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Decisione

38.2024.56

Il collocamento dell’assicurata era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro e la formazione intrapresa ne migliora l'idoneità al collocamento. A torto negati gli assegni di formazione per svolgere AFC assistente dentale. Ricorso accolto

10 marzo 2025Italiano108 min

i propri associati, questi enti dispongono di informazioni competenti, privilegiate

Source ti.ch

____________________Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.56

CL/gm

Lugano

10 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8

novembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio

delle misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 7

febbraio 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) aveva negato a RI

1 - nata nel 1988, che ha ottenuto il diploma di studi secondari superiori dopo

aver frequentato il Liceo __________, che il 9 agosto 2012 è divenuta madre di

un figlio e che sino al 31 maggio 2021 ha esercitato, tra Italia, Spagna e

Svizzera (__________) per quindici anni la professione di barista/cameriera di

caffetteria (cfr. doc. 5-6) -, il diritto ad assegni di formazione (AFO) per il

periodo 1.8.2022 – 31.7.2025 per ottenere l’AFC quale assistente dentale.

In particolare,

l’amministrazione, oltre a rilevare che “La disponibilità offerta

dall'opponente dal 01.08.2022 per lo svolgimento della formazione di assistente

dentale corrisponde a un grado d'occupazione al 100% (…) che è più importante

rispetto a quella offerta durante il periodo di iscrizione all'URC” (pari,

come si vedrà, al 70-60%), ha, infatti, ritenuto che l'esperienza professionale

acquisita dall'assicurata risultava spendibile sul mercato del lavoro e di

conseguenza non si giustificava il finanziamento di una riqualifica (cfr.

consid. 1.1. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).

1.2. Con STCA 38.2023.18 del 19 giugno

2023, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 contro la decisione

su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli atti all’UMA

affinché procedesse ad una serie di accertamenti ai sensi di quanto questo

Tribunale ha contestualmente indicato ai consid. 2.8. – 2.10., e meglio:

"

2.8. (…) In concreto, nel proprio preavviso, il consulente del personale

__________ ha risposto “no” alla domanda a sapere se le difficoltà di

collocamento della richiedente fossero dovute a motivi relativi al mercato del

lavoro, sottolineando di ritenere che l’esperienza professionale acquisita da RI

1 sarebbe spendibile sul mercato del lavoro (cfr. supra consid. 2.6. e doc.

18).

Ora, circa l’effettiva

spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita

dalla ricorrente – cui, peraltro, dopo che sin dal 2 agosto 2021 era noto le

sarebbe stato assegnato un programma occupazione della durata tre mesi con

inizio previsto il 10 agosto 2021 e fine per il 9 novembre 2021, sono stati

assegnati dei posti di lavoro tanto il 5, che il 6 agosto quanto il 2 novembre

successivo (cfr. supra consid. 2.6.) – l’URC non ha fornito alcuna

precisazione.

Neppure lo ha fatto

l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC, senza

richiedere o esperire degli accertamenti, in particolare in termini di

effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della

ristorazione/albergheria, conformi alla situazione personale dell’assicurata e,

quindi, adeguati.

In merito cfr. la STF

8C_487/2022 del 17 aprile 2023 e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023, in

particolare consid. 6.2..

Nemmeno risulta

chiarito per quali motivi, se ritenuta spendibile sul mercato del lavoro

l’esperienza professionale acquisita da RI 1, la stessa, dopo aver seguito il

POT __________ – volto a “facilitare un’integrazione, rispettivamente una

reintegrazione degli assicurati rapida e duratura nel mercato del lavoro” (cfr.

doc. 13) -, portato a termine con buoni risultati tanto in termini di idoneità

alla professione, quanto di competenze personali, sociali e metodologiche e che

faceva “presupporre un reinserimento a breve nel settore della

ristorazione/albergheria”, non sia stata collocata in breve tempo, né le siano

stati più assegnati dei posti di lavoro.

Questo Tribunale

rileva, peraltro, che nel settore alloggio e ristorazione, cioè quelli in cui

la ricorrente ha imparato una professione e seguito un POT, nel marzo 2023

risultavano disoccupati, a livello nazionale, 7'371 lavoratori (…).

Disoccupati che, nel

medesimo settore, erano 8'337 nel mese di novembre 2022, e meglio allorquando

l’URC ha allestito il proprio preavviso (…).

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rileva che l’amministrazione ha ritenuto, innanzitutto,

che il collocamento della ricorrente non sarebbe intralciato da motivi inerenti

al mercato del lavoro, ritenuto come l’esperienza maturata da RI 1 nella

professione appresa sarebbe spendibile (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 22).

Ora, se da una parte, è

vero che la ricorrente vanta quindici anni di esperienza nel settore della

ristorazione, che ha frequentato (con buoni risultati) un programma

occupazionale che ne ha ulteriormente ampliato le competenze, segnatamente nel

settore alberghiero, e che sin dall’iscrizione in disoccupazione ella aveva

manifestato la volontà di dedicarsi prioritariamente ad una riqualifica (cfr.

supra consid. 2.6.), d’altra parte non può essere dimenticato che nel periodo

in cui ha percepito le indennità di disoccupazione RI 1 non ha trovato, nel

settore della ristorazione/alberghiero, un’occupazione adeguata alle sue

esigenze, che per la mancata attribuzione dei posti assegnatile (peraltro solo

prima che portasse a termine il POT) non le sono state inflitte sanzioni (in

termini, per esempio, di sospensioni dalle indennità LADI conseguenti al

rifiuto di un’occupazione adeguata), che nel settore in questione risultano

esservi numerosi disoccupati e che il preavviso dell’URC ha ignorato le

motivazioni di carattere familiare avanzate dalla ricorrente nella ricerca di

un’occupazione (tanto quanto alla sua disponibilità oraria, prettamente diurna,

quanto a quella giornaliera, dal lunedì al venerdì).

In simili condizioni e

per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente

che la fattispecie debba essere ulteriormente accertata ed indagata dalla

resistente, la quale dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il

consulente del personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni

quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della

ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima,

esprimendosi sui punti appena indicati, anche con riferimento all’occupazione

“ad ore o su chiamata” di cui al “Rapporto finale d’attività” (cfr. supra

consid. 2.6. e doc. 14).

2.9. Nel proprio

“Preavviso per Assegni di formazione” dell’8 novembre 2022, l’Ufficio

competente ha, inoltre, risposto “no” alla domanda a sapere se la formazione

intrapresa dalla ricorrente, e meglio l’apprendistato quale assistente dentale,

“migliora notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento del

richiedente sul mercato del lavoro”.

L’UMA ha fatto proprio

tale riscontro.

Al riguardo il TCA

rileva che dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti

accertamenti nemmeno da parte della resistente volti a stabilire se l’AFC quale

assistente dentale sarebbe spendibile sul mercato del lavoro, che dagli atti

non risulterebbe essere saturo per questo profilo (e per il quale, come visto

al consid. 2.6. ad oggi sono anzi disponibili otto posti di tirocinio), e

permetterebbe quindi un miglioramento delle possibilità di collocamento di RI 1,

il cui datore di lavoro, peraltro, ha precisato che, “a dipendenza della

congiuntura del momento” ed a tirocinio ultimato, “io stesso potrei prendere in

considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo”

(cfr. supra consid. 2.6.).

Anche su questo

aspetto, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata

ed approfondita, tenendo adeguatamente conto del profilo della ricorrente.

2.10. Alla luce di

quanto esposto, l’UMA, che in sede di opposizione non ha esperito alcuna

specifica istruttoria, dovrà interpellare i consulenti dell’URC.

(…)

Nel caso

concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

opposizione e il rinvio degli atti all’UMA ai sensi dei considerandi precedenti

(cfr. supra consid. 2.8.-2.9.), affinché si pronunci con una nuova decisione

pronunciandosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI,

sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti

per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.”

(cfr. STCA 38.2023.18

del 19 giugno 2023, consid. 2.8. - 2.10.)

1.3. Con decisione su opposizione del 27

dicembre 2023, l'UMA, oltre a respingere la richiesta di gratuito patrocinio

formulata dall’interessata, ha confermato la propria decisione del 12 ottobre

2023 (cfr. doc. 23) ed ha nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di

formazione per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa

volta, come segue il proprio provvedimento:

"

(…)

3. Disponibilità al

collocamento nel settore della ristorazione

Durante il periodo di

disoccupazione, la signora RI 1 è stata disponibile al collocamento come

cameriera come segue:

-

Dal 01.06.2021 al 30.09.2021 al 70% (lunedì – venerdì dalle ore 8.00

alle 15.30)

-

Dal 01.10.2021 fino al 29.07.2022 (data annullamento dell’iscrizione) al

60% (lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

L’opponente afferma che

ha ridotto la propria disponibilità al collocamento con l’intenzione di

impegnarsi maggiormente nella ricerca di un posto di lavoro confacente ai suoi

obblighi familiari al di fuori del distretto di __________ e così aumentare le

sue possibilità di impiego.

Dai formulari “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (vedi allegato 1) risulta

che fino a settembre 2021 tutte le ricerche di lavoro sono state svolte nel

distretto di __________ e che da ottobre 2021 a luglio 2022 solo 13 ricerche su

118 sono state svolte al di fuori di questo distretto. La mobilità geografica è

rimasta pressoché la stessa.

L’affermazione

dell’opponente è quindi contraddetta dalle ricerche di lavoro svolte e pertanto

riteniamo che l’aggiornamento della disponibilità oraria è stata una scelta

personale che esula dall’intenzione di cercare al di fuori del distretto per

aumentare le proprie possibilità di impiego.

Ci sono inoltre

ulteriori aspetti che hanno condizionato la disponibilità al collocamento nel

settore della ristorazione durante il periodo di disoccupazione:

a) Nel formulario

“Modulo informazioni integrative” (vedi allegato 2) compilato al momento

dell’iscrizione in disoccupazione, l’opponente afferma:

- punto 7.1. Formazione

e riqualifica: alla domanda se svolge o ha in previsione di svolgere una

formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (…) risponde “Sono

alla ricerca di una riqualifica che esuli dal settore alberghiero con

particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo sono convocata

presso l’Ufficio dell’orientamento professionale”.

- punto 8.1. alla

domanda circa quali attività professionali cerca risponde “L’impegno

maggiore è rivolto a una riqualifica professionale ma rimango disponibile per

attività inerenti la mia professione di barista/cameriera di caffetteria”.

b) Con mail del 26

agosto 2021 comunica alla propria consulente URC l’intenzione di prendere le

vacanze invernali dal 25 dicembre al 9 gennaio segnalando che “(…) per quel

tempo dovrò già aver maturato tutti i giorni necessari”. Successivamente,

con mail dell’8 settembre 2021 chiede alla propria consulente “se in questo

tempo dovessi trovare lavoro, sarei obbligata a disdire le vacanze o potrei

comunicare le date al nuovo datore di lavoro che dovrebbe accettarle?

Ovviamente sto parlando di una sola delle due settimane scritte in precedenza

in quanto già prenotata” (vedi allegato 3).

Viste le affermazioni

dei punti precedenti a) e b) riteniamo che l’interesse e l’impegno verso una

riqualifica, come pure le richieste che riguardano le vacanze invernali

formulate con largo anticipo e addirittura prima di aver maturato il diritto (4

mesi prima) “(…) per quel tempo dovrei già aver maturato tutti i giorni

necessari”, siano conferma che la disponibilità è stata stabilita per

esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno

fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego.

4. Disponibilità

durante lo svolgimento dell’apprendistato

Il rappresentante

legale ha confermato che l’impegno richiesto durante la formazione è stato

accettato dall’opponente perché conciliabile con i propri obblighi familiari.

Nell’opposizione indica che gli orari svolti sono dalle 8.30 alle 16.30 dal

lunedì al venerdì. Tale impegno corrisponde a 8 ore giornaliere pausa pranzo

inclusa.

Ritenuto che il

contratto di apprendistato sottoscritto il 21.06.2022 conferma un’occupazione

al 100% con 42 ore settimanali, lo scrivente Ufficio ha chiesto al Centro

professionale __________ e alla Divisione della formazione professionale (che

approva i contratti e vigila sulla formazione aziendale) qual è l’effettivo

impego richiesto per lo svolgimento della formazione di assistente dentale.

Il Centro professionale

__________ ha risposto che l’impegno a scuola comprende un giorno alla

settimana dalle 8.15 – 12.15 e dalle 13.15 – 16.15. Al primo anno la formazione

a scuola è di giovedì, al secondo è di mercoledì e al terzo anno di venerdì.

Inoltre ogni anno sono previsti almeno 3 giorni interaziendali con i seguenti

orari 8:15 – 12:15 – 13:15-17:15 (vedi allegato 4).

La Divisione della

formazione professionale ha indicato che, in base a quanto sancito dal

contratto di apprendistato, le ore di lavoro da svolgere (con un impegno

giornaliero regolare) sono 8 ore e 24 minuti (vedi allegato 5). Limitatamente

alla settimana di scuola da agosto/settembre a giugno, il giorno a scuola è

considerato come giorno di lavoro a tempo pieno.

Dai dati raccolti

risulta che l’impegno giornaliero segnalato dal rappresentante legale, ovvero

dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì non corrisponde al minimo previsto

e necessario per la formazione. L’impegno accettato dall’opponente deve essere

di fatto più ampio di quanto è stato confermato nell’opposizione.

Considerando le

osservazioni ai punti 3 e 4, confermiamo che la disponibilità accettato durante

l’apprendistato è sensibilmente più ampia di quella data durante la

disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile

anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di

collocamento sarebbero state sensibilmente migliori.

Per questo motivo

riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.”

(cfr. all. A1 a doc. I)

1.4. Con STCA 38.2024.5 del 29 aprile

2024, il TCA ha parzialmente accolto il gravame presentato da RI 1 contro la

decisione su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli

atti all’UMA affinché procedesse ad una serie di accertamenti ai sensi di

quanto questo Tribunale ha contestualmente indicato al consid. 2.6., e meglio:

"

(…)

2.6. Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata,

l’UMA ha negato il diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva richiesto

ritenendo che in concreto non sarebbe soddisfatto il requisito posto dall’art.

59 cpv. 2 LADI, dal momento in cui il collocamento dell’interessata non sarebbe

reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, ma per scelte

personali della ricorrente.

A quest’ultima, la

parte resistente imputa, infatti, da una parte, di avere dato una disponibilità

al collocamento nel settore della ristorazione/alberghiero prima del 70% poi

ulteriormente ridotta al 60% in ragione di “una scelta personale” e di “esigenze

familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari”.

D’altra parte, l’UMA

conclude che per l’apprendistato quale assistente dentale con AFC, la

ricorrente ha, invece, fornito una disponibilità “sensibilmente più ampia di

quella data durante la disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto

rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così

facendo le sue possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente

migliori” (cfr. supra consid. 1.3. ed all. A1 a doc. I).

In concreto, RI 1 si è

iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un

impiego a tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”, professione

che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un figlio, nato

il 9 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1.) e di essere disponibile a lavorare “dal

lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).

Mentre stava

frequentando il POT presso l’__________ di __________ (previsto dal 10 agosto

al 9 novembre 2021), e meglio in data 14 settembre 2021, la ricorrente avrebbe

chiesto di ridurre la percentuale di disponibilità al collocamento al 60%.

Modifica, questa, divenuta poi effettiva dal 1° ottobre successivo (cfr. doc.

9).

L’apprendistato che la

ricorrente ha iniziato ad agosto 2022 la vede, invece, impegnata al 100%, e

meglio dalle ore 08:30 alle ore 16:30 per i giorni in cui ella è operativa

presso lo Studio dentistico del dr. med. Dent. __________, rispettivamente

dalle 8:15 alle 12:15 e dalle 13:15 alle 16:30 per il giorno settimanale di

frequenza scolastica (cfr. doc. 19, 25 ed all. D a doc. I).

In concreto - ricordato

che spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta

quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli

assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro

capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI,

art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD

II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA

38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA

38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993) – in

conseguenza della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 l’UMA era, innanzitutto,

chiamato ad interpellare nuovamente l’URC affinché venissero maggiormente

precisate le conclusioni da questo espresse circa la collocabilità della

ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero e la spendibilità

dell’esperienza ch’ella vi aveva maturato sull’arco di quindici anni. Quanto

precede, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, madre di un

bambino di allora nove anni, nonché valutando l’effettiva presenza di posti

disponibili nell’ambito della ristorazione/alberghiero ed adeguati alla sua

situazione familiare (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8.).

In tal senso, esperito

un ulteriore accertamento, l’UMA - che ritiene di avere, con le domande

sottoposte dall’URC a fine agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.5.), dato seguito

a quanto indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 - ha

stabilito che la ricorrente non rispettava, tra le condizioni per poter

beneficiare degli AFO, il criterio legato alla difficoltà di collocamento ai

sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI, ribadendo, con ciò e di fatto, che la sua

pregressa esperienza lavorativa sarebbe spendibile sul mercato del lavoro anche

tenendo conto delle sue esigenze familiari.

Il TCA constata che i

quesiti posti dall’URC ad agosto 2023, più che a valutare la spendibilità

dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato del lavoro nel

rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso

effettivamente disponibili, vertono sul tipo di sforzi profusi dalla

ricorrente, allorquando beneficiava delle indennità di disoccupazione, per

reperire una nuova occupazione lavorativa nel suo ambito originario.

Al riguardo va peraltro

sottolineato che la ricorrente non risulta essere mai stata sanzionata in relazione

agli sforzi intrapresi in tal senso, né dal profilo della quantità, né della

qualità delle ricerche svolte.

A mente di questa Corte

e con riferimento a quanto concluso dall’amministrazione laddove pretende “la

ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che,

considerato il tempo trascorso “non si può pretendere che la ricorrente

ricordi”” (cfr. supra consid. 1.5.) è, invece, ben possibile che una persona

non abbia precisa memoria circa la questione a sapere quali, tra le oltre cento

candidature trasmesse possibili datori di lavoro differenti uno o due anni

prima, fossero ricerche su posti vacanti e quali auto-candidature. Tale

aspetto, in ogni caso, non risulta determinante ai fini della presente

vertenza.

Il TCA rileva, poi, che

le domande poste dall’URC alla ricorrente quanto alla percentuale di lavoro per

le singole candidature e alla funzione che si sarebbe potuta ricoprire per le

singole ricerche di lavoro, trovano (e già trovavano) riscontro negli atti,

segnatamente nei moduli “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” che RI 1 puntualmente compilava (cfr. doc. 16).

Anche quale sia stato

l’esito delle ricerche di lavoro, nei casi in cui ha ricevuto una risposta dai

propri interlocutori, la ricorrente l’ha prontamente segnalato, e meglio come

risulta sempre dal documento “prove degli sforzi personali intrapresi per

trovare lavoro” (cfr. doc. 16).

Da tale formulario

emerge, poi, che i motivi per i quali l’assicurata non aveva concluso, con i

possibili datori di lavoro presso i quali si era candidata, un nuovo contratto,

e quindi le difficoltà di reperire una nuova occupazione, nel settore della

ristorazione/alberghiero, erano da ricondurre al fatto che i potenziali datori

di lavoro che hanno dato seguito alle sue ricerche richiedevano turni spezzati,

comprensivi degli orari serali o dei weekend e per questo incompatibili con le

esigenze di madre di un bambino di allora 9 anni (cfr. doc. 16).

Analoghe motivazioni

figurano del resto anche riguardo agli esiti delle assegnazioni ad un posto di

lavoro in atti, laddove:

-

per l’esercizio

pubblico __________, la ricorrente ha precisato che “il signor __________ mi ha

riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e

notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11);

-

per il __________,

“si richiede lavoro a turni spazzati, inclusa la fascia serale e il week-end”

(cfr. doc. 12).

Tant’è che, lo si

ribadisce, in relazione alle ricerche di lavoro svolte ed all’esito delle

assegnazioni l’assicurata non è incorsa in alcuna sanzione.

Del resto, neppure in

seguito alla frequenza del POT, come questa Corte ha peraltro già rilevato

nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, l’URC ha individuato, per la

ricorrente, delle possibili posizioni lavorative adeguate.

Nella presente fattispecie

è incontestato d’un lato, che la disponibilità lavorativa annunciata

dall’assicurata è passata da un 70% nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le

15:30, al 60% a decorrere dal 1° ottobre 2021 negli orari dalle 09:00 alle

14:00, e, d’altro lato, che per l’apprendistato quale assistente dentale AFC

ella (che si è sin dal principio detta interessata ad una riqualifica

professionale) si è invece resa disponibile al 100%, dalle ore 08:30 alle

16:30. A mente del TCA questa circostanza ancora non dimostra, che se RI 1

avesse, nel suo precedente settore lavorativo (ristorazione/alberghiero)

fornito questa stessa ultima disponibilità ella avrebbe reperito una nuova

occupazione e che il suo collocamento non fosse, quindi, intralciato da motivi

inerenti al mercato del lavoro.

L’UMA non ha, infatti,

chiarito su quali basi ha ritenuto che la precedente esperienza della

ricorrente fosse spendibile (che fosse al 60, al 70% o al 100% ma comunque nei

limiti di quanto gli obblighi familiari impongono alla ricorrente), limitandosi

a concludere (laddove, come visto, mentre beneficiava delle indennità di

disoccupazione la ricorrente non aveva reperito una nuova occupazione poiché i

potenziali datori di lavoro richiedevano turni spezzati, lavoro serale o nei

fine settimana) che se ella si fosse già resa disponibile per la sua precedente

occupazione come lo ha poi fatto, nel rispetto delle proprie esigenze

familiari, per l’apprendistato - e quindi, in sostanza, dalle 08:30 alle 16:30

- sarebbe stata più facilmente collocabile.

La conclusione della

parte resistente, laddove pretende che “la disponibilità oraria è stata stabilita

per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno

fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego”, che “la signora RI

1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di

disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbe state

sensibilmente migliori” e ritiene che per questi motivi “la condizione posta

dall’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata” (cfr. supra consid. 1.3.) non può,

infatti, essere seguita senza l’esperimento di ulteriori accertamenti.

Da un lato, infatti,

legittimamente la ricorrente fa valere che un bambino di 9 anni non poteva

essere lasciato (già nota alle parti l’attività lavorativa del marito) a casa

da solo, ciò che escludeva, nella sua precedente professione nella

ristorazione, una sua disponibilità nelle ore serali o nel fine settimana e che

la vincolava, in sostanza, agli orari del figlio.

D’altro lato, sempre

nell’ottica dei doveri di madre che incombono a RI 1, ben si spiega che con

mesi d’anticipo e ritenuto che il padre di suo figlio non è suo marito, ella

abbia chiesto informazioni su come procedere per le ferie scolastiche natalizie

ed organizzarsi di conseguenza.

Tali scelte sono,

contrariamente a quanto pretende l’UMA, strettamente da ricondurre alle

responsabilità genitoriali che incombono alla ricorrente, non a suoi desideri

personali.

Di transenna, si

rileva, inoltre, che la disponibilità lavorativa della ricorrente era passata

dal 70% al 60% allorquando ella frequentava il POT che si svolgeva a __________,

ciò che richiedeva effettivamente tempi di trasferta casa-lavoro più lunghi

rispetto ad un’occupazione nel __________, rispettivamente, che, sebbene in

misura nettamente inferiore rispetto a quelle fatte per il suo Distretto, RI 1

ha poi comunque comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro anche in

altri Distretti. Vincolata dagli orari del figlio, è evidente che in caso di

tempi di trasferta più lunghi, il tempo disponibile per un’occupazione

lavorativa non poteva che essere minore.

Alla luce di tutto

quanto precede - posto che la ricorrente, rispetto a quella annunciata quando

cercava lavoro nella sua precedente occupazione, per dedicarsi

all’apprendistato quale assistente dentale AFC ha indubbiamente fornito una

disponibilità maggiore – il TCA rileva (ed in parte ribadisce) che circa

l’effettiva spendibilità, che fosse al 60%, al 70% o al 100%, ma in ogni caso

nei limiti e nel rispetto dei suoi obblighi di madre sul mercato del lavoro

dell’esperienza professionale acquisita dalla ricorrente nel settore della

ristorazione/alberghiero, l’URC non ha fornito alcuna precisazione.

Neppure lo ha fatto

l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC ed a

prendere atto dei limitati quesiti posti, a fine agosto 2023, da tale Ufficio

all’interessata, senza richiedere o esperire ulteriori accertamenti, in

particolare, lo si ribadisce, in termini di effettivi posti disponibili sul

mercato del lavoro nei settori della ristorazione/alberghiero, conformi alla

situazione personale dell’assicurata e, quindi, adeguati (cfr. consid. 2.8.

della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).

Alla luce di tutto

quanto precede, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere accertata in

modo conferme a questo stabilito da questa Corte nella precedente sentenza.

L’UMA dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il consulente del

personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla

collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero,

tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi su

tutti i punti appena indicati.

Qualora la parte

resistente dovesse giungere alla conclusione che l’esperienza pregressa della

ricorrente, maturata nel settore alberghiero, non era spendibile sul mercato

del lavoro nei limiti delle sue necessità familiari, andranno pure esperiti gli

accertamenti già indicati al consid. 2.9. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno

2023 (cfr. supra consid. 1.2.), volti a stabilire se l’AFC quale assistente

dentale sarebbe, invece, spendibile sul mercato del lavoro.

Con riferimento a

quanto rilevato dall’UMA in relazione all’orario di lavoro concordato tra la

ricorrente e l’attuale datore di lavoro in rapporto a quanto prevede il

contratto di tirocinio in atti, questa Corte rileva che tale elemento non è

rilevante ai fini della presente vertenza.

(…)

Nel caso

concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

opposizione del 27 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’UMA, affinché si

pronunci con una nuova decisione esprimendosi, previa verifica delle altre

condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto

siano dati o meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione

postulati.”

1.5. Con decisione su opposizione dell’8

novembre 2024, l’UMA ha confermato la propria decisione del 20 agosto 2024

(cfr. doc. 35) e nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di formazione

per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa volta, come segue

il proprio provvedimento:

"

(…)

2. Posti vacanti a

tempo parziale

Dopo esame dei posti di

lavoro a tempo parziale come “addetta alla ristorazione” annunciati dalle

aziende nel 2021 e nel 2022 al Servizio pubblico di collocamento del Canton

Ticino, abbiamo ritenuto che almeno 40 erano conciliabili con la situazione

dell’assicurata:

-

Disponibilità richiesta dal lunedì al venerdì in orari diurni oppure

secondo turni da convenire;

-

Disponibilità parziale, a ore o su chiamata in giorni ed orari erano da

convenire. Si tratta di posti che richiedevano un grado d’occupazione a partire

dal 10% fino a 60%.

Contrariamente a quanto

indicato dal rappresentante legale dall’esame di questi dati emerge in modo

chiaro e indiscutibile la reale possibilità di reinserimento della signora RI 1

nel settore della ristorazione. Questi posti esistevano ed erano accessibili

all’opponente in maniera autonoma, come da istruzioni ricevute il 10.05.2021,

ma lei non si è candidata.

3. Presa di

posizione del consulente del personale URC

Lo scrivente Ufficio

ribadisce la validità della presa di posizione del consulente URC Gregory Iorio

nel confermare la spendibilità del profilo dell’assicurata nel settore della

ristorazione.

“Nella valutazione

che ho fatto quando mi sono occupato del caso, oltre alle oggettive competenze

e capacità di svolgere la professione di addetta alla ristorazione della

signora RI 1, sulla base della mia esperienza in qualità di consulente, ho

tenuto conto delle esigenze del mercato del lavoro nella ristorazione in

relazione ai limiti di disponibilità di ricerca di impiego definiti e

concordati con la signora RI 1, in particolare la sua disponibilità al

collocamento (70% prima e 60% poi), rispettivamente gli obblighi familiari di

madre (orari e non disponibilità nel fine settimana)”.

Egli ha considerato sia

il profilo professionale e personale dell’assicurata sia la situazione del

mercato del lavoro e ha confermato che “era possibile trovare lavoro in quel

settore, anche per una mamma con una disponibilità limitata negli orari e nei

giorni di lavoro”.

Contestiamo quanto

asserito dal rappresentante legale secondo cui l’osservazione del consulente

URC “non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo persone da

segnalare” contenuta nei verbali dei colloqui di consulenza sia da

considerare come prova della spendibilità sul mercato del lavoro. Tale

affermazione va infatti contestualizzata al momento del colloquio in cui, se il

consulente lo afferma, non vi erano posizioni aperte. Le posizioni vacanti a

cui si riferisce il consulente URC sono quelle annunciate dalle aziende al

servizio pubblico di collocamento e sono pubblicate sulla piattaforma Job-room.

La responsabilità della persona in cerca di impiego di ricercare in maniera

continua durante tutto il periodo di disoccupazione è temporalmente più ampia

rispetto al colloquio con il consulente che rappresenta solo un momento

puntuale rispetto ad una ricerca continua sull’intero periodo che deve svolgere

autonomamente una persona in cerca di impiego iscritta all’URC e offre loro la

consultazione con 5 giorni di anticipo rispetto alla pubblicazione aperta sul

mercato dei posti vacanti sottoposti all’obbligo di annuncio all’URC.

La signora RI 1 ha

utilizzato la piattaforma Job-Room più giorni ogni settimana per le ricerche di

lavoro. Ha registrato regolarmente le sue candidature per trasmetterle poi

mensilmente all’URC ed era quindi nella condizione privilegiata di individuare

e di candidarsi tempestivamente ai posti vacanti annunciati dai datori di

lavoro, in particolare quelli che meglio si adeguavano alla sua situazione

personale. Come rilevato al punto 2, lei non si è candidata a numerosi posti

accessibili pubblicati sulla piattaforma citata.

4. Dichiarazioni di

GastroTicino e HotellerieSuisse

Grazie ai contatti con

Fatti

i propri associati, questi enti dispongono di informazioni competenti, privilegiate

e aggiornale sulla situazione del settore della ristorazione. La contestazione

del rappresentante legale non si fonda su elementi oggettivi. Ribadiamo quindi

la validità delle dichiarazioni di questi enti e confermiamo il contenuto della

nostra decisione.

Considerando le

osservazioni ai punti 2-4, confermiamo che la signora RI 1 non aveva difficoltà

di collocamento nel settore della ristorazione per ragioni inerenti al mercato

del lavoro tenuto conto anche delle disponibilità di posti di lavoro a tempo

parziale conciliabili con la sua situazione.” (cfr. all. A a doc. I)

1.6. Con tempestivo ricorso del 9

dicembre 2024, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (__________), contesta la

decisione su opposizione resa nei suoi confronti e, oltre a protestare il

riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”, chiede il riconoscimento

degli “assegni di formazione (AFO) LADI (…) per il periodo dal 1°agosto 2022

al 31 luglio 2025 per conseguire l’attestato federale di capacità quale

Assistente dentale” (cfr. doc. I).

A fondamento delle ragioni della

propria assistita, il legale fa, in particolare, valere quanto segue:

"

(…) In data 20 settembre 2024 la qui ricorrente ha formulato tempestiva

opposizione ribadendo che, in estrema sintesi, contrariamente a quanto indicato

dall’Autorità di prime cure la propria difficoltà di collocamento è da

ascriversi esclusivamente a ragioni inerenti al mercato del lavoro, come del

resto lo dimostrano le 118 ricerche di lavoro e la partecipazione al

programma occupazione __________ rimasti senza esito.

Viene altresì

sottolineata l’assoluta irrilevanza dei documenti allegati alla decisione, e

meglio (i) le dichiarazioni di “GastroTicino – Fondazione esercenti

albergatori Ticino” e di “HotellerieSuisse Ticino” oltre (ii) la

statistica riguardante i posti vacanti nell’anno 2021-2022. Difatti, a mente

della ricorrente, i primi sono del tutto inconcludenti e non permettono di

dimostrare che effettivamente vi fossero posti di lavoro vacanti che

dimostrerebbero la spendibilità dell’esperienza accumulata dalla ricorrente sul

mercato del lavoro. Non si tratta infatti di considerazioni basate su dati

attendibili e non sembrano nemmeno essere relativi al periodo qui determinante,

ovvero quello in cui la qui ricorrente era iscritta in disoccupazione. Si

tratta, invero, semplicemente di dichiarazioni prive di qualsivoglia capacità

probatoria. Senza dimenticare che sono le stesse associazioni che indicano che

il tempo parziale richiede la disponibilità ad eseguire turni serali e durante

i fine settimana.

Per quanto riguarda

invece la statistica relativa ai posti vacanti è stato evidenziato che non

consentono in alcun modo di stabilire se i diversi impieghi “a tempo

parziale” indicati fossero effettivamente compatibili con la situazione

specifica della ricorrente. In assenza di ulteriori dettagli, non si può

escludere che tali lavori richiedessero disponibilità esclusivamente nei fine

settimana o durante i turni serali, condizioni che, pur rientrando nella

definizione di lavoro “a tempo parziale”, risultano incompatibili con

gli obblighi familiari dell’opponente. (…)”

Facendo valere che in concreto vi

sarebbe l’impossibilità “del collocamento nel settore della

ristorazione/alberghiero” per la propria assistita, il legale rileva che “l'Autorità

di prime cure è arrivata perfino a sostenere, per la prima volta, che la

difficoltà di collocamento della signora RI 1 non fosse dovuta a ragioni

inerenti al mercato del lavoro, bensì ad una mancanza d'iniziativa della stessa

assicurata, e meglio di non aver postulato (tra le oltre 118 ricerche

effettuate) proprio per quei posti di lavoro vacanti che erano adatti alla

propria situazione personale”.

Osservando, poi, che “l'unico

documento relativo all'esistenza di posti vacanti risulta essere l'allegato 3

alla decisione del 20 agosto 2024, in cui vengono riportate le statistiche

riguardanti i vari posti vacanti (a tempo pieno o parziale) segnalati ai vari

URC nel 2021 e nel 2022”, il patrocinatore di RI 1 fa valere come la

documentazione in questione “non riporta però l'elemento essenziale alla

base del ragionamento dell'UMA, ossia le condizioni specifiche richieste per

ogni posizione vacante senza le quali - evidentemente - non è possibile

determinare se vi fossero o meno effettivamente dei posti vacanti adatti alla

situazione specifica della ricorrente; come purtroppo tenta di dimostrare a

torto I'UMA. Come precisato in sede di opposizione del 20 settembre 2024, l'UMA

ha adottato un approccio riduttivo, basato su un semplice sillogismo: (i)

esistenza di posti vacanti nel settore della ristorazione e (ii) esperienza

lavorativa in tale settore, giungendo così alla conclusione che l'opponente è

perfettamente collocabile.”. Conclusione, questa, che, in violazione del

diritto di essere sentita dell’assicurata, non sarebbe in concreto motivata e

renderebbe la decisione su opposizione della controparte, “viziata e

contraria al diritto”.

Il tutto senza dimenticare,

rammenta il legale di RI 1, che “né le 118 ricerche d'impiego, né la

partecipazione al programma occupazionale __________ sono riuscite a consentire

all'opponente di trovare un'occupazione adeguata” e che “nemmeno i

consulenti URC sono riusciti a trovare un'occupazione adeguata all'allora

assicurata, basti ricordare che all'epoca fu indicato nel rapporto delle azioni

di reinserimento che "non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo

profilo personale da segnalare"”.

Laddove, poi, la parte resistente

si fonda sugli scritti di GastroTicino, rispettivamente, di HotellerieSuisse

per sostanziare l’effettiva spendibilità della pregressa esperienza della

ricorrente sul mercato del lavoro, la tesi ricorsuale osserva che “come

indicato dalle stesse associazioni di categoria il tempo parziale, nel ramo

della ristorazione, richiede la disponibilità ad eseguire turni serali e

durante i fine settimana; ciò che palesemente non si concilia con l'accudimento

di un figlio che all'epoca aveva solo 9 anni”, circostanza di cui l’UMA non

avrebbe tenuto conto.

Rammentato che “Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione occorre che,

secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente

migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di

uno scopo professionale preciso (cfr. D. CATTANEO, Les mésures préventives et

de réadaptation de l'assurance-chómage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992,

Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 nº 461, pag. 362 nº 556; DLA 1991 N,

30; DLA 1988 N. 30)”, il legale della ricorrente osserva che la riqualifica

in qualità di assistente dentale con AFC “presa in considerazione e attuata

dalla ricorrente migliora l'idoneità al collocamento e di riflesso ne

diminuisce la possibilità di una disoccupazione di lunga durata”.

A supporto di quanto precede, la

tesi ricorsuale rammenta che “è il numero di persone iscritte in

disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione del mercato

del lavoro in quella professione (cfr. STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018 consid.

2.6; STCA 38.2011, 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9). Per questo motivo è

opportuno citare i dati delle statistiche condotte dalla SECO e dall'URC, da

cui si evince la situazione del mercato del lavoro sul fronte della

disoccupazione.

Infatti, le statistiche

prodotte dalla SECO per il Ticino la dicono lunga sui disoccupati iscritti

presso gli Uffici regionali di collocamento per l'anno 2022. Più precisamente

la tabella 5 (Doc. E) mostra i disoccupati iscritti in Ticino secondo il ramo

economico per il mese di maggio e la compara alla media annuale per gli anni

2020 e 2021. Per il settore dell'alloggio e della ristorazione risulta quindi

che la media annua di disoccupati nel 2020 corrisponde al 13,1%, nel 2021 del

10,5% e a maggio 2022 del 5,2%. A dicembre 2022 la percentuale di disoccupati nel

settore della ristorazione e alloggio ammontava, invece, al 21,5% (Doc. F).

Altresì, dalla tabella "Generi di professioni soggetti all’obbligo di

annuncio 2022" (Doc. G), si evince che i disoccupati per il periodo

2020-2021 per il personale non qualificato addetto alla ristorazione è pari al

14,9%, mentre nel periodo 2021-2022 8,5%. Queste sono pertanto semplici ma

fondamentali dimostrazioni che il mercato della ristorazione/alberghiero

risulta saturo; ciò che va a dimostrare quanto già indicato precedentemente

dalla ricorrente, ovvero che il ramo della ristorazione è notoriamente fonte di

precarietà, soprattutto per chi come la ricorrente non dispone di una

formazione specifica in tal ambito, Inoltre, se confrontato con altri rami, il

settore ristorativo/alberghiero risulta essere quello con la percentuale più

elevata di disoccupati (cfr. tabella Doc. E).”.

“La riqualifica come

assistente dentale con AFC”, pertanto, secondo la ricorrente, “porta

evidentemente a migliorare le capacità di collocamento (…) in quanto,

contrariamente al settore della ristorazione/alberghiero, questo impiego non

risulta saturo sul mercato del lavoro. A dimostrazione di ciò sono i posti di

tirocinio vacanti per l'impiego di assistente dentale con AFC. Di fatto, il TCA

nella sentenza 19 giugno 2023 nel consid. 2.6. dimostrava, già allora, che i

posti vacanti per il tirocinio di assistente dentale con AFC a giugno erano 8,

ciò che dimostra che in questo settore vi sia mancanza di manodopera.

Nonostante ciò, è importante rilevare nuovamente, che l'attuale datore di

lavoro della ricorrente, aveva già espresso di prendere in considerazione il

mantenimento della relazione lavorativa, anche dopo il conseguimento del

diploma AFC.”.

In conclusione, il legale della

ricorrente rileva che “Purtroppo, ancora una volta l'UMA si è limitata a

fare proprie le considerazioni irrilevanti ed inconsistenti emesse dal signor __________

senza confrontarsi con la situazione concreta della ricorrente, rispettivamente

con le legittime considerazioni della stessa. (…) Da una parte, la ricorrente è

riuscita a dimostrare che la propria difficoltà di collocamento era dettata

esclusivamente a motivi inerenti al mercato del lavoro e che la sua esperienza

pregressa non fosse ragionevolmente spendibile sul mercato del lavoro (cfr. ad

1 b i). Mentre dall'altra, ha anche dimostrato che il conseguimento del diploma

AFC quale assistente dentale le permetterebbe di ridurre al minimo il pericolo

di dover far capo all'assicurazione contro la disoccupazione migliorando le

possibilità di collocamento della ricorrente (cfr. ad 1 b ii).”.

1.7. Nella propria risposta di causa del

16 gennaio 2025, l’UMA propone di respingere il ricorso, rinvia alla propria

decisione su opposizione ed in aggiunta osserva che, adempiendo a quanto

indicato da questa Corte nella STCA 38.2024.5 del 29 aprile 2024, ha svolto una

serie di verifiche dalle quali è emerso quanto segue:

"

(…)

a) Difficoltà di

collocamento della signora RI 1 per motivi inerenti al mercato del lavoro

L’ufficio delle misure

attive ha provveduto a nuovi accertamenti (…) chiedendo al consulente del

personale __________ di precisare le sue conclusioni in merito alla

collocabilità della signora RI 1 nel settore della ristorazione/alberghiero

tenendo conto:

-

Del suo profilo professionale, della sua disponibilità e nel rispetto

dei suoi obblighi di madre;

-

Della disponibilità di posti di lavoro nel settore della

ristorazione/alberghiero

A questo scopo, il

nostro Ufficio ha fornito al consulente URC i pareri di due associazioni di

categoria attive in Ticino e i dati suoi posti vacanti segnalati al Servizio

Aziende.

Il 24 luglio 2024, il

consulente del personale __________ ha confermato di ritenere il profilo della

signora RI 1 spendibile sul mercato del lavoro della ristorazione tenuto conto

delle sue esigenze familiari e dei posti di lavoro effettivamente disponibili

nel periodo 2021-2022 (doc. 4).

Riteniamo che

quest’affermazione è basata su elementi concreti e pertinenti.

Il consulente ha

analizzato l’impiegabilità della ricorrente in base alla propria esperienza

acquisita negli anni di sostegno al reinserimento di persone in cerca d’impiego

e di comprensione delle esigenze specifiche del mercato del lavoro. Ha ritenuto

quindi il profilo della signora RI 1 spendibile poiché ella vanta un’esperienza

lavorativa di quattordici anni nel settore della ristorazione e la propria

disponibilità al 60% è compatibile con le esigenze del mercato del lavoro in

quel settore e con i posti a tempo parziale esistenti.

La valutazione del

potenziale di collocamento della ricorrente realizzata dal consulente è stata

confermata da dati concreti. Da un lato il programma occupazionale __________

ha accertato che possiede buone competenze per essere attiva come addetta alla

ristorazione e dall’altro il parere delle due associazioni di categoria e il

numero di posti vacanti a tempo parziale segnalati dal Servizio aziende hanno

confermato l’esistenza di sbocchi professionali per la signora RI 1.

In merito alla

situazione del mercato del lavoro della ristorazione come pure alla

disponibilità di posti, confermiamo le argomentazioni esposte nella decisione

su opposizione fondate sulle cifre annuali e sulle prese di posizione delle

associazioni di categoria.

Presentare la

situazione del mercato del lavoro della ristorazione in Ticino basandosi sui

dati registrati in singoli mesi (dicembre e maggio) non è adeguato. Il settore

conosce infatti una disoccupazione stagionale. Nei mesi invernali, in

particolare da dicembre a febbraio, il numero di posti vacanti conosce il

livello più basso mentre quello delle persone disoccupate registra il suo

massimo. Nei mesi primaverili il numero di posti vacanti aumenta mentre quello

delle persone disoccupate si riduce, ma anche in questo caso solo i dati del

mese di maggio non sono dimostrativi della situazione. Il livello di

stagionalità più basso è raggiunto nei mesi estivi.

Le cifre presentate

dimostrano che la signora RI 1 poteva trovare un posto di lavoro adeguato alla

sua situazione e pertanto non era difficilmente collocabile per motivi inerenti

al mercato del lavoro.

È indiscutibile che in

primo luogo è la persona in cerca di impiego responsabile di svolgere ricerche

di lavoro mirate, adeguate e tempestive alla sua situazione anche grazie alla

piattaforma Job-Room. Tale piattaforma è infatti accessibile alle persone in

cerca di impiego iscritte all'URC e offre possibilità e vantaggi per la ricerca

di lavoro (Doc. 5):

-

consultazione con 5 giorni di anticipo dei posti vacanti sottoposti

all'obbligo di annuncio agli URC;

-

creazione di avvisi «job-alert»;

-

creazione di elenchi con i posti vacanti preferiti.

In occasione del primo

colloquio del 10 maggio 2021, la consulente del personale URC ha richiesto alla

signora RI 1 di svolgere le ricerche di lavoro visionando i siti internet per

Ia ricerca di impiego, tra cui Job-Room (Doc. 6). La ricorrente ha utilizzato

la piattaforma Job- Room, l'ha consultata e ha registrato le ricerche di lavoro

per trasmetterle poi mensilmente all'URC (Doc. 7).

La piattaforma Job-Room

viene aggiornata dal Servizio aziende URC con i posti vacanti segnalati dai

datori di lavoro. II Servizio conferma per iscritto all'azienda cosa viene

pubblicato. Uniamo alla presente le conferme di Iscrizione di 43 posti vacanti

pubblicati nel periodo dal 01.03.2021 al 02.12.2022 che abbiamo rilevato come

accessibili alla signora RI 1 ai quali non si è candidata (Doc. 8). La signora RI

1 si è candidata soltanto a uno di questi posti vacanti.

b) Situazione del mercato

del lavoro nella professione Assistente di studio dentale

Considerando che la

condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata, nella

decisione del 20 agosto 2024 (Doc. 9) il nostro Ufficio non è entrato nel

merito della condizione relativa al miglioramento delle possibilità di

collocamento.

In primo luogo si

tratta infatti di verificare la difficoltà di collocamento imputabile a motivi

inerenti al mercato del lavoro. Soltanto dopo che questa difficoltà è stata

confermata, possono essere considerati gli sbocchi esistenti al termine

dell'apprendistato sul mercato del lavoro.

Nel presente caso, il

nostro Ufficio ribadisce di non ritenere la ricorrente difficilmente

collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro, come confermato nella

decisione su opposizione.

Con lettera datata

04.01.2022, il datore di lavoro Dr. __________ ha confermato di eventualmente

poter prendere in considerazione la possibilità di assumere la signora RI 1 al

termine dell'apprendistato.

Si rileva inoltre che

diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione del 16

gennaio 2024 (Doc. 10) riguarda solo l'impegno dello studio Dr. med. dent. __________

ad assumere la signora RI 1 in veste di apprendista, non risultano invece

dichiarazioni che attestino la volontà del datore di lavoro di assumere la

ricorrente al termine dell'apprendistato. In una sentenza il TCA aveva pure

confermato che "è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un

settore specifico che determina /a situazione nel mercato del lavoro e non la

constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che

ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste." (cfr.

STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 consid. 2.6).

A margine confermiamo

che la formazione intrapresa dalla ricorrente è prevista in un settore con

probabili sbocchi professionali. Rileviamo tuttavia che ad oggi 31 persone

qualificate in questa professione sono alla ricerca di un impiego.” (cfr. doc.

III)

1.8. Nella propria replica del 31

gennaio 2025, il legale della ricorrente, oltre a rinviare a quanto già

indicato nel proprio gravame, osserva quanto segue:

"

(…) Contrariamente a quanto tenta, invano, di sostenere l’UMA, non vi

sono dati concreti a sostegno della tesi secondo cui la signora RI 1 non aveva

difficoltà di collocamento. Vero è che il programma __________ ha accertato che

la stessa possiede buone competenze per essere attiva come addetta della

ristorazione; ma è anche vero che in oltre 13 mesi di disoccupazione e

118 ricerche di impiego non è stato possibile per la ricorrente trovare

una nuova occupazione. Ciò dimostra che a volte essere competenti non è

sufficiente per trovare lavoro in un ramo notoriamente precario e con

fluttuazioni d’impiego stagionali. Si ribadisce, per l’ennesima volta,

che nemmeno i consulenti URC sono riusciti a trovare un’occupazione

adeguata all’allora assicurata, basti ricordare che all’epoca fu indicato nel

rapporto delle azioni di reinserimento che “non vi sono posti vacanti

adeguate al profilo personale da segnalare” (cfr. doc. 9 incarto

UMA)

Lampante dunque

l’incoerenza dell’UMA!”.

L’avv. RA 1 contesta, poi, quanto

indicato dalla parte resistente ponendo quanto segue a fondamento delle proprie

argomentazioni:

"

(…) Come già indicato a più riprese, fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI). È lo stesso UMA ad affermare che nel settore della ristorazione è

presente una marcata disoccupazione stagionale!

E che nei mesi

invernali il livello di disoccupazione è più alto. Ciò che viene dimostrato

anche dalle posizioni asseritamente vacanti prodotte sub Doc. 8 (allegato alla

risposta). Vi sono infatti almeno 8 annunci che offrono un posto di lavoro a

tempo determinato. In tal modo non viene in alcun modo rispettato lo scopo

della LADI, ovvero di favorire una reintegrazione duratura. Così facendo ci si

limita a trovare un'occupazione a personale che poco tempo dopo dovrà di nuovo

far capo alla disoccupazione.

Per quanto concerne le

reiterate critiche circa gli sforzi profusi dalla ricorrente nella ricerca di

un impiego si ribadisce che sono contestate e, come già accertato anche da

questa Corte, del tutto irrilevanti posto che la signora RI 1 non è mai stata

sanzionata al riguardo.

L'UMA allega alla

propria risposta del 16 gennaio 2025 le conferme di iscrizione di 40 (e non 43)

posti di lavoro (Doc, 8). A questo proposito, si precisa che:

-

ben 7 di questi annunci sono precedenti (cfr. annuncio del __________

del 1º marzo 2021) o successivi al periodo in cui la ricorrente era iscritta in

disoccupazione;

-

l'annuncio del 24 marzo 2022 ha come requisito l'ottenimento del

certificato federale di formazione pratica (CFP) quale addetto di ristorazione

che la ricorrente non possiede;

-

8 annunci offrono un posto di lavoro a tempo determinato;

-

5 annunci richiedono la conoscenza del tedesco, del francese e/o

dell'inglese. Lingue che la ricorrente non conosce (cfr. CV della ricorrente,

Doc. 5 incarto UMA).

Senza dimenticare che

la maggior parte degli annunci richiede la necessità di lavorare a turni,

rispettivamente su chiamata. Tutti questi elementi dimostrano che tali posti di

lavoro non erano confacenti al profilo della ricorrente e non permettono in

nessun caso di dimostrare la collocabilità della stessa.

Inoltre, l'UMA omette

convenientemente di prendere posizione sulle contestazioni della ricorrente

secondo cui se davvero tali posti vacanti fossero a lei adatti sarebbe lecito

presupporre l'URC li avrebbe segnalati tempestivamente all'assicurata; ciò che

non è avvenuto. Non si dimentichi infatti che è lo stesso URC ad indicare che

"non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo personale da

segnalare" (cfr. Doc. 9 incarto UMA).

Si sottolinea altresì

che ogni "conferma di iscrizione" di cui al Doc. 8 riporta svariate

assegnazioni proposte dall'URC, quasi sempre tra le 5 e le 10. Per nessuno di

questi posti vacanti è stata inviata un'assegnazione ad un posto di lavoro alla

ricorrente, risulta evidente che non si trattava di posti di lavoro considerati

a lei adatti.”

Sulla riqualifica della propria

assistita, infine, il legale rammenta che il “presupposto fondamentale per

il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa dall’assicurato

migliori la sua idoneità al collocamento”, ai sensi di quanto prevede l’art.

59 cpv. 2 lett. a LADI. Osserva, poi, che “al contrario di quanto indica

I'UMA nella sua risposta del 16 gennaio 2025, il Dr. med. dent. __________ è

intenzionato ad assumere la ricorrente alla fine del proprio apprendistato

(cfr. Doc. l). Egli ha infatti dichiarato che: "Il suo impegno sia

lavorativo che scolastico è stato fino ad ora totale ed irreprensibile

dimostrandosi una studentessa modello sotto ogni punto di vista. La sua ferrea

volontà di riqualificarsi professionalmente sarà stata una scommessa vincente,

tanto che il suo contratto di lavoro con assunzione al 100% di durata

indeterminata a partire dal 1.08.2025 è già pronto da sottoscrivere e per

l'apposizione della firma si attende unicamente la conferma formale del

superamento scontato degli esami".

A proposito del numero di persone

in cerca di lavoro come assistente dentale, rispettivamente, nel settore della

ristorazione, il legale conclude come segue:

"

Per quanto concerne il miglioramento delle possibilità di collocamento a

seguito della formazione quale assistente dentale (AFC), è lo stesso UMA a

darne atto. Nulla muta il fatto che ci siano asseritamente 31 persone

qualificate in cerca d'impiego. Numero del tutto insignificante se rapportato

con le persone in cerca d'impiego nel settore della ristorazione che (in

Ticino) sono addirittura 807 (addetti alla ristorazione e ausiliari alla

ristorazione) mentre i posti vacanti sono solo 13.” (cfr. doc. V)

1.9. Con duplica del 13 febbraio 2025,

l’UMA, dapprima e relativamente alle “difficoltà di collocamento per motivi

inerenti al mercato del lavoro” ha ribadito “l’esistenza di sbocchi

professionali adeguati alla situazione della signora RI 1”. Sulle

conoscenze linguistiche richieste nell’iscrizioni dei posti vacanti,

l’amministrazione ha osservato che “per quanto riguarda le conoscenze

linguistiche di tedesco, francese e/o inglese richieste in alcuni annunci,

precisiamo che si tratta di "conoscenze di base" per l'orale e

"nessuna conoscenza" per lo scritto. In un caso la buona conoscenza

del tedesco orale rappresenta un vantaggio”, precisando che la ricorrente “possiede

un diploma di studi secondari superiori conseguito presso il Liceo __________”,

ove “l'inglese è materia di studio prevista sia al liceo sia alla scuola

media”.

L’UMA ha, poi, osservato quanto

segue:

"

(…) Contestiamo l'affermazione secondo cui i posti di lavoro a carattere

stagionale offerti nel settore della ristorazione non rispettano le condizioni

della LADI. Se questi non potessero essere considerati come adeguati ai sensi

della LADI, vorrebbe dire che di principio le persone iscritte in

disoccupazione precedentemente attive con contratto determinato nel settore

della ristorazione in Ticino dovrebbero essere sostenute nel ricercare lavoro

in un altro settore.

Il nostro Ufficio

conferma che il reinserimento professionale sul mercato del lavoro nel settore

della ristorazione in Ticino è considerato adeguato ai sensi della LADI.

Per quanto concerne le

osservazioni circa l'indicazione "non vi sono posizioni vacanti adeguate

al suo profilo professionale da segnalare" (cfr. Doc. 9 incarto UMA) ci

preme rilevare che è presente solo per 2 dei 10 colloqui di consulenza avuti

dalla signora RI 1 con l'Ufficio regionale di collocamento. Inoltre ribadiamo

quanto espresso negli scritti precedenti circa la responsabilità in primis

dell'assicurata nello svolgimento delle ricerche di lavoro.”

Infine,

sulla “riqualifica professionale” intrapresa dalla ricorrente, l’UMA si

è espresso come segue:

"

(…) Unicamente in data 24 gennaio 2025 il datore di lavoro ha confermato

l'intenzione di proporre un contratto di assunzione al 100% a tempo

indeterminato in caso di superamento degli esami finali previsti a

giugno/luglio 2025.

Ci preme rilevare che

la concessione di un assegno di formazione deve basarsi sulla verifica della

spendibilità del diploma sul mercato del lavoro al momento della decisione e

quindi all'inizio della formazione.” (cfr. doc. VII)

1.10. Con osservazioni del 25 febbraio

2025, il legale della ricorrente contesta, innanzitutto, “che i posti

vacanti segnalati dall’URC (…) permettano di accertare la spendibilità

dell’esperienza lavorativa della ricorrente sul mercato del lavoro”.

In merito alle conoscenze

linguistiche richieste in alcune di questa iscrizioni, rileva che le stesse non

erano limitate a conoscenze di base e precisa che l’inglese, per la ricorrente,

era materia di studio alle elementari, ma non al liceo, di modo che non si

potrebbe concludere che la medesima disponeva di sufficienti conoscenze della

lingua inglese, avendo, anzi, richiesto ai consulenti dell’URC di poter

frequentare dei corsi proprio di inglese.

A differenza di quanto fatto

valere dalla parte resistente, la ricorrente precisa, inoltre che laddove l’UMA

fa valere che “la buona conoscenza del tedesco orale rappresenta un

vantaggio”, si tratterebbe, invece, di “un requisito essenziale per

l’eventuale assunzione”.

Rilevando che l’UMA sostiene che

Marika Gianinazzi “non aveva alcuna difficoltà a trovare un’occupazione nel

suo settore di provenienza, senza tuttavia confrontarsi debitamente” con le

numerose ricerche di lavoro dalla medesima effettuate per 13 mesi, il legale

della medesima rammenta, poi, che in concreto “i consulenti URC non hanno

ritenuto opportuna l’assegnazione del posto di lavoro”. Ciò, fa valere

l’avv. Giudici, a conferma del fatto che gli impieghi oggetto delle iscrizioni

presentate dall’UMA in sede di risposta di causa “non erano stati ritenuti

confacenti alla situazione personale della ricorrente”. “Nella denegata

ipotesi secondo cui tali posti vacanti fossero da considerarsi adatti alla

ricorrente”, fa valere il legale, “emergerebbe, invero, un lampante

mancamento ai propri doveri da parte dell’URC.

Difatti, nonostante vi sia da

parte dell’assicurata/ricorrente un obbligo di ricerca ex art.17 LADI (per il

quale lo si ribadisce ella non è mai stata sanzionata) è altrettanto vero che è

compito dell’URC consigliare i disoccupati ed adoperarsi per collocarli

procedente all’assegnazione di posti di lavoro che ritiene adeguati alla loro

situazione concreta”.

In relazione alle iscrizioni

relativi a posti vacanti di durata determinata, il legale rileva che “il

fatto che il settore della ristorazione, soprattutto per il personale non

qualificato come la ricorrente, conoscenza una forte disoccupazione stagionale,

permette di dimostrare ancora una volta che le difficoltà di collocamento

riscontrate dalla ricorrente siano da ascriversi alla situazione del mercato

del lavoro in tale ambito. Non è di certo conforme all’obiettivo della LADI ritenere

adeguati posti di lavoro che comportano de facto di far capo nuovamente alle

indennità di disoccupazione non appena conclusa la stagione” (cfr. doc.

IX).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se

l'assicurata ha diritto, oppure no, agli assegni per la formazione quale “assistente

dentale” postulati per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025,

negatile (anche) con la decisione su opposizione resa dall’UMA l’8 novembre

2024.

Il 1° luglio 2003 è entrata in

vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non

ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,

che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del

1995.

Questi provvedimenti si sono

rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione

e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Anche la quarta revisione della

LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato

sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la giurisprudenza

concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava

le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la

disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente

la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI

(cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA

C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.2. Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire

la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo,

il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie

di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di

formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di

perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

L’art.

59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di

compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di

licenziamenti collettivi.

Considerandi

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento

degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4.

I

servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità

nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5.

I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

In una sentenza

8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così

espresso:

"

3.2

Le droit aux prestations d'assurance pour la

reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la

situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne

doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par

l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de

prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui

consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 a LACI, l'exprime désormais à

l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.

400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous

l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA

2005.

p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le

perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,

n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,

ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité

lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.

Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle

générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur

le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de

toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c

p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par

l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré

pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il diritto alle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la

formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale

indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28

pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les

circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours

litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par

une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation

du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré

était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto

2003).

Ai sensi

dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati

che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

Riguardo ai criteri

a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr.

pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

2.3

Quale provvedimento

speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di

formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30

anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,

consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre

anni.

L’art. 66a LADI ha il seguente

tenore:

" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata

massima di tre anni ai disoccupati che:

a. …

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli

difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio

di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata

della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli

assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola

professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una

formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non

ricevono assegni di formazione.

4Gli

assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di

formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato

al termine della formazione."

Nel tenore in vigore fino al 30

giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto,

che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1

lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato con

effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:

"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi

sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un

corrispondente attestato al termine della formazione.

(cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità

dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste modifiche,

nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

" Art. 66a Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello

svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di

età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in

casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più

dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al

fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b Condizioni

materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso

4.

Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere

stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.

2013, pto 2.1)

In dottrina, B.

Rubin in "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014,

a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare

degli assegni di formazione, si esprime così:

" (…) II

Conditions générales

10.

Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit

remplir les conditions du droit à l'indemnité de

chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation ont aussi droit

aux AFO.

11.

D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent

améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du

travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être

accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne

sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin,

c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du

marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas

concret.

A

notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une

possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche

personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré

n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié

lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un

emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une

sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu

être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité).

L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait

toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.” (pag. 492)

2.4

Presupposto fondamentale per poter

beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa

dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2

lett. a LADI).

Nella Prassi LADI

PML (stato 1° gennaio 2025), ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato

dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3

agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del

10.

marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF

127.

V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato:

"

Miglioramento dell’idoneità al collocamento

A23 I PML si prefiggono

di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del

lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla

situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano

in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini

dell’assicurato.

A24 Come precisato a più

riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente

l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità

al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è

sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI

(Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione

contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un

provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo

miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.”

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque

sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,

possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo

tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel

caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo

professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988

N. 30).

In

diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se,

grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego

dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è

unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di

porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;

STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111;

DTF 111 V 38).

Nella

sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro,

ribadito che:

" (…) Ein

bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil

hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59

Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003,

consid. 4.1)

B.

Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:

"

8.

Comme l'indique l'art. 59

al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment

pour but:

a. d'améliorer l'aptitude au placement des

assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et

b. de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.

9.

Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les

mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des

assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver

un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du

marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail.

L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail.

Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la

fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de

circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré,

liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil

ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2)

et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué

à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans

l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."

Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018

pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286.

Ai punti F1-6 in

relazione agli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato:

" ASSEGNI DI

FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1 Gli AFO intendono

permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione

di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro.

Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne

se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c).

Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non

può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2 Il criterio

determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad

acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato

un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che

adempiono le seguenti condizioni cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il

periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12

mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59

cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo

AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;

• Non dispongono di una formazione professionale completa o

riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego

nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato

non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un

documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze

professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere

accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una

formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5 L’assicurato ha

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione

se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata

alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano

un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6 Gli AFO possono

essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a

tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo

parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione

professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”

Le direttive amministrative - come la Prassi LADI

emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.;

DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;

DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022.

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V

314.

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125.

consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i

disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84

consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V

16.

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale

en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno

1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF

109.

V 169 consid. 3b).

In relazione alla

giurisprudenza di questa Corte in materia di assegni di formazione, si vedano

le STCA richiamate al consid. 2.5. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023,

cui si rinvia anche per gli elementi di fatto antecedenti alla decisione

in questione, che si ritengono, pertanto, noti alle parti ed in relazione ai

quali ci si limita, quindi, a richiamare tale giudizio, in particolare con

riferimento ai consid. 1.1.-1.6. e 2.6.

Analogamente, questa Corte rinvia

anche alla propria precedente sentenza STCA 38.2024.5 del 29 aprile 2024, in

particolare in relazione al contenuto dei consid. 1.1.-1.8. e 2.5.

2.5

Nel caso di specie, in data 14

giugno 2024 e quindi successivamente al secondo rinvio degli atti all’UMA da

parte del TCA (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 e STCA 38.2024.5. del 29

aprile 2024 e, in particolare, supra consid. 1.4.), l’amministrazione si è

rivolta ad HotellerieSuisse Ticino, cui ha chiesto di fornire una serie di informazioni,

e meglio come segue:

"

(…) ci rivolgiamo a voi come associazione di categoria nel settore

alberghiero e della ristorazione per raccogliere informazioni sull’evoluzione

del mercato del lavoro in questo settore in Ticino dal 2021 ad oggi. In particolare

siamo interessati all’evoluzione registrata per alcune professioni e ad

approfondimenti relativi all’accessibilità di posti di lavoro a tempo parziale.

Vi preghiamo di comunicarci i seguenti dati e di rispondere alle seguenti

domande.

a) Dati sui

posti di lavoro offerti quale addetto/a alla ristorazione e quale impiegato/a

di ristorazione. Se possibile, considerando le seguenti distinzioni

professione, anno, distretto e tempo pieno e tempo parziale. Inoltre vi

preghiamo di commentare l’evoluzione avuta (es. influssi, ecc.) e le

prospettive future.

b) Dati sui

posti di lavoro offerti in altre professioni affini a quelle indicate alla

domanda a).

c) Come

valutate la possibilità di accedere a questi posti di lavoro per persone non

qualificate ma con esperienza lavorativa pluriennale e disponibili a tempo

parziale per esigente di accudimento di figli (lavoro nelle ore diurne dal

lunedì al venerdì)? Queste persone possono essere considerate? Quali sono gli

aspetti decisivi per la loro assunzione? Per quali motivi non sono prese in

considerazione?

Ci sono differenze da

evidenziare nelle possibilità di assunzione in funzione del tipo di struttura

d’accoglienza (bar, ristorante, hotel/albergo, altro) e in base ai distretti,

in particolare per quanto riguarda Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisiotto e

Riviera?” (cfr. doc. 30)

Questo il riscontro fornito da

HotellerieSuisse di data 26 giugno 2024:

"

(…) Dopo un confronto interno, confermiamo di non essere in possesso dei

dati da lei richiesti nei punti a) e b).

Per quanto riguarda il

punto c), confermiamo che le strutture alberghiere affiliate alla nostra

associazione offrono sempre più spesso posti a tempo parziale. Esempi tipici

includono i turni mattutini per il servizio colazioni, i turni durante i

weekend o in concomitanza con eventi.

I fattori decisivi che

giocano un ruolo cruciale sono la flessibilità e la conoscenza della lingua

tedesca, particolarmente rilevante per le strutture alberghiere, mentre per i

grotti e ristoranti fuori città questa esigenza risulta meno determinante.”

(cfr. doc. 31)

A richieste di informazioni

sostanzialmente analoghe a quelle rivolte ad HotellerieSuisse (cfr. doc. 32),

GastroTicino Federazione esercenti albergatori, in data 11 luglio 2024, ha

risposto come segue:

"

(…)

a) (…) Non disponiamo

di dati scientifici, ma abbiamo le informazioni raccolte sul terreno durante le

visite agli associati. Le difficoltà nel settore spingono sempre più alla

ricerca di manodopera a tempo parziale e a ore. Anche perché, pure (…) nel

nostro settore si inizia a sentire la mancanza di forze nuove, anche in

conseguenza dell’erosione della forza lavoro disponibile, causata dai

pensionamenti.

La necessità del

settore è quindi rivolta anche ad addetti e impiegati della ristorazione. Tutto

questo, ci ha spinto a livello nazionale a impegnarci anche con il Piano in 5

punti per la ricerca di manodopera qualificata (www.gastrosuisse.ch) (…)

b) (…) Il vantaggio di

poter avere un PO (__________), ci agevola nella ricerca. Ci agevola

soprattutto nelle professioni affini di cuoco, aiuto cuoco, addetti,

lavapiatti, governanti. In conclusione, c’è dunque carenza di personale

qualificato e non.

c) (…) il tempo

parziale è sempre più diffuso nel settore anche se, chiaramente, a volte si

richiede la disponibilità durante i fine settimana. Non avendo orari d’ufficio,

ogni azienda ha le sue esigenze e peculiarità. Da considerare anche che sempre

più spesso, pure nel nostro settore, e in particolare nelle periferie delle

Città (200 m al di fuori delle piazze principali), gli EP chiudono alle ore

20:00 e nel fine settimana. Ben vengano dunque le diverse tipologie di

lavoratori, andando così incontro alle necessità di entrambe le parti.” (cfr.

doc. 33)

Con scritto del 24 luglio 2024,

l’URC, segnatamente nella persona del consulente del personale __________, “come

richiesto dal Tribunale”, ha formulato la propria “valutazione sulla

spendibilità dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato

del lavoro nel rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce di posti in

tal senso effettivamente disponibili”, e meglio osservando quanto segue:

"

Nella valutazione che ho fatto quando mi sono occupato del caso, oltre

alle oggettive competenze e capacità di svolgere la professione di addetta alla

ristorazione della signora RI 1, sulla base della mia esperienza in qualità di

consulente, ho tenuto conto delle esigenze del mercato del lavoro nella

ristorazione in relazione ai limiti di disponibilità di ricerca impiego

definiti e concordati con la signora RI 1, in particolare la sua disponibilità

al collocamento (70% prima e 60% poi), rispettivamente gli obblighi famigliari

di madre (orari e non disponibilità nel fine settimana).

Ho avuto modo di

conoscere la signora RI 1 in occasione della consulenza, anche attraverso gli

atti che ho ricevuto quando sono subentrato al caso, e ho proseguito nella

strategia di ricerca di un posto di lavoro a tempo parziale nel settore della

ristorazione definita e concordata al momento della sua iscrizione in

disoccupazione. Aggiungo che la ricerca di un posto di lavoro attraverso

l'accesso esclusivo alle informazioni sui posti vacanti messi a disposizione

dai datori di lavoro in adempimento all'obbligo di annuncio faceva parte delle

responsabilità della signora RI 1 per raggiungere l'obiettivo di collocamento

nel settore. La signora mi ha informato del desiderio di riqualifica e a mia

volta l'ho informata che nell'ambito dell'assicurazione contro la

disoccupazione non sarebbe stato sostenibile un finanziamento in quanto

ritrovare un lavoro nel settore di provenienza era possibile. La sua

disponibilità al 60% per poter far fronte agli obblighi famigliari sono

legittimi e conformi con le esigenze dell'assicurazione contro la

disoccupazione e compatibili con le esigenze del mercato del lavoro. Ora il

Tribunale, nella sentenza, mi chiede di oggettivare maggiormente la

spendibilità dell'esperienza lavorativa dell'assicurata sul mercato del lavoro

nel rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso

effettivamente disponibili.

Di conseguenza, con il

supporto dell'UMA che mi ha fornito i pareri di due associazioni di categoria,

e dei dati a cui io non ho accesso diretto come utente COLSTA, ho confrontato

la mia valutazione fatta sulla base della mia esperienza in qualità di consulente,

con informazioni oggettive.

In particolare ho

avuto la conferma dai dati che la disponibilità di posti a tempo parziale nel

settore della ristorazione a partire dal 2021 era confermata, anzi in aumento

soprattutto nei distretti in cui cercava lavoro la signora RI 1. Questa

informazione abbiamo potuto raccoglierla attraverso la statistica (cfr.

allegato 3) dei posti vacanti segnalati al Servizio aziende.

Il parere delle due

associazioni di categoria (cfr. allegato 1 e allegato 2) conferma la carenza di

manodopera qualificata e non qualificata nel settore come pure un aumento di

offerte di lavoro a tempo parziale o a ore dovuto principalmente alla

difficoltà di reperire personale. Si evince inoltre che sempre più spesso gli

esercizi pubblici al di fuori del centro urbano chiudono nel fine settimana e

alla sera e che i datori di lavoro, per far fronte appunto alla carenza di

manodopera, sempre più accettano compromessi sugli orari di lavoro.

Le due associazioni di

categoria confermano di fatto la mia valutazione fatta in quel periodo, ossia

che era possibile trovare lavoro in quel settore, anche per una mamma con una

disponibilità limitata negli orari e nei giorni di lavoro.”

Sulla

base di queste motivazioni, __________, ha riconfermato “quindi la

spendibilità dell’esperienza lavorativa della signora RI 1 nel contesto della

ristorazione tenendo conto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti

di lavoro effettivamente disponibili nel periodo 2021-2022” (cfr. doc. 34).

Alla propria valutazione, il

consulente del personale ha allegato gli scritti delle due associazioni di

categoria, per i quali già si è detto, ed il dettaglio dei “posti vacanti

segnalati negli URC in Ticino nel periodo 2021 e 2022 nella professione di

addetto alla ristorazione, suddivisi in posti a tempo pieno e posti a tempo

parziale”, dal quale emerge quanto segue:

Posti vacanti segnalati

Addetti di ristorazione 2021

Addetti di ristorazione 2022

Tempo pieno

381.

793.

Tempo parziale

261.

390.

Totale

642.

1’183

nonché il dettaglio dei “posti

vacanti segnalati negli URC in Ticino nel periodo 2021 e 2022 nella professione

di addetto alla ristorazione, suddivisi nei distretti”, che dà atto nei

seguenti dati:

Distretto

Bellinzona

Bellinzona

Blenio

Blenio

Leventina

Leventina

Locarno

Locarno

Anno

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

Tempo pieno

69.

83.

9.

14.

21.

12.

139.

271.

Tempo parziale

67.

145.

9.

3.

18.

5.

66.

73.

Distretto

Lugano

Lugano

Mendrisio

Mendrisio

Riviera

Riviera

Vallemaggia

Vallemaggia

Anno

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

2021.

2022.

Tempo pieno

82.

348.

33.

39.

14.

9.

14.

17.

Tempo parziale

86.

118.

16.

31.

6.

6.

0.

2.

Con decisione del 20 agosto 2024,

l’UMA ha respinto la domanda di RI 1 tesa al riconoscimento degli assegni di

formazione del 12 ottobre 2022, rilevando, in particolare che “i dati

statistici raccolti sull’obbligo di annuncio dei posti di lavoro per la

professione degli addetti alla ristorazione evidenziano un aumento del 50% dei

posti vacanti a tempo parziale che aumentano da 261 nel 2021 a 390 nel 2022,

confermando le dichiarazioni delle due associazioni di categoria. È oggettivo

ed evidente l’aumento dell’offerta di posti a tempo parziale nel periodo

2021-2022 soprattutto nelle zone geografiche in qui aveva dato disponibilità di

ricerca di impiega la signora RI 1 (nei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno

e Bellinzona la percentuale di aumento di questi posti è del 56%, con un

aumento dal 235 a 367 posti negli anni in oggetto). (…) siamo del parere che la

signora RI 1 non aveva difficoltà di collocamento nel settore della

ristorazione per ragioni inerenti il mercato del lavoro tenuto conto anche

della disponibilità di posti di lavoro a tempo parziale conciliabili con la sua

situazione.”

(cfr. doc. 35)

Con opposizione del 20 settembre

2024, RI 1, già rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione resa di

nei suoi confronti sulla base di argomentazioni che ha poi ripreso anche in

sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 36).

Tra la documentazione prodotta

dalla ricorrente in sede ricorsuale figura, in particolare:

-

la “tabella 4

Disoccupazioni iscritti in Ticino secondo il ramo economico”, dalla quale

risulta che nel settore dell’“alloggio e della ristorazione” a maggio

2022.

vi erano 411 disoccupati, in diminuzione di 58 unità rispetto al mese

precedente (-0.8 % dei disoccupati iscritti nl nostro Cantone);

-

la “statistica

SECO per il Cantone Ticino” dei “disoccupati iscritti agli Uffici

regionali di collocamento (URC) dicembre 2022” dalla quale risulta che a

fronte di un tasso di disoccupazione del 2.8%, con 4’657 disoccupati, il 21.5%

di questi era nel settore “alloggio e ristorazione”, che contava 1'001

disoccupati, in aumento del 14% rispetto al mese precedente ed in diminuzione

del 3.8% rispetto all’anno precedente, per un tasso di disoccupazione nel

settore del 15.1% (cfr. all. a doc. I).

In allegato alla propria risposta

di causa, invece, l’amministrazione ha in particolare prodotto quanto segue:

-

Le ricerche di lavoro svolte da RI 1 tra il maggio 2021 ed il luglio

2022.

(mancanti i dati del mese di giugno 2022 poiché dal 31 maggio al 30 giugno

2022.

la ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia al 100%; cfr. all. G

a doc. I dell’inc. TCA 38.2024.5), per un totale di 191 candidature (la

stragrande maggioranza delle quali come cameriera/barista/addetta ed ausiliaria

di servizio nella ristorazione ed alcune come babysitter), di cui:

mese

Numero ricerche di lavoro

Maggio 2021

11.

Giugno 2021

18.

Luglio 2021

17.

Agosto 2021

15.

Settembre 2021

12.

Ottobre 2021

12.

Novembre 2021

13.

Dicembre 2021

15.

Gennaio 2022

12.

Febbraio 2022

12.

Marzo 2022

16.

Aprile 2022

14.

Maggio 2022

15.

Giugno 2022

Inabilità al 100%

Luglio 2022

9.

-

Le 40 “iscrizioni di un posto vacante sottoposto all’obbligo di

annuncio”, e meglio:

-

una riferita al mese

di marzo 2021, allorquando la ricorrente non si trovava ancora al beneficio

delle prestazioni LADI;

-

sei successive alla

disiscrizione di RI 1 dal sistema COLSTA;

1.

quella del 5 luglio 2021, per una

posizione quale “ausiliaria di servizio (ristorante)”, “cameriera/barista”,

a tempo indeterminato, per una candidata di sesso femminile tra i 22 ed i 35

anni, con un grado d’occupazione compreso tra il 20 ed il 50%, presso il Bar __________,

che prevedeva un “orario di lavoro ad ore e a chiamata”, per “profili

del __________”;

2.

quella del 28 luglio 2021, per una

posizione quale “ausiliare di servizio (ristorante)”, a tempo

determinato dal 1° agosto sino al 31 ottobre 2021, con un grado di occupazione

del 60-70%, con “orari di lavoro da concordare” presso il __________;

3.

quella del 31 agosto 2021 per una

posizione quale “ausiliario di servizio (ristorante)” / “cameriere su

chiamata a 10-50%”, con “disponibilità e flessibilità negli orari e

giorni di lavoro”, a tempo indeterminato, per “personale preferibilmente

della zona”, presso il __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal

TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta essere aperto il lunedì, martedì, mercoledì

e giovedì dalle ore 07:00 alle ore 20:00, il venerdì dalle ore 07:00 alle ore

01:00 del sabato mattina ed il sabato dalle ore 07:30 alle ore 20:00);

4.

quella del 17 settembre 2021, per una

posizione quale “cameriere/a”, laddove la “conoscenza della lingua

tedesca costituisce un plus”, con “lavoro a turni giorni ed orari da

definire”, per un’“occupazione ad ore (50-70%)” a tempo

indeterminato, presso il Bar __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal

TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto 7/7, dalle 09.00 alle 22:00 il

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e dalle 09:00 alle 23:00

il venerdì);

5.

quella del 30 settembre 2021, per una

posizione quale “barista/cameriera” a tempo indeterminato, al 50-70%, da

lunedì al venerdì con “orari di lavoro diurni, da concordare”, presso il

__________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio

2025.

risulta essere aperto da lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00);

6.

quella del 6 ottobre 2021, per una

posizione quale “cameriere/a”, con un grado d’impiego previsto dal 20 al

50% a tempo indeterminato, per un “lavoro a turni, giorni ed orari di lavoro

da concordare”, presso il Ristorante __________ (ndr. che da una ricerca

effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta essere aperto da

lunedì a sabato, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:30 alle ore

23:30);

7.

quella del 19 ottobre 2021, per una

posizione di “cameriera”, con un grado d’occupazione del 50-60% a tempo

indeterminato, con “orari e turni di lavoro da concordare”, presso il

Ristorante __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10

febbraio 2025 risulta aperto 7/7 dalle 09:00 alle 00:00);

8.

quella del 3 novembre 2021, per una “cameriera

servizio cocktail”, a tempo indeterminato, per un grado d’occupazione del

30-70%, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare”, presso il

Ristorante Bar __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google

il 10 febbraio 2025 risulta aperto dal lunedì al mercoledì dalle 06:30 alle

00:00, il giovedì dalle 06:30 alle 01:00 del giorno seguente, il venerdì dalle

06:30 alle 02:00 del giorno seguenti ed il sabato dalle 18:00 alle 02:00 del

giorno seguente), indicante, tuttavia, quale luogo di lavoro “__________”;

9.

quella del 10 febbraio 2022, per un “cameriere”,

con un grado d’occupazione del 50%, con “giorni e orari di lavoro (…) da

concordare in base ai turni”, a tempo indeterminato, presso il Ristorante __________

(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta

aperto da mercoledì a domenica in settimana dalle ore 09:00 alle ore 00:00 e

nel weekend dalle ore 10:00 alle ore 00:00);

10.

quella del 15 febbraio 2022, per una “cameriera”,

a tempo indeterminato, “PERSONALE DELLA ZONA PREFERIBILMENTE”, al

50-60%, con “orari e turni di lavoro da concordare”, presso il

Ristorante __________, per i cui orari di apertura già si è detto;

11.

quella del 22 febbraio 2022, per un “cameriere”,

con “flessibilità (…) nel lavoro”, con un grado di impiego del 50% a

tempo indeterminato, “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base ai

turni”, presso il Bar __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal

TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto il lunedì ed il giovedì dalle

07:00 alle 21:00, il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08:00 alle

21:30 e la domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00);

12.

quella del 25 febbraio 2022, per la

posizione di “cameriere”, con un grado d’occupazione dal 40 al 50%, a

tempo indeterminato, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base

ai turni”, con “flessibilità (…) nel lavoro”, presso il Bar __________

(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta

aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno

seguente, il venerdì dalle ore 07:00 alle ore 02:00 del sabato ed il sabato

dalle 16:00 alle 02:00 del giorno seguente);

13.

quella del 28 febbraio 2022, per la

posizione di “cameriera al 40%-50%”, a tempo indeterminato, dalle “11:00

alle 14:00 oppure dalle 16:00 alle 20:00”, presso __________, raggiungibile

da __________ in un’ora di tragitto circa (cfr. googlemaps);

14.

quella del 3 marzo 2022, per la

posizione di “cameriere”, a tempo indeterminato, per un grado di

occupazione dal 20 al 50%, con “flessibilità (…) nel lavoro”, “giorni

e orari di lavoro (…) da concordare in base ai turni”, presso l’Osteria __________;

15.

quella del 10 marzo 2022, per la

posizione di “cameriera”, a tempo indeterminato, per un grado

d’occupazione dal 40% al 60%, con “giorni e orari di lavoro (…) da

concordare in base ai turni”, con “grandi conoscenze utilizzo palmari

(…) conoscenze nel mondo dei vini costituisce titolo preferenziale”, presso

il Ristorante __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google

il 10 febbraio 2025 risulta aperto dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00

e dalle 19:30 alle 22:00 ed il sabato dalle 20:00 alle 22:00);

16.

quella per la posizione di “cameriera

a ore”, con “flessibilità” e “disponibilità al lavoro a turni”,

per un’occupazione dal 10 al 50% a tempo indeterminato, con “turni di lavoro

da concordare secondo le necessità”, presso il Ristorante Bar Pizzeria __________

(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta

aperto dal martedì al giovedì dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:30

ed il venerdì e sabato dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:30);

17.

quella del 17 marzo 2022, per la

posizione di “cameriere” a tempo indeterminato per una percentuale

d’occupazione dal 20 al 40%, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare

in base ai turni” presso l’Osteria __________ (ndr. che da una ricerca

effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperta 7/7 dalle 06:00

alle 02:00 del giorno successivo);

18.

quella del 17 marzo 2022, per la

posizione di “cameriera”, a tempo indeterminato, per un grado di impiego

dal 30 al 70%, con “flessibilità negli orari di lavoro”, “giorni e orari di

lavoro (…) da concordare in base ai turni”, presso il Caffè __________

(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta

aperto da lunedì a mercoledì dalle ore 14:00 alle 20:00 e da giovedì a sabato

dalle 14:00 alle 00:00);

19.

quella del 24 marzo 2022, per la

posizione di “collaboratrice / collaboratore gastronomia”, per la quale

era richiesto il Certificato federale di formazione pratica quale addetto di

ristorazione, a tempo indeterminato, con un grado d’occupazione dal 20 al 50%,

presso la __________;

20.

quella del 5 aprile 2022, per una

posizione di “cameriera” a tempo determinato sino al 31 luglio 2022, su

chiamata per una percentuale d’occupazione dal 20 al 30% presso il Bar __________

per il quale già si è detto;

21.

quella del 28 aprile 2022, per una

posizione di “ausiliaria di servizio (ristorante)”, con un grado di

occupazione dal 30 al 40%, a tempo determinato sino al 31 ottobre 2022, dal

lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 14:30, presso il Grotto __________;

22.

quella del 10 maggio 2022, per la

posizione di “addetto di ristorazione”, con “disponibilità e

flessibilità per gli orari di lavoro (su chiamata, turni dal lunedì al venerdì)

(…) nei consueti orari in vigore nel ramo”, per un grado di occupazione dal

10.

al 50% a tempo indeterminato presso il __________;

23.

quella di __________ del 13 maggio 2022,

per la posizione di “aiuto vendita/cassa/pulizia, per l’“occupazione di

personale a prestito tramite agenzia” al 10%, con giorni e orari di lavoro

da concordare in base ai turni a __________;

24.

quella del 25 maggio 2022 per la

posizione di “cameriere/a al ristorante __________”, con “disponibilità

al lavoro a turni”, a tempo indeterminato al 50%, con buone conoscenze di

inglese, presso __________;

25.

quella del 30 maggio 2022, per la

posizione di “tutto fare aiuto sala”, con “flessibilità nel lavoro”,

grado di impiego dal 40 al 70% a tempo indeterminato secondo “giorni e orari

da concordare in base ai turni” presso Ristorante __________ (ndr. che da

una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto dal

lunedì al mercoledì dalle 06:30 alle 00:00, il giovedì dalle 06:30 alle 01:00

del giorno seguente, il venerdì dalle 06:30 alle 02:00 del giorno seguenti ed

il sabato dalle 18:00 alle 02:00 del giorno seguente);

26.

quella del 27 maggio 2022, per la

posizione di “addetta ausiliaria al servizio ristorante” al 10%, a tempo

determinato dal 5 giugno al 30 ottobre 2022, presso Osteria __________;

27.

quella del 31 maggio 2022, per la

posizione di “cameriere/a a ore con contratto determinato”, con “disponibilità

ad orari diversi”, per “preferibilmente personale della zona”, per una

percentuale lavorativa del 50-60%, presso il Ristorante Bar __________ (ndr.

che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta

aperto 7/7, dal lunedì al giovedì dalle 06:30 alle 00:00, il venerdì ed il

sabato dalle 06:30 alle 01:00 del giorno seguente e la domenica dalle 07:00

alle 00:00);

28.

quella del 30 giugno 2022 per una

posizione di “cameriere”, per un grado di impiego “40/70%”, a

tempo determinato dal 1° agosto al 31 ottobre 2022, con “giorni e orari di

lavoro (…) da concordare in base ai turni”, con buona conoscenze di inglese

nonché conoscenze di base di tedesco e francese, presso l’Osteria __________

(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta

aperta da lunedì a mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 23:00, il giovedì ed il

venerdì dalle 09:00 alle 00:00 ed il sabato dalle 17:00 alle 00:00);

29.

quella del 1° luglio 2022, per una

posizione di “cameriera a ore”, con “flessibilità” e “disponibilità

al lavoro a turni”, con un grado di impiego dal 10 al 50% a tempo

indeterminato, presso il Ristorante __________, per il quale già si è detto;

30.

quella del 5 luglio 2022 per un impiego

quale “cameriera di sala”, offerto da __________, con “conoscenze

basi delle lingue nazionali”, a __________, al 60% dal 10 agosto al 25

agosto 2022, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base ai

turni”;

31.

quella del 5 luglio 2022 per la

posizione di “cameriere”, a tempo indeterminato, al “20/30%”, con

“giorni e orari (…) da concordare in base ai turni” presso il __________

(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025

risulta aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00);

32.

quella del 7 luglio 2022, per la

posizione di “cameriere”, con grado di impiego “30/50%” a tempo

indeterminato, “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base ai turni”,

con conoscenze di base di tedesco, presso il Bar __________ (ndr. che da una

ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto 7/7, da

lunedì a giovedì dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, il venerdì

dalle ore 07:00 alle ore 02:00 del girono seguente, il sabato dalle ore 08:00

alle 02:00 del giorno seguente e la domenica dalle 09:00 alle 01:00 del giorno

seguente);

33.

quella del 20 luglio 2022, per la

posizione di “cameriere” a tempo indeterminato al 50% presso il Ristorante

__________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio

2025.

risulta aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 14:00 e dalle

18:00 alle 00:00; cfr. all. a doc. III).

In allegato alla propria replica,

la ricorrente ha prodotto uno scritto di data 24 gennaio 2025, nel quale il dr.

med. dent. __________, suo attuale datore di lavoro, indica quanto segue:

"

(…) il contratto di apprendistato triennale della signora RI 1 terminerà

il prossimo 31.07.2025 dopo che nel mese di giugno si saranno tenuti gli esami

di fine tirocinio.

Il suo impegno sia

lavorativo che scolastico è stato fina ad ora totale ed irreprensibile

dimostrandosi una studentessa modella sotto ogni punto di vista. La sua ferrea

volontà di riqualificarsi professionalmente sarà stata una scommessa vincente,

tanto che il suo contratto di lavoro con assunzione al 100% di durata

indeterminata a partire dal 01.08.2025 è già pronto da sottoscrivere e per

l’apposizione della firma si attende unicamente la conferma formale del

superamento scontato degli esami.” (cfr. all. a doc. V).

Infine, in allegato alle proprie

osservazioni del 25 febbraio 2025, la ricorrente ha prodotto copia di una mail

del 1° agosto 2021, trasmessa all’allora propria consulente URC, nella quale

Marika Gianinazzi comunica che “sto guardando anche professioni che non

riguardano il mio settore ma tutti cercano personale che abbia almeno l’inglese

come seconda lingua, così come tanti nel settore della ristorazione. A tal

proposito mi sa dire se voi come ufficio di collocamento organizzate dei corsi

così da poter avere maggiore possibilità di impiego?” (cfr. all. J a doc.

IX).

In risposta, la collaboratrice

dell’URC aveva segnalato alla ricorrente che “riceverà prossimamente la

convocazione al programma occupazionale GastroSOS, che parte con un bilancio

delle competenze. In seguito potremo sicuramente valutare la possibilità di

eventuali corsi di formazione.” (cfr. all. J a doc. IX).

2.6

Chiamata a pronunciarsi, questa

Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata dalla ricorrente,

l’UMA ha negato il diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva a suo

tempo richiesto ritenendo che in concreto non sarebbe soddisfatto il requisito

posto dall’art. 59 cpv. 2 LADI, dal momento in cui il collocamento

dell’interessata non sarebbe stato reso difficile da motivi inerenti al mercato

del lavoro.

Al contrario, la ricorrente fa

valere, da una parte, che il suo collocamento era intralciato per motivi legati

al mercato del lavoro e, d’altra parte, che l’apprendistato che sta svolgendo

migliora la sua idoneità al collocamento.

In concreto, il TCA rammenta che RI

1.

si è iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca

di un impiego a tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”,

professione che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un

figlio, nato il 9 agosto 2012 (cfr. doc. 3-5 e consid. cfr. STCA 38.2023.18 del

19.

giugno 2023, consid. 2.6.) e di essere disponibile a lavorare “dal lunedì

al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).

Mentre stava frequentando il POT

presso l’Hotel __________ (previsto dal 10 agosto al 9 novembre 2021), e meglio

in data 14 settembre 2021, la ricorrente ha chiesto di ridurre la propria

percentuale di disponibilità al collocamento al 60%. Modifica, questa, divenuta

poi effettiva dal 1° ottobre successivo, per la fascia oraria dalle ore 09:00

alle ore 14:00, sempre dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 9 e 15).

Nel corso dei 13 mesi (giugno

2021-luglio 2022 compresi, eccettuato, per i motivi già indicati al

considerando precedente, giugno 2022) durante i quali ha beneficiato delle

prestazioni LADI, RI 1 ha effettuato 180 ricerche di lavoro (cui se ne aggiungono

11.

svolte già per il mese di maggio 2021, soprattutto nella sua professione),

per una media di 13.85 ricerche al mese.

Come questa Corte ha già rilevato

nelle proprie precedenti sentenze, in relazione a tali ricerche l’assicurata

non ha ricevuto alcuna sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

supra consid. 1.2. e 1.4.).

Queste ricerche sono quindi state

considerate dall’URC, che nulla aveva eccepito al riguardo, già a suo tempo,

sufficienti e valide tanto in termini qualitativi che quantitativi.

Nella decisione su opposizione

impugnata, l’UMA sostiene che negli stessi 13 mesi, la ricorrente “era

(…) nella condizione privilegiata di individuare e di candidarsi

tempestivamente ai posti vacanti annunciati dai datori di lavoro, in

particolare quelli che meglio si adeguavano alla sua situazione personale. (…)

lei non si è candidata ai numerosi posti accessibili pubblicati sulla

piattaforma citata” (cfr. supra consid. 1.5.).

Nella risposta di causa, la

Sezione del lavoro indica, poi, che erano “accessibili alla signora RI 1”

le conferme d’“iscrizione di un posto vacante sottoposto all’obbligo di

annuncio” per “43 [recte: 40]” posizioni cui la ricorrente avrebbe

avuto accesso prima che venissero rese pubbliche, grazie a JobRoom. L’amministrazione

rimprovera alla ricorrente di non essersi, però, candidata.

La presenza di queste 40

iscrizioni di posti vacanti, per delle posizioni lavorative che l’UMA ritiene

fossero tutte accessibili alla ricorrente (“Dopo esame dei posti di lavoro a

tempo parziale come “addetta alla ristorazione” annunciati dalle aziende nel

2021.

e nel 2022 al Servizio pubblico di collocamento del Canton Ticino, abbiamo

ritenuto che almeno 40 erano conciliabili con la situazione dell’assicurata: (…)

Questi posti esistevano ed erano accessibili all’opponente in maniera autonoma,

coma da istruzioni ricevute il 10.05.2021, ma lei non si è candidata”; cfr.

supra consid. 1.5.), stando alla tesi della parte resistente, proverebbe che “la

condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata” (cfr.

supra consid. 1.7.).

Al riguardo, il TCA rileva

innanzitutto che 7 delle 40 iscrizioni per posizioni vacanti, come visto (cfr.

supra consid. 2.5.), concernono periodi antecedenti all’iscrizione in

disoccupazione o successivi all’inizio dell’AFC quale assistente dentale

intrapreso dalla ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2022 e, quindi, non

vengono tenute in considerazione dal TCA ai fini del presente giudizio.

A proposito delle 33 restanti

iscrizioni, il TCA rammenta, innanzitutto, che la disponibilità oraria fornita

dalla ricorrente si estendeva, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre

2021, alla fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì.

Delle restanti posizioni vacanti

segnalate dall’UMA in sede di risposta di causa, 5 sono state iscritte in

questo lasso temporale.

Sennonché, quella iscritta il 5

luglio 2021 concerneva, come visto, la posizione di “ausiliaria di servizio

(ristorante)”, presso un bar di __________, per orari non meglio precisati

ed impiego “a ore e a chiamata”, per “profili del __________”. Se

già sotto questo ultimo aspetto il profilo ricercato non si adeguava a quello

della ricorrente (residente nel __________), nulla permette, poi, di

concludere, contrariamente a quanto preteso dall’UMA, che dal profilo delle sue

esigenze di madre e quindi degli orari in cui aveva dato la propria

disponibilità, la posizione in questione (in un luogo di lavoro che per un

impiego su chiamata dista, peraltro, dai 45 ai 55 minuti di tragitto senza

traffico da __________) fosse accessibile per RI 1.

La posizione vacante iscritta il

28.

luglio 2021 a tempo determinato per il periodo da agosto ad ottobre presso

il Consorzio Casa Anziani di Riviera, per una percentuale lavorativa del 60-70%

aveva “orari di lavoro da concordare”, che nulla permette di concludere

fossero compatibili con le esigenze della ricorrente.

La posizione vacante iscritta il

31.

agosto 2021, pure non risultava adeguata alla ricorrente, dal momento che concerneva

una posizione che, in un esercizio pubblico (in seguito: EP) aperto da lunedì a

sabato, sin dalle 07:00 del mattino e fino alle 20:00 o all’01:00, richiedeva “flessibilità

negli orari e giorni di lavoro”, destinata a “personale preferibilmente

della zona”. Anche in questo caso, la conclusione dell’amministrazione, secondo

la quale tale posto di lavoro, tenuto conto delle esigenze di madre della

ricorrente, fosse “accessibile” per l’assicurata, non trova alcun

supporto.

La posizione vacante iscritta il

17.

settembre 2021, poi, concerneva un EP aperto 7/7, a __________, con orari di

apertura che vanno sino alle 22:00-23:00, turni indefiniti, per la quale la

lingua tedesca, che la ricorrente non parla, costituiva “un plus”. Nuovamente

non risulta comprovato che la posizione offerta fosse accessibile a RI 1 e

conforme alle sue esigenze.

Infine, per il periodo in esame,

la posizione iscritta il 30 settembre 2021 concerneva un EP sito a __________

aperto sì, da lunedì a venerdì, ma dalle 06:00 alle 20:00 con “lavoro a

turni”, “giorni ed orari da definire”, e nulla permette, neppure in

questo caso, di concludere che tale posizione fosse conforme alle esigenze

della ricorrente.

Per il periodo successivo, e

meglio dal 1° ottobre al 31 luglio 2022, come visto, la ricorrente ha ridotto

la propria disponibilità oraria alla fascia dalle ore 09:00 alle ore 14:00,

mantenendola sempre dal lunedì al venerdì in quanto voleva ampliare il proprio

raggio di ricerca di un’occupazione ad altri distretti, oltre che al __________

(“la riduzione della disponibilità di collocamento della ricorrente è da

ricondurre esclusivamente all’intenzione di ampliare la ricerca di

un’occupazione anche fuori dalla regione luganese”; “Inoltre, preciso che prima

del 1° ottobre 2021 la disponibilità al collocamento era del 70% ed è stata

ridotto su suo consiglio ritenuto che doveva cercare un’occupazione anche fuori

dal luganese, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo.” cfr.

STCA 38.2024.5. del 29 aprile 2024, consid. 1.4. e 2.8.).

A proposito delle iscrizioni per

posti vacanti a tempo indeterminato nel periodo in questione, questa Corte

rileva che le stesse concernevano per larga maggioranza degli EP, sparsi anche

da __________, a __________, a __________, ecc., che, al di là di eventuali

preferenze per personale della zona e richieste di conoscenze linguistiche di

cui RI 1 non dispone, risultavano aperti (verifica, questa, a cui peraltro

l’UMA non ha proceduto):

-

anche la sera, delle volte anche sino alle 02:00 del mattino;

-

piuttosto che dalle 06:00 del mattino;

-

anche nei fine settimana;

-

con orari e turni di lavoro da concordare e quindi non necessariamente

compatibili - rammentato che come rilevato dalle Associazioni di categoria i

turni devono rispettare le esigenze della singola azienda, la necessità di

essere flessibili ed eventualmente di essere operativi nel weekend (cfr. supra

consid. 2.5. e infra) - con le esigenze di madre di RI 1.

Tre le iscrizioni prodotte

dall’UMA, solamente le posizioni iscritte:

-

il 28 febbraio 2022, presso un EP di __________, con un grado

d’occupazione del 40-50%, che prevedeva due fasce orarie, una dalle 11:00 alle

14:00 ed una dalle 16:00 alle 20:00 (quest’ultima non compatibile con le

esigenze della ricorrente),

-

il 28 aprile 2022, presso il Grotto del Paolin a Figino, con un grado di

occupazione dal 30 al 40%, a tempo determinato sino a fine ottobre 2022, dal

lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 14:30

potevano, ed in ogni

caso solo in parte, sembrare apparentemente conformi alle esigenze della

ricorrente, che aveva dato la propria disponibilità, dal 1° ottobre 2021, dalle

ore 09:00 alle ore 14:00.

Per tutte le altre iscrizioni di

posti vacanti, ricordato che l’amministrazione in primis riconosce come

eventuali turni avrebbero dovuto essere concordati con il datore (cfr. supra

consid. 1.5.; “Disponibilità richiesta dal lunedì al venerdì in orari diurni oppure

secondo turni da convenire”), nulla permette di concludere che ve ne

fossero di effettivamente accessibili alla ricorrente. Analogamente dicasi in

relazione al dettaglio dei “posti vacanti segnalati negli URC in Ticino nel

periodo 2021 e 2022 nella professione di addetto alla ristorazione, suddivisi

nei distretti” (cfr. supra consid. 2.5.).

Ora, 180 ricerche di lavoro

svolte in 13 mesi - alcune delle quali, peraltro, relative a posizioni poi

risultate tra le iscrizioni per posti vacanti, si pensi alle iscrizioni del 3

novembre 2021 e del 30 maggio 2022 per una posizione presso il Bar __________,

per il quale RI 1 si era candidata il 9 agosto 2021 (laddove “nel colloquio

telefonico il responsabile mi ha riferito che necessitano di una persona che

sia disponibile nelle ore serali” cfr. all. 7 a doc III) ed il 22 febbraio

2022, o a quella del 10 maggio 2022 per il __________, ove la candidatura è

stata trasmessa il 13 maggio 2022 -, non possono essere inficiate

dall’iscrizione di quei soli due posti vacanti, ad __________ (per il quale la

ricorrente per lavorare tre ore al giorno avrebbe dovuto affrontarne almeno due

di tragitto spostandosi in automobile, e questo senza tenere conto di eventuale

traffico), o Figino, né si può ritenere, in ragione di quella sola iscrizione cui

la ricorrente non si è candidata, che il suo collocamento non fosse intralciato

per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Inoltre e soprattutto, il TCA

constata che alla ricorrente non è stato assegnato alcun impiego adeguato, e

questo neppure dopo ch’ella ha frequentato il POT __________ (sul tema cfr. D. Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chómage, Ed. Helbing

& Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 354-355 nº 541)”.

In relazione ai posti di lavoro assegnati

alla ricorrente tra agosto e novembre 2021, infatti, il TCA ricorda che i

relativi esiti davano atto del fatto che non si trattava di impieghi adeguati

alla situazione di RI 1 (richiedendo i rispettivi potenziali datori di lavoro

disponibilità per il turno serale e per il fine settimana; cfr. STCA 38.2023.18

del 19 giugno 2023, consid. 2.6.). Prova ne è che, anche in questo caso, ella

non ha ricevuto alcuna sanzione.

A proposito dell’affermazione

della parte ricorrente che contesta “(…) quanto asserito dal rappresentante

legale secondo cui l’osservazione del consulente URC “non vi sono posizioni

vacanti adeguate al suo profilo persone da segnalare” contenuta nei verbali dei

colloqui di consulenza sia da considerare come prova della spendibilità sul

mercato del lavoro. Tale affermazione va infatti contestualizzata al momento

del colloquio in cui, se il consulente lo afferma, non vi erano posizioni

aperte. Le posizioni vacanti a cui si riferisce il consulente URC sono quelle

annunciate dalle aziende al servizio pubblico di collocamento e sono pubblicate

sulla piattaforma Job-room” (cfr. supra consid. 1.5.), il TCA si limita a

rilevare che una delle iscrizioni che ritiene, poi, fosse stata accessibile

alla ricorrente, è stata iscritta il 10 marzo 2022, giorno nel quale si è

tenuto uno dei colloqui con il consulente del personale __________ (cfr. supra

consid. 2.5. e doc. 9).

A tale proposito, inoltre, in

merito all’affermazione dell’UMA secondo cui “le osservazioni circa

l'indicazione "non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo

professionale da segnalare" (…) è presente solo per 2 dei 10 colloqui di

consulenza avuti dalla signora RI 1 con l'Ufficio regionale di collocamento.”

(cfr. supra consid. 1.9.), il TCA rileva che trattasi anche dei soli due

colloqui svolti dal consulente __________, che ha poi redatto la valutazione

URC e la successiva presa di posizione (cfr. supra consid. 2.5.).

A proposito dei parziali

riscontri forniti da GastroSuisse e da HotellerieSuisse alle domande poste

dall’UMA – ricordato che entrambe le associazioni di categoria non sono state

in grado di fornire “dati sui posti di lavoro offerti quale addetto/a alla

ristorazione e quale impiegato/a di ristorazione” e/o “dati sui posti di

lavoro offerti in altre professioni affini” (cfr. supra consid. 2.5.) -

questa Corte rileva che le due associazioni si esprimono sì in termini di

disponibilità di posti di lavoro a tempo parziale nei rispettivi settori – e

meglio ristorazione e alloggio, per i quali, ricorda questa Corte, la “statistica

SECO per il Cantone Ticino” dei “disoccupati iscritti agli Uffici

regionali di collocamento (URC) dicembre 2022”, contava il 21.5% (pari a

1'001 persone) del totale di tutti i disoccupati; cfr. supra consid. 2.5.) -

condizionati, però a:

-

flessibilità;

-

conoscenza della lingua tedesca;

-

turni mattutini per il servizio colazione;

-

turni durante i fine settimana;

-

turni durante eventi,

per quanto attiene ad

HotellerieSuisse ed a:

-

disponibilità nei fine settimana;

-

esigenze delle singole aziende “non avendo orari d’ufficio”,

in relazione a quanto comunicato

da GastroSuisse, che ha rammentato l’utilità del “__________” - precisando, “ci

agevola nella ricerca. Ci agevola soprattutto nelle professioni affini di

cuoco, aiuto cuoco, addetti, lavapiatti, governanti”.

Il TCA rileva che tale POT è

stato frequentato dalla ricorrente che, in esito a quell’esperienza, non ha,

però, reperito un’occupazione. Nemmeno gliene sono, poi, state assegnate.

Alla luce di tutto quanto

precede, questa Corte non può ritenere dimostrato che la pregressa esperienza

lavorativa di RI 1 era concretamente sfruttabile sul mercato del lavoro tenuto

conto della sua situazione personale (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI).

Questo vale sia per quanto

attiene alla disponibilità data al 70% nella fascia oraria dalle 08:00 alle ore

15:30, sia per quella al 60% dalle 09:00 alle 14:00 che, con riferimento alle

censure a suo tempo sollevate dalla parte resistente circa la maggior disponibilità

oraria fornita dall’interessata per l’AFC (cfr. supra consid. 1.3.), vale a

dire dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

Alla luce di tutto quanto appena

esposto, questo Tribunale ritiene, dunque, che contrariamente a quanto preteso

dall’UMA, il collocamento dell’assicurata era intralciato per motivi inerenti

al mercato del lavoro.

2.7

Quanto, poi, alla questione di

sapere se la formazione intrapresa dalla ricorrente ne migliora l’idoneità al

collocamento, o meno, questa Corte prende, innanzitutto, atto del fatto che

l’UMA, nella propria risposta di causa, – sebbene non sia dato sapere quale sia

la fonte del dato relativo al numero di persone in cerca di un’occupazione

quale assistenti dentali, pari a 31 - si è espresso come segue:

"

(…) confermiamo che la formazione intrapresa dalla ricorrente è prevista

in un settore con probabili sbocchi professionali. Rileviamo tuttavia che ad

oggi 31 persone qualificate in questa professione sono alla ricerca di un

impiego.” (cfr. supra consid. 1.7.)

A mente

di questo Tribunale, in ogni caso, la formazione intrapresa, peraltro con

ottimi risultati, da RI 1 per ottenere l’AFC, quale assistente dentale, in

concreto, si rivela atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata.

Al

riguardo va sottolineato che senza tale formazione la ricorrente, alla luce

delle numerose (oltre 180) ricerche compiute in 13 mesi senza esito positivo, verosimilmente

continuerebbe, perlomeno temporaneamente, ad essere disoccupata (cfr. STFA C 117/00 dell’8 agosto 2000 consid. 3c).

In

concreto, in ragione di quanto indicato dal dr. med. dent. __________, che, da

ultimo ed in previsione dell’ormai prossimo conseguimento dell’AFC, si è

espresso nel senso che “il (…) contratto di lavoro” per RI 1, “con

assunzione al 100% di durata indeterminata a partire dal 01.08.2025 è già

pronto da sottoscrivere e per l’apposizione della firma si attende unicamente

la conferma formale del superamento scontato degli esami” (cfr. supra

consid. 2.5. ed all. a doc. V), appare altamente probabile se non quasi certo

che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrà la possibilità di

continuare a lavorare presso lo studio dentistico ove già è attiva come

apprendista, a tempo indeterminato.

La

decisione su opposizione dell’8 novembre 2024 va di conseguenza annullata e la

domanda dell’ottobre 2022 dell’insorgente tendente all’ottenimento della presa

a carico da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi

relativi alla formazione per l’ottenimento dell’AFC quale assistente dentale

deve essere accolta.

2.8

Vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 2’500 a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente

(cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

2.9

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione dell’8 novembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive

affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro - Ufficio

delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti