38.2024.7
Confermata sospensione di 16 gg per non aver frequentato il POT assegnato allorché A. ha ritrovato la piena abilità lavorativa e nonostante il richiamo da parte dell'organizzatore. POT adeguato (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) sia per situazione personale (figlia di 18 mesi) che di salute
2 aprile 2024Italiano57 min
i quali non hanno tuttavia attinenza, sul piano temporale, con il programma occupazionale assegnato all'interessata a settembre 2023. Dall'altro lato, la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.7
rs
Lugano
2 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 gennaio 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nel mese di agosto 2022, si è
iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2022, dichiarando di
cercare un’occupazione a tempo pieno quale impiegata di commercio, d’ufficio e
fiorista. Le è conseguentemente stato aperto un primo termine quadro per la
riscossione di prestazioni che si estende dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre
2024 con un guadagno assicurato di fr. 5'010.-- (cfr. doc. 3; 2; 1).
1.2. Il 6 settembre 2023 l'Ufficio
regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato a RI 1
un programma d’occupazione temporanea (POT) al 100% presso __________, da
svolgere nel periodo dall’11 settembre al 10 dicembre 2023. Il primo giorno era
previsto presso __________. Inoltre per esigenze dell’organizzatore alla
partecipante poteva essere richiesto lo spostamento in un’altra sede del
programma: __________, __________, __________, __________ o __________ (cfr.
doc. 5).
1.3. Con sentenza 38.2023.53 del 16
ottobre 2023, cresciuta incontestata in giudicato, il presidente del TCA ha
respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14 settembre
2023 con la quale l’URC aveva ritenuto la sua opposizione contro il
provvedimento del 6 settembre 2023 irricevibile, in quanto la decisione in
questione non era impugnabile riguardo all’obbligo di frequentare la misura
stessa, bensì unicamente in merito al riconoscimento del rimborso delle spese.
1.4. Con decisione del 19 dicembre 2023 la
Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 16 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione, poiché, dopo un periodo di assenza giustificata in virtù di due
certificati medici, ha rifiutato di frequentare il POT assegnatole presso __________
senza alcuna valida giustificazione.
È stato precisato che “durante
il periodo dall’11 al 17.09.2023 l’assicurata era assente giustificata in
quanto totalmente inabile al lavoro. Dal 18.09.2023 la stessa non si è tuttavia
presentata per continuare la misura nonostante il richiamo dell’organizzatore,
il quale, in assenza di qualsiasi comunicazione, ha chiesto all’URC
l’interruzione della misura in data 10.10.2023” (cfr. doc. 17).
1.5. RI 1 ha interposto opposizione, la
quale è pervenuta all’amministrazione il 28 dicembre 2023, facendo valere che
l’URC, nell’assegnazione del POT presso __________, non ha tenuto conto della
sua situazione personale, né del suo stato di salute.
Al riguardo la medesima ha specificato
che la natura del POT __________ è riabilitativa in ambito sociale e non mirata
a promuovere l’integrazione o il perfezionamento professionale, come pure che
dalla descrizione ufficiale fornita da __________ risulta che è rivolto a
persone molto particolari con carenti capacità sociali e professionali,
frequentemente affette da dipendenze, come tossicodipendenza.
Inoltre l’assicurata ha censurato
il fatto che la partecipazione al POT sia stata decisa unilateralmente senza
alcun preavviso mercoledì 6 settembre 2023 con inizio lunedì 11 settembre 2023
a __________, evidenziando che ha ritirato la posta venerdì 8 settembre 2023 e
che l’amministrazione era al corrente che è madre di una bambina di 1 anno, per
cui necessitava di una certa pianificazione anticipata per eventuali
spostamenti, tenendo conto che non possiede un veicolo, e per il collocamento della
figlia.
RI 1 sostiene che l’URC nemmeno
ha considerato la circostanza, che gli era nota, che aveva lasciato il suo
precedente impiego quale responsabile di settore presso la __________ a seguito
di ripetuti abusi sessuali e coazione da parte di un diretto superiore. Ella ha
spiegato che, benché sia stata indennizzata dal datore di lavoro e dall’autore,
ha riportato profonde ferite che non sono ancora guarite.
L’assicurata ha aggiunto che
questo è il motivo per il quale è particolarmente sensibile alla tipologia di
lavoro, al luogo di lavoro e alle persone ivi impiegate, ricordando che le
persone a cui è destinato il POT __________ hanno scarse capacità sociali,
problemi comportamentali e fanno abuso di sostanze stupefacenti (cfr. doc. 18).
1.6. Con decisione su opposizione del 25
gennaio 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 19
dicembre 2023, rilevando:
" (…)
3.2. La signora RI 1 ritiene che la misura
assegnata sia inadeguata rispetto alla sua situazione personale ed al suo stato
di salute.
Al riguardo, va rilevato come l'interessata
non abbia esibito alcun certificato medico dopo il 17 settembre 2023, ossia dopo
la fine dell'inabilità lavorativa attestata dai certificati medici della Dr.ssa __________
dell'11 e 14 settembre 2023. Ella non si è presentata
al programma occupazionale e non ha fornito
delle valide giustificazioni per l'ulteriore assenza.
Per quanto riguarda i certificati medici del 2020/2021 presentati
nell'ambito dell'opposizione contro la
decisione qui impugnata, i medesimi non sono atti a giustificare l'assenza al
programma occupazionale: da un lato, essi
riguardano il periodo nel quale la signora RI 1 aveva sofferto di una patologia psichica in relazione agli evocati abusi sul posto di lavoro, fatti occorsi nel 2020 presso la __________,
Fatti
i quali non hanno tuttavia attinenza, sul piano temporale, con il programma occupazionale assegnato all'interessata a settembre 2023. Dall'altro lato, la
signora RI 1 ha giustificato l'assenza al programma occupazionale con il timore
di dover interagire con persone con problemi
di socializzazione e di dipendenza ed il fatto che il programma si rivolge
sostanzialmente a persone prive di formazione di base (cfr. osservazioni 30 ottobre 2023 trasmesse dalla signora RI 1 all'UG).
In merito al programma occupazionale in parola, va rilevato che
presso la sede __________ di __________, alla quale era stata assegnata, sono
previsti 11 posti, di regola per personale femminile, come evincibile dal "Dossier di
presentazione del Programma occupazionale e
d'inserimento professionale di __________ di
__________". Questi posti sono "a volte
utilizzati da personale maschile con grosse difficoltà fisiche" (cfr. pag.12 del precitato dossier).
Il dossier in questione è
stato esibito dall'assicurata all'UG
unitamente alle osservazioni formulate il 30 ottobre 2023, previamente alla
decisione impugnata. L'interessata risulta pertanto essersi informata in merito
al suddetto programma, ciò che avrebbe
potuto fare anche contestualmente all'assegnazione,
prendendo contatto con l'organizzatore
e chiedendo informazioni sull'organizzazione dell'attività.
Se, da un lato, l'assenza al POT appare determinata da timori comprensibili
sul piano psicologico e umano, dall'altro lato gli stessi non sono suscettibili
di escludere l'adeguatezza della misura dal profilo dell'art. 16 cpv. 2
lett. c LADI. I timori espressi dall'assicurata sono di principio suscettibili di
palesarsi anche in ambiti lavorativi non destinati a persone disoccupate, come
purtroppo è stato il caso per la pregressa esperienza lavorativa presso __________,
evocata dall'assicurata. Il fatto di
rientrare nel mondo del lavoro, foss'anche tramite un programma occupazionale
come quello proposto da __________, è volto a far sì che la persona possa
reinserirsi nella vita lavorativa valorizzando le proprie capacità e ritrovando
una spinta motivazionale, segnatamente in caso di disagio psichico, come
indicato nel precitato dossier descrittivo del programma occupazionale in parola
(cfr. pag. 4, nonché pag. 6, dove è fatto fra l'altro riferimento al "recupero
della fiducia sé stessi e nei rapporti sociali ed istituzionali,
la ripresa di uno stile di vita confacente all'instaurazione
di un rapporto di lavoro"). Il programma in questione non si esaurisce
quindi nel reinserimento della persona disoccupata "priva di
formazione", circostanza che l'assicurata
ha pure addotto a sostegno dell'inadeguatezza del programma assegnatole.
L'assegnazione è pertanto da ritenersi adeguata sotto il profilo dell'età,
della situazione personale e dello stato di salute ai sensi dell'art. 16 cpv. 2
lett. c LADI. Una diversa conclusione non si giustifica, ritenuto che la
signora RI 1 non ha fra l'altro comprovato, ad esempio tramite un certificato
medico circostanziato, di non poter svolgere il programma in questione a partire dal 18
settembre 2023.
3.3. In merito alla tempistica
con la quale è intervenuta l'assegnazione al POT ed alle perplessità espresse
dalla signora RI 1, va rilevato che la persona in cerca d'impiego deve essere costantemente reperibile e
pronta ad accettare un'occupazione adeguata
nel più breve tempo possibile. Il fatto di
aver ricevuto la lettera di assegnazione il venerdì 8 settembre 2023 e di dover
iniziare il POT il lunedì successivo non invalida l'assegnazione. Infatti, seppur
a breve termine, la stessa lasciava un ragionevole lasso di tempo per
organizzare la custodia della figlia sull'arco
del fine settimana. Tanto più che già
durante il colloquio telefonico del 5 settembre 2023 il consulente dell'URC ha
informato l'assicurata del fatto che avrebbe ricevuto una convocazione per un programma occupazionale (cfr. protocollo "Azioni di
reinserimento"). Peraltro, la signora RI
1 avrebbe potuto avvisare il lunedì 11
settembre 2023 l'organizzatore, qualora fosse stata impedita di presentarsi, come del resto è stato il caso, essendosi rivolta quel giorno stesso al proprio medico ed
avendo prodotto il relativo certificato
all'URC il 12 settembre 2023.
3.4. Per quanto riguarda il tragitto
fra il domicilio e la sede del POT, vale a dire tra __________ e __________
(rispettivamente tra __________ e __________ per il primo giorno di POT), il medesimo non è
censurabile neppure alla luce delle affermazioni dell'opponente, la quale non disporrebbe di un veicolo. Il tragitto casa-lavoro
in questione, con
i mezzi pubblici, non avrebbe infatti
implicato un tempo superiore alle due ore, sia all'andata che al ritorno. Pertanto, anche
dal profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. f
LADl l'occupazione deve essere ritenuta adeguata. (…)” (Doc. A1)
1.7. RI 1 ha ricorso tempestivamente al
TCA, chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione del 25 gennaio
2024. A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
1. Riferimento
alla legge: Secondo la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI),
un'occupazione non è considerata adeguata se non è in linea con la situazione personale
dell'assicurato. Essendo una donna sposata, madre di una bambina di 18 mesi (al
momento dei fatti), l'occupazione proposta non teneva conto delle mie
circostanze personali, specialmente considerando il breve preavviso fornito
(venerdì 8 settembre 2023). Preciso che il programma occupazionale cominciava
lunedì 11 settembre 2023 presso la sede della __________ a __________.
Considerandi
2.
Non
conformità professionale: l'occupazione proposta non è in linea con le mie qualifiche
ed esperienze professionali. Sono una cittadina svizzera trilingue con due diplomi
federali e, precedentemente, ho ricoperto un ruolo di manager in un __________
della regione.
3.
Difficoltà
di trasporto: Non possiedo un'auto, dunque organizzare un viaggio a __________,
luogo dell'inizio del programma occupazionale, in meno di 24 ore è
particolarmente complicato per me. Inoltre, durante il fine settimana la
questione diventa ancora più ardua. Mio marito lavora sulle 24 ore e purtroppo,
in quella data, non poteva accompagnarmi.
4.
Mancanza
di consultazione adeguata: Desidero sottolineare che la decisione relativa alla
mia assegnazione è stata presa in modo unilaterale, senza una vera e propria consultazione
o una comprensione approfondita delle mie circostanze personali, di salute e
professionali. Un approccio più collaborativo avrebbe potuto identificare una collocazione
più adatta alle mie competenze e necessità.
5.
Impatto
potenziale sul mio futuro impiego: La proposta di collocamento potrebbe potenzialmente
danneggiare la mia reputazione professionale e le future opportunità di impiego
nel mio campo di competenza. Essere collocati in un ruolo non in linea con le
mie qualifiche potrebbe inviare un segnale errato ai futuri datori di lavoro.
6.
Impatto
emotivo e psicologico: Desidero condividere una preoccupazione personale e
delicata. Ho dovuto lasciare il mio precedente impiego in qualità di quadro
superiore presso la __________ a seguito di abusi sessuali subiti da parte di
un superiore. Nonostante l'iter legale si sia concluso a mio favore, questa
esperienza traumatica mi rende particolarmente preoccupata riguardo all'idea di
lavorare in un ambiente con persone con difficoltà sociali e psico-fisiche. La
mia preoccupazione principale è per il mio benessere emotivo e psicologico, e
desidero assicurarmi che qualsiasi ambiente di lavoro futuro sia sicuro.
Infatti, come già spiegato nei miei precedenti esposti, la natura del programma
occupazionale "__________" offerto dalla __________ è riabilitativo
in ambito psicosociale e dunque, nel mio caso, non mirato a promuovere la mia reintegrazione
oppure perfezionamento professionale.
La
descrizione ufficiale fornita dalla __________, accenna che i partecipanti del programma
"__________" sono persone molto particolari, vittime di una carenza
totale di capacità sociali e professionali e, frequentemente, affetti da
dipendenze come per esempio la tossicodipendenza.
7.
False
dichiarazioni: Nella decisione dell'ufficio giuridico, mi viene imputato il
fatto di non aver mai contattato l'organizzatore del programma e di non aver
risposto alle loro sollecitazioni. Tuttavia, non hanno presentato alcuna prova
che corrobori quanto sopra. Questa versione dei fatti non è veritiera, allego
dunque le mail inviate a tutte le parti coinvolte, dove comunicavo
l'impossibilità di partecipare al programma e del mio ricorso in merito. (…)”
(Doc. I)
1.8
Nella sua risposta del 15 febbraio
2024.
l’amministrazione ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9
Il 16 febbraio 2024 il presidente
del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1
Oggetto della lite è la questione
di sapere se l'assicurata debba o meno essere sospesa dal diritto alle
indennità di disoccupazione per non avere frequentato dal 18 settembre 2023 il
POT presso __________.
2.2
In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI,
l’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione adeguata propostagli. È
obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a
migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5; e
c. fornire
i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza
di un'occupazione.
L'art. 64a LADI precisa che:
" 1 Per
provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni
temporanee nell'ambito di:
a. programmi di
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può
prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18
capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
c. semestri di
motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo
scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione
professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un
diploma di maturità.
2.
L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera a.
3.
L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è
applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea
secondo il capoverso 1 lettera b.
4.
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso
1.
sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea
secondo il capoverso 1 lettera c.
5.
Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le
persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di
attesa.”
Per quel che riguarda i programmi
d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art.
64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già
faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF
8C_27/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2.; STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020
consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo
2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI
stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla
situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo
aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29
marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage »,
Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea,
2014, p 478) ricorda al riguardo che:
" (...) D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le
caractère convenable d'un PET ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16
al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge,
la situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne
la mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés
(art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août
2012.
[8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16
al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération.
L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à
l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec
l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités
effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA
2006.
p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”
2.3
L’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 2.2.).
Secondo la giurisprudenza colui
che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale
temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività
deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per
inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale
parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. 8C_750/2019 del 10
febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg.; STFA C 301/05
del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90,
DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere
considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare: G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26,
pag. 368 e H.U.
Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess,
Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; Daniele
Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.4
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000
N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA
C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001
consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI
se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata
della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che
la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato
un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
2.5
In una sentenza pubblicata in DLA
1999.
N. 9 pag. 42 il Tribunale federale ha avuto occasione di chiarire quando
un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in
nessuna sanzione.
Si trattava di un'assicurata alla
quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno,
intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha
rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei
propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.
L'Alta Corte ha innanzitutto
stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o
l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione
del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure
DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha aggiunto che un corso è
ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i
motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati
medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003;
STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96
del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351,
consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238.
Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14
aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo
(cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).
Questa interpretazione è,
peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza
sociale (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata a
giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di
un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato
visto che, da un lato, ella doveva occuparsi di tre figli di cui due in età
scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno,
dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato
dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto
al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era,
pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3
lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato
dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a
un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale
di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva
tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per
l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza, benché
il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato
che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei
mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla
situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur
lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della
figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque
alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TF ha accolto il ricorso
dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale
legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non
dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008
del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria
di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato
la riduzione della durata della sospensione da 21
a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un
programma d'occupazione argomentando:
" (…) Per la
giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e
grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di
libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente
considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi
dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione
personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in
relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il
rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni,
l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura
mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi
applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.
Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale
federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni
decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi
motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro
mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284
consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra
marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del
25.
febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione
personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di
questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio
2007.
l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa
poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a
beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_128/2016 del
13.
aprile 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato una sospensione di 21
giorni inflitta a un assicurato che senza valido motivo non ha iniziato un
programma occupazionale della durata di tre mesi.
Con giudizio 8C_909/2015 del 22
aprile 2016 il TF ha poi respinto il ricorso di un assicurato che è stato
sospeso per 23 giorni e per 36 giorni, non avendo dato seguito alle istruzioni
dell’ufficio regionale di collocamento del 3 novembre 2014 di concorrere per un
programma lavorativo Oko-Job, rispettivamente del 26 novembre 2014 di fare
domanda per un programma lavorativo ProWiv. L’Alta Corte ha evidenziato che non
vi era alcun motivo che rendesse la partecipazione a tali programmi inesigibile
e che l’obiezione dell’assicurato secondo cui voleva estendere la sua attività
dipendente quale insegnante di musica così da abbreviare la disoccupazione
risultava in ogni caso ininfluente.
In una sentenza 8C_27/2023 del 5
giugno 2023, già citata sopra, con la quale è stato respinto il ricorso di un
assicurato che si occupava anche della cura di un figlio e che era stato
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 23 giorni per non
essersi tempestivamente annunciato presso l’organizzatore del POT assegnatogli,
il Tribunale federale ha ricordato che i doveri di accudimento nei confronti di
figli minorenni in linea di principio non rendono inadeguati i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro. L’inadeguatezza, infatti, è al massimo
immaginabile qualora l’accudimento da parte di terze persone sia oggettivamente
fuori discussione, ciò che non era il caso in quella fattispecie, né il
ricorrente vi aveva fatto riferimento.
Per un caso riguardante, per
contro, il rifiuto, nell’ottobre 2021, di un’occupazione da parte di
un’assicurata madre di due figlie nate nel 2000 e nel 2003 cfr. STF 8C_687/2022
del 17 aprile 2023, pubblicata in DLA 2023 N. 6 pag. 193 segg.
2.6
Il TCA, in una sentenza 38.2015 34
del 7 settembre 2015, ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta ad
un’assicurata che si era rifiutata di svolgere un programma d’occupazione
assegnatole quando era da nove mesi in disoccupazione, ritenendo che
quest’ultimo fosse adeguato. Al riguardo questo Tribunale ha rilevato:
" (…)
se, da una parte, le attività previste nel programma d’occupazione in questione
non avrebbero permesso di mettere a frutto tutte le conoscenze professionali di
cui dispone la ricorrente, d’altra parte, come risulta dalla
presentazione (attività esercitate, formazioni integrate, obiettivi) il
programma di occupazione in questione avrebbe permesso all’assicurata di
apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul nostro territorio
cantonale.
In ogni caso, come visto, la legge e la
giurisprudenza federale, non impongono di tenere conto del livello di
formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d’occupazione (cfr.
consid. 2.4).”
Inoltre il TCA ha
stabilito sulla base della giurisprudenza federale che il rifiuto di
partecipare al programma d’occupazione per il motivo che la partecipazione allo
stesso le avrebbe compromesso la riconversione quale istruttrice di Pilates
avrebbe semmai potuto comportare per l’assicurata il rifiuto totale o parziale
dell’indennità di disoccupazione per carenza di uno dei presupposti
fondamentali del diritto, e meglio dell’idoneità al collocamento (cfr. art. 8
cpv. 1 lett. f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione.
Con giudizio
38.2020.42
del 25 gennaio 2021 questa Corte ha respinto il ricorso di un
assicurato che era stato sospeso per 23 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per non avere partecipato dal 2 marzo al 1° giugno 2020 a un POT adeguato, ma che non corrispondeva ai suoi interessi.
Il TCA ha, inoltre, evidenziato
che le sue assenze dal 2 al 16 marzo 2020 non erano conseguenti al confinamento
a causa del coronavirus, in quanto, da una parte, il divieto delle attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione, come
pure la chiusura e la limitazione al minimo indispensabile delle altre attività
sono stati decretati dalle autorità cantonali e federali dal 13 marzo 2020 con
validità a partire al più presto dal 15 marzo 2020.
Dall’altra, gli organizzatori dei
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro erano autorizzati, anche durante
la fase di confinamento, a erogare prestazioni in remoto.
2.7
In una sentenza 8C_577/2011
del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere
del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni, inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in
informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico,
giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione
presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di
operaio addetto alla pulizia dei locali.
Secondo l'Alta Corte
la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle
qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per
cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della
penalità.
In
un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha
confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva
rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:
" (…)
4.1
En ce qui concerne les programmes d'emploi
temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.
64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c
LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a
renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et
b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les
programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16
al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
En l'espèce, le programme d'emploi temporaire
satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2
let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser
indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à
sa formation et son expérience professionnelles. (…)"
Al riguardo il TCA si limita ad
aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e
precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente contestato in
quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF
9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF
8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta semmai al legislatore, se lo
riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid.
5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un programma
d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale
cfr. B. Rubin, op.cit., pag.
628-629).
Questa Corte ricorda, inoltre,
che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere
rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv.
2) LADI (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures preventives et de
réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).
In una sentenza pubblicata in DLA
1987.
pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art.
16.
cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:
" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait
qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux
professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre
d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un
travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de
la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession
ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant
l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas
déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de
programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que
manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en
dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela
ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus
d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.
Certes, les principes précités ne doivent-ils pas
conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce.
Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de
proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et les
buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les
références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant
semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie à
cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois
contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.
Dans ces conditions, il est compréhensible que
l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre
d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des
mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On
relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se
prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les
limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc
aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."
La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto
conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi,
aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il
diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un
programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà
("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso
1.
lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli
un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro").
Al capoverso 2
dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma
d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato
("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo
72.
capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente
all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea
ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16
capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto. Ed. CFPG, Lugano
1997.
pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di
protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che
l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2
LADI").
La terza revisione
della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti
d'occupazione (cfr. consid. 2.2.).
In quell'occasione
sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2
LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di
sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).
In tale
contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella
sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999,
in un caso ticinese, J. Chopard ("Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer
Vorlag, Zurigo 1998) sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di
conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della
Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio
federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre
1991.
(al riguardo cfr. D. Cattaneo,
op.cit., pag. 193 seg.).
Infine, per quel
che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è
stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska
Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione
dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC).
"La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici
per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di
Stato ha risposto il 12 settembre 2012 (numero 4939).
Un’altra
interrogazione n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con
il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi
e confirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero
3714).
Al riguardo cfr.
STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018.
2.8
Nell’evenienza
concreta dalle carte processuali emerge che all’assicurata (1988), coniugata e
madre di una bambina nata il __________ 2022, è stato aperto un termine quadro
per la riscossione delle prestazioni il 1° ottobre 2022.
La ricorrente, nel
mese di agosto 2022, al momento dell’annuncio per il collocamento presso l’URC
di __________, ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale impiegata
di commercio, d’ufficio e fiorista (cfr. doc. 3; 2; 1).
Dal modulo “Azioni di reinserimento”,
in relazione al primo colloquio di consulenza del 6 settembre 2022, da un lato,
emerge:
" La signora
RI 1 (in seguito denominata PCI - Persona in Cerca di Impiego) si annuncia
presso il nostro servizio URC con effetto 01.10.2022. Prima dell'iscrizione ha lavorato
con un contratto a tempo indeterminato dal 01.12.12 al 30.09.22 presso __________
al 100% in qualità di Consulente vendita / Capo settore __________. In data 30.06.22
ha convenuto con il datore di lavoro una risoluzione del contratto con effetto
30.09.22
Dal __________.22 al 19.06.22 ha usufruito del congedo maternità e
dal 20.06.22, seppur dipendente, è stata esonerata dal prestare servizio presso
l'azienda.” (Doc. 4 pag. 2)
D’altro lato, si evince che il
colloquio del 5 settembre 2023 si è svolto telefonicamente, poiché la figlia
dell’insorgente non stava bene. In quell’occasione l’assicurata è stata resa
attenta che avrebbe ricevuto la convocazione per un programma occupazionale
(cfr. doc. 4 pag. 1).
In effetti il 6 settembre 2023 il
consulente del personale, __________, le ha assegnato un programma
d’occupazione temporanea (POT) presso __________ dall’11 settembre al 10
dicembre 2023. Il primo giorno, tuttavia, era previsto presso __________.
Nella relativa decisione è stato
precisato che “i giorni di assenza ingiustificata dal provvedimento non sono
indennizzati. Il mancato inizio o l’interruzione ingiustificata dal
provvedimento è sanzionato con una sospensione dal diritto all’indennità (art.
30.
cpv. 1 lett. d LADI).” (cfr. doc. 5)
Con
scritto pervenuto all’URC l’11 settembre 2023 la ricorrente ha contestato
l’assegnazione, affermando segnatamente che tale decisione è stata presa senza
alcuna consultazione o colloquio con la medesima e che non si tiene conto delle
sue circostanze personali e professionali.
Ella ha altresì censurato il
breve preavviso che non le concedeva il tempo di organizzarsi con la bambina di
18.
mesi, nonché il tipo di POT che sarebbe stato inadeguato al suo profilo
professionale.
L’assicurata ha, in ogni caso,
puntualizzato di essere stata in malattia fino al 12 settembre 2023 (cfr. doc.
6).
In proposito agli atti figurano
due certificati medici redatti dalla Dr. med. __________, FMH medicina interna
generale, dell’11 settembre 2023, rispettivamente del 14 settembre 2023, in cui
è stato attestato che l’insorgente era incapace al lavoro al 100% per malattia dal
5.
al 12 settembre e dal 12 al 17 settembre 2023 (cfr. doc. 7; 8).
Riguardo all’opposizione dell’11
settembre 2023 (cfr. doc. 6), l’URC, il 14 settembre 2023, ha emanato una
decisione su opposizione di irricevibilità (cfr. doc. 9), confermata da questo
Tribunale con sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023, cresciuta incontestata
in giudicato (cfr. consid. 1.3.).
Il 22 settembre 2023 __________
ha inviato, tramite posta A Plus, una lettera di richiamo alla ricorrente del
seguente tenore:
" dal
18.09.2023
non si è più presentata al Programma Occupazionale, salvo errori non
abbiamo ricevuto nessuna giustificazione.
La invitiamo pertanto a presentarsi al
lavoro entro il giorno successivo il ricevimento della lettera. In caso di
malattia, ci ).
Ricordiamo che ogni giorno di assenza non giustificato non sarà
pagato dalla cassa disoccupazione.
La mancata presenza al Programma Occupazionale sarà segnalata al
suo consulente URC e senza le dovute giustificazioni potrebbe dar seguito al
licenziamento dallo stesso e da parte dell'autorità cantonale causarle delle
sanzioni.” (Doc. 10)
__________, il 10 ottobre 2023,
ha poi comunicato all’assicurata di essere costretta, in accordo con il suo
consulente, a interrompere il programma occupazionale non avendo ricevuto
riscontro al richiamo del 22 settembre 2023, recapitato il 23 settembre 2023. È
stato ricordato che ogni giorno di assenza non giustificato non sarebbe stato
pagato e che la mancata presenza al POT sarebbe stata segnalata all’URC e
avrebbe potuto causarle delle sanzioni (cfr. doc. 12).
L’URC, il 18 ottobre 2023, ha
emesso la decisione concernente l’interruzione di un Programma d’Occupazione
Temporanea (POT) dal 18 ottobre 2023 (cfr. doc. 13) e il 23 ottobre 2023 ha
segnalato il caso alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 14).
L’assicurata, alla quale la
Sezione del lavoro ha dato la possibilità di formulare osservazioni, inviandole
la documentazione a lei inerente (cfr. doc. 15), il 30 ottobre 2023 ha asserito
che lo scopo del POT emergente dalla presentazione ufficiale del programma
occupazionale __________ non era in linea con il suo profilo professionale e
personale, essendo mirato a un gruppo di individui molto specifico (che
affronta sfide psicosociali e situazioni di precarietà familiare) di cui non
faceva parte. La medesima ha pure esposto le ragioni per le quali si era conclusa
la sua ultima esperienza lavorativa (cfr. doc. 16).
Con decisione del 19 dicembre
2023.
la Sezione del lavoro ha sospeso la ricorrente per 16 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione per non essersi presentata al programma
d’occupazione temporanea assegnatole il 6 settembre 2023 dopo il periodo di
inabilità lavorativa dall’11 al 17 settembre 2023 (cfr. doc. 17; consid. 1.4.).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata (cfr. doc. 18; consid. 1.5.), la parte resistente,
il 25 gennaio 2024, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
confermato il precedente provvedimento del 19 dicembre 2023 (cfr. doc. A1;
consid. 1.6.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che nel caso di programmi
d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art.
64a LADI, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri per
considerare inadeguata un’occupazione fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma
soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.
Ciò significa che un programma
occupazionale assegnato a un assicurato è inadeguato se non è conforme alla sua
età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (cfr. consid. 2.2.).
In concreto, pertanto, la censura
ricorsuale secondo cui il POT attribuitole presso __________ non sarebbe in
linea con le qualifiche e le esperienze professionali dell’insorgente e
potrebbe potenzialmente danneggiare la sua reputazione professionale, come pure
le sue future opportunità di impiego nel suo campo di competenza (cfr. doc. I;
consid. 1.7.) si rivela ininfluente.
Tali aspetti, in effetti, non riguardano
l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto le lettere b (“non tiene convenientemente
conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato”) e d (“compromette
considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli”)
dell’art. 16 cpv. 2 LADI che non vanno considerate nel contesto dei programmi
occupazionali.
Per inciso giova, ad ogni modo,
evidenziare che l’assicurata, che ha svolto la sua ultima attività nell’ambito
della vendita, quando si è iscritta in disoccupazione, ha dichiarato di cercare
un impiego quale impiegata di commercio, impiegata d’ufficio, fiorista (cfr.
consid. 2.8.).
Dal dossier di presentazione si
evince, altresì, che il POT __________ ricrea un luogo di lavoro normale che
richiede puntualità, produttività e responsabilità. Le attività proposte si
snodano fra quelle nicchie di mercato che, pur non facendo concorrenza,
permettono di creare posti di lavoro il più possibile vicini alle realtà
professionali offerte dal mondo del lavoro (cfr. doc. 18/3).
Nella scheda allestita
dall’Ufficio misure attive in relazione all’__________ di __________ è stato
indicato che durante il programma è offerta la possibilità, a titolo volontario
e gratuito, di seguire alcuni brevi corsi, ad esempio sulle competenze di base
digitali e relazionali per la vendita, e che l’obiettivo è quello di inserire e
reinserire i partecipanti nel mercato del lavoro, attraverso l’acquisizione e
lo sviluppo di competenze ed attitudini utili in ogni ambito professionale
(cfr. doc. 21).
Del resto il 3 maggio 2017 il
Consiglio di Stato, rispondendo all’interrogazione del 16 marzo 2017 n. 67.17 “Programmi
occupazionali alla Caritas di Pollegio” di Matteo Pronzini, il quale tra
l’altro sollevava dubbi sulla reale efficacia di questi programmi, ha indicato
che “nel corso del 2016 il 45% dei partecipanti che ha terminato il POT
Caritas di Pollegio ha trovato lavoro entro due mesi dalla conclusione del
programma. Complessivamente il tasso di collocamento 2016 registrato
nell’insieme delle sedi dei POT Caritas si attesta al 41.8%” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=117446).
Il 6 marzo 2024 il Consiglio di
Stato ha pure risposto all’interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre
2023.
n. 167.23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona” ha
ricordato che i programmi occupazionali, in qualità di provvedimenti del
mercato del lavoro (PML) previsto dalla LADI, “sono strumenti importanti a
disposizione dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di
favorire il reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che
hanno maggiori difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del
lavoro. In questo senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a
migliorare l’utilizzo mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla
strategia di reinserimento individuale di ogni persona disoccupata” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479,
risposta n. 5).
È stato aggiunto che “gli
obiettivi generali di queste misure sono il miglioramento dell’idoneità al
collocamento degli assicurati per permettere un loro rapido e durevole
reinserimento, la promozione di qualifiche professionali in relazione ai
bisogni del mercato del lavoro, la diminuzione del rischio di disoccupazione di
lunga durata e l’acquisizione di esperienze professionali. Nello specifico, le
attività proposte nei POT sono finalizzate alla riattivazione delle persone,
prevalentemente iscritte in disoccupazione da più tempo, che necessitano di
riacquisire o mantenere i ritmi lavorativi. L’obiettivo è quello di favorirne
il reinserimento in qualsiasi ambito lavorativo e di ridurne il rischio di
disoccupazione di lunga durata, mediante l’acquisizione di esperienze
lavorative più vicine possibili al mercato del lavoro primario, il sostegno
nella ricerca d’impiego” e che “i dati sull’efficacia di collocamento
indicano un tasso di successo variabile tra il 45% e il 60%, che smentisce la
percezione negativa di queste misure” (cfr. risposta n. 13).
Anche le difficoltà di trasporto
menzionate nell’impugnativa non consentono di ritenere il POT in questione non
adatto all’insorgente.
A prescindere dal fatto che la
durata del tragitto tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro è contemplata
all’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, per cui non andrebbe presa in considerazione
al fine di valutare l’adeguatezza di un programma occupazionale (cfr. consid.
2.2.), nel caso di specie, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A1;
III), il percorso casa-lavoro, ovvero __________ - __________ oppure __________
- __________ (per il primo giorno; cfr. doc. 5), con i mezzi pubblici non
avrebbe comportato un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro.
Lo stesso varrebbe
nell’eventualità in cui la ricorrente fosse stata spostata per esigenze
dell’organizzatore in un’altra sede del programma, ad esempio a __________, a __________
o a __________ (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
2.10
È, poi, utile osservare che i motivi
di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici
(cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10
settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid.
3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238).
Tali attestazioni devono essere
realmente credibili (cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999).
Nella presente evenienza i
certificati medici agli atti non riportano alcunché in relazione
all’impossibilità, o perlomeno all’inopportunità, per l’insorgente di svolgere
il POT __________. Non vi è alcun accenno all’influenza che tale programma
avrebbe potuto avere sul benessere emotivo e psicologico dell’assicurata,
ritenuti gli abusi di cui è stata oggetto sul posto di lavoro precedente (cfr.
doc. I; 18).
Più specificatamente le
attestazioni mediche della Dr. med. __________, FMH medicina interna generale,
dell’11 settembre 2023 e del 14 settembre 2023 si limitano a certificare
l’incapacità al lavoro al 100% per malattia dell’assicurata dal 5 al 12
settembre e dal 12 al 17 settembre 2023 (cfr. doc. 7; 8).
Inoltre il certificato redatto
dalla Dr. med. __________ il 25 novembre 2021, in cui quest’ultima ha fatto
riferimento alla diagnosi di “un vero e proprio disturbo emozionale di tipo
ansioso depressivo con ripercussione completa sulla capacità lavorativa” (cfr.
doc. A5), concerne un periodo precedente all’iscrizione in disoccupazione
dell’agosto 2022 e all’assegnazione del POT del settembre 2023.
Anche il rapporto del Dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. A6), essendo del 18 novembre 2020,
non si esprime sulla compatibilità o meno tra il programma occupazionale e lo
stato di salute della ricorrente.
Il POT __________ non è, comunque,
esclusivamente riservato a persone con disturbi psico-fisici, eventualmente di
dipendenza (alcol, droga), bensì al contrario, soprattutto l’attività di
“riciclaggio tessili” assegnata all’insorgente, si rivolge di regola a
personale femminile, indipendentemente dalla presenza di problematiche
specifiche (benché “alcuni posti a volte sono utilizzati da personale
maschile con grosse difficoltà fisiche”; cfr. doc. 18/3 pag. 12; 21; III).
In caso di dubbi al riguardo dopo
l’assegnazione l’assicurata avrebbe potuto e dovuto esporli all’URC e/o
all’organizzatore e chiedere ragguagli, ciò che non è invece avvenuto.
Per quanto attiene al breve
preavviso circa l’inizio del POT, impartito alla ricorrente con assegnazione di
mercoledì 6 settembre 2023 - “ritirata” venerdì 8 settembre 2023 (cfr. doc. 18)
- per lunedì 11 settembre 2023, in considerazione in particolare della
circostanza che dovesse organizzarsi con la bambina (cfr. doc. I; 18), va
sottolineato, da una parte, che gli assicurati, in ossequio a quanto previsto
all’art. 21 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° luglio 2021 (art. 21 cpv. 1 OADI fino
al 30 giugno 2021), devono rendersi reperibili dai servizi competenti entro un
giorno per le misure relative al mercato del lavoro (cfr. STCA 38.2020.42 del
25.
gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2020.29 del 3 agosto 2020 e STF
8C_561/2020 del 1° ottobre 2020 che ha ritenuto inammissibile il ricorso al TF
da parte di un assicurato contro la sentenza cantonale appena menzionata; STF C 171/05 del 16 settembre 2005 in cui l’Alta Corte ha considerato l’art. 21 cpv.
1.
OADI conforme alla legge; STCA 38.2014.40 del 15 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Dall’altra, si rileva, in primo
luogo, che l’URC già il 5 settembre 2023, in occasione del colloquio telefonico
con l’assicurata, in disoccupazione da quasi un anno, l’aveva informata che
avrebbe ricevuto la convocazione per un programma occupazionale (cfr. doc. 4; consid.
2.8.).
In secondo luogo, la ricorrente,
al momento dell’annuncio per il collocamento nell’agosto 2022, nonostante fosse
madre di una bambina di allora poco più di sei mesi, aveva in ogni caso
dichiarato una disponibilità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2022 (cfr. doc.
2; 3), che non risulta essere stata modificata nel prosieguo della
disoccupazione (cfr. doc. 4).
Conseguentemente la medesima, già
dal 5 settembre 2023, doveva essere nelle condizioni di organizzarsi per poter
frequentare il provvedimento inerente al mercato del lavoro a tempo pieno.
Non va, d’altronde, dimenticato
che l’insorgente nei primi giorni del POT (l’inizio era previsto per l’11
settembre 2023), e meglio dal 5 al 17 settembre 2023, era inabile al lavoro al
100% per malattia, come attestato dalla Dr. med. __________ l’11 e il 14
settembre 2023 (cfr. doc. 7; 8). A maggior ragione, perciò, disponendo di più
tempo per pianificare l’inizio del POT, l’assicurata, a decorrere dal 18
settembre 2023, doveva poter svolgere il programma presso __________, nonostante
avesse una figlia di 18 mesi.
La medesima mai ha, peraltro,
fatto valere, né nei confronti dell’organizzatore del POT, dapprima, né davanti
alla parte resistente o al TCA, in seguito, che l’accudimento da parte di terze
persone fosse per ragioni oggettive fuori discussione. Soltanto in una simile
ipotesi i doveri di accudimento nei confronti di figli minorenni possono
rendere inadeguati i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid.
2.5.; STF 8C_27/2023 del 5 giugno 2023: STFA C 43/04 del 25 giugno 2004 consid.
2.2.; 3.1.; 3.2.).
In relazione
all’obiezione che l’assegnazione sia avvenuta unilateralmente da parte dell’URC
senza consultare la ricorrente (cfr. doc. 18; I), questo Tribunale si limita a
ricordare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC
decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il
singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.
17.
cpv. 3 LADI; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA
38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21
gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio
2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Dalla risposta del Consiglio di
Stato del 6 marzo 2024 all’interrogazione di Tiziano Galeazzi del 15 dicembre
2023.
n. 167.23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona”
(cfr. consid. 2.9.) si evince peraltro che “i/le consulenti del personale
URC valutano la partecipazione ai programmi di occupazione temporanea (POT)
caso per caso, in base alla strategia di attivazione e reinserimento definita
per ogni persona disoccupata” (cfr. https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=167479,
risposta n. 12).
Ne discende che il programma
occupazionale presso __________ non presentava concreti impedimenti connessi
alla situazione personale e/o allo stato di salute dell’insorgente ed era,
quindi, adeguato.
La ricorrente, pertanto, che era
in disoccupazione già da un anno, a partire dal 18 settembre 2023, allorché
aveva ritrovato la piena capacità lavorativa, avrebbe dovuto frequentare il POT
in questione, ciò che la medesima non ha fatto, nonostante il richiamo
dell’organizzatore del 22 settembre 2023 (cfr. doc. 10; consid. 2.8.).
Non avendo proceduto in tale
senso, la medesima deve essere sanzionata sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett.
d LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.11
Nel ricorso l’assicurata ha
affermato di rimanere a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti
che potrebbero essere necessari (cfr. doc. I pag. 3).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid.
6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9
febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.,
pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021
consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23.
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122.
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.
2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie la ricorrente -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato
un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di
audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze
probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare a disposizione per ulteriori
informazioni o chiarimenti (cfr. doc. I).
La medesima ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
L’assicurata,
del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il
diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito
derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il
diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda
espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al
riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA
39.2022.6
del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nella presente
fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione
della ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal
sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.12
Infine l’entità della sanzione (16
giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa
dell’assicurata (cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo va osservato che la
Sezione del lavoro, ai fini della determinazione della penalità, tenuto conto
che dall’11 al 17 settembre 2023 l’assicurata era inabile al lavoro al 100%,
per cui l’assenza dal POT era giustificata, ha considerato il comportamento
della ricorrente quale interruzione di un programma occupazionale, ciò che
comporta una sospensione più mite rispetto a un rifiuto.
La
tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC riportata al p.to
D79 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO prevede, d’altronde, in caso di non
presentazione a un’occupazione temporanea per la prima volta una sanzione di
21-25 giorni, mentre per l’interruzione della stessa una sospensione di 16-20
giorni.
Per
dei casi di sospensione di 16 giorni a seguito dell’interruzione di un programma
di occupazione temporanea cfr. STFA C 124/03 del 17 luglio 2003; STCA
38.2011.88
del 19 gennaio 2012 (l’interruzione era stata decisa dal
responsabile del POT a causa del comportamento di un assicurato).
La soluzione adottata
dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non
può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e
5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,
8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017
del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
2.13
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 25 gennaio 2024 impugnata deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti