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Decisione

38.2024.52

Negato assegni per il periodo di introduz., poiché ass.non è una P diffic.collocab. ex art.65 LADI e 90 OADI. Rinvio atti all'amm.per verificare se ass.potesse svolgere propri compiti grazie alla sua formaz.e all'esp.prof.maturata.Chiarire in cosa consiste transiz.verso digitalizz.nel caso concreto

31 marzo 2025Italiano86 min

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.52

rs

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17

ottobre 2024 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio

delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il

15 maggio 2024 __________, nata nel 1968 e iscrittasi in disoccupazione dal 1°

gennaio 2023 (cfr. doc. 1), ha presentato una domanda di assegni per il periodo

d’introduzione (API) per il periodo dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2025 a

seguito dell’assunzione dal 1° maggio 2024, nella funzione di contabile junior

e assistente alla direzione, presso RI 1 (cfr. doc. 1).

__________ è titolare con diritto

di firma individuale della ditta RI 1, iscritta a RC nel marzo 2022 e con il

seguente scopo sociale:

" L'importazione

e l'esportazione, la commercializzazione, la promozione, la produzione e

distribuzione di parrucche, mezzi ausiliari, scarpe, abbigliamento, di prodotti

e accessori per capelli, come pure tutti i prodotti strettamente annessi

all'estetica e alla cosmesi. Nonché di ogni tipo di lavoro avente affinità cura

e benessere della persona. Potrà istituire dei corsi di formazione e

aggiornamento attinenti con lo scopo, la costituzione di succursali, l'acquisto

di partecipazioni in altre società e la detenzione di beni immobili.” (cfr.

estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch)

1.2. Con decisione del 21 giugno 2024 l’Ufficio

delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la richiesta di __________ con

la seguente motivazione:

" I provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati

il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro.

(Cfr. art. 59 cpv. 2 LADI)

Gli API non possono essere utilizzati per favorire economicamente

aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli all'insediamento di

nuove aziende o per facilitare l'acquisizione di aziende alleggerendo gli oneri

salariali). ll criterio determinante è l'interesse del lavoratore a ottenere

un'occupazione durevole.

(Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J2)

Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi

particolari. Essa mira a facilitare l'integrazione duratura dell'assicurato e,

al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la

cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile

senza tale provvedimento. (Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J3)

L'introduzione usuale in un'azienda (introduzione a un nuovo posto

di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un

settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)

non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la concessione

di API.

(Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J25)

In base all’esperienza professionale della signora __________,

compresa la gerenza della ditta __________ della quale è titolare

(socia/gerente/direttrice) con diritto di firma individuale, del ruolo che

andrà a ricoprire in azienda e dal piano di introduzione presentato dal datore

di lavoro, non emerge la necessità di un'introduzione speciale. Per questo

motivo l'Ufficio delle misure attive ritiene che non sono rispettate le

condizioni legali ai sensi di questo sussidio. (…)” (Doc. 2)

1.3. Il 14 agosto 2024 all’UMA è

pervenuta l’opposizione contro il provvedimento del 21 giugno 2024 interposta

da __________ della RI 1.

Nella stessa è stato chiesto il

relativo annullamento e la concessione degli API, facendo valere che __________

(con più di 55 anni), al momento dell’assunzione, era iscritta da molto tempo

(16 mesi da gennaio 2023) in disoccupazione e che la sua attività presso __________

risale al 2018, quindi a prima della sua ricerca di un’occupazione a tempo

pieno per la quale era annunciata al collocamento. È stato precisato, da un

lato, che la __________ si occupa in particolare di consulenza e formazione

personalizzata one to one per raggiungere determinati obiettivi prefissati di

coaching, di comunicazione politica, di campagna elettorale, di percorsi di

sviluppo e di crescita personale e che dunque la Sagl ha uno scopo completamente

estraneo all’attività che __________ è chiamata a svolgere per la RI 1.

Dall’altro, che gli API sono

stati chiesti quale aiuto per il reinserimento di __________, il cui profilo è

stato considerato interessante, ma non presentava alcune delle esperienze

rispetto ai compiti (gestione del magazzino, consulenza post vendita alla

clientela, attività di reporting e tutto quanto attiene all’organizzazione

digitale dell’ambiente di lavoro e della parte documentale) che hanno voluto

affidarle, risultanti dal contratto di lavoro del 10 aprile 2024. Tali

competenze caratterizzano la sua nuova attività e potranno permetterle di

ampliare il suo grado di occupazione.

L’opponente, con riferimento alla

Prassi LADI PML SECO, marg. J2 citata nella decisione, ha criticato il fatto

che si possa pensare in relazione a un contratto del 40% che la richiesta di

API sia stata presentata per questioni di favore economico. A suo parere lo si

potrebbe comprendere se l’azienda avesse effettuato un’assunzione a tempo

pieno, visto che è piccola e all’inizio del suo progetto.

È stato, aggiunto che a livello

imprenditoriale la considerazione sull’opportunità o meno di ingaggiare una

persona è stata fatta e siccome la necessità sussisteva, dopo alcune esperienze

che non hanno portato i risultati sperati, è stata scelta __________ che

presenta delle caratteristiche molto interessanti per le sue competenze “soft”

e la sua persona.

In proposito è stato

puntualizzato che ciò che ha spinto a considerare seriamente la sua assunzione

è un aspetto molto personale ed empatico che l’interessata ha mostrato nei

colloqui e che è un punto centrale dell’attività della RI 1, vendendo un

prodotto che riguarda l’intimo di una persona, nel suo senso di accettazione

verso l’esterno, di gestione di situazioni spesso traumatiche e dolorose.

__________ ha poi indicato che __________,

sentendosi coinvolta nel progetto RI 1 e, viste anche le possibilità di

estensione della sua collaborazione, sia per grado d’occupazione sia per

mansioni ricoperte, ha rinunciato a proseguire la sua ricerca di un lavoro

tramite l’Ufficio regionale di collocamento (URC) e alla conseguente

compensazione delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3).

1.4. Con decisione su opposizione del 17

ottobre 2024 l’UMA ha confermato il precedente provvedimento del 21 giugno

2024, non ritenendo l’assicurata una persona difficilmente collocabile ai sensi

dell’assegno per il periodo di introduzione.

Al riguardo è stato rilevato:

" (…) La

signora __________ ha svolto uno stage di orientamento presso la RI 1 per il

periodo dal 20.02.2024 al 15.03.2024.

Nel rapporto finale redatto dal datore di lavoro è indicato che la

signora __________ ha svolto l'attività di "Impiegato specializzato in

contabilità" ed è stata ritenuta idonea a svolgere l'attività. Le è

inoltre stato offerto un impiego a partire dal 1º aprile 2024.

La signora __________ ha firmato un contratto di lavoro con la RI

1 in data 10 aprile 2024 con inizio del rapporto di impiego il 1º maggio 2024.

La signora __________ ha un diploma come Perito Aziendale, un

diploma di Contabile Cantonale, due diplomi di Professional Coach e diversi

attestati inerenti al sostegno alle persone, a titolo di esempio, Corso di

assistenza psicosociale, Creare gestire e condurre un corso di auto aiuto.

La signora __________ ha maturato una lunga esperienza lavorativa

in ambito amministrativo presso diversi datori di lavoro, a titolo di esempio:

sei anni come Istruttore amministrativo, cinque anni come Assistente

amministrativa e responsabile marketing e altri periodi

più brevi come Impiegata/segretaria ammnistrativa.

Dal 2019 è inoltre responsabile amministrativa della __________

della quale risulta come socia, gerente e direttrice con diritto di firma

individuale.

Tra le sue competenze professionali figurano, a titolo di esempio:

Gestione ordini e fornitori, Costumer Care, Redazione di preventivi, Gestione

di un piccolo condominio, Registrazione di scritture contabili, Gestione

completa dei pagamenti, Dichiarazione IVA, Comunicazioni con le assicurazioni,

Allestimento buste paga.

Tenuto conto dell'esperienza lavorativa, della formazione, del

ruolo che andrà a ricoprire in azienda e del piano di introduzione presentato,

non si ritiene che ci siano i presupposti per la concessione degli assegni per

il periodo di introduzione il cui scopo è facilitare il reinserimento degli

assicurati la cui reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile

senza tale provvedimento.

Nonostante il fatto che la signora __________ abbia più di

cinquant'anni, tenuto conto della sua esperienza lavorativa in diversi ambiti e

del suo ruolo nella società __________, non è una persona da ritenere difficilmente

collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro. (…)” (Doc. A=4)

1.5. Contro la decisione su opposizione __________

ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della stessa e l’accoglimento della domanda di API del maggio 2024 fino al 31

maggio 2025, subordinatamente il parziale accoglimento nel senso che gli API

siano concessi almeno fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno delle proprie pretese

l’insorgente ha addotto di avere sì indicato nel Rapporto finale inerente lo

stage di orientamento che __________ ha svolto presso la RI 1 dal 20 febbraio

al 15 marzo 2024 che la partecipante era idonea a svolgere l’attività e che le

è stata offerta un’opportunità di impiego, ma di avere pure osservato che ella “ha

bisogno di essere formata su aspetti informatici gestionali e di implementare

le attività specifiche da impiegata contabile. (…)”.

La ricorrente ha aggiunto che nel

messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2024 di accompagnamento al Rapporto

finale è stata riportata la valutazione sulle capacità dell’assicurata e il

percorso di apprendimento necessario per implementarle.

Nell’impugnativa è poi stato

riconosciuto che durante lo stage __________ si è rivelata una persona molto

interessante per la sua esperienza nell’ambito del coaching (che ben si sposa

con l’accompagnamento di parte della clientela molto sensibile in quanto

medicalizzata) e di relazione con i partner (assicurazioni, assicurazioni

sociali, rete, ecc.), tuttavia dal punto di vista squisitamente contabile e

informatico (digitale) è abbastanza carente e non autonoma, nel senso che è

piuttosto insicura e non garantisce alcuna produttività (al contrario la tenuta

a giorno dei dati e la conseguente sicurezza ed efficienza non sono garantite).

In proposito è stato puntualizzato che l’esperienza dell’assicurata nell’ambito

amministrativo non è di contabilità analitica e che negli altri contesti dove è

stata impiegata quale segretaria amministrativa i processi erano definiti e/o

parametrizzati dal sistema gestionale contabile informatico esistente (ella

collaborava solo alla elaborazione dei documenti di contabilità generale e le

sue mansioni erano inserite in processi più grandi verificati da altre persone

che svolgevano il resto del processo di analisi), mentre la realtà a quel

momento della RI 1 era differente, poiché “operiamo sullo sviluppo e analisi

del dato con processi e strumenti, di gestione contabile che si concentrano

sull’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi, reporting e budgeting

associati a specifici prodotti e servizi alla vendita e gestione della sua

commessa”.

L’insorgente ha, poi, asserito che

“il nostro fiscalista, Sig. __________ della __________ che si occupa della

formazione della signora __________, ci ha evidenziato (doc. I), che durante i

controlli sul processo di lavoro sui rendiconti trimestrali, emergono lacune

importanti nella conoscenza dei processi contabili e sul funzionamento

cognitivo dell’apprendimento digitale gestionale. Risulta quindi non essere

ancora autonoma nella gestione di attività produttiva quotidiana nell’applicare

idonei sistemi di controllo e valutativa, e affidabilità nel collegamento dei

dati.”

È stato, altresì, rilevato che __________

è stata assunta in una fase vitale per il business dell’azienda, perché si

vuole poter gestire i dati e le informazioni attraverso una piattaforma

digitale che comprende tutti gli aspetti del business e non solo la parte

amministrativa, come pure che in tal senso il controllo analitico

amministrativo è parte integrante del processo lavorativo ed è la parte in cui

l’assicurata non mostra alcuna competenza e formazione pregressa.

La ricorrente ha, perciò, fatto valere

che __________ necessita di un upskilling digitale che le permetta di poter

gestire e organizzare l’intera attività con l’adeguata velocità di elaborazione.

Infine __________ ha specificato:

" (…) L’attività

della signora __________ si inserisce in un momento in cui da una gestione

tecnico – amministrativa, stiamo procedendo verso un’automatizzazione di

procedure gestionali che coinvolgono non solo l’amministrazione ma anche la

parte “fisica” dei nostri prodotti e quindi la relazione stessa con la

clientela (per ciò che attiene fatturazione, fornitura, pagamenti, ecc.).

Facciamo inoltre notare che la signora __________

quale responsabile amministrativa della __________, la contabilità generale

nell’ambito suo aziendale, effettua unicamente le semplici registrazioni, essa

stessa viene affiancata da una sua fiduciaria e, soprattutto, non ha necessità

di registrazioni, conteggi IVA perché non soggetta. In questa attività, anche,

non svolge attività di budgeting e nemmeno di gestione e controllo del

magazzino. (…)” (Doc. I pag. 4)

1.6. Nella sua risposta del 3 dicembre

2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:

" (...) Dalla

mail del 21 marzo 2024 da parte della signora __________ al signor __________

del Servizio aziende della Sezione del lavoro, citata nel ricorso (Doc.6),

l'Ufficio misure attive evince la volontà di voler assumere la signora __________

ancora prima di avere conferma di eventuali aiuti disponibili.

Nella mail si indica: "Vorrei procedere con l’assunzione

della Signora __________" e, nel Rapporto finale di stage, allegato

alla mail (Doc.7), si indica pure che al partecipante è stato offerto un

impiego e si indica una data di inizio (1 aprile 2024).

L'Ufficio delle misure attive ne deduce che la signora __________

ha ritenuto la signora __________ idonea ad essere assunta per le mansioni

previste, indipendentemente da eventuali aiuti.

Solo contestualmente alla comunicazione al Servizio aziende della

volontà di assumere la signora __________ è stato richiesto quali fossero gli

aiuti disponibili.

Nonostante il fatto che la signora __________ abbia più di 50 anni

non si ritiene sia una persona la cui integrazione o reintegrazione nel mercato

del lavoro risulterebbe difficile senza il sostegno di un assegno per il

periodo di introduzione; misura concepita espressamente per casi particolari

(Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J3).

Inoltre, l'Ufficio delle misure attive non ritiene che quanto indicato

nella citata mail del 21 marzo 2024 come pure nel piano di introduzione

allegato alla domanda del 21 maggio 2024, possa essere preso in considerazione

per giustificare la concessione di un API, per i seguenti morivi.

Nella mail si menziona la mancanza di esperienza nelle attività

testate durante lo stage e di necessità di un periodo di tempo per consolidare

le attività di routine. Un'eventuale scarsa esperienza professionale potrebbe

però essere fatta valere come motivo di difficoltà al collocamento solo in un

periodo elevata disoccupazione così come indicato nella Prassi LADI PML, SECO

marg. J9 e nella Direttiva SECO 14 dicembre 2021 (Doc.8).

Mentre, per quanto riguarda le indicazioni contenute nel piano di

introduzione, queste, messe in relazione con la formazione e l'esperienza

professionale della signora __________ non si ritiene siano da considerare come

introduzione particolare in azienda.

In base al suo curriculum, la signora __________ dispone di una

consolidata esperienza in ambito contabile. ll fatto di cambiare datore di

lavoro e tipologia di programmi da utilizzare non significa che le sue

qualifiche siano obsolete in ragione di mutamenti tecnologici.

Pertanto, dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. c OADI non ci sono

le premesse per ritenerla difficilmente collocabile.

L'introduzione usuale in azienda, inerente le particolarità

dell'azienda e non legate a delle difficoltà della persona assunta, non può

essere finanziata tramite un API, non trattandosi di uno strumento di

promozione economica. (…)” (Doc. III pag. 3)

1.7. Il 18 gennaio 2025 __________, alla

quale il TCA ha concesso una proroga del termine per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV; V), ha replicato, in particolare, che

dall’analisi del CV di __________ emerge che, in Svizzera, quest’ultima ha

lavorato per nove anni in ambito amministrativo e poco più di un anno in ambito

anche contabile, come pure che ha svolto un corso di contabilità fra novembre

2020 e giugno 2022, ciò che a mente dell’insorgente, supporta la tesi

dell’esperienza contabile limitata.

La ricorrente ha, inoltre,

indicato che fra la segnalazione dell'interessata, l'effettuazione dello stage

e l'entrata in materia dell'assunzione, la persona a cui faceva riferimento del

Servizio aziende dell’URC è cambiata, che materialmente i contatti per la

richiesta degli API, la firma del contratto e l'inizio del rapporto di lavoro

sono stati effettuati dal nuovo consulente azienda - coinvolto il 21 marzo 2024

quando gli è stata inviata la mail contenente la valutazione dello stage di __________

-, il quale, come è normale che sia, aveva una conoscenza degli antefatti più

limitata.

La medesima ha evidenziato che le

spiegazioni fornite dal Servizio Aziende erano quelle di poter avviare la

richiesta di riconoscimento degli API, solo dopo aver sottoscritto un contratto

d'assunzione, che all'atto di richiedere tali assegni il contratto non era

ancora esistente (è poi stato firmato il 10 aprile successivo) e che è stata

formalizzata l'intenzione di assunzione proprio per avviare la pratica.

Al riguardo ella ha precisato che

il Servizio aziende, il 28 marzo 2024, ha scritto formalmente che la procedura

sarebbe iniziata solo dopo la sottoscrizione di un contratto di durata

indeterminata.

Infine l’insorgente ha asserito

che l’assicurata necessita di un percorso formativo integrativo per colmare le

lacune contabili e non di “un’usuale introduzione aziendale”, che il suo

esborso economico per portarla a una riqualificazione professionale tramite la

formazione one to one messale a disposizione è tangibile e che il percorso è

finalizzato a offrirle un’esperienza lavorativa qualificata, un’occupazione

stabile e durevole, nonché a favorire la sua realizzazione personale (cfr. doc.

VII).

1.8. L’UMA, il 30 gennaio 2025, ha

segnatamente puntualizzato:

" (…) Come

rilevato nella decisione impugnata, l'introduzione usuale in azienda non può

essere finanziata tramite un API, non trattandosi di uno strumento di

promozione economica.

Si ritiene che la necessità di "upskilling digitale"

conseguente alla volontà aziendale di gestire il business in modo digitalizzato

attraverso una piattaforma rientri nelle sfide e ambizioni che moltissime

aziende stanno affrontando.

In quest'ottica, il fatto che la collaboratrice debba anche

apprendere o perfezionare elementi di contabilità "analitica" che

implicherebbero, a dire della ricorrente, conoscenze più approfondite rispetto

alle nozioni apprese mediante il Certificato cantonale di contabilità, non

appare rilevante.

ll certificato risponde certamente a quelle che sono le usuali

competenze richieste dalle aziende in ambito contabile. ll fatto che la

digitalizzazione ponga ulteriori sfide, non giustifica un intervento dell'ente

pubblico sotto forma di API.

Peraltro, si rileva che per la gestione della contabilità numerose

aziende fanno capo a servizi esterni (fiduciarie, contabili diplomati, ecc.),

proprio per contare sulla necessaria preparazione e professionalità.

La ricorrente ambisce in sostanza ad una gestione totalmente autonoma

dei processi aziendali (compresi quelli amministrativi) tramite piattaforma

digitale. Questo, a fianco delle ulteriori mansioni previste dal contratto, che

per stessa affermazione della ricorrente sono di ben altra natura (p. es

gestione della clientela).

Una concessione di API per rimediare a lacune riconducibili

all'azienda stessa (e non tanto alla collaboratrice che, nel caso concreto,

dispone dei necessari certificati), non rientra nello scopo

dei medesimi.

Trattasi manifestamente di un’azienda in piena transizione verso

la digitalizzazione ed orientata ad una gestione totalmente autonoma dei

processi aziendali (compresi quelli contabili). Il riconoscimento degli API

equivarrebbe ad introdurre uno strumento di promozione economica che andrebbe

in tal caso applicato a tutte le aziende confrontate con la digitalizzazione

e/o la volontà di gestire autonomamente la contabilità. Tale non è lo scopo

degli API. (…)” (Doc. IX)

1.9. Il 13 febbraio 2025 è pervenuto al

TCA uno scritto dell’insorgente, nel quale è stato sottolineato:

" (…) Dal CV

della signora __________ si evince immediatamente, chiunque lo vedrebbe, solo

UMA sembra non volerlo vedere, che la Signora che ci è stata proposta non

aveva, e parzialmente non ha ancora, un background di esperienza professionale

per l'attività per la quale è stata assunta, perché lei queste competenze non

le aveva neanche senza il digitale.

Dal CV si constata immediatamente che per molti anni ha lavorato

in una realtà completamente differente e che mediante il Certificato cantonale

di contabilità, può aver appreso solo delle "nozioni" di contabilità

generica. Non si tratta solo delle differenze fra Svizzera e Italia (che solo

fino a poco più di una decina d'anni fa erano significative, cioè da quando la

signora __________ si è trasferita in Svizzera), ma anche del fatto che ha

accumulato molta della sua esperienza in un'Amministrazione pubblica italiana,

dove le mansioni non erano specificamente da contabile. La sua esperienza aziendale

è limitata e i ruoli che ha ricoperto non corrispondono effettivamente alle

attività indicate nel reclutamento.”

__________ ha, altresì, affermato

di non ambire a un’autonomia tramite piattaforma digitale, che la formazione in

corso ha richiesto un tempo maggiore per colmare le lacune “nozionistiche

apprese mediante il Certificato cantonale”, che gli obiettivi del progetto

iniziale e pianificati al momento dell’assunzione non sono stati raggiunti in

dieci mesi, che __________, pur avendo ottenuto progressi, non ha ancora

maturato l’autonomia di competenze contabili junior (inserimento dei dati

quotidiani e della quadratura dei conti) e che, quando le avrà consolidate, non

è pensabile affrontare con lei l’implementazione di un gestionale ERP, perché

richiede una preparazione più esperta per la realizzazione di processi avanzati

e l’elaborazione di dati qualitativi più strutturati (cfr. doc. XI).

1.10. La parte resistente, il 19 febbraio

2025, si è riconfermata in quanto espresso nelle osservazioni del 30 gennaio

2025 e nei precedenti scritti (cfr. doc. XIII).

1.11. Il doc. XIII è stato inviato per

conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a

ragione o meno l’UMA abbia negato gli assegni per il periodo di introduzione

richiesti per il lasso di tempo da maggio 2024 a maggio 2025 a favore di __________,

assunta da RI 1 a far tempo dal 1° maggio 2024.

2.2. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone

minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4 I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.3. Per completezza giova rilevare che

in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la

disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere

nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire l'obiettivo

della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con quello della

reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche

riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli

adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di

queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),

Guy Parmelin, in occasione della sessione del Consiglio nazionale del 2 maggio

2023, si è così espresso:

" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a

alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru

aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les

personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises

incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce

qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.

En cas de chômage, l'assurance-chômage peut

toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences

manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du travail

et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous certaines

conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de formation

continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures du marché

du travail.

Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage

connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des

situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau

secondaire II.

Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour

soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons

peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de

soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà

existantes.

En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par

ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des

"job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que

les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la

prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de

l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des

demandeurs d'emploi.

La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du

chômage, que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le

cadre de l'indemnisation du chômage partiel.

Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel

de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent

pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés.

Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion.”

(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)

2.4. In particolare,

quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati

gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

Fatti

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

"

Agli assicurati

difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in

un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per

il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde

almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo

l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente

ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2013)

L'art.

90 cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":

"

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter”

L’art.

90 cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di

lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il

periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65

lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

La

legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi

gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

pag. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di

assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al riguardo B. Rubin

(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.

483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour

remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir

la condition du chômage".

Deve poi trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede

che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo

e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale.

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei

mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art.

66 cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

Il

Consiglio federale, nel Messaggio adottato il 29 novembre 2023 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html; FF 2023 2862) concernente la modifica della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di

disoccupazione), propone di modificare l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel

senso che “gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione al massimo per una durata di 12 mesi”.

Al

riguardo il Consiglio federale si è così espresso:

" Il

capoverso 2bis vigente recita che gli assicurati che hanno più di 50

anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di

12 mesi. Questa formulazione suggerisce che non è possibile concedere a tali

assicurati assegni per il periodo d’introduzione per una durata inferiore. La

durata di concessione degli assegni per il periodo d’introduzione deve tuttavia

essere determinata in base alle necessità. A seconda della situazione, può

essere sufficiente un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi

necessariamente corrispondere a una durata di 12 mesi. Il

capoverso 2bis deve essere completato con l’aggiunta di «al massimo»,

così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve

essere adattata alle necessità in termini di introduzione.” (cfr. Messaggio

citato, p.to 5.1 Art. 66 cpv. 2bis e 3)

Il nuovo tenore dell’art. 66 cpv.

2bis LADI è stato approvato dal Parlamento svizzero il 14 giugno 2024 (cfr. FF

2024 1457).

Il termine per il relativo

referendum è scaduto inutilizzato il 3 ottobre 2024 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/avig-revision.html).

L’art.

66 cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il

periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni

terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.

Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo

d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla

prima metà della durata prevista.

Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4

LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione

sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione

pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle

assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

L’art.

90 cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su

queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,

“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,

no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.

cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.

2.5. La Prassi LADI PML stabilisce in

particolare che:

" (…)

OBIETTIVI DEGLI API

J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di

assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a

occupare lavoratori che:

• necessitano di un’introduzione

speciale;

• non sono (ancora) in

grado di fornire una prestazione lavorativa completa;

• non verrebbero assunti o

tenuti senza questo provvedimento.

Gli API possono essere accordati non solo per un

impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se

l’obiettivo è la reintegrazione.

J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire

economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli

all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende

alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del

lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.

J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi

particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,

al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la

cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile

senza tale provvedimento.

DESTINATARI

J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la

riscossione della prestazione, le seguenti persone.

• Gli assicurati

disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici

mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di

contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del

periodo di contribuzione (art. 14 LADI).

• Gli assicurati che hanno

esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto

possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine

quadro.

• Le persone minacciate

dalla disoccupazione (parte M).

• Gli assicurati

difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente

collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha

difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:

in età avanzata

art. 90 cpv. 1 lett. a OADI

J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:

determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.

oppure

impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente

art. 90 cpv. 1 lett. b OADI

J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute

che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.

oppure

requisiti professionali insufficienti

art. 90 cpv. 1 lett. c OADI

J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra

l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la

mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per

molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.

oppure

J8

ha

già riscosso 150 indennità giornaliere

art. 90 cpv. 1 lett. d OADI

oppure

dispone di scarsa esperienza professionale in un

periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI

art. 90 cpv. 1 lett. e OADI

J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando

non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in

una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La

disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi

sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter

OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del

valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di

esecuzione.

API PER GLI ASSICURATI CHE HANNO PIÙ DI

50 ANNI

J10 Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno in linea di

principio diritto agli API per una durata di 12 mesi. Gli API devono essere

accordati per una durata inferiore a 12 mesi se:

• il termine quadro in

corso per la riscossione della prestazione è inferiore a 12 mesi;

• il periodo d’introduzione

non giustifica il versamento di API per 12 mesi; oppure

• sono stati richiesti API per meno di 12

mesi.

J11 In caso di dubbio, inizialmente si possono accordare gli API per 6

mesi, rendendo attento l’assicurato che, se necessario, può richiedere un

prolungamento. Se l’assicurato chiede un prolungamento degli API già accordati,

il servizio competente prende una decisione dopo aver verificato se sono

soddisfatte le condizioni per il prolungamento.

(…).

API E TEST D’IDONEITÀ PROFESSIONALE

J23 In linea di principio è possibile combinare test d’idoneità

professionale (art. 25 cpv. 1 lett. c OADI) e API presso lo stesso datore di

lavoro. In questo caso la durata del periodo di introduzione è ridotta del

tempo accordato per il test d’idoneità.

CASI IN CUI LA CONCESSIONE DI API VA

RIFIUTATA

J24 Il conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli

API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia

essere presa in considerazione in particolare per gli assicurati di età

superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti

un’opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro.

Il contratto di lavoro deve

essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in

generale almeno il 50 % di un orario completo.

Prima di autorizzare la

combinazione di questi due strumenti, l'URC deve discuterne con l'assicurato e

contattare la CAD.

J25 L’introduzione usuale in un’azienda (introduzione a un nuovo posto

di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un

settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)

non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la

concessione di API.

J26 Nel caso della conclusione di un contratto di lavoro con un datore

di lavoro che non è in grado di garantire una vera e propria introduzione (ad

es. servizio esterno non controllato o salario legato esclusivamente alle

prestazioni) i presupposti per la concessione di API non sono adempiuti e la

domanda non può essere autorizzata. (…)”

2.6. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del

6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;

STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30

dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V

50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.7. In una sentenza C 332/99 del 17

aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:

"

(…) Va inoltre rilevato

che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a

condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,

nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;

Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo

se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente

ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del

lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle

assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con

l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di

assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle

specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio

siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF

112 V 252 consid. 3b). (…)."

La

nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli

assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

"

(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo

diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di

S.________

la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza

di liquidità riconducibile alla perdita di tempo

dovuta all'introduzione di quest'ultimo.

Tutta la documentazione agli atti testimonia

per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di

prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche

professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari

della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un

mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite

presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo

dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.

S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il

periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine

quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario

un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594

in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo

ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con

l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del

datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo

voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha

considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile

inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione

dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno

1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica

finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è

per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che

tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a

concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in

difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei

sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e

sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti

per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

In

una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il

diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel

1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli

sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel

dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente

subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.

La

nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il

mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa

costituire una cattiva premessa per il reinserimento.

L’Alta

Corte ha tuttavia lasciato aperta la questione in considerazione del fatto che

l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del tutto

diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al gerente

e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una formazione.

D’altra

parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero

dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio

l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di prodotti)

e quindi si tratta di un’usuale introduzione nell’azienda. Inoltre non fanno

più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati, in quanto

assunto proprio per svolgerli.

Infine

sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--

lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un

salario ridotto.

Il

TFA ha in particolare stabilito che:

"

(…)

b) Die Einarbeitungszuschüsse müssen an

strenge Voraussetzungen gebunden und begrenzt werden, damit sie weder

Lohndrückerei noch Subventionierung von Arbeitgebern zur Folge haben (nicht

veröffentlichtes Urteil L. vom 3. Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des

Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl

1980 III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu

Art. 65 bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer

versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation

vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu

Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung

in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung,

generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu

übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252

Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de

l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.).

2. Streitig und zu prüfen ist, ob der

Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine

Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist

(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht

nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte

keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)

Vorgaben erfüllt.

3. Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als

Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -

trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis

16. Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus

im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte

Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung

erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich

aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.

a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan

der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der

Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem

Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung

zu absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma,

in Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die

Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit

unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von

Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der

Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst

definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen

ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen

und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht

dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des Versicherten

zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann vorliegend von einer

Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein. Vielmehr nimmt der

Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter technischer Assistent

eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre allenfalls nützlich, nicht

aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit spielt es insbesondere keine

Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als Verkäufer gearbeitet hat oder

Eishockey-Profispieler war, weil sich seine Ausgangslage für den Stellenantritt

in den beiden Fällen nicht voneinander unterscheidet. Die Einarbeitung wurde

nicht zufolge allfälliger schlechter beruflicher Voraussetzungen notwendig,

sondern allein wegen der Entscheidung des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung

ausüben zu wollen.

b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan

vom 18. Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die

Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den

Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie

beispielsweise der Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie

und Praxis der Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle

Einarbeitungskosten, die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw.

1b hievor). Nicht mehr zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem

Ausbildungsplan der A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des

Aussendienstes, der Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und

Realisation eines neuen Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss

Stellenbeschrieb bereits den angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als

Kadermitarbeiter im Betrieb.

c) Schliesslich ist zu berücksichtigen,

dass der Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000.

- verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der

Bestätigung der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war

damit der Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach

dem vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"

beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom

Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung

1996 [LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-

und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste

Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.

Monatslohn).

Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller

und schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und

qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein

Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei

einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die

Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in

Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %

(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein

Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -

(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von

Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht

seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn

des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich

feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist

daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer

vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches

wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die

Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn

(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass

Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im

Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________

AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf

Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der

A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von

Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“

In una

sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza

38.2011.14 del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto

all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore

finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:

" (…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare

l’operato dall’amministrazione.

Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince

che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento

in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che

l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato

incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non

è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della

necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.

Vista la particolarità di questa situazione, nel caso

concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli

strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano

spiegate durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.

A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente

in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di

__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,

preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk

investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento

ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto

l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99

del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.

doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),

e, oltretutto, come unico dipendente.

In simili condizioni la decisione su opposizione del

16 novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato

era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”

Anche in un’altra sentenza 38.2014.6

del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di

versare le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva

assunto un assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo

mensile di fr. 5'200.--, rilevando:

" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che

per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di

preparare autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di

cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui

dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una

formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della

formazione era occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della

sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile

della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale

obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è

del tutto legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la

disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a

persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano

a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in

cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo

d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.

doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione

agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33

LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014

(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015

(cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione

dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un

impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto

dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”

Il TCA è giunto alla stessa

conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un

assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione

informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in

ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie X.____, assunto dalla B.____, lavora presso il cliente C.____

assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).

Sulla domanda della ricorrente l'URC di ________ ha

formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:

“(…)

L'assicurato vanta un'esperienza professionale in

ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha

ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante

istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una

società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a

prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di

lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto

stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la

fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)

al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta

difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla ________ il

servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul

proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene

che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel

settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro

a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono

di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una nuova

azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il diritto

agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del 14

luglio 2014).

La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve

dunque essere confermata.”

Con giudizio

38.2023.50 dell’11 dicembre 2023, cresciuto incontestato in giudicato, questa

Corte ha confermato il diniego del diritto agli API - richiesti per dodici mesi

- deciso dall’UMA nei confronti di un assicurato di più di cinquant’anni e in

possesso dell’attestato di meccanico diagnostico d’automobile con attestato

professionale federale, in quanto non difficilmente collocabile.

In effetti al

medesimo, in disoccupazione dal 1° gennaio 2023, a inizio marzo 2023 era stato

proposto un impiego presso un’azienda attiva nella vendita e riparazione di

auto, la quale, del resto, già il 20 gennaio 2023, dopo avere incontrato

l’assicurato, aveva manifestato alla consulente servizio aziende URC

l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo.

Il TCA ha precisato

che, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse

difficilmente collocabile, l’esito della vertenza non avrebbe potuto essere

differente.

In effetti

l’impiego offertogli non si limitava alla funzione di meccatronico, come

ricercato in origine dalla ditta e segnalato alla consulente aziende URC, bensì

si estendeva a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico AFP. Il

tipo di attività, più esigente e di responsabilità, proposto all’assicurato che

era stato anche Capo officina per diversi anni, era stato, dunque, modificato

sulla base del curriculum vitae dello stesso.

Le

mansioni inerenti alle fasi introduttive, di conseguenza, rientravano piuttosto

nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività e avrebbero dovuto

essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona assunta con le

stesse qualifiche dell’assicurato.

In quel

caso di specie, inoltre, non era ravvisabile una violazione del diritto

all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, poiché,

da un lato, i pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come

preavvisi, dall’altro, la medesima ha sempre precisato di aver inviato la

richiesta di API all’ufficio competente.

In

ogni caso il diritto agli assegni per il periodo di introduzione non poteva essere

riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona

fede sancito dall’art. 9 Cost.

L’URC, che tramite

la consulente non aveva comunque assicurato alla società ricorrente il

riconoscimento degli API, non è l’autorità competente al fine di

determinare il diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione.

Neppure

sussisteva un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la

possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione dell’assicurato, visto

che il medesimo, successivamente alla decisione negativa dell’UMA, non era

stato licenziato ed era sempre alle dipendenze dell’azienda.

Questo Tribunale, con sentenza 38.2023.58

dell’8 gennaio 2024, cresciuta in giudicato incontestata, ha respinto il

ricorso di una società contro il diniego degli assegni per il periodo di

introduzione richiesti per sei mesi (dal 1° giugno al 30 novembre 2023) dalla

stessa e dalla propria dipendente assunta dal 1° giugno 2023 come impiegata di

commercio.

L’assicurata non è

stata ritenuta difficilmente collocabile, in quanto, nonostante la sua scarsa

esperienza professionale, quando è stata inoltrata la domanda degli API, non si

era confrontati con un periodo di elevata disoccupazione.

L’amministrazione

non aveva, peraltro, violato il principio della buona fede, non risultando

sussistere un’informazione rilasciata dall’autorità competente dall’UMA e poi

contraddetta.

Nemmeno poteva

condurre alla tutela della buona fede il preavviso favorevole dell’URC, non

essendo l’autorità competente in ambito API.

Il TCA ha, infine,

stabilito, che la decisione su opposizione

impugnata non disattendeva il principio della parità di trattamento ex art. 8

Cost. e non introduceva alcun cambiamento di prassi immotivato, come invece

preteso dalla società ricorrente.

2.8. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che __________ (1968), dopo aver conseguito

il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a __________

nel 1987, svolto dei corsi di coaching, in particolare negli anni 2012-2013 a __________

e 2015-2016 a __________ e ottenuto l’attestato da parte della __________ nel

dicembre 2017 concernente il corso “Animare corsi per adulti - FFA APF MA1,

nonché due attestati nel 2012 e nel 2020 da parte dell’Associazione __________,

ha frequentato il corso per adulti di contabilità dal novembre 2020 al giugno

2022 ricevendo il diploma di contabile cantonale e il corso base

amministrazione del personale presso la __________ dal febbraio all’aprile 2022

(cfr. doc. B).

L’assicurata, dal

1994 al 1999, ha lavorato come istruttore amministrativo Servizi Demografici

presso il Comune di __________, dal 2000 al 2010 quale istruttore

amministrativo Ufficio Tributi presso il Comune di __________, dal 2011 al 2013

nell’ambito del sostegno civile presso la Fondazione __________, dal 2011 al

2016 come assistente amministrativa – responsabile marketing presso __________,

dal luglio al dicembre 2018 quale impiegata amministrativa presso __________,

dal gennaio 2019 al novembre 2020 come segretaria amministrativa presso __________

e dal novembre 2021 al dicembre 2022 in qualità di segretaria amministrativa e

contabile presso __________.

__________, dal luglio 2015, è

inoltre socia, gerente e direttrice con diritto di firma individuale della __________,

il cui scopo sociale è “la prestazione di consulenza e lo svolgimento di

ogni attività inerente la comunicazione istituzionale e privata, il

giornalismo, la moderazione, l’organizzazione di eventi, il coaching, il

marketing, l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, la

redazione e l’edizione di pubblicazioni, l’intermediazione, l’acquisizione

pubblicitaria. La fornitura di servizi e consulenza di qualsiasi genere in

ambito amministrativo”. La quota della medesima è pari a 10 x fr. 1'000.--.

L’ulteriore quota di 10 x fr. 1'000.-- appartiene a __________, la quale è

socia senza firma.

La società, con dichiarazione del

29 luglio 2015, non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una

revisione limitata (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

L’assicurata si è iscritta in

disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. F).

In un messaggio di posta

elettronica dell’11 ottobre 2023, indirizzato a __________, __________,

consulente Servizio aziende URC, ha scritto:

" (…) mi

chiedevo se nel frattempo tu avessi avuto modo di incontrare le 2 ns iscritte.

Inoltre mi permetto di rilanciarti la

signora __________, in quanto particolarmente interessata alla tua attività ed

al lavoro proposto. Sull’aspetto soft skills a quanto sostiene la sua

consulente sembra essere anche la persona giusta.

Spero tu possa dare una possibilità

d’incontro pure a lei. (…)” (Doc. A1)

Da un ulteriore messaggio di

posta elettronica del 9 gennaio 2024 di __________ a __________ si evince che __________

è stata proposta, insieme ad altre persone, per un posto vacante presso la

ricorrente (cfr. doc. B1).

__________, dal 20 febbraio al 15

marzo 2024, ha effettuato uno stage di orientamento presso RI 1.

Dal relativo Rapporto finale,

compilato dall’insorgente, risulta che la partecipante è idonea a svolgere

l’attività e le è stato offerto un impiego a partire dal 1º aprile 2024. Nelle

osservazioni è stato aggiunto che “ha bisogno di essere formata su aspetti

informatici gestionali e di implementare le attività specifiche da impiegata

contabile. Sono richieste misure cantonali per l’inserimento - vedi mail

21/03/24” (cfr. doc. D).

Nel messaggio di posta

elettronica del 21 marzo 2024 menzionato la ricorrente ha indicato:

"

Le scrivo in merito allo stage della Sig.ra __________ (recte:

__________) __________, la signora è iscritta al 100% presso la Cassa __________ e percepisce una indennità al 60%.

Vorrei procedere con l'assunzione della

Signora __________ per un tempo di lavoro pari al 50% offrendole un contratto

indeterminato per un importo al 100% di CHF 4'200.- per 12 mensilità, pari a 2'100.-

CHF al 50% (in caso di assunzione la signora ritiene comunque di potersi cancellare dalla disoccupazione poiché si ritiene

soddisfatta dalla proposta).

Sono a chiederle gli aiuti disponibili, perché la signora ha

bisogno di essere formata, sui seguenti aspetti correlati alla sua mansione:

1. Non ha esperienza nel predisporre la chiusura del bilancio trimestrali

e annuali;

Considerandi

2.

Ha poca esperienza nei processi gestionali informatici di primo

livello e dei software gestionali e acquisizione e tracciabilità delle

informazioni e trattamento dei dati;

3.

Ha bisogno di essere seguita e formata per quanto riguarda gli

adempimenti fiscali da seguire con le autorità, tra cui, p.es. le dichiarazioni

IVA e relative riconciliazioni, preventivi e budgeting finanziari;

4.

Questo periodo di orientamento è servito per comprendere quali

autonomie avesse consolidato nel corso degli anni, sono riuscita altresì a

verificare le competenze tecniche in suo possesso ed ho notato che ha poca

confidenza nell'uso del programma Banana e Excel e quindi di elaborare le

relazioni di controllo.

Con le mansioni affidatele, ella ha dimostrato una buona attitudine

a coordinare le attività con metodica, capacità di concentrazione e buon

apprendimento. La candidata ha comunque bisogno di tempo per consolidare le

attività di routine.

Le sue competenze trasversali la rendono idonea a interfacciarsi

con la mia attività e la clientela.” (Doc. C)

__________, il 10 aprile 2023

(recte: 2024), ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato con RI

1.

con un grado di occupazione al 40% (pari a 16 ore settimanali, ripartite su 4

pomeriggi a settimana), inizio dal 1° maggio 2024, un periodo di prova di tre

mesi e una retribuzione lorda mensile di fr. 1’680.-- (cfr. doc. 1).

Il contratto prevede le seguenti

mansioni:

" Gestione

del magazzino (acquisti e vendite), consulenza post vendita ai clienti,

svolgere attività amministrative tra cui:

emissione fatture, tenuta completa della contabilità e chiusura

del bilancio, dichiarazioni IVA e riconciliazioni annuali, gestione dei

pagamenti. Risorse umane: contrattualistica, buste paga, interfacciarsi con i

vari enti salariali: AVS, Imposte alla Fonte, Assicurazioni LAINF,LPP, ...

Reporting in base alle esigenze del datore di lavoro di costi, ricavi e

situazioni patrimoniali con I'ausilio degli strumenti informatici adatti.

Organizzazione dell'ambiente di lavoro digitale e passaggio dal documentale

cartaceo al digitale. (All. 1 JoB description e Piano di lavoro)” (Doc. 1)

Il 15 maggio 2024 l’assicurata ha inoltrato, unitamente a RI 1, una domanda per l’ottenimento di

assegni per il periodo d’introduzione quale contabile junior e assistente alla

direzione per l’arco di tempo dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2025. Dal relativo

formulario si evince che la percentuale lavorativa è del 40%, che il salario

lordo durante l’introduzione ammonta a fr. 1’680.--, che la responsabile è __________

e che l’assicurata non ha mai lavorato in quell’azienda (cfr. doc. 1).

Alle domande del punto 4 del

formulario riguardante “informazioni relative all’introduzione in azienda” è

stato risposto:

" (…)

4.1) Di che cosa si occupa l'azienda e quanti

dipendenti conta?

(Indicare dettagliatamente ogni attività svolta in

azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano.)

Opera

nel settore della vendita e dei servizi di parrucche e infoltimenti

4.2) Quali sono nel dettaglio le

competenze e le mansioni richieste al neo dipendente? (Allegare eventuale

mansionario.)

Eseguire attività amministrativa di front/back office

4.3) Quali competenze possiede la neo

dipendente e quali mancano al fine di fornire una prestazione lavorativa

completa?

(Allegare piano di introduzione dettagliato nel quale

si specifica cosa non è in grado di svolgere la persona assunta, in quali

ambiti deve essere seguita e formata e il periodo di tempo necessario per i

deversi ambiti)

Di upskilling e migliorare le competenze

nella tenuta della contabilità per il controllo di gestione

Acquisire competenze

informatiche specifiche con software professionali

4.4) II neo dipendente lavora o ha già

lavorato presso la vostra azienda?

¨Sì x No

Se sì, specificare:

inizio lavoro / periodo lavorativo

precedente: il___ /dal___-al___

percentuale lavorativa ______ attività

svolta: _______________

per quale percentuale lavorativa la neo dipendente è o

è stata formata/seguita: ______________________________________

4.5) Al momento della nuova assunzione,

per quale percentuale lavorativa la neo dipendente dovrà essere formata/seguita?

40%

4.6) Specificare, per ogni formatore

che si occuperà dell'istruzione della neo dipendente, quanto segue:

Cognome, Nome / Ambito sul

quale formerà la neo dipendente / Frequenza e periodo della formazione /

Competenze, esperienze, formazioni possedute

__________ titolare giornalmente

__________ 1 pomeriggio settimanale 4h

__________ (da definire) 1 g alla settimana

per 4 mesi

4.7) Sono previsti corsi di formazione

per l'inserimento/introduzione in azienda del neo dipendente?

¨ Sì x No

Se si, allegare scheda del corso / dei corsi e

specificare tipologia e durata:

4.8) Osservazioni: …

Per quanto sopra richiesto di

allegano All2 API e All 3 piano di formazione”(Doc. 1 pag. 2-3)

Nel piano di formazione sono

stati indicati quattro settori di competenza, e meglio Inserimento processi

aziendali, contabilità aziendale (1 FASE: tenuta completa della contabilità

annuale implementazione delle conoscenze di base; 2 FASE: amministrazione del

personale; 3 FASE utilizzo sistemi informatici e software), back office

(gestione del magazzino, consulenza post vendita, office automation e document

management) e implementazione gestionale ERP (cfr. doc. H).

Quali obiettivi da raggiungere

sono stati specificati, per quanto attiene all’inserimento processi aziendali:

" Onboarding

iniziale, conoscenza del mondo della parruccaia e acquisizione di tutte le

nozioni necessarie per trasferire le procedure dei flussi aziendali (procedure,

processi interni): appuntamento clienti, comunicazioni interne, organizzazione

n dei dati di vendita, GDPR, contrattualistica” (Doc. H)

In relazione alla contabilità

aziendale “1 FASE”:

" Tenuta del

libro di cassa, registrazione contabilità debitori e creditori, riconciliazioni

bancarie, registrazioni delle delimitazioni temporali, chiusura del bilancio

annuale e trimestrale, allestimento bilancio riclassificato, riconciliazione

IVA e oneri sociali, utilizzo cambi AFC, registrazioni ammortamenti in base

alle disposizioni legali e necessità aziendali; sincronizzazione della

contabilità con l’emissione delle fatture e il programma Banana e raccolta

della sorgente di dati in Excel.” (Doc. H)

Per la contabilità aziendale “2 FASE”:

" Allestimento

di buste paga in base alle disposizioni vigenti, contratti di lavoro, dichiarazioni

Ufficio imposte alla Fonte, riconciliazioni, dichiarazioni AVS, LAINF, LPP,

interfacciarsi con enti e assicurazioni, dichiarazioni di eventuali malattie e

infortuni del personale, analisi in base alle esigenze dell’azienda; diritto

del lavoro e spiegazioni.” (Doc. H)

Relativamente alla contabilità

aziendale “3 FASE”:

" Rafforzare

l’autonomia degli aggiornamenti della tenuta de registri contabili e

implementare la conoscenza della tenuta contabile annuale e di reporting con

software Utilizzo di excel, Banana contabilità.” (Doc. H).

Risultano poi i seguenti

obiettivi da raggiungere riguardo al back office (gestione del magazzino,

consulenza post vendita, office automation e document management):

" Gestire le

merce in entrata e in uscita in base alle esigenze aziendali e tenuta ordinata

e aggiornata del magazzino; utilizzo del prezzo medio ponderato; tenuta

inventario su base excel per piattaforma digitale; sdoganamento merci.” (Doc.

H)

rispettivamente:

" Consulenza

su misura della clientela medicalizzata: assistenza ai clienti con le pratiche

AI per le parrucche, customer service e marketing full-up e fidelizzazione.”

(Doc. H)

come

pure:

" Acquisizione

e mantenimento delle competenze al fine di semplificare e velocizzare nel campo

operativo i flussi di lavoro: confidenza dell’interfacce grafiche, utilizzo e

produzione di contenuti digitali, tracciare l’informazione, archiviare in

sicurezza documenti elettronici e cartacei nei vari contesti di sviluppo

tecnologico e cloud.” (Doc. H)

Infine il settore

dell’implementazione gestionale ERP è costituito dalla pianificazione delle

fasi operative per la transizione - piano d’azione (“obiettivi-analisi-progettazione-realizzazione-testing-training”),

dalla programmazione del progetto gestionale ERP integrato (“analisi

requisiti interni e mappatura dei flussi amministrativi e gestionali;

progettazione attività e time line – budgeting”), dall’adattamento dei

processi (“training utilizzo dei moduli del software gestionale”),

sviluppo e produzione (“realizzazione – controllo di avanzamento”),

testing (“verifica operativa del funzionamento delle attività”), e

formazione degli utenti (“formazione sulle caratteristiche di funzionamento

dei moduli attivati in relazione alla struttura aziendale. Rilascio del

gestionale”) (cfr. doc. H).

L’URC, il 29 maggio

2024, ha redatto un preavviso favorevole per API di durata fino alla scadenza

del termine quadro (28 febbraio 2025).

Il consulente ha

precisato che “in base all’art. 90 OADI la PCI è ritenuta difficilmente

collocabile” per il motivo che è in età avanzata (“la signora __________

ha più di 50 anni. Data di nascita: __________”).

Inoltre il medesimo ha risposto affermativamente ai quesiti:

" L'azienda

ha presentato un piano di introduzione dettagliato dal quale risulti chiaro

quali competenze mancano alla PCI al fine di fornire una prestazione lavorativa

completa?

Osservazioni: Il piano di introduzione risulta adeguato e

contempla dei aspetti pratici in azienda (vedi allegato)

In base alla formazione, all'esperienza professionale e al ruolo

che andrà a ricoprire in azienda, la PCI necessita di un periodo di inserimento

particolare in azienda?

Osservazioni: vedi allegato

Il piano di introduzione giustifica il periodo di API richiesto?

Osservazioni: Il piano di introduzione e tutta la

documentazione allegata giustifica la misura” (Doc. 1)

Il preavviso favorevole è stato così

motivato:

" Nel mese

di febbraio 2024, la ditta aveva segnalato al Servizio aziende, una posizione

vacante per un'impiegata di commercio, che è stata gestita dalla collega __________.

Successivamente la posizione è stata chiusa ed è stato previsto uno stage d'orientamento

per la signora __________ della durata dì alcune settimane.

L'assicurata si è iscritta presso l'Ufficio regionale di

collocamento di Lugano al 01.01 .2023. La cassa disoccupazione ha aperto un

termine quadro (il terzo dal 2016) a marzo 2023 con diritto a 520 indennità e

un guadagno assicurato di 2900.-. Precedentemente l'assicurata lavorava presso __________,

ditta attiva nel settore delle automazioni di manufatti in particolare

nell'ambito dell'edilizia. Il contratto di lavoro proposto dalla ditta "RI

1" è al 40% per un salario di 1680 - fr/mese senza tredicesima, che ha

comunque portato alla chiusura del caso presso l'URC di __________. La ditta

chiede un assegno per il periodo di introduzione, siccome è previsto un

accompagnamento pratico in azienda (vedi documento allegato).

La pci è da considerare difficilmente collocabile avendo superato

i 55 anni di età. Dal 2016 ha richiesto più volte l’apertura di un termine

quadro rivendicando delle indennità di disoccupazione.

La ditta si occupa della vendita e dei servizi di parrucche ed

infoltimenti di capelli. Oltre agli aspetti professionali, ampiamente descritti

nel piano di introduzione allegato, bisogna considerare che la nuova dipendente

dovrà essere formata nella gestione di persone confrontate a situazioni

personali gravi date da malattie come il cancro o l'alopecia. Questo aspetto è

determinante per poter svolgere l'attività lavorativa proposta. Trattativa di

assunzione iniziata alla fine dello stage, quando il datore di lavoro ha

valutato positivamente lo stage d'orientamento proposto ed ha preso in

considerazione la possibilità di assumere la signora __________.

Dal mio punto di vista, il piano di introduzione allegato è

adeguato alla misura anche perché la formazione in azienda verrà organizzata non

solo internamente ma anche tramite l'aiuto di una fiduciaria esterna e con

lezioni in e-Iearning.” (Doc. 1)

Il 21 giugno 2024 l’UMA ha respinto

la domanda tendente all’ottenimento degli API, non ritenendo, sulla base della

sua esperienza professionale, compresa la gerenza della ditta __________,

del ruolo che sarebbe andata a ricoprire in azienda e del piano di introduzione

presentato dal datore di lavoro, che __________ necessiti di

un'introduzione speciale (cfr. doc. 2; 1.2.).

Tale provvedimento è stato confermato

con la decisione su opposizione emanata il 17 ottobre 2024, nella quale l’UMA

ha evidenziato che l’assicurata non è una persona difficilmente

collocabile ai sensi dell’assegno per il periodo di introduzione (cfr.

doc. A=4; consid. 1.4.).

Al ricorso inoltrato al TCA (cfr.

consid. 1.5.) __________ ha allegato un’attestazione del 14 novembre 2024, in

cui __________, che è consulente contabile e fiscale di RI 1, ha dichiarato:

" (…)

abbiamo preso a carico, oltre al nostro mandato di controlling, relativo alla

tenuta della contabilità, la formazione della Signora __________ la quale ha un

titolo di studio quale contabile cantonale conseguito nel giugno 2022.

Dal monitoraggio del processo di lavoro del 2024, avvenuto ogni

due settimane, abbiamo verificato le sue conoscenze nella materia e sono emerse

le seguenti criticità:

difficoltà nella riconciliazione partitari debitori e/o creditori,

difficoltà nelle registrazioni multiple, inattitudine nella redazione di

rendiconti IVA trimestrali e difficoltà nelle riconciliazioni bancarie.

Abbiamo inoltre dovuto spiegare come utilizzare il programma

gestionale aziendale (Banana) e seguire l'implementazione delle importazioni

digitali dei dati.

La nostra valutazione rispetto al programma di formazione che la

Signora __________ vi ha presentato nella domanda API, riscontriamo che 10

giorni di formazioni non sono sufficienti per rendere autonoma la Signora __________.

La Signora __________, responsabile della RI 1, intende comunque

far proseguire il rapporto di lavoro con la Signora __________ e quindi abbiamo

riorganizzato insieme un piano di lavoro che prevede 20 giorni supplementari

per rendere autosufficiente la dipendente e portarla ad avere le abilità

acquisite scolasticamente.” (Doc. I)

Il 19 dicembre 2024 __________ ha

poi affermato:

" In seguito

al controllo intermedio qualitativo delle registrazioni contabili effettuate

dalla Signora __________, abbiamo proceduto ad effettuare una formazione mirata

sulle criticità riscontrate.

Nelle 7 ore impiegate tra le giornate del 26.11 e 27.11.2024,

nello specifico, abbiamo spiegato come effettuare la riconciliazione dei conti

di liquidità e dei partitari debitori/creditori correggendo e/o aggiungendo le

relative registrazioni contabili.

A nostro avviso la Signora __________ non è autonoma nello

svolgimento del lavoro assegnato ma necessita di controllo e assistenza.” (Doc.

C1)

Sempre il 19 dicembre 2024 la __________

ha emesso nei confronti di RI 1 una nota d’onorario di fr. 1'400.-- per

formazione professionale (7 ore) (cfr. doc. D1).

2.9

Chiamata

a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire, da un

lato, che ex art. 65 LADI gli assegni per il periodo

d’introduzione possono essere concessi agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un

periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto (cfr.

consid. 2.4.).

Dall’altro, che l’art. 90 cpv. 1 OADI

prevede che un assicurato è considerato

difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del

lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego, poiché:

a. è in età

avanzata;

b. è impedito

fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti

professionali insufficienti;

d. ha già riscosso

150.

indennità giornaliere;

e.

dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione

secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.

Tali presupposti sono

alternativi e non cumulativi (cfr. STF 8C_363/2014 del 23 settembre 2014

consid. 3; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 6 pag. 484).

Gli API possono essere accordati

non solo per un impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo

parziale se l’obiettivo è la reintegrazione (cfr. consid. 2.5.; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 4 pag. 483).

L’introduzione usuale in

un’azienda (introduzione a un nuovo posto di lavoro) e le riconversioni in

seguito alle consuete innovazioni in un settore (modernizzazione,

razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie) non costituiscono in genere

un motivo sufficiente per giustificare la concessione di API (cfr. Prassi LADI

PML p.to J25; consid. 2.5.).

2.10

In concreto __________, nata il __________,

nel maggio 2024, allorché sono stati richiesti gli assegni per il periodo di

introduzione (cfr. doc. 1), aveva 55 anni.

In relazione alla

lett. a dell’art. 90 cpv. 1 OADI, riguardante il criterio dell’età avanzata per

determinare la difficile collocabilità, va osservato che la LADI, per

quanto concerne i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in generale e

gli assegni per il periodo di introduzione più specificatamente, agli art. 59

cpv. 3bis e 66 cpv. 2bis sono contemplate delle agevolazioni per gli assicurati

che hanno “più di 50 anni”.

In particolare l’art. 66 cpv.

2bis LADI prevede che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto

agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi (cfr. pure

la modifica dell’art. 66 cpv. 2bis LADI approvata dal Parlamento federale il 14

giugno 2024; consid. 2.4.).

La Prassi LADI PML al punto J5,

relativo specificatamente alla lett. a dell’art. 90 OADI, enuncia, tuttavia,

che si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima, in quanto determinante

in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato (cfr. consid.

2.5.).

In effetti anche il Tribunale

federale, nel caso di un assicurato di 62 anni, ha evidenziato che la difficile

collocabilità ai fini del riconoscimento degli API, benché in quella fattispecie

in linea di principio potesse essere riconosciuta in virtù dell’età avanzata,

doveva essere valutata sulla scorta della situazione concreta del singolo caso

(cfr. STF 8C_363/2014 del 23 settembre 2014 consid. 5.2).

Ne discende che

anche nella presente evenienza occorre stabilire se l’assicurata risulti

difficilmente collocabile ai sensi degli art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI in base

alla sua situazione personale.

Giova ad ogni modo

rilevare che l’art. 90 cpv. 1 lett. c OADI contempla il presupposto dei

requisiti professionali insufficienti, corrispondenti a qualifiche

obsolete in seguito a mutamenti tecnologici, mancanza di un titolo di

formazione professionale, aver svolto per molto tempo un’attività senza

relazione con la professione appresa, assenza di conoscenze linguistiche ecc.;

cfr. Prassi LADI PML p.to J6; consid. 2.5.; B.

Rubin, op.cit., a art. 65-66,

N° 6 pag. 484).

2.11

Il TCA

evidenzia che dagli elementi fattuali risultanti dalle carte processuali

emerge, da una parte, che __________ dispone di un diploma quale perito

aziendale e corrispondente in lingue estere (cfr. consid. 2.8.).

Il perito aziendale è

un professionista capace di svolgere le classiche mansioni del ragioniere, ma

con una competenza in più, dato che è specializzato in lingue estere

(cfr. https://www.corsiediploma.com/perito-aziendale-lingue-estere/).

L’assicurata ha altresì

conseguito due diplomi di Professional Coach e alcuni attestati inerenti il

sostegno alle persone (cfr. consid. 2.8.).

Inoltre la medesima, da un lato,

ha un’esperienza lavorativa pluriennale quale segretaria amministrativa, nonché

in qualità di assistente amministrative - responsabile marketing e segretaria

amministrativa e contabile presso la ditta __________ dal novembre 2021 al

dicembre 2022, ovvero nel periodo in cui stava frequentando il corso per adulti

di contabilità iniziato nel novembre 2020 e conclusosi nel giugno 2022 che le

ha permesso di ottenere il diploma di contabile cantonale.

Dall’altro, è socia, gerente e

direttrice con diritto di firma della __________ (cfr. consid. 2.8.).

D’altra parte, tuttavia, già nel

Rapporto finale relativo allo stage d’orientamento che __________, segnalata

alla RI 1 dal Servizio aziende dell’URC nell’ottobre 2023 e nel gennaio 2024

(cfr. doc. A1; B1; consid. 2.8.), ha effettuato presso tale ditta dal 20

febbraio al 15 marzo 2024, __________ ha indicato che l’assicurata aveva

bisogno di essere formata su aspetti informatici gestionali e di implementare

le attività specifiche da impiegata contabile (cfr. doc. D; consid. 2.8.).

Al riguardo nel messaggio di

posta elettronica del 21 marzo 2024 la ricorrente ha precisato che __________

non aveva esperienza nel predisporre la chiusura del bilancio trimestrali e

annuali, aveva poca esperienza nei processi gestionali informatici di primo

livello e dei software gestionali e acquisizione e tracciabilità delle

informazioni e trattamento dei dati, come pure necessitava di essere seguita e

formata per quanto riguarda gli adempimenti fiscali da seguire con le autorità

(cfr. doc. C; consid. 2.8.).

Del resto __________, la quale ha

preso a carico la formazione dell’assicurata (cfr. doc. I; C1; consid. 2.8.),

il 14 novembre 2024, ha dichiarato che dalla verifica delle sue conoscenze in

ambito contabile sono emerse delle criticità (difficoltà nella riconciliazione

partitari debitori e/o creditori, difficoltà nelle registrazioni multiple,

inattitudine nella redazione di rendiconti IVA trimestrali e difficoltà nelle

riconciliazioni bancarie).

La SA ha aggiunto di avere dovuto

spiegarle come utilizzare il programma gestionale aziendale (Banana) e seguirla

nell'implementazione delle importazioni digitali dei dati (cfr. doc. I; consid.

2.8.).

È vero che l’UMA ha fatto valere che

RI 1 è “un’azienda in piena transizione verso la digitalizzazione ed

orientata ad una gestione totalmente autonoma dei processi aziendali (compresi

quelli contabili)” per cui l’assegnazione degli API equivarrebbe a

riconoscere uno strumento di promozione economica (cfr. doc. IX; consid. 1.8.).

Nel ricorso è d’altronde stato

affermato che “__________ è stata assunta in una fase vitale per il business

dell’azienda, perché si vuole poter gestire i dati e le informazioni attraverso

una piattaforma digitale che comprende tutti gli aspetti del business e non

solo la parte amministrativa” (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

È altrettanto vero, tuttavia, in

primo luogo, che l’insorgente ha pure asserito di non ambire a un’autonomia

tramite piattaforma digitale (cfr. doc. XI; consid. 1.9.).

In secondo luogo, che ad ogni

modo le mansioni elencate nel contratto di lavoro concluso il 10 aprile 2024

tra RI 1 e __________, pur comprendendo anche l’organizzazione dell'ambiente di

lavoro digitale e il passaggio dal documentale cartaceo al digitale, concernono

anche altri ambiti di attività non (o non soltanto) in relazione specifica con

la digitalizzazione, e meglio la gestione del magazzino (acquisti e vendite),

la consulenza post vendita ai clienti, le attività amministrative come

l’emissione di fatture, la tenuta completa della contabilità e chiusura del

bilancio, le dichiarazioni IVA e riconciliazioni annuali, la gestione dei

pagamenti, le risorse umane (contrattualistica, buste paga, interfacciarsi con

i vari enti salariali: AVS, Imposte alla Fonte, Assicurazioni LAINF, LPP) (cfr.

doc. 1; consid. 2.8.).

Anche dal piano di formazione emerge

che l’implementazione gestionale ERP era soltanto uno dei quattro settori

relativi ai compiti affidati all’assicurata (gli altri tre ambiti riguardavano

l’inserimento dei processi aziendali, la contabilità aziendale e il back office

(cfr. doc. H; consid. 2.8. dove sono elencati nel dettaglio gli obiettivi da

raggiungere).

2.12

In simili condizioni, tutto ben

ponderato, il TCA ritiene che la documentazione agli atti non consenta di

stabilire se il collocamento della ricorrente fosse o meno difficile ai sensi

degli art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI.

Nel

caso di specie si impone, pertanto, un complemento istruttorio al fine di

determinare, in particolare, se __________, in età avanzata (cfr. consid.

2.9.), necessitasse presso RI 1, ritenute le mansioni chiamata a espletare

(cfr. contratto di lavoro, piano di formazione; doc. 1; h; consid. 2.8.), di

un’introduzione speciale e non unicamente di un’introduzione usuale a un nuovo

posto di lavoro, la quale non costituisce un motivo sufficiente per

giustificare la concessione di API (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).

Deve essere, in particolare,

chiarito se l’assicurata potesse oppure no svolgere i propri compiti lavorativi

presso RI 1 grazie alla sua formazione e all’esperienza professionale maturata,

considerando un periodo di introduzione usuale.

A tale proposito si dovrà verificare

in cosa esattamente è consistita la transizione verso digitalizzazione e la

relativa portata in seno all’attività della ricorrente, nonché quali competenze

fornisce il diploma di contabile cantonale e le mansioni (dal profilo contabile

e informatico) effettivamente svolte presso gli ex datori di lavoro, in

particolar modo presso __________ dal novembre 2021 al dicembre

2022.

in qualità di segretaria amministrativa e contabile.

Andranno, perciò, segnatamente

sentiti, oltre a __________ e __________, l’__________, se del caso __________

e altri ex datori di lavoro.

La ricorrente e __________ dovranno

tra l’altro spiegare e contestualizzare l’affermazione della Fiduciaria del 14

novembre 2024 secondo cui __________ avrebbe comunque fatto proseguire il rapporto

di lavoro con l’assicurata (doc. I; consid. 2.8.).

Si rileva che la Prassi LADI PML

al p.to J1 enuncia che gli API mirano a indurre i datori di lavoro a occupare

lavoratori che necessitano di un’introduzione speciale, non sono (ancora) in

grado di fornire una prestazione lavorativa completa e non verrebbero

assunti o tenuti senza questo provvedimento (cfr. consid. 2.5.).

Riguardo a quanto indicato nella

risposta di causa, ossia che dal messaggio di posta elettronica del 21 marzo

2024.

si evince la volontà della ricorrente di assumere l’assicurata già prima

di avere la conferma di eventuali aiuti disponibili (cfr. doc. III pag. 3), va

sottolineato che l’insorgente si è, però, espressa (“vorrei procedere con

l’assunzione della Signora __________ (…)”; cfr. doc. C) utilizzando il

modo verbale del condizionale (che indica soprattutto il desiderio o la

possibilità che un fatto si compia in dipendenza dell’avveramento di certe

condizioni; cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/condizionale/)

e chiedendo contestualmente gli aiuti disponibili, in quanto l’assicurata aveva

bisogno di essere formata (cfr. doc. C).

Per quanto attiene al fatto che

il contratto di lavoro sia stato stipulato il 10 aprile 2024, mentre la

richiesta di API risale al 15 maggio 2024 (cfr. doc. 1), è utile osservare che

corrisponde al vero che l’autorità competente al fine di determinare il diritto

o meno agli API non è il Servizio aziende dell’URC, bensì è l’UMA, (cfr. art. 2b lett. c Regolamento della legge sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati; RL-rilocc), come si evince dal

messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2024 del Servizio aziende (cfr.

doc. 9 allegato a doc. IX).

Tuttavia in tale messaggio è

stato, pure, precisato che una delle condizioni iniziali da considerare al fine

di decidere il diritto agli API è la conclusione di un “contratto di lavoro

di durata indeterminata nel rispetto dei contratti collettivi o normali di

lavoro, come pure delle direttive date dalla legge sul salario minimo” (cfr.

doc. 9 allegato a doc. IX)

2.13

Nel caso di un’eventuale mancanza di

esperienza da rapportare, se del caso, al conseguimento nel giugno 2022 del diploma

di contabile cantonale va rilevato, come sostiene la parte resistente (cfr.

doc. III; consid. 1.6.), che l’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI

prevede che l’assicurato per poter beneficiare degli API deve disporre di

scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter.

L’art. 6 (concernente i periodi

attesa speciali) cpv. 1ter OADI enuncia che gli

assicurati di cui al capoverso 1 (“gli

assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi

dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un

motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere

un periodo di attesa di 120 giorni”) possono partecipare a un periodo di

pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante

il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi

in Svizzera supera il 3,3 per cento.

B.

Rubin, in dottrina, al riguardo osserva che:

" le manque d'expérience professionnelle lors d'une période de chômage

élevé au sens de l'art. 6 al. 1ter OACI; l'art. 90 al. 1 let. e OACI limite

l'accès à l'AIT pour les personnes manquant d'expérience professionnelle

(typiquement les jeunes qui se retrouvent au chômage après avoir terminé leur

formation professionnelle) aux périodes de chômage prononcé (sur cette notion,

v. 64a-64b N. 11); cela signifie, en d'autres termes, que les jeunes chômeurs

qui sortent de formation ne peuvent obtenir l'AIT que lorsque le taux de

chômage est élevé; certes limitative, cette condition posée à l'accès à l'AIT

paraît conforme à la loi; dans son message de 1980, le Conseil fédéral avait en

effet indiqué que la difficulté de placement était une notion composite qui

comprenait des aspects à la fois subjectifs et objectifs comme par exemple la

difficulté de placement d'après la situation du marché de l'emploi (FF 1980 III

622). (…)” (“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, ad art. 65-66, N.

6)

L’art. 64a

cpv. 1 lett. b LADI, citato da Rubin,

prevede che “per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le

occupazioni temporanee nell’ambito di: b. pratiche professionali in imprese o

nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale

può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo

18.

capoverso 2 partecipino a pratiche professionali”.

In relazione agli art. 64a-64b

LADI, menzionati al N. 6 ad art. 65-66 LADI, l’autore precisa:

" Stage professionnel durant le délai d'attente de 120 jours. - Dès le

1er avril 2011, les jeunes chômeurs ayant terminé une formation scolaire ou des

études et étant au bénéfice d'un diplôme professionnel ont la possibilité de

participer à un stage professionnel pendant le délai d'attente de 120 jours. Ce

type de stage professionnel ne peut être accordé que durant les périodes où le

taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3% en Suisse (art. 6 al.

1ter OACI). Cette possibilité est ouverte aux assurés libérés des conditions

relatives à la période de cotisation pour formation scolaire, reconversion ou

perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, le cas

échéant aussi pour incapacité de travail (art. 14 al. 1 let. b LACI) ou

détention (art. 14 al. 1 let. c LACI)” (“Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, ad art. 64a-64b, N. 11)

La SECO,

con la Direttiva N. 20 del 14 dicembre 2021, “Abrogazione della direttiva

2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il periodo

di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati con

scarsa esperienza professionale”, ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 gli

assicurati con scarsa esperienza professionale non avrebbero più potuto

partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa

speciale e non avrebbero potuto ricevere assegni per il periodo di

introduzione, in quanto la disoccupazione non è più elevata ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1ter.

In proposito è stato enunciato:

" gli

assicurati possono beneficiare del periodo di pratica professionale di cui

all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120

giorni (art. 6 cpv. 1ter OADI) e possono essere concessi assegni per il periodo

di introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale (art. 90 cpv.

1.

lett. e OADI), se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in

Svizzera supera il 3,3 %. La SECO informa gli organi d’esecuzione cantonali

mediante una direttiva se i due provvedimenti possono essere concessi purché

siano soddisfatte le altre condizioni.

Nell’introdurre le suddette disposizioni nel 2011 e nel fissare il

valore limite era stato preso in considerazione un tasso medio di

disoccupazione del 3,3% basato sulla popolazione attiva secondo il censimento

del 2000. Oggi il tasso di disoccupazione è invece calcolato partendo da un

valore aggregato delle persone attive, pertanto risulta inferiore dello 0,4 %

circa rispetto a quello del censimento del 2000. Per non confrontare due indicatori

differenti, oggi deve essere presunta una disoccupazione elevata già a partire

da un tasso di disoccupazione medio del 2,9 % (3,3 % – 0,4 %).

Attualmente il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6

mesi è pari al 2,7%.

Il tasso ufficiale di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi (da

giugno a novembre 2021) è attualmente pari al 2,7 %. Il limite del 2,9% non è

più superato. (…)” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html)

È stato, altresì, precisato che

la direttiva in questione rimane in vigore fino a quando la SECO non avrà

emanato una nuova direttiva che sostituisce o abroga la presente (cfr. doc. 6).

Attualmente la stessa risulta

essere sempre valida (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

La Prassi LADI PML p.to J9

prevede, del resto, che la disoccupazione è elevata ai sensi dell’art. 90 cpv.

1.

lett. e OADI quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in

Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter OADI. Non

appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del valore di

riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di esecuzione (cfr.

consid. 2.5.).

Il

tasso di disoccupazione in Svizzera, nei mesi di maggio, giugno e luglio

2024, era del 2,3%, mentre nel mese di agosto

2024.

è salito al 2,4%. Nei mesi di settembre e ottobre 2024 era del 2,5%, nel

mese di novembre del 2,6% e nel mese di dicembre 2024 del 2,8%.

Nel mese di gennaio 2025 il tasso

di disoccupazione è aumentato al 3,0%, mentre nel mese di febbraio 2025 è

diminuito al 2,9% (cfr. arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/medienmitteilungen.html#:~:text=La%20situazione%20sul%20mercato%20del%20lavoro%20nel%20mese%20di%20maggio%202024&text=al%20mese%20precedente).

2.14

In esito a quanto precede la

decisione su opposizione del 17 ottobre 2024 va, perciò, annullata e gli atti rinviati

all’UMA per procedere come indicato sopra (cfr. consid. 2.12.).

Dopo

aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione valuterà nuovamente, tenendo conto delle

severe condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di

introduzione (cfr. consid. 2.4; 2.5.; 2.7.; B. Rubin,

op.cit., a art. 65-66, pag. 482 N° 2), se la domanda della ricorrente volta

a ottenere gli assegni per il periodo di introduzione debba o meno essere

accolta.

In caso affermativo,

relativamente alla durata degli API, si rileva che il tenore attualmente in

vigore dell’art. 66 cpv. 2 LADI prevede per chi ha più di 50 anni il diritto

agli API per 12 mesi (cfr. consid. 2.4.).

Tuttavia va ricordato che il

diritto agli API è limitato alla durata del termine quadro per la riscossione

delle prestazioni (cfr. B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 5 pag. 483).

Visto l’esito dell’impugnativa,

la richiesta di audizione dell’assicurata e di alcuni testi (cfr. doc. I pag.

6-7) si rivela superflua.

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata

lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;

STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022.

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 17 ottobre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive perché

proceda come indicato ai consid. 2.12. e 2.14.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti