38.2025.1
A ragione negate ILR; la perdita di clienti fa parte del normale rischio aziendale, così come vi rientra l’accresciuta concorrenza nel settore specifico. Le perdite di lavoro che ne derivano non sono dunque computabili
14 aprile 2025Italiano49 min
un onorario previsto di fr. 936'000.- (800'000.- dei quali per il solo “concorso
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.1
CL/gm
Lugano
14 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2024 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Il 24 luglio 2024, la RI 1, __________,
attiva nella “progettazione ed esecuzione di opere d'architettura ed edili,
la direzione lavori, le consulenze, l'allestimento di perizie, la
pianificazione” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile sul
sito internet www.zefix.ch), ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto
(perdita di lavoro probabile del 50%) per i suoi due lavoratori per il periodo
1° settembre – 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 2).
Lo studio ha così motivato
l’introduzione del lavoro ridotto:
"
(…)
a. Motivi
alla base del mutato volume di ordinazioni
Riduzione dei
lavori acquisiti nell’ultimo anno
b. Cifra
d’affari mensile
Fr 7000 / totale
degli onorari degli ultimi quattro anni fr. 261’000
c. Volume
delle ordinazioni attuale, volume dello stesso periodo dell’anno precedente e
volume dello stesso periodo di due, tre e quattro anni
Volume attuale fr.
40'000 (2023 68'000 – 2022 74'000 – 2021 88'000 – 2020 100'000)
d. Probabile
sviluppo del volume di affari dei prossimi quattro mesi
Incerto
11.
Indicate
in modo dettagliato i motivi che vi hanno indotto a introdurre il lavoro
ridotto
a. Motivi
Mancanza di
prospettive future per lavori nel Comune di __________
b. Quali
misure sono state adottate per evitare il lavoro ridotto?
Partecipazione a
diversi concorsi per lavori del Comune di __________ ca. fr. 150'000 a studi
fuori Comune fr. 200’000
c. Sono
state differite delle ordinazioni? Se sì, perché? Tipo e volume delle
ordinazioni differite
Non sono state
differite ordinazioni
12. Indicare
le ragioni per le quali, a vostro parere, la perdita di lavoro è solo
temporanea
Perché
si spera che la situazione migliori” (cfr. all. a doc. 1).
Rispondendo ad alcune domande
poste il 30 luglio 2024 dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 2), il 6 agosto
2024 la RI 1 ha precisato che:
-
Fatti
i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto erano due, un architetto al 100%
ed una segretaria al 30%;
-
i motivi della perdita di lavoro erano da ricondurre alla “diminuzione
generale delle commesse private, in modo particolare per clienti con i quali
abbiamo sempre lavorato (__________), riduzione delle commesse pubbliche di
progetti eseguiti in collaborazione di altri architetti ma deliberate ad altri
studi, nessuno ai residenti a __________” (cfr. doc. 3);
e prodotto due tabelle, inerenti:
-
il dettaglio dalla riduzione dei lavori dal quale emerge che a fronte di
un onorario previsto di fr. 936'000.- (800'000.- dei quali per il solo “concorso
palestra con altri colleghi”, “deliberato ad arch. di __________” e
70'000.- dei quali relativi alla “sistemazione terreno Municipio, con altri
colleghi”, “deliberato ad altri”) sono stati incassati dalla SA fr. 35'400.-
(cfr. all. a doc. 3);
-
la cifra d’affari dal 2016 al 2024, e meglio:
cifra
d’affari mensile
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gennaio
12’000
13’700
8’400
1’015
37’985
4’262
1’997
Febbraio
2’100
378
4’000
1’350
1’205
500
0
Marzo
17’950
16’820
40’300
1’200
850
5’700
0
7’000
6’000
Aprile
2’916
15’800
9’670
9’000
4’500
27’600
Maggio
15’200
13’460
5’900
2’800
1’163
4’030
0
1’329
Giugno
11’000
Considerandi
2’050
20’000
12’500
2’821
14’063
0.
0.
0.
Luglio
330.
2’950
6’946
6’000
7’900
5’297
Agosto
320.
26’900
7’000
8’607
7’383
5’152
Settembre
900.
350.
2’100
14’550
12’594
5’000
19’100
Ottobre
24’000
9’900
24’000
12’566
11’182
9’000
26’440
Novembre
13’000
80’530
12’700
10’000
3’800
7’927
5’507
0.
Dicembre
24’000
20’520
20’000
6’000
8’220
16’269
1’596
totale
123’789
184’938
117’000
73’066
40’171
88’437
101’379
76’450
42’223
(cfr.
all. a doc. 3).
1.2
Con decisione del 7 agosto 2024, la
Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per
lavoro ridotto postulate dalla RI 1, argomentando come segue il proprio
provvedimento:
"
(…) Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che
siete confrontati con una riduzione dei lavori acquisiti a causa di molteplici
fattori, in particolare a causa dell’assegnazione dei lavori a ditte
concorrenti, la rinuncia dell’esecuzione dei lavori da parte dei clienti e la
diminuzione generale delle commesse pubbliche e private. Dai dati da voi
forniti relativa alla cifra d’affari dell’azienda dal 2016 al 2023, constatiamo
l’assenza di un fatturato costante e al contrario di importanti oscillazioni da
un anno all’altro.
Al riguardo osserviamo
che l’oscillazione delle commesse da un anno all’altro, le delibere dei lavori
a ditte concorrenti e l’attesa di decisione da parte dei clienti per
l’esecuzione dei lavori, sono circostanze che, per costante giurisprudenza,
appartengono al normale rischio aziendale. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie.
In merito al contesto
congiunturale attuale, va precisato che un generale rinvio alla crisi economica
(diminuzione di commesse pubbliche e private) non è sufficiente per fondare un
diritto alle indennità per lavoro ridotto e il settore edile non si trova in
Dispositivo
una situazione di recessione. Per questi motivi, lo scrivente Ufficio si oppone
al riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto.
Un datore di lavoro, se
intende pretendere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve
avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell’inizio
del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali,
termini di annuncio più brevi. Il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro
ridotto dura più di tre mesi (cfr. art. 36 cpv. 1 LADI).
Nel presente caso, si
solleva opposizione per il periodo da 01.09.2024 al 30.11.2024.
Nell’eventualità di un
nuovo preannuncio di lavoro ridotto per un periodo successivo, si rammenta che
lo stesso dovrà essere presentato almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine sopraccitato” (cfr. doc. 4).
1.3. Il 31 agosto 2024, la RI 1 – che il
13 agosto aveva chiesto all’amministrazione “perché non si può avere
l’indennità del lavoro ridotto per le persone che occupano una posizione
nell’azienda, avendo sempre pagato la disoccupazione” (cfr. all. a doc. 5)
- si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti rilevando che:
-
la richiesta di indennità per lavoro ridotto è stata presentata “15
giorni prima dell’inizio richiesto per l’indennità, 1° settembre 2024”;
-
“i dipendenti non fanno parte dell’amministrazione della società
essendoci solo un amministratore unico”;
-
“le persone occupate non hanno una posizione analoga a quella del
datore di lavoro e, sono sempre stati pagati i contributi alla Cassa
disoccupazione. Se non avessero diritto alla indennità non dovrebbero pagare i
contributi”;
-
“i motivi della richiesta sono stati spiegati e perciò chiediamo che
venga riconosciuto il versamento per lavoro ridotto per il periodo indicato 1
settembre – 31 dicembre 2024” (cfr. doc. 5).
1.4. Con decisione su opposizione del 16
dicembre 2024, la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 7 agosto
precedente (cfr. supra consid. 1.2.) con la quale si era opposta al versamento
delle indennità per lavoro ridotto e si è così espressa:
"
(…)
3.1. Nel caso in esame
l’azienda conferma nell’opposizione le motivazioni addotte nel preannuncio
chiedendo il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto e precisando di
non comprendere perché, pur pagando i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione,
l’architetto impiegato (arch. __________) non possa beneficiare del lavoro
ridotto, affermando che “se non avessero diritto alle indennità [le
persone occupate che asseritamente non avrebbero una posizione analoga a quella
del datore di lavoro, ndr.] non dovrebbero pagare i contributi”.
Anzitutto va rilevato
che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire
l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato fornendo un sostegno
puramente finanziario, bensì quello di evitare licenziamenti (cfr. DTF 147 V
359).
A proposito del calo di
lavoro, va sottolineato che in sede di accertamento, prima della decisione
impugnata, l’azienda ha lamentato una riduzione dei lavori acquisiti a causa di
molteplici cause, in particolare l’assegnazione dei lavori a ditte concorrenti,
la rinuncia dell’esecuzione dei lavori da parte dei committenti e la
diminuzione generale delle commesse pubbliche e private. Da tali circostanze si
deve concludere che già a prima vista la perdita di lavoro non può essere
considerata computabile. Appellarsi al fatto che manchino “prospettive per
lavori nel Comune di __________” non è sufficiente per giustificare la
mancanza di lavoro, da un lato perché uno studio di architettura non è legato
soltanto al Comune in cui ha sede, ma può anche presentare offerte quantomeno
su tutto il territorio cantonale (ciò che risulta comunque dai lavori in corso
e dalle offerte presentate in altri Comuni ticinesi), dall’altro perché un calo
di lavoro presso gli abituali partner (“__________”; cfr. risposta del 6
agosto 2024 alle domande di accertamento dell’UG) rientra manifestamente nel
normale rischio aziendale delle ditte attive nell’edilizia (…). Anche il fatto
che i concorsi a cui la ditta ha partecipato si siano conclusi con
l’aggiudicazione a studi di architettura concorrenti fa parte del normale
rischio aziendale del settore.
3.2. In ogni caso, in
linea generale, il settore dell’edilizia si trova in un periodo di relativa
stabilità, seppure con lievi cali. Tali fluttuazioni colpiscono tutti gli
attori del settore, ma non sono imprevedibili e straordinarie, dato che il
mercato dell’edilizia conosce regolarmente momenti espansivi e momenti di
contrazione (cfr. Notiziari statistici dell’edilizia 2024-05 del 7 febbraio 2024
e 2024-23 dell’11 luglio 2024, pubblicati dall’Ufficio di statistica al
seguente link https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT(index.php?fuseaction=news.home&tema=46)
[ndr reperibile al sito internet https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/235272ns_2024-05.pdf
nella versione consultabile il 3 aprile 2025].
Oltretutto, sulla base
della più recente rilevazione statistica (cfr. Notiziario statistico 2024-34
del 19 settembre 2024, consultabile al link https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/244493ns_2024-34.pdf)
emerge che “Dopo alcuni mesi di difficoltà, tornano a vedersi dei dati
positivi relativi alla situazione degli affari, in particolare nell’edilizia
principale. (…). A conferma di questo quadro ci sono i dati delle domande di
costruzione che sono in aumento del 5,6% nel secondo trimestre e mostrano anche
come la ripresa sia da ricondurre principalmente all’edilizia non abitativa, in
crescita di oltre il 30%.”
Non si può dunque
nemmeno parlare di rallentamenti straordinari di tipo congiunturale nel settore
edile per far valere una perdita di lavoro computabile, ritenuto comunque che
la fluttuazione delle commesse nel corso dell’anno nel settore delle
costruzioni rientra anch’essa nella sfera del normale rischio aziendale.
In una tale situazione,
tutti i motivi addotti dall’azienda per spiegare la perdita di lavoro sono da
considerare rientranti nel normale rischio aziendale, di conseguenza la perdita
di lavoro non è computabile.
Pertanto non appare
adempiuto uno dei presupposti cumulati di cui all’art. 31 e seguenti LADI per
l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto (perdita di lavoro
computabile) e le osservazioni e obiezioni sollevate con l’opposizione non
permettono di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito
con la decisione contestata.
4. A titolo
informativo, va constatato che la durata massima ammissibile per un periodo di
lavoro ridotto è di tre mesi e il preannuncio dev’essere rinnovato se il lavoro
ridotto dura di più (art. 36 cpv. 1 LADI). Nel caso concreto, il preannuncio
indicava un periodo di lavoro ridotto per la durata dal 1° settembre 2024 al 31
dicembre 2024, ovvero per più di tre mesi, di conseguenza la decisione
impugnata poteva pronunciarsi soltanto sul periodo dal 1° settembre 2024 al 30
novembre 2024.
5. Infine, sebbene tale
aspetto sia di competenza della Cassa di disoccupazione, si sottolinea che ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto alle indennità per
lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell’azienda determinano o possono determinare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. In tal contesto, si osserva
che il signor __________ è iscritto a RC con diritto di firma (procura
individuale) e può dunque vincolare l’azienda in tutti gli affari conformi al
suo scopo (art. 459 cpv. 1 CO). Prova ne sia che l’opposizione in esame non è
evidentemente firmata dall’amministratore unico, arch. __________, ma da
persona terza, verosimilmente il procuratore individuale, arch. __________.
Si rende quindi attenta
la Cassa di disoccupazione che il succitato dipendente non avrebbe comunque
diritto alle indennità per lavoro ridotto.” (cfr. doc. 6).
1.5. Contro la decisione su opposizione
lo Studio ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula il
riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto e rileva in
particolare:
" (…) Faccio
ricorso alla decisione in oggetto per i motivi espressi nella corrispondenza
precedenze, in modo particolare per il fatto che persone che hanno sempre
pagato i contributi Cassa Disoccupazione: __________ e __________ non possono
ricevere l’indennizzo disoccupazione avendo sempre pagato i contributi. Si
sarebbe dovuto avvisare prima di non versare i contributi perché non avrebbero
potuto usufruire dell’indennità di disoccupazione (anche temporanea)” (cfr. doc.
I).
Il 2 gennaio il TCA a trasmesso
alla RI 1 “il suo ricorso con invito a volerlo firmare” (cfr. doc. II).
Con decreto del 7 gennaio 2025,
inoltre, questa Corte ha assegnato allo RI 1 un termine di 15 giorni “per
completare il proprio ricorso” ritenuto che lo stesso “non ossequia i requisiti
di cui all’art. 3 della” Lptca, con l’avvertenza che “trascorso
infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile”
(cfr. doc. III).
Il 13 gennaio 2025, la RI 1 ha
trasmesso a questa Corte la propria “esposizione dei fatti” -
consistente in uno storico di quanto avvenuto dal preannuncio di lavoro ridotto
del 24 luglio 2024 al decreto del 7 gennaio 2025 del TCA (cfr. all. IV1 a doc.
IV) – ed una breve motivazione a fondamento della propria richiesta e le
relative conclusioni.
In particolare, la ricorrente ha
fatto valere di avere postulato l’erogazione delle prestazioni LADI sulla base
del “fatto che vi è stata una notevole riduzione del lavoro per la mancanza
di nuovi incarichi e nuove richieste, malgrado i concorsi fatti e le previsioni
promesse. La situazione non è cambiata nel mese di dicembre 2024” (cfr.
all. IV1 a doc. IV).
A sostegno di quanto preteso, lo RI
1 ha prodotto le proprie risposte del 6 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.1.),
la “distinta lavori 2023” (cfr. all. 6/1 a doc. IV), la “cifra
d’affari mensile” dal 2016 al 2024 (cfr. all. A6/2 a doc. IV) e la propria
opposizione del 31 agosto 2024 (cfr. supra consid. 1.3.).
1.6. Nella sua risposta di causa del 30
gennaio 2025 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva:
"
(…)
2.2. Si ribadisce, a
proposito della non computabilità della perdita di lavoro fatta valere
dall’insorgente, che tutti i motivi da essa invocati in questa sede di
preannuncio di lavoro ridotto sono da considerare rientranti nel normale
rischio aziendale. Questa Corte, proprio in un precedente caso della società in
parola, ha avuto modo di sottolineare che “(…) per quel che concerne il
settore dell’edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di
termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non
imputabili alle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori on sono insoliti
nel ramo ragione per cui l’assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta
a rispondere delle conseguenze degli stessi sull’occupazione delle maestranze”
(cfr. STCA 38.2022.3 del 25 aprile 2022, consid 2.6. e riferimenti ivi citati).
Lo stesso dicasi per la fluttuazione delle commesse nel corso dell’anno (cfr.
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 del Tribunale federale delle assicurazioni,
consid. 2. 3 4 e riferimenti ivi citati). Pure la dilazione delle decisioni di
delibera di opere di probabile acquisizione nonché la diminuzione o il
rallentamento delle delibere di opere pubbliche sono considerate rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2008.9 del 29 aprile 2008 consid. 2.5.
e riferimenti ivi citati). Richiamate le recenti statistiche dell’edilizia,
menzionate nella querelata decisione (…) non si può che concludere che i motivi
rivendicati dall’insorgente, per l’ennesima volta, sono evidentemente
rientranti nel normale rischio aziendale, dunque la perdita di lavoro fatta
valere è manifestamente non computabile.
Sorprende quindi che la
ricorrente insiste nel riproporre motivazioni già ripetutamente considerate
normale rischio aziendale nel ramo dell’edilizia. A questo punto vi sarebbe da
chiedersi se il ricorso in esame non debba essere considerato temerario (art.
62 lett. fbis LPGA; art. 29 cpv. 3 e segg. Lptca), con le relative
conseguenze a livello di tasse e spese a carico dell’insorgente” (cfr. doc.
VI).
1.7. Il 31 gennaio 2025, il TCA, oltre a
trasmettere alla ricorrente la risposta di causa della parte resistente, ha
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, la
Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto da
questa postulate, ritenendo, in particolare, che la società non ha subito una
perdita di lavoro computabile.
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"
a. sono soggetti
all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato
disdetto;
d. la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro
posti di lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art.
32 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Una perdita di lavoro è
computabile se:
a. è dovuta a
motivi economici ed è inevitabile e
b. per
ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il
cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
"
Il Consiglio
federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro
riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di
lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di
quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile
soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione
dell’esercizio.”
Al
riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
"
1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti
delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono
computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti
adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del
danno.
2 La
perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di
importare o di esportare materie prime o merci;
b. il
contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i
combustibili;
c. restrizioni
di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni
di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati
da forze naturali.
3 La
perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono
dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La
perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia
coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato
contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di
lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile
al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di
rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che
non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più
difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze
eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF
8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art.
33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione
aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad
altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella
professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del
grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia
cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni
immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il
lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate
da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o
al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto
collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il
Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la
perdita di lavoro non è computabile.
3 Il
Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d’occupazione.”
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato
nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,
determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di
lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è
computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera
normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale"
si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera
interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il
personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la
situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di
calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.
Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del 2 dicembre
2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59,
DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998
pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117,
consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti, la giurisprudenza
federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore
di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere
assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o
straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr.
STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003
ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,
consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995
pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella citata
sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel settore
delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
" (…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza,
sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni
azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle,
prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite
denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al
versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid.
1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr.
anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata adesione anche nella
misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla società a sostegno della
domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione dei prezzi, differimento
delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza, nel normale
rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione contro la
disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_279/2007
pubblicata in DLA 2008 pag. 158 il Tribunale federale ha stabilito che la
perdita di un cliente
importante fa parte del normale rischio aziendale.
In una decisione del 23 febbraio
1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha rilevato che la
diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio
tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi
parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica
privata deve assumersi.
Nel caso di una ditta operante
nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha poi deciso che motivi quali il calo
delle vendite, la diminuzione della percentuale di sconto da parte del
fornitore, le difficoltà di recupero crediti e l'aumento dei costi, rientrano
nel normale rischio aziendale.
In un’altra
sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un
ricorso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una decisione del
TCA che aveva confermato una decisione su opposizione della Sezione del lavoro
che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità per
lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di bancali
in legno.
L'Alta Corte ha
stabilito che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale
rischio aziendale.
In una sentenza 38.2007.91 del 16
gennaio 2008 il TCA ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad uno
studio fisioterapico che aveva invocato la concorrenza accresciuta,
argomentando:
" Nella
presente fattispecie, la X ha motivato l'introduzione del lavoro ridotto con il
fatto che lo studio di fisioterapia ha subito un calo di clientela. Infatti un
certo numero di pazienti si farebbe curare in Italia, zona di confine, dopo
l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali.
Tale fenomeno avrebbe toccato anche altri studi di fisioterapia
(cfr. consid. 1.1).
Secondo il TCA questo motivazione non è tale da permettere il
riconoscimento dal diritto ad indennità per lavoro ridotto. Infatti si tratta
di una circostanza che manifestamente rientra nel rischio normale del datore di
lavoro (cfr. consid. 2.4).
D'altra parte, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente,
la perdita di clientela ha interessato anche le altre ditte attive nel settore
della fisioterapia.
In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza
federale, una concorrenza accresciuta nel settore specifico è una circostanza
che fa parte del normale rischio aziendale (cfr. DLA 1999 pag. 204, DLA 2003
pag. 195).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che la perdita
di lavoro subita dalla ditta è dunque da ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale (cfr. pure la STF C 302/05 del 25 luglio 2007 in
fine, riprodotta al consid. 2.4).
Essa non è dunque computabile alla luce dell'art. 33 cpv. 1 lett.
b LADI."
2.4. Nel settore dell’edilizia la
costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal
committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese
incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per
cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre 1988).
In una sentenza pubblicata in DLA
1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato che la perdita di lavoro
dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un'impresa di
costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la
possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori, rientra nella
sfera normale del rischio aziendale.
Il Tribunale federale ha
sottolineato che a causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da
parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire
allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita
non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.
In una decisione pubblicata in
DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha
sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute
alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da
un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione
pendente e alla forte concorrenza, costituiscono rischi normali dell'azienda.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4
dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).
In una sentenza 38.2008.67
del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della
Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una
sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni – che
aveva addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la dilazione
delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la mancata
assegnazione di appalti - il diritto all'indennità per lavoro.
Applicando
la giurisprudenza federale esposta al considerando precedente, questo
Tribunale, in una sentenza 38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il
rifiuto di indennità per lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni
confrontata con l'assenza di ordinazioni a corto termine e il posticipo di
lavori già programmati a causa di ricorsi.
In una sentenza
38.2009.11 del 24 giugno 2009 il TCA ha approvato l'operato della Sezione del
lavoro che aveva rifiutato di riconoscere ad un'impresa di costruzioni il
diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto i motivi da lei invocati
(contrazione del volume di lavoro e lentezza della committenza nelle
decisioni), per costante giurisprudenza federale fanno parte del normale
rischio aziendale.
In quell'occasione il TCA
ha pure fatto riferimento, sia ad una direttiva della SECO dell'aprile 2009
(cfr. consid. 2.5), sia ad un comunicato stampa della Società svizzera degli
impresari costruttori, sezione Ticino, del 16 giugno 2009 ("Imprese di
costruzione ticinesi: buone le riserve di lavoro, ora sono attesi i cantieri
anticiclici").
Infine, in quel caso, il
TCA ha sottolineato che pure il ritardo della concessione di una licenza
edilizia e l'introduzione della moratoria concordataria da parte della ditta
facevano parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.
In una sentenza
38.2009.14 del 6 agosto 2009 il TCA ha confermato la decisione su opposizione
con la quale l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità per lavoro
ridotto ad uno studio di ingegneria che aveva introdotto il lavoro ridotto
facendo valere il netto calo del numero di capitolati inerenti le opere di
genio civile e l'allungamento dei tempi di decisione per l'inizio dei lavori.
In
quell'occasione il TCA ha rilevato che la costante riduzione della cifra
d'affari del 2005 e la notevole fluttuazione della cifra d'affari da un mese
all'altro sono ulteriori aspetti che permettono di concludere che la perdita di
lavoro fatta valere dalla ditta è di ascrivere a circostanze rientranti nel
normale rischio aziendale.
Sulla
questione cfr. anche le STCA 38.2017.74 del 4 dicembre 2017; STCA 38.2016.5 del
4 aprile 2016; STCA 38.2013.7 del 16 giugno 2013; STCA 38.2012.77 del 29 maggio
2013 e STCA 38.2010.76 del 24 febbraio 2011.
2.5. Nella
Prassi LADI ILR (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, e su questi
punti rimasta analoga a quanto prevedeva nel 2024), la Segreteria di Stato
dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"
(…)
D1 Una
perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta
ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di
occupazione;
· cade in
giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per
singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone
vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di
tirocinio;
· concerne
persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora
l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di
questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre
circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.) __________
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa
essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età
scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione
dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di
questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella
lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di
istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una
diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di
un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta
probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è
solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella
costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore
solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera
normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure
d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di
manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,
oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.
Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali
che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono
essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza,
essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno
invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda
e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire
in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto
le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili. (…).
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:
le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a
lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione
causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della
costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o
dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;
le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore
di lavoro o di un dirigente.
ð Esempi
- Nel settore della costruzione
è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell’esecuzione dei
lavori in seguito a insolvibilità del committente o a una procedura di
opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali.
- Se il proseguimento dei
lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non
possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in
ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili.
- Mediante manipolazioni in
parte illecite diverse case automobilistiche avevano eluso i valori soglia per
i gas di scarico dei veicoli diesel. Non appena questi fatti sono stati resi
pubblici, la domanda soprattutto di veicoli diesel è immediatamente crollata.
Il conseguente calo delle ordinazioni ha indotto un’azienda subappaltante
dell’industria automobilistica a presentare domanda di lavoro ridotto. Poiché
quest’azienda non era nelle condizioni né di riconoscere le suddette
manipolazioni illecite da parte dei produttori di automobili né tanto meno di
prevedere il successivo crollo della domanda, la perdita di lavoro è
sopraggiunta del tutto inaspettatamente. Per questo motivo la sua domanda di
lavoro ridotto è stata accettata.
- Dopo un inverno scarsamente
innevato e un’estate calda e secca il livello del Reno è sceso a tal punto da
impedire quasi completamente ogni navigazione fluviale. Nel preannunciare la
domanda di lavoro ridotto un’azienda specializzata in trasporti sul Reno
sostiene che a causa dei conseguenti ritardi numerosi clienti avrebbero scelto
di far trasportare le loro merci su strada e che quindi la domanda sarebbe
crollata drasticamente. Se è vero che i livelli fluviali sono solitamente
soggetti a oscillazioni e che ciò rientra nei rischi aziendali, il livello
bassissimo di quest’anno costituisce pur tuttavia un evento straordinario. La
perdita di lavoro è pertanto eccezionale al momento del preannuncio e dà quindi
diritto alle indennità per lavoro ridotto. Se però questa situazione dovesse
diventare la norma, verrebbe meno il carattere di straordinarietà.
ð
Giurisprudenza
DTF 8C_267/2012 del 28.9.2012
(Con un tasso di cambio euro/CHF di 1,1334, alla fine dell’estate 2011
l’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro era molto più marcato che
nel periodo da maggio 2010 [1,4326] a settembre 2010 [1,3404]. Il diritto
federale non viene violato se queste fluttuazioni del tasso di cambio (1 %
circa) del periodo estivo 2010 rispetto al tasso di cambio applicato per molti
anni (1,50 euro/CHF) sono considerate normali rischi aziendali)
DTF 8C_986/2012 del 19.6.2013
(Le fluttuazioni della cifra d’affari sono dovute principalmente all’enorme
pressione concorrenziale dell’industria del ricamo e agli effettivi ridotti. La
forte concorrenza continuerà a essere una realtà in questo ramo e si
ripercuoterà di conseguenza anche sulla cifra d’affari dell’azienda a causa
della fluttuazione delle ordinazioni. Le perdite di lavoro fatte valere non
devono pertanto (più) essere considerate straordinarie e hanno perso la loro
natura temporanea)
DTF 8C_741/2011 dell’1.5.2012
(La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale causata dal decesso del
cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
DTF 8C_291/2010 del 19.7.2010
(Concentrandosi su un grande cliente per motivi finanziari, l’impresa era
consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita
di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario
e rientra nel normale rischio aziendale)
DTF 8C_279/2007 del 17.1.2008
(La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l’intesa
è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i
rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in
considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le
fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell’anno e il rinvio dei termini su
richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà
dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori sono usuali nel settore
della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell’azienda e non
è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione
economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la
preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel
settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da
un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio
aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami
accessori dell’edilizia)
DTFA C 121/05 dell’11.8.2005 (I
lavori di costruzione stradale con un impatto sul traffico nei pressi di un
locale commerciale non possono essere considerati straordinari, soprattutto
perché la fase di maggiore disagio è durata relativamente poco. Tali situazioni
si verificano regolarmente e ripetutamente e possono colpire qualsiasi datore
di lavoro. Le eventuali perdite di lavoro determinate da difficoltà di accesso
a un locale commerciale sono prevedibili e calcolabili e rientrano quindi nella
sfera normale del rischio aziendale)
DTFA C 189/02 del 15.3.2004 (I
motivi addotti dal produttore di lastre di policarbonato, ossia fluttuazioni
dei prezzi e rinvio delle ordinazioni – rientrano secondo la giurisprudenza
nella sfera normale del rischio aziendale e non conferiscono quindi alcun
diritto a un’indennità dell’AD) DLA 2000 pag. 53 segg. (In generale rientra
nella sfera normale del rischio aziendale il fatto che un’azienda in fase di
realizzazione o sviluppo non abbia alcun reddito o registri redditi inferiori a
quelli preventivati essendo difficile prevedere come e in che misura il mercato
assorbirà un nuovo prodotto).
D6a In
tempi di congiuntura favorevole i preannunci non possono essere respinti
motivando il rifiuto unicamente con l’attuale situazione economica positiva. Se
l’azienda fa valere per la perdita di lavoro un motivo che non rientra nella
sfera normale del rischio aziendale o non inerente alla natura usuale della
perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell’azienda, l’ILR è
ammissibile anche in tempi di congiuntura favorevole. In una simile situazione
economica la natura straordinaria della perdita di lavoro deve essere
dimostrata chiaramente.
ð Giurisprudenza
DTFA C 244/99 del 30.4.2001 (Anche se la
credibilità o la natura temporanea di una perdita di lavoro non può essere
negata adducendo semplicemente la situazione del mercato, è consentito e
necessario prendere in considerazione la situazione del mercato del settore
interessato [concorrenza, calo delle vendite, cambiamenti strutturali, ecc.]
nella valutazione [ARV/DTA 1999 n. 10 pag. 52 consid. 4b])
D6b Un
periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una
situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più
nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare
in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla
recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati
allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di
lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro
principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione economica
(ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura relativa
al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo la
recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la
situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite
d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di
periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o
delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero
considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.
I
seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di
recessione
- un
aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
-
analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e
sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle tendenze
congiunturali, non disponibile in italiano)
-
Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore
dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione
commerciale (KOF Business Situation Indicator),
https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili
in italiano)
- Dati
relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html
-
Andamento dell’indice della costruzione
(non disponibile in italiano)”
Perdita di
lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda
D7 Una
perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o
nell’azienda. Sono pertanto escluse dall’ILR le perdite di lavoro regolari e
ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono
essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è
imputabile a circostanze straordinarie.
D8 Nel
settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini siano
posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni.
D9 Le
fluttuazioni delle ordinazioni, in particolare nel settore terziario (settore
alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.), sono in genere usuali e non
giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze
straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar
diritto all’indennità. Se la cifra d’affari è rimasta costante negli ultimi
2anni e improvvisamente si registra un calo imprevedibile, brusco e
significativo delle vendite o delle ordinazioni, si può essere di fronte a una
perdita di lavoro non usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda. Questa
circostanza da sola può essere sufficiente per riconoscere la natura straordinaria
della perdita di lavoro per un primo periodo di autorizzazione di 3 mesi,
purché siano soddisfatti gli altri presupposti del diritto. Se le ordinazioni
continuano a rimanere esigue, al momento di presentare un nuovo preannuncio il
datore di lavoro deve giustificare la natura straordinaria della situazione da
almeno 3 mesi.
ð Esempi
- La cifra d’affari di un’azienda è rimasta
costante negli ultimi 2 anni. Ad eccezione di 2 o 3 mesi deboli, le
fluttuazioni della cifra d’affari sono minime. Soltanto nel mese precedente al
preannuncio di lavoro ridotto è stato constatato un calo massiccio della cifra
d’affari. Il datore di lavoro indica che le ordinazioni sono letteralmente
crollate e che non aveva vissuto nulla di simile negli ultimi 10 anni. Questo
calo repentino sarebbe dovuto a una situazione economica generale tesa e alle
incertezze che pesano sul ramo in questione. Dato che fino a questo momento
l’attività è rimasta stabile, il crollo massiccio della cifra d’affari e delle
ordinazioni può essere considerato straordinario o non rientrante nella sfera
normale del rischio aziendale. In caso di nuovo preannuncio, per continuare ad
aver diritto all’ILR il datore di lavoro dovrebbe giustificare in maniera
concreta e in relazione alla sua attività il perdurare del basso livello delle
ordinazioni.
- Un datore di lavoro indica nel preannuncio
di lavoro ridotto di avere poche ordinazioni, ma di grossa entità. Durante il
periodo di evasione di una commessa le capacità dell’azienda sono sfruttate
quasi interamente per vari mesi. In caso di ritardo nel conferimento di
un’ordinazione o nel caso in cui il cliente decida di affidarla a un’altra
azienda, vi è invece una mancanza di lavoro. È quindi usuale e tipico per
l’azienda avere periodi di inattività al termine di una commessa (voluminosa),
situazione che si riflette anche sulla cifra d’affari. Vi possono così essere
fluttuazioni notevoli delle ordinazioni e della cifra d’affari. Verificandosi
regolarmente ed essendo quindi prevedibili, tali fluttuazioni rientrano nella
sfera normale del rischio aziendale. Vi è un diritto all’ILR soltanto se
l’azienda riesce a dimostrare che la perdita di lavoro attuale è dovuta a
circostanze straordinarie.”
2.6. Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI ILR emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19 giugno 2020 consid. 2.3.;
DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438;
DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia,
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF
8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid.
5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;
DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V
314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V
125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125
V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag.
262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid.
3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid.
4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF
116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La
portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.;
DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Nella presente
fattispecie la RI 1 ha fatto valere di avere dovuto introdurre il lavoro
ridotto a causa di una “riduzione dei lavori acquisiti nell’ultimo anno”,
della “mancanza di prospettive futuri per lavori nel Comune di __________”
e della “diminuzione generale delle commesse private, in modo
particolare per clienti con i quali abbiamo sempre lavorato (__________),
riduzione delle commesse pubbliche di progetti eseguiti in collaborazione di
altri architetti ma deliberate ad altri studi, nessuno ai residenti a __________”
(cfr. supra consid. 1.1.).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA non può che approvare l’operato della Sezione del lavoro.
Rammentato che,
come già rilevato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LADI “Il preannuncio dev’essere rinnovato se il
lavoro ridotto dura più di tre mesi” e che quindi, in concreto, il
preannuncio della ricorrente poteva concernere unicamente il periodo dal 1°
settembre al 30 novembre 2024, questa Corte rileva che per costante
giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.3 e 2.4) e secondo le direttive
della SECO (cfr. supra consid. 2.5.), la perdita di clienti fa parte del
normale rischio aziendale, così come vi rientra l’accresciuta
concorrenza nel settore specifico (e questo in relazione alle motivazioni
concernenti concorsi/commesse vinti ed assegnati da altri studi di
architettura¸ cfr. STCA 38.2007.91 del 16 gennaio
2008; STCA 38.2008.71 del 18 marzo 2009; per quel che riguarda la variazione
del cambio cfr. STCA 38.2009.84 dell'11 gennaio 2010; STCA 38.2009.39 del 7
settembre 2009).
Le perdite di lavoro che ne derivano
non sono dunque computabili (cfr. supra consid. 2.3.).
La decisione su
opposizione del 16 dicembre 2024 deve pertanto essere confermata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che dal Notiziario statistico
N. 2024-34 del 19 settembre 2024 risulta che nell’ambito delle costruzioni “Dopo
alcuni mesi di difficoltà, tornano a vedersi dei dati positivi relativi alla
situazione degli affari, in particolare nell’edilizia principale. Nel genio
civile, nonostante il lieve miglioramento, il saldo relativo alla situazione
degli affari risulta ancora negativo. A conferma di questo quadro ci sono i
dati delle domande di costruzione che sono in aumento del 5,6% nel secondo
trimestre e mostrano anche come la ripresa sia da ricondurre principalmente
all’edilizia non abitativa, in crescita di oltre il 30%” (cfr. https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/244493ns_2024-34.pdf
nella sua versione consultabile il 3 aprile 2025).
Rammentato
che un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo
ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano
nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.32 del 25 luglio
2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio
2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA
38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre
2008), il TCA rileva che dal confronto effettuato con la cifra d’affari media
conseguita tra gennaio e luglio dei quattro anni immediatamente precedenti rispetto
a quello della domanda di indennità per lavoro ridotto risulta che tra gennaio
e luglio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.), la RI 1 ha peraltro avuto entrate
maggiori (fr. 42'223.- per il 2024 contro una media di fr. 36'027.50 nel
periodo 2020-2023). Anche volendo considerare, in luogo del 2020 e del 2021
(Covid-19), gli anni 2018 e 2019, si avrebbe, tra gennaio e luglio del 2018,
2019, 2022 e 2023, una cifra d’affari media di fr. 44'520.50, in confronto alla
quale i fr. 42'223.- realizzati tra gennaio e luglio 2024 non costituiscono una
diminuzione rilevante.
Giova,
comunque, ribadire che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto
non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,
bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio
2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359 e citata al consid. 2.9.).
2.8. A titolo
abbondanziale è utile sottolineare - per quanto l’esame dell’art.
31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto
le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa di disoccupazione e
non della Sezione del lavoro (cfr. art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1
LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI) - che il
dipendente dello RI 1, __________, è iscritto a RC senza funzione ma con
diritto di firma (procura) individuale (cfr. estratto RC reperibile sul sito www.zefix.ch).
Dal sistema informatico relativo
alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino, risulta che
l’architetto __________ è nato nel __________ e che __________, nato nel __________,
è suo figlio (cfr. anche STCA 38.2022.3 del 25 aprile 2022, resa nei confronti
della ricorrente, consid. 2.7.).
2.9. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024
consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68
del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3
aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;
STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto
2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA
38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti