38.2024.5
Negato assegni di formazione per apprendistato AFC quale assistente dentale. Rinvio atti per accertamenti, al fine di verificare, tenendo conto delle esigenze familiari dell'assic., l' effettiva spendibilità della precedente esperienza professionale sul mercato del lavoro, rispettivamente, dell'AFC
29 aprile 2024Italiano97 min
i presupposti affinché venga concessa l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr.
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.5
CL/gm
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 emanata
da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7
febbraio 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) aveva negato a RI
1 - nata nel 1988, che ha ottenuto il Diploma di studi secondari superiori dopo
aver frequentato il __________, che il __________ 2012 è divenuta madre di un
figlio e che sino al 31 maggio 2021 ha esercitato, tra __________, __________ e
Svizzera (__________) per quindici anni la professione di barista/cameriera di
caffetteria (cfr. doc. 5-6) -, il diritto ad assegni di formazione per il
periodo 1.8.2022 – 31.7.2025 per ottenere l’AFC quale assistente dentale.
In particolare,
l’amministrazione, oltre a rilevare che “La disponibilità offerta
dall'opponente dal 01.08.2022 per lo svolgimento della formazione di assistente
dentale corrisponde a un grado d'occupazione al 100% (…) che è più importante
rispetto a quella offerta durante il periodo di iscrizione all'URC” (pari,
come si vedrà, al 70-60%), ha, infatti, ritenuto che l'esperienza professionale
acquisita dall'assicurata risultava spendibile sul mercato del lavoro e di
conseguenza non si giustificava il finanziamento di una riqualifica (cfr.
consid. 1.1. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).
1.2. Con la STCA 38.2023.18 del 19
giugno 2023, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 contro la
decisione su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli
atti all’UMA affinché, sulla questione a sapere se nel caso concreto fossero
dati o meno i presupposti per concederle gli assegni di formazione, la parte
resistente si pronunciasse,- previa verifica delle altre condizioni imposte
dalla LADI - con una nuova decisione dopo avere ulteriormente accertato ed
indagato la fattispecie. In particolare, questo Tribunale ha ritenuto
necessario l’esperimento da parte dell’UMA, dei seguenti accertamenti:
"
2.8. (…) In concreto, nel proprio preavviso, il consulente del personale
__________ ha risposto “no” alla domanda a sapere se le difficoltà di
collocamento della richiedente fossero dovute a motivi relativi al mercato del
lavoro, sottolineando di ritenere che l’esperienza professionale acquisita da RI
1 sarebbe spendibile sul mercato del lavoro (cfr. supra consid. 2.6. e doc.
18).
Ora, circa l’effettiva
spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita
dalla ricorrente – cui, peraltro, dopo che sin dal 2 agosto 2021 era noto le
sarebbe stato assegnato un programma occupazione della durata tre mesi con
inizio previsto il 10 agosto 2021 e fine per il 9 novembre 2021, sono stati
assegnati dei posti di lavoro tanto il 5, che il 6 agosto quanto il 2 novembre
successivo (cfr. supra consid. 2.6.) – l’URC non ha fornito alcuna
precisazione.
Neppure lo ha fatto
l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC, senza
richiedere o esperire degli accertamenti, in particolare in termini di
effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della
ristorazione/albergheria, conformi alla situazione personale dell’assicurata e,
quindi, adeguati.
In merito cfr. la STF
8C_487/2022 del 17 aprile 2023 e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023, in
particolare consid. 6.2..
Nemmeno risulta
chiarito per quali motivi, se ritenuta spendibile sul mercato del lavoro
l’esperienza professionale acquisita da RI 1, la stessa, dopo aver seguito il
POT __________ – volto a “facilitare un’integrazione, rispettivamente una
reintegrazione degli assicurati rapida e duratura nel mercato del lavoro” (cfr.
doc. 13) -, portato a termine con buoni risultati tanto in termini di idoneità
alla professione, quanto di competenze personali, sociali e metodologiche e che
faceva “presupporre un reinserimento a breve nel settore della
ristorazione/albergheria”, non sia stata collocata in breve tempo, né le siano
stati più assegnati dei posti di lavoro.
Questo Tribunale
rileva, peraltro, che nel settore alloggio e ristorazione, cioè quelli in cui
la ricorrente ha imparato una professione e seguito un POT, nel marzo 2023
risultavano disoccupati, a livello nazionale, 7'371 lavoratori (…).
Disoccupati che, nel
medesimo settore, erano 8'337 nel mese di novembre 2022, e meglio allorquando
l’URC ha allestito il proprio preavviso (…).
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA rileva che l’amministrazione ha ritenuto, innanzitutto,
che il collocamento della ricorrente non sarebbe intralciato da motivi inerenti
al mercato del lavoro, ritenuto come l’esperienza maturata da RI 1 nella
professione appresa sarebbe spendibile (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 22).
Ora, se da una parte, è
vero che la ricorrente vanta quindici anni di esperienza nel settore della
ristorazione, che ha frequentato (con buoni risultati) un programma
occupazionale che ne ha ulteriormente ampliato le competenze, segnatamente nel
settore alberghiero, e che sin dall’iscrizione in disoccupazione ella aveva
manifestato la volontà di dedicarsi prioritariamente ad una riqualifica (cfr.
supra consid. 2.6.), d’altra parte non può essere dimenticato che nel periodo
in cui ha percepito le indennità di disoccupazione RI 1 non ha trovato, nel
settore della ristorazione/alberghiero, un’occupazione adeguata alle sue
esigenze, che per la mancata attribuzione dei posti assegnatile (peraltro solo
prima che portasse a termine il POT) non le sono state inflitte sanzioni (in
termini, per esempio, di sospensioni dalle indennità LADI conseguenti al
rifiuto di un’occupazione adeguata), che nel settore in questione risultano
esservi numerosi disoccupati e che il preavviso dell’URC ha ignorato le
motivazioni di carattere familiare avanzate dalla ricorrente nella ricerca di
un’occupazione (tanto quanto alla sua disponibilità oraria, prettamente diurna,
quanto a quella giornaliera, dal lunedì al venerdì).
In simili condizioni e
per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente
che la fattispecie debba essere ulteriormente accertata ed indagata dalla
resistente, la quale dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il
consulente del personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni
quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della
ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della
medesima, esprimendosi sui punti appena indicati, anche con riferimento
all’occupazione “ad ore o su chiamata” di cui al “Rapporto finale d’attività”
(cfr. supra consid. 2.6. e doc. 14).
2.9.
Nel proprio “Preavviso
per Assegni di formazione” dell’8 novembre 2022, l’Ufficio competente ha,
inoltre, risposto “no” alla domanda a sapere se la formazione intrapresa dalla
ricorrente, e meglio l’apprendistato quale assistente dentale, “migliora
notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento del richiedente sul
mercato del lavoro”.
L’UMA ha fatto proprio
tale riscontro.
Al riguardo il TCA
rileva che dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti
accertamenti nemmeno da parte della resistente volti a stabilire se l’AFC quale
assistente dentale sarebbe spendibile sul mercato del lavoro, che dagli atti
non risulterebbe essere saturo per questo profilo (e per il quale, come visto
al consid. 2.6. ad oggi sono anzi disponibili otto posti di tirocinio), e
permetterebbe quindi un miglioramento delle possibilità di collocamento di RI 1,
il cui datore di lavoro, peraltro, ha precisato che, “a dipendenza della
congiuntura del momento” ed a tirocinio ultimato, “io stesso potrei prendere in
considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo”
(cfr. supra consid. 2.6.).
Anche su questo
aspetto, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata
ed approfondita, tenendo adeguatamente conto del profilo della ricorrente.
2.10.
Alla luce di quanto
esposto, l’UMA, che in sede di opposizione non ha esperito alcuna specifica
istruttoria, dovrà interpellare i consulenti dell’URC.
(…)
Nel caso concreto si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il
rinvio degli atti all’UMA ai sensi dei considerandi precedenti (cfr. supra
consid. 2.8.-2.9.), affinché si pronunci con una nuova decisione
pronunciandosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI,
sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti
per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.” (cfr. STCA
38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8. – 2.10.).
1.3. Con decisione su opposizione del 27
dicembre 2023, l'UMA, oltre a respingere la richiesta di gratuito patrocinio
formulata dall’interessata, ha confermato la propria decisione del 12 ottobre
2023 (cfr. doc. 23) ed ha nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di
formazione per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa
volta, come segue il proprio provvedimento:
"
(…)
3. Disponibilità al
collocamento nel settore della ristorazione
Durante il periodo di
disoccupazione, la signora RI 1 è stata disponibile al collocamento come
cameriera come segue:
-
Dal 01.06.2021 al 30.09.2021 al 70% (lunedì – venerdì dalle ore 8.00
alle 15.30)
-
Dal 01.10.2021 fino al 29.07.2022 (data annullamento dell’iscrizione) al
60% (lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 14.00).
L’opponente afferma che
ha ridotto la propria disponibilità al collocamento con l’intenzione di
impegnarsi maggiormente nella ricerca di un posto di lavoro confacente ai suoi
obblighi familiari al di fuori del distretto di __________ e così aumentare le
sue possibilità di impiego.
Dai formulari “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (vedi allegato 1) risulta
che fino a settembre 2021 tutte le ricerche di lavoro sono state svolte nel
distretto di __________ e che da ottobre 2021 a luglio 2022 solo 13 ricerche su
118 sono state svolte al di fuori di questo distretto. La mobilità geografica è
rimasta pressoché la stessa.
L’affermazione
dell’opponente è quindi contraddetta dalle ricerche di lavoro svolte e pertanto
riteniamo che l’aggiornamento della disponibilità oraria è stata una scelta
personale che esula dall’intenzione di cercare al di fuori del distretto per
aumentare le proprie possibilità di impiego.
Ci sono inoltre
ulteriori aspetti che hanno condizionato la disponibilità al collocamento nel
settore della ristorazione durante il periodo di disoccupazione:
a) Nel formulario
“Modulo informazioni integrative” (vedi allegato 2) compilato al momento
dell’iscrizione in disoccupazione, l’opponente afferma:
- punto 7.1. Formazione
e riqualifica: alla domanda se svolge o ha in previsione di svolgere una
formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (…) risponde “Sono
alla ricerca di una riqualifica che esuli dal settore alberghiero con
particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo sono convocata
presso l’Ufficio dell’orientamento professionale”.
- punto 8.1. alla
domanda circa quali attività professionali cerca risponde “L’impegno
maggiore è rivolto a una riqualifica professionale ma rimango disponibile per
attività inerenti la mia professione di barista/cameriera di caffetteria”.
b) Con mail del 26
agosto 2021 comunica alla propria consulente URC l’intenzione di prendere le
vacanze invernali dal 25 dicembre al 9 gennaio segnalando che “(…) per quel
tempo dovrò già aver maturato tutti i giorni necessari”. Successivamente,
con mail dell’8 settembre 2021 chiede alla propria consulente “se in questo
tempo dovessi trovare lavoro, sarei obbligata a disdire le vacanze o potrei
comunicare le date al nuovo datore di lavoro che dovrebbe accettarle?
Ovviamente sto parlando di una sola delle due settimane scritte in precedenza
in quanto già prenotata” (vedi allegato 3).
Viste le affermazioni
dei punti precedenti a) e b) riteniamo che l’interesse e l’impegno verso una
riqualifica, come pure le richieste che riguardano le vacanze invernali
formulate con largo anticipo e addirittura prima di aver maturato il diritto (4
mesi prima) “(…) per quel tempo dovrei già aver maturato tutti i giorni
necessari”, siano conferma che la disponibilità è stata stabilita per
esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno
fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego.
4. Disponibilità
durante lo svolgimento dell’apprendistato
Il rappresentante
legale ha confermato che l’impegno richiesto durante la formazione è stato
accettato dall’opponente perché conciliabile con i propri obblighi familiari.
Nell’opposizione indica che gli orari svolti sono dalle 8.30 alle 16.30 dal
lunedì al venerdì. Tale impegno corrisponde a 8 ore giornaliere pausa pranzo
inclusa.
Ritenuto che il
contratto di apprendistato sottoscritto il 21.06.2022 conferma un’occupazione
al 100% con 42 ore settimanali, lo scrivente Ufficio ha chiesto al Centro __________
di __________ e alla Divisione della formazione professionale (che approva i
contratti e vigila sulla formazione aziendale) qual è l’effettivo impego
richiesto per lo svolgimento della formazione di assistente dentale.
Il Centro __________ ha
risposto che l’impegno a scuola comprende un giorno alla settimana dalle 8.15 –
12.15 e dalle 13.15 – 16.15. Al primo anno la formazione a scuola è di giovedì,
al secondo è di mercoledì e al terzo anno di venerdì. Inoltre ogni anno sono
previsti almeno 3 giorni interaziendali con i seguenti orari 8:15 – 12:15 –
13:15-17:15 (vedi allegato 4).
La Divisione della
formazione professionale ha indicato che, in base a quanto sancito dal
contratto di apprendistato, le ore di lavoro da svolgere (con un impegno
giornaliero regolare) sono 8 ore e 24 minuti (vedi allegato 5). Limitatamente
alla settimana di scuola da agosto/settembre a giugno, il giorno a scuola è
considerato come giorno di lavoro a tempo pieno.
Dai dati raccolti
risulta che l’impegno giornaliero segnalato dal rappresentante legale, ovvero
dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì non corrisponde al minimo previsto
e necessario per la formazione. L’impegno accettato dall’opponente deve essere
di fatto più ampio di quanto è stato confermato nell’opposizione.
Considerando le osservazioni
ai punti 3 e 4, confermiamo che la disponibilità accettato durante
l’apprendistato è sensibilmente più ampia di quella data durante la
disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile
anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di
collocamento sarebbero state sensibilmente migliori.
Per questo motivo
riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.”
(cfr. all. A1 a doc. I).
1.4. Contro la decisione su opposizione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI postulate
oltre che di essere posta a beneficio del gratuito patrocinio in favore del
proprio legale, tanto per la procedura amministrativa, quanto per quella
ricorsuale.
In particolare, RI 1 fa valere
quanto segue:
"
(…) Contrariamente a quanto ritenuto dall’UMA, la riduzione della
disponibilità di collocamento della ricorrente è da ricondurre esclusivamente
all’intenzione di ampliare la ricerca di un’occupazione anche fuori dalla
regione luganese. Un’occupazione all’infuori di quest’ultima regione geografica
avrebbe infatti inevitabilmente comportato un tragitto casa-lavoro più lungo e
conseguentemente una minor disponibilità all’impiego tenuto anche conto dei
propri obblighi di madre di un bambino che all’epoca aveva solo 9 anni (cfr.
decisione su opposizione 13 novembre 2023).
Inoltre, le
considerazioni riportate dall’UMA in questa sede sono prive di pertinenza. In
particolare, va ricordato che il mancato rispetto da parte della ricorrente dei
propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI non è mai stato
oggetto di censura alcuna da parte dell’UMA. Tant’è che alla ricorrente non è mai
stata inflitta alcuna penalità per le ricerche svolte o per altre mancanze.
Appare quindi fuori discussione rimproverare ora il fatto che la ricorrente non
abbia ampliato il raggio di ricerca anche ad altri distretti.
Per di più, occorre
rilevare che nel calcolo delle ricerche svolte e riportate nella decisione su
opposizione dell’UMA si omettono alcuni aspetti importanti: innanzitutto, che
le ricerche per i mesi di ottobre 2021 e metà novembre 2021 corrispondono ai
periodi di corsi POT che hanno occupato la ricorrente l’intera giornata.
Inoltre, nel mese di giugno 2022 la ricorrente si è sottoposta ad un’operazione
la quale l’ha invalidata per l’intero mese (doc. G).
Il secondo e terzo
aspetto preso in considerazione nelle argomentazioni dell’UMA si riferiscono
invece al desiderio di riqualifica descritto dalla ricorrente nel formulario
“Modulo informazioni integrative” (…) e alle email del 26 agosto e dell’8
settembre 2021 (…), con cui la ricorrente richiedeva la possibilità di svolgere
le vacanze dal 25 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, ancor prima di averle
maturate. L’UMA viste queste affermazioni ha ritenuto che la carenza di
disponibilità per il collocamento sia stata stabilita da esigenza personali che
vanno oltre agli obblighi familiari.
Anche queste tesi sono
contestate, già solo perché irrilevanti. Ad ogni modo, sulla questione delle
vacanze è importante evidenziare che quest’ultime sono state largamente
anticipate per obblighi familiari, in quanto la ricorrente, madre di un bambino
di allora 9 anni, necessita, oggi come allora, di organizzazione, soprattutto
durante le vacanze scolastiche, in cui non si può pretendere che un bambino di
9 anni stia solo a casa, ma anche nei confronti dell’ex partner e dei diritti
di visita padre-figlio allora vigenti. Nonostante ciò, la legge non impone
l’obbligo di annunciare le vacanze solo dopo che quest’ultime siano maturate.
Dunque, pretendere che la ricorrente abbia con queste richieste dimostrato una
mancanza di disponibilità al collocamento è inaccettabile.
La tesi secondo cui la
ricorrente si è messa maggiormente a disposizione durante lo svolgimento
dell’apprendistato, (…) rispetto alla disponibilità concessa durante il
collocamento nel periodo di disoccupazione è strumentale e non tiene
debitamente in considerazione il fatto che la ricorrente ha potuto accettare lo
svolgimento della formazione di assistente dentale al 100% poiché gli orari
svolti presso lo studio dentistico del dr. med. Dent. __________, e meglio
dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, sono conciliabili con i propri
obblighi familiari. Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il
figlio al pulmino scolastico prima di recarsi al lavoro.
Per sommi capi, mentre
l’attuale datore di lavoro prende in considerazione le esigenze strettamente personali
della ricorrente, in particolari i suoi doveri di accudimento di madre,
accordandole più flessibilità negli orari lavorativa (doc. D), lo stesso
scenario si sarebbe difficilmente presentato nell’ambito della
ristorazione/alberghiero, in cui i lavoratori sono notoriamente chiamati a
eseguire turni serali, nonché durante i fine settimana e i festivi.
La censura sollevata
dall’UMA secondo cui l’impiego lavorativo giornaliero della ricorrente presso
lo Studio dentistico non corrisponde al minimo previsto per la formazione esula
dalla presente procedura. (…) L’argomento sembra volto unicamente a criticare
ad ogni costo e senza fondamento la nuova occupazione della ricorrente.
(…) non è pertanto
riconducibile l’impossibilità di collocamento nel settore alberghiero/ristorazione
ad esigenze personali della ricorrente, il vero problema è la penuria del
mercato dal lavoro. Ne è la dimostrazione il fatto che la ricorrente si sia
trovata per oltre un anno in disoccupazione senza trovare un impiego adeguato
alle sue esigenze, per cui nemmeno l’URC (…) ha potuto trovare soluzione. (…)
Nel caso concreto la
riqualifica in qualità di assistente dentale con AFC presa in considerazione e
attuata dalla ricorrente migliora l’idoneità al collocamento e conseguentemente
diminuisce la possibilità di una disoccupazione di lunga durata, per i motivi
di seguito esposti.
Per costante
giurisprudenza è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un settore
specifico che determina la situazione del mercato del lavoro in quella
professione (cfr. STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018 consid. 2,6; STCA 38.2011,
61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9). Per questo motivo è opportuno citare i
dati delle statistiche condotte dalla SECO e dall'URC, da cui si evince la
situazione del mercato del lavoro sul fronte della disoccupazione.
Infatti, le statistiche
prodotte dalla SECO per il Ticino la dicono lunga sui disoccupati iscritti
presso gli Uffici regionali di collocamento per l'anno 2022. Più precisamente
la tabella 5 (Doc. H) mostra i disoccupati iscritti in Ticino secondo il ramo
economico per il mese di maggio e la compara alla media annuale per gli anni
2020 e 2021. Per il settore dell'alloggio e della ristorazione risulta quindi
che la media annua di disoccupati nel 2020 corrisponde al 13,1%, nel 2021 del
10,5% e a maggio 2022 del 5,2%. A dicembre 2022 la percentuale di disoccupati
nel settore della ristorazione e alloggio ammontava, invece, al 21,5% (Doc. l).
Altresì, dalla tabella "Generi di professioni soggetti all'obbligo di
annuncio 2022" (Doc. J), si evince che i disoccupati per il periodo
2020-2021 per il personale non qualificato addetto alla ristorazione è pari al
14,9%, mentre nel periodo 2021-2022 8.5%.
Queste sono pertanto
semplici ma fondamentali dimostrazioni che il mercato della ristorazione/alberghiero
risulta saturo. Addirittura confrontato con altri settori è quello con
percentuale più elevata di disoccupati (cfr. tabella Doc. H). Oltre ciò, non va
neppure dimenticato che nel settore della ristorazione/alberghiero quasi sempre
il personale assunto è personale non qualificato, il che aggrava la situazione
e dimostra ulteriormente l'instabilità costante del settore. La riqualifica
come assistente dentale con AFC porta a migliorare le capacità di collocamento
della ricorrente in quanto, contrariamente al settore della
ristorazione/alberghiero, questo impiego non risulta saturo sul mercato del
lavoro. A dimostrazione di ciò sono i posti di tirocinio vacanti per l'impiego
di assistente dentale con AFC. Di fatto, il TCA nella sentenza 19 giugno 2023
nel consid. 2,6 dimostrava, già allora, che i posti vacanti per il tirocinio di
assistente dentale con AFC a giugno erano 8. Oggi tali posti sono aumentati
fino a raggiungere quota 12 (Doc. K), dimostrando che in questo settore vi sia
mancanza di manodopera. Nonostante ciò, è importante rilevare nuovamente, che
l'attuale datore di lavoro della ricorrente, aveva già espresso di prendere in
considerazione il mantenimento della relazione lavorativa, anche dopo il
conseguimento del diploma AFC. Di fatto, con uno scritto del 4 gennaio 2023
(cfr. all, a doc. 20 inc, n, 38,2023.18 TCA), il datore di lavoro esprime
quanto segue: "a dipendenza della congiuntura del momento, io stesso
potrei prendere in considerazione la possibilità della continuazione del
rapporto lavorativo". Simile dichiarazione è stata ulteriormente
confermata dal datore di lavoro con scritto del 16 gennaio 2024 da cui si evince:
"Implicitamente alla mia decisione di assumere la signora RI 1 (…)"
(Doc. D). Ad ogni modo anche gli ineccepibili voti ottenuti dalla ricorrente
durante il percorso scolastico, comprovano l'interesse di quest'ultima a voler
migliore la sua possibilità di collocamento (Doc. C) (…). Nel caso concreto, il
TCA con il rinvio degli atti all'UMA rispettivamente all'URC richiedeva un
complemento d'istruzione, segnatamente accertamenti e indagini, tenendo conto
del profilo e delle esigenze della ricorrente, pronunciandosi conseguentemente
con una nuova decisione, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla
LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno i
presupposti per concedere alla ricorrente gli assegni di formazione domandati.
In realtà gli unici accertamenti, peraltro contestati per i motivi sopra
esposti, effettuati dall'UMA rispettivamente dall'URC sono state le domande
poste dal consulente personale __________ con scritto del 25 agosto 2023.” (cfr.
doc. I).
Quanto alla richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio, il legale della ricorrente ha precisato che
l’impugnativa non risulta sprovvista di possibilità di esito favorevole, che il
salario (esiguo) percepito come apprendista dalla ricorrente la impedisce “a
sostenere spese di patrocinio nonché far fronte a eventuali spese di giustizia”
e, infine, che è “evidente che la presente fattispecie presenta delle
difficoltà giuridiche e fattuali tali da non permettere alla ricorrente di
tutelare convenientemente i propri diritti senza l’intervento” del
rappresentante stesso (cfr. doc. I).
1.5. Nella sua risposta del 26 febbraio
2024, l’UMA, riconfermandosi nella propria decisione su opposizione, propone di
respingere il ricorso rilevando che di avere, contrariamente a quanto preteso
dalla ricorrente, “proceduto ad una nuova verifica dell’adempimento dei
presupposti necessari all’ottenimento degli AFO” nel senso di quanto
indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 ed
argomentando come segue le proprie conclusioni:
"
(…)
a) Difficoltà di
collocamento della signora RI 1 per motivi inerenti al mercato del lavoro
Il 25 agosto 2023,
l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto al
patrocinatore, dell'assicurata, alcune domande tendenti a dare seguito agli
accertamenti disposti dal TCA ai consid. 2.8, 2.9 e 2.10 della citata sentenza
(Doc. 4). Il patrocinatore ha risposto in data 4 settembre 2023 fornendo
risposte parziali (Doc. 2).
Gli accertamenti
miravano a raccogliere informazioni qualitative che avrebbero permesso di
meglio definire la difficoltà di collocamento della ricorrente per motivi
inerenti al mercato del lavoro. Sono state poste domande intese a conoscere le
modalità di ricerca di lavoro intraprese dalla ricorrente secondo la
disponibilità confermata durante la disoccupazione e i relativi esiti come pure
per ricevere informazioni sulla disponibilità offerta con la nuova situazione
occupazionale.
Questo accertamento è
stato ritenuto indispensabile perché la disponibilità temporale e geografica
offerta da una persona in cerca di impiego influisce sulle sue possibilità di
trovare un posto di lavoro. Più la disponibilità è ampia e più le possibilità
di reinserimento migliorano. La disponibilità temporale è descritta con il
"grado d'occupazione" che viene confermato concretamente indicando i
giorni della settimana e gli orari in cui si è disponibili.
Nella risposta del 4
settembre 2023, la ricorrente ha confermato che l'attività con percentuale al
100% presso lo studio dentistico è compatibile con i propri obblighi di madre,
poiché non comporta eventuali turni serali e nel week-end e che durante la
disoccupazione la riduzione della disponibilità al collocamento dal 70º/o al
60% era dovuta al fatto di "Cercare un'occupazione anche fuori dal __________,
ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo." (Doc. 2)
La ricorrente ha
fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che, considerato il
tempo intercorso "non si può pretendere che la ricorrente ricordi".
In base ai documenti a nostra disposizione si rileva che:
-
Ia ricorrente ha offerto dal 01.06.2021 al 30.09.2021 una disponibilità
al collocamento parziale dal lunedì al venerdì al 70% (dalle 8.00 alle 15.30)
(Doc. 5) e ha motivato la limitazione con i suoi obblighi di madre;
-
Ia riduzione al 60% dal lunedì al venerdì (dalle 09.00 alle 14.00) (Doc
6) a partire dal 01.10.2021 fino al termine della disoccupazione è stata
richiesta dalla ricorrente (Doc. 11) per estendere le ricerche di lavoro anche
fuori dal __________ (Doc. 2);
-
da ottobre 2021 solo un numero insignificante di ricerche di lavoro sono
state svolte al di fuori dal __________ (13 su 118 ossia poco più di una
ricerca ogni 10) (Doc. 7);
-
per lo svolgimento dell'apprendistato la ricorrente ha confermato una
disponibilità al 100% con 42 ore settimanali dal lunedì al venerdì (Doc. 8
contratto di tirocinio).
È quindi evidente che
da un giorno all'altro, pur tenendo conto degli obblighi familiari della
signora RI 1, la sua disponibilità temporale per l'apprendistato è divenuta
sensibilmente più ampia rispetto a quella concessa per cercare un posto di
lavoro nel suo settore professionale di provenienza, non solo in termini di
grado d'occupazione complessivo, ma anche per la fascia oraria di disponibilità
dal lunedì al venerdì.
La totale mancanza di
elementi qualitativi che la ricorrente avrebbe potuto aggiungere per arricchire
la sua argomentazione riguardo agli sforzi profusi per trovare un nuovo lavoro,
abbinata alla riduzione della disponibilità, non permettono di avvalorare la
tesi della "considerevole" difficoltà di collocamento per motivi
inerenti al mercato del lavoro. (…)
b) Disponibilità di
collocamento nel settore della ristorazione
(…) Nel presente
gravame la ricorrente in contraddizione con quanto affermato nell'opposizione
del 1 3 novembre 2023 (Doc. 10) asserisce che la riduzione della disponibilità
di collocamento non è più per aumentare le possibilità d'impiego ma solo per un
tempo di viaggio casa-lavoro maggiore.
Il nostro ufficio
ribadisce quindi che la ricorrente ha richiesto l'aggiornamento della
disponibilità oraria e la riduzione della percentuale lavorativa (Doc. 11) e
che questa sua scelta è personale ed esula dall'intenzione di migliorare le sue
possibilità di collocamento cercando anche al di fuori del distretto di __________.
Questa situazione è ora confermata sia dalla ricorrente stessa sia dalle esigue
ricerche di lavoro effettuate al di fuori del distretto di __________. (…)
Per quanto riguarda il
mese di giugno 2022, durante il quale la ricorrente si è sottoposta ad
un'operazione, va sottolineato che nel caso di inabilità lavorativa la persona
in cerca di impiego non è tenuta a svolgere ricerche di lavoro. Tuttavia ci
preme rilevare che in data 21 giugno 2022 la ricorrente ha firmato il contratto
di tirocinio per cui aveva già scelto di svolgere l'apprendistato dal mese di
agosto 2022 (Doc. 8).
c) Disponibilità di
collocamento durante l'apprendistato
(…) Evidenziamo che il
datore di lavoro conferma l'impegno di lavoro di 42 ore settimanali e l'obbligo
di presenza sul posto di lavoro tra le 08:30 e le 16:30. Quindi questa fascia
oraria è riferita unicamente all'obbligo di presenza sul lavoro e l'impegno
giornaliero di lavoro della ricorrente nello studio dentistico andare oltre questi
orari perché deve essere maggiore al fine di raggiungere le 42 ore settimanali.
Riteniamo che la
situazione descritta dal datore di lavoro (Doc 14) rispetta le disposizioni
comunicate il 20 dicembre dal signor __________, Ispettore principale __________
(Doc 13).
Ribadiamo quindi che la
disponibilità offerta dalla ricorrente durante l'apprendistato è sensibilmente
maggiore di quella offerta durante la disoccupazione sia in termini di grado
d'occupazione sia in termini di orari di lavoro.
d) Situazione del
mercato del lavoro nella professione Assistente di studio dentale
Considerando che la
condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata, nella
decisione del 12 ottobre 2023 il nostro Ufficio non è entrato nel merito della
condizione relativa al miglioramento delle possibilità di collocamento.
In primo luogo si
tratta infatti di verificare la difficoltà di collocamento imputabile a motivi
inerenti al mercato del lavoro. Soltanto dopo che questa difficoltà è stata
confermata, possono essere considerati gli sbocchi esistenti al termine
dell'apprendistato sul mercato del lavoro.
Si rileva inoltre che
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione del 16
gennaio 2024 (Doc. 12) riguarda solo l'impegno dello studio Dr. med. dent. __________
ad assumere la signora RI 1 in veste di apprendista, non risultano invece
dichiarazioni che attestino la volontà del datore di lavoro di assumere la
Signora al termine dell'apprendistato. In una sentenza il TCA aveva pure
confermato che "è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un
settore specifico che determina la situazione nel mercato del lavoro e non la
constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che ricercano
del personale mediante annunci su giornali o riviste." (cfr. STCA
38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 consid. 2.6).
Nel presente caso, il
nostro Ufficio ribadisce di non ritenere la ricorrente difficilmente
collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro, come confermato nella
decisione su opposizione.
2. Gratuito patrocinio
L'art. 37 cpv. 1 LPGA,
prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente o
farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.
Il cpv. 4 recita che,
se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito.
Nella sentenza l 928/05
del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il
Tribunale federale ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato
durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e
dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione
impugnata.
Confermiamo che la
questione giuridica da valutare non risulta complessa al punto da richiedere la
presenza di un legale e che la condizione "Necessità del patrocinio"
non è rispettata. L'intervento di un avvocato non era necessario, potendosi
l'assicurata gestire da sola davanti all'autorità amministrativa o, semmai, con
l'aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali” (cfr. doc. VI).
1.6. Con replica del 7 marzo 2024, il
rappresentante della ricorrente osserva quanto segue:
"
Ad 1. a-b
(…) la richiesta
d'informazioni del 25 agosto 2023 è da considerarsi defatigatoria, nonché
irrilevante al fine di determinare l'adempimento dei presupposti che fondano
l'ottenimento degli assegni di formazione (di seguito: AFO). Si ribadisce che
gli accertamenti disposti con sentenza del 19 giugno 2023 (inc. n. 38.2023.18)
tendevano esclusivamente all'accertamento della spendibilità, da parte della
qui ricorrente, delle proprie competenze sul mercato del lavoro; ciò che doveva
essere analizzato in considerazione del profilo e delle esigenze di
quest'ultima (cfr. consid. 2.8 pag. 39). Purtroppo, nessun accertamento è stato
fatto in questo senso.
Incomprensibilmente
l'autorità inferiore continua invece a sostenere che le difficoltà di
collocamento riscontrate dalla ricorrente siano da ascrivere alle ridotte
disponibilità di orario. Essa dimentica tuttavia che, come indicato a più
riprese, la difficoltà di collocamento è esclusivamente dovuta alla difficile
situazione del mercato del lavoro della ristorazione. Tant'è che le ben 118
ricerche di lavoro non hanno permesso di trovare nessuna occupazione adatta
alla situazione concreta della ricorrente. (…) risulta evidente che la
difficoltà di collocamento è da ricondurre alla situazione inerente al mercato
del lavoro e non semplicemente ad una mera aspirazione personale della
ricorrente.
L'UMA asserisce a torto
che la ricorrente avrebbe dovuto rendersi più disponibile al collocamento.
Invero, come ribadito in sede di ricorso, si ricorda che la disponibilità al
collocamento è stata ridotta dal 70% al 60% su consiglio dell'URC, e meglio
della consulente __________, con lo scopo di allargare l'area geografica di
ricerca di un'occupazione. Circostanza comunque non contestata in questa sede
dall'UMA. Si precisa che non vi è alcuna contraddizione tra le argomentazioni
sollevate in sede di opposizione, rispettivamente con l'allegato ricorsale del
31 gennaio 2024; difatti, è lapalissiano che la necessità di prevedere un
tragitto casa-lavoro più lungo è in diretta correlazione con la volontà
(necessità) di ricercare un'occupazione al di fuori del distretto di __________.
È evidente che aumentando
la disponibilità al collocamento la ricorrente avrebbe avuto più possibilità di
trovare un'occupazione; tuttavia, nell'analisi del caso concreto non si può di
certo fare astrazione degli obblighi di madre ai quali la ricorrente è
astretta. Una disponibilità al collocamento del 100% nell'ambito della
ristorazione, che ricordiamo per l'ennesima volta trattasi di un settore che
prevede turni spezzati, serali e nei week-end, non avrebbe permesso alla
ricorrente di conciliare il lavoro con la famiglia. Ricordo che l'art. 59a
lett. a LADI impone di tenere in considerazione tutte le particolarità del caso
concreto con riguardo anche alle specificità di ciascun sesso ("la
necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente
in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per
l'integrazione degli stranieri").
Al contrario di quanto
sostiene I'UMA, il fatto che la ricorrente abbia stipulato un contratto di
apprendistato con il Dr. med. dent. __________ al 100% con 42 ore lavorative
settimanali è da ricondurre alla compatibilità dell'orario lavorativo con i
propri obblighi di madre. Basti considerare che è lo stesso datore di lavoro a
dichiarare che l'orario di lavoro è flessibile al fine di permettere alla
ricorrente di occuparsi del figlio durante gli orari scolastici (cfr, Doc. D).
L'orario di lavoro flessibile di cui beneficia presso il citato studio
dentistico le permette dunque di svolgere la formazione di assistente dentale
al 100% esclusivamente in orari prettamente scolastici permettendole di
prendersi cura del figlio minorenne. Non si può di certo imporre alla
ricorrente di lasciare il figlio a casa da solo posto che all'epoca aveva
solamente 9 anni.
Ne consegue che
l'aumento della disponibilità al collocamento deve essere apprezzato alla luce
delle circostanze del caso concreto e non in astratto come tenta di fare
arbitrariamente l'UMA. (…)
Ad 1. c
Come indicato a più
riprese, la ricorrente ha potuto accettare lo svolgimento della formazione di assistente
dentale al 100% poiché gli orari svolti presso lo studio dentistico del Dr.
med. dent. __________, e meglio dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì,
sono conciliabili con i propri obblighi familiari. Il fatto che vi sia una
discrepanza tra gli orari di lavoro (8 ore giornaliere) e l'ammontare totale
delle ore settimanali (42 ore) non è di alcuna pertinenza per determinare se
l'assicurato possa beneficiare o meno dell'assegno di formazione. (…)
Non corrisponde al vero
che vi sia un impegno giornaliero della ricorrente ad andare oltre l'orario
stabilito dal contratto di lavoro (8:30-16:30), posto che non vi è alcun
elemento a sostegno di tale tesi. (…)
Ad ogni modo, anche
dando seguito alla tesi dell'UMA, ancora una volta si ribadisce che la ricorrente
ha potuto accettare l'apprendistato in qualità di assistente dentale al 100%
grazie alle particolari condizioni di lavoro che le sono state concesse dal
datore di lavoro compatibilmente ai propri obblighi familiari.
Ne consegue ancora una
volta che, in applicazione dell'art. 59a lett. a LADI, la situazione concreta
impone la concessione degli AFO. Per scrupolo di patrocinio si precisa che il
contratto di tirocinio è retto dagli artt. 344-346a CO, artt. 1 e segg. LFPr e
dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione
professionale e continua 4 febbraio 1998. L'unico obbligo a livello prettamente
formale del contratto di tirocinio è che lo stesso venga conchiuso nella forma
scritta (cfr. art. 344a CO). Non vi è dunque alcun obbligo di utilizzare il
formulario presente sul portale della formazione professionale
(www.formazioneprof.ch).
Ad 1. d
Presupposto
fondamentale per il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa
dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2
lett, a LADI).
"Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI, les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'eploi. Ces mesures ont
notamment pour but: (a) d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et (b) de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du
marché du travail.
Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les mesures de
marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des assurés.
Plus précisément, elles doivent augmenter leurs
chances de retrouver un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais
seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de
marché du travail. L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du
marché du travail. Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail
dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du
travaii et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de
placement de l'assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à
son àge, à son état civil ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent
de façon prospective (ATF 728 V 792 consid. 7b/bb p. 798; arrét du 28 mai 2073
[8C 202/2013] consid. 5.2) et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité
compétente aurait attribué à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il
n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (arrèt du 4 août 2008 [8C
338/2007])." B. RUBIN, in "Assurance-chômage"; Éditions
Romandes, Ginevra-Zurigo- Basilea 2014, pag. 470-471 Nº 8-9).
In tal senso si preme
anche la prassi LADI relativa agli assegni di formazione (Direttiva LADI PML,
Fl e segg.)
Questo lodevole
Tribunale ha già avuto modo di indicare che degli accertamenti in tal senso
erano necessari da parte dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.9 della
sentenza del 19 giugno 2023), ciò che, ahimè, non è stato fatto (…)” (cfr. doc.
VIII).
1.7. Con duplica del 20 marzo 2024,
l’UMA, contestando la tesi ricorsuale, si riconferma nella propria risposta di
causa osservando quanto segue:
"
Ad. 1 a-b.
In duplica lo scrivente
Ufficio ribadisce di aver svolto gli accertamenti richiesti dal Tribunale. In
particolare, l'accertamento del 25 agosto 2023 - cui la ricorrente ha dato solo
risposte parziali - è stato indispensabile per chiarire la difficoltà di
collocamento della ricorrente per motivi inerenti al mercato del lavoro (art.
59 cpv. 2 LADI). La verifica di questa condizione è necessaria per stabilire il
diritto a un qualsiasi provvedimento individuale inerente al mercato del
lavoro. Solo se la difficoltà di collocamento è data per motivi inerenti al
mercato del lavoro, è possibile accordare un sostegno al reinserimento e si può
entrare nel merito del rispetto delle condizioni specifiche al provvedimento
richiesto. Come indicato negli scritti precedenti, riteniamo che la condizione
all'art. 59 cpv. 2 non sia rispettata. (…)
Si contesta che la
consulente URC abbia suggerito alla ricorrente di ridurre il grado
d'occupazione e si ribadisce che la richiesta di riduzione è stata formulata
dalla ricorrente (Doc. 11) e che lo ha fatto per motivi personali e non per
ricercare un posto di lavoro al di fuori del distretto di __________.
Dal 01.06.2021 al
30.09.2021 la disponibilità offerta era dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
15.30. Dal 01.10.2021 fino al termine della disoccupazione, la ricorrente era
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00. (Doc. 9) La volontà
dichiarata dalla ricorrente di cercare lavoro al di fuori del distretto di __________
non è comprovata dai fatti. La riduzione della disponibilità oraria - a detta
della ricorrente per "prevedere un tragitto casa-lavoro più lungo" -
è stata di 60 minuti al mattino e di 90 minuti al pomeriggio. Domiciliata a __________,
con patente di circolazione B e automunita, avrebbe quindi potuto raggiungere
posti di lavoro in numerose località al di fuori del distretto di __________,
tra cui anche il distretto di Locarno e quello di Leventina, a vocazione
turistica. Nella lettera del 4 settembre 2023, la ricorrente aveva dichiarato
per le ricerche di lavoro effettuate"(...) a quanto ricorda si tratta
essenzialmente di candidature effettuate in risposta ai vari annunci di posti
vacanti." (Doc. 2). Orbene durante il periodo di disoccupazione dal
01.10.2021 al 31.07.2022 nel settore della ristorazione ci sono stati annunci
di lavoro in vari distretti, in particolare quelli a vocazione turistica, ma
dalle ricerche di lavoro svolte risultano essenzialmente candidature nel
distretto di __________ (13 su 118) (Doc. 7). Contestiamo che la segnalazione
"non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo personale da
segnalare" fatta dai consulenti URC in occasione di alcuni colloqui di
consulenza sia da considerare come prova. L'analisi del consulente URC dei
posti vacanti è puntuale in occasione dei colloqui di consulenza svolti ogni 1
.5 - 2 mesi.
(…) riteniamo che
l'analisi delle ricerche svolte conferma concretamente che la ricorrente ha
ridotto la sua disponibilità oraria al collocamento per motivi personali che
esulano dalla volontà di ricercare lavoro al di fuori del distretto di __________
e pertanto non può essere ritenuta difficilmente collocabile per motivi
inerenti al mercato del lavoro.
Considerando la
disponibilità accettata per l'apprendistato, ribadiamo che ella avrebbe dovuto
rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così
facendo le sue possibilità di colloca merito sarebbero state sensibilmente
migliori. Lo ha confermato lei stessa “É evidente che aumentando la
disponibilità al collocamento la ricorrente avrebbe avuto più possibilità di
trovare un'occupazione;" (vedi pag. 2 della replica del 7 marzo 2024).
Ad. 1 c.
Contrariamente a quanto
indica la ricorrente, il contratto di tirocinio regolamenta lo svolgimento di
una formazione professionale e pertanto deve contenere e rispettare specifiche
disposizioni in materia, tra cui figurano l'impegno formativo espresso con il
grado d'occupazione e l'impegno orario settimanale. Il datore di lavoro e
l'apprendista devono attenersi al contratto che hanno stipulato.
Pertanto ribadiamo che
la disponibilità accettata dalla ricorrente durante l'apprendistato è pari al
100% per 42 ore settimanali dal lunedì al venerdì è confermata dal contratto di
tirocinio firmato dalle parti e approvato dalla Divisione della formazione
professionale (DFP), l'autorità cantonale di vigilanza sui contratti di
tirocinio e sul regolare svolgimento della formazione professionale. (…)
In ogni caso la
disponibilità accettata durante l'apprendistato è sensibilmente maggiore a
quella offerta dal lunedì al venerdì durante la disoccupazione sia in termini
di grado d'occupazione sia in termini di orari di lavoro (…).” (cfr. doc. X).
1.8. Infine, con osservazioni del 4
aprile 2024 - trasmesse, per conoscenza, alla parte resistente il giorno seguente
(cfr. doc. XIII) - la ricorrente fa valere quanto segue:
"
Ad 1. a-b
L'autorità inferiore
continua a ribadire sostanzialmente quanto già invocato in precedenza,
allegazioni più volte ampiamente contestate nel corso della procedura
ricorsuale che qui ci occupa. Pertanto, al fine di evitare inutili ripetizioni,
si rinvia a quanto già evocato in precedenza.
Ad ogni modo, occorre
puntualizzare ancora una volta, checché ne dica l'UMA, che la scelta di
rivedere il grado di disponibilità all'impiego dal 70% al 60% è stata
concordata con la consulente URC __________ alfine di ampliare il raggio di
ricerca al di fuori del distretto di __________ come indicato a più riprese.
Circostanza che - va
evidenziato - l'UMA contesta in modo infondato per la prima volta in sede di
duplica del 20 marzo 2024. Argomento che non merita tutela alcuna.
In aggiunta, l'UMA
riferisce che la riduzione della disponibilità oraria è stata di 60 minuti al
mattino e di 90 minuti al pomeriggio e che "Domiciliata a __________, con
patente di circolazione B e automunita, avrebbe quindi potuto raggiungere posti
di lavoro in numerose località al di fuori del distretto di __________, tra cui
anche il distretto di __________ e quello di __________, a vocazione
turistica". Tale affermazione dimostra però semmai che la ricerca di
un'occupazione al di fuori del __________ necessita per forza di cose una
riduzione della disponibilità al collocamento.
Infatti, per potersi
recare a __________ a partire dal suo domicilio di Certara ella impiegherebbe
oltre 1 ora di macchina (…), senza tenere in considerazione il traffico
caratteristico della regione del __________.
Come ampiamente
dimostrato, che la difficoltà di collocamento a cui ha fatto fronte la
ricorrente è esclusivamente da ascrivere alla situazione inerente al mercato
del lavoro. (…) L'UMA tenta inoltre invano, rasentando la malafede, di sminuire
le indicazioni dei consulenti URC in merito all'assenza di posti vacanti
adeguati in occasione dei colloqui di consulenza tacciandole di puntuali. Tale
elemento è invero sintomatico di una scarsa possibilità per la ricorrente di
essere occupata in virtù della situazione inerente il mercato del lavoro e in
relazione alla sua situazione personale di madre, considerato inoltre che è
proprio compito degli Uffici regionali di collocamento di aiutare il
disoccupato a trovare un'occupazione adeguata.
In definitiva, che la
difficoltà di collocamento della ricorrente sia da ascriversi alla situazione
del mercato del lavoro nell'ambito della ristorazione è pacifico. Ne sono la
dimostrazione le numerose ricerche effettuate da quest'ultima e rimaste senza
esito.
Infine, l'UMA travisa
le considerazioni della ricorrente in merito alle possibilità di collocamento
qualora la disponibilità fosse maggiore. Viene infatti convenientemente omesso
che tale considerazione va letta alla luce della situazione di madre della
ricorrente, ciò che non le permette, de facto, di rendersi disponibile in
misura maggiore a quella indicata all'URC. Tant'è che, come già sottolineato a
più riprese, la disponibilità al collocamento da pare della ricorrente è
correlata ai propri obblighi di madre posto che deve accudire il figlio, il
quale all'epoca aveva solamente 9 anni.
Ad 1.c
Si contestano le
argomentazioni dell'autorità inferiore e si rinvia a quanto indicato in sede di
replica del 7 marzo 2024.” Giova comunque ricordare che l'accettazione del
contratto di apprendistato da parte della ricorrente è stato dettato (i)
dall'orario di lavoro compatibile ai propri impegni di madre e (ii) dalla
flessibilità concessa dal datore di lavoro (Doc. D) qualora ella avesse
necessità di accudire il figlio.
Ad 1. d
Contestata la duplica,
si riconferma quanto indicato nell'allegati di ricorso e di replica.” (cfr.
doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se
l'assicurata ha diritto, oppure no, agli assegni per la formazione quale “assistente
dentale” postulati per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025,
negatile (anche) con la decisione su opposizione resa dall’UMA il 27 dicembre
2023.
Il 1° luglio 2003 è entrata in
vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non
ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del
1995.
Questi provvedimenti si sono
rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione
e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In
linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente
istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione
del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della
LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la giurisprudenza
concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava
le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la
disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene
pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione
della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre
2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.2. Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire
la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo,
il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di
formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di
compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di
licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.
4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10
gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre
2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una sentenza
8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così
espresso:
" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être
mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont
aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à
l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes
jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.
400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous
l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail
- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA
2005 p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,
n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,
ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité
lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.
Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle
générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur
le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de
toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c
p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la
formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28
pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les
circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours
litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par
une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5
agosto 2003).
Ai sensi
dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati
che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
Riguardo ai criteri
a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr.
pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.
2.3. Quale provvedimento
speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di
formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30
anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,
consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre
anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente
tenore:
"
1L’assicurazione
può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai
disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio
di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata
della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli
assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola
professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una
formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non
ricevono assegni di formazione.
4Gli
assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di
formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato
al termine della formazione."
Nel tenore in vigore fino al 30
giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto,
che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1
lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato con
effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:
"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi
sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione.
(cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità
dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste modifiche,
nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello
svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di
età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in
casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più
dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al
fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni
materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2013, pto 2.1)
In dottrina, B.
Rubin in "Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014,
a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano
beneficiare degli assegni di formazione, si esprime così:
" (…) II Conditions générales
10. Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré
doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.
8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ont aussi droit
aux AFO.
11.
D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer
l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est
aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des
domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus
être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à
ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail
local et des compétences professionnelles dans le cas concret.
A notre sens, le droit aux
AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que
celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une
assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses
services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a
violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les
manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse
établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli
correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en
raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de
quelques semaines après lesdits manquements.” (pag. 492)
2.4. Presupposto fondamentale per poter
beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa
dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2
lett. a LADI).
Nella Prassi LADI
PML in vigore dal 1° luglio 2022, ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato
dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3
agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del
10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF
127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato:
" Miglioramento
dell’idoneità al collocamento
A23 I PML si prefiggono
di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del
lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla
situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano
in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24 Come precisato a più
riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente
l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento
dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella
pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59
LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione
contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un
provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato”.
Per poter
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque
sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,
possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo
tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel
caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo
professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988
N. 30).
In
diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se,
grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego
dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è
unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di
porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;
STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111;
DTF 111 V 38).
Nella
sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro,
ribadito che:
" (…) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall
unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen
von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan
sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes
berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in
erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S.
114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25
marzo 2003, consid. 4.1)
B.
Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:
" 8 Comme l'indique l'art. 59 al. 2 LACI,
les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a. d'améliorer l'aptitude au placement des
assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et
b. de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.
9 Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les
mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des
assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver
un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du
marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail.
L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail.
Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la
fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de
circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré,
liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil
ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2)
et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué
à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans
l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."
Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018
pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286.
Ai punti F1-6 in
relazione agli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato:
" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono
permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione
di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro.
Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne
se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c).
Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non
può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).
F2 Il criterio
determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad
acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato
un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che
adempiono le seguenti condizioni cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il
periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12
mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59
cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo
AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;
• Non dispongono di una formazione professionale completa o
riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego
nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato
non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un
documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze
professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere
accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una
formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione
se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata
alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano
un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono
essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a
tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo
parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione
professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”.
Le direttive amministrative - come la Prassi LADI
emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19 giugno 2020 consid. 2.3.;
DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;
DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;
DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,
pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i
disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84
consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V
16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi
inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4
de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992
II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere
introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto
previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022
consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In relazione alla
giurisprudenza di questa Corte in materia di assegni di formazione, si vedano
le STCA richiamate al consid. 2.5. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023,
cui si rinvia anche per gli elementi di fatto antecedenti alla decisione
in questione, che si ritengono, pertanto, noti alle parti ed in relazione ai
quali ci si limita a richiamare tale giudizio, in particolare con riferimento
ai consid. 1.1.-1.6. e 2.6.
Nel caso di specie, in data 25
agosto 2023, dopo il rinvio degli atti all’UMA da parte del TCA (cfr. supra
consid. 1.1. e STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023), l’URC di __________ ha
sottoposto al patrocinatore della ricorrente i seguenti quesiti:
" (…) Dalle
ricerche di lavoro consegnate mensilmente all’URC di __________ nel periodo da
maggio 2021 a luglio 2022, di cui all’allegato “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro”, le chiedo di:
Distinguere ed evidenziare le eventuali
auto-candidature dalle ricerche su posizioni vacanti;
-
Per le ricerche su posizioni vacanti di specificare/allegare le
caratteristiche del posto ricercato (es. percentuale di lavoro, orari,
funzione, ecc);
-
Indicare quali sono le eventuali offerte di lavoro che ha dovuto
rifiutare a seguito della sua limitata disponibilità al collocamento.
A conclusione della partecipazione al
programma occupazionale __________, è stato sottoscritto il “rapporto finale di
attività” in cui è precisato che a partire dal 16 settembre 2021 sarebbe stata
assunta a ore in qualità di addetta alla ristorazione presso il __________.
Ritenuto che nel periodo a seguire non ha dichiarato un guadagno intermedio, le
chiedo di specificare se e in che misura ha lavorato presso l’esercizio
pubblico citato, oppure di specificare i motivi nel caso in cui non avesse
lavorato presso il suddetto esercizio pubblico.
La sua disponibilità al collocamento nel
periodo dal 1° ottobre 2021 al 29 luglio 2022 (data di annullamento
dell’iscrizione in disoccupazione) risultava del 60% con la seguente
limitazione (giorni di lavoro e orari): da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle
14:00. Il 21 giugno 2022 lei ha sottoscritto un contratto di tirocinio quale
“apprendista assistente dentale con AFC” per il periodo della formazione dal 1°
agosto 2022 al 31 luglio 2025.
-
È corretto affermare che la sua disponibilità al collocamento dal 1°
agosto 2022 è ritornata al 100%? Se sì, le chiedo di indicarne quando è
avvenuto questo cambiamento e i motivi.
-
Le chiedo di confermare se sta ancora seguendo l’apprendistato di
assistente dentale con AFC sulla base del contratto di tirocinio che ha
stipulato il 21 giugno 2022.” (cfr. doc. 21).
In data 4 settembre 2023, il
legale di RI 1, facendo riferimento alla sentenza resa da questa Corte il 19
giugno 2023, ha fornito il seguente riscontro alle domande dell’URC:
" (…) Innanzitutto,
rilevo che, come emerge chiaramente dai considerandi della decisione succitata,
non è in alcun modo in discussione il rispetto da parte della mia assistita dei
propri obblighi in qualità di disoccupata ex art. 17 LADI (tant’è che da parte
vostra non vi è mai stata alcuna rimostranza), bensì l’esperimento da parte
dell’UMA e dell’URC degli adeguati e necessari accertamenti quanto alla
spendibilità, da parte della signora RI 1, delle proprie competente sul mercato
del lavoro, ciò che deve essere analizzato in considerazione del profilo e
delle esigenze di quest’ultima (cfr. consid. 2.8. pag. 39). Al proposito, si
sottolinea che durante tutto il periodo in cui è stata iscritta presso l’URC
non ha mai trovato un’occupazione adeguata al suo profilo. Tant’è che nemmeno
l’URC è riuscito nell’intento di trovare una nuova occupazione che tenga conto
della sua situazione di madre.
Ne consegue che la richiesta di
precisazioni in merito alle ricerche di lavoro effettuate tra maggio 2021 e
luglio 2022 appare del tutto abusiva e priva di qualsivoglia pertinenza nel
caso di specie.
Inoltre, considerato il lungo tempo
trascorso, pacifico affermare che per la mia mandante risulta praticamente
impossibile indicare con precisione se trattasi di auto-candidature o meno, a
quanto si ricorda si tratta essenzialmente di candidature effettuate in
risposta a vari annunci di posti vacanti. Per quanto attiene invece ai motivi
per cui alle candidature non è stato dato alcun seguito positivo, gli stessi
sono stati debitamente inserito nel formulario, eccezion fatta per i casi in
cui non è stata data alcuna risposta (ciò che è risultato essere quasi sempre
il caso).
A conclusione del programma occupazione __________
la ricorrente ha effettivamente lavorato presso il __________; tuttavia, tale
“assunzione” è stata fatta a tempo determinato tramite un’agenzia di prestito
del personale, e meglio la __________ (cfr. contratto di lavoro allegato). Per
essere più precisi il contratto prevedeva una sola giornata di lavoro il 16
settembre 2021. Rilevo altresì che l’attestato di guadagno intermedio relativo
a tale esperienza lavorativa è stato debitamente inoltrato alla Cassa di
compensazione di competenza (cfr. allegato conteggio di settembre 2021).
Relativamente alla variazione della
percentuale d’impiego dichiarata all’URC e quella del contratto di tirocinio
rilevo, come già esposto con scritto del 24 aprile 2023 indirizzato al TCA, che
ciò è dovuto al fatto che una percentuale al 100% presso lo studio dentistico
Dr. Med. Dent. __________ è compatibile con i propri obblighi di madre, poiché
non comporta eventuali turni serali e nel weekend. Inoltre, preciso che prima
del 1° ottobre 2021 la disponibilità al collocamento era del 70% ed è stata
ridotto su suo consiglio ritenuto che doveva cercare un’occupazione anche fuori
dal luganese, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo.
Le confermo inoltre che la mia assistita
sta continuando a svolgere il proprio apprendistato di assistente dentale con
piena soddisfazione del suo datore di lavoro.
Infine, in considerazione dell’esiguo
salario percepito dalla mia patrocinata in qualità di apprendista, risulta
evidente che la stessa non è in grado di assumersi i costi di un’adeguata
assistenza legale, la quale risulta necessaria in relazione alla complessità
della fattispecie. Postulo pertanto che la mia cliente venga posta a beneficio
del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 37 LPGA” (cfr. doc. 22).
Con decisione del 12 ottobre
2023, l’UMA ha respinto sia la domanda di RI 1 tendente al riconoscimento degli
assegni di formazione, sia la richiesta di gratuito patrocinio sulla base di
argomentazioni sostanzialmente analoghe (al netto degli accertamenti esperiti
successivamente per i quali si dirà a breve) a quelle poi riproposte in sede di
decisione su opposizione (cfr.doc. 23).
Con opposizione del 13 novembre
2023, RI 1 si è opposta, per il tramite del proprio legale, al provvedimento
dell’UMA, facendo valere, in particolare, che:
-
la riduzione della disponibilità
al collocamento è da ricondurre all’intenzione di cercare un’occupazione anche
al di fuori del Distretto di __________ (ciò che avrebbe comportato un tragitto
casa-lavoro-casa più lungo con una conseguente minor disponibilità all’impiego
per esigenze familiari) ed è da ricondurre alla “penuria di posti di lavoro
all’interno del distretto di __________ confacenti” agli “obblighi
familiari” della ricorrente;
-
gli orari in cui svolge la
formazione (08:30-16:30) sono “conciliabili con i propri obblighi familiari.
Infatti, la mattina ella ha il tempo di accompagnare il figlio al pulmino
scolastico prima di recarsi al lavoro”;
-
il settore
ristorazione/alberghiero non spicca “tra i più stabili nel panorama del
mercato del lavoro svizzero e non permettono di trovare facilmente
un’occupazione, specie [ndr: per] una donna e madre”;
-
l’attuale datore di lavoro, con
scritto del 4 gennaio 2023, avrebbe “affermato che è sua intenzione assumere
l’opponente una volta conclusa la formazione”;
-
“è pacifico che le difficoltà
di collocamento dell’opponente sono da ascriversi a ragioni inerenti il mercato
del lavoro e non ad una qualsivoglia mancanza di volontà da parte di
quest’ultima”;
-
in concreto sono ossequiati tutti
Fatti
i presupposti affinché venga concessa l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr.
doc. 24).
In data 4 dicembre 2023, l’UMA ha
chiesto alla responsabile formazione AD del Centro __________, “informazioni
sulla formazione a scuola e nei corsi interaziendali previsti per
l’apprendistato di assistente dentale AFC”, e segnatamente:
" (…) Per i
corsi presso il Centro di __________ (…) di segnalarmi gli orari di inizio e
fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio.
Per i corsi interaziendali (…) di
segnalarmi dove si svolgono e quali sono gli orari di inizio e di fine delle
lezioni del mattino e del pomeriggio” (cfr. doc. 25).
La responsabile formazione AD ha
fornito il seguente riscontro:
" (…)
I° anno
Il giorno di frequenza scolastica è il
giovedì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30
I corsi interaziendali sono 4 giornate, gli
orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15
II° anno
Il giorno di frequenza scolastica è il
mercoledì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30
I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli
orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15
In aggiunta ci sono 2 mezze giornate di
visita allo studio di ortodonzia e allo studio dell’odontotecnico in questa
caso gli orari sono o dalle 08:00-12:00 o dalle 14:30-18:00
III° anno
Il giorno di frequenza scolastica è il
venerdì, gli orari dalle 8:15-12:15 – 13:15-16:30
I corsi interaziendali sono 3 giornate, gli
orari 8:15-12:15 – 13:15-17:15” (cfr. doc. 25).
In data 4 dicembre 2023, l’UMA ha
inoltre chiesto all’Ispettore principale __________, __________, se “nel
caso in cui un contratto di apprendistato prevede un grado d’occupazione del
100% con tempo di lavoro settimanale di 42 ore e gli orari di lavoro sono dalle
08:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, le condizioni del contratto e quelle
necessario allo svolgimento della formazione sono rispettate?” (cfr. doc.
26).
Questa la risposta:
" (…) posso
dirle che non vi è una regola fissa sull’orario giornaliero di lavoro, per un
contratto di lavoro al 100%. Può essere strutturato dal datore di lavoro
secondo le sue esigenze, ma rispettando la legge del lavoro. Ad esempio può
essere 4 giorni 8 ore e mezza e un giorno 8 ore. L’importante è che non si
superino le 10 ore lavorative giornaliere e che i minorenni non finiscano dopo
le 20.00 di sera.” (cfr. doc. 26).
Al successivo quesito dell’UMA, a
sapere se “se l’impegno concordato fosse però lo stesso per ogni giorni, per
raggiungere 42 ore settimanali l’impiego giornaliero di lavoro dovrebbe essere
di 8 ore e 24 minuti”, l’Ispettore ha risposto affermativamente (cfr. doc.
26).
Con la decisione su opposizione
del 27 dicembre 2023, la parte resistente ha, come visto (cfr. supra consid.
1.3.), confermato il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 le
prestazioni da questa postulate (cfr. doc. 27).
Dagli allegati ricorsuali risulta
quanto segue:
-
nell’anno scolastico 2023-2024, RI
1 frequenta il secondo anno della formazione quale assistente dentale AFC: la
media delle note per il primo semestre è del 6 (cfr. all. C a doc. I);
-
con scritto del 16 gennaio 2024,
il dr. med. Dent. __________, presso il cui studio RI 1 si sta formando, si è
così espresso:
“(…) confermo che il contratto di tirocinio stipulato
con la signora RI 1 in veste di Apprendista Assistente Dentale AFC è un modello
standard imposto dalla Divisione della Formazione Professionale che lo deve
approvare e prevede un impiego al 100% per 42 ore settimanali, al pari del
restante personale impiegato nello studio.
Durante il colloquio preliminare all’assunzione
tuttavia, chiarita la situazione familiare e dopo attenta valutazione degli
interessi preponderanti, ho concordato verbalmente con la signora RI 1 un
orario di lavoro quanto più flessibile per permetterle in caso di necessità di
potersi occupare del figlio durante gli orari scolastici. L’orario in cui deve
essere presente sul posto di lavoro è compreso tra le 08:30 e le 16:30.
Implicitamente alla mia decisione di assumere la
signora RI 1 è indiscutibile il mio impegno in veste di datore di lavoro nel
sostenerne la riqualifica professionale. Attualmente studentessa del secondo
anno scolastico con media ineccepibile ed un rendimento sul posto di lavoro che
supera abbondantemente le mie aspettative iniziali” (cfr. all. D a doc. I);
-
dal 31 maggio al 30 giugno 2022 la
ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia al 100%, come attestato dr.
med. __________, specialista FMH in ginecologia e ostetricia (cfr. all. G a
doc. I);
-
dalla “lista dettagliata dei posti
di tirocinio” come assistente dentale AFC di data 24 gennaio 2024 emerge che i
posti di tirocinio a quel momento disponibili erano 12 (cfr. all. K a doc. I).
2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata, l’UMA ha negato il
diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva richiesto ritenendo che in
concreto non sarebbe soddisfatto il requisito posto dall’art. 59 cpv. 2 LADI,
dal momento in cui il collocamento dell’interessata non sarebbe reso difficile
da motivi inerenti al mercato del lavoro, ma per scelte personali della
ricorrente.
A quest’ultima, la parte
resistente imputa, infatti, da una parte, di avere dato una disponibilità al
collocamento nel settore della ristorazione/alberghiero prima del 70% poi
ulteriormente ridotta al 60% in ragione di “una scelta personale” e di
“esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari”.
D’altra parte, l’UMA conclude che
per l’apprendistato quale assistente dentale con AFC, la ricorrente ha, invece,
fornito una disponibilità “sensibilmente più ampia di quella data durante la
disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile
Considerandi
anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di
collocamento sarebbero state sensibilmente migliori” (cfr. surpa consid.
1.3
ed all. A1 a doc. I).
In concreto, RI 1 si è iscritta
in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un impiego a
tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”, professione
che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un figlio, nato
il 9 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1.) e di essere disponibile a lavorare “dal
lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).
Mentre stava frequentando il POT
presso l’__________ di __________ (previsto dal 10 agosto al 9 novembre 2021),
e meglio in data 14 settembre 2021, la ricorrente avrebbe chiesto di ridurre la
percentuale di disponibilità al collocamento al 60%. Modifica, questa, divenuta
poi effettiva dal 1° ottobre successivo (cfr. doc. 9).
L’apprendistato che la ricorrente
ha iniziato ad agosto 2022 la vede, invece, impegnata al 100%, e meglio dalle
ore 08:30 alle ore 16:30 per i giorni in cui ella è operativa presso lo Studio
dentistico del dr. med. Dent. __________, rispettivamente dalle 8:15 alle 12:15
e dalle 13:15 alle 16:30 per il giorno settimanale di frequenza scolastica
(cfr. doc. 19, 25 ed all. D a doc. I).
In concreto - ricordato che spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta
in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento
dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e
delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85
b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in
RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA
38.2007.107
del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA
38.2000.74
del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993) – in
conseguenza della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 l’UMA era, innanzitutto,
chiamato ad interpellare nuovamente l’URC affinché venissero maggiormente
precisate le conclusioni da questo espresse circa la collocabilità della
ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero e la spendibilità
dell’esperienza ch’ella vi aveva maturato sull’arco di quindici anni. Quanto
precede, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, madre di un
bambino di allora nove anni, nonché valutando l’effettiva presenza di posti
disponibili nell’ambito della ristorazione/alberghiero ed adeguati alla sua
situazione familiare (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8.).
In tal senso, esperito un
ulteriore accertamento, l’UMA - che ritiene di avere, con le domande sottoposte
dall’URC a fine agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.5.), dato seguito a quanto
indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 - ha stabilito
che la ricorrente non rispettava, tra le condizioni per poter beneficiare degli
AFO, il criterio legato alla difficoltà di collocamento ai sensi dell’art. 59
cpv. 2 LADI, ribadendo, con ciò e di fatto, che la sua pregressa esperienza
lavorativa sarebbe spendibile sul mercato del lavoro anche tenendo conto delle
sue esigenze familiari.
Il TCA constata che i quesiti
posti dall’URC ad agosto 2023, più che a valutare la spendibilità
dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato del lavoro nel
rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso
effettivamente disponibili, vertono sul tipo di sforzi profusi dalla
ricorrente, allorquando beneficiava delle indennità di disoccupazione, per
reperire una nuova occupazione lavorativa nel suo ambito originario.
Al riguardo va peraltro
sottolineato che la ricorrente non risulta essere mai stata sanzionata in
relazione agli sforzi intrapresi in tal senso, né dal profilo della quantità,
né della qualità delle ricerche svolte.
A mente di questa Corte e con
riferimento a quanto concluso dall’amministrazione laddove pretende “la
ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che,
considerato il tempo trascorso “non si può pretendere che la ricorrente
ricordi”” (cfr. supra consid. 1.5.) è, invece, ben possibile che una
persona non abbia precisa memoria circa la questione a sapere quali, tra le
oltre cento candidature trasmesse possibili datori di lavoro differenti uno o
due anni prima, fossero ricerche su posti vacanti e quali auto-candidature.
Tale aspetto, in ogni caso, non risulta determinante ai fini della presente
vertenza.
Il TCA rileva, poi, che le
domande poste dall’URC alla ricorrente quanto alla percentuale di lavoro per le
singole candidature e alla funzione che si sarebbe potuta ricoprire per le
singole ricerche di lavoro, trovano (e già trovavano) riscontro negli atti,
segnatamente nei moduli “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro” che RI 1 puntualmente compilava (cfr. doc. 16).
Anche quale sia stato l’esito
delle ricerche di lavoro, nei casi in cui ha ricevuto una risposta dai propri
interlocutori, la ricorrente l’ha prontamente segnalato, e meglio come risulta
sempre dal documento “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro” (cfr. doc. 16).
Da tale formulario emerge, poi,
che i motivi per i quali l’assicurata non aveva concluso, con i possibili
datori di lavoro presso i quali si era candidata, un nuovo contratto, e quindi
le difficoltà di reperire una nuova occupazione, nel settore della
ristorazione/alberghiero, erano da ricondurre al fatto che i potenziali datori
di lavoro che hanno dato seguito alle sue ricerche richiedevano turni spezzati,
comprensivi degli orari serali o dei weekend e per questo incompatibili con le
esigenze di madre di un bambino di allora 9 anni (cfr. doc. 16).
Analoghe motivazioni figurano del
resto anche riguardo agli esiti delle assegnazioni ad un posto di lavoro in
atti, laddove:
-
per l’esercizio
pubblico __________, la ricorrente ha precisato che “il signor __________ mi ha
riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e
notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11);
-
per il __________,
“si richiede lavoro a turni spazzati, inclusa la fascia serale e il week-end”
(cfr. doc. 12).
Tant’è che, lo si ribadisce, in
relazione alle ricerche di lavoro svolte ed all’esito delle assegnazioni
l’assicurata non è incorsa in alcuna sanzione.
Del resto, neppure in seguito
alla frequenza del POT, come questa Corte ha peraltro già rilevato nella STCA
38.2023.18
del 19 giugno 2023, l’URC ha individuato, per la ricorrente, delle
possibili posizioni lavorative adeguate.
Nella presente fattispece è
incontestato d’un lato, che la disponibilità lavorativa annunciata
dall’assicurata è passata da un 70% nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le
15:30, al 60% a decorrere dal 1° ottobre 2021 negli orari dalle 09:00 alle
14:00, e, d’altro lato, che per l’apprendistato quale assistente dentale AFC
ella (che si è sin dal principio detta interessata ad una riqualifica
professionale) si è invece resa disponibile al 100%, dalle ore 08:30 alle
16:30. A mente del TCA questa circostanza ancora non dimostra, che se RI 1 avesse,
nel suo precedente settore lavorativo (ristorazione/alberghiero) fornito questa
stessa ultima disponibilità ella avrebbe reperito una nuova occupazione e che
il suo collocamento non fosse, quindi, intralciato da motivi inerenti al
mercato del lavoro.
L’UMA non ha, infatti, chiarito
su quali basi ha ritenuto che la precedente esperienza della ricorrente fosse
spendibile (che fosse al 60, al 70% o al 100% ma comunque nei limiti di quanto
gli obblighi familiari impongono alla ricorrente), limitandosi a concludere
(laddove, come visto, mentre beneficiava delle indennità di disoccupazione la
ricorrente non aveva reperito una nuova occupazione poiché i potenziali datori
di lavoro richiedevano turni spezzati, lavoro serale o nei fine settimana) che
se ella si fosse già resa disponibile per la sua precedente occupazione come lo
ha poi fatto, nel rispetto delle proprie esigenze familiari, per
l’apprendistato - e quindi, in sostanza, dalle 08:30 alle 16:30 - sarebbe stata
più facilmente collocabile.
La conclusione della parte
resistente, laddove pretende che “la disponibilità oraria è stata stabilita
per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno
fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego”, che “la
signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo
di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbe
Dispositivo
state sensibilmente migliori” e ritiene che per questi motivi “la
condizione posta dall’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata” (cfr. supra
consid. 1.3.) non può, infatti, essere seguita senza l’esperimento di ulteriori
accertamenti.
Da un lato, infatti,
legittimamente la ricorrente fa valere che un bambino di 9 anni non poteva
essere lasciato (già nota alle parti l’attività lavorativa del marito) a casa
da solo, ciò che escludeva, nella sua precedente professione nella
ristorazione, una sua disponibilità nelle ore serali o nel fine settimana e che
la vincolava, in sostanza, agli orari del figlio.
D’altro lato, sempre nell’ottica
dei doveri di madre che incombono a RI 1, ben si spiega che con mesi d’anticipo
e ritenuto che il padre di suo figlio non è suo marito, ella abbia chiesto
informazioni su come procedere per le ferie scolastiche natalizie ed
organizzarsi di conseguenza.
Tali scelte sono, contrariamente
a quanto pretende l’UMA, strettamente da ricondurre alle responsabilità
genitoriali che incombono alla ricorrente, non a suoi desideri personali.
Di transenna, si rileva, inoltre,
che la disponibilità lavorativa della ricorrente era passata dal 70% al 60%
allorquando ella frequentava il POT che si svolgeva a __________, ciò che
richiedeva effettivamente tempi di trasferta casa-lavoro più lunghi rispetto ad
un’occupazione nel __________, rispettivamente, che, sebbene in misura
nettamente inferiore rispetto a quelle fatte per il suo Distretto, RI 1 ha poi
comunque comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro anche in altri
Distretti. Vincolata dagli orari del figlio, è evidente che in caso di tempi di
trasferta più lunghi, il tempo disponibile per un’occupazione lavorativa non
poteva che essere minore.
Alla luce di tutto quanto precede
- posto che la ricorrente, rispetto a quella annunciata quando cercava lavoro
nella sua precedente occupazione, per dedicarsi all’apprendistato quale
assistente dentale AFC ha indubbiamente fornito una disponibilità maggiore – il
TCA rileva (ed in parte ribadisce) che circa l’effettiva spendibilità, che
fosse al 60%, al 70% o al 100%, ma in ogni caso nei limiti e nel rispetto dei
suoi obblighi di madre sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale
acquisita dalla ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, l’URC
non ha fornito alcuna precisazione.
Neppure lo ha fatto l’UMA, che si
è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC ed a prendere atto dei
limitati quesiti posti, a fine agosto 2023, da tale Ufficio all’interessata,
senza richiedere o esperire ulteriori accertamenti, in particolare, lo si
ribadisce, in termini di effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei
settori della ristorazione/alberghiero, conformi alla situazione personale
dell’assicurata e, quindi, adeguati (cfr. consid. 2.8. della STCA 38.2023.18
del 19 giugno 2023).
Alla luce di tutto quanto
precede, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere accertata in modo
conferme a questo stabilito da questa Corte nella precedente sentenza. L’UMA
dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il consulente del personale
__________, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla collocabilità
della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero, tenendo conto del
profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi su tutti i punti appena
indicati.
Qualora la parte resistente
dovesse giungere alla conclusione che l’esperienza pregressa della ricorrente,
maturata nel settore alberghiero, non era spendibile sul mercato del lavoro nei
limiti delle sue necessità familiari, andranno pure esperiti gli accertamenti
già indicati al consid. 2.9. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 (cfr.
supra consid. 1.2.), volti a stabilire se l’AFC quale assistente dentale
sarebbe, invece, spendibile sul mercato del lavoro.
Con riferimento a quanto rilevato
dall’UMA in relazione all’orario di lavoro concordato tra la ricorrente e
l’attuale datore di lavoro in rapporto a quanto prevede il contratto di
tirocinio in atti, questa Corte rileva che tale elemento non è rilevante ai
fini della presente vertenza.
In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art.
52 LPGA, il TCA rammenta che la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à
revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures
d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de
l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b
p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al
riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha
rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei
fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte
cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un
aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure
in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________
inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e
dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro
ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.
5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46
del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid.
2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.
Nel
caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della
decisione su opposizione del 27 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’UMA,
affinché si pronunci con
una nuova decisione esprimendosi, previa verifica delle altre condizioni
imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o
meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.
2.7. La
ricorrente ha contestato la decisione su opposizione resa dall’UMA anche nella
misura in cui le è stato negato il gratuito patrocinio per quanto attiene alla
procedura di opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).
Giusta
l’art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura
davanti all'assicuratore:
" La parte
può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare
nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i
suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con
il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di
patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
L'art. 37 cpv. 1 LPGA,
prevede, quindi, che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA
del 14 agosto 2006 nella causa D., I 650/05), o farsi patrocinare nella
misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.
Il capoverso 4 recita,
inoltre, che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di
patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le
sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non
sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al
gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle
assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.
70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
Del resto già prima
dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione
contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva
riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito
patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di
assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi
presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve
trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato
e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V
202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA aveva peraltro
sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio
dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché
quella "se le circostanze lo giustificano", significa che
il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando
il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., n.
20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999
3965).
La concretizzazione delle
singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri
applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 21 ad
art. 37).
2.8. L’istante va considerato indigente
quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo
personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF
9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,
secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del
20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno
dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della
decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr.
11 consid. 4a).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il
25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi
di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr.
RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore
indicativo.
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va
considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti.
Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica
della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della
litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è
presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12
consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va
determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR
1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia
concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi
presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).
2.9. Nel caso
di specie la ricorrente, nata nel 1988, svolge un apprendistato, è coniugata ed
ha un figlio nato nel 2012 da una precedente relazione.
Nel certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria l’insorgente ha indicato di svolgere un
apprendistato grazie al quale nel 2023 ha conseguito un reddito di fr. 9'425.-
ed ha precisato che il marito, nato nel 1983,è fotogiornalista e percepisce uno
stipendio di fr. 73'800.- lordi (cfr. all. 11 a doc. VIII) che deve correggersi
in fr. 74'200.- stando a quanto emerge dal certificato di salario versati agli
atti a valere per il 2023, pari a fr. 66'529.- netti (cfr. all. a doc. 11 all.
a doc. VIII).
La ricorrente ha, poi, precisato di non disporre di sostanza, né di proprietà
immobiliari, né di dover corrispondere un affitto o sostenere le spese di
interessi ipotecari.
Per l’assicurazione
malattia del figlio, RI 1 ha indicato un ammontare di fr. 1'427.50 annui. Per
la propria, ella deve invece fare fronte ad un esborso di fr. 2'893.70
all’anno.
La ricorrente ha indicato
di avere a disposizione un veicolo intestato al marito, di non aver subito dei
pignoramenti e di non avere attestati di carenza beni emessi a suo carico (cfr.
all. 11 a doc. VIII).
Dalla documentazione __________
versati agli atti emerge, invero, che per l’assicurazione di base (LAMal) del
figlio i premi annui ammontavano, per il 2023, a fr. 1'261.20 (cui si vanno poi
ad aggiungere fr. 366.- a valere per le assicurazioni complementari LCA), a
fronte di una riduzione dei premi di fr. 1'198.80. I costi fatturati, sempre in
relazioni al figlio del RI 1, dall’assicuratore LAMal nel 2023 erano poi
ammontanti a fr. 1'427.50 (cfr. all. a doc. VIII).
Per l’assicurazione di base
(LAMal) della ricorrene, invece, dall’incarto emerge che i premi annui
ammontavano, per il 2023, a fr. 4'136.40 (oltre a fr. 738.- LCA), a fronte di
una riduzione 3'177.60. I costi fatturati dall’assicuratore LAMal nel erano
stati pari a fr. 2'893.70, di cui fr. 1'649.20 di franchigia, fr. 4.50 di
aliquota percentuale e fr. 1'240.- quali costi non assicurati (cfr. all. a doc.
VIII)
Dall’ultima decisione di
tassazione disponibile, relativa all’anno 2022, emerge che i redditi del
coniuge erano pari a fr. 65'414, quelli di RI 1 (che ad agosto aveva iniziato
l’apprendistato) a fr. 2'979.-, le indennità LADI percepite da quest’ultima a
fr. 15'796.-, gli alimenti percepiti per il figlio a fr. 5'124.-, il valore
locativo dell’abitazione primaria a fr. 3'536.- (a fronte di spese pari a fr.
707.-).
Al netto di spese e
deduzioni (in particolare di interessi passivi privati per fr. 2'948.-), il
reddito netto imponibile della famiglia era risultati pari a fr. 38'800.-.
La sostanza imponibile è
invece risultata pari a fr. 0.- in ragione, in particolare e computate le
deduzioni per coniugati e per il figlio minorenne, dei debiti privati della
coppia (cfr. all. a doc. 11 all. a doc. VIII).
Giova rilevare che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del
minimo d’esistenza (DTF 140 III 337, consid. 4.2-4.4; DTF 126 III 89
e Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi edita dalla
CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto in particolare dei certificati di
salario 2023, emerge che complessivamente l’insorgente ed il marito conseguono redditi
mensili pari a fr. 6'968.75 (ossia; (fr. 9'425.- + fr. 74'200.-) / 12).
Da questo importo va in primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari
a fr. 1'700.- e quello per il mantenimento della figlio nato nel 2012 di fr.
400.-, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini
esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°
settembre 2009).
In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media tra il 15% ed il
25%) sul fabbisogno minimo di fr. 2'100.- (ossia fr. 1'700.- + fr. 400.-)
secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, cfr.
supra consid. 2.9.), in concreto fr. 420.- (20% di 2'100.-).
In
concreto, questa Corte non dispone dei dati completi inerenti, in particolare,
le uscite della famiglia della ricorrente in termini di premi LAMal per il
coniuge, di debiti ipotecari ed altre spese correnti. Tuttavia, giova rilevare
che a minori entrate, rispetto a quelle del 2022 oggetto della decisione di
tassazioni in atti, per RI 1 nel 2023, sono corrisposti, per il marito,
maggiori redditi, di modo che la situazione finanziaria della famiglia è da
considerarsi come sostanzialmente analoga a quella che si presentava nel 2022
ed emerge dalla decisione di tassazione in atti (cfr. in tal senso la STF
C_247/06 del 27 dicembre 2007.
Ne segue che l’insorgente ed il coniuge, a fronte di redditi imponibili pari
a fr. 38'800.- hanno a disposizione un importo mensile superiore a fr. 700.-
([38'800.00 – (2'520.00 x 12)] / 12 = fr. 713.35).
Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 (cfr. anche STCA
36.2016.35 del 7 dicembre 2016, consid. 2.12) l’allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) non ha considerato
indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile,
applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava
tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese.
In particolare l’Alta Corte ha rilevato:
" (…)
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi
giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr.
3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli,
nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza
professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50
(fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.-
[locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi
cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In
definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-,
più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte
cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle
indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si
rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o
l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr.
2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo
fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di
patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva
ammettere la possibilità, per F., di saldare ratealmente e in un termine
adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del
concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid.
3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel
cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma
dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto"
del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre
2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)
In concreto, rilevato che l’insorgente ha un’eccedenza mensile di oltre fr.
700.-, e che potrà, quindi, saldare la nota professionale ratealmente entro un
termine adeguato, l’istanza va respinta.
Nel
caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria per la
procedura di opposizione non sono pertanto adempiute, mancando il requisito
dell’indigenza.
Su
tale aspetto, il ricorso è dunque respinto.
2.10. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023
consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile
2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.11. La
ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata dall’avv. RA 1, ha
diritto all'importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili parziali (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07
del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STCA 38.2022.22 del
16 agosto 2022).
Visto il diritto a ripetibili parziali, per la procedura
innanzi al TCA, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I)
è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF
8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012
consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30
agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 27 dicembre 2023
è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive per
nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 2’000
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali, per la procedura innanzi al TCA,
ciò che rende la domanda di gratuito patrocinio priva d’oggetto.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti