38.2025.25
Sospensione (35gg) per non avere dimostrato sufficiente disponibilità a concludere c. di impiego in relaz. a posto adeguato assegnato da URC. A. ha sì indicato a potenz. DL di essere dispon. a effettuare delle h c/o hotel (8/24). Tuttavia menzionato distanza da casa e di cercare occup. come gerente
12 agosto 2025Italiano66 min
DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2025.25
rs
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 marzo 2025 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 marzo 2025 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 31 ottobre 2024 (cfr. doc. 10) con la quale RI 1 (__________.1994)
era stato sospeso per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per
avere di fatto rifiutato l’impiego a tempo pieno e di durata indeterminata
quale ausiliario di servizio presso l’Hotel __________, __________, assegnatogli
dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ l’8 agosto 2024
(cfr. doc. 3/5).
L’amministrazione, al riguardo,
ha rilevato:
" (…) Dalle
dichiarazioni dell’Hotel __________, emerge chiaramente come il signor RI 1 si
sia limitato a proporre di lavorare qualche giorno in agosto 2024, ma non
oltre, assumendo in questo modo un comportamento assimilabile ad un rifiuto di
un'occupazione adeguata.
Quanto sopra è stato confermato in modo lineare e costante da
parte del potenziale datore di lavoro con gli scritti del 21 settembre 2024 e
del 13 gennaio 2025 in cui l'atteggiamento dell'interessato relativo al fatto
che egli era disposto a lavorare unicamente la settimana di agosto 2024 e non
oltre, viene indicato senza equivoci quale motivo per la mancata assunzione,
unitamente alla questione legata alla distanza del luogo di lavoro al proprio
domicilio ("Ribadiamo che vista la difficoltà nel trovare personale
qui, ci siamo sempre detti disponibili per assumere personale anche a
percentuali inferiori. Il signor RI 1 ci ha confermato appunto subito di essere
disponibile a fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere
però alla ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________"):
Visto quanto precede è necessario accordare credibilità alla
dichiarazione dell’Hotel __________ e concludere che vista l'urgenza
manifestata da quest'ultimo nel reperire un ausiliario se il signor RI 1 avesse
manifestato chiaramente ed inequivocabilmente il suo interesse per il lavoro offerto,
il datore di lavoro lo avrebbe certamente assunto e anche con una percentuale
lavorativa inferiore al 100%. Ma ciò non è avvenuto. Tutte le giustificazioni
fornite dall'assicurato per spiegare l'esito negativo della trattativa, appaiono
dei tentativi per celare la mancanza di chiarezza che egli, invece, avrebbe
dovuto avere al momento del colloquio telefonico. Le domande poste dall’Hotel __________
sulla distanza e sull'interesse dell'opponente nell'ambire a trovare un lavoro
come gerente, erano volte a testare il reale interesse del medesimo. Egli
avrebbe dovuto rispondere alle stesse senza aggiungere commenti (come ad es.
"sarebbe bello lavorare sotto casa") che hanno fatto sorgere nel
datore di lavoro l'impressione di una scarsa propensione ad accettare
l'occupazione offerta. Anche la tesi del signor RI 1 relativa ai tempi di
attesa per l'Hotel, dovuti ai termini di disdetta dal contratto di lavoro con
il Bar __________, con la quale lascerebbe intendere che l'Hotel non lo avrebbe
comunque assunto, non merita tutela.
Infatti, il datore di lavoro, pur avendo una forte necessità di
assumere personale, ha occupato il posto vacante unicamente nel mese di ottobre
2024. (…)" (Doc. A=18)
1.2. Contro
la citata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa.
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…) Di
professione gerente nel settore alberghiero e della ristorazione, l’assicurato
si è iscritto al collocamento (termine quadro: 27.04.2023 - 26.04.2026 (recte:
2025 cfr. doc. III)) alla ricerca di un impiego a tempo pieno (ausiliario
di servizio - esercente albergatore).
Dal 1º gennaio 2024 è entrato alle dipendenze della società __________
__________ che gestisce il bar __________ in __________. Attività svolta a tempo
parziale su chiamata. Dal 1° dicembre 2024 non figura più iscritto presso
l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC), lavorando a tempo
pieno presso lo stesso esercizio pubblico.
La LADI, conformemente al principio dell'obbligo della riduzione
del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali, ha previsto che le
persone iscritte al collocamento debbano fare tutto quanto è nelle loro
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Fatta questa premessa, l'assicurato ribadisce di non aver rifiutato
l'impiego offerto presso l'Hotel __________ in __________, tantomeno che il suo
comportamento costituisca una “concausa della mancata conclusione del contratto
di lavoro”.
Egli, al riguardo, sottolinea che la sua disponibilità è stata immediata,
come ribadito nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2025 indirizzata
all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
Il 12 agosto l'assicurato si era sentito telefonicamente con una,
da lui definita così, "giovane donna di cui non ricordo nome né qualifica
nell'attività" per riferire di essere già impiegato su chiamata con
una media di 40-50 ore mensili. Ore di lavoro già pianificate in anticipo
dall’attuale datore di lavoro. Lui stesso dichiara di essersi proposto per
presentarsi la sera stessa del colloquio telefonico per definire gli accordi
contrattuali. Soprattutto per conoscersi e per impostare il lavoro della
settimana corrente.
A suo giudizio, ciò conferma chiaramente ed esplicitamente un
concreto interesse per il posto di lavoro offerto:
Nelle considerazioni personali contenute nella lettera da lui
indirizzata il 2 dicembre 2024 alla Sezione del lavoro, egli indicava che "essendo
già impiegato, avrei dovuto inoltrare regolare disdetta (o sbaglio?) al mio
datore di lavoro, cosa condivisa anche dalla donna con cui ho parlato, la quale
criticava le assegnazioni dell'URC di persone già impiegate quando la necessità
di assumere era immediata.
Nella mia utopica, visti gli svolgimenti, previsione, avrei
potuto essere libero al 100% dal contratto e dalla disoccupazione nel giro di
pochi giorni sempre se il datore avesse voluto accordarsi per lasciarmi libero
prima rispetto ai regolari tempi di disdetta".
...omissis...
Inoltre poiché allora e ancora attualmente lavoro a 1km da casa
la donna stessa mi “metteva in guardia” dalla posizione dell’Hotel poiché
distante circa 30 km da casa e in montagna.
La mia risposta è stata sorridente e informale come il
colloquio telefonico stesso: "è bello lavorare vicino a casa ma ho avuto
molte altre esperienze di lavoro in cui dovevo spostarmi per raggiungere il
luogo, sono automunito e mi sposto senza problemi".
Va pur considerato che nel settore alberghiero e della
ristorazione, nel quale vige un contratto collettivo nazionale di lavoro, nel
primo anno di attività dopo il periodo di prova, le parti (datore e dipendente)
possono validamente disdire un rapporto di lavoro con un preavviso di un mese
(art. 6 CCNL).
Come poteva regolarsi diversamente l'assicurato in una simile
circostanza, sapendo che un'eventuale disdetta dell'attività lavorativa presso
il bar __________ lo avrebbe liberato al più presto solo dal 30 settembre 2024?
Riteniamo, pertanto, che la sospensione di 35 giorni inflitta al
nostro assistito debba essere annullata." (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 20 maggio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere
il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il
12 maggio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti
sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro
abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione a
seguito del comportamento assunto dal medesimo in relazione al posto vacante
quale ausiliario di servizio presso l’Hotel __________.
2.2. In
virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare
un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La
terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003,
ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle
prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la
sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata
prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato
ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo
d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo
cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il
rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata
ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento
della definizione di adeguatezza
La commissione peritale
valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto
all’indennità
Capoverso 1: prevede che
il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato
che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto
alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. L’art
16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art.
16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di
conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a.
non è conforme agli usi
professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi
o normali di lavoro;
b.
non tiene convenientemente conto
delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c.
non è conforme all'età, alla
situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d.
compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile
prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e.
è svolta in un'azienda in cui non
si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f.
necessita di un tragitto di oltre
due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre
la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo
secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di
assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g.
implica da parte del lavoratore un
tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione
garantita;
h.
è svolta in un'azienda che ha
effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i.
procura all'assicurato un salario
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato
riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con
il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento
può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è
inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo
l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta
revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera
b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella
DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo,
“Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti
fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag.
60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
2.4. La
costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata
il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;
DLA 1982 p. 43).
La
nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA
1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi
occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente
un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego
se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa
indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
In
una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003,
l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche
nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando
l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa
M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio
2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs
d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi
bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una
sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza
nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale
datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
In un giudizio 8C_750/2019 del 10
febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.
14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo
cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).
L’Alta Corte ha poi precisato, che è
controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di
lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione
comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.
Il Tribunale federale ha pure
ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con
la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del
suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la
disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se
risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona
assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più
basso.
Nel caso che era chiamata a giudicare,
dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9
giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa
al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato
avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui
richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.
Con sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022
ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso
dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il
giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione
inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva
accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio
nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato
considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre
giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale
datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più
di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua
disponibilità a concludere un contratto di lavoro.
Il TF ha
puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di
impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria
aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non
rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla
colpa grave.
La nostra Massima istanza, con
giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190,
ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di
31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto
aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore
di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo
dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in
vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di
un’occupazione adeguata.
In una sentenza 8C_132/2021
del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso
contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la
sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il
suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo
determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio
aziende dell’URC, ha ricordato:
"
(…) la
prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di
un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma
essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le
trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38;
sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021
ALV n. 5) (…)"
Con
giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021
N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO
contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle
assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha
confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un
assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail,
nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica.
Con sentenza
8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di
una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del
Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente
dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16
cpv. 2 lett. b LADI.
Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del
2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un
assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di
presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al
potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione
assegnatagli.
Con
sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza
ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di
un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un
collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno
per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione
tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile
2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Il TF pure avallato l’entità della
sospensione di 43 giorni.
In un giudizio 8C_149/2023 del 14
agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso
di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un
impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva
rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto
che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato
che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di
rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione
ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro
non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.
Con sentenza 8C_350/2024 del 19
giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che,
non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli,
ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.
Infine in un
giudizio 8C_469/2024 del 2 aprile 2025 la nostra Massima Istanza ha deciso che
a ragione un assicurato, nato nel 1988 e che nel 2021 aveva concluso un
apprendistato nel settore edile, era stato sospeso (per 29 giorni) a causa del
rifiuto di un’occupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non avendo più
richiamato, dopo un colloquio di presentazione e un termine di riflessione, il
potenziale datore di lavoro attivo nell’ambito dell’edilizia, il quale l’aveva
informato che l’avrebbe assunto.
L’impiego era, del
resto, adeguato anche dal profilo salariale, in quanto lo stipendio offerto di
fr. 75'000.-- corrispondeva a più del 70% del guadagno assicurato ed era
superiore alla retribuzione contemplata dal CCL determinante.
Su queste questioni, vedi in
particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.
Il
Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è
procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009
consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio
2011 consid. 2.8.).
2.5. In una sentenza 38.2019.23 del 16
ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di
un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione
che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era
inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle
assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni
corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un
attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se
si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle
relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012
pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un
posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del
salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in
Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.
Vedi pure STCA
38.2020.31 del 30 giugno 2020.
2.6. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La
sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In
virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo
adeguato.
Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le
sospensioni degli ultimi due anni.
L'art.
45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se
l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza
garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.
2.7. Per
quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29
ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata
della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata
proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il
rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente
qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata
dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed
è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso
che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata -
la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva
controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la
realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata,
alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta
mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era
stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il
posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad
eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una
misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D.
Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in
RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Con
sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha confermato la sanzione di 20
giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
Il
Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il
modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni
sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso
per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre
mezze giornate di prova in un ristorante.
In una sentenza
8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure
in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale
federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del
Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione
d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente
il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio
di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che,
siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una
sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in
quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di
45 giorni.
L’Alta Corte, nelle sentenze
8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF
8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi
deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34
a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la
propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20
giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un
messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato
erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da
31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto
per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di
possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere
leggere né scrivere SMS.
In
un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA
2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza
ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la
sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo
termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando
così un serio interesse per quest’ultimo.
In una sentenza 8C_522/2022 del 23
febbraio 2023 il TF ha deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la
sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione,
violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che
permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento
dell’amministrazione.
Al riguardo è stato evidenziato che
non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e,
dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo
al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di
collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua
inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel
prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato
quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Nella
già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale
federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che
aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha
precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi
di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi
restrittivamente.
L’autorità
decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa
delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento
dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad
esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute,
situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio
2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali
relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali
di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.
In
quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il
Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato,
il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è
stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di
un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti
non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.
Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo
2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto
corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato
quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha
rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi
proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di
ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al
termine.
Il TF, tuttavia, ha deciso che la
riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in
caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in
quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo
riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.54
del 10 febbraio 2025 (il ricorso di un’assicurata contro una sanzione di 35
giorni inflittale per avere di fatto, manifestando pretese salariali ben
superiori a quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, rifiutato un
impiego di durata indeterminata a tempo parziale - 50-80% - è stato respinto
dal TCA); STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la
sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha
confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
(questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva
ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni
inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro
che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella
posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto
da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA
ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il
TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31
gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il
relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto
da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già
citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35
giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato
inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA
38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la
sospensione).
2.8. Nella
Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to
D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la
quale prevede, in particolare, quanto segue:
Fattispecie/base legale
Colpa
Numero di
giorni di
sospensioni
2.
Rifiuto di un’occupazione adeguata o
di un guadagno intermedio
art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1
nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto di un’occupazione adeguata di
durata
determinata o di un guadagno
intermedio assegnato o
trovato autonomamente
1
durata dell’occupazione: 1 settimana
L
3 - 5
2
2
settimane
L
6-10
3
3
settimane
L
10 - 15
4
4
settimane
L- M
15 - 20
5
2
mesi
M
20 - 27
6
3
mesi
M
23 - 30
7
4
mesi
M- G
27 - 34
8
5
mesi
G
30 - 37
9
6
mesi
G
34 - 41
10
2° rifiuto; far notare all’assicurato che
in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come sopra più 50%
11
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale
per decisione
2.B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1
1° rifiuto
G
31-45
2
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46 - 60
3
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
La
Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:
"
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da
circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il
loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della
sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137
consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.
4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.;
STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;
DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del
19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid.
4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121
consid. 4.4 pag. 125.
In una sentenza 8C_708/2019 del 10
gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha
stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi
incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli
elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche
scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla
tavola scalare.
In quell’occasione l’Alta Corte ha
stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a
torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato
insufficienti ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF
8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto
2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.9. Nel caso concreto dalle carte
processuali emerge che RI 1 si è annunciato per il collocamento il 24 aprile
2023 con effetto dal 27 aprile 2023, dichiarando di ricercare un impiego a
tempo pieno quale ausiliario di servizio (ristorante) ed esercente albergatore
(cfr. doc. 1; A=18).
All’assicurato
è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 27
aprile 2023 al 26 aprile 2025 con un guadagno assicurato di fr. 4’298.-- (cfr.
doc. A=18; III).
Il 1° gennaio 2024 l’insorgente
ha concluso con Bar __________ un contratto di lavoro per impieghi irregolari
con salario orario tutto compreso di durata indeterminata in qualità di
cameriere su chiamata (cfr. doc. 2).
L’URC,
l’8 agosto 2024, gli ha assegnato un’occupazione presso l’Hotel __________ di __________
come ausiliario di servizio a tempo pieno con inizio “da subito”.
Nell’assegnazione è stato indicato che “il datore di lavoro è alla ricerca
urgente per entrata immediata per il picco estivo di due cameriere-a (…)”,
oltre ai seguenti dettagli:
" - impiego
da subito al 100% a tempo indeterminato, può essere
valutata anche una percentuale di
occupazione minore e con contratto a tempo determinato, determinante è la
disponibilità immediata ad entrare in servizio.
- lavoro a turni,
lavoro domenicale e festivo, orari e giorni da concordare
- salario secondo CCNL settore
alberghiero" (Doc. 3/5)
Il
ricorrente è stato invitato a contattare il potenziale datore di lavoro entro
24 ore (cfr. doc. 3/5).
Il
potenziale datore di lavoro, il 21 agosto 2024, ha compilato il modulo “Esito
della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurato l’ha
contattato per iscritto il 10 agosto 2024 e che ha avuto luogo un colloquio
telefonico.
In
relazione alla richiesta di “osservazioni e motivi della mancata assunzione”
il potenziale datore di lavoro ha affermato che “il signor RI 1 ci ha detto
di essere alla ricerca di un posto di lavoro più vicino a casa e come gerente.
Si è reso disponibile per svolgere alcune ore di lavoro compatibilmente al suo
impiego attuale al 30% (escluso settembre per progetti già organizzati / ferie)”
(cfr. doc. 3/4).
Il
ricorrente, nell’“Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro”, il 22 agosto
2024 si è limitato a indicare di non essere stato assunto e che era stato “contattato
dalla resp. HR telefonicamente in data 12/08/24 per colloquio conoscitivo. Non
c’è stato più seguito” (cfr. doc. 5/2).
Il 2 settembre 2024 l’URC, dopo
aver segnalato all’assicurato, da un lato, che il potenziale datore di lavoro
aveva comunicato che la trattativa non si era potuta concludere, in quanto RI 1
l’aveva informato di essere alla ricerca di un posto di lavoro più vicino a
casa e compatibile all’attività al 30% svolta in quel periodo, dall’altro, che “in
caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente,
la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro,
per decisione in merito ad una eventuale sospensione dal diritto all’indennità
(30 LADI)” e avergli trasmesso l’Esito della candidatura (cfr. doc. 3/4),
l’ha invitato a formulare eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2024
(cfr. doc. 3/2).
Il ricorrente, il 4 settembre
2024, ha asserito che l’URC ha frainteso le parole della responsabile
dell’Hotel __________ e ha precisato:
" (…) Nella
conversazione che è durata circa 10 min le mie intenzioni erano:
- Dare disponibilità immediata per quella
settimana (12-19 Agosto) compatibilmente ai turni di lavoro a me già stati
assegnati dal mio datore; accordarmi successivamente con quest’ultimo così da
poter essere libero dall'impiego nei termini e nei tempi giusti e rendermi
disponibile alla Sig.ra __________ già per la settimana corrente a lavorare nei
giorni in cui ero off da __________ e anche nel resto delle ore delle giornate
impiegate. L'ufficio Urc fa risultare invece, dopo aver considerato le parole
della __________, che io abbia richiesto, non solo per la settimana corrente,
ma a tempo indeterminato, un impiego in una percentuale di ore complementare a
quella svolta presso __________ (es.20% __________ 80% Hotel __________).
Vorrei ricordare che più volte anche in fase di colloquio Urc ho
affermato di essere disponibile a lasciare il mio attuale posto di lavoro per
un contratto al 100%. Sarebbe stato per questo motivo da parte mia insensato
richiedere un contratto aggiuntivo a quello su chiamata, a discapito del solo
contratto a tempo pieno offerto e preferire due posti di lavoro piuttosto che
uno.
Per quanto riguarda il discorso della distanza è stato travisato
il mio stupore nel venire a conoscenza di dove si trovasse __________ e
l’ubicazione della struttura dato che purtroppo non avevo avuto ancora il tempo
di andare a guardare la distanza da casa. Conosco inoltre le numerose regole
imposte dall’Urc, di accettare qualsiasi impiego offerto anche a distanze molto
maggiori (forse fino a 100km giornalieri) di quella che c’è tra __________
(35km); quindi posso affermare che non ho mai ostacolato la trattativa menzionando
la distanza da casa né tantomeno ho rifiutato la proposta, tra l'altro molto
interessante, consapevole di poter incappare in sospensioni e di gravare anche
sulla mia personale situazione economica. (…)" (Doc. 3/1)
Riguardo all’affermazione della
responsabile dell’Hotel di __________ secondo cui egli ricercava un impiego
come gerente, il medesimo ha puntualizzato che “è stata fraintesa la mia
ambizione e la volontà approfondendo troppo poco la questione. In una di queste
frasi si afferma che io fossi alla ricerca di migliorarmi sempre a livello
professionale, la quale credo sia una qualità da trasmettere alla persona a cui
ci si riferisce in un colloquio di lavoro per l’eventuale apertura ad esempio
di nuove posizioni o ruoli. Durante questo periodo di disoccupazione, ho
inviato tante candidature come esercente e non senza mai disdegnare le varie
posizioni da cameriere per cui mi sono candidato né tantomeno quella che lei e
voi Urc mi stavate offrendo” (cfr. doc. 3/1).
L’URC, il 9
settembre 2024, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro
(cfr. doc. 3).
Il 18 settembre 2024 la Sezione
del lavoro ha interpellato l’Hotel __________ come segue:
" (…)
1. Conferma di
avere offerto un impiego in qualità di ausiliario di servizio al signor RI 1?
2. quando? In quale forma?
3. conferma
che l'assicurato non è stato assunto? con quali motivazioni?
4. conferma
che l'impiego era a tempo pieno e di durata indeterminata?
5. conferma
che l'impiego prevedeva un salario secondo il CCNL del settore alberghiero?
6. l'impiego era libero da subito?
7. il
candidato avrebbe potuto iniziare anche successivamente preso atto
dell'esercizio di un'attività a tempo parziale?
8. il candidato
avrebbe potuto iniziare immediatamente, a tempo parziale, sulla base dei suoi impegni
professionali?
9. corrisponde
al vero che il candidato ha dato la propria disponibilità ad assumere l'impiego
a tempo pieno dopo il regolare periodo di disdetta dal proprio impiego a tempo
parziale, dando completa disposizione immediata per la settimana dal 12 al 19
agosto, compatibilmente ai turni e orari di lavoro già assegnati dal datore di
lavoro?
10. corrisponde
al vero che il candidato non ha ostacolato le trattative menzionando problemi
di distanza dal suo domicilio al posto di lavoro?
11. L'assicurato
ha dichiarato che sarebbe stato assente per ferie (impegni familiari)? Durante
quale periodo esatto?" (Doc. 6)
Il 21 settembre 2024 sono
pervenute all’amministrazione le risposte del potenziale datore di lavoro, il
quale ha dichiarato:
" - sottostiamo
al CCNL del settore alberghiero e della ristorazione, pertanto tutti i nostri
salari e le condizioni salariali rispecchiano le condizioni dovute. Dall'inizio
della nostra gestione, non abbiamo mai proposto salari inferiori ai minimi
previsti e abbiamo sempre pagato dichiarando ogni salario.
Alla ricerca di un cameriere per il nostro ristorante, abbiamo
avuto un colloquio telefonico con il signor RI 1 il 10 agosto 2024 (il nostro
annuncio era stato pubblicato su Jobroom e l'URC ci aveva mandato una decina di
candidature secondo lui adatte, tra le quali quella del signor RI 1).
Il signor RI 1 ci ha detto che stava lavorando con una percentuale
di impiego del 30% presso un bar/ristorante di __________.
Siccome noi eravamo disperatamente alla ricerca di aiuto per
tamponare l'emergenza che avevamo, abbiamo chiesto al signor RI 1 se
eventualmente sarebbe stato disponibile a lavorare da noi nei giorni in cui non
era di turno presso il suo datore di lavoro attuale. Egli ci ha dato la
disponibilità per alcune giornate a ridosso della chiamata, durante le quali
non doveva lavorare avendo già ricevuto il piano delle presenze dal datore (le giornate
sarebbero state 14, 15, 17 e 18 agosto).
La nostra necessità di assumere un cameriere non riguardava solo
il periodo di agosto, infatti cerchiamo da tempo questa figura e per un lavoro
su tutto l'anno. Abbiamo pertanto discusso anche di questo con il signor RI 1,
per capire le sue disponibilità successive per un impiego di maggiore
percentuale e di durata indeterminata. Vista la difficoltà nel trovare
personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per forme di lavoro discusse
con i candidati (pur cercando una persona al 100%, se qualcuno si propone con
una percentuale di lavoro ridotta lo accettiamo vista la grande necessità che
abbiamo; purtroppo vista l'ubicazione della nostra struttura non possiamo
"scegliere").
Il signor RI 1 ci ha confermato appunto di essere disponibile a
fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla
ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________
(noi invece ci troviamo a __________, a circa 25 minuti di distanza). Ci ha
inoltre detto che in settembre sarebbe stato assente per un paio di settimane
per svolgere le ferie che non faceva da alcuni mesi.
In considerazione di questi aspetti, abbiamo deciso di non
proporgli nessun contratto, non essendoci secondo noi un reale interesse e una
reale disponibilità da parte di questo candidato.
Ci permettiamo di sottolineare che il colloquio telefonico con il
signor RI 1 è avvenuto più di un mese fa, pertanto a distanza di questo tempo
non è possibile ricordare con precisione tutti i dettagli che ci chiedete:
avevamo solo preso nota degli aspetti principali ma avendo appunto visto che
non era disponibile non abbiamo protocollato per esteso." (Doc. 7)
La Sezione del lavoro, il 23
settembre 2024, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali
osservazioni scritte entro il 3 ottobre 2024, evidenziando che, non ricevendo
alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli
atti in suo possesso e allegando in particolare l’accertamento esperito presso
il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 8).
Il
ricorrente, il 2 ottobre 2024, ha specificato:
" (…) Vorrei
in primis far presente che il colloquio telefonico non è avvenuto direttamente
con il Sig. __________ da voi interpellato ma con una sua collaboratrice che
avrà riportato la telefonata oralmente dopo più di un mese. È quindi palese come
dicono anche loro che è difficile ricordare i dettagli che inoltre, tramandati
a voce, subiscono sempre modifiche.
Ribadisco e confermo che non c'è stata nessuna offerta di lavoro
concreta (giorno di prova, bozza di Contratto, chiamata a lavorare nei giorni
in cui ero libero) da parte dell'Hotel e che quindi non c'è stato nessun
rifiuto da parte mia. Anzi sono stato io stesso a propormi per lavorare da
subito (nella settimana della telefonata quando avevo già ricevuto i turni) per
sopperire alle loro esigenze e alla loro disperata ricerca di personale senza
però alcun seguito. Quell'incontro imminente sarebbe stato poi il momento per
conoscerci di persona e chiarire tutti gli aspetti. Non credo che i contratti
seppur ci fossero stati si firmino telefonicamente.
La telefonata intercorsa tra me e la responsabile è stata una
"chiacchierata" e niente di più.
Se cercassi solo ed esclusivamente un posto da gerente
probabilmente non lavorerei più essendo le offerte di lavoro come esercente una
piccolissima percentuale della sfera della ristorazione. Nella "chiacchierata"
ho espresso che in questo periodo di disoccupazione mi sarebbe piaciuto
lavorare come esercente ma di non aver mai ricevuto proposte né offerte. Quindi
ribadisco, come scritto anche nelle osservazioni da me inviate precedentemente,
che non c'è stato nessun impedimento da parte mia da questo punto di vista.
La distanza dalla mia abitazione, inoltre, non è mai stata
menzionata come motivo ostativo ma come già detto in precedenza è stato un
"pour parler" in quanto non ero a conoscenza di dove si trovasse __________.
Sono patentato e automunito e non ho problema a spostarmi per lavoro come già
ho fatto quando sono stato impiegato a __________ o __________.
La "reale disponibilità" che il responsabile nella mail
dice di non esserci invece c'è stata e sta nella mia disponibilità a lavorare
da subito e anche a presentarmi immediatamente per un colloquio di persona.
Per quanto riguarda la menzionata assenza di un "reale
interesse" penso che sia solo ed esclusivamente una supposizione senza
fondamento ed una cosa alquanto irreale basata su delle sensazioni che non sono
prove oggettive." (Doc. 9)
Con decisione del 31 ottobre 2024
la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI per avere precluso, con il suo comportamento, qualsiasi possibilità di
continuare le trattative per un’eventuale assunzione presso l’Hotel __________ (cfr.
doc. 10; consid. 1.1.).
Il nominativo del ricorrente è
stato annullato dalla banca dati COLSTA il 2 dicembre 2024 a far tempo dal 30
novembre 2024, avendo iniziato a lavorare a tempo pieno presso il Bar __________
(cfr. doc. 12; A).
A seguito dell’opposizione contro
il provvedimento del 31 ottobre 2024 interposta il 2 dicembre 2024
dall’insorgente (cfr. doc. 11=C), l’amministrazione, il 4 dicembre 2024, ha
contattato l’Hotel __________, inoltrandogli copia delle osservazioni del
ricorrente del 2 ottobre 2024 e della sua opposizione del 2 dicembre 2024 per
una presa di posizione in merito (cfr. doc. 14).
Il 13 gennaio 2025 il potenziale
datore di lavoro si è così espresso:
" - Durante
la chiamata del 12 agosto con il signor RI 1, avevamo
subito preso
nota degli aspetti salienti come nostra abitudine. Quanto vi abbiamo comunicato
in precedenza non è quindi frutto della ricostruzione effettuata “a memoria” ad
un mese di distanza, quanto dell'elaborazione degli appunti presi durante la
conversazione.
-
Vista la necessità che avevamo (eravamo letteralmente disperati),
eravamo disponibili anche ad assumere persone che offrissero percentuali di
impiego inferiori al 100%, e non era necessario che il posto di lavoro aperto
presso l'URC fosse ricoperto da un'unica persona.
-
Il signor RI 1 ci ha detto che stava lavorando con una percentuale di
impiego del 30% presso un bar/ristorante di __________ (quindi apparentemente
un po' di più rispetto alle 40-50 ore indicate nell'ultima comunicazione).
- Siccome
noi eravamo davvero disperatamente alla ricerca di aiuto per tamponare
l'emergenza che avevamo, oltre a necessitare di una figura assunta durante tutto
l'anno, abbiamo chiesto al signor RI 1 se eventualmente sarebbe stato
disponibile a lavorare da noi nei giorni in cui non era di turno presso il suo
datore di lavoro attuale. Egli ci ha dato la disponibilità per alcune giornate
a ridosso della chiamata, durante le quali non avrebbe dovuto lavorare secondo
il piano delle presenze già ricevuto dal suo datore (le giornate sarebbero state
14, 15, 17 e 18 agosto).
-
Come suddetto, la nostra necessità, di assumere un cameriere non
riguardava solo il periodo di agosto, infatti cercavamo da tempo questa figura
e per un lavoro su tutto l'anno. Abbiamo pertanto discusso anche di questo con
il signor RI 1, per capire le sue disponibilità successive per un impiego di
maggiore percentuale e di durata indeterminata. Ribadiamo che vista la
difficoltà nel trovare personale qui, ci siamo sempre detti disponibili per
assumere personale anche a percentuali inferiori.
-
Il signor RI 1 ci ha confermato appunto subito di essere disponibile a
fare qualche giornata in agosto. Ci ha altresì detto di essere però alla
ricerca di un posto di lavoro come gerente e vicino a casa cioè a __________
(noi invece ci troviamo a __________, a circa 25 minuti di distanza). Ci ha
inoltre detto che in settembre sarebbe stato assente per un paio di settimane
per svolgere le ferie che non faceva da alcuni mesi.
-
La tematica della distanza tra domicilio e posto di lavoro è stata
sollevata da noi, ponendo la domanda diretta al signor RI 1, avendo visto che
stava lavorando nello stesso villaggio in cui risiede. Volevamo infatti evitare
di "perder tempo" con qualcuno di poco interessato oppure di assumere
qualcuno che dopo due settimane se ne andasse lasciandoci di nuovo in grandi
difficoltà (essendo a corto di risorse, anche il tempo speso per la selezione è
un tempo sacrificato ad altre attività). (Peraltro, e in base alle informazioni
raccolte, nella zona di __________ c'erano tanti locali pubblici in cerca di
personale, quindi non sarebbe stato difficile per il signor RI 1 trovare un
posto vicino a casa).
-
L'impressione avuta durante il colloquio telefonico è che non ci fosse
un reale interesse per il posto messo a concorso soprattutto sul medio periodo,
nonostante la disponibilità a svolgere qualche giornata da noi. Da parte nostra
abbiamo continuato la ricerca e abbiamo poi assunto una persona a partire dal 3
ottobre (data di inizio del contratto di lavoro).
-
Abbiamo parlato appunto di impressione perché è personale e soggettiva.
Avendo già diversi anni di esperienza nella selezione e nell’assunzione,
possiamo dire di aver sicuramente apprezzato il modo energico e solare che il
signor RI 1 ha dimostrato nella chiamata e la sua pronta disponibilità a venire
da noi nelle giornate di agosto. Altri candidati interpellati non hanno
comunque mostrato la stessa disponibilità.
Siamo a conoscenza delle disposizioni dell'URC come pure del fatto
che spesso i candidati siano obbligati a mandare delle candidature quando in realtà
non hanno nessun interesse per il posto messo a concorso. Ci è ancora capitato
recentemente di avere ricevuto una candidatura da una persona che ne aveva
ricevuto l’incarico dall’URC e la stessa persona al momento in cui le abbiamo
dato riscontro ci ha detto che non sarebbe venuta comunque perché non aveva
intenzione di mettersi in gioco presso un altro datore di lavoro a pochi anni
dalla pensione. D'altro canto, per la nostra realtà e per l'ubicazione in cui
ci troviamo è davvero molto difficile trovare personale da assumere. Non
possiamo permetterci di "scegliere" perché non disponiamo di un ampio
bacino di candidati." (Doc. 15)
L'insorgente, il 16 gennaio 2025,
ha segnatamente replicato:
" (…)
-
La mia disponibilità è stata immediata come confermato più volte
dall'Hotel. Ho dato io stesso disponibilità la sera stessa della telefonata per
un colloquio di persona per conoscenza o addirittura per una prova di lavoro e
come già ribadito, ulteriore disponibilità per quella settimana nei giorni già
menzionati. In quegli incontri si sarebbe potuta chiarire la percentuale di
lavoro offerta affinché la settimana successiva avrei potuto incastrare i due
impegni lavorativi o dare disdetta al mio ancora attuale datore per il posto al
100% offerto dall'hotel __________.
-
Il mio impiego presso il bar __________ fino alla fine di Novembre è
stato sempre di 40/50 ore mensili ed essendo un contratto variabile ho parlato
sempre di una percentuale media.
-
Ribadisco ancora che la "impressione" che la donna al telefono
ha avuto a mio parere è stata pienamente errata poiché come nell'ultimo scritto
lascia intendere nuovamente, oltre alle giornate a ridosso della chiamata in
cui ho dato disponibilità, io abbia fatto credere che il posto di lavoro non mi
interessasse.
-
La mia disponibilità non è stata data solamente per le giornate di
Agosto; quelle giornate sarebbero potute essere, se la responsabile non si fosse
basata su un’impressione, l’inizio di un rapporto lavorativo con l’unica
richiesta delle vacanze che avevo già programmato da tempo per vari impegni
familiari (cosa da me comunicata telefonicamente per correttezza poiché avevo
impegni in quel periodo).
-
Aggiungo che la responsabile al telefono non mi abbia mai comunicato che
lei pensasse che non ero interessato anzi io ho pensato che il mostrarmi
disponibile subito per un colloquio o per una prova fosse la mossa migliore per
dimostrare che fossi interessato al posto di lavoro e infatti mi aspettavo di
essere chiamato a lavorare di lì a poco poiché la telefonata si era chiusa con
un "ci risentiamo nei prossimi giorni". (…)" (Doc. 17=D)
Con decisione su opposizione del 18
marzo 2025 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 31 ottobre
2024 (cfr. doc. A=18; consid. 1.1.).
2.10. Chiamata a dirimere la presente
evenienza, questa Corte rileva che è vero che il
ricorrente, dopo aver ricevuto l’assegnazione dell’8 agosto 2024 relativa a un posto
di lavoro presso l’Hotel __________ quale ausiliario di servizio, con
diponibilità immediata a iniziare l’attività, a tempo pieno e di durata
indeterminata (ma con la possibilità di valutare una percentuale di occupazione
minore e una durata determinata del contratto; cfr. doc. 3/5; consid. 2.9.), ha
contattato, tramite posta elettronica, il potenziale datore di lavoro il 10
agosto 2024, ha svolto con quest’ultimo un colloquio telefonico il 12 agosto
2024 e ha indicato senza indugio di essere disponibile a effettuare delle ore
di lavoro dal 12 al 19 agosto 2024 compatibilmente con l’impiego su chiamata
presso il Bar __________ con un pensum di circa il 30% (cfr. doc. 3/4;
3/3; 3/1; 7; consid. 2.9.).
È altrettanto vero, però, che l’assicurato
non ha immediatamente e chiaramente manifestato il proprio interesse a
concludere un contratto di lavoro di più lunga durata con l’Hotel __________.
Corrisponde alla realtà dei fatti
che l’insorgente non ha espressamente rifiutato il posto di lavoro.
Tuttavia
il medesimo, nato nel 1994 e automunito (cfr. consid. 1.2.; 2.9.), in virtù dell’obbligo
di ridurre il danno valido nell’ambito del diritto delle assicurazioni
sociali e in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023
consid. 4.; STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.3.; DTF 134 V 109 consid. 10.2.7.; STFA C 108/04 del 3 maggio 2005; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003), avrebbe dovuto, in
ogni caso, esprimere subito al potenziale datore di lavoro piena
disponibilità per l’occupazione in questione, ritenuto peraltro che si trattava
di un impiego a tempo pieno, mentre la sua
attività presso il Bar __________, a quel momento, era soltanto su chiamata e
con un grado di occupazione di circa il 30% (cfr. doc. 2; 11=C; 15; 7).
In proposito giova ricordare che il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta
esplicitamente il lavoro, ma con il suo comportamento assume il rischio che il
posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni
comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro
(cfr. consid. 2.4.).
L’insorgente, con il proprio
atteggiamento si è, così, messo in condizione di non essere assunto.
In effetti, benché sia vero che,
come sostiene l’assicurato, “non c'è stata nessuna offerta di lavoro
concreta (giorno di prova, bozza di Contratto, chiamata a lavorare nei giorni
in cui ero libero) da parte dell'Hotel” (cfr. doc. 9; consid. 2.9.), il potenziale
datore di lavoro – che vanta diversi anni di esperienza nella selezione e
nell’assunzione di candidati (cfr. doc. 15) – ha affermato di aver deciso di
non proporre al ricorrente alcun contratto, avendo avuto l’impressione che non
ci fosse un reale interesse e una reale disponibilità da parte sua per il posto
in questione soprattutto sul medio periodo, tenuto conto che, a parte aver
indicato di essere disponibile a lavorare qualche giornata in agosto, egli ricercava
un impiego come gerente e vicino a casa, ovvero a __________, mentre __________
si trova a circa 25 minuti di distanza (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.).
Il TCA non ignora che
l’insorgente ha contestato di aver ostacolato la trattativa menzionando la
distanza da casa e di essere stato alla ricerca esclusivamente di un impiego
quale gerente. Al riguardo egli ha puntualizzato che lo stupore nel venire a sapere
di dove si trovasse __________ - che non conosceva in precedenza - era dovuto
al fatto che non aveva ancora avuto tempo di verificare dove fosse ubicato,
rispettivamente che è stata fraintesa la sua ambizione e volontà di migliorarsi
sempre a livello professionale, come pure che durante la disoccupazione ha sì
inviato molte candidature come esercente, ma senza disdegnare le varie
posizioni come cameriere per le quali si è pure proposto (cfr. doc. 3/1; 9;
consid. 2.9.)
Considerata, però, l’urgenza dell’Hotel
__________ di reperire un ausiliario di servizio (cfr. doc. 7; 15; consid. 2.9.),
come attestato già nell’assegnazione dell’8 agosto 2024 (cfr. doc. 3/5), nonché
la circostanza che il potenziale datore di lavoro ha ad ogni modo precisato di
aver preso nota degli aspetti principali emersi durante il colloquio telefonico
avuto luogo poco dopo l’assegnazione da parte dell’URC (cfr. doc. 7; 15;
consid. 2.9.), non vi è motivo di dubitare che la mancata proposta di un
contratto di impiego da parte del potenziale datore di lavoro sia stata dettata
dal comportamento dell’assicurato che non ha immediatamente manifestato di
essere disposto a entrare alle dipendenze dell’Hotel __________ per un periodo
più lungo rispetto a qualche giornata lavorativa.
Ciò a maggior ragione se si pone mente,
in primo luogo, al fatto che il potenziale datore di lavoro ha dichiarato “di
aver apprezzato il modo energico e solare che il signor RI 1 ha dimostrato
nella chiamata e la sua pronta disponibilità a venire da noi nelle giornate di
agosto. (…)” (cfr. doc. 15; consid. 2.9.).
In secondo luogo, a quanto
asserito dal ricorrente, e meglio che nella “chiacchierata” avvenuta durante il
colloquio telefonico del 12 agosto 2024 (cfr. doc. 3/3) “(…) ho espresso che
in questo periodo di disoccupazione mi sarebbe piaciuto lavorare come esercente
ma di non aver mai ricevuto proposte né offerte. (…)” (cfr. doc. 9; consid.
2.9.).
Non risulta, d’altronde, che
l’assicurato, dopo il 12 agosto 2024, abbia interpellato il potenziale datore di
lavoro per sapere se il colloquio telefonico potesse avere un seguito,
rispettivamente la propria consulente del personale per avere ragguagli in
merito a come procedere al fine di cercare di ottenere l’impiego a __________,
il quale, come visto, avrebbe potuto anche prevedere un grado di occupazione
inferiore al 100% (cfr. doc. 3/5; 15; consid. 2.9.), eventualmente inizialmente
nel periodo di disdetta dall’attività su chiamata a __________.
La censura ricorsuale secondo cui
l’assicurato sarebbe stato libero al più presto dal 30 settembre 2024, ritenuto
il mese dell’eventuale disdetta (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è, dunque, priva di
fondamento.
Abbondanzialmente
è utile segnalare che il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato deve
essere disposto a lasciare un impiego sicuro, a carattere stagionale, per
un'altra occupazione adeguata di durata indeterminata. In caso contrario egli
rischia di essere dichiarato inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_459/2007
dell'11 giugno 2008; STCA 38.2008.12 del 21 agosto 2008 relativa a
un’assicurata iscrittasi in disoccupazione poiché la sua attività al 30% per
una Cassa di disoccupazione non le garantiva un’entrata sufficiente e sospesa
per 31 giorni per non avere iniziato un lavoro con grado occupazionale del
50% presso una ditta, assegnatole da un URC).
2.11. Da
quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurato ha di fatto
dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un
contratto di lavoro con l’Hotel __________ di __________.
Egli
avrebbe, per contro, dovuto manifestare completa disponibilità anche se
l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative sulla base,
come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.
D’altra
parte l’occupazione proposta dal potenziale datore di lavoro e assegnata al
ricorrente l’8 agosto 2024 era adeguata.
In
particolare l’impiego in qualità di ausiliario di servizio presso l’Hotel __________
era nella professione ricercata dall’assicurato (cfr. doc. 2.9.).
Del resto, da un lato, il medesimo ha
asserito di aver svolto diverse ricerche come cameriere (cfr. doc. 3/1; consid.
2.9.; 2.10.). Dall’altro, l’attività di cameriere corrispondeva a quella su
chiamata svolta per il Bar __________ dal 1° gennaio 2024 (cfr. doc. 2).
Anche dal profilo salariale l’occupazione
offerta dall’Hotel di __________ all’insorgente - il cui guadagno assicurato
per il termine quadro di riscossione delle prestazioni 27 aprile 2023 – 26
aprile 2025 ammonta a fr. 4'298.-- (cfr. doc. 10; A=18), si rivela conforme a
quanto contemplato dall’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Già nell’assegnazione del posto
di lavoro dell’8 agosto 2024 era infatti, previsto un “salario secondo CCNL
settore alberghiero” (cfr. doc. 3/5).
Inoltre il potenziale datore, il
21 settembre 2024, ha specificato che “sottostiamo al CCNL del settore
alberghiero e della ristorazione, pertanto tutti i nostri salari e le
condizioni salariali rispecchiano le condizioni dovute. Dall'inizio della
nostra gestione, non abbiamo mai proposto salari inferiori ai minimi previsti e
abbiamo sempre pagato dichiarando ogni salario” (cfr. doc. 7).
L’art. 10 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro CCNL dell’industria alberghiera e della
ristorazione, relativo ai salari minimi, nel suo tenore valido dal 1° marzo
2024 al 31 dicembre 2024, enuncia:
" 1 Salari
lordi minimi mensili applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno
compiuto 18 anni:
I a) Collaboratori senza apprendistato 3666.–
b) Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una
formazione Progresso 3892.–
Considerandi
II Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale
di
base di 2 anni
con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente 4018.–
III a) Collaboratori che hanno concluso una formazione
professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione
equivalente 4470.–
b) Collaboratori che hanno concluso una formazione
professionale
di base con
attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di
perfezionamento professionale nel ramo secondo l’articolo 19 CCNL 4576.–
IV Collaboratori con esame di professione secondo l’articolo 27
lettera a) LFPr 5225.–
Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle
categorie I, II o III può essere ridotto al massimo dell’8% mediante accordo
scritto nel contratto individuale di lavoro. Il periodo di introduzione per la
categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza non ha mai lavorato per
almeno 4 mesi in un’azienda assoggettata al presente CCNL. Negli altri casi il
periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se
il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa
azienda dopo un’interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.
Per le categorie II e III a può essere convenuto un periodo di introduzione di
3.
mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un’azienda
assoggettata al presente CCNL. (cfr. FF 2024 380: Decreto del Consiglio
federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione - Modifica
del 15 febbraio 2024)
Va, comunque, osservato che la retribuzione
oraria stipulata nel contratto del 1° gennaio 2024 concluso tra l’assicurato e il
Bar __________ era di fr. 20.14, corrispondente al salario minimo
orario per il 2024 in relazione a una settimana di 42 ore per un dipendente
senza apprendistato (cfr. https://gastrosuisse.ch/assets/it/diritti/ccnl/salari-minimi-ccnl/gastrosuisse-foglio-informativo-tabella-salari-minimi-ccnl-2024.pdf), (cfr.
doc. 2).
Per
inciso si rileva, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI
un’occupazione che procura all’assicurato un salario inferiore al 70% del
guadagno assicurato è comunque adeguata se l’interessato riceve prestazioni
compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio).
Con
il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento
può, poi, eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui
rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato (cfr. consid.
2.3.).
L’insorgente non ha, d’altronde, sollevato
obiezioni in merito a ulteriori aspetti di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. b-h
LADI.
Avendo rifiutato di fatto
un'occupazione adeguata, l’assicurato deve essere, perciò, sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI
(cfr. consid. 2.2.).
2.12
Per
quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo
Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.)
prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un
guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di
sospensione.
In
concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione
dell’impiego presso Hotel __________ non come colpa grave, bensì come colpa
soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF
8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).
La
sanzione inflitta al ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata
alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.-2.7.).
Nel
caso in esame la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si
giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in
discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023
consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF
8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio
2021.
consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF
8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr.
11.
pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del
3.
marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4
agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è
stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012;
STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
A titolo abbondanziale va, infine,
rilevato che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore
effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel
caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio
in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di
disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA
38.2024.54
del 10 febbraio 2025 consid 2.12.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio
2022.
consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio
2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).
2.13
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla
Sezione del lavoro il 18 marzo 2025 deve essere confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025
consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA
38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024
consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA
38.2022.87
del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre
2022.
consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89
del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione
LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni)
e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti