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38.2024.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 marzo 2025Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

ð Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6

mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario

solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di

una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che

l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine

di mora di 30 giorni per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare

oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un

indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett.

b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che

l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia

intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la

dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece far

dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia

contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”.

I punti da A2 ad A5, quando alle

distinzioni tra indennità per insolvenza e indennità di disoccupazione,

prevedono quanto segue:

"

A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti

dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a

disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario

conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le

pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata

(eccezione: cfr. A5)

A3 Il criterio

determinante per distinguere l’II dall’ID è il fatto che l’assicurato si sia

messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un’occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.

Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita

di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di

lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento

in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul

soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in

virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono

trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Direttiva LADI ID

C198 segg.)

A4 L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1.2003; DTF 121 V 377).

A5 Invece, i

casi in cui l’assicurato non ha potuto lavorare senza colpa propria per motivi

inerenti alla sua persona (come malattia, infortunio, servizio militare; cfr.

324a CO), o perché ha preso ferie, sono parificati a periodi di lavoro e quindi

coperti dall’indennità per insolvenza, ovviamente a condizione che il datore di

lavoro fosse tenuto a versare il salario e che il lavoratore non beneficiasse

di nessun’altra compensazione legale o contrattuale del salario per il periodo

in questione (cfr. nozione di credito salariale – B11 segg.)

Allo stesso modo, se si

stabilisce che il rapporto di lavoro non è stato disdetto, che il lavoratore ha

chiesto al datore di lavoro di fornirgli lavoro e che quest’ultimo lo ha

trattenuto con una promessa in tal senso, le perdite di salario dell’assicurato,

imputabili alla mora del datore di lavoro, sono parificabili a periodi di

lavoro e coperte dall’II.

Nonostante il parere

contrario espresso dal TF (DTF 125 V 492), queste eccezioni sono giustificate

poiché l’assicurato, nella fattispecie, è ancora legato dal rapporto di lavoro.

Egli non è in disoccupazione né dal punto di vista giuridico, né di fatto, e

quindi non è idoneo al collocamento.”.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio

2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.

2.4. Nella presente fattispecie, giova

innanzitutto fare una breve premessa in relazione al rapporto lavorativo che ha

legato la ricorrente alla __________.

Il TCA rileva, in primo luogo,

che la __________ (ora in liquidazione), con sede a __________, era attiva nel

settore della “produzione, sviluppo, acquisto, vendita, commercializzazione

e intermediazione di beni e prodotti mobili, in particolare ma non

esclusivamente, di beni alimentari e integratori per l'alimentazione, comprese

bevande, alcooliche o non, di prodotti legati all'energia, di prodotti legati

alla cosmetica, alla salute e alla medicina”,

La società stata sciolta in

seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

dell’8 aprile 2024 a far tempo dal giorno seguente.

La procedura fallimentare è stata,

poi, sospesa per mancanza di attivo con decisione della Pretura del Distretto

di __________ del 24 maggio 2024 (cfr. estratto del Registro di commercio

reperibile sul sito internet www.zefix.ch).

Amministratore unico della SA,

sin da maggio 2023, era __________

Al momento in cui è stata assunta

alle dipendenze della __________, la ricorrente era al beneficio delle

indennità di disoccupazione.

Dall’“assegnazione a: test

d’idoneità” dell’URC di __________ del 31 agosto 2023 risulta, infatti, che

RI 1 (cittadina italiana nata nel 1998, a beneficio di un permesso di domicilio

“C”; cfr. doc. 168) ha dovuto frequentare il test d’idoneità presso la __________

dal 31 agosto al 6 settembre 2023, poi prolungatosi sino al 15 settembre 2023

(cfr. all. A2 e A3 a doc. I).

Dal “rapporto finale inerente:

test d’idoneità” risulta che alla ricorrente è stata offerta un’opportunità

di impiego dal 18 settembre 2023 (cfr. all. A4 a doc. I).

Analogamente emerge dall’“attestato

presenze inerente: test d’idoneità” della __________ (cfr. all. A5 a doc.

I).

Dal contratto di lavoro in atti,

sottoscritto dalle parti il 12 settembre 2023, risulta che RI 1 è stata assunta

a tempo determinato, sino al 18 dicembre 2023, alle dipendenze della __________

in qualità di “impiegata amministrativa” a tempo parziale, al 40% (“il

consueto orario di lavoro settimanale è di 18 ore”), per un salario mensile

di fr. 3'200.- (calcolato per il tempo pieno), per tredici mensilità (cfr. doc.

178-180).

Con l’“accordo aggiuntivo al

contratto di lavoro” in atti, datato 22 settembre 2023, sono state

apportate le seguenti modifiche al suindicato contratto di lavoro:

"

(…)

1. Le ore fissate

settimanali di 18 ore non saranno più fisse ma a richiesta del datore di

lavoro.

Considerandi

2.

Il diritto alla

13esima mensilità è stato rinunciato di comune accordo.

3.

Il modulo “attestato

del guadagno intermedio” sarà consegnato al lavoratore alla fine di ogni mese

per la notifica alla cassa disoccupazione competente.” (cfr. doc. 181)

Ai fini di quanto di interesse ai

fini della presente vertenza, il TCA pone in evidenza che, quindi, l’accordo

aggiuntivo non solo non garantiva più alla ricorrente un’occupazione di 18 ore

a settimana, ma nemmeno prevedeva un ammontare minimo di ore lavorative ch’ella

sarebbe stata chiamata a svolgere “a richiesta del datore di lavoro”.

Dagli “attestati di guadagno

intermedio” in atti risulta che RI 1 ha lavorato dal lunedì al venerdì,

nella misura di 3.5 – 4 ore al giorno per 18 ore a settimana, dal 18 settembre

al 31 ottobre 2023, per un reddito lordo sottoposto ad AVS di fr. 640.- nel

mese di settembre (cfr. doc. 175) e di fr. 1'280.- per ottobre (cfr. doc.

184-187).

Nel mese di novembre 2023,

invece, ella è stata attiva per la __________ il 10 novembre (3 ore), il 13 (3

ore), il 14 (4 ore), il 15 (4 ore), il 16 (4 ore) ed il 17 (3 ore), nonché il

20.

(3 ore), il 21 (2 ore), il 22 (3 ore), il 23 (3 ore), il 27 (3 ore), il 28

(2 ore), il 29 (3 ore) ed il 30 (2 ore; cfr. doc. 188-189). A fronte di un

salario convenuto indicato nell’attestato di guadagno intermedio pari a fr.

1'280.-, per il mese di novembre 2023 la ricorrente ha percepito fr. 746.70

netti (cfr. doc. 188 e doc. 177 “ricevuto il 30.11.23”), pari a quanto

dovutole per le sole ore di lavoro effettivamente svolte.

Infine, nel mese di dicembre

2023, la ricorrente ha lavorato il 1° dicembre (3 ore), il 4 (3 ore), il 5 (3

ore) ed il 6 (3 ore) del mese. Dall’attestato di guadagno intermedio relativo a

dicembre 2023, risulta che RI 1 ha percepito ad un salario pari a fr. 213.12

lordi (pari al compenso dovutole per le ore lavorative effettivamente prestate)

e che la disdetta del rapporto di lavoro è stata data dal datore di lavoro il 6

dicembre 2023, a valere per quello stesso giorno, a causa di “motivi economici”

(cfr. doc. 101-102 e 190-191).

Tali retribuzioni, in particolare

per i mesi di novembre e dicembre 2023, per i quali, come si vedrà, la

ricorrente ha postulato il riconoscimento del diritto a percepire le indennità

per insolvenza, danno atto del fatto che RI 1 “è stata pagata solo per le

ore lavorate” (cfr. infra e doc. 130).

Dai conteggi della Cassa __________

(in seguito: Cassa __________) in atti, risulta che:

-

nel mese di settembre 2023, RI 1 (termine quadro “03.04.23-02.04.25”)

ha percepito, stando al conteggio del 10 ottobre 2023 in atti, tra IDI e un

guadagno intermedio lordo di fr. 640.-, fr. 3'817.25 netti (cfr. all. A6 a doc.

I);

-

per il mese di ottobre 2023, la medesima - per quanto emerge dal

conteggio del 17 maggio 2024, emesso in sostituzione di quello del 22 dicembre

2023.

- a fronte di un guadagno intermedio lordo di fr. 731.45, ha percepito IDI

per totali fr. 3'594.15 (cfr. all. A7 a doc. I);

-

per novembre 2023, RI 1 – e meglio come risulta dal conteggio del 17

maggio 2024, emesso dalla Cassa in sostituzione di quello del 13 dicembre 2023

-, a fronte di un guadagno intermedio lordo di fr. 1'280.- a percepito totali fr.

3’419.80 netti (cfr. all. A8 a doc. I).

In relazione a questi conteggi ed

a quelli precedentemente emessi dall’amministrazione, in particolare con

scritto del 9 gennaio 2024, RI 1 ha comunicato alla Cassa __________,

responsabile dell’erogazione delle indennità di disoccupazione, quanto segue:

"

(…) ho firmato un contratto di lavoro con __________ [recte: __________]

il 12 settembre 2023, ho iniziato a lavorare il lunedì seguente 18 settembre.

Vi ho trasmesso

l’attestato di guadagno intermedio per il mese di settembre e ho voluto

includere anche il contratto di lavoro, il 10 ottobre 2023 (…)

-

CHF 640.00 il mio guadagno intermedio lordo

-

CHF 693.35 quando da voi dedotto in contrasto con l’attestato prodotto

In ottobre

-

CHF 1'280.00 il mio guadagno intermedio lordo

-

CHF 1386.65 quando da voi dedotto in contratto con l’attestato prodotto

In novembre

-

CHF 826.40 il mio guadagno intermedio lordo

-

CHF 1386.65 quando da voi dedotto in contratto con l’attestato prodotto

In dicembre

-

CHF 213.12 il mio guadagno intermedio lordo

-

CHF 792.40 quando da voi dedotto in contratto con l’attestato prodotto

Preciso che ho

terminato di lavorare presso __________ [recte: __________] il 5 [recte: 6]

dicembre 2023, comunicato anche al mio consulente. (…)

Ho notato tutte queste differenze il

15.

dicembre 2023 e vi ho subito scritto un’email per segnalare il vostro errore

(…). A questa mail è seguita una vostra richiesta per la copia delle buste

paga, che ho prontamente inviato. Dopo questa data, non ho più ricevuto

risposta se non il 2 gennaio indicandomi gli importi errati da voi versati (…).

Vi ho portato personalmente l’accordo allegato al contratto di lavoro, firmato

il 22 settembre 2023 (dopo la stipulazione del contratto) che indica quanto già

riportato sull’attestato di guadagno intermedio, ovvero che non ricevo la

tredicesima. (…) I vostri conteggi indicano un termine per contestare di 90

giorni pertanto la mia opposizione rientra nei termini stabiliti (…). La somma

totale che mi manca è di:

-

Settembre CHF 53.35

-

Ottobre CHF 106.65

-

Novembre CHF 542.25

-

Dicembre CHF 579.28

Per un totale di CHF

1'281.55 che vi chiedo di versare sul mio conto postale (cfr. doc. 126-127).

Con decisione del 15 gennaio

2024, la Cassa __________ ha confermato la correttezza dei propri conteggi

mensili, osservando, in particolare, che “solo in data 3 gennaio 2024 ci ha

consegnato l’accordo firmato con la ditta __________ e che non possiamo tenere

in considerazione in quanto non consegnatoci tempestivamente, all’inizio del

rapporto di lavoro, ma solo una volta terminato e, dopo che avevamo già

effettuato i conteggi mensili” (cfr. doc. 124-125).

Il provvedimento reso dalla Cassa

__________ è stato tempestivamente impugnato da RI 1 (cfr. doc. 32-33 e

122-123), che ha anche chiesto l’espletamento un complemento istruttorio volto

ad “attestare le motivazioni del datore di lavoro che hanno portato a far

sottoscrivere alla signora RI 1 un accordo di esclusione della tredicesima”

(cfr. doc. 32-33).

Il 22 febbraio 2024, quindi, la

Cassa __________ ha sottoposto all’ex datore di lavoro di RI 1 una breve

ricostruzione di quanto avvenuto nel corso del rapporto di lavoro che legava la

__________ alla ricorrente ed una serie di quesiti, e meglio:

"

(…) è stato stipulato un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro,

datato 22 settembre 2023 che è stato consegnato dalla Sig.ra RI 1 alla Cassa

Disoccupazione unicamente in data 3 gennaio 2024. Da questo documento, in

negativo nei confronti della Sig.ra RI 1, si rileva l'annullamento della

tredicesima e l'annullamento dalla conferma delle 18 ore garantite. (…)

Dal formulario

"Attestato di guadagno intermedio" del mese di settembre 2023,

compilato, vidimato e firmato dalla __________ in data 3 ottobre 2023, vi sono

indicate le 18 ore di lavoro settimanali garantite, le quali sono state

rispettate ed il riconoscimento della tredicesima è riconosciuto ma non

retribuito. Il termine del contratto di durata determinata è il 18 dicembre

2023.

Dal formulario

“Attestato di guadagno intermedio" del mese di ottobre 2023, compilato,

vidimato e firmato dalla __________ in data 2 novembre 2023, sono nuovamente

confermate le 18 ore garantite, le quali sono state rispettate mentre non viene

indicato nulla circa la tredicesima. Il termine del contratto di durata

determinata è il 18 dicembre 2023.

Dal formulario

"Attestato di guadagno intermedio" del mese di novembre 2023,

compilato, vidimato e firmato dalla __________, in data 1º dicembre 2023, sono

nuovamente confermate le 18 ore garantite settimanalmente, non è indicata la

tredicesima, termine del contratto il 18 dicembre 2023. In questo mese,

nonostante la garanzia delle ore è sempre confermata, la Sig.ra RI 1 ha svolto

la sua attività lavorativa per 39 ore mensili, le 18 ore settimanali garantite

non sono state rispettate.

Dal formulario

"Attestato del datore di guadagno intermedio" del mese di dicembre

2023, compilato, vidimato e firmato dalla __________, in data 15 dicembre 2023,

si legge la garanzia delle 18 ore settimanali, le quali non sono state

assolutamente rispettate come pure non è stato rispettato il termine del

contratto di lavoro che sarebbe dovuto essere il 18 dicembre 2023 e non il 6

dicembre 2023 e nulla è indicato circa la tredicesima.

Considerato quanto

espresso in precedenza ed al fine di poter emettere una precisa risposta di

opposizione, le chiediamo cortesemente di voler rispondere alle seguenti

domande:

1) Per quale motivo, nel

contratto di lavoro del 12 settembre 2023 e nei relativi guadagni intermedi

sono sempre state rifermate le 18 ore settimanali e la tredicesima come

descritto in precedenza e, unicamente, il 3 gennaio 2024, è stato presentato un

accordo aggiuntivo firmato tra le parti, datato 22 settembre 2023, peggiorativo

nei confronti della sua ex dipendente come indicato in precedenza?

2) Per quale ragione,

non è stato rispettato il termine di fine contratto di lavoro previsto per il

18.

dicembre 2023? La Sig.ra RI 1 le ha rivendicato le ore tra il 6 dicembre

2023.

ed il 18 dicembre 2023, visto che le 18 ore settimanali sono sempre state

dichiarate come garantite in tutta la documentazione datata in precedenza?

3) Qualora l'Assicurata

avesse rifiutato di firmare l'accordo aggiuntivo, datato 22 settembre 2023,

avrebbe perso il suo impiego?” (cfr. doc. 30-31).

Il 29 febbraio 2024, __________,

per la __________, ha fornito il seguente riscontro:

"

(…) 1. __________ ha stipulato un contratto di lavoro con la Sig. RI 1

accordando un minimo di ore lavorative e una tredicesima retribuzione. Con

questo la società ha poi contratto un accordo aggiuntivo in quanto per motivi

di massa di lavoro limitata e per ragioni organizzative aziendali non ha potuto

offrire i punti sopra citati. Con questo abbiamo comunque voluto mantenere il

rapporto di lavoro di tipo a chiamata. Evidenziamo comunque che nei formulari

di attestazione del guadagno intermedio abbiamo indicato che la retribuzione

della tredicesima non era riconosciuta. Il documento aggiuntivo è stato

consegnato alla data della firma.

2.

La data di fine del

contratto è stata anticipata al 6 dicembre in quanto la società era a rischio

di non poter retribuire la Sig. RI 1 e non vi era intenzione di far operare la

dipendente senza concretezza di poter essere retribuita. La Sig. RI 1 ha

chiesto il motivo per il quale non ha terminato il 18 dicembre 2023. La

dipendente mi ha confermato che ha informato immediatamente il consulente URC

del termine del rapporto di lavoro.

3.

Se non ci fosse

stato un comune accordo per quanto riguarda l'accordo aggiuntivo si sarebbe

dovuto terminare il rapporto di lavoro, sottolineando che non vi era un’intenzione

in questo ma una necessità per riuscire a mantenere il rapporto di lavoro.”

(cfr. doc. 27).

Il 4 marzo 2024, la Cassa __________

ha inoltre chiesto all’allora rappresentante di RI 1, __________, se era a

conoscenza “del motivo per il quale la sua assistita ha consegnato

unicamente in data 3 gennaio 2024, le modifiche del contratto, presumibilmente

avvenute in data 22 settembre 2023” (cfr. doc. 26).

Il 13 marzo successivo, __________

ha precisato che “la signora RI 1 era convinta di aver inviato l’accordo

(del 12 [recte:22].09.2023 sull’esclusione della tredicesima a modifica

delle 18 ore settimanali fisse di lavoro) alla Cassa assieme al contratto già

in ottobre 2023. Solo ad inizio dicembre 2023, ella si è accorta dell’errore

nei calcoli sul guadagno intermedio effettuato dalla Cassa. La signora RI 1 ha

comunicato senza indugio l’esistenza dell’accordo del 12 [recte: 22].09.2023

alla Cassa. La Cassa ha risposto alla signora RI 1 di attendere il rientro

della responsabile a gennaio 2024” (cfr. doc. 25).

Con decisione su opposizione del

28.

marzo 2024 la Cassa __________ ha parzialmente accolto il gravame presentato

da RI 1 rilevando quanto segue:

"

(…) non è credibile che l'Assicurata abbia sottoscritto l'accordo

aggiuntivo del 22 settembre 2023, esattamente in quella data, per i seguenti

motivi:

I guadagni intermedi da

settembre 2023 fino a dicembre 2023, compilati ciascuno ad inizio del mese

successivo (eccetto quello di dicembre allestito in data 15.12), riportano che

le ore lavorative garantite erano di 18 ore settimanali. In un certificato si

può indicare qualcosa di errato, tuttavia, in 4 formulari di guadagno

intermedio non risulta ammissibile. Inoltre, viene anche indicato l'esistenza

un contratto di lavoro ma mai di un nuovo accordo aggiuntivo.

Il contratto di lavoro

è stato sottoscritto il 12 settembre 2023 con inizio il 18 settembre 2023. Dopo

unicamente 5 giorni di lavoro, in data 22 settembre 2023, si cambiano

radicalmente, le condizioni di lavoro, ossia non garantendo più le ore previste

e non versamento della tredicesima. Non è attendibile che in solo 5 giorni,

improvvisamente non vi sia più lavoro e la situazione della ditta prenda una

svolta così negativa.

(…) Qualora si

accettino le nuove modifiche peggiorative e si è iscritti in disoccupazione, la

Cassa deve comunque considerare il periodo di disdetta nel suo calcolo

ipotetico e quindi effettuare il calcolo con le precedenti condizioni

contrattuali. Nel caso specifico invece, si tratta di un contratto di durata

determinata dal 18 settembre 2023 fino al 18 dicembre 2023, senza possibilità

di una disdetta (cfr. CL del 12 settembre 2023).

Da ultimo, ma non meno

importante, questo accordo aggiuntivo, firmato con la ditta __________, non è

stato consegnato tempestivamente come asserito dall'Assistita bensì solo una volta

terminato il rapporto di lavoro con la surriferita società e dopo che la Cassa

aveva già effettuato i conteggi mensili. Visto quanto sopra, si ritiene

corretto che la Cassa disoccupazione __________ di __________ abbia considerato

le 18 ore settimanali garantite ed il relativo stipendio convenuto- nel contratto

di lavoro determinato, sottoscritto in data 12 settembre 2023 tra le parti.

Queste ore si devono

considerare dal 18 settembre 2023 al 18 dicembre 2023 e non fino al 6 dicembre

2023, in quanto come espresso in precedenza, trattasi di un contratto di durata

determinata. Per ciò che attiene la tredicesima, nel surriferito contratto è

garantita, tuttavia, è veritiero che già nel primo formulario “Attestato di

guadagno intermedio" del mese di settembre 2023, è stato crociato che non

era convenuta e negli altri tre, non è stato indicato nulla ma nemmeno che vi

fosse. Visto quanto sopra, l’eccezionalità del caso e che la tredicesima non è

un diritto [ndr. illeggibile] accogliamo solo su questo punto la contestazione

della controparte e pertanto non dovrà essere calcolata nel conteggio del

guadagno ipotetico.” (cfr. doc. 19-24)

Venendo, ora, alla domanda di

indennità per insolvenza oggetto della presente vertenza, il TCA rileva che

dalla stessa, - presentata da RI 1 per il tramite di __________ il 28 maggio 2024

- risulta che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle indennità per

insolvenza indicando di avere percepito l’ultimo salario il 31 ottobre 2023, di

avere lavorato sino al 18 dicembre 2023 per un tempo di lavoro settimanale pare

a 18 ore, per un salario mensile di fr. 1'280.-.

Le indennità per insolvenza sono

quindi state postulate nella misura di fr. 1'280.- per il mese di novembre 2023

e di fr. 792.40 per il periodo dal 1° al 18 dicembre 2023.

Per il mese di novembre, ha

precisato la ricorrente nella propria domanda d’indennità “pagati fr. 746.65

a contanti (vedi busta paga)” (cfr. all. a doc. IX e doc. 166).

Agli atti la ricorrente ha

versato tre solleciti di pagamento del salario, che ha preteso di avere

trasmesso alla SA per posta semplice:

-

il 3 gennaio 2024, RI 1 avrebbe

comunicato alla __________ (via posta semplice) di avere “terminato la mia

attività presso __________ nel mese di dicembre. Secondo il contratto di lavoro

alla sottoscritta era garantito un minimo di 18 ore lavorative. Per il mese di

novembre: 24.5 ore sono mancanti. Per il mese di dicembre 30.5 ore sono

mancanti. Le chiedo di voler procedere al pagamento delle summenzionate ore”

(cfr. doc. 172);

-

il 16 febbraio 2024, la

ricorrente, avrebbe trasmesso all’ex datrice di lavoro la seguente

comunicazione (via posta semplice): “come riportato nella precedente

comunicazione le ricordo che secondo il contratto di lavoro 55 ore devono

essere retribuite alla sottoscritta” (cfr. doc. 173);

-

il 4 aprile 2024, infine,

l’assicurata ha chiesto, sempre tramite posta semplice, all’ex datrice di

lavoro “immediatamente di voler procedere al pagamento. Se non dovessi

ricevere il pagamento a breve provvederò a richiedere collaborazione all’__________”

(cfr. doc. 174).

Con decisione del 21 giugno 2024,

la Cassa ha respinto la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1

sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…) Lei comunica di aver lavorato presso la società __________ per il

periodo dal 18 settembre al 18 dicembre 2023. Ha percepito salario fino al 31

ottobre 2023. Dalla fine del rapporto di lavoro ha sollecitato lo stipendio

mancante unicamente con tre lettere datate 3 gennaio 2024, 16 febbraio 2024 e 4

aprile 2024. La società è fallita con decreto dell’8 aprile 2024.

Considerato quanto

sopra la Cassa ritiene che le non abbia salvaguardato i suoi crediti salariali

in maniera consona; non avendo rispettato l’obbligo di ridurre il danno la sua

domanda d’indennità per insolvenza è pertanto respinta.” (cfr. doc. 160-162).

Con opposizione del 7 agosto

2024, la ricorrente, allora rappresentata da __________, ha impugnato la

decisione resa nei suoi confronti facendo valere, in particolare, le seguenti

argomentazioni:

-

assunta dalla __________ dal 18

settembre al 18 dicembre 2023 per 18 ore settimanali ed uno stipendio di fr.

1'280.-, RI 1 si è vista costretta (“allo

scopo di evitare di perdere il posto di lavoro che le era stato trovato

dall'Ufficio regionale di collocamento”),

in data 22 settembre 2023, a

sottoscrivere la modifica a lei sfavorevole del contratto di lavoro in base

alla quale ella sarebbe stata impiegata solamente su richiesta, rinunciando,

inoltre, alla 13esima mensilità;

-

modificato come indicato il

contratto di lavoro, l'opponente ha di conseguenza lavorato “24.5 ore in

meno a novembre 2023 e 30.5 ore in meno a dicembre 2023” rispetto a quanto

prevedeva il contratto di lavoro originario. Per i mesi di novembre e dicembre

2023, dunque, “ella è stata pagata solo per le ore lavorate”.

-

Facendo, poi, valere di essersi resa conto che la modifica del contratto

di lavoro che ha sottoscritto “non era legalmente possibile” solo quando

si è vista computare un guadagno intermedio più alto di quello effettivamente

percepito, la ricorrente ha precisato che di avere saputo solamente in data 2

gennaio 2024 dalla Cassa __________ “che era tenuta a far valere queste

pretese nei confronti del datore di lavoro, in quanto non coperte

dall'indennità di disoccupazione”; “non appena l'ha scoperto, ha

proceduto a chiedere a __________ il pagamento della differenza di stipendio

per i mesi di novembre e dicembre 2023, ovvero quelle 24.5 ore a novembre 2023

e 30.5 ore a dicembre 2023 per cui non è stata pagata”;

-

“La giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell'obbligo di

riduzione del danno ad esempio in un caso in cui vi erano 11 mensilità

salariali non pagate da inizio contratto fino al fallimento, con rivendicazione

del salario solo via fax (DTF C 367/01 del 12.04.2002), così come in un altro

caso in cui durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato aveva

rivendicato il salario solo oralmente (DTF 8C 682/2009).

La

giurisprudenza ha invece ritenuto che l'assicurato avesse ossequiato

all'obbligo di riduzione del danno in un caso in cui dopo un primo sollecito

scritto ha aspettato 3 mesi prima di avviare un'azione giudiziaria al tribunale

incompetente e dopo la decisione ulteriori 50 giorni prima di inoltrare la

causa al tribunale competente (TFA C 63/05 del 21.12.2005). Protetto è stato

anche un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso

nulla di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere

intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C163/06 del 19.10.2006)”;

-

venuta a conoscenza di quanto indicatole il 2 gennaio 2024 dalla Cassa __________,

“immediatamente” la ricorrente ha fatto valere di “essersi attivata

anche nei confronti della __________, inviando già il giorno seguente una

lettera con cui chiede il pagamento di 24.5 ore di novembre 2023 e 30.5 ore di

dicembre 2023”;

A questo

scritto ed al fine di recuperare i salari che sosteneva le fossero dovuti, sono

seguite delle mail che RI 1 sostiene di avere trasmesso a __________ (il 10

gennaio 2024, il 26 gennaio 2024, il 28 gennaio 2024, il 16 febbraio 2024, il

21.

febbraio 2024, il 23 febbraio 2024 ed il 14 marzo 2024) ed un’ulteriore

lettera del 4 aprile 2024. “Pochi giorni dopo però veniva decretato il

fallimento della __________. All'opponente non restava altro che insinuare i

suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della società datrice di

lavoro, conformemente ai suoi doveri”;

-

alla luce di tutto quanto precede, l’allora opponente ha ritenuto di

avere “fatto valere in modo univoco e riconoscibile la sua pretesa nei

confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli stessi siano

del tutto sufficienti per affermare che ella abbia ossequiato all'obbligo di

riduzione del danno dell'assicurato. (…)” (cfr. doc. 129-136).

In allegato al gravame della

propria assistita, __________ aveva prodotto la seguente documentazione:

-

parte della decisione su

opposizione resa dalla Cassa __________ (cfr. doc. 144-146);

-

le mail trasmesse dalla ricorrente

alla Cassa:

o il 22 dicembre 2023, indicante: “(…) mi può

informare riguardo i documenti già inviati?” (cfr. doc. 147);

o Il 29 dicembre 2023, con il seguente contenuto: “(…) ho

ricevuto il vostro conteggio. Ho notato che anche per il mese di dicembre avete

calcolato un guadagno intermedio superiore a quello che ho effettivamente

ricevuto dal mio datore di lavoro. Per dicembre avete calcolato 792.40 quando

io ho ricevuto poco più di 200 franchi. Vi ho mandato le buste paga nelle

precedenti email (…)” (cfr. doc. 147);

o Il 2 gennaio 2024 “per cortesia potete rispondere

alle richieste? I vostri conteggi da settembre indicano un guadagno intermedio

errato” (cfr. doc. 147);

o La risposta del 2 gennaio 2024 da parte della Cassa,

indicante: “da contratto lei ha diritto alla tredicesima. Il contratto è

firmato e valido. La cassa deduce la parte di tredicesima, spetta a lei

rivendicarla al datore di lavoro. Il suo salario lordo mensile da contratto è

di fr. 1'280.00 più la tredicesima, quindi fr. 1'386.65. (…) I nostri conteggi

risultano eseguiti correttamente rispetto al contratto di lavoro” (cfr.

doc. 147-148; il riscontro mail del 2 gennaio 2024 da parte della ricorrente

non è leggibile cfr. doc. 148).

-

La mail del 10 gennaio 2024

indicante quale mitten, dal contenuto: “Buonasera signor __________, chiedo

di versare le ore che non ha ricevuto dalla cassa disoccupazione perché dicono

che sono a carico tuo. Fammi sapere quando paghi” (cfr. doc. 150);

-

La mail del 26 gennaio 2024

indicante quale mitten, dal contenuto: “la cassa mi dice ancora che devo

rivolgermi a lei per il saldo ore. Le ho anche scritto una lettera ma non mi

risponde, spero legga almeno le email. Per favore mi dica quando mi paga”

(cfr. doc. 151);

-

La mail del 28 gennaio 2024

indicante quale mitten, dal contenuto: “ti ho scritto precedentemente

lettere e email mi puoi gentilmente rispondere???” (cfr. doc. 152);

-

La mail del 21 febbraio 2024

indicante quale mitten, dal contenuto: “le ho scritto nuovamente il 16

febbraio scorso e così da inizio del mese di gennaio chiedendo ancora il

conteggio delle ore non pagate come da contratto. __________ continua a

ripetere che devo chiedere al datore di lavoro quindi lei, mi versa il dovuto?”

(cfr. doc. 154);

-

La mail del 23 febbraio 2024

indicante quale mitten, dal contenuto: “ti ho scritto diverse lettere e

email mi puoi rispondere???” (cfr. doc. 156).

Agli atti figura anche una mail

indi, di data 14 marzo 2024, che indica “ti ho scritto diverse lettere e

email perché l’__________ dice che le ore che non ho lavorato ma che sono sul

contratto me le devi pagare tu. Hai ricevuto le mie lettere? Comunque sto

ancora aspettando la decisione su opposizione __________ ma intanto ti chiedo

se puoi ricalcolare le ore visto che loro dicono così” (cfr. doc. 88).

Il 23 settembre 2024, anche la

parte qui resistente ha sottoposto una serie di domande all’allora

rappresentante della ricorrente, e meglio:

"

(…)

a) La sua cliente, in

data 12 settembre 2023, ha sottoscritto un contratto di lavoro di durata

determinata dal 18 settembre 2023 al 18 dicembre 2023. Il contratto di lavoro

prevedeva un minimo dì ore garantite pari a 18 ore settimanali. Per quale motivo, in data 22 settembre 2023, ha sottoscritto un accordo di annullamento del

minimo di ore garantito e della rinuncia ad una tredicesima?

b) Per quale motivo

l'accordo sottoscritto il 22 settembre 2023 non è stato consegnato

tempestivamente alla Cassa di disoccupazione __________? Una consegna

tempestiva del documento avrebbe permesso alla Cassa di avvisare

tempestivamente la sua cliente circa la rivendicazione salariale.

c) Per quale motivo i

conteggi della Cassa di disoccupazione, attestanti un salario (quale guadagno

intermedio) corrispondente al contratto di lavoro (e quindi non al successivo

accordo), sono stati contestati solo ad attività lavorativa terminata?

d) La società __________,

tramite scritto del 29 febbraio 2024, ha indicato come l'accordo aggiuntivo del

22.

settembre 2023 era dettato dalla "massa di lavoro limitata e per ragioni

organizzative aziendali...". Tramite scritto del 13 marzo 2024 avete

comunicato come "In riferimento all'oggetto a margine e in risposta alla

vostra lettera del 4 marzo u.s., la informo che la Signora RI 1 non ha

osservazioni da riportare in riferimento alla corrispondenza intercorsa tra la

vostra Amministrazione e la __________". È corretto affermare come il 22

settembre 2023 la sua cliente [ndr. Illeggibile] a conoscenza della mancanza di

lavoro presso la società?

e) Quando la Signora RI

1.

ha saputo delle difficoltà economiche della società?

f) La società ha

attestato sull'apposito formulario "Attestato su guadagno intermedio

" del mese di dicembre 2023, quale cessazione dell'attività lavorativa, il

giorno 6 dicembre 2023 (ultimo giorno di lavoro). Tramite il documento

"Domanda d'indennità per insolvenza" è stato indicato, quale ultimo

giorno di lavoro il 18 dicembre 2023?

g) La sua cliente ha

sottoscritto un contratto di lavoro il 12 settembre 2023 con data d'inizio il

18.

settembre 2023. Dopo alcuni giorni la società ha modificato il contratto di

lavoro per mancanza di lavoro ed ha cessato l'attività lavorativa il 6 dicembre

2023.

per ragioni economiche. Gli arretrati salariali sono stati rivendicati

tramite scritto con posta ordinaria il 3 gennaio 2024, con mail del 10 - 26 -

28.

gennaio 2024, scritto del 16 febbraio 2024, mail del 21 - 23 febbraio 2024,

mail del 14 marzo 2024 e ultimo scritto del 4 aprile 2024. Per quale motivo la

sua cliente, preso atto già durante l'attività lavorativa della mancanza di

lavoro per la società, del fatto che il salario di novembre 2023 non era stato

retribuito e che la cessazione del contratto di lavoro è stata anticipata al 6

dicembre 2023 per motivi economici, non è intervenuta in maniera incisiva

appena terminata l'attività lavorativa?

h) Per quale motivo,

preso atto come agli scritti e mail di gennaio 2024 la società è rimasta

silente, la sua cliente ha continuato ad inviare semplici mail e lettere con

posta ordinaria senza intraprendere le vie esecutive/legali?

i) Ha ulteriori

osservazioni?” (cfr. doc. 17-18).

Questo

il riscontro fornito, in rappresentanza della ricorrente, da __________ il 4

ottobre 2024:

"

(…) a. Come indicato in sede d'opposizione, la modifica contrattuale

sfavorevole all'assicurata del 22.09.2023 è stata pretesa e imposta dal datore

di lavoro. La signora RI 1 ha accettato detta modifica allo scopo di non

perdere il posto di lavoro che le era stato trovato dall'Ufficio regionale di

collocamento. Ella ha voluto mantenere l'impiego anche nell'ottica del suo

obbligo di ridurre il danno a carico dell'assicurazione contro la

disoccupazione. Ella non era a conoscenza che una tale modifica immediata e a

suo sfavore del contratto non fosse legalmente possibile.

b. L'accordo del

22.09.2023

non è stato consegnato alla Cassa di disoccupazione __________ semplicemente

per una disattenzione scusabile (anche in considerazione della sua giovane età

ed inesperienza) dell'assicurata.

Solo in seguito,

ricevendo il conteggio della Cassa per il mese di novembre 2023, ella si è resa

conto che questi conteggi erano effettuati considerando il contratto originale

senza tener conto dell'accordo supplementare.

c. La signora RI 1 ha

contestato i conteggi della Cassa di disoccupazione per i mesi di novembre e

dicembre 2023, che ha ricevuto soltanto nel mese di dicembre. Nei mesi di settembre

e ottobre aveva lavorato effettivamente 18 ore settimanali come garantito dal contratto

originario ed era stata pagata dal datore di lavoro.

Per questo motivo ha

contestato i conteggi della Cassa di disoccupazione nel mese di dicembre (via

e-mail la prima volta il 15.12.2023 per il conteggio di novembre ed il 29.12.2023

per il conteggio di dicembre). Che ciò coincidesse con la fine del rapporto di lavoro

è un caso.

d. L'accordo del

22.09.23

era stato effettivamente imposto per ragioni organizzative aziendali e

per massa di lavoro limitata. Ma ciò non comporta necessariamente la conseguenza

di un fallimento o di non venire retribuiti. L'opponente aveva discusso della questione

con il datore di lavoro e non ha intravisto questo pericolo. Infatti quando il

signor __________ le disse che la massa di lavoro era limitata ha comunque

garantito che ella avrebbe potuto svolgere le ore di lavoro previste e

terminare l'impiego, che aveva una durata determinata a dicembre. Durante

l’attività lavorativa presso la __________ il lavoro c'era e l'attività procedeva.

La signora RI 1 non era a conoscenza di un eventuale stato di indebitamento o

di problemi tali da mettere seriamente in dubbio la capacità del datore di

lavoro di pagarle lo stipendio.

e. In data 06.12.2023

il datore informava l'opponente che non aveva lavoro da assegnarle nell'ambito

della posizione per cui era stata assunta fino al 18.12.2023. Ciononostante non

credeva che la società stesse affrontando delle difficoltà economiche tali da

sfociare in un fallimento, considerato che la società ha continuato la sua

attività nell'ambito di un altro progetto fino ad aprile, quando l'assicurata è

venuta a conoscenza del fallimento.

f. Si premette che la

domanda di indennità di insolvenza è stata compilata con il supporto del sindacato

__________. La data 18.12.2023 è stata indicata intesa come ultimo giorno di

lavoro secondo il contratto di lavoro, in quanto fino a quella data aveva

diritto al salario e di conseguenza in casu alle indennità d'insolvenza.

L'assicurata ha anche comunicato sia al consulente dell'URC che alla Cassa

disoccupazione __________ di non avere più prestato ore di lavoro dopo il

06.12.2023

g. Come già indicato in

sede d'opposizione, la signora RI 1 non era a conoscenza che la modifica

immediata ed a suo sfavore del contratto di lavoro stipulato con __________ non

era legalmente possibile ed era quindi convinta che la Cassa disoccupazione considerasse

nella determinazione del salario intermedio le ore effettivamente lavorate conformemente

alla modifica contrattuale del 22.09.2023. Soltanto una volta terminata l’attività

lavorativa, e meglio il 02.01.2024, la Cassa comunicava all'opponente che era tenuta

a far valere queste pretese nei confronti del datore di lavoro, in quanto la

modifica contrattuale era illegittima e l'indennità di disoccupazione non

poteva quindi intervenire. Fino a quel momento, per giustificabile non

conoscenza del diritto in materia, ella non era a conoscenza del fatto che

avrebbe dovuto rivolgersi al datore per far valere queste pretese e pensava si

trattasse di un errore nel conteggio della Cassa disoccupazione. Non appena ne

è venuta a conoscenza, già dal 03.01.2024 ha provveduto a far valere gli arretrati

salariali nei confronti della __________.

L'opponente sapeva che

la società fosse ancora attiva e non immaginava quindi in alcun modo la

possibilità di un fallimento imminente. Ella era a conoscenza che il signor __________

aveva una questione che lo tratteneva all'estero nel periodo gennaio-marzo e, considerato

che durante il rapporto di lavoro non vi erano stati problemi e che egli la rassicurava

telefonicamente circa il pagamento di quanto dovuto, in buona fede gli ha dato fiducia,

credendo che al suo rientro in Svizzera avrebbe mantenuto la promessa.

h. Come indicato sopra,

il signor __________ aveva una questione che lo tratteneva all'estero nel

periodo gennaio-marzo e, considerato che durante il rapporto di lavoro non vi

erano stati problemi e che egli la rassicurava telefonicamente circa il

pagamento di quanto dovuto, in buona fede gli ha dato fiducia, credendo che al

suo rientro in Svizzera avrebbe mantenuto la promessa

i. All'opponente preme

ribadire che, nonostante il tempo trascorso, ella non aveva avuto grande timore

di non venire retribuita, in quanto l'attività stava continuando e non poteva immaginare

un fallimento della società. Riceveva da __________ rassicurazioni che la

situazione di stallo si sarebbe risolta a breve e ha quindi considerato la

situazione positivamente. In aprile, preso atto con sorpresa del fallimento

della __________, ha intrapreso i necessari passi legali.” (cfr. doc. 14-16)

Con decisione su opposizione del

10.

dicembre 2024, la parte resistente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.),

confermato il proprio precedente provvedimento, negando alla ricorrente il diritto

a percepire le postulate indennità per insolvenza.

Per completezza, giova

evidenziare che innanzi al TCA risultano pendenti due altri ricorsi,

interposti, rispettivamente, dal fratello e dalla madre della ricorrente contro

due decisioni su opposizione mediante le quali la Cassa ha negato loro il

diritto alle indennità per insolvenza in relazione al rapporto lavorativo che

pure li legava alla __________, nel loro caso da gennaio 2024 al fallimento

della società del 9 aprile 2024, in relazione alle pretese salariali per tutto

questo periodo (cfr. inc. TCA 38.2024.59 e 38.2025.2)

Questa Corte rileva, inoltre, che

la ricorrente, la madre ed il fratello risultano essere tutti domiciliati a __________

e comporre, unitamente ad un altro membro, una stessa ed unica economia

domestica, in __________.

__________ risulta pure essere la

sede di un’associazione, e meglio l’__________, cui membro, da giugno 2020 a

febbraio 2023, era la ricorrente e cui membro, invece, era da aprile 2024 __________,

che ha dimissionato a marzo 2025 (cfr. www.zefix.ch).

__________ che, inoltre, è socio

e gerente della __________, con recapito in __________. Dal sito internet della

__________ risulta, a valere quale numero telefonico di contatto lo stesso

numero di cellulare indicato come il proprio dalla madre della ricorrente nella

propria domanda di indennità di insolvenza (doc. 79 inc. TCA 38.2025.2).

Giova rilevare che la madre della ricorrente,

__________, era amministratrice unica di una società denominata __________,

avente sede a __________, trasferita nel 2018 nel Canton __________ e pochi

mesi dopo ritrasferitasi in Ticino, con sede a __________ e recapito a __________

in __________ (analogamente alla Sagl che vede, ora, __________ quale socio e

gerente), quindi sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione

della Pretura del distretto di __________ del 26 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione, che ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità

per insolvenza, debba essere tutelato.

Nell’ipotesi in cui si voglia

tenere in considerazione la modifica del contratto di lavoro sottoscritta dalla

ricorrente il 22 settembre 2023 - certo, sfavorevole alla ricorrente, ma in

concreto comunque dalla medesima sottoscritta - il TCA rileva che, trattandosi

di licenziamenti immediati o ingiustificato del rapporto di lavoro da parte del

datore, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'indennità per insolvenza copre unicamente

pretese salariali che si riferiscono a del lavoro prestato, e non quelle

risultanti dalla disdetta anticipata (ingiustificata) del rapporto di lavoro

(cfr. in tal senso, la giurisprudenza richiamata al consid. 2.2. della STCA

38.2021.104

del 21 marzo 2022 e la successiva STF 8C_276/2022 del 22 febbraio

2023, mediante la quale l’Alta Corte ha confermato la citata sentenza del TCA,

nonché la Prassi LADI ai punti A2-A5 ripresi al consid. 2.3.).

In concreto, la ricorrente

fa valere pretese salariali relative al periodo dal 1° novembre al 18 dicembre

2023.

Sennonché, da una parte e

per il lasso temporale dal 1° novembre al 6 dicembre 2023, in ragione della

modifica del contratto di lavoro sottoscritta da RI 1 e dall’AU dell’ex datrice

di lavoro il 22 settembre 2023, la ricorrente era chiamata a prestare la propria

attività lavorativa “a richiesta del datore di lavoro”, senza che

alcun montante minimo di ore settimanali o mensili fosse stato stabilito.

Ed

in concreto, per le ore di lavoro effettivamente svolte tra il 1° novembre ed

il 6 dicembre 2023, ella è stata effettivamente retribuita dall’ex datore di

lavoro, come risulta dalle ricevute in atti e come la medesima ha indicato

nella propria opposizione (cfr. supra consid. 2.4.).

Per

quel periodo, quindi ed in assenza di un’attività lavorativa prestata dalla

dipendente ma non pagata dalla datrice di lavoro, non vi sarebbero pretese

suscettibili di essere coperte dall’indennità per insolvenza.

D’altra

parte, le medesime considerazioni sull’obbligo dell’indennità per insolvenza di

intervenire a fronte della sola attività lavorativa effettivamente prestata

valgono anche per il periodo successivo e sino al 18 dicembre 2023, data in cui

il contratto, la cui durata determinata non è stata oggetto di modifiche

mediante l’accordo del 22 settembre 2023, avrebbe dovuto effettivamente

prendere fine.

Sennonché,

come visto, l’ultimo giorno in cui RI 1 ha prestato la propria attività

lavorativa è stato il 6 dicembre 2023, come precisato tanto dall’interessata,

quanto da __________ (“La data di fine del contratto è stata anticipata al 6

dicembre in quanto la società "era a rischio di non poter retribuire la

Sig. RI 1 e non vi era intenzione di far operare la dipendente senza

concretezza di poter essere retribuita”, cfr. 2.4.).

Al

proposito, il TCA rammenta che l’indennità

per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e

ingiustificato del datore di lavoro, né quelle derivanti da un licenziamento in

tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro.

Successivamente al 6 dicembre

2023.

la ricorrente, a beneficio della quale (anche in ragione delle modifiche

apportate il 22 settembre 2023 al contratto di lavoro che non prevedevano alcun

montante di ore minime di lavoro assicurato alla dipendente) non trova

applicazione l’eccezione contemplata dalla Prassi LADI II al punto A5, avrebbe

dovuto essere ritenuta completamente idonea al collocamento, di modo che non

avrebbe avuto diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52

LADI.

Già le argomentazioni

appena esposte potrebbero essere sufficienti per negare alla ricorrente il

diritto a percepire le postulate indennità per insolvenza.

2.6

In

ogni caso, a mente di questo Tribunale, l’operato della Cassa - che ha ritenuto

“gli sforzi compiuti dalla signora RI 1 per ottenere quanto dovutole

dalla ora fallita __________ a titolo di salari per il periodo dal 1.11.2023 al

1.12

, vadano considerati insufficienti, oltre che – per quanto attiene

alle richieste scritte – non comprovati in quanto non sussiste agli atti una

prova dell’invio effettivo” e che conseguentemente la ricorrente ha “commesso

una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto

dall’art. 55 cpv. 1 LADI” (cfr. supra consid. 1.1.) – deve essere tutelato.

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le

misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02

del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30

marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il

più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato,

dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma

semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente

il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4.,

pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale

ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere

effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei

confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse

(cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21

aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021

ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).

Inoltre è utile evidenziare

che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente

allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

(o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire

una perdita.

L’obbligo di diminuire il

danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto

non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla

disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal

lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine

del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del

caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N.

30.

pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).

L’art. 55

cpv. 1 LADI si applica peraltro anche quando il rapporto di lavoro è sciolto

prima dell’apertura della procedura di fallimento (cfr. supra consid. 2.2.; STF

8C_367/2022 del 7 ottobre 2022).

Nella presente fattispecie,

questa Corte rileva, innanzitutto, che l’insorgente fa valere di non avere

percepito l’integralità di quanto spettantele come salario tra novembre e

dicembre 2023, ma solo parte.

In concreto, la ricorrente fa

valere di avere avanzato pretese salariali per quanto sostiene non le sia stato

versato dall’ex datrice di lavoro a novembre e dicembre 2023, per la prima

volta, con scritto del 3 gennaio 2024, quindi dopo oltre un mese che non era,

stando alla sua tesi, stata pagata correttamente per il mese di novembre.

Da un lato, però, RI 1 con lo

scritto indirizzato alla SA di data 3 gennaio 2024 pretende dalla __________ il

pagamento del salario secondo quanto prevedeva il contratto sottoscritto il 12

settembre 2023 (18 ore settimanali).

D’altro lato, sempre il 3

gennaio, nella procedura volta alla contestazione dei conteggi della Cassa __________,

la ricorrente presenta a quest’ultima, per la prima volta, l’accordo del 22

settembre 2023, in precedenza mai pervenuto all’amministrazione, ad asserita

comprova di avere svolto meno ore di lavoro rispetto a quelle oggetto del

contratto di lavoro del 12 settembre 2023.

Delle due l’una, la

documentazione in atti e prodotta dalla ricorrente medesima non potendo essere

utilizzata à la carte a seconda di quanto più favorevole all’assicurata.

In ogni caso, ed anche a voler

prescindere dalle modifiche al contratto di lavoro di cui all’accordo del 22

settembre 2023, a mente di questa Corte determinante risulta essere il fatto

che i pretesi sforzi profusi dalla ricorrente per ottenere quanto ella pretende

le fosse dovuto (in aggiunta a quanto ricevuto) dalla SA per i mesi di novembre

e dicembre 2023, non risultano comprovati.

Agli atti figurano tre scritti

che RI 1 pretende di avere trasmesso all’ex datrice di lavoro al fine di

ottenere il pagamento dei pretesi salari rimasti impagati. Tali comunicazioni,

fa valere l’insorgente, sarebbero state trasmesse alla società per posta

semplice.

Ora, se è vero che, come indicato

dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.4.), le normative vigenti non le

imponevano l’invio raccomandato di quanto ella pretende di avere trasmesso alla SA, è altrettanto vero che, per costante dottrina e

giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale

(cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non

raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte

dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata

alla pubblicazione).

Pertanto,

se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le

conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella,

L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per

quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione).

Nel

caso di specie, nessuno di quegli scritti ha mai ottenuto riscontro da parte

della società cui erano destinati, contrariamente a quanto pretende la

ricorrente in sede ricorsuale, laddove fa valere che “il sig. __________ mi

ha sempre confermato la ricezione di ogni comunicazione inviata” (cfr. doc.

I).

Affermazione,

questa ricorsuale rimasta mera allegazione di fatto, che del resto contrasta

anche evidentemente con il tenore di quanto a suo tempo indicato dalla

ricorrente nei pretesi scritti e mail inviati alla SA (“Le ho anche scritto

una lettera ma non mi risponde, spero legga almeno le email”, cfr. supra

consid. 2.4. e doc 151; “ti ho scritto precedentemente lettere e email mi

puoi gentilmente rispondere?” cfr. supra consid. 2.4. e doc. 152; “ti ho

scritto diverse lettere e email mi puoi rispondere???”, cfr. supra consid.

2.4

e doc. 156; “Hai ricevuto le mie lettere?” cfr. supra consid. 2.4. e doc.

88).

Nemmeno

le risposte fornite da __________ alla Cassa __________ permettono di

concludere che la ricorrente lo abbia in qualche modo messo in mora o

sollecitato al fine di ottenere il pagamento dei salari che pretende le fossero

dovuti.

Va, poi, osservato che

secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni

sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante

(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF

8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio

2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;

STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid.

3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b,

RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.

2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il

giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in

quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"

l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il

TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,

pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente

al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni

sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili.

Tutto

ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che la

ricorrente abbia effettivamente trasmesso quegli scritti (via posta semplice)

all’ex datrice di lavoro.

Analogamente dicasi per le mail,

in relazione alle quali agli atti non figura alcuna conferma di ricezione o di

lettura del destinatario, rammentato come trattasi di un’opzione inseribile

all’invio delle mail da parte del mittente.

Gli

scritti e le mail, in ogni caso, a rapporto di lavoro ormai conclusosi, non

sarebbero stati sufficienti al fine di assicurarle la concreta tutela dei suoi

interessi. Si noti, infatti, che nei 4 mesi trascorsi tra la fine del rapporto

lavorativo e lo scioglimento della società, la ricorrente fa valere di essersi

limitata a trasmettere quanto precede; nessuna procedura esecutiva è stata

avviata nei confronti dell’ex datrice di lavoro o anche solo prospettata a

fronte di un rapporto lavorativo ormai conclusosi.

Il

tutto rammentato, peraltro, che le difficoltà della società erano con ogni

verosimiglianza note alla ricorrente.

In tal

senso, basti rammentare che una settimana dopo l’inizio effettivo del rapporto

lavorativo, il contratto di lavoro risulterebbe essere stato modificato, con la

sottoscrizione della ricorrente, a favore di un impiego su chiamata.

Questo,

stando a quanto indicato da __________, “in quanto per motivi di massa di

lavoro limitata e per ragioni organizzative aziendali non ha potuto offrire i

punti sopra citati” (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 27).

Del

resto, anche la ricorrente precisa che “L'accordo del 22.09.23 era stato

effettivamente imposto per ragioni organizzative aziendali e per massa di

lavoro limitata”, sebbene pretende poi che questo “ancora non comporta

necessariamente la conseguenza di un fallimento o di non venire retribuiti”

(cfr. supra consid 2.4. e doc. 14-16).

Laddove

poco dopo RI 1 fa, invece, valere che contestualmente alla sottoscrizione delle

modifiche al contratto di lavoro, l’AU della SA “le disse che la

massa di lavoro era limitata ha comunque garantito che ella avrebbe potuto

svolgere le ore di lavoro previste e terminare l'impiego, che aveva una durata

determinata a dicembre” (cfr. supra consid. 2.4. e doc. 14-16) ella è del

resto sconfessata dal fatto che, se così fosse stato, non vi sarebbe stato

alcun bisogno di sottoscrivere le modifiche in questione.

Ancora, le dichiarazioni della

ricorrente, secondo cui “Durante l’attività lavorativa presso la __________

il lavoro c'era e l'attività procedeva” (cfr. supra consid. 2.4. e doc.

14-16), è in contraddizione con il fatto che le ore di lavoro assegnatele tra

novembre e dicembre 2023 sono state ben inferiori a quelle di settembre ed

ottobre.

Ora,

una massa di lavoro limitata che comporta un peggioramento delle condizioni

contrattuali, accettato dalla ricorrente mediante la sottoscrizione della

modifica del contratto di lavoro a quel tempo in essere, difficilmente collima

con una situazione societaria e finanziaria florida.

Ma a

maggior ragione, la disdetta anticipata del contratto di lavoro, la cui durata

non sarebbe comunque stata modificata, ed i relativi motivi non potevano che

essere più che un campanello d’allarme per la dipendente: “il datore

informava l'opponente che non aveva lavoro da assegnarle

nell'ambito della posizione per cui era stata assunta fino al 18.12.2023”

(cfr. supra consid. 2.4. e doc. 14-16).

Queste, del resto, sono state le

parole di __________:

“la società era a rischio di

non poter retribuire la Sig.ra RI 1 e non vi era intenzione di far operare la

dipendente senza concretezza di poter essere retribuita” (cfr. supra

consid. 2.4. e doc. 27).

Ed al riguardo, chiamata ad

esprimersi anche su quanto indicato da __________, la ricorrente nulla ha

osservato (cfr. doc. 25).

Solo in sede ricorsuale, RI 1 ha

preteso che l’interruzione del rapporto di lavoro sarebbe stata motivata in

ragione del fatto che “il 6 dicembre 2023 il Signor __________ mi diceva che

per il lavoro a Riazzino non aveva bisogno più di me in ufficio perché questa

parte di lavoro sarebbe stata seguita da altra persona direttamente dal proprio

domicilio” (cfr. supra consid. 1.2.).

In tal senso, il TCA rammenta

che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in

presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni fornite nella prima ora, quando se ne ignoravano

le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid.

5.2

in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27

agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 217, n. 546).

Quanto

precede senza dimenticare che, terminato il rapporto lavorativo con la qui

ricorrente, assunti dalla __________ sono stati sua madre e suo fratello, che

pure hanno chiesto le indennità per insolvenza per il mancato versamento dei

salari da gennaio al fallimento della società (cfr. inc. TCA 38.2024.59 e

38.2025

). Di tale situazione e quindi del fatto che gli stipendi della madre

e del fratello tra gennaio, febbraio e marzo non venivano pagati, facendo come

visto (cfr. supra consid. 2.4.) i tre parte della medesima economica domestica,

è inverosimile che la ricorrente non fosse informata.

Per quattro mesi dalla fine

del rapporto lavorativo che la legava alla società, quindi, RI 1 non ha agito

concretamente a tutela dei propri interessi sebbene la possibilità di non

vedere saldati i propri pretesi crediti salariali fosse, questa sì, concreta.

In merito, poi, alle pretese

rassicurazioni telefoniche ricevute dall’AU dall’ex datrice di lavoro, di cui

la ricorrente ha riferito solo in sede di opposizione (cfr. supra consid. 2.4.

e doc. 14-16), il TCA rammenta che le

medesime, in concreto peraltro solo pretese e non comprovate, non esimono in

ogni caso il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo ed

adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi

sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF

8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA

38.2015.31

del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011,

consid. 2.7.).

Alla luce di tutto quanto

precede, il TCA ritiene l’assicurata ha commesso una negligenza grave ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI, che giustifica il diniego delle prestazioni

postulate.

La

decisione su opposizione del 10 dicembre 2024 deve, pertanto essere confermata.

A titolo abbondanziale, eventuali

imprecisioni dell’__________ non essendo comunque determinanti ai fini della

presente vertenza, con riferimento a quanto fatto valere dalla resistente circa

il fatto che “In riferimento alle richieste di indennità si precisa che

essendo non pratica di formulari e richieste ho sempre affidato mandato alla

Cassa __________ di cui sono membro” (cfr. supra consid. 1.4.), il TCA

rammenta che per costante giurisprudenza, le persone rappresentate devono

sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti

(cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019;

STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001

KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016;

STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA

35.2006.39

del 7 settembre 2006).

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15

; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. l ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti