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Decisione

38.2024.41

Rifiuto condono: difetta requisito buona fede. Grave negligenza: non comunicato alla Cassa di aver svolto un'attività lavorativa indipendente per otto mesi. L’insorgente ha disatteso obblighi ex art. 31 LPGA

14 ottobre 2024Italiano70 min

concomitanza con l’attività summenzionata lei ha costituito, nel 2015, la __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.41

CL/gm

Lugano

14 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27

giugno 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione dell’8 settembre

2023, la Cassa __________ (in seguito: la Cassa) ha chiesto a RI 1 la

restituzione della somma di fr. 17'086.75 a titolo di prestazioni LADI

indebitamente percepite nel 2021.

L’amministrazione ha motivato il

proprio come segue:

" (…)

Fatti

I. Lei si

è iscritto al collocamento in data 01.03.2019 dopo essere stato alle dipendenze

della società __________, dove era impiegato con un contratto di lavoro a tempo

pieno e di durata indeterminata (cfr. doc. 7).

II. n

concomitanza con l’attività summenzionata lei ha costituito, nel 2015, la __________

(impresa individuale).

Al momento dell’iscrizione al

collocamento (01.03.2019) questa informazione non è stata fornita alla Cassa,

si può ipotizzare che il motivo sia dovuto al fatto che fino a settembre 2019

non vi è stato alcun incasso. (…)

IX. Gli

stessi accertamenti sono avvenuti anche per l’anno 2021 dove sono emerse

diverse incongruenze tra le indennità di disoccupazione percepite, il salario

da indipendente dichiarato e l’estratto individuale dei contributi AVS.

X. Nel

concreto ha omesso di indicare dei salari percepiti per il periodo da gennaio a

novembre 2021.

XI. Per

l’anno 2021 lei ha dichiarato alla nostra Cassa il seguente reddito per la sua

attività indipendente:

Attività dichiarata

Detrazione fort. 20%

GI

Gen. 21

2'417.00

483.40

1'933.60

Feb. 21

4'085.00

817.00

3'268.00

Mar. 21

2'417.00

483.40

1'933.60

Apr. 21

2’942.00

588.40

2'353.60

Mag. 21

Giu. 21

Lug. 21

Ago. 21

Set. 21

Ott. 21

Nov. 21

Dic. 21

11'861.00

2'372.00

9'488.80

XII. Il nuovo

calcolo del guadagno intermedio, per l’anno 2021, si presenta quindi così:

Gen

21

Feb

21

Mar

21

Apr

21

Mag

21

Giu

21

Lug

21

Ago

21

Set

21

Ott

21

Nov

21

Dic

21

__________

1'975

__________

2'417

2'642

2'417

2'942

2'417

2'417

3'692

2'417

2'417

2'417

2'567

__________

1'834

1'834

1'834

1'834

1'834

1'834

3'154

1'834

1'834

1'834

1'834

1'834

Totale incassato

4'251

4’476

4'251

4'776

4'251

4'251

6'846

4'251

4'251

4'251

6'376

1'834

Attività accertata

Detrazione fort. 20%

Totale

Att. Acc

GI

Gen. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Feb. 21

4'476.-

895.20

3'580.80

37.10

3'543.70

Mar. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Apr. 21

4'776.-

955.20

3'820.80

37.10

3783.70

Mag. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Giu. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Lug. 21

6'846.-

1'369.00

5'476.80

37.10

5'439.70

Ago. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Set. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Ott. 21

4'251.-

850.20

3'400.80

37.10

3'363.70

Nov. 21

6’376.-

1'275.20

5'100.80

37.10

5'063.70

Dic. 21

1’934.-

386.80

1'547.20

37.10

1'510.10

54'165.-

10'833.-

43'332.-

445.20

42'886.80

XIII. Nel

ricalcolo delle indennità di disoccupazione dovuto, l’importo globale erogato

per il periodo gennaio 2021 a dicembre 2021 ammonta a CHF 47'895.85, quello

invece dovuto a CHF 29'180.90, per cui la somma versata in eccesso è di CHF

18'714.95. (…)

6. (…) la

stessa fattispecie si è verificata per gli anni 2019, 2020 e fino al mese di

aprile 2021.

7. In

quell’occasione la Cassa chiese in restituzione l’importo complessivo di CHF

7'746.85, importo che fu in seguito condonato da parte della Sezione del

lavoro.

8. Nelle

verifiche effettuate sono emerse delle incongruenze relative agli importi

dichiarati alla Cassa disoccupazione, all’assicurazione AVS ed ai suoi clienti.

(…)

12. Le

giustificazioni fornite non trovano fondamento nei fatti, appare inverosimile

che per un intero anno, ad esempio, lei si sia “dimenticato” di indicare le

fatture mensili inviate alla società __________.

13. In merito

alle presunte mancate informazioni in merito al funzionamento del guadagno

intermedio occorre rimarcare che, come già indicato, lei, a suo tempo, aveva

omesso di indicare di avere un’attività indipendente, i funzionari di

conseguenza come avrebbero potuto darle delle informazioni.

14. Per il

mese di febbraio 2021, dopo le dovute correzioni citate, lei aveva diritto a

percepire l’importo di CHF 1'152.75.

15. Per il

mese di novembre 2021, dopo le dovute correzioni citate, le aveva diritto a percepire

l’importo di CHF 372.35.

16. l’ammontare

totale della restituzione ammonta a CHF 18'714.95. La Cassa ha compensato gli

importi citati ai punti 14 e 15 e, di conseguenza, la restituzione effettiva

ammonta a CHF 17'086.75” (cfr. doc. 7).

1.2. In data 11 ottobre 2023, RI 1 ha

chiesto il condono sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) Sulla

base della decisione del 08 settembre 2023, vorrei portare l’attenzione su

alcuni punti del testo:

1. Al punto IX si cita

come ci siano delle incongruenze tra le indennità di disoccupazione, salario da

indipendente e contributi AVS: questo non è corretto, in quanto il totale per

il 2021 dichiarato è sempre stato il medesimo a tutte le parti in causa. Il

totale come guadagno dipendente è stato pari a 47'650 CHF + 40'442.45 CHF di

guadagno (netto) come indipendente per i mesi di controllo del 2021 (vedi punto

2 di sotto), il tutto quindi conformemente a quanto dichiarato ad AVS.

Francamente non risulta nessuna incongruenza, a dimostrazione della mia buona fede.

2. Il nuovo calcolo del

guadagno intermedio al punto XII non è corretto, in quanto l’indennità di

disoccupazione è terminata al 05.11.2021, per cui la contabilità con __________

e __________ è avvenuta dopo il 5 novembre per come dimostrano e fatture richieste

direttamente ai miei clienti e lo stesso dicasi per la contabilità di dicembre

2021; queste pertanto non dovrebbero proprio essere prese in considerazione nel

computo totale.

In diritto

Considerandi

Fatte queste doverose

premesse, con la presente faccio domanda di condono su cui sussistono gli

estremi di buona fede e gravi difficoltà economiche.

La buona fede nasce dal

fatto che, come già scritto nell’email del 20.07.2023 effettivamente ci sono

stati degli errori contabili dovuti alle fatture emesse che non ho registrato

opportunamente per mancanza di esperienza in proposito e resomene conto solo

dopo la lettera dell’__________ del 22.06.2023: ricordo che l’attività __________

stava diventando attività principale proprio in quel periodo e ricordo altresì

che sono di formazione “Ingegnere” e non “contabile”; la richiesta di

chiarimento della cassa __________ (vedi comunicazioni per mail del 30.06.2023,

03.07.2023), oltre all’ammissione sempre con l’email del 20.07.2023. Tutto ciò

ottempererebbe alla buona fede in accordo all’art. 25 della LPGA cpv. 1.

Allego inoltre la

documentazione comprovante la mia situazione finanziaria, la quale senz’altro

configura una grave difficoltà ai sensi della legge. A fronte di entrate

mensili mediane pari a circa 3'575 CHF (vedasi decisione IAS 2023 – allegato

1), sono attualmente confrontato con spese mensili par a 3'981 CHF

corrispondenti al mio minimo vitale (vedasi calcolo spese mensili fisse 2023 –

allegato 2) ed a questi si aggiungono gli obblighi di mantenimento verso le 3 figlie

pari ad ulteriori 600 CHF mensili (vedasi convenzione (…)), per il che il mio

caso rientra manifestamente in quelli previsti dalle normative che giustificano

di riconoscere la situazione di grave difficoltà.” (cfr. doc. 8).

1.3

Con decisione su opposizione del 27

giugno 2024, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha parzialmente

accolto l’opposizione presentata dall’assicurato contro il precedente

provvedimento del 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 11), e meglio nella misura di fr.

3'470.95, chiedendo la restituzione di quanto egli ha percepito a torto

limitatamente all’importo di fr. 13'615.80.

L’amministrazione

ha, in particolare, argomentato la decisione su opposizione come segue:

"

(…)

3.1

In sede di opposizione, il signor RI 1

sostiene che i fatti posti a fondamento della decisione impugnata sono già

stati esaminati dall'UG nella decisione del 13 luglio 2023, con la quale aveva

accolto la sua precedente richiesta di condono riconoscendogli la buona fede.

Di conseguenza, reputa inaspettato e lesivo del divieto di arbitrio l'esito al

quale è giunto I'UG nella decisione 1º febbraio 2024.

Tale lettura non può essere condivisa, la

fattispecie in esame divergendo in modo sostanziale rispetto a quella esaminata

dall'UG il 31uglio 2023, per le seguenti ragioni.

l motivi che hanno indotto la Cassa

disoccupazione a richiedere la restituzione di parte delle indennità versate

nel 2020 non sono oggettivamente correlati alla successiva richiesta di

restituzione, relativa alle indennità versate nel 2021. All'origine della

richiesta di restituzione per le indennità versate nel 2020 vi era la mancata

dichiarazione alla Cassa disoccupazione, da parte del signor RI 1, del

percepimento di indennità Corona in relazione all'attività indipendente svolta

con la propria ditta, registrata nel 2015 e non annunciata al momento

dell'iscrizione in disoccupazione nel 2019.

l fatti di cui alla (prima) decisione di

restituzione della Cassa risalgono quindi ad un periodo precedente, in

relazione alla prima ondata di Covid 19, durante la quale l'interessato ha

iniziato una concreta attività con la ditta in questione.

Nella decisione di condono del 13 luglio

2023.

I'UG aveva dal canto suo ritenuto che non era possibile determinare se il

signor RI 1 avesse - in mala fede - omesso di dichiarare alla Cassa

disoccupazione di aver beneficiato delle indennità Corona. Ha altresì concluso

che non poteva essere escluso che all'origine dell'inadempienza vi fosse una

comunicazione errata da parte di quest'ultima in merito alla necessità, o meno,

di dichiarare tali indennità. Donde il riconoscimento della buona fede e il

condono dell'importo chiesto in restituzione.

Nel caso concreto, non vi è alcuna

attinenza fra l'attività indipendente svolta nel 2021 e le indennità Corona che

l'assicurato aveva omesso di dichiarare nel 2020. La decisione 8 settembre 2023

con la quale la Cassa disoccupazione ha chiesto la restituzione di CHF

17'068.75, rispettivamente la decisione dell'UG qui contestata, si fonda su

altri fatti ed è in relazione ad omissioni occorse nel 2021 e rilevate dalla

Cassa disoccupazione nel corso del 2023.

Per inciso, l'UG non nega che nel valutare

la presente fattispecie abbia rievocato, al consid. 3 della decisione 1°

febbraio 2024, l'assenza di annuncio dell'attività indipendente nel 2019,

circostanza peraltro già menzionata dalla Cassa disoccupazione nella decisione

di restituzione 11 aprile 2022, poi sfociata in un condono da parte dell'UG

(decisione 13 luglio 2023). Tale richiamo non inficia tuttavia la decisione qui

contestata, come preteso dall'opponente. Tanto meno contravviene al principio

del divieto di arbitrio o dell'affidamento. Da un lato, la stessa Cassa aveva

precisato che l'omissione in questione era verosimilmente riconducibile

all'assenza di attività concreta della ditta. Di per sé, da tale constatazione

non è dato trarre alcunché, a svantaggio dell'assicurato. Dall'altro lato, la

decisione qui impugnata, come pure la decisione di restituzione della Cassa,

poggia su un'ulteriore e ben determinabile omissione, ovvero l'assenza di

dichiarazione sugli IPA in punto alio svolgimento di un'attività indipendente

con la ditta __________ nei mesi da maggio a novembre 2021, e relativo

guadagno, come meglio si esporrà in seguito. Omissione che ha impedito la

valutazione del guadagno intermedio da parte della Cassa disoccupazione nel

periodo in questione e causato il versamento di indennità non dovute. Trattasi,

in sostanza, di omissioni suscettibili di ripetersi nel tempo: tale è il senso

da attribuire a quanto riportato dall'ispettore nella decisione qui impugnata.

Nulla di più è dato dedurre, tanto meno che l'UG si sia basato su un'identica

realtà fattuale per giungere a conclusioni diverse e contraddittorie.

3.2

Per quanto riguarda il 2021, il signor

RI 1 ha dichiarato all'AVS un guadagno di complessivo di CHF 43'400.00,

derivante dall'esercizio della sua attività indipendente, oltre a CHF 51'740.00

di indennità di disoccupazione (cfr. Estratto del conto individuale della Cassa

cantonale di compensazione, agli atti della Cassa disoccupazione).

Sui moduli IPA della Cassa disoccupazione

egli ha dichiarato di aver esercitato un'attività indipendente solo nei mesi da

gennaio 2021 ad aprile 2021, rispettivamente dicembre 2021. Mentre per i mesi

da maggio 2021 a novembre 2021, ha sistematicamente risposto con un

"no" alla domanda se avesse esercitato una tale attività.

In base agli accertamenti esperiti dalla

Cassa disoccupazione, risulta invece come il signor RI 1 abbia svolto regolari

mandati anche nei mesi compresi fra maggio 2021 e novembre 2021, con relativa

regolare fatturazione. Infatti, le fatture fornite alla Cassa disoccupazione

dai clienti della __________ non collimano con quelle trasmesse dall'assicurato

alla stessa.

Più precisamente, nello scritto di posta

elettronica del 30 giugno 2023 alla Cassa disoccupazione l'assicurato ha

affermato che nel periodo da maggio 2021 a fine novembre 2021 si trovava in una

"fase preparatoria" e che non aveva svolto "nessuna attività di

guadagno intermedio". Allo scritto in questione ha allegato diverse

fatture, fra cui la nr. 177 e 178, e meglio:

-

Fattura di CHF 10'950.00 (fattura n. __________ datata 6 dicembre 2021,

intestata a __________)

-

Fattura di CHF 15'015.00 (fattura n. __________ datata 15 dicembre 2021,

intestata a __________)

Per inciso, queste fatture riguardano

prestazioni all'origine delle quali vi sono i contratti stipulati nell'ottobre

2020.

con __________, rispettivamente nell'aprile 2021 con __________, esibiti

dall'assicurato alla Cassa disoccupazione il 31uglio 2023. Entrambi i contratti

prevedono ispezioni settimanali sui cantieri, rispettivamente attività di

formazione da parte del signor RI 1. Trattasi di un'attività caratterizzata da

periodicità che, per sua natura, è suscettibile di fatturazione mensile, come

del resto evincibile dai contratti in questione, i quali prevedono, al pto. 4,

la fatturazione ogni 25 del mese tramite acconti.

Ciò premesso, con scritto e-mail del 17

luglio 2023 la Cassa disoccupazione ha comunicato al signor RI 1 che le fatture

per l'anno 2021, fra le quali figurano quelle summenzionate, non

corrispondevano a quelle inviate dai clienti interpellati al riguardo,

invitandolo a presentare osservazioni in merito. In risposta, nello scritto

e-mail 20 luglio 2023 l'assicurato ha ammesso la discordanza, riconducendola ad

una sua mancanza di esperienza nella gestione di un'impresa ed a non meglio

sostanziati ritardi nei pagamenti da parte dei clienti e conseguente

rifatturazione delle prestazioni, che sarebbero andate a sommarsi nel tempo.

3.3

Le spiegazioni fornite dall'assicurato

appaiono, oltre che generiche e non sostanziate, poco attendibili, già per il

fatto che egli non ha specificato quante e quali fatture sarebbero state oggetto

di ritardo e rifatturazione. Peraltro, tali spiegazioni non mutano il fatto che

le summenzionate prestazioni risultano essere state effettuate prima di

dicembre 2021, proprio nei mesi durante i quali l'assicurato ha dichiarato di

non aver esercitato alcuna attività indipendente. Tale evidenza si evince non

solo dalla datazione delle fatture inviate ai clienti, ma anche dalla

descrizione delle prestazioni fornite. Per citare un esempio, la fattura n. __________

del 24 novembre 2021 trasmessa a __________ per CHF 2'567.00 si riferisce ad

ispezioni eseguite nel novembre 2021 e ad una "__________" del 12

novembre 2021 a __________, come menzionato sulla fattura stessa. Altro

esempio: la fattura __________ del 29 ottobre 2021 per CHF 2'417.00 si

riferisce a ispezioni effettuate ad ottobre 2021, e così via, fino ad arrivare

al mese di maggio 2021 (cfr. fatture 174, 177, 179, 181, 185). Lo stesso dicasi

delle fatture per __________, riconducibili a prestazioni effettuate fra maggio

e novembre 2021 (cfr. fatture n. 173, 178, 180, 182, 186, 189, 192).

Risulta quindi poco attendibile che il

signor RI 1 non abbia svolto attività indipendente in quei mesi, come da egli

preteso, ritenuto che le fatture inviate ai clienti attestano l'esatto opposto.

Peraltro, le fatture in questione corroborano il fatto che il signor RI 1 fosse

ben organizzato e preciso, tant'è che ad una determinata prestazione è

sistematicamente seguita, a distanza di poche settimane, la fatturazione, se

non addirittura il tempestivo pagamento, come rilevabile dalle timbrature e

annotazioni figuranti sulle fatture __________.

3.4

Per inciso, il fatto che alcuni non

meglio precisati clienti possano aver avuto dei ritardi nei pagamenti e che il

signor RI 1 possa aver rifatturato solo a dicembre 2021, sommando le

prestazioni - come sembra dare ad intendere nei suoi scritti alla Cassa - non

risulta attendibile, visti gli importi in gioco ed il loro potenziale influsso

sul calcolo delle indennità. Nel caso concreto, è indubbio che lo svolgimento

dei mandati e la relativa fatturazione è avvenuta su base mensile fra maggio e

novembre 2021 e che gli importi sono stati incassati nel 2021, come del resto

attestato dall'Estratto del conto individuale AVS. Altrettando indubbio è che,

nel suo scritto e-mail 30 giugno 2023 alla Cassa disoccupazione, il signor RI 1

non ha contribuito a chiarire la situazione, avendo allegato delle fatture

diverse rispetto a quelle trasmesse dai clienti alla Cassa ed avendo in seguito

fornito spiegazioni poco consistenti per quest'ulteriore incongruenza.

In ogni caso, anche ammesso e non concesso

che a dicembre 2021 l'interessato abbia rifatturato prestazioni non

puntualmente pagate dai clienti, sommandole ad altre nel frattempo eseguite,

egli avrebbe dovuto dichiarare sugli IPA relativi ai mesi da maggio a novembre

2021.

che stava esercitando un'attività indipendente, ciò che ha totalmente

omesso di fare. Lo scritto 30 giugno 2023 e le fatture allegate al medesimo,

come pure le generiche spiegazioni fornite alla Cassa a fronte di evidenti

incongruenze, non fanno che corroborare l'inattendibilità delle affermazioni in

punto all'asserita assenza di un'attività indipendente ed alla buona fede.

3.5

In sostanza, l'assicurato ha sì

dichiarato i propri introiti all'AVS per il periodo da maggio a novembre 2021,

ma non alla Cassa disoccupazione, ciò che si è ripercosso a suo favore sul

calcolo delle indennità. (…)

3.6

Va inoltre rilevato che l'assicurato

non ha contestato la decisione di restituzione della Cassa disoccupazione,

sebbene avrebbe potuto far valere il proprio punto di vista direttamente in

quella sede. Questo vale, in particolare per quanto riguarda la censura

sollevata dal signor RI 1 nell'istanza di condono dell’11 ottobre 2023, dove ha

argomentato che la Cassa disoccupazione avrebbe incluso nel calcolo importi che

non andrebbero considerati poiché rientranti nella fatturazione dei mesi di

novembre e dicembre 2021. Tanto più che, a suo dire, il 5 novembre 2021 aveva

esaurito il diritto alle indennità. Ciò varrebbe in particolare per le

prestazioni a __________ e __________, la cui fatturazione sarebbe avvenuta, a

suo dire, “dopo il 5 novembre 2021”.

Tale argomentazione equivale ad invocare la

buona fede su circostanze palesemente contraddette dagli accertamenti

effettuati dalla Cassa e neppure contestati nell'ambito di una formale

opposizione. L'esito dei sufferiti accertamenti è peraltro tanto chiaro quanto

noto al signor RI 1 il quale, messo a confronto con le proprie incongruenze, ha

potuto prendere posizione, senza tuttavia risultare credibile (cfr. scritto 30

giugno 2023, rispettivamente 20 luglio 2023 dell'assicurato alla Cassa __________,

dei quali si è già detto al pto. 3.2 della presente decisione).

3.7

Visto quanto sopra, con riferimento al

periodo compreso fra il mese di gennaio 2021 e il mese di aprile 2021 occorre

rilevare quanto segue.

In base alla decisione di restituzione 8

settembre 2023 emessa dalla Cassa, il signor RI 1 avrebbe omesso di dichiarare

tutti i redditi dell'attività indipendente anche per il periodo fra gennaio

2021.

e aprile 2021 (cfr. pti. X, Xl e in particolare il pto. Xll della

decisione, nel quale la Cassa ha menzionato gli importi dell’"attività

dichiarata" e quelli dell'“attività accertata”). In particolare, per i

mesi in questione la Cassa disoccupazione ha computato un guadagno di CHF

1'834.00 (mensili) che il signor RI 1 avrebbe conseguito con la società __________.

In merito a tale computo, va rilevato che

agli atti non risultano fatture emesse dalla ditta del signor RI 1 (__________)

a __________ per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021. Del resto, il

contratto con la suddetta con quest'ultima società risulta essere stato

concluso solo il 29 aprile 2021 e, pertanto, difficilmente avrebbe potuto

generare delle prestazioni fra gennaio e aprile 2021.

Ne consegue che il calcolo del guadagno

intermedio di cui al pto. Xll della precitata decisione appare influenzato a

sfavore dell'assicurato ed essere frutto di un errore e/o svista della Cassa

disoccupazione nella determinazione del guadagno intermedio nei mesi fra

gennaio e aprile 2021.

Il 23 maggio 2024 I'UG ha pertanto

informato la Cassa in merito a tale incongruenza (…).

Con scritto di posta elettronica del 20

giugno 2024, la Cassa disoccupazione __________ ha comunicato all'UG quanto

segue:

"(…) In merito alla pratica citata

e dopo aver valutato le vostre informazioni la cassa ha corretto I'importo

complessivo che rassicurato deve restituire. L'importo ammonta a CHF 13'615.80.

Restiamo a disposizione per eventuali

informazioni a ringraziamo per la collaborazione. (…)"

3.8

Premesso quanto precede, nonostante

l'assicurato non abbia contestato la decisione della Cassa disoccupazione

dell'8 settembre 2023 e si sia limitato a postulare il condono dell'importo

chiesto in restituzione, occorre rilevare come la stessa, nella presente

procedura, abbia in sostanza riconsiderato la propria pretesa di restituzione,

quantificandola in CHF 13'615.80 anziché CHF 17'086.75. Ciò equivale a

riconoscere, nell'ambito della presente procedura di condono, che per il

periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero

dovute e debitamente percepite. Occorre di conseguenza ammettere la buona fede

del signor RI 1 nel periodo in questione.

Per quanto riguarda il presupposto

cumulativo del grave rigore economico ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, si

rileva che sulla base della documentazione prodotta dall'interessato non

risulta nessuna disponibilità eccedente la copertura del fabbisogno vitale.

La richiesta di condono può pertanto essere

parzialmente accolta, limitatamente all'importo di CHF 3'470.95, corrispondente

alla differenza fra l'importo chiesto in restituzione dalla Cassa

disoccupazione e quello ricalcolato dalla stessa nell'ambito della presente

procedura (CHF 17'086.75 - CHF 13'615.80).

Per quanto riguarda il periodo successivo,

vale a dire quello a partire dal 1° maggio 2021 in relazione al quale la Cassa

disoccupazione ha ricalcolato l'importo da restituire, quantificandolo in CHF

13'615.80 -, richiamati i motivi esposti ai consid. 3.1-3.6 della presente

decisione, la buona fede del signor RI 1 deve invece essere negata. In

relazione a tale importo, e senza che sia necessario esaminare il requisito

della grave difficoltà, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi

contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona

fede), la domanda di condono deve essere respinta. (…)” (cfr. doc. 22).

1.4

Contro la decisione su opposizione RI

1, per il tramite del suo legale (avv. RA 1), ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA nel quale, richiamando in toto l’opposizione già presentata

contro il primo provvedimento con il quale l’amministrazione gli ha negato il

postulato condono di quanto chiestogli in restituzione, ha chiesto che la

decisione su opposizione venga all’annullata “ed all’assicurato la domanda

di restituire l’importo corrispettivo alle indennità di disoccupazione

indebitamente percepite è condonata”, protestando, “in tutti i casi”,

tasse, spese e ripetibili (che non ha quantificato).

Oltre a riprendere la propria

precedente impugnativa, il ricorrente ha, in particolare, motivato il proprio

ricorso come segue:

"

(…)

5.

Nel caso concreto

l’assicurato ha sempre dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla Cassa

ed in concreto ha sempre trasmesso alla Cassa le fatture che lo stesso aveva

emesso in favore dei suoi clienti. Quanto precede precisando anche a più

riprese che non necessariamente quando indicato nelle fatture poteva e sarebbe

stato incassato; nei tempi e negli importi indicati. Non da ultimo, alla Cassa

l’assicurato ha anche indicato degli errori nei calcoli eseguito per stabilire

l’importo dell’indennità di disoccupazione.

Ciononostante la Cassa

ha continuato la sua procedura stabilendo il diritto dell’assicurato

all’indennità giornaliera fondandosi sulle fatture che quest’ultimo emetteva di

volta in volta; segnatamente, mai la Cassa ha ipotizzato di modificare il suo

modo di procedere ed in concreto stabilendo in maniera molto più cauta

l’importo delle indennità di disoccupazione e ciò magari non sulla base di

“sole” fatture emesse bensì sulla base del reale importo incassato

dall’assicurato contro presentazione dell’estratto del suo conto bancario.

Se sulla base delle

fatture emesse alla Cassa non era possibile stabilire l’esatto importo

dell’indennità di disoccupazione, e ciò sembrerebbe anche confermato

dall’ordine di restituzione, pure all’assicurato non era possibile di volta in

volta sapere se l’indennità di disoccupazione incassata era corretta oppure no.

Non solo allo stesso non era così evidente il calcolo eseguito per stabilire il

suo reddito intermedio bensì allo stesso nemmeno era all’epoca conosciuto

quanto, rispetto alle fatture, davvero aveva incassato e quanto invece no. Il

calcolo della restituzione dovrebbe poi avvenire mese per mese; questo calcolo

nel caso concreto non è conosciuto. Ne consegue che a maggior ragione

all’assicurato non può che essere riconosciuta la buona fede giacché alla Cassa

lo stesso ha sempre trasmesso tutte le fatture emesse correggendo anche laddove

possibile gli importi. In alcun caso mese per mese allo stesso era però

possibile anticipare quello che anche diversi mesi dopo i clienti gli avrebbero

effettivamente pagato sul conto corrente bancario. Ad ogni buon conto,

nonostante molteplici dubbi, comunicati alla Cassa, quest’ultima ha

ciononostante continuato ad eseguire i suoi calcolo ed a versare le sue

indennità di disoccupazione basandosi essenzialmente sulla fatturazione e sulle

informazioni che all’epoca l’assicurato era in grado di rilasciare. Quanto

precede senza mai comunicargli che il calcolo delle indennità di disoccupazione

era un calcolo provvisorio e che si sarebbe dovuto procedere in futuro al

calcolo definitivo a presentazione di un estratto del conto bancario. In buona

fede l’assicurato ha nel frattempo anche spese le prestazioni sociali ricevute.

A queste condizioni

all’assicurato nulla può essere rimproverato; lo stesso ignorava infatti che la

prestazione sociale ricevuta era indebita. L’assicurato non sapeva e nemmeno

poteva sapere che, all’epoca in cui le ha incassate, le prestazioni sociali

ricevute erano calcolate in maniera errata e che, come tali, sarebbe quindi

anche state domandate in restituzione.

Già per questo motivo

il presente ricorso deve essere accolto e la contestata decisione annullata.

All’assicurato non può,

e nemmeno gli è mai stato rimproverato, essere addebitato un atteggiamento

contrario all’obbligo di collaborazione ex art. 28 LPGA né tantomeno contrario

all’obbligo di notificare un cambiamento delle sue condizioni ex art. 31 LPGA.

(…)

6.

Quanto precede vale

poi a maggior ragione se si considera che in una parallela procedura, per le

stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile

cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una

domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli sia

stato concesso. Solo per questo motivo l’assicurato non ha contestato la

decisione di restituzione oggetto della presente procedura di condono; prendendo

semplicemente atto del ricalcolo delle prestazioni sociali e confidando, anche

in questo caso, che gli sarà concesso il condono come nel caso precedente.

In proposito non va

infatti dimenticato che con una precedente decisione all’assicurato la Cassa

già aveva chiesto la restituzione di complessivi fr. 16'862.30 e che a seguito

di una contestazione la domanda è poi stata ridotta a fr. 7'746.85 ed infine

pure condonata “ritenuto che non si può risalire alla correttezza delle

informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione cantonale”.

Lo stesso identico

discorso vale per questa procedura. Quando alle differenti domande della Cassa

a poter ricevere le fatture che l’assicurato ha emesso nei confronti dei suoi

clienti, quest’ultimo spiegava alla Cassa che gli importi indicati e le

tempistiche non necessariamente corrispondevano al suo effettivo guadagno. Da

parte della Cassa non ci sono state reazioni; né tantomeno comunicazioni

concrete a sapere cosa doveva fare o cosa darebbe successo se poi risulterà un

importo differente da quello considerato nei calcoli iniziali. Quali

informazioni sono state date dalla Cassa all’assicurato perché comprendesse

come si eseguono i calcoli ed in particolare nel suo caso?

In concreto non è dato

di saperlo; sennonché, come già detto l’assicurato si è sempre attenuto alle

direttive della Cassa dando seguito ad ogni cosa proprio perché non voleva

essere confrontato con domande di restituzione a cui malauguratamente non

poteva dare seguito. A ricezione dei conteggi da parte della stessa Cassa per i

medesimi motivi già citati l’assicurato pure reagiva, così come anche

confermato nella decisione su opposizione contestata, comunicando alla Cassa

delle modifiche intervenute nel frattempo.

Anche quest’ultimo

aspetto dovrebbe permettere di garantire all’assicurato una parità di

trattamento ed una tutela della buona fede. Non è infatti spiegato il motivo

per cui solo in questo caso lo stesso identico ragionamento già fatto in

passato per l’assicurato non dovrebbe invece più essere valevole.” (cfr. doc.

I).

1.5

Nella

sua risposta del 29 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione

dell’impugnativa.

In

particolare, l’amministrazione ha contestato le censure sollevate dall’avv. RA

1.

ed osservato quanto segue:

" (…) Dagli

atti risulta in modo chiaro che il ricorrente non ha dichiarato sugli IPA

l’attività indipendente svolta nei mesi da maggio 2021 a novembre 2021 (doc.

6). Vale la pena rammentare che la Cassa ha predisposto degli accertamenti dopo

che, nell’ambito di una verifica secondo la Legge federale contro il lavoro

nero (LLN), erano state rilevate delle incongruenze tra i redditi dell’estratto

conto individuale AVS e le dichiarazioni dell’assicurato figuranti sui moduli

“Indicazioni della persona assicurata” (IPA) per quanto riguarda l’anno 2021. A

seguito delle verifiche esperite dalla Cassa disoccupazione presso i clienti

della ditta del signor RI 1, sono emerse le fatture relative a tale attività,

sulla base delle quali la stessa ha provveduto a rivedere i propri calcoli.

Pertanto, non si comprende come l’assicurato possa imputare alla Cassa degli

errori nella determinazione del guadagno intermedio, né come possa affermare di

non aver avuto piena cognizione dell’entità di tale guadagno, ritenuto che

all’origine dell’errore vi è proprio il suo stesso agire. Non è quindi dato

riconoscere la sua buona fede in relazioni ai calcoli effettuati dalla Cassa,

dal momento che egli ha svolto attività indipendente durante la disoccupazione

senza annunciarla per i mesi da maggio 2021 a novembre 2021, annunciando

altresì in modo non corrispondente ai fatti il guadagno conseguito nei mesi da

gennaio 2021 ad aprile 3021, rispettivamente a dicembre 2021.

Per inciso, si rileva

che l’UG non funge da organo di revisione dei calcoli effettuati dalla Cassa

disoccupazione e che eventuali errori avrebbero di principio dovuto essere

contestati dall’assicurato nell’ambito della procedura di opposizione.

Il ricorrente afferma

inoltre che siccome nella precedente procedura l’UG aveva condonato l’importo

richiesto in restituzione, egli poteva in buona fede aspettarsi che anche la

presente procedura sfociasse su un condono. Sennonché non sono manifestamente

dati gli estremi per una simile conclusione.

Al riguardo, si rileva

che al pto. 3.1. della decisione impugnata (doc. 22), l’UG ha già esposto i

motivi per cui non si tratta della stessa fattispecie. I motivi che hanno

indotto la Cassa disoccupazione a chiedere la restituzione di parte delle

indennità versate nel 2020 non erano correlati alla successiva richiesta di

restituzione, relativa alle indennità versate nel 2021 e derivante dall’assenza

di dichiarazione dell’attività indipendente. (…) si fa nuovamente presente che

all’origine della (pregressa) richiesta di restituzione per le indennità

versate nel 2020 vi era la mancata dichiarazione, da parte del qui ricorrente,

del percepimento di indennità Corona in relazione alla sua attività

indipendente. Trattasi di due fattispecie diverse che di “parallelo” o

“identico” non hanno nulla (…).

3.

Sempre in merito agli

evocati “errori di calcolo” che il ricorrente imputa, in modo generico, alla

Cassa disoccupazione (cfr. ricorso pto. 5 primo paragrafo), va rilevato che

l’unico errore rilevabile ad una disamina della decisione di restituzione 8

settembre 2023, appare essere quello riferito al guadagno conseguito con la

ditta __________, manifestamente riconducibile ad un errato apprezzamento dei

fatti. In sostanza, la Cassa risulta aver computato un guadagno intermedio per

i mesi da gennaio ad aprile 2021 con la ditta __________, laddove il contratto

con tale ditta risulta essere stato stipulato solo il 29 aprile 2021. L’errore

in questione è stato rilevato e notificato alla Cassa disoccupazione dall’UG

con scritto del 23 maggio 2023 (doc. 18) ed è stato dalla stessa ammesso (cfr.

pto. 3.7. della decisione impugnata). Tant’è che la Cassa ha ricalcolato

l’importo da restituire quantificandolo in CHF 13'615.80 (doc. 20).

Come già menzionato

nella decisione (pti. 3.8. e 4.), tale errore era peraltro facilmente

rilevabile anche dal signor RI 1 al momento della notifica della decisione di

restituzione. Esso non fonda in ogni caso la sua buona fede per il rimanente

importo chiesto in restituzione, ossia CHF 13'615.80. la buona fede non trova

riscontro già per il solo fatto che egli ha omesso di dichiarare lo svolgimento

di un’attività indipendente tra maggio e novembre 2021.

4.

Il ricorrente si limita

ad un ripetizioni di concetti già espressi nell’ambito dell’opposizione, oltre

a rievocare generiche difficoltà in relazione alla fatturazione ai clienti

(leggi: “a volte i clienti non pagano nei tempi pattuiti; a volte pagano

meno di quanto domandato (…) ciò comporta inevitabilmente una modifica degli

importi fatturati ed effettivamente incassati”). Tali considerazioni

tralasciano il nocciolo della questione, ossia l’assenza di dichiarazione

dell’attività indipendente sugli IPA ed il fatto che la Cassa abbia dovuto

accertare i fatti interpellando i clienti della ditta del signor RI 1 per

verificare l’esistenza dei rapporti contrattuali, le prestazioni dalla stessa

fornite e gli importi fatturati e/o incassati, rilevando peraltro svariate

incongruenze rispetto a quanto comunicato dall’assicurato (cfr. documentazione

della Cassa disoccupazione agli atti, in particolare gli scambi di posta

elettronica con la signora __________).” (cfr. doc. III).

1.6

In

data 11 settembre 2024, la parte ricorrente ha comunicato di non avere “altri

mezzi di prova da presentare e ciò anche perché l’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro ha nel frattempo già accolto e trasmesso al vostro lodevole

Tribunale entrambi gli incarti che concernono l’assicurato e che comprovano, de

facto, una disparità di trattamento con riferimento al riconoscimento della buona

fede nel primo caso ed al rifiuto nel secondo caso. Pure nella risposta risulta

confermato che all’assicurato può essere riconosciuta la buona fede; se non in

toto perlomeno parzialmente. Sennonché, questo riconoscimento non può limitarsi

al ricalcolo che è stato eseguito dalla Cassa e ciò appunto perché l’importo da

restituire non è oggetto della presente procedura. Se è infatti confermata (e

non contestata) una correzione dell’importo da restituire (di fr. 13'615.80),

la buona fede dell’assicurato dev’essere invece confermata ed il condono

conseguentemente integralmente concesso” (cfr. doc. V).

1.7

Con osservazioni del 19 settembre

2024.

(trasmesse per conoscenza al ricorrente il giorno successivo; cfr. doc.

VIII), la parte resistente, oltre a riconfermarsi nelle considerazioni e

conclusioni già esposte in precedenza, ha preso posizione come segue:

" (…) Il

ricorrente pretende, in buona sostanza, che si riconosca la buona fede per

tutto l’importo posto in restituzione. Oltre alla mano, egli pretende, in

parole semplici, anche il braccio. L’UG non può condividere la logica insita

nelle considerazioni di cui allo scritto doc. V del ricorrente, il quale tenta

– strumentalizzandolo – di trarre vantaggio da un errore di calcolo della Cassa

disoccupazione peraltro pacificamente ammesso e rettificato dalla stessa.

Errore che, invero, avrebbero potuto egli stesso individuare al momento della

richiesta di restituzione e che non influisce minimamente sulla questione della

buona fede per quanto attiene al restante importo, relativo al periodo compreso

fra maggio 2021 e novembre 2021. L’errore in questione riguarda peraltro una

minima parte dell’importo posto in restituzione, ovvero CHF 3'470.95 su CHF

17'086.57. Per quanto riguarda la parte eccedente, ossia CHF 13'615.80, per i

motivi già ampiamente esposti nella decisione impugnata (cfr. in particolare

pti. 3.3., 3.7., 3.8.), rispettivamente nella risposta di causa (cfr. pto. 3),

non è ravvisabile la buona fede.” (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se con decisione su opposizione del 27 giugno 2024 la

Sezione del lavoro abbia a ragione, o meno, negato a RI 1, il condono della

restituzione per la somma di fr. 13'615.80, corrispondente a parte delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite dall’assicurato, a mente

della parte resistente indebitamente, nel 2021.

2.2

L'art.

95.

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011,

la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di

cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art.

25.

LPGA (cfr. STF C21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STFA C 174/04 del

27.

aprile 2005).

2.3

L'art.

4.

OPGA regola il condono.

Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle

prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art.

5.

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1.

La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di

cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a.

per le persone che vivono a casa:

quale importo destinato alla copertura del fabbisogno

vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso

1.

lettera a LPC, quale pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le

categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un

istituto: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale importo forfettario

per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo

per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del

Dipartimento federale dell’interno (DFI) sui premi medi cantonali e regionali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

Per

le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza

ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di

beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide

è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto

conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un

istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”.

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

-

l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

-

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.4

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato

può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (cfr. STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016

del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4,

pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid.

4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4;

STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29,

consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,

consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,

consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Si

è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si

attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF

9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017,

pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).

Inoltre,

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi

menzionati).

2.5

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art.

28.

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le

prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr. art.

28.

cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i

servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli

organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che

siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e

questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art.

31.

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il

dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei

beneficiari di prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento

delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25 luglio 2001,

consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il

dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della

buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

In

una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso

di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della

somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato

senza annunciare tale attività.

All’assicurato

è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse

effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva

comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitasse

un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione

determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di

disoccupazione.

Nulla,

poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di

rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività

lavorativa.

L’assicurato,

del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente

della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o

certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere

l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi

motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state

calcolate tenendo conto del reddito in questione.

2.6

Nella concreta evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (nato nel 1984, cittadino italiano a

beneficio di un permesso di domicilio “C”; cfr. doc. 2), dopo aver lavorato dal

1° ottobre 2016 al 28 febbraio 2019 presso la __________ come ingegnere, si è

iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2019, alla ricerca di un

impiego a tempo pieno come ingegnere (cfr. doc. 2). Gli è stato aperto un

termine quadro dal 1° marzo 2019 al 30 novembre 2021 (“Motivo del

prolungamento: accredito per la crisi”; cfr. doc. 1).

Innanzitutto, giova sin d’ora

evidenziare che i formulari “indicazioni della persona assicurata” (in

seguito: IPA) sottoscritti, di mese in mese, dal ricorrente, riportano le

seguenti avvertenze:

"

(…) La persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla

cassa qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione.

Mentire non conviene: l’Ufficio centrale di compensazione (AVS) comunica

all’Assicurazione contro la disoccupazione i rapporti di lavoro svolti durante

la disoccupazione. Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la

revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni

illegittime devono essere rimborsate” (cfr. doc. 6 ed all).

Dagli atti emerge, d’un lato,

che, nel compilare il formulario in questione per i mesi da maggio a novembre

2021, RI 1 – che al momento in cui si era iscritto al collocamento nulla aveva

peraltro indicato quanto alla propria attività individuale (cfr. doc. 2) - ha

risposto negativamente alla domanda n. 2, a sapere se “Ha esercitato

un’attività indipendente?” (cfr. all. a doc. 6). D’altro lato, il TCA

constata ch’egli, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 aveva, invece, risposto

affermativamente al medesimo quesito (cfr. all. a doc. 6).

Sennonché, ed a prescindere da

quanto egli abbia fatturato – ritenuto che l’importo chiesto in restituzione

avrebbe, se del caso, dovuto essere oggetto di un’eventuale opposizione contro

la decisione di restituzione, in concreto cresciuta incontestata in giudicato

-, dall’“offerta per consulenza in ambito sicurezza sul lavoro e prevenzione

salute sui cantieri” che la __________ ha sottoposto alla __________ (che

l’ha, poi, sottoscritta, il 29 aprile 2021) emerge che l’incarico affidato al

ricorrente prevedeva “nr. 1 ispezione settimanale per nr. 1 cantiere, con

redazione rapporto scritto e fotografico (…)” e che venivano “garantite

45.

settimane all’anno sulla base di 53 settimane totali annue, di cui sono già

state dedotte le varie interruzioni dei lavori per vacanze e festività, ovvero:

4.

settimane per il periodo di agosto (tutto il mese); 2 settimane per il periodo

di dicembre (2° metà del mese); 2 settimane per il periodo di gennaio (1° metà

del mese); Costo annuo 22'000.- CHF (1'834.- SFr. / ms)”.

Analogamente emerge dall’offerta

sottoscritta da __________ nell’ottobre 2020, per la quale è, però, stato

previsto un costo annuo pari a fr. 29'000.- (cfr. all. a doc. 6).

L’accordo quadro finalizzato,

invece, dalla __________ con __________ a fine agosto 2021 prevedeva una

tariffa oraria di fr. 120.- per le “ore di audit” e di fr. 90.- all’ora

per il “tempo di viaggio” (cfr. all. a doc. 16).

Nell’ambito degli accertamenti

svolti dall’amministrazione, la __________ ha trasmesso le seguenti fatture,

ricevute da __________, aventi le causali così indicate:

-

fattura n. __________ del 24 novembre 2021: “ispezioni __________

Novembre 2021 SFr. 2'417.-; Riunione tecnica (1h) 12.11.2021 __________ SFr.

150.-/h Sfr. 150.-; totale SFr. 2'567.-”;

-

fattura n. __________ del 29 ottobre 2021: “ispezioni __________

Ottobre 2021 SFr. 2'417.-; Totale SFr. 2'417.-”;

-

fattura n. __________ del 24 settembre 2021: “Ispezioni __________

Settembre 2021 SFr. 2'417.-; Totale SFr. 2'417.-”;

-

fattura n. __________ del 27 agosto 2021: “Ispezioni __________

Agosto 2021 (pausa) SFr. 2'417.-”;

-

fattura n. __________ del 23 luglio 2021: “Ispezioni __________

Luglio 2021 SFr. 2'417.-; Formazione __________ del 05.07.2021 SFr. 150.- /h;

Sfr. 0.- (recupero settimana 20); 8.5 h Formazione __________ incontro del

05.07, incontro del 07.07. preparazione presentazione, SFr. 150.- /h; SFr.

1'275.-;Totale SFr. 3'692.-”;

-

fattura n. __________ del 24 giugno 2021: “Ispezioni __________

Giugno 2021 SFr. 2'417.-; Formazione __________ del 23.06.2021 SFr. 150.- / h

SFr. 150.-; Formazione __________ del 23.06.2021 SFr. 150.- / h SFr. 150.-”;

-

fattura n. __________ del 25 maggio 2021: “Ispezioni __________

Maggio 2021 SFr. 2'417.-; totale SFr. 2'417.-”.

Sempre all’amministrazione, la __________

ha, invece, trasmesso le seguenti fatture della __________, aventi le causali

così indicate:

-

fattura n. __________ del 24 novembre 2021: “Formazioni __________

Novembre 2021 SFr. 1'834.-”;

-

fattura n. __________ del 29 ottobre 2021: “Ispezioni e formazioni __________

Ottobre 2021 SFr. 1'834.-”;

-

fattura n. __________ del 24 settembre 2021: “Ispezioni e formazioni __________

Settembre 2021 SFr. 1'834.-”;

-

fattura n. __________ del 27 agosto 2021: “Ispezioni __________ Agosto

2021.

(pausa) SFr. 1'834.-”;

-

fattura n. __________ del 23 luglio 2021: “Ispezioni __________

Luglio 2021 SFr. 1'834.-; __________ 25 secondi (consegnati il 23.07.2021) SFr.

33.- / pz; SFr. 1'320.-”;

-

fattura n. __________ del 24 giugno 2021: “Ispezioni __________

Giugno 2021 SFr. 1'834.-”;

-

fattura n. __________ del 26 maggio 2021: “Ispezioni __________

Maggio 2021 SFr. 1'834.-”.

Dall’estratto del conto

individuale della Cassa __________ emerge che per il 2021 e come persona con

attività indipendente, il ricorrente ha annunciato redditi per complessivi fr.

43'400.- tra gennaio e dicembre (cfr. all. a doc.17).

Chiamato dalla Cassa a fornire

informazioni supplementari in merito all’attività indipendente svolta nel 2021

ed alle relative entrate, il ricorrente, con mail del 30 giugno 2023 ha

precisato quanto segue:

"

(…) Premetto che quanto già in vostro possesso risulta essere conforme a

quanto ho dichiarato alla Cassa di compensazione AVS per l’anno 2021.

L’attività __________,

nasce nel 2012 come attività accessoria di rivendita online di vari prodotti,

quindi nel 2015 l’ho registrata per la prima volta presso l’ufficio del

registro di commercio per una maggiore “credibilità” verso i clienti, sempre

come attività accessoria di rivendita articoli plurimarche; nel febbraio 2021,

proprio durante il periodo della disoccupazione in oggetto, ho aggiunto il ramo

economico di “servizi per consulenza manageriale” al registro di commercio.

Considerando che le indennità di disoccupazione mi sarebbero terminate

l’08.11.2021 e considerando altresì che non avrei avuto altre fonti di

sostentamento se non proprio la mia attività come indipendente (…) il mio

obiettivo era a quel punto far diventare __________ un’attività principale,

cosa che piano piano e gradualmente lo sarebbe diventata a partire dal 2022.

Per cui tutto l’anno 2021, ed in particolar modo la seconda parte dell’anno

maggio-dicembre 2021, è stato un periodo preparatorio per poter avere un minimo

vitale di entrate economiche nel 2022.

Tale “preparazione” è

stata possibile proprio grazie alle indennità di disoccupazione che mi

garantivano una certa tranquillità economica per me e per la mia famiglia.

Nello specifico, nei

mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 ho svolto del guadagno

intermedio come già dichiarato alla spett. cassa disoccupazione __________ e

qui di seguito il dettaglio:

·

Gennaio 2021: guadagno intermedio 2'417.- CHF

·

Febbraio 2021: guadagno intermedio 4'085.- CHF

·

Marzo 2021: guadagno intermedio 2'417.- CHF

·

Aprile 2021: guadagno intermedio 2'942.- CHF

In allegato le

rispettive fatture (…).

Nei mesi successivi,

ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021, non

ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun guadagno intermedio in

quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare consulenza nel campo delle

mie competenze. (…) in tale periodo (maggio – novembre 2021) ho preparato tutto

ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi offerte ed email di richiesta di

consulenza (vedi mail allegate – richieste di consulenza-lavoro), che poi sono

state in parte accolte e quindi permettermi un guadagno minimo nel 2022. (…)

Nel mese di dicembre

2021.

ho infine svolto delle attività che mi hanno permesso di arrivare alla

cifra dichiarata all’AVS per il 2021, pari a 43'400 CHF. In allegato le

rispettive fatture (nr. 176-177-178) ed il dettaglio delle spese sostenute

sempre nel 2021 dall’attività __________:

·

Fattura 176 – __________: 5'510.- CHF

·

Fattura 177 – __________ 10'950.- CHF

·

Fattura 178 – __________ 15'015.- CHF

Totale dicembre 2021:

31'475 CHF che sommati ai guadagni intermedi del periodo gennaio – aprile 2021,

si arriva al totale 2021 di 43'336 CHF. Inoltre le spese sostenute nel 2021

sono pari a 8'019.40 CHF (vedi dettaglio allegato) mentre i contributi versati

all’AVS sono pari a 3'947.25 CHF (vedi sempre dettaglio allegato) (…)” (cfr.

all. a doc. 6).

Le fatture così trasmesse dal

ricorrente all’amministrazione differiscono da quelle inviate dai clienti della

ditta individuale di RI 1 (in particolare __________ e __________), e meglio

poiché si rivelano essere:

-

un’altra, singola, fattura n. __________ asseritamente esposta a __________,

di data, questa, 6 dicembre 2021, avente causale “73 h Riunione tecnica,

controlli __________, Redazione piano sicurezza (OLCsotr. Art. 4)”, per fr.

150.- all’ora, per un totale di “SFr. 10'950.-”

-

un’altra, singola, fattura n. 178 asseritamente esposta a __________, di

data, questa, 15 dicembre 2021, avente causale “91h Studio e redazione Piano

sicurezza (OLCostr. art. 4) – 70h; Controlli __________ – 16h; Formazione

maestranze -3h; riunione con direzione – 2h”, per fr. 165.- all’ora, per un

totale di “SFr. 15'015.-” (cfr. all. a doc. 6).

Con e-mail del 3 luglio 2023, il

ricorrente, oltre a trasmettere all’amministrazione copia dei contratti

sottoscritti tra la __________ ed i clienti (per i quali già si è detto sopra)

ha comunicato quanto segue:

"

(…) Dai mandati in allegato può notare come ci sia una “tariffa oraria”

proprio per quei lavori puntuali che si rendono necessari durante il mandato

(come ad esempio le fatture con __________ e __________ di dicembre 2021).

Il funzionamento delle

fatture per una organizzazione in generale ed a maggior ragione per una ditta

individuale come la mia è quello di fatturare la prestazione di quel mese per

poi richiederne il pagamento nel breve termine e la prassi è non oltre 30

giorni, cosicché io possa ricevere uno “stipendio” in tempi ragionevoli e

pagarmi le bollette, considerando per l’appunto che non ho uno stipendio fisso

puntuale (…)” (cfr. all. a doc. 17).

Il 17 luglio 2023, la Cassa ha

trasmesso all’assicurato “le fatture, da lei emesse per l’anno 2021,

ricevute da parte dei suoi clienti” - e meglio le n. __________ per __________

SA e le n. __________ per __________ – che, come visto, differiscono dalle n. __________

e __________ inviate il 30 giugno 2023 dal ricorrente, rilevando, infatti,

quanto segue:

"

(…) le stesse non coincidono con quelle che lei ci ha inviato tramite

mail del 30.06.2023. Per queste ragioni, la invitiamo a specificarci per

iscritto, entro il 25.07.2023, le sue osservazioni in merito. La rendiamo

attento che i nuovi elementi in nostro possesso possono condurre ad una

richiesta di restituzione delle indennità percepite in troppo. In assenza di un

suo riscontro entro il termine assegnato, decideremo in base agli atti e alle

informazioni in nostro possesso e non possiamo escludere, a dipendenza

dell’importo percepito a torto e delle sue motivazioni, di segnalare il caso al

Ministero Pubblico” (cfr. all. a doc. 6).

Questo il riscontro fornito il 20

luglio 2023 dal ricorrente alla Cassa:

"

(…) effettivamente c’è una discordanza tra quanto vi ho scritto ed

inviato con email del 30.06 scorso e quanto in vostro possesso con email del

17.07.2023

e qui di seguito cercherò di spiegare e ricostruire il tutto anche

se dopo circa 2 anni non è evidente.

Ammetto una mia

confusione amministrativa risalente ai primissimi anni di contabilità come

indipendente e la poca esperienza in proposito, cosa che pian piano negli anni

successivi è inevitabilmente migliorata, per cui quanto in vostro possesso al

momento per l’anno 2021 tramite mail del 17.07.2023 corrisponde al vero e

sostituisce il contenuto della mail del 30.06 scorso.

È fondamentale tuttavia

comprendere quanto segue in una visione di mancanza di esperienza e quindi

buona fede: nella gestione di un’azienda molte fatture possono essere

annullato come anche modificate se sbagliate o se cambiassero le condizioni nel

frattempo, come è stato fatto e continuo a fare tutt’ora. Un buon rapporto con

i clienti è fondamentale ed è la mia massima premura avere una stima

professionale con loro dato che sono a “pagarmi lo stipendio”: in caso di

ritardi di pagamento delle fatture (i classici 30 giorni) è molto delicata

anche la semplice domanda sul relativo perché del ritardo, cosa che talvolta ha

fatto in modo che aggiornassi la fattura di conseguenza che poi andava a

sommarsi ad altre prestazioni dei giorni e dei mesi successivi (vedi quanto

allegato con email del 30.06 scorso, fatture __________). Mi è capitato proprio

in questi giorni di luglio 2023 di effettuare una 1a formazione per una azienda

e quindi una seconda ed ultima il prossimo settembre 2023: fatturerò

direttamente a settembre per poi ricevere il pagamento a ottobre 2023.

È anche vero che ci

sono stati mesi, come ad esempio il mese di agosto 2021, che è stato un mese

fermo forzato a causa dell’assenza di lavoro.

·

Esempio: fattura nr. __________ (numero a casa) risalente alle

prestazioni di maggio (mese a caso), non pagata puntualmente nei 30 giorni, la

modificavo aggiungendo le nuove prestazioni di giugno, ma erroneamente rimaneva

nominata sempre fattura nr. __________, piuttosto che nominarla per esempio __________.

Questa mia mancanza di

esperienza ha favorito l’errore ed anche la confusione nel mio scritto del

30.06

scorso; inoltre tale ricostruzione non mi è neanche stata tanto semplice

a distanza di quasi 2 anni. È altresì vero che né le mie consulenti URC

dell’epoca (sig.ra __________ e sig.ra __________), né gli addetti allo

sportello __________ di __________ mi abbiano mai chiesto o corretto sulle

fatture, quindi spiegato il corretto funzionamento della procedura

fattura-prestazione-mese di riferimento: questa non vuole essere una

giustificazione, ma è anche giusto a mio avviso fare una analisi a 360 gradi.

Spero di aver reso

comprensibile il tutto e mi scuso per la confusione amministrativo-contabile

creata: ad ogni modo sono certamente disponibile ad un ulteriore chiarimento

telefonico o in presenza.

Ci tengo poi a

sottolineare che comunque quanto inviatovi a livello di computo totale per il

2021.

è conforme e coerente a quanto contabilizzato dall’ufficio tassazione e

dalla AVS (avete già copia) per quell’anno di riferimento, se servissero

ulteriori verifiche incrociate da parte vostra.

Prendo atto inoltre e

con dispiacere come abbiate contattato senza alcun tipo di autorizzazione

azienda private mie clienti per le quali c’è un rapporto di stima reciproca

professionale, nonostante vi abbia risposto il 30.06.2023 per email: mi chiedo

se vi siate fermati un attimo a riflettere sulle possibili “conseguenze” i tali

contatti con la mia attività. Mi riservo di fare in seguito ulteriori analisi.

Infine come conferma

ulteriori della mia buona fede, il contezioso aperto con __________ per le

indennità di perdita guadagno COVID mi è stato accolto proprio in questi

giorni.” (cfr. all. a doc. 17).

Con decisione dell’8 settembre

2023, la Cassa ha, come visto, chiesto la restituzione di fr.17'086.75 (cfr.

supra consid. 1.1. e doc. 7).

Come parimenti anticipato, RI 1

non ha impugnato tale provvedimento, limitandosi a chiedere, in data 11 ottobre

2023, il condono della restituzione (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8).

Il 17 ottobre 2023, la Cassa ha

quindi sottoposto il caso dell’assicurato all’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro (cfr. doc. 4).

Con decisione 1° febbraio 2024,

la Sezione del lavoro ha respinto la richiesta di RI 1 ritenendo in concreto

non adempiuto il requisito della buona fede, e meglio per le seguenti ragioni:

"

(…)

3.

Nel caso concreto il

mancato tempestivo annuncio alla Cassa dell’attività indipendente svolta

dall’assicurato e il non corretto annuncio del reddito da attività indipendente

conseguito non è giustificato.

Sul formulario domanda

d’indennità di disoccupazione all’indirizzo della Cassa l’assicurato non ha

dichiarato di avere avviato un’attività indipendente dal 2015. Ha inoltre

omesso di segnalare per un lungo periodo (da maggio a novembre 2021) ed ha

segnalato in modo inveritiero (da gennaio ad aprile 2021 e dicembre 2021) il

reddito conseguito dall’attività indipendente. Egli ha pertanto indotto la

Cassa a versare a torto le prestazioni chieste in restituzione.

Considerato quindi che

il signor RI 1 ha fornito indicazioni inveritiere ed ha indebitamente ottenuto

le indennità oggetto della domanda di condono, la buona fede non può essere

riconosciuta. Le prestazioni assicurative sono infatti state ottenute a seguito

di una grave negligenza. (…)” (cfr. doc. 11).

Dopo essersi cautelativamente

opposto in data 14 febbraio 2024 al provvedimento reso nei suoi confronti (cfr.

doc. 12), l’11 marzo seguente l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha

impugnato la decisione resa dalla Sezione del lavoro nei suoi confronti.

In particolare, a sostegno delle

pretese del proprio assistito, il legale ha fatto valere quanto segue:

" (…) Gli

argomenti che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro pone a sostegno

della propria decisione risultano (…) essere già stati in precedenza esaminati

e ciò con una conclusione (inaspettatamente) ora del tutto differente.

Dell’avvio di

un’attività lavorativa come indipendente così come dei rispettivi redditi

conseguiti a seguito dell’esercizio di quest’ultima attività lavorativa

parallela risulta infatti debitamente riportato nella decisione su opposizione

(parzialmente accolta) che la Cassa disoccupazione ha emanato lo scorso 11

aprile 2022 (cfr. doc. 10 nell’incarto dell’Ufficio giuridico della sezione del

lavoro); rispettivamente, pure risulta nella precedente decisione di condono 13.07.2023

dello stesso Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 14

nell’incarto dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro).

Pur essendo debitamente

e compiutamente informato di questa situazione, nella sua decisione dello

scorso 13.07.2023 lo stesso Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha

concluso che all’assicurato poteva essere riconosciuta la buona fede.

Nella misura in cui,

con una seconda decisione, che tratta la medesima situazione di fatto e ciò con

riferimento all’atteggiamento dell’assicurato, l’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro giunge “solamente” ora ad una conclusione diametralmente

opposta, lo stesso cade nell’arbitrio ledendo gravemente il principio della

buona fede e dell’affidamento. La decisione contestata non può quindi essere

confermata a contrario di quanto vale invece per l’opposizione; che va

confermata con conseguente riconoscimento del diritto al condono

dell’assicurato. L’aspetto economico e meglio la conferma di grave difficoltà

risulta infatti pure già analizzata e confermata in passato giacché nel

frattempo oltretutto la situazione non è mutata così come pure confermato dalla

documentazione componente l’incarto.

In proposito non va

infatti disatteso che l’art. 9 della Costituzione federale ognuno ha diritto

d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da

parte degli organi dello Stato. Il principio della buona fede protegge infatti

il cittadino nell’affidamento legittimo che ripone nelle rassicurazioni

ricevute dalle autorità, avendo assunto una certa condotta in base a della

decisione, delle dichiarazioni o un determinato comportamento

dell’amministrazione (cfr. tra le altre DTF 131 III 627, consid. 6.1.; cfr. DTF

129.

1161, consid 4.1.; DTF 128 II 112, consid. 10b/aa; cfr. DTF 126 II 377,

consid. 3.a).

(…) tutto quanto già

comunicato dall’avvocato __________ all’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro per sostenere la buona fede dell’assicurati nei suoi scritti (…) vale

ancora a pieno titolo.

b. Nel caso concreto,

non va poi oltretutto dimenticato che proprio per evitare malintesi con le

assicurazioni coinvolte anche in questo caso, così come in passato per le

indennità COVID, con l’amministrazione l’assicurato ha sempre regolarmente

intrattenuto stretti contatti e ciò per valutare la correttezza delle

prestazioni, dei calcoli e non da ultimo pure per regolare sempre la propria

posizione.

A contrario di quanto

sostiene l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’assicurato non ha mai

comunicato erroneamente i suoi redditi né tantomeno omesso di comunicarli.

Trattandosi di un’attività indipendente, per il calcolo delle indennità di

disoccupazione il reddito intermedio è sempre e solo stato stimato giacché a

priori mese per mese non è infatti per nulla possibile stabilire con tutte

sicurezza i redditi percepiti. Nell’attività indipendente, le prestazioni

fatturate non

corrispondono mai con

le prestazioni incassate e da ciò il regolare ricalcolo che in concreto è

sempre stato fatto così come si evince anche dall’allegata corrispondenza.

Se in passato la buona

fede dell’assicurato è già stata riconosciuta anche senza debite comprove e

quindi già solamente in applicazione del principio “in dubio pro reo”, a

maggior ragione in questo caso l’agire dell’assicurato non va penalizzato ed in

concreto se si considera che lo stesso assicurato in questo caso risulta pure

aver debitamente preso contatto con la Cassa disoccupazione per verificare e

segnalare i loro errori e non da ultimo restituendo anche quanto eventualmente

già percepito indebitamente. A comprova di ciò ci sono diverse comunicazioni

e-mail che nell’incarto non risultano e che pertanto si allegano (…)

Nemmeno va poi

dimenticato che la Cassa disoccupazione, pur potendo di principio chiedere solo

informazioni al datore di lavoro ed all’assicurato, nel caso concreto ha

addirittura preso contatto con i clienti e ciò per ricevere anche tutta una

serie di copie relative alle fatture, ecc. L’assicurato non si è mai opposto a

questa procedura; anzi l’assicurato ha addirittura collaborato mettendo

compiutamente a disposizione tutti i dati necessari e ciò, come già detto,

proprio per evitare malintesi e soprattutto errori nei calcoli. Questa

collaborazione deve a maggior ragione spingere anche l’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro a confermare la sua buona fede invero così come già fatto in

passato.” (cfr. doc. 15)

A fronte del fatto che la

restituzione chiesta al ricorrente, che ne ha da parte sua postulato il

condono, concerne le prestazioni percepite nel 2021, che la corrispondenza e-mail

trasmessa da RI 1 in allegato all’opposizione data, ad accezioni degli scambi

di giugno e luglio 2023 per i quali già si è detto, del 2020 e del 2019 (cfr.

all. a doc. 15).

Con “richiesta d’informazione”

del 23 maggio 2024, la parte resistente ha comunicato alla Cassa quanto segue:

"

(…) Nella vostra decisione di restituzione 8 settembre 2023, al pto. XII

è riportato il calcolo del guadagno intermedio per l’anno 2021, nel quale

risulta computato un guadagno mensile di __________ 1'834.00 per i mesi da

gennaio ad aprile 2021.

Risulta, altresì, che

il contratto fra il signor RI 1 quale titolo della __________ e __________ sia

stato stipulato solo il 29 aprile 2021 e, pertanto, appare improbabile che tale

contratto possa aver generato un guadagno intermedio nei mesi in questione.

Nel caso riteniate che

il summenzionato guadagno intermedio sia riconducibile ad un errore

nell’apprezzamento dei fatti in relazione alla data di stipula del contratto

con la predetta società, vi invitiamo a voler fornire all’UG (…) il nuovo

calcolo dell’importo chiesto in restituzione” (cfr. doc. 18).

Con e-mail del 20 giugno 2024, la

Cassa ha comunicato di avere “valutato” quanto pervenutole e “corretto

l’importo complessivo che l’assicurato deve restituire” in fr. “13'615.80”

(cfr. doc. 20).

Con decisione su opposizione del

27.

giugno 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, parzialmente accolto

l’opposizione presentata da RI 1, e meglio limitatamente all’importo di fr.

3'470.95, negando il condono per la restante somma di fr. 13’61580 chiesta in

restituzione (cfr. supra consid. 1.3.).

Alla luce delle argomentazioni

dell’assicurato proposte sia in sede di opposizione, che riprese innanzi a

questa Corte, giova rilevare che in atti figura anche la documentazione

relativa ad un’altra (e precedente) procedura di restituzione / condono che ha

interessato RI 1.

In particolare, in quel caso, con

decisione del 20 ottobre 2021, la Cassa aveva chiesto al ricorrente la

restituzione delle prestazioni LADI per complessivi fr. 16'862.50 percepiti - a

torto - tra marzo e settembre 2020, allorquando l’assicurato, già trovandosi a

beneficio delle indennità di disoccupazione, aveva ricevuto, in relazione alla

propria attività indipendente, anche “l’indennità perdita di guadagno Corona”,

senza annunciarlo alla Cassa.

Con decisione su opposizione

dell’11 aprile 2022, la Cassa aveva parzialmente accolto l’opposizione

presentata dall’assicurato, e meglio correggendo in fr. 7'746.85 la somma

chiesta in restituzione.

Il 23 maggio 2022, RI 1 aveva

quindi chiesto il condono di quanto era chiamato a restituire.

Con decisione del 13 luglio 2023,

la Sezione del lavoro aveva, in quel caso, accolto la richiesta del ricorrente

sulla base delle seguenti motivazioni:

"

(…)

3.

Nel caso specifico,

lo scrivente Ufficio non dispone di elementi sufficienti per imputare una

negligenza all’assicurato, siccome egli sostiene di aver preso contatto con gli

organi preposti al fine di verificare la procedura da intraprendere se avesse

beneficiato delle indennità Corona essendo iscritto in disoccupazione.

Tuttavia, ritenuto che

non si può risalire alla correttezza delle informazioni rilasciategli a suo

tempo dall’Amministrazione cantonale, si può sostenere che il presupposto

relativo alla buona fede è adempiuto.

4.

Per quanto concerne

la valutazione del grave rigore economico (…) non risulta nessuna disponibilità

eccedente l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, ragione per

cui è possibile concludere che la restituzione causerebbe al signor RI 1 una

situazione economica di grave rigore.”

2.7

Chiamata a dirimere la presente vertenza,

questa Corte rileva innanzitutto che i fatti in base ai quali una cassa di

disoccupazione ha preso la decisione di restituzione

delle prestazioni indebitamente riscosse non possono più essere riesaminati in

occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA

2003.

N. 12 pag. 122).

In

effetti, il principio del rimborso di prestazioni percepite, dal profilo

oggettivo, indebitamente, come pure l’entità dell’importo da rimborsare viene

stabilita nella procedura di restituzione.

In concreto, condonata la

restituzione delle prestazioni LADI percepite da RI 1 per il periodo da gennaio

ad aprile 2021, ciò che rimane contestato al ricorrente è sostanzialmente di

non avere annunciato, nei formulari IPA dei successivi mesi, e meglio da maggio

a novembre 2021, di avere svolto un’attività indipendente e di avere pertanto

ottenuto, per quel lasso temporale, indebitamente le indennità di

disoccupazione.

La tesi ricorsuale, secondo cui

il ricorrente ha sempre “dato seguito ad ogni domanda presentatagli dalla

Cassa”, che, a mente di RI 1, avrebbe fondato i propri calcoli sul

fatturato comunicato di volta in volta e non sull’incassato, non ne soccorre la

posizione, né fornisce una spiegazione circa i motivi del mancato annuncio in

merito all’attività indipendente svolta nei formulari IPA di otto mesi.

Nemmeno viene in soccorso del

ricorrente la tesi secondo cui in una “parallela

procedura, per le

stesse condizioni, senza che all’assicurato sia nel frattempo stato possibile

cambiare qualcosa nel suo modo di relazionarsi con le assicurazioni, ad una

domanda di restituzione il condono dallo stesso Ufficio giuridico già gli è

stato concesso”.

Come visto, infatti, l’altra

procedura di restituzione, prima, e di condono, poi, concerneva la mancata

dichiarazione da parte di RI 1 del percepimento, in relazione alla sua attività

indipendente, di indennità COVID, laddove la buona fede del ricorrente è stata

riconosciuta (ed il condono, dato l’altro presupposto che vi sottende,

riconosciuto) unicamente sulla base del fatto che la Sezione del lavoro non

disponeva “di elementi sufficienti per imputare una negligenza

all’assicurato”, dal momento che non è stato possibile “risalire alla

correttezza delle informazioni rilasciategli a suo tempo dall’Amministrazione

cantonale” (cfr. supra consid. 2.6.).

Tutt’altra questione è, invece,

il mancato annuncio dell’attività indipendente svolta tra maggio e novembre

2021.

nei relativi formulari IPA.

In primo luogo, il TCA rammenta

per i mesi precedenti, e quindi da gennaio ad aprile 2021, sui medesimi

formulari RI 1 aveva annunciato correttamente di avere svolto la propria

attività, di modo che sapeva come avrebbe dovuto compilare i moduli IPA anche per

il periodo successivo, senza abbisognare di ulteriori informazioni che del

resto nemmeno fa valere di avere, in questa circostanza, richiesto.

In secondo luogo, emerge tanto

dai contratti in atti, quanto dalle fatture che l’amministrazione ha ricevuto

dai clienti della __________, che anche da maggio a novembre 2021 il ricorrente

ha svolto degli incarichi per conto della propria ditta individuale.

Dalle fatture trasmesse dai

clienti della __________, rispettivamente, dai contratti ch’egli, per la sua

ditta individuale, ha sottoscritto con __________ e __________ risulta,

infatti, che RI 1 era chiamato a fornire a cadenza settimanale una serie di

prestazioni (nei limiti imposti dalle settimane di ferie, rammentato, comunque,

che ad agosto 2021 il ricorrente non è stato assente tutto il mese ma dal 2 al

25.

agosto; cfr. all. a doc. 16), di modo che anche nel periodo da maggio a

novembre egli ha svolto la propria attività indipendente.

Questo Tribunale ricorda,

peraltro, che con mail del 20 luglio 2023, confrontato al fatto che le fatture

mensili esibite dai propri clienti all’amministrazione erano ben diverse da

quelle ch’egli aveva da parte sua trasmesso (datate del dicembre 2021, cfr.

supra consid 2.6.), RI 1 ha precisato che quanto in possesso della Cassa “tramite

mail del 17 luglio 2023 corrisponde al vero e sostituisce il contenuto della

mail del 30.06 scorso” (cfr. supra consid. 2.6.).

In tal modo, egli ha quindi

confermato sia che le fatture corrette erano quelle esibite dalle società

clienti della sua ditta individuale, sia la veridicità del loro contenuto circa

- in particolare per quanto qui interessa - la regolarità delle ispezioni

ch’era stato chiamato a svolgere tra maggio e novembre 2021.

Quanto precede implica non solo

che quanto aveva sostenuto il 30 giugno 2023 circa il fatto di non aver in

sostanza svolto alcuna attività tra maggio e novembre 2021 poiché si

“preparava” per il 2022 - e meglio che “Nei

mesi successivi, ovvero maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e

novembre 2021, non ho svolto alcuna attività e quindi non ho avuto nessun

guadagno intermedio in quanto non c’è stata l’occasione o richiesta di dare

consulenza nel campo delle mie competenze. (…) in tale periodo (maggio –

novembre 2021) ho preparato tutto ciò che sarebbe servito a lavorare, quindi

offerte ed email di richiesta di consulenza (vedi mail allegate – richieste di

consulenza-lavoro), che poi sono state in parte accolte e quindi permettermi un

guadagno minimo nel 2022. (…)” (cfr. supra consid. 2.6.) - non

corrispondeva al vero, ma anche che le fatture che egli aveva trasmesso

all’amministrazione, ad asserita comprova di tale inattività, erano “inesatte”.

I moduli IPA, inoltre, riportano

la chiara indicazione secondo cui “La persona assicurata è assolutamente

tenuta ad annunciare alla cassa qualsiasi lavoro svolto durante il

versamento delle indennità di disoccupazione” (sottolineatura della

redattrice), di modo che non vi era spazio alcuno per pensare o ritenere

sottointeso che delle attività lavorative svolte non dovessero essere segnalate

o dovessero venire indicate solo al momento della fatturazione (ammesso e non

concesso, per indicazione del ricorrente medesimo nella mail del 20 luglio

2023, che questa risalga, in definitiva a dicembre 2021).

L’invocata violazione del

principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.

fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo

differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021

consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid.

5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1), laddove RI 1

pretende che a fronte del condono del condono già concessogli nell’ambito del

precedente provvedimento, rispettivamente, in relazione alla restituzione

chiestagli per il periodo da gennaio ad aprile 2021, in concreto nuovamente

deve essere riconosciuta la sua buona fede, nemmeno può soccorrere la tesi del

ricorrente.

Su

questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF

9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017;

STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF

9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del

20.

gennaio 2003; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.

In concreto, il TCA rileva che la

procedura di restituzione / condono che ha visto coinvolto RI 1 per le

prestazioni percepite indebitamente quando riceveva le indennità COVID, non

annunciate alla Cassa, differisce dalla presente laddove la necessità di

completare i formulari IPA, così come il modo in cui ciò andava fatto, erano

chiari al ricorrente.

L’errato computo da parte della

Cassa di quanto mensilmente il ricorrente percepiva in relazione al mandato tra

la __________ e la sua ditta individuale, per i mesi da gennaio ad aprile 2021

allorquando il contratto tra le due aziende è stato sottoscritto solo a fine

aprile 2021, pure differisce dalla situazione sulla quale il TCA è qui chiamato

a pronunciarsi. L’errore di calcolo per il periodo gennaio-aprile 2021 è stato

riconosciuto dalla Cassa e la Sezione del lavoro ha stabilito che la

restituzione del relativo importo andava condonata poiché la riconsiderazione

dell’ammontare richiesto in restituzione da parte di __________ “equivale a

riconoscere, nell’ambito della presente procedura di condono, che per il

periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 le indennità di disoccupazione fossero

dovute e debitamente percepite”, ammettendo “di conseguenza” la

buona fede del ricorrente limitatamente a questo breve periodo.

Nella

fattispecie, occorre concludere che il ricorrente era consapevole (e questo già

solo poiché per i mesi precedenti l’attività svolta a titolo indipendente era

stata annunciata), d’un lato, di dovere annunciare alle Cassa qualsiasi

attività lavorativa svolta (e le entrate percepite) e, d’altro lato, di quali potevano

essere le conseguenze di un’indebita percezione delle prestazioni LADI ricevute

senza annunciare le attività lavorative svolte.

Non vi

sono, pertanto, motivi che consentono di tutelare la pretesa buona fede (art. 9

Cost.) del ricorrente, in quanto non vi erano elementi concreti che gli

permettessero di legittimamente credere di non dover annunciare anche

l’attività svolta a titolo indipendente tra maggio e novembre 2021. Ciò a

maggior ragione se si pon mente al fatto che RI 1 già sapeva come avrebbe

dovuto comunicare alla Cassa nei formulari IPA le attività svolte, così come lo

aveva fatto per il periodo gennaio-aprile 2021 (cfr. supra consid. 2.6.).

Non

comunicando nulla alla Cassa riguardo all’attività indipendente svolta tra

maggio e novembre 2021, rispettivamente, nulla indicando circa le relative

entrate, l’insorgente ha disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31

LPGA (cfr. supra consid. 2.5.).

La

mancata comunicazione di cui sopra, allorquando l’assicurato era iscritto in

disoccupazione, ha impedito alla Cassa di verificare in modo corretto in che

misura potevano essergli assegnate le indennità di disoccupazione per l’arco di

tempo in questione.

Il

TCA ribadisce che l’indicazione presente sui moduli IPA è chiara e non lascia

spazio ad interpretazioni, di modo che il ricorrente non poteva legittimamente

supporre di non dover annunciare eventuali incarichi svolti per la propria

ditta individuale (a maggior ragione se si pon mente al fatto che anche

un’attività lavorativa non retribuita deve essere annunciata e che l’omissione

di tale comunicazione alla Cassa costituisce una grave negligenza; cfr. STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).

Ad esempio in una sentenza

8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5 pag. 144, l’Alta

Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di consigliera comunale

deve informare la Cassa della sua funzione e dell’indennità percepita. Se

omette di farlo agisce con negligenza grave e non si può quindi riconoscerle la

buona fede.

Il TF ha specificato che in quel

caso l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande nei

formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato

un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non

fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è

richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,

indipendentemente dalla sua natura.

In una sentenza 8C_408/2017 del 2

agosto 2017 il TF ha poi precisato che nell’ambito del condono la condizione

della buona fede è un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione

di natura etica o sul valore delle persone.

Questa Corte, con una sentenza

38.2019.34

del 27 gennaio 2020, nel caso di un assicurato che oltre alle

indennità di disoccupazione ha percepito un reddito come pompiere volontario

senza annunciare tale attività lavorativa alla Cassa, ha confermato l’operato

della resistente che aveva respinto la domanda di condono formulata

dall’insorgente, ritenuto che - non annunciando l’attività svolta mentre era al

beneficio delle prestazioni LADI - l’interessato aveva disatteso i suoi

obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA A ragione, quindi, l’amministrazione

aveva negato l’esistenza del presupposto della buona fede, in quanto

l’assicurato, non indicando sui formulari mensili della Cassa lo svolgimento

dell’attività in questione, aveva commesso una grave negligenza.

Si vedano anche la STCA

38.2022.53

del 24 ottobre 2022; la STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 e la STCA

38.2022.50

del 26 settembre 2022.

In simili condizioni la Sezione

del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede,

in quanto l’assicurato ha commesso, quantomeno, una grave negligenza, segnatamente

non indicando sui formulari mensili destinati alla Cassa di avere svolto, tra

maggio e novembre 2021, la propria attività indipendente, né comunicando

all’amministrazione le entrate derivanti da tale attività.

2.8

Alla

luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona

fede del ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve

confermare la decisione su opposizione.

Questa Corte rileva che

un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche del ricorrente deve

essere concordata con l’amministrazione.

Questo tema non è, in ogni caso,

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024

consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.31

del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto

2023.

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti