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Decisione

38.2025.22

Correttamente negato diritto a indennità di disoccupazione poiché il ricorrente ricopriva la carica di socio e gerente ed aveva, quindi, posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Non necessario dimostrare abuso né vagliare poteri decisionali effettivi. No violaz. doveri di informazione

1 settembre 2025Italiano81 min

I.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.22

CL/DC/gm

Lugano

1° settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10

marzo 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 10 marzo 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la precedente decisione del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 54-60) con

cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 7

novembre 2024, ritenendo che il medesimo occupava una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, con sede a __________.

L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che l’interessato era e

permaneva socio e gerente dalla Sagl in questione, in seno alla quale, dal 1°

gennaio 2022 al 31 ottobre 2024, era anche stato operativo in qualità di

direttore.

In

particolare, l’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione

come segue:

"

(…)

3. (…) Nel caso

concreto dall’estratto del registro di commercio (www.zefix.ch) emerge

come il signor dr. RI 1 dal 4 marzo 2020 risulta quale detentore di tutte le

quote sociali della __________, di cui, ancora oggi, risulta essere socio e

gerente con firma individuale. Si osserva che per il periodo precedente

l’intero capitale sociale della __________ era detenuto dalla __________, di

cui l’insorgente risulta essere il presidente del CdA. (…) quale socio e

gerente con diritto di firma individuale della __________ gode (…) ex lege di

un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la

Cassa non è tenuta a procedere ad ulteriori verifiche.

In queste circostanze

spetta dunque all’opponente l’onere della prova che egli non ricopre una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 123 V 234 e

8C_729/2014 del 18.11.2014). Al riguardo si rileva come egli si sia limitato a

fornire un contratto preliminare di compravendita delle quote societaria a tal

signor __________ residente in Italia. In merito a tale documento la Cassa

evidenzia che lo stesso è unicamente un contratto “preliminare” soggetto a

condizioni che lo stesso opponente non ha minimamente comprovato essersi

adempiute. Pertanto la Cassa non può considerare tale accordo come prova della

cessione delle quote societarie che è in ogni caso subordinata all’approvazione

dell’assemblea dei soci ed è efficace soltanto dal momento in cui tale

approvazione è accordata (artt. 786 cpv. 1 e 787 cpv. 1 CO), considerazione

anche questo che non risulta comprovata nella fattispecie.

Infine, si rileva che

le sentenze citate non soccorrono la tesi dell’insorgente, in quanto da una

parte confermano quanto sostenuto dalla Cassa con la propria decisione e

dall’altra si riferiscono a fattispecie differenti da quella qui in esame.

4. (…) a mente

dell’opponente, la Cassa avrebbe violato il principio della buona fede di cui

all’art. 5 cpv. 3 Cost. poiché non lo avrebbe informato sull’incompatibilità

tra la sua posizione e l’accesso alle prestazioni.

In merito a tale

censura, la Cassa rammenta che spetta all’assicurato l’obbligo di informarsi

con la dovuta diligenza presso le Casse disoccupazione sulle condizioni per il

versamento delle prestazioni richieste, procurandosi e leggendo attentamente i

relativi opuscoli informativi e/o consultando i siti web dedicati alla materia

da Confederazione e Cantone (es. portale PMI della SECO / consigli pratici

relativamente alla costituzione d’impresa o al management del personale,

rispettivamente, il sito lavoro.swiss, il sito dell’Istituto delle

assicurazioni sociali) o addirittura contattando la Cassa. In caso di violazione

di tale obbligo, il datore di lavoro sopporta gli svantaggi connessi al suo

agire (cfr. tra le altre: STCA dell’11 maggio 2022, inc. n. 38.2022.14, consid

2.12. e relativi rinvii).

Inoltre, va

evidenziato che nel formulario “domanda d’indennità di disoccupazione” viene

chiesto se l’assicurato (o il coniuge/partner registrato) partecipa

finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore o fa parte di un organo

decisionale supremo dell’azienda (ad es. azionista, membro del CdA di una SA o

socio, gerente di una Sagl, ecc.) rispettivamente partecipa finanziariamente a

un’altra azienda o fa parte di un organo decisione supremo e, nel caso

concreto, l’opponente ha risposto affermativamente ad entrambe le domande

(domanda nr. 28 alla domanda ID del 22.11.2024).

Contrariamente a

quanto sostenuto dall’insorgente egli era non solo informato ma ben consapevole

che qualora avesse determinato o influenzato le decisioni della società non

avrebbe avuto diritto alle ID.

Ne segue che

l’argomentazione sollevata dal signor dr. RI 1 è priva di fondamento e non

merita tutela.

(…)

6. In merito alla

richiesta di restituzione dei contributi AD versati alla Cassa per il periodo

da ottobre 2013 a ottobre 2024, si osserva quanto segue:

6.1. Per quel che

concerne il pagamento dei contributi dell’assicurazione contro la

disoccupazione (AD), la Cassa evidenzia che la LADI ne prevede espressamente

l’obbligo al suo art. 2 cpv. 1 sia per i salariati che per i loro datori di

lavoro.

Conformemente all’art.

2 cpv. 1 lett. a LADI; sono tenuti a pagare i contributi AD tutti i salariati

che esercitando un’attività dipendente percepiscono un salario determinante

(art. 5 cpv. 2 LAVS) e che sono assicurati obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1

lett. b LAVS). Nell’AD la qualità di salariato si basa sullo statuto di

dipendente stabilito secondo la LAVS che ha forza vincolante (cfr. Prassi LADI

ID A2-A4; DTF 119 V 156).

Nel caso concreto,

presso la Cassa __________ l’opponente risulta essere notificato dalla società __________

quale suo salariato per il periodo da ottobre 2013 ad agosto 2018, dato che

successivamente risulta essere affiliato presso la Cassa di compensazione del

Cantone __________ (n. 23) avendo trasferito la sua sede a __________, è

affiliato unicamente presso la Cassa __________ (n. 23).

In quanto salariato,

ai sensi del citato art. 2 cpv. 1 LADI – e in assenza di un motivo di esonero

(art. 2 cpv. 2 LAD) – l’assicurato è tenuto al pagamento dei contributi all’AD.

Ciò indipendentemente dalla questione a sapere se avente o no diritto alle indennità

di disoccupazione, come già ha avuto modo di precisare il Tribunale federale

(cfr. DTF 105 V 46 consid. 3; Kupfer Bucher, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, IV ed. Zurigo,

2013, pag. 9; DTFA C 160/04 del 29.12.2004; la restituzione dei contributi AD

sulle indennità dovute al fatto di appartenere ad un consiglio di

amministrazione è stata rifiutata).

A titolo abbondanziale

la Cassa osserva che per gli anni da ottobre 2013 ad agosto 2018 sarebbe in

ogni caso intervenuta la perenzione di cui all’art. 16 cpv. 3 LAVS, applicabile

per analogia giusta l’art. 6 LADI.

Mentre per il periodo

successivo, qualora l’opponente intenda mantenere la richiesta di rimborso dei

contributi AD versati, la stessa va semmai formalizzata alla competente Cassa

di compensazione del Cantone __________ (n. 23), dove risultano affiliate le

società __________ e __________.

Alla luce di quanto

precede, i contributi all’AD sono dovuti e una restituzione è pertanto esclusa.

Si rammenta infine

che, qualora un assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro dovesse lasciare definitivamente l’azienda o cessare di occupare tale

posizione (sempreché sia dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano

sussistere alcun dubbio), e se le altre condizioni sono adempiute, avrà diritto

alle ID (cfr. Prassi LADI ID B14).

6.2. Per quel che

concerne la richiesta di risarcimento danni, la Cassa evidenzia che la stessa è

regolata dall’art. 78 LPGA applicabile su rinvio dell’art. 85h cpv. 1 LADI. In

virtù di tale disposizione, gli enti di diritto pubblico, gli organismi

fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti

dell’attività degli organi di esecuzione delle assicurazioni sociali, per i

danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi

d’esecuzione e dei loro funzionari (cpv. 1).

Giusta i combinati

articoli 78 cpv. 2 LPGA e 85h cpv. 1 LADI competente a statuire mediante

decisione su pretese di risarcimento di assicurati e terzi, è l’autorità

cantonale di riferimento: nel caso specifico la Cassa CO 1. Ai sensi dell’art.

78 cpv. 4 LPGA, sono applicabili per analogia gli art. 3-9, 11, 12, 20 cpv. 1 e

23 LResp.

Si tratta di una

responsabilità di natura sussidiaria: in altre parole, la responsabilità giusta

l’art. 78 LPGA interviene solo se la pretesa vantata non può essere ottenuta

procedendo, in via ordinaria, a livello amministrativo e giudiziario, poiché

diversamente la domanda si rivelerebbe prematura (DTF 133 V 14 consid. 5;

KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., ad art. 78 LPGA nota 3).

Nel caso concreto,

l’insorgente ha agito per far valere le proprie ragioni con opposizione del

9/13 gennaio 2024, le vie amministrative e giudiziarie non sono esaurite. Ne

segue che la richiesta formulata a titolo di risarcimento dei danni è prematura

e non può essere accolta, non essendo giuridicamente adempiute le condizioni

dell’art. 78 LPGA.” (cfr. all. A1 a doc. I).

1.2. Contro

la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel

quale ha chiesto - oltre alla messa a carico della Cassa di spese e “compensi

di causa” - in via principale, il riconoscimento del diritto alle

indennità di disoccupazione dal 7 novembre 2024 e, in via subordinata, “che

la causa sia rinviata alla Cassa per una nuova decisione, previo esame del caso

da parte di un funzionario diverso da __________” (cfr. doc. I).

A

sostegno della propria pretesa il ricorrente ha addotto:

"

(…)

Fatti

I.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’IMPARZIALITA’ (ART. 29 COST. E ART. 6

CEDU)

Il primo e più grave profilo di

illegittimità riguarda il fatto che la decisione su opposizione è stata redatta

dalla medesima funzionaria, sig. ra __________, che aveva già firmato la

decisione originaria del 28 novembre 2024. Ciò costituisce una evidente

violazione del principio del giudice imparziale, sancito sia dall’art. 29 cpv.

1 della Costituzione federale che dall’art. 6 della CEDU.

Secondo la costante giurisprudenza de

Tribunale federale (DTF 132 V 93 consid. 6.2.; DTF 126 I 68 consid. 3a; DTF 114

Ia 278 consid. 1a), non compatibile con il principio di imparzialità

procedurale che un funzionario decida su un’opposizione avverso una propria

decisione precedente. Lo stesso principio è ribadito nella dottrina dominante

(v. Gächer, “Kommentar zu BV”, art. 29 n. 42 segg.). La violazione è tanto più

grave in quanto l’opposizione verteva su temi delicatissimi: la perdita di

occupazione, la sussistenza di mezzi di sostentamento e il diritto a

prestazioni sociali vitali.

Considerandi

II.

ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 31 CPV. 3 LETT. C LADI

La Cassa si è basata sull’art 31 cpv.

3.

lett. c LADI per negare il diritto all’indennità, affermando che il

sottoscritto ricopriva una “Posizione analoga a quella di un datore di lavoro”.

Tuttavia, tale posizione è stata interpretata rigidamente e formalisticamente,

in totale spregio del principio dell’esame concreto dei poteri effettivi esercitati,

come richiesto dalla giurisprudenza.

Il Tribunale federale ha stabilito

più volte che l’iscrizione al registro di commercio o il possesso di quote

sociali non sono da soli determinanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 31

cpv. 3 lett. c LADI (DTF 120 V 521; STF 8C_252/2011 del 14.6.2021; DTF

8C_1016/2012 del 19.08.2013, consid. 4.3.).

Nel mio caso specifico:

Le quote della __________ sono state

oggetto di trasferimento fiduciario dal maggio 2022 con atto preliminare a

favore dell’imprenditore __________. La gestione effettiva è stata condotta da

quest’ultimo.

Il sottoscritto ha ricevuto formale

disdetta in data 31.08.2024, cessando ogni attività operativa al 31.10.2024.

Tali elementi sono idonei a

dimostrare la cessazione della posizione influente, come riconosciuto dalla

giurisprudenza (v. DTF 8C_776/2011 del 14.11.2012; DTF 8C_729/2014 del

18.11.2014). La Cassa, ignorando tali circostanze, ha applicato in modo

arbitrario e assolutistico la norma citata.

III.

OMESSO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO ISTRUTTORIOO (ART. 43 LPGA)

La decisione su opposizione non ha

proceduta ad alcuna istruttoria seria e completa, come invece richiesto

dall’art. 43 LPGA. Non si è chiesto alcun documento integrativo, non si è

esaminata la situazione patrimoniale o gestionale della società, non si è

nemmeno considerato che lo stato di passività della __________ e l’assenza di

operatività configuravano una cessazione di fatto della struttura

imprenditoriale.

IV.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE (ART. 5 CPV. 3 COST.)

La Cassa pretende che il sottoscritto

fosse tenuto a sapere che la sua posizione formale fosse ostativa al diritto

alle prestazioni, nonostante avesse agito esclusivamente a titolo fiduciario,

senza percepire alcun reddito e avendo fornito dichiarazioni dettagliate e

circostanziate fin dalla presentazione della domanda. La mancanza di

un’informazione preventiva e corretta configura una violazione dell’art. 5 cpv.

3.

Cost, come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa federale (DTF

119.

V 251 consid. 3)” (cfr. doc. I).

1.3

La

Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato, in

particolare, quanto segue:

"

(…) Nel caso concreto, anche se la signora __________ ha firmato

entrambi i provvedimenti, va rilevato che il “funzionario incaricato”

della decisione del 28 novembre 2024 è la signora Nadia Floyd, mentre il “funzionario

incaricato” della decisione su opposizione del 10 marzo 2025 è la signora __________.

La Cassa evidenzia che al suo interno le opposizioni non sono trattate dagli

stessi funzionari che hanno emanato le decisioni formali.

Conformemente a quanto

prevede la giurisprudenza federale e cantonale (STF 9C_412/2007 del 9.7.2008,

consid. 2; STCA 38.2004.73 del 22.4.2005; STCA 38.2012.42 del 26.7.2012 consid.

2.7.; STCA 38.202.85 del 23.3.2022), vi è dunque stata una separazione

personale e gerarchica tra chi ha trattato la decisione e chi si è occupato

della decisione su opposizione.

L’argomentazione

sollevata dal ricorrente è dunque priva di fondamento giuridico e non merita

tutela.

7.

L’insorgente

ribadisce anche in questa sede che le quote della __________ sarebbero state

“oggetto di trasferimento fiduciario dal maggio 2022 con atto preliminare a

favore dell’imprenditore __________”. La gestione effettiva della società

sarebbe stata condotta da quest’ultimo, mentre il signor dr. RI 1 avrebbe

cessato ogni attività operativa al 31.10.2024. A mente del ricorrente, la Cassa

avrebbe omesso di procedere ad un’istruttoria più completa del ruolo da lui

ricoperto in seno alla società violando quindi l’art. 43 LPGA.

In merito a tale

contestazione, la Cassa si è già compiutamente espressa con la propria

decisione su opposizione, in particolare al consid. 3 a cui si rinvia.

Ci si limita a

sottolineare che il signor dr. RI 1 quale unico socio e gerente con firma

individuale della __________ goda pertanto ex lege di un potere decisionale

determinante ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la Cassa non è tenuta

a procedere ad ulteriori verifiche.

In queste circostanze,

spetta all’insorgente l’onere della prova che egli non ricopre una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 123 V 234 e 8C_729/2014 del

18.11.2014). Al riguardo, si rileva come egli si sia limitato a fornire un

contratto preliminare di compravendita delle quote societarie a tal signor __________

residente in Italia. In merito a tale documento la Cassa evidenzia che lo

stesso è unicamente un contratto “preliminare” soggetto a condizioni che lo

stesso ricorrente non ha minimamente comprovato essersi adempiute. Pertanto la

Cassa non può considerare tale accordo come prova della cessione delle quote

societarie che è in ogni caso subordinata all’approvazione dell’assemblea dei

soci ed è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata (artt.

786.

cpv. 1 e 787 cpv. 1 CO), condizione anche questa che non risulta comprovata

nella fattispecie.

8.

Infine, in merito

all’invocata violazione del principio della buona fede di cui all’art. 5 cpv. 3

Cost., la Cassa richiama integralmente quanto indicato al consid. 4 della

decisione qui impugnata.

Si evidenzia in

particolare che nel formulario che viene consegnato agli assicurati e relativo

alla documentazione da produrre per l’iscrizione all’assicurazione contro la

disoccupazione, quest’ultimi vengono esplicitamente resi attenti che l’avere o

mantenere una posizione analoga a quella di un datore di lavoro può precludere

il diritto alle prestazioni assicurative. Tale formulario è stato consegnato al

ricorrente, che lo ha sottoscritto per ricevuta in data 19 novembre 2024. Si

dirà di più! Le osservazioni formulate dal ricorrente nella domanda di

indennità di disoccupazione del 7 novembre 2024 confermano che le conseguenze

di cui appena detto erano a lui ben note.

Ne segue che la Cassa

non ha violato alcun obbligo di informazione e neppure il principio della buona

fede ex art. 5 cpv. 3 Cost e che l’argomentazione sollevata dal ricorrente è

priva di fondamento giuridico.” (cfr. doc. III).

1.4

Con

replica del 30 maggio 2025, il ricorrente ha fatto valere le seguenti

argomentazioni:

"

(…)

1.

Arbitraria

esclusione dal diritto all’indennità sulla base di presunte qualifiche formali

La Cassa (…) fonda il

rigetto della mia domanda su una pretesa assimilazione alla figura di datore di

lavoro, derivante dalla mia qualifica di socio unico e gerente con firma

individuale della __________. Tale interpretazione è non solo errata, ma

manifestamente contraria alla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale

svizzero.

In particolare, la STF

123.

V 234 stabilisce che la mera posizione formale non basta per escludere il

diritto all’indennità: ciò che conta è l’effettivo potere decisionale

esercitato.

La sentenza

8C_245/2007 del 22.02.2008 ha ribadito che la cessazione di fatto del controllo

aziendale prevale sull’iscrizione al Registro di commercio. La DTF 137 II 182 e

la DTF 143 V 95 confermano la centralità della realtà sostanziale sulla forma.

Nel mio caso:

·

Avevo trasferito la gestione della società al sig. __________;

·

Ero privo di potere decisionale;

·

Ero stato licenziato in tronco, con conseguente impossibilità di

intervenire nella società;

·

Avevo già fornito ampia documentazione già in sede di domanda,

illustrando con atti e relazioni la cessione fiduciaria e l’impossibilità di

esercitare influenza sull’impresa.

Questa documentazione

è stata ignorata o deliberatamente sottovalutata dalla Cassa, che pretende oggi

un onere probatorio ulteriore del tutto irragionevole, violando il principio di

proporzionalità e il rispetto della realtà fattuale. La natura fiduciaria della

cessione è per definizione non pubblica e non modificabile mediante iscrizione

al registro di commercio: ciò non significa che non produca effetti giuridici e

pratici.

Tutto ciò è

inconfutabile che non esercitavo più alcun ruolo assimilabile a quello del

datore di lavoro. la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenze

8C_729/2014

C 32/04 del 23.05.2005, 8C_230/2024) è netta: non è la carica a

determinare l’esclusione, ma l’effettivo esercizio del potere.

Nessun potere =

nessuna esclusione.

2.

Violazione

del principio costituzionale di buona fede e legittimo affidamento

La Cassa ha incassato

per anni i contributi calcolati sul mio reddito, accettando tacitamente la mia

posizione, salvo poi rigettare la richiesta quando ho avuto bisogno di prestazioni.

Questa condotta è gravemente lesiva del principio di buona fede, (…)

riconosciuto dalla DTF 143 V 95; DTF 137 II 182, sentenza TF 8C_65/2024 e che

impone all’amministrazione di comportarsi in modo coerente e corretto.

La buona fede è un

principio bilaterale, non riservato all’amministrazione: anche il contribuente

deve essere tutelato quando si è comportato con trasparenza come nel mio caso.

La DTF 131 V 362, la DTF 123 II 472 e numerose decisioni cantonali (es. TI

[recte: STCA] 38.2013.67) riconoscono che quando l’assicurato ha già fornito

documenti completi, non è ammissibile un aggravio probatorio successivo,

finalizzato a ostacolare l’accesso alla prestazione.

Il comportamento della

Cassa configura una truffa ai danni dell’assicurato, nella misura in cui

percepisce contributi assicurativi sapendo che, secondo la sua logico, il

soggetto non è neanche assicurabile. Si configura un’ipotesi di appropriazione

indebita (art. 138 CP) e abuso di diritto.

Occorre sottolineare

che la realtà sistemica è ben diversa da quella che la Cassa finge di

rappresentare. Esiste un abuso strutturale da parte dell’Istituzione, che

seleziona arbitrariamente chi ha diritto alle prestazioni, punendo chi ha

esercitato ruoli di responsabilità, specialmente se straniero. I lavoratori

stranieri, pur contribuendo pienamente al sistema, sono particolarmente

discriminati nel Canton Ticino, dove il cittadino locale, sovente in

assistenza, beneficiario cronico, è trattato con favore. Il sistema è

sbilanciato, corporativo e socialmente iniquo.

A causa della vostra

ingiustificata inadempienza, mi trova nell’impossibilità di pagare i premi di

cassa malattia, condizione che mina la mia dignità personale, oltre che la mia

salute, essendo affetto da malattia cronica che richiede cure costose e

continue. (…) questa vicenda ha per me assunto il valore di una questione di

principio (…)

3.

Grave

conflitto di interessi e violazione del diritto ad un procedimento imparziale

La decisione su

opposizione risulta firmata dalla medesima funzionari (...) coinvolta nella

fase istruttoria.

Ciò è inammissibile,

in palese violazione degli articoli 29 e 30 Cost, e dell’art. 10 della Legge

sulla procedura amministrativa (…), che impone l’astensione nei casi in cui lo

stesso funzionario abbia già partecipato alla decisione contestata.

La giurisprudenza CEDU

(Piersack c. Belgio, 1982) e la DTF 131 V 362 esigono un’apparenza oggettiva di

imparzialità: apparenza che qui è irrimediabilmente compromessa.

La Cassa ha aggirato

la regola facendo firmare la decisione alla stessa persona, evitando un riesame

effettivo, per autotutelare il proprio errore e impedire che fosse smentito da

un superiore. Questa è mala fede procedurale, se non addirittura falsità

ideologia in atto pubblico (art. 317 CP).

4.

Conseguenze

giuridiche del diniego arbitrario di prestazioni

Il rifiuto delle

prestazioni, arbitrario e pretestuoso, ha causato danni gravissimi alla mia

persona e alla mia famiglia: economici, psicologici e reputazionali.

Mi riservo dunque:

·

Di intraprendere azione di responsabilità civile ai sensi della

Legge federale sulla responsabilità (LRCF);

·

Di formulare denuncia penale per:

o

Truffa (art. 146 CP);

o

Falso in atti pubblici (art. 317 CP);

o

Abuso di autorità (art. 312 CP);

o

Violazione del dovere di funzione;

o

Appropriazione indebita (art. 138 CP);

o

Eventuale associazioni a delinquere (art. 260ter CP), se

emergeranno condotte sistematiche volte a escludere gli assicurati in

condizioni simili.

Rammento che la

giurisprudenza federale (DTF 143 V 95, sent. TF 8C_230/2024) impone all’amministrazione

il dovere di rimuovere le conseguenze del proprio arbitrio, con restituzione

integrale delle prestazioni dovute, interessi moratori al 5% e risarcimento di

ogni danno ulteriore.

(…) Si chiede al

Tribunale di:

1.

Annullare in toto

la decisione impugnata;

2.

Riconoscere il

diritto del sottoscritto alle indennità di disoccupazione;

3.

Ordinare il

pagamento integrale con effetto retroattivo e interessi;

4.

Rilevare la

violazione del principio di proporzionalità e disporre la trasmissione del

fascicolo alle autorità competenti;

5.

Riservarsi sulla

liquidazione dei danni.” (cfr. doc. VI).

1.5

L’amministrazione

ha preso posizione in merito con scritto del 12 giugno 2025, riconfermandosi in

quanto già esposto e rilevando che nemmeno in sede di replica il ricorrente “produce

elementi di prova a sostegno delle proprie censure rispettivamente delle

violazioni ravvisate”.

“Riguardo

alle misure che il ricorrente si riserva di intraprendere”, precisa la

Cassa, “si rileva che sono ininfluenti per una diversa conclusione della

Cassa e addirittura possono essere passibili penalmente se utilizzati come

mezzo di pressione” (cfr. doc. VIII).

1.6

Il

20.

giugno 2025, l’insorgente ha ribadito le proprie censure e, infine, ha

osservato quanto segue:

"

(…) In un passaggio a tratti persino grottesco, la Cassa si lamenta per

l’intenzione del sottoscritto di attivare vie giudiziarie e penali contro chi

ha reiteratamente violato i propri obblighi. (…) qui non si tratta di offese.

Si tratta di aver dimostrato, in punto di diritto e di fatto, che la posizione

della Cassa è insostenibile. Che le argomentazioni addotto sono, nel migliore

dei casi, da manuale per praticanti. Che l’ignoranza giuridica non può essere

protetta dal silenzio istituzionale.”.

Egli

ha, poi, chiesto a questa Corte di disporre “la trasmissione degli atti alla

competente autorità penale, affinché venga verificato l’esistenza di:

truffa

aggravata (art. 146 CP);

abuso

di autorità (art. 312 CP);

violazione

del dovere di funzione;

falsità

ideologia in atto pubblico (cfr. doc. 317 CP);

eventuale

associazione a delinquere (art. 260ter CP)” (cfr. doc. X).

1.7

Il

17.

luglio 2025 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr.

doc. XII).

Il

ricorrente ha, poi, formulato ulteriori osservazioni, per le quali, nella

misura di quanto rilevante ai fini della presente vertenza, si dirà nel

prosieguo (cfr. doc. XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1

Il ricorrente censura il

fatto che “la decisione su opposizione è stata redatta dalla medesima

funzionaria, sig.ra __________, che aveva già firmato la decisione originaria

del 28 novembre 2024” e pretende che “ciò costituisce una evidente

violazione del principio del giudice imparziale” (cfr. supra consid. 1.2. e

doc. I).

In

numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione

personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia

la decisione su opposizione.

Dal

canto suo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale, TF), in un primo tempo e nella composizione a tre giudici,

in un caso non ticinese, ha deciso in senso contrario al TCA limitandosi a

rilevare che non esistevano motivi di prevenzione nella persona chiamata ad

esaminare l’opposizione (cfr. STFA K 11/04 del 27 agosto 2004). In seguito l’Alta

Corte ha sottolineato che la separazione personale, a seconda

dell’organizzazione dell’amministrazione, è necessaria e sensata (allerdings

erforderlich und im Übrigen sinnvoll; cfr. STFA H 53/04 del 25 settembre

2004). In una successiva sentenza, emessa nella composizione a tre giudici, il

TFA ha affermato che se una separazione personale tra chi decide e chi esamina

l’opposizione può essere sensata dal profilo di una maggiore obiettività della

decisione su opposizione, non esiste tuttavia un obbligo di diritto federale di

effettuare tale separazione (STFA C 6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a

tal proposito D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Volume

n. 38 della Commissione per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006,

pagg. 139-141 n. 4).

In una sentenza 9C_738/2007

del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2.

(non pubblicato) il TF si è così espresso:

"

2.2

Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal

profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della

vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte

di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale."

Per quanto accertato in

maniera vincolante dal giudice cantonale, le decisioni del 5 dicembre 2006 sono

state emesse dal servizio conti, mentre la decisione su opposizione è stata

redatta da X.________ (capo servizio conti, nonché funzionario incaricato), il

quale l'ha firmata insieme al capo ufficio contributi Y.________.

Per rispondere alle

censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone unicamente che le

decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso

il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è per contro

imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più

esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze

del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio

2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler,

Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG],

in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa

che però non si realizza nel caso di specie.”

Su questo aspetto, cfr. anche UELI

KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozial-versicherungsrechts, ATSG, 4a edizione 2020, n. 30 e seg. ad art. 52.

Nel

caso in esame, il TCA rileva che la decisione formale del 28 novembre 2024

(cfr. doc. 54-60), riporta a pag. 1 e quale “funzionaria incaricata” il

nominativo di __________ (cfr. doc. 54). Nell’ultima pagina della decisione

figurano i seguenti nominativi: “La capo gruppo: __________” e “l’addetta

agli assicurati: __________” (cfr. doc. 60).

La

decisione su opposizione impugnata davanti a questa Corte, invece, indica a

pag. 1, quale “funzionario incaricato” nella procedura d’opposizione, __________

(cfr. doc. 22).

L’ultima

pagine della decisione su opposizione, riporta, in calce i nominativi di __________

quale “Capogruppo” e di __________, quale “Caposervizio” (cfr. doc.

32).

La

verifica del provvedimento è quindi stata eseguita dal Capo servizio.

Ricordato,

peraltro, che anche se una separazione gerarchica e personale, sarebbe

opportuna, di per sé non è imposta, il TCA rileva che l’operato

dell’amministrazione, quindi, si rivela corretto da questo profilo.

Il

TCA può dunque entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o

meno, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a percepire le indennità di

disoccupazione dal 7 novembre 2024.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art.

31.

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge

del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell’azienda.

I

disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò

non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per

un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In

una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato

su questi temi le seguenti considerazioni:

"

(…) Il primo giudice ha infine

correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un

influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi,

dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali

egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i

membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo

che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte

inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo

diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della

suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.

716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione

dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie

in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6

maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della

A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2

LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

L’Alta Corte ha ricordato questi

principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021

ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore

di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie,

differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve

avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a

ragione era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro.

Lo scopo della giurisprudenza

sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di

abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che

è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che

rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008

consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag.

240).

Al riguardo cfr. pure la sentenza

8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.2

Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt

8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les

motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des

raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des

bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui

occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de

déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31

al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes

qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF

123.

V 234, le Tribunal

fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion

lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à

leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en

conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en

effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans

l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de

son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se

trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié

par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa

situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un

réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et

qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à

l'indemnité de chômage. (…)"

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF

8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30

agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag.

177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF

9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

Cfr. anche STF 8C_609/2024 del 26

giugno 2025; STF 8C_742/2024 dell’11 giugno 2025; STF 8C_230/2025 del 21

ottobre 2024 SVR 2025 ALV N.5; STF 8C_413/2024 dell’8 ottobre 2024 consid.

4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421, SVR 2025 N.9; STF 8C_668/2022 del

29.

giugno 2023 consid. 3.2.;

2.3

In una sentenza 8C_621/2018 del 20

marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV

N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.

L’Alta

Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo

il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua

posizione di socio di per sé.

Al

riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(…)

"

4.5.1

Oberstes Organ

der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die

wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der

Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr

vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine

Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es

den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren

Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der

Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren

Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit

Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer

arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines

Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten,

ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und

Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt

die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn-

oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der

Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff.

18.

OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden.

Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers,

die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung

verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten

Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.

4.5.2

Als personenbezogen ausgestaltete

Kapitalgesellschaft besitzt die GmbH überdies eine persönliche Nähe zu den

Gesellschaftern. Die engere Verbindung zwischen den Gesellschaftern und der

GmbH im Verhältnis zu den Aktionären und der AG zeigt sich u.a. auch dadurch,

dass alle Gesellschafter bereits von Gesetzes wegen die Geschäfte im Sinne der

Selbstorganschaft führen (Art. 809 Abs. 1 OR), sofern die Statuten nichts

anderes vorsehen. Die personenbezogene Ausgestaltung der GmbH mit in der Regel

kleinem Gesellschafterkreis bringt es sodann mit sich, dass die GmbH als Schutz

eine Treuepflicht der Gesellschafter mit einem Konkurrenzverbot kennt (Art. 803

OR). Die Nähe der Gesellschafter zu ihrer GmbH wird ferner dadurch deutlich,

dass ein Gesellschafter dem Gericht beantragen kann, einem Geschäftsführer die

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen oder zu beschränken,

wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 815 Abs. 2 OR; zum Ganzen: ARTHUR

MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl.

2018, § 18 S. 688 ff.; PETER FORSTMOSER, Das neue Recht der Schweizer GmbH, in:

Kramer et al. [Hrsg.], Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, 2006,

S. 542 ff.; und Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Revision des

Obligationenrechts [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-,

Handelsregister- und Firmenrecht], BBl 2002 3148 ff.).

4.5.3

Diese gesetzliche Ausgestaltung der

Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen

Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die

hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters

auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen

bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des

personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer

abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht

verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der

Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls

vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens

30.

%; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N.

26.

zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche

Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der

Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten

Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An

der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines

Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der

Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem

nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine

entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis

beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine

Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer

Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten

Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen,

wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282

E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen). (…)”

In una sentenza 8C_433/2019 del

20.

dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15

pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des

Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag.

101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di

minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato

dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018

era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di

abuso.

È stato precisato che dopo il

ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla

società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.

In quell’occasione l’Alta Corte

ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V

200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli

azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una

società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di

abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di

un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione

finanziaria.

Nella

STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte,

accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato

fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto

il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia

(all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente

socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della

società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello

scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.

Il

TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege

di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che

occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.

In ogni caso, fino alla

radiazione dell’impresa dal RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con

la moglie (socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a

terzi, esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.

Infine la nostra Massima Istanza

ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare

della legge non era determinante.

Cfr. anche STF 8C_609/2024 del 26

giugno 2025; STF 8C_742/2024 dell’11 giugno 2025; STF 8C_230/2025 del 21

ottobre 2024 in SVR 2025 ALV N.5; STF 8C_413/2024 dell’8 ottobre 2024

consid. 4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421, SVR 2025 ALV N. 9; STF

8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.; STF 8C_105/2024 del 30 aprile 2024

consid. 2.2.; STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.

Dal canto suo il TCA, in una

sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, ha escluso il diritto all’indennità per

insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale

di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con

il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche

STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).

Con

STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato,

questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18%

delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il

diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle

azioni.

La

compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

Con giudizio 38.2020.36 del 29

ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di

disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino

agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr.

10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza

con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.

È stato statuito, in applicazione

del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo

svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice

socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che

quest’ultima stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro.

Con STF 8C_610/2024 dell’11

dicembre 2024, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile ricorso

presentato da un assicurato contro la STCA 38.2024.26 del 7 ottobre 2024.

In quella fattispecie, il TCA

aveva, innanzitutto, ricordato quanto segue:

"

(…) secondo il diritto civile svizzero colui che detiene

beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a

tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una

persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr.

STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).

Nell’ambito della responsabilità per il mancato

pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può

validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a

titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della

società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009,

9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid.

6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).” (consid. 2.7.).

Questa

Corte aveva, poi, concluso che, sebbene in seno alla

società non ricopriva dall’aprile 2019 alcun ruolo formale e non era dunque

(più) iscritto al Registro di commercio, quel ricorrente non era soltanto colui

che per il tramite di una società della quale era proprietario delle azioni

nella misura del 90% deteneva, in parte a pieno titolo ed in parte a titolo

fiduciario, le azioni dell’ex datrice di lavoro, ma che era anche l’unico

soggetto che di fatto aveva permesso il perseguimento dello scopo societario.

Cfr. anche STCA 38.2019.53 del 27

aprile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.

2.4

La

situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,

interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,

l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.

STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al

riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza,

il Tribunale federale ha rilevato:

"

(…) Ce droit peut

toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les

liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de

celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du

conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que

celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un

employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a

lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à

indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il

rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione

dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con

giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato

che

"

(…)

5.1

La jurisprudence, selon laquelle le

salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut

en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement

l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt

définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de

considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en

raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation

(cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014

consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les

circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société,

il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part

du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR

2007.

ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00

consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé

d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au

registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En

revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la

plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus.

C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à

celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré

concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04,

consid. 4.3.).”

Cfr.

pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo

la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al

socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_102/2018

del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016;

STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile

2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28

pag. 183).

L’Alta

Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14

settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA

38.2018.52

del 5 novembre 2018.

In

una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33

pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio

di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente

società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei

mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo

assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di

disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma

rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli

rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.

Quell’assicurato era già

presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una

Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato.

In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad

un rischio di abuso.

In un giudizio 8C_87/2023 del 14

settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata

con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno

diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi

hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al

datore di lavoro nella precedente attività.

2.5

La

Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che

deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire

le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023

consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61),

nella Prassi LADI ID nella versione in vigore da ottobre 2012 (stato al 1°

luglio 2024, rimasto invariato su questi aspetti) ha previsto, in particolare

per quanto attiene all’oggetto della presente vertenza, quanto segue:

"

POSIZIONE ANALOGA A QUELLA DI UN DATORE DI LAVORO

(cfr. anche B34a)

art. 8 in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

B12 Occupano

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che esercitano

un’attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (p. es. in una SA, una

Sagl o una cooperativa) e che sono in grado di influenzare in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro.

(…)

B15 L’esclusione di

questa categoria di persone è assoluta: non è necessario dimostrare che vi sia

un abuso di diritto o che l’assicurato abbia intenzionalmente tentato di

eludere le disposizioni relative al lavoro ridotto. L’assicurato deve essere

escluso dal diritto all’ID se sussiste anche soltanto il rischio o la

possibilità di un abuso di diritto o di un’elusione della legge (DTF 123 V

234).

B16 Spetta alla

cassa stabilire se un assicurato ha una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro. Essa deve verificare, per ogni assicurato che si annuncia o

riannuncia alla disoccupazione – a prescindere dalle risposte date alle

relative domande nel modulo di domanda – se come ultimo impiego abbia occupato

o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Un’eventuale

iscrizione nel registro di commercio deve essere documentata nel dossier della

persona assicurata mediante un estratto del registro di commercio.

 Giurisprudenza

DTF 8C_293/2008 del 30.7.2009 (L’effetto di pubblicità del

registro di commercio vale anche quando l’assicurato ha risposto in modo non

corretto alle domande su un’eventuale posizione analoga a quella di un datore

di lavoro)

Se la cassa esclude l’assicurato dal diritto all’ID dopo

che questi ha già iniziato a riscuotere le indennità, essa dovrà chiedere la

restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (B33).

Persone che possono influenzare in modo significativo le decisioni

del datore di lavoro

Membri di un organo decisionale supremo dell’azienda: esclusione

senza esame dell’effettivo potere decisionale

B17 I membri del

consiglio di amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) e i dirigenti di una

Sagl (art. 804 segg. CO) hanno, per legge, un potere decisionale determinante.

La cassa decide di negare loro il diritto all’indennità senza procedere a

ulteriori verifiche.

ð Esempio

Un membro del consiglio di amministrazione che detiene soltanto il

2% delle azioni e che ha il diritto di firma collettiva a 2 è escluso dalla

cerchia degli aventi diritto all’indennità senza ulteriori verifiche e

indipendentemente dalle sue attività e dalla ripartizione interna dei compiti,

anche se, ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione detiene il

95.

% delle azioni e dispone del diritto di firma individuale.

ð Giurisprudenza

DTFA C 373/00 del 19.3.2002 (Il dirigente di una SA a cui è stata

data la disdetta diventa liquidatore dell’azienda, di cui rimane azionista

maggioritario e membro del consiglio di amministrazione. Egli può decidere di

continuare l’attività fino alla vendita o allo scioglimento dell’azienda, per

cui non ha diritto all’ID in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

DTF 8C_776/2011 del 14.11.2012;

DTF 8C_729/2014 del 18.11.2014 (Come per i membri di un

consiglio di amministrazione, anche i soci e i soci dirigenti di una Sagl

hanno, per legge, un potere decisionale determinante).

Membri di un organo decisionale supremo dell’azienda: esame

dell’effettivo potere decisionale

B18 Per quanto

riguarda i membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, ad eccezione

dei membri del consiglio di amministrazione di una SA e dei dirigenti di una

Sagl, occorre verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura

organizzativa dell’azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla

persona interessata. Questa verifica può rivelarsi complessa poiché

l’appartenenza a un organo decisionale supremo non può sempre essere distinta

dall’appartenenza a un livello inferiore di direzione unicamente mediante

criteri formali. Una procura o altri mandati commerciali conferiti a una

persona non permettono di dedurre automaticamente che essa occupa nell’azienda

una posizione analoga a quella del datore di lavoro; questi documenti

stabiliscono infatti soltanto le responsabilità dell’interessato nei confronti

di terzi. Anche se tali deleghe di poteri conferiscono normalmente al loro

titolare competenze simili a livello interno, esse non sono sufficienti per

concludere, senza riferirsi allo statuto, al contratto e alla situazione

effettiva dell'azienda, che la persona interessata influenza in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro. Questa valutazione caso per

caso dei poteri decisionali vale anche per i dirigenti di una SA o Sagl che non

sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione o soci. Nella maggior

parte dei casi, tuttavia, l’esclusione dovrebbe risultare giustificata

dall’ampio ventaglio di diritti e doveri di cui sono investiti.

Non si può ad esempio automaticamente dedurre – senza tenere conto della

situazione effettiva dell'azienda – che un direttore generale responsabile del

settore amministrativo e finanziario avente un diritto di firma individuale ma

che non fa parte del consiglio di amministrazione influenzi risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro. Nelle piccole aziende con un’organizzazione

meno strutturata, tuttavia, questa posizione può, in determinate circostanze,

consentire di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di

lavoro, anche se l’interessato non ha ufficialmente il diritto di firma e non è

iscritto nel registro di commercio. In questi casi bisogna però essere in grado

di dimostrare, che l'assicurato può effettivamente influenzare risolutivamente

le decisioni del datore di lavoro.

 Giurisprudenza

DTF 120 V 521 (Gli impiegati con funzioni dirigenziali non

possono in generale essere esclusi dal diritto all’indennità per il solo fatto

che abbiano potere di firma e siano iscritti nel registro di commercio)

DTF 8C_252/2011 del 14.6.2011 (Il diritto di firma

individuale, la funzione di «managing partner» ricoperta dall’assicurato e la

struttura gerarchica piatta dell’azienda rivelano un’influenza determinante

dell’assicurato nell’azienda)

(…)

Abbandono definitivo della posizione analoga a quella di un datore

di lavoro

B25 Un assicurato

con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha diritto all’ID

soltanto se ha lasciato definitivamente l’azienda o se ha cessato

definitivamente di occupare tale posizione. Ciò deve poter essere dimostrato in

base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio. La disdetta dei

rapporti di lavoro non permette di concludere che l’assicurato non occupa più

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

ð Giurisprudenza

DTFA C 150/04 del 7.12.2004 (Anche se perde il proprio impiego

nell’azienda del marito, la moglie non ha diritto all’ID in quanto il marito

può influenzare considerevolmente l’andamento degli affari dell’azienda e

riassumerla in qualsiasi momento)

B26 L’indebitamento

dell’azienda, la concessione di una moratoria concordataria o l’interruzione

temporanea dell'attività aziendale non comprovano la conclusione definitiva dei

legami con l’azienda. La moratoria concordataria non comporta necessariamente

lo scioglimento di una società: se il concordato e il concordato a percentuale

(art. 314 segg. LEF) sono volti a sanare la situazione del debitore, il

concordato con abbandono dell’attivo (art. 317 segg. LEF) ha lo scopo in

particolare di liquidare gli attivi. Contrariamente a quanto avviene in caso di

fallimento, il debitore ha la possibilità di proseguire la conduzione

dell’azienda. Fino al termine della procedura concordataria non si può quindi

sapere se l’azienda verrà o meno chiusa definitivamente.

 Giurisprudenza

DTFA C 235/03 del 22.12.2003 (Il fatto che da qualche tempo

la Sagl non realizzi più alcun introito non impedisce all’assicurato

eventualmente di riattivarla. Un’interruzione temporanea dell’attività

dell‘azienda non comprova l’abbandono definitivo della posizione analoga a

quella di un datore di lavoro più della semplice intenzione di liquidare

l’azienda)

B27 Le seguenti

fattispecie determinano se una persona ha lasciato definitivamente l’azienda o

ha cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:

• scioglimento dell’azienda;

• fallimento dell’azienda;

• cessione dell’azienda o della partecipazione finanziaria con

conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro;

• disdetta con conseguente perdita della posizione analoga a quella di

un datore di lavoro.

B28 L’iscrizione

nel registro di commercio è, secondo la giurisprudenza, un criterio importante

e facile da applicare per valutare se vi è una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro. In genere, i terzi prendono atto in modo sicuro che la

persona con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha lasciato

definitivamente l’azienda o ha cessato definitivamente di occupare tale

posizione soltanto quando la cancellazione dell’iscrizione nel registro di

commercio viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se i

fatti contraddicono chiaramente l’iscrizione nel registro di commercio, la

cassa deve basarsi su di essi. Se può dimostrare, ad esempio in base a una

decisione dell’assemblea generale (partenza dal consiglio di amministrazione) oppure

a un atto notarile (trasferimento delle quote sociali della Sagl a un terzo) la

data effettiva della partenza, tale data è determinante per stabilire la data

della conclusione definitiva dei legami con l’azienda.

 Giurisprudenza

DTFA C 110/03 dell’8.6.2004 (L’iscrizione nel registro di

commercio e la relativa cancellazione sono determinanti: infatti soltanto con

la cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio i terzi prendono

atto in modo sicuro che la persona ha lasciato definitivamente l’azienda e ha

perso le caratteristiche che gli conferivano nell’azienda una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro)

DTFA C 210/03 del 16.6.2004 (La data in cui l’assicurato ha

lasciato definitivamente l’azienda deve poter essere valutata sulla base di

criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio riguardo alla

conclusione definitiva dei legami con l’azienda)

DTFA C 278/05 del 15.3.2006 (Se la cancellazione

dell’iscrizione nel registro di commercio presenta dei ritardi e l’assicurato

non si impegna sufficientemente per accelerarla, l’opponente ha ancora la

possibilità di sfruttare la sua posizione analoga a quella di un datore di

lavoro)

DTF 8C_245/2007 del 22.2.2008 (È determinante la data della

partenza effettiva dal consiglio di amministrazione, con effetto immediato, e

non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio).”.

Sulla

portata delle amministrative,

cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024

consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147.

V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2.

= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4

pag. 125.

2.6

Nell’evenienza

concreta, dagli atti risulta che il ricorrente - cittadino italiano a beneficio

di un permesso di dimora “B”, nato nel 1965 (cfr. doc. 114-115 e 152-154) -

nella propria domanda di indennità di disoccupazione ha precisato di essere

stato attivo presso __________, dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 (cfr.

doc. 64-67).

Dal

contratto di lavoro in atti (sottoscritto il 20 dicembre 2021 tra, da una

parte, la Sagl rappresentata dal ricorrente e, d’altra parte, RI 1 medesimo,

per sé stesso), risulta che l’assicurato è stato assunto a tempo indeterminato

dal 1° gennaio 2022 in qualità di direttore, per uno stipendio lordo annuo di

fr. 64'400.- nel primo anno e di fr. 96'600.- in seguito (cfr. doc. 72-73).

L’assicurato,

nella propria domanda di indennità di disoccupazione, ha indicato il seguente

motivo di disdetta

"

(…) cessazione dell’attività, dovuta alla grave difficoltà finanziaria

in cui, ormai da lunghissimo tempo versava l’azienda, che non era riuscita, per

tale ragione, a realizzare il progetto imprenditoriale. E, soprattutto, per una

differente visione, tra me e il datore di lavoro, sulle modalità di uscita

dalla crisi (decadenza del rapporto di fiducia)” (cfr. doc. 64-67).

La

“cessazione dell’attività”, risulta essere anche il motivo di disdetta

indicato nell’attestato del datore di lavoro, che precisa anche che

l’insorgente era attivo in __________ come “dirigente” (cfr. doc.

68-69).

Sebbene,

poi, l’insorgente pretenda di essere stato licenziato “in tronco” (cfr.

supra consid. 1.4.), dalla disdetta in atti, peraltro prodotta dal medesimo,

emerge che la stessa è stata intimata il 31 agosto 2024, con effetto al 31

ottobre 2024, nel rispetto quindi del termine del preavviso legale (cfr. doc.

74).

Al

quesito n. 28 della domanda di indennità di disoccupazione, volto a sapere se “lei

o sua moglie/suo marito/il suo partner registrato partecipa finanziariamente

all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale

supremo dell’azienda (ad es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA

o socio, gerente in una Sagl, ecc)?” e se “lei partecipa

finanziariamente a un’altra azienda o fa parte di un organo decisione supremo

dell’azienda”, il ricorrente ha, in ambo i casi, risposto affermativamente,

precisando anche quanto segue:

"

(…) in riferimento a quanto richiesto al punto n. 28, e come da

dichiarazione già in Vostre mani, faccio doverosamente presente che la mia

presenza e i ruoli all’interno di alcune aziende (tra cui l’ultimo datore di

lavoro) erano svolte a titolo fiduciario e del tutto gratuito, così come

prevede la normativa vigente nel Canton __________. Pertanto, ai fini della

vostra disamina, il sottoscritto svolgeva la propria attività solo come

lavoratore subordinato, senza alcuna autonomia decisionale effettiva.” (cfr.

doc. 66-67).

Dall’estratto

del Registro di commercio del __________ (consultato online in data 18 agosto

2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5

maggio 2025 consid. 3.2.; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2.; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.), risulta che unico socio di __________

da inizio 2020 è il ricorrente, subentrato in tale veste alla __________, che

già era socia della __________ dal 2017, allorquando la sede societaria ancora

si trovava in Ticino.

La

__________ - la cui ragione sociale è mutata a inizio 2025 in __________ – da

parte sua, aveva quale amministratore unico, sin dal trasferimento della sede

nel Canton __________, avvenuta nel 2018 ad inizio agosto 2025, l’insorgente.

Gerente

della __________ sin dal 2018 (ed a ben vedere dal 2017, quando la sede

societaria era in Ticino), con diritto di firma individuale (del quale, secondo

quanto emerge dall’estratto RC in atti, egli solamente beneficia a tutt’oggi),

è stato e permane il ricorrente.

Questi

risulta, poi, attivo, a vario titolo, in tutta una serie di entità iscritte a

RC, tanto nel Canton __________, quanto in Ticino.

In

allegato alla propria domanda di prestazioni LADI, il ricorrente ha trasmesso

alla Cassa uno scritto accompagnatorio, nel quale, prima, ha fatto riferimento

alla sua partecipazione ad “Attività di volontariato (a titolo gratuito)”,

indicando:

"

(…) Da molti anni svolgo attività di volontariato nell’ambito del __________

– __________ – __________ e dell’__________.

Si tratta di realtà

riferibili ad __________, che oggi si occupano di assistenza ai bisognosi, e di

promuovere i valori della bioetica personalista, di matrice cattolica” (cfr.

doc. 88).

L’insorgente

ha, poi, riferito di “attività lavorative NON RESTRIBUITE” da lui svolte,

e meglio:

"

(…) oltre alla attività di volontariato (non retribuite) sopra

descritte, il sottoscritto figura presente (ancora per brevissimo tempo) con il

ruolo di Amministratore di alcune attività d’impresa, in prevalenza aventi sede

in Canton __________. Detti ruoli venivano per lo più assunti a titolo

assolutamente gratuito, nell’interesse di soggetti che, non essendo ancora

residenti, necessitavano di persona residente per lo svolgimento di dette

funzioni. Questa particolare attività fiduciaria è consentita dalle normative

vigenti nel Canton __________.” (cfr. doc. 88-89).

Tra

le diverse società elencate dal ricorrente figura, per quanto di interesse ai

fini della presente vertenza, la __________, per la quale l’interessato ha

precisato quanto segue:

"

(…) La società non esercita alcuna attività dal gennaio 2019, e la

funzione di amministratore è stata svolta, sempre dal gennaio 2019, a titolo

fiduciario e assolutamente gratuito, dal momento che gli azionisti (membri

dell’__________) stavano (e stanno) cercando di vendere la società. Dovrebbe

chiudersi a breve una trattativa con il medesimo imprenditore che ha rilevato __________”

(cfr. doc. 91).

A

proposito della __________ il ricorrente ha indicato:

"

(…) – ultimo datore di lavoro

Personalmente, come da

certificato dell’ufficio del Registro di commercio, figuravo come azionista

[recte: socio, veste nella quale il ricorrente figura tutt’oggi] della __________

(ultimo datore di lavoro) e Gerente della stessa.

Fino a tutto il mese di

aprile 2022, era effettivamente così: il progetto __________ era stato ideato e

realizzato dal sottoscritto. In realtà, trattandosi di un progetto la cui

realizzazione prevedeva ingente investimento di capitali di cui non ho mai

potuto disporre, già nel mese di maggio 2022, veniva siglato un preliminare di

cessione delle quote, con atto da perfezionarsi a data da destinarsi, con

imprenditore italiano (il dr. __________) interessato a rilevare l’attività di __________,

coprendone la grave situazione debitoria (allora già piuttosto grave). Veniva

anche versato un congruo acconto.

A partire da quel

momento, in buona sostanza, ho rivestito, per conto dell’imprenditore italiano,

una funzione squisitamente fiduciaria (funzione consentita, come indicato,

dalle normative __________ [recte: __________] al contrario di quanto avviene

in Ticino) quanto al possesso delle azioni, mentre venivo retribuito per quel

che concerne la funzione di direttore e gerente (d’altra parte, io solo, per

conoscenze tecniche, avrei potuto portare aventi il progetto facente capo a __________).

Sfortunatamente, detto

imprenditore ha avuto, a partire dagli inizi del mese di ottobre 2023, e ancor

prima, gravi problemi personali e quindi, pur continuando ad esercitare i

diritti derivanti dall’acquisizione fiduciaria, non ha mai potuto ottemperare,

suo malgrado, a quanto promesso nei termini stabiliti.

Nel frattempo, la

società è rimasta sostanzialmente ferma, ed ha accumulato gravi situazione

debitorie, che si sono (per forza di cose) riversate sul sottoscritto

amministratore.

Risolti i propri

problemi, l’imprenditore italiano ha infine integrato l’atto preliminare,

sostituendo però al saldo del pagamento delle quote (come si legge)

l’assunzione di tutta la situazione debitoria della società. In un primo tempo,

la cessione formale delle quote doveva essere resa pubblica solo dopo il saldo

dei vari debiti. In realtà, a seguito di numerose discussioni e grave

“incompatibilità”, soprattutto legata al frequente mancato pagamento delle mie

retribuzioni, in data 31.08.2024 mi faceva pervenire formale disdetta, e in

data 21.10.2024 mi si comunicava formalmente la convocazione, a breve, di

un’assemblea per il passaggio di quote societarie a vantaggio dell’imprenditore

stesso, e la chiusura della società, essendo decaduto l’interesse di portare

avanti il progetto.

Dunque, dal maggio

2022, non sono più il reale azionista di __________, e dal 31.10.2024 non ne

son neppure il gerente.” (cfr. doc. 92).

In

conclusione al proprio scritto accompagnatorio, il ricorrente ha comunicato

alla Cassa quanto segue:

"

(…) sono perfettamente cosciente della particolarità della mia

situazione. Apparentemente, la mia figura è connessa e collegata a numerosa attività

d’impresa, ed è lecito ipotizzare per qualsiasi osservatore una situazione

economica, e prima ancora finanziaria, assolutamente solida.

In realtà, nessuna

delle società delle quali occupavo e occupo, a vario titolo, ruoli di

responsabilità retribuisce detti incarichi, e quelle società delle quali ho

posseduto effettivamente quote di partecipazione (la __________ in primis) sono

state a suo tempo cedute dietro promessa di pagamenti dei debiti, senza alcun

immediato vantaggio per il sottoscritto.

Di contro, ogni giorno

ci sono spese da sostenere per i bambini, affitti e scuola da pagare, e le già

scarse risorse finanziarie a nostra disposizione, erose in quasi due anni di

pagamenti irregolari delle retribuzioni da parte degli effettivi proprietari di

__________, sono ormai quasi del tutto esaurite.

Una assistenza e un

sostegno finanziario, da parte Vostra, in questo momento, sarebbero opportuni e

necessari in quanto mi consentirebbero di dedicarmi con maggiore serenità alla

ricerca di un lavoro dignitoso, che mi consenta di assolvere al mio ruolo di

marito e di padre.” (cfr. doc. 93).

In

atti figura, quindi, il “contratto preliminare di compravendita quote

societarie” richiamato dal ricorrente e sottoscritto il 17 maggio 2022,

sottoscritto tra il medesimo, in qualità di “venditore”, e __________,

come “acquirente”.

Ne

risulta quanto segue:

-

“Articolo 2 (…) il venditore si

impegna all’acquirente l’intero capitale sociale, pari a CHF 20'000.-, della

società __________ (…)”;

-

“Articolo 3 (…) il prezzo

nominale concordato per la cessione dell’intero capitale sociale della società

è di CHF 30'000.00 (…) alla firma del presente contratto, l’acquirente ha

versato a venditore, a titolo di caparra confirmatoria, l’importo di CHF

20'000.00 (…) il saldo del pretto, pari a CHF 10'000.00 (…) verrà versato al

momento del trasferimento effettivo delle quote societarie”;

-

“Articolo 4 (…) le parti

convengono che il trasferimento delle quote societarie a favore dell’acquirente

avverrà una volta che quest’ultimo avrà ottenuto il permesso di soggiorno tipo

B nel Canton Ticino. In attesa dell’ottenimento di tale permesso, le quote

societarie resteranno intestato al venditore a titolo fiduciario, il quale ne

deterrà la proprietà formale”;

-

“Articolo 5 (…) durante il

periodo di intestazione fiduciaria, il venditore non avrà alcuna autonomia

gestionale sulla società, essendo tenuto ad operare esclusivamente in

conformità alle istruzioni impartite dall’acquirente, il quale detiene la piena

autorità decisionale su tutte le operazioni e scelte gestionali. Il venditore,

in quanto gestore fiduciario, agirà come mero esecutore delle direttive

dell’acquirente e non potrà compiere azioni o decisioni non autorizzate da

quest’ultimo”;

-

Articolo 6 (…) al momento

dell’ottenimento del permesso di tipo B e della residenza ticinese

dell’acquirente: verrà perfezionata la cessione delle quote mediante un atto

notarile di trasferimento. Contestualmente, l’acquirente salderà il prezzo

residuo di CHF 10'000.00 al venditore. Il venditore cederà formalmente il ruolo

di direttore all’acquirente” (cfr.

doc. 11-113).

Con

decisione del 28 novembre 2024, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a

percepire le indennità di disoccupazione, poiché “durante i due anni

precedenti l’iscrizione alla disoccupazione, ha lavorato presso la società __________

dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 nella quale risulta tutt’ora socio e

gerente con diritto di firma individuale della società” (cfr. doc. 54-60).

A

decorrere dal 6 dicembre 2024 il nominativo del ricorrente è stato annullato

dal sistema COLSTA (cfr. doc. 52-53).

Il

9.

gennaio 2025, RI 1, ha trasmesso alla Cassa uno scritto del seguente tenore e

contenuto:

"

(…)

1.

Rinuncia

al ricorso e richiesta di restituzione globale

Il sottoscritto ha

deciso di rinunciare al ricorso amministrativo, ritenendolo inutile alla luce

delle argomentazioni esposte nella Vostra decisione; non perché la stessa venga

ritenuta corretta (anzi, tutt’altro), ma perché appare evidente che l’Organismo

superiore deciderebbe esattamente come chi ha formulato la decisione. E quindi,

evito inutili perdite di tempo.

Opto invece per

richiedere la restituzione dei contributi versati alla cassa di disoccupazione

dal mese di ottobre 2013 al 31 ottobre 2024, pari, orientativamente, a circa

25'000.00 CHF, maggiorati degli interessi legali al tasso del 5% annuo, per un

totale di ulteriori 13'700.00 CHF ca.

Pertanto, l’importo

complessivo dovuto a titolo di rimborso ammonta a 38'700.00 CHF, calcolati in

misura forfettaria.

2.

Richiesta

di risarcimento danni

Considerando che la

mancata erogazione delle indennità di disoccupazione ha causato un

significativo danno economico, chiedo inoltre il risarcimento dei danni patiti

e patendi. In base alla normativa elvetica, l’indennità avrebbe coperto:

·

80% dello stipendio netto per il primo anno;

·

70% dello stipendio netto per il secondo anno.

Pertanto, in via

equitativa, il risarcimento richiesto per il danno economico viene calcolato in

144'000.00 CHF.

3.

Contestazione

puntuale della decisione

3.1

Richiamo alla DTF 123

V 234 – rischio di abuso di diritto

La decisione si basa

sull’ipotetico rischio di abuso di diritto derivante dalla mia posizione di

socio gerente, sostenendo che ciò preclude automaticamente l’accesso alle

prestazioni.

Confutazione:

·

La DTF 8C_776/2011 stabilisce che il rischio di abuso deve essere

valutato caso per caso e non applicato in modo generalizzato. Non è stato

dimostrato alcun comportamento abusivo nel mio caso.

·

La DTF 8C_729/2014 ribadisce che il mantenimento di una quota

societaria non è sufficiente per negare l’indennità, se l’assicurato non ha più

alcuna influenza decisionale.

3.2

Effetto della

pubblicità del Registro di commercio – DTF 8C_293/2008

Richiamate il principio

che la mia iscrizione nel registro di commercio come socio gerente con diritto di

firma individuale implichi automaticamente una posizione decisionale.

Confutazione:

·

La DTF 120 V 521 stabilisce che la firma individuale o

l’iscrizione nel registro di commercio non bastano per escludere un assicurato

·

La DTF 8C_252/2011 richiede un’analisi concreta del ruolo

effettivo dell’assicurato, che nel mio caso non è stata effettuata.

3.3

Prassi LADI ID

01.2019

– esclusione automatica

La decisione fa

riferimento alla Prassi LADI per giustificare l’esclusione automatica dalla

cerchia dei beneficiari.

Confutazione:

·

La DTF 8C_293/2008 stabilisce che un’applicazione rigida delle

prassi amministrative viola il principio di proporzionalità e deve essere

supportata da prove specifiche.

·

Nel mio caso, non è stato dimostrato alcun elemento concreto che

giustifichi l’esclusione.

4.

Violazione

del principio di buona fede

La mancata

informazione sull’incompatibilità tra mia posizione e l’accesso alle

prestazioni costituisce una grave violazione del principio di buona fede

sancito dall’art. 5 cpv. 3 della Costituzione svizzera. (…)

5.

Richieste

e messa in mora (…)” (cfr. doc. 40-43).

Il

24.

gennaio 2025, la Cassa ha invitato l’interessato a precisare se lo scritto

del 9 gennaio precedente costituiva, o meno, un’opposizione contro la decisione

del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 38-39).

Il

3.

febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:

"

(…) considerato che la decisione (…) è da definirsi assolutamente

iniqua, a questo punto lo scritto (…) vi valga anche quale formale ricorso,

adducendo le addotte motivazioni, e fatto salva ed impregiudicata l’intenzione

di procedere ad una denuncia nei confronti dell’ente da lei rappresentato per

quanto già espresso nella missiva.

Specifico di non aver

ottemperato ai miei obblighi derivanti dallo status di disoccupato, mio

malgrado, data la vostra presa di posizione. (…)” (cfr. doc. 34).

Con

la decisione su opposizione ora impugnata davanti a questa Corte,

l’amministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra

consid. 1.1.).

2.7

Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte

ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto

alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare

più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società

(cfr. supra consid. 2.2.).

Come

visto, inoltre, la giurisprudenza federale equipara la posizione di socio

gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) a quella di un membro del consiglio

di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02

del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In

tal senso, giova rilevare che nella STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012,

richiamata dal ricorrente per sostenere che, trattandosi del socio e gerente di

una Sagl, “il rischio di abuso deve essere valutato caso per caso e non

applicato in modo generalizzato”, l’Alta Corte ha ribadito che:

"

(…) Lorsqu'il

s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant

d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre

en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira

l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA

1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid.

5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils

d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir

déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA

1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du

conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu

sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités

qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3

p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans

une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des

associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement

une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société

anonyme (arrêts 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2; C 37/02 du 22

novembre 2002, consid. 4).” (consid. 3.2.).

Nella

fattispecie, quindi, l’insorgente, socio e gerente della __________ (ruolo che

peraltro ricopre anche a tutt’oggi), disponeva a pieno titolo dei poteri di

gestione connessi a tale carica.

Il medesimo, pertanto, aveva ex

lege il potere di determinare le decisioni della società ai sensi dell’art.

31.

cpv. 3 lit. c LADI (cfr. supra consid. 2.2.).

Quanto

precede senza che sia necessario dimostrare che vi sia stato un abuso, né

procedere a vagliare i suoi effettivi poteri decisionali.

2.8

Dal

principio appena esposto, ci si può scostare, come indicato dalla Cassa nella

propria decisione su opposizione al punto 3 (cfr. supra consid. 1.1., doc.

22-32), “se i fatti contraddicono chiaramente l’iscrizione al Registro di

commercio”, in presenza, ad esempio, di “una decisione dell’assemblea

generale”, oppure di “un atto notarile” (cfr. Prassi LADI ID B28 riprodotto

supra consid. 2.5.).

Non

è il caso di questa fattispecie.

In

concreto, il ricorrente pretende che aveva trasferito già nel 2022 la gestione

societaria ad un terzo - in conseguenza della firma del “contratto

preliminare” in atti - e di detenere dal quel momento le quote della Sagl a

mero titolo fiduciario (svolgendo così “una funzione squisitamente

fiduciaria” cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).

Al

riguardo, il TCA ribadisce in quest’occasione che, secondo il diritto civile

svizzero, colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato

proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad

esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono

giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid.

5.1.; DTF 107 III 103).

Nell’ambito

della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta

l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di

aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto

l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21

ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009,

9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

consid. 3.1.).

Inoltre,

in concreto al “contratto preliminare” in atti non risulta aver fatto

seguito la successiva cessione effettiva delle quote (peraltro subordinata

all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci secondo l’art. 786 cpv. 1 CO

salvo diversa disposizione statutaria) della __________ a __________, le

condizioni previste in tal senso non essendosi adempiute (nulla avendo,

peraltro, comprovato il ricorrente in tal senso; cfr. punto 3 della decisione

su opposizione, supra consid. 1.1.).

Non va, peraltro, dimenticato che

in concreto il socio e gerente della __________ ha indicato di essere il solo

soggetto che “per conoscenze tecniche” avrebbe “potuto portare aventi

il progetto facente capo a __________” (cfr. supra consid. 2.6.), che la

società risulta ancora attiva ed in grado di perseguire lo scopo sociale (cfr. STF

8C_174/2010 del 30 luglio 2010; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007, 38.2020.36 del 29 ottobre 2020; STCA 38.2011.74 del

29.

marzo 2012).

La questione relativa ad

un’eventuale mancanza di mezzi finanziari della Sagl - ricordato che il

ricorrente ha fatto valere che “Nel frattempo, la società è rimasta

sostanzialmente ferma, ed ha accumulato gravi situazione debitorie” (cfr.

supra consid. 2.6.) – se risulta ininfluente e non necessita, perciò, di

maggiori indagini.

Al riguardo il Tribunale federale

delle assicurazioni, nella sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007, relativa al

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione a un socio e gerente di

una Sagl, ha precisato che:

"

(…) Quant aux autres circonstances invoquées par le

recourant, elles ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens

financiers de la société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des

activités n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation,

puisque la recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures

d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait

M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans

qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être

entendu du prénommé (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).”

D’altronde nemmeno un eventuale

sovraindebitamento di un’azienda, annulla o riduce il rischio di abuso

effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore

di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di

un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014; consid. 3.2.;

STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).

2.9

L’insorgente ha preteso di essere

vittima di una serie di reati commessi ai suoi danni dalla Cassa – facendo

valere che la condotta dell’amministrazione costituirebbe una truffa,

un’appropriazione indebita ed un abuso di diritto ai suoi danni laddove indica

che “Il comportamento della Cassa configura una truffa ai danni

dell’assicurato, nella misura in cui percepisce contributi assicurativi sapendo

che, secondo la sua logico, il soggetto non è neanche assicurabile. Si

configura un’ipotesi di appropriazione indebita (art. 138 CP) e abuso di

diritto.” (cfr. supra consid. 1.4.) – ed ha osservato di avere proceduto al

versamento dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione allo scopo

di ricevere, in caso di disoccupazione e fino al reperimento di un nuovo impiego,

dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.4.).

Riguardo

alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di

quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva

che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in

DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle

circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente

alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del

suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione

contro la disoccupazione.

La nostra Massima Istanza si è

confermata nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4

luglio 2005, relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di

disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era

iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice

di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con

diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra l’altro,

osservato che:

"

(…)

3.2

osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente

pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che

la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004

in re W., C 160/04, consid. 3). (...)"

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025, consid. 2.8.; STCA

38.2024.20

del 22 luglio 2024, consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013

consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.

2.10

In

esito a tutto quanto precede - rammentato che lo scopo della giurisprudenza

sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare

il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un

simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi, che è sufficiente

che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto

all’indennità debba essere negato sulla base del rischio di raggirare la legge

(cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022

ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF

8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V

263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile

2007.

consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240) - occorre concludere

che il ricorrente a novembre 2024 in seno alla __________ rivestiva

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che a ragione, dunque, la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità

di disoccupazione.

La decisione su opposizione deve,

conseguentemente, essere confermata.

2.11

Infine, quanto alla “violazione

del principio della buona fede”, il TCA rileva che il ricorrente lamenta di

non essere stato informato dalla Cassa circa il fatto che “la sua posizione

formale fosse ostativa al diritto alle prestazioni”.

Sennonché, in concreto, e senza

ulteriormente dilungarsi su quanto dispone l’art. 27 LPGA (ai sensi del quale “Gli assicuratori e gli organi

esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro

competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e

obblighi (cpv. 1). Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa (cpv. 2). Se un assicuratore constata che un

assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre

assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)”) il TCA

rileva che sin dalla “registrazione all’Ufficio regionale di collocamento

(URC)” i disoccupati sono chiamati a consultare “il promemoria “Diritti

e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione””.

Tale documento rimanda al sito

lavoro.swiss, ove si trova tutta una serie di pubblicazioni ed opuscoli

informativi dedicati agli assicurati. Segnatamente, l’“opuscolo per i

disoccupati” ivi reperibile indica sin dalla risposta al primo tra i

quesiti esposti, e meglio “1. Chi è assicurato contro la disoccupazione?”, che

“Non hanno diritto all’indennità i lavoratori dipendenti che, in qualità di

membro del consiglio di amministrazione di una SA, socio di una Sagl,

compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda, prendono

parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un influsso considerevole,

come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda. L’organo d’esecuzione

fornirà le informazioni necessarie”.

In concreto, non solo in sede di

iscrizione all’URC con scritto dell’11 novembre 2024 (cfr. doc. 122-127), ma

poi nuovamente al momento in cui ha presentato la propria domanda di indennità

di disoccupazione il ricorrente, a dimostrazione del fatto che gli erano note

le criticità legate alla funzione di socio e gerente di una Sagl in termini di

diritto alle prestazioni LADI, ha trasmesso ad URC e Cassa una “dichiarazione

dettagliata rispetto alle attività svolte e relativi allegati” (cfr. doc.

67, 88-93, supra consid. 2.6.) relativizzando, rispetto a quanto emerge a

Registro di commercio, il proprio ruolo in tutta una serie di attività.

Quanto

precede porta a concludere, in applicazione del grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del

26.

maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF

9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF

144.

V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6

con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), che al ricorrente fosse ben nota

la circostanza che il socio e gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) gode ex

lege di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI e non abbia, pertanto e di principio, diritto alle prestazioni LADI.

Stante

quanto precede, all’amministrazione nulla può essere rimproverato a proposito

dei doveri di informazione agli assicurati che le incombono.

2.12

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024

consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50

dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023

consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA

38.2023.11

del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA

38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti