38.2025.23
Negato API. Quest.legittimazione ricorsuale (disdetto contratto in relazione al quale chiesto API e concluso nuovi contratti con altro DL) non merita approf. Ric. va c.que respinto. A., oltre a sembrare confrontato a usuale introduzione (come indicato da UMA), non risultava difficilm. collocabile
20 giugno 2025Italiano55 min
punto 3.2, che allego in copia al presente ricorso, riguardano il piano di introduzione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.23
rs
Lugano
20 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2025 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1968 e iscrittosi in disoccupazione dal 28 giugno 2024 con effetto
dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. 1; A1), il 1° luglio 2024 ha iniziato a lavorare
per la __________ di __________ quale impiegato immobiliare al 50% (cfr. doc.
1).
1.2. Il 22 gennaio 2025 il medesimo ha
concluso, in sostituzione di quella precedente del 19 giugno 2024, un nuovo
contratto di lavoro di durata indeterminata con la __________ quale impiegato
nell’ambito della gestione immobiliare al 100% con stipendio lordo di fr.
5'000.-- al mese, per dodici mensilità (cfr. doc. 1).
1.3. RI
1, il 22 gennaio 2025, ha presentato una domanda di assegni per il periodo
d’introduzione (API) per il lasso di tempo dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026
in relazione all’impiego di direttore aziendale presso la __________ dal 1°
maggio 2025 (cfr. doc. 1).
1.4. Con decisione del 7 febbraio 2025 l’Ufficio
delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la richiesta di RI 1con la
seguente motivazione:
" (…)
Nel caso specifico il signor RI 1 è
dipendente della __________ dal 01.07.2024, al 50%, in qualità di impiegato
nell'ambito della gestione immobiliare.
A partire dal 01.05.2025 il contratto di lavoro è modificato con
l'aumento della percentuale lavorativa al 100%.
In merito alla funzione indicata nel nuovo contratto, impiegato
nell'ambito della gestione immobiliare, questa è del tutto analoga al contratto
attualmente in essere. Non si rileva pertanto nessuna necessità di una introduzione
particolare in azienda.
L'aumento della percentuale lavorativa nella propria funzione non
può essere finanziata tramite assegni per il periodo di introduzione.
(…)” (Doc. 2)
1.5. L’11 febbraio 2025 l’interessato ha
interposto opposizione contro il provvedimento del 7 febbraio 2024 davanti
all’UMA, postulando il riconoscimento degli assegni per il periodo di
introduzione.
Alla stessa egli ha allegato un
ulteriore contratto di impiego stipulato con la __________ che l’ha assunto a
far tempo dal 1° maggio 2025 quale direttore aziendale – ruolo indicato al p.to
3 della domanda di API e le cui competenze sono state elencate nella “lista
competenze da acquisire da parte del dipendente” annessa alla menzionata
richiesta.
È stato specificato che tale
contratto ha annullato e sostituito quello del 22 gennaio 2025 (cfr. consid.
1.2.; doc. 3).
1.6. Con decisione su opposizione del 26
marzo 2025 l’UMA ha confermato il precedente provvedimento del 7 febbraio 2025,
rilevando:
" (…)
Al fine di valutare in modo adeguato
l’opposizione inoltrata, il nostro ufficio ha richiesto un piano di
introduzione dettagliato. Il signor RI 1 ha risposto con uno scritto inoltrato
il 18 febbraio 2025.
3.2 Dai documenti inoltrati in data 18 febbraio 2025 non emerge
nessun elemento aggiuntivo che possa portare ad una diversa valutazione del
caso.
Si ritiene che quanto presentato corrisponda ad una usuale
introduzione per chiunque dovrà occuparsi della direzione dell'azienda.
4. Tenuto conto di quanto esposto, l'Ufficio delle misure attive
ritiene che il signor RI 1 non soddisfi le condizioni legali per la concessione
di un API.” (Doc. A1)
1.7. Contro la decisione su opposizione RI
1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’accoglimento della domanda tendente all’ottenimento degli assegni per il
periodo di introduzione del gennaio 2025.
A sostegno della propria pretesa
l’insorgente ha addotto:
" (…)
Fatti
I documenti inoltrati a cui si riferisce il
punto 3.2, che allego in copia al presente ricorso, riguardano il piano di introduzione
dettagliato e la lettera accompagnatoria, dai quali si evince la necessità di
apprendere numerosi compiti che, attualmente, non sono assolutamente in grado
di svolgere.
Non capisco assolutamente la motivazione con cui viene deciso il
respingimento della mia opposizione, in quanto, allo stato attuale non sono in
grado di assumere la funzione di direttore aziendale. A prova di ciò, i compiti
indicati nel piano di introduzione dettagliato e chiariti ancor maggiormente
nella lettera accompagnatoria, fanno parte del programma di insegnamento della
scuola per assistenti __________, che dura complessivamente un anno e che
prevede in dettaglio:
-
20 ore di lezioni + esame finale per assistente amministrativo di PPP,
con un costo di 1'200 chf
-
33 ore di lezioni + esame finale per assistente in contabilità
immobiliare, con un costo di 1'900 chf
-
82 ore di lezioni + esame finale per assistente amministrazione stabili
locativi, con un costo di 3'450 chf
-
66 ore di lezioni + esame finale per assistente in commercializzazione
immobiliare, con un costo di 2'700 chf
-
60 ore di lezioni + esame finale per assistente in valutazione
immobiliare, con un costo di 2'620 chf
Si tratta quindi di corsi per oltre 260 ore di lezione e 11'870
chf di costo che si svolgono nell'arco di un anno e mezzo.
Se i compiti da me indicati nel piano di introduzione dettagliato
che ho allegato all’opposizione fossero parte, cito: "della usuale
introduzione per chiunque dovrà occuparsi della direzione dell'azienda",
come indicato al punto 3.2 della decisione, non si capisce perché vengano
impartiti dei corsi tanto difficili, lunghi e specializzati per imparare la professione.
E questo senza prendere in considerazione altri corsi, come quello
unico di gestione immobiliare (340 ore di lezione al costo di 11'900 chf), che
aggiunge alle materie elencate precedentemente, quelle di
-
Manutenzione di stabili, rinnovi, risanamenti
-
Reporting al proprietario/committente
-
Conoscenze edili
che fanno anch'esse parte del piano di introduzione dettagliato da
me inviato a sostegno del mio precedente ricorso.
La società per cui lavoro attualmente (__________), nella persona
della signora __________, si offre di insegnarmi "sul campo" tutte
queste materie e mi sembra ovvio che non mi si possa considerare competente ed
abile allo svolgimento autonomo della professione di direttore aziendale sin da
subito, viste le difficoltà di apprendimento della professione comprovate dai
numerosi corsi ad essa necessari.
In mancanza della concessione degli assegni per il periodo di
introduzione (API), la signora __________ si vedrà molto probabilmente
costretta a cercare altrove la persona idonea allo svolgimento della funzione
di direttore aziendale, ciò che causerà quasi sicuramente lo scioglimento del
mio attuale contratto lavorativo, a seguito del quale mi ritroverò in disoccupazione
al 100% con le conseguenti difficoltà, vista la mia età, di trovare un nuovo
impiego, senza considerare i costi aggiuntivi a carico dell'assicurazione
contro la disoccupazione. Disoccupazione il cui periodo quadro durerà ancora poco
più di un anno, al termine del quale, se non dovessi trovare un altro impiego,
mi vedrò inoltre costretto a richiedere aiuto all'assistenza sociale. Ipotesi
poi, purtroppo, non tanto difficile da concretizzarsi, se si tiene conto che, a
fronte delle dozzine di candidature da me inviate dal 1º luglio 2024 ad oggi,
sono stato chiamato per un solo colloquio di lavoro.
Evidentemente la mia età ha un peso nella scelta dei vari datori
di lavoro in merito a nuove assunzioni.
Per me è quindi molto importante rimanere a lavorare con __________
ed avere quindi un’occupazione al 100% che mi consentirebbe di arrivare all'età
della pensione (mi mancano circa 8 anni) senza dovermi trovare ancora in disoccupazione
ed a carico della società.
(…)” (Doc. I)
1.8. Nella sua risposta del 13 maggio
2025 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:
" (…)
3. Esaminando ulteriormente la richiesta
del signor RI 1, l'Ufficio delle misure attive è venuto a conoscenza del fatto
che il signor RI 1 ha dato disdetta presso la __________ in data 29 aprile per
il 31 maggio 2025 (Doc. 8).
Il signor RI 1 ha inoltre stipulato dei nuovi contratti di lavoro
presso la __________, con una percentuale lavorativa del 50% dal 5 maggio al 31
maggio (Doc. 9), del 100% dal 2 giugno al 30 giugno 2025 (Doc. 10), e al 100% a
tempo indeterminato dal 15 luglio 2025 (Doc. 11).
Gli API sono una misura concepita espressamente per casi
particolari e mirano a facilitare la reintegrazione duratura degli assicurati.
Considerata la disdetta citata, un periodo di introduzione finanziato tramite
API perde il suo scopo.
Considerata inoltre la nuova situazione lavorativa del signor RI 1,
questi non può nemmeno considerarsi difficilmente collocabile per motivi
inerenti al mercato del lavoro.
A maggior ragione dunque si giustifica il diniego degli API,
seppur in presenza di una situazione di fatto diversa da quella posta alla base
della decisione su opposizione del 26 marzo 2025, nella quale comunque ci si
riconferma.
(…)” (Doc. V)
In effetti il ricorrente ha
disdetto il contratto di lavoro con la __________ il 29 aprile 2025 per il 31
maggio 2025 (cfr. doc. 8).
Inoltre, sempre il 29 aprile
2025, egli ha concluso con la __________ di __________ tre contratti di
impiego: il primo a tempo determinato, dal 5 al 31 maggio 2025, in qualità di
impiegato d’ufficio al 50% con una retribuzione di fr. 2'500.-- lordi mensili,
oltre alla tredicesima mensilità pro-rata temporis (cfr. doc. 9), il secondo
per il lasso di tempo dal 2 al 30 giugno 2025 come impiegato d’ufficio al 100%
con uno stipendio di fr. 5'000.-- lordi mensili, oltre alla tredicesima
mensilità pro-rata temporis (cfr. doc. 10) e il terzo di durata indeterminata a
decorrere dal 15 luglio 2025 quale impiegato d’ufficio al 100% con una
retribuzione di fr. 2'500.-- lordi al mese, oltre alla tredicesima mensilità
(cfr. doc. 11).
1.9. Il
14 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le stesse
sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2
L’art. 56 cpv. 1 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede
che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso.
Competente
è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è
domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
L’art.
59.
LPGA, relativo alla legittimazione
ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La
giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico
a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può
fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di
protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento
dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati).
L’interesse
deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un
rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui
che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo
presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non
viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF
130.
V 560, consid. 3.3).
Su
questo tema cfr. pure STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020,
8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio
2009.
consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e
RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte
ha, segnatamente, rilevato che:
"
(…) È dato un interesse
degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la
situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133
II 409 consid. 1.3 pag. 413
con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere
soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata
la sentenza (DTF 136
II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in
Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse
dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni
concrete e non soltanto teoriche (DTF 136
I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."
2.3
In una sentenza I 239/05 del 22 marzo
2007.
il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente
rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del
dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui
il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le
motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non
chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In
questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse
degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito
nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009.
BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STF 9C_151/2025
del 19 marzo 2025; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del
25.
gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5
aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16
settembre 2013 consid. 2.2.
2.4
Nel caso in esame, come visto nei
fatti, RI 1, il 29 aprile 2025, ha disdetto dal 31 maggio 2025 il rapporto di
lavoro con la __________ (cfr. doc. 8; consid. 1.8.), per il quale nel gennaio
2025.
aveva chiesto la concessione di assegni per il periodo di introduzione.
Il medesimo giorno egli ha,
altresì, stipulato tre contratti di impiego con la __________, e meglio due di
durata determinata per i periodi 5-31 maggio e 2-30 giugno 2025 quale impiegato
d’ufficio al 50% (cfr. doc. 9; 10 consid. 1.8.), nonché uno a tempo
indeterminato a decorrere dal 15 luglio 2025, come impiegato d’ufficio al 100% (cfr.
doc. 11; consid. 1.8.).
Al riguardo giova ribadire, da
una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse
degno di protezione - non soltanto allorché è inoltrato il ricorso, bensì anche
quando è pronunciata la sentenza - al suo annullamento o alla sua modificazione
(cfr. consid. 2.2.).
Ne discende che l’insorgente,
al momento dell’emanazione del presente giudizio, non sembra disporre più di un
interesse pratico e attuale all’accoglimento del proprio ricorso relativo alla
domanda di API da maggio 2025 ad aprile 2026 (cfr. consid. 2.3.).
La
questione della legittimazione ricorsuale del ricorrente, e quindi la
problematica connessa all’ammissibilità o meno dell’impugnativa del 10 aprile
2025.
(cfr. consid. 1.7.), non merita, comunque, di ulteriori approfondimenti, in
quanto l’impugnativa deve, ad ogni modo, essere respinta nel merito (cfr. STFA
I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2025.10 de 19 maggio 2025 consid. 2.6.; STCA
42.2024.56
del 31 marzo 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023
consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi
considerandi.
2.5
Litigioso
è il rifiuto da parte dell’UMA di concedere al ricorrente gli API a far tempo
dal 1° maggio 2025, richiesti nel gennaio 2025.
In effetti, va considerato in
ogni caso, da una parte, che la disdetta del contratto con la __________ è
stata inoltrata a decorrere dal 31 maggio 2025 (cfr. doc. 8), dall’altra, che il
primo contratto di lavoro con la __________ prevede un grado di occupazione al
50% dal 5 al 31 maggio 2025 (cfr. doc. 9).
2.6
Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente
e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si
tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi
di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art.
59.
LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e prevede che:
"
1.
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di
persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di
formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i
provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere
unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su
richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la
partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone
minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2.
I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche
professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di
lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto
secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
3bis Gli
assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al
capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione
fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della
prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di
disoccupazione.
4.
I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5.
I servizi competenti collaborano con gli organi
pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli
stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un
contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale
secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del
mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che
permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con
l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014
consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04
del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10
dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.7
Per completezza giova rilevare che
in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la
disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere
nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire l'obiettivo
della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con quello della
reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche
riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli
adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di
queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),
Guy Parmelin, in occasione della sessione del Consiglio nazionale del 2 maggio
2023, si è così espresso:
" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a
alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru
aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les
personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises
incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce
qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.
En cas de chômage, l'assurance-chômage peut
toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences
manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du
travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous
certaines conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de
formation continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures
du marché du travail.
Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage
connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des
situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau
secondaire II.
Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour
soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons
peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de
soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà
existantes.
En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par
ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des
"job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que
les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la
prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de
l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des
demandeurs d'emploi.
La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du
chômage, que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le
cadre de l'indemnisation du chômage partiel.
Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel
de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent
pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés.
Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion.”
(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)
2.8
In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65
e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione,
l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
"
Agli assicurati
difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in
un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per
il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto
corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo
l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e
nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale
prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2013)
L'art.
90.
cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente
collocabile":
"
1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile
se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà
particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente,
psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali
insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità
giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza
professionale in un periodo di elevata
disoccupazione secondo
l’articolo 6 capoverso 1ter”
L’art.
90.
cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di
lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il
periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65
lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.
La
legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi
gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 467 e
seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di
assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Al riguardo B. Rubin
(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.
483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour
remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir
la condition du chômage".
Deve poi trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede
che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo
e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale.
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei
mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.
L’art.
66.
cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
Il
Consiglio federale, nel Messaggio adottato il 29 novembre 2023 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html; FF 2023 2862) concernente la modifica della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di
disoccupazione), propone di modificare l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel
senso che “gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione al massimo per una durata di 12 mesi”.
Al
riguardo il Consiglio federale si è così espresso:
" Il
capoverso 2bis vigente recita che gli assicurati che hanno più di 50
anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di
12.
mesi. Questa formulazione suggerisce che non è possibile concedere a tali
assicurati assegni per il periodo d’introduzione per una durata inferiore. La
durata di concessione degli assegni per il periodo d’introduzione deve tuttavia
essere determinata in base alle necessità. A seconda della situazione, può
essere sufficiente un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi
necessariamente corrispondere a una durata di 12 mesi. Il
capoverso 2bis deve essere completato con l’aggiunta di «al massimo»,
così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve
essere adattata alle necessità in termini di introduzione.” (cfr. Messaggio
citato, p.to 5.1 Art. 66 cpv. 2bis e 3)
Il nuovo tenore dell’art. 66 cpv.
2bis LADI è stato approvato dal Parlamento svizzero il 14 giugno 2024 (cfr. FF
2024.
1457).
Il termine per il relativo
referendum è scaduto inutilizzato il 3 ottobre 2024 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/avig-revision.html).
L’art.
66.
cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il
periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni
terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.
Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo
d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla
prima metà della durata prevista.
Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4
LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione
sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione
pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle
assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.
L’art.
90.
cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su
queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,
“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,
no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.
cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.
2.9
La Prassi LADI PML stabilisce in
particolare che:
" (…)
OBIETTIVI DEGLI API
J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di
assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a
occupare lavoratori che:
• necessitano di un’introduzione
speciale;
• non sono (ancora) in
grado di fornire una prestazione lavorativa completa;
• non verrebbero assunti o
tenuti senza questo provvedimento.
Gli API possono essere accordati non solo per un
impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se
l’obiettivo è la reintegrazione.
J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire
economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli
all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende
alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del
lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.
J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi
particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,
al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la
cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile
senza tale provvedimento.
DESTINATARI
J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione, le seguenti persone.
• Gli assicurati
disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici
mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del
periodo di contribuzione (art. 14 LADI).
• Gli assicurati che hanno
esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto
possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine
quadro.
• Le persone minacciate dalla
disoccupazione (parte M).
• Gli assicurati
difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente
collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha
difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:
in età avanzata
art. 90 cpv. 1 lett. a OADI
J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:
determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.
oppure
impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente
art. 90 cpv. 1 lett. b OADI
J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute
che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.
oppure
requisiti professionali insufficienti
art. 90 cpv. 1 lett. c OADI
J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra
l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la
mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per
molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.
oppure
J8
ha
già riscosso 150 indennità giornaliere
art. 90 cpv. 1 lett. d OADI
oppure
dispone di scarsa esperienza professionale in un
periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI
art. 90 cpv. 1 lett. e OADI
J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando
non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in
una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La
disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi
sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter
OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del
valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di
esecuzione.
API PER GLI ASSICURATI CHE HANNO PIÙ DI
50.
ANNI
J10 Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno in linea di
principio diritto agli API per una durata di 12 mesi. Gli API devono essere
accordati per una durata inferiore a 12 mesi se:
• il termine quadro in
corso per la riscossione della prestazione è inferiore a 12 mesi;
• il periodo d’introduzione
non giustifica il versamento di API per 12 mesi; oppure
• sono stati richiesti API per meno di 12
mesi.
J11 In caso di dubbio, inizialmente si possono accordare gli API per 6
mesi, rendendo attento l’assicurato che, se necessario, può richiedere un
prolungamento. Se l’assicurato chiede un prolungamento degli API già accordati,
il servizio competente prende una decisione dopo aver verificato se sono
soddisfatte le condizioni per il prolungamento.
(…).
API E TEST D’IDONEITÀ PROFESSIONALE
J23 In linea di principio è possibile combinare test d’idoneità
professionale (art. 25 cpv. 1 lett. c OADI) e API presso lo stesso datore di
lavoro. In questo caso la durata del periodo di introduzione è ridotta del
tempo accordato per il test d’idoneità.
CASI IN CUI LA CONCESSIONE DI API VA
RIFIUTATA
J24 Il conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli
API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia
essere presa in considerazione in particolare per gli assicurati di età
superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti
un’opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro.
Il contratto di lavoro deve
essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in
generale almeno il 50 % di un orario completo.
Prima di autorizzare la
combinazione di questi due strumenti, l'URC deve discuterne con l'assicurato e
contattare la CAD.
J25 L’introduzione usuale in un’azienda (introduzione a un nuovo posto
di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un
settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)
non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la
concessione di API.
J26 Nel caso della conclusione di un contratto di lavoro con un datore
di lavoro che non è in grado di garantire una vera e propria introduzione (ad
es. servizio esterno non controllato o salario legato esclusivamente alle
prestazioni) i presupposti per la concessione di API non sono adempiuti e la
domanda non può essere autorizzata. (…)”
2.10
Le
direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata
dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137
consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023
del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.
3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18
novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022
del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V
104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019.
consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella
Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF
147.
V 278 consid. 2.2.).
2.11
In una sentenza C 332/99 del 17
aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:
"
(…) Va inoltre rilevato
che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a
condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,
nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;
Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo
se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente
ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del
lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle
assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con
l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di
assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle
specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio
siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti
(DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."
La
nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli
assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
"
(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo
diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di
S.________
la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza
di liquidità riconducibile alla perdita di tempo
dovuta all'introduzione di quest'ultimo.
Tutta la documentazione agli atti testimonia
per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di
prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche
professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari
della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un
mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite
presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo
dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.
S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il
periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine
quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario
un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro
(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594
in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo
ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con
l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del
datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo
voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha
considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile
inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione
dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno
1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica
finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è
per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che
tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a
concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in
difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei
sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e
sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti
per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
In
una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il
diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel
1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli
sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel
dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente
subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.
La
nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il
mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa
costituire una cattiva premessa per il reinserimento.
L’Alta
Corte ha tuttavia lasciato aperta la questione in considerazione del fatto che
l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del tutto
diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al gerente
e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una formazione.
D’altra
parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero
dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio
l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di prodotti)
e quindi si tratta di un’usuale introduzione nell’azienda. Inoltre non fanno
più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati, in quanto
assunto proprio per svolgerli.
Infine
sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--
lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un
salario ridotto.
Il
TFA ha in particolare stabilito che:
"
(…)
b) Die Einarbeitungszuschüsse müssen an
strenge Voraussetzungen gebunden und begrenzt werden, damit sie weder
Lohndrückerei noch Subventionierung von Arbeitgebern zur Folge haben (nicht
veröffentlichtes Urteil L. vom 3. Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des
Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl
1980.
III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu
Art. 65 bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer
versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation
vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu
Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung
in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung,
generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu
übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252
Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de
l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.).
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der
Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine Vermittlung
auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist (Art. 65 AVIG in
Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht nach der
Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte keine der
in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen) Vorgaben
erfüllt.
3.
Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als
Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -
trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis
16.
Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus
im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte
Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung
erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich
aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.
a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan
der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der
Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem
Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine
Ausbildung zu absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation
der Firma, in Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und
in die Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der
Einarbeitungszeit unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie
Koordination von Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den
Aussendienst definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und
Bestellwesen ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes
mithelfen und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In
Anbetracht dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des
Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann
vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein.
Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter
technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre
allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit
spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als
Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine
Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander
unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter
beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung
des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.
b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan
vom 18. Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die
Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den
Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie
beispielsweise der Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie
und Praxis der Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle
Einarbeitungskosten, die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw.
1b hievor). Nicht mehr zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem
Ausbildungsplan der A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des
Aussendienstes, der Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und
Realisation eines neuen Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss
Stellenbeschrieb bereits den angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als
Kadermitarbeiter im Betrieb.
c) Schliesslich ist zu berücksichtigen,
dass der Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000.
- verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der
Bestätigung der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war
damit der Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach
dem vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"
beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom
Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung
1996.
[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-
und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste
Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.
Monatslohn).
Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller
und schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und
qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein
Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei
einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die Volkswirtschaft
2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in Berücksichtigung der
Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 % (Die Volkswirtschaft
2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein Jahresgehalt von Fr.
62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. - (Anforderungsniveau 1 und
2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von Fr. 72'000. - (ohne
Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht seiner Ausbildung als
Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn des Anforderungsniveaus
3.
(Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich feststellen, dass er ein
überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist daher unwahrscheinlich,
dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion
in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches wird denn auch nicht
geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die Verrichtung von Arbeiten
des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn (Fr. 93'578. -) fällt das
Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass Anfangslöhne üblicherweise
niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im Betrieb regelmässig steigen
(vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________ AG betreffend Einarbeitung
vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf Grund der gesamten Aktenlage
kann daher das dem Beschwerdeführer von der A.________ AG gewährte
Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von Art. 65 lit. b AVIG
qualifiziert werden.“
In una
sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza
38.2011.14
del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto
all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli
assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore
finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:
" (…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare
l’operato dall’amministrazione.
Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince
che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento
in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che
l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato
incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non
è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della
necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.
Vista la particolarità di questa situazione, nel caso
concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli
strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano spiegate
durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.
A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente
in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di
__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,
preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk
investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento
ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto
l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99
del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.
doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),
e, oltretutto, come unico dipendente.
In simili condizioni la decisione su opposizione del
16.
novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato
era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”
Anche in un’altra sentenza 38.2014.6
del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di
versare le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva
assunto un assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo
mensile di fr. 5'200.--, rilevando:
" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto
che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado
di preparare autonomamente i pranzi.
Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di
cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui
dispone.
Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una
formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della
formazione era occupato altrove.
In altri termini l'assicurato nello svolgimento della
sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile
della formazione.
Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale
obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è
del tutto legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la
disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a
persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano
a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in
cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo
d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.
doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione
agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33
LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014
(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015
(cfr. consid. 1.2).
È pertanto evidente che alla conclusione
dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un
impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto
dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”
Il TCA è giunto alla stessa
conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un
assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione
informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in
ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Nella
presente fattispecie X.____, assunto dalla B.____, lavora presso il cliente C.____
assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).
Sulla domanda della ricorrente l'URC di ________ ha
formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:
“(…)
L'assicurato vanta un'esperienza professionale in
ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha
ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante
istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una
società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a
prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di
lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto
stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la
fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)
al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta
difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla ________ il
servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul
proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene
che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel
settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro
a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono
di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una
nuova azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il
diritto agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del
14.
luglio 2014).
La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve
dunque essere confermata.”
Con giudizio
38.2023.50
dell’11 dicembre 2023, cresciuto incontestato in giudicato, questa
Corte ha confermato il diniego del diritto agli API - richiesti per dodici mesi
- deciso dall’UMA nei confronti di un assicurato di più di cinquant’anni e in
possesso dell’attestato di meccanico diagnostico d’automobile con attestato
professionale federale, in quanto non difficilmente collocabile.
In effetti al
medesimo, in disoccupazione dal 1° gennaio 2023, a inizio marzo 2023 era stato
proposto un impiego presso un’azienda attiva nella vendita e riparazione di
auto, la quale, del resto, già il 20 gennaio 2023, dopo avere incontrato
l’assicurato, aveva manifestato alla consulente servizio aziende URC
l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo.
Il TCA ha precisato
che, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse
difficilmente collocabile, l’esito della vertenza non avrebbe potuto essere
differente.
In effetti
l’impiego offertogli non si limitava alla funzione di meccatronico, come
ricercato in origine dalla ditta e segnalato alla consulente aziende URC, bensì
si estendeva a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico AFP. Il
tipo di attività, più esigente e di responsabilità, proposto all’assicurato che
era stato anche Capo officina per diversi anni, era stato, dunque, modificato
sulla base del curriculum vitae dello stesso.
Le
mansioni inerenti alle fasi introduttive, di conseguenza, rientravano piuttosto
nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività e avrebbero dovuto
essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona assunta con le
stesse qualifiche dell’assicurato.
In quel
caso di specie, inoltre, non era ravvisabile una violazione del diritto
all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, poiché,
da un lato, i pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come
preavvisi, dall’altro, la medesima ha sempre precisato di aver inviato la
richiesta di API all’ufficio competente.
In
ogni caso il diritto agli assegni per il periodo di introduzione non poteva essere
riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona
fede sancito dall’art. 9 Cost.
L’URC, che tramite
la consulente non aveva comunque assicurato alla società ricorrente il
riconoscimento degli API, non è l’autorità competente al fine di
determinare il diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione.
Neppure
sussisteva un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la
possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione dell’assicurato, visto
che il medesimo, successivamente alla decisione negativa dell’UMA, non era
stato licenziato ed era sempre alle dipendenze dell’azienda.
Questo Tribunale, con sentenza
38.2023.58
dell’8 gennaio 2024, cresciuta in giudicato incontestata, ha
respinto il ricorso di una società contro il diniego degli assegni per il
periodo di introduzione richiesti per sei mesi (dal 1° giugno al 30 novembre
2023) dalla stessa e dalla propria dipendente assunta dal 1° giugno 2023 come
impiegata di commercio.
L’assicurata non è
stata ritenuta difficilmente collocabile, in quanto, nonostante la sua scarsa
esperienza professionale, quando è stata inoltrata la domanda degli API, non si
era confrontati con un periodo di elevata disoccupazione.
L’amministrazione
non aveva, peraltro, violato il principio della buona fede, non risultando
sussistere un’informazione rilasciata dall’autorità competente dall’UMA e poi
contraddetta.
Nemmeno poteva
condurre alla tutela della buona fede il preavviso favorevole dell’URC, non
essendo l’autorità competente in ambito API.
Il TCA ha, infine,
stabilito, che la decisione su opposizione
impugnata non disattendeva il principio della parità di trattamento ex art. 8
Cost. e non introduceva alcun cambiamento di prassi immotivato, come invece
preteso dalla società ricorrente.
Al riguardo cfr.
pure STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025.
2.12
In concreto il ricorrente, quando ha
chiesto gli API nel gennaio 2025, era già attivo presso la __________ da luglio
2024.
quale impiegato immobiliare, funzione peraltro indicata anche nel
contratto del 22 gennaio 2025, poi modificata in “direttore aziendale” in
quello allegato all’opposizione dell’11 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.5.).
Le mansioni elencate nella lista
annessa alla domanda di API includono delle competenze, quali la tenuta e la
chiusura della contabilità, già in possesso dell’insorgente (cfr. doc. 1).
Inoltre gli ulteriori compiti,
come i sopralluoghi con gli artigiani, la richiesta di offerte da sottoporre ai
comproprietari, la programmazione, supervisione e verifica dei lavori di
manutenzione, le richieste di offerte e gli ordini dell’olio combustibile, il
confronto e controllo del lavoro ordinario dei custodi e degli artigiani, la
preparazione delle assemblee condominiali e la stesura del verbale, il
confronto con l’associazione inquilini sul diritto locativo, l’assistenza ai
comproprietari e agli inquilini e le pratiche assicurative per danni (cfr. doc.
1; 5), che rientrano anche - almeno parzialmente - nelle incombenze di un
impiegato d’ufficio nel settore immobiliare.
Per quanto attiene all’asserzione
ricorsuale secondo cui i compiti da svolgere per la __________ come direttore
aziendale fanno parte del programma di insegnamento della scuola per assistenti
__________ che dura complessivamente un anno (cfr. doc. I; consid. 1.7.), il
TCA si limita, poi, a osservare che l’insorgente non ha fatto valere di essersi
iscritto ad alcuno dei corsi organizzati da __________ e che comunque tali
corsi consentono di ), ma non direttamente di direttore aziendale nell’ambito
immobiliare.
Inoltre va sottolineato che l’insorgente,
iscrittosi in disoccupazione il 28 giugno 2024 a far tempo dal 1° luglio 2024, già
da tale data ha reperito un impiego al 50% presso __________ (cfr. doc. 9).
Del resto, giova ricordarlo, il
29.
aprile 2025 il medesimo ha disdetto il contratto con la __________ di ____________________
e ha concluso un nuovo contratto di lavoro con la __________ al 50% dal 5 al 31
maggio e dal 2 al 30 giugno 2025, nonché al 100% dal 15 luglio 2025 (cfr. doc.
9-11).
In simili circostanze, tutto
ben ponderato e alla luce delle severe condizioni alle quali sono vincolati gli
assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.11. e B. Rubin, op.cit.,
a art. 65-66, pag. 482 N° 2), occorre concludere che, oltre al fatto che, come
indicato dalla parte resistente nella decisione su opposizione (cfr. doc. A1;
consid. 1.6.), il ricorrente presso __________ sembra essere stato confrontato,
dal maggio 2025, con una usuale introduzione, il medesimo non
risultava difficilmente collocabile ai sensi degli
art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI.
Il contratto di lavoro, per poter
ottenere il riconoscimento degli API, deve, d’altronde, essere a tempo
indeterminato (cfr. Prassi LADI PML p.to J24; consid. 2.9.).
Nel caso di specie, per contro, a
seguito della disdetta del 29 aprile 2025 per il 31 maggio 2025 (cfr. doc. 8;
consid. 1.8.), l’insorgente nemmeno disponeva più di un tale contratto.
2.13
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione del 26 marzo 2025 deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025
consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA
38.2023.58
dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre
2023.
consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA
38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni