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Decisione

38.2025.10

Negato condono della restit.di ID 1/24.Ric.tardivo. Quest.se ritardo sia scusabile,ossia se dati presupp.per restituire term.ric.può restare insoluta.Ric.c.que da respingere nel merito.Ass.non ha annunciato nell'IPA attività lavorat.Inoltre ric.non poteva non rendersi conto che entrate 1/24>GA.No BF

19 maggio 2025Italiano43 min

caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente, in particolare tramite

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.10

rs

Lugano

19 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione del 14 maggio 2024 la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto

a RI 1 la restituzione della somma di fr. 1'437.30, corrispondenti a parte

delle indennità di disoccupazione ricevute nel gennaio 2024, in quanto è emerso

che in quel mese aveva percepito un reddito dall’attività lavorativa svolta

presso lo studio medico della Dr. med. __________ di __________ ma non

annunciata sul relativo modulo “Indicazioni della persona assicurata” - IPA

(cfr. doc. 2).

1.2. Con

decisione su opposizione del 9 gennaio 2025 l’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro ha confermato la precedente decisione del 20 agosto 2024 (cfr. doc.

A1=6), con cui era stata respinta la domanda di condono della somma di fr.

1'437.30 interposta dall’assicurata il 12 giugno 2024 (cfr. doc. 3), non

essendo realizzato il presupposto della buona fede.

A

motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:

" (…)

Nel caso in esame è accertato che l’interessata ha

omesso di dichiarare sul modulo “Indicazioni della persona assicurata” (IPA)

di gennaio 2024 di avere percepito CHF 1’625.00 a titolo di guadagno intermedio

presso lo studio medico della Dr.ssa __________ (__________), rispondendo

negativamente alla domanda 1 ("Ha lavorato per uno o più datori di

lavoro?"). Anche volendo ipotizzare che l'insorgente non abbia

realizzato, come afferma nell'opposizione, di dover indicare tale guadagno

intermedio anche per il mese di gennaio 2024, ella non poteva non rendersi

conto che le prestazioni ricevute dalla Cassa, per un ammontare di CHF

2'761.20, sommandosi al guadagno derivante dall'attività lucrativa (CHF 1

'625.00), aumentavano le sue entrate mensili a CHF 4'386.20, ovvero più del suo

guadagno assicurato. Tale discrepanza non poteva passare inosservata e la

signora RI 1, facendo uso del grado di attenzione che le circostanze avrebbero

imposto, si sarebbe resa conto di aver ricevuto più di quanto le spettasse e

avrebbe dovuto chiarire con la Cassa tale discrepanza (cfr. consid. 2.3.).

Nemmeno il fatto che ella fosse convinta che la Cassa sapesse

dell'attività lavorativa, informandola nel mese di febbraio 2024 di non avere

diritto al guadagno intermedio (cfr. opposizione del 20 settembre 2024, pag. 2

nonché scambio e-mail del 21 febbraio/1. marzo 2024 tra l'assicurata e la

consulente del personale), è d'aiuto all'insorgente visto che ciò non è

sufficiente per poter parlare di buona fede. L'assicurato è infatti tenuto ad

informare spontaneamente la Cassa di ogni cambiamento della situazione

economica e lavorativa che possa influire sulla determinazione del suo diritto

alle indennità (cfr. consid. 2.3.). In ogni caso, il fatto di non aver diritto

al percepimento delle indennità compensative, comunicatale dalla Cassa, è un

concetto slegato da quello dell'obbligo dell'assicurato di comunicare qualsiasi

cambiamento della situazione economica e lavorativa. Quest'ultimo si traduce

tra l'altro nel compilare correttamente il modulo IPA mensile, indicando altri

eventuali redditi percepiti oltre alle indennità per disoccupazione o

comunicando tempestivamente alla Cassa le menzionate discrepanze tra quanto

versatole e quanto effettivamente dovutole.

Infine, si rileva che l’opponente di per sé non contesta in questa

sede la correttezza della decisone impugnata, non portando argomenti

sufficienti per giustificare un proprio agire in buona fede, appellandosi

piuttosto al fatto che un diniego del condono aggraverebbe ulteriormente la sua

situazione finanziaria.

Pur comprendendo la difficile situazione dell'interessata, ciò non

è purtroppo d'aiuto all'opponente, siccome è necessaria la presenza cumulativa

dei due presupposti anzidetti affinché si possa accogliere la richiesta di

condono.

Si rende tuttavia attenta l’assicurata del fatto che può chiedere

alla Cassa di esaminare la possibilità del pagamento rateale dell'importo

chiesto in restituzione, alfine di ridurne l'impatto sulle proprie finanze.

Va poi precisato che la condizione della buona fede, nel contesto

della domanda di condono, è un concetto puramente giuridico, senza nessuna

implicazione di natura etica o sul valore della persona (cfr. STF 8C.408_2017

del 2 agosto 2017).

(…)” (Doc. II1).

1.3. Il

13 febbraio 2025 è pervenuto al TCA un ricorso contro la decisione su

opposizione del 9 gennaio 2025, datato 6 febbraio 2025 e spedito tramite

raccomandata il 12 febbraio 2025, nel quale RI 1 ha addotto:

" (…)

Come potete leggere dalla decisione, purtroppo c'è stato un

versamento nel mese di Gennaio 2024 da parte della cassa __________ a mio

favore, che però dovrei restituire. Purtroppo la mia situazione economica non

mi permette di restituire tale cifra, in quanto attualmente non lavoro e sono

in una situazione economica precaria.

Dopo aver chiesto assistenza giudiziaria, ma che a tutt’oggi non

ho una risposta in merito e vari avvocati mi hanno risposto negativamente a

riguardo, per la presa a carico della questione, mi vedo costretta a scrivervi

da sola.

Attualmente sono in malattia dopo un licenziamento avvenuto a

novembre 2024, la malattia sussiste ancora (vedi allegati), quindi anche il mio

reddito ha avuto modifiche, diminuendo.

Mi rivolgo a voi, non per accusare o mettere in discussione

l'avvenuto versamento, ma per la modalità nel quale si sono svolti i fatti

(vedi richiesta di condono) e per chiedervi eccezionalmente un condono al

versamento di questi soldi.

Visto la dinamica dei fatti e le varie incomprensioni, vi chiedo

cortesemente di condonarmi l'importo richiesto. La mia situazione finanziaria

non mi permette di restituire la cifra richiesta e mi metterebbe in difficoltà

economica. (vedi allegati).

(…)” (Doc. I)

1.4. Nella

sua risposta del 6 marzo 2025 la Sezione del lavoro, in primo luogo, ha

rilevato che “(…) il termine di ricorso, scaduto il 10 febbraio 2025, non è

stato rispettato, salvo che vi siano motivi di impedimento sufficienti pe

giustificare la restituzione del termine (…)”.

In

secondo luogo, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. Il

24 marzo 2025 l’insorgente ha indicato che la spedizione del ricorso ha dovuto

essere rimandata, poiché lei e i componenti della sua famiglia si sono ammalati

di una brutta influenza, per cui ha dovuto far fronte, in particolare alle cure

del figlio e sue. Ella ha, altresì, precisato che “nel mese di febbraio 2025

era vigente una malattia, dopo licenziamento, avvenuto nel mese di novembre”.

Al

riguardo la medesima ha allegato un certificato medico di incapacità lavorativa

al 100% dal 30 gennaio al 28 febbraio 2025 a causa di malattia redatto dalla

Dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, di __________

(cfr. doc. VI; VI1).

1.6. Questa

Corte, con scritto del 31 marzo 2025 e sollecito del 10 aprile 2025, ha

invitato la ricorrente a comunicare se in occasione dell’influenza di cui ha

dichiarato essere stata affetta nel mese di febbraio 2025 si sia sottoposta a

una visita medica e, se sì, in che data e presso quale medico.

Inoltre

le ha chiesto di liberare dal segreto professionale la Dr. med. __________ al

fine di poterle porre alcune domande (cfr. doc. VII; IX).

RI

1, il 14 aprile 2025, da un lato, ha risposto che “in data ca dal 6 al 12.2

per l’influenza, nessun componente della famiglia si è recato dal medico, in

quanto lavorando in campo medico, ci siamo curati tutti a casa e i sintomi non

erano tali da doversi recare dal medico”.

Dall’altro,

ha trasmesso al TCA la dichiarazione di svincolo firmata (cfr. doc. X).

1.7. Il

22 aprile 2025 questo Tribunale ha, dunque, interpellato la Dr. med. __________

come segue:

" (…)

ritenuto che dai certificati medici del 19 e 30 dicembre 2024, nonché 30

gennaio 2025 da Lei rilasciati alla signora RI 1 risulta che quest’ultima è

stata da Lei dichiarata incapace al lavoro al 100% a causa di malattia dal 19

al 30 dicembre 2024, dal 30 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025 e dal 30 gennaio

2024 (recte: 2025) al 28 febbraio 2025, la invitiamo a rispondere ai

seguenti quesiti:

1.

Di quale/quali malattia/e ha

sofferto la signora RI 1 nei periodi 19 - 30 dicembre 2024, 30 dicembre 2024 -

31 gennaio 2025 e 30 gennaio 2024 (recte: 2025) - 28 febbraio 2025?

2.

Quali sintomi accusava la Sua

paziente nei periodi indicati?

3.

Le condizioni di salute della

signora RI 1, in particolare nei mesi di gennaio e febbraio 2025, che effetti

hanno avuto sulla sua capacità di comprendere e trattare le proprie questioni

amministrative o perlomeno di incaricare terzi di compiere determinati atti

procedurali?” (cfr. doc. XI)

1.8. La

Dr. med. __________, il 24 aprile 2025, ha risposto:

" (…)

1.

Nel periodo indicato la paziente

ha sofferto di burn-out secondario a difficoltà in ambito lavorativo.

2.

La paziente ha manifestato sintomi

di affaticamento fisico e mentale con disturbo di ansia severa, insonnia,

disturbi gastrointestinali, difficoltà di attenzione e di concentrazione,

irritabilità e fobia sociale.

3.

Nel mese di gennaio-febbraio 2025

la paziente presentava disturbo d'ansia rilevante e difficoltà di

concentrazione pur essendo stata posta a beneficio da inizio dicembre di

trattamento psicoterapeutico con regolarità. È pertanto possibile che nei

periodi menzionati la paziente avesse difficoltà nell’evadere le proprie

pratiche amministrative.” (Doc. XII)

1.9. La

Sezione del lavoro, il 28 aprile 2025, ha comunicato di non avere particolari

osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio del TCA (cfr. doc. XV).

1.10. Il

5 maggio 2025 l’insorgente ha affermato di ritenere che “la mia dottoressa

abbia esposto dettagliatamente una mia situazione personale ed emotiva del

tutto veritiera, purtroppo dopo alcune difficoltà ripetute negli ultimi anni,

mi hanno causato malessere”. Ella ha aggiunto di sottoporsi a psicoterapia

per mantenere un buon equilibrio fisico e mentale per poter affrontare al

meglio il quotidiano (cfr. doc. XVI).

1.11. Il

doc. XV è stato inviato alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XVII), mentre

il doc. XVI è stato trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc.

XVIII).

in diritto

2.1. Questa

Corte rileva, innanzitutto, che la ricorrente ha evidenziato che “dopo

aver chiesto assistenza giudiziaria, ma che a tutt’oggi non ho una risposta in

merito e vari avvocati mi hanno risposto negativamente a riguardo, per la presa

a carico della questione, mi vedo costretta a scrivervi da sola” (cfr. doc.

I; consid. 1.3.).

Né davanti al TCA, né nella procedura

d’opposizione risulta essere stata postulata la concessione dell’assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I; 7).

Al

riguardo va comunque osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16

maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un

caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle

assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né

dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla

tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di

diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni

sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio

gratuito.

Tuttavia,

se dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi

patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il

tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del

patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare,

inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio

gratuito.

Cfr.

pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL

Fatti

N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.

Ad ogni modo, però, la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve

accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo

per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti

loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA;

STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno

2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Inoltre

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando

il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la

necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine

di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore

d’ufficio.

Nel

caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente, in particolare tramite

l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 20 agosto 2024 di diniego

del condono della somma di fr. 1'437.30 da restituire (cfr. doc. 6; 7) e del

ricorso contro la decisione su opposizione del 9 gennaio 2025 (cfr. doc. I;

II1; consid. 1.2.; 1.3.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i

propri interessi.

La medesima, pertanto, non necessita

di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017

consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03

dell’8 novembre 2004; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2022.98

del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre

2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2

febbraio 2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA

38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal

TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017;

STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).

2.2. Giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli

38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere

notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il

cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica

o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone

in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai

sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in

mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18

dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

A

norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate

all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo

giorno del termine.

Se

la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF

9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49

consid. 2; DTF

110 V 37 consid. 2; Thomas

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag.

479).

2.3. Per

quanto attiene alla posta A Plus, tramite la quale la Sezione del lavoro ha

trasmesso all’assicurata la decisione su opposizione del 9 gennaio 2025 (cfr.

doc. II1), giova rilevare che la giurisprudenza federale ha stabilito la

liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il

sistema di notifica delle decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente

valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di

ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella

casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di

sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA

2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF

8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio

2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF

8C_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019

consid. 3 segg.; STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid.

4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.;

STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure Petra Fleischanderl, Versandart “A-Post

Plus” in SZS/RSAS

5/2021 pag. 265-267 e Tano

Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau

3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et

ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la

sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de

réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette

forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux

destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre

les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs

boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli

avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della

corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer

un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application

mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux

lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

In proposito cfr. STCA

38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio

2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021;

STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

Per

completezza va, comunque, segnalato che il Consiglio federale, il 14 febbraio

2024, ha avviato la consultazione, adempiendo in tal modo la mozione 22.3381

Armonizzazione del computo dei termini della Commissione degli affari giuridici

del Consiglio nazionale (CAG-N), in merito alla propria proposta di inserire in

tutto il diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che

determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio,

notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale

seguente (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html;

STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.1.;).

Il

12 febbraio 2025 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della

consultazione e ha adottato il Messaggio concernente la legge federale sulla

notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi secondo cui è

applicabile all’intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto

processuale civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana

di invii postali che determinano la decorrenza di un termine, che quest’ultimo

inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr.

Cfr.

pure Georges Chanson,

Mögliche Fristenfallen bei A-Post Plus + My Post 24, in Anwaltsrevue

11/12/2024, pag. 467 segg.

2.4. L’art. 14 Lptca, relativo

alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01

del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale

ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid.

4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26

ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF

8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n.

8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr.,

pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

In

proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,

l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione

di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2,

pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag.

343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti, in particolare dal sistema

di tracciamento degli invii della Posta, emerge che la decisione su opposizione

del 9 gennaio 2025 è stata spedita tramite posta A Plus il medesimo giorno

della sua emanazione ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________

venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 06:29.

Il

plico postale è stato recapitato nella cassetta delle lettere dell’insorgente

il 10 gennaio 2025 alle ore 10:01 (cfr. doc. 1).

Nel

caso di specie, quindi, a prescindere da quando la ricorrente abbia ritirato

l’invio dalla propria buca delle lettere, determinante per la decorrenza del

termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid.

2.2.) è venerdì 10 gennaio 2025, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr.

doc. 1).

Il

termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art.

38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero sabato 11

gennaio 2025 ed è scaduto, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. IV),

lunedì 10 febbraio 2025, essendo

l’ultimo giorno del termine una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA; consid.

2.2.).

Lo

scritto indirizzato al TCA e spedito per raccomandata il 12 febbraio 2025 (cfr.

doc. I + relativa busta; consid. 1.3.) è, dunque, tardivo (cfr. consid. 2.2.;

STF 8C_577/2024 del 21 ottobre 2024; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024

consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6

del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019).

2.6. In

concreto occorre, pertanto, esaminare se la ricorrente possa oppure no

prevalersi della restituzione del termine (cfr. consid. 2.4.), visto che la

medesima ha fatto valere, da una parte, che nel periodo dal 6 al 12 febbraio

2025 lei e la sua famiglia avevano contratto una brutta influenza e che ella,

avendo dovuto provvedere alle cure del figlio e sue, aveva rimandato la

spedizione del ricorso (cfr. doc. VI; X; consid. 1.5.; 1.6.).

Dall’altra,

che inoltre nel mese di febbraio 2025 continuava la sua malattia iniziata dopo

il licenziamento, avvenuto nel mese di novembre 2024 (cfr. doc. VI; consid.

1.5.).

Il

TCA al riguardo, rileva che l’insorgente ha, poi, precisato che nessun

componente della famiglia si era recato dal medico a causa dell’influenza, in

quanto, lavorando nel campo sanitario, si erano curati a casa, non accusando

sintomi tali da richiedere una visita medica (cfr. doc. X; consid. 1.6.).

Ne

discende che la ricorrente, siccome, a seguito dell’influenza, non ha

necessitato delle cure da parte di un medico, era, dal profilo oggettivo, nelle

condizioni di perlomeno incaricare un terzo di sua fiducia - in particolare

esterno alla famiglia - di spedire l’allegato di ricorso, datato 6 febbraio

2025 (cfr. doc. I; consid. 1.3.), entro il 10 febbraio 2025, ultimo giorno del

termine di impugnazione (cfr. consid. 2.4.; 2.5.; STF 9C_1060/2010 del 23

febbraio 2011).

Va,

altresì, evidenziato che è vero che dal 30 gennaio al 28 febbraio 2025

l’insorgente era inabile al lavoro al 100% per malattia, come attestato dalla

Dr. med. __________ (cfr. doc. VI1; consid. 1.5.).

Il

24 aprile 2025 quest’ultima ha, del resto, specificato che la ricorrente, in

tale lasso di tempo, come pure dal 19 al 30 dicembre 2024 e al 30 dicembre 2024

al 31 gennaio 2025, ha sofferto di burn-out secondario a difficoltà in ambito

lavorativo, manifestando sintomi di affaticamento fisico e mentale con disturbo

di ansia severa, insonnia, disturbi gastrointestinali, difficoltà di attenzione

e di concentrazione, irritabilità e fobia sociale.

Tuttavia

la Dr. med. __________, dopo aver aggiunto che “nel mese di gennaio-febbraio

2025 la paziente presentava disturbo d'ansia rilevante e difficoltà di

concentrazione pur essendo stata posta a beneficio da inizio dicembre di

trattamento psicoterapeutico con regolarità”, ha ritenuto unicamente “(…)

possibile che nei periodi menzionati la paziente avesse difficoltà nell’evadere

le proprie pratiche amministrative.” (cfr. doc. XII; consid. 1.8.).

In

proposito è utile osservare che nel settore delle assicurazioni sociali torna

applicabile il criterio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.;

DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid.

5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201

del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195) - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità (cfr. STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3.2.; STF 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 2.2.).

La

ricorrente, pertanto, nemmeno in relazione al burn-out, che in ogni caso,

contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza per poter considerare una

malattia, se adempiute le ulteriori condizioni, quale impedimento non colpevole

(cfr. STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.), era iniziato ben prima

della fine del termine di ricorso (cfr. doc. XI; XII), sembra aver sofferto di

una malattia di una gravità tale da impedirle di far capo all’aiuto di terzi

per rispettare il termine di ricorso (cfr. consid. 2.4.; STF 9C_711/2024 del 4

febbraio 2025).

Nel

caso di specie la questione di sapere se l’inoltro tardivo

del ricorso contro la decisione su opposizione del 9 gennaio 2025 sia scusabile,

ovvero se siano dati i presupposti per restituire il termine per impugnare la

decisione su opposizione in questione (cfr. consid. 2.4.) può

comunque restare insoluta.

La

problematica connessa all’eventuale restituzione del termine di ricorso non

merita, infatti, di essere ulteriormente approfondita, in quanto l’impugnativa

deve, ad ogni modo essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile

2005; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2022.78 del 16

gennaio 2023 consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei

prossimi considerandi.

2.7. Litigioso

è il rifiuto da parte della Sezione del lavoro di concedere alla ricorrente il

condono della restituzione di parte dell’indennità di disoccupazione percepita

nel mese di gennaio 2024.

2.8. L’art.

95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25

LPGA, ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e

59cbis cpv. 4 LADI.

L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Perché

sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

-

la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato

In

proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019

consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con

l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07

dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid.

1.2.).

2.9. La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una

prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli

non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

La

giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del

condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di

restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa,

l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione

colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di

annunciare o di informare (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.;

3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25

aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;

STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,

consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

Si

è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si

attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di

discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF

8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid.

4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF

110 V 176 consid. 3d).

Inoltre

la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del

versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva

sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era

indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020

del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

2.10. Il

requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica

della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base

alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente,

tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al

momento di restituire.

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 2 OPGA determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso

1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6

ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al

capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. per le persone

che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo

le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone

che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese

personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti: quale

importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI)

sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure

medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

Per le persone che vivono in un istituto o in un

ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza

netta, ad un decimo se si tratta di beneficiari di rendite di vecchiaia. Nel

caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo

ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale

limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.

2.11

L'art.

28.

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire

le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso (cfr.

art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi rivendica prestazioni

assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati,

segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi

ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per

accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso.

Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni. (cfr. art.

28.

cpv. 3 LPGA).

L'art.

31.

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il

dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei

beneficiari di prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25

luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

Il

dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della

buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.).

2.12

In

una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso

di un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della

somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato

senza annunciare tale attività.

All’assicurato

è stata negata la buona fede, poiché, anche nel caso in cui, come da lui

sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale

occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di

sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia

una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa

di disoccupazione.

Nulla,

poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di

rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività

lavorativa.

L’assicurato,

del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente

della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o

certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere

l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi

motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state

calcolate tenendo conto del reddito in questione.

In

un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la

LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie casse

di disoccupazione. Benché sia gli URC che le casse siano degli organi esecutivi

dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte

con compiti e competenze differenti. Inoltre in quel caso di specie non si

poteva dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il consulente dell’URC avesse

indicato all’assicurato che non occorreva segnalare i guadagni intermedi. Il

consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva

partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo

corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che

trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di

cui vengono a conoscenza durante l’esercizio delle loro funzioni, anche se gli

stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.

In un giudizio 8C_669/2024 del 21

novembre 2024 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso di un

assicurato contro la sentenza cantonale con cui era stato confermato il rifiuto

del condono, in quanto non gli poteva essere riconosciuta la buona fede, non

avendo annunciato l’attività effettuata a favore della parrocchia nel

formulario mensile. Il Tribunale cantonale aveva precisato che tale

comportamento costituiva una negligenza grave, indipendentemente dalla

qualifica del reddito da parte di chi l’aveva percepito.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_341/2014 del 14 gennaio 2025; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020.

2.13

Chiamata a dirimere la concreta

evenienza, questa Corte rileva che l’assicurata, nel formulario del 27 gennaio

2024.

“Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di gennaio 2024 ha

risposto negativamente alla domanda se avesse lavorato per uno o più datori di

lavoro (cfr. doc. 3 quesito n. 1), allorché, invece, è stata attiva presso lo

studio medico della Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc. 3; 2; consid.

1.1.).

L’insorgente

ha così disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA (cfr. consid. 2.11.).

La

mancata comunicazione nel modulo IPA dello svolgimento di un’attività

lavorativa, allorquando la ricorrente era iscritta in disoccupazione (dal 1°

luglio 2022; cfr. doc. 6), ha impedito alla Cassa di disoccupazione di verificare

in modo corretto in che misura potessero esserle assegnate le indennità di

disoccupazione per il mese di gennaio 2024 (cfr. art. 28 cpv. 2 LADI).

A

tale proposito va puntualizzato che l’indicazione presente nei formulari IPA, e

più specificatamente nel modulo del mese di gennaio 2024 (cfr. doc. 3), secondo

cui “la persona assicurata è assolutamente tenuta ad annunciare alla cassa

qualsiasi lavoro svolto durante il versamento delle indennità di disoccupazione.

(…)” è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che l’insorgente

non poteva legittimamente supporre di non dover avvisare riguardo all’esercizio

dell’attività lavorativa presso lo studio medico di Caslano e il reddito

conseguito.

D’altronde l’Alta Corte ha avuto

modo di stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di

conseguenza il riconoscimento della buona fede - anche il fatto di non

informare la Cassa di lavorare a titolo gratuito regolarmente a metà tempo e

per quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio (cfr. pure STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2.).

Per completezza, è utile osservare

che con giudizio 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicato in DLA 2017 N. 5

pag. 144, l’Alta Corte ha deciso che un’assicurata che ricopre la carica di

consigliera comunale deve avvertire la Cassa della sua funzione e

dell’indennità percepita. Se omette di farlo, agisce con negligenza grave e non

è quindi ammissibile la buona fede.

Il TF ha specificato che in quel

caso di specie l’assicurata non poteva dedurre dalla formulazione delle domande

nei formulari IPA (Ha lavorato per uno o più datori di lavoro? Ha esercitato

un’attività indipendente?) che il suo reddito quale consigliera comunale non

fosse da annunciare. Dalla lettura di tali quesiti si comprende piuttosto che è

richiesto agli assicurati di segnalare lo svolgimento di un’attività lucrativa,

indipendentemente dalla sua natura.

Va, altresì, evidenziato, da un

lato, che, conformemente a quanto sostiene la parte resistente (cfr. doc. II1;

consid. 1.2.), l’assicurata, a prescindere dal formulario IPA, non poteva in

ogni caso non rendersi conto che le sue entrate del mese di gennaio 2024 di

complessivi fr. 4'389.60 lordi (indennità di disoccupazione di fr. 2'761.20

lordi + reddito da attività lavorativa di fr. 1'625.- lordi) erano maggiori del

guadagno assicurato di fr. 3'261.- (cfr. doc. 5.2), per cui avrebbe dovuto senza

indugio informare in merito la Cassa, ciò che non è avvenuto.

D’altro lato, anche in

riferimento a quanto risulta dalla decisione su opposizione circa il fatto che

la ricorrente sarebbe stata convinta che la Cassa sapesse dell’attività

lavorativa (cfr. doc. II1; consid. 1.2.), che la medesima, nella richiesta di

condono del 12 giugno 2024, ha del resto asserito che “nel mese di febbraio

a firma del contratto ho inoltrato il contratto in Cassa disoccupazione e visto

l’ammontare del guadagno, non avevo più diritto a percepire la disoccupazione.

In un secondo tempo mi è stato redatto il guadagno intermedio. A tal proposito

c’è stata, in buona fede, una dimenticanza dell’inoltro del guadagno intermedio

da parte mia, quindi ho percepito maggiormente da parte della disoccupazione.

(…)” (cfr. doc. 3).

La nostra Massima istanza, in una

sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha peraltro ribadito che per negare la

buona fede nel contesto del condono non è necessario un comportamento doloso,

né fraudolento (cfr. pure STF 8C_617/2009 consid. 6.1. del 5 novembre 2009).

In una sentenza 8C_408/2017 del 2

agosto 2017 (pure indicata dalla Sezione del lavoro nella decisione su

opposizione; cfr. doc. II1; consid. 1.2.) il TF ha altresì precisato che

nell’ambito del condono la condizione della buona fede è un concetto puramente

giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle

persone.

Alla luce delle risultanze di cui

sopra la Sezione del lavoro, a ragione, ha negato l’esistenza del presupposto

della buona fede, in quanto l’assicurata ha commesso una grave negligenza non annunciando

tempestivamente lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente.

A titolo di raffronto giova

segnalare che questo Tribunale, con sentenza 38.2019.34 del 27 gennaio 2020,

nel caso di un assicurato che, oltre alle indennità di disoccupazione, aveva

percepito un reddito come pompiere volontario senza informare di tale attività

lavorativa la Cassa, ha confermato l’operato della Sezione del lavoro che aveva

respinto la domanda di condono formulata dall’insorgente, ritenuto che - non

annunciando l’attività svolta mentre era al beneficio delle prestazioni LADI -

l’interessato aveva disatteso i suoi obblighi di cui agli art. 28 e 31 LPGA,

commettendo una grave negligenza che escludeva la buona fede.

Cfr. pure STCA 38.2024.41 del 14

ottobre 2024; STCA 38.2022.53 del 24 ottobre 2022 il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_690/2022 del 5 dicembre 2022; STCA

38.2014.16

del 23 marzo 2015, pubblicata in RtiD II-2015 N. 67 pag. 259 segg.

2.14

In

esito a quanto precede, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della

ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare

la decisione su opposizione del 9 gennaio 2025.

Nel provvedimento citato la parte

resistente ha indicato la facoltà per l’insorgente di chiedere alla Cassa di

esaminare se sia possibile il pagamento rateale dell'importo chiesto in

restituzione, alfine di ridurne l'impatto sulle proprie finanze (cfr. doc. II1

pag. 4).

Questa Corte, al riguardo, rileva

che in effetti un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche della

ricorrente deve essere concordata con la Cassa (cfr. doc. 2).

Questo tema non è, in ogni caso,

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA

39.2018.6

dell’11 febbraio 2019 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_178/2019 del 20 marzo 2019, nel quale

l’Alta Corte ha evidenziato che “i ricorrenti

possono soltanto convenire con la Cassa tutt'al più un piano di rientro

dell'importo in restituzione”; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016;

STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre

2009.

consid. 2.13.; STCA 38.2008.15 del 7 agosto 2008 consid. 2.8.; STCA

39.2005.10

del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di

giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto

dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del

condono della somma di fr. 1'437.30 da restituire.

Nella

presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso in cui la lite vertesse su prestazioni,

non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF

9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito

che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto

di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione

di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer,

Miriam Lendfers, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i

riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; Ueli

Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A

quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli

Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.

cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107;

Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.27 del 17

giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.;

STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.89 del 24

gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25

agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni