione del salario non

è conforme a quanto prescritto dalla legge. Le direttive amministrative interne

alla Cassa non costituiscono di certo norme giuridiche e non sono dunque

vincolanti per la decisione che qui ci concerne. La richiesta della Cassa è

pertanto illegale.” (cfr. doc. 22).

In data 28 settembre 2023, la

Cassa ha invitato la ricorrente “a far rispondere al datore di lavoro (__________),

alle domande poste e trasmetterci la seguente documentazione”, e meglio:

"

(…)

1. Le indennità di perdita guadagno per malattia sono

state versate al datore di lavoro o direttamente alla dipendente?

Considerandi

2.

Per quale motivo non sono mai state firmate delle

ricevute per la consegna del salario?

3.

Voglia trasmetterci il conto cassa e conto

stipendio per l’anno 2023 controfirmati da una fiduciaria.” (cfr. doc. 23).

Con lettera del 31 ottobre 2023,

l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa “la lettera del signor __________,

datore di lavoro della signora RI 1, Nonché il conto cassa e conto stipendio

2023”, precisando che “questi ultimi, come già riferito nell’opposizione

del 18.08.2023, non sono controfirmati da una fiduciaria” (cfr. doc. 26).

Dal documento sottoscritto da __________

in data 12 ottobre 2023, in risposta ai quesiti posti dalla Cassa, risulta

quanto segue:

"

(…)

1.

Le indennità di perdita di guadagno sono state

versate direttamente a me e da me pagate alla dipendente.

2.

Alla consegna del salario in contanti per tutti i

dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante non ho fatto firmare

nessuna ricevuta” (cfr. doc. 27).

Con la decisione su opposizione

del 22 dicembre 2023, la Cassa ha respinto l’opposizione dell’assicurata (cfr.

doc. 28 e supra consid. 1.1.).

In particolare, l’amministrazione

ha argomentato il proprio provvedimento come segue:

"

(…)

19.

Nel presente caso, lei si è iscritta al

collocamento a decorrere dal 01.04.2023 dopo essere stata alle dipendenze del

figlio (Signor __________), società __________.

20.

Tenuto conto che con il datore di lavoro vi è un

grado di parentela, la Cassa deve effettuare le opportune verifiche del salario

effettivamente riscosso.

21.

Per la verifica della riscossione del salario, la

Cassa ha ricevuto la seguente documentazione:

·

Attestazione delle rendite 2021 e

2022;

·

Bilancio 2021, 2022 e 2023;

·

Conto Cassa 2021, 2022 e 2023;

·

Dichiarazione dei salari 2021;

·

Conto salari 2022 e 2023;

·

Dichiarazione imposte alla fonte

2021.

e 2022;

·

Riepilogo versamenti __________

(07.09.2021-28.12.2022);

·

Buste paga dal mese di aprile 2021

al mese di aprile 2023;

·

Attestato del datore di lavoro.

22.

(…) mail del 30.06.2023 (…) __________ (…)

23.

Alla consegna del salario non veniva firmata una

ricevuta in quanto, come riportato dal datore di lavoro, per tutti i dipendenti

non ha fatto firmare una ricevuta.

24.

Nel conto cassa per l’anno 2021 risultano i

seguenti versamenti senza giustificativo:

__________

Bilancio al 31.12.2021

1000.

Cassa

Data

Doc

Descrizione

Conto

Dare CHF

Avere CHF

Saldo CHF

31.12.2021

Acquisto __________

4000.

83.45

- 60'606.13

31.12.2021

Acquisto __________

4000.

47.30

- 60'653.43

31.12.2021

Stipendio dicembre

Salario netto

[5000]

2'782.10

- 63'435.53

31.12.2021

NESSUN GIUSTIFICATIVO

Versamenti __________

5030.

5’700

- 57'735.53

31.12.2021

NESSUN GIUSTIFICATIVO

Versamenti __________

5040.

40'939.44

- 16'796.09

31.12.2021

NESSUN GIUSTIFICATIVO

Giroconto cassa

2850.

16'796.44

31.12.2021

Totali movimenti

115'889.93

115'889.93

25.

A mente della Cassa, in mancanza dei

giustificativi, non è plausibile che l’assicurata abbia ricevuto un salario con

un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli anni 2022 e 2023.

26.

La richiesta della Cassa dei libri contabili

firmati (conto economico, conto cassa e conto stipendi) è necessaria per

garantire da una fiduciaria l’effettiva riscossione del salario. La

documentazione presentata dall’assicurata, sono semplici allegazioni di parte,

la cui veridicità non può essere garantita unicamente dall’assicurata.

27.

Rinunciando alla revisione da una fiduciaria,

l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prova e il diritto alle

indennità di disoccupazione deve essergli negato.

28.

La prova della percezione effettiva di un salario

è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per

determinare il guadagno assicurato. In assenza della documentazione richiesta

il calcolo del guadagno assicurato non è possibile.

29.

Come sopra citato, in mancanza sia di libri

contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di

pagamento bancari, postali, o in contanti oppure di testimonianze che

permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento

del salario non può essere formalmente dimostrato” (cfr. doc. 28).

In sede ricorsuale, la ricorrente

ha versato agli atti gli stessi conteggi di salario mensili che già figuravano

nell’incarto della Cassa, provvisti, però, questa volta, di firma propria e

dell’ex datore di lavoro, nonché dell’indicazione “pagato” (cfr. all. a

doc. I).

A questa Corte, l’assicurata ha,

inoltre, fatto pervenire delle “ricevute”, numerate (ininterrottamente)

dalla 37 alla 91 per il versamento degli stipendi mensili/acconti versati da “__________”

a RI 1 “addetta alla cucina” tra il 2021 ed aprile 2023 (cfr. all. a

doc. I).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la

riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non

per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai

sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola

condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo

contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione

analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. supra consid.

2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del

10.

aprile 2012).

In

ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce

un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di

un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di

assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella

situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore

che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie

pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.;

STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).

In

proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui

gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza

di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in

quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti

di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto

individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato

stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come

pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi

erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la

riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva

realmente lavorato.

Inoltre,

come visto sopra (cfr. supra consid. 2.4.), la prova della riscossione dei

salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato.

In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di

stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò

comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF

8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013

consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare

consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA

38.2012.5

del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).

2.10

Nel caso di

specie, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che a ragione la Cassa ha

negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni LADI.

Al riguardo, va innanzitutto

evidenziato che l’effettivo versamento e quindi la percezione del salario da parte

della ricorrente non è comprovata da alcun estratto conto (bancario o postale)

di RI 1 o dell’ex datore di lavoro, figlio dell’interessata, e questo malgrado

un conto corrente l’attività parrebbe averlo avuto, almeno stando a quanto

indicato dalla fiduciaria (cfr. supra consid. 2.8).

Stando alla tesi della

ricorrente, il salario veniva consegnato in contanti alla dipendente, da parte

del titolare dell’impresa individuale.

In tal senso madre e figlio

hanno, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), in un primo momento precisato che

al momento della consegna del salario e quindi del denaro contate, ai

dipendenti che lo ricevevano brevi manu non veniva fatta sottoscrivere alcuna

ricevuta.

Tant’è che, infatti, i primi

conteggi di salario mensili versati agli atti – tra i quali figura pure quello

per il mese di aprile 2023, per il quale la ricorrente però già postula il diritto

alle prestazioni LADI - non riportano alcuna firma, né controfirma, a conferma

dell’effettivo pagamento del salario e della concreta dazione di denaro dal

datore di lavoro alla dipendente. E nemmeno alla fiduciaria è mai stata

consegnata alcuna ricevuta (cfr. supra consid. 2.8.)

In sede ricorsuale, quegli stessi

conteggi mensili sono stati nuovamente prodotti, ma risultano, questa volta,

firmati, controfirmati, con tanto d’indicazione “pagato”. Non solo: sono

pure corredati da ricevute di pagamento la cui esistenza, sino a quel momento,

non solo era stata sottaciuta, ma, anzi, esplicitamente negata, tanto

dall’assicurata (cfr. doc. 1 e supra consid. 2.8.), quanto dall’ex datore di

lavoro e figlio (“Alla consegna del salario

in contanti per tutti i dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante

non ho fatto firmare nessuna ricevuta”;

cfr. supra consid. 2.8.).

Questa Corte ricorda che, per

costante giurisprudenza federale, in

applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in

presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590

consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del

27.

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una

critica, cfr. U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.

546).

La documentazione fornita in sede

ricorsuale, tanto nella forma dei conteggi salariali mensili firmati, quanto

delle ricevute di pagamento, non può quindi essere presa in considerazione.

Il

tutto rammentato, peraltro, in primo luogo che i conteggi di stipendio mensili

presenti nell’incarto non indicano in nessun caso un pagamento rateale del

salario, nella forma di anticipi e saldi, come invece emerge essere

eventualmente stato il caso dalle “ricevute” prodotte in sede ricorsuale (cfr.

supra consid. 1.2. e 2.8).

Secondariamente non può essere

negletto il fatto che la tesi ricorsuale non contesta la conclusione della

Cassa secondo cui “(…) in mancanza dei giustificativi, non è plausibile che

l’assicurata abbia ricevuto un salario”, aggiunge questa Corte, in

contanti, “con un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli

anni 2022 e 2023”, limitandosi la ricorrente a ritenere che le richieste di

documentazione contabile sottoscritte da una fiduciaria da parte della Cassa

sarebbero illegali (cfr. supra consid. 1.2.).

Questo vale pure per

l’opposizione a suo tempo presentata contro la decisione del 16 giugno 2023,

nella quale la resistente già aveva concluso che “Nella documentazione

contabile che è stata consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto

tutto l’anno sempre con un saldo negativo, di conseguenza non era possibile

effettuare il prelevamento del salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta

essere con un saldo positivo, unicamente a seguito delle 3 registrazioni

contabili del 31 dicembre 2021, relativa a dei versamenti. Ma in particolare

per il versamento __________ di CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e

malgrado la richiesta di informazioni da parte della Cassa, l’assicurata

rispettivamente il datore di lavoro ha risposto di non essere in possesso di

ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata. Di conseguenza per

l’anno 2022 il conto cassa non poteva risultare con un saldo positivo”

(cfr. doc. 21 e 22, supra consid. 2.8.).

Questa Corte rileva che in

concreto, a fronte sia dei legami familiari che legavano l’ex datore di lavoro

alla ricorrente, sia delle incongruenze che la documentazione in atti,

rispettivamente, le dichiarazioni di ex dipendente e datore di lavoro

presentano, la Cassa a ragione ha preteso di analizzare la situazione in modo

più approfondito.

Non controfirmata da una

fiduciaria, ma sottoscritta dal solo titolare della ditta individuale e figlio

della ricorrente, la documentazione contabile in atti, peraltro non (per

esempio) sorretta da documentazione bancaria o altrimenti comprovata nel suo

contenuto, risulta, come giustamente rilevato dalla Cassa, dunque, priva di

valore probatorio in punto all’effettiva percezione da parte di RI 1 del preteso

salario.

Per quanto attiene alle censure

in merito all’illegalità della richiesta di produrre i libri contabili forniti

da una fiduciaria (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a

rilevare, in primo luogo, che la Cassa, contrariamente a quanto sostiene la

ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non le ha negato le indennità di

disoccupazione semplicemente sulla base della mancanza della revisione dei

libri contabili - peraltro consentita dal Codice delle obbligazioni (cfr. art.

957.

cpv. 2 CO) -, bensì poiché non ha dimostrato (anche facendo capo ad altre

prove adeguate rispetto ai libri contabili) di avere realmente percepito i

salari.

In secondo luogo, il TCA rammenta

che in particolare con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in

DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to

B148 della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri

contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di

pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario

non può essere formalmente dimostrato.

Inoltre con giudizio C 127/02 del

28.

febbraio 2003, menzionato negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte ha

evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati

dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del

salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario,

come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è

possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.

Per quanto attiene al

versamento dei contributi paritetici, giova rilevare che secondo l’Alta Corte

le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di

un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Nella

STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid.

2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA,

ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del

salario.

Ne

consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari

che la ricorrente ha preteso di aver percepito per l’attività asseritamente

svolta presso il __________.

In proposito è utile

ribadire che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in

ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio

effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid.

2.2.).

Ne consegue che, nemmeno in

sede ricorsuale, laddove ha anzi prodotto agli atti documentazione di cui aveva

precedentemente negato l’esistenza, l’insorgente ha prodotto degli elementi

oggettivi idonei a dimostrare la corresponsione degli stipendi per il periodo

precedente all’iscrizione in disoccupazione a decorrere da aprile 2023.

L’omissione della

ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e

che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art.

16.

cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.

4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001

N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;).

L’insorgente

deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al

fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della __________ (cfr. STF

8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno

2005.

consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Stante

quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021

del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid.

6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8

maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del

1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010

del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF

8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che la

ricorrente, nel termine quadro dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023, non avrebbe

compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI

secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il

termine quadro, ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione soggetta a

contribuzione (cfr. consid. 2.1.).

2.11

La questione non merita di essere

ulteriormente approfondita, ritenuto che, inoltre ed in ogni caso, al di là del

mancato adempimento del periodo di contribuzione, in concreto, a mente di

questa Corte altrettanto decisivo per negare alla ricorrente il diritto alle

prestazioni LADI risulta essere il fatto che non sia possibile determinare il

suo guadagno assicurato.

In effetti nella presente

fattispecie questo elemento va stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salari.

Alla luce dello stretto legame di

parentela che lega la ricorrente al titolare della ditta individuale per la

quale ella lavorava (madre-figlio), alla pari quantomeno del marito, delle

incongruenze poste in evidenza in rapporto alla documentazione versata agli

atti ed alle dichiarazioni rilasciate nel tempo, a mente di questa Corte non

torna applicabile l’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, e meglio non va

preso come riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di

lavoro (cfr. supra consid. 2.4.).

Per

i motivi già esposti (cfr. supra consid. 2.10.), in particolare con riferimento

ai conteggi di salario mensili firmati o alle ricevute, pure firmate, versate

agli atti quando tanto la ricorrente, quanto l’ex datore di lavoro avevano

precedentemente riferito che una tale comprova del versamento del salario non

sussisteva, la pretesa effettiva riscossione degli stipendi è rimasta una pura

allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo

determinante.

Tale

non può infatti essere ritenuta la - peraltro imprecisa - documentazione

contabile versata agli atti, sottoscritta unicamente dal titolare della ditta e

figlio di RI 1.

Ne discende che non risulta

dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023

consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid.

4.5.; STF 8C_545/2021 del 4

maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un guadagno assicurato di

almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del

20.

novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso determinabile

(cfr. 2.3.).

La pretesa dell’insorgente alle indennità

di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11

maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e

3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui

ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_508/2021 del 25

agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N.

83.

pag. 460, citata al consid. 2.4.).

A ragione, quindi, la Cassa non

ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione

dall’aprile 2023.

2.12

In esito a quanto precede la

decisione su opposizione contestata deve essere confermata.

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.

2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS

2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti