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Decisione

38.2025.11

Dal profilo del dt interno A. non ha dt a ID a 9+10/24. A. 9/24 non più intenzione di conservare residenza in CH. Inoltre secondo probab .prepond., centro interessi non in CH.Dal profilo del dt internaz.,rinvio atti a Cassa per complem. istruttorio (in part. aspetto falso frontal.) e nuova decisione

2 giugno 2025Italiano59 min

partenza per l’__________ con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 348; 213).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.11

rs

Lugano

2 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 emanata da

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 21 ottobre 2024 la

Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 - cittadino __________ -,

annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(URC) il 29 agosto 2024 con effetto dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 168), il

diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo, da un lato, che l’assicurato

non fosse residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, dove

aveva tutt’al più costituito una dimora temporanea.

Dall’altro, per quanto concerne

il diritto internazionale, che:

" (…)

L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004

stabilisce al cpv. 1 che le persone soggette alla legislazione di un singolo

Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata

o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato

membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato

competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da

ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C

273/2015 del 12 agosto 2C)15 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

6. Visto quanto precede si ritiene che la persona assicurata non

possa essere considerata residente in Svizzera e neppure parificato ad un falso

frontaliere. In sede d'audizione la persona assicurata ha confermato di non

avere il centro degli interessi in Svizzera ed ha annunciato la sua partenza

per l'__________ con effetto 1. novembre 2024.” (Doc. 52)

1.2. A

seguito dell’opposizione interposta da RI 1 il 25 ottobre 2024 (cfr. doc. 45), la

Cassa, il 7 febbraio 2025, ha emanato una decisione su opposizione con la quale

ha confermato la precedente decisione del 21 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.1.),

rilevando:

" (…)

2. Il Signor RI 1 ritiene come il proprio

centro delle relazioni personali sia in Svizzera, luogo ove viveva anche la

moglie. Afferma di ritenere di aver diritto alle indennità di disoccupazione in

quanto soddisfa tutti i presupposti, ivi compreso un periodo di contribuzione

superiore ai 12 mesi.

Dalla documentazione agli atti si rileva come lo stesso abbia

dichiarato:

·

il suo centro degli interessi personali non sia in Svizzera, ma

in __________ dove vive la famiglia

·

oltre all'attività lavorativa, non vi è nulla che lo lega al

territorio elvetico

Si constata inoltre come il Signor RI 1, unitamente alla moglie,

ha lasciato il territorio elvetico con effetto 1. novembre 2024 per stabilirsi

in __________, suo Paese d'origine. In fase d'opposizione non sono emersi

elementi tali da modificare il precedente giudizio.

3. Applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante

valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C 794/201 6 consid. 4.1),

la Cassa deve pertanto concludere che l'opponente non ha potuto dimostrare il

centro degli interessi personali in Svizzera.

4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si comunica come il

Signor RI 1 non possa essere considerato residente in Svizzera ex artt. 8 cpv.

1 lett. c e 12 LADI e quindi non abbia diritto alle prestazioni di

disoccupazione in territorio elvetico.” (cfr. doc. A19)

1.3. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso il 17

febbraio 2025, pervenuto al TCA il 24 febbraio 2025, chiedendo che il suo caso

venga riesaminato e che gli vengano riconosciute le prestazioni LADI per i mesi

di settembre e ottobre 2024 (cfr. doc. I).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali

l’insorgente ha segnatamente addotto di avere risieduto, vissuto e lavorato, in

virtù di un permesso B e di un contratto di lavoro di durata indeterminata, in

Svizzera __________ e __________) da aprile 2023 a novembre 2024, come pure che

ciò è confermato dai documenti presentati.

Egli ha precisato di avere

vissuto e lavorato in Svizzera anche tra il 2010 e il 2021.

Il ricorrente ha, altresì,

osservato di adempiere le condizioni per avere diritto all’indennità di

disoccupazione, ossia di avere lavorato per almeno dodici mesi con un contratto

di impiego valido nei ventiquattro mesi precedenti il periodo di

disoccupazione, nonché di essere stato titolare di un permesso di soggiorno di

lavoro valido, nonché di un indirizzo permanente in Svizzera e di avere

collaborato attivamente con l’Ufficio di disoccupazione e la Cassa.

Il medesimo ha asserito di avere

dovuto lasciare la Svizzera a novembre 2024, in quanto, dopo il rifiuto delle

indennità di disoccupazione, non è più stato in grado di finanziare il suo

soggiorno in Svizzera.

Nell’impugnativa è stato, poi,

specificato, da una parte, che dall’estratto conto bancario emerge che gli

acquisti venivano effettuati nel Cantone Ticino, come il pagamento della

pigione e delle bollette. Dall’altra, che nell’appartamento preso in locazione

in Svizzera l’assicurato viveva con la moglie e che lei è la sua famiglia.

L’insorgente ha concluso

sottolineando che unitamente alla moglie avrebbe voluto continuare a vivere e

lavorare in CH e in seguito ottenere la cittadinanza (cfr. doc. I).

1.4. Nella

sua risposta del 14 marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

1.5. Il

18 marzo 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse

sono rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. Questa

Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente ha evidenziato che “una

società specializzata in tutela legale voleva agire per mio caso, ma l’ufficio

l’ha respinta perché avrebbe dovuto fornirmi una difesa in tedesco (…)”(cfr.

doc. I).

Né davanti al TCA, né nella procedura

d’opposizione risulta essere stata postulata la concessione dell’assistenza

giudiziaria (cfr. doc. I; 45).

Al

riguardo va comunque osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16

maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un

caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle

assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né

dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla

tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di

diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni

sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito.

Tuttavia,

se dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi

patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il

tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio

gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste

ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.

Cfr.

pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL

N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.

Ad ogni modo, però, la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve

accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo

per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti

loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA;

STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno

2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Inoltre

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando

il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la

necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine

di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore

d’ufficio.

Nel

caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente, in particolare

tramite l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 21 ottobre 2024 di diniego

del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 45; 52; consid. 1.2.) e

del ricorso contro la decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 (cfr. doc.

I; A19; consid. 1.4.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri

interessi, sia dal profilo linguistico (egli stesso, d’altronde, nel curriculum

vitae agli atti definisce di livello ottimo le proprie conoscenze della

lingua italiana ; cfr. doc. 172), che da quello di merito.

Il medesimo, pertanto, non necessita

di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017

consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03

dell’8 novembre 2004; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2022.98

del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre

2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio

2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 38.2018.23 del

16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno

2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA

32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).

2.2. In relazione al riferimento

ricorsuale a una possibile difesa in lingua tedesca (cfr. doc. I), il TCA

rileva che conformemente al principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.),

Fatti

i Cantoni possono imporre la loro lingua ufficiale quale lingua della procedura

giudiziaria e imporre alle parti la traduzione degli atti di procedura redatti

in un’altra lingua, seppur in una delle lingue ufficiali della Confederazione

(cfr. Commentaire romand LPGA – Jean

Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005).

L’art. 3 Lptca prevede che l’atto

di ricorso debba essere redatto in lingua italiana.

Nell’ambito dell’Accordo sulla

libera circolazione delle persone (ALC) l’art. 76 par. 7 Regolamento (CE) n.

883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8 ALC e 1 dell’Allegato II

all’ALC, recita, dal canto suo, che le autorità, le istituzioni e gli organi

giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri

documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua

ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle

istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione

effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di

adire un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine,

senza dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in

materia (cfr. Commentaire romand LPGA – J.

Métral, art. 61 LPGA n. 38).

Sul tema, cfr. STF 8C_248/2022 del

30 agosto 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2; STCA 35.2022.95 del 10 maggio

2023 consid. 2.13., il cui ricorso al Tribunale federale dell’assicurata è

stato respinto con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.

Nel caso di specie, come visto,

il ricorrente ha in ogni caso presentato sia l’opposizione che il ricorso

redatti in italiano, esponendo in modo chiaro le proprie richieste e le proprie

motivazioni (cfr. doc. 45; I; consid. 2.1.), per cui la questione di atti

inoltrati in una lingua differente rispetto a quella ufficiale non si pone.

nel

merito

2.3. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia

diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione nei mesi di settembre e

ottobre 2024, ritenuto che dal 31 ottobre 2024 il suo nominativo è stato

annullato dalla banca dati COLSTA, avendo annunciato al Comune di __________ la

partenza per l’__________ con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 348; 213).

2.4. Uno

dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di residenza, basato

sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza

effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni

personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024

Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in

SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti.

La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue

sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora

abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione

sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr.

STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017 consid. 2.

In

una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI

stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato

deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i

cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano

anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non

specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali

a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non

soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già

menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva

lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima

della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto

comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare

il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1

lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una

persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide

con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di

vita.

In

una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere

vero, argomentando:

"

(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni

del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

Con sentenza 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che

aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si

trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era

trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come

falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e

mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5

locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni

professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in

Italia.

In

un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già

menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019

aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si

trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B

rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui

famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia

(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in

prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non

avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva

diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal

1° luglio 2017.

In una

sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e

seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui

famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

A

tale proposito cfr. STF 8C_380/2020

del 24 settembre 2020,

pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.

Con

giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima

ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva

acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si

era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese

successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva

gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si

trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante

giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse

una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con

sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il

ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio

2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli

interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni

personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la

quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto

il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di

motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di

Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta

che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente

nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,

aveva costituito una dimora secondaria.

L’Alta

Corte ha in particolare sottolineato:

"

4.2.2. (…) la questione del luogo in

cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere

esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione

ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato

arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021

il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si

recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4. (…)

È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo

di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può

trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui

vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si

sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il

Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali

del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che

trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la

moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che

il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in

Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati

dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti

accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il

ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane

da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato

possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il

giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie

le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue

relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,

riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal

momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale

cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della

moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto

essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di

scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive

attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la

disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso

di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in

Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti

accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto

concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi

personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in

questione.”.

Infine,

con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto

a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del

mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni

personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove

risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione

spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro

Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato

che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non

risultava peraltro essere mai stata specificata.

Cfr.

fra le tante anche STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021

(in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo

2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024;

STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA

38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA

38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

2.5. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (__________19__________) è cittadino __________

ed è titolare di un permesso B di soggiorno UE/AELS rilasciato il 7 marzo 2023

con data di entrata 14 aprile 2023 e valido fino al 13 aprile 2028 (cfr. doc.

167).

Dal suo curriculum vitae

risulta che il medesimo, dopo aver conseguito in __________, nel 1995, la

maturità professionale settore logistica / produzione di macchinari industriali

e nel 1996 il diploma come responsabile della comunicazione, ha ottenuto nel

1999, sempre in __________, la laurea in scienze della comunicazione.

Egli è pure in possesso della

patente elevatore e gru (2000) e della patente statiche a braccio (2019; cfr.

doc. 171).

L’insorgente ha acquisito diverse

esperienze professionali quale quality controller, contabile materiale,

revisore contabile, rappresentante in __________ dal 1996 al 2010 (cfr. doc.

171).

In seguito egli, nel 2010, ha

lavorato in Svizzera come aiuto giardiniere/custode per __________ a __________,

nel 2011 in qualità di aiuto muratore per una __________ di __________, nel

2012 quale magazziniere per __________ di __________, dal 2012 al 2014 come

giardiniere/custode per __________ __________ a __________ e per quest’ultimo

datore di lavoro quale responsabile giardino/autista personale/manutentore

generale dal 2014 al 2020 (cfr. doc. 171).

Dal 2021 al 2023 l’assicurato è

stato alle dipendenze della Ferdinand Piech Holding GmbH di Stoccarda (cfr.

doc. 171; 111).

Dal 17 aprile 2023 al 29 febbraio

2024 il medesimo ha lavorato per __________ come giardiniere a __________ (cfr.

doc. 171; 83-84=A4; 85; 81-82) e dal 1° marzo al 31 agosto 2024 in qualità di

giardiniere/custode per __________ __________ a __________ (cfr. doc. 171;

70-72=A3; 73; 68-69).

Dopo avere ricevuto la disdetta

del contrato di impiego da parte di __________ il 26 luglio 2024 con effetto

dal 31 agosto 2024 (cfr. doc. 73), l’assicurato, il 29 agosto 2024, si è

annunciato per il collocamento presso l’URC a partire dal 1° settembre 2024

(cfr. doc. 168), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.

168).

Il

16 ottobre 2024 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro

degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente che disponeva di un

appartamento di 3 e ½ locali (70 metri quadrati) sito in __________ che

condivideva con la moglie, la cui pigione ammontava a fr. 1’500.-- mensili e in

relazione al quale aveva concluso un’assicurazione domestica.

Il medesimo ha, poi, asserito che

i suoi genitori vivono in __________ in un’abitazione di proprietà, come pure di

aver soggiornato all’estero, prima dell’iscrizione in disoccupazione, una volta

all’anno, pernottando/risiedendo in __________ presso i suoi genitori e

precisando di non avere mai soggiornato all’estero successivamente all’annuncio

per il collocamento.

Alla domanda “se non dovesse avere

diritto alla disoccupazione in Svizzera, continuerebbe a risiedere sul

territorio svizzero” il ricorrente ha risposto negativamente, specificando

che avrebbe risieduto in __________.

Egli ha affermato che svolgeva le

ricerche di lavoro in Svizzera tramite posta elettronica e personalmente.

L’insorgente

ha, infine, dichiarato che il suo centro degli interessi personali non è in

Svizzera, motivando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________”

(cfr. doc. 208-211).

Con

decisione del 21 ottobre 2024 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a

indennità di disoccupazione dal 2 settembre 2024, in quanto la sua residenza

abituale non si situava in Svizzera, dove, più specificatamente in Ticino, non

aveva particolari relazioni personali, né familiari. È stato puntualizzato che

le persone con le quali conservava il rapporto più stretto, i familiari,

risiedevano, invece, in __________.

Dal

profilo del diritto internazionale l’amministrazione ha ritenuto, segnatamente,

che l’insorgente non potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr.

doc. 52-55; consid. 1.1.).

Il 25 ottobre 2024 RI 1 ha

interposto opposizione contro il provvedimento del 21 ottobre 2024, facendo

valere che stava vivendo in Svizzera, di essere in possesso di permesso B, di

avere avuto, in particolare, un indirizzo permanente e un codice fiscale in

Svizzera, di essersi iscritto in disoccupazione non appena è stato licenziato

per poter continuare la sua vita in Svizzera e di aver iniziato subito a

cercare un nuovo lavoro.

Egli ha pure indicato che sua

moglie, titolare di un permesso B, viveva con lui in Svizzera e di avere amici

e altre relazioni personali importanti, avendo abitato qui quattordici anni.

L’assicurato ha, poi, evidenziato

di avere più di dodici mesi di lavoro continuativo in Svizzera e di aver speso

qui lo stipendio. A tale proposito egli ha fatto riferimento all’estratto conto

di dodici mesi.

Il medesimo ha, infine, affermato

di non essere stato un pendolare, visto che visitava il suo Paese soltanto

una-due volte all’anno durante le vacanze. (cfr. doc. 45).

Con scritto del 15 novembre 2024

il ricorrente ha ribadito di avere, nel periodo 17 aprile 2023 - 31 agosto

2024, risieduto legalmente in Svizzera con un contratto di lavoro, per cui

quando è rimasto senza lavoro, si è immediatamente iscritto in disoccupazione,

presentando tutti i documenti richiesti nel più breve tempo possibile e

iniziando a cercare un impiego dal 1° agosto 2024. Egli ha asserito di aver

dovuto lasciare la Svizzera, perché “non vedevo possibilità realistiche di

trovare nel prossimo futuro un lavoro che corrispondesse alle mie qualifiche ed

esperienze e purtroppo il sostentamento della mia famiglia era finanziariamente

minacciato” (cfr. doc. 39=A2).

Con

decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 la Cassa ha confermato il

precedente provvedimento del 21 ottobre 2024, evidenziando che l’assicurato non

ha dimostrato di avere avuto il centro degli interessi personali in Svizzera.

Secondo

la parte resistente egli non poteva, quindi, essere considerato residente in

Svizzera ex art. 8 cv. 1 lett. c LADI e conseguentemente non aveva diritto alle

prestazioni di disoccupazione in territorio elvetico (cfr. A19; consid. 1.2.).

Nell’impugnativa l’insorgente ha

addotto di avere vissuto e lavorato in Svizzera, oltre che da aprile 2023 a

novembre 2024, anche tra il 2010 e il 2021.

Egli ha altresì sostenuto di

adempiere le condizioni per avere diritto all’indennità di disoccupazione,

ritenuto che ha lavorato per almeno dodici mesi con un contratto di impiego

valido nei ventiquattro mesi precedenti il periodo di disoccupazione, era in

possesso di un permesso di soggiorno di lavoro valido, nonché di un indirizzo

permanente in Svizzera, dove, nel Cantone Ticino, effettuava i suoi acquisti, e

ha collaborato attivamente con l’Ufficio di disoccupazione e la Cassa.

L’assicurato ha pure osservato

che nell’appartamento preso in locazione in Svizzera l’assicurato viveva con la

moglie e che lei è la sua famiglia (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

2.6. Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del

diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

consid. 2.4.). Da tali presupposti deriva

che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un

domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Giova,

altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché

molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni

contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto

2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo

l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera

(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Inoltre

va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In

una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente

pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

Con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato

il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto

non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

In concreto, come visto (cfr.

consid. 2.5.), l’assicurato ha sì lavorato in Svizzera dal 2010 al 2020,

tuttavia dal 2021 egli è stato attivo professionalmente in Germania fino al

mese di aprile 2023 quando ha iniziato a lavorare alle dipendenze di

Suissepromotion Immobilien AG.

Del

resto anche dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino

(cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei

registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100)

si evince che il ricorrente è entrato in Svizzera dall’__________, arrivando a __________

nel marzo 2010, da dove è ripartito per l’__________ nel febbraio 2011 per poi

tornare a __________ nel settembre 2011.

Risulta

essere stato in Ticino (__________, __________, __________) fino al febbraio

2021, quando si è trasferito a __________ fino all’aprile 2023. In tale data è tornato

a __________ dove è rimasto fino al febbraio 2024, allorché ha traslocato ad __________.

Il 31 ottobre 2024 è stata annunciata la partenza per l’__________.

Nonostante dalla

banca dati MOVPOP la moglie risulti essere stata presente in Ticino dal 2023

alla fine del mese di ottobre 2024, l’insorgente medesimo ha comunque

dichiarato, il 16 ottobre 2024, nel “Questionario

- Residenza e centro degli interessi in Svizzera” che i suoi genitori vivono in

__________ in un’abitazione di proprietà, dove risiedeva quando si recava nel

suo Paese d’origine e che il suo centro degli interessi personali non era in

Svizzera, motivando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________”.

Inoltre egli ha asserito

che,

se non avesse avuto diritto alla disoccupazione in Svizzera, non

avrebbe continuato a risiedere sul territorio svizzero, bensì in __________. (cfr.

doc. 208-211; consid. 2.5.), dove in effetti è rientrato a inizio novembre 2024

(cfr. consid. 2.3.) con annuncio al Comune di __________ del 27 settembre 2024

(cfr. doc. 213).

Nel mese di settembre 2024

l’assicurato aveva peraltro disdetto, per fine ottobre 2024, il contratto di

telefonia con __________, come pure il contratto di fornitura con __________

(cfr. doc. 218; 246).

In

simili condizioni, il TCA, tutto ben ponderato, deve concludere, in primo

luogo, che nel periodo in questione (mesi di settembre e ottobre 2024; cfr.

consid. 2.3.) il ricorrente, annunciatosi per il collocamento a partire dal 1°

settembre 2024 (cfr. consid. 1.1.; 2.5.), non avesse già più l’intenzione di

conservare la residenza in Svizzera (cfr. consid. 2.4.).

Per quanto attiene all’asserzione

ricorsuale secondo cui l’assicurato e la moglie volevano continuare a vivere e

lavorare in Svizzera e in seguito ottenere la cittadinanza (cfr. doc. I;

consid. 1.3.), giova rilevare che la stessa, dal momento che dal novembre 2024 il

ricorrente è rientrato in __________, resta una mera allegazione di parte senza

valenza giuridica nel caso in esame.

In

secondo luogo, questo Tribunale ritiene che il centro degli interessi personali

dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025

consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023

consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid.

4.5.; STF 8C_545/2021 del 4

maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF

8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020

consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018

del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del

15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010

del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non fosse in Svizzera.

Il

ricorrente, il quale ha espressamente dichiarato che il suo centro degli

interessi personali non era in Svizzera, indicando che “sono __________ la

mia famiglia vive in __________” (cfr.

consid. 2.5.), non ha,

infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il

luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai

sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), la quale esige, come

visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il

centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr.

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14

settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;

pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015

del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05

dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt

ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Terza

condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,

che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la

sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.

consid. 2.3.).

In una sentenza 9C_653/2024 del 3

aprile 2025, relativa all’obbligo contributivo in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, al consid.

5.3. il Tribunale federale, del resto, ha evidenziato che “a mente della

ricorrente il suo centro d'interessi è in concreto unicamente da ricondurre al

figlio (nato nel 1998) che si trovava anche lui negli Stati Uniti per studiare.

La ricorrente dimentica però che il centro d'interessi non è dato da un singolo

elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero dipende da un insieme di

circostanze personali, familiari e professionali, rispettivamente quelle legate

alla copiosa sostanza immobiliare - come compiutamente vagliato dalla Corte

cantonale, senza incorrere nell'arbitrio.”

Il

centro delle relazioni professionali è, dal canto suo, dimostrato attraverso la

realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

È, poi, utile osservare che ai

fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente

il fatto che l’assicurato abbia indicato di avere degli amici e altre relazioni

importanti in Ticino (cfr. doc. 45; consid. 2.5.).

Non

è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta

Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera per

creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

In

proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.

consid. 2.3.).

A

ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 la Cassa ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto

realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF

8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata

e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2023.43

del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD

I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA

38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

2.7. Abbondanzialmente

questa Corte, con riferimento alla circostanza che il ricorrente, iscrittosi

per il collocamento a partire dal 1° settembre 2024, a inizio novembre 2024 è

poi partito per l’__________, ricorda, benché nel Cantone Ticino la competenza di

decidere circa l'idoneità al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), che la

LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett. d LADI) con

possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, spetti all’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento della legge sul

rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2024.49 del 7

gennaio 2025 consid. 2.7., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA

38.2005.19 del 4 agosto 2015), che il principio generale

secondo cui un assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata

data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un

breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento.

In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA

ha, in effetti, negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che

era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire

per un perfezionamento linguistico all'estero.

In un'altra

sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del

TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito

un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del

lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del

corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

"

Ad ogni modo si osserva che anche

nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di

fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata

che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro

solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al

collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V

520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la

collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto

settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre

mesi e mezzo)."

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 la nostra Massima Istanza è arrivato alla

stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato

del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per

effettuare un perfezionamento linguistico.

In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 l’Alta Corte ha stabilito che un assicurato, iscrittosi

per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato

dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo

2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004

(visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare

nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto

inidoneo al collocamento.

Con giudizio C 169/06 del 9 marzo 2007 il Tribunale federale ha negato l'idoneità al

collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due

mesi.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF

8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e

SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STCA 38.2019.13 del 23 settembre 2019 consid.

2.6.-2.7., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato respinto con giudizio 8C_721/2019

del 4 febbraio 2020.

2.8. Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al consid. 2.6., occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere

le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto

internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto

2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin,

in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions

Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo

Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato

Considerandi

II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello

stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano

tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile

2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS

0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21.

marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR

2006.

AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento

(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr.

DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;

RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements

en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438

seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2

pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11.

del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una

volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…)

dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

2.9

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona

che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna

in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato

membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in

disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività

subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il

disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni

in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato

soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o

autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di

residenza.”; cfr. Rubin, op.cit.,

pag. 683).

Nella

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità

dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici

del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività

è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di

prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto

in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”

2.10

In

una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che

rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o

due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il

convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine

en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e

abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo

statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse

dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a

creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n.

883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

In

applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza

38.2014.51

del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava

considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine

settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già

menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale

un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,

già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa

a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del

22.

novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta

Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo

2021.

e citato da Daniele Cattaneo,

“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,

in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA

38.2015.9

del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51

del 15 dicembre 2014.

2.11

Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede

inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola la

situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente

i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione

U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione

dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la

Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un

elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1°

giugno 2016 p.to A31)).

Con sentenza 8C_432/2021

del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in

SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima

Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza

frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione

completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta,

nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in

quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi

frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza

all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far

valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid.

5.3).

In quel caso di specie il TF ha

confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto

il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di

un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio

per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna

precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione

dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese

S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale

autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,

però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine

settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi

riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera

presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia

(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era

a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

L’Alta Corte ha deciso che la

questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale

stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera

e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di

essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non

rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non

era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere

con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e

quello in cui risiedeva.

Il Tribunale federale ha

precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1

lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del

resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,

effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza

manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione

nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava

altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava

a un rientro nel suo Stato di residenza.

L’Alta Corte ha statuito che,

pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI

avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non

aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso

frontaliere.

2.12

In relazione più

specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo

statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte

nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che

sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.

Anche con sentenza 38.2015.39 del

9.

marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa

frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale

cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico,

ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei

giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo

Stato di residenza.

In una sentenza 38.2016.15 del 12

luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in

Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un

vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione

(presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche

durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

Pure con la STCA 38.2020.53 del

14.

dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità

di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a

bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,

dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi

aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di

lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi

dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

Il TCA, in un giudizio 38.2021.30

del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo

presso un campeggio al beneficio di

contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia

dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese,

dall’altro, che gli erano stati

pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di

lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i

giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato

effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si

trattasse di un falso frontaliere.

Con sentenza 38.2022.22 del 16

agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un

assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e

prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività

temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9

ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e

meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non

lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha

ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori

stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a

quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che

possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi

a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il

ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora

effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo

dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale

questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha

quindi rinviato gli atti.

In una sentenza

38.2014.10

del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già

citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso

frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e

iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione

dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata

determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre

2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva

trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013

all’estero.

Neppure è stato

riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

In una sentenza

38.2016.62

del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di

un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici

giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in

cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di

durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

Nel giudizio 38.2019.51

dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera

frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola

considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe

trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un

rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa

sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

Infine, in una sentenza 38.2022.47

del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N.

77.

pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui

quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato

insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo

stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il

caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non

aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove

aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.

In proposito cfr. STCA 38.2023.57

del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82

del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.

2.13

Nel caso in esame questa Corte

rileva che nella procedura di opposizione la Cassa, a

differenza di quanto indicato nella decisione iniziale del 21 ottobre 2024,

nella quale aveva escluso che il ricorrente potesse essere parificato a un

falso frontaliere (cfr. doc. 52-55; consid. 1.1.), non ha esperito una

specifica istruttoria dal punto di vista del diritto internazionale (cfr. doc.

A19).

Il TCA

ritiene, invece, che la fattispecie vada maggiormente esaminata anche dal

profilo del diritto internazionale, in particolare per quanto concerne

l’aspetto del falso frontaliere tenendo conto di quanto stabilito dalla

giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.11.-2.12.).

Ne

discende che a tal fine, considerato lo scopo

della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita

come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere

semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga

l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei

fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009

del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio

provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10

gennaio 2022 consid. 4.2., pubblicata in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22

febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un

complemento istruttorio e per decidere nuovamente in merito all’eventuale

diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.30

del 26 agosto 2024; STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023).

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025

consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025;

STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7

ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA

38.2023.57

del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione

LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 è confermata nella misura in cui

il diritto alle prestazioni LADI è stato negato all’assicurato in virtù del diritto

nazionale.

§§ Gli atti

sono rinviati alla Cassa affinché si pronunci in merito al diritto del

ricorrente alle prestazioni LADI dal profilo del diritto internazionale (cfr. consid.

2.13.).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni