38.2024.48
Negato diritto a ID: residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera. Il centro delle relazioni personali dell'assicurata si trovava in Francia, ove vivono, dal 2022, marito e figlio. Vera frontaliera
27 febbraio 2025Italiano88 min
circolazione per il motoveicolo __________ intestato alla ricorrente con targa __________
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.48
CL/gm
Lugano
27 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 ottobre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’ 8 ottobre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa)
ha confermato la precedente decisione del 29 luglio 2024 (cfr. doc. 30) con la
quale aveva negato a RI 1 – cittadina svizzera, nata nel 1975 ed annunciatasi
presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ con effetto dal
1° febbraio 2024 (cfr. doc. 1) - il diritto alle indennità di disoccupazione,
ritenendo che la medesima, da un lato, non potesse essere considerata residente
in Svizzera, dall’altro, fosse da qualificare quale vera frontaliera.
L’amministrazione,
nella propria decisione su opposizione, ha rilevato:
"
(…) Nel caso in esame e dai documenti in nostro possesso, occorre
spiegare che il diritto iniziale all’assicurata è stato dato in quanto:
-
dalla sua disdetta del 28 novembre 2023, indirizzata alla __________,
si legge quale motivo: “(…) En effet, mon conjoint occupera un
nouvel emploi à partir du 1er décembre 2023 et je me vois donc obligée de
quitter mon emploi actuel pour déménager et m’installer en France (…)”;
-
la sua dichiarazione rilasciata nel formulario “Domanda di indennità
di disoccupazione”, compilata e firmata dall’assicurata, in data 1°
febbraio 2024, dalla quale si legge quale motivo della sua disdetta “cambiamento
delle direttive home office e ricongiungimento familiare”;
-
e l’autorizzazione da parte dell’URC inerente le esportazioni delle
prestazioni temporanee dal 4 marzo 2024 al 4 giugno 2024,
la Cassa CO 1 di __________ ha stabilito il
diritto dell’assicurata a queste indennità, determinando il termine quadro dal
1° febbraio 2024 ed effettuando i relativi versamenti, dopo avere emesso la
decisione di sospensione di 35 giorni a partire dal 6 febbraio 2024 (cfr.
decisione no. __________ del 27 febbraio 2024).
Con scritto del 6 febbraio 2024, la stessa
aveva indicato che il ricongiungimento familiare non si era in seguito
concretizzato, poiché aveva delle opportunità lavorative in Svizzera.
Comprendendo la situazione dell’assicurata
e l’autorizzazione dell’URC, la quale è rimasta invariata, l’assicurata ha
comunque potuto percepire le indennità di esportazione fino al 4 giugno 2024.
Una volta terminato il diritto alle
indennità di esportazione, la Cassa menzionata ha emesso il provvedimento, qui
impugnato, tramite il quale è stato comunicato che non si poteva più ritenere
l’assicurata effettivamente residente in Svizzera.
La sig.ra RI 1 ha contestato questo
provvedimento, comunicando di essere domiciliata in Svizzera da 10 anni e da
due di risiedere nella casa di __________ con i suoi genitori anziani, di avere
due vetture targate Ticino, avere relazioni personali e come già indicato nel
formulario “risposte verifica residenza in Svizzera”, di essere membro
di società, associazioni ed enti in Svizzera, di essere abbonata a riviste,
giornali, di pagare le imposte in Svizzera, di votare in Svizzera, ecc…
Visto quanto sopra, ribadiamo che non è mai
stato messo in discussione sia il diritto della signora RI 1 per i mesi
precedenti come il fatto che la stessa sia bene integrata nel Canton Ticino e
che cerchi un impiego in Svizzera.
Tuttavia, proprio da dichiarazioni di
quest’ultima, la stessa rientra in Francia, dalla sua famiglia (marito e figlio
di quasi 12 anni), centro di interessi preponderante, due volte alla settimana
e questo indica chiaramente, secondo la costante giurisprudenza, le direttive
della SECO e la legislazione preposta ed espressa in precedenza che la sig.ra RI
1 deve essere considerata come una vera frontaliera.” (cfr. all. A a doc. I).
1.2. Contro
la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. La
ricorrente - oltre a protestare il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili
- chiede l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e che la Cassa
sia, conseguentemente, chiamata a riconoscerle “il diritto dell’indennità di
disoccupazione anche dopo il 5 giugno 2024, e a pagare immediatamente tale
indennità riprendendo il versamento dell’indennità di disoccupazione a partire
dal 5 giugno 2024” (cfr. doc. I).
A
sostegno delle proprie pretese, la ricorrente, oltre a riprendere il contenuto
dell’opposizione già interposta contro la decisione del 29 luglio 2024 (cfr.
doc. 33), fa valere, in particolare, quanto segue:
" (…) Sono
di nazionalità elvetica, nata a __________ e cresciuta in Ticino. Da più di 13
anni lavoro in Svizzera, dapprima a __________, in seguito, a partire dal 2016
fino al 30 marzo 2021 a __________. Con titolo accademico ottenuto in diritto
nel 2019 all’Università di __________ (MLaw), sono entrata in funzione alla __________
(in seguito __________) in qualità di gestionaria senior e giurista dal 1°
aprile 2021 al 30 gennaio 2024.
Nell’agosto 2022, mio marito e mio figlio
si sono trasferiti nella zona di __________. Io ho continuato a vivere in
Svizzera, mantenendo il domicilio, residenza in territorio elvetico poiché il
centro delle mie relazioni personali e dei miei centri d’interessi (familiari,
sociali, sanitari, professionali, benesseri, sportivi, culturali) sono da molti
anni in Svizzera. Faccio notare che tale situazione era già nota alla cassa di
disoccupazione quando il mio caso di disoccupazione è stato aperto e il diritto
stabilito (doc. H). Inoltre, essa non è mutata dopo l’iscrizione in
disoccupazione. Tale situazione è simile alla situazione di quando lavoravo
presso la __________ malgrado che mio marito e mio figlio erano già in Francia
da più di 2 anni e io residente in Ticino dall’agosto 2022.
In data 4 marzo 2024, mi è stata concessa
l'esportazione temporanea per 3 mesi e tale esportazione porta bene il suo
nome: ossia temporanea. Di fatto, non trovando lavoro in Francia e non avendo
nessun centro di interessi in questo paese, sono tornata in Svizzera con
l'intenzione di continuare a risiedervi.
In effetti, in Svizzera ho ottenuto il mio
diploma di master in diritto (2019) e un Certificates of Advanced Studies (CAS)
in "Protection des données- LPD Entreprise" (2022) all'università di __________,
titoli accademici che permettono un netto miglior inserimento professionale in
Svizzera piuttosto che in Francia. Se, al momento della disdetta del 28
novembre 2023, (doc. D), per questioni professionali di mio marito ero
nell'obbligo di fare un ricongiungimento familiare in Francia, tale
ricongiungimento però non si è concretizzato (doc. E). In effetti, i 3 mesi di
intense ricerche lavorative in questo paese hanno messo in luce, da un lato il
fatto che, con diplomi conseguiti in Svizzera, le possibilità concrete di
proposte lavorative nell'ambito del diritto sono molto difficili da ottenere
rispetto alle opportunità lavorative in Svizzera, da un altro lato che non ho
creato nessun centro di interessi con la Francia. Queste constatazioni ci hanno
permesso di vedere che, malgrado mio marito e mio figlio abitino in Francia,
per mantenere un certo livello di vita e per permettermi maggiori possibilità
professionali, il ricongiungimento familiare non è possibile. In effetti, da
più di 2 anni e mezzo viviamo in una situazione un po' particolare (io risiedo
in CH e mio marito e mio figlio in Francia), ma tale situazione è quella che ci
corrisponde meglio sia dal punto di vista economico che privato.
Di fatto, la Svizzera mi garantisce
migliori possibilità di reinserimento professionali permettendomi di mantenere
nello stesso tempo stretti legami personali, professionali e i centri
d'interessi sul territorio elvetico. In pratica, come risposto nel formulario
“Risposte verifica residenza in Svizzera" (doc. F.), il centro delle mie
relazioni personali e dei miei centri di interessi sono in Svizzera:
-
Centro di interessi familiari: tutta la mia famiglia (genitori, fratelli
e sorella, cugini, zii) abita in Svizzera;
-
Legami sociali: ho mantenuto e mantengo legami con i miei amici del
liceo di __________, frequento i miei compagni di università e i miei ex
colleghi di lavoro;
-
legami sanitari: medico di famiglia e specialisti, osteopata, dentista
(doc. G);
-
Centro di interessi professionali: diplomi svizzeri, colloqui effettuati
(es. a __________ per la protezione giuridica __________ o per l'Assicurazione __________;
a __________ all'Ufficio federale di giustizia UFG), e nuove opportunità di
lavoro Svizzera, ricerche di lavoro principalmente sul territorio elvetico;
-
Centro di interessi benesseri: frequento SPA e piscine nazionali;
-
Centro di interessi sportivi, culturali: seguo le manifestazioni
sportive e culturali (es. partite di hockey, mostre, sagre, ...);
-
Inoltre, sono membro di società, associazioni ed enti in Svizzera (__________,
doc. G); sono abbonata a giornali, riviste e siti elvetici (es. La Regione
Ticino, Azione, 20 Minuti, ...), pago la cassa malati e le imposte, partecipo
alle votazioni federali, cantonali e comunali;
-
ho 2 veicoli privati (una macchina in leasing da settembre 2022 e una
moto) con targhe ticinesi, ho il garagista a __________, ho un abbonamento
telefonico (__________) e il metà prezzo delle CFF.
Di conseguenza, come concordato con I'URC e
rispettando gli obblighi di controllo e i doveri ai sensi della LADI, il 5
giugno 2024, ossia alla scadenza del periodo di esportazione temporanea, mi
sono recata al colloquio a __________. In effetti, essendo sempre disoccupata,
risiedendo effettivamente in Svizzera, avendo sempre l'intenzione di continuare
a risiedervi e avendo mantenuto contemporaneamente il centro delle mie
relazioni personali in territorio elvetico, è tale territorio che mi permette
di continuare ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione
svizzera.
Faccio notare anche che fino alla decisione
del 29 luglio 2024 (praticamente quasi 2 mesi dopo il mio rientro in
Svizzera!), nessun documento, e-mail, argomento lasciava presagire una
possibile soppressione del mio diritto all'indennità di disoccupazione a
partire dal 5 giugno 2024 da parte dell'CO 1. D'altronde, al colloquio del 31
luglio 2024 con l'URC, ho dovuto io personalmente informare il funzionario
incaricato del mio dossier della nuova situazione poiché nessuno l'aveva informato
della decisione emessa dall'CO 1. Meravigliato e sorpreso, egli è stato
obbligato ad annullare tempestivamente la mia iscrizione al programma __________
(programma d'occupazione temporanea nazionale) richiesto dall'URC, per il quale
avevo già partecipato ad un incontro informativo il 4 luglio 2024 per poi
proseguire il programma il 6 agosto a __________ per una durata di 6 mesi. Come
già sottolineato in precedenza, non ho nessun'affinità particolare con la
Francia (sposata con un Francese da più di 12 anni, non ho mai richiesto tale
nazionalità); non ho un alloggio in questo paese, né un conto bancario, non
sono iscritta al sistema sanitario francese e non percepisco alcun aiuto finanziario
da parte di questo paese. Al contrario, sono domiciliata e risiedo in Svizzera
da tanti anni, il centro delle mie relazioni personali e dei miei centri
d'interessi è in Svizzera e ho l'intenzione di conservare tale residenza e di
continuare ad avere i miei centri d'interessi privati e professionali in questo
paese. Tali motivi portano alla conclusione che il centro dei miei interessi è
sul territorio svizzero e non in Francia. Infine, la mia famiglia viene
regolarmente in Svizzera, di conseguenza io non vado in Francia sistematicamente
tutte le settimane e passo i miei congedi, giorni feriali e molti week-end sul
territorio elvetico. Mio figlio, il quale ha vissuto più di 10 anni e
frequentato le istituzioni scolastiche e dell'infanzia nei Canton Ticino, __________
e __________, parla italiano, francese e un po' di tedesco, trascorre tutte le
vacanze scolastiche sul territorio elvetico utilizzando attrezzature sportive,
partecipando alle manifestazioni culturali e sociali, visite ai familiari, ha
solo la carta d'identità svizzera e, per mantenere un legame forte con il
Ticino, è iscritto ai corsi di italiano.
Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c e f
LADI, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in
Svizzera (art. 12) ed è idoneo al collocamento (art. 15). Il riconoscimento
della residenza abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni quali avere
la residenza effettiva in Svizzera, nonché l'intenzione di conservarla durante
un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. l p. 448 s.). Questa
condizione implica la presenza fisica dell'assicurato in Svizzera (nel senso di
un soggiorno abituale), nonché l'intenzione di stabilirvisi e di stabilirvi il
proprio centro di vita. Inoltre, la situazione familiare è soltanto uno dei diversi
indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio
prima di iniziare un'occupazione, il tipo di attività svolta come pure
l'intenzione del lavoratore. Quindi, per determinare il luogo di residenza,
l'autorità deve basarsi su una molteplicità di indicatori e non su uno solo in particolare,
anche se importante (sentenza del Tribunale federale 8C 405/20 15 del 27
ottobre 2015, par. 5.2 e Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de
l'emploi, 2019, n. 123, pag. 26). A tale proposito, l'CO 1 ha emesso la sua
decisione senza prendere minimamente in considerazione tutte le mie risposte
riguardanti i legami con la Svizzera nel formulario precitato.
Per tutti i motivi sopraesposti, le
condizioni richieste per riconoscere la residenza abituale in Svizzera ai sensi
della LADI sono soddisfatte (ATF 8C 405/20 15 del 27.10.2015).
2. Frontaliero
Nella DSO del 8 ottobre 2024, l'CO 1
dichiara che "[...] la Sig. RI 1 deve essere considerata come una vera
frontaliera". Al riguardo contesto tale considerazione. L’CO 1
sostiene che ai sensi dell’art. 1 lett. f RB, per lavoratore frontaliero si
intende qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in
uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in
linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. Aggiunge inoltre,
riferendosi alla circolare marg. D2 1 che “I veri e tipici frontalieri sono
caratterizzati dal fatto che la loro permanenza nello Stato limitrofo è
finalizzata unicamente all'esercizio di un 'attività lavorativa. In caso di
disoccupazione essi non hanno più motivo di rimanere in tale Stato: tornano
perciò nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri
interessi vitali" (pag. 3 DSO) senza menzionare il fatto che tale
circolare considera veri frontalieri le persone che tornano nello Stato di
residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri interessi vitali e dove
hanno maggiori possibilità di reinserirsi professionalmente (marg. D21
Direttiva ID 883 pag. 82).
Di conseguenza, come sostenuto più volte e
come descritto al punto 1 di tale ricorso e anche nell'opposizione del 4 agosto
2024, la mia situazione non corrisponde minimamente alle condizioni richieste
per essere considerato un vero frontaliero.
In effetti, in primis, e come dimostrato e
dichiarato più volte, la mia residenza effettiva è in Svizzera, in secundis, la
mia permanenza in questo paese non è finalizzata unicamente all'esercizio di
un'attività lavorativa; infine, anche in caso di disoccupazione, ho ancora
molti motivi di rimanere sul territorio elvetico poiché il centro dei miei
interessi sono in Svizzera, paese nel quale ho anche maggiori possibilità di
reinserirmi professionalmente. In conclusione, ho legami privati e professionali
particolarmente stretti con la Svizzera.
Pertanto, al contrario di quello che
sostiene l'CO 1, le condizioni per essere considerato un vero frontaliero non
sono soddisfatte.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 22 novembre 2024 la Cassa propone di respingere l’impugnativa
osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) Come
già spiegato nell’atto di opposizione e in precedenza, la Cassa disoccupazione CO
1 di __________ ha stabilito il diritto dell’assicurata tenendo conto della
decisione dell’URC di concedere all’assicurata le indennità di disoccupazione
per l’esportazione temporanea, dal 5 marzo al 4 giugno 2024.
Considerato che il
ricongiungimento familiare non è più avvenuto ed essendo terminate le
surriferite prestazioni, precisamente in data 4 giugno 2024, la Cassa
disoccupazione CO 1 di __________, ha effettuato le verifiche del caso e, dopo
aver ricevuto dalla ricorrente il formulario sulla verifica della residenza a
metà luglio, in data 29 luglio 2024 ha emesso la decisione di rifiuto delle
prestazioni, impugnata dall’assicurata.
Quest’ultima continua
spiegando che si è laureata all’Università di __________, il suo centro di
interesse è la Svizzera, in quanto in questa nazione cerca un nuovo impiego, ha
amicizie, abita con i suoi genitori a __________ in Ticino, ha parenti,
interessi sportivi, ha due veicoli targati Ticino, paga la cassa malati, ha un
abbonamento telefonico con la __________ e l’abbonamento metà prezzo con le
FFS, frequenta SPA e piscina nazionali, è abbonata a riviste, ecc…
Quanto sopra descritto,
non è mai stato messo in dubbio e siamo sicuri che la sig.ra RI 1 abbia molti
interessi in Svizzera e sia bene integrata in questa nazione e non è, di fatto,
questo ad essere il motivo della negazione del suo diritto alle indennità di
disoccupazione a partire dal 5 giugno 2024.
La sig.ra RI 1 è da
considerarsi una vera frontaliera, in quanto rientra dalla sua famiglia, marito
e figlio di 12 anni, centro preponderante dei suoi interessi, per due giorni
alla settimana. Secondo la costante giurisprudenza basta rientrare una volta
alla settimana per essere considerato un vero frontaliere.
Queste sono state le
prime dichiarazioni dell’assicurata che, secondo le disposizioni di legge, sono
le più attendibili poiché non sottoposte a successive correzioni e/o aggiunte e
pertanto più concrete ed integre.
Aggiungiamo inoltre che
da __________ (__________) a __________ (a circa 30 km dopo __________)
occorrono mediamente circa otto ore con l’automobile, in treno mediamente 12
ore e, qualora viaggiasse in aereo deve prima raggiungere l’aeroporto da __________,
ad esempio l’aeroporto di __________, e vi sono circa quattro ore con la air
France, altrimenti più di cinque.
Visto quanto precede,
comprendiamo che la ricorrente, in territorio svizzero, rimanga unicamente 4
giorni alla settimana, come da lei stessa indicato, in quanto oltre a
trattenersi presso la sua famiglia due giorni a settimana, occorre tenere in
considerazione il viaggio di quasi un giorno tra l’andata e il ritorno in
Ticino.
(…) va nuovamente
evidenziato che la nozione di residenza, secondo la LADI, ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile sia dalla dimora abituale sia
ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.
In una sentenza del
2018, il Tribunale Federale ha stabilito che possedere un indirizzo ufficiale
in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri
indizi consentono di concludere l’esistenza di una residenza all’estero.
Partendo da questi
concetti si deve concludere che il centro degli interessi personali,
soprattutto quelli familiari della sig.ra RI 1, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali, è in Francia o meglio a __________ (dopo __________) dove vivono il
marito ed il figlio di 12 anni. Come esplicitamente indicato dalla sig.ra RI 1,
non emerge alcuna volontà o meglio l’intenzione di portare il figlio ed il
marito in territorio svizzero manifestando quindi il desiderio di confermare,
in merito agli interessi della famiglia, la Francia come centro delle proprie
relazioni personali.
Tenuto in
considerazione quanto sopra e definito che la ricorrente ha il suo centro di
interessi personali in Francia, viene statuito che la stessa debba essere
considerata come una lavoratrice frontaliera venendo a mancare il presupposto
contenuto nell’art. 8 cpv. 1 lett. c della LADI. A tale proposito non occorre
quindi esaminare le disposizioni di diritto internazionale in quanto viene già
chiaramente definita la posizione di frontaliera della ricorrente sulla base
del diritto nazionale” (cfr. doc. III).
1.4. Con
replica del 4 dicembre 2024, la ricorrente contesta quanto indicato nella
risposta di causa dalla Cassa e, a sostegno invece delle proprie
argomentazioni, fa valere che l’amministrazione era a conoscenza della sua
situazione e ciononostante ha aperto un termine quadro, stabilito il suo
diritto alle prestazioni LADI e “accettato il diritto alla disoccupazione
emanando una decisione favorevole, senza che la decisione sia soggetta a
condizioni particolari (…) con tale decisione (…) la cassa ha ritenuto e
deciso, giustamente, che il centro egli interessi e delle relazioni personali
della sig.ra RI 1 sono in Svizzera”.
RI
1, dunque, contesta “(…) che la Cassa abbia fin dall’inizio annunciato che i
diritti (…) sarebbero stati aperti solo per un determinato periodo, ossia dal
1° febbraio al 4 giugno 2024”.
La
ricorrente osserva, poi, che il suo diritto a percepire le prestazioni LADI
avrebbe dovuto essere mantenuto anche dopo il 5 giugno 2024, e meglio:
"
essendo la situazione della ricorrente immutata e convalidata dall’CO 1
fin dall’inizio, la Cassa deve continuare il versamento della disoccupazione
anche dopo il rientro in Svizzera della ricorrente ai sensi dell’art. 64 par. 2
R (CE) n° 883/2004”.
Inoltre,
precisa la ricorrente “il Comune di __________ può attestare che la sig.ra RI
1 ha la residenza a __________, è iscritta sulle liste elettorali del Cantone
Ticino e paga le imposte in tale Cantone. (…) La Cassa non può relativizzare
l’eccezionalità della situazione della signora RI 1, adottando – senza i dovuti
distinguo – la prassi applicabile senza confrontarsi con le dichiarazioni e le
prove presentate”.
Rilevando
come nell’affermazione della Cassa che nella risposta di causa indica “(…) non
è mai stato messo in dubbio e siamo sicuri che la sig.ra RI 1 abbiamo molti
interessi in Svizzera e sia bene integrata in questa nazione” vi sarebbe
una contraddizione, la ricorrente ritiene di adempiere tutti i requisiti posti
dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
L’avviso
contrario dell’amministrazione, secondo la tesi ricorsuale, si fonderebbe “unicamente
ed interpretando a modo suo (e in maniera scorretta) una sola risposta ad un
formulario che ha 18 domande (…) permettendosi inoltre di modificare le
risposte della signora RI 1”, ciò che renderebbe la decisione del 29 luglio
2024 “manifestamente arbitraria”.
Lamentando
che durante numerose asserite telefonate con la Cassa tra giugno e luglio 2024
“mai (…) le è stato comunicato che il suo caso era in “analisi” e la
possibilità che il diritto di ricevere le indennità di disoccupazione potesse
esserle negato dal 5 giugno 2024”, laddove l’amministrazione avrebbe, anzi,
comunicato alla ricorrente che “durante il periodo estivo il trattamento dei
dossier era un po’ più lungo a causa delle vacanze estive dei collaboratori”,
RI 1 osserva di avere “contribuito per molti anni al versamento della
disoccupazione svizzera”.
Non
godendo “di alcun diritto in Francia”, RI 1 fa presente che l’“inaspettata”
mancata continuazione dell’erogazione delle prestazioni LADI “ha messo la
ricorrente e la sua famiglia in una spirale economica disastrosa”.
Circa
l’affermazione della Cassa, che in risposta di causa indica “Come
esplicitamente indicato dalla sig.ra RI 1, non emerge alcuna volontà o meglio
l’intenzione di portare il figlio ed il marito in territorio svizzero
manifestando quindi il desiderio di confermare, in merito agli interessi della
famiglia, la Francia come centro delle proprie relazioni personali”, la
ricorrente contesta di aver mai “esplicitamente indicato” quanto precede
e sostiene che “non perché marito e figlio vivono altrove che si deve negare
la residenza a __________”, rammentando che “da molti anni, l’aspetto di
“case separate” ha ampiamente il suo posto nella nostra società” e così
prosegue:
"
(…) Si fa notare inoltre che la signora RI 1 e il signor __________
hanno due cognomi diversi e che “Secondo un’indagine dell’Ufficio federale di
statistica, nel 2023 solo il 60% delle coppie viveva ancora insieme nella
stessa casa” (http://www.tio.ch/svizzera/attualita/1800421/stare-insieme-vivendo-separati).
Inoltre, la Cassa non si confronta con il fatto che anche il sig. __________ e
il figlio della ricorrente hanno diritto di venire in Svizzera, paese nel quale
hanno vissuto per 10 anni, e che tale diritto lo sfruttano altrettanto
regolarmente mantenendo legami stretti con nonni, zii, cugini, amici e
relazioni professionali.”.
In
particolare per quanto attiene ai rapporti con il proprio figlio, la ricorrente
fa valere che questi trascorre in Svizzera tutte le ferie scolastiche in sua
compagnia (che in quei periodi pretende di non recarsi in Francia). Per il
resto dell’anno, i due possono invece comunicare grazie alle tecnologie
moderne, che permettono a RI 1 di seguire costantemente anche i risultati
scolastici del ragazzo.
Ritenendo
“plausibile che la ricorrente trascorra praticamente tutta la settimana in
territorio elvetico”, l’assicurata osserva, poi, che la Cassa omette di
indicare che “si può arrivare a __________ partendo dalla Svizzera romanda
in breve tempo”.
Alla
luce di tutto quanto precede, la ricorrente fa dunque valere di non poter
essere “ritenuta una “vera” frontaliera”.
Nella
denegata ipotesi in cui si dovesse giungere ad una diversa conclusione, la
ricorrente argomenta, poi, quanto segue:
"
(…) i falsi frontalieri, con diritto d’opzione, secondo l’art. 65 n. 2
terza frase del Regolamento n. 883/2004 hanno diritto in caso di disoccupazione
completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l’ultima volta,
nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in
quest’ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri,
che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all’estero, possono in
queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto
all’indennità di disoccupazione in Svizzera (ATF 148 V 209).
Per i motivi
sopraesposti, le condizioni richieste per riconoscere la residenza abituale in
Svizzera ai sensi della LADI alla sig.ra RI 1 sono soddisfatte; non lo sono
quelle per essere considerata una vera frontaliera.” (cfr. doc. V).
A
pretesa comprova del fatto che “il centro delle sue relazioni personali e
dei suoi centri di interessi sono in Svizzera”, RI 1 trasmette, poi, a
questa Corte una serie di documenti, per i quali si dirà, nella misura di
quanto necessario ai fini della presente vertenza, nel prosieguo (cfr. all. a
doc. V).
1.5. Con
duplica di data 17 dicembre 2024, la Cassa, preso atto della replica di
controparte, si esprime come segue:
" (…) Per
ciò che attiene il riconoscimento del suo diritto iniziale alle indennità di
disoccupazione, è già stato spiegato che non è stato messo in discussione per
il periodo dal 5 marzo 2024 al 4 giugno 2024, in quanto I'URC aveva emesso una
decisione, in possesso anche della Sig.ra RI 1, inerente l'esportazione delle
indennità di disoccupazione all'estero e la stessa decisione si era incrociata
con l'apertura effettiva del dossier della Sig.ra RI 1.
Normalmente, occorre circa un mese prima di
ricevere la documentazione completa da parte degli assicurati alfine di poter
determinare l'eventuale diritto alle indennità di disoccupazione. Considerato
che con il 4 giugno 2024, il surriferito diritto all'esportazione era
terminato, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ ha effettuato degli
accertamenti ed in effetti, l'Assicurata ha inviato il formulario
"Verifica della residenza effettiva", compilato e firmato, in data 12
luglio 2024. In data 29 luglio 2024, la Sezione CO 1 ha determinato che il
centro preponderante degli interessi della Sig.ra RI 1 si trova in Francia e
non in Svizzera.
Pertanto, come da legislazione vigente, dal
5 giugno 2024, non sono più state versate le indennità di disoccupazione alla
Sig.ra RI 1.
Le 400 indennità di diritto, come pure i 5
giorni di attesa e i 35 di sospensione, sono stati stabiliti, al fine di poter
retribuire la Sig.ra RI 1 sulla base, come già ribadito più volte, della
decisione dell'URC inerente le esportazioni delle prestazioni all'estero.
Quando si inserisce nel sistema
elettronico, il periodo di lavoro di un Assicurato, nel termine quadro di
calcolo, vengono generate automaticamente le indennità massime a cui una
persona in disoccupazione può avere diritto ed i giorni di attesa mentre per i
giorni di sospensione sono stati stabiliti considerata la motivazione della
disdetta presentata dalla Sig.ra RI 1.
Tuttavia, se durante il termine quadro, vi
sono per diverse ragioni rilevanti accertamenti da svolgere, questi possono
apportare delle modifiche al diritto, come è avvenuto nel caso della
ricorrente.
Per la precisione, la Cassa disoccupazione CO
1 di __________, aveva già iniziato a verificare l’effettiva residenza
dell'Assicurata, nel mese di marzo 2024, tuttavia, considerata la decisione
dell'URC di __________, il diritto è stato definito. Queste operazioni sono
andate a favore dell'Assicurata e non il contrario.
Il fatto che prima di prendere la sua
decisione, la Cassa disoccupazione CO 1 di __________ abbia avuto bisogno di
tempo per effettuare i propri accertamenti, fa parte del lavoro delle Casse di
disoccupazione in Svizzera. Inoltre, la Cassa ha dovuto anche attendere il
rinvio del formulario relativo all'effettiva residenza da parte dell'Assicurata
fino al 12 luglio 2024.
Quando la Sezione CO 1 di __________ ha
esperito le verifiche del caso e ricevuto la documentazione richiesta da parte
della Sig.ra RI 1, ha emesso la decisione del 29 luglio 2024 e quindi la Sig.ra
RI 1 è stata informata anche tramite questo provvedimento della cessazione del
suo diritto a partire dal 5 giugno 2024.
Inoltre l'indicazione che, dal mese di
giugno al mese di agosto, il lavoro fosse rallentato per via delle ferie
estive, per quanto ne sappiamo, è abbastanza normale in quanto avviene nella
maggior parte degli uffici del nostro Paese come pure, è lecito che, di fatto,
le decisioni importanti siano prese da un responsabile, come del resto è
consuetudine in qualsiasi altro ufficio.
Per cui, questi rimproveri da parte della
ricorrente sono privi di fondamento e sicuramente anche la Sig.ra RI 1, dato
che ha lavorato in un ufficio, è al corrente, sia delle vacanze estive, che
anch'essa avrà certamente potuto beneficiare, sia che siano i responsabili a
prendere le decisioni.
Sicuramente non vogliamo creare problemi a
chi si trova già in difficoltà ma, ogni tanto ed in periodi precisi dell'anno,
dei ritardi possono purtroppo avvenire.
Per ciò che attiene la copertura
assicurativa circa gli infortuni, qualora la stessa avesse subito un
infortunio, l'Assicurata avrebbe potuto annunciarlo alla Cassa che di
conseguenza lo notificava alla __________, ente competente per statuire sul
diritto alle prestazioni infortunistiche.
Per gli assegni relativi al figlio, il
marito dell'Assicurata può richiederli retroattivamente in Francia.
La nostra Amministrazione non si
contraddice affatto, semmai è l'Assicurata che con i suoi scritti cerca di
distogliere l'attenzione sulle sue prime affermazioni che sono, per costante
giurisprudenza, le più attendibili, in quanto sono le più integre e quindi
prive di modifiche e/o aggiunte e/o ripensamenti.
La Sig.ra RI 1 ha, inizialmente, dichiarato
di recarsi in Francia, dalla sua famiglia per due giorni la settimana. Fatto,
per altro, più che comprensibile, avendo anche un figlio minorenne (12 anni) in
età scolastica.
Il suo centro di interesse preponderante è
pertanto la Francia e la stessa è considerata una vera frontaliera, visto che
si reca in questo Paese, almeno due giorni la settimana. (…)
L'Assicurata ha unicamente comunicato che
la nostra Amministrazione non ha mai chiarito gli aspetti del tragitto e che se
si passa dalla Svizzera francese, ci si impiega meno tempo. Innanzitutto, il
tragitto da noi indicato viene esplicitato per fare comprendere che non è
possibile che la Sig.ra RI 1 si rechi in Francia unicamente due giorni alla
settimana, giacché il tragitto dura più di mezza giornata.
Anche se si passasse per la Svizzera
francese, il percorso più corto con l'auto, secondo la guida Michelin, è di
703.2 chilometri per un viaggio totale in auto di 7 ore e 22 minuti.
Per cui, i giorni che l'Assicurata si reca
in Francia da suo marito e suo figlio e si trattiene presso la sua famiglia,
non possono essere unicamente due.
Inoltre, per essere considerato un vero
frontaliere, basta rientrare dalla propria famiglia all'estero un giorno alla
settimana.
Il figlio della Sig.ra RI 1 frequenta le
scuole in Francia, come già ci siamo espressi, pertanto anche per questo motivo
è difficilmente credibile che la Sig.ra RI 1 non si rechi più spesso dalla sua
famiglia.
Il fatto di non essersi annunciata in
Francia, leggiamo nella sua replica - nel paese di __________ (vicino a __________),
di non pagare contributi in questa nazione, è una sua scelta (legalmente
corretta o meno non conosciamo le leggi in questo Paese e non possiamo quindi
esprimerci), tuttavia, quando la Sig.ra RI 1 si reca in Francia, vive presso la
sua famiglia dove ufficialmente soggiorna.
Per contro, per ciò che attiene il fatto
che la Sig.ra RI 1 soggiorni anche in Ticino, abbia amicizie in Svizzera, che i
suoi famigliari come pure suo figlio vengono a trovarla e trascorrano le
vacanze in Ticino quando si trova a __________ presso i suoi genitori, che la
stessa paghi i contribuiti in questo Paese e cerchi lavoro in questa nazione non
è in discussione come pure che la stessa sia bene integrata nella nostra
nazione, in effetti, non è questo il motivo per cui alla Sig.ra RI 1 è stato
negato il diritto dal 5 giugno 2024. Come già ribadito più volte, il centro di
interesse preponderante della Sig.ra RI 1 è la Francia, Paese in cui si reca,
come dalle sue prime affermazioni, due giorni la settimana. Trattandosi di una
vera frontaliera non è pertanto ammissibile accordare, come richiesto dalla
ricorrente, il diritto di opzione considerandola falsa frontaliera.
La scelta dei coniugi di avere due domicili
differenti, è chiaramente una loro decisione e nessuno si è mai espresso in
alcun modo in merito, ciononostante, è indubbio che la Sig.ra RI 1 rientri in
Francia frequentemente e questo è un fatto e lo comprovano le sue prime
affermazioni. Per cui, la nostra Amministrazione non lede alcun senso della
giustizia, in quanto queste comunicazioni, le ha espresse proprio la Sig.ra RI
1.” (cfr. doc. VII).
1.6. Con
ulteriori osservazioni del 28 dicembre 2024, la ricorrente contesta quanto
affermato dalla Cassa e si riconferma in quanto già esposto, con argomentazioni
per le quali, nella misura di quanto necessario, si dirà nel prosieguo.
“Nella
denegata ipotesi che la ricorrente possa essere considerata come una
frontaliera”, ella (facendo valere di rispettare “scrupolosamente gli
obblighi di controllo e i doveri ai sensi della LADI”), “orbene (…)
chiede il rimborso totale dei contributi versati alla Cassa disoccupazione da
agosto 2022, momento in cui suo figlio e suo marito si sono trasferiti in
Francia, poiché tale Cassa non è più competente per materia, se la sig.ra RI 1
non fosse considerata come residente in Svizzera da tale periodo.” (cfr.
doc. IX).
1.7. Infine,
con osservazioni di data 13 gennaio 2025 – trasmesse alla ricorrente il giorno
seguente (cfr. doc. XII) -, la parte resistente si è riconfermata in quanto già
esposto nella decisione su opposizione, rispettivamente, nella propria duplica.
considerato in diritto
2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che per costante giurisprudenza
federale è la decisione impugnata
che costituisce il presupposto e
il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio
2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
In concreto, oggetto della
decisione su opposizione è il diniego delle prestazioni LADI da 5 giugno 2024
in ragione del fatto che la ricorrente, da una parte, non sarebbe residenza in
Svizzera, bensì in Francia dove vivono il figlio ed il marito e, d’altra parte,
sarebbe una vera frontaliera.
Ne discende ogni altra questione,
si pensi ad eventuali rimborsi di quanto versato a titolo di contributi
destinati all’assicurazione contro la disoccupazione in caso di una decisione
sfavorevole alla ricorrente, esula dalla presente vertenza ed è,
conseguentemente, irricevibile.
Oggetto
della presente vertenza è, infatti, soltanto la questione di sapere se, a
ragione, o meno, la Cassa abbia negato a RI 1 il diritto a percepire le
indennità di disoccupazione dal 5 giugno 2024 ritenendo che la medesima non può
essere considerata come residente nel nostro Paese e va ritenuta una vera
frontaliera.
Con
riferimento alla documentazione successiva all’8 ottobre 2024 prodotta dalla
ricorrente, il TCA rammenta, inoltre, che la costante giurisprudenza federale
ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre
2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388;
DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) e che è la data della decisione
su opposizione (o reclamo) impugnata a delimitare il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V
210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF
8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF
8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con
riferimenti).
In
concreto, il periodo determinante ai fini della presente vertenza si estende
temporalmente dal 5 giugno all’8 ottobre 2024.
2.2. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato
sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza
effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni
personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024
Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in
SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9
agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017 consid. 2.
In
una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già
menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva
lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima
della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto
comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare
il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1
lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una
persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide
con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di
vita.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
"
(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare
genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra
lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri
settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
In
un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta
Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che
un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una
sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e
seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui
famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
A
tale proposito cfr. STF 8C_380/2020
del 24 settembre 2020,
pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con
giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima
ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con
sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli
interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni
personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la
quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto
il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di
motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di
Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta
che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente
nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,
aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta
Corte ha in particolare sottolineato:
"
4.2.2. (…) la questione del luogo
in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere
esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione
ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato
arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021
il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si
recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo
di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può
trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui
vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si
sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il
Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali
del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che
trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la
moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che
il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in
Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati
dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti
accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il
ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane
da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato
possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il
giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie
le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue
relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,
riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal
momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale
cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della
moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto
essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di
scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive
attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la
disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso
di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in
Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti
accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto
concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi
personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in
questione.”.
Infine,
con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto
a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del
mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La
nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni
personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove
risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione
spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro
Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato
che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non
risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr.
fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24
marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62
pag. 282; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2018.3 del 27 agosto
2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio
2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA
38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA
38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021, la STCA
38.2023.19 del 5 giugno 2023, la STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023, la STCA
38.2023.51 del 20 novembre 2023, la STCA 38.2023.56 del 4 dicembre 2023, la
SRCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2023.
2.3. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (nata il __________
1975) è una cittadina svizzera, coniugata con il cittadino francese __________
dal 29 aprile 2013 (cfr. doc. 1 e 9).
Dalla
loro relazione, il 31 ottobre 2012, a __________ (F), era già nato __________
(cfr. doc. 9).
In
quel momento (e per la precisione dal luglio 2000 all’aprile 2013), malgrado in
sede ricorsuale ed in data 4 novembre 2024 abbia indicato di lavorare in
Svizzera “da più di 13 anni” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), la
ricorrente era professionalmente attiva in Francia (cfr. doc. 2).
RI
1 si è iscritta al collocamento il 25 gennaio 2024 presso l’URC di __________
indicando quale proprio indirizzo “__________” ed ha postulato l’erogazione
delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2024 (cfr. doc.
1).
Prima
di richiedere il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI, RI 1 era
stata attiva:
-
dal luglio 2000 al maggio 2010 presso “studi privati fisioterapia”,
a __________, Francia;
-
dal giugno 2010 all’aprile 2013 presso “studio privato osteopatia”,
a __________, in Francia, come indipendente;
-
dal maggio 2013 all’aprile 2016 presso __________;
-
dal maggio 2016 al marzo 2021 presso __________;
-
dal 1° aprile 2021 al 31 gennaio 2024 presso __________, in qualità di “gestionnaire
prestations cas complexes & juriste” (cfr. doc. 2 e 12);
Dalla
disdetta del contratto di lavoro in atti, datata 28 novembre 2023, risulta che
quel giorno la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni, interrompendo
con effetto dal 31 gennaio successivo il rapporto lavorativo che la legava a __________,
sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…) mon conjoint occupera
un nouvel emploi à partir du 1er décembre 2023 et je me vois donc obligée de
quitter mon emploi actuel pour déménager et m’installer en France. Conformément
à ce qui stipule mon contrat de travail, j’effectuerai un préavis de deux mois
et quitterai donc l’entreprise le 31 janvier 2024.” (cfr.
doc. 11)
Nella
propria domanda d’indennità di disoccupazione, invece, la ricorrente ha
ricondotto i motivi della propria disdetta, oltre che al “ricongiungimento
familiare”, al “cambiamento delle direttive home office” (cfr. doc.
2).
Con
scritto del 6 febbraio 2024, RI 1 ha comunicato alla Cassa che “il
ricongiungimento familiare non si è concretizzato poiché ho delle opportunità
lavorative in Svizzera. In effetti, benché la mia famiglia sia in Francia, i
miei diplomi professionali come giurista corrispondono maggiormente al mercato
lavorativo svizzero” (cfr. doc. 15).
Il
27 febbraio 2024, la Cassa ha informato la ricorrente del fatto che “il suo
caso di disoccupazione è stato aperto e il diritto stabilito”, secondo le
seguenti condizioni:
-
“data di inizio delle
prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 01.02.2024
-
inizio temine quadro
01.02.2024;
-
fine termine quadro 31.01.2026;
-
guadagno assicurato fr. 8773;
-
percentuale indennità
giornaliera 80%;
-
importo indennità giornaliera
dal 01.02.2024 fr. 323.45
-
periodo di attesa generale –
giorni – 5
-
numero di indennità alle quali
ha diritto 400” (cfr. doc. 16).
Quello
stesso giorno, l’amministrazione ha sanzionato la ricorrente sospendendola dal
diritto alle prestazioni LADI per 35 giorni ritenuto che “il 28 novembre
2023 ha inoltrato le dimissioni per il 31 gennaio 2024 (…) prima di avere la
garanzia di una nuova occupazione. A partire dal 01.02.204 rivendica il suo
diritto all’indennità di disoccupazione. In data 06.02.2024 ci ha inoltrato le
sue motivazioni spiegando che il ricongiungimento familiare non si è
concretizzato (…) considerato che quando ha presentato le dimissioni non aveva
ancora trovato un altro impiego, doveva prevedere di ritrovarsi in
disoccupazione. La Cassa di disoccupazione non può assumersi tutti i costi
causati dalle sue dimissioni. Una parte dei costi resta quindi a suo carica,
nella misura in cui le sospendiamo 35 giorni di diritto all’indennità”
(cfr. doc. 18).
Il
1° luglio 2024, la Cassa ha trasmesso via mail (“come da intesa, le invio il
formulario verifica residenza da compilare e ritornare debitamente compilato e
firmato”; cfr. doc. XII) alla ricorrente - che in sede ricorsuale pretende
che “fino alla decisione del 29 luglio 2024 (praticamente quasi 2 mesi dopo
il mio rientro in Svizzera!), nessun documento, e-mail, argomento lasciava
presagire una possibile soppressione del mio diritto all'indennità di
disoccupazione a partire dal 5 giugno 2024 da parte dell'CO 1” (cfr. supra
consid. 1.2. e doc. I) - il “Formulario risposte verifica residenza in
Svizzera” (cfr. doc. XII).
In
data 12 luglio 2024, RI 1 ha fornito i riscontri le erano stati richiesti
dall’amministrazione e meglio le seguenti risposte al “formulario risposte
verifica residenza in Svizzera”:
"
(…)
1. Lei è iscritta all’AIRE?
no
2. Di quanti locali è composto l’appartamento di __________?
9 locali + 3 bagni
3. Quanto paga di affitto mensile?
0
4. Esiste un contratto di locazione?
No
5. Chi ha stipulato il contratto?
/
6. Nell’appartamento (…) vive sa sola?
No con genitori
7. Dove risiede la sua famiglia?
CH + Francia
8. In casa propria o in affitto?
In subaffitto
9. Quando era occupata presso l’ultimo datore di lavoro,
quando rientrava dalla sua famiglia?
2 giorni max / settimana
10. Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando
rientra dalla sua famiglia?
2 giorni / settimana
11. Ha un veicolo privato?
sì
12. Quale è il numero di targa?
Macchina -> __________ ; moto __________
13. Quale è la sua cassa malattia?
__________
14. Chi è il suo medico curante?
Dr. __________; Dr. __________; Dr. __________,
Dott. __________
15. Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?
4 giorni
16. Quali legami ha con la Svizzera?
Familiari, sociali, sanitari (medico,
osteopata, dentista), professionali, benessere (parrucchiere e estetista),
sportivi e cuturali
17. È membro di società, associazioni o altri enti in
Ticino?
Sì (…) __________ (…) [ndr: illeggibile]
18. È abbonata a giornali o riviste?
Sì, (…) __________.
Sono nata e cresciuta in Svizzera e sono molto legata
alle mie origini e alla mia famiglia.” (cfr. doc. 29).
Sempre con riferimento
alle risposte fornite dalla ricorrente al formulario relativo alla sua
residenza in Svizzera, questa Corte osserva che a fronte di domande
sottopostele il 1° luglio 2024 la ricorrente ha prodotto innanzi a questa
Corte:
-
il pagamento della
tassa sociale __________ del 5 luglio 2024 (cfr. all. G a doc. I);
-
il “giustificativo
richiesta di rimborso” per i trattamenti presso __________ dell’11 luglio, del
27 settembre e del 30 ottobre 2024 (cfr. all. G a doc. I);
-
una e-mail del 7
novembre 2024 inerente un primo colloquio per un posto di lavoro via Teams
(quindi non in presenza) previsto per l’11 novembre 2024 (cfr. all. I a doc. V)
-
una e-mail del 14
novembre 2024 inerente un secondo colloquio per un posto di lavoro via Teams
(quindi non in presenza) previsto per il 20 novembre 2024 (cfr. all. I a doc.
V);
-
una e-mail del 1°
luglio 2024 per un colloquio di lavoro a __________ previsto il 3 luglio
seguente (cfr. all. I a doc. V);
-
una e-mail del 24
giugno 2024 per un colloquio di lavoro previsto a __________ il 5 luglio 2024
(cfr. all. I a doc. V);
-
Fatti
i dettagli
dell’assicurazione RC “__________” presso __________ per il periodo dal 1°
ottobre 2024 al 30 settembre 2025 (cfr. all. L a doc. V);
-
il terzo pilastro
presso __________ (cfr. all. L a doc. V);
-
l’assicurazione __________
presso __________ per il 2024 (cfr. all. M a doc. V);
-
l’assicurazione del
veicolo per il 2024 sempre presso __________ (cfr. all. m a doc. V);
-
la licenza di
circolazione per il veicolo __________ intestato a RI 1 con targa __________
(cfr. all. M2 a doc. V);
-
la licenza di
circolazione per il motoveicolo __________ intestato alla ricorrente con targa __________
(cfr. all. N a doc. V);
-
un contratto di
noleggio per l’automobile __________ con targa __________ dal 24 al 31 luglio
2024 presso la Carrozzeria __________ di __________ (cfr. all. O a doc. V);
-
la conferma di
acquisto dell’abbonamento a metà prezzo delle FFS per RI 1 di data 29 luglio
2024, per il periodo dal 30 luglio 2024 al 29 luglio 2025 (cfr. all. P a doc.
V);
-
la fattura __________
a nome di RI 1 per fr. 39.90 (cfr. all. Q a doc V);
-
la prima pagina del
quotidiano __________ del 3 dicembre 2024 intestata alla ricorrente (cfr. all.
R a doc. V).
Con
decisione del 29 luglio 2024, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a
percepire le prestazioni LADI “a partire dal 5.6.24”, ritenendo che la
medesima “non può più essere ritenuta residente in Svizzera”, per le
seguenti ragioni:
" (…) Nel caso in esame, lei risiede a __________ presso l’abitazione
dei suoi genitori. La sua famiglia (marito e figlio) risiedono in Francia
presso i quali come da sua indicazione sul formulario “risposta verifica
residenza in Svizzera” compilato il 12.07.2024, trascorre settimanalmente 3
giorni. Tali motivi portano alla conclusione che il suo centro degli interessi
non sia su territorio svizzero ma bensì in Francia.” (cfr. doc. 30).
Il
4 agosto 2024, RI 1 si è opposta al provvedimento emesso nei suoi confronti con
argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi riprese in sede
ricorsuale. In particolare, l’allora opponente, ha osservato che
" (…) benché il formulario contenesse 18 domande, non avete
minimamente preso in considerazione le mie risposte precitate, limitandovi
unicamente ai giorni passati in Francia (2 al massimo e non 3! Come da voi
indicato nella decisione contestata) rispetto al tempo passato sul territorio
nazionale (5 giorni minimo tra cui 4 in Ticino).” (cfr. doc. 33).
2.4. Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.2.).
Da tali presupposti
deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di
un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova,
altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché
molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni
contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto
2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo
l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera
(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre
va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato
il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto
non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In
concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), il figlio minorenne della ricorrente e
suo marito vivono in Francia, in __________, nel Dipartimento dell’__________,
che dista, prendendo il tragitto più breve con l’automobile, 737 km da __________,
ove la ricorrente pretende di risiedere con i propri genitori.
Presso
il coniuge ed il figlio, nato nel 2012, la ricorrente, in data 12 luglio 2024,
ha precisato di recarsi (come del resto ha contestualmente precisato che già faceva
quando era attiva per __________) settimanalmente, e meglio nella misura di due
giorni a settimana (cfr. doc. 29 quesiti n. 9 e 10; supra consid. 2.3.).
Sempre
nel rispondere alle domande poste dalla parte resistente, ella ha, inoltre,
riferito che in Ticino soggiorna “4 giorni” a settimana (cfr. supra
consid. 2.3.).
A
fronte dei due giorni trascorsi con la famiglia, un soggiorno in Ticino di
quattro giorni a settimana si spiega anche con il tempo richiesto dal tragitto
per recarsi dalla famiglia, che comporta un viaggio di 8 ore e 3 minuti in
automobile (cfr. GoogleMaps).
Al
riguardo, il TCA ricorda che RI 1 ha indicato che “si può
arrivare a __________ partendo dalla Svizzera romanda in breve tempo” (cfr.
supra consid. 1.4.). Successivamente, ha dichiarato la ricorrente, “il
tragitto in TGV tra __________ e __________ dura meno di 4h30, quindi fattibile
in breve tempo (…) senza che ella debba aggiungere giornate supplementari come
vorrebbe far credere l’CO 1” (cfr. doc. IX).
Su
questo ultimo aspetto, questa Corte rileva, da una parte, che il percorso più
breve mediante il treno da __________ a __________ dura 4 ore e 31 minuti, le alternative
essendo di 4 ore e 55 minuti o superanti le 5 ore di viaggio (cfr. www.ffs.ch).
D’altra
parte, il TCA pone in evidenza il fatto che la ricorrente, se per il resto del
tempo (quattro giorni a settimana) risiede, come pretende, a __________ e non
si trova quindi già in __________, per poter prendere il TGV deve prima
raggiungere __________ dalla __________. Il solo percorso in treno da __________
a __________ richiede, mediante il tragitto in treno più rapido, oltre cinque
ore, per un totale di oltre 9 ore sino a __________, distante poi dieci minuti
d’auto da __________.
Ne
discende che, sia effettuato con l’automobile, sia con il treno, il percorso
che la ricorrente ha indicato di affrontare tutte le settimane (e questo tanto
prima, quanto dopo essersi iscritta al collocamento), dalla __________ all’__________
richiede un minimo di otto ore e quindi di sedici, tra andata e ritorno.
Ciò
la porta ad essere presente a __________ due giorni a settimana ed in Ticino
quattro.
Il
TCA constata che in un primo momento, rispondendo ai quesiti posti dalla Cassa
circa la sua effettiva residenza in Svizzera, la ricorrente ha indicato che
tanto prima dell’iscrizione in disoccupazione, quanto dopo, “rientrava”
dalla propria famiglia 2 giorni a settimana.
Al
riguardo, questa Corte evidenzia che nell'ambito delle assicurazioni sociali è
data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la
precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle
affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne
ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019;
DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Ne
consegue che quanto la ricorrente sostiene in sede ricorsuale, laddove fa
valere che “la mia famiglia viene regolarmente in Svizzera, di conseguenza
io non vado in Francia sistematicamente tutte le settimane” (cfr. supra
consid. 1.2.), non può essere preso in considerazione.
In
simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della
presente vertenza (e meglio dal 5 giugno all’8 ottobre 2024; cfr. supra consid.
2.1.) il centro degli interessi personali, con particolare riferimento a quelli
familiari preponderanti, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_631/2022
del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF
8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021
consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF
8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
era in Francia, nell’__________, dove vivono e vivevano, stando a quanto
indicato dalla ricorrente sin dal 2022, il marito ed il figlio minorenne.
.
La
ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da
poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri
oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid.
2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia
creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di
quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.;
STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20
gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19
pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192:
“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non
pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero;
DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e
una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi,
bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei
loro interessi”).
Terza
condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,
che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la
sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.
supra consid. 2.2.).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
In
relazione a quanto indicato dalla ricorrente sul fatto di avere un cognome
diverso da quello del marito, rispettivamente, il riferimento di RI 1 alla
circostanza che “secondo l’Ufficio federale di statistica, nel 2023 solo il
60% delle coppie viveva ancora insieme nella stessa casa” (cfr. supra
consid. 1.4.), questa Corte ricorda che il Tribunale federale, nella già citata
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, si è già espresso sulla questione delle
coppie aventi domicili separati, ritenendola irrilevante.
Innanzi
a questa Corte, nel caso di cui alla STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022, la
legale di quel ricorrente, sempre trattandosi di un caso in cui litigioso era
l’adempimento del presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, aveva fatto
valere, a pretesa conferma del fatto che il proprio assistito fosse da ritenere
residente in Svizzera, che “La coppia si è sposata nel 2017 a confermare un
vincolo di fiducia che durava dal 2000, non ha avuto figli e ciascun coniuge ha
le proprie abitudini e la propria vita separata, il marito in Ticino e la
moglie a ____ [ndr. in Italia]. Da sempre il rapporto è caratterizzato
da una distanza fisica e geografica.” (cfr. STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022, consid. 2.3.).
Proprio
nel ricorso presentato da quell’assicurato contro la sentenza di questa Corte, il
Tribunale federale ha stabilito che (“(…) sia il ricorrente che la moglie
sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle
rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell’assicurazione
contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte
professionali”; cfr. supra consid. 2.2.).
Va, pure, rilevato che il solo fatto di
disporre della cittadinanza svizzera non esime un assicurato dal dover avere
nel nostro il Paese il centro dei propri interessi.
Con
riferimento alla censura secondo cui l’amministrazione avrebbe preso in
considerazione “unicamente ed interpretando a modo suo (e in maniera
scorretta) una sola risposta ad un formulario che ha 18 domande (…)
permettendosi inoltre di modificare le risposte della signora RI 1” (cfr.
supra consid. 1.4.), questo Tribunale precisa che ai fini della presente
vertenza non è solo una delle risposte fornite al questionario circa
l’effettiva residenza in Svizzera della ricorrente ad essere determinante.
Per
le risposte fornite ai quesiti 9 (“Quando era
occupata presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua
famiglia?”), 10 (“Dalla data di
iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia?”) e 15
(“Quale è la durata settimanale del soggiorno in
Ticino?”), circa la presenza in Svizzera, rispettivamente, in Francia di
RI 1 si è ampiamente detto poc’anzi.
Alla
domanda n. 6 (“Vive da sola?”)
la ricorrente ha risposto di vivere a __________ con i propri genitori.
Dall’estratto relativo all’insorgente nel sistema informatico concernente la
banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Canton Ticino, risulta che
l’economia domestica della ricorrente a __________ è composta, oltre che dalla
madre e dal padre, anche da altre due persone; una avrebbe a __________
unicamente un recapito, l’altra porta un cognome diverso e verosimilmente non è
un parente stretto.
Il
TCA constata, inoltre, che alle domande 11 ("Ha un veicolo privato?”) e 12 (“Quale è il numero di targa?”),
la ricorrente ha indicato di disporre, oltre che di un motoveicolo, di
un’autovettura con targhe ticinesi. Sennonché, agli atti produce, quali “prestazioni
garagista a __________”, unicamente un contratto di noleggio per
un’automobile, da lei stipulato per una settimana, e meglio dal 24 al 31 luglio
2024 (cfr. ), il cui noleggio non dimostra che
la ricorrente abbia in Ticino il proprio riparatore di autoveicoli o garagista,
ma solamente che la medesima, pur facendo valere di disporre di una vettura che
effettivamente dalla licenza in atti pare essere immatricolata nel nostro
Cantone ed assicurata in Svizzera (cfr. all. M a doc. V), inspiegabilmente - il
noleggio non corrispondendo da quanto emerge dagli atti alla contestuale
riparazione di un veicolo -, ne noleggia, poi, un’altra.
In merito alla risposta
alla domanda n. 17 a sapere se “è membro di società, associazioni o altri
enti in Svizzera”, il TCA rileva, partendo dalle risposte fornite da RI 1,
quanto segue:
-
__________: trattasi di una società
cooperazione che prevede la possibilità di “Acquisizione di una quota
sociale di CHF 50.-” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al
sito www.zefix.ch) che la ricorrente non
comprova di avere acquisito;
-
“__________”: la ricorrente non ha
prodotto alcunché al riguardo;
-
__________: RI 1 ha prodotto la tessera
di sostenitrice della __________ per il 2024 e la conferma di pagamento della
tassa di socio per il 2024 di data 5 luglio 2024, successiva, quindi, alle
domande onde verificare la sua residenza inviatele dalla Cassa il 1° luglio
2024;
-
__________: gli unici dettagli versati
agli atti dalla ricorrente concernono l’intestazione di un conto privato
cointestato alla ricorrente ed al marito, con un’indicazione manoscritta “verificato
il 27.2.24” (cfr. doc. 7), senza indicazione di alcun indirizzo per la
corrispondenza della ricorrente.
Tali elementi non sono atti
a supportare le allegazioni della ricorrente circa la pretesa residenza in __________.
In merito, poi, agli
abbonamenti a riviste indicati in risposta al quesito n. 18, questa Corte
rileva quanto segue:
-
__________: trattasi di un settimanale
che viene distribuito gratuitamente e che in concreto la ricorrente non ha
peraltro comprovato di ricevere;
-
alla rivista __________ ci si pu).
Anche in questo caso, peraltro, la ricorrente non ha comprovato di esservi
abbonata;
-
__________: trattasi di un portale
internet liberamente consultabile dalla Svizzera come dall’estero;
-
__________: trattasi di un epaper li
-
: trattasi di un sito internet
consultabile dalla Svizzera come dall’estero con possibilità di iscrizione a
newsletter;
-
__________: la ricorrente ha prodotto
unicamente copia di parte della prima pagina dello stesso, peraltro relativa alla
sola edizione del 3 dicembre 2024, posteriore all’emissione della decisione su
opposizione (cfr. supra consid. 2.1.).
In tal senso, giova, poi, rilevare che __________ viene
consegnata “fresca di stampa ogni gio). Quanto versato agli atti dalla
ricorrente non comprova che RI 1 sia abbonata al quotidiano, ma unicamente che
la medesima ne ha ricevuto la copia del 3 dicembre 2024;
-
la rivista __________: viene consegnata
ai sostenitori due volte l’anno ma è consultabile online gratuitamente senza
richiedere alcuna iscrizione o abbonamento;
-
__________: trattasi di una piattaforma
internet che permette, previa iscrizione, l’accesso a contenuti più ampi.
Anche in questo caso,
trattasi di elementi che non sono atti a comprovare un’effettiva residenza in __________
della ricorrente.
In tale contesto ed a
fronte di elementi portati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, ma
che in concreto si rivelano privi di qualsivoglia valenza probatoria, va
ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N.
12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF
117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022
consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del
26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.;
STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1°
aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF
U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr.
57 pag. 164 consid. 5a).
Questo
Tribunale non ignora che l’insorgente in
Svizzera, dove è nata e cresciuta, ha parenti stretti, ma in concreto ritiene
decisivo il fatto che sia il marito, che il figlio di 12 anni (11 al momento
della domanda di prestazioni LADI), con i quali ha un legame tanto profondo da
Considerandi
affrontare settimanalmente 15 ore di viaggio per trascorre un paio di giorni
tutti insieme, non si trovano nel nostro Paese, bensì a __________, in Francia.
Peraltro,
in quel Paese, la ricorrente, che innanzi a questa Corte fa valere “non ho
nessun'affinità particolare con la Francia (sposata con un Francese da più di
12.
anni, non ho mai richiesto tale nazionalità)” (cfr. supra consid. 1.2. e
doc. I) ha indicato di aver lavorato per tredici anni, tra il 2000 ed il 2013
(cfr. supra consid. 2.4.), ove ha dato alla luce un figlio e dove, con ogni
verosimiglianza, oltre a quello col marito, in tredici anni ha tessuto
ulteriori legami, tanto professionali e legati alla propria precedente
attività, quanto personali.
Al
riguardo giova inoltre evidenziare che il Tribunale federale, nel giudizio
8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.2., ha statuito che la questione del luogo in cui si concentrano le relazioni
personali di un assicurato deve essere esaminata sulla base dei fatti
constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle
ragioni invocate.
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati
può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro, che ai sensi
dell’art. 1 cpv. 1 OaMal, le persone domiciliate in Svizzera ai sensi
degli articoli 23 a 26 del Codice Civile, sono tenute ad assicurarsi
conformemente all’art. 3 LaMal).
A
ragione, dunque, nella decisione su opposizione dell’8 ottobre 2024 la Cassa ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto
realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF
8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata
e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA
38.2023.43
del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022,
pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11
novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18
aprile 2016).
2.5
Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,
2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti
contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla
base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid.
5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come
pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,
concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006
AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto
del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato
tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF
140.
V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004
(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati
modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n.
883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di
un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato
ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015
del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,
ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco
ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Gli assicurati frontalieri in
disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le
prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art.
65.
par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione
completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,
risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua
a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo
l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo
supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro
nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e
dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al
paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla
legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a
tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali
prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il
Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in
disoccupazione completa di porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività
è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il
versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di
ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”.
Da notare che i costi per il
rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. Rubin,
op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution
étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les
premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]
883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad
un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata
“Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei
frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr.
883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,
competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità
versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della
durata del rapporto di lavoro individuale)”).
Per completezza si segnala che il
1° gennaio 2024 sarebbe dovuta entrare in funzione la nuova indennità di
disoccupazione per frontalieri di cui alla Legge italiana di ratifica relativa
all’Accordo fiscale (articolo 7, Legge numero 83 del 13 giugno 2023) che
prevede che i frontalieri rimasti senza lavoro percepiscano per i primi tre
mesi una rendita di disoccupazione secondo i criteri di calcolo svizzeri (80%
del salario per chi ha carichi di famiglia, 70% per chi non ne ha). Trascor
).
2.6
In una sentenza pubblicata in DTF
142.
V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di
nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a __________, dove
disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur
la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition
de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto
riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato
una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza
che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo
lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65
del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.
987/2009.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già
menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale
un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa
a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49
del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio
2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella
sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les
premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances
sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli,
2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9
del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre
2014.
Sul tema
cfr. anche STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023; STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022.
del 28 novembre 2022; STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 e STF 8C_440/2022
del 23 febbraio 2023; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del
15.
marzo 2021; STCA 38.2021.49 del 31 agosto 2021.
2.7
Nella presente fattispecie, RI 1 ha precisato di recarsi dal
marito e dal figlio di 12 anni, residenti a __________, in Francia, per 2
giorni a settimana (cfr. supra consid. 2.3.).
In sede ricorsuale,
l’assicurata ha, come visto, poi tentato di ridimensionare le proprie
precedenti dichiarazioni, affermando, in buona sostanza, che anche il marito ed
il figlio verrebbero regolarmente in Svizzera e che lei non si recherebbe
quindi a cadenza settimanale in Francia (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Anche in questo
caso, trova applicazione il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora (cfr. supra consid. 2.4.) ed il TCA non può che concludere che,
recandosi settimanalmente nell’Héralut, dal profilo del diritto internazionale
la ricorrente deve essere considerata una vera frontaliera, per cui non ha
diritto alle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.
Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per
l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello
delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit.,
pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i
lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V
169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre
2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015
e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad
alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente
diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del
paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del
15.
marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro
svolto”).
Su
questo aspetto, Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie
économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE
pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change,
c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera
l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui souhaitent
cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est
au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers,
de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment
l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des
allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel
incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun
accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12).
2.8
Infine,
con riferimento a quanto preteso dalla ricorrente che dal 4 marzo al 4 giugno
2024.
ha beneficiato delle prestazioni d’esportazione (v. art. 64 par. 1 R (CE)
n° 883/2002 “1. La persona che si trova in
disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla
legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e
che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il
diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei
limiti sottoindicati: a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato
iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane
dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti
possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale
termine; b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli
uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai
controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla
legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta
per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni
dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli
uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine; c) il
diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere
dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale
dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo
in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato
membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di
tre mesi fino ad un massimo di sei mesi; d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione
competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.).
Appellandosi
all’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004 (ai sensi del quale “Se l'interessato
ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale
egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima
di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi
della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione
a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla
scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più
favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le
istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una
data posteriore senza perdita del diritto.”), la ricorrente innanzi a
questa Corte fa valere che il suo diritto a percepire le prestazioni LADI
avrebbe dovuto essere mantenuto anche dopo il 5 giugno 2024 (“essendo la situazione
della ricorrente immutata e convalidata dall’CO 1 fin dall’inizio, la Cassa
deve continuare il versamento della disoccupazione anche dopo il rientro in
Svizzera della ricorrente ai sensi dell’art. 64 par. 2 R (CE) n° 883/2004”;
cfr. supra consid. 1.4. e doc. V).
Al
riguardo, il TCA si limita a rilevare che tale disposizione non ne sorregge la
posizione.
In
tal senso, il TCA rileva che a
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Direttiva relativa alle
ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione
contro la disoccupazione, Direttiva ID 883 (Circolare ID 883) del dicembre 2004, in cui la
sigla RA corrisponde al Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di
applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (Regolamento di applicazione) e la sigla RB al Regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di
base), ha indicato, in relazione al “Rientro dal periodo di
esportazione delle prestazioni” che :
" G117 La riscossione dell’ID dopo il
rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni presuppone che
l’assicurato adempia nuovamente tutti i presupposti di cui all’art. 8 LADI. Il
presupposto dell’idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento
in cui l’assicurato si riannuncia come disoccupato presentandosi personalmente
presso l’URC. Dal momento del riannuncio all’URC l’assicurato può nuovamente
usufruire di giorni esenti dall’obbligo di controllo.
G118 Un diritto alle prestazioni
senza interruzioni è possibile solamente se l’assicurato si presenta all’URC il
giorno del rientro o, se rientra durante il fine settimana o in un giorno
festivo, il primo giorno lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la
propria disponibilità.
G119 Un riannuncio tardivo all’URC
non porta immancabilmente alla perdita dell’intero diritto all’ID. Il diritto all’ID si estingue solamente qualora non venga fatto
valere entro 3 mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce. Per
il periodo fra l’ultimo giorno in cui l’assicurato era a disposizione
dell’istituzione estera e il primo giorno in cui è a disposizione del proprio
Stato non sussiste alcun diritto.
G120 Dopo il riannuncio all’URC
l’assicurato è di nuovo soggetto interamente alla LADI e deve soddisfare le
prescrizioni di controllo svizzere secondo l’art. 17 LADI”.
2.9
In una sentenza STF
8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2.1, già citata sopra, il Tribunale
federale, a proposito della Circolare ID 883, ha sottolineato che:
" 5.2.1. La circolare ID 883 è stata emanata
nel senso dell'art. 110 LADI, che autorizza la SECO, in qualità di autorità di
vigilanza responsabile dell'applicazione uniforme della legge, a impartire
istruzioni agli organi di esecuzione. La presente circolare illustra le
ripercussioni delle disposizioni dei regolamenti (CE) n° 883/2004 e n° 987/2009
per gli organi di esecuzione dell'ADI ed è da intendersi come testo di
rifermento. L'obiettivo delle spiegazioni dettagliate è di fornire informazioni
utili per giungere a una soluzione in caso di problemi o contestazioni. Questa
circolare fa parte dei cosiddetti ordini amministrativi interpretativi. Sebbene
tali ordini abbiano un'influenza indiretta sui diritti e i doveri dei
cittadini, non hanno forza di legge. In particolare, non sono vincolanti per i
cittadini, per il giudice e nemmeno per l'amministrazione, in quanto non
esentano quest'ultima dall'esaminare ogni singola situazione. Inoltre, non
possono creare nuove norme giuridiche, né costringere i cittadini ad adottare
un determinato comportamento, attivo o passivo. In sostanza, non possono andare
oltre l'applicazione della legge e prevedere qualcosa di diverso da ciò che
risulta dalla legislazione o dalla giurisprudenza
(DTF 127 V 57 consid. 3a e su
riferimenti).” (cfr. STCA 38.2024.29 del 26 agosto 2024, consid. 2.11.).
In
effetti le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per
il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6
ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre
2021.
consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre
2021.
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1;
DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo,
tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui
queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali
applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21
maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;
STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3
maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;
DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314.
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125.
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il
giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti
legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid.
6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V
68.
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC
1992.
pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1,
DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno
1992, pag. 296-297).
Secondo
la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.10
In concreto, dunque, a
ragione, terminato il periodo in cui RI 1 ha beneficiato delle indennità
di esportazione (per quanto riconosciutole per il periodo precedente cfr. le
considerazioni della Cassa al consid. 1.5.), la Cassa ha verificato
l’adempimento delle condizioni imposte dalla LADI affinché ella potesse
beneficiare delle relative prestazioni a decorrere dal 5 giugno 2024 giungendo,
come visto, altrettanto correttamente alla conclusione che le stesse, con
particolare riferimento a quanto dispone l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ed il centro
degli interessi personali della ricorrente, non erano ossequiate.
2.11
Alla
luce di tutto quanto esposto nei considerandi precedenti, la decisione su
opposizione dell’8 ottobre 2024 deve essere confermata.
2.12
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16
gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;
STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile
2022.
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti