38.2025.20
Guadagno assicurato calcolato correttamente, senza tenere in considerazione provvigione relativa ad attività lavorativa prestata prima del periodo di calcolo. Correttamente tenuto in considerazione importo calcolato su 12 mesi precedenti iscrizione in disoccupaz. in quanto più favorevole x assic
12 agosto 2025Italiano44 min
stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2025.20
CL/gm
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
marzo 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21
marzo 2025, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), confermando la propria decisione
dell’8 gennaio 2025 (cfr. doc. 32), ha quantificato in fr. 3'436.- il guadagno
assicurato di RI 1 rilevando quanto segue:
"
(…)
13.
Nella fattispecie e dai documenti ricevuti in sede di opposizione
si rileva che, a tutti gli effetti, il contratto di lavoro con la __________ è
terminato, in data 31 dicembre 2022. Nel suo scritto del 28 febbraio 2025
l’assicurato ha comunicato che con la cessazione del suo rapporto di lavoro con
la __________ è cessato anche il suo mandato di vendita del rustico in
questione.
14.
Visto quanto sopra e considerato che l’assicurato si è iscritto in
disoccupazione in data 2 dicembre 2024, i mesi per valutare il calcolo del suo
guadagno assicurato vanno dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024, dove la
media migliore tra i 6 e i 12 mesi, definisce il guadagno assicurato. Pertanto,
la provvigione ricevuta il 30 gennaio 2024 dalla __________ non può essere
considerata nel suo guadagno assicurato, in quanto è legata al mandato di
vendita del 31 agosto 2022. Come sopra ribadito, lo stesso è inoltre stato
revocato, come confermato dal signor RI 1, con la fine del rapporto di lavoro
con la surriferita ditta, in data 31 agosto 2022. Le ragioni per il fatto che
ha ricevuto la provvigione dopo diversi anni solo a fine dicembre 2023 [ndr:
nel gennaio 2024] sono state spiegate nella lettera del 10 febbraio 2025
dall’ex datrice di lavoro.
15.
A titolo abbondanziale aggiungiamo che, il sig. RI 1 ha lavorato a
tempo pieno come consulente immobiliare, dal 1° aprile 2023 al 30 novembre
2024, presso la __________, e quindi, in ogni caso, non si potrebbe considerare
questa provvigione nel guadagno assicurato, poiché la si deve considerare come
guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI) in quanto presso quest’ultimo datore
di lavoro svolgeva già un’attività al 100% (42.5 ore settimanali).” (cfr. all.
A1 a doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione,
RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso, chiedendo che nel calcolo del guadagno
assicurato venga considerata anche “la vendita del rustico di __________ del
22 dicembre 2023”.
A sostegno delle proprie pretese
il ricorrente ha addotto quanto segue:
"
(…)
-
Dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ho lavorato presso la __________
in rappresentanza dell’agenzia immobiliare __________.
-
Il 27 febbraio 2023 ho ricevuto una mail dalla sig.ra __________ della __________
riguardante l’interesse a visionare il rustico di __________ da parte del sig. __________
(allegato 2). Il motivo della ricezione della mail è da ricondurre al fatto che
quando ho lavorato presso la __________ ho gestito la vendita del rustico dal
31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 (data della fine del rapporto di lavoro del
sottoscritto). Il mandato di vendita del rustico è stato disdetto dalla __________
il 24 gennaio 2023 (allegato 3).
-
L’11 marzo 2023 ho mostrato il rustico al sig. __________ (…) e il
giorno seguente ho informato l’esecutore testamentario della parte venditrice,
avv. __________ di __________, dell’esito della visita (allegato 4).
-
A inizio dicembre 2023 le parti hanno ricevuto la bozza del contratto di
compravendita e la firma (…) è avvenuta presso il notaio (…) il 22 dicembre
2023 mentre il trapasso della proprietà a registro fondiario è avvenuto il 27
dicembre 2023 (data in cui la provvigione è divenuta esigibile) perché trattasi
del primo giorno feriale dopo Natale quado l’ufficio del Registro fondiario ha
registrato la ricezione della documentazione notarile a giornale.
-
La provvigione è stata pagata dalla __________ al sottoscritto il 31
dicembre 2023 (allegato 5).
Presento le mie motivazioni/osservazioni alla decisione su
opposizione citata:
-
7.1. Non è vero che con la mia cessazione del rapporto di lavoro presso
la __________ tutti i mandati di vendita dei quali mi stavo occupando sono
stati revocati tranne quello relativo al rustico di __________ perché il mio
rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre 2022 e il mandato di vendita è
stato revocato il 24 gennaio 2023 (allegato 3).
Inoltre al momento della disdetta del
mandato di vendita l’interessato non aveva ancora fatto richiesta di visitare
il rustico in oggetto.
-
7.2. Come ribadito nelle mie osservazioni del 28 febbraio 2025 (allegato
6), non è vero che la __________ non è stata aggiornata in merito al mio
operare con le parti interessate alla compravendita sino alla mia comunicazione
del 28 novembre 2023 con la quale comunicavo il buon esito e la richiesta della
provvigione perché, visto il protrarsi della procedura di vendita (da marzo
2023 a dicembre 2023), la __________ è stata regolarmente informata sullo stato
di avanzamento della vendita.
-
10. Ci tengo a precisare che c’è un errore nel mio scritto del 28
febbraio 2025 perché il mandato di vendita del rustico di Bidogno non né stato
revocato al termine della mia attività lavorativa presso la __________ il 31
dicembre 2023 [recte: 2022] ma il 24 gennaio 2023 (allegato 3).
-
12.3. La vendita del rustico non è da considerare guadagno accessorio
perché non è stata svolta fuori dal tempo normale di lavoro ma con il consenso
del datore di lavoro, che dal 1° aprile 2023 fino al 30 novembre 2024 è stata
la __________, mentre prestavo lavoro presso di essa.
Da notare che l’attività preponderante
svolta durante l’attività presso la __________, a parte due solleciti
all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita, è stata l’analisi della
bozza del contratto di compravendita e la presenza alla firma dell’atto
notarile presso il notaio.
Inoltre, non si tratta di guadagno
accessorio perché l’attività è stata svolta una tantum e perché è la medesima
di quella principale svolta in __________ di consulente immobiliare.
-
13. Ribadisco che ho sbagliato a dichiarare che con la cessazione del
rapporto di lavoro con la __________ è cessato anche il mandato di vendita del
rustico perché esso è stato revocato in seguito il 24 gennaio 2023 (allegato
3).
-
14. Il mandato di vendita del 31 agosto 2022 è stato revocato da ____________
il 24 gennaio 2023, la provvigione pagata a gennaio 2024 quindi non dopo
diversi anni.
Da notare che per legge il
conferimento del mandato non prevede la forma scritta ma può essere conferito
verbalmente.
-
15. Vedi osservazioni al punto 12.3.
Sottolineo il fatto che la vendita, a
parte la visita dell’11 marzo 2023 e un paio di solleciti all’esecutore
testamentario, ha visto il lavoro principale svolgersi nel dicembre 2023 con la
visione della bozza del contratto di compravendita e la firma del medesimo (…)
quindi all’interno del periodo di calcolo del guadagno assicurato.
Non ho svolto altre mansioni, come
ad esempio, contattare futuri clienti del rustico in oggetto, portare clienti
interessati a visitarlo fino alla conclusione della compravendita presso il
notaio. (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella risposta del 16 aprile 2025,
la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso ed osservato, in particolare,
quanto segue:
" (…) Come
da sue prime dichiarazioni, in particolare quella nello scritto del 28 gennaio
2025, si legge che il mandato di vendita del rustico in questione è stato
disdetto con la cessazione del suo rapporto di lavoro presso la __________.
Anche se volessimo considerare che il
mandato di vendita sia terminato il 24 gennaio 2023 (cfr. e-mail del 24 gennaio
2023 della consulente immobiliare sig.ra __________), ciò non cambia nulla
rispetto a quanto già ribadito nelle nostre precedenti decisioni e per quanto
sarà spiegato qui di seguito.
La __________, nel suo scritto del 10
febbraio 2025, ha comunicato al punto 3) che il sig. RI 1 si è limitato a
seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta
nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Aggiungendo che, il
cliente, interessato ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere
l’accordo di tutti gli eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita.
Pertanto, il sig. RI 1 ha seguito la parte
conclusiva di questa vendita, ottenendo la summenzionata provvigione, in data
27 dicembre 2023, inerente un mandato del 31 agosto 2022, relativo alla sua
attività lavorativa presso la __________, la quale si è conclusa il 31 dicembre
2022.
Considerato che dal 1° aprile 2023 il sig. RI
1 era legato ad un contratto di lavoro a tempo pieno, con incarico di
consulente immobiliare presso la __________, anche se il suo ex datore di
lavoro gli ha dato il permesso di concludere questa vendita, la provvigione di
CHF 11'200.- non può essere considerata nel calcolo del guadagno assicurato, in
quanto un contratto a tempi pieno egli lo aveva già ed è con i guadagni
relativi a questo contratto al 100% che è stato definito il suo guadagno
assicurato. Ciò che si guadagna oltre al contratto di lavoro a tempo pieno è da
considerarsi, a tutti gli effetti, un guadagno accessorio, come questa
provvigione.
Altresì rilevante è che questa provvigione
è legata ad un mandato e contratto di lavoro terminati il 31 dicembre 2022 e
come già ribadito nell’atto di risposta di opposizione, i mesi per valutare
il calcolo del guadagno assicurato del sig. RI 1, sono relativi al lasso di
tempo dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 e la media migliore tra i 6
e i 12 mesi ne definisce appunto il suo guadagno assicurato.
Nel caso in esame è stata preso in
considerazione la media migliore per il sig. RI 1, relativa agli ultimi 12 mesi
di attività prima dell’annuncio in disoccupazione ed ammontante a CHF 3'436.-
come da tabella di calcolo allegata.
Facendo unicamente un’ipotesi, se si
potesse prendere in considerazione questa provvigione, essendo questa
provvigione legata all’anno 2022, non rientrerebbe comunque nei mesi di calcolo
del suo guadagno assicurato (1° dicembre 2023 al 30 novembre 024) e neppure se
si considerasse il mandato di vendita concluso il 24 gennaio 2023.” (cfr. doc.
III)
1.4. Il 17 aprile 2025 il TCA ha
trasmesso al ricorrente la risposta di causa della Cassa per osservazioni ed
assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Tale termine è scaduto infruttuosamente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa ha correttamente stabilito in fr. 3’436.- il
guadagno assicurato del ricorrente, o meno.
Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato
guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione
sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o
più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non
siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del
guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se
non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di
calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della
delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per
il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al
salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il
termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI e STF
8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 in DLA 2018 pag. 93 seg.).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il
salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il Consiglio federale ha pure
stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono
computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI
stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui
l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA)
o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.2. Per costante giurisprudenza,
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF
128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la
questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era
più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò ha comportato il diniego
della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. anche STF
8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93;
8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013 consid. 3.5.
Con la STF 8C_246/2021 del 2
luglio 2021, l’Alta Corte ha respinto il ricorso presentato da un assicurato
contro la STCA 38.2020.61 del 1° marzo 2021, mediante la quale questa Corte
aveva confermato l’operato della Cassa riguardo alla determinazione del
guadagno assicurato, per la quale, a mente di quell’assicurato, avrebbero
invece dovute essere prese in considerazione una serie di provvigioni
corrispostegli per prestazioni ch’egli pretendeva di avere svolto nei mesi precedenti
all’iscrizione in disoccupazione, il cui corrispettivo avrebbe, quindi, dovuto
essere compreso nel calcolo volto a stabilire il guadagno assicurato.
Chiamato a pronunciarsi, il
Tribunale federale ha innanzitutto confermato che:
"
4.1. È considerato guadagno assicurato secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI il salario determinante nel senso
della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo
nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro; ciò
significa che il guadagno assicurato si lega alla definizione di salario
determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS (DTF 133 V 530 consid.
3.2 e 4.1.2). Non si tratta di stabilire se vi sia un qualsiasi salario, bensì
sapere se tale retribuzione sia un salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2016, n. 364). Risolutivo per stabilire il guadagno assicurato sono le
percezioni effettive di salario e non i salari convenuti contrattualmente (DTF 139 V 50 consid.
2.1; 131 V 447 consid.
3.2.3). Provvigioni che sono dovute per il lavoro svolto nel rispettivo periodo
di calcolo sono incluse nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e
pertanto devono essere considerate nel calcolo del guadagno assicurato. Al salario
vanno aggiunte le erogazioni regolari convenute contrattualmente e percepite
effettivamente come la tredicesima mensilità, premi di fedeltà, indennità di
trasferta e di rincaro, gratifiche senza riguardo alla loro esigibilità in
giustizia nonché le indennità di inconvenienza previste per legge (NUSSBAUMER,
n. 365; sentenza 8C_61/2020 del 17 aprile 2020 consid. 4.1). Al riguardo non ci
si fonda sugli eventuali accordi nel contratto di lavoro, bensì in primo luogo
all'importo pagato concretamente. La deroga a questo principio in un singolo
caso è giustificata solo quando si può praticamente escludere l'abuso di un
eventuale accordo sul versamento di un salario fittizio che poi di fatto non è
saldato (DTF 128 V 189 consid.
3a/aa; sentenze 8C_61/2020 del 17 aprile 2020 consid. 4.3 e 8C_472/2019 del 20
novembre 2019 consid. 4.2 con riferimenti)”
e che:
"
4.2. In materia di provvigioni si applica il principio
secondo cui l'importo effettivamente percepito è computato nel momento in cui
il lavoro è stato svolto e non quando il denaro è stato versato (DTF 122 V 367 consid.
5b; sentenze 8C_89/2019 del 19 giugno 2019 consid. 6.4 e 8C_358/2007 del 26
maggio 2008 con riferimenti; NUSSBAUMER, n. 365). Nella misura in cui il
ricorrente solleva una violazione dell'art. 23 LADI il
ricorso è volto all'insuccesso. Determinante è solo il momento in cui il lavoro
è stato svolto.”
L’Alta Corte ha, quindi, respinto
il ricorso presentato contro la pronuncia del TCA come segue:
"
4.3. Per prassi invalsa il giudice delle assicurazioni deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2). In queste condizioni gli accertamenti
della Corte cantonale non si possono considerare manifestamente errati.
Infatti, dai certificati di salario del ricorrente da ottobre 2017 a settembre
2019 risulta, ed è incontestato dalle parti, che egli ha ricevuto, oltre al
salario e alla tredicesima, i seguenti importi lordi, soggetti a contributi
AVS, le cui causali sono state ulteriormente precisate nella lettera del datore
di lavoro del 5 novembre 2019. Nel febbraio 2018 il ricorrente ha ricevuto fr.
2000.- di bonus, nel dicembre 2018 fr. 3182.05 di provvigioni relative al 2017
e maturate nel 2017 e fr. 1600.- di bonus per giubileo aziendale relativo al
50° del gruppo di competenza del 2018, nel gennaio 2019 fr. 55'600.- di
provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018, nel mese di settembre 2019
fr. 104'214.25 di provvigioni (composte di fr. 7943.40 di provvigioni relative al
2018 e maturate nel 2018; fr. 88'537.80 di provvigioni relative al 2018 e
maturate nel 2019 e fr. 7733.05 di provvigioni relative al 2019 e maturate nel
2019). La Cassa, il cui operato è stato confermato dalla Corte cantonale, nel
proprio calcolo ha tenuto conto pro rata temporis del bonus per il giubileo di
fr. 1600.- e delle provvigioni di fr. 7943.-, di fr. 88'537.80 e di 7733.05 in
base al momento in cui il lavoro è stato svolto. La dichiarazione scritta del
22 luglio 2020 di C.________ e la relativa tabella non permettono di concludere
per un accertamento insostenibile da parte della Corte cantonale. Procedendo in
maniera non arbitraria a un apprezzamento anticipato delle prove il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non ha leso il diritto di essere sentito del
ricorrente (DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Anche sotto questo profilo il ricorso è
infondato.”
2.3. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi
LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), nella versione in
vigore da luglio 2025, ai punti C1 e, in particolare, C2 ha stabilito quanto
segue:
" (…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai
sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto
contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente
riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per
stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il
guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile
calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere
dimostrata alla B144 segg.”
Al p.to C2 della Prassi LADI ID
viene anche precisato che il salario di base comprende, tra gli altri, le
provvigioni ed i bonus, e che:
"
(…) il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui
il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza): il momento in cui il
pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (p. es. 13a mensilità,
provvigioni, bonus). (…)”
Sulla portata
delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid.
4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF
9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF
138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.4. Nell’evenienza
concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente - cittadino
svizzero nato nel 1968 (cfr. doc. 1 e 2) - è stato dapprima attivo come “commesso
viaggiatore (…) nel campo immobiliario” presso __________, dal 1° aprile al
31 dicembre 2022. Dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, egli ha, invece,
operato alle dipendenze di __________, in qualità di consulente immobiliare con
un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 3 e 13).
Nell’attestato del datore
di lavoro, la __________ ha indicato che RI 1 vi era attivo con la funzione consulente
settore immobiliare (cfr. doc. 15).
Tale rapporto lavorativo
è giunto a termine il 31 dicembre 2022, e meglio come risulta dalla disdetta
del contratto in atti, rassegnata dalla Sagl il 25 novembre precedente, per
motivi da ricondurre alla “forte riduzione del lavoro nel settore della
compra-vendita immobiliare e riorganizzazione interna” (cfr. doc. 14 e 15).
Il ricorrente ha, invece,
indicato che la disdetta è stata intimata da parte dell’ex datrice di lavoro
poiché egli non aveva “raggiunto degli obbiettivi di vendita” (cfr. doc.
3).
Dal contratto di lavoro
sottoscritto tra __________ (nella persona di __________, agente generale, __________)
e RI 1 in data 7 febbraio 2023 risulta che il ricorrente, a decorrere dal 1°
aprile 2023, è stato operativo quale consulente immobiliare, a tempo pieno e
che il reddito era costituito da provvigioni, superprovvigione, bonus, spese,
indennità giornaliere e ulteriori provvigioni (cfr. doc. 17).
Dalle “disposizioni
aggiuntive al contratto di lavoro per consulenti immobiliari” __________
emerge, inoltre, che il reddito garantito nel primo anno contrattuale, quindi
dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 era pari a fr. 60'000.-, cui si
aggiungevano spese generali di vendita di fr. 400.-, spese di mobilità di fr.
400.-, indennità giornaliere per vacanze di fr. 140.-, indennità giornaliera in
caso di malattia, infortunio, ecc. di fr. 140.- (cfr. all. a doc. 17).
Il rapporto di lavoro che
legava il ricorrente a __________ è stato disdetto dalla datrice di lavoro il
23 settembre 2024 per il 30 novembre 2024 (cfr. doc. 18 e 20).
Dall’ “attestato del
datore di lavoro” risulta che il ricorrente, tra il 1° aprile 2023 ed il 30
novembre 2024 ha percepito salari per complessivi fr. 74'615.20 (cfr. doc. 19).
In particolare, dai
conteggi di salario __________ in atti emerge che:
-
per i mesi di aprile, maggio, giugno,
settembre, ottobre e dicembre 2023, al ricorrente è stato riconosciuto un
salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto l’importo netto di fr. 3'376.40, cui
si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr.
22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 4'198.40 (cfr. doc.
21);
-
per il mese di luglio 2023 al
ricorrente è stato riconosciuto il salario loro di fr. 4'143.40 e corrisposto
l’importo netto di fr. 3'344.-, cui si sono aggiunti fr. 36.- di spese, fr.
400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di
telecomunicazione, per un totale di fr. 4'200.60 (cfr. doc. 21);
-
per il mese di agosto 2023 al
ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo fr. 4'178.- e corrisposto
l’importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese
mobilità, fr. 400.- di SGV e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e ne sono
stati dedotti fr. 75.- per “indennità/trattenute”, per un totale di fr. 4'123.40
(cfr. doc. 21);
-
per il mese di novembre 2023 al
ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto
l’importo netto di fr. 3'376.40.-, cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese
mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e ne
sono stati dedotti fr. 47.50 per “marketing calendari 2024”, per un totale di
fr. 4'150.90 (cfr. doc. 21);
-
per i mesi di gennaio e febbraio 2024,
al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'178.- e corrisposto
l’importo netto di fr. 3'376.40, cui si sono aggiunti fr. 400 di spese di
mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di telecomunicazione
(cfr. doc. 22 ed all);
-
per il mese di marzo 2024 al ricorrente
è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'267.80 e corrisposto l’importo
netto di fr. 2'524.45 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr.
400.- di __________, fr. 22.- di spese di telecomunicazione e fr. 910.20 di
spese, per un totale di fr. 4'256.65 (cfr. doc. 22);
-
per i mesi di aprile, maggio, giugno e
luglio 2024 al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'178.-
e corrisposto l’importo netto di fr. 2’440.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di
spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr. 22.- di spese di
telecomunicazione, per un totale di fr. 3'262.40 (cfr. doc. 22);
-
per il mese di agosto 2024 al
ricorrente, oltre al salario, sono stati versati gli assegni per la figlia __________
di fr. 200.- al mese per il periodo da aprile 2023 a luglio 2024. Gli è quindi stato
riconosciuto un salario lordo di fr. 6'579.- (pari a fr. 3'178.- dedotti gli
assegni per figli di fr. 200.-/mese) e corrisposto l’importo netto di fr. 5'840.40
cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________ e fr.
22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 6'662.40 (cfr. doc. 22);
-
per i mesi di settembre e novembre 2024
al ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'378.- (comprensivo
di fr. 200.- a valere quale assegno per figli) e corrisposto l’importo netto di
fr. 2'640.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________
e fr. 22.- di spese di telecomunicazione, per un totale di fr. 3'462.40 (cfr.
doc. 22);
-
per il mese di ottobre 2024 al
ricorrente è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 3'378.- (comprensivo di
fr. 200.- a valere quale assegno per figli) e corrisposto l’importo netto di
fr. 2’640.40 cui si sono aggiunti fr. 400.- di spese mobilità, fr. 400.- di __________
e fr. 22.- di spese di telecomunicazione e dal quale è stato detratto
l’ammontare di fr. 150.- quale “quota sociale __________ 2024” per un totale di
fr. 3'312.40 (cfr. doc. 22).
Il 1° dicembre 2024, il
ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito:
URC) di __________ rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a
decorrere dalla medesima data (cfr. doc. 1).
Contestualmente ha
compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” precisando
di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1).
Il 23 dicembre 2024, la
Cassa ha comunicato all’assicurato i termini del suo diritto alle indennità di
disoccupazione, compreso l’ammontare del guadagno assicurato di fr. 3'436.- e
l’indennità giornaliera di fr. 126.65 (cfr. doc. 25).
In particolare, dalla
tabella “panoramica calcolo guadagno assicurato”, risulta che il GA del
ricorrente, calcolato sulla base degli ultimi dodici mesi, è più favorevole al
medesimo (fr. 3'435.50 arrotondati a fr. 3'436.-) rispetto a quello computato
sugli ultimi sei mesi (fr. 3'178.-; cfr. doc. 25°).
Con scritto del 30
dicembre 2024, a proposito della comunicazione della Cassa del 23 dicembre
precedente, il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di “considerare”,
nel calcolo volto a stabilire il suo GA, “anche la vendita di CHF 11'200.-
del 31 dicembre 2023 (…) per i seguenti motivi:
-
la vendita è avvenuta il 22 dicembre 2023 con
la firma dell’atto notarile presso il notaio (…);
-
il conteggio della provvigione è del 31
dicembre 2023 e il suo accredito è avvenuto il 31 gennaio 2024” (cfr. doc. 27).
Mentre il ricorrente si
trovava alle dipendenze di __________, e più precisamente il 31 dicembre 2023,
la __________ ha, infatti, redatto il documento “provvigione per la
compra-vendita del rustico di __________”, dal quale emerge che a __________
veniva riconosciuta una provvigione di fr. 11'200.- lordi, pari a fr 10'308.70
netti, che sarebbe stata poi accreditata sul conto del ricorrente il 31 gennaio
2024, in relazione a tale operazione immobiliare (cfr. doc. 24a e 27).
In atti, al riguardo di tale
intermediazione immobiliare, figura la seguente d
-
, nella quale viene espresso
l’interesse “a visionare il rustico (…) per un’ev. trattativa di compera”,
poi inoltrata il giorno seguente a RI 1 da
parte di __________, attiva presso __________ (cfr.
doc. 24 b), a sua volta rappresentata, secondo
la tesi ricorsuale, dalla __________ (cfr. supra consid. 1.2.);
-
mail di
data 16 dicembre 2024 da parte della Cassa alla __________, volta a sapere “in
quale periodo (…) è stata trattata la vendita del rustico che ha portato al
pagamento della provvigione” suindicata, con l seguente riscontro da parte
di __________: “il mandato di vendita del rustico di __________ è stato
firmato il 31.08.2022 e la firma dell’atto di compravendita è stata fatta il
23.12.2023” (cfr. doc. 24).
-
accredito di fr. 10'308.70 sul suo
conto __________ del ricorrente di data 31 gennaio 2024 (cfr. all. a doc. 27).
Con decisione
erroneamente datata 17 settembre 2019 ed in realtà emessa l’8 gennaio 2025, la
Cassa ha confermato il guadagno assicurato già comunicato a RI 1 a dicembre
2024 in fr. 3436.- (cfr. doc. 32).
Il 9 gennaio 2025,
l’assicurato si è opposto al provvedimento reso nei suoi confronti rilevando
che “il lavoro per la vendita del rustico (…) è stato fornito nel mese di
dicembre 2023”, che la “provvigione di intermediazione è diventata esigibile
con il trapasso della proprietà a registro fondiario avvenuto i 27 dicembre
2023” e che “pur se il fatto è irrilevante, la provvigione è stata
pagata dalla __________ al sottoscritto il 31 gennaio 2024”.
Egli ha, quindi, chiesto
che “la provvigione di CHF 11'200.- riguardante la vendita del rustico di __________
del 22 dicembre 2023” venisse “inclusa nel calcolo del guadagno
assicurato perché il relativo lavoro per cui ho incassato la provvigione è
stato fornito nel corso del mese di dicembre 2023” (cfr. doc. 33).
In data 21 gennaio 2025,
la Cassa ha sottoposto a __________ una serie di quesiti, e meglio:
"
(…)
1)
Dal mandato di vendita (31.8.2022)
all’atto di compravendita (23.12.2023), nonostante il sig. RI 1 non lavorava
più per la ditta __________, sono state svolte comunque delle mansioni da parte
del nostro Assicurato come ad esempio, contattare i futuri clienti del rustico
in questione, portare gli acquirenti a visitarlo fino alla conclusione della
compravendita presso il notaio (…)?
2)
In caso affermativo, è a conoscenza di
quando il sig. RI 1 effettuava queste attività?
3)
Caso contrario, come si è arrivati da
un mandato di vendita (31.08.2022) al contratto di compravendita (23.12.2023)
senza avere contatti con i potenziali acquirenti ed adempiere alle mansioni
legate a questa transazione?” (cfr. doc. 34)
Il 28 gennaio 2025, alla
propria opposizione RI 1 ha aggiunto “un fatto importante avvenuto e più
precisamente l’inoltro della disdetta del mandato di vendita per e-mail da
parte di __________ (rappr. Dalla __________) il 24 gennaio 2023 (…). È
indubbio che questo avvenimento influenza le circostanze della fattispecie”
(cfr. doc. 35).
In allegato a tale
comunicazione, il ricorrente ha inviato all’amministrazione copia di una mai di
data 24 gennaio 2023, trasmessa da __________ di __________ all’esecutore
testamentario che rappresentava la venditrice dell’immobile, avv. __________,
dalla quale risulta che “a causa dell’uscita del signor RI 1, le inoltriamo
la disdetta del mandato di vendita del rustico con effetto immediato. Le chiavi
vengono consegnate al signor RI 1” (cfr. all. a doc. 35).
Il 10 febbraio 2025, la __________
ha risposto ai quesiti postile dalla Cassa come segue:
"
(…)
1)
Con la cessazione del rapporto di
lavoro con il sig. RI 1 (31 dicembre 2022) allo stesso sono stati revocati
tutti i mandati di vendita dei quali si stava occupando ad eccezione di quello
relativo al rustico di __________.
Tale eccezione è stata motivata dalla trattativa in corso
da lui seguita ma protrattasi nel tempo e che abbiamo ritenuto di lasciare a
lui che ci stava lavorando e che confidava in una positiva conclusione.
2)
Non siamo mai stati aggiornati dal sig.
RI 1 in merito al suo operare con le parti interessate a questa compravendita,
questo sino alla comunicazione del 28 novembre 2023 con la quale ci comunicava
il buon esito e la richiesta della sua provvigione.
3)
Il sig. RI 1 si è limitato a seguire la
conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta nel tempo a
causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato ha dovuto
attendere fino a novembre 2023 per ottenere l’accordo di tutti gli eredi,
permettendo così la finalizzazione della vendita.”
(cfr. doc. 36)
Il 26 febbraio 2025, la
Cassa ha trasmesso al ricorrente copia della corrispondenza intercorsa con la __________
al fine di ricevere sue osservazioni (cfr. doc. 37).
Il 28 febbraio 2025, il
ricorrente ha comunicato all’amministrazione quanto segue:
"
(…)
Dopo aver letto
la corrispondenza intercorsa tra la vostra amministrazione e __________, le
inoltro le mie osservazioni:
-
Anche il mandato di vendita del rustico
in oggetto è stato disdetto con la cessazione del mio rapporto di lavoro presso
la __________ (vedi copia e-mail allegata al mio scritto del 28 gennaio 2025);
-
Il 27 febbraio 2023 la sig.ra __________
di __________ (nome dell’agenzia immobiliare la cui autorizzazione ad
esercitare è detenuta dalla __________) mi ha inviato l’e-mail del cliente interessato
a visitare il rustico (…). Il motivo è da ricondurre al fatto che conoscevo
bene l’oggetto e l’avvocato-esecutore testamentario che gestiva la vendita del
bene immobiliare.
-
La trattativa con il cliente specifico
è iniziata l’11 marzo 2023 con la visita quando il contratto di lavoro con la __________
era già stato interrotto, il mandato di vendita disdetto e non lavoravo presso
un altro datore di lavoro.
-
Quanto successo tra la visita al
rustico e la firma dell’atto notarile da parte dell’avvocato-esecutore
testamentario non mi è chiaro da parte mia non c’è stata alcuna attività di
vendita a parte un paio di solleciti all’esecutore testamentario per
velocizzare la vendita, visionare la bozza del contratto di compravendita e
presenziare alla sua firma (queste ultime due attività sono avvenute nel
dicembre del 2023).
-
La __________ è stata regolarmente
informata sullo stato d’avanzamento della procedura di vendita visto il suo
protrarsi (da marzo 2023 a dicembre 2023).” (cfr. all. 6 a doc. I).
Il medesimo giorno, il
nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA con effetto dal
1° marzo seguente, ritenuto che il medesimo aveva reperito un’occupazione
presso __________ dal 1° aprile 2025 (cfr. doc. 39, 43 e 44).
Con decisione su opposizione
del 21 marzo 2025, la Cassa ha, come visto, confermato il proprio precedente
provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
In allegato al proprio
ricorso, RI 1 ha prodotto copia di una mail trasmessa domenica 12 marzo 2023
alle ore 20:56 all’avv. __________, dalla quale risulta che “ieri ho
mostrato il rustico a una famiglia (padre, madre e due figlie) di __________
che si è mostrata molto interessata tanto che ha sottoposto un’offerta di CHF
300'000.-. Il cliente andrà in banca mercoledì e desidera sapere se la sua
offerta viene accettata. Ha chiesto del controllo dell’impianto elettrico
(Rasi) e devo verificare in agenzia se è stato richiesto all’azienda elettrica
di __________ a suo tempo” (cfr. all. 4 a doc. I).
2.5. Chiamato a pronunciarsi in
merito, il TCA ricorda innanzitutto che:
-
il salario da prendere in considerazione deve comprendere in
particolare anche le provvigioni di vendita/locazione;
-
che è determinante, in genere, il salario convenuto
contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente
riscosso;
-
e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione
in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il
momento in cui il pagamento è effettuato è irrilevante (per esempio 13a
mensilità, provvigioni, bonus, …; cfr. supra consid. 2.2.-2.3.).
L’Alta Corte, in una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti
confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato
in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante
Fatti
il periodo di calcolo.
Il
Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza
8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:
" (…)
5.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief
à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le
principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette
jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce
grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique
aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la
règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où
l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment
de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246
consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre
2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)”
L’Alta Corte ha ribadito
questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi
su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del
guadagno assicurato.
Con
sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11,
pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art.
23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di
calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli
assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti
connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del
guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello
convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il
lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel
salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in
considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si
basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali
accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva
stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni
versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in
restituzione.
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa.
Ricordato che il momento in
cui è stata versata la provvigione è del tutto irrilevante (cfr. la STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021, consid. 4.2. citata al consid. 2.2. e la Prassi
LADI ID punto C2 riprodotto al consid. 2.3.), in
concreto dagli atti emerge che - al di là della disdetta o meno del mandato che
lo legava a __________ ed alla __________, in concreto in ogni caso avvenuto al
più tardi nel gennaio 2023 - il ricorrente ha comunque fornito la propria
prestazione di consulente immobiliare e come tale preso contatto con i futuri
acquirenti del rustico di __________ tra fine febbraio e inizio marzo 2023.
L’assicurato ha quindi
mostrato loro l’immobile in data 11 marzo 2023 ed i futuri acquirenti hanno, in
quell’occasione, pure sottoposto ai venditori, e per essi all’esecutore
testamentario per il tramite di RI 1, un’offerta quantificata in fr. 300'000.-
per l’acquisto del rustico (cfr. supra consid. 2.4.).
Quanto avvenuto
successivamente, quindi nel lasso temporale che va dalla visita e dalla
sottoposizione dell’offerta d’acquisto per il rustico, alla sottoscrizione del
rogito non ha visto il ricorrente attivo, né fornitore di prestazioni, se non
nella mera formalizzazione finale della vendita immobiliare.
Ed è lo stesso RI 1 a
indicarlo, ove fa valere che “Quanto successo tra la visita al rustico e la
firma dell’atto notarile da parte dell’avvocato-esecutore testamentario non mi
è chiaro da parte mia non c’è stata alcuna attività di vendita a parte un paio
di solleciti all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita, visionare
la bozza del contratto di compravendita e presenziare alla sua firma (queste
ultime due attività sono avvenute nel dicembre del 2023)” (cfr. supra
consid. 2.4.).
“L’attività
preponderante svolta durante l’attività presso la __________” (e quindi da
aprile 2023 in poi), precisa infatti il ricorrente, consta unicamente di “due
solleciti all’esecutore testamentario per velocizzare la vendita” e, per il
resto “è stata l’analisi della bozza del contratto di compravendita e la
presenza alla firma dell’atto notarile presso il notaio” (cfr. supra
consid. 1.2.).
Il 28 novembre 2023, del
resto, RI 1 già aveva informato la __________ in merito al “buon
esito” ed alla “richiesta della provvigione” (cfr. supra consid. 1.2.).
Ed anche __________ ha confermato che successivamente alla visita dell’immobile ed alla
sottoposizione dell’offerta ai venditori nel marzo 2023, “RI 1 si è limitato
a seguire la conclusione della trattativa già avviata, la quale si è protratta
nel tempo a causa della natura ereditaria della proprietà. Il cliente interessato
ha dovuto attendere fino a novembre 2023 per ottenere l’accordo di tutti gli
eredi, permettendo così la finalizzazione della vendita” (cfr. supra
consid. 2.4.)
Decisivo, quindi, è che in
concreto la parte preponderante della prestazione lavorativa fornita dal
ricorrente per la vendita del rustico di __________, si è svolta prima di
dicembre 2023, allorquando è semplicemente stata finalizzata mediante rogito la
trattativa di compravendita in corso da mesi, prolungatasi unicamente in
ragione della natura ereditaria dell’immobile e della necessità di ottenere il
consenso di tutti i componenti della parte venditrice.
Nel
calcolo del quantum del guadagno assicurato, quindi, a ragione la Cassa non ha
computato la provvigione ricevuta da RI 1 a gennaio 2024.
Dal
profilo della determinazione del guadagno assicurato, l’operato
dell’amministrazione, che ha tenuto conto dell’importo maggiormente favorevole
all’assicurato, calcolandolo sui dodici mesi precedenti l’iscrizione in
disoccupazione anziché sui sei (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI),
non presta fianco a critiche.
2.6. Al
proposito di quanto rilevato dalla Cassa che, nella propria decisione su
Considerandi
opposizione, ha ritenuto che “il sig. RI 1 ha lavorato a tempo pieno come
consulente immobiliare, dal 1° aprile 2023 al 30 novembre 2024, presso la __________”,
ragion per cui “in ogni caso, non si potrebbe considerare questa provvigione
nel guadagno assicurato, poiché la si deve considerare come guadagno accessorio
(art. 23 cpv. 3 LADI) in quanto presso quest’ultimo datore di lavoro svolgeva
già un’attività al 100% (42.5 ore settimanali)” (cfr. supra consid. 1.1.),
questa Corte rileva che anche sotto questo profilo l’operato della Cassa deve
essere condiviso.
Innanzitutto,
il TCA rileva che con guadagno accessorio ai sensi dell’art. 24
cpv. 3 2a frase LADI si intende ogni guadagno che un assicurato trae
da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da
un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa
indipendente.
La nozione di accessorio riferita al
guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che deriva da un’attività
principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra nel calcolo
delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve restare in un
rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività principale. Se il
guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il guadagno principale,
l’attività non è più accessoria, così come il relativo guadagno. È l’aumento
considerevole del guadagno accessorio che deve essere considerato quale
guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo dell’indennità di
disoccupazione.
Va considerato guadagno accessorio,
in particolare, quello conseguito tramite un’attività che viene esercitata in
aggiunta a un’occupazione a tempo pieno (cfr. STF 8C_380/2023 del 1 giugno
2024, pubblicata in SVR 12/2024 ALV Nr. 29 pag. 101 e segg;
STF
8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_75/2015 del
14.
gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 4;
DTF 123 V 230 consid. 3c).
In proposito cfr. pure STCA
38.2022.49
del 26 settembre 2022; STCA 38.2015.21 del 14 settembre 2016.
La Prassi LADI sull’indennità di
disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO,
nella versione in vigore da luglio 2025, al punto C8, relativo al guadagno
accessorio, prevede quanto segue:
" (…) Il
guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale un guadagno che un
assicurato trae da un’attività esercitata oltre un’occupazione a tempo pieno o
da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa
indipendente. Un’occupazione a tempo pieno corrisponde alla durata normale di
lavoro dell’azienda. Se prima della disoccupazione la persona assicurata aveva
più rapporti di lavoro, è determinante la durata normale di lavoro dell’azienda
in cui viene esercitata l’attività principale. È considerata attività principale
l’attività con il tasso di occupazione più alto. Questo vale anche se il
guadagno tratto dall’attività accessoria è superiore (DTF 125 V 475). Solo se
il tasso di occupazione è lo stesso, si considera attività principale il
rapporto di lavoro con il guadagno maggiore. Se una persona assicurata trae un
guadagno accessorio da più occupazioni, questa parte di guadagno non assicurata
secondo l’art. 23 cpv. 3 LADI va esclusa dal calcolo del guadagno assicurato.
Il guadagno tratto dall’attività principale viene preso in considerazione
integralmente. Dell’attività accessoria si tiene invece conto solo nella misura
necessaria per il calcolo del guadagno per un tasso di occupazione del 100 %
(DTF 126 V 207).
ð Giurisprudenza DTFA C 252/06 del 26.9.2006
(L’attività di ausiliaria di ristorante svolta da una maestra di scuola
dell’infanzia in formazione non viene considerata fonte di guadagno accessorio
a condizione che l’interessata non svolga un’ulteriore attività dipendente nel
tempo normale di lavoro che possa essere ritenuta fonte principale di reddito.
Se, al termine della formazione, la persona interessata continua a svolgere
l’attività di ausiliaria di ristorante, quest’ultima deve essere considerata
fonte di guadagno intermedio).”.
Sulla portata delle direttive
amministrative cfr. supra consid. 2.3.
In
concreto, se anche per mera ipotesi di lavoro si volesse considerare che
l’attività di intermediazione fondamentale, svolta da RI 1 per la vendita
dell’immobile che ha portato al versamento della provvigione di gennaio 2024,
si sia concentrata in due solleciti all’esecutore testamentario ed al
presenziare alla firma del rogito di compravendita di dicembre 2023 (e non
nella visita del rustico e nella sottoposizione dell’offerta per l’acquisto),
vi è che, a quel momento, egli si trovava a tempo pieno alle dipendenze di __________,
e meglio come risulta dal contratto di lavoro in atti (cfr. supra consid.
2.4.).
Peraltro,
quanto preteso dal ricorrente circa lo svolgimento delle prestazioni volte alla
vendita del rustico nel “tempo normale di lavoro (…) con il consenso del
datore di lavoro, che dal 1° aprile 2023 fino al 30 novembre 2024 è stata la __________,
mentre prestavo lavoro presso di essa” (cfr. supra consid. 1.2.), non trova
alcun riscontro in atti e rimane, dunque, una mera allegazione di parte che non
ne soccorrono la posizione.
Quanto
corrisposto a RI 1 per le prestazioni di dicembre 2023 a titolo di provvigione,
quindi, dovrebbe in ogni caso essere tutt’al più considerato a titolo di
guadagno accessorio, che come tale non è assicurato ai sensi dell’art. 23 cpv.
3.
LADI.
2.7
Alla
luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 21 marzo 2025
deve essere confermata.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024
consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023
consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto”.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti