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Decisione

38.2025.20

Guadagno assicurato calcolato correttamente, senza tenere in considerazione provvigione relativa ad attività lavorativa prestata prima del periodo di calcolo. Correttamente tenuto in considerazione importo calcolato su 12 mesi precedenti iscrizione in disoccupaz. in quanto più favorevole x assic

12 agosto 2025Italiano44 min

stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2025.20

CL/gm

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21

marzo 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21

marzo 2025, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), confermando la propria decisione

dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 32), ha quantificato in fr. 3'436.- il guadagno

assicurato di RI 1 rilevando quanto segue:

"

(…)

13.

Nella fattispecie e dai documenti ricevuti in sede di opposizione

si rileva che, a tutti gli effetti, il contratto di lavoro con la __________ è

terminato, in data 31 dicembre 2022. Nel suo scritto del 28 febbraio 2025

l’assicurato ha comunicato che con la cessazione del suo rapporto di lavoro con

la __________ è cessato anche il suo mandato di vendita del rustico in

questione.

14.

Visto quanto sopra e considerato che l’assicurato si è iscritto in

disoccupazione in data 2 dicembre 2024, i mesi per valutare il calcolo del suo

guadagno assicurato vanno dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024, dove la

media migliore tra i 6 e i 12 mesi, definisce il guadagno assicurato. Pertanto,

la provvigione ricevuta il 30 gennaio 2024 dalla __________ non può essere

considerata nel suo guadagno assicurato, in quanto è legata al mandato di

vendita del 31 agosto 2022. Come sopra ribadito, lo stesso è inoltre stato

revocato, come confermato dal signor RI 1, con la fine del rapporto di lavoro

con la surriferita ditta, in data 31 agosto 2022. Le ragioni per il fatto che

ha ricevuto la provvigione dopo diversi anni solo a fine dicembre 2023 [ndr:

nel gennaio 2024] sono state spiegate nella lettera del 10 febbraio 2025

dall’ex datrice di lavoro.

15.

A titolo abbondanziale aggiungiamo che, il sig. RI 1 ha lavorato a

tempo pieno come consulente immobiliare, dal 1° aprile 2023 al 30 novembre

2024, presso la __________, e quindi, in ogni caso, non si potrebbe considerare

questa provvigione nel guadagno assicurato, poiché la si deve considerare come

guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI) in quanto presso quest’ultimo datore

di lavoro svolgeva già un’attività al 100% (42.5 ore settimanali).” (cfr. all.

A1 a doc. I)

1.2. Contro la decisione su opposizione,

RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, chiedendo che nel calcolo del guadagno

assicurato venga considerata anche “la vendita del rustico di __________ del

22 dicembre 2023”.

A sostegno delle proprie pretese

il ricorrente ha addotto quanto segue:

"

(…)

-

Dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ho lavorato presso la __________

in rappresentanza dell’agenzia immobiliare __________.

-

Il 27 febbraio 2023 ho ricevuto una mail dalla sig.ra __________ della __________

riguardante l’interesse a visionare il rustico di __________ da parte del sig. __________

(allegato 2). Il motivo della ricezione della mail è da ricondurre al fatto che

quando ho lavorato presso la __________ ho gestito la vendita del rustico dal

31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (data della fine del rapporto di lavoro del

sottoscritto). Il mandato di vendita del rustico è stato disdetto dalla __________

il 24 gennaio 2023 (allegato 3).

-

L’11 marzo 2023 ho mostrato il rustico al sig. __________ (…) e il

giorno seguente ho informato l’esecutore testamentario della parte venditrice,

avv. __________ di __________, dell’esito della visita (allegato 4).

-

A inizio dicembre 2023 le parti hanno ricevuto la bozza del contratto di

compravendita e la firma (…) è avvenuta presso il notaio (…) il 22 dicembre

2023 mentre il trapasso della proprietà a registro fondiario è avvenuto il 27

dicembre 2023 (data in cui la provvigione è divenuta esigibile) perché trattasi

del primo giorno feriale dopo Natale quado l’ufficio del Registro fondiario ha

registrato la ricezione della documentazione notarile a giornale.

-

La provvigione è stata pagata dalla __________ al sottoscritto il 31

dicembre 2023 (allegato 5).

Presento le mie motivazioni/osservazioni alla decisione su

opposizione citata:

-

7.1. Non è vero che con la mia cessazione del rapporto di lavoro presso

la __________ tutti i mandati di vendita dei quali mi stavo occupando sono

stati revocati tranne quello relativo al rustico di __________ perché il mio

rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre 2022 e il mandato di vendita è

stato revocato il 24 gennaio 2023 (allegato 3).

Inoltre al momento della disdetta del

mandato di vendita l’interessato non aveva ancora fatto richiesta di visitare

il rustico in oggetto.

-

7.2. Come ribadito nelle mie osservazioni del 28 febbraio 2025 (allegato

6), non è vero che la __________ non è stata aggiornata in merito al mio

operare con le parti interessate alla compravendita sino alla mia comunicazione

del 28 novembre 2023 con la quale comunicavo il buon esito e la richiesta della

provvigione perché, visto il protrarsi della procedura di vendita (da marzo

2023 a dicembre 2023), la __________ è stata regolarmente informata sullo stato

di avanzamento della vendita.

-

10. Ci tengo a precisare che c’è un errore nel mio scritto del 28

febbraio 2025 perché il mandato di vendita del rustico di Bidogno non né stato

revocato al termine della mia attività lavorativa presso la __________ il 31

dicembre 2023 [recte: 2022] ma il 24 gennaio 2023 (allegato 3).

-

12.3. La vendita del rustico non è da considerare guadagno accessorio

perché non è stata svolta fuori dal tempo normale di lavoro ma con il consenso

del datore di lavoro, che dal 1° aprile 2023 fino al 30 novembre 2024 è stata

la __________, mentre prestavo lavoro presso di essa.

Da notare che l’attività preponderante

svolta durante l’attività presso la __________, a parte due solleciti

all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita, è stata l’analisi della

bozza del contratto di compravendita e la presenza alla firma dell’atto

notarile presso il notaio.

Inoltre, non si tratta di guadagno

accessorio perché l’attività è stata svolta una tantum e perché è la medesima

di quella principale svolta in __________ di consulente immobiliare.

-

13. Ribadisco che ho sbagliato a dichiarare che con la cessazione del

rapporto di lavoro con la __________ è cessato anche il mandato di vendita del

rustico perché esso è stato revocato in seguito il 24 gennaio 2023 (allegato

3).

-

14. Il mandato di vendita del 31 agosto 2022 è stato revocato da ____________

il 24 gennaio 2023, la provvigione pagata a gennaio 2024 quindi non dopo

diversi anni.

Da notare che per legge il

conferimento del mandato non prevede la forma scritta ma può essere conferito

verbalmente.

-

15. Vedi osservazioni al punto 12.3.

Sottolineo il fatto che la vendita, a

parte la visita dell’11 marzo 2023 e un paio di solleciti all’esecutore

testamentario, ha visto il lavoro principale svolgersi nel dicembre 2023 con la

visione della bozza del contratto di compravendita e la firma del medesimo (…)

quindi all’interno del periodo di calcolo del guadagno assicurato.

Non ho svolto altre mansioni, come

ad esempio, contattare futuri clienti del rustico in oggetto, portare clienti

interessati a visitarlo fino alla conclusione della compravendita presso il

notaio. (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Nella risposta del 16 aprile 2025,

la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso ed osservato, in particolare,

quanto segue:

" (…) Come

da sue prime dichiarazioni, in particolare quella nello scritto del 28 gennaio

2025, si legge che il mandato di vendita del rustico in questione è stato

disdetto con la cessazione del suo rapporto di lavoro presso la __________.

Anche se volessimo considerare che il

mandato di vendita sia terminato il 24 gennaio 2023 (cfr. e-mail del 24 gennaio

2023 della consulente immobiliare sig.ra __________), ciò non cambia nulla

rispetto a quanto già ribadito nelle nostre precedenti decisioni e per quanto

sarà spiegato qui di seguito.

La __________, nel suo scritto del 10

febbraio 2025, ha comunicato al punto 3) che il sig. RI 1 si è limitato a

seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta

nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Aggiungendo che, il

cliente, interessato ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere

l’accordo di tutti gli eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita.

Pertanto, il sig. RI 1 ha seguito la parte

conclusiva di questa vendita, ottenendo la summenzionata provvigione, in data

27 dicembre 2023, inerente un mandato del 31 agosto 2022, relativo alla sua

attività lavorativa presso la __________, la quale si è conclusa il 31 dicembre

2022.

Considerato che dal 1° aprile 2023 il sig. RI

1 era legato ad un contratto di lavoro a tempo pieno, con incarico di

consulente immobiliare presso la __________, anche se il suo ex datore di

lavoro gli ha dato il permesso di concludere questa vendita, la provvigione di

CHF 11'200.- non può essere considerata nel calcolo del guadagno assicurato, in

quanto un contratto a tempi pieno egli lo aveva già ed è con i guadagni

relativi a questo contratto al 100% che è stato definito il suo guadagno

assicurato. Ciò che si guadagna oltre al contratto di lavoro a tempo pieno è da

considerarsi, a tutti gli effetti, un guadagno accessorio, come questa

provvigione.

Altresì rilevante è che questa provvigione

è legata ad un mandato e contratto di lavoro terminati il 31 dicembre 2022 e

come già ribadito nell’atto di risposta di opposizione, i mesi per valutare

il calcolo del guadagno assicurato del sig. RI 1, sono relativi al lasso di

tempo dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 e la media migliore tra i 6

e i 12 mesi ne definisce appunto il suo guadagno assicurato.

Nel caso in esame è stata preso in

considerazione la media migliore per il sig. RI 1, relativa agli ultimi 12 mesi

di attività prima dell’annuncio in disoccupazione ed ammontante a CHF 3'436.-

come da tabella di calcolo allegata.

Facendo unicamente un’ipotesi, se si

potesse prendere in considerazione questa provvigione, essendo questa

provvigione legata all’anno 2022, non rientrerebbe comunque nei mesi di calcolo

del suo guadagno assicurato (1° dicembre 2023 al 30 novembre 024) e neppure se

si considerasse il mandato di vendita concluso il 24 gennaio 2023.” (cfr. doc.

III)

1.4. Il 17 aprile 2025 il TCA ha

trasmesso al ricorrente la risposta di causa della Cassa per osservazioni ed

assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Tale termine è scaduto infruttuosamente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa ha correttamente stabilito in fr. 3’436.- il

guadagno assicurato del ricorrente, o meno.

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato

guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione

sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o

più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non

siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del

guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se

non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di

calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della

delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per

il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al

salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il

termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI e STF

8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha pure

stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono

computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI

stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui

l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA)

o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.2. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF

128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,

chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la

questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era

più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite

l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito

che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano

libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di

pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero

di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente

attendibile.

Ciò ha comportato il diniego

della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. anche STF

8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

Con la STF 8C_246/2021 del 2

luglio 2021, l’Alta Corte ha respinto il ricorso presentato da un assicurato

contro la STCA 38.2020.61 del 1° marzo 2021, mediante la quale questa Corte

aveva confermato l’operato della Cassa riguardo alla determinazione del

guadagno assicurato, per la quale, a mente di quell’assicurato, avrebbero

invece dovute essere prese in considerazione una serie di provvigioni

corrispostegli per prestazioni ch’egli pretendeva di avere svolto nei mesi precedenti

all’iscrizione in disoccupazione, il cui corrispettivo avrebbe, quindi, dovuto

essere compreso nel calcolo volto a stabilire il guadagno assicurato.

Chiamato a pronunciarsi, il

Tribunale federale ha innanzitutto confermato che:

"

4.1. È considerato guadagno assicurato secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI il salario determinante nel senso

della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo

nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro; ciò

significa che il guadagno assicurato si lega alla definizione di salario

determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS (DTF 133 V 530 consid.

3.2 e 4.1.2). Non si tratta di stabilire se vi sia un qualsiasi salario, bensì

sapere se tale retribuzione sia un salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2016, n. 364). Risolutivo per stabilire il guadagno assicurato sono le

percezioni effettive di salario e non i salari convenuti contrattualmente (DTF 139 V 50 consid.

2.1; 131 V 447 consid.

3.2.3). Provvigioni che sono dovute per il lavoro svolto nel rispettivo periodo

di calcolo sono incluse nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e

pertanto devono essere considerate nel calcolo del guadagno assicurato. Al salario

vanno aggiunte le erogazioni regolari convenute contrattualmente e percepite

effettivamente come la tredicesima mensilità, premi di fedeltà, indennità di

trasferta e di rincaro, gratifiche senza riguardo alla loro esigibilità in

giustizia nonché le indennità di inconvenienza previste per legge (NUSSBAUMER,

n. 365; sentenza 8C_61/2020 del 17 aprile 2020 consid. 4.1). Al riguardo non ci

si fonda sugli eventuali accordi nel contratto di lavoro, bensì in primo luogo

all'importo pagato concretamente. La deroga a questo principio in un singolo

caso è giustificata solo quando si può praticamente escludere l'abuso di un

eventuale accordo sul versamento di un salario fittizio che poi di fatto non è

saldato (DTF 128 V 189 consid.

3a/aa; sentenze 8C_61/2020 del 17 aprile 2020 consid. 4.3 e 8C_472/2019 del 20

novembre 2019 consid. 4.2 con riferimenti)”

e che:

"

4.2. In materia di provvigioni si applica il principio

secondo cui l'importo effettivamente percepito è computato nel momento in cui

il lavoro è stato svolto e non quando il denaro è stato versato (DTF 122 V 367 consid.

5b; sentenze 8C_89/2019 del 19 giugno 2019 consid. 6.4 e 8C_358/2007 del 26

maggio 2008 con riferimenti; NUSSBAUMER, n. 365). Nella misura in cui il

ricorrente solleva una violazione dell'art. 23 LADI il

ricorso è volto all'insuccesso. Determinante è solo il momento in cui il lavoro

è stato svolto.”

L’Alta Corte ha, quindi, respinto

il ricorso presentato contro la pronuncia del TCA come segue:

"

4.3. Per prassi invalsa il giudice delle assicurazioni deve dare

più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un

momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2). In queste condizioni gli accertamenti

della Corte cantonale non si possono considerare manifestamente errati.

Infatti, dai certificati di salario del ricorrente da ottobre 2017 a settembre

2019 risulta, ed è incontestato dalle parti, che egli ha ricevuto, oltre al

salario e alla tredicesima, i seguenti importi lordi, soggetti a contributi

AVS, le cui causali sono state ulteriormente precisate nella lettera del datore

di lavoro del 5 novembre 2019. Nel febbraio 2018 il ricorrente ha ricevuto fr.

2000.- di bonus, nel dicembre 2018 fr. 3182.05 di provvigioni relative al 2017

e maturate nel 2017 e fr. 1600.- di bonus per giubileo aziendale relativo al

50° del gruppo di competenza del 2018, nel gennaio 2019 fr. 55'600.- di

provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018, nel mese di settembre 2019

fr. 104'214.25 di provvigioni (composte di fr. 7943.40 di provvigioni relative al

2018 e maturate nel 2018; fr. 88'537.80 di provvigioni relative al 2018 e

maturate nel 2019 e fr. 7733.05 di provvigioni relative al 2019 e maturate nel

2019). La Cassa, il cui operato è stato confermato dalla Corte cantonale, nel

proprio calcolo ha tenuto conto pro rata temporis del bonus per il giubileo di

fr. 1600.- e delle provvigioni di fr. 7943.-, di fr. 88'537.80 e di 7733.05 in

base al momento in cui il lavoro è stato svolto. La dichiarazione scritta del

22 luglio 2020 di C.________ e la relativa tabella non permettono di concludere

per un accertamento insostenibile da parte della Corte cantonale. Procedendo in

maniera non arbitraria a un apprezzamento anticipato delle prove il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non ha leso il diritto di essere sentito del

ricorrente (DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Anche sotto questo profilo il ricorso è

infondato.”

2.3. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi

LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), nella versione in

vigore da luglio 2025, ai punti C1 e, in particolare, C2 ha stabilito quanto

segue:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai

sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto

contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente

riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per

stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il

guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile

calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere

dimostrata alla B144 segg.”

Al p.to C2 della Prassi LADI ID

viene anche precisato che il salario di base comprende, tra gli altri, le

provvigioni ed i bonus, e che:

"

(…) il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui

il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il

pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità,

provvigioni, bonus). (…)”

Sulla portata

delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid.

4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF

9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022

consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF

146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF

138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.4. Nell’evenienza

concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente - cittadino

svizzero nato nel 1968 (cfr. doc. 1 e 2) - è stato dapprima attivo come “commesso

viaggiatore (…) nel campo immobiliario” presso __________, dal 1° aprile al

31 dicembre 2022. Dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, egli ha, invece,

operato alle dipendenze di __________, in qualità di consulente immobiliare con

un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 3 e 13).

Nell’attestato del datore

di lavoro, la __________ ha indicato che RI 1 vi era attivo con la funzione consulente

settore immobiliare (cfr. doc. 15).

Tale rapporto lavorativo

è giunto a termine il 31 dicembre 2022, e meglio come risulta dalla disdetta

del contratto in atti, rassegnata dalla Sagl il 25 novembre precedente, per

motivi da ricondurre alla “forte riduzione del lavoro nel settore della

compra-vendita immobiliare e riorganizzazione interna” (cfr. doc. 14 e 15).

Il ricorrente ha, invece,

indicato che la disdetta è stata intimata da parte dell’ex datrice di lavoro

poiché egli non aveva “raggiunto degli obbiettivi di vendita” (cfr. doc.

3).

Dal contratto di lavoro

sottoscritto tra __________ (nella persona di __________, agente generale, __________)

e RI 1 in data 7 febbraio 2023 risulta che il ricorrente, a decorrere dal 1°

aprile 2023, è stato operativo quale consulente immobiliare, a tempo pieno e

che il reddito era costituito da provvigioni, superprovvigione, bonus, spese,

indennità giornaliere e ulteriori provvigioni (cfr. doc. 17).

Dalle “disposizioni

aggiuntive al contratto di lavoro per consulenti immobiliari” __________

emerge, inoltre, che il reddito garantito nel primo anno contrattuale, quindi

dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 era pari a fr. 60'000.-, cui si

aggiungevano spese generali di vendita di fr. 400.-, spese di mobilità di fr.

400.-, indennità giornaliere per vacanze di fr. 140.-, indennità giornaliera in

caso di malattia, infortunio, ecc. di fr. 140.- (cfr. all. a doc. 17).

Il rapporto di lavoro che

legava il ricorrente a __________ è stato disdetto dalla datrice di lavoro il

23 settembre 2024 per il 30 novembre 2024 (cfr. doc. 18 e 20).

Dall’ “attestato del

datore di lavoro” risulta che il ricorrente, tra il 1° aprile 2023 ed il 30

novembre 2024 ha percepito salari per complessivi fr. 74'615.20 (cfr. doc. 19).

In particolare, dai

conteggi di salario __________ in atti emerge che:

-

per i mesi di aprile, maggio, giugno,

settembre, ottobre e dicembre 2023, al ricorrente è stato riconosciuto un

salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto l’importo netto di fr. 3'376.40, cui

si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr.

22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 4'198.40 (cfr. doc.

21);

-

per il mese di luglio 2023 al

ricorrente è stato riconosciuto il salario loro di fr. 4'143.40 e corrisposto

l’importo netto di fr. 3'344.-, cui si sono aggiunti fr. 36.- di spese, fr.

400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di

telecomunicazione, per un totale di fr. 4'200.60 (cfr. doc. 21);

-

per il mese di agosto 2023 al

ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo fr. 4'178.- e corrisposto

l’importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese

mobilità, fr. 400.- di SGV e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e ne sono

stati dedotti fr. 75.- per “indennità/trattenute”, per un totale di fr. 4'123.40

(cfr. doc. 21);

-

per il mese di novembre 2023 al

ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto

l’importo netto di fr. 3'376.40.-, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese

mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e ne

sono stati dedotti fr. 47.50 per “marketing calendari 2024”, per un totale di

fr. 4'150.90 (cfr. doc. 21);

-

per i mesi di gennaio e febbraio 2024,

al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto

l’importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400 di spese di

mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione

(cfr. doc. 22 ed all);

-

per il mese di marzo 2024 al ricorrente

è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'267.80 e corrisposto l’importo

netto di fr. 2'524.45 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr.

400.- di __________, fr. 22.- di spese di telecomunicazione e fr. 910.20 di

spese, per un totale di fr. 4'256.65 (cfr. doc. 22);

-

per i mesi di aprile, maggio, giugno e

luglio 2024 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'178.-

e corrisposto l’importo netto di fr. 2’440.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di

spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di

telecomunicazione, per un totale di fr. 3'262.40 (cfr. doc. 22);

-

per il mese di agosto 2024 al

ricorrente, oltre al salario, sono stati versati gli assegni per la figlia __________

di fr. 200.- al mese per il periodo da aprile 2023 a luglio 2024. Gli è quindi stato

riconosciuto un salario lordo di fr. 6'579.- (pari a fr. 3'178.- dedotti gli

assegni per figli di fr. 200.-/mese) e corrisposto l’importo netto di fr. 5'840.40

cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr.

22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 6'662.40 (cfr. doc. 22);

-

per i mesi di settembre e novembre 2024

al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'378.- (comprensivo

di fr. 200.- a valere quale assegno per figli) e corrisposto l’importo netto di

fr. 2'640.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________

e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 3'462.40 (cfr.

doc. 22);

-

per il mese di ottobre 2024 al

ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'378.- (comprensivo di

fr. 200.- a valere quale assegno per figli) e corrisposto l’importo netto di

fr. 2’640.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________

e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e dal quale è stato detratto

l’ammontare di fr. 150.- quale “quota sociale __________ 2024” per un totale di

fr. 3'312.40 (cfr. doc. 22).

Il 1° dicembre 2024, il

ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito:

URC) di __________ rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a

decorrere dalla medesima data (cfr. doc. 1).

Contestualmente ha

compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” precisando

di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1).

Il 23 dicembre 2024, la

Cassa ha comunicato all’assicurato i termini del suo diritto alle indennità di

disoccupazione, compreso l’ammontare del guadagno assicurato di fr. 3'436.- e

l’indennità giornaliera di fr. 126.65 (cfr. doc. 25).

In particolare, dalla

tabella “panoramica calcolo guadagno assicurato”, risulta che il GA del

ricorrente, calcolato sulla base degli ultimi dodici mesi, è più favorevole al

medesimo (fr. 3'435.50 arrotondati a fr. 3'436.-) rispetto a quello computato

sugli ultimi sei mesi (fr. 3'178.-; cfr. doc. 25°).

Con scritto del 30

dicembre 2024, a proposito della comunicazione della Cassa del 23 dicembre

precedente, il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di “considerare”,

nel calcolo volto a stabilire il suo GA, “anche la vendita di CHF 11'200.-

del 31 dicembre 2023 (…) per i seguenti motivi:

-

la vendita è avvenuta il 22 dicembre 2023 con

la firma dell’atto notarile presso il notaio (…);

-

il conteggio della provvigione è del 31

dicembre 2023 e il suo accredito è avvenuto il 31 gennaio 2024” (cfr. doc. 27).

Mentre il ricorrente si

trovava alle dipendenze di __________, e più precisamente il 31 dicembre 2023,

la __________ ha, infatti, redatto il documento “provvigione per la

compra-vendita del rustico di __________”, dal quale emerge che a __________

veniva riconosciuta una provvigione di fr. 11'200.- lordi, pari a fr 10'308.70

netti, che sarebbe stata poi accreditata sul conto del ricorrente il 31 gennaio

2024, in relazione a tale operazione immobiliare (cfr. doc. 24a e 27).

In atti, al riguardo di tale

intermediazione immobiliare, figura la seguente d

-

, nella quale viene espresso

l’interesse “a visionare il rustico (…) per un’ev. trattativa di compera”,

poi inoltrata il giorno seguente a RI 1 da

parte di __________, attiva presso __________ (cfr.

doc. 24 b), a sua volta rappresentata, secondo

la tesi ricorsuale, dalla __________ (cfr. supra consid. 1.2.);

-

mail di

data 16 dicembre 2024 da parte della Cassa alla __________, volta a sapere “in

quale periodo (…) è stata trattata la vendita del rustico che ha portato al

pagamento della provvigione” suindicata, con l seguente riscontro da parte

di __________: “il mandato di vendita del rustico di __________ è stato

firmato il 31.08.2022 e la firma dell’atto di compravendita è stata fatta il

23.12.2023” (cfr. doc. 24).

-

accredito di fr. 10'308.70 sul suo

conto __________ del ricorrente di data 31 gennaio 2024 (cfr. all. a doc. 27).

Con decisione

erroneamente datata 17 settembre 2019 ed in realtà emessa l’8 gennaio 2025, la

Cassa ha confermato il guadagno assicurato già comunicato a RI 1 a dicembre

2024 in fr. 3436.- (cfr. doc. 32).

Il 9 gennaio 2025,

l’assicurato si è opposto al provvedimento reso nei suoi confronti rilevando

che “il lavoro per la vendita del rustico (…) è stato fornito nel mese di

dicembre 2023”, che la “provvigione di intermediazione è diventata esigibile

con il trapasso della proprietà a registro fondiario avvenuto i 27 dicembre

2023” e che “pur se il fatto è irrilevante, la provvigione è stata

pagata dalla __________ al sottoscritto il 31 gennaio 2024”.

Egli ha, quindi, chiesto

che “la provvigione di CHF 11'200.- riguardante la vendita del rustico di __________

del 22 dicembre 2023” venisse “inclusa nel calcolo del guadagno

assicurato perché il relativo lavoro per cui ho incassato la provvigione è

stato fornito nel corso del mese di dicembre 2023” (cfr. doc. 33).

In data 21 gennaio 2025,

la Cassa ha sottoposto a __________ una serie di quesiti, e meglio:

"

(…)

1)

Dal mandato di vendita (31.8.2022)

all’atto di compravendita (23.12.2023), nonostante il sig. RI 1 non lavorava

più per la ditta __________, sono state svolte comunque delle mansioni da parte

del nostro Assicurato come ad esempio, contattare i futuri clienti del rustico

in questione, portare gli acquirenti a visitarlo fino alla conclusione della

compravendita presso il notaio (…)?

2)

In caso affermativo, è a conoscenza di

quando il sig. RI 1 effettuava queste attività?

3)

Caso contrario, come si è arrivati da

un mandato di vendita (31.08.2022) al contratto di compravendita (23.12.2023)

senza avere contatti con i potenziali acquirenti ed adempiere alle mansioni

legate a questa transazione?” (cfr. doc. 34)

Il 28 gennaio 2025, alla

propria opposizione RI 1 ha aggiunto “un fatto importante avvenuto e più

precisamente l’inoltro della disdetta del mandato di vendita per e-mail da

parte di __________ (rappr. Dalla __________) il 24 gennaio 2023 (…). È

indubbio che questo avvenimento influenza le circostanze della fattispecie”

(cfr. doc. 35).

In allegato a tale

comunicazione, il ricorrente ha inviato all’amministrazione copia di una mai di

data 24 gennaio 2023, trasmessa da __________ di __________ all’esecutore

testamentario che rappresentava la venditrice dell’immobile, avv. __________,

dalla quale risulta che “a causa dell’uscita del signor RI 1, le inoltriamo

la disdetta del mandato di vendita del rustico con effetto immediato. Le chiavi

vengono consegnate al signor RI 1” (cfr. all. a doc. 35).

Il 10 febbraio 2025, la __________

ha risposto ai quesiti postile dalla Cassa come segue:

"

(…)

1)

Con la cessazione del rapporto di

lavoro con il sig. RI 1 (31 dicembre 2022) allo stesso sono stati revocati

tutti i mandati di vendita dei quali si stava occupando ad eccezione di quello

relativo al rustico di __________.

Tale eccezione è stata motivata dalla trattativa in corso

da lui seguita ma protrattasi nel tempo e che abbiamo ritenuto di lasciare a

lui che ci stava lavorando e che confidava in una positiva conclusione.

2)

Non siamo mai stati aggiornati dal sig.

RI 1 in merito al suo operare con le parti interessate a questa compravendita,

questo sino alla comunicazione del 28 novembre 2023 con la quale ci comunicava

il buon esito e la richiesta della sua provvigione.

3)

Il sig. RI 1 si è limitato a seguire la

conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta nel tempo a

causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato ha dovuto

attendere fino a novembre 2023 per ottenere l’accordo di tutti gli eredi,

permettendo così la finalizzazione della vendita.”

(cfr. doc. 36)

Il 26 febbraio 2025, la

Cassa ha trasmesso al ricorrente copia della corrispondenza intercorsa con la __________

al fine di ricevere sue osservazioni (cfr. doc. 37).

Il 28 febbraio 2025, il

ricorrente ha comunicato all’amministrazione quanto segue:

"

(…)

Dopo aver letto

la corrispondenza intercorsa tra la vostra amministrazione e __________, le

inoltro le mie osservazioni:

-

Anche il mandato di vendita del rustico

in oggetto è stato disdetto con la cessazione del mio rapporto di lavoro presso

la __________ (vedi copia e-mail allegata al mio scritto del 28 gennaio 2025);

-

Il 27 febbraio 2023 la sig.ra __________

di __________ (nome dell’agenzia immobiliare la cui autorizzazione ad

esercitare è detenuta dalla __________) mi ha inviato l’e-mail del cliente interessato

a visitare il rustico (…). Il motivo è da ricondurre al fatto che conoscevo

bene l’oggetto e l’avvocato-esecutore testamentario che gestiva la vendita del

bene immobiliare.

-

La trattativa con il cliente specifico

è iniziata l’11 marzo 2023 con la visita quando il contratto di lavoro con la __________

era già stato interrotto, il mandato di vendita disdetto e non lavoravo presso

un altro datore di lavoro.

-

Quanto successo tra la visita al

rustico e la firma dell’atto notarile da parte dell’avvocato-esecutore

testamentario non mi è chiaro da parte mia non c’è stata alcuna attività di

vendita a parte un paio di solleciti all’esecutore testamentario per

velocizzare la vendita, visionare la bozza del contratto di compravendita e

presenziare alla sua firma (queste ultime due attività sono avvenute nel

dicembre del 2023).

-

La __________ è stata regolarmente

informata sullo stato d’avanzamento della procedura di vendita visto il suo

protrarsi (da marzo 2023 a dicembre 2023).” (cfr. all. 6 a doc. I).

Il medesimo giorno, il

nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal

1° marzo seguente, ritenuto che il medesimo aveva reperito un’occupazione

presso __________ dal 1° aprile 2025 (cfr. doc. 39, 43 e 44).

Con decisione su opposizione

del 21 marzo 2025, la Cassa ha, come visto, confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

In allegato al proprio

ricorso, RI 1 ha prodotto copia di una mail trasmessa domenica 12 marzo 2023

alle ore 20:56 all’avv. __________, dalla quale risulta che “ieri ho

mostrato il rustico a una famiglia (padre, madre e due figlie) di __________

che si è mostrata molto interessata tanto che ha sottoposto un’offerta di CHF

300'000.-. Il cliente andrà in banca mercoledì e desidera sapere se la sua

offerta viene accettata. Ha chiesto del controllo dell’impianto elettrico

(Rasi) e devo verificare in agenzia se è stato richiesto all’azienda elettrica

di __________ a suo tempo” (cfr. all. 4 a doc. I).

2.5. Chiamato a pronunciarsi in

merito, il TCA ricorda innanzitutto che:

-

il salario da prendere in considerazione deve comprendere in

particolare anche le provvigioni di vendita/locazione;

-

che è determinante, in genere, il salario convenuto

contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente

riscosso;

-

e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione

in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il

momento in cui il pagamento è effettuato è irrilevante (per esempio 13a

mensilità, provvigioni, bonus, …; cfr. supra consid. 2.2.-2.3.).

L’Alta Corte, in una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti

confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato

in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante

Fatti

il periodo di calcolo.

Il

Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza

8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

" (…)

5.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief

à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le

principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette

jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce

grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique

aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la

règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où

l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment

de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246

consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre

2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)”

L’Alta Corte ha ribadito

questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi

su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del

guadagno assicurato.

Con

sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11,

pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art.

23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai

sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli

assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti

connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del

guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello

convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il

lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel

salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in

considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si

basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali

accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva

stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni

versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in

restituzione.

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa.

Ricordato che il momento in

cui è stata versata la provvigione è del tutto irrilevante (cfr. la STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021, consid. 4.2. citata al consid. 2.2. e la Prassi

LADI ID punto C2 riprodotto al consid. 2.3.), in

concreto dagli atti emerge che - al di là della disdetta o meno del mandato che

lo legava a __________ ed alla __________, in concreto in ogni caso avvenuto al

più tardi nel gennaio 2023 - il ricorrente ha comunque fornito la propria

prestazione di consulente immobiliare e come tale preso contatto con i futuri

acquirenti del rustico di __________ tra fine febbraio e inizio marzo 2023.

L’assicurato ha quindi

mostrato loro l’immobile in data 11 marzo 2023 ed i futuri acquirenti hanno, in

quell’occasione, pure sottoposto ai venditori, e per essi all’esecutore

testamentario per il tramite di RI 1, un’offerta quantificata in fr. 300'000.-

per l’acquisto del rustico (cfr. supra consid. 2.4.).

Quanto avvenuto

successivamente, quindi nel lasso temporale che va dalla visita e dalla

sottoposizione dell’offerta d’acquisto per il rustico, alla sottoscrizione del

rogito non ha visto il ricorrente attivo, né fornitore di prestazioni, se non

nella mera formalizzazione finale della vendita immobiliare.

Ed è lo stesso RI 1 a

indicarlo, ove fa valere che “Quanto successo tra la visita al rustico e la

firma dell’atto notarile da parte dell’avvocato-esecutore testamentario non mi

è chiaro da parte mia non c’è stata alcuna attività di vendita a parte un paio

di solleciti all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita, visionare

la bozza del contratto di compravendita e presenziare alla sua firma (queste

ultime due attività sono avvenute nel dicembre del 2023)” (cfr. supra

consid. 2.4.).

“L’attività

preponderante svolta durante l’attività presso la __________” (e quindi da

aprile 2023 in poi), precisa infatti il ricorrente, consta unicamente di “due

solleciti all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita” e, per il

resto “è stata l’analisi della bozza del contratto di compravendita e la

presenza alla firma dell’atto notarile presso il notaio” (cfr. supra

consid. 1.2.).

Il 28 novembre 2023, del

resto, RI 1 già aveva informato la __________ in merito al “buon

esito” ed alla “richiesta della provvigione” (cfr. supra consid. 1.2.).

Ed anche __________ ha confermato che successivamente alla visita dell’immobile ed alla

sottoposizione dell’offerta ai venditori nel marzo 2023, “RI 1 si è limitato

a seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta

nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato

ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere l’accordo di tutti gli

eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita” (cfr. supra

consid. 2.4.)

Decisivo, quindi, è che in

concreto la parte preponderante della prestazione lavorativa fornita dal

ricorrente per la vendita del rustico di __________, si è svolta prima di

dicembre 2023, allorquando è semplicemente stata finalizzata mediante rogito la

trattativa di compravendita in corso da mesi, prolungatasi unicamente in

ragione della natura ereditaria dell’immobile e della necessità di ottenere il

consenso di tutti i componenti della parte venditrice.

Nel

calcolo del quantum del guadagno assicurato, quindi, a ragione la Cassa non ha

computato la provvigione ricevuta da RI 1 a gennaio 2024.

Dal

profilo della determinazione del guadagno assicurato, l’operato

dell’amministrazione, che ha tenuto conto dell’importo maggiormente favorevole

all’assicurato, calcolandolo sui dodici mesi precedenti l’iscrizione in

disoccupazione anziché sui sei (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI),

non presta fianco a critiche.

2.6. Al

proposito di quanto rilevato dalla Cassa che, nella propria decisione su

Considerandi

opposizione, ha ritenuto che “il sig. RI 1 ha lavorato a tempo pieno come

consulente immobiliare, dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, presso la __________”,

ragion per cui “in ogni caso, non si potrebbe considerare questa provvigione

nel guadagno assicurato, poiché la si deve considerare come guadagno accessorio

(art. 23 cpv. 3 LADI) in quanto presso quest’ultimo datore di lavoro svolgeva

già un’attività al 100% (42.5 ore settimanali)” (cfr. supra consid. 1.1.),

questa Corte rileva che anche sotto questo profilo l’operato della Cassa deve

essere condiviso.

Innanzitutto,

il TCA rileva che con guadagno accessorio ai sensi dell’art. 24

cpv. 3 2a frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae

da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da

un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa

indipendente.

La nozione di accessorio riferita al

guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività

principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo

delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un

rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il

guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale,

l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. È l’aumento

considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale

guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di

disoccupazione.

Va considerato guadagno accessorio,

in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata in

aggiunta a un’occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_380/2023 del 1 giugno

2024, pubblicata in SVR 12/2024 ALV Nr. 29 pag. 101 e segg;

STF

8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del

14.

gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4;

DTF 123 V 230 consid. 3c).

In proposito cfr. pure STCA

38.2022.49

del 26 settembre 2022; STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016.

La Prassi LADI sull’indennità di

disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO,

nella versione in vigore da luglio 2025, al punto C8, relativo al guadagno

accessorio, prevede quanto segue:

" (…) Il

guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale un guadagno che un

assicurato trae da un’attività esercitata oltre un’occupazione a tempo pieno o

da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa

indipendente. Un’occupazione a tempo pieno corrisponde alla durata normale di

lavoro dell’azienda. Se prima della disoccupazione la persona assicurata aveva

più rapporti di lavoro, è determinante la durata normale di lavoro dell’azienda

in cui viene esercitata l’attività principale. È considerata attività principale

l’attività con il tasso di occupazione più alto. Questo vale anche se il

guadagno tratto dall’attività accessoria è superiore (DTF 125 V 475). Solo se

il tasso di occupazione è lo stesso, si considera attività principale il

rapporto di lavoro con il guadagno maggiore. Se una persona assicurata trae un

guadagno accessorio da più occupazioni, questa parte di guadagno non assicurata

secondo l’art. 23 cpv. 3 LADI va esclusa dal calcolo del guadagno assicurato.

Il guadagno tratto dall’attività principale viene preso in considerazione

integralmente. Dell’attività accessoria si tiene invece conto solo nella misura

necessaria per il calcolo del guadagno per un tasso di occupazione del 100 %

(DTF 126 V 207).

ð Giurisprudenza DTFA C 252/06 del 26.9.2006

(L’attività di ausiliaria di ristorante svolta da una maestra di scuola

dell’infanzia in formazione non viene considerata fonte di guadagno accessorio

a condizione che l’interessata non svolga un’ulteriore attività dipendente nel

tempo normale di lavoro che possa essere ritenuta fonte principale di reddito.

Se, al termine della formazione, la persona interessata continua a svolgere

l’attività di ausiliaria di ristorante, quest’ultima deve essere considerata

fonte di guadagno intermedio).”.

Sulla portata delle direttive

amministrative cfr. supra consid. 2.3.

In

concreto, se anche per mera ipotesi di lavoro si volesse considerare che

l’attività di intermediazione fondamentale, svolta da RI 1 per la vendita

dell’immobile che ha portato al versamento della provvigione di gennaio 2024,

si sia concentrata in due solleciti all’esecutore testamentario ed al

presenziare alla firma del rogito di compravendita di dicembre 2023 (e non

nella visita del rustico e nella sottoposizione dell’offerta per l’acquisto),

vi è che, a quel momento, egli si trovava a tempo pieno alle dipendenze di __________,

e meglio come risulta dal contratto di lavoro in atti (cfr. supra consid.

2.4.).

Peraltro,

quanto preteso dal ricorrente circa lo svolgimento delle prestazioni volte alla

vendita del rustico nel “tempo normale di lavoro (…) con il consenso del

datore di lavoro, che dal 1° aprile 2023 fino al 30 novembre 2024 è stata la __________,

mentre prestavo lavoro presso di essa” (cfr. supra consid. 1.2.), non trova

alcun riscontro in atti e rimane, dunque, una mera allegazione di parte che non

ne soccorrono la posizione.

Quanto

corrisposto a RI 1 per le prestazioni di dicembre 2023 a titolo di provvigione,

quindi, dovrebbe in ogni caso essere tutt’al più considerato a titolo di

guadagno accessorio, che come tale non è assicurato ai sensi dell’art. 23 cpv.

3.

LADI.

2.7

Alla

luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 21 marzo 2025

deve essere confermata.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024

consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023

consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti