38.2024.49
Confermata sospensione (8 gg) per mancate ricerche di lavoro (mesi: 4+5/24, precedenti iscriz. in disoccupazione del 1/7/24). Occupaz. reperita dal 1/9/24 (offerta formale del DL 6/24) non consente di non sanzionare Ass. In effetti in tali mesi egli poteva nutrire solo la speranza di essere assunto
7 gennaio 2025Italiano34 min
precisando che nel corso del mese di aprile 2024 è entrato in contatto con la __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.49
rs
Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini,
cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
ottobre 2024 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 15
luglio 2024 (cfr. doc. 5) con il quale aveva sospeso RI 1- nato il__________1976
- dal diritto all’indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate
ricerche di impiego nei mesi di aprile e maggio 2024 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione del 28 giugno 2024 con effetto dal 1° luglio 2024 (cfr. doc.
A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione
del 7 ottobre 2024 l’assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale
ha chiesto l’annullamento della stessa e che “il diritto alle indennità
ingiustamente e illegalmente sospese” venga ristabilito (cfr. doc. I pag.
2).
Al riguardo egli ha fatto valere
che il 28 marzo 2024, nell’ambito dell’integrazione di __________ in __________,
è stato licenziato da __________, che fortunatamente non si era mai trovato in
una simile situazione e che il suo datore di lavoro non gli ha, però, indicato
Fatti
i passi necessari per evitare eventuali conseguenze per il diritto alle
indennità di disoccupazione.
L’assicurato ha, inoltre,
asserito di essersi messo a cercare un’altra occupazione fin da subito,
precisando che nel corso del mese di aprile 2024 è entrato in contatto con la __________
per una posizione executive a __________ e che al momento dell’iscrizione in
disoccupazione presso l’URC, il 1° luglio 2024, ha presentato un’offerta di
lavoro vincolante ricevuta da __________.
Il medesimo ha poi obiettato che
non vi sia alcuna pertinenza di diritto in merito al fatto che quando una nuova
occupazione viene trovata vi sia un obbligo di cercare altre occupazioni, le
quali, secondo l’insorgente, andrebbero in conflitto con gli accordi già presi
e che non farebbero altro che mettere in cattiva luce il candidato verso
potenziali futuri datori di lavoro, poiché, qualora un’occupazione fosse
offerta, vi dovrebbe rinunciare in quanto già in possesso di un contratto.
Il ricorrente ha ribadito di
avere, contrariamente a quanto affermato nella decisione su opposizione,
reperito un’occupazione adeguata nel suo ambito professione fin da prima dell’iscrizione
in disoccupazione.
Egli ha peraltro contestato il
fatto che l’amministrazione, nonostante abbia valutato come sufficiente lo
sforzo per il mese di giugno 2024, ossia l’offerta scritta datata 5 giugno a conferma
della collaborazione con la __________ dal 1° settembre 2024, non abbia
ritenuto alcuna ricerca per i mesi di aprile e maggio 2024. Al riguardo il
medesimo ha indicato che i primi contatti con il nuovo datore di lavoro
risalgono a inizio aprile 2024 e che successivamente - nei mesi di maggio e
giugno 2024 - ha avuto diversi colloqui con la __________, allestendo pure una
presentazione.
L’insorgente non può credere che
l’URC, che dovrebbe conoscere perfettamente le dinamiche nel mondo del lavoro, possa
pensare che colloqui di lavoro e processi di assunzione avvengano nel giro di
poche ore.
Infine l’assicurato trova assurdo
che l’URC intenda punire un cittadino senza motivazioni giuridiche, invece di
complimentarsi con il medesimo per avere trovato un’adeguata occupazione ancora
prima di iscriversi alla disoccupazione (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, con risposta del 25 novembre
2024, si è riconfermato nella decisione su opposizione impugnata, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.4. Il 6 dicembre 2024 l’insorgente ha
specificato in particolare che quanto riportato nella risposta di causa in
relazione alla sua presa di posizione a seguito della Richiesta di
giustificazione, e meglio che egli “non ritiene quindi necessario svolgere
ulteriori ricerche”, non corrisponde a quanto da lui effettivamente
espresso, ovvero che non comprendeva il motivo di dovere effettuare decine di
ricerche avendo già trovato un impiego ancora prima di iscriversi all’URC.
L’assicurato ha ricordato che
l’offerta dalla __________ è giunta dopo un percorso e diversi colloqui che si
sono protratti fin da inizio aprile 2024, ciò che attesta de facto l’avere
attivamente cercato lavoro e l’essersi impegnato affinché il suo profilo
venisse selezionato.
Egli ha, altresì, sottolineato,
da un lato, che gli sono state richieste quattro ricerche per il mese di luglio
2024, ben sapendo che, se una di esse avesse avuto esito positivo, non avrebbe
potuto iniziare l’attività, avendo già un contratto da settembre 2024.
Dall’altro, che per il mese di agosto 2024 ha per contro beneficiato di un
esonero.
Il ricorrente ritiene che tutto
ciò appaia poco coerente con la decisione di sanzione emessa nei suoi confronti
e di essere vittima di un’ingiustizia (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato inviato alla
parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a
ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi
di aprile e maggio 2024, antecedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato
deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato
di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido
anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,
8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003
consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;
Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto
2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato
ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,
in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio,
adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in
cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione
(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del
26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV
Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée
déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement
avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les
recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré
recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des
rapports de travail
(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.
17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale
principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato
che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano
esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige
in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del
14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.
3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12
luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del
6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28
giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha
rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna
effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo
l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede nessun modo
particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia
per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in
caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la
fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato
o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il
disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro
presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore
di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di
lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e
soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno
2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la
gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de
Considerandi
l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou
encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit
de leur pertinence".
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D.
Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di
procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del
2.
maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio
2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6
Nella
presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurato si è
iscritto in disoccupazione il 28 giugno 2024 con effetto dal 1° luglio 2024
dopo che il suo rapporto di lavoro con __________ è stato disdetto il 28 marzo
2024.
per il 30 giugno 2024, in quanto non ha accettato le nuove condizioni __________
comunicategli il 6 febbraio 2024 a seguito della fusione tra __________ e __________
(cfr. doc. 2).
L’amministrazione,
dopo l’annuncio per il collocamento del ricorrente, ha constatato che
quest’ultimo ha dichiarato di aver svolto, nel periodo a far tempo dal 28 marzo
2024.
antecedente la disoccupazione, una sola ricerca di lavoro presso la __________,
precisando che la stessa è sfociata in un’assunzione dal 1° settembre 2024
(cfr. doc. 2).
La
consulente del personale, il 10 luglio 2024, gli ha, quindi, inviato una
“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 17
luglio 2024, il suo comportamento nel lasso di tempo precedente alla
disoccupazione, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie
dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
L’insorgente,
il 12 luglio 2024, ha risposto:
"
Sorpreso del vostro scritto, vi
descrivo la fattispecie. A seguito dell’integrazione di __________ in __________
sono stato licenziato. Fortunatamente per me non mi sono mai trovato in questa
situazione e, dopo lo sgomento iniziale, grazie ai miei sforzi e alla mia rete,
sono stato contattato da __________ per una posizione aperta presso la loro
succursale di __________ e questo già nei primi giorni seguenti il licenziamento.
In data 11 aprile ho avuto un primo colloquio con il CEO
di __________, il 25 aprile ho incontrato la CEO e il direttore commerciale e
in seguito il 27 maggio il branch manager di __________. Fin da subito ho
percepito un grande interesse di questa banca per il mio profilo, così come il
loro progetto ha suscitato il mio interesse. Per questo motivo mi sono
focalizzato su questa opportunità (ero ancora attivo al 100% presso __________,
non avevo comunque il tempo materiale per seguire eventualmente diverse
candidature). Come sicuramente sapete, le posizioni di top management (come la
mia) non sono molte in Ticino e non vengono divise in poche ore, ma il processo
dura parecchio tempo.
Durante il mese di giugno, dopo aver trovato l’accordo
di massima, abbiamo discusso le condizioni contrattuali, sfociate in un’offerta
e in seguito in un contratto di lavoro (già inviati al consulente URC di
riferimento) con entrata in servizio il 1.9.2024. Non capisco per quale motivo
avrei dovuto effettuare decine di ricerche quando avevo un contatto solido
sfociato in un contratto di lavoro. (…)” (Doc. 4)
Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di
essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e
dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 15 luglio 2024, ha sospeso l’assicurato dal diritto
alle indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di
lavoro nei mesi di aprile e maggio 2024 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato
con decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
2.7
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare
innanzitutto, benché nel Cantone Ticino la competenza di decidere circa
l'idoneità al collocamento, che la LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr.
art. 85 lett. d LADI) con possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, non
sia stata attribuita a questi ultimi, bensì spetti all’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai
disoccupati; STCA 38.2005.19 del 4 agosto 2015), che la nostra Massima
Istanza ha stabilito il principio generale secondo cui l’assicurato che prende
un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile
sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in linea generale,
inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.;
STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210
e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del
10.
novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è arrivato alla stessa
conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del
lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
Secondo l’Alta
Corte il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al
collocamento non deve, però, condurre a penalizzare il disoccupato che trova e
accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile.
In effetti non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto
il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data
relativamente vicina di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di
trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una data più prossima, con
il rischio - in definitiva - di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF
110.
V 207 consid. 1 pag. 209).
Il Tribunale
federale ha evidenziato che occorre, quindi, valutare in maniera meno rigida
l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di
ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà
difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente
alla sua entrata in funzione.
La nostra Massima Istanza ha in ogni
caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata
restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4).
Decisivi
per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso
un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di
lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il
breve periodo. Determinante è piuttosto il fatto se si possa presumere con una
certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve
lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF
8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e
SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid.
3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019
del 4 febbraio 2020.
2.8
Per
quanto concerne in concreto il modo di procedere dell’URC, il TCA ritiene che a
ragione l’amministrazione abbia esaminato il periodo da aprile a giugno 2024,
ossia i tre mesi precedenti la disoccupazione, iniziata il 1° luglio 2024, considerato
che il rapporto di impiego del ricorrente è stato disdetto il 28 marzo 2024 per
il 30 giugno 2024 (cfr. consid. 2.6.).
Gli assicurati devono, infatti,
adoperarsi già durante il periodo di disdetta, per trovare una nuova
occupazione (cfr. consid. 2.3.).
In relazione al numero di
ricerche mensili va osservato che la giurisprudenza cantonale ha
stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere
assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro
ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2024.25 del 15 luglio
2024.
consid. 2.7.; STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
La nostra Massima Istanza, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.
3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF
8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005
consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006
consid. 3.2.).
Cfr. pure STF 8C_589/2009
del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2
2.9
Relativamente al mese di controllo
di luglio 2024 rettamente, pertanto, l’URC ha chiesto all’assicurato di
svolgere almeno quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. A1; III).
Per il mese di agosto 2024,
antecedente l’inizio dell’attività lavorativa presso la __________ dal 1°
settembre 2024, l’amministrazione ha, invece, esonerato il ricorrente dal
compiere ricerche di impiego (cfr. doc. A1; III) conformemente a quanto
previsto dalla Prassi LADI ID emessa dalla SECO al p.to B320, ossia che il servizio
competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro,
in particolare, se gli sforzi intrapresi non possono più contribuire alla
riduzione del danno, ad esempio se un assicurato trova un’occupazione adeguata
che può iniziare entro un mese, non è più necessario dare prova degli sforzi
intrapresi.
2.10
Per
quanto attiene al periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, oggetto
peraltro della presente lite (cfr. consid. 2.2.), l’insorgente, nel modulo
“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente i mesi
da aprile a giugno 2024, compilato il 3 luglio 2024, ha indicato di aver svolto
una ricerca di lavoro presso la __________ quale “responsabile consulenza
corporate” sfociata in un’offerta di impiego con inizio il 1° settembre 2024 in
relazione alla quale era in attesa del contratto di lavoro (cfr. doc. 2).
Da
un precedente messaggio di posta elettronica inviato il 5 giugno 2024 da __________,
Chief financial officer della __________, all’assicurato emerge quanto segue:
" come
discusso ti giro il regolamento della cassa pensioni e di seguito trovi la
nostra offerta:
Grado di occupazione: ti posso confermare che il 90% (flessibile)
va bene.
A livello di remunerazione possiamo offrire come
segue:
- Fisso: CHF 165k
- Variabile CHF 35k (si tratta di una
possibile cifra senza alcuna certezza/garanzia, pertanto è un dato indicativo)
- Spese: CHF 12.9 K
- Livello di funzione __________
- Ruolo: __________
- Data di inizio: per noi sarebbe ideale il
1.9.2024
Le informazioni di cui sopra sono già con un grado di
occupazione del 90%.
Sentiamoci magari al telefono venerdì, domani sono a __________,
che devo spiegarti una particolarità.
Se l’offerta dovesse esserti gradita procederemo alla
redazione formale del contratto. Procedo in questa maniera per velocizzare il
tutto così da completare le formalità con calma in seguito.
Ti chiedo gentilmente di riflettere e magari darmi un
feedback per martedì prossimo così da poter comunicare internamente già mercoledì
prossimo (data di una riunione DG).” (Doc. 4)
Il
contratto di lavoro di durata indeterminata, quale “__________” al 100%,
con inizio il 1° settembre 2024 e una retribuzione di fr. 183'400 lordi (oltre
a spese forfettarie per fr. 14'400) è stato sottoscritto il 12 luglio 2024
(cfr. doc. 8).
Secondo
la giurisprudenza non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è,
almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020
consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile
2016.
consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa
M.C.; D. Cattaneo, “Alcuni
compiti…”, pag. 32).
L’Alta
Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR
2023.
pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30
luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03
del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti…”, pag. 32).
Decisivo
è, dunque, il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche STFA C 197/03
dell11 ottobre 2004).
Nella
presente evenienza, come visto sopra, dalla documentazione agli atti si evince
che la __________ ha formulato un’offerta formale di un’occupazione nei
confronti dell’insorgente il 5 giugno 2024 (cfr. doc. 2). Il contratto di
lavoro, leggermente modificato rispetto alle condizioni di cui alla proposta
del 5 giugno 2024 (ad esempio il grado di occupazione è stato aumentato dal 90
al 100% e lo stipendio adeguato proporzionalmente), è poi stato concluso il 12
luglio 2024 (cfr. doc. 8).
L’assicurato
stesso, rispondendo alla “Richiesta di giustificazione” dell’URC ha,
d’altronde, precisato che le condizioni contrattuali sono state discusse nel
giugno 2024, dopo che avevano avuto luogo dei colloqui con i responsabili della
__________ l’11 e il 25 aprile, nonché il 27 maggio 2024 e che era stato
trovato un accordo di massima (cfr. doc. 4; consid. 2.6.).
Nel
ricorso egli ha asserito di avere ricevuto un’offerta scritta per una posizione
executive il 5 giugno 2024 che è stata frutto di una trattativa durata
settimane (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In
simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nei mesi di aprile e
maggio 2024, poteva nutrire
unicamente la speranza di concludere un contratto di impiego con la __________.
Il
medesimo, pertanto, in questi due mesi, avrebbe dovuto intraprendere delle ricerche volte al reperimento di
un’occupazione.
Lo sforzo svolto presso la __________
che ha condotto all’assunzione di RI 1 a partire dal 1° settembre 2024 – il
quale è stato comunicato dall’assicurato come unica ricerca nel periodo
marzo-giugno 2024 (cfr. doc. 2, 5) – è stato peraltro ritenuto sufficiente
dall’URC per il mese di giugno 2024 (cfr. doc. A1 pag. 3).
Irrilevante,
del resto, ai fini della risoluzione della presente vertenza, quanto fatto
valere dall’insorgente, ossia che ad aprile e maggio 2024 fosse ancora attivo
al 100% presso __________ e non avesse il tempo materiale “per seguire
eventualmente diverse candidature” (cfr. doc. 4; consid. 2.6.).
In
effetti questo Tribunale ricorda che
secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è
disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario
per cercare un altro lavoro (cfr. ad esempio STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024;
STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).
2.11
Alla
luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non
compiendo ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2024, ha violato
l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
Egli
deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.12
Infine, per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente otto giorni di
sospensione per mancate ricerche nei mesi di aprile e maggio 2024 (cfr. doc. 5;
A1; consid. 1.1.).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro ammonta effettivamente ad un minimo di
quattro giorni di sospensione durante un mese antecedente la disoccupazione
(cfr. consid. 2.5.).
A mente
del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di otto giorni inflitta
all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.5.).
La
soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera
che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di
apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023
consid. 3.3.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF
8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23
luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.,
pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017
consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF
137.
V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre
2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza
8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.13
Stante
quanto precede, la decisione su opposizione emessa dall’URC il 7 ottobre 2024 e
impugnata da RI 1 deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024
consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023
consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti