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Decisione

38.2024.8

Assicurata rettamente sospesa per 31 gg dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere, di fatto, riufiutato un'occupazione assegnatale per la quale la sua formazione si rivelava idonea, che era in concreto a tempo pieno ed indeterminato. Mancanza di interesse

29 aprile 2024Italiano80 min

di ridurre il danno incombentegli è il comportamento dell’assicurato che in concreto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2024.8

CL/gm

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2023 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20

dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del

23 ottobre 2023 (cfr. doc. 12) con la quale RI 1 è stata sospesa per 31 giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato “senza un

valido motivo, l’occupazione assegnatale dall’URC il 24 agosto 2023, come

impiegata specializzata in contabilità, presso la __________, a tempo pieno, di

durata indeterminata e libera da subito” (cfr. all. 1 a doc. III).

In particolare, nel proprio

provvedimento del 20 dicembre 2023, l’amministrazione ha, dapprima, rilevato

quanto segue:

" (…) La

signora RI 1 ha usufruito di giorni esenti dall’obbligo di controllo dal 21

agosto al 31 agosto 2023.

Il 24 agosto 2023 alla signora RI 1 è stato

assegnato un posto di lavoro presso l’azienda __________, libero da subito, a

tempo pieno, di durata indeterminata come impiegata specializzata in

contabilità. Sul precitato documento era precisata la modalità di candidatura,

ovvero inviando i documenti di candidatura tramite posta elettronica.

Mediante il formulario esito della

candidatura ad un posto di lavoro compilato dal datore di lavoro il 31 agosto

2023, il signor __________ della __________ ha indicato che “La candidata

non ha mai preso contatto con noi”. Dal canto suo l’assicurata il 15

settembre 2023, con il formulario esito dell’assegnazione ad un posto di

lavoro, ha riferito di non essere stata assunta in quanto avrebbe “telefonato

ma non ho ricevuto risposta, né richiamato” (…)”.

La Sezione del lavoro ha poi stabilito

che:

" (…) il

comportamento della signora RI 1, che non ha contattato immediatamente il

datore di lavoro al suo rientro dalle vacanze è assimilabile al rifiuto di

un’occupazione adeguata. (…) L’assicurata, rientrata dalle vacanze avrebbe

dovuto controllare la posta, considerato che ella, controllando la

disoccupazione, di regola, deva poter essere contattata entro 1 giorno dal

servizio competente (art. 21 cpv. 1 OADI). Pertanto, al termine delle vacanze

avrebbe dovuto controllare subito la posta, dovendosi rendere reperibile per

l’URC entro 1 giorno. Non avendolo fatto ella con il suo comportamento (non

controllando la posta e di conseguenza non contattando immediatamente il datore

di lavoro) ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato

diversamente (…).

Riguardo al fatto che l’assicurata riteneva

di non avere le competenze per svolgere il lavoro, non merita tutela

considerato che il datore di lavoro con le risposte del 3 ottobre 2023, ha

affermato che vista la formazione e l’esperienza della medesima come aiuto

contabile, ella era “potenzialmente in linea con la posizione. Il profilo

personale sarebbe stato approfondito in sede di colloquio”.

Inoltre (…) non è peraltro determinante il

fatto che il potenziale datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato

l’assunzione per altri motivi, costituendo il comportamento dell’assicurata una

concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro (cfr. STF

8C_487/2007 consid. 4.1. e 4.2.).

Il desiderio dell’assicurata di reperire un

lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non

può tuttavia essere tutelato, considerato che l’impiego offerto adempie i

presupposti dell’art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale

aspetto nell’ambito dell’adeguatezza dell’occupazione offerta.

6. In merito alla durata della sospensione

si precisa che, in genere, un rifiuto d’impiego è considerato una colpa grave

(art. 45 cpv. 4 lett. b OADI). Per prassi l’amministrazione, in questi casi, infligge

una sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

All’assicurata è stata inflitta una sospensione di 31 giorni e dunque al di

sotto della prassi prevista dall’UG” (cfr. all. a doc. III).

1.2. Contro la decisione su opposizione

l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo, in particolare,

valere quanto segue:

"

(…) Non ho mai chiesto che venissero ritirati tutti i giorni di

sospensione ma (…) io continuo a non essere d’accordo sulla colpa grave e su

tanti altri “art” e “cpv”. (…) Il mio problema non sono le persone, ma chi non

sa fare il suo lavoro con una certa morale e dignità. Io mi ritrovo disoccupata

ma ci metto la mano sul fuoco che farei un lavoro migliore della metà di chi ha

un posto in Cantone. (…)

Siamo in migliaia a chiedere di rivedere queste cavolo di leggi

scritto nell’83 quando il TOTALE dei disoccupati ticinesi era di 1'953 persone.

(…) In vacanza arriva un’assegnazione di un posto di lavoro per

un’azienda discutibile già solo da come si presentava online.

Specifico ancora una volta che avevo già la data di inizio della

scuola. Io era già pronta a uscire dalla disoccupazione, non avrei mollato

tutto per un lavoro di quel genere. Questo non è “un rifiuto di un’occupazione

adeguata”, questo è voler rovinare il futuro a qualcuno. Avrei mollato tutto

per un lavoro che fosse adatto alle mie competenze, con un salario adeguato,

con dei compiti e delle mansioni adatti al mio modo di lavorare, e che fosse

più allettante di una scuola alberghiera privata con un diploma simile al mio

ma con un valore più alto, rapporto a ciò che avrei dovuto fare.

Allego alla presente anche il mio CV (…) e capirete voi stessi che

sulla base delle mie competenze, non sono specializzata in contabilità. Sono

un’ottima centralinista, segretaria assistente. Sono competente in ciò che

faccio e ho sempre detto alla mia consulente che non avrei accettato lavoro,

anche se ben pagati, che però vanno a minare le conoscenze e ridurre la

possibilità di carriera. Purtroppo io e la contabilità non siamo mai andate

d’accordo. È anche questo motivo di sospensione? Non credo dato che, sempre

alla consulente, dissi che AVREI preferito un lavoro che avesse meno a che fare

con la contabilità e più con mansioni simili al lavoro svolto presso __________.

(…)

Vero anche che le mie competenze contabili sarebbe state

eventualmente valutate in sede di colloquio, ma questo non cambia il fatto che

la notifica mi è arrivata esclusivamente per posta, durante le ferie, e

soprattutto non l’ultimo giorno di ferie, ma quando mancava ancora una

settimana al rientro escludendo la domenica.

In seguito il posto è stato assegnato già ad inizio settembre per

l’11 settembre come data di inizio. Io tutto questo continuo tutt’ora a

trovarlo assurdo. Mi fosse stata inviata in cc un’e-mail avrei alzato le mani

ma qua stiamo esagerando. Capisco i 5 giorni per capriccio così imparo a non

aprire la posta al rientro, ma mettermi della situazione di avere indietro

affitto, tasse, telefono e tutto il resto perché tutto quello che viene fatto è

consultare un sito cercando per parole.

Aggiungo, Job room non è altro che un sistema utile a chi fa il

consulente, non a noi che cerchiamo lavoro.

Il mio “prima possibile” era ben definito. Secondo quell’altro

adorabile articolo (16-17) se non erro che recita “l’assicurato deve fare tutto

quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la

disoccupazione" era in linea. Non so in che lingua dirlo ma avevo già l’iscrizione

pagata, avevo già un periodo di inizio. Non ancora la data ma si sapeva già che

sarebbe iniziata tra settembre e ottobre. Era però chiaro che nel momento in

cui avrei iniziato la scuola, avrei chiuso la disoccupazione, o, in caso di

rifiuto della borsa di studio, valutato la percentuale. Non avendo mami e papi,

non riuscendo mai a risparmiare guadagnando massimo 3'000.- e dovendo badare da

sola a me stessa, sinceramente non ci ho visto nulla di assurdo nel percepire

la disoccupazione per trovare un lavoro estivo con cui mettere qualcosa da

parte in vista degli studi. La volta prima che usufruii del servizio di

disoccupazione, in tre mesi mi sono trovata un posto in __________ da sola, con

le mie competenze. Il contratto era determinato ma io ho chiuso direttamente il

tutto, sicura delle mie capacità. Da quattro mesi sono rimasta un anno. E non

grazie all'assegnazione di un posto di lavoro. Non capisco cosa non sia chiaro

e cosa di tutta questa situazione cozza con gli articoli menzionati. Facile

avere le paginone piene di articoli "interpretabili”. lo ho sempre avuto a

mente la LADI, so come aprire una pagina internet e cercare informazioni, per

fortuna. (…) Sta di fatto che poi torno dalle ferie e succede quanto poi è

successo, per mia negligenza sì, ma anche per accanimento.

Le ricerche sono pure arrivate in ritardo quel mese, proprio

perché emotivamente ero del tutto instabile ed ho gestito male il tutto. Ho

cercato durante il colloquio successivo di spiegare che c'è stata confusione,

con la totale tranquillità di chi sa di aver fatto un errore ma che sta già

rimediando. La faccia della consulente era già "si, certo. Il famoso cane

che mangia i compiti”.

Che questo basti o meno, io ho utilizzato la sincerità per uscire

da questa situazione fin dal principio. Ho ammesso e ammetto di aver sbagliato

e oggi mi ritrovo con un totale di due stipendi in meno perché la signora in

questione si è divertita anche a schiacciare sui miei tasti dolenti, nonostante

io stessi cercando di fare del mio meglio per migliorare la mia situazione. Tra marzo e settembre : J'ai amélioré mon français, écrit et parlé, en

autodidacte. Je pense que je suis passé d'un niveau A1 à un A2. Gli

accenti lo ammetto me li ha corretti Word.

Visto l'imminente inizio della scuola a __________, non mi

aspettavo sicuramente l'assegnazione (ricordiamo, entro 24 ore, mentre ero in

ferie per la prima volta in tutto l'anno) ad un posto al 100% indeterminato a

partire da immediatamente. lo continuo a non capire proprio il senso di tutto

questo.

Non dico di essere speciale e di poter eludere le leggi ma la mia

situazione era chiara fin a quando all'__________ non mi hanno rinnovato il

contratto solo ed esclusivamente perché volevo e dovevo studiare. Per me, per

il mio futuro e per le mie tasche. Il mio allora capo (il Signor __________ per

cui nutro profonda stima tutt'oggi), mi ha congedata quasi con tristezza. Lo

cito solo perché so di aver fatto un buon lavoro. Ero e sono determinata. (…)

Lavorare per un'azienda che tratta plastiche e petrolio per me è

l’equivalente di mettermi alla mercé di signori di mezza età con una vita

matrimoniale spenta.

Purtroppo non riesco a fare a meno del sarcasmo, tutto questo mi

sembra un circo ed ora sto pregando che almeno il tribunale cantonale delle

assicurazioni non sia parte di questo circo. (…)

A quest'ora oggi avrei dato gli esami, fra un mese/due sarei stata

su un volo __________ a servire anche voi.

Sono ovviamente pronta a sostenere tutto quanto detto con prove e

mezzi vari, e se necessario con un incontro individuale di persona. (…)” (cfr.

doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 28 febbraio

2023, la Sezione del lavoro si riconferma nella propria decisione su

opposizione, propone di respingere il ricorso ed osserva che, sostanzialmente,

in sede ricorsuale RI 1 “ribadisce (…) quanto indicato nei suoi precedenti

scritti (…) e non porta dunque argomenti nuovi”. L’amministrazione rileva,

in particolare, quanto segue:

"

(…) l’inizio della scuola non era certo, ma esso dipendeva dall’esito

della decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio, come peraltro dichiarato

dall’assicurata stessa in occasione del colloquio di consulenza del 15

settembre 2023 (…). Non essendo stata accolta la domanda volta all’ottenimento

della borsa di studio, la signora RI 1 ha dunque rinunciato ad iniziare la

formazione. Vista l’incertezza dell’ottenimento della borsa di studio,

l’insorgente, in ossequio all’obbligo di diminuire il danno causato

all’assicurazione contro la disoccupazione (art. 17 LADI), avrebbe dovuto senza

indugio accettare l’occupazione assegnata. In merito all’affermazione relativa

al fatto ch’ella non aveva le competenze contabili corrispondenti ai requisiti

richiesti dal potenziale datore di lavoro, si ribadisce che essa non merita

tutela in quanto il datore di lavoro ha asserito che l’assicurata possedendo

“una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto

contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione”. Di

conseguenza, l’occupazione proposta non era inadeguata dal profilo delle

capacità della ricorrente conformemente all’art. 16 lett. b LADI (per un caso

analogo: cfr. STCA del 29 gennaio 2024, inc. 38.2023.63 consid. 2.11 e

riferimenti ivi citati non ancora cresciuta in giudicato)” (cfr. doc. VI).

1.4. Con replica del 4 marzo 2024, la

ricorrente osserva quanto segue:

"

(…) gli allegati raccontano la storia parallela a questa che è la richiesta

di aiuto allo studio. Anche lì una barzelletta. (…) Ad agosto/settembre quando

ho ricevuto il primo no dalla borsa di studio mi sono subito mobilitata per

trovare una soluzione con quello che avevo. Mio padre si era dichiarato

disposto eventualmente ad aiutarmi anch’esso con le sue disponibilità, che non

erano chissà che ma essendo un ex tossicodipendente assente per tutta la mia

adolescenza, causa dei problemi economici di mia madre e poi miei, cerca da

dieci anni di recuperare come può. Ed io sono stata ben disposta ad accettare.

Inizio a fare due

calcoli e come vede, avevo la possibilità di pagare in rate (cosa che con la

borsa di studio non avrei fatto, chiaramente) e ho deciso sia per un ricorso

contro la decisione dell’ufficio aiuto allo studio, sia di continuare

nonostante tutto su questa strada, che ormai era già stata decisa a gennaio

2023.

(…) Inoltre la mia

“rinuncia” (che è in realtà una posticipazione dell’iscrizione a febbraio 2024)

è avvenuta solo in un secondo momento, quando ho capito che questa situazione

non si sarebbe risolta molto facilmente.

Come già ho detto

molteplici volte, in ufficio non ci volevo tornare eppure, eccoci ad oggi, che

ho dovuto di nuovo chinare la testa per non dire tutta la schiena. FINALMENTE

l’Ufficio regionale di collocamento fa il suo lavoro e grazie al nuovo

consulente troviamo diverse “assegnazioni” interessanti, inerenti le mie

competenze. Mi impegno e mando una candidatura fatta bene per __________, il

sindacato. Mi chiamano, fissiamo un colloquio, due ore dopo di esso mi hanno

telefonata per comunicarmi la mia assunzione. Sono in gamba ed ho sempre saputo

di esserlo.” (cfr. doc. VIII)

1.5. In sede di duplica (trasmessa per

conoscenza alla ricorrente il 9 aprile 2024; cfr. doc. XI), la Sezione del

lavoro si è riconfermata in quanto già indicato nella propria risposta di causa

(cfr. doc. X).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha sospeso

l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del

comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante presso __________,

a mente dell’amministrazione parificabile al rifiuto di un'occupazione

adeguata.

2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI

il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003

a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di

controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta

un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in

vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della

privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato

l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella

lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un

impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003

rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44

cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende

segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata

non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del

Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del

12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11

Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione

peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede

che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego

adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si

è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che

"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce

poi che:

"

non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che:

a. non è conforme agli

usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti

collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è conforme

all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in un'azienda

in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f. necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da parte del

lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito

dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, l’Alta Corte

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato

e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)

e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000,

pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata

precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

2.4. La costante giurisprudenza federale

parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere

chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per

porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;

SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una

sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto

l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,

quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve

mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi

professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua

mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi

citata).

In una sentenza C 83/02 del 12

marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale

principio:

" (…) è

violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per

trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio

anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di

dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le

circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con

riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate

all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere

considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato

confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale

l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis

également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers

avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec

le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût

pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986

n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il Tribunale federale ha

applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato

una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito

abbandonata.

In un giudizio STF

8C_487/2007 del 23 novembre 2007, l’Alta Corte, nel caso di un assicurato che,

addormentatosi, non si era poi presentato al colloquio relativo ad un impiego

assegnatogli e che era stato sanzionato con una sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione per avere contribuito alla mancata conclusione di

un contratto di lavoro, ha confermato che determinante in ragione dell’obbligo

di ridurre il danno incombentegli è il comportamento dell’assicurato che in concreto

ha pregiudicato una sua possibile assunzione e questo a prescindere dalle

valutazioni da parte dell’eventuale datore di lavoro, e meglio come segue:

"

4.2 Sämtliche Einwendungen

des Beschwerdeführers vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.

Er macht geltend, ob ihn die Firma Y.________

überhaupt eingestellt hätte, hänge nicht nur von seinem persönlichen Erscheinen

ab. Im Vordergrund stehe bei einer Selektion bekanntlich die Eignung, die ihm

bei einem späteren Bewerbungsgespräch für die gleiche Stelle bei einer anderen

Filiale der Firma Y.________ abgesprochen worden sei. Diese Frage ist indessen

nicht entscheidend. Denn für die Erfüllung des Einstellungstatbestandes reicht

es aus, dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten (Verschlafen) mitursächlich

dazu beigetragen hat, dass es nicht zum Abschluss eines Arbeitsvertrages kam

(in BGE 130 V 125 nicht veröffentlichte E. 1, zitiert in SVR 2004 ALV Nr. 11 S.

31, C 162/02; ARV 1999 Nr. 33 S. 193 E. 2; vgl. auch Urteil C 181/00 vom 12.

März 2001, E. 2b). Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Versicherte aus

dem Argument, die Firma Y.________ habe keine Terminverschiebung gewähren

wollen, obwohl er ihr 20 Minuten vor dem vereinbarten Bewerbungstermin

telefonisch mitgeteilt habe, er könne diesen nicht einhalten.

Nicht

gefolgt werden kann dem Vorbringen des Versicherten, die vorinstanzliche

Feststellung, er sei mit dem Nichterscheinen zum Vorstellungsgespräch seiner

Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen, sei willkürlich, da sie seine

übrigen Anstrengungen zur Schadenminderung durch Erzielung von

Zwischenverdienst seit November 2005 missachte.

Weiter

wendet der Versicherte ein, es habe sich um ein einmaliges Missgeschick

gehandelt, weshalb es ihm nicht als schweres Verschulden angelastet werden

könne. Er habe vor und nach dem "verpatzten" Bewerbungsgespräch

sämtliche Kontrollvorschriften und Weisungen der zuständigen Amtsstelle

ordentlich befolgt. Wenn schon wäre ein leichtes Verschulden anzunehmen und die

Einstellungsdauer entsprechend zu reduzieren. Dieser Einwand ist nicht

stichhaltig. Entgegen der Auffassung des Versicherten kann in der

Einstellungsdauer von 36 Tagen weder eine Ermessensüberschreitung noch eine

Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erblickt werden (vgl. E.

3.2 hievor). Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann er aus dem Urteil C 207/05

vom 31. Oktober 2006, in dem eine Einstellungsdauer von 31 Tagen (schweres

Verschulden) gegenüber einem Versicherten ausgesprochen wurde, der vom

Arbeitgeber entlassen worden war, weil er trotz dreier schriftlichen Mahnungen

mehrmals zu spät zur Arbeit erschienen war. Aus diesem Urteil kann nicht

geschlossen werden, das einmalige Verschlafen des Beschwerdeführers dürfe nicht

als schweres Verschulden taxiert werden.” (consid.

4.2.).

In una sentenza

8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il

Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una

sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi

precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo

potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della

documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di

lavoro.

Il Tribunale

federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente

negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio

di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico

dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le

possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non

intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si

accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era

chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque

accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era

comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima

istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva

annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei

confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni

di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il Tribunale federale ha osservato

che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di

trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di

prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una

sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando

inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui

è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per

avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente

un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato

annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…) la

prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione

adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già

sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un

posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza

8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5)

(…)”

Con giudizio

8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la

nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione

di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni

sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la

sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non

si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante

il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Con giudizio

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente

dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI.

Il Tribunale

federale, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha confermato una

sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza

valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al

100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere

interessato all’occupazione assegnatagli.

In un giudizio

8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21), l’Alta

Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, cui era stato

assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che

l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi

grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare

il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe

permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre, la promessa di assunzione

ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro,

non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad

art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo

1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009

consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio

2011).

2.5. In una sentenza

38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,

a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con

l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso

era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto

delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario

orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques

cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo

2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA

38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso

di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45

cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi

determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

2.7. Per quanto concerne l'entità delle

sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d,

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130

V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro

la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva

ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il Tribunale federale ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente

all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente

inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che

in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso

la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla

luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei

pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per

cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La

riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40

a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata

(cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il Tribunale federale

ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il Tribunale federale ha poi esaminato

il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in

questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il Tribunale federale ha poi

confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva

rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un

altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò

che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in

relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del

rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in

un ristorante.

Con sentenza 8C_24/2021

del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il Tribunale

federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del

Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione

d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego

adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui dopo i

giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del

salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe

pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per

riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione

in questione.

L’Alta Corte, con

sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303,

STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a

16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria

candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la

sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di

posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente

il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16

giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il

posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere

delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né

scrivere SMS.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di

35 giorni); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la

sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto

da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la

quale il TCA ha confermato la sanazione di 35 giorni. Il relativo ricorso al

Tribunale federale p stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni

la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.

(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso

al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio

8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre

2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

Nella già citata STF 8C_149/2023

del 14 agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto

alla durata della sanzione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi

motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha stabilito quanto

segue:

"

3.2. On précisera que lorsque l'assuré refuse,

sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut

entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne

ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation

subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il

est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de

suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute

grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi

sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et

les références).

L'interprétation

de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit

relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral,

contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour

l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin

2021 consid. 3.2.2 et les références).

3.3. On relèvera encore qu'en tant qu'autorité de

surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes

d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les

tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes

d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application

plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021

consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités

décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes

les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment

des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au

comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait

valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en

dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août

2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension

d'une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d'un emploi convenable

d'une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

4.

4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté

que lors d'un entretien téléphonique du 6 août 2021 avec C.________, l'intimé

n'avait pas déclaré expressément vouloir accepter le travail qui lui était

proposé, mais avait répondu qu'il allait "y réfléchir". Cela n'était

pas contesté, pas plus que le fait que le poste de pizzaïolo chez ce potentiel

employeur était réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 1

LACI. S'agissant de l'allégation de l'intimé selon laquelle il n'aurait

pas accepté le poste au motif qu'il aurait reçu une promesse d'engagement au

1 er septembre 2021 du patron de B.________, l'instance

précédente a retenu qu'il était probable qu'au moment de son contact avec

C.________, l'intimé n'avait pas encore obtenu l'assurance d'un tel engagement.

Le fait qu'un contrat de travail pour un emploi (à 60 %) auprès de B.________

avait finalement été conclu le 1 er septembre 2021, soit

peu de temps après le 6 août 2021, ne palliait pas le risque pris par l'intimé

de voir sa période de chômage se prolonger du fait de son refus du poste

assigné chez C.________. Par conséquent, l'intimé n'avait aucune excuse valable

de ne pas avoir accepté ce poste. Par son attitude hésitante consistant à

demander un délai de réflexion, il avait adopté un comportement qui avait fait

échouer l'engagement. Il s'était par là même accommodé du risque que l'emploi

ait été occupé par quelqu'un d'autre. C'était dès lors à bon droit que le

recourant avait retenu l'existence d'un fait constitutif d'une cause de

suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

4.2. En ce qui concerne la quotité de cette

suspension, la juridiction cantonale a estimé que qualifier la faute de

l'intimé de grave et prononcer une suspension d'une durée de 35 jours

contrevenait au principe de la proportionnalité. Il était en effet reproché à

l'intéressé d'avoir retardé la diminution du dommage entre le 7 août 2021 et le

1 er septembre 2021. Or une suspension de 35 jours était

d'une durée plus longue que le laps de temps entre ces deux dates, ce qui

laissait apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une

sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à

l'assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. Pour tenir

compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d'espèce,

il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence,

de s'écarter de l'art. 45 al. 4 let. b OACI en

relation avec l'art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne

retenir qu'une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l'indemnité

de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la

proportionnalité.

5.

5.1. Le recourant soutient qu'au moment des faits,

l'intimé n'aurait pu se prévaloir d'aucun motif permettant de retenir une faute

de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 1 er septembre

2021, il n'aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres

moyens au moment de l'assignation du 6 août 2021. Les premiers juges auraient

ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour

diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l'intimé d'avoir retrouvé un

emploi dès le 1 er septembre 2021 ne constituerait pas un

motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, un tel

élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à

l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la

reconnaissance d'une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le

comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été

commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du

droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l'échelle des

suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable de

durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31

et 45 jours, de sorte qu'une suspension de 35 jours serait proche de la limite

inférieure.

5.2. La critique du recourant est bien fondée. Le

tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité

moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez

B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi

retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre

2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés

par le recourant. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois

constituer un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI.

Au moment des faits reprochés à l'intimé, à savoir le 6 août 2021, celui-ci

n'avait pas encore été engagé par B.________, le contrat de travail ayant été

conclu le 1 er septembre 2021 même. La cour cantonale a

par ailleurs retenu que l'intimé et cet employeur n'avaient pas non plus, au 6

août 2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel

contrat à l'avenir. Les premiers juges en ont conclu à juste titre que l'intimé

n'avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l'emploi qui lui était

proposé par C.________. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif

valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux

ne pouvaient pas prendre en compte le fait - postérieur au manquement fautif du

6 août 2021 - qu'un contrat avec B.________ avait finalement été conclu pour

qualifier la faute de gravité moyenne, d'autant moins qu'ils avaient

préalablement considéré que l'intimé n'avait aucune excuse valable de refuser

le poste chez C.________ malgré ses contacts avec B.________. On notera encore

que ledit poste pouvait être exercé à 80 % et que l'intimé n'a été engagé par

B.________ qu'à 60 %. Il convient en outre de constater que le recourant, en

prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 35

jours, a infligé à l'intimé une sanction proche du seuil minimal prévu par la

loi et le barème du SECO (cf. consid. 3.3 supra). Cette appréciation ne prête

pas le flanc à la critique.

5.3. Il résulte de ce qui précède que c'est en

violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute

moyennement grave (au lieu d'une faute grave) et a réduit la durée de la

suspension du droit à l'indemnité à 20 jours. Le recours se révèle ainsi bien

fondé et la décision sur opposition du recourant du 3 février 2022 doit être

confirmée”.

2.8. Nella Prassi

LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79

figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC”

la quale prevede in particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

Considerandi

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno

intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1

lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1.

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3.

- 5

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L - M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M - G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un

guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo

rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

La

Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

" Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando

giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle

assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In

tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima

della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V

125)”.

Si veda anche Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, pp. 315-316 e

329-330).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre

2023.

consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF

8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio

2023.

consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;

STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag.

260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale

federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli

organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli

elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche

scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era

scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva

comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Cfr. pure STF

8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. e la STF 8C_149/2023 del 14 agosto

2023.

suindicata.

2.9

Nella presente

fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il __________

1996, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, si è

(re)iscritta in disoccupazione dal 27 aprile 2023 a valere dal 1° maggio

seguente, alla ricerca di un impiego al 100%, in particolare quale impiegata di

commercio (art. 16 cpv. 3bis LADI).

L’assicurata ha

lavorato da ultimo presso __________ da maggio 2022 al 30 aprile 2023 (cfr.

doc. 1 e 6/3).

Dal curriculum

vitae in atti emerge che, prima di essere operativa allo __________, la

ricorrente ha lavorato in qualità di “assistente d’ufficio, aiuto

contabile” presso __________, dal maggio 2019 al dicembre 2021.

In precedenza, aveva

rivestito il ruolo di collaboratrice domestica presso __________, lavoro,

questo, che aveva già svolto tra il 2017 ed il 2018 per __________.

In merito alla

formazione di RI 1, dall’incarto risulta che la medesima (scolarizzata per

quanto concerne le scuole dell’obbligo tra __________, __________, __________ e

__________) ha svolto, tra il 2015 ed il 2017, il proprio apprendistato presso

la __________, mentre frequentava il __________ (cfr. doc. 6/3).

Relativamente alla sanzione

inflitta alla ricorrente, pari a 31 giorni di sospensione dal diritto alle

prestazioni LADI, giova rilevare che in data 24 agosto 2023,

mediante posta semplice, l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC)

di Lugano, ha trasmesso ad RI 1 un’assegnazione ad un posto di lavoro presso __________.

La medesima è

stata, così, invitata a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore

e ad inviare la documentazione di candidatura per la posizione vacante presso

la __________ al signor __________, via e-mail.

Il profilo

ricercato era quello di un “impiegato specializzato in contabilità” / “accounting

and administration employee”, che si occupasse delle seguenti mansioni:

" (…)

-

Registrazioni contabilità generale, clienti e

fornitori

-

Registrazione incassi e pagamenti, transazioni

bancarie e piccola cassa

-

Riconciliazioni contabili

-

Gestione delle attività di back office a supporto

dell’area trading

-

Gestione delle attività amministrative, segreteria,

organizzazione dell’ufficio

-

Supporto al team di tesoreria e contabilità con

attività ad hoc

-

Conoscenza dei sistemi informativi e gestionali”

I requisiti

richiesti per la posizione in questione, a tempo indeterminato al 100%, libera

da subito, erano i seguenti:

" (…)

-

AFC quale impiegato/a di commercio

-

Pluriennale esperienza professionale in posizione analoga,

indispensabili le competenze contabili

-

Buona capacità di comunicazione in inglese” (cfr.

doc. 3/6).

Nell’assegnazione,

l’assicurata è stata resa attenta del fatto che “(…) il rifiuto

ingiustificato di un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del

diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d) LADI)” (cfr. doc. 3/6).

Dall’esito della

candidatura al posto di lavoro presso la __________ – che dall’estratto del

Registro di commercio risulta essere attiva nel settore che comprende la “commercializzazione,

l'importazione, lo stoccaggio e l'esportazione di gas naturale, energia

elettrica, petrolio grezzo, altri prodotti petroliferi e tutti i prodotti

legati al settore energetico e delle commodities in generale sia in Svizzera

che all'estero” (cfr. www.zefix.ch) -, sottoscritto dalla società in data 31 agosto 2023, emerge che la

candidata non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro (cfr.

doc. 3/5).

Dall’esito

dell’assegnazione ad un posto di lavoro sottoscritta, invece, dalla ricorrente

il 15 settembre 2023, emerge che la medesima ha contattato telefonicamente la

società (solamente) l’11 settembre 2023. RI 1 ha precisato di non essere, però,

stata assunta poiché ha “telefonato ma non ho ricevuto risposta, né

richiamato” (cfr. doc. 3/4).

In occasione del

colloquio tenutosi presso l’URC, pure il 15 settembre 2023, laddove il modulo “azioni

di reinserimento” è stato sottoscritto tanto dalla consulente, quanto dalla

ricorrente, risulta quanto segue:

" (…) Presso __________ la data di inizio è il 02.10.2023. Non ha

ricevuto conferma da parte della borsa di studio. In caso non ricevesse la

borsa di studio, rinuncia alla scuola.

Ricerche di lavoro ad agosto

risultano mancanti, motivo per cui viene consegnata la richiesta di

giustificazione.

Assegnazione presso __________,

consegnata risposta alla assegnazione, non ha preso contatto per mail come da

istruzione ma ha voluto contattarli telefonicamente non ha trovato nessuno.

Viene mandato a casa un accertamento fatti al quale dovrà rispondere per

iscritto. Il datore di lavoro ha già risposto che non è stato contattato.”

(cfr. doc. 3/3).

Quello stesso

giorno, l’URC ha quindi provveduto a richiedere, nell’ambito di un “accertamento

dei fatti (posto di lavoro)”, osservazioni alla ricorrente in merito al

fatto che in data 24 agosto 2023 le era stato segnalato un posto di lavoro e,

in particolare, che “non è chiaro per quale motivo per una posizione quale

impiegato in contabilità non abbia mandato la candidatura per e-mail come

richiesto e nemmeno per quale motivo abbia aspettato fino al 11.09.2023 per

prendere contatto con la ditta” (cfr. doc. 3/2).

Nella propria

risposta del 22 settembre 2023, RI 1 ha comunicato all’URC quanto segue:

" (…) premettendo che il 06.08.23 ho scritto una mail per chiedere dei

giorni di vacanza dal 21 al 31 agosto e che appena rientrata non ho aperto la

posta fino al 10.09.2023, io mi permetto di essere in disaccordo perché in data

11.09

ho appunto telefonato (ho le telefonate salvate se servono). Il motivo

per cui non ho scritto la mail è innanzitutto che ho inavvertitamente messo

nella cesta della carta la parte con l’indirizzo. Inoltre avevo velocemente

letto le mansioni e i requisiti e, ringraziando anche per l’idea che ha delle

mie competenze, volevo direttamente telefonare per capire meglio il lavoro,

perché onestamente non penso proprio di essere qualificata per il posto.

Tralasciando il fatto che avevo già espresso il volere di dirigermi verso altri

fronti lavorativi” (cfr. doc. 3/1).

Il 29 settembre

2023, l’URC ha quindi sottoposto alla Sezione del lavoro il caso della di RI 1,

precisando, oltre agli elementi relativi all’assegnazione del posto presso __________

di fine agosto 2023, in particolare, quanto segue:

" (…) durante il primo colloquio del 30.05.2023 comunica di essersi

iscritta presso __________. Scuola che si svolge in presenza, da settembre

2023.

In tal senso ha richiesto una borsa di studio. Durante il colloquio del

17.07.2023

conferma che in caso di occupazione adeguata non è intenzionata a

lasciare la scuola.” (cfr. doc. 3).

In data 2 ottobre

2023, la parte resistente ha assegnato alla ricorrente un termine per formulare

le proprie osservazioni in merito a quanto avvenuto tra fine agosto e metà

settembre 2023 (cfr. doc. 4).

Contestualmente, la

Sezione del lavoro ha sottoposto i seguenti quesiti alla __________:

" (…)

1.

Il posto di lavoro che avrebbe offerto all’assicurata prevedeva un

contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato? Se a tempo

determinato, voglia indicarci la data d’inizio e di fine dell’occupazione.

2.

Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali

turni) che l’assicurata avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.

3.

Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessata presso la vostra

azienda?

4.

L’occupazione offerta era a tempo pieno, parziale o ad ore? Se a

tempo parziale voglia indicarci il grado di occupazione. Se l’occupazione fosse

stata ad ore, voglia indicarci il minimo di ore che gli [recte: le] avrebbe

garantito.

5.

In caso di assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato

offerto all’interessata?

6.

Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a? Se sì

da quando?

7.

Conferma che la signora RI 1 non ha mai preso contatto con voi?

8.

Il profilo (sia personale che professionale) dell’interessata era

conforme alla posizione vacante?

9.

Le chiediamo inoltre di volerci allegare copia del contratto di lavoro

che avreste offerto all’interessata in forma anonima” (cfr. doc. 6/1).

Con e-mail del 3

ottobre 2023, la società ha risposto come segue alle domande della parte

resistente:

" (…)

-

Posto di lavoro a tempo indeterminato;

-

Orario di lavoro standard (40 ore settimanali,

dalle 08:30 alle 17:30 con un’ora di pausa pranzo);

-

Mansioni di contabilità e reception;

-

Occupazione a tempo pieno;

-

Reddito lordo mensile di CHF 4'166 (CHF 50k/anno);

-

Il posto è stato occupato (altro candidato proposto

da URC) dal giorno 11/09/23;

-

Il giorno 11/09 alle ore 13:33 abbiamo ricevuto una

telefonata (a cui non abbiamo potuto rispondere), abbiamo richiamato lo stesso

giorno alle ore 13:37 (senza risposta). Allego screenshot telefonate

intercorse;

-

Sulla base del CV allegato alla comunicazione

ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in contabilità nonché

un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la

posizione. Il profilo personale sarebbe stato approfondito in sede di

colloquio;

-

Allego contratto anonimo” (cfr. doc. 6).

Ai fini della presente

vertenza giova, in particolare, rilevare che dallo screenshot trasmesso

alla parte resistente dalla __________ emerge, d’un lato che l’11 settembre

2023.

la società ha ricevuto una telefonata dal numero di cellulare +41 79 604

70.

54 alle 13:33, alla quale non ha risposto (“chiamata persa”).

D’altro lato,

risulta che la __________ ha richiamato il numero in questione quattro minuti

dopo, e meglio alle 13:37 (“chiamata in uscita”; cfr. doc. 6/4).

Trattasi del numero

di telefono mobile in uso alla ricorrente (cfr. doc. 1).

Preso atto delle

risposte fornite dalla __________, la ricorrente – allegando uno screenshot dal

quale risulta una chiamata in uscita verso il numero 091 910 56 30 effettuata

l’11 settembre 2023 alle ore 13:33 (cfr. doc. 8/1) - ha osservato quanto segue:

" (…) Tutto inizia quando ad inizio agosto decisi di sfruttare finalmente

i giorni fruttati durante l'anno per andare a trovare mia nonna e mia mamma in __________,

in provincia di __________. (…) Sta di fatto che il 6 agosto scrivo una mail

alla Signora __________ per comunicarle la decisione e lei mi risponde con un

nuovo appuntamento.

Ebbene sì! Abbiamo anche

spostato un appuntamento da fine agosto a metà settembre. Vado in vacanza

tranquilla, vivo la mia best life a bordo piscina (lu sule lu mare lu jentu,

una casetta in campagna, una cagnolina (...).

Purtroppo, a fine agosto il

sogno finisce e si torna alla realtà.

Momento drama: Sono una un

po' depressa (seguo una terapia tranquilli, se non lo fate consiglio

altrettanto è una figata), procrastino un po' la posta e quelle cose lì.

Questo ci porta al momento

chiave della storia.

Era il 10 settembre quando,

rincasando dalla passeggiata con il mio cucciolone di 11 kg (…) decido di

aprire la cassetta della posta e lì la sorpresa!

Il 24 agosto, giorno in cui

io sono andata al mare col cucciolo (allego foto prova) e mangiato alla

trattoria __________, ad __________ sempre la signora __________, evadendo

pratiche e facendo il lavoro che svolge diligentemente da almeno trent'anni, ha

ben deciso di inviare una lettera in cui mi si assegnava un posto di lavoro, da

contattare entro 24 ore.

Momento buffo e onesto: aprendo

la busta abbastanza svogliatamente, ho letto le mansioni e quale fosse il

posto, ma non ho visto che sotto la scritta 24 ore ci fosse il contatto ed ho

tenuto solo il foglio necessario all'ufficio di collocamento, buttando quindi

il resto nella carta. Soprattutto perché abbastanza irritata dalla scritta in

grassetto entro 24 ore. Va bene che siamo al 10 di settembre ma mi conceda che

la posta del dopo vacanza è una noia.

Al che ho cercato

informazioni e numero su internet (…) ed ho deciso di telefonare direttamente

per capire meglio cosa cercassero perché non sembrava affatto un posto per me.

Altro fatto buffo: avevo già espresso alla Signora __________ di non poter e

voler tornare in alcun modo in ufficio a condizioni non del tutto favorevoli.

Quasi testualmente le ho spiegato che ho avuto troppi problemi di salute a

causa dello stile di vita e non fa per me, me lo faccia dire. Rispetto

totalmente chi è in grado di farlo quindi sono abbastanza certa che sappia di

cosa parlo ma ho lavato gabinetti e sale operatorie in ospedale, ho pure

consegnato giornali in giro per __________, ma soprattutto ho lavorato seduta

ad una scrivania, fatto contabilità e segretariato. Glielo riconfermo per

iscritto, tornerei a trascinare carretti a piedi o a smacchiare macchie di

liquidi umani piuttosto che fissare uno schermo per otto ore al giorno. E mi

scuso per la principesca descrizione ma penso che a questo punto si sia capito

che non sono parecchio di buon umore dopo aver aperto questa ennesima lettera.

Ma torniamo a noi! Chiamo,

squilla a vuoto per un sacco e scatta la segreteria. Non lascio messaggi perché

non mi sembrava sensato. "Mi richiameranno" ho scioccamente pensato.

Niente. I giorni passano e quel lavoro come impiegato specializzato in

contabilità cade nel dimenticatoio, concentrandomi su altri problemi quali la

borsa di studio che in due mesi e mezzo non era stata in grado di formulare una

banale risposta (ricevuta dopo innumerevoli solleciti) quale "la scuola da

lei scelta non è tra quelle sussidiate dal cantone, cordiali saluti".

Questo risponde anche alla vostra domanda sulla scuola, che a causa di ciò sono

costretta a non frequentare.

Eeeeh sì. (…) la Signora __________

dovrebbe prepensionarsi ed io in ufficio non ci torno, tantomeno a fare

contabilità, materia tra quelle menzionate sempre alla consulente come

"sfavorevole". La mia storia pecca totalmente di negligenza nella mia

gestione della posta e della contabilità personale ma questo la può dire lunga

su quale problema sto cercando di risolvere.” (cfr. doc. 8).

Con scritto del 6

ottobre 2023, la parte resistente ha, quindi, ritenuto necessario “approfondire

maggiormente” la “disponibilità sul mercato del lavoro” della

ricorrente, cui ha sottoposto le seguenti domande:

" (…)

·

Nel suo scritto del 03.10.2023 ha indicato di non

voler tornare a lavorare in ufficio in quanto le precedenti esperienze

professionali le hanno causato dei problemi di salute.

A tale

proposito le chiediamo di volerci indicare, se sussistono, delle restrizioni o

limitazioni mediche per attività lavorative in abiti amministrativi (Ufficio).

Voglia inoltre allegare la relativa documentazione medica che comprovi tali

restrizioni.

·

Siccome, sempre nel suo scritto del 03.10.2023 ha

indicato "io in ufficio non ci torno", voglia indicarci per quale

motivo nelle ricerche di lavoro dei mesi di giugno e luglio 2023 su 24 ricerche

di lavoro totali, ben 12 le ha svolte come impiegata in Ufficio (con mansioni

da impiegata di back office, impiegata amministrativa, impiegata amministrativa

nel settore immobiliare, impiegata ufficio acquisti, Junior assistent,

contabile junior, segretaria back office assistent).

Con osservazioni

del 12 ottobre 2023, RI 1 ha comunicato alla Sezione del lavoro che:

" (…)

1.

Ragioni personali mi hanno portato negli anni a prendere la decisione

di non rispondere a numeri privati (intesi anche di cellulare) che non conosco.

Sono della ferma opinione che i numeri di telefono chiamanti, quando si tratta

di uffici, assicurazioni, e tutto ciò che ha a che fare con me, hanno un

prefisso ben preciso che varia a dipendenza del genere di ufficio e della zona.

Se nel precedente

scritto non fosse stato chiaro, per questa posizione ammetto senza problemi che

il mio interesse non era particolarmente alto. Ma ho comunque fatto la mia

parte secondo me.

Ribadisco

il pensiero che a differenza di quelle che sono le mie ricerche ponderate,

questa non aveva a che fare nulla con le mie competenze né tantomeno con i miei

interessi e se vogliamo, anche i miei princìpi. Penso che dopo 5

"consulenze" un collocatore dovrebbe aver capito le esigenze del

disoccupato e non solo quelle del mercato del lavoro secondo i siti online.

Potrei

fare da aiuto contabile, fare registrazioni semplici dare avere ma non ho il

permesso di toccare bilanci ed altro.

2.

Contatterò le dottoresse __________, psichiatra psicoterapeuta presso

lo studio medico __________ a __________ e __________, capoclinica dell'unità

di chirurgia dell'ospedale __________, che dovrò rivedere a breve

rispettivamente per il solito appuntamento e per una nuova operazione, per cui

spero di riuscire entro il 16.

Non

escludo che anche questa volta potrei tardare nella consegna, a meno che non

voglia contattarle direttamente lei, anche se non mi sembra il caso. Non ho

nessun documento alla mano, sono sempre riuscita a spiegare la mia situazione a

parole e non credevo di dovermi far esonerare, sto solo cercando di uscire da

una situazione che sembra essere maledetta.

Le

faccio anche presente che l'URC ha agli atti tutti i certificati del caso, le

buste paga con dentro le malattie detratte che per me se vuole può richiedere,

anche perché le uniche due disoccupazioni fatte risalgono nello stesso termine

quadro, e osservando in ordine cronologico la documentazione può solo fare i

collegamenti necessari con tutta questa storia infinita che le sto raccontando.

(…)

Ultimo

punto ma non meno importante punta sul fatto che quando la consulente

dell'ufficio regionale di collocamento, con molteplici anni di esperienza alle

spalle spiega durante il primo e gli altri colloqui "lei deve cercare

ovunque, anche e soprattutto per l'ultima posizione occupata, nonostante voglia

dirigersi su altro", chiaramente lo si fa, per evitare anche di finire in

queste situazioni sgradevoli. Io ho SOLO dato delle clausole di cosa per me

fosse o meno favorevole. Ad esempio, no contabilità e no lavoro troppo

sedentario. Uno sportello come segretaria al 50 e il restante 50 come

cameriera, babysitter, aiuto domestico? Quelle sono le mie competenze ed è già

fattibile, ma avrei comunque fatto un colloquio prima.

Chiedo

umilmente perdono se mi sono permessa di avanzare addirittura pretese per un

posto di lavoro che tocca a me frequentare eventualmente per decenni. Nel caso

di un colloquio con un'azienda non avrei avuto problemi a specificare la mia

situazione, ed eventualmente se entrambi interessati trovare un'alternativa,

soprattutto perché ora come ora sarei dovuta essere a scuola almeno nella

misura del 50%. Ricordo ancora una volta che avevo un piano ben preciso per il

periodo di studio che sarebbe stato di 4 miseri mesi e le ricerche fatte erano

parte del ragionamento. Infatti questo mi aveva portato a inviare candidature

in posti anzitutto di settori diversi dagli ultimi in cui ho lavorato (o a

primo impatto più seri) e in misure inferiori al 100%.

Vero che

sono tenuta a cercare un posto a tempo pieno ma fare più lavori non mi ha mai

creato problemi e quasi lo preferirei, sempre in collegamento a quanto detto

sulla sedentarietà. Inoltre, la scelta non è che sia poi tanto variata, già

arrivare a 12 ricerche è un miracolo. E sono disposta a cambiare cantone. (…)

In

ufficio, io, non ci torno. Se non a condizioni favorevoli, decise da entrambi

in base alle mie esigenze e quelle del datore. Non voi. Da fuori, seduti sulle

vostre sedie ergonomiche e che il mercato del lavoro lo conoscete solo per

numeri e "termini per osservazioni". (…) Sulle lettere grigie suona

sempre come se fossimo noi poveri scemi i colpevoli, mai voi. Voi vi parate il

culo con le vostre "ambiguità", con le frasette da "secondo gli

articoli" preimpostate e del tutto impersonali. Zero empatia. Non esiste

capire la situazione del prossimo. lo pensavo veramente di sbrigarmela con una

simpatica lettera ironica e auto ironica pensando che addirittura dal mio

curriculum vitae si capisse che vita ho avuto fino ad oggi ma a quanto pare

pretendo veramente veramente troppo.” (cfr. doc. 10).

Con decisione del

23.

ottobre 2023, la Sezione del lavoro ha inflitto alla ricorrente una sanzione,

sospendendola dal diritto alle prestazioni LADI per 31 giorni sulla base delle

seguenti argomentazioni:

" Per il caso in oggetto dagli accertamenti svolti presso il datore di

lavoro è emerso che il posto vacante presso la ditta __________ prevedeva

mansioni di contabilità e reception, era a tempo pieno (40 ore settimanali) di

durata indeterminata, con uno stipendio di CHF 4'166.00.

Visto quanto precede, il

posto di lavoro in questione era senz'altro adeguato e conforme ai sensi dell'art.16

LADI ed il salario mensile lordo che avrebbe percepito le avrebbe peraltro

permesso di uscire definitivamente dalla disoccupazione riducendo in questo modo

il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione nonché migliorare

la sua situazione economica.

Le motivazioni addotte

dall’interessata non sono ritenute sufficienti a giustificare il suo modo di agire

che è assimilato al rifiuto di un'occupazione adeguata.

Infatti, anche se

all'interessata I'URC di __________ ha trasmesso l'assegnazione ad un poso di

lavoro mentre beneficiava di giorni esenti dall'obbligo di controllo, ella

avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con il datore di lavoro il giorno

successivo al suo ritorno dalle vacanze e non 10 giorni dopo come ha fatto,

violando peraltro le istruzioni dell'URC sulle modalità di candidatura. Infatti,

se da un lato durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo, un assicurato

non deve esser idoneo al collocamento, non è obbligato a svolgere ricerche di

lavoro e può astenersi dal dare seguito alle assegnazioni, dall'altro in caso

di assegnazioni di lavoro durante tali giorni, egli dovrà postulare per il

posto di lavoro assegnato al termine dei giorni esenti dall'obbligo di

controllo, non potendo partire dal principio che il posto è già stato occupato

(cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ginevra,

Zurigo, Basilea 2019, N. 297 e riferimento ivi citato).

L'aspirazione dell'assicurata

di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché

comprensibile, non può tuttavia essere tutelata, considerato che l'impiego

offerto adempie i presupposti dell'art. 16 LADI e non può pertanto essere

tenuto conto di tale aspetto nell'ambito dell'adeguatezza dell'occupazione

offerta.

Ritenuto il dovere di ridurre

il danno previsto dall'art. 17 LADI, come detto sopra, l'assicurata rientrata

dalle vacanze avrebbe dovuto contattare immediatamente il datore di lavoro o

perlomeno informarsi presso la consulente del personale di riferimento su come

avrebbe dovuto procedere, visti i giorni trascorsi dall'assegnazione.

Contattando 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze ha corso il rischio che

il posto di lavoro venisse occupato da un altro candidato e tale comportamento

è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. Il fatto che ha aperto la

corrispondenza 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze non le è di ausilio

e rappresenta un comportamento negligente da parte sua, del quale deve

sopportarne le conseguenze.

Visto quanto sopra, lo

scrivente Ufficio decide che la signora RI 1 debba essere sospesa, per un

determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Di regola, il rifiuto di un'occupazione

adeguata della durata indeterminata è, considerato una negligenza di colpa

grave, la quale per la prima volta, prevede una sospensione che va dai 31 ai 45

giorni. Per il caso in oggetto è ritenuta pertanto adeguata e proporzionata una

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 31 giorni.

Infine, visto il tenore

inutilmente polemico, ironico e talvolta offensivo utilizzato dalla signora RI

1.

in diversi passaggi contenuti nelle risposte agli accertamenti svolti nel

corso dell'istruttoria, l'amministrazione l'avverte che futuri atti indirizzati

allo scrivente Ufficio, formulati in modo sconveniente, saranno rinviati al

mittente con l'invito a rifarli entro un termine adeguato, sotto comminatoria

che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili” (cfr.

doc. 12).

Con opposizione del

25.

ottobre 2023, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei suoi

confornti, facendo valere, in particolare che:

-

vi sarebbero delle

incongruenze in merito al guadagno assicurato e di non aver mai percepito fr.

4'113.-;

-

la Sezione del lavoro non

ha “neanche atteso che vedessi la mia terapeuta per valutare di segnalare i

miei problemi nero su bianco”;

-

“il posto non è stato

da me rifiutato. Ho detto solo che l’interesse era poco e che a fine settembre,

inizio ottobre io avrei dovuto iniziare un percorso scolastico che andava a

contraddirsi col posto proposte, levandomi finalmente sto peso di essere

disoccupata”;

-

“Sì, ho detto alla

consulente e lo ripeto anche qua, non avrei accettato un posto se questo andava

a minare il mio cambio di stile di vita, di nuova la mia salute, e la scuola. E

ancora, lo ripeto, quello per la __________ non era adatto a me.”;

-

“il mio CV non menziona

l’essere specializzata in contabilità. Segna che io abbia fatto da aiuto

contabile, ma questo non significa che io sia contabile. Cos’altro ha evinto

dal mio CV, per intendere che la contabilità fosse la mia materia? Formazione

accademica? L’aver frequentato la __________? Ripeto anche questo, quella

scuola è inutile come la sabbia nei pantaloni. Il livello di contabilità e

tutto il resto con cui si esce da quella scuola non è che basilare. Tanto da

non permettere l’ingresso in altre scuole se non con un diploma aggiuntivo o la

maturità (…) quindi non è una preparazione accademica.”;

-

““Qualsiasi occupazione

adeguata”. Adeguata solo secondo la LADI 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 ma non secondo

buon senso. Di seguito però le dico i miei motivi più che validi per cui non

era adeguata, tralasciando la salute psicofisica da parte, ancora una volta.

·

La mia formazione non

era adeguata al contesto;

·

l’obbligo di contatto è

arrivato mentre ero in ferie;

·

è reato procrastinare?

Dovrei andare in polizia ad autodenunciarmi allora, per non aver aperto la

posta i primi 10 giorni in cui sono tornata? Non sono ironica, chiedo sul

serio;

·

in sei mesi la

spettabilissima consulente è riuscita a trovarmi solo questo lavoro? (…);

·

il lavoro era a tempo

pieno, indeterminato, segnalato a fine agosto, un mese prima di iniziare la

scuola, quando il mio percorso era ancora chiaro in testa.”;

-

“ancora prima di

entrarci in disoccupazione, sapevo già cosa fare. I miei datori, lo sapevano e

sono stati comprensivi. Avevo già pagato l’iscrizione di 700 franchi mangiando

riso col tonno per un mese. (…) se la borsa di studio mi avesse avvertito prima

avrei avuto margine di capire cosa fare e trovare un posto adeguato (…) ora sto

rivalutando per febbraio, dato che la scuola a causa della disdetta tardiva vuole

il 50% della retta (…)” (cfr.doc. 13).

Su richiesta della

Sezione del lavoro, il 20 novembre 2023 RI 1 ha completato il proprio gravame

con argomentazioni sostanzialmente analoghe alle precedenti, rilevando che 31

giorni di sanzione “mi sembrano esagerati per aver solo rimandato la posta

di qualche giorno. Tutto il resto è stata una malaugurata coincidenza”

(cfr. doc. 16).

Con la decisione su

opposizione del 20 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr.

supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc.

18).

Giova rilevare che

agli atti figura, innanzitutto e come in parte anticipato, il modulo “azioni

di reinserimento” sottoscritto dalla ricorrente. In particolare, se sin dal

primo colloquio, avvenuto il 30 maggio 2023, emerge che RI 1 avesse problemi di

salute che ne hanno comportato un’inabilità dal 3 al 31 maggio, alla ricorrente

è stato poi chiesto di presentare un “ulteriore certificato medico di

inabilità lavorativa” che indicasse “se caso quali attività sono da

evitare”.

Nulla figura però

essere stato trasmesso in tal senso, men che meno in sede di opposizione o

ricorsuale.

Sin dal 30 maggio

2023, RI 1 aveva comunicato alla propria consulente di essersi “iscritta

presso una scuola a __________, la __________, da settembre, serale ma in

presenza”.

Nulla emerge, per

contro, nel senso di quanto preteso dalla ricorrente circa il fatto ch’ella

avrebbe sempre riferito alla propria consulente di non volersi più dedicare, in

buona sostanza, al lavoro d’ufficio.

In occasione del

secondo colloquio presso l’URC, tenutosi il 17 luglio 2023, l’assicurata

avrebbe dichiarato che le sarebbe stato possibile seguire le lezioni di __________

anche da remoto, motivo per il quale aveva dichiarato che “non ha intenzione

di trasferirsi”. Ella ha precisato di aver richiesto una borsa di studio,

per la quale ancora non aveva ricevuto un riscontro, e di non essere “intenzionata

a lasciare la scuola in caso reperisse un’occupazione adeguata”. “La sua

intenzione è comunque di chiudere la disoccupazione”, ha precisato

contestualmente la consulente (cfr. doc. 19).

Per quanto concerne

il colloquio del 15 settembre 2023, invece, già si è detto (cfr. supra).

Merita, poi, di

essere sottolineato il fatto che le ricerche di lavoro effettuate dalla

ricorrente concernono (oltre ad impieghi come cameriera) in gran parte

posizioni in qualità di impiegata amministrativa, segretaria, back office e

front desk (cfr. doc. 11).

Il TCA rileva, poi,

che dal curriculum vitae prodotto da RI 1 in sede ricorsuale, differente da

quello precedentemente versato agli atti e trasmesso dall’amministrazione alla __________,

risulta che, in qualità di “aiuto contabile”, la ricorrente si è

occupata di:

" (…)

-

Registrazioni contabili per azienda e tenuta

contabilità di persone fisiche con attività indipendenti;

-

gestione fatture in entrata e uscita;

-

controllo debitori e creditori;

-

gestione cassa interna;

-

inventario,

-

preparazione dichiarazioni fiscali persone fisiche

(cfr. all. B a doc. I).

Infine, dagli atti

risulta che con decisione del 30 gennaio 2024, ad RI 1 è stato negato il

diritto alle indennità di disoccupazione da questa nuovamente richieste a decorrere

dal 3 gennaio 2024 poiché “durante il termine quadro per il periodo di

contribuzione dal 3 gennaio 2022 al 2 gennaio 2024, può dimostrare di avere

svolto un’attività soggetta a contribuzione solo per 11 mesi e 17 giorni”

(cfr. doc. 21) e che la ricorrente ha, poi, reperito un’occupazione dal 16

marzo al 15 giugno 2024 presso __________ (cfr. doc. 22).

2.10

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’assicurata,

a settembre 2023, non ha espressamente rifiutato l’impiego presso __________,

ma si è messa nelle condizioni di non conoscere il potenziale datore di lavoro,

né di farsi a sua volta conoscere e ricevere quindi una concreta proposta di

impiego.

Quanto precede in

ragione del fatto che, rientrata dalle annunciate ferie in __________, RI 1 ha

immotivatamente atteso, mentre era soggetta agli obblighi di controllo, dieci giorni

per aprire la corrispondenza e prendere atto dell’assegnazione ad un posto di

lavoro intimatale il 24 agosto dell’URC.

Successivamente, e

meglio il giorno dopo, ha poi disatteso le chiare istruzioni che le imponevano

di trasmettere la propria candidatura ed i necessari documenti alla __________

via mail.

Ella ha fatto una

singola telefonata al potenziale datore di lavoro, l’11 settembre alle ore

13:33. Dapprima, alla segreteria la ricorrente non ha lasciato alcun messaggio

“perché non mi sembrava sensato”, e poi, contrariamente a quanto RI 1 ha

preteso e come emerge, invece, dallo screenshot versato agli atti dalla __________,

quattro minuti più tardi, è stata richiamata dalla società, ma ha deciso di non

rispondere, né di richiamare, dimostrando, in tal modo, scarsissimo interesse

(peraltro poi ribadito a chiare lettere dall’assicurata medesima) per quella

posizione. La mancaza di interesse per l’occupazione in questione è stata poi

più vole ribadita dall’assicurata (cfr. consid. 2.9.).

Quanto alla

posizione oggetto dell’assegnazione, questa Corte rileva, che - al di là delle

preferenze della ricorrente, che ha fatto valere di aver comunicato di non

volere più svolgere dei lavori d’ufficio, allorquando d’un lato, nulla emerge

circa una simile indicazione dai moduli (sottoscritti dall’assicurata) relativi

colloqui presso l’URC, e, d’altro lato, ella ha fatto ricerche di lavoro

ripetute per posizioni di questo tipo - sin dal descrittivo della posizione

ricercata dalla __________, trasmesso alla ricorrente dall’URC, era chiaro che

si trattava di un posto destinato ad un impiegato di commercio AFC, com’è il

caso di RI 1.

Le mansioni ch’ella

avrebbe dovuto svolgere, per di più, sono in linea non solamente con la

formazione acquisita, ma con la precedente esperienza lavorativa della

ricorrente ed ancor di più con le conoscenze vantate da RI 1 nel curriculum

vitae trasmesso in sede ricorsuale. Il confronto tra le mansioni ricercate

dalla __________ e quelle svolte dalla ricorrente, non lascia spazio a dubbi,

laddove, per esempio:

-

__________ cercava un addetto alle “registrazioni

contabili in generale, clienti e fornitori” e RI 1 indica nel proprio

curriculum “Registrazioni contabili per azienda e tenuta contabilità di

persone fisiche con attività indipendenti”;

-

__________ cercava un addetto a “registrazione

incassi e pagamenti, transazioni bancarie e piccola cassa”, rispettivamente,

“riconciliazione contabile” (operazione che sostanzialmente consiste

nella verifica delle voci presenti nei conti bancari/delle registrazioni

contabile) e la ricorrente offre “gestione fatture in entrata e uscita”

e “gestione cassa interna” (cfr. supra consid. 2.9.).

Del resto, è stata la stessa __________

a far valere che “Sulla base del CV allegato alla

comunicazione ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in

contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente

in linea con la posizione” (cfr. supra consid. 2.9.).

Cosa si intendesse per “accademica” risultava, peraltro, evidente, da un

lato, alla luce del fatto che tale indicazione risulta accostata alla

precisazione “in contabilità” nonché all’ “esperienza quale aiuto

contabile”, ciò che di tutta evidenza non corrisponde ad una preparazione

universitaria. D’altro lato, nell’assegnazioneera chiaramente indicato qual’era

il requisito formativo richiesto: l’AFC quale impiegato di commercio.

Dal profilo della

formazione della ricorrente, l’impiego assegnato ad RI 1 era, quindi, adeguato.

Del

resto, ed in ogni caso, l’insorgente, se avesse nutrito dei dubbi in proposito

alle proprie competenze, avrebbe potuto acclarare tali punti interpellando l’URC

prima di sottoscrivere un contratto di lavoro. Ciò non le impediva comunque di

manifestare chiaramente al potenziale datore di lavoro perlomeno il proprio

interesse per l’occupazione.

Nonostante fosse,

quindi, adeguatamente formata per la posizione ricercata, rispettivamente,

malgrado vanti un’esperienza in campo contabile, che ha puntualmente indicato

nel proprio curriculum vitae, RI 1 non ha, di fatto, dato seguito

all’assegnazione di un posto di lavoro presso __________ che era conforme alle

ricerche di lavoro della ricorrente anche dal profilo del tipo di occupazione

(a tempo pieno) e degli orari.

Per

quanto attiene all’obiezione della ricorrente secondo cui ella ad ottobre

avrebbe in ogni caso lasciato un’eventuale occupazione reperita in favore della

frequenza di una scuola a __________, giova rilevare che dagli atti risulta che

la frequenza dell’istituto in questione, in __________, ancora in data 15

settembre 2023, e meglio quando ha presenziato ad uno dei colloqui presso

l’URC, era subordinata ad una decisione positiva da parte dell’Ufficio

dell’aiuto allo studio. Al momento in cui, rientrata dalle ferie, non ha dato

seguito all’assegnazione del posto di lavoro segnalatole, quindi, ella non

aveva la certezza che di lì a breve avrebbe fatto altro.

Con riferimento alla reticenza

mostrata e comunicata dalla ricorrente alla Sezione del lavoro circa il fatto,

più volte ribadito (cfr. supra consid. 2.9.) di non volere, in poche parole,

tornare a lavorare davanti ad un PC, in ufficio, il TCA rileva che in virtù

dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi

occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF

8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018

consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la

loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo

per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).

In conclusione, rinunciando a

trasmettere nei modi e nei tempi indicati, quindi appena rientrata dalle ferie,

la propria candidatura, nonché ad esternare tempestivamente e

senza indugio la propria intenzione ad accettare un possibile impiego presso __________,

RI 1 ha vanificato ogni possibilità di essere assunta a fronte di un

annuncio per un posto di lavoro che era a tempo indeterminato, con entrata in

funzione immediata ed oltremodo concreto, tant’è che alla società è, poi,

bastato poco tempo per assumere un altro assistente (cfr. supra consid. 2.9.).

È quindi per la

mancanza di interesse della candidata e qui ricorrente (che ha poi trovato una

nuova occupazione, a tempo determinato, solamente oltre cinque mesi più tardi,

quando aveva esaurito il diritto alle prestazioni LADI) che non si è giunti,

con __________, alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro.

Stante quanto

indicato, giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi

dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non

rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio

che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso

ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di

lavoro (cfr. supra consid. 2.2. e 2.7.).

In proposito cfr. STCA

38.2023.63

del 29 gennaio 2024; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al Tribunale Federale è stato dichiarato inammissibile

con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già menzionata; STCA 38.2019.23 del

16.

ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.; STCA

38.2020.18

del 1° settembre 2020.

2.11

Da

quanto sopra discende che con il suo comportamento l’assicurata ha di fatto

dimostrato di non avere avuto una sufficiente interesse a concludere un

contratto di lavoro con __________, com’ella ha del resto poi confermato a più

riprese.

RI

1.

avrebbe, invece, dovuto manifestarlo anche se l’occupazione non corrispondeva

pienamente alle sue aspettative in virtù, come visto, del suo obbligo di

ridurre il danno.

D’altra

parte, e come visto, l’occupazione proposta non era inadeguata

dal profilo delle capacità dell’assicurata giusta l’art. 16 lett. b LADI (cfr.

supra consid. 2.3. e 2.10.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.).

La potenziale datrice di lavoro

ha, d’altronde e come visto, affermato che il profilo della ricorrente era

conforme alla posizione di lavoro ricercata e che il profilo personale della

ricorrente sarebbe stato valutato in sede di colloquio (cfr. supra consid.

2.9.).

La ricorrente, avendo quindi

rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal diritto

all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.12

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (31 giorni di penalità), questo

Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (punto D79 della Prassi

LADI ID; cfr. supra consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di

un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

In

concreto non esistono elementi atti a qualificare il comportamento di RI 1,

come visto parificabile alla mancata accettazione dell’impiego, non come colpa

grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid.

2.4., 2.6.-2.8.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicata

in SVR 2023 ALV N. 21 e riprodotta in esteso al consid. 2.7.); DTF 130 V

125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.; STF

8C_7/2012 del 4 aprile 2012).

La

sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata

alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre

2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.:

sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata

che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021,

il cui ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile

con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e

2.10.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).

In

concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.

3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020,

8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr.

3.

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

2.13

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 20 dicembre 2023 deve essere confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica

e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto,

trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16

gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;

STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile

2022.

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti