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Decisione

38.2024.59

A ragione la Cassa ha negato ai ric. il diritto alle indennità per insolvenza: negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno (art. 55 cpv. 1 LADI)

31 marzo 2025Italiano78 min

famiglia hanno accettato di lavorare per il signor __________. Mia figlia __________

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.59

38.2025.2

CL/gm

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 30 dicembre 2024 e del 7 gennaio

2025 di

RI 1 (inc. 38.2024.59)

RI 2 (inc. 38.2025.2)

contro

le decisioni su opposizione del 10

dicembre 2024 emanate da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 10

dicembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente

decisione del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 36-38) mediante la quale aveva respinto

la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1 il 3 maggio 2024

(cfr. 47-48).

L’amministrazione ha, in

particolare, motivato la propria decisione su opposizione come segue:

" (…) L’opponente

è figlio di RI 2 e fratello di __________. Tutti risultano residenti al

medesimo indirizzo. Tutti e tre hanno inoltrato domanda di II per il medesimo

datore di lavoro:

-

__________ per il periodo dal 1.11.2023 al 18.12.2023

-

RI 1 e RI 2 per il periodo dal 1.1.2024 al 9.4.2024.

Orbene a mente della Cassa appare più che

verosimile che i tre componenti della famiglia, viventi sotto lo stesso tetto,

fossero a conoscenza della situazione di mancato pagamento dei salari da parte

dello stesso datore di lavoro e ciò sin dal mese di novembre 2023 e, in maniera

più generale sulla precaria situazione finanziaria della società. E di

conseguenza per il qui opponente l’elevato rischio di non vedersi versare i

salari completi.

Pertanto si contesta quanto affermato

dall’opponente che al momento della sottoscrizione del contratto l’11 dicembre

2023 non era a conoscenza di eventuali difficoltà economiche o di mole di

lavoro ridotto dell’azienda allorquando la sorella era già stata lasciata a

casa in quanto non vi era più alcuna attività da svolgere a fare tempo dal 6

dicembre 2023. Ancor meno credibile l’affermazione secondo cui l’opponente e la

madre erano certi di essere confrontati con un datore di lavoro che non avrebbe

avuto problemi a pagare lo stipendio.

Ma v’è di più.

In fase d’opposizione l’assicurato tramette

alcuna mail a comprova degli sforzi effettuati atti a rivendicare il pagamento

dei salari. In particolare il do.

Verificando nel registro di commercio,

risulta riconducibile alla società __________, il cui gerente è proprio il

signor Sprugasci. Il sito internet della società riporta quale contatto, il

numero cellulare della signora RI 2. L’opponente, unitamente alla sorella hanno

inoltre beneficiato di indennità per insolvenza a seguito del fallimento della __________,

in liquidazione (amministratrice unica la mamma RI 2).

Entrambe le società testé citate hanno la

propria sede a __________ al medesimo recapito di __________.

Tutte queste circostanze avvalorano la tesi

della Cassa, riguardo la conoscenza della situazione finanziaria della società

in oggetto (__________), da parte del qui opponente.

Infine, ad abundantiam, quanto alle

rassicurazioni del datore di lavoro (seppure non comprovate) per giurisprudenza

le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato,

tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono

quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati

(cfr. STCA del 13 marzo 2023, inc. 38.2022.103 consid. 2.4.). Risultano del

tutto inefficaci le richieste di pagamento inviate per lettera semplice (non

sussiste infatti alcuna prova dell’invio effettivo) o le richieste inviate via

mail” (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2024.59).

Con un’altra decisione su

opposizione, sempre datata 10 dicembre 2024, la Cassa ha confermato la

precedente decisione del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 74-76) mediante la quale

aveva respinto anche la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 2

l’8 maggio 2024 (cfr. 79-80).

L’amministrazione ha, in

particolare, motivato la propria decisione su opposizione sulla base di

argomentazioni analoghe a quelle fatte valere per suo figlio, RI 1 (cfr. supra

e doc. A1 all. a doc. I, inc. TCA 38.2025.2).

1.2. Contro la decisione su opposizione,

RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, del quale ha chiesto

l’accoglimento, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il

riconoscimento delle indennità per insolvenza come richieste (cfr. doc. I, inc.

TCA 38.2024.59).

In particolare, a sostegno delle

proprie ragioni, l’assicurato fa valere quanto segue:

" (…) Vero è

che con la mia famiglia viviamo allo stesso indirizzo a __________. Vero non è

che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________,

come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per

mia sorella __________ al 11.12.2023, quando ho sottoscritto il mio contratto

di lavoro con il signor __________.

Inoltre, vero non è, come scrive la Cassa,

che fossimo a conoscenza in maniera più generale sulla precaria situazione

finanziaria della società __________.

Mia sorella __________ era stata lasciata a

casa dal 6 dicembre perché la sua posizione era stata assorbita da altra

persona al proprio domicilio. Si contesta pertanto che tale situazione fosse

è in uso da sempre a mia madre e mai lo è

stato per la società che amministrava __________ né tantomeno lo è stato, o lo

è, per la società del signor __________ __________.

Che le due società abbiano avuto lo stesso

indirizzo è vero, ma non è vero per quanto riguarda il periodo.

Non si comprende come tale affermazione da

parte della Cassa abbia una rilevanza in questa pratica.

Sono stato assunto in qualità di aiuto

contabile anche in considerazione del nuovo progetto che il sig. __________

aveva e che ha mostrato di avere possibilità di successo. Infatti, per i mesi

in qui ho prestato lavoro, il progetto definito stava progredendo positivamente

con l’organizzazione di eventi e presentazione di spezie a vari clienti, nonché

gli acquisiti e rivendita sul territorio.

Gestivo il conto cassa dal quale prelevavo

per pagare fornitori e spese di trasferte per le consegne, come anche le spese

vive della società. Ai conti bancari non avevo accesso, ma che avrei dovuto

avere non appena il signor __________ fosse rientrato alla normalità dal suo

problema in Italia. Non potevo quindi conoscere le effettive entrate della

società se non quelle per cassa.

Si contesta che sia io che mia madre

eravamo a conoscenza di una così detta precaria situazione finanziaria come

descrive la Cassa di disoccupazione ma a noi totalmente sconosciuta. Inoltre, __________

ha sempre parlato del signor __________ come una persona con notevoli capacità

organizzative e finanziarie. Impegnato su più fronti e con consolidata

esperienza negli affari.

Fatti

I reali motivi per cui la Cassa di

disoccupazione indica che il sottoscritto unitamente alla sorella abbiano

beneficiato di indennità di insolvenza per la ditta __________ sarebbero da

spiegare da parte della Cassa in quanto la ditta in liquidazione non ha mai

avuto nulla a che fare con il signor __________.

Avere beneficiato in precedente di

indennità per insolvenza non deve assolutamente pregiudicare questa domanda

soprattutto, ma non unicamente, dal fatto che si tratta di un’altra società

esterna alla presente domanda.

Si contesta pertanto che la situazione

sopra esposta avvalori la tesi della Cassa riguardo la conoscenza della

situazione finanziaria della società in oggetto.

Inoltre, i miei richiami in modo costante

al datore di lavoro sono stati inviati per lettera e per email. Se non avessi

ricevuto riconferme continue alle mie comunicazioni ed email non avrei

proseguito con il rapporto di lavoro. Ho dimostrato in modo non equivoco e

riconoscibile dal signor __________ il carattere serio del mio credito

salariale.

Il salario per il mese di gennaio è scaduto

il 5 febbraio, è da questa data che va calcolato il lasso di tempo intercorso

fino al primo atto per la riscossione del credito salariale. Pertanto con

lettera del 8.4.2024 comunicavo, congiuntamente a mia madre, che avrei

proceduto con le vie legali. Purtroppo la ditta è entrata in liquidazione nei

giorni seguenti. Il tempo intercorso è di soli due mesi, periodo ritenuto

prettamente insufficiente per procedere a vie legali soprattutto quando il

rapporto di lavoro è ancora in essere.” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2024.59).

Anche

RI 2 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti,

chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di quanto postulato a titolo di

indennità per insolvenza sulla base delle seguenti motivazioni:

" (…) ho

ricevuto la lettera di licenziamento da parte dell’Ufficio Fallimenti il 27

aprile 2024 ed ho presentato domanda di insolvenza il 2 maggio 2024.

È vero che alcuni componenti della mia

famiglia hanno accettato di lavorare per il signor __________. Mia figlia __________

dal mese di agosto 2023 presso l’ufficio di __________ e mio figlio ed io dal

mese di gennaio 2024 con differenti mansioni.

Non è vero che c’è stato un mancato

pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa nella sua decisione. Tutti

i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono stati pagati. Quando mia

figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva della differenza salariale

con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________, dirigeva le sue

richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________, che

ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile.

Faccio fatica a capire come avrei dovuto

conoscere la situazione, a detta della Cassa, precaria, al momento della

sottoscrizione del contratto di lavoro del 14 dicembre 2023. Avere chiuso un

contratto a tempo determinato con due settimane di anticipo non è un indicatore

di precarietà anche perché le attività proseguivano e il nuovo progetto spezie

sarebbe iniziato con il mese di gennaio 2024.

Non capisco cosa intend

è esclusivamente mia, ed è per questo che

è stata usata per scrivere le mail al signor __________ da parte mia. Secondo

la Cassa da quale indirizzo avrei dovuto scrivere se non dal mio? Questa è la

mia email da sempre. Non è mai stata usata per nessuna società del signor __________,

in questo caso, __________.

È vero che io ero amministratrice unica

della __________ fino al 26 gennaio 2023 quando, purtroppo, entrò in

liquidazione su istanza in Pretura da parte della banca creditrice, ma non per

la __________, attività condotta dal signor __________; questo può unicamente

confermare l’esperienza manageriale per la gestione di società a vario scopo

del signor __________.

Vero che i miei figli hanno beneficiato di

una parte delle indennità di insolvenza per la __________, di cui avevano

diritto, ma non si capisce la grande importanza che la Cassa dia a questo

elemento che riguarda una ditta per la quale il signor __________ non ha mai

avuto alcun ruolo.

Certo che l’indirizzo di __________ è una

locazione in affitto di proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una

pigione mensile. Fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________,

dopo questa data è stata pagata dal signor __________. Ancora una volta, non si

comprende il motivo per cui questo sia di rilevanza per la Cassa.

Che queste circostanze avvalorino la tesi

della Cassa, riguardo a mia conoscenza di una presunta precaria situazione

finanziaria della ditta __________ solo perché il signor __________ ha ripreso

il contratto di locazione della __________ non ha alcuna logica.

Le mie richieste di pagamento del salario,

con lettere, email e messaggi whatsapp, iniziate già dal mese di febbraio, sono

state inviate e ricevute dal signor __________. Le stesse confermano in modo

inequivocabile il mio salario per i mesi scoperti.

Io ho lavorato per questa azienda, ho dato

tutta a mia forza e preparazione per la buona riuscita del progetto in cui ho

creduto sin dall’inizio. Non appena saputo del fallimento ho fatto tutto il

possibile per ricevere il mio salario convenuto e quanto indica la Cassa come

“inefficace” è del tutto sproporzionato. Cosa avrei dovuto fare nei due mesi di

tempo precedenti la dichiarazione di fallimento mentre il mio contratto era

agli inizi?” (cfr. doc. I inc. TCA 38.2025.2).

1.3. Nella

sua risposta del 22 gennaio 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso presentato

da RI 1 ed in particolare osserva quanto segue:

"

(…) Si ribadisce (…), in relazione a quanto esposto nella decisione

contestata – e in nesso di causalità diretta – la tardività delle presunte

richieste di pagamento da parte del ricorrente, quando la società non era ormai

più in grado di pagare alcunché. Presunte poiché agli atti non è stata fornita

la prova di invio delle lettere (per lettera semplice) e di ricezione delle

email.

Gli elementi

ulteriormente richiamati dalla Cassa, atti a comprovare che il ricorrente non

potesse misconoscere la situazione precaria della società, già al momento della

sottoscrizione del contratto di lavoro, sono integralmente confermati anche in

questa sede.

Così come si conferma

che il ricorrente – cognito in materia – non poteva non conoscere gli obblighi

a lui afferenti nell’ambito della richiesta di indennità per insolvenza. In

tale ottica si riferisce il richiamo alla domanda di insolvenza presentata per

la società __________.

2. Infine la Cassa

osserva che il Ministero Pubblico ha aperto un procedimento nei confronti

dell’amministratore unico della __________, __________ (inc. __________). A

margine dell’istruttoria l’autorità penale ha richiesta in particolare

all’amministratore di voler fornire informazione in merito alle richieste di

indennità per insolvenza presentate dagli ex dipendenti della società. La Cassa

ritiene non solo opportuno ma determinante per l’esito del presente

procedimento richiamare l’intero incarto penale, dal quale emergono sin da ora

indizi secondo cui l’attività lavorativa in seno alla società non sia mia

avvenuta, a conferma che oltre alle violazioni degli obblighi di cui all’art.

55 cpv. 1 LADI, la domanda di prestazioni sarebbe abusiva.

Sarà codesto lodevole

Tribunale a valutare una volta acquisiti gli atti, se necessario sospendere la

procedura in attesa dell’esito del procedimento penale” (cfr. doc. III inc TCA

38.2024.59).

Analoghe

considerazioni e richieste emergono dalla risposta di causa della Cassa al

ricorso presentato anche da RI 2 (cfr. doc. III, inc. TCA 38.2025.2).

1.4. Con

replica del 30 gennaio 2025, il ricorrente ribadisce quanto già esposto in sede

ricorsuale ed in aggiunta osserva:

"

(…)

-

Contrariamente a quanto afferma la Cassa io non ero a conoscenza di “una

precaria situazione finanziaria della società”. Infatti, durante il rapporto di

lavoro confermo che c’era lavoro da svolgere e che questo mi confermava che la

società poteva versarmi i salari spettanti. Non vi era idea che in aprile la

società sarebbe fallita. Si chiede alla Cassa delucidazioni in merito a questa

cosiddetta precaria situazione finanziaria e come ne sarei dovuto essere a

conoscenza.

-

In riferimento agli obblighi di riduzione del danno ritengo di aver

adempiuto totalmente sia prima del fallimento che in seguito seguendo tutta la

procedura necessaria.

-

La cassa scrive “si ribadisce pertanto, … la tardività delle

presunte richieste di pagamento da parte del ricorrente, quando la società non

era ormai più in grado di pagare alcunché” (pag. 3 p. 1).

Ho posto richieste al datore di

lavoro già da febbraio 2024 e fino al fallimento e meglio quando avrei dovuto

aspettarmi il salario di gennaio e seguenti. Si contesta quindi una cosiddetta

tardività nelle richieste di pagamento del salario.

-

Si ribadisce nuovamente che non ho ancora potuto comprendere come la

Cassa possa affermare che io fossi a conoscenza della “precaria situazione

finanziaria”.

-

Mentre in riferimento al punto 2 osservo quanto segue:

preciso che, di questo procedimento

penale, sono venuto a conoscenza ora con la risposta della Cassa. Non si

comprende la rilevanza tra la mia richiesta di indennità e il procedimento

penale aperto a carico del datore. La Cassa indica che vi sono presunti indizi

che indichino incongruenze con il mio rapporto di lavoro svolto per il datore.

Si chiede quindi alla Cassa di voler indicare questi presunti indizi in

considerazione del fatto che non ho elementi con cui poter dare risposta a queste

affermazioni. Per il momento si contesta la rilevanza del punto 2.” (cfr. doc.

V, inc. TCA 38.2024.59).

Con

replica del 30 gennaio 2025, RI 2 ha, da parte sua, osservato quanto segue:

"

(…) contrariamente a quanto riferisce la Cassa io ho intrapreso ogni

passo possibile per tutelare i miei crediti salariali e non ho assolutamente

commesso una negligenza grave. Mi sono subito adoperata nel contattare il

datore di lavoro con telefonate, lettere, email e messaggi whatsapp sin dal

mese di febbraio 2024 (che sono già agli atti) ed ho continuato fino al

fallimento nel mese di aprile. (…)

Nella sua lettera la

Cassa ha sostanzialmente ribadito quanto già scritto nella precedente e tale

scritto non corrisponde a nessun tipo di verità pertanto si contesta

nuovamente, ribadendo che non ci sono stati grandi ritardi nelle richieste e

che le stesse no erano da inviare per raccomandata obbligatoriamente, se no

l’avrei fatto. E comunque il datore di lavoro ne ha confermato la ricezione

delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp. Visto la mia ignoranza in

materia di tecnologia chiedo alla Cassa, ancora una volta, come potevo

inoltrare le prove di ricezione di quanto inviato.

La presunta precarietà

della società non è stata spiegata dalla Cassa neppure nella loro ultima

lettera inviata, confermando unicamente che con la riduzione del tempo di

lavoro previsto sul contratto di mia figlia __________ sia un indicativo di

precarietà cosa che non prova assolutamente nessun tipo di insolvenza. Confermo

nuovamente quanto già detto nella mia precedente e contesto quanto la Cassa

pensa in merito.

In riferimento alla __________

e __________ non capisco quali siano i legami così stretti dato che il signor

Sprugasci non ha mai lavorato o partecipato in nessuna delle attività di __________

neppure durante la liquidazione.

La __________ ha

unicamente rilevato il contratto di locazione e se questo è uno stretto legame

commerciale a detta della Cassa, la stessa dovrebbe, come richiesto, anche

spiegare quali siano i punti che possano determinare questa relazione così

importante come la definisce la Cassa.

Si contestano pertanto

le frasi raccontate dalla Cassa nel merito di una relazione commerciale in

quanto totalmente fantasiosa.

Per quanto attiene al

procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico contro il signor __________

non ne ero per nulla a conoscenza fino alla ricezione della raccomandata di

questo Tribunale del 24 gennaio 2024 [recte. 2025].

Per quanto riguardo il

lavoro che io svolto per la __________ posso confermare che ho lavoro per tutti

i mesi per i quali ho richiesto il salario. L’attività è stata presente e

attiva a contrari di questi indizi di cui io non ne sono a conoscenza. Chiara

l’intenzione della Cassa di non volere versare le dovute indennità, richiamando

un incarto penale allo stadio di apertura, ben sapendo i tempi che saranno

necessari e che sicuramente andranno a danneggiare ancora di più la mia

situazione che resta in attesa ormai da quasi un anno” (cfr. doc. V, inc. TCA

38.2025.2).

1.5. Con

dupliche dell’11 febbraio 2025, trasmesse ai ricorrenti il giorno seguente

(cfr. doc. VIII inc. TCA 38.2024.59 e inc. 38.2025.2), la Cassa ha comunicato

di non avere ulteriori osservazioni e chiesto a questa Corte di “decidere

come richiesta con la risposta di causa” (cfr. doc. VII, inc. TCA

38.2024.59 e 38.2025.2).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella concreta evenienza,

i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni emesse dalla medesima

Cassa, entrambe relative al diniego delle indennità per insolvenza per uno

stesso periodo, fondate, rispettivamente, per madre e figlio, componenti di una

stessa economica domestica, sulle medesime motivazioni.

I fatti oggetto delle due

decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e

pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.

È dunque accertata la

connessione tra loro.

Per economia processuale

le procedure ricorsuali 38.2024.59 e 38.2025.2 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF

9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021

del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre

2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF

748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,

8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.

1).

2.2. Nelle proprie

risposte di causa (cfr. supra consid. 1.3.), l’amministrazione ha formulato la

richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del

procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________,

amministratore unico della __________ (ora in liquidazione).

Al

riguardo questo Tribunale rileva che l’emanazione della presente sentenza rende

priva di oggetto la domanda di sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio

2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24

del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid.

2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).)

È

comunque utile osservare - rammentato peraltro che il procedimento penale pendente

nei confronti di __________, stando a quanto comunicato a questa Corte dalla

Cassa, concerne, a questo stadio, quest’ultimo solamente e non anche i qui

ricorrenti - che per costante giurisprudenza federale la sospensione della

procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di

celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo

eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di

un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il

giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel

ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi

limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF

9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio

2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF

9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V

90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid.

4.1 [B 143/05]).

Pertanto

nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere i ricorsi

interposti contro le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 senza

sospendere la causa per attendere l’esito del procedimento penale.

Per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro

vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per

quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che

riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle

constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in

sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si

fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal

profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018

consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177

consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).

In

proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il

principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali

applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del

26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V

177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio

2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha

negato ai ricorrenti il diritto a percepire le indennità per insolvenza richieste

dai medesimi per i crediti salariali vantati per il periodo da gennaio al 9

aprile 2024.

L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

"

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002

pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg., il Tribunale federale ha sottolineato che

l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55

cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando

il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il

lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del

danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige

necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il

suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo di

ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha

confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom

Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des

bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet

oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem

Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen

(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte

Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie

konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor

Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne

hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur

Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem

Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006

C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.

vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.

DLA 2007 pag. 51)

In una

sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando

una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo

la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

"

(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du

travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des

rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On

n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

"

(…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore

resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa

tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un

nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far

spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una

sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin

dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con

effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le

indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito,

il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave

negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

" (…) Daran ändert nichts, dass

die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die

Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E.

3.2.2). (…)”

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza

l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione

contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la

circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere

le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave

negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del

salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto

l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

"

(…)

5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale

Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem

es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht

bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung

könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat

diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese

Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als

willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen.

Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug

der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der

Arbeitgeberin zu erfolgen.

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt

mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran

ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per

WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische

Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa

ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.

4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei

telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der

Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens

nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der

bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über

die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine

Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder

Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und

die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,

ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht

erscheinen lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).

Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht

grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen

(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser

Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die

Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA

38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023;

STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34

dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39

dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022

del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il

rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.

In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche

del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era

stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso

aumenta in maniera costante col tempo.

2.4. RI 1, nato nel 2002, ha

sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ (ora in liquidazione)

l’11 dicembre 2023. Egli è così stato assunto alle dipendenze della società in

qualità di aiuto contabile a decorrere dal 2 gennaio 2024, per 40 ore

settimanali, con un salario mensile lordo di fr. 4'800.- per tredici mensilità

(cfr. doc. 43-45, inc. TCA 38.2024.59).

Anche sua madre, RI 2 - cittadina

americana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, nata nel 1969 - è stata

assunta alle dipendenze della medesima società, e meglio come risulta dal

contratto di lavoro sottoscritto il14 dicembre 2023, dal quale emerge ch’ella

occupava la posizione di segretaria di direzione amministrativa, per 45 ore

alla settimana, con un salario lordo mensile pari a fr. 6'500.- per tredici

mensilità (cfr. doc. 81-83, inc. TCA 38.2025.2).

La __________ (ora in

liquidazione), con sede a __________, era attiva nel settore della “produzione,

sviluppo, acquisto, vendita, commercializzazione e intermediazione di beni e

prodotti mobili, in particolare ma non esclusivamente, di beni alimentari e

integratori per l'alimentazione, comprese bevande, alcooliche o non, di

prodotti legati all'energia, di prodotti legati alla cosmetica, alla salute e

alla medicina”,

La società è stata sciolta in

seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________

dell’8 aprile 2024 a far tempo dal giorno seguente.

La procedura fallimentare è stata,

poi, sospesa per mancanza di attivo con decisione della Pretura del Distretto

di __________ del 24 maggio 2024.

Amministratore unico della SA,

sin da maggio 2023, era __________ (cfr. estratto del Registro di commercio

reperibile sul sito internet www.zefix.ch).

Giova rammentare - a maggior

ragione ritenuto che in sede di opposizione la ricorrente ha, come si vedrà,

fatto valere che “Nei mesi di novembre e dicembre 2023 il signor __________,

titolare della __________ e che fino a quel momento non conosceva personalmente

ma solo di vista aveva esposto all'opponente il nuovo progetto”; cfr. infra

- che prima di RI 1 e RI 2, ad essere alle dipendenze della __________ era

stata la sorella, rispettivamente, figlia dei qui ricorrenti, __________.

Anche quest’ultima, assunta a

tempo determinato a decorrere dal 22 settembre sino al 18 dicembre 2023, ha

chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in ragione di pretesi

crediti salariali che ha fatto valere di vantare nei confronti della società

per i mesi di novembre e dicembre 2023 (cfr. inc. TCA 38.2024.58).

Il TCA rileva, ai fini di quanto

necessario per la presente vertenza, che i tre, oltre ad essere legati da

stretti legami di parentela, costituiscono una medesima economia domestica, sita

in __________.

__________, oltre che il

domicilio della famiglia ___________, risulta pure essere la sede di

un’associazione, e meglio l’__________, cui membro, da giugno 2020 a febbraio

2023, era __________, e cui membro, invece, da aprile 2024 era __________, che

da tale posizione ha dimissionato a marzo 2025 (cfr. www.zefix.ch).

__________, inoltre, è socio e

gerente della __________, con recapito in __________. Dal sito internet della __________

risulta, a valere quale numero telefonico di contatto lo stesso numero di

cellulare indicato come il proprio da RI 2 nella propria domanda di indennità

di insolvenza (doc. 79 inc. TCA 38.2025.2).

Giova rilevare che quest’ultima era

amministratrice unica di una società denominata __________, avente sede a __________,

trasferita nel 2018 nel Canton __________ e pochi mesi dopo ritrasferitasi in

Ticino, con sede a __________ e recapito a __________ (analogamente alla Sagl

che vede, ora, __________ quale socio e gerente), quindi sciolta in seguito al

fallimento pronunciato con decisione della Pretura del distretto di __________

del 26 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).

Ne emerge che, come si vedrà nel prosieguo,

la famiglia __________ e __________ hanno in comune rapporti

Considerandi

commerciali/lavorativi su più fronti, da anni.

Sciolta la datrice di lavoro in

seguito al fallimento pronunciato l’8 aprile 2024, il 29 aprile successivo RI 1

ha presentato una domanda d’indennità per insolvenza per la durata di tutto il

rapporto lavorativo che sino a quel momento e da gennaio 2024 lo aveva legato

alla SA, facendo così valere crediti salariali per gennaio, febbraio, marzo ed

i primi giorni di aprile 2024, per totali fr. 17'333.35 (cfr. doc. 47-48, inc.

TCA 38.2024.59).

RI 1 ha inizialmente indicato di

avere sollecitato alla __________ il versamento dei salari:

-

con scritto del 29 febbraio 2024, laddove ha comunicato “Egregio

signor __________, la contatto in merito al mio salario del mese di gennaio che

non è stato versato. Confido nella sua rapidità nel versamento del salario

(…)” (cfr. doc. 51, inc. TCA 38.2024.59);

-

con scritto del 22 marzo 2024, che riporta “(…) rinnovo il mio

richiamo del salario di gennaio oltre alla mensilità di febbraio, i quali ad

oggi non sono stati versati al sottoscritto. Le chiedo e confido nuovamente

nell’immediato versamento dei salari sottolineando che al momento sto comunque

continuando a svolgere le mie mansioni per la società. Sperando nella rapidità

dei versamenti da parte sua rimango in attesa dei pagamenti” (cfr. doc. 50

inc. TCA 38.2024.59).

Con decisione del 21 giugno 2024,

la Cassa ha respinto la domanda del ricorrente, negandogli il diritto a

beneficiare delle indennità per insolvenza sulla base delle seguenti

argomentazioni:

"

(…) Non ha mai percepito il salario. Ha sollecitato lo stipendio

unicamente con due lettere datate 29 febbraio 2024 e 22 marzo. Già dal primo

mese non ho ricevuto il salario e ha atteso fino al 29 febbraio per sollecitare

il dovuto, successivamente neppure lo stipendio di gennaio è giunto e ha atteso

il 22 marzo per inviare un nuovo richiamo; tutto ciò considerato alla Cassa non

sembra un atteggiamento corretto a salvaguardia dei suoi crediti salariali,

pertanto, non avendo rispettato l’obbligo di ridurre il danno, la sua domanda

d’indennità per insolvenza è respinta” (cfr. doc. 36-38, inc. TCA 38.2024.59).

Il ricorrente, allora

rappresentato da __________, ha impugnato tale provvedimento. A sostegno delle

proprie pretese, ha addotto, in particolare, le seguenti motivazioni:

" (…)

4.

ll contratto è stato

stipulato l’11.12.2023, dopo che nelle settimane precedenti il signor __________,

titolare della __________, aveva esposto alla madre dell'opponente (anche ella

poi assunta quale segretaria) il nuovo progetto in procinto di essere avviato

dalla __________ a partire da gennaio 2024, proponendogli un posto di lavoro.

Si trattava di un progetto ben avviato di spezie, in special modo - ma non solo

- di zafferano dall'lran. Il signor __________ aveva assicurato di avere un

contatto sicuro in __________ per un contratto di diverse centinaia di migliaia

di franchi. Il signor RI 1, così come la madre, credevano quindi di essere

confrontati con un datore di lavoro che non avrebbe avuto problemi a pagare lo

stipendio. Egli inizia pertanto a lavorare il 02.01.2024.

(…)

8.

La giurisprudenza ha

riconosciuto una violazione dell'obbligo di riduzione del danno in casi decisamente

più gravi e non assimilabili a quello in oggetto, ad esempio:

·

11.

mensilità salariali non pagate da inizio contratto fino al

fallimento, con rivendicazione del salario solo via fax (DTF C 367/01 del

12.04.2002);

·

Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato ha

rivendicato il salario solo oralmente (DTF 8C 682/2009).

La giurisprudenza ha

invece ritenuto che l'assicurato avesse ossequiato all'obbligo di riduzione del

danno in un caso in cui dopo un primo sollecito scritto ha aspettato 3 mesi

prima di avviare un'azione giudiziaria al tribunale incompetente e dopo la

decisione ulteriori 50 giorni prima di inoltrare la causa al tribunale

competente (TFA C 63/05 del 21.12.2005). Protetto è stato anche un assicurato

che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla di

documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere

intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006).

9.

La Cassa ha respinto

la domanda, adducendo che l'opponente non avrebbe ossequiato al suo obbligo di

riduzione del danno avendo sollecitato il pagamento dello stipendio unicamente

con due lettere datate 29.02.2024 e 22.03.2024. Ciò è recisamente contestato.

10.

Gli accordi tra le

parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno

5.

del mese successivo.

Al 05.02.2024

l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo,

il signor RI 1 si è immediatamente mosso nei confronti del datore di lavoro,

contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento.

Nonostante le rassicurazioni orali, già il 08.02.2024, appena tre giorni dopo

la scadenza, inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc.

3: e-mail del 08.02.2024). Dalla Stessa risulta anche inequivocabilmente che

aveva già sollecitato telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata

rassicurato dal signor Sprugasci sul versamento:

"Egregio signor

__________,

ho atteso alcuni

giorni dopo la nostra discussione e non ho ricevuto ancora il salario per il

mese di gennaio come da contratto di lavoro. Attendo una sua celere risposta"

(doc. 3: e-mail del 08.02.2024).

Dopo sei giorni, in

data 14.02.2024, sollecitava ancora via e-mail:

"Egregio signor

__________,

a seguito della

precedente email e dal momento che non ho avuto modo di trovarla in ufficio la

contatto nuovamente in riferimento al salario di gennaio. La prego di volermi

dare una risposta immediatamente sulla presente situazione" (doc. 4:

e-mail del 14.02.2024).

In data 29.02.2024

l'opponente procedeva a sollecitare con lettera scritta il pagamento dello

stipendio di gennaio (doc. 5: lettera del 29.02.2024).

Nel contempo durante

l'intero periodo, l'opponente sollecitava regolarmente telefonicamente il

pagamento del salario - sia personalmente che tramite la madre - ottenendo

rassicurazioni dal signor __________.

In data 12.03.2024,

dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, l'opponente

scrive una e-mail al signor __________ ed i toni si fanno ancora più severi,

pretendendo il pagamento immediato:

"Egregio signor

__________,

Ci troviamo nel mese

di marzo e, oltre a non aver ricevuto il salario del mese di gennaio, ora la

situazione è /a stessa anche per il mese di febbraio. Ho provato numerose volte

a contattarla ma senza successo. La prego di voler dare seguito alla richiesta

immediatamente." (doc. 6: e-mail del 12.03.2024).

Di nuovo due giorni

dopo, il 14.03.2024:

"Egregio Signor

__________,

considerando la sua

mancata risposta alle mie numerose prese di contatto con lei non ho ricevuto

alcunctìéì al momento e non ha dato risposta. Nel mentre sto svolgendo tutte le

mie incombenze per la sua società nel rispetto di diligenza ma ci troviamo al

momento in una sua lacuna di comunicazione oltre a mancato versamento di quanto

dovuto. Nella speranza che tutto ciò si risolva presto attendo sua immediata

risposta" (doc. 7: e-mail del 14.03.2024).

Ancora con lettera del

22.03.2024

il signor RI 1 sollecita formalmente il pagamento degli stipendi di

gennaio e febbraio (doc. 8: lettera del 22.03.2024).

Va detto che a

sollecitare non era solo l'opponente, bensì - implicitamente per conto di

entrambi - anche la madre RI 2. Ella in data 08.04.2024 invia un'e-mail dai

toni perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in caso

di mancato pagamento - di rescindere il contratto e minacciando l'avvio della

procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024:

"__________,

purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo

e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed

eseguito ogni tuo ordine.

Ti chiedo di

incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere

il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio esecuzione per

presentare richiesta di precetto esecutivo per tuffi i mesi che non ho ricevuto

nulla" (doc. 9: e-mail del 08.04.2024).

l signori __________

non si aspettavano però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre

rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il

fallimento della __________.

All'opponente, dopo

avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro

che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della

società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 10: lettera

23.05.2024). (…)

11.

Posto quanto appena

esposto, si ritiene che non possa in alcun modo imputare all'opponente di non

avere compiuto sufficienti passi per il recupero dei suoi crediti salariali.

ll signor RI 1 non è

certamente rimasto inattivo. l documenti allegati (doc. da 3 a 10) dimostrano

senza dubbio che egli ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario,

non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 3 giorni dopo la

scadenza del primo stipendio.

Il periodo di mora nel

pagamento da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è

di soli due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo

I'opponente si è fin da subito mosso nei confronti del signor __________

facendo valere in modo chiaro la sua pretesa. Come risulta da quanto esposto

nei paragrafi precedenti, entro aprile egli avrebbe addirittura avviato la

procedura esecutiva nonostante il rapporto di lavoro ancora in essere. Non ha

fatto in tempo, stante il fallimento dichiarato il 09.04.2024.

Dichiarato il

fallimento della società, egli ha intrapreso i necessari passi legali a

salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i

termini imposti dalla legge.

Considerato che il

rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la

giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di

riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi

compiuti il signor RI 1 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la

sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli

stessi siano del tutto sufficienti per affermare che egli abbia ossequiato

all'obbligo di riduzione del danno dell'assicurato in virtù dei parametri

giurisprudenziali esposti ai paragrafi 7 e 8 del presente memoriale. (…)” (cfr.

doc. 16-22, inc. TCA 38.2024.59).

In allegato alla propria

opposizione, RI 1 ha trasmesso, in aggiunta a quanto a quel momento già si

trovava agl

-

ed indicante “ho atteso alcuni giorni dopo la nostra discussione e

non ho ricevuto ancora il salario per il mese di gennaio come da contratto di

lavoro. attendo una sua celere risp

-

ed indicante “a seguito della precedente email e dal momento che non

ho avuto modo di trovarla in ufficio la contatto nuovamente in riferimento al

salario di gennaio. La prego di volermi dare risposta immediatamente sulla

presente sit

-

ed indicante “ci troviamo nel mese di marzo e, oltre a non aver

ricevuto il salario del mese di gennaio, ora la situazione è la stessa anche

per il mese di febbraio. Ho provato numerose volte a contattarla ma senza successo.

La prego di voler dar seguito alla richiesta immedia

-

ed indicante “considerando la sua mancata risposta alle mie numerose

prese di contatto con lei non ho ricevuto alcunché al momento e non ha dato

risposta. Nel mentre sto svolgendo tutte le mie incombenze per la sua società

nel rispetto di diligenza ma ci troviamo al momento in una sua lacuna di

comunicazione oltre a mancato versamento di quanto dovuto. Nella speranza che

tutto ciò si risolva presto attendo sua immediata r

-

, firmata dalla propria madre, senza accenni al figlio (cfr. doc. 33,

inc. TCA 38.2024.49).

Con decisione su opposizione del

10.

dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato

il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 il diritto a percepire le

postulate indennità per insolvenza.

Analogamente a RI 1 ha proceduto,

con domanda di indennità per insolvenza del 2 maggio 2024, la madre. Anche RI 2

ne ha chiesto l’erogazione vantando crediti salariali per tutto il periodo in

cui fa valere di essere stata alle dipendenze della SA, e meglio da gennaio al

9.

aprile 2024, per totali fr. 23'472.15 (cfr. doc. 79-80, inc. TCA 38.2025.2).

RI 2 ha, inizialmente, fatto

valere di avere sollecitato all’allora datrice di lavoro il pagamento dei

salari:

-

con scritto datato 28 febbraio 2024, nel quale ha indicato “Egregio

signor __________, con la presente la contatto per informarla che la mensilità

del salario di gennaio non mi è pervenuta. Ripongo nella sua risposto e nel

versamento della retribuzione come concordato” (cfr. doc. 88, inc. TCA

38.2025.2);

-

con scritto datato 29 marzo 2024, che recita “come precedentemente

fatto, con la presente la contatto nuovamente per richiedere il versamento dei

salari di gennaio e febbraio, i quali non sono stati versati. Le chiedo di

voler procedere immediatamente al versamento delle retribuzioni spettanti e

sottolineo che sto proseguendo nei miei incarichi. Sperando di ricevere i

versamenti indicati confido da parte sua al versamento. In caso contrario mi

vedo costretta a contattare i sindacati in questa procedura.” (cfr. doc.

89, inc. TCA 38.2025.2).

Con decisione del 21 giugno 2024,

la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per

insolvenza sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle su cui

poggia la decisione resa dall’amministrazione il medesimo giorno nei confronti

di RI 1 (cfr. doc. 74-76, inc. 38.2025.2).

RI 2, allora pure rappresentata

da __________, ha impugnato il provvedimento reso dalla Cassa nei suoi

confronti, facendo valere quanto segue:

"

(…)

4.

Nei mesi di novembre

e dicembre 2023 il signor __________, titolare della __________ e che fino a

quel momento non conosceva personalmente ma solo di vista, aveva esposto

all'opponente il nuovo progetto in procinto di essere avviato dalla __________

a partire da gennaio 2024, proponendole un posto di lavoro. Si trattava di un

progetto ben avviato di spezie, in special modo - ma non solo – di zafferano

dall'__________. Il signor Sprugasci aveva assicurato di avere un contatto

sicuro in __________ per un contratto di diverse centinaia di migliaia di

franchi. La signora RI 2 credeva quindi di essere confrontata con un datore di

lavoro che non avrebbe avuto problemi a pagarle lo stipendio.

5.

Ella inizia pertanto

a lavorare il 02.01.2024, svolgendo mansioni di ricerca clienti, organizzazione

di serate informative sul progetto e vendita diretta di spezie.

Da fine gennaio/inizio

febbraio 2024 a fine marzo 2024 il signor __________ si assenta spesso in

quanto viene coinvolto in una procedura in Italia, poi chiusa a suo favore. In

questo periodo continuava però a dare rassicurazioni sul fatto che sarebbero

partiti a brevissimo più concretamente con il progetto. Nel contempo confermava

all'opponente di continuare il lavoro così come fatto fino a quel momento,

dando continue rassicurazioni sul pagamento del salario.

6.

Come si esporrà nel

prosieguo durante tutto questo periodo la signora RI 2 sollecitava a più

riprese il pagamento del salario, sia in forma scritta che verbale.

(…)

11.

Gli accordi tra le

parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno

5.

del mese successivo.

Al 05.02.2024

l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo,

la signora RI 2 si è immediatamente mossa nei confronti del datore di lavoro,

contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento.

Nonostante le

rassicurazioni orali, già il 10.02.2024, appena cinque giorni dopo la scadenza,

inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc. 3: e-mail del

10.02.2024). Dalla stessa risulta anche inequivocabilmente che aveva già

sollecitato più volte telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata

rassicurata dal signor __________ sul versamento:

"buongiorno __________,

ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere

il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e

anche se tu mi hai rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di

gennaio al più presto possibile" (doc.3: e-mail del 10.02.2024).

Dopo nove giorni, in

data 19.02.2024, sollecitava ancora via e-mail:

"Buonasera __________,

ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio

conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per

favore rispondimi su una data certa" (doc. 4: e-mail del 19.02.2024).

Dopo ulteriori 9 giorni,

in data 28.02.2024, sollecita con lettera scritta il pagamento dello stipendio

di gennaio (doc. 5: lettera del 28.02.2024).

Nel contempo

telefonicamente durante l'intero periodo, l'opponente sollecita regolarmente telefonicamente

il pagamento del salario, ottenendo rassicurazioni dal signor __________.

In data 13.03.2024,

dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, la signora RI 2

scrive una e-mail al signor __________ dai toni inequivocabili, mettendo in

chiaro che nonostante le rassicurazioni verbali sul pagamento non può accettare

la situazione, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse

pervenuto a breve il dovuto:

"__________,

sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora

siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di

continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali

passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo

stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto"

(doc. 6: e-mail del 13.03.2024).

Di nuovo con lettera

del 29.03.2024 la signora RI 2 sollecita formalmente il pagamento degli

stipendi di gennaio e febbraio, minacciando di contattare i sindacati (doc. 7:

lettera del 29.03.2024).

In data 08.04.2024,

constatando che gli stipendi non versati erano ormai tre, i toni dell'opponente

si fanno perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in

caso di mancato pagamento - dì rescindere il contratto e minacciando l'avvio

della procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024:

"__________,

purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo

e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed

eseguito ogni tuo ordine.

Ti chiedo di

incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere

il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all'ufficio esecuzione per

presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto

nulla" (doc. 8: e-mail del 08.04.2024).

La signora RI 2 non si

aspettava però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre

rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il

fallimento della __________.

Alla signora RI 1, dopo

avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro

che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della

società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 9: lettera

22.05.2024).

Durante l'intero

periodo, oltre che con le lettere e le e-mail summenzionate, l'opponente

sollecita il pagamento del salario più volte telefonicamente nonché tramite

messaggio whatsapp (doc. 10: messaggi whatsapp 12.2.2024, 16.2.2024, 4.3.2024).

(…)

12.

Posto quanto appena

esposto, si ritiene che non possa in alcun modo imputare all'opponente di non

avere compiuto sufficienti passi per il recupero dei suoi crediti salariali.

La signora RI 2 non è

certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano

senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario,

non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la

scadenza del primo stipendio.

Il periodo di mora nel pagamento

da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è di soli

due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo ella si è fin

da subito mossa nei confronti del signor __________ facendo valere in modo

chiaro la sua pretesa. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il

15.04.2024

- due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella

avrebbe avviato la procedura esecutiva. Non ha fatto in tempo, stante il

fallimento dichiarato il 09.04.2024.

Dichiarato il

fallimento della società, ella ha intrapreso i necessari passi legali a

salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i

termini imposti dalla legge.

Considerato che il

rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la

giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di

riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi

compiuti la signora RI 2 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la

sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli

stessi siano del tutto sufficienti per affermare che ella abbia ossequiato

all'obbligo di riduzione del danno (…)” (cfr. doc. 52-58).

In allegato alla propria

opposizione, oltre a quanto già si trovava a quel momento agli atti, la ri

-

ed indicante “buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho

atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come

accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi ha [recte:

hai] rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio il più

presto possibile. Grazie” (cfr. doc. 63

-

ed indicante “Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo

dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi

a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa.”

(cfr. doc. 63

-

ed indicante “Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo

dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi

a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa.”

(cfr. doc.

-

ed indicante “__________, sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto

né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le

tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò

con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo

fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere

quando mi versi il dovuto” (cfr. doc.

-

ed indicante “__________, purtroppo non ho ricevuto tue notizie

neanche dopo la mia lettera del 29 marzo 2024 e sono delusa del tuo

comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine.

Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere

se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio

di esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi

che non ho ricevuto nulla” (cfr. doc. 68, inc. TCA 38.2025.2);

-

uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Feb 12”

con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion

fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto

la copia della schermata “va bene”, “aspetto lo stipendio” (cfr. doc.

70, inc. TCA 35.2025.2);

-

uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Fri, Feb 16”

con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion

fatta per il seguente inviato, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la

copia della schermata “Ma i due stipendi?” (cfr. doc. 71, inc. TCA

35.2025.2);

-

uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Mar 4” con “__________”,

i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i

seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia

della schermata “chiamami pf” e “ma i miei cazzo di soldi?” (cfr. doc.

72, inc. TCA 35.2025.2).

In data 17 settembre 2024, la

Cassa ha sottoposto all’allora patrocinatrice della ricorrente i seguenti

quesiti:

"

(…)

a) Lei ha indicato come

la sua cliente, preso atto del mancato pagamento entro il 5 febbraio 2024 (come

da contrattualmente convenuto), abbia immediatamente sollecitato il versamento

del salario sia telefonicamente sia con mail del 10 febbraio 2024, ricevendo da

parte del Signor __________ rassicurazioni. In data 19 febbraio 2024, tramite

mail, ha proceduto ad un nuovo sollecito e tramite scritto del 28 febbraio 2024

ad un ulteriore sollecito. Per quale motivo, preso atto del mancato versamento

del salario di gennaio 2024 e del fatto che il Signor __________ non avesse

dato evasione sia ai solleciti telefonici sia scritti (due mail ed un sollecito

tramite lettera), la sua cliente non è intervenuta in modo più incisivo?

b) La sua cliente ha

nuovamente proceduto ad un sollecito di pagamento in data 13 marzo 2024,

preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto il

pagamento delle due mensilità. Malgrado aver preannunciato di intraprendere le

vie legali, la sua cliente ha nuovamente scritto il 29 marzo 2024 un ulteriore

sollecito e successivamente una mail il giorno 8 aprile 2024. Per quale motivo,

preso atto come tutti i solleciti sia telefonici sia scritti di febbraio 2024

fossero rimasti inevasi, così come lo scritto del 13 marzo 2024, non ha

intrapreso le vie legali o esecutive?

c) Ha ulteriori

osservazioni?” (cfr. doc. 50-51, inc. TCA 38.2025.2).

Questo il riscontro fornito da __________

per conto di RI 2 il 24 settembre 2024:

"

(…)

a.

Come indicato e

dimostrato nello scritto d'opposizione, la signora RI 2 veniva rassicurata telefonicamente

dal signor __________ circa il pagamento dello stipendio. Egli da fine

gennaio/inizio febbraio 2024 a fine marzo 2024 era coinvolto in una procedura

in Italia, poi chiusa a suo favore, e durante questo periodo, in cui era spesso

assente, continuava a fornire rassicurazioni sul fatto che a breve questa

situazione si sarebbe risolta (e così è stato) così come che il salario sarebbe

stato pagato al più presto.

La signora RI 2, pur

continuando a sollecitare sia in forma scritta che verbale il pagamento del

salario, aveva fatto affidamento alle rassicurazioni regolarmente fornite. Dopo

due mesi dal primo mancato pagamento dello stipendio, constatato che a queste

rassicurazioni non era stato fino a quel momento tenuto fede, ella avrebbe

intrapreso le vie esecutive (lettera 08.04.2024). Non ha fatto in tempo, stante

il fallimento della società dichiarato il 09.04.2024, giunto per lei in modo

del tutto inaspettato.

b.

Analogamente a quanto

sopra menzionato, stante le continue rassicurazioni del signor __________, ella

sperava che il pagamento sarebbe giunto a breve. Il 13.03.2024 ha scritto

che si sarebbe

consultata con un legale, così da mettere ulteriore pressione. Era sua

intenzione contattare già all'epoca questa protezione giuridica ma visto che il

datore di lavoro continuava a tranquillizzarla, ha atteso ancora qualche

settimana. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due

mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la

procedura esecutiva.

Questo comportamento è

del tutto comprensibile e giustificabile, posto che il rapporto di lavoro era

ancora in essere, che giungevano continue rassicurazioni circa il pagamento

dello stipendio, nonché che stiamo parlando di un periodo di due mesi e non di sei

o sette mesi” (cfr. doc. 26-27, inc. TCA 38.2025.2).

Con decisione su opposizione del

10.

dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato

il proprio precedente provvedimento anche per quanto concerne la domanda di

indennità per insolvenza presentata da RI 2.

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato

dell’amministrazione, che ha negato ai ricorrenti il diritto alle indennità per

insolvenza, debba essere tutelato.

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le

misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02

del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30

marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il

più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non

deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve

individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo

scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in

RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.3.).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori

devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

30.

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.

3).

Inoltre

è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo

di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego

venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo

successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono

essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario

precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso

dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid.

2.3.).

Nella

presente fattispecie, giova, innanzitutto, porre in evidenza che, assunti a

decorrere dal 2 gennaio 2024 alle dipendenze della __________, né RI 1, né RI 2

si sono mai visti accreditare alcunché dalla datrice di lavoro per le

prestazioni lavorative che pretendono di avere svolto per oltre tre mesi. E ciò

nemmeno nella forma di acconti (rammentato che, in ogni caso, l’eventuale

corresponsione di acconti non giustifica

l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare

gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento

dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid.

4.3., citata al consid. 2.3.).

Allorquando,

poi, l’11 ed il 14 dicembre 2023 il ricorrente e la madre hanno sottoscritto i

rispettivi contratti di lavoro con la __________, __________, sorella e figlia

degli interessati, aveva terminato, anticipatamente rispetto a quanto previsto

dal contratto di lavoro, il proprio rapporto lavorativo con la medesima datrice

di lavoro. E laddove entrambi i ricorrenti pretendono, sostanzialmente, che __________

non avrebbe riscontrato problemi nell’incasso dei salari che le sarebbero

spettati per i mesi di novembre e dicembre 2023 (“vero non è

che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________,

come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per

mia sorella __________ al 11.12.2023”, supra consid. 1.2.; “Non è vero

che c’è stato un mancato pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa

nella sua decisione. Tutti i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono

stati pagati. Quando mia figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva

della differenza salariale con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________,

dirigeva le sue richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________,

che ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile.”, cfr. supra consid.

1.2.), il TCA si limita a rilevare

che proprio per quei due mesi quest’ultima ha poi chiesto l’erogazione delle

indennità di insolvenza (cfr. inc. TCA 38.2024.58).

Circostanza, questa, di cui con

ogni verosimiglianza i qui ricorrenti, membri della medesima economia domestica

di __________, erano a conoscenza.

Laddove, poi, RI 2 nella propria

opposizione ha preteso che non conosceva, se non di vista, __________ sino ai “mesi

di novembre e dicembre 2023”, questa Corte rammenta che la stessa

ricorrente è legata al medesimo soggetto anche per quanto attiene l’attività di

__________, da ben prima di novembre e dicembre 2023.

È infatti la ricorrente ad aver

indicato:

-

che “ero amministratrice unica della __________ fino al 26 gennaio

2023”,

-

che “l’indirizzo di __________ è una locazione in affitto di

proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una pigione mensile”;

-

che “fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________,

dopo questa data è stata pagata dal signor __________”;

-

che “il signor __________ ha ripreso il contratto di locazione della __________”

(cfr. supra consid. 1.2.).

Considerato, poi, che anche informazioni raccolte in internet possono

essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie

(cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020;

STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio

2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid.

6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017

del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017

consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer,

Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im

digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), il ) emerge, poi, che il

numero di contatto della società è quello che RI 2 ha indicato come il proprio

nella domanda d’indennità per insolvenza in atti (cfr. doc. 79, inc. TCA

38.2025.2).

E questa Corte aggiunge che sul

portale booking.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta

locabile l’appartamento denominato “__________”, sito in “__________”,

avente quale “host” (ospitante) “RI 2”.

Del

resto, dal portale airbnb.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025),

risulta, poi, che il medesimo appartamento presente sulle foto di booking.com è

gestito dall’ospitante “RI 2” da 9 anni

Ma

vi è di più. Sciolta la __________ l’8 aprile 2024 con effetto dal giorno

seguente, tempo una settimana e __________ diventava membro dell’Associazione

avente sede al medesimo indirizzo in cui risiedono i ricorrenti. E dal profilo

Facebook “RI 2” risulta che quest’ultima, madre dell’utente “RI 2” e tra gli “amici”

dell’utente “__________” da anni, è “docente online presso __________”.

Ne

consegue, che i rapporti lavorativi/commerciali tra la ricorrente e l’AU della

sua ex datrice di lavoro, non solo sussistevano da ben prima ch’ella sottoscrivesse

il proprio contratto di lavoro con la __________ per quanto concerne l’attività

della __________, ma anche che dopo il fallimento della SA.

A titolo abbondanziale, laddove i

secondi nomi dei tre figli della ricorrente, componenti della sua economia

domestica, sono, rispettivamente, __________, __________ e RI 1 (__________;

cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la

banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), questa

Corte rileva che la ricorrente risulta essere “title MGR” (ed il

ricorrente “title manager”) di una società, la __________, attiva dal

2022.

negli Stati Uniti (cfr. __________ nella sua versione consultabile il 13

marzo 2025).

__________, quindi, per i

ricorrenti non era uno sconosciuto, o quasi, sino a poco prima che i due

sottoscrivessero i contratti di lavoro con la società di cui questi risulta

amministratore unico; era un soggetto con cui quantomeno RI 2 aveva già dei

rapporti commerciali/lavorativi tramite la __________, proseguiti anche

successivamente al fallimento della SA, (oltre che con la Sagl per la quale a

tutt’oggi il numero di telefono della ricorrente è quello di contatto della

società) allorquando __________ è diventato membro dell’associazione ove la

ricorrente è attiva quale docente online.

In concreto, i ricorrenti fanno

valere di avere avanzato pretese salariali nei confronti della __________, come

segue:

-

RI 1:

o

con scritti del 29 febbraio e del 22 marzo 2024;

o

con mail dell’8 e del 14 febbraio, del 12 e 14 marzo e dell’8

aprile 2024

-

RI 2:

o

con scritti del 28 febbraio e 29 marzo 2024;

o

con mail del 10 e del 19 febbraio, del 13 marzo e dell’8 aprile

2024;

o

via whatsapp il 12 e 16 febbraio nonché il 4 marzo 2024.

In primo luogo, e sebbene questo

non sia comunque determinante ai fini della presente vertenza, il TCA rileva

che dai contratti di lavoro in atti, sottoscritti, rispettivamente, l’11 ed il

14.

dicembre 2023 non risulta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti

facendo valere di essersi mossi immediatamente nei confronti della datrice di

lavoro inampiente (“Il salario per il mese di

gennaio è scaduto il 5 febbraio”,

cfr. supra consid. 1.2.; “Gli accordi

tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il

giorno 5 del mese successivo”, “buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho

atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario”, “La

signora RI 1 non è certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3

a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il

pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale

appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio”, cfr. supra

consid. 2.3.) quando lo stipendio doveva essere pagato ai dipendenti e quindi

nemmeno che ciò dovesse avvenire entro il 5 del mese successivo.

Ne consegue, prevedendo il

contratto di lavoro in atti che “per tutto ciò che non viene contemplato nel

presente (…) fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero”

trova in concreto applicazione l’art. 323 cpv. 1 CO, ai sensi del quale “(…) il

salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese”.

Gli scritti dei due ricorrenti

sarebbero stati trasmessi per posta semplice e non vi è quindi alcuna comprova

del loro effettivo invio. Analogamente dicasi per le mail.

Ora, se

è vero che le normative vigenti non le imponevano l’invio raccomandato di

quanto i due fanno valere di avere trasmesso alla SA, è altrettanto vero che, per

costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a

chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di

un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii

da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9.

destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di

fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi,

op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie

sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte

dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata

alla pubblicazione).

Anche per le mail

asseritamente trasmesse all’AU della __________ non vi è alcun tipo di conferma

di ricezione/invio, laddove all’invio di una mail il mittente può chiedere di

ricevere conferma tanto della ricezione da parte del destinatario, quanto della

lettura da parte del medesimo di quanto inviato. Conoscenze, queste, che

difficilmente possono sfuggire ad un aiuto contabile o ad una segretaria di

direzione.

Determinante, in concreto,

risulta quindi essere il fatto che i pretesi sforzi profusi dai ricorrenti per

ottenere quanto pretendono fosse loro dovuto dalla SA per i mesi di gennaio,

febbraio, marzo e parte di aprile 2024, non risultano comprovati.

Nel

caso di specie, poi, il TCA rileva che tale conclusione si giustifica tanto più

se si considera che nessuno di quegli scritti, via posta semplice o mail, ha

mai ottenuto riscontro da parte della società cui erano destinati.

In

aggiunta, e contrariamente a quanto pretende la ricorrente in sede ricorsuale,

laddove fa valere che “E comunque il datore di lavoro ne ha

confermato la ricezione delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp” (cfr. supra consid. 1.2.) ed a quanto sostiene anche il

ricorrente (“Se non avessi ricevuto riconferme continue alle mie

comunicazioni ed email non avrei proseguito con il rapporto di lavoro”;

cfr. supra consid. 1.5.), non risulta che __________

abbia mai confermato la ricezione degli scritti e delle mail dei due.

Va, poi, osservato che

secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni

sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante

(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF

8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio

2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;

STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid.

3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b,

RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.

2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il

giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che

in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"

l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il

TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,

pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente

al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni

sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili.

Tutto

ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che i

ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso quegli scritti e quelle mail all’ex

datrice di lavoro.

A ben

vedere, nemmeno le schermate delle conversazioni Whatsapp prodotte dalla

ricorrente sono di ausilio alla sua tesi, posto che dalle stesse emerge sì che

la medesima chiedeva il versamento di “stipendio” e “soldi” a __________,

ma che nulla permette di concludere che tali compensi fossero poi

effettivamente dovuti per l’attività dalla medesima asseritamente svolta in

seno a __________ e non, invece, per quella per conto della __________.

Ed in ogni caso, anche a

voler considerare che tali messaggi whatsapp fossero da ricondurre all’attività

prestata per __________, a fronte del fatto che per oltre tre mesi di lavoro i

ricorrenti non si sono visti versare alcunché dalla datrice di lavoro e che

nessun altro sforzo per ottenere i vantati crediti salariali risulta

comporvato, non ne soccorrerebbero certamente la posizione tre messaggi

whatsapp inviati, peraltro dalla sola RI 2, all’AU della SA. Tali comunicazioni

non sarebbero, infatti, da considerarsi sufficienti per ritenere che i medesimi

hanno fatto, a rapporto di lavoro in corso, tutto quanto in loro potere per diminuire

danno.

Per

quanto concerne le rassicurazioni verbali che gli assicurati sostengono di aver

ricevuto da parte del datore di lavoro, va poi evidenziato che le stesse, oltre

a rimanere mere allegazioni di parte, non esimerebbero comunque i dipendenti

dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri

crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare il recupero

dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in

SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.;

STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo

2011, consid. 2.7.).

In

tal senso, poi, il richiamo alla STF C 163/06 del 19 ottobre 2006, laddove in

sede di opposizione i ricorrenti facevano valere che “protetto è stato anche

un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla

di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere

intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006)”

(cfr. supra consid. 2.3.), questa Corte rileva che il caso di quell’assicurato

non è assimilabile al presente già unicamente in ragione del fatto che dopo un

sollecito scritto al datore di lavoro senza esito, quel dipendente si era

licenziato con effetto immediato.

Il

tutto rammentato, peraltro e per quanto concerne la situazione finanziaria

della __________, che oltre a conoscerne da tempo l’AU della datrice di lavoro

ed a collaborare con il medesimo in altre attività, oltre a sapere che in esito

al rapporto di lavoro disdetto anticipatamente il 6 dicembre 2023 __________

vantava ancora delle pretese salariali per i mesi di novembre e dicembre 2023

(quindi sin da prima che loro fossero a loro volta assunti dalla medesima

società nei confronti della stessa), i qui ricorrenti, non vedendosi

riconoscere alcun compenso per l’attività asseritamente svolta sin dal principio

del rapporto lavorativo, avrebbero dovuto nutrire ben più che seri dubbi sulla

capacità finanziaria della stessa, a maggior ragione considerato che erano

stati assunti uno, come aiuto contabile, e l’altra come segretaria di

direzione.

Alla

luce di tutto quanto precede, il TCA non può che concludere che gli assicurati abbiano commesso una negligenza grave in

relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI,

non rivendicando il versamento del salario in maniera incisiva durante il

rapporto di lavoro.

Le

decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 devono, pertanto, essere

confermate.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2024.59 e 38.2025.2

sono congiunte.

2. L’istanza di sospensione formulata

dalla Cassa CO 1 è divenuta priva d’oggetto.

3. I ricorsi sono respinti.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti