38.2024.4
Negato a ragione il diritto a ID poiché la riscossione dello stipendio non è stata sufficientemente comprovata. Decisivo è - comunque - il fatto che non sia possibile stabilire il guadagno assicurato
18 marzo 2024Italiano55 min
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.4
CL/gm
Lugano
18 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2023 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 dicembre 2023 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato il proprio precedente provvedimento del 16 giugno 2023 (cfr. doc.
21) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2023.
Nella
propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha ritenuto che, in
concreto e per l’attività asseritamente svolta presso __________, l’assicurata
non avrebbe comprovato la “percezione effettiva del salario”, elemento,
questo, “determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di
contribuzione e per determinare il guadagno assicurato” (cfr. all. B a doc.
I).
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento, il
riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione, con rinvio degli
atti alla Cassa “per la decisione sull’importo dell’indennità di
disoccupazione” a favore di RI 1, nonché protestando spese, tasse e
ripetibili (cfr. doc. I pag. 6).
A
sostegno delle pretese della propria patrocinata, il legale ha, innanzitutto,
osservato:
- che RI 1 è stata
alle dipendenze della ditta individuale __________ in qualità di addetta alla
cucina sin dall’estate 2019;
- che il suo
contratto di lavoro è stato disdetto il 31 gennaio 2023 con un preavviso di due
mesi e ch’ella si è iscritta “alla disoccupazione a decorrere dal 01.04.2023”;
- che con
decisione del 2 maggio 2023 il Pretore del Distretto di __________ ha
pronunciato il fallimento di __________ (figlio della ricorrente), che la
procedura fallimentare è stata chiusa con decisione della stessa Pretura di
data 25 gennaio 2024 e che la ditta sarebbe è stata cancellata dal Registro di
commercio.
L’avv.
RA 1 ha, poi, rilevato quanto segue:
"
(…) sebbene la Cassa riconosca che
la riscossione di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità la stessa – oltre alla documentazione già prodotta dalla
ricorrente – ha richiesto pure la consegna dei libri contabili (conto
economico, conto cassa e conto stipendio) firmati da una fiduciaria. Secondo
l’opinione della Cassa questi documenti sarebbero fondamentali per garantire
l’effettiva riscossione del salario da parte della ricorrente.
13. Tuttavia, a mente della ricorrente, la Cassa
misconosce chiaramente che questa richiesta di fornire dei libri contabili
controfirmati da una fiduciaria non rappresenta un presupposto legale e in
concreto non è necessaria per determinare l’effettiva riscossione del salario.
La richiesta non ha difatti base legale sufficiente.
Le direttive amministrative richiamate dalla Cassa non costituiscono certo
norme giuridiche e non possono e soprattutto non devono essere considerate
vincolanti per negare o meno l’indennità di disoccupazione.
Ma oltre all’illegalità di tale richiesta – sulla
quale poi la Cassa ha fondato il proprio convincimento – vi è inoltre la
circostanza secondo la quale, quanto richiesto non è neppure prescritto dalla
legge. Il datore di lavoro della ricorrente non era di fatto obbligato alla
revisione ordinaria, e in ogni caso la ricorrente non è legittimata a
pretendere che un terzo, in concreto il suo ultimo datore di lavoro, le
consegni la documentazione contabile revisionata, con evidenti costi a carico
della ditta individuale nel frattempo fallita.
15. [recte: 14] La ricorrente, a fronte della copiosa
documentazione prodotta alla Cassa e prodotta con il presente ricorso, ritiene
difatti che negare il diritto alle indennità di disoccupazione unicamente sulla
base della mancata revisione dei libri contabili, che la medesima non può
certamente imporre al suo datore di lavoro fallito, viola in modo evidente e
inaccettabile il disposto di cui all’art. 8 LADI.
Questa richiesta, (…) non è prevista certamente dalla
legge e rappresenta dunque una richiesta illegale che non può essere tutelata
in questa sede.
Si aggiunga poi che, anche qualora i libri contabili
del datore di lavoro fossero stati revisionati da parte di una fiduciaria, la
richiesta della Cassa non sarebbe stata possibile da soddisfare da parte del
[recte: della] ricorrente. Da un lato il datore di lavoro è fallito e
dall’altro questa richiesta e la spesa per la revisione non può essere imposta
a una terza parte. Con l’illegale decisione qui impugnata, di fatto,
l’assicurata si vede danneggiata, per il mancato riconoscimento delle indennità
di disoccupazione, solo a causa di un presunto inadempimento del datore di
lavoro di fronte all’infondata richiesta della Cassa.
16. [recte: 15.] in conclusione non si può che
ritenere che la Cassa ha già ottenuto tutto quanto necessario per le sue
competente tramite la documentazione trasmessa dal [recte: dalla] ricorrente.
L’ulteriore richiesta della Cassa non può che ritenersi illegale e impossibile
da soddisfare per l’assicurato [recte: assicurata]: da un lato non vi è base
legale che possa in qualche modo giustificarla e, dall’altro, causerebbe dei
costi che non sono in nessun modo giustificati e necessari.
Si noti che con il presente ricorso, a ulteriore
conferma della riscossione del salario da parte della ricorrente, si producono
tutti i conteggi stipendio e le ricevute di pagamento sottoscritti dalla
dipendente. In queste condizioni il versamento del salario non può che essere
ritenuto dimostrato. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta dell’8 febbraio 2023 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa
e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
4. In sede di istruzione della pratica sono stati
richiesti tutti i documenti atti a completare l’incarto, tra di essi la Cassa
ha fatto richiesta delle ricevute di stipendio degli ultimi 24 mesi del
rapporto di lavoro (Doc. 1 seconda pagina) e dei conteggi di salario.
5.Con lettera del 16.06.2023 la ricorrente dichiara “…
non sono in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata”.
6. In sede di opposizione la Cassa ha chiesto al
rappresentante della ricorrente alcune informazioni, specificatamente se le
indennità di perdita di guadagno per malattia sono state versate al datore di
lavoro o direttamente alla dipendente, inoltre ha richiesto il motivo per cui
non sono mai state richieste delle ricevute al momento del pagamento del salario.
7. Con lettera del 31.10.2023 il rappresentante della
ricorrente risponde confermando che la contabilità non è controfirmata da una
fiduciaria (doc. 26).
8. Inoltre allegata una lettera del datore di lavoro __________
(figlio della ricorrente) il quale afferma: “…1. Le indennità di perdita di
guadagno sono state versate direttamente a me e me pagate alla dipendente. 2.
Alla consegna del salario in contenti per tutti i dipendenti avuti in servizio
presso il mio ristorante non ho fatto firmare nessuna ricevuta”.
9. Infine, in sede di ricorso la ricorrente produce
dei conteggi salario firmati (doc. C) malgrado il datore di lavoro avesse
espressamente [ndr: indicato] il contrario ed infatti i conteggi salari
trasmessi alla Cassa sono privi di qualsiasi firma (doc. 8). Inoltre, vengono
prodotte delle ricevute di pagamento quando in precedenza era stato comunicato
che non ne esistevano.
10. Ulteriore incongruenza, che non è mai stata
chiaramente spiegata, è come la ricorrente possa aver percepito un salario a contanti
– con o senza ricevuta firmata – avendo il conto cassa un largo passivo,
differente se il passivo si fosse verificato su un conto bancario.
11. Sulla legalità in merito alla richiesta di
documentazione codesto lodevole Tribunale si è già espresso con sentenza del
30.01.2024 (38.2023.64)” (cfr. doc. III).
1.4. In
data 12 febbraio 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni
per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.
doc. IV)
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa, a
ragione oppure no, abbia negato RI 1 il diritto alle indennità di
disoccupazione dal 1° aprile 2023.
A tal proposito, e meglio
relativamente all’inizio della decorrenza dell’eventuale diritto di RI 1 alle
prestazioni LADI, il TCA rileva che il 1° aprile 2023 è, infatti, la data
riportata tanto la registrazione nel sistema COLSTA (cfr. doc. 2), quanto
risultante dalla prima disdetta del rapporto di lavoro in atti (consegnata
all’ex dipendente il 31 gennaio 2023 con termine di disdetta di due mesi e
quindi per il 31 marzo 2023; cfr. doc. 4), nonché dalla decisione (di sanzione)
resa nei confronti dell’insorgente dalla Sezione del lavoro in data 11 maggio
2023 (cfr. doc. 18), rispettivamente dal provvedimento emesso dalla Cassa il 16
giugno 2023 (cfr. doc. 21) ed infine dalle censure ricorsuali e, quindi, per
indicazione dell’assicurata medesima (“(…) il contratto di lavoro della
ricorrente è stato disdetto dal datore di lavoro il 31.01.2023, con preavviso
di due mesi (…)”; “(…) successivamente alla disdetta del contratto di
lavoro la ricorrente si è iscritta alla disoccupazione a decorrere dal
01.04.2023 (…)”; cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Tale puntualizzazione s’imponeva
alla luce del fatto che nella “domanda d’indennità di disoccupazione”
sottoscritta dall’assicurata il 14 aprile 2023 – laddove, peraltro, la
ricorrente precisa di avere svolto il proprio ultimo giorno di lavoro in data
31 marzo 2023, dopodiché l’attività dell’esercizio pubblico sarebbe “cessata” -
la medesima fa valere di avere lavorato presso il __________ dal 1° luglio 2019
al 30 aprile 2023 (cfr. doc. 3), postulando quindi le prestazioni LADI da
maggio 2023. Analogamente dicasi in relazione a quanto indica l’attestato del
datore di lavoro (cfr. doc. 6).
Per i motivi suindicati, a mente
di questa Corte, è però a decorrere dal mese di aprile 2023 che deve essere
valutato l’eventuale diritto di RI 1 alle prestazioni LADI.
2.2. Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo
un presupposto per il riconoscimento di un periodo
contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16
maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF
113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515
e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito
all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato
conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo
medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.4. Per
costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi
effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo
(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023
del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid.
2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
Con sentenza 8C_913/2011 del
10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la
questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era
più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato
in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il
18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente
con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin
dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza
diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della
società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio
2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario
superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31
maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio
2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in
relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato
l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi
fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del
consiglio di amministrazione e azionista.
Il
Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali
situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere
chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro,
che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo
esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter
determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può
comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
In una sentenza 8C_318/2022 del
14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale
federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui
procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile
2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal
marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che
Fatti
i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente
corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la
Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri
contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.--
non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente
non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.
Cfr.
pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio
2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.
Dal
canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la
decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del
ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto
nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e
gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro
e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di
lavoro.
In una sentenza 38.2021.17 del 16
giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con
sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del
diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie
non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o
meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui
all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile
determinare il guadagno assicurato.
È stato specificato che il
guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa
l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa,
come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro,
ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società
era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi
in merito a salari fittizi.
Cfr. anche STCA 38.2020.41
del 15 marzo 2021.
2.5. Per
quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia
per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il
guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29
dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di
un’assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale
il TCA aveva approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto
non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non
ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
Secondo questo Tribunale la
ricorrente non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art.
14 LADI.
Il
TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe
dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che
allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve essere negata.
Con giudizio 8C_452/2019 del 12
novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale
38.2019.7 del 22 maggio 2019.
Il TCA, contestualmente a un
ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un
lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che
l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la
mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a
provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di
collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale
carenza probatoria.
In applicazione del
principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che
non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività
lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo
di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Questo Tribunale ha altresì
ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per
calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a
contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.
Qualora
il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione va comunque negata.
Si
veda anche la STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 peraltro richiamata dalla
resistente nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.).
2.6. La
Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita
dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre
2012, ed in concreto anche per il 2023, (pt. B32, B144 e segg) prevede in
relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla percezione effettiva di un
salario quanto segue:
"
(…)
Riscossione effettiva di un salario
B32 Un assicurato adempie il periodo
di contribuzione necessario se ha esercitato un’attività salariata soggetta a
contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio
importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato
un‘attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi
alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati
nell’azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto
concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.).
(…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività
soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il
salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per
sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un
criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a
contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a
insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro
e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare
la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di
un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il
datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di
compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato
allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto
di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi
sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati
ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro
e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge
che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale
attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)
Persone che occupano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima della
disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso
verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul
conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali
verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in
contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario
ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli
estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto
individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.
Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura
nell’estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato
viene preso in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato il cui salario è
versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione
effettiva del salario.
La riscossione del salario
non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la
ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o
l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi
documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere
garantita unicamente dall’assicurato.
Se i giustificativi
presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente
versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze
dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva
del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di
contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una
simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2).
(…)”
Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI
ID relativi al guadagno assicurato è inoltre
previsto:
"
(…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno
assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS,
normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più
rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il
salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia
effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è
importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per
determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è
infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario
deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”
2.7. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del
6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;
STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V
50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag.
258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.8. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (cittadina italiana a beneficio di un
permesso di dimora “B”, nata nel 1970; cfr. doc. 2) è da ultimo stata attiva
per la ditta individuale del figlio, dove era stata assunta a decorrere da
luglio 2019 in qualità di “addetta alla cucina”, per un salario lordo
mensile di fr. 3'759.05 (quota parte della tredicesima compresa; cfr. doc. 7).
Successivamente alla disdetta del
rapporto lavorativo, la ricorrente ha postulato il diritto alle indennità di
disoccupazione, a decorrere, per i motivi già posti in evidenza, dal 1° aprile
2023, dando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 2 e supra consid.
2.1.).
Dagli atti, segnatamente dalle
domande preliminari sottoposte dalla Cassa a RI 1 che ha sottoscritto il
relativo modulo in data 31 marzo 2023, risulta che l’assicurata ha sin dal
principio indicato che lo stipendio le veniva versato in contanti e brevi manu,
senza alcuna firma di ricevute, da parte del figlio, __________, titolare della
ditta per la quale ha fatto valere di essere stata attiva.
Già in quell’occasione
l’amministrazione aveva invitato RI 1 a voler produrre (“per completare il
suo incarto”) l’ “estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria
(conto economico, conto cassa e conto stipendi) firmato + timbro fiduciaria”
(cfr. doc. 1).
Giova rilevare che __________,
titolare della ditta che impiegava la ricorrente, è stato dichiarato in
fallimento con decisione della Pretura del Distretto di __________ a far tempo
dal 3 maggio 2023. La procedura fallimentare in questione è poi stata chiusa
con decisione della medesima Autorità di data 25 gennaio 2024 e l’impresa
individuale conseguentemente cancellata d’ufficio del Registro di Commercio
(cfr. www.zefix.ch).
In relazione al rapporto di
lavoro che legava la ricorrente alla ditta individuale del figlio, agli atti
figurano i conteggi stipendio mensili di RI 1 dal mese di gennaio 2021 ad
aprile 2023, compresi (cfr. doc. 8 ed all.).
Nessuno dei documenti in questione
è firmato, per ricevuta, dall’ex dipendente (o dal figlio per la ditta
individuale), che in sede di domande preliminari, lo si rammenta, aveva infatti
dichiarato che alla pretesa consegna del salario, in contanti, brevi manu, non
corrispondeva alcuna ricevuta (cfr. doc. 1 e supra).
Dal certificato di salario per
l’anno 2021, emerge, poi, che la ricorrente ha conseguito redditi pari a
complessivi fr. 45'110.- (cfr. doc. 9).
Da analogo documento relativo,
invece, al 2022 risulta che i redditi dell’assicurata erano stati di fr.
22'698.- (cfr. all. a doc. 9).
Dalla documentazione “struttura
prestazione Indennità giornaliera (…) RI 1”, che si rileva essere un
conteggio delle indennità perdita guadagno per malattia, sottoscritto da __________,
emerge, poi che per i mesi di settembre, novembre e dicembre 2021,
rispettivamente, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre,
novembre e dicembre 2022 la ricorrente è stata inabile al lavoro (cfr. doc.
10).
La “Notificazione di
pignoramento o sequestro di salario / rendita / indennità” emessa
dall’Ufficio esecuzione di __________ in data 17 maggio 2023, quando il
rapporto di lavoro si era ad ogni modo già concluso, attesta, poi, che a
partire da quel momento il salario della ricorrente sarebbe stato “pignorato/sequestrato”,
con il che il datore di lavoro è stato diffidato “a trattenere dal salario
l’importo eccedente il minimo d’esistenza di sua spettanza di CHF 1'934.00 per
mese” (cfr. doc. 11).
Il 22 maggio 2023, la Cassa ha
chiesto a RI 1 di produrre la seguente documentazione:
"
(…)
-
Conto cassa per gli anni 2021,
2022 e 2023;
-
Contabilità per gli anni 2021 e
2022 controfirmata da una fiduciaria;
-
La data di rilascio e firma del
datore di lavoro nei formulati “trattenuta dell’imposta alla fonte sulle
prestazioni versate ai salariati” per l’anno 2021 e 2022” (cfr. doc. 12).
In tal senso, sono stati versati
agli atti i seguenti documenti contabili:
-
“__________ Bilancio al
31.12.2021” (cfr. doc. 14 ed all.);
-
“__________ Bilancio al 31.12.2022”
(cfr. doc. 15 ed all.);
-
“__________ Bilancio al 31.12.2023”
(cfr. doc. 16 ed all.),
sottoscritti dal solo figlio di RI
1 e titolare della ditta individuale presso la quale era attiva la ricorrente.
Dai moduli “trattenuta
dell’imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati del 2021 e 2022”
emerge che la “trattenuta dell’imposta alla fonte” per il 2021,
sottoscritta dall’ex datore di lavoro il 31 gennaio 2022, su un totale di
salari per fr. 41'126.- sarebbe stata di fr. 1'575.-, mentre per il 2022, dal
modulo firmato dall’ex datore di lavoro il 31 gennaio 2023, risulta essere
stata di fr. 81.- su salari di totali fr. 22'698.- (cfr. doc. 13 ed all.)
Dall’ “estratto del conto
individuale – Cassa __________” di RI 1 risulta che la medesima, lavorando
per __________ da gennaio a dicembre del 2021 ha conseguito un reddito annuo di
fr. 45'110.-.
A fr. 22'554.- ammontano invece i
redditi percepiti alle dipendenze del figlio nel 2019, mentre nel 2020 la
ricorrente risulta essere stata attiva per “__________” conseguendo redditi per
fr. 18'549.- (cfr. doc. 17).
L’ammontare di fr. 45'110.- a
valere quale reddito per l’intero 2021 trova corrispondenza anche nella “dichiarazione
dei salari 2021” in atti, dalla quale emerge anche che dipendenti della
società erano pure __________ e __________ (quest’ultimo coniuge della
ricorrente; cfr. all. a doc. 17 ed estratto
relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone
Ticino).
Con decisione dell’11 maggio
2023, la Sezione del lavoro ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità
di disoccupazione per 7 giorni, avendo ella comprovato ricerche di lavoro
insufficienti per il periodo precedente l’iscrizione (cfr. doc. 18).
In data 16 giugno 2023 RI 1 ha
trasmesso alla Cassa una dichiarazione manoscritta dalla quale risulta quanto
segue:
"
Non sono in possesso di ulteriore
documentazione oltre a quella già consegnata” (cfr. doc. 19).
Con decisione del 16 giugno 2023,
la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità di
disoccupazione sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(...)
5. Nella documentazione contabile che è stata
consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto tutto l’anno sempre con un
saldo negativo, di conseguenza non era possibile effettuare il prelevamento del
salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta essere con un saldo positivo,
unicamente a seguito delle 3 registrazioni contabili del 31 dicembre 2021,
relative a dei versamenti. Ma in particolare per il versamento __________ di
CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e malgrado la richiesta di
informazioni da parte della Cassa, l’assicurata rispettivamente il datore di
lavoro ha risposto di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre
a quella già consegnata. Di conseguenza per l’anno 2022 il conto cassa non
poteva risultare con un saldo positivo.
6. Ritenuto che, prima di annunciarsi alla
disoccupazione, lei lavorava presso suo figlio nell’attività presso il __________,
la Cassa ha dovuto verificare in maniera più accurata il versamento del
salario.
7. Nel suo caso, sulla base della documentazione agli
atti, non si può che constatare che la riscossione del salario non può essere
dimostrata, motivo per cui la sua domanda d’indennità di disoccupazione deve
purtroppo essere respinta” (cfr. doc. 21).
Con e-mail del 30 giugno 2023, la
__________, ha comunicato alla Cassa quanto segue:
"
(…) la dipendente del ristorante __________,
ci ha informato della decisione negativa per la richiesta d’indennità di
disoccupazione.
(…) di seguito alcune osservazioni:
-
La ditta non ha una cifra d’affari
pari a CHF 500'000, di conseguenza, secondo l’art. 957 cpv. 2 CO deve tenere
unicamente il bilancio delle entrate e delle uscite.
-
La ditta ci ha riferito di aver
subito due furti, comprensivi di documenti contabili. Di conseguenza la
contabilità è stata elaborata con la documentazione a noi consegnata.
-
Per l’anno 2021 la ditta si è
rivolta ad un altro ufficio, che non ha eseguito il lavoro e di conseguenza a
novembre 2022 sono tornati a chiedere al nostro ufficio.
-
Non avendo alcun tipo di procura,
non ci è stato possibile richiedere copia dei versamenti effettuati per l’ILR
dall’__________ ma sicuramente il titolare può richiederne copia e mostrare gli
accrediti sul conto corrente __________.
-
Le buste paga sono state elaborate
secondo i contratti in vigore, per quanto concerne il versamento degli stessi
non siamo in possesso di alcun giustificativo.
-
Il titolare svolge un’altra
attività come dipendente, ha sicuramente investito del patrimonio personale del
quale non siamo stati informati.
-
La nostra società non può
effettuare revisioni in quanto il fiduciario iscritto all’albo nonché gerente
della società non è abilitato e la legge, tra l’altro, impone che l’ufficio di
revisione sia estraneo all’ufficio che tiene la contabilità.
-
In conclusione, siamo in possesso
della documentazione consegnata dalla ditta e disponibili ad inviarvela per
ogni accertamento” (cfr. doc. 20).
In data 18 agosto 2023, RI 1, già
rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato il provvedimento del 16 giugno
precedente, facendo valere, in particolare, quanto segue:
"
(…) la documentazione prodotta
dall’opponente alla Cassa Disoccupazione a comprova dei versamenti dei salari
eseguiti e meglio l’attestazione delle rendite 2021 e 2022, bilancio 2021 e
2022, conto cassa 2021 e 2022, dichiarazione dei salari 2021, conto salari
2022, dichiarazione imposta alla fonte 2021 e 2022, nonché il riepilogo
versamenti __________ è certamente conforme con quanto richiesto dalla legge
applicabile nella presente fattispecie.
Nella decisione impugnata la Cassa ha dapprima
accertato che, siccome i conti cassa 2021 e 2022 risultavano con saldo
negativo, non era di conseguenza possibile effettuare il prelevamento del
salario. Dunque, ritenuto come la riscossione del salario non poteva essere
dimostrata dall’opponente, la sua domanda d’indennità andava respinta.
Tuttavia, la Cassa nella propria decisione non ha
considerato come la riscossione effettiva del salario non rappresenta di per sé
un presupposto del diritto all’indennità ex art. 8 LADI, quanto piuttosto un
indizio per comprendere se vi è stata attività soggetta alla contribuzione o
meno; circostanza che è ampiamente dimostrata dalla documentazione
sopramenzionata. L’unica e scarna argomentazione della Cassa concerne il saldo
negativo del conto cassa 2021 e, presumibilmente, quello del 2022.
Quest’argomentazione non è rilevante per determinare o meno l’effettivo
versamento del salario, ritenuto come al momento del pagamento del salario il
conto cassa avrebbe potuto prevedere un saldo positivo. Non vi è correlazione
tra l’avvenuto versamento e il saldo cassa. L’opponente ha sempre percepito il
salario pattuito, ciò verrà conferma anche dall’opponente stessa e dall’ex
datore di lavoro.
Inoltre, indipendentemente dal fatto che l’opponente
lavorasse presso il figlio e che per questo vi sarebbe dovuta essere una
verifica più accurata del versamento del salario, la richiesta della Cassa
all’opponente di voler firmati tutti i conti cassa da una persona terza, come
ad esempio un fiduciario, per accertare l’avvenuta riscossione del salario non
è conforme a quanto prescritto dalla legge. Le direttive amministrative interne
alla Cassa non costituiscono di certo norme giuridiche e non sono dunque
vincolanti per la decisione che qui ci concerne. La richiesta della Cassa è
pertanto illegale.” (cfr. doc. 22).
In data 28 settembre 2023, la
Cassa ha invitato la ricorrente “a far rispondere al datore di lavoro (__________),
alle domande poste e trasmetterci la seguente documentazione”, e meglio:
"
(…)
1. Le indennità di perdita guadagno per malattia sono
state versate al datore di lavoro o direttamente alla dipendente?
Considerandi
2.
Per quale motivo non sono mai state firmate delle
ricevute per la consegna del salario?
3.
Voglia trasmetterci il conto cassa e conto
stipendio per l’anno 2023 controfirmati da una fiduciaria.” (cfr. doc. 23).
Con lettera del 31 ottobre 2023,
l’avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa “la lettera del signor __________,
datore di lavoro della signora RI 1, Nonché il conto cassa e conto stipendio
2023”, precisando che “questi ultimi, come già riferito nell’opposizione
del 18.08.2023, non sono controfirmati da una fiduciaria” (cfr. doc. 26).
Dal documento sottoscritto da __________
in data 12 ottobre 2023, in risposta ai quesiti posti dalla Cassa, risulta
quanto segue:
"
(…)
1.
Le indennità di perdita di guadagno sono state
versate direttamente a me e da me pagate alla dipendente.
2.
Alla consegna del salario in contanti per tutti i
dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante non ho fatto firmare
nessuna ricevuta” (cfr. doc. 27).
Con la decisione su opposizione
del 22 dicembre 2023, la Cassa ha respinto l’opposizione dell’assicurata (cfr.
doc. 28 e supra consid. 1.1.).
In particolare, l’amministrazione
ha argomentato il proprio provvedimento come segue:
"
(…)
19.
Nel presente caso, lei si è iscritta al
collocamento a decorrere dal 01.04.2023 dopo essere stata alle dipendenze del
figlio (Signor __________), società __________.
20.
Tenuto conto che con il datore di lavoro vi è un
grado di parentela, la Cassa deve effettuare le opportune verifiche del salario
effettivamente riscosso.
21.
Per la verifica della riscossione del salario, la
Cassa ha ricevuto la seguente documentazione:
·
Attestazione delle rendite 2021 e
2022;
·
Bilancio 2021, 2022 e 2023;
·
Conto Cassa 2021, 2022 e 2023;
·
Dichiarazione dei salari 2021;
·
Conto salari 2022 e 2023;
·
Dichiarazione imposte alla fonte
2021.
e 2022;
·
Riepilogo versamenti __________
(07.09.2021-28.12.2022);
·
Buste paga dal mese di aprile 2021
al mese di aprile 2023;
·
Attestato del datore di lavoro.
22.
(…) mail del 30.06.2023 (…) __________ (…)
23.
Alla consegna del salario non veniva firmata una
ricevuta in quanto, come riportato dal datore di lavoro, per tutti i dipendenti
non ha fatto firmare una ricevuta.
24.
Nel conto cassa per l’anno 2021 risultano i
seguenti versamenti senza giustificativo:
__________
Bilancio al 31.12.2021
1000.
Cassa
Data
Doc
Descrizione
Conto
Dare CHF
Avere CHF
Saldo CHF
31.12.2021
Acquisto __________
4000.
83.45
- 60'606.13
31.12.2021
Acquisto __________
4000.
47.30
- 60'653.43
31.12.2021
Stipendio dicembre
Salario netto
[5000]
2'782.10
- 63'435.53
31.12.2021
NESSUN GIUSTIFICATIVO
Versamenti __________
5030.
5’700
- 57'735.53
31.12.2021
NESSUN GIUSTIFICATIVO
Versamenti __________
5040.
40'939.44
- 16'796.09
31.12.2021
NESSUN GIUSTIFICATIVO
Giroconto cassa
2850.
16'796.44
31.12.2021
Totali movimenti
115'889.93
115'889.93
25.
A mente della Cassa, in mancanza dei
giustificativi, non è plausibile che l’assicurata abbia ricevuto un salario con
un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli anni 2022 e 2023.
26.
La richiesta della Cassa dei libri contabili
firmati (conto economico, conto cassa e conto stipendi) è necessaria per
garantire da una fiduciaria l’effettiva riscossione del salario. La
documentazione presentata dall’assicurata, sono semplici allegazioni di parte,
la cui veridicità non può essere garantita unicamente dall’assicurata.
27.
Rinunciando alla revisione da una fiduciaria,
l’assicurato deve subire le conseguenze dell’assenza di prova e il diritto alle
indennità di disoccupazione deve essergli negato.
28.
La prova della percezione effettiva di un salario
è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per
determinare il guadagno assicurato. In assenza della documentazione richiesta
il calcolo del guadagno assicurato non è possibile.
29.
Come sopra citato, in mancanza sia di libri
contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di
pagamento bancari, postali, o in contanti oppure di testimonianze che
permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento
del salario non può essere formalmente dimostrato” (cfr. doc. 28).
In sede ricorsuale, la ricorrente
ha versato agli atti gli stessi conteggi di salario mensili che già figuravano
nell’incarto della Cassa, provvisti, però, questa volta, di firma propria e
dell’ex datore di lavoro, nonché dell’indicazione “pagato” (cfr. all. a
doc. I).
A questa Corte, l’assicurata ha,
inoltre, fatto pervenire delle “ricevute”, numerate (ininterrottamente)
dalla 37 alla 91 per il versamento degli stipendi mensili/acconti versati da “__________”
a RI 1 “addetta alla cucina” tra il 2021 ed aprile 2023 (cfr. all. a
doc. I).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la
riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non
per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai
sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola
condizione risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo
contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione
analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. supra consid.
2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del
10.
aprile 2012).
In
ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce
un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di
un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di
assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella
situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di lavoratore
che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie
pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.;
STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).
In
proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui
gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza
di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in
quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti
di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del conto
individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata dall’assicurato
stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come
pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi
erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la
riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l’assicurato aveva
realmente lavorato.
Inoltre,
come visto sopra (cfr. supra consid. 2.4.), la prova della riscossione dei
salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato.
In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di
stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò
comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF
8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013
consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare
consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA
38.2012.5
del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
2.10
Nel caso di
specie, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che a ragione la Cassa ha
negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni LADI.
Al riguardo, va innanzitutto
evidenziato che l’effettivo versamento e quindi la percezione del salario da parte
della ricorrente non è comprovata da alcun estratto conto (bancario o postale)
di RI 1 o dell’ex datore di lavoro, figlio dell’interessata, e questo malgrado
un conto corrente l’attività parrebbe averlo avuto, almeno stando a quanto
indicato dalla fiduciaria (cfr. supra consid. 2.8).
Stando alla tesi della
ricorrente, il salario veniva consegnato in contanti alla dipendente, da parte
del titolare dell’impresa individuale.
In tal senso madre e figlio
hanno, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), in un primo momento precisato che
al momento della consegna del salario e quindi del denaro contate, ai
dipendenti che lo ricevevano brevi manu non veniva fatta sottoscrivere alcuna
ricevuta.
Tant’è che, infatti, i primi
conteggi di salario mensili versati agli atti – tra i quali figura pure quello
per il mese di aprile 2023, per il quale la ricorrente però già postula il diritto
alle prestazioni LADI - non riportano alcuna firma, né controfirma, a conferma
dell’effettivo pagamento del salario e della concreta dazione di denaro dal
datore di lavoro alla dipendente. E nemmeno alla fiduciaria è mai stata
consegnata alcuna ricevuta (cfr. supra consid. 2.8.)
In sede ricorsuale, quegli stessi
conteggi mensili sono stati nuovamente prodotti, ma risultano, questa volta,
firmati, controfirmati, con tanto d’indicazione “pagato”. Non solo: sono
pure corredati da ricevute di pagamento la cui esistenza, sino a quel momento,
non solo era stata sottaciuta, ma, anzi, esplicitamente negata, tanto
dall’assicurata (cfr. doc. 1 e supra consid. 2.8.), quanto dall’ex datore di
lavoro e figlio (“Alla consegna del salario
in contanti per tutti i dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante
non ho fatto firmare nessuna ricevuta”;
cfr. supra consid. 2.8.).
Questa Corte ricorda che, per
costante giurisprudenza federale, in
applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in
presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590
consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del
27.
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una
critica, cfr. U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n.
546).
La documentazione fornita in sede
ricorsuale, tanto nella forma dei conteggi salariali mensili firmati, quanto
delle ricevute di pagamento, non può quindi essere presa in considerazione.
Il
tutto rammentato, peraltro, in primo luogo che i conteggi di stipendio mensili
presenti nell’incarto non indicano in nessun caso un pagamento rateale del
salario, nella forma di anticipi e saldi, come invece emerge essere
eventualmente stato il caso dalle “ricevute” prodotte in sede ricorsuale (cfr.
supra consid. 1.2. e 2.8).
Secondariamente non può essere
negletto il fatto che la tesi ricorsuale non contesta la conclusione della
Cassa secondo cui “(…) in mancanza dei giustificativi, non è plausibile che
l’assicurata abbia ricevuto un salario”, aggiunge questa Corte, in
contanti, “con un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli
anni 2022 e 2023”, limitandosi la ricorrente a ritenere che le richieste di
documentazione contabile sottoscritte da una fiduciaria da parte della Cassa
sarebbero illegali (cfr. supra consid. 1.2.).
Questo vale pure per
l’opposizione a suo tempo presentata contro la decisione del 16 giugno 2023,
nella quale la resistente già aveva concluso che “Nella documentazione
contabile che è stata consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto
tutto l’anno sempre con un saldo negativo, di conseguenza non era possibile
effettuare il prelevamento del salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta
essere con un saldo positivo, unicamente a seguito delle 3 registrazioni
contabili del 31 dicembre 2021, relativa a dei versamenti. Ma in particolare
per il versamento __________ di CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e
malgrado la richiesta di informazioni da parte della Cassa, l’assicurata
rispettivamente il datore di lavoro ha risposto di non essere in possesso di
ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata. Di conseguenza per
l’anno 2022 il conto cassa non poteva risultare con un saldo positivo”
(cfr. doc. 21 e 22, supra consid. 2.8.).
Questa Corte rileva che in
concreto, a fronte sia dei legami familiari che legavano l’ex datore di lavoro
alla ricorrente, sia delle incongruenze che la documentazione in atti,
rispettivamente, le dichiarazioni di ex dipendente e datore di lavoro
presentano, la Cassa a ragione ha preteso di analizzare la situazione in modo
più approfondito.
Non controfirmata da una
fiduciaria, ma sottoscritta dal solo titolare della ditta individuale e figlio
della ricorrente, la documentazione contabile in atti, peraltro non (per
esempio) sorretta da documentazione bancaria o altrimenti comprovata nel suo
contenuto, risulta, come giustamente rilevato dalla Cassa, dunque, priva di
valore probatorio in punto all’effettiva percezione da parte di RI 1 del preteso
salario.
Per quanto attiene alle censure
in merito all’illegalità della richiesta di produrre i libri contabili forniti
da una fiduciaria (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a
rilevare, in primo luogo, che la Cassa, contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non le ha negato le indennità di
disoccupazione semplicemente sulla base della mancanza della revisione dei
libri contabili - peraltro consentita dal Codice delle obbligazioni (cfr. art.
957.
cpv. 2 CO) -, bensì poiché non ha dimostrato (anche facendo capo ad altre
prove adeguate rispetto ai libri contabili) di avere realmente percepito i
salari.
In secondo luogo, il TCA rammenta
che in particolare con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in
DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to
B148 della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri
contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di
pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario
non può essere formalmente dimostrato.
Inoltre con giudizio C 127/02 del
28.
febbraio 2003, menzionato negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte ha
evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati
dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del
salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario,
come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è
possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità.
Per quanto attiene al
versamento dei contributi paritetici, giova rilevare che secondo l’Alta Corte
le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di
un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Nella
STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid.
2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA,
ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del
salario.
Ne
consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari
che la ricorrente ha preteso di aver percepito per l’attività asseritamente
svolta presso il __________.
In proposito è utile
ribadire che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in
ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio
effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid.
2.2.).
Ne consegue che, nemmeno in
sede ricorsuale, laddove ha anzi prodotto agli atti documentazione di cui aveva
precedentemente negato l’esistenza, l’insorgente ha prodotto degli elementi
oggettivi idonei a dimostrare la corresponsione degli stipendi per il periodo
precedente all’iscrizione in disoccupazione a decorrere da aprile 2023.
L’omissione della
ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio
reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e
che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò
fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art.
16.
cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.
4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001
N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;).
L’insorgente
deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al
fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della __________ (cfr. STF
8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile
2015.
consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno
2005.
consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Stante
quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.
5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021
del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid.
6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8
maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del
1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010
del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF
8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che la
ricorrente, nel termine quadro dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023, non avrebbe
compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI
secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il
termine quadro, ha svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione soggetta a
contribuzione (cfr. consid. 2.1.).
2.11
La questione non merita di essere
ulteriormente approfondita, ritenuto che, inoltre ed in ogni caso, al di là del
mancato adempimento del periodo di contribuzione, in concreto, a mente di
questa Corte altrettanto decisivo per negare alla ricorrente il diritto alle
prestazioni LADI risulta essere il fatto che non sia possibile determinare il
suo guadagno assicurato.
In effetti nella presente
fattispecie questo elemento va stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salari.
Alla luce dello stretto legame di
parentela che lega la ricorrente al titolare della ditta individuale per la
quale ella lavorava (madre-figlio), alla pari quantomeno del marito, delle
incongruenze poste in evidenza in rapporto alla documentazione versata agli
atti ed alle dichiarazioni rilasciate nel tempo, a mente di questa Corte non
torna applicabile l’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, e meglio non va
preso come riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di
lavoro (cfr. supra consid. 2.4.).
Per
i motivi già esposti (cfr. supra consid. 2.10.), in particolare con riferimento
ai conteggi di salario mensili firmati o alle ricevute, pure firmate, versate
agli atti quando tanto la ricorrente, quanto l’ex datore di lavoro avevano
precedentemente riferito che una tale comprova del versamento del salario non
sussisteva, la pretesa effettiva riscossione degli stipendi è rimasta una pura
allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo
determinante.
Tale
non può infatti essere ritenuta la - peraltro imprecisa - documentazione
contabile versata agli atti, sottoscritta unicamente dal titolare della ditta e
figlio di RI 1.
Ne discende che non risulta
dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid.
4.5.; STF 8C_545/2021 del 4
maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un guadagno assicurato di
almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del
20.
novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso determinabile
(cfr. 2.3.).
La pretesa dell’insorgente alle indennità
di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C_197/2020 dell’11
maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e
3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui
ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_508/2021 del 25
agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N.
83.
pag. 460, citata al consid. 2.4.).
A ragione, quindi, la Cassa non
ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione
dall’aprile 2023.
2.12
In esito a quanto precede la
decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
2.13
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.
2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22
agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti