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Decisione

38.2024.54

Rettamente SdL ha sospeso per 35 gg A. a seguito del suo comportamento in relazione ad impiego come architetto, adeguato, assegnato da URC. Ella, infatti, ha manifestato delle pretese salariali ben superiori a importo offertole dal potenziale DL, mettendosi così nella condiz. di non essere assunta

10 febbraio 2025Italiano67 min

inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.54

rs

Lugano

10 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 novembre

2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 5 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha

confermato la precedente decisione del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 2.4) con la

quale RI 1 (__________.1967) è stata sospesa per 35 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego di

durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________

assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 21 giugno 2024

(cfr. doc. A1 = 4; 1.5.).

L’amministrazione,

al riguardo, ha rilevato:

" (…) L'assicurata,

contrariamente a quanto sostiene, non ha manifestato esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego offerto. Infatti, sebbene la signora RI 1 dichiari a più riprese (al

datore di lavoro e allo scrivente Ufficio) di essere stata fortemente e

sinceramente interessata al posto di lavoro e disponibile ad essere assunta, di

fatto non ha messo in atto tutto il possibile perché ciò potesse accadere.

Prova ne è che quando si è trattato di discutere del salario,

l'assicurata si è dimostrata inflessibile su tale punto, mantenendo la propria

pretesa immutata. Dallo scambio di messaggi dell'8 luglio 2024 emerge in

particolare quanto segue (cfr. osservazioni del 29 ottobre 2024 di RI 1):

8 luglio 2024

Datore di lavoro:

"[...] posso già dirti che NON arrivo a darti ciò che

prendevi prima.. assolutamente no.. farò riferimento al contratto collettivo di

lavoro con tutti e la mia proposta sarà massimo al 60% come da CCL...

se per te è troppo poco dimmelo subito così non ci penso più..

se porterai lavoro tu per l’ufficio ovviamente avrai la % sul

nostro onorario a fine anno come gratifica.."

Assicurata:

"[...] Per me non è chiaro quale sia la somma prevista

come salario secondo il CCL, considerando vari fattori come le qualifiche, le

competenze, l’esperienza, la località e le responsabilità del ruolo.

Mi potresti cortesemente dire cosa hai previsto come salario

mensile per il mio ruolo, considerando le mie competenze e la mia esperienza?

Avere una cifra più precisa mi aiuterebbe a valutare meglio l’offerta."

Datore di lavoro:

"si si certo.. ti mando una mail ufficiale di

conferma.."

Infine, nello scambio di e-mail del 10/11 luglio 2024, nonostante

il datore di lavoro abbia fin dall'inizio reso evidente di non poter

corrispondere il salario richiesto, ma di poter garantire quanto previsto dal

CCL di categoria, dettagliando le cifre (cfr. consid. 1), l'assicurata ha

perentoriamente, affermato quanto segue:

"Gentile __________,

La ringrazio per il suo interesse e per la possibilità di

unirmi al suo team. Ho apprezzato molto il nostro incontro e credo che potrei

contribuire positivamente alla sua squadra.

Tuttavia, dopo aver valutato attentamente la proposta economica,

devo comunicarle che purtroppo il salario offerto non è in linea con il mio

contributo.

In considerazione del ruolo e delle responsabilità, la

retribuzione minima per la posizione io richiedo 5.500 CHF al 50% mensili + 13ª

mensilità.

Sono molto interessata alla posizione e sarei felice di

discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità di

collaborazione che soddisfino entrambe le parti. Ritengo che possiamo ottenere

ottimi risultati insieme e ho una soluzione alternativa da proporle. [...]"

A quest'ultimo proposito le versioni dell'assicurata e del datore

di lavoro sul fatto che vi siano stati contatti successivi all'11 luglio 2024

sono discordanti, infatti l'assicurata nega che ci sia stata una telefonata o

altre modalità di contatto successive allo scambio di e-mail del 10/11 luglio

2024, mentre il datore di lavoro afferma che durante una telefonata intercorsa

tra le parti dopo il menzionato scambio di e-mail le posizioni delle parti sul

salario sono rimaste le stesse ("confermo che con la signora [...] c'è

stata una telefonata dove io ribadivo il fatto di NON potermi permettere un

architetto con così alto stipendio e che mi attenevo unicamente al CCL. La

signora non ha accettato.", cfr. e-mail dell'8 ottobre 2024 dell'__________).

Sia come sia, dopo l'11 luglio 2024 l'assicurata conferma di non

aver più tentato di contattare il datore di lavoro. La "soluzione

alternativa" tematizzata dall'insorgente non si è dunque mai

concretizzata dopo questa data, di conseguenza non si può nemmeno riconoscere

all'interessata la volontà di intavolare delle trattative, facendo quanto

ragionevolmente possibile per trovare un accordo sul tema salariale,

considerato che a più riprese il datore di lavoro aveva sottolineato di potersi

attenere alle condizioni salariali del CCL in vigore in Ticino o non oltre.

L'aver avanzato delle pretese salariali molto lontane dall'offerta

ricevuta - si sottolinea che l’assicurata ha usato l'espressione "retribuzione

minima" e "richiedo", il che non lascia praticamente

spazio per ulteriori trattative - ha in effetti indotto il datore di lavoro ad

assumere un altro candidato, nonostante la buona predisposizione iniziale, che

lasciava invece presumere che la signora RI 1 sarebbe stata assunta.

L'insorgente dunque, con questo comportamento inflessibile sul tema salariale

ha corso il rischio che il posto offertole venisse occupato diversamente, ciò

che nei fatti è accaduto, avendo appunto il datore di lavoro assunto un'altra

persona (cfr. e-mail del potenziale datore di lavoro all'UG dell'8 ottobre

2024).

Tutto ciò considerato, si deve concludere che l'assicurata ha

rinunciato ad un posto di lavoro senza validi motivi, violando in tal modo il

proprio obbligo di diminuire il danno verso l'assicurazione contro la

disoccupazione, il che giustifica senz'altro la decisione di sospendere

l’assicurata per aver rifiutato un’occupazione adeguata. (…)” (Doc. A1 pag.

5-6)

1.2. Contro

la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, la revoca

della sospensione di 35 giorni, nonché il riconoscimento della conformità del

suo comportamento agli obblighi previsti dalla normativa e quindi del fatto che

la responsabilità per il mancato accordo con il potenziale datore di lavoro non

possa essere attribuitale.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, RI 1 ha segnatamente addotto, dopo

aver ribadito quanto affermato nelle osservazioni del 29 ottobre 2024, ossia

che nessuna telefonata in cui avrebbe rifiutato l’offerta del potenziale datore

di lavoro, ha avuto luogo successivamente allo scambio di messaggi di posta

elettronica del 10 e dell’11 luglio 2024, di aver manifestato sin dall’inizio

il suo interesse per l’impiego presso __________, come dimostrato dalle sue

comunicazioni 10-11 luglio 2024 e dallo scambio di messaggi precedenti.

Ella

ha aggiunto di aver tentato di organizzare degli incontri per discutere le

condizioni dell’offerta e di avere chiesto chiarimenti in merito al salario

prevosto dal Contratto collettivo di lavoro (CCL).

L’insorgente

ha poi fatto valere di mai aver imposto condizioni “intransigenti” sul salario,

ma al contrario di avere espresso piena disponibilità a negoziare, come

evidenziato nel messaggio di sposta elettronica dell’11 luglio 2024.

La

medesima ha censurato il modo di agire del datore di lavoro che ha fornito una

cifra salariale (fr. 3'530 al 60%) nel messaggio di posta elettronica del 10

luglio 2024 senza descrivere chiaramente le responsabilità connesse al ruolo e

non rispondendo alle sue richieste di chiarimenti, ciò che ha ostacolato una

valutazione completa dell’offerta.

Al

riguardo ella ha asserito che l’amministrazione non ha considerato tale

comportamento della Sagl e ha erroneamente attribuito la responsabilità de

mancato accordo alla sua condotta.

La

ricorrente ha, altresì, contestato l’operato dell’Ufficio regionale di

collocamento (URC) che non ha svolto verifiche per chiarire la discrepanza tra

le affermazioni sue (di essere in attesa della decisione dell’azienda) e del

potenziale datore di lavoro (relativa a una sua richiesta di stipendio di fr.

140'000) del medesimo giorno. RI 1 ha, infine, puntualizzato:

" (…) La mia

richiesta di 5'500 CHF al 50% mensili, come indicato nella mia e-mail

dell'11 luglio 2024, rappresentava una valorizzazione della mia

esperienza, delle competenze e del contributo che avrei potuto offrire al ruolo.

Tale cifra era coerente con gli standard professionali e locali, come

previsto dall'Art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, e rifletteva le

responsabilità del ruolo, che includevano la gestione di progetti, cantieri e

dello studio.

Non si trattava di un rifiuto dell'offerta, ma di una proposta

iniziale per aprire una discussione. Ho chiaramente espresso la mia

disponibilità a negoziare, come dimostrano le mie comunicazioni scritte del 10

e 11 luglio 2024, nelle quali ho invitato il datore di lavoro a un

ulteriore confronto per trovare una soluzione che soddisfacesse entrambe le

parti.

L'affermazione del datore di lavoro secondo cui avrei chiesto 140'000

CHF annui è errata e priva di prove. Questa cifra non è mai stata indicata

nelle mie comunicazioni e non riflette le mie intenzioni, che erano quelle di

avviare un dialogo costruttivo, non di imporre condizioni intransigenti. (…)”

(Doc. I pag. 2)

1.3. Nella

sua risposta del 7 gennaio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere

il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. L’8

gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del

lavoro abbia sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione

a seguito del comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto

vacante quale architetto presso __________.

2.2. In

virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare

un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La

terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,

ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle

prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la

sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata

prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato

ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo

d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo

cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il

rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata

ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento

della definizione di adeguatezza

La commissione peritale

valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto

all’indennità

Capoverso 1: prevede che

il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche

la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto

alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art

16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio

l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi

occupazione".

L'art.

16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di

conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.

non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro;

b.

non tiene convenientemente conto

delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla

situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.

compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile

prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non

si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.

necessita di un tragitto di oltre

due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre

la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo

secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di

assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.

implica da parte del lavoratore un

tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione

garantita;

h.

è svolta in un'azienda che ha

effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i.

procura all'assicurato un salario

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato

riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con

il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento

può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo

l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta

revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera

b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di

inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo,

“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti

fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.

60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

2.4. La

costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata

il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;

DLA 1982 p. 43).

La

nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA

1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi

occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente

un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego

se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa

indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In

una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,

l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche

nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando

l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta

un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad

accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità

(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le

situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono

essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta

adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa

M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo

principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio

2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se

donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare

pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi

bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una

sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza

nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale

datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10

febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.

14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo

cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è

controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di

lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione

comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure

ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con

la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del

suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se

risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona

assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più

basso.

Nel caso che era chiamata a

giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio

conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine,

rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se

l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello

da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione

offertagli.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022

ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso

dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il

giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione

inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva

accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio

nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato

considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre

giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale

datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più

di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua

disponibilità a concludere un contratto di lavoro.

Il TF ha

puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di

impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria aspettativa

di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non rappresentava

una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla colpa grave.

La nostra Massima istanza, con

giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,

ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di

31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto

aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore

di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo

dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in

vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di

un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021

del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso

contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la

sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il

suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo

determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al

Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

"

(…) la

prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di

un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma

essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative

per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)”

Con

giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO

contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle

assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha

confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un

assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,

nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con sentenza

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente

dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del

2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un

assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di

presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al

potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione

assegnatagli.

Con

sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza

ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di

un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un

collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno

per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione

tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile

2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della

sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14

agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso

di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un

impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva

rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto

che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato

che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di

rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione

ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro

non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Infine con sentenza 8C_350/2024 del

19 giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,

non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,

ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Su queste questioni, vedi in

particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e

Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009

consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio

2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16

ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di

un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione

che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era

inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle

assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in

Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30

giugno 2020.

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In

virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

L'art.

45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se

l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza

garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per

quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29

ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata

della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata

proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il

rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente

qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D.

Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in

RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il

modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni

sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso

per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre

mezze giornate di prova in un ristorante.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure

in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale

federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del

Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione

d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente

il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio

di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,

siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una

sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in

quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di

45 giorni.

L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020

del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3

agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi deciso che

erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni

la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria

candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la

sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di

posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente

il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16

giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il

posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere

delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né

scrivere SMS.

In

un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA

2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza

ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la

sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo

termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando

così un serio interesse per quest’ultimo.

Con sentenza 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 il TF ha poi deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la

sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,

violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che

permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento

dell’amministrazione.

Al riguardo è stato osservato che non

è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,

dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo

al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di

collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua

inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel

prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato

quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella

già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale

federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che

aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha

precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi

di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi

restrittivamente.

L’autorità

decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa

delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento

dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad

esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute,

situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio

2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali

relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali

di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In

quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il

Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo

l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%.

In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto

2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e

le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo

2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto

corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato

quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha

rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi

proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di

ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al

termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la

riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in

caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in

quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo

riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.8

del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni);

STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35

giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il

modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su

opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non

aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un

messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57

del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione);

STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31

giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25

giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il

TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale

federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA

38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la

sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.

(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso

al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre

2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8. Nella

Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to

D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la

quale prevede in particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o

di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1

nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di

durata

determinata o di un guadagno

intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

Considerandi

2.

2.

settimane

L

6-10

3.

3.

settimane

L

10.

- 15

4.

4.

settimane

L - M

15.

- 20

5.

2.

mesi

M

20.

- 27

6.

3.

mesi

M

23.

- 30

7.

4.

mesi

M - G

27.

- 34

8.

5.

mesi

G

30.

- 37

9.

6.

mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che

in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale

per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

La

Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

"

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da

circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il

loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della

sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.

4.2

= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10

gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha

stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi

incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli

elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche

scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha

stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a

torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato

insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.;

STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex

art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9

Nel

caso concreto dalle carte processuali emerge che RI 1, dopo avere ricevuto, nel

settembre 2023 per il 31 dicembre 2023, la disdetta del rapporto di impiego

quale architetto, che la legava alla __________ dal 2015, si è annunciata per

il collocamento con effetto dal 1° marzo 2024, dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4).

All’assicurata

è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1°

marzo 2024 al 28 febbraio 2026 con un guadagno assicurato al 100% di fr.

11'375.-- (cfr. doc. 1.3.).

L’URC

di __________, il 21 giugno 2024, le ha assegnato un’occupazione presso __________

come architetto OTIA di durata indeterminata dal 50 al l’80% con inizio da

luglio 2024 e “retribuzione salariale mensile con 13a in base al CCL del

Ramo”, invitandola a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore

(cfr. doc. 1.5.).

Il

10.

luglio 2024 __________, socio e gerente con firma individuale della __________

(cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha inviato il seguente

messaggio di posta elettronica a RI 1:

" (…) mi ha

fatto veramente piacere conoscerti e credo tu possa essere una buona se non

ottima collaboratrice del mio team, a capo del team.

Purtroppo le tue esigenze economiche sono molto lontane dal CCL

Ticino e dalle mie possibilità che ti sottopongo qualora tu voglia prenderle in

considerazione.

Assunzione dal 1° di Settembre 2024 al 60% - dopo 2 mesi di prova

si valuterà se fare il 100%.

Stipendio al 60% x 13 mensilità: lordo 3'530.00

Questa è solo una proposta per non tenerti in ballo troppo tempo

ma la mia decisione sarà dopo l’ultimo colloquio che avverrà il 23 corrente

mese.” (Doc. 2.3)

L’insorgente,

l’11 luglio 2024, ha risposto:

" (…) la

ringrazio per il suo interesse e per la possibilità di unirmi al suo team. Ho

apprezzato molto il nostro incontro e credo che potrei contribuire

positivamente alla sua squadra.

Tuttavia, dopo aver valutato attentamente

la proposta economica, devo comunicarle che purtroppo il salario offerto non è

in linea con il mio contributo.

In considerazione del ruolo e delle

responsabilità, la retribuzione minima per la posizione Io richiedo 5.500 CHF

al 50% mensili + 13a mensilità.

Sono molto interessata alla posizione e

sarei felice di discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità

di collaborazione che soddisfino entrambe le parti. Ritengo che possiamo

ottenere ottimi risultati insieme e ho una soluzione alternativa da proporle.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro

e la ringrazio nuovamente per la considerazione.” (Doc. 2.3)

Nel

frattempo, il 10 luglio 2024, la ricorrente, nel modulo “Esito

dell’assegnazione ad un posto di lavoro” ha indicato di avere contattato il

datore di lavoro il 24 giugno 2024 per iscritto e di avere svolto un colloquio

di selezione con il potenziale datore di lavoro il 26 giugno 2024. Ella ha

aggiunto che “non è stata ancora presa nessuna decisione perché si aspetta

colloquio con un’altra persona. Rimango quindi in attesa” (cfr. doc. 1.6).

Il

potenziale datore di lavoro, l’11 luglio 2024, ha compilato il modulo “Esito

della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurata non è

stata assunta, in quanto “il candidato ha richiesto uno stipendio di 140'000

franchi all’anno, ma il nostro studio non è disposto a offrirgli tale cifra.”

(doc. 1.7).

L’URC, l’11 luglio

2024, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc.

2.1).

Quest’ultima, il 30 luglio 2024,

dopo aver indicato che “dalla documentazione di riferimento, annessa alla

Comunicazione, rileviamo i motivi della mancata assunzione. In buona sostanza,

a seguito del colloquio di assunzione del 26 giugno 2024 non è stata assunta

poiché ha posto una presta salariale elevata (CHF 140'000.- annui). Nel merito

richiamiamo l’applicabilità del Contratto collettivo di lavoro per gli

ingegneri, gli architetti e le professioni affini”, ha dato all’insorgente

la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte entro il 13 agosto

2024, evidenziando che non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto

all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 2.2).

La ricorrente, il 1° agosto 2024,

ha risposto:

" (…) Prima

di tutto, desidero precisare che la mia richiesta salariale di 5.500 CHF al 50%

mensili è basata su una valutazione dettagliata del mercato del lavoro attuale

per la mia posizione e la mia esperienza. Come architetta con oltre venticinque

anni di esperienza nel settore, ho maturato competenze e conoscenze che

giustificano tale richiesta. Inoltre, la mia pretesa salariale includeva la

flessibilità richiesta per un'occupazione a tempo parziale (50%-80%) e di

durata indeterminata.

Mi rendo conto che il salario richiesto possa sembrare elevato, ma

è importante considerare che la mia esperienza e le mie competenze specifiche

possono apportare un valore significativo all'azienda. Sono consapevole

dell'applicabilità del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli

architetti e le professioni affini, e la mia richiesta era in linea con gli

standard salariali previsti per professionisti con il mio livello di esperienza

e responsabilità.

Capisco che la mancata assunzione possa avere ripercussioni sulla

mia posizione nei confronti del diritto all'indennità, come previsto dall'art.

30.

LADI. Tuttavia, ritengo che la mia richiesta salariale fosse giustificata e

proporzionata al ruolo e alle responsabilità richieste dalla posizione presso __________.

(…)” (Doc. 2.3)

Con

decisione del 5 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal

diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art.

30.

cpv. 1 lett. d LADI per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata

indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ (cfr.

doc. 2.4.; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione interposta

dall’insorgente il 21 agosto 2024 (cfr. doc. 3.3), l’amministrazione, il 4

ottobre 2024, ha contattato la __________ come segue:

" (…) L’Arch.

RI 1 si è candidata presso il suo studio d'architettura il 24 giugno 2024. Dopo

il colloquio, in data 10/11 luglio 2024 risulta nei nostri atti uno scambio di

e-mail nel quale vi è stata una conversazione tra lei e la signora RI 1 in

merito al salario offerto (CHF 3'530.00 lordi compresa tredicesima per un impiego

al 60%, con prospettiva di aumentare al 100% dopo 2 mesi di prova) rispettivamente

richiesto (CHF 5'500 mensili più tredicesima per un impiego al 50%).

Nell'e-mail, la candidata ha concluso il messaggio con la seguente

frase:

"Sono molto interessata

alla posizione e sarei felice di discutere ulteriormente per trovare un accordo

o altre modalità di collaborazione che soddisfino entrambe le parti. Ritengo

che possiamo ottenere ottimi risultati insieme e ho una soluzione alternativa

da proporle."

A questo proposito, le chiediamo se dopo questo scambio di e-mail

vi è stato un seguito. La signora RI 1 l'ha contattata per "discutere

ulteriormente per trovare un accordo" (si presume sull'aspetto

salariale) o proporle una "soluzione alternativa"? Lei ha

contattato la candidata per discuterne? (…)” (Doc. 3.4)

Il potenziale datore di lavoro ha

dato seguito a quanto richiesto dalla parte resistente l’8 ottobre 2024,

affermando:

" (…)

confermo che con la signora in oggetto c’è stata una telefonata dove io

ribadivo il fatto di NON potermi permettere un architetto con così alto

stipendio e che mi attenevo unicamente al CCL:

La signora non ha accettato.

Dopo ho trovato la soluzione che mi aggradava con un altro architetto

molto più umile e preparato. (…)” (Doc. 3.5)

Il 24 ottobre 2024 la ricorrente,

alla quale il 21 ottobre 2024 è stata data la possibilità di esprimersi

riguardo all’accertamento esperito presso la __________ (cfr. doc. 3.6), ha

asserito:

" (…)

desidero con la presente fornire chiarimenti dettagliati sui punti da voi

sollevati. In particolare, relativamente allo scambio di e-mail intercorso il

10.

e 11 luglio 2024 tra me e il datore di lavoro, desidero confermare quanto

segue.

A fronte della proposta salariale ricevuta (CHF 3'530 lordi mensili

per un impiego al 60%, con la prospettiva di valutare un eventuale aumento al

100% dopo due mesi di prova), ho immediatamente espresso la mia disponibilità a

discutere ulteriormente le condizioni offerte.

Nella mia comunicazione, ho ribadito il mio forte interesse per la

posizione e manifestato la volontà di trovare un accordo che potesse soddisfare

entrambe le parti. Tuttavia, non ho mai ricevuto alcun riscontro o conferma da

parte del datore di lavoro riguardo alla possibilità di organizzare un

ulteriore incontro o un secondo colloquio.

In merito all'affermazione contenuta nell'e-mail del datore di

lavoro dell'8 ottobre 2024, in cui si fa riferimento a un presunto colloquio

telefonico durante il quale sarei stata informata che l'offerta salariale

doveva rispettare esclusivamente il CCL e che avrei rifiutato la proposta di

lavoro, desidero precisare che tale informazione non corrisponde al vero e non

è corretta.

Non ho mai ricevuto alcuna telefonata, né alcun messaggio o e-mail

dal datore di lavoro a conferma di quanto affermato. L'ultima comunicazione

avvenuta tra me e il datore di lavoro risale infatti alla mia e-mail dell'11 luglio

2024, alla quale, come già indicato, non è mai seguita alcuna risposta.

Desidero inoltre sottolineare che, successivamente a questo

scambio di e-mail e di messaggi (allegati alla presente), ho provato in due

occasioni a fissare un incontro per discutere non solo gli aspetti salariali,

ma anche per chiarire in modo più dettagliato il ruolo che avrei potuto ricoprire

all'interno dello studio. Come già discusso nel corso del primo colloquio, la

posizione proposta comportava un significativo carico di responsabilità che

andava ben oltre la semplice progettazione, includendo la gestione complessiva

dello studio, la supervisione dei cantieri e la gestione dei progetti in

qualità di

project manager.

Ritengo di aver agito sempre in maniera proattiva e collaborativa,

con l'intento di trovare una soluzione equa e vantaggiosa per entrambe le parti.

Nonostante i miei ripetuti tentativi, l'ultimo contatto risale

alla mia e-mail dell'11 luglio 2024, alla quale non ho mai ricevuto risposta,

né per e-mail né telefonicamente, né dal sig. __________, né da altri membri

dello studio. (…)” (Doc. 3.7)

Con decisione su opposizione del

5.

novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 5

agosto 2024 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.10

Chiamata a dirimere la presente

evenienza, questa Corte ricorda, innanzitutto, il principio

secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve

essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma

con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a

un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che

comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

Inoltre la giurisprudenza federale ha

stabilito che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con il

potenziale datore di lavoro durante il colloquio di lavoro, tuttavia, in virtù

del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se

risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona

assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più

basso.

In concreto, dopo che la

ricorrente aveva contattato, il 24 giugno 2024, __________ per un impiego quale

architetto assegnatole da parte dell’URC il 21 giugno 2024, tra la medesima e

il potenziale datore di lavoro ha avuto luogo un colloquio di selezione il 26

giugno 2024 (cfr. consid. 2.9.).

In tale occasione, benché l’assegnazione

dell’impiego del 21 giugno 2024 prevedesse che la retribuzione salariale

mensile con la 13a si sarebbe fondata sul contratto collettivo del ramo (cfr.

doc. 1.5.; consid. 2.9.), essi non hanno verosimilmente discusso in merito allo

stipendio.

Ciò è dimostrato anche dal fatto

che da uno scambio di messaggi tra l’insorgente e __________, socio e gerente

della Sagl, emerge che l’8 luglio 2024 quest’ultimo ha comunicato

all’assicurata che “(…) posso già dirti che NON arrivo a darti ciò che

prendevi prima .. assolutamente no.. farò riferimento al contratto collettivo

di lavoro con tutti e la mia proposta sarà al amassimo al 60% come ad CCL… se

per te è troppo poco dimmelo subito così non ci penso più.. se porterai lavoro

tu per l’ufficio ovviamente avrai la % sul nostro onorario a fine anno come

gratifica..” (cfr. doc. 3.7; A9).

La ricorrente, dal canto suo,

sempre l’8 luglio 2024, ha reagito, puntualizzando che “(…) per me non è

chiaro quale sia la somma prevista come salario secondo il CCL, considerando

vari fattori come le qualifiche, le competenze, l’esperienza, la località e le

responsabilità del ruolo” e ha chiesto

di indicarle “(…) cosa hai

previsto come salario mensile per il mio ruolo, considerando le mie competenze

e la mia esperienza”, poiché “avere una cifra più precisa mi aiuterebbe a

valutare meglio l’offerta” (cfr. doc. 3.7; A9).

Il 10 luglio 2024 __________,

dopo aver evidenziato che le esigenze economiche dell’assicurata erano molto

lontane dal CCL Ticino e dalle sue possibilità, ha esposto le condizioni di

assunzione, e meglio grado di occupazione al 60% dal 1° settembre 2024, con valutazione

dopo due mesi di prova se aumentare al 100% e stipendio lordo di fr. 3'530.--

al 60% x 13 mensilità.

Egli ha comunque precisato che si

trattava soltanto di una proposta, poiché la sua decisione sarebbe stata presa

successivamente all’ultimo colloquio del 23 luglio 2024 (cfr. doc. 2.3; consid.

2.9.).

L’insorgente,

l’11 luglio 2024, ha, tuttavia, risposto che il salario offertole non era in

linea con il suo ruolo e le sue responsabilità, per cui ha richiesto una retribuzione

minima di fr. 5'500.-- al 50% mensili + 13a mensilità (cfr. doc. 2.3; consid.

2.9.).

Al riguardo si rileva che

moltiplicando la somma di fr. 5'500.-- al 50% per 13 mesi si ottiene l’importo

di fr. 71'500.--, pari a fr. 143'000.-- al 100%. Tale cifra corrisponde in

buona sostanza a quanto riportato dal potenziale datore di lavoro nell’“Esito

della candidatura ad un posto di lavoro” (fr. 140'000), precisando la richiesta

salariale della ricorrente (cfr. doc. 1.7; consid. 2.9.).

È vero che l’assicurata ha

aggiunto di essere molto interessata alla posizione e che sarebbe stata felice

di discutere ulteriormente per trovare un accordo o altre modalità di

collaborazione a soddisfazione di entrambe le parti, nonché di avere una

soluzione alternativa da proporre.

Ella ha concluso di restare in

attesa di un riscontro da parte del potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 2.3;

consid. 2.9.).

È altrettanto vero, però, che non

è dato di sapere quale aspetto specifico riguardassero l’eventuale accordo

oppure le altre modalità di collaborazione, rispettivamente la soluzione alternativa

da proporre di cui al messaggio di posta elettronica dell’11 luglio 2024 dell’assicurata

(cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

Al riguardo va piuttosto considerato,

in primo luogo, che, come rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1;

III), nello stesso messaggio dell’11 luglio 2024 la medesima ha indicato che lo

stipendio di fr. 5'500.-- al mese per un’occupazione al 50% era la retribuzione

minima che chiedeva (cfr. doc. 2.3).

In secondo luogo, che ancora il

1° agosto 2024 la ricorrente, facendo uso della possibilità di esprimersi prima

che l’amministrazione pronunciasse un’eventuale sanzione (cfr. doc. 2.2), ha

osservato che la sua richiesta salariale di fr. 5'500.- mensili al 50% era

basata su una valutazione dettagliata del mercato del lavoro attuale per la sua

posizione e la sua esperienza di architetto di oltre venticinque anni, come

pure che il salario da lei richiesto poteva sembrare elevato, ma era importante

considerare che la sua esperienza e le sue competenze specifiche potevano

apportare un valore significativo all'azienda.

La medesima ha, pure,

sottolineato di essere consapevole dell'applicabilità del Contratto collettivo

di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini e che la sia

domanda era in linea con gli standard salariali previsti per professionisti con

il suo livello di esperienza e responsabilità (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

In tale circostanza l’assicurata

non ha, quindi, minimamente accennato alla possibilità di trovare un accordo

circa l’entità del salario.

È stato solamente dopo aver

ricevuto la sanzione di 35 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione che la ricorrente, nell’opposizione del 21 agosto 2024, ha per

la prima volta ha affermato che il salario di fr. 5'500.-- mensili per un

impiego a metà tempo era inteso “come un punto di partenza per la

negoziazione con l’intento di giungere a un accordo equo e soddisfacente per

entrambe le parti” (cfr. doc. 3.3).

Nel ricorso è stato poi asserito

che tale somma era una “proposta iniziale per aprire una discussione”

(cfr. doc. I).

In proposito giova osservare che

nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni

della prima ora, nel senso che viene data la precedenza - in presenza di

versioni contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate

quando ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF 8C_246/2021 del 2 luglio

2021.

consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF

8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

5.2

= RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 142

V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid.

2a pag. 47)

In casu, come visto, in

prima battuta la ricorrente ha richiesto, viste la sua posizione e la sua

esperienza, una retribuzione minima di fr. 5'500.-- al mese al 50%,

oltre alla tredicesima (cfr. doc. 2.3.; consid. 2.9.).

In simili condizioni, occorre concludere

che l’assicurata, manifestando delle pretese salariali ben superiori a quanto

offertole dal potenziale datore di lavoro, si è messa nella condizione di non

essere assunta.

Nel caso di specie __________

aveva, in effetti, fatto chiaramente comprendere alla ricorrente di non volere,

non avendo la possibilità finanziaria, versare uno stipendio maggiore rispetto

a quello proposto come da CCL (cfr. doc. 2.3; A9).

Non sussistendo alcuno spazio per

una trattativa salariale l’insorgente, anche volendo considerare che,

contrariamente a quanto fatto valere dal potenziale datore di lavoro (cfr. doc.

3.5), non ha esplicitamente rifiutato l’impiego in una telefonata successiva

allo scambio di messaggio del 10 e del l’11 luglio 2024, avrebbe dovuto

esprimere la sua intenzione ad accettare anche una retribuzione inferiore a

quella desiderata (cfr. STF 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e

menzionata ai consid. 2.4.; 2.7.; STCA 38.2017.39 del 27 luglio 2017).

Per quanto attiene all’asserzione

dell’assicurata del 24 ottobre 2024 secondo cui avrebbe provato, senza esito,

in due occasioni, dopo i messaggi di posta elettronica del 10 e dell’11 luglio

2024, a fissare un incontro per discutere non solo gli aspetti salariali, ma

anche per chiarire in modo più dettagliato il ruolo che avrebbe potuto

ricoprire all'interno dello studio (cfr. doc. 3.7; consid. 2.9.), il TCA si

limita a rilevare che tale affermazione non è stata debitamente comprovata e

conseguentemente costituisce una semplice allegazione di parte.

Al riguardo è utile ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita

la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.,

pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del

26.

luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.;

STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

La circostanza, infine, che si

trattasse di un’occupazione dal 50 all’80% secondo la relativa assegnazione

(cfr. doc. 1.5), rispettivamente al 60% (con valutazione dopo due mesi se

aumentare il grado di occupazione al 100%) sulla base di quanto indicato dal

potenziale datore di lavoro alla ricorrente il 10 luglio 2024 (cfr. doc. 2.3)

non consente di giustificare validamente la mancata esplicita manifestazione

del proprio interesse da parte di quest’ultima.

Non va dimenticato, infatti, da

una parte, che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto

ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020

consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del

12.

gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo per i

disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).

Dall’altra, che l’art. 24 LADI

enuncia che è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da

un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’in­dennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente (cpv. 1).

È

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto

nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la

professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art.

23.

cpv. 3) non è preso in considerazione (cpv. 3).

Giusta

l’art. 41a OADI se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione,

l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione

della prestazione, a indennità compensative.

La Sezione del lavoro, del resto,

nella decisione su opposizione del 5 novembre 2024, ha evidenziato che la

ricorrente (nel caso in cui fosse entrata alle dipendenze della __________)

avrebbe avuto diritto alle indennità compensative (cfr. doc. A1 pag. 4).

Cfr. STFA C 166/05 del 1°

settembre 2005 relativa a un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata quale

venditore che gli avrebbe consentito di conseguire un guadagno intermedio; STFA

C 58/03 del 9 dicembre 2003 citata al consid. 2.7.; STCA 38.2021.83 del 31

gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23

gennaio 2023.

2.11

Da

quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto

dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un

contratto di lavoro con la __________.

La

medesima avrebbe, per contro, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non

corrispondeva pienamente alle sue aspettative (in particolari salariali) in

virtù, come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra

parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A1 pag.

4-5), l’occupazione proposta da __________ era adeguata.

In

particolare l’impiego quale architetto era nella professione ricercata dall’assicurata

(cfr. doc. 1.1; 1.4) e corrispondeva all’attività svolta in

precedenza per più di venticinque anni (cfr. doc. 1.1; 1.2).

Anche dal profilo salariale (cfr.

art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione offerta alla ricorrente dalla Sagl

al 60%, prevedendo quale stipendio l’importo di fr. 3'530.-- lordo al mese x

tredici mensilità (cfr. doc. 2.3, consid. 2.9.) - pari a circa fr. 5'883.--

mensili al 100% senza la quota parte di tredicesima e a fr. 70'596.-- annui,

rispettivamente a fr. 76'479.-- aggiunta la tredicesima - è quindi più che

rispettosa del minimo salariale contemplato dal Contratto collettivo di lavoro

per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini (cfr. Decreto del

Consiglio di Stato che modifica l’obbligatorietà generale a livello cantonale

al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le

professioni affini del 24 gennaio 2024, approvato dal Dipartimento federale

dell’economia, della formazione e della ricerca il 13 febbraio 2024 e valido

dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2026, da cui risulta che lo stipendio mimino

annuo comprensivo della tredicesima è pari per un architetto con formazione

presso un Politecnico o equivalente dal terzo anno a fr. 69'020.--, aumentato a

70'193.-- considerando l’incremento dell’1.7% contemplato al p.to 2); BU N. 7

del 23 febbraio 2024).

Ai

sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI, poi, un’occupazione che procura

all’assicurato un salario inferiore al 70% del guadagno assicurato è comunque

adeguata se l’interessato riceve prestazioni compensative giusta l’articolo 24

(guadagno intermedio), come sarebbe stato il caso per l’insorgente (cfr.

consid. 2.10. in fine).

Inoltre,

ad ogni modo, con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale

di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui

rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

L’insorgente non ha peraltro

sollevato obiezioni in merito a ulteriori aspetti di cui all’art. 16 cpv. 2

lett. b-h LADI.

Avendo rifiutato di fatto

un'occupazione adeguata, l’assicurata deve essere perciò sospesa dal diritto

all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.

Per inciso si rileva che il 1°

agosto 2024 la ricorrente ha d’altronde dichiarato che “capisco che la

mancata assunzione possa avere ripercussioni sulla mia posizione nei confronti

del diritto all’indennità, come previsto dall'art. 30 LADI. Tuttavia ritengo

che la mia richiesta salariale fosse giustificata e proporzionata al ruolo e

alle responsabilità richieste dalla posizione presso __________” (cfr. doc.

2.3; consid. 2.9.).

2.12

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo

Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.)

prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un

guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di

sospensione.

In

concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione

dell’impiego presso __________ non come colpa grave, bensì come colpa soltanto

mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del

25.

giugno 2018 consid. 7.1.).

La

sanzione inflitta alla ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto,

proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_149/2023 del

14.

agosto 2023, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, già

citata ai consid. 2.4.; 2.7. e riguardante un assicurato che ha rifiutato

un’occupazione al 70-80% che gli avrebbe permesso di ridurre la sua perdita di

guadagno; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF

C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35

giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe

permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del

30.

ottobre 2006; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata

dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 e STCA 38.2020.60 del 18

gennaio 2021, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citate; STCA

38.2020.13

del 22 giugno 2020).

In

concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023

consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Abbondanzialmente è utile

rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel

caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno

intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra

l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID

p.to D66-D68; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.13., confermata dal

TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio

2021.

consid. 2.3.; 2.7.).

2.13

Nel ricorso l’assicurata ha

affermato di restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o

documentazione (cfr. doc. I pag. 3).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF

8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF

8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023

consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF

9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del

20.

settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA

38.2024.7

del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021

consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12

ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie la ricorrente

- contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di

audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze

probatorie, ma ha semplicemente postulato di restare a disposizione per qualsiasi

ulteriore chiarimento o documentazione (cfr. doc. I pag. 3).

La medesima ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

L’assicurata, del resto, ha

potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di

essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che

gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24

novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.,

STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA

39.2022.6

del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo

2022.

consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nella presente

evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA

di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente

non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.14

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 5 novembre 2024 deve essere confermata.

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti