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Decisione

38.2025.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2025Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

il periodo di calcolo.

Il

Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza

8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

" (…)

5.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief

à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le

principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette

jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce

grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique

aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la

règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où

l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment

de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246

consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre

2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)”

L’Alta Corte ha ribadito

questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi

su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del

guadagno assicurato.

Con

sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11,

pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art.

23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli

assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti

connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del

guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello

convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il

lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel

salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in

considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si

basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali

accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva

stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni

versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in

restituzione.

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa.

Ricordato che il momento in

cui è stata versata la provvigione è del tutto irrilevante (cfr. la STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021, consid. 4.2. citata al consid. 2.2. e la Prassi

LADI ID punto C2 riprodotto al consid. 2.3.), in

concreto dagli atti emerge che - al di là della disdetta o meno del mandato che

lo legava a __________ ed alla __________, in concreto in ogni caso avvenuto al

più tardi nel gennaio 2023 - il ricorrente ha comunque fornito la propria

prestazione di consulente immobiliare e come tale preso contatto con i futuri

acquirenti del rustico di __________ tra fine febbraio e inizio marzo 2023.

L’assicurato ha quindi

mostrato loro l’immobile in data 11 marzo 2023 ed i futuri acquirenti hanno, in

quell’occasione, pure sottoposto ai venditori, e per essi all’esecutore

testamentario per il tramite di RI 1, un’offerta quantificata in fr. 300'000.-

per l’acquisto del rustico (cfr. supra consid. 2.4.).

Quanto avvenuto

successivamente, quindi nel lasso temporale che va dalla visita e dalla

sottoposizione dell’offerta d’acquisto per il rustico, alla sottoscrizione del

rogito non ha visto il ricorrente attivo, né fornitore di prestazioni, se non

nella mera formalizzazione finale della vendita immobiliare.

Ed è lo stesso RI 1 a

indicarlo, ove fa valere che “Quanto successo tra la visita al rustico e la

firma dell’atto notarile da parte dell’avvocato-esecutore testamentario non mi

è chiaro da parte mia non c’è stata alcuna attività di vendita a parte un paio

di solleciti all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita, visionare

la bozza del contratto di compravendita e presenziare alla sua firma (queste

ultime due attività sono avvenute nel dicembre del 2023)” (cfr. supra

consid. 2.4.).

“L’attività

preponderante svolta durante l’attività presso la __________” (e quindi da

aprile 2023 in poi), precisa infatti il ricorrente, consta unicamente di “due

solleciti all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita” e, per il

resto “è stata l’analisi della bozza del contratto di compravendita e la

presenza alla firma dell’atto notarile presso il notaio” (cfr. supra

consid. 1.2.).

Il 28 novembre 2023, del

resto, RI 1 già aveva informato la __________ in merito al “buon

esito” ed alla “richiesta della provvigione” (cfr. supra consid. 1.2.).

Ed anche __________ ha confermato che successivamente alla visita dell’immobile ed alla

sottoposizione dell’offerta ai venditori nel marzo 2023, “RI 1 si è limitato

a seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta

nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato

ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere l’accordo di tutti gli

eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita” (cfr. supra

consid. 2.4.)

Decisivo, quindi, è che in

concreto la parte preponderante della prestazione lavorativa fornita dal

ricorrente per la vendita del rustico di __________, si è svolta prima di

dicembre 2023, allorquando è semplicemente stata finalizzata mediante rogito la

trattativa di compravendita in corso da mesi, prolungatasi unicamente in

ragione della natura ereditaria dell’immobile e della necessità di ottenere il

consenso di tutti i componenti della parte venditrice.

Nel

calcolo del quantum del guadagno assicurato, quindi, a ragione la Cassa non ha

computato la provvigione ricevuta da RI 1 a gennaio 2024.

Dal

profilo della determinazione del guadagno assicurato, l’operato

dell’amministrazione, che ha tenuto conto dell’importo maggiormente favorevole

all’assicurato, calcolandolo sui dodici mesi precedenti l’iscrizione in

disoccupazione anziché sui sei (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI),

non presta fianco a critiche.

2.6. Al

Considerandi

proposito di quanto rilevato dalla Cassa che, nella propria decisione su

opposizione, ha ritenuto che “il sig. RI 1 ha lavorato a tempo pieno come

consulente immobiliare, dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, presso la __________”,

ragion per cui “in ogni caso, non si potrebbe considerare questa provvigione

nel guadagno assicurato, poiché la si deve considerare come guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3 LADI) in quanto presso quest’ultimo datore di lavoro svolgeva

già un’attività al 100% (42.5 ore settimanali)” (cfr. supra consid. 1.1.),

questa Corte rileva che anche sotto questo profilo l’operato della Cassa deve

essere condiviso.

Innanzitutto,

il TCA rileva che con guadagno accessorio ai sensi dell’art. 24

cpv. 3 2a frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae

da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da

un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa

indipendente.

La nozione di accessorio riferita al

guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività

principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo

delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un

rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il

guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale,

l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. È l’aumento

considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale

guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di

disoccupazione.

Va considerato guadagno accessorio,

in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata in

aggiunta a un’occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_380/2023 del 1 giugno

2024, pubblicata in SVR 12/2024 ALV Nr. 29 pag. 101 e segg; STF

8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del

14.

gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4;

DTF 123 V 230 consid. 3c).

In proposito cfr. pure STCA

38.2022.49

del 26 settembre 2022; STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016.

La Prassi LADI sull’indennità di

disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO,

nella versione in vigore da luglio 2025, al punto C8, relativo al guadagno

accessorio, prevede quanto segue:

" (…) Il

guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale un guadagno che un

assicurato trae da un’attività esercitata oltre un’occupazione a tempo pieno o

da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa

indipendente. Un’occupazione a tempo pieno corrisponde alla durata normale di

lavoro dell’azienda. Se prima della disoccupazione la persona assicurata aveva

più rapporti di lavoro, è determinante la durata normale di lavoro dell’azienda

in cui viene esercitata l’attività principale. È considerata attività principale

l’attività con il tasso di occupazione più alto. Questo vale anche se il

guadagno tratto dall’attività accessoria è superiore (DTF 125 V 475). Solo se

il tasso di occupazione è lo stesso, si considera attività principale il

rapporto di lavoro con il guadagno maggiore. Se una persona assicurata trae un

guadagno accessorio da più occupazioni, questa parte di guadagno non assicurata

secondo l’art. 23 cpv. 3 LADI va esclusa dal calcolo del guadagno assicurato.

Il guadagno tratto dall’attività principale viene preso in considerazione

integralmente. Dell’attività accessoria si tiene invece conto solo nella misura

necessaria per il calcolo del guadagno per un tasso di occupazione del 100 %

(DTF 126 V 207).

ð Giurisprudenza DTFA C 252/06 del 26.9.2006

(L’attività di ausiliaria di ristorante svolta da una maestra di scuola

dell’infanzia in formazione non viene considerata fonte di guadagno accessorio

a condizione che l’interessata non svolga un’ulteriore attività dipendente nel

tempo normale di lavoro che possa essere ritenuta fonte principale di reddito.

Se, al termine della formazione, la persona interessata continua a svolgere

l’attività di ausiliaria di ristorante, quest’ultima deve essere considerata

fonte di guadagno intermedio).”.

Sulla portata delle direttive

amministrative cfr. supra consid. 2.3.

In

concreto, se anche per mera ipotesi di lavoro si volesse considerare che

l’attività di intermediazione fondamentale, svolta da RI 1 per la vendita

dell’immobile che ha portato al versamento della provvigione di gennaio 2024,

si sia concentrata in due solleciti all’esecutore testamentario ed al

presenziare alla firma del rogito di compravendita di dicembre 2023 (e non

nella visita del rustico e nella sottoposizione dell’offerta per l’acquisto),

vi è che, a quel momento, egli si trovava a tempo pieno alle dipendenze di __________,

e meglio come risulta dal contratto di lavoro in atti (cfr. supra consid.

2.4

).

Peraltro,

quanto preteso dal ricorrente circa lo svolgimento delle prestazioni volte alla

vendita del rustico nel “tempo normale di lavoro (…) con il consenso del

datore di lavoro, che dal 1° aprile 2023 fino al 30 novembre 2024 è stata la __________,

mentre prestavo lavoro presso di essa” (cfr. supra consid. 1.2.), non trova

alcun riscontro in atti e rimane, dunque, una mera allegazione di parte che non

ne soccorrono la posizione.

Quanto

corrisposto a RI 1 per le prestazioni di dicembre 2023 a titolo di provvigione,

quindi, dovrebbe in ogni caso essere tutt’al più considerato a titolo di

guadagno accessorio, che come tale non è assicurato ai sensi dell’art. 23 cpv.

3.

LADI.

2.7

Alla

luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 21 marzo 2025

deve essere confermata.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024

consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023

consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti