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Decisione

38.2025.23

Negato API. Quest.legittimazione ricorsuale (disdetto contratto in relazione al quale chiesto API e concluso nuovi contratti con altro DL) non merita approf. Ric. va c.que respinto. A., oltre a sembrare confrontato a usuale introduzione (come indicato da UMA), non risultava difficilm. collocabile

20 giugno 2025Italiano55 min

punto 3.2, che allego in copia al presente ricorso, riguardano il piano di introduzione

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.23

rs

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 marzo 2025 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1968 e iscrittosi in disoccupazione dal 28 giugno 2024 con effetto

dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. 1; A1), il 1° luglio 2024 ha iniziato a lavorare

per la __________ di __________ quale impiegato immobiliare al 50% (cfr. doc.

1).

1.2. Il 22 gennaio 2025 il medesimo ha

concluso, in sostituzione di quella precedente del 19 giugno 2024, un nuovo

contratto di lavoro di durata indeterminata con la __________ quale impiegato

nell’ambito della gestione immobiliare al 100% con stipendio lordo di fr.

5'000.-- al mese, per dodici mensilità (cfr. doc. 1).

1.3. RI

1, il 22 gennaio 2025, ha presentato una domanda di assegni per il periodo

d’introduzione (API) per il lasso di tempo dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026

in relazione all’impiego di direttore aziendale presso la __________ dal 1°

maggio 2025 (cfr. doc. 1).

1.4. Con decisione del 7 febbraio 2025 l’Ufficio

delle misure attive (in seguito: UMA) ha respinto la richiesta di RI 1con la

seguente motivazione:

" (…)

Nel caso specifico il signor RI 1 è

dipendente della __________ dal 01.07.2024, al 50%, in qualità di impiegato

nell'ambito della gestione immobiliare.

A partire dal 01.05.2025 il contratto di lavoro è modificato con

l'aumento della percentuale lavorativa al 100%.

In merito alla funzione indicata nel nuovo contratto, impiegato

nell'ambito della gestione immobiliare, questa è del tutto analoga al contratto

attualmente in essere. Non si rileva pertanto nessuna necessità di una introduzione

particolare in azienda.

L'aumento della percentuale lavorativa nella propria funzione non

può essere finanziata tramite assegni per il periodo di introduzione.

(…)” (Doc. 2)

1.5. L’11 febbraio 2025 l’interessato ha

interposto opposizione contro il provvedimento del 7 febbraio 2024 davanti

all’UMA, postulando il riconoscimento degli assegni per il periodo di

introduzione.

Alla stessa egli ha allegato un

ulteriore contratto di impiego stipulato con la __________ che l’ha assunto a

far tempo dal 1° maggio 2025 quale direttore aziendale – ruolo indicato al p.to

3 della domanda di API e le cui competenze sono state elencate nella “lista

competenze da acquisire da parte del dipendente” annessa alla menzionata

richiesta.

È stato specificato che tale

contratto ha annullato e sostituito quello del 22 gennaio 2025 (cfr. consid.

1.2.; doc. 3).

1.6. Con decisione su opposizione del 26

marzo 2025 l’UMA ha confermato il precedente provvedimento del 7 febbraio 2025,

rilevando:

" (…)

Al fine di valutare in modo adeguato

l’opposizione inoltrata, il nostro ufficio ha richiesto un piano di

introduzione dettagliato. Il signor RI 1 ha risposto con uno scritto inoltrato

il 18 febbraio 2025.

3.2 Dai documenti inoltrati in data 18 febbraio 2025 non emerge

nessun elemento aggiuntivo che possa portare ad una diversa valutazione del

caso.

Si ritiene che quanto presentato corrisponda ad una usuale

introduzione per chiunque dovrà occuparsi della direzione dell'azienda.

4. Tenuto conto di quanto esposto, l'Ufficio delle misure attive

ritiene che il signor RI 1 non soddisfi le condizioni legali per la concessione

di un API.” (Doc. A1)

1.7. Contro la decisione su opposizione RI

1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto

l’accoglimento della domanda tendente all’ottenimento degli assegni per il

periodo di introduzione del gennaio 2025.

A sostegno della propria pretesa

l’insorgente ha addotto:

" (…)

Fatti

I documenti inoltrati a cui si riferisce il

punto 3.2, che allego in copia al presente ricorso, riguardano il piano di introduzione

dettagliato e la lettera accompagnatoria, dai quali si evince la necessità di

apprendere numerosi compiti che, attualmente, non sono assolutamente in grado

di svolgere.

Non capisco assolutamente la motivazione con cui viene deciso il

respingimento della mia opposizione, in quanto, allo stato attuale non sono in

grado di assumere la funzione di direttore aziendale. A prova di ciò, i compiti

indicati nel piano di introduzione dettagliato e chiariti ancor maggiormente

nella lettera accompagnatoria, fanno parte del programma di insegnamento della

scuola per assistenti __________, che dura complessivamente un anno e che

prevede in dettaglio:

-

20 ore di lezioni + esame finale per assistente amministrativo di PPP,

con un costo di 1'200 chf

-

33 ore di lezioni + esame finale per assistente in contabilità

immobiliare, con un costo di 1'900 chf

-

82 ore di lezioni + esame finale per assistente amministrazione stabili

locativi, con un costo di 3'450 chf

-

66 ore di lezioni + esame finale per assistente in commercializzazione

immobiliare, con un costo di 2'700 chf

-

60 ore di lezioni + esame finale per assistente in valutazione

immobiliare, con un costo di 2'620 chf

Si tratta quindi di corsi per oltre 260 ore di lezione e 11'870

chf di costo che si svolgono nell'arco di un anno e mezzo.

Se i compiti da me indicati nel piano di introduzione dettagliato

che ho allegato all’opposizione fossero parte, cito: "della usuale

introduzione per chiunque dovrà occuparsi della direzione dell'azienda",

come indicato al punto 3.2 della decisione, non si capisce perché vengano

impartiti dei corsi tanto difficili, lunghi e specializzati per imparare la professione.

E questo senza prendere in considerazione altri corsi, come quello

unico di gestione immobiliare (340 ore di lezione al costo di 11'900 chf), che

aggiunge alle materie elencate precedentemente, quelle di

-

Manutenzione di stabili, rinnovi, risanamenti

-

Reporting al proprietario/committente

-

Conoscenze edili

che fanno anch'esse parte del piano di introduzione dettagliato da

me inviato a sostegno del mio precedente ricorso.

La società per cui lavoro attualmente (__________), nella persona

della signora __________, si offre di insegnarmi "sul campo" tutte

queste materie e mi sembra ovvio che non mi si possa considerare competente ed

abile allo svolgimento autonomo della professione di direttore aziendale sin da

subito, viste le difficoltà di apprendimento della professione comprovate dai

numerosi corsi ad essa necessari.

In mancanza della concessione degli assegni per il periodo di

introduzione (API), la signora __________ si vedrà molto probabilmente

costretta a cercare altrove la persona idonea allo svolgimento della funzione

di direttore aziendale, ciò che causerà quasi sicuramente lo scioglimento del

mio attuale contratto lavorativo, a seguito del quale mi ritroverò in disoccupazione

al 100% con le conseguenti difficoltà, vista la mia età, di trovare un nuovo

impiego, senza considerare i costi aggiuntivi a carico dell'assicurazione

contro la disoccupazione. Disoccupazione il cui periodo quadro durerà ancora poco

più di un anno, al termine del quale, se non dovessi trovare un altro impiego,

mi vedrò inoltre costretto a richiedere aiuto all'assistenza sociale. Ipotesi

poi, purtroppo, non tanto difficile da concretizzarsi, se si tiene conto che, a

fronte delle dozzine di candidature da me inviate dal 1º luglio 2024 ad oggi,

sono stato chiamato per un solo colloquio di lavoro.

Evidentemente la mia età ha un peso nella scelta dei vari datori

di lavoro in merito a nuove assunzioni.

Per me è quindi molto importante rimanere a lavorare con __________

ed avere quindi un’occupazione al 100% che mi consentirebbe di arrivare all'età

della pensione (mi mancano circa 8 anni) senza dovermi trovare ancora in disoccupazione

ed a carico della società.

(…)” (Doc. I)

1.8. Nella sua risposta del 13 maggio

2025 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, osservando:

" (…)

3. Esaminando ulteriormente la richiesta

del signor RI 1, l'Ufficio delle misure attive è venuto a conoscenza del fatto

che il signor RI 1 ha dato disdetta presso la __________ in data 29 aprile per

il 31 maggio 2025 (Doc. 8).

Il signor RI 1 ha inoltre stipulato dei nuovi contratti di lavoro

presso la __________, con una percentuale lavorativa del 50% dal 5 maggio al 31

maggio (Doc. 9), del 100% dal 2 giugno al 30 giugno 2025 (Doc. 10), e al 100% a

tempo indeterminato dal 15 luglio 2025 (Doc. 11).

Gli API sono una misura concepita espressamente per casi

particolari e mirano a facilitare la reintegrazione duratura degli assicurati.

Considerata la disdetta citata, un periodo di introduzione finanziato tramite

API perde il suo scopo.

Considerata inoltre la nuova situazione lavorativa del signor RI 1,

questi non può nemmeno considerarsi difficilmente collocabile per motivi

inerenti al mercato del lavoro.

A maggior ragione dunque si giustifica il diniego degli API,

seppur in presenza di una situazione di fatto diversa da quella posta alla base

della decisione su opposizione del 26 marzo 2025, nella quale comunque ci si

riconferma.

(…)” (Doc. V)

In effetti il ricorrente ha

disdetto il contratto di lavoro con la __________ il 29 aprile 2025 per il 31

maggio 2025 (cfr. doc. 8).

Inoltre, sempre il 29 aprile

2025, egli ha concluso con la __________ di __________ tre contratti di

impiego: il primo a tempo determinato, dal 5 al 31 maggio 2025, in qualità di

impiegato d’ufficio al 50% con una retribuzione di fr. 2'500.-- lordi mensili,

oltre alla tredicesima mensilità pro-rata temporis (cfr. doc. 9), il secondo

per il lasso di tempo dal 2 al 30 giugno 2025 come impiegato d’ufficio al 100%

con uno stipendio di fr. 5'000.-- lordi mensili, oltre alla tredicesima

mensilità pro-rata temporis (cfr. doc. 10) e il terzo di durata indeterminata a

decorrere dal 15 luglio 2025 quale impiegato d’ufficio al 100% con una

retribuzione di fr. 2'500.-- lordi al mese, oltre alla tredicesima mensilità

(cfr. doc. 11).

1.9. Il

14 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le stesse

sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

L’art. 56 cpv. 1 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede

che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art.

59.

LPGA, relativo alla legittimazione

ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e

riferimenti ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non

viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF

130.

V 560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020,

8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio

2009.

consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e

RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133

II 409 consid. 1.3 pag. 413

con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere

soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata

la sentenza (DTF 136

II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in

Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse

dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni

concrete e non soltanto teoriche (DTF 136

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3

In una sentenza I 239/05 del 22 marzo

2007.

il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro le

motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009.

BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STF 9C_151/2025

del 19 marzo 2025; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021; STCA 42.2020.26 del

25.

gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5

aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16

settembre 2013 consid. 2.2.

2.4

Nel caso in esame, come visto nei

fatti, RI 1, il 29 aprile 2025, ha disdetto dal 31 maggio 2025 il rapporto di

lavoro con la __________ (cfr. doc. 8; consid. 1.8.), per il quale nel gennaio

2025.

aveva chiesto la concessione di assegni per il periodo di introduzione.

Il medesimo giorno egli ha,

altresì, stipulato tre contratti di impiego con la __________, e meglio due di

durata determinata per i periodi 5-31 maggio e 2-30 giugno 2025 quale impiegato

d’ufficio al 50% (cfr. doc. 9; 10 consid. 1.8.), nonché uno a tempo

indeterminato a decorrere dal 15 luglio 2025, come impiegato d’ufficio al 100% (cfr.

doc. 11; consid. 1.8.).

Al riguardo giova ribadire, da

una parte, che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è

toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse

degno di protezione - non soltanto allorché è inoltrato il ricorso, bensì anche

quando è pronunciata la sentenza - al suo annullamento o alla sua modificazione

(cfr. consid. 2.2.).

Ne discende che l’insorgente,

al momento dell’emanazione del presente giudizio, non sembra disporre più di un

interesse pratico e attuale all’accoglimento del proprio ricorso relativo alla

domanda di API da maggio 2025 ad aprile 2026 (cfr. consid. 2.3.).

La

questione della legittimazione ricorsuale del ricorrente, e quindi la

problematica connessa all’ammissibilità o meno dell’impugnativa del 10 aprile

2025.

(cfr. consid. 1.7.), non merita, comunque, di ulteriori approfondimenti, in

quanto l’impugnativa deve, ad ogni modo, essere respinta nel merito (cfr. STFA

I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2025.10 de 19 maggio 2025 consid. 2.6.; STCA

42.2024.56

del 31 marzo 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023

consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi

considerandi.

2.5

Litigioso

è il rifiuto da parte dell’UMA di concedere al ricorrente gli API a far tempo

dal 1° maggio 2025, richiesti nel gennaio 2025.

In effetti, va considerato in

ogni caso, da una parte, che la disdetta del contratto con la __________ è

stata inoltrata a decorrere dal 31 maggio 2025 (cfr. doc. 8), dall’altra, che il

primo contratto di lavoro con la __________ prevede un grado di occupazione al

50% dal 5 al 31 maggio 2025 (cfr. doc. 9).

2.6

Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente

e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si

tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi

di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art.

59.

LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e prevede che:

"

1.

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di

persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di

formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i

provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere

unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su

richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la

partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone

minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche

professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di

lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto

secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento

in questione.

3bis Gli

assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al

capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione

fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della

prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di

disoccupazione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5.

I servizi competenti collaborano con gli organi

pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli

stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un

contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale

secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del

mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che

permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con

l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014

consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04

del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10

dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.7

Per completezza giova rilevare che

in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la

disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere

nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire l'obiettivo

della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con quello della

reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche

riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli

adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di

queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732),

Guy Parmelin, in occasione della sessione del Consiglio nazionale del 2 maggio

2023, si è così espresso:

" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a

alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru

aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les

personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises

incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce

qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.

En cas de chômage, l'assurance-chômage peut

toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences

manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du

travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous

certaines conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de

formation continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures

du marché du travail.

Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage

connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des

situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau

secondaire II.

Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour

soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons

peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de

soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà

existantes.

En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par

ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des

"job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que

les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la

prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de

l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des

demandeurs d'emploi.

La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du

chômage, que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le

cadre de l'indemnisation du chômage partiel.

Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel

de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent

pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés.

Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion.”

(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)

2.8

In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65

e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione,

l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa

misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,

consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un

nuovo lavoro.

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

"

Agli assicurati

difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in

un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per

il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto

corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo

l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e

nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale

prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2013)

L'art.

90.

cpv. 1 OADI così definisce la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1Un assicurato è considerato difficilmente collocabile

se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà

particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente,

psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti professionali

insufficienti;

d. ha già riscosso 150 indennità

giornaliere;

e. dispone di scarsa esperienza

professionale in un periodo di elevata

disoccupazione secondo

l’articolo 6 capoverso 1ter”

L’art.

90.

cpv. 3 OADI precisa che il servizio cantonale esamina presso il datore di

lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il

periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65

lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

La

legge pone, dunque, una serie di condizioni affinché possano essere concessi

gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 467 e

seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di

assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Al riguardo B. Rubin

(in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, pag.

483) sottolinea che “une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour

remplacer immédiatement un emploi perdu n’y aurait pas droit, faute de remplir

la condition du chômage".

Deve poi trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

L’art. 66 cpv. 1 LADI prevede

che gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo

e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale.

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI durante il termine quadro gli assegni sono pagati per sei

mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.

L’art.

66.

cpv. 2bis precisa, tuttavia, che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

Il

Consiglio federale, nel Messaggio adottato il 29 novembre 2023 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99077.html; FF 2023 2862) concernente la modifica della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Sistema di rimborso delle casse di

disoccupazione), propone di modificare l’art. 66 cpv. 2bis LADI nel

senso che “gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione al massimo per una durata di 12 mesi”.

Al

riguardo il Consiglio federale si è così espresso:

" Il

capoverso 2bis vigente recita che gli assicurati che hanno più di 50

anni hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di

12.

mesi. Questa formulazione suggerisce che non è possibile concedere a tali

assicurati assegni per il periodo d’introduzione per una durata inferiore. La

durata di concessione degli assegni per il periodo d’introduzione deve tuttavia

essere determinata in base alle necessità. A seconda della situazione, può

essere sufficiente un periodo d’introduzione più breve, che non deve quindi

necessariamente corrispondere a una durata di 12 mesi. Il

capoverso 2bis deve essere completato con l’aggiunta di «al massimo»,

così da chiarire che la durata degli assegni per il periodo d’introduzione deve

essere adattata alle necessità in termini di introduzione.” (cfr. Messaggio

citato, p.to 5.1 Art. 66 cpv. 2bis e 3)

Il nuovo tenore dell’art. 66 cpv.

2bis LADI è stato approvato dal Parlamento svizzero il 14 giugno 2024 (cfr. FF

2024.

1457).

Il termine per il relativo

referendum è scaduto inutilizzato il 3 ottobre 2024 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/projekte-massnahmen/avig-revision.html).

L’art.

66.

cpv. 3 LADI prevede che gli assegni per il

periodo d’introduzione sono ridotti di un terzo dell’importo iniziale dopo ogni

terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi.

Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo

d’introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla

prima metà della durata prevista.

Infine, secondo l’art. 66 cpv. 4

LADI, gli assegni per il periodo d’introduzione

sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione

pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle

assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.

L’art.

90.

cpv. 1 bis OADI enuncia che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su

queste disposizioni, cfr. Th. Nussbaumer,

“Arbeitslosenversicherung”, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2016,

no. 743 pag. 2489; B. Rubin, op.

cit., pag. 482; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804.

2.9

La Prassi LADI PML stabilisce in

particolare che:

" (…)

OBIETTIVI DEGLI API

J1 L'assicurazione può versare sussidi per l’introduzione di

assicurati in un’azienda. Gli API mirano a indurre i datori di lavoro a

occupare lavoratori che:

• necessitano di un’introduzione

speciale;

• non sono (ancora) in

grado di fornire una prestazione lavorativa completa;

• non verrebbero assunti o

tenuti senza questo provvedimento.

Gli API possono essere accordati non solo per un

impiego a tempo pieno ma anche per un impiego durevole a tempo parziale se

l’obiettivo è la reintegrazione.

J2 Gli API non possono essere utilizzati per favorire

economicamente aziende o regioni (ad es. per creare condizioni favorevoli

all’insediamento di nuove aziende o per facilitare l’acquisizione di aziende

alleggerendo gli oneri salariali). ll criterio determinante è l’interesse del

lavoratore a ottenere un’occupazione durevole.

J3 Gli API sono una misura concepita espressamente per i casi

particolari. Essa mira a facilitare l’integrazione duratura dell’assicurato e,

al tempo stesso, a prevenire il dumping salariale che incombe sulle persone la

cui integrazione o reintegrazione nel mercato del lavoro risulterebbe difficile

senza tale provvedimento.

DESTINATARI

J4 Hanno diritto agli API, durante il termine quadro per la

riscossione della prestazione, le seguenti persone.

• Gli assicurati

disoccupati che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno dodici

mesi (art. 13 cpv. 1 LADI) entro il termine quadro per il periodo di

contribuzione (art. 9 cpv. 3 LADI) o sono esonerati dall’adempimento del

periodo di contribuzione (art. 14 LADI).

• Gli assicurati che hanno

esaurito il diritto all’indennità ma il cui termine quadro è ancora aperto

possono beneficiare di questa prestazione fino alla fine del loro termine

quadro.

• Le persone minacciate dalla

disoccupazione (parte M).

• Gli assicurati

difficilmente collocabili. Un assicurato è considerato difficilmente

collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha

difficoltà particolarmente gravi nel trovarsi un impiego poiché:

in età avanzata

art. 90 cpv. 1 lett. a OADI

J5 Si è rinunciato di proposito a fissare un’età massima:

determinante in tutti i casi è la situazione individuale dell’assicurato.

oppure

impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente

art. 90 cpv. 1 lett. b OADI

J6 È considerato impedimento fisico o mentale un danno alla salute

che pregiudica l’esercizio di una nuova attività.

oppure

requisiti professionali insufficienti

art. 90 cpv. 1 lett. c OADI

J7 Sono considerati requisiti professionali insufficienti, fra

l’altro, le qualifiche obsolete (ad es. in seguito a mutamenti tecnologici), la

mancanza di un titolo di formazione professionale, il fatto di aver svolto per

molto tempo un’attività senza relazione con la professione appresa.

oppure

J8

ha

già riscosso 150 indennità giornaliere

art. 90 cpv. 1 lett. d OADI

oppure

dispone di scarsa esperienza professionale in un

periodo di elevata disoccupazione secondo l’art. 6 cpv. 1ter OADI

art. 90 cpv. 1 lett. e OADI

J9 L’assicurato dispone di scarsa esperienza professionale quando

non ha alcuna o praticamente nessuna esperienza nella professione appresa o in

una professione affine (esperienza professionale inferiore a 6 mesi). La

disoccupazione è elevata, quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi

sei mesi in Svizzera supera il tasso stabilito all'art. 6 cpv. 1ter

OADI. Non appena il tasso di disoccupazione oltrepassa o scende al di sotto del

valore di riferimento, l’Ufficio competente ne informa gli organi di

esecuzione.

API PER GLI ASSICURATI CHE HANNO PIÙ DI

50.

ANNI

J10 Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno in linea di

principio diritto agli API per una durata di 12 mesi. Gli API devono essere

accordati per una durata inferiore a 12 mesi se:

• il termine quadro in

corso per la riscossione della prestazione è inferiore a 12 mesi;

• il periodo d’introduzione

non giustifica il versamento di API per 12 mesi; oppure

• sono stati richiesti API per meno di 12

mesi.

J11 In caso di dubbio, inizialmente si possono accordare gli API per 6

mesi, rendendo attento l’assicurato che, se necessario, può richiedere un

prolungamento. Se l’assicurato chiede un prolungamento degli API già accordati,

il servizio competente prende una decisione dopo aver verificato se sono

soddisfatte le condizioni per il prolungamento.

(…).

API E TEST D’IDONEITÀ PROFESSIONALE

J23 In linea di principio è possibile combinare test d’idoneità

professionale (art. 25 cpv. 1 lett. c OADI) e API presso lo stesso datore di

lavoro. In questo caso la durata del periodo di introduzione è ridotta del

tempo accordato per il test d’idoneità.

CASI IN CUI LA CONCESSIONE DI API VA

RIFIUTATA

J24 Il conseguimento di un GI durante il periodo di riscossione degli

API non è incoraggiato. La combinazione di questi due strumenti può tuttavia

essere presa in considerazione in particolare per gli assicurati di età

superiore ai 50 anni nel caso in cui il guadagno intermedio rappresenti

un’opportunità reale di rientrare in contatto con il mercato del lavoro.

Il contratto di lavoro deve

essere a tempo indeterminato e l’orario di lavoro deve rappresentare in

generale almeno il 50 % di un orario completo.

Prima di autorizzare la

combinazione di questi due strumenti, l'URC deve discuterne con l'assicurato e

contattare la CAD.

J25 L’introduzione usuale in un’azienda (introduzione a un nuovo posto

di lavoro) e le riconversioni in seguito alle consuete innovazioni in un

settore (modernizzazione, razionalizzazione, introduzione di nuove tecnologie)

non costituiscono in genere un motivo sufficiente per giustificare la

concessione di API.

J26 Nel caso della conclusione di un contratto di lavoro con un datore

di lavoro che non è in grado di garantire una vera e propria introduzione (ad

es. servizio esterno non controllato o salario legato esclusivamente alle

prestazioni) i presupposti per la concessione di API non sono adempiuti e la

domanda non può essere autorizzata. (…)”

2.10

Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137

consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023

del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.

3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18

novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.;

STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022

del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.

3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V

104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella

Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF

147.

V 278 consid. 2.2.).

2.11

In una sentenza C 332/99 del 17

aprile 2000, l’Alta Corte ha, tra l’altro, ricordato che:

"

(…) Va inoltre rilevato

che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a

condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari,

nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543;

Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo

se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente

ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del

lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle

assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con

l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di

assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle

specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio

siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti

(DTF 112 V 252 consid. 3b). (…)."

La

nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli

assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

"

(…) La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo

diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di

S.________

la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza

di liquidità riconducibile alla perdita di tempo

dovuta all'introduzione di quest'ultimo.

Tutta la documentazione agli atti testimonia

per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di

prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche

professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari

della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un

mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite

presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo

dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.

S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il

periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine

quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario

un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro

(Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594

in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo

ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con

l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del

datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo

voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha

considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile

inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione

dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno

1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica

finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è

per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che

tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a

concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in

difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei

sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e

sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti

per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

In

una sentenza C 371/99 del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il

diniego di assegni per il periodo di introduzione di un assicurato, nato nel

1967, che nel 1987 aveva concluso un apprendistato quale venditore di articoli

sportivi, dal 1987 al 1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel

dicembre 1998 era stato assunto da una SA come assistente tecnico direttamente

subordinato a coloro che si occupavano della gestione della società.

La

nostra Massima Istanza ha innanzitutto sottolineato che è possibile che il

mancato esercizio della professione appresa durante undici anni possa

costituire una cattiva premessa per il reinserimento.

L’Alta

Corte ha tuttavia lasciato aperta la questione in considerazione del fatto che

l’assicurato è stato chiamato a svolgere presso quell’azienda compiti del tutto

diversi nella funzione di assistente tecnico direttamente sottoposto al gerente

e cioè in una professione, per lui nuova, che necessitava di una formazione.

D’altra

parte dal piano di formazione emerge che si tratta di compiti che avrebbero

dovuto essere spiegati ad ogni nuova persona assunta (ad esempio

l’organizzazione dell’azienda e la teoria e la prassi della creazione di prodotti)

e quindi si tratta di un’usuale introduzione nell’azienda. Inoltre non fanno

più parte dell’introduzione altri compiti che gli sarebbero spettati, in quanto

assunto proprio per svolgerli.

Infine

sin dalla sua assunzione l’assicurato percepiva un salario di fr. 6'000.--

lordi mensili più alto rispetto a quello medio nella sua professione e non un

salario ridotto.

Il

TFA ha in particolare stabilito che:

"

(…)

b) Die Einarbeitungszuschüsse müssen an

strenge Voraussetzungen gebunden und begrenzt werden, damit sie weder

Lohndrückerei noch Subventionierung von Arbeitgebern zur Folge haben (nicht

veröffentlichtes Urteil L. vom 3. Dezember 1996, C 288/95; Botschaft des

Bundesrates zu einem neuen Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 [BBl

1980.

III 614]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 20 zu

Art. 65 bis 67). Sie können nur gewährt werden, wenn die Vermittelbarkeit einer

versicherten Person stark erschwert ist und eine arbeitsmarktliche Indikation

vorliegt. Diese beiden Voraussetzungen sollen verhindern, dass Leistungen zu

Zwecken in Anspruch genommen werden, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung

in Zusammenhang stehen. Es ist nicht Sache der Arbeitslosenversicherung,

generell die durch die Einarbeitung eines Arbeitnehmers entstandenen Kosten zu

übernehmen, welche normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (BGE 112 V 252

Erw. 3b; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaption de

l'assurance-chômage, Thèse Genève 1991, S. 468 Rz 781 ff.).

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob der

Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine Vermittlung

auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist (Art. 65 AVIG in

Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht nach der

Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte keine der

in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen) Vorgaben

erfüllt.

3.

Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als

Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -

trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis

16.

Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus

im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte

Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung

erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich

aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.

a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan

der A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der

Beschwerdeführer in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem

Geschäftsführer unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine

Ausbildung zu absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation

der Firma, in Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und

in die Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der

Einarbeitungszeit unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie

Koordination von Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit

der Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den

Aussendienst definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und

Bestellwesen ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes

mithelfen und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In

Anbetracht dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des

Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann

vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein.

Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter

technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre

allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit

spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als

Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine

Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander

unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter

beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung

des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.

b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan

vom 18. Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die

Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den

Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie

beispielsweise der Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie

und Praxis der Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle

Einarbeitungskosten, die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw.

1b hievor). Nicht mehr zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem

Ausbildungsplan der A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des

Aussendienstes, der Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und

Realisation eines neuen Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss

Stellenbeschrieb bereits den angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als

Kadermitarbeiter im Betrieb.

c) Schliesslich ist zu berücksichtigen,

dass der Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000.

- verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der

Bestätigung der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war

damit der Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach

dem vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"

beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom

Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung

1996.

[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-

und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste

Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.

Monatslohn).

Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller

und schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und

qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein

Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei

einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die Volkswirtschaft

2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in Berücksichtigung der

Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 % (Die Volkswirtschaft

2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein Jahresgehalt von Fr.

62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. - (Anforderungsniveau 1 und

2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von Fr. 72'000. - (ohne

Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht seiner Ausbildung als

Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn des Anforderungsniveaus

3.

(Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich feststellen, dass er ein

überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist daher unwahrscheinlich,

dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer vorgesehenen Funktion

in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches wird denn auch nicht

geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die Verrichtung von Arbeiten

des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn (Fr. 93'578. -) fällt das

Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass Anfangslöhne üblicherweise

niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im Betrieb regelmässig steigen

(vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________ AG betreffend Einarbeitung

vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf Grund der gesamten Aktenlage

kann daher das dem Beschwerdeführer von der A.________ AG gewährte

Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von Art. 65 lit. b AVIG

qualifiziert werden.“

In una

sentenza 38.2011.96 del 20 marzo 2012, che aveva fatto seguito ad una sentenza

38.2011.14

del 16 agosto 2011 con la quale il TCA aveva rinviato l’incarto

all’UMA per nuovi accertamenti, questo Tribunale ha negato il diritto agli

assegni per il periodo d’introduzione ad un assicurato assunto quale promotore

finanziario del progetto concernente il Centro X, e si è così espresso:

" (…) Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare

l’operato dall’amministrazione.

Infatti dalle dichiarazioni di __________ si evince

che l’assicurato è stato chiamato a svolgere un abituale periodo di inserimento

in un nuovo ambiente lavorativo. In tale contesto va sottolineato che

l'attività del ricorrente era caratterizzata dal fatto che egli è stato

incaricato di allestire un progetto di Centro polisportivo e di conseguenza non

è entrato in un’azienda già funzionante, per cui l’esame del criterio della

necessità di un periodo di inserimento a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione deve tenere conto anche di questo aspetto.

Vista la particolarità di questa situazione, nel caso

concreto, si tratta di stabilire se l’assicurato possedeva oppure no gli

strumenti per immediatamente assimilare tutte le procedure che gli venivano spiegate

durante le ore di lavoro e di formazione, in contatto con altre aziende.

A questo quesito il TCA deve rispondere positivamente

in considerazione della formazione e dalla lunga esperienza lavorativa di

__________ nel settore bancario ("aperture/chiusure relazioni,

preparazione/follow-up incontri con clienti, analisi finanziaria, risk

investment, asset allocation, elaborazione rapporti e statistiche, inserimento

ordini di borsa", cfr. doc. A04). Non si spiegherebbe altrimenti del resto

l’assunzione con un salario mensile estremamente alto (cfr. la STFA C 371/99

del 22 settembre 2000, riprodotta al consid. 2.4) di fr. 10'500 lordi (cfr.

doc. A03), peraltro superiore al guadagno assicurato (cfr. Doc. A21, pag. 3),

e, oltretutto, come unico dipendente.

In simili condizioni la decisione su opposizione del

16.

novembre 2011 deve essere confermata, senza dovere esaminare se l’assicurato

era o no realmente difficilmente collocabile (cfr. Doc. C10).”

Anche in un’altra sentenza 38.2014.6

del 14 luglio 2014 questo Tribunale ha confermato il rifiuto dell’UMA di

versare le indennità per il periodo d’introduzione ad una Società che aveva

assunto un assicurato nella funzione di gerente-cuoco con un salario lordo

mensile di fr. 5'200.--, rilevando:

" (…) Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto

che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado

di preparare autonomamente i pranzi.

Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di

cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui

dispone.

Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una

formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della

formazione era occupato altrove.

In altri termini l'assicurato nello svolgimento della

sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile

della formazione.

Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale

obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è

del tutto legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la

disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a

persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano

a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in

cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo

d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr.

doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione

agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33

LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014

(cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l’attestato nel 2015

(cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che alla conclusione

dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un

impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto

dall'art. 65 lett. c LADI. (…)”

Il TCA è giunto alla stessa

conclusione in una sentenza 38.2014.59 del 17 dicembre 2014, trattandosi di un

assicurato assunto presso una ditta attiva nel settore della programmazione

informatica in qualità di Schedulatore ZENA su piattaforma AIX in

ambiente Avaloq MESI, con un salario di fr. 8'000.-- lordi mensili ed ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Nella

presente fattispecie X.____, assunto dalla B.____, lavora presso il cliente C.____

assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).

Sulla domanda della ricorrente l'URC di ________ ha

formulato un preavviso negativo con la seguente motivazione:

“(…)

L'assicurato vanta un'esperienza professionale in

ambito informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha

ricoperto il ruolo di vice team leader informatico presso un importante

istituto bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una

società che dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a

prestito; il contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di

lavoro è un contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto

stesso), dove viene specificato che "lo scopo del presente contratto è la

fornitura di un lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice)

al fine di svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta

difficile comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla ________ il

servizio di fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul

proprio luogo di lavoro." (Doc. 2)

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene

che vista la lunga e qualificata esperienza professionale dell'assicurato nel

settore informatico, la tipologia del contratto di lavoro (contratto di lavoro

a prestito ad una ditta acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono

di concludere che si è trattato di un normale periodo di introduzione in una

nuova azienda per il quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il

diritto agli assegni (cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del

14.

luglio 2014).

La decisione su opposizione del 16 settembre 2014 deve

dunque essere confermata.”

Con giudizio

38.2023.50

dell’11 dicembre 2023, cresciuto incontestato in giudicato, questa

Corte ha confermato il diniego del diritto agli API - richiesti per dodici mesi

- deciso dall’UMA nei confronti di un assicurato di più di cinquant’anni e in

possesso dell’attestato di meccanico diagnostico d’automobile con attestato

professionale federale, in quanto non difficilmente collocabile.

In effetti al

medesimo, in disoccupazione dal 1° gennaio 2023, a inizio marzo 2023 era stato

proposto un impiego presso un’azienda attiva nella vendita e riparazione di

auto, la quale, del resto, già il 20 gennaio 2023, dopo avere incontrato

l’assicurato, aveva manifestato alla consulente servizio aziende URC

l’intenzione di valutare l’assunzione del medesimo.

Il TCA ha precisato

che, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, che l’interessato fosse

difficilmente collocabile, l’esito della vertenza non avrebbe potuto essere

differente.

In effetti

l’impiego offertogli non si limitava alla funzione di meccatronico, come

ricercato in origine dalla ditta e segnalato alla consulente aziende URC, bensì

si estendeva a quella di coordinatore d’officina-meccanico diagnostico AFP. Il

tipo di attività, più esigente e di responsabilità, proposto all’assicurato che

era stato anche Capo officina per diversi anni, era stato, dunque, modificato

sulla base del curriculum vitae dello stesso.

Le

mansioni inerenti alle fasi introduttive, di conseguenza, rientravano piuttosto

nell’ambito dell’usuale inserimento in una nuova attività e avrebbero dovuto

essere spiegate dal datore di lavoro ad ogni nuova persona assunta con le

stesse qualifiche dell’assicurato.

In quel

caso di specie, inoltre, non era ravvisabile una violazione del diritto

all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA da parte dell’URC, poiché,

da un lato, i pareri espressi dalla consulente erano chiaramente definiti come

preavvisi, dall’altro, la medesima ha sempre precisato di aver inviato la

richiesta di API all’ufficio competente.

In

ogni caso il diritto agli assegni per il periodo di introduzione non poteva essere

riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona

fede sancito dall’art. 9 Cost.

L’URC, che tramite

la consulente non aveva comunque assicurato alla società ricorrente il

riconoscimento degli API, non è l’autorità competente al fine di

determinare il diritto o meno agli assegni per il periodo di introduzione.

Neppure

sussisteva un nesso causale tra l’eventuale mancata informazione circa la

possibilità di non avere diritto agli API e l’assunzione dell’assicurato, visto

che il medesimo, successivamente alla decisione negativa dell’UMA, non era

stato licenziato ed era sempre alle dipendenze dell’azienda.

Questo Tribunale, con sentenza

38.2023.58

dell’8 gennaio 2024, cresciuta in giudicato incontestata, ha

respinto il ricorso di una società contro il diniego degli assegni per il

periodo di introduzione richiesti per sei mesi (dal 1° giugno al 30 novembre

2023) dalla stessa e dalla propria dipendente assunta dal 1° giugno 2023 come

impiegata di commercio.

L’assicurata non è

stata ritenuta difficilmente collocabile, in quanto, nonostante la sua scarsa

esperienza professionale, quando è stata inoltrata la domanda degli API, non si

era confrontati con un periodo di elevata disoccupazione.

L’amministrazione

non aveva, peraltro, violato il principio della buona fede, non risultando

sussistere un’informazione rilasciata dall’autorità competente dall’UMA e poi

contraddetta.

Nemmeno poteva

condurre alla tutela della buona fede il preavviso favorevole dell’URC, non

essendo l’autorità competente in ambito API.

Il TCA ha, infine,

stabilito, che la decisione su opposizione

impugnata non disattendeva il principio della parità di trattamento ex art. 8

Cost. e non introduceva alcun cambiamento di prassi immotivato, come invece

preteso dalla società ricorrente.

Al riguardo cfr.

pure STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025.

2.12

In concreto il ricorrente, quando ha

chiesto gli API nel gennaio 2025, era già attivo presso la __________ da luglio

2024.

quale impiegato immobiliare, funzione peraltro indicata anche nel

contratto del 22 gennaio 2025, poi modificata in “direttore aziendale” in

quello allegato all’opposizione dell’11 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.5.).

Le mansioni elencate nella lista

annessa alla domanda di API includono delle competenze, quali la tenuta e la

chiusura della contabilità, già in possesso dell’insorgente (cfr. doc. 1).

Inoltre gli ulteriori compiti,

come i sopralluoghi con gli artigiani, la richiesta di offerte da sottoporre ai

comproprietari, la programmazione, supervisione e verifica dei lavori di

manutenzione, le richieste di offerte e gli ordini dell’olio combustibile, il

confronto e controllo del lavoro ordinario dei custodi e degli artigiani, la

preparazione delle assemblee condominiali e la stesura del verbale, il

confronto con l’associazione inquilini sul diritto locativo, l’assistenza ai

comproprietari e agli inquilini e le pratiche assicurative per danni (cfr. doc.

1; 5), che rientrano anche - almeno parzialmente - nelle incombenze di un

impiegato d’ufficio nel settore immobiliare.

Per quanto attiene all’asserzione

ricorsuale secondo cui i compiti da svolgere per la __________ come direttore

aziendale fanno parte del programma di insegnamento della scuola per assistenti

__________ che dura complessivamente un anno (cfr. doc. I; consid. 1.7.), il

TCA si limita, poi, a osservare che l’insorgente non ha fatto valere di essersi

iscritto ad alcuno dei corsi organizzati da __________ e che comunque tali

corsi consentono di ), ma non direttamente di direttore aziendale nell’ambito

immobiliare.

Inoltre va sottolineato che l’insorgente,

iscrittosi in disoccupazione il 28 giugno 2024 a far tempo dal 1° luglio 2024, già

da tale data ha reperito un impiego al 50% presso __________ (cfr. doc. 9).

Del resto, giova ricordarlo, il

29.

aprile 2025 il medesimo ha disdetto il contratto con la __________ di ____________________

e ha concluso un nuovo contratto di lavoro con la __________ al 50% dal 5 al 31

maggio e dal 2 al 30 giugno 2025, nonché al 100% dal 15 luglio 2025 (cfr. doc.

9-11).

In simili circostanze, tutto

ben ponderato e alla luce delle severe condizioni alle quali sono vincolati gli

assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.11. e B. Rubin, op.cit.,

a art. 65-66, pag. 482 N° 2), occorre concludere che, oltre al fatto che, come

indicato dalla parte resistente nella decisione su opposizione (cfr. doc. A1;

consid. 1.6.), il ricorrente presso __________ sembra essere stato confrontato,

dal maggio 2025, con una usuale introduzione, il medesimo non

risultava difficilmente collocabile ai sensi degli

art. 65 LADI e 90 cpv. 1 OADI.

Il contratto di lavoro, per poter

ottenere il riconoscimento degli API, deve, d’altronde, essere a tempo

indeterminato (cfr. Prassi LADI PML p.to J24; consid. 2.9.).

Nel caso di specie, per contro, a

seguito della disdetta del 29 aprile 2025 per il 31 maggio 2025 (cfr. doc. 8;

consid. 1.8.), l’insorgente nemmeno disponeva più di un tale contratto.

2.13

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione del 26 marzo 2025 deve essere confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025

consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2023.58

dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni