38.2024.8
Assicurata rettamente sospesa per 31 gg dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere, di fatto, riufiutato un'occupazione assegnatale per la quale la sua formazione si rivelava idonea, che era in concreto a tempo pieno ed indeterminato. Mancanza di interesse
29 aprile 2024Italiano80 min
di ridurre il danno incombentegli è il comportamento dell’assicurato che in concreto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2024.8
CL/gm
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2023 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 20
dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del
23 ottobre 2023 (cfr. doc. 12) con la quale RI 1 è stata sospesa per 31 giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato “senza un
valido motivo, l’occupazione assegnatale dall’URC il 24 agosto 2023, come
impiegata specializzata in contabilità, presso la __________, a tempo pieno, di
durata indeterminata e libera da subito” (cfr. all. 1 a doc. III).
In particolare, nel proprio
provvedimento del 20 dicembre 2023, l’amministrazione ha, dapprima, rilevato
quanto segue:
" (…) La
signora RI 1 ha usufruito di giorni esenti dall’obbligo di controllo dal 21
agosto al 31 agosto 2023.
Il 24 agosto 2023 alla signora RI 1 è stato
assegnato un posto di lavoro presso l’azienda __________, libero da subito, a
tempo pieno, di durata indeterminata come impiegata specializzata in
contabilità. Sul precitato documento era precisata la modalità di candidatura,
ovvero inviando i documenti di candidatura tramite posta elettronica.
Mediante il formulario esito della
candidatura ad un posto di lavoro compilato dal datore di lavoro il 31 agosto
2023, il signor __________ della __________ ha indicato che “La candidata
non ha mai preso contatto con noi”. Dal canto suo l’assicurata il 15
settembre 2023, con il formulario esito dell’assegnazione ad un posto di
lavoro, ha riferito di non essere stata assunta in quanto avrebbe “telefonato
ma non ho ricevuto risposta, né richiamato” (…)”.
La Sezione del lavoro ha poi stabilito
che:
" (…) il
comportamento della signora RI 1, che non ha contattato immediatamente il
datore di lavoro al suo rientro dalle vacanze è assimilabile al rifiuto di
un’occupazione adeguata. (…) L’assicurata, rientrata dalle vacanze avrebbe
dovuto controllare la posta, considerato che ella, controllando la
disoccupazione, di regola, deva poter essere contattata entro 1 giorno dal
servizio competente (art. 21 cpv. 1 OADI). Pertanto, al termine delle vacanze
avrebbe dovuto controllare subito la posta, dovendosi rendere reperibile per
l’URC entro 1 giorno. Non avendolo fatto ella con il suo comportamento (non
controllando la posta e di conseguenza non contattando immediatamente il datore
di lavoro) ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato
diversamente (…).
Riguardo al fatto che l’assicurata riteneva
di non avere le competenze per svolgere il lavoro, non merita tutela
considerato che il datore di lavoro con le risposte del 3 ottobre 2023, ha
affermato che vista la formazione e l’esperienza della medesima come aiuto
contabile, ella era “potenzialmente in linea con la posizione. Il profilo
personale sarebbe stato approfondito in sede di colloquio”.
Inoltre (…) non è peraltro determinante il
fatto che il potenziale datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato
l’assunzione per altri motivi, costituendo il comportamento dell’assicurata una
concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro (cfr. STF
8C_487/2007 consid. 4.1. e 4.2.).
Il desiderio dell’assicurata di reperire un
lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non
può tuttavia essere tutelato, considerato che l’impiego offerto adempie i
presupposti dell’art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale
aspetto nell’ambito dell’adeguatezza dell’occupazione offerta.
6. In merito alla durata della sospensione
si precisa che, in genere, un rifiuto d’impiego è considerato una colpa grave
(art. 45 cpv. 4 lett. b OADI). Per prassi l’amministrazione, in questi casi, infligge
una sospensione di 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
All’assicurata è stata inflitta una sospensione di 31 giorni e dunque al di
sotto della prassi prevista dall’UG” (cfr. all. a doc. III).
1.2. Contro la decisione su opposizione
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo, in particolare,
valere quanto segue:
"
(…) Non ho mai chiesto che venissero ritirati tutti i giorni di
sospensione ma (…) io continuo a non essere d’accordo sulla colpa grave e su
tanti altri “art” e “cpv”. (…) Il mio problema non sono le persone, ma chi non
sa fare il suo lavoro con una certa morale e dignità. Io mi ritrovo disoccupata
ma ci metto la mano sul fuoco che farei un lavoro migliore della metà di chi ha
un posto in Cantone. (…)
Siamo in migliaia a chiedere di rivedere queste cavolo di leggi
scritto nell’83 quando il TOTALE dei disoccupati ticinesi era di 1'953 persone.
(…) In vacanza arriva un’assegnazione di un posto di lavoro per
un’azienda discutibile già solo da come si presentava online.
Specifico ancora una volta che avevo già la data di inizio della
scuola. Io era già pronta a uscire dalla disoccupazione, non avrei mollato
tutto per un lavoro di quel genere. Questo non è “un rifiuto di un’occupazione
adeguata”, questo è voler rovinare il futuro a qualcuno. Avrei mollato tutto
per un lavoro che fosse adatto alle mie competenze, con un salario adeguato,
con dei compiti e delle mansioni adatti al mio modo di lavorare, e che fosse
più allettante di una scuola alberghiera privata con un diploma simile al mio
ma con un valore più alto, rapporto a ciò che avrei dovuto fare.
Allego alla presente anche il mio CV (…) e capirete voi stessi che
sulla base delle mie competenze, non sono specializzata in contabilità. Sono
un’ottima centralinista, segretaria assistente. Sono competente in ciò che
faccio e ho sempre detto alla mia consulente che non avrei accettato lavoro,
anche se ben pagati, che però vanno a minare le conoscenze e ridurre la
possibilità di carriera. Purtroppo io e la contabilità non siamo mai andate
d’accordo. È anche questo motivo di sospensione? Non credo dato che, sempre
alla consulente, dissi che AVREI preferito un lavoro che avesse meno a che fare
con la contabilità e più con mansioni simili al lavoro svolto presso __________.
(…)
Vero anche che le mie competenze contabili sarebbe state
eventualmente valutate in sede di colloquio, ma questo non cambia il fatto che
la notifica mi è arrivata esclusivamente per posta, durante le ferie, e
soprattutto non l’ultimo giorno di ferie, ma quando mancava ancora una
settimana al rientro escludendo la domenica.
In seguito il posto è stato assegnato già ad inizio settembre per
l’11 settembre come data di inizio. Io tutto questo continuo tutt’ora a
trovarlo assurdo. Mi fosse stata inviata in cc un’e-mail avrei alzato le mani
ma qua stiamo esagerando. Capisco i 5 giorni per capriccio così imparo a non
aprire la posta al rientro, ma mettermi della situazione di avere indietro
affitto, tasse, telefono e tutto il resto perché tutto quello che viene fatto è
consultare un sito cercando per parole.
Aggiungo, Job room non è altro che un sistema utile a chi fa il
consulente, non a noi che cerchiamo lavoro.
Il mio “prima possibile” era ben definito. Secondo quell’altro
adorabile articolo (16-17) se non erro che recita “l’assicurato deve fare tutto
quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la
disoccupazione" era in linea. Non so in che lingua dirlo ma avevo già l’iscrizione
pagata, avevo già un periodo di inizio. Non ancora la data ma si sapeva già che
sarebbe iniziata tra settembre e ottobre. Era però chiaro che nel momento in
cui avrei iniziato la scuola, avrei chiuso la disoccupazione, o, in caso di
rifiuto della borsa di studio, valutato la percentuale. Non avendo mami e papi,
non riuscendo mai a risparmiare guadagnando massimo 3'000.- e dovendo badare da
sola a me stessa, sinceramente non ci ho visto nulla di assurdo nel percepire
la disoccupazione per trovare un lavoro estivo con cui mettere qualcosa da
parte in vista degli studi. La volta prima che usufruii del servizio di
disoccupazione, in tre mesi mi sono trovata un posto in __________ da sola, con
le mie competenze. Il contratto era determinato ma io ho chiuso direttamente il
tutto, sicura delle mie capacità. Da quattro mesi sono rimasta un anno. E non
grazie all'assegnazione di un posto di lavoro. Non capisco cosa non sia chiaro
e cosa di tutta questa situazione cozza con gli articoli menzionati. Facile
avere le paginone piene di articoli "interpretabili”. lo ho sempre avuto a
mente la LADI, so come aprire una pagina internet e cercare informazioni, per
fortuna. (…) Sta di fatto che poi torno dalle ferie e succede quanto poi è
successo, per mia negligenza sì, ma anche per accanimento.
Le ricerche sono pure arrivate in ritardo quel mese, proprio
perché emotivamente ero del tutto instabile ed ho gestito male il tutto. Ho
cercato durante il colloquio successivo di spiegare che c'è stata confusione,
con la totale tranquillità di chi sa di aver fatto un errore ma che sta già
rimediando. La faccia della consulente era già "si, certo. Il famoso cane
che mangia i compiti”.
Che questo basti o meno, io ho utilizzato la sincerità per uscire
da questa situazione fin dal principio. Ho ammesso e ammetto di aver sbagliato
e oggi mi ritrovo con un totale di due stipendi in meno perché la signora in
questione si è divertita anche a schiacciare sui miei tasti dolenti, nonostante
io stessi cercando di fare del mio meglio per migliorare la mia situazione. Tra marzo e settembre : J'ai amélioré mon français, écrit et parlé, en
autodidacte. Je pense que je suis passé d'un niveau A1 à un A2. Gli
accenti lo ammetto me li ha corretti Word.
Visto l'imminente inizio della scuola a __________, non mi
aspettavo sicuramente l'assegnazione (ricordiamo, entro 24 ore, mentre ero in
ferie per la prima volta in tutto l'anno) ad un posto al 100% indeterminato a
partire da immediatamente. lo continuo a non capire proprio il senso di tutto
questo.
Non dico di essere speciale e di poter eludere le leggi ma la mia
situazione era chiara fin a quando all'__________ non mi hanno rinnovato il
contratto solo ed esclusivamente perché volevo e dovevo studiare. Per me, per
il mio futuro e per le mie tasche. Il mio allora capo (il Signor __________ per
cui nutro profonda stima tutt'oggi), mi ha congedata quasi con tristezza. Lo
cito solo perché so di aver fatto un buon lavoro. Ero e sono determinata. (…)
Lavorare per un'azienda che tratta plastiche e petrolio per me è
l’equivalente di mettermi alla mercé di signori di mezza età con una vita
matrimoniale spenta.
Purtroppo non riesco a fare a meno del sarcasmo, tutto questo mi
sembra un circo ed ora sto pregando che almeno il tribunale cantonale delle
assicurazioni non sia parte di questo circo. (…)
A quest'ora oggi avrei dato gli esami, fra un mese/due sarei stata
su un volo __________ a servire anche voi.
Sono ovviamente pronta a sostenere tutto quanto detto con prove e
mezzi vari, e se necessario con un incontro individuale di persona. (…)” (cfr.
doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28 febbraio
2023, la Sezione del lavoro si riconferma nella propria decisione su
opposizione, propone di respingere il ricorso ed osserva che, sostanzialmente,
in sede ricorsuale RI 1 “ribadisce (…) quanto indicato nei suoi precedenti
scritti (…) e non porta dunque argomenti nuovi”. L’amministrazione rileva,
in particolare, quanto segue:
"
(…) l’inizio della scuola non era certo, ma esso dipendeva dall’esito
della decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio, come peraltro dichiarato
dall’assicurata stessa in occasione del colloquio di consulenza del 15
settembre 2023 (…). Non essendo stata accolta la domanda volta all’ottenimento
della borsa di studio, la signora RI 1 ha dunque rinunciato ad iniziare la
formazione. Vista l’incertezza dell’ottenimento della borsa di studio,
l’insorgente, in ossequio all’obbligo di diminuire il danno causato
all’assicurazione contro la disoccupazione (art. 17 LADI), avrebbe dovuto senza
indugio accettare l’occupazione assegnata. In merito all’affermazione relativa
al fatto ch’ella non aveva le competenze contabili corrispondenti ai requisiti
richiesti dal potenziale datore di lavoro, si ribadisce che essa non merita
tutela in quanto il datore di lavoro ha asserito che l’assicurata possedendo
“una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto
contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione”. Di
conseguenza, l’occupazione proposta non era inadeguata dal profilo delle
capacità della ricorrente conformemente all’art. 16 lett. b LADI (per un caso
analogo: cfr. STCA del 29 gennaio 2024, inc. 38.2023.63 consid. 2.11 e
riferimenti ivi citati non ancora cresciuta in giudicato)” (cfr. doc. VI).
1.4. Con replica del 4 marzo 2024, la
ricorrente osserva quanto segue:
"
(…) gli allegati raccontano la storia parallela a questa che è la richiesta
di aiuto allo studio. Anche lì una barzelletta. (…) Ad agosto/settembre quando
ho ricevuto il primo no dalla borsa di studio mi sono subito mobilitata per
trovare una soluzione con quello che avevo. Mio padre si era dichiarato
disposto eventualmente ad aiutarmi anch’esso con le sue disponibilità, che non
erano chissà che ma essendo un ex tossicodipendente assente per tutta la mia
adolescenza, causa dei problemi economici di mia madre e poi miei, cerca da
dieci anni di recuperare come può. Ed io sono stata ben disposta ad accettare.
Inizio a fare due
calcoli e come vede, avevo la possibilità di pagare in rate (cosa che con la
borsa di studio non avrei fatto, chiaramente) e ho deciso sia per un ricorso
contro la decisione dell’ufficio aiuto allo studio, sia di continuare
nonostante tutto su questa strada, che ormai era già stata decisa a gennaio
2023.
(…) Inoltre la mia
“rinuncia” (che è in realtà una posticipazione dell’iscrizione a febbraio 2024)
è avvenuta solo in un secondo momento, quando ho capito che questa situazione
non si sarebbe risolta molto facilmente.
Come già ho detto
molteplici volte, in ufficio non ci volevo tornare eppure, eccoci ad oggi, che
ho dovuto di nuovo chinare la testa per non dire tutta la schiena. FINALMENTE
l’Ufficio regionale di collocamento fa il suo lavoro e grazie al nuovo
consulente troviamo diverse “assegnazioni” interessanti, inerenti le mie
competenze. Mi impegno e mando una candidatura fatta bene per __________, il
sindacato. Mi chiamano, fissiamo un colloquio, due ore dopo di esso mi hanno
telefonata per comunicarmi la mia assunzione. Sono in gamba ed ho sempre saputo
di esserlo.” (cfr. doc. VIII)
1.5. In sede di duplica (trasmessa per
conoscenza alla ricorrente il 9 aprile 2024; cfr. doc. XI), la Sezione del
lavoro si è riconfermata in quanto già indicato nella propria risposta di causa
(cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha sospeso
l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del
comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante presso __________,
a mente dell’amministrazione parificabile al rifiuto di un'occupazione
adeguata.
2.2. In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI
il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in
vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della
privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato
l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella
lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del
Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che
"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce
poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, l’Alta Corte
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato
e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)
e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000,
pag. 60).
Tale giurisprudenza è stata
precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
2.4. La costante giurisprudenza federale
parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005;
SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
La nostra Massima istanza, in una
sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
In una sentenza C 83/02 del 12
marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale
principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere
considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale
l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il Tribunale federale ha
applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato
una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito
abbandonata.
In un giudizio STF
8C_487/2007 del 23 novembre 2007, l’Alta Corte, nel caso di un assicurato che,
addormentatosi, non si era poi presentato al colloquio relativo ad un impiego
assegnatogli e che era stato sanzionato con una sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione per avere contribuito alla mancata conclusione di
un contratto di lavoro, ha confermato che determinante in ragione dell’obbligo
di ridurre il danno incombentegli è il comportamento dell’assicurato che in concreto
ha pregiudicato una sua possibile assunzione e questo a prescindere dalle
valutazioni da parte dell’eventuale datore di lavoro, e meglio come segue:
"
4.2 Sämtliche Einwendungen
des Beschwerdeführers vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
Er macht geltend, ob ihn die Firma Y.________
überhaupt eingestellt hätte, hänge nicht nur von seinem persönlichen Erscheinen
ab. Im Vordergrund stehe bei einer Selektion bekanntlich die Eignung, die ihm
bei einem späteren Bewerbungsgespräch für die gleiche Stelle bei einer anderen
Filiale der Firma Y.________ abgesprochen worden sei. Diese Frage ist indessen
nicht entscheidend. Denn für die Erfüllung des Einstellungstatbestandes reicht
es aus, dass der Beschwerdeführer durch sein Verhalten (Verschlafen) mitursächlich
dazu beigetragen hat, dass es nicht zum Abschluss eines Arbeitsvertrages kam
(in BGE 130 V 125 nicht veröffentlichte E. 1, zitiert in SVR 2004 ALV Nr. 11 S.
31, C 162/02; ARV 1999 Nr. 33 S. 193 E. 2; vgl. auch Urteil C 181/00 vom 12.
März 2001, E. 2b). Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Versicherte aus
dem Argument, die Firma Y.________ habe keine Terminverschiebung gewähren
wollen, obwohl er ihr 20 Minuten vor dem vereinbarten Bewerbungstermin
telefonisch mitgeteilt habe, er könne diesen nicht einhalten.
Nicht
gefolgt werden kann dem Vorbringen des Versicherten, die vorinstanzliche
Feststellung, er sei mit dem Nichterscheinen zum Vorstellungsgespräch seiner
Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen, sei willkürlich, da sie seine
übrigen Anstrengungen zur Schadenminderung durch Erzielung von
Zwischenverdienst seit November 2005 missachte.
Weiter
wendet der Versicherte ein, es habe sich um ein einmaliges Missgeschick
gehandelt, weshalb es ihm nicht als schweres Verschulden angelastet werden
könne. Er habe vor und nach dem "verpatzten" Bewerbungsgespräch
sämtliche Kontrollvorschriften und Weisungen der zuständigen Amtsstelle
ordentlich befolgt. Wenn schon wäre ein leichtes Verschulden anzunehmen und die
Einstellungsdauer entsprechend zu reduzieren. Dieser Einwand ist nicht
stichhaltig. Entgegen der Auffassung des Versicherten kann in der
Einstellungsdauer von 36 Tagen weder eine Ermessensüberschreitung noch eine
Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erblickt werden (vgl. E.
3.2 hievor). Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann er aus dem Urteil C 207/05
vom 31. Oktober 2006, in dem eine Einstellungsdauer von 31 Tagen (schweres
Verschulden) gegenüber einem Versicherten ausgesprochen wurde, der vom
Arbeitgeber entlassen worden war, weil er trotz dreier schriftlichen Mahnungen
mehrmals zu spät zur Arbeit erschienen war. Aus diesem Urteil kann nicht
geschlossen werden, das einmalige Verschlafen des Beschwerdeführers dürfe nicht
als schweres Verschulden taxiert werden.” (consid.
4.2.).
In una sentenza
8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicata in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg., il
Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una
sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi
precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo
potenziale datore di lavoro può pretendere che un assicurato gli consegni della
documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di
lavoro.
Il Tribunale
federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente
negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio
di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le
possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non
intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si
accontenterebbe di un salario più basso.
Nel caso che era
chiamato a giudicare l’Alta Corte ha infine rinviato la causa al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque
accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto in quanto era
comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
La nostra Massima
istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle
assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva
annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei
confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni
di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il Tribunale federale ha osservato
che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di
trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di
prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.
In una
sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando
inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui
è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per
avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente
un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato
annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:
" (…) la
prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione
adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già
sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un
posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza
8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5)
(…)”
Con giudizio
8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la
nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione
di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni
sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la
sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non
si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante
il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica
Con giudizio
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del
Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente
dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16
cpv. 2 lett. b LADI.
Il Tribunale
federale, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha confermato una
sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza
valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al
100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere
interessato all’occupazione assegnatagli.
In un giudizio
8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21), l’Alta
Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, cui era stato
assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che
l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi
grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare
il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe
permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre, la promessa di assunzione
ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro,
non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, deciso che una sanzione fondata sull’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è
procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009
consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio
2011).
2.5. In una sentenza
38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.,
a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con
l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso
era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto
delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario
orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques
cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé
sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo
2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA
38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso
di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45
cpv. 3 OADI).
La sua durata è quindi
determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato
un’occupazione adeguata.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle
sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d,
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130
V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva
ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il Tribunale federale ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente
all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente
inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che
in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso
la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla
luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei
pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per
cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La
riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40
a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata
(cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il Tribunale federale
ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il Tribunale federale ha poi esaminato
il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in
questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il Tribunale federale ha poi
confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva
rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un
altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò
che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
Il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in
relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del
rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in
un ristorante.
Con sentenza 8C_24/2021
del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, il Tribunale
federale ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del
Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione
d 35 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva accettato un impiego
adeguato anche dal profilo salariale. In quel caso di specie, in cui dopo i
giorni di prova non vi era più spazio per una trattativa circa l’entità del
salario, avendo il potenziale datore fatto capire chiaramente che non avrebbe
pagato più di quanto offerto, l’assicurato, invece di prendersi del tempo per
riflettere, avrebbe dovuto manifestare il proprio interesse per l’occupazione
in questione.
L’Alta Corte, con
sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303,
STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
stabilito che a torto i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a
16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria
candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la
sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di
posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente
il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16
giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il
posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere
delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né
scrivere SMS.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di
35 giorni); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la
sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto
da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la
quale il TCA ha confermato la sanazione di 35 giorni. Il relativo ricorso al
Tribunale federale p stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio
2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni
la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4.
(questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso
al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio
8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre
2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).
Nella già citata STF 8C_149/2023
del 14 agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto
alla durata della sanzione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi
motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha stabilito quanto
segue:
"
3.2. On précisera que lorsque l'assuré refuse,
sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne
ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation
subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il
est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de
suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute
grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et
les références).
L'interprétation
de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit
relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral,
contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour
l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin
2021 consid. 3.2.2 et les références).
3.3. On relèvera encore qu'en tant qu'autorité de
surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes
d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les
tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application
plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021
consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment
des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au
comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait
valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en
dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août
2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension
d'une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d'un emploi convenable
d'une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).
4.
4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté
que lors d'un entretien téléphonique du 6 août 2021 avec C.________, l'intimé
n'avait pas déclaré expressément vouloir accepter le travail qui lui était
proposé, mais avait répondu qu'il allait "y réfléchir". Cela n'était
pas contesté, pas plus que le fait que le poste de pizzaïolo chez ce potentiel
employeur était réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 1
LACI. S'agissant de l'allégation de l'intimé selon laquelle il n'aurait
pas accepté le poste au motif qu'il aurait reçu une promesse d'engagement au
1 er septembre 2021 du patron de B.________, l'instance
précédente a retenu qu'il était probable qu'au moment de son contact avec
C.________, l'intimé n'avait pas encore obtenu l'assurance d'un tel engagement.
Le fait qu'un contrat de travail pour un emploi (à 60 %) auprès de B.________
avait finalement été conclu le 1 er septembre 2021, soit
peu de temps après le 6 août 2021, ne palliait pas le risque pris par l'intimé
de voir sa période de chômage se prolonger du fait de son refus du poste
assigné chez C.________. Par conséquent, l'intimé n'avait aucune excuse valable
de ne pas avoir accepté ce poste. Par son attitude hésitante consistant à
demander un délai de réflexion, il avait adopté un comportement qui avait fait
échouer l'engagement. Il s'était par là même accommodé du risque que l'emploi
ait été occupé par quelqu'un d'autre. C'était dès lors à bon droit que le
recourant avait retenu l'existence d'un fait constitutif d'une cause de
suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
4.2. En ce qui concerne la quotité de cette
suspension, la juridiction cantonale a estimé que qualifier la faute de
l'intimé de grave et prononcer une suspension d'une durée de 35 jours
contrevenait au principe de la proportionnalité. Il était en effet reproché à
l'intéressé d'avoir retardé la diminution du dommage entre le 7 août 2021 et le
1 er septembre 2021. Or une suspension de 35 jours était
d'une durée plus longue que le laps de temps entre ces deux dates, ce qui
laissait apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une
sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à
l'assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. Pour tenir
compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d'espèce,
il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence,
de s'écarter de l'art. 45 al. 4 let. b OACI en
relation avec l'art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne
retenir qu'une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l'indemnité
de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la
proportionnalité.
5.
5.1. Le recourant soutient qu'au moment des faits,
l'intimé n'aurait pu se prévaloir d'aucun motif permettant de retenir une faute
de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 1 er septembre
2021, il n'aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres
moyens au moment de l'assignation du 6 août 2021. Les premiers juges auraient
ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour
diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l'intimé d'avoir retrouvé un
emploi dès le 1 er septembre 2021 ne constituerait pas un
motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, un tel
élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à
l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la
reconnaissance d'une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le
comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été
commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du
droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l'échelle des
suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable de
durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31
et 45 jours, de sorte qu'une suspension de 35 jours serait proche de la limite
inférieure.
5.2. La critique du recourant est bien fondée. Le
tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité
moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez
B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi
retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre
2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés
par le recourant. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois
constituer un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI.
Au moment des faits reprochés à l'intimé, à savoir le 6 août 2021, celui-ci
n'avait pas encore été engagé par B.________, le contrat de travail ayant été
conclu le 1 er septembre 2021 même. La cour cantonale a
par ailleurs retenu que l'intimé et cet employeur n'avaient pas non plus, au 6
août 2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel
contrat à l'avenir. Les premiers juges en ont conclu à juste titre que l'intimé
n'avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l'emploi qui lui était
proposé par C.________. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif
valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux
ne pouvaient pas prendre en compte le fait - postérieur au manquement fautif du
6 août 2021 - qu'un contrat avec B.________ avait finalement été conclu pour
qualifier la faute de gravité moyenne, d'autant moins qu'ils avaient
préalablement considéré que l'intimé n'avait aucune excuse valable de refuser
le poste chez C.________ malgré ses contacts avec B.________. On notera encore
que ledit poste pouvait être exercé à 80 % et que l'intimé n'a été engagé par
B.________ qu'à 60 %. Il convient en outre de constater que le recourant, en
prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 35
jours, a infligé à l'intimé une sanction proche du seuil minimal prévu par la
loi et le barème du SECO (cf. consid. 3.3 supra). Cette appréciation ne prête
pas le flanc à la critique.
5.3. Il résulte de ce qui précède que c'est en
violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute
moyennement grave (au lieu d'une faute grave) et a réduit la durée de la
suspension du droit à l'indemnité à 20 jours. Le recours se révèle ainsi bien
fondé et la décision sur opposition du recourant du 3 février 2022 doit être
confirmée”.
2.8. Nella Prassi
LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79
figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC”
la quale prevede in particolare quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
Considerandi
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno
intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1
lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata
determinata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1.
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3.
- 5
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L - M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M - G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto
la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un
guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo
rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
La
Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:
" Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando
giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle
assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In
tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima
della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V
125)”.
Si veda anche Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, pp. 315-316 e
329-330).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre
2023.
consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF
8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio
2023.
consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;
STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag.
260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza
8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale
federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli
organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli
elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche
scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla
tavola scalare.
In quell’occasione
l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era
scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva
comprovato insufficienti ricerche di lavoro.
Cfr. pure STF
8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. e la STF 8C_149/2023 del 14 agosto
2023.
suindicata.
2.9
Nella presente
fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il __________
1996, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, si è
(re)iscritta in disoccupazione dal 27 aprile 2023 a valere dal 1° maggio
seguente, alla ricerca di un impiego al 100%, in particolare quale impiegata di
commercio (art. 16 cpv. 3bis LADI).
L’assicurata ha
lavorato da ultimo presso __________ da maggio 2022 al 30 aprile 2023 (cfr.
doc. 1 e 6/3).
Dal curriculum
vitae in atti emerge che, prima di essere operativa allo __________, la
ricorrente ha lavorato in qualità di “assistente d’ufficio, aiuto
contabile” presso __________, dal maggio 2019 al dicembre 2021.
In precedenza, aveva
rivestito il ruolo di collaboratrice domestica presso __________, lavoro,
questo, che aveva già svolto tra il 2017 ed il 2018 per __________.
In merito alla
formazione di RI 1, dall’incarto risulta che la medesima (scolarizzata per
quanto concerne le scuole dell’obbligo tra __________, __________, __________ e
__________) ha svolto, tra il 2015 ed il 2017, il proprio apprendistato presso
la __________, mentre frequentava il __________ (cfr. doc. 6/3).
Relativamente alla sanzione
inflitta alla ricorrente, pari a 31 giorni di sospensione dal diritto alle
prestazioni LADI, giova rilevare che in data 24 agosto 2023,
mediante posta semplice, l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC)
di Lugano, ha trasmesso ad RI 1 un’assegnazione ad un posto di lavoro presso __________.
La medesima è
stata, così, invitata a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore
e ad inviare la documentazione di candidatura per la posizione vacante presso
la __________ al signor __________, via e-mail.
Il profilo
ricercato era quello di un “impiegato specializzato in contabilità” / “accounting
and administration employee”, che si occupasse delle seguenti mansioni:
" (…)
-
Registrazioni contabilità generale, clienti e
fornitori
-
Registrazione incassi e pagamenti, transazioni
bancarie e piccola cassa
-
Riconciliazioni contabili
-
Gestione delle attività di back office a supporto
dell’area trading
-
Gestione delle attività amministrative, segreteria,
organizzazione dell’ufficio
-
Supporto al team di tesoreria e contabilità con
attività ad hoc
-
Conoscenza dei sistemi informativi e gestionali”
I requisiti
richiesti per la posizione in questione, a tempo indeterminato al 100%, libera
da subito, erano i seguenti:
" (…)
-
AFC quale impiegato/a di commercio
-
Pluriennale esperienza professionale in posizione analoga,
indispensabili le competenze contabili
-
Buona capacità di comunicazione in inglese” (cfr.
doc. 3/6).
Nell’assegnazione,
l’assicurata è stata resa attenta del fatto che “(…) il rifiuto
ingiustificato di un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del
diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d) LADI)” (cfr. doc. 3/6).
Dall’esito della
candidatura al posto di lavoro presso la __________ – che dall’estratto del
Registro di commercio risulta essere attiva nel settore che comprende la “commercializzazione,
l'importazione, lo stoccaggio e l'esportazione di gas naturale, energia
elettrica, petrolio grezzo, altri prodotti petroliferi e tutti i prodotti
legati al settore energetico e delle commodities in generale sia in Svizzera
che all'estero” (cfr. www.zefix.ch) -, sottoscritto dalla società in data 31 agosto 2023, emerge che la
candidata non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro (cfr.
doc. 3/5).
Dall’esito
dell’assegnazione ad un posto di lavoro sottoscritta, invece, dalla ricorrente
il 15 settembre 2023, emerge che la medesima ha contattato telefonicamente la
società (solamente) l’11 settembre 2023. RI 1 ha precisato di non essere, però,
stata assunta poiché ha “telefonato ma non ho ricevuto risposta, né
richiamato” (cfr. doc. 3/4).
In occasione del
colloquio tenutosi presso l’URC, pure il 15 settembre 2023, laddove il modulo “azioni
di reinserimento” è stato sottoscritto tanto dalla consulente, quanto dalla
ricorrente, risulta quanto segue:
" (…) Presso __________ la data di inizio è il 02.10.2023. Non ha
ricevuto conferma da parte della borsa di studio. In caso non ricevesse la
borsa di studio, rinuncia alla scuola.
Ricerche di lavoro ad agosto
risultano mancanti, motivo per cui viene consegnata la richiesta di
giustificazione.
Assegnazione presso __________,
consegnata risposta alla assegnazione, non ha preso contatto per mail come da
istruzione ma ha voluto contattarli telefonicamente non ha trovato nessuno.
Viene mandato a casa un accertamento fatti al quale dovrà rispondere per
iscritto. Il datore di lavoro ha già risposto che non è stato contattato.”
(cfr. doc. 3/3).
Quello stesso
giorno, l’URC ha quindi provveduto a richiedere, nell’ambito di un “accertamento
dei fatti (posto di lavoro)”, osservazioni alla ricorrente in merito al
fatto che in data 24 agosto 2023 le era stato segnalato un posto di lavoro e,
in particolare, che “non è chiaro per quale motivo per una posizione quale
impiegato in contabilità non abbia mandato la candidatura per e-mail come
richiesto e nemmeno per quale motivo abbia aspettato fino al 11.09.2023 per
prendere contatto con la ditta” (cfr. doc. 3/2).
Nella propria
risposta del 22 settembre 2023, RI 1 ha comunicato all’URC quanto segue:
" (…) premettendo che il 06.08.23 ho scritto una mail per chiedere dei
giorni di vacanza dal 21 al 31 agosto e che appena rientrata non ho aperto la
posta fino al 10.09.2023, io mi permetto di essere in disaccordo perché in data
11.09
ho appunto telefonato (ho le telefonate salvate se servono). Il motivo
per cui non ho scritto la mail è innanzitutto che ho inavvertitamente messo
nella cesta della carta la parte con l’indirizzo. Inoltre avevo velocemente
letto le mansioni e i requisiti e, ringraziando anche per l’idea che ha delle
mie competenze, volevo direttamente telefonare per capire meglio il lavoro,
perché onestamente non penso proprio di essere qualificata per il posto.
Tralasciando il fatto che avevo già espresso il volere di dirigermi verso altri
fronti lavorativi” (cfr. doc. 3/1).
Il 29 settembre
2023, l’URC ha quindi sottoposto alla Sezione del lavoro il caso della di RI 1,
precisando, oltre agli elementi relativi all’assegnazione del posto presso __________
di fine agosto 2023, in particolare, quanto segue:
" (…) durante il primo colloquio del 30.05.2023 comunica di essersi
iscritta presso __________. Scuola che si svolge in presenza, da settembre
2023.
In tal senso ha richiesto una borsa di studio. Durante il colloquio del
17.07.2023
conferma che in caso di occupazione adeguata non è intenzionata a
lasciare la scuola.” (cfr. doc. 3).
In data 2 ottobre
2023, la parte resistente ha assegnato alla ricorrente un termine per formulare
le proprie osservazioni in merito a quanto avvenuto tra fine agosto e metà
settembre 2023 (cfr. doc. 4).
Contestualmente, la
Sezione del lavoro ha sottoposto i seguenti quesiti alla __________:
" (…)
1.
Il posto di lavoro che avrebbe offerto all’assicurata prevedeva un
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato? Se a tempo
determinato, voglia indicarci la data d’inizio e di fine dell’occupazione.
2.
Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali
turni) che l’assicurata avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione.
3.
Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessata presso la vostra
azienda?
4.
L’occupazione offerta era a tempo pieno, parziale o ad ore? Se a
tempo parziale voglia indicarci il grado di occupazione. Se l’occupazione fosse
stata ad ore, voglia indicarci il minimo di ore che gli [recte: le] avrebbe
garantito.
5.
In caso di assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato
offerto all’interessata?
6.
Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a? Se sì
da quando?
7.
Conferma che la signora RI 1 non ha mai preso contatto con voi?
8.
Il profilo (sia personale che professionale) dell’interessata era
conforme alla posizione vacante?
9.
Le chiediamo inoltre di volerci allegare copia del contratto di lavoro
che avreste offerto all’interessata in forma anonima” (cfr. doc. 6/1).
Con e-mail del 3
ottobre 2023, la società ha risposto come segue alle domande della parte
resistente:
" (…)
-
Posto di lavoro a tempo indeterminato;
-
Orario di lavoro standard (40 ore settimanali,
dalle 08:30 alle 17:30 con un’ora di pausa pranzo);
-
Mansioni di contabilità e reception;
-
Occupazione a tempo pieno;
-
Reddito lordo mensile di CHF 4'166 (CHF 50k/anno);
-
Il posto è stato occupato (altro candidato proposto
da URC) dal giorno 11/09/23;
-
Il giorno 11/09 alle ore 13:33 abbiamo ricevuto una
telefonata (a cui non abbiamo potuto rispondere), abbiamo richiamato lo stesso
giorno alle ore 13:37 (senza risposta). Allego screenshot telefonate
intercorse;
-
Sulla base del CV allegato alla comunicazione
ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in contabilità nonché
un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la
posizione. Il profilo personale sarebbe stato approfondito in sede di
colloquio;
-
Allego contratto anonimo” (cfr. doc. 6).
Ai fini della presente
vertenza giova, in particolare, rilevare che dallo screenshot trasmesso
alla parte resistente dalla __________ emerge, d’un lato che l’11 settembre
2023.
la società ha ricevuto una telefonata dal numero di cellulare +41 79 604
70.
54 alle 13:33, alla quale non ha risposto (“chiamata persa”).
D’altro lato,
risulta che la __________ ha richiamato il numero in questione quattro minuti
dopo, e meglio alle 13:37 (“chiamata in uscita”; cfr. doc. 6/4).
Trattasi del numero
di telefono mobile in uso alla ricorrente (cfr. doc. 1).
Preso atto delle
risposte fornite dalla __________, la ricorrente – allegando uno screenshot dal
quale risulta una chiamata in uscita verso il numero 091 910 56 30 effettuata
l’11 settembre 2023 alle ore 13:33 (cfr. doc. 8/1) - ha osservato quanto segue:
" (…) Tutto inizia quando ad inizio agosto decisi di sfruttare finalmente
i giorni fruttati durante l'anno per andare a trovare mia nonna e mia mamma in __________,
in provincia di __________. (…) Sta di fatto che il 6 agosto scrivo una mail
alla Signora __________ per comunicarle la decisione e lei mi risponde con un
nuovo appuntamento.
Ebbene sì! Abbiamo anche
spostato un appuntamento da fine agosto a metà settembre. Vado in vacanza
tranquilla, vivo la mia best life a bordo piscina (lu sule lu mare lu jentu,
una casetta in campagna, una cagnolina (...).
Purtroppo, a fine agosto il
sogno finisce e si torna alla realtà.
Momento drama: Sono una un
po' depressa (seguo una terapia tranquilli, se non lo fate consiglio
altrettanto è una figata), procrastino un po' la posta e quelle cose lì.
Questo ci porta al momento
chiave della storia.
Era il 10 settembre quando,
rincasando dalla passeggiata con il mio cucciolone di 11 kg (…) decido di
aprire la cassetta della posta e lì la sorpresa!
Il 24 agosto, giorno in cui
io sono andata al mare col cucciolo (allego foto prova) e mangiato alla
trattoria __________, ad __________ sempre la signora __________, evadendo
pratiche e facendo il lavoro che svolge diligentemente da almeno trent'anni, ha
ben deciso di inviare una lettera in cui mi si assegnava un posto di lavoro, da
contattare entro 24 ore.
Momento buffo e onesto: aprendo
la busta abbastanza svogliatamente, ho letto le mansioni e quale fosse il
posto, ma non ho visto che sotto la scritta 24 ore ci fosse il contatto ed ho
tenuto solo il foglio necessario all'ufficio di collocamento, buttando quindi
il resto nella carta. Soprattutto perché abbastanza irritata dalla scritta in
grassetto entro 24 ore. Va bene che siamo al 10 di settembre ma mi conceda che
la posta del dopo vacanza è una noia.
Al che ho cercato
informazioni e numero su internet (…) ed ho deciso di telefonare direttamente
per capire meglio cosa cercassero perché non sembrava affatto un posto per me.
Altro fatto buffo: avevo già espresso alla Signora __________ di non poter e
voler tornare in alcun modo in ufficio a condizioni non del tutto favorevoli.
Quasi testualmente le ho spiegato che ho avuto troppi problemi di salute a
causa dello stile di vita e non fa per me, me lo faccia dire. Rispetto
totalmente chi è in grado di farlo quindi sono abbastanza certa che sappia di
cosa parlo ma ho lavato gabinetti e sale operatorie in ospedale, ho pure
consegnato giornali in giro per __________, ma soprattutto ho lavorato seduta
ad una scrivania, fatto contabilità e segretariato. Glielo riconfermo per
iscritto, tornerei a trascinare carretti a piedi o a smacchiare macchie di
liquidi umani piuttosto che fissare uno schermo per otto ore al giorno. E mi
scuso per la principesca descrizione ma penso che a questo punto si sia capito
che non sono parecchio di buon umore dopo aver aperto questa ennesima lettera.
Ma torniamo a noi! Chiamo,
squilla a vuoto per un sacco e scatta la segreteria. Non lascio messaggi perché
non mi sembrava sensato. "Mi richiameranno" ho scioccamente pensato.
Niente. I giorni passano e quel lavoro come impiegato specializzato in
contabilità cade nel dimenticatoio, concentrandomi su altri problemi quali la
borsa di studio che in due mesi e mezzo non era stata in grado di formulare una
banale risposta (ricevuta dopo innumerevoli solleciti) quale "la scuola da
lei scelta non è tra quelle sussidiate dal cantone, cordiali saluti".
Questo risponde anche alla vostra domanda sulla scuola, che a causa di ciò sono
costretta a non frequentare.
Eeeeh sì. (…) la Signora __________
dovrebbe prepensionarsi ed io in ufficio non ci torno, tantomeno a fare
contabilità, materia tra quelle menzionate sempre alla consulente come
"sfavorevole". La mia storia pecca totalmente di negligenza nella mia
gestione della posta e della contabilità personale ma questo la può dire lunga
su quale problema sto cercando di risolvere.” (cfr. doc. 8).
Con scritto del 6
ottobre 2023, la parte resistente ha, quindi, ritenuto necessario “approfondire
maggiormente” la “disponibilità sul mercato del lavoro” della
ricorrente, cui ha sottoposto le seguenti domande:
" (…)
·
Nel suo scritto del 03.10.2023 ha indicato di non
voler tornare a lavorare in ufficio in quanto le precedenti esperienze
professionali le hanno causato dei problemi di salute.
A tale
proposito le chiediamo di volerci indicare, se sussistono, delle restrizioni o
limitazioni mediche per attività lavorative in abiti amministrativi (Ufficio).
Voglia inoltre allegare la relativa documentazione medica che comprovi tali
restrizioni.
·
Siccome, sempre nel suo scritto del 03.10.2023 ha
indicato "io in ufficio non ci torno", voglia indicarci per quale
motivo nelle ricerche di lavoro dei mesi di giugno e luglio 2023 su 24 ricerche
di lavoro totali, ben 12 le ha svolte come impiegata in Ufficio (con mansioni
da impiegata di back office, impiegata amministrativa, impiegata amministrativa
nel settore immobiliare, impiegata ufficio acquisti, Junior assistent,
contabile junior, segretaria back office assistent).
Con osservazioni
del 12 ottobre 2023, RI 1 ha comunicato alla Sezione del lavoro che:
" (…)
1.
Ragioni personali mi hanno portato negli anni a prendere la decisione
di non rispondere a numeri privati (intesi anche di cellulare) che non conosco.
Sono della ferma opinione che i numeri di telefono chiamanti, quando si tratta
di uffici, assicurazioni, e tutto ciò che ha a che fare con me, hanno un
prefisso ben preciso che varia a dipendenza del genere di ufficio e della zona.
Se nel precedente
scritto non fosse stato chiaro, per questa posizione ammetto senza problemi che
il mio interesse non era particolarmente alto. Ma ho comunque fatto la mia
parte secondo me.
Ribadisco
il pensiero che a differenza di quelle che sono le mie ricerche ponderate,
questa non aveva a che fare nulla con le mie competenze né tantomeno con i miei
interessi e se vogliamo, anche i miei princìpi. Penso che dopo 5
"consulenze" un collocatore dovrebbe aver capito le esigenze del
disoccupato e non solo quelle del mercato del lavoro secondo i siti online.
Potrei
fare da aiuto contabile, fare registrazioni semplici dare avere ma non ho il
permesso di toccare bilanci ed altro.
2.
Contatterò le dottoresse __________, psichiatra psicoterapeuta presso
lo studio medico __________ a __________ e __________, capoclinica dell'unità
di chirurgia dell'ospedale __________, che dovrò rivedere a breve
rispettivamente per il solito appuntamento e per una nuova operazione, per cui
spero di riuscire entro il 16.
Non
escludo che anche questa volta potrei tardare nella consegna, a meno che non
voglia contattarle direttamente lei, anche se non mi sembra il caso. Non ho
nessun documento alla mano, sono sempre riuscita a spiegare la mia situazione a
parole e non credevo di dovermi far esonerare, sto solo cercando di uscire da
una situazione che sembra essere maledetta.
Le
faccio anche presente che l'URC ha agli atti tutti i certificati del caso, le
buste paga con dentro le malattie detratte che per me se vuole può richiedere,
anche perché le uniche due disoccupazioni fatte risalgono nello stesso termine
quadro, e osservando in ordine cronologico la documentazione può solo fare i
collegamenti necessari con tutta questa storia infinita che le sto raccontando.
(…)
Ultimo
punto ma non meno importante punta sul fatto che quando la consulente
dell'ufficio regionale di collocamento, con molteplici anni di esperienza alle
spalle spiega durante il primo e gli altri colloqui "lei deve cercare
ovunque, anche e soprattutto per l'ultima posizione occupata, nonostante voglia
dirigersi su altro", chiaramente lo si fa, per evitare anche di finire in
queste situazioni sgradevoli. Io ho SOLO dato delle clausole di cosa per me
fosse o meno favorevole. Ad esempio, no contabilità e no lavoro troppo
sedentario. Uno sportello come segretaria al 50 e il restante 50 come
cameriera, babysitter, aiuto domestico? Quelle sono le mie competenze ed è già
fattibile, ma avrei comunque fatto un colloquio prima.
Chiedo
umilmente perdono se mi sono permessa di avanzare addirittura pretese per un
posto di lavoro che tocca a me frequentare eventualmente per decenni. Nel caso
di un colloquio con un'azienda non avrei avuto problemi a specificare la mia
situazione, ed eventualmente se entrambi interessati trovare un'alternativa,
soprattutto perché ora come ora sarei dovuta essere a scuola almeno nella
misura del 50%. Ricordo ancora una volta che avevo un piano ben preciso per il
periodo di studio che sarebbe stato di 4 miseri mesi e le ricerche fatte erano
parte del ragionamento. Infatti questo mi aveva portato a inviare candidature
in posti anzitutto di settori diversi dagli ultimi in cui ho lavorato (o a
primo impatto più seri) e in misure inferiori al 100%.
Vero che
sono tenuta a cercare un posto a tempo pieno ma fare più lavori non mi ha mai
creato problemi e quasi lo preferirei, sempre in collegamento a quanto detto
sulla sedentarietà. Inoltre, la scelta non è che sia poi tanto variata, già
arrivare a 12 ricerche è un miracolo. E sono disposta a cambiare cantone. (…)
In
ufficio, io, non ci torno. Se non a condizioni favorevoli, decise da entrambi
in base alle mie esigenze e quelle del datore. Non voi. Da fuori, seduti sulle
vostre sedie ergonomiche e che il mercato del lavoro lo conoscete solo per
numeri e "termini per osservazioni". (…) Sulle lettere grigie suona
sempre come se fossimo noi poveri scemi i colpevoli, mai voi. Voi vi parate il
culo con le vostre "ambiguità", con le frasette da "secondo gli
articoli" preimpostate e del tutto impersonali. Zero empatia. Non esiste
capire la situazione del prossimo. lo pensavo veramente di sbrigarmela con una
simpatica lettera ironica e auto ironica pensando che addirittura dal mio
curriculum vitae si capisse che vita ho avuto fino ad oggi ma a quanto pare
pretendo veramente veramente troppo.” (cfr. doc. 10).
Con decisione del
23.
ottobre 2023, la Sezione del lavoro ha inflitto alla ricorrente una sanzione,
sospendendola dal diritto alle prestazioni LADI per 31 giorni sulla base delle
seguenti argomentazioni:
" Per il caso in oggetto dagli accertamenti svolti presso il datore di
lavoro è emerso che il posto vacante presso la ditta __________ prevedeva
mansioni di contabilità e reception, era a tempo pieno (40 ore settimanali) di
durata indeterminata, con uno stipendio di CHF 4'166.00.
Visto quanto precede, il
posto di lavoro in questione era senz'altro adeguato e conforme ai sensi dell'art.16
LADI ed il salario mensile lordo che avrebbe percepito le avrebbe peraltro
permesso di uscire definitivamente dalla disoccupazione riducendo in questo modo
il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione nonché migliorare
la sua situazione economica.
Le motivazioni addotte
dall’interessata non sono ritenute sufficienti a giustificare il suo modo di agire
che è assimilato al rifiuto di un'occupazione adeguata.
Infatti, anche se
all'interessata I'URC di __________ ha trasmesso l'assegnazione ad un poso di
lavoro mentre beneficiava di giorni esenti dall'obbligo di controllo, ella
avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con il datore di lavoro il giorno
successivo al suo ritorno dalle vacanze e non 10 giorni dopo come ha fatto,
violando peraltro le istruzioni dell'URC sulle modalità di candidatura. Infatti,
se da un lato durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo, un assicurato
non deve esser idoneo al collocamento, non è obbligato a svolgere ricerche di
lavoro e può astenersi dal dare seguito alle assegnazioni, dall'altro in caso
di assegnazioni di lavoro durante tali giorni, egli dovrà postulare per il
posto di lavoro assegnato al termine dei giorni esenti dall'obbligo di
controllo, non potendo partire dal principio che il posto è già stato occupato
(cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ginevra,
Zurigo, Basilea 2019, N. 297 e riferimento ivi citato).
L'aspirazione dell'assicurata
di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché
comprensibile, non può tuttavia essere tutelata, considerato che l'impiego
offerto adempie i presupposti dell'art. 16 LADI e non può pertanto essere
tenuto conto di tale aspetto nell'ambito dell'adeguatezza dell'occupazione
offerta.
Ritenuto il dovere di ridurre
il danno previsto dall'art. 17 LADI, come detto sopra, l'assicurata rientrata
dalle vacanze avrebbe dovuto contattare immediatamente il datore di lavoro o
perlomeno informarsi presso la consulente del personale di riferimento su come
avrebbe dovuto procedere, visti i giorni trascorsi dall'assegnazione.
Contattando 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze ha corso il rischio che
il posto di lavoro venisse occupato da un altro candidato e tale comportamento
è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. Il fatto che ha aperto la
corrispondenza 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze non le è di ausilio
e rappresenta un comportamento negligente da parte sua, del quale deve
sopportarne le conseguenze.
Visto quanto sopra, lo
scrivente Ufficio decide che la signora RI 1 debba essere sospesa, per un
determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Di regola, il rifiuto di un'occupazione
adeguata della durata indeterminata è, considerato una negligenza di colpa
grave, la quale per la prima volta, prevede una sospensione che va dai 31 ai 45
giorni. Per il caso in oggetto è ritenuta pertanto adeguata e proporzionata una
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 31 giorni.
Infine, visto il tenore
inutilmente polemico, ironico e talvolta offensivo utilizzato dalla signora RI
1.
in diversi passaggi contenuti nelle risposte agli accertamenti svolti nel
corso dell'istruttoria, l'amministrazione l'avverte che futuri atti indirizzati
allo scrivente Ufficio, formulati in modo sconveniente, saranno rinviati al
mittente con l'invito a rifarli entro un termine adeguato, sotto comminatoria
che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili” (cfr.
doc. 12).
Con opposizione del
25.
ottobre 2023, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei suoi
confornti, facendo valere, in particolare che:
-
vi sarebbero delle
incongruenze in merito al guadagno assicurato e di non aver mai percepito fr.
4'113.-;
-
la Sezione del lavoro non
ha “neanche atteso che vedessi la mia terapeuta per valutare di segnalare i
miei problemi nero su bianco”;
-
“il posto non è stato
da me rifiutato. Ho detto solo che l’interesse era poco e che a fine settembre,
inizio ottobre io avrei dovuto iniziare un percorso scolastico che andava a
contraddirsi col posto proposte, levandomi finalmente sto peso di essere
disoccupata”;
-
“Sì, ho detto alla
consulente e lo ripeto anche qua, non avrei accettato un posto se questo andava
a minare il mio cambio di stile di vita, di nuova la mia salute, e la scuola. E
ancora, lo ripeto, quello per la __________ non era adatto a me.”;
-
“il mio CV non menziona
l’essere specializzata in contabilità. Segna che io abbia fatto da aiuto
contabile, ma questo non significa che io sia contabile. Cos’altro ha evinto
dal mio CV, per intendere che la contabilità fosse la mia materia? Formazione
accademica? L’aver frequentato la __________? Ripeto anche questo, quella
scuola è inutile come la sabbia nei pantaloni. Il livello di contabilità e
tutto il resto con cui si esce da quella scuola non è che basilare. Tanto da
non permettere l’ingresso in altre scuole se non con un diploma aggiuntivo o la
maturità (…) quindi non è una preparazione accademica.”;
-
““Qualsiasi occupazione
adeguata”. Adeguata solo secondo la LADI 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 ma non secondo
buon senso. Di seguito però le dico i miei motivi più che validi per cui non
era adeguata, tralasciando la salute psicofisica da parte, ancora una volta.
·
La mia formazione non
era adeguata al contesto;
·
l’obbligo di contatto è
arrivato mentre ero in ferie;
·
è reato procrastinare?
Dovrei andare in polizia ad autodenunciarmi allora, per non aver aperto la
posta i primi 10 giorni in cui sono tornata? Non sono ironica, chiedo sul
serio;
·
in sei mesi la
spettabilissima consulente è riuscita a trovarmi solo questo lavoro? (…);
·
il lavoro era a tempo
pieno, indeterminato, segnalato a fine agosto, un mese prima di iniziare la
scuola, quando il mio percorso era ancora chiaro in testa.”;
-
“ancora prima di
entrarci in disoccupazione, sapevo già cosa fare. I miei datori, lo sapevano e
sono stati comprensivi. Avevo già pagato l’iscrizione di 700 franchi mangiando
riso col tonno per un mese. (…) se la borsa di studio mi avesse avvertito prima
avrei avuto margine di capire cosa fare e trovare un posto adeguato (…) ora sto
rivalutando per febbraio, dato che la scuola a causa della disdetta tardiva vuole
il 50% della retta (…)” (cfr.doc. 13).
Su richiesta della
Sezione del lavoro, il 20 novembre 2023 RI 1 ha completato il proprio gravame
con argomentazioni sostanzialmente analoghe alle precedenti, rilevando che 31
giorni di sanzione “mi sembrano esagerati per aver solo rimandato la posta
di qualche giorno. Tutto il resto è stata una malaugurata coincidenza”
(cfr. doc. 16).
Con la decisione su
opposizione del 20 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr.
supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc.
18).
Giova rilevare che
agli atti figura, innanzitutto e come in parte anticipato, il modulo “azioni
di reinserimento” sottoscritto dalla ricorrente. In particolare, se sin dal
primo colloquio, avvenuto il 30 maggio 2023, emerge che RI 1 avesse problemi di
salute che ne hanno comportato un’inabilità dal 3 al 31 maggio, alla ricorrente
è stato poi chiesto di presentare un “ulteriore certificato medico di
inabilità lavorativa” che indicasse “se caso quali attività sono da
evitare”.
Nulla figura però
essere stato trasmesso in tal senso, men che meno in sede di opposizione o
ricorsuale.
Sin dal 30 maggio
2023, RI 1 aveva comunicato alla propria consulente di essersi “iscritta
presso una scuola a __________, la __________, da settembre, serale ma in
presenza”.
Nulla emerge, per
contro, nel senso di quanto preteso dalla ricorrente circa il fatto ch’ella
avrebbe sempre riferito alla propria consulente di non volersi più dedicare, in
buona sostanza, al lavoro d’ufficio.
In occasione del
secondo colloquio presso l’URC, tenutosi il 17 luglio 2023, l’assicurata
avrebbe dichiarato che le sarebbe stato possibile seguire le lezioni di __________
anche da remoto, motivo per il quale aveva dichiarato che “non ha intenzione
di trasferirsi”. Ella ha precisato di aver richiesto una borsa di studio,
per la quale ancora non aveva ricevuto un riscontro, e di non essere “intenzionata
a lasciare la scuola in caso reperisse un’occupazione adeguata”. “La sua
intenzione è comunque di chiudere la disoccupazione”, ha precisato
contestualmente la consulente (cfr. doc. 19).
Per quanto concerne
il colloquio del 15 settembre 2023, invece, già si è detto (cfr. supra).
Merita, poi, di
essere sottolineato il fatto che le ricerche di lavoro effettuate dalla
ricorrente concernono (oltre ad impieghi come cameriera) in gran parte
posizioni in qualità di impiegata amministrativa, segretaria, back office e
front desk (cfr. doc. 11).
Il TCA rileva, poi,
che dal curriculum vitae prodotto da RI 1 in sede ricorsuale, differente da
quello precedentemente versato agli atti e trasmesso dall’amministrazione alla __________,
risulta che, in qualità di “aiuto contabile”, la ricorrente si è
occupata di:
" (…)
-
Registrazioni contabili per azienda e tenuta
contabilità di persone fisiche con attività indipendenti;
-
gestione fatture in entrata e uscita;
-
controllo debitori e creditori;
-
gestione cassa interna;
-
inventario,
-
preparazione dichiarazioni fiscali persone fisiche
(cfr. all. B a doc. I).
Infine, dagli atti
risulta che con decisione del 30 gennaio 2024, ad RI 1 è stato negato il
diritto alle indennità di disoccupazione da questa nuovamente richieste a decorrere
dal 3 gennaio 2024 poiché “durante il termine quadro per il periodo di
contribuzione dal 3 gennaio 2022 al 2 gennaio 2024, può dimostrare di avere
svolto un’attività soggetta a contribuzione solo per 11 mesi e 17 giorni”
(cfr. doc. 21) e che la ricorrente ha, poi, reperito un’occupazione dal 16
marzo al 15 giugno 2024 presso __________ (cfr. doc. 22).
2.10
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’assicurata,
a settembre 2023, non ha espressamente rifiutato l’impiego presso __________,
ma si è messa nelle condizioni di non conoscere il potenziale datore di lavoro,
né di farsi a sua volta conoscere e ricevere quindi una concreta proposta di
impiego.
Quanto precede in
ragione del fatto che, rientrata dalle annunciate ferie in __________, RI 1 ha
immotivatamente atteso, mentre era soggetta agli obblighi di controllo, dieci giorni
per aprire la corrispondenza e prendere atto dell’assegnazione ad un posto di
lavoro intimatale il 24 agosto dell’URC.
Successivamente, e
meglio il giorno dopo, ha poi disatteso le chiare istruzioni che le imponevano
di trasmettere la propria candidatura ed i necessari documenti alla __________
via mail.
Ella ha fatto una
singola telefonata al potenziale datore di lavoro, l’11 settembre alle ore
13:33. Dapprima, alla segreteria la ricorrente non ha lasciato alcun messaggio
“perché non mi sembrava sensato”, e poi, contrariamente a quanto RI 1 ha
preteso e come emerge, invece, dallo screenshot versato agli atti dalla __________,
quattro minuti più tardi, è stata richiamata dalla società, ma ha deciso di non
rispondere, né di richiamare, dimostrando, in tal modo, scarsissimo interesse
(peraltro poi ribadito a chiare lettere dall’assicurata medesima) per quella
posizione. La mancaza di interesse per l’occupazione in questione è stata poi
più vole ribadita dall’assicurata (cfr. consid. 2.9.).
Quanto alla
posizione oggetto dell’assegnazione, questa Corte rileva, che - al di là delle
preferenze della ricorrente, che ha fatto valere di aver comunicato di non
volere più svolgere dei lavori d’ufficio, allorquando d’un lato, nulla emerge
circa una simile indicazione dai moduli (sottoscritti dall’assicurata) relativi
colloqui presso l’URC, e, d’altro lato, ella ha fatto ricerche di lavoro
ripetute per posizioni di questo tipo - sin dal descrittivo della posizione
ricercata dalla __________, trasmesso alla ricorrente dall’URC, era chiaro che
si trattava di un posto destinato ad un impiegato di commercio AFC, com’è il
caso di RI 1.
Le mansioni ch’ella
avrebbe dovuto svolgere, per di più, sono in linea non solamente con la
formazione acquisita, ma con la precedente esperienza lavorativa della
ricorrente ed ancor di più con le conoscenze vantate da RI 1 nel curriculum
vitae trasmesso in sede ricorsuale. Il confronto tra le mansioni ricercate
dalla __________ e quelle svolte dalla ricorrente, non lascia spazio a dubbi,
laddove, per esempio:
-
__________ cercava un addetto alle “registrazioni
contabili in generale, clienti e fornitori” e RI 1 indica nel proprio
curriculum “Registrazioni contabili per azienda e tenuta contabilità di
persone fisiche con attività indipendenti”;
-
__________ cercava un addetto a “registrazione
incassi e pagamenti, transazioni bancarie e piccola cassa”, rispettivamente,
“riconciliazione contabile” (operazione che sostanzialmente consiste
nella verifica delle voci presenti nei conti bancari/delle registrazioni
contabile) e la ricorrente offre “gestione fatture in entrata e uscita”
e “gestione cassa interna” (cfr. supra consid. 2.9.).
Del resto, è stata la stessa __________
a far valere che “Sulla base del CV allegato alla
comunicazione ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in
contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente
in linea con la posizione” (cfr. supra consid. 2.9.).
Cosa si intendesse per “accademica” risultava, peraltro, evidente, da un
lato, alla luce del fatto che tale indicazione risulta accostata alla
precisazione “in contabilità” nonché all’ “esperienza quale aiuto
contabile”, ciò che di tutta evidenza non corrisponde ad una preparazione
universitaria. D’altro lato, nell’assegnazioneera chiaramente indicato qual’era
il requisito formativo richiesto: l’AFC quale impiegato di commercio.
Dal profilo della
formazione della ricorrente, l’impiego assegnato ad RI 1 era, quindi, adeguato.
Del
resto, ed in ogni caso, l’insorgente, se avesse nutrito dei dubbi in proposito
alle proprie competenze, avrebbe potuto acclarare tali punti interpellando l’URC
prima di sottoscrivere un contratto di lavoro. Ciò non le impediva comunque di
manifestare chiaramente al potenziale datore di lavoro perlomeno il proprio
interesse per l’occupazione.
Nonostante fosse,
quindi, adeguatamente formata per la posizione ricercata, rispettivamente,
malgrado vanti un’esperienza in campo contabile, che ha puntualmente indicato
nel proprio curriculum vitae, RI 1 non ha, di fatto, dato seguito
all’assegnazione di un posto di lavoro presso __________ che era conforme alle
ricerche di lavoro della ricorrente anche dal profilo del tipo di occupazione
(a tempo pieno) e degli orari.
Per
quanto attiene all’obiezione della ricorrente secondo cui ella ad ottobre
avrebbe in ogni caso lasciato un’eventuale occupazione reperita in favore della
frequenza di una scuola a __________, giova rilevare che dagli atti risulta che
la frequenza dell’istituto in questione, in __________, ancora in data 15
settembre 2023, e meglio quando ha presenziato ad uno dei colloqui presso
l’URC, era subordinata ad una decisione positiva da parte dell’Ufficio
dell’aiuto allo studio. Al momento in cui, rientrata dalle ferie, non ha dato
seguito all’assegnazione del posto di lavoro segnalatole, quindi, ella non
aveva la certezza che di lì a breve avrebbe fatto altro.
Con riferimento alla reticenza
mostrata e comunicata dalla ricorrente alla Sezione del lavoro circa il fatto,
più volte ribadito (cfr. supra consid. 2.9.) di non volere, in poche parole,
tornare a lavorare davanti ad un PC, in ufficio, il TCA rileva che in virtù
dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi
occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF
8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018
consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo
per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch).
In conclusione, rinunciando a
trasmettere nei modi e nei tempi indicati, quindi appena rientrata dalle ferie,
la propria candidatura, nonché ad esternare tempestivamente e
senza indugio la propria intenzione ad accettare un possibile impiego presso __________,
RI 1 ha vanificato ogni possibilità di essere assunta a fronte di un
annuncio per un posto di lavoro che era a tempo indeterminato, con entrata in
funzione immediata ed oltremodo concreto, tant’è che alla società è, poi,
bastato poco tempo per assumere un altro assistente (cfr. supra consid. 2.9.).
È quindi per la
mancanza di interesse della candidata e qui ricorrente (che ha poi trovato una
nuova occupazione, a tempo determinato, solamente oltre cinque mesi più tardi,
quando aveva esaurito il diritto alle prestazioni LADI) che non si è giunti,
con __________, alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro.
Stante quanto
indicato, giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi
dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non
rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio
che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso
ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di
lavoro (cfr. supra consid. 2.2. e 2.7.).
In proposito cfr. STCA
38.2023.63
del 29 gennaio 2024; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al Tribunale Federale è stato dichiarato inammissibile
con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già menzionata; STCA 38.2019.23 del
16.
ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.; STCA
38.2020.18
del 1° settembre 2020.
2.11
Da
quanto sopra discende che con il suo comportamento l’assicurata ha di fatto
dimostrato di non avere avuto una sufficiente interesse a concludere un
contratto di lavoro con __________, com’ella ha del resto poi confermato a più
riprese.
RI
1.
avrebbe, invece, dovuto manifestarlo anche se l’occupazione non corrispondeva
pienamente alle sue aspettative in virtù, come visto, del suo obbligo di
ridurre il danno.
D’altra
parte, e come visto, l’occupazione proposta non era inadeguata
dal profilo delle capacità dell’assicurata giusta l’art. 16 lett. b LADI (cfr.
supra consid. 2.3. e 2.10.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.).
La potenziale datrice di lavoro
ha, d’altronde e come visto, affermato che il profilo della ricorrente era
conforme alla posizione di lavoro ricercata e che il profilo personale della
ricorrente sarebbe stato valutato in sede di colloquio (cfr. supra consid.
2.9.).
La ricorrente, avendo quindi
rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.12
Per
quanto attiene alla durata della sanzione (31 giorni di penalità), questo
Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (punto D79 della Prassi
LADI ID; cfr. supra consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di
un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.
In
concreto non esistono elementi atti a qualificare il comportamento di RI 1,
come visto parificabile alla mancata accettazione dell’impiego, non come colpa
grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid.
2.4., 2.6.-2.8.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicata
in SVR 2023 ALV N. 21 e riprodotta in esteso al consid. 2.7.); DTF 130 V
125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.; STF
8C_7/2012 del 4 aprile 2012).
La
sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata
alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre
2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.:
sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata
che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021,
il cui ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile
con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e
2.10.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).
In
concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica
tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020,
8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017
del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr.
3.
pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43
del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile
con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio
2012).
2.13
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla
Sezione del lavoro il 20 dicembre 2023 deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica
e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto,
trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2023.30
del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16
gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.;
STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile
2022.
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti