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Decisione

38.2025.13

Nei periodi di cotrollo di 10+11+12/24 ass.avrebbe dovuto attivarsi maggiorm.per trovare impiego.Di principio va sospeso dal dt a ID. Tuttavia non è escluso che ric.insuff.e mancate siano validam.giustificate da dist.salute. Rinvio atti all'amm.per compl.istrutt.,previo svinc.da segr.prof.dei medici

26 maggio 2025Italiano34 min

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, perciò, che gli atti debbano essere rinviati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.13-14-15

rs

Lugano

26 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sui ricorsi del 12 e del 27 febbraio 2024 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 4 e del 25 febbraio 2025

emanate da

Ufficio regionale di collocamento,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 l’Ufficio regionale di

collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente

decisione del 16 dicembre 2024 (cfr. doc. 5 inc. 38.2025.13) con cui aveva

sospeso RI 1, annunciatosi per il collocamento con effetto dal 1° gennaio 2024

(cfr. doc. 1; A1 inc, 38.2025.13), per tre giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di

controllo del mese di settembre 2024 (otto ricerche dal 27 al 29 settembre 2024;

cfr. doc. 2; A1 inc. 38.2025.13).

Al

riguardo l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

3. Nel caso concreto, RI 1 aveva istruzioni di svolgere minimo 3

ricerche la settimana per un totale di minimo 12 mensili, per professioni come

biologo, archivista ed impiegato d'ufficio.

Con l'opposizione del 02.01.2025 RI 1 conferma la difficoltà a

conciliare le attività lavorative che lo hanno occupato al 100% dal 15.07.2024

al 30.09.2024 e al 70% dal 01.10.2024 al 31.12.2024, come certificato dal

medico curante in data 15.11.2024.

Tuttavia, il certificato medico non certifica RI 1 inabile

all'attività lavorativa e gli attestati di guadagno intermedio consegnati alla

cassa disoccupazione confermano che ha lavorato a tempo pieno durante il mese

di settembre 2024.

Non essendo totalmente inabile all'attività lavorativa non poteva

essere esonerato dallo svolgere ricerche di lavoro. A tal riguardo, la sanzione

di 3 giorni per ricerche di lavoro insufficienti durante il periodo di

controllo applicata dall'URC, tiene già conto che si tratta della prima

inadempienza di questa tipologia come pure è stato applicato il minimo secondo

la forchetta che prevede da 3 a 4 giorni previsti dalle direttive

amministrative in vigore.”

(Doc. A1 inc. 38.2025.13)

1.2. Con ulteriore decisione su

opposizione del 4 febbraio 2025 l’URC ha ribadito quanto stabilito con il

provvedimento del 16 dicembre 2024 (cfr. doc. 4 inc. 38.2025.14), ossia

l’applicazione RI 1 di una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione di cinque giorni per mancate ricerche di lavoro nel periodo di

controllo del mese di ottobre 2024.

L’amministrazione ha motivato la

decisione su opposizione analogamente a quella riguardante il mese di settembre

2024 (cfr. doc. A1 inc. 38.2025.14; consid. 1.1.).

1.3. Contro la decisione su opposizione

del 4 febbraio 2025 relativa al mese di settembre 2024 è pervenuto al TCA, il

28 febbraio 2025, un tempestivo ricorso datato 12 febbraio 2025, nel quale l’assicurato

ha chiesto di annullare la penalità di tre giorni (cfr. consid. 1.1.) e ha

addotto:

" (…)

Ribadisco quanto osservato nella decisione

su opposizione, confermando che le risorse psicofisiche a mia disposizione non

mi hanno permesso di essere efficiente e di adempiere in egual misura ai miei

impegni professionali verso il mio datore di lavoro e ai doveri amministrativi

verso l'URC, caduti mio malgrado in secondo piano.

Nei mesi precedenti al periodo sanzionato sono riuscito a svolgere

entrambe le mansioni, purtroppo questa capacità si è esaurita con il passare

delle settimane.

Le limitazioni (non eseguire, scrivere, documentare ricerche) sono

reali e pertinenti e indipendenti dalla mia capacità lavorativa.

Il fatto che da anni seguo una terapia farmacologica e

psicoterapeutica (ho un'invalidità riconosciuta al 20%) per cercare di

migliorare la mia situazione e curare la mia condizione sono noti al mio URC di

riferimento e pesano concretamente sul mio vissuto quotidiano; la dichiarazione

del mio psicologo curante spiega questa situazione (v. allegato).

(…)” (Doc. I inc. 38.2025.13)

L’insorgente, al ricorso, ha

annesso un messaggio di posta elettronica del 12 febbraio 2025 dello psicologo__________

(cfr. doc. A2 inc. 38.2025.13).

1.4. RI 1 ha, altresì, tempestivamente impugnato,

con scritto datato 12 febbraio 2025, ma pervenuto a questo Tribunale il 28

febbraio 2025, la decisione su opposizione del 4 febbraio 2025 concernente il

mese di ottobre 2024, postulando l’annullamento della sospensione di cinque

giorni (cfr. consid. 1.2.) con considerazioni simili a quelle proposte con il

ricorso contro la decisione su opposizione afferente al mese di settembre 2024

(cfr. consid. 1.3.).

1.5. L’URC, il 25 febbraio 2025, ha

emesso una nuova decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

provvedimento del 15 gennaio 2025 (cfr. doc. 4 inc. 38.2025.15) con il quale

aveva inflitto a RI 1 una sanzione di dieci giorni dal diritto alle indennità

di disoccupazione a seguito di mancate ricerche di lavoro nel periodo di

controllo del mese di novembre 2024.

Le relative motivazioni

corrispondono a quelle espresse nelle decisioni su opposizione del 4 febbraio

2025 (cfr. doc. A1 inc. 38.2025.15; consid. 1.1.; 1.2.)

1.6. L’assicurato, il 27 febbraio 2025,

ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione

del 25 febbraio 2025, nel quale ha chiesto di annullare la sanzione di dieci

giorni relativa al mese di novembre 2024.

L’insorgente, a sostegno della

propria pretesa, ha fatto valere i medesimi argomenti formulati nei ricorsi del

12 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

1.7. L’URC,

con risposta del 17 marzo 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa

relativa alla sanzione di tre giorni (cfr. consid. 1.3.), evidenziando

segnatamente che “il fatto che RI 1 fosse abile al lavoro si evidenzia

dall’attestato di guadagno intermedio consegnato alla cassa disoccupazione in

data 2.10.2024, nel quale dichiara un’attività lavorativa al 100% presso __________

(doc. 9), per il periodo dal 15.07.2024 al 30.09.2024 e al 70% dal 01.10.2024

al 31.12.2024, come da contratti tra le parti (doc. 10)” (cfr. doc. III

inc. 38.2025.13).

1.8. Con

ulteriori risposte del 17 marzo 2025 (cfr. doc. III inc. 38.2025.14; doc. III

inc 38.2025.15) l’amministrazione ha chiesto di respingere pure i ricorsi

riguardanti le sospensioni per i mesi di ottobre e novembre 2024 di cinque,

rispettivamente di dieci giorni, motivando in modo analogo alla risposta di

causa concernente la sanzione di tre giorni per il mese di settembre 2024 (cfr.

consid. 1.7.).

1.9. Il

20 marzo 2025 il ricorrente ha comunicato, in particolare, che la

documentazione da lui fornita è completa (cfr. doc. V inc. 38.2025.13; doc. V

inc. 38.2025.14; doc. V inc. 38.2025.15).

1.10. Il doc. V relativo ai tre incarti

pendenti davanti a questa Corte è stato trasmesso per conoscenza alla parte

resistente (cfr. doc. VI inc. 38.2025.13+14+15).

in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art.

76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto

sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti

alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,

l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi

con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della

istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro tre

decisioni su opposizione emesse dall’URC, le quali

concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale

e giuridica.

Per economia processuale

le procedure ricorsuali 38.2025.13, 38.2025.14 e 38.2025.15 sono, dunque,

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_587/2024,

8C_589/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1; STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1°

luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021

del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022

consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009

del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di settembre 2024, per cinque

giorni a causa di mancati sforzi volti al reperimento di un impiego nel periodo

di controllo del mese di ottobre 2024, rispettivamente per dieci giorni a causa

di mancate ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre

2024.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro,

quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations

du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un

emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de

travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato

confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi

prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16

marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2014

del 22 gennaio 2025 consid. 3; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF

8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23

pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del

14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.;

STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid.

3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

In merito alle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente si è annunciato per il

collocamento presso l’URC il 31 dicembre 2023 con effetto a partire dal 1°

gennaio 2024, ricercando un’occupazione all’80% (cfr. doc. 1 inc. 38.2025.13).

L’amministrazione,

nel mese di ottobre 2024, ha constatato che RI 1, nè aveva rispettato il numero

minimo mensile (dodici) di ricerche, nè la regolarità settimanale di minimo tre.

L’URC

ritenendo, conseguentemente, che gli sforzi presentati dal ricorrente fossero

insufficienti, il 14 ottobre 2024 gli ha trasmesso una Richiesta di

giustificazione con cui l’ha invitato a formulare osservazioni scritte e ad

allegare ogni eventuale mezzo di prova entro il 22 ottobre 2024.

Il

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in

cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.13).

Il 18 ottobre 2024 l’assicurato

ha risposto:

" In merito

alla quantità e alla qualità insufficiente delle mie ricerche di lavoro vi

informo che in questo periodo per ragioni professionali sono stato impegnato

regolarmente lontano da casa, ciò che ha reso difficile uno sforzo uniforme

nella ricerca di lavoro; il tempo a disposizione e la capacità di lavoro

rimanenti non mi permettono di svolgere una ricerca quantitativamente e

qualitativamente sufficiente.” (Doc. 4 inc. 38.2025.13)

L’insorgente, in effetti, il 4

luglio 2024, aveva concluso con __________ un contratto di impiego di durata

determinata dal 15 luglio al 30 settembre 2024 in qualità di assistente

scientifico / micologo al 100%. La sede di lavoro era a __________ (cfr. doc.

10 inc. 38.2025.13).

Tale contratto è stato rinnovato

il 10 settembre 2024 per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2024, tuttavia con

una riduzione del grado di occupazione al 70% (cfr. doc. 10 inc. 38.2025.13).

Il consulente del personale, dopo

aver appurato che il ricorrente, nel periodo di controllo del mese di ottobre

2024, non aveva intrapreso alcuno sforzo volto al reperimento di un impiego, il

18 novembre 2024 gli ha inviato una seconda Richiesta di giustificazione con

cui gli ha domandato di prendere posizione al riguardo entro il 25 novembre

2024 (cfr. doc. 2 inc. 38.2025.14).

Il 20 novembre 2024 l’insorgente

ha prodotto un certificato medico in cui il Dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, di __________, il 15 novembre 2024, ha attestato

che RI 1 non era stato in grado di effettuare ricerche di lavoro dal 1° ottobre

2024 a causa di una patologia psichiatrica e che tale limitazione sarebbe

persistita fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.14).

Il 13 dicembre 2024 il consulente

del personale ha trasmesso all’assicurato una terza Richiesta di

giustificazione con termine scadente il 23 dicembre 2024, in quanto nemmeno per

il mese di novembre 2024 erano state compiute ricerche di impiego (cfr. doc. 2

inc. 38.2025.15).

Il ricorrente, il 19 dicembre

2024, ha indicato:

" come già

spiegato nell’ultima richiesta di giustificazione (con allegato certificato

medico), non sono stato in grado di eseguire le ricerche di lavoro richieste a

causa della concomitanza tra la mia iscrizione all’URC e il mio impegno

professionale presso __________.

Le mie risorse mentali sono appena

sufficienti per garantire delle prestazioni ottimali presso il mio datore di

lavoro (__________), non riesco quindi ad avere abbastanza capacità psichiche

per svolgere delle ricerche di lavoro sufficienti.” (Doc. 3 inc. 38.2025.15)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Nel frattempo l’amministrazione,

il 16 dicembre 2024, ha emesso nei confronti del ricorrente due decisioni di

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di tre giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel mese di settembre 2024, rispettivamente di

cinque giorni per mancati sforzi finalizzati al reperimento di un impiego nel

mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 5 inc. 38.2025.13; doc. 4 inc. 38.2025.14; consid.

1.1.; 1.2.).

Con

ulteriore decisione del 15 gennaio 2025 l’URC ha sospeso l’assicurato per dieci

giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di novembre 2024 (cfr.

doc. 4 inc. 38.2025.15; consid. 1.5.).

Con due decisioni su opposizione

del 4 febbraio 2025 e con decisione su opposizione del 25 febbraio 2025 la

parte resistente ha confermato i precedenti provvedimenti del 16 dicembre 2024

e del 15 gennaio 2025 (cfr. doc. A1 inc. 38.2025.13; doc. A1 inc. 38.2025.14;

doc. A1 inc. 38.2025.15; consid. 1.1.; 1.2.; 1.5.).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che l’Alta Corte ha evidenziato

come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare

gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di

controllo (cfr. art. 17 LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016

consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2019.41 del 31

gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e 38.2016.83 del 29 aprile 2019

consid. 2.9.).

Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_211/2022 del 7

settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.

3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.

2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Ai

sensi della giurisprudenza federale le ricerche di lavoro devono, poi, essere

compiute anche mentre un assicurato consegue un guadagno intermedio (cfr. STF C 293/06 del 5 marzo 2007 consid. 3.1.3.; STF C 16/07 del 22 febbraio 2007

consid. 3.1.; STFA C 351/05 del 3 luglio 2006 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del 26

maggio 2003; STFA C 399/99 del 3 agosto 2000; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017

consid. 2.7.; STCA 38.2016.49+38.2016.66 del 12 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA

38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.9.; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 30).

In

particolare nella sentenza C 399/99 la nostra Massima Istanza ha ricordato il

principio secondo cui gli assicurati iscritti in disoccupazione che conseguono

un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare un'occupazione non più

soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non più ricorrere

all'assicurazione contro la disoccupazione.

2.8. In concreto dal formulario “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente il periodo di

controllo del mese di settembre 2024 risulta che il ricorrente ha compiuto otto

ricerche di lavoro tra il 27 e il 29 del mese per lettera/posta elettronica

(cfr. doc. 2 inc. 38.2025.13; consid. 2.6.).

Al riguardo giova evidenziare che

le ricerche vanno compiute, di massima, in modo continuo durante tutto l'arco

del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2017.2 del 22 giugno

2017 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid.2.7.;

STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio

2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA

38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA

38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo,

“Alcuni compiti…”, pag. 27).

Nel caso di ricerche scritte oppure

trasmesse online può, ad ogni modo, essere più razionale preparare le proprie

candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle

offerte di lavoro pubblicate nei giornali e sui portali di ricerca lavoro e

tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente

relativamente lunghi (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 4.3.2.; STFA

C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024

consid. 2.8.; STCA 38.2017.62 del 9 febbraio 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56

del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009 consid.

2.7.).

Va, poi, osservato che il rinnovo

del contratto di lavoro con __________ è comunque stato sottoscritto il 10

settembre 2024 (cfr. doc. 10 inc. 38.2025.13; consid. 2.6.).

Nel caso di specie, tuttavia,

l’assicurato avrebbe dovuto svolgere almeno dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. doc. 3 inc. 38.2025.13; consid. 2.6.), ciò che corrisponde d’altronde a

quanto contemplato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.).

Egli, inoltre, nei successivi mesi

di ottobre e novembre 2024 non ha intrapreso alcuno sforzo finalizzato al

reperimento di un’occupazione (cfr. consid. 2.6.).

Nei periodi di controllo di

settembre, ottobre e novembre 2024 l’insorgente avrebbe dovuto, invece,

attivarsi maggiormente e compiere ricerche di impiego quantitativamente e

qualitativamente valide (cfr. consid. 2.7.), nonostante lo svolgimento

dell’attività lavorativa per __________, al 100% a settembre 2024 e al 70% a

ottobre e novembre 2024 (cfr. consid. 2.6.).

In proposito si rileva, peraltro,

che nel mese di settembre 2024 l’assicurato, benché fosse impegnato al 100% con

l’impiego quale assistente scientifico / micologo (cfr. consid. 2.6.), ha

comunque effettuato diverse ricerche di lavoro (cfr. doc. 2 inc. 38.2025.13).

Ne discende che il ricorrente ha

violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid.

2.3.).

L’insorgente,

in linea di principio,

deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla

base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9. L’assicurato ha, però, fatto valere

che le sue risorse mentali non gli avrebbero consentito di svolgere ricerche di

lavoro sufficienti, oltre all’esercizio dell’attività professionale (cfr. doc.

Fatti

I inc. 38.2025.13; I inc. 38.2025.14; I inc. 38.2025.15; doc. 3 inc.

38.2025.15, consid. 1.3.; 2.6.).

Dalle carte processuali si evince,

in effetti, che l’assicurato è seguito da un medico psichiatra con relativa

assunzione di medicamenti dal 2006, che è inabile al lavoro al 20% e percepisce

una rendita AI (cfr. doc. A2 e I inc. 38.2025.13; consid. 1.3.).

Il Dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, il 15 novembre 2024, ha del resto affermato che

l’insorgente non è stato in grado di effettuare ricerche di lavoro dal 1°

ottobre 2024 a causa di una patologia psichiatrica e che tale limitazione

sarebbe persistita fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.14;

consid. 2.6.).

Lo psicologo/psicoterapeuta FSP __________,

il 12 febbraio 2025, ha precisato:

" (…)

- Dalle note in cartella derivanti da documenti visti in seduta mi

risulta che lei è stato in malattia al 100% dal 18.7.2014 a seguire; poi

inabile al 70% dal 1.12.2018 a seguire; e dal 11.2.2022, è tuttora inabile al

20%. Nel frattempo ha collaborato in tutte le misure proposte per un

inserimento professionale.

- È seguito da un medico psichiatra con relativa farmacoterapia da

almeno il 2006.

Nell'ultimo anno ha lavorato presso un ambito molto particolare e

a lei pertinente, raccolta, riconoscimento e catalogazione di funghi per un

ente di ricerca Svizzero. Ha sempre avuto difficoltà nel terminare le mansioni

che richiedevano una certa forma di attenzione e capacità di scrittura (ADHD).

Nelle fasi di distress le difficoltà a portare a compimento certi

tipi di mansioni sono maggiori.

- A novembre dicembre 2024 lei si è applicato e impegnato

oltremodo nel lavoro nella speranza di vederlo confermato ancora

successivamente, purtroppo questa opportunità non si è verificata. Ha

affrontato un periodo di forte stress.

- Dalle note dei colloqui mi risulta che a novembre dicembre ha

lavorato da casa anche il sabato e domenica pur di assolvere a tutte le

mansioni lavorative richieste.

Nello stesso periodo ha omesso di completare le ricerche di

lavoro. Tuttavia la mancanza delle ricerche di lavoro non era per disinteresse,

negligenza, basso impegno nel trovare una collocazione lavorativa. Tutt'altro,

proprio l'impegno a mantenere il lavoro che aveva l'ha posta in forte distress.

Impegno confermato anche dal fatto che recentemente ha iniziato a farsi seguire

dall'ufficio dell'orientamento professionale per trovare altri sbocchi adatti a

lei.

Sostengo quindi la sua domanda presso l'ufficio giuridico di

vedere ridotte al minimo le sanzioni previste per le mancate ricerche di

lavoro.” (Doc. A2 inc. 38.2015.13)

In simili condizioni non è

escluso che lo svolgimento di ricerche di lavoro insufficienti nel mese di

settembre 2024, nonché il mancato compimento di ricerche nei mesi di ottobre e

novembre 2024 possano essere validamente giustificati dalle problematiche di

salute di cui è affetto il ricorrente.

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, perciò, che gli atti debbano essere rinviati

all’amministrazione perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo alla

fattispecie.

L’URC,

in particolare, interpellerà,

previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurato,

segnatamente il medico psichiatra e lo psicologo curanti al fine di stabilire

se per il ricorrente, alla luce del suo stato di salute, fosse possibile o meno

(in tal caso chiarendone le ragioni), svolgere, parallelamente all’attività

lavorativa (al 100% a settembre 2024 e al 70% a ottobre e novembre 2024),

maggiori ricerche di lavoro nel mese di settembre 2024, rispettivamente

compiere ricerche (perlomeno alcune) nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Sulla scorta delle relative

risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se il

Considerandi

comportamento assunto dall’insorgente nei periodi di controllo di settembre,

ottobre e novembre 2024 sia passibile oppure no di sanzione ex art. 30 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Nell’ipotesi affermativa l’URC valuterà, altresì, l’entità della sospensione da infliggere

al ricorrente, tenendo presente, in primo luogo, che, se è vero che il

conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato

dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.7.), è altrettanto vero che lo

svolgimento di un’occupazione deve essere considerato nella valutazione della

colpa, poiché le possibilità di ricerca di un impiego mentre viene esercitata

un’attività che permette di ottenere guadagno intermedio sono limitate (cfr. STF

8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 4.2.; STFA C 351/05 del 3 luglio 2006

consid. 3.4.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.; STFA C 399/99 del 3

agosto 2000 consid. 1; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.8.; STCA

38.2016.49+38.2016.66 del 12 aprile 2017 consid. 2.9.).

In

secondo luogo, che nell’ambito della determinazione di una

sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato

nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012

del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA

38.2018.8

del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

Al

riguardo è utile rilevare che con sentenza 8C_211/2022 del 7 settembre 2022,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 38 pag. 131, il Tribunale federale ha stabilito

che a torto il Tribunale cantonale del Canton Vaud aveva annullato una delle

due decisioni su opposizioni del 18 giugno 2021 che avevano confermato le

sanzioni di 3 e di 5 giorni inflitte a un’assicurata con decisioni del 3

febbraio 2021 per insufficienti ricerche a dicembre 2020, rispettivamente a

gennaio 2021.

L’Alta

Corte, da un lato, ha specificato che l’entità di una sospensione può essere

aumentata (art. 45 cpv. 5 OADI; cfr. consid. 2.5.) anche se l’assicurato non è

stato posto nelle condizioni di modificare il proprio comportamento dopo aver

saputo di una prima sospensione. Dall’altro, ha sottolineato che in effetti è

vero che le sanzioni hanno uno scopo dissuasivo ed educativo, tuttavia gli

obblighi quale disoccupato derivano dalla legge e non implicano né

un’informazione, né un avvertimento preventivi, per cui non si giustifica di

trattare differentemente l’assicurato che è oggetto di sospensioni ripartite

nel tempo rispetto a colui al quale sono inflitte più sanzioni retroattive per

gli stessi comportamenti. (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid.

4.3.3.).

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025

consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025;

STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7

ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA

38.2024.9

del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2025.13, 38.2025,14 e 38.2025.15 sono congiunte.

2. I

ricorsi del 12 e del 27 febbraio 2025 sono accolti ai sensi dei

considerandi.

§ Le

decisioni su opposizione del 4 e del 25 febbraio 2025 impugnate sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.9., e nuove decisioni.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni