38.2025.26
Sospensione di 14 gg inflitta a un assicurato che era da anni lavoratore stagionale; le sue ricerche di lavoro durante il periodo in cui era attivo si sono rivelate insufficienti dal profilo qualitati
12 agosto 2025Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.26
CL/sc
Lugano
12 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
aprile 2025 emanata dall’
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 30 aprile 2025, l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio
provvedimento del 1° aprile 2025 (cfr. dossier URC n. 7, doc. 85-86) con il
quale aveva sospeso RI 1 – cittadino svizzero, nato nel 1975 - dal diritto
all’indennità di disoccupazione per quattordici giorni a causa di insufficienti
ricerche di impiego nei mesi (da aprile a novembre 2024) precedenti
l’iscrizione in disoccupazione, avvenuta il 1° dicembre 2024 con effetto dal
giorno stesso (cfr. dossier URC n. 1 doc. 45).
A
sostegno delle proprie motivazioni, l’URC ha esposto le seguenti
argomentazioni:
" (…) Nel
caso concreto l’assicurato è stato sanzionato per avere svolto ricerche di
lavoro insufficienti dal profilo qualitativo durante il periodo antecedente
l’iscrizione all’URC. Per la relativa valutazione è stato considerato il
periodo dall’01.04.2024 al 30.11.2024, tenuto conto dell’attività stagionale
svolta dall’interessato (5° stagione) nonostante il contratto a tempo
indeterminato sottoscritto in data 15.03.2024.
Nel dettaglio all’assicurato è stato contestato
di avere effettuato nell’arco di tempo in questione 58 sforzi personali per
trovare lavoro unicamente candidandosi spontaneamente come gerente/cameriere.
Di conseguenza le ricerche si sono limitate
al settore della ristorazione, che comprende in parte attività a carattere
stagionale (gerente di esercizi pubblici).
Giova infatti ricordare che, se l’ultima
attività era a carattere stagionale, l’assicurato è tenuto a cercare e
accettare impieghi duraturi nella propria professione o in altre occupazioni.
L’obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato che gli
permetta di essere occupato stabilmente o, quanto meno, di trovare un lavoro
sostitutivo per la “stagione morta” (anche fuori dalla sua professione usuale).
Le candidature devono essere svolte presso
aziende che sono attive durante tutto l’anno privilegiando quelle che cercano
concretamente nuovo personale.
L’esame delle ricerche di lavoro
dell’interessato non soddisfa i requisiti indicati in precedenza in quanto ha
inoltrato solo offerte spontanee, utilizzando la medesima lettera di
candidatura e senza ricevere alcun esito, sia positivo che negativo, dai vari
datori di lavoro. Non si è nemmeno adoperato nella verifica di offerte di
lavoro presenti sul mercato del lavoro tramite motori di ricerca o giornali.
Si evince quindi che non sono state svolte
ricerche mirate atte a reperire una soluzione per la “stagione morta” nel
rispetto di quanto stabilito dalla giurisprudenza e prassi amministrativa.
L’argomentazione dell’interessato di essersi impegnato nella ricerca di un
nuovo impiego siccome è stato raggiunto il numero minimo di candidature (1 alla
settimana per i primi mesi per poi passare a 3 durante gli ultimi 3 mesi prima
dell’iscrizione in disoccupazione) non può essere ritenuta sufficiente per
ottemperare a quanto richiesto dall’Ufficio regionale di collocamento.” (cfr.
all. A1 a doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato
ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento
della stessa e di “revocare la sanzione di 14 giorni di sospensione
dell’indennità”, disponendo “se necessario, l’istruzione di un esame
complementare per chiarire la situazione” (cfr. doc. I pag. 2).
Al riguardo, egli ha fatto valere
quanto segue:
" (…)
Ritengo che la decisione impugnata sia ingiustificata per i seguenti motivi:
1. Ricerche
di lavoro eseguite in buona fede:
durante il periodo
precedente l’iscrizione alla disoccupazione, ho effettuato ricerche di impiego
regolari e documentabili. Ho rispettato le indicazioni ricevute inizialmente
dal mio consulente URC, che mi aveva segnalato un minimo di una candidatura a
settimana. A partire da ottobre 2025 [recte: 2024] ho aumentato il ritmo delle
candidature a 3 a settimana, in vista dell’iscrizione in disoccupazione.
2. Mancata
chiarezza delle direttive:
non mi è mai stata
comunicata in modo esplicito l’applicazione della direttiva LADI / ID D79
riguardante le ricerche precedenti l’iscrizione. La comunicazione in merito ai
requisiti è risultata generica e non sufficientemente chiara da permettermi di
comprendere appieno le aspettative quantitative e qualitative dell’URC.
3. Comportamento
conforme e collaborativo
sin dall’inizio ho
dimostrato disponibilità e collaborazione all’URC; partecipando agli incontri e
rispettando le richieste. Non ho mai rifiutato offerte di lavoro, né dimostrato
un atteggiamento passivo.
Alla luce di quanto sopra, ritengo la
sanzione sproporzionata rispetto al mio comportamento e alle azioni da me
intraprese per evitare il periodo di disoccupazione.” (cfr. doc. I)
1.3. L’URC, con risposta del 27 maggio
2025, si è riconfermato nella decisione su opposizione impugnata, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.4. Il 28 maggio 2025, il TCA ha
trasmesso al ricorrente copia della risposta di causa della controparte per
osservazioni ed assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV), poi scaduto infruttuosamente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia, a
ragione, o meno, sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione per quattordici giorni dal 1° dicembre 2024 a causa delle
insufficienti ricerche di lavoro svolte nei mesi da aprile a novembre 2024.
2.2. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che
l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido
anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,
8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003
consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;
Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto
2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato
ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,
in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio,
adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in
cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione
(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del
26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV
Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée
déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement
avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les
recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré
recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des
rapports de travail
(…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5
in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego
di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF
8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag.
17).
2.3. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale
principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato
che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano
esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige
in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF
8C_153/2024 del 22 gennaio 2025, pubblicata in SVR 6/2025 ALV, Nr. 14, p. 49 e
segg.; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del
26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF
8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre
2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05
del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28
giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha
rilevato:
"
(…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna
effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo
l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V
74).
La legge non prevede nessun modo
particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia
per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in
caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la
fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato
o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il
disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro
presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore
di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di
lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Per quanto attiene agli
assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e
l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni
mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per
la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività
realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono anche tenuti ad accettare
un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;
STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.;
STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito
che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi
per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a
tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli
ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17
agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile
segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il
ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friburgo inoltrato contro
un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato
una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che
non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale
precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,
infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé
a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's
pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en
2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée
déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de
travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid.
2a et 2b p. 49 sv.).
Il convient donc d'examiner si l'intimé était
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est
inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles
prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche
d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit
dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités
temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le
fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars
2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont
ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le
risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385
consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème
édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol
des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."
L’Alta Corte, in
un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo
al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17
anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e
riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Contestualmente il TF ha
rilevato che:
"
(…) der
Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender
Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der
Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in
der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht
angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe,
wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer
Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er
seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle
Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die
Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in
Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu
tragen."
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento di
un’assicurata dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto
un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad
accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In proposito la nostra
Massima Istanza ha rilevato che:
"
(…)
Come affermato dalla Corte cantonale non
risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler
effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in
altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti
si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività
di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente
si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto
che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto
"valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si
sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in
disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa
lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce
un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva
praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le
circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile -
dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività
di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale
ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra
va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________
ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione,
eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito
con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le
doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente
comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato
anche al di fuori del suo campo di attività.”
Al riguardo cfr. STCA 38.2023.31del
19 settembre 2023; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA
38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018
consid. 2.7.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e
soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno
2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la
gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le
caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles
instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur
pertinence".
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D.
Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza”, Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di
procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C
10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del
2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio
2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti
emerge che RI 1 si è iscritto all’URC a decorrere dal 1° dicembre 2024 dopo
essere stato attivo per conto della __________, in qualità di gerente del
Ristorante __________ (da ultimo) dal 1° aprile 2024, e meglio come emerge dal
contratto di lavoro sottoscritto il 15 marzo 2024 (cfr. dossier URC n. 1 doc.
41-43), nonché dalla disdetta del rapporto di lavoro datata 28 agosto 2024
(cfr. dossier URC n. 1 doc. 39).
Dall’incarto risulta, altresì,
che il ricorrente sarebbe stato attivo presso il medesimo esercizio pubblico
(in seguito: EP) dal luglio 2019 all’ottobre 2023 ed ancor prima dall’aprile
2008 al maggio 2017 (cfr. dossier URC n. 1 p. 44).
Sul caso dell’assicurato si veda
anche la STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018, dalla quale emerge come già tra
il 2016 ed il 2017 l’attività svolta dal ricorrente fosse, in sostanza,
caratterizzata da un andamento stagionale, con chiusura dell’EP nei mesi di
fine autunno – inizio inverno.
Con “richiesta di
giustificazione” del 3 marzo 2025 – giorno in cui il ricorrente, peraltro,
non si è presentato per il previsto colloquio di consulenza (cfr. dossier URC
n. 7 doc. 100) - la Cassa ha rilevato che l’assicurato, “quale disoccupato
stagionale”, “deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In
particolare (…) deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo
in cui lavorava). Di conseguenza il suo obiettivo deve essere quello di
ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno
oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro
sostitutivo per la “stagione morta” (anche fuori dalla professione normale)”.
Con riferimento alle ricerche di
lavoro svolte dal ricorrente tra aprile e novembre 2024, l’amministrazione ha
rilevato che l’esame delle stesse “non soddisfa la qualità delle ricerche di
lavoro in quanto ha inoltrato solo offerte spontanee con la medesima lettera di
motivazione e non ha ricevuto alcun esito dai datori di lavoro. Non si è
adoperato nella verifica di offerte di lavoro presenti sul mercato del lavoro
tramite motori di ricerca o giornali. Si evince che non ha svolto ricerche
mirate nel reperire una soluzione per la “stagione morta”, la domanda d’impiego
è sempre la medesima. Si ribadisce che il concetto dell’occupazione adeguata e
dell’adattamento a cercare qualsiasi lavoro, è a suo conoscenza, considerato
che dal marzo 2017 si iscrive in disoccupazione per la “stagione morta” e
lavoro per il medesimo datore di lavoro. Tutte le prove degli sforzi intrapresi
per trovare un lavoro devono essere conservate e consegnate all’ amministrazione
in occasione dell’iscrizione in disoccupazione.”. Reso attento l’assicurato
della possibilità di essere soggetto ad una sanzione nella forma della
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, l’amministrazione ha assegnato al ricorrente un termine di
una settimana per fornire un riscontro e quindi le proprie giustificazioni in
merito a quanto osservato (cfr. dossier URC n. 7 doc. 97-98).
Il 5 marzo 2025, RI 1 ha fornito
il seguente riscontro:
" (…)
Non mi sono mai opposto ad accettare impieghi duraturi. Come si evige dalle mie
ricerche ho sempre cercato tutto l’anno (compreso i periodi in cui lavoravo). Mi sono focalizato ad cercare l occupazione annuale.
Le ricerche spontanee come abbiamo parlato
nel nostro colloquio sono da me praticate quanto non riuscivo ad reperire le
offerte sul mercato del lavoro. (…)” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 94)
Nell’incarto della Cassa figurano
alcune delle candidature che il ricorrente fa valere di avere trasmesso a
potenziali datori di lavoro tra aprile e novembre 2024.
Giova sin d’ora rilevare che di
queste, una attira l’attenzione: trattasi della candidatura quale “gerente/cameriere”
presso il “Resturante” [recte: ristorante] __________, datata 1° maggio
2024. Ve ne sono, infatti, due versioni, diverse per impostazione (vedasi le
spaziature) e parzialmente per contenuto laddove una versione riporta, per
esempio, la frase “da anni lavoro presso il ristorante __________ come Gerente
e ho imparato a gestire ogni tipo di situazione” (cfr. dossier URC n. 7
doc. 41), l’altra sostituisce le parole appena indicate con la seguente
formulazione “da diversi anni lavoro nel settore della ristorazione, dove ho
ricoperto anche il ruolo di gerente e ho sviluppato una solida esperienza nella
gestione e nella risoluzione di ogni tipo di situazione” (cfr. dossier URC
n. 1, doc. 18).
Con opposizione del 7 aprile
2025, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti facendo valere
quanto segue:
"
(…)
-
Da marzo a settembre 2024, pur essendo
ancora occupato, ho effettuato regolarmente 4 candidature al mese,
compatibilmente con i miei impegni lavorativi;
-
Da settembre a dicembre 2024, ho
intensificato gli sforzi con una media di 12-13 candidature al mese, ben al di
sopra della soglia richiesta.
Tali attività dimostrano un chiaro impegno nella
ricerca di lavoro, in linea con quanto previsto dall’art. 17 cpv. 1 LADI e con
Fatti
i criteri stabiliti dall’art. 26 OADI.
Allego alla presente la documentazione comprovante le
mie ricerche di impiego nel periodo indicato.
Alla luce di quanto sopra, chiedo che la decisione di
sospensione venga annullata in quanto ingiustificata e non proporzionata
rispetto agli sforzi effettivamente compiuti.” (cfr. dossier URC n. 7 doc.
12-13)
Dai moduli “prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” allegati dall’allora opponente,
risulta che il medesimo ha svolto:
-
4 ricerche di lavoro nel mese di
aprile 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro “restaurante”
di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 14);
-
4 ricerche di lavoro nel mese di
maggio 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro ristoranti
di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 16);
-
4 ricerche di lavoro nel mese di
giugno 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante di __________
e tre siti a __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 18);
-
4 ricerche di lavoro nel mese di
luglio 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro ristoranti
di __________ (cfr. dossier URC n. 6 doc. 20);
-
4 ricerche di lavoro nel mese di
agosto 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante di __________
e tre di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 22);
-
12 ricerche di lavoro nel mese di
settembre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante a __________,
due presso il medesimo EP a __________, quattro a __________, uno a __________,
uno a __________, due a __________ ed uno a __________ (cfr. dossier URC n. 7
doc. 24-25);
-
13 ricerche di lavoro nel mese di
ottobre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante a __________,
uno a __________, uno a __________, nove a __________ ed uno a __________ (cfr.
dossier URC n. 7 doc. 26-27);
-
13 ricerche di lavoro nel mese di
novembre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso sei ristoranti di __________,
cinque di __________, uno di __________ ed uno di __________ (cfr. dossier URC
n. 7 doc. 28-29).
Tutte le candidature sono state
effettuate per impieghi a tempo pieno, per “lettera / elettronica”, ed
essere rimaste “in sospeso” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 14-29).
Sebbene ciò non costituisca
l’oggetto del presente procedimento, il TCA rileva che - come osservato dalla
Cassa nella propria risposta di causa (cfr. doc. III) - con decisione del 23
aprile 2025, l’amministrazione ha, poi, negato al qui ricorrente il diritto a
percepire le indennità di disoccupazione (e chiesto la restituzione di quanto
già corrispostogli per il periodo da dicembre 2024 a febbraio 2025) ritenendo
che in seno alla __________ il medesimo aveva ricoperto e ricopriva una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. dossier URC n. 1, doc.
4-7).
Con decisione su opposizione del
30 aprile 2025, la Cassa ha, come visto al consid. 1.1., confermato il proprio
precedente provvedimento.
Davanti a questa Corte,
l’assicurato ha prodotto copia di tutte le 58 candidature che pretende di avere
trasmesso a potenziali datori lavoro tra aprile e novembre 2024, senza mai
ricevere alcun riscontro (foss’anche negativo), laddove nell’incarto dell’URC
ne figuravano solamente alcune (con la particolarità già indicata relativamente
a quella del 1° maggio 2024). Al TCA sono quindi state trasmesse le copie di:
-
4 ricerche per aprile 2024;
-
4 ricerche per maggio 2024;
-
4 ricerche per giugno 2024;
-
4 ricerche per luglio 2024;
-
4 ricerche per agosto 2024;
-
12 ricerche per settembre 2024. In particolare, se dal modulo “prova
degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” (cfr. supra), risultava che il
4 ed il 6 settembre 2024 il ricorrente si era candidato presso il medesimo EP,
dalle ricerche presentate al TCA risultano due candidature per due ristoranti
differenti;
-
13 ricerche per ottobre 2024;
-
13 ricerche per novembre 2024 (cfr. all. A3 a doc. I).
Trattasi sempre della medesima
lettera di candidatura spontanea come “gerente/cameriere”, non firmata,
senza alcun riferimento ad eventuali offerte di lavoro concrete, senza
precisazioni circa il periodo in cui il ricorrente sarebbe stato disponibile
per un nuovo impiego, ove ad essere di volta in volta modificati sono stati
unicamente il destinatario e la data del preteso invio.
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, posto che
da anni il ricorrente è un lavoratore stagionale che, al di là del contratto di
durata formalmente indeterminata, nella bassa stagione ricorre alle prestazioni
LADI, ritiene innanzitutto che, a ragione, l’amministrazione abbia esaminato il
periodo, ben più ampio del termine di disdetta, da aprile a novembre 2024, nel
quale, del resto, è stato in primis l’assicurato a far valere di essersi
attivato per la ricerca di una nuova occupazione mediante le candidature in
atti.
Come
visto al consid. 2.4., la giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività
stagionale prevede per contro che tali assicurati devono svolgere le ricerche
durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione
annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione
morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente
esistente sul mercato del lavoro.
Il TCA rammenta, poi, che per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità
delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid.
2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
In
relazione al numero di ricerche mensili va osservato che la giurisprudenza
cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con
carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno
quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. supra consid. 2.3.; STCA
38.2024.49 del 7 gennaio 2025; STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024 consid. 2.7.;
STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
La nostra Massima Istanza,
pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025,
pubblicata in SVR 6/2025 ALV, Nr. 14; STF 8C_750/2021
del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.
3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio
2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C
106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;
STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Cfr. pure
STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre
2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26
novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.
(al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata
alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di
controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016
del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Determinante ai fini della
presente vertenza per stabilire che è stato a ragione che la Cassa ha
sanzionato l’assicurato con una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.
c LADI, non è la quantità delle ricerche di lavoro prodotte dal ricorrente, ma
la loro qualità.
In tal
senso, il TCA rileva che un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi
mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online
che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA
38.2023.31 del 15 settembre 2023; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8
luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA
38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre
2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato
contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre
2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid.
2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
È in
caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro
spontanee.
In
proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 e la STCA 38.2018.9 del
16 luglio 2018.
Nel caso concreto, le 58
candidature presentate a questa Corte consistono in una lettera standard, che
non risponde ad alcuna offerta di lavoro concreta e che si limita all’attività
di gerente e cameriere. Candidature che, peraltro, concernono EP che si trovano
Considerandi
in un raggio di chilometri molto limitato, di al massimo 12 chilometri, dal
domicilio dell’assicurato.
L’argomentazione ricorsuale secondo
cui “la comunicazione in merito ai requisiti è risultata generica e non
sufficientemente chiara da permettermi di comprendere appieno le aspettative
quantitative e qualitative dell’URC” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I),
non soccorre la posizione di RI 1.
I requisiti che devono rispettare
le candidature presentate - dei quali peraltro il ricorrente avendo già ricorso
alle IDI già negli anni precedenti doveva già essere al corrente od in
relazione ai quali, in caso di dubbi, avrebbe dovuto chiedere ragguagli all’URC
-, sono infatti anche precisati, tra gli altri, nel portale lavoro.swiss al
quale il portale Job-Room, cui l’assicurato era registrato (cfr. dossier URC n.
1.
doc. 25), rimanda.
Segnatamente l’opuscolo “Disoccupazione - Un opuscolo per
i disoccupati”
reperibile sul sito internet in questione, a pag. 12-13 indica “Per
adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata deve
inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la
disoccupazione. Ciò significa che deve sforzarsi di cercare lavoro già prima di
essere disoccupata ed effettuare ricerche d’impiego in modo mirato, di
regola secondo i metodi usuali di candidatura, se necessario anche al di
fuori della propria professione. Le candidature che non rispondono a
concrete offerte di lavoro (le candidature cosiddette spontanee) sono
considerate soltanto in modo complementare. La persona assicurata deve
inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all’URC. Essa deve
accettare ogni occupazione considerata adeguata” (sottolineature della
redattrice).
In concreto, per il periodo
aprile-novembre 2024, non vi è evidenza né di ricerche mirate, né di ricerche
che rispondano a concrete offerte di lavoro, trattandosi, come visto,
unicamente di candidature spontanee, né di ricerche al di fuori della
professione esercitata dal ricorrente.
Alla
luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non avendo
compiuto ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti da aprile a novembre
2024, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr.
supra consid. 2.3.).
A
ragione, quindi, la Cassa ha sanzionato il ricorrente ritenendo che egli non ha
profuso sforzi sufficienti e fatto il possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; cfr. supra consid. 2.2.-2.3.).
Nel principio della sospensione
dalle prestazioni LADI inflitta all’assicurato, quindi, la decisione su
opposizione del 30 aprile 2025 deve essere confermata.
A titolo abbondanziale, questa
Corte, oltre a rammentare che, come visto (cfr. supra consid. 2.6.) per la
candidatura del 1° maggio 2024 vi sono due versioni differenti, rileva,
peraltro, che a comprova dell’effettivo invio delle 58 candidature spontanee
che RI 1 pretende di avere trasmesso ai vari EP tra aprile e novembre 2024,
senza mai ricevere nemmeno un singolo riscontro, non vi sono elementi.
In tal senso e sulla valenza
probatoria delle candidature trasmesse mediante posta semplice cfr. la STCA
38.2010.53
del 25 ottobre 2010, richiamata anche nella STCA 38.2024.44 del 17
febbraio 2025.
Come osservato dalla parte
resistente (cfr. doc. III), inoltre, e sebbene ciò esuli dalla presente
vertenza, sempre a titolo abbondanziale, il TCA rileva che dalla verifica
esperita dall’URC circa diciassette candidature asseritamente trasmesse a
potenziali datori di lavoro dall’assicurato nel mese di marzo 2025, e meglio
dai nove riscontri ricevuti dall’URC, è emerso che sette davano atto del fatto
di non avere mai ricevuto la proposta di impiego di RI 1 e due hanno indicato
di non poterne confermare la ricezione (cfr. dossier URC n. 6).
2.8
Infine, per quanto concerne
l’entità della penalità, il TCA rammenta che l’URC ha inflitto al ricorrente
una sanzione di quattordici giorni di sospensione dalle indennità di
disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I.).
Per
quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).
Essa indica segnatamente che:
" (…)
1.
Periodo di tempo da
esaminare
L'esame delle ricerche di lavoro è esteso
a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e
durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame
non va limitato agli ultimi 3 mesi). (…)
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in
considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione
complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la
disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire
omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di
sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3-4 giorni per ogni mese di ricerche
insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,
aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi
insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18
giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito
della vertenza sopra menzionata, il TCA ha considerato tale direttiva conforme
a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori
stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La
Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre
mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto
riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando
irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA
ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à
l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002
(p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della SECO in vigore
dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di
disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti
ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si
debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate
ricerche.
Il
medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi
precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per
mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.
STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10.; STCA 38.2012.4 del 22
marzo 2012 consid. 2.10.).
Al
riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel
caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,
in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
"
(…)
La durata della sospensione avviene in
considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione
complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la
disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire
omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di
sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
- durante i tre mesi prima della disoccupazione
ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese
ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese
- durante ogni mese nel resto dell’anno
ricerche insufficienti 1 giorno
ricerche inesistenti 2 giorni
in totale, in qualsiasi caso, senza
superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle
sospensioni SdL.”
(cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012
consid. 2.11.)
In
proposito cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; STCA 38.2019.22
dell’8 luglio 2019; 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15
del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid.
2.12
In concreto, questa Corte rileva
innanzitutto che l’assicurato è, di fatto, un lavoratore stagionale, come a più
riprese rilevato dalla Cassa che, ai fini della sanzione e per il periodo da
aprile a novembre 2024, ha computato tre giorni di sospensione per ricerche di
lavoro insufficienti per gli ultimi tre mesi prima che l’interessato si
iscrivesse nuovamente in disoccupazione (3 x 3 = 9) e un giorno per i restanti
cinque mesi.
La sospensione di totali
quattordici giorni così calcolata dall’amministrazione risulta conforme al
principio della proporzionalità e non presta fianco a critiche.
La soluzione adottata
dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non
può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento
dell’amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 3.3.; STF
8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20
maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid.
3.3
; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR
2020.
ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF
8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C
221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui
ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.9
Stante quanto precede, la decisione
su opposizione deve essere confermata anche su questo aspetto.
2.10
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025
consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA
38.2023.58
dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre
2023.
consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA
38.2023.2
del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023
consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti