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Decisione

38.2024.55

Confermata sosp. di 21 gg inflitta ad A. per essere stato licenziato per propria colpa dopo ca. 4 mesi. Durante IL al 100% per malattia (deterioram.psicofisico) il medesimo si è recato all'estero per partecipare a un rally che si sarebbe svolto su 2gg senza comunicare alcunché al DL, né al medico

24 febbraio 2025Italiano37 min

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.55

rs

Lugano

24 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7

novembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1998, ha

svolto l’apprendistato dal luglio 2013 al giugno 2017 presso la ditta __________,

ove ha continuato a lavorare quale falegname fino al gennaio 2024, quando sono

diventate effettive le sue dimissioni dell’11 ottobre 2023 (cfr. doc. 7; 8).

Nel frattempo, e meglio il 10

ottobre 2023, l’assicurato ha concluso un contratto di lavoro di durata

indeterminata con la __________ con inizio il 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 10).

Con lettera del 2 luglio 2024,

sottoscritta da RI 1 “per ricezione e accettazione”, la __________ ha

rescisso con effetto immediato il rapporto di impiego, precisando che “le

parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla da pretendere”

(cfr. doc. 11).

1.2. RI 1 si è iscritto per il

collocamento il 2 luglio 2024, rivendicando il diritto alle indennità di

disoccupazione a partire dal 3 luglio 2024 (cfr. doc. 1).

Nell’“Attestato del datore di

lavoro” del 19 luglio 2024 al punto 13 la __________ ha indicato che il motivo

della disdetta consiste nell’“impossibilità per una continuazione del

rapporto di lavoro” (cfr. doc. 12).

Il 23 luglio 2024 anche l’assicurato

ha asserito che il contratto è stato rescisso per l’impossibilità di continuare

il rapporto di impiego e che si stava impegnando a trovare una nuova

occupazione, in quanto dopo undici anni di lavoro aveva spese a cui far fronte

(cfr. doc. 14).

La Cassa CO 1 (in seguito:

Cassa), il 31 luglio 2024, ha comunicato all’assicurato di avere aperto il suo

caso di disoccupazione a decorrere dal 2 luglio 2024 (cfr. doc. 17).

1.3. Il 7 agosto 2024 la __________,

interpellata dalla Cassa il 23 luglio 2024 - con sollecito del 5 agosto 2024 -

riguardo ai motivi dettagliati per i quali è stato disdetto il contratto di

lavoro di RI 1 (cfr. doc. 16; 20), ha affermato:

" (…)

durante una sua assenza di inabilità lavorativa a causa di malattia ci siamo

accorti che non era proprio così.

Per il tramite dei canali social ci siamo

accorti che era completamente abile al lavoro e durante la sua “malattia”

praticava la sua passione delle auto (anche all’estero) invece che lavorare. Il

sig. RI 1 ha ammesso i fatti scusandosi e chiedendo una “seconda opportunità”,

ma è venuta a mancare la nostra fiducia nei confronti del collaboratore. (…)”

(Doc. 21)

1.4. L’assicurato, al quale la Cassa ha

dato l’opportunità di prendere posizione in relazione alle asserzioni del suo

ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della pratica e a un’eventuale

decisione di sospensione dal diritto alle indennità in virtù dell’art. 30 cpv.1

lett. a LADI, secondo cui un assicurato che è senza lavoro per propria colpa va

sospeso, e dell’art. 44 lett. a OADI che dispone che la disoccupazione è

segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in

particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha

fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr.

doc. 22), il 12 agosto 2024, ha indicato:

" (…) La mia

intenzione non era sicuramente di farmi licenziare, in quanto lavoro da 11 anni

ininterrottamente e conosco l’importanza di un lavoro.

Purtroppo nella vita penso che chiunque

abbia presto o tardi avuto delle difficoltà. Io purtroppo queste difficoltà le

ho accumulate tutte nello stesso momento, iniziando ad avere problemi in una

relazione portata avanti parecchi anni, che mi ha portato alla depressione ed

alla perdita delle mie prestazioni, che a mia volta hanno portato ripercussioni

sul lavoro. Involontariamente, il ritrovo di auto è stato l’ultima spiaggia di

salvare il salvabile, sperando potesse aiutarmi ad uscire da questo periodo.

(Guidare per me è una terapia) ed i fatti si sono svolti in un weekend. Prendo

atto che tutto ciò si è riversato sulla vita professionale, ma ne sto già

pagando le conseguenze anche nella vita privata. Con le molteplici visite

psicologiche documentabili, sto tornando a essere la persona che sono sempre stato.

Mi sono dato la briga di cercare un nuovo posto di lavoro ed ho già firmato un

nuovo contratto. Questo a dimostrazione del mio impegno nel rimediare a ciò che

è stato fatto.

Essendo nel mondo del lavoro da 11 anni, ho

anche spese da persona che lavora d 11 anni e per me, per quanto possa essere

regolamentato, perdere un’indennità che pago da sempre, non potendo far fronte

a tutte le mie spese, diventa un problema.

Ho fatto in modo di minimizzare il più

possibile la vostra richiesta di aiuto, ma spero che ciò che ho scritto possa

far capire la situazione.

Ho sbagliato e sto cercando di rimediare.

Ho sempre svolto i miei obblighi e i miei

doveri. Ora in un momento di difficoltà, chiedo aiuto io. (…)” (Doc. 23)

RI 1, il 30 luglio 2024, ha in

effetti concluso un contratto d’impiego a tempo indeterminato con la ditta __________

quale falegname AFC al 100% con inizio il 1° settembre 2024 (cfr. doc. 19).

Il medesimo ha trasmesso

all’amministrazione un certificato medico del 13 agosto 2024 in cui la Dr. med.

__________, spec. in medicina interna, ha dichiarato di averlo visto la prima

volta il 19 giugno 2024 a seguito di deterioramento psicofisico indotto da un

problema relazionale e che per tale motivo egli è stato inabile al lavoro al

100% dal 19 al 28 giugno 2024 (cfr. doc. 24).

Alla Cassa è, inoltre, pervenuta,

il 14 agosto 2024, un’attestazione della Dr. med. __________ della Clinica __________,

da cui risulta che l’assicurato si è sottoposto a visite psichiatriche il 2 e

il 16 luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024 e che le stesse sono state eseguite

al fine di valutare le condizioni psicopatologiche del paziente, come pure per

stabilire eventuali indicazioni terapeutiche (cfr. doc. 25).

1.5. Con decisione del 20 agosto 2024 la

Cassa ha sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione

sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI,

ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile e rilevando:

" (…) La

risoluzione del contratto per il 1° luglio 2024 da parte del suo datore di

lavoro è stata immediata. Ha approvato tale risoluzione immediata e al contempo

ha accettato lo scioglimento del rapporto di lavoro senza che il termine di

preavviso ordinario fosse rispettato.

La disoccupazione è pertanto in pare

imputabile al suo comportamento. Le motivazioni contenute nella sua presa di

posizione del 12 agosto 2024, per costante giurisprudenza federale e cantonale,

non possono essere ritenute sufficienti, di conseguenza la sospendiamo 21

giorni dal diritto all’indennità. (…)” (Doc. 27)

1.6. Sempre il 20 agosto 2024 l’Ufficio

regionale di collocamento di __________ ha cancellato il nominativo

dell’assicurato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 1° settembre 2024 (cfr.

doc. 28).

1.7. Il 19 settembre 2024 RI 1,

rappresentato da RA 1, ha interposto una tempestiva opposizione contro il

provvedimento del 20 agosto 2024, chiedendo l’annullamento dei giorni di

sospensione e facendo valere:

" (…) Ai

sensi della Prassi LADI ID, vi è disoccupazione imputabile all’assicurato

unicamente se la disdetta è conseguente a un dolo o a un dolo eventuale da

parte dell'assicurato. Il dolo è dato se I’assicurato adotta intenzionalmente

un comportamento allo scopo di essere licenziato. Il dolo eventuale è dato se

l'assicurato sa che il suo comportamento può avere come conseguenza il suo

licenziamento e accetta di assumere tale rischio (considerandi D18).

Il signor RI 1 era inabile dal lavoro, come indicato dal

certificato medico trasmesso all'ex datore di lavoro, dal 19.6.2024 al

28.6.2024, a seguito di un deterioramento psicofisico.

Egli si è recato nel fine settimana del 22 giugno ad un raduno di

auto, ritenendo che tale avvenimento potesse aiutarlo a livello psicologico.

Egli è un lavoratore serio. Si nota che negli 11 anni precedenti

ha sempre lavorato presso lo stesso datore di lavoro, e dal primo settembre ha

già ritrovato un’occupazione a tempo pieno, sollevando questo istituto dall'erogazione

di ulteriori indennità giornaliere di disoccupazione.

Il signor RI 1 non ha in nessun modo adottato un comportamento con

l'intenzione di essere licenziato.

Al suo rientro presso l'ex datore di lavoro, il giorno primo

luglio, egli ha lavorato come di consueto. Il giorno successivo, ovvero il 2

luglio, gli veniva intimato il licenziamento immediato.

La risposta della __________ del 7 agosto a questo ufficio, indica

erroneamente che il signor RI 1 sarebbe stato completamente abile la lavoro,

durante la malattia, poiché avevano notato dei post sui social dai quali si

evinceva la partecipazione del signor RI 1 a questo raduno di auto.

Il signor RI 1 era ovviamente dispiaciuto per questo fatto.

A nostro modo di vedere tuttavia, tale avvenimento non

giustificava un licenziamento in tronco, anche alla luce della giurisprudenza.

Sarà nostra intenzione pertanto far valere delle pretese in

risarcimento alla __________, per licenziamento immediato ingiustificato. (…)”

(Doc. 30)

1.8. La parte resistente, il 16 ottobre

2024, ha inviato il seguente scritto ad RA 1:

" (…)

1) Dalla

documentazione in nostro possesso risulta che il suo Cliente, in data 22 giugno

2024, si trovava ad un raduno d'auto, come da lei stessa indicato. Tale raduno __________

è stato organizzato nei diversi passi tra Svizzera ed Italia, dal 22 giugno 2024

al 28 giugno 2024 (ad esempio: __________, ecc...), secondo anche quello che si

evince da Instagram. Considerato che il Sig. RI 1 era inabile al lavoro a causa

di problemi psicologi, egli non doveva avvertire il suo medico se usciva di

casa durante il giorno; tuttavia, per l'estero e per la notte occorreva informare

il medico curante. Per quale motivo, il suo Assistito non ha contattato il suo psicologo,

al fine di informarlo in merito ed, eventualmente, ottenere il suo consenso?

2) Per quale

ragione, il Sig. RI 1 non ha comunicato la sua partecipazione a questo __________

al suo ex datore di lavoro? Egli era a conoscenza che agendo in questo modo,

avrebbe potuto andare incontro a problemi seri, visto che, in seguito, ha comunicato

di essersi dispiaciuto e si è scusato.

3) Per quale

motivo, egli ha accettato ed ha sottoscritto una disdetta con effetto immediato

e non si è rivolto a voi oppure all'Ufficio del lavoro o ad una Cassa

disoccupazione, al fine di richiedere informazioni in merito, come del resto ha

fatto, presentando opposizione contro la decisione della Cassa del 20 agosto

2024? ll termine regolare della disdetta sarebbe dovuto essere di 1 mese,

pertanto dal 2 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

4) Il suo

servizio di protezione giuridica ha intrapreso, nel frattempo, le pretese di risarcimento,

indicate nel suo scritto del 19 settembre 2024, presso la sede opportuna?

5) In caso

affermativo, allegare gentilmente copia dell'istanza.

6) Caso

contrario, per quale ragione non è stata aperta una causa contro l'ex datore di

Iavoro, visto che non ritiene corretta la disdetta con effetto immediato e le

motivazioni in generale, addotte da quest'ultimo?

7) Altre osservazioni

da aggiungere?

A titolo abbondanziale rileviamo che non è mai stata messa in discussione

la serietà sul lavoro del Sig. RI 1, come pure i suoi 11 anni di attività

lavorativa ed è sicuramente positivo il fatto che egli abbia trovato un nuovo

impiego dal 1º settembre 2024.

Pertanto, non sono questi fatti che hanno portato la __________ di

__________ a decidere per una sospensione dal diritto delle indennità di

disoccupazione, come spiegato nella decisione stessa. (…)” (Doc. 33)

La rappresentante

dell’assicurato, il 4 novembre 2024, ha risposto:

" 1) Le

allego il volantino dell’evento Rally a cui aveva partecipato il

signor RI 1.

Si è trattato dei giorni 22 e 23 giugno, quindi solo durante il fine settimana,

Il signor RI 1, pensando che tale partecipazione lo aiutasse a livello

psicologico, ha ritenuto di potervi aderire, essendo durante il fine settimana,

Abbiamo chiesto a tal proposito un parere al medico che aveva emesso il

certificato, che mi riservo di inviarle non appena sarà in mio possesso;

2) Il signor RI

1 a quel tempo aveva valutato che, avvenendo nel fine settimana, non sarebbe

stato necessario informare l’ex datore di lavoro. Egli n quel momento era fragile

a livello psicologico, ed essendo una persona cortese e corretta, si è sentito

in ogni caso di porgere delle scuse.

3) Dal canto

nostro siamo intervenuti solo successivamente e il signor RI 1 al momento della

disdetta immediata era scosso e non in grado di valutare attentamente tutte le

conseguenze di quell’atto. Gli è stata mossa anche una certa pressione dall’ex

datore di lavoro, che visto lo stato psicologico del signor RI 1, non ha di

certo permesso di ponderare tutti i mezzi legali in suo aiuto.

4) Stiamo

attendendo i certificati medici dettagliati e sulla base di quelli valuteremo

se procedere ulteriormente nei confronti dell’ex datore di lavoro per una

disdetta immediata ingiustificata.

5) Vedasi

risposta al punto 4).

6) Stiamo

appunto attendendo gli ultimi mezzi di prova, e riteniamo di poter valutare a

breve se avviare una causa.

7) Per il

momento non abbiamo altre osservazioni e per ora ci riconfermiamo nella nostra

opposizione del 19.9.2024.” (Doc. 34)

1.9. Con decisione su opposizione del 7

novembre 2024 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento di sospensione

(cfr. consid. 1.5.), osservando:

" (…)

12) L’evento

causa del licenziamento è stata la partecipazione ad un evento (rally) che si è

tenuto all'estero. Secondo costante giurisprudenza della Legge federale sul

contratto d'assicurazione (LCA) l'assicurato è tenuto a ricevere il benestare

del proprio medico curante, nonché avvisare tempestivamente l'assicurazione

erogatrice delle IG di malattia o il datore di lavoro.

13) L'assicurato

invoca la buona fede, la necessità terapeutica e il fatto che l'evento si sia svolto

durante il fine settimana. In considerazione che in quel momento egli era al beneficio

di IG malattia (giorni di calendario e non feriali) mal si vede la mancata segnalazione

all'assicurazione __________.

14) Dall'analisi

della documentazione in nostro possesso disponibile fino alla stesura di

codesta decisione, non si avvede nessuna informazione e autorizzazione a

svolgere questa attività/hobby durante un periodo di malattia riconosciuto e

pagato da un organo assicurativo.

15) Secondo la

prassi LADI nel caso di specie si poteva prospettare una sanzione per colpa

grave visto il licenziamento immediato accettato con firma da parte

dell'assicurato nonché dal comportamento tenuto dal medesimo che ha cagionato

gravemente la fiducia tra le parti. Ciononostante, in virtù delle

giustificazioni addotte dall'assicurato e dagli atti presenti, la Cassa ha

optato per una sanzione di 21 giorni (colpa media). (…)” (Doc. A)

1.10. Contro la decisione su opposizione RI

1, sempre assistito da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha postulato l’annullamento della stessa. (cfr. doc. I pag. 8-9).

A sostegno delle proprie pretese

la parte ricorrente ha segnatamente addotto che la rappresentante è stata

consultata soltanto allorché è stata notificata la decisione del 20 agosto 2024

e non al momento del licenziamento immediato.

È stato poi ribadito che

l’assicurato non ha reagito contestando senza indugio la disdetta con effetto

immediato, essendo fragile a livello psicofisico.

Inoltre è stato evidenziato che

alla luce del certificato medico del 2 dicembre 2024 della Dr. med. __________ “vi

sia spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato

ingiustificato alla __________” e che “procederemo in tal senso

prossimamente e ci riserviamo fin da ora di produrre la documentazione

attestante i passi intrapresi in questo senso”.

RA 1, per conto dell’insorgente,

ha altresì, sottolineato che in alcun modo quest’ultimo ha pensato che la sua

partecipazione durante il fine settimana a un rally automobilistico, quale

hobby - che godeva del benestare del medico curante -, lo avrebbe portato a

ricevere un licenziamento immediato. Al riguardo è stato aggiunto che,

trovandosi in un periodo di malattia e non avendo ricevuto alcuna indicazione

particolare, l’assicurato ha ritenuto che tale partecipazione lo avrebbe potuto

aiutare a livello psicologico (cfr. doc. I).

All’impugnativa sono stati

allegati in particolare due certificati medici.

Nel primo, datato 20 novembre

2024, i Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e __________ della

Clinica __________, dove RI 1 si è sottoposto a visite psichiatriche dal 2

luglio al 13 agosto 2024, hanno attestato che la sintomatologia presentata da

quest’ultimo era compatibile con un Disturbo dell’adattamento (ICD10: F43.2),

come pure che:

" (…) Il

paziente ha sviluppato un quadro clinico caratterizzato da un importante stato

di ansia libera, rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa e iporessia

con conseguente calo ponderale. Tale condizione ha compromesso temporaneamente

l'equilibrio psichico e funzionale del paziente.

Per un periodo di tempo transitorio il Sig. RI 1 è stato in

trattamento con una terapia ansiolitica benzodiazepinica e parallelamente ha

beneficiato di una presa a carico psicologica.

Gradualmente si è assistito ad un miglioramento del quadro clinico

osservato, i sintomi si sono progressivamente attenuati fino a risolversi

II Sig. RI 1 ha quindi recuperato un buon compenso psichico,

presentando un'adeguata stabilità emotiva e una soddisfacente capacità di

adattamento alle normali attività quotidiane.” (Doc. H)

Il secondo, già menzionato, è

stato rilasciato il 2 dicembre 2024 dalla Dr. med. __________, la quale ha

specificato relativamente al paziente che “a causa del suo stato psicofisico

non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere attività ricreative

nel fine settimana” (cfr. doc. G).

1.11. Nella sua risposta del 15 gennaio

2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.12. Il

16 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono

rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni per essere stato

licenziato da parte della __________.

2.2. L'art. 30 cpv.

1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad

emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr.

art. 30 cpv. 2 LADI).

Nel campo di applicazione

dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per

l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di

evitare la disoccupazione.

La disoccupazione per colpa

propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44

OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23

gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che

la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo

comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali

di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di

lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di

lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si

potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett.

b).

2.3. Per quanto attiene alla disoccupazione

per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è utile rilevare che

la giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato

per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza

della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine

in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione

contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (cfr. DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STF 8C_711/2022 del 14

settembre 2023; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003

consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle

indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone

uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337

e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il

carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del

30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto

2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno

2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è dunque necessario che

vi siano delle inadempienze a livello professionale (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag.

58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).

Una sospensione può, tuttavia,

essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente

comprovato (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DTF 112 V 242 consid. 1 pag.

245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi

è dolo perlomeno eventuale (cfr. STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF

8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF

8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p.

236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015,

STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.

2426-2427 cifre marg. 830-831).

Dal profilo dell’assicurazione

contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non

si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è

disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato

o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un

licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11

giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere

stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF

8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

2.4. La costante giurisprudenza

federale, come visto, ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore

ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi

contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la

sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà

nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27

marzo 2020).

Tale è il caso soltanto quando le

accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che

quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole

affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata

dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni

testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice

(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF

8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.

2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b,

pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag.

245 e i rinvii ivi menzionati).

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso

di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000

Fatti

N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce

che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato

un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per costante giurisprudenza

l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata

della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto

del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze

soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza

religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel

tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in

un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021

UV pag. 8).

La Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve

adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle

sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC”

la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di

trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto

per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la

tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né

li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e

soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in

considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i

principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e

di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione,

cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2012.54 del 15

maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5

settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022, il cui ricorso

dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023).

La Tabella prevede una colpa

grave in caso di licenziamento dell’assicurato con effetto immediato da un

impiego a tempo indeterminato per validi motivi, anche in caso di applicazione

dell’articolo 29 LADI (cfr. D75 punto 1.C).

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF

8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.

3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in

DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.6. Nella presente evenienza risulta

incontestato che, allorché era inabile al lavoro al 100% per malattia, il

ricorrente, nel fine settimana del 22-23 giugno 2024, si è recato in Italia per

partecipare a un rally automobilistico (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.8.;

1.10.).

Litigiosa è, per contro, la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni inflitta

all’assicurato dalla Cassa a causa di disoccupazione per colpa propria giusta

gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI a seguito del suo

comportamento durante l’inabilità lavorativa.

Il TCA, chiamato a dirimere il

caso di specie, ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale

(cfr. consid. 2.3.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1

lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un

licenziamento con effetto immediato giustificato.

Basta,

invece, che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro

a disdire il contratto.

È,

poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti,

almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento

potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 Nr. 13 pag.

294; RDAT II-2003 pag. 310; STCA 38.2018.77 del

6 febbraio 2019; STCA 38.2003.46 del 9 febbraio 2004).

In una STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 l’Alta Corte ha rilevato

che “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,

respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui

est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré

adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut

prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et

qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”.

2.7. In concreto l’insorgente, tre

giorni dopo essersi recato, il 19 giugno 2024, dalla Dr. med. __________, la

quale ha attestato un deterioramento psicofisico con conseguente inabilità al

lavoro al 100% per malattia da quel giorno fino al 28 giugno 2024 (cfr. doc.

24), è partito dal Ticino per recarsi in Italia e partecipare a un rally

automobilistico che si è svolto, come si evince dalla locandina prodotta alla

Cassa dalla parte ricorrente (cfr. doc. E), da sabato 22 a domenica 23 giugno

2024 sullo __________, situato fra la __________ e il __________.

L’ex datore di lavoro ha asserito

di aver scoperto tale circostanza dai canali social (cfr. doc. 21).

In effetti agli atti risultano

delle foto postate dall’assicurato (cfr. doc. 21b).

In proposito va ricordato che l’insorgente

ha ammesso di essere stato al rally in questione, precisando che “guidare

per me è una terapia” (cfr. doc. 23; 30; I).

Secondo

l'art. 321a cpv. 1 CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro

assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di

lavoro.

Al riguardo, Pierre Tercier (“Les Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995,

pag. 358 N. 2910) ha osservato:

" De l’art. 321a I (“le travailleur […] sauvegarde fidèlement les

intérèts légitimes de l’employeur”), on déduit l’obligation pour le travailleur

de ne rien faire ou entreprendre qui puisse porter préjudice aux intérêts de

l’employeur. La règle implique également un devoir d’information et de

renseignement à charge du travailleur (…).

L’art. 321a I est une

disposition-cadre qui qualifie l’ensemble des prestations du travailleur, y

compris son comportement en dehors du travail, compte tenu des intérèts

légitimes de l’employeur (…).”

Durante

un’incapacità al lavoro il dovere di fedeltà comporta, per il lavoratore, un

obbligo di intraprendere tutto ciò che sia possibile per ripristinare la sua

piena abilità lavorativa al più presto. In altre parole il dovere di fedeltà

implica per il lavoratore un obbligo di astenersi da ogni attività che possa

rallentare il processo di guarigione. Tale principio, sviluppato

contestualmente a rapporti di diritto pubblico, è applicabile per analogia

anche ai rapporti di diritto privato (cfr. STAF A-73/2014 del 14 luglio 2014).

Il ricorrente ha deciso di

partecipare all’evento automobilistico senza informare previamente il proprio

datore di lavoro, né peraltro la Dr. med. __________, anche semplicemente per

sapere se nel suo stato psicofisico fosse opportuno o meno guidare in un rally.

L’assicurato nemmeno ha fatto valere di avere chiesto ragguagli al __________,

assicuratore tenuto a versargli indennità giornaliere in virtù di

un’assicurazione collettiva LAMal (cfr. doc. 21a).

È vero che l’evento si sarebbe

svolto durante un fine settimana e che la Dr. med. __________ ha affermato,

benché a posteriori il 2 dicembre 2024, che “a causa del suo stato

psicofisico non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere

attività ricreative nel fine settimana” (cfr. doc. G).

Tuttavia, visto che non si

trattava di un passatempo qualsiasi, bensì di una competizione automobilistica

che avrebbe avuto luogo su due giorni all’estero, l’assicurato, che a quel

momento era stato ritenuto incapace al lavoro totalmente a causa di un

deterioramento psicofisico, recandosi all’estero per partecipare a un rally senza

comunicare alcunché al riguardo, in particolare alla __________, presso la

Considerandi

quale aveva iniziato a lavorare solo da poco più di quattro mesi e che ha

invece scoperto la sua trasferta tramite i canali social, ha indotto quest’ultima

a disdire il rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

L’insorgente,

del resto, adottando il comportamento menzionato, poteva perlomeno aspettarsi

di essere licenziato. Egli si è così reso colpevole di dolo eventuale (cfr. STF

8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 2.2.).

Certo l’assicurato ha asserito

che “la mia intenzione non era sicuramente di farmi licenziare” (cfr.

doc. 23).

In ogni caso, però, egli con il

suo modo di agire ha accettato il rischio di un licenziamento pur non

desiderandolo.

Come ricordato ai consid. 2.3. e

2.6., per sospendere un assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta

gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non occorre, d’altronde, un

licenziamento con effetto immediato giustificato, essendo sufficiente che il

datore di lavoro sia indotto a disdire il contratto di impiego dal

comportamento dell’assicurato.

Inoltre

un assicurato va ritenuto disoccupato per colpa propria ex art. 30 cpv. 1 lett.

a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori

oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,

per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la

responsabilità (cfr. consid. 2.3.).

Le condizioni di salute del

ricorrente, sulla base dei certificati medici agli atti (cfr. doc. 24; 25; G;

H), non erano, peraltro, di una gravità tale da compromettere la sua capacità

di discernimento (la quale va ammessa unicamente se le facoltà mentali sono

limitate in maniera significativa. Tale limitazione deve essere inoltre

riconducibile a una causa da attribuire ai concetti giuridici di «età

infantile», «turba psichica», «disabilità mentale», «ebbrezza» o «stato

consimile» menzionati dal diritto; cfr. Accademia svizzera delle scienze

mediche ASSM, La capacità di discernimento nella prassi medica, Berna 2019).

In effetti la Dr. med. __________,

che ha visitato l’assicurato il 19 giugno 2024, si è limitata a diagnosticare

un deterioramento psicofisico, mentre i medici della Clinica __________, hanno

indicato che il medesimo, che è stato oggetto di soli tre consulti il 2 e il 16

luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024, presentava una sintomatologia compatibile

con un disturbo dell’adattamento con importante stato di ansia libera,

rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa, iporessia e conseguente calo

ponderale. Gli stessi non hanno fatto accenno alcuno a problematiche

considerevoli connesse alla facoltà di intendere e volere (cfr. doc. 24; H).

Del resto il ricorrente, già il

30.

luglio 2024, ha concluso con un nuovo datore di lavoro un contratto di

impiego a tempo pieno dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).

Va, poi, evidenziato che

l’insorgente ha sottoscritto senza riserve la lettera di licenziamento del 2

luglio 2024 e che nello scritto del 12 agosto 2024, dando seguito alla

possibilità conferitagli dalla Cassa di prendere posizione in relazione alle

asserzioni del suo ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della

pratica e a un’eventuale decisione di sospensione, ha affermato: “ho

sbagliato e sto cercando di rimediare” (cfr. doc. 23; consid. 1.4.).

Come sottolineato dalla Cassa

(cfr. doc. III), nonostante la parte ricorrente abbia indicato che vi fosse

spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato ingiustificato

(cfr. doc I; consid. 1.10), nemmeno risulta essere stata avviata una causa

civile di contestazione del licenziamento in tronco.

In simili condizioni, questo

Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a

causare la perdita della sua occupazione.

Di conseguenza il ricorrente

deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI.

Per

completezza, riguardo a quanto evidenziato dalla Cassa, ossia che non è mai

stata messa in discussione la serietà sul lavoro dell’assicurato, come pure i

suoi undici anni di attività lavorativa e che non sono questi i fatti che hanno

portato la parte resistente a decidere per una sospensione (cfr. doc. 33), è

utile osservare che un licenziamento causato dal comportamento dell’assicurato

può giustificare una sanzione, anche se gli vengono riconosciute capacità e

impegno dal profilo strettamente professionale (cfr. STCA 38.2018.77 del 6

febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).

2.8

Per quanto attiene all’entità della

sanzione, la parte resistente ha inflitto all’assicurato una penalità di 21

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.

27; A).

Secondo la Tabella delle

sospensioni emessa dalla SECO nel caso di licenziamento di un assicurato con

effetto immediato da un impiego a tempo indeterminato per validi motivi la

colpa deve essere considerata grave (cfr. D75 punto 1.C) e comporta, perciò,

una sospensione da 31 a 60 giorni (cfr. consid. 2.5.).

La Tabella precisa, ad ogni modo,

che “per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di

sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo

deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art.

45.

cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti,

attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso

principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi (art. 45 cpv. 3

lett. a e b OADI)” (cfr. D77).

Questa Corte, tutto ben

ponderato, ritiene che la sanzione di 21 giorni applicata dalla Cassa, corrispondente

a una colpa media in virtù delle specificità del caso di specie (in particolare

deterioramento psicofisico e seria attività lavorativa durante undici anni,

ossia da quando il ricorrente aveva quindici anni; cfr. consid. 2.5.; doc. A;

8; 33), rispetti il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Tale sospensione deve, dunque,

essere confermata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023

consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Infine

va ricordato che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche

di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e

quindi la durata della penalità (cfr.

STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26

settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15

settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid.

2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.;).

Neppure il breve periodo di

iscrizione in disoccupazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.6.) è rilevante ai

fini della commisurazione della sanzione.

L’Alta Corte, in una sentenza

pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata

in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione

viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva

della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della

disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o

influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono

rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili

della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro

a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Al riguardo cfr. STF 8C_556/2016

del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023

consid. 2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49

del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.

2.9

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa

il 7 novembre 2024 deve essere confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68

del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3

aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto

2022.

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA

38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti