38.2024.41
Rifiuto condono: difetta requisito buona fede. Grave negligenza: non comunicato alla Cassa di aver svolto un'attività lavorativa indipendente per otto mesi. L’insorgente ha disatteso obblighi ex art. 31 LPGA
14 ottobre 2024Italiano70 min
concomitanza con l’attività summenzionata lei ha costituito, nel 2015, la __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.41
CL/gm
Lugano
14 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
giugno 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione dell’8 settembre
2023, la Cassa __________ (in seguito: la Cassa) ha chiesto a RI 1 la
restituzione della somma di fr. 17'086.75 a titolo di prestazioni LADI
indebitamente percepite nel 2021.
L’amministrazione ha motivato il
proprio come segue:
" (…)
Fatti
I. Lei si
è iscritto al collocamento in data 01.03.2019 dopo essere stato alle dipendenze
della società __________, dove era impiegato con un contratto di lavoro a tempo
pieno e di durata indeterminata (cfr. doc. 7).
II. n
concomitanza con l’attività summenzionata lei ha costituito, nel 2015, la __________
(impresa individuale).
Al momento dell’iscrizione al
collocamento (01.03.2019) questa informazione non è stata fornita alla Cassa,
si può ipotizzare che il motivo sia dovuto al fatto che fino a settembre 2019
non vi è stato alcun incasso. (…)
IX. Gli
stessi accertamenti sono avvenuti anche per l’anno 2021 dove sono emerse
diverse incongruenze tra le indennità di disoccupazione percepite, il salario
da indipendente dichiarato e l’estratto individuale dei contributi AVS.
X. Nel
concreto ha omesso di indicare dei salari percepiti per il periodo da gennaio a
novembre 2021.
XI. Per
l’anno 2021 lei ha dichiarato alla nostra Cassa il seguente reddito per la sua
attività indipendente:
Attività dichiarata
Detrazione fort. 20%
GI
Gen. 21
2'417.00
483.40
1'933.60
Feb. 21
4'085.00
817.00
3'268.00
Mar. 21
2'417.00
483.40
1'933.60
Apr. 21
2’942.00
588.40
2'353.60
Mag. 21
Giu. 21
Lug. 21
Ago. 21
Set. 21
Ott. 21
Nov. 21
Dic. 21
11'861.00
2'372.00
9'488.80
XII. Il nuovo
calcolo del guadagno intermedio, per l’anno 2021, si presenta quindi così:
Gen
21
Feb
21
Mar
21
Apr
21
Mag
21
Giu
21
Lug
21
Ago
21
Set
21
Ott
21
Nov
21
Dic
21
__________
1'975
__________
2'417
2'642
2'417
2'942
2'417
2'417
3'692
2'417
2'417
2'417
2'567
__________
1'834
1'834
1'834
1'834
1'834
1'834
3'154
1'834
1'834
1'834
1'834
1'834
Totale incassato
4'251
4’476
4'251
4'776
4'251
4'251
6'846
4'251
4'251
4'251
6'376
1'834
Attività accertata
Detrazione fort. 20%
Totale
Att. Acc
GI
Gen. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Feb. 21
4'476.-
895.20
3'580.80
37.10
3'543.70
Mar. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Apr. 21
4'776.-
955.20
3'820.80
37.10
3783.70
Mag. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Giu. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Lug. 21
6'846.-
1'369.00
5'476.80
37.10
5'439.70
Ago. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Set. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Ott. 21
4'251.-
850.20
3'400.80
37.10
3'363.70
Nov. 21
6’376.-
1'275.20
5'100.80
37.10
5'063.70
Dic. 21
1’934.-
386.80
1'547.20
37.10
1'510.10
54'165.-
10'833.-
43'332.-
445.20
42'886.80
XIII. Nel
ricalcolo delle indennità di disoccupazione dovuto, l’importo globale erogato
per il periodo gennaio 2021 a dicembre 2021 ammonta a CHF 47'895.85, quello
invece dovuto a CHF 29'180.90, per cui la somma versata in eccesso è di CHF
18'714.95. (…)
6. (…) la
stessa fattispecie si è verificata per gli anni 2019, 2020 e fino al mese di
aprile 2021.
7. In
quell’occasione la Cassa chiese in restituzione l’importo complessivo di CHF
7'746.85, importo che fu in seguito condonato da parte della Sezione del
lavoro.
8. Nelle
verifiche effettuate sono emerse delle incongruenze relative agli importi
dichiarati alla Cassa disoccupazione, all’assicurazione AVS ed ai suoi clienti.
(…)
12. Le
giustificazioni fornite non trovano fondamento nei fatti, appare inverosimile
che per un intero anno, ad esempio, lei si sia “dimenticato” di indicare le
fatture mensili inviate alla società __________.
13. In merito
alle presunte mancate informazioni in merito al funzionamento del guadagno
intermedio occorre rimarcare che, come già indicato, lei, a suo tempo, aveva
omesso di indicare di avere un’attività indipendente, i funzionari di
conseguenza come avrebbero potuto darle delle informazioni.
14. Per il
mese di febbraio 2021, dopo le dovute correzioni citate, lei aveva diritto a
percepire l’importo di CHF 1'152.75.
15. Per il
mese di novembre 2021, dopo le dovute correzioni citate, le aveva diritto a percepire
l’importo di CHF 372.35.
16. l’ammontare
totale della restituzione ammonta a CHF 18'714.95. La Cassa ha compensato gli
importi citati ai punti 14 e 15 e, di conseguenza, la restituzione effettiva
ammonta a CHF 17'086.75” (cfr. doc. 7).
1.2. In data 11 ottobre 2023, RI 1 ha
chiesto il condono sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…) Sulla
base della decisione del 08 settembre 2023, vorrei portare l’attenzione su
alcuni punti del testo:
1. Al punto IX si cita
come ci siano delle incongruenze tra le indennità di disoccupazione, salario da
indipendente e contributi AVS: questo non è corretto, in quanto il totale per
il 2021 dichiarato è sempre stato il medesimo a tutte le parti in causa. Il
totale come guadagno dipendente è stato pari a 47'650 CHF + 40'442.45 CHF di
guadagno (netto) come indipendente per i mesi di controllo del 2021 (vedi punto
2 di sotto), il tutto quindi conformemente a quanto dichiarato ad AVS.
Francamente non risulta nessuna incongruenza, a dimostrazione della mia buona fede.
2. Il nuovo calcolo del
guadagno intermedio al punto XII non è corretto, in quanto l’indennità di
disoccupazione è terminata al 05.11.2021, per cui la contabilità con __________
e __________ è avvenuta dopo il 5 novembre per come dimostrano e fatture richieste
direttamente ai miei clienti e lo stesso dicasi per la contabilità di dicembre
2021; queste pertanto non dovrebbero proprio essere prese in considerazione nel
computo totale.
In diritto
Considerandi
Fatte queste doverose
premesse, con la presente faccio domanda di condono su cui sussistono gli
estremi di buona fede e gravi difficoltà economiche.
La buona fede nasce dal
fatto che, come già scritto nell’email del 20.07.2023 effettivamente ci sono
stati degli errori contabili dovuti alle fatture emesse che non ho registrato
opportunamente per mancanza di esperienza in proposito e resomene conto solo
dopo la lettera dell’__________ del 22.06.2023: ricordo che l’attività __________
stava diventando attività principale proprio in quel periodo e ricordo altresì
che sono di formazione “Ingegnere” e non “contabile”; la richiesta di
chiarimento della cassa __________ (vedi comunicazioni per mail del 30.06.2023,
03.07.2023), oltre all’ammissione sempre con l’email del 20.07.2023. Tutto ciò
ottempererebbe alla buona fede in accordo all’art. 25 della LPGA cpv. 1.
Allego inoltre la
documentazione comprovante la mia situazione finanziaria, la quale senz’altro
configura una grave difficoltà ai sensi della legge. A fronte di entrate
mensili mediane pari a circa 3'575 CHF (vedasi decisione IAS 2023 – allegato
1), sono attualmente confrontato con spese mensili par a 3'981 CHF
corrispondenti al mio minimo vitale (vedasi calcolo spese mensili fisse 2023 –
allegato 2) ed a questi si aggiungono gli obblighi di mantenimento verso le 3 figlie
pari ad ulteriori 600 CHF mensili (vedasi convenzione (…)), per il che il mio
caso rientra manifestamente in quelli previsti dalle normative che giustificano
di riconoscere la situazione di grave difficoltà.” (cfr. doc. 8).
1.3
Con decisione su opposizione del 27
giugno 2024, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha parzialmente
accolto l’opposizione presentata dall’assicurato contro il precedente
provvedimento del 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 11), e meglio nella misura di fr.
3'470.95, chiedendo la restituzione di quanto egli ha percepito a torto
limitatamente all’importo di fr. 13'615.80.
L’amministrazione
ha, in particolare, argomentato la decisione su opposizione come segue:
"
(…)
3.1
In sede di opposizione, il signor RI 1
sostiene che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata sono già
stati esaminati dall'UG nella decisione del 13 luglio 2023, con la quale aveva
accolto la sua precedente richiesta di condono riconoscendogli la buona fede.
Di conseguenza, reputa inaspettato e lesivo del divieto di arbitrio l'esito al
quale è giunto I'UG nella decisione 1º febbraio 2024.
Tale lettura non può essere condivisa, la
fattispecie in esame divergendo in modo sostanziale rispetto a quella esaminata
dall'UG il 31uglio 2023, per le seguenti ragioni.
l motivi che hanno indotto la Cassa
disoccupazione a richiedere la restituzione di parte delle indennità versate
nel 2020 non sono oggettivamente correlati alla successiva richiesta di
restituzione, relativa alle indennità versate nel 2021. All'origine della
richiesta di restituzione per le indennità versate nel 2020 vi era la mancata
dichiarazione alla Cassa disoccupazione, da parte del signor RI 1, del
percepimento di indennità Corona in relazione all'attività indipendente svolta
con la propria ditta, registrata nel 2015 e non annunciata al momento
dell'iscrizione in disoccupazione nel 2019.
l fatti di cui alla (prima) decisione di
restituzione della Cassa risalgono quindi ad un periodo precedente, in
relazione alla prima ondata di Covid 19, durante la quale l'interessato ha
iniziato una concreta attività con la ditta in questione.
Nella decisione di condono del 13 luglio
2023.
I'UG aveva dal canto suo ritenuto che non era possibile determinare se il
signor RI 1 avesse - in mala fede - omesso di dichiarare alla Cassa
disoccupazione di aver beneficiato delle indennità Corona. Ha altresì concluso
che non poteva essere escluso che all'origine dell'inadempienza vi fosse una
comunicazione errata da parte di quest'ultima in merito alla necessità, o meno,
di dichiarare tali indennità. Donde il riconoscimento della buona fede e il
condono dell'importo chiesto in restituzione.
Nel caso concreto, non vi è alcuna
attinenza fra l'attività indipendente svolta nel 2021 e le indennità Corona che
l'assicurato aveva omesso di dichiarare nel 2020. La decisione 8 settembre 2023
con la quale la Cassa disoccupazione ha chiesto la restituzione di CHF
17'068.75, rispettivamente la decisione dell'UG qui contestata, si fonda su
altri fatti ed è in relazione ad omissioni occorse nel 2021 e rilevate dalla
Cassa disoccupazione nel corso del 2023.
Per inciso, l'UG non nega che nel valutare
la presente fattispecie abbia rievocato, al consid. 3 della decisione 1°
febbraio 2024, l'assenza di annuncio dell'attività indipendente nel 2019,
circostanza peraltro già menzionata dalla Cassa disoccupazione nella decisione
di restituzione 11 aprile 2022, poi sfociata in un condono da parte dell'UG
(decisione 13 luglio 2023). Tale richiamo non inficia tuttavia la decisione qui
contestata, come preteso dall'opponente. Tanto meno contravviene al principio
del divieto di arbitrio o dell'affidamento. Da un lato, la stessa Cassa aveva
precisato che l'omissione in questione era verosimilmente riconducibile
all'assenza di attività concreta della ditta. Di per sé, da tale constatazione
non è dato trarre alcunché, a svantaggio dell'assicurato. Dall'altro lato, la
decisione qui impugnata, come pure la decisione di restituzione della Cassa,
poggia su un'ulteriore e ben determinabile omissione, ovvero l'assenza di
dichiarazione sugli IPA in punto alio svolgimento di un'attività indipendente
con la ditta __________ nei mesi da maggio a novembre 2021, e relativo
guadagno, come meglio si esporrà in seguito. Omissione che ha impedito la
valutazione del guadagno intermedio da parte della Cassa disoccupazione nel
periodo in questione e causato il versamento di indennità non dovute. Trattasi,
in sostanza, di omissioni suscettibili di ripetersi nel tempo: tale è il senso
da attribuire a quanto riportato dall'ispettore nella decisione qui impugnata.
Nulla di più è dato dedurre, tanto meno che l'UG si sia basato su un'identica
realtà fattuale per giungere a conclusioni diverse e contraddittorie.
3.2
Per quanto riguarda il 2021, il signor
RI 1 ha dichiarato all'AVS un guadagno di complessivo di CHF 43'400.00,
derivante dall'esercizio della sua attività indipendente, oltre a CHF 51'740.00
di indennità di disoccupazione (cfr. Estratto del conto individuale della Cassa
cantonale di compensazione, agli atti della Cassa disoccupazione).
Sui moduli IPA della Cassa disoccupazione
egli ha dichiarato di aver esercitato un'attività indipendente solo nei mesi da
gennaio 2021 ad aprile 2021, rispettivamente dicembre 2021. Mentre per i mesi
da maggio 2021 a novembre 2021, ha sistematicamente risposto con un
"no" alla domanda se avesse esercitato una tale attività.
In base agli accertamenti esperiti dalla
Cassa disoccupazione, risulta invece come il signor RI 1 abbia svolto regolari
mandati anche nei mesi compresi fra maggio 2021 e novembre 2021, con relativa
regolare fatturazione. Infatti, le fatture fornite alla Cassa disoccupazione
dai clienti della __________ non collimano con quelle trasmesse dall'assicurato
alla stessa.
Più precisamente, nello scritto di posta
elettronica del 30 giugno 2023 alla Cassa disoccupazione l'assicurato ha
affermato che nel periodo da maggio 2021 a fine novembre 2021 si trovava in una
"fase preparatoria" e che non aveva svolto "nessuna attività di
guadagno intermedio". Allo scritto in questione ha allegato diverse
fatture, fra cui la nr. 177 e 178, e meglio:
-
Fattura di CHF 10'950.00 (fattura n. __________ datata 6 dicembre 2021,
intestata a __________)
-
Fattura di CHF 15'015.00 (fattura n. __________ datata 15 dicembre 2021,
intestata a __________)
Per inciso, queste fatture riguardano
prestazioni all'origine delle quali vi sono i contratti stipulati nell'ottobre
2020.
con __________, rispettivamente nell'aprile 2021 con __________, esibiti
dall'assicurato alla Cassa disoccupazione il 31uglio 2023. Entrambi i contratti
prevedono ispezioni settimanali sui cantieri, rispettivamente attività di
formazione da parte del signor RI 1. Trattasi di un'attività caratterizzata da
periodicità che, per sua natura, è suscettibile di fatturazione mensile, come
del resto evincibile dai contratti in questione, i quali prevedono, al pto. 4,
la fatturazione ogni 25 del mese tramite acconti.
Ciò premesso, con scritto e-mail del 17
luglio 2023 la Cassa disoccupazione ha comunicato al signor RI 1 che le fatture
per l'anno 2021, fra le quali figurano quelle summenzionate, non
corrispondevano a quelle inviate dai clienti interpellati al riguardo,
invitandolo a presentare osservazioni in merito. In risposta, nello scritto
e-mail 20 luglio 2023 l'assicurato ha ammesso la discordanza, riconducendola ad
una sua mancanza di esperienza nella gestione di un'impresa ed a non meglio
sostanziati ritardi nei pagamenti da parte dei clienti e conseguente
rifatturazione delle prestazioni, che sarebbero andate a sommarsi nel tempo.
3.3
Le spiegazioni fornite dall'assicurato
appaiono, oltre che generiche e non sostanziate, poco attendibili, già per il
fatto che egli non ha specificato quante e quali fatture sarebbero state oggetto
di ritardo e rifatturazione. Peraltro, tali spiegazioni non mutano il fatto che
le summenzionate prestazioni risultano essere state effettuate prima di
dicembre 2021, proprio nei mesi durante i quali l'assicurato ha dichiarato di
non aver esercitato alcuna attività indipendente. Tale evidenza si evince non
solo dalla datazione delle fatture inviate ai clienti, ma anche dalla
descrizione delle prestazioni fornite. Per citare un esempio, la fattura n. __________
del 24 novembre 2021 trasmessa a __________ per CHF 2'567.00 si riferisce ad
ispezioni eseguite nel novembre 2021 e ad una "__________" del 12
novembre 2021 a __________, come menzionato sulla fattura stessa. Altro
esempio: la fattura __________ del 29 ottobre 2021 per CHF 2'417.00 si
riferisce a ispezioni effettuate ad ottobre 2021, e così via, fino ad arrivare
al mese di maggio 2021 (cfr. fatture 174, 177, 179, 181, 185). Lo stesso dicasi
delle fatture per __________, riconducibili a prestazioni effettuate fra maggio
e novembre 2021 (cfr. fatture n. 173, 178, 180, 182, 186, 189, 192).
Risulta quindi poco attendibile che il
signor RI 1 non abbia svolto attività indipendente in quei mesi, come da egli
preteso, ritenuto che le fatture inviate ai clienti attestano l'esatto opposto.
Peraltro, le fatture in questione corroborano il fatto che il signor RI 1 fosse
ben organizzato e preciso, tant'è che ad una determinata prestazione è
sistematicamente seguita, a distanza di poche settimane, la fatturazione, se
non addirittura il tempestivo pagamento, come rilevabile dalle timbrature e
annotazioni figuranti sulle fatture __________.
3.4
Per inciso, il fatto che alcuni non
meglio precisati clienti possano aver avuto dei ritardi nei pagamenti e che il
signor RI 1 possa aver rifatturato solo a dicembre 2021, sommando le
prestazioni - come sembra dare ad intendere nei suoi scritti alla Cassa - non
risulta attendibile, visti gli importi in gioco ed il loro potenziale influsso
sul calcolo delle indennità. Nel caso concreto, è indubbio che lo svolgimento
dei mandati e la relativa fatturazione è avvenuta su base mensile fra maggio e
novembre 2021 e che gli importi sono stati incassati nel 2021, come del resto
attestato dall'Estratto del conto individuale AVS. Altrettando indubbio è che,
nel suo scritto e-mail 30 giugno 2023 alla Cassa disoccupazione, il signor RI 1
non ha contribuito a chiarire la situazione, avendo allegato delle fatture
diverse rispetto a quelle trasmesse dai clienti alla Cassa ed avendo in seguito
fornito spiegazioni poco consistenti per quest'ulteriore incongruenza.
In ogni caso, anche ammesso e non concesso
che a dicembre 2021 l'interessato abbia rifatturato prestazioni non
puntualmente pagate dai clienti, sommandole ad altre nel frattempo eseguite,
egli avrebbe dovuto dichiarare sugli IPA relativi ai mesi da maggio a novembre
2021.
che stava esercitando un'attività indipendente, ciò che ha totalmente
omesso di fare. Lo scritto 30 giugno 2023 e le fatture allegate al medesimo,
come pure le generiche spiegazioni fornite alla Cassa a fronte di evidenti
incongruenze, non fanno che corroborare l'inattendibilità delle affermazioni in
punto all'asserita assenza di un'attività indipendente ed alla buona fede.
3.5
In sostanza, l'assicurato ha sì
dichiarato i propri introiti all'AVS per il periodo da maggio a novembre 2021,
ma non alla Cassa disoccupazione, ciò che si è ripercosso a suo favore sul
calcolo delle indennità. (…)
3.6
Va inoltre rilevato che l'assicurato
non ha contestato la decisione di restituzione della Cassa disoccupazione,
sebbene avrebbe potuto far valere il proprio punto di vista direttamente in
quella sede. Questo vale, in particolare per quanto riguarda la censura
sollevata dal signor RI 1 nell'istanza di condono dell’11 ottobre 2023, dove ha
argomentato che la Cassa disoccupazione avrebbe incluso nel calcolo importi che
non andrebbero considerati poiché rientranti nella fatturazione dei mesi di
novembre e dicembre 2021. Tanto più che, a suo dire, il 5 novembre 2021 aveva
esaurito il diritto alle indennità. Ciò varrebbe in particolare per le
prestazioni a __________ e __________, la cui fatturazione sarebbe avvenuta, a
suo dire, “dopo il 5 novembre 2021”.
Tale argomentazione equivale ad invocare la
buona fede su circostanze palesemente contraddette dagli accertamenti
effettuati dalla Cassa e neppure contestati nell'ambito di una formale
opposizione. L'esito dei sufferiti accertamenti è peraltro tanto chiaro quanto
noto al signor RI 1 il quale, messo a confronto con le proprie incongruenze, ha
potuto prendere posizione, senza tuttavia risultare credibile (cfr. scritto 30
giugno 2023, rispettivamente 20 luglio 2023 dell'assicurato alla Cassa __________,
dei quali si è già detto al pto. 3.2 della presente decisione).
3.7
Visto quanto sopra, con riferimento al
periodo compreso fra il mese di gennaio 2021 e il mese di aprile 2021 occorre
rilevare quanto segue.
In base alla decisione di restituzione 8
settembre 2023 emessa dalla Cassa, il signor RI 1 avrebbe omesso di dichiarare
tutti i redditi dell'attività indipendente anche per il periodo fra gennaio
2021.
e aprile 2021 (cfr. pti. X, Xl e in particolare il pto. Xll della
decisione, nel quale la Cassa ha menzionato gli importi dell’"attività
dichiarata" e quelli dell'“attività accertata”). In particolare, per i
mesi in questione la Cassa disoccupazione ha computato un guadagno di CHF
1'834.00 (mensili) che il signor RI 1 avrebbe conseguito con la società __________.
In merito a tale computo, va rilevato che
agli atti non risultano fatture emesse dalla ditta del signor RI 1 (__________)
a __________ per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021. Del resto, il
contratto con la suddetta con quest'ultima società risulta essere stato
concluso solo il 29 aprile 2021 e, pertanto, difficilmente avrebbe potuto
generare delle prestazioni fra gennaio e aprile 2021.
Ne consegue che il calcolo del guadagno
intermedio di cui al pto. Xll della precitata decisione appare influenzato a
sfavore dell'assicurato ed essere frutto di un errore e/o svista della Cassa
disoccupazione nella determinazione del guadagno intermedio nei mesi fra
gennaio e aprile 2021.
Il 23 maggio 2024 I'UG ha pertanto
informato la Cassa in merito a tale incongruenza (…).
Con scritto di posta elettronica del 20
giugno 2024, la Cassa disoccupazione __________ ha comunicato all'UG quanto
segue:
"(…) In merito alla pratica citata
e dopo aver valutato le vostre informazioni la cassa ha corretto I'importo
complessivo che rassicurato deve restituire. L'importo ammonta a CHF 13'615.80.
Restiamo a disposizione per eventuali
informazioni a ringraziamo per la collaborazione. (…)"
3.8
Premesso quanto precede, nonostante
l'assicurato non abbia contestato la decisione della Cassa disoccupazione
dell'8 settembre 2023 e si sia limitato a postulare il condono dell'importo
chiesto in restituzione, occorre rilevare come la stessa, nella presente
procedura, abbia in sostanza riconsiderato la propria pretesa di restituzione,
quantificandola in CHF 13'615.80 anziché CHF 17'086.75. Ciò equivale a
riconoscere, nell'ambito della presente procedura di condono, che per il
periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero
dovute e debitamente percepite. Occorre di conseguenza ammettere la buona fede
del signor RI 1 nel periodo in questione.
Per quanto riguarda il presupposto
cumulativo del grave rigore economico ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, si
rileva che sulla base della documentazione prodotta dall'interessato non
risulta nessuna disponibilità eccedente la copertura del fabbisogno vitale.
La richiesta di condono può pertanto essere
parzialmente accolta, limitatamente all'importo di CHF 3'470.95, corrispondente
alla differenza fra l'importo chiesto in restituzione dalla Cassa
disoccupazione e quello ricalcolato dalla stessa nell'ambito della presente
procedura (CHF 17'086.75 - CHF 13'615.80).
Per quanto riguarda il periodo successivo,
vale a dire quello a partire dal 1° maggio 2021 in relazione al quale la Cassa
disoccupazione ha ricalcolato l'importo da restituire, quantificandolo in CHF
13'615.80 -, richiamati i motivi esposti ai consid. 3.1-3.6 della presente
decisione, la buona fede del signor RI 1 deve invece essere negata. In
relazione a tale importo, e senza che sia necessario esaminare il requisito
della grave difficoltà, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi
contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona
fede), la domanda di condono deve essere respinta. (…)” (cfr. doc. 22).
1.4
Contro la decisione su opposizione RI
1, per il tramite del suo legale (avv. RA 1), ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale, richiamando in toto l’opposizione già presentata
contro il primo provvedimento con il quale l’amministrazione gli ha negato il
postulato condono di quanto chiestogli in restituzione, ha chiesto che la
decisione su opposizione venga all’annullata “ed all’assicurato la domanda
di restituire l’importo corrispettivo alle indennità di disoccupazione
indebitamente percepite è condonata”, protestando, “in tutti i casi”,
tasse, spese e ripetibili (che non ha quantificato).
Oltre a riprendere la propria
precedente impugnativa, il ricorrente ha, in particolare, motivato il proprio
ricorso come segue:
"
(…)
5.
Nel caso concreto
l’assicurato ha sempre dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla Cassa
ed in concreto ha sempre trasmesso alla Cassa le fatture che lo stesso aveva
emesso in favore dei suoi clienti. Quanto precede precisando anche a più
riprese che non necessariamente quando indicato nelle fatture poteva e sarebbe
stato incassato; nei tempi e negli importi indicati. Non da ultimo, alla Cassa
l’assicurato ha anche indicato degli errori nei calcoli eseguito per stabilire
l’importo dell’indennità di disoccupazione.
Ciononostante la Cassa
ha continuato la sua procedura stabilendo il diritto dell’assicurato
all’indennità giornaliera fondandosi sulle fatture che quest’ultimo emetteva di
volta in volta; segnatamente, mai la Cassa ha ipotizzato di modificare il suo
modo di procedere ed in concreto stabilendo in maniera molto più cauta
l’importo delle indennità di disoccupazione e ciò magari non sulla base di
“sole” fatture emesse bensì sulla base del reale importo incassato
dall’assicurato contro presentazione dell’estratto del suo conto bancario.
Se sulla base delle
fatture emesse alla Cassa non era possibile stabilire l’esatto importo
dell’indennità di disoccupazione, e ciò sembrerebbe anche confermato
dall’ordine di restituzione, pure all’assicurato non era possibile di volta in
volta sapere se l’indennità di disoccupazione incassata era corretta oppure no.
Non solo allo stesso non era così evidente il calcolo eseguito per stabilire il
suo reddito intermedio bensì allo stesso nemmeno era all’epoca conosciuto
quanto, rispetto alle fatture, davvero aveva incassato e quanto invece no. Il
calcolo della restituzione dovrebbe poi avvenire mese per mese; questo calcolo
nel caso concreto non è conosciuto. Ne consegue che a maggior ragione
all’assicurato non può che essere riconosciuta la buona fede giacché alla Cassa
lo stesso ha sempre trasmesso tutte le fatture emesse correggendo anche laddove
possibile gli importi. In alcun caso mese per mese allo stesso era però
possibile anticipare quello che anche diversi mesi dopo i clienti gli avrebbero
effettivamente pagato sul conto corrente bancario. Ad ogni buon conto,
nonostante molteplici dubbi, comunicati alla Cassa, quest’ultima ha
ciononostante continuato ad eseguire i suoi calcolo ed a versare le sue
indennità di disoccupazione basandosi essenzialmente sulla fatturazione e sulle
informazioni che all’epoca l’assicurato era in grado di rilasciare. Quanto
precede senza mai comunicargli che il calcolo delle indennità di disoccupazione
era un calcolo provvisorio e che si sarebbe dovuto procedere in futuro al
calcolo definitivo a presentazione di un estratto del conto bancario. In buona
fede l’assicurato ha nel frattempo anche spese le prestazioni sociali ricevute.
A queste condizioni
all’assicurato nulla può essere rimproverato; lo stesso ignorava infatti che la
prestazione sociale ricevuta era indebita. L’assicurato non sapeva e nemmeno
poteva sapere che, all’epoca in cui le ha incassate, le prestazioni sociali
ricevute erano calcolate in maniera errata e che, come tali, sarebbe quindi
anche state domandate in restituzione.
Già per questo motivo
il presente ricorso deve essere accolto e la contestata decisione annullata.
All’assicurato non può,
e nemmeno gli è mai stato rimproverato, essere addebitato un atteggiamento
contrario all’obbligo di collaborazione ex art. 28 LPGA né tantomeno contrario
all’obbligo di notificare un cambiamento delle sue condizioni ex art. 31 LPGA.
(…)
6.
Quanto precede vale
poi a maggior ragione se si considera che in una parallela procedura, per le
stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile
cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una
domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli sia
stato concesso. Solo per questo motivo l’assicurato non ha contestato la
decisione di restituzione oggetto della presente procedura di condono; prendendo
semplicemente atto del ricalcolo delle prestazioni sociali e confidando, anche
in questo caso, che gli sarà concesso il condono come nel caso precedente.
In proposito non va
infatti dimenticato che con una precedente decisione all’assicurato la Cassa
già aveva chiesto la restituzione di complessivi fr. 16'862.30 e che a seguito
di una contestazione la domanda è poi stata ridotta a fr. 7'746.85 ed infine
pure condonata “ritenuto che non si può risalire alla correttezza delle
informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale”.
Lo stesso identico
discorso vale per questa procedura. Quando alle differenti domande della Cassa
a poter ricevere le fatture che l’assicurato ha emesso nei confronti dei suoi
clienti, quest’ultimo spiegava alla Cassa che gli importi indicati e le
tempistiche non necessariamente corrispondevano al suo effettivo guadagno. Da
parte della Cassa non ci sono state reazioni; né tantomeno comunicazioni
concrete a sapere cosa doveva fare o cosa darebbe successo se poi risulterà un
importo differente da quello considerato nei calcoli iniziali. Quali
informazioni sono state date dalla Cassa all’assicurato perché comprendesse
come si eseguono i calcoli ed in particolare nel suo caso?
In concreto non è dato
di saperlo; sennonché, come già detto l’assicurato si è sempre attenuto alle
direttive della Cassa dando seguito ad ogni cosa proprio perché non voleva
essere confrontato con domande di restituzione a cui malauguratamente non
poteva dare seguito. A ricezione dei conteggi da parte della stessa Cassa per i
medesimi motivi già citati l’assicurato pure reagiva, così come anche
confermato nella decisione su opposizione contestata, comunicando alla Cassa
delle modifiche intervenute nel frattempo.
Anche quest’ultimo
aspetto dovrebbe permettere di garantire all’assicurato una parità di
trattamento ed una tutela della buona fede. Non è infatti spiegato il motivo
per cui solo in questo caso lo stesso identico ragionamento già fatto in
passato per l’assicurato non dovrebbe invece più essere valevole.” (cfr. doc.
I).
1.5
Nella
sua risposta del 29 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa.
In
particolare, l’amministrazione ha contestato le censure sollevate dall’avv. RA
1.
ed osservato quanto segue:
" (…) Dagli
atti risulta in modo chiaro che il ricorrente non ha dichiarato sugli IPA
l’attività indipendente svolta nei mesi da maggio 2021 a novembre 2021 (doc.
6). Vale la pena rammentare che la Cassa ha predisposto degli accertamenti dopo
che, nell’ambito di una verifica secondo la Legge federale contro il lavoro
nero (LLN), erano state rilevate delle incongruenze tra i redditi dell’estratto
conto individuale AVS e le dichiarazioni dell’assicurato figuranti sui moduli
“Indicazioni della persona assicurata” (IPA) per quanto riguarda l’anno 2021. A
seguito delle verifiche esperite dalla Cassa disoccupazione presso i clienti
della ditta del signor RI 1, sono emerse le fatture relative a tale attività,
sulla base delle quali la stessa ha provveduto a rivedere i propri calcoli.
Pertanto, non si comprende come l’assicurato possa imputare alla Cassa degli
errori nella determinazione del guadagno intermedio, né come possa affermare di
non aver avuto piena cognizione dell’entità di tale guadagno, ritenuto che
all’origine dell’errore vi è proprio il suo stesso agire. Non è quindi dato
riconoscere la sua buona fede in relazioni ai calcoli effettuati dalla Cassa,
dal momento che egli ha svolto attività indipendente durante la disoccupazione
senza annunciarla per i mesi da maggio 2021 a novembre 2021, annunciando
altresì in modo non corrispondente ai fatti il guadagno conseguito nei mesi da
gennaio 2021 ad aprile 3021, rispettivamente a dicembre 2021.
Per inciso, si rileva
che l’UG non funge da organo di revisione dei calcoli effettuati dalla Cassa
disoccupazione e che eventuali errori avrebbero di principio dovuto essere
contestati dall’assicurato nell’ambito della procedura di opposizione.
Il ricorrente afferma
inoltre che siccome nella precedente procedura l’UG aveva condonato l’importo
richiesto in restituzione, egli poteva in buona fede aspettarsi che anche la
presente procedura sfociasse su un condono. Sennonché non sono manifestamente
dati gli estremi per una simile conclusione.
Al riguardo, si rileva
che al pto. 3.1. della decisione impugnata (doc. 22), l’UG ha già esposto i
motivi per cui non si tratta della stessa fattispecie. I motivi che hanno
indotto la Cassa disoccupazione a chiedere la restituzione di parte delle
indennità versate nel 2020 non erano correlati alla successiva richiesta di
restituzione, relativa alle indennità versate nel 2021 e derivante dall’assenza
di dichiarazione dell’attività indipendente. (…) si fa nuovamente presente che
all’origine della (pregressa) richiesta di restituzione per le indennità
versate nel 2020 vi era la mancata dichiarazione, da parte del qui ricorrente,
del percepimento di indennità Corona in relazione alla sua attività
indipendente. Trattasi di due fattispecie diverse che di “parallelo” o
“identico” non hanno nulla (…).
3.
Sempre in merito agli
evocati “errori di calcolo” che il ricorrente imputa, in modo generico, alla
Cassa disoccupazione (cfr. ricorso pto. 5 primo paragrafo), va rilevato che
l’unico errore rilevabile ad una disamina della decisione di restituzione 8
settembre 2023, appare essere quello riferito al guadagno conseguito con la
ditta __________, manifestamente riconducibile ad un errato apprezzamento dei
fatti. In sostanza, la Cassa risulta aver computato un guadagno intermedio per
i mesi da gennaio ad aprile 2021 con la ditta __________, laddove il contratto
con tale ditta risulta essere stato stipulato solo il 29 aprile 2021. L’errore
in questione è stato rilevato e notificato alla Cassa disoccupazione dall’UG
con scritto del 23 maggio 2023 (doc. 18) ed è stato dalla stessa ammesso (cfr.
pto. 3.7. della decisione impugnata). Tant’è che la Cassa ha ricalcolato
l’importo da restituire quantificandolo in CHF 13'615.80 (doc. 20).
Come già menzionato
nella decisione (pti. 3.8. e 4.), tale errore era peraltro facilmente
rilevabile anche dal signor RI 1 al momento della notifica della decisione di
restituzione. Esso non fonda in ogni caso la sua buona fede per il rimanente
importo chiesto in restituzione, ossia CHF 13'615.80. la buona fede non trova
riscontro già per il solo fatto che egli ha omesso di dichiarare lo svolgimento
di un’attività indipendente tra maggio e novembre 2021.
4.
Il ricorrente si limita
ad un ripetizioni di concetti già espressi nell’ambito dell’opposizione, oltre
a rievocare generiche difficoltà in relazione alla fatturazione ai clienti
(leggi: “a volte i clienti non pagano nei tempi pattuiti; a volte pagano
meno di quanto domandato (…) ciò comporta inevitabilmente una modifica degli
importi fatturati ed effettivamente incassati”). Tali considerazioni
tralasciano il nocciolo della questione, ossia l’assenza di dichiarazione
dell’attività indipendente sugli IPA ed il fatto che la Cassa abbia dovuto
accertare i fatti interpellando i clienti della ditta del signor RI 1 per
verificare l’esistenza dei rapporti contrattuali, le prestazioni dalla stessa
fornite e gli importi fatturati e/o incassati, rilevando peraltro svariate
incongruenze rispetto a quanto comunicato dall’assicurato (cfr. documentazione
della Cassa disoccupazione agli atti, in particolare gli scambi di posta
elettronica con la signora __________).” (cfr. doc. III).
1.6
In
data 11 settembre 2024, la parte ricorrente ha comunicato di non avere “altri
mezzi di prova da presentare e ciò anche perché l’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro ha nel frattempo già accolto e trasmesso al vostro lodevole
Tribunale entrambi gli incarti che concernono l’assicurato e che comprovano, de
facto, una disparità di trattamento con riferimento al riconoscimento della buona
fede nel primo caso ed al rifiuto nel secondo caso. Pure nella risposta risulta
confermato che all’assicurato può essere riconosciuta la buona fede; se non in
toto perlomeno parzialmente. Sennonché, questo riconoscimento non può limitarsi
al ricalcolo che è stato eseguito dalla Cassa e ciò appunto perché l’importo da
restituire non è oggetto della presente procedura. Se è infatti confermata (e
non contestata) una correzione dell’importo da restituire (di fr. 13'615.80),
la buona fede dell’assicurato dev’essere invece confermata ed il condono
conseguentemente integralmente concesso” (cfr. doc. V).
1.7
Con osservazioni del 19 settembre
2024.
(trasmesse per conoscenza al ricorrente il giorno successivo; cfr. doc.
VIII), la parte resistente, oltre a riconfermarsi nelle considerazioni e
conclusioni già esposte in precedenza, ha preso posizione come segue:
" (…) Il
ricorrente pretende, in buona sostanza, che si riconosca la buona fede per
tutto l’importo posto in restituzione. Oltre alla mano, egli pretende, in
parole semplici, anche il braccio. L’UG non può condividere la logica insita
nelle considerazioni di cui allo scritto doc. V del ricorrente, il quale tenta
– strumentalizzandolo – di trarre vantaggio da un errore di calcolo della Cassa
disoccupazione peraltro pacificamente ammesso e rettificato dalla stessa.
Errore che, invero, avrebbero potuto egli stesso individuare al momento della
richiesta di restituzione e che non influisce minimamente sulla questione della
buona fede per quanto attiene al restante importo, relativo al periodo compreso
fra maggio 2021 e novembre 2021. L’errore in questione riguarda peraltro una
minima parte dell’importo posto in restituzione, ovvero CHF 3'470.95 su CHF
17'086.57. Per quanto riguarda la parte eccedente, ossia CHF 13'615.80, per i
motivi già ampiamente esposti nella decisione impugnata (cfr. in particolare
pti. 3.3., 3.7., 3.8.), rispettivamente nella risposta di causa (cfr. pto. 3),
non è ravvisabile la buona fede.” (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se con decisione su opposizione del 27 giugno 2024 la
Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI 1, il condono della
restituzione per la somma di fr. 13'615.80, corrispondente a parte delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite dall’assicurato, a mente
della parte resistente indebitamente, nel 2021.
2.2
L'art.
95.
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,
la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art.
25.
LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del
27.
aprile 2005).
2.3
L'art.
4.
OPGA regola il condono.
Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art.
5.
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1.
La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di
cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2.
Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a.
per le persone che vivono a casa:
quale importo destinato alla copertura del fabbisogno
vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso
1.
lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le
categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un
istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti: quale importo forfettario
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo
per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del
Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3.
Per
le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza
ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di
beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide
è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto
conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un
istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
-
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora
difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.4
La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è
stata determinata da sua negligenza.
La
giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del
condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato
può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016
del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,
pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.
4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29,
consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,
consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,
consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
Si
è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si
attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF
9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017,
pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre,
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.5
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art.
28.
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le
prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art.
28.
cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i
servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli
organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che
siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e
questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art.
31.
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il
dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento
delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001,
consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il
dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della
buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).
In
una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso
di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della
somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato
senza annunciare tale attività.
All’assicurato
è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse
effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva
comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse
un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione
determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di
disoccupazione.
Nulla,
poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di
rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività
lavorativa.
L’assicurato,
del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente
della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o
certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere
l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi
motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state
calcolate tenendo conto del reddito in questione.
2.6
Nella concreta evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (nato nel 1984, cittadino italiano a
beneficio di un permesso di domicilio “C”; cfr. doc. 2), dopo aver lavorato dal
1° ottobre 2016 al 28 febbraio 2019 presso la __________ come ingegnere, si è
iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2019, alla ricerca di un
impiego a tempo pieno come ingegnere (cfr. doc. 2). Gli è stato aperto un
termine quadro dal 1° marzo 2019 al 30 novembre 2021 (“Motivo del
prolungamento: accredito per la crisi”; cfr. doc. 1).
Innanzitutto, giova sin d’ora
evidenziare che i formulari “indicazioni della persona assicurata” (in
seguito: IPA) sottoscritti, di mese in mese, dal ricorrente, riportano le
seguenti avvertenze:
"
(…) La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla
cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione.
Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di compensazione (AVS) comunica
all’Assicurazione contro la disoccupazione i rapporti di lavoro svolti durante
la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la
revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni
illegittime devono essere rimborsate” (cfr. doc. 6 ed all).
Dagli atti emerge, d’un lato,
che, nel compilare il formulario in questione per i mesi da maggio a novembre
2021, RI 1 – che al momento in cui si era iscritto al collocamento nulla aveva
peraltro indicato quanto alla propria attività individuale (cfr. doc. 2) - ha
risposto negativamente alla domanda n. 2, a sapere se “Ha esercitato
un’attività indipendente?” (cfr. all. a doc. 6). D’altro lato, il TCA
constata ch’egli, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 aveva, invece, risposto
affermativamente al medesimo quesito (cfr. all. a doc. 6).
Sennonché, ed a prescindere da
quanto egli abbia fatturato – ritenuto che l’importo chiesto in restituzione
avrebbe, se del caso, dovuto essere oggetto di un’eventuale opposizione contro
la decisione di restituzione, in concreto cresciuta incontestata in giudicato
-, dall’“offerta per consulenza in ambito sicurezza sul lavoro e prevenzione
salute sui cantieri” che la __________ ha sottoposto alla __________ (che
l’ha, poi, sottoscritta, il 29 aprile 2021) emerge che l’incarico affidato al
ricorrente prevedeva “nr. 1 ispezione settimanale per nr. 1 cantiere, con
redazione rapporto scritto e fotografico (…)” e che venivano “garantite
45.
settimane all’anno sulla base di 53 settimane totali annue, di cui sono già
state dedotte le varie interruzioni dei lavori per vacanze e festività, ovvero:
4.
settimane per il periodo di agosto (tutto il mese); 2 settimane per il periodo
di dicembre (2° metà del mese); 2 settimane per il periodo di gennaio (1° metà
del mese); Costo annuo 22'000.- CHF (1'834.- SFr. / ms)”.
Analogamente emerge dall’offerta
sottoscritta da __________ nell’ottobre 2020, per la quale è, però, stato
previsto un costo annuo pari a fr. 29'000.- (cfr. all. a doc. 6).
L’accordo quadro finalizzato,
invece, dalla __________ con __________ a fine agosto 2021 prevedeva una
tariffa oraria di fr. 120.- per le “ore di audit” e di fr. 90.- all’ora
per il “tempo di viaggio” (cfr. all. a doc. 16).
Nell’ambito degli accertamenti
svolti dall’amministrazione, la __________ ha trasmesso le seguenti fatture,
ricevute da __________, aventi le causali così indicate:
-
fattura n. __________ del 24 novembre 2021: “ispezioni __________
Novembre 2021 SFr. 2'417.-; Riunione tecnica (1h) 12.11.2021 __________ SFr.
150.-/h Sfr. 150.-; totale SFr. 2'567.-”;
-
fattura n. __________ del 29 ottobre 2021: “ispezioni __________
Ottobre 2021 SFr. 2'417.-; Totale SFr. 2'417.-”;
-
fattura n. __________ del 24 settembre 2021: “Ispezioni __________
Settembre 2021 SFr. 2'417.-; Totale SFr. 2'417.-”;
-
fattura n. __________ del 27 agosto 2021: “Ispezioni __________
Agosto 2021 (pausa) SFr. 2'417.-”;
-
fattura n. __________ del 23 luglio 2021: “Ispezioni __________
Luglio 2021 SFr. 2'417.-; Formazione __________ del 05.07.2021 SFr. 150.- /h;
Sfr. 0.- (recupero settimana 20); 8.5 h Formazione __________ incontro del
05.07, incontro del 07.07. preparazione presentazione, SFr. 150.- /h; SFr.
1'275.-;Totale SFr. 3'692.-”;
-
fattura n. __________ del 24 giugno 2021: “Ispezioni __________
Giugno 2021 SFr. 2'417.-; Formazione __________ del 23.06.2021 SFr. 150.- / h
SFr. 150.-; Formazione __________ del 23.06.2021 SFr. 150.- / h SFr. 150.-”;
-
fattura n. __________ del 25 maggio 2021: “Ispezioni __________
Maggio 2021 SFr. 2'417.-; totale SFr. 2'417.-”.
Sempre all’amministrazione, la __________
ha, invece, trasmesso le seguenti fatture della __________, aventi le causali
così indicate:
-
fattura n. __________ del 24 novembre 2021: “Formazioni __________
Novembre 2021 SFr. 1'834.-”;
-
fattura n. __________ del 29 ottobre 2021: “Ispezioni e formazioni __________
Ottobre 2021 SFr. 1'834.-”;
-
fattura n. __________ del 24 settembre 2021: “Ispezioni e formazioni __________
Settembre 2021 SFr. 1'834.-”;
-
fattura n. __________ del 27 agosto 2021: “Ispezioni __________ Agosto
2021.
(pausa) SFr. 1'834.-”;
-
fattura n. __________ del 23 luglio 2021: “Ispezioni __________
Luglio 2021 SFr. 1'834.-; __________ 25 secondi (consegnati il 23.07.2021) SFr.
33.- / pz; SFr. 1'320.-”;
-
fattura n. __________ del 24 giugno 2021: “Ispezioni __________
Giugno 2021 SFr. 1'834.-”;
-
fattura n. __________ del 26 maggio 2021: “Ispezioni __________
Maggio 2021 SFr. 1'834.-”.
Dall’estratto del conto
individuale della Cassa __________ emerge che per il 2021 e come persona con
attività indipendente, il ricorrente ha annunciato redditi per complessivi fr.
43'400.- tra gennaio e dicembre (cfr. all. a doc.17).
Chiamato dalla Cassa a fornire
informazioni supplementari in merito all’attività indipendente svolta nel 2021
ed alle relative entrate, il ricorrente, con mail del 30 giugno 2023 ha
precisato quanto segue:
"
(…) Premetto che quanto già in vostro possesso risulta essere conforme a
quanto ho dichiarato alla Cassa di compensazione AVS per l’anno 2021.
L’attività __________,
nasce nel 2012 come attività accessoria di rivendita online di vari prodotti,
quindi nel 2015 l’ho registrata per la prima volta presso l’ufficio del
registro di commercio per una maggiore “credibilità” verso i clienti, sempre
come attività accessoria di rivendita articoli plurimarche; nel febbraio 2021,
proprio durante il periodo della disoccupazione in oggetto, ho aggiunto il ramo
economico di “servizi per consulenza manageriale” al registro di commercio.
Considerando che le indennità di disoccupazione mi sarebbero terminate
l’08.11.2021 e considerando altresì che non avrei avuto altre fonti di
sostentamento se non proprio la mia attività come indipendente (…) il mio
obiettivo era a quel punto far diventare __________ un’attività principale,
cosa che piano piano e gradualmente lo sarebbe diventata a partire dal 2022.
Per cui tutto l’anno 2021, ed in particolar modo la seconda parte dell’anno
maggio-dicembre 2021, è stato un periodo preparatorio per poter avere un minimo
vitale di entrate economiche nel 2022.
Tale “preparazione” è
stata possibile proprio grazie alle indennità di disoccupazione che mi
garantivano una certa tranquillità economica per me e per la mia famiglia.
Nello specifico, nei
mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 ho svolto del guadagno
intermedio come già dichiarato alla spett. cassa disoccupazione __________ e
qui di seguito il dettaglio:
·
Gennaio 2021: guadagno intermedio 2'417.- CHF
·
Febbraio 2021: guadagno intermedio 4'085.- CHF
·
Marzo 2021: guadagno intermedio 2'417.- CHF
·
Aprile 2021: guadagno intermedio 2'942.- CHF
In allegato le
rispettive fatture (…).
Nei mesi successivi,
ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, non
ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun guadagno intermedio in
quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare consulenza nel campo delle
mie competenze. (…) in tale periodo (maggio – novembre 2021) ho preparato tutto
ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi offerte ed email di richiesta di
consulenza (vedi mail allegate – richieste di consulenza-lavoro), che poi sono
state in parte accolte e quindi permettermi un guadagno minimo nel 2022. (…)
Nel mese di dicembre
2021.
ho infine svolto delle attività che mi hanno permesso di arrivare alla
cifra dichiarata all’AVS per il 2021, pari a 43'400 CHF. In allegato le
rispettive fatture (nr. 176-177-178) ed il dettaglio delle spese sostenute
sempre nel 2021 dall’attività __________:
·
Fattura 176 – __________: 5'510.- CHF
·
Fattura 177 – __________ 10'950.- CHF
·
Fattura 178 – __________ 15'015.- CHF
Totale dicembre 2021:
31'475 CHF che sommati ai guadagni intermedi del periodo gennaio – aprile 2021,
si arriva al totale 2021 di 43'336 CHF. Inoltre le spese sostenute nel 2021
sono pari a 8'019.40 CHF (vedi dettaglio allegato) mentre i contributi versati
all’AVS sono pari a 3'947.25 CHF (vedi sempre dettaglio allegato) (…)” (cfr.
all. a doc. 6).
Le fatture così trasmesse dal
ricorrente all’amministrazione differiscono da quelle inviate dai clienti della
ditta individuale di RI 1 (in particolare __________ e __________), e meglio
poiché si rivelano essere:
-
un’altra, singola, fattura n. __________ asseritamente esposta a __________,
di data, questa, 6 dicembre 2021, avente causale “73 h Riunione tecnica,
controlli __________, Redazione piano sicurezza (OLCsotr. Art. 4)”, per fr.
150.- all’ora, per un totale di “SFr. 10'950.-”
-
un’altra, singola, fattura n. 178 asseritamente esposta a __________, di
data, questa, 15 dicembre 2021, avente causale “91h Studio e redazione Piano
sicurezza (OLCostr. art. 4) – 70h; Controlli __________ – 16h; Formazione
maestranze -3h; riunione con direzione – 2h”, per fr. 165.- all’ora, per un
totale di “SFr. 15'015.-” (cfr. all. a doc. 6).
Con e-mail del 3 luglio 2023, il
ricorrente, oltre a trasmettere all’amministrazione copia dei contratti
sottoscritti tra la __________ ed i clienti (per i quali già si è detto sopra)
ha comunicato quanto segue:
"
(…) Dai mandati in allegato può notare come ci sia una “tariffa oraria”
proprio per quei lavori puntuali che si rendono necessari durante il mandato
(come ad esempio le fatture con __________ e __________ di dicembre 2021).
Il funzionamento delle
fatture per una organizzazione in generale ed a maggior ragione per una ditta
individuale come la mia è quello di fatturare la prestazione di quel mese per
poi richiederne il pagamento nel breve termine e la prassi è non oltre 30
giorni, cosicché io possa ricevere uno “stipendio” in tempi ragionevoli e
pagarmi le bollette, considerando per l’appunto che non ho uno stipendio fisso
puntuale (…)” (cfr. all. a doc. 17).
Il 17 luglio 2023, la Cassa ha
trasmesso all’assicurato “le fatture, da lei emesse per l’anno 2021,
ricevute da parte dei suoi clienti” - e meglio le n. __________ per __________
SA e le n. __________ per __________ – che, come visto, differiscono dalle n. __________
e __________ inviate il 30 giugno 2023 dal ricorrente, rilevando, infatti,
quanto segue:
"
(…) le stesse non coincidono con quelle che lei ci ha inviato tramite
mail del 30.06.2023. Per queste ragioni, la invitiamo a specificarci per
iscritto, entro il 25.07.2023, le sue osservazioni in merito. La rendiamo
attento che i nuovi elementi in nostro possesso possono condurre ad una
richiesta di restituzione delle indennità percepite in troppo. In assenza di un
suo riscontro entro il termine assegnato, decideremo in base agli atti e alle
informazioni in nostro possesso e non possiamo escludere, a dipendenza
dell’importo percepito a torto e delle sue motivazioni, di segnalare il caso al
Ministero Pubblico” (cfr. all. a doc. 6).
Questo il riscontro fornito il 20
luglio 2023 dal ricorrente alla Cassa:
"
(…) effettivamente c’è una discordanza tra quanto vi ho scritto ed
inviato con email del 30.06 scorso e quanto in vostro possesso con email del
17.07.2023
e qui di seguito cercherò di spiegare e ricostruire il tutto anche
se dopo circa 2 anni non è evidente.
Ammetto una mia
confusione amministrativa risalente ai primissimi anni di contabilità come
indipendente e la poca esperienza in proposito, cosa che pian piano negli anni
successivi è inevitabilmente migliorata, per cui quanto in vostro possesso al
momento per l’anno 2021 tramite mail del 17.07.2023 corrisponde al vero e
sostituisce il contenuto della mail del 30.06 scorso.
È fondamentale tuttavia
comprendere quanto segue in una visione di mancanza di esperienza e quindi
buona fede: nella gestione di un’azienda molte fatture possono essere
annullato come anche modificate se sbagliate o se cambiassero le condizioni nel
frattempo, come è stato fatto e continuo a fare tutt’ora. Un buon rapporto con
i clienti è fondamentale ed è la mia massima premura avere una stima
professionale con loro dato che sono a “pagarmi lo stipendio”: in caso di
ritardi di pagamento delle fatture (i classici 30 giorni) è molto delicata
anche la semplice domanda sul relativo perché del ritardo, cosa che talvolta ha
fatto in modo che aggiornassi la fattura di conseguenza che poi andava a
sommarsi ad altre prestazioni dei giorni e dei mesi successivi (vedi quanto
allegato con email del 30.06 scorso, fatture __________). Mi è capitato proprio
in questi giorni di luglio 2023 di effettuare una 1a formazione per una azienda
e quindi una seconda ed ultima il prossimo settembre 2023: fatturerò
direttamente a settembre per poi ricevere il pagamento a ottobre 2023.
È anche vero che ci
sono stati mesi, come ad esempio il mese di agosto 2021, che è stato un mese
fermo forzato a causa dell’assenza di lavoro.
·
Esempio: fattura nr. __________ (numero a casa) risalente alle
prestazioni di maggio (mese a caso), non pagata puntualmente nei 30 giorni, la
modificavo aggiungendo le nuove prestazioni di giugno, ma erroneamente rimaneva
nominata sempre fattura nr. __________, piuttosto che nominarla per esempio __________.
Questa mia mancanza di
esperienza ha favorito l’errore ed anche la confusione nel mio scritto del
30.06
scorso; inoltre tale ricostruzione non mi è neanche stata tanto semplice
a distanza di quasi 2 anni. È altresì vero che né le mie consulenti URC
dell’epoca (sig.ra __________ e sig.ra __________), né gli addetti allo
sportello __________ di __________ mi abbiano mai chiesto o corretto sulle
fatture, quindi spiegato il corretto funzionamento della procedura
fattura-prestazione-mese di riferimento: questa non vuole essere una
giustificazione, ma è anche giusto a mio avviso fare una analisi a 360 gradi.
Spero di aver reso
comprensibile il tutto e mi scuso per la confusione amministrativo-contabile
creata: ad ogni modo sono certamente disponibile ad un ulteriore chiarimento
telefonico o in presenza.
Ci tengo poi a
sottolineare che comunque quanto inviatovi a livello di computo totale per il
2021.
è conforme e coerente a quanto contabilizzato dall’ufficio tassazione e
dalla AVS (avete già copia) per quell’anno di riferimento, se servissero
ulteriori verifiche incrociate da parte vostra.
Prendo atto inoltre e
con dispiacere come abbiate contattato senza alcun tipo di autorizzazione
azienda private mie clienti per le quali c’è un rapporto di stima reciproca
professionale, nonostante vi abbia risposto il 30.06.2023 per email: mi chiedo
se vi siate fermati un attimo a riflettere sulle possibili “conseguenze” i tali
contatti con la mia attività. Mi riservo di fare in seguito ulteriori analisi.
Infine come conferma
ulteriori della mia buona fede, il contezioso aperto con __________ per le
indennità di perdita guadagno COVID mi è stato accolto proprio in questi
giorni.” (cfr. all. a doc. 17).
Con decisione dell’8 settembre
2023, la Cassa ha, come visto, chiesto la restituzione di fr.17'086.75 (cfr.
supra consid. 1.1. e doc. 7).
Come parimenti anticipato, RI 1
non ha impugnato tale provvedimento, limitandosi a chiedere, in data 11 ottobre
2023, il condono della restituzione (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8).
Il 17 ottobre 2023, la Cassa ha
quindi sottoposto il caso dell’assicurato all’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro (cfr. doc. 4).
Con decisione 1° febbraio 2024,
la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di RI 1 ritenendo in concreto
non adempiuto il requisito della buona fede, e meglio per le seguenti ragioni:
"
(…)
3.
Nel caso concreto il
mancato tempestivo annuncio alla Cassa dell’attività indipendente svolta
dall’assicurato e il non corretto annuncio del reddito da attività indipendente
conseguito non è giustificato.
Sul formulario domanda
d’indennità di disoccupazione all’indirizzo della Cassa l’assicurato non ha
dichiarato di avere avviato un’attività indipendente dal 2015. Ha inoltre
omesso di segnalare per un lungo periodo (da maggio a novembre 2021) ed ha
segnalato in modo inveritiero (da gennaio ad aprile 2021 e dicembre 2021) il
reddito conseguito dall’attività indipendente. Egli ha pertanto indotto la
Cassa a versare a torto le prestazioni chieste in restituzione.
Considerato quindi che
il signor RI 1 ha fornito indicazioni inveritiere ed ha indebitamente ottenuto
le indennità oggetto della domanda di condono, la buona fede non può essere
riconosciuta. Le prestazioni assicurative sono infatti state ottenute a seguito
di una grave negligenza. (…)” (cfr. doc. 11).
Dopo essersi cautelativamente
opposto in data 14 febbraio 2024 al provvedimento reso nei suoi confronti (cfr.
doc. 12), l’11 marzo seguente l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
impugnato la decisione resa dalla Sezione del lavoro nei suoi confronti.
In particolare, a sostegno delle
pretese del proprio assistito, il legale ha fatto valere quanto segue:
" (…) Gli
argomenti che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro pone a sostegno
della propria decisione risultano (…) essere già stati in precedenza esaminati
e ciò con una conclusione (inaspettatamente) ora del tutto differente.
Dell’avvio di
un’attività lavorativa come indipendente così come dei rispettivi redditi
conseguiti a seguito dell’esercizio di quest’ultima attività lavorativa
parallela risulta infatti debitamente riportato nella decisione su opposizione
(parzialmente accolta) che la Cassa disoccupazione ha emanato lo scorso 11
aprile 2022 (cfr. doc. 10 nell’incarto dell’Ufficio giuridico della sezione del
lavoro); rispettivamente, pure risulta nella precedente decisione di condono 13.07.2023
dello stesso Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 14
nell’incarto dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro).
Pur essendo debitamente
e compiutamente informato di questa situazione, nella sua decisione dello
scorso 13.07.2023 lo stesso Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha
concluso che all’assicurato poteva essere riconosciuta la buona fede.
Nella misura in cui,
con una seconda decisione, che tratta la medesima situazione di fatto e ciò con
riferimento all’atteggiamento dell’assicurato, l’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro giunge “solamente” ora ad una conclusione diametralmente
opposta, lo stesso cade nell’arbitrio ledendo gravemente il principio della
buona fede e dell’affidamento. La decisione contestata non può quindi essere
confermata a contrario di quanto vale invece per l’opposizione; che va
confermata con conseguente riconoscimento del diritto al condono
dell’assicurato. L’aspetto economico e meglio la conferma di grave difficoltà
risulta infatti pure già analizzata e confermata in passato giacché nel
frattempo oltretutto la situazione non è mutata così come pure confermato dalla
documentazione componente l’incarto.
In proposito non va
infatti disatteso che l’art. 9 della Costituzione federale ognuno ha diritto
d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da
parte degli organi dello Stato. Il principio della buona fede protegge infatti
il cittadino nell’affidamento legittimo che ripone nelle rassicurazioni
ricevute dalle autorità, avendo assunto una certa condotta in base a della
decisione, delle dichiarazioni o un determinato comportamento
dell’amministrazione (cfr. tra le altre DTF 131 III 627, consid. 6.1.; cfr. DTF
129.
1161, consid 4.1.; DTF 128 II 112, consid. 10b/aa; cfr. DTF 126 II 377,
consid. 3.a).
(…) tutto quanto già
comunicato dall’avvocato __________ all’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro per sostenere la buona fede dell’assicurati nei suoi scritti (…) vale
ancora a pieno titolo.
b. Nel caso concreto,
non va poi oltretutto dimenticato che proprio per evitare malintesi con le
assicurazioni coinvolte anche in questo caso, così come in passato per le
indennità COVID, con l’amministrazione l’assicurato ha sempre regolarmente
intrattenuto stretti contatti e ciò per valutare la correttezza delle
prestazioni, dei calcoli e non da ultimo pure per regolare sempre la propria
posizione.
A contrario di quanto
sostiene l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’assicurato non ha mai
comunicato erroneamente i suoi redditi né tantomeno omesso di comunicarli.
Trattandosi di un’attività indipendente, per il calcolo delle indennità di
disoccupazione il reddito intermedio è sempre e solo stato stimato giacché a
priori mese per mese non è infatti per nulla possibile stabilire con tutte
sicurezza i redditi percepiti. Nell’attività indipendente, le prestazioni
fatturate non
corrispondono mai con
le prestazioni incassate e da ciò il regolare ricalcolo che in concreto è
sempre stato fatto così come si evince anche dall’allegata corrispondenza.
Se in passato la buona
fede dell’assicurato è già stata riconosciuta anche senza debite comprove e
quindi già solamente in applicazione del principio “in dubio pro reo”, a
maggior ragione in questo caso l’agire dell’assicurato non va penalizzato ed in
concreto se si considera che lo stesso assicurato in questo caso risulta pure
aver debitamente preso contatto con la Cassa disoccupazione per verificare e
segnalare i loro errori e non da ultimo restituendo anche quanto eventualmente
già percepito indebitamente. A comprova di ciò ci sono diverse comunicazioni
e-mail che nell’incarto non risultano e che pertanto si allegano (…)
Nemmeno va poi
dimenticato che la Cassa disoccupazione, pur potendo di principio chiedere solo
informazioni al datore di lavoro ed all’assicurato, nel caso concreto ha
addirittura preso contatto con i clienti e ciò per ricevere anche tutta una
serie di copie relative alle fatture, ecc. L’assicurato non si è mai opposto a
questa procedura; anzi l’assicurato ha addirittura collaborato mettendo
compiutamente a disposizione tutti i dati necessari e ciò, come già detto,
proprio per evitare malintesi e soprattutto errori nei calcoli. Questa
collaborazione deve a maggior ragione spingere anche l’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro a confermare la sua buona fede invero così come già fatto in
passato.” (cfr. doc. 15)
A fronte del fatto che la
restituzione chiesta al ricorrente, che ne ha da parte sua postulato il
condono, concerne le prestazioni percepite nel 2021, che la corrispondenza e-mail
trasmessa da RI 1 in allegato all’opposizione data, ad accezioni degli scambi
di giugno e luglio 2023 per i quali già si è detto, del 2020 e del 2019 (cfr.
all. a doc. 15).
Con “richiesta d’informazione”
del 23 maggio 2024, la parte resistente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
"
(…) Nella vostra decisione di restituzione 8 settembre 2023, al pto. XII
è riportato il calcolo del guadagno intermedio per l’anno 2021, nel quale
risulta computato un guadagno mensile di __________ 1'834.00 per i mesi da
gennaio ad aprile 2021.
Risulta, altresì, che
il contratto fra il signor RI 1 quale titolo della __________ e __________ sia
stato stipulato solo il 29 aprile 2021 e, pertanto, appare improbabile che tale
contratto possa aver generato un guadagno intermedio nei mesi in questione.
Nel caso riteniate che
il summenzionato guadagno intermedio sia riconducibile ad un errore
nell’apprezzamento dei fatti in relazione alla data di stipula del contratto
con la predetta società, vi invitiamo a voler fornire all’UG (…) il nuovo
calcolo dell’importo chiesto in restituzione” (cfr. doc. 18).
Con e-mail del 20 giugno 2024, la
Cassa ha comunicato di avere “valutato” quanto pervenutole e “corretto
l’importo complessivo che l’assicurato deve restituire” in fr. “13'615.80”
(cfr. doc. 20).
Con decisione su opposizione del
27.
giugno 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, parzialmente accolto
l’opposizione presentata da RI 1, e meglio limitatamente all’importo di fr.
3'470.95, negando il condono per la restante somma di fr. 13’61580 chiesta in
restituzione (cfr. supra consid. 1.3.).
Alla luce delle argomentazioni
dell’assicurato proposte sia in sede di opposizione, che riprese innanzi a
questa Corte, giova rilevare che in atti figura anche la documentazione
relativa ad un’altra (e precedente) procedura di restituzione / condono che ha
interessato RI 1.
In particolare, in quel caso, con
decisione del 20 ottobre 2021, la Cassa aveva chiesto al ricorrente la
restituzione delle prestazioni LADI per complessivi fr. 16'862.50 percepiti - a
torto - tra marzo e settembre 2020, allorquando l’assicurato, già trovandosi a
beneficio delle indennità di disoccupazione, aveva ricevuto, in relazione alla
propria attività indipendente, anche “l’indennità perdita di guadagno Corona”,
senza annunciarlo alla Cassa.
Con decisione su opposizione
dell’11 aprile 2022, la Cassa aveva parzialmente accolto l’opposizione
presentata dall’assicurato, e meglio correggendo in fr. 7'746.85 la somma
chiesta in restituzione.
Il 23 maggio 2022, RI 1 aveva
quindi chiesto il condono di quanto era chiamato a restituire.
Con decisione del 13 luglio 2023,
la Sezione del lavoro aveva, in quel caso, accolto la richiesta del ricorrente
sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
3.
Nel caso specifico,
lo scrivente Ufficio non dispone di elementi sufficienti per imputare una
negligenza all’assicurato, siccome egli sostiene di aver preso contatto con gli
organi preposti al fine di verificare la procedura da intraprendere se avesse
beneficiato delle indennità Corona essendo iscritto in disoccupazione.
Tuttavia, ritenuto che
non si può risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo
tempo dall’Amministrazione cantonale, si può sostenere che il presupposto
relativo alla buona fede è adempiuto.
4.
Per quanto concerne
la valutazione del grave rigore economico (…) non risulta nessuna disponibilità
eccedente l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, ragione per
cui è possibile concludere che la restituzione causerebbe al signor RI 1 una
situazione economica di grave rigore.”
2.7
Chiamata a dirimere la presente vertenza,
questa Corte rileva innanzitutto che i fatti in base ai quali una cassa di
disoccupazione ha preso la decisione di restituzione
delle prestazioni indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in
occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA
2003.
N. 12 pag. 122).
In
effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo
oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene
stabilita nella procedura di restituzione.
In concreto, condonata la
restituzione delle prestazioni LADI percepite da RI 1 per il periodo da gennaio
ad aprile 2021, ciò che rimane contestato al ricorrente è sostanzialmente di
non avere annunciato, nei formulari IPA dei successivi mesi, e meglio da maggio
a novembre 2021, di avere svolto un’attività indipendente e di avere pertanto
ottenuto, per quel lasso temporale, indebitamente le indennità di
disoccupazione.
La tesi ricorsuale, secondo cui
il ricorrente ha sempre “dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla
Cassa”, che, a mente di RI 1, avrebbe fondato i propri calcoli sul
fatturato comunicato di volta in volta e non sull’incassato, non ne soccorre la
posizione, né fornisce una spiegazione circa i motivi del mancato annuncio in
merito all’attività indipendente svolta nei formulari IPA di otto mesi.
Nemmeno viene in soccorso del
ricorrente la tesi secondo cui in una “parallela
procedura, per le
stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile
cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una
domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli è
stato concesso”.
Come visto, infatti, l’altra
procedura di restituzione, prima, e di condono, poi, concerneva la mancata
dichiarazione da parte di RI 1 del percepimento, in relazione alla sua attività
indipendente, di indennità COVID, laddove la buona fede del ricorrente è stata
riconosciuta (ed il condono, dato l’altro presupposto che vi sottende,
riconosciuto) unicamente sulla base del fatto che la Sezione del lavoro non
disponeva “di elementi sufficienti per imputare una negligenza
all’assicurato”, dal momento che non è stato possibile “risalire alla
correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione
cantonale” (cfr. supra consid. 2.6.).
Tutt’altra questione è, invece,
il mancato annuncio dell’attività indipendente svolta tra maggio e novembre
2021.
nei relativi formulari IPA.
In primo luogo, il TCA rammenta
per i mesi precedenti, e quindi da gennaio ad aprile 2021, sui medesimi
formulari RI 1 aveva annunciato correttamente di avere svolto la propria
attività, di modo che sapeva come avrebbe dovuto compilare i moduli IPA anche per
il periodo successivo, senza abbisognare di ulteriori informazioni che del
resto nemmeno fa valere di avere, in questa circostanza, richiesto.
In secondo luogo, emerge tanto
dai contratti in atti, quanto dalle fatture che l’amministrazione ha ricevuto
dai clienti della __________, che anche da maggio a novembre 2021 il ricorrente
ha svolto degli incarichi per conto della propria ditta individuale.
Dalle fatture trasmesse dai
clienti della __________, rispettivamente, dai contratti ch’egli, per la sua
ditta individuale, ha sottoscritto con __________ e __________ risulta,
infatti, che RI 1 era chiamato a fornire a cadenza settimanale una serie di
prestazioni (nei limiti imposti dalle settimane di ferie, rammentato, comunque,
che ad agosto 2021 il ricorrente non è stato assente tutto il mese ma dal 2 al
25.
agosto; cfr. all. a doc. 16), di modo che anche nel periodo da maggio a
novembre egli ha svolto la propria attività indipendente.
Questo Tribunale ricorda,
peraltro, che con mail del 20 luglio 2023, confrontato al fatto che le fatture
mensili esibite dai propri clienti all’amministrazione erano ben diverse da
quelle ch’egli aveva da parte sua trasmesso (datate del dicembre 2021, cfr.
supra consid 2.6.), RI 1 ha precisato che quanto in possesso della Cassa “tramite
mail del 17 luglio 2023 corrisponde al vero e sostituisce il contenuto della
mail del 30.06 scorso” (cfr. supra consid. 2.6.).
In tal modo, egli ha quindi
confermato sia che le fatture corrette erano quelle esibite dalle società
clienti della sua ditta individuale, sia la veridicità del loro contenuto circa
- in particolare per quanto qui interessa - la regolarità delle ispezioni
ch’era stato chiamato a svolgere tra maggio e novembre 2021.
Quanto precede implica non solo
che quanto aveva sostenuto il 30 giugno 2023 circa il fatto di non aver in
sostanza svolto alcuna attività tra maggio e novembre 2021 poiché si
“preparava” per il 2022 - e meglio che “Nei
mesi successivi, ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e
novembre 2021, non ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun
guadagno intermedio in quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare
consulenza nel campo delle mie competenze. (…) in tale periodo (maggio –
novembre 2021) ho preparato tutto ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi
offerte ed email di richiesta di consulenza (vedi mail allegate – richieste di
consulenza-lavoro), che poi sono state in parte accolte e quindi permettermi un
guadagno minimo nel 2022. (…)” (cfr. supra consid. 2.6.) - non
corrispondeva al vero, ma anche che le fatture che egli aveva trasmesso
all’amministrazione, ad asserita comprova di tale inattività, erano “inesatte”.
I moduli IPA, inoltre, riportano
la chiara indicazione secondo cui “La persona assicurata è assolutamente
tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il
versamento delle indennità di disoccupazione” (sottolineatura della
redattrice), di modo che non vi era spazio alcuno per pensare o ritenere
sottointeso che delle attività lavorative svolte non dovessero essere segnalate
o dovessero venire indicate solo al momento della fatturazione (ammesso e non
concesso, per indicazione del ricorrente medesimo nella mail del 20 luglio
2023, che questa risalga, in definitiva a dicembre 2021).
L’invocata violazione del
principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.
fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo
differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021
consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid.
5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1), laddove RI 1
pretende che a fronte del condono del condono già concessogli nell’ambito del
precedente provvedimento, rispettivamente, in relazione alla restituzione
chiestagli per il periodo da gennaio ad aprile 2021, in concreto nuovamente
deve essere riconosciuta la sua buona fede, nemmeno può soccorrere la tesi del
ricorrente.
Su
questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF
9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017;
STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF
9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del
20.
gennaio 2003; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
In concreto, il TCA rileva che la
procedura di restituzione / condono che ha visto coinvolto RI 1 per le
prestazioni percepite indebitamente quando riceveva le indennità COVID, non
annunciate alla Cassa, differisce dalla presente laddove la necessità di
completare i formulari IPA, così come il modo in cui ciò andava fatto, erano
chiari al ricorrente.
L’errato computo da parte della
Cassa di quanto mensilmente il ricorrente percepiva in relazione al mandato tra
la __________ e la sua ditta individuale, per i mesi da gennaio ad aprile 2021
allorquando il contratto tra le due aziende è stato sottoscritto solo a fine
aprile 2021, pure differisce dalla situazione sulla quale il TCA è qui chiamato
a pronunciarsi. L’errore di calcolo per il periodo gennaio-aprile 2021 è stato
riconosciuto dalla Cassa e la Sezione del lavoro ha stabilito che la
restituzione del relativo importo andava condonata poiché la riconsiderazione
dell’ammontare richiesto in restituzione da parte di __________ “equivale a
riconoscere, nell’ambito della presente procedura di condono, che per il
periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero
dovute e debitamente percepite”, ammettendo “di conseguenza” la
buona fede del ricorrente limitatamente a questo breve periodo.
Nella
fattispecie, occorre concludere che il ricorrente era consapevole (e questo già
solo poiché per i mesi precedenti l’attività svolta a titolo indipendente era
stata annunciata), d’un lato, di dovere annunciare alle Cassa qualsiasi
attività lavorativa svolta (e le entrate percepite) e, d’altro lato, di quali potevano
essere le conseguenze di un’indebita percezione delle prestazioni LADI ricevute
senza annunciare le attività lavorative svolte.
Non vi
sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9
Cost.) del ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che gli
permettessero di legittimamente credere di non dover annunciare anche
l’attività svolta a titolo indipendente tra maggio e novembre 2021. Ciò a
maggior ragione se si pon mente al fatto che RI 1 già sapeva come avrebbe
dovuto comunicare alla Cassa nei formulari IPA le attività svolte, così come lo
aveva fatto per il periodo gennaio-aprile 2021 (cfr. supra consid. 2.6.).
Non
comunicando nulla alla Cassa riguardo all’attività indipendente svolta tra
maggio e novembre 2021, rispettivamente, nulla indicando circa le relative
entrate, l’insorgente ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31
LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).
La
mancata comunicazione di cui sopra, allorquando l’assicurato era iscritto in
disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che
misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di
tempo in questione.
Il
TCA ribadisce che l’indicazione presente sui moduli IPA è chiara e non lascia
spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente
supporre di non dover annunciare eventuali incarichi svolti per la propria
ditta individuale (a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche
un’attività lavorativa non retribuita deve essere annunciata e che l’omissione
di tale comunicazione alla Cassa costituisce una grave negligenza; cfr. STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).
Ad esempio in una sentenza
8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, l’Alta
Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale
deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se
omette di farlo agisce con negligenza grave e non si può quindi riconoscerle la
buona fede.
Il TF ha specificato che in quel
caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei
formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato
un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non
fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è
richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,
indipendentemente dalla sua natura.
In una sentenza 8C_408/2017 del 2
agosto 2017 il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione
della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione
di natura etica o sul valore delle persone.
Questa Corte, con una sentenza
38.2019.34
del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle
indennità di disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario
senza annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato
della resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata
dall’insorgente, ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al
beneficio delle prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi
obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA A ragione, quindi, l’amministrazione
aveva negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto
l’assicurato, non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento
dell’attività in questione, aveva commesso una grave negligenza.
Si vedano anche la STCA
38.2022.53
del 24 ottobre 2022; la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 e la STCA
38.2022.50
del 26 settembre 2022.
In simili condizioni la Sezione
del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede,
in quanto l’assicurato ha commesso, quantomeno, una grave negligenza, segnatamente
non indicando sui formulari mensili destinati alla Cassa di avere svolto, tra
maggio e novembre 2021, la propria attività indipendente, né comunicando
all’amministrazione le entrate derivanti da tale attività.
2.8
Alla
luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona
fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve
confermare la decisione su opposizione.
Questa Corte rileva che
un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche del ricorrente deve
essere concordata con l’amministrazione.
Questo tema non è, in ogni caso,
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024
consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.31
del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto
2023.
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti