38.2024.55
Confermata sosp. di 21 gg inflitta ad A. per essere stato licenziato per propria colpa dopo ca. 4 mesi. Durante IL al 100% per malattia (deterioram.psicofisico) il medesimo si è recato all'estero per partecipare a un rally che si sarebbe svolto su 2gg senza comunicare alcunché al DL, né al medico
24 febbraio 2025Italiano37 min
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.55
rs
Lugano
24 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
novembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1998, ha
svolto l’apprendistato dal luglio 2013 al giugno 2017 presso la ditta __________,
ove ha continuato a lavorare quale falegname fino al gennaio 2024, quando sono
diventate effettive le sue dimissioni dell’11 ottobre 2023 (cfr. doc. 7; 8).
Nel frattempo, e meglio il 10
ottobre 2023, l’assicurato ha concluso un contratto di lavoro di durata
indeterminata con la __________ con inizio il 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 10).
Con lettera del 2 luglio 2024,
sottoscritta da RI 1 “per ricezione e accettazione”, la __________ ha
rescisso con effetto immediato il rapporto di impiego, precisando che “le
parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla da pretendere”
(cfr. doc. 11).
1.2. RI 1 si è iscritto per il
collocamento il 2 luglio 2024, rivendicando il diritto alle indennità di
disoccupazione a partire dal 3 luglio 2024 (cfr. doc. 1).
Nell’“Attestato del datore di
lavoro” del 19 luglio 2024 al punto 13 la __________ ha indicato che il motivo
della disdetta consiste nell’“impossibilità per una continuazione del
rapporto di lavoro” (cfr. doc. 12).
Il 23 luglio 2024 anche l’assicurato
ha asserito che il contratto è stato rescisso per l’impossibilità di continuare
il rapporto di impiego e che si stava impegnando a trovare una nuova
occupazione, in quanto dopo undici anni di lavoro aveva spese a cui far fronte
(cfr. doc. 14).
La Cassa CO 1 (in seguito:
Cassa), il 31 luglio 2024, ha comunicato all’assicurato di avere aperto il suo
caso di disoccupazione a decorrere dal 2 luglio 2024 (cfr. doc. 17).
1.3. Il 7 agosto 2024 la __________,
interpellata dalla Cassa il 23 luglio 2024 - con sollecito del 5 agosto 2024 -
riguardo ai motivi dettagliati per i quali è stato disdetto il contratto di
lavoro di RI 1 (cfr. doc. 16; 20), ha affermato:
" (…)
durante una sua assenza di inabilità lavorativa a causa di malattia ci siamo
accorti che non era proprio così.
Per il tramite dei canali social ci siamo
accorti che era completamente abile al lavoro e durante la sua “malattia”
praticava la sua passione delle auto (anche all’estero) invece che lavorare. Il
sig. RI 1 ha ammesso i fatti scusandosi e chiedendo una “seconda opportunità”,
ma è venuta a mancare la nostra fiducia nei confronti del collaboratore. (…)”
(Doc. 21)
1.4. L’assicurato, al quale la Cassa ha
dato l’opportunità di prendere posizione in relazione alle asserzioni del suo
ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della pratica e a un’eventuale
decisione di sospensione dal diritto alle indennità in virtù dell’art. 30 cpv.1
lett. a LADI, secondo cui un assicurato che è senza lavoro per propria colpa va
sospeso, e dell’art. 44 lett. a OADI che dispone che la disoccupazione è
segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in
particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha
fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr.
doc. 22), il 12 agosto 2024, ha indicato:
" (…) La mia
intenzione non era sicuramente di farmi licenziare, in quanto lavoro da 11 anni
ininterrottamente e conosco l’importanza di un lavoro.
Purtroppo nella vita penso che chiunque
abbia presto o tardi avuto delle difficoltà. Io purtroppo queste difficoltà le
ho accumulate tutte nello stesso momento, iniziando ad avere problemi in una
relazione portata avanti parecchi anni, che mi ha portato alla depressione ed
alla perdita delle mie prestazioni, che a mia volta hanno portato ripercussioni
sul lavoro. Involontariamente, il ritrovo di auto è stato l’ultima spiaggia di
salvare il salvabile, sperando potesse aiutarmi ad uscire da questo periodo.
(Guidare per me è una terapia) ed i fatti si sono svolti in un weekend. Prendo
atto che tutto ciò si è riversato sulla vita professionale, ma ne sto già
pagando le conseguenze anche nella vita privata. Con le molteplici visite
psicologiche documentabili, sto tornando a essere la persona che sono sempre stato.
Mi sono dato la briga di cercare un nuovo posto di lavoro ed ho già firmato un
nuovo contratto. Questo a dimostrazione del mio impegno nel rimediare a ciò che
è stato fatto.
Essendo nel mondo del lavoro da 11 anni, ho
anche spese da persona che lavora d 11 anni e per me, per quanto possa essere
regolamentato, perdere un’indennità che pago da sempre, non potendo far fronte
a tutte le mie spese, diventa un problema.
Ho fatto in modo di minimizzare il più
possibile la vostra richiesta di aiuto, ma spero che ciò che ho scritto possa
far capire la situazione.
Ho sbagliato e sto cercando di rimediare.
Ho sempre svolto i miei obblighi e i miei
doveri. Ora in un momento di difficoltà, chiedo aiuto io. (…)” (Doc. 23)
RI 1, il 30 luglio 2024, ha in
effetti concluso un contratto d’impiego a tempo indeterminato con la ditta __________
quale falegname AFC al 100% con inizio il 1° settembre 2024 (cfr. doc. 19).
Il medesimo ha trasmesso
all’amministrazione un certificato medico del 13 agosto 2024 in cui la Dr. med.
__________, spec. in medicina interna, ha dichiarato di averlo visto la prima
volta il 19 giugno 2024 a seguito di deterioramento psicofisico indotto da un
problema relazionale e che per tale motivo egli è stato inabile al lavoro al
100% dal 19 al 28 giugno 2024 (cfr. doc. 24).
Alla Cassa è, inoltre, pervenuta,
il 14 agosto 2024, un’attestazione della Dr. med. __________ della Clinica __________,
da cui risulta che l’assicurato si è sottoposto a visite psichiatriche il 2 e
il 16 luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024 e che le stesse sono state eseguite
al fine di valutare le condizioni psicopatologiche del paziente, come pure per
stabilire eventuali indicazioni terapeutiche (cfr. doc. 25).
1.5. Con decisione del 20 agosto 2024 la
Cassa ha sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI,
ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile e rilevando:
" (…) La
risoluzione del contratto per il 1° luglio 2024 da parte del suo datore di
lavoro è stata immediata. Ha approvato tale risoluzione immediata e al contempo
ha accettato lo scioglimento del rapporto di lavoro senza che il termine di
preavviso ordinario fosse rispettato.
La disoccupazione è pertanto in pare
imputabile al suo comportamento. Le motivazioni contenute nella sua presa di
posizione del 12 agosto 2024, per costante giurisprudenza federale e cantonale,
non possono essere ritenute sufficienti, di conseguenza la sospendiamo 21
giorni dal diritto all’indennità. (…)” (Doc. 27)
1.6. Sempre il 20 agosto 2024 l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ ha cancellato il nominativo
dell’assicurato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 1° settembre 2024 (cfr.
doc. 28).
1.7. Il 19 settembre 2024 RI 1,
rappresentato da RA 1, ha interposto una tempestiva opposizione contro il
provvedimento del 20 agosto 2024, chiedendo l’annullamento dei giorni di
sospensione e facendo valere:
" (…) Ai
sensi della Prassi LADI ID, vi è disoccupazione imputabile all’assicurato
unicamente se la disdetta è conseguente a un dolo o a un dolo eventuale da
parte dell'assicurato. Il dolo è dato se I’assicurato adotta intenzionalmente
un comportamento allo scopo di essere licenziato. Il dolo eventuale è dato se
l'assicurato sa che il suo comportamento può avere come conseguenza il suo
licenziamento e accetta di assumere tale rischio (considerandi D18).
Il signor RI 1 era inabile dal lavoro, come indicato dal
certificato medico trasmesso all'ex datore di lavoro, dal 19.6.2024 al
28.6.2024, a seguito di un deterioramento psicofisico.
Egli si è recato nel fine settimana del 22 giugno ad un raduno di
auto, ritenendo che tale avvenimento potesse aiutarlo a livello psicologico.
Egli è un lavoratore serio. Si nota che negli 11 anni precedenti
ha sempre lavorato presso lo stesso datore di lavoro, e dal primo settembre ha
già ritrovato un’occupazione a tempo pieno, sollevando questo istituto dall'erogazione
di ulteriori indennità giornaliere di disoccupazione.
Il signor RI 1 non ha in nessun modo adottato un comportamento con
l'intenzione di essere licenziato.
Al suo rientro presso l'ex datore di lavoro, il giorno primo
luglio, egli ha lavorato come di consueto. Il giorno successivo, ovvero il 2
luglio, gli veniva intimato il licenziamento immediato.
La risposta della __________ del 7 agosto a questo ufficio, indica
erroneamente che il signor RI 1 sarebbe stato completamente abile la lavoro,
durante la malattia, poiché avevano notato dei post sui social dai quali si
evinceva la partecipazione del signor RI 1 a questo raduno di auto.
Il signor RI 1 era ovviamente dispiaciuto per questo fatto.
A nostro modo di vedere tuttavia, tale avvenimento non
giustificava un licenziamento in tronco, anche alla luce della giurisprudenza.
Sarà nostra intenzione pertanto far valere delle pretese in
risarcimento alla __________, per licenziamento immediato ingiustificato. (…)”
(Doc. 30)
1.8. La parte resistente, il 16 ottobre
2024, ha inviato il seguente scritto ad RA 1:
" (…)
1) Dalla
documentazione in nostro possesso risulta che il suo Cliente, in data 22 giugno
2024, si trovava ad un raduno d'auto, come da lei stessa indicato. Tale raduno __________
è stato organizzato nei diversi passi tra Svizzera ed Italia, dal 22 giugno 2024
al 28 giugno 2024 (ad esempio: __________, ecc...), secondo anche quello che si
evince da Instagram. Considerato che il Sig. RI 1 era inabile al lavoro a causa
di problemi psicologi, egli non doveva avvertire il suo medico se usciva di
casa durante il giorno; tuttavia, per l'estero e per la notte occorreva informare
il medico curante. Per quale motivo, il suo Assistito non ha contattato il suo psicologo,
al fine di informarlo in merito ed, eventualmente, ottenere il suo consenso?
2) Per quale
ragione, il Sig. RI 1 non ha comunicato la sua partecipazione a questo __________
al suo ex datore di lavoro? Egli era a conoscenza che agendo in questo modo,
avrebbe potuto andare incontro a problemi seri, visto che, in seguito, ha comunicato
di essersi dispiaciuto e si è scusato.
3) Per quale
motivo, egli ha accettato ed ha sottoscritto una disdetta con effetto immediato
e non si è rivolto a voi oppure all'Ufficio del lavoro o ad una Cassa
disoccupazione, al fine di richiedere informazioni in merito, come del resto ha
fatto, presentando opposizione contro la decisione della Cassa del 20 agosto
2024? ll termine regolare della disdetta sarebbe dovuto essere di 1 mese,
pertanto dal 2 luglio 2024 al 31 agosto 2024.
4) Il suo
servizio di protezione giuridica ha intrapreso, nel frattempo, le pretese di risarcimento,
indicate nel suo scritto del 19 settembre 2024, presso la sede opportuna?
5) In caso
affermativo, allegare gentilmente copia dell'istanza.
6) Caso
contrario, per quale ragione non è stata aperta una causa contro l'ex datore di
Iavoro, visto che non ritiene corretta la disdetta con effetto immediato e le
motivazioni in generale, addotte da quest'ultimo?
7) Altre osservazioni
da aggiungere?
A titolo abbondanziale rileviamo che non è mai stata messa in discussione
la serietà sul lavoro del Sig. RI 1, come pure i suoi 11 anni di attività
lavorativa ed è sicuramente positivo il fatto che egli abbia trovato un nuovo
impiego dal 1º settembre 2024.
Pertanto, non sono questi fatti che hanno portato la __________ di
__________ a decidere per una sospensione dal diritto delle indennità di
disoccupazione, come spiegato nella decisione stessa. (…)” (Doc. 33)
La rappresentante
dell’assicurato, il 4 novembre 2024, ha risposto:
" 1) Le
allego il volantino dell’evento Rally a cui aveva partecipato il
signor RI 1.
Si è trattato dei giorni 22 e 23 giugno, quindi solo durante il fine settimana,
Il signor RI 1, pensando che tale partecipazione lo aiutasse a livello
psicologico, ha ritenuto di potervi aderire, essendo durante il fine settimana,
Abbiamo chiesto a tal proposito un parere al medico che aveva emesso il
certificato, che mi riservo di inviarle non appena sarà in mio possesso;
2) Il signor RI
1 a quel tempo aveva valutato che, avvenendo nel fine settimana, non sarebbe
stato necessario informare l’ex datore di lavoro. Egli n quel momento era fragile
a livello psicologico, ed essendo una persona cortese e corretta, si è sentito
in ogni caso di porgere delle scuse.
3) Dal canto
nostro siamo intervenuti solo successivamente e il signor RI 1 al momento della
disdetta immediata era scosso e non in grado di valutare attentamente tutte le
conseguenze di quell’atto. Gli è stata mossa anche una certa pressione dall’ex
datore di lavoro, che visto lo stato psicologico del signor RI 1, non ha di
certo permesso di ponderare tutti i mezzi legali in suo aiuto.
4) Stiamo
attendendo i certificati medici dettagliati e sulla base di quelli valuteremo
se procedere ulteriormente nei confronti dell’ex datore di lavoro per una
disdetta immediata ingiustificata.
5) Vedasi
risposta al punto 4).
6) Stiamo
appunto attendendo gli ultimi mezzi di prova, e riteniamo di poter valutare a
breve se avviare una causa.
7) Per il
momento non abbiamo altre osservazioni e per ora ci riconfermiamo nella nostra
opposizione del 19.9.2024.” (Doc. 34)
1.9. Con decisione su opposizione del 7
novembre 2024 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento di sospensione
(cfr. consid. 1.5.), osservando:
" (…)
12) L’evento
causa del licenziamento è stata la partecipazione ad un evento (rally) che si è
tenuto all'estero. Secondo costante giurisprudenza della Legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA) l'assicurato è tenuto a ricevere il benestare
del proprio medico curante, nonché avvisare tempestivamente l'assicurazione
erogatrice delle IG di malattia o il datore di lavoro.
13) L'assicurato
invoca la buona fede, la necessità terapeutica e il fatto che l'evento si sia svolto
durante il fine settimana. In considerazione che in quel momento egli era al beneficio
di IG malattia (giorni di calendario e non feriali) mal si vede la mancata segnalazione
all'assicurazione __________.
14) Dall'analisi
della documentazione in nostro possesso disponibile fino alla stesura di
codesta decisione, non si avvede nessuna informazione e autorizzazione a
svolgere questa attività/hobby durante un periodo di malattia riconosciuto e
pagato da un organo assicurativo.
15) Secondo la
prassi LADI nel caso di specie si poteva prospettare una sanzione per colpa
grave visto il licenziamento immediato accettato con firma da parte
dell'assicurato nonché dal comportamento tenuto dal medesimo che ha cagionato
gravemente la fiducia tra le parti. Ciononostante, in virtù delle
giustificazioni addotte dall'assicurato e dagli atti presenti, la Cassa ha
optato per una sanzione di 21 giorni (colpa media). (…)” (Doc. A)
1.10. Contro la decisione su opposizione RI
1, sempre assistito da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha postulato l’annullamento della stessa. (cfr. doc. I pag. 8-9).
A sostegno delle proprie pretese
la parte ricorrente ha segnatamente addotto che la rappresentante è stata
consultata soltanto allorché è stata notificata la decisione del 20 agosto 2024
e non al momento del licenziamento immediato.
È stato poi ribadito che
l’assicurato non ha reagito contestando senza indugio la disdetta con effetto
immediato, essendo fragile a livello psicofisico.
Inoltre è stato evidenziato che
alla luce del certificato medico del 2 dicembre 2024 della Dr. med. __________ “vi
sia spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato
ingiustificato alla __________” e che “procederemo in tal senso
prossimamente e ci riserviamo fin da ora di produrre la documentazione
attestante i passi intrapresi in questo senso”.
RA 1, per conto dell’insorgente,
ha altresì, sottolineato che in alcun modo quest’ultimo ha pensato che la sua
partecipazione durante il fine settimana a un rally automobilistico, quale
hobby - che godeva del benestare del medico curante -, lo avrebbe portato a
ricevere un licenziamento immediato. Al riguardo è stato aggiunto che,
trovandosi in un periodo di malattia e non avendo ricevuto alcuna indicazione
particolare, l’assicurato ha ritenuto che tale partecipazione lo avrebbe potuto
aiutare a livello psicologico (cfr. doc. I).
All’impugnativa sono stati
allegati in particolare due certificati medici.
Nel primo, datato 20 novembre
2024, i Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e __________ della
Clinica __________, dove RI 1 si è sottoposto a visite psichiatriche dal 2
luglio al 13 agosto 2024, hanno attestato che la sintomatologia presentata da
quest’ultimo era compatibile con un Disturbo dell’adattamento (ICD10: F43.2),
come pure che:
" (…) Il
paziente ha sviluppato un quadro clinico caratterizzato da un importante stato
di ansia libera, rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa e iporessia
con conseguente calo ponderale. Tale condizione ha compromesso temporaneamente
l'equilibrio psichico e funzionale del paziente.
Per un periodo di tempo transitorio il Sig. RI 1 è stato in
trattamento con una terapia ansiolitica benzodiazepinica e parallelamente ha
beneficiato di una presa a carico psicologica.
Gradualmente si è assistito ad un miglioramento del quadro clinico
osservato, i sintomi si sono progressivamente attenuati fino a risolversi
II Sig. RI 1 ha quindi recuperato un buon compenso psichico,
presentando un'adeguata stabilità emotiva e una soddisfacente capacità di
adattamento alle normali attività quotidiane.” (Doc. H)
Il secondo, già menzionato, è
stato rilasciato il 2 dicembre 2024 dalla Dr. med. __________, la quale ha
specificato relativamente al paziente che “a causa del suo stato psicofisico
non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere attività ricreative
nel fine settimana” (cfr. doc. G).
1.11. Nella sua risposta del 15 gennaio
2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.12. Il
16 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono
rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione
di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato
dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni per essere stato
licenziato da parte della __________.
2.2. L'art. 30 cpv.
1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad
emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr.
art. 30 cpv. 2 LADI).
Nel campo di applicazione
dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per
l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di
evitare la disoccupazione.
La disoccupazione per colpa
propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44
OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23
gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che
la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo
comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali
di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di
lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si
potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett.
b).
2.3. Per quanto attiene alla disoccupazione
per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è utile rilevare che
la giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato
per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza
della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine
in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione
contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (cfr. DLA 2016 Nr. 3
pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STF 8C_711/2022 del 14
settembre 2023; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003
consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle
indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone
uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337
e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il
carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del
30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto
2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno
2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag.
58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).
Una sospensione può, tuttavia,
essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente
comprovato (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DTF 112 V 242 consid. 1 pag.
245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi
è dolo perlomeno eventuale (cfr. STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF
8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF
8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p.
236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015,
STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p.
2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione
contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non
si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è
disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato
o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un
licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11
giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere
stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF
8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
2.4. La costante giurisprudenza
federale, come visto, ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la
sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà
nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27
marzo 2020).
Tale è il caso soltanto quando le
accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che
quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole
affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata
dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni
testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice
(cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF
8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid.
2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b,
pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag.
245 e i rinvii ivi menzionati).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso
di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000
Fatti
N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce
che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per costante giurisprudenza
l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata
della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto
del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze
soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza
religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel
tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in
un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021
UV pag. 8).
La Segreteria di Stato
dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve
adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle
sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC”
la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di
trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto
per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la
tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né
li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e
soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in
considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i
principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e
di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione,
cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2012.54 del 15
maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5
settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022, il cui ricorso
dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio
2023).
La Tabella prevede una colpa
grave in caso di licenziamento dell’assicurato con effetto immediato da un
impiego a tempo indeterminato per validi motivi, anche in caso di applicazione
dell’articolo 29 LADI (cfr. D75 punto 1.C).
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF
8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF
8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in
DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nella presente evenienza risulta
incontestato che, allorché era inabile al lavoro al 100% per malattia, il
ricorrente, nel fine settimana del 22-23 giugno 2024, si è recato in Italia per
partecipare a un rally automobilistico (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.8.;
1.10.).
Litigiosa è, per contro, la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni inflitta
all’assicurato dalla Cassa a causa di disoccupazione per colpa propria giusta
gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI a seguito del suo
comportamento durante l’inabilità lavorativa.
Il TCA, chiamato a dirimere il
caso di specie, ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale
(cfr. consid. 2.3.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un
licenziamento con effetto immediato giustificato.
Basta,
invece, che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro
a disdire il contratto.
È,
poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti,
almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento
potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 Nr. 13 pag.
294; RDAT II-2003 pag. 310; STCA 38.2018.77 del
6 febbraio 2019; STCA 38.2003.46 del 9 febbraio 2004).
In una STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 l’Alta Corte ha rilevato
che “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention,
respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui
est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré
adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut
prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et
qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;
arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”.
2.7. In concreto l’insorgente, tre
giorni dopo essersi recato, il 19 giugno 2024, dalla Dr. med. __________, la
quale ha attestato un deterioramento psicofisico con conseguente inabilità al
lavoro al 100% per malattia da quel giorno fino al 28 giugno 2024 (cfr. doc.
24), è partito dal Ticino per recarsi in Italia e partecipare a un rally
automobilistico che si è svolto, come si evince dalla locandina prodotta alla
Cassa dalla parte ricorrente (cfr. doc. E), da sabato 22 a domenica 23 giugno
2024 sullo __________, situato fra la __________ e il __________.
L’ex datore di lavoro ha asserito
di aver scoperto tale circostanza dai canali social (cfr. doc. 21).
In effetti agli atti risultano
delle foto postate dall’assicurato (cfr. doc. 21b).
In proposito va ricordato che l’insorgente
ha ammesso di essere stato al rally in questione, precisando che “guidare
per me è una terapia” (cfr. doc. 23; 30; I).
Secondo
l'art. 321a cpv. 1 CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro
assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di
lavoro.
Al riguardo, Pierre Tercier (“Les Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995,
pag. 358 N. 2910) ha osservato:
" De l’art. 321a I (“le travailleur […] sauvegarde fidèlement les
intérèts légitimes de l’employeur”), on déduit l’obligation pour le travailleur
de ne rien faire ou entreprendre qui puisse porter préjudice aux intérêts de
l’employeur. La règle implique également un devoir d’information et de
renseignement à charge du travailleur (…).
L’art. 321a I est une
disposition-cadre qui qualifie l’ensemble des prestations du travailleur, y
compris son comportement en dehors du travail, compte tenu des intérèts
légitimes de l’employeur (…).”
Durante
un’incapacità al lavoro il dovere di fedeltà comporta, per il lavoratore, un
obbligo di intraprendere tutto ciò che sia possibile per ripristinare la sua
piena abilità lavorativa al più presto. In altre parole il dovere di fedeltà
implica per il lavoratore un obbligo di astenersi da ogni attività che possa
rallentare il processo di guarigione. Tale principio, sviluppato
contestualmente a rapporti di diritto pubblico, è applicabile per analogia
anche ai rapporti di diritto privato (cfr. STAF A-73/2014 del 14 luglio 2014).
Il ricorrente ha deciso di
partecipare all’evento automobilistico senza informare previamente il proprio
datore di lavoro, né peraltro la Dr. med. __________, anche semplicemente per
sapere se nel suo stato psicofisico fosse opportuno o meno guidare in un rally.
L’assicurato nemmeno ha fatto valere di avere chiesto ragguagli al __________,
assicuratore tenuto a versargli indennità giornaliere in virtù di
un’assicurazione collettiva LAMal (cfr. doc. 21a).
È vero che l’evento si sarebbe
svolto durante un fine settimana e che la Dr. med. __________ ha affermato,
benché a posteriori il 2 dicembre 2024, che “a causa del suo stato
psicofisico non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere
attività ricreative nel fine settimana” (cfr. doc. G).
Tuttavia, visto che non si
trattava di un passatempo qualsiasi, bensì di una competizione automobilistica
che avrebbe avuto luogo su due giorni all’estero, l’assicurato, che a quel
momento era stato ritenuto incapace al lavoro totalmente a causa di un
deterioramento psicofisico, recandosi all’estero per partecipare a un rally senza
comunicare alcunché al riguardo, in particolare alla __________, presso la
Considerandi
quale aveva iniziato a lavorare solo da poco più di quattro mesi e che ha
invece scoperto la sua trasferta tramite i canali social, ha indotto quest’ultima
a disdire il rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
L’insorgente,
del resto, adottando il comportamento menzionato, poteva perlomeno aspettarsi
di essere licenziato. Egli si è così reso colpevole di dolo eventuale (cfr. STF
8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 2.2.).
Certo l’assicurato ha asserito
che “la mia intenzione non era sicuramente di farmi licenziare” (cfr.
doc. 23).
In ogni caso, però, egli con il
suo modo di agire ha accettato il rischio di un licenziamento pur non
desiderandolo.
Come ricordato ai consid. 2.3. e
2.6., per sospendere un assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta
gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non occorre, d’altronde, un
licenziamento con effetto immediato giustificato, essendo sufficiente che il
datore di lavoro sia indotto a disdire il contratto di impiego dal
comportamento dell’assicurato.
Inoltre
un assicurato va ritenuto disoccupato per colpa propria ex art. 30 cpv. 1 lett.
a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori
oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato,
per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la
responsabilità (cfr. consid. 2.3.).
Le condizioni di salute del
ricorrente, sulla base dei certificati medici agli atti (cfr. doc. 24; 25; G;
H), non erano, peraltro, di una gravità tale da compromettere la sua capacità
di discernimento (la quale va ammessa unicamente se le facoltà mentali sono
limitate in maniera significativa. Tale limitazione deve essere inoltre
riconducibile a una causa da attribuire ai concetti giuridici di «età
infantile», «turba psichica», «disabilità mentale», «ebbrezza» o «stato
consimile» menzionati dal diritto; cfr. Accademia svizzera delle scienze
mediche ASSM, La capacità di discernimento nella prassi medica, Berna 2019).
In effetti la Dr. med. __________,
che ha visitato l’assicurato il 19 giugno 2024, si è limitata a diagnosticare
un deterioramento psicofisico, mentre i medici della Clinica __________, hanno
indicato che il medesimo, che è stato oggetto di soli tre consulti il 2 e il 16
luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024, presentava una sintomatologia compatibile
con un disturbo dell’adattamento con importante stato di ansia libera,
rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa, iporessia e conseguente calo
ponderale. Gli stessi non hanno fatto accenno alcuno a problematiche
considerevoli connesse alla facoltà di intendere e volere (cfr. doc. 24; H).
Del resto il ricorrente, già il
30.
luglio 2024, ha concluso con un nuovo datore di lavoro un contratto di
impiego a tempo pieno dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).
Va, poi, evidenziato che
l’insorgente ha sottoscritto senza riserve la lettera di licenziamento del 2
luglio 2024 e che nello scritto del 12 agosto 2024, dando seguito alla
possibilità conferitagli dalla Cassa di prendere posizione in relazione alle
asserzioni del suo ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della
pratica e a un’eventuale decisione di sospensione, ha affermato: “ho
sbagliato e sto cercando di rimediare” (cfr. doc. 23; consid. 1.4.).
Come sottolineato dalla Cassa
(cfr. doc. III), nonostante la parte ricorrente abbia indicato che vi fosse
spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato ingiustificato
(cfr. doc I; consid. 1.10), nemmeno risulta essere stata avviata una causa
civile di contestazione del licenziamento in tronco.
In simili condizioni, questo
Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a
causare la perdita della sua occupazione.
Di conseguenza il ricorrente
deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art.
30.
cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI.
Per
completezza, riguardo a quanto evidenziato dalla Cassa, ossia che non è mai
stata messa in discussione la serietà sul lavoro dell’assicurato, come pure i
suoi undici anni di attività lavorativa e che non sono questi i fatti che hanno
portato la parte resistente a decidere per una sospensione (cfr. doc. 33), è
utile osservare che un licenziamento causato dal comportamento dell’assicurato
può giustificare una sanzione, anche se gli vengono riconosciute capacità e
impegno dal profilo strettamente professionale (cfr. STCA 38.2018.77 del 6
febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).
2.8
Per quanto attiene all’entità della
sanzione, la parte resistente ha inflitto all’assicurato una penalità di 21
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
27; A).
Secondo la Tabella delle
sospensioni emessa dalla SECO nel caso di licenziamento di un assicurato con
effetto immediato da un impiego a tempo indeterminato per validi motivi la
colpa deve essere considerata grave (cfr. D75 punto 1.C) e comporta, perciò,
una sospensione da 31 a 60 giorni (cfr. consid. 2.5.).
La Tabella precisa, ad ogni modo,
che “per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di
sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo
deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art.
45.
cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti,
attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso
principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi (art. 45 cpv. 3
lett. a e b OADI)” (cfr. D77).
Questa Corte, tutto ben
ponderato, ritiene che la sanzione di 21 giorni applicata dalla Cassa, corrispondente
a una colpa media in virtù delle specificità del caso di specie (in particolare
deterioramento psicofisico e seria attività lavorativa durante undici anni,
ossia da quando il ricorrente aveva quindici anni; cfr. consid. 2.5.; doc. A;
8; 33), rispetti il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Tale sospensione deve, dunque,
essere confermata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi
motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023
consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF
8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.
11.
pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del
3.
marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4
agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;
STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Infine
va ricordato che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche
di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e
quindi la durata della penalità (cfr.
STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF
8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26
settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15
settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid.
2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA
38.2017.92
del 18 aprile 2018 consid. 2.8.;).
Neppure il breve periodo di
iscrizione in disoccupazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.6.) è rilevante ai
fini della commisurazione della sanzione.
L’Alta Corte, in una sentenza
pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata
in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione
viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva
della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della
disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o
influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono
rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili
della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro
a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Al riguardo cfr. STF 8C_556/2016
del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023
consid. 2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49
del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.
2.9
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa
il 7 novembre 2024 deve essere confermata.
2.10
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68
del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3
aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;
STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto
2022.
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA
38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti