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Decisione

38.2025.25

Sospensione (35gg) per non avere dimostrato sufficiente disponibilità a concludere c. di impiego in relaz. a posto adeguato assegnato da URC. A. ha sì indicato a potenz. DL di essere dispon. a effettuare delle h c/o hotel (8/24). Tuttavia menzionato distanza da casa e di cercare occup. come gerente

12 agosto 2025Italiano66 min

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2025.25

rs

Lugano

12 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 18 marzo 2025 la Sezione del lavoro ha confermato

la precedente decisione del 31 ottobre 2024 (cfr. doc. 10) con la quale RI 1 (__________.1994)

era stato sospeso per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per

avere di fatto rifiutato l’impiego a tempo pieno e di durata indeterminata

quale ausiliario di servizio presso l’Hotel __________, __________, assegnatogli

dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ l’8 agosto 2024

(cfr. doc. 3/5).

L’amministrazione, al riguardo,

ha rilevato:

" (…) Dalle

dichiarazioni dell’Hotel __________, emerge chiaramente come il signor RI 1 si

sia limitato a proporre di lavorare qualche giorno in agosto 2024, ma non

oltre, assumendo in questo modo un comportamento assimilabile ad un rifiuto di

un'occupazione adeguata.

Quanto sopra è stato confermato in modo lineare e costante da

parte del potenziale datore di lavoro con gli scritti del 21 settembre 2024 e

del 13 gennaio 2025 in cui l'atteggiamento dell'interessato relativo al fatto

che egli era disposto a lavorare unicamente la settimana di agosto 2024 e non

oltre, viene indicato senza equivoci quale motivo per la mancata assunzione,

unitamente alla questione legata alla distanza del luogo di lavoro al proprio

domicilio ("Ribadiamo che vista la difficoltà nel trovare personale

qui, ci siamo sempre detti disponibili per assumere personale anche a

percentuali inferiori. Il signor RI 1 ci ha confermato appunto subito di essere

disponibile a fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere

però alla ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________"):

Visto quanto precede è necessario accordare credibilità alla

dichiarazione dell’Hotel __________ e concludere che vista l'urgenza

manifestata da quest'ultimo nel reperire un ausiliario se il signor RI 1 avesse

manifestato chiaramente ed inequivocabilmente il suo interesse per il lavoro offerto,

il datore di lavoro lo avrebbe certamente assunto e anche con una percentuale

lavorativa inferiore al 100%. Ma ciò non è avvenuto. Tutte le giustificazioni

fornite dall'assicurato per spiegare l'esito negativo della trattativa, appaiono

dei tentativi per celare la mancanza di chiarezza che egli, invece, avrebbe

dovuto avere al momento del colloquio telefonico. Le domande poste dall’Hotel __________

sulla distanza e sull'interesse dell'opponente nell'ambire a trovare un lavoro

come gerente, erano volte a testare il reale interesse del medesimo. Egli

avrebbe dovuto rispondere alle stesse senza aggiungere commenti (come ad es.

"sarebbe bello lavorare sotto casa") che hanno fatto sorgere nel

datore di lavoro l'impressione di una scarsa propensione ad accettare

l'occupazione offerta. Anche la tesi del signor RI 1 relativa ai tempi di

attesa per l'Hotel, dovuti ai termini di disdetta dal contratto di lavoro con

il Bar __________, con la quale lascerebbe intendere che l'Hotel non lo avrebbe

comunque assunto, non merita tutela.

Infatti, il datore di lavoro, pur avendo una forte necessità di

assumere personale, ha occupato il posto vacante unicamente nel mese di ottobre

2024. (…)" (Doc. A=18)

1.2. Contro

la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento

della stessa.

A sostegno delle proprie pretese

ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…) Di

professione gerente nel settore alberghiero e della ristorazione, l’assicurato

si è iscritto al collocamento (termine quadro: 27.04.2023 - 26.04.2026 (recte:

2025 cfr. doc. III)) alla ricerca di un impiego a tempo pieno (ausiliario

di servizio - esercente albergatore).

Dal 1º gennaio 2024 è entrato alle dipendenze della società __________

__________ che gestisce il bar __________ in __________. Attività svolta a tempo

parziale su chiamata. Dal 1° dicembre 2024 non figura più iscritto presso

l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC), lavorando a tempo

pieno presso lo stesso esercizio pubblico.

La LADI, conformemente al principio dell'obbligo della riduzione

del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali, ha previsto che le

persone iscritte al collocamento debbano fare tutto quanto è nelle loro

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Fatta questa premessa, l'assicurato ribadisce di non aver rifiutato

l'impiego offerto presso l'Hotel __________ in __________, tantomeno che il suo

comportamento costituisca una “concausa della mancata conclusione del contratto

di lavoro”.

Egli, al riguardo, sottolinea che la sua disponibilità è stata immediata,

come ribadito nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2025 indirizzata

all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

Il 12 agosto l'assicurato si era sentito telefonicamente con una,

da lui definita così, "giovane donna di cui non ricordo nome né qualifica

nell'attività" per riferire di essere già impiegato su chiamata con

una media di 40-50 ore mensili. Ore di lavoro già pianificate in anticipo

dall’attuale datore di lavoro. Lui stesso dichiara di essersi proposto per

presentarsi la sera stessa del colloquio telefonico per definire gli accordi

contrattuali. Soprattutto per conoscersi e per impostare il lavoro della

settimana corrente.

A suo giudizio, ciò conferma chiaramente ed esplicitamente un

concreto interesse per il posto di lavoro offerto:

Nelle considerazioni personali contenute nella lettera da lui

indirizzata il 2 dicembre 2024 alla Sezione del lavoro, egli indicava che "essendo

già impiegato, avrei dovuto inoltrare regolare disdetta (o sbaglio?) al mio

datore di lavoro, cosa condivisa anche dalla donna con cui ho parlato, la quale

criticava le assegnazioni dell'URC di persone già impiegate quando la necessità

di assumere era immediata.

Nella mia utopica, visti gli svolgimenti, previsione, avrei

potuto essere libero al 100% dal contratto e dalla disoccupazione nel giro di

pochi giorni sempre se il datore avesse voluto accordarsi per lasciarmi libero

prima rispetto ai regolari tempi di disdetta".

...omissis...

Inoltre poiché allora e ancora attualmente lavoro a 1km da casa

la donna stessa mi “metteva in guardia” dalla posizione dell’Hotel poiché

distante circa 30 km da casa e in montagna.

La mia risposta è stata sorridente e informale come il

colloquio telefonico stesso: "è bello lavorare vicino a casa ma ho avuto

molte altre esperienze di lavoro in cui dovevo spostarmi per raggiungere il

luogo, sono automunito e mi sposto senza problemi".

Va pur considerato che nel settore alberghiero e della

ristorazione, nel quale vige un contratto collettivo nazionale di lavoro, nel

primo anno di attività dopo il periodo di prova, le parti (datore e dipendente)

possono validamente disdire un rapporto di lavoro con un preavviso di un mese

(art. 6 CCNL).

Come poteva regolarsi diversamente l'assicurato in una simile

circostanza, sapendo che un'eventuale disdetta dell'attività lavorativa presso

il bar __________ lo avrebbe liberato al più presto solo dal 30 settembre 2024?

Riteniamo, pertanto, che la sospensione di 35 giorni inflitta al

nostro assistito debba essere annullata." (Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta del 20 maggio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere

il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. Il

12 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro

abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a

seguito del comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante

quale ausiliario di servizio presso l’Hotel __________.

2.2. In

virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare

un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La

terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,

ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle

prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la

sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata

prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato

ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo

d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo

cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il

rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata

ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato

sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento

della definizione di adeguatezza

La commissione peritale

valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto

internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono

di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,

soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del

federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più

nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più

sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei

tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto

all’indennità

Capoverso 1: prevede che

il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato

che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro.

Visto che in futuro

saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare

anche la lettera g.

La modifica di cui al

capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto

alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è

rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che

l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è

quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15

(cfr. commento

dell’art. 15).

(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3. L’art

16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio

l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi

occupazione".

L'art.

16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"

non è considerata adeguata e di

conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.

non è conforme agli usi

professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi

o normali di lavoro;

b.

non tiene convenientemente conto

delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla

situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.

compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile

prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non

si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.

necessita di un tragitto di oltre

due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre

la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo

secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di

assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.

implica da parte del lavoratore un

tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione

garantita;

h.

è svolta in un'azienda che ha

effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

Fatti

i.

procura all'assicurato un salario

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato

riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con

il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento

può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è

inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo

l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta

revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera

b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella

DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo,

“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti

fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.

60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

2.4. La

costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata

il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e

correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare

l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,

l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di

concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;

DLA 1982 p. 43).

La

nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA

1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi

occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente

un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego

se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa

indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la

giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL

N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In

una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,

l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche

nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"

(…) è violato non soltanto quando

l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta

un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il

futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad

accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità

(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le

situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono

essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta

adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa

M.-B., C 83/02)

Allo

stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa

dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo

principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio

2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"

Les éléments constitutifs

d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se

donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare

pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi

bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una

sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza

nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale

datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10

febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.

14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo

cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è

controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di

lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione

comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure

ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con

la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del

suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la

disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se

risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona

assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più

basso.

Nel caso che era chiamata a giudicare,

dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9

giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa

al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato

avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui

richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

Con sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022

ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso

dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il

giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione

inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva

accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio

nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato

considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre

giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale

datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più

di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua

disponibilità a concludere un contratto di lavoro.

Il TF ha

puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di

impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria

aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non

rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla

colpa grave.

La nostra Massima istanza, con

giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,

ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di

31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto

aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore

di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo

dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in

vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di

un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021

del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso

contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la

sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il

suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo

determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio

aziende dell’URC, ha ricordato:

"

(…) la

prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di

un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma

essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le

trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;

sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021

ALV n. 5) (…)"

Con

giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021

N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO

contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle

assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha

confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un

assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,

nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica.

Con sentenza

8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso

dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di

una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del

Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente

dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del

2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un

assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di

presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al

potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione

assegnatagli.

Con

sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza

ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di

un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un

collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno

per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione

tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile

2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della

sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14

agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso

di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un

impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva

rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto

che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato

che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di

rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione

ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro

non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Con sentenza 8C_350/2024 del 19

giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,

non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,

ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Infine in un

giudizio 8C_469/2024 del 2 aprile 2025 la nostra Massima Istanza ha deciso che

a ragione un assicurato, nato nel 1988 e che nel 2021 aveva concluso un

apprendistato nel settore edile, era stato sospeso (per 29 giorni) a causa del

rifiuto di un’occupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non avendo più

richiamato, dopo un colloquio di presentazione e un termine di riflessione, il

potenziale datore di lavoro attivo nell’ambito dell’edilizia, il quale l’aveva

informato che l’avrebbe assunto.

L’impiego era, del

resto, adeguato anche dal profilo salariale, in quanto lo stipendio offerto di

fr. 75'000.-- corrispondeva a più del 70% del guadagno assicurato ed era

superiore alla retribuzione contemplata dal CCL determinante.

Su queste questioni, vedi in

particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e

Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie

“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz

über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,

Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

Il

Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è

procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009

consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio

2011 consid. 2.8.).

2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16

ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di

un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione

che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era

inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle

assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni

corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un

attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se

si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle

relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012

pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un

posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del

salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in

Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess

Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA

38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La

sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In

virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo

adeguato.

Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le

sospensioni degli ultimi due anni.

L'art.

45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se

l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza

garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7. Per

quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla

base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29

ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata

della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata

proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il

rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente

qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata

dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed

è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso

che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -

la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva

controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la

realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,

alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta

mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era

stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il

posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad

eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una

misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D.

Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in

RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Con

sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha confermato la sanzione di 20

giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il

modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni

sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso

per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre

mezze giornate di prova in un ristorante.

In una sentenza

8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure

in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale

federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del

Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione

d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente

il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio

di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,

siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una

sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in

quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di

45 giorni.

L’Alta Corte, nelle sentenze

8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF

8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi

deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34

a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la

propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20

giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un

messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato

erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da

31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto

per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di

possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere

leggere né scrivere SMS.

In

un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA

2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza

ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la

sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo

termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando

così un serio interesse per quest’ultimo.

In una sentenza 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 il TF ha deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la

sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,

violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che

permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento

dell’amministrazione.

Al riguardo è stato evidenziato che

non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,

dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo

al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di

collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua

inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel

prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato

quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella

già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale

federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che

aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha

precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi

di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi

restrittivamente.

L’autorità

decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa

delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento

dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad

esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute,

situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio

2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali

relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali

di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In

quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il

Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato,

il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è

stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di

un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti

non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo

2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto

corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato

quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha

rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi

proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di

ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al

termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la

riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in

caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in

quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo

riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.54

del 10 febbraio 2025 (il ricorso di un’assicurata contro una sanzione di 35

giorni inflittale per avere di fatto, manifestando pretese salariali ben

superiori a quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, rifiutato un

impiego di durata indeterminata a tempo parziale - 50-80% - è stato respinto

dal TCA); STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la

sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha

confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

(questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva

ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni

inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro

che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella

posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto

da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA

ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il

TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31

gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il

relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto

da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già

citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35

giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato

inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA

38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la

sospensione).

2.8. Nella

Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to

D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la

quale prevede, in particolare, quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o

di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1

nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di

durata

determinata o di un guadagno

intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

2

settimane

L

6-10

3

3

settimane

L

10 - 15

4

4

settimane

L- M

15 - 20

5

2

mesi

M

20 - 27

6

3

mesi

M

23 - 30

7

4

mesi

M- G

27 - 34

8

5

mesi

G

30 - 37

9

6

mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che

in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale

per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

La

Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

"

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da

circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il

loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della

sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137

consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;

STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del

19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.

4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121

consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10

gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha

stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi

incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli

elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche

scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla

tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha

stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a

torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato

insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF

8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto

2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9. Nel caso concreto dalle carte

processuali emerge che RI 1 si è annunciato per il collocamento il 24 aprile

2023 con effetto dal 27 aprile 2023, dichiarando di ricercare un impiego a

tempo pieno quale ausiliario di servizio (ristorante) ed esercente albergatore

(cfr. doc. 1; A=18).

All’assicurato

è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 27

aprile 2023 al 26 aprile 2025 con un guadagno assicurato di fr. 4’298.-- (cfr.

doc. A=18; III).

Il 1° gennaio 2024 l’insorgente

ha concluso con Bar __________ un contratto di lavoro per impieghi irregolari

con salario orario tutto compreso di durata indeterminata in qualità di

cameriere su chiamata (cfr. doc. 2).

L’URC,

l’8 agosto 2024, gli ha assegnato un’occupazione presso l’Hotel __________ di __________

come ausiliario di servizio a tempo pieno con inizio “da subito”.

Nell’assegnazione è stato indicato che “il datore di lavoro è alla ricerca

urgente per entrata immediata per il picco estivo di due cameriere-a (…)”,

oltre ai seguenti dettagli:

" - impiego

da subito al 100% a tempo indeterminato, può essere

valutata anche una percentuale di

occupazione minore e con contratto a tempo determinato, determinante è la

disponibilità immediata ad entrare in servizio.

- lavoro a turni,

lavoro domenicale e festivo, orari e giorni da concordare

- salario secondo CCNL settore

alberghiero" (Doc. 3/5)

Il

ricorrente è stato invitato a contattare il potenziale datore di lavoro entro

24 ore (cfr. doc. 3/5).

Il

potenziale datore di lavoro, il 21 agosto 2024, ha compilato il modulo “Esito

della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurato l’ha

contattato per iscritto il 10 agosto 2024 e che ha avuto luogo un colloquio

telefonico.

In

relazione alla richiesta di “osservazioni e motivi della mancata assunzione”

il potenziale datore di lavoro ha affermato che “il signor RI 1 ci ha detto

di essere alla ricerca di un posto di lavoro più vicino a casa e come gerente.

Si è reso disponibile per svolgere alcune ore di lavoro compatibilmente al suo

impiego attuale al 30% (escluso settembre per progetti già organizzati / ferie)”

(cfr. doc. 3/4).

Il

ricorrente, nell’“Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro”, il 22 agosto

2024 si è limitato a indicare di non essere stato assunto e che era stato “contattato

dalla resp. HR telefonicamente in data 12/08/24 per colloquio conoscitivo. Non

c’è stato più seguito” (cfr. doc. 5/2).

Il 2 settembre 2024 l’URC, dopo

aver segnalato all’assicurato, da un lato, che il potenziale datore di lavoro

aveva comunicato che la trattativa non si era potuta concludere, in quanto RI 1

l’aveva informato di essere alla ricerca di un posto di lavoro più vicino a

casa e compatibile all’attività al 30% svolta in quel periodo, dall’altro, che “in

caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente,

la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro,

per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal diritto all’indennità

(30 LADI)” e avergli trasmesso l’Esito della candidatura (cfr. doc. 3/4),

l’ha invitato a formulare eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2024

(cfr. doc. 3/2).

Il ricorrente, il 4 settembre

2024, ha asserito che l’URC ha frainteso le parole della responsabile

dell’Hotel __________ e ha precisato:

" (…) Nella

conversazione che è durata circa 10 min le mie intenzioni erano:

- Dare disponibilità immediata per quella

settimana (12-19 Agosto) compatibilmente ai turni di lavoro a me già stati

assegnati dal mio datore; accordarmi successivamente con quest’ultimo così da

poter essere libero dall'impiego nei termini e nei tempi giusti e rendermi

disponibile alla Sig.ra __________ già per la settimana corrente a lavorare nei

giorni in cui ero off da __________ e anche nel resto delle ore delle giornate

impiegate. L'ufficio Urc fa risultare invece, dopo aver considerato le parole

della __________, che io abbia richiesto, non solo per la settimana corrente,

ma a tempo indeterminato, un impiego in una percentuale di ore complementare a

quella svolta presso __________ (es.20% __________ 80% Hotel __________).

Vorrei ricordare che più volte anche in fase di colloquio Urc ho

affermato di essere disponibile a lasciare il mio attuale posto di lavoro per

un contratto al 100%. Sarebbe stato per questo motivo da parte mia insensato

richiedere un contratto aggiuntivo a quello su chiamata, a discapito del solo

contratto a tempo pieno offerto e preferire due posti di lavoro piuttosto che

uno.

Per quanto riguarda il discorso della distanza è stato travisato

il mio stupore nel venire a conoscenza di dove si trovasse __________ e

l’ubicazione della struttura dato che purtroppo non avevo avuto ancora il tempo

di andare a guardare la distanza da casa. Conosco inoltre le numerose regole

imposte dall’Urc, di accettare qualsiasi impiego offerto anche a distanze molto

maggiori (forse fino a 100km giornalieri) di quella che c’è tra __________

(35km); quindi posso affermare che non ho mai ostacolato la trattativa menzionando

la distanza da casa né tantomeno ho rifiutato la proposta, tra l'altro molto

interessante, consapevole di poter incappare in sospensioni e di gravare anche

sulla mia personale situazione economica. (…)" (Doc. 3/1)

Riguardo all’affermazione della

responsabile dell’Hotel di __________ secondo cui egli ricercava un impiego

come gerente, il medesimo ha puntualizzato che “è stata fraintesa la mia

ambizione e la volontà approfondendo troppo poco la questione. In una di queste

frasi si afferma che io fossi alla ricerca di migliorarmi sempre a livello

professionale, la quale credo sia una qualità da trasmettere alla persona a cui

ci si riferisce in un colloquio di lavoro per l’eventuale apertura ad esempio

di nuove posizioni o ruoli. Durante questo periodo di disoccupazione, ho

inviato tante candidature come esercente e non senza mai disdegnare le varie

posizioni da cameriere per cui mi sono candidato né tantomeno quella che lei e

voi Urc mi stavate offrendo” (cfr. doc. 3/1).

L’URC, il 9

settembre 2024, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro

(cfr. doc. 3).

Il 18 settembre 2024 la Sezione

del lavoro ha interpellato l’Hotel __________ come segue:

" (…)

1. Conferma di

avere offerto un impiego in qualità di ausiliario di servizio al signor RI 1?

2. quando? In quale forma?

3. conferma

che l'assicurato non è stato assunto? con quali motivazioni?

4. conferma

che l'impiego era a tempo pieno e di durata indeterminata?

5. conferma

che l'impiego prevedeva un salario secondo il CCNL del settore alberghiero?

6. l'impiego era libero da subito?

7. il

candidato avrebbe potuto iniziare anche successivamente preso atto

dell'esercizio di un'attività a tempo parziale?

8. il candidato

avrebbe potuto iniziare immediatamente, a tempo parziale, sulla base dei suoi impegni

professionali?

9. corrisponde

al vero che il candidato ha dato la propria disponibilità ad assumere l'impiego

a tempo pieno dopo il regolare periodo di disdetta dal proprio impiego a tempo

parziale, dando completa disposizione immediata per la settimana dal 12 al 19

agosto, compatibilmente ai turni e orari di lavoro già assegnati dal datore di

lavoro?

10. corrisponde

al vero che il candidato non ha ostacolato le trattative menzionando problemi

di distanza dal suo domicilio al posto di lavoro?

11. L'assicurato

ha dichiarato che sarebbe stato assente per ferie (impegni familiari)? Durante

quale periodo esatto?" (Doc. 6)

Il 21 settembre 2024 sono

pervenute all’amministrazione le risposte del potenziale datore di lavoro, il

quale ha dichiarato:

" - sottostiamo

al CCNL del settore alberghiero e della ristorazione, pertanto tutti i nostri

salari e le condizioni salariali rispecchiano le condizioni dovute. Dall'inizio

della nostra gestione, non abbiamo mai proposto salari inferiori ai minimi

previsti e abbiamo sempre pagato dichiarando ogni salario.

Alla ricerca di un cameriere per il nostro ristorante, abbiamo

avuto un colloquio telefonico con il signor RI 1 il 10 agosto 2024 (il nostro

annuncio era stato pubblicato su Jobroom e l'URC ci aveva mandato una decina di

candidature secondo lui adatte, tra le quali quella del signor RI 1).

Il signor RI 1 ci ha detto che stava lavorando con una percentuale

di impiego del 30% presso un bar/ristorante di __________.

Siccome noi eravamo disperatamente alla ricerca di aiuto per

tamponare l'emergenza che avevamo, abbiamo chiesto al signor RI 1 se

eventualmente sarebbe stato disponibile a lavorare da noi nei giorni in cui non

era di turno presso il suo datore di lavoro attuale. Egli ci ha dato la

disponibilità per alcune giornate a ridosso della chiamata, durante le quali

non doveva lavorare avendo già ricevuto il piano delle presenze dal datore (le giornate

sarebbero state 14, 15, 17 e 18 agosto).

La nostra necessità di assumere un cameriere non riguardava solo

il periodo di agosto, infatti cerchiamo da tempo questa figura e per un lavoro

su tutto l'anno. Abbiamo pertanto discusso anche di questo con il signor RI 1,

per capire le sue disponibilità successive per un impiego di maggiore

percentuale e di durata indeterminata. Vista la difficoltà nel trovare

personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per forme di lavoro discusse

con i candidati (pur cercando una persona al 100%, se qualcuno si propone con

una percentuale di lavoro ridotta lo accettiamo vista la grande necessità che

abbiamo; purtroppo vista l'ubicazione della nostra struttura non possiamo

"scegliere").

Il signor RI 1 ci ha confermato appunto di essere disponibile a

fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla

ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________

(noi invece ci troviamo a __________, a circa 25 minuti di distanza). Ci ha

inoltre detto che in settembre sarebbe stato assente per un paio di settimane

per svolgere le ferie che non faceva da alcuni mesi.

In considerazione di questi aspetti, abbiamo deciso di non

proporgli nessun contratto, non essendoci secondo noi un reale interesse e una

reale disponibilità da parte di questo candidato.

Ci permettiamo di sottolineare che il colloquio telefonico con il

signor RI 1 è avvenuto più di un mese fa, pertanto a distanza di questo tempo

non è possibile ricordare con precisione tutti i dettagli che ci chiedete:

avevamo solo preso nota degli aspetti principali ma avendo appunto visto che

non era disponibile non abbiamo protocollato per esteso." (Doc. 7)

La Sezione del lavoro, il 23

settembre 2024, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali

osservazioni scritte entro il 3 ottobre 2024, evidenziando che, non ricevendo

alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli

atti in suo possesso e allegando in particolare l’accertamento esperito presso

il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 8).

Il

ricorrente, il 2 ottobre 2024, ha specificato:

" (…) Vorrei

in primis far presente che il colloquio telefonico non è avvenuto direttamente

con il Sig. __________ da voi interpellato ma con una sua collaboratrice che

avrà riportato la telefonata oralmente dopo più di un mese. È quindi palese come

dicono anche loro che è difficile ricordare i dettagli che inoltre, tramandati

a voce, subiscono sempre modifiche.

Ribadisco e confermo che non c'è stata nessuna offerta di lavoro

concreta (giorno di prova, bozza di Contratto, chiamata a lavorare nei giorni

in cui ero libero) da parte dell'Hotel e che quindi non c'è stato nessun

rifiuto da parte mia. Anzi sono stato io stesso a propormi per lavorare da

subito (nella settimana della telefonata quando avevo già ricevuto i turni) per

sopperire alle loro esigenze e alla loro disperata ricerca di personale senza

però alcun seguito. Quell'incontro imminente sarebbe stato poi il momento per

conoscerci di persona e chiarire tutti gli aspetti. Non credo che i contratti

seppur ci fossero stati si firmino telefonicamente.

La telefonata intercorsa tra me e la responsabile è stata una

"chiacchierata" e niente di più.

Se cercassi solo ed esclusivamente un posto da gerente

probabilmente non lavorerei più essendo le offerte di lavoro come esercente una

piccolissima percentuale della sfera della ristorazione. Nella "chiacchierata"

ho espresso che in questo periodo di disoccupazione mi sarebbe piaciuto

lavorare come esercente ma di non aver mai ricevuto proposte né offerte. Quindi

ribadisco, come scritto anche nelle osservazioni da me inviate precedentemente,

che non c'è stato nessun impedimento da parte mia da questo punto di vista.

La distanza dalla mia abitazione, inoltre, non è mai stata

menzionata come motivo ostativo ma come già detto in precedenza è stato un

"pour parler" in quanto non ero a conoscenza di dove si trovasse __________.

Sono patentato e automunito e non ho problema a spostarmi per lavoro come già

ho fatto quando sono stato impiegato a __________ o __________.

La "reale disponibilità" che il responsabile nella mail

dice di non esserci invece c'è stata e sta nella mia disponibilità a lavorare

da subito e anche a presentarmi immediatamente per un colloquio di persona.

Per quanto riguarda la menzionata assenza di un "reale

interesse" penso che sia solo ed esclusivamente una supposizione senza

fondamento ed una cosa alquanto irreale basata su delle sensazioni che non sono

prove oggettive." (Doc. 9)

Con decisione del 31 ottobre 2024

la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 35 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI per avere precluso, con il suo comportamento, qualsiasi possibilità di

continuare le trattative per un’eventuale assunzione presso l’Hotel __________ (cfr.

doc. 10; consid. 1.1.).

Il nominativo del ricorrente è

stato annullato dalla banca dati COLSTA il 2 dicembre 2024 a far tempo dal 30

novembre 2024, avendo iniziato a lavorare a tempo pieno presso il Bar __________

(cfr. doc. 12; A).

A seguito dell’opposizione contro

il provvedimento del 31 ottobre 2024 interposta il 2 dicembre 2024

dall’insorgente (cfr. doc. 11=C), l’amministrazione, il 4 dicembre 2024, ha

contattato l’Hotel __________, inoltrandogli copia delle osservazioni del

ricorrente del 2 ottobre 2024 e della sua opposizione del 2 dicembre 2024 per

una presa di posizione in merito (cfr. doc. 14).

Il 13 gennaio 2025 il potenziale

datore di lavoro si è così espresso:

" - Durante

la chiamata del 12 agosto con il signor RI 1, avevamo

subito preso

nota degli aspetti salienti come nostra abitudine. Quanto vi abbiamo comunicato

in precedenza non è quindi frutto della ricostruzione effettuata “a memoria” ad

un mese di distanza, quanto dell'elaborazione degli appunti presi durante la

conversazione.

-

Vista la necessità che avevamo (eravamo letteralmente disperati),

eravamo disponibili anche ad assumere persone che offrissero percentuali di

impiego inferiori al 100%, e non era necessario che il posto di lavoro aperto

presso l'URC fosse ricoperto da un'unica persona.

-

Il signor RI 1 ci ha detto che stava lavorando con una percentuale di

impiego del 30% presso un bar/ristorante di __________ (quindi apparentemente

un po' di più rispetto alle 40-50 ore indicate nell'ultima comunicazione).

- Siccome

noi eravamo davvero disperatamente alla ricerca di aiuto per tamponare

l'emergenza che avevamo, oltre a necessitare di una figura assunta durante tutto

l'anno, abbiamo chiesto al signor RI 1 se eventualmente sarebbe stato

disponibile a lavorare da noi nei giorni in cui non era di turno presso il suo

datore di lavoro attuale. Egli ci ha dato la disponibilità per alcune giornate

a ridosso della chiamata, durante le quali non avrebbe dovuto lavorare secondo

il piano delle presenze già ricevuto dal suo datore (le giornate sarebbero state

14, 15, 17 e 18 agosto).

-

Come suddetto, la nostra necessità, di assumere un cameriere non

riguardava solo il periodo di agosto, infatti cercavamo da tempo questa figura

e per un lavoro su tutto l'anno. Abbiamo pertanto discusso anche di questo con

il signor RI 1, per capire le sue disponibilità successive per un impiego di

maggiore percentuale e di durata indeterminata. Ribadiamo che vista la

difficoltà nel trovare personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per

assumere personale anche a percentuali inferiori.

-

Il signor RI 1 ci ha confermato appunto subito di essere disponibile a

fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla

ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________

(noi invece ci troviamo a __________, a circa 25 minuti di distanza). Ci ha

inoltre detto che in settembre sarebbe stato assente per un paio di settimane

per svolgere le ferie che non faceva da alcuni mesi.

-

La tematica della distanza tra domicilio e posto di lavoro è stata

sollevata da noi, ponendo la domanda diretta al signor RI 1, avendo visto che

stava lavorando nello stesso villaggio in cui risiede. Volevamo infatti evitare

di "perder tempo" con qualcuno di poco interessato oppure di assumere

qualcuno che dopo due settimane se ne andasse lasciandoci di nuovo in grandi

difficoltà (essendo a corto di risorse, anche il tempo speso per la selezione è

un tempo sacrificato ad altre attività). (Peraltro, e in base alle informazioni

raccolte, nella zona di __________ c'erano tanti locali pubblici in cerca di

personale, quindi non sarebbe stato difficile per il signor RI 1 trovare un

posto vicino a casa).

-

L'impressione avuta durante il colloquio telefonico è che non ci fosse

un reale interesse per il posto messo a concorso soprattutto sul medio periodo,

nonostante la disponibilità a svolgere qualche giornata da noi. Da parte nostra

abbiamo continuato la ricerca e abbiamo poi assunto una persona a partire dal 3

ottobre (data di inizio del contratto di lavoro).

-

Abbiamo parlato appunto di impressione perché è personale e soggettiva.

Avendo già diversi anni di esperienza nella selezione e nell’assunzione,

possiamo dire di aver sicuramente apprezzato il modo energico e solare che il

signor RI 1 ha dimostrato nella chiamata e la sua pronta disponibilità a venire

da noi nelle giornate di agosto. Altri candidati interpellati non hanno

comunque mostrato la stessa disponibilità.

Siamo a conoscenza delle disposizioni dell'URC come pure del fatto

che spesso i candidati siano obbligati a mandare delle candidature quando in realtà

non hanno nessun interesse per il posto messo a concorso. Ci è ancora capitato

recentemente di avere ricevuto una candidatura da una persona che ne aveva

ricevuto l’incarico dall’URC e la stessa persona al momento in cui le abbiamo

dato riscontro ci ha detto che non sarebbe venuta comunque perché non aveva

intenzione di mettersi in gioco presso un altro datore di lavoro a pochi anni

dalla pensione. D'altro canto, per la nostra realtà e per l'ubicazione in cui

ci troviamo è davvero molto difficile trovare personale da assumere. Non

possiamo permetterci di "scegliere" perché non disponiamo di un ampio

bacino di candidati." (Doc. 15)

L'insorgente, il 16 gennaio 2025,

ha segnatamente replicato:

" (…)

-

La mia disponibilità è stata immediata come confermato più volte

dall'Hotel. Ho dato io stesso disponibilità la sera stessa della telefonata per

un colloquio di persona per conoscenza o addirittura per una prova di lavoro e

come già ribadito, ulteriore disponibilità per quella settimana nei giorni già

menzionati. In quegli incontri si sarebbe potuta chiarire la percentuale di

lavoro offerta affinché la settimana successiva avrei potuto incastrare i due

impegni lavorativi o dare disdetta al mio ancora attuale datore per il posto al

100% offerto dall'hotel __________.

-

Il mio impiego presso il bar __________ fino alla fine di Novembre è

stato sempre di 40/50 ore mensili ed essendo un contratto variabile ho parlato

sempre di una percentuale media.

-

Ribadisco ancora che la "impressione" che la donna al telefono

ha avuto a mio parere è stata pienamente errata poiché come nell'ultimo scritto

lascia intendere nuovamente, oltre alle giornate a ridosso della chiamata in

cui ho dato disponibilità, io abbia fatto credere che il posto di lavoro non mi

interessasse.

-

La mia disponibilità non è stata data solamente per le giornate di

Agosto; quelle giornate sarebbero potute essere, se la responsabile non si fosse

basata su un’impressione, l’inizio di un rapporto lavorativo con l’unica

richiesta delle vacanze che avevo già programmato da tempo per vari impegni

familiari (cosa da me comunicata telefonicamente per correttezza poiché avevo

impegni in quel periodo).

-

Aggiungo che la responsabile al telefono non mi abbia mai comunicato che

lei pensasse che non ero interessato anzi io ho pensato che il mostrarmi

disponibile subito per un colloquio o per una prova fosse la mossa migliore per

dimostrare che fossi interessato al posto di lavoro e infatti mi aspettavo di

essere chiamato a lavorare di lì a poco poiché la telefonata si era chiusa con

un "ci risentiamo nei prossimi giorni". (…)" (Doc. 17=D)

Con decisione su opposizione del 18

marzo 2025 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 31 ottobre

2024 (cfr. doc. A=18; consid. 1.1.).

2.10. Chiamata a dirimere la presente

evenienza, questa Corte rileva che è vero che il

ricorrente, dopo aver ricevuto l’assegnazione dell’8 agosto 2024 relativa a un posto

di lavoro presso l’Hotel __________ quale ausiliario di servizio, con

diponibilità immediata a iniziare l’attività, a tempo pieno e di durata

indeterminata (ma con la possibilità di valutare una percentuale di occupazione

minore e una durata determinata del contratto; cfr. doc. 3/5; consid. 2.9.), ha

contattato, tramite posta elettronica, il potenziale datore di lavoro il 10

agosto 2024, ha svolto con quest’ultimo un colloquio telefonico il 12 agosto

2024 e ha indicato senza indugio di essere disponibile a effettuare delle ore

di lavoro dal 12 al 19 agosto 2024 compatibilmente con l’impiego su chiamata

presso il Bar __________ con un pensum di circa il 30% (cfr. doc. 3/4;

3/3; 3/1; 7; consid. 2.9.).

È altrettanto vero, però, che l’assicurato

non ha immediatamente e chiaramente manifestato il proprio interesse a

concludere un contratto di lavoro di più lunga durata con l’Hotel __________.

Corrisponde alla realtà dei fatti

che l’insorgente non ha espressamente rifiutato il posto di lavoro.

Tuttavia

il medesimo, nato nel 1994 e automunito (cfr. consid. 1.2.; 2.9.), in virtù dell’obbligo

di ridurre il danno valido nell’ambito del diritto delle assicurazioni

sociali e in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023

consid. 4.; STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.3.; DTF 134 V 109 consid. 10.2.7.; STFA C 108/04 del 3 maggio 2005; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003), avrebbe dovuto, in

ogni caso, esprimere subito al potenziale datore di lavoro piena

disponibilità per l’occupazione in questione, ritenuto peraltro che si trattava

di un impiego a tempo pieno, mentre la sua

attività presso il Bar __________, a quel momento, era soltanto su chiamata e

con un grado di occupazione di circa il 30% (cfr. doc. 2; 11=C; 15; 7).

In proposito giova ricordare che il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta

esplicitamente il lavoro, ma con il suo comportamento assume il rischio che il

posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni

comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro

(cfr. consid. 2.4.).

L’insorgente, con il proprio

atteggiamento si è, così, messo in condizione di non essere assunto.

In effetti, benché sia vero che,

come sostiene l’assicurato, “non c'è stata nessuna offerta di lavoro

concreta (giorno di prova, bozza di Contratto, chiamata a lavorare nei giorni

in cui ero libero) da parte dell'Hotel” (cfr. doc. 9; consid. 2.9.), il potenziale

datore di lavoro – che vanta diversi anni di esperienza nella selezione e

nell’assunzione di candidati (cfr. doc. 15) – ha affermato di aver deciso di

non proporre al ricorrente alcun contratto, avendo avuto l’impressione che non

ci fosse un reale interesse e una reale disponibilità da parte sua per il posto

in questione soprattutto sul medio periodo, tenuto conto che, a parte aver

indicato di essere disponibile a lavorare qualche giornata in agosto, egli ricercava

un impiego come gerente e vicino a casa, ovvero a __________, mentre __________

si trova a circa 25 minuti di distanza (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.).

Il TCA non ignora che

l’insorgente ha contestato di aver ostacolato la trattativa menzionando la

distanza da casa e di essere stato alla ricerca esclusivamente di un impiego

quale gerente. Al riguardo egli ha puntualizzato che lo stupore nel venire a sapere

di dove si trovasse __________ - che non conosceva in precedenza - era dovuto

al fatto che non aveva ancora avuto tempo di verificare dove fosse ubicato,

rispettivamente che è stata fraintesa la sua ambizione e volontà di migliorarsi

sempre a livello professionale, come pure che durante la disoccupazione ha sì

inviato molte candidature come esercente, ma senza disdegnare le varie

posizioni come cameriere per le quali si è pure proposto (cfr. doc. 3/1; 9;

consid. 2.9.)

Considerata, però, l’urgenza dell’Hotel

__________ di reperire un ausiliario di servizio (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.),

come attestato già nell’assegnazione dell’8 agosto 2024 (cfr. doc. 3/5), nonché

la circostanza che il potenziale datore di lavoro ha ad ogni modo precisato di

aver preso nota degli aspetti principali emersi durante il colloquio telefonico

avuto luogo poco dopo l’assegnazione da parte dell’URC (cfr. doc. 7; 15;

consid. 2.9.), non vi è motivo di dubitare che la mancata proposta di un

contratto di impiego da parte del potenziale datore di lavoro sia stata dettata

dal comportamento dell’assicurato che non ha immediatamente manifestato di

essere disposto a entrare alle dipendenze dell’Hotel __________ per un periodo

più lungo rispetto a qualche giornata lavorativa.

Ciò a maggior ragione se si pone mente,

in primo luogo, al fatto che il potenziale datore di lavoro ha dichiarato “di

aver apprezzato il modo energico e solare che il signor RI 1 ha dimostrato

nella chiamata e la sua pronta disponibilità a venire da noi nelle giornate di

agosto. (…)” (cfr. doc. 15; consid. 2.9.).

In secondo luogo, a quanto

asserito dal ricorrente, e meglio che nella “chiacchierata” avvenuta durante il

colloquio telefonico del 12 agosto 2024 (cfr. doc. 3/3) “(…) ho espresso che

in questo periodo di disoccupazione mi sarebbe piaciuto lavorare come esercente

ma di non aver mai ricevuto proposte né offerte. (…)” (cfr. doc. 9; consid.

2.9.).

Non risulta, d’altronde, che

l’assicurato, dopo il 12 agosto 2024, abbia interpellato il potenziale datore di

lavoro per sapere se il colloquio telefonico potesse avere un seguito,

rispettivamente la propria consulente del personale per avere ragguagli in

merito a come procedere al fine di cercare di ottenere l’impiego a __________,

il quale, come visto, avrebbe potuto anche prevedere un grado di occupazione

inferiore al 100% (cfr. doc. 3/5; 15; consid. 2.9.), eventualmente inizialmente

nel periodo di disdetta dall’attività su chiamata a __________.

La censura ricorsuale secondo cui

l’assicurato sarebbe stato libero al più presto dal 30 settembre 2024, ritenuto

il mese dell’eventuale disdetta (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è, dunque, priva di

fondamento.

Abbondanzialmente

è utile segnalare che il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato deve

essere disposto a lasciare un impiego sicuro, a carattere stagionale, per

un'altra occupazione adeguata di durata indeterminata. In caso contrario egli

rischia di essere dichiarato inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_459/2007

dell'11 giugno 2008; STCA 38.2008.12 del 21 agosto 2008 relativa a

un’assicurata iscrittasi in disoccupazione poiché la sua attività al 30% per

una Cassa di disoccupazione non le garantiva un’entrata sufficiente e sospesa

per 31 giorni per non avere iniziato un lavoro con grado occupazionale del

50% presso una ditta, assegnatole da un URC).

2.11. Da

quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto

dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un

contratto di lavoro con l’Hotel __________ di __________.

Egli

avrebbe, per contro, dovuto manifestare completa disponibilità anche se

l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative sulla base,

come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra

parte l’occupazione proposta dal potenziale datore di lavoro e assegnata al

ricorrente l’8 agosto 2024 era adeguata.

In

particolare l’impiego in qualità di ausiliario di servizio presso l’Hotel __________

era nella professione ricercata dall’assicurato (cfr. doc. 2.9.).

Del resto, da un lato, il medesimo ha

asserito di aver svolto diverse ricerche come cameriere (cfr. doc. 3/1; consid.

2.9.; 2.10.). Dall’altro, l’attività di cameriere corrispondeva a quella su

chiamata svolta per il Bar __________ dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. 2).

Anche dal profilo salariale l’occupazione

offerta dall’Hotel di __________ all’insorgente - il cui guadagno assicurato

per il termine quadro di riscossione delle prestazioni 27 aprile 2023 – 26

aprile 2025 ammonta a fr. 4'298.-- (cfr. doc. 10; A=18), si rivela conforme a

quanto contemplato dall’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Già nell’assegnazione del posto

di lavoro dell’8 agosto 2024 era infatti, previsto un “salario secondo CCNL

settore alberghiero” (cfr. doc. 3/5).

Inoltre il potenziale datore, il

21 settembre 2024, ha specificato che “sottostiamo al CCNL del settore

alberghiero e della ristorazione, pertanto tutti i nostri salari e le

condizioni salariali rispecchiano le condizioni dovute. Dall'inizio della

nostra gestione, non abbiamo mai proposto salari inferiori ai minimi previsti e

abbiamo sempre pagato dichiarando ogni salario” (cfr. doc. 7).

L’art. 10 del Contratto

collettivo nazionale di lavoro CCNL dell’industria alberghiera e della

ristorazione, relativo ai salari minimi, nel suo tenore valido dal 1° marzo

2024 al 31 dicembre 2024, enuncia:

" 1 Salari

lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno

compiuto 18 anni:

I a) Collaboratori senza apprendistato 3666.–

b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una

formazione Progresso 3892.–

Considerandi

II Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale

di

base di 2 anni

con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente 4018.–

III a) Collaboratori che hanno concluso una formazione

professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione

equivalente 4470.–

b) Collaboratori che hanno concluso una formazione

professionale

di base con

attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di

perfezionamento professionale nel ramo secondo l’articolo 19 CCNL 4576.–

IV Collaboratori con esame di professione secondo l’articolo 27

lettera a) LFPr 5225.–

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle

categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell’8% mediante accordo

scritto nel contratto individuale di lavoro. Il periodo di introduzione per la

categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per

almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il

periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se

il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa

azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di

3.

mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un’azienda

assoggettata al presente CCNL. (cfr. FF 2024 380: Decreto del Consiglio

federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo

nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione - Modifica

del 15 febbraio 2024)

Va, comunque, osservato che la retribuzione

oraria stipulata nel contratto del 1° gennaio 2024 concluso tra l’assicurato e il

Bar __________ era di fr. 20.14, corrispondente al salario minimo

orario per il 2024 in relazione a una settimana di 42 ore per un dipendente

senza apprendistato (cfr. https://gastrosuisse.ch/assets/it/diritti/ccnl/salari-minimi-ccnl/gastrosuisse-foglio-informativo-tabella-salari-minimi-ccnl-2024.pdf), (cfr.

doc. 2).

Per

inciso si rileva, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI

un’occupazione che procura all’assicurato un salario inferiore al 70% del

guadagno assicurato è comunque adeguata se l’interessato riceve prestazioni

compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio).

Con

il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento

può, poi, eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui

rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato (cfr. consid.

2.3.).

L’insorgente non ha, d’altronde, sollevato

obiezioni in merito a ulteriori aspetti di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. b-h

LADI.

Avendo rifiutato di fatto

un'occupazione adeguata, l’assicurato deve essere, perciò, sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI

(cfr. consid. 2.2.).

2.12

Per

quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo

Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.)

prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un

guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di

sospensione.

In

concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione

dell’impiego presso Hotel __________ non come colpa grave, bensì come colpa

soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF

8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La

sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata

alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.-2.7.).

Nel

caso in esame la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si

giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023

consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF

8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio

2021.

consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF

8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.

11.

pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del

3.

marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4

agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è

stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;

STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

A titolo abbondanziale va, infine,

rilevato che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore

effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel

caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio

in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di

disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA

38.2024.54

del 10 febbraio 2025 consid 2.12.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio

2022.

consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio

2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).

2.13

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 18 marzo 2025 deve essere confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025

consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA

38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024

consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2022.87

del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre

2022.

consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione

LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)

e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti