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Decisione

38.2025.12

A torto negate indennità per insolvenza: dipendente attivatosi nei confronti di DL prima della fine del rapporto lavorativo, rivoltosi a sindacato, poi a due diversi legali, poi avviato procedura esecutiva a 3 mesi da fine rapporto di lavoro, con PE e comminatoria di fallim. Ricorso accolto

12 agosto 2025Italiano53 min

considerazione del fatto che l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.12

CL/DC/sc

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4

febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 4

febbraio 2025 (cfr. all. E a doc. I) la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la propria decisione del 23 dicembre 2024 (cfr. doc. 71-72) con la

quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per

insolvenza ritenendo che l’assicurato

non aveva rispettato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55

cpv. 1 LADI.

L’amministrazione ha motivato la

decisione su opposizione come segue:

"

(…) Nel caso concreto, la Cassa ritiene che gli sforzi compiuti dal

Signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla società __________ a titolo di

salari per i mesi da novembre 2023 a marzo 2024 vadano considerati

insufficienti.

Il signor RI 1 ha

svolto la propria attività lavorativa presso la società dal 23 ottobre 2023 al

29 febbraio 2024 (ultimo giorno di lavoro), senza mai percepire un salario

(eccetto un acconto pari a CHF 300.00 ad ottobre 2023). Ha fatto spiccare un

precetto esecutivo in data 29 maggio 2024.

A mente della Cassa il

signor RI 1, terminata l’attività lavorativa a fine febbraio 2024 sarebbe

dovuto intervenire in maniera più incisiva contro il datore di lavoro e non

limitarsi a dei messaggi whatsapp o colloqui telefonici. Infatti a fine

febbraio 2024 il qui opponente vantava oltre 4 mesi di crediti salariali.

Insufficienti per

giurisprudenza, al fine di prospettare il recupero dei crediti, i solleciti che

il signor RI 1 sostiene avere fatto per whatsapp e telefonicamente.

In simili condizioni,

non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera

incisiva e continuando la procedura esecutiva, si ritiene che il signor RI 1

abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il

danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.

Il diritto alle II va

pertanto negato.” (cfr. all. E a doc. I)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento, chiedendo il

riconoscimento delle indennità per insolvenza per totali fr. 25'415.46,

l’ammissione al gratuito patrocinio dall’8 maggio 2024, protestando spese,

tasse e ripetibili.

A sostegno delle motivazioni del

proprio assistito, la legale fa, in particolare, valere le seguenti

argomentazioni:

"

(…) in data 23 ottobre 2023, il qui ricorrente veniva assunto dalla spett.

__________ (ora in liquidazione (…)), in qualità di pittore con mansioni di

lavoratore qualificato senza certificato di capacità (…).

Sin dall’inizio del

rapporto di lavoro, la datrice di lavoro non provvedeva a versare puntualmente

Fatti

i salari in favore del dipendente, nonostante i costanti solleciti telefonici

indirizzati da quest’ultimo al socio e gerente, sig. __________ (cfr. estratto

messaggi e telefonate (…) allegato quale doc. B all’opposizione 10.01.2025).

Richiamata

l’opposizione 10 gennaio 2025 e i relativi allegati, già agli atti dell’incarto

concernente la domanda d’indennità per insolvenza, si segnala in particolare

che:

-

In data 1 novembre 2023, il dipendente scriveva “Ciao __________

niente ancora”, intendendo dire di non aver ricevuto ancora alcun

pagamento;

-

In data 9 novembre 2023, il dipendente scriveva “Ciao __________

Novità?”, intendendo novità sulla predisposizione del pagamento del

salario;

-

In data 27 novembre 2023, il dipendente scriveva ancora “Ciao __________

novità?” intendendo sempre novità sulla predisposizione del pagamento del

salario;

-

In data 14 marzo 2024, il dipendente scriveva “(…) io esigo i soldi

sia quelli di ottobre, novembre e dicembre che tu non mi hai versato (…)”;

-

In data 29 febbraio 2024 __________ licenziava in tronco il dipendente

(…).

-

In data 19 marzo 2024, le parti avevano il seguente scambio di messaggi:

RI 1 “Quindi

neanche domani c’è il pagamento?”

__________ “Abbiamo

detto mercoledì che ci sentiamo e che avremmo fatto il pagamento per mercoledì

e giovedì arrivava”

RI 1 “Mi hai detto

mercoledì giusto?”

__________ “Ti

facevo il pagamento mercoledì”

RI 1 “Sì è che poi mi mandi la ricevuta”

__________ “Sì va

bene”

RI 1 “Quindi fai il

bonifico non vengo su domani mattina”

__________ “Domani

sono in Ticino faccio il pagamento non devi venire”

RI 1 “Ok allora

aspetto la ricevuta domani quando fai il pagamento”

-

In data 21 marzo 2024, il dipendente scriveva “buongiorno signor __________

il pagamento?”.

-

Successivamente, il sig. RI 1 precipitava in importanti problemi di

salute che lo rendevano inabile al lavoro al 100% dal marzo 2024 a giugno (…).

A fronte di ciò, egli

si trovava fortemente limitato, sia a livello fisico sia sul piano economico,

nel recuperare il credito.

Nonostante gli

invalidanti problemi, egli si rivolgeva dapprima ai sindacati, poi nel mese di

marzo 20244 all’avv. __________ (…) e infine all’avv. RA 1 che prendeva

contatto con la controparte nel mese di maggio 2024 (…).

Come si evince dalla

corrispondenza intercorsa con il sig. __________, quest’ultimo non faceva che

accampare scuse per continuare a sottrarsi ai pagamenti (…).

Dopo aver fatto

spiccare nei confronti della ex-datrice di lavoro un precetto esecutivo (a cui

la stessa non interponeva opposizione) e la relativa comminatoria di fallimento

(…), il qui ricorrente non disponeva della liquidità necessaria per sostenere

l’anticipo delle spese della procedura di fallimento.

Pertanto, una volta

intervenuto quest’ultimo su richiesta di terzi, in data 6 novembre 2024 egli

inoltrava tempestivamente domanda d’indennità per insolvenza per i salari

relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022 [recte 2023], gennaio, febbraio e

marzo 2023 [recte: 2024], pari all’importo complessivo di CHF 31'922.64. (…) da

tutta la documentazione agli atti dell'incarto concernente la domanda

d'indennità per insolvenza (…) si evincono gli enormi sforzi compiuti dal qui

ricorrente per recuperare il credito salariale.

Si ribadisce infatti

che egli:

- nei mesi ottobre

2023 - marzo 2024, si è fidato delle promesse della datrice di lavoro,

continuando a sollecitare più e più volte verbalmente quest'ultima, di persona,

telefonicamente e via messaggistica Whatsapp (cfr. doc. B allegato

all'opposizione 10.01.2025);

- nel mese di febbraio

2024 egli è stato licenziato in tronco;

- dal mese di febbraio

2024 fino al mese di giugno 2024 era inabile al lavoro nella misura del 100%

per gravi problemi di salute, tuttavia è confermato che nel mese di marzo 2024

ha continuato a sollecitare il pagamento delle proprie spettanze via Whatsapp

all'ex-datrice di lavoro (…);

- nel mese di marzo

2024, ha conferito mandato per il recupero del credito all'Avv. __________

(cfr. doc. G), con il quale si è interfacciato almeno fino ai primi di maggio

2024 (…);

- stanco

dell'ingiustificata inattività dell'Avv. __________, in data 8 maggio 2024 si è

rivolto alla scrivente legale (cfr. doc. A), che subito ha proceduto a

diffidare la debitrice (…), far spiccare un precetto esecutivo (…) e la

comminatoria di fallimento (…).

Ciò comprova che il qui

ricorrente ha sollecitato il pagamento delle sue spettanze via WhatsApp da

subito. Si noti che in una sentenza 8C 408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale

federale ha concluso che non aveva commesso una grave negligenza un assicurato

che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite Whatsapp

ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l'apertura del fallimento.

Da ciò si evince fuori

dubbio che il qui ricorrente si sia immediatamente attivato, nonostante i suoi

gravi problemi sia di salute (cfr. doc. C allegato all'opposizione 10.01.2025)

sia economici (giacché non ha mai percepito alcuna indennità giornaliera né per

malattia né per infortunio). Ed è solo a causa delle ristrettezze economiche in

cui versa che egli non ha presentato personalmente istanza di fallimento, non

potendo far fronte al relativo anticipo spese.

È pure evidente che i

suoi sforzi siano stati continuativi nel tempo. Alla luce delle predette

circostanze, è pacifico che il sig. RI 1 abbia adempiuto agli obblighi previsti

dall’art. 55 LADI, al fine di tutelare i propri diritti, nonché ridurre il

danno.

Nessuna negligenza

grave può pertanto essergli imputata.

Negare al qui

reclamante il diritto alle indennità per insolvenza significa penalizzarlo a

causa dei suoi problemi di salute, dei suoi problemi economici e dell'inerzia

del primo Collega al quale lo stesso si era rivolto.

Si chiede pertanto che

la decisione su opposizione emessa dalla spett. Cassa in data 4 febbraio 2025

venga annullata e che venga riconosciuto il diritto del sig. RI 1 alle

indennità per insolvenza.

Ritenuto che il

dipendente aveva percepito un unico acconto sui salari di CHF 300.00, nonché in

considerazione del fatto che l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi 4 mesi, dovrà essere riconosciuto al sig. RI 1 l'importo

lordo di CHF 25'415.46 (corrispondente alla somma dei salari di novembre

dicembre 2022 e gennaio-febbraio 2023, dedotti CHF 300.00).” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta di causa 14

marzo 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso e, riconfermandosi nella

propria decisione su opposizione, osserva quanto segue:

"

(…)

4. Si rammenta che la

giurisprudenza esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili

per rivendicare il salario il più presto possibile e in modo continuo e renda

riconoscibile ed inequivocabile al datore di lavoro la serietà della sua

pretesa salariale già durante il rapporto di lavoro.

Nello specifico si

rileva che il Signor RI 1 ha iniziato l'attività lavorativa il 23 ottobre 2023

conclusasi al 29 febbraio 2024 (ultimo giorno di lavoro). Il qui ricorrente,

terminata l'attività lavorativa, vantava dei crediti salariali per tutto il

periodo lavorativo, non avendo mai ricevuto il salario, se non un acconto di

CHF 300.00. In fase ricorsuale il qui ricorrente, per il tramite del proprio

legale, afferma come "Sin dall'inizio del rapporto di lavoro, la datrice

di lavoro non provvedeva a versare puntualmente i salari in favore del dipendente,

nonostante i costanti sollecitati telefonici indirizzati da quest'ultimo al

socio e gerente...". In seguito ha indicato"...nei mesi ottobre 2023

- marzo 2024, si è fidato delle promesse della datrice di lavoro, continuando a

sollecitare più e più volte verbalmente quest'ultima, di persona,

telefonicamente e via messaggistica WhatsApp...". A mente della Cassa, mal

si comprende il motivo di rivendicare i propri crediti salariali tramite

messaggi, a maggior ragione vista l'assenza di risultati favorevoli.

Il ricorrente afferma

di essere stato inabile da febbraio 2024 fino al mese di giugno 2024, ma di

aver continuato a sollecitare il pagamento dei crediti salariali via WhatsApp e

successivamente dato mandato ad un legale (marzo 2024).

Sempre in sede ricorsuale

ha affermato"...Stanco dell'ingiustificata inattività dell'Avv. __________,

in data 8 maggio 2024 si è rivolto alla scrivente legale..." e in

conclusione "...Negare al qui reclamante il diritto alle indennità per

insolvenza significa penalizzarlo a causa dei suoi problemi di salute, dei suoi

problemi economici e dell'inerzia del primo Collega al quale lo stesso si era

rivolto...".

La Cassa ritiene come

l'inabilità non avrebbe precluso la possibilità di rivendicare i propri crediti

salariali. Infatti, come indicato nel ricorso, lo stesso afferma di aver

rivendicato tramite Whatsapp i propri crediti alla società (marzo 2024) e

successivamente di aver incaricato un legale di rappresentarlo (marzo 2024).

Inoltre, quanto sostenuto dal ricorrente, cioè l'inerzia del primo legale che

lo ha rappresentato, non permette alla Cassa di riconoscere il diritto ad

indennità per insolvenza.

Al riguardo il

Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all'indennità

per insolvenza, l'assicurato deve portare avanti in modo continuativo e

sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro che devono sfociare in

uno degli stadi della procedura d'esecuzione forzata richiesti dalla legge (DTF

8C_211/2014 del 17.7.2014), ciò indipendentemente dall'esito probabile della

stessa e dai relativi costi. Alla luce di tutto quanto precede, la negligenza

commessa dal ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto

dall'art. 55 cpv. 1 LADI risulta pertanto grave.” (cfr. doc. III)

1.4. Con replica del 25 marzo 2025 –

trasmessa per conoscenza alla Cassa il 26 marzo 2025 (cfr. doc. VI) - la legale

del ricorrente ha contestato la risposta di causa e chiesto, “come ulteriore

mezzo di prova”, “l’audizione del ricorrente” (cfr. doc. V).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato a RI 1 le

indennità per insolvenza.

2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce

che:

"

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato,

nella difesa del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a

carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa

- o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso

non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del

termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo

precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando

un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo di

ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha

confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom

Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des

bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet

oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem

Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen

(ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte

Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie

konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor

Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne

hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur

Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem

Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006

C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G.

vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr.

DLA 2007 pag. 51)

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013

l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre

il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue,

au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni

orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne

suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet

égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12

avril 2002) »).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che

aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato

aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza

C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140).

Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che

l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un

comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del

principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei

provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le

proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione

forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non

esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019 del 21

maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato

deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già

durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale

l’Alta Corte aveva sottolineato che

"

(…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du

travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des

rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On

n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai

une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce

dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza 8C_205/2019 del 5

agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato

l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

"

(…)

4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in

maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il

profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato

resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020, richiamata dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. supra

consid. 1.2.), il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una

grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il

versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva

richiesto l’apertura del fallimento.

Al

riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt

mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran

ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per

WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische

Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa

ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E.

4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei

telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der

Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4).

Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers

kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen

Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”

Con

giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag.

107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza

grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua

attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto

esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi

prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha

sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il

fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo

coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte,

che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione

finanziaria del datore di lavoro:

" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen

Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte)

finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der

Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen

verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache,

dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges

(bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen

lassen.

6.2. Dieser

Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung

kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten

nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere

Considerandi

Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht

(BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr

hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich

alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil

8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der

Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig

erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”

In

una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha

ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di

lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso

il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche

del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di

quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il

licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre

un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in

considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di

questi.

In

quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato

licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1°

dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018

a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il

14.

gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF

respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per

insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a

interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora

scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019.

Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione

finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte

dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto

luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga

inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando

aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta

Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non

appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il

credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un

insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

Infine, in una sentenza STF

8C_629/2024 dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un

assicurato licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro

che contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione

economica in cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese,

né quanto dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice

di lavoro ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.

Quell’assicurato, per il tramite

di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva

chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto

dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.

In assenza di riscontri, in data

14.

marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di

lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il

Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e

l’assicurato richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata

dal Tribunale d’appello - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva

ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.

Chiamato a pronunciarsi, il

Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno

ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda

immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti

inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di

lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi

concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una

procedura esecutiva.

L’Alta Corte ha rilevato che la

giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno

a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del

rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre

2013.

consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato];

8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per

diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi

dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile

situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 du 4 settembre 2001 consid. 1b

[salari rimasti impagati per tre mesi].

Anche nel caso che era chiamata a

giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto

inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i

propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari,

chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere

considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave

negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali

avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo

si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si

stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi

globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che

il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio

della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di

ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa:

" 6.2. Die Rügen der Arbeitslosenkasse sind nicht stichhaltig. Nach der

Rechtsprechung verlangt die Schadenminderungspflicht nach Art. 55 Abs. 1

AVIG nicht, dass die versicherte Person sofort

Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den ehemaligen Arbeitgeber einleitet.

Vielmehr soll verhindert werden, dass sie untätig bleibt und die

Konkurseröffnung über ihren Arbeitgeber abwartet (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts [EVG: heute: öffentlich-rechtliche Abteilungen III und IV

des Bundesgerichts] C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b). Insofern ist die

versicherte Person, um den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht zu

verlieren, gehalten, konsequent und kontinuierlich Schritte zur Geltendmachung

der ausstehenden Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu unternehmen,

die sodann in Zwangsvollstreckungsmassnahmen münden müssen (vorne E. 4.2). Die

Rechtsprechung bejaht insofern regelmässig eine Verletzung der

Schadenminderungspflicht bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten

Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. etwa Urteile 8C_66/2013

vom 18. November 2013 E. 4.3 [fünfmonatiges Zuwarten bis zur Klageerhebung nach

fristloser Kündigung]; 8C_444/2007 vom 7. April 2008 E. 4 [während mehrere

Monate unterlassenes Konkursbegehren]; C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 E. 3

[elfmonatiges Zuwarten nach Geltendmachung der geschuldeten Löhne trotz

Kenntnis der schlechten finanziellen Lage des Betriebs]; C 91/01 vom 4.

September 2001 E. 1b [dreimonatiges Untätigbleiben]; C 183/97 vom 25. Juni 1998

E. 2 [einjährige Untätigkeit]).

Wie

die Vorinstanz ausführt, liegt eine solche Untätigkeit hier nicht vor. So hat

der Beschwerdegegner nach Erhalt des Schreibens der Arbeitgeberin vom 15.

November 2022 zur Durchsetzung seiner Forderungen die Unterstützung der

Gewerkschaft C.________ gesucht, was als Bemühen um Schadensvermeidung zu

werten ist (vgl. etwa Urteil 8C_898/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.4 betreffend

Kontaktaufnahme der versicherten Person mit ihrer Rechtsschutzversicherung).

Dass die Gewerkschaft im Auftrag des Beschwerdegegners bei der Arbeitgeberin

zunächst die Lohnabrechnung für den November 2022 und das

Arbeitszeitkontrollblatt für das Jahr 2022 einforderte und deren Eingang am 18.

Januar 2023 abwartete, ist ebenfalls nicht als geradezu grobfahrlässig zu

qualifizieren. Dasselbe gilt für die darauf folgende zeitnahe

Zahlungsaufforderung vom 23. Januar 2023, die rund eineinhalb Monate später

eingeleitete Betreibung vom 14. März 2023 und das eineinhalbmonatige Zuwarten

ab Kenntnis, dass das Fortsetzungsbegehren gestellt werden könne. Angesichts

der insgesamt doch kontinuierlichen Bemühungen zur Geltendmachung der

Forderungen ist der Zeitraum von vier Monaten zwischen dem Schreiben der

Arbeitgeberin und der Einleitung des Betreibungsverfahrens - auch unter

Berücksichtigung der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin

und der daraus resultierenden Dringlichkeit der Angelegenheit - entgegen der

Auffassung der Beschwerdegegnerin insgesamt nicht als grobfahrlässige

Verletzung der Schadenminderungspflicht zu qualifizieren. Die Beschwerde der

Arbeitslosenkasse ist somit unbegründet. Wie von der Vorinstanz bundesrechtskonform angeordnet, wird sie über

die Höhe der Insolvenzentschädigung entscheiden.”

l riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30

settembre 2024; STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15

del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022;

STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale

federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

2.3

Nella

Prassi LADI II, nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2022 (rimasta, per quanto qui ci concerne,

invariata nel 2023 e nel 2024), p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore,

nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.

Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo

generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa

subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per

soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già

durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo

scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente

inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di

lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il

datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del

12.4.2002).

B37 Se il

fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il

lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà

economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto

necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

B38 La cassa

valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può

aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo

salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

ð Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6

mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario

solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di

una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che

l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine

di mora di 30 giorni per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare

oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un

indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett.

b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che

l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia

intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la

dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece far

dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia

contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023

del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre

2021.

consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104;

STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.

6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144

V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.

2.4

Nella presente fattispecie, dal

contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1 - nato nel 1985,

cittadino italiano a beneficio di un permesso “G” rilasciato il 7 dicembre 2023

- ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in

qualità di pittore con mansioni di lavoratore qualificato senza certificato di

capacità a decorrere dal 23 ottobre 2023.

L’impiego era a tempo pieno, per

40.

ore settimanali, di durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr.

35.26

all’ora, con 25 giorni di vacanza (cfr. doc. 145-146).

Il rapporto di lavoro è durato

sino al “licenziamento” trasmesso dall’ex datrice al ricorrente via

whatsapp il 29 febbraio 2024. Questi i motivi della disdetta indicati dalla __________:

"

(…) Le comunichiamo che in data 29.02.2024 Lei cessa il rapporto di

lavoro in quanto non è idoneo alla mansione da Lei svolta come Gessatore

qualificato. Il giorno 29.02.2024 il sig. __________ alle 13:30 si è recato

presso il cantiere per comunicarle tale decisione. Il sig. RI 1 alle 14.40

abbandonava il posto di lavoro senza nessuna comunicazione in merito.

Per questo motivo la

società __________ ritiene di licenziare per giusta causa il sig. RI 1

immediatamente al 29.02.2024. Inoltre chiediamo di lasciare l’appartamento in __________

entro e non oltre il 1.3.2024 alle ore 10.00.” (cfr. doc. 138)

A sostegno degli sforzi profusi

al fine di recuperare il proprio credito, la legale del ricorrente pone in

particolare evidenza gli scambi di messaggi whatsapp intervenuti tra il socio e

gerente della (ex) datrice di lavoro, __________, e RI 1. Agli atti figurano,

infatti, numerosi screenshot, dai quali, in particolare, emerge quanto

segue:

-

1° novembre 2023: dopo una chiamata persa da parte di __________ delle

ore 11:55, il ricorrente ha scritto al socio e gerente dalla Sagl “Ciao __________

niente ancora” alle ore 16:12 (cfr. doc. 75);

-

Il 9 novembre 2023 RI 1 ha scritto “Ciao __________ Novità?”, ricevendo

quale risposta “Ciao ci sto lavorando come ti ho detto ci sentiamo stasera o

domani mattina” per poi indicare “Ok perfetto” (cfr. doc. 75);

-

Il 27 novembre 2023, il ricorrente ha scritto ha __________ “Ciao __________

novità?” (cfr. doc. 76);

-

Il 29 febbraio 2024, il ricorrente, dopo aver perso una chiamata di __________

alle ore 14:48 ha scritto a quest’ultimo “Ciao __________ come si chiama la

cassa malati che paghiamo da contratto?”. Ne sono seguite una chiamata da

parte del datore di lavoro e l’invio via whatsapp della lettera di disdetta del

rapporto di lavoro (cfr. doc. 86);

-

Il 5 marzo 2024, con riferimento ai quesiti posti alla datrice di lavoro

circa i dettagli dell’assicuratore malattia (IPG) inerente la visita cui il

ricorrente si era sottoposto il 29 febbraio precedente, RI 1 ha tra l’altro

chiesto a __________ “(…) purtroppo sono chiarimenti che devo chiedere al

mio datore di lavoro per quanto riguarda la busta paga di febbraio?” (cfr.

doc. 87);

-

Il 14 marzo 2024 a __________ che scriveva al ricorrente “Io ti

denuncio per truffa perché in cantiere stavi bene e ho testimoni. A malattia i

primi 30 giorni te li pago io come azienda e non pago niente faccio un esposto

penale per truffa nei tuoi confronti” ha risposto “Non mi fare ridere tu

puoi sapere il mio stato di salute guardandomi ascoltami bene parla nei referti

medici il problema che ho io è evidente tu ha una cassa malattia obbligatoria e

sei obbligato tutt’oggi a fornirmi tutto ciò di cui ho bisogno non pensare che

tu fai la volpe dove non la devi fare io prima di scrivere qualsiasi messaggio

a te so già mi sono preso tutti i miei pareri e so bene con chi ha a che fare

ma credimi tu da questa storia non spunterà nulla io esigo i soldi sia quelli

di ottobre novembre e dicembre che tu non mi hai versato e ho le buste paga e

il sindacato ha già tutta la documentazione il giurista aspetto solo un cenno

per partire con una pratica legale io con tanto di rispetto ad oggi dietro le

tue promesse non mi sono azzardato ancora a concludere ma credimi non mi

fermerà proprio più nessuno e quando dico che è dico che adesso ne pagherà gli

interessi mi puoi prendere in parola a domani” (cfr. doc. 90), per poi

indicare, poco dopo “(…) Non voglio avere più niente a che fare con te e

fornisci le informazioni che ti ho chiesto mi versi per favore i miei soldi di

novembre ottobre novembre e dicembre il mese di febbraio mi dai i nominativi

della cassa malati (…)” (cfr. doc. 90)

-

Il 19 marzo 2024 il ricorrente ha scritto a __________ “Quindi

neanche domani c’è il pagamento?” vedendosi rispondere “abbiamo detto

mercoledì che ci sentiamo e che avremmo fatto il pagamento per mercoledì e

giovedì ti arrivava” replicando “che ci vedevano per il pagamento

giusto” “ti facevo il pagamento mercoledì, “Sì”, ha indicato RI 1 “che

mi mandi poi la ricevuta” (cfr. doc. 90-91);

-

All’ultimo messaggio reperibile sugli screenshot, del 21 marzo 2024,

inviato dal ricorrente al socio e gerente dell’ex datrice, “Buongiorno

signor __________ il bonifico?” non vi è stato riscontro (cfr. doc. 91).

Risulta, dagli screenshot versati

agli atti, che tra dipendente ed ex datrice di lavoro vi siano poi state

diverse chiamate, tanto in costanza del rapporto di lavoro, quanto

successivamente.

Dai certificati medici in atti

risulta che il ricorrente è stato inabile al lavoro per malattia dal 1° marzo

2024.

al maggio seguente (cfr. doc. 92-97)

Risulta, poi, dagli atti formanti

l’incarto che sin dal 19 marzo 2024 RI 1 (dopo essersi già rivolto ai

sindacati, come ha indicato via whatsapp a __________) era assistito, prima che

dall’attuale legale, dall’avv. __________, il quale ha riferito all’allora

cliente, in data 27 marzo, di avere avuto un colloquio telefonico con __________

che, “perlomeno a parole”, avrebbe “espresso la volontà di trovare un

accordo. Mi farà contattare dal suo avvocato settimana prossima” (cfr. doc.

99).

RI 1 ha in seguito saputo dai

collaboratori dello studio legale __________ che la lettera trasmessa tanto

alla società quando a __________ era tornata al mittente (cfr. doc. 100).

__________, nella sua qualità di

socio e gerente della __________, è stato poi contattato anche dall’avv. RA 1,

tanto telefonicamente in data 10 maggio 2024, quanto con mail del 15 maggio

successivo, venendo esortato “ad annunciare il caso all’assicurate malattia”

ed informato che le pretese di RI 1 “(…) (concernenti salari e indennità per

pasti mai percepiti nel periodo ottobre 2023 – maggio 2024, oltre che indennità

per licenziamento ingiustificato e spese legali) oggi sono

quantificabili in almeno CHF 70'000.-” (cfr. doc. 103).

Scaduto infruttuosamente il

termine per provvedere al pagamento di tale spettanza il 27 maggio 2024, in

data 29 maggio 2024 la legale del ricorrente ha fatto spiccare nei confronti

della Sagl un precetto esecutivo per i crediti salariali per stipendi dei mesi

da novembre 2023 ad aprile 2024 (totali fr. 38'425.40), oltre all’ “indennità

per ingiustificato licenziamento (tre mesi di salario)” (fr. 18’621.54) ed

alle “spese legali per recupero credito” (fr. 8'000.-, per un totale

complessivo di oltre fr. 65'000.-; cfr. doc. 132). Notificato il precetto (“a

mezzo Polizia”) in data 11 luglio 2024, la debitrice non vi si è opposta

cfr. doc. 133).

La comminatoria di fallimento è

stata, poi, presentata dalla legale di RI 1 il 22 agosto 2024 e notificata alla

debitrice, che vi si è opposta, il 26 agosto successivo (cfr. doc. 37-38).

In data 1° novembre 2024, il

ricorrente ha presentato la propria domanda di indennità per insolvenza,

precisando di non avere “mai” ricevuto il salario, di aver svolto

l’ultimo giorno di lavoro in data 29 febbraio 2024, vantando crediti salaria

per i mesi di novembre 2023 (fr. 6'502.75), dicembre 2023 (fr. 6'207.18),

gennaio 2024 (fr. 6'798.34), febbraio 2024 (fr. 6'207.18) e marzo 2024 (fr.

6'207.18; cfr. doc. 141-144), facendo valere di essere stato impedito per,

questa volta, infortunio, dal 29 febbraio al 30 giugno 2024 (cfr. doc. 144).

Il credito nei confronti di __________,

oggetto di notifica in data 4 novembre 2024 (cfr. doc. 135), è stato

contestualmente ceduto alla Cassa (cfr. doc. 153).

Con decisione del 23 dicembre

2024, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto di beneficiare delle indennità per

insolvenza (cfr. supra consid. 1.1.), ritenuto che “dai documenti agli atti

non rileviamo alcun giustificativo che documenti i suoi sforzi per recuperare

il salario durante il rapporto di lavoro. facciamo presente che, tranne un

esiguo acconto di fr. 300.00, non ha mai ricevuto uno stipendio. Il datore di

lavoro l’ha licenziato in tronco il 29 febbraio 2024 e, da quella data, ha

atteso fino a maggio 2024 per iniziare una procedura d’incasso. Nell’insieme,

non è possibile parlare di una rivendicazione coerente nei confronti del suo ex

datore di lavoro. In conclusione, consideriamo che non abbia sufficientemente

adempito il suo dovere di limitare il danno in funzione delle circostanze (…)”

(cfr. doc. 71-72).

Con opposizione del 10 gennaio

2025, l’avv. RA 1 ha impugnato il provvedimento reso dalla Cassa nei confronti

di RI 1, sulla base di motivazioni poi sostanzialmente riprese innanzi a questa

Corte in sede ricorsuale (cfr. doc. 67-70)

Con decisione su opposizione del

4.

febbraio 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedentemente

provvedimento, e meglio come visto in entrata (cfr. supra consid. 1.1.).

2.5

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che la

giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure

possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2

aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo

2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più

presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

L’assicurato,

dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma

semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente

il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4.,

pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il

salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori

devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per

insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.;

STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

30.

pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid.

3).

Inoltre

è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore

di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può

aspettarsi di subire una perdita.

Tale

obbligo, però, non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo

successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono

essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario

precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso

dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12

aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid.

2.4.).

Al proposito dei messaggi

whatsapp inviati dal ricorrente al socio e gerente dalla datrice di lavoro in

costanza del rapporto lavorativo, il TCA rileva che il Tribunale federale,

nella STF 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020, richiamata dal ricorrente (cfr. supra

consid. 1.2. e doc. I) e riprodotta da questa Corte (cfr. supra consid. 2.2.), ha stabilito che “Anders als bei telefonischen Nachfragen

ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation belegbar.” (cfr.

consid. 5.2.) riconoscendo agli stessi un determinato valore probante circa il

loro contenuto.

Nel caso concreto – rammentato che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste

sì anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il

datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario, ma che, però,

non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla

disdetta – il TCA rileva che, sebbene non siano qualitativamente affini

ad una chiara e inequivocabile rivendicazione salariale (cfr. in tal senso la

STF 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020, consid. 5.2.), già i messaggi whatsapp

trasmessi dal ricorrente il 1°, il 9 ed il 27 novembre 2023 non possono che

essere interpretati come dei solleciti nei confronti del datore di lavoro tesi

al versamento del salario a quel momento esigibile (relativo alle prestazioni

lavorative svolte nel mese di ottobre) e che, al di là dell’acconto di fr.

300.- corrisposto il 26 ottobre 2023, non era stato versato.

Determinante, in concreto - a

fronte di un rapporto lavorativo che è comunque stato di una durata tutto

sommato breve (quattro mesi e poco più) e della circostanza che il dipendente,

attivo come pittore, non aveva una posizione tale da permettergli di essere a

conoscenza della solidità finanziaria, o meno, della datrice - è il fatto che,

interrottosi il contratto il 29 febbraio 2024, il 14 marzo successivo RI 1,

sempre via whatsapp, ha chiaramente rivendicato il pagamento dei “soldi (…)

di ottobre novembre e dicembre” (cfr. doc. 89-90).

Rivendicazione circa la

corresponsione dei salari in questione che è divenuta poi ancora maggiormente

esplicita il 19 marzo 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

La Cassa ha sostenuto che “terminata

l’attività lavorativa a fine febbraio 2024 sarebbe dovuto intervenire in

maniera più incisiva contro il datore di lavoro e non limitarsi a dei messaggi

whatsapp o colloqui telefonici” (cfr. supra consid. 1.1.). Al riguardo, il

TCA rileva che terminato il rapporto di lavoro, l’assicurato non si è limitato

a mandare all’ex datrice di lavoro messaggi whatsapp.

Dopo

essersi in prima battuta asseritamente rivolto ai sindacati, il ricorrente ha,

poi, affidato la propria rappresentanza all’avv. __________ (Studio Legale __________),

che il 27 marzo 2024 ha riferito al proprio assistito di avere avuto un

colloquio telefonico con il socio e gerente dell’ex datrice di lavoro, in esito

al quale quest’ultimo avrebbe “espresso la volontà di trovare un accordo” (cfr.

supra consid. 2.4.).

Ritenuto

che alle parole espresse telefonicamente da __________ non hanno fatto seguito

azioni da parte di quest’ultimo nel senso di un pagamento di quanto dovuto al

ricorrente, lo Studio __________ avrebbe poi provveduto a rivendicare per

iscritto le spettanze del proprio cliente, sennonché la lettera, trasmessa sia

al socio e gerente che alla società, sarebbe tornata al mittente (cfr. supra

consid. 2.4.).

Ad

inizio maggio 2024, il ricorrente si è quindi rivolto all’attuale legale, che

si è attivata nei confronti di __________, prima il 10 maggio 2024

telefonicamente e, poi, il 15 maggio successivo via mail, per rivendicare i

crediti salariali del proprio assistito, per il cui pagamento ha impartito al

socio e gerente dell’ex datrice di lavoro di RI 1 un termine scadente il

successivo 27 maggio.

Trascorsa

infruttuosamente tale scadenza, il 29 maggio 2024 è stato fatto spiccare un

precetto esecutivo nei confronti della società, cui ha, poi, fatto seguito la

comminatoria di fallimento (cfr. supra consid. 2.4.).

Sulla

base di tutto quanto precede, quindi, il TCA ritiene che non è possibile

concludere che l’assicurato, già attivatosi durante il rapporto di lavoro nei

confronti del datore, rivoltosi prima ad un sindacato, poi a due diversi

legali, avendo attivato già a fine maggio 2024 – e quindi a soli tre mesi dalla

fine di tale rapporto lavorativo; cfr. in tal senso STF 8C_408/2020 del 7

ottobre 2020 consid. 5.2.) una procedura esecutiva, dapprima con precetto

esecutivo e poi con la comminatoria di fallimento, abbia commesso una

negligenza grave ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, che giustifichi il diniego

delle prestazioni postulate.

In

tal senso cfr. la STF 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025 citata al consid. 2.2..

2.6

Alla luce di quanto

precede, la decisione su opposizione è annullata.

Visto l’esito dell’impugnativa, la

richiesta di audizione dell’assicurato

(cfr. doc. I) si rivela superflua.

2.7

L’insorgente ha domandato

di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1

(cfr. doc. I ed all.), sia per la procedura dinnanzi al TCA, sia per tutte le

prestazioni fornite dall’assunzione del mandato, avvenuta l’8 maggio 2024 (cfr.

supra consid. 1.2).

Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un

avvocato, per la procedura innanzi a questa Corte, ha diritto all’importo di

fr. 2'500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I), per quanto attiene alla procedura innanzi al TCA, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante,

STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6

settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.8

Per

quanto concerne, invece, il ricorso nella parte che attiene alla concessione

del gratuito patrocinio non solo per la procedura amministrativa (opposizione)

ma per l’intero mandato assunto dalla legale dal maggio 2024 sino alla

procedura ricorsuale, il TCA rileva che tali richieste sono irricevibili.

Questa Corte rammenta,

infatti, che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7

aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid.

2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del

14.

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie

oggetto della decisione su opposizione qui impugnata emessa dalla Sezione del

lavoro è unicamente la questione di sapere se rettamente, o meno, a RI 1 è

stato negato il diritto a percepire le indennità per insolvenza postulate dal

medesimo.

La decisione su opposizione

impugnata non si pronuncia, per contro, sull’ammissione del medesimo al

beneficio del gratuito patrocinio né per quanto attiene alla procedura

amministrativa, né per prestazioni legali ancora precedenti, giacché la loro

rifusione non è stata richiesta dall’avv. RA 1 in sede di opposizione (cfr.

doc. 67-70).

Ogni altra questione,

rispetto alla negazione del diritto alle indennità per insolvenza, segnatamente

relativa alla mancata ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la

procedura amministrativa o per altre spese legali, mai postulate prima del

ricorso, esula dalla presente vertenza ed è, pertanto, irricevibile.

Gli atti vengono trasmessi

alla Cassa affinché si pronunci sull’eventuale diritto del ricorrente alle

ripetibili per quanto concerne la procedura amministrativa (opposizione),

ricordato comunque che non

sono di regola accordate ripetibili nella procedura di opposizione (art.

52.

cpv. 3 LPGA), tranne che nel caso

in cui siano adempiuti i presupposti dell’ammissione al gratuito patrocinio.

2.9

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025

consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2023.58

dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 è annullata.

§

Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri

presupposti

del diritto all'indennità per insolvenza.

§§

Gli atti sono trasmessi alla Cassa anche affinché si pronunci

sull’eventuale diritto del ricorrente alle ripetibili per la

procedura amministrativa (d’opposizione; cfr. consid. 2.8.).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Cassa verserà al ricorrente fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili,

per la procedura innanzi al TCA, ciò che rende la domanda di gratuito

patrocinio priva d’oggetto.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti