38.2024.57
Nel caso di un ass.sospeso dal diritto all'ID per 35gg per avere di fatto rifiutato un impiego adeguato di durata indet.quale meccanico la docum.agli atti non consente di stabilire il reale motivo per cui non ha avuto luogo la giornata di prova. Rinvio degli atti all'amm.per complemento istruttorio
10 marzo 2025Italiano60 min
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.57
rs
Lugano
10 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
novembre 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 13 settembre 2024 (cfr. doc. 11=B1) con
la quale RI 1 (09.01.1996) è stato sospeso per 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego di
durata indeterminata quale meccanico di autoveicoli a tempo pieno presso il __________
assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 7
giugno 2024 (cfr. doc. B2 = 21).
L’amministrazione,
al riguardo, ha rilevato:
" (…) occorre
rilevare che la decisione impugnata non si basa sull’assunto che l’assicurato possa
aver preteso un salario eccessivo, disincentivando così la propria assunzione.
Del resto, neppure il datore di lavoro ha confermato tale
versione, nonostante avesse dichiarato - in un primo momento - di non aver
assunto l'interessato proprio per quel motivo.
Le ulteriori argomentazioni su questo aspetto, addotte
dall'assicurato nelle osservazioni del 4 novembre 2024, risultano pertanto
ininfluenti.
La motivazione alla base della decisione di
sospensione risiede nella mancata presenza del signor RI 1 alla prova lavoro
concordata per il 21 giugno 2024. Su questo aspetto, il datore di lavoro ha sin
dal primo accertamento affermato che l'interessato non si era presentato alla prova,
confermando questa versione anche nell'ambito degli ulteriori accertamenti. In
particolare, il 17 ottobre 2024 l'UG ha sottoposto al datore di lavoro la
versione dell'assicurato, stante la quale la prova era prevista per il 21
giugno 2024 ma doveva - a suo dire - essere confermata dal datore di lavoro con
due giorni di preavviso. In merito a questa versione, il datore di lavoro ha risposto
nei seguenti termini:
“(…) Il sig. RI 1 è bugiardo doveva fare
la prova il giovedì ma non si è presentato. Il giorno era già fissato. (...)”
L'esito del sufferito accertamento è stato trasmesso, per
eventuali osservazioni, all'assicurato il quale, per il tramite di RA 1, ha
nuovamente eccepito che “(...) nessuna conferma circa la concreta volontà
del signor __________ di effettuare una giornata di prova è MAI seguita al
colloquio personale del 17 giugno 2024 (...)” (cfr. osservazioni 4 novembre
2024 di RA 1 all'UG).
Nel caso concreto, l'assicurato non ha mai contestato che una
prova fosse prevista per il 21 giugno 2024, ma ha altresì affermato di aver
egli stesso chiesto al datore di lavoro che confermasse tale prova con due
giorni di preavviso, ciò che non sarebbe avvenuto. Pertanto, a suo modo di
vedere, l’interesse del datore di lavoro nei suoi confronti sarebbe venuto meno
"per motivi di certo non riconducibili a quanto accertato
nell’istruttoria esperita dall'Ufficio del lavoro" (cfr. opposizione,
pag. 3).
Tale tesi non può essere condivisa, per i seguenti motivi.
Anzitutto, il datore di lavoro ha confermato che la prova lavoro
era stata fissata per il 21 giugno 2024, circostanza che neppure l'assicurato
contesta. Inoltre, nell'ambito dell'accertamento del 17 ottobre 2024, lo stesso
datore di lavoro ha sostanzialmente respinto la tesi della necessità di conferma
sostenuta dall'assicurato.
Alla luce della tempistica con la quale si sono svolti i fatti,
appare peraltro poco attendibile che il 17 giugno 2024 il datore di lavoro
possa aver concordato dì confermare (con due giorni di preavviso, ossia al più
tardi il 19 giugno 2024), una prova lavoro già prevista per il 21 giugno 2024.
E anche nell'ipotesi in cui abbia accettato tale incombenza, omettendo di
confermare la prova (vuoi per dimenticanza, vuoi per altra ragione e senza
escludere un eventuale malinteso), ciò non esime l'assicurato da colpa. Infatti,
al più tardi due giorni prima, non ricevendo l'asserita conferma e consapevole
che, comunque, il giorno di prova era fissato per il 21 giugno 2024, egli avrebbe
dovuto attivarsi presso il datore di lavoro per assicurarsi di poter svolgere
la prova, ricontattandolo e chiedendo conferma. Non intraprendendo alcunché,
l'assicurato ha de facto vanificato ogni possibilità di assunzione presso il
datore di lavoro in questione. (…)” (Doc. B2 pag. 4-5)
1.2. Contro
la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e in via subordinata la riduzione della sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione a 5 giorni.
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
2.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che
l’assicurato ha svolto correttamente un colloquio di lavoro, nel quale ha fatto
una buona impressione al potenziale datore di lavoro che gli ha proposto di
fare una prova di lavoro, accettata dal signor RI 1.
Di seguito la prova concordata non ha avuto luogo in quanto per
l'assicurato era stato stabilito che gli sarebbe stata preventivamente
confermata dal datore di lavoro, ciò che non è avvenuto. Secondo il datore di
lavoro una preventiva conferma non era stata concordata.
Prove:
doc. B1: Decisione del 13.9.2024
della Sezione del lavoro rif. __________
doc. B2: Decisione su opposizione
del 14 novembre 2024 della Sezione del lavoro
Si richiama: dalla Sezione del
lavoro l'inc. del signor RI 1, rif. __________
3.
Dagli atti risulta che secondo l'assicurato la prova era prevista
il giorno venerdì 21 giugno 2024 ma il datore di lavoro, correggendo tale data,
indica che si trattava del giovedì 20 giugno 2024 (doc. F: Sezione del lavoro,
inc. RI 1: lettera UG/__________ 17.10.2024).
In concreto il colloquio svolto dimostra la corretta disponibilità
dell'assicurato per tale lavoro, ed è infatti stata concordata una prova. Per
converso non vi era evidentemente stata raggiunta la necessaria chiarezza sulle
modalità della prova, con un evidente malinteso sia sul giorno che sulla
chiamata di conferma, ritenuta concordata dall'assicurato.
In tale situazione non si è in presenza di un rifiuto dell'impiego
da parte dell'assicurato, bensì di un'incomprensione e non si giustifica di
ritenere una colpa del signor RI 1.
Orbene, considerato quanto precede, si ritiene che l'interesse del
signor __________, che in un primo tempo aveva sostenuto e poi smentito che l’assicurato
avrebbe preteso il precedente salario (doc. E), per la candidatura del signor RI
1 sia venuto meno non per motivi riconducibili al signor RI 1.
Una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è
quindi ingiustificata. Se ne chiede l'annullamento.
Una sospensione di 35 giorni è in ogni caso chiaramente sproporzionata
e in via del tutto subordinata è da ridurre a 5 giorni al massimo.” (cfr. doc.
Fatti
I pag. 5-7).
1.3. Nella
sua risposta dell’8 gennaio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 20 gennaio 2025 RA 1, per conto
dell’insorgente, ha osservato:
" (…) Si
conferma quanto esposto nel ricorso e si allega la precisazione 18 gennaio 2025
(doc. O) dell'assicurato e la documentazione che attesta come egli è sempre
stato attivo professionalmente (doc P: CV) e svolga seriamente le misure
lavorative proposte (doc. Q). Il signor RI 1 era concretamente interessato al
posto di lavoro in oggetto, tanto che è stato lui ad aver personalmente
sollecitato al datore di lavoro il colloquio del 17.6.2024 (doc. R: messaggio
17.6.2024). Nel colloquio il datore di lavoro gli ha indicato che avrebbe
confermato la prova lavorativa e dato che, come pure chiarito dal datore di
lavoro stesso, c'erano vari candidati, l’assenza di chiamata è stata
legittimamente intesa come mancanza di svolgimento. Se come pretende, a torto,
il datore di lavoro fosse stata vincolante, lo stesso avrebbe chiamato per una
benché minima verifica.” (Doc. V)
1.5. L’amministrazione, il 23 gennaio
2025, ha preso posizione al riguardo come segue:
" (…) Si
ribadisce che, dal punto di vista del datore di lavoro, il giorno della prova
lavoro era stato fissato per il 20 giugno 2024 (doc. 1 7/1).
Il ricorrente ha dal canto suo sostenuto, in un primo momento, che
la prova era fissata per il 21 giugno 2024 (doc. 10). Mentre per mezzo del doc.
G, diversamente da quanto sinora affermato, pretende persino che "non
era fissata la data della prova ma il signore ci pensava a farmi fare la
prova".
Le affermazioni del ricorrente si contraddicono in maniera
manifesta.
Il ricorrente sostiene inoltre che il datore di lavoro avesse
altri candidati e, pertanto, "l’assenza di chiamata è stata
legittimamente intesa come mancanza di svolgimento".
Come rilevato nella risposta di causa, al di là della discrepanza
sul giorno della prova (il 20 o il 21 giugno 2024), rimane il fatto che una
prova lavoro era stata concordata e che il ricorrente non ha intrapreso
alcunché per assicurarsi che la stessa avesse effettivamente luogo, rimanendo
in passiva attesa di una "conferma".
Sulla necessità di tale conferma, il datore di lavoro si è espresso
in modo categorico, affermando che il giorno era stato stabilito (20 giugno
2024), smentendo così l'assicurato (doc. 17/1). In sostanza, dal punto di vista
del datore di lavoro non c'era nessuna conferma da dare. E quand'anche i fatti
si fossero svolti come riferito dal ricorrente, non ricevendo l'asserita
conferma si ritiene che avrebbe dovuto contattare il datore d'i lavoro per
chiarimenti. De facto, egli si non si è presentato né il 20 giugno né il 21
giugno 2024.
Come già rilevato nella decisione impugnata e nella risposta di
causa, la tesi ricorsuale dell'assenza di conferma non basta a giustificare
l'immobilismo del ricorrente. Neppure il fatto che si sia procurato autonomamente
l'occasione per un colloquio presso la ditta in questione lo soccorre. Se, da
un lato, egli ha denotato intraprendenza e buona volontà, altrettanto non può dirsi
della prova lavoro, che sarebbe invero stata decisiva per la sua assunzione.
Per inciso, si ribadisce che egli era consapevole che il salario sarebbe
stato inferiore a quanto guadagnava in precedenza, il datore di lavoro essendo
stato chiarissimo al riguardo (doc. 15/1, risposta alle domande 3 e 4).
Pertanto, a fronte delle affermazioni contraddittorie del
ricorrente, nel caso concreto occorre conferire maggior attendibilità a quelle
del datore di lavoro. (…)” (Doc. VII)
1.6. La parte ricorrente, con scritto
del 14 febbraio 2025, ha puntualizzato:
" (…) Si
confermano integralmente le motivazioni esposte nel ricorso e nelle
osservazioni 20.1.2025. Si osserva che con la dichiarazione del 6.8.2024 il
signor RI 1 aveva ben indicato che "il potenziale datore di lavoro nel
colloquio ha indicato che aveva altri candidati e prendeva una decisione a chi
far fare la prova". Per la prova era stato
indicato un giorno per il quale, se del caso, andava confermata.
In tal senso, nel doc. G evocato dalla resistente, egli ha indicato che la data
"non era fissata". Ritenuto che il potenziale datore di lavoro nel
colloquio aveva indicato che aveva altri candidati e
prendeva una decisione a chi far fare la prova, il signor RI 1
attendeva l'eventuale conferma per fare la prova, come ben chiarisce il
messaggio e-mail 9.9.2024 (doc. 10).
D'altra parte il potenziale datore di lavoro con la dichiarazione
del 28.6.2024 ha indicato che il motivo della mancata assunzione del signor RI
1 era lo "stipendio richiesto di CHF 5'400.-", che riteneva
eccessivo, slavo poi chiarire nella risposta alla richiesta
d'informazione 11.10.2024 che RI 1 non aveva affatto preteso
questa somma. (…)”
1.7. Il doc. X è stato trasmesso per
conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro
abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a
seguito del comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante
quale meccanico di veicoli leggeri presso il __________.
2.2. In
virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare
un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La
terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,
ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle
prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la
sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata
prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato
ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo
d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo
cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il
rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata
ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento
della definizione di adeguatezza
La commissione peritale
valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto
all’indennità
Capoverso 1: prevede che
il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto
alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art
16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art.
16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di
conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a.
non è conforme agli usi
professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi
o normali di lavoro;
b.
non tiene convenientemente conto
delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c.
non è conforme all'età, alla
situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d.
compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile
prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e.
è svolta in un'azienda in cui non
si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f.
necessita di un tragitto di oltre
due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre
la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo
secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di
assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g.
implica da parte del lavoratore un
tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione
garantita;
h.
è svolta in un'azienda che ha
effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni
a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i.
procura all'assicurato un salario
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato
riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con
il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento
può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo
l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta
revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera
b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella
DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di
inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo,
“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti
fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.
60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla
LADI.
2.4. La
costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata
il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;
DLA 1982 p. 43).
La
nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA
1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi
occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente
un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego
se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa
indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In
una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,
l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche
nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando
l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa
M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio
2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi
bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In una
sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza
nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale
datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In un giudizio 8C_750/2019 del 10
febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.
14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo
cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è
controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di
lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione
comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure
ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con
la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del
suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se
risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona
assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più
basso.
Nel caso che era chiamata a
giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio
conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine,
rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se
l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello
da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
Con sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022
ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso
dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il giudizio
di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione inflitta ex
art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva accettato un
impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse
inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato
ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre giorni di prova,
e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale datore di lavoro
aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più di fr. 5'300 al
mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua disponibilità a concludere
un contratto di lavoro.
Il TF ha
puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di
impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria
aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non
rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla
colpa grave.
La nostra Massima istanza, con
giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,
ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di
31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto
aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore
di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo
dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in
vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di
un’occupazione adeguata.
In una sentenza 8C_132/2021
del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso
contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la
sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il
suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo
determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al
Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
"
(…) la
prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di
un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma
essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le
trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)”
Con
giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO
contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle
assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha
confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un
assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,
nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica
Con sentenza
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale
amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in
effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2
lett. b LADI.
Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del
Considerandi
2.
marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un
assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di
presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al
potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.
Con
sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza
ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di
un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un
collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno
per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione
tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile
2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Il TF pure avallato l’entità della
sospensione di 43 giorni.
In un giudizio 8C_149/2023 del 14
agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso
di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un
impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva
rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto
che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato
che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di
rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione
ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro
non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.
Infine con sentenza 8C_350/2024 del
19.
giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,
non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,
ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.
Su queste questioni, vedi in
particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è
procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009
consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio
2011.
consid. 2.8.).
2.5
In una sentenza 38.2019.23 del 16
ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di
un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione
che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era
inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle
assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in
Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30
giugno 2020.
2.6
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La
sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In
virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
L'art.
45.
cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato,
senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di
una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7
Per
quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29
ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata
della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata
proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il
rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente
qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli
organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12.
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5.
aprile 2004. Su questo tema cfr. D.
Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in
RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
Il
Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il
modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni
sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso
per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre
mezze giornate di prova in un ristorante.
Con sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure
in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale
federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del
Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione
d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente
il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio
di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,
siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una
sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in
quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di
45.
giorni.
L’Alta Corte, con sentenze
8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF
8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34
a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la
propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20
giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un
messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato
erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da
31.
a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto
per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di
possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere
leggere né scrivere SMS.
In
un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA
2023.
N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza
ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la
sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo
termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando
così un serio interesse per quest’ultimo.
Con sentenza 8C_522/2022 del 23
febbraio 2023 il TF ha poi deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la
sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,
violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che
permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento
dell’amministrazione.
Al riguardo è stato osservato che non
è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,
dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo
al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di
collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua
inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel
prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato
quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Nella
già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale
federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che
aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha
precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi
di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi
restrittivamente.
L’autorità
decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa
delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento
dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad
esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio
2023.
consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione
familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid.
3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al
comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato
che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.
In
quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il
Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo
l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%.
In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto
2021.
di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e
le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.
Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo
2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto
corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato
quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha
rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi
proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di
ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al
termine.
Il TF, tuttavia, ha deciso che la
riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in
caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in
quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo
riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.8
del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni);
STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35
giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il
modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su
opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non
aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un
messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57
del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione);
STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31
giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25
giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA
ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale
federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA
38.2021.1
del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la
sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.
(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso
al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio
8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020
(il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
2.8
Nella
Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to
D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la
quale prevede, in particolare, quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o
di un guadagno intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1
nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di
durata
determinata o di un guadagno
intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1.
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3.
- 5
2.
2.
settimane
L
6-10
3.
3.
settimane
L
10.
- 15
4.
4.
settimane
L - M
15.
- 20
5.
2.
mesi
M
20.
- 27
6.
3.
mesi
M
23.
- 30
7.
4.
mesi
M - G
27.
- 34
8.
5.
mesi
G
30.
- 37
9.
6.
mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che
in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale
per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
La
Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:
"
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da
circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il
loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della
sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;
STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.
4.2
= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio
2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che
indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati
dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso
specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto
della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha
stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a
torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato
insufficienti ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF
8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto
2021.
consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.9
Nel
caso concreto dalle carte processuali emerge che il ricorrente, il quale ha
conseguito l’AFC quale meccanico di manutenzione per automobili nel 2018 (cfr.
doc. 4), dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2024 ha lavorato con tale funzione
presso il __________ (cfr. doc. 4; Hbis).
L’ex datore di lavoro ha indicato
che il rapporto di impiego è terminato a causa di riorganizzazione e calo del
lavoro (cfr. doc. Hbis).
Il
3.
maggio 2024 l’assicurato si è annunciato per il collocamento con effetto dal
1° giugno 2024, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% e di
ricercare un’occupazione in qualità di meccanico di veicoli leggeri (cfr. doc. 3).
L’URC
di __________, il 7 giugno 2024, gli ha assegnato un’occupazione presso il __________
come meccanico di manutenzione per automobili di durata indeterminata a tempo
pieno con inizio “da subito” e “retribuzione salariale in base al CCL
del ramo”, invitandolo a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24
ore (cfr. doc. 5/1).
Il
potenziale datore di lavoro, il 28 giugno 2024, ha compilato il modulo “Esito
della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurato non è
stato assunto e che il motivo era lo “stipendio richiesto 5’400” (doc.
5/3).
Il
ricorrente, nell’“Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” si è limitato
a indicare di non essere stato assunto, senza fornire particolari spiegazioni
al riguardo (cfr. doc. 5/2).
Il 6 agosto 2024 l’URC, dopo aver
segnalato all’assicurato che il potenziale datore di lavoro aveva comunicato di
non averlo assunto avendo richiesto uno stipendio mensile di fr. 5'400.-- e che
“in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione
sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal
diritto all’indennità (30 LADI)”, l’ha invitato a formulare eventuali
osservazioni (cfr. doc. 5/4).
L’insorgente, nella medesima
data, ha asserito che il 17 giugno 2024 aveva effettuato il colloquio con __________,
durante il quale si erano messi d’accordo per una prova che non aveva avuto
luogo, poiché non aveva ricevuto alcuna telefonata da parte del potenziale
datore di lavoro. In proposito l’assicurato ha specificato che __________
l’aveva informato che aveva altri candidati e che avrebbe deciso a chi far
svolgere la prova.
Il ricorrente ha poi osservato,
da un lato, che il potenziale datore di lavoro gli aveva posto alcune domande
riguardo allo stipendio e ad altre condizioni e che, siccome aveva con sé il
contratto di lavoro precedente, __________ gli aveva dato un’occhiata, notando
le date delle vacanze e il salario. Dall’altro, che l’assicurato gli ha, però,
indicato che non pretendeva lo stesso stipendio.
Infine l’insorgente ha affermato
di non avere ricevuto una proposta monetaria per un’assunzione (cfr. doc. 5/5).
L’URC, il 7 agosto
2024, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5).
Il 9 agosto 2024 la Sezione del
lavoro ha interpellato il __________ come segue:
" (…)
1.
Da chi e
come avete ricevuto la candidatura del signor RI 1?
2.
Per quale
posizione si è candidato l’interessato?
3.
In che
modalità ha avuto contatto con il signor RI 1? Cosa vi siete detti in tale occasione?
4.
Avete
svolto un colloquio di assunzione? Se sì, dove e quando? Se no, per quali
motivi?
5.
L’assicurato
ha svolto un periodo di prova presso di voi? Se sì, come è andato? Se no,
perché?
6.
Il posto
di lavoro che avrebbe offerto all’assicurato prevedeva un contratto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato? Se a tempo determinato, voglia
indicarci la data di inizio e di fine dell’occupazione.
7.
Il posto
di lavoro offerto prevedeva un contratto a tempo pieno o parziale? In
caso di tempo parziale può indicarci il grado di occupazione e/o minimo di ore mensili
garantite?
8.
Quali
mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessato?
9.
Il profilo
del signor RI 1 era conforme alla posizione vacante? (cfr. CV allegato)
10.
Vogliate indicarci i giorni
e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurato avrebbe
dovuto svolgere in caso di assunzione.
11.
Il signor RI 1 ha rifiutato
la vostra proposta di lavoro? Se sì, che motivazioni ha dato l’interessato?
Esiste della documentazione a comprova che potrebbe allegarci?
12.
In caso di assunzione, quale
salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessato? Indicare
l’importo mensile lordo o il salario orario.
13.
Il posto vacante è già stato
occupato da un altro candidato? Se sì, da quando?
14.
Vi chiediamo inoltre di
volerci allegare copia del contratto di lavoro che avreste offerto
all’interessato.” (Doc. 7)
Il 29 agosto 2024 sono pervenute
all’amministrazione le risposte del potenziale datore di lavoro, il quale ha
dichiarato di avere ricevuto la candidatura di RI 1 dalla disoccupazione, che
l’interessato si era candidato come riparatore di autoveicoli leggeri, di aver
avuto contatto con l’assicurato telefonicamente e di persona, che il medesimo
avrebbe dovuto effettuare una prova, ma non si è fatto sentire, che il posto di
lavoro era a tempo indeterminato al 100% dal 1° luglio 2024 quale meccanico
d’auto, che il profilo di RI 1 era conforme alla posizione vacante
parzialmente, considerata la richiesta di salario elevata, circa fr. 5'200.-- e
che i giorni e gli orari di lavoro erano da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle
12:00 e dalle 13:00 alle 17:30 (cfr. doc. 8; 8/1).
La Sezione del lavoro, il 30
agosto 2024, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali
osservazioni scritte entro il 10 settembre 2024, evidenziando che, non
ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in
base agli atti in suo possesso e allegando in particolare l’accertamento
esperito presso il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9).
Il ricorrente, il 1° agosto 2024,
ha puntualizzato che __________ gli aveva detto che gli avrebbe fatto svolgere
un giorno di prova il 21 giugno 2024 e che gli avrebbe dato conferma due giorni
prima, come richiestogli da lui così da avere il tempo di avvisare la
consulente. L’assicurato ha riferito di non avere, tuttavia, più ricevuto
notizie dal potenziale datore di lavoro, nonostante il colloquio fosse andato
bene.
Egli ha aggiunto che ha dovuto
posticipare il suo matrimonio da luglio ad agosto 2024 e che gli sembra
ingiusto essere accusato di non essersi presentato alla prova, allorché avrebbe
beneficiato ad avere un posto di lavoro, in quanto avrebbe permesso di
velocizzare, grazie a un impiego fisso e a un salario, la preparazione dei
documenti per la sua compagna (cfr. doc. 10).
Con decisione del 13 settembre
2024.
la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale
meccanico di autoveicoli a tempo pieno presso il __________ (cfr. doc. 11=B1;
consid. 1.1.)
A seguito dell’opposizione
interposta l’8 ottobre 2024 dall’insorgente, rappresentato da RA 1 (cfr. doc.
12), l’amministrazione, l’11 ottobre 2024, ha contattato il __________,
ponendogli le seguenti domande:
" (…)
1.
Conferma
che durante il colloquio del 17 giugno 2024 con il signor RI 1, lei ha chiesto
all’interessato quali erano le sue pretese salariali per il posto di meccanico
di manutenzione?
2.
Può
confermate che il signor RI 1 ha mostrato il suo precedente contratto di
lavoro, dal quale risultava un salario di CHF 5'400.--?
3.
Il signor RI
1.
ha esplicitamente preteso un salario di CHF 5'400.-- mensili oppure le è
parso aperto alla trattativa?
4.
Nel caso
fosse stato assunto, quale sarebbe stato il salario? (si prega di indicare il
salario mensile lordo)” (Doc. 14)
Il
potenziale datore di lavoro, il 17 ottobre 2024, ha risposto affermativamente
al primo quesito e ha asserito che l’assicurato aveva comunicato che prendeva
fr. 5'400.--, ma che quest’ultimo non aveva preteso questo importo, perché l’aveva
informato che non gli avrebbe dato una somma altrettanto elevata (cfr. doc.
15/1).
Sempre il 17 ottobre 2024 la
Sezione del lavoro ha chiesto a __________ se quanto sostenuto dal ricorrente,
ossia che “il signor __________ mi aveva detto di farmi fare un giorno di
prova il 21.06.2024 e che mi dava conferma due giorni prima per la prova ma non
ho avuto più notizie”, corrispondesse ai fatti e, in caso negativo, di
esporre brevemente la sua versione (cfr. doc. 16).
Il 18 ottobre 2024 il potenziale
datore di lavoro ha affermato che il giorno di prova sarebbe stato giovedì 20
giugno 2024 (e non il 21 giugno 2024) e che “il sig. RI 1 è bugiardo doveva
fare la prova il giovedì ma non si è presentato. Il giorno era già fissato”
(cfr. doc. 17/1).
Il rappresentante
dell’insorgente, al quale la parte resistente ha inviato i propri scritti
dell’11 e del 17 ottobre 2024 al potenziale datore di lavoro e le relative
risposte (cfr. doc. 19), il 4 novembre 2024, si è così espresso:
" (…)
Nessuna conferma circa la concreta volontà del signor __________ di effettuare
una giornata di prova è MAI seguita al colloquio personale del 17 giugno 2024.
Anche la conclusione stante la quale “il datore di lavoro ha indicato che non
è stato assunto in quanto ha richiesto uno stipendio mensile di CHF 5'400.00”
(v. Accertamento dei fatti” del 06 agosto 2024) non trova riscontro, ritenuto
che detta dal datore di lavoro “non ha preteso questo importo perché ho
detto che una somma così elevata non gliela davo” (v. “Richiesta
d’informazione” del 11 ottobre 2024).
Con decisione su opposizione del 14
novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 13
settembre 2024 (cfr. doc. B2=21; consid. 1.1.).
Pendente causa con messaggio di
posta elettronica del 18 gennaio 2025 inviato al proprio rappresentante,
l’assicurato ha ribadito che “non era fissata la data della prova ma il
signor ci pensava a farmi fare la prova, non ero l’unico che gli interessavo e
doveva prendere una decisione a chi far fare la prova, doveva farmi sapere per
il venerdì 21 giugno e se si eseguiva e che mi faceva sapere se dovevo
presentarmi o meno 2 giorni prima come dalla data. Visto che il signor __________
non mi ha chiamato né mandato l’e-mail a quanto pare non era interessato alla
mia collaborazione. Per la giornata per il colloquio il signor __________ mi
aveva detto che venivo contattato dalle 7.00 alle 8.00 per fissare un
appuntamento ma così non fu e sono stato io a prendere l’iniziativa” (cfr.
doc. V allegato G).
2.10
Il TCA, attentamente esaminate le
carte processuali, ritiene, innanzitutto, che l’occupazione assegnata al
ricorrente quale meccanico di autoveicoli leggeri presso il __________ fosse
senz’altro adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.3.).
In
effetti l’impiego di meccanico di autoveicoli leggeri, corrispondente all’attività
ricercata dall’insorgente e da lui precedentemente svolta in virtù dell’AFC
quale meccanico di manutenzione per automobili conseguito nel 2018 (cfr.
consid. 2.9.; doc. 3; 4), era conforme alle sue capacità (cfr. art. 16 cpv. 2
lett. b LADI).
Inoltre
lo stipendio che sarebbe stato pagato all’assicurato in caso di assunzione di
fr. 4'403.-- (cfr. doc. 15/1) era pari al salario minimo previsto dal Contratto
collettivo cantonale relativo al settore delle autorimesse 2024 per un
meccanico di manutenzione con AFC a partire dal terzo anno dopo il tirocinio
(cfr. https://ocst.com/pdf/2024_Autorimesse.pdf; art. 16 cpv. 2 lett. a LADI).
Il
tragitto per raggiungere il luogo di lavoro a __________ dal proprio domicilio
di __________ non necessitava, poi, di oltre due ore (cfr. art. 16 cpv. 2 lett.
f LADI).
Infine
l’occupazione di meccanico di autoveicoli leggeri risultava essere conforme
all’età del ricorrente, nonché alla sua situazione personale e al suo stato di
salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).
Del
resto l’insorgente mai ha fatto valere il contrario.
Ne
discende che di principio l’occupazione offerta al ricorrente nel mese di giugno
2024.
quale meccanico di autoveicoli leggeri doveva essere accettata.
2.11
Nella presente evenienza risulta,
poi, incontestato che l’assicurato, dopo che il 7 giugno 2024 gli è stato
assegnato un impiego presso il __________, ha contattato il potenziale datore
di lavoro e si è presentato per un colloquio il 17 giugno 2024 durante il quale
è stato proposto lo svolgimento di una giornata di prova (cfr. doc. 5/2; 5/3;
5/5; 8; 8/1; 15/1; consid. 2.9.).
Litigiosa
è, per contro, la ragione per la quale non ha avuto luogo la prova di lavoro.
In buona sostanza l’insorgente
sostiene che la giornata di prova non abbia avuto luogo, poiché non ha ricevuto
conferma al riguardo da parte del potenziale datore di lavoro.
Quest’ultimo, dal canto suo, ha
fatto valere che la prova era già fissata, ma che l’assicurato non si è
presentato (cfr. consid. 2.9.).
Più nel dettaglio il ricorrente,
il 6 agosto 2024, ha indicato che effettivamente in occasione del colloquio del
17.
giugno 2024 si erano messi d’accordo che avrebbe svolto una prova venerdì 21
giugno 2024, tuttavia non ha ricevuto alcuna telefonata di conferma da parte
del potenziale datore di lavoro il quale l’avrebbe informato che aveva altri
candidati e che avrebbe deciso a chi far effettuare la prova (cfr. doc. 5/5).
Ciò emerge pure dal messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2025 (cfr.
doc. V allegato G; consid. 2.9.).
In un precedente messaggio di
posta elettronica del 9 settembre 2024 il ricorrente ha precisato di avere
chiesto lui a __________ di ricevere una conferma al fine di avere tempo di
riferirlo alla consulente del personale prima della prova (cfr. doc. 10).
__________, il 28 giugno 2024, ha,
invece, motivato la mancata assunzione con il fatto che la richiesta di
stipendio era di fr. 5'400.-- (cfr. doc. 5/3).
Egli, in seguito, nell’agosto
2024, rispondendo ai quesiti dell’amministrazione volti a sapere che cosa si fossero
detti durante il loro contatto, rispettivamente se RI 1 avesse svolto un
periodo di prova (cfr. doc. 8; consid. 2.9.), ha indicato che l’assicurato “avrebbe
dovuto fare una prova, ma non si è fatto più sentire” e che “non si è
presentato” (cfr. doc. 8/1).
Inoltre nel mese di ottobre 2024 __________
ha contraddetto l’asserzione del ricorrente secondo cui “il signor __________
mi aveva detto di farmi fare un giorno di prova il 21.06.2024 e che mi dava
conferma due giorni prima per la prova ma non ho avuto più notizie” (cfr.
doc. 10; 16), dichiarando che “il sig. RI 1 è bugiardo doveva fare la prova
il giovedì ma non si è presentato. Il giorno era già fissato” (cfr. doc.
17/1).
Secondo il TCA sorprende il fatto
che il potenziale datore di lavoro abbia inizialmente motivato la mancata
assunzione facendo riferimento a una richiesta di salario di fr. 5'400.-- (cfr.
doc. 5/3), nonostante egli stesso abbia in un secondo tempo ammesso che
l’assicurato “non ha preteso questo importo poiché ho detto che una somma
così elevata non gliela davo” (cfr. doc. 15/1).
Anche quando, il 9 agosto 2024, __________
si è riferito al fatto che l’assicurato avrebbe dovuto effettuare una prova, ma
non si è più fatto sentire, ha comunque ancora evidenziato che il profilo del
ricorrente era conforme alla posizione vacante “parzialmente”, menzionando
la “richiesta di salario elevato” (cfr. doc. 8/1).
Questa Corte osserva, altresì,
che l’aspetto sollevato dall’assicurato relativo alla circostanza che vi
sarebbero stati altri candidati e che il potenziale datore di lavoro avrebbe
scelto a chi far eseguire la prova di lavoro (cfr. doc. 5/5) non risulta essere stato sufficientemente
approfondito dall'amministrazione.
È vero, come appena esposto, che
nel mese di ottobre 2024 il potenziale datore di lavoro ha affermato che “RI
1.
è bugiardo doveva fare la prova il giovedì ma non si è presentato. Il giorno
era già fissato” (cfr. doc. 17/1).
È altrettanto vero, però, che in
concreto la versione di __________ si contrappone diametralmente a quella del
ricorrente.
Va, d’altra parte, rilevato che nemmeno
è stato chiarito come l’insorgente concili l’argomentazione secondo cui la giornata
di prova avrebbe dovuto essergli confermata dal potenziale datore di lavoro
qualora l’avesse scelto a tal fine tra i vari candidati (cfr. doc. 5/5; V
allegato G) con la sua precisazione del 9 settembre 2024 di aver chiesto lui di
ricevere una conferma della prova (cfr. doc. 10).
Ne discende, tutto ben ponderato,
che nel caso concreto la documentazione agli atti non consente di stabilire se
l’assicurato abbia di fatto con il suo comportamento rifiutato l’occupazione
adeguata assegnatagli.
2.12
In simili condizioni, per maggiore
tranquillità, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del
14.
novembre 2024 e il rinvio degli atti all’amministrazione per procedere a un complemento istruttorio al fine di definire
il reale motivo per il quale non ha avuto luogo la giornata di prova e, quindi,
la ragione della mancata assunzione dell’assicurato.
Del resto la Sezione del lavoro,
nella procedura di opposizione, ha sì contattato nuovamente il potenziale
datore di lavoro, limitandosi, però, a porre domande riguardo alle pretese
salariali dell’assicurato (cfr. doc. 14) e a fargli prendere posizione in
merito all’asserzione del ricorrente concernente sia la data della prova (21
giugno 2024), sia la circostanza che essa avrebbe dovuto essere confermata due
giorni prima da __________, ma questi non ha dato più notizie (cfr. doc. 16).
La parte resistente non ha, per
contro, chiesto alcunché circa gli ulteriori candidati all’impiego in questione,
nonché riguardo a una possibile prova svolta da questi e all’eventuale
assunzione di uno di loro per il posto assegnato all’insorgente.
Tale modo di operare stupisce a
maggiore ragione se si pone mente al fatto che il 9 agosto 2024
l’amministrazione aveva chiesto a __________ se il posto vacante fosse già
stato occupato da un altro candidato e se sì, da quando (cfr. doc. 7 quesito n.
13), senza ricevere alcuna risposta da parte del potenziale datore di lavoro (cfr.
doc. B2 pag. 3 p.to 3.2.).
In relazione allo scopo della
procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha, del
resto, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de la
procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que
l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de
compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -
souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger
les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V
188.
consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione
in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora
rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per
non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in
sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 42.2024.2 del 6
maggio 2024 consid. 2.8.; STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2022.51
del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019
consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41
del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012
consid. 2.10.
2.13
La Sezione del lavoro, in
particolare, interpellerà di nuovo il potenziale datore di lavoro,
chiedendogli, da un lato, di spiegare le ragioni per le quali il 28 giugno 2024
nel modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro” come motivo per la
mancata assunzione ha fatto riferimento soltanto alla pretesa di salario
elevata dell’assicurato, senza accennare alla circostanza che quest’ultimo non
aveva presenziato alla prova di lavoro concordata.
Dall’altro, di indicare se per il
posto di meccanico di autoveicoli leggeri assegnato dall’URC al ricorrente il 7
giugno 2024 (cfr. doc. 5/1) vi fossero altri candidati contemporaneamente
all’insorgente. __________ dovrà parimenti rispondere ai quesiti volti a sapere
quale sia stata la procedura di selezione applicata agli eventuali ulteriori
concorrenti (colloquio, giornata di prova, ecc. e relative date) e se uno di
essi sia stato assunto quale meccanico di autoveicoli leggeri.
Alla parte ricorrente sarà,
peraltro, garantito il diritto di essere sentito in merito all’esito degli
accertamenti che saranno effettuati.
L’assicurato dovrà, d’altronde, contestualizzare
la sua domanda di ricevere una conferma della prova da parte del potenziale
datore di lavoro (cfr. doc. 10), avendo affermato che quest’ultimo l’avrebbe
chiamato in merito alla giornata di prova, visto che aveva altri candidati e
doveva decidere a chi far svolgere la prova (cfr. doc. 5/5; doc. V allegato G;
consid. 2.9.; 2.10.).
Dopo aver esperito le necessarie
indagini l’amministrazione valuterà nuovamente se l’insorgente di fatto abbia
rifiutato l’impiego assegnatogli nel giugno 2024 e se pertanto egli debba,
oppure no, essere sospeso ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Al
riguardo va ricordato il principio secondo cui una sospensione ai
sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se
l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro, ma con il suo comportamento
assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella
fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di
un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.).
Se dai nuovi
accertamenti effettuati dalla parte resistente dovessero emergere motivi che
giustificano una sanzione, la Sezione del lavoro infliggerà all’assicurato una
penalità di una entità tale che sia proporzionata alla gravità della colpa,
tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. consid. 2.7.;
2.8.).
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16
gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;
STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile
2022.
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
2.15
Visto l’esito del ricorso (il rinvio
con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile
2024.
consid. 9; SRD 146 V 28 consid. 7; STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018
consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la
Sezione del lavoro verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato,
l’importo fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili (cfr.
art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF
8C_465/2017 del 12 gennaio 20218 consid. 5; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio
2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 14 novembre 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato ai
consid. 2.12. e 2.13.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
parte resistente verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa)
a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti