38.2024.40
Sospensione per insufficienti ricerche di lavoro (periodo di controllo 4/24), indipendentemente da questione di sapere se stage di 4 giorni possa essere considerato o meno ricerca di impiego, annullata. Svolte comunque 13 ricerche, ossia più di quanto previsto da URC (12) e giurisprud. fed. (10-12)
7 ottobre 2024Italiano33 min
vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.40
rs
Lugano
7 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
giugno 2024 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 giugno 2024 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14
maggio 2024 (cfr. doc. 5=A26) con cui aveva sospeso per due giorni RI 1 dal
diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel periodo di controllo del mese di aprile 2024.
In
proposito l’amministrazione ha precisato:
" (…) le
istruzioni sullo svolgimento delle ricerche di lavoro mensili (quantità e
qualità) sono state impartite nel corso del colloquio di consulenza svoltosi il
4 ottobre 2023.
L'Azione di reinserimento (verbale del colloquio) contenente queste
disposizioni è stata sottoposta all'assicurata, il documento è stato
sottoscritto dalla signora RI 1. Le disposizioni impartite al colloquio del 4
ottobre 2023 non sono mai state modificate.
Nelle motivazioni presentate in fase di opposizione, come pure
nella risposta alla "Richiesta di giustificazione" del 14 maggio
2024, l'assicurata afferma di aver portato in avanti le ricerche di lavoro nel
periodo tra il 23.04.2024 e il 30.04.2024, tuttavia in entrambe le occasioni
non ha allegato nessuna prova a sostegno di quanto affermato.
Lo stage d'orientamento svolto dal 23.04.2024 al 26.04.2024 non
prevedeva l'esonero temporaneo dalle ricerche di lavoro, lo stesso non può
essere considerato come ricerca di lavoro eseguita dopo il 22.04.2024.
Allo stato attuale della situazione tutte la documentazione in
nostro possesso comprova le ricerche di lavoro solo fino alla data del
22.04.2024. (…)” (Doc. A32)
1.2. Il 22 luglio 2024 RI 1 ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 28 giugno
2024, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione, rilevando:
" (…) Le
ricerche di lavoro svolte durante il mese di aprile sono state compiute in modo
regolare come già indicato nella mia lettera del 14.05.2024 e seguente scritto
del 17.05.2024, registrate sulla piattaforma, Job-Room per un totale di 13
ricerche, tutte comprovate dai rispettivi giustificativi. Le mie ricerche sono
state effettuate per iscritto - come richiesto in molti bandi di concorso e
dalla maggior parte dei DDL- e come da istruzioni sullo svolgimento delle
ricerche di lavoro mensili impartite nel corso del colloquio di consulenza
svoltosi il 4 ottobre 2023 presso l'URC di __________, rispettando quantità
e qualità.
Da rilevare che gli sforzi intrapresi il mese di aprile da parte
mia, per cercare lavoro anche fuori dalla professione precedentemente svolta
(Assistente amministrativa nel settore immobiliare), si completano con uno stage.
Lo stage svolto presso __________ era finalizzato a trovare un
impiego, e concretamente l'esito della mia domanda d'impiego è parte
integrante delle domande poste sul formulario "Rapporto finale inerente:
stage d'orientamento" compilato, timbrato e firmato del responsabile di
filiale signor __________ in data 29.04.2024 ed inviato all'URC di __________. Questo
documento è giustamente da considerare una prova ricerca lavoro, eseguita
dopo il 22.04.2024, contrariamente a quanto afferma l'URC di __________.
Non mi sono mai sentita esonerata dalla ricerca impiego durante
lo stage e posso confermare di avere informato un conoscente - incontrato
la mattina di mercoledì prima di raggiungere la postazione di lavoro agli __________
di __________ - della mia disponibilità a lavorare anche presso __________, se
si fosse presentata l'occasione.
Sempre durante il periodo di stage mi era stata segnalata
l'apertura di un bando di concorso per il __________, al quale ho risposto
successivamente nel mese di maggio, dopo un po' di esitazione poiché consapevole
che la posizione richiedeva la conoscenza di tutti i servizi offerti da __________
e di "hervorragende mündliche Deutschkenntnisse". Questo a comprova
che le informazioni raccolte durante lo stage si possono tradurre in un'assunzione
solo se si possiedono conoscenze specialistiche rilevanti o dopo un periodo di
introduzione/di accompagnamento di minimo 6 mesi o superiore (all rounder), che
nessuno in azienda mi ha proposto.
Concludo dicendo che l’URC di __________ nel difficile compito di
controllo dovrebbe tener conto dell’atteggiamento collaborativo dell’assicurata
e delle risorse che la stessa investe nella ricerca lavoro, nonostante i
criteri di selezione puntano a scegliere il saper fare / saper essere delle
nuove generazioni.
La documentazione allegata al presente scritto conferma che le
ricerche minime mensili sono state svolte. Dopo il 22.04.2024 la ricerca si
è estesa personalmente informando anche un conoscente e le giornate trascorse
agli sportelli della __________ sono terminate con un documento datato
20.04.2024 nel quale si dice “non abbiamo possibilità di impiego.” (Doc. I)
1.3. L’URC,
con risposta dell’8 agosto 2024, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Fatti
1.4. Il 19 agosto 2024 l’insorgente si è
nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo con scritto del 23 agosto 2024 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso alla
ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della
vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata
dal diritto all’indennità di disoccupazione per due giorni a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di aprile 2024.
2.2. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che
l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido
anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,
8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003
consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro,
quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto
2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato
ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,
in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio,
adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in
cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione
(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016
del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016
consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V
524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del
26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV
Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée
déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement
avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les
recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré
recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des
rapports de travail
(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.
17).
2.3. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale
principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato
che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano
esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige
in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del
14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.
3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28
giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha
rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches
ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses
(arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;
RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2.
In merito alle modalità con le quali
bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo
particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia
per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in
caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la
fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato
o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il
disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro
presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore
di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di
lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e
soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno
2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la
gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de
l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou
encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit
de leur pertinence".
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D.
Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di
procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del
2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio
2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Relativamente
ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte
ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Secondo
l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro
obblighi gli assicurati di una certa età.
Il
Consiglio federale non ha però utilizzato la sua competenza.
Per
principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori
anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
Al riguardo è, tuttavia, stata
adottata una direttiva dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (cfr. B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed.
Schulthess 2014, pag. 221).
La Prassi LADI ID della SECO al
punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente rinuncia alla prova
degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi
Considerandi
6.
mesi che precedono l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS: il cui tenore,
valido dal 1° gennaio 2024, è il seguente: “Le
persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una
rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi”) e durante i 6
mesi che precedono la riscossione anticipata della totalità della rendita di
vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), per le persone assicurate che si impegnano a
lasciare definitivamente il mercato del lavoro dal momento della riscossione. A
titolo di prova è richiesta una conferma della cassa di compensazione AVS.
L'art.
17.
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si
può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la
disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione
scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato
del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D.
Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il
TCA constata che l’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg.
ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La
stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg.,
accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del
Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la
sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a
causa di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin
weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ
ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen
im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert
zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer
Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente ad
assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione
della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due
assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal
diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato
sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di controllo del mese di novembre 2000,
ha comunque confermato l’entità della sanzione.
Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la
sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per
insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre
2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è
più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare
ricerche di impiego in modo più intenso.
2.6
Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che, il 20 settembre 2023, RI 1, nata il __________
1963, successivamente alla disdetta del contratto di impiego ricevuta da parte
del suo ultimo datore di lavoro, si è nuovamente iscritta in disoccupazione (3°
termine quadro aperto fino al 31 dicembre 2023 e 4° termine quadro aperto dal
1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025), ricercando un’occupazione al 100% (cfr.
doc. A1; A32).
Dal modulo “Azioni di
reinserimento” agli atti, sottoscritto dall’assicurata, si evince, poi, che il
4.
ottobre 2023 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza presso l’URC. In
tale occasione è stato fissato l’obiettivo da conseguire, ossia “trovare al
più presto un impiego come impiegata di commercio o professioni simili” ed
è stato indicato che per raggiungere tale traguardo avrebbero dovuto essere sempre
comprovate “almeno 3 ricerche di lavoro settimanali (minimo 12 mensili), in
modo regolare e costante durante tutto il mese. Visionare i siti internet per la
ricerca di lavoro, siti aziendali, quotidiani, foglio ufficiale, Job Room, ecc.
(…)” (cfr. doc. A1).
Il 18 aprile 2024 l’URC ha
assegnato alla ricorrente uno stage d’orientamento dal 23 al 26 aprile 2024
presso “__________”, sede di __________, evidenziando che “devono essere
effettuate le normali ricerche di impiego” (cfr. doc. 3).
__________, il 29 aprile 2024, ha
allestito il “Rapporto finale inerente: Stage d’orientamento”, indicando che
l’assicurata ha svolto l’attività allo sportello, che il comportamento e la
cooperazione sono stati buoni e che la partecipante è idonea a svolgere
l’attività. È, altresì, stato aggiunto che la medesima si è dimostrata molto
interessata, partecipativa e proattiva.
Alla domanda se alla partecipante
sia stata offerta un’opportunità d’impiego, è stato risposto che “non
abbiamo possibilità di impiego”. La __________ nemmeno prevedeva di poter
offrire alla stessa un’offerta di lavoro entro tre mesi, ma l’avrebbe tenuta in
considerazione per eventuali posizioni future, rispettivamente era disponibile
a fornire referenze ad altri datori di lavoro (cfr. doc. A28).
L’amministrazione,
il 7 maggio 2024, avendo constatato che RI 1 non ha effettuato alcuna ricerca
di lavoro dopo il 22 aprile 2024 e ritenendo, quindi, gli sforzi presentati
qualitativamente insufficienti, le ha trasmesso una Richiesta di
giustificazione con cui l’ha invitata a motivare, entro il 14 maggio 2024, il
proprio comportamento relativo al periodo di controllo del mese di aprile 2024.
La
consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,
l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso,
menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in
cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. A24).
L’insorgente,
il 14 maggio 2024, ha risposto:
" (…) posso
confermare di aver svolto in modo costante e regolare le mie ricerche lavoro,
caricando sulla piattaforma Job-Room ben 13 domande d’impiego.
In data 05 aprile 2024 ho inoltre incontrato ed esposto la mia
situazione all’Onorevole __________, il quale mi ha indirizzato al __________
per discutere di un eventuale impiego come personale d’accoglienza presso gli __________
(vedi allegato).
Ho proseguito la mia ricerca consultando siti aziendali, social
network, il portale __________ e partecipando anche al bando di concorso
pubblicato da un’impresa sociale nel __________ (__________), dall’__________,
dalla __________ e dalla __________.
Le ricerche riguardanti la settimana da lunedì 22.04.2024 a ve
26.04.2024
si sono svolte per iscritto e le ricerche di aprile si sono concluse
con un rapporto finale di stage allestito da __________, il cui giustificativo
è allegato alla presente e va ad aggiungersi a quanto già presentato sul
portale Job-Room.” (Doc. A25)
Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di
essere sentita dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e
dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
Con
decisione del 14 maggio 2024 l’URC ha sospeso l’assicurata per due giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di
lavoro nel mese di aprile 2024, rilevando che in relazione alle ricerche di
lavoro della settimana dal 22 al 26 aprile 2024 non è stata allegata alcuna prova.
Riguardo
all’entità della sanzione l’amministrazione ha precisato di aver proceduto con
una penalità di 4 giorni, “dimezzandola in virtù dell’età dell’assicurata”
(cfr. doc. 5=A26; consid. 1.1.).
Nell’opposizione interposta il 17
maggio 2024 contro il provvedimento del 14 maggio 2024 l’assicurata ha, in
particolare, affermato:
" (…) Le
ricerche riguardanti la settimana da lunedì 22 a venerdì 26 aprile si sono
svolte per iscritto e qui di seguito vi trasmetto la prova cartacea dell’invio
dei dossier di candidatura (bando di concorso, lettera di candidatura, email
DDL, comprovante la ricezione della candidatura)
- email del
22.04.2024
11:50 __________
- email del
22.04.2024
13:21 __________
- email del
22.04.2024
16:40 __________
oltre chiaramente alle quattro giornate di stage presso __________
che on si sono purtroppo concretizzate in una proposta di impiego. (…)” (Doc.
A27; A18-A23)
Con decisione su opposizione del 28
giugno 2024 l’amministrazione ha confermato il precedente provvedimento (cfr.
doc. A32; consid. 1.1.).
2.7
Chiamato a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che l’Alta Corte ha evidenziato
come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare
gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di
controllo (cfr. art. 17 LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016
consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e
38.2016.83
del 29 aprile 2019 consid. 2.9.).
Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di
effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte
dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi
volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure
nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022
consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V
524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio
2006.
già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05
del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Un assicurato, poi, mentre
partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, deve continuare a
cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020
consid. 2.8.; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.7.; Prassi LADI ID
p.to B317; Prassi LADI PML provvedimenti inerenti a mercato del lavoro, p.to
A12; D. Cattaneo, “Alcuni
compiti …”, p.to 2.3.5. pag. 30).
2.8
In concreto nel mese di aprile 2024
RI 1 ha comprovato tredici ricerche di impiego svolte tra il 5 e il 22 aprile
2024.
(cfr. doc. 1).
L’URC non ha contestato tali
sforzi, ritenendoli, dunque, in particolare qualitativamente validi.
L’amministrazione, infatti, si è
limitata a censurare il comportamento della ricorrente relativo al periodo a
partire dal 23 aprile 2024, in cui l’assicurata non avrebbe documentato alcuna
ricerca di impiego (cfr. doc. 5=A26; A32; III).
È vero, come visto (cfr. consid.
2.6.), da un lato, che durante il primo colloquio di consulenza l’insorgente è
stata resa attenta di dover compiere almeno tre ricerche di lavoro alla
settimana, minimo dodici mensili, in modo regolare e costante durante tutto il
mese (cfr. doc. A1).
Dall’altro, che l’assegnazione del
18.
aprile 2024 concernente lo stage d’orientamento dal 23 al 26 aprile 2024
presso __________ riporta che le ricerche di impiego dovevano essere effettuate
normalmente (cfr. doc. 3).
È altrettanto vero, tuttavia, che
ogni periodo di controllo va valutato, sì con riferimento alle varie settimane
del mese, ma comunque, nella sua interezza, tenendo conto delle specificità
dello stesso.
Al riguardo si ricorda che l’art.
26.
cpv. 3 OADI prevede che il servizio competente verifica ogni mese le
ricerche di lavoro dell’assicurato.
Nel caso di specie l’assicurata, la
quale, nel mese di aprile 2024, ha intrapreso tredici sforzi volti al
reperimento di un’occupazione, ha peraltro effettuato tre ricerche di lavoro nella
settimana dal 22 al 26 aprile 2024, e meglio lunedì 22 aprile 2024, rispondendo
online a due concorsi pubblici (impiegato/a amministrativo/a presso il __________
e collaboratrice/ore amministrativa/o per il __________; cfr. doc. A19; A21) e a
un’offerta di lavoro quale personale di accoglienza 50-100% pubblicata da __________
(cfr. doc. A23; A18-A22; A27).
Al riguardo giova evidenziare che
le ricerche vanno compiute, in linea di principio, in modo continuo durante
tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2017.2
del 22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo
2016.
consid.2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA
38.2012.59
del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011
consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25
novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 27).
Nel caso di ricerche scritte oppure
trasmesse online può, però, essere più razionale preparare le proprie
candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità
delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e sui portali di ricerca lavoro
e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente
relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA
38.2017.62
del 9 febbraio 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016
consid. 2.7.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.).
Ne discende che, in casu,
ritenuto che nulla si oppone al compimento di più ricerche scritte/elettroniche
in un giorno (come peraltro effettuato dall’assicurata l’11 aprile, il 18
aprile, il 1° marzo, l’11 marzo, il 22 marzo e il 26 marzo 2024 - cfr. doc. 1;
4.
- senza che risultino obiezioni da parte dell’URC), la ricorrente, tramite le
proprie tre candidature del 22 aprile 2024, ha comunque svolto in modo adeguato
le ricerche di lavoro nella settimana dal 22 al 26 aprile 2024.
Ciò, a maggior ragione, ponendo
mente al fatto che la stessa, a seguito dell’assegnazione del 18 aprile 2024,
dalla fine della settimana precedente quella del 22, sapeva che dal 23 aprile
2024.
sarebbe stata impegnata con uno stage d’orientamento della durata di
quattro giorni (da martedì a venerdì; cfr. doc. 3).
La questione di sapere se nella
presente evenienza l’attività svolta per __________ possa essere equiparata a
un ulteriore sforzo volto al reperimento di un’occupazione, considerando che
alla fine dello stesso si sarebbe, in teoria, eventualmente potuta
concretizzare un’opportunità di lavoro (ritenuto che il rapporto finale prevede
proprio la domanda “alla partecipante avete offerto un’opportunità
d’impiego?” a cui __________ ha, d’altronde, risposto di non avere
possibilità d’impiego; cfr. doc. A28), può restare insoluta.
La ricorrente, infatti, come già
esposto, ha ad ogni modo svolto tredici ricerche di lavoro nel mese di aprile
2024.
Tale numero è superiore al numero
minimo di dodici ricerche al mese previsto dal modulo “Azioni di reinserimento”
che concerne l’insorgente (cfr. doc. A1), come pure al numero di dieci-dodici
ricerche mensili indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.).
A
quest’ultimo riguardo va osservato che la giurisprudenza
cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con
carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno
quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2024.25
del 15 luglio 2024 consid. 2.7.; STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
La nostra Massima Istanza, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del
26.
agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF
8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre
2018.
consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05
del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Cfr. pure STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero
di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante
il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
In simili condizioni, tutto ben
considerato, occorre concludere che RI 1, nel mese di aprile 2024, ha
ossequiato il proprio dovere di ricercare in modo valido un impiego adeguato e non
ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid.
2.2.).
La medesima non deve, pertanto,
essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
La
decisione su opposizione del 28 giugno 2024 deve, di conseguenza, essere
annullata (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014 del 5 maggio
2015).
2.9
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024
consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.31
del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto
2023.
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del
28 giugno 2024 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti