38.2024.45
Negato diritto a ind. per insolvenza ad assic. che nella SA datrice di lavoro aveva ricoperto la carica di amministratore unico, mantenuta di fatto dopo dimissioni: posizione analoga a datore di lavoro. Difficoltà finanziarie già note. Ind. per insolvenza negate anche alla sua coniuge
7 gennaio 2025Italiano83 min
presentato le dimissioni dal ruolo di AU, l’altra nei confronti di sua moglie, RI
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.45-46
CL/gm
Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 9 ottobre 2024 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 13
settembre 2024 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione n. __________
del 13 settembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 3 luglio 2024 (cfr. doc. 9, inc. 38.2024.45) mediante
la quale aveva respinto la domanda di indennità per insolvenza formulata da RI
1 il 31 maggio 2024 (cfr. doc. 16, inc. 38.2024.45).
L’amministrazione ha, in particolare,
motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…)
7. Nella fattispecie in
esame, il signor RI 1 ha occupato una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro in qualità di socio della società __________.
In seguito
all’opposizione inoltrata dal signor RI 1, la Cassa ha proceduto a convocarlo
in data 9 settembre 2024 al fine di procedere ad ulteriori accertamenti. In
sede di audizione il qui opponente ha comunicato quanto segue:
“ (…)
Dichiarazione:
In data 24 giugno 2024
il Signor RI 1 ha presentato una domanda d'indennità per insolvenza in seguito
al fallimento della società __________ di __________.
Lo stesso ha affermato
di aver svolto la propria attività lavorativa dal 1 luglio 2001 al 30 aprile
2024 in qualità di Direttore (fino al 30 novembre 2023) e successivamente quale
Consulente (dal 1 dicembre 2023).
Rivendica indennità per
insolvenza pari a CHF 22'462.00 quali salari (1. Marzo - 30 aprile 2024), vacanze
maturate e non godute e la quota parte di tredicesima (1. gennaio - 30 aprile
2024).
Tramite decisione del 3
luglio 2024 nr. __________ la Cassa ha respinto il diritto ad indennità
d'insolvenza in quanto ha ritenuto come, dalla documentazione agli atti, il
Signor RI 1 occupasse una posizione analoga ad un datore di lavoro.
Tramite scritto del 19
luglio 2024 il Signor RI 1 ha interposto formale opposizione contestando le
conclusioni della Cassa.
Signor RI 1,
quanto indicato fino ad ora risulta corretto?
Sì, corretto.
In fase
d'opposizione ha trasmesso il contratto di cessione di azioni, sottoscritto in
data 27 novembre 2023, dal quale si evince al pt. 12.
"Per dare
continuità all'attività della __________, e per garantire la necessaria
informazione, il signor RI 1 (venditore) rimane alle dipendenze della società
(alle condizioni come da contratto di lavoro in essere, di data 3 dicembre
2021), nella funzione di Consulente (con iscrizione a Registro di commercio ma
non più quale amministratore unico bensì con procura collettiva a due), per
almeno 6 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2023. Vedi lettera allegata di
dimissioni iscrizione Registro di commercio del signor RI 1". Lo
scritto di dimissioni all'iscrizione dell'ufficio registri di commercio, datato
27 novembre 2023, da chi è stato firmato?
Dal sottoscritto, da
mia moglie Signora RI 2 (quale rappresentante della società) ed il Signor __________
quale acquirente della società.
Lei è sempre stato
iscritto a RC quale amministratore unico con firma individuale, questo anche
dopo il 1 dicembre 2023. Per quale motivo non ha proceduto a sollecitare
all'azienda la cancellazione del suo nominativo a RC?
Nel corso degli anni
2021/2022 avevo dato mandato ad una società
specializzata in
vendita di imprese di vendere la __________ di __________. Il tutto si è concretizzato
con l'atto del 27 novembre 2023. A gennaio 2024 mi sono reso conto che la nuova
struttura (Signor __________) non aveva ancora proceduto a far pubblicare lo
stralcio del mio nominativo quale amministratore unico della società e per mia
moglie di revocare il diritto di firma. Il Signor __________ mi ha rassicurato
di un suo intervento e, successivamente, vi è stato durante il mese di febbraio
2024 un incontro tra le parti (Sig. __________, il mio legale, il sottoscritto).
In questo incontro il Signor __________ ha dato rassicurazioni circa il pagamento
delle azioni/vendita e lo stralcio a RC. A marzo 2024 mi sono reso conto che
quanto pattuito durante l'incontro di febbraio 2024 non si era ancora concretizzato,
motivo per cui ho valutato di dare le dimissioni personalmente a RC. Questa
procedura mi è stata sconsigliata dal mio legale in quanto avrebbe portato a
delle conseguenze sia a livello di società (in quanto sarebbe stata priva di
organi) sia personale (violazione di quanto pattuito con documento del
27.11.2023).
Dal 1 dicembre 2023,
chi firmava i documenti e qualsiasi atto in rappresentanza dell'azienda?
Veniva sottoscritto da
me e mia moglie unicamente documenti di gestione corrente, quali ad esempio i formulari
per la disoccupazione (formulari di guadagno intermedio, eccetera), mentre
tutti i documenti strategici non sono più stati firmati (esempio il nuovo
contratto di affitto). Le risorse umane (esempio assunzioni, licenziamenti,
eccetera) venivano gestite dal sottoscritto e firmavo io quale rappresentante
dell'azienda.
È corretto affermare
come, a decorrere dal 1 dicembre 2023, l'intero pacchetto azionario fosse stato
venduto da parte sua e la società acquirente __________ l'avesse integralmente
pagata?
No, ad oggi __________
(fallita) non ha pagato nulla e vi è una causa in corso. L'importo di vendita
era superiore al capitale azionario di CHF 100'000.00
Come era la
situazione finanziaria della società __________ di sicurezza al 30 novembre
2023?
Non avevamo arretrati
con terzi (esempio imposte, assicurazioni, eccetera). Per l'anno 2023 era
prevista una perdita, ma che sarebbe stata sanata nell'ambito dell'operazione
di vendita.
Autorizza la Cassa
di disoccupazione, in caso di necessità, a contattare il Signor __________ al
fine di procedere ad ulteriori accertamenti?
Siccome attualmente è
in corso una causa legale, non autorizzo la Cassa a prendere contatto con il
Signor __________. (…)”
Dal contratto di
cessione di azioni, sottoscritto il 27 novembre 2023, si evince la vendita
delle totalità delle azioni e l'assunzione quale consulente a decorrere dal 1.
dicembre 2023 (con le dimissioni quale amministratore unico dal 1 dicembre 2023).
Malgrado il contratto di cessione di azioni sottoscritto il 27 novembre 2023
prevedesse la cancellazione del Signor RI 1 quale amministratore unico, si
constata come quest'ultimo abbia mantenuto a RC la posizione di amministratore
unico con firma individuale della società, quindi una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro. Si rileva inoltre come la società avesse già una
situazione finanziaria difficile e che il Signor RI 1 avesse una chiara visione
della situazione finanziaria dell'azienda.” (cfr. all. A a doc. I, inc.
38.2024.45)
Con decisione su opposizione n. __________,
pure del 13 settembre 2024, la Cassa ha, inoltre, confermato il proprio
precedente provvedimento del 3 luglio 2024 (cfr. doc. 96, inc. 38.2024.46) e
negato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste anche da RI 2
(moglie di RI 1) in data 31 maggio 2024 (cfr. doc. 14, inc. 38.2024.46) sulla
base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
7. Nella fattispecie in esame, il marito della signora RI 1 ha
occupato una posizione analoga a quella di un datore id lavoro in qualità di
amministratore unico della società __________. Richiamata la giurisprudenza e
ritenuto lo scopo della stessa, ossia quello di prevenire eventuali abusi, la
Cassa si riconferma nella propria decisione qui impugnata e di conseguenza
esclude la signora RI 2 dal diritto ad indennità per insolvenza avendo avuto il
marito la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni
della società.” (cfr. all. A a doc. I; inc. 38.2024.46)
1.2. Contro la decisione su opposizione,
RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, del quale ha chiesto
l’accoglimento, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il
riconoscimento delle indennità per insolvenza per complessivi fr. 22'462.-
(cfr. doc. I).
In particolare, a sostegno delle
proprie ragioni, l’assicurato ha fatto valere che successivamente al 1°
dicembre 2023 il suo ruolo all’interno della __________, da direttore era
diventato quello di “consulente, puramente a scopo commerciale (ovvero
completare il passaggio delle consegne, la transizione della clientela e
temporaneamente per questioni d’immagine verso l’esterno), senza per questo
assumere o portare responsabilità verso la società o terzi, in particolare per
quanto concerne la conduzione finanziaria, commerciale e operativa; tale
modifica è stata pure ratificata internamente”, precisando che “la nuova
proprietaria aveva anche chiesto e ottenuto le mie dimissioni dall’iscrizione
al Registro di commercio, operazione che anche contrattualmente si era
impegnata ad effettuare lei stessa, ciò che però in realtà non ha mai fatto.”.
Osservando che le decisioni in
seno alla SA venivano quindi prese dalla nuova proprietaria, che a mente del
ricorrente aveva assunto “un ruolo essenziale e soprattutto gestionale e
decisionale nella direzione della società”, RI 1 ha poi precisato che la
medesima era anche “a conoscenza della reale situazione finanziaria di __________”
e che “l’operazione di unificare le forze, unendo de facto le due società,
era il modo programmato per sistemare anche detto tema, in particolare
riducendo e ottimizzando i costi ed intensificando la collaborazione non solo
operativa. Così facendo non vi sarebbe stato alcun problema finanziario per la __________”.
Contestando di avere, quindi,
occupato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro dal 1° dicembre
2023 in seno a __________ e precisando che, al di là di quanto emergeva
dall’Estratto del Registro di commercio, “ben si è visto che la direzione
era già stata assunta dalla nuova proprietaria”, RI 1 ha precisato che le
sue dimissioni erano “state inoltrate ed erano irrevocabili; internamente
quindi non avrei più potuto validamente decidere per __________, essendo il
potere decisionale stato trasferito mediante compravendita all’acquirente. (…)
il fatto che figurasse ancora il mio nome a Registro di commercio è una mera
formalità, poiché come detto non avrei invero più potuto vincolare la società”
(cfr. doc. I, inc. 38.2024.45).
Anche
RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti con
tempestivo ricorso al TCA. A sostegno delle proprie motivazioni, ella ha fatto
valere, con argomentazioni che ricalcano quanto già esposto da RI 1 (cfr.
supra), che suo marito, da dicembre 2023, non disponeva di alcun potere
decisionale in seno alla __________ e che la posizione del medesimo non poteva
quindi essere ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro. Per tali
motivi, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione su opposizione
pronunciata dalla Cassa nei suoi confronti ed il riconoscimento delle postulate
indennità per insolvenza, quantificate in fr. 17'618.20 (cfr. doc. I; inc.
38.2024.46).
1.3. Nella
sua risposta del 4 novembre 2024, la Cassa propone di respingere il ricorso ed
in particolare osserva quanto segue:
" (…)
Occorre rammentare che il qui ricorrente, in qualità di amministratore unico
con firma individuale della società, ha avuto, per legge, un potere decisionale
determinante. Di conseguenza, per questa categoria la Cassa non deve procedere
ad ulteriori verifiche circa la concreta responsabilità in seno alla società
(cfr. STF 8C_689/2022 del 26 aprile 2023, consid. 2.3.), così come preteso, a
torto, in sede di ricorso.
3. Dopo la cessione dell’azienda il signor RI 1 ha mantenuto la
funzione di amministratore unico della società: in sede di opposizione ha
affermato, inoltre, come fosse lui a firmare i documenti concernenti l’azienda
(documenti di gestione corrente, gestione delle risorse umane quali assunzioni/licenziamenti).
Considerato come il ricorrente non apporti nuovi elementi suscettibili di
modifica la contestata decisione, la Cassa si riconferma nelle conclusioni
contenute nella decisione su opposizione del 13 settembre 2024.”
(cfr. doc. III, inc. 38.2024.45)
Nella
risposta di causa del 4 novembre 2024 al ricorso presentato da RI 2 la parte
resistente, sostanzialmente, riprende quanto indicato per il marito, RI 1 (cfr.
doc. III; inc. 38.2024.46).
1.4. Con
replica del 13 novembre 2024, RI 1 osserva quanto segue:
" (…)
2. A torto, la Cassa CO 1 ritiene che avrei mantenuto la funzione
di amministratore unico della società, firmando i documenti concernenti
l’azienda: per tale motivo avrei avuto un potere decisionale determinante.
Così, infatti, per i motivi che seguono, non è.
3. A mio modo di vedere non è corretto sostenere che avrei
continuato ad esercitare una funzione dirigenziale all’interno di __________,
poiché quanto da me firmato era di ordinaria amministrazione, senza che vi
fosse l’esercizio di un potere decisionale determinante. Non solo, ma come già
esposto in sede di ricorso, avevo già firmato le dimissioni quale
amministratore unico, motivo per cui internamente era chiaro che la mia
funziona sarebbe stata unicamente quella di consulente a scopo commerciale.
4. A tal proposito produco alcuni scambi di e-mail avuti con __________,
amministratore unico di __________ (ovvero l’acquirente di __________), da cui
si può desumere che effettivamente le decisioni in seno a __________ non
venivano più prese da me (…) Ne scende quindi che, benché fossi ancora indicato
a RC come amministratore unico (nonostante avessi già firmato le dimissioni),
non esercitavo più alcuna funzione dirigenziale per __________.
5. Infine, ma non da ultimo, rilevo che per firmare alcuni
documenti non è nemmeno necessario poi essere iscritti a Registro di commercio,
dato che basta una semplice procura interna rispetto alla funzione del
collaboratore.” (cfr. doc. V, inc. 38.2024.45)
Nella
propria replica del 13 novembre 2024, RI 2 si riconferma, da parte sua, in
quanto già indicato nel proprio ricorso, rilevando che dallo “cambio di
e-mail avuto fra mio marito e __________ (…) si desume che in realtà egli non
svolgeva più la funzione dirigenziale, bensì solo quella di consulente (…)”
(cfr. doc. V, inc. 38.2024.46).
1.5. Con
duplica del 26 novembre 2024, la Cassa osserva quanto segue:
" (…) Nella
fattispecie è pacifico che il signor RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore
unico della __________ (di seguito: __________) rispettivamente una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro. Di conseguenza, conformemente agli
artt. 51 cpv. 2 e 31 cpv. 3 lett. c LADI, la Cassa ha gli ha negato il diritto
alle indennità per insolvenza.
Dai documenti agli atti emerge che il signor RI 1 con scritto
27.11.2023 ha inoltrato alla __________ le sue dimissioni dalla carica di amministratore
unico con effetto al 1.12.2023.
La Cassa rileva che se è vero che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000 consid. 5b), per
stabilire il momento dell'uscita dal Consiglio di amministrazione di una
società è determinante la data del ritiro effettivo e non quella della
cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio o quella della
pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, è anche vero che
nella STF 8C_1016/2012 del 19 agosto 2013 consid. 4.3. il Tribunale federale ha
precisato che in ogni caso, la radiazione dell'iscrizione al RC di un membro
del CdA di una SA, oppure di un socio di una SAGL, permette senza equivoci di
ammettere che l'assicurato ha lasciato la società.
Oltre a ciò si rileva che se la società non notifica al registro
di commercio l'uscita dell'amministratore, quest'ultimo, trascorso il termine
di 30 giorni, può richiederne direttamente la cancellazione presentando i
relativi giustificativi, come previsto dall’art. 25a cpv. 1 dell'ordinanza del
registro di commercio (ORC).
La data in cui l'assicurato ha lasciato definitivamente l'azienda
deve poter essere valutata sulla base di criteri chiari che non lasciano
sussistere alcun dubbio riguardo alla conclusione definitiva dei legami con
l’azienda (DTFA C 210/03 del 16.6.2004).
Se la cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio
presenta dei ritardi e l'assicurato non si impegna sufficientemente per
accelerarla, egli ha ancora la possibilità di sfruttare la sua posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (DTFA C 278/05 del 15.3.2006).
Il signor RI 1, oltretutto quale amministratore unico della
società, avrebbe potuto e dovuto attivarsi e richiedere direttamente la
cancellazione all'Ufficio del registro di commercio, cosa che non ha fatto,
tant'è che egli risulta ancora oggi amministratore unico della __________ in
liquidazione (cfr. estratto del Registro di commercio). Ne segue che la Cassa
ha correttamente negato il diritto alle indennità per insolvenza al signor RI 1
anche dopo la data 27.11.2023 in quanto poteva continuare a determinare o a
influenzare risolutivamente le decisioni in seno alla società.
Ad ogni buon conto anche a voler ritenere che il signor RI 1 dal
1.12.2023 non riveste più la carica di amministratore unico nulla cambierebbe
all'esito della vertenza poiché egli è rimasto partecipe in modo determinante
alle decisioni della società nel senso di una persona con posizione analoga a
quella di un datore di lavoro.
La Cassa rammenta infatti che se non si ha più una carica formale
all'interno della società ma se, considerata l'entità della partecipazione
finanziaria, spettano all’assicurato poteri decisionali determinanti, la sua
posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro ed egli è quindi
escluso dal diritto all’lD. La questione deve essere esaminata nel singolo caso
alla luce delle circostanze concrete (STF 8C 1044/2008 del 13.2.2009, consid.
3.2.1).
Nel caso concreto l'intero pacchetto azionario di 100 azioni
nominative della __________ è di proprietà dei coniugi RI 1 e RI 2, e meglio:
99 sono di proprietà del signor RI 1 e 1 della signora RI 2.
Si rileva che l'insorgente ha trasmesso alla Cassa un contratto
(peraltro non completo in ogni suo punto!) di cessione di azioni datato
27.11.2023 dal quale emergerebbe in particolare che i coniugi __________
avrebbero venduto alla società __________, l’intero pacchetto azionario della __________.
Tuttavia, la Cassa osserva che tale documento non è sufficiente a dimostrare
che si è poi effettivamente proceduto come concordato tra le parti.
Anzi! Durante il colloquio del 9.9.2024 (cfr. verbale, documento
già agli atti) il signor RI 1 ha affermato chiaramente che l'acquirente “non ha
mai pagato alcunché e che per tale motivo è pendente una causa. Contestualmente
il signor RI 1 rileva che "l'importo di vendita era superiore al capitale
azionario di CHF 100'000.00".
Si rileva pure che in data 14.5.2024, quindi pochi mesi dopo la
sottoscrizione del predetto contratto, è stato decretato il fallimento della
società __________. Visto quanto precede, la Cassa non può che concludere che
la vendita della società __________ non sia andata a buon fine e che gli
azionisti della società siano ancora i signori __________, i quali avrebbero
ceduto le azioni all'acquirente soltanto "con effetto al giorno seguente
del pagamento completo avvenuto del prezzo concordato" (cfr. punto 7 del
contratto di compravendita).
Infine, sempre durante il colloquio del 9.9.2024, il signor RI 1
ha affermato di aver continuato ad esercitare la sua abituale attività in seno
alla società, in particolare occupandosi delle assunzioni rispettivamente dei
licenziamenti del personale.
Ora soltanto in sede di duplica il ricorrente allega delle email
con le quali vorrebbe comprovare che in realtà non aveva alcun potere
decisionale all'interno della società.
Si ricorda che l'Alta Corte, in una sentenza 8C 186/2017 del 1º
settembre 2017, ha ribadito che "per prassi invalsa il giudice deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.)".
A mente della Cassa le email in questione, dove tra l'altro
l’insorgente figura quale "direttore", non provano che egli non
determinasse la volontà aziendale. Infine, si osserva che il Tribunale federale
nella sentenza DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000 ha inoltre stabilito che il
diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l’art. 51 cpv. 2
LADI anche per i periodi posteriori all'uscita dal Consiglio di amministrazione
qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano
esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto (consid.
5c).
Questo principio giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C
705/07 del 6 maggio 2008, nella quale è stato peraltro precisato che non è
necessario che la persona assicurata sia responsabile (o corresponsabile) dei
problemi finanziari della società. Decisivo è invece il fatto che l'assicurato
al momento dall'uscita dal CdA conoscesse l'esistenza di detti problemi che, in
seguito, hanno provocato il fallimento della società.
A novembre 2023, mese in cui il signor RI 1 avrebbe - secondo la
sua tesi - dimissionato dalla carica di AU, non poteva essergli sconosciuta la
grave situazione debitoria della __________. Infatti dal bilancio 2023 (già
agli atti) risulta che la perdita al 31.12.2023 ammontava a CHF 351'906.90
contro un capitale azionario e riserva legale di CHF 120'000. Affinché una
società non debba depositare il bilancio presso il giudice del fallimento, la
perdita deve essere al massimo la metà del capitale sociale (+ riserve). Di
conseguenza, nel caso concreto la perdita doveva ammontare al massimo a CHF
60'000, mentre a bilancio essa è pari a CHF 351'906.90 e nelle posizioni
passive del bilancio non figura alcun creditore che avrebbe potuto postergare
il suo credito per almeno CHF 291'906.00”.
(cfr. doc. VII, inc. 38.2024.45)
Con
duplica alla replica presentata da RI 2, invece, la Cassa si è limitata a
riconfermarsi nella propria decisione su opposizione (cfr. doc. VII, inc.
38.2024.46).
1.6. Con
osservazioni del 5 dicembre 2024 – trasmesse, per conoscenza, alla parte
resistente, il giorno successivo (cfr. doc. X) – RI 1 rileva, infine, che:
" B.
Rilevo peraltro che la
stessa Cassa cita una giurisprudenza la quale esplicitamente indica che "eine parallele Betrachtungsweise drängt sich auf,
weil es in beiden Bereichen um
die Frage geht, bis wann der Verwaltungsrat tatsächlich auf die Tätigkeit der
Gesellschaft Einfluss nehmen kann. Dies ist der Zeitpunkt des effektiven
Rücktritts, welcher unmittelbar wirksam ist, und nicht die Löschung im
Handelsregister oder das Datum der Publikation im Schweizerischen
Handelsamtsblatt" (DTF 126 V 134, consid. 5b, pag. 137).
In altre parole, determinante non è - come invece a torto ha
considerato la Cassa - quando la persona è cancellata dal Registro di
commercio, bensì fa stato il momento effettivo delle dimissioni.
C.
Come ho già più volte detto, non esercitavo più alcuna funzione
dirigenziale all'interno di __________; non solo, ma a mio avviso è del tutto
irrilevante il fatto che l'acquirente non abbia pagato l'importo pattuito,
essendo questo un altro tema ed oggetto di un'altra e separata procedura.
A far tempo dal 1 º dicembre 2023, conformemente al contratto di
compravendita, non ho più potuto agire quale amministratore unico, non solo
perché avrei potuto incorrere in problemi con l'acquirente, ma anche per il
fatto che la mia nuova funzione era ben diversa.
Infatti, non spettava a me, così come convenuto contrattualmente,
provvedere alla cancellazione della funzione di amministratore unico a Registro
di commercio: il mio rapporto di lavoro, nella nuova veste, continuava in ogni
caso sino al 31 maggio 2024.
Agire diversamente significava creare una situazione difficoltosa,
soprattutto vista la nuova struttura di __________.
D.
Tengo inoltre a precisare che a verbale dinanzi alla Cassa CO 1 ho
affermato che firmavo alcuni documenti di gestione corrente, ma solo ed
esclusivamente su precise indicazioni della nuova proprietà. Fra l'altro, si
trattava di documenti che peraltro potevano essere firmati anche su semplice
delega interna senza iscrizione a Registro di commercio.
Non corrisponde quindi al vero che ho continuato con la mia
abituale attività perché il mio ruolo era, come già detto, incentrato nel
passaggio delle consegne.
E.
Se codesto Tribunale lo ritiene necessario, la versione completa
del contratto di compravendita è a disposizione, anche se nella copia
presentata sono state stralciate unicamente alcune parti non d'interesse per la
seguente vertenza.
D'altro canto, è bene ricordare che dal 30 aprile 2024 non v'è più
libero accesso alla documentazione, visto che tutto è presso l'Ufficio
fallimenti. Ciò che avevo a disposizione è stato quindi prodotto.
F.
Come ho già esposto nel ricorso, contrariamente all'assunto della
Cassa CO 1, il processo di vendita avrebbe dovuto risolvere anche le questioni
finanziarie della società. Comunque sia, tutto era nelle mani dell'acquirente,
visto e considerato che personalmente non potevo più intervenire su questi
aspetti.
G. Infine, a seguito delle rassicurazioni ricevute, la
collaborazione è stata portata avanti, mettendo in secondo piano il fatto che
il prezzo non era ancora stato pagato.
Va inoltre evidenziato che attualmente è pure pendente una
procedura penale nei confronti dell'acquirente a seguito del fallimento di __________.”
(cfr. doc. IX, inc. 38.2024.45).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
Fatti
i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni emesse dalla medesima
Cassa, entrambe relative al diniego delle indennità per insolvenza; l’una,
motivata sulla base del fatto che RI 1 rivestiva in seno all’ex datrice di
lavoro una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo aver
presentato le dimissioni dal ruolo di AU, l’altra nei confronti di sua moglie, RI
2, attiva nella stessa società.
I fatti oggetto delle due
decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e
pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.
È dunque accertata la
connessione tra loro.
Per economia processuale
le procedure ricorsuali 38.2024.45 e 38.2024.46 sono, dunque, congiunte
in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF
9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021
del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre
2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha
negato ai ricorrenti il diritto a percepire le indennità per insolvenza
richieste con domande del 31 maggio 2024.
2.3. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI:
"
I lavoratori soggetti all’obbligo
di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera
ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori,
hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:
a.
il loro datore di lavoro è stato
dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b.
il fallimento non viene dichiarato
soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro
nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c.
hanno presentato, contro il loro
datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.”
L’art.
51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il
cpv. 2 di questa disposizione stabilisce, poi, che non hanno diritto
all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di
un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società,
prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un
influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In
una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata
relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto
all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI (cfr. anche STF
8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 N. 13 pag.
433 segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA
2018 N. 3 pag. 100 segg.).
2.4. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha esteso l’applicabilità
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di
disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha
stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga
a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere
l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019
del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme,
Berna 1993, pag. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha
precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31
cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art.
31 cpv. 3 lett. c LADI.
Con
giudizio del 19 novembre 1994, pubblicato in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV
Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro
di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in
virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere
decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna
dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il
diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato
a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di
commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il Tribunale federale ha così
riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro
competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997 Nr. 23, pag. 130.
Cfr.
anche STF 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag.
51 e STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2018
Nr. 3 pag. 100 segg. riguardanti il diritto all’indennità per insolvenza.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per
un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è, pertanto,
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF
8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 Nr. 13 pag.
433 segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA
2018 Nr. 3 pag. 100 segg. riguardante il diritto all’indennità per insolvenza e
citata sopra; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno
2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).
Sempre
secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl
(cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02
del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
Cfr.
pure STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre
2014.
Con
giudizio 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100
segg., già citato sopra, il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che
giusta l’art. 51 cpv. 2 LADI, analogamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non
hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, ad esempio in
qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro. Dall’altro, facendo comunque riferimento all’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI, ha evidenziato che è determinante il fatto che tale influsso
riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza
non occorre esaminare il singolo caso quando il potere decisionale
significativo è già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di
una Sagl.
In
una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha
stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare
a impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere
sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della
Sagl per eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI.
L’assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro
ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno
alla Sagl, partecipava in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso
di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
In una sentenza
pubblicata in DTF 126 V 134, relativa
all’indennità per insolvenza, l’Alta Corte, d’un lato, ha stabilito che per
determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una
società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa
all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione
(“Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar
wirksam ist”), e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel
registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio (consid. 5b).
Questa
giurisprudenza viene costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF
8C_478/2018 del 16 agosto 2018 pure relativa all’indennità per insolvenza).
Le dimissioni da una carica in seno a una società sono un
atto unilaterale soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma
particolare, anche se un documento redatto in forma scritta permette meglio di
stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010
consid. 4.4.2.; e la sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale vodese ACH 1/09-96/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 4b "encore faut-il toutefois que la
démission effective soit dûment établie, par la production d’un document
probant (lettre de démission ou procès-verbal d’assemblée générale) adressé au RC
avec la réquisition de radiation, de manière à exclure tout abus”).
In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010;
STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA 38.2005.70 del 30 novembre 2005; STCA
38.2012.27 del 24 settembre 2012. Per il cambiamento di cassa malati cfr. DTF
126 V 480.
D’altro lato, il
Tribunale federale ha pure stabilito che il diritto all’indennità per insolvenza
deve essere negato ai sensi dell’art. 51 cpv. LADI anche per i periodi
successivi all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficolta
finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza
e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto (consid. 5c).
Questo principio
giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008,
nella quale è stato peraltro precisato che non è necessario che la persona
assicurata sia responsabile (o corresponsabile) dei problemi finanziari della
società. Decisivo è invece il fatto che l’assicurato al momento dall’uscita dal
CdA conoscesse l’esistenza di detti problemi che, in seguito, hanno provocato
il fallimento della società (cfr. anche la STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014;
STCA 38.2024.3 del 22 aprile 2024).
2.5. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio
2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00
del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e
DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella Prassi LADI ID nella
versione in vigore da ottobre 2012 (stato al 1° luglio 2024) ha previsto, in
particolare per quanto attiene all’oggetto della presente vertenza, quanto
segue:
" POSIZIONE
ANALOGA A QUELLA DI UN DATORE DI LAVORO
(cfr. anche B34a)
art. 8 in combinato disposto con l’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI
B12 Occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro le persone che esercitano un’attività lucrativa
dipendente ai sensi della LAVS (p. es. in una SA, una Sagl o una cooperativa) e
che sono in grado di influenzare in modo significativo le decisioni del datore
di lavoro.
(…)
B15
L’esclusione di questa categoria di persone
è assoluta: non è necessario dimostrare che vi sia un abuso di diritto o che
l’assicurato abbia intenzionalmente tentato di eludere le disposizioni relative
al lavoro ridotto. L’assicurato deve essere escluso dal diritto all’ID se
sussiste anche soltanto il rischio o la possibilità di un abuso di diritto o di
un’elusione della legge (DTF 123 V 234).
B16 Spetta alla cassa stabilire se
un assicurato ha una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Essa
deve verificare, per ogni assicurato che si annuncia o riannuncia alla
disoccupazione – a prescindere dalle risposte date alle relative domande nel
modulo di domanda – se come ultimo impiego abbia occupato o meno una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro. Un’eventuale iscrizione nel registro
di commercio deve essere documentata nel dossier della persona assicurata
mediante un estratto del registro di commercio.
ð Giurisprudenza DTF 8C_293/2008
del 30.7.2009 (L’effetto di pubblicità del registro di commercio vale anche
quando l’assicurato ha risposto in modo non corretto alle domande su
un’eventuale posizione analoga a quella di un datore di lavoro) Se la cassa esclude
l’assicurato dal diritto all’ID dopo che questi ha già iniziato a riscuotere le
indennità, essa dovrà chiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente
riscosse (B33).
Persone che possono influenzare in modo
significativo le decisioni del datore di lavoro
Membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda: esclusione senza esame dell’effettivo potere decisionale
B17 I membri del consiglio di
amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) e i dirigenti di una Sagl (art.
804 segg. CO) hanno, per legge, un potere decisionale determinante. La cassa
decide di negare loro il diritto all’indennità senza procedere a ulteriori
verifiche.
ð Esempio Un membro del consiglio
di amministrazione che detiene soltanto il 2 % delle azioni e che ha il diritto
di firma collettiva a 2 è escluso dalla cerchia degli aventi diritto
all’indennità senza ulteriori verifiche e indipendentemente dalle sue attività
e dalla ripartizione interna dei compiti, anche se, ad esempio, il presidente
del consiglio di amministrazione detiene il 95 % delle azioni e dispone del
diritto di firma individuale.
ð Giurisprudenza
DTFA C 373/00 del 19.3.2002 (Il dirigente di una SA a cui è stata data la disdetta
diventa liquidatore dell’azienda, di cui rimane azionista maggioritario e membro
del consiglio di amministrazione. Egli può decidere di continuare l’attività
fino alla vendita o allo scioglimento dell’azienda, per cui non ha diritto
all’ID in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI). DTF 8C_776/2011 del
14.11.2012;
DTF 8C_729/2014
del 18.11.2014 (Come per i membri di un consiglio di amministrazione, anche i
soci e i soci dirigenti di una Sagl hanno, per legge, un potere decisionale
determinante).
Membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda: esame dell’effettivo potere decisionale
B18 Per quanto riguarda i membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, ad eccezione dei membri del
consiglio di amministrazione di una SA e dei dirigenti di una Sagl, occorre
verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura organizzativa
dell’azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla persona
interessata. Questa verifica può rivelarsi complessa poiché l’appartenenza a un
organo decisionale supremo non può sempre essere distinta dall’appartenenza a
un livello inferiore di direzione unicamente mediante criteri formali. Una
procura o altri mandati commerciali conferiti a una persona non permettono di
dedurre automaticamente che essa occupa nell’azienda una posizione analoga a
quella del datore di lavoro; questi documenti stabiliscono infatti soltanto le
responsabilità dell’interessato nei confronti di terzi. Anche se tali deleghe
di poteri conferiscono normalmente al loro titolare competenze simili a livello
interno, esse non sono sufficienti per concludere, senza riferirsi allo
statuto, al contratto e alla situazione effettiva dell'azienda, che la persona
interessata influenza in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.
Questa valutazione caso per caso dei poteri decisionali vale anche per i dirigenti
di una SA o Sagl che non sono nel contempo membri del consiglio di
amministrazione o soci. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’esclusione
dovrebbe risultare giustificata dall’ampio ventaglio di diritti e doveri di cui
sono investiti.
Non si può ad esempio automaticamente
dedurre – senza tenere conto della situazione effettiva dell'azienda – che un
direttore generale responsabile del settore amministrativo e finanziario avente
un diritto di firma individuale ma che non fa parte del consiglio di amministrazione
influenzi risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Nelle piccole
aziende con un’organizzazione meno strutturata, tuttavia, questa posizione può,
in determinate circostanze, consentire di influenzare in modo significativo le
decisioni del datore di lavoro, anche se l’interessato non ha ufficialmente il
diritto di firma e non è iscritto nel registro di commercio. In questi casi
bisogna però essere in grado di dimostrare, che l'assicurato può effettivamente
influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.
ð Giurisprudenza
DTF 120 V
521 (Gli impiegati con funzioni dirigenziali non possono in generale essere
esclusi dal diritto all’indennità per il solo fatto che abbiano potere di firma
e siano iscritti nel registro di commercio)
DTF
8C_252/2011 del 14.6.2011 (Il diritto di firma individuale, la funzione di
«managing partner» ricoperta dall’assicurato e la struttura gerarchica piatta
dell’azienda rivelano un’influenza determinante dell’assicurato nell’azienda)
B18a Se si può dimostrare che un
membro della famiglia influenzi in modo considerevole le decisioni del datore
di lavoro considerata la sua posizione in azienda e occupi così una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, tale persona è altresì esclusa dal diritto
all’ID.
ð Giurisprudenza DTFA C 273/01
del 27.08.2003 (Se un assicurato occupato nell’impresa di costruzioni del padre
ha firmato vari atti, segnatamente un’offerta per lavori di costruzione, ordini
per fideiussioni bancarie, la disdetta di un dirigente, un attestato del datore
di lavoro per la cassa di disoccupazione e un contratto d’appalto, si deve
partire dal presupposto che esso influenzi modo considerevole le decisioni del
datore di lavoro).
B19 Per verificare se in un caso
concreto un assicurato è effettivamente in grado di influenzare in modo
significativo le decisioni del datore di lavoro, la cassa può basarsi in
particolare sulle indicazioni e sui mezzi di prova seguenti:
• estratto del registro di commercio;
• statuti;
• verbali di fondazione, verbali dell'assemblea generale o delle
sedute del comitato di direzione;
• contratti di lavoro;
• organigramma dell’azienda;
• indicazioni dell’assicurato e del datore
di lavoro circa i compiti effettivi, le competenze e i poteri decisionali, la partecipazione
finanziaria, i mandati commerciali (procure) e il diritto di firma;
• imposizione fiscale per verificare la
partecipazione finanziaria.
(…)
Abbandono definitivo della posizione
analoga a quella di un datore di lavoro
B25 Un assicurato con una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro ha diritto all’ID soltanto se ha
lasciato definitivamente l’azienda o se ha cessato definitivamente di occupare
tale posizione. Ciò deve poter essere dimostrato in base a criteri chiari che
non lasciano sussistere alcun dubbio. La disdetta dei rapporti di lavoro non
permette di concludere che l’assicurato non occupa più una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro.
ð Giurisprudenza
DTFA C 150/04 del 7.12.2004 (Anche se perde il proprio impiego nell’azienda del
marito, la moglie non ha diritto all’ID in quanto il marito può influenzare
considerevolmente l’andamento degli affari dell’azienda e riassumerla in
qualsiasi momento)
B26 L’indebitamento dell’azienda, la
concessione di una moratoria concordataria o l’interruzione temporanea
dell'attività aziendale non comprovano la conclusione definitiva dei legami con
l’azienda. La moratoria concordataria non comporta necessariamente lo
scioglimento di una società: se il concordato e il concordato a percentuale
(art. 314 segg. LEF) sono volti a sanare la situazione del debitore, il
concordato con abbandono dell’attivo (art. 317 segg. LEF) ha lo scopo in
particolare di liquidare gli attivi. Contrariamente a quanto avviene in caso di
fallimento, il debitore ha la possibilità di proseguire la conduzione
dell’azienda. Fino al termine della procedura concordataria non si può quindi
sapere se l’azienda verrà o meno chiusa definitivamente.
ð Giurisprudenza
DTFA C 235/03 del 22.12.2003 (Il fatto che da qualche tempo la Sagl non realizzi più
alcun introito non impedisce all’assicurato eventualmente di riattivarla.
Un’interruzione temporanea dell’attività dell‘azienda non comprova l’abbandono
definitivo della posizione analoga a quella di un datore di lavoro più della
semplice intenzione di liquidare l’azienda)
B27 Le seguenti fattispecie
determinano se una persona ha lasciato definitivamente l’azienda o ha cessato
di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
• scioglimento dell’azienda;
• fallimento dell’azienda;
• cessione dell’azienda o della
partecipazione finanziaria con conseguente perdita della posizione analoga a
quella di un datore di lavoro;
• disdetta con conseguente perdita della
posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
B28 L’iscrizione nel registro di
commercio è, secondo la giurisprudenza, un criterio importante e facile da
applicare per valutare se vi è una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro. In genere, i terzi prendono atto in modo sicuro che la persona con una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha lasciato definitivamente
l’azienda o ha cessato definitivamente di occupare tale posizione soltanto
quando la cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio viene
pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se i fatti contraddicono
chiaramente l’iscrizione nel registro di commercio, la cassa deve basarsi su di
essi. Se può dimostrare, ad esempio in base a una decisione dell’assemblea
generale (partenza dal consiglio di amministrazione) oppure a un atto notarile
(trasferimento delle quote sociali della Sagl a un terzo) la data effettiva
della partenza, tale data è determinante per stabilire la data della
conclusione definitiva dei legami con l’azienda.
ð Giurisprudenza
DTFA C 110/03 dell’8.6.2004 (L’iscrizione nel registro di commercio e la relativa
cancellazione sono determinanti: infatti soltanto con la cancellazione
dell’iscrizione nel registro di commercio i terzi prendono atto in modo sicuro
che la persona ha lasciato definitivamente l’azienda e ha perso le
caratteristiche che gli conferivano nell’azienda una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro)
DTFA C 210/03 del 16.6.2004 (La data in cui l’assicurato ha lasciato definitivamente
l’azienda deve poter essere valutata sulla base di criteri chiari che non
lasciano sussistere alcun dubbio riguardo alla conclusione definitiva dei
legami con l’azienda)
DTFA C 278/05 del 15.3.2006 (Se la cancellazione dell’iscrizione nel registro di
commercio presenta dei ritardi e l’assicurato non si impegna sufficientemente
per accelerarla, l’opponente ha ancora la possibilità di sfruttare la sua
posizione analoga a quella di un datore di lavoro)
DTF
8C_245/2007 del 22.2.2008 (È determinante la data della partenza effettiva dal
consiglio di amministrazione, con effetto immediato, e non quella della
cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio)
B29 Il fallimento di un’azienda pone
in genere fine alla posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Le
persone che, in base alla decisione di liquidazione, continuano a lavorare per
l’azienda in liquidazione, ossia mantengono i loro poteri legali e statutari per
la liquidazione, non hanno in genere diritto all’ID. La liquidazione può
comprendere ad esempio anche la continuazione dell’attività fino alla vendita o
allo scioglimento dell’azienda. La procedura di liquidazione termina con la
cancellazione dell’azienda dal registro di commercio. Se una persona è
proprietaria di diverse aziende e una di queste fallisce e se tale persona ha
la possibilità di esercitare un’attività simile in un’altra delle sue imprese,
il diritto all’ID deve essergli negato. In tal caso sussiste il rischio di
abuso (DTFA C 65/04 del 29.6.2004).
ð Esempio
Un
assicurato azionista maggioritario e dirigente designato ad esempio liquidatore
con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all’ID
fino alla cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio.
ð Giurisprudenza
DTFA C 373/00 del 19.3.2002 (La procedura di liquidazione continua anche dopo la
sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Durante la liquidazione, gli
organi della società – nella fattispecie l’assicurato quale membro del
consiglio di amministrazione – possono decidere di continuare l’attività fino
alla vendita o allo scioglimento dell’azienda. In questo caso l’assicurato è
escluso dal diritto all’ID)
DTFA C 83/03
del 14.7.2003 (Se la procedura di fallimento è sospesa per mancanza di attivi,
viene meno la limitazione del diritto di decisione della società fallita come
pure del potere di rappresentanza dei suoi organi. Durante la liquidazione gli
organi della società mantengono i loro poteri legali e statutari, per cui il
diritto all’ID va negato)
DTFA C 324/05 del 2.6.2006 (Se l’assicurato non è assunto come liquidatore
dell’azienda e la procedura di fallimento è svolta fino alla fine dall’Ufficio
esecuzione e fallimento, nessuna limitazione di poteri dell’ufficio esecuzione
e fallimento derivante dalla procedura di fallimento può ricadere
sull’assicurato. Il diritto all’ID va pertanto approvato)
DTFA C 267/04 del 3.4.2006 (Prima della soppressione d’ufficio dell’iscrizione della
società nel registro di commercio non può verificarsi nulla di rilevante. In
particolare, l’assicurato non ha la possibilità di riassumersi nella propria
Sagl, il che elimina il rischio di abuso)
DTF
8C_850/2010 del 28.1.2011 (Una decisione o un ordine di liquidazione non è un
buon criterio per dimostrare che una persona ha cessato di occupare una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro)”.
La Prassi LADI
sull’indennità per insolvenza (Prassi LADI II, stato al 1° luglio 2024), pure edita dalla direzione
del lavoro della SECO, prevede, poi, quanto segue:
"
B10 Non hanno diritto all’II le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell’impresa o finanziariamente partecipi
della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell’azienda. Questa esclusione si applica indipendentemente dalla forma della
società e dallo status di contribuente AVS in qualità di dipendente (cfr.
Direttiva LADI ID B12 segg.).”
2.6. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non
costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle
assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio
2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020
del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF
8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144
consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid.
3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131
V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR
1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr.
88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il
giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid.
6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V
68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V
233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
Considerandi
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo
la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
In dottrina Boris Rubin, in “Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 427, a
proposito dell’art. 51 cpv. 2 LADI, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 61 L'art. 51 al. 2 LACI a une teneur identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI. Les principes généraux dégagés par la
jurisprudence relative à cette dernière disposition sont applicables par
analogie (arrêt du 18 juin 2010 [8C_279/2010] consid. 2). Sur ces aspects:
31.
N 40 ss.
En édictant l’al. 2 de l'art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les
personnes en principe informées de la situation financière de l'entreprise en
raison de leur statut ou des fonctions exercées (FF 1994 I p. 362). Toutefois,
le fait de disposer, par exemple, d'un droit de regard sur la comptabilité
n'est pas un indice suffisant d'influence décisionnelle et ne constitue pas un
motif indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu
d'office du droit à l'indemnité. Or, le comptable n'a souvent pas le pouvoir
décisionnel d'un dirigeant. Pour qu'un employé puisse être exclu du droit, il
faut qu'il ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté
de la société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à
la cessation de l'activité (arrêts du 24 janvier 2006 [C 160/05] consid. 5 et 6; 2 septembre
2003.
[C 18/03] consid. 2).”
A pag. 350 N. 41 in relazione
all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI Rubin
ha indicato:
" 41 La possibilité d'engager la société ne
suffit pas à entraîner l'exclusion du droit. C'est en principe l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes dans le cadre des
rapports internes à l'entreprise qui détermine la possibilité de fixer les
décisions ou de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (ATF 120 V 521). La notion matérielle de l'organe dirigeant est déterminante (DTA 2009 p. 177). Divers indices peuvent être recueillis afin de déterminer la
possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise (10 N 24). Les membres du conseil d'administration, qui disposent
ex lege du pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, sont quant à eux exclus d'emblée du droit.
C'est une exception (10 N 25). Les personnes qui, sans faire partie d'un organe
dirigeant, ont néanmoins une influence considérable sur la marche de
l'entreprise en raison de leur position de propriétaire (actionnaire, etc.),
sont également exclues du droit (détails : 10 N 26).”
2.8
L’Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr. supra consid. 2.4.) al coniuge
di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M.,
confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04
del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
In una sentenza 8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata
in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il Tribunale federale ha precisato che il coniuge del
datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione neppure nel
caso in cui non occupi una posizione analoga a quella del datore di lavoro e
abbia contratto matrimonio in regime di separazione dei beni.
Inoltre
con giudizio 8C_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 5 pag.
171.
la nostra Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il
coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto
all’indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno
anch’egli una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica
soltanto alle società di capitali, bensì anche alle associazioni.
Nella
sentenza 8C_74/2011 del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag.
42, il Tribunale federale ha stabilito che quanto deciso nei confronti delle
persone che collaborano nell’azienda del coniuge con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro da cui vivono separate e che chiedono le
indennità d’insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla sicurezza del
diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per
le indennità di disoccupazione.
Siccome
non accade di rado che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di
divorzio vengano ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal
diritto matrimoniale, non si può concludere per una volontà definitiva di
divorziare oppure di separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di
fatto di una durata inferiore ai due anni.
L’Alta
Corte ha precisato la propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6
aprile 2016, pubblicata in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di
divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione,
poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente
dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di
diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.
Il
diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non
può nascere - come in quel caso concreto - in presenza di un matrimonio
duraturo, anche se la volontà di divorziare dei
coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella
fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva
costituito una nuova famiglia).
Analogamente
si è pronunciato il Tribunale federale con sentenza STF 8C_146/2020 del 17
aprile 2020.
2.9
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi
LADI ID, ai punti B21-B24, ha stabilito quanto
segue:
" Coniugi
e persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda
B21 Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i
loro coniugi che lavorano nella stessa azienda.
B22 Una persona che, durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge
ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività.
Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se
ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver
lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di
contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del coniuge.
B23 Il diritto all’ID sussiste soltanto dalla data della
sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica
registrata.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo
con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono
definitivamente separate dal punto di vista finanziario)
B24 Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai
coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può
essere esteso agli altri membri della famiglia.”.
2.10
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti e dall’estratto del Registro di commercio (www.zefix.ch)
emerge che __________ (ora in liquidazione) è stata costituita nel 2000 e che
già a quel momento RI 1 ne era presidente. Passato poi a rivestirvi la carica
di amministratore unico nel 2002, il ricorrente ha mantenuto tale ultima
funzione.
Il TCA rileva ch’egli risulta
ancora iscritto a RC come amministratore unico, nonostante le dimissioni da
tale funzione presentate alla SA in data 27 novembre 2023 con effetto dal 1°
dicembre successivo (cfr. doc. 14, inc. 38.2024.45).
In atti è presente il contratto
di lavoro sottoscritto tra la società, per l’occasione rappresentata dalla “caposervizio
finanze e controlling”, RI 2, ed il marito di quest’ultima, quale “collaboratore”,
il 3 dicembre 2021. Ne risulta che RI 1 era attivo in seno alla SA, oltre che
come amministratore unico, anche in qualità di direttore a decorrere dal 1°
gennaio 2022, per uno stipendio annuo di fr. 104'000.- comprensivi della
tredicesima, con a disposizione un parcheggio, con 30 giorni di vacanza
all’anno (cfr. doc. 12, inc. 38.2024.45).
Dal contratto di lavoro
sottoscritto tra __________, rappresentata dal direttore RI 1 e, in qualità di collaboratrice,
RI 2 il 3 dicembre 2021 risulta che a decorrere dal 1° gennaio 2022
quest’ultima svolgeva il ruolo di “caposervizio finanze e controlling”,
per uno stipendio annuo di fr. 78'000.- per tredici mensilità, con 30 giorni di
vacanza all’anno ed un posteggio coperto a disposizione. “La funzione”,
indica il contratto in atti, “interessa i seguenti campi d’attività
principali: contabilità, gestione acquisti e contatti con i fornitori, gestione
servizio fatturazione, inchieste a seguito di incidenti, danni, ecc, lavori di
Stato Maggiore; subordinatamente: gestione servizio amministrazione, gestione
servizio risorse umane, gestione servizio informazione, formazione” (cfr.
doc. 10, inc. 38.2024.46).
Il 6 settembre 2023, la __________,
rappresentata da RI 1, in qualità di direttore, ha comunicato alla
collaboratrice RI 2 che “con effetto al 1° gennaio 2024” era stato “deciso un
aumento salariale di CHF 3'575 all’anno (CHF 275.- al mese per tredici
mensilità)” (cfr. doc. 11, inc. 38.2024.46).
Anche RI 2, come il marito (cfr.
supra), ha presentato in data 27 novembre 2023 alla __________, “come
concordato con il signor __________ (presidente con firma individuale della
spettabile __________)”, le proprie “dimissioni inerenti la mia
iscrizione all’Ufficio del Registro di commercio (procura individuale)”
presso la SA “con effetto al 01 dicembre 2023” (cfr. doc. 12, inc.
38.2024.46) ed anche questa disiscrizione non ha, poi, avuto luogo, la
ricorrente risultando ancora iscritta a RC con procura individuale (cfr.
www.zefix.ch).
Con “modifica del contratto di
lavoro” sottoscritta il 28 novembre 2023 a valere dal successivo 1°
dicembre, avente quali contraenti sempre la SA rappresentata da RI 2 ed il
ricorrente quale “collaboratore”, “come previsto da contratto di
cessione delle azioni”, il contratto di lavoro in essere tra le parti ha
subito delle modifiche a seguito delle quali RI 1:
"
Rimane alle dipendenze della società (alle condizioni come da contratto
di lavoro in essere, di data 3 dicembre 2021) nella funzione di Consulente (con
iscrizione a Registro di commercio non più quale amministratore unico bensì con
procura collettiva a due). Vedi anche lettera di dimissioni iscrizione Registro
commercio di data 27 novembre 2023, con effetto 30 novembre 2023.
La nuova proprietà si
occupa di:
o
Effettuare le necessarie modifiche a Registro di commercio, con
la nomina di un nuovo amministratore e la modifica della sua funzione quale
procuratore con firma collettiva a due;
§
La sua iscrizione a Registro di commercio – quale procuratore – è
puramente a scopo commerciale e d’immagine verso l’esterno, e avente lo scopo
unico di garantire una corretta transizione, di conseguenza non assume e non
porta nessuna responsabilità verso la società o terzi in particolare per quanto
concerne la conduzione finanziaria, commerciale e operativa
o
Nominare la nuova dirigenza ed il Rappresentante responsabile –
conformemente alla LPPS – della __________, che assumono la responsabilità
della gestione e della conduzione della società”
(cfr. doc. 13, inc.
38.2024.45).
Con raccomandata del 30 aprile
2024, l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha informato il ricorrente che “in
data 29 aprile 2024 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il
fallimento della società a margine a far tempo dal 30 aprile 2024. Quale
dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto che
l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le dà
immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal 30 aprile 2024
è licenziato. Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di
liquidazione” (cfr. doc. 15, inc. 38.2024.45).
Analoga comunicazione è stata
trasmessa a RI 2 (cfr. doc. 13, inc. 38.2024.46).
Nella propria domanda di
indennità per insolvenza del 31 maggio 2024, il ricorrente ha quindi fatto
valere pretese salariali inerenti la quota parte di tredicesima (fr. 666.70 al
mese) e la quota vacanze (fr. 948.80 al mese) per i mesi di gennaio, febbraio,
marzo ed aprile 2024, oltre agli stipendi dei mesi di marzo ed aprile 2024 (fr.
8'000.- lordi al mese; cfr. doc. 16, inc. 38.2024.45).
Nella propria domanda di
indennità per insolvenza, pure del 31 maggio 2024, RI 2, precisando di essere
stata attiva in seno alla __________ sin dal 2001, ha, da parte sua, fatto
valere pretese salariali inerenti la quota parte di tredicesima (fr. 522.95 al
mese) e la quota vacanze (fr. 744.10 al mese) per i mesi di gennaio, febbraio,
marzo ed aprile 2024, oltre agli stipendi dei mesi di marzo ed aprile 2024 (fr.
6’275.- lordi al mese; cfr. doc. 14, inc. 38.2024.46).
Dall’incarto risulta, poi, che in
relazione al mancato versamento del salario di marzo 2024, rammentando che il
termine contrattuale per il suo versamento era giunto a scadenza il 10 aprile
2024, con raccomandata a mano del 19 aprile 2024 (che confrontando la
documentazione in atti sembrerebbe essere stata sottoscritta per ricezione da
parte della SA dalla moglie) RI 1 ha sollecitato la SA, da lui messa
contestualmente in mora (cfr. doc. 18, inc. 38.2024.45).
Analogamente ha proceduto la
moglie, pure in data 19 aprile 2024, mediante raccomandata a mano che, per
ricezione da parte della società, sembra riportare (da un semplice confronto
con gli ulteriori documenti da lui sottoscritti in atti) la firma di suo marito
(cfr. doc. 17, inc. 38.2024.46).
Con decisione del 3 luglio 2024,
come anticipato (cfr. supra consid. 1.1.), la Cassa ha respinto la richiesta di
indennità per insolvenza presentata da RI 1 poiché “dall’estratto del
registro di commercio rileviamo che è stato registrato presso __________ in
liquidazione in qualità di, inizialmente, presidente, poi amministratore unico
(a RC figura tuttora con tale ruolo). Questo significa che faceva parte
dell’organo decisionale della direzione dell’azienda e che non ha quindi diritto
all0indennità per insolvenza” (cfr. doc. 9, inc. 38.2024.45).
Quello stesso giorno, la Cassa ha
pure negato l’erogazione delle prestazioni LADI postulate da RI 2 (cfr. supra
consid. 1.1.), argomentando il proprio provvedimento alla luce del fatto che “dall’estratto
del Registro di commercio rileviamo che suo marito, signor RI 2, è iscritto
quale amministratore unico della __________ in liquidazione e fa quindi parte
dell’organo decisionale dell’azienda. Di conseguenza, lei in qualità di coniuge
non ha diritto ad un’indennità per insolvenza” (cfr. doc. 6, inc.
38.2024.46).
Nella propria opposizione del 19
luglio 2024, RI 1 ha fatto valere argomentazioni sostanzialmente analoghe a
quelle poi presentate in sede ricorsuale allegando, tra gli altri e per quanto
non in atti a quel momento, parte del “contratto di cessione di azioni”
sottoscritto il 27 novembre 2023 da lui e dalla moglie, in qualità di
venditori, e da __________, rappresentata da __________, in qualità di
acquirente.
Ne risulta, in particolare, che
le azioni della SA, detenute per 99/100 dal ricorrente e per il restante 1/100
dalla moglie, sarebbero state cedute a __________, che a decorrere dal 1°
dicembre 2023 avrebbe assunto “la gestione della società con effetto (…)
verso la società, collaboratori e terzi, in particolare per quanto concerne la
conduzione finanziaria, commerciale e operative e può intraprendere la
riorganizzazione aziendale”.
In particolare, il punto 7 del
contratto prevede, quanto all’effettiva cessione azionaria, che “i diritti e
gli obblighi societari in relazione con la cessione delle quote suddette
passano all’acquirente con effetto al giorno seguente del pagamento completo
avvenuto del prezzo concordato (vedi punto 3 [ndr: oscurato dal
ricorrente]) (…)”.
Relativamente alla posizione del
ricorrente, il contratto prevede che “per dare continuità all’attività della
__________, e per garantire la necessaria informazione, il signor RI 1
(venditore) rimane alle dipendenze della società (alle condizioni come da
contratto di lavoro in essere, di data 3 dicembre 2021), nella funzione di
Consulente (con iscrizione a Registro di commercio ma non più quale
amministratore unico bensì con Procura collettiva a due, per almeno 6 mesi a
decorrere dal 1° dicembre 2023. (…).
__________, rappresentata dal
signor __________, presidente (con firma individuale), si impegna ad effettuare
le necessarie modifiche a Registro di commercio, in particolare la nomina di un
nuovo amministratore e la modifica della funzione del signor RI 1 quale
procuratore con firma collettiva a due (…)
Le parti concordano che
l’iscrizione a Registro di commercio del signor RI 1 – quale procuratore – è
puramente a scopo commerciale e d’immagine verso l’esterno, e avente lo scopo
unico di garantire una corretta transizione; di conseguenza, il signor RI 1 non
assume e non porta nessuna responsabilità verso la società o terzi in
particolare per quanto concerne la conduzione finanziaria, commerciale e
operativa” (cfr. all. a doc. 8, inc. 38.2024.45).
In data 19 luglio 2024, anche RI
2.
ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, con motivazioni anche
in questo caso sostanzialmente poi riprese in sede ricorsuale (cfr. doc. 8,
inc. 38.2024.46).
Il 30 agosto 2024, la Cassa “al
fine di procedere ad ulteriori accertamenti”, ha convocato RI 1 per il 9
settembre successivo (cfr. doc. 6, inc. 38.2024.45).
Dal verbale relativo all’incontro
così tenutosi risulta quanto indicato dalla Cassa nella propria decisione su
opposizione del 13 settembre 2024, con la quale l’amministrazione ha confermato
il proprio precedente provvedimento nei confronti di RI 1 (cfr. supra consid.
1.1
e all. A a doc. I, doc. 4 e doc. 5, inc. 38.2024.45) e della moglie (cfr.
doc. 4, all. a doc. I, inc. 38.2024.46 e supra consid. 1.1.).
Dall’estratto del registro delle
esecuzioni relativo alla __________, in atti, risulta che la stessa è stata
oggetto di una domanda di esecuzione, cui la società si è opposta, in data 6
marzo 2024 da parte di __________, per totali fr. 12'419.80. Un’altra domanda
d’esecuzione è stata poi presentata da __________, per fr. 46'893.55 il 23
aprile successivo (cfr. doc. 3, inc. 38.2024.45)
Dal bilancio relativo al 2023
risulta, inoltre, che al 31 dicembre 2023, la società, beneficiaria tra gli
altri di un credito Covid-19 di fr. 139'996.- indicato tra le passività, a
fronte di un capitale azionario di fr. 100'000.-, di una riserva legale di fr.
20'000.-, di un attivo fisso di fr. 19'236.49 e di liquidità per fr. 5'737.08
aveva una perdita d’esercizio di fr. 351'906.90 (cfr. doc. 2, inc. 38.2024.45).
Dal conto intermedio al 31 marzo
2024.
risulta, poi, che “la società si trova in situazione di eccedenza
debiti (CO 725b) e il Consiglio di Amministrazione ritiene che il presupposto
della continuità aziendale non sia più soddisfatto. Si rendono pertanto
applicabili le disposizioni ai sensi dell’art. 725b CO. Il Consiglio di
Amministrazione ha provveduto all’allestimento del presente conto intermedio al
31.3.2024
ai valori di alienazione. Si rimanda espressamente anche al conto
intermedio al 31.3.2024 ai valori di esercizio”.
Ne risulta, in particolare, che
al 31 marzo 2024, la perdita d’esercizio era aumentata rispetto a come si
presentava tre mesi prima ed ammontava a fr. 626'686.47.
Giova rilevare che la
documentazione in questione è stata, come visto, redatta dal “consiglio di
amministrazione” della __________, è datata “aprile 2024” e riporta
una firma che, confrontata con gli altri documenti in atti, sembrerebbe essere
quella del ricorrente (cfr. doc. 2, inc. 38.2024.45). Ricorrente che, del
resto, a quel momento, era l’unico che in seno alla __________ poteva operare
in nome del Consiglio di amministrazione, in quanto ancora iscritto a RC come
AU.
Lo scambio di mail tra RI 1, da
una parte, e __________ per __________, d’altra parte, versato agli atti dal
ricorrente, ad asserita comprova del fatto che dal 1° dicembre 2023 compreso la
direzione della società era passata nelle mani dell’acquirente delle azioni
societarie, dà atto di quanto segue:
-
E-mail di d:
“Ciao __________, per la
riorganizzazione aziendale mi permetto di suggerirti di considerare la
possibilità di posizionare la centrale principale in una delle due sedi (__________
o __________) e predisporre nell’altra sede una centrale ridondante d’emergenza
(come quella che già abbiamo noi). Questo ti cautela in caso di guasti,
inagibilità dei locali, ecc. In tecnica c’è già pertanto non necessita di
investimenti finanziari.”
-
E-mail :
“Ciao __________, per gli uffici ti
segnalo anche questo (…) si libera anche un altro spaio da 15m2 a 220.- mensili
dunque sarebbero uno da 36m2 e uno da 15m2 disponibili (…)”;
-
E-mail del 5 dicembre 2023 da __________ ad RI 1 (firmatosi “direttore”)
in relazione a delle proposte di sistemazione e locazione degli uffici che il
ricorrente ha poi trasmesso il giorno stesso a __________;
-
E-mail inerente due proposte di assicurazione per “malattia agenti e
malattia amministrativi”;
-
E-mail relativa a delle deduzioni salariali;
-
E-mail , al quale viene comunicato che “l’immobiliare
chiede le nostre intenzioni in merito agli uffici che occupiamo attualmente
(…)”, risposta di __________ “io ho parlato con __________, sarebbe bello se
riuscissimo ad avere il contratto per 2 anni, in quanto poi io vorrei unificare
le due società ma servirà uno spazio più grande. Comunque l’intenzione è di
rimanere lì, così si evita il trasloco” ed ulteriore riscontro
-
, al quale viene comunicato che “non
sapevo che il marito di __________ addirittura interagiva con __________! __________
ha un mandato sottoscritto per la gestione delle polizze __________. Se vuoi
che siano gestite da altri devi sicuramente revocare il loro mandato. Nella
situazione attuale potevamo solo decidere tra l’offerta __________ e __________.
Io rispetto qualsiasi tua decisioni ma mi permetto di consigliari di
approfondire bene ogni tematica prima di agire per non avere problemi”
con relativo riscontro del rappresentante di __________;
-
E-mail inerenti “il doc leasing del
veicolo di servizio” e successiva mail del 5 marzo 2024, sempre inerente
il veicolo in questione, che il ricorrente comunica al proprio interlocutore
non essere ancora stato trovato in Svizzera, suggerendo “la soluzione temporanea potrebbe essere di ritirare il
veicolo (valore di riscatto CHF 3'000.-) e poi fare il nuovo leasing in un
secondo tempo. P.s.: fammi sapere cosa vuoi fare così procedo”;
-
E-mail del 5 gennaio 2024 da RI 1 ad RI 1, dal contenuto, non firmato, “Ciao RI 1, accesso totale per __________ e __________
Totale 2 utenti. Riguardo alla tua mail di ieri adesso la guardo con __________
Da __________ tramite __________ inviato da Iphone”;
-
E-mail del 9 gennaio 2024 da __________ di __________ inerente la lista
dei lavori che, in “caso di suddivisione delle
due unità” sarebbero stati da eseguire da “parte
vostra” [ndr: di __________] e inoltro del messaggio da parte di RI 1
(firmatosi “direttore”) a __________, che a sua volta ha risposto al ricorrente
“grazie per l’aggiornamento, io direi che così
potrebbe andare bene, per quanto riguarda i posteggi come sono regolati”;
-
Uno scambio di e-mail tra il ricorrente e __________ del 23 gennaio 2024
inerenti il mandato di __________ in __________, dove __________ indica che
farà avere al proprio interlocutore “appena possibile
una lista delle informazioni e/o dati che dovete preparare”;
-
E-ma, nella quale quest’ultimo viene così informato “i lavori di trasloco procedono come previsto. Lunedì
l’immobiliare ritira la vecchia parte degli uffici e tra lunedì e mercoledì
l’impresa separa fisicamente le due parti. Considera quindi che settimana
prossima saremo ancora in una situazione di cantiere, ma da settimana l’altra __________
è a tua disposizione per l’unificazione della centra ecc. Fammi poi sapere cosa
ha previsto/pianificato per l’unificazione dei due servizi (amministrazione e
pianificazione)”
(cfr. all. a doc. V,
inc. 38.2024.45).
2.11
Chiamata
ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte valuta, dapprima,
la posizione di RI 1.
Innanzitutto,
è incontestato che l’assicurato era iscritto a Registro di commercio quale
Presidente della __________ Servizi di sicurezza sino al 2002 e come
amministratore unico, successivamente e per oltre vent’anni.
Parimenti
indiscusso è, poi, che tale iscrizione sia perdurata sino al fallimento della
società, e quindi per oltre cinque mesi dal momento in cui il ricorrente ha
presentato alla società le proprie dimissioni, chiedendo la propria
cancellazione da RC, ricevute, per conto della ditta di cui lui a novembre 2023
era amministratore unico, dalla moglie (cfr. supra consid. 2.10 e
www.zefix.ch).
Giova,
poi, rilevare che incontestata è anche la circostanza che il ricorrente,
quantomeno sino a fine novembre 2023, era pure l’azionista di (netta)
maggioranza della SA, della quale deteneva 99 azioni su un totale di 100 (la
restante essendo, come visto al consid. 2.10., della coniuge).
Con
riferimento alle asserzioni ricorsuali secondo cui soggetta, per esempio,
all’obbligo di cancellazione del nominativo di RI 1 da RC sarebbe stata la “nuova
proprietaria” della SA, che gli sarebbe pure subentrata dal 1° dicembre
2023.
a tutti gli effetti nella direzione aziendale (cfr. supra consid. 1.2. e
1.4.), il TCA rileva che a seguito della cessione azionaria - asseritamente
comprovata con il contratto versato, parzialmente, agli atti dal ricorrente -, __________
sarebbe stata effettivamente soggetta una serie di obblighi (cfr. quanto
indicato in tal senso al consid. 2.8.).
A
ben vedere, però, laddove il ricorrente pretende che da dicembre 2023 c’era una
“nuova proprietaria” di __________, dagli atti risulta, invece, che “i
diritti e gli obblighi societari in relazione con la cessione delle quote”
sarebbero “passati” a __________, alla pari, quindi, del trasferimento
della proprietà della SA (ritenuto come “i diritti e gli obblighi” sono
evidentemente connessi alla titolarità delle azioni), “con effetto al giorno
seguente del pagamento completo avvenuto del prezzo concordato” (cfr. supra
consid. 2.8. ed all. a doc. 8, inc. 38.2024.45).
Sennonché,
sentito poi a verbale presso gli uffici della resistente, RI 1, quanto
all’operazione di vendita delle azioni della SA, rispondendo negativamente alla
domanda a sapere se “È corretto affermare come, a decorrere dal 1
dicembre 2023, l'intero pacchetto azionario fosse stato venduto da parte sua e
la società acquirente __________ l'avesse integralmente pagata?”, ha
dichiarato “No, ad oggi __________ (fallita) non ha pagato nulla (…)”
(cfr. supra consid. 1.1.).
Stante
quanto riferito dal ricorrente e quanto indicato nel contratto di cessione
ch’egli ha parzialmente prodotto, pertanto, non vi è ragione di ritenere che la
proprietà delle azioni della __________, il cui trasferimento era subordinato
al previo pagamento di un prezzo poi mai corrisposto da __________, sia stata
effettivamente assunta dalla pretesa acquirente.
Quanto
precede porta a ritenere che l’intero capitale azionario sarebbe ancora
detenuto dai coniugi __________, qui ricorrenti, ed in particolare da RI 1, ciò
che sarebbe già sufficiente a quantomeno mettere in dubbio il fatto ch’egli
possa beneficiare delle prestazioni LADI (sulla posizione dell’azionista unico
anche successivamente ad un suo eventuale licenziamento, peraltro in concreto
non avvenuto per il periodo determinante, cfr. la giurisprudenza richiamata ai
consid. 2.3. e 2.4.).
Relativamente,
poi, alla posizione di RI 1 quale amministratore unico della __________, il TCA
rammenta, innanzitutto, che secondo l'Alta Corte sono, come visto, decisivi gli
oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un membro del consiglio
di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza
che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate in seno alla società (cfr. supra consid. 2.4.).
Ora,
per il periodo in cui il ricorrente postula l’erogazione delle indennità per
insolvenza egli, volendo stare alle dimissioni presentate alla società (e per
essa ricevute da sua moglie) il 27 novembre 2023 con effetto dal 1° dicembre
2023.
compreso, avrebbe dovuto essere radiato quale amministratore unico dal
Registro di commercio. Come visto, così non è però stato.
Il
Tribunale federale ha stabilito che “per
determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una
società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa
all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione
(“Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar wirksam
ist”), e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio
o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio” (cfr. supra consid. 2.4. e la citata DTF 126 V 134).
Nella STF C 278/05 del 15 marzo 2006 (richiamata dalla parte resistente nella propria
duplica; cfr. supra consid. 1.5. e doc. VII, inc. 38.2024.45), l’Alta Corte ha
tuttavia sottolineato, sempre a proposito di una richiesta di indennità per
insolvenza, che “Nach Art. 711 OR und Art. 25a HregV habe die Gesellschaft
das Ausscheiden eines Mitglieds ohne Verzug beim Handelsregister zur Eintragung
anzumelden. Geschehe dies nicht innerhalb von 30 Tagen,
könne der Ausgeschiedene die Löschung selbst anmelden. Der Beschwerdegegner
habe auch sieben Monate nach dem Beschluss der Generalversammlung noch nichts
unternommen, weshalb der Austritt aus der Firma nicht glaubwürdig scheine” (consid. 2.2.) e che “Irgendwelche Bemühungen, die sich
verzögernde Löschung zu beschleunigen, sind nicht nachgewiesen. Unter solchen
Umständen hatte der Beschwerdegegner immer noch die Möglichkeit, seine arbeitgeberähnliche
Stellung zu benutzen. Damit verblieb ein Missbrauchsrisiko, wie die
Rechtsprechung bereits in vergleichbaren Fällen festgehalten hat” (consid. 2.3.).
In concreto, dagli atti, e meglio
per dichiarazione del ricorrente medesimo, emerge che, pur avendo presentato le
proprie dimissioni quale amministratore unico il 27 novembre 2023, RI 1 si è
reso conto “A gennaio 2024 (…) che la nuova struttura (Signor __________)
non aveva ancora proceduto a far pubblicare lo stralcio del mio nominativo quale
amministratore unico della società”.
A fronte di pretese rassicurazioni
ricevute da __________, RI 1, consapevole di permanere iscritto a RC quale
amministratore unico della __________, non si è minimamente attivato ai fini
della propria radiazione.
E si è trattato di una scelta ben
ponderata, poiché, riferisce il medesimo, “Questa procedura mi è stata
sconsigliata dal mio legale in quanto avrebbe portato a delle conseguenze sia a
livello di società (in quanto sarebbe stata priva di organi) sia personale
(violazione di quanto pattuito con documento del 27.11.2023)”; cfr. supra
consid. 1.1.).
Non chiedendo la propria
radiazione dal RC, RI 1, di fatto, ha consentito il prosieguo dell’attività
societaria (anche) per i mesi con riferimento ai quali vanta, poi, dei crediti
salariali nei confronti di quella stessa SA che, sprovvista di uno degli organi
societari, come ben sapeva il ricorrente, sarebbe giunta, prima di aprile 2024,
al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO.
Nemmeno può essere tralasciato il
fatto che, “la nuova proprietà” non essendo con ogni probabilità mai
subentrata alla precedente e non avendo, quindi “la nuova proprietà”,
nominato una “nuova dirigenza ed il Rappresentante responsabile –
conformemente alla LPPS – della __________, che assumono la responsabilità
della gestione e della conduzione della società” (cfr. supra consid.
2.10.), il ruolo di amministratore unico della società ha continuato ad essere
ricoperto, oltre che a RC, anche di fatto dal ricorrente che - oltre anche a continuare
ad identificarsi quale “direttore” nelle mail che produce a pretesa
conferma del fatto che da dicembre 2023 egli era solo un “consulente”
(cfr. supra consid. 1.4.) – da ultimo, ad aprile 2024 ha presentato i bilanci
della società che poi ne hanno determinato il fallimento, in nome del
“consiglio di amministrazione” della __________. Come già evidenziato, infatti,
quella documentazione riporta una firma che, confrontata con gli altri
documenti in atti, sembrerebbe essere riconducibile con ogni verosimiglianza a
quella del ricorrente.
Sulla
base di tutto quanto precede, il TCA deve concludere che il ricorrente nel
periodo determinante (gennaio-aprile 2024) ha continuato a rivestire in seno
alla __________, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, disponendo,
in ogni caso, della possibilità di determinare o comunque influenzare
risolutivamente le decisioni della società. Per questo motivo, egli non ha
diritto a percepire la indennità per insolvenza che ha richiesto.
2.12
In
ogni caso, anche a voler considerare, e questo solo per mera ipotesi di lavoro,
che il ricorrente in seno alla SA aveva dimissionato a tutti gli effetti e
quindi anche di fatto, dall’esercitare la funzione di amministratore unico a
fine novembre 2023, il TCA ribadisce che, come anticipato al consid. 2.4.,
l’Alta Corte, nella propria sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 - con riferimento proprio al fatto che il diritto all’indennità per insolvenza deve essere
negato ai sensi dell’art. 51 cpv. LADI anche per i periodi successivi
all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie
cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il
rapporto di lavoro sia stato mantenuto - ha stabilito quanto segue:
" c) Die massgebliche Einflussmöglichkeit als
Verwaltungsrat als wesentliches Sachverhaltselement hat sich demzufolge
vorliegend vor dem 1. Januar 1996 verwirklicht. Ebenso haben die finanziellen
Schwierigkeiten, die schliesslich zum Konkurs geführt haben, bereits beim
Austritt aus dem Verwaltungsrat und somit vor dem 1. Januar 1996 bestanden,
wurde doch bereits im Schreiben der I. AG vom 22. November 1995 erwähnt, dass
möglicherweise die Bilanz der Arbeitgeberfirma hinterlegt werden müsse, und
erfolgte die Kündigung am 28. November 1995 aus wirtschaftlichen Gründen. Der
Beschwerdeführer äusserte denn auch in seinem Rücktrittsschreiben vom 12.
November 1995, vom bevorstehenden Verkauf der Firma gehört zu haben. Bis ins
Jahr 1996 hinein, nämlich bis 20. Februar 1996 und somit bis einen Tag vor der
Konkurseröffnung, dauerte indessen sein Arbeitsverhältnis als Bauführer. Wohl
fiel demzufolge der Zeitraum der Einflussmöglichkeit des Beschwerdeführers ins
Jahr 1995 (10. Februar bis 12. November 1995) und war der in Art. 51 Abs.
2.
AVIG angesprochene
Sachverhalt an sich vor dem 1. Januar 1996 abgeschlossen, doch dauerten die
Folgen, nämlich die misslichen finanziellen Verhältnisse, die schliesslich zum
Konkurs führten und für die ein in der Firma selber mitarbeitender Verwaltungsrat
ohne weitere Prüfung seiner effektiven Einflussmöglichkeiten einzustehen hat
(vgl. ARV 1997 Nr. 41 S. 226 Erw. 1b), über den Austritt aus dem Verwaltungsrat
an. Dieser Sachverhalt ist nach den erwähnten Grundsätzen der unechten
Rückwirkung auch unter der Herrschaft des neuen Art. 51 Abs. 2 AVIG zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer
hat daher ab 1. Januar 1996 für den vorher verwirklichten Sachverhalt
einzustehen.”
Il Tribunale federale si è pronunciato nello stesso
senso con la STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nel caso di un assicurato che in
seno ad una società anonima - il cui fallimento è, poi, stato dichiarato a
dicembre 2005 (procedura successivamente chiusa per mancanza di attivi nel
giugno 2006) - era stato membro del CdA dal 1994, presidente dal 2002 al 2004 e
direttore da dicembre 2002 a maggio 2005 e che aveva richiesto le indennità per
insolvenza in relazione a stipendi rimasti impagati per il periodo tra gennaio
e giugno 2005.
L’Alta Corte ha,
infatti, stabilito quanto segue:
" 3.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers
vermögen diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen
Feststellungen sind nicht mangelhaft im Sinne von Art.
97.
Abs. 1 BGG und die rechtliche Würdigung der
Vorinstanz ist bundesrechtskonform. Der Versicherte lässt geltend machen, er
sei an der ausserordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 6. Dezember 2004 als
CEO abgesetzt und neu als "einfacher Mitarbeiter" weiterbeschäftigt worden.
Er sei nurmehr in beratender Funktion tätig gewesen und es sei ihm keine
massgebliche Stellung in der Gesellschaft mehr zugekommen. Der Ausschlussgrund
des Art. 51 Abs. 2 AVIG sei demgemäss
nicht erfüllt. Ob der Beschwerdeführer als Direktor die Tätigkeit der
Gesellschaft tatsächlich nicht mehr beeinflussen konnte, ist mit Blick darauf,
dass er in dieser Funktion unter anderem die Entscheidungsfindung der neuen
Geschäftsleitung zu unterstützen hatte (Schreiben des neuen
Verwaltungsratspräsidenten vom 25. Januar 2006), zweifelhaft. Das kantonale
Gericht musste diese Frage allerdings nicht beantworten. Wie im angefochtenen
Gerichtsentscheid zu Recht ausgeführt wird, entfällt nämlich ein Anspruch auf
Insolvenzentschädigung schon deshalb, weil die Gesellschaft bereits zu einer
Zeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, als der Beschwerdeführer noch
Verwaltungsratspräsident war und demgemäss arbeitgeberähnliche Befugnisse
ausgeübt hatte. Die Probleme konnten auch nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat
Dispositivo
nicht gelöst werden und führten zuletzt in den Konkurs. Es liegt demnach, wie
von der Vorinstanz zutreffend erwogen, ein Fall im Sinne von BGE 126 V 134 vor, womit dem Versicherten keine
Insolvenzentschädigung zusteht. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer
im Jahr 2005 annahm, die Gesellschaft befinde sich auf Grund von
Sanierungsmassnahmen und einer angekündigten Fusion (wieder) in gesicherten
finanziellen Verhältnissen. Nicht verlangt ist schliesslich gemäss BGE 126 V 134, dass der Versicherte für die Gründe,
welche schliesslich zum Konkurs führten, verantwortlich oder mitverantwortlich
ist oder dass ihm eine Missbrauchsabsicht vorgeworfen werden kann. Vielmehr
genügt, dass die finanziellen Schwierigkeiten, welche zuletzt zum Konkurs
führten, bereits vor dem Austritt aus dem Verwaltungsrat bestanden (BGE 126 V 134 E. 5c S. 138). Im Lichte der weder
offensichtlich unrichtigen noch unvollständigen Tatsachenfeststellung im
angefochtenen Entscheid durfte das kantonale Gericht, ohne Bundesrecht zu
verletzen, einen Anspruch auf Insolvenzentschädigung ablehnen.” (consid. 3.2.)
Con
STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014, richiamata dalla Cassa nella propria
decisione su opposizione (cfr. supra consid. 1.1.), questa Corte, nel caso di
un ricorrente operativo per una società nella quale sua moglie era membro del
CdA, ha stabilito, innanzitutto, che determinante per l’esclusione di
quest’ultima dall’organo societario era la data del suo ritiro effettivo dal
CdA, ossia il momento in cui le sue dimissioni erano diventate effettive (ciò
che in quel caso corrispondeva, in mancanza di una valida notifica delle
dimissioni alla SA, alla cancellazione dell’iscrizione al RC).
Secondariamente,
il TCA ha concluso da una parte che la coniuge di quell’insorgente, al momento
dell’uscita dal CdA conosceva la precaria situazione debitoria della società
che ne ha, poi, causato il fallimento.
D’altra
parte, questa Corte ha appurato che il ricorrente, dopo le dimissioni della
consorte dal CdA della sua (ex) datrice di lavoro, aveva lavorato presso la SA
sino al fallimento della stessa, e meglio per un periodo superiore ad un anno.
Alla
luce di quanto precede, il TCA ha, quindi, concluso che la moglie del
ricorrente andava esclusa dalla cerchia degli aventi diritto all’indennità per
insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI anche per il periodo successivo al
suo ritiro dal CdA e, conseguentemente, che il diritto alle prestazioni in
questione andava negato anche al coniuge.
Cfr.
anche la STCA 38.2024.3. del 22 aprile 2024.
Alla
luce della giurisprudenza appena richiamata, volendo come anticipato per mera
ipotesi di lavoro, considerare che il ricorrente a decorrere dal 30 novembre
2023 avrebbe dimissionato dalla sua carica di amministratore unico società (sul
momento dal quale decorre l’effettiva uscita cfr. DTF 126 V 134 già richiamata
al consid. 2.4.), occorre appurare se le difficoltà finanziarie che hanno
causato il tracollo dell’ex datrice di lavoro (ora in liquidazione) erano già
presenti e note al ricorrente prima delle proprie dimissioni (a seguito delle
quali egli è, comunque, rimasto alle dipendenze dell’ex datrice di lavoro sino a
quando il contratto in essere è stato poi disdetto con comunicazione
dell’Ufficio fallimenti; cfr. supra consid. 2.10.).
Al
riguardo, giova evidenziare, innanzitutto, che in qualità di amministratore
unico sino almeno al 30 novembre 2023, RI 1 aveva conoscenza della situazione
dell’impresa, che al 31 dicembre 2023 si presentava già come oltremodo critica,
e meglio come indica il bilancio presentato e sottoscritto dallo stesso
ricorrente che attesta una perdita d’esercizio superiore a quanto necessario ai
fini di dover procedere secondo quanto dispone l’art. 725b CO.
È
del resto innanzitutto RI 1 ad indicare che la cessione delle azioni di quella
che da oltre 20 anni era la sua società sarebbe servita a coprire le perdite di
esercizio, di modo che già a novembre 2023, quando ha sottoscritto il contratto
di cessione, gli era chiaro che la situazione finanziaria della società era
compromessa (“Per l'anno 2023 era prevista una perdita, (…) che sarebbe
stata sanata nell'ambito dell'operazione di vendita”; cfr. supra consid.
1.1.). È questo al di là del fatto che non vi erano, a quel momento, esecuzioni
pendenti.
Il
tutto senza dimenticare che ad occuparsi, dal profilo dell’amministrazione
quotidiana, della contabilità della società era la sua consorte (cfr. supra
consid. 2.10), ben al corrente, quindi, di entrate, uscite, pagamenti in
sospeso, e, più in generale, dell’andamento finanziario della ditta. Consorte
in favore della quale peraltro, a settembre 2023, il ricorrente, al fine di “riconoscere
la collaborazione incondizionata, lo spiccato senso di responsabilità, nonché
il grande supporto dato alla società (supporto che non si limita alla gestione
ammnistrativa)” ha concesso un aumento salariale (cfr. supra consid. 2.10.
e doc. 11, inc. 38.2024.46).
2.13. Alla
luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale rammenta che sino al 30 novembre
2023 il ricorrente disponeva ex lege di un potere determinante in qualità di amministratore
unico della __________ (ora in liquidazione).
Il
diritto a percepire le indennità per insolvenza postulate per il periodo
successivo deve essergli negato ritenuto ch’egli, in ogni caso, ha comunque continuato
a mantenere un ruolo determinante in seno all’azienda sino al suo fallimento.
Inoltre
la società è giunta al fallimento in conseguenza di difficoltà finanziarie che
si trascinavano da ben prima che il ricorrente rassegnasse le proprie
dimissioni dalla carica di amministratore unico - rimaste di fatto lettera
morta anche per la sua inattività. Tali difficoltà già solo in funzione del
ruolo che ricopriva nella SA gli erano note.
È
dunque rettamente che la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle
indennità per insolvenza richieste per gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024
La
decisione su opposizione resa nei confronti di RI 1 deve, conseguentemente,
essere confermata.
2.14. Venendo, infine, alla posizione di RI
2, il TCA rammenta che, per costante giurisprudenza, il coniuge di una persona
che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lavora
nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità per
insolvenza, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.8.)
Questa Corte ricorda inoltre che
con sentenza 8C_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12
pag. 342, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui è
esclusa dal diritto all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato
nell’azienda del coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a
quello del datore di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione (che nel
caso di specie non rientra peraltro in considerazione) l’esclusione sussiste
fino alla sentenza di divorzio. A nulla di diverso hanno condotto le
circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse
fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato
arrestato per tale motivo.
Al riguardo vedi pure la STF
8C_146/2020 del 17 aprile 2020; STCA 38.2023.16 del 10 maggio 2023; STCA
38.2022.45 del 29 agosto 2022; STCA 38.2021.32 del 13 dicembre 2021, consid.
2.10.; STCA 38.2021.61 del 6 dicembre 2021, consid. 2.12; STCA 38.2021.3 del 26
aprile 2021; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020.
Nel caso concreto, dagli atti
dell’incarto emerge che la ricorrente ha lavorato sino al 30 aprile 2024 alle
dipendenze della __________, nella quale, come visto, sino a quel momento il
marito occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Coniugata con RI 1,
che sino al fallimento della SA ha potuto determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni societarie (cfr. supra consid. 2.11 e 2.13),
nemmeno RI 2 ha diritto alle postulate indennità per insolvenza.
Ne consegue che
anche la decisione su opposizione resa nei confronti della ricorrente deve
essere confermata.
2.15. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica.
Dalla
medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in
caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se
la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.
2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22
agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2024.45 e 38.2024.46
sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti