38.2025.22
Correttamente negato diritto a indennità di disoccupazione poiché il ricorrente ricopriva la carica di socio e gerente ed aveva, quindi, posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Non necessario dimostrare abuso né vagliare poteri decisionali effettivi. No violaz. doveri di informazione
1 settembre 2025Italiano81 min
I.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.22
CL/DC/gm
Lugano
1° settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
marzo 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 marzo 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 54-60) con
cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 7
novembre 2024, ritenendo che il medesimo occupava una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, con sede a __________.
L’amministrazione ha, in particolare, rilevato che l’interessato era e
permaneva socio e gerente dalla Sagl in questione, in seno alla quale, dal 1°
gennaio 2022 al 31 ottobre 2024, era anche stato operativo in qualità di
direttore.
In
particolare, l’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione
come segue:
"
(…)
3. (…) Nel caso
concreto dall’estratto del registro di commercio (www.zefix.ch) emerge
come il signor dr. RI 1 dal 4 marzo 2020 risulta quale detentore di tutte le
quote sociali della __________, di cui, ancora oggi, risulta essere socio e
gerente con firma individuale. Si osserva che per il periodo precedente
l’intero capitale sociale della __________ era detenuto dalla __________, di
cui l’insorgente risulta essere il presidente del CdA. (…) quale socio e
gerente con diritto di firma individuale della __________ gode (…) ex lege di
un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la
Cassa non è tenuta a procedere ad ulteriori verifiche.
In queste circostanze
spetta dunque all’opponente l’onere della prova che egli non ricopre una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 123 V 234 e
8C_729/2014 del 18.11.2014). Al riguardo si rileva come egli si sia limitato a
fornire un contratto preliminare di compravendita delle quote societaria a tal
signor __________ residente in Italia. In merito a tale documento la Cassa
evidenzia che lo stesso è unicamente un contratto “preliminare” soggetto a
condizioni che lo stesso opponente non ha minimamente comprovato essersi
adempiute. Pertanto la Cassa non può considerare tale accordo come prova della
cessione delle quote societarie che è in ogni caso subordinata all’approvazione
dell’assemblea dei soci ed è efficace soltanto dal momento in cui tale
approvazione è accordata (artt. 786 cpv. 1 e 787 cpv. 1 CO), considerazione
anche questo che non risulta comprovata nella fattispecie.
Infine, si rileva che
le sentenze citate non soccorrono la tesi dell’insorgente, in quanto da una
parte confermano quanto sostenuto dalla Cassa con la propria decisione e
dall’altra si riferiscono a fattispecie differenti da quella qui in esame.
4. (…) a mente
dell’opponente, la Cassa avrebbe violato il principio della buona fede di cui
all’art. 5 cpv. 3 Cost. poiché non lo avrebbe informato sull’incompatibilità
tra la sua posizione e l’accesso alle prestazioni.
In merito a tale
censura, la Cassa rammenta che spetta all’assicurato l’obbligo di informarsi
con la dovuta diligenza presso le Casse disoccupazione sulle condizioni per il
versamento delle prestazioni richieste, procurandosi e leggendo attentamente i
relativi opuscoli informativi e/o consultando i siti web dedicati alla materia
da Confederazione e Cantone (es. portale PMI della SECO / consigli pratici
relativamente alla costituzione d’impresa o al management del personale,
rispettivamente, il sito lavoro.swiss, il sito dell’Istituto delle
assicurazioni sociali) o addirittura contattando la Cassa. In caso di violazione
di tale obbligo, il datore di lavoro sopporta gli svantaggi connessi al suo
agire (cfr. tra le altre: STCA dell’11 maggio 2022, inc. n. 38.2022.14, consid
2.12. e relativi rinvii).
Inoltre, va
evidenziato che nel formulario “domanda d’indennità di disoccupazione” viene
chiesto se l’assicurato (o il coniuge/partner registrato) partecipa
finanziariamente all’azienda dell’ultimo datore o fa parte di un organo
decisionale supremo dell’azienda (ad es. azionista, membro del CdA di una SA o
socio, gerente di una Sagl, ecc.) rispettivamente partecipa finanziariamente a
un’altra azienda o fa parte di un organo decisione supremo e, nel caso
concreto, l’opponente ha risposto affermativamente ad entrambe le domande
(domanda nr. 28 alla domanda ID del 22.11.2024).
Contrariamente a
quanto sostenuto dall’insorgente egli era non solo informato ma ben consapevole
che qualora avesse determinato o influenzato le decisioni della società non
avrebbe avuto diritto alle ID.
Ne segue che
l’argomentazione sollevata dal signor dr. RI 1 è priva di fondamento e non
merita tutela.
(…)
6. In merito alla
richiesta di restituzione dei contributi AD versati alla Cassa per il periodo
da ottobre 2013 a ottobre 2024, si osserva quanto segue:
6.1. Per quel che
concerne il pagamento dei contributi dell’assicurazione contro la
disoccupazione (AD), la Cassa evidenzia che la LADI ne prevede espressamente
l’obbligo al suo art. 2 cpv. 1 sia per i salariati che per i loro datori di
lavoro.
Conformemente all’art.
2 cpv. 1 lett. a LADI; sono tenuti a pagare i contributi AD tutti i salariati
che esercitando un’attività dipendente percepiscono un salario determinante
(art. 5 cpv. 2 LAVS) e che sono assicurati obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1
lett. b LAVS). Nell’AD la qualità di salariato si basa sullo statuto di
dipendente stabilito secondo la LAVS che ha forza vincolante (cfr. Prassi LADI
ID A2-A4; DTF 119 V 156).
Nel caso concreto,
presso la Cassa __________ l’opponente risulta essere notificato dalla società __________
quale suo salariato per il periodo da ottobre 2013 ad agosto 2018, dato che
successivamente risulta essere affiliato presso la Cassa di compensazione del
Cantone __________ (n. 23) avendo trasferito la sua sede a __________, è
affiliato unicamente presso la Cassa __________ (n. 23).
In quanto salariato,
ai sensi del citato art. 2 cpv. 1 LADI – e in assenza di un motivo di esonero
(art. 2 cpv. 2 LAD) – l’assicurato è tenuto al pagamento dei contributi all’AD.
Ciò indipendentemente dalla questione a sapere se avente o no diritto alle indennità
di disoccupazione, come già ha avuto modo di precisare il Tribunale federale
(cfr. DTF 105 V 46 consid. 3; Kupfer Bucher, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, IV ed. Zurigo,
2013, pag. 9; DTFA C 160/04 del 29.12.2004; la restituzione dei contributi AD
sulle indennità dovute al fatto di appartenere ad un consiglio di
amministrazione è stata rifiutata).
A titolo abbondanziale
la Cassa osserva che per gli anni da ottobre 2013 ad agosto 2018 sarebbe in
ogni caso intervenuta la perenzione di cui all’art. 16 cpv. 3 LAVS, applicabile
per analogia giusta l’art. 6 LADI.
Mentre per il periodo
successivo, qualora l’opponente intenda mantenere la richiesta di rimborso dei
contributi AD versati, la stessa va semmai formalizzata alla competente Cassa
di compensazione del Cantone __________ (n. 23), dove risultano affiliate le
società __________ e __________.
Alla luce di quanto
precede, i contributi all’AD sono dovuti e una restituzione è pertanto esclusa.
Si rammenta infine
che, qualora un assicurato con una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro dovesse lasciare definitivamente l’azienda o cessare di occupare tale
posizione (sempreché sia dimostrato in base a criteri chiari che non lasciano
sussistere alcun dubbio), e se le altre condizioni sono adempiute, avrà diritto
alle ID (cfr. Prassi LADI ID B14).
6.2. Per quel che
concerne la richiesta di risarcimento danni, la Cassa evidenzia che la stessa è
regolata dall’art. 78 LPGA applicabile su rinvio dell’art. 85h cpv. 1 LADI. In
virtù di tale disposizione, gli enti di diritto pubblico, gli organismi
fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti
dell’attività degli organi di esecuzione delle assicurazioni sociali, per i
danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi
d’esecuzione e dei loro funzionari (cpv. 1).
Giusta i combinati
articoli 78 cpv. 2 LPGA e 85h cpv. 1 LADI competente a statuire mediante
decisione su pretese di risarcimento di assicurati e terzi, è l’autorità
cantonale di riferimento: nel caso specifico la Cassa CO 1. Ai sensi dell’art.
78 cpv. 4 LPGA, sono applicabili per analogia gli art. 3-9, 11, 12, 20 cpv. 1 e
23 LResp.
Si tratta di una
responsabilità di natura sussidiaria: in altre parole, la responsabilità giusta
l’art. 78 LPGA interviene solo se la pretesa vantata non può essere ottenuta
procedendo, in via ordinaria, a livello amministrativo e giudiziario, poiché
diversamente la domanda si rivelerebbe prematura (DTF 133 V 14 consid. 5;
KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., ad art. 78 LPGA nota 3).
Nel caso concreto,
l’insorgente ha agito per far valere le proprie ragioni con opposizione del
9/13 gennaio 2024, le vie amministrative e giudiziarie non sono esaurite. Ne
segue che la richiesta formulata a titolo di risarcimento dei danni è prematura
e non può essere accolta, non essendo giuridicamente adempiute le condizioni
dell’art. 78 LPGA.” (cfr. all. A1 a doc. I).
1.2. Contro
la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto - oltre alla messa a carico della Cassa di spese e “compensi
di causa” - in via principale, il riconoscimento del diritto alle
indennità di disoccupazione dal 7 novembre 2024 e, in via subordinata, “che
la causa sia rinviata alla Cassa per una nuova decisione, previo esame del caso
da parte di un funzionario diverso da __________” (cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa il ricorrente ha addotto:
"
(…)
Fatti
I.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’IMPARZIALITA’ (ART. 29 COST. E ART. 6
CEDU)
Il primo e più grave profilo di
illegittimità riguarda il fatto che la decisione su opposizione è stata redatta
dalla medesima funzionaria, sig. ra __________, che aveva già firmato la
decisione originaria del 28 novembre 2024. Ciò costituisce una evidente
violazione del principio del giudice imparziale, sancito sia dall’art. 29 cpv.
1 della Costituzione federale che dall’art. 6 della CEDU.
Secondo la costante giurisprudenza de
Tribunale federale (DTF 132 V 93 consid. 6.2.; DTF 126 I 68 consid. 3a; DTF 114
Ia 278 consid. 1a), non compatibile con il principio di imparzialità
procedurale che un funzionario decida su un’opposizione avverso una propria
decisione precedente. Lo stesso principio è ribadito nella dottrina dominante
(v. Gächer, “Kommentar zu BV”, art. 29 n. 42 segg.). La violazione è tanto più
grave in quanto l’opposizione verteva su temi delicatissimi: la perdita di
occupazione, la sussistenza di mezzi di sostentamento e il diritto a
prestazioni sociali vitali.
Considerandi
II.
ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 31 CPV. 3 LETT. C LADI
La Cassa si è basata sull’art 31 cpv.
3.
lett. c LADI per negare il diritto all’indennità, affermando che il
sottoscritto ricopriva una “Posizione analoga a quella di un datore di lavoro”.
Tuttavia, tale posizione è stata interpretata rigidamente e formalisticamente,
in totale spregio del principio dell’esame concreto dei poteri effettivi esercitati,
come richiesto dalla giurisprudenza.
Il Tribunale federale ha stabilito
più volte che l’iscrizione al registro di commercio o il possesso di quote
sociali non sono da soli determinanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI (DTF 120 V 521; STF 8C_252/2011 del 14.6.2021; DTF
8C_1016/2012 del 19.08.2013, consid. 4.3.).
Nel mio caso specifico:
Le quote della __________ sono state
oggetto di trasferimento fiduciario dal maggio 2022 con atto preliminare a
favore dell’imprenditore __________. La gestione effettiva è stata condotta da
quest’ultimo.
Il sottoscritto ha ricevuto formale
disdetta in data 31.08.2024, cessando ogni attività operativa al 31.10.2024.
Tali elementi sono idonei a
dimostrare la cessazione della posizione influente, come riconosciuto dalla
giurisprudenza (v. DTF 8C_776/2011 del 14.11.2012; DTF 8C_729/2014 del
18.11.2014). La Cassa, ignorando tali circostanze, ha applicato in modo
arbitrario e assolutistico la norma citata.
III.
OMESSO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO ISTRUTTORIOO (ART. 43 LPGA)
La decisione su opposizione non ha
proceduta ad alcuna istruttoria seria e completa, come invece richiesto
dall’art. 43 LPGA. Non si è chiesto alcun documento integrativo, non si è
esaminata la situazione patrimoniale o gestionale della società, non si è
nemmeno considerato che lo stato di passività della __________ e l’assenza di
operatività configuravano una cessazione di fatto della struttura
imprenditoriale.
IV.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE (ART. 5 CPV. 3 COST.)
La Cassa pretende che il sottoscritto
fosse tenuto a sapere che la sua posizione formale fosse ostativa al diritto
alle prestazioni, nonostante avesse agito esclusivamente a titolo fiduciario,
senza percepire alcun reddito e avendo fornito dichiarazioni dettagliate e
circostanziate fin dalla presentazione della domanda. La mancanza di
un’informazione preventiva e corretta configura una violazione dell’art. 5 cpv.
3.
Cost, come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa federale (DTF
119.
V 251 consid. 3)” (cfr. doc. I).
1.3
La
Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato, in
particolare, quanto segue:
"
(…) Nel caso concreto, anche se la signora __________ ha firmato
entrambi i provvedimenti, va rilevato che il “funzionario incaricato”
della decisione del 28 novembre 2024 è la signora Nadia Floyd, mentre il “funzionario
incaricato” della decisione su opposizione del 10 marzo 2025 è la signora __________.
La Cassa evidenzia che al suo interno le opposizioni non sono trattate dagli
stessi funzionari che hanno emanato le decisioni formali.
Conformemente a quanto
prevede la giurisprudenza federale e cantonale (STF 9C_412/2007 del 9.7.2008,
consid. 2; STCA 38.2004.73 del 22.4.2005; STCA 38.2012.42 del 26.7.2012 consid.
2.7.; STCA 38.202.85 del 23.3.2022), vi è dunque stata una separazione
personale e gerarchica tra chi ha trattato la decisione e chi si è occupato
della decisione su opposizione.
L’argomentazione
sollevata dal ricorrente è dunque priva di fondamento giuridico e non merita
tutela.
7.
L’insorgente
ribadisce anche in questa sede che le quote della __________ sarebbero state
“oggetto di trasferimento fiduciario dal maggio 2022 con atto preliminare a
favore dell’imprenditore __________”. La gestione effettiva della società
sarebbe stata condotta da quest’ultimo, mentre il signor dr. RI 1 avrebbe
cessato ogni attività operativa al 31.10.2024. A mente del ricorrente, la Cassa
avrebbe omesso di procedere ad un’istruttoria più completa del ruolo da lui
ricoperto in seno alla società violando quindi l’art. 43 LPGA.
In merito a tale
contestazione, la Cassa si è già compiutamente espressa con la propria
decisione su opposizione, in particolare al consid. 3 a cui si rinvia.
Ci si limita a
sottolineare che il signor dr. RI 1 quale unico socio e gerente con firma
individuale della __________ goda pertanto ex lege di un potere decisionale
determinante ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e la Cassa non è tenuta
a procedere ad ulteriori verifiche.
In queste circostanze,
spetta all’insorgente l’onere della prova che egli non ricopre una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 123 V 234 e 8C_729/2014 del
18.11.2014). Al riguardo, si rileva come egli si sia limitato a fornire un
contratto preliminare di compravendita delle quote societarie a tal signor __________
residente in Italia. In merito a tale documento la Cassa evidenzia che lo
stesso è unicamente un contratto “preliminare” soggetto a condizioni che lo
stesso ricorrente non ha minimamente comprovato essersi adempiute. Pertanto la
Cassa non può considerare tale accordo come prova della cessione delle quote
societarie che è in ogni caso subordinata all’approvazione dell’assemblea dei
soci ed è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata (artt.
786.
cpv. 1 e 787 cpv. 1 CO), condizione anche questa che non risulta comprovata
nella fattispecie.
8.
Infine, in merito
all’invocata violazione del principio della buona fede di cui all’art. 5 cpv. 3
Cost., la Cassa richiama integralmente quanto indicato al consid. 4 della
decisione qui impugnata.
Si evidenzia in
particolare che nel formulario che viene consegnato agli assicurati e relativo
alla documentazione da produrre per l’iscrizione all’assicurazione contro la
disoccupazione, quest’ultimi vengono esplicitamente resi attenti che l’avere o
mantenere una posizione analoga a quella di un datore di lavoro può precludere
il diritto alle prestazioni assicurative. Tale formulario è stato consegnato al
ricorrente, che lo ha sottoscritto per ricevuta in data 19 novembre 2024. Si
dirà di più! Le osservazioni formulate dal ricorrente nella domanda di
indennità di disoccupazione del 7 novembre 2024 confermano che le conseguenze
di cui appena detto erano a lui ben note.
Ne segue che la Cassa
non ha violato alcun obbligo di informazione e neppure il principio della buona
fede ex art. 5 cpv. 3 Cost e che l’argomentazione sollevata dal ricorrente è
priva di fondamento giuridico.” (cfr. doc. III).
1.4
Con
replica del 30 maggio 2025, il ricorrente ha fatto valere le seguenti
argomentazioni:
"
(…)
1.
Arbitraria
esclusione dal diritto all’indennità sulla base di presunte qualifiche formali
La Cassa (…) fonda il
rigetto della mia domanda su una pretesa assimilazione alla figura di datore di
lavoro, derivante dalla mia qualifica di socio unico e gerente con firma
individuale della __________. Tale interpretazione è non solo errata, ma
manifestamente contraria alla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale
svizzero.
In particolare, la STF
123.
V 234 stabilisce che la mera posizione formale non basta per escludere il
diritto all’indennità: ciò che conta è l’effettivo potere decisionale
esercitato.
La sentenza
8C_245/2007 del 22.02.2008 ha ribadito che la cessazione di fatto del controllo
aziendale prevale sull’iscrizione al Registro di commercio. La DTF 137 II 182 e
la DTF 143 V 95 confermano la centralità della realtà sostanziale sulla forma.
Nel mio caso:
·
Avevo trasferito la gestione della società al sig. __________;
·
Ero privo di potere decisionale;
·
Ero stato licenziato in tronco, con conseguente impossibilità di
intervenire nella società;
·
Avevo già fornito ampia documentazione già in sede di domanda,
illustrando con atti e relazioni la cessione fiduciaria e l’impossibilità di
esercitare influenza sull’impresa.
Questa documentazione
è stata ignorata o deliberatamente sottovalutata dalla Cassa, che pretende oggi
un onere probatorio ulteriore del tutto irragionevole, violando il principio di
proporzionalità e il rispetto della realtà fattuale. La natura fiduciaria della
cessione è per definizione non pubblica e non modificabile mediante iscrizione
al registro di commercio: ciò non significa che non produca effetti giuridici e
pratici.
Tutto ciò è
inconfutabile che non esercitavo più alcun ruolo assimilabile a quello del
datore di lavoro. la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenze
8C_729/2014
C 32/04 del 23.05.2005, 8C_230/2024) è netta: non è la carica a
determinare l’esclusione, ma l’effettivo esercizio del potere.
Nessun potere =
nessuna esclusione.
2.
Violazione
del principio costituzionale di buona fede e legittimo affidamento
La Cassa ha incassato
per anni i contributi calcolati sul mio reddito, accettando tacitamente la mia
posizione, salvo poi rigettare la richiesta quando ho avuto bisogno di prestazioni.
Questa condotta è gravemente lesiva del principio di buona fede, (…)
riconosciuto dalla DTF 143 V 95; DTF 137 II 182, sentenza TF 8C_65/2024 e che
impone all’amministrazione di comportarsi in modo coerente e corretto.
La buona fede è un
principio bilaterale, non riservato all’amministrazione: anche il contribuente
deve essere tutelato quando si è comportato con trasparenza come nel mio caso.
La DTF 131 V 362, la DTF 123 II 472 e numerose decisioni cantonali (es. TI
[recte: STCA] 38.2013.67) riconoscono che quando l’assicurato ha già fornito
documenti completi, non è ammissibile un aggravio probatorio successivo,
finalizzato a ostacolare l’accesso alla prestazione.
Il comportamento della
Cassa configura una truffa ai danni dell’assicurato, nella misura in cui
percepisce contributi assicurativi sapendo che, secondo la sua logico, il
soggetto non è neanche assicurabile. Si configura un’ipotesi di appropriazione
indebita (art. 138 CP) e abuso di diritto.
Occorre sottolineare
che la realtà sistemica è ben diversa da quella che la Cassa finge di
rappresentare. Esiste un abuso strutturale da parte dell’Istituzione, che
seleziona arbitrariamente chi ha diritto alle prestazioni, punendo chi ha
esercitato ruoli di responsabilità, specialmente se straniero. I lavoratori
stranieri, pur contribuendo pienamente al sistema, sono particolarmente
discriminati nel Canton Ticino, dove il cittadino locale, sovente in
assistenza, beneficiario cronico, è trattato con favore. Il sistema è
sbilanciato, corporativo e socialmente iniquo.
A causa della vostra
ingiustificata inadempienza, mi trova nell’impossibilità di pagare i premi di
cassa malattia, condizione che mina la mia dignità personale, oltre che la mia
salute, essendo affetto da malattia cronica che richiede cure costose e
continue. (…) questa vicenda ha per me assunto il valore di una questione di
principio (…)
3.
Grave
conflitto di interessi e violazione del diritto ad un procedimento imparziale
La decisione su
opposizione risulta firmata dalla medesima funzionari (...) coinvolta nella
fase istruttoria.
Ciò è inammissibile,
in palese violazione degli articoli 29 e 30 Cost, e dell’art. 10 della Legge
sulla procedura amministrativa (…), che impone l’astensione nei casi in cui lo
stesso funzionario abbia già partecipato alla decisione contestata.
La giurisprudenza CEDU
(Piersack c. Belgio, 1982) e la DTF 131 V 362 esigono un’apparenza oggettiva di
imparzialità: apparenza che qui è irrimediabilmente compromessa.
La Cassa ha aggirato
la regola facendo firmare la decisione alla stessa persona, evitando un riesame
effettivo, per autotutelare il proprio errore e impedire che fosse smentito da
un superiore. Questa è mala fede procedurale, se non addirittura falsità
ideologia in atto pubblico (art. 317 CP).
4.
Conseguenze
giuridiche del diniego arbitrario di prestazioni
Il rifiuto delle
prestazioni, arbitrario e pretestuoso, ha causato danni gravissimi alla mia
persona e alla mia famiglia: economici, psicologici e reputazionali.
Mi riservo dunque:
·
Di intraprendere azione di responsabilità civile ai sensi della
Legge federale sulla responsabilità (LRCF);
·
Di formulare denuncia penale per:
o
Truffa (art. 146 CP);
o
Falso in atti pubblici (art. 317 CP);
o
Abuso di autorità (art. 312 CP);
o
Violazione del dovere di funzione;
o
Appropriazione indebita (art. 138 CP);
o
Eventuale associazioni a delinquere (art. 260ter CP), se
emergeranno condotte sistematiche volte a escludere gli assicurati in
condizioni simili.
Rammento che la
giurisprudenza federale (DTF 143 V 95, sent. TF 8C_230/2024) impone all’amministrazione
il dovere di rimuovere le conseguenze del proprio arbitrio, con restituzione
integrale delle prestazioni dovute, interessi moratori al 5% e risarcimento di
ogni danno ulteriore.
(…) Si chiede al
Tribunale di:
1.
Annullare in toto
la decisione impugnata;
2.
Riconoscere il
diritto del sottoscritto alle indennità di disoccupazione;
3.
Ordinare il
pagamento integrale con effetto retroattivo e interessi;
4.
Rilevare la
violazione del principio di proporzionalità e disporre la trasmissione del
fascicolo alle autorità competenti;
5.
Riservarsi sulla
liquidazione dei danni.” (cfr. doc. VI).
1.5
L’amministrazione
ha preso posizione in merito con scritto del 12 giugno 2025, riconfermandosi in
quanto già esposto e rilevando che nemmeno in sede di replica il ricorrente “produce
elementi di prova a sostegno delle proprie censure rispettivamente delle
violazioni ravvisate”.
“Riguardo
alle misure che il ricorrente si riserva di intraprendere”, precisa la
Cassa, “si rileva che sono ininfluenti per una diversa conclusione della
Cassa e addirittura possono essere passibili penalmente se utilizzati come
mezzo di pressione” (cfr. doc. VIII).
1.6
Il
20.
giugno 2025, l’insorgente ha ribadito le proprie censure e, infine, ha
osservato quanto segue:
"
(…) In un passaggio a tratti persino grottesco, la Cassa si lamenta per
l’intenzione del sottoscritto di attivare vie giudiziarie e penali contro chi
ha reiteratamente violato i propri obblighi. (…) qui non si tratta di offese.
Si tratta di aver dimostrato, in punto di diritto e di fatto, che la posizione
della Cassa è insostenibile. Che le argomentazioni addotto sono, nel migliore
dei casi, da manuale per praticanti. Che l’ignoranza giuridica non può essere
protetta dal silenzio istituzionale.”.
Egli
ha, poi, chiesto a questa Corte di disporre “la trasmissione degli atti alla
competente autorità penale, affinché venga verificato l’esistenza di:
truffa
aggravata (art. 146 CP);
abuso
di autorità (art. 312 CP);
violazione
del dovere di funzione;
falsità
ideologia in atto pubblico (cfr. doc. 317 CP);
eventuale
associazione a delinquere (art. 260ter CP)” (cfr. doc. X).
1.7
Il
17.
luglio 2025 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr.
doc. XII).
Il
ricorrente ha, poi, formulato ulteriori osservazioni, per le quali, nella
misura di quanto rilevante ai fini della presente vertenza, si dirà nel
prosieguo (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1
Il ricorrente censura il
fatto che “la decisione su opposizione è stata redatta dalla medesima
funzionaria, sig.ra __________, che aveva già firmato la decisione originaria
del 28 novembre 2024” e pretende che “ciò costituisce una evidente
violazione del principio del giudice imparziale” (cfr. supra consid. 1.2. e
doc. I).
In
numerose sentenze il TCA ha stabilito che deve esistere una separazione
personale e gerarchica tra colui che emette la decisione e colui che pronuncia
la decisione su opposizione.
Dal
canto suo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale, TF), in un primo tempo e nella composizione a tre giudici,
in un caso non ticinese, ha deciso in senso contrario al TCA limitandosi a
rilevare che non esistevano motivi di prevenzione nella persona chiamata ad
esaminare l’opposizione (cfr. STFA K 11/04 del 27 agosto 2004). In seguito l’Alta
Corte ha sottolineato che la separazione personale, a seconda
dell’organizzazione dell’amministrazione, è necessaria e sensata (allerdings
erforderlich und im Übrigen sinnvoll; cfr. STFA H 53/04 del 25 settembre
2004). In una successiva sentenza, emessa nella composizione a tre giudici, il
TFA ha affermato che se una separazione personale tra chi decide e chi esamina
l’opposizione può essere sensata dal profilo di una maggiore obiettività della
decisione su opposizione, non esiste tuttavia un obbligo di diritto federale di
effettuare tale separazione (STFA C 6/04 del 16 febbraio 2005; cfr. inoltre a
tal proposito D. Cattaneo, Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Volume
n. 38 della Commissione per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2006,
pagg. 139-141 n. 4).
In una sentenza 9C_738/2007
del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2.
(non pubblicato) il TF si è così espresso:
"
2.2
Come in sede cantonale, l'insorgente contesta pure, sempre dal
profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la trattazione della
vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o interno da parte
di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale."
Per quanto accertato in
maniera vincolante dal giudice cantonale, le decisioni del 5 dicembre 2006 sono
state emesse dal servizio conti, mentre la decisione su opposizione è stata
redatta da X.________ (capo servizio conti, nonché funzionario incaricato), il
quale l'ha firmata insieme al capo ufficio contributi Y.________.
Per rispondere alle
censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52 LPGA dispone unicamente che le
decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso
il servizio che le ha notificate. Una separazione personale non è per contro
imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più
esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (cfr. sentenze
del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio
2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler,
Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG],
in: Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa
che però non si realizza nel caso di specie.”
Su questo aspetto, cfr. anche UELI
KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozial-versicherungsrechts, ATSG, 4a edizione 2020, n. 30 e seg. ad art. 52.
Nel
caso in esame, il TCA rileva che la decisione formale del 28 novembre 2024
(cfr. doc. 54-60), riporta a pag. 1 e quale “funzionaria incaricata” il
nominativo di __________ (cfr. doc. 54). Nell’ultima pagina della decisione
figurano i seguenti nominativi: “La capo gruppo: __________” e “l’addetta
agli assicurati: __________” (cfr. doc. 60).
La
decisione su opposizione impugnata davanti a questa Corte, invece, indica a
pag. 1, quale “funzionario incaricato” nella procedura d’opposizione, __________
(cfr. doc. 22).
L’ultima
pagine della decisione su opposizione, riporta, in calce i nominativi di __________
quale “Capogruppo” e di __________, quale “Caposervizio” (cfr. doc.
32).
La
verifica del provvedimento è quindi stata eseguita dal Capo servizio.
Ricordato,
peraltro, che anche se una separazione gerarchica e personale, sarebbe
opportuna, di per sé non è imposta, il TCA rileva che l’operato
dell’amministrazione, quindi, si rivela corretto da questo profilo.
Il
TCA può dunque entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o
meno, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a percepire le indennità di
disoccupazione dal 7 novembre 2024.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art.
31.
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge
del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone
che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell’azienda.
I
disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò
non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un
dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege
(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere
decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per
un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;
STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In
una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato
su questi temi le seguenti considerazioni:
"
(…) Il primo giudice ha infine
correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un
influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi,
dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali
egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i
membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo
che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte
inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo
diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della
suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art.
716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione
dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie
in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6
maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della
A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2
LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
L’Alta Corte ha ricordato questi
principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021
ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore
di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie,
differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve
avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a
ragione era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale
analoga a quella di un datore di lavoro.
Lo scopo della giurisprudenza
sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di
abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che
è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che
rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di
lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008
consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag.
240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza
8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.2
Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt
8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les
motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des
raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des
bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui
occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de
déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31
al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes
qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF
123.
V 234, le Tribunal
fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion
lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à
leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se
trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié
par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa
situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un
réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et
qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à
l'indemnité de chômage. (…)"
Sempre
secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl
(cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF
8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30
agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag.
177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF
9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. anche STF 8C_609/2024 del 26
giugno 2025; STF 8C_742/2024 dell’11 giugno 2025; STF 8C_230/2025 del 21
ottobre 2024 SVR 2025 ALV N.5; STF 8C_413/2024 dell’8 ottobre 2024 consid.
4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421, SVR 2025 N.9; STF 8C_668/2022 del
29.
giugno 2023 consid. 3.2.;
2.3
In una sentenza 8C_621/2018 del 20
marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV
N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di
disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.
L’Alta
Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo
il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua
posizione di socio di per sé.
Al
riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(…)
"
4.5.1
Oberstes Organ
der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die
wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der
Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr
vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine
Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es
den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren
Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der
Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren
Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit
Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer
arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines
Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten,
ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und
Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt
die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn-
oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der
Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff.
18.
OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden.
Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers,
die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung
verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten
Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.
4.5.2
Als personenbezogen ausgestaltete
Kapitalgesellschaft besitzt die GmbH überdies eine persönliche Nähe zu den
Gesellschaftern. Die engere Verbindung zwischen den Gesellschaftern und der
GmbH im Verhältnis zu den Aktionären und der AG zeigt sich u.a. auch dadurch,
dass alle Gesellschafter bereits von Gesetzes wegen die Geschäfte im Sinne der
Selbstorganschaft führen (Art. 809 Abs. 1 OR), sofern die Statuten nichts
anderes vorsehen. Die personenbezogene Ausgestaltung der GmbH mit in der Regel
kleinem Gesellschafterkreis bringt es sodann mit sich, dass die GmbH als Schutz
eine Treuepflicht der Gesellschafter mit einem Konkurrenzverbot kennt (Art. 803
OR). Die Nähe der Gesellschafter zu ihrer GmbH wird ferner dadurch deutlich,
dass ein Gesellschafter dem Gericht beantragen kann, einem Geschäftsführer die
Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen oder zu beschränken,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt (Art. 815 Abs. 2 OR; zum Ganzen: ARTHUR
MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl.
2018, § 18 S. 688 ff.; PETER FORSTMOSER, Das neue Recht der Schweizer GmbH, in:
Kramer et al. [Hrsg.], Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, 2006,
S. 542 ff.; und Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 2001 zur Revision des
Obligationenrechts [GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-,
Handelsregister- und Firmenrecht], BBl 2002 3148 ff.).
4.5.3
Diese gesetzliche Ausgestaltung der
Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen
Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die
hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters
auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen
bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des
personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer
abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht
verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der
Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls
vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens
30.
%; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N.
26.
zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche
Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der
Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten
Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An
der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines
Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der
Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem
nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine
entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis
beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine
Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer
Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten
Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen,
wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282
E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen). (…)”
In una sentenza 8C_433/2019 del
20.
dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15
pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des
Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag.
101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di
minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato
dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018
era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di
abuso.
È stato precisato che dopo il
ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla
società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.
In quell’occasione l’Alta Corte
ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V
200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli
azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una
società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di
abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di
un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione
finanziaria.
Nella
STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte,
accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di
disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato
fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto
il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia
(all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente
socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della
società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello
scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.
Il
TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege
di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che
occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
In ogni caso, fino alla
radiazione dell’impresa dal RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con
la moglie (socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a
terzi, esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.
Infine la nostra Massima Istanza
ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare
della legge non era determinante.
Cfr. anche STF 8C_609/2024 del 26
giugno 2025; STF 8C_742/2024 dell’11 giugno 2025; STF 8C_230/2025 del 21
ottobre 2024 in SVR 2025 ALV N.5; STF 8C_413/2024 dell’8 ottobre 2024
consid. 4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421, SVR 2025 ALV N. 9; STF
8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.; STF 8C_105/2024 del 30 aprile 2024
consid. 2.2.; STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.
Dal canto suo il TCA, in una
sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017, ha escluso il diritto all’indennità per
insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale
di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con
il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche
STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018).
Con
STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato,
questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18%
delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il
diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle
azioni.
La
compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.
Con giudizio 38.2020.36 del 29
ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di
disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino
agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr.
10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza
con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.
È stato statuito, in applicazione
del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo
svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice
socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che
quest’ultima stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro.
Con STF 8C_610/2024 dell’11
dicembre 2024, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile ricorso
presentato da un assicurato contro la STCA 38.2024.26 del 7 ottobre 2024.
In quella fattispecie, il TCA
aveva, innanzitutto, ricordato quanto segue:
"
(…) secondo il diritto civile svizzero colui che detiene
beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a
tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una
persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr.
STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).
Nell’ambito della responsabilità per il mancato
pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può
validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a
titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della
società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009,
9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid.
6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).” (consid. 2.7.).
Questa
Corte aveva, poi, concluso che, sebbene in seno alla
società non ricopriva dall’aprile 2019 alcun ruolo formale e non era dunque
(più) iscritto al Registro di commercio, quel ricorrente non era soltanto colui
che per il tramite di una società della quale era proprietario delle azioni
nella misura del 90% deteneva, in parte a pieno titolo ed in parte a titolo
fiduciario, le azioni dell’ex datrice di lavoro, ma che era anche l’unico
soggetto che di fatto aveva permesso il perseguimento dello scopo societario.
Cfr. anche STCA 38.2019.53 del 27
aprile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
2.4
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro,
interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi,
l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr.
STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).
Al
riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza,
il Tribunale federale ha rilevato:
"
(…) Ce droit peut
toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les
liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de
celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du
conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que
celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à
celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il
rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione
dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Con
giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato
che
"
(…)
5.1
La jurisprudence, selon laquelle le
salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut
en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement
l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt
définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de
considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation
(cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014
consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les
circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société,
il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part
du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR
2007.
ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00
consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé
d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au
registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En
revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la
plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus.
C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à
celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré
concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04,
consid. 4.3.).”
Cfr.
pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.
Secondo
la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al
socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la
società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STF 8C_102/2018
del 21 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016;
STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile
2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28
pag. 183).
L’Alta
Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14
settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.
Al riguardo cfr. anche STF
8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA
38.2018.52
del 5 novembre 2018.
In
una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33
pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio
di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente
società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei
mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo
assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di
disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma
rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli
rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
Quell’assicurato era già
presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una
Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato.
In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad
un rischio di abuso.
In un giudizio 8C_87/2023 del 14
settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata
con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno
diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi
hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al
datore di lavoro nella precedente attività.
2.5
La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023
consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00
dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA
C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61),
nella Prassi LADI ID nella versione in vigore da ottobre 2012 (stato al 1°
luglio 2024, rimasto invariato su questi aspetti) ha previsto, in particolare
per quanto attiene all’oggetto della presente vertenza, quanto segue:
"
POSIZIONE ANALOGA A QUELLA DI UN DATORE DI LAVORO
(cfr. anche B34a)
art. 8 in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
B12 Occupano
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le persone che esercitano
un’attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (p. es. in una SA, una
Sagl o una cooperativa) e che sono in grado di influenzare in modo
significativo le decisioni del datore di lavoro.
(…)
B15 L’esclusione di
questa categoria di persone è assoluta: non è necessario dimostrare che vi sia
un abuso di diritto o che l’assicurato abbia intenzionalmente tentato di
eludere le disposizioni relative al lavoro ridotto. L’assicurato deve essere
escluso dal diritto all’ID se sussiste anche soltanto il rischio o la
possibilità di un abuso di diritto o di un’elusione della legge (DTF 123 V
234).
B16 Spetta alla
cassa stabilire se un assicurato ha una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro. Essa deve verificare, per ogni assicurato che si annuncia o
riannuncia alla disoccupazione – a prescindere dalle risposte date alle
relative domande nel modulo di domanda – se come ultimo impiego abbia occupato
o meno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Un’eventuale
iscrizione nel registro di commercio deve essere documentata nel dossier della
persona assicurata mediante un estratto del registro di commercio.
Giurisprudenza
DTF 8C_293/2008 del 30.7.2009 (L’effetto di pubblicità del
registro di commercio vale anche quando l’assicurato ha risposto in modo non
corretto alle domande su un’eventuale posizione analoga a quella di un datore
di lavoro)
Se la cassa esclude l’assicurato dal diritto all’ID dopo
che questi ha già iniziato a riscuotere le indennità, essa dovrà chiedere la
restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (B33).
Persone che possono influenzare in modo significativo le decisioni
del datore di lavoro
Membri di un organo decisionale supremo dell’azienda: esclusione
senza esame dell’effettivo potere decisionale
B17 I membri del
consiglio di amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) e i dirigenti di una
Sagl (art. 804 segg. CO) hanno, per legge, un potere decisionale determinante.
La cassa decide di negare loro il diritto all’indennità senza procedere a
ulteriori verifiche.
ð Esempio
Un membro del consiglio di amministrazione che detiene soltanto il
2% delle azioni e che ha il diritto di firma collettiva a 2 è escluso dalla
cerchia degli aventi diritto all’indennità senza ulteriori verifiche e
indipendentemente dalle sue attività e dalla ripartizione interna dei compiti,
anche se, ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione detiene il
95.
% delle azioni e dispone del diritto di firma individuale.
ð Giurisprudenza
DTFA C 373/00 del 19.3.2002 (Il dirigente di una SA a cui è stata
data la disdetta diventa liquidatore dell’azienda, di cui rimane azionista
maggioritario e membro del consiglio di amministrazione. Egli può decidere di
continuare l’attività fino alla vendita o allo scioglimento dell’azienda, per
cui non ha diritto all’ID in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).
DTF 8C_776/2011 del 14.11.2012;
DTF 8C_729/2014 del 18.11.2014 (Come per i membri di un
consiglio di amministrazione, anche i soci e i soci dirigenti di una Sagl
hanno, per legge, un potere decisionale determinante).
Membri di un organo decisionale supremo dell’azienda: esame
dell’effettivo potere decisionale
B18 Per quanto
riguarda i membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, ad eccezione
dei membri del consiglio di amministrazione di una SA e dei dirigenti di una
Sagl, occorre verificare in ogni singolo caso, in base alla struttura
organizzativa dell’azienda, quale potere decisionale spetta effettivamente alla
persona interessata. Questa verifica può rivelarsi complessa poiché
l’appartenenza a un organo decisionale supremo non può sempre essere distinta
dall’appartenenza a un livello inferiore di direzione unicamente mediante
criteri formali. Una procura o altri mandati commerciali conferiti a una
persona non permettono di dedurre automaticamente che essa occupa nell’azienda
una posizione analoga a quella del datore di lavoro; questi documenti
stabiliscono infatti soltanto le responsabilità dell’interessato nei confronti
di terzi. Anche se tali deleghe di poteri conferiscono normalmente al loro
titolare competenze simili a livello interno, esse non sono sufficienti per
concludere, senza riferirsi allo statuto, al contratto e alla situazione
effettiva dell'azienda, che la persona interessata influenza in modo
significativo le decisioni del datore di lavoro. Questa valutazione caso per
caso dei poteri decisionali vale anche per i dirigenti di una SA o Sagl che non
sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione o soci. Nella maggior
parte dei casi, tuttavia, l’esclusione dovrebbe risultare giustificata
dall’ampio ventaglio di diritti e doveri di cui sono investiti.
Non si può ad esempio automaticamente dedurre – senza tenere conto della
situazione effettiva dell'azienda – che un direttore generale responsabile del
settore amministrativo e finanziario avente un diritto di firma individuale ma
che non fa parte del consiglio di amministrazione influenzi risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro. Nelle piccole aziende con un’organizzazione
meno strutturata, tuttavia, questa posizione può, in determinate circostanze,
consentire di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di
lavoro, anche se l’interessato non ha ufficialmente il diritto di firma e non è
iscritto nel registro di commercio. In questi casi bisogna però essere in grado
di dimostrare, che l'assicurato può effettivamente influenzare risolutivamente
le decisioni del datore di lavoro.
Giurisprudenza
DTF 120 V 521 (Gli impiegati con funzioni dirigenziali non
possono in generale essere esclusi dal diritto all’indennità per il solo fatto
che abbiano potere di firma e siano iscritti nel registro di commercio)
DTF 8C_252/2011 del 14.6.2011 (Il diritto di firma
individuale, la funzione di «managing partner» ricoperta dall’assicurato e la
struttura gerarchica piatta dell’azienda rivelano un’influenza determinante
dell’assicurato nell’azienda)
(…)
Abbandono definitivo della posizione analoga a quella di un datore
di lavoro
B25 Un assicurato
con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha diritto all’ID
soltanto se ha lasciato definitivamente l’azienda o se ha cessato
definitivamente di occupare tale posizione. Ciò deve poter essere dimostrato in
base a criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio. La disdetta dei
rapporti di lavoro non permette di concludere che l’assicurato non occupa più
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
ð Giurisprudenza
DTFA C 150/04 del 7.12.2004 (Anche se perde il proprio impiego
nell’azienda del marito, la moglie non ha diritto all’ID in quanto il marito
può influenzare considerevolmente l’andamento degli affari dell’azienda e
riassumerla in qualsiasi momento)
B26 L’indebitamento
dell’azienda, la concessione di una moratoria concordataria o l’interruzione
temporanea dell'attività aziendale non comprovano la conclusione definitiva dei
legami con l’azienda. La moratoria concordataria non comporta necessariamente
lo scioglimento di una società: se il concordato e il concordato a percentuale
(art. 314 segg. LEF) sono volti a sanare la situazione del debitore, il
concordato con abbandono dell’attivo (art. 317 segg. LEF) ha lo scopo in
particolare di liquidare gli attivi. Contrariamente a quanto avviene in caso di
fallimento, il debitore ha la possibilità di proseguire la conduzione
dell’azienda. Fino al termine della procedura concordataria non si può quindi
sapere se l’azienda verrà o meno chiusa definitivamente.
Giurisprudenza
DTFA C 235/03 del 22.12.2003 (Il fatto che da qualche tempo
la Sagl non realizzi più alcun introito non impedisce all’assicurato
eventualmente di riattivarla. Un’interruzione temporanea dell’attività
dell‘azienda non comprova l’abbandono definitivo della posizione analoga a
quella di un datore di lavoro più della semplice intenzione di liquidare
l’azienda)
B27 Le seguenti
fattispecie determinano se una persona ha lasciato definitivamente l’azienda o
ha cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro:
• scioglimento dell’azienda;
• fallimento dell’azienda;
• cessione dell’azienda o della partecipazione finanziaria con
conseguente perdita della posizione analoga a quella di un datore di lavoro;
• disdetta con conseguente perdita della posizione analoga a quella di
un datore di lavoro.
B28 L’iscrizione
nel registro di commercio è, secondo la giurisprudenza, un criterio importante
e facile da applicare per valutare se vi è una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro. In genere, i terzi prendono atto in modo sicuro che la
persona con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ha lasciato
definitivamente l’azienda o ha cessato definitivamente di occupare tale
posizione soltanto quando la cancellazione dell’iscrizione nel registro di
commercio viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se i
fatti contraddicono chiaramente l’iscrizione nel registro di commercio, la
cassa deve basarsi su di essi. Se può dimostrare, ad esempio in base a una
decisione dell’assemblea generale (partenza dal consiglio di amministrazione) oppure
a un atto notarile (trasferimento delle quote sociali della Sagl a un terzo) la
data effettiva della partenza, tale data è determinante per stabilire la data
della conclusione definitiva dei legami con l’azienda.
Giurisprudenza
DTFA C 110/03 dell’8.6.2004 (L’iscrizione nel registro di
commercio e la relativa cancellazione sono determinanti: infatti soltanto con
la cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio i terzi prendono
atto in modo sicuro che la persona ha lasciato definitivamente l’azienda e ha
perso le caratteristiche che gli conferivano nell’azienda una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro)
DTFA C 210/03 del 16.6.2004 (La data in cui l’assicurato ha
lasciato definitivamente l’azienda deve poter essere valutata sulla base di
criteri chiari che non lasciano sussistere alcun dubbio riguardo alla
conclusione definitiva dei legami con l’azienda)
DTFA C 278/05 del 15.3.2006 (Se la cancellazione
dell’iscrizione nel registro di commercio presenta dei ritardi e l’assicurato
non si impegna sufficientemente per accelerarla, l’opponente ha ancora la
possibilità di sfruttare la sua posizione analoga a quella di un datore di
lavoro)
DTF 8C_245/2007 del 22.2.2008 (È determinante la data della
partenza effettiva dal consiglio di amministrazione, con effetto immediato, e
non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio).”.
Sulla
portata delle amministrative,
cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024
consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF
147.
V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19
giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.;
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2.
= DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4
pag. 125.
2.6
Nell’evenienza
concreta, dagli atti risulta che il ricorrente - cittadino italiano a beneficio
di un permesso di dimora “B”, nato nel 1965 (cfr. doc. 114-115 e 152-154) -
nella propria domanda di indennità di disoccupazione ha precisato di essere
stato attivo presso __________, dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 (cfr.
doc. 64-67).
Dal
contratto di lavoro in atti (sottoscritto il 20 dicembre 2021 tra, da una
parte, la Sagl rappresentata dal ricorrente e, d’altra parte, RI 1 medesimo,
per sé stesso), risulta che l’assicurato è stato assunto a tempo indeterminato
dal 1° gennaio 2022 in qualità di direttore, per uno stipendio lordo annuo di
fr. 64'400.- nel primo anno e di fr. 96'600.- in seguito (cfr. doc. 72-73).
L’assicurato,
nella propria domanda di indennità di disoccupazione, ha indicato il seguente
motivo di disdetta
"
(…) cessazione dell’attività, dovuta alla grave difficoltà finanziaria
in cui, ormai da lunghissimo tempo versava l’azienda, che non era riuscita, per
tale ragione, a realizzare il progetto imprenditoriale. E, soprattutto, per una
differente visione, tra me e il datore di lavoro, sulle modalità di uscita
dalla crisi (decadenza del rapporto di fiducia)” (cfr. doc. 64-67).
La
“cessazione dell’attività”, risulta essere anche il motivo di disdetta
indicato nell’attestato del datore di lavoro, che precisa anche che
l’insorgente era attivo in __________ come “dirigente” (cfr. doc.
68-69).
Sebbene,
poi, l’insorgente pretenda di essere stato licenziato “in tronco” (cfr.
supra consid. 1.4.), dalla disdetta in atti, peraltro prodotta dal medesimo,
emerge che la stessa è stata intimata il 31 agosto 2024, con effetto al 31
ottobre 2024, nel rispetto quindi del termine del preavviso legale (cfr. doc.
74).
Al
quesito n. 28 della domanda di indennità di disoccupazione, volto a sapere se “lei
o sua moglie/suo marito/il suo partner registrato partecipa finanziariamente
all’azienda dell’ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale
supremo dell’azienda (ad es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA
o socio, gerente in una Sagl, ecc)?” e se “lei partecipa
finanziariamente a un’altra azienda o fa parte di un organo decisione supremo
dell’azienda”, il ricorrente ha, in ambo i casi, risposto affermativamente,
precisando anche quanto segue:
"
(…) in riferimento a quanto richiesto al punto n. 28, e come da
dichiarazione già in Vostre mani, faccio doverosamente presente che la mia
presenza e i ruoli all’interno di alcune aziende (tra cui l’ultimo datore di
lavoro) erano svolte a titolo fiduciario e del tutto gratuito, così come
prevede la normativa vigente nel Canton __________. Pertanto, ai fini della
vostra disamina, il sottoscritto svolgeva la propria attività solo come
lavoratore subordinato, senza alcuna autonomia decisionale effettiva.” (cfr.
doc. 66-67).
Dall’estratto
del Registro di commercio del __________ (consultato online in data 18 agosto
2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5
maggio 2025 consid. 3.2.; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2.; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.), risulta che unico socio di __________
da inizio 2020 è il ricorrente, subentrato in tale veste alla __________, che
già era socia della __________ dal 2017, allorquando la sede societaria ancora
si trovava in Ticino.
La
__________ - la cui ragione sociale è mutata a inizio 2025 in __________ – da
parte sua, aveva quale amministratore unico, sin dal trasferimento della sede
nel Canton __________, avvenuta nel 2018 ad inizio agosto 2025, l’insorgente.
Gerente
della __________ sin dal 2018 (ed a ben vedere dal 2017, quando la sede
societaria era in Ticino), con diritto di firma individuale (del quale, secondo
quanto emerge dall’estratto RC in atti, egli solamente beneficia a tutt’oggi),
è stato e permane il ricorrente.
Questi
risulta, poi, attivo, a vario titolo, in tutta una serie di entità iscritte a
RC, tanto nel Canton __________, quanto in Ticino.
In
allegato alla propria domanda di prestazioni LADI, il ricorrente ha trasmesso
alla Cassa uno scritto accompagnatorio, nel quale, prima, ha fatto riferimento
alla sua partecipazione ad “Attività di volontariato (a titolo gratuito)”,
indicando:
"
(…) Da molti anni svolgo attività di volontariato nell’ambito del __________
– __________ – __________ e dell’__________.
Si tratta di realtà
riferibili ad __________, che oggi si occupano di assistenza ai bisognosi, e di
promuovere i valori della bioetica personalista, di matrice cattolica” (cfr.
doc. 88).
L’insorgente
ha, poi, riferito di “attività lavorative NON RESTRIBUITE” da lui svolte,
e meglio:
"
(…) oltre alla attività di volontariato (non retribuite) sopra
descritte, il sottoscritto figura presente (ancora per brevissimo tempo) con il
ruolo di Amministratore di alcune attività d’impresa, in prevalenza aventi sede
in Canton __________. Detti ruoli venivano per lo più assunti a titolo
assolutamente gratuito, nell’interesse di soggetti che, non essendo ancora
residenti, necessitavano di persona residente per lo svolgimento di dette
funzioni. Questa particolare attività fiduciaria è consentita dalle normative
vigenti nel Canton __________.” (cfr. doc. 88-89).
Tra
le diverse società elencate dal ricorrente figura, per quanto di interesse ai
fini della presente vertenza, la __________, per la quale l’interessato ha
precisato quanto segue:
"
(…) La società non esercita alcuna attività dal gennaio 2019, e la
funzione di amministratore è stata svolta, sempre dal gennaio 2019, a titolo
fiduciario e assolutamente gratuito, dal momento che gli azionisti (membri
dell’__________) stavano (e stanno) cercando di vendere la società. Dovrebbe
chiudersi a breve una trattativa con il medesimo imprenditore che ha rilevato __________”
(cfr. doc. 91).
A
proposito della __________ il ricorrente ha indicato:
"
(…) – ultimo datore di lavoro
Personalmente, come da
certificato dell’ufficio del Registro di commercio, figuravo come azionista
[recte: socio, veste nella quale il ricorrente figura tutt’oggi] della __________
(ultimo datore di lavoro) e Gerente della stessa.
Fino a tutto il mese di
aprile 2022, era effettivamente così: il progetto __________ era stato ideato e
realizzato dal sottoscritto. In realtà, trattandosi di un progetto la cui
realizzazione prevedeva ingente investimento di capitali di cui non ho mai
potuto disporre, già nel mese di maggio 2022, veniva siglato un preliminare di
cessione delle quote, con atto da perfezionarsi a data da destinarsi, con
imprenditore italiano (il dr. __________) interessato a rilevare l’attività di __________,
coprendone la grave situazione debitoria (allora già piuttosto grave). Veniva
anche versato un congruo acconto.
A partire da quel
momento, in buona sostanza, ho rivestito, per conto dell’imprenditore italiano,
una funzione squisitamente fiduciaria (funzione consentita, come indicato,
dalle normative __________ [recte: __________] al contrario di quanto avviene
in Ticino) quanto al possesso delle azioni, mentre venivo retribuito per quel
che concerne la funzione di direttore e gerente (d’altra parte, io solo, per
conoscenze tecniche, avrei potuto portare aventi il progetto facente capo a __________).
Sfortunatamente, detto
imprenditore ha avuto, a partire dagli inizi del mese di ottobre 2023, e ancor
prima, gravi problemi personali e quindi, pur continuando ad esercitare i
diritti derivanti dall’acquisizione fiduciaria, non ha mai potuto ottemperare,
suo malgrado, a quanto promesso nei termini stabiliti.
Nel frattempo, la
società è rimasta sostanzialmente ferma, ed ha accumulato gravi situazione
debitorie, che si sono (per forza di cose) riversate sul sottoscritto
amministratore.
Risolti i propri
problemi, l’imprenditore italiano ha infine integrato l’atto preliminare,
sostituendo però al saldo del pagamento delle quote (come si legge)
l’assunzione di tutta la situazione debitoria della società. In un primo tempo,
la cessione formale delle quote doveva essere resa pubblica solo dopo il saldo
dei vari debiti. In realtà, a seguito di numerose discussioni e grave
“incompatibilità”, soprattutto legata al frequente mancato pagamento delle mie
retribuzioni, in data 31.08.2024 mi faceva pervenire formale disdetta, e in
data 21.10.2024 mi si comunicava formalmente la convocazione, a breve, di
un’assemblea per il passaggio di quote societarie a vantaggio dell’imprenditore
stesso, e la chiusura della società, essendo decaduto l’interesse di portare
avanti il progetto.
Dunque, dal maggio
2022, non sono più il reale azionista di __________, e dal 31.10.2024 non ne
son neppure il gerente.” (cfr. doc. 92).
In
conclusione al proprio scritto accompagnatorio, il ricorrente ha comunicato
alla Cassa quanto segue:
"
(…) sono perfettamente cosciente della particolarità della mia
situazione. Apparentemente, la mia figura è connessa e collegata a numerosa attività
d’impresa, ed è lecito ipotizzare per qualsiasi osservatore una situazione
economica, e prima ancora finanziaria, assolutamente solida.
In realtà, nessuna
delle società delle quali occupavo e occupo, a vario titolo, ruoli di
responsabilità retribuisce detti incarichi, e quelle società delle quali ho
posseduto effettivamente quote di partecipazione (la __________ in primis) sono
state a suo tempo cedute dietro promessa di pagamenti dei debiti, senza alcun
immediato vantaggio per il sottoscritto.
Di contro, ogni giorno
ci sono spese da sostenere per i bambini, affitti e scuola da pagare, e le già
scarse risorse finanziarie a nostra disposizione, erose in quasi due anni di
pagamenti irregolari delle retribuzioni da parte degli effettivi proprietari di
__________, sono ormai quasi del tutto esaurite.
Una assistenza e un
sostegno finanziario, da parte Vostra, in questo momento, sarebbero opportuni e
necessari in quanto mi consentirebbero di dedicarmi con maggiore serenità alla
ricerca di un lavoro dignitoso, che mi consenta di assolvere al mio ruolo di
marito e di padre.” (cfr. doc. 93).
In
atti figura, quindi, il “contratto preliminare di compravendita quote
societarie” richiamato dal ricorrente e sottoscritto il 17 maggio 2022,
sottoscritto tra il medesimo, in qualità di “venditore”, e __________,
come “acquirente”.
Ne
risulta quanto segue:
-
“Articolo 2 (…) il venditore si
impegna all’acquirente l’intero capitale sociale, pari a CHF 20'000.-, della
società __________ (…)”;
-
“Articolo 3 (…) il prezzo
nominale concordato per la cessione dell’intero capitale sociale della società
è di CHF 30'000.00 (…) alla firma del presente contratto, l’acquirente ha
versato a venditore, a titolo di caparra confirmatoria, l’importo di CHF
20'000.00 (…) il saldo del pretto, pari a CHF 10'000.00 (…) verrà versato al
momento del trasferimento effettivo delle quote societarie”;
-
“Articolo 4 (…) le parti
convengono che il trasferimento delle quote societarie a favore dell’acquirente
avverrà una volta che quest’ultimo avrà ottenuto il permesso di soggiorno tipo
B nel Canton Ticino. In attesa dell’ottenimento di tale permesso, le quote
societarie resteranno intestato al venditore a titolo fiduciario, il quale ne
deterrà la proprietà formale”;
-
“Articolo 5 (…) durante il
periodo di intestazione fiduciaria, il venditore non avrà alcuna autonomia
gestionale sulla società, essendo tenuto ad operare esclusivamente in
conformità alle istruzioni impartite dall’acquirente, il quale detiene la piena
autorità decisionale su tutte le operazioni e scelte gestionali. Il venditore,
in quanto gestore fiduciario, agirà come mero esecutore delle direttive
dell’acquirente e non potrà compiere azioni o decisioni non autorizzate da
quest’ultimo”;
-
Articolo 6 (…) al momento
dell’ottenimento del permesso di tipo B e della residenza ticinese
dell’acquirente: verrà perfezionata la cessione delle quote mediante un atto
notarile di trasferimento. Contestualmente, l’acquirente salderà il prezzo
residuo di CHF 10'000.00 al venditore. Il venditore cederà formalmente il ruolo
di direttore all’acquirente” (cfr.
doc. 11-113).
Con
decisione del 28 novembre 2024, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a
percepire le indennità di disoccupazione, poiché “durante i due anni
precedenti l’iscrizione alla disoccupazione, ha lavorato presso la società __________
dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 nella quale risulta tutt’ora socio e
gerente con diritto di firma individuale della società” (cfr. doc. 54-60).
A
decorrere dal 6 dicembre 2024 il nominativo del ricorrente è stato annullato
dal sistema COLSTA (cfr. doc. 52-53).
Il
9.
gennaio 2025, RI 1, ha trasmesso alla Cassa uno scritto del seguente tenore e
contenuto:
"
(…)
1.
Rinuncia
al ricorso e richiesta di restituzione globale
Il sottoscritto ha
deciso di rinunciare al ricorso amministrativo, ritenendolo inutile alla luce
delle argomentazioni esposte nella Vostra decisione; non perché la stessa venga
ritenuta corretta (anzi, tutt’altro), ma perché appare evidente che l’Organismo
superiore deciderebbe esattamente come chi ha formulato la decisione. E quindi,
evito inutili perdite di tempo.
Opto invece per
richiedere la restituzione dei contributi versati alla cassa di disoccupazione
dal mese di ottobre 2013 al 31 ottobre 2024, pari, orientativamente, a circa
25'000.00 CHF, maggiorati degli interessi legali al tasso del 5% annuo, per un
totale di ulteriori 13'700.00 CHF ca.
Pertanto, l’importo
complessivo dovuto a titolo di rimborso ammonta a 38'700.00 CHF, calcolati in
misura forfettaria.
2.
Richiesta
di risarcimento danni
Considerando che la
mancata erogazione delle indennità di disoccupazione ha causato un
significativo danno economico, chiedo inoltre il risarcimento dei danni patiti
e patendi. In base alla normativa elvetica, l’indennità avrebbe coperto:
·
80% dello stipendio netto per il primo anno;
·
70% dello stipendio netto per il secondo anno.
Pertanto, in via
equitativa, il risarcimento richiesto per il danno economico viene calcolato in
144'000.00 CHF.
3.
Contestazione
puntuale della decisione
3.1
Richiamo alla DTF 123
V 234 – rischio di abuso di diritto
La decisione si basa
sull’ipotetico rischio di abuso di diritto derivante dalla mia posizione di
socio gerente, sostenendo che ciò preclude automaticamente l’accesso alle
prestazioni.
Confutazione:
·
La DTF 8C_776/2011 stabilisce che il rischio di abuso deve essere
valutato caso per caso e non applicato in modo generalizzato. Non è stato
dimostrato alcun comportamento abusivo nel mio caso.
·
La DTF 8C_729/2014 ribadisce che il mantenimento di una quota
societaria non è sufficiente per negare l’indennità, se l’assicurato non ha più
alcuna influenza decisionale.
3.2
Effetto della
pubblicità del Registro di commercio – DTF 8C_293/2008
Richiamate il principio
che la mia iscrizione nel registro di commercio come socio gerente con diritto di
firma individuale implichi automaticamente una posizione decisionale.
Confutazione:
·
La DTF 120 V 521 stabilisce che la firma individuale o
l’iscrizione nel registro di commercio non bastano per escludere un assicurato
·
La DTF 8C_252/2011 richiede un’analisi concreta del ruolo
effettivo dell’assicurato, che nel mio caso non è stata effettuata.
3.3
Prassi LADI ID
01.2019
– esclusione automatica
La decisione fa
riferimento alla Prassi LADI per giustificare l’esclusione automatica dalla
cerchia dei beneficiari.
Confutazione:
·
La DTF 8C_293/2008 stabilisce che un’applicazione rigida delle
prassi amministrative viola il principio di proporzionalità e deve essere
supportata da prove specifiche.
·
Nel mio caso, non è stato dimostrato alcun elemento concreto che
giustifichi l’esclusione.
4.
Violazione
del principio di buona fede
La mancata
informazione sull’incompatibilità tra mia posizione e l’accesso alle
prestazioni costituisce una grave violazione del principio di buona fede
sancito dall’art. 5 cpv. 3 della Costituzione svizzera. (…)
5.
Richieste
e messa in mora (…)” (cfr. doc. 40-43).
Il
24.
gennaio 2025, la Cassa ha invitato l’interessato a precisare se lo scritto
del 9 gennaio precedente costituiva, o meno, un’opposizione contro la decisione
del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 38-39).
Il
3.
febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
"
(…) considerato che la decisione (…) è da definirsi assolutamente
iniqua, a questo punto lo scritto (…) vi valga anche quale formale ricorso,
adducendo le addotte motivazioni, e fatto salva ed impregiudicata l’intenzione
di procedere ad una denuncia nei confronti dell’ente da lei rappresentato per
quanto già espresso nella missiva.
Specifico di non aver
ottemperato ai miei obblighi derivanti dallo status di disoccupato, mio
malgrado, data la vostra presa di posizione. (…)” (cfr. doc. 34).
Con
la decisione su opposizione ora impugnata davanti a questa Corte,
l’amministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra
consid. 1.1.).
2.7
Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte
ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto
alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare
più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società
(cfr. supra consid. 2.2.).
Come
visto, inoltre, la giurisprudenza federale equipara la posizione di socio
gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) a quella di un membro del consiglio
di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF
8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02
del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
In
tal senso, giova rilevare che nella STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012,
richiamata dal ricorrente per sostenere che, trattandosi del socio e gerente di
una Sagl, “il rischio di abuso deve essere valutato caso per caso e non
applicato in modo generalizzato”, l’Alta Corte ha ribadito che:
"
(…) Lorsqu'il
s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant
d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre
en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA
1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid.
5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA
1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du
conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3
p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement
une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société
anonyme (arrêts 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2; C 37/02 du 22
novembre 2002, consid. 4).” (consid. 3.2.).
Nella
fattispecie, quindi, l’insorgente, socio e gerente della __________ (ruolo che
peraltro ricopre anche a tutt’oggi), disponeva a pieno titolo dei poteri di
gestione connessi a tale carica.
Il medesimo, pertanto, aveva ex
lege il potere di determinare le decisioni della società ai sensi dell’art.
31.
cpv. 3 lit. c LADI (cfr. supra consid. 2.2.).
Quanto
precede senza che sia necessario dimostrare che vi sia stato un abuso, né
procedere a vagliare i suoi effettivi poteri decisionali.
2.8
Dal
principio appena esposto, ci si può scostare, come indicato dalla Cassa nella
propria decisione su opposizione al punto 3 (cfr. supra consid. 1.1., doc.
22-32), “se i fatti contraddicono chiaramente l’iscrizione al Registro di
commercio”, in presenza, ad esempio, di “una decisione dell’assemblea
generale”, oppure di “un atto notarile” (cfr. Prassi LADI ID B28 riprodotto
supra consid. 2.5.).
Non
è il caso di questa fattispecie.
In
concreto, il ricorrente pretende che aveva trasferito già nel 2022 la gestione
societaria ad un terzo - in conseguenza della firma del “contratto
preliminare” in atti - e di detenere dal quel momento le quote della Sagl a
mero titolo fiduciario (svolgendo così “una funzione squisitamente
fiduciaria” cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).
Al
riguardo, il TCA ribadisce in quest’occasione che, secondo il diritto civile
svizzero, colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato
proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad
esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono
giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid.
5.1.; DTF 107 III 103).
Nell’ambito
della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta
l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di
aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto
l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21
ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009,
9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003
consid. 3.1.).
Inoltre,
in concreto al “contratto preliminare” in atti non risulta aver fatto
seguito la successiva cessione effettiva delle quote (peraltro subordinata
all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci secondo l’art. 786 cpv. 1 CO
salvo diversa disposizione statutaria) della __________ a __________, le
condizioni previste in tal senso non essendosi adempiute (nulla avendo,
peraltro, comprovato il ricorrente in tal senso; cfr. punto 3 della decisione
su opposizione, supra consid. 1.1.).
Non va, peraltro, dimenticato che
in concreto il socio e gerente della __________ ha indicato di essere il solo
soggetto che “per conoscenze tecniche” avrebbe “potuto portare aventi
il progetto facente capo a __________” (cfr. supra consid. 2.6.), che la
società risulta ancora attiva ed in grado di perseguire lo scopo sociale (cfr. STF
8C_174/2010 del 30 luglio 2010; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007, 38.2020.36 del 29 ottobre 2020; STCA 38.2011.74 del
29.
marzo 2012).
La questione relativa ad
un’eventuale mancanza di mezzi finanziari della Sagl - ricordato che il
ricorrente ha fatto valere che “Nel frattempo, la società è rimasta
sostanzialmente ferma, ed ha accumulato gravi situazione debitorie” (cfr.
supra consid. 2.6.) – se risulta ininfluente e non necessita, perciò, di
maggiori indagini.
Al riguardo il Tribunale federale
delle assicurazioni, nella sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007, relativa al
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione a un socio e gerente di
una Sagl, ha precisato che:
"
(…) Quant aux autres circonstances invoquées par le
recourant, elles ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens
financiers de la société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des
activités n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation,
puisque la recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures
d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait
M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans
qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être
entendu du prénommé (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).”
D’altronde nemmeno un eventuale
sovraindebitamento di un’azienda, annulla o riduce il rischio di abuso
effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore
di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di
un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014; consid. 3.2.;
STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).
2.9
L’insorgente ha preteso di essere
vittima di una serie di reati commessi ai suoi danni dalla Cassa – facendo
valere che la condotta dell’amministrazione costituirebbe una truffa,
un’appropriazione indebita ed un abuso di diritto ai suoi danni laddove indica
che “Il comportamento della Cassa configura una truffa ai danni
dell’assicurato, nella misura in cui percepisce contributi assicurativi sapendo
che, secondo la sua logico, il soggetto non è neanche assicurabile. Si
configura un’ipotesi di appropriazione indebita (art. 138 CP) e abuso di
diritto.” (cfr. supra consid. 1.4.) – ed ha osservato di avere proceduto al
versamento dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione allo scopo
di ricevere, in caso di disoccupazione e fino al reperimento di un nuovo impiego,
dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.4.).
Riguardo
alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di
quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva
che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in
DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle
circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente
alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del
suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione
contro la disoccupazione.
La nostra Massima Istanza si è
confermata nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4
luglio 2005, relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di
disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era
iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice
di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con
diritto di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra l’altro,
osservato che:
"
(…)
3.2
Né
osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente
pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che
la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004
in re W., C 160/04, consid. 3). (...)"
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025, consid. 2.8.; STCA
38.2024.20
del 22 luglio 2024, consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013
consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.10
In
esito a tutto quanto precede - rammentato che lo scopo della giurisprudenza
sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare
il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un
simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in
favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi, che è sufficiente
che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto
all’indennità debba essere negato sulla base del rischio di raggirare la legge
(cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022
ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF
8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V
263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile
2007.
consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240) - occorre concludere
che il ricorrente a novembre 2024 in seno alla __________ rivestiva
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che a ragione, dunque, la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità
di disoccupazione.
La decisione su opposizione deve,
conseguentemente, essere confermata.
2.11
Infine, quanto alla “violazione
del principio della buona fede”, il TCA rileva che il ricorrente lamenta di
non essere stato informato dalla Cassa circa il fatto che “la sua posizione
formale fosse ostativa al diritto alle prestazioni”.
Sennonché, in concreto, e senza
ulteriormente dilungarsi su quanto dispone l’art. 27 LPGA (ai sensi del quale “Gli assicuratori e gli organi
esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro
competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e
obblighi (cpv. 1). Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro
diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche
onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e
stabilirne la tariffa (cpv. 2). Se un assicuratore constata che un
assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre
assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)”) il TCA
rileva che sin dalla “registrazione all’Ufficio regionale di collocamento
(URC)” i disoccupati sono chiamati a consultare “il promemoria “Diritti
e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione””.
Tale documento rimanda al sito
lavoro.swiss, ove si trova tutta una serie di pubblicazioni ed opuscoli
informativi dedicati agli assicurati. Segnatamente, l’“opuscolo per i
disoccupati” ivi reperibile indica sin dalla risposta al primo tra i
quesiti esposti, e meglio “1. Chi è assicurato contro la disoccupazione?”, che
“Non hanno diritto all’indennità i lavoratori dipendenti che, in qualità di
membro del consiglio di amministrazione di una SA, socio di una Sagl,
compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda, prendono
parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un influsso considerevole,
come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda. L’organo d’esecuzione
fornirà le informazioni necessarie”.
In concreto, non solo in sede di
iscrizione all’URC con scritto dell’11 novembre 2024 (cfr. doc. 122-127), ma
poi nuovamente al momento in cui ha presentato la propria domanda di indennità
di disoccupazione il ricorrente, a dimostrazione del fatto che gli erano note
le criticità legate alla funzione di socio e gerente di una Sagl in termini di
diritto alle prestazioni LADI, ha trasmesso ad URC e Cassa una “dichiarazione
dettagliata rispetto alle attività svolte e relativi allegati” (cfr. doc.
67, 88-93, supra consid. 2.6.) relativizzando, rispetto a quanto emerge a
Registro di commercio, il proprio ruolo in tutta una serie di attività.
Quanto
precede porta a concludere, in applicazione del grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr. STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del
26.
maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF
9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF
144.
V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6
con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), che al ricorrente fosse ben nota
la circostanza che il socio e gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) gode ex
lege di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI e non abbia, pertanto e di principio, diritto alle prestazioni LADI.
Stante
quanto precede, all’amministrazione nulla può essere rimproverato a proposito
dei doveri di informazione agli assicurati che le incombono.
2.12
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024
consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50
dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023
consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA
38.2023.11
del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023
consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA
38.2022.57
del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022
consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto”.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti