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Decisione

38.2025.1

A ragione negate ILR; la perdita di clienti fa parte del normale rischio aziendale, così come vi rientra l’accresciuta concorrenza nel settore specifico. Le perdite di lavoro che ne derivano non sono dunque computabili

14 aprile 2025Italiano49 min

un onorario previsto di fr. 936'000.- (800'000.- dei quali per il solo “concorso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.1

CL/gm

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16

dicembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il 24 luglio 2024, la RI 1, __________,

attiva nella “progettazione ed esecuzione di opere d'architettura ed edili,

la direzione lavori, le consulenze, l'allestimento di perizie, la

pianificazione” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile sul

sito internet www.zefix.ch), ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto

(perdita di lavoro probabile del 50%) per i suoi due lavoratori per il periodo

1° settembre – 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 2).

Lo studio ha così motivato

l’introduzione del lavoro ridotto:

"

(…)

a. Motivi

alla base del mutato volume di ordinazioni

Riduzione dei

lavori acquisiti nell’ultimo anno

b. Cifra

d’affari mensile

Fr 7000 / totale

degli onorari degli ultimi quattro anni fr. 261’000

c. Volume

delle ordinazioni attuale, volume dello stesso periodo dell’anno precedente e

volume dello stesso periodo di due, tre e quattro anni

Volume attuale fr.

40'000 (2023 68'000 – 2022 74'000 – 2021 88'000 – 2020 100'000)

d. Probabile

sviluppo del volume di affari dei prossimi quattro mesi

Incerto

11.

Indicate

in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro

ridotto

a. Motivi

Mancanza di

prospettive future per lavori nel Comune di __________

b. Quali

misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?

Partecipazione a

diversi concorsi per lavori del Comune di __________ ca. fr. 150'000 a studi

fuori Comune fr. 200’000

c. Sono

state differite delle ordinazioni? Se sì, perché? Tipo e volume delle

ordinazioni differite

Non sono state

differite ordinazioni

12. Indicare

le ragioni per le quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo

temporanea

Perché

si spera che la situazione migliori” (cfr. all. a doc. 1).

Rispondendo ad alcune domande

poste il 30 luglio 2024 dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 2), il 6 agosto

2024 la RI 1 ha precisato che:

-

Fatti

i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto erano due, un architetto al 100%

ed una segretaria al 30%;

-

i motivi della perdita di lavoro erano da ricondurre alla “diminuzione

generale delle commesse private, in modo particolare per clienti con i quali

abbiamo sempre lavorato (__________), riduzione delle commesse pubbliche di

progetti eseguiti in collaborazione di altri architetti ma deliberate ad altri

studi, nessuno ai residenti a __________” (cfr. doc. 3);

e prodotto due tabelle, inerenti:

-

il dettaglio dalla riduzione dei lavori dal quale emerge che a fronte di

un onorario previsto di fr. 936'000.- (800'000.- dei quali per il solo “concorso

palestra con altri colleghi”, “deliberato ad arch. di __________” e

70'000.- dei quali relativi alla “sistemazione terreno Municipio, con altri

colleghi”, “deliberato ad altri”) sono stati incassati dalla SA fr. 35'400.-

(cfr. all. a doc. 3);

-

la cifra d’affari dal 2016 al 2024, e meglio:

cifra

d’affari mensile

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gennaio

12’000

13’700

8’400

1’015

37’985

4’262

1’997

Febbraio

2’100

378

4’000

1’350

1’205

500

0

Marzo

17’950

16’820

40’300

1’200

850

5’700

0

7’000

6’000

Aprile

2’916

15’800

9’670

9’000

4’500

27’600

Maggio

15’200

13’460

5’900

2’800

1’163

4’030

0

1’329

Giugno

11’000

Considerandi

2’050

20’000

12’500

2’821

14’063

0.

0.

0.

Luglio

330.

2’950

6’946

6’000

7’900

5’297

Agosto

320.

26’900

7’000

8’607

7’383

5’152

Settembre

900.

350.

2’100

14’550

12’594

5’000

19’100

Ottobre

24’000

9’900

24’000

12’566

11’182

9’000

26’440

Novembre

13’000

80’530

12’700

10’000

3’800

7’927

5’507

0.

Dicembre

24’000

20’520

20’000

6’000

8’220

16’269

1’596

totale

123’789

184’938

117’000

73’066

40’171

88’437

101’379

76’450

42’223

(cfr.

all. a doc. 3).

1.2

Con decisione del 7 agosto 2024, la

Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per

lavoro ridotto postulate dalla RI 1, argomentando come segue il proprio

provvedimento:

"

(…) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che

siete confrontati con una riduzione dei lavori acquisiti a causa di molteplici

fattori, in particolare a causa dell’assegnazione dei lavori a ditte

concorrenti, la rinuncia dell’esecuzione dei lavori da parte dei clienti e la

diminuzione generale delle commesse pubbliche e private. Dai dati da voi

forniti relativa alla cifra d’affari dell’azienda dal 2016 al 2023, constatiamo

l’assenza di un fatturato costante e al contrario di importanti oscillazioni da

un anno all’altro.

Al riguardo osserviamo

che l’oscillazione delle commesse da un anno all’altro, le delibere dei lavori

a ditte concorrenti e l’attesa di decisione da parte dei clienti per

l’esecuzione dei lavori, sono circostanze che, per costante giurisprudenza,

appartengono al normale rischio aziendale. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie.

In merito al contesto

congiunturale attuale, va precisato che un generale rinvio alla crisi economica

(diminuzione di commesse pubbliche e private) non è sufficiente per fondare un

diritto alle indennità per lavoro ridotto e il settore edile non si trova in

Dispositivo

una situazione di recessione. Per questi motivi, lo scrivente Ufficio si oppone

al riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto.

Un datore di lavoro, se

intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve

avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell’inizio

del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali,

termini di annuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro

ridotto dura più di tre mesi (cfr. art. 36 cpv. 1 LADI).

Nel presente caso, si

solleva opposizione per il periodo da 01.09.2024 al 30.11.2024.

Nell’eventualità di un

nuovo preannuncio di lavoro ridotto per un periodo successivo, si rammenta che

lo stesso dovrà essere presentato almeno 10 giorni prima della scadenza del

termine sopraccitato” (cfr. doc. 4).

1.3. Il 31 agosto 2024, la RI 1 – che il

13 agosto aveva chiesto all’amministrazione “perché non si può avere

l’indennità del lavoro ridotto per le persone che occupano una posizione

nell’azienda, avendo sempre pagato la disoccupazione” (cfr. all. a doc. 5)

- si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti rilevando che:

-

la richiesta di indennità per lavoro ridotto è stata presentata “15

giorni prima dell’inizio richiesto per l’indennità, 1° settembre 2024”;

-

“i dipendenti non fanno parte dell’amministrazione della società

essendoci solo un amministratore unico”;

-

“le persone occupate non hanno una posizione analoga a quella del

datore di lavoro e, sono sempre stati pagati i contributi alla Cassa

disoccupazione. Se non avessero diritto alla indennità non dovrebbero pagare i

contributi”;

-

“i motivi della richiesta sono stati spiegati e perciò chiediamo che

venga riconosciuto il versamento per lavoro ridotto per il periodo indicato 1

settembre – 31 dicembre 2024” (cfr. doc. 5).

1.4. Con decisione su opposizione del 16

dicembre 2024, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 7 agosto

precedente (cfr. supra consid. 1.2.) con la quale si era opposta al versamento

delle indennità per lavoro ridotto e si è così espressa:

"

(…)

3.1. Nel caso in esame

l’azienda conferma nell’opposizione le motivazioni addotte nel preannuncio

chiedendo il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto e precisando di

non comprendere perché, pur pagando i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione,

l’architetto impiegato (arch. __________) non possa beneficiare del lavoro

ridotto, affermando che “se non avessero diritto alle indennità [le

persone occupate che asseritamente non avrebbero una posizione analoga a quella

del datore di lavoro, ndr.] non dovrebbero pagare i contributi”.

Anzitutto va rilevato

che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire

l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato fornendo un sostegno

puramente finanziario, bensì quello di evitare licenziamenti (cfr. DTF 147 V

359).

A proposito del calo di

lavoro, va sottolineato che in sede di accertamento, prima della decisione

impugnata, l’azienda ha lamentato una riduzione dei lavori acquisiti a causa di

molteplici cause, in particolare l’assegnazione dei lavori a ditte concorrenti,

la rinuncia dell’esecuzione dei lavori da parte dei committenti e la

diminuzione generale delle commesse pubbliche e private. Da tali circostanze si

deve concludere che già a prima vista la perdita di lavoro non può essere

considerata computabile. Appellarsi al fatto che manchino “prospettive per

lavori nel Comune di __________” non è sufficiente per giustificare la

mancanza di lavoro, da un lato perché uno studio di architettura non è legato

soltanto al Comune in cui ha sede, ma può anche presentare offerte quantomeno

su tutto il territorio cantonale (ciò che risulta comunque dai lavori in corso

e dalle offerte presentate in altri Comuni ticinesi), dall’altro perché un calo

di lavoro presso gli abituali partner (“__________”; cfr. risposta del 6

agosto 2024 alle domande di accertamento dell’UG) rientra manifestamente nel

normale rischio aziendale delle ditte attive nell’edilizia (…). Anche il fatto

che i concorsi a cui la ditta ha partecipato si siano conclusi con

l’aggiudicazione a studi di architettura concorrenti fa parte del normale

rischio aziendale del settore.

3.2. In ogni caso, in

linea generale, il settore dell’edilizia si trova in un periodo di relativa

stabilità, seppure con lievi cali. Tali fluttuazioni colpiscono tutti gli

attori del settore, ma non sono imprevedibili e straordinarie, dato che il

mercato dell’edilizia conosce regolarmente momenti espansivi e momenti di

contrazione (cfr. Notiziari statistici dell’edilizia 2024-05 del 7 febbraio 2024

e 2024-23 dell’11 luglio 2024, pubblicati dall’Ufficio di statistica al

seguente link https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT(index.php?fuseaction=news.home&tema=46)

[ndr reperibile al sito internet https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/235272ns_2024-05.pdf

nella versione consultabile il 3 aprile 2025].

Oltretutto, sulla base

della più recente rilevazione statistica (cfr. Notiziario statistico 2024-34

del 19 settembre 2024, consultabile al link https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/244493ns_2024-34.pdf)

emerge che “Dopo alcuni mesi di difficoltà, tornano a vedersi dei dati

positivi relativi alla situazione degli affari, in particolare nell’edilizia

principale. (…). A conferma di questo quadro ci sono i dati delle domande di

costruzione che sono in aumento del 5,6% nel secondo trimestre e mostrano anche

come la ripresa sia da ricondurre principalmente all’edilizia non abitativa, in

crescita di oltre il 30%.”

Non si può dunque

nemmeno parlare di rallentamenti straordinari di tipo congiunturale nel settore

edile per far valere una perdita di lavoro computabile, ritenuto comunque che

la fluttuazione delle commesse nel corso dell’anno nel settore delle

costruzioni rientra anch’essa nella sfera del normale rischio aziendale.

In una tale situazione,

tutti i motivi addotti dall’azienda per spiegare la perdita di lavoro sono da

considerare rientranti nel normale rischio aziendale, di conseguenza la perdita

di lavoro non è computabile.

Pertanto non appare

adempiuto uno dei presupposti cumulati di cui all’art. 31 e seguenti LADI per

l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita di lavoro

computabile) e le osservazioni e obiezioni sollevate con l’opposizione non

permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito

con la decisione contestata.

4. A titolo

informativo, va constatato che la durata massima ammissibile per un periodo di

lavoro ridotto è di tre mesi e il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro

ridotto dura di più (art. 36 cpv. 1 LADI). Nel caso concreto, il preannuncio

indicava un periodo di lavoro ridotto per la durata dal 1° settembre 2024 al 31

dicembre 2024, ovvero per più di tre mesi, di conseguenza la decisione

impugnata poteva pronunciarsi soltanto sul periodo dal 1° settembre 2024 al 30

novembre 2024.

5. Infine, sebbene tale

aspetto sia di competenza della Cassa di disoccupazione, si sottolinea che ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto alle indennità per

lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono determinare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. In tal contesto, si osserva

che il signor __________ è iscritto a RC con diritto di firma (procura

individuale) e può dunque vincolare l’azienda in tutti gli affari conformi al

suo scopo (art. 459 cpv. 1 CO). Prova ne sia che l’opposizione in esame non è

evidentemente firmata dall’amministratore unico, arch. __________, ma da

persona terza, verosimilmente il procuratore individuale, arch. __________.

Si rende quindi attenta

la Cassa di disoccupazione che il succitato dipendente non avrebbe comunque

diritto alle indennità per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 6).

1.5. Contro la decisione su opposizione

lo Studio ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula il

riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto e rileva in

particolare:

" (…) Faccio

ricorso alla decisione in oggetto per i motivi espressi nella corrispondenza

precedenze, in modo particolare per il fatto che persone che hanno sempre

pagato i contributi Cassa Disoccupazione: __________ e __________ non possono

ricevere l’indennizzo disoccupazione avendo sempre pagato i contributi. Si

sarebbe dovuto avvisare prima di non versare i contributi perché non avrebbero

potuto usufruire dell’indennità di disoccupazione (anche temporanea)” (cfr. doc.

I).

Il 2 gennaio il TCA a trasmesso

alla RI 1 “il suo ricorso con invito a volerlo firmare” (cfr. doc. II).

Con decreto del 7 gennaio 2025,

inoltre, questa Corte ha assegnato allo RI 1 un termine di 15 giorni “per

completare il proprio ricorso” ritenuto che lo stesso “non ossequia i requisiti

di cui all’art. 3 della” Lptca, con l’avvertenza che “trascorso

infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile”

(cfr. doc. III).

Il 13 gennaio 2025, la RI 1 ha

trasmesso a questa Corte la propria “esposizione dei fatti” -

consistente in uno storico di quanto avvenuto dal preannuncio di lavoro ridotto

del 24 luglio 2024 al decreto del 7 gennaio 2025 del TCA (cfr. all. IV1 a doc.

IV) – ed una breve motivazione a fondamento della propria richiesta e le

relative conclusioni.

In particolare, la ricorrente ha

fatto valere di avere postulato l’erogazione delle prestazioni LADI sulla base

del “fatto che vi è stata una notevole riduzione del lavoro per la mancanza

di nuovi incarichi e nuove richieste, malgrado i concorsi fatti e le previsioni

promesse. La situazione non è cambiata nel mese di dicembre 2024” (cfr.

all. IV1 a doc. IV).

A sostegno di quanto preteso, lo RI

1 ha prodotto le proprie risposte del 6 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.1.),

la “distinta lavori 2023” (cfr. all. 6/1 a doc. IV), la “cifra

d’affari mensile” dal 2016 al 2024 (cfr. all. A6/2 a doc. IV) e la propria

opposizione del 31 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.3.).

1.6. Nella sua risposta di causa del 30

gennaio 2025 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva:

"

(…)

2.2. Si ribadisce, a

proposito della non computabilità della perdita di lavoro fatta valere

dall’insorgente, che tutti i motivi da essa invocati in questa sede di

preannuncio di lavoro ridotto sono da considerare rientranti nel normale

rischio aziendale. Questa Corte, proprio in un precedente caso della società in

parola, ha avuto modo di sottolineare che “(…) per quel che concerne il

settore dell’edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di

termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori on sono insoliti

nel ramo ragione per cui l’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull’occupazione delle maestranze”

(cfr. STCA 38.2022.3 del 25 aprile 2022, consid 2.6. e riferimenti ivi citati).

Lo stesso dicasi per la fluttuazione delle commesse nel corso dell’anno (cfr.

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 del Tribunale federale delle assicurazioni,

consid. 2. 3 4 e riferimenti ivi citati). Pure la dilazione delle decisioni di

delibera di opere di probabile acquisizione nonché la diminuzione o il

rallentamento delle delibere di opere pubbliche sono considerate rientranti nel

normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008 consid. 2.5.

e riferimenti ivi citati). Richiamate le recenti statistiche dell’edilizia,

menzionate nella querelata decisione (…) non si può che concludere che i motivi

rivendicati dall’insorgente, per l’ennesima volta, sono evidentemente

rientranti nel normale rischio aziendale, dunque la perdita di lavoro fatta

valere è manifestamente non computabile.

Sorprende quindi che la

ricorrente insiste nel riproporre motivazioni già ripetutamente considerate

normale rischio aziendale nel ramo dell’edilizia. A questo punto vi sarebbe da

chiedersi se il ricorso in esame non debba essere considerato temerario (art.

62 lett. fbis LPGA; art. 29 cpv. 3 e segg. Lptca), con le relative

conseguenze a livello di tasse e spese a carico dell’insorgente” (cfr. doc.

VI).

1.7. Il 31 gennaio 2025, il TCA, oltre a

trasmettere alla ricorrente la risposta di causa della parte resistente, ha

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, la

Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto da

questa postulate, ritenendo, in particolare, che la società non ha subito una

perdita di lavoro computabile.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"

a. sono soggetti

all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la

disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di

contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato

disdetto;

d. la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro

posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al

riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti

adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del

danno.

2 La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di

importare o di esportare materie prime o merci;

b. il

contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i

combustibili;

c. restrizioni

di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni

di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati

da forze naturali.

3 La

perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono

dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile

al contratto di lavoro individuale.”

La clausola relativa ai casi di

rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che

non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più

difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze

eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF

8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art.

33 LADI enuncia:

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2 Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3 Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è

computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera

normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"

si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera

interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il

personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la

situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di

calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.

Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre

2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59,

DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998

pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117,

consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza

federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore

di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere

assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o

straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.

STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003

ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella citata

sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel settore

delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in

bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua

fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure

per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le

ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

" (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza,

sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni

azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle,

prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite

denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al

versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid.

1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr.

anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella

misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della

domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento

delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale

rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la

disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_279/2007

pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la

perdita di un cliente

importante fa parte del normale rischio aziendale.

In una decisione del 23 febbraio

1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la

diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio

tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi

parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica

privata deve assumersi.

Nel caso di una ditta operante

nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali il calo

delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del

fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano

nel normale rischio aziendale.

In un’altra

sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un

ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una decisione del

TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro

che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per

lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali

in legno.

L'Alta Corte ha

stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale

rischio aziendale.

In una sentenza 38.2007.91 del 16

gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno

studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,

argomentando:

" Nella

presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il

fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un

certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo

l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.

Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia

(cfr. consid. 1.1).

Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il

riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta

di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di

lavoro (cfr. consid. 2.4).

D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,

la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore

della fisioterapia.

In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza

federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza

che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003

pag. 195).

Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita

di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in

fine, riprodotta al consid. 2.4).

Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.

b LADI."

2.4. Nel settore dell’edilizia la

costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal

committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese

incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per

cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).

In una sentenza pubblicata in DLA

1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di lavoro

dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di

costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la

possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella

sfera normale del rischio aziendale.

Il Tribunale federale ha

sottolineato che a causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da

parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire

allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita

non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.

In una decisione pubblicata in

DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha

sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute

alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da

un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione

pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali dell'azienda.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4

dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).

In una sentenza 38.2008.67

del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della

Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una

sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni – che

aveva addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione

delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la mancata

assegnazione di appalti - il diritto all'indennità per lavoro.

Applicando

la giurisprudenza federale esposta al considerando precedente, questo

Tribunale, in una sentenza 38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il

rifiuto di indennità per lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni

confrontata con l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo di

lavori già programmati a causa di ricorsi.

In una sentenza

38.2009.11 del 24 giugno 2009 il TCA ha approvato l'operato della Sezione del

lavoro che aveva rifiutato di riconoscere ad un'impresa di costruzioni il

diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto i motivi da lei invocati

(contrazione del volume di lavoro e lentezza della committenza nelle

decisioni), per costante giurisprudenza federale fanno parte del normale

rischio aziendale.

In quell'occasione il TCA

ha pure fatto riferimento, sia ad una direttiva della SECO dell'aprile 2009

(cfr. consid. 2.5), sia ad un comunicato stampa della Società svizzera degli

impresari costruttori, sezione Ticino, del 16 giugno 2009 ("Imprese di

costruzione ticinesi: buone le riserve di lavoro, ora sono attesi i cantieri

anticiclici").

Infine, in quel caso, il

TCA ha sottolineato che pure il ritardo della concessione di una licenza

edilizia e l'introduzione della moratoria concordataria da parte della ditta

facevano parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In una sentenza

38.2009.14 del 6 agosto 2009 il TCA ha confermato la decisione su opposizione

con la quale l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità per lavoro

ridotto ad uno studio di ingegneria che aveva introdotto il lavoro ridotto

facendo valere il netto calo del numero di capitolati inerenti le opere di

genio civile e l'allungamento dei tempi di decisione per l'inizio dei lavori.

In

quell'occasione il TCA ha rilevato che la costante riduzione della cifra

d'affari del 2005 e la notevole fluttuazione della cifra d'affari da un mese

all'altro sono ulteriori aspetti che permettono di concludere che la perdita di

lavoro fatta valere dalla ditta è di ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale.

Sulla

questione cfr. anche le STCA 38.2017.74 del 4 dicembre 2017; STCA 38.2016.5 del

4 aprile 2016; STCA 38.2013.7 del 16 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio

2013 e STCA 38.2010.76 del 24 febbraio 2011.

2.5. Nella

Prassi LADI ILR (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, e su questi

punti rimasta analoga a quanto prevedeva nel 2024), la Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta

ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.) __________

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza,

essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno

invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda

e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire

in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto

le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili. (…).

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore

di lavoro o di un dirigente.

ð Esempi

- Nel settore della costruzione

è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell’esecuzione dei

lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una procedura di

opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.

- Se il proseguimento dei

lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non

possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in

ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.

- Mediante manipolazioni in

parte illecite diverse case automobilistiche avevano eluso i valori soglia per

i gas di scarico dei veicoli diesel. Non appena questi fatti sono stati resi

pubblici, la domanda soprattutto di veicoli diesel è immediatamente crollata.

Il conseguente calo delle ordinazioni ha indotto un’azienda subappaltante

dell’industria automobilistica a presentare domanda di lavoro ridotto. Poiché

quest’azienda non era nelle condizioni né di riconoscere le suddette

manipolazioni illecite da parte dei produttori di automobili né tanto meno di

prevedere il successivo crollo della domanda, la perdita di lavoro è

sopraggiunta del tutto inaspettatamente. Per questo motivo la sua domanda di

lavoro ridotto è stata accettata.

- Dopo un inverno scarsamente

innevato e un’estate calda e secca il livello del Reno è sceso a tal punto da

impedire quasi completamente ogni navigazione fluviale. Nel preannunciare la

domanda di lavoro ridotto un’azienda specializzata in trasporti sul Reno

sostiene che a causa dei conseguenti ritardi numerosi clienti avrebbero scelto

di far trasportare le loro merci su strada e che quindi la domanda sarebbe

crollata drasticamente. Se è vero che i livelli fluviali sono solitamente

soggetti a oscillazioni e che ciò rientra nei rischi aziendali, il livello

bassissimo di quest’anno costituisce pur tuttavia un evento straordinario. La

perdita di lavoro è pertanto eccezionale al momento del preannuncio e dà quindi

diritto alle indennità per lavoro ridotto. Se però questa situazione dovesse

diventare la norma, verrebbe meno il carattere di straordinarietà.

ð

Giurisprudenza

DTF 8C_267/2012 del 28.9.2012

(Con un tasso di cambio euro/CHF di 1,1334, alla fine dell’estate 2011

l’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro era molto più marcato che

nel periodo da maggio 2010 [1,4326] a settembre 2010 [1,3404]. Il diritto

federale non viene violato se queste fluttuazioni del tasso di cambio (1 %

circa) del periodo estivo 2010 rispetto al tasso di cambio applicato per molti

anni (1,50 euro/CHF) sono considerate normali rischi aziendali)

DTF 8C_986/2012 del 19.6.2013

(Le fluttuazioni della cifra d’affari sono dovute principalmente all’enorme

pressione concorrenziale dell’industria del ricamo e agli effettivi ridotti. La

forte concorrenza continuerà a essere una realtà in questo ramo e si

ripercuoterà di conseguenza anche sulla cifra d’affari dell’azienda a causa

della fluttuazione delle ordinazioni. Le perdite di lavoro fatte valere non

devono pertanto (più) essere considerate straordinarie e hanno perso la loro

natura temporanea)

DTF 8C_741/2011 dell’1.5.2012

(La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale causata dal decesso del

cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

DTF 8C_291/2010 del 19.7.2010

(Concentrandosi su un grande cliente per motivi finanziari, l’impresa era

consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita

di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario

e rientra nel normale rischio aziendale)

DTF 8C_279/2007 del 17.1.2008

(La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l’intesa

è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i

rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in

considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le

fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e il rinvio dei termini su

richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà

dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori sono usuali nel settore

della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell’azienda e non

è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione

economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la

preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel

settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da

un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio

aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami

accessori dell’edilizia)

DTFA C 121/05 dell’11.8.2005 (I

lavori di costruzione stradale con un impatto sul traffico nei pressi di un

locale commerciale non possono essere considerati straordinari, soprattutto

perché la fase di maggiore disagio è durata relativamente poco. Tali situazioni

si verificano regolarmente e ripetutamente e possono colpire qualsiasi datore

di lavoro. Le eventuali perdite di lavoro determinate da difficoltà di accesso

a un locale commerciale sono prevedibili e calcolabili e rientrano quindi nella

sfera normale del rischio aziendale)

DTFA C 189/02 del 15.3.2004 (I

motivi addotti dal produttore di lastre di policarbonato, ossia fluttuazioni

dei prezzi e rinvio delle ordinazioni – rientrano secondo la giurisprudenza

nella sfera normale del rischio aziendale e non conferiscono quindi alcun

diritto a un’indennità dell’AD) DLA 2000 pag. 53 segg. (In generale rientra

nella sfera normale del rischio aziendale il fatto che un’azienda in fase di

realizzazione o sviluppo non abbia alcun reddito o registri redditi inferiori a

quelli preventivati essendo difficile prevedere come e in che misura il mercato

assorbirà un nuovo prodotto).

D6a In

tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere respinti

motivando il rifiuto unicamente con l’attuale situazione economica positiva. Se

l’azienda fa valere per la perdita di lavoro un motivo che non rientra nella

sfera normale del rischio aziendale o non inerente alla natura usuale della

perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda, l’ILR è

ammissibile anche in tempi di congiuntura favorevole. In una simile situazione

economica la natura straordinaria della perdita di lavoro deve essere

dimostrata chiaramente.

ð Giurisprudenza

DTFA C 244/99 del 30.4.2001 (Anche se la

credibilità o la natura temporanea di una perdita di lavoro non può essere

negata adducendo semplicemente la situazione del mercato, è consentito e

necessario prendere in considerazione la situazione del mercato del settore

interessato [concorrenza, calo delle vendite, cambiamenti strutturali, ecc.]

nella valutazione [ARV/DTA 1999 n. 10 pag. 52 consid. 4b])

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica

(ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa

al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la

recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o

delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

- un

aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese dell’anno

precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle tendenze

congiunturali, non disponibile in italiano)

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

- Dati

relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione

(non disponibile in italiano)”

Perdita di

lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda

D7 Una

perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o

nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’ILR le perdite di lavoro regolari e

ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono

essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è

imputabile a circostanze straordinarie.

D8 Nel

settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano

posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.

D9 Le

fluttuazioni delle ordinazioni, in particolare nel settore terziario (settore

alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.), sono in genere usuali e non

giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze

straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar

diritto all’indennità. Se la cifra d’affari è rimasta costante negli ultimi

2anni e improvvisamente si registra un calo imprevedibile, brusco e

significativo delle vendite o delle ordinazioni, si può essere di fronte a una

perdita di lavoro non usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda. Questa

circostanza da sola può essere sufficiente per riconoscere la natura straordinaria

della perdita di lavoro per un primo periodo di autorizzazione di 3 mesi,

purché siano soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Se le ordinazioni

continuano a rimanere esigue, al momento di presentare un nuovo preannuncio il

datore di lavoro deve giustificare la natura straordinaria della situazione da

almeno 3 mesi.

ð Esempi

- La cifra d’affari di un’azienda è rimasta

costante negli ultimi 2 anni. Ad eccezione di 2 o 3 mesi deboli, le

fluttuazioni della cifra d’affari sono minime. Soltanto nel mese precedente al

preannuncio di lavoro ridotto è stato constatato un calo massiccio della cifra

d’affari. Il datore di lavoro indica che le ordinazioni sono letteralmente

crollate e che non aveva vissuto nulla di simile negli ultimi 10 anni. Questo

calo repentino sarebbe dovuto a una situazione economica generale tesa e alle

incertezze che pesano sul ramo in questione. Dato che fino a questo momento

l’attività è rimasta stabile, il crollo massiccio della cifra d’affari e delle

ordinazioni può essere considerato straordinario o non rientrante nella sfera

normale del rischio aziendale. In caso di nuovo preannuncio, per continuare ad

aver diritto all’ILR il datore di lavoro dovrebbe giustificare in maniera

concreta e in relazione alla sua attività il perdurare del basso livello delle

ordinazioni.

- Un datore di lavoro indica nel preannuncio

di lavoro ridotto di avere poche ordinazioni, ma di grossa entità. Durante il

periodo di evasione di una commessa le capacità dell’azienda sono sfruttate

quasi interamente per vari mesi. In caso di ritardo nel conferimento di

un’ordinazione o nel caso in cui il cliente decida di affidarla a un’altra

azienda, vi è invece una mancanza di lavoro. È quindi usuale e tipico per

l’azienda avere periodi di inattività al termine di una commessa (voluminosa),

situazione che si riflette anche sulla cifra d’affari. Vi possono così essere

fluttuazioni notevoli delle ordinazioni e della cifra d’affari. Verificandosi

regolarmente ed essendo quindi prevedibili, tali fluttuazioni rientrano nella

sfera normale del rischio aziendale. Vi è un diritto all’ILR soltanto se

l’azienda riesce a dimostrare che la perdita di lavoro attuale è dovuta a

circostanze straordinarie.”

2.6. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI ILR emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19 giugno 2020 consid. 2.3.;

DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;

DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia,

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF

8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio

2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V

314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125

V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.

262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.

3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.

4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF

116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La

portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;

DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7. Nella presente

fattispecie la RI 1 ha fatto valere di avere dovuto introdurre il lavoro

ridotto a causa di una “riduzione dei lavori acquisiti nell’ultimo anno”,

della “mancanza di prospettive futuri per lavori nel Comune di __________”

e della “diminuzione generale delle commesse private, in modo

particolare per clienti con i quali abbiamo sempre lavorato (__________),

riduzione delle commesse pubbliche di progetti eseguiti in collaborazione di

altri architetti ma deliberate ad altri studi, nessuno ai residenti a __________”

(cfr. supra consid. 1.1.).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del lavoro.

Rammentato che,

come già rilevato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), ai

sensi dell’art. 36 cpv. 1 LADI “Il preannuncio dev’essere rinnovato se il

lavoro ridotto dura più di tre mesi” e che quindi, in concreto, il

preannuncio della ricorrente poteva concernere unicamente il periodo dal 1°

settembre al 30 novembre 2024, questa Corte rileva che per costante

giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.3 e 2.4) e secondo le direttive

della SECO (cfr. supra consid. 2.5.), la perdita di clienti fa parte del

normale rischio aziendale, così come vi rientra l’accresciuta

concorrenza nel settore specifico (e questo in relazione alle motivazioni

concernenti concorsi/commesse vinti ed assegnati da altri studi di

architettura¸ cfr. STCA 38.2007.91 del 16 gennaio

2008; STCA 38.2008.71 del 18 marzo 2009; per quel che riguarda la variazione

del cambio cfr. STCA 38.2009.84 dell'11 gennaio 2010; STCA 38.2009.39 del 7

settembre 2009).

Le perdite di lavoro che ne derivano

non sono dunque computabili (cfr. supra consid. 2.3.).

La decisione su

opposizione del 16 dicembre 2024 deve pertanto essere confermata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che dal Notiziario statistico

N. 2024-34 del 19 settembre 2024 risulta che nell’ambito delle costruzioni “Dopo

alcuni mesi di difficoltà, tornano a vedersi dei dati positivi relativi alla

situazione degli affari, in particolare nell’edilizia principale. Nel genio

civile, nonostante il lieve miglioramento, il saldo relativo alla situazione

degli affari risulta ancora negativo. A conferma di questo quadro ci sono i

dati delle domande di costruzione che sono in aumento del 5,6% nel secondo

trimestre e mostrano anche come la ripresa sia da ricondurre principalmente

all’edilizia non abitativa, in crescita di oltre il 30%” (cfr. https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/244493ns_2024-34.pdf

nella sua versione consultabile il 3 aprile 2025).

Rammentato

che un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo

ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio

2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio

2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA

38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre

2008), il TCA rileva che dal confronto effettuato con la cifra d’affari media

conseguita tra gennaio e luglio dei quattro anni immediatamente precedenti rispetto

a quello della domanda di indennità per lavoro ridotto risulta che tra gennaio

e luglio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.), la RI 1 ha peraltro avuto entrate

maggiori (fr. 42'223.- per il 2024 contro una media di fr. 36'027.50 nel

periodo 2020-2023). Anche volendo considerare, in luogo del 2020 e del 2021

(Covid-19), gli anni 2018 e 2019, si avrebbe, tra gennaio e luglio del 2018,

2019, 2022 e 2023, una cifra d’affari media di fr. 44'520.50, in confronto alla

quale i fr. 42'223.- realizzati tra gennaio e luglio 2024 non costituiscono una

diminuzione rilevante.

Giova,

comunque, ribadire che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio

2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.9.).

2.8. A titolo

abbondanziale è utile sottolineare - per quanto l’esame dell’art.

31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa di disoccupazione e

non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1

LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI) - che il

dipendente dello RI 1, __________, è iscritto a RC senza funzione ma con

diritto di firma (procura) individuale (cfr. estratto RC reperibile sul sito www.zefix.ch).

Dal sistema informatico relativo

alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, risulta che

l’architetto __________ è nato nel __________ e che __________, nato nel __________,

è suo figlio (cfr. anche STCA 38.2022.3 del 25 aprile 2022, resa nei confronti

della ricorrente, consid. 2.7.).

2.9. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024

consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68

del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3

aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto

2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA

38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti