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Decisione

38.2024.5

Negato assegni di formazione per apprendistato AFC quale assistente dentale. Rinvio atti per accertamenti, al fine di verificare, tenendo conto delle esigenze familiari dell'assic., l' effettiva spendibilità della precedente esperienza professionale sul mercato del lavoro, rispettivamente, dell'AFC

29 aprile 2024Italiano97 min

i presupposti affinché venga concessa l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr.

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.5

CL/gm

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 emanata

da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 7

febbraio 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) aveva negato a RI

1 - nata nel 1988, che ha ottenuto il Diploma di studi secondari superiori dopo

aver frequentato il __________, che il __________ 2012 è divenuta madre di un

figlio e che sino al 31 maggio 2021 ha esercitato, tra __________, __________ e

Svizzera (__________) per quindici anni la professione di barista/cameriera di

caffetteria (cfr. doc. 5-6) -, il diritto ad assegni di formazione per il

periodo 1.8.2022 – 31.7.2025 per ottenere l’AFC quale assistente dentale.

In particolare,

l’amministrazione, oltre a rilevare che “La disponibilità offerta

dall'opponente dal 01.08.2022 per lo svolgimento della formazione di assistente

dentale corrisponde a un grado d'occupazione al 100% (…) che è più importante

rispetto a quella offerta durante il periodo di iscrizione all'URC” (pari,

come si vedrà, al 70-60%), ha, infatti, ritenuto che l'esperienza professionale

acquisita dall'assicurata risultava spendibile sul mercato del lavoro e di

conseguenza non si giustificava il finanziamento di una riqualifica (cfr.

consid. 1.1. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).

1.2. Con la STCA 38.2023.18 del 19

giugno 2023, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 contro la

decisione su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli

atti all’UMA affinché, sulla questione a sapere se nel caso concreto fossero

dati o meno i presupposti per concederle gli assegni di formazione, la parte

resistente si pronunciasse,- previa verifica delle altre condizioni imposte

dalla LADI - con una nuova decisione dopo avere ulteriormente accertato ed

indagato la fattispecie. In particolare, questo Tribunale ha ritenuto

necessario l’esperimento da parte dell’UMA, dei seguenti accertamenti:

"

2.8. (…) In concreto, nel proprio preavviso, il consulente del personale

__________ ha risposto “no” alla domanda a sapere se le difficoltà di

collocamento della richiedente fossero dovute a motivi relativi al mercato del

lavoro, sottolineando di ritenere che l’esperienza professionale acquisita da RI

1 sarebbe spendibile sul mercato del lavoro (cfr. supra consid. 2.6. e doc.

18).

Ora, circa l’effettiva

spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita

dalla ricorrente – cui, peraltro, dopo che sin dal 2 agosto 2021 era noto le

sarebbe stato assegnato un programma occupazione della durata tre mesi con

inizio previsto il 10 agosto 2021 e fine per il 9 novembre 2021, sono stati

assegnati dei posti di lavoro tanto il 5, che il 6 agosto quanto il 2 novembre

successivo (cfr. supra consid. 2.6.) – l’URC non ha fornito alcuna

precisazione.

Neppure lo ha fatto

l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC, senza

richiedere o esperire degli accertamenti, in particolare in termini di

effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della

ristorazione/albergheria, conformi alla situazione personale dell’assicurata e,

quindi, adeguati.

In merito cfr. la STF

8C_487/2022 del 17 aprile 2023 e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023, in

particolare consid. 6.2..

Nemmeno risulta

chiarito per quali motivi, se ritenuta spendibile sul mercato del lavoro

l’esperienza professionale acquisita da RI 1, la stessa, dopo aver seguito il

POT __________ – volto a “facilitare un’integrazione, rispettivamente una

reintegrazione degli assicurati rapida e duratura nel mercato del lavoro” (cfr.

doc. 13) -, portato a termine con buoni risultati tanto in termini di idoneità

alla professione, quanto di competenze personali, sociali e metodologiche e che

faceva “presupporre un reinserimento a breve nel settore della

ristorazione/albergheria”, non sia stata collocata in breve tempo, né le siano

stati più assegnati dei posti di lavoro.

Questo Tribunale

rileva, peraltro, che nel settore alloggio e ristorazione, cioè quelli in cui

la ricorrente ha imparato una professione e seguito un POT, nel marzo 2023

risultavano disoccupati, a livello nazionale, 7'371 lavoratori (…).

Disoccupati che, nel

medesimo settore, erano 8'337 nel mese di novembre 2022, e meglio allorquando

l’URC ha allestito il proprio preavviso (…).

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva che l’amministrazione ha ritenuto, innanzitutto,

che il collocamento della ricorrente non sarebbe intralciato da motivi inerenti

al mercato del lavoro, ritenuto come l’esperienza maturata da RI 1 nella

professione appresa sarebbe spendibile (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 22).

Ora, se da una parte, è

vero che la ricorrente vanta quindici anni di esperienza nel settore della

ristorazione, che ha frequentato (con buoni risultati) un programma

occupazionale che ne ha ulteriormente ampliato le competenze, segnatamente nel

settore alberghiero, e che sin dall’iscrizione in disoccupazione ella aveva

manifestato la volontà di dedicarsi prioritariamente ad una riqualifica (cfr.

supra consid. 2.6.), d’altra parte non può essere dimenticato che nel periodo

in cui ha percepito le indennità di disoccupazione RI 1 non ha trovato, nel

settore della ristorazione/alberghiero, un’occupazione adeguata alle sue

esigenze, che per la mancata attribuzione dei posti assegnatile (peraltro solo

prima che portasse a termine il POT) non le sono state inflitte sanzioni (in

termini, per esempio, di sospensioni dalle indennità LADI conseguenti al

rifiuto di un’occupazione adeguata), che nel settore in questione risultano

esservi numerosi disoccupati e che il preavviso dell’URC ha ignorato le

motivazioni di carattere familiare avanzate dalla ricorrente nella ricerca di

un’occupazione (tanto quanto alla sua disponibilità oraria, prettamente diurna,

quanto a quella giornaliera, dal lunedì al venerdì).

In simili condizioni e

per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente

che la fattispecie debba essere ulteriormente accertata ed indagata dalla

resistente, la quale dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il

consulente del personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni

quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della

ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della

medesima, esprimendosi sui punti appena indicati, anche con riferimento

all’occupazione “ad ore o su chiamata” di cui al “Rapporto finale d’attività”

(cfr. supra consid. 2.6. e doc. 14).

2.9.

Nel proprio “Preavviso

per Assegni di formazione” dell’8 novembre 2022, l’Ufficio competente ha,

inoltre, risposto “no” alla domanda a sapere se la formazione intrapresa dalla

ricorrente, e meglio l’apprendistato quale assistente dentale, “migliora

notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento del richiedente sul

mercato del lavoro”.

L’UMA ha fatto proprio

tale riscontro.

Al riguardo il TCA

rileva che dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti

accertamenti nemmeno da parte della resistente volti a stabilire se l’AFC quale

assistente dentale sarebbe spendibile sul mercato del lavoro, che dagli atti

non risulterebbe essere saturo per questo profilo (e per il quale, come visto

al consid. 2.6. ad oggi sono anzi disponibili otto posti di tirocinio), e

permetterebbe quindi un miglioramento delle possibilità di collocamento di RI 1,

il cui datore di lavoro, peraltro, ha precisato che, “a dipendenza della

congiuntura del momento” ed a tirocinio ultimato, “io stesso potrei prendere in

considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo”

(cfr. supra consid. 2.6.).

Anche su questo

aspetto, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata

ed approfondita, tenendo adeguatamente conto del profilo della ricorrente.

2.10.

Alla luce di quanto

esposto, l’UMA, che in sede di opposizione non ha esperito alcuna specifica

istruttoria, dovrà interpellare i consulenti dell’URC.

(…)

Nel caso concreto si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il

rinvio degli atti all’UMA ai sensi dei considerandi precedenti (cfr. supra

consid. 2.8.-2.9.), affinché si pronunci con una nuova decisione

pronunciandosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI,

sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti

per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.” (cfr. STCA

38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8. – 2.10.).

1.3. Con decisione su opposizione del 27

dicembre 2023, l'UMA, oltre a respingere la richiesta di gratuito patrocinio

formulata dall’interessata, ha confermato la propria decisione del 12 ottobre

2023 (cfr. doc. 23) ed ha nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di

formazione per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa

volta, come segue il proprio provvedimento:

"

(…)

3. Disponibilità al

collocamento nel settore della ristorazione

Durante il periodo di

disoccupazione, la signora RI 1 è stata disponibile al collocamento come

cameriera come segue:

-

Dal 01.06.2021 al 30.09.2021 al 70% (lunedì – venerdì dalle ore 8.00

alle 15.30)

-

Dal 01.10.2021 fino al 29.07.2022 (data annullamento dell’iscrizione) al

60% (lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

L’opponente afferma che

ha ridotto la propria disponibilità al collocamento con l’intenzione di

impegnarsi maggiormente nella ricerca di un posto di lavoro confacente ai suoi

obblighi familiari al di fuori del distretto di __________ e così aumentare le

sue possibilità di impiego.

Dai formulari “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (vedi allegato 1) risulta

che fino a settembre 2021 tutte le ricerche di lavoro sono state svolte nel

distretto di __________ e che da ottobre 2021 a luglio 2022 solo 13 ricerche su

118 sono state svolte al di fuori di questo distretto. La mobilità geografica è

rimasta pressoché la stessa.

L’affermazione

dell’opponente è quindi contraddetta dalle ricerche di lavoro svolte e pertanto

riteniamo che l’aggiornamento della disponibilità oraria è stata una scelta

personale che esula dall’intenzione di cercare al di fuori del distretto per

aumentare le proprie possibilità di impiego.

Ci sono inoltre

ulteriori aspetti che hanno condizionato la disponibilità al collocamento nel

settore della ristorazione durante il periodo di disoccupazione:

a) Nel formulario

“Modulo informazioni integrative” (vedi allegato 2) compilato al momento

dell’iscrizione in disoccupazione, l’opponente afferma:

- punto 7.1. Formazione

e riqualifica: alla domanda se svolge o ha in previsione di svolgere una

formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (…) risponde “Sono

alla ricerca di una riqualifica che esuli dal settore alberghiero con

particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo sono convocata

presso l’Ufficio dell’orientamento professionale”.

- punto 8.1. alla

domanda circa quali attività professionali cerca risponde “L’impegno

maggiore è rivolto a una riqualifica professionale ma rimango disponibile per

attività inerenti la mia professione di barista/cameriera di caffetteria”.

b) Con mail del 26

agosto 2021 comunica alla propria consulente URC l’intenzione di prendere le

vacanze invernali dal 25 dicembre al 9 gennaio segnalando che “(…) per quel

tempo dovrò già aver maturato tutti i giorni necessari”. Successivamente,

con mail dell’8 settembre 2021 chiede alla propria consulente “se in questo

tempo dovessi trovare lavoro, sarei obbligata a disdire le vacanze o potrei

comunicare le date al nuovo datore di lavoro che dovrebbe accettarle?

Ovviamente sto parlando di una sola delle due settimane scritte in precedenza

in quanto già prenotata” (vedi allegato 3).

Viste le affermazioni

dei punti precedenti a) e b) riteniamo che l’interesse e l’impegno verso una

riqualifica, come pure le richieste che riguardano le vacanze invernali

formulate con largo anticipo e addirittura prima di aver maturato il diritto (4

mesi prima) “(…) per quel tempo dovrei già aver maturato tutti i giorni

necessari”, siano conferma che la disponibilità è stata stabilita per

esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno

fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego.

4. Disponibilità

durante lo svolgimento dell’apprendistato

Il rappresentante

legale ha confermato che l’impegno richiesto durante la formazione è stato

accettato dall’opponente perché conciliabile con i propri obblighi familiari.

Nell’opposizione indica che gli orari svolti sono dalle 8.30 alle 16.30 dal

lunedì al venerdì. Tale impegno corrisponde a 8 ore giornaliere pausa pranzo

inclusa.

Ritenuto che il

contratto di apprendistato sottoscritto il 21.06.2022 conferma un’occupazione

al 100% con 42 ore settimanali, lo scrivente Ufficio ha chiesto al Centro __________

di __________ e alla Divisione della formazione professionale (che approva i

contratti e vigila sulla formazione aziendale) qual è l’effettivo impego

richiesto per lo svolgimento della formazione di assistente dentale.

Il Centro __________ ha

risposto che l’impegno a scuola comprende un giorno alla settimana dalle 8.15 –

12.15 e dalle 13.15 – 16.15. Al primo anno la formazione a scuola è di giovedì,

al secondo è di mercoledì e al terzo anno di venerdì. Inoltre ogni anno sono

previsti almeno 3 giorni interaziendali con i seguenti orari 8:15 – 12:15 –

13:15-17:15 (vedi allegato 4).

La Divisione della

formazione professionale ha indicato che, in base a quanto sancito dal

contratto di apprendistato, le ore di lavoro da svolgere (con un impegno

giornaliero regolare) sono 8 ore e 24 minuti (vedi allegato 5). Limitatamente

alla settimana di scuola da agosto/settembre a giugno, il giorno a scuola è

considerato come giorno di lavoro a tempo pieno.

Dai dati raccolti

risulta che l’impegno giornaliero segnalato dal rappresentante legale, ovvero

dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì non corrisponde al minimo previsto

e necessario per la formazione. L’impegno accettato dall’opponente deve essere

di fatto più ampio di quanto è stato confermato nell’opposizione.

Considerando le osservazioni

ai punti 3 e 4, confermiamo che la disponibilità accettato durante

l’apprendistato è sensibilmente più ampia di quella data durante la

disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile

anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di

collocamento sarebbero state sensibilmente migliori.

Per questo motivo

riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.”

(cfr. all. A1 a doc. I).

1.4. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso

al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI postulate

oltre che di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio in favore del

proprio legale, tanto per la procedura amministrativa, quanto per quella

ricorsuale.

In particolare, RI 1 fa valere

quanto segue:

"

(…) Contrariamente a quanto ritenuto dall’UMA, la riduzione della

disponibilità di collocamento della ricorrente è da ricondurre esclusivamente

all’intenzione di ampliare la ricerca di un’occupazione anche fuori dalla

regione luganese. Un’occupazione all’infuori di quest’ultima regione geografica

avrebbe infatti inevitabilmente comportato un tragitto casa-lavoro più lungo e

conseguentemente una minor disponibilità all’impiego tenuto anche conto dei

propri obblighi di madre di un bambino che all’epoca aveva solo 9 anni (cfr.

decisione su opposizione 13 novembre 2023).

Inoltre, le

considerazioni riportate dall’UMA in questa sede sono prive di pertinenza. In

particolare, va ricordato che il mancato rispetto da parte della ricorrente dei

propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI non è mai stato

oggetto di censura alcuna da parte dell’UMA. Tant’è che alla ricorrente non è mai

stata inflitta alcuna penalità per le ricerche svolte o per altre mancanze.

Appare quindi fuori discussione rimproverare ora il fatto che la ricorrente non

abbia ampliato il raggio di ricerca anche ad altri distretti.

Per di più, occorre

rilevare che nel calcolo delle ricerche svolte e riportate nella decisione su

opposizione dell’UMA si omettono alcuni aspetti importanti: innanzitutto, che

le ricerche per i mesi di ottobre 2021 e metà novembre 2021 corrispondono ai

periodi di corsi POT che hanno occupato la ricorrente l’intera giornata.

Inoltre, nel mese di giugno 2022 la ricorrente si è sottoposta ad un’operazione

la quale l’ha invalidata per l’intero mese (doc. G).

Il secondo e terzo

aspetto preso in considerazione nelle argomentazioni dell’UMA si riferiscono

invece al desiderio di riqualifica descritto dalla ricorrente nel formulario

“Modulo informazioni integrative” (…) e alle email del 26 agosto e dell’8

settembre 2021 (…), con cui la ricorrente richiedeva la possibilità di svolgere

le vacanze dal 25 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, ancor prima di averle

maturate. L’UMA viste queste affermazioni ha ritenuto che la carenza di

disponibilità per il collocamento sia stata stabilita da esigenza personali che

vanno oltre agli obblighi familiari.

Anche queste tesi sono

contestate, già solo perché irrilevanti. Ad ogni modo, sulla questione delle

vacanze è importante evidenziare che quest’ultime sono state largamente

anticipate per obblighi familiari, in quanto la ricorrente, madre di un bambino

di allora 9 anni, necessita, oggi come allora, di organizzazione, soprattutto

durante le vacanze scolastiche, in cui non si può pretendere che un bambino di

9 anni stia solo a casa, ma anche nei confronti dell’ex partner e dei diritti

di visita padre-figlio allora vigenti. Nonostante ciò, la legge non impone

l’obbligo di annunciare le vacanze solo dopo che quest’ultime siano maturate.

Dunque, pretendere che la ricorrente abbia con queste richieste dimostrato una

mancanza di disponibilità al collocamento è inaccettabile.

La tesi secondo cui la

ricorrente si è messa maggiormente a disposizione durante lo svolgimento

dell’apprendistato, (…) rispetto alla disponibilità concessa durante il

collocamento nel periodo di disoccupazione è strumentale e non tiene

debitamente in considerazione il fatto che la ricorrente ha potuto accettare lo

svolgimento della formazione di assistente dentale al 100% poiché gli orari

svolti presso lo studio dentistico del dr. med. Dent. __________, e meglio

dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, sono conciliabili con i propri

obblighi familiari. Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il

figlio al pulmino scolastico prima di recarsi al lavoro.

Per sommi capi, mentre

l’attuale datore di lavoro prende in considerazione le esigenze strettamente personali

della ricorrente, in particolari i suoi doveri di accudimento di madre,

accordandole più flessibilità negli orari lavorativa (doc. D), lo stesso

scenario si sarebbe difficilmente presentato nell’ambito della

ristorazione/alberghiero, in cui i lavoratori sono notoriamente chiamati a

eseguire turni serali, nonché durante i fine settimana e i festivi.

La censura sollevata

dall’UMA secondo cui l’impiego lavorativo giornaliero della ricorrente presso

lo Studio dentistico non corrisponde al minimo previsto per la formazione esula

dalla presente procedura. (…) L’argomento sembra volto unicamente a criticare

ad ogni costo e senza fondamento la nuova occupazione della ricorrente.

(…) non è pertanto

riconducibile l’impossibilità di collocamento nel settore alberghiero/ristorazione

ad esigenze personali della ricorrente, il vero problema è la penuria del

mercato dal lavoro. Ne è la dimostrazione il fatto che la ricorrente si sia

trovata per oltre un anno in disoccupazione senza trovare un impiego adeguato

alle sue esigenze, per cui nemmeno l’URC (…) ha potuto trovare soluzione. (…)

Nel caso concreto la

riqualifica in qualità di assistente dentale con AFC presa in considerazione e

attuata dalla ricorrente migliora l’idoneità al collocamento e conseguentemente

diminuisce la possibilità di una disoccupazione di lunga durata, per i motivi

di seguito esposti.

Per costante

giurisprudenza è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore

specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella

professione (cfr. STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018 consid. 2,6; STCA 38.2011,

61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9). Per questo motivo è opportuno citare i

dati delle statistiche condotte dalla SECO e dall'URC, da cui si evince la

situazione del mercato del lavoro sul fronte della disoccupazione.

Infatti, le statistiche

prodotte dalla SECO per il Ticino la dicono lunga sui disoccupati iscritti

presso gli Uffici regionali di collocamento per l'anno 2022. Più precisamente

la tabella 5 (Doc. H) mostra i disoccupati iscritti in Ticino secondo il ramo

economico per il mese di maggio e la compara alla media annuale per gli anni

2020 e 2021. Per il settore dell'alloggio e della ristorazione risulta quindi

che la media annua di disoccupati nel 2020 corrisponde al 13,1%, nel 2021 del

10,5% e a maggio 2022 del 5,2%. A dicembre 2022 la percentuale di disoccupati

nel settore della ristorazione e alloggio ammontava, invece, al 21,5% (Doc. l).

Altresì, dalla tabella "Generi di professioni soggetti all'obbligo di

annuncio 2022" (Doc. J), si evince che i disoccupati per il periodo

2020-2021 per il personale non qualificato addetto alla ristorazione è pari al

14,9%, mentre nel periodo 2021-2022 8.5%.

Queste sono pertanto

semplici ma fondamentali dimostrazioni che il mercato della ristorazione/alberghiero

risulta saturo. Addirittura confrontato con altri settori è quello con

percentuale più elevata di disoccupati (cfr. tabella Doc. H). Oltre ciò, non va

neppure dimenticato che nel settore della ristorazione/alberghiero quasi sempre

il personale assunto è personale non qualificato, il che aggrava la situazione

e dimostra ulteriormente l'instabilità costante del settore. La riqualifica

come assistente dentale con AFC porta a migliorare le capacità di collocamento

della ricorrente in quanto, contrariamente al settore della

ristorazione/alberghiero, questo impiego non risulta saturo sul mercato del

lavoro. A dimostrazione di ciò sono i posti di tirocinio vacanti per l'impiego

di assistente dentale con AFC. Di fatto, il TCA nella sentenza 19 giugno 2023

nel consid. 2,6 dimostrava, già allora, che i posti vacanti per il tirocinio di

assistente dentale con AFC a giugno erano 8. Oggi tali posti sono aumentati

fino a raggiungere quota 12 (Doc. K), dimostrando che in questo settore vi sia

mancanza di manodopera. Nonostante ciò, è importante rilevare nuovamente, che

l'attuale datore di lavoro della ricorrente, aveva già espresso di prendere in

considerazione il mantenimento della relazione lavorativa, anche dopo il

conseguimento del diploma AFC. Di fatto, con uno scritto del 4 gennaio 2023

(cfr. all, a doc. 20 inc, n, 38,2023.18 TCA), il datore di lavoro esprime

quanto segue: "a dipendenza della congiuntura del momento, io stesso

potrei prendere in considerazione la possibilità della continuazione del

rapporto lavorativo". Simile dichiarazione è stata ulteriormente

confermata dal datore di lavoro con scritto del 16 gennaio 2024 da cui si evince:

"Implicitamente alla mia decisione di assumere la signora RI 1 (…)"

(Doc. D). Ad ogni modo anche gli ineccepibili voti ottenuti dalla ricorrente

durante il percorso scolastico, comprovano l'interesse di quest'ultima a voler

migliore la sua possibilità di collocamento (Doc. C) (…). Nel caso concreto, il

TCA con il rinvio degli atti all'UMA rispettivamente all'URC richiedeva un

complemento d'istruzione, segnatamente accertamenti e indagini, tenendo conto

del profilo e delle esigenze della ricorrente, pronunciandosi conseguentemente

con una nuova decisione, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla

LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno i

presupposti per concedere alla ricorrente gli assegni di formazione domandati.

In realtà gli unici accertamenti, peraltro contestati per i motivi sopra

esposti, effettuati dall'UMA rispettivamente dall'URC sono state le domande

poste dal consulente personale __________ con scritto del 25 agosto 2023.” (cfr.

doc. I).

Quanto alla richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio, il legale della ricorrente ha precisato che

l’impugnativa non risulta sprovvista di possibilità di esito favorevole, che il

salario (esiguo) percepito come apprendista dalla ricorrente la impedisce “a

sostenere spese di patrocinio nonché far fronte a eventuali spese di giustizia”

e, infine, che è “evidente che la presente fattispecie presenta delle

difficoltà giuridiche e fattuali tali da non permettere alla ricorrente di

tutelare convenientemente i propri diritti senza l’intervento” del

rappresentante stesso (cfr. doc. I).

1.5. Nella sua risposta del 26 febbraio

2024, l’UMA, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, propone di

respingere il ricorso rilevando che di avere, contrariamente a quanto preteso

dalla ricorrente, “proceduto ad una nuova verifica dell’adempimento dei

presupposti necessari all’ottenimento degli AFO” nel senso di quanto

indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 ed

argomentando come segue le proprie conclusioni:

"

(…)

a) Difficoltà di

collocamento della signora RI 1 per motivi inerenti al mercato del lavoro

Il 25 agosto 2023,

l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto al

patrocinatore, dell'assicurata, alcune domande tendenti a dare seguito agli

accertamenti disposti dal TCA ai consid. 2.8, 2.9 e 2.10 della citata sentenza

(Doc. 4). Il patrocinatore ha risposto in data 4 settembre 2023 fornendo

risposte parziali (Doc. 2).

Gli accertamenti

miravano a raccogliere informazioni qualitative che avrebbero permesso di

meglio definire la difficoltà di collocamento della ricorrente per motivi

inerenti al mercato del lavoro. Sono state poste domande intese a conoscere le

modalità di ricerca di lavoro intraprese dalla ricorrente secondo la

disponibilità confermata durante la disoccupazione e i relativi esiti come pure

per ricevere informazioni sulla disponibilità offerta con la nuova situazione

occupazionale.

Questo accertamento è

stato ritenuto indispensabile perché la disponibilità temporale e geografica

offerta da una persona in cerca di impiego influisce sulle sue possibilità di

trovare un posto di lavoro. Più la disponibilità è ampia e più le possibilità

di reinserimento migliorano. La disponibilità temporale è descritta con il

"grado d'occupazione" che viene confermato concretamente indicando i

giorni della settimana e gli orari in cui si è disponibili.

Nella risposta del 4

settembre 2023, la ricorrente ha confermato che l'attività con percentuale al

100% presso lo studio dentistico è compatibile con i propri obblighi di madre,

poiché non comporta eventuali turni serali e nel week-end e che durante la

disoccupazione la riduzione della disponibilità al collocamento dal 70º/o al

60% era dovuta al fatto di "Cercare un'occupazione anche fuori dal __________,

ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo." (Doc. 2)

La ricorrente ha

fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che, considerato il

tempo intercorso "non si può pretendere che la ricorrente ricordi".

In base ai documenti a nostra disposizione si rileva che:

-

Ia ricorrente ha offerto dal 01.06.2021 al 30.09.2021 una disponibilità

al collocamento parziale dal lunedì al venerdì al 70% (dalle 8.00 alle 15.30)

(Doc. 5) e ha motivato la limitazione con i suoi obblighi di madre;

-

Ia riduzione al 60% dal lunedì al venerdì (dalle 09.00 alle 14.00) (Doc

6) a partire dal 01.10.2021 fino al termine della disoccupazione è stata

richiesta dalla ricorrente (Doc. 11) per estendere le ricerche di lavoro anche

fuori dal __________ (Doc. 2);

-

da ottobre 2021 solo un numero insignificante di ricerche di lavoro sono

state svolte al di fuori dal __________ (13 su 118 ossia poco più di una

ricerca ogni 10) (Doc. 7);

-

per lo svolgimento dell'apprendistato la ricorrente ha confermato una

disponibilità al 100% con 42 ore settimanali dal lunedì al venerdì (Doc. 8

contratto di tirocinio).

È quindi evidente che

da un giorno all'altro, pur tenendo conto degli obblighi familiari della

signora RI 1, la sua disponibilità temporale per l'apprendistato è divenuta

sensibilmente più ampia rispetto a quella concessa per cercare un posto di

lavoro nel suo settore professionale di provenienza, non solo in termini di

grado d'occupazione complessivo, ma anche per la fascia oraria di disponibilità

dal lunedì al venerdì.

La totale mancanza di

elementi qualitativi che la ricorrente avrebbe potuto aggiungere per arricchire

la sua argomentazione riguardo agli sforzi profusi per trovare un nuovo lavoro,

abbinata alla riduzione della disponibilità, non permettono di avvalorare la

tesi della "considerevole" difficoltà di collocamento per motivi

inerenti al mercato del lavoro. (…)

b) Disponibilità di

collocamento nel settore della ristorazione

(…) Nel presente

gravame la ricorrente in contraddizione con quanto affermato nell'opposizione

del 1 3 novembre 2023 (Doc. 10) asserisce che la riduzione della disponibilità

di collocamento non è più per aumentare le possibilità d'impiego ma solo per un

tempo di viaggio casa-lavoro maggiore.

Il nostro ufficio

ribadisce quindi che la ricorrente ha richiesto l'aggiornamento della

disponibilità oraria e la riduzione della percentuale lavorativa (Doc. 11) e

che questa sua scelta è personale ed esula dall'intenzione di migliorare le sue

possibilità di collocamento cercando anche al di fuori del distretto di __________.

Questa situazione è ora confermata sia dalla ricorrente stessa sia dalle esigue

ricerche di lavoro effettuate al di fuori del distretto di __________. (…)

Per quanto riguarda il

mese di giugno 2022, durante il quale la ricorrente si è sottoposta ad

un'operazione, va sottolineato che nel caso di inabilità lavorativa la persona

in cerca di impiego non è tenuta a svolgere ricerche di lavoro. Tuttavia ci

preme rilevare che in data 21 giugno 2022 la ricorrente ha firmato il contratto

di tirocinio per cui aveva già scelto di svolgere l'apprendistato dal mese di

agosto 2022 (Doc. 8).

c) Disponibilità di

collocamento durante l'apprendistato

(…) Evidenziamo che il

datore di lavoro conferma l'impegno di lavoro di 42 ore settimanali e l'obbligo

di presenza sul posto di lavoro tra le 08:30 e le 16:30. Quindi questa fascia

oraria è riferita unicamente all'obbligo di presenza sul lavoro e l'impegno

giornaliero di lavoro della ricorrente nello studio dentistico andare oltre questi

orari perché deve essere maggiore al fine di raggiungere le 42 ore settimanali.

Riteniamo che la

situazione descritta dal datore di lavoro (Doc 14) rispetta le disposizioni

comunicate il 20 dicembre dal signor __________, Ispettore principale __________

(Doc 13).

Ribadiamo quindi che la

disponibilità offerta dalla ricorrente durante l'apprendistato è sensibilmente

maggiore di quella offerta durante la disoccupazione sia in termini di grado

d'occupazione sia in termini di orari di lavoro.

d) Situazione del

mercato del lavoro nella professione Assistente di studio dentale

Considerando che la

condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata, nella

decisione del 12 ottobre 2023 il nostro Ufficio non è entrato nel merito della

condizione relativa al miglioramento delle possibilità di collocamento.

In primo luogo si

tratta infatti di verificare la difficoltà di collocamento imputabile a motivi

inerenti al mercato del lavoro. Soltanto dopo che questa difficoltà è stata

confermata, possono essere considerati gli sbocchi esistenti al termine

dell'apprendistato sul mercato del lavoro.

Si rileva inoltre che

diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione del 16

gennaio 2024 (Doc. 12) riguarda solo l'impegno dello studio Dr. med. dent. __________

ad assumere la signora RI 1 in veste di apprendista, non risultano invece

dichiarazioni che attestino la volontà del datore di lavoro di assumere la

Signora al termine dell'apprendistato. In una sentenza il TCA aveva pure

confermato che "è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un

settore specifico che determina la situazione nel mercato del lavoro e non la

constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano

del personale mediante annunci su giornali o riviste." (cfr. STCA

38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 consid. 2.6).

Nel presente caso, il

nostro Ufficio ribadisce di non ritenere la ricorrente difficilmente

collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro, come confermato nella

decisione su opposizione.

2. Gratuito patrocinio

L'art. 37 cpv. 1 LPGA,

prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente o

farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il cpv. 4 recita che,

se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio

gratuito.

Nella sentenza l 928/05

del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il

Tribunale federale ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e

dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata.

Confermiamo che la

questione giuridica da valutare non risulta complessa al punto da richiedere la

presenza di un legale e che la condizione "Necessità del patrocinio"

non è rispettata. L'intervento di un avvocato non era necessario, potendosi

l'assicurata gestire da sola davanti all'autorità amministrativa o, semmai, con

l'aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali” (cfr. doc. VI).

1.6. Con replica del 7 marzo 2024, il

rappresentante della ricorrente osserva quanto segue:

"

Ad 1. a-b

(…) la richiesta

d'informazioni del 25 agosto 2023 è da considerarsi defatigatoria, nonché

irrilevante al fine di determinare l'adempimento dei presupposti che fondano

l'ottenimento degli assegni di formazione (di seguito: AFO). Si ribadisce che

gli accertamenti disposti con sentenza del 19 giugno 2023 (inc. n. 38.2023.18)

tendevano esclusivamente all'accertamento della spendibilità, da parte della

qui ricorrente, delle proprie competenze sul mercato del lavoro; ciò che doveva

essere analizzato in considerazione del profilo e delle esigenze di

quest'ultima (cfr. consid. 2.8 pag. 39). Purtroppo, nessun accertamento è stato

fatto in questo senso.

Incomprensibilmente

l'autorità inferiore continua invece a sostenere che le difficoltà di

collocamento riscontrate dalla ricorrente siano da ascrivere alle ridotte

disponibilità di orario. Essa dimentica tuttavia che, come indicato a più

riprese, la difficoltà di collocamento è esclusivamente dovuta alla difficile

situazione del mercato del lavoro della ristorazione. Tant'è che le ben 118

ricerche di lavoro non hanno permesso di trovare nessuna occupazione adatta

alla situazione concreta della ricorrente. (…) risulta evidente che la

difficoltà di collocamento è da ricondurre alla situazione inerente al mercato

del lavoro e non semplicemente ad una mera aspirazione personale della

ricorrente.

L'UMA asserisce a torto

che la ricorrente avrebbe dovuto rendersi più disponibile al collocamento.

Invero, come ribadito in sede di ricorso, si ricorda che la disponibilità al

collocamento è stata ridotta dal 70% al 60% su consiglio dell'URC, e meglio

della consulente __________, con lo scopo di allargare l'area geografica di

ricerca di un'occupazione. Circostanza comunque non contestata in questa sede

dall'UMA. Si precisa che non vi è alcuna contraddizione tra le argomentazioni

sollevate in sede di opposizione, rispettivamente con l'allegato ricorsale del

31 gennaio 2024; difatti, è lapalissiano che la necessità di prevedere un

tragitto casa-lavoro più lungo è in diretta correlazione con la volontà

(necessità) di ricercare un'occupazione al di fuori del distretto di __________.

È evidente che aumentando

la disponibilità al collocamento la ricorrente avrebbe avuto più possibilità di

trovare un'occupazione; tuttavia, nell'analisi del caso concreto non si può di

certo fare astrazione degli obblighi di madre ai quali la ricorrente è

astretta. Una disponibilità al collocamento del 100% nell'ambito della

ristorazione, che ricordiamo per l'ennesima volta trattasi di un settore che

prevede turni spezzati, serali e nei week-end, non avrebbe permesso alla

ricorrente di conciliare il lavoro con la famiglia. Ricordo che l'art. 59a

lett. a LADI impone di tenere in considerazione tutte le particolarità del caso

concreto con riguardo anche alle specificità di ciascun sesso ("la

necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente

in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per

l'integrazione degli stranieri").

Al contrario di quanto

sostiene I'UMA, il fatto che la ricorrente abbia stipulato un contratto di

apprendistato con il Dr. med. dent. __________ al 100% con 42 ore lavorative

settimanali è da ricondurre alla compatibilità dell'orario lavorativo con i

propri obblighi di madre. Basti considerare che è lo stesso datore di lavoro a

dichiarare che l'orario di lavoro è flessibile al fine di permettere alla

ricorrente di occuparsi del figlio durante gli orari scolastici (cfr, Doc. D).

L'orario di lavoro flessibile di cui beneficia presso il citato studio

dentistico le permette dunque di svolgere la formazione di assistente dentale

al 100% esclusivamente in orari prettamente scolastici permettendole di

prendersi cura del figlio minorenne. Non si può di certo imporre alla

ricorrente di lasciare il figlio a casa da solo posto che all'epoca aveva

solamente 9 anni.

Ne consegue che

l'aumento della disponibilità al collocamento deve essere apprezzato alla luce

delle circostanze del caso concreto e non in astratto come tenta di fare

arbitrariamente l'UMA. (…)

Ad 1. c

Come indicato a più

riprese, la ricorrente ha potuto accettare lo svolgimento della formazione di assistente

dentale al 100% poiché gli orari svolti presso lo studio dentistico del Dr.

med. dent. __________, e meglio dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì,

sono conciliabili con i propri obblighi familiari. Il fatto che vi sia una

discrepanza tra gli orari di lavoro (8 ore giornaliere) e l'ammontare totale

delle ore settimanali (42 ore) non è di alcuna pertinenza per determinare se

l'assicurato possa beneficiare o meno dell'assegno di formazione. (…)

Non corrisponde al vero

che vi sia un impegno giornaliero della ricorrente ad andare oltre l'orario

stabilito dal contratto di lavoro (8:30-16:30), posto che non vi è alcun

elemento a sostegno di tale tesi. (…)

Ad ogni modo, anche

dando seguito alla tesi dell'UMA, ancora una volta si ribadisce che la ricorrente

ha potuto accettare l'apprendistato in qualità di assistente dentale al 100%

grazie alle particolari condizioni di lavoro che le sono state concesse dal

datore di lavoro compatibilmente ai propri obblighi familiari.

Ne consegue ancora una

volta che, in applicazione dell'art. 59a lett. a LADI, la situazione concreta

impone la concessione degli AFO. Per scrupolo di patrocinio si precisa che il

contratto di tirocinio è retto dagli artt. 344-346a CO, artt. 1 e segg. LFPr e

dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione

professionale e continua 4 febbraio 1998. L'unico obbligo a livello prettamente

formale del contratto di tirocinio è che lo stesso venga conchiuso nella forma

scritta (cfr. art. 344a CO). Non vi è dunque alcun obbligo di utilizzare il

formulario presente sul portale della formazione professionale

(www.formazioneprof.ch).

Ad 1. d

Presupposto

fondamentale per il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa

dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2

lett, a LADI).

"Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les

mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'eploi. Ces mesures ont

notamment pour but: (a) d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de

manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et (b) de promouvoir

les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du

marché du travail.

Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de

marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés.

Plus précisément, elles doivent augmenter leurs

chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais

seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de

marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du

marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail

dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du

travaii et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de

placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à

son àge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent

de façon prospective (ATF 728 V 792 consid. 7b/bb p. 798; arrét du 28 mai 2073

[8C 202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité

compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il

n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (arrèt du 4 août 2008 [8C

338/2007])." B. RUBIN, in "Assurance-chômage"; Éditions

Romandes, Ginevra-Zurigo- Basilea 2014, pag. 470-471 Nº 8-9).

In tal senso si preme

anche la prassi LADI relativa agli assegni di formazione (Direttiva LADI PML,

Fl e segg.)

Questo lodevole

Tribunale ha già avuto modo di indicare che degli accertamenti in tal senso

erano necessari da parte dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.9 della

sentenza del 19 giugno 2023), ciò che, ahimè, non è stato fatto (…)” (cfr. doc.

VIII).

1.7. Con duplica del 20 marzo 2024,

l’UMA, contestando la tesi ricorsuale, si riconferma nella propria risposta di

causa osservando quanto segue:

"

Ad. 1 a-b.

In duplica lo scrivente

Ufficio ribadisce di aver svolto gli accertamenti richiesti dal Tribunale. In

particolare, l'accertamento del 25 agosto 2023 - cui la ricorrente ha dato solo

risposte parziali - è stato indispensabile per chiarire la difficoltà di

collocamento della ricorrente per motivi inerenti al mercato del lavoro (art.

59 cpv. 2 LADI). La verifica di questa condizione è necessaria per stabilire il

diritto a un qualsiasi provvedimento individuale inerente al mercato del

lavoro. Solo se la difficoltà di collocamento è data per motivi inerenti al

mercato del lavoro, è possibile accordare un sostegno al reinserimento e si può

entrare nel merito del rispetto delle condizioni specifiche al provvedimento

richiesto. Come indicato negli scritti precedenti, riteniamo che la condizione

all'art. 59 cpv. 2 non sia rispettata. (…)

Si contesta che la

consulente URC abbia suggerito alla ricorrente di ridurre il grado

d'occupazione e si ribadisce che la richiesta di riduzione è stata formulata

dalla ricorrente (Doc. 11) e che lo ha fatto per motivi personali e non per

ricercare un posto di lavoro al di fuori del distretto di __________.

Dal 01.06.2021 al

30.09.2021 la disponibilità offerta era dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle

15.30. Dal 01.10.2021 fino al termine della disoccupazione, la ricorrente era

disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00. (Doc. 9) La volontà

dichiarata dalla ricorrente di cercare lavoro al di fuori del distretto di __________

non è comprovata dai fatti. La riduzione della disponibilità oraria - a detta

della ricorrente per "prevedere un tragitto casa-lavoro più lungo" -

è stata di 60 minuti al mattino e di 90 minuti al pomeriggio. Domiciliata a __________,

con patente di circolazione B e automunita, avrebbe quindi potuto raggiungere

posti di lavoro in numerose località al di fuori del distretto di __________,

tra cui anche il distretto di Locarno e quello di Leventina, a vocazione

turistica. Nella lettera del 4 settembre 2023, la ricorrente aveva dichiarato

per le ricerche di lavoro effettuate"(...) a quanto ricorda si tratta

essenzialmente di candidature effettuate in risposta ai vari annunci di posti

vacanti." (Doc. 2). Orbene durante il periodo di disoccupazione dal

01.10.2021 al 31.07.2022 nel settore della ristorazione ci sono stati annunci

di lavoro in vari distretti, in particolare quelli a vocazione turistica, ma

dalle ricerche di lavoro svolte risultano essenzialmente candidature nel

distretto di __________ (13 su 118) (Doc. 7). Contestiamo che la segnalazione

"non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo personale da

segnalare" fatta dai consulenti URC in occasione di alcuni colloqui di

consulenza sia da considerare come prova. L'analisi del consulente URC dei

posti vacanti è puntuale in occasione dei colloqui di consulenza svolti ogni 1

.5 - 2 mesi.

(…) riteniamo che

l'analisi delle ricerche svolte conferma concretamente che la ricorrente ha

ridotto la sua disponibilità oraria al collocamento per motivi personali che

esulano dalla volontà di ricercare lavoro al di fuori del distretto di __________

e pertanto non può essere ritenuta difficilmente collocabile per motivi

inerenti al mercato del lavoro.

Considerando la

disponibilità accettata per l'apprendistato, ribadiamo che ella avrebbe dovuto

rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così

facendo le sue possibilità di colloca merito sarebbero state sensibilmente

migliori. Lo ha confermato lei stessa “É evidente che aumentando la

disponibilità al collocamento la ricorrente avrebbe avuto più possibilità di

trovare un'occupazione;" (vedi pag. 2 della replica del 7 marzo 2024).

Ad. 1 c.

Contrariamente a quanto

indica la ricorrente, il contratto di tirocinio regolamenta lo svolgimento di

una formazione professionale e pertanto deve contenere e rispettare specifiche

disposizioni in materia, tra cui figurano l'impegno formativo espresso con il

grado d'occupazione e l'impegno orario settimanale. Il datore di lavoro e

l'apprendista devono attenersi al contratto che hanno stipulato.

Pertanto ribadiamo che

la disponibilità accettata dalla ricorrente durante l'apprendistato è pari al

100% per 42 ore settimanali dal lunedì al venerdì è confermata dal contratto di

tirocinio firmato dalle parti e approvato dalla Divisione della formazione

professionale (DFP), l'autorità cantonale di vigilanza sui contratti di

tirocinio e sul regolare svolgimento della formazione professionale. (…)

In ogni caso la

disponibilità accettata durante l'apprendistato è sensibilmente maggiore a

quella offerta dal lunedì al venerdì durante la disoccupazione sia in termini

di grado d'occupazione sia in termini di orari di lavoro (…).” (cfr. doc. X).

1.8. Infine, con osservazioni del 4

aprile 2024 - trasmesse, per conoscenza, alla parte resistente il giorno seguente

(cfr. doc. XIII) - la ricorrente fa valere quanto segue:

"

Ad 1. a-b

L'autorità inferiore

continua a ribadire sostanzialmente quanto già invocato in precedenza,

allegazioni più volte ampiamente contestate nel corso della procedura

ricorsuale che qui ci occupa. Pertanto, al fine di evitare inutili ripetizioni,

si rinvia a quanto già evocato in precedenza.

Ad ogni modo, occorre

puntualizzare ancora una volta, checché ne dica l'UMA, che la scelta di

rivedere il grado di disponibilità all'impiego dal 70% al 60% è stata

concordata con la consulente URC __________ alfine di ampliare il raggio di

ricerca al di fuori del distretto di __________ come indicato a più riprese.

Circostanza che - va

evidenziato - l'UMA contesta in modo infondato per la prima volta in sede di

duplica del 20 marzo 2024. Argomento che non merita tutela alcuna.

In aggiunta, l'UMA

riferisce che la riduzione della disponibilità oraria è stata di 60 minuti al

mattino e di 90 minuti al pomeriggio e che "Domiciliata a __________, con

patente di circolazione B e automunita, avrebbe quindi potuto raggiungere posti

di lavoro in numerose località al di fuori del distretto di __________, tra cui

anche il distretto di __________ e quello di __________, a vocazione

turistica". Tale affermazione dimostra però semmai che la ricerca di

un'occupazione al di fuori del __________ necessita per forza di cose una

riduzione della disponibilità al collocamento.

Infatti, per potersi

recare a __________ a partire dal suo domicilio di Certara ella impiegherebbe

oltre 1 ora di macchina (…), senza tenere in considerazione il traffico

caratteristico della regione del __________.

Come ampiamente

dimostrato, che la difficoltà di collocamento a cui ha fatto fronte la

ricorrente è esclusivamente da ascrivere alla situazione inerente al mercato

del lavoro. (…) L'UMA tenta inoltre invano, rasentando la malafede, di sminuire

le indicazioni dei consulenti URC in merito all'assenza di posti vacanti

adeguati in occasione dei colloqui di consulenza tacciandole di puntuali. Tale

elemento è invero sintomatico di una scarsa possibilità per la ricorrente di

essere occupata in virtù della situazione inerente il mercato del lavoro e in

relazione alla sua situazione personale di madre, considerato inoltre che è

proprio compito degli Uffici regionali di collocamento di aiutare il

disoccupato a trovare un'occupazione adeguata.

In definitiva, che la

difficoltà di collocamento della ricorrente sia da ascriversi alla situazione

del mercato del lavoro nell'ambito della ristorazione è pacifico. Ne sono la

dimostrazione le numerose ricerche effettuate da quest'ultima e rimaste senza

esito.

Infine, l'UMA travisa

le considerazioni della ricorrente in merito alle possibilità di collocamento

qualora la disponibilità fosse maggiore. Viene infatti convenientemente omesso

che tale considerazione va letta alla luce della situazione di madre della

ricorrente, ciò che non le permette, de facto, di rendersi disponibile in

misura maggiore a quella indicata all'URC. Tant'è che, come già sottolineato a

più riprese, la disponibilità al collocamento da pare della ricorrente è

correlata ai propri obblighi di madre posto che deve accudire il figlio, il

quale all'epoca aveva solamente 9 anni.

Ad 1.c

Si contestano le

argomentazioni dell'autorità inferiore e si rinvia a quanto indicato in sede di

replica del 7 marzo 2024.” Giova comunque ricordare che l'accettazione del

contratto di apprendistato da parte della ricorrente è stato dettato (i)

dall'orario di lavoro compatibile ai propri impegni di madre e (ii) dalla

flessibilità concessa dal datore di lavoro (Doc. D) qualora ella avesse

necessità di accudire il figlio.

Ad 1. d

Contestata la duplica,

si riconferma quanto indicato nell'allegati di ricorso e di replica.” (cfr.

doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se

l'assicurata ha diritto, oppure no, agli assegni per la formazione quale “assistente

dentale” postulati per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025,

negatile (anche) con la decisione su opposizione resa dall’UMA il 27 dicembre

2023.

Il 1° luglio 2003 è entrata in

vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non

ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del

1995.

Questi provvedimenti si sono

rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione

e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…) In

linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente

istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione

del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione della

LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato

sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la giurisprudenza

concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava

le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la

disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene

pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione

della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre

2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.2. Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire

la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo,

il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie

di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di

formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di

compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di

licenziamenti collettivi.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4 I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.

4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10

gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre

2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

In una sentenza

8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così

espresso:

" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le

perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du

marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être

mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce

marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont

aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à

l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes

jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.

400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous

l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA

2005 p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le

perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,

n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,

ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité

lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.

Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle

générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur

le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de

toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c

p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par

l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré

pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il diritto alle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la

formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale

indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28

pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les

circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours

litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par

une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5

agosto 2003).

Ai sensi

dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati

che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

Riguardo ai criteri

a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr.

pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

2.3. Quale provvedimento

speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di

formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30

anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,

consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre

anni.

L’art. 66a LADI ha il seguente

tenore:

"

1L’assicurazione

può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai

disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio

di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata

della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli

assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola

professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una

formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non

ricevono assegni di formazione.

4Gli

assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di

formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato

al termine della formazione."

Nel tenore in vigore fino al 30

giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto,

che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1

lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato con

effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:

"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi

sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un

corrispondente attestato al termine della formazione.

(cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità

dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste modifiche,

nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

" Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello

svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di

età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in

casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più

dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al

fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b Condizioni

materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2013, pto 2.1)

In dottrina, B.

Rubin in "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014,

a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano

beneficiare degli assegni di formazione, si esprime così:

" (…) II Conditions générales

10. Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré

doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.

8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation ont aussi droit

aux AFO.

11.

D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer

l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est

aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des

domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus

être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à

ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail

local et des compétences professionnelles dans le cas concret.

A notre sens, le droit aux

AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que

celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une

assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses

services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a

violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les

manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse

établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli

correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en

raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de

quelques semaines après lesdits manquements.” (pag. 492)

2.4. Presupposto fondamentale per poter

beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa

dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2

lett. a LADI).

Nella Prassi LADI

PML in vigore dal 1° luglio 2022, ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato

dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3

agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del

10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF

127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato:

" Miglioramento

dell’idoneità al collocamento

A23 I PML si prefiggono

di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del

lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla

situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano

in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24 Come precisato a più

riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente

l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento

dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella

pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59

LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione

contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un

provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato”.

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque

sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,

possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo

tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel

caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo

professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988

N. 30).

In

diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se,

grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego

dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è

unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di

porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;

STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111;

DTF 111 V 38).

Nella

sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro,

ribadito che:

" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall

unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen

von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan

sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes

berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in

erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S.

114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25

marzo 2003, consid. 4.1)

B.

Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:

" 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI,

les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d'améliorer l'aptitude au placement des

assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et

b. de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.

9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les

mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des

assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver

un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du

marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail.

L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail.

Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la

fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de

circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré,

liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil

ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2)

et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué

à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans

l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."

Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018

pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286.

Ai punti F1-6 in

relazione agli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato:

" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1 Gli AFO intendono

permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione

di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro.

Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne

se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c).

Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non

può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2 Il criterio

determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad

acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato

un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che

adempiono le seguenti condizioni cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il

periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12

mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59

cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo

AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;

• Non dispongono di una formazione professionale completa o

riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego

nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato

non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un

documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze

professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere

accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una

formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5 L’assicurato ha

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione

se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata

alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano

un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6 Gli AFO possono

essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a

tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo

parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione

professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”.

Le direttive amministrative - come la Prassi LADI

emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19 giugno 2020 consid. 2.3.;

DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;

DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V

314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i

disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84

consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V

16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi

inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4

de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992

II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere

introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto

previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022

consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In relazione alla

giurisprudenza di questa Corte in materia di assegni di formazione, si vedano

le STCA richiamate al consid. 2.5. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023,

cui si rinvia anche per gli elementi di fatto antecedenti alla decisione

in questione, che si ritengono, pertanto, noti alle parti ed in relazione ai

quali ci si limita a richiamare tale giudizio, in particolare con riferimento

ai consid. 1.1.-1.6. e 2.6.

Nel caso di specie, in data 25

agosto 2023, dopo il rinvio degli atti all’UMA da parte del TCA (cfr. supra

consid. 1.1. e STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023), l’URC di __________ ha

sottoposto al patrocinatore della ricorrente i seguenti quesiti:

" (…) Dalle

ricerche di lavoro consegnate mensilmente all’URC di __________ nel periodo da

maggio 2021 a luglio 2022, di cui all’allegato “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro”, le chiedo di:

Distinguere ed evidenziare le eventuali

auto-candidature dalle ricerche su posizioni vacanti;

-

Per le ricerche su posizioni vacanti di specificare/allegare le

caratteristiche del posto ricercato (es. percentuale di lavoro, orari,

funzione, ecc);

-

Indicare quali sono le eventuali offerte di lavoro che ha dovuto

rifiutare a seguito della sua limitata disponibilità al collocamento.

A conclusione della partecipazione al

programma occupazionale __________, è stato sottoscritto il “rapporto finale di

attività” in cui è precisato che a partire dal 16 settembre 2021 sarebbe stata

assunta a ore in qualità di addetta alla ristorazione presso il __________.

Ritenuto che nel periodo a seguire non ha dichiarato un guadagno intermedio, le

chiedo di specificare se e in che misura ha lavorato presso l’esercizio

pubblico citato, oppure di specificare i motivi nel caso in cui non avesse

lavorato presso il suddetto esercizio pubblico.

La sua disponibilità al collocamento nel

periodo dal 1° ottobre 2021 al 29 luglio 2022 (data di annullamento

dell’iscrizione in disoccupazione) risultava del 60% con la seguente

limitazione (giorni di lavoro e orari): da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle

14:00. Il 21 giugno 2022 lei ha sottoscritto un contratto di tirocinio quale

“apprendista assistente dentale con AFC” per il periodo della formazione dal 1°

agosto 2022 al 31 luglio 2025.

-

È corretto affermare che la sua disponibilità al collocamento dal 1°

agosto 2022 è ritornata al 100%? Se sì, le chiedo di indicarne quando è

avvenuto questo cambiamento e i motivi.

-

Le chiedo di confermare se sta ancora seguendo l’apprendistato di

assistente dentale con AFC sulla base del contratto di tirocinio che ha

stipulato il 21 giugno 2022.” (cfr. doc. 21).

In data 4 settembre 2023, il

legale di RI 1, facendo riferimento alla sentenza resa da questa Corte il 19

giugno 2023, ha fornito il seguente riscontro alle domande dell’URC:

" (…) Innanzitutto,

rilevo che, come emerge chiaramente dai considerandi della decisione succitata,

non è in alcun modo in discussione il rispetto da parte della mia assistita dei

propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI (tant’è che da parte

vostra non vi è mai stata alcuna rimostranza), bensì l’esperimento da parte

dell’UMA e dell’URC degli adeguati e necessari accertamenti quanto alla

spendibilità, da parte della signora RI 1, delle proprie competente sul mercato

del lavoro, ciò che deve essere analizzato in considerazione del profilo e

delle esigenze di quest’ultima (cfr. consid. 2.8. pag. 39). Al proposito, si

sottolinea che durante tutto il periodo in cui è stata iscritta presso l’URC

non ha mai trovato un’occupazione adeguata al suo profilo. Tant’è che nemmeno

l’URC è riuscito nell’intento di trovare una nuova occupazione che tenga conto

della sua situazione di madre.

Ne consegue che la richiesta di

precisazioni in merito alle ricerche di lavoro effettuate tra maggio 2021 e

luglio 2022 appare del tutto abusiva e priva di qualsivoglia pertinenza nel

caso di specie.

Inoltre, considerato il lungo tempo

trascorso, pacifico affermare che per la mia mandante risulta praticamente

impossibile indicare con precisione se trattasi di auto-candidature o meno, a

quanto si ricorda si tratta essenzialmente di candidature effettuate in

risposta a vari annunci di posti vacanti. Per quanto attiene invece ai motivi

per cui alle candidature non è stato dato alcun seguito positivo, gli stessi

sono stati debitamente inserito nel formulario, eccezion fatta per i casi in

cui non è stata data alcuna risposta (ciò che è risultato essere quasi sempre

il caso).

A conclusione del programma occupazione __________

la ricorrente ha effettivamente lavorato presso il __________; tuttavia, tale

“assunzione” è stata fatta a tempo determinato tramite un’agenzia di prestito

del personale, e meglio la __________ (cfr. contratto di lavoro allegato). Per

essere più precisi il contratto prevedeva una sola giornata di lavoro il 16

settembre 2021. Rilevo altresì che l’attestato di guadagno intermedio relativo

a tale esperienza lavorativa è stato debitamente inoltrato alla Cassa di

compensazione di competenza (cfr. allegato conteggio di settembre 2021).

Relativamente alla variazione della

percentuale d’impiego dichiarata all’URC e quella del contratto di tirocinio

rilevo, come già esposto con scritto del 24 aprile 2023 indirizzato al TCA, che

ciò è dovuto al fatto che una percentuale al 100% presso lo studio dentistico

Dr. Med. Dent. __________ è compatibile con i propri obblighi di madre, poiché

non comporta eventuali turni serali e nel weekend. Inoltre, preciso che prima

del 1° ottobre 2021 la disponibilità al collocamento era del 70% ed è stata

ridotto su suo consiglio ritenuto che doveva cercare un’occupazione anche fuori

dal luganese, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo.

Le confermo inoltre che la mia assistita

sta continuando a svolgere il proprio apprendistato di assistente dentale con

piena soddisfazione del suo datore di lavoro.

Infine, in considerazione dell’esiguo

salario percepito dalla mia patrocinata in qualità di apprendista, risulta

evidente che la stessa non è in grado di assumersi i costi di un’adeguata

assistenza legale, la quale risulta necessaria in relazione alla complessità

della fattispecie. Postulo pertanto che la mia cliente venga posta a beneficio

del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 LPGA” (cfr. doc. 22).

Con decisione del 12 ottobre

2023, l’UMA ha respinto sia la domanda di RI 1 tendente al riconoscimento degli

assegni di formazione, sia la richiesta di gratuito patrocinio sulla base di

argomentazioni sostanzialmente analoghe (al netto degli accertamenti esperiti

successivamente per i quali si dirà a breve) a quelle poi riproposte in sede di

decisione su opposizione (cfr.doc. 23).

Con opposizione del 13 novembre

2023, RI 1 si è opposta, per il tramite del proprio legale, al provvedimento

dell’UMA, facendo valere, in particolare, che:

-

la riduzione della disponibilità

al collocamento è da ricondurre all’intenzione di cercare un’occupazione anche

al di fuori del Distretto di __________ (ciò che avrebbe comportato un tragitto

casa-lavoro-casa più lungo con una conseguente minor disponibilità all’impiego

per esigenze familiari) ed è da ricondurre alla “penuria di posti di lavoro

all’interno del distretto di __________ confacenti” agli “obblighi

familiari” della ricorrente;

-

gli orari in cui svolge la

formazione (08:30-16:30) sono “conciliabili con i propri obblighi familiari.

Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il figlio al pulmino

scolastico prima di recarsi al lavoro”;

-

il settore

ristorazione/alberghiero non spicca “tra i più stabili nel panorama del

mercato del lavoro svizzero e non permettono di trovare facilmente

un’occupazione, specie [ndr: per] una donna e madre”;

-

l’attuale datore di lavoro, con

scritto del 4 gennaio 2023, avrebbe “affermato che è sua intenzione assumere

l’opponente una volta conclusa la formazione”;

-

“è pacifico che le difficoltà

di collocamento dell’opponente sono da ascriversi a ragioni inerenti il mercato

del lavoro e non ad una qualsivoglia mancanza di volontà da parte di

quest’ultima”;

-

in concreto sono ossequiati tutti

Fatti

i presupposti affinché venga concessa l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr.

doc. 24).

In data 4 dicembre 2023, l’UMA ha

chiesto alla responsabile formazione AD del Centro __________, “informazioni

sulla formazione a scuola e nei corsi interaziendali previsti per

l’apprendistato di assistente dentale AFC”, e segnatamente:

" (…) Per i

corsi presso il Centro di __________ (…) di segnalarmi gli orari di inizio e

fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio.

Per i corsi interaziendali (…) di

segnalarmi dove si svolgono e quali sono gli orari di inizio e di fine delle

lezioni del mattino e del pomeriggio” (cfr. doc. 25).

La responsabile formazione AD ha

fornito il seguente riscontro:

" (…)

I° anno

Il giorno di frequenza scolastica è il

giovedì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30

I corsi interaziendali sono 4 giornate, gli

orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15

II° anno

Il giorno di frequenza scolastica è il

mercoledì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30

I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli

orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15

In aggiunta ci sono 2 mezze giornate di

visita allo studio di ortodonzia e allo studio dell’odontotecnico in questa

caso gli orari sono o dalle 08:00-12:00 o dalle 14:30-18:00

III° anno

Il giorno di frequenza scolastica è il

venerdì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30

I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli

orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15” (cfr. doc. 25).

In data 4 dicembre 2023, l’UMA ha

inoltre chiesto all’Ispettore principale __________, __________, se “nel

caso in cui un contratto di apprendistato prevede un grado d’occupazione del

100% con tempo di lavoro settimanale di 42 ore e gli orari di lavoro sono dalle

08:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, le condizioni del contratto e quelle

necessario allo svolgimento della formazione sono rispettate?” (cfr. doc.

26).

Questa la risposta:

" (…) posso

dirle che non vi è una regola fissa sull’orario giornaliero di lavoro, per un

contratto di lavoro al 100%. Può essere strutturato dal datore di lavoro

secondo le sue esigenze, ma rispettando la legge del lavoro. Ad esempio può

essere 4 giorni 8 ore e mezza e un giorno 8 ore. L’importante è che non si

superino le 10 ore lavorative giornaliere e che i minorenni non finiscano dopo

le 20.00 di sera.” (cfr. doc. 26).

Al successivo quesito dell’UMA, a

sapere se “se l’impegno concordato fosse però lo stesso per ogni giorni, per

raggiungere 42 ore settimanali l’impiego giornaliero di lavoro dovrebbe essere

di 8 ore e 24 minuti”, l’Ispettore ha risposto affermativamente (cfr. doc.

26).

Con la decisione su opposizione

del 27 dicembre 2023, la parte resistente ha, come visto (cfr. supra consid.

1.3.), confermato il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 le

prestazioni da questa postulate (cfr. doc. 27).

Dagli allegati ricorsuali risulta

quanto segue:

-

nell’anno scolastico 2023-2024, RI

1 frequenta il secondo anno della formazione quale assistente dentale AFC: la

media delle note per il primo semestre è del 6 (cfr. all. C a doc. I);

-

con scritto del 16 gennaio 2024,

il dr. med. Dent. __________, presso il cui studio RI 1 si sta formando, si è

così espresso:

“(…) confermo che il contratto di tirocinio stipulato

con la signora RI 1 in veste di Apprendista Assistente Dentale AFC è un modello

standard imposto dalla Divisione della Formazione Professionale che lo deve

approvare e prevede un impiego al 100% per 42 ore settimanali, al pari del

restante personale impiegato nello studio.

Durante il colloquio preliminare all’assunzione

tuttavia, chiarita la situazione familiare e dopo attenta valutazione degli

interessi preponderanti, ho concordato verbalmente con la signora RI 1 un

orario di lavoro quanto più flessibile per permetterle in caso di necessità di

potersi occupare del figlio durante gli orari scolastici. L’orario in cui deve

essere presente sul posto di lavoro è compreso tra le 08:30 e le 16:30.

Implicitamente alla mia decisione di assumere la

signora RI 1 è indiscutibile il mio impegno in veste di datore di lavoro nel

sostenerne la riqualifica professionale. Attualmente studentessa del secondo

anno scolastico con media ineccepibile ed un rendimento sul posto di lavoro che

supera abbondantemente le mie aspettative iniziali” (cfr. all. D a doc. I);

-

dal 31 maggio al 30 giugno 2022 la

ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia al 100%, come attestato dr.

med. __________, specialista FMH in ginecologia e ostetricia (cfr. all. G a

doc. I);

-

dalla “lista dettagliata dei posti

di tirocinio” come assistente dentale AFC di data 24 gennaio 2024 emerge che i

posti di tirocinio a quel momento disponibili erano 12 (cfr. all. K a doc. I).

2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata, l’UMA ha negato il

diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva richiesto ritenendo che in

concreto non sarebbe soddisfatto il requisito posto dall’art. 59 cpv. 2 LADI,

dal momento in cui il collocamento dell’interessata non sarebbe reso difficile

da motivi inerenti al mercato del lavoro, ma per scelte personali della

ricorrente.

A quest’ultima, la parte

resistente imputa, infatti, da una parte, di avere dato una disponibilità al

collocamento nel settore della ristorazione/alberghiero prima del 70% poi

ulteriormente ridotta al 60% in ragione di “una scelta personale” e di

“esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari”.

D’altra parte, l’UMA conclude che

per l’apprendistato quale assistente dentale con AFC, la ricorrente ha, invece,

fornito una disponibilità “sensibilmente più ampia di quella data durante la

disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile

Considerandi

anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di

collocamento sarebbero state sensibilmente migliori” (cfr. surpa consid.

1.3

ed all. A1 a doc. I).

In concreto, RI 1 si è iscritta

in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un impiego a

tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”, professione

che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un figlio, nato

il 9 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1.) e di essere disponibile a lavorare “dal

lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).

Mentre stava frequentando il POT

presso l’__________ di __________ (previsto dal 10 agosto al 9 novembre 2021),

e meglio in data 14 settembre 2021, la ricorrente avrebbe chiesto di ridurre la

percentuale di disponibilità al collocamento al 60%. Modifica, questa, divenuta

poi effettiva dal 1° ottobre successivo (cfr. doc. 9).

L’apprendistato che la ricorrente

ha iniziato ad agosto 2022 la vede, invece, impegnata al 100%, e meglio dalle

ore 08:30 alle ore 16:30 per i giorni in cui ella è operativa presso lo Studio

dentistico del dr. med. Dent. __________, rispettivamente dalle 8:15 alle 12:15

e dalle 13:15 alle 16:30 per il giorno settimanale di frequenza scolastica

(cfr. doc. 19, 25 ed all. D a doc. I).

In concreto - ricordato che spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta

in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento

dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e

delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85

b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in

RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA

38.2007.107

del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA

38.2000.74

del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993) – in

conseguenza della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 l’UMA era, innanzitutto,

chiamato ad interpellare nuovamente l’URC affinché venissero maggiormente

precisate le conclusioni da questo espresse circa la collocabilità della

ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero e la spendibilità

dell’esperienza ch’ella vi aveva maturato sull’arco di quindici anni. Quanto

precede, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, madre di un

bambino di allora nove anni, nonché valutando l’effettiva presenza di posti

disponibili nell’ambito della ristorazione/alberghiero ed adeguati alla sua

situazione familiare (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8.).

In tal senso, esperito un

ulteriore accertamento, l’UMA - che ritiene di avere, con le domande sottoposte

dall’URC a fine agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.5.), dato seguito a quanto

indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 - ha stabilito

che la ricorrente non rispettava, tra le condizioni per poter beneficiare degli

AFO, il criterio legato alla difficoltà di collocamento ai sensi dell’art. 59

cpv. 2 LADI, ribadendo, con ciò e di fatto, che la sua pregressa esperienza

lavorativa sarebbe spendibile sul mercato del lavoro anche tenendo conto delle

sue esigenze familiari.

Il TCA constata che i quesiti

posti dall’URC ad agosto 2023, più che a valutare la spendibilità

dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato del lavoro nel

rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso

effettivamente disponibili, vertono sul tipo di sforzi profusi dalla

ricorrente, allorquando beneficiava delle indennità di disoccupazione, per

reperire una nuova occupazione lavorativa nel suo ambito originario.

Al riguardo va peraltro

sottolineato che la ricorrente non risulta essere mai stata sanzionata in

relazione agli sforzi intrapresi in tal senso, né dal profilo della quantità,

né della qualità delle ricerche svolte.

A mente di questa Corte e con

riferimento a quanto concluso dall’amministrazione laddove pretende “la

ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che,

considerato il tempo trascorso “non si può pretendere che la ricorrente

ricordi”” (cfr. supra consid. 1.5.) è, invece, ben possibile che una

persona non abbia precisa memoria circa la questione a sapere quali, tra le

oltre cento candidature trasmesse possibili datori di lavoro differenti uno o

due anni prima, fossero ricerche su posti vacanti e quali auto-candidature.

Tale aspetto, in ogni caso, non risulta determinante ai fini della presente

vertenza.

Il TCA rileva, poi, che le

domande poste dall’URC alla ricorrente quanto alla percentuale di lavoro per le

singole candidature e alla funzione che si sarebbe potuta ricoprire per le

singole ricerche di lavoro, trovano (e già trovavano) riscontro negli atti,

segnatamente nei moduli “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” che RI 1 puntualmente compilava (cfr. doc. 16).

Anche quale sia stato l’esito

delle ricerche di lavoro, nei casi in cui ha ricevuto una risposta dai propri

interlocutori, la ricorrente l’ha prontamente segnalato, e meglio come risulta

sempre dal documento “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” (cfr. doc. 16).

Da tale formulario emerge, poi,

che i motivi per i quali l’assicurata non aveva concluso, con i possibili

datori di lavoro presso i quali si era candidata, un nuovo contratto, e quindi

le difficoltà di reperire una nuova occupazione, nel settore della

ristorazione/alberghiero, erano da ricondurre al fatto che i potenziali datori

di lavoro che hanno dato seguito alle sue ricerche richiedevano turni spezzati,

comprensivi degli orari serali o dei weekend e per questo incompatibili con le

esigenze di madre di un bambino di allora 9 anni (cfr. doc. 16).

Analoghe motivazioni figurano del

resto anche riguardo agli esiti delle assegnazioni ad un posto di lavoro in

atti, laddove:

-

per l’esercizio

pubblico __________, la ricorrente ha precisato che “il signor __________ mi ha

riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e

notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11);

-

per il __________,

“si richiede lavoro a turni spazzati, inclusa la fascia serale e il week-end”

(cfr. doc. 12).

Tant’è che, lo si ribadisce, in

relazione alle ricerche di lavoro svolte ed all’esito delle assegnazioni

l’assicurata non è incorsa in alcuna sanzione.

Del resto, neppure in seguito

alla frequenza del POT, come questa Corte ha peraltro già rilevato nella STCA

38.2023.18

del 19 giugno 2023, l’URC ha individuato, per la ricorrente, delle

possibili posizioni lavorative adeguate.

Nella presente fattispece è

incontestato d’un lato, che la disponibilità lavorativa annunciata

dall’assicurata è passata da un 70% nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le

15:30, al 60% a decorrere dal 1° ottobre 2021 negli orari dalle 09:00 alle

14:00, e, d’altro lato, che per l’apprendistato quale assistente dentale AFC

ella (che si è sin dal principio detta interessata ad una riqualifica

professionale) si è invece resa disponibile al 100%, dalle ore 08:30 alle

16:30. A mente del TCA questa circostanza ancora non dimostra, che se RI 1 avesse,

nel suo precedente settore lavorativo (ristorazione/alberghiero) fornito questa

stessa ultima disponibilità ella avrebbe reperito una nuova occupazione e che

il suo collocamento non fosse, quindi, intralciato da motivi inerenti al

mercato del lavoro.

L’UMA non ha, infatti, chiarito

su quali basi ha ritenuto che la precedente esperienza della ricorrente fosse

spendibile (che fosse al 60, al 70% o al 100% ma comunque nei limiti di quanto

gli obblighi familiari impongono alla ricorrente), limitandosi a concludere

(laddove, come visto, mentre beneficiava delle indennità di disoccupazione la

ricorrente non aveva reperito una nuova occupazione poiché i potenziali datori

di lavoro richiedevano turni spezzati, lavoro serale o nei fine settimana) che

se ella si fosse già resa disponibile per la sua precedente occupazione come lo

ha poi fatto, nel rispetto delle proprie esigenze familiari, per

l’apprendistato - e quindi, in sostanza, dalle 08:30 alle 16:30 - sarebbe stata

più facilmente collocabile.

La conclusione della parte

resistente, laddove pretende che “la disponibilità oraria è stata stabilita

per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno

fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego”, che “la

signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo

di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbe

Dispositivo

state sensibilmente migliori” e ritiene che per questi motivi “la

condizione posta dall’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata” (cfr. supra

consid. 1.3.) non può, infatti, essere seguita senza l’esperimento di ulteriori

accertamenti.

Da un lato, infatti,

legittimamente la ricorrente fa valere che un bambino di 9 anni non poteva

essere lasciato (già nota alle parti l’attività lavorativa del marito) a casa

da solo, ciò che escludeva, nella sua precedente professione nella

ristorazione, una sua disponibilità nelle ore serali o nel fine settimana e che

la vincolava, in sostanza, agli orari del figlio.

D’altro lato, sempre nell’ottica

dei doveri di madre che incombono a RI 1, ben si spiega che con mesi d’anticipo

e ritenuto che il padre di suo figlio non è suo marito, ella abbia chiesto

informazioni su come procedere per le ferie scolastiche natalizie ed

organizzarsi di conseguenza.

Tali scelte sono, contrariamente

a quanto pretende l’UMA, strettamente da ricondurre alle responsabilità

genitoriali che incombono alla ricorrente, non a suoi desideri personali.

Di transenna, si rileva, inoltre,

che la disponibilità lavorativa della ricorrente era passata dal 70% al 60%

allorquando ella frequentava il POT che si svolgeva a __________, ciò che

richiedeva effettivamente tempi di trasferta casa-lavoro più lunghi rispetto ad

un’occupazione nel __________, rispettivamente, che, sebbene in misura

nettamente inferiore rispetto a quelle fatte per il suo Distretto, RI 1 ha poi

comunque comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro anche in altri

Distretti. Vincolata dagli orari del figlio, è evidente che in caso di tempi di

trasferta più lunghi, il tempo disponibile per un’occupazione lavorativa non

poteva che essere minore.

Alla luce di tutto quanto precede

- posto che la ricorrente, rispetto a quella annunciata quando cercava lavoro

nella sua precedente occupazione, per dedicarsi all’apprendistato quale

assistente dentale AFC ha indubbiamente fornito una disponibilità maggiore – il

TCA rileva (ed in parte ribadisce) che circa l’effettiva spendibilità, che

fosse al 60%, al 70% o al 100%, ma in ogni caso nei limiti e nel rispetto dei

suoi obblighi di madre sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale

acquisita dalla ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, l’URC

non ha fornito alcuna precisazione.

Neppure lo ha fatto l’UMA, che si

è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC ed a prendere atto dei

limitati quesiti posti, a fine agosto 2023, da tale Ufficio all’interessata,

senza richiedere o esperire ulteriori accertamenti, in particolare, lo si

ribadisce, in termini di effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei

settori della ristorazione/alberghiero, conformi alla situazione personale

dell’assicurata e, quindi, adeguati (cfr. consid. 2.8. della STCA 38.2023.18

del 19 giugno 2023).

Alla luce di tutto quanto

precede, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere accertata in modo

conferme a questo stabilito da questa Corte nella precedente sentenza. L’UMA

dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il consulente del personale

__________, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla collocabilità

della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, tenendo conto del

profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi su tutti i punti appena

indicati.

Qualora la parte resistente

dovesse giungere alla conclusione che l’esperienza pregressa della ricorrente,

maturata nel settore alberghiero, non era spendibile sul mercato del lavoro nei

limiti delle sue necessità familiari, andranno pure esperiti gli accertamenti

già indicati al consid. 2.9. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 (cfr.

supra consid. 1.2.), volti a stabilire se l’AFC quale assistente dentale

sarebbe, invece, spendibile sul mercato del lavoro.

Con riferimento a quanto rilevato

dall’UMA in relazione all’orario di lavoro concordato tra la ricorrente e

l’attuale datore di lavoro in rapporto a quanto prevede il contratto di

tirocinio in atti, questa Corte rileva che tale elemento non è rilevante ai

fini della presente vertenza.

In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art.

52 LPGA, il TCA rammenta che la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à

revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à

une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui

permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures

d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de

l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b

p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al

riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46

del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid.

2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

Nel

caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della

decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’UMA,

affinché si pronunci con

una nuova decisione esprimendosi, previa verifica delle altre condizioni

imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o

meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.

2.7. La

ricorrente ha contestato la decisione su opposizione resa dall’UMA anche nella

misura in cui le è stato negato il gratuito patrocinio per quanto attiene alla

procedura di opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).

Giusta

l’art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura

davanti all'assicuratore:

" La parte

può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare

nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i

suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con

il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

L'art. 37 cpv. 1 LPGA,

prevede, quindi, che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA

del 14 agosto 2006 nella causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella

misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il capoverso 4 recita,

inoltre, che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di

patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le

sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non

sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al

gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle

assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.

70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

Del resto già prima

dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione

contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva

riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito

patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di

assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi

presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve

trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato

e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V

202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA aveva peraltro

sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio

dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché

quella "se le circostanze lo giustificano", significa che

il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando

il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., n.

20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La concretizzazione delle

singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri

applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 21 ad

art. 37).

2.8. L’istante va considerato indigente

quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo

personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del

20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno

dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della

decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr.

11 consid. 4a).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.

7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il

25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi

di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr.

RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore

indicativo.

Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va

considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti.

Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica

della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della

litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è

presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12

consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va

determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR

1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia

concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi

presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

2.9. Nel caso

di specie la ricorrente, nata nel 1988, svolge un apprendistato, è coniugata ed

ha un figlio nato nel 2012 da una precedente relazione.

Nel certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria l’insorgente ha indicato di svolgere un

apprendistato grazie al quale nel 2023 ha conseguito un reddito di fr. 9'425.-

ed ha precisato che il marito, nato nel 1983,è fotogiornalista e percepisce uno

stipendio di fr. 73'800.- lordi (cfr. all. 11 a doc. VIII) che deve correggersi

in fr. 74'200.- stando a quanto emerge dal certificato di salario versati agli

atti a valere per il 2023, pari a fr. 66'529.- netti (cfr. all. a doc. 11 all.

a doc. VIII).

La ricorrente ha, poi, precisato di non disporre di sostanza, né di proprietà

immobiliari, né di dover corrispondere un affitto o sostenere le spese di

interessi ipotecari.

Per l’assicurazione

malattia del figlio, RI 1 ha indicato un ammontare di fr. 1'427.50 annui. Per

la propria, ella deve invece fare fronte ad un esborso di fr. 2'893.70

all’anno.

La ricorrente ha indicato

di avere a disposizione un veicolo intestato al marito, di non aver subito dei

pignoramenti e di non avere attestati di carenza beni emessi a suo carico (cfr.

all. 11 a doc. VIII).

Dalla documentazione __________

versati agli atti emerge, invero, che per l’assicurazione di base (LAMal) del

figlio i premi annui ammontavano, per il 2023, a fr. 1'261.20 (cui si vanno poi

ad aggiungere fr. 366.- a valere per le assicurazioni complementari LCA), a

fronte di una riduzione dei premi di fr. 1'198.80. I costi fatturati, sempre in

relazioni al figlio del RI 1, dall’assicuratore LAMal nel 2023 erano poi

ammontanti a fr. 1'427.50 (cfr. all. a doc. VIII).

Per l’assicurazione di base

(LAMal) della ricorrene, invece, dall’incarto emerge che i premi annui

ammontavano, per il 2023, a fr. 4'136.40 (oltre a fr. 738.- LCA), a fronte di

una riduzione 3'177.60. I costi fatturati dall’assicuratore LAMal nel erano

stati pari a fr. 2'893.70, di cui fr. 1'649.20 di franchigia, fr. 4.50 di

aliquota percentuale e fr. 1'240.- quali costi non assicurati (cfr. all. a doc.

VIII)

Dall’ultima decisione di

tassazione disponibile, relativa all’anno 2022, emerge che i redditi del

coniuge erano pari a fr. 65'414, quelli di RI 1 (che ad agosto aveva iniziato

l’apprendistato) a fr. 2'979.-, le indennità LADI percepite da quest’ultima a

fr. 15'796.-, gli alimenti percepiti per il figlio a fr. 5'124.-, il valore

locativo dell’abitazione primaria a fr. 3'536.- (a fronte di spese pari a fr.

707.-).

Al netto di spese e

deduzioni (in particolare di interessi passivi privati per fr. 2'948.-), il

reddito netto imponibile della famiglia era risultati pari a fr. 38'800.-.

La sostanza imponibile è

invece risultata pari a fr. 0.- in ragione, in particolare e computate le

deduzioni per coniugati e per il figlio minorenne, dei debiti privati della

coppia (cfr. all. a doc. 11 all. a doc. VIII).

Giova rilevare che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del

minimo d’esistenza (DTF 140 III 337, consid. 4.2-4.4; DTF 126 III 89

e Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi edita dalla

CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009).

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto in particolare dei certificati di

salario 2023, emerge che complessivamente l’insorgente ed il marito conseguono redditi

mensili pari a fr. 6'968.75 (ossia; (fr. 9'425.- + fr. 74'200.-) / 12).

Da questo importo va in primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari

a fr. 1'700.- e quello per il mantenimento della figlio nato nel 2012 di fr.

400.-, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini

esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°

settembre 2009).

In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media tra il 15% ed il

25%) sul fabbisogno minimo di fr. 2'100.- (ossia fr. 1'700.- + fr. 400.-)

secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, cfr.

supra consid. 2.9.), in concreto fr. 420.- (20% di 2'100.-).

In

concreto, questa Corte non dispone dei dati completi inerenti, in particolare,

le uscite della famiglia della ricorrente in termini di premi LAMal per il

coniuge, di debiti ipotecari ed altre spese correnti. Tuttavia, giova rilevare

che a minori entrate, rispetto a quelle del 2022 oggetto della decisione di

tassazioni in atti, per RI 1 nel 2023, sono corrisposti, per il marito,

maggiori redditi, di modo che la situazione finanziaria della famiglia è da

considerarsi come sostanzialmente analoga a quella che si presentava nel 2022

ed emerge dalla decisione di tassazione in atti (cfr. in tal senso la STF

C_247/06 del 27 dicembre 2007.

Ne segue che l’insorgente ed il coniuge, a fronte di redditi imponibili pari

a fr. 38'800.- hanno a disposizione un importo mensile superiore a fr. 700.-

([38'800.00 – (2'520.00 x 12)] / 12 = fr. 713.35).

Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 (cfr. anche STCA

36.2016.35 del 7 dicembre 2016, consid. 2.12) l’allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) non ha considerato

indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile,

applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava

tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.

In particolare l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi

giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr.

3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli,

nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza

professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50

(fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.-

[locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi

cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In

definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-,

più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte

cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle

indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si

rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o

l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr.

2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo

fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di

patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva

ammettere la possibilità, per F., di saldare ratealmente e in un termine

adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del

concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid.

3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel

cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma

dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto"

del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre

2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)

In concreto, rilevato che l’insorgente ha un’eccedenza mensile di oltre fr.

700.-, e che potrà, quindi, saldare la nota professionale ratealmente entro un

termine adeguato, l’istanza va respinta.

Nel

caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria per la

procedura di opposizione non sono pertanto adempiute, mancando il requisito

dell’indigenza.

Su

tale aspetto, il ricorso è dunque respinto.

2.10. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023

consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile

2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.11. La

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata dall’avv. RA 1, ha

diritto all'importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili parziali (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STCA 38.2022.22 del

16 agosto 2022).

Visto il diritto a ripetibili parziali, per la procedura

innanzi al TCA, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I)

è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF

8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30

agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023

è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive per

nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 2’000

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali, per la procedura innanzi al TCA,

ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva d’oggetto.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti