38.2025.11
Dal profilo del dt interno A. non ha dt a ID a 9+10/24. A. 9/24 non più intenzione di conservare residenza in CH. Inoltre secondo probab .prepond., centro interessi non in CH.Dal profilo del dt internaz.,rinvio atti a Cassa per complem. istruttorio (in part. aspetto falso frontal.) e nuova decisione
2 giugno 2025Italiano59 min
partenza per l’__________ con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 348; 213).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.11
rs
Lugano
2 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 ottobre 2024 la
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 - cittadino __________ -,
annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(URC) il 29 agosto 2024 con effetto dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 168), il
diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo, da un lato, che l’assicurato
non fosse residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, dove
aveva tutt’al più costituito una dimora temporanea.
Dall’altro, per quanto concerne
il diritto internazionale, che:
" (…)
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004
stabilisce al cpv. 1 che le persone soggette alla legislazione di un singolo
Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata
o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato
competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da
ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C
273/2015 del 12 agosto 2C)15 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
6. Visto quanto precede si ritiene che la persona assicurata non
possa essere considerata residente in Svizzera e neppure parificato ad un falso
frontaliere. In sede d'audizione la persona assicurata ha confermato di non
avere il centro degli interessi in Svizzera ed ha annunciato la sua partenza
per l'__________ con effetto 1. novembre 2024.” (Doc. 52)
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta da RI 1 il 25 ottobre 2024 (cfr. doc. 45), la
Cassa, il 7 febbraio 2025, ha emanato una decisione su opposizione con la quale
ha confermato la precedente decisione del 21 ottobre 2024 (cfr. consid. 1.1.),
rilevando:
" (…)
2. Il Signor RI 1 ritiene come il proprio
centro delle relazioni personali sia in Svizzera, luogo ove viveva anche la
moglie. Afferma di ritenere di aver diritto alle indennità di disoccupazione in
quanto soddisfa tutti i presupposti, ivi compreso un periodo di contribuzione
superiore ai 12 mesi.
Dalla documentazione agli atti si rileva come lo stesso abbia
dichiarato:
·
il suo centro degli interessi personali non sia in Svizzera, ma
in __________ dove vive la famiglia
·
oltre all'attività lavorativa, non vi è nulla che lo lega al
territorio elvetico
Si constata inoltre come il Signor RI 1, unitamente alla moglie,
ha lasciato il territorio elvetico con effetto 1. novembre 2024 per stabilirsi
in __________, suo Paese d'origine. In fase d'opposizione non sono emersi
elementi tali da modificare il precedente giudizio.
3. Applicando l'abituale criterio della probabilità preponderante
valido nel settore delle assicurazioni sociali (STF 8C 794/201 6 consid. 4.1),
la Cassa deve pertanto concludere che l'opponente non ha potuto dimostrare il
centro degli interessi personali in Svizzera.
4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si comunica come il
Signor RI 1 non possa essere considerato residente in Svizzera ex artt. 8 cpv.
1 lett. c e 12 LADI e quindi non abbia diritto alle prestazioni di
disoccupazione in territorio elvetico.” (cfr. doc. A19)
1.3. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso il 17
febbraio 2025, pervenuto al TCA il 24 febbraio 2025, chiedendo che il suo caso
venga riesaminato e che gli vengano riconosciute le prestazioni LADI per i mesi
di settembre e ottobre 2024 (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali
l’insorgente ha segnatamente addotto di avere risieduto, vissuto e lavorato, in
virtù di un permesso B e di un contratto di lavoro di durata indeterminata, in
Svizzera __________ e __________) da aprile 2023 a novembre 2024, come pure che
ciò è confermato dai documenti presentati.
Egli ha precisato di avere
vissuto e lavorato in Svizzera anche tra il 2010 e il 2021.
Il ricorrente ha, altresì,
osservato di adempiere le condizioni per avere diritto all’indennità di
disoccupazione, ossia di avere lavorato per almeno dodici mesi con un contratto
di impiego valido nei ventiquattro mesi precedenti il periodo di
disoccupazione, nonché di essere stato titolare di un permesso di soggiorno di
lavoro valido, nonché di un indirizzo permanente in Svizzera e di avere
collaborato attivamente con l’Ufficio di disoccupazione e la Cassa.
Il medesimo ha asserito di avere
dovuto lasciare la Svizzera a novembre 2024, in quanto, dopo il rifiuto delle
indennità di disoccupazione, non è più stato in grado di finanziare il suo
soggiorno in Svizzera.
Nell’impugnativa è stato, poi,
specificato, da una parte, che dall’estratto conto bancario emerge che gli
acquisti venivano effettuati nel Cantone Ticino, come il pagamento della
pigione e delle bollette. Dall’altra, che nell’appartamento preso in locazione
in Svizzera l’assicurato viveva con la moglie e che lei è la sua famiglia.
L’insorgente ha concluso
sottolineando che unitamente alla moglie avrebbe voluto continuare a vivere e
lavorare in CH e in seguito ottenere la cittadinanza (cfr. doc. I).
1.4. Nella
sua risposta del 14 marzo 2025 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.5. Il
18 marzo 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse
sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Questa
Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente ha evidenziato che “una
società specializzata in tutela legale voleva agire per mio caso, ma l’ufficio
l’ha respinta perché avrebbe dovuto fornirmi una difesa in tedesco (…)”(cfr.
doc. I).
Né davanti al TCA, né nella procedura
d’opposizione risulta essere stata postulata la concessione dell’assistenza
giudiziaria (cfr. doc. I; 45).
Al
riguardo va comunque osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16
maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un
caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle
assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né
dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla
tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di
diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni
sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito.
Tuttavia,
se dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi
patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il
tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio
gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste
ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.
Cfr.
pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL
N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.
Ad ogni modo, però, la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve
accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo
per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti
loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA;
STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno
2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Inoltre
ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando
il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine
di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore
d’ufficio.
Nel
caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente, in particolare
tramite l’inoltro dell’opposizione contro la decisione del 21 ottobre 2024 di diniego
del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 45; 52; consid. 1.2.) e
del ricorso contro la decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 (cfr. doc.
I; A19; consid. 1.4.), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri
interessi, sia dal profilo linguistico (egli stesso, d’altronde, nel curriculum
vitae agli atti definisce di livello ottimo le proprie conoscenze della
lingua italiana ; cfr. doc. 172), che da quello di merito.
Il medesimo, pertanto, non necessita
di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017
consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03
dell’8 novembre 2004; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2022.98
del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre
2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso
al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio
2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 38.2018.23 del
16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno
2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA
32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).
2.2. In relazione al riferimento
ricorsuale a una possibile difesa in lingua tedesca (cfr. doc. I), il TCA
rileva che conformemente al principio di territorialità (art. 70 cpv. 2 Cost.),
Fatti
i Cantoni possono imporre la loro lingua ufficiale quale lingua della procedura
giudiziaria e imporre alle parti la traduzione degli atti di procedura redatti
in un’altra lingua, seppur in una delle lingue ufficiali della Confederazione
(cfr. Commentaire romand LPGA – Jean
Métral, art. 61 LPGA n. 37; STFA I 438/05 del 23 settembre 2005).
L’art. 3 Lptca prevede che l’atto
di ricorso debba essere redatto in lingua italiana.
Nell’ambito dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone (ALC) l’art. 76 par. 7 Regolamento (CE) n.
883/2004, applicabile su rinvio degli articoli 8 ALC e 1 dell’Allegato II
all’ALC, recita, dal canto suo, che le autorità, le istituzioni e gli organi
giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri
documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua
ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle
istituzioni della Comunità, ed ha lo scopo di garantire l’applicazione
effettiva dei rimedi di diritto consentendo ai cittadini di una delle parti di
adire un’autorità dell’altra parte nella lingua del loro paese di origine,
senza dover sopportare i costi di traduzione o rischiare una non entrata in
materia (cfr. Commentaire romand LPGA – J.
Métral, art. 61 LPGA n. 38).
Sul tema, cfr. STF 8C_248/2022 del
30 agosto 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV N. 2; STCA 35.2022.95 del 10 maggio
2023 consid. 2.13., il cui ricorso al Tribunale federale dell’assicurata è
stato respinto con giudizio 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023.
Nel caso di specie, come visto,
il ricorrente ha in ogni caso presentato sia l’opposizione che il ricorso
redatti in italiano, esponendo in modo chiaro le proprie richieste e le proprie
motivazioni (cfr. doc. 45; I; consid. 2.1.), per cui la questione di atti
inoltrati in una lingua differente rispetto a quella ufficiale non si pone.
nel
merito
2.3. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia
diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione nei mesi di settembre e
ottobre 2024, ritenuto che dal 31 ottobre 2024 il suo nominativo è stato
annullato dalla banca dati COLSTA, avendo annunciato al Comune di __________ la
partenza per l’__________ con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 348; 213).
2.4. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato
sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza
effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni
personali (cfr. STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024
Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in
SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti.
La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue
sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione
sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr.
STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio
2017 consid. 2.
In
una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali
a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non
soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già
menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva
lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima
della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto
comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare
il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1
lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una
persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide
con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di
vita.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere
vero, argomentando:
"
(…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni
professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in
Italia.
In
un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già
menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019
aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si
trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B
rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui
famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia
(in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in
prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non
avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva
diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal
1° luglio 2017.
In una
sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e
seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui
famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
A
tale proposito cfr. STF 8C_380/2020
del 24 settembre 2020,
pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con
giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima
ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con
sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio
2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli
interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni
personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la
quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto
il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di
motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di
Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta
che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente
nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava,
aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta
Corte ha in particolare sottolineato:
"
4.2.2. (…) la questione del luogo in
cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere
esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione
ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato
arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021
il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si
recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo
di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può
trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui
vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si
sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il
Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali
del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che
trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la
moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che
il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in
Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati
dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti
accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il
ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane
da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato
possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il
giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie
le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue
relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che,
riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal
momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale
cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della
moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto
essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di
scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive
attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la
disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso
di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in
Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti
accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto
concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi
personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in
questione.”.
Infine,
con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto
a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del
mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La
nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni
personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove
risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione
spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro
Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato
che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non
risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr.
fra le tante anche STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021
(in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo
2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024;
STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA
38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA
38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.5. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (__________19__________) è cittadino __________
ed è titolare di un permesso B di soggiorno UE/AELS rilasciato il 7 marzo 2023
con data di entrata 14 aprile 2023 e valido fino al 13 aprile 2028 (cfr. doc.
167).
Dal suo curriculum vitae
risulta che il medesimo, dopo aver conseguito in __________, nel 1995, la
maturità professionale settore logistica / produzione di macchinari industriali
e nel 1996 il diploma come responsabile della comunicazione, ha ottenuto nel
1999, sempre in __________, la laurea in scienze della comunicazione.
Egli è pure in possesso della
patente elevatore e gru (2000) e della patente statiche a braccio (2019; cfr.
doc. 171).
L’insorgente ha acquisito diverse
esperienze professionali quale quality controller, contabile materiale,
revisore contabile, rappresentante in __________ dal 1996 al 2010 (cfr. doc.
171).
In seguito egli, nel 2010, ha
lavorato in Svizzera come aiuto giardiniere/custode per __________ a __________,
nel 2011 in qualità di aiuto muratore per una __________ di __________, nel
2012 quale magazziniere per __________ di __________, dal 2012 al 2014 come
giardiniere/custode per __________ __________ a __________ e per quest’ultimo
datore di lavoro quale responsabile giardino/autista personale/manutentore
generale dal 2014 al 2020 (cfr. doc. 171).
Dal 2021 al 2023 l’assicurato è
stato alle dipendenze della Ferdinand Piech Holding GmbH di Stoccarda (cfr.
doc. 171; 111).
Dal 17 aprile 2023 al 29 febbraio
2024 il medesimo ha lavorato per __________ come giardiniere a __________ (cfr.
doc. 171; 83-84=A4; 85; 81-82) e dal 1° marzo al 31 agosto 2024 in qualità di
giardiniere/custode per __________ __________ a __________ (cfr. doc. 171;
70-72=A3; 73; 68-69).
Dopo avere ricevuto la disdetta
del contrato di impiego da parte di __________ il 26 luglio 2024 con effetto
dal 31 agosto 2024 (cfr. doc. 73), l’assicurato, il 29 agosto 2024, si è
annunciato per il collocamento presso l’URC a partire dal 1° settembre 2024
(cfr. doc. 168), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc.
168).
Il
16 ottobre 2024 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro
degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente che disponeva di un
appartamento di 3 e ½ locali (70 metri quadrati) sito in __________ che
condivideva con la moglie, la cui pigione ammontava a fr. 1’500.-- mensili e in
relazione al quale aveva concluso un’assicurazione domestica.
Il medesimo ha, poi, asserito che
i suoi genitori vivono in __________ in un’abitazione di proprietà, come pure di
aver soggiornato all’estero, prima dell’iscrizione in disoccupazione, una volta
all’anno, pernottando/risiedendo in __________ presso i suoi genitori e
precisando di non avere mai soggiornato all’estero successivamente all’annuncio
per il collocamento.
Alla domanda “se non dovesse avere
diritto alla disoccupazione in Svizzera, continuerebbe a risiedere sul
territorio svizzero” il ricorrente ha risposto negativamente, specificando
che avrebbe risieduto in __________.
Egli ha affermato che svolgeva le
ricerche di lavoro in Svizzera tramite posta elettronica e personalmente.
L’insorgente
ha, infine, dichiarato che il suo centro degli interessi personali non è in
Svizzera, motivando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________”
(cfr. doc. 208-211).
Con
decisione del 21 ottobre 2024 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a
indennità di disoccupazione dal 2 settembre 2024, in quanto la sua residenza
abituale non si situava in Svizzera, dove, più specificatamente in Ticino, non
aveva particolari relazioni personali, né familiari. È stato puntualizzato che
le persone con le quali conservava il rapporto più stretto, i familiari,
risiedevano, invece, in __________.
Dal
profilo del diritto internazionale l’amministrazione ha ritenuto, segnatamente,
che l’insorgente non potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr.
doc. 52-55; consid. 1.1.).
Il 25 ottobre 2024 RI 1 ha
interposto opposizione contro il provvedimento del 21 ottobre 2024, facendo
valere che stava vivendo in Svizzera, di essere in possesso di permesso B, di
avere avuto, in particolare, un indirizzo permanente e un codice fiscale in
Svizzera, di essersi iscritto in disoccupazione non appena è stato licenziato
per poter continuare la sua vita in Svizzera e di aver iniziato subito a
cercare un nuovo lavoro.
Egli ha pure indicato che sua
moglie, titolare di un permesso B, viveva con lui in Svizzera e di avere amici
e altre relazioni personali importanti, avendo abitato qui quattordici anni.
L’assicurato ha, poi, evidenziato
di avere più di dodici mesi di lavoro continuativo in Svizzera e di aver speso
qui lo stipendio. A tale proposito egli ha fatto riferimento all’estratto conto
di dodici mesi.
Il medesimo ha, infine, affermato
di non essere stato un pendolare, visto che visitava il suo Paese soltanto
una-due volte all’anno durante le vacanze. (cfr. doc. 45).
Con scritto del 15 novembre 2024
il ricorrente ha ribadito di avere, nel periodo 17 aprile 2023 - 31 agosto
2024, risieduto legalmente in Svizzera con un contratto di lavoro, per cui
quando è rimasto senza lavoro, si è immediatamente iscritto in disoccupazione,
presentando tutti i documenti richiesti nel più breve tempo possibile e
iniziando a cercare un impiego dal 1° agosto 2024. Egli ha asserito di aver
dovuto lasciare la Svizzera, perché “non vedevo possibilità realistiche di
trovare nel prossimo futuro un lavoro che corrispondesse alle mie qualifiche ed
esperienze e purtroppo il sostentamento della mia famiglia era finanziariamente
minacciato” (cfr. doc. 39=A2).
Con
decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 la Cassa ha confermato il
precedente provvedimento del 21 ottobre 2024, evidenziando che l’assicurato non
ha dimostrato di avere avuto il centro degli interessi personali in Svizzera.
Secondo
la parte resistente egli non poteva, quindi, essere considerato residente in
Svizzera ex art. 8 cv. 1 lett. c LADI e conseguentemente non aveva diritto alle
prestazioni di disoccupazione in territorio elvetico (cfr. A19; consid. 1.2.).
Nell’impugnativa l’insorgente ha
addotto di avere vissuto e lavorato in Svizzera, oltre che da aprile 2023 a
novembre 2024, anche tra il 2010 e il 2021.
Egli ha altresì sostenuto di
adempiere le condizioni per avere diritto all’indennità di disoccupazione,
ritenuto che ha lavorato per almeno dodici mesi con un contratto di impiego
valido nei ventiquattro mesi precedenti il periodo di disoccupazione, era in
possesso di un permesso di soggiorno di lavoro valido, nonché di un indirizzo
permanente in Svizzera, dove, nel Cantone Ticino, effettuava i suoi acquisti, e
ha collaborato attivamente con l’Ufficio di disoccupazione e la Cassa.
L’assicurato ha pure osservato
che nell’appartamento preso in locazione in Svizzera l’assicurato viveva con la
moglie e che lei è la sua famiglia (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
2.6. Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.4.). Da tali presupposti deriva
che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un
domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova,
altresì, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché
molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni
contemplate dall’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto
2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo
l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera
(cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3.,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Inoltre
va evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato
il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto
non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
In concreto, come visto (cfr.
consid. 2.5.), l’assicurato ha sì lavorato in Svizzera dal 2010 al 2020,
tuttavia dal 2021 egli è stato attivo professionalmente in Germania fino al
mese di aprile 2023 quando ha iniziato a lavorare alle dipendenze di
Suissepromotion Immobilien AG.
Del
resto anche dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino
(cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei
registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100)
si evince che il ricorrente è entrato in Svizzera dall’__________, arrivando a __________
nel marzo 2010, da dove è ripartito per l’__________ nel febbraio 2011 per poi
tornare a __________ nel settembre 2011.
Risulta
essere stato in Ticino (__________, __________, __________) fino al febbraio
2021, quando si è trasferito a __________ fino all’aprile 2023. In tale data è tornato
a __________ dove è rimasto fino al febbraio 2024, allorché ha traslocato ad __________.
Il 31 ottobre 2024 è stata annunciata la partenza per l’__________.
Nonostante dalla
banca dati MOVPOP la moglie risulti essere stata presente in Ticino dal 2023
alla fine del mese di ottobre 2024, l’insorgente medesimo ha comunque
dichiarato, il 16 ottobre 2024, nel “Questionario
- Residenza e centro degli interessi in Svizzera” che i suoi genitori vivono in
__________ in un’abitazione di proprietà, dove risiedeva quando si recava nel
suo Paese d’origine e che il suo centro degli interessi personali non era in
Svizzera, motivando che “sono __________ la mia famiglia vive in __________”.
Inoltre egli ha asserito
che,
se non avesse avuto diritto alla disoccupazione in Svizzera, non
avrebbe continuato a risiedere sul territorio svizzero, bensì in __________. (cfr.
doc. 208-211; consid. 2.5.), dove in effetti è rientrato a inizio novembre 2024
(cfr. consid. 2.3.) con annuncio al Comune di __________ del 27 settembre 2024
(cfr. doc. 213).
Nel mese di settembre 2024
l’assicurato aveva peraltro disdetto, per fine ottobre 2024, il contratto di
telefonia con __________, come pure il contratto di fornitura con __________
(cfr. doc. 218; 246).
In
simili condizioni, il TCA, tutto ben ponderato, deve concludere, in primo
luogo, che nel periodo in questione (mesi di settembre e ottobre 2024; cfr.
consid. 2.3.) il ricorrente, annunciatosi per il collocamento a partire dal 1°
settembre 2024 (cfr. consid. 1.1.; 2.5.), non avesse già più l’intenzione di
conservare la residenza in Svizzera (cfr. consid. 2.4.).
Per quanto attiene all’asserzione
ricorsuale secondo cui l’assicurato e la moglie volevano continuare a vivere e
lavorare in Svizzera e in seguito ottenere la cittadinanza (cfr. doc. I;
consid. 1.3.), giova rilevare che la stessa, dal momento che dal novembre 2024 il
ricorrente è rientrato in __________, resta una mera allegazione di parte senza
valenza giuridica nel caso in esame.
In
secondo luogo, questo Tribunale ritiene che il centro degli interessi personali
dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025
consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023
consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid.
4.5.; STF 8C_545/2021 del 4
maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF
8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018
del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del
15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010
del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b
pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non fosse in Svizzera.
Il
ricorrente, il quale ha espressamente dichiarato che il suo centro degli
interessi personali non era in Svizzera, indicando che “sono __________ la
mia famiglia vive in __________” (cfr.
consid. 2.5.), non ha,
infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il
luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai
sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), la quale esige, come
visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il
centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr.
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14
settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;
pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015
del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05
dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt
ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza
condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata,
che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la
sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr.
consid. 2.3.).
In una sentenza 9C_653/2024 del 3
aprile 2025, relativa all’obbligo contributivo in ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, al consid.
5.3. il Tribunale federale, del resto, ha evidenziato che “a mente della
ricorrente il suo centro d'interessi è in concreto unicamente da ricondurre al
figlio (nato nel 1998) che si trovava anche lui negli Stati Uniti per studiare.
La ricorrente dimentica però che il centro d'interessi non è dato da un singolo
elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero dipende da un insieme di
circostanze personali, familiari e professionali, rispettivamente quelle legate
alla copiosa sostanza immobiliare - come compiutamente vagliato dalla Corte
cantonale, senza incorrere nell'arbitrio.”
Il
centro delle relazioni professionali è, dal canto suo, dimostrato attraverso la
realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
È, poi, utile osservare che ai
fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente
il fatto che l’assicurato abbia indicato di avere degli amici e altre relazioni
importanti in Ticino (cfr. doc. 45; consid. 2.5.).
Non
è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato
differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta
Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera per
creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
In
proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr.
consid. 2.3.).
A
ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 la Cassa ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto
realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF
8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata
e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2023.43
del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD
I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA
38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
2.7. Abbondanzialmente
questa Corte, con riferimento alla circostanza che il ricorrente, iscrittosi
per il collocamento a partire dal 1° settembre 2024, a inizio novembre 2024 è
poi partito per l’__________, ricorda, benché nel Cantone Ticino la competenza di
decidere circa l'idoneità al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), che la
LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett. d LADI) con
possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, spetti all’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento della legge sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2024.49 del 7
gennaio 2025 consid. 2.7., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA
38.2005.19 del 4 agosto 2015), che il principio generale
secondo cui un assicurato, che prende un impegno a partire da una determinata
data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un
breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento.
In una sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA
ha, in effetti, negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che
era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire
per un perfezionamento linguistico all'estero.
In un'altra
sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del
TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito
un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del
lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del
corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche
nel merito l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di
fondamento, questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata
che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro
solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V
520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la
collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto
settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre
mesi e mezzo)."
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 la nostra Massima Istanza è arrivato alla
stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato
del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
In una sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 l’Alta Corte ha stabilito che un assicurato, iscrittosi
per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato
dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo
2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004
(visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare
nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto
inidoneo al collocamento.
Con giudizio C 169/06 del 9 marzo 2007 il Tribunale federale ha negato l'idoneità al
collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due
mesi.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF
8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e
SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STCA 38.2019.13 del 23 settembre 2019 consid.
2.6.-2.7., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato respinto con giudizio 8C_721/2019
del 4 febbraio 2020.
2.8. Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al consid. 2.6., occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere
le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto
internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto
2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin,
in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions
Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo
Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino
al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato
Considerandi
II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello
stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano
tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile
2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS
0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21.
marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR
2006.
AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato
il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,
prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr.
DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;
RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements
en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438
seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2
pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.9
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona
che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna
in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato
membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in
disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività
subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il
disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni
in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato
soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o
autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di
residenza.”; cfr. Rubin, op.cit.,
pag. 683).
Nella
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità
dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici
del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività
è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di
prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto
in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.10
In
una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che
rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o
due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il
convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine
en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e
abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo
statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse
dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a
creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n.
883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava
considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine
settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già
menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale
un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero;
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,
già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa
a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del
22.
novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta
Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo
2021.
e citato da Daniele Cattaneo,
“COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”,
in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA
38.2015.9
del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51
del 15 dicembre 2014.
2.11
Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede
inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la
situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente
i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione
U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione
dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la
Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un
elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1°
giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021
del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in
SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima
Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza
frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione
completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta,
nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in
quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi
frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza
all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far
valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid.
5.3).
In quel caso di specie il TF ha
confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto
il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di
un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio
per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna
precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione
dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese
S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale
autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe,
però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine
settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi
riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera
presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia
(moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era
a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la
questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale
stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera
e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di
essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non
rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non
era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere
con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e
quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha
precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1
lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del
resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,
effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza
manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione
nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava
altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava
a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito che,
pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI
avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non
aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso
frontaliere.
2.12
In relazione più
specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo
statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte
nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che
sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.
Anche con sentenza 38.2015.39 del
9.
marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa
frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale
cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico,
ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei
giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo
Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12
luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in
Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un
vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione
(presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche
durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del
14.
dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità
di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a
bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,
dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi
aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di
lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi
dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30
del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo
presso un campeggio al beneficio di
contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia
dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese,
dall’altro, che gli erano stati
pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di
lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i
giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato
effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si
trattasse di un falso frontaliere.
Con sentenza 38.2022.22 del 16
agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un
assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e
prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività
temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9
ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e
meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non
lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha
ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori
stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a
quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che
possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi
a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa
oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il
ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora
effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo
dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale
questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha
quindi rinviato gli atti.
In una sentenza
38.2014.10
del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già
citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso
frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e
iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione
dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata
determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre
2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva
trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013
all’estero.
Neppure è stato
riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza
38.2016.62
del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di
un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici
giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in
cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di
durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51
dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera
frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola
considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe
trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un
rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa
sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Infine, in una sentenza 38.2022.47
del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N.
77.
pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui
quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato
insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo
stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il
caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non
aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove
aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
In proposito cfr. STCA 38.2023.57
del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82
del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.
2.13
Nel caso in esame questa Corte
rileva che nella procedura di opposizione la Cassa, a
differenza di quanto indicato nella decisione iniziale del 21 ottobre 2024,
nella quale aveva escluso che il ricorrente potesse essere parificato a un
falso frontaliere (cfr. doc. 52-55; consid. 1.1.), non ha esperito una
specifica istruttoria dal punto di vista del diritto internazionale (cfr. doc.
A19).
Il TCA
ritiene, invece, che la fattispecie vada maggiormente esaminata anche dal
profilo del diritto internazionale, in particolare per quanto concerne
l’aspetto del falso frontaliere tenendo conto di quanto stabilito dalla
giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.11.-2.12.).
Ne
discende che a tal fine, considerato lo scopo
della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita
come un rimedio giuridico vero e proprio - che non è quello di ripetere
semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga
l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei
fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009
del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio
provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10
gennaio 2022 consid. 4.2., pubblicata in DTF 148 V 2; STF 9C_975/2011 del 22
febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), gli atti devono essere rinviati alla Cassa per un
complemento istruttorio e per decidere nuovamente in merito all’eventuale
diritto del ricorrente all’indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2024.30
del 26 agosto 2024; STCA 38.2022.85 del 30 gennaio 2023).
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025
consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025;
STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7
ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA
38.2023.57
del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre
2023.
consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022
consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA
38.2022.20
del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022
consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione
LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 7 febbraio 2025 è confermata nella misura in cui
il diritto alle prestazioni LADI è stato negato all’assicurato in virtù del diritto
nazionale.
§§ Gli atti
sono rinviati alla Cassa affinché si pronunci in merito al diritto del
ricorrente alle prestazioni LADI dal profilo del diritto internazionale (cfr. consid.
2.13.).
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni