38.2024.44
URC negato assunzione costo di un corso che ha permesso all'assicurato di intraprendere attività indipendente. Atti rinviati per ulteriori accertamenti (segnatamenente verificare se collocamento intralciato o meno da motivi inerenti mercato del lavoro e miglioramento idoneità al collocamento)
17 febbraio 2025Italiano86 min
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.44
CL/DC/gm
Lugano
17 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre
2024 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9
settembre 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha confermato la propria decisione del 30 luglio precedente (cfr. doc.
8/1) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 - da ultimo attivo quale “custode
degli stabili e delle infrastrutture” presso il __________ - di poter frequentare,
a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso in esito al quale
avrebbe ottenuto l’attesto di competenza di “Formazione specialistica non
legata ad una professione per pensioni, dogsitter, allevatori e trasportatori” organizzato
dal Centro __________ dal 10 gennaio al 25 maggio 2024, in quanto il corso in
questione è stato considerato dall’amministrazione come “un desiderio
personale del sig. RI 1, dunque non determinante ai fini del collocamento”.
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
3.
Per quanto concerne le difficoltà
di collocamento, durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati
annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l’assicurato cercava
lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale
custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio,
operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile.
Grazie a una di queste segnalazioni
dal 24 aprile 2023 ha trovato un lavoro ad ore presso la __________ come
autista per la distribuzione dei pasti. Rileviamo come egli abbia dimissionato
da questo posto in data 3 luglio 2024 per iniziare un’attività indipendente da
agosto 2024.
Al momento dell’inoltro della
domanda inoltre non c’erano elementi che confermavano concretamente il rispetto
della condizione legata al miglioramento rapido e duraturo dell’idoneità al
collocamento dell’assicurato né la fine della disoccupazione.
Per stabilire il mancato rispetto
ci basiamo sulle risposte fornite dall’assicurato alla domanda (…) come pure
sule informazioni fornite dall’organizzatore, “Nota: a fine corso e dopo il
superamento dell’esame viene rilasciato un attestato di partecipazione. Per
l’ottenimento dell’AC bisogna seguire 60 giornate di formazione presso un
guardiano di animali oppure una persona che ha già conseguito l’AC”
ribadite poi sul “programma del corso”. Per chiarezza segnaliamo che con
AC si intende “attestato di competenza di formazione specialistica non
legata a una professione per pensioni ed allevatori”.
Dai dati a disposizione dell’URC
(CV, attestati, diplomi, ecc.) la formazione richiesta riguarda un ambito di
attività completamente diverso dalla formazione di base e dalle esperienze
professionali del richiedente.
4.
(…) Siamo del parere che non ci
siano elementi oggettivi che confermino la difficoltà di collocamento per
motivi inerenti al mercato del lavoro. Il sig. RI 1 ha trovato un posto di
lavoro, anche se a tempo parziale, e ha potuto essere segnalato a vari posti
vacanti nei settori in cui cercava lavoro.
Al momento della richiesta non
c’era neppure una conferma concreta che il corso avrebbe migliorato rapidamente
e in maniera duratura la sua idoneità al collocamento o avrebbe portato alla
fine della disoccupazione.
Per questi motivi riteniamo che le
condizioni poste all’art. 59 cpv. 2 LADI non siano adempiute.
Visto quanto sopra non si entra nel
merito circa l’adempimento degli altri presupposti enunciati agli art. 59 segg.
LADI” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. L’assicurato
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le seguenti
argomentazioni:
"
(…) pongo l’attenzione al fatto
che ho terminato il corso (…) concludendo anche le 60 giornate di formazione
pratica.
Ho ottenuto
l’attestato finale, grazie al quale ho avuto la possibilità di aprire la mia
attività che mi ha permesso di uscire dalla disoccupazione.
Ho scelto di
partecipare al corso perché in tutti i posti vacanti che mi sono stati
annunciati da URC non sono mai stato assunto: per questioni legate ai requisiti
o perché sceglievano un altro candidato, infatti di mia iniziativa (e non di
URC) ho trovato l’annuncio di un posto vacante presso __________ per cui ho
lavorato diversi mesi, e con molti complimenti ma senza la possibilità di un
lavoro full-time.
Per questo
motivo la scelta della frequenza al corso per poter uscire dalla disoccupazione
visto l’imminente termine dei giorni di diritto.
Secondo
l’articolo 59a della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, il
corso rientra nelle misure di formazione continua che mirano a migliorare la
possibilità di trovare un impiego, in particolare i capoversi:
2a
“Migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati di modo da permettere
loro una rapida e durevole reintegrazione” e 2d “Offrire la possibilità di
acquisire esperienze professionali”. Esattamente come nel mio caso.
Secondo
l’art. 60 cpv. 3 LADI ho presentato per tempo al servizio competente la domanda
correlata degli atti necessari.
Dimostrandovi
il mio pieno diritto a quanto richiesta la frequentazione al suddetto corso ha
migliorato l’idoneità al collocamento e mi ha permesso di uscire dalla
disoccupazione. Difatti ho avuto la possibilità di poter aprire la mia attività
che fortunatamente è partita in modo positivo” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC di __________, in risposta,
ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:
"
(…)
3.
Per quanto concerne la difficoltà
di collocamento, durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati
annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l'assicurato cercava
lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale
custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio,
operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile (sono state
oltre una ventina le segnalazioni al Servizio Aziende URC). Grazie a una di
queste segnalazioni dal 24.04.2023 ha trovato un lavoro ad ore presso la __________,
per la sede di __________, come autista per la distribuzione dei pasti.
Rileviamo come egli abbia dimissionato da questo posto in data 03.07.2024 per
iniziare un'attività indipendente da agosto 2024.
Al momento
dell'invio della domanda di sostegno finanziario per il corso denominato
"Formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni,
dogsitter, allevatori e trasportatore” (…) non c'erano elementi che
confermavano concretamente il rispetto della condizione legata al miglioramento
rapido e duraturo dell’idoneità al collocamento dell'assicurato né al fine
della disoccupazione.
In concreto,
il corso in parola presenta i seguenti obiettivi: "Proporre un corso
modulare e strutturato che permetta di acquisire le competenze necessarie
all'accudimento e all'allevamento di cani e gatti nel rispetto e in linea con
le leggi vigenti. Il corso integra anche l'attestato per il trasporto di
animali da compagnia".
Per
l'ottenimento dell'AC bisogna seguire 60 giornate di formazione presso un
Guardiano di animali oppure una persona che ha già conseguito I'AC"
ribadite poi sul "Programma del corso".
Per
chiarezza segnaliamo che con AC si intende "attestato di competenza di
formazione specialistica non legata a una professione per pensioni ed
allevatori". (cfr. sito internet del corso: __________, visitato il
14.10.2024). A mente dell’assicurato, con la frequentazione del corso in parola
e il conseguimento del certificato, egli avrebbe avuto "maggiore
possibilità di iniziare una nuova professione la quale mi appassiona molto, e
posso sfruttare le mie capacità e conoscenze che ho già nel settore [...] Come
nuovi sbocchi professionali" (…).
Secondo lo
scrivente URC questo punto di vista non può essere tuttavia condiviso. In primo
luogo, da un'analisi del curriculum vitae del signor RI 1 non si vede alcuna
pertinenza del corso con il suo percorso formativo e professionale. Egli
infatti negli ultimi 7 anni (2016 - 2023) ha lavorato quale elettricista, tecnico,
passarellista, custode, manutentore e infine come incaricato di fornire pasti a
domicilio per __________. Nessuna di queste attività presenta una pertinenza
con il corso oggetto della presente procedura. Le attività svolte
dall'assicurato sono infatti di tutt'altra natura. Prova ne è che, come da lui
stesso dichiarato, al momento della richiesta di finanziamento non gli era
ancora stato offerto un impiego per il quale è richiesto il corso.
Ne consegue
che la formazione in questione sarebbe servita a soddisfare un'aspirazione
personale, ma senza tener conto della situazione del mercato del lavoro. Il
finanziamento è stato quindi rettamente negato, in applicazione delle normative
e della giurisprudenza vigente (vedasi pt. 2).
4.
Considerato
quanto sopra, lo scrivente Ufficio è del parere che non ci siano elementi
oggettivi che confermino la difficoltà di collocamento per motivi inerenti al
mercato del lavoro. Difatti il signor RI 1 ha trovato un posto di lavoro, anche
se a tempo parziale, e ha potuto essere segnalato a vari posti vacanti nei
settori in cui cercava lavoro (vedasi modulo d'iscrizione all'URC del
16.03.2022, allegato). Al momento della richiesta non c'era neppure una
conferma concreta che il corso avrebbe migliorato rapidamente e in maniera
duratura la sua idoneità al collocamento o avrebbe portato alla fine della
disoccupazione.
Per questi
motivi si ritiene che le condizioni poste all'art. 59ss. LADI non siano
adempiute.
5.
Per
terminare si osserva che, ricerche di lavoro svolte con zelo nell'ambito
professionale in cui il richiedete ha coltivato competenze tecniche ed
esperienze fino al momento della sua ultima iscrizione in disoccupazione,
dovrebbero poter sfociare in buone possibilità di reinserimento nel mercato del
lavoro.” (cfr. doc. IV).
1.4. Il
25 ottobre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti
sono rimaste silenti.
1.5. Il
21 novembre 2024, il TCA, preso atto che la decisione su opposizione del 9
settembre 2024, indica, a pag. 3 “Per quanto concerne le difficoltà di
collocamento, durante il periodo di disoccupazione agli URC sono stati
annunciati numerosi posti vacanti nelle professioni in cui l’assicurato cercava
lavoro. Egli ha quindi potuto essere segnalato a numerosi posti vacanti quale
custode, operatore di edifici e infrastrutture, elettricista di montaggio,
operaio per la pulizia e piccola manutenzione, lavoratore edile. Grazie a una
di queste segnalazioni dal 24 aprile 2023 ha trovato un lavoro ad ore (…)”
e che dalla risposta di causa dell’URC emerge, inoltre, che “durante il
periodo di disoccupazione agli URC sono stati annunciati numerosi posti vacanti
nelle professioni in cui l'assicurato cercava lavoro. Egli ha quindi potuto
essere segnalato a numerosi posti vacanti quale custode, operatore di edifici e
infrastrutture, elettricista di montaggio, operaio per la pulizia e piccola
manutenzione, lavoratore edile (sono state oltre una ventina le segnalazioni al
Servizio Aziende URC). Grazie a una di queste segnalazioni dal 24.04.2023 ha
trovato un lavoro ad ore (…)”, ha chiesto di avere copia della “ventina”
di “segnalazioni al Servizio Aziende URC” che hanno coinvolto il
ricorrente come pure di eventuali sanzioni inflittegli con riferimento ad
assegnazioni cui non avrebbe eventualmente dato seguito (cfr. doc. VI).
1.6. Il
27 novembre 2024, la parte resistente, oltre a trasmettere a questa Corte la
documentazione richiesta, ha formulato le seguenti osservazioni, e meglio come
segue:
"
(…)
a) assegnazioni e segnalazioni a
posti vacanti
II Servizio aziende URC invita il
candidato ad annunciarsi presso il datore di lavoro, indicando la forma di
presa di contatto desiderata dall'azienda. Ad esempio n. Collocamento __________:
iI Servizio aziende URC ha ritenuto idoneo il candidato e l'ha segnalato al
Funzionario Dirigente di riferimento per il posto vacante in oggetto;
contemporaneamente I'URC ha invitato il signor RI 1 a postulare per il concorso
pubblico, attraverso il portale.
Se l'utente si è candidato, non è
dato di sapere, con l'indicazione "Non attribuito" il Servizio
aziende indica che il Funzionario Dirigente ha scelto un altro candidato.
Per le posizioni per le quali il
candidato è stato esplicitamente invitato a prendere contatto con l'azienda,
sono state allegate le risposte del datore di lavoro e/o dell'utente, come pure
copia della documentazione inviata dall'URC agli interessati.
Le occasioni prodotte dall'URC al
signor RI 1 sono state numerose negli anni, a partire dalla professione in cui
egli si era diplomato e per la quale si sarebbero potute offrire eventuali
misure al potenziale datore di lavoro. Queste misure avrebbero lo scopo di
incentivare l'inserimento del giovane candidato, affinché possa maturare la necessaria
esperienza per rafforzare la sua posizione nel mercato del lavoro. È il
candidato stesso che, quando si presenta, deve saper dimostrare le sue
motivazioni e convincere il selezionatore in azienda.
b) Sanzioni e comunicazioni
all'Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro
ll presente Ufficio allega copie
delle varie comunicazioni.
Dalle stesse si evince come l'URC
abbia più volte accettato le giustificazioni del signor RI 1, anche se appare
peraltro singolare il fatto che egli, in diverse occasioni dichiari di non aver
ricevuto gli invii postali da parte dello scrivente Ufficio, come si legge in
diverse delle sue risposte alle richieste di giustificazione.
Per quanto concerne la
Comunicazione n. __________ inerente la richiesta di codesto spettabile
Tribunale nell'ultimo paragrafo della lettera del 21 novembre 2024, si evince
quanto segue:
Nella decisione su opposizione
l'Ufficio Giuridico della SdL accoglie la motivazione del signor RI 1,
sottolineando "A titolo aggiuntivo, va detto che non si condividono gli
argomenti dell’assicurato riguardanti la trasmissione dell’assegnazione da
parte dell’URC durante le sue vacanze programmate e concordate. A mente di chi
scrive, appare criticabile il comportamento del signor RI 1, in quanto lo
stesso era comunque tenuto a prendere contatto con il potenziale datore di
lavoro al ritorno dalle proprie vacanze, ottemperando ai propri doveri di
disoccupato."
È vero che il datore di lavoro, in
fase di accertamento ha risposto alle domande dell’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, indicando che le esperienze del richiedente non erano
all'altezza dei requisiti richiesti al momento, esplicitando che la non
esperienza nel settore poteva essere un limite.
Tuttavia ci si può attendere una
presa di contatto con il potenziale datore di lavoro, per cercare di risolvere
la propria situazione, alfine di meglio comprendere le competenze richieste e
manifestare la disponibilità ad ampliare le proprie competenze professionali,
cercando di negoziare una possibile assunzione. Questo di fatto non è avvenuto.
Il signor RI 1, al rientro dalle
sue vacanze, non si era preoccupato di contattare il datore di lavoro per
capire se avesse potuto negoziare un'opportunità di impiego e di crescita
professionale (Sezione del Lavoro, Decisione n. __________ del 05.12.2023)
"il 27 ottobre 2023 il potenziale datore di lavoro ha comunicato, sul
formulario Esito della candidatura ad un posto di lavoro, che il candidato non
ha mai preso contatto con loro. (...) Prendiamo atto che al colloquio di consulenza
avvenuto il 28 novembre 2023 presso l’URC l'interessato ha dichiarato di non
aver preso contatto con la __________ poiché ha ricevuto l’assegnazione durante
le proprie vacanze" (5gg). E ancora "Alla luce dei fatti esposti, il
comportamento assunto dal signor RI 1 presso il potenziale datore di lavoro ha
di fatto compromesso una possibile trattativa d'assunzione e deve quindi essere
equiparato ad un rifiuto di un'occupazione adeguata".
Dal fascicolo "Opposizione,
Allegati" (Opposizione RI 1, 13.12.2023), traspare come le intenzioni del
richiedente potessero tendere a sviluppare il desiderio di lavorare con gli
animali, la cui "Formazione specialistica non legata ad una professione
FSNLP (Allevatori, pensioni, dog e catsitter e trasporto di animali)"
sarebbe iniziata il 10.10.2024; egli dichiara averla già chiesta al consulente
il 28.11.2023.
Per concludere, il presente Ufficio
ritiene di poter sostenere l'inserimento degli utenti nel mercato del lavoro,
unicamente con una collaborazione proattiva degli stessi.” (cfr. doc. VII).
1.7. Il
9 dicembre 2024, questa Corte si è nuovamente rivolta all’URC, cui ha chiesto
di specificare quanto segue:
"
(…) con riferimento all’incarto in
oggetto ed alla documentazione trasmessaci in data 27 novembre 2024 (cfr. doc.
VII ed all.), rileviamo che da quest’ultima emerge che tra il 9 gennaio 2023 ed
il 6 agosto 2024 a RI 1 sono state attribuite/segnalate 27 posizioni vacanti.
A fronte di queste segnalazioni, un
impiego è stato attribuito al ricorrente ad ore a decorrere dal 24 aprile 2023
presso __________, quale “distributore pasti presso il __________” (cfr.
doc. 23 del doc. VII e doc. 2/2).
L’esito delle candidature cui
l’assicurato ha dato seguito su relativa segnalazione dell’URC è stato, in
svariati casi, negativo e da ricondurre ad un’insufficiente esperienza del
candidato, che ne ha pure determinato l’inidoneità per diverse posizioni (cfr.
all. a doc. VII).
La documentazione in atti non
attesta sanzioni nei confronti del ricorrente relativamente ad eventuali scarse
ricerche di lavoro, né con riferimento alle assegnazioni di cui sopra (l’unica
inflittagli essendo poi stata annullata con decisione su opposizione del 29
gennaio 2024).
Stante quanto precede, si chiede di
specificare, da una parte, quali sono le motivazioni che hanno portato l’URC a
rispondere negativamente alla domanda a sapere se “il collocamento del
richiedente è notevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del
lavoro” nella propria valutazione del 19 luglio 2024 (cfr. all. a doc. 8).
Rispettivamente, voglia l’URC – che
nelle osservazioni alla propria valutazione ha indicato “La decisione si
basa sul fatto che il corso proposto non è finalizzato al suo collocamento nel
mercato del lavoro, bensì alla creazione di un’attività indipendente autonoma”
- precisare quali motivi l’hanno condotto a rispondere affermativamente alla
domanda a sapere se “il corso migliora sostanzialmente l’idoneità al
collocamento del richiedente in prospettiva di un obiettivo professionale
concreto”, rammentato, peraltro, che nella propria “richiesta di corso
individuale di riqualificazione/perfezionamento”, RI 1 aveva risposto “no”
al quesito concernente la questione di sapere se gli “è già stato offerto un
impiego per il quale è richiesto questo corso?” (cfr. doc. 8 ed all.).
Quanto precede tenendo conto dei possibili sbocchi professionali e di quanto in
concreto intrapreso dal ricorrente sul piano lavorativo dopo avere seguito la “formazione
specialistica non legata ad una professione (accudimento, cura, allevamento e
detenzione di animali e trasporto di animali da compagnia)”.” (cfr. doc.
IX).
1.8. Con
riscontro di data 20 dicembre 2024 – trasmesso per osservazioni al ricorrente,
rimasto al riguardo silente, il 23 dicembre successivo (cfr. doc. XIII) – l’URC
ha preso posizione come segue:
"
(…)
1.
Le
motivazioni dell'Ufficio Regionale di Collocamento che hanno portato a
rispondere negativamente alla domanda "il collocamento del richiedente è
notevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro" nella
propria valutazione del 19.07.2024 (cfr. all. a doc. 8) sono le seguenti:
L'Ufficio ha ritenuto che,
nonostante alcune difficoltà individuali, il mercato del lavoro offre ancora
opportunità significative per il richiedente, specialmente in settori come
l'edilizia o ambiti in cui le sue competenze possono essere applicate.
Attualmente, si riscontra una forte domanda di manodopera qualificata in
Svizzera. Sono particolarmente richiesti gli elettricisti per i settori
professionali quali l'edilizia, l'industria energetica e l'impiantistica. Il
ricorrente possiede esperienza anche come operatore di edifici e
infrastrutture. Tale esperienza a cui si somma la sua formazione di
elettricista, potrebbe concretizzare (ora come allora) opportunità lavorative
idonee a garantire una stabilità economica. L'assicurazione contro la
disoccupazione potrebbe offrire un sostegno per l'introduzione concreta del
signor RI 1 presso un'impresa del settore per il quale è stato formato,
consentendogli di maturare adeguate competenze specifiche e la relativa
esperienza. Imprescindibile resta la volontà del richiedente a sviluppare dette
competenze.
2.
La decisione dell'Ufficio Regionale
di Collocamento, indicata nelle osservazioni alla propria valutazione, afferma:
"La decisione si basa sul fatto che il corso proposto non è finalizzato al
collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di un'attività
indipendente autonoma."
Questa decisione si fonda su quanto
dichiarato dal signor RI 1 nella richiesta del corso individuale effettuata in
data 19.07.2024 [recte: 3 gennaio 2024, il 19 luglio 2024 essendo invece la
data nella quale, infine, l’URC ha deciso in merito alla richiesta (cfr. all. a
doc. 8)]. Al punto 3) della domanda: "Quali nuovi sbocchi professionali
pensa di avere frequentando questo corso?" l'assicurato RI 1 ha risposto:
"Diversi, come allevatore, pensioni, dog e catsitter, e trasporto di
animali.". Si sottolinea come, per il trasporto di animali, sia richiesta
la patente per la guida di camion, cosa che il signor RI 1 non possiede; egli
era iscritto all'URC con patente A1 e B.
Al punto 4),"Le è già stato
offerto un impiego per il quale è richiesto questo corso?" il signor RI 1
ha risposto negativamente.
Inoltre, al punto 5), il
richiedente ha dichiarato di aver proposto il corso al consulente responsabile
durante il colloquio del 18.01.2024. Tuttavia, il consulente ha risposto
negativamente, ritenendo che la proposta non fosse conforme alla strategia di
collocamento e che non vi fosse alcuna opportunità concreta di impiego legata
al corso, bensì il desiderio di avviare un'attività in proprio (Azione di
Reinserimento, CC-Colloquio consulenza, 18.01.2024, pag. 3-4, All. 9 alla
documentazione trasmessa a codesto Lodevole Tribunale in data 24.10.2024).
Al punto 6) si dichiara che il
richiedente non è intralciato nel collocamento per ragioni inerenti al mercato
del lavoro. Alla luce di quanto sopra esposto e, approfondendo la questione con
la consulente che ha compilato il formulario di richiesta del corso in
questione, ci si rende conto d'essere incorsi in errore, apponendo la crocetta
alla domanda 11) nella casella "sì", anziché nella casella "no"
("Richiesta di corso individuale - Valutazione URC", All. 8 alla
documentazione trasmessa a codesto Lodevole Tribunale in data 24.10.2024).
A conferma di questo, nelle
osservazioni a fondo pagina 2/3, la consulente indica "(...) Durante il
colloquio di consulenza con il signor __________, in data 18.01.2024, le aveva
preannunciato un preavviso negativo alla sua richiesta" e inoltre
esplicita chiaramente che "La decisione si basa sul fatto che il corso
proposto non è finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì
alla creazione di un'attività individuale autonoma".
La consulente, da me interpellata,
riconferma come durante i numerosi contatti telefonici con il signor RI 1,
questi aveva sempre manifestato il desiderio di cambiare lavoro e avviare
un'attività in proprio.
Dall"'Azione di
reinserimento", All. 9 alla documentazione trasmessa a codesto Lodevole
Tribunale in data 24.10.2024, si evince che, malgrado il consulente in data
18.01.2024 abbia invitato il signor RI 1 ad annunciarsi presso __________ e gli
avesse consegnato i relativi formulari, per consentirgli l'accompagnamento per
lo sviluppo e l'avvio dell'attività in proprio, egli non abbia mai intrapreso i
passi necessari. Egli è invece rimasto iscritto in disoccupazione fin quasi all'esaurimento
del suo diritto alle indennità di disoccupazione, avendo usufruito di 362
indennità su 400. Il signor RI 1 annuncia di voler chiudere il suo dossier e di
avviare l'attività in proprio, come riportato nella medesima Azione di
reinserimento il 10.07.2024 e di aver comunicato le dimissioni al datore di
lavoro in data 03.07.2024.
Le Direttive dell'Ufficio Misure
Attive della Sezione del Lavoro, specificano come chi desidera avviare
un'attività indipendente deve inizialmente prendere contatto con __________ e,
se al beneficio delle indennità LADI, viene avviato sul percorso Sostegno
all'attività indipendente (SAI). Se dopo la valutazione iniziale il progetto
risulta sostenibile, il richiedente può partecipare ai moduli formativi (sempre
tenuti da __________) sull'avvio e la gestione d'impresa.
La persona beneficiaria delle
indennità di disoccupazione può seguire dei corsi in relazione all'assunzione
dell'attività indipendente, ma non corsi di formazione di base e di
perfezionamento professionale, come indicato nella Direttiva LADI PML SECO
marg. K 68: "Durante la fase di progettazione possono essere autorizzati
soltanto i corsi che sono in rapporto diretto con l'assunzione dell'attività
indipendente. Deve trattarsi di corsi di perfezionamento legati all'attività
indipendente e non i corsi di formazione di base e di perfezionamento
professionale generale."
Alla luce di quanto esposto,
l'Ufficio Regionale di Collocamento ha ritenuto che il finanziamento del corso
non fosse compito dell'Assicurazione contro a disoccupazione.” (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il
corso denominato "formazione specialistica non legata ad una
professione per pensioni, dogsitter, allevatori e trasportatori”
frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
2.2. Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire
la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo
il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di
formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i
principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e
prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di
compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di
licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento
degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti
collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della
legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare
gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.
4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10
gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre
2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L’art.
60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per provvedimenti di formazione si intendono
segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di
esercitazione e pratiche di formazione
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis
capoverso 3.
3 Chi
intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente
presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti
necessari.
4 Nella
misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.3. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr.
inoltre D. Cattaneo, "Les
mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag.
317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione
abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e
85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una
riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale
(cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una
formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997,
N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V
271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF
104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag.
53) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag.
111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166)
o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato
effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di
disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la
giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di
provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere
disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr.
DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata
secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella
causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le
condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato
(cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione
dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in
questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Riguardo ai criteri a cui devono rispondere
Fatti
i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28
novembre 2016 consid. 3.1.
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per
seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono
proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N.
17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per
l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in
cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V
398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.4. A titolo di "provvedimenti di
formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di
corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua
professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;
e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In
linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata,
poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o
anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né
una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una sentenza C 11/02 del 22
marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:
"
(…) l'assicurato ha diritto solo
ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al perfezionamento e alla
reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel
caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b).
Inoltre la formazione di base ed il
promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale
non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi
citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti
unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in
casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e
perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono
all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e
tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali
esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA
1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”
Cfr. pure STF
8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per
soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del
mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre
2004 – "Les circonstances démontrent ainsi
que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se
trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique
défavorable mais par convenance personnelle. La
mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché
du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était
impossible ou très difficile pour ce motif." –
STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
2.5. Un
parametro importante per determinare se si è in presenza di un perfezionamento
professionale o di una formazione di base è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.).
Infatti il Tribunale federale ha
precisato che anche un perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi
eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986
pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).
In
una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta
Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere
riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht
ist festzustellen, dass nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der
Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die
Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In
una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato
il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di
formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:
"
(…)
7.
Pure in discussione è la durata del corso,
ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al
doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure
inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale
riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì
quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale
(sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure
troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica
individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come
quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i
provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere
un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata
sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36
all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi
superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe
essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi
auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la
giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite
annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte
tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo
genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.
Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei
ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad
esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.
7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve
concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il
corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere
considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a
carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI,
bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato. (…)”
2.6. A proposito del criterio della
difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti
individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione
significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la
formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un
Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al
Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto
da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani
(ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato
da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che
determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal
profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale
dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di
francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato
del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava
svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,
siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di
buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre con sentenza 8C_67/2018
del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale
ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una
licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il
cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro
(art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il diritto a partecipare a
provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone
un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere
concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il
presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una
componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si
riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro.
Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi
a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della
categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto
all’assunzione dei costi.
In una sentenza 38.2016.47 del 20
marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione
dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA,
confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento
non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto
l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale
svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni -
un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il
ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo
settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.
Cfr. pure STCA 38.2019.60 del 19
febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria
meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere
responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e
Industrial Development Enginer Project Manager.
In una sentenza 38.2021.84 del 17
gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter
frequentare il corso organizzato da una scuola e denominato “Certificato
FSEA Formatore/trice d’adulti FFA APF-M1”, a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione ritenuto che questo non migliorava la sua idoneità al
collocamento, il TCA confermato l’operato dell’amministrazione rilevando che “come
sottolineato dall’URC di _________ nella risposta di causa, i posti offerti sul
mercato del lavoro quali formatori per adulti sono limitati”, che “Inoltre
(…) una società che si occupa della formazione per adulti può avere alle
proprie dipendenze anche del personale sprovvisto del certificato FSEA, oppure
la persona neo assunta deve ottenerlo entro un determinato termine” ed
infine che “la ricorrente ha potuto iniziare il suo volontariato quale
insegnante di lingua italiana ai migranti (…), senza che sia stata richiesta la
formazione FSEA 1 quale requisito necessario” (cfr. consid. 2.7.).
Infine in una sentenza 38.2023.11
del 5 giugno 2023, riguardante un’assicurata che aveva chiesto di poter
frequentare un corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le
scuole di maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento
(DFA), il TCA ha stabilito, da una parte che “il diploma per insegnare
informatica nelle scuole di maturità, contrariamente a quanto deciso dall’URC,
non costituisce in concreto una formazione di base, bensì corrisponde a un
perfezionamento, quale adeguamento o estensione della formazione di base allo
sviluppo economico attuale, o in ogni caso a una riqualificazione
professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l'assicurata
svolgerebbe un'attività - l’insegnamento - diversa da quella precedente di
project manager (cfr. consid. 2.10.), in linea di principio (se tutte le
condizioni sono adempiute; cfr. consid. 2.4.), a carico dell’assicurazione
disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI (cfr. STFA C 11/02 del 22
marzo 2004 consid. 5.3.; 7.2.)” (cfr. consid. 2.11.).
D’altra parte, questa Corte ha
ritenuto che in quel caso, il corso in questione risultava essere giustificato
da un’indicazione del mercato del lavoro. Quell’assicurata, infatti, pur
disponendo “di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di
esperienza professionale (…) si è proposta senza esito favorevole presso
numerosi potenziali datori di lavoro in tali ambiti” con ricerche di lavoro che
l’URC ha ritenuto “quantitativamente e qualitativamente valide”. A quella
ricorrente, inoltre, erano sì “stati assegnati dei posti di lavoro da parte
dell’amministrazione (…) Tuttavia tali assegnazioni non hanno condotto ad
alcuna assunzione”.
Dal profilo oggettivo, ha
ritenuto il TCA, “non può essere negato che sul mercato del lavoro vi è una
buona offerta di posti nel settore professionale in cui ha esercitato
l’assicurata (cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018
pag. 179 seg. e STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016, entrambe citate al consid.
2.7.)” ma “la circostanza che la stessa ha svolto ricerche di lavoro in modo
serio, intenso e continuo senza successo consente di concludere che dal profilo
soggettivo l’età (la ricorrente, nata nel 1966, quando si è iscritta in
disoccupazione nel 2022 aveva 56 anni) rende più difficoltosa la sua
collocabilità, in quanto svantaggiata, rispetto a persone più giovani, nel
concorrere per un impiego (cfr. STFA C 242/05 del 6 ottobre 2006 consid. 4.2.2)”.
Per tali motivi, in quel caso di
specie, questa Corte, contrariamente a quanto precedentemente concluso
dall’URC, aveva ritenuto che il collocamento dell’insorgente era
considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Il TCA aveva, poi, ritenuto che
la formazione presso la SUPSI DFA per l’ottenimento del diploma di insegnamento
per le scuole di maturità era, peraltro, atta migliorare l’idoneità al
collocamento dell’assicurata e conseguentemente aveva stabilito che i costi
concernenti il corso in questione, frequentato da quell’assicurata, dovevano
essere assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In dottrina B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours
alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de
marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration
des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la
fréquentation de la mesure était
une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute
Cour a nié le droit à une
mesure dans le cas d'un assuré dont
l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).
Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se
réorienter
après plus d’une année de postulations
infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C
301/2008]).
15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)
2.7. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione
professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art.
59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso,
tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un
eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto.
Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia
effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento
svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556;
DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il Tribunale
federale ha, peraltro, chiaramente affermato che non è importante stabilire se,
grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego
dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è
unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di
porre fine alla disoccupazione (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,
consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023,
pubblicata in RtiD 2024 N.59, consid. 2.8.).
B.
Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che:
"
AMÉLIORATION DES CHANCES
DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que
si elles sont directement commandées par l'état de ce marché.
L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter
au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être
spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un
emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La
mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait
avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou
sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire
une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991
p. 109 consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a vocation à lutter contre
le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en
déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en
considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag.
473)
2.8. La Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2025, ai punti
A16 segg., ha fornito in particolare le seguenti indicazioni:
" Indicazione proveniente dal mercato del lavoro
A16 Le
prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o
reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro
esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da
considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi;
il seguente elenco non è esaustivo.
A17 Motivazione
della persona in cerca d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca
d’impiego è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di
realizzare un progetto professionale, allora è da considerarsi non adatto dal
profilo del mercato del lavoro. Se si tratta di un provvedimento adeguato per
porre termine alla disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad
es. perché il provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di
adeguarsi ai cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico),
allora è da considerarsi adatto dal profilo del mercato del lavoro.
A18 Età
della persona in cerca d’impiego. In particolare per quanto riguarda i giovani
disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro
formazione di base.
A19 Secondo
la giurisprudenza dell’ex TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito
degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine
degli studi di diritto. Si tratta di stage che solitamente sono collegati a una
formazione di base di grado terziario e servono per conseguire un diploma
specifico.
A20 Adeguatezza
del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un
lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole.
Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non
dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata
se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato,
ossia il miglioramento dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto
anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.
(…)
Miglioramento dell’idoneità al collocamento
A23 I
PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul
mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati
alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che
prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24 Come
precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare
notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile
miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però
nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59
LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione
contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un
provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…).”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_
228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022
del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid.
2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79
consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. =
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125.
2.9. Nel caso di specie, dagli atti
emerge che RI 1 nato il __________ 1992, cittadino svizzero, dopo essere stato,
da ultimo, attivo quale “custode di stabile presso il __________ 07:30-12:00
/ 13:00-17:00 dal lunedì al venerdì, stipendio mensile 4'000.- CHF”, si è nuovamente
iscritto al collocamento, dopo esserlo già stato in anni precedenti, a partire
dal 5 dicembre 2022, alla ricerca di un impiego a tempo parziale, e meglio
nella misura dell’80%, in “ambito tecnologico, digitale, innovativo”
(cfr. all. a doc. 4). Tale disponibilità è stata poi portata al 100% in
occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC (cfr. doc. 9).
Sui motivi della disdetta del
rapporto di lavoro che lo legava al __________, il TCA rileva che dalla “decisione
di disdetta del rapporto d’impiego” del 5 ottobre 2022 emerge, in
particolare, quanto segue:
"
(…) nell’ambito della procedura di
disdetta del rapporto d’impiego durante il periodo di prova avviata dal __________
con risoluzione numero __________ del 12 settembre 2022;
posto che il signor RI 1, impiegato presso il __________
in qualità di custode degli stabili e delle infrastrutture __________, è stato
reso edotto dell’avvio di detta procedura mediante comunicazione scritta
consegnatagli brevi manu in occasione del colloquio personale tenutosi il 26
settembre 2022. Tal documento è qui integralmente richiamato e costituisce
parte integrante della presente decisione;
richiamati in questa sede i contenuti di detta comunicazione,
dai quali risultano le motivazioni essenziali alla base della decisione
municipali, qui estrapolati e riassunti;
si sono purtroppo dovute constatare delle carenze dal
profilo delle competenze organizzative e di coordinamento delle mansioni legate
alla funzione, dell’intraprendenza e dell’orientamento alla soluzione dei
problemi. Questi elementi le sono già stati segnalati in occasione dei due
colloqui personali tenutisi il 22 marzo e il 19 giugno 2022.
Malgrado la buona attitudine e motivazione dimostrate
nello svolgimento delle mansioni assegnate si è quindi dovuto rilevare che i
predetti requisiti, peraltro richiesti dal bando di concorso, non sono
sufficientemente adempiuti.
Ritenuto che nell’ambito della menzionata procedura,
(…) al signor RI 1, al fine di garantire il suo diritto di essere sentito, è
stato assegnato il termine del 6 ottobre per presentare al __________, per
iscritto, le proprie osservazioni in merito alla procedura in atto nei suoi
confronti;
richiamato che in data 3 ottobre 2022, dietro
esplicita richiesta dell’interessato, è stato svolto un ulteriore colloquio
personale con il collaboratore, in occasione del quale sono pure state
consegnate personalmente al __________ le osservazioni scritte, delle quali il __________
ha avuto modo di prendere atto;
considerato che in quest’ultima occasione
l’atteggiamento poco rispettoso assunto dal collaboratore e le esternazioni, a
tratti di carattere ingiurioso, profuse nei confronti del datore di lavoro e
dei suoi diretti superiori, hanno contribuito ad ulteriormente motivare la
decisione inizialmente assunta dal __________, venendo infatti a mancare il
rapporto di fiducia nei confronti del collaboratore necessario per un proficuo
proseguimento del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 5).
Per quel che riguarda la
formazione del ricorrente e le sue precedenti esperienze lavorative, il TCA rileva
che RI 1 ha conseguito nel 2016 l’AFC quale elettricista di montaggio e che nel
2019 ha seguito un “corso saldatore”.
In precedenza era stato:
-
apprendista quale impiegato di commercio tra il 2009 ed il 2011;
-
apprendista elettricista di montaggio dal 2011 al 2016;
-
elettricista di montaggio nel 2016;
-
tecnico nel 2017;
-
passarellista nel 2018;
-
custode, manutentore ed ausiliario tecnico nel 2019;
-
tecnico elettricista tra il 2019 ed il 2020.
Il ricorrente ha lavorato quale
custode presso il __________, dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 (cfr. doc. 3).
Il 24 aprile 2023, allorquando
beneficiava delle prestazioni LADI, il ricorrente è stato assunto alle
dipendenze di __________ come __________ (cfr. doc. 2/2). Trattasi di una tra
le posizioni vacanti segnalate a RI 1 dall’URC (cfr. all. a doc. VII).
Con e-mail del 26 dicembre 2023, RI
1 ha comunicato a __________ (collaboratrice dell’URC di __________ e
Capogruppo) quanto segue:
"
(…) le inoltro il corso di
formazione che voglio intraprendere, inizierà a gennaio 2024. Mi sono iscritto
al corso perché ho buone possibilità di uscire dalla disoccupazione.
Ho parlato con il signor __________, responsabile del
corso, e mi ha confermato che ad altre persone hanno riconosciuto e pagato il
corso” (cfr. all. a doc. 8).
Da un’ulteriore e-mail del 29
dicembre 2023 che il ricorrente ha trasmesso a __________, risulta che il
medesimo ha indicato che avrebbe compilato “subito il formulario” che la
medesima aveva allegato ad una precedente mail di risposta all’assicurato,
mediante cui lo aveva, inoltre, informato circa la “procedura per la
richiesta di un corso individuale” (cfr. all. a doc. 8).
In data 3 gennaio 2024, RI 1 ha
sottoposto la propria “richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento”
precisando che “il corso mira al collocamento nella professione di
allevatore, pensioni, dog e cat sitter e trasporto animali”.
Alla domanda a sapere quali
motivi lo “spingono a ritenere di non avere possibilità di ricollocarsi
senza la frequenza del corso in oggetto” il ricorrente ha risposto che “frequentando
il corso e ottenendo il certificato ho maggiore possibilità di iniziare una
nuova professione la quale mi appassiona molto, e posso sfruttare le mie
capacità e conoscenza che ho già nel settore” ed ha, poi, precisato che non
gli era ancora stato offerto un impiego per il quale la frequenza del corso in
questione era necessaria.
Al quesito volta a comprendere “quali
sbocchi professionali pensa di avere frequentando questo corso”,
l’assicurato ha poi fornito il seguente riscontro:
"
Diversi, come allevatore,
pensioni, dog e cat sitter e trasporto di animali”, indicando che in quel
momento non gli era ancora stato offerto un impiego per il quale fosse
richiesta la frequenza del corso in questione.
Alla domanda a sapere per quali motivi la domanda
fosse se del caso stata presentata in ritardo, RI 1 ha risposto che “In data
28/11/2023 nel colloquio con il signor __________ ho proposto la mia idea di
intraprendere questo corso ma con delusione mi è stata data una risposta
negativa.” (cfr. doc. 8).
Contestualmente, il ricorrente ha
precisato che il corso avrebbe avuto luogo dal 10 gennaio al 25 maggio 2024, il
mercoledì sera dalle ore 19:00 alle ore 22:15 ed il sabato dalle ore 08:30 alle
ore 16:30 (cfr. all. a doc. 8). Egli ha, inoltre, fatto pervenire
all’amministrazione, tra gli altri, copia del pagamento della tassa di
iscrizione, pari a fr. 1'950.-, avvenuto in data 27 dicembre 2023, e del
regolamento “concernente gli esami per l’ottenimento dell’attestato di
competenza di formazione specialistica non legata ad una professione per
pensioni ed allevatori” (cfr. all. a doc. 8)
Il 4 gennaio 2024, il consulente
del personale URC di __________, __________, ha comunicato all’assicurato che
la sua richiesta di finanziamento del corso che sarebbe iniziato il 10 gennaio
successivo sarebbe immediatamente stata sottoposta alla Direzione dell’URC per
valutazione e decisione (cfr. all. a doc. 8).
Con e-mail dell’8 gennaio 2024 __________
ha comunicato al ricorrente che non sarebbe stato possibile decidere in merito
alla sua richiesta prima del giorno seguente, precisando quanto segue:
"
(…) Le rammentiamo le relative
disposizioni:
L’URC non si assume alcuna responsabilità fino
all’emissione della decisione.
Entrano in considerazione i corsi di perfezionamento
professionale e di riqualifica offerti sul mercato che migliorino le
possibilità di trovare un lavoro.
Durante i corsi i partecipanti devono continuare a
svolgere le ricerche di lavoro e rimanere idonei al collocamento.
L’obiettivo dei corsi di formazione è quello di
migliorare la collocabilità degli assicurati, diminuendo quindi la permanenza
in disoccupazione e favorendo un rapido e duraturo reinserimento nel mercato
del lavoro.” (cfr. all. a doc. 8).
Con scritto del 23 maggio 2024,
il Centro __________, nella persona di __________, ha comunicato al ricorrente
il superamento dell’esame, informandolo che nei giorni seguenti avrebbe
ricevuto l’attestato di frequenza in forma cartacea (cfr. all. A3 a doc. I).
Con e-mail del 10 luglio 2024, il
ricorrente ha comunicato a __________ quanto segue:
"
(…) in seguito all’incontro di
oggi le inoltro in allegato le due richieste di corso individuale di
riqualifica/perfezionamento (consegnatemi dal signor __________) compilate da
me e dal sig. __________, il pagamento del corso, la tassa d’iscrizione, il programma
e il regolamento del corso. Documenti già in vostro possesso dal 3.1.24.
(…)
Le faccio notare di essere stato diligente a mandare
ogni documento da voi richiesto in tempi brevi e che sto aspettando una vostra
risposta definitiva riguardo al finanziamento del corso da GENNAIO 2024.
Inoltre sottolineo l’importanza del corso che mi ha permesso di poter uscire
dalla disoccupazione e la conferma da parte del signor __________ del
finanziamento del corso (più volte riconosciuto e rimborsato in altri casi di
persone in disoccupazione).
Ritengo quindi chiuso il mio caso e inutile la
partecipazione al colloquio del 14.8.24 e quindi non più necessario continuare
a fare delle ricerche di lavoro dato che inizierò a lavorare il 1.8.24.
Tengo a precisare la mia buona fede: ho deciso di
uscire dalla disoccupazione in luglio per impiegare il mio tempo a organizzare
il mio lavoro per iniziare ad agosto SENZA chiedere indennità per il periodo di
luglio.
La rendo attenta che in data 4.7.24 sono uscito dalla
disoccupazione come già anticipatole telefonicamente il 24.6.24 e il 3.7.24 __________
mi ha informato telefonicamente su come agire correttamente (senza ricevere
alcuna penalità) per uscire dalla disoccupazione e così ho fatto: ho inviato
alla Cassa l’e-mail di uscita.
Infine la informo di aver chiuso il mio rapporto
lavorativo nel migliore dei modi con il signor __________ (responsabile della __________)”
(cfr. all. a doc. 8).
Dal modulo “richiesta di corso
individuale – valutazione URC” sottoscritto il 19 luglio 2024
dall’amministrazione, emerge, in particolare, che alla domanda a sapere se “il
collocamento del richiedente è considerevolmente intralciato per ragioni
inerenti al mercato del lavoro?” è stato risposto negativamente (cfr. pto
6).
Analogo riscontro ha avuto il
quesito volto a determinare se “la richiesta di corso è in sintonia con gli
obiettivi di reinserimento discussi con la consulente del personale URC?”.
Alla domanda, invece, volta a
sapere se “il corso migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento del
richiedente in prospettiva di un obiettivo professionale concreto” è stato
risposto affermativamente (cfr. pto 11). Rispondendo ad uno scritto del TCA del
9 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.7.), il 20 dicembre 2024 l’URC ha, poi,
indicato che tale risposta era sbagliata (cfr. supra consid. 1.8.).
La valutazione del 19 luglio 2024
consulente del personale URC è, in ogni caso, stata negativa e questo sulla
base delle seguenti motivazioni:
"
Nel suo caso specifico, la richiesta
del corso individuale risulta essere tempestiva, effettuata il 29.12.2023.
Durante il colloquio di consulenza con il signor __________, in data
18.01.2024, le aveva preannunciato un preavviso negativo alla sua richiesta.
Purtroppo, il consulente responsabile non ha portato avanti la richiesta come
da procedura e non ha permesso all’Ufficio regionale di collocamento di
inviarle la risposta.
Inerente alla sua richiesta per il finanziamento,
desideriamo informarla che, dopo un’attenta valutazione, la stessa è stata
respinta. La decisione si basa sul fatto che il corso proposto non è
finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì alla creazione di
un’attività individuale autonoma.
Il nostro obiettivo principale è supportare i
disoccupati nella ricerca di un’occupazione adeguata e conforme alle esigenze
del mercato del lavoro. Attualmente, ci risulta che esistono diverse
opportunità di lavoro nei settori della manutenzione e gestione degli edifici:
di custodi, elettricista e autisti, professioni che sono attivamente richieste
nel mercato del lavoro. Considerando le sue competenze, ogni occupazione
adeguata in questi settori è fattibile e può favorire un rapido reinserimento
lavorativo.
Pertanto, siamo spiacenti di doverle comunicare che la
sua richiesta di partecipazione al corso individuale è stata respinta” (cfr.
all. a doc. 8).
Con decisione del 30 luglio 2024,
l’URC ha conseguente respinto la domanda presentata dal ricorrente il 3 gennaio
precedente, ritenendo di considerare “il corso richiesto come un desiderio
personale del sig. RI 1, dunque non determinante ai fini del collocamento”
(cfr. doc. 8/1).
Il 14 agosto 2024, RI 1 ha
impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti sulla base delle seguenti
argomentazioni:
"
(…)
1. Uscita dalla disoccupazione: come ho già
comunicato, la frequentazione di questo corso ha avuto un impatto diretto e
immediato sul mio collocamento lavorativo. Grazie alle competenze acquisite,
sono stato in grado di trovare un impiego e uscire dallo stato di disoccupazione.
Ritengo quindi che il corso sia stato determinante funzionale all’obiettivo di
reinserimento nel mercato dal lavoro.
Considerandi
2.
Rispetto degli obblighi: ho seguito il corso con
l’obiettivo di migliorare le mie possibilità di impiego e ho prontamente comunicato
all’Ufficio di disoccupazione sia l’iscrizione al corso che la data della mia
uscita dallo stato di disoccupazione. Il corso ha quindi assolto alla sua
funzione di strumento per il mio reinserimento professionale.
3.
Adempimento delle condizioni di diritto:
conformemente all’articolo 59a della Legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione (LADI), il corso rientra nelle misure di formazione continua che
mirano a migliore le possibilità di trovare un impiego. La mia iscrizione e
partecipazione al corso erano quindi in linea con le previsioni normative e i
criteri previsti dall’Ufficio per l’erogazione del sostegno.
Alla luce di quanto riportato, vi chiedo gentilmente
di riesaminare la decisione presa e di riconoscere il rimborso dei costi del
corso in oggetto. Tale corso è stato decisivo per il mio collocamento e,
pertanto, dovrebbe essere considerato un investimento giustificato nel mio
futuro lavorativo, in linea con gli obiettivi dell’assicurazione contro la
disoccupazione.” (cfr. doc. 8/3).
Con la decisione su opposizione
del 9 settembre 2024, l’URC ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato
la propria decisione del 30 luglio 2024 (cfr. doc. 8/4).
Questo Tribunale constata,
inoltre, che dal modulo “azioni di reinserimento” risulta, in
particolare ed in relazione alla situazione dell’assicurato per come si
presentava ai diversi colloqui di consulenza, quanto segue:
Data colloquio
Cognome funzionario
Tipo di colloquio
Punto della situazione
16.02.2023
__________
CC-colloquio consulenza
(…) Vi sono trattative in corso con il __________ e
con un altro __________ della regione per un impiego come Custode di __________.
Segnalato per un posto vacante. Potrebbe ricevere
assegnazione scritto oppure altro tipo di contatto diretto dal datore.
27.03.2023
__________
CC- Colloquio consulenza
Il 03.04 incontrerà la delegazione del __________ per
il Concorso di __________.
Il 29.03 si svolgerà un colloquio con __________ per
un impego ancora da definire.
Svolto colloquio con __________ con esito negativo
per mancanza di esperienza.
Segnalato per un impiego come tecnico di
prosciugamento presso datore riservato all’URC.
Si informa della possibilità di ricevere degli aiuti
finanziari con gli assegni di formazione nel caso dovesse trovare un posto di
tirocinio in professione che permetta di essere verosimilmente collocato in
modo duraturo (…)
15.05.2023
__________
CC- Colloquio consulenza
La persona si è applicata in conformità a quanto
accordato.
Dal 24.04 assunto presso __________ e attualmente
viene impiegato.
In trattative presso __________, dove ha svolto un
colloquio.
Annuncia il guadagno intermedio alla Cassa.
Vi sono trattative lavorative in corso con __________.
Per quanto riguarda le precedenti trattative con il __________
esito negativo perché scelto altro candidato.
Non risultano attualmente posti vacanti adeguati tra
le nostre offerte di lavoro.
06.07.2023
__________
CC- Colloquio consulenza
La persona si è applicata in conformità a quanto
accordato.
Si trova nel 7° mese di disoccupazione.
Non vi sono novità né trattative lavorative in corso.
Continua il guadagno intermedio presso __________ con
occupazione di ca. 40-50%. Non si prevedono attualmente modifiche né aumento
dell’occupazione.
Segnalato per dei posti vanti quale custode,
manutentore, elettricista. Potrebbe ricevere assegnazione scritta oppure
altro tipo di contatto diretto dal datore. (…)
03.10.2023
__________
CC- Colloquio consulenza
La persona si è applicata in conformità a quanto
accordato durante l’ultimo colloquio personale.
Si trova nel 11° mede si disoccupazione.
Vi sono trattative lavorative in corso con __________.
Continua con guadagno intermedio presso __________.
Per agosto ha svolto ca. 80 ore.
Segnalato per vari posti vacanti. Potrebbe ricevere
assegnazione scritta oppure altro tipo di contatto diretto da datore.
Ha ricevuto assegnazione per:
-
__________ e attendo risposta e
mostra oggi l’email
-
__________ consegna l’esito e
dice che non ha ricevuto risposta dal datore
-
__________ e consegna l’esito e
dice che non ha ricevuto risposta dal datore (…)
28.11.2023
__________
CC-Colloquio consulenza
In merito al posto offerto presso __________, il
datore ha dichiarato di non aver ricevuto la candidatura. È in corso la
valutazione da parte del nostro Servizio Giuridico. La persona dice che non
ha contattato perché ha ricevuto l’assegnazione durante le vacanze dal
09.10.23
al 16.10.23 (si nota che la Cassa ha segnalato le vacanze dal
09.10.3
al 13.10.23).
Abbiamo inviato il 17.10.2023 pure l’offerta di
lavoro presso __________. Dice che non ha ricevuto l’assegnazione per posta.
Si rileva che sovente dichiara di non ricevere la posta inviata dall’URC.
Afferma che non conosce i motivi e che ritira sempre personalmente tutta la
posta.
La persona è stata sollecitata più volte dall’URC nel
rispetto delle istruzioni sulla modalità e consegna degli esiti.
Non vi sono altre novità né trattative lavorative in
corso.
Continua guadagno intermedio presso __________.
Segnalato per un posto vacante. Potrebbe ricevere
assegnazione scritta oppure altro tipo di contatto diretto dal datore. (…)
18.01.2024
__________
CC- Colloquio consulenza
Presente anche la collega CapoGruppo __________ in
merito alla richiesta della persona di cambiare Consulente URC. La persona
decide di proseguire con la gestione del sottoscritto.
Per quanto concerne il corso individuale si prospetta
il rifiuto.
Viene comunque invitato a presentare richiesta
tramite __________ per ottenere le indennità speciali dell’attività
indipendente Pensione e Allevamento. (…)
21.05.2024
__________
CT- Colloquio telefonico
La persona si è applicata in conformità a quanto
accordato durante l’ultimo colloquio.
Continua con il guadagno intermedio presso __________.
Non vi sono altre novità né trattative lavorative in
corso.
Non risultano attualmente posti vacanti adeguati tra
le nostre offerte di lavoro.
Il TCA rileva che, sentito
nell’ambito della sanzione relativa all’assegnazione presso __________ per la
quale si dirà a breve, __________, il 19 dicembre 2023, ha tra l’altro riferito
che “in merito alla consulenza specifica per trovare una soluzione
lavorativa completa, si tocca il tema per l’eventuale disdetta a __________ al
fine di accettare un altro impiego a tempo pieno, desiderato dall’assicurato.
Il sottoscritto ha dato ulteriori consigli in merito alla difficoltà personali
più volte dimostrate ed espresse dall’assicurato”.
Dai moduli “Azioni di
reinserimento” risulta, poi, che in occasione del colloquio di consulenza con
la signora __________, RI 1 ha comunicato che “dal 01.08.2024 apre (…) una
ditta individuale: __________”, che “in data 3.07.2024 ha comunicato le
dimissioni il datore di lavoro che conferma la conclusione il 04.07.2024” e
che “il signor RI 1 chiede l’annullamento della pratica, consegno modello di
lettera, deve indicare la data e scrivere le motivazioni e firmare. Fintanto
che resterà iscritto restano valide le istruzioni in merito alle ricerche di
lavoro e alla disponibilità al collocamento”. Dalle “azioni
di reinserimento” emerge, infine, che RI 1 non ha preso parte al colloquio
del 12 agosto 2024 (cfr. doc. 9).
Dai moduli “prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” in atti emerge quanto segue:
-
per il mese di dicembre 2022, il
ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come aiuto cuoco, operaio,
guardiano di animali e tecnico;
-
per il mese di gennaio 2023, il
ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come operaio, non da ultimo
presso ditte attive nel settore elettricistico;
-
per il mese di febbraio 2023, il
ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come manutentore;
-
per il mese di marzo 2023, il
ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come addetto allo smaltimento
rifiuti, traslocatore ed autista;
-
per il mese di aprile 2023, il
ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come aiuto pittore;
-
per il mese di maggio 2023, il
ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come autista, assistente
medico, gessatore, store leader, operaio edile, autista, aiuto cuoco,
ferraiolo, ausiliario di servizio, agente immobiliare ed agente di sicurezza;
-
per il mese di giugno 2023, il
ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come autista, addetto alle
pulizie, gestore della flotta dei mezzi di trasporto, ausiliario per la
sistemazione del paesaggio, operaio, ausiliario logistica, aiuto gessatore,
corriere notturno, manovale carico/scarico, aiuto muratore ed addetto
all’assemblaggio schede;
-
per il mese di luglio 2023, il
ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, in qualità di agente di
sicurezza, casseroliere, operaio, addetto ai traslochi, corriere, aiuto
giardiniere, traslocatore, fattorino per la consegna del materiale e di attrezzature
medicinali, aiuto muratore, ausiliario tecnico della costruzione, giardiniere
ed aiuto giardiniere;
-
per il mese di agosto 2023, il
ricorrente ha presentato 12 ricerche di lavoro, come autista, addetto
frutticolo, collaboratore vendita, corriere, addetto traslochi, ausiliario
logistica, aiuto elettricista, manovale edile e smaltimento dell’amianto,
autista di veicoli leggeri, magazziniere, operaio d’esercizio e manovale edile;
-
per il mese di settembre 2023, il
ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, come addetto ai traslochi,
lavoratore edile, ausiliario logistica, aiuto giardiniere, aiuto gessatore, impermeabilizzatore,
operario agricolo, posatore di ponteggi, tiratubi, conducente di autobus e
magazziniere;
-
per il mese di ottobre 2023, il
ricorrente ha presentato 13 ricerche di lavoro, come addetto ai traslochi,
addetto alla burattatura, logistica, addetto ai lavori di completamento,
gessatore, ausiliario logistica, addetto agricolo, costruttore di ponteggi e
corriere;
-
per il mese di novembre 2023, il
ricorrente ha effettuato 12 ricerche di lavoro, quale tecnico, manutentore,
ausiliario di servizio, autista, ferraiolo, agente di sicurezza, assistente di
cura, agente immobiliare, autista, gessatore e manutentore;
-
per il mese di dicembre 2023, il ricorrente
ha presentato 14 ricerche di lavoro, quale gessatore, ausiliario industriale,
impiegato nel controllo della qualità, operaio, addetto agricolo, ferraiolo,
impiegato di pulizie, cameriere ai piani, ausiliario, risanatore per l’amianto,
lavoratore edile, ausiliario di servizio ed addetto ai ponteggi;
-
per il mese di gennaio 2024, il
ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, quale gessatore, lavoratore
edile, aiuto cuoco, ausiliario costruzione, addetto alla costruzione di
ponteggi, addetto frutticolo, ausiliario nell’industria dell’abbigliamento,
sistemazione paesaggio, addetto ai traslochi e manovale edile;
-
per il mese di febbraio 2024, il
ricorrente ha effettuato 14 ricerche di lavoro, quale ausiliario logistica,
ausiliario industria alimentare, lavoratore edile, front office agente,
costruttore di ponteggi, operaio d’esercizio, lavoratore edile, operatore call
center, corriere, aiuto cuoco, aiuto gessatore ed impermeabilizzatore;
-
per il mese di marzo 2024, il
ricorrente ha effettuato 14 ricerche di lavoro, in qualità di montatore di
ponteggi, ausiliario per la sistemazione del paesaggio, ausiliario logistica,
ausiliario nell’industria elettronica, ausiliario nell’industria del legno,
addetto ai trasporti ed aiuto magazzino, lavoratore edile, aiuto cuoco
ricezionista d’albergo ed addetto ai traslochi;
-
per il mese di aprile 2024, il
ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, come giardiniere, lavoratore
edile, aiuto cuoco, analista start up, impiegato in logistica, addetto in
cucina, fiorista, conducente autobus, ferraiolo, ricezionista, addetto ai
ponteggi, front office e risanatore in amianto;
-
per il mese di maggio 2024, il
ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, come ausiliario nell’industria
chimica installatore elettricista, aiuto cuoco, operaio d’esercizio, lavoratore
edile, addetto ai ponteggi, pizzaiolo, corriere, addetto in cucina, lavoratore
edile, aiuto cuoco, ausiliario nella sistemazione del paesaggio ed ausiliario
in logistica;
-
per il mese di giugno 2024, il
ricorrente ha effettuato 14 ricerche di lavoro, come addetto alla costruzione
dei ponteggi, ausiliario nell’industria dell’abbigliamento, lavoratore edile,
accudimento animali, ausiliario nell’industria metallurgica, aiuto gessatore,
lavoratore edile, aiuto cuoco, ricezionista, corriere, ausiliario logistica ed
addetto ai traslochi;
-
per il mese di luglio 2024, il
ricorrente ha presentato 14 ricerche di lavoro, tutte per la posizione di
elettricista.
Dalla documentazione trasmessa a
questa Corte dall’URC in data 27 novembre 2024 risulta, infine, quanto segue:
-
Assegnazioni e segnalazioni di posti vacanti:
RI 1 è stato invitato
ad annunciarsi presso 27 potenziali datori di lavoro; l’unico impiego
attribuitogli è stato quello presso __________ (cfr. all. a doc. VII e supra).
Dai moduli “esito
dell’assegnazione ad un posto di lavoro” risulta quanto segue:
o per la posizione di “custode” presso __________,
in data 14 agosto 2024, il ricorrente ha indicato di avere preso contatto con
il potenziale datore di lavoro il 7 agosto 2024, per iscritto, e di essere “ancora
in attesa di risposta”. Dalla e-mail allegata da RI 1 al modulo risulta che
quest’ultimo ha effettivamente preso contatto con la __________, precisando di
non disporre della “patente della piattaforma aerea”, indicata tra i
requisiti del potenziale datore di lavoro (cfr. all. a doc. VII);
o per la posizione di “operatore di edifici ed
infrastrutture” presso __________, in data 30 novembre 2023 il ricorrente
ha indicato di avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro il 28
novembre precedente, per iscritto, e di non avere ricevuto “ancora nessuna
risposta”. Dall’analogo modulo, sottoscritto da __________ il 20 dicembre
2023, risulta che RI 1 non è stato assunto sulla base della seguente
motivazione: “profilo non idoneo” (cfr. all. a doc. VII);
o per la posizione di “posatore schermature solari
e-o serramenti” presso __________, assegnatagli il 9 ottobre 2023 (allorquando
RI 1 da quel giorno e sino al 13 ottobre 2023 beneficiava di giorni di vacanza;
cfr. doc. 7 all. a doc. VII), dal modulo sottoscritto dal potenziale datore di
lavoro il 27 ottobre 2023 emerge che il ricorrente non avrebbe mai preso
contatto con il potenziale datore di lavoro (cfr. all. a doc. VII);
o per la posizione di “custode” presso __________,
il 6 ottobre 2023 il ricorrente ha indicato di avere preso contatto telefonico
il 30 settembre precedente e di essere rimasto in parola con il potenziale
datore di lavoro in questi termini “ci organizziamo per una prova di lavoro”
(cfr. all. a doc. VII).
o Per la posizione di “elettricista” presso __________,
il ricorrente, in data 23 settembre 2023 ha indicato di aver preso contatto
telefonico con il potenziale datore di lavoro, dal quale non sarebbe stato
assunto per “troppo poca esperienza”. La SA, da parte sua, ha precisato
che RI 1 non li avrebbe, invece, mai contattati (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione di “aiuto elettricista” presso
la __________, il ricorrente, in data 25 settembre 2023 ha comunicato di avere
preso contatto con il potenziale datore di lavoro, dal quale non aveva “ancora
ricevuto risposta”. La Sagl, da parte sua il 16 ottobre 2023 ha precisato
che il candidato non era stato assunto in quanto aveva “pochissima
esperienza nel settore richiesto” (cfr. all. a doc. VII);
o Il 25 settembre 2023, RI 1 aveva anche preso contatto
con la __________, per la posizione vacante di “elettricista”, senza
aver tuttavia ricevuto un riscontro (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione di “installatore elettricista AFC
/elettricista di montaggio AFC” presso __________e, il ricorrente ha precisato di avere preso contatto con il
potenziale datore di lavoro il 10 luglio 2023, indicando, però, di disporre di
“meno esperienza rispetto ai loro requisiti” (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione di “installatore elettricista”
presso la __________, il 2 agosto 2023 RI 1 ha indicato di avere preso contatto
telefonicamente con il potenziale datore di lavoro il 19 giugno 2023 e
precisato, però, di non essere stato assunto poiché “mio profilo non
corrisponde, sono elettricista di montaggio” (cfr. all. a doc. VII). Con
riferimento a questo posto vacante con mail del 18 agosto 2023 __________ ha
ritrasmesso alla società il cv dell’assicurato (cfr. all. a doc. VII);
o Per la posizione quale “installatore elettricista”
presso __________, il 6 marzo 2023 il ricorrente ha precisato di avere preso,
quello stesso giorno, contatto telefonico, ma di non essere stato assunto
poiché non aveva sufficiente esperienza, ciò che trova conferma in quanto
indicato dalla società (cfr. all. a doc. VII).
Relativamente
all’assegnazione della posizione vacante presso la __________, con decisione
del 5 dicembre 2023, la Sezione del lavoro (Ufficio giuridico) ha sanzionato il
ricorrente sospendendolo dal diritto alle indennità di disoccupazione per 35
giorni. Il provvedimento in questione è stato motivato sulla base del fatto che
“L’assicurato si è praticamente
disinteressato del posto di lavoro offerto. In effetti, nonostante
l’assegnazione del 9 ottobre 2023 e il termine per osservazioni del 21 novembre
2023.
dell’UG, egli non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro
nemmeno nei giorni successivi all’assegnazione, perlomeno al temine delle
proprie vacante (9-13.10.2023), per ottenere un colloquio d’assunzione restando
inflessibile sul suo comportamento e limitandosi a rispondere, di essere
esonerato da propri obblighi e doveri in materia di disoccupazione durante le
ferie. (…)
L’assicurato ha quindi perso la possibilità di
reperire un nuovo impiego considerato che il posto di lavoro era da subito, a
tempo pieno (100%) e di durata indeterminata, correndo in rischio – in seguito
concretizzatosi – di non essere assunto ed omettendo quindi di contribuire a
limitare il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione,
ritenuto che l’interessato continua ad essere iscritto in disoccupazione al
beneficio delle indennità giornaliere.
È presumibile che l’eventuale assunzione del signor RI
1.
gli avrebbe permesso di chiudere anzitempo il periodo di disoccupazione.” (cfr. all. a doc. VII).
Il
TCA rileva, poi, che il 13 dicembre 2023 l’assicurato si è opposto a tale
decisione, facendo valere che quando ha ricevuto l’assegnazione per la
posizione presso __________ era in ferie “quindi esonerato da ogni obbligo
di risposta entro le 24 ore” e che “al mio rientro sono rimasto molto
deluso nel ricevere un’assegnazione non più valida”. L’allora opponente ha,
inoltre, precisato che non disponeva di alcuna esperienza nel settore della
posa di “schermature solari e/o serramenti”. Già in quell’occasione,
quanto alle proprie prospettive future, RI 1 aveva indicato quanto segue:
" (…) l’ultimo colloquio con il signor __________ in
data 28.11.2023 mi comunicato che dal lato delle assegnazioni va tutto bene e
che non ci fossero sanzioni a riguardo, il tutto lo ha ancore riportato sul
rapporto del colloquio. A questo punto mi ha consigliato di lasciare il lavoro
attuale presso la __________ al 50% con contratto a tempo indeterminato per
andare in assistenza. Mi ha spiegato anche come fare. Trovo il tutto senza
senso! (…) per il mio futuro mi sto muovendo in vari ambiti. Ho buone
possibilità di poter lavorare con gli animali avendo anche contatti per questa
professione. Avrei quindi deciso di voler intraprendere il percorso iniziando a
frequentare presso la __________ la “Formazione specialistica non legata ad una
professione FSNLP (allevatori, pensioni, dog e catsitter e trasporto animali)”
che inizierà il prossimo 10 gennaio 2024. Il responsabile signor __________,
che ho già contattato mi ha comunicato che nei corsi precedenti ci sono stati
dei riconoscimenti finanziari da parte del URC per poter frequentarlo. Così
potrei in seguito uscire dalla disoccupazione. Ma questo mi è stato negato dal
signor __________ quando gli ho proposto l’iscrizione al corso (28.11.2023).”
(cfr. all. a doc. VII).
Dopo
avere sottoposto alla __________ una serie di quesiti ed avere appreso che per
la posizione vacante presso la ditta “richiedevamo esperienza in ambito di
posa rolladen e tende da sole”, che “l’AFC di elettricista di montaggio
non è idoneo per lo svolgimento di posatore di schermature solari”, che “per
il ruolo richiesto avevamo bisogno di una persona piuttosto autonoma e quindi
la non esperienza nel settore è stata sicuramente un limite” e che “purtroppo,
il profilo del signor RI 1 non corrispondeva a quanto cercato in quel momento”,
con decisione su opposizione del 29 gennaio 2024 la Sezione del lavoro ha annullato
la precedente decisione di sanzione (cfr. all. a doc. VII).
- Ricerche di
lavoro del mese di agosto 2024:
Per il mese di agosto
2024, RI 1, che in quel periodo e stando a quanto in atti avrebbe già avviato
la sua attività indipendente, ha indicato di avere effettuato 14 ricerche di
lavoro. L’URC ha verificato l’effettività di tali ricerche, ottenendo un
riscontro per quelle effettuate presso:
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 26 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 27 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati e di rispondere per iscritto ai candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 13 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando che “tutte le candidature devono essere
effettuate sul nostro sito confermando l’autorizzazione dei dati personali,
candidature per posta, e-mail, telefono o di persona non vengono accettate.
Informiamo i nostri candidati per telefoni, di persona e per e-mail della
procedura”;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 28 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto (“non la troviamo è stata inviata cartacea a mezzo posta?”),
precisando di conservare nei propri atti le lettere dei candidati “per
massimo 6 mesi se profilo inerente la candidatura” e di rispondere per
iscritto ai candidati “per mail o posta a seconda di dove riceviamo la
candidatura”;
o il __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di
una candidatura scritta datata 1° agosto 2024, che la società ha indicato di
non avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati e richiedendo di poter ricevere una nuova candidatura da parte del
ricorrente;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 7 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 6 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati ed osservando che “dopo attenta ricerca la pratica del sig. RI 1
non risulta presente nei nostri server. Il giorno 06.08 eravamo in ferie come
da calendario edilizia e l’indirizzo mail non presidiato. Generalmente a
candidature spontanee non rispondiamo, ma conserviamo la documentazione";
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 20 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 5 agosto 2024, che la società ha indicato di non
avere ricevuto, precisando di conservare nei propri atti le lettere dei
candidati e di fornire una risposta, aggiungendo che “rispondiamo via
e-mail, diamo indicazioni per l’iscrizione al portale on-line”;
o __________, per la quale RI 1 ha prodotto copia di una
candidatura scritta datata 14 agosto 2024, ha indicato che “riceviamo tante
candidature e non le conserviamo, inoltre era periodo di vacanza. Non possiamo
dunque rispondervi se è arrivata o meno” (cfr. all. a doc. VII).
2.10
Per costante giurisprudenza, spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta
in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento
dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e
delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85
b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in
RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA
38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA
38.2000.74
del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
In concreto, l’URC ha respinto la
richiesta di finanziamento del corso organizzato presso il Centro __________, “Formazione
specialistica non legata ad una professione per pensioni, dogsitter, allevatori
e trasportatori”, postulata da RI 1 ritenendo, in primo luogo, che il
collocamento del medesimo non era considerevolmente intralciato per ragioni
inerenti al mercato del lavoro (“attualmente, ci risulta che esistono
diverse opportunità di lavoro nei settori della manutenzione e gestione degli
edifici: di custodi, elettricista e autisti, professioni che sono attivamente
richieste nel mercato del lavoro. Considerando le sue competenze, ogni
occupazione adeguata in questi settori è fattibile e può favorire un rapido
reinserimento lavorativo”; cfr. supra consid. 2.9.) ed in secondo luogo che
il corso per il quale è stato chiesto il finanziamento non era atto a
migliorare l’idoneità al collocamento del richiedente (“(…) il corso
proposto non è finalizzato al suo collocamento nel mercato del lavoro, bensì
alla creazione di un’attività individuale autonoma”; cfr. supra consid.
2.9.).
Chiamato a pronunciarsi sulla
presente fattispecie, preliminarmente, il TCA ricorda che, come visto, né una
prima formazione di base, o una nuova formazione di base completa, o un
perfezionamento professionale generale possono essere finanziati sulla base
degli art. 59 seg. LADI (cfr. supra consid. 2.4.).
Per quel che concerne la sua
durata (cfr. consdi. 2.5.), la formazione intrapresa dal ricorrente non pone
alcun problema visto che è limitata al periodo dal 10 gennaio al 25 maggio 2024.
Occorre però stabilire se si tratta di una riconversione professionale.
A tal proposito, questa Corte
constata che l’assicurato ha dichiarato, nel richiedere il finanziamento del
corso, che questo gli avrebbe garantito “maggiore possibilità di iniziare
una nuova professione la quale mi appassiona molto, e posso sfruttare le mie
capacità e conoscenze che ho già nel settore [...]” (sottolineatura
della redattrice).
Su questo aspetto, però,
l’amministrazione non ha esposto alcuna considerazione. Si giustifica così il
rinvio all’URC degli atti affinché approfondisca quanto indicato da RI 1 in
merito alla possibilità di poter sfruttare, nell’ambito lavorativo cui il corso
permette di accedere, “le capacità e conoscenze” di cui egli già
disponeva “nel settore”.
In secondo luogo, questo
Tribunale ritiene che altri accertamenti sono necessari per chiarire la
questione relativa all’effettiva spendibilità sul mercato del lavoro
dell’esperienza professionale acquisita dal ricorrente.
L’assicurato, disoccupato sin dal
5.
dicembre 2022, ha, infatti dichiarato di avere effettuato numerose ricerche
di lavoro ritenute idonee dall’amministrazione.
Ora, il TCA constata che RI 1 non
è mai stato sanzionato in relazione alla qualità e quantità delle ricerche di
lavoro prodotte.
L’URC si è, peraltro, limitato ad
indicare che sul mercato vi sarebbero state e vi sarebbero “diverse
opportunità” di lavoro per il ricorrente, senza fornire al riguardo alcuna
ulteriore precisazione.
In particolare, il ricorrente ha
indicato che “non sono mai stato assunto: per questioni legate ai requisiti
o perché sceglievano un altro candidato” (cfr. supra consid. 1.2.).
Dall’incarto non emerge neppure in
quali circostanze e per quali motivi e su indicazione di chi l’assicurato ha
sciolto l’ultimo contratto di lavoro (valido da aprile 2023 a tempo parziale
presso __________).
Nemmeno risulta chiaro per quali
motivi non sia stato possibile assegnare a RI 1 un altro impiego, complementare
a quello svolto a tempo parziale presso __________.
L’URC dovrà quindi valutare quali
e quante tra le posizioni assegnate all’assicurato erano effettivamente congrue
in rapporto al suo profilo ed alla sua esperienza.
In questo contesto assume
particolare rilevanza il fatto che, come anticipato, il ricorrente non sia mai
stato sanzionato mediante una sospensione dal diritto alle indennità LADI ai
sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per delle irregolarità nelle ricerche di
lavoro presentate all’amministrazione e che l’unica sanzione emessa nei suoi
confronti sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI sia, poi, stata annullata
poiché l’attività assegnatagli non era adeguata in rapporto al suo profilo.
D’altra parte, il TCA rileva che dagli
atti risulta però anche che le ricerche prodotte per il mese di agosto 2024 –
allorquando il ricorrente aveva già indicato di avere avviato la propria ditta
individuale - concernono, per la maggior parte, candidature che i potenziali
datori di lavoro hanno indicato di non aver ricevuto.
Indicazione, questa, che risulta
anche da una delle posizioni vacanti assegnategli, e meglio quella presso __________
(cfr. supra consid. 2.9.).
Pertanto, nell’ambito delle
ulteriori verifiche che è chiamato a svolgere, l’URC dovrà richiedere al
ricorrente, pure al fine di verificare se il suo collocamento fosse, o meno, da
considerarsi considerevolmente intralciato per ragione inerenti al mercato del
lavoro, di comprovare di avere effettivamente svolto le numerose ricerche di
lavoro che RI 1 ha presentato.
In particolare, il ricorrente
dovrà dimostrare di avere concretamente inviato le candidature in questione (per
un caso di un assicurato sanzionato in relazione allo svolgimento ed all’oggettivo
invio delle ricerche di lavoro mediante la posta A cfr. anche la STCA
38.2010.53
del 25 ottobre 2010).
Non da ultimo, ritenuto che il
ricorrente ha fatto valere “pongo l’attenzione al fatto che ho terminato il
corso (…) concludendo anche le 60 giornate di formazione pratica” (cfr.
supra consid. 1.2.), andrà inoltre verificato quando tali giorni di formazioni
sono stati effettuati.
Infine, anche a proposito del
miglioramento dell’idoneità al collocamento grazie al corso frequentato dal
ricorrente (che, lo si rammenta, in esito alla formazione in questione si è
disiscritto dal sistema COLSTA per dedicarsi alla propria nuova attività
indipendente), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente
approfondita da parte dell’URC.
L’amministrazione dovrà procedere
segnatamente all’audizione del ricorrente, a verificare quando egli abbia
effettivamente maturato l’idea di frequentare quel corso, se la frequenza dello
stesso poteva consentirgli di svolgere anche un’attività dipendente o era
finalizzato alla mera realizzazione di un’attività indipendente.
Su questo aspetto,
l’amministrazione fa valere che “la consulente, da me interpellata,
riconferma come durante i numerosi contatti telefonici con il signor RI 1,
questi aveva sempre manifestato il desiderio di cambiare lavoro e avviare
un’attività in proprio” (cfr. supra consid. 1.8.).
Questa Corte rammenta, peraltro,
da una parte, che dal modulo “azioni di reinserimento” non risulta
alcuna annotazione in tal senso per quanto concerne i colloqui telefonici
intercorsi tra la signora __________ ed il ricorrente (cfr. supra consid.
2.9.).
D’altra parte e soprattutto il
TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale non è
importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità
di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività
indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato
avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. supra consid.
2.7.).
L’URC esaminerà
pure quali attività il ricorrente poteva iniziare a svolgere grazie al corso
frequentato e che in concreto ha poi avviato.
Infine, l’URC
verificherà se l’assicurato attualmente svolge ancora l’attività indipendente
iniziata ad agosto 2024 e se la stessa è quindi, o meno, da considerarsi
duratura.
In esito a quanto
precede, la decisione su opposizione del 9 settembre 2024 è annullata e gli
atti sono rinviati all’URC affinché proceda ai sensi di quanto indicato.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024
consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023
consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto”.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del
9 settembre 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio regionale di collocamento, __________, affinché proceda
conformemente a quanto indicato al consid. 2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti