38.2024.50
Ricorso del 14 onvembre 2024 contro decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024 inviate tramite posta A-plus è irricevibile, in quanto tardivo. Non vi sono validi motivi per restituire il termine per interporre ricorso
16 dicembre 2024Italiano19 min
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.50-51
CL/DC/gm
Lugano
16 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Christiana
Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 (recte: 14) novembre 2024 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 10
ottobre 2024 emanate da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 ottobre 2024, intimata tramite posta A-Plus
(cfr. all. A1 a doc. I), l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 13
settembre 2024 con il quale ha sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle
prestazioni LADI per non essersi presentato al colloquio di consulenza mensile
del 28 agosto 2024 (cfr. all. A1 a doc. I, inc. 38.2024.50).
Con
una seconda decisione su opposizione, pure del 10 ottobre 2024 ed intimata
mediante lo stesso invio A-Plus (cfr. infra consid. 1.3.), l’URC ha, inoltre,
confermato il proprio provvedimento del 4 settembre 2024 mediante il quale
aveva inflitto all’assicurato un’altra sanzione di cinque giorni “per
ricerche di lavoro consegnate tardivamente” nel luglio del 2024 (cfr. all.
A1 a doc. I, inc. 38.2024.51).
1.2. Con
scritto datato 12 novembre 2024 - poi inviato tramite raccomandata il 14
novembre 2024 e pervenuto al TCA il giorno seguente (cfr. doc. all. IV1 a doc.
IV, inc. 38.2024.50-51) -, RI 1 ha ricorso contro entrambe le decisioni su
opposizione del 10 ottobre 2024, facendo valere “quanto” già “dichiarato
sulla prima opposizione”, e meglio confermando di “aver depositato le
mie ricerche lavorative nella buca lettere dell’URC sita fuori il palazzo
mentre i consulenti dichiarano che hanno ricevuto le mie ricerche lavorative
dal loro postino il giorno 11 (ripeto le ho consegnate il giorno 5 come tutti i
mesi) e in più mi hanno penalizzato per la seconda volta dicendo che non mi
sono presentato al colloquio con il consulente quando io non ho ricevuto
nessuna convocazione. Trovo che questi 10 giorni di penalità siano una cosa
ingiusta nei miei confronti recandomi anche un danno economico veramente
ingente, considerando che sono anche padre di 3 figli” (cfr. doc. I, inc.
38.2024.50).
1.3. Nelle
sue risposte, entrambe del 21 novembre 2024, l’URC ha proposto la reiezione del
ricorso, sottolineando in particolare che:
"
(…) la data del ricorso redatto dall’assicurato risale al 12.11.2024,
ovvero oltre i 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione dello
scrivente ufficio (invio al 10.10.2024 per posta A plus della decisione su
opposizione)” (cfr. doc. III, inc. 38.2024.50-51).
Il
25 novembre 2024, l’URC ha inoltre trasmesso a questa Corte “la conferma di
recapito delle Decisioni su opposizione (due documenti in un’unica busta)
inoltrate all’assicurato”, precisando che le decisioni “sono datate
10.10.2024 e sono giunte al destinatario il giorno 11.10.2024” (cfr. doc.
IV, inc. 38.2024.50-51).
Al
proposito, il TCA rileva sin d’ora che dall’estratto track and trace
relativo all’invio n. __________ risulta, infatti, che lo stesso è stato
recapitato nella casella delle lettere del destinatario l’11 ottobre 2024 (cfr.
all. IV1 a doc. IV; inc. 38.2024.50-51).
1.4. Con
replica del 28 novembre 2024, l’assicurato ha osservato quanto segue:
" (…)
dichiaro che in data 31/07/2024 mi sono presentato regolarmente al colloquio
allo sportello dove ho anche dichiarato la mia assenza per 2 settimane per le
vacanze, e dichiaro di non aver ricevuto nessuno avviso per l’altro colloquio,
né a mano, né tramite posta e neanche tramite e-mail. Per le ricerche
lavorative nel mese di giugno dichiaro di aver svolto regolarmente le ricerche
lavorative, e ricordandomi bene sono convinto di aver messo le ricerche
lavorative nella buca lettere sita fuori al palazzo dell’URC. Ho sempre svolto
le mie ricerche lavorative in modo corretto e sono sempre stato puntuale e
presente ai colloqui. La penalità di 10 giorni che ho ricevuto dall’URC mi ha
recato un grave danno economico e vi chiedo gentilmente di rivedere la loro
decisione. Se non fosse stato così non avrei neanche fatto ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni. (…)” (cfr. doc. VII+bis, inc. 38.2024.50-51).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29
gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF
8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
visto che i ricorsi presentati dal medesimo insorgente sono diretti contro due
decisioni su opposizione emesse entrambe dall’URC di Locarno che concernono
fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura (trattandosi di due sanzioni) e
che pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale, è accertata
la connessione tra loro.
Per economia processuale
le procedure ricorsuali 38.2024.50 e 38.2024.51 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF
9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021
del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre
2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
2.3. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il cpv. 2, gli artt. 38-41
sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il
cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica
o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone
in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4. Per quanto attiene alla posta
A-Plus, e meglio al mezzo tramite il quale l’URC ha in concreto trasmesso
all’assicurato le decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024, il TCA rileva
che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di
spedizione.
Secondo
l’Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A-Plus è
perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del
termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o
nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di
sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2.; STF 8C_665/2022
del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022
consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019
dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF
8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019
dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio
2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018;
sul tema si veda pure P. Fleischanderl,
Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in
Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne
constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence
développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux
administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se
substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli
recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce
mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le
courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”.
Il
medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il
personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e
“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en
scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer
le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement
l’éventuel délai.”).
In proposito cfr. STCA 38.2024.38
del 9 settembre 2024; 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24
gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre
2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
Per completezza il TCA segnala
che il Consiglio federale, il 14 febbraio 2024, ha posto in consultazione fino
al 24 maggio 2024, adempiendo in tal modo la mozione
22.3381 “ Armonizzazione del computo dei termini” della Commissione degli
affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), la proposta
di inserire in tutto
il diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che
determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio,
notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale
seguente
(in particolare verrebbe modificato l’art. 38
LPGA e verrebbe introdotto un nuovo art. 38a LPGA; cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html).
Nella
già citata sentenza STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.2 il Tribunale
federale ha confermato la propria giurisprudenza dichiarando un ricorso tardivo
ed ha sottolineato che le modifiche legislative prospettate non costituiscono
un motivo per modificare la propria giurisprudenza.
2.5. In
concreto, dal sistema di tracciamento degli invii della Posta (track and
trace), presente agli atti (cfr. all. IV1 a doc. IV, inc. 38.2024.50-51),
risulta che le decisioni su opposizione dell’URC del 10 ottobre 2024 - spedite
in unico invio (cfr. supra consid. 1.3.) tramite Posta A-Plus il medesimo
giorno - sono giunte all’Ufficio di recapito di __________ l’11 ottobre 2024,
alle ore 06:26.
Il
plico postale è, poi, stato recapitato all’insorgente quello stesso 11 ottobre
2024, alle ore 08:26 (cfr. all IV1 a doc. IV, inc. 38.2024.50-51).
Nel
caso di specie, quindi, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato
l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del
termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. supra
consid. 2.3.) è venerdì 11 ottobre 2024, come risulta dal tracciamento
dell’invio.
Il
termine per interporre ricorso contro ambedue le decisioni su opposizione ha
così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. supra
consid. 2.3.), il giorno successivo, ovvero sabato 12 ottobre 2024 ed è scaduto
lunedì 11 novembre 2024, essendo
l’ultimo giorno del termine una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; supra
consid. 2.3.).
Il
ricorso interposto contro ambedue i provvedimenti, indirizzato al TCA e spedito
per raccomandata il 14 novembre 2024 (cfr. doc. I + relativa busta, inc.
38.2024.50 e supra consid. 1.2.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.3.; STCA
38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022
consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre
2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente sottolineato nella
risposta di causa dalla parte resistente (cfr. doc. IV, inc. 38.2024.50-51).
2.6. Va
ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine
(cfr. art. 41 LPGA: “Se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso”).
L’art.
14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto
l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità
soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile.
Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In
definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF
8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017
consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,
pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.
343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.7. Nella presente evenienza questa
Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per
interporre ricorso contro le decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
L’insorgente,
d’altronde, nemmeno ha invocato particolari motivi al riguardo, e questo
nemmeno in sede di replica (cfr. supra consid. 1.4.), vale a dire dopo avere
ricevuto la risposta di causa dell’URC che aveva segnalato l’intempestività del
ricorso interposto contro le decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024 (cfr.
supra consid. 1.3.).
2.8. Alla
luce di quanto qui sopra esposto, il ricorso di RI 1 datato 12 novembre 2024 e
trasmesso mediante raccomandata il 14 novembre successivo, è tardivo e risulta,
dunque, irricevibile.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
Considerandi
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne due sanzioni
inflitte all’assicurato dall’URC per totali dieci giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione stabilite con decisioni del 4 e del 13
settembre 2024 e confermate con decisioni su opposizione del 10 ottobre 2024,
il cui ricorso al TCA si è peraltro rivelato tardivo.
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,
2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata
(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
In
proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del
2.
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto ».
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.38
del 9 settembre 2024; 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui
ricorso di un assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid.
2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20
settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2024.50 e 38.2024.51
sono congiunte.
2. Il ricorso è irricevibile.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti