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Decisione

38.2024.48

Negato diritto a ID: residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera. Il centro delle relazioni personali dell'assicurata si trovava in Francia, ove vivono, dal 2022, marito e figlio. Vera fro

27 febbraio 2025Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo

di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può

trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui

vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si

sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il

Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali

del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che

trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la

moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che

il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in

Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati

dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti

accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il

ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane

da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato

possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il

giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie

le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue

relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,

riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal

momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale

cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della

moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto

essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di

scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive

attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la

disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso

di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in

Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti

accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto

concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi

personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in

questione.”.

Infine,

con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto

a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del

mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni

personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove

risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione

spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro

Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato

che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non

risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr.

fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24

marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62

pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto

2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio

2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA

38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA

38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA

38.2023.19 del 5 giugno 2023, la STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023, la STCA

38.2023.51 del 20 novembre 2023, la STCA 38.2023.56 del 4 dicembre 2023, la

SRCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2023.

2.3. Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nata il __________

1975) è una cittadina svizzera, coniugata con il cittadino francese __________

dal 29 aprile 2013 (cfr. doc. 1 e 9).

Dalla

loro relazione, il 31 ottobre 2012, a __________ (F), era già nato __________

(cfr. doc. 9).

In

quel momento (e per la precisione dal luglio 2000 all’aprile 2013), malgrado in

sede ricorsuale ed in data 4 novembre 2024 abbia indicato di lavorare in

Svizzera “da più di 13 anni” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), la

ricorrente era professionalmente attiva in Francia (cfr. doc. 2).

RI

1 si è iscritta al collocamento il 25 gennaio 2024 presso l’URC di __________

indicando quale proprio indirizzo “__________” ed ha postulato l’erogazione

delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2024 (cfr. doc.

1).

Prima

di richiedere il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI, RI 1 era

stata attiva:

-

dal luglio 2000 al maggio 2010 presso “studi privati fisioterapia”,

a __________, Francia;

-

dal giugno 2010 all’aprile 2013 presso “studio privato osteopatia”,

a __________, in Francia, come indipendente;

-

dal maggio 2013 all’aprile 2016 presso __________;

-

dal maggio 2016 al marzo 2021 presso __________;

-

dal 1° aprile 2021 al 31 gennaio 2024 presso __________, in qualità di “gestionnaire

prestations cas complexes & juriste” (cfr. doc. 2 e 12);

Dalla

disdetta del contratto di lavoro in atti, datata 28 novembre 2023, risulta che

quel giorno la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, interrompendo

con effetto dal 31 gennaio successivo il rapporto lavorativo che la legava a __________,

sulla base delle seguenti motivazioni:

"

(…) mon conjoint occupera

un nouvel emploi à partir du 1er décembre 2023 et je me vois donc obligée de

quitter mon emploi actuel pour déménager et m’installer en France. Conformément

à ce qui stipule mon contrat de travail, j’effectuerai un préavis de deux mois

et quitterai donc l’entreprise le 31 janvier 2024.” (cfr.

doc. 11)

Nella

propria domanda d’indennità di disoccupazione, invece, la ricorrente ha

ricondotto i motivi della propria disdetta, oltre che al “ricongiungimento

familiare”, al “cambiamento delle direttive home office” (cfr. doc.

2).

Con

scritto del 6 febbraio 2024, RI 1 ha comunicato alla Cassa che “il

ricongiungimento familiare non si è concretizzato poiché ho delle opportunità

lavorative in Svizzera. In effetti, benché la mia famiglia sia in Francia, i

miei diplomi professionali come giurista corrispondono maggiormente al mercato

lavorativo svizzero” (cfr. doc. 15).

Il

27 febbraio 2024, la Cassa ha informato la ricorrente del fatto che “il suo

caso di disoccupazione è stato aperto e il diritto stabilito”, secondo le

seguenti condizioni:

-

“data di inizio delle

prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 01.02.2024

-

inizio temine quadro

01.02.2024;

-

fine termine quadro 31.01.2026;

-

guadagno assicurato fr. 8773;

-

percentuale indennità

giornaliera 80%;

-

importo indennità giornaliera

dal 01.02.2024 fr. 323.45

-

periodo di attesa generale –

giorni – 5

-

numero di indennità alle quali

ha diritto 400” (cfr. doc. 16).

Quello

stesso giorno, l’amministrazione ha sanzionato la ricorrente sospendendola dal

diritto alle prestazioni LADI per 35 giorni ritenuto che “il 28 novembre

2023 ha inoltrato le dimissioni per il 31 gennaio 2024 (…) prima di avere la

garanzia di una nuova occupazione. A partire dal 01.02.204 rivendica il suo

diritto all’indennità di disoccupazione. In data 06.02.2024 ci ha inoltrato le

sue motivazioni spiegando che il ricongiungimento familiare non si è

concretizzato (…) considerato che quando ha presentato le dimissioni non aveva

ancora trovato un altro impiego, doveva prevedere di ritrovarsi in

disoccupazione. La Cassa di disoccupazione non può assumersi tutti i costi

causati dalle sue dimissioni. Una parte dei costi resta quindi a suo carica,

nella misura in cui le sospendiamo 35 giorni di diritto all’indennità”

(cfr. doc. 18).

Il

1° luglio 2024, la Cassa ha trasmesso via mail (“come da intesa, le invio il

formulario verifica residenza da compilare e ritornare debitamente compilato e

firmato”; cfr. doc. XII) alla ricorrente - che in sede ricorsuale pretende

che “fino alla decisione del 29 luglio 2024 (praticamente quasi 2 mesi dopo

il mio rientro in Svizzera!), nessun documento, e-mail, argomento lasciava

presagire una possibile soppressione del mio diritto all'indennità di

disoccupazione a partire dal 5 giugno 2024 da parte dell'CO 1” (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. I) - il “Formulario risposte verifica residenza in

Svizzera” (cfr. doc. XII).

In

data 12 luglio 2024, RI 1 ha fornito i riscontri le erano stati richiesti

dall’amministrazione e meglio le seguenti risposte al “formulario risposte

verifica residenza in Svizzera”:

"

(…)

1. Lei è iscritta all’AIRE?

no

Considerandi

2.

Di quanti locali è composto l’appartamento di __________?

9.

locali + 3 bagni

3.

Quanto paga di affitto mensile?

0.

4.

Esiste un contratto di locazione?

No

5.

Chi ha stipulato il contratto?

/

6.

Nell’appartamento (…) vive sa sola?

No con genitori

7.

Dove risiede la sua famiglia?

CH + Francia

8.

In casa propria o in affitto?

In subaffitto

9.

Quando era occupata presso l’ultimo datore di lavoro,

quando rientrava dalla sua famiglia?

2.

giorni max / settimana

10.

Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando

rientra dalla sua famiglia?

2.

giorni / settimana

11.

Ha un veicolo privato?

12.

Quale è il numero di targa?

Macchina -> __________ ; moto __________

13.

Quale è la sua cassa malattia?

__________

14.

Chi è il suo medico curante?

Dr. __________; Dr. __________; Dr. __________,

Dott. __________

15.

Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

4.

giorni

16.

Quali legami ha con la Svizzera?

Familiari, sociali, sanitari (medico,

osteopata, dentista), professionali, benessere (parrucchiere e estetista),

sportivi e cuturali

17.

È membro di società, associazioni o altri enti in

Ticino?

Sì (…) __________ (…) [ndr: illeggibile]

18.

È abbonata a giornali o riviste?

Sì, (…) __________.

Sono nata e cresciuta in Svizzera e sono molto legata

alle mie origini e alla mia famiglia.” (cfr. doc. 29).

Sempre con riferimento

alle risposte fornite dalla ricorrente al formulario relativo alla sua

residenza in Svizzera, questa Corte osserva che a fronte di domande

sottopostele il 1° luglio 2024 la ricorrente ha prodotto innanzi a questa

Corte:

-

il pagamento della

tassa sociale __________ del 5 luglio 2024 (cfr. all. G a doc. I);

-

il “giustificativo

richiesta di rimborso” per i trattamenti presso __________ dell’11 luglio, del

27.

settembre e del 30 ottobre 2024 (cfr. all. G a doc. I);

-

una e-mail del 7

novembre 2024 inerente un primo colloquio per un posto di lavoro via Teams

(quindi non in presenza) previsto per l’11 novembre 2024 (cfr. all. I a doc. V)

-

una e-mail del 14

novembre 2024 inerente un secondo colloquio per un posto di lavoro via Teams

(quindi non in presenza) previsto per il 20 novembre 2024 (cfr. all. I a doc.

V);

-

una e-mail del 1°

luglio 2024 per un colloquio di lavoro a __________ previsto il 3 luglio

seguente (cfr. all. I a doc. V);

-

una e-mail del 24

giugno 2024 per un colloquio di lavoro previsto a __________ il 5 luglio 2024

(cfr. all. I a doc. V);

-

i dettagli

dell’assicurazione RC “__________” presso __________ per il periodo dal 1°

ottobre 2024 al 30 settembre 2025 (cfr. all. L a doc. V);

-

il terzo pilastro

presso __________ (cfr. all. L a doc. V);

-

l’assicurazione __________

presso __________ per il 2024 (cfr. all. M a doc. V);

-

l’assicurazione del

veicolo per il 2024 sempre presso __________ (cfr. all. m a doc. V);

-

la licenza di

circolazione per il veicolo __________ intestato a RI 1 con targa __________

(cfr. all. M2 a doc. V);

-

la licenza di

circolazione per il motoveicolo __________ intestato alla ricorrente con targa __________

(cfr. all. N a doc. V);

-

un contratto di

noleggio per l’automobile __________ con targa __________ dal 24 al 31 luglio

2024.

presso la Carrozzeria __________ di __________ (cfr. all. O a doc. V);

-

la conferma di

acquisto dell’abbonamento a metà prezzo delle FFS per RI 1 di data 29 luglio

2024, per il periodo dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025 (cfr. all. P a doc.

V);

-

la fattura __________

a nome di RI 1 per fr. 39.90 (cfr. all. Q a doc V);

-

la prima pagina del

quotidiano __________ del 3 dicembre 2024 intestata alla ricorrente (cfr. all.

R a doc. V).

Con

decisione del 29 luglio 2024, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a

percepire le prestazioni LADI “a partire dal 5.6.24”, ritenendo che la

medesima “non può più essere ritenuta residente in Svizzera”, per le

seguenti ragioni:

" (…) Nel caso in esame, lei risiede a __________ presso l’abitazione

dei suoi genitori. La sua famiglia (marito e figlio) risiedono in Francia

presso i quali come da sua indicazione sul formulario “risposta verifica

residenza in Svizzera” compilato il 12.07.2024, trascorre settimanalmente 3

giorni. Tali motivi portano alla conclusione che il suo centro degli interessi

non sia su territorio svizzero ma bensì in Francia.” (cfr. doc. 30).

Il

4.

agosto 2024, RI 1 si è opposta al provvedimento emesso nei suoi confronti con

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi riprese in sede

ricorsuale. In particolare, l’allora opponente, ha osservato che

" (…) benché il formulario contenesse 18 domande, non avete

minimamente preso in considerazione le mie risposte precitate, limitandovi

unicamente ai giorni passati in Francia (2 al massimo e non 3! Come da voi

indicato nella decisione contestata) rispetto al tempo passato sul territorio

nazionale (5 giorni minimo tra cui 4 in Ticino).” (cfr. doc. 33).

2.4

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del

diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

consid. 2.2.).

Da tali presupposti

deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di

un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Giova,

altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché

molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni

contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto

2020.

consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo

l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera

(cfr.8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre

va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In

una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente

pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato

il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto

non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In

concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio minorenne della ricorrente e

suo marito vivono in Francia, in __________, nel Dipartimento dell’__________,

che dista, prendendo il tragitto più breve con l’automobile, 737 km da __________,

ove la ricorrente pretende di risiedere con i propri genitori.

Presso

il coniuge ed il figlio, nato nel 2012, la ricorrente, in data 12 luglio 2024,

ha precisato di recarsi (come del resto ha contestualmente precisato che già faceva

quando era attiva per __________) settimanalmente, e meglio nella misura di due

giorni a settimana (cfr. doc. 29 quesiti n. 9 e 10; supra consid. 2.3.).

Sempre

nel rispondere alle domande poste dalla parte resistente, ella ha, inoltre,

riferito che in Ticino soggiorna “4 giorni” a settimana (cfr. supra

consid. 2.3.).

A

fronte dei due giorni trascorsi con la famiglia, un soggiorno in Ticino di

quattro giorni a settimana si spiega anche con il tempo richiesto dal tragitto

per recarsi dalla famiglia, che comporta un viaggio di 8 ore e 3 minuti in

automobile (cfr. GoogleMaps).

Al

riguardo, il TCA ricorda che RI 1 ha indicato che “si può

arrivare a __________ partendo dalla Svizzera romanda in breve tempo” (cfr.

supra consid. 1.4.). Successivamente, ha dichiarato la ricorrente, “il

tragitto in TGV tra __________ e __________ dura meno di 4h30, quindi fattibile

in breve tempo (…) senza che ella debba aggiungere giornate supplementari come

vorrebbe far credere l’CO 1” (cfr. doc. IX).

Su

questo ultimo aspetto, questa Corte rileva, da una parte, che il percorso più

breve mediante il treno da __________ a __________ dura 4 ore e 31 minuti, le alternative

essendo di 4 ore e 55 minuti o superanti le 5 ore di viaggio (cfr. www.ffs.ch).

D’altra

parte, il TCA pone in evidenza il fatto che la ricorrente, se per il resto del

tempo (quattro giorni a settimana) risiede, come pretende, a __________ e non

si trova quindi già in __________, per poter prendere il TGV deve prima

raggiungere __________ dalla __________. Il solo percorso in treno da __________

a __________ richiede, mediante il tragitto in treno più rapido, oltre cinque

ore, per un totale di oltre 9 ore sino a __________, distante poi dieci minuti

d’auto da __________.

Ne

discende che, sia effettuato con l’automobile, sia con il treno, il percorso

che la ricorrente ha indicato di affrontare tutte le settimane (e questo tanto

prima, quanto dopo essersi iscritta al collocamento), dalla __________ all’__________

richiede un minimo di otto ore e quindi di sedici, tra andata e ritorno.

Ciò

la porta ad essere presente a __________ due giorni a settimana ed in Ticino

quattro.

Il

TCA constata che in un primo momento, rispondendo ai quesiti posti dalla Cassa

circa la sua effettiva residenza in Svizzera, la ricorrente ha indicato che

tanto prima dell’iscrizione in disoccupazione, quanto dopo, “rientrava”

dalla propria famiglia 2 giorni a settimana.

Al

riguardo, questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è

data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la

precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle

affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne

ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019;

DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del

24.

aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

Ne

consegue che quanto la ricorrente sostiene in sede ricorsuale, laddove fa

valere che “la mia famiglia viene regolarmente in Svizzera, di conseguenza

io non vado in Francia sistematicamente tutte le settimane” (cfr. supra

consid. 1.2.), non può essere preso in considerazione.

In

simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della

presente vertenza (e meglio dal 5 giugno all’8 ottobre 2024; cfr. supra consid.

2.1

) il centro degli interessi personali, con particolare riferimento a quelli

familiari preponderanti, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_631/2022

del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021

consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF

8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

era in Francia, nell’__________, dove vivono e vivevano, stando a quanto

indicato dalla ricorrente sin dal 2022, il marito ed il figlio minorenne.

.

La

ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da

poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri

oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid.

2.2

), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia

creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di

quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.;

STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20

gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19

pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:

“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non

pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero;

DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e

una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi,

bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei

loro interessi”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la

sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.

supra consid. 2.2.).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

In

relazione a quanto indicato dalla ricorrente sul fatto di avere un cognome

diverso da quello del marito, rispettivamente, il riferimento di RI 1 alla

circostanza che “secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2023 solo il

60% delle coppie viveva ancora insieme nella stessa casa” (cfr. supra

consid. 1.4.), questa Corte ricorda che il Tribunale federale, nella già citata

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, si è già espresso sulla questione delle

coppie aventi domicili separati, ritenendola irrilevante.

Innanzi

a questa Corte, nel caso di cui alla STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022, la

legale di quel ricorrente, sempre trattandosi di un caso in cui litigioso era

l’adempimento del presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, aveva fatto

valere, a pretesa conferma del fatto che il proprio assistito fosse da ritenere

residente in Svizzera, che “La coppia si è sposata nel 2017 a confermare un

vincolo di fiducia che durava dal 2000, non ha avuto figli e ciascun coniuge ha

le proprie abitudini e la propria vita separata, il marito in Ticino e la

moglie a ____ [ndr. in Italia]. Da sempre il rapporto è caratterizzato

da una distanza fisica e geografica.” (cfr. STCA 38.2021.86 del 7 febbraio

2022, consid. 2.3.).

Proprio

nel ricorso presentato da quell’assicurato contro la sentenza di questa Corte, il

Tribunale federale ha stabilito che (“(…) sia il ricorrente che la moglie

sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle

rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell’assicurazione

contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte

professionali”; cfr. supra consid. 2.2.).

Va, pure, rilevato che il solo fatto di

disporre della cittadinanza svizzera non esime un assicurato dal dover avere

nel nostro il Paese il centro dei propri interessi.

Con

riferimento alla censura secondo cui l’amministrazione avrebbe preso in

considerazione “unicamente ed interpretando a modo suo (e in maniera

scorretta) una sola risposta ad un formulario che ha 18 domande (…)

permettendosi inoltre di modificare le risposte della signora RI 1” (cfr.

supra consid. 1.4.), questo Tribunale precisa che ai fini della presente

vertenza non è solo una delle risposte fornite al questionario circa

l’effettiva residenza in Svizzera della ricorrente ad essere determinante.

Per

le risposte fornite ai quesiti 9 (“Quando era

occupata presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua

famiglia?”), 10 (“Dalla data di

iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?”) e 15

(“Quale è la durata settimanale del soggiorno in

Ticino?”), circa la presenza in Svizzera, rispettivamente, in Francia di

RI 1 si è ampiamente detto poc’anzi.

Alla

domanda n. 6 (“Vive da sola?”)

la ricorrente ha risposto di vivere a __________ con i propri genitori.

Dall’estratto relativo all’insorgente nel sistema informatico concernente la

banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Canton Ticino, risulta che

l’economia domestica della ricorrente a __________ è composta, oltre che dalla

madre e dal padre, anche da altre due persone; una avrebbe a __________

unicamente un recapito, l’altra porta un cognome diverso e verosimilmente non è

un parente stretto.

Il

TCA constata, inoltre, che alle domande 11 ("Ha un veicolo privato?”) e 12 (“Quale è il numero di targa?”),

la ricorrente ha indicato di disporre, oltre che di un motoveicolo, di

un’autovettura con targhe ticinesi. Sennonché, agli atti produce, quali “prestazioni

garagista a __________”, unicamente un contratto di noleggio per

un’automobile, da lei stipulato per una settimana, e meglio dal 24 al 31 luglio

2024.

(cfr. ), il cui noleggio non dimostra che

la ricorrente abbia in Ticino il proprio riparatore di autoveicoli o garagista,

ma solamente che la medesima, pur facendo valere di disporre di una vettura che

effettivamente dalla licenza in atti pare essere immatricolata nel nostro

Cantone ed assicurata in Svizzera (cfr. all. M a doc. V), inspiegabilmente - il

noleggio non corrispondendo da quanto emerge dagli atti alla contestuale

riparazione di un veicolo -, ne noleggia, poi, un’altra.

In merito alla risposta

alla domanda n. 17 a sapere se “è membro di società, associazioni o altri

enti in Svizzera”, il TCA rileva, partendo dalle risposte fornite da RI 1,

quanto segue:

-

__________: trattasi di una società

cooperazione che prevede la possibilità di “Acquisizione di una quota

sociale di CHF 50.-” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al

sito www.zefix.ch) che la ricorrente non

comprova di avere acquisito;

-

“__________”: la ricorrente non ha

prodotto alcunché al riguardo;

-

__________: RI 1 ha prodotto la tessera

di sostenitrice della __________ per il 2024 e la conferma di pagamento della

tassa di socio per il 2024 di data 5 luglio 2024, successiva, quindi, alle

domande onde verificare la sua residenza inviatele dalla Cassa il 1° luglio

2024;

-

__________: gli unici dettagli versati

agli atti dalla ricorrente concernono l’intestazione di un conto privato

cointestato alla ricorrente ed al marito, con un’indicazione manoscritta “verificato

il 27.2.24” (cfr. doc. 7), senza indicazione di alcun indirizzo per la

corrispondenza della ricorrente.

Tali elementi non sono atti

a supportare le allegazioni della ricorrente circa la pretesa residenza in __________.

In merito, poi, agli

abbonamenti a riviste indicati in risposta al quesito n. 18, questa Corte

rileva quanto segue:

-

__________: trattasi di un settimanale

che viene distribuito gratuitamente e che in concreto la ricorrente non ha

peraltro comprovato di ricevere;

-

alla rivista __________ ci si pu).

Anche in questo caso, peraltro, la ricorrente non ha comprovato di esservi

abbonata;

-

__________: trattasi di un portale

internet liberamente consultabile dalla Svizzera come dall’estero;

-

__________: trattasi di un epaper li

-

: trattasi di un sito internet

consultabile dalla Svizzera come dall’estero con possibilità di iscrizione a

newsletter;

-

__________: la ricorrente ha prodotto

unicamente copia di parte della prima pagina dello stesso, peraltro relativa alla

sola edizione del 3 dicembre 2024, posteriore all’emissione della decisione su

opposizione (cfr. supra consid. 2.1.).

In tal senso, giova, poi, rilevare che __________ viene

consegnata “fresca di stampa ogni gio). Quanto versato agli atti dalla

ricorrente non comprova che RI 1 sia abbonata al quotidiano, ma unicamente che

la medesima ne ha ricevuto la copia del 3 dicembre 2024;

-

la rivista __________: viene consegnata

ai sostenitori due volte l’anno ma è consultabile online gratuitamente senza

richiedere alcuna iscrizione o abbonamento;

-

__________: trattasi di una piattaforma

internet che permette, previa iscrizione, l’accesso a contenuti più ampi.

Anche in questo caso,

trattasi di elementi che non sono atti a comprovare un’effettiva residenza in __________

della ricorrente.

In tale contesto ed a

fronte di elementi portati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, ma

che in concreto si rivelano privi di qualsivoglia valenza probatoria, va

ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022

consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del

26.

luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.;

STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF

U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.

57.

pag. 164 consid. 5a).

Questo

Tribunale non ignora che l’insorgente in

Svizzera, dove è nata e cresciuta, ha parenti stretti, ma in concreto ritiene

decisivo il fatto che sia il marito, che il figlio di 12 anni (11 al momento

della domanda di prestazioni LADI), con i quali ha un legame tanto profondo da

affrontare settimanalmente 15 ore di viaggio per trascorre un paio di giorni

tutti insieme, non si trovano nel nostro Paese, bensì a __________, in Francia.

Peraltro,

in quel Paese, la ricorrente, che innanzi a questa Corte fa valere “non ho

nessun'affinità particolare con la Francia (sposata con un Francese da più di

12.

anni, non ho mai richiesto tale nazionalità)” (cfr. supra consid. 1.2. e

doc. I) ha indicato di aver lavorato per tredici anni, tra il 2000 ed il 2013

(cfr. supra consid. 2.4.), ove ha dato alla luce un figlio e dove, con ogni

verosimiglianza, oltre a quello col marito, in tredici anni ha tessuto

ulteriori legami, tanto professionali e legati alla propria precedente

attività, quanto personali.

Al

riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio

8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni

personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti

constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle

ragioni invocate.

Neppure l’affiliazione ad una cassa malati

può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro, che ai sensi

dell’art. 1 cpv. 1 OaMal, le persone domiciliate in Svizzera ai sensi

degli articoli 23 a 26 del Codice Civile, sono tenute ad assicurarsi

conformemente all’art. 3 LaMal).

A

ragione, dunque, nella decisione su opposizione dell’8 ottobre 2024 la Cassa ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto

realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF

8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata

e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA

38.2023.43

del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022,

pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11

novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18

aprile 2016).

2.5

Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,

2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino al 31 marzo 2012 le parti

contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla

base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il

Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid.

5.

, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come

pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,

concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006

AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione del Comitato misto

del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II

all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato

tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF

140.

V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato

ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015

del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Gli assicurati frontalieri in

disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le

prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art.

65.

par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione

completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,

risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua

a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo

l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo

supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro

nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e

dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al

paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla

legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a

tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali

prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il

Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in

disoccupazione completa di porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il

versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di

ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”.

Da notare che i costi per il

rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. Rubin,

op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution

étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les

premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]

883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad

un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata

“Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei

frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr.

883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,

competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità

versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della

durata del rapporto di lavoro individuale)”).

Per completezza si segnala che il

1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di

disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa

all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che

prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre

mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80%

del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascor

).

2.6

In una sentenza pubblicata in DTF

142.

V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di

nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a __________, dove

disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur

la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante

- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition

de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto

riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato

una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza

che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo

lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65

del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.

987/2009.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già

menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale

un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa

a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49

del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio

2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella

sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les

premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances

sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli,

2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9

del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre

2014.

Sul tema

cfr. anche STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023; STCA 38.2021.86 del 7 febbraio

2022.

del 28 novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e STF 8C_440/2022

del 23 febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del

15.

marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.

2.7

Nella presente fattispecie, RI 1 ha precisato di recarsi dal

marito e dal figlio di 12 anni, residenti a __________, in Francia, per 2

giorni a settimana (cfr. supra consid. 2.3.).

In sede ricorsuale,

l’assicurata ha, come visto, poi tentato di ridimensionare le proprie

precedenti dichiarazioni, affermando, in buona sostanza, che anche il marito ed

il figlio verrebbero regolarmente in Svizzera e che lei non si recherebbe

quindi a cadenza settimanale in Francia (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

Anche in questo

caso, trova applicazione il principio della priorità della dichiarazione della

prima ora (cfr. supra consid. 2.4.) ed il TCA non può che concludere che,

recandosi settimanalmente nell’Héralut, dal profilo del diritto internazionale

la ricorrente deve essere considerata una vera frontaliera, per cui non ha

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per

l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello

delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo,

“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit.,

pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i

lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V

169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre

2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015

e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad

alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente

diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del

paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del

15.

marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro

svolto”).

Su

questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie

économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE

pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change,

c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera

l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent

cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est

au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers,

de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment

l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des

allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun

accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).

2.8

Infine,

con riferimento a quanto preteso dalla ricorrente che dal 4 marzo al 4 giugno

2024.

ha beneficiato delle prestazioni d’esportazione (v. art. 64 par. 1 R (CE)

n° 883/2002 “1. La persona che si trova in

disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla

legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e

che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il

diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei

limiti sottoindicati: a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato

iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane

dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti

possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale

termine; b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli

uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai

controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla

legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta

per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni

dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli

uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine; c) il

diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere

dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale

dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo

in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato

membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di

tre mesi fino ad un massimo di sei mesi; d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione

competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.).

Appellandosi

all’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004 (ai sensi del quale “Se l'interessato

ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale

egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima

di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi

della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione

a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla

scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più

favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le

istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una

data posteriore senza perdita del diritto.”), la ricorrente innanzi a

questa Corte fa valere che il suo diritto a percepire le prestazioni LADI

avrebbe dovuto essere mantenuto anche dopo il 5 giugno 2024 (“essendo la situazione

della ricorrente immutata e convalidata dall’CO 1 fin dall’inizio, la Cassa

deve continuare il versamento della disoccupazione anche dopo il rientro in

Svizzera della ricorrente ai sensi dell’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004”;

cfr. supra consid. 1.4. e doc. V).

Al

riguardo, il TCA si limita a rilevare che tale disposizione non ne sorregge la

posizione.

In

tal senso, il TCA rileva che a

Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Direttiva relativa alle

ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione

contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) del dicembre 2004, in cui la

sigla RA corrisponde al Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di

applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale (Regolamento di applicazione) e la sigla RB al Regolamento

(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo

al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di

base), ha indicato, in relazione al “Rientro dal periodo di

esportazione delle prestazioni” che :

" G117 La riscossione dell’ID dopo il

rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni presuppone che

l’assicurato adempia nuovamente tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI. Il

presupposto dell’idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento

in cui l’assicurato si riannuncia come disoccupato presentandosi personalmente

presso l’URC. Dal momento del riannuncio all’URC l’assicurato può nuovamente

usufruire di giorni esenti dall’obbligo di controllo.

G118 Un diritto alle prestazioni

senza interruzioni è possibile solamente se l’assicurato si presenta all’URC il

giorno del rientro o, se rientra durante il fine settimana o in un giorno

festivo, il primo giorno lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la

propria disponibilità.

G119 Un riannuncio tardivo all’URC

non porta immancabilmente alla perdita dell’intero diritto all’ID. Il diritto all’ID si estingue solamente qualora non venga fatto

valere entro 3 mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce. Per

il periodo fra l’ultimo giorno in cui l’assicurato era a disposizione

dell’istituzione estera e il primo giorno in cui è a disposizione del proprio

Stato non sussiste alcun diritto.

G120 Dopo il riannuncio all’URC

l’assicurato è di nuovo soggetto interamente alla LADI e deve soddisfare le

prescrizioni di controllo svizzere secondo l’art. 17 LADI”.

2.9

In una sentenza STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2.1, già citata sopra, il Tribunale

federale, a proposito della Circolare ID 883, ha sottolineato che:

" 5.2.1. La circolare ID 883 è stata emanata

nel senso dell'art. 110 LADI, che autorizza la SECO, in qualità di autorità di

vigilanza responsabile dell'applicazione uniforme della legge, a impartire

istruzioni agli organi di esecuzione. La presente circolare illustra le

ripercussioni delle disposizioni dei regolamenti (CE) n° 883/2004 e n° 987/2009

per gli organi di esecuzione dell'ADI ed è da intendersi come testo di

rifermento. L'obiettivo delle spiegazioni dettagliate è di fornire informazioni

utili per giungere a una soluzione in caso di problemi o contestazioni. Questa

circolare fa parte dei cosiddetti ordini amministrativi interpretativi. Sebbene

tali ordini abbiano un'influenza indiretta sui diritti e i doveri dei

cittadini, non hanno forza di legge. In particolare, non sono vincolanti per i

cittadini, per il giudice e nemmeno per l'amministrazione, in quanto non

esentano quest'ultima dall'esaminare ogni singola situazione. Inoltre, non

possono creare nuove norme giuridiche, né costringere i cittadini ad adottare

un determinato comportamento, attivo o passivo. In sostanza, non possono andare

oltre l'applicazione della legge e prevedere qualcosa di diverso da ciò che

risulta dalla legislazione o dalla giurisprudenza

(DTF 127 V 57 consid. 3a e su

riferimenti).” (cfr. STCA 38.2024.29 del 26 agosto 2024, consid. 2.11.).

In

effetti le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per

il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre

2021.

consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre

2021.

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1;

DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo,

tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui

queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali

applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21

maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;

STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3

maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2

; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V

314.

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125.

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il

giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti

legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid.

6.1.1

; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V

68.

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC

1992.

pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,

DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 296-297).

Secondo

la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.10

In concreto, dunque, a

ragione, terminato il periodo in cui RI 1 ha beneficiato delle indennità

di esportazione (per quanto riconosciutole per il periodo precedente cfr. le

considerazioni della Cassa al consid. 1.5.), la Cassa ha verificato

l’adempimento delle condizioni imposte dalla LADI affinché ella potesse

beneficiare delle relative prestazioni a decorrere dal 5 giugno 2024 giungendo,

come visto, altrettanto correttamente alla conclusione che le stesse, con

particolare riferimento a quanto dispone l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ed il centro

degli interessi personali della ricorrente, non erano ossequiate.

2.11

Alla

luce di tutto quanto esposto nei considerandi precedenti, la decisione su

opposizione dell’8 ottobre 2024 deve essere confermata.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15

; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti