38.2024.59
A ragione la Cassa ha negato ai ric. il diritto alle indennità per insolvenza: negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno (art. 55 cpv. 1 LADI)
31 marzo 2025Italiano78 min
famiglia hanno accettato di lavorare per il signor __________. Mia figlia __________
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2024.59
38.2025.2
CL/gm
Lugano
31 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 30 dicembre 2024 e del 7 gennaio
2025 di
RI 1 (inc. 38.2024.59)
RI 2 (inc. 38.2025.2)
contro
le decisioni su opposizione del 10
dicembre 2024 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10
dicembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 36-38) mediante la quale aveva respinto
la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1 il 3 maggio 2024
(cfr. 47-48).
L’amministrazione ha, in
particolare, motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…) L’opponente
è figlio di RI 2 e fratello di __________. Tutti risultano residenti al
medesimo indirizzo. Tutti e tre hanno inoltrato domanda di II per il medesimo
datore di lavoro:
-
__________ per il periodo dal 1.11.2023 al 18.12.2023
-
RI 1 e RI 2 per il periodo dal 1.1.2024 al 9.4.2024.
Orbene a mente della Cassa appare più che
verosimile che i tre componenti della famiglia, viventi sotto lo stesso tetto,
fossero a conoscenza della situazione di mancato pagamento dei salari da parte
dello stesso datore di lavoro e ciò sin dal mese di novembre 2023 e, in maniera
più generale sulla precaria situazione finanziaria della società. E di
conseguenza per il qui opponente l’elevato rischio di non vedersi versare i
salari completi.
Pertanto si contesta quanto affermato
dall’opponente che al momento della sottoscrizione del contratto l’11 dicembre
2023 non era a conoscenza di eventuali difficoltà economiche o di mole di
lavoro ridotto dell’azienda allorquando la sorella era già stata lasciata a
casa in quanto non vi era più alcuna attività da svolgere a fare tempo dal 6
dicembre 2023. Ancor meno credibile l’affermazione secondo cui l’opponente e la
madre erano certi di essere confrontati con un datore di lavoro che non avrebbe
avuto problemi a pagare lo stipendio.
Ma v’è di più.
In fase d’opposizione l’assicurato tramette
alcuna mail a comprova degli sforzi effettuati atti a rivendicare il pagamento
dei salari. In particolare il do.
Verificando nel registro di commercio,
risulta riconducibile alla società __________, il cui gerente è proprio il
signor Sprugasci. Il sito internet della società riporta quale contatto, il
numero cellulare della signora RI 2. L’opponente, unitamente alla sorella hanno
inoltre beneficiato di indennità per insolvenza a seguito del fallimento della __________,
in liquidazione (amministratrice unica la mamma RI 2).
Entrambe le società testé citate hanno la
propria sede a __________ al medesimo recapito di __________.
Tutte queste circostanze avvalorano la tesi
della Cassa, riguardo la conoscenza della situazione finanziaria della società
in oggetto (__________), da parte del qui opponente.
Infine, ad abundantiam, quanto alle
rassicurazioni del datore di lavoro (seppure non comprovate) per giurisprudenza
le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato,
tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono
quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati
(cfr. STCA del 13 marzo 2023, inc. 38.2022.103 consid. 2.4.). Risultano del
tutto inefficaci le richieste di pagamento inviate per lettera semplice (non
sussiste infatti alcuna prova dell’invio effettivo) o le richieste inviate via
mail” (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2024.59).
Con un’altra decisione su
opposizione, sempre datata 10 dicembre 2024, la Cassa ha confermato la
precedente decisione del 21 giugno 2024 (cfr. doc. 74-76) mediante la quale
aveva respinto anche la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 2
l’8 maggio 2024 (cfr. 79-80).
L’amministrazione ha, in
particolare, motivato la propria decisione su opposizione sulla base di
argomentazioni analoghe a quelle fatte valere per suo figlio, RI 1 (cfr. supra
e doc. A1 all. a doc. I, inc. TCA 38.2025.2).
1.2. Contro la decisione su opposizione,
RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, del quale ha chiesto
l’accoglimento, postulando l’annullamento della decisione impugnata ed il
riconoscimento delle indennità per insolvenza come richieste (cfr. doc. I, inc.
TCA 38.2024.59).
In particolare, a sostegno delle
proprie ragioni, l’assicurato fa valere quanto segue:
" (…) Vero è
che con la mia famiglia viviamo allo stesso indirizzo a __________. Vero non è
che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________,
come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per
mia sorella __________ al 11.12.2023, quando ho sottoscritto il mio contratto
di lavoro con il signor __________.
Inoltre, vero non è, come scrive la Cassa,
che fossimo a conoscenza in maniera più generale sulla precaria situazione
finanziaria della società __________.
Mia sorella __________ era stata lasciata a
casa dal 6 dicembre perché la sua posizione era stata assorbita da altra
persona al proprio domicilio. Si contesta pertanto che tale situazione fosse
è in uso da sempre a mia madre e mai lo è
stato per la società che amministrava __________ né tantomeno lo è stato, o lo
è, per la società del signor __________ __________.
Che le due società abbiano avuto lo stesso
indirizzo è vero, ma non è vero per quanto riguarda il periodo.
Non si comprende come tale affermazione da
parte della Cassa abbia una rilevanza in questa pratica.
Sono stato assunto in qualità di aiuto
contabile anche in considerazione del nuovo progetto che il sig. __________
aveva e che ha mostrato di avere possibilità di successo. Infatti, per i mesi
in qui ho prestato lavoro, il progetto definito stava progredendo positivamente
con l’organizzazione di eventi e presentazione di spezie a vari clienti, nonché
gli acquisiti e rivendita sul territorio.
Gestivo il conto cassa dal quale prelevavo
per pagare fornitori e spese di trasferte per le consegne, come anche le spese
vive della società. Ai conti bancari non avevo accesso, ma che avrei dovuto
avere non appena il signor __________ fosse rientrato alla normalità dal suo
problema in Italia. Non potevo quindi conoscere le effettive entrate della
società se non quelle per cassa.
Si contesta che sia io che mia madre
eravamo a conoscenza di una così detta precaria situazione finanziaria come
descrive la Cassa di disoccupazione ma a noi totalmente sconosciuta. Inoltre, __________
ha sempre parlato del signor __________ come una persona con notevoli capacità
organizzative e finanziarie. Impegnato su più fronti e con consolidata
esperienza negli affari.
Fatti
I reali motivi per cui la Cassa di
disoccupazione indica che il sottoscritto unitamente alla sorella abbiano
beneficiato di indennità di insolvenza per la ditta __________ sarebbero da
spiegare da parte della Cassa in quanto la ditta in liquidazione non ha mai
avuto nulla a che fare con il signor __________.
Avere beneficiato in precedente di
indennità per insolvenza non deve assolutamente pregiudicare questa domanda
soprattutto, ma non unicamente, dal fatto che si tratta di un’altra società
esterna alla presente domanda.
Si contesta pertanto che la situazione
sopra esposta avvalori la tesi della Cassa riguardo la conoscenza della
situazione finanziaria della società in oggetto.
Inoltre, i miei richiami in modo costante
al datore di lavoro sono stati inviati per lettera e per email. Se non avessi
ricevuto riconferme continue alle mie comunicazioni ed email non avrei
proseguito con il rapporto di lavoro. Ho dimostrato in modo non equivoco e
riconoscibile dal signor __________ il carattere serio del mio credito
salariale.
Il salario per il mese di gennaio è scaduto
il 5 febbraio, è da questa data che va calcolato il lasso di tempo intercorso
fino al primo atto per la riscossione del credito salariale. Pertanto con
lettera del 8.4.2024 comunicavo, congiuntamente a mia madre, che avrei
proceduto con le vie legali. Purtroppo la ditta è entrata in liquidazione nei
giorni seguenti. Il tempo intercorso è di soli due mesi, periodo ritenuto
prettamente insufficiente per procedere a vie legali soprattutto quando il
rapporto di lavoro è ancora in essere.” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2024.59).
Anche
RI 2 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti,
chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di quanto postulato a titolo di
indennità per insolvenza sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…) ho
ricevuto la lettera di licenziamento da parte dell’Ufficio Fallimenti il 27
aprile 2024 ed ho presentato domanda di insolvenza il 2 maggio 2024.
È vero che alcuni componenti della mia
famiglia hanno accettato di lavorare per il signor __________. Mia figlia __________
dal mese di agosto 2023 presso l’ufficio di __________ e mio figlio ed io dal
mese di gennaio 2024 con differenti mansioni.
Non è vero che c’è stato un mancato
pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa nella sua decisione. Tutti
i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono stati pagati. Quando mia
figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva della differenza salariale
con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________, dirigeva le sue
richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________, che
ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile.
Faccio fatica a capire come avrei dovuto
conoscere la situazione, a detta della Cassa, precaria, al momento della
sottoscrizione del contratto di lavoro del 14 dicembre 2023. Avere chiuso un
contratto a tempo determinato con due settimane di anticipo non è un indicatore
di precarietà anche perché le attività proseguivano e il nuovo progetto spezie
sarebbe iniziato con il mese di gennaio 2024.
Non capisco cosa intend
è esclusivamente mia, ed è per questo che
è stata usata per scrivere le mail al signor __________ da parte mia. Secondo
la Cassa da quale indirizzo avrei dovuto scrivere se non dal mio? Questa è la
mia email da sempre. Non è mai stata usata per nessuna società del signor __________,
in questo caso, __________.
È vero che io ero amministratrice unica
della __________ fino al 26 gennaio 2023 quando, purtroppo, entrò in
liquidazione su istanza in Pretura da parte della banca creditrice, ma non per
la __________, attività condotta dal signor __________; questo può unicamente
confermare l’esperienza manageriale per la gestione di società a vario scopo
del signor __________.
Vero che i miei figli hanno beneficiato di
una parte delle indennità di insolvenza per la __________, di cui avevano
diritto, ma non si capisce la grande importanza che la Cassa dia a questo
elemento che riguarda una ditta per la quale il signor __________ non ha mai
avuto alcun ruolo.
Certo che l’indirizzo di __________ è una
locazione in affitto di proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una
pigione mensile. Fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________,
dopo questa data è stata pagata dal signor __________. Ancora una volta, non si
comprende il motivo per cui questo sia di rilevanza per la Cassa.
Che queste circostanze avvalorino la tesi
della Cassa, riguardo a mia conoscenza di una presunta precaria situazione
finanziaria della ditta __________ solo perché il signor __________ ha ripreso
il contratto di locazione della __________ non ha alcuna logica.
Le mie richieste di pagamento del salario,
con lettere, email e messaggi whatsapp, iniziate già dal mese di febbraio, sono
state inviate e ricevute dal signor __________. Le stesse confermano in modo
inequivocabile il mio salario per i mesi scoperti.
Io ho lavorato per questa azienda, ho dato
tutta a mia forza e preparazione per la buona riuscita del progetto in cui ho
creduto sin dall’inizio. Non appena saputo del fallimento ho fatto tutto il
possibile per ricevere il mio salario convenuto e quanto indica la Cassa come
“inefficace” è del tutto sproporzionato. Cosa avrei dovuto fare nei due mesi di
tempo precedenti la dichiarazione di fallimento mentre il mio contratto era
agli inizi?” (cfr. doc. I inc. TCA 38.2025.2).
1.3. Nella
sua risposta del 22 gennaio 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso presentato
da RI 1 ed in particolare osserva quanto segue:
"
(…) Si ribadisce (…), in relazione a quanto esposto nella decisione
contestata – e in nesso di causalità diretta – la tardività delle presunte
richieste di pagamento da parte del ricorrente, quando la società non era ormai
più in grado di pagare alcunché. Presunte poiché agli atti non è stata fornita
la prova di invio delle lettere (per lettera semplice) e di ricezione delle
email.
Gli elementi
ulteriormente richiamati dalla Cassa, atti a comprovare che il ricorrente non
potesse misconoscere la situazione precaria della società, già al momento della
sottoscrizione del contratto di lavoro, sono integralmente confermati anche in
questa sede.
Così come si conferma
che il ricorrente – cognito in materia – non poteva non conoscere gli obblighi
a lui afferenti nell’ambito della richiesta di indennità per insolvenza. In
tale ottica si riferisce il richiamo alla domanda di insolvenza presentata per
la società __________.
2. Infine la Cassa
osserva che il Ministero Pubblico ha aperto un procedimento nei confronti
dell’amministratore unico della __________, __________ (inc. __________). A
margine dell’istruttoria l’autorità penale ha richiesta in particolare
all’amministratore di voler fornire informazione in merito alle richieste di
indennità per insolvenza presentate dagli ex dipendenti della società. La Cassa
ritiene non solo opportuno ma determinante per l’esito del presente
procedimento richiamare l’intero incarto penale, dal quale emergono sin da ora
indizi secondo cui l’attività lavorativa in seno alla società non sia mia
avvenuta, a conferma che oltre alle violazioni degli obblighi di cui all’art.
55 cpv. 1 LADI, la domanda di prestazioni sarebbe abusiva.
Sarà codesto lodevole
Tribunale a valutare una volta acquisiti gli atti, se necessario sospendere la
procedura in attesa dell’esito del procedimento penale” (cfr. doc. III inc TCA
38.2024.59).
Analoghe
considerazioni e richieste emergono dalla risposta di causa della Cassa al
ricorso presentato anche da RI 2 (cfr. doc. III, inc. TCA 38.2025.2).
1.4. Con
replica del 30 gennaio 2025, il ricorrente ribadisce quanto già esposto in sede
ricorsuale ed in aggiunta osserva:
"
(…)
-
Contrariamente a quanto afferma la Cassa io non ero a conoscenza di “una
precaria situazione finanziaria della società”. Infatti, durante il rapporto di
lavoro confermo che c’era lavoro da svolgere e che questo mi confermava che la
società poteva versarmi i salari spettanti. Non vi era idea che in aprile la
società sarebbe fallita. Si chiede alla Cassa delucidazioni in merito a questa
cosiddetta precaria situazione finanziaria e come ne sarei dovuto essere a
conoscenza.
-
In riferimento agli obblighi di riduzione del danno ritengo di aver
adempiuto totalmente sia prima del fallimento che in seguito seguendo tutta la
procedura necessaria.
-
La cassa scrive “si ribadisce pertanto, … la tardività delle
presunte richieste di pagamento da parte del ricorrente, quando la società non
era ormai più in grado di pagare alcunché” (pag. 3 p. 1).
Ho posto richieste al datore di
lavoro già da febbraio 2024 e fino al fallimento e meglio quando avrei dovuto
aspettarmi il salario di gennaio e seguenti. Si contesta quindi una cosiddetta
tardività nelle richieste di pagamento del salario.
-
Si ribadisce nuovamente che non ho ancora potuto comprendere come la
Cassa possa affermare che io fossi a conoscenza della “precaria situazione
finanziaria”.
-
Mentre in riferimento al punto 2 osservo quanto segue:
preciso che, di questo procedimento
penale, sono venuto a conoscenza ora con la risposta della Cassa. Non si
comprende la rilevanza tra la mia richiesta di indennità e il procedimento
penale aperto a carico del datore. La Cassa indica che vi sono presunti indizi
che indichino incongruenze con il mio rapporto di lavoro svolto per il datore.
Si chiede quindi alla Cassa di voler indicare questi presunti indizi in
considerazione del fatto che non ho elementi con cui poter dare risposta a queste
affermazioni. Per il momento si contesta la rilevanza del punto 2.” (cfr. doc.
V, inc. TCA 38.2024.59).
Con
replica del 30 gennaio 2025, RI 2 ha, da parte sua, osservato quanto segue:
"
(…) contrariamente a quanto riferisce la Cassa io ho intrapreso ogni
passo possibile per tutelare i miei crediti salariali e non ho assolutamente
commesso una negligenza grave. Mi sono subito adoperata nel contattare il
datore di lavoro con telefonate, lettere, email e messaggi whatsapp sin dal
mese di febbraio 2024 (che sono già agli atti) ed ho continuato fino al
fallimento nel mese di aprile. (…)
Nella sua lettera la
Cassa ha sostanzialmente ribadito quanto già scritto nella precedente e tale
scritto non corrisponde a nessun tipo di verità pertanto si contesta
nuovamente, ribadendo che non ci sono stati grandi ritardi nelle richieste e
che le stesse no erano da inviare per raccomandata obbligatoriamente, se no
l’avrei fatto. E comunque il datore di lavoro ne ha confermato la ricezione
delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp. Visto la mia ignoranza in
materia di tecnologia chiedo alla Cassa, ancora una volta, come potevo
inoltrare le prove di ricezione di quanto inviato.
La presunta precarietà
della società non è stata spiegata dalla Cassa neppure nella loro ultima
lettera inviata, confermando unicamente che con la riduzione del tempo di
lavoro previsto sul contratto di mia figlia __________ sia un indicativo di
precarietà cosa che non prova assolutamente nessun tipo di insolvenza. Confermo
nuovamente quanto già detto nella mia precedente e contesto quanto la Cassa
pensa in merito.
In riferimento alla __________
e __________ non capisco quali siano i legami così stretti dato che il signor
Sprugasci non ha mai lavorato o partecipato in nessuna delle attività di __________
neppure durante la liquidazione.
La __________ ha
unicamente rilevato il contratto di locazione e se questo è uno stretto legame
commerciale a detta della Cassa, la stessa dovrebbe, come richiesto, anche
spiegare quali siano i punti che possano determinare questa relazione così
importante come la definisce la Cassa.
Si contestano pertanto
le frasi raccontate dalla Cassa nel merito di una relazione commerciale in
quanto totalmente fantasiosa.
Per quanto attiene al
procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico contro il signor __________
non ne ero per nulla a conoscenza fino alla ricezione della raccomandata di
questo Tribunale del 24 gennaio 2024 [recte. 2025].
Per quanto riguardo il
lavoro che io svolto per la __________ posso confermare che ho lavoro per tutti
i mesi per i quali ho richiesto il salario. L’attività è stata presente e
attiva a contrari di questi indizi di cui io non ne sono a conoscenza. Chiara
l’intenzione della Cassa di non volere versare le dovute indennità, richiamando
un incarto penale allo stadio di apertura, ben sapendo i tempi che saranno
necessari e che sicuramente andranno a danneggiare ancora di più la mia
situazione che resta in attesa ormai da quasi un anno” (cfr. doc. V, inc. TCA
38.2025.2).
1.5. Con
dupliche dell’11 febbraio 2025, trasmesse ai ricorrenti il giorno seguente
(cfr. doc. VIII inc. TCA 38.2024.59 e inc. 38.2025.2), la Cassa ha comunicato
di non avere ulteriori osservazioni e chiesto a questa Corte di “decidere
come richiesta con la risposta di causa” (cfr. doc. VII, inc. TCA
38.2024.59 e 38.2025.2).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella concreta evenienza,
i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni emesse dalla medesima
Cassa, entrambe relative al diniego delle indennità per insolvenza per uno
stesso periodo, fondate, rispettivamente, per madre e figlio, componenti di una
stessa economica domestica, sulle medesime motivazioni.
I fatti oggetto delle due
decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e
pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.
È dunque accertata la
connessione tra loro.
Per economia processuale
le procedure ricorsuali 38.2024.59 e 38.2025.2 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF
9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021
del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre
2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
2.2. Nelle proprie
risposte di causa (cfr. supra consid. 1.3.), l’amministrazione ha formulato la
richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del
procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________,
amministratore unico della __________ (ora in liquidazione).
Al
riguardo questo Tribunale rileva che l’emanazione della presente sentenza rende
priva di oggetto la domanda di sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio
2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24
del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid.
2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).)
È
comunque utile osservare - rammentato peraltro che il procedimento penale pendente
nei confronti di __________, stando a quanto comunicato a questa Corte dalla
Cassa, concerne, a questo stadio, quest’ultimo solamente e non anche i qui
ricorrenti - che per costante giurisprudenza federale la sospensione della
procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di
celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo
eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di
un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il
giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel
ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi
limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF
9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio
2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF
9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V
90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid.
4.1 [B 143/05]).
Pertanto
nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere i ricorsi
interposti contro le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 senza
sospendere la causa per attendere l’esito del procedimento penale.
Per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro
vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per
quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che
riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle
constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in
sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si
fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal
profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177
consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).
In
proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il
principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali
applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del
26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V
177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che
ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio
2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha
negato ai ricorrenti il diritto a percepire le indennità per insolvenza richieste
dai medesimi per i crediti salariali vantati per il periodo da gennaio al 9
aprile 2024.
L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce
che:
"
Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al
datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella
procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,
nella difesa del suo diritto."
In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002
pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg., il Tribunale federale ha sottolineato che
l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55
cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando
il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il
lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del
danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige
necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il
suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di
ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha
confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom
Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des
bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet
oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem
Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen
(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte
Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie
konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor
Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne
hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur
Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem
Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006
C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.
vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.
DLA 2007 pag. 51)
In una
sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando
una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo
la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando
l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per
difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per
insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi
intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia
di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei
confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza
non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con
rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21
maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato
deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già
durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale
l’Alta Corte aveva sottolineato che
"
(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du
travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des
rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On
n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans
délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre
ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5
agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato
l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
"
(…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha
ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non
gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,
dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto
esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio
2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi
superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata
insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità
di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;
consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore
resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa
tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un
nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far
spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è
relativamente contenuto (art. 16
cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I
284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto
il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il
ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire
tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una
strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far
valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro
svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può
pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in
definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio
impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una
sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin
dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con
effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le
indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito,
il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave
negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):
" (…) Daran ändert nichts, dass
die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die
Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E.
3.2.2). (…)”
In
quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza
l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione
contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la
circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere
le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.
In una sentenza 8C_408/2020 del 7
ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave
negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del
salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto
l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è
così espressa:
"
(…)
5.1. Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale
Gericht habe den massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem
es nicht berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht
bloss eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des
Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein
Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte Sachverhaltsfeststellung
könne zudem entscheidend für den Ausgang des Verfahrens sein.
Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat
diesen Umstand schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in
seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen
geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie
ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,
sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese
Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als
willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen.
Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug
der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der
Arbeitgeberin zu erfolgen.
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,
sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.
August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als
vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als
rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5
Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1
BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit
gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren
würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten
Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist
ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen
des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.
51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer
seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu
begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember
2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung
eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden
mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.
Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der
Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist
nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich
warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von
einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt
mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran
ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per
WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische
Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa
ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.
4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei
telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der
Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ
ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.
Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen
Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)
jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.
So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach
einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem
unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid
erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.
Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das
Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch
in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch
interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso
wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom
Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung
als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).
Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers
kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens
nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”
Con
giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.
107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza
grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua
attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto
esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi
prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha
sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il
fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo
coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,
che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione
finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der
bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über
die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine
Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder
Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und
die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei,
ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht
erscheinen lassen.
6.2. Dieser
Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung
kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten
nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere
Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht
(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3).
Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht
grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen
(Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser
Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die
Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA
38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023;
STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34
dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39
dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022
del 30 settembre 2022.
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha
ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il
rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento.
In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche
del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di
quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il
licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre
un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in
considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di
questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era
stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°
dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018
a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il
14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF
respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per
insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a
interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora
scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.
Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione
finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte
dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto
luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga
inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando
aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta
Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non
appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il
credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso
aumenta in maniera costante col tempo.
2.4. RI 1, nato nel 2002, ha
sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ (ora in liquidazione)
l’11 dicembre 2023. Egli è così stato assunto alle dipendenze della società in
qualità di aiuto contabile a decorrere dal 2 gennaio 2024, per 40 ore
settimanali, con un salario mensile lordo di fr. 4'800.- per tredici mensilità
(cfr. doc. 43-45, inc. TCA 38.2024.59).
Anche sua madre, RI 2 - cittadina
americana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, nata nel 1969 - è stata
assunta alle dipendenze della medesima società, e meglio come risulta dal
contratto di lavoro sottoscritto il14 dicembre 2023, dal quale emerge ch’ella
occupava la posizione di segretaria di direzione amministrativa, per 45 ore
alla settimana, con un salario lordo mensile pari a fr. 6'500.- per tredici
mensilità (cfr. doc. 81-83, inc. TCA 38.2025.2).
La __________ (ora in
liquidazione), con sede a __________, era attiva nel settore della “produzione,
sviluppo, acquisto, vendita, commercializzazione e intermediazione di beni e
prodotti mobili, in particolare ma non esclusivamente, di beni alimentari e
integratori per l'alimentazione, comprese bevande, alcooliche o non, di
prodotti legati all'energia, di prodotti legati alla cosmetica, alla salute e
alla medicina”,
La società è stata sciolta in
seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________
dell’8 aprile 2024 a far tempo dal giorno seguente.
La procedura fallimentare è stata,
poi, sospesa per mancanza di attivo con decisione della Pretura del Distretto
di __________ del 24 maggio 2024.
Amministratore unico della SA,
sin da maggio 2023, era __________ (cfr. estratto del Registro di commercio
reperibile sul sito internet www.zefix.ch).
Giova rammentare - a maggior
ragione ritenuto che in sede di opposizione la ricorrente ha, come si vedrà,
fatto valere che “Nei mesi di novembre e dicembre 2023 il signor __________,
titolare della __________ e che fino a quel momento non conosceva personalmente
ma solo di vista aveva esposto all'opponente il nuovo progetto”; cfr. infra
- che prima di RI 1 e RI 2, ad essere alle dipendenze della __________ era
stata la sorella, rispettivamente, figlia dei qui ricorrenti, __________.
Anche quest’ultima, assunta a
tempo determinato a decorrere dal 22 settembre sino al 18 dicembre 2023, ha
chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza in ragione di pretesi
crediti salariali che ha fatto valere di vantare nei confronti della società
per i mesi di novembre e dicembre 2023 (cfr. inc. TCA 38.2024.58).
Il TCA rileva, ai fini di quanto
necessario per la presente vertenza, che i tre, oltre ad essere legati da
stretti legami di parentela, costituiscono una medesima economia domestica, sita
in __________.
__________, oltre che il
domicilio della famiglia ___________, risulta pure essere la sede di
un’associazione, e meglio l’__________, cui membro, da giugno 2020 a febbraio
2023, era __________, e cui membro, invece, da aprile 2024 era __________, che
da tale posizione ha dimissionato a marzo 2025 (cfr. www.zefix.ch).
__________, inoltre, è socio e
gerente della __________, con recapito in __________. Dal sito internet della __________
risulta, a valere quale numero telefonico di contatto lo stesso numero di
cellulare indicato come il proprio da RI 2 nella propria domanda di indennità
di insolvenza (doc. 79 inc. TCA 38.2025.2).
Giova rilevare che quest’ultima era
amministratrice unica di una società denominata __________, avente sede a __________,
trasferita nel 2018 nel Canton __________ e pochi mesi dopo ritrasferitasi in
Ticino, con sede a __________ e recapito a __________ (analogamente alla Sagl
che vede, ora, __________ quale socio e gerente), quindi sciolta in seguito al
fallimento pronunciato con decisione della Pretura del distretto di __________
del 26 gennaio 2023 (cfr. www.zefix.ch).
Ne emerge che, come si vedrà nel prosieguo,
la famiglia __________ e __________ hanno in comune rapporti
Considerandi
commerciali/lavorativi su più fronti, da anni.
Sciolta la datrice di lavoro in
seguito al fallimento pronunciato l’8 aprile 2024, il 29 aprile successivo RI 1
ha presentato una domanda d’indennità per insolvenza per la durata di tutto il
rapporto lavorativo che sino a quel momento e da gennaio 2024 lo aveva legato
alla SA, facendo così valere crediti salariali per gennaio, febbraio, marzo ed
i primi giorni di aprile 2024, per totali fr. 17'333.35 (cfr. doc. 47-48, inc.
TCA 38.2024.59).
RI 1 ha inizialmente indicato di
avere sollecitato alla __________ il versamento dei salari:
-
con scritto del 29 febbraio 2024, laddove ha comunicato “Egregio
signor __________, la contatto in merito al mio salario del mese di gennaio che
non è stato versato. Confido nella sua rapidità nel versamento del salario
(…)” (cfr. doc. 51, inc. TCA 38.2024.59);
-
con scritto del 22 marzo 2024, che riporta “(…) rinnovo il mio
richiamo del salario di gennaio oltre alla mensilità di febbraio, i quali ad
oggi non sono stati versati al sottoscritto. Le chiedo e confido nuovamente
nell’immediato versamento dei salari sottolineando che al momento sto comunque
continuando a svolgere le mie mansioni per la società. Sperando nella rapidità
dei versamenti da parte sua rimango in attesa dei pagamenti” (cfr. doc. 50
inc. TCA 38.2024.59).
Con decisione del 21 giugno 2024,
la Cassa ha respinto la domanda del ricorrente, negandogli il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza sulla base delle seguenti
argomentazioni:
"
(…) Non ha mai percepito il salario. Ha sollecitato lo stipendio
unicamente con due lettere datate 29 febbraio 2024 e 22 marzo. Già dal primo
mese non ho ricevuto il salario e ha atteso fino al 29 febbraio per sollecitare
il dovuto, successivamente neppure lo stipendio di gennaio è giunto e ha atteso
il 22 marzo per inviare un nuovo richiamo; tutto ciò considerato alla Cassa non
sembra un atteggiamento corretto a salvaguardia dei suoi crediti salariali,
pertanto, non avendo rispettato l’obbligo di ridurre il danno, la sua domanda
d’indennità per insolvenza è respinta” (cfr. doc. 36-38, inc. TCA 38.2024.59).
Il ricorrente, allora
rappresentato da __________, ha impugnato tale provvedimento. A sostegno delle
proprie pretese, ha addotto, in particolare, le seguenti motivazioni:
" (…)
4.
ll contratto è stato
stipulato l’11.12.2023, dopo che nelle settimane precedenti il signor __________,
titolare della __________, aveva esposto alla madre dell'opponente (anche ella
poi assunta quale segretaria) il nuovo progetto in procinto di essere avviato
dalla __________ a partire da gennaio 2024, proponendogli un posto di lavoro.
Si trattava di un progetto ben avviato di spezie, in special modo - ma non solo
- di zafferano dall'lran. Il signor __________ aveva assicurato di avere un
contatto sicuro in __________ per un contratto di diverse centinaia di migliaia
di franchi. Il signor RI 1, così come la madre, credevano quindi di essere
confrontati con un datore di lavoro che non avrebbe avuto problemi a pagare lo
stipendio. Egli inizia pertanto a lavorare il 02.01.2024.
(…)
8.
La giurisprudenza ha
riconosciuto una violazione dell'obbligo di riduzione del danno in casi decisamente
più gravi e non assimilabili a quello in oggetto, ad esempio:
·
11.
mensilità salariali non pagate da inizio contratto fino al
fallimento, con rivendicazione del salario solo via fax (DTF C 367/01 del
12.04.2002);
·
Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato ha
rivendicato il salario solo oralmente (DTF 8C 682/2009).
La giurisprudenza ha
invece ritenuto che l'assicurato avesse ossequiato all'obbligo di riduzione del
danno in un caso in cui dopo un primo sollecito scritto ha aspettato 3 mesi
prima di avviare un'azione giudiziaria al tribunale incompetente e dopo la
decisione ulteriori 50 giorni prima di inoltrare la causa al tribunale
competente (TFA C 63/05 del 21.12.2005). Protetto è stato anche un assicurato
che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla di
documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere
intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006).
9.
La Cassa ha respinto
la domanda, adducendo che l'opponente non avrebbe ossequiato al suo obbligo di
riduzione del danno avendo sollecitato il pagamento dello stipendio unicamente
con due lettere datate 29.02.2024 e 22.03.2024. Ciò è recisamente contestato.
10.
Gli accordi tra le
parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno
5.
del mese successivo.
Al 05.02.2024
l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo,
il signor RI 1 si è immediatamente mosso nei confronti del datore di lavoro,
contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento.
Nonostante le rassicurazioni orali, già il 08.02.2024, appena tre giorni dopo
la scadenza, inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc.
3: e-mail del 08.02.2024). Dalla Stessa risulta anche inequivocabilmente che
aveva già sollecitato telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata
rassicurato dal signor Sprugasci sul versamento:
"Egregio signor
__________,
ho atteso alcuni
giorni dopo la nostra discussione e non ho ricevuto ancora il salario per il
mese di gennaio come da contratto di lavoro. Attendo una sua celere risposta"
(doc. 3: e-mail del 08.02.2024).
Dopo sei giorni, in
data 14.02.2024, sollecitava ancora via e-mail:
"Egregio signor
__________,
a seguito della
precedente email e dal momento che non ho avuto modo di trovarla in ufficio la
contatto nuovamente in riferimento al salario di gennaio. La prego di volermi
dare una risposta immediatamente sulla presente situazione" (doc. 4:
e-mail del 14.02.2024).
In data 29.02.2024
l'opponente procedeva a sollecitare con lettera scritta il pagamento dello
stipendio di gennaio (doc. 5: lettera del 29.02.2024).
Nel contempo durante
l'intero periodo, l'opponente sollecitava regolarmente telefonicamente il
pagamento del salario - sia personalmente che tramite la madre - ottenendo
rassicurazioni dal signor __________.
In data 12.03.2024,
dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, l'opponente
scrive una e-mail al signor __________ ed i toni si fanno ancora più severi,
pretendendo il pagamento immediato:
"Egregio signor
__________,
Ci troviamo nel mese
di marzo e, oltre a non aver ricevuto il salario del mese di gennaio, ora la
situazione è /a stessa anche per il mese di febbraio. Ho provato numerose volte
a contattarla ma senza successo. La prego di voler dare seguito alla richiesta
immediatamente." (doc. 6: e-mail del 12.03.2024).
Di nuovo due giorni
dopo, il 14.03.2024:
"Egregio Signor
__________,
considerando la sua
mancata risposta alle mie numerose prese di contatto con lei non ho ricevuto
alcunctìéì al momento e non ha dato risposta. Nel mentre sto svolgendo tutte le
mie incombenze per la sua società nel rispetto di diligenza ma ci troviamo al
momento in una sua lacuna di comunicazione oltre a mancato versamento di quanto
dovuto. Nella speranza che tutto ciò si risolva presto attendo sua immediata
risposta" (doc. 7: e-mail del 14.03.2024).
Ancora con lettera del
22.03.2024
il signor RI 1 sollecita formalmente il pagamento degli stipendi di
gennaio e febbraio (doc. 8: lettera del 22.03.2024).
Va detto che a
sollecitare non era solo l'opponente, bensì - implicitamente per conto di
entrambi - anche la madre RI 2. Ella in data 08.04.2024 invia un'e-mail dai
toni perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in caso
di mancato pagamento - di rescindere il contratto e minacciando l'avvio della
procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024:
"__________,
purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo
e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed
eseguito ogni tuo ordine.
Ti chiedo di
incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere
il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio esecuzione per
presentare richiesta di precetto esecutivo per tuffi i mesi che non ho ricevuto
nulla" (doc. 9: e-mail del 08.04.2024).
l signori __________
non si aspettavano però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre
rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il
fallimento della __________.
All'opponente, dopo
avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro
che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della
società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 10: lettera
23.05.2024). (…)
11.
Posto quanto appena
esposto, si ritiene che non possa in alcun modo imputare all'opponente di non
avere compiuto sufficienti passi per il recupero dei suoi crediti salariali.
ll signor RI 1 non è
certamente rimasto inattivo. l documenti allegati (doc. da 3 a 10) dimostrano
senza dubbio che egli ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario,
non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 3 giorni dopo la
scadenza del primo stipendio.
Il periodo di mora nel
pagamento da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è
di soli due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo
I'opponente si è fin da subito mosso nei confronti del signor __________
facendo valere in modo chiaro la sua pretesa. Come risulta da quanto esposto
nei paragrafi precedenti, entro aprile egli avrebbe addirittura avviato la
procedura esecutiva nonostante il rapporto di lavoro ancora in essere. Non ha
fatto in tempo, stante il fallimento dichiarato il 09.04.2024.
Dichiarato il
fallimento della società, egli ha intrapreso i necessari passi legali a
salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i
termini imposti dalla legge.
Considerato che il
rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la
giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di
riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi
compiuti il signor RI 1 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la
sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli
stessi siano del tutto sufficienti per affermare che egli abbia ossequiato
all'obbligo di riduzione del danno dell'assicurato in virtù dei parametri
giurisprudenziali esposti ai paragrafi 7 e 8 del presente memoriale. (…)” (cfr.
doc. 16-22, inc. TCA 38.2024.59).
In allegato alla propria
opposizione, RI 1 ha trasmesso, in aggiunta a quanto a quel momento già si
trovava agl
-
ed indicante “ho atteso alcuni giorni dopo la nostra discussione e
non ho ricevuto ancora il salario per il mese di gennaio come da contratto di
lavoro. attendo una sua celere risp
-
ed indicante “a seguito della precedente email e dal momento che non
ho avuto modo di trovarla in ufficio la contatto nuovamente in riferimento al
salario di gennaio. La prego di volermi dare risposta immediatamente sulla
presente sit
-
ed indicante “ci troviamo nel mese di marzo e, oltre a non aver
ricevuto il salario del mese di gennaio, ora la situazione è la stessa anche
per il mese di febbraio. Ho provato numerose volte a contattarla ma senza successo.
La prego di voler dar seguito alla richiesta immedia
-
ed indicante “considerando la sua mancata risposta alle mie numerose
prese di contatto con lei non ho ricevuto alcunché al momento e non ha dato
risposta. Nel mentre sto svolgendo tutte le mie incombenze per la sua società
nel rispetto di diligenza ma ci troviamo al momento in una sua lacuna di
comunicazione oltre a mancato versamento di quanto dovuto. Nella speranza che
tutto ciò si risolva presto attendo sua immediata r
-
, firmata dalla propria madre, senza accenni al figlio (cfr. doc. 33,
inc. TCA 38.2024.49).
Con decisione su opposizione del
10.
dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato
il proprio precedente provvedimento negando a RI 1 il diritto a percepire le
postulate indennità per insolvenza.
Analogamente a RI 1 ha proceduto,
con domanda di indennità per insolvenza del 2 maggio 2024, la madre. Anche RI 2
ne ha chiesto l’erogazione vantando crediti salariali per tutto il periodo in
cui fa valere di essere stata alle dipendenze della SA, e meglio da gennaio al
9.
aprile 2024, per totali fr. 23'472.15 (cfr. doc. 79-80, inc. TCA 38.2025.2).
RI 2 ha, inizialmente, fatto
valere di avere sollecitato all’allora datrice di lavoro il pagamento dei
salari:
-
con scritto datato 28 febbraio 2024, nel quale ha indicato “Egregio
signor __________, con la presente la contatto per informarla che la mensilità
del salario di gennaio non mi è pervenuta. Ripongo nella sua risposto e nel
versamento della retribuzione come concordato” (cfr. doc. 88, inc. TCA
38.2025.2);
-
con scritto datato 29 marzo 2024, che recita “come precedentemente
fatto, con la presente la contatto nuovamente per richiedere il versamento dei
salari di gennaio e febbraio, i quali non sono stati versati. Le chiedo di
voler procedere immediatamente al versamento delle retribuzioni spettanti e
sottolineo che sto proseguendo nei miei incarichi. Sperando di ricevere i
versamenti indicati confido da parte sua al versamento. In caso contrario mi
vedo costretta a contattare i sindacati in questa procedura.” (cfr. doc.
89, inc. TCA 38.2025.2).
Con decisione del 21 giugno 2024,
la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per
insolvenza sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle su cui
poggia la decisione resa dall’amministrazione il medesimo giorno nei confronti
di RI 1 (cfr. doc. 74-76, inc. 38.2025.2).
RI 2, allora pure rappresentata
da __________, ha impugnato il provvedimento reso dalla Cassa nei suoi
confronti, facendo valere quanto segue:
"
(…)
4.
Nei mesi di novembre
e dicembre 2023 il signor __________, titolare della __________ e che fino a
quel momento non conosceva personalmente ma solo di vista, aveva esposto
all'opponente il nuovo progetto in procinto di essere avviato dalla __________
a partire da gennaio 2024, proponendole un posto di lavoro. Si trattava di un
progetto ben avviato di spezie, in special modo - ma non solo – di zafferano
dall'__________. Il signor Sprugasci aveva assicurato di avere un contatto
sicuro in __________ per un contratto di diverse centinaia di migliaia di
franchi. La signora RI 2 credeva quindi di essere confrontata con un datore di
lavoro che non avrebbe avuto problemi a pagarle lo stipendio.
5.
Ella inizia pertanto
a lavorare il 02.01.2024, svolgendo mansioni di ricerca clienti, organizzazione
di serate informative sul progetto e vendita diretta di spezie.
Da fine gennaio/inizio
febbraio 2024 a fine marzo 2024 il signor __________ si assenta spesso in
quanto viene coinvolto in una procedura in Italia, poi chiusa a suo favore. In
questo periodo continuava però a dare rassicurazioni sul fatto che sarebbero
partiti a brevissimo più concretamente con il progetto. Nel contempo confermava
all'opponente di continuare il lavoro così come fatto fino a quel momento,
dando continue rassicurazioni sul pagamento del salario.
6.
Come si esporrà nel
prosieguo durante tutto questo periodo la signora RI 2 sollecitava a più
riprese il pagamento del salario, sia in forma scritta che verbale.
(…)
11.
Gli accordi tra le
parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno
5.
del mese successivo.
Al 05.02.2024
l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo,
la signora RI 2 si è immediatamente mossa nei confronti del datore di lavoro,
contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento.
Nonostante le
rassicurazioni orali, già il 10.02.2024, appena cinque giorni dopo la scadenza,
inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc. 3: e-mail del
10.02.2024). Dalla stessa risulta anche inequivocabilmente che aveva già
sollecitato più volte telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata
rassicurata dal signor __________ sul versamento:
"buongiorno __________,
ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere
il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e
anche se tu mi hai rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di
gennaio al più presto possibile" (doc.3: e-mail del 10.02.2024).
Dopo nove giorni, in
data 19.02.2024, sollecitava ancora via e-mail:
"Buonasera __________,
ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio
conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per
favore rispondimi su una data certa" (doc. 4: e-mail del 19.02.2024).
Dopo ulteriori 9 giorni,
in data 28.02.2024, sollecita con lettera scritta il pagamento dello stipendio
di gennaio (doc. 5: lettera del 28.02.2024).
Nel contempo
telefonicamente durante l'intero periodo, l'opponente sollecita regolarmente telefonicamente
il pagamento del salario, ottenendo rassicurazioni dal signor __________.
In data 13.03.2024,
dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, la signora RI 2
scrive una e-mail al signor __________ dai toni inequivocabili, mettendo in
chiaro che nonostante le rassicurazioni verbali sul pagamento non può accettare
la situazione, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse
pervenuto a breve il dovuto:
"__________,
sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora
siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di
continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali
passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo
stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto"
(doc. 6: e-mail del 13.03.2024).
Di nuovo con lettera
del 29.03.2024 la signora RI 2 sollecita formalmente il pagamento degli
stipendi di gennaio e febbraio, minacciando di contattare i sindacati (doc. 7:
lettera del 29.03.2024).
In data 08.04.2024,
constatando che gli stipendi non versati erano ormai tre, i toni dell'opponente
si fanno perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in
caso di mancato pagamento - dì rescindere il contratto e minacciando l'avvio
della procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024:
"__________,
purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo
e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed
eseguito ogni tuo ordine.
Ti chiedo di
incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere
il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all'ufficio esecuzione per
presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto
nulla" (doc. 8: e-mail del 08.04.2024).
La signora RI 2 non si
aspettava però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre
rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il
fallimento della __________.
Alla signora RI 1, dopo
avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro
che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della
società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 9: lettera
22.05.2024).
Durante l'intero
periodo, oltre che con le lettere e le e-mail summenzionate, l'opponente
sollecita il pagamento del salario più volte telefonicamente nonché tramite
messaggio whatsapp (doc. 10: messaggi whatsapp 12.2.2024, 16.2.2024, 4.3.2024).
(…)
12.
Posto quanto appena
esposto, si ritiene che non possa in alcun modo imputare all'opponente di non
avere compiuto sufficienti passi per il recupero dei suoi crediti salariali.
La signora RI 2 non è
certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano
senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario,
non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la
scadenza del primo stipendio.
Il periodo di mora nel pagamento
da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è di soli
due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo ella si è fin
da subito mossa nei confronti del signor __________ facendo valere in modo
chiaro la sua pretesa. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il
15.04.2024
- due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella
avrebbe avviato la procedura esecutiva. Non ha fatto in tempo, stante il
fallimento dichiarato il 09.04.2024.
Dichiarato il
fallimento della società, ella ha intrapreso i necessari passi legali a
salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i
termini imposti dalla legge.
Considerato che il
rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la
giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di
riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi
compiuti la signora RI 2 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la
sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli
stessi siano del tutto sufficienti per affermare che ella abbia ossequiato
all'obbligo di riduzione del danno (…)” (cfr. doc. 52-58).
In allegato alla propria
opposizione, oltre a quanto già si trovava a quel momento agli atti, la ri
-
ed indicante “buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho
atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come
accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi ha [recte:
hai] rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio il più
presto possibile. Grazie” (cfr. doc. 63
-
ed indicante “Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo
dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi
a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa.”
(cfr. doc. 63
-
ed indicante “Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo
dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi
a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa.”
(cfr. doc.
-
ed indicante “__________, sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto
né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le
tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò
con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo
fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere
quando mi versi il dovuto” (cfr. doc.
-
ed indicante “__________, purtroppo non ho ricevuto tue notizie
neanche dopo la mia lettera del 29 marzo 2024 e sono delusa del tuo
comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine.
Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere
se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio
di esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi
che non ho ricevuto nulla” (cfr. doc. 68, inc. TCA 38.2025.2);
-
uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Feb 12”
con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion
fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto
la copia della schermata “va bene”, “aspetto lo stipendio” (cfr. doc.
70, inc. TCA 35.2025.2);
-
uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Fri, Feb 16”
con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion
fatta per il seguente inviato, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la
copia della schermata “Ma i due stipendi?” (cfr. doc. 71, inc. TCA
35.2025.2);
-
uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Mar 4” con “__________”,
i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i
seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia
della schermata “chiamami pf” e “ma i miei cazzo di soldi?” (cfr. doc.
72, inc. TCA 35.2025.2).
In data 17 settembre 2024, la
Cassa ha sottoposto all’allora patrocinatrice della ricorrente i seguenti
quesiti:
"
(…)
a) Lei ha indicato come
la sua cliente, preso atto del mancato pagamento entro il 5 febbraio 2024 (come
da contrattualmente convenuto), abbia immediatamente sollecitato il versamento
del salario sia telefonicamente sia con mail del 10 febbraio 2024, ricevendo da
parte del Signor __________ rassicurazioni. In data 19 febbraio 2024, tramite
mail, ha proceduto ad un nuovo sollecito e tramite scritto del 28 febbraio 2024
ad un ulteriore sollecito. Per quale motivo, preso atto del mancato versamento
del salario di gennaio 2024 e del fatto che il Signor __________ non avesse
dato evasione sia ai solleciti telefonici sia scritti (due mail ed un sollecito
tramite lettera), la sua cliente non è intervenuta in modo più incisivo?
b) La sua cliente ha
nuovamente proceduto ad un sollecito di pagamento in data 13 marzo 2024,
preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto il
pagamento delle due mensilità. Malgrado aver preannunciato di intraprendere le
vie legali, la sua cliente ha nuovamente scritto il 29 marzo 2024 un ulteriore
sollecito e successivamente una mail il giorno 8 aprile 2024. Per quale motivo,
preso atto come tutti i solleciti sia telefonici sia scritti di febbraio 2024
fossero rimasti inevasi, così come lo scritto del 13 marzo 2024, non ha
intrapreso le vie legali o esecutive?
c) Ha ulteriori
osservazioni?” (cfr. doc. 50-51, inc. TCA 38.2025.2).
Questo il riscontro fornito da __________
per conto di RI 2 il 24 settembre 2024:
"
(…)
a.
Come indicato e
dimostrato nello scritto d'opposizione, la signora RI 2 veniva rassicurata telefonicamente
dal signor __________ circa il pagamento dello stipendio. Egli da fine
gennaio/inizio febbraio 2024 a fine marzo 2024 era coinvolto in una procedura
in Italia, poi chiusa a suo favore, e durante questo periodo, in cui era spesso
assente, continuava a fornire rassicurazioni sul fatto che a breve questa
situazione si sarebbe risolta (e così è stato) così come che il salario sarebbe
stato pagato al più presto.
La signora RI 2, pur
continuando a sollecitare sia in forma scritta che verbale il pagamento del
salario, aveva fatto affidamento alle rassicurazioni regolarmente fornite. Dopo
due mesi dal primo mancato pagamento dello stipendio, constatato che a queste
rassicurazioni non era stato fino a quel momento tenuto fede, ella avrebbe
intrapreso le vie esecutive (lettera 08.04.2024). Non ha fatto in tempo, stante
il fallimento della società dichiarato il 09.04.2024, giunto per lei in modo
del tutto inaspettato.
b.
Analogamente a quanto
sopra menzionato, stante le continue rassicurazioni del signor __________, ella
sperava che il pagamento sarebbe giunto a breve. Il 13.03.2024 ha scritto
che si sarebbe
consultata con un legale, così da mettere ulteriore pressione. Era sua
intenzione contattare già all'epoca questa protezione giuridica ma visto che il
datore di lavoro continuava a tranquillizzarla, ha atteso ancora qualche
settimana. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due
mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la
procedura esecutiva.
Questo comportamento è
del tutto comprensibile e giustificabile, posto che il rapporto di lavoro era
ancora in essere, che giungevano continue rassicurazioni circa il pagamento
dello stipendio, nonché che stiamo parlando di un periodo di due mesi e non di sei
o sette mesi” (cfr. doc. 26-27, inc. TCA 38.2025.2).
Con decisione su opposizione del
10.
dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato
il proprio precedente provvedimento anche per quanto concerne la domanda di
indennità per insolvenza presentata da RI 2.
2.5
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato
dell’amministrazione, che ha negato ai ricorrenti il diritto alle indennità per
insolvenza, debba essere tutelato.
Al riguardo va ricordato
che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le
misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02
del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30
marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il
più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13
dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non
deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve
individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo
scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in
RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.3.).
La
giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il
salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori
devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per
insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;
STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.
30.
pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.
3).
Inoltre
è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste
anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore
di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può
aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo
di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego
venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo
successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono
essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario
precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso
dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12
aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid.
2.3.).
Nella
presente fattispecie, giova, innanzitutto, porre in evidenza che, assunti a
decorrere dal 2 gennaio 2024 alle dipendenze della __________, né RI 1, né RI 2
si sono mai visti accreditare alcunché dalla datrice di lavoro per le
prestazioni lavorative che pretendono di avere svolto per oltre tre mesi. E ciò
nemmeno nella forma di acconti (rammentato che, in ogni caso, l’eventuale
corresponsione di acconti non giustifica
l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare
gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento
dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid.
4.3., citata al consid. 2.3.).
Allorquando,
poi, l’11 ed il 14 dicembre 2023 il ricorrente e la madre hanno sottoscritto i
rispettivi contratti di lavoro con la __________, __________, sorella e figlia
degli interessati, aveva terminato, anticipatamente rispetto a quanto previsto
dal contratto di lavoro, il proprio rapporto lavorativo con la medesima datrice
di lavoro. E laddove entrambi i ricorrenti pretendono, sostanzialmente, che __________
non avrebbe riscontrato problemi nell’incasso dei salari che le sarebbero
spettati per i mesi di novembre e dicembre 2023 (“vero non è
che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________,
come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per
mia sorella __________ al 11.12.2023”, supra consid. 1.2.; “Non è vero
che c’è stato un mancato pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa
nella sua decisione. Tutti i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono
stati pagati. Quando mia figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva
della differenza salariale con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________,
dirigeva le sue richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________,
che ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile.”, cfr. supra consid.
1.2.), il TCA si limita a rilevare
che proprio per quei due mesi quest’ultima ha poi chiesto l’erogazione delle
indennità di insolvenza (cfr. inc. TCA 38.2024.58).
Circostanza, questa, di cui con
ogni verosimiglianza i qui ricorrenti, membri della medesima economia domestica
di __________, erano a conoscenza.
Laddove, poi, RI 2 nella propria
opposizione ha preteso che non conosceva, se non di vista, __________ sino ai “mesi
di novembre e dicembre 2023”, questa Corte rammenta che la stessa
ricorrente è legata al medesimo soggetto anche per quanto attiene l’attività di
__________, da ben prima di novembre e dicembre 2023.
È infatti la ricorrente ad aver
indicato:
-
che “ero amministratrice unica della __________ fino al 26 gennaio
2023”,
-
che “l’indirizzo di __________ è una locazione in affitto di
proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una pigione mensile”;
-
che “fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________,
dopo questa data è stata pagata dal signor __________”;
-
che “il signor __________ ha ripreso il contratto di locazione della __________”
(cfr. supra consid. 1.2.).
Considerato, poi, che anche informazioni raccolte in internet possono
essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie
(cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020;
STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio
2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid.
6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017
del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017
consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer,
Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im
digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), il ) emerge, poi, che il
numero di contatto della società è quello che RI 2 ha indicato come il proprio
nella domanda d’indennità per insolvenza in atti (cfr. doc. 79, inc. TCA
38.2025.2).
E questa Corte aggiunge che sul
portale booking.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta
locabile l’appartamento denominato “__________”, sito in “__________”,
avente quale “host” (ospitante) “RI 2”.
Del
resto, dal portale airbnb.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025),
risulta, poi, che il medesimo appartamento presente sulle foto di booking.com è
gestito dall’ospitante “RI 2” da 9 anni
Ma
vi è di più. Sciolta la __________ l’8 aprile 2024 con effetto dal giorno
seguente, tempo una settimana e __________ diventava membro dell’Associazione
avente sede al medesimo indirizzo in cui risiedono i ricorrenti. E dal profilo
Facebook “RI 2” risulta che quest’ultima, madre dell’utente “RI 2” e tra gli “amici”
dell’utente “__________” da anni, è “docente online presso __________”.
Ne
consegue, che i rapporti lavorativi/commerciali tra la ricorrente e l’AU della
sua ex datrice di lavoro, non solo sussistevano da ben prima ch’ella sottoscrivesse
il proprio contratto di lavoro con la __________ per quanto concerne l’attività
della __________, ma anche che dopo il fallimento della SA.
A titolo abbondanziale, laddove i
secondi nomi dei tre figli della ricorrente, componenti della sua economia
domestica, sono, rispettivamente, __________, __________ e RI 1 (__________;
cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la
banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), questa
Corte rileva che la ricorrente risulta essere “title MGR” (ed il
ricorrente “title manager”) di una società, la __________, attiva dal
2022.
negli Stati Uniti (cfr. __________ nella sua versione consultabile il 13
marzo 2025).
__________, quindi, per i
ricorrenti non era uno sconosciuto, o quasi, sino a poco prima che i due
sottoscrivessero i contratti di lavoro con la società di cui questi risulta
amministratore unico; era un soggetto con cui quantomeno RI 2 aveva già dei
rapporti commerciali/lavorativi tramite la __________, proseguiti anche
successivamente al fallimento della SA, (oltre che con la Sagl per la quale a
tutt’oggi il numero di telefono della ricorrente è quello di contatto della
società) allorquando __________ è diventato membro dell’associazione ove la
ricorrente è attiva quale docente online.
In concreto, i ricorrenti fanno
valere di avere avanzato pretese salariali nei confronti della __________, come
segue:
-
RI 1:
o
con scritti del 29 febbraio e del 22 marzo 2024;
o
con mail dell’8 e del 14 febbraio, del 12 e 14 marzo e dell’8
aprile 2024
-
RI 2:
o
con scritti del 28 febbraio e 29 marzo 2024;
o
con mail del 10 e del 19 febbraio, del 13 marzo e dell’8 aprile
2024;
o
via whatsapp il 12 e 16 febbraio nonché il 4 marzo 2024.
In primo luogo, e sebbene questo
non sia comunque determinante ai fini della presente vertenza, il TCA rileva
che dai contratti di lavoro in atti, sottoscritti, rispettivamente, l’11 ed il
14.
dicembre 2023 non risulta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti
facendo valere di essersi mossi immediatamente nei confronti della datrice di
lavoro inampiente (“Il salario per il mese di
gennaio è scaduto il 5 febbraio”,
cfr. supra consid. 1.2.; “Gli accordi
tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il
giorno 5 del mese successivo”, “buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho
atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario”, “La
signora RI 1 non è certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3
a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il
pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale
appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio”, cfr. supra
consid. 2.3.) quando lo stipendio doveva essere pagato ai dipendenti e quindi
nemmeno che ciò dovesse avvenire entro il 5 del mese successivo.
Ne consegue, prevedendo il
contratto di lavoro in atti che “per tutto ciò che non viene contemplato nel
presente (…) fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero”
trova in concreto applicazione l’art. 323 cpv. 1 CO, ai sensi del quale “(…) il
salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese”.
Gli scritti dei due ricorrenti
sarebbero stati trasmessi per posta semplice e non vi è quindi alcuna comprova
del loro effettivo invio. Analogamente dicasi per le mail.
Ora, se
è vero che le normative vigenti non le imponevano l’invio raccomandato di
quanto i due fanno valere di avere trasmesso alla SA, è altrettanto vero che, per
costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a
chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di
un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii
da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9.
destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di
fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi,
op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie
sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte
dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata
alla pubblicazione).
Anche per le mail
asseritamente trasmesse all’AU della __________ non vi è alcun tipo di conferma
di ricezione/invio, laddove all’invio di una mail il mittente può chiedere di
ricevere conferma tanto della ricezione da parte del destinatario, quanto della
lettura da parte del medesimo di quanto inviato. Conoscenze, queste, che
difficilmente possono sfuggire ad un aiuto contabile o ad una segretaria di
direzione.
Determinante, in concreto,
risulta quindi essere il fatto che i pretesi sforzi profusi dai ricorrenti per
ottenere quanto pretendono fosse loro dovuto dalla SA per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo e parte di aprile 2024, non risultano comprovati.
Nel
caso di specie, poi, il TCA rileva che tale conclusione si giustifica tanto più
se si considera che nessuno di quegli scritti, via posta semplice o mail, ha
mai ottenuto riscontro da parte della società cui erano destinati.
In
aggiunta, e contrariamente a quanto pretende la ricorrente in sede ricorsuale,
laddove fa valere che “E comunque il datore di lavoro ne ha
confermato la ricezione delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp” (cfr. supra consid. 1.2.) ed a quanto sostiene anche il
ricorrente (“Se non avessi ricevuto riconferme continue alle mie
comunicazioni ed email non avrei proseguito con il rapporto di lavoro”;
cfr. supra consid. 1.5.), non risulta che __________
abbia mai confermato la ricezione degli scritti e delle mail dei due.
Va, poi, osservato che
secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni
sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante
(cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF
8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio
2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;
STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid.
3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b,
RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.
2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il
giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che
in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"
l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il
TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001,
pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente
al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni
sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili.
Tutto
ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che i
ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso quegli scritti e quelle mail all’ex
datrice di lavoro.
A ben
vedere, nemmeno le schermate delle conversazioni Whatsapp prodotte dalla
ricorrente sono di ausilio alla sua tesi, posto che dalle stesse emerge sì che
la medesima chiedeva il versamento di “stipendio” e “soldi” a __________,
ma che nulla permette di concludere che tali compensi fossero poi
effettivamente dovuti per l’attività dalla medesima asseritamente svolta in
seno a __________ e non, invece, per quella per conto della __________.
Ed in ogni caso, anche a
voler considerare che tali messaggi whatsapp fossero da ricondurre all’attività
prestata per __________, a fronte del fatto che per oltre tre mesi di lavoro i
ricorrenti non si sono visti versare alcunché dalla datrice di lavoro e che
nessun altro sforzo per ottenere i vantati crediti salariali risulta
comporvato, non ne soccorrerebbero certamente la posizione tre messaggi
whatsapp inviati, peraltro dalla sola RI 2, all’AU della SA. Tali comunicazioni
non sarebbero, infatti, da considerarsi sufficienti per ritenere che i medesimi
hanno fatto, a rapporto di lavoro in corso, tutto quanto in loro potere per diminuire
danno.
Per
quanto concerne le rassicurazioni verbali che gli assicurati sostengono di aver
ricevuto da parte del datore di lavoro, va poi evidenziato che le stesse, oltre
a rimanere mere allegazioni di parte, non esimerebbero comunque i dipendenti
dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri
crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare il recupero
dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in
SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.;
STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo
2011, consid. 2.7.).
In
tal senso, poi, il richiamo alla STF C 163/06 del 19 ottobre 2006, laddove in
sede di opposizione i ricorrenti facevano valere che “protetto è stato anche
un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla
di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere
intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006)”
(cfr. supra consid. 2.3.), questa Corte rileva che il caso di quell’assicurato
non è assimilabile al presente già unicamente in ragione del fatto che dopo un
sollecito scritto al datore di lavoro senza esito, quel dipendente si era
licenziato con effetto immediato.
Il
tutto rammentato, peraltro e per quanto concerne la situazione finanziaria
della __________, che oltre a conoscerne da tempo l’AU della datrice di lavoro
ed a collaborare con il medesimo in altre attività, oltre a sapere che in esito
al rapporto di lavoro disdetto anticipatamente il 6 dicembre 2023 __________
vantava ancora delle pretese salariali per i mesi di novembre e dicembre 2023
(quindi sin da prima che loro fossero a loro volta assunti dalla medesima
società nei confronti della stessa), i qui ricorrenti, non vedendosi
riconoscere alcun compenso per l’attività asseritamente svolta sin dal principio
del rapporto lavorativo, avrebbero dovuto nutrire ben più che seri dubbi sulla
capacità finanziaria della stessa, a maggior ragione considerato che erano
stati assunti uno, come aiuto contabile, e l’altra come segretaria di
direzione.
Alla
luce di tutto quanto precede, il TCA non può che concludere che gli assicurati abbiano commesso una negligenza grave in
relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI,
non rivendicando il versamento del salario in maniera incisiva durante il
rapporto di lavoro.
Le
decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 devono, pertanto, essere
confermate.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16
gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;
STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile
2022.
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2024.59 e 38.2025.2
sono congiunte.
2. L’istanza di sospensione formulata
dalla Cassa CO 1 è divenuta priva d’oggetto.
3. I ricorsi sono respinti.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti