38.2025.24
A ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a percepire prestazioni LADI. Non adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Peraltro, non è possibile determinare il guadagno assicurato del ricorrente
26 settembre 2025Italiano63 min
Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell’estratto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.24
CL/DC/gm
Lugano
26 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
marzo 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 marzo 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa)
ha confermato il proprio precedente provvedimento del 10 luglio 2024 (cfr. doc.
15) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione a decorrere da aprile 2024.
L’amministrazione
ha ritenuto che, per l’ultima attività lavorativa svolta, l’assicurato non ha
comprovato la “percezione effettiva del salario”, elemento, questo, “determinante
per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il
guadagno assicurato”.
La
Cassa ha, inoltre, precisato di non potere, “senza la documentazione
richiesta” all’interessato, “stabilire il salario effettivamente
percepito e di conseguenza il calcolo del guadagno assicurato risulta zero” (cfr.
doc. 2 all. a doc. I).
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, chiedendo l’annullamento del provvedimento emesso nei suoi confronti, il
riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2024,
protestando spese, tasse e ripetibili (cfr. doc. I).
A
sostegno delle proprie pretese, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
"
(…)
2.2. Il ricorrente ha regolarmente versato i
contributi sociali e percepito il proprio stipendio.
2.3. Il ricorrente si è trovato in una situazione
drammatica a partire dal 01.04.2024 (data dell’inoltro della domanda di
disoccupazione) avendo perso il posto di lavoro quale dipendente. Le sue
difficoltà economiche sono state aggravate dallo stato di salute della moglie,
signora __________, che è ricoverata dal mese di dicembre 2023 per una grave
depressione.
2.4. Come si evince dall’accluso Curriculum Vitae, il
ricorrente è una persona responsabile e coscienziosa; dopo aver servito dal
1989 al 2018 il __________ (quale __________), per non cadere nelle dipendenze
delle assicurazioni sociali, ha iniziato un’attività imprenditoriale dipendente
con altri due soci/collaboratori, investendo tutte le sue risorse personali ed
economiche nella nuova ditta, che si è scontrata con la crisi congiunturale
generata dal COVID-19 e dalla guerra in Ucraina.
2.5. Dal 1° settembre 2018 il ricorrente ha quindi
iniziato l’attività dipendente quale responsabile amministrativo della __________,
costituita il 27.06.2018 e attiva nella rivendita di prodotti per __________.
Nella ditta erano pure impiegati il signor __________ (consulente tecnico e
commerciale) e il signor __________ (consegne).
Nell’intento di garantire la continuità gestionale, in
data 31.12.2019 il ricorrente ha dovuto assumere la funzione di amministratore
unico (con diritto di firma individuale).
Dal 31.03.2024 il ricorrente ha cessato il suo
rapporto di lavoro e si è annunciato il giorno successivo presso l’Ufficio
regionale di collocamento di __________.
Il 29.05.2024 la __________ è stata posta in liquidazione
per problemi di solvibilità.
2.6. Durante gli esercizi 2023 e 2024 gli stipendi
risultano regolarmente versati e registrati nei conti societari.
Nel periodo di malattia (ottobre 2023 – marzo 2024) la
__________ ha versato al ricorrente le indennità di perdita di guadagno.
2.7. Le schede contabili 2022 e 2023 attestano come
tutti gli stipendi e i relativi oneri sociali siano stati corrisposti. Le
schede cassa 2022-2023 registrano le relative uscite. Dette schede (contabili e
di cassa) sono state predisposte da __________, fiduciaria autorizzata.
2.8. Per far fronte al pagamento degli stipendi, gli
azionisti e persone vicine alla __________ (datrice di lavoro) hanno apportato
la liquidità necessaria al pagamento dei salari e degli oneri sociali.
Le dichiarazioni fiscali del ricorrente espongono, gli
stipendi percepiti dall’insorgente.
Il ricorrente, con il presente gravame, conferma
formalmente di aver percepito gli stipendi a lui dovuti.
2.9. Dal 13.01.2025 il ricorrente – pur essendo
svantaggiato dall’età di 55 anni – ha trovato un nuovo posto di lavoro (…)
presso la ditta __________.
3. Conclusioni: (…)
3.2. L’incarto è stato trattato dalla Cassa sotto un
profilo meramente amministrativo (vuoi burocratico) con ripetute richieste di
documentazioni suppletive ai confini della realtà che costituiscono un eccesso
di formalismo (tanto zelo non si riscontra neppure presso le Autorità fiscali).
3.3. Si contesta l’approccio negativo della Cassa che
non considera pertinente e esaustiva la documentazione fornita dal ricorrente e
si limita a motivazioni generiche anche basate su circostante non attinenti
alla fattispecie. In ciò viola il diritto di essere sentito (mancanza di
motivazioni concrete e oggettive).
3.4. Secondo l’art. 31 LADI l’onere della prova spetta
all’assicurato e infatti il ricorrente ha fornito tutta la documentazione
relativa agli stipendi e agli oneri sociali. In caso di dubbio, la Cassa
sarebbe stata tenuta a segnalare la presunta irregolarità / truffa al Ministero
Pubblico.
Detta eventualità non si verifica però nel caso in
esame.
3.5. Pure il principio della proporzionalità è stato
leso con richieste fuori luogo, essendo ampiamente comprovati sia il pagamento
dei salari, sia il versamento dei relativi oneri sociali.
3.6. Si rileva pure la violazione del principio
fondamentale dell’ordinamento giuridico svizzero: l’Amministrazione (o chi ne
fa le veci: la Cassa di disoccupazione) è al servizio dei cittadini e non deve
degenerare in uno strumento burocratico fine a sé stesso.
3.7. Le direttive in materia vanno certamente
applicate, ma con criterio e oggettività: non devono quindi essere imposte in
maniera vessatoria quando non sussistono le premesse per una loro messa in
atto.
3.8. L’equità di trattamento è altresì revocata in
dubbio per il danno diretto e indiretto arrecato all’insorgente che si trova
nell’impossibilità di accedere alle indennità di disoccupazione a cui avrebbe
pieno diritto (come sopra dimostrato).” (cfr. doc. I).
1.3. Nella
sua risposta del 21 maggio 2025, la Cassa ha proposto di respingere
l’impugnativa e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
4. La società __________ è stata fondata il 27.06.2018
e fino al 24.12.2019 l’amministratore unico è stata la moglie del ricorrente (__________).
5. Nello scritto del 31.10.2024 dell’allora
rappresentante del ricorrente viene indicato: “…per far fronte al pagamento
degli stipendi, gli azionisti e persona vicine alla __________ (datrice di
lavoro) hanno apportato la liquidità necessaria al pagamento dei salari…”
(doc. 24) conseguentemente la Cassa ha richiesto (con e-mail del 25.11.2024)
(doc. 26) informazioni in merito ai prestiti degli azionisti (azionista 1 e
azionista 2) alla richiesta il ricorrente non ha dato seguito.
6. Tali richieste avevano lo scopo di verificare se
fosse il ricorrente ad apportare liquidità alla società tenuto conto di diverse
affermazioni, ad esempio: “…ha iniziato un’attività imprenditoriale dipendente
con altri due soci/collaboratori, investendo tutte le sue risorse personali ed
economiche nella nuova ditta…” lettera del 3.12.2024 (doc. 27).
La Cassa non ha ignorato che vi sono stati dei
pagamenti parziali (a ridosso della fine del rapporto di lavoro) effettuati
tramite banca (doc. 14), ma, come già menzionato nella decisione del 10.07.2024
(doc. 15), questi salari, a mente della Cassa, devono andare a coprire i salari
non percepiti precedenti gli ultimi 12 mesi.” (cfr. doc. III).
1.4. Con
replica del 5 giugno 2025, il ricorrente ha osservato quanto segue:
"
(…)
2.4. La Cassa non entra nel merito delle censure
sviluppate nel ricorso, segnatamente nei punti dal 2.3. a 2.9. del gravame.
2.5. Erra la Cassa nel voler genericamente richiamare
la giurisprudenza in materia, a sostegno del proprio operato.
2.6. Tutta la documentazione – certificata da una Fiduciaria
autorizzata – è stata messa a disposizione della Cassa. Dalla stessa si evince
come l’insorgente abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi derivanti dalla
normativa sulla disoccupazione. (…)
3.3. La violazione del diritto di essere sentito è
data dalla pedissequa applicazione della giurisprudenza in materia a
fattispecie simili ma non uguali (non tenendo segnatamente conto della
peculiarità della situazione del ricorrente, che giustificano un trattamento
differenziato).
3.4. Persistendo dei dubbi la Cassa avrebbe (potuto)
dovuto, interpellare la Fiduciaria autorizzata (che ha allestito i bilanci e
rendiconti) o, in caso di grave sospetto, segnalare direttamente l’irregolarità
al Ministero pubblico.
3.5. Le conseguenze della diversità di trattamento trovano
altresì riscontro nella decisione di tassazione 2024 (dove il contribuente
risulta esentato dal pagamento delle imposte).” (cfr. doc. V).
1.5. Con
duplica dell’11 giugno 2025 – trasmessa per conoscenza al ricorrente il giorno
seguente (cfr. doc. VIII) -, la Cassa osserva quanto segue:
"
(…) Viene contestato di aver
violato il diritto di essere sentito, a tal proposito dopo aver visionato il
bilancio della società __________ (doc. 9), la Cassa, con lettera di posta
elettronica del 25 novembre 2024 (doc. 26) ha richiesto ulteriore
documentazione alfine di evadere l’opposizione.
Anziché rispondere direttamente alla richiesta, il
rappresentante del ricorrente, con lettera del 3 dicembre 2024, scrive al
Responsabile della sede CO 1 di __________ (__________) (doc. 27) dove chiede
di occuparsi della pratica e convocare il ricorrente per un colloquio con lo
scopo di trovare una soluzione.
Non essendo di sua competenza, il collega __________,
ha trasmesso lo scritto al __________ che, con lettera del 5 dicembre 2024
(doc. 29), ha spiegato i motivi per cui la documentazione richiesta è rilevante
per l’esame della pratica, ha inoltre dato la disponibilità ad un eventuale
colloquio sottolineando che, senza la documentazione richiesta, sarebbe stato
probabilmente inutile. Mal si comprende per quale motivo la Cassa avrebbe
dovuto contattare la fiduciaria quando vi era già un contatto con la società __________,
la quale aveva una procura (…)” (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. In sede
ricorsuale, l’insorgente pretende che la Cassa abbia violato il dovere di
motivazione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).
A tale
proposito, il TCA rileva che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29
cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione
motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle
allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale
obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri
decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto,
consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione
che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto
decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.4.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020
del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.;
STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.;
STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella
presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,
questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione su opposizione resa dalla Cassa, atteso che da quest’ultima emerge
chiaramente il motivo per cui è stata negata l’erogazione delle prestazioni
LADI (cfr. supra consid. 1.2.).
Del
resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I) risulta
che RI 1 ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione
emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale
con cognizione di causa.
La
censura sollevata dal ricorrente riguardo alla carente
motivazione della decisione su opposizione non risulta, dunque, fondata.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa
correttamente ha negato RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione da
aprile 2024, oppure no.
Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo
un presupposto per il riconoscimento di un periodo
contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16
maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF
113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515
e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
Ai sensi dell’art. 13 cpv.
2 LADI:
" Sono
parimente computati:
a. i periodi in cui l’assicurato esercita un’attività
dipendente prima di aver raggiunto l’età dalla quale deve pagare contributi
AVS;
b. i servizi militari, civili e di protezione civile
svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane
consecutive a giornata intera;
c. i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un
rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA),
non riceve salario e non paga quindi contributi;
d.
le interruzioni di lavoro dovute a
maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del
lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.”
In
una sentenza 8C_666/2024 dell’11 agosto 2025, trattandosi di un assicurato che
aveva beneficiato di indennità per perdita di guadagno per malattia e per il
quale era in discussione l’adempimento del periodo di contribuzione, il
Tribunale federale ha, innanzitutto, rammentato che le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia e infortuni non sono soggette ai contributi AVS e,
a differenza delle prestazioni giornaliere dell'assicurazione invalidità, non
fanno parte del reddito da lavoro (art. 5 cpv. 4 LAVS in combinato disposto con
l'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS; sentenza 8C_408/2011 dell'11 ottobre 2011 E. 2
segg.; cfr. anche ARV 2023 pag. 386, E. 4.3.2, 8C_143/2023).
L’Alta Corte
ha, poi, stabilito che nell’ambito del calcolo del periodo contributivo, devono
essere sommati i periodi equiparati ai periodi contributivi (art. 13 cpv. 2
LADI) ed i periodi durante i quali è stata esercitata un'attività soggetta a
contribuzione (art. 11 cpv. 2 e 3 OADI).
2.3. Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito
all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato
conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo
medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI (cfr. supra consid. 2.2.), sono computati come periodi di
contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente
ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
2.4. Per
costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi
effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo
(cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi
eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023
del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid.
2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata
in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
Con sentenza 8C_913/2011 del
10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale,
chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la
questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era
più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite
l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito
che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero
di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi
dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La
nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato
in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il
18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente
con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin
dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza
diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della
società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto
immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio
2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione,
non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario
superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31
maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
Con sentenza 8C_627/2017 del 26
gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è
pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente
che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato
che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico
membro del consiglio di amministrazione e azionista.
Il
Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali
situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere
chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro,
che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo
esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter
determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può
comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
In una sentenza 8C_318/2022 del
14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale
federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui
procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile
2020, al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal
marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle
assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che
Fatti
i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente
corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la
Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri
contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.--
non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente
non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili.
Cfr.
pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio
2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.
Dal
canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, ha confermato la
decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del
ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto
nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e
gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro
e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di
lavoro.
In una sentenza 38.2021.17 del 16
giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con
sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del
diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie
non era determinante la questione di sapere se l’assicurata avesse adempiuto, o
meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui
all’art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile
determinare il guadagno assicurato.
È stato specificato che il
guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa
l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa,
come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro,
ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società
era proprio l’insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi
in merito a salari fittizi.
Cfr.
anche STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024; STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.
2.5. Per
quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia
per dimostrare l’ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il
guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29
dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di
un’assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale
il TCA aveva approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto
non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non
ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
Secondo questo Tribunale la
ricorrente non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art.
14 LADI.
Il
TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe
dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che
allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione deve essere negata.
Con giudizio 8C_452/2019 del 12
novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale
38.2019.7 del 22 maggio 2019.
Il TCA, contestualmente a un
ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d’un
lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che
l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la
mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a
provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di
collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva farsi carico di tale
carenza probatoria.
In applicazione del
principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che
non era comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività
lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l’adempimento di un periodo minimo
di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Questo Tribunale ha altresì
ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per
calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a
contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di
contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI.
Qualora
il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente
attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione va comunque negata.
Si
vedano anche le STCA 38.2024.35 del 4 novembre 2024; STCA 38.2024.4 del 18
marzo 2024; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024.
2.6. La
Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita
dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre
2012, prevede in relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla
percezione effettiva di un salario quanto segue:
"
(…)
Riscossione effettiva di un salario
B32 Un assicurato adempie il periodo
di contribuzione necessario se ha esercitato un’attività salariata soggetta a
contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio
importante per dimostrare che l’assicurato ha effettivamente esercitato
un‘attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi
alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati
nell’azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto
concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.).
(…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato
un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta
a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a
insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di
lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per
dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza
di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il
datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di
compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato
allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto
di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi
sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.
ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati
ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro
e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l’ipotesi in cui il coniuge
che collabora nella professione o nell’impresa dell’altro acquista, per tale
attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC)
Persone che occupano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro
B146 Per le persone che, prima della
disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso
verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le ricevute di versamento sul
conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell’ambito di tali
verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
B148 Se il salario è stato versato in
contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario
ottenuti presso l’amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli
estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto
individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.
Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell’estratto
del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso
in considerazione l’importo meno elevato.
L’assicurato il cui salario è
versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione
effettiva del salario.
La riscossione del salario
non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la
ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o
l’inoltro del credito nell’ambito della procedura fallimentare. Questi documenti
sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita
unicamente dall’assicurato.
Se i giustificativi
presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente
versati nel periodo in questione, l’assicurato deve subire le conseguenze
dell’assenza di prove e il diritto all’ID deve essergli negato per mancato
adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva
del salario è determinante per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione
e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il
calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (…)
Giurisprudenza
DTFA C 316/99 del 5.6.2001
(Se sia la persona assicurata che il suo coniuge sono soci e dirigenti nella
Sagl in cui sono occupati, le indicazioni dell’assicurato riguardo al
versamento e all’importo del salario vanno considerate con particolare
prudenza)
DTFA C 127/02 del 28.2.2003
(La dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e
destinati all’AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In
mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario [estratti
conto bancari o postali oppure ricevute di salario] non è possibile dimostrare
l’effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità)
DTF 131 V 444 (La prova del
versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che
l’assicurato ha effettivamente esercitato un’attività dipendente [precisazione
della giurisprudenza]).
DTFA C 55/05 del 23.6.2005
(Gli atti che documentano i versamenti del salario sono in linea di principio
una prova adeguata del versamento del salario. Anche le testimonianze di ex
collaboratori possono permettere di stabilire la modalità e l’importo usuali di
versamento dei salari nell’azienda)
DTFA C 273/03 del 7.3.2005
(Il versamento del salario non può essere dimostrato unicamente sulla base di
giustificativi firmati di proprio pugno dall’assicurato)
DTFA C 258 /04 del 29.12.2005
(In linea di massima la forma del versamento del salario e il suo impiego
possono essere stabiliti liberamente. Il fatto che il salario sia stato
trasferito su un conto finanziamento soci non significa che il salario non sia
stato effettivamente versato)
DTFA C 83/06 del 18.8.2006
(La prova del pagamento effettivo del salario non assume il carattere di un
presupposto vero e proprio del diritto all’indennità, ma costituisce
semplicemente un indizio importante dell’esercizio di un’occupazione soggetta a
contribuzione. Se è stato dimostrato che l’assicurato ha esercitato
un’occupazione soggetta a contribuzione ma l’importo esatto del salario versato
non è chiaro, il guadagno assicurato deve essere corretto)
DTF 8C_ 913/2011 del
10.4.2012 (In mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e
trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti
oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto
dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato)”.
Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI
ID relativi al guadagno assicurato è inoltre
previsto:
"
(…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno
assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente
riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di
lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il
salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia
effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è
importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per
determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è
infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario
deve essere dimostrata alla B144 segg. (…)”
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. DTF 151 V 137
consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF
9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022
consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF
146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio
2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF
138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.7. Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (cittadino svizzero
nato nel 1969; cfr. doc. 1) è da ultimo stato attivo presso __________, __________,
della quale era amministratore unico con diritto di firma individuale dal
dicembre 2019 (allorquando è subentrato in tale funzione alla moglie, cfr.
estratto del Registro di commercio di cui al doc. 4, reperibile al sito
internet www.zefix.ch consultato online in data 28
agosto 2025; sull’utilizzo di internet e sui suoi limiti cfr. STF 9C_245/2024
del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).
RI 1 - registratosi nel sistema
COLSTA dal 1° aprile 2024 (cfr. doc. 1) - ha rivendicato il diritto a percepire
le prestazioni LADI, indicando che il rapporto di lavoro che lo legava a __________
è stato disdetto dalla datrice di lavoro, per “cessazione dell’attività
dell’azienda”, precisando di aver effettuato l’ultimo giorno di lavoro il
31 marzo precedente, giorno in cui finiva il suo periodo di malattia.
Dalla documentazione __________
in atti si evince che il ricorrente era inabile per malattia dal 30 ottobre
(cfr. doc. 5).
Dall’attestato del datore di
lavoro, sottoscritto da __________ (fiduciaria) e, per la __________, dal
ricorrente, risulta che dal 1° settembre 2018 al 31 marzo 2024 RI 1 è stato attivo
presso la SA in qualità di impiegato, che la disdetta è stata dettata dalla
cessazione dell’attività, che il salario corrisposto ammontava a fr. 5'000.- al
mese per dodici mesi e che il dipendente è stato inabile per malattia dal 1°
novembre 2023 al 31 marzo 2024 (cfr. doc. 3).
Uno scritto di __________ in
atti, datato 9 febbraio 2024, indica che il caso del ricorrente, in incapacità
lavorativa “dal 30 ottobre 2023”, è stato esaminato del medico
fiduciario, che ha disposto una perizia. Nel suo rapporto, “lo specialista”
ha concluso che RI 1 poteva e doveva “riprendere al più presto un ruolo
lavorativo con un impiego commerciale in un ufficio con compiti semplici,
ripetitivi, chiari e con ridotte responsabilità. Più precisamente, ritiene che
nelle mansioni suddette lei sarà da considerarsi abile al 100% a partire dal
01.04.2024.”.
__________ ha così informato RI 1
del fatto che le indennità giornaliere gli sarebbero state corrisposte fino al
31 marzo 2024 (cfr. doc. 5).
Al fine di vedersi riconosciuto
il diritto alle prestazioni LADI, RI 1 ha, innanzitutto, prodotto i conteggi
stipendi mensili per il periodo maggio 2022 - marzo 2024, non datati quanto
alla rispettiva data di emissione.
Dai conteggi risulta che il
pagamento del salario avrebbe dovuto avvenire su un conto __________, avente
IBAN __________ (cfr. doc. 6 ed all.).
La Cassa ha consegnato al
ricorrente il documento “persona con posizione analoga a quella di un datore
di lavoro”, chiedendo di produrre l’ “estratto conto postale o bancario
attestante il versamento del salario negli ultimi 24 mesi del rapporto di
lavoro”, nonché “l’estratto dei libri contabili forniti da una
fiduciaria (conto economico, conto cassa e conto stipendi)” (cfr. doc. 7).
Con scritto del 2 maggio 2024, __________,
ha indicato “che il signor RI 1, __________ ha percepito tutti gli stipendi
dovuto per l’anno 2023 e 2024 da parte della ditta __________. Allo stesso non
è più dovuto nessun importo alla voce stipendi” (cfr. doc. 8).
Dalla “scheda del conto 2303”
della __________ per l’anno 2024 versata in atti, risulta che a RI 1 sarebbero
stati versati stipendi pari a:
-
fr. 4'417.50 come “RI 1 /acc. Stip.” in data 25 gennaio 2024;
-
fr. 4'000.- come “RI 1 / acc.stip.” il 1° marzo 2024;
-
fr. 4'417.50 come “RI 1/Stip. 03-24”, per totali fr. 12'835.-.
Agli atti vi è comprova nei “dettagli
della registrazione” del conto __________ intestato al ricorrente
unicamente per questi tre versamenti, per un totale di fr. 12'835.- (cfr. all.
a doc. I, doc. 14 ed all.).
Dalla “scheda del conto 2303” per
il 2023, risultano i seguenti versamenti a favore del ricorrente:
-
“02.05.2023 RI 1/acc. stip.” Fr. 2'500.-;
-
“30.06.2023 Prelevamento stipendio RI 1” Fr. 5'000.-;
-
“31.07.2023 RI 1/acc.stip (__________)” fr. 1'497.70;
-
“04.09.2023 RI 1 (__________) acc.stip.” fr. 365.75;
-
“30.09.2023 Prelevamento stipendio RI 1” Fr. 3'000.-;
-
“21.11.2023 RI 1/acc.stip.” fr. 100.-;
-
“27.12.2023 Stipendi RI 1/__________” fr. 75.70;
-
“27.12.2023 RI 1/acc.stip.” fr. 1'500.-;
-
“28.12.2023 RI 1/acc.stip.” fr. 4'700.- (per totali fr. 18'739.15;
cfr. all. a doc. 10).
Il ricorrente, rispetto a tali
esborsi, indicati nella “scheda del conto 2303”, ha prodotto gli
accrediti sul proprio conto bancario __________ unicamente per i versamenti di
fr. 4'700.- del 28 dicembre 2023, di fr.1'500.- del giorno prima e di fr.
2'500.- del 2 maggio 2023, per totali fr. 8'700.- (cfr. all. a doc. I).
Stando a quanto risulta dalla “scheda
del conto 2303” per il 2022, a fronte di voci generiche con causale “versamento
stipendi” per importi mensili di fr. 20'000.- e 15'000.-, in concreto
riconducibili al ricorrente per causale sono unicamente le seguenti voci:
-
“18.07.2022 RI 1/acc.stip” di fr. 1'500.-;
-
“04.08.2022 RI 1/acc.stip.” di fr. 5'000.- (per totali fr. 6'500.-;
cfr. all. a doc. 10),
e meglio le uniche transazioni
per le quale il ricorrente ha, del resto, prodotto la comprova dell’accredito
sul proprio conto bancario (cfr. all. a doc. I).
Dalla “Dichiarazione dei
salari e degli assegni familiari per l’anno 2024”, risulta che, tra gennaio
e marzo 2024, il ricorrente avrebbe percepito salari per totali fr. 15'000.-
(cfr. doc. 16).
Dall’ “avviso di salario per
l’anno 2023” della Cassa __________ del 20 febbraio 2024, emerge che RI 1
avrebbe percepito un salario annuo pari a fr 60'000.- (cfr. doc. 12).
Dall’ “avviso di salario per
l’anno 2022” emerge che RI 1 avrebbe percepito un salario annuo pari a fr.
60'000.- ed assegni familiari per fr. 3’250.- (cfr. all. a doc. 11).
Con riferimento al bilancio dal
quale emergono le cifre per il 2023 e quelle al 24 aprile 2024, questa Corte
rileva che già a fine 2023 la perdita d’esercizio era di ben oltre fr.
200'000.- e che vi erano prestiti da parte di due azionisti (rimasti ignoti
nonostante le richieste della Cassa) per, rispettivamente, al 31 dicembre 2023,
fr. 161'326.20 e fr. 54'035.50 (cfr. doc. 9).
Con decisione del 10 luglio
2024, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni LADI sulla
base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
4. Ritenuto che, prima di annunciarsi alla
disoccupazione, lei occupava una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro nella società __________, la Cassa ha dovuto verificare in maniera più
accurata il versamento del salario.
5. Nel suo caso, (…) purtroppo è dimostrato che lei,
negli ultimi 12 mesi, non ha percepito salari. Facciamo presente che gli
importi ricevuti sul conto come versamento salari negli ultimi 12 mesi, coprono
i salari arretrati (relativi al 2022).
6. Sulla base della documentazione in atti, non si può
che constatare che la riscossione del salario non può essere dimostrata (negli
ultimi 12 mesi), motivo per cui la sua domanda d’indennità di disoccupazione
deve purtroppo essere respinta.” (cfr. doc. 15).
Il 9 settembre 2024, RI 1,
rappresentato a quel momento da __________, si è opposto alla decisione resa
nei suoi confronti.
L’avv. __________ ha, in
particolare, fatto valere che:
-
“nell’intento di salvare
l’impresa, in data 31.12.2019, il signor RI 1 ne ha assunto [ndr: della __________]
la funzione di amministrare unico (con firma individuale)”;
-
“dal 01.04.2024 il mio
assistito ha cessato il suo rapporto di lavoro con la __________ e si è
annunciato il giorno successivo presso la vostra Cassa”;
-
“Il 29.05.2024 la __________ è
stata posta in liquidazione per problemi di liquidità”;
-
“Durante gli esercizi 2023 e
2024 gli stipendi risultano regolarmente versati e registrati nei conti
societari. Nel periodo di malattia del mio assistito (ottobre 2023 – marzo
2024) la __________ ha versato a mio cliente le indennità di perdita di
guadagno” (cfr. doc. 17).
In data 2 ottobre 2024, la Cassa
ha comunicato a RI 1 quanto segue:
"
(…) Abbiamo esaminato l’intera
fattispecie e in base ai documenti in nostro possesso l’assicurato da luglio
2022 a marzo 2024 ha percepito un importo pari a CHF 38'038.- (vedi tabella 1
allegata).
Sulla base degli importi ricevuti il calcolo del
guadagno assicurato ammonta a CHF 0.- (vedi tabella 2 allegata).
Questo perché i salari percepiti nel 2023 e nel 2024
devono andare a coprire i salari precedenti non percepiti.
Nell’ambito dell’esame dei fatti determinanti, la
invitiamo a volerci trasmettere (…) tutti i giustificativi di pagamento del
salario da aprile 2022 a marzo 2024” (cfr. doc. 22).
La “tabella 2” citata
elenca dapprima i seguenti importi ricevuti come stipendio:
Data
Importo
Come
Dicitura
18.07.2022
CHF 1'500.00
Versam. su CCB
04.08.2022
CHF 5'000.00
Versam. su CCB
Stipendio
02.05.2023
CHF 2'500.00
Versam. su CCB
30.06.2023
CHF 5'000.00
Prelevamento stipendio
30.09.2023
CHF 5'000.00
Prelevamento stipendio
27.12.2023
CHF 1'500.00
Versam. su CCB
28.12.2023
CHF 4'700.00
Versam. su CCB
26.01.2024
CHF 4’417.50
Versam. su CCB
01.03.2024
CHF 4'000.00
Versam. su CCB
Acconto
stipendio
27.03.2024
CHF 4'417.50
Versam. su CCB
Stipendio
marzo 2024
Totale
CHF 38'035.00
La tabella elenca, poi, i salari
che avrebbero dovuto essere versati (secondo quanto emerge dai conteggi di
salario versati agli atti):
Mese
Salario
netto
05.2022
CHF 4’430.00
06.2022
CHF 4’430.00
07.2022
CHF 4’430.00
08.2022
CHF 4’430.00
09.2022
CHF 4’430.00
10.2022
CHF 4’430.00
11.2022
CHF 4’430.00
12.2022
CHF 4’430.00
01.2023
CHF 4'432.85
CHF
39'872.85
02.2023
CHF 4'432.85
03.2023
CHF 4'432.85
04.2023
CHF 4'432.85
05.2023
CHF 4'432.85
06.2023
CHF 4'432.85
07.2023
CHF 4'432.85
08.2023
CHF 4'432.85
09.2023
CHF 4'182.85
10.2023
CHF 4'182.85
11.2023
CHF 4'182.85
12.2023
CHF 4'182.85
01.2024
CHF 4'182.85
02.2024
CHF 4'182.85
03.2024
CHF 4'182.85
La Cassa, sul medesimo documento,
ha, dunque, precisato che “con l’importo relativo ai salari effettivamente
Considerandi
percepiti di CHF 38'035.00, l’assicurato copre i salari fino al mese di gennaio
2023” (cfr. all. a doc. 22).
L’avv. __________ ha fornito il
seguente riscontro:
"
(…) vi accludo:
·
Schede contabili 2022 e 2023
che attestando come tutti gli stipendi
siano stati corrisposti all’interessato
·
Schede cassa 2022 e 2023
Dove figurano le uscite dei citati
stipendi
·
Osservazioni
a) Nel periodo di malattia (ottobre 2023 – marzo 2024) la
Vodese compagnia di assicurazioni ha versato al mio assistito l’indennità per
perdita di guadagno;
b) Per far fronte al pagamento degli stipendi, gli
azionisti e persone vicine alla __________ (datrice di lavoro) hanno apportato
la liquidità necessaria al pagamento dei salari;
c) Le dichiarazioni fiscali del signor RI 1 espongono gli
stipendi percepiti dallo stesso;
d) Non vi sono ricevute di pagamenti dei salari poiché il
signor RI 1 avrebbe dovuto rilasciarle a sé stesso;
e)
Il signor RI 1 conferma in tutti i
casi che gli stipendi a lui dovuti gli sono stati corrisposti” (cfr. doc. 24).
Il 25 novembre 2024, la Cassa ha
chiesto alla Cassa __________ di “trasmettere l’estratto conto generale
dell’assicurato con il reddito dichiarato presso l’AVS degli ultimi cinque anni”
(cfr. doc. 25).
Dal documento in questione
risulta che per il 2020 RI 1 ha dichiarato redditi per fr. 58'046.-, per il
2021.
di fr. 61'466.- e di fr. 60'000.- sia per il 2022, che per il 2023 (cfr.
all. a doc. 25).
Con mail del 25 novembre 2025, la
Cassa ha comunicato all’avv. __________ quanto segue:
"
(…) le osservazioni e i
giustificativi trasmessi (…) non sono sufficienti per poter decidere in merito
all’opposizione (…). La invitiamo pertanto ad inviarci copia della seguente
documentazione aggiuntiva (…):
·
Schede contabili di __________ per
gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024
·
Bilancio, conto economico ed
allegato della __________ per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024
·
Contratti di prestito relativi ai
conti passivi di bilancio di __________ “prestito passivo”, “prestito Azionista
1”, “prestito Azionista 2”
·
Dettaglio e giustificativi
relativi a tutti gli apporti di liquidità necessari al pagamento dei salai
(vedi p.to b della vostra lettera del 31.10.2024)
·
Libro degli azionisti” (cfr. doc.
26).
Con scritto del 3 dicembre 2024,
l’avv. __________ si è rivolto ad __________, collaboratore di CO 1,
spendendosi circa il CV del ricorrente, le problematiche di salute che ne
colpiscono la moglie, la graziosità dell’assistenza che forniva a RI 1 e, oltre
a ribadire che “il signor RI 1 ha sempre e regolarmente versato i contributi
sociali”, ha osservato quanto segue:
"
(…) L’incarto viene trattato dalla
Cassa disoccupazione da un profilo meramente amministrativo (vuoi burocratico),
che si trascina da diversi mesi, con richieste di documentazione ai confini
della realtà sociale (nei miei 40 anni di attività professionale non mi è mai
capitato di incontrare tanto “zelo”, neppure presso le Autorità fiscali). Le
chiedo quindi cortesemente di volersi occupare della pratica e voler convocare
l’interessato, con il sottoscritto, a un colloquio a breve (possibilmente prima
delle ferie natalizie”, volto a trovare una soluzione a tale calvario
esistenziale”,
senza dare alcun seguito alla
richiesta di documentazione della Cassa del 25 novembre 2024(cfr. doc. 27).
Il 5 dicembre 2024, la Cassa ha
comunicato al rappresentante del ricorrente, in particolare, quanto segue:
"
(…) Pur comprendendo il disappunto
per le richieste di documentazione della Cassa, nel presente caso, deve poter
disporre di tutti gli elementi per poter prendere una decisione. Rammentiamo
che le disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione per
quello che riguarda la percezione effettiva del salario indicano:
oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a
contribuzione, l’assicurato deve avere effettivamente percepito il salario
convenuto. Anche se la riscossione di un salario no è di per sé un presupposto
del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per
riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione.
Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito
a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo
corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro:
Per le persone che, prima della disoccupazione, non
occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato
del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere
sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di
conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro
abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione.
Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza
dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa
di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche.
Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra
parenti.
Persone che occupano una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro:
Per le persone che, prima di annunciarsi alla
disoccupazione occupavano una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati, la cassa deve procedere
a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi.
Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario
sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa,
a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a
contribuzione.
Se il salario è stato versato in contanti, una
dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso
l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri
contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto
individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario.
Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura
nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato
viene preso in considerazione l'importo meno elevato.
L'assicurato il cui salario è versato in contanti può
anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.
La riscossione del salario non può essere dimostrata
soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il
contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito
nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici
allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente
dall'assicurato.
Se i giustificativi presentati non permettono di
stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione,
l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto
all'lD deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di
contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante
per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il
guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno
assicurato non sarebbe possibile.
Esempi
Un assicurato occupato nella propria SA non ha diritto
all'lD se non può dimostrare di aver effettivamente esercitato un'attività
soggetta a contribuzione e di aver definitivamente cessato di occupare una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Indizi quali la riscossione
di anticipi invece di un salario, la mancanza di prove del versamento di un
salario regolare sul suo conto bancario o postale, il fatto che la società non
abbia organi sociali, ecc. dimostrano che l'assicurato non era vincolato alla
SA da un contratto di lavoro, ma utilizzava la relativa infrastruttura per
condurre determinate attività per conto proprio.
L'esistenza di un'occupazione soggetta a contribuzione
effettivamente esercitata non è né dimostrata né resa verosimile in misura
preponderante, come richiesto dalla giurisprudenza, se l'unico proprietario e
azionista unico di una fiduciaria presenta esclusivamente documenti firmati
personalmente o da altre persone non identificate (certificati di salario,
contratto di lavoro, verbali dell'assemblea generale, lettera di conferma della
disdetta, ecc.). Questi documenti, presentati dall'assicurato, sono semplici
allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente
dall'assicurato.
Giurisprudenza
DTFA C 127/02 del 28.2.2003 (La dichiarazione fiscale
e i conteggi salariali firmati dall'assicurato e destinati all'AVS non sono
prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che
giustificano il versamento del salario [estratti conto bancari o postali oppure
ricevute di salario non è possibile dimostrare l'effettivo versamento del
salario con la necessaria plausibilità)
DTFA C 258/04 del 29.12.2005 (In linea di massima la
forma del versamento del salario e il suo impiego possono essere stabiliti
liberamente. II fatto che il salario sia stato trasferito su un conto
finanziamento soci non significa che il salario non sia stato effettivamente
versato)
DTFA C 83/06 del 18.8.2006 (La prova del pagamento
effettivo del salario non assume il carattere di un presupposto vero e proprio
del diritto all'indennità, ma costituisce semplicemente un indizio importante
dell'esercizio di un'occupazione soggetta a contribuzione. Se è stato
dimostrato che
L’assicurato ha esercitato un'occupazione soggetta a
contribuzione ma l'importo esatto del salario versato non è chiaro, il guadagno
assicurato deve essere corretto)
Ne consegue che la nostra richiesta del 25 novembre 2024 è atta a
fugare ogni dubbio sulla riscossione del salario, per questo motivo ricoprono
un aspetto importante. In merito alla richiesta di colloquio restiamo a
disposizione informando però che senza quanto richiesto sarebbe poco utile ai
fini dell'evasione dell'opposizione. Umanamente siamo dispiaciuti della
situazione famigliare del Signor RI 1 e comprendiamo il disappunto. (…)” (cfr.
doc. 29).
Con decisione su opposizione del
18.
marzo 2025, la Cassa (cui nell’altro era stato nel frattempo trasmesso) ha
confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
In allegato alla propria replica
(cfr. supra consid. 1.3.), il ricorrente ha prodotto la decisione di tassazione
che riguarda lui e la moglie per il 2024. Ne risultano “redditi da attività
dipendente principale del contribuente” per fr 12'782.- (cfr. all. a doc.
V).
2.8
Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ricorda innanzitutto che fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art.
31.
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda.
I
disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del
diritto alle relative indennità alle persone che hanno una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta
(cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Il
TCA precisa che nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270
e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha
deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda
gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un
notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Dagli
atti risulta che il ricorrente era amministratore unico della __________.
Di conseguenza, a ragione
l’amministrazione ha considerato RI 1 alla stregua di un dipendente in
posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________ e
correttamente gli abbia chiesto, quindi, di produrre tutta una serie di
documenti atti a confermare la percezione di un salario e l’adempimento del
periodo di contribuzione (cfr. al riguardo consid. 2.2.).
Questa Corte ricorda che, secondo
la giurisprudenza, la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio
sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo
di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI.
In effetti la sola condizione
risulta essere l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo,
ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno
alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. supra consid. 2.2; 2.3.;
DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile
2012).
In
ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce
un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di
un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di
assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella
situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di
lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le
proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.;
3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).
In
proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui
gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza
di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in
quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei
versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del
conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata
dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice
di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che
gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per
comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che
l’assicurato aveva realmente lavorato.
Inoltre,
come visto sopra (cfr. supra consid. 2.4.-2.5.), la prova della riscossione dei
salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato.
In effetti qualora non sia definibile l’entità del salario (ad esempio difettando
libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di
pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di
stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente
attendibile.
Ciò
comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF
8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno
2013.
consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in
particolare consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288;
STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
2.9
Nel caso di
specie, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che a ragione la Cassa ha
negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni LADI.
Al riguardo, va innanzitutto
evidenziato che è vero che dall’estratto conto dell’assicurato per il reddito
dichiarato presso l’AVS risultano redditi di fr. 60'000.- circa sia per il
2022, che per il 2023. E’ anche corretto sostenere, da una parte, che agli atti
figurano i conteggi stipendio dei singoli mesi, e, d’altra parte, che a
bilancio non figuravano né il 31 dicembre 2023, né sostanzialmente il 24 aprile
2024, voci per “sospese stipendi”.
In concreto è, tuttavia,
determinante il fatto che l’effettivo versamento e quindi la percezione da
parte del ricorrente di salari che nel termine quadro il ricorrente pretende
gli siano stati “regolarmente versati” (cfr. supra consid. 1.2. e doc.
I), non è comprovata da alcun estratto conto (bancario o postale) suo o della
società (cfr. supra consid. 2.7.).
Al riguardo, il TCA segnala che
in una recente STF 8C_683/2024 dell’11 agosto 2025, il Tribunale federale,
trattandosi della comprova dell’effettiva percezione del salario, ha ricordato
che sono a tal fine sufficienti le ricevute dei relativi pagamenti su un conto
postale o bancario intestato al dipendente e che le certificazioni del datore
di lavoro, le buste paga e le dichiarazioni dei redditi firmate dal lavoratore,
nonché le registrazioni nel conto individuale costituiscono tutt’al più indizi
dell'effettivo pagamento del salario (consid. 2.3.; DTF 131 V 444 E. 1.2; ARV 2007
pag. 115, C 267/04 consid.. 1.2; sentenze 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 E.
2.4; 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 consid. 2.2.2; 8C_472/2019 del 20
novembre 2019 consid. 4.2).
Nel caso concreto, agli atti -
rammentato che mai RI 1 ha, peraltro, preteso di avere ricevuto gli stipendi a
contanti -, figurano unicamente i dettagli bancari di (pochi) singoli accrediti
sulla relazione bancaria dell’assicurato, per i quali si è detto al consid.
2.8
(pari a totali fr. 12'835 per l’anno 2024, fr. 8'700.- per il 2023 e fr.
6'500.- per il 2022, per totali fr. 28'035.-).
Tali accrediti, da una parte, non
collimano con il preteso regolare versamento dello stipendio. D’altra parte,
trovano riscontro anche nelle schede dei conti societari in atti, sottoscritte
dalla fiduciaria, che indicano di altri esborsi a favore del ricorrente che il
medesimo non ha, però, comprovato di avere percepito (cfr. supra consid. 2.7.).
Gli esigui (se rapportati a
quello che avrebbe dovuto essere lo stipendio conseguito dal ricorrente)
versamenti a favore di RI 1 riportati al consid. 2.7. e risultanti dalla “scheda
del conto 2303” - tenendo quindi conto di una cifra complessiva maggiore
rispetto a quella comprovata dal ricorrente mediante la propria documentazione
bancaria - permettono di giungere, come sostanzialmente indicato dalla Cassa
nella propria tabella del 2 ottobre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.), a salari
corrisposti tra il gennaio 2022 ed il marzo 2024 per un totale di poco più di
fr.38'000.-, e meglio come segue:
Data
Importo
Causale
Totale
annuo
18.07.2022
Fr.
1'500.-
“RI
1/ acc.stip”
04.08.2022
Fr.
5'000.-
“RI
1/ acc.stip”
2022:
Fr. 6'500.-
02.05.2023
Fr.
2'500.-
“RI
1/ acc.stip”
30.06.2023
Fr.
5'000.-
“prelevamento
stipendio RI 1”
31.07.2023
Fr.
1'497.70
“RI
1/acc.stip (__________)”
04.09.2023
Fr.
365.75
“RI
1.
(__________)acc.stip”
30.09.2023
Fr.
3'000.-
“prelevamento
stipendio RI 1”
21.11.2023
Fr.
100.-
“RI
1/ acc.stip”
27.12.2023
Fr.
75.70
“Stipendi
RI 1/__________”
27.12.2023
Fr.
1'500.-
“RI
1/ acc.stip”
28.12.2023
Fr.
4'700.-
“RI
1/ acc.stip”
2023:
Fr. 18'739.15
25.01.2024
Fr.
4'417.50
“RI
1.
/acc.stip”
01.03.2024
Fr.
4'000.-
“RI
1.
/acc.stip”
27.03.2024
Fr.
4'417.50
“RI
1/stip. 03-24”
2024:
Fr. 12'835.-
Totale
Fr.
38'074.15
Già
sollecitato a provvedervi dalla Cassa, nemmeno in sede ricorsuale, l’insorgente
ha prodotto degli elementi oggettivi idonei a dimostrare la corresponsione
integrale degli stipendi per il periodo precedente alla sua iscrizione in
disoccupazione.
Tale omissione da parte di RI
1.
configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione
della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la
procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF
8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del
9.
maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).
L’insorgente
deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al
fatto di avere ricevuto il preteso regolare versamento degli stipendi da parte
della __________ durante il termine quadro (cfr. STF 8C_59/2017 del 28
settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.;
DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Gli unici versamenti, infatti,
che sulla base delle schede contabili presentate dal ricorrente (sulla cui
presa in considerazione da parte di questa Corte si confronti la STF 9C_40/2025
del 22 agosto 2025, consid. 5.1.2.) si possono tutt’al più ritenere comprovati dal
gennaio 2022 al marzo 2024 a favore del ricorrente (la cui documentazione
bancaria dà atto della corresponsione di soli fr. 28'000.- circa), per i
suindicati fr. 38'074.15, inoltre ed in realtà, devono andare innanzitutto a
coprire gli arretrati del 2022 (nel corso del quale al ricorrente spettavano
almeno fr. 60'000.- a fronte dei soli 6'500.- che risultano essergli stati
versati).
Ai sensi dell’art. 86 CO,
infatti, “chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di
dichiarare, all’atto di pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare” (cpv.
1). “Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al
debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non
faccia immediatamente opposizione” (cpv. 2).
L’art. 87 cpv. 1 CO dispone, poi,
che “ove non esiste una valida dichiarazione circa il debito estinto né una
designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito
scaduto, fra i più scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il
debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima”.
Ora, il TCA rileva che, in
concreto, il termine quadro va dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2024.
Dalla cifra di fr 38'074.15 deve
essere dedotta la parte dei salari da computare per i primi tre mesi del 2022
(esulanti dal termine quadro).
Secondo questo Tribunale, dunque,
l’importo che sarebbe stato corrisposto al ricorrente nel periodo aprile
2022-marzo 2024, tenendo conto in suo favore di quanto risulta a lui
riconducibile stando alla “scheda del conto 2303” e quindi di più di
quanto risulta dalla sua documentazione bancaria, non è sufficiente per
comprovare ch’egli ha adempiuto un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
A titolo abbondanziale e per quanto attiene alle pretese ricorsuali circa
l’avere “regolarmente versato i contributi sociali”, il fatto che “tutti
gli stipendi ed i relativi oneri sociali siano stati corrisposti” e la
circostanza che “le dichiarazioni fiscali del ricorrente espongono,
d’altronde, gli stipendi percepiti dall’insorgente” (cfr. supra consid.
1.2
e doc. I), il TCA rileva che con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003,
menzionato
negli esempi del p.to B148, l’Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione
fiscale e i conteggi salariali firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non
sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che
giustificano il versamento del salario, come estratti conto bancari o postali
oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l’effettivo versamento
del salario con la necessaria plausibilità.
Per quanto attiene al
versamento dei contributi paritetici, giova rilevare che secondo l’Alta Corte
le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di
un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013
del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).
Nella STF 8C_820/2017 del
29.
dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il Tribunale
federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che
l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.
Stante
quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali
(cfr. la STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF
9C_583/2024 del 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la
pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con
riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II
321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF
138.
V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), ritiene che il ricorrente, nel termine quadro dal
1° aprile 2022 al 31 marzo 2024, non ha compiuto il periodo minimo di
contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI, secondo cui lo ha
adempiuto colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno dodici
mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. supra consid. 2.2.).
2.10
Nel caso
di specie, peraltro, non sarebbe nemmeno possibile determinare il guadagno
assicurato del ricorrente.
In
effetti nella presente fattispecie quest’ultimo va stabilito in funzione dei
redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari.
La
pretesa effettiva riscossione degli stipendi (cfr. doc. I), al di là di quei
versamenti per un totale di circa fr. 38'000.- per i quali si è detto, è,
rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun
elemento oggettivo determinante.
L’insorgente
ha fatto valere di aver dimostrato di aver percepito le remunerazioni dovutegli
dalla SA tramite la consegna alla Cassa delle schede conto e delle schede cassa
sottoscritte dalla fiduciaria, le dichiarazioni fiscali e la documentazione “relativa
agli stipendi e agli oneri sociali” (cfr. doc. I; supra consid. 1.2.).
Tuttavia
tale documentazione non è sufficiente nel caso del ricorrente che, in qualità
di amministratore unico con firma individuale della società datrice di lavoro,
ivi attivo come “responsabile amministrativo” (cfr. supra consid. 1.2. e
doc. I), redigeva i documenti che lo concernevano, le dichiarazioni dei salari
e degli assegni familiari ed i bilanci.
Al riguardo giova rilevare
che in una sentenza 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.2., citata al
consid. 2.9., il Tribunale federale ha osservato che nel caso di Sagl
costituite da un unico socio e gerente vanno poste esigenze di prova
particolarmente elevate.
Il TCA rileva, poi, che in
particolare con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012
N. 11 pag. 288 e citata ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to B148
della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili
tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento
bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di
stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non
può essere formalmente dimostrato.
Inoltre con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, anch’esso menzionato negli esempi del p.to B148,
l’Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali
firmati dall’assicurato e destinati all’AVS non sono prove adeguate del
versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento
del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario,
non è possibile dimostrare l’effettivo versamento del salario con la necessaria
plausibilità.
La nostra Massima Istanza,
nella sentenza 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 consid. 4.2. (relativa alla STCA
38.2018.17
dell’11 giugno 2018), citata al consid. 2.4., pronunciandosi in
merito al caso di un ricorrente che era stato gerente con diritto di firma
individuale della società presso la quale aveva lavorato, ha d’altronde
indicato:
" 4.2.
Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno
assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può
essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di
tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi
convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento
effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità
(consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è
fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui
prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò,
correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le
altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in
dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”.
Ne discende che non
risulta dimostrata, perlomeno secondo l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. supra), la
riscossione di un guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art.
23.
LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.5.3., già
citata), non essendo lo stesso determinabile.
La pretesa
dell’insorgente alle indennità di disoccupazione deve, pertanto, essere negata
(cfr. STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15
aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata
al consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con
giudizio 8C_508/2021 del 25 agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,
pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, citata al consid. 2.4.).
A ragione, quindi, la
Cassa non ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di
disoccupazione.
2.11
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid.
2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22
agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS
2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti