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Decisione

38.2024.9

Sospensione 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro (10.2023) precedente l'iscrizione in disoccupazione. Dover compiere ricerche rappresenta regola di comportamento elementare che deve essere seguita senza precedente inform. Irrilev. che in quel mese retribuito. Nessun nuovo lavoro garantito

25 marzo 2024Italiano31 min

quest’ultimo ha dichiarato di aver svolto, nel periodo antecedente al 1° gennaio

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2024.9

rs

Lugano

25 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 febbraio 2024 emanata

da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 19 febbraio 2024 l’Ufficio regionale di

collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio

provvedimento del 7 febbraio 2024 (cfr. doc. A2) con il quale aveva sospeso RI

1 - nato l’__________ 1972 - dal diritto all’indennità di disoccupazione per quattro

giorni a causa di insufficienti ricerche di impiego nel mese di ottobre 2023

precedente l’iscrizione in disoccupazione del 1° gennaio 2024 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 19 febbraio 2024 l’assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso,

nel quale ha fatto valere, da un lato, di non essere stato a conoscenza dei

Regolamenti in materia di disoccupazione, di essere stato ancora retribuito

dalle __________ dal 21 settembre al 31 dicembre 2024 pur essendo esonerato dal

servizio e di non avere avuto l’intenzione di iscriversi in disoccupazione.

Dall’altro, che per questi motivi

non ritiene giusto il provvedimento dell’URC e inopportuna l’asserzione

dell’amministrazione secondo cui la legge non ammettete ignoranza (cfr. doc.

I).

1.3. L’URC, con risposta del 28 febbraio

2024, si è riconfermato nella decisione su opposizione impugnata, con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.

III).

1.4. Il 29 febbraio 2024 il presidente

del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF

8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per quattro giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2023, antecedente l’iscrizione in

disoccupazione.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro,

quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere

dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre

2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V

524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail

(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5

in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego

di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.

17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del

14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid.

3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présent.s valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella

presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, il 1° dicembre

2022, ha iniziato a lavorare quale autista di autobus a tempo pieno alle

dipendenze delle __________ in virtù di un contratto di durata indeterminata

concluso il 21 novembre 2022 (cfr. doc. 53-54; 2).

Dal certificato intermedio di

lavoro redatto dal datore di lavoro il 14 settembre 2023 emerge che

l’insorgente ha svolto con professionalità e competenza i propri incarichi

(autista sulle linee autobus urbane e regionali servite da __________, vendita,

controllo dei titoli di trasporto e informazione all’utenza) secondo le

disposizioni previste e nell’ottica di offrire un buon servizio alla clientela.

Fatti

I rapporti con gli utenti, come pure con i colleghi e i superiori risultavano

cordiali e corretti (cfr. doc. 72).

Il 20 settembre 2023 l’assicurato

ha disdetto il rapporto di impiego per il 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 51).

L’azienda, il 21 settembre 2023,

l’ha conseguentemente liberato con effetto immediato dall’obbligo di fornire la

sua attività lavorativa, fermo restando che la retribuzione salariale gli

sarebbe stata corrisposta regolarmente come da contratto e con la precisazione

che un’eventuale attività lucrativa durante il periodo di disdetta avrebbe

dovuto essere espressamente autorizzata da __________ (cfr. doc. 52).

Il ricorrente si è iscritto in

disoccupazione il 31 ottobre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, ricercando

un impiego al 100% quale autista di autobus di linea (cfr. doc. 34; 39).

L’amministrazione,

dopo l’annuncio per il collocamento dell’assicurato, ha constatato che

quest’ultimo ha dichiarato di aver svolto, nel periodo antecedente al 1° gennaio

2024, 14 ricerche di lavoro nel mese di novembre 2023, 12 ricerche nel mese di dicembre

2023, ma nessuna per il mese di ottobre 2023 (cfr. doc. 93-94; 96-97).

La

consulente del personale gli ha, quindi, inviato una “Richiesta di giustificazione”

con cui l’ha invitato a motivare, entro il 31 gennaio 2024, il suo

comportamento durante il mese di ottobre 2023 precedente alla disoccupazione,

allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 161).

L’insorgente,

il 29 gennaio 2024, ha risposto:

" (…) Innanzitutto,

tale mancanza è frutto del fatto che non ero a conoscenza dei regolamenti della

Confederazione in merito all’iscrizione alla disoccupazione.

In data 20.09.2023, dopo una riflessione

personale, ho inviato la lettera di dimissioni alla ditta __________ con sede a

__________.

Il giorno successivo, venni convocato dal

direttore delle Risorse Umane, il Signor __________, e dal Capo Settore __________,

il Signor __________ che visibilmente rammaricati, accettarono la mia

decisione.

Secondo l’art. 19, la disdetta ha un

preavviso; durante il colloquio, mi venne proposto di non prestare più servizio

ma sarei stato comunque retribuito fino al 31.12.2023. All’inizio, non accettai

tale decisione in quanto non avevo una soluzione definitiva. Alla fine, però,

acconsentii alla richiesta della Direzione, la quale firmò una lettera dove

spiegava la situazione che allego al presente scritto.

Successivamente, il 28.10.2023, due cari

amici mi fecero notare che, essendo loro a conoscenza dei regolamenti, avrei

dovuto presentarmi il prima possibile all’ufficio regionale di collocamento per

l’iscrizione alla disoccupazione.

Per concludere, la mancata ricerca di un

posto di lavoro a partire da ottobre 2023 è dovuta al fatto che, come già

scritto non conoscevo i regolamenti in materia di disoccupazione e soprattutto

per il fatto che il mio precedente datore di lavoro mi ha pagato fino a fine

anno.” (Doc. 157=A7)

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 7 febbraio 2024, ha sospeso l’assicurato dal diritto

alle indennità di disoccupazione per quattro giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2023 precedente l’iscrizione in

disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 19 febbraio 2024 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

a ragione l’URC ha esaminato il periodo da ottobre a dicembre 2023, ossia i tre

mesi precedenti la disoccupazione, iniziata il 1° gennaio 2024, ritenuto che il

ricorrente ha inoltrato le proprie dimissioni il 20 settembre 2023 per il 31 dicembre

2023 (cfr. consid. 2.6.).

Gli assicurati devono, infatti,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta, per trovare una nuova

occupazione (cfr. consid. 2.3.).

Dalle

carte processuali emerge, poi, che effettivamente l’insorgente, nel mese di ottobre

2023, non ha svolto ricerche di lavoro, a differenza dei mesi di novembre e

dicembre 2023 (cfr. consid. 2.6.).

Per

quanto attiene alla censura secondo cui il ricorrente non era a conoscenza fino

alla fine di ottobre 2023 di quanto previsto dalla legislazione in materia di

assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I; 157; 142; consid. 1.2.;

2.6.), giova evidenziare, conformemente a quanto osservato dalla parte

resistente (cfr. doc. III), che l'Alta Corte ha stabilito che il

dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022

consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05

del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.;

STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nel giudizio 8C_278/2013 del 22

ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, il Tribunale

federale ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere

compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel

periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere

cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato

reso attento a tale obbligo.

La nostra Massima Istanza, nella

sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2., ha del resto

puntualizzato che, come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche

nell’assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il

possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte

dell’amministrazione o fogli informativi.

In proposito cfr. pure STF

8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre

2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

2.8. Parimenti irrilevante, ai fini

della risoluzione della presente vertenza, è il fatto che il ricorrente sia

stato retribuito fino alla fine del mese di dicembre 2023 (cfr. doc. I; consid.

1.2.).

In effetti questo Tribunale ricorda che secondo

l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il

datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cercare

un altro lavoro (cfr. ad esempio STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018; STCA

38.2000.13 del 2 maggio 2000).

L’assicurato, a maggior ragione

nel caso di specie, in cui, pur continuando a essere retribuito nel periodo di

disdetta, è stato liberato con effetto immediato dal 21 settembre 2023

dall’obbligo di fornire la propria attività lavorativa (cfr. doc. 158; consid.

2.6.), aveva, quindi, il tempo necessario per effettuare le ricerche volte al

reperimento di un nuovo impiego con inizio dal 1° gennaio 2024.

2.9. In

concreto nemmeno torna applicabile la giurisprudenza secondo cui non deve

essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che,

pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal

profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo,

riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione, quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito

(cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28

marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 32).

Come

ricordato dall’URC (cfr. doc. III), l’Alta Corte ha stabilito che si può

parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato

concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle

parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o

l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.; STF

8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.;

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004,

consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti…”, pag. 32).

Decisivo è dunque il fatto che

venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta

(cfr. al riguardo anche STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

Nella presente fattispecie il

ricorrente, nell’opposizione, ha asserito di aver fatto un colloquio di lavoro

Considerandi

con l’azienda __________, mentre era alle dipendenze di __________, prima del

suo licenziamento e che l’azienda __________, nonostante l’incontro fosse

andato bene, non poteva procedere a concludere un contratto di impiego, visto

che il medesimo prestava servizio già per un’altra azienda.

Egli ha precisato di aver

conseguentemente comunicato le proprie dimissioni, per non creare astio fra le

due società e che sperava di entrare a far parte dell’azienda __________ (cfr.

doc. 142-143).

Non risulta, perciò, che tra l’azienda

__________ e l’assicurato fosse stato concluso un contratto di impiego nel mese di ottobre 2023.

L’insorgente stesso, d’altronde,

ha specificato che, siccome il colloquio era andato bene, sperava di venire

assunto da tale società, evenienza poi non verificatasi (cfr. doc. 143).

In

simili condizioni e considerato che il colloquio di lavoro con l’azienda __________

è avvenuto prima delle sue dimissioni da __________ del 20 settembre 2023, di

cui l’assicurato ha immediatamente informato l’azienda di __________, la quale

non l’ha peraltro contattato per almeno un mese (cfr. doc. 143), il ricorrente,

nell’ottobre 2023, potendo nutrire unicamente la speranza di concludere un

contratto di impiego con la società __________, avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi volti al

reperimento di un’occupazione.

Ne discende che anche la circostanza

che inizialmente l’insorgente non avesse intenzione di ricorrere

all’assicurazione contro la disoccupazione, poiché sperava di essere assunto

dall’azienda di __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non può essergli di

alcun ausilio.

2.10

Alla

luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non

compiendo ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2023, ha violato l’obbligo di ridurre

il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Il

medesimo deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11

L’insorgente, nel ricorso, ha

dichiarato che “mi rendo disponibile laddove sia opportuno per un riscontro,

per presentare e argomentare la mia opposizione” (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid.

2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7

luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.;

STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV

Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del

20.

febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19

dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.

2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie il ricorrente -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

L’assicurato,

del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il

diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA

39.2022.6

del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo

2022.

consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF

9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;

STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione

del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della

risoluzione della vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.12

Infine, per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente quattro giorni di

sospensione per mancate ricerche nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc. A2; A1;

consid. 1.2; 2.7.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro ammonta effettivamente ad un minimo di

quattro giorni di sospensione durante un mese antecedente la disoccupazione (cfr.

consid. 2.5.).

A

mente del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di quattro giorni inflitta

all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid.

2.5.).

La soluzione adottata

dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non

può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e

5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,

8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017

del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43

del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile

con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

2.13

Stante quanto precede la decisione

su opposizione del 19 febbraio 2024 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87

del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.

2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece

di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti