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Decisione

38.2024.40

Sospensione per insufficienti ricerche di lavoro (periodo di controllo 4/24), indipendentemente da questione di sapere se stage di 4 giorni possa essere considerato o meno ricerca di impiego, annullata. Svolte comunque 13 ricerche, ossia più di quanto previsto da URC (12) e giurisprud. fed. (10-12)

7 ottobre 2024Italiano33 min

vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.40

rs

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28

giugno 2024 emanata da

Ufficio regionale di

collocamento, __________

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 28 giugno 2024 l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14

maggio 2024 (cfr. doc. 5=A26) con cui aveva sospeso per due giorni RI 1 dal

diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di

lavoro nel periodo di controllo del mese di aprile 2024.

In

proposito l’amministrazione ha precisato:

" (…) le

istruzioni sullo svolgimento delle ricerche di lavoro mensili (quantità e

qualità) sono state impartite nel corso del colloquio di consulenza svoltosi il

4 ottobre 2023.

L'Azione di reinserimento (verbale del colloquio) contenente queste

disposizioni è stata sottoposta all'assicurata, il documento è stato

sottoscritto dalla signora RI 1. Le disposizioni impartite al colloquio del 4

ottobre 2023 non sono mai state modificate.

Nelle motivazioni presentate in fase di opposizione, come pure

nella risposta alla "Richiesta di giustificazione" del 14 maggio

2024, l'assicurata afferma di aver portato in avanti le ricerche di lavoro nel

periodo tra il 23.04.2024 e il 30.04.2024, tuttavia in entrambe le occasioni

non ha allegato nessuna prova a sostegno di quanto affermato.

Lo stage d'orientamento svolto dal 23.04.2024 al 26.04.2024 non

prevedeva l'esonero temporaneo dalle ricerche di lavoro, lo stesso non può

essere considerato come ricerca di lavoro eseguita dopo il 22.04.2024.

Allo stato attuale della situazione tutte la documentazione in

nostro possesso comprova le ricerche di lavoro solo fino alla data del

22.04.2024. (…)” (Doc. A32)

1.2. Il 22 luglio 2024 RI 1 ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 28 giugno

2024, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione, rilevando:

" (…) Le

ricerche di lavoro svolte durante il mese di aprile sono state compiute in modo

regolare come già indicato nella mia lettera del 14.05.2024 e seguente scritto

del 17.05.2024, registrate sulla piattaforma, Job-Room per un totale di 13

ricerche, tutte comprovate dai rispettivi giustificativi. Le mie ricerche sono

state effettuate per iscritto - come richiesto in molti bandi di concorso e

dalla maggior parte dei DDL- e come da istruzioni sullo svolgimento delle

ricerche di lavoro mensili impartite nel corso del colloquio di consulenza

svoltosi il 4 ottobre 2023 presso l'URC di __________, rispettando quantità

e qualità.

Da rilevare che gli sforzi intrapresi il mese di aprile da parte

mia, per cercare lavoro anche fuori dalla professione precedentemente svolta

(Assistente amministrativa nel settore immobiliare), si completano con uno stage.

Lo stage svolto presso __________ era finalizzato a trovare un

impiego, e concretamente l'esito della mia domanda d'impiego è parte

integrante delle domande poste sul formulario "Rapporto finale inerente:

stage d'orientamento" compilato, timbrato e firmato del responsabile di

filiale signor __________ in data 29.04.2024 ed inviato all'URC di __________. Questo

documento è giustamente da considerare una prova ricerca lavoro, eseguita

dopo il 22.04.2024, contrariamente a quanto afferma l'URC di __________.

Non mi sono mai sentita esonerata dalla ricerca impiego durante

lo stage e posso confermare di avere informato un conoscente - incontrato

la mattina di mercoledì prima di raggiungere la postazione di lavoro agli __________

di __________ - della mia disponibilità a lavorare anche presso __________, se

si fosse presentata l'occasione.

Sempre durante il periodo di stage mi era stata segnalata

l'apertura di un bando di concorso per il __________, al quale ho risposto

successivamente nel mese di maggio, dopo un po' di esitazione poiché consapevole

che la posizione richiedeva la conoscenza di tutti i servizi offerti da __________

e di "hervorragende mündliche Deutschkenntnisse". Questo a comprova

che le informazioni raccolte durante lo stage si possono tradurre in un'assunzione

solo se si possiedono conoscenze specialistiche rilevanti o dopo un periodo di

introduzione/di accompagnamento di minimo 6 mesi o superiore (all rounder), che

nessuno in azienda mi ha proposto.

Concludo dicendo che l’URC di __________ nel difficile compito di

controllo dovrebbe tener conto dell’atteggiamento collaborativo dell’assicurata

e delle risorse che la stessa investe nella ricerca lavoro, nonostante i

criteri di selezione puntano a scegliere il saper fare / saper essere delle

nuove generazioni.

La documentazione allegata al presente scritto conferma che le

ricerche minime mensili sono state svolte. Dopo il 22.04.2024 la ricerca si

è estesa personalmente informando anche un conoscente e le giornate trascorse

agli sportelli della __________ sono terminate con un documento datato

20.04.2024 nel quale si dice “non abbiamo possibilità di impiego.” (Doc. I)

1.3. L’URC,

con risposta dell’8 agosto 2024, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

Fatti

1.4. Il 19 agosto 2024 l’insorgente si è

nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo con scritto del 23 agosto 2024 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso alla

ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata

dal diritto all’indennità di disoccupazione per due giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di aprile 2024.

2.2. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro,

quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016

del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016

consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V

524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail

(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.

17).

2.3. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del

14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.

3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches

ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses

(arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

In merito alle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Relativamente

ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Secondo

l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro

obblighi gli assicurati di una certa età.

Il

Consiglio federale non ha però utilizzato la sua competenza.

Per

principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori

anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

Al riguardo è, tuttavia, stata

adottata una direttiva dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (cfr. B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed.

Schulthess 2014, pag. 221).

La Prassi LADI ID della SECO al

punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente rinuncia alla prova

degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi

Considerandi

6.

mesi che precedono l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS: il cui tenore,

valido dal 1° gennaio 2024, è il seguente: “Le

persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una

rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi”) e durante i 6

mesi che precedono la riscossione anticipata della totalità della rendita di

vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), per le persone assicurate che si impegnano a

lasciare definitivamente il mercato del lavoro dal momento della riscossione. A

titolo di prova è richiesta una conferma della cassa di compensazione AVS.

L'art.

17.

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si

può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la

disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione

scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato

del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D.

Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il

TCA constata che l’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg.

ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La

stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg.,

accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del

Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la

sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a

causa di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin

weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ

ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen

im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert

zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer

Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der

Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente ad

assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione

della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due

assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal

diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato

sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di controllo del mese di novembre 2000,

ha comunque confermato l’entità della sanzione.

Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la

sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per

insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre

2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è

più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare

ricerche di impiego in modo più intenso.

2.6

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che, il 20 settembre 2023, RI 1, nata il __________

1963, successivamente alla disdetta del contratto di impiego ricevuta da parte

del suo ultimo datore di lavoro, si è nuovamente iscritta in disoccupazione (3°

termine quadro aperto fino al 31 dicembre 2023 e 4° termine quadro aperto dal

1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025), ricercando un’occupazione al 100% (cfr.

doc. A1; A32).

Dal modulo “Azioni di

reinserimento” agli atti, sottoscritto dall’assicurata, si evince, poi, che il

4.

ottobre 2023 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza presso l’URC. In

tale occasione è stato fissato l’obiettivo da conseguire, ossia “trovare al

più presto un impiego come impiegata di commercio o professioni simili” ed

è stato indicato che per raggiungere tale traguardo avrebbero dovuto essere sempre

comprovate “almeno 3 ricerche di lavoro settimanali (minimo 12 mensili), in

modo regolare e costante durante tutto il mese. Visionare i siti internet per la

ricerca di lavoro, siti aziendali, quotidiani, foglio ufficiale, Job Room, ecc.

(…)” (cfr. doc. A1).

Il 18 aprile 2024 l’URC ha

assegnato alla ricorrente uno stage d’orientamento dal 23 al 26 aprile 2024

presso “__________”, sede di __________, evidenziando che “devono essere

effettuate le normali ricerche di impiego” (cfr. doc. 3).

__________, il 29 aprile 2024, ha

allestito il “Rapporto finale inerente: Stage d’orientamento”, indicando che

l’assicurata ha svolto l’attività allo sportello, che il comportamento e la

cooperazione sono stati buoni e che la partecipante è idonea a svolgere

l’attività. È, altresì, stato aggiunto che la medesima si è dimostrata molto

interessata, partecipativa e proattiva.

Alla domanda se alla partecipante

sia stata offerta un’opportunità d’impiego, è stato risposto che “non

abbiamo possibilità di impiego”. La __________ nemmeno prevedeva di poter

offrire alla stessa un’offerta di lavoro entro tre mesi, ma l’avrebbe tenuta in

considerazione per eventuali posizioni future, rispettivamente era disponibile

a fornire referenze ad altri datori di lavoro (cfr. doc. A28).

L’amministrazione,

il 7 maggio 2024, avendo constatato che RI 1 non ha effettuato alcuna ricerca

di lavoro dopo il 22 aprile 2024 e ritenendo, quindi, gli sforzi presentati

qualitativamente insufficienti, le ha trasmesso una Richiesta di

giustificazione con cui l’ha invitata a motivare, entro il 14 maggio 2024, il

proprio comportamento relativo al periodo di controllo del mese di aprile 2024.

La

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in

cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. A24).

L’insorgente,

il 14 maggio 2024, ha risposto:

" (…) posso

confermare di aver svolto in modo costante e regolare le mie ricerche lavoro,

caricando sulla piattaforma Job-Room ben 13 domande d’impiego.

In data 05 aprile 2024 ho inoltre incontrato ed esposto la mia

situazione all’Onorevole __________, il quale mi ha indirizzato al __________

per discutere di un eventuale impiego come personale d’accoglienza presso gli __________

(vedi allegato).

Ho proseguito la mia ricerca consultando siti aziendali, social

network, il portale __________ e partecipando anche al bando di concorso

pubblicato da un’impresa sociale nel __________ (__________), dall’__________,

dalla __________ e dalla __________.

Le ricerche riguardanti la settimana da lunedì 22.04.2024 a ve

26.04.2024

si sono svolte per iscritto e le ricerche di aprile si sono concluse

con un rapporto finale di stage allestito da __________, il cui giustificativo

è allegato alla presente e va ad aggiungersi a quanto già presentato sul

portale Job-Room.” (Doc. A25)

Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di

essere sentita dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Con

decisione del 14 maggio 2024 l’URC ha sospeso l’assicurata per due giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di

lavoro nel mese di aprile 2024, rilevando che in relazione alle ricerche di

lavoro della settimana dal 22 al 26 aprile 2024 non è stata allegata alcuna prova.

Riguardo

all’entità della sanzione l’amministrazione ha precisato di aver proceduto con

una penalità di 4 giorni, “dimezzandola in virtù dell’età dell’assicurata”

(cfr. doc. 5=A26; consid. 1.1.).

Nell’opposizione interposta il 17

maggio 2024 contro il provvedimento del 14 maggio 2024 l’assicurata ha, in

particolare, affermato:

" (…) Le

ricerche riguardanti la settimana da lunedì 22 a venerdì 26 aprile si sono

svolte per iscritto e qui di seguito vi trasmetto la prova cartacea dell’invio

dei dossier di candidatura (bando di concorso, lettera di candidatura, email

DDL, comprovante la ricezione della candidatura)

- email del

22.04.2024

11:50 __________

- email del

22.04.2024

13:21 __________

- email del

22.04.2024

16:40 __________

oltre chiaramente alle quattro giornate di stage presso __________

che on si sono purtroppo concretizzate in una proposta di impiego. (…)” (Doc.

A27; A18-A23)

Con decisione su opposizione del 28

giugno 2024 l’amministrazione ha confermato il precedente provvedimento (cfr.

doc. A32; consid. 1.1.).

2.7

Chiamato a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che l’Alta Corte ha evidenziato

come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare

gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di

controllo (cfr. art. 17 LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016

consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e

38.2016.83

del 29 aprile 2019 consid. 2.9.).

Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022

consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V

524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio

2006.

già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05

del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Un assicurato, poi, mentre

partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, deve continuare a

cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020

consid. 2.8.; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.7.; Prassi LADI ID

p.to B317; Prassi LADI PML provvedimenti inerenti a mercato del lavoro, p.to

A12; D. Cattaneo, “Alcuni

compiti …”, p.to 2.3.5. pag. 30).

2.8

In concreto nel mese di aprile 2024

RI 1 ha comprovato tredici ricerche di impiego svolte tra il 5 e il 22 aprile

2024.

(cfr. doc. 1).

L’URC non ha contestato tali

sforzi, ritenendoli, dunque, in particolare qualitativamente validi.

L’amministrazione, infatti, si è

limitata a censurare il comportamento della ricorrente relativo al periodo a

partire dal 23 aprile 2024, in cui l’assicurata non avrebbe documentato alcuna

ricerca di impiego (cfr. doc. 5=A26; A32; III).

È vero, come visto (cfr. consid.

2.6.), da un lato, che durante il primo colloquio di consulenza l’insorgente è

stata resa attenta di dover compiere almeno tre ricerche di lavoro alla

settimana, minimo dodici mensili, in modo regolare e costante durante tutto il

mese (cfr. doc. A1).

Dall’altro, che l’assegnazione del

18.

aprile 2024 concernente lo stage d’orientamento dal 23 al 26 aprile 2024

presso __________ riporta che le ricerche di impiego dovevano essere effettuate

normalmente (cfr. doc. 3).

È altrettanto vero, tuttavia, che

ogni periodo di controllo va valutato, sì con riferimento alle varie settimane

del mese, ma comunque, nella sua interezza, tenendo conto delle specificità

dello stesso.

Al riguardo si ricorda che l’art.

26.

cpv. 3 OADI prevede che il servizio competente verifica ogni mese le

ricerche di lavoro dell’assicurato.

Nel caso di specie l’assicurata, la

quale, nel mese di aprile 2024, ha intrapreso tredici sforzi volti al

reperimento di un’occupazione, ha peraltro effettuato tre ricerche di lavoro nella

settimana dal 22 al 26 aprile 2024, e meglio lunedì 22 aprile 2024, rispondendo

online a due concorsi pubblici (impiegato/a amministrativo/a presso il __________

e collaboratrice/ore amministrativa/o per il __________; cfr. doc. A19; A21) e a

un’offerta di lavoro quale personale di accoglienza 50-100% pubblicata da __________

(cfr. doc. A23; A18-A22; A27).

Al riguardo giova evidenziare che

le ricerche vanno compiute, in linea di principio, in modo continuo durante

tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2017.2

del 22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo

2016.

consid.2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA

38.2012.59

del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011

consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25

novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 27).

Nel caso di ricerche scritte oppure

trasmesse online può, però, essere più razionale preparare le proprie

candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità

delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e sui portali di ricerca lavoro

e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente

relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA

38.2017.62

del 9 febbraio 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016

consid. 2.7.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.).

Ne discende che, in casu,

ritenuto che nulla si oppone al compimento di più ricerche scritte/elettroniche

in un giorno (come peraltro effettuato dall’assicurata l’11 aprile, il 18

aprile, il 1° marzo, l’11 marzo, il 22 marzo e il 26 marzo 2024 - cfr. doc. 1;

4.

- senza che risultino obiezioni da parte dell’URC), la ricorrente, tramite le

proprie tre candidature del 22 aprile 2024, ha comunque svolto in modo adeguato

le ricerche di lavoro nella settimana dal 22 al 26 aprile 2024.

Ciò, a maggior ragione, ponendo

mente al fatto che la stessa, a seguito dell’assegnazione del 18 aprile 2024,

dalla fine della settimana precedente quella del 22, sapeva che dal 23 aprile

2024.

sarebbe stata impegnata con uno stage d’orientamento della durata di

quattro giorni (da martedì a venerdì; cfr. doc. 3).

La questione di sapere se nella

presente evenienza l’attività svolta per __________ possa essere equiparata a

un ulteriore sforzo volto al reperimento di un’occupazione, considerando che

alla fine dello stesso si sarebbe, in teoria, eventualmente potuta

concretizzare un’opportunità di lavoro (ritenuto che il rapporto finale prevede

proprio la domanda “alla partecipante avete offerto un’opportunità

d’impiego?” a cui __________ ha, d’altronde, risposto di non avere

possibilità d’impiego; cfr. doc. A28), può restare insoluta.

La ricorrente, infatti, come già

esposto, ha ad ogni modo svolto tredici ricerche di lavoro nel mese di aprile

2024.

Tale numero è superiore al numero

minimo di dodici ricerche al mese previsto dal modulo “Azioni di reinserimento”

che concerne l’insorgente (cfr. doc. A1), come pure al numero di dieci-dodici

ricerche mensili indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.).

A

quest’ultimo riguardo va osservato che la giurisprudenza

cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con

carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno

quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2024.25

del 15 luglio 2024 consid. 2.7.; STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

La nostra Massima Istanza, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del

26.

agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre

2018.

consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05

del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Cfr. pure STF 8C_589/2009

del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero

di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante

il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

In simili condizioni, tutto ben

considerato, occorre concludere che RI 1, nel mese di aprile 2024, ha

ossequiato il proprio dovere di ricercare in modo valido un impiego adeguato e non

ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid.

2.2.).

La medesima non deve, pertanto,

essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

La

decisione su opposizione del 28 giugno 2024 deve, di conseguenza, essere

annullata (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014 del 5 maggio

2015).

2.9

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024

consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.31

del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto

2023.

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del

28 giugno 2024 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti