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38.2024.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2025Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce

che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per costante giurisprudenza

l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata

della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto

del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze

soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza

religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel

tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in

un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021

UV pag. 8).

La Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve

adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle

sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC”

la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di

trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto

per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la

tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né

li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e

soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in

considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i

principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e

di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione,

cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2012.54 del 15

maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5

settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022, il cui ricorso

dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023).

La Tabella prevede una colpa

grave in caso di licenziamento dell’assicurato con effetto immediato da un

impiego a tempo indeterminato per validi motivi, anche in caso di applicazione

dell’articolo 29 LADI (cfr. D75 punto 1.C).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6. Nella presente evenienza risulta

incontestato che, allorché era inabile al lavoro al 100% per malattia, il

ricorrente, nel fine settimana del 22-23 giugno 2024, si è recato in Italia per

partecipare a un rally automobilistico (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.8.;

1.10.).

Litigiosa è, per contro, la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni inflitta

all’assicurato dalla Cassa a causa di disoccupazione per colpa propria giusta

gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI a seguito del suo

comportamento durante l’inabilità lavorativa.

Il TCA, chiamato a dirimere il

caso di specie, ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale

(cfr. consid. 2.3.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1

lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un

licenziamento con effetto immediato giustificato.

Basta,

invece, che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro

a disdire il contratto.

È,

poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti,

almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento

potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 Nr. 13 pag.

294; RDAT II-2003 pag. 310; STCA 38.2018.77 del

6 febbraio 2019; STCA 38.2003.46 del 9 febbraio 2004).

In una STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 l’Alta Corte ha rilevato

che “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,

respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui

est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré

adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut

prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et

qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”.

2.7. In concreto l’insorgente, tre

giorni dopo essersi recato, il 19 giugno 2024, dalla Dr. med. __________, la

quale ha attestato un deterioramento psicofisico con conseguente inabilità al

lavoro al 100% per malattia da quel giorno fino al 28 giugno 2024 (cfr. doc.

24), è partito dal Ticino per recarsi in Italia e partecipare a un rally

automobilistico che si è svolto, come si evince dalla locandina prodotta alla

Cassa dalla parte ricorrente (cfr. doc. E), da sabato 22 a domenica 23 giugno

2024 sullo __________, situato fra la __________ e il __________.

L’ex datore di lavoro ha asserito

di aver scoperto tale circostanza dai canali social (cfr. doc. 21).

In effetti agli atti risultano

delle foto postate dall’assicurato (cfr. doc. 21b).

In proposito va ricordato che l’insorgente

ha ammesso di essere stato al rally in questione, precisando che “guidare

per me è una terapia” (cfr. doc. 23; 30; I).

Secondo

l'art. 321a cpv. 1 CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro

assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di

lavoro.

Al riguardo, Pierre Tercier (“Les Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995,

pag. 358 N. 2910) ha osservato:

" De l’art. 321a I (“le travailleur […] sauvegarde fidèlement les

intérèts légitimes de l’employeur”), on déduit l’obligation pour le travailleur

de ne rien faire ou entreprendre qui puisse porter préjudice aux intérêts de

l’employeur. La règle implique également un devoir d’information et de

renseignement à charge du travailleur (…).

L’art. 321a I est une

disposition-cadre qui qualifie l’ensemble des prestations du travailleur, y

compris son comportement en dehors du travail, compte tenu des intérèts

légitimes de l’employeur (…).”

Durante

un’incapacità al lavoro il dovere di fedeltà comporta, per il lavoratore, un

obbligo di intraprendere tutto ciò che sia possibile per ripristinare la sua

piena abilità lavorativa al più presto. In altre parole il dovere di fedeltà

implica per il lavoratore un obbligo di astenersi da ogni attività che possa

rallentare il processo di guarigione. Tale principio, sviluppato

contestualmente a rapporti di diritto pubblico, è applicabile per analogia

anche ai rapporti di diritto privato (cfr. STAF A-73/2014 del 14 luglio 2014).

Il ricorrente ha deciso di

partecipare all’evento automobilistico senza informare previamente il proprio

datore di lavoro, né peraltro la Dr. med. __________, anche semplicemente per

sapere se nel suo stato psicofisico fosse opportuno o meno guidare in un rally.

L’assicurato nemmeno ha fatto valere di avere chiesto ragguagli al __________,

assicuratore tenuto a versargli indennità giornaliere in virtù di

un’assicurazione collettiva LAMal (cfr. doc. 21a).

È vero che l’evento si sarebbe

svolto durante un fine settimana e che la Dr. med. __________ ha affermato,

benché a posteriori il 2 dicembre 2024, che “a causa del suo stato

psicofisico non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere

attività ricreative nel fine settimana” (cfr. doc. G).

Tuttavia, visto che non si

trattava di un passatempo qualsiasi, bensì di una competizione automobilistica

che avrebbe avuto luogo su due giorni all’estero, l’assicurato, che a quel

momento era stato ritenuto incapace al lavoro totalmente a causa di un

deterioramento psicofisico, recandosi all’estero per partecipare a un rally senza

comunicare alcunché al riguardo, in particolare alla __________, presso la

Considerandi

quale aveva iniziato a lavorare solo da poco più di quattro mesi e che ha

invece scoperto la sua trasferta tramite i canali social, ha indotto quest’ultima

a disdire il rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

L’insorgente,

del resto, adottando il comportamento menzionato, poteva perlomeno aspettarsi

di essere licenziato. Egli si è così reso colpevole di dolo eventuale (cfr. STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 2.2.).

Certo l’assicurato ha asserito

che “la mia intenzione non era sicuramente di farmi licenziare” (cfr.

doc. 23).

In ogni caso, però, egli con il

suo modo di agire ha accettato il rischio di un licenziamento pur non

desiderandolo.

Come ricordato ai consid. 2.3. e

2.6

, per sospendere un assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta

gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non occorre, d’altronde, un

licenziamento con effetto immediato giustificato, essendo sufficiente che il

datore di lavoro sia indotto a disdire il contratto di impiego dal

comportamento dell’assicurato.

Inoltre

un assicurato va ritenuto disoccupato per colpa propria ex art. 30 cpv. 1 lett.

a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori

oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,

per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la

responsabilità (cfr. consid. 2.3.).

Le condizioni di salute del

ricorrente, sulla base dei certificati medici agli atti (cfr. doc. 24; 25; G;

H), non erano, peraltro, di una gravità tale da compromettere la sua capacità

di discernimento (la quale va ammessa unicamente se le facoltà mentali sono

limitate in maniera significativa. Tale limitazione deve essere inoltre

riconducibile a una causa da attribuire ai concetti giuridici di «età

infantile», «turba psichica», «disabilità mentale», «ebbrezza» o «stato

consimile» menzionati dal diritto; cfr. Accademia svizzera delle scienze

mediche ASSM, La capacità di discernimento nella prassi medica, Berna 2019).

In effetti la Dr. med. __________,

che ha visitato l’assicurato il 19 giugno 2024, si è limitata a diagnosticare

un deterioramento psicofisico, mentre i medici della Clinica __________, hanno

indicato che il medesimo, che è stato oggetto di soli tre consulti il 2 e il 16

luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024, presentava una sintomatologia compatibile

con un disturbo dell’adattamento con importante stato di ansia libera,

rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa, iporessia e conseguente calo

ponderale. Gli stessi non hanno fatto accenno alcuno a problematiche

considerevoli connesse alla facoltà di intendere e volere (cfr. doc. 24; H).

Del resto il ricorrente, già il

30.

luglio 2024, ha concluso con un nuovo datore di lavoro un contratto di

impiego a tempo pieno dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).

Va, poi, evidenziato che

l’insorgente ha sottoscritto senza riserve la lettera di licenziamento del 2

luglio 2024 e che nello scritto del 12 agosto 2024, dando seguito alla

possibilità conferitagli dalla Cassa di prendere posizione in relazione alle

asserzioni del suo ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della

pratica e a un’eventuale decisione di sospensione, ha affermato: “ho

sbagliato e sto cercando di rimediare” (cfr. doc. 23; consid. 1.4.).

Come sottolineato dalla Cassa

(cfr. doc. III), nonostante la parte ricorrente abbia indicato che vi fosse

spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato ingiustificato

(cfr. doc I; consid. 1.10), nemmeno risulta essere stata avviata una causa

civile di contestazione del licenziamento in tronco.

In simili condizioni, questo

Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a

causare la perdita della sua occupazione.

Di conseguenza il ricorrente

deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI.

Per

completezza, riguardo a quanto evidenziato dalla Cassa, ossia che non è mai

stata messa in discussione la serietà sul lavoro dell’assicurato, come pure i

suoi undici anni di attività lavorativa e che non sono questi i fatti che hanno

portato la parte resistente a decidere per una sospensione (cfr. doc. 33), è

utile osservare che un licenziamento causato dal comportamento dell’assicurato

può giustificare una sanzione, anche se gli vengono riconosciute capacità e

impegno dal profilo strettamente professionale (cfr. STCA 38.2018.77 del 6

febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).

2.8

Per quanto attiene all’entità della

sanzione, la parte resistente ha inflitto all’assicurato una penalità di 21

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.

27; A).

Secondo la Tabella delle

sospensioni emessa dalla SECO nel caso di licenziamento di un assicurato con

effetto immediato da un impiego a tempo indeterminato per validi motivi la

colpa deve essere considerata grave (cfr. D75 punto 1.C) e comporta, perciò,

una sospensione da 31 a 60 giorni (cfr. consid. 2.5.).

La Tabella precisa, ad ogni modo,

che “per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di

sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo

deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art.

45.

cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti,

attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso

principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi (art. 45 cpv. 3

lett. a e b OADI)” (cfr. D77).

Questa Corte, tutto ben

ponderato, ritiene che la sanzione di 21 giorni applicata dalla Cassa, corrispondente

a una colpa media in virtù delle specificità del caso di specie (in particolare

deterioramento psicofisico e seria attività lavorativa durante undici anni,

ossia da quando il ricorrente aveva quindici anni; cfr. consid. 2.5.; doc. A;

8; 33), rispetti il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Tale sospensione deve, dunque,

essere confermata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023

consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.4.; STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Infine

va ricordato che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche

di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e

quindi la durata della penalità (cfr.

STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26

settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid.

2.9

; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.;).

Neppure il breve periodo di

iscrizione in disoccupazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.6.) è rilevante ai

fini della commisurazione della sanzione.

L’Alta Corte, in una sentenza

pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata

in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione

viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva

della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della

disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o

influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono

rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili

della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro

a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Al riguardo cfr. STF 8C_556/2016

del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023

consid. 2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49

del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.

2.9

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa

il 7 novembre 2024 deve essere confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68

del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.

2.15

; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3

aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti