38.2025.17
Corretti nel principio sia ordine di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite (06-07.2023) sia sanzione inflitta alla ricorrente conseguentemente alla sua violazione dell'obbligo di informare. Atti rinviati a USSI per nuova determinazione del quantum chiesto in restituzione
12 agosto 2025Italiano64 min
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
Source ti.ch
RI 1Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.17-18
CL/gm
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 14 e 17 marzo 2025 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 5
e del 7 marzo 2025 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 24 giugno 2024,
la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha ordinato a RI 1 la restituzione di
complessivi fr. 1'210.80.
Da una parte, le ha rimproverato
di avere percepito indebitamente parte delle indennità di disoccupazione per il
periodo da giugno a luglio 2023 e, d’altra parte, l’ha sospesa dalle
prestazioni LADI per cinque giorni per “aver omesso di comunicare l’attività
svolta presso l’azienda __________ (Ristorante __________)”; sospensione
questa che la Cassa ha ammortizzato retroattivamente (cfr. doc. 36).
1.2. Con decisione del 13 dicembre 2023,
confermata mediante decisione su opposizione del 28 maggio 2024, la Cassa, a
causa di “assenze ingiustificate durante il programma occupazionale __________”,
aveva inoltre chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione
erogate a favore dell’assicurata per i periodi di controllo di ottobre e
novembre 2023 (pari a totali fr. 2'611.-; cfr. STCA 38.2024.31 del 26 agosto
2024).
1.3. Contro quella decisione su
opposizione, RI 1 ha presentato ricorso davanti al TCA. Una parte delle motivazioni
esposte in quell’occasione esulavano rispetto all’oggetto di quella vertenza,
ed in particolare:
" (…)
Argomentazioni giuridiche
Ritengo che la decisione sia viziata per i
seguenti motivi:
Assenza di indebita percezione delle
prestazioni
Non ho mai ottenuto prestazioni in maniera
indebita. Ho sempre agito in buona fede, rispettando le norme e le procedure
previste. In particolare, ho sempre dato priorità alla ricerca di
un’occupazione e ho tempestivamente informato la mia consulente URC delle mie
attività lavorative.
1. Corretta comunicazione con l’URC
Ho costantemente informato la mia
consulente URC riguardo alla mia situazione lavorativa e ai miei impegni.
Tuttavia, la stessa consulente mi ha denunciato all’Ispettorato del lavoro
senza preavviso, continuando comunque a svolgere il ruolo di mia consulente.
Questo comportamento ha causato un conflitto di interessi e ha minato il
rapporto di fiducia necessario per una corretta gestione della mia pratica.”
(cfr. STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024)
In sede di replica, inoltre, RI 1
aveva, inoltre, indicato:
" (…)
Punto 3 e 4: violazione dell’obbligo di
informare e annunciare
Sottolineo che non ho intenzionalmente
fornito informazioni inveritiere o incomplete. Le mie attività presso il
ristorante __________, di proprietà della __________ dove il mio compagno __________
lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia presenza era dovuta
esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di emergenza e non
rappresentava un impiego formale o regolare.
Punto 6: sospensione per indicazioni
inveritiere o incomplete
Nonostante la mia presenza presso il ristorante
nei giorni specificati (25.06.2023, 26.06.2023, 03.07.2023, 11.07.2023,
20.07.2023), segnalate dalla mia collocatrice URC __________ non ho percepito
alcun compenso per tali attività e non ritengo che tali episodi possano essere
classificati come impiego retribuito. Ritengo quindi che la gravità della colpa
debba essere valutata come lieve (inesistente) dato che non c’è stato alcun
beneficio economica da parte mia.
Conclusioni
Considerando quanto sopra esposto, chiedo
che il Tribunale delle Assicurazioni riconsideri la decisione di sospensione e
la richiesta di restituzione delle indennità percepite. Ribadisco che, date le
circostanze e l’assenza di un reale vantaggio economico derivante dalla mia
presenza sporadica presso il ristorante, la sospensione debba essere valutata
in modo più clemente.
Resto a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti e per fornire qualsiasi documentazione aggiuntiva (…)” (
cfr. consid. 1.4. STCA 38.2024.31 del 26
agosto 2024)
1.4. Per quanto attiene a tali
contestazioni, esulanti rispetto all’oggetto della vertenza di cui alla STCA
38.2024.31 del 26 agosto 2024, il TCA aveva ritrasmesso gli atti alla Cassa “affinché
valuti se quanto fatto valere dalla ricorrente in questa sede può costituire
un’opposizione contro l’ordine di restituzione emesso nei suoi riguardi”
(cfr. STCA 38.2024.31 consid. 2.1.).
1.5. L’amministrazione ha ritenuto che
tali documenti costituissero una valida opposizione e l’ha esaminata nel
merito.
Con una prima decisione su
opposizione del 5 marzo 2025, la Cassa ha confermato la propria decisione del
24 giugno 2024 per quanto attiene alle prestazioni indebitamente percepite per
giugno e luglio 2023, per un totale che l’amministrazione ha indicato in fr.
2'611.- (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2025.18). La Cassa ha motivato il
proprio provvedimento come segue:
" (…)
27. (…) la cassa, in assenza delle ore di
lavoro effettuate e degli importi percepiti per il mese di giugno e luglio
2023, ha eseguito un calcolo ipotetico in base alle ore effettuate mediamente.
Giorno
Salario orario
ore settimanali
ore effettuale
Salario ipotetico
25.06.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
26.06.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
03.07.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
11.07.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
20.07.2023
21.31
42
5.00 [recte: 8.4]
179.004
Totale
895.02
28. Ha di conseguenza computato quale
guadagno intermedio l'importo di CHF 3258.- [recte: fr. 385.-] per il mese di
giugno 2023 e CHF 537.-per il mese di luglio 2023.(…)
30. Dalla documentazione in possesso della
cassa risulta che in differenti occasioni sono state fornite delle versioni
contrastanti, in particolare il datore di lavoro inizialmente ha dichiarato che
lei ha lavorato per i mesi di giugno e luglio 2023, in chiaro contrasto a
quanto asserito successivamente dove nega che lei abbia prestato la sua opera
per il Ristorante __________.
31. Confrontati con diverse versioni
fornite si rammenta che il principio della priorità della dichiarazione della
prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni date nella prima ora, quando si ignorava le
conseguenze giuridiche.
32. Ragion per cui, in considerazione di
quanto appena indicato, la cassa ritiene di poter fondare Ia propria
valutazione su quanto dichiarato inizialmente dal datore di lavoro, tanto più
che ha firmato tale dichiarazione.
33. Anche lei ha fornito versioni diverse,
inizialmente per giustificare la sua presenza al Ristorante ha indicato:
"... Vi scrivo riguardo la vostra lettera del 21.03.2024 pervenuta
oggi. Confermo di non aver avuto nessun tipo di lavoro nei mesi di giugno e
luglio, in diverse occasioni sono venuta a mangiare con mio figlio __________,
09.12.2020 al ristorante __________.
In quei giorni abbiamo consumato diversi
pasti. Siccome il menu concordato era molto economico per me e mio figlio mi
sono sentita in dovere in alcune occasioni ad aiutare il mio compagno a
sbarazzare i piatti che abbiamo consumato io e mio figlio ...".
34. Ed in seguito ha affermato: "Le
mie attività presso il ristorante __________, di proprietà di __________ dove il
mio compagno __________ lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia
presenza era dovuta esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di
emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare ..."
35. La teoria del "aiutare in
situazioni di emergenza e non rappresentava un impiego formale o regolare"
non trova riscontro nelle disposizioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione; un salario conforme agli usi professionali e locali va
computato sin dall’inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno
intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun
reddito. Direttiva LADI C134
36. Anche se l'assicurato non percepisce
alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale
per la professione o il ramo) DTF 8C 774/2008 del 3.4.2009.
37. In virtù di quanto precede,
l'opposizione del 25.02.2024 è respinta (…)” (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA
38.2025.18)
1.6. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha
impugnato la decisione su opposizione del 5 marzo 2025 innanzi al TCA,
chiedendone l’annullamento e che vengano presi in considerazione “la mia
buona fede, le eventuali irregolarità procedurali, la mancanza di prove
concrete e la mia situazione economica”.
La ricorrente ha motivato tali
richieste sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Motivazioni del ricorso:
1. Buona
fede: ho percepito prestazioni in totale buona fede, senza alcuna intenzione di
ottenere indebitamente somme non dovute. Non mi è stato comunicato in modo
chiaro alcun errore relativo ai pagamenti ricevuti. Confermo pienamente le mie
dichiarazioni, così come quelle rese dalla società.
2. Errore
procedurale e calcoli ipotetici: ritengo che vi sia un errore da parte della
Cassa Disoccupazione nell’erogazione delle prestazioni e che la richiesta non
tenga conto di eventuali mancanze procedurali da parte dell’ente stesso.
Inoltre, i calcoli effettuati dalla Cassa sono puramente ipotetici e privi di
prove tangibili che dimostrano l’effettiva irregolarità.
3. Origine
della contestazione: la presente situazione è stata generata da una
segnalazione infondata della mia ex collocatrice dell’URC, la quale ha basato
le sue affermazioni su supposizioni, senza alcuna verifica concreta,
semplicemente passando in bicicletta.
4. Situazione
finanziaria: la richiesta di restituzione dell’importo in questione rappresenta
per me un onere finanziario significativo. Tale importo, se restituito, mi
metterebbe in una situazione di grave difficoltà economica, compromettendo il
mio sostentamento.” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.18)
1.7. Nella propria risposta di causa del
3 aprile 2025, la Cassa chiede la reiezione del ricorso e richiama la propria
decisione su opposizione (cfr. doc. III, inc. TCA 38.2025.18).
1.8. Con un’altra decisione su
opposizione del 7 marzo 2025, la Cassa ha confermato la decisione del 24 giugno
2024 anche in merito alla sospensione inflitta all’assicurata, motivandola, in
particolare, come segue:
" (…)
14. Se per le ore di lavoro prestate lei
non abbia ricevuto alcun salario è ininfluente, anomalo infine il fatto che,
trattandosi di un esercizio pubblico a carattere stagionale (estivo), lei sia
stata licenziata proprio all’inizio della stagione turistica dove l’afflusso di
avventori è presumibilmente maggiore.
15. Come già menzionato il mero tentativo
di percepire indebitamente l’indennità di disoccupazione costituisce già un
motivo di sospensione. Occorre pronunciare una sospensione del diritto all’indennità
per ogni colpa, anche se si tratta di una semplice negligenza (colpa lieve).
16. Se l’assicurato ha indebitamente
ottenuto o tentato di ottenere l’ID, l’organo esecutivo interessato esamina se
occorre sporgere una denuncia penale in virtù dell’art. 105 o 106 LADI.
17. Considerato il fatto che la sospensione
è stata ammortizzata retroattivamente ed ha generato una decisione di
restituzione l’importo di CHF 565.10, corrispondente a 5 giorni per il periodo
di controllo di gennaio 2024.
18. In virtù di quanto precede,
l’opposizione del 01.07.2024 è respinta e la decisione del 24.06.2024
confermata.
19. L’assicurata è tenuta a rimborsare alla
Cassa l’importo complessivo di CHF 565.10 (…)”
(cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA
38.2025.17)
1.9. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato
anche questa seconda decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento,
nonché di “prendere in considerazione le circostanze particolari del caso e
applicare il principio di proporzionalità” (cfr. doc. I, inc. TCA
38.2025.17). A sostegno della propria richiesta, la ricorrente si è così
espressa:
" (…)
1. Errata
interpretazione dell’attività svolta
La decisione della
Cassa si basa sull’errata interpretazione della mia presenza presso il
Ristorante __________ di __________. Come dichiarato nelle mie precedenti
comunicazioni, la mia presenza in quei giorni era dovuta esclusivamente a
motivi personali e familiari, senza alcuna intenzione di svolgere un’attività
lavorativa retribuita.
2. Assenza di
compenso e mancanza di rapporto di lavoro
Non ho ricevuto alcun
compenso per le mie attività svolte, e tali attività erano sporadiche,
volontarie e occasionali. Non esisteva alcun contratto di lavoro o impegno
formale con il ristorante.
3. Violazione
del principio di proporzionalità
La sospensione di 5
giorni appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla presunta colpa lieve. La
mia azione non ha portato ad alcun beneficio economico indebito, e la
valutazione della mia condotta come negligente è discutibile.
4. Contraddizioni
nelle prove a carico
La decisione si basa
su dichiarazioni non precise e su supposizioni non suffragate da prove concrete
che dimostrino l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa continuativa e
remunerata” (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.17)
1.10. Nella sua risposta di causa del 3
aprile 2025, la Cassa chiede la reiezione del ricorso e rinvia alla propria
decisione su opposizione (cfr. doc. III, inc. 38.2025.17).
1.11. Il 7 aprile 2024, il TCA ha
trasmesso alla ricorrente le risposte di causa formulate dalla resistente (cfr.
doc. IV inc. TCA 38.2025.17-18) ed ha assegnato ad entrambe le parti un termine
di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova.
Tale termine è scaduto
infruttuosamente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo
l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al
diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti
davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dalla medesima insorgente
sono diretti contro due decisioni su opposizione emesse dalla medesima Cassa,
su temi peraltro inizialmente oggetto di una singola decisione, che concernono
fatti, perlomeno parzialmente, di ugual natura e che pongono sostanzialmente
gli stessi temi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro.
Per
economia processuale le procedure ricorsuali 38.2025.17 e 38.2025.18 sono,
dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF
9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021
del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre
2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF
748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
2.2. La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF
9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio
2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
concreto, oggetto delle decisioni su opposizione impugnate innanzi a questa
Corte sono la restituzione delle prestazioni LADI che la Cassa imputa alla
ricorrente di avere percepito a torto quali prestazioni LADI per i periodi di
controllo giugno e luglio 2023 e la sospensione di 5 giorni inflittale.
Ogni
altra questione, segnatamente relativa all’operato dell’URC, piuttosto che ad
imprecisati errori “da parte della Cassa CO 1 nell’erogazione delle
prestazioni” risulta dunque irricevibile.
2.3. Con
riferimento, infine, a quanto fatto valere dalla ricorrente circa la propria
buona fede e ad eventuali difficoltà finanziare nelle quali ella si verrebbe a
trovare dovendo restituire quanto richiestole (cfr. supra consid. 1.6.), questa
Corte rileva che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i
presupposti del condono.
Ora,
per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid.
4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del
26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le
relative censure sollevate nell’impugnativa sono, pertanto, irricevibili e
saranno esaminate nella eventuale procedura successiva relativa al condono.
nel merito
2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite per i mesi di giugno e luglio 2023 e l’ha sospesa dal
diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni ex art. 31 cpv. 1
lett. e LADI.
2.5. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo
articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei
casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi giurisprudenziali
attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni
(cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del
28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF
128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA
2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del
28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10
maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2
a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e
le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF
9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid.
2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25
giugno 2007).
Circa il presupposto della
riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la
rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01
e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale
e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr.
STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre
2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06
del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI è
considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa
dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di
controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il
Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI
è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio
ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale
per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23
cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi
dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995
ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di
"Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52
dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR
1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente,
comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale
(art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio
(vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI),
costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).
In tale contesto, dopo avere
precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro, la
nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo
della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non
assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TF, se
durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente
riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri
un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni
guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF
121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di assicurati
impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina
mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore
all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti
per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi
adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF C 287/05
del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
2.7. Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LADI è
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio
ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale
per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
In una sentenza C 134/9 del 3
agosto 1999, il Tribunale federale ha confermato il precedente giudizio del TCA
che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva
rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se
esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in
considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il
rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo
Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--,
pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella
professione concreta.
L’esigenza della conformità
all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da
un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene
esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74,
pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369
consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre il TF ha stabilito che
per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere
versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione - che svolge la
sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli
usi professionali e locali a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche
se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna
disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione
soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33,
pag. 179).
Dunque il salario conforme agli
usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio
dell’attività.
Il TF ha ribadito
la propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del 21
giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha
in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente
percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a
quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo
quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da
sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio
dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto
impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping
salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di
disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza
salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c;
DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato
l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione
solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso
per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque
restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto
squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza -
gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente
essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra
datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità
cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale,
che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere
confermato. (…)" (cfr. STF C 65/01 del 21 giugno 2001)
2.8. Per quanto riguarda le
attività non remunerate, Boris Rubin
(in Assurance-chômage et service public d’emploi, Schulthess Verlag, Zurigo,
2019, pag. 83) pone in evidenza quanto segue:
" Dès qu’il existe un contrat de travail (selon
la présomption de l’art. 320
al. 2 CO) ou une activité
indépendante qui, habituellement, serait rémunérée, un gain intermédiaire doit
être pris en compte, à hauteur de la rémunération usuelle que le partenaire
contractuel aurait dû verser pour le type de prestation accomplie (art. 24
al. 3 LACI). En revanche,
aucun gain intermédiaire n’est imputable en cas: d’activité exercée à titre de
pur hobby sans espoir d’en retirer une rémunération; de service rendu au
sein de la famille ou entre amis, par pure complaisance ou à titre d’échange de
bons procédés ; d’activité bénévole de peu d’importance ; d’activité
associative prenant peu de temps et usuellement non rémunérée ; de bref
essai de quelques heures destiné à évaluer les possibilités d’un engagement."
La nostra Alta Corte ha stabilito i criteri che consentono di
determinare quando un’attività svolta a titolo benevolo o di favore debba
essere considerata paragonabile a un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 LADI. Ciò è il caso se, conformemente alla presunzione di cui all'art.
320 cpv. 2 CO, nelle circostanze concrete e secondo gli usi del ramo
professionale per il lavoro svolto viene normalmente versato un salario o una
controprestazione (cfr. DLA 2000 n. 32 pag. 172 consid. 1c; STFA C 278/03 del
17 febbraio 2004 consid. 2.1.2; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003 consid. 3.2).
Al riguardo va
ricordato che i principi che reggono la LADI perseguono lo scopo di evitare che
attività lavorative che rappresentano un certo valore economico e finanziario
possano essere intraprese a scapito dell'assicurazione disoccupazione, mentre
dovrebbero essere remunerate (cfr. DTF 120 V 519 consid. 4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.;
STFA C 107/05 del 18 luglio 2006 consid. 4.1).
A proposito di
un’attività non remunerata, in una sentenza C 107/05 del 18 luglio 2006
l’Alta Corte, pronunciandosi sul caso di
un’assicurata a beneficio delle indennità di disoccupazione che aveva
annunciato alla Cassa un guadagno intermedio percepito grazie ad un’occupazione
svolta nella misura del 30% presso la società del marito ma che, era poi
emerso, lavorava anche volontariamente e senza remunerazione per la medesima
società oltre alla percentuale di occupazione annunciata, ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
" 4.
4.1 Dans l'arrêt cité par la juridiction cantonale
(arrêt non publié K. du 28 février 1997,
C 263/96), le Tribunal fédéral des assurances a retenu que les critères
décisifs pour considérer qu'une activité exercée bénévolement ou à titre de
pure complaisance devait être assimilée à un rapport de travail étaient au nombre
de deux: d'une part, il importe de savoir s'il y a un contrat impliquant des
droits et obligations réciproques et, d'autre part, si, au regard de l'ensemble
des circonstances ou des usages professionnels locaux, un salaire ou une
rémunération sont dus. Ce n'est qu'en l'absence de ces deux conditions que le
travail ou les services rendus seront considérés comme résultant d'actes de
pure complaisance et que celui qui les accomplit n'entrera pas dans un rapport
de travail (voir aussi DTA 2000 n° 32 p. 172 [arrêt X. du 11 janvier 2000,
C 217/99]; arrêt K. non publié du 5 mars 1999,
C 121/98). La Cour de céans a précisé au préalable que les principes posés par
le législateur en matière d'assurance-chômage ont pour but d'éviter que des
travaux représentant une certaine valeur économique et financière puissent être
entrepris ou exécutés aux frais de l'assurance sociale alors qu'ils devraient
être normalement rémunérés (ATF 120 V 519 consid. 4b/bb).
4.2 En l'occurrence, il faut admettre avec les
premiers juges que l'activité déployée par F.________ au service de la société
ne résultait pas d'actes de pure complaisance ou du bénévolat, mais relevait
d'un rapport de travail. S'occupant de travaux de secrétariat, elle a accepté
d'assister A.________ dans le cadre de la gestion de la société (courrier du
prénommé parvenu à l'intimé le 15 avril 1998) en plus de son activité de 30 %.
Elle assumait en outre régulièrement une présence dans les bureaux de la
société lorsque la comptable ne pouvait assurer son temps de travail de trois
jours par semaine, l'une ou l'autre étant en permanence présente durant les
heures d'ouverture aux clients (courrier de la société à l'intimé du 15 juin
1998). Alors que la société se devait, notamment, de mettre à la disposition de
la recourante les locaux et le matériel nécessaires à l'exécution de son
travail, celle-ci s'était engagée à fournir les tâches susmentionnées; on doit
dès lors admettre que la société et la recourante avaient des droits et
obligations réciproques. Au regard des usages professionnels, il ne fait par
ailleurs pas de doute que l'activité exercée par F.________ justifiait une
rémunération, ce qui est déjà démontré par le fait qu'elle gagnait 1000 fr. par
mois pour une partie des tâches exécutées (à 30 %). C'est en vain que la
recourante invoque ici les règles sur la dissolution de la société simple en
rapport avec sa relation de concubinage, puisque celles-ci sont applicables,
selon les circonstances, aux prétentions que fait valoir un concubin à l'égard
de l'autre dans le cadre de la dissolution de l'union libre (ATF 109 II 230) qui n'est pas en cause en l'espèce.
4.3 Dans ces circonstances, l'activité déployée par
la recourante au service de la société doit être considérée comme une activité
intermédiaire dépendante au sens de l'art. 24 LACI. Le fait qu'une partie du
travail en cause n'a pas été rétribuée ne s'oppose pas à sa prise en compte à
titre de gain intermédiaire; même en cas d'activité non rémunérée, il faut
prendre en considération un gain conforme aux usages professionnels et locaux
pour le travail effectué (cf. art. 24 al. 3 LACI) (DTA 2000 n° 32 p. 173
consid. 2b, déjà cité; voir aussi ATF 120 V 519 consid. 4b; arrêt H. du 5 août 2002,
C 175/00, consid. 3.2.3 et arrêt non publié K. du 5 mars 1999,
C 121/98). »
Cfr. anche le STCA 38.2021.22
del 27 settembre 2022.
2.9. A proposito della determinazione del
tempo di lavoro, Boris Rubin, in “Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage”, ed. Schulthess 2014, pag. 268, n. 26 ad art. 24 LADI,
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Détermination du temps de travail.
- La caisse
de chômage devra déterminer le temps de travail, afin de
vérifier que la rémunération obtenue était conforme aux usages professionnels
et locaux, l'assuré étant, quant à lui, soumis à l'obligation de collaborer à
l'établissement des faits (1 N 52 ss). Lorsque l'horaire de travail n'est pas
contrôlable, faute de renseignements crédibles, la caisse pourra présumer que
l'assuré a travaillé à plein temps. Cette présomption ne peut toutefois être
appliquée trop facilement. La caisse doit tenter de recueillir d'office (v. 1 N
43 ss) les renseignements nécessaires et recouper les informations
susceptibles d'être obtenues (arrêt du 18 juillet 2006 [C 107/05]).”
In
“Assurance-chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schulthess 2019 pag. 84, marg. 395, il
medesimo autore ha indicato quanto segue:
" Lorsque l’horaire de travail n’est pas
contrôlable, faute de renseignements suffisamment fiables de la part de
l’assuré, la caisse sera en droit de présumer que celui-ci a travaillé à plein
temps. Elle pourra lui imputer un gain correspondant. Cette présomption ne
pourra toutefois s’appliquer que si la caisse a tenté au préalable de
recueillir d’office les renseignements nécessaires et de recouper les
informations obtenues.”
2.10. Nella versione in vigore dal
1° gennaio 2022 della Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in
seguito: SECO), al punto C134 (mantenuto invariato anche nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2023) ha stabilito che:
" C134
Se il salario versato per l’attività
espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali
e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per l’attività interessata.
La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme agli usi professionali e locali
basandosi sulle disposizioni legali, la statistica dei salari, i salari in uso
nell’azienda o nel settore, i contratti tipo o i contratti collettivi di
lavoro. All’occorrenza, può anche far capo alle direttive emesse dalle
associazioni professionali. Un salario conforme agli usi professionali e locali
va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno
intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun
reddito. Nel caso di una rimunerazione non commisurata alle prestazioni
(provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi
professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non
corrisponde al lavoro prestato. Può succedere che un assicurato, al fine di
adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di
«periodo di pratica» un’attività normale la cui rimunerazione non è conforme
agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative
vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo.
Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere ricalcolato nell’ambito di
un nuovo termine quadro, verrà preso in considerazione invece il salario
effettivamente versato.
Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179
(Nel caso di un collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto
alla compensazione della perdita di guadagno va determinato prendendo in
considerazione un salario conforme agli usi professionali e locali sin
dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se nei primi mesi non è stato
percepito alcun reddito)
DTFA C 308/02 del
27.7.2005 (Un‘attività non può essere considerata quale guadagno intermedio se
non mira ad evitare la disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo
formativo, ossia per acquisire conoscenze e competenze professionali)
DTF 8C_774/2008 del
3.4.2009 (Anche se l’assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce
solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo).”
Sulla portata delle
direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023
del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid.
3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1; STF 8C_297/2022 del 15
febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.;
STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio
2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF
146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del
18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.
6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50
consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.11. L’art.
30 cpv. 1 lett. e LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto
all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete
oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare.
Il dovere di informare deve
essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191;
STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015 consid. 3.1.; STF C 288/06 del 27 marzo
2007 consid. 2; DTF 123 V 151 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994
N. 3, consid. 3b, pag. 21).
B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014,
pag. 320, sottolinea che:
" (…)
76 Il y a violation de l’obligation de renseigner
lorsque l’assuré omet de remplir les rubriques figurant dans les formules
destinées à faire valoir le droit aux prestations, les remplit de façon
contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur des événements
susceptibles d’avoir une influence sur le droit aux prestations, ou s’abstient
de répondre aux questions posées par l’ORP dans le cadre de ses attributions
légales. (…)”
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro datore
di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi
d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art.
28 cpv. 2 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione
nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che
partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare
l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di
prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare deve
dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni. Devono
di conseguenza essere fornite tutte le indicazioni necessarie per valutare
l’adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25
luglio 2001, consid. 2 in fine).
A proposito dell'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra sentenza C 89/00 del 20 ottobre 2000,
consid. 2a, la nostra Massima Istanza ha condiviso l'opinione del TCA che aveva
confermato una sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione, argomentando:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve
essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto
dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni
ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito
indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di
annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in
modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere -
dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno
intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale
sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta
alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come
correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e
argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse
generiche e non comprovate. È quindi del tutto incontestabile che il ricorrente
ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per
cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di
disoccupazione.
b) Anche la commisurazione della sanzione non appare criticabile.
Basti pensare, come esattamente rilevato dal primo giudice, che il legislatore
ha inasprito le sanzioni con la modifica legislativa entrata in vigore
all'inizio del 1996, segnatamente che la durata massima della sospensione in
caso di colpa lieve è stata aumentata da 10 a 15 giorni. Va inoltre rilevato
che il giudice delle assicurazioni sociali non può sostituire a piacimento,
senza validi motivi, il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 123 V 151 consid.
2). (…)"
In una sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, l’Alta Corte ha confermato una sospensione del
diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato
che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare
alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che durava
già da circa due mesi.
Al riguardo B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 a pag. 320-321, rileva che:
" (…)
76 Il y a violation de
l'obligation de renseigner lorsque l'assuré omet de remplir les rubriques
figurant dans les formules destinées à faire valoir le droit aux prestations,
les remplit de façon contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur
des événements susceptibles d'avoir une influence sur le droit aux prestations,
ou s'abstient de répondre aux questions posées par l'ORP dans le cadre de ses
attributions légales. Les indications figurant sur les formules précitées sont
des informations essentielles permettant d'indemniser l'assuré (v. les art. 23
et 29 OACI). Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la
caisse, elles doivent être exactes, indépendamment de renseignements
supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre
forme (communication à la caisse d'une copie d'un contrat de travail sans
indiquer de prise d'emploi dans les documents de contrôle: arrêt du 10 novembre
2010 [8C_457/2010]). Les questions auxquelles les assurés doivent répondre peuvent
concerner des restrictions en matière d'aptitude au placement (art. 17 al. 1
let. c LACI), d'éventuelles périodes d'incapacité de travail (art. 28 LACI),
l'exercice d'une activité rémunérée ou censée l'être (gain intermédiaire ou
emploi convenable), la présence en Suisse (DTA 2004 p. 190; arrêt du 15 janvier
2004 [C 261/03]), un éventuel changement d'adresse, etc. Dans la LPGA,
l'obligation de renseigner de façon complète et exacte est codifiée aux art. 28
al. 2, 29 al. 2, 31 al. 1 et 43.
(…).
78 Même une négligence
légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une
sanction (DTA 2007 p. 210). Une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e
LACI ne peut être évitée que si l'assuré était de parfaite bonne foi. Cette
jurisprudence semble ne pas s'accorder avec l'art. 20 let. f de la Convention
OIT n° 168, qui présuppose une action ou une omission frauduleuse (v. N 11
ci-dessus), à savoir précisément le type de comportement réprimé par l'art. 30
al. 1 let. f LACI (arrêt du 9 mars 2012 [8C_225/2011]).”
Sul tema cfr. anche
STCA 38.2021.59 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2019.27 5 settembre 2019; STCA
38.2018.45 del 31 agosto 2018; STCA 38.2009 .79 del 23 novembre 2009; STCA
38.2007.74 del 13 febbraio 2008.
2.12. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a
indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000
N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
La Segreteria di Stato per
l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi
per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per
le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo
scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello
nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione
nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di
apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere
conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per
ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento
dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto
amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72).
Per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA
38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019.
La Tabella prevede una colpa da
lieve a grave in caso un assicurato che ha fornito informazioni inveritiere o
incomplete alla cassa (art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Sulla portata delle direttive
amministrative cfr. supra consid. 2.10.
2.13. Nella presente fattispecie, dalle
carte formanti l’incarto emerge che RI 1 - cittadina __________ nata nel 1981 a
beneficio di un permesso di dimora “B” - si è iscritta in
disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% dal 1° giugno 2023 dopo avere
lavorato dal 1° luglio 2022 sino al 31 maggio 2023 in qualità di cameriera / “ausiliaria
di sala” a tempo parziale (al 40%, pari a 16 ore settimanali),
indeterminato, presso __________, nell’esercizio pubblico (in seguito: EP)
Ristorante __________ (cfr. doc. 1, 2, 3 e 6). Lo stipendio, pari a fr. 3'500.-
al mese secondo il contratto di lavoro in atti (cfr. doc. 5),veniva corrisposto
alla dipendente in contanti (cfr. doc. 6).
Dall’ “attestato
del datore di lavoro” è, invece, indicato che RI 1 era impiegata presso il Ristorante
__________ a tempo pieno, e meglio nella misura di 42 ore settimanali (cfr.
doc. 5).
Dagli atti emerge
che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società è giunto al termine in
conseguenza della disdetta intimata il 30 aprile 2023 dalla Sagl per la fine
del mese successivo (cfr. doc. 4), per una “riorganizzazione personale”.
Nel modulo “indicazioni
della persona assicurata” (IPA) per il mese di giugno 2023, la ricorrente
ha indicato di non avere lavorato per nessun datore di lavoro (cfr. doc.
58.1.).
Analogamente ha
provveduto per il mese di luglio 2023 (cfr. doc. 58.2.).
Per quanto attiene,
invece, al mese di agosto, ella ha annunciato l’attività svolta presso il
ristorante __________ nei (soli) giorni del 6 e del 7 agosto 2023 (cfr. doc.
58.3.). Sempre per agosto 2023 è anche stato versato agli atti il relativo
attestato di guadagno intermedio sottoscritto dalla datrice di lavoro (cfr.
doc. 60.1.)
Il 26 luglio 2023, la Cassa ha
comunicato alla ricorrente le principali condizioni del diritto alle indennità
di disoccupazione (IDI), informandola, in particolare, del fatto che, a fronte
di un guadagno assicurato pari a fr. 3'500.-, l’indennità giornaliera veniva
fissata in fr. 129.05 lordi e l’indennità mensile media in fr. 2'800.40 (cfr.
doc. 7).
Contestualmente, la Cassa ha
invitato la ricorrente a produrre il “modulo Attestato di guadagno
intermedio del mese di giugno 2023, compilato dal datore di lavoro” (cfr.
doc. 8).
Con mail del 2 agosto 2023, RI 1
ha comunicato alla Cassa “che durante il mese di giugno non ho fatto il
guadagno intermedio” (cfr. doc. 10).
Da uno scambio di mail in atti
risulta che __________, allora collocatrice della ricorrente presso URC, in
data 12 luglio 2023 ha comunicato all’Ufficio per la sorveglianza del mercato
del lavoro quanto segue:
" (…) ogni
sera in settimana in estate esco a fare il mio consueto giro in bicicletta come
anche di domenica mattina. Faccio notare che anch’io sono domiciliata a __________.
Per rientrare a casa attraverso il nucleo
di __________. Inevitabilmente passo davanti ai ristoranti e di conseguenza
anche davanti all’__________. Quindi nelle seguenti occasioni ho visto
l’assicurata lavorare presso il ristorante __________ e nello specifico:
-
Prima volta, domenica 25.06.2023 ore 11:30 – stava uscendo dal
ristorante e con vassoio in mano e si recava nella terrazza (vestita di
giallo). Segnalazione fatta alla Cassa CO 1.
"
Ovviamente dopo averla vista la prima volta, ogni volta che passavo in
bici davanti al ristorante, prestavo maggior attenzione.
-
Lunedi 26.06.2023 ca. alla stessa ora – stava sistemando lavagna menu
del ristorante
-
Domenica 03.07.2023 ore 10:30: l’assicurata era all’interno del
ristorante dietro al bancone
-
Ieri ore 20:00 – usciva dal ristorante e si recava sulla terrazza
(vestita di bianco)
-
Tutt’oggi il ristorante non ha fornito alcun formulario “attestato di
guadagno intermedio” alla Cassa CO 1
Pertanto vi invito a voler procedere con i
dovuti accertamenti.”
(cfr. doc. 11)
Dagli atti emerge che la
ricorrente e la __________ hanno, poi, sottoscritto un nuovo contratto di
lavoro, con valenza dal 18 settembre 2023, con orario variabile (cfr. doc. 14).
Dal Rapporto dell’Ufficio
ispettorato del lavoro del 18 dicembre 2023 risulta che il 12 luglio precedente
erano stati avviati degli accertamenti nei confronti della ricorrente, la cui
presenza presso il ristorante è stata, in aggiunta a quanto precede, rilevata
il 20 luglio 2023, mentre la medesima era intenta a fare le “pulizie”.
Il 21 settembre 2023 è stato
fatto un controllo presso il Ristorante __________, nel corso del quale è stato
sentito __________, indicato quale titolare dell’EP.
Dal modulo “LLN Controllo
ispettivo” del 21 settembre 2023 risulta che, __________ ha dichiarato e
sottoscritto quanto segue:
" (…) La mia
compagna RI 1 era presente presso il ristorante __________ nel corso dei mesi
di giugno e luglio 2023, non ricordo in quali date, mi ha aiutato durante il
servizio ai tavoli ed alla cassa.” (cfr. doc. 19)
In relazione a tale attività
svolta presso il ristorante __________ in giugno e luglio 2023, la Cassa ha
chiesto in data 10 gennaio 2024 alla __________ di trasmettere il modulo “Attestato
di guadagno intermedio” per quei due mesi (cfr. doc. 20).
In assenza di un riscontro in
tale senso, la società è stata sollecitata a provvedere come richiesto il 26
gennaio 2024 (cfr. doc. 22).
Nuovamente rimasta senza risposta
da parte della società, in data 26 gennaio 2024 la Cassa ha chiesto alla
ricorrente a “contattare personalmente il datore di lavoro, invitandolo a
rispondere entro una settimana alla (…) richiesta di documentazione” (cfr.
doc. 23).
Il 18 gennaio 2024, la ricorrente
ha sottoscritto con la __________ un contratto di lavoro a tempo pieno dal 1°
marzo successivo (cfr. doc. 24).
Con mail ha comunicato alla Cassa
che “Come si può vedere dalla vostra documentazione la signora RI 1 nei mesi
di giugno e luglio 2023 non ha fatto da noi il lavoro ridotto” (cfr. doc.
27).
Alla luce della discrepanza tra
tale dichiarazione e quanto emerge dalla segnalazione della Sezione del lavoro
(cfr. supra) il 9 febbraio 2024 la Cassa ha nuovamente sollecitato alla __________
la trasmissione degli attestati di guadagno intermedio per giugno e luglio 2023
(cfr. doc. 28).
In assenza di riscontro, la
società è stata un’altra volta invitata a procedervi il 27 febbraio 2024 (cfr.
doc. 29), data in cui alla ricorrente è stato chiesto di attivarsi presso il
datore di lavoro (cfr. doc. 30).
Con scritto di data non precisata,
la __________ ha comunicato alla Cassa che:
" (…) Il
Ristorante __________ conferma che la signora RI 1 non ha lavorato presso il
nostro ristorante nei mesi di giugno e luglio. Abbiamo visto la lettera del
ufficio del ispettorato ed confermiamo che la signora non ha lavorato nel
nostro ristorante. Quanto e stato scritto su essa non conferma la vostra acusa.
Questo e ennesima volta che vi confermiamo che la signora RI 1 ha comunicato il
suo percorso lavorativo solo nel mese di settembre.”
(cfr. doc. 31, rammentato che in realtà, presso quello stesso EP
la ricorrente aveva già lavorato dal 2022; cfr. supra).
Il 21 marzo 2024, quindi la Cassa
si è rivolta all’assicurata:
" (…) a
seguito di una segnalazione giunta nei nostri uffici, lei ha svolto un’attività
presso il ristorante __________, __________. Nel corso del controllo ispettivo
del 21.09.2023, il signor _______, suo compagno, dichiarava: “la mia
compagna RI 1 era presente presso il ristorante __________ nel coro dei mesi di
giugno e luglio 2023, non ricordo in quali date, mi ha aiutato con il servizio
ai tavoli ed alla cassa”.
Con dichiarazione da noi ricevuta il
05.03.2024, in totale contraddizione con quanto sopra riportato, il gerente __________
della __________, afferma che nei mesi di giugno e luglio 2023 lei non ha
prestato servizio.
La invitiamo a volerci comunicare, entro e
non oltre il 31.03.2024, i giorni e le date esatte da lei prestate nei mesi di
giugno e luglio 2023.” (cfr. doc. 32)
Con scritto non datato, RI 1 ha
risposto alla Cassa come segue:
" (…)
confermo di non aver avuto nessun tipo di lavoro nei mesi di giugno e luglio
2023, in diverse occasioni sono venuta a mangiare con il mio figlio __________ __________.2020
al ristorante __________. In qui giorni abbiamo consumato diversi pasti.
Siccome il menu concordato era molto economico per me e mio figlio mi sono
sentita in dovere in alcune occasioni di aiutare il mio compagno a sbarazzare i
piatti che abbiamo consumato io e mio figlio. Trovo ingiusto dover giustificare
un comportamento che ogni persona avrebbe fatto al posto mio. Anche il fatto di
dover giustificare che il mio compagno mi chiede di portare un conto, mentre
scambia due chiacchiere con mio figlio. Adesso spero che la cosa sia chiarita.”
(cfr. doc. 33)
Con decisione del 24 giugno 2024,
la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni LADI
percepite per i giorni in cui è stata vista presso il ristorante __________
dalla propria collocatrice, rispettivamente, dall’Ispettorato, sulla base di un
orario di lavoro pari a 5 ore al giorno.
Per giugno 2023, quindi, è stato
computato un guadagno intermedio di fr. 358.- (fr. 21.31 x (1/5 di 42 ore
settimanali) x 2 giorni (25 e 26 giugno 2023)).
Per luglio 2023, il guadagno
ipotetico è, invece, stato calcolato in fr. 537.- (fr. 21.31 x (1/5 di 42 ore
settimanali) x 3 giorni), per un totale sui due mesi di fr. 895.-.
Dai conteggi mensili rielaborati
dalla Cassa sulla base di quanto precede risulta che, a fronte dei guadagni
intermedi suindicati, è stato chiesto il rimborso di fr. 257.65 per il mese di
giugno 2023 e di fr. 388.05 per luglio 2023 (cfr. doc. 71.1 – 71.2.), per
totali fr. 645.70.
A questi, l’amministrazione ha
aggiunto la restituzione di fr. 565.10, ritenuto che l’assicurata è stata
sospesa per 5 giorni dal diritto alle IDI, ma “la sospensione non può essere
ammortizzata e deve pertanto essere richiesta la restituzione delle indennità
equivalenti”, ritenuto che dal 29 febbraio 2024 l’assicurata si era
disiscritta dal sistema COLSTA (cfr. doc. 36).
La Cassa ha considerato le
motivazioni espresse dall’assicurata a luglio 2024, nel ricorso e nella replica
presentati da RI 1 innanzi al TCA nell’ambito di un diverso procedimento (cfr.
supra consid. 1.3.), come opposizione alla decisione del 24 giugno 2024.
Il 12 settembre 2024, la Cassa ha
sottoposto al gerente della __________, e per essa al gerente, __________, una
serie di domande alle quali l’interessato ha dato seguito, dopo svariati
solleciti e pretendendo di avervi proceduto prima via mail, solamente dopo che
la società è stata segnalata alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 61-65). Queste
le risposte infine fornite dalla Sagl:
" (…)
1. Lei oltre alla mansione di gerente della
società è anche impiegato presso la stessa?
No. Non è impiegato della società.
Considerandi
2.
Se sì, con quale mansione?
Nessuna, vedi risposta 1.
3.
Se no, chi ricopre la funzione di
responsabile dell’esercizio?
Economista aziendale SUP.
4.
Ci può fornire l’organigramma della
società?
Non abbiamo un organigramma vista la
piccola dimensione dell’azienda.
5.
Chi è in possesso del diploma di
esercente?
Il sig. __________, cittadino svizzero
nato il ________.1975.
6.
Mi può indicare da chi sono stati firmati
i documenti allegati?
Dal signor __________
7.
Tenuto conto delle diverse versioni
contrastanti ci può indicare se dal 01.06.2024 l’assicurata ha prestato la sua
opera (anche occasionalmente) presso l’esercizio?
Sì, dopo l’01.06.2024.
8.
Se sì, ci può indicare in modo
dettagliato i giorni e le ore di lavoro effettuate?
Alleghiamo la tabella
dei giorni e ore lavorato per l’anno 2024.”
(cfr. doc. 61 e 66)
Con mail del 3 febbraio 2025, il
responsabile del centro di competenze della Cassa ha posto a __________ i
quesiti seguenti:
" (…)
Quanti dipendenti ha la società __________?
Attualmente la società non impiega
nessun dipendente.
Il sig. __________ ha una procura per poter
firmare i documenti in rappresentanza della società?
Sì, ha la procura per firmare.
È possibile avere la tabella dei giorni
lavorati dalla dipendente RI 1?
Sono già stati inviati allegati alla
nostra lettera
Ci può fornire la contabilità completa per
gli anni 2022 e 2023?
Mi spiace ma non forniamo la contabilità
della nostra società. Non ci sono motivi validi per divulgare queste
informazioni.” (cfr. doc. 67-68)
Con mail del 6 febbraio 2025, la
Cassa ha indicato a __________ quanto segue:
" (…) in
merito ai giorni lavorati, mi scusi la svista, non ho indicato che la richiesta
era per i mesi di giugno e luglio 2023 non 2024.”
(cfr. doc. 69)
Questo il riscontro del gerente
della Sagl:
" (…) in
base alla sua richiesta non mi risulta per i mesi da lei indicati un’attività
lavorativa. Non ho quindi un documento con le ore. (…)” (cfr. doc. 70)
La Cassa di è poi espressa con le
decisioni su opposizione del 5 e del 7 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.5. e
1.8.).
2.14
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte rileva innanzitutto che, nel principio, l’operato dall’amministrazione
che ha chiesto la restituzione delle prestazioni LADI percepite indebitamente
da RI 1 per giugno e luglio 2023 deve essere tutelato.
Alla luce di quanto emerge dagli
atti, infatti, è a ragione che la Cassa ha ritenuto che, quantomeno, nei giorni
in cui la sua presenza è stata riscontrata presso il Ristorante __________,
dalla precedente collocatrice URC e/o dall’Ispettorato, ella abbia a tutti gli
effetti prestato l’attività lavorativa. Attività lavorativa presso quel
medesimo EP in cui, del resto, RI 1 aveva prestato il proprio operato sino a
maggio 2023 per poi riesservi attiva a tutti gli effetti da agosto 2023.
Al di là delle discordanti e
contrastati dichiarazioni rilasciate tanto dalla ricorrente, quanto dalla
società, e per essa dal suo compagno che gestisce il Ristorante __________ - ricordato che nel settore delle
assicurazioni sociali vige il criterio della probabilità preponderante (cfr.
STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_631/2022 del 24
marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid.
4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11
giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.;
STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1°
febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201
del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – risulta,
infatti, che RI 1 fosse operativa presso l’EP almeno per cinque giorni tra
giugno e luglio 2023.
Non solo ella è stata vista
dall’allora sua collocatrice che l’ha poi segnalata all’Ispettorato mentre
svolgeva delle funzioni da dipendente, ma la sua presenza è stata riportata
anche dai collaboratori di quest’ultimo.
Del resto, in un primo momento,
anche il compagno della ricorrente ha dichiarato e sottoscritto che “La mia
compagna RI 1 era presente presso il ristorante __________ nel corso dei mesi
di giugno e luglio 2023, non ricordo in quali date, mi ha aiutato durante il
servizio ai tavoli ed alla cassa” (cfr. supra consid. 2.13. e doc. 19).
Attività, quelle indicate dal compagno, che collimano peraltro con quanto la
collocatrice ha visto RI 1 fare in occasione dei suoi passaggi davanti all’EP.
È vero che l’uomo, interpellato
successivamente dalla Cassa, ha poi cambiato versione, negando ripetutamente
che la compagna abbia lavorato nei mesi di giugno e luglio 2023.
Tali ultime dichiarazioni, però
non possono essere seguite, nella misura in cui, in applicazione del
principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due
versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid.
5.2
in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Il TCA evidenzia, del resto,
come, in buona sostanza, innanzi a questa Corte, già in sede di replica per
quanto attiene all’inc. TCA 38.2024.31, la ricorrente – dopo avere inizialmente
riferito che in giugno e luglio 2023, si era limitata a sparecchiare i piatti
che lei ed il figlio aveva utilizzato per mangiare presso il Ristorante __________
ed a consegnare un conto (cfr. supra consid. 2.13 e doc. 33) - abbia ammesso di
essere stata operativa per qualche giorno, tra giugno e luglio 2023, presso il
Ristorante __________, limitandosi, semmai e nel contestare l’ordine di
restituzione, a far valere che ciò sarebbe avvenuto a titolo gratuito, senza
retribuzione, e meglio:
-
“Le mie attività presso il
ristorante __________, di proprietà della __________ dove il mio compagno __________
lavora erano sporadiche e non retribuite. La mia presenza era dovuta
esclusivamente al desiderio di aiutare in situazioni di emergenza e non
rappresentava un impiego formale o regolare.” (cfr. supra consid. 1.3.);
-
“Nonostante la
mia presenza presso il ristorante nei giorni specificati (25.06.2023,
26.06.2023, 03.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023), segnalate dalla mia
collocatrice URC __________ non ho percepito alcun compenso per tali attività e
non ritengo che tali episodi possano essere classificati come impiego
retribuito” (cfr. supra consid. 1.3.);
-
“(…) assenza di
un reale vantaggio economico derivante dalla mia presenza sporadica presso il
ristorante” (cfr. supra consid. 1.3.);
-
“(…) presso il
Ristorante __________ di __________ (…) la mia presenza in quei giorni era
dovuta esclusivamente a motivi personali e familiari, senza alcuna intenzione
di svolgere un’attività lavorativa retribuita.
(…) Non ho ricevuto alcun compenso per
le mie attività svolte, e tali attività erano sporadiche, volontarie e occasionali.
Non esisteva alcun contratto di lavoro o impegno formale con il ristorante.” (cfr. supra consid. 1.9.).
Ora, anche nell’eventualità in
cui l’attività svolta da RI 1 tra giugno e luglio 2023 fosse stata prestata a
titolo gratuito (rammentato che quando ciò non era il caso ed ella si trovava a
tutti gli effetti alle dipendenze della società ella veniva salariata in
contanti), considerato che la medesima è stata vista servire ai tavoli, stare
alla cassa, scrivere il menu sulla lavagna, fare le pulizie e quindi svolgere
mansioni per le quale nel ramo della ristorazione viene normalmente versato un
salario, essa è comunque paragonabile a un rapporto di lavoro ai sensi
dell’art. 10 LADI (cfr. supra consid. 2.8. ed in particolare la
STF C 107/05 del 18 luglio 2006, consid. 4.1. “(…) d'une part, il importe de
savoir s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques et,
d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des usages
professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus”).
E questo che
sussista, o meno, un contratto di lavoro cartaceo.
In concreto, infatti, quanto
svolto dalla ricorrente presso l’EP non può essere considerata come una mera
attività svolta a titolo benevolo.
Ne consegue, quindi, che
l’attività svolta da RI 1 presso il Ristorante __________ tra giugno e luglio
2023.
doveva essere considerata nell’ambito del guadagno intermedio ai sensi
dell’art. 24 LADI, secondo il guadagno conforme agli usi professionali e locali
la professione esercitata dall’assicurata (cfr. STF C 107/05 del 18 luglio 2006
citata al consid. 2.8.).
Al riguardo questa
Corte ribadisce, infatti, che i principi che reggono la LADI perseguono lo
scopo di evitare che attività lavorative che rappresentano un certo valore
economico e finanziario possano essere intraprese a scapito dell'assicurazione
disoccupazione, mentre dovrebbero essere remunerate (cfr. supra consid. 2.8.; DTF 120 V 519 consid. 4b/bb; STF 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 consid. 4.3.; STFA
C 107/05 del 18 luglio 2006 consid. 4.1).
A proposito della determinazione
del tempo di lavoro, il TCA rileva che a giusta ragione la Cassa, dopo aver a
più riprese vanamente tentato di ottenere il dettaglio delle ore di lavoro
effettivamente svolte RI 1 nel periodo oggetto della presente vertenza,
rivolgendosi sia alla medesima, che alla __________, ha tenuto conto di
un’occupazione svolta a tempo pieno quantomeno per i giorni nei quali la sua
presenza presso l’EP è stata osservata tanto dalla collocatrice quanto
dall’Ispettorato (cfr. in tal senso supra consid. 2.9).
Alla luce di quanto precede, occorre
concludere che la ricorrente, nei mesi di giugno e luglio 2023, ha beneficiato
di indennità di disoccupazione a cui parzialmente non aveva oggettivamente
diritto, visto che nei relativi calcoli non erano stati conteggiati (la Cassa
essendo all’oscuro dell’attività svolta da RI 1) i guadagni intermedi che le
andavano imputati in relazione all’attività che la medesima ha svolto presso il
Ristorante __________.
In simili condizioni questa Corte
ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una
revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le
quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente per
l’arco di tempo giugno-luglio 2023.
L’attività svolta presso il
Ristorante __________ costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse
stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a
prendere una decisione differente in merito all’entità delle indennità di
disoccupazione spettanti all’insorgente.
Ne discende che in concreto sono
realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione
delle prestazioni percepite indebitamente durante l’arco di tempo giugno-luglio
2023.
(cfr. supra consid. 2.5.; STCA 38.2019.45 del 27 aprile 2020; STCA
38.2017.67
del 18 aprile 2018; STCA 38.2017.37 del 25 ottobre 2017; STCA
38.2015.21
del 14 settembre 2016 il cui ricorso al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio STF 8C_684/2016 del 25 ottobre 2016; STCA 38.2016.55
del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid.
2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1°
settembre 2014 consid. 2.7.).
2.15
Nel suo principio, anche la
sospensione dal diritto alle prestazioni LADI è corretta. Al riguardo, questa
Corte rileva che, come visto al consid. 2.13., nel
compilare i formulari “informazioni sulla persona assicurata” relativi a
giugno e luglio 2023 ha risposto “no” alla domanda (univoca),
volta a sapere se “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”,
allorquando, come indicato al considerando precedente, ella era invece attiva
presso il Ristorante __________.
L’assicurata, così facendo, ha
violato il suo obbligo di informare secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI ed il
suo comportamento deve essere sanzionato.
Secondo il TCA, la durata della
sospensione inflitta a RI 1 e quindi l’entità della sanzione, corrisponde, come
visto (cfr. supra consid. 2.12.) ad una colpa comunque lieve, come preteso
dalla ricorrente, e non presta, quindi, fianco a critiche né lede il principio
di proporzionalità.
Questa soluzione si giustifica
tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza federale, il giudice
non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 3; STF
8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20
maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del
23.
luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.
4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V
75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il
cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del
3.
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.16
Le due decisioni su opposizione
impugnate dalla ricorrente davanti a questa Corte devono, quindi, essere
confermate nel loro principio.
2.17
A proposito, invece, dell’importo da
restituire e della sua correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa, con
decisione su opposizione del 5 marzo 2025, ha chiesto alla ricorrente il
rimborso di fr. “2'611.-” per quanto attiene alle prestazioni
indebitamente percepite, e con decisione su opposizione del 7 marzo 2025, di
fr. 565.10 in relazione alla sospensione inflittale, allorquando, in prima
battuta, con decisione del 24 giugno 2024, aveva ordinato a RI 1 la
restituzione di complessivi fr. 1'210.80.
Avuto riguardo al primo importo
pari a fr. 2'611.-, questa Corte rileva che esso non è di tutta evidenza
corretto ed è molto verosimilmente frutto di un errato copia e incolla da parte
della stessa Cassa dalla decisione su opposizione resa nei confronti della
medesima ricorrente il 28 maggio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Ciò premesso, il TCA rileva che,
in ogni caso, dalla decisione su opposizione del 5 marzo 2025 non emerge a
quanto dovrebbe ammontare quanto chiesto in restituzione dalla Cassa a titolo
di prestazioni indebitamente ricevute da RI 1 per i mesi di giugno e luglio
2023.
Gli unici dati reperibili nella
contestata decisione su opposizione riguardano, infatti, i guadagni intermedi
imputati alla ricorrente per i giorni di presenza presso il Ristorante __________,
ove peraltro sono erroneamente indicate 5 ore di lavoro quotidiano a fronte di
un GI poi calcolato sulla base di 8.4 ore lavorative, pari ad un lavoro
quotidiano a tempo pieno sulla base delle 42 ore settimanali lavorative.
Guadagni intermedi che, pure, indicano erroneamente, per il mese di giugno
2023, l’ammontare di fr. 3'258.-, anziché di fr. 358.-.
I conteggi in atti, sostituitivi
di quelli elaborati nel 2023, d’altra parte, sono peraltro successivi alla
decisione del 24 giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.13.).
Gli atti devono, pertanto, essere
ritrasmessi alla Cassa affinché emetta una nuova decisione a proposito
dell’importo chiesto in restituzione in relazione a quanto percepito
indebitamente da RI 1 per i mesi di giugno e luglio 2023.
Per quanto attiene al secondo
importo chiesto in restituzione, la Cassa ha indicato che “tale restituzione
è stata ammortizzata retroattivamente ed ha generato una decisione di
restituzione l’importo di CHF 565.10, corrispondente a 5 giorni per il periodo
di controllo di gennaio 2024.” (cfr. supra consid. 1.8).
In concreto, dal conteggio in
atti, datato 14 febbraio 2024 e riferito al mese di gennaio 2024, risulta che 5
giorni di sospensione siano già stati ammortati/imputati e le prestazioni per
quel mese conseguentemente ridotte, avendo la Cassa tenuto conto di soli 15.7
giorni indennizzabili (cfr. doc. 71.8).
Dal conteggio poi elaborato dalla
Cassa il 25 giugno 2024, risulta, poi, che l’amministrazione è computato altri
5.
giorni di sospensione, tenendo in considerazione per l’erogazione delle
prestazioni 10.7 giorni indennizzabili per gennaio 2024 (cfr. doc. 71.8).
Non è, quindi, chiaro se della
sospensione di 5 giorni inflitta alla ricorrente l’amministrazione aveva già
tenuto conto nella diminuita erogazione delle prestazioni LADI per gennaio
2024.
Anche su questo punto, gli atti
sono ritornati alla Cassa affinché emetta una nuova decisione.
2.18
In esito a quanto sopra, il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e le decisioni su reclamo sono
annullate unicamente per quanto attiene al quantum dell’importo chiesto in
restituzione.
2.19
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso
di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52
del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid.
2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023
consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87
del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid.
2.15.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato
del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 38.2025.17 e 38.2025.18 sono congiunte.
2. I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§ Le decisioni su opposizione
del 5 e del 7 marzo 2025 sono
annullate limitatamente
all’importo chiesto in restituzione.
§§ Gli atti sono rinviati
all’USSI affinché proceda
conformemente a quanto indicato
al consid. 2.17.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti