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Decisione

38.2024.53

Rettamente negate a ric. assegni di formazione per svolgere tirocinio quale operatrice sociosanitaria. Da accertamenti svolti da UMA su rinvo TCA (38.2023.68) emerso che collocam. della medesima, nella sua professione di badante, non è stato reso diffic. da motivi inerenti al mercato del lavoro

24 febbraio 2025Italiano79 min

misure attive se lo scrivente sindacato si permette di dire che gli approfondimenti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.53

rs

Lugano

24 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30

ottobre 2024 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio

delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Questa Corte, con sentenza

38.2023.68 del 29 aprile 2024, cresciuta in giudicato incontestata, ha

stabilito che a torto l’Ufficio delle misure attive (UMA), con decisione del 19

ottobre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 28 novembre 2023, aveva

negato a RI 1, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso C, il

diritto ad assegni di formazione nel periodo 25 settembre 2023 – 24 settembre

2026 per svolgere il tirocinio quale operatrice sociosanitaria presso __________

e ottenere il relativo attestato federale di capacità – AFC, ritenendo che la

medesima non risultasse difficilmente collocabile per motivi inerenti al

mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI).

Al riguardo nel giudizio in

questione è stato evidenziato che la documentazione agli atti non consentiva di

determinare se il criterio della difficoltosa collocabilità fosse adempiuto o

meno nel caso della ricorrente.

Conseguentemente il TCA ha

rinviato gli atti all’amministrazione, da un lato, per esperire ulteriori

accertamenti al fine di chiarire, in particolare, se sul mercato del lavoro vi

fosse la richiesta di figure professionali attive quali badanti e se effettivamente

senza una formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere

l’attività di badante.

Dall’altro, per valutare

nuovamente se la domanda dell’assicurata volta a ottenere gli assegni di

formazione dovesse o meno essere accolta.

Quale complemento istruttorio è

stato indicato di segnatamente contattare le Associazioni e gli enti che si

occupano, tra l’altro, di cercare, selezionare e collocare badanti per

assistere, a tempo pieno o parziale, persone anziane e/o bisognose di aiuto per

verificare il numero di posti di lavoro offerti quale badante e le relative

condizioni, con specifico riferimento alle qualifiche richieste,

rispettivamente il numero di badanti che hanno reperito un impiego nel 2022 e

nel 2023.

1.2. A seguito della sentenza 38.2023.68

l’UMA, l’11 giugno 2024, ha contattato diversi enti (__________; cfr. doc.

21-22.5) attivi nel collocamento e/o assunzione di badanti o personale

domestico, invitandoli a comunicare alcuni dati sull’attività di assunzione,

collocamento e/o prestito di badanti svolta nel 2022 e nel 2023.

Tali enti hanno risposto nei mesi

di giugno e luglio 2024 (cfr. doc. 22.1-22.5).

1.3. L’UMA, il 23 agosto 2024, ha emesso

una decisione con la quale ha nuovamente respinto la domanda formulata il 19

settembre 2023 da RI 1 tendente all’ottenimento degli assegni di formazione,

rilevando:

"

(…)

3. Posti di lavoro offerti quale

badante

Nel 2022 e nel 2023 sono stati

annunciati posti vacanti come "aiuto familiare/assistenti sanitari al

domicilio" agli Uffici regionali di collocamento (cfr. allegato 3). Con

questa professione sono inseriti i posti vacanti per "badanti" nel

Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica

del mercato del lavoro (COLSTA).

Inoltre la maggior parte degli enti

contattati ha confermato che nello stesso periodo ha offerto posti di lavoro

quale badante sia a tempo pieno che a tempo parziale. (cfr. allegato 3)

4. Condizioni con specifico

riferimento alle qualifiche richieste

Gli enti che hanno assunto badanti

hanno confermato che per l'assunzione non è richiesta una formazione minima. Le

condizioni menzionate sono: disporre di esperienza professionale e possedere

un'attitudine e competenze personali idonee a svolgere questa professione.

(cfr. allegato 2)

5. Numero badanti che hanno

reperito un impiego

Gli enti hanno confermato che sia

nel 2022 sia nel 2023 hanno assunto badanti sia a tempo pieno che a tempo

parziale. (cfr. allegato 2)

Considerato quanto sopra,

confermiamo che esiste la richiesta di figure professionali attive come badanti

e che la signora RI 1 risponde alle condizioni poste dai datori di lavoro.

Fatti

I datori non richiedono una

formazione particolare, ma sono attenti all'esperienza professionale già

acquisita e alle competenze personali delle candidate. La signora RI 1 vanta

svariati anni di esperienza professionale quale assistente a domicilio di

persone affette da disturbi di salute e prevalentemente anziane. Si ritiene che

quest'esperienza e il suo interesse verso la cura alle persone, confermano pure

l'esistenza dell'attitudine e delle competenze personali richieste.

Per questo motivo si ritiene che la

condizione di difficile collocabilità posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia

adempiuta. (…)” (Doc. 4=E)

1.4. Il 19 settembre 2024 RI 1,

rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere di essere

stata ingiustamente esclusa dal diritto di beneficiare degli assegni di

formazione e che gli accertamenti svolti dall'UMA, il quale al riguardo non

avrebbe rispettato quanto stabilito dal TCA, non hanno in alcun modo apportato

elementi atti a valutare se fosse o meno collocabile ai sensi della LADI. È

stato poi precisato che l’amministrazione si è limitata a fare una valutazione

sulla quantità di ricerche di lavoro svolte nell'ambito dell'aiuto

familiare/badante, disinteressandosi completamente della situazione globale

nella quale ella si trova.

Inoltre l’interessata ha asserito:

"

(…) riteniamo che la nostra

associata adempia a tutti i requisiti imposti dalla LADI per poter ottenere gli

assegni di formazione. In particolare:

-

La signora RI 1 soffre di

difficoltà di reintegrazione a causa di motivi inerenti al mercato del lavoro

nel quale è sempre stata occupata da quando è giunta nel nostro paese. (art. 59

cpv. 2 lit. a LADI).

-

La possibilità per la nostra

associata di potersi formare in un ambito come quello delle cure nel settore

degli anziani ha il pregio di offrire una risorsa formata in più in un settore

professionale che soffre per la scarsità di personale formato. In tal senso, il

riconoscimento del provvedimento richiesto dalla nostra associata consentirebbe

di adempiere allo scopo di promuovere le qualifiche professionali secondo i

bisogni del mercato (art. 59 cpv. 2 lit. b LADI).

-

Come ampiamente esposto nei

paragrafi precedenti, il settore delle badanti è per definizione precario e se

si considera la situazione personale della nostra associata, il rischio che

quest'ultima subisca gli effetti nefasti di una disoccupazione di lunga durata

sono concreti. Al contrario, se la signora RI 1 potesse disporre degli assegni

di formazione LADI, si ridurrebbe fortemente il rischio di ritrovarla in

disoccupazione a breve e a lungo termine (art. 59 cpv. 2 lit. c LADI).

-

Il fatto di poter seguire una

formazione duale completa, consentirà alla signora RI 1 di acquisire tutte le

competenze professionali per avviare definitivamente la sua carriera

nell'ambito sociosanitario (art. 59 cpv. 2 lit. d LADI).

-

La signora RI 1 è nata nel 1979 e

pertanto supera ampiamente i 30 anni (art. 66a cpv. b LADI).

-

La signora RI 1 non dispone di una

formazione riconosciuta in Svizzera e, come ampiamente esposto in precedenza,

ha notevoli difficoltà nel reperimento di un impiego nell'ambito della sua

professione.

7. Oltre ai fatti sopra esposti e

già esposti nel quadro della prima procedura di ricorso, vi sono una serie di

ulteriori elementi che non sono stati minimamente considerati da parte dell'UMA

nella decisione qui avversata.

-

La signora RI 1 era iscritta in

disoccupazione dal 3 maggio 2022, svolgendo sempre le ricerche necessarie a

reperire un nuovo posto di lavoro e solo a settembre 2023 è riuscita a reperire

un posto in formazione presso la __________. Questo per dire che la nostra

associata aveva praticamente consumato tutto il suo diritto alla disoccupazione

e si sarebbe trovata ben presto esclusa dal diritto a percepire le indennità di

disoccupazione. In altre parole, si sarebbe ritrovata totalmente privata di

un'entrata economica. Ora, già solo per questo motivo, mal si capisce come

l'UMA possa ritenere che la nostra associata sia spendibile sul mercato del

lavoro...

-

Come spiegato ampiamente nel corso

della prima procedura, la signora RI 1 presenta alcuni elementi soggettivi che

la rendono difficilmente collocabile: ha un figlio per il quale deve garantire

un'abitazione idonea per espletare i diritti di visita (le condizioni di

assunzione delle badanti richiedono nella maggior parte dei casi di vivere

presso l'utente); la signora RI 1, sebbene non abbia una formazione, è tenuta a

richiedere un salario più elevato rispetto al salario base e questo perché il

contratto normale di lavoro impone questo obbligo legale per coloro che hanno

maturato un'esperienza professionale (questo la rende evidentemente molto meno

competitiva in questo particolare mercato professionale); la signora RI 1 non

dispone delle patenti di guida. Non si offenderà lo spettabile ufficio delle

misure attive se lo scrivente sindacato si permette di dire che gli approfondimenti

imposti dal Tribunale cantonale non sono stati svolti con la perizia che ci si

aspettasse. L'UMA infatti, si è limitato a presentare delle dichiarazioni di

enti che presentano la situazione del mercato delle badanti in un quadro

quantitativo e non qualitativo. Per capire se una persona è spendibile sul

mercato del lavoro in una determinata professione, occorre invece valutare

anche le sue caratteristiche personali e fare poi un'analisi che sia più

approfondita: quanti dei posti presentati dall'UMA nella sua decisione sono

raggiungibili con i mezzi pubblici? Quanti collocamenti sono andati a buon fine

per il fatto che la badante è andata a vivere presso l'utente? Quali sono i

salari di assunzione di queste figure? L'UMA non ha in alcun modo approfondito

la questione. Anzi, ci viene da dire che se questo è il metodo di valutazione

della spendibilità sul mercato del lavoro, si potrebbe tranquillamente abrogare

la misura prevista dall'articolo 59 LADI poiché in qualsivoglia settore

professionale si potrebbero dimostrare numericamente le assunzioni. Riteniamo

quindi che I'analisi svolta non abbia in alcun modo adempiuto alla richiesta

del TCA e non è aderente con lo scopo della LADI e della Rilocc.

-

Sempre in merito agli

"approfondimenti" svolti dall'UMA, ci piacerebbe sapere quante sono

le persone in cerca di lavoro in questo ambito. Senza questo dato, i numeri

presentati dall'ufficio non hanno nessun valore atto a dimostrare se vi sia o

meno spazio per accedere alla professione di badante. Ancora una volta si

contesta dunque che l'approfondimento sia stato fatto nel solco di quanto

richiesto dal TCA. Sempre su questo punto, si evidenzia che durante tutto il

periodo di iscrizione in disoccupazione, l'UMA è stato in grado di proporre

alla signora RI 1 solamente un paio di potenziali datori di lavoro che

ricercassero attivamente una badante per il tramite delle persone disoccupate

in quel momento. Per onore di cronaca, i due potenziali datori, sebbene

contattati dalla nostra associata, non diedero mai risposta...

Peraltro,

anche il fatto che la signora si sia orientata ad altri settori professionali

per trovare lavoro (col consenso del consulente URC), dovrebbe essere una

ulteriore prova della difficoltà di reperire un'occupazione quale badante e

questo sia per la situazione personale della nostra associata, sia per un

mercato del lavoro di difficile accesso a causa delle esigue possibilità di

Iavoro. (…)” (Doc. 5 pag. 6-8)

1.5. Con decisione su opposizione del 30

ottobre 2024 l’UMA ha confermato il provvedimento del 23 agosto 2024, ribadendo

che la condizione posta dall’art. 59 cpv. 2 LADI non è rispettata.

In particolare l’amministrazione

ha affermato di avere svolto gli accertamenti richiesti dal TCA, come pure che

il risultato ha permesso di confermare l’esistenza di posti di lavoro quale

badante che non richiedono la qualifica come operatrice sociosanitaria OSS e

che erano adeguati per la richiedente.

Inoltre è stato evidenziato:

"

(…)

2. Approfondimento sugli

accertamenti effettuati dall’Ufficio delle misure attive

Il nostro Ufficio ha svolto gli

accertamenti richiesti dal TCA al considerando 2.14 poiché l’assicurata e il

suo rappresentante legale avevano affermato che sempre più famiglie assumono

persone qualificate con diploma OSS. In particolare l’assicurata aveva

dichiarato “le famiglie hanno preferito persone con formazione OSS, per

evitare di dovere ricorrere, oltre alla badante, all’assistenza regolare anche

di un’infermiera diplomata, o personale di __________”.

Dalle risposte degli enti

contattati risulta che per lo svolgimento dell’attività di badante non è

richiesta una qualifica minima, ma i datori di lavoro, richiedono il possesso

di esperienza professionale.

Prendiamo posizione come segue in

merito alle criticità formulate dal rappresentante legale.

a) Quanti

dei posti presentati da UMA sono raggiungibili con i mezzi pubblici?

La signora

abita a 400 metri dalla Stazione FFS di __________, uno snodo importante nella

rete dei trasporti pubblici del Canton

Ticino. La stazione è servita da treni regionali (S10 e S50), da treni a lunga

percorrenza che fermano a __________, __________ e __________ come pure da varie

linee di bus che la collegano con il centro, i quartieri limitrofi e le aree

circostanti della Città di __________. Da questa

stazione in un'ora di viaggio si possono raggiungere posti di lavoro fino

a __________, __________ e __________, collegamenti garantiti dalle 6.00 alle

22.00 e in certi casi anche prima e dopo ma con

una cadenza inferiore. Se consideriamo che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI un’occupazione è adeguata quando

il tempo di tragitto è inferiore a due ore sia per recarsi sul posto di lavoro,

sia per il rientro, i posti di lavoro possono trovarsi anche a __________, __________,

__________, __________, ...

Quindi la maggior parte delle

località del Ticino, che formano la parte più densamente popolata, è

raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici ed è accessibile alla

richiedente dal suo domicilio.

Oltre il 90% dei posti di lavoro

segnalati agli Uffici regionali di collocamento sono da considerare adeguati ai

sensi della LADI.

Da notare che i posti di lavoro

quale operatrice sociosanitaria AFC richiedono pure ampia mobilità geografica e

disponibilità oraria. Le case per anziani sono presenti in varie località del

Ticino e gli orari di lavoro prevedono turni particolari (es. turni spezzati o

notturni). I servizi Spitex richiedono addirittura una maggiore mobilità

geografica. Inoltre durante la formazione gli apprendisti oltre i 18 anni possono

lavorare due week-end al mese e la fascia oraria giornaliera in cui possono

lavorare va dalle 08.00 alle 23.00.

(vedi Convenzione per

l’accompagnamento nella pratica degli apprendisti delle formazioni settore

sociosanitario).

b) Quanti collocamenti sono andati

a buon fine per il fatto che la badante è andata a vivere presso l'utente?

Dalla descrizione dei posti vacanti

una decina di casi richiede la convivenza presso l'utente.

La maggior parte dei posti

segnalati non ha posto una condizione simile.

c) Quali

sono i salari di assunzione di queste figure?

I posti

vacanti segnalati indicano che la retribuzione verrà determinata in base al

contratto di lavoro normale in vigore. I datori di lavoro hanno posto come

requisito essenziale il disporre di esperienza professionale, criterio

determinante alla definizione del livello salariale.

Solo una parte dei posti è stata

occupata grazie all'intervento dell'URC. Abbiamo potuto esaminare 5 assunzioni.

Tutte le persone non erano qualificate e 3 di queste hanno ricevuto dal datore

di lavoro un salario conforme o superiore alla categoria "non qualificato

con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica".

Pertanto esistono posti di lavoro

adeguati all'esperienza pluriennale dell'assicurata.

d) Quante sono le persone in

cerca di lavoro in questo ambito?

Presentiamo i dati delle persone

iscritte al Servizio pubblico di collocamento e i dati delle persone annullate

(trovato lavoro) negli anni 2022 e 2023 nella professione di assistenti

sanitari a domicilio.

Distinzione delle persone iscritte

al Servizio pubblico di collocamento:

- disoccupati = persone

immediatamente disponibili per il collocamento

- persone in cerca d'impiego =

persone non immediatamente collocabili (es. malattia, infortunio, maternità,

ecc.) o che svolgono un’attività lucrativa

Disoccupati 2022

e 2023

Iscritti

281

Annullati

180

Fonte: Dati Colsta

Persone in cerca di impiego 2022

e 2023

Iscritte

441

Annullate

356

Fonte: Dati Colsta

e) Durante tutto il periodo di

disoccupazione, I'UMA è stato in grado di proporre solamente due potenziali

datori di lavoro che, sebbene contattati dalla signora, non hanno risposto.

La proposta di posti vacanti non è

fatta dall'UMA ma dal consulente URC. A Colsta risulta una segnalazione al 13

giugno 2022 (inizio della disoccupazione al 1º giugno 2022), ma non abbiamo

informazioni sul seguito, né che l'assicurata abbia effettivamente contattato

il datore di lavoro né la risposta del datore sulla sua candidatura.

Ci preme rilevare che

l'accertamento richiesto dal TCA riguarda la verifica dell'esistenza di posti

di lavoro quale badante contattando gli enti e le associazioni che si occupano,

tra l'altro di cercare, selezionare e collocare badanti. Dai dati rilevati

risulta che il maggior numero di posti di lavoro è stato segnalato a questi

enti a cui la signora avrebbe quindi dovuto rivolgersi ma non l'ha fatto.

f) La signora si è orientata

verso altri settori per trovare lavoro (con consenso URC)

Sulle ricerche di lavoro svolte

dalla signora si è già espresso il TCA.

(…)” (Doc. B pag. 4-6)

1.6. Contro la decisione su opposizione RI

1, sempre assistita da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo il riconoscimento del diritto agli assegni di formazione a partire

dal 25 settembre 2023 e fino al 24 settembre 2026 (cfr. doc. I pag. 12).

A sostegno della propria pretesa

la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

"

(…)

10. In

merito alle risposte fornite nella decisione su opposizione:

-

Per quanto riguarda la possibilità

di raggiungere i posti di lavoro con i mezzi pubblici (risposta a), I'UMA

confonde il principio di adeguatezza fissato dall'articolo 16 LADI con la

questione di sapere se la condizione della nostra associata la pone nella reale

ed effettiva condizione di essere difficilmente collocabile in relazione con il

mercato del lavoro in uno specifico settore. Ora, è chiaro che per sua natura

la badante sulla quale la famiglia (o il paziente) fa affidamento, deve

garantire massima flessibilità e massima prontezza di intervento e questo in

particolare al di fuori dell'attività pianificata (concetto di "picchetto

a oltranza") e a tutti gli orari. Anche ammettendo che nelle zone urbane

ci si possa spostare efficacemente con i mezzi pubblici, è palese che a livello

di spendibilità del profilo non patentato in questo ambito è molto bassa e

difficoltosa. Se prendiamo ad esempio il settore del servizio a domicilio (una

badante che non risiede nell'abitazione del paziente può tranquillamente essere

paragonata a un operatore a domicilio), siamo certi di non poter essere

smentiti affermando che senza patente non si ha chances di essere assunti. E

allora mal si capisce come la nostra associata potrebbe essere facilmente

collocabile senza patente. Peccato che UMA, nella raccolta delle informazioni,

non abbia verificato quante badanti sono assunte senza patente. Lo ribadiamo:

il concetto di adeguatezza posto all'articolo 16 LADI non ha nulla a che vedere

col concetto di collocamento reso difficile da motivi inerenti al mercato di

lavoro. In questo senso, la risposta di UMA non è attintene e non porta nessun

ulteriore elemento utile alla procedura.

-

Sempre per quanto concerne la

risposta a) esposta da UMA, siamo costretti a ricordare al lodevole Ufficio che

nei settori della sanità coperti da CCL (ma anche secondo la Legge sul Lavoro),

sono previste regole e diritti particolari per quanto riguarda la

pianificazione del lavoro, in particolare per le lavoratrici che adempiono a

degli obblighi di assistenza nei confronti di figli. È altresì notorio che

nelle strutture e/o nei servizi di cura a domicilio, i datori di lavoro

assumono più facilmente le mamme in quanto possono avvalersi di più

collaboratrici e collaboratori, in modo da poter organizzare un programma di

lavoro che consideri le necessità del personale e che sia rispettoso degli

obblighi di legge, in particolare per quanto concerne il lavoro notturno, i

fine settimana, le pause, i riposi, il diritto ad assentarsi per la cura dei

figli, ecc. Inoltre, i CCL prevedono ulteriori diritti a livello di orari di

lavoro e conciliabilità lavoro famiglia. Per contro, nella quasi totalità dei

casi, una badante viene assunta quale unica operatrice per il paziente, senza

quindi che vi sia possibilità per una mamma di imporre le sue esigenze e i suoi

diritti e senza potersi avvalere di un team di colleghi con i quali pianificare

il lavoro. E allora, anche in questo caso, è evidente che un profilo come

quello della signora RI 1 (famiglia monoparentale con figlio a carico) sia

estremamente difficile da collocare nello specifico mercato del lavoro del

personale domestico. Ancora una volta dobbiamo quindi affermare che UMA non

apporta nulla di più con le sue risposte, che peraltro appaiono formulate senza

disporre di una reale conoscenza delle realtà che caratterizzano nel concreto

il mercato del lavoro e la ricerca di un posto di lavoro.

-

Per quanto riguarda il quesito b),

salvo una svista da parte nostra, non abbiamo ricevuto alcun elemento che

dimostri quanto riportato da UMA e non ci risulta che tale domanda sia stata

formulata all'attenzione dei datori di lavoro contattati da UMA per svolgere il

loro "approfondimento". Si tratta quindi di un punto che non possiamo

approfondire e che contestiamo. Inoltre, non sono stati valutati ulteriori

elementi posti dall'utenza quali condizioni di assunzione come ad esempio il

fatto di vivere molto vicino al paziente. Ancora una volta,

"l'approfondimento" appare molto superficiale e si disinteressa di

verificare la situazione concreta.

-

Per quanto concerne la risposta

c), osserviamo quanto segue. Se si considera un salario ipotetico a tempo pieno

fondato su 195 ore mensili (45 x 4.33), con un salario orario di 19.95, il

salario mensile ammonterebbe a fr 3887, mentre con un salario orario di 21.85

(salario dopo 4 anni di esperienza), il salario mensile ammonterebbe a fr 4257.

La differenza è di ben 380 franchi al mese, ovvero circa il 10%. Si tratta

chiaramente di una differenza importante a fronte di figure professionali non

qualificate che possono vantare (o presentare di loro spontanea volontà)

unicamente esperienza quali badanti. Considerato che spesso il costo di questa

figura professionale è posto a carico del paziente e/o della famiglia, è

evidente che la scelta verterà maggiormente verso un profilo che vanta meno

esperienza (da 0 a 3.99 anni) e quindi un salario inferiore. La prova

definitiva che la scelta vada in questo senso è data dal fatto che il settore è

sottoposto a un contratto normale di lavoro Federale. In altre parole, la

Confederazione ha imposto un CNL per frenare il fortissimo dumping salariale

esistente e comprovato nel settore. Che poi UMA presenti un'analisi fondata su

5 casi Iascia il tempo che trova. ll dumping invece è dimostrato a livello

Nazionale dal lavoro di inchiesta svolto dalle commissioni tripartite e dalle

indagini degli ispettorati del lavoro. Anche in questo caso, Ia risposta di UMA

non porta nessun elemento utile ai sensi della definizione prevista

dall'articolo 59 LADI.

-

Per quanto riguarda il punto d) ci limitiamo a ribadire che dei dati

generali esposti come ha fatto UMA non portano nessun elemento supplementare

atto a giustificare la decisione di rifiuto. A parere nostro, la richiesta di approfondimento richiesta dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali non è stata minimamente

soddisfatta e, di transenna, l'ulteriore decisione di rifiuto è infondata.

Alla luce di quanto esposto in

questo paragrafo, lo scrivente sindacato esprime la sua insoddisfazione circa

le risposte fornite da UMA che, di fatto, non apporta nessun elemento che possa

fondare la sua decisione negativa nei confronti della nostra associata. Sia la

decisione su opposizione oggetto del presente ricorso, ma ancor più la

decisione del 23 agosto 2024 sono state redatte senza la volontà di verificare

concretamente le difficoltà e le particolarità legate al profilo della signora RI

1 che, nel frattempo, con impegno e fatica sta portando avanti una formazione

che le permetterà, questa sì, di essere spendibile nel nostro mercato del

lavoro. UMA non si è mai preoccupato di verificare (ad esempio con i datori di

lavoro che ha contattato o con i dati di cui dispone per il tramite dell'URC)

se un profilo come quello della nostra associata è effettivamente soggetto a

problemi di collocabilità nel senso voluto dall'art. 59 LADI. UMA avrebbe

potuto facilmente verificare quante mamme con bambini under 16 a carico

lavorano nel settore e/o reperiscono lavoro, quanto personale domestico assunto

è senza patente, qual è il livello salariale reale nel settore coperto da CNL,

ecc. E invece no, l'Ufficio si è limitato ad esporre dati e a dare risposte per

tentare, secondo lo scrivente senza successo, di circostanziare un rifiuto che

appare infondato alla luce degli ulteriori "approfondimenti" svolti

dall'Ufficio. UMA si è limitato a rispondere stancamente alle nostre domande e

a fornire dati che non possono rappresentare un elemento statistico

sufficiente a definire o, ancor peggio rifiutare, il

sostegno previsto dalla LADI. (…)” (Doc.

I pag. 8-10)

1.7. Nella

sua risposta del 13 gennaio 2025 l’UMA ha postulato la reiezione del ricorso

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. V).

1.8. Il

14 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. La

parte ricorrente contesta, dal profilo formale, il fatto che “tutti gli atti

della presente (e della precedente procedura) sono stati firmati dal signor __________

e dalla signora __________, tranne la decisione su opposizione, questa volta

firmata sempre dal signor __________ e dalla signora __________. (…)”, sollevando

al riguardo dubbi circa l’imparzialità delle decisioni emesse (cfr. doc. I pag.

11).

L’art. 1 LADI stabilisce che le

disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge

non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 49 cpv. 1 LPGA enuncia che nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore

deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni.

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1

della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e

pregiudiziali.

2.2. Per quel che concerne,

specificatamente, l'assicurazione contro la disoccupazione l'art. 100 cpv. 1

LADI prevede che nei casi di cui agli articoli

36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di

domande di risarcimento va emanata una formale decisione.

Per il

resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura

semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda

dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.”

L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa

invece che “in deroga all’articolo 52

capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la

competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici

regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b”.

2.3. Ai sensi dell’art. 1 lett. b del

Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (RL-rilocc) sono competenti per l’applicazione della LADI e della

L-rilocc, in particolare, la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di

collocamento (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico

(UG).

L’art. 2b lett. c RL-rilocc

prevede poi che tra i compiti delegati all'Ufficio delle misure attive vi è

quello di decidere in merito all’attribuzione, segnatamente, degli assegni di

formazione (art. 66a LADI).

In concreto, come visto nella

sentenza 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.3., sia la decisione del 19

ottobre 2023 che ha negato per la prima volta alla ricorrente il diritto agli

assegni di formazione che la decisione su opposizione del 28 novembre 2023, con

cui è stato confermato il precedente provvedimento, riportano il nominativo di __________,

caposervizio dell’Ufficio delle misure attive, quale persona incaricata della

pratica. Entrambe le decisioni sono, poi, state firmate da __________ stessa e

dal capoufficio dell’Ufficio delle misure attive, __________.

Inoltre anche il provvedimento del

23 agosto 2024, con il quale l’UMA, dopo aver esperito gli accertamenti

indicati nel giudizio emanato dal TCA, ha nuovamente rifiutato di riconoscere

all’assicurata gli assegni di formazione è stato firmato da __________ e da __________

(cfr. doc. 4).

La decisione su opposizione del

30 ottobre 2024, invece, quale funzionaria incaricata prevede il nominativo di __________,

caposervizio dell’Ufficio delle misure attive, la quale ha firmato il

provvedimento unitamente al capoufficio __________ (cfr. doc. B).

In una sentenza C 6/04 del 16

febbraio 2005 consid. 4 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale), in relazione alla censura del ricorrente

secondo cui la sua opposizione contro la sospensione di sei giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro da

parte di un URC del Canton Lucerna era stata trattata dalla medesima persona

che si era occupata della decisione iniziale, ha rilevato che il Cantone

Lucerna aveva rinunciato alla facoltà di cui all’art. 100 cpv. 2 LADI, per cui

gli URC restavano competenti a esaminare anche le opposizioni interposte contro

i provvedimenti emessi dagli stessi.

L’Alta Corte, al riguardo, ha

precisato che, benché sarebbe sensato, al fine di garantire maggiore

obiettività della decisione su opposizione, separare dal profilo personale

coloro che trattano le decisioni iniziali da coloro che emanano le decisioni su

opposizione, ciò non è imposto dal diritto federale.

Di conseguenza il TFA ha concluso

che il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che aveva

respinto il ricorso dell’assicurato non prestava, su questo punto, il fianco a

critiche.

Il Tribunale federale, in una

sentenza 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.4., ha poi ricordato che “l'art.

52 LPGA dispone che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione

personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge,

bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli

assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04

del 16 febbraio 2005 consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04],

consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler,

Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG],

in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 75 seg.)”.

In un giudizio 8C_636/2013 del 20

febbraio 2014, pubblicato in DLA 2014 pag. 149 consid. 3, la nostra Massima

Istanza ha, del resto, evidenziato che nei casi in cui l’opposizione viene

valutata dall’autorità che ha già emanato la decisione, la procedura di

opposizione rientra nella procedura amministrativa originaria. Nell’ambito di

questa procedura il semplice fatto che una determinata persona si sia già

occupata della questione non giustifica la ricusazione generale. Pertanto, non

solo è ammesso, ma si verifica spesso che la stessa persona che ha emesso la

decisione iniziale, ne esamini l’opposizione.

In

proposito cfr. inoltre D. Cattaneo,

Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti

di diritto delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la

formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006, pag. 139-141 n. 4.

Nell’ambito

dell’assicurazione contro la disoccupazione il TCA ha comunque stabilito che la

soluzione adottata da determinati uffici di separazione personale e gerarchica

tra colui che decide e colui che valuta l'opposizione, anche se appartenenti al

medesimo ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme

all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo

2011 (“i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in

materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro

dell'articolo 85b LADI. (cpv. 1) In tutti gli altri casi è competente in

materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione. (cpv. 2)”;

cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003;

STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA

38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA

38.2003.51 del 9 febbraio 2004).

Per un caso nel settore

dell’assistenza sociale cfr. STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.3.

In simili condizioni, la

decisione su opposizione del 30 ottobre 2024, trattata dalla caposervizio

dell’UMA, __________, la quale, prima dell’opposizione del 19 settembre 2024,

mai si era occupata della procedura concernente l’insorgente, risulta, anche se

pure sottoscritta dal capoufficio __________, formalmente valida.

2.4. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’Ufficio delle

misure attive, con decisione del 23 agosto 2024, confermata dalla decisione su

opposizione del 30 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), abbia negato a RI 1

il diritto agli assegni per la formazione quale operatrice sociosanitaria

presso __________ postulati il 19 settembre 2023 per il periodo dal 25

settembre 2023 al 24 settembre 2026.

2.5. Il

1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…) In linea di massima, la

presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il

rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e

vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.

(…)"

Anche

la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,

in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Pertanto,

la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre

2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.6. Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione

a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla

disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4 I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio

fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla

situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto

solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un

presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano

in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28

novembre 2016 consid. 3.1.; 3.3.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.

4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio

2008 consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio

del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso

se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale

indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28

pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances

démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux

parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une

situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3

LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del

diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le

condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

2.7. A proposito del criterio della

difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti

individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid.

2.6.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve

poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA

C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un

Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al

Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto

da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima

occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da

un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che

determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli

impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per

motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di

lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal

profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale

dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di

francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato

del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava

svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,

siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di

buone conoscenze di una lingua straniera.

Inoltre

con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179

seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi

per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il

diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del

lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni

possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo

impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro

comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento

oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato

del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata

di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di

condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona

non ha diritto all’assunzione dei costi.

In

una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale

l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione

frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato

dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per

motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una

formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni

sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente

dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato

assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la

specializzazione auspicata dal medesimo.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, destinata alla

pubblicazione in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020.

In dottrina B. Rubin, in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è

così espresso:

"

(…)

DIFFICULTÉS

DE PLACEMENT

13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne

se justifie pas. Lorsque la

formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de

retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à

une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce

cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue pas suffisamment

de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la

fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un

autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours

alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré

réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de

marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration

des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la

fréquentation de la mesure était

une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute

Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité

était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la

solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus

d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité

(arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).

15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent

être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si

l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme

(DTA 1988 p. 30);

- de diplômes non suffisamment

orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité

restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à

un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])."

2.8. Quale provvedimento

speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di

formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati

che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale

completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della

loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una

durata massima di tre anni.

L’art.

66a LADI ha il seguente tenore:

"

1L’assicurazione può concedere assegni per una

formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una

formazione professionale completa o

riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un

impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una

deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:

a. hanno conseguito un diploma universitario o di

una scuola professionale superiore riconosciuto

in Svizzera o che, pur senza

ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di

questi centri di formazione; o

b. hanno superato un esame professionale federale o un

esame professionale federale superiore.

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un

contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un

corrispondente attestato al termine della formazione."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva,

quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui

all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

L’art.

66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali

condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi

unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma

di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv.

1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità

dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A

proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il

Consiglio federale ha precisato che:

"

Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola

generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più

essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a

livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli

assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione

più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di

compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo

66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del

diritto.

Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF

2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

L’art.

66c LADI stabilisce che:

"

1Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di

formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione

professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua

esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione

sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la

quota a suo carico.

2Gli

assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed

un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3La cassa

paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni

di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni

sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro

alla previdenza professionale.

4Il

termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione

autorizzata."

In

dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle

condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni

di formazione, ha rilevato:

"

(…)

Considerandi

II Conditions générales

10.

Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré

doit remplir les conditions du

droit à l'indemnité de chômage (art.

8.

al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation ont aussi droit

aux AFO.

11.

D'une manière générale, les mesures de

marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une

indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne

sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir

obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en

auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés

compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans

le cas concret.

A notre sens, le droit aux AFO doit être

nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit

consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la

part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit

doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son

obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements

aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que

l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses

obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements

de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après

lesdits manquements.”

Secondo l’art. 90a OADI:

"

1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche

superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e

dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le

scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti

come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi

una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2Se per la

formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il

contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19

aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.

In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è

concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.

3Il

salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione

professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato

non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine,

il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione

professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4L’importo

massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi

mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni

per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di

mantenimento.

5Per l’assicurato

vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente

all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto

termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è

stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno

in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i

presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può

aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

6.

7Le

domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio

cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.

8Il

servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro

settimane dopo la consegna della domanda."

Sul tema cfr. STCA 38.2023.18 del 19

giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo

2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62

pag. 283; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79

dell’8 settembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_674/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014,

pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391.

2.9

Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che

deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire

istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03

del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99

dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito

le seguenti indicazioni:

"

ASSEGNI DI FORMAZIONE

(AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni

di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle

esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in

correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del

sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il

quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno

intermedio (GI).

F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse

dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della

quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato

cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3 Gli AFO

possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni

cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine

quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione

per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di

contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato

il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e

segg;

• Non dispongono di una formazione professionale

completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un

impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

F4 L’assicurato

non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un

documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze

professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere

accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una

formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito

della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non

può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se

ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un

impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata

agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di

occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale.

(…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.10

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata l’__________

1979.

(cfr. doc. 1), nel 1999 ha conseguito la maturità tecnica (tessile e

abbigliamento) in __________ e nel 2004 la laurea come stilista, presso

l’Università artistica (settore moda) di __________. Ella, da novembre 2004 a

giugno 2005, ha poi frequentato un corso sul sostegno psicologico alle persone

con demenza, organizzato dal Ministero della sanità, sempre a __________.

Nel

mese di marzo 2016 l’assicurata ha seguito una formazione nell’ambito della

salute presso la __________ (cfr. doc. 7).

L’insorgente,

nel proprio curriculum vitae, ha indicato di essere stata attiva,

parallelamente agli studi, quale stilista e scenografa in __________ da gennaio

2000.

a marzo 2004, in seguito è stata impiegata come assistente personale e

badante di pazienti con Parkinson, Alzheimer e diabete in case private di __________

da ottobre 2004 a marzo 2009. In tale periodo e fino al dicembre 2012 ella ha

pure lavorato in qualità di agente di viaggio per il Gruppo __________ (cfr.

doc. 7; 2).

Dal mese di gennaio 2013 al mese

di luglio 2015 la ricorrente si è dedicata alla crescita di suo figlio, __________,

nato l’__________ 2012 che da fine maggio 2020 si è trasferito in Italia, in provincia

di __________, con il padre (cfr. doc. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024

consid. 2.11.).

Nei mesi da agosto a ottobre 2015

l’assicurata si è occupata di due pazienti affetti dalle conseguenze dell’ictus

e da Alzheimer in case private a __________, da maggio ad agosto 2016 ha

esercitato l’attività di badante al 20% per un paziente con Alzheimer, mediante

l’Associazione __________, da luglio a dicembre 2016 ha lavorato come

assistente di cura al 50% per la signora __________ per il tramite di __________

e da febbraio 2017 a marzo 2022 si è occupata dei coniugi __________ mediante

l’Associazione __________, come si evince dai suoi curricula vitae agli

atti (cfr. allegato a doc. 2; doc. 7).

Più precisamente l’insorgente, il

1° febbraio 2017, ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata

con la signora __________, rappresentata dal figlio, con l’incarico di badante

diurna a domicilio di __________ per 44 ore settimanali dal lunedì al venerdì

(ore 8:00-14:00 e 17:30-19:30), oltre al sabato mattina (ore 8:30 alle 12:30).

Lo stipendio lordo mensile ammontava a fr. 3'956.-- per dodici mensilità e le

vacanze erano di quattro settimane all’anno (cfr. doc. 8). A seguito del

decesso dalla signora __________, avvenuto il 5 aprile 2017, il contratto è

stato modificato l’11 aprile 2017, nel senso che datore di lavoro è diventato

il marito, signor __________, anch’egli rappresentato dal figlio (cfr. doc. 8).

Quest’ultimo ha disdetto il

rapporto di impiego con la ricorrente il 29 marzo 2022 con effetto dal 31

maggio 2022, in quanto il padre, il 23 marzo 2022, era stato trasferito presso

una casa anziani (cfr. doc. 9).

L’assicurata, il 3 maggio 2022,

si è annunciata presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________,

dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° giugno 2022

(cfr. doc. 1).

Il 4 maggio 2022, compilando il

modulo di iscrizione all’URC, la medesima ha specificato di essere disponibile

a lavorare dal lunedì al sabato in qualità di assistente di cura, nell’ambito

privato o in istituti o case per anziani.

Inoltre ella, alla domanda se “svolge

o ha in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una

riqualifica professionale”, ha risposto affermativamente, indicando “nell’ambito

della sanità” (cfr. doc. 2).

Dal modulo “azioni di inserimento”

redatto in occasione del primo colloquio di consulenza del 19 maggio 2022 e

sottoscritto dall’insorgente emerge quale l’obiettivo il “reinserimento

rapido nel mercato del lavoro” e quale azione per conseguire tale scopo lo

svolgimento di tre/quattro ricerche di lavoro alla settimana disposte su tutto

l’arco della stessa quale badante, aiuto domestico, aiuto familiare, assistente

di cura più ogni altra professione adeguata che la ricorrente è in grado di

svolgere secondo le sue conoscenze e competenze professionali. La strategia di

ricerca indicata consiste nell’“attivazione rete contatti personali,

quotidiani, portali, agenzie di collocamento, Linkedin, di persona, concorsi

pubblici, foglio ufficiale, spontanee” (cfr. doc. 14).

Dal 19 settembre 2022 al 18 marzo

2023.

la ricorrente ha effettuato il Programma di pratiche professionali e

sviluppo personale, organizzato dalla Fondazione __________ (cfr. doc. 8; 19).

Dal relativo rapporto del 19

ottobre 2022 si evince che la medesima “sembra molto animata dal desiderio

di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta, pur in mancanza di una

formazione specifica che le potrebbe creare qualche difficoltà in strutture di

tipo pubblico. Si è comunque mostrata aperta a valutare professioni alternative”.

Inoltre è stato rilevato che “la mancanza di una formazione conclusa in

Svizzera potrebbe essere un importante limite per esercitare come assistente di

cura con gli anziani; la valutazione di una formazione dipende molto dalla

situazione finanziaria della __________”.

Tale concetto è stato ribadito il

22.

novembre 2022 (cfr. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.).

Dal Rapporto finale d’attività

del 21 marzo 2023 risulta, altresì, da un lato, che l’insorgente ha svolto uno

stage di dieci giorni nel settore sanitario presso la Casa anziani __________,

dall’altro, che “lo stage è stato molto positivo sia per l’assicurata, che

ha riconfermato l’interesse e la determinazione a riqualificarsi nel settore

sociosanitario, sia per il datore di lavoro che ha positivamente valutato le

conoscenze e l’attitudine verso la professione. Lo stage si è concluso con

l’invito a partecipare al concorso di apprendista come addetta alle cure

sociosanitarie (ACSS)”. Infine l’organizzatore del Programma ha osservato

che “l’impegno e la determinazione sono stati ottimi per quanto riguarda la

professione di addetta sociosanitaria; si è registrata una minore spinta per

quanto riguarda le altre professioni del progetto professionale (n.d.r.:

badante, consulente immobiliare, collaboratrice vendita al dettaglio,

decoratrice; cfr. doc. 19 pag. 1). Questo ha portato a un momento di stallo,

durante il quale le energie sono state dedicate in modo quasi esclusivo alla

ricerca di una riqualifica, senza considerare, tuttavia, l’effettiva

spendibilità nel breve termine di un progetto caratterizzato da alcune

variabili di incertezza (principalmente tempistiche, finanze ed eventuale

sostegno sociale). Compresi i rischi, ha dimostrato di rivalutare la posizione

assunta, ampliando la ricerca. La puntualità è sufficiente, in quanto a volte

si è presentata in ritardo senza informare” (cfr. doc. 19).

Dal 16 agosto al 22 settembre

2023.

l’assicurata ha effettuato un programma d’occupazione assegnatole

dall’Ufficio regionale di collocamento presso l’Associazione __________. Nel

relativo Rapporto finale d’attività del 26 settembre 2023 è stato indicato, in

primo luogo, che, nonostante non sia di madre lingua italiana, ella possiede

buone competenze linguistiche che le hanno consentito di comunicare in modo

chiaro ed efficace e di stabilire relazioni positive con i colleghi di lavoro.

In secondo luogo, che la

ricorrente ha dimostrato una notevole flessibilità, una forte predisposizione a

imparare, affrontando con entusiasmo e determinazione attività mai svolte in

precedenza, nonché una capacità di adattamento evidente e completa

disponibilità.

Inoltre è stato posto in luce il

fatto che la medesima abbia svolto diverse ricerche nel settore sanitario per

poter raggiungere l’obiettivo di frequentare un tirocinio OSA (cfr. doc. 20).

Il 19 settembre 2023 l’insorgente

ha, in effetti, concluso con __________ un contratto di tirocinio

a tempo pieno in qualità di operatrice sociosanitaria AFC con uno stipendio

lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 18).

Sempre il 19

settembre 2023 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione

per svolgere l’apprendistato di operatrice sociosanitaria presso la casa

anziani di __________ dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2026, volto al

conseguimento del relativo attestato federale di

capacità (AFC).

Alla domanda “per quali motivi

ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione,

nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?” la medesima ha

risposto che “sempre più famiglie cercano badanti con diploma OSS. L’occupazione

come badante è precaria” (cfr. doc. 3).

Il 30 ottobre 2023 __________ ha

dichiarato che RI 1:

"

(…) è alle nostre dipendenze dal

25.09.2023, in qualità di apprendista operatrice sociosanitaria.

La signora RI

1.

ha sinora dimostrato di possedere tutte e attitudini e capacità attese per il

raggiungimento delle competenze pratiche previste nel piano di studi della

professione OSS.

Dimostra

altresì una ferma volontà e un costante impegno nell’intraprendere e concludere

il percorso previsto

Ad oggi non

risultano assenze e/o ritardi” (Doc. 5 allegato D)

Come visto nei fatti (cfr.

consid. 1.1.), con sentenza 38.2023.69 del 29 aprile 2024, il TCA ha annullato

la decisione su opposizione del 28 novembre 2023 con la quale l’UMA aveva

negato all’assicurata il diritto agli assegni di formazione, rinviando gli atti

all’amministrazione per un complemento istruttorio volto a determinare

l’adempimento o meno nel caso concreto del presupposto della difficoltosa

collocabilità, chiarendo se sul mercato del lavoro vi fosse la richiesta di

figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una

formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere l’attività di

badante.

L’UMA, di conseguenza, l’11

giugno 2024, ha contattato gli enti __________, __________, __________, __________

e __________ attivi nel collocamento e/o assunzione di badanti o personale

domestico, invitandoli a indicare quanto segue:

"

(…)

a) Il numero di posti di lavoro

offerti (per assunzione, collocamento e/o prestito) quale badante nel 2022 e

nel 2023 distinguendoli anche in:

- a tempo pieno

- a tempo parziale

- condizioni per l'assunzione,

qualifiche richieste, in particolare livello di formazione richiesto.

b) Il numero di badanti che hanno

reperito un impiego (per assunzione, collocamento e/o prestito) nel 2022 e nel

2023.

distinguendoli anche in:

- a tempo pieno

- a tempo parziale

- condizioni per l'assunzione,

qualifiche possedute, in particolare livello di formazione posseduto. (…)”

(Doc. 21)

Il 13 giugno 2024 __________ ha

risposto:

"

(…)

a) Numero di posti di lavoro

offerti

2022.

nuovi posti offerti 7

a tempo pieno

2023.

nuovi posti offerti 2

a tempo pieno

Condizioni per assunzione:

- se possibile una piccola

esperienza

- lingua italiana parlata

correttamente

- se possibile automunite

b) Per quanto riguarda il numero dì

badanti che hanno reperito l'impiego, a parte i numeri indicati al punto a, non

possiamo dare altre indicazioni.

Per una questione di Privacy i CV

ricevuti vengono conservati 1 anno e in seguito cestinati.

Rileviamo che la richiesta di

badanti è diminuita considerevolmente, le persone in cerca di lavoro si

propongono in modo autonomo presso le famiglie, con un passa parola o tramite

altri canali. (…)” (Doc. 22.4)

__________, il 1° luglio 2024, ha

precisato che “per l'assunzione di badanti non è richiesta una formazione

specifica ma bensì una certa esperienza con referenze. Qualora ci fosse

esperienza del settore, viene considerato questo aspetto nel proporre un

salario orario adeguato.” (cfr. doc. 22.4)

Il 24 giugno 2024 __________ ha dichiarato:

"

(…)

2022.

- Numero posti offerti a tempo

pieno: 3

- Numero posti offerti a tempo

parziale: 6

Condizioni per l'assunzione:

Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività

- Numero di badanti che hanno

reperito un impiego a tempo pieno: 5

- Numero di badanti che hanno

reperito un impiego a tempo parziale: 8

Condizioni per l'assunzione:

Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività

2023.

- Numero posti offerti a tempo

pieno: 5

- Numero posti offerti a tempo

parziale: 4

Condizioni per l'assunzione:

Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività

- Numero di badanti che hanno

reperito un impiego a tempo pieno: 7

- Numero di badanti che hanno

reperito un impiego a tempo parziale: 4

Condizioni per l'assunzione:

Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività

Vorrei comunque sottolineare che on

abbiamo una banca dati ufficiale e precisa dei collocamenti effettuati negli

scorsi anni, quindi queste cifre potrebbero (anche se in lieve misura)

differire dal numero esatto.” (Doc. 22.3)

__________, il 19 luglio 2024, ha

affermato:

"

(…)

2022.

posti di lavoro offerti a tempo pieno 30, posti a tempo parziale 99

(suddivisi in 91 collocamenti e 38 prestiti),

di norma nessun requisito minimo se non esperienza di vita e nell'economia

domestica, capacità relazionali,

predisposizione all'aiuto, …

2023.

posti di lavoro offerti a

tempo pieno 25, posti a tempo parziale 130 (suddivisi in 96 collocamenti e 59

prestiti), di norma nessun requisito minimo se non esperienza di vita e

nell'economia domestica, capacità relazionali, predisposizione all'aiuto,...

B. Non ricordo abbiamo lasciato

posti vacanti, pertanto le medesime cifre del punto A. (…)” (Doc. 22.1)

Il 23 luglio 2024 __________ ha

dato seguito alle richieste dell’amministrazione come segue:

"

(…)

-

Nel 2022 sono state assunte 22

persone come badanti, di cui al 100% 7 persone, condizioni per l'assunzione

l'esperienza comprovata.

-

Nel 2023 sono state assunte 26

persone come badanti; tutte a tempo parziale dal 20% all'80%, condizioni per

l'assunzione l’esperienza comprovata

Inoltre volevo comunicarle che

abbiamo assunto persone che erano in disoccupazione: nel 2022 1 persona, nel

2023.

6 persone. (…)” (Doc. 22.2)

__________, il 30 luglio 2024, ha

risposto:

"

(…)

Nel 2022 i posti di lavoro offerti

sono stati 2 a tempo parziale e 1 a tempo pieno.

Nel 2023 i posti di lavoro offerti

sono stati 2 a tempo parziale e 1 a tempo pieno.

l profili sono stati valutati in

base a curriculum e lettere di referenza.

I posti di lavoro offerti hanno

portato ad assunzioni con le medesime percentuali di impiego.” (Doc. 22.5)

L’UMA, con decisione del 23

agosto 2024, ha nuovamente respinto la domanda formulata il 19 settembre 2023

da RI 1 tendente all’ottenimento degli assegni di formazione, poiché ella non

risultava difficilmente collocabile ex art. 59 cpv., 2 LADI, visto che, da un

lato, erano richieste figure professionali attive come badanti con esperienza

professionale, ma senza una formazione particolare, dall’altro, l’assicurata

adempiva le condizioni poste dai datori di lavoro (cfr. doc. 4; consid. 1.3.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.5.).

2.11

Chiamata a dirimere la presente

fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che ai sensi dell’art. 59 cpv.

2.

LADI, il cui tenore si applica a tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro, e perciò anche agli assegni di formazione (art. 66a e 66c LADI), i

PML sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento

è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. I provvedimenti in

questione possono essere messi in atto soltanto se direttamente imposti dallo

stato del mercato del lavoro, ciò per evitare la concessione di prestazioni che

non siano in relazione con l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

consid. 2.6.).

È, altresì, utile rilevare che in

una sentenza 8C_392/2016 del 18 novembre 2016, menzionata al consid. 2.6.,

l’Alta Corte, riguardo a una fattispecie concernente il diniego di assegni di

formazione, ha precisato:

" 3.3. Les mesures relatives au marché

du travail (MMT) visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des

assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché

de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre

à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à

des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient

facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des

compétences professionnelles dans le cas concret (voir BORIS RUBIN, op. cit. n°

11.

ad art. 66a-66c LACI).”

Il TCA

evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente

(cfr. doc. I), l’UMA ha esperito gli accertamenti indicati nella sentenza 38.2023.68

del 29 aprile 2024 (cfr. consid. 1.1.; 2.10.).

Come già più volte osservato

(cfr. consid. 1.1.; 2.10.), il rinvio degli atti all’amministrazione è stato

finalizzato a stabilire se sul mercato del lavoro vi fosse la richiesta di

figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una

formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere l’attività di

badante. Ciò per potere valutare se il collocamento dell’assicurata fosse

difficile per ragioni inerenti al mercato del lavoro oppure no.

Questo Tribunale, del resto, ha

ritenuto che le carte processuali non consentissero di decidere in merito alla

difficoltà del collocamento dell’insorgente, fondandosi proprio sulle

asserzioni della parte ricorrente, e meglio che “sempre più famiglie cercano

badanti con diploma OSS”, che “nel caso delle famiglie, l’onere di

assumere due figure (una badante non qualificata e una figura curante

riconosciuta) sarebbe troppo oneroso” e che “sovente le famiglie hanno

preferito persone con formazione OSS, per evitare di dover ricorrere, oltre

alla badante, all’assistenza regolare anche di un’infermiera diplomata, o

personale di __________” (cfr. STCA 38.2023.68. del 29 aprile 2024 consid.

2.13.).

L’UMA, quindi, seguendo quanto richiesto

dal TCA nel giudizio del 29 aprile 2024, ha interpellato vari enti che si

occupano di cercare, selezionare e collocare badanti per assistere, a tempo

pieno o parziale, persone anziane e/o bisognose di aiuto per accertare il

numero di posti di lavoro offerti quale badante e le relative condizioni, con

specifico riferimento alle qualifiche richieste, rispettivamente il numero di

badanti che hanno reperito un impiego nel 2022 e nel 2023 (cfr. consid. 1.2.;

2.10.).

Dalle risposte fornite dagli enti

contattati è emerso che sul territorio ticinese nel 2022 e nel 2023

sussistevano posti di lavoro quale badante e che per svolgere tale impiego non

era necessario disporre di una formazione sanitaria, bensì era auspicata, in

particolare, esperienza professionale (cfr. consid. 2.10.).

Ne discende che il collocamento

della ricorrente non è stato reso difficile da motivi inerenti al mercato del

lavoro per il fatto che i datori di lavoro cercano badanti con diploma OSS,

ritenuto che è stato comprovato, tramite le indagini effettuate dalla parte

resistente, che tale formazione non è specificatamente richiesta nel caso di

badanti.

L’insorgente, d’altronde, nella

presente vertenza non ha più fatto valere tale argomentazione.

2.12

Attentamente esaminate tutte le circostanze

fattuali del caso di specie, occorre ad ogni modo concludere che la ricorrente nemmeno

risultava difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro

ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI in virtù di altri fattori.

In primo luogo, va osservato che

l’insorgente, fin dall’inizio della disoccupazione ha manifestato la propria

volontà di ricevere un’istruzione in campo sanitario. Già il 4 maggio 2022 ella

ha indicato di avere in previsione di seguire una formazione nell’ambito della

sanità (cfr. doc. 2 pag. 8; consid. 2.10.).

Tale suo interesse è stato

confermato, in particolare, in occasione del Programma __________, organizzato

dalla Fondazione __________, come si evince dai rapporti del 19 ottobre e del

22.

novembre 2022, in cui è stato asserito che l’assicurata “sembra molto

animata dal desiderio di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta”

(cfr. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.; 2.12.), nonché dal

Rapporto finale d’attività del 21 marzo 2023, nel quale sono stati rilevati un

impegno e una determinazione ottimi in relazione alla professione di addetta

sociosanitaria, per la cui ricerca è stata dedicata la maggior parte delle

energie, contrariamente alle altre professioni entranti in linea di conto, come

l’attività di badante, per le quali è stato registrato un minor slancio (cfr.

doc. 19; consid. 2.10.).

L’assicurata ha, del resto,

cercato un impiego come assistente di cure o un posto di stage quale operatrice

sociosanitaria (OSS), candidandosi presso molteplici istituti e rispondendo a

concorsi, segnatamente il 5 ottobre 2022 come assistente di cura presso il __________,

il 7 ottobre 2022 in qualità di assistente di cura presso __________, il 20

gennaio 2023 per un tirocinio OSS presso la __________, il 17 febbraio 2023

quale assistente di cure, stagista presso __________, il 22 febbraio come

assistente di cura presso __________, il 23 febbraio 2023 in qualità di

assistente di cura presso la __________, l’8 marzo 2023 quale OSS assistente di

cure presso __________, il 10 marzo 2023 come OSS - assistente cure presso la __________,

l’11 marzo 2023 in qualità di OSS - assistente di cure presso __________, il 27

luglio 2023 quale OSS o ACSS, apprendista presso il __________, il 31 luglio

2023.

come OSS o ACSS, apprendista presso la __________ e il 31 agosto 2023,

come già il 9 marzo 2023, quale assistente di cure ACSS/OSS __________ (cfr.

doc. 16;15).

Il 25 agosto 2023 la ricorrente

ha, altresì, postulato presso __________, dove è poi stata assunta quale

apprendista OSS AFC il 19 settembre 2023 (cfr. doc. 15; consid. 2.11.).

Va, però, tenuto conto che

l’insorgente vanta in ogni caso di svariati anni di esperienza professionale

quale assistente a domicilio di persone affette da disturbi di salute e

prevalentemente anziane.

Già in __________, suo Paese di

origine, l’assicurata, dopo essersi laureata quale stilista nel giugno 2004, è

stata attiva per quasi quattro anni e mezzo, da marzo 2004 a ottobre 2009, come

assistente personale e badante in case private a __________, dove, da novembre

2004.

a giugno 2005, ha pure intrapreso un corso sul sostegno psicologico alle

persone con demenza.

In Svizzera, poi, l’insorgente ha

sì inizialmente lavorato quale badante per brevi periodi, ma in seguito, tramite

l’Associazione __________, come da lei indicato nei suoi curricula vitae

agli atti (cfr. allegato a doc. 2; doc. 7), ha reperito un’occupazione presso i

coniugi __________ che si è protratta per cinque anni (cfr. consid. 2.10.).

In effetti durante il primo

colloquio di consulenza presso l’Ufficio regionale di collocamento è stato

posto l’obiettivo di un rapido reinserimento nel mercato del lavoro, da

concretizzare mediante 3/4 ricerche alla settimana, in primis, quale badante, aiuto

domestico, aiuto familiare (cfr. doc. 14).

Tuttavia la ricorrente, che

peraltro ha buone conoscenze della lingua italiana (cfr. doc. 20; consid. 2.10.),

allorché si è ritrovata in disoccupazione, non ha cercato in modo assiduo e

intenso un impiego specificatamente quale badante,

approfittando delle sue conoscenze professionali e delle sue esperienze di

lavoro.

Dai moduli relativi agli sforzi

personali intrapresi da maggio 2022 a settembre 2023 risultano soltanto poche

ricerche di lavoro quale badante, in particolare nel giugno 2022 tramite __________

e presso __________, come pure nell’ottobre 2022 presso una persona privata e __________

(cfr. doc. 15; 16).

L’assicurata si è giustificata,

asserendo, il 4 dicembre 2023, di avere chiesto nelle Parrocchie di __________

a __________ e di __________ a __________ di segnalarle quando qualcuno cercava

una badante, di aver interpellato tante persone private che per ragioni di

privacy non le hanno firmato il formulario URC e di aver lasciato dei biglietti

di presentazione come badante a un __________ di __________ (cfr. doc. 5

allegato C).

La medesima non ha, però, fatto capo,

se non in minima misura (a giugno e ottobre 2022, come visto, si era rivolta a __________

e a __________) agli enti che si occupano del collocamento di badanti, come

l’Associazione __________, tramite la quale aveva reperito un impiego al 50% da

luglio a dicembre 2016 (cfr. doc. 7) e l’Associazione __________ di __________,

mediante la quale, conformemente a quanto dichiarato nei suoi curricula

vitae, aveva trovato un’attività al 20% da maggio ad agosto 2016 e

l’impiego al 100% da febbraio 2017 a marzo/maggio 2022 (cfr. doc. 2; 7; consid.

2.10.).

Al riguardo va sottolineato, come

esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.; 2.11.), che dagli accertamenti

esperiti dalla parte resistente è emerso che nel 2022 e nel 2023 gli enti

contattati hanno offerto impieghi quale badante e collocato persone in tali

posti di lavoro.

Ad esempio __________, che

l’assicurata già conosceva, nel 2022 ha offerto 30 posti a tempo pieno,

rispettivamente 25 nel 2023 che sono stati tutti occupati e che non

richiedevano alcun requisito minimo, “se non esperienza di vita e

nell’economia domestica, capacità relazionali, o predisposizione all’aiuto”

(cfr. doc. 22.1).

Per quanto concerne il fatto che

dagli atti non risulti che l’assicurata sia stata sanzionata per ricerche di

lavoro non valide, ad eccezione di una sospensione di quattro giorni relativa

al periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 15), il TCA

osserva che in concreto la ricorrente, nell’arco di tempo maggio 2022 –

settembre 2023, non ha omesso di compiere ricerche, né ne ha effettuate di

insufficienti quantitativamente. Al contrario ella ha intrapreso molteplici

sforzi volti al reperimento di un’occupazione, ma non come badante (cfr. doc.

15; 16).

Inoltre la medesima aveva

concordato con il suo consulente del personale di comunque cercare un impiego

anche quale assistente di cura (cfr. doc. 14; consid. 2.10.).

Pertanto, considerato che dal

profilo degli art. 17 LADI e 26 OADI il comportamento della ricorrente è stato

valutato esente da critiche e che la stessa non ha cercato in modo intenso un

impiego quale badante, una mancata sanzione da parte dell’URC nel casu non è

dirimente per valutare se il suo collocamento fosse reso difficile da motivi

relativi al mercato del lavoro.

Il riconoscimento degli assegni

di formazione chiesti il 19 settembre 2023 dipende, infatti, dall’adempimento

di determinate condizioni, tra le quali quella del difficile collocamento per

ragioni relative al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.7.;

2.8.; 2.9.).

In caso di domanda di AFO

l’amministrazione è tenuta a esaminare il relativo ossequio, verificando se un

assicurato può ottenere un impiego con la formazione e l’esperienza

professionale di cui già dispone (cfr. consid. 2.8.).

Nella presente fattispecie,

perciò, l’UMA, che ha compiti diversi rispetto all’URC, a ragione, ha analizzato

se la ricorrente potesse essere collocata senza difficoltà relative al mercato

del lavoro nel suo settore professionale di badante e ha risposto

affermativamente a tale quesito.

La situazione dell’insorgente è,

del resto, differente da quella giudicata dall’Alta Corte con sentenza

8C_301/2008 del 26 novembre 2008 (cfr. consid. 2.8.) riguardante un’assicurata

che voleva riorientarsi professionalmente dopo più di un anno di ricerche di

lavoro infruttuose nel suo precedente settore d’attività. Il Tribunale federale

ha confermato quanto deciso dalla Corte cantonale, ovvero l’esistenza di una

difficoltà di collocamento nel suo ambito professionale, puntualizzando:

" Les arguments du recourant (n.d.r.: Service de l'emploi

du canton de Vaud) ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par les premiers juges. Le fait que l'assurée

est restée au chômage durant plus d'une d'année en dépit des nombreuses

postulations qu'elle a effectuées auprès d'employeurs correspondant à son

profil (cabinets de médecins, hôpitaux) permet d'en déduire qu'il existait une

situation défavorable du marché dans son domaine d'activité antérieur rendant

plus difficile sa réinsertion professionnelle.”

2.13

In secondo

luogo, per quanto attiene all’affermazione dell’insorgente secondo cui

l’attività di badante sarebbe precaria (cfr. doc. I pag. 3; 6), il TCA si

limita a ricordare che l’impiego presso il suo ultimo datore di lavoro è

comunque durato cinque anni e le ha permesso di conseguire fino al maggio 2022

un guadagno di fr. 3'956.-- lordi al mese per 44 ore di lavoro alla settimana

(cfr. consid. 2.10.), pari a poco meno del salario previsto dal Contratto

normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico), in

vigore da gennaio 2020 a dicembre 2022, per il personale qualificato con AFC

(fr. 23.20/h x 44 ore x 4 settimane = fr. 4'083.20; cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/normalarbeitsvertraege/Normalarbeitsvertraege_Bund.html#:~:text=Il%2027%20novembre%202019%20il,fino%20al%2031%20dicembre%202022).

Lo stipendio di fr. 3'956.--

ricevuto da parte della famiglia __________ corrisponde, peraltro, a più del

salario previsto dal CNL personale domestico, in vigore dal 1° gennaio 2023,

per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza

professionale nell’economia domestica (fr. 21.40/h x 44 ore x 4 settimane = fr.

3'766.40; cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/809/it)

e a più del salario previsto dal CNL personale domestico, in vigore dal 1°

gennaio 2024, per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di

esperienza professionale nell’economia domestica [fr. 21.85/h (importo rimasto

invariato anche a seguito della modifica del CNL che ha integrato le norme

inerenti all’assistenza 24 ore su 24, valida dal 1° gennaio 2025; cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/contratti/20241203_-_Allegato_FU_-_Adeguamento_salari_CNLPD_-_Stato_2025.pdf;

FU 235 2024) x 44 ore x 4 settimane = fr. 3'845.60; cfr. https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/Personenfreizuegigkeit/normalarbeitsvertraege_bund/hauswirtschaft_29.11.2023_de.pdf.download.pdf/Hauswirtschaft_29_11_2023_it.pdf].

In relazione all’argomentazione

sviluppata nel ricorso secondo cui, visto che il costo di una badante è spesso

posto a carico del paziente e/o della famiglia, la scelta di un datore di

lavoro ricadrà maggiormente su una figura professionale che vanta meno

esperienza e che quindi in virtù del CNL può essere pagata in misura minore

rispetto a una badante con esperienza pluriennale (cfr. doc. I pag. 9), giova

rilevare che, come indicato dalla parte ricorrente, il CNL è uno strumento atto

a evitare il dumping salariale (cfr. doc. I pag. 9).

L’asserzione ricorsuale non

risulta, poi, comprovata debitamente, per cui si rivela essere una mera allegazione di parte.

Ad

ogni modo va ribadito che l’assicurata, già nel 2017, ossia allorché

oggettivamente disponeva di meno esperienza professionale, era stata assunta

dalla famiglia __________ con contratto di durata indeterminata al 100% e una

retribuzione di fr. 3'956.-- lordi al mese, superiore a quanto previsto dal CNL

allora in vigore per il personale non qualificato con quattro anni di

esperienza professionale nell’economia domestica (fr. 20.75/h x 44 ore x

4.

settimane = fr. 3'652; cfr. doc. 11).

L’UMA ha, altresì, affermato di

avere esaminato cinque assunzioni in qualità di badante e che “tutte le

persone non erano qualificate e 3 di queste hanno ricevuto dal datore di lavoro

un salario conforme o superiore alla categoria “non qualificato con quattro

anni di esperienza professionale nell’economia domestica” (cfr. doc. B pag.

4).

A proposito di un salario offerto

rispettoso del CNL ma non corrispondente al desiderio dell’insorgente,

eventualmente riferito a un impiego a tempo parziale, l’amministrazione ha

osservato che “la LADI sostiene anche il reinserimento professionale

parziale o temporaneo tramite lo strumento del guadagno intermedio” (cfr.

doc. V pag. 5).

In effetti l’art. 24 LADI enuncia

che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività

lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo

di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di

guadagno. Il tasso d’in­dennità è determinato secondo l’articolo 22. Il

Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).

È

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto

nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art.

23.

cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).

Giusta

l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,

l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione

della prestazione, a indennità compensative (cfr. STFA C 166/05 del 1°

settembre 2005; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.; STCA 38.2021.83

del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022

del 23 gennaio 2023.

Per

completezza si rileva che ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI, poi,

un’occupazione che procura all’assicurato un salario inferiore al 70% del

guadagno assicurato è comunque adeguata se l’interessato riceve prestazioni

compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio).

È vero che giusta l’art. 24 cpv.

4.

LADI il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al

massimo durante i primi 12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso

1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la

riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di

mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno

più di 45 anni.

È

altrettanto vero, tuttavia, che secondo l’art. 9 cpv. 4 LADI se il termine

quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo

l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente

applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge

non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI

va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della

prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle,

la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr.

art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il

nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il

nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente

termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. DTF 146

V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1.,

pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015

consid. 3.2.; STCA 38.2022.67

del 14 dicembre 2022 consid. 2.3., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22 febbraio 2023).

2.14

Infine la circostanza di non avere

conseguito la patente di guida (cfr. doc. I pag. 8) non si rivela un elemento

che soggettivamente, in concreto, possa rendere il collocamento della

ricorrente difficoltoso per motivi inerenti al mercato del lavoro.

L’assicurata, infatti, ha

reperito, senza problemi in merito, l’occupazione presso la famiglia __________

durata cinque anni (cfr. consid. 2.10.).

Inoltre gli enti interpellati dall’UMA

non hanno segnalato come requisito essenziale la patente di guida (cfr. doc.

22.1; 22.2; 22.3; 22.5). Soltanto __________ ha indicato quale condizione il

fatto di essere automuniti, pur specificando “se possibile” (cfr. doc.

22.4).

Ne

discende che la ricorrente, neppure da questo profilo, poteva essere ritenuta

svantaggiata per i posti di lavoro in qualità di badante rispetto ad altre

persone.

Nemmeno il figlio nato nel 2012

impediva all’assicurata di lavorare quale badante. Da una parte, __________

vive dal 2020 con il padre in provincia di __________ (cfr. consid. 2.10.).

Dall’altra, la ricorrente poteva

esercitare il diritto di visita principalmente durante le vacanze.

In ogni caso, riguardo al

desiderio di accogliere il figlio in Ticino (cfr. doc. I pag. 5), va tenuto

presente che già in passato ella ha svolto l’attività di badante non risiedendo

24.

ore al giorno presso il datore di lavoro, ma disponendo di un proprio

appartamento.

L’impiego presso il signor __________

corrispondeva a un lavoro a tempo pieno. È notorio che tale grado di

occupazione implica difficoltà di conciliabilità tra famiglia e lavoro, ma non

rende quest’ultimo impossibile, soprattutto vivendo in una cittadina come __________.

L’Associazione __________, ad esempio, è un’associazione regionale che ha come

scopo quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di

conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli, ;

2.15

In

esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 deve

essere confermata, in quanto il collocamento dell’insorgente non risulta essere

stato reso difficile da ragioni inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2

LADI).

Come

ampiamente esposto, infatti, da un lato, il negli anni 2022 e 2023 sussisteva

un bisogno di figure professionali quali le badanti per il cui ruolo non era

essenziale una formazione sanitaria (cfr. consid. 2.11.). Dall’altro,

l’assicurata non poteva essere ritenuta svantaggiata per motivi personali per

tali posti di lavoro rispetto ad altri candidati (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.).

Lo

svolgimento del tirocinio quale operatrice sociosanitaria della durata di tre

anni corrisponde, di conseguenza, a una scelta, del tutto legittima, atta a

soddisfare un desiderio personale - peraltro manifestato già nel maggio 2022

contestualmente all’iscrizione presso l’URC (cfr. doc. 2; consid. 2.10.) -, che

non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr.

consid. 2.7.).

2.16

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68

del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3

aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti