38.2024.53
Rettamente negate a ric. assegni di formazione per svolgere tirocinio quale operatrice sociosanitaria. Da accertamenti svolti da UMA su rinvo TCA (38.2023.68) emerso che collocam. della medesima, nella sua professione di badante, non è stato reso diffic. da motivi inerenti al mercato del lavoro
24 febbraio 2025Italiano79 min
misure attive se lo scrivente sindacato si permette di dire che gli approfondimenti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.53
rs
Lugano
24 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2024 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Questa Corte, con sentenza
38.2023.68 del 29 aprile 2024, cresciuta in giudicato incontestata, ha
stabilito che a torto l’Ufficio delle misure attive (UMA), con decisione del 19
ottobre 2023, confermata dalla decisione su opposizione del 28 novembre 2023, aveva
negato a RI 1, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso C, il
diritto ad assegni di formazione nel periodo 25 settembre 2023 – 24 settembre
2026 per svolgere il tirocinio quale operatrice sociosanitaria presso __________
e ottenere il relativo attestato federale di capacità – AFC, ritenendo che la
medesima non risultasse difficilmente collocabile per motivi inerenti al
mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI).
Al riguardo nel giudizio in
questione è stato evidenziato che la documentazione agli atti non consentiva di
determinare se il criterio della difficoltosa collocabilità fosse adempiuto o
meno nel caso della ricorrente.
Conseguentemente il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione, da un lato, per esperire ulteriori
accertamenti al fine di chiarire, in particolare, se sul mercato del lavoro vi
fosse la richiesta di figure professionali attive quali badanti e se effettivamente
senza una formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere
l’attività di badante.
Dall’altro, per valutare
nuovamente se la domanda dell’assicurata volta a ottenere gli assegni di
formazione dovesse o meno essere accolta.
Quale complemento istruttorio è
stato indicato di segnatamente contattare le Associazioni e gli enti che si
occupano, tra l’altro, di cercare, selezionare e collocare badanti per
assistere, a tempo pieno o parziale, persone anziane e/o bisognose di aiuto per
verificare il numero di posti di lavoro offerti quale badante e le relative
condizioni, con specifico riferimento alle qualifiche richieste,
rispettivamente il numero di badanti che hanno reperito un impiego nel 2022 e
nel 2023.
1.2. A seguito della sentenza 38.2023.68
l’UMA, l’11 giugno 2024, ha contattato diversi enti (__________; cfr. doc.
21-22.5) attivi nel collocamento e/o assunzione di badanti o personale
domestico, invitandoli a comunicare alcuni dati sull’attività di assunzione,
collocamento e/o prestito di badanti svolta nel 2022 e nel 2023.
Tali enti hanno risposto nei mesi
di giugno e luglio 2024 (cfr. doc. 22.1-22.5).
1.3. L’UMA, il 23 agosto 2024, ha emesso
una decisione con la quale ha nuovamente respinto la domanda formulata il 19
settembre 2023 da RI 1 tendente all’ottenimento degli assegni di formazione,
rilevando:
"
(…)
3. Posti di lavoro offerti quale
badante
Nel 2022 e nel 2023 sono stati
annunciati posti vacanti come "aiuto familiare/assistenti sanitari al
domicilio" agli Uffici regionali di collocamento (cfr. allegato 3). Con
questa professione sono inseriti i posti vacanti per "badanti" nel
Sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica
del mercato del lavoro (COLSTA).
Inoltre la maggior parte degli enti
contattati ha confermato che nello stesso periodo ha offerto posti di lavoro
quale badante sia a tempo pieno che a tempo parziale. (cfr. allegato 3)
4. Condizioni con specifico
riferimento alle qualifiche richieste
Gli enti che hanno assunto badanti
hanno confermato che per l'assunzione non è richiesta una formazione minima. Le
condizioni menzionate sono: disporre di esperienza professionale e possedere
un'attitudine e competenze personali idonee a svolgere questa professione.
(cfr. allegato 2)
5. Numero badanti che hanno
reperito un impiego
Gli enti hanno confermato che sia
nel 2022 sia nel 2023 hanno assunto badanti sia a tempo pieno che a tempo
parziale. (cfr. allegato 2)
Considerato quanto sopra,
confermiamo che esiste la richiesta di figure professionali attive come badanti
e che la signora RI 1 risponde alle condizioni poste dai datori di lavoro.
Fatti
I datori non richiedono una
formazione particolare, ma sono attenti all'esperienza professionale già
acquisita e alle competenze personali delle candidate. La signora RI 1 vanta
svariati anni di esperienza professionale quale assistente a domicilio di
persone affette da disturbi di salute e prevalentemente anziane. Si ritiene che
quest'esperienza e il suo interesse verso la cura alle persone, confermano pure
l'esistenza dell'attitudine e delle competenze personali richieste.
Per questo motivo si ritiene che la
condizione di difficile collocabilità posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia
adempiuta. (…)” (Doc. 4=E)
1.4. Il 19 settembre 2024 RI 1,
rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione, facendo valere di essere
stata ingiustamente esclusa dal diritto di beneficiare degli assegni di
formazione e che gli accertamenti svolti dall'UMA, il quale al riguardo non
avrebbe rispettato quanto stabilito dal TCA, non hanno in alcun modo apportato
elementi atti a valutare se fosse o meno collocabile ai sensi della LADI. È
stato poi precisato che l’amministrazione si è limitata a fare una valutazione
sulla quantità di ricerche di lavoro svolte nell'ambito dell'aiuto
familiare/badante, disinteressandosi completamente della situazione globale
nella quale ella si trova.
Inoltre l’interessata ha asserito:
"
(…) riteniamo che la nostra
associata adempia a tutti i requisiti imposti dalla LADI per poter ottenere gli
assegni di formazione. In particolare:
-
La signora RI 1 soffre di
difficoltà di reintegrazione a causa di motivi inerenti al mercato del lavoro
nel quale è sempre stata occupata da quando è giunta nel nostro paese. (art. 59
cpv. 2 lit. a LADI).
-
La possibilità per la nostra
associata di potersi formare in un ambito come quello delle cure nel settore
degli anziani ha il pregio di offrire una risorsa formata in più in un settore
professionale che soffre per la scarsità di personale formato. In tal senso, il
riconoscimento del provvedimento richiesto dalla nostra associata consentirebbe
di adempiere allo scopo di promuovere le qualifiche professionali secondo i
bisogni del mercato (art. 59 cpv. 2 lit. b LADI).
-
Come ampiamente esposto nei
paragrafi precedenti, il settore delle badanti è per definizione precario e se
si considera la situazione personale della nostra associata, il rischio che
quest'ultima subisca gli effetti nefasti di una disoccupazione di lunga durata
sono concreti. Al contrario, se la signora RI 1 potesse disporre degli assegni
di formazione LADI, si ridurrebbe fortemente il rischio di ritrovarla in
disoccupazione a breve e a lungo termine (art. 59 cpv. 2 lit. c LADI).
-
Il fatto di poter seguire una
formazione duale completa, consentirà alla signora RI 1 di acquisire tutte le
competenze professionali per avviare definitivamente la sua carriera
nell'ambito sociosanitario (art. 59 cpv. 2 lit. d LADI).
-
La signora RI 1 è nata nel 1979 e
pertanto supera ampiamente i 30 anni (art. 66a cpv. b LADI).
-
La signora RI 1 non dispone di una
formazione riconosciuta in Svizzera e, come ampiamente esposto in precedenza,
ha notevoli difficoltà nel reperimento di un impiego nell'ambito della sua
professione.
7. Oltre ai fatti sopra esposti e
già esposti nel quadro della prima procedura di ricorso, vi sono una serie di
ulteriori elementi che non sono stati minimamente considerati da parte dell'UMA
nella decisione qui avversata.
-
La signora RI 1 era iscritta in
disoccupazione dal 3 maggio 2022, svolgendo sempre le ricerche necessarie a
reperire un nuovo posto di lavoro e solo a settembre 2023 è riuscita a reperire
un posto in formazione presso la __________. Questo per dire che la nostra
associata aveva praticamente consumato tutto il suo diritto alla disoccupazione
e si sarebbe trovata ben presto esclusa dal diritto a percepire le indennità di
disoccupazione. In altre parole, si sarebbe ritrovata totalmente privata di
un'entrata economica. Ora, già solo per questo motivo, mal si capisce come
l'UMA possa ritenere che la nostra associata sia spendibile sul mercato del
lavoro...
-
Come spiegato ampiamente nel corso
della prima procedura, la signora RI 1 presenta alcuni elementi soggettivi che
la rendono difficilmente collocabile: ha un figlio per il quale deve garantire
un'abitazione idonea per espletare i diritti di visita (le condizioni di
assunzione delle badanti richiedono nella maggior parte dei casi di vivere
presso l'utente); la signora RI 1, sebbene non abbia una formazione, è tenuta a
richiedere un salario più elevato rispetto al salario base e questo perché il
contratto normale di lavoro impone questo obbligo legale per coloro che hanno
maturato un'esperienza professionale (questo la rende evidentemente molto meno
competitiva in questo particolare mercato professionale); la signora RI 1 non
dispone delle patenti di guida. Non si offenderà lo spettabile ufficio delle
misure attive se lo scrivente sindacato si permette di dire che gli approfondimenti
imposti dal Tribunale cantonale non sono stati svolti con la perizia che ci si
aspettasse. L'UMA infatti, si è limitato a presentare delle dichiarazioni di
enti che presentano la situazione del mercato delle badanti in un quadro
quantitativo e non qualitativo. Per capire se una persona è spendibile sul
mercato del lavoro in una determinata professione, occorre invece valutare
anche le sue caratteristiche personali e fare poi un'analisi che sia più
approfondita: quanti dei posti presentati dall'UMA nella sua decisione sono
raggiungibili con i mezzi pubblici? Quanti collocamenti sono andati a buon fine
per il fatto che la badante è andata a vivere presso l'utente? Quali sono i
salari di assunzione di queste figure? L'UMA non ha in alcun modo approfondito
la questione. Anzi, ci viene da dire che se questo è il metodo di valutazione
della spendibilità sul mercato del lavoro, si potrebbe tranquillamente abrogare
la misura prevista dall'articolo 59 LADI poiché in qualsivoglia settore
professionale si potrebbero dimostrare numericamente le assunzioni. Riteniamo
quindi che I'analisi svolta non abbia in alcun modo adempiuto alla richiesta
del TCA e non è aderente con lo scopo della LADI e della Rilocc.
-
Sempre in merito agli
"approfondimenti" svolti dall'UMA, ci piacerebbe sapere quante sono
le persone in cerca di lavoro in questo ambito. Senza questo dato, i numeri
presentati dall'ufficio non hanno nessun valore atto a dimostrare se vi sia o
meno spazio per accedere alla professione di badante. Ancora una volta si
contesta dunque che l'approfondimento sia stato fatto nel solco di quanto
richiesto dal TCA. Sempre su questo punto, si evidenzia che durante tutto il
periodo di iscrizione in disoccupazione, l'UMA è stato in grado di proporre
alla signora RI 1 solamente un paio di potenziali datori di lavoro che
ricercassero attivamente una badante per il tramite delle persone disoccupate
in quel momento. Per onore di cronaca, i due potenziali datori, sebbene
contattati dalla nostra associata, non diedero mai risposta...
Peraltro,
anche il fatto che la signora si sia orientata ad altri settori professionali
per trovare lavoro (col consenso del consulente URC), dovrebbe essere una
ulteriore prova della difficoltà di reperire un'occupazione quale badante e
questo sia per la situazione personale della nostra associata, sia per un
mercato del lavoro di difficile accesso a causa delle esigue possibilità di
Iavoro. (…)” (Doc. 5 pag. 6-8)
1.5. Con decisione su opposizione del 30
ottobre 2024 l’UMA ha confermato il provvedimento del 23 agosto 2024, ribadendo
che la condizione posta dall’art. 59 cpv. 2 LADI non è rispettata.
In particolare l’amministrazione
ha affermato di avere svolto gli accertamenti richiesti dal TCA, come pure che
il risultato ha permesso di confermare l’esistenza di posti di lavoro quale
badante che non richiedono la qualifica come operatrice sociosanitaria OSS e
che erano adeguati per la richiedente.
Inoltre è stato evidenziato:
"
(…)
2. Approfondimento sugli
accertamenti effettuati dall’Ufficio delle misure attive
Il nostro Ufficio ha svolto gli
accertamenti richiesti dal TCA al considerando 2.14 poiché l’assicurata e il
suo rappresentante legale avevano affermato che sempre più famiglie assumono
persone qualificate con diploma OSS. In particolare l’assicurata aveva
dichiarato “le famiglie hanno preferito persone con formazione OSS, per
evitare di dovere ricorrere, oltre alla badante, all’assistenza regolare anche
di un’infermiera diplomata, o personale di __________”.
Dalle risposte degli enti
contattati risulta che per lo svolgimento dell’attività di badante non è
richiesta una qualifica minima, ma i datori di lavoro, richiedono il possesso
di esperienza professionale.
Prendiamo posizione come segue in
merito alle criticità formulate dal rappresentante legale.
a) Quanti
dei posti presentati da UMA sono raggiungibili con i mezzi pubblici?
La signora
abita a 400 metri dalla Stazione FFS di __________, uno snodo importante nella
rete dei trasporti pubblici del Canton
Ticino. La stazione è servita da treni regionali (S10 e S50), da treni a lunga
percorrenza che fermano a __________, __________ e __________ come pure da varie
linee di bus che la collegano con il centro, i quartieri limitrofi e le aree
circostanti della Città di __________. Da questa
stazione in un'ora di viaggio si possono raggiungere posti di lavoro fino
a __________, __________ e __________, collegamenti garantiti dalle 6.00 alle
22.00 e in certi casi anche prima e dopo ma con
una cadenza inferiore. Se consideriamo che ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI un’occupazione è adeguata quando
il tempo di tragitto è inferiore a due ore sia per recarsi sul posto di lavoro,
sia per il rientro, i posti di lavoro possono trovarsi anche a __________, __________,
__________, __________, ...
Quindi la maggior parte delle
località del Ticino, che formano la parte più densamente popolata, è
raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici ed è accessibile alla
richiedente dal suo domicilio.
Oltre il 90% dei posti di lavoro
segnalati agli Uffici regionali di collocamento sono da considerare adeguati ai
sensi della LADI.
Da notare che i posti di lavoro
quale operatrice sociosanitaria AFC richiedono pure ampia mobilità geografica e
disponibilità oraria. Le case per anziani sono presenti in varie località del
Ticino e gli orari di lavoro prevedono turni particolari (es. turni spezzati o
notturni). I servizi Spitex richiedono addirittura una maggiore mobilità
geografica. Inoltre durante la formazione gli apprendisti oltre i 18 anni possono
lavorare due week-end al mese e la fascia oraria giornaliera in cui possono
lavorare va dalle 08.00 alle 23.00.
(vedi Convenzione per
l’accompagnamento nella pratica degli apprendisti delle formazioni settore
sociosanitario).
b) Quanti collocamenti sono andati
a buon fine per il fatto che la badante è andata a vivere presso l'utente?
Dalla descrizione dei posti vacanti
una decina di casi richiede la convivenza presso l'utente.
La maggior parte dei posti
segnalati non ha posto una condizione simile.
c) Quali
sono i salari di assunzione di queste figure?
I posti
vacanti segnalati indicano che la retribuzione verrà determinata in base al
contratto di lavoro normale in vigore. I datori di lavoro hanno posto come
requisito essenziale il disporre di esperienza professionale, criterio
determinante alla definizione del livello salariale.
Solo una parte dei posti è stata
occupata grazie all'intervento dell'URC. Abbiamo potuto esaminare 5 assunzioni.
Tutte le persone non erano qualificate e 3 di queste hanno ricevuto dal datore
di lavoro un salario conforme o superiore alla categoria "non qualificato
con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica".
Pertanto esistono posti di lavoro
adeguati all'esperienza pluriennale dell'assicurata.
d) Quante sono le persone in
cerca di lavoro in questo ambito?
Presentiamo i dati delle persone
iscritte al Servizio pubblico di collocamento e i dati delle persone annullate
(trovato lavoro) negli anni 2022 e 2023 nella professione di assistenti
sanitari a domicilio.
Distinzione delle persone iscritte
al Servizio pubblico di collocamento:
- disoccupati = persone
immediatamente disponibili per il collocamento
- persone in cerca d'impiego =
persone non immediatamente collocabili (es. malattia, infortunio, maternità,
ecc.) o che svolgono un’attività lucrativa
Disoccupati 2022
e 2023
Iscritti
281
Annullati
180
Fonte: Dati Colsta
Persone in cerca di impiego 2022
e 2023
Iscritte
441
Annullate
356
Fonte: Dati Colsta
e) Durante tutto il periodo di
disoccupazione, I'UMA è stato in grado di proporre solamente due potenziali
datori di lavoro che, sebbene contattati dalla signora, non hanno risposto.
La proposta di posti vacanti non è
fatta dall'UMA ma dal consulente URC. A Colsta risulta una segnalazione al 13
giugno 2022 (inizio della disoccupazione al 1º giugno 2022), ma non abbiamo
informazioni sul seguito, né che l'assicurata abbia effettivamente contattato
il datore di lavoro né la risposta del datore sulla sua candidatura.
Ci preme rilevare che
l'accertamento richiesto dal TCA riguarda la verifica dell'esistenza di posti
di lavoro quale badante contattando gli enti e le associazioni che si occupano,
tra l'altro di cercare, selezionare e collocare badanti. Dai dati rilevati
risulta che il maggior numero di posti di lavoro è stato segnalato a questi
enti a cui la signora avrebbe quindi dovuto rivolgersi ma non l'ha fatto.
f) La signora si è orientata
verso altri settori per trovare lavoro (con consenso URC)
Sulle ricerche di lavoro svolte
dalla signora si è già espresso il TCA.
(…)” (Doc. B pag. 4-6)
1.6. Contro la decisione su opposizione RI
1, sempre assistita da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo il riconoscimento del diritto agli assegni di formazione a partire
dal 25 settembre 2023 e fino al 24 settembre 2026 (cfr. doc. I pag. 12).
A sostegno della propria pretesa
la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
"
(…)
10. In
merito alle risposte fornite nella decisione su opposizione:
-
Per quanto riguarda la possibilità
di raggiungere i posti di lavoro con i mezzi pubblici (risposta a), I'UMA
confonde il principio di adeguatezza fissato dall'articolo 16 LADI con la
questione di sapere se la condizione della nostra associata la pone nella reale
ed effettiva condizione di essere difficilmente collocabile in relazione con il
mercato del lavoro in uno specifico settore. Ora, è chiaro che per sua natura
la badante sulla quale la famiglia (o il paziente) fa affidamento, deve
garantire massima flessibilità e massima prontezza di intervento e questo in
particolare al di fuori dell'attività pianificata (concetto di "picchetto
a oltranza") e a tutti gli orari. Anche ammettendo che nelle zone urbane
ci si possa spostare efficacemente con i mezzi pubblici, è palese che a livello
di spendibilità del profilo non patentato in questo ambito è molto bassa e
difficoltosa. Se prendiamo ad esempio il settore del servizio a domicilio (una
badante che non risiede nell'abitazione del paziente può tranquillamente essere
paragonata a un operatore a domicilio), siamo certi di non poter essere
smentiti affermando che senza patente non si ha chances di essere assunti. E
allora mal si capisce come la nostra associata potrebbe essere facilmente
collocabile senza patente. Peccato che UMA, nella raccolta delle informazioni,
non abbia verificato quante badanti sono assunte senza patente. Lo ribadiamo:
il concetto di adeguatezza posto all'articolo 16 LADI non ha nulla a che vedere
col concetto di collocamento reso difficile da motivi inerenti al mercato di
lavoro. In questo senso, la risposta di UMA non è attintene e non porta nessun
ulteriore elemento utile alla procedura.
-
Sempre per quanto concerne la
risposta a) esposta da UMA, siamo costretti a ricordare al lodevole Ufficio che
nei settori della sanità coperti da CCL (ma anche secondo la Legge sul Lavoro),
sono previste regole e diritti particolari per quanto riguarda la
pianificazione del lavoro, in particolare per le lavoratrici che adempiono a
degli obblighi di assistenza nei confronti di figli. È altresì notorio che
nelle strutture e/o nei servizi di cura a domicilio, i datori di lavoro
assumono più facilmente le mamme in quanto possono avvalersi di più
collaboratrici e collaboratori, in modo da poter organizzare un programma di
lavoro che consideri le necessità del personale e che sia rispettoso degli
obblighi di legge, in particolare per quanto concerne il lavoro notturno, i
fine settimana, le pause, i riposi, il diritto ad assentarsi per la cura dei
figli, ecc. Inoltre, i CCL prevedono ulteriori diritti a livello di orari di
lavoro e conciliabilità lavoro famiglia. Per contro, nella quasi totalità dei
casi, una badante viene assunta quale unica operatrice per il paziente, senza
quindi che vi sia possibilità per una mamma di imporre le sue esigenze e i suoi
diritti e senza potersi avvalere di un team di colleghi con i quali pianificare
il lavoro. E allora, anche in questo caso, è evidente che un profilo come
quello della signora RI 1 (famiglia monoparentale con figlio a carico) sia
estremamente difficile da collocare nello specifico mercato del lavoro del
personale domestico. Ancora una volta dobbiamo quindi affermare che UMA non
apporta nulla di più con le sue risposte, che peraltro appaiono formulate senza
disporre di una reale conoscenza delle realtà che caratterizzano nel concreto
il mercato del lavoro e la ricerca di un posto di lavoro.
-
Per quanto riguarda il quesito b),
salvo una svista da parte nostra, non abbiamo ricevuto alcun elemento che
dimostri quanto riportato da UMA e non ci risulta che tale domanda sia stata
formulata all'attenzione dei datori di lavoro contattati da UMA per svolgere il
loro "approfondimento". Si tratta quindi di un punto che non possiamo
approfondire e che contestiamo. Inoltre, non sono stati valutati ulteriori
elementi posti dall'utenza quali condizioni di assunzione come ad esempio il
fatto di vivere molto vicino al paziente. Ancora una volta,
"l'approfondimento" appare molto superficiale e si disinteressa di
verificare la situazione concreta.
-
Per quanto concerne la risposta
c), osserviamo quanto segue. Se si considera un salario ipotetico a tempo pieno
fondato su 195 ore mensili (45 x 4.33), con un salario orario di 19.95, il
salario mensile ammonterebbe a fr 3887, mentre con un salario orario di 21.85
(salario dopo 4 anni di esperienza), il salario mensile ammonterebbe a fr 4257.
La differenza è di ben 380 franchi al mese, ovvero circa il 10%. Si tratta
chiaramente di una differenza importante a fronte di figure professionali non
qualificate che possono vantare (o presentare di loro spontanea volontà)
unicamente esperienza quali badanti. Considerato che spesso il costo di questa
figura professionale è posto a carico del paziente e/o della famiglia, è
evidente che la scelta verterà maggiormente verso un profilo che vanta meno
esperienza (da 0 a 3.99 anni) e quindi un salario inferiore. La prova
definitiva che la scelta vada in questo senso è data dal fatto che il settore è
sottoposto a un contratto normale di lavoro Federale. In altre parole, la
Confederazione ha imposto un CNL per frenare il fortissimo dumping salariale
esistente e comprovato nel settore. Che poi UMA presenti un'analisi fondata su
5 casi Iascia il tempo che trova. ll dumping invece è dimostrato a livello
Nazionale dal lavoro di inchiesta svolto dalle commissioni tripartite e dalle
indagini degli ispettorati del lavoro. Anche in questo caso, Ia risposta di UMA
non porta nessun elemento utile ai sensi della definizione prevista
dall'articolo 59 LADI.
-
Per quanto riguarda il punto d) ci limitiamo a ribadire che dei dati
generali esposti come ha fatto UMA non portano nessun elemento supplementare
atto a giustificare la decisione di rifiuto. A parere nostro, la richiesta di approfondimento richiesta dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali non è stata minimamente
soddisfatta e, di transenna, l'ulteriore decisione di rifiuto è infondata.
Alla luce di quanto esposto in
questo paragrafo, lo scrivente sindacato esprime la sua insoddisfazione circa
le risposte fornite da UMA che, di fatto, non apporta nessun elemento che possa
fondare la sua decisione negativa nei confronti della nostra associata. Sia la
decisione su opposizione oggetto del presente ricorso, ma ancor più la
decisione del 23 agosto 2024 sono state redatte senza la volontà di verificare
concretamente le difficoltà e le particolarità legate al profilo della signora RI
1 che, nel frattempo, con impegno e fatica sta portando avanti una formazione
che le permetterà, questa sì, di essere spendibile nel nostro mercato del
lavoro. UMA non si è mai preoccupato di verificare (ad esempio con i datori di
lavoro che ha contattato o con i dati di cui dispone per il tramite dell'URC)
se un profilo come quello della nostra associata è effettivamente soggetto a
problemi di collocabilità nel senso voluto dall'art. 59 LADI. UMA avrebbe
potuto facilmente verificare quante mamme con bambini under 16 a carico
lavorano nel settore e/o reperiscono lavoro, quanto personale domestico assunto
è senza patente, qual è il livello salariale reale nel settore coperto da CNL,
ecc. E invece no, l'Ufficio si è limitato ad esporre dati e a dare risposte per
tentare, secondo lo scrivente senza successo, di circostanziare un rifiuto che
appare infondato alla luce degli ulteriori "approfondimenti" svolti
dall'Ufficio. UMA si è limitato a rispondere stancamente alle nostre domande e
a fornire dati che non possono rappresentare un elemento statistico
sufficiente a definire o, ancor peggio rifiutare, il
sostegno previsto dalla LADI. (…)” (Doc.
I pag. 8-10)
1.7. Nella
sua risposta del 13 gennaio 2025 l’UMA ha postulato la reiezione del ricorso
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. V).
1.8. Il
14 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. La
parte ricorrente contesta, dal profilo formale, il fatto che “tutti gli atti
della presente (e della precedente procedura) sono stati firmati dal signor __________
e dalla signora __________, tranne la decisione su opposizione, questa volta
firmata sempre dal signor __________ e dalla signora __________. (…)”, sollevando
al riguardo dubbi circa l’imparzialità delle decisioni emesse (cfr. doc. I pag.
11).
L’art. 1 LADI stabilisce che le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge
non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 49 cpv. 1 LPGA enuncia che nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali.
2.2. Per quel che concerne,
specificatamente, l'assicurazione contro la disoccupazione l'art. 100 cpv. 1
LADI prevede che nei casi di cui agli articoli
36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di
domande di risarcimento va emanata una formale decisione.
Per il
resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura
semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda
dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.”
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa
invece che “in deroga all’articolo 52
capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la
competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici
regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b”.
2.3. Ai sensi dell’art. 1 lett. b del
Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai
disoccupati (RL-rilocc) sono competenti per l’applicazione della LADI e della
L-rilocc, in particolare, la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di
collocamento (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico
(UG).
L’art. 2b lett. c RL-rilocc
prevede poi che tra i compiti delegati all'Ufficio delle misure attive vi è
quello di decidere in merito all’attribuzione, segnatamente, degli assegni di
formazione (art. 66a LADI).
In concreto, come visto nella
sentenza 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.3., sia la decisione del 19
ottobre 2023 che ha negato per la prima volta alla ricorrente il diritto agli
assegni di formazione che la decisione su opposizione del 28 novembre 2023, con
cui è stato confermato il precedente provvedimento, riportano il nominativo di __________,
caposervizio dell’Ufficio delle misure attive, quale persona incaricata della
pratica. Entrambe le decisioni sono, poi, state firmate da __________ stessa e
dal capoufficio dell’Ufficio delle misure attive, __________.
Inoltre anche il provvedimento del
23 agosto 2024, con il quale l’UMA, dopo aver esperito gli accertamenti
indicati nel giudizio emanato dal TCA, ha nuovamente rifiutato di riconoscere
all’assicurata gli assegni di formazione è stato firmato da __________ e da __________
(cfr. doc. 4).
La decisione su opposizione del
30 ottobre 2024, invece, quale funzionaria incaricata prevede il nominativo di __________,
caposervizio dell’Ufficio delle misure attive, la quale ha firmato il
provvedimento unitamente al capoufficio __________ (cfr. doc. B).
In una sentenza C 6/04 del 16
febbraio 2005 consid. 4 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale), in relazione alla censura del ricorrente
secondo cui la sua opposizione contro la sospensione di sei giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro da
parte di un URC del Canton Lucerna era stata trattata dalla medesima persona
che si era occupata della decisione iniziale, ha rilevato che il Cantone
Lucerna aveva rinunciato alla facoltà di cui all’art. 100 cpv. 2 LADI, per cui
gli URC restavano competenti a esaminare anche le opposizioni interposte contro
i provvedimenti emessi dagli stessi.
L’Alta Corte, al riguardo, ha
precisato che, benché sarebbe sensato, al fine di garantire maggiore
obiettività della decisione su opposizione, separare dal profilo personale
coloro che trattano le decisioni iniziali da coloro che emanano le decisioni su
opposizione, ciò non è imposto dal diritto federale.
Di conseguenza il TFA ha concluso
che il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna che aveva
respinto il ricorso dell’assicurato non prestava, su questo punto, il fianco a
critiche.
Il Tribunale federale, in una
sentenza 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.4., ha poi ricordato che “l'art.
52 LPGA dispone che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione
personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge,
bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli
assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04
del 16 febbraio 2005 consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04],
consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler,
Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG],
in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, pag. 75 seg.)”.
In un giudizio 8C_636/2013 del 20
febbraio 2014, pubblicato in DLA 2014 pag. 149 consid. 3, la nostra Massima
Istanza ha, del resto, evidenziato che nei casi in cui l’opposizione viene
valutata dall’autorità che ha già emanato la decisione, la procedura di
opposizione rientra nella procedura amministrativa originaria. Nell’ambito di
questa procedura il semplice fatto che una determinata persona si sia già
occupata della questione non giustifica la ricusazione generale. Pertanto, non
solo è ammesso, ma si verifica spesso che la stessa persona che ha emesso la
decisione iniziale, ne esamini l’opposizione.
In
proposito cfr. inoltre D. Cattaneo,
Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti
di diritto delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la
formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006, pag. 139-141 n. 4.
Nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione il TCA ha comunque stabilito che la
soluzione adottata da determinati uffici di separazione personale e gerarchica
tra colui che decide e colui che valuta l'opposizione, anche se appartenenti al
medesimo ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme
all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo
2011 (“i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in
materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro
dell'articolo 85b LADI. (cpv. 1) In tutti gli altri casi è competente in
materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione. (cpv. 2)”;
cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003;
STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA
38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA
38.2003.51 del 9 febbraio 2004).
Per un caso nel settore
dell’assistenza sociale cfr. STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013 consid. 2.3.
In simili condizioni, la
decisione su opposizione del 30 ottobre 2024, trattata dalla caposervizio
dell’UMA, __________, la quale, prima dell’opposizione del 19 settembre 2024,
mai si era occupata della procedura concernente l’insorgente, risulta, anche se
pure sottoscritta dal capoufficio __________, formalmente valida.
2.4. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’Ufficio delle
misure attive, con decisione del 23 agosto 2024, confermata dalla decisione su
opposizione del 30 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), abbia negato a RI 1
il diritto agli assegni per la formazione quale operatrice sociosanitaria
presso __________ postulati il 19 settembre 2023 per il periodo dal 25
settembre 2023 al 24 settembre 2026.
2.5. Il
1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…) In linea di massima, la
presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il
rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e
vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata.
(…)"
Anche
la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011,
in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.6. Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione
a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla
disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4 I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio
fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla
situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto
solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un
presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano
in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28
novembre 2016 consid. 3.1.; 3.3.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid.
4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio
2008 consid. 3.2.; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio
del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio
1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso
se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28
pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances
démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux
parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une
situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).
Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3
LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del
diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le
condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
2.7. A proposito del criterio della
difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti
individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid.
2.6.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve
poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA
C 11/02 del 22 marzo 2004).
Il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un
Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al
Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto
da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima
occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da
un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che
determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli
impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per
motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di
lavoro.
L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal
profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale
dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di
francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato
del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava
svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese,
siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di
buone conoscenze di una lingua straniera.
Inoltre
con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179
seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi
per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).
Il
diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del
lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni
possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo
impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro
comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento
oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato
del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata
di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di
condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona
non ha diritto all’assunzione dei costi.
In
una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale
l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione
frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato
dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per
motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una
formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni
sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente
dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato
assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la
specializzazione auspicata dal medesimo.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, destinata alla
pubblicazione in RtiD I-2024; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020.
In dottrina B. Rubin, in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è
così espresso:
"
(…)
DIFFICULTÉS
DE PLACEMENT
13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne
se justifie pas. Lorsque la
formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de
retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à
une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce
cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue pas suffisamment
de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la
fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un
autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours
alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de
marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration
des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la
fréquentation de la mesure était
une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute
Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité
était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la
solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus
d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité
(arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).
15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent
être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si
l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme
(DTA 1988 p. 30);
- de diplômes non suffisamment
orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité
restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à
un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])."
2.8. Quale provvedimento
speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di
formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati
che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale
completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della
loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una
durata massima di tre anni.
L’art.
66a LADI ha il seguente tenore:
"
1L’assicurazione può concedere assegni per una
formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una
formazione professionale completa o
riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un
impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una
deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:
a. hanno conseguito un diploma universitario o di
una scuola professionale superiore riconosciuto
in Svizzera o che, pur senza
ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di
questi centri di formazione; o
b. hanno superato un esame professionale federale o un
esame professionale federale superiore.
4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un
contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva,
quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui
all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".
L’art.
66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali
condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi
unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma
di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv.
1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità
dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A
proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il
Consiglio federale ha precisato che:
"
Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più
essere menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a
livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli
assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione
più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di
compensazione e non più dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo
66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del
diritto.
Art. 66b Condizioni materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF
2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)
L’art.
66c LADI stabilisce che:
"
1Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di
formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione
professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua
esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione
sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la
quota a suo carico.
2Gli
assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed
un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
3La cassa
paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni
di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni
sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro
alla previdenza professionale.
4Il
termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione
autorizzata."
In
dottrina B. Rubin, a pag. 492 dell’opera già citata, relativamente alle
condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni
di formazione, ha rilevato:
"
(…)
Considerandi
II Conditions générales
10.
Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré
doit remplir les conditions du
droit à l'indemnité de chômage (art.
8.
al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ont aussi droit
aux AFO.
11.
D'une manière générale, les mesures de
marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une
indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne
sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir
obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en
auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés
compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans
le cas concret.
A notre sens, le droit aux AFO doit être
nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit
consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la
part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit
doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son
obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements
aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que
l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses
obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements
de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après
lesdits manquements.”
Secondo l’art. 90a OADI:
"
1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche
superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e
dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le
scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti
come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi
una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
2Se per la
formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il
contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19
aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.
In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è
concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
3Il
salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione
professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato
non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine,
il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione
professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
4L’importo
massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi
mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni
per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di
mantenimento.
5Per l’assicurato
vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente
all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto
termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è
stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno
in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i
presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può
aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
6.
…
7Le
domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio
cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
8Il
servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro
settimane dopo la consegna della domanda."
Sul tema cfr. STCA 38.2023.18 del 19
giugno 2023; STCA 38.2018.67 del 10 dicembre 2018; STCA 38.2017.93 del 5 marzo
2018; 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018, pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62
pag. 283; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017; STCA 38.2015.79
dell’8 settembre 2016, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_674/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014,
pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391.
2.9
Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire
istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03
del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99
dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito
le seguenti indicazioni:
"
ASSEGNI DI FORMAZIONE
(AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni
di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle
esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in
correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del
sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il
quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno
intermedio (GI).
F2 Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse
dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della
quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato
cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO
possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni
cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine
quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione
per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di
contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato
il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e
segg;
• Non dispongono di una formazione professionale
completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un
impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).
F4 L’assicurato
non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un
documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze
professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere
accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una
formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito
della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non
può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se
ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un
impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata
agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di
occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale.
(…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF
8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.10
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata l’__________
1979.
(cfr. doc. 1), nel 1999 ha conseguito la maturità tecnica (tessile e
abbigliamento) in __________ e nel 2004 la laurea come stilista, presso
l’Università artistica (settore moda) di __________. Ella, da novembre 2004 a
giugno 2005, ha poi frequentato un corso sul sostegno psicologico alle persone
con demenza, organizzato dal Ministero della sanità, sempre a __________.
Nel
mese di marzo 2016 l’assicurata ha seguito una formazione nell’ambito della
salute presso la __________ (cfr. doc. 7).
L’insorgente,
nel proprio curriculum vitae, ha indicato di essere stata attiva,
parallelamente agli studi, quale stilista e scenografa in __________ da gennaio
2000.
a marzo 2004, in seguito è stata impiegata come assistente personale e
badante di pazienti con Parkinson, Alzheimer e diabete in case private di __________
da ottobre 2004 a marzo 2009. In tale periodo e fino al dicembre 2012 ella ha
pure lavorato in qualità di agente di viaggio per il Gruppo __________ (cfr.
doc. 7; 2).
Dal mese di gennaio 2013 al mese
di luglio 2015 la ricorrente si è dedicata alla crescita di suo figlio, __________,
nato l’__________ 2012 che da fine maggio 2020 si è trasferito in Italia, in provincia
di __________, con il padre (cfr. doc. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024
consid. 2.11.).
Nei mesi da agosto a ottobre 2015
l’assicurata si è occupata di due pazienti affetti dalle conseguenze dell’ictus
e da Alzheimer in case private a __________, da maggio ad agosto 2016 ha
esercitato l’attività di badante al 20% per un paziente con Alzheimer, mediante
l’Associazione __________, da luglio a dicembre 2016 ha lavorato come
assistente di cura al 50% per la signora __________ per il tramite di __________
e da febbraio 2017 a marzo 2022 si è occupata dei coniugi __________ mediante
l’Associazione __________, come si evince dai suoi curricula vitae agli
atti (cfr. allegato a doc. 2; doc. 7).
Più precisamente l’insorgente, il
1° febbraio 2017, ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata
con la signora __________, rappresentata dal figlio, con l’incarico di badante
diurna a domicilio di __________ per 44 ore settimanali dal lunedì al venerdì
(ore 8:00-14:00 e 17:30-19:30), oltre al sabato mattina (ore 8:30 alle 12:30).
Lo stipendio lordo mensile ammontava a fr. 3'956.-- per dodici mensilità e le
vacanze erano di quattro settimane all’anno (cfr. doc. 8). A seguito del
decesso dalla signora __________, avvenuto il 5 aprile 2017, il contratto è
stato modificato l’11 aprile 2017, nel senso che datore di lavoro è diventato
il marito, signor __________, anch’egli rappresentato dal figlio (cfr. doc. 8).
Quest’ultimo ha disdetto il
rapporto di impiego con la ricorrente il 29 marzo 2022 con effetto dal 31
maggio 2022, in quanto il padre, il 23 marzo 2022, era stato trasferito presso
una casa anziani (cfr. doc. 9).
L’assicurata, il 3 maggio 2022,
si è annunciata presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________,
dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% a partire dal 1° giugno 2022
(cfr. doc. 1).
Il 4 maggio 2022, compilando il
modulo di iscrizione all’URC, la medesima ha specificato di essere disponibile
a lavorare dal lunedì al sabato in qualità di assistente di cura, nell’ambito
privato o in istituti o case per anziani.
Inoltre ella, alla domanda se “svolge
o ha in previsione di seguire una formazione, un perfezionamento o una
riqualifica professionale”, ha risposto affermativamente, indicando “nell’ambito
della sanità” (cfr. doc. 2).
Dal modulo “azioni di inserimento”
redatto in occasione del primo colloquio di consulenza del 19 maggio 2022 e
sottoscritto dall’insorgente emerge quale l’obiettivo il “reinserimento
rapido nel mercato del lavoro” e quale azione per conseguire tale scopo lo
svolgimento di tre/quattro ricerche di lavoro alla settimana disposte su tutto
l’arco della stessa quale badante, aiuto domestico, aiuto familiare, assistente
di cura più ogni altra professione adeguata che la ricorrente è in grado di
svolgere secondo le sue conoscenze e competenze professionali. La strategia di
ricerca indicata consiste nell’“attivazione rete contatti personali,
quotidiani, portali, agenzie di collocamento, Linkedin, di persona, concorsi
pubblici, foglio ufficiale, spontanee” (cfr. doc. 14).
Dal 19 settembre 2022 al 18 marzo
2023.
la ricorrente ha effettuato il Programma di pratiche professionali e
sviluppo personale, organizzato dalla Fondazione __________ (cfr. doc. 8; 19).
Dal relativo rapporto del 19
ottobre 2022 si evince che la medesima “sembra molto animata dal desiderio
di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta, pur in mancanza di una
formazione specifica che le potrebbe creare qualche difficoltà in strutture di
tipo pubblico. Si è comunque mostrata aperta a valutare professioni alternative”.
Inoltre è stato rilevato che “la mancanza di una formazione conclusa in
Svizzera potrebbe essere un importante limite per esercitare come assistente di
cura con gli anziani; la valutazione di una formazione dipende molto dalla
situazione finanziaria della __________”.
Tale concetto è stato ribadito il
22.
novembre 2022 (cfr. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.).
Dal Rapporto finale d’attività
del 21 marzo 2023 risulta, altresì, da un lato, che l’insorgente ha svolto uno
stage di dieci giorni nel settore sanitario presso la Casa anziani __________,
dall’altro, che “lo stage è stato molto positivo sia per l’assicurata, che
ha riconfermato l’interesse e la determinazione a riqualificarsi nel settore
sociosanitario, sia per il datore di lavoro che ha positivamente valutato le
conoscenze e l’attitudine verso la professione. Lo stage si è concluso con
l’invito a partecipare al concorso di apprendista come addetta alle cure
sociosanitarie (ACSS)”. Infine l’organizzatore del Programma ha osservato
che “l’impegno e la determinazione sono stati ottimi per quanto riguarda la
professione di addetta sociosanitaria; si è registrata una minore spinta per
quanto riguarda le altre professioni del progetto professionale (n.d.r.:
badante, consulente immobiliare, collaboratrice vendita al dettaglio,
decoratrice; cfr. doc. 19 pag. 1). Questo ha portato a un momento di stallo,
durante il quale le energie sono state dedicate in modo quasi esclusivo alla
ricerca di una riqualifica, senza considerare, tuttavia, l’effettiva
spendibilità nel breve termine di un progetto caratterizzato da alcune
variabili di incertezza (principalmente tempistiche, finanze ed eventuale
sostegno sociale). Compresi i rischi, ha dimostrato di rivalutare la posizione
assunta, ampliando la ricerca. La puntualità è sufficiente, in quanto a volte
si è presentata in ritardo senza informare” (cfr. doc. 19).
Dal 16 agosto al 22 settembre
2023.
l’assicurata ha effettuato un programma d’occupazione assegnatole
dall’Ufficio regionale di collocamento presso l’Associazione __________. Nel
relativo Rapporto finale d’attività del 26 settembre 2023 è stato indicato, in
primo luogo, che, nonostante non sia di madre lingua italiana, ella possiede
buone competenze linguistiche che le hanno consentito di comunicare in modo
chiaro ed efficace e di stabilire relazioni positive con i colleghi di lavoro.
In secondo luogo, che la
ricorrente ha dimostrato una notevole flessibilità, una forte predisposizione a
imparare, affrontando con entusiasmo e determinazione attività mai svolte in
precedenza, nonché una capacità di adattamento evidente e completa
disponibilità.
Inoltre è stato posto in luce il
fatto che la medesima abbia svolto diverse ricerche nel settore sanitario per
poter raggiungere l’obiettivo di frequentare un tirocinio OSA (cfr. doc. 20).
Il 19 settembre 2023 l’insorgente
ha, in effetti, concluso con __________ un contratto di tirocinio
a tempo pieno in qualità di operatrice sociosanitaria AFC con uno stipendio
lordo, al primo anno, di fr. 1'372.-- al mese (cfr. doc. 18).
Sempre il 19
settembre 2023 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di assegni di formazione
per svolgere l’apprendistato di operatrice sociosanitaria presso la casa
anziani di __________ dal 25 settembre 2023 al 24 settembre 2026, volto al
conseguimento del relativo attestato federale di
capacità (AFC).
Alla domanda “per quali motivi
ritiene di non avere possibilità di ricollocarsi nella sua ultima professione,
nella professione imparata o mediante occupazione adeguata?” la medesima ha
risposto che “sempre più famiglie cercano badanti con diploma OSS. L’occupazione
come badante è precaria” (cfr. doc. 3).
Il 30 ottobre 2023 __________ ha
dichiarato che RI 1:
"
(…) è alle nostre dipendenze dal
25.09.2023, in qualità di apprendista operatrice sociosanitaria.
La signora RI
1.
ha sinora dimostrato di possedere tutte e attitudini e capacità attese per il
raggiungimento delle competenze pratiche previste nel piano di studi della
professione OSS.
Dimostra
altresì una ferma volontà e un costante impegno nell’intraprendere e concludere
il percorso previsto
Ad oggi non
risultano assenze e/o ritardi” (Doc. 5 allegato D)
Come visto nei fatti (cfr.
consid. 1.1.), con sentenza 38.2023.69 del 29 aprile 2024, il TCA ha annullato
la decisione su opposizione del 28 novembre 2023 con la quale l’UMA aveva
negato all’assicurata il diritto agli assegni di formazione, rinviando gli atti
all’amministrazione per un complemento istruttorio volto a determinare
l’adempimento o meno nel caso concreto del presupposto della difficoltosa
collocabilità, chiarendo se sul mercato del lavoro vi fosse la richiesta di
figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una
formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere l’attività di
badante.
L’UMA, di conseguenza, l’11
giugno 2024, ha contattato gli enti __________, __________, __________, __________
e __________ attivi nel collocamento e/o assunzione di badanti o personale
domestico, invitandoli a indicare quanto segue:
"
(…)
a) Il numero di posti di lavoro
offerti (per assunzione, collocamento e/o prestito) quale badante nel 2022 e
nel 2023 distinguendoli anche in:
- a tempo pieno
- a tempo parziale
- condizioni per l'assunzione,
qualifiche richieste, in particolare livello di formazione richiesto.
b) Il numero di badanti che hanno
reperito un impiego (per assunzione, collocamento e/o prestito) nel 2022 e nel
2023.
distinguendoli anche in:
- a tempo pieno
- a tempo parziale
- condizioni per l'assunzione,
qualifiche possedute, in particolare livello di formazione posseduto. (…)”
(Doc. 21)
Il 13 giugno 2024 __________ ha
risposto:
"
(…)
a) Numero di posti di lavoro
offerti
2022.
nuovi posti offerti 7
a tempo pieno
2023.
nuovi posti offerti 2
a tempo pieno
Condizioni per assunzione:
- se possibile una piccola
esperienza
- lingua italiana parlata
correttamente
- se possibile automunite
b) Per quanto riguarda il numero dì
badanti che hanno reperito l'impiego, a parte i numeri indicati al punto a, non
possiamo dare altre indicazioni.
Per una questione di Privacy i CV
ricevuti vengono conservati 1 anno e in seguito cestinati.
Rileviamo che la richiesta di
badanti è diminuita considerevolmente, le persone in cerca di lavoro si
propongono in modo autonomo presso le famiglie, con un passa parola o tramite
altri canali. (…)” (Doc. 22.4)
__________, il 1° luglio 2024, ha
precisato che “per l'assunzione di badanti non è richiesta una formazione
specifica ma bensì una certa esperienza con referenze. Qualora ci fosse
esperienza del settore, viene considerato questo aspetto nel proporre un
salario orario adeguato.” (cfr. doc. 22.4)
Il 24 giugno 2024 __________ ha dichiarato:
"
(…)
2022.
- Numero posti offerti a tempo
pieno: 3
- Numero posti offerti a tempo
parziale: 6
Condizioni per l'assunzione:
Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività
- Numero di badanti che hanno
reperito un impiego a tempo pieno: 5
- Numero di badanti che hanno
reperito un impiego a tempo parziale: 8
Condizioni per l'assunzione:
Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività
2023.
- Numero posti offerti a tempo
pieno: 5
- Numero posti offerti a tempo
parziale: 4
Condizioni per l'assunzione:
Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività
- Numero di badanti che hanno
reperito un impiego a tempo pieno: 7
- Numero di badanti che hanno
reperito un impiego a tempo parziale: 4
Condizioni per l'assunzione:
Esperienza di almeno 4 anni e profilo idoneo per questo tipo di attività
Vorrei comunque sottolineare che on
abbiamo una banca dati ufficiale e precisa dei collocamenti effettuati negli
scorsi anni, quindi queste cifre potrebbero (anche se in lieve misura)
differire dal numero esatto.” (Doc. 22.3)
__________, il 19 luglio 2024, ha
affermato:
"
(…)
2022.
posti di lavoro offerti a tempo pieno 30, posti a tempo parziale 99
(suddivisi in 91 collocamenti e 38 prestiti),
di norma nessun requisito minimo se non esperienza di vita e nell'economia
domestica, capacità relazionali,
predisposizione all'aiuto, …
2023.
posti di lavoro offerti a
tempo pieno 25, posti a tempo parziale 130 (suddivisi in 96 collocamenti e 59
prestiti), di norma nessun requisito minimo se non esperienza di vita e
nell'economia domestica, capacità relazionali, predisposizione all'aiuto,...
B. Non ricordo abbiamo lasciato
posti vacanti, pertanto le medesime cifre del punto A. (…)” (Doc. 22.1)
Il 23 luglio 2024 __________ ha
dato seguito alle richieste dell’amministrazione come segue:
"
(…)
-
Nel 2022 sono state assunte 22
persone come badanti, di cui al 100% 7 persone, condizioni per l'assunzione
l'esperienza comprovata.
-
Nel 2023 sono state assunte 26
persone come badanti; tutte a tempo parziale dal 20% all'80%, condizioni per
l'assunzione l’esperienza comprovata
Inoltre volevo comunicarle che
abbiamo assunto persone che erano in disoccupazione: nel 2022 1 persona, nel
2023.
6 persone. (…)” (Doc. 22.2)
__________, il 30 luglio 2024, ha
risposto:
"
(…)
Nel 2022 i posti di lavoro offerti
sono stati 2 a tempo parziale e 1 a tempo pieno.
Nel 2023 i posti di lavoro offerti
sono stati 2 a tempo parziale e 1 a tempo pieno.
l profili sono stati valutati in
base a curriculum e lettere di referenza.
I posti di lavoro offerti hanno
portato ad assunzioni con le medesime percentuali di impiego.” (Doc. 22.5)
L’UMA, con decisione del 23
agosto 2024, ha nuovamente respinto la domanda formulata il 19 settembre 2023
da RI 1 tendente all’ottenimento degli assegni di formazione, poiché ella non
risultava difficilmente collocabile ex art. 59 cpv., 2 LADI, visto che, da un
lato, erano richieste figure professionali attive come badanti con esperienza
professionale, ma senza una formazione particolare, dall’altro, l’assicurata
adempiva le condizioni poste dai datori di lavoro (cfr. doc. 4; consid. 1.3.).
Tale provvedimento è stato confermato
con decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
2.11
Chiamata a dirimere la presente
fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che ai sensi dell’art. 59 cpv.
2.
LADI, il cui tenore si applica a tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro, e perciò anche agli assegni di formazione (art. 66a e 66c LADI), i
PML sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento
è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. I provvedimenti in
questione possono essere messi in atto soltanto se direttamente imposti dallo
stato del mercato del lavoro, ciò per evitare la concessione di prestazioni che
non siano in relazione con l’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
consid. 2.6.).
È, altresì, utile rilevare che in
una sentenza 8C_392/2016 del 18 novembre 2016, menzionata al consid. 2.6.,
l’Alta Corte, riguardo a una fattispecie concernente il diniego di assegni di
formazione, ha precisato:
" 3.3. Les mesures relatives au marché
du travail (MMT) visent toutes à favoriser l'intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché
de l'emploi. Dès lors qu'elles doivent améliorer l'employabilité et correspondre
à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à
des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient
facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des
compétences professionnelles dans le cas concret (voir BORIS RUBIN, op. cit. n°
11.
ad art. 66a-66c LACI).”
Il TCA
evidenzia, inoltre, che, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente
(cfr. doc. I), l’UMA ha esperito gli accertamenti indicati nella sentenza 38.2023.68
del 29 aprile 2024 (cfr. consid. 1.1.; 2.10.).
Come già più volte osservato
(cfr. consid. 1.1.; 2.10.), il rinvio degli atti all’amministrazione è stato
finalizzato a stabilire se sul mercato del lavoro vi fosse la richiesta di
figure professionali attive quali badanti e se effettivamente senza una
formazione quale operatore sociosanitario non si potesse svolgere l’attività di
badante. Ciò per potere valutare se il collocamento dell’assicurata fosse
difficile per ragioni inerenti al mercato del lavoro oppure no.
Questo Tribunale, del resto, ha
ritenuto che le carte processuali non consentissero di decidere in merito alla
difficoltà del collocamento dell’insorgente, fondandosi proprio sulle
asserzioni della parte ricorrente, e meglio che “sempre più famiglie cercano
badanti con diploma OSS”, che “nel caso delle famiglie, l’onere di
assumere due figure (una badante non qualificata e una figura curante
riconosciuta) sarebbe troppo oneroso” e che “sovente le famiglie hanno
preferito persone con formazione OSS, per evitare di dover ricorrere, oltre
alla badante, all’assistenza regolare anche di un’infermiera diplomata, o
personale di __________” (cfr. STCA 38.2023.68. del 29 aprile 2024 consid.
2.13.).
L’UMA, quindi, seguendo quanto richiesto
dal TCA nel giudizio del 29 aprile 2024, ha interpellato vari enti che si
occupano di cercare, selezionare e collocare badanti per assistere, a tempo
pieno o parziale, persone anziane e/o bisognose di aiuto per accertare il
numero di posti di lavoro offerti quale badante e le relative condizioni, con
specifico riferimento alle qualifiche richieste, rispettivamente il numero di
badanti che hanno reperito un impiego nel 2022 e nel 2023 (cfr. consid. 1.2.;
2.10.).
Dalle risposte fornite dagli enti
contattati è emerso che sul territorio ticinese nel 2022 e nel 2023
sussistevano posti di lavoro quale badante e che per svolgere tale impiego non
era necessario disporre di una formazione sanitaria, bensì era auspicata, in
particolare, esperienza professionale (cfr. consid. 2.10.).
Ne discende che il collocamento
della ricorrente non è stato reso difficile da motivi inerenti al mercato del
lavoro per il fatto che i datori di lavoro cercano badanti con diploma OSS,
ritenuto che è stato comprovato, tramite le indagini effettuate dalla parte
resistente, che tale formazione non è specificatamente richiesta nel caso di
badanti.
L’insorgente, d’altronde, nella
presente vertenza non ha più fatto valere tale argomentazione.
2.12
Attentamente esaminate tutte le circostanze
fattuali del caso di specie, occorre ad ogni modo concludere che la ricorrente nemmeno
risultava difficilmente collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro
ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI in virtù di altri fattori.
In primo luogo, va osservato che
l’insorgente, fin dall’inizio della disoccupazione ha manifestato la propria
volontà di ricevere un’istruzione in campo sanitario. Già il 4 maggio 2022 ella
ha indicato di avere in previsione di seguire una formazione nell’ambito della
sanità (cfr. doc. 2 pag. 8; consid. 2.10.).
Tale suo interesse è stato
confermato, in particolare, in occasione del Programma __________, organizzato
dalla Fondazione __________, come si evince dai rapporti del 19 ottobre e del
22.
novembre 2022, in cui è stato asserito che l’assicurata “sembra molto
animata dal desiderio di reinserirsi in ambito sanitario, sua prima scelta”
(cfr. STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.11.; 2.12.), nonché dal
Rapporto finale d’attività del 21 marzo 2023, nel quale sono stati rilevati un
impegno e una determinazione ottimi in relazione alla professione di addetta
sociosanitaria, per la cui ricerca è stata dedicata la maggior parte delle
energie, contrariamente alle altre professioni entranti in linea di conto, come
l’attività di badante, per le quali è stato registrato un minor slancio (cfr.
doc. 19; consid. 2.10.).
L’assicurata ha, del resto,
cercato un impiego come assistente di cure o un posto di stage quale operatrice
sociosanitaria (OSS), candidandosi presso molteplici istituti e rispondendo a
concorsi, segnatamente il 5 ottobre 2022 come assistente di cura presso il __________,
il 7 ottobre 2022 in qualità di assistente di cura presso __________, il 20
gennaio 2023 per un tirocinio OSS presso la __________, il 17 febbraio 2023
quale assistente di cure, stagista presso __________, il 22 febbraio come
assistente di cura presso __________, il 23 febbraio 2023 in qualità di
assistente di cura presso la __________, l’8 marzo 2023 quale OSS assistente di
cure presso __________, il 10 marzo 2023 come OSS - assistente cure presso la __________,
l’11 marzo 2023 in qualità di OSS - assistente di cure presso __________, il 27
luglio 2023 quale OSS o ACSS, apprendista presso il __________, il 31 luglio
2023.
come OSS o ACSS, apprendista presso la __________ e il 31 agosto 2023,
come già il 9 marzo 2023, quale assistente di cure ACSS/OSS __________ (cfr.
doc. 16;15).
Il 25 agosto 2023 la ricorrente
ha, altresì, postulato presso __________, dove è poi stata assunta quale
apprendista OSS AFC il 19 settembre 2023 (cfr. doc. 15; consid. 2.11.).
Va, però, tenuto conto che
l’insorgente vanta in ogni caso di svariati anni di esperienza professionale
quale assistente a domicilio di persone affette da disturbi di salute e
prevalentemente anziane.
Già in __________, suo Paese di
origine, l’assicurata, dopo essersi laureata quale stilista nel giugno 2004, è
stata attiva per quasi quattro anni e mezzo, da marzo 2004 a ottobre 2009, come
assistente personale e badante in case private a __________, dove, da novembre
2004.
a giugno 2005, ha pure intrapreso un corso sul sostegno psicologico alle
persone con demenza.
In Svizzera, poi, l’insorgente ha
sì inizialmente lavorato quale badante per brevi periodi, ma in seguito, tramite
l’Associazione __________, come da lei indicato nei suoi curricula vitae
agli atti (cfr. allegato a doc. 2; doc. 7), ha reperito un’occupazione presso i
coniugi __________ che si è protratta per cinque anni (cfr. consid. 2.10.).
In effetti durante il primo
colloquio di consulenza presso l’Ufficio regionale di collocamento è stato
posto l’obiettivo di un rapido reinserimento nel mercato del lavoro, da
concretizzare mediante 3/4 ricerche alla settimana, in primis, quale badante, aiuto
domestico, aiuto familiare (cfr. doc. 14).
Tuttavia la ricorrente, che
peraltro ha buone conoscenze della lingua italiana (cfr. doc. 20; consid. 2.10.),
allorché si è ritrovata in disoccupazione, non ha cercato in modo assiduo e
intenso un impiego specificatamente quale badante,
approfittando delle sue conoscenze professionali e delle sue esperienze di
lavoro.
Dai moduli relativi agli sforzi
personali intrapresi da maggio 2022 a settembre 2023 risultano soltanto poche
ricerche di lavoro quale badante, in particolare nel giugno 2022 tramite __________
e presso __________, come pure nell’ottobre 2022 presso una persona privata e __________
(cfr. doc. 15; 16).
L’assicurata si è giustificata,
asserendo, il 4 dicembre 2023, di avere chiesto nelle Parrocchie di __________
a __________ e di __________ a __________ di segnalarle quando qualcuno cercava
una badante, di aver interpellato tante persone private che per ragioni di
privacy non le hanno firmato il formulario URC e di aver lasciato dei biglietti
di presentazione come badante a un __________ di __________ (cfr. doc. 5
allegato C).
La medesima non ha, però, fatto capo,
se non in minima misura (a giugno e ottobre 2022, come visto, si era rivolta a __________
e a __________) agli enti che si occupano del collocamento di badanti, come
l’Associazione __________, tramite la quale aveva reperito un impiego al 50% da
luglio a dicembre 2016 (cfr. doc. 7) e l’Associazione __________ di __________,
mediante la quale, conformemente a quanto dichiarato nei suoi curricula
vitae, aveva trovato un’attività al 20% da maggio ad agosto 2016 e
l’impiego al 100% da febbraio 2017 a marzo/maggio 2022 (cfr. doc. 2; 7; consid.
2.10.).
Al riguardo va sottolineato, come
esposto in precedenza (cfr. consid. 2.10.; 2.11.), che dagli accertamenti
esperiti dalla parte resistente è emerso che nel 2022 e nel 2023 gli enti
contattati hanno offerto impieghi quale badante e collocato persone in tali
posti di lavoro.
Ad esempio __________, che
l’assicurata già conosceva, nel 2022 ha offerto 30 posti a tempo pieno,
rispettivamente 25 nel 2023 che sono stati tutti occupati e che non
richiedevano alcun requisito minimo, “se non esperienza di vita e
nell’economia domestica, capacità relazionali, o predisposizione all’aiuto”
(cfr. doc. 22.1).
Per quanto concerne il fatto che
dagli atti non risulti che l’assicurata sia stata sanzionata per ricerche di
lavoro non valide, ad eccezione di una sospensione di quattro giorni relativa
al periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 15), il TCA
osserva che in concreto la ricorrente, nell’arco di tempo maggio 2022 –
settembre 2023, non ha omesso di compiere ricerche, né ne ha effettuate di
insufficienti quantitativamente. Al contrario ella ha intrapreso molteplici
sforzi volti al reperimento di un’occupazione, ma non come badante (cfr. doc.
15; 16).
Inoltre la medesima aveva
concordato con il suo consulente del personale di comunque cercare un impiego
anche quale assistente di cura (cfr. doc. 14; consid. 2.10.).
Pertanto, considerato che dal
profilo degli art. 17 LADI e 26 OADI il comportamento della ricorrente è stato
valutato esente da critiche e che la stessa non ha cercato in modo intenso un
impiego quale badante, una mancata sanzione da parte dell’URC nel casu non è
dirimente per valutare se il suo collocamento fosse reso difficile da motivi
relativi al mercato del lavoro.
Il riconoscimento degli assegni
di formazione chiesti il 19 settembre 2023 dipende, infatti, dall’adempimento
di determinate condizioni, tra le quali quella del difficile collocamento per
ragioni relative al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.7.;
2.8.; 2.9.).
In caso di domanda di AFO
l’amministrazione è tenuta a esaminare il relativo ossequio, verificando se un
assicurato può ottenere un impiego con la formazione e l’esperienza
professionale di cui già dispone (cfr. consid. 2.8.).
Nella presente fattispecie,
perciò, l’UMA, che ha compiti diversi rispetto all’URC, a ragione, ha analizzato
se la ricorrente potesse essere collocata senza difficoltà relative al mercato
del lavoro nel suo settore professionale di badante e ha risposto
affermativamente a tale quesito.
La situazione dell’insorgente è,
del resto, differente da quella giudicata dall’Alta Corte con sentenza
8C_301/2008 del 26 novembre 2008 (cfr. consid. 2.8.) riguardante un’assicurata
che voleva riorientarsi professionalmente dopo più di un anno di ricerche di
lavoro infruttuose nel suo precedente settore d’attività. Il Tribunale federale
ha confermato quanto deciso dalla Corte cantonale, ovvero l’esistenza di una
difficoltà di collocamento nel suo ambito professionale, puntualizzando:
" Les arguments du recourant (n.d.r.: Service de l'emploi
du canton de Vaud) ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par les premiers juges. Le fait que l'assurée
est restée au chômage durant plus d'une d'année en dépit des nombreuses
postulations qu'elle a effectuées auprès d'employeurs correspondant à son
profil (cabinets de médecins, hôpitaux) permet d'en déduire qu'il existait une
situation défavorable du marché dans son domaine d'activité antérieur rendant
plus difficile sa réinsertion professionnelle.”
2.13
In secondo
luogo, per quanto attiene all’affermazione dell’insorgente secondo cui
l’attività di badante sarebbe precaria (cfr. doc. I pag. 3; 6), il TCA si
limita a ricordare che l’impiego presso il suo ultimo datore di lavoro è
comunque durato cinque anni e le ha permesso di conseguire fino al maggio 2022
un guadagno di fr. 3'956.-- lordi al mese per 44 ore di lavoro alla settimana
(cfr. consid. 2.10.), pari a poco meno del salario previsto dal Contratto
normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico), in
vigore da gennaio 2020 a dicembre 2022, per il personale qualificato con AFC
(fr. 23.20/h x 44 ore x 4 settimane = fr. 4'083.20; cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/normalarbeitsvertraege/Normalarbeitsvertraege_Bund.html#:~:text=Il%2027%20novembre%202019%20il,fino%20al%2031%20dicembre%202022).
Lo stipendio di fr. 3'956.--
ricevuto da parte della famiglia __________ corrisponde, peraltro, a più del
salario previsto dal CNL personale domestico, in vigore dal 1° gennaio 2023,
per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza
professionale nell’economia domestica (fr. 21.40/h x 44 ore x 4 settimane = fr.
3'766.40; cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/809/it)
e a più del salario previsto dal CNL personale domestico, in vigore dal 1°
gennaio 2024, per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di
esperienza professionale nell’economia domestica [fr. 21.85/h (importo rimasto
invariato anche a seguito della modifica del CNL che ha integrato le norme
inerenti all’assistenza 24 ore su 24, valida dal 1° gennaio 2025; cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/contratti/20241203_-_Allegato_FU_-_Adeguamento_salari_CNLPD_-_Stato_2025.pdf;
FU 235 2024) x 44 ore x 4 settimane = fr. 3'845.60; cfr. https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Arbeit/Personenfreizuegigkeit/normalarbeitsvertraege_bund/hauswirtschaft_29.11.2023_de.pdf.download.pdf/Hauswirtschaft_29_11_2023_it.pdf].
In relazione all’argomentazione
sviluppata nel ricorso secondo cui, visto che il costo di una badante è spesso
posto a carico del paziente e/o della famiglia, la scelta di un datore di
lavoro ricadrà maggiormente su una figura professionale che vanta meno
esperienza e che quindi in virtù del CNL può essere pagata in misura minore
rispetto a una badante con esperienza pluriennale (cfr. doc. I pag. 9), giova
rilevare che, come indicato dalla parte ricorrente, il CNL è uno strumento atto
a evitare il dumping salariale (cfr. doc. I pag. 9).
L’asserzione ricorsuale non
risulta, poi, comprovata debitamente, per cui si rivela essere una mera allegazione di parte.
Ad
ogni modo va ribadito che l’assicurata, già nel 2017, ossia allorché
oggettivamente disponeva di meno esperienza professionale, era stata assunta
dalla famiglia __________ con contratto di durata indeterminata al 100% e una
retribuzione di fr. 3'956.-- lordi al mese, superiore a quanto previsto dal CNL
allora in vigore per il personale non qualificato con quattro anni di
esperienza professionale nell’economia domestica (fr. 20.75/h x 44 ore x
4.
settimane = fr. 3'652; cfr. doc. 11).
L’UMA ha, altresì, affermato di
avere esaminato cinque assunzioni in qualità di badante e che “tutte le
persone non erano qualificate e 3 di queste hanno ricevuto dal datore di lavoro
un salario conforme o superiore alla categoria “non qualificato con quattro
anni di esperienza professionale nell’economia domestica” (cfr. doc. B pag.
4).
A proposito di un salario offerto
rispettoso del CNL ma non corrispondente al desiderio dell’insorgente,
eventualmente riferito a un impiego a tempo parziale, l’amministrazione ha
osservato che “la LADI sostiene anche il reinserimento professionale
parziale o temporaneo tramite lo strumento del guadagno intermedio” (cfr.
doc. V pag. 5).
In effetti l’art. 24 LADI enuncia
che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività
lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo
di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il
Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).
È
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto
nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la
professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art.
23.
cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).
Giusta
l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,
l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione
della prestazione, a indennità compensative (cfr. STFA C 166/05 del 1°
settembre 2005; STFA C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.; STCA 38.2021.83
del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022
del 23 gennaio 2023.
Per
completezza si rileva che ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI, poi,
un’occupazione che procura all’assicurato un salario inferiore al 70% del
guadagno assicurato è comunque adeguata se l’interessato riceve prestazioni
compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio).
È vero che giusta l’art. 24 cpv.
4.
LADI il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al
massimo durante i primi 12 mesi di un’attività lucrativa secondo il capoverso
1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la
riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di
mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno
più di 45 anni.
È
altrettanto vero, tuttavia, che secondo l’art. 9 cpv. 4 LADI se il termine
quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo
l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI
va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della
prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle,
la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr.
art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il
nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il
nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente
termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. DTF 146
V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1.,
pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015
consid. 3.2.; STCA 38.2022.67
del 14 dicembre 2022 consid. 2.3., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22 febbraio 2023).
2.14
Infine la circostanza di non avere
conseguito la patente di guida (cfr. doc. I pag. 8) non si rivela un elemento
che soggettivamente, in concreto, possa rendere il collocamento della
ricorrente difficoltoso per motivi inerenti al mercato del lavoro.
L’assicurata, infatti, ha
reperito, senza problemi in merito, l’occupazione presso la famiglia __________
durata cinque anni (cfr. consid. 2.10.).
Inoltre gli enti interpellati dall’UMA
non hanno segnalato come requisito essenziale la patente di guida (cfr. doc.
22.1; 22.2; 22.3; 22.5). Soltanto __________ ha indicato quale condizione il
fatto di essere automuniti, pur specificando “se possibile” (cfr. doc.
22.4).
Ne
discende che la ricorrente, neppure da questo profilo, poteva essere ritenuta
svantaggiata per i posti di lavoro in qualità di badante rispetto ad altre
persone.
Nemmeno il figlio nato nel 2012
impediva all’assicurata di lavorare quale badante. Da una parte, __________
vive dal 2020 con il padre in provincia di __________ (cfr. consid. 2.10.).
Dall’altra, la ricorrente poteva
esercitare il diritto di visita principalmente durante le vacanze.
In ogni caso, riguardo al
desiderio di accogliere il figlio in Ticino (cfr. doc. I pag. 5), va tenuto
presente che già in passato ella ha svolto l’attività di badante non risiedendo
24.
ore al giorno presso il datore di lavoro, ma disponendo di un proprio
appartamento.
L’impiego presso il signor __________
corrispondeva a un lavoro a tempo pieno. È notorio che tale grado di
occupazione implica difficoltà di conciliabilità tra famiglia e lavoro, ma non
rende quest’ultimo impossibile, soprattutto vivendo in una cittadina come __________.
L’Associazione __________, ad esempio, è un’associazione regionale che ha come
scopo quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di
conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli, ;
2.15
In
esito a quanto precede, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2024 deve
essere confermata, in quanto il collocamento dell’insorgente non risulta essere
stato reso difficile da ragioni inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2
LADI).
Come
ampiamente esposto, infatti, da un lato, il negli anni 2022 e 2023 sussisteva
un bisogno di figure professionali quali le badanti per il cui ruolo non era
essenziale una formazione sanitaria (cfr. consid. 2.11.). Dall’altro,
l’assicurata non poteva essere ritenuta svantaggiata per motivi personali per
tali posti di lavoro rispetto ad altri candidati (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.).
Lo
svolgimento del tirocinio quale operatrice sociosanitaria della durata di tre
anni corrisponde, di conseguenza, a una scelta, del tutto legittima, atta a
soddisfare un desiderio personale - peraltro manifestato già nel maggio 2022
contestualmente all’iscrizione presso l’URC (cfr. doc. 2; consid. 2.10.) -, che
non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
consid. 2.7.).
2.16
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68
del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3
aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;
STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto
2022.
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA
38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti