38.2024.52
Negato assegni per il periodo di introduz., poiché ass.non è una P diffic.collocab. ex art.65 LADI e 90 OADI. Rinvio atti all'amm.per verificare se ass.potesse svolgere propri compiti grazie alla sua formaz.e all'esp.prof.maturata.Chiarire in cosa consiste transiz.verso digitalizz.nel caso concreto
31 marzo 2025Italiano86 min
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.52
rs
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
ottobre 2024 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il
15 maggio 2024 __________, nata nel 1968 e iscrittasi in disoccupazione dal 1°
gennaio 2023 (cfr. doc. 1), ha presentato una domanda di assegni per il periodo
d’introduzione (API) per il periodo dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2025 a
seguito dell’assunzione dal 1° maggio 2024, nella funzione di contabile junior
e assistente alla direzione, presso RI 1 (cfr. doc. 1).
__________ è titolare con diritto
di firma individuale della ditta RI 1, iscritta a RC nel marzo 2022 e con il
seguente scopo sociale:
" L'importazione
e l'esportazione, la commercializzazione, la promozione, la produzione e
distribuzione di parrucche, mezzi ausiliari, scarpe, abbigliamento, di prodotti
e accessori per capelli, come pure tutti i prodotti strettamente annessi
all'estetica e alla cosmesi. Nonché di ogni tipo di lavoro avente affinità cura
e benessere della persona. Potrà istituire dei corsi di formazione e
aggiornamento attinenti con lo scopo, la costituzione di succursali, l'acquisto
di partecipazioni in altre società e la detenzione di beni immobili.” (cfr.
estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch)
1.2. Con decisione del 21 giugno 2024 l’Ufficio
delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la richiesta di __________ con
la seguente motivazione:
" I provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati
il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro.
(Cfr. art. 59 cpv. 2 LADI)
Gli API non possono essere utilizzati per favorire economicamente
aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli all'insediamento di
nuove aziende o per facilitare l'acquisizione di aziende alleggerendo gli oneri
salariali). ll criterio determinante è l'interesse del lavoratore a ottenere
un'occupazione durevole.
(Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J2)
Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi
particolari. Essa mira a facilitare l'integrazione duratura dell'assicurato e,
al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la
cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile
senza tale provvedimento. (Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J3)
L'introduzione usuale in un'azienda (introduzione a un nuovo posto
di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un
settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)
non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la concessione
di API.
(Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J25)
In base all’esperienza professionale della signora __________,
compresa la gerenza della ditta __________ della quale è titolare
(socia/gerente/direttrice) con diritto di firma individuale, del ruolo che
andrà a ricoprire in azienda e dal piano di introduzione presentato dal datore
di lavoro, non emerge la necessità di un'introduzione speciale. Per questo
motivo l'Ufficio delle misure attive ritiene che non sono rispettate le
condizioni legali ai sensi di questo sussidio. (…)” (Doc. 2)
1.3. Il 14 agosto 2024 all’UMA è
pervenuta l’opposizione contro il provvedimento del 21 giugno 2024 interposta
da __________ della RI 1.
Nella stessa è stato chiesto il
relativo annullamento e la concessione degli API, facendo valere che __________
(con più di 55 anni), al momento dell’assunzione, era iscritta da molto tempo
(16 mesi da gennaio 2023) in disoccupazione e che la sua attività presso __________
risale al 2018, quindi a prima della sua ricerca di un’occupazione a tempo
pieno per la quale era annunciata al collocamento. È stato precisato, da un
lato, che la __________ si occupa in particolare di consulenza e formazione
personalizzata one to one per raggiungere determinati obiettivi prefissati di
coaching, di comunicazione politica, di campagna elettorale, di percorsi di
sviluppo e di crescita personale e che dunque la Sagl ha uno scopo completamente
estraneo all’attività che __________ è chiamata a svolgere per la RI 1.
Dall’altro, che gli API sono
stati chiesti quale aiuto per il reinserimento di __________, il cui profilo è
stato considerato interessante, ma non presentava alcune delle esperienze
rispetto ai compiti (gestione del magazzino, consulenza post vendita alla
clientela, attività di reporting e tutto quanto attiene all’organizzazione
digitale dell’ambiente di lavoro e della parte documentale) che hanno voluto
affidarle, risultanti dal contratto di lavoro del 10 aprile 2024. Tali
competenze caratterizzano la sua nuova attività e potranno permetterle di
ampliare il suo grado di occupazione.
L’opponente, con riferimento alla
Prassi LADI PML SECO, marg. J2 citata nella decisione, ha criticato il fatto
che si possa pensare in relazione a un contratto del 40% che la richiesta di
API sia stata presentata per questioni di favore economico. A suo parere lo si
potrebbe comprendere se l’azienda avesse effettuato un’assunzione a tempo
pieno, visto che è piccola e all’inizio del suo progetto.
È stato, aggiunto che a livello
imprenditoriale la considerazione sull’opportunità o meno di ingaggiare una
persona è stata fatta e siccome la necessità sussisteva, dopo alcune esperienze
che non hanno portato i risultati sperati, è stata scelta __________ che
presenta delle caratteristiche molto interessanti per le sue competenze “soft”
e la sua persona.
In proposito è stato
puntualizzato che ciò che ha spinto a considerare seriamente la sua assunzione
è un aspetto molto personale ed empatico che l’interessata ha mostrato nei
colloqui e che è un punto centrale dell’attività della RI 1, vendendo un
prodotto che riguarda l’intimo di una persona, nel suo senso di accettazione
verso l’esterno, di gestione di situazioni spesso traumatiche e dolorose.
__________ ha poi indicato che __________,
sentendosi coinvolta nel progetto RI 1 e, viste anche le possibilità di
estensione della sua collaborazione, sia per grado d’occupazione sia per
mansioni ricoperte, ha rinunciato a proseguire la sua ricerca di un lavoro
tramite l’Ufficio regionale di collocamento (URC) e alla conseguente
compensazione delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 3).
1.4. Con decisione su opposizione del 17
ottobre 2024 l’UMA ha confermato il precedente provvedimento del 21 giugno
2024, non ritenendo l’assicurata una persona difficilmente collocabile ai sensi
dell’assegno per il periodo di introduzione.
Al riguardo è stato rilevato:
" (…) La
signora __________ ha svolto uno stage di orientamento presso la RI 1 per il
periodo dal 20.02.2024 al 15.03.2024.
Nel rapporto finale redatto dal datore di lavoro è indicato che la
signora __________ ha svolto l'attività di "Impiegato specializzato in
contabilità" ed è stata ritenuta idonea a svolgere l'attività. Le è
inoltre stato offerto un impiego a partire dal 1º aprile 2024.
La signora __________ ha firmato un contratto di lavoro con la RI
1 in data 10 aprile 2024 con inizio del rapporto di impiego il 1º maggio 2024.
La signora __________ ha un diploma come Perito Aziendale, un
diploma di Contabile Cantonale, due diplomi di Professional Coach e diversi
attestati inerenti al sostegno alle persone, a titolo di esempio, Corso di
assistenza psicosociale, Creare gestire e condurre un corso di auto aiuto.
La signora __________ ha maturato una lunga esperienza lavorativa
in ambito amministrativo presso diversi datori di lavoro, a titolo di esempio:
sei anni come Istruttore amministrativo, cinque anni come Assistente
amministrativa e responsabile marketing e altri periodi
più brevi come Impiegata/segretaria ammnistrativa.
Dal 2019 è inoltre responsabile amministrativa della __________
della quale risulta come socia, gerente e direttrice con diritto di firma
individuale.
Tra le sue competenze professionali figurano, a titolo di esempio:
Gestione ordini e fornitori, Costumer Care, Redazione di preventivi, Gestione
di un piccolo condominio, Registrazione di scritture contabili, Gestione
completa dei pagamenti, Dichiarazione IVA, Comunicazioni con le assicurazioni,
Allestimento buste paga.
Tenuto conto dell'esperienza lavorativa, della formazione, del
ruolo che andrà a ricoprire in azienda e del piano di introduzione presentato,
non si ritiene che ci siano i presupposti per la concessione degli assegni per
il periodo di introduzione il cui scopo è facilitare il reinserimento degli
assicurati la cui reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile
senza tale provvedimento.
Nonostante il fatto che la signora __________ abbia più di
cinquant'anni, tenuto conto della sua esperienza lavorativa in diversi ambiti e
del suo ruolo nella società __________, non è una persona da ritenere difficilmente
collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro. (…)” (Doc. A=4)
1.5. Contro la decisione su opposizione __________
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e l’accoglimento della domanda di API del maggio 2024 fino al 31
maggio 2025, subordinatamente il parziale accoglimento nel senso che gli API
siano concessi almeno fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno delle proprie pretese
l’insorgente ha addotto di avere sì indicato nel Rapporto finale inerente lo
stage di orientamento che __________ ha svolto presso la RI 1 dal 20 febbraio
al 15 marzo 2024 che la partecipante era idonea a svolgere l’attività e che le
è stata offerta un’opportunità di impiego, ma di avere pure osservato che ella “ha
bisogno di essere formata su aspetti informatici gestionali e di implementare
le attività specifiche da impiegata contabile. (…)”.
La ricorrente ha aggiunto che nel
messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2024 di accompagnamento al Rapporto
finale è stata riportata la valutazione sulle capacità dell’assicurata e il
percorso di apprendimento necessario per implementarle.
Nell’impugnativa è poi stato
riconosciuto che durante lo stage __________ si è rivelata una persona molto
interessante per la sua esperienza nell’ambito del coaching (che ben si sposa
con l’accompagnamento di parte della clientela molto sensibile in quanto
medicalizzata) e di relazione con i partner (assicurazioni, assicurazioni
sociali, rete, ecc.), tuttavia dal punto di vista squisitamente contabile e
informatico (digitale) è abbastanza carente e non autonoma, nel senso che è
piuttosto insicura e non garantisce alcuna produttività (al contrario la tenuta
a giorno dei dati e la conseguente sicurezza ed efficienza non sono garantite).
In proposito è stato puntualizzato che l’esperienza dell’assicurata nell’ambito
amministrativo non è di contabilità analitica e che negli altri contesti dove è
stata impiegata quale segretaria amministrativa i processi erano definiti e/o
parametrizzati dal sistema gestionale contabile informatico esistente (ella
collaborava solo alla elaborazione dei documenti di contabilità generale e le
sue mansioni erano inserite in processi più grandi verificati da altre persone
che svolgevano il resto del processo di analisi), mentre la realtà a quel
momento della RI 1 era differente, poiché “operiamo sullo sviluppo e analisi
del dato con processi e strumenti, di gestione contabile che si concentrano
sull’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi, reporting e budgeting
associati a specifici prodotti e servizi alla vendita e gestione della sua
commessa”.
L’insorgente ha, poi, asserito che
“il nostro fiscalista, Sig. __________ della __________ che si occupa della
formazione della signora __________, ci ha evidenziato (doc. I), che durante i
controlli sul processo di lavoro sui rendiconti trimestrali, emergono lacune
importanti nella conoscenza dei processi contabili e sul funzionamento
cognitivo dell’apprendimento digitale gestionale. Risulta quindi non essere
ancora autonoma nella gestione di attività produttiva quotidiana nell’applicare
idonei sistemi di controllo e valutativa, e affidabilità nel collegamento dei
dati.”
È stato, altresì, rilevato che __________
è stata assunta in una fase vitale per il business dell’azienda, perché si
vuole poter gestire i dati e le informazioni attraverso una piattaforma
digitale che comprende tutti gli aspetti del business e non solo la parte
amministrativa, come pure che in tal senso il controllo analitico
amministrativo è parte integrante del processo lavorativo ed è la parte in cui
l’assicurata non mostra alcuna competenza e formazione pregressa.
La ricorrente ha, perciò, fatto valere
che __________ necessita di un upskilling digitale che le permetta di poter
gestire e organizzare l’intera attività con l’adeguata velocità di elaborazione.
Infine __________ ha specificato:
" (…) L’attività
della signora __________ si inserisce in un momento in cui da una gestione
tecnico – amministrativa, stiamo procedendo verso un’automatizzazione di
procedure gestionali che coinvolgono non solo l’amministrazione ma anche la
parte “fisica” dei nostri prodotti e quindi la relazione stessa con la
clientela (per ciò che attiene fatturazione, fornitura, pagamenti, ecc.).
Facciamo inoltre notare che la signora __________
quale responsabile amministrativa della __________, la contabilità generale
nell’ambito suo aziendale, effettua unicamente le semplici registrazioni, essa
stessa viene affiancata da una sua fiduciaria e, soprattutto, non ha necessità
di registrazioni, conteggi IVA perché non soggetta. In questa attività, anche,
non svolge attività di budgeting e nemmeno di gestione e controllo del
magazzino. (…)” (Doc. I pag. 4)
1.6. Nella sua risposta del 3 dicembre
2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:
" (...) Dalla
mail del 21 marzo 2024 da parte della signora __________ al signor __________
del Servizio aziende della Sezione del lavoro, citata nel ricorso (Doc.6),
l'Ufficio misure attive evince la volontà di voler assumere la signora __________
ancora prima di avere conferma di eventuali aiuti disponibili.
Nella mail si indica: "Vorrei procedere con l’assunzione
della Signora __________" e, nel Rapporto finale di stage, allegato
alla mail (Doc.7), si indica pure che al partecipante è stato offerto un
impiego e si indica una data di inizio (1 aprile 2024).
L'Ufficio delle misure attive ne deduce che la signora __________
ha ritenuto la signora __________ idonea ad essere assunta per le mansioni
previste, indipendentemente da eventuali aiuti.
Solo contestualmente alla comunicazione al Servizio aziende della
volontà di assumere la signora __________ è stato richiesto quali fossero gli
aiuti disponibili.
Nonostante il fatto che la signora __________ abbia più di 50 anni
non si ritiene sia una persona la cui integrazione o reintegrazione nel mercato
del lavoro risulterebbe difficile senza il sostegno di un assegno per il
periodo di introduzione; misura concepita espressamente per casi particolari
(Cfr. Prassi LADI PML, SECO, marg. J3).
Inoltre, l'Ufficio delle misure attive non ritiene che quanto indicato
nella citata mail del 21 marzo 2024 come pure nel piano di introduzione
allegato alla domanda del 21 maggio 2024, possa essere preso in considerazione
per giustificare la concessione di un API, per i seguenti morivi.
Nella mail si menziona la mancanza di esperienza nelle attività
testate durante lo stage e di necessità di un periodo di tempo per consolidare
le attività di routine. Un'eventuale scarsa esperienza professionale potrebbe
però essere fatta valere come motivo di difficoltà al collocamento solo in un
periodo elevata disoccupazione così come indicato nella Prassi LADI PML, SECO
marg. J9 e nella Direttiva SECO 14 dicembre 2021 (Doc.8).
Mentre, per quanto riguarda le indicazioni contenute nel piano di
introduzione, queste, messe in relazione con la formazione e l'esperienza
professionale della signora __________ non si ritiene siano da considerare come
introduzione particolare in azienda.
In base al suo curriculum, la signora __________ dispone di una
consolidata esperienza in ambito contabile. ll fatto di cambiare datore di
lavoro e tipologia di programmi da utilizzare non significa che le sue
qualifiche siano obsolete in ragione di mutamenti tecnologici.
Pertanto, dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. c OADI non ci sono
le premesse per ritenerla difficilmente collocabile.
L'introduzione usuale in azienda, inerente le particolarità
dell'azienda e non legate a delle difficoltà della persona assunta, non può
essere finanziata tramite un API, non trattandosi di uno strumento di
promozione economica. (…)” (Doc. III pag. 3)
1.7. Il 18 gennaio 2025 __________, alla
quale il TCA ha concesso una proroga del termine per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV; V), ha replicato, in particolare, che
dall’analisi del CV di __________ emerge che, in Svizzera, quest’ultima ha
lavorato per nove anni in ambito amministrativo e poco più di un anno in ambito
anche contabile, come pure che ha svolto un corso di contabilità fra novembre
2020 e giugno 2022, ciò che a mente dell’insorgente, supporta la tesi
dell’esperienza contabile limitata.
La ricorrente ha, inoltre,
indicato che fra la segnalazione dell'interessata, l'effettuazione dello stage
e l'entrata in materia dell'assunzione, la persona a cui faceva riferimento del
Servizio aziende dell’URC è cambiata, che materialmente i contatti per la
richiesta degli API, la firma del contratto e l'inizio del rapporto di lavoro
sono stati effettuati dal nuovo consulente azienda - coinvolto il 21 marzo 2024
quando gli è stata inviata la mail contenente la valutazione dello stage di __________
-, il quale, come è normale che sia, aveva una conoscenza degli antefatti più
limitata.
La medesima ha evidenziato che le
spiegazioni fornite dal Servizio Aziende erano quelle di poter avviare la
richiesta di riconoscimento degli API, solo dopo aver sottoscritto un contratto
d'assunzione, che all'atto di richiedere tali assegni il contratto non era
ancora esistente (è poi stato firmato il 10 aprile successivo) e che è stata
formalizzata l'intenzione di assunzione proprio per avviare la pratica.
Al riguardo ella ha precisato che
il Servizio aziende, il 28 marzo 2024, ha scritto formalmente che la procedura
sarebbe iniziata solo dopo la sottoscrizione di un contratto di durata
indeterminata.
Infine l’insorgente ha asserito
che l’assicurata necessita di un percorso formativo integrativo per colmare le
lacune contabili e non di “un’usuale introduzione aziendale”, che il suo
esborso economico per portarla a una riqualificazione professionale tramite la
formazione one to one messale a disposizione è tangibile e che il percorso è
finalizzato a offrirle un’esperienza lavorativa qualificata, un’occupazione
stabile e durevole, nonché a favorire la sua realizzazione personale (cfr. doc.
VII).
1.8. L’UMA, il 30 gennaio 2025, ha
segnatamente puntualizzato:
" (…) Come
rilevato nella decisione impugnata, l'introduzione usuale in azienda non può
essere finanziata tramite un API, non trattandosi di uno strumento di
promozione economica.
Si ritiene che la necessità di "upskilling digitale"
conseguente alla volontà aziendale di gestire il business in modo digitalizzato
attraverso una piattaforma rientri nelle sfide e ambizioni che moltissime
aziende stanno affrontando.
In quest'ottica, il fatto che la collaboratrice debba anche
apprendere o perfezionare elementi di contabilità "analitica" che
implicherebbero, a dire della ricorrente, conoscenze più approfondite rispetto
alle nozioni apprese mediante il Certificato cantonale di contabilità, non
appare rilevante.
ll certificato risponde certamente a quelle che sono le usuali
competenze richieste dalle aziende in ambito contabile. ll fatto che la
digitalizzazione ponga ulteriori sfide, non giustifica un intervento dell'ente
pubblico sotto forma di API.
Peraltro, si rileva che per la gestione della contabilità numerose
aziende fanno capo a servizi esterni (fiduciarie, contabili diplomati, ecc.),
proprio per contare sulla necessaria preparazione e professionalità.
La ricorrente ambisce in sostanza ad una gestione totalmente autonoma
dei processi aziendali (compresi quelli amministrativi) tramite piattaforma
digitale. Questo, a fianco delle ulteriori mansioni previste dal contratto, che
per stessa affermazione della ricorrente sono di ben altra natura (p. es
gestione della clientela).
Una concessione di API per rimediare a lacune riconducibili
all'azienda stessa (e non tanto alla collaboratrice che, nel caso concreto,
dispone dei necessari certificati), non rientra nello scopo
dei medesimi.
Trattasi manifestamente di un’azienda in piena transizione verso
la digitalizzazione ed orientata ad una gestione totalmente autonoma dei
processi aziendali (compresi quelli contabili). Il riconoscimento degli API
equivarrebbe ad introdurre uno strumento di promozione economica che andrebbe
in tal caso applicato a tutte le aziende confrontate con la digitalizzazione
e/o la volontà di gestire autonomamente la contabilità. Tale non è lo scopo
degli API. (…)” (Doc. IX)
1.9. Il 13 febbraio 2025 è pervenuto al
TCA uno scritto dell’insorgente, nel quale è stato sottolineato:
" (…) Dal CV
della signora __________ si evince immediatamente, chiunque lo vedrebbe, solo
UMA sembra non volerlo vedere, che la Signora che ci è stata proposta non
aveva, e parzialmente non ha ancora, un background di esperienza professionale
per l'attività per la quale è stata assunta, perché lei queste competenze non
le aveva neanche senza il digitale.
Dal CV si constata immediatamente che per molti anni ha lavorato
in una realtà completamente differente e che mediante il Certificato cantonale
di contabilità, può aver appreso solo delle "nozioni" di contabilità
generica. Non si tratta solo delle differenze fra Svizzera e Italia (che solo
fino a poco più di una decina d'anni fa erano significative, cioè da quando la
signora __________ si è trasferita in Svizzera), ma anche del fatto che ha
accumulato molta della sua esperienza in un'Amministrazione pubblica italiana,
dove le mansioni non erano specificamente da contabile. La sua esperienza aziendale
è limitata e i ruoli che ha ricoperto non corrispondono effettivamente alle
attività indicate nel reclutamento.”
__________ ha, altresì, affermato
di non ambire a un’autonomia tramite piattaforma digitale, che la formazione in
corso ha richiesto un tempo maggiore per colmare le lacune “nozionistiche
apprese mediante il Certificato cantonale”, che gli obiettivi del progetto
iniziale e pianificati al momento dell’assunzione non sono stati raggiunti in
dieci mesi, che __________, pur avendo ottenuto progressi, non ha ancora
maturato l’autonomia di competenze contabili junior (inserimento dei dati
quotidiani e della quadratura dei conti) e che, quando le avrà consolidate, non
è pensabile affrontare con lei l’implementazione di un gestionale ERP, perché
richiede una preparazione più esperta per la realizzazione di processi avanzati
e l’elaborazione di dati qualitativi più strutturati (cfr. doc. XI).
1.10. La parte resistente, il 19 febbraio
2025, si è riconfermata in quanto espresso nelle osservazioni del 30 gennaio
2025 e nei precedenti scritti (cfr. doc. XIII).
1.11. Il doc. XIII è stato inviato per
conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione o meno l’UMA abbia negato gli assegni per il periodo di introduzione
richiesti per il lasso di tempo da maggio 2024 a maggio 2025 a favore di __________,
assunta da RI 1 a far tempo dal 1° maggio 2024.
2.2. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone
minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014
consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04
del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10
dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3. Per completezza giova rilevare che
in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la
disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere
nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire l'obiettivo
della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con quello della
reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche
riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli
adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di
queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),
Guy Parmelin, in occasione della sessione del Consiglio nazionale del 2 maggio
2023, si è così espresso:
" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a
alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru
aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les
personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises
incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce
qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.
En cas de chômage, l'assurance-chômage peut
toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences
manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du travail
et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous certaines
conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de formation
continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures du marché
du travail.
Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage
connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des
situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau
secondaire II.
Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour
soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons
peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de
soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà
existantes.
En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par
ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des
"job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que
les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la
prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de
l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des
demandeurs d'emploi.
La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du
chômage, que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le
cadre de l'indemnisation du chômage partiel.
Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel
de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent
pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés.
Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion.”
(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)
2.4. In particolare,
quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati
gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
"
Agli assicurati
difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in
un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per
il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde
almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo
l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente
ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2013)
L'art.
90 cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":
"
1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter”
L’art.
90 cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di
lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il
periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65
lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.
La
legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi
gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
pag. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di
assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al riguardo B. Rubin
(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.
483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour
remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir
la condition du chômage".
Deve poi trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede
che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo
e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale.
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei
mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art.
66 cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
Il
Consiglio federale, nel Messaggio adottato il 29 novembre 2023 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html; FF 2023 2862) concernente la modifica della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di
disoccupazione), propone di modificare l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel
senso che “gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione al massimo per una durata di 12 mesi”.
Al
riguardo il Consiglio federale si è così espresso:
" Il
capoverso 2bis vigente recita che gli assicurati che hanno più di 50
anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di
12 mesi. Questa formulazione suggerisce che non è possibile concedere a tali
assicurati assegni per il periodo d’introduzione per una durata inferiore. La
durata di concessione degli assegni per il periodo d’introduzione deve tuttavia
essere determinata in base alle necessità. A seconda della situazione, può
essere sufficiente un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi
necessariamente corrispondere a una durata di 12 mesi. Il
capoverso 2bis deve essere completato con l’aggiunta di «al massimo»,
così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve
essere adattata alle necessità in termini di introduzione.” (cfr. Messaggio
citato, p.to 5.1 Art. 66 cpv. 2bis e 3)
Il nuovo tenore dell’art. 66 cpv.
2bis LADI è stato approvato dal Parlamento svizzero il 14 giugno 2024 (cfr. FF
2024 1457).
Il termine per il relativo
referendum è scaduto inutilizzato il 3 ottobre 2024 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/avig-revision.html).
L’art.
66 cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il
periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni
terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.
Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo
d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla
prima metà della durata prevista.
Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4
LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione
sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione
pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle
assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.
L’art.
90 cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su
queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,
“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,
no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.
cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.
2.5. La Prassi LADI PML stabilisce in
particolare che:
" (…)
OBIETTIVI DEGLI API
J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di
assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a
occupare lavoratori che:
• necessitano di un’introduzione
speciale;
• non sono (ancora) in
grado di fornire una prestazione lavorativa completa;
• non verrebbero assunti o
tenuti senza questo provvedimento.
Gli API possono essere accordati non solo per un
impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se
l’obiettivo è la reintegrazione.
J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire
economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli
all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende
alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del
lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.
J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi
particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,
al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la
cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile
senza tale provvedimento.
DESTINATARI
J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione, le seguenti persone.
• Gli assicurati
disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici
mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del
periodo di contribuzione (art. 14 LADI).
• Gli assicurati che hanno
esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto
possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine
quadro.
• Le persone minacciate
dalla disoccupazione (parte M).
• Gli assicurati
difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente
collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha
difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:
in età avanzata
art. 90 cpv. 1 lett. a OADI
J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:
determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.
oppure
impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente
art. 90 cpv. 1 lett. b OADI
J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute
che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.
oppure
requisiti professionali insufficienti
art. 90 cpv. 1 lett. c OADI
J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra
l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la
mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per
molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.
oppure
J8
ha
già riscosso 150 indennità giornaliere
art. 90 cpv. 1 lett. d OADI
oppure
dispone di scarsa esperienza professionale in un
periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI
art. 90 cpv. 1 lett. e OADI
J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando
non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in
una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La
disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi
sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter
OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del
valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di
esecuzione.
API PER GLI ASSICURATI CHE HANNO PIÙ DI
50 ANNI
J10 Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno in linea di
principio diritto agli API per una durata di 12 mesi. Gli API devono essere
accordati per una durata inferiore a 12 mesi se:
• il termine quadro in
corso per la riscossione della prestazione è inferiore a 12 mesi;
• il periodo d’introduzione
non giustifica il versamento di API per 12 mesi; oppure
• sono stati richiesti API per meno di 12
mesi.
J11 In caso di dubbio, inizialmente si possono accordare gli API per 6
mesi, rendendo attento l’assicurato che, se necessario, può richiedere un
prolungamento. Se l’assicurato chiede un prolungamento degli API già accordati,
il servizio competente prende una decisione dopo aver verificato se sono
soddisfatte le condizioni per il prolungamento.
(…).
API E TEST D’IDONEITÀ PROFESSIONALE
J23 In linea di principio è possibile combinare test d’idoneità
professionale (art. 25 cpv. 1 lett. c OADI) e API presso lo stesso datore di
lavoro. In questo caso la durata del periodo di introduzione è ridotta del
tempo accordato per il test d’idoneità.
CASI IN CUI LA CONCESSIONE DI API VA
RIFIUTATA
J24 Il conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli
API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia
essere presa in considerazione in particolare per gli assicurati di età
superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti
un’opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro.
Il contratto di lavoro deve
essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in
generale almeno il 50 % di un orario completo.
Prima di autorizzare la
combinazione di questi due strumenti, l'URC deve discuterne con l'assicurato e
contattare la CAD.
J25 L’introduzione usuale in un’azienda (introduzione a un nuovo posto
di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un
settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)
non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la
concessione di API.
J26 Nel caso della conclusione di un contratto di lavoro con un datore
di lavoro che non è in grado di garantire una vera e propria introduzione (ad
es. servizio esterno non controllato o salario legato esclusivamente alle
prestazioni) i presupposti per la concessione di API non sono adempiuti e la
domanda non può essere autorizzata. (…)”
2.6. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del
6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.;
STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V
50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF
147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF
142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF
138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V
587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.7. In una sentenza C 332/99 del 17
aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:
"
(…) Va inoltre rilevato
che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a
condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,
nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;
Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo
se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente
ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del
lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle
assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con
l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di
assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle
specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio
siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF
112 V 252 consid. 3b). (…)."
La
nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli
assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
"
(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo
diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di
S.________
la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza
di liquidità riconducibile alla perdita di tempo
dovuta all'introduzione di quest'ultimo.
Tutta la documentazione agli atti testimonia
per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di
prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche
professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari
della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un
mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite
presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo
dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.
S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il
periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine
quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario
un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro
(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594
in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo
ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con
l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del
datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo
voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha
considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile
inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione
dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno
1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica
finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è
per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che
tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a
concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in
difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei
sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e
sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti
per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
In
una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il
diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel
1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli
sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel
dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente
subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.
La
nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il
mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa
costituire una cattiva premessa per il reinserimento.
L’Alta
Corte ha tuttavia lasciato aperta la questione in considerazione del fatto che
l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del tutto
diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al gerente
e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una formazione.
D’altra
parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero
dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio
l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di prodotti)
e quindi si tratta di un’usuale introduzione nell’azienda. Inoltre non fanno
più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati, in quanto
assunto proprio per svolgerli.
Infine
sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--
lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un
salario ridotto.
Il
TFA ha in particolare stabilito che:
"
(…)
b) Die Einarbeitungszuschüsse müssen an
strenge Voraussetzungen gebunden und begrenzt werden, damit sie weder
Lohndrückerei noch Subventionierung von Arbeitgebern zur Folge haben (nicht
veröffentlichtes Urteil L. vom 3. Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des
Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl
1980 III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu
Art. 65 bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer
versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation
vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu
Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung
in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung,
generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu
übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252
Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de
l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.).
2. Streitig und zu prüfen ist, ob der
Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine
Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist
(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht
nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte
keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)
Vorgaben erfüllt.
3. Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als
Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -
trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis
16. Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus
im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte
Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung
erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich
aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.
a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan
der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der
Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem
Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung
zu absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma,
in Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die
Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit
unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von
Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst
definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen
ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen
und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht
dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des Versicherten
zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann vorliegend von einer
Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein. Vielmehr nimmt der
Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter technischer Assistent
eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre allenfalls nützlich, nicht
aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit spielt es insbesondere keine
Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als Verkäufer gearbeitet hat oder
Eishockey-Profispieler war, weil sich seine Ausgangslage für den Stellenantritt
in den beiden Fällen nicht voneinander unterscheidet. Die Einarbeitung wurde
nicht zufolge allfälliger schlechter beruflicher Voraussetzungen notwendig,
sondern allein wegen der Entscheidung des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung
ausüben zu wollen.
b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan
vom 18. Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die
Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den
Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie
beispielsweise der Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie
und Praxis der Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle
Einarbeitungskosten, die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw.
1b hievor). Nicht mehr zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem
Ausbildungsplan der A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des
Aussendienstes, der Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und
Realisation eines neuen Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss
Stellenbeschrieb bereits den angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als
Kadermitarbeiter im Betrieb.
c) Schliesslich ist zu berücksichtigen,
dass der Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000.
- verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der
Bestätigung der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war
damit der Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach
dem vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"
beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom
Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung
1996 [LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-
und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste
Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.
Monatslohn).
Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller
und schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und
qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein
Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei
einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die
Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in
Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %
(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein
Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -
(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von
Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht
seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn
des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich
feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist
daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer
vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches
wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die
Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn
(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass
Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im
Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________
AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf
Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der
A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von
Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“
In una
sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza
38.2011.14 del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto
all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore
finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:
" (…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare
l’operato dall’amministrazione.
Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince
che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento
in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che
l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato
incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non
è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della
necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.
Vista la particolarità di questa situazione, nel caso
concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli
strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano
spiegate durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.
A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente
in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di
__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,
preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk
investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento
ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto
l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99
del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.
doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),
e, oltretutto, come unico dipendente.
In simili condizioni la decisione su opposizione del
16 novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato
era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”
Anche in un’altra sentenza 38.2014.6
del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di
versare le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva
assunto un assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo
mensile di fr. 5'200.--, rilevando:
" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che
per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di
preparare autonomamente i pranzi.
Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di
cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui
dispone.
Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una
formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della
formazione era occupato altrove.
In altri termini l'assicurato nello svolgimento della
sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile
della formazione.
Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale
obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è
del tutto legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la
disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a
persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano
a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in
cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo
d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.
doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione
agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33
LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014
(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015
(cfr. consid. 1.2).
È pertanto evidente che alla conclusione
dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un
impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto
dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”
Il TCA è giunto alla stessa
conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un
assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione
informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in
ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Nella
presente fattispecie X.____, assunto dalla B.____, lavora presso il cliente C.____
assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).
Sulla domanda della ricorrente l'URC di ________ ha
formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:
“(…)
L'assicurato vanta un'esperienza professionale in
ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha
ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante
istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una
società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a
prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di
lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto
stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la
fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)
al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta
difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla ________ il
servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul
proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene
che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel
settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro
a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono
di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una nuova
azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il diritto
agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del 14
luglio 2014).
La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve
dunque essere confermata.”
Con giudizio
38.2023.50 dell’11 dicembre 2023, cresciuto incontestato in giudicato, questa
Corte ha confermato il diniego del diritto agli API - richiesti per dodici mesi
- deciso dall’UMA nei confronti di un assicurato di più di cinquant’anni e in
possesso dell’attestato di meccanico diagnostico d’automobile con attestato
professionale federale, in quanto non difficilmente collocabile.
In effetti al
medesimo, in disoccupazione dal 1° gennaio 2023, a inizio marzo 2023 era stato
proposto un impiego presso un’azienda attiva nella vendita e riparazione di
auto, la quale, del resto, già il 20 gennaio 2023, dopo avere incontrato
l’assicurato, aveva manifestato alla consulente servizio aziende URC
l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo.
Il TCA ha precisato
che, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse
difficilmente collocabile, l’esito della vertenza non avrebbe potuto essere
differente.
In effetti
l’impiego offertogli non si limitava alla funzione di meccatronico, come
ricercato in origine dalla ditta e segnalato alla consulente aziende URC, bensì
si estendeva a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico AFP. Il
tipo di attività, più esigente e di responsabilità, proposto all’assicurato che
era stato anche Capo officina per diversi anni, era stato, dunque, modificato
sulla base del curriculum vitae dello stesso.
Le
mansioni inerenti alle fasi introduttive, di conseguenza, rientravano piuttosto
nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività e avrebbero dovuto
essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona assunta con le
stesse qualifiche dell’assicurato.
In quel
caso di specie, inoltre, non era ravvisabile una violazione del diritto
all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, poiché,
da un lato, i pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come
preavvisi, dall’altro, la medesima ha sempre precisato di aver inviato la
richiesta di API all’ufficio competente.
In
ogni caso il diritto agli assegni per il periodo di introduzione non poteva essere
riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede sancito dall’art. 9 Cost.
L’URC, che tramite
la consulente non aveva comunque assicurato alla società ricorrente il
riconoscimento degli API, non è l’autorità competente al fine di
determinare il diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione.
Neppure
sussisteva un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la
possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione dell’assicurato, visto
che il medesimo, successivamente alla decisione negativa dell’UMA, non era
stato licenziato ed era sempre alle dipendenze dell’azienda.
Questo Tribunale, con sentenza 38.2023.58
dell’8 gennaio 2024, cresciuta in giudicato incontestata, ha respinto il
ricorso di una società contro il diniego degli assegni per il periodo di
introduzione richiesti per sei mesi (dal 1° giugno al 30 novembre 2023) dalla
stessa e dalla propria dipendente assunta dal 1° giugno 2023 come impiegata di
commercio.
L’assicurata non è
stata ritenuta difficilmente collocabile, in quanto, nonostante la sua scarsa
esperienza professionale, quando è stata inoltrata la domanda degli API, non si
era confrontati con un periodo di elevata disoccupazione.
L’amministrazione
non aveva, peraltro, violato il principio della buona fede, non risultando
sussistere un’informazione rilasciata dall’autorità competente dall’UMA e poi
contraddetta.
Nemmeno poteva
condurre alla tutela della buona fede il preavviso favorevole dell’URC, non
essendo l’autorità competente in ambito API.
Il TCA ha, infine,
stabilito, che la decisione su opposizione
impugnata non disattendeva il principio della parità di trattamento ex art. 8
Cost. e non introduceva alcun cambiamento di prassi immotivato, come invece
preteso dalla società ricorrente.
2.8. Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che __________ (1968), dopo aver conseguito
il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a __________
nel 1987, svolto dei corsi di coaching, in particolare negli anni 2012-2013 a __________
e 2015-2016 a __________ e ottenuto l’attestato da parte della __________ nel
dicembre 2017 concernente il corso “Animare corsi per adulti - FFA APF MA1,
nonché due attestati nel 2012 e nel 2020 da parte dell’Associazione __________,
ha frequentato il corso per adulti di contabilità dal novembre 2020 al giugno
2022 ricevendo il diploma di contabile cantonale e il corso base
amministrazione del personale presso la __________ dal febbraio all’aprile 2022
(cfr. doc. B).
L’assicurata, dal
1994 al 1999, ha lavorato come istruttore amministrativo Servizi Demografici
presso il Comune di __________, dal 2000 al 2010 quale istruttore
amministrativo Ufficio Tributi presso il Comune di __________, dal 2011 al 2013
nell’ambito del sostegno civile presso la Fondazione __________, dal 2011 al
2016 come assistente amministrativa – responsabile marketing presso __________,
dal luglio al dicembre 2018 quale impiegata amministrativa presso __________,
dal gennaio 2019 al novembre 2020 come segretaria amministrativa presso __________
e dal novembre 2021 al dicembre 2022 in qualità di segretaria amministrativa e
contabile presso __________.
__________, dal luglio 2015, è
inoltre socia, gerente e direttrice con diritto di firma individuale della __________,
il cui scopo sociale è “la prestazione di consulenza e lo svolgimento di
ogni attività inerente la comunicazione istituzionale e privata, il
giornalismo, la moderazione, l’organizzazione di eventi, il coaching, il
marketing, l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, la
redazione e l’edizione di pubblicazioni, l’intermediazione, l’acquisizione
pubblicitaria. La fornitura di servizi e consulenza di qualsiasi genere in
ambito amministrativo”. La quota della medesima è pari a 10 x fr. 1'000.--.
L’ulteriore quota di 10 x fr. 1'000.-- appartiene a __________, la quale è
socia senza firma.
La società, con dichiarazione del
29 luglio 2015, non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una
revisione limitata (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).
L’assicurata si è iscritta in
disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2023 (cfr. doc. F).
In un messaggio di posta
elettronica dell’11 ottobre 2023, indirizzato a __________, __________,
consulente Servizio aziende URC, ha scritto:
" (…) mi
chiedevo se nel frattempo tu avessi avuto modo di incontrare le 2 ns iscritte.
Inoltre mi permetto di rilanciarti la
signora __________, in quanto particolarmente interessata alla tua attività ed
al lavoro proposto. Sull’aspetto soft skills a quanto sostiene la sua
consulente sembra essere anche la persona giusta.
Spero tu possa dare una possibilità
d’incontro pure a lei. (…)” (Doc. A1)
Da un ulteriore messaggio di
posta elettronica del 9 gennaio 2024 di __________ a __________ si evince che __________
è stata proposta, insieme ad altre persone, per un posto vacante presso la
ricorrente (cfr. doc. B1).
__________, dal 20 febbraio al 15
marzo 2024, ha effettuato uno stage di orientamento presso RI 1.
Dal relativo Rapporto finale,
compilato dall’insorgente, risulta che la partecipante è idonea a svolgere
l’attività e le è stato offerto un impiego a partire dal 1º aprile 2024. Nelle
osservazioni è stato aggiunto che “ha bisogno di essere formata su aspetti
informatici gestionali e di implementare le attività specifiche da impiegata
contabile. Sono richieste misure cantonali per l’inserimento - vedi mail
21/03/24” (cfr. doc. D).
Nel messaggio di posta
elettronica del 21 marzo 2024 menzionato la ricorrente ha indicato:
"
Le scrivo in merito allo stage della Sig.ra __________ (recte:
__________) __________, la signora è iscritta al 100% presso la Cassa __________ e percepisce una indennità al 60%.
Vorrei procedere con l'assunzione della
Signora __________ per un tempo di lavoro pari al 50% offrendole un contratto
indeterminato per un importo al 100% di CHF 4'200.- per 12 mensilità, pari a 2'100.-
CHF al 50% (in caso di assunzione la signora ritiene comunque di potersi cancellare dalla disoccupazione poiché si ritiene
soddisfatta dalla proposta).
Sono a chiederle gli aiuti disponibili, perché la signora ha
bisogno di essere formata, sui seguenti aspetti correlati alla sua mansione:
1. Non ha esperienza nel predisporre la chiusura del bilancio trimestrali
e annuali;
Considerandi
2.
Ha poca esperienza nei processi gestionali informatici di primo
livello e dei software gestionali e acquisizione e tracciabilità delle
informazioni e trattamento dei dati;
3.
Ha bisogno di essere seguita e formata per quanto riguarda gli
adempimenti fiscali da seguire con le autorità, tra cui, p.es. le dichiarazioni
IVA e relative riconciliazioni, preventivi e budgeting finanziari;
4.
Questo periodo di orientamento è servito per comprendere quali
autonomie avesse consolidato nel corso degli anni, sono riuscita altresì a
verificare le competenze tecniche in suo possesso ed ho notato che ha poca
confidenza nell'uso del programma Banana e Excel e quindi di elaborare le
relazioni di controllo.
Con le mansioni affidatele, ella ha dimostrato una buona attitudine
a coordinare le attività con metodica, capacità di concentrazione e buon
apprendimento. La candidata ha comunque bisogno di tempo per consolidare le
attività di routine.
Le sue competenze trasversali la rendono idonea a interfacciarsi
con la mia attività e la clientela.” (Doc. C)
__________, il 10 aprile 2023
(recte: 2024), ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato con RI
1.
con un grado di occupazione al 40% (pari a 16 ore settimanali, ripartite su 4
pomeriggi a settimana), inizio dal 1° maggio 2024, un periodo di prova di tre
mesi e una retribuzione lorda mensile di fr. 1’680.-- (cfr. doc. 1).
Il contratto prevede le seguenti
mansioni:
" Gestione
del magazzino (acquisti e vendite), consulenza post vendita ai clienti,
svolgere attività amministrative tra cui:
emissione fatture, tenuta completa della contabilità e chiusura
del bilancio, dichiarazioni IVA e riconciliazioni annuali, gestione dei
pagamenti. Risorse umane: contrattualistica, buste paga, interfacciarsi con i
vari enti salariali: AVS, Imposte alla Fonte, Assicurazioni LAINF,LPP, ...
Reporting in base alle esigenze del datore di lavoro di costi, ricavi e
situazioni patrimoniali con I'ausilio degli strumenti informatici adatti.
Organizzazione dell'ambiente di lavoro digitale e passaggio dal documentale
cartaceo al digitale. (All. 1 JoB description e Piano di lavoro)” (Doc. 1)
Il 15 maggio 2024 l’assicurata ha inoltrato, unitamente a RI 1, una domanda per l’ottenimento di
assegni per il periodo d’introduzione quale contabile junior e assistente alla
direzione per l’arco di tempo dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2025. Dal relativo
formulario si evince che la percentuale lavorativa è del 40%, che il salario
lordo durante l’introduzione ammonta a fr. 1’680.--, che la responsabile è __________
e che l’assicurata non ha mai lavorato in quell’azienda (cfr. doc. 1).
Alle domande del punto 4 del
formulario riguardante “informazioni relative all’introduzione in azienda” è
stato risposto:
" (…)
4.1) Di che cosa si occupa l'azienda e quanti
dipendenti conta?
(Indicare dettagliatamente ogni attività svolta in
azienda e il numero di dipendenti che vi lavorano.)
Opera
nel settore della vendita e dei servizi di parrucche e infoltimenti
4.2) Quali sono nel dettaglio le
competenze e le mansioni richieste al neo dipendente? (Allegare eventuale
mansionario.)
Eseguire attività amministrativa di front/back office
4.3) Quali competenze possiede la neo
dipendente e quali mancano al fine di fornire una prestazione lavorativa
completa?
(Allegare piano di introduzione dettagliato nel quale
si specifica cosa non è in grado di svolgere la persona assunta, in quali
ambiti deve essere seguita e formata e il periodo di tempo necessario per i
deversi ambiti)
Di upskilling e migliorare le competenze
nella tenuta della contabilità per il controllo di gestione
Acquisire competenze
informatiche specifiche con software professionali
4.4) II neo dipendente lavora o ha già
lavorato presso la vostra azienda?
¨Sì x No
Se sì, specificare:
inizio lavoro / periodo lavorativo
precedente: il___ /dal___-al___
percentuale lavorativa ______ attività
svolta: _______________
per quale percentuale lavorativa la neo dipendente è o
è stata formata/seguita: ______________________________________
4.5) Al momento della nuova assunzione,
per quale percentuale lavorativa la neo dipendente dovrà essere formata/seguita?
40%
4.6) Specificare, per ogni formatore
che si occuperà dell'istruzione della neo dipendente, quanto segue:
Cognome, Nome / Ambito sul
quale formerà la neo dipendente / Frequenza e periodo della formazione /
Competenze, esperienze, formazioni possedute
__________ titolare giornalmente
__________ 1 pomeriggio settimanale 4h
__________ (da definire) 1 g alla settimana
per 4 mesi
4.7) Sono previsti corsi di formazione
per l'inserimento/introduzione in azienda del neo dipendente?
¨ Sì x No
Se si, allegare scheda del corso / dei corsi e
specificare tipologia e durata:
4.8) Osservazioni: …
Per quanto sopra richiesto di
allegano All2 API e All 3 piano di formazione”(Doc. 1 pag. 2-3)
Nel piano di formazione sono
stati indicati quattro settori di competenza, e meglio Inserimento processi
aziendali, contabilità aziendale (1 FASE: tenuta completa della contabilità
annuale implementazione delle conoscenze di base; 2 FASE: amministrazione del
personale; 3 FASE utilizzo sistemi informatici e software), back office
(gestione del magazzino, consulenza post vendita, office automation e document
management) e implementazione gestionale ERP (cfr. doc. H).
Quali obiettivi da raggiungere
sono stati specificati, per quanto attiene all’inserimento processi aziendali:
" Onboarding
iniziale, conoscenza del mondo della parruccaia e acquisizione di tutte le
nozioni necessarie per trasferire le procedure dei flussi aziendali (procedure,
processi interni): appuntamento clienti, comunicazioni interne, organizzazione
n dei dati di vendita, GDPR, contrattualistica” (Doc. H)
In relazione alla contabilità
aziendale “1 FASE”:
" Tenuta del
libro di cassa, registrazione contabilità debitori e creditori, riconciliazioni
bancarie, registrazioni delle delimitazioni temporali, chiusura del bilancio
annuale e trimestrale, allestimento bilancio riclassificato, riconciliazione
IVA e oneri sociali, utilizzo cambi AFC, registrazioni ammortamenti in base
alle disposizioni legali e necessità aziendali; sincronizzazione della
contabilità con l’emissione delle fatture e il programma Banana e raccolta
della sorgente di dati in Excel.” (Doc. H)
Per la contabilità aziendale “2 FASE”:
" Allestimento
di buste paga in base alle disposizioni vigenti, contratti di lavoro, dichiarazioni
Ufficio imposte alla Fonte, riconciliazioni, dichiarazioni AVS, LAINF, LPP,
interfacciarsi con enti e assicurazioni, dichiarazioni di eventuali malattie e
infortuni del personale, analisi in base alle esigenze dell’azienda; diritto
del lavoro e spiegazioni.” (Doc. H)
Relativamente alla contabilità
aziendale “3 FASE”:
" Rafforzare
l’autonomia degli aggiornamenti della tenuta de registri contabili e
implementare la conoscenza della tenuta contabile annuale e di reporting con
software Utilizzo di excel, Banana contabilità.” (Doc. H).
Risultano poi i seguenti
obiettivi da raggiungere riguardo al back office (gestione del magazzino,
consulenza post vendita, office automation e document management):
" Gestire le
merce in entrata e in uscita in base alle esigenze aziendali e tenuta ordinata
e aggiornata del magazzino; utilizzo del prezzo medio ponderato; tenuta
inventario su base excel per piattaforma digitale; sdoganamento merci.” (Doc.
H)
rispettivamente:
" Consulenza
su misura della clientela medicalizzata: assistenza ai clienti con le pratiche
AI per le parrucche, customer service e marketing full-up e fidelizzazione.”
(Doc. H)
come
pure:
" Acquisizione
e mantenimento delle competenze al fine di semplificare e velocizzare nel campo
operativo i flussi di lavoro: confidenza dell’interfacce grafiche, utilizzo e
produzione di contenuti digitali, tracciare l’informazione, archiviare in
sicurezza documenti elettronici e cartacei nei vari contesti di sviluppo
tecnologico e cloud.” (Doc. H)
Infine il settore
dell’implementazione gestionale ERP è costituito dalla pianificazione delle
fasi operative per la transizione - piano d’azione (“obiettivi-analisi-progettazione-realizzazione-testing-training”),
dalla programmazione del progetto gestionale ERP integrato (“analisi
requisiti interni e mappatura dei flussi amministrativi e gestionali;
progettazione attività e time line – budgeting”), dall’adattamento dei
processi (“training utilizzo dei moduli del software gestionale”),
sviluppo e produzione (“realizzazione – controllo di avanzamento”),
testing (“verifica operativa del funzionamento delle attività”), e
formazione degli utenti (“formazione sulle caratteristiche di funzionamento
dei moduli attivati in relazione alla struttura aziendale. Rilascio del
gestionale”) (cfr. doc. H).
L’URC, il 29 maggio
2024, ha redatto un preavviso favorevole per API di durata fino alla scadenza
del termine quadro (28 febbraio 2025).
Il consulente ha
precisato che “in base all’art. 90 OADI la PCI è ritenuta difficilmente
collocabile” per il motivo che è in età avanzata (“la signora __________
ha più di 50 anni. Data di nascita: __________”).
Inoltre il medesimo ha risposto affermativamente ai quesiti:
" L'azienda
ha presentato un piano di introduzione dettagliato dal quale risulti chiaro
quali competenze mancano alla PCI al fine di fornire una prestazione lavorativa
completa?
Osservazioni: Il piano di introduzione risulta adeguato e
contempla dei aspetti pratici in azienda (vedi allegato)
In base alla formazione, all'esperienza professionale e al ruolo
che andrà a ricoprire in azienda, la PCI necessita di un periodo di inserimento
particolare in azienda?
Osservazioni: vedi allegato
Il piano di introduzione giustifica il periodo di API richiesto?
Osservazioni: Il piano di introduzione e tutta la
documentazione allegata giustifica la misura” (Doc. 1)
Il preavviso favorevole è stato così
motivato:
" Nel mese
di febbraio 2024, la ditta aveva segnalato al Servizio aziende, una posizione
vacante per un'impiegata di commercio, che è stata gestita dalla collega __________.
Successivamente la posizione è stata chiusa ed è stato previsto uno stage d'orientamento
per la signora __________ della durata dì alcune settimane.
L'assicurata si è iscritta presso l'Ufficio regionale di
collocamento di Lugano al 01.01 .2023. La cassa disoccupazione ha aperto un
termine quadro (il terzo dal 2016) a marzo 2023 con diritto a 520 indennità e
un guadagno assicurato di 2900.-. Precedentemente l'assicurata lavorava presso __________,
ditta attiva nel settore delle automazioni di manufatti in particolare
nell'ambito dell'edilizia. Il contratto di lavoro proposto dalla ditta "RI
1" è al 40% per un salario di 1680 - fr/mese senza tredicesima, che ha
comunque portato alla chiusura del caso presso l'URC di __________. La ditta
chiede un assegno per il periodo di introduzione, siccome è previsto un
accompagnamento pratico in azienda (vedi documento allegato).
La pci è da considerare difficilmente collocabile avendo superato
i 55 anni di età. Dal 2016 ha richiesto più volte l’apertura di un termine
quadro rivendicando delle indennità di disoccupazione.
La ditta si occupa della vendita e dei servizi di parrucche ed
infoltimenti di capelli. Oltre agli aspetti professionali, ampiamente descritti
nel piano di introduzione allegato, bisogna considerare che la nuova dipendente
dovrà essere formata nella gestione di persone confrontate a situazioni
personali gravi date da malattie come il cancro o l'alopecia. Questo aspetto è
determinante per poter svolgere l'attività lavorativa proposta. Trattativa di
assunzione iniziata alla fine dello stage, quando il datore di lavoro ha
valutato positivamente lo stage d'orientamento proposto ed ha preso in
considerazione la possibilità di assumere la signora __________.
Dal mio punto di vista, il piano di introduzione allegato è
adeguato alla misura anche perché la formazione in azienda verrà organizzata non
solo internamente ma anche tramite l'aiuto di una fiduciaria esterna e con
lezioni in e-Iearning.” (Doc. 1)
Il 21 giugno 2024 l’UMA ha respinto
la domanda tendente all’ottenimento degli API, non ritenendo, sulla base della
sua esperienza professionale, compresa la gerenza della ditta __________,
del ruolo che sarebbe andata a ricoprire in azienda e del piano di introduzione
presentato dal datore di lavoro, che __________ necessiti di
un'introduzione speciale (cfr. doc. 2; 1.2.).
Tale provvedimento è stato confermato
con la decisione su opposizione emanata il 17 ottobre 2024, nella quale l’UMA
ha evidenziato che l’assicurata non è una persona difficilmente
collocabile ai sensi dell’assegno per il periodo di introduzione (cfr.
doc. A=4; consid. 1.4.).
Al ricorso inoltrato al TCA (cfr.
consid. 1.5.) __________ ha allegato un’attestazione del 14 novembre 2024, in
cui __________, che è consulente contabile e fiscale di RI 1, ha dichiarato:
" (…)
abbiamo preso a carico, oltre al nostro mandato di controlling, relativo alla
tenuta della contabilità, la formazione della Signora __________ la quale ha un
titolo di studio quale contabile cantonale conseguito nel giugno 2022.
Dal monitoraggio del processo di lavoro del 2024, avvenuto ogni
due settimane, abbiamo verificato le sue conoscenze nella materia e sono emerse
le seguenti criticità:
difficoltà nella riconciliazione partitari debitori e/o creditori,
difficoltà nelle registrazioni multiple, inattitudine nella redazione di
rendiconti IVA trimestrali e difficoltà nelle riconciliazioni bancarie.
Abbiamo inoltre dovuto spiegare come utilizzare il programma
gestionale aziendale (Banana) e seguire l'implementazione delle importazioni
digitali dei dati.
La nostra valutazione rispetto al programma di formazione che la
Signora __________ vi ha presentato nella domanda API, riscontriamo che 10
giorni di formazioni non sono sufficienti per rendere autonoma la Signora __________.
La Signora __________, responsabile della RI 1, intende comunque
far proseguire il rapporto di lavoro con la Signora __________ e quindi abbiamo
riorganizzato insieme un piano di lavoro che prevede 20 giorni supplementari
per rendere autosufficiente la dipendente e portarla ad avere le abilità
acquisite scolasticamente.” (Doc. I)
Il 19 dicembre 2024 __________ ha
poi affermato:
" In seguito
al controllo intermedio qualitativo delle registrazioni contabili effettuate
dalla Signora __________, abbiamo proceduto ad effettuare una formazione mirata
sulle criticità riscontrate.
Nelle 7 ore impiegate tra le giornate del 26.11 e 27.11.2024,
nello specifico, abbiamo spiegato come effettuare la riconciliazione dei conti
di liquidità e dei partitari debitori/creditori correggendo e/o aggiungendo le
relative registrazioni contabili.
A nostro avviso la Signora __________ non è autonoma nello
svolgimento del lavoro assegnato ma necessita di controllo e assistenza.” (Doc.
C1)
Sempre il 19 dicembre 2024 la __________
ha emesso nei confronti di RI 1 una nota d’onorario di fr. 1'400.-- per
formazione professionale (7 ore) (cfr. doc. D1).
2.9
Chiamata
a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire, da un
lato, che ex art. 65 LADI gli assegni per il periodo
d’introduzione possono essere concessi agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un
periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto (cfr.
consid. 2.4.).
Dall’altro, che l’art. 90 cpv. 1 OADI
prevede che un assicurato è considerato
difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del
lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego, poiché:
a. è in età
avanzata;
b. è impedito
fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti
professionali insufficienti;
d. ha già riscosso
150.
indennità giornaliere;
e.
dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione
secondo l’articolo 6 capoverso 1ter.
Tali presupposti sono
alternativi e non cumulativi (cfr. STF 8C_363/2014 del 23 settembre 2014
consid. 3; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 6 pag. 484).
Gli API possono essere accordati
non solo per un impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo
parziale se l’obiettivo è la reintegrazione (cfr. consid. 2.5.; B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 4 pag. 483).
L’introduzione usuale in
un’azienda (introduzione a un nuovo posto di lavoro) e le riconversioni in
seguito alle consuete innovazioni in un settore (modernizzazione,
razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie) non costituiscono in genere
un motivo sufficiente per giustificare la concessione di API (cfr. Prassi LADI
PML p.to J25; consid. 2.5.).
2.10
In concreto __________, nata il __________,
nel maggio 2024, allorché sono stati richiesti gli assegni per il periodo di
introduzione (cfr. doc. 1), aveva 55 anni.
In relazione alla
lett. a dell’art. 90 cpv. 1 OADI, riguardante il criterio dell’età avanzata per
determinare la difficile collocabilità, va osservato che la LADI, per
quanto concerne i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in generale e
gli assegni per il periodo di introduzione più specificatamente, agli art. 59
cpv. 3bis e 66 cpv. 2bis sono contemplate delle agevolazioni per gli assicurati
che hanno “più di 50 anni”.
In particolare l’art. 66 cpv.
2bis LADI prevede che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto
agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12 mesi (cfr. pure
la modifica dell’art. 66 cpv. 2bis LADI approvata dal Parlamento federale il 14
giugno 2024; consid. 2.4.).
La Prassi LADI PML al punto J5,
relativo specificatamente alla lett. a dell’art. 90 OADI, enuncia, tuttavia,
che si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima, in quanto determinante
in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato (cfr. consid.
2.5.).
In effetti anche il Tribunale
federale, nel caso di un assicurato di 62 anni, ha evidenziato che la difficile
collocabilità ai fini del riconoscimento degli API, benché in quella fattispecie
in linea di principio potesse essere riconosciuta in virtù dell’età avanzata,
doveva essere valutata sulla scorta della situazione concreta del singolo caso
(cfr. STF 8C_363/2014 del 23 settembre 2014 consid. 5.2).
Ne discende che
anche nella presente evenienza occorre stabilire se l’assicurata risulti
difficilmente collocabile ai sensi degli art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI in base
alla sua situazione personale.
Giova ad ogni modo
rilevare che l’art. 90 cpv. 1 lett. c OADI contempla il presupposto dei
requisiti professionali insufficienti, corrispondenti a qualifiche
obsolete in seguito a mutamenti tecnologici, mancanza di un titolo di
formazione professionale, aver svolto per molto tempo un’attività senza
relazione con la professione appresa, assenza di conoscenze linguistiche ecc.;
cfr. Prassi LADI PML p.to J6; consid. 2.5.; B.
Rubin, op.cit., a art. 65-66,
N° 6 pag. 484).
2.11
Il TCA
evidenzia che dagli elementi fattuali risultanti dalle carte processuali
emerge, da una parte, che __________ dispone di un diploma quale perito
aziendale e corrispondente in lingue estere (cfr. consid. 2.8.).
Il perito aziendale è
un professionista capace di svolgere le classiche mansioni del ragioniere, ma
con una competenza in più, dato che è specializzato in lingue estere
(cfr. https://www.corsiediploma.com/perito-aziendale-lingue-estere/).
L’assicurata ha altresì
conseguito due diplomi di Professional Coach e alcuni attestati inerenti il
sostegno alle persone (cfr. consid. 2.8.).
Inoltre la medesima, da un lato,
ha un’esperienza lavorativa pluriennale quale segretaria amministrativa, nonché
in qualità di assistente amministrative - responsabile marketing e segretaria
amministrativa e contabile presso la ditta __________ dal novembre 2021 al
dicembre 2022, ovvero nel periodo in cui stava frequentando il corso per adulti
di contabilità iniziato nel novembre 2020 e conclusosi nel giugno 2022 che le
ha permesso di ottenere il diploma di contabile cantonale.
Dall’altro, è socia, gerente e
direttrice con diritto di firma della __________ (cfr. consid. 2.8.).
D’altra parte, tuttavia, già nel
Rapporto finale relativo allo stage d’orientamento che __________, segnalata
alla RI 1 dal Servizio aziende dell’URC nell’ottobre 2023 e nel gennaio 2024
(cfr. doc. A1; B1; consid. 2.8.), ha effettuato presso tale ditta dal 20
febbraio al 15 marzo 2024, __________ ha indicato che l’assicurata aveva
bisogno di essere formata su aspetti informatici gestionali e di implementare
le attività specifiche da impiegata contabile (cfr. doc. D; consid. 2.8.).
Al riguardo nel messaggio di
posta elettronica del 21 marzo 2024 la ricorrente ha precisato che __________
non aveva esperienza nel predisporre la chiusura del bilancio trimestrali e
annuali, aveva poca esperienza nei processi gestionali informatici di primo
livello e dei software gestionali e acquisizione e tracciabilità delle
informazioni e trattamento dei dati, come pure necessitava di essere seguita e
formata per quanto riguarda gli adempimenti fiscali da seguire con le autorità
(cfr. doc. C; consid. 2.8.).
Del resto __________, la quale ha
preso a carico la formazione dell’assicurata (cfr. doc. I; C1; consid. 2.8.),
il 14 novembre 2024, ha dichiarato che dalla verifica delle sue conoscenze in
ambito contabile sono emerse delle criticità (difficoltà nella riconciliazione
partitari debitori e/o creditori, difficoltà nelle registrazioni multiple,
inattitudine nella redazione di rendiconti IVA trimestrali e difficoltà nelle
riconciliazioni bancarie).
La SA ha aggiunto di avere dovuto
spiegarle come utilizzare il programma gestionale aziendale (Banana) e seguirla
nell'implementazione delle importazioni digitali dei dati (cfr. doc. I; consid.
2.8.).
È vero che l’UMA ha fatto valere che
RI 1 è “un’azienda in piena transizione verso la digitalizzazione ed
orientata ad una gestione totalmente autonoma dei processi aziendali (compresi
quelli contabili)” per cui l’assegnazione degli API equivarrebbe a
riconoscere uno strumento di promozione economica (cfr. doc. IX; consid. 1.8.).
Nel ricorso è d’altronde stato
affermato che “__________ è stata assunta in una fase vitale per il business
dell’azienda, perché si vuole poter gestire i dati e le informazioni attraverso
una piattaforma digitale che comprende tutti gli aspetti del business e non
solo la parte amministrativa” (cfr. doc. I; consid. 1.5.).
È altrettanto vero, tuttavia, in
primo luogo, che l’insorgente ha pure asserito di non ambire a un’autonomia
tramite piattaforma digitale (cfr. doc. XI; consid. 1.9.).
In secondo luogo, che ad ogni
modo le mansioni elencate nel contratto di lavoro concluso il 10 aprile 2024
tra RI 1 e __________, pur comprendendo anche l’organizzazione dell'ambiente di
lavoro digitale e il passaggio dal documentale cartaceo al digitale, concernono
anche altri ambiti di attività non (o non soltanto) in relazione specifica con
la digitalizzazione, e meglio la gestione del magazzino (acquisti e vendite),
la consulenza post vendita ai clienti, le attività amministrative come
l’emissione di fatture, la tenuta completa della contabilità e chiusura del
bilancio, le dichiarazioni IVA e riconciliazioni annuali, la gestione dei
pagamenti, le risorse umane (contrattualistica, buste paga, interfacciarsi con
i vari enti salariali: AVS, Imposte alla Fonte, Assicurazioni LAINF, LPP) (cfr.
doc. 1; consid. 2.8.).
Anche dal piano di formazione emerge
che l’implementazione gestionale ERP era soltanto uno dei quattro settori
relativi ai compiti affidati all’assicurata (gli altri tre ambiti riguardavano
l’inserimento dei processi aziendali, la contabilità aziendale e il back office
(cfr. doc. H; consid. 2.8. dove sono elencati nel dettaglio gli obiettivi da
raggiungere).
2.12
In simili condizioni, tutto ben
ponderato, il TCA ritiene che la documentazione agli atti non consenta di
stabilire se il collocamento della ricorrente fosse o meno difficile ai sensi
degli art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI.
Nel
caso di specie si impone, pertanto, un complemento istruttorio al fine di
determinare, in particolare, se __________, in età avanzata (cfr. consid.
2.9.), necessitasse presso RI 1, ritenute le mansioni chiamata a espletare
(cfr. contratto di lavoro, piano di formazione; doc. 1; h; consid. 2.8.), di
un’introduzione speciale e non unicamente di un’introduzione usuale a un nuovo
posto di lavoro, la quale non costituisce un motivo sufficiente per
giustificare la concessione di API (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).
Deve essere, in particolare,
chiarito se l’assicurata potesse oppure no svolgere i propri compiti lavorativi
presso RI 1 grazie alla sua formazione e all’esperienza professionale maturata,
considerando un periodo di introduzione usuale.
A tale proposito si dovrà verificare
in cosa esattamente è consistita la transizione verso digitalizzazione e la
relativa portata in seno all’attività della ricorrente, nonché quali competenze
fornisce il diploma di contabile cantonale e le mansioni (dal profilo contabile
e informatico) effettivamente svolte presso gli ex datori di lavoro, in
particolar modo presso __________ dal novembre 2021 al dicembre
2022.
in qualità di segretaria amministrativa e contabile.
Andranno, perciò, segnatamente
sentiti, oltre a __________ e __________, l’__________, se del caso __________
e altri ex datori di lavoro.
La ricorrente e __________ dovranno
tra l’altro spiegare e contestualizzare l’affermazione della Fiduciaria del 14
novembre 2024 secondo cui __________ avrebbe comunque fatto proseguire il rapporto
di lavoro con l’assicurata (doc. I; consid. 2.8.).
Si rileva che la Prassi LADI PML
al p.to J1 enuncia che gli API mirano a indurre i datori di lavoro a occupare
lavoratori che necessitano di un’introduzione speciale, non sono (ancora) in
grado di fornire una prestazione lavorativa completa e non verrebbero
assunti o tenuti senza questo provvedimento (cfr. consid. 2.5.).
Riguardo a quanto indicato nella
risposta di causa, ossia che dal messaggio di posta elettronica del 21 marzo
2024.
si evince la volontà della ricorrente di assumere l’assicurata già prima
di avere la conferma di eventuali aiuti disponibili (cfr. doc. III pag. 3), va
sottolineato che l’insorgente si è, però, espressa (“vorrei procedere con
l’assunzione della Signora __________ (…)”; cfr. doc. C) utilizzando il
modo verbale del condizionale (che indica soprattutto il desiderio o la
possibilità che un fatto si compia in dipendenza dell’avveramento di certe
condizioni; cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/condizionale/)
e chiedendo contestualmente gli aiuti disponibili, in quanto l’assicurata aveva
bisogno di essere formata (cfr. doc. C).
Per quanto attiene al fatto che
il contratto di lavoro sia stato stipulato il 10 aprile 2024, mentre la
richiesta di API risale al 15 maggio 2024 (cfr. doc. 1), è utile osservare che
corrisponde al vero che l’autorità competente al fine di determinare il diritto
o meno agli API non è il Servizio aziende dell’URC, bensì è l’UMA, (cfr. art. 2b lett. c Regolamento della legge sul rilancio
dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati; RL-rilocc), come si evince dal
messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2024 del Servizio aziende (cfr.
doc. 9 allegato a doc. IX).
Tuttavia in tale messaggio è
stato, pure, precisato che una delle condizioni iniziali da considerare al fine
di decidere il diritto agli API è la conclusione di un “contratto di lavoro
di durata indeterminata nel rispetto dei contratti collettivi o normali di
lavoro, come pure delle direttive date dalla legge sul salario minimo” (cfr.
doc. 9 allegato a doc. IX)
2.13
Nel caso di un’eventuale mancanza di
esperienza da rapportare, se del caso, al conseguimento nel giugno 2022 del diploma
di contabile cantonale va rilevato, come sostiene la parte resistente (cfr.
doc. III; consid. 1.6.), che l’art. 90 cpv. 1 lett. e OADI
prevede che l’assicurato per poter beneficiare degli API deve disporre di
scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter.
L’art. 6 (concernente i periodi
attesa speciali) cpv. 1ter OADI enuncia che gli
assicurati di cui al capoverso 1 (“gli
assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi
dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un
motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere
un periodo di attesa di 120 giorni”) possono partecipare a un periodo di
pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante
il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi
in Svizzera supera il 3,3 per cento.
B.
Rubin, in dottrina, al riguardo osserva che:
" le manque d'expérience professionnelle lors d'une période de chômage
élevé au sens de l'art. 6 al. 1ter OACI; l'art. 90 al. 1 let. e OACI limite
l'accès à l'AIT pour les personnes manquant d'expérience professionnelle
(typiquement les jeunes qui se retrouvent au chômage après avoir terminé leur
formation professionnelle) aux périodes de chômage prononcé (sur cette notion,
v. 64a-64b N. 11); cela signifie, en d'autres termes, que les jeunes chômeurs
qui sortent de formation ne peuvent obtenir l'AIT que lorsque le taux de
chômage est élevé; certes limitative, cette condition posée à l'accès à l'AIT
paraît conforme à la loi; dans son message de 1980, le Conseil fédéral avait en
effet indiqué que la difficulté de placement était une notion composite qui
comprenait des aspects à la fois subjectifs et objectifs comme par exemple la
difficulté de placement d'après la situation du marché de l'emploi (FF 1980 III
622). (…)” (“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, ad art. 65-66, N.
6)
L’art. 64a
cpv. 1 lett. b LADI, citato da Rubin,
prevede che “per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le
occupazioni temporanee nell’ambito di: b. pratiche professionali in imprese o
nell’amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale
può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo
18.
capoverso 2 partecipino a pratiche professionali”.
In relazione agli art. 64a-64b
LADI, menzionati al N. 6 ad art. 65-66 LADI, l’autore precisa:
" Stage professionnel durant le délai d'attente de 120 jours. - Dès le
1er avril 2011, les jeunes chômeurs ayant terminé une formation scolaire ou des
études et étant au bénéfice d'un diplôme professionnel ont la possibilité de
participer à un stage professionnel pendant le délai d'attente de 120 jours. Ce
type de stage professionnel ne peut être accordé que durant les périodes où le
taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3% en Suisse (art. 6 al.
1ter OACI). Cette possibilité est ouverte aux assurés libérés des conditions
relatives à la période de cotisation pour formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, le cas
échéant aussi pour incapacité de travail (art. 14 al. 1 let. b LACI) ou
détention (art. 14 al. 1 let. c LACI)” (“Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, ad art. 64a-64b, N. 11)
La SECO,
con la Direttiva N. 20 del 14 dicembre 2021, “Abrogazione della direttiva
2020/11 del 30 luglio 2020 concernente la pratica professionale durante il periodo
di attesa e gli assegni per il periodo di introduzione per disoccupati con
scarsa esperienza professionale”, ha stabilito che dal 1° gennaio 2022 gli
assicurati con scarsa esperienza professionale non avrebbero più potuto
partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa
speciale e non avrebbero potuto ricevere assegni per il periodo di
introduzione, in quanto la disoccupazione non è più elevata ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1ter.
In proposito è stato enunciato:
" gli
assicurati possono beneficiare del periodo di pratica professionale di cui
all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI durante il periodo di attesa speciale di 120
giorni (art. 6 cpv. 1ter OADI) e possono essere concessi assegni per il periodo
di introduzione alle persone con scarsa esperienza professionale (art. 90 cpv.
1.
lett. e OADI), se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in
Svizzera supera il 3,3 %. La SECO informa gli organi d’esecuzione cantonali
mediante una direttiva se i due provvedimenti possono essere concessi purché
siano soddisfatte le altre condizioni.
Nell’introdurre le suddette disposizioni nel 2011 e nel fissare il
valore limite era stato preso in considerazione un tasso medio di
disoccupazione del 3,3% basato sulla popolazione attiva secondo il censimento
del 2000. Oggi il tasso di disoccupazione è invece calcolato partendo da un
valore aggregato delle persone attive, pertanto risulta inferiore dello 0,4 %
circa rispetto a quello del censimento del 2000. Per non confrontare due indicatori
differenti, oggi deve essere presunta una disoccupazione elevata già a partire
da un tasso di disoccupazione medio del 2,9 % (3,3 % – 0,4 %).
Attualmente il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6
mesi è pari al 2,7%.
Il tasso ufficiale di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi (da
giugno a novembre 2021) è attualmente pari al 2,7 %. Il limite del 2,9% non è
più superato. (…)” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html)
È stato, altresì, precisato che
la direttiva in questione rimane in vigore fino a quando la SECO non avrà
emanato una nuova direttiva che sostituisce o abroga la presente (cfr. doc. 6).
Attualmente la stessa risulta
essere sempre valida (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
La Prassi LADI PML p.to J9
prevede, del resto, che la disoccupazione è elevata ai sensi dell’art. 90 cpv.
1.
lett. e OADI quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in
Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter OADI. Non
appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del valore di
riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di esecuzione (cfr.
consid. 2.5.).
Il
tasso di disoccupazione in Svizzera, nei mesi di maggio, giugno e luglio
2024, era del 2,3%, mentre nel mese di agosto
2024.
è salito al 2,4%. Nei mesi di settembre e ottobre 2024 era del 2,5%, nel
mese di novembre del 2,6% e nel mese di dicembre 2024 del 2,8%.
Nel mese di gennaio 2025 il tasso
di disoccupazione è aumentato al 3,0%, mentre nel mese di febbraio 2025 è
diminuito al 2,9% (cfr. arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/medienmitteilungen.html#:~:text=La%20situazione%20sul%20mercato%20del%20lavoro%20nel%20mese%20di%20maggio%202024&text=al%20mese%20precedente).
2.14
In esito a quanto precede la
decisione su opposizione del 17 ottobre 2024 va, perciò, annullata e gli atti rinviati
all’UMA per procedere come indicato sopra (cfr. consid. 2.12.).
Dopo
aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione valuterà nuovamente, tenendo conto delle
severe condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di
introduzione (cfr. consid. 2.4; 2.5.; 2.7.; B. Rubin,
op.cit., a art. 65-66, pag. 482 N° 2), se la domanda della ricorrente volta
a ottenere gli assegni per il periodo di introduzione debba o meno essere
accolta.
In caso affermativo,
relativamente alla durata degli API, si rileva che il tenore attualmente in
vigore dell’art. 66 cpv. 2 LADI prevede per chi ha più di 50 anni il diritto
agli API per 12 mesi (cfr. consid. 2.4.).
Tuttavia va ricordato che il
diritto agli API è limitato alla durata del termine quadro per la riscossione
delle prestazioni (cfr. B. Rubin, op.cit., a art. 65-66, N° 5 pag. 483).
Visto l’esito dell’impugnativa,
la richiesta di audizione dell’assicurata e di alcuni testi (cfr. doc. I pag.
6-7) si rivela superflua.
2.15
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata
lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA
38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15
settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.;
STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3
ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;
STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio
2022.
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 17 ottobre 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive perché
proceda come indicato ai consid. 2.12. e 2.14.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti