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Decisione

38.2024.57

Nel caso di un ass.sospeso dal diritto all'ID per 35gg per avere di fatto rifiutato un impiego adeguato di durata indet.quale meccanico la docum.agli atti non consente di stabilire il reale motivo per cui non ha avuto luogo la giornata di prova. Rinvio degli atti all'amm.per complemento istruttorio

10 marzo 2025Italiano60 min

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.57

rs

Lugano

10 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14

novembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 14 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha

confermato la precedente decisione del 13 settembre 2024 (cfr. doc. 11=B1) con

la quale RI 1 (09.01.1996) è stato sospeso per 35 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego di

durata indeterminata quale meccanico di autoveicoli a tempo pieno presso il __________

assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 7

giugno 2024 (cfr. doc. B2 = 21).

L’amministrazione,

al riguardo, ha rilevato:

" (…) occorre

rilevare che la decisione impugnata non si basa sull’assunto che l’assicurato possa

aver preteso un salario eccessivo, disincentivando così la propria assunzione.

Del resto, neppure il datore di lavoro ha confermato tale

versione, nonostante avesse dichiarato - in un primo momento - di non aver

assunto l'interessato proprio per quel motivo.

Le ulteriori argomentazioni su questo aspetto, addotte

dall'assicurato nelle osservazioni del 4 novembre 2024, risultano pertanto

ininfluenti.

La motivazione alla base della decisione di

sospensione risiede nella mancata presenza del signor RI 1 alla prova lavoro

concordata per il 21 giugno 2024. Su questo aspetto, il datore di lavoro ha sin

dal primo accertamento affermato che l'interessato non si era presentato alla prova,

confermando questa versione anche nell'ambito degli ulteriori accertamenti. In

particolare, il 17 ottobre 2024 l'UG ha sottoposto al datore di lavoro la

versione dell'assicurato, stante la quale la prova era prevista per il 21

giugno 2024 ma doveva - a suo dire - essere confermata dal datore di lavoro con

due giorni di preavviso. In merito a questa versione, il datore di lavoro ha risposto

nei seguenti termini:

“(…) Il sig. RI 1 è bugiardo doveva fare

la prova il giovedì ma non si è presentato. Il giorno era già fissato. (...)”

L'esito del sufferito accertamento è stato trasmesso, per

eventuali osservazioni, all'assicurato il quale, per il tramite di RA 1, ha

nuovamente eccepito che “(...) nessuna conferma circa la concreta volontà

del signor __________ di effettuare una giornata di prova è MAI seguita al

colloquio personale del 17 giugno 2024 (...)” (cfr. osservazioni 4 novembre

2024 di RA 1 all'UG).

Nel caso concreto, l'assicurato non ha mai contestato che una

prova fosse prevista per il 21 giugno 2024, ma ha altresì affermato di aver

egli stesso chiesto al datore di lavoro che confermasse tale prova con due

giorni di preavviso, ciò che non sarebbe avvenuto. Pertanto, a suo modo di

vedere, l’interesse del datore di lavoro nei suoi confronti sarebbe venuto meno

"per motivi di certo non riconducibili a quanto accertato

nell’istruttoria esperita dall'Ufficio del lavoro" (cfr. opposizione,

pag. 3).

Tale tesi non può essere condivisa, per i seguenti motivi.

Anzitutto, il datore di lavoro ha confermato che la prova lavoro

era stata fissata per il 21 giugno 2024, circostanza che neppure l'assicurato

contesta. Inoltre, nell'ambito dell'accertamento del 17 ottobre 2024, lo stesso

datore di lavoro ha sostanzialmente respinto la tesi della necessità di conferma

sostenuta dall'assicurato.

Alla luce della tempistica con la quale si sono svolti i fatti,

appare peraltro poco attendibile che il 17 giugno 2024 il datore di lavoro

possa aver concordato dì confermare (con due giorni di preavviso, ossia al più

tardi il 19 giugno 2024), una prova lavoro già prevista per il 21 giugno 2024.

E anche nell'ipotesi in cui abbia accettato tale incombenza, omettendo di

confermare la prova (vuoi per dimenticanza, vuoi per altra ragione e senza

escludere un eventuale malinteso), ciò non esime l'assicurato da colpa. Infatti,

al più tardi due giorni prima, non ricevendo l'asserita conferma e consapevole

che, comunque, il giorno di prova era fissato per il 21 giugno 2024, egli avrebbe

dovuto attivarsi presso il datore di lavoro per assicurarsi di poter svolgere

la prova, ricontattandolo e chiedendo conferma. Non intraprendendo alcunché,

l'assicurato ha de facto vanificato ogni possibilità di assunzione presso il

datore di lavoro in questione. (…)” (Doc. B2 pag. 4-5)

1.2. Contro

la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della stessa e in via subordinata la riduzione della sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione a 5 giorni.

A sostegno delle proprie pretese

ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

2.

Nel caso in esame, dagli atti risulta che

l’assicurato ha svolto correttamente un colloquio di lavoro, nel quale ha fatto

una buona impressione al potenziale datore di lavoro che gli ha proposto di

fare una prova di lavoro, accettata dal signor RI 1.

Di seguito la prova concordata non ha avuto luogo in quanto per

l'assicurato era stato stabilito che gli sarebbe stata preventivamente

confermata dal datore di lavoro, ciò che non è avvenuto. Secondo il datore di

lavoro una preventiva conferma non era stata concordata.

Prove:

doc. B1: Decisione del 13.9.2024

della Sezione del lavoro rif. __________

doc. B2: Decisione su opposizione

del 14 novembre 2024 della Sezione del lavoro

Si richiama: dalla Sezione del

lavoro l'inc. del signor RI 1, rif. __________

3.

Dagli atti risulta che secondo l'assicurato la prova era prevista

il giorno venerdì 21 giugno 2024 ma il datore di lavoro, correggendo tale data,

indica che si trattava del giovedì 20 giugno 2024 (doc. F: Sezione del lavoro,

inc. RI 1: lettera UG/__________ 17.10.2024).

In concreto il colloquio svolto dimostra la corretta disponibilità

dell'assicurato per tale lavoro, ed è infatti stata concordata una prova. Per

converso non vi era evidentemente stata raggiunta la necessaria chiarezza sulle

modalità della prova, con un evidente malinteso sia sul giorno che sulla

chiamata di conferma, ritenuta concordata dall'assicurato.

In tale situazione non si è in presenza di un rifiuto dell'impiego

da parte dell'assicurato, bensì di un'incomprensione e non si giustifica di

ritenere una colpa del signor RI 1.

Orbene, considerato quanto precede, si ritiene che l'interesse del

signor __________, che in un primo tempo aveva sostenuto e poi smentito che l’assicurato

avrebbe preteso il precedente salario (doc. E), per la candidatura del signor RI

1 sia venuto meno non per motivi riconducibili al signor RI 1.

Una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è

quindi ingiustificata. Se ne chiede l'annullamento.

Una sospensione di 35 giorni è in ogni caso chiaramente sproporzionata

e in via del tutto subordinata è da ridurre a 5 giorni al massimo.” (cfr. doc.

Fatti

I pag. 5-7).

1.3. Nella

sua risposta dell’8 gennaio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. Il 20 gennaio 2025 RA 1, per conto

dell’insorgente, ha osservato:

" (…) Si

conferma quanto esposto nel ricorso e si allega la precisazione 18 gennaio 2025

(doc. O) dell'assicurato e la documentazione che attesta come egli è sempre

stato attivo professionalmente (doc P: CV) e svolga seriamente le misure

lavorative proposte (doc. Q). Il signor RI 1 era concretamente interessato al

posto di lavoro in oggetto, tanto che è stato lui ad aver personalmente

sollecitato al datore di lavoro il colloquio del 17.6.2024 (doc. R: messaggio

17.6.2024). Nel colloquio il datore di lavoro gli ha indicato che avrebbe

confermato la prova lavorativa e dato che, come pure chiarito dal datore di

lavoro stesso, c'erano vari candidati, l’assenza di chiamata è stata

legittimamente intesa come mancanza di svolgimento. Se come pretende, a torto,

il datore di lavoro fosse stata vincolante, lo stesso avrebbe chiamato per una

benché minima verifica.” (Doc. V)

1.5. L’amministrazione, il 23 gennaio

2025, ha preso posizione al riguardo come segue:

" (…) Si

ribadisce che, dal punto di vista del datore di lavoro, il giorno della prova

lavoro era stato fissato per il 20 giugno 2024 (doc. 1 7/1).

Il ricorrente ha dal canto suo sostenuto, in un primo momento, che

la prova era fissata per il 21 giugno 2024 (doc. 10). Mentre per mezzo del doc.

G, diversamente da quanto sinora affermato, pretende persino che "non

era fissata la data della prova ma il signore ci pensava a farmi fare la

prova".

Le affermazioni del ricorrente si contraddicono in maniera

manifesta.

Il ricorrente sostiene inoltre che il datore di lavoro avesse

altri candidati e, pertanto, "l’assenza di chiamata è stata

legittimamente intesa come mancanza di svolgimento".

Come rilevato nella risposta di causa, al di là della discrepanza

sul giorno della prova (il 20 o il 21 giugno 2024), rimane il fatto che una

prova lavoro era stata concordata e che il ricorrente non ha intrapreso

alcunché per assicurarsi che la stessa avesse effettivamente luogo, rimanendo

in passiva attesa di una "conferma".

Sulla necessità di tale conferma, il datore di lavoro si è espresso

in modo categorico, affermando che il giorno era stato stabilito (20 giugno

2024), smentendo così l'assicurato (doc. 17/1). In sostanza, dal punto di vista

del datore di lavoro non c'era nessuna conferma da dare. E quand'anche i fatti

si fossero svolti come riferito dal ricorrente, non ricevendo l'asserita

conferma si ritiene che avrebbe dovuto contattare il datore d'i lavoro per

chiarimenti. De facto, egli si non si è presentato né il 20 giugno né il 21

giugno 2024.

Come già rilevato nella decisione impugnata e nella risposta di

causa, la tesi ricorsuale dell'assenza di conferma non basta a giustificare

l'immobilismo del ricorrente. Neppure il fatto che si sia procurato autonomamente

l'occasione per un colloquio presso la ditta in questione lo soccorre. Se, da

un lato, egli ha denotato intraprendenza e buona volontà, altrettanto non può dirsi

della prova lavoro, che sarebbe invero stata decisiva per la sua assunzione.

Per inciso, si ribadisce che egli era consapevole che il salario sarebbe

stato inferiore a quanto guadagnava in precedenza, il datore di lavoro essendo

stato chiarissimo al riguardo (doc. 15/1, risposta alle domande 3 e 4).

Pertanto, a fronte delle affermazioni contraddittorie del

ricorrente, nel caso concreto occorre conferire maggior attendibilità a quelle

del datore di lavoro. (…)” (Doc. VII)

1.6. La parte ricorrente, con scritto

del 14 febbraio 2025, ha puntualizzato:

" (…) Si

confermano integralmente le motivazioni esposte nel ricorso e nelle

osservazioni 20.1.2025. Si osserva che con la dichiarazione del 6.8.2024 il

signor RI 1 aveva ben indicato che "il potenziale datore di lavoro nel

colloquio ha indicato che aveva altri candidati e prendeva una decisione a chi

far fare la prova". Per la prova era stato

indicato un giorno per il quale, se del caso, andava confermata.

In tal senso, nel doc. G evocato dalla resistente, egli ha indicato che la data

"non era fissata". Ritenuto che il potenziale datore di lavoro nel

colloquio aveva indicato che aveva altri candidati e

prendeva una decisione a chi far fare la prova, il signor RI 1

attendeva l'eventuale conferma per fare la prova, come ben chiarisce il

messaggio e-mail 9.9.2024 (doc. 10).

D'altra parte il potenziale datore di lavoro con la dichiarazione

del 28.6.2024 ha indicato che il motivo della mancata assunzione del signor RI

1 era lo "stipendio richiesto di CHF 5'400.-", che riteneva

eccessivo, slavo poi chiarire nella risposta alla richiesta

d'informazione 11.10.2024 che RI 1 non aveva affatto preteso

questa somma. (…)”

1.7. Il doc. X è stato trasmesso per

conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro

abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a

seguito del comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante

quale meccanico di veicoli leggeri presso il __________.

2.2. In

virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare

un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La

terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,

ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle

prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la

sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata

prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato

ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo

d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo

cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il

rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata

ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento

della definizione di adeguatezza

La commissione peritale

valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto

all’indennità

Capoverso 1: prevede che

il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto

alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art

16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio

l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art.

16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di

conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.

non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro;

b.

non tiene convenientemente conto

delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla

situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.

compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile

prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non

si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.

necessita di un tragitto di oltre

due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre

la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo

secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di

assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.

implica da parte del lavoratore un

tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione

garantita;

h.

è svolta in un'azienda che ha

effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni

a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.

procura all'assicurato un salario

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato

riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con

il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento

può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo

l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta

revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera

b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di

inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo,

“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti

fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.

60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla

LADI.

2.4. La

costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata

il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;

DLA 1982 p. 43).

La

nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA

1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi

occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente

un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego

se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa

indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In

una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,

l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche

nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando

l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta

un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad

accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità

(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le

situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono

essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta

adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa

M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo

principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio

2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se

donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare

pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi

bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

704)."

In una

sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza

nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale

datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10

febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.

14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo

cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è

controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di

lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione

comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure

ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con

la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del

suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se

risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona

assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più

basso.

Nel caso che era chiamata a

giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio

conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine,

rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se

l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello

da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022

ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso

dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il giudizio

di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione inflitta ex

art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva accettato un

impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse

inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato

ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre giorni di prova,

e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale datore di lavoro

aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più di fr. 5'300 al

mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua disponibilità a concludere

un contratto di lavoro.

Il TF ha

puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di

impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria

aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non

rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla

colpa grave.

La nostra Massima istanza, con

giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,

ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di

31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto

aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore

di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo

dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in

vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di

un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021

del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso

contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la

sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il

suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo

determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al

Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

"

(…) la

prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di

un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma

essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le

trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)”

Con

giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO

contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle

assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha

confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un

assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,

nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con sentenza

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale

amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in

effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2

lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del

Considerandi

2.

marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un

assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di

presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al

potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

Con

sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza

ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di

un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un

collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno

per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione

tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile

2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della

sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14

agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso

di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un

impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva

rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto

che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato

che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di

rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione

ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro

non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Infine con sentenza 8C_350/2024 del

19.

giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,

non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,

ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Su queste questioni, vedi in

particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e

Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009

consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio

2011.

consid. 2.8.).

2.5

In una sentenza 38.2019.23 del 16

ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di

un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione

che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era

inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle

assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in

Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30

giugno 2020.

2.6

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In

virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

L'art.

45.

cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato,

senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di

una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7

Per

quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29

ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata

della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata

proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il

rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente

qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli

organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12.

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5.

aprile 2004. Su questo tema cfr. D.

Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in

RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il

modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni

sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso

per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre

mezze giornate di prova in un ristorante.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure

in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale

federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del

Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione

d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente

il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio

di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,

siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una

sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in

quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di

45.

giorni.

L’Alta Corte, con sentenze

8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF

8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34

a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la

propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20

giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un

messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato

erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da

31.

a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto

per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di

possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere

leggere né scrivere SMS.

In

un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA

2023.

N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza

ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la

sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo

termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando

così un serio interesse per quest’ultimo.

Con sentenza 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 il TF ha poi deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la

sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,

violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che

permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento

dell’amministrazione.

Al riguardo è stato osservato che non

è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,

dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo

al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di

collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua

inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel

prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato

quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella

già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale

federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che

aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha

precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi

di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi

restrittivamente.

L’autorità

decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa

delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento

dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad

esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio

2023.

consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione

familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid.

3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al

comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato

che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In

quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il

Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo

l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%.

In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto

2021.

di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e

le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo

2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto

corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato

quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha

rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi

proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di

ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al

termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la

riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in

caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in

quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo

riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.8

del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni);

STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35

giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il

modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su

opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non

aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un

messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57

del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione);

STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31

giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25

giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA

ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale

federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA

38.2021.1

del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la

sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.

(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso

al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020

(il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8

Nella

Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to

D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la

quale prevede, in particolare, quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o

di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1

nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di

durata

determinata o di un guadagno

intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1.

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3.

- 5

2.

2.

settimane

L

6-10

3.

3.

settimane

L

10.

- 15

4.

4.

settimane

L - M

15.

- 20

5.

2.

mesi

M

20.

- 27

6.

3.

mesi

M

23.

- 30

7.

4.

mesi

M - G

27.

- 34

8.

5.

mesi

G

30.

- 37

9.

6.

mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che

in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale

per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

La

Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

"

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da

circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il

loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della

sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.

4.2

= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio

2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che

indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati

dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso

specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto

della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha

stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a

torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato

insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF

8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto

2021.

consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9

Nel

caso concreto dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale ha

conseguito l’AFC quale meccanico di manutenzione per automobili nel 2018 (cfr.

doc. 4), dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2024 ha lavorato con tale funzione

presso il __________ (cfr. doc. 4; Hbis).

L’ex datore di lavoro ha indicato

che il rapporto di impiego è terminato a causa di riorganizzazione e calo del

lavoro (cfr. doc. Hbis).

Il

3.

maggio 2024 l’assicurato si è annunciato per il collocamento con effetto dal

1° giugno 2024, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% e di

ricercare un’occupazione in qualità di meccanico di veicoli leggeri (cfr. doc. 3).

L’URC

di __________, il 7 giugno 2024, gli ha assegnato un’occupazione presso il __________

come meccanico di manutenzione per automobili di durata indeterminata a tempo

pieno con inizio “da subito” e “retribuzione salariale in base al CCL

del ramo”, invitandolo a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24

ore (cfr. doc. 5/1).

Il

potenziale datore di lavoro, il 28 giugno 2024, ha compilato il modulo “Esito

della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurato non è

stato assunto e che il motivo era lo “stipendio richiesto 5’400” (doc.

5/3).

Il

ricorrente, nell’“Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” si è limitato

a indicare di non essere stato assunto, senza fornire particolari spiegazioni

al riguardo (cfr. doc. 5/2).

Il 6 agosto 2024 l’URC, dopo aver

segnalato all’assicurato che il potenziale datore di lavoro aveva comunicato di

non averlo assunto avendo richiesto uno stipendio mensile di fr. 5'400.-- e che

“in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione

sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal

diritto all’indennità (30 LADI)”, l’ha invitato a formulare eventuali

osservazioni (cfr. doc. 5/4).

L’insorgente, nella medesima

data, ha asserito che il 17 giugno 2024 aveva effettuato il colloquio con __________,

durante il quale si erano messi d’accordo per una prova che non aveva avuto

luogo, poiché non aveva ricevuto alcuna telefonata da parte del potenziale

datore di lavoro. In proposito l’assicurato ha specificato che __________

l’aveva informato che aveva altri candidati e che avrebbe deciso a chi far

svolgere la prova.

Il ricorrente ha poi osservato,

da un lato, che il potenziale datore di lavoro gli aveva posto alcune domande

riguardo allo stipendio e ad altre condizioni e che, siccome aveva con sé il

contratto di lavoro precedente, __________ gli aveva dato un’occhiata, notando

le date delle vacanze e il salario. Dall’altro, che l’assicurato gli ha, però,

indicato che non pretendeva lo stesso stipendio.

Infine l’insorgente ha affermato

di non avere ricevuto una proposta monetaria per un’assunzione (cfr. doc. 5/5).

L’URC, il 7 agosto

2024, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5).

Il 9 agosto 2024 la Sezione del

lavoro ha interpellato il __________ come segue:

" (…)

1.

Da chi e

come avete ricevuto la candidatura del signor RI 1?

2.

Per quale

posizione si è candidato l’interessato?

3.

In che

modalità ha avuto contatto con il signor RI 1? Cosa vi siete detti in tale occasione?

4.

Avete

svolto un colloquio di assunzione? Se sì, dove e quando? Se no, per quali

motivi?

5.

L’assicurato

ha svolto un periodo di prova presso di voi? Se sì, come è andato? Se no,

perché?

6.

Il posto

di lavoro che avrebbe offerto all’assicurato prevedeva un contratto di lavoro a

tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, voglia

indicarci la data di inizio e di fine dell’occupazione.

7.

Il posto

di lavoro offerto prevedeva un contratto a tempo pieno o parziale? In

caso di tempo parziale può indicarci il grado di occupazione e/o minimo di ore mensili

garantite?

8.

Quali

mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessato?

9.

Il profilo

del signor RI 1 era conforme alla posizione vacante? (cfr. CV allegato)

10.

Vogliate indicarci i giorni

e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurato avrebbe

dovuto svolgere in caso di assunzione.

11.

Il signor RI 1 ha rifiutato

la vostra proposta di lavoro? Se sì, che motivazioni ha dato l’interessato?

Esiste della documentazione a comprova che potrebbe allegarci?

12.

In caso di assunzione, quale

salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessato? Indicare

l’importo mensile lordo o il salario orario.

13.

Il posto vacante è già stato

occupato da un altro candidato? Se sì, da quando?

14.

Vi chiediamo inoltre di

volerci allegare copia del contratto di lavoro che avreste offerto

all’interessato.” (Doc. 7)

Il 29 agosto 2024 sono pervenute

all’amministrazione le risposte del potenziale datore di lavoro, il quale ha

dichiarato di avere ricevuto la candidatura di RI 1 dalla disoccupazione, che

l’interessato si era candidato come riparatore di autoveicoli leggeri, di aver

avuto contatto con l’assicurato telefonicamente e di persona, che il medesimo

avrebbe dovuto effettuare una prova, ma non si è fatto sentire, che il posto di

lavoro era a tempo indeterminato al 100% dal 1° luglio 2024 quale meccanico

d’auto, che il profilo di RI 1 era conforme alla posizione vacante

parzialmente, considerata la richiesta di salario elevata, circa fr. 5'200.-- e

che i giorni e gli orari di lavoro erano da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle

12:00 e dalle 13:00 alle 17:30 (cfr. doc. 8; 8/1).

La Sezione del lavoro, il 30

agosto 2024, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali

osservazioni scritte entro il 10 settembre 2024, evidenziando che, non

ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in

base agli atti in suo possesso e allegando in particolare l’accertamento

esperito presso il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9).

Il ricorrente, il 1° agosto 2024,

ha puntualizzato che __________ gli aveva detto che gli avrebbe fatto svolgere

un giorno di prova il 21 giugno 2024 e che gli avrebbe dato conferma due giorni

prima, come richiestogli da lui così da avere il tempo di avvisare la

consulente. L’assicurato ha riferito di non avere, tuttavia, più ricevuto

notizie dal potenziale datore di lavoro, nonostante il colloquio fosse andato

bene.

Egli ha aggiunto che ha dovuto

posticipare il suo matrimonio da luglio ad agosto 2024 e che gli sembra

ingiusto essere accusato di non essersi presentato alla prova, allorché avrebbe

beneficiato ad avere un posto di lavoro, in quanto avrebbe permesso di

velocizzare, grazie a un impiego fisso e a un salario, la preparazione dei

documenti per la sua compagna (cfr. doc. 10).

Con decisione del 13 settembre

2024.

la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 35 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale

meccanico di autoveicoli a tempo pieno presso il __________ (cfr. doc. 11=B1;

consid. 1.1.)

A seguito dell’opposizione

interposta l’8 ottobre 2024 dall’insorgente, rappresentato da RA 1 (cfr. doc.

12), l’amministrazione, l’11 ottobre 2024, ha contattato il __________,

ponendogli le seguenti domande:

" (…)

1.

Conferma

che durante il colloquio del 17 giugno 2024 con il signor RI 1, lei ha chiesto

all’interessato quali erano le sue pretese salariali per il posto di meccanico

di manutenzione?

2.

Può

confermate che il signor RI 1 ha mostrato il suo precedente contratto di

lavoro, dal quale risultava un salario di CHF 5'400.--?

3.

Il signor RI

1.

ha esplicitamente preteso un salario di CHF 5'400.-- mensili oppure le è

parso aperto alla trattativa?

4.

Nel caso

fosse stato assunto, quale sarebbe stato il salario? (si prega di indicare il

salario mensile lordo)” (Doc. 14)

Il

potenziale datore di lavoro, il 17 ottobre 2024, ha risposto affermativamente

al primo quesito e ha asserito che l’assicurato aveva comunicato che prendeva

fr. 5'400.--, ma che quest’ultimo non aveva preteso questo importo, perché l’aveva

informato che non gli avrebbe dato una somma altrettanto elevata (cfr. doc.

15/1).

Sempre il 17 ottobre 2024 la

Sezione del lavoro ha chiesto a __________ se quanto sostenuto dal ricorrente,

ossia che “il signor __________ mi aveva detto di farmi fare un giorno di

prova il 21.06.2024 e che mi dava conferma due giorni prima per la prova ma non

ho avuto più notizie”, corrispondesse ai fatti e, in caso negativo, di

esporre brevemente la sua versione (cfr. doc. 16).

Il 18 ottobre 2024 il potenziale

datore di lavoro ha affermato che il giorno di prova sarebbe stato giovedì 20

giugno 2024 (e non il 21 giugno 2024) e che “il sig. RI 1 è bugiardo doveva

fare la prova il giovedì ma non si è presentato. Il giorno era già fissato”

(cfr. doc. 17/1).

Il rappresentante

dell’insorgente, al quale la parte resistente ha inviato i propri scritti

dell’11 e del 17 ottobre 2024 al potenziale datore di lavoro e le relative

risposte (cfr. doc. 19), il 4 novembre 2024, si è così espresso:

" (…)

Nessuna conferma circa la concreta volontà del signor __________ di effettuare

una giornata di prova è MAI seguita al colloquio personale del 17 giugno 2024.

Anche la conclusione stante la quale “il datore di lavoro ha indicato che non

è stato assunto in quanto ha richiesto uno stipendio mensile di CHF 5'400.00”

(v. Accertamento dei fatti” del 06 agosto 2024) non trova riscontro, ritenuto

che detta dal datore di lavoro “non ha preteso questo importo perché ho

detto che una somma così elevata non gliela davo” (v. “Richiesta

d’informazione” del 11 ottobre 2024).

Con decisione su opposizione del 14

novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 13

settembre 2024 (cfr. doc. B2=21; consid. 1.1.).

Pendente causa con messaggio di

posta elettronica del 18 gennaio 2025 inviato al proprio rappresentante,

l’assicurato ha ribadito che “non era fissata la data della prova ma il

signor ci pensava a farmi fare la prova, non ero l’unico che gli interessavo e

doveva prendere una decisione a chi far fare la prova, doveva farmi sapere per

il venerdì 21 giugno e se si eseguiva e che mi faceva sapere se dovevo

presentarmi o meno 2 giorni prima come dalla data. Visto che il signor __________

non mi ha chiamato né mandato l’e-mail a quanto pare non era interessato alla

mia collaborazione. Per la giornata per il colloquio il signor __________ mi

aveva detto che venivo contattato dalle 7.00 alle 8.00 per fissare un

appuntamento ma così non fu e sono stato io a prendere l’iniziativa” (cfr.

doc. V allegato G).

2.10

Il TCA, attentamente esaminate le

carte processuali, ritiene, innanzitutto, che l’occupazione assegnata al

ricorrente quale meccanico di autoveicoli leggeri presso il __________ fosse

senz’altro adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.3.).

In

effetti l’impiego di meccanico di autoveicoli leggeri, corrispondente all’attività

ricercata dall’insorgente e da lui precedentemente svolta in virtù dell’AFC

quale meccanico di manutenzione per automobili conseguito nel 2018 (cfr.

consid. 2.9.; doc. 3; 4), era conforme alle sue capacità (cfr. art. 16 cpv. 2

lett. b LADI).

Inoltre

lo stipendio che sarebbe stato pagato all’assicurato in caso di assunzione di

fr. 4'403.-- (cfr. doc. 15/1) era pari al salario minimo previsto dal Contratto

collettivo cantonale relativo al settore delle autorimesse 2024 per un

meccanico di manutenzione con AFC a partire dal terzo anno dopo il tirocinio

(cfr. https://ocst.com/pdf/2024_Autorimesse.pdf; art. 16 cpv. 2 lett. a LADI).

Il

tragitto per raggiungere il luogo di lavoro a __________ dal proprio domicilio

di __________ non necessitava, poi, di oltre due ore (cfr. art. 16 cpv. 2 lett.

f LADI).

Infine

l’occupazione di meccanico di autoveicoli leggeri risultava essere conforme

all’età del ricorrente, nonché alla sua situazione personale e al suo stato di

salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).

Del

resto l’insorgente mai ha fatto valere il contrario.

Ne

discende che di principio l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di giugno

2024.

quale meccanico di autoveicoli leggeri doveva essere accettata.

2.11

Nella presente evenienza risulta,

poi, incontestato che l’assicurato, dopo che il 7 giugno 2024 gli è stato

assegnato un impiego presso il __________, ha contattato il potenziale datore

di lavoro e si è presentato per un colloquio il 17 giugno 2024 durante il quale

è stato proposto lo svolgimento di una giornata di prova (cfr. doc. 5/2; 5/3;

5/5; 8; 8/1; 15/1; consid. 2.9.).

Litigiosa

è, per contro, la ragione per la quale non ha avuto luogo la prova di lavoro.

In buona sostanza l’insorgente

sostiene che la giornata di prova non abbia avuto luogo, poiché non ha ricevuto

conferma al riguardo da parte del potenziale datore di lavoro.

Quest’ultimo, dal canto suo, ha

fatto valere che la prova era già fissata, ma che l’assicurato non si è

presentato (cfr. consid. 2.9.).

Più nel dettaglio il ricorrente,

il 6 agosto 2024, ha indicato che effettivamente in occasione del colloquio del

17.

giugno 2024 si erano messi d’accordo che avrebbe svolto una prova venerdì 21

giugno 2024, tuttavia non ha ricevuto alcuna telefonata di conferma da parte

del potenziale datore di lavoro il quale l’avrebbe informato che aveva altri

candidati e che avrebbe deciso a chi far effettuare la prova (cfr. doc. 5/5).

Ciò emerge pure dal messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2025 (cfr.

doc. V allegato G; consid. 2.9.).

In un precedente messaggio di

posta elettronica del 9 settembre 2024 il ricorrente ha precisato di avere

chiesto lui a __________ di ricevere una conferma al fine di avere tempo di

riferirlo alla consulente del personale prima della prova (cfr. doc. 10).

__________, il 28 giugno 2024, ha,

invece, motivato la mancata assunzione con il fatto che la richiesta di

stipendio era di fr. 5'400.-- (cfr. doc. 5/3).

Egli, in seguito, nell’agosto

2024, rispondendo ai quesiti dell’amministrazione volti a sapere che cosa si fossero

detti durante il loro contatto, rispettivamente se RI 1 avesse svolto un

periodo di prova (cfr. doc. 8; consid. 2.9.), ha indicato che l’assicurato “avrebbe

dovuto fare una prova, ma non si è fatto più sentire” e che “non si è

presentato” (cfr. doc. 8/1).

Inoltre nel mese di ottobre 2024 __________

ha contraddetto l’asserzione del ricorrente secondo cui “il signor __________

mi aveva detto di farmi fare un giorno di prova il 21.06.2024 e che mi dava

conferma due giorni prima per la prova ma non ho avuto più notizie” (cfr.

doc. 10; 16), dichiarando che “il sig. RI 1 è bugiardo doveva fare la prova

il giovedì ma non si è presentato. Il giorno era già fissato” (cfr. doc.

17/1).

Secondo il TCA sorprende il fatto

che il potenziale datore di lavoro abbia inizialmente motivato la mancata

assunzione facendo riferimento a una richiesta di salario di fr. 5'400.-- (cfr.

doc. 5/3), nonostante egli stesso abbia in un secondo tempo ammesso che

l’assicurato “non ha preteso questo importo poiché ho detto che una somma

così elevata non gliela davo” (cfr. doc. 15/1).

Anche quando, il 9 agosto 2024, __________

si è riferito al fatto che l’assicurato avrebbe dovuto effettuare una prova, ma

non si è più fatto sentire, ha comunque ancora evidenziato che il profilo del

ricorrente era conforme alla posizione vacante “parzialmente”, menzionando

la “richiesta di salario elevato” (cfr. doc. 8/1).

Questa Corte osserva, altresì,

che l’aspetto sollevato dall’assicurato relativo alla circostanza che vi

sarebbero stati altri candidati e che il potenziale datore di lavoro avrebbe

scelto a chi far eseguire la prova di lavoro (cfr. doc. 5/5) non risulta essere stato sufficientemente

approfondito dall'amministrazione.

È vero, come appena esposto, che

nel mese di ottobre 2024 il potenziale datore di lavoro ha affermato che “RI

1.

è bugiardo doveva fare la prova il giovedì ma non si è presentato. Il giorno

era già fissato” (cfr. doc. 17/1).

È altrettanto vero, però, che in

concreto la versione di __________ si contrappone diametralmente a quella del

ricorrente.

Va, d’altra parte, rilevato che nemmeno

è stato chiarito come l’insorgente concili l’argomentazione secondo cui la giornata

di prova avrebbe dovuto essergli confermata dal potenziale datore di lavoro

qualora l’avesse scelto a tal fine tra i vari candidati (cfr. doc. 5/5; V

allegato G) con la sua precisazione del 9 settembre 2024 di aver chiesto lui di

ricevere una conferma della prova (cfr. doc. 10).

Ne discende, tutto ben ponderato,

che nel caso concreto la documentazione agli atti non consente di stabilire se

l’assicurato abbia di fatto con il suo comportamento rifiutato l’occupazione

adeguata assegnatagli.

2.12

In simili condizioni, per maggiore

tranquillità, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del

14.

novembre 2024 e il rinvio degli atti all’amministrazione per procedere a un complemento istruttorio al fine di definire

il reale motivo per il quale non ha avuto luogo la giornata di prova e, quindi,

la ragione della mancata assunzione dell’assicurato.

Del resto la Sezione del lavoro,

nella procedura di opposizione, ha sì contattato nuovamente il potenziale

datore di lavoro, limitandosi, però, a porre domande riguardo alle pretese

salariali dell’assicurato (cfr. doc. 14) e a fargli prendere posizione in

merito all’asserzione del ricorrente concernente sia la data della prova (21

giugno 2024), sia la circostanza che essa avrebbe dovuto essere confermata due

giorni prima da __________, ma questi non ha dato più notizie (cfr. doc. 16).

La parte resistente non ha, per

contro, chiesto alcunché circa gli ulteriori candidati all’impiego in questione,

nonché riguardo a una possibile prova svolta da questi e all’eventuale

assunzione di uno di loro per il posto assegnato all’insorgente.

Tale modo di operare stupisce a

maggiore ragione se si pone mente al fatto che il 9 agosto 2024

l’amministrazione aveva chiesto a __________ se il posto vacante fosse già

stato occupato da un altro candidato e se sì, da quando (cfr. doc. 7 quesito n.

13), senza ricevere alcuna risposta da parte del potenziale datore di lavoro (cfr.

doc. B2 pag. 3 p.to 3.2.).

In relazione allo scopo della

procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha, del

resto, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione

in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 42.2024.2 del 6

maggio 2024 consid. 2.8.; STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2022.51

del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019

consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41

del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012

consid. 2.10.

2.13

La Sezione del lavoro, in

particolare, interpellerà di nuovo il potenziale datore di lavoro,

chiedendogli, da un lato, di spiegare le ragioni per le quali il 28 giugno 2024

nel modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro” come motivo per la

mancata assunzione ha fatto riferimento soltanto alla pretesa di salario

elevata dell’assicurato, senza accennare alla circostanza che quest’ultimo non

aveva presenziato alla prova di lavoro concordata.

Dall’altro, di indicare se per il

posto di meccanico di autoveicoli leggeri assegnato dall’URC al ricorrente il 7

giugno 2024 (cfr. doc. 5/1) vi fossero altri candidati contemporaneamente

all’insorgente. __________ dovrà parimenti rispondere ai quesiti volti a sapere

quale sia stata la procedura di selezione applicata agli eventuali ulteriori

concorrenti (colloquio, giornata di prova, ecc. e relative date) e se uno di

essi sia stato assunto quale meccanico di autoveicoli leggeri.

Alla parte ricorrente sarà,

peraltro, garantito il diritto di essere sentito in merito all’esito degli

accertamenti che saranno effettuati.

L’assicurato dovrà, d’altronde, contestualizzare

la sua domanda di ricevere una conferma della prova da parte del potenziale

datore di lavoro (cfr. doc. 10), avendo affermato che quest’ultimo l’avrebbe

chiamato in merito alla giornata di prova, visto che aveva altri candidati e

doveva decidere a chi far svolgere la prova (cfr. doc. 5/5; doc. V allegato G;

consid. 2.9.; 2.10.).

Dopo aver esperito le necessarie

indagini l’amministrazione valuterà nuovamente se l’insorgente di fatto abbia

rifiutato l’impiego assegnatogli nel giugno 2024 e se pertanto egli debba,

oppure no, essere sospeso ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Al

riguardo va ricordato il principio secondo cui una sospensione ai

sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se

l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma con il suo comportamento

assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella

fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di

un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

Se dai nuovi

accertamenti effettuati dalla parte resistente dovessero emergere motivi che

giustificano una sanzione, la Sezione del lavoro infliggerà all’assicurato una

penalità di una entità tale che sia proporzionata alla gravità della colpa,

tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. consid. 2.7.;

2.8.).

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

2.15

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile

2024.

consid. 9; SRD 146 V 28 consid. 7; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la

Sezione del lavoro verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato,

l’importo fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr.

art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF

8C_465/2017 del 12 gennaio 20218 consid. 5; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio

2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 14 novembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato ai

consid. 2.12. e 2.13.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

parte resistente verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti