38.2024.56
Il collocamento dell’assicurata era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro e la formazione intrapresa ne migliora l'idoneità al collocamento. A torto negati gli assegni di formazione per svolgere AFC assistente dentale. Ricorso accolto
10 marzo 2025Italiano108 min
i propri associati, questi enti dispongono di informazioni competenti, privilegiate
Source ti.ch
____________________Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.56
CL/gm
Lugano
10 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
novembre 2024 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7
febbraio 2023 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) aveva negato a RI
1 - nata nel 1988, che ha ottenuto il diploma di studi secondari superiori dopo
aver frequentato il Liceo __________, che il 9 agosto 2012 è divenuta madre di
un figlio e che sino al 31 maggio 2021 ha esercitato, tra Italia, Spagna e
Svizzera (__________) per quindici anni la professione di barista/cameriera di
caffetteria (cfr. doc. 5-6) -, il diritto ad assegni di formazione (AFO) per il
periodo 1.8.2022 – 31.7.2025 per ottenere l’AFC quale assistente dentale.
In particolare,
l’amministrazione, oltre a rilevare che “La disponibilità offerta
dall'opponente dal 01.08.2022 per lo svolgimento della formazione di assistente
dentale corrisponde a un grado d'occupazione al 100% (…) che è più importante
rispetto a quella offerta durante il periodo di iscrizione all'URC” (pari,
come si vedrà, al 70-60%), ha, infatti, ritenuto che l'esperienza professionale
acquisita dall'assicurata risultava spendibile sul mercato del lavoro e di
conseguenza non si giustificava il finanziamento di una riqualifica (cfr.
consid. 1.1. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).
1.2. Con STCA 38.2023.18 del 19 giugno
2023, questa Corte ha accolto il gravame presentato da RI 1 contro la decisione
su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli atti all’UMA
affinché procedesse ad una serie di accertamenti ai sensi di quanto questo
Tribunale ha contestualmente indicato ai consid. 2.8. – 2.10., e meglio:
"
2.8. (…) In concreto, nel proprio preavviso, il consulente del personale
__________ ha risposto “no” alla domanda a sapere se le difficoltà di
collocamento della richiedente fossero dovute a motivi relativi al mercato del
lavoro, sottolineando di ritenere che l’esperienza professionale acquisita da RI
1 sarebbe spendibile sul mercato del lavoro (cfr. supra consid. 2.6. e doc.
18).
Ora, circa l’effettiva
spendibilità sul mercato del lavoro dell’esperienza professionale acquisita
dalla ricorrente – cui, peraltro, dopo che sin dal 2 agosto 2021 era noto le
sarebbe stato assegnato un programma occupazione della durata tre mesi con
inizio previsto il 10 agosto 2021 e fine per il 9 novembre 2021, sono stati
assegnati dei posti di lavoro tanto il 5, che il 6 agosto quanto il 2 novembre
successivo (cfr. supra consid. 2.6.) – l’URC non ha fornito alcuna
precisazione.
Neppure lo ha fatto
l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC, senza
richiedere o esperire degli accertamenti, in particolare in termini di
effettivi posti disponibili sul mercato del lavoro nei settori della
ristorazione/albergheria, conformi alla situazione personale dell’assicurata e,
quindi, adeguati.
In merito cfr. la STF
8C_487/2022 del 17 aprile 2023 e la STF 8C_57/2023 del 17 aprile 2023, in
particolare consid. 6.2..
Nemmeno risulta
chiarito per quali motivi, se ritenuta spendibile sul mercato del lavoro
l’esperienza professionale acquisita da RI 1, la stessa, dopo aver seguito il
POT __________ – volto a “facilitare un’integrazione, rispettivamente una
reintegrazione degli assicurati rapida e duratura nel mercato del lavoro” (cfr.
doc. 13) -, portato a termine con buoni risultati tanto in termini di idoneità
alla professione, quanto di competenze personali, sociali e metodologiche e che
faceva “presupporre un reinserimento a breve nel settore della
ristorazione/albergheria”, non sia stata collocata in breve tempo, né le siano
stati più assegnati dei posti di lavoro.
Questo Tribunale
rileva, peraltro, che nel settore alloggio e ristorazione, cioè quelli in cui
la ricorrente ha imparato una professione e seguito un POT, nel marzo 2023
risultavano disoccupati, a livello nazionale, 7'371 lavoratori (…).
Disoccupati che, nel
medesimo settore, erano 8'337 nel mese di novembre 2022, e meglio allorquando
l’URC ha allestito il proprio preavviso (…).
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA rileva che l’amministrazione ha ritenuto, innanzitutto,
che il collocamento della ricorrente non sarebbe intralciato da motivi inerenti
al mercato del lavoro, ritenuto come l’esperienza maturata da RI 1 nella
professione appresa sarebbe spendibile (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 22).
Ora, se da una parte, è
vero che la ricorrente vanta quindici anni di esperienza nel settore della
ristorazione, che ha frequentato (con buoni risultati) un programma
occupazionale che ne ha ulteriormente ampliato le competenze, segnatamente nel
settore alberghiero, e che sin dall’iscrizione in disoccupazione ella aveva
manifestato la volontà di dedicarsi prioritariamente ad una riqualifica (cfr.
supra consid. 2.6.), d’altra parte non può essere dimenticato che nel periodo
in cui ha percepito le indennità di disoccupazione RI 1 non ha trovato, nel
settore della ristorazione/alberghiero, un’occupazione adeguata alle sue
esigenze, che per la mancata attribuzione dei posti assegnatile (peraltro solo
prima che portasse a termine il POT) non le sono state inflitte sanzioni (in
termini, per esempio, di sospensioni dalle indennità LADI conseguenti al
rifiuto di un’occupazione adeguata), che nel settore in questione risultano
esservi numerosi disoccupati e che il preavviso dell’URC ha ignorato le
motivazioni di carattere familiare avanzate dalla ricorrente nella ricerca di
un’occupazione (tanto quanto alla sua disponibilità oraria, prettamente diurna,
quanto a quella giornaliera, dal lunedì al venerdì).
In simili condizioni e
per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente
che la fattispecie debba essere ulteriormente accertata ed indagata dalla
resistente, la quale dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il
consulente del personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni
quanto alla collocabilità della ricorrente nel settore della
ristorazione/alberghiero, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima,
esprimendosi sui punti appena indicati, anche con riferimento all’occupazione
“ad ore o su chiamata” di cui al “Rapporto finale d’attività” (cfr. supra
consid. 2.6. e doc. 14).
2.9. Nel proprio
“Preavviso per Assegni di formazione” dell’8 novembre 2022, l’Ufficio
competente ha, inoltre, risposto “no” alla domanda a sapere se la formazione
intrapresa dalla ricorrente, e meglio l’apprendistato quale assistente dentale,
“migliora notevolmente e concretamente le possibilità di collocamento del
richiedente sul mercato del lavoro”.
L’UMA ha fatto proprio
tale riscontro.
Al riguardo il TCA
rileva che dagli atti dell’incarto non risulta che siano stati esperiti
accertamenti nemmeno da parte della resistente volti a stabilire se l’AFC quale
assistente dentale sarebbe spendibile sul mercato del lavoro, che dagli atti
non risulterebbe essere saturo per questo profilo (e per il quale, come visto
al consid. 2.6. ad oggi sono anzi disponibili otto posti di tirocinio), e
permetterebbe quindi un miglioramento delle possibilità di collocamento di RI 1,
il cui datore di lavoro, peraltro, ha precisato che, “a dipendenza della
congiuntura del momento” ed a tirocinio ultimato, “io stesso potrei prendere in
considerazione la possibilità della continuazione del rapporto lavorativo”
(cfr. supra consid. 2.6.).
Anche su questo
aspetto, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata
ed approfondita, tenendo adeguatamente conto del profilo della ricorrente.
2.10. Alla luce di
quanto esposto, l’UMA, che in sede di opposizione non ha esperito alcuna
specifica istruttoria, dovrà interpellare i consulenti dell’URC.
(…)
Nel caso
concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su
opposizione e il rinvio degli atti all’UMA ai sensi dei considerandi precedenti
(cfr. supra consid. 2.8.-2.9.), affinché si pronunci con una nuova decisione
pronunciandosi, previa verifica delle altre condizioni imposte dalla LADI,
sulla questione a sapere se nel caso concreto siano dati o meno, i presupposti
per concedere a RI 1 gli assegni di formazione postulati.”
(cfr. STCA 38.2023.18
del 19 giugno 2023, consid. 2.8. - 2.10.)
1.3. Con decisione su opposizione del 27
dicembre 2023, l'UMA, oltre a respingere la richiesta di gratuito patrocinio
formulata dall’interessata, ha confermato la propria decisione del 12 ottobre
2023 (cfr. doc. 23) ed ha nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di
formazione per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa
volta, come segue il proprio provvedimento:
"
(…)
3. Disponibilità al
collocamento nel settore della ristorazione
Durante il periodo di
disoccupazione, la signora RI 1 è stata disponibile al collocamento come
cameriera come segue:
-
Dal 01.06.2021 al 30.09.2021 al 70% (lunedì – venerdì dalle ore 8.00
alle 15.30)
-
Dal 01.10.2021 fino al 29.07.2022 (data annullamento dell’iscrizione) al
60% (lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 14.00).
L’opponente afferma che
ha ridotto la propria disponibilità al collocamento con l’intenzione di
impegnarsi maggiormente nella ricerca di un posto di lavoro confacente ai suoi
obblighi familiari al di fuori del distretto di __________ e così aumentare le
sue possibilità di impiego.
Dai formulari “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro (vedi allegato 1) risulta
che fino a settembre 2021 tutte le ricerche di lavoro sono state svolte nel
distretto di __________ e che da ottobre 2021 a luglio 2022 solo 13 ricerche su
118 sono state svolte al di fuori di questo distretto. La mobilità geografica è
rimasta pressoché la stessa.
L’affermazione
dell’opponente è quindi contraddetta dalle ricerche di lavoro svolte e pertanto
riteniamo che l’aggiornamento della disponibilità oraria è stata una scelta
personale che esula dall’intenzione di cercare al di fuori del distretto per
aumentare le proprie possibilità di impiego.
Ci sono inoltre
ulteriori aspetti che hanno condizionato la disponibilità al collocamento nel
settore della ristorazione durante il periodo di disoccupazione:
a) Nel formulario
“Modulo informazioni integrative” (vedi allegato 2) compilato al momento
dell’iscrizione in disoccupazione, l’opponente afferma:
- punto 7.1. Formazione
e riqualifica: alla domanda se svolge o ha in previsione di svolgere una
formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (…) risponde “Sono
alla ricerca di una riqualifica che esuli dal settore alberghiero con
particolare interesse all’ambito sociale e sportivo. Per questo sono convocata
presso l’Ufficio dell’orientamento professionale”.
- punto 8.1. alla
domanda circa quali attività professionali cerca risponde “L’impegno
maggiore è rivolto a una riqualifica professionale ma rimango disponibile per
attività inerenti la mia professione di barista/cameriera di caffetteria”.
b) Con mail del 26
agosto 2021 comunica alla propria consulente URC l’intenzione di prendere le
vacanze invernali dal 25 dicembre al 9 gennaio segnalando che “(…) per quel
tempo dovrò già aver maturato tutti i giorni necessari”. Successivamente,
con mail dell’8 settembre 2021 chiede alla propria consulente “se in questo
tempo dovessi trovare lavoro, sarei obbligata a disdire le vacanze o potrei
comunicare le date al nuovo datore di lavoro che dovrebbe accettarle?
Ovviamente sto parlando di una sola delle due settimane scritte in precedenza
in quanto già prenotata” (vedi allegato 3).
Viste le affermazioni
dei punti precedenti a) e b) riteniamo che l’interesse e l’impegno verso una
riqualifica, come pure le richieste che riguardano le vacanze invernali
formulate con largo anticipo e addirittura prima di aver maturato il diritto (4
mesi prima) “(…) per quel tempo dovrei già aver maturato tutti i giorni
necessari”, siano conferma che la disponibilità è stata stabilita per
esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno
fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego.
4. Disponibilità
durante lo svolgimento dell’apprendistato
Il rappresentante
legale ha confermato che l’impegno richiesto durante la formazione è stato
accettato dall’opponente perché conciliabile con i propri obblighi familiari.
Nell’opposizione indica che gli orari svolti sono dalle 8.30 alle 16.30 dal
lunedì al venerdì. Tale impegno corrisponde a 8 ore giornaliere pausa pranzo
inclusa.
Ritenuto che il
contratto di apprendistato sottoscritto il 21.06.2022 conferma un’occupazione
al 100% con 42 ore settimanali, lo scrivente Ufficio ha chiesto al Centro
professionale __________ e alla Divisione della formazione professionale (che
approva i contratti e vigila sulla formazione aziendale) qual è l’effettivo
impego richiesto per lo svolgimento della formazione di assistente dentale.
Il Centro professionale
__________ ha risposto che l’impegno a scuola comprende un giorno alla
settimana dalle 8.15 – 12.15 e dalle 13.15 – 16.15. Al primo anno la formazione
a scuola è di giovedì, al secondo è di mercoledì e al terzo anno di venerdì.
Inoltre ogni anno sono previsti almeno 3 giorni interaziendali con i seguenti
orari 8:15 – 12:15 – 13:15-17:15 (vedi allegato 4).
La Divisione della
formazione professionale ha indicato che, in base a quanto sancito dal
contratto di apprendistato, le ore di lavoro da svolgere (con un impegno
giornaliero regolare) sono 8 ore e 24 minuti (vedi allegato 5). Limitatamente
alla settimana di scuola da agosto/settembre a giugno, il giorno a scuola è
considerato come giorno di lavoro a tempo pieno.
Dai dati raccolti
risulta che l’impegno giornaliero segnalato dal rappresentante legale, ovvero
dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì non corrisponde al minimo previsto
e necessario per la formazione. L’impegno accettato dall’opponente deve essere
di fatto più ampio di quanto è stato confermato nell’opposizione.
Considerando le
osservazioni ai punti 3 e 4, confermiamo che la disponibilità accettato durante
l’apprendistato è sensibilmente più ampia di quella data durante la
disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile
anche durante il periodo di disoccupazione e così facendo le sue possibilità di
collocamento sarebbero state sensibilmente migliori.
Per questo motivo
riteniamo che la condizione posta all’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata.”
(cfr. all. A1 a doc. I)
1.4. Con STCA 38.2024.5 del 29 aprile
2024, il TCA ha parzialmente accolto il gravame presentato da RI 1 contro la
decisione su opposizione indicata al considerando precedente e rinviato gli
atti all’UMA affinché procedesse ad una serie di accertamenti ai sensi di
quanto questo Tribunale ha contestualmente indicato al consid. 2.6., e meglio:
"
(…)
2.6. Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata,
l’UMA ha negato il diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva richiesto
ritenendo che in concreto non sarebbe soddisfatto il requisito posto dall’art.
59 cpv. 2 LADI, dal momento in cui il collocamento dell’interessata non sarebbe
reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro, ma per scelte
personali della ricorrente.
A quest’ultima, la
parte resistente imputa, infatti, da una parte, di avere dato una disponibilità
al collocamento nel settore della ristorazione/alberghiero prima del 70% poi
ulteriormente ridotta al 60% in ragione di “una scelta personale” e di “esigenze
familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari”.
D’altra parte, l’UMA
conclude che per l’apprendistato quale assistente dentale con AFC, la
ricorrente ha, invece, fornito una disponibilità “sensibilmente più ampia di
quella data durante la disoccupazione e che la signora RI 1 avrebbe dovuto
rendersi più disponibile anche durante il periodo di disoccupazione e così
facendo le sue possibilità di collocamento sarebbero state sensibilmente
migliori” (cfr. supra consid. 1.3. ed all. A1 a doc. I).
In concreto, RI 1 si è
iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca di un
impiego a tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”, professione
che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un figlio, nato
il 9 agosto 2012 (cfr. consid. 1.1.) e di essere disponibile a lavorare “dal
lunedì al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).
Mentre stava
frequentando il POT presso l’__________ di __________ (previsto dal 10 agosto
al 9 novembre 2021), e meglio in data 14 settembre 2021, la ricorrente avrebbe
chiesto di ridurre la percentuale di disponibilità al collocamento al 60%.
Modifica, questa, divenuta poi effettiva dal 1° ottobre successivo (cfr. doc.
9).
L’apprendistato che la
ricorrente ha iniziato ad agosto 2022 la vede, invece, impegnata al 100%, e
meglio dalle ore 08:30 alle ore 16:30 per i giorni in cui ella è operativa
presso lo Studio dentistico del dr. med. Dent. __________, rispettivamente
dalle 8:15 alle 12:15 e dalle 13:15 alle 16:30 per il giorno settimanale di
frequenza scolastica (cfr. doc. 19, 25 ed all. D a doc. I).
In concreto - ricordato
che spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta
quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli
assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro
capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI,
art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD
II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA
38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA
38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993) – in
conseguenza della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 l’UMA era, innanzitutto,
chiamato ad interpellare nuovamente l’URC affinché venissero maggiormente
precisate le conclusioni da questo espresse circa la collocabilità della
ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero e la spendibilità
dell’esperienza ch’ella vi aveva maturato sull’arco di quindici anni. Quanto
precede, tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, madre di un
bambino di allora nove anni, nonché valutando l’effettiva presenza di posti
disponibili nell’ambito della ristorazione/alberghiero ed adeguati alla sua
situazione familiare (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, consid. 2.8.).
In tal senso, esperito
un ulteriore accertamento, l’UMA - che ritiene di avere, con le domande
sottoposte dall’URC a fine agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.5.), dato seguito
a quanto indicato da questa Corte nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 - ha
stabilito che la ricorrente non rispettava, tra le condizioni per poter
beneficiare degli AFO, il criterio legato alla difficoltà di collocamento ai
sensi dell’art. 59 cpv. 2 LADI, ribadendo, con ciò e di fatto, che la sua
pregressa esperienza lavorativa sarebbe spendibile sul mercato del lavoro anche
tenendo conto delle sue esigenze familiari.
Il TCA constata che i
quesiti posti dall’URC ad agosto 2023, più che a valutare la spendibilità
dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato del lavoro nel
rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso
effettivamente disponibili, vertono sul tipo di sforzi profusi dalla
ricorrente, allorquando beneficiava delle indennità di disoccupazione, per
reperire una nuova occupazione lavorativa nel suo ambito originario.
Al riguardo va peraltro
sottolineato che la ricorrente non risulta essere mai stata sanzionata in relazione
agli sforzi intrapresi in tal senso, né dal profilo della quantità, né della
qualità delle ricerche svolte.
A mente di questa Corte
e con riferimento a quanto concluso dall’amministrazione laddove pretende “la
ricorrente ha fornito informazioni molto generali e parziali, affermando che,
considerato il tempo trascorso “non si può pretendere che la ricorrente
ricordi”” (cfr. supra consid. 1.5.) è, invece, ben possibile che una persona
non abbia precisa memoria circa la questione a sapere quali, tra le oltre cento
candidature trasmesse possibili datori di lavoro differenti uno o due anni
prima, fossero ricerche su posti vacanti e quali auto-candidature. Tale
aspetto, in ogni caso, non risulta determinante ai fini della presente
vertenza.
Il TCA rileva, poi, che
le domande poste dall’URC alla ricorrente quanto alla percentuale di lavoro per
le singole candidature e alla funzione che si sarebbe potuta ricoprire per le
singole ricerche di lavoro, trovano (e già trovavano) riscontro negli atti,
segnatamente nei moduli “prove degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro” che RI 1 puntualmente compilava (cfr. doc. 16).
Anche quale sia stato
l’esito delle ricerche di lavoro, nei casi in cui ha ricevuto una risposta dai
propri interlocutori, la ricorrente l’ha prontamente segnalato, e meglio come
risulta sempre dal documento “prove degli sforzi personali intrapresi per
trovare lavoro” (cfr. doc. 16).
Da tale formulario
emerge, poi, che i motivi per i quali l’assicurata non aveva concluso, con i
possibili datori di lavoro presso i quali si era candidata, un nuovo contratto,
e quindi le difficoltà di reperire una nuova occupazione, nel settore della
ristorazione/alberghiero, erano da ricondurre al fatto che i potenziali datori
di lavoro che hanno dato seguito alle sue ricerche richiedevano turni spezzati,
comprensivi degli orari serali o dei weekend e per questo incompatibili con le
esigenze di madre di un bambino di allora 9 anni (cfr. doc. 16).
Analoghe motivazioni
figurano del resto anche riguardo agli esiti delle assegnazioni ad un posto di
lavoro in atti, laddove:
-
per l’esercizio
pubblico __________, la ricorrente ha precisato che “il signor __________ mi ha
riferito di aver bisogno di una cameriera unicamente nel turno serale e
notturno per questo non si è dato seguito ad un colloquio” (cfr. doc. 11);
-
per il __________,
“si richiede lavoro a turni spazzati, inclusa la fascia serale e il week-end”
(cfr. doc. 12).
Tant’è che, lo si
ribadisce, in relazione alle ricerche di lavoro svolte ed all’esito delle
assegnazioni l’assicurata non è incorsa in alcuna sanzione.
Del resto, neppure in
seguito alla frequenza del POT, come questa Corte ha peraltro già rilevato
nella STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023, l’URC ha individuato, per la
ricorrente, delle possibili posizioni lavorative adeguate.
Nella presente fattispecie
è incontestato d’un lato, che la disponibilità lavorativa annunciata
dall’assicurata è passata da un 70% nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le
15:30, al 60% a decorrere dal 1° ottobre 2021 negli orari dalle 09:00 alle
14:00, e, d’altro lato, che per l’apprendistato quale assistente dentale AFC
ella (che si è sin dal principio detta interessata ad una riqualifica
professionale) si è invece resa disponibile al 100%, dalle ore 08:30 alle
16:30. A mente del TCA questa circostanza ancora non dimostra, che se RI 1
avesse, nel suo precedente settore lavorativo (ristorazione/alberghiero)
fornito questa stessa ultima disponibilità ella avrebbe reperito una nuova
occupazione e che il suo collocamento non fosse, quindi, intralciato da motivi
inerenti al mercato del lavoro.
L’UMA non ha, infatti,
chiarito su quali basi ha ritenuto che la precedente esperienza della
ricorrente fosse spendibile (che fosse al 60, al 70% o al 100% ma comunque nei
limiti di quanto gli obblighi familiari impongono alla ricorrente), limitandosi
a concludere (laddove, come visto, mentre beneficiava delle indennità di
disoccupazione la ricorrente non aveva reperito una nuova occupazione poiché i
potenziali datori di lavoro richiedevano turni spezzati, lavoro serale o nei
fine settimana) che se ella si fosse già resa disponibile per la sua precedente
occupazione come lo ha poi fatto, nel rispetto delle proprie esigenze
familiari, per l’apprendistato - e quindi, in sostanza, dalle 08:30 alle 16:30
- sarebbe stata più facilmente collocabile.
La conclusione della
parte resistente, laddove pretende che “la disponibilità oraria è stata stabilita
per esigenze familiari che vanno oltre ai propri obblighi familiari e che hanno
fortemente condizionato la possibilità di trovare un impiego”, che “la signora RI
1 avrebbe dovuto rendersi più disponibile anche durante il periodo di
disoccupazione e così facendo le sue possibilità di collocamento sarebbe state
sensibilmente migliori” e ritiene che per questi motivi “la condizione posta
dall’art. 59 cpv. 2 LADI non sia rispettata” (cfr. supra consid. 1.3.) non può,
infatti, essere seguita senza l’esperimento di ulteriori accertamenti.
Da un lato, infatti,
legittimamente la ricorrente fa valere che un bambino di 9 anni non poteva
essere lasciato (già nota alle parti l’attività lavorativa del marito) a casa
da solo, ciò che escludeva, nella sua precedente professione nella
ristorazione, una sua disponibilità nelle ore serali o nel fine settimana e che
la vincolava, in sostanza, agli orari del figlio.
D’altro lato, sempre
nell’ottica dei doveri di madre che incombono a RI 1, ben si spiega che con
mesi d’anticipo e ritenuto che il padre di suo figlio non è suo marito, ella
abbia chiesto informazioni su come procedere per le ferie scolastiche natalizie
ed organizzarsi di conseguenza.
Tali scelte sono,
contrariamente a quanto pretende l’UMA, strettamente da ricondurre alle
responsabilità genitoriali che incombono alla ricorrente, non a suoi desideri
personali.
Di transenna, si
rileva, inoltre, che la disponibilità lavorativa della ricorrente era passata
dal 70% al 60% allorquando ella frequentava il POT che si svolgeva a __________,
ciò che richiedeva effettivamente tempi di trasferta casa-lavoro più lunghi
rispetto ad un’occupazione nel __________, rispettivamente, che, sebbene in
misura nettamente inferiore rispetto a quelle fatte per il suo Distretto, RI 1
ha poi comunque comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro anche in
altri Distretti. Vincolata dagli orari del figlio, è evidente che in caso di
tempi di trasferta più lunghi, il tempo disponibile per un’occupazione
lavorativa non poteva che essere minore.
Alla luce di tutto
quanto precede - posto che la ricorrente, rispetto a quella annunciata quando
cercava lavoro nella sua precedente occupazione, per dedicarsi
all’apprendistato quale assistente dentale AFC ha indubbiamente fornito una
disponibilità maggiore – il TCA rileva (ed in parte ribadisce) che circa
l’effettiva spendibilità, che fosse al 60%, al 70% o al 100%, ma in ogni caso
nei limiti e nel rispetto dei suoi obblighi di madre sul mercato del lavoro
dell’esperienza professionale acquisita dalla ricorrente nel settore della
ristorazione/alberghiero, l’URC non ha fornito alcuna precisazione.
Neppure lo ha fatto
l’UMA, che si è limitato a far proprie le scarne motivazioni dell’URC ed a
prendere atto dei limitati quesiti posti, a fine agosto 2023, da tale Ufficio
all’interessata, senza richiedere o esperire ulteriori accertamenti, in
particolare, lo si ribadisce, in termini di effettivi posti disponibili sul
mercato del lavoro nei settori della ristorazione/alberghiero, conformi alla
situazione personale dell’assicurata e, quindi, adeguati (cfr. consid. 2.8.
della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023).
Alla luce di tutto
quanto precede, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere accertata in
modo conferme a questo stabilito da questa Corte nella precedente sentenza.
L’UMA dovrà interpellare nuovamente l’URC, e segnatamente il consulente del
personale __________, affinché precisi le proprie conclusioni quanto alla
collocabilità della ricorrente nel settore della ristorazione/alberghiero,
tenendo conto del profilo e delle esigenze della medesima, esprimendosi su
tutti i punti appena indicati.
Qualora la parte
resistente dovesse giungere alla conclusione che l’esperienza pregressa della
ricorrente, maturata nel settore alberghiero, non era spendibile sul mercato
del lavoro nei limiti delle sue necessità familiari, andranno pure esperiti gli
accertamenti già indicati al consid. 2.9. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno
2023 (cfr. supra consid. 1.2.), volti a stabilire se l’AFC quale assistente
dentale sarebbe, invece, spendibile sul mercato del lavoro.
Con riferimento a
quanto rilevato dall’UMA in relazione all’orario di lavoro concordato tra la
ricorrente e l’attuale datore di lavoro in rapporto a quanto prevede il
contratto di tirocinio in atti, questa Corte rileva che tale elemento non è
rilevante ai fini della presente vertenza.
(…)
Nel caso
concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su
opposizione del 27 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’UMA, affinché si
pronunci con una nuova decisione esprimendosi, previa verifica delle altre
condizioni imposte dalla LADI, sulla questione a sapere se nel caso concreto
siano dati o meno, i presupposti per concedere a RI 1 gli assegni di formazione
postulati.”
1.5. Con decisione su opposizione dell’8
novembre 2024, l’UMA ha confermato la propria decisione del 20 agosto 2024
(cfr. doc. 35) e nuovamente negato a RI 1 il diritto agli assegni di formazione
per ottenere l’AFC quale assistente dentale, argomentando, questa volta, come segue
il proprio provvedimento:
"
(…)
2. Posti vacanti a
tempo parziale
Dopo esame dei posti di
lavoro a tempo parziale come “addetta alla ristorazione” annunciati dalle
aziende nel 2021 e nel 2022 al Servizio pubblico di collocamento del Canton
Ticino, abbiamo ritenuto che almeno 40 erano conciliabili con la situazione
dell’assicurata:
-
Disponibilità richiesta dal lunedì al venerdì in orari diurni oppure
secondo turni da convenire;
-
Disponibilità parziale, a ore o su chiamata in giorni ed orari erano da
convenire. Si tratta di posti che richiedevano un grado d’occupazione a partire
dal 10% fino a 60%.
Contrariamente a quanto
indicato dal rappresentante legale dall’esame di questi dati emerge in modo
chiaro e indiscutibile la reale possibilità di reinserimento della signora RI 1
nel settore della ristorazione. Questi posti esistevano ed erano accessibili
all’opponente in maniera autonoma, come da istruzioni ricevute il 10.05.2021,
ma lei non si è candidata.
3. Presa di
posizione del consulente del personale URC
Lo scrivente Ufficio
ribadisce la validità della presa di posizione del consulente URC Gregory Iorio
nel confermare la spendibilità del profilo dell’assicurata nel settore della
ristorazione.
“Nella valutazione
che ho fatto quando mi sono occupato del caso, oltre alle oggettive competenze
e capacità di svolgere la professione di addetta alla ristorazione della
signora RI 1, sulla base della mia esperienza in qualità di consulente, ho
tenuto conto delle esigenze del mercato del lavoro nella ristorazione in
relazione ai limiti di disponibilità di ricerca di impiego definiti e
concordati con la signora RI 1, in particolare la sua disponibilità al
collocamento (70% prima e 60% poi), rispettivamente gli obblighi familiari di
madre (orari e non disponibilità nel fine settimana)”.
Egli ha considerato sia
il profilo professionale e personale dell’assicurata sia la situazione del
mercato del lavoro e ha confermato che “era possibile trovare lavoro in quel
settore, anche per una mamma con una disponibilità limitata negli orari e nei
giorni di lavoro”.
Contestiamo quanto
asserito dal rappresentante legale secondo cui l’osservazione del consulente
URC “non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo persone da
segnalare” contenuta nei verbali dei colloqui di consulenza sia da
considerare come prova della spendibilità sul mercato del lavoro. Tale
affermazione va infatti contestualizzata al momento del colloquio in cui, se il
consulente lo afferma, non vi erano posizioni aperte. Le posizioni vacanti a
cui si riferisce il consulente URC sono quelle annunciate dalle aziende al
servizio pubblico di collocamento e sono pubblicate sulla piattaforma Job-room.
La responsabilità della persona in cerca di impiego di ricercare in maniera
continua durante tutto il periodo di disoccupazione è temporalmente più ampia
rispetto al colloquio con il consulente che rappresenta solo un momento
puntuale rispetto ad una ricerca continua sull’intero periodo che deve svolgere
autonomamente una persona in cerca di impiego iscritta all’URC e offre loro la
consultazione con 5 giorni di anticipo rispetto alla pubblicazione aperta sul
mercato dei posti vacanti sottoposti all’obbligo di annuncio all’URC.
La signora RI 1 ha
utilizzato la piattaforma Job-Room più giorni ogni settimana per le ricerche di
lavoro. Ha registrato regolarmente le sue candidature per trasmetterle poi
mensilmente all’URC ed era quindi nella condizione privilegiata di individuare
e di candidarsi tempestivamente ai posti vacanti annunciati dai datori di
lavoro, in particolare quelli che meglio si adeguavano alla sua situazione
personale. Come rilevato al punto 2, lei non si è candidata a numerosi posti
accessibili pubblicati sulla piattaforma citata.
4. Dichiarazioni di
GastroTicino e HotellerieSuisse
Grazie ai contatti con
Fatti
i propri associati, questi enti dispongono di informazioni competenti, privilegiate
e aggiornale sulla situazione del settore della ristorazione. La contestazione
del rappresentante legale non si fonda su elementi oggettivi. Ribadiamo quindi
la validità delle dichiarazioni di questi enti e confermiamo il contenuto della
nostra decisione.
Considerando le
osservazioni ai punti 2-4, confermiamo che la signora RI 1 non aveva difficoltà
di collocamento nel settore della ristorazione per ragioni inerenti al mercato
del lavoro tenuto conto anche delle disponibilità di posti di lavoro a tempo
parziale conciliabili con la sua situazione.” (cfr. all. A a doc. I)
1.6. Con tempestivo ricorso del 9
dicembre 2024, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 (__________), contesta la
decisione su opposizione resa nei suoi confronti e, oltre a protestare il
riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”, chiede il riconoscimento
degli “assegni di formazione (AFO) LADI (…) per il periodo dal 1°agosto 2022
al 31 luglio 2025 per conseguire l’attestato federale di capacità quale
Assistente dentale” (cfr. doc. I).
A fondamento delle ragioni della
propria assistita, il legale fa, in particolare, valere quanto segue:
"
(…) In data 20 settembre 2024 la qui ricorrente ha formulato tempestiva
opposizione ribadendo che, in estrema sintesi, contrariamente a quanto indicato
dall’Autorità di prime cure la propria difficoltà di collocamento è da
ascriversi esclusivamente a ragioni inerenti al mercato del lavoro, come del
resto lo dimostrano le 118 ricerche di lavoro e la partecipazione al
programma occupazione __________ rimasti senza esito.
Viene altresì
sottolineata l’assoluta irrilevanza dei documenti allegati alla decisione, e
meglio (i) le dichiarazioni di “GastroTicino – Fondazione esercenti
albergatori Ticino” e di “HotellerieSuisse Ticino” oltre (ii) la
statistica riguardante i posti vacanti nell’anno 2021-2022. Difatti, a mente
della ricorrente, i primi sono del tutto inconcludenti e non permettono di
dimostrare che effettivamente vi fossero posti di lavoro vacanti che
dimostrerebbero la spendibilità dell’esperienza accumulata dalla ricorrente sul
mercato del lavoro. Non si tratta infatti di considerazioni basate su dati
attendibili e non sembrano nemmeno essere relativi al periodo qui determinante,
ovvero quello in cui la qui ricorrente era iscritta in disoccupazione. Si
tratta, invero, semplicemente di dichiarazioni prive di qualsivoglia capacità
probatoria. Senza dimenticare che sono le stesse associazioni che indicano che
il tempo parziale richiede la disponibilità ad eseguire turni serali e durante
i fine settimana.
Per quanto riguarda
invece la statistica relativa ai posti vacanti è stato evidenziato che non
consentono in alcun modo di stabilire se i diversi impieghi “a tempo
parziale” indicati fossero effettivamente compatibili con la situazione
specifica della ricorrente. In assenza di ulteriori dettagli, non si può
escludere che tali lavori richiedessero disponibilità esclusivamente nei fine
settimana o durante i turni serali, condizioni che, pur rientrando nella
definizione di lavoro “a tempo parziale”, risultano incompatibili con
gli obblighi familiari dell’opponente. (…)”
Facendo valere che in concreto vi
sarebbe l’impossibilità “del collocamento nel settore della
ristorazione/alberghiero” per la propria assistita, il legale rileva che “l'Autorità
di prime cure è arrivata perfino a sostenere, per la prima volta, che la
difficoltà di collocamento della signora RI 1 non fosse dovuta a ragioni
inerenti al mercato del lavoro, bensì ad una mancanza d'iniziativa della stessa
assicurata, e meglio di non aver postulato (tra le oltre 118 ricerche
effettuate) proprio per quei posti di lavoro vacanti che erano adatti alla
propria situazione personale”.
Osservando, poi, che “l'unico
documento relativo all'esistenza di posti vacanti risulta essere l'allegato 3
alla decisione del 20 agosto 2024, in cui vengono riportate le statistiche
riguardanti i vari posti vacanti (a tempo pieno o parziale) segnalati ai vari
URC nel 2021 e nel 2022”, il patrocinatore di RI 1 fa valere come la
documentazione in questione “non riporta però l'elemento essenziale alla
base del ragionamento dell'UMA, ossia le condizioni specifiche richieste per
ogni posizione vacante senza le quali - evidentemente - non è possibile
determinare se vi fossero o meno effettivamente dei posti vacanti adatti alla
situazione specifica della ricorrente; come purtroppo tenta di dimostrare a
torto I'UMA. Come precisato in sede di opposizione del 20 settembre 2024, l'UMA
ha adottato un approccio riduttivo, basato su un semplice sillogismo: (i)
esistenza di posti vacanti nel settore della ristorazione e (ii) esperienza
lavorativa in tale settore, giungendo così alla conclusione che l'opponente è
perfettamente collocabile.”. Conclusione, questa, che, in violazione del
diritto di essere sentita dell’assicurata, non sarebbe in concreto motivata e
renderebbe la decisione su opposizione della controparte, “viziata e
contraria al diritto”.
Il tutto senza dimenticare,
rammenta il legale di RI 1, che “né le 118 ricerche d'impiego, né la
partecipazione al programma occupazionale __________ sono riuscite a consentire
all'opponente di trovare un'occupazione adeguata” e che “nemmeno i
consulenti URC sono riusciti a trovare un'occupazione adeguata all'allora
assicurata, basti ricordare che all'epoca fu indicato nel rapporto delle azioni
di reinserimento che "non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo
profilo personale da segnalare"”.
Laddove, poi, la parte resistente
si fonda sugli scritti di GastroTicino, rispettivamente, di HotellerieSuisse
per sostanziare l’effettiva spendibilità della pregressa esperienza della
ricorrente sul mercato del lavoro, la tesi ricorsuale osserva che “come
indicato dalle stesse associazioni di categoria il tempo parziale, nel ramo
della ristorazione, richiede la disponibilità ad eseguire turni serali e
durante i fine settimana; ciò che palesemente non si concilia con l'accudimento
di un figlio che all'epoca aveva solo 9 anni”, circostanza di cui l’UMA non
avrebbe tenuto conto.
Rammentato che “Per poter
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione occorre che,
secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente
migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di
uno scopo professionale preciso (cfr. D. CATTANEO, Les mésures préventives et
de réadaptation de l'assurance-chómage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992,
Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 nº 461, pag. 362 nº 556; DLA 1991 N,
30; DLA 1988 N. 30)”, il legale della ricorrente osserva che la riqualifica
in qualità di assistente dentale con AFC “presa in considerazione e attuata
dalla ricorrente migliora l'idoneità al collocamento e di riflesso ne
diminuisce la possibilità di una disoccupazione di lunga durata”.
A supporto di quanto precede, la
tesi ricorsuale rammenta che “è il numero di persone iscritte in
disoccupazione in un settore specifico che determina la situazione del mercato
del lavoro in quella professione (cfr. STCA 38.2017.93 del 5 marzo 2018 consid.
2.6; STCA 38.2011, 61 del 16 novembre 2011 consid. 2.9). Per questo motivo è
opportuno citare i dati delle statistiche condotte dalla SECO e dall'URC, da
cui si evince la situazione del mercato del lavoro sul fronte della
disoccupazione.
Infatti, le statistiche
prodotte dalla SECO per il Ticino la dicono lunga sui disoccupati iscritti
presso gli Uffici regionali di collocamento per l'anno 2022. Più precisamente
la tabella 5 (Doc. E) mostra i disoccupati iscritti in Ticino secondo il ramo
economico per il mese di maggio e la compara alla media annuale per gli anni
2020 e 2021. Per il settore dell'alloggio e della ristorazione risulta quindi
che la media annua di disoccupati nel 2020 corrisponde al 13,1%, nel 2021 del
10,5% e a maggio 2022 del 5,2%. A dicembre 2022 la percentuale di disoccupati nel
settore della ristorazione e alloggio ammontava, invece, al 21,5% (Doc. F).
Altresì, dalla tabella "Generi di professioni soggetti all’obbligo di
annuncio 2022" (Doc. G), si evince che i disoccupati per il periodo
2020-2021 per il personale non qualificato addetto alla ristorazione è pari al
14,9%, mentre nel periodo 2021-2022 8,5%. Queste sono pertanto semplici ma
fondamentali dimostrazioni che il mercato della ristorazione/alberghiero
risulta saturo; ciò che va a dimostrare quanto già indicato precedentemente
dalla ricorrente, ovvero che il ramo della ristorazione è notoriamente fonte di
precarietà, soprattutto per chi come la ricorrente non dispone di una
formazione specifica in tal ambito, Inoltre, se confrontato con altri rami, il
settore ristorativo/alberghiero risulta essere quello con la percentuale più
elevata di disoccupati (cfr. tabella Doc. E).”.
“La riqualifica come
assistente dentale con AFC”, pertanto, secondo la ricorrente, “porta
evidentemente a migliorare le capacità di collocamento (…) in quanto,
contrariamente al settore della ristorazione/alberghiero, questo impiego non
risulta saturo sul mercato del lavoro. A dimostrazione di ciò sono i posti di
tirocinio vacanti per l'impiego di assistente dentale con AFC. Di fatto, il TCA
nella sentenza 19 giugno 2023 nel consid. 2.6. dimostrava, già allora, che i
posti vacanti per il tirocinio di assistente dentale con AFC a giugno erano 8,
ciò che dimostra che in questo settore vi sia mancanza di manodopera.
Nonostante ciò, è importante rilevare nuovamente, che l'attuale datore di
lavoro della ricorrente, aveva già espresso di prendere in considerazione il
mantenimento della relazione lavorativa, anche dopo il conseguimento del
diploma AFC.”.
In conclusione, il legale della
ricorrente rileva che “Purtroppo, ancora una volta l'UMA si è limitata a
fare proprie le considerazioni irrilevanti ed inconsistenti emesse dal signor __________
senza confrontarsi con la situazione concreta della ricorrente, rispettivamente
con le legittime considerazioni della stessa. (…) Da una parte, la ricorrente è
riuscita a dimostrare che la propria difficoltà di collocamento era dettata
esclusivamente a motivi inerenti al mercato del lavoro e che la sua esperienza
pregressa non fosse ragionevolmente spendibile sul mercato del lavoro (cfr. ad
1 b i). Mentre dall'altra, ha anche dimostrato che il conseguimento del diploma
AFC quale assistente dentale le permetterebbe di ridurre al minimo il pericolo
di dover far capo all'assicurazione contro la disoccupazione migliorando le
possibilità di collocamento della ricorrente (cfr. ad 1 b ii).”.
1.7. Nella propria risposta di causa del
16 gennaio 2025, l’UMA propone di respingere il ricorso, rinvia alla propria
decisione su opposizione ed in aggiunta osserva che, adempiendo a quanto
indicato da questa Corte nella STCA 38.2024.5 del 29 aprile 2024, ha svolto una
serie di verifiche dalle quali è emerso quanto segue:
"
(…)
a) Difficoltà di
collocamento della signora RI 1 per motivi inerenti al mercato del lavoro
L’ufficio delle misure
attive ha provveduto a nuovi accertamenti (…) chiedendo al consulente del
personale __________ di precisare le sue conclusioni in merito alla
collocabilità della signora RI 1 nel settore della ristorazione/alberghiero
tenendo conto:
-
Del suo profilo professionale, della sua disponibilità e nel rispetto
dei suoi obblighi di madre;
-
Della disponibilità di posti di lavoro nel settore della
ristorazione/alberghiero
A questo scopo, il
nostro Ufficio ha fornito al consulente URC i pareri di due associazioni di
categoria attive in Ticino e i dati suoi posti vacanti segnalati al Servizio
Aziende.
Il 24 luglio 2024, il
consulente del personale __________ ha confermato di ritenere il profilo della
signora RI 1 spendibile sul mercato del lavoro della ristorazione tenuto conto
delle sue esigenze familiari e dei posti di lavoro effettivamente disponibili
nel periodo 2021-2022 (doc. 4).
Riteniamo che
quest’affermazione è basata su elementi concreti e pertinenti.
Il consulente ha
analizzato l’impiegabilità della ricorrente in base alla propria esperienza
acquisita negli anni di sostegno al reinserimento di persone in cerca d’impiego
e di comprensione delle esigenze specifiche del mercato del lavoro. Ha ritenuto
quindi il profilo della signora RI 1 spendibile poiché ella vanta un’esperienza
lavorativa di quattordici anni nel settore della ristorazione e la propria
disponibilità al 60% è compatibile con le esigenze del mercato del lavoro in
quel settore e con i posti a tempo parziale esistenti.
La valutazione del
potenziale di collocamento della ricorrente realizzata dal consulente è stata
confermata da dati concreti. Da un lato il programma occupazionale __________
ha accertato che possiede buone competenze per essere attiva come addetta alla
ristorazione e dall’altro il parere delle due associazioni di categoria e il
numero di posti vacanti a tempo parziale segnalati dal Servizio aziende hanno
confermato l’esistenza di sbocchi professionali per la signora RI 1.
In merito alla
situazione del mercato del lavoro della ristorazione come pure alla
disponibilità di posti, confermiamo le argomentazioni esposte nella decisione
su opposizione fondate sulle cifre annuali e sulle prese di posizione delle
associazioni di categoria.
Presentare la
situazione del mercato del lavoro della ristorazione in Ticino basandosi sui
dati registrati in singoli mesi (dicembre e maggio) non è adeguato. Il settore
conosce infatti una disoccupazione stagionale. Nei mesi invernali, in
particolare da dicembre a febbraio, il numero di posti vacanti conosce il
livello più basso mentre quello delle persone disoccupate registra il suo
massimo. Nei mesi primaverili il numero di posti vacanti aumenta mentre quello
delle persone disoccupate si riduce, ma anche in questo caso solo i dati del
mese di maggio non sono dimostrativi della situazione. Il livello di
stagionalità più basso è raggiunto nei mesi estivi.
Le cifre presentate
dimostrano che la signora RI 1 poteva trovare un posto di lavoro adeguato alla
sua situazione e pertanto non era difficilmente collocabile per motivi inerenti
al mercato del lavoro.
È indiscutibile che in
primo luogo è la persona in cerca di impiego responsabile di svolgere ricerche
di lavoro mirate, adeguate e tempestive alla sua situazione anche grazie alla
piattaforma Job-Room. Tale piattaforma è infatti accessibile alle persone in
cerca di impiego iscritte all'URC e offre possibilità e vantaggi per la ricerca
di lavoro (Doc. 5):
-
consultazione con 5 giorni di anticipo dei posti vacanti sottoposti
all'obbligo di annuncio agli URC;
-
creazione di avvisi «job-alert»;
-
creazione di elenchi con i posti vacanti preferiti.
In occasione del primo
colloquio del 10 maggio 2021, la consulente del personale URC ha richiesto alla
signora RI 1 di svolgere le ricerche di lavoro visionando i siti internet per
Ia ricerca di impiego, tra cui Job-Room (Doc. 6). La ricorrente ha utilizzato
la piattaforma Job- Room, l'ha consultata e ha registrato le ricerche di lavoro
per trasmetterle poi mensilmente all'URC (Doc. 7).
La piattaforma Job-Room
viene aggiornata dal Servizio aziende URC con i posti vacanti segnalati dai
datori di lavoro. II Servizio conferma per iscritto all'azienda cosa viene
pubblicato. Uniamo alla presente le conferme di Iscrizione di 43 posti vacanti
pubblicati nel periodo dal 01.03.2021 al 02.12.2022 che abbiamo rilevato come
accessibili alla signora RI 1 ai quali non si è candidata (Doc. 8). La signora RI
1 si è candidata soltanto a uno di questi posti vacanti.
b) Situazione del mercato
del lavoro nella professione Assistente di studio dentale
Considerando che la
condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata, nella
decisione del 20 agosto 2024 (Doc. 9) il nostro Ufficio non è entrato nel
merito della condizione relativa al miglioramento delle possibilità di
collocamento.
In primo luogo si
tratta infatti di verificare la difficoltà di collocamento imputabile a motivi
inerenti al mercato del lavoro. Soltanto dopo che questa difficoltà è stata
confermata, possono essere considerati gli sbocchi esistenti al termine
dell'apprendistato sul mercato del lavoro.
Nel presente caso, il
nostro Ufficio ribadisce di non ritenere la ricorrente difficilmente
collocabile per motivi inerenti al mercato del lavoro, come confermato nella
decisione su opposizione.
Con lettera datata
04.01.2022, il datore di lavoro Dr. __________ ha confermato di eventualmente
poter prendere in considerazione la possibilità di assumere la signora RI 1 al
termine dell'apprendistato.
Si rileva inoltre che
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la dichiarazione del 16
gennaio 2024 (Doc. 10) riguarda solo l'impegno dello studio Dr. med. dent. __________
ad assumere la signora RI 1 in veste di apprendista, non risultano invece
dichiarazioni che attestino la volontà del datore di lavoro di assumere la
ricorrente al termine dell'apprendistato. In una sentenza il TCA aveva pure
confermato che "è il numero di persone iscritte in disoccupazione in un
settore specifico che determina /a situazione nel mercato del lavoro e non la
constatazione che in quel settore vi sono dei singoli datori di lavoro che
ricercano del personale mediante annunci su giornali o riviste." (cfr.
STCA 38.2017.80 dell'8 gennaio 2018 consid. 2.6).
A margine confermiamo
che la formazione intrapresa dalla ricorrente è prevista in un settore con
probabili sbocchi professionali. Rileviamo tuttavia che ad oggi 31 persone
qualificate in questa professione sono alla ricerca di un impiego.” (cfr. doc.
III)
1.8. Nella propria replica del 31
gennaio 2025, il legale della ricorrente, oltre a rinviare a quanto già
indicato nel proprio gravame, osserva quanto segue:
"
(…) Contrariamente a quanto tenta, invano, di sostenere l’UMA, non vi
sono dati concreti a sostegno della tesi secondo cui la signora RI 1 non aveva
difficoltà di collocamento. Vero è che il programma __________ ha accertato che
la stessa possiede buone competenze per essere attiva come addetta della
ristorazione; ma è anche vero che in oltre 13 mesi di disoccupazione e
118 ricerche di impiego non è stato possibile per la ricorrente trovare
una nuova occupazione. Ciò dimostra che a volte essere competenti non è
sufficiente per trovare lavoro in un ramo notoriamente precario e con
fluttuazioni d’impiego stagionali. Si ribadisce, per l’ennesima volta,
che nemmeno i consulenti URC sono riusciti a trovare un’occupazione
adeguata all’allora assicurata, basti ricordare che all’epoca fu indicato nel
rapporto delle azioni di reinserimento che “non vi sono posti vacanti
adeguate al profilo personale da segnalare” (cfr. doc. 9 incarto
UMA)
Lampante dunque
l’incoerenza dell’UMA!”.
L’avv. RA 1 contesta, poi, quanto
indicato dalla parte resistente ponendo quanto segue a fondamento delle proprie
argomentazioni:
"
(…) Come già indicato a più riprese, fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI). È lo stesso UMA ad affermare che nel settore della ristorazione è
presente una marcata disoccupazione stagionale!
E che nei mesi
invernali il livello di disoccupazione è più alto. Ciò che viene dimostrato
anche dalle posizioni asseritamente vacanti prodotte sub Doc. 8 (allegato alla
risposta). Vi sono infatti almeno 8 annunci che offrono un posto di lavoro a
tempo determinato. In tal modo non viene in alcun modo rispettato lo scopo
della LADI, ovvero di favorire una reintegrazione duratura. Così facendo ci si
limita a trovare un'occupazione a personale che poco tempo dopo dovrà di nuovo
far capo alla disoccupazione.
Per quanto concerne le
reiterate critiche circa gli sforzi profusi dalla ricorrente nella ricerca di
un impiego si ribadisce che sono contestate e, come già accertato anche da
questa Corte, del tutto irrilevanti posto che la signora RI 1 non è mai stata
sanzionata al riguardo.
L'UMA allega alla
propria risposta del 16 gennaio 2025 le conferme di iscrizione di 40 (e non 43)
posti di lavoro (Doc, 8). A questo proposito, si precisa che:
-
ben 7 di questi annunci sono precedenti (cfr. annuncio del __________
del 1º marzo 2021) o successivi al periodo in cui la ricorrente era iscritta in
disoccupazione;
-
l'annuncio del 24 marzo 2022 ha come requisito l'ottenimento del
certificato federale di formazione pratica (CFP) quale addetto di ristorazione
che la ricorrente non possiede;
-
8 annunci offrono un posto di lavoro a tempo determinato;
-
5 annunci richiedono la conoscenza del tedesco, del francese e/o
dell'inglese. Lingue che la ricorrente non conosce (cfr. CV della ricorrente,
Doc. 5 incarto UMA).
Senza dimenticare che
la maggior parte degli annunci richiede la necessità di lavorare a turni,
rispettivamente su chiamata. Tutti questi elementi dimostrano che tali posti di
lavoro non erano confacenti al profilo della ricorrente e non permettono in
nessun caso di dimostrare la collocabilità della stessa.
Inoltre, l'UMA omette
convenientemente di prendere posizione sulle contestazioni della ricorrente
secondo cui se davvero tali posti vacanti fossero a lei adatti sarebbe lecito
presupporre l'URC li avrebbe segnalati tempestivamente all'assicurata; ciò che
non è avvenuto. Non si dimentichi infatti che è lo stesso URC ad indicare che
"non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo personale da
segnalare" (cfr. Doc. 9 incarto UMA).
Si sottolinea altresì
che ogni "conferma di iscrizione" di cui al Doc. 8 riporta svariate
assegnazioni proposte dall'URC, quasi sempre tra le 5 e le 10. Per nessuno di
questi posti vacanti è stata inviata un'assegnazione ad un posto di lavoro alla
ricorrente, risulta evidente che non si trattava di posti di lavoro considerati
a lei adatti.”
Sulla riqualifica della propria
assistita, infine, il legale rammenta che il “presupposto fondamentale per
il riconoscimento degli AFO è che la formazione intrapresa dall’assicurato
migliori la sua idoneità al collocamento”, ai sensi di quanto prevede l’art.
59 cpv. 2 lett. a LADI. Osserva, poi, che “al contrario di quanto indica
I'UMA nella sua risposta del 16 gennaio 2025, il Dr. med. dent. __________ è
intenzionato ad assumere la ricorrente alla fine del proprio apprendistato
(cfr. Doc. l). Egli ha infatti dichiarato che: "Il suo impegno sia
lavorativo che scolastico è stato fino ad ora totale ed irreprensibile
dimostrandosi una studentessa modello sotto ogni punto di vista. La sua ferrea
volontà di riqualificarsi professionalmente sarà stata una scommessa vincente,
tanto che il suo contratto di lavoro con assunzione al 100% di durata
indeterminata a partire dal 1.08.2025 è già pronto da sottoscrivere e per
l'apposizione della firma si attende unicamente la conferma formale del
superamento scontato degli esami".
A proposito del numero di persone
in cerca di lavoro come assistente dentale, rispettivamente, nel settore della
ristorazione, il legale conclude come segue:
"
Per quanto concerne il miglioramento delle possibilità di collocamento a
seguito della formazione quale assistente dentale (AFC), è lo stesso UMA a
darne atto. Nulla muta il fatto che ci siano asseritamente 31 persone
qualificate in cerca d'impiego. Numero del tutto insignificante se rapportato
con le persone in cerca d'impiego nel settore della ristorazione che (in
Ticino) sono addirittura 807 (addetti alla ristorazione e ausiliari alla
ristorazione) mentre i posti vacanti sono solo 13.” (cfr. doc. V)
1.9. Con duplica del 13 febbraio 2025,
l’UMA, dapprima e relativamente alle “difficoltà di collocamento per motivi
inerenti al mercato del lavoro” ha ribadito “l’esistenza di sbocchi
professionali adeguati alla situazione della signora RI 1”. Sulle
conoscenze linguistiche richieste nell’iscrizioni dei posti vacanti,
l’amministrazione ha osservato che “per quanto riguarda le conoscenze
linguistiche di tedesco, francese e/o inglese richieste in alcuni annunci,
precisiamo che si tratta di "conoscenze di base" per l'orale e
"nessuna conoscenza" per lo scritto. In un caso la buona conoscenza
del tedesco orale rappresenta un vantaggio”, precisando che la ricorrente “possiede
un diploma di studi secondari superiori conseguito presso il Liceo __________”,
ove “l'inglese è materia di studio prevista sia al liceo sia alla scuola
media”.
L’UMA ha, poi, osservato quanto
segue:
"
(…) Contestiamo l'affermazione secondo cui i posti di lavoro a carattere
stagionale offerti nel settore della ristorazione non rispettano le condizioni
della LADI. Se questi non potessero essere considerati come adeguati ai sensi
della LADI, vorrebbe dire che di principio le persone iscritte in
disoccupazione precedentemente attive con contratto determinato nel settore
della ristorazione in Ticino dovrebbero essere sostenute nel ricercare lavoro
in un altro settore.
Il nostro Ufficio
conferma che il reinserimento professionale sul mercato del lavoro nel settore
della ristorazione in Ticino è considerato adeguato ai sensi della LADI.
Per quanto concerne le
osservazioni circa l'indicazione "non vi sono posizioni vacanti adeguate
al suo profilo professionale da segnalare" (cfr. Doc. 9 incarto UMA) ci
preme rilevare che è presente solo per 2 dei 10 colloqui di consulenza avuti
dalla signora RI 1 con l'Ufficio regionale di collocamento. Inoltre ribadiamo
quanto espresso negli scritti precedenti circa la responsabilità in primis
dell'assicurata nello svolgimento delle ricerche di lavoro.”
Infine,
sulla “riqualifica professionale” intrapresa dalla ricorrente, l’UMA si
è espresso come segue:
"
(…) Unicamente in data 24 gennaio 2025 il datore di lavoro ha confermato
l'intenzione di proporre un contratto di assunzione al 100% a tempo
indeterminato in caso di superamento degli esami finali previsti a
giugno/luglio 2025.
Ci preme rilevare che
la concessione di un assegno di formazione deve basarsi sulla verifica della
spendibilità del diploma sul mercato del lavoro al momento della decisione e
quindi all'inizio della formazione.” (cfr. doc. VII)
1.10. Con osservazioni del 25 febbraio
2025, il legale della ricorrente contesta, innanzitutto, “che i posti
vacanti segnalati dall’URC (…) permettano di accertare la spendibilità
dell’esperienza lavorativa della ricorrente sul mercato del lavoro”.
In merito alle conoscenze
linguistiche richieste in alcune di questa iscrizioni, rileva che le stesse non
erano limitate a conoscenze di base e precisa che l’inglese, per la ricorrente,
era materia di studio alle elementari, ma non al liceo, di modo che non si
potrebbe concludere che la medesima disponeva di sufficienti conoscenze della
lingua inglese, avendo, anzi, richiesto ai consulenti dell’URC di poter
frequentare dei corsi proprio di inglese.
A differenza di quanto fatto
valere dalla parte resistente, la ricorrente precisa, inoltre che laddove l’UMA
fa valere che “la buona conoscenza del tedesco orale rappresenta un
vantaggio”, si tratterebbe, invece, di “un requisito essenziale per
l’eventuale assunzione”.
Rilevando che l’UMA sostiene che
Marika Gianinazzi “non aveva alcuna difficoltà a trovare un’occupazione nel
suo settore di provenienza, senza tuttavia confrontarsi debitamente” con le
numerose ricerche di lavoro dalla medesima effettuate per 13 mesi, il legale
della medesima rammenta, poi, che in concreto “i consulenti URC non hanno
ritenuto opportuna l’assegnazione del posto di lavoro”. Ciò, fa valere
l’avv. Giudici, a conferma del fatto che gli impieghi oggetto delle iscrizioni
presentate dall’UMA in sede di risposta di causa “non erano stati ritenuti
confacenti alla situazione personale della ricorrente”. “Nella denegata
ipotesi secondo cui tali posti vacanti fossero da considerarsi adatti alla
ricorrente”, fa valere il legale, “emergerebbe, invero, un lampante
mancamento ai propri doveri da parte dell’URC.
Difatti, nonostante vi sia da
parte dell’assicurata/ricorrente un obbligo di ricerca ex art.17 LADI (per il
quale lo si ribadisce ella non è mai stata sanzionata) è altrettanto vero che è
compito dell’URC consigliare i disoccupati ed adoperarsi per collocarli
procedente all’assegnazione di posti di lavoro che ritiene adeguati alla loro
situazione concreta”.
In relazione alle iscrizioni
relativi a posti vacanti di durata determinata, il legale rileva che “il
fatto che il settore della ristorazione, soprattutto per il personale non
qualificato come la ricorrente, conoscenza una forte disoccupazione stagionale,
permette di dimostrare ancora una volta che le difficoltà di collocamento
riscontrate dalla ricorrente siano da ascriversi alla situazione del mercato
del lavoro in tale ambito. Non è di certo conforme all’obiettivo della LADI ritenere
adeguati posti di lavoro che comportano de facto di far capo nuovamente alle
indennità di disoccupazione non appena conclusa la stagione” (cfr. doc.
IX).
considerato in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se
l'assicurata ha diritto, oppure no, agli assegni per la formazione quale “assistente
dentale” postulati per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025,
negatile (anche) con la decisione su opposizione resa dall’UMA l’8 novembre
2024.
Il 1° luglio 2003 è entrata in
vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non
ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del
1995.
Questi provvedimenti si sono
rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione
e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione della
LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Pertanto, la giurisprudenza
concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava
le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la
disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente
la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI
(cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005).
2.2. Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire
la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo,
il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di
formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
L’art.
59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di
compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di
licenziamenti collettivi.
Considerandi
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento
degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4.
I
servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5.
I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014
consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04
del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10
dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
In una sentenza
8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così
espresso:
"
3.2
Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la
situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne
doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par
l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de
prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui
consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 a LACI, l'exprime désormais à
l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.
400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous
l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail
- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA
2005.
p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,
n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,
ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité
lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes.
Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle
générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur
le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de
toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c
p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la
formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28
pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les
circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours
litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par
une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation
du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré
était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto
2003).
Ai sensi
dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati
che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
Riguardo ai criteri
a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr.
pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.
2.3
Quale provvedimento
speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di
formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30
anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione,
consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre
anni.
L’art. 66a LADI ha il seguente
tenore:
" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata
massima di tre anni ai disoccupati che:
a. …
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.
2L’ufficio
di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata
della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.
3Gli
assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola
professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una
formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non
ricevono assegni di formazione.
4Gli
assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di
formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato
al termine della formazione."
Nel tenore in vigore fino al 30
giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto,
che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1
lettera b;".
L’art. 66b LADI, abrogato con
effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che:
"Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi
sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un
corrispondente attestato al termine della formazione.
(cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità
dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".
A proposito di queste modifiche,
nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:
" Art. 66a Assegni di formazione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata nel capoverso 1.
Al fine di garantire una prassi uniforme a livello
svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di
età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in
casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più
dai Cantoni.
Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al
fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.
Art. 66b Condizioni
materiali (abrogato)
Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso
4.
Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere
stralciato."
(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag.
2013, pto 2.1)
In dottrina, B.
Rubin in "Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014,
a proposito delle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare
degli assegni di formazione, si esprime così:
" (…) II
Conditions générales
10.
Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit
remplir les conditions du droit à l'indemnité de
chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ont aussi droit
aux AFO.
11.
D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent
améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du
travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être
accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne
sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin,
c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du
marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas
concret.
A
notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une
possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche
personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré
n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié
lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un
emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une
sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu
être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité).
L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait
toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.” (pag. 492)
2.4
Presupposto fondamentale per poter
beneficiare degli assegni è, come visto, che la formazione intrapresa
dall'assicurato migliori la sua idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2
lett. a LADI).
Nella Prassi LADI
PML (stato 1° gennaio 2025), ai punti A23 e 24, la Segreteria di Stato
dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3
agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del
10.
marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF
127.
V 57 consid. 3a pag. 61), ha sottolineato:
"
Miglioramento dell’idoneità al collocamento
A23 I PML si prefiggono
di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del
lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla
situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano
in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini
dell’assicurato.
A24 Come precisato a più
riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente
l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità
al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è
sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI
(Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione
contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un
provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo
miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato.”
Per poter
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è dunque
sufficiente che un corso o una formazione, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico,
possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo
tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel
caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo
professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988
N. 30).
In
diverse sentenze l’Alta Corte ha stabilito che non è importante stabilire se,
grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego
dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è
unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di
porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;
STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111;
DTF 111 V 38).
Nella
sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro,
ribadito che:
" (…) Ein
bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil
hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59
Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)." (cfr. STFA K., C 29/03 del 25 marzo 2003,
consid. 4.1)
B.
Rubin (in "Assurance-chômage"; Éditions Romandes,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 470-471 N° 8-9) ricorda che:
"
8.
Comme l'indique l'art. 59
al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment
pour but:
a. d'améliorer l'aptitude au placement des
assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; et
b. de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail.
9.
Il ressort de l'art. 59 al. 2 LACI que les
mesures de marché du travail doivent améliorer l'aptitude au placement des
assurés. Plus précisément, elles doivent augmenter leurs chances de retrouver
un emploi, c'est-à-dire améliorer leur employabilité. Mais seuls les besoins du
marché du travail doivent dicter le choix d'une mesure de marché du travail.
L'octroi d'une mesure doit donc répondre à une indication du marché du travail.
Les critères d'attribution d'une mesure de marché du travail dépendent à la
fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de
circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l'assuré,
liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil
ou à sa situation familiale. Ces critères s'examinent de façon prospective (ATF 128 V 192 consid. 7b/bb p. 198; arrêt du 28 mai 2013 [8C_202/2013] consid. 5.2)
et sans égard à d'éventuels autres cas où l'autorité compétente aurait attribué
à tort une mesure semblable à celle sollicitée. Il n'y a pas d'égalité dans
l'illégalité (arrêt du 4 août 2008 [8C_338/2007])."
Si veda, in merito, anche la STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018
pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286.
Ai punti F1-6 in
relazione agli assegni di formazione (AFO), la SECO ha, poi, precisato:
" ASSEGNI DI
FORMAZIONE (AFO)
art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI
SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
F1 Gli AFO intendono
permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione
di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro.
Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne
se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c).
Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non
può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).
F2 Il criterio
determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad
acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato
un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.
DESTINATARI
F3 Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che
adempiono le seguenti condizioni cumulative:
• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il
periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12
mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59
cpv. 3 LADI).
• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo
AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;
• Non dispongono di una formazione professionale completa o
riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego
nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI). F4 L’assicurato
non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un
documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze
professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere
accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una
formazione professionale riconosciuta in Svizzera.
F5 L’assicurato ha
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione
se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata
alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano
un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.
F6 Gli AFO possono
essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a
tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo
parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione
professionale corrisponde a tale tempo parziale. (…)”
Le direttive amministrative - come la Prassi LADI
emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.;
DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;
DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022.
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;
DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314.
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125.
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i
disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84
consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V
16.
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi
inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale
en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno
1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF
109.
V 169 consid. 3b).
In relazione alla
giurisprudenza di questa Corte in materia di assegni di formazione, si vedano
le STCA richiamate al consid. 2.5. della STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023,
cui si rinvia anche per gli elementi di fatto antecedenti alla decisione
in questione, che si ritengono, pertanto, noti alle parti ed in relazione ai
quali ci si limita, quindi, a richiamare tale giudizio, in particolare con
riferimento ai consid. 1.1.-1.6. e 2.6.
Analogamente, questa Corte rinvia
anche alla propria precedente sentenza STCA 38.2024.5 del 29 aprile 2024, in
particolare in relazione al contenuto dei consid. 1.1.-1.8. e 2.5.
2.5
Nel caso di specie, in data 14
giugno 2024 e quindi successivamente al secondo rinvio degli atti all’UMA da
parte del TCA (cfr. STCA 38.2023.18 del 19 giugno 2023 e STCA 38.2024.5. del 29
aprile 2024 e, in particolare, supra consid. 1.4.), l’amministrazione si è
rivolta ad HotellerieSuisse Ticino, cui ha chiesto di fornire una serie di informazioni,
e meglio come segue:
"
(…) ci rivolgiamo a voi come associazione di categoria nel settore
alberghiero e della ristorazione per raccogliere informazioni sull’evoluzione
del mercato del lavoro in questo settore in Ticino dal 2021 ad oggi. In particolare
siamo interessati all’evoluzione registrata per alcune professioni e ad
approfondimenti relativi all’accessibilità di posti di lavoro a tempo parziale.
Vi preghiamo di comunicarci i seguenti dati e di rispondere alle seguenti
domande.
a) Dati sui
posti di lavoro offerti quale addetto/a alla ristorazione e quale impiegato/a
di ristorazione. Se possibile, considerando le seguenti distinzioni
professione, anno, distretto e tempo pieno e tempo parziale. Inoltre vi
preghiamo di commentare l’evoluzione avuta (es. influssi, ecc.) e le
prospettive future.
b) Dati sui
posti di lavoro offerti in altre professioni affini a quelle indicate alla
domanda a).
c) Come
valutate la possibilità di accedere a questi posti di lavoro per persone non
qualificate ma con esperienza lavorativa pluriennale e disponibili a tempo
parziale per esigente di accudimento di figli (lavoro nelle ore diurne dal
lunedì al venerdì)? Queste persone possono essere considerate? Quali sono gli
aspetti decisivi per la loro assunzione? Per quali motivi non sono prese in
considerazione?
Ci sono differenze da
evidenziare nelle possibilità di assunzione in funzione del tipo di struttura
d’accoglienza (bar, ristorante, hotel/albergo, altro) e in base ai distretti,
in particolare per quanto riguarda Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisiotto e
Riviera?” (cfr. doc. 30)
Questo il riscontro fornito da
HotellerieSuisse di data 26 giugno 2024:
"
(…) Dopo un confronto interno, confermiamo di non essere in possesso dei
dati da lei richiesti nei punti a) e b).
Per quanto riguarda il
punto c), confermiamo che le strutture alberghiere affiliate alla nostra
associazione offrono sempre più spesso posti a tempo parziale. Esempi tipici
includono i turni mattutini per il servizio colazioni, i turni durante i
weekend o in concomitanza con eventi.
I fattori decisivi che
giocano un ruolo cruciale sono la flessibilità e la conoscenza della lingua
tedesca, particolarmente rilevante per le strutture alberghiere, mentre per i
grotti e ristoranti fuori città questa esigenza risulta meno determinante.”
(cfr. doc. 31)
A richieste di informazioni
sostanzialmente analoghe a quelle rivolte ad HotellerieSuisse (cfr. doc. 32),
GastroTicino Federazione esercenti albergatori, in data 11 luglio 2024, ha
risposto come segue:
"
(…)
a) (…) Non disponiamo
di dati scientifici, ma abbiamo le informazioni raccolte sul terreno durante le
visite agli associati. Le difficoltà nel settore spingono sempre più alla
ricerca di manodopera a tempo parziale e a ore. Anche perché, pure (…) nel
nostro settore si inizia a sentire la mancanza di forze nuove, anche in
conseguenza dell’erosione della forza lavoro disponibile, causata dai
pensionamenti.
La necessità del
settore è quindi rivolta anche ad addetti e impiegati della ristorazione. Tutto
questo, ci ha spinto a livello nazionale a impegnarci anche con il Piano in 5
punti per la ricerca di manodopera qualificata (www.gastrosuisse.ch) (…)
b) (…) Il vantaggio di
poter avere un PO (__________), ci agevola nella ricerca. Ci agevola
soprattutto nelle professioni affini di cuoco, aiuto cuoco, addetti,
lavapiatti, governanti. In conclusione, c’è dunque carenza di personale
qualificato e non.
c) (…) il tempo
parziale è sempre più diffuso nel settore anche se, chiaramente, a volte si
richiede la disponibilità durante i fine settimana. Non avendo orari d’ufficio,
ogni azienda ha le sue esigenze e peculiarità. Da considerare anche che sempre
più spesso, pure nel nostro settore, e in particolare nelle periferie delle
Città (200 m al di fuori delle piazze principali), gli EP chiudono alle ore
20:00 e nel fine settimana. Ben vengano dunque le diverse tipologie di
lavoratori, andando così incontro alle necessità di entrambe le parti.” (cfr.
doc. 33)
Con scritto del 24 luglio 2024,
l’URC, segnatamente nella persona del consulente del personale __________, “come
richiesto dal Tribunale”, ha formulato la propria “valutazione sulla
spendibilità dell’esperienza lavorativa pregressa dell’assicurata sul mercato
del lavoro nel rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce di posti in
tal senso effettivamente disponibili”, e meglio osservando quanto segue:
"
Nella valutazione che ho fatto quando mi sono occupato del caso, oltre
alle oggettive competenze e capacità di svolgere la professione di addetta alla
ristorazione della signora RI 1, sulla base della mia esperienza in qualità di
consulente, ho tenuto conto delle esigenze del mercato del lavoro nella
ristorazione in relazione ai limiti di disponibilità di ricerca impiego
definiti e concordati con la signora RI 1, in particolare la sua disponibilità
al collocamento (70% prima e 60% poi), rispettivamente gli obblighi famigliari
di madre (orari e non disponibilità nel fine settimana).
Ho avuto modo di
conoscere la signora RI 1 in occasione della consulenza, anche attraverso gli
atti che ho ricevuto quando sono subentrato al caso, e ho proseguito nella
strategia di ricerca di un posto di lavoro a tempo parziale nel settore della
ristorazione definita e concordata al momento della sua iscrizione in
disoccupazione. Aggiungo che la ricerca di un posto di lavoro attraverso
l'accesso esclusivo alle informazioni sui posti vacanti messi a disposizione
dai datori di lavoro in adempimento all'obbligo di annuncio faceva parte delle
responsabilità della signora RI 1 per raggiungere l'obiettivo di collocamento
nel settore. La signora mi ha informato del desiderio di riqualifica e a mia
volta l'ho informata che nell'ambito dell'assicurazione contro la
disoccupazione non sarebbe stato sostenibile un finanziamento in quanto
ritrovare un lavoro nel settore di provenienza era possibile. La sua
disponibilità al 60% per poter far fronte agli obblighi famigliari sono
legittimi e conformi con le esigenze dell'assicurazione contro la
disoccupazione e compatibili con le esigenze del mercato del lavoro. Ora il
Tribunale, nella sentenza, mi chiede di oggettivare maggiormente la
spendibilità dell'esperienza lavorativa dell'assicurata sul mercato del lavoro
nel rispetto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti in tal senso
effettivamente disponibili.
Di conseguenza, con il
supporto dell'UMA che mi ha fornito i pareri di due associazioni di categoria,
e dei dati a cui io non ho accesso diretto come utente COLSTA, ho confrontato
la mia valutazione fatta sulla base della mia esperienza in qualità di consulente,
con informazioni oggettive.
In particolare ho
avuto la conferma dai dati che la disponibilità di posti a tempo parziale nel
settore della ristorazione a partire dal 2021 era confermata, anzi in aumento
soprattutto nei distretti in cui cercava lavoro la signora RI 1. Questa
informazione abbiamo potuto raccoglierla attraverso la statistica (cfr.
allegato 3) dei posti vacanti segnalati al Servizio aziende.
Il parere delle due
associazioni di categoria (cfr. allegato 1 e allegato 2) conferma la carenza di
manodopera qualificata e non qualificata nel settore come pure un aumento di
offerte di lavoro a tempo parziale o a ore dovuto principalmente alla
difficoltà di reperire personale. Si evince inoltre che sempre più spesso gli
esercizi pubblici al di fuori del centro urbano chiudono nel fine settimana e
alla sera e che i datori di lavoro, per far fronte appunto alla carenza di
manodopera, sempre più accettano compromessi sugli orari di lavoro.
Le due associazioni di
categoria confermano di fatto la mia valutazione fatta in quel periodo, ossia
che era possibile trovare lavoro in quel settore, anche per una mamma con una
disponibilità limitata negli orari e nei giorni di lavoro.”
Sulla
base di queste motivazioni, __________, ha riconfermato “quindi la
spendibilità dell’esperienza lavorativa della signora RI 1 nel contesto della
ristorazione tenendo conto delle sue esigenze familiari ed alla luce dei posti
di lavoro effettivamente disponibili nel periodo 2021-2022” (cfr. doc. 34).
Alla propria valutazione, il
consulente del personale ha allegato gli scritti delle due associazioni di
categoria, per i quali già si è detto, ed il dettaglio dei “posti vacanti
segnalati negli URC in Ticino nel periodo 2021 e 2022 nella professione di
addetto alla ristorazione, suddivisi in posti a tempo pieno e posti a tempo
parziale”, dal quale emerge quanto segue:
Posti vacanti segnalati
Addetti di ristorazione 2021
Addetti di ristorazione 2022
Tempo pieno
381.
793.
Tempo parziale
261.
390.
Totale
642.
1’183
nonché il dettaglio dei “posti
vacanti segnalati negli URC in Ticino nel periodo 2021 e 2022 nella professione
di addetto alla ristorazione, suddivisi nei distretti”, che dà atto nei
seguenti dati:
Distretto
Bellinzona
Bellinzona
Blenio
Blenio
Leventina
Leventina
Locarno
Locarno
Anno
2021.
2022.
2021.
2022.
2021.
2022.
2021.
2022.
Tempo pieno
69.
83.
9.
14.
21.
12.
139.
271.
Tempo parziale
67.
145.
9.
3.
18.
5.
66.
73.
Distretto
Lugano
Lugano
Mendrisio
Mendrisio
Riviera
Riviera
Vallemaggia
Vallemaggia
Anno
2021.
2022.
2021.
2022.
2021.
2022.
2021.
2022.
Tempo pieno
82.
348.
33.
39.
14.
9.
14.
17.
Tempo parziale
86.
118.
16.
31.
6.
6.
0.
2.
Con decisione del 20 agosto 2024,
l’UMA ha respinto la domanda di RI 1 tesa al riconoscimento degli assegni di
formazione del 12 ottobre 2022, rilevando, in particolare che “i dati
statistici raccolti sull’obbligo di annuncio dei posti di lavoro per la
professione degli addetti alla ristorazione evidenziano un aumento del 50% dei
posti vacanti a tempo parziale che aumentano da 261 nel 2021 a 390 nel 2022,
confermando le dichiarazioni delle due associazioni di categoria. È oggettivo
ed evidente l’aumento dell’offerta di posti a tempo parziale nel periodo
2021-2022 soprattutto nelle zone geografiche in qui aveva dato disponibilità di
ricerca di impiega la signora RI 1 (nei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno
e Bellinzona la percentuale di aumento di questi posti è del 56%, con un
aumento dal 235 a 367 posti negli anni in oggetto). (…) siamo del parere che la
signora RI 1 non aveva difficoltà di collocamento nel settore della
ristorazione per ragioni inerenti il mercato del lavoro tenuto conto anche
della disponibilità di posti di lavoro a tempo parziale conciliabili con la sua
situazione.”
(cfr. doc. 35)
Con opposizione del 20 settembre
2024, RI 1, già rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione resa di
nei suoi confronti sulla base di argomentazioni che ha poi ripreso anche in
sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 36).
Tra la documentazione prodotta
dalla ricorrente in sede ricorsuale figura, in particolare:
-
la “tabella 4
Disoccupazioni iscritti in Ticino secondo il ramo economico”, dalla quale
risulta che nel settore dell’“alloggio e della ristorazione” a maggio
2022.
vi erano 411 disoccupati, in diminuzione di 58 unità rispetto al mese
precedente (-0.8 % dei disoccupati iscritti nl nostro Cantone);
-
la “statistica
SECO per il Cantone Ticino” dei “disoccupati iscritti agli Uffici
regionali di collocamento (URC) dicembre 2022” dalla quale risulta che a
fronte di un tasso di disoccupazione del 2.8%, con 4’657 disoccupati, il 21.5%
di questi era nel settore “alloggio e ristorazione”, che contava 1'001
disoccupati, in aumento del 14% rispetto al mese precedente ed in diminuzione
del 3.8% rispetto all’anno precedente, per un tasso di disoccupazione nel
settore del 15.1% (cfr. all. a doc. I).
In allegato alla propria risposta
di causa, invece, l’amministrazione ha in particolare prodotto quanto segue:
-
Le ricerche di lavoro svolte da RI 1 tra il maggio 2021 ed il luglio
2022.
(mancanti i dati del mese di giugno 2022 poiché dal 31 maggio al 30 giugno
2022.
la ricorrente è stata inabile al lavoro per malattia al 100%; cfr. all. G
a doc. I dell’inc. TCA 38.2024.5), per un totale di 191 candidature (la
stragrande maggioranza delle quali come cameriera/barista/addetta ed ausiliaria
di servizio nella ristorazione ed alcune come babysitter), di cui:
mese
Numero ricerche di lavoro
Maggio 2021
11.
Giugno 2021
18.
Luglio 2021
17.
Agosto 2021
15.
Settembre 2021
12.
Ottobre 2021
12.
Novembre 2021
13.
Dicembre 2021
15.
Gennaio 2022
12.
Febbraio 2022
12.
Marzo 2022
16.
Aprile 2022
14.
Maggio 2022
15.
Giugno 2022
Inabilità al 100%
Luglio 2022
9.
-
Le 40 “iscrizioni di un posto vacante sottoposto all’obbligo di
annuncio”, e meglio:
-
una riferita al mese
di marzo 2021, allorquando la ricorrente non si trovava ancora al beneficio
delle prestazioni LADI;
-
sei successive alla
disiscrizione di RI 1 dal sistema COLSTA;
1.
quella del 5 luglio 2021, per una
posizione quale “ausiliaria di servizio (ristorante)”, “cameriera/barista”,
a tempo indeterminato, per una candidata di sesso femminile tra i 22 ed i 35
anni, con un grado d’occupazione compreso tra il 20 ed il 50%, presso il Bar __________,
che prevedeva un “orario di lavoro ad ore e a chiamata”, per “profili
del __________”;
2.
quella del 28 luglio 2021, per una
posizione quale “ausiliare di servizio (ristorante)”, a tempo
determinato dal 1° agosto sino al 31 ottobre 2021, con un grado di occupazione
del 60-70%, con “orari di lavoro da concordare” presso il __________;
3.
quella del 31 agosto 2021 per una
posizione quale “ausiliario di servizio (ristorante)” / “cameriere su
chiamata a 10-50%”, con “disponibilità e flessibilità negli orari e
giorni di lavoro”, a tempo indeterminato, per “personale preferibilmente
della zona”, presso il __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal
TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta essere aperto il lunedì, martedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 07:00 alle ore 20:00, il venerdì dalle ore 07:00 alle ore
01:00 del sabato mattina ed il sabato dalle ore 07:30 alle ore 20:00);
4.
quella del 17 settembre 2021, per una
posizione quale “cameriere/a”, laddove la “conoscenza della lingua
tedesca costituisce un plus”, con “lavoro a turni giorni ed orari da
definire”, per un’“occupazione ad ore (50-70%)” a tempo
indeterminato, presso il Bar __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal
TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto 7/7, dalle 09.00 alle 22:00 il
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e dalle 09:00 alle 23:00
il venerdì);
5.
quella del 30 settembre 2021, per una
posizione quale “barista/cameriera” a tempo indeterminato, al 50-70%, da
lunedì al venerdì con “orari di lavoro diurni, da concordare”, presso il
__________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio
2025.
risulta essere aperto da lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00);
6.
quella del 6 ottobre 2021, per una
posizione quale “cameriere/a”, con un grado d’impiego previsto dal 20 al
50% a tempo indeterminato, per un “lavoro a turni, giorni ed orari di lavoro
da concordare”, presso il Ristorante __________ (ndr. che da una ricerca
effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta essere aperto da
lunedì a sabato, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:30 alle ore
23:30);
7.
quella del 19 ottobre 2021, per una
posizione di “cameriera”, con un grado d’occupazione del 50-60% a tempo
indeterminato, con “orari e turni di lavoro da concordare”, presso il
Ristorante __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10
febbraio 2025 risulta aperto 7/7 dalle 09:00 alle 00:00);
8.
quella del 3 novembre 2021, per una “cameriera
servizio cocktail”, a tempo indeterminato, per un grado d’occupazione del
30-70%, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare”, presso il
Ristorante Bar __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google
il 10 febbraio 2025 risulta aperto dal lunedì al mercoledì dalle 06:30 alle
00:00, il giovedì dalle 06:30 alle 01:00 del giorno seguente, il venerdì dalle
06:30 alle 02:00 del giorno seguenti ed il sabato dalle 18:00 alle 02:00 del
giorno seguente), indicante, tuttavia, quale luogo di lavoro “__________”;
9.
quella del 10 febbraio 2022, per un “cameriere”,
con un grado d’occupazione del 50%, con “giorni e orari di lavoro (…) da
concordare in base ai turni”, a tempo indeterminato, presso il Ristorante __________
(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta
aperto da mercoledì a domenica in settimana dalle ore 09:00 alle ore 00:00 e
nel weekend dalle ore 10:00 alle ore 00:00);
10.
quella del 15 febbraio 2022, per una “cameriera”,
a tempo indeterminato, “PERSONALE DELLA ZONA PREFERIBILMENTE”, al
50-60%, con “orari e turni di lavoro da concordare”, presso il
Ristorante __________, per i cui orari di apertura già si è detto;
11.
quella del 22 febbraio 2022, per un “cameriere”,
con “flessibilità (…) nel lavoro”, con un grado di impiego del 50% a
tempo indeterminato, “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base ai
turni”, presso il Bar __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal
TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto il lunedì ed il giovedì dalle
07:00 alle 21:00, il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08:00 alle
21:30 e la domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00);
12.
quella del 25 febbraio 2022, per la
posizione di “cameriere”, con un grado d’occupazione dal 40 al 50%, a
tempo indeterminato, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base
ai turni”, con “flessibilità (…) nel lavoro”, presso il Bar __________
(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta
aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno
seguente, il venerdì dalle ore 07:00 alle ore 02:00 del sabato ed il sabato
dalle 16:00 alle 02:00 del giorno seguente);
13.
quella del 28 febbraio 2022, per la
posizione di “cameriera al 40%-50%”, a tempo indeterminato, dalle “11:00
alle 14:00 oppure dalle 16:00 alle 20:00”, presso __________, raggiungibile
da __________ in un’ora di tragitto circa (cfr. googlemaps);
14.
quella del 3 marzo 2022, per la
posizione di “cameriere”, a tempo indeterminato, per un grado di
occupazione dal 20 al 50%, con “flessibilità (…) nel lavoro”, “giorni
e orari di lavoro (…) da concordare in base ai turni”, presso l’Osteria __________;
15.
quella del 10 marzo 2022, per la
posizione di “cameriera”, a tempo indeterminato, per un grado
d’occupazione dal 40% al 60%, con “giorni e orari di lavoro (…) da
concordare in base ai turni”, con “grandi conoscenze utilizzo palmari
(…) conoscenze nel mondo dei vini costituisce titolo preferenziale”, presso
il Ristorante __________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google
il 10 febbraio 2025 risulta aperto dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00
e dalle 19:30 alle 22:00 ed il sabato dalle 20:00 alle 22:00);
16.
quella per la posizione di “cameriera
a ore”, con “flessibilità” e “disponibilità al lavoro a turni”,
per un’occupazione dal 10 al 50% a tempo indeterminato, con “turni di lavoro
da concordare secondo le necessità”, presso il Ristorante Bar Pizzeria __________
(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta
aperto dal martedì al giovedì dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:30
ed il venerdì e sabato dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:30);
17.
quella del 17 marzo 2022, per la
posizione di “cameriere” a tempo indeterminato per una percentuale
d’occupazione dal 20 al 40%, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare
in base ai turni” presso l’Osteria __________ (ndr. che da una ricerca
effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperta 7/7 dalle 06:00
alle 02:00 del giorno successivo);
18.
quella del 17 marzo 2022, per la
posizione di “cameriera”, a tempo indeterminato, per un grado di impiego
dal 30 al 70%, con “flessibilità negli orari di lavoro”, “giorni e orari di
lavoro (…) da concordare in base ai turni”, presso il Caffè __________
(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta
aperto da lunedì a mercoledì dalle ore 14:00 alle 20:00 e da giovedì a sabato
dalle 14:00 alle 00:00);
19.
quella del 24 marzo 2022, per la
posizione di “collaboratrice / collaboratore gastronomia”, per la quale
era richiesto il Certificato federale di formazione pratica quale addetto di
ristorazione, a tempo indeterminato, con un grado d’occupazione dal 20 al 50%,
presso la __________;
20.
quella del 5 aprile 2022, per una
posizione di “cameriera” a tempo determinato sino al 31 luglio 2022, su
chiamata per una percentuale d’occupazione dal 20 al 30% presso il Bar __________
per il quale già si è detto;
21.
quella del 28 aprile 2022, per una
posizione di “ausiliaria di servizio (ristorante)”, con un grado di
occupazione dal 30 al 40%, a tempo determinato sino al 31 ottobre 2022, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 14:30, presso il Grotto __________;
22.
quella del 10 maggio 2022, per la
posizione di “addetto di ristorazione”, con “disponibilità e
flessibilità per gli orari di lavoro (su chiamata, turni dal lunedì al venerdì)
(…) nei consueti orari in vigore nel ramo”, per un grado di occupazione dal
10.
al 50% a tempo indeterminato presso il __________;
23.
quella di __________ del 13 maggio 2022,
per la posizione di “aiuto vendita/cassa/pulizia, per l’“occupazione di
personale a prestito tramite agenzia” al 10%, con giorni e orari di lavoro
da concordare in base ai turni a __________;
24.
quella del 25 maggio 2022 per la
posizione di “cameriere/a al ristorante __________”, con “disponibilità
al lavoro a turni”, a tempo indeterminato al 50%, con buone conoscenze di
inglese, presso __________;
25.
quella del 30 maggio 2022, per la
posizione di “tutto fare aiuto sala”, con “flessibilità nel lavoro”,
grado di impiego dal 40 al 70% a tempo indeterminato secondo “giorni e orari
da concordare in base ai turni” presso Ristorante __________ (ndr. che da
una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto dal
lunedì al mercoledì dalle 06:30 alle 00:00, il giovedì dalle 06:30 alle 01:00
del giorno seguente, il venerdì dalle 06:30 alle 02:00 del giorno seguenti ed
il sabato dalle 18:00 alle 02:00 del giorno seguente);
26.
quella del 27 maggio 2022, per la
posizione di “addetta ausiliaria al servizio ristorante” al 10%, a tempo
determinato dal 5 giugno al 30 ottobre 2022, presso Osteria __________;
27.
quella del 31 maggio 2022, per la
posizione di “cameriere/a a ore con contratto determinato”, con “disponibilità
ad orari diversi”, per “preferibilmente personale della zona”, per una
percentuale lavorativa del 50-60%, presso il Ristorante Bar __________ (ndr.
che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta
aperto 7/7, dal lunedì al giovedì dalle 06:30 alle 00:00, il venerdì ed il
sabato dalle 06:30 alle 01:00 del giorno seguente e la domenica dalle 07:00
alle 00:00);
28.
quella del 30 giugno 2022 per una
posizione di “cameriere”, per un grado di impiego “40/70%”, a
tempo determinato dal 1° agosto al 31 ottobre 2022, con “giorni e orari di
lavoro (…) da concordare in base ai turni”, con buona conoscenze di inglese
nonché conoscenze di base di tedesco e francese, presso l’Osteria __________
(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta
aperta da lunedì a mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 23:00, il giovedì ed il
venerdì dalle 09:00 alle 00:00 ed il sabato dalle 17:00 alle 00:00);
29.
quella del 1° luglio 2022, per una
posizione di “cameriera a ore”, con “flessibilità” e “disponibilità
al lavoro a turni”, con un grado di impiego dal 10 al 50% a tempo
indeterminato, presso il Ristorante __________, per il quale già si è detto;
30.
quella del 5 luglio 2022 per un impiego
quale “cameriera di sala”, offerto da __________, con “conoscenze
basi delle lingue nazionali”, a __________, al 60% dal 10 agosto al 25
agosto 2022, con “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base ai
turni”;
31.
quella del 5 luglio 2022 per la
posizione di “cameriere”, a tempo indeterminato, al “20/30%”, con
“giorni e orari (…) da concordare in base ai turni” presso il __________
(ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025
risulta aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00);
32.
quella del 7 luglio 2022, per la
posizione di “cameriere”, con grado di impiego “30/50%” a tempo
indeterminato, “giorni e orari di lavoro (…) da concordare in base ai turni”,
con conoscenze di base di tedesco, presso il Bar __________ (ndr. che da una
ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio 2025 risulta aperto 7/7, da
lunedì a giovedì dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, il venerdì
dalle ore 07:00 alle ore 02:00 del girono seguente, il sabato dalle ore 08:00
alle 02:00 del giorno seguente e la domenica dalle 09:00 alle 01:00 del giorno
seguente);
33.
quella del 20 luglio 2022, per la
posizione di “cameriere” a tempo indeterminato al 50% presso il Ristorante
__________ (ndr. che da una ricerca effettuata dal TCA su Google il 10 febbraio
2025.
risulta aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 14:00 e dalle
18:00 alle 00:00; cfr. all. a doc. III).
In allegato alla propria replica,
la ricorrente ha prodotto uno scritto di data 24 gennaio 2025, nel quale il dr.
med. dent. __________, suo attuale datore di lavoro, indica quanto segue:
"
(…) il contratto di apprendistato triennale della signora RI 1 terminerà
il prossimo 31.07.2025 dopo che nel mese di giugno si saranno tenuti gli esami
di fine tirocinio.
Il suo impegno sia
lavorativo che scolastico è stato fina ad ora totale ed irreprensibile
dimostrandosi una studentessa modella sotto ogni punto di vista. La sua ferrea
volontà di riqualificarsi professionalmente sarà stata una scommessa vincente,
tanto che il suo contratto di lavoro con assunzione al 100% di durata
indeterminata a partire dal 01.08.2025 è già pronto da sottoscrivere e per
l’apposizione della firma si attende unicamente la conferma formale del
superamento scontato degli esami.” (cfr. all. a doc. V).
Infine, in allegato alle proprie
osservazioni del 25 febbraio 2025, la ricorrente ha prodotto copia di una mail
del 1° agosto 2021, trasmessa all’allora propria consulente URC, nella quale
Marika Gianinazzi comunica che “sto guardando anche professioni che non
riguardano il mio settore ma tutti cercano personale che abbia almeno l’inglese
come seconda lingua, così come tanti nel settore della ristorazione. A tal
proposito mi sa dire se voi come ufficio di collocamento organizzate dei corsi
così da poter avere maggiore possibilità di impiego?” (cfr. all. J a doc.
IX).
In risposta, la collaboratrice
dell’URC aveva segnalato alla ricorrente che “riceverà prossimamente la
convocazione al programma occupazionale GastroSOS, che parte con un bilancio
delle competenze. In seguito potremo sicuramente valutare la possibilità di
eventuali corsi di formazione.” (cfr. all. J a doc. IX).
2.6
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte rileva che nella decisione su opposizione impugnata dalla ricorrente,
l’UMA ha negato il diritto a percepire le prestazioni che RI 1 aveva a suo
tempo richiesto ritenendo che in concreto non sarebbe soddisfatto il requisito
posto dall’art. 59 cpv. 2 LADI, dal momento in cui il collocamento
dell’interessata non sarebbe stato reso difficile da motivi inerenti al mercato
del lavoro.
Al contrario, la ricorrente fa
valere, da una parte, che il suo collocamento era intralciato per motivi legati
al mercato del lavoro e, d’altra parte, che l’apprendistato che sta svolgendo
migliora la sua idoneità al collocamento.
In concreto, il TCA rammenta che RI
1.
si è iscritta in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2021, alla ricerca
di un impiego a tempo parziale e meglio al 70% quale “barista-cameriera”,
professione che aveva già esercitato per quindici anni, precisando di avere un
figlio, nato il 9 agosto 2012 (cfr. doc. 3-5 e consid. cfr. STCA 38.2023.18 del
19.
giugno 2023, consid. 2.6.) e di essere disponibile a lavorare “dal lunedì
al venerdì – dalle 8 fino alle 15:30” (cfr. doc. 4).
Mentre stava frequentando il POT
presso l’Hotel __________ (previsto dal 10 agosto al 9 novembre 2021), e meglio
in data 14 settembre 2021, la ricorrente ha chiesto di ridurre la propria
percentuale di disponibilità al collocamento al 60%. Modifica, questa, divenuta
poi effettiva dal 1° ottobre successivo, per la fascia oraria dalle ore 09:00
alle ore 14:00, sempre dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 9 e 15).
Nel corso dei 13 mesi (giugno
2021-luglio 2022 compresi, eccettuato, per i motivi già indicati al
considerando precedente, giugno 2022) durante i quali ha beneficiato delle
prestazioni LADI, RI 1 ha effettuato 180 ricerche di lavoro (cui se ne aggiungono
11.
svolte già per il mese di maggio 2021, soprattutto nella sua professione),
per una media di 13.85 ricerche al mese.
Come questa Corte ha già rilevato
nelle proprie precedenti sentenze, in relazione a tali ricerche l’assicurata
non ha ricevuto alcuna sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
supra consid. 1.2. e 1.4.).
Queste ricerche sono quindi state
considerate dall’URC, che nulla aveva eccepito al riguardo, già a suo tempo,
sufficienti e valide tanto in termini qualitativi che quantitativi.
Nella decisione su opposizione
impugnata, l’UMA sostiene che negli stessi 13 mesi, la ricorrente “era
(…) nella condizione privilegiata di individuare e di candidarsi
tempestivamente ai posti vacanti annunciati dai datori di lavoro, in
particolare quelli che meglio si adeguavano alla sua situazione personale. (…)
lei non si è candidata ai numerosi posti accessibili pubblicati sulla
piattaforma citata” (cfr. supra consid. 1.5.).
Nella risposta di causa, la
Sezione del lavoro indica, poi, che erano “accessibili alla signora RI 1”
le conferme d’“iscrizione di un posto vacante sottoposto all’obbligo di
annuncio” per “43 [recte: 40]” posizioni cui la ricorrente avrebbe
avuto accesso prima che venissero rese pubbliche, grazie a JobRoom. L’amministrazione
rimprovera alla ricorrente di non essersi, però, candidata.
La presenza di queste 40
iscrizioni di posti vacanti, per delle posizioni lavorative che l’UMA ritiene
fossero tutte accessibili alla ricorrente (“Dopo esame dei posti di lavoro a
tempo parziale come “addetta alla ristorazione” annunciati dalle aziende nel
2021.
e nel 2022 al Servizio pubblico di collocamento del Canton Ticino, abbiamo
ritenuto che almeno 40 erano conciliabili con la situazione dell’assicurata: (…)
Questi posti esistevano ed erano accessibili all’opponente in maniera autonoma,
coma da istruzioni ricevute il 10.05.2021, ma lei non si è candidata”; cfr.
supra consid. 1.5.), stando alla tesi della parte resistente, proverebbe che “la
condizione relativa alla difficoltà di collocamento non è rispettata” (cfr.
supra consid. 1.7.).
Al riguardo, il TCA rileva
innanzitutto che 7 delle 40 iscrizioni per posizioni vacanti, come visto (cfr.
supra consid. 2.5.), concernono periodi antecedenti all’iscrizione in
disoccupazione o successivi all’inizio dell’AFC quale assistente dentale
intrapreso dalla ricorrente a decorrere dal 1° agosto 2022 e, quindi, non
vengono tenute in considerazione dal TCA ai fini del presente giudizio.
A proposito delle 33 restanti
iscrizioni, il TCA rammenta, innanzitutto, che la disponibilità oraria fornita
dalla ricorrente si estendeva, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre
2021, alla fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì.
Delle restanti posizioni vacanti
segnalate dall’UMA in sede di risposta di causa, 5 sono state iscritte in
questo lasso temporale.
Sennonché, quella iscritta il 5
luglio 2021 concerneva, come visto, la posizione di “ausiliaria di servizio
(ristorante)”, presso un bar di __________, per orari non meglio precisati
ed impiego “a ore e a chiamata”, per “profili del __________”. Se
già sotto questo ultimo aspetto il profilo ricercato non si adeguava a quello
della ricorrente (residente nel __________), nulla permette, poi, di
concludere, contrariamente a quanto preteso dall’UMA, che dal profilo delle sue
esigenze di madre e quindi degli orari in cui aveva dato la propria
disponibilità, la posizione in questione (in un luogo di lavoro che per un
impiego su chiamata dista, peraltro, dai 45 ai 55 minuti di tragitto senza
traffico da __________) fosse accessibile per RI 1.
La posizione vacante iscritta il
28.
luglio 2021 a tempo determinato per il periodo da agosto ad ottobre presso
il Consorzio Casa Anziani di Riviera, per una percentuale lavorativa del 60-70%
aveva “orari di lavoro da concordare”, che nulla permette di concludere
fossero compatibili con le esigenze della ricorrente.
La posizione vacante iscritta il
31.
agosto 2021, pure non risultava adeguata alla ricorrente, dal momento che concerneva
una posizione che, in un esercizio pubblico (in seguito: EP) aperto da lunedì a
sabato, sin dalle 07:00 del mattino e fino alle 20:00 o all’01:00, richiedeva “flessibilità
negli orari e giorni di lavoro”, destinata a “personale preferibilmente
della zona”. Anche in questo caso, la conclusione dell’amministrazione, secondo
la quale tale posto di lavoro, tenuto conto delle esigenze di madre della
ricorrente, fosse “accessibile” per l’assicurata, non trova alcun
supporto.
La posizione vacante iscritta il
17.
settembre 2021, poi, concerneva un EP aperto 7/7, a __________, con orari di
apertura che vanno sino alle 22:00-23:00, turni indefiniti, per la quale la
lingua tedesca, che la ricorrente non parla, costituiva “un plus”. Nuovamente
non risulta comprovato che la posizione offerta fosse accessibile a RI 1 e
conforme alle sue esigenze.
Infine, per il periodo in esame,
la posizione iscritta il 30 settembre 2021 concerneva un EP sito a __________
aperto sì, da lunedì a venerdì, ma dalle 06:00 alle 20:00 con “lavoro a
turni”, “giorni ed orari da definire”, e nulla permette, neppure in
questo caso, di concludere che tale posizione fosse conforme alle esigenze
della ricorrente.
Per il periodo successivo, e
meglio dal 1° ottobre al 31 luglio 2022, come visto, la ricorrente ha ridotto
la propria disponibilità oraria alla fascia dalle ore 09:00 alle ore 14:00,
mantenendola sempre dal lunedì al venerdì in quanto voleva ampliare il proprio
raggio di ricerca di un’occupazione ad altri distretti, oltre che al __________
(“la riduzione della disponibilità di collocamento della ricorrente è da
ricondurre esclusivamente all’intenzione di ampliare la ricerca di
un’occupazione anche fuori dalla regione luganese”; “Inoltre, preciso che prima
del 1° ottobre 2021 la disponibilità al collocamento era del 70% ed è stata
ridotto su suo consiglio ritenuto che doveva cercare un’occupazione anche fuori
dal luganese, ciò che avrebbe comportato un tempo di trasferta più lungo.” cfr.
STCA 38.2024.5. del 29 aprile 2024, consid. 1.4. e 2.8.).
A proposito delle iscrizioni per
posti vacanti a tempo indeterminato nel periodo in questione, questa Corte
rileva che le stesse concernevano per larga maggioranza degli EP, sparsi anche
da __________, a __________, a __________, ecc., che, al di là di eventuali
preferenze per personale della zona e richieste di conoscenze linguistiche di
cui RI 1 non dispone, risultavano aperti (verifica, questa, a cui peraltro
l’UMA non ha proceduto):
-
anche la sera, delle volte anche sino alle 02:00 del mattino;
-
piuttosto che dalle 06:00 del mattino;
-
anche nei fine settimana;
-
con orari e turni di lavoro da concordare e quindi non necessariamente
compatibili - rammentato che come rilevato dalle Associazioni di categoria i
turni devono rispettare le esigenze della singola azienda, la necessità di
essere flessibili ed eventualmente di essere operativi nel weekend (cfr. supra
consid. 2.5. e infra) - con le esigenze di madre di RI 1.
Tre le iscrizioni prodotte
dall’UMA, solamente le posizioni iscritte:
-
il 28 febbraio 2022, presso un EP di __________, con un grado
d’occupazione del 40-50%, che prevedeva due fasce orarie, una dalle 11:00 alle
14:00 ed una dalle 16:00 alle 20:00 (quest’ultima non compatibile con le
esigenze della ricorrente),
-
il 28 aprile 2022, presso il Grotto del Paolin a Figino, con un grado di
occupazione dal 30 al 40%, a tempo determinato sino a fine ottobre 2022, dal
lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 14:30
potevano, ed in ogni
caso solo in parte, sembrare apparentemente conformi alle esigenze della
ricorrente, che aveva dato la propria disponibilità, dal 1° ottobre 2021, dalle
ore 09:00 alle ore 14:00.
Per tutte le altre iscrizioni di
posti vacanti, ricordato che l’amministrazione in primis riconosce come
eventuali turni avrebbero dovuto essere concordati con il datore (cfr. supra
consid. 1.5.; “Disponibilità richiesta dal lunedì al venerdì in orari diurni oppure
secondo turni da convenire”), nulla permette di concludere che ve ne
fossero di effettivamente accessibili alla ricorrente. Analogamente dicasi in
relazione al dettaglio dei “posti vacanti segnalati negli URC in Ticino nel
periodo 2021 e 2022 nella professione di addetto alla ristorazione, suddivisi
nei distretti” (cfr. supra consid. 2.5.).
Ora, 180 ricerche di lavoro
svolte in 13 mesi - alcune delle quali, peraltro, relative a posizioni poi
risultate tra le iscrizioni per posti vacanti, si pensi alle iscrizioni del 3
novembre 2021 e del 30 maggio 2022 per una posizione presso il Bar __________,
per il quale RI 1 si era candidata il 9 agosto 2021 (laddove “nel colloquio
telefonico il responsabile mi ha riferito che necessitano di una persona che
sia disponibile nelle ore serali” cfr. all. 7 a doc III) ed il 22 febbraio
2022, o a quella del 10 maggio 2022 per il __________, ove la candidatura è
stata trasmessa il 13 maggio 2022 -, non possono essere inficiate
dall’iscrizione di quei soli due posti vacanti, ad __________ (per il quale la
ricorrente per lavorare tre ore al giorno avrebbe dovuto affrontarne almeno due
di tragitto spostandosi in automobile, e questo senza tenere conto di eventuale
traffico), o Figino, né si può ritenere, in ragione di quella sola iscrizione cui
la ricorrente non si è candidata, che il suo collocamento non fosse intralciato
per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Inoltre e soprattutto, il TCA
constata che alla ricorrente non è stato assegnato alcun impiego adeguato, e
questo neppure dopo ch’ella ha frequentato il POT __________ (sul tema cfr. D. Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chómage, Ed. Helbing
& Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 354-355 nº 541)”.
In relazione ai posti di lavoro assegnati
alla ricorrente tra agosto e novembre 2021, infatti, il TCA ricorda che i
relativi esiti davano atto del fatto che non si trattava di impieghi adeguati
alla situazione di RI 1 (richiedendo i rispettivi potenziali datori di lavoro
disponibilità per il turno serale e per il fine settimana; cfr. STCA 38.2023.18
del 19 giugno 2023, consid. 2.6.). Prova ne è che, anche in questo caso, ella
non ha ricevuto alcuna sanzione.
A proposito dell’affermazione
della parte ricorrente che contesta “(…) quanto asserito dal rappresentante
legale secondo cui l’osservazione del consulente URC “non vi sono posizioni
vacanti adeguate al suo profilo persone da segnalare” contenuta nei verbali dei
colloqui di consulenza sia da considerare come prova della spendibilità sul
mercato del lavoro. Tale affermazione va infatti contestualizzata al momento
del colloquio in cui, se il consulente lo afferma, non vi erano posizioni
aperte. Le posizioni vacanti a cui si riferisce il consulente URC sono quelle
annunciate dalle aziende al servizio pubblico di collocamento e sono pubblicate
sulla piattaforma Job-room” (cfr. supra consid. 1.5.), il TCA si limita a
rilevare che una delle iscrizioni che ritiene, poi, fosse stata accessibile
alla ricorrente, è stata iscritta il 10 marzo 2022, giorno nel quale si è
tenuto uno dei colloqui con il consulente del personale __________ (cfr. supra
consid. 2.5. e doc. 9).
A tale proposito, inoltre, in
merito all’affermazione dell’UMA secondo cui “le osservazioni circa
l'indicazione "non vi sono posizioni vacanti adeguate al suo profilo
professionale da segnalare" (…) è presente solo per 2 dei 10 colloqui di
consulenza avuti dalla signora RI 1 con l'Ufficio regionale di collocamento.”
(cfr. supra consid. 1.9.), il TCA rileva che trattasi anche dei soli due
colloqui svolti dal consulente __________, che ha poi redatto la valutazione
URC e la successiva presa di posizione (cfr. supra consid. 2.5.).
A proposito dei parziali
riscontri forniti da GastroSuisse e da HotellerieSuisse alle domande poste
dall’UMA – ricordato che entrambe le associazioni di categoria non sono state
in grado di fornire “dati sui posti di lavoro offerti quale addetto/a alla
ristorazione e quale impiegato/a di ristorazione” e/o “dati sui posti di
lavoro offerti in altre professioni affini” (cfr. supra consid. 2.5.) -
questa Corte rileva che le due associazioni si esprimono sì in termini di
disponibilità di posti di lavoro a tempo parziale nei rispettivi settori – e
meglio ristorazione e alloggio, per i quali, ricorda questa Corte, la “statistica
SECO per il Cantone Ticino” dei “disoccupati iscritti agli Uffici
regionali di collocamento (URC) dicembre 2022”, contava il 21.5% (pari a
1'001 persone) del totale di tutti i disoccupati; cfr. supra consid. 2.5.) -
condizionati, però a:
-
flessibilità;
-
conoscenza della lingua tedesca;
-
turni mattutini per il servizio colazione;
-
turni durante i fine settimana;
-
turni durante eventi,
per quanto attiene ad
HotellerieSuisse ed a:
-
disponibilità nei fine settimana;
-
esigenze delle singole aziende “non avendo orari d’ufficio”,
in relazione a quanto comunicato
da GastroSuisse, che ha rammentato l’utilità del “__________” - precisando, “ci
agevola nella ricerca. Ci agevola soprattutto nelle professioni affini di
cuoco, aiuto cuoco, addetti, lavapiatti, governanti”.
Il TCA rileva che tale POT è
stato frequentato dalla ricorrente che, in esito a quell’esperienza, non ha,
però, reperito un’occupazione. Nemmeno gliene sono, poi, state assegnate.
Alla luce di tutto quanto
precede, questa Corte non può ritenere dimostrato che la pregressa esperienza
lavorativa di RI 1 era concretamente sfruttabile sul mercato del lavoro tenuto
conto della sua situazione personale (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI).
Questo vale sia per quanto
attiene alla disponibilità data al 70% nella fascia oraria dalle 08:00 alle ore
15:30, sia per quella al 60% dalle 09:00 alle 14:00 che, con riferimento alle
censure a suo tempo sollevate dalla parte resistente circa la maggior disponibilità
oraria fornita dall’interessata per l’AFC (cfr. supra consid. 1.3.), vale a
dire dalle ore 08:30 alle ore 16:30.
Alla luce di tutto quanto appena
esposto, questo Tribunale ritiene, dunque, che contrariamente a quanto preteso
dall’UMA, il collocamento dell’assicurata era intralciato per motivi inerenti
al mercato del lavoro.
2.7
Quanto, poi, alla questione di
sapere se la formazione intrapresa dalla ricorrente ne migliora l’idoneità al
collocamento, o meno, questa Corte prende, innanzitutto, atto del fatto che
l’UMA, nella propria risposta di causa, – sebbene non sia dato sapere quale sia
la fonte del dato relativo al numero di persone in cerca di un’occupazione
quale assistenti dentali, pari a 31 - si è espresso come segue:
"
(…) confermiamo che la formazione intrapresa dalla ricorrente è prevista
in un settore con probabili sbocchi professionali. Rileviamo tuttavia che ad
oggi 31 persone qualificate in questa professione sono alla ricerca di un
impiego.” (cfr. supra consid. 1.7.)
A mente
di questo Tribunale, in ogni caso, la formazione intrapresa, peraltro con
ottimi risultati, da RI 1 per ottenere l’AFC, quale assistente dentale, in
concreto, si rivela atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata.
Al
riguardo va sottolineato che senza tale formazione la ricorrente, alla luce
delle numerose (oltre 180) ricerche compiute in 13 mesi senza esito positivo, verosimilmente
continuerebbe, perlomeno temporaneamente, ad essere disoccupata (cfr. STFA C 117/00 dell’8 agosto 2000 consid. 3c).
In
concreto, in ragione di quanto indicato dal dr. med. dent. __________, che, da
ultimo ed in previsione dell’ormai prossimo conseguimento dell’AFC, si è
espresso nel senso che “il (…) contratto di lavoro” per RI 1, “con
assunzione al 100% di durata indeterminata a partire dal 01.08.2025 è già
pronto da sottoscrivere e per l’apposizione della firma si attende unicamente
la conferma formale del superamento scontato degli esami” (cfr. supra
consid. 2.5. ed all. a doc. V), appare altamente probabile se non quasi certo
che l'interessata, al termine della formazione in esame, avrà la possibilità di
continuare a lavorare presso lo studio dentistico ove già è attiva come
apprendista, a tempo indeterminato.
La
decisione su opposizione dell’8 novembre 2024 va di conseguenza annullata e la
domanda dell’ottobre 2022 dell’insorgente tendente all’ottenimento della presa
a carico da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi
relativi alla formazione per l’ottenimento dell’AFC quale assistente dentale
deve essere accolta.
2.8
Vincente
in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 2’500 a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente
(cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).
2.9
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16
gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;
STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile
2022.
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione dell’8 novembre 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive
affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro - Ufficio
delle misure attive verserà alla ricorrente fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti