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Decisione

38.2025.26

Sospensione di 14 gg inflitta a un assicurato che era da anni lavoratore stagionale; le sue ricerche di lavoro durante il periodo in cui era attivo si sono rivelate insufficienti dal profilo qualitati

12 agosto 2025Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri stabiliti dall’art. 26 OADI.

Allego alla presente la documentazione comprovante le

mie ricerche di impiego nel periodo indicato.

Alla luce di quanto sopra, chiedo che la decisione di

sospensione venga annullata in quanto ingiustificata e non proporzionata

rispetto agli sforzi effettivamente compiuti.” (cfr. dossier URC n. 7 doc.

12-13)

Dai moduli “prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” allegati dall’allora opponente,

risulta che il medesimo ha svolto:

-

4 ricerche di lavoro nel mese di

aprile 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro “restaurante”

di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 14);

-

4 ricerche di lavoro nel mese di

maggio 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro ristoranti

di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 16);

-

4 ricerche di lavoro nel mese di

giugno 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante di __________

e tre siti a __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 18);

-

4 ricerche di lavoro nel mese di

luglio 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso quattro ristoranti

di __________ (cfr. dossier URC n. 6 doc. 20);

-

4 ricerche di lavoro nel mese di

agosto 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante di __________

e tre di __________ (cfr. dossier URC n. 7 doc. 22);

-

12 ricerche di lavoro nel mese di

settembre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante a __________,

due presso il medesimo EP a __________, quattro a __________, uno a __________,

uno a __________, due a __________ ed uno a __________ (cfr. dossier URC n. 7

doc. 24-25);

-

13 ricerche di lavoro nel mese di

ottobre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso un ristorante a __________,

uno a __________, uno a __________, nove a __________ ed uno a __________ (cfr.

dossier URC n. 7 doc. 26-27);

-

13 ricerche di lavoro nel mese di

novembre 2024, tutte come “gerente cameriere”, presso sei ristoranti di __________,

cinque di __________, uno di __________ ed uno di __________ (cfr. dossier URC

n. 7 doc. 28-29).

Tutte le candidature sono state

effettuate per impieghi a tempo pieno, per “lettera / elettronica”, ed

essere rimaste “in sospeso” (cfr. dossier URC n. 7 doc. 14-29).

Sebbene ciò non costituisca

l’oggetto del presente procedimento, il TCA rileva che - come osservato dalla

Cassa nella propria risposta di causa (cfr. doc. III) - con decisione del 23

aprile 2025, l’amministrazione ha, poi, negato al qui ricorrente il diritto a

percepire le indennità di disoccupazione (e chiesto la restituzione di quanto

già corrispostogli per il periodo da dicembre 2024 a febbraio 2025) ritenendo

che in seno alla __________ il medesimo aveva ricoperto e ricopriva una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. dossier URC n. 1, doc.

4-7).

Con decisione su opposizione del

30 aprile 2025, la Cassa ha, come visto al consid. 1.1., confermato il proprio

precedente provvedimento.

Davanti a questa Corte,

l’assicurato ha prodotto copia di tutte le 58 candidature che pretende di avere

trasmesso a potenziali datori lavoro tra aprile e novembre 2024, senza mai

ricevere alcun riscontro (foss’anche negativo), laddove nell’incarto dell’URC

ne figuravano solamente alcune (con la particolarità già indicata relativamente

a quella del 1° maggio 2024). Al TCA sono quindi state trasmesse le copie di:

-

4 ricerche per aprile 2024;

-

4 ricerche per maggio 2024;

-

4 ricerche per giugno 2024;

-

4 ricerche per luglio 2024;

-

4 ricerche per agosto 2024;

-

12 ricerche per settembre 2024. In particolare, se dal modulo “prova

degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” (cfr. supra), risultava che il

4 ed il 6 settembre 2024 il ricorrente si era candidato presso il medesimo EP,

dalle ricerche presentate al TCA risultano due candidature per due ristoranti

differenti;

-

13 ricerche per ottobre 2024;

-

13 ricerche per novembre 2024 (cfr. all. A3 a doc. I).

Trattasi sempre della medesima

lettera di candidatura spontanea come “gerente/cameriere”, non firmata,

senza alcun riferimento ad eventuali offerte di lavoro concrete, senza

precisazioni circa il periodo in cui il ricorrente sarebbe stato disponibile

per un nuovo impiego, ove ad essere di volta in volta modificati sono stati

unicamente il destinatario e la data del preteso invio.

2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte, posto che

da anni il ricorrente è un lavoratore stagionale che, al di là del contratto di

durata formalmente indeterminata, nella bassa stagione ricorre alle prestazioni

LADI, ritiene innanzitutto che, a ragione, l’amministrazione abbia esaminato il

periodo, ben più ampio del termine di disdetta, da aprile a novembre 2024, nel

quale, del resto, è stato in primis l’assicurato a far valere di essersi

attivato per la ricerca di una nuova occupazione mediante le candidature in

atti.

Come

visto al consid. 2.4., la giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività

stagionale prevede per contro che tali assicurati devono svolgere le ricerche

durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione

annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione

morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente

esistente sul mercato del lavoro.

Il TCA rammenta, poi, che per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità

delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid.

2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

In

relazione al numero di ricerche mensili va osservato che la giurisprudenza

cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con

carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno

quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. supra consid. 2.3.; STCA

38.2024.49 del 7 gennaio 2025; STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024 consid. 2.7.;

STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

La nostra Massima Istanza,

pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di

impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025,

pubblicata in SVR 6/2025 ALV, Nr. 14; STF 8C_750/2021

del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.

3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio

2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C

106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;

STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Cfr. pure

STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre

2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26

novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.

(al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata

alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di

controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016

del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Determinante ai fini della

presente vertenza per stabilire che è stato a ragione che la Cassa ha

sanzionato l’assicurato con una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett.

c LADI, non è la quantità delle ricerche di lavoro prodotte dal ricorrente, ma

la loro qualità.

In tal

senso, il TCA rileva che un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi

mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online

che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA

38.2023.31 del 15 settembre 2023; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8

luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA

38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre

2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato

contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre

2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid.

2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

È in

caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro

spontanee.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 e la STCA 38.2018.9 del

16 luglio 2018.

Nel caso concreto, le 58

candidature presentate a questa Corte consistono in una lettera standard, che

non risponde ad alcuna offerta di lavoro concreta e che si limita all’attività

di gerente e cameriere. Candidature che, peraltro, concernono EP che si trovano

Considerandi

in un raggio di chilometri molto limitato, di al massimo 12 chilometri, dal

domicilio dell’assicurato.

L’argomentazione ricorsuale secondo

cui “la comunicazione in merito ai requisiti è risultata generica e non

sufficientemente chiara da permettermi di comprendere appieno le aspettative

quantitative e qualitative dell’URC” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I),

non soccorre la posizione di RI 1.

I requisiti che devono rispettare

le candidature presentate - dei quali peraltro il ricorrente avendo già ricorso

alle IDI già negli anni precedenti doveva già essere al corrente od in

relazione ai quali, in caso di dubbi, avrebbe dovuto chiedere ragguagli all’URC

-, sono infatti anche precisati, tra gli altri, nel portale lavoro.swiss al

quale il portale Job-Room, cui l’assicurato era registrato (cfr. dossier URC n.

1.

doc. 25), rimanda.

Segnatamente l’opuscolo “Disoccupazione - Un opuscolo per

i disoccupati”

reperibile sul sito internet in questione, a pag. 12-13 indica “Per

adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata deve

inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la

disoccupazione. Ciò significa che deve sforzarsi di cercare lavoro già prima di

essere disoccupata ed effettuare ricerche d’impiego in modo mirato, di

regola secondo i metodi usuali di candidatura, se necessario anche al di

fuori della propria professione. Le candidature che non rispondono a

concrete offerte di lavoro (le candidature cosiddette spontanee) sono

considerate soltanto in modo complementare. La persona assicurata deve

inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all’URC. Essa deve

accettare ogni occupazione considerata adeguata” (sottolineature della

redattrice).

In concreto, per il periodo

aprile-novembre 2024, non vi è evidenza né di ricerche mirate, né di ricerche

che rispondano a concrete offerte di lavoro, trattandosi, come visto,

unicamente di candidature spontanee, né di ricerche al di fuori della

professione esercitata dal ricorrente.

Alla

luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non avendo

compiuto ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti da aprile a novembre

2024, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr.

supra consid. 2.3.).

A

ragione, quindi, la Cassa ha sanzionato il ricorrente ritenendo che egli non ha

profuso sforzi sufficienti e fatto il possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; cfr. supra consid. 2.2.-2.3.).

Nel principio della sospensione

dalle prestazioni LADI inflitta all’assicurato, quindi, la decisione su

opposizione del 30 aprile 2025 deve essere confermata.

A titolo abbondanziale, questa

Corte, oltre a rammentare che, come visto (cfr. supra consid. 2.6.) per la

candidatura del 1° maggio 2024 vi sono due versioni differenti, rileva,

peraltro, che a comprova dell’effettivo invio delle 58 candidature spontanee

che RI 1 pretende di avere trasmesso ai vari EP tra aprile e novembre 2024,

senza mai ricevere nemmeno un singolo riscontro, non vi sono elementi.

In tal senso e sulla valenza

probatoria delle candidature trasmesse mediante posta semplice cfr. la STCA

38.2010.53

del 25 ottobre 2010, richiamata anche nella STCA 38.2024.44 del 17

febbraio 2025.

Come osservato dalla parte

resistente (cfr. doc. III), inoltre, e sebbene ciò esuli dalla presente

vertenza, sempre a titolo abbondanziale, il TCA rileva che dalla verifica

esperita dall’URC circa diciassette candidature asseritamente trasmesse a

potenziali datori di lavoro dall’assicurato nel mese di marzo 2025, e meglio

dai nove riscontri ricevuti dall’URC, è emerso che sette davano atto del fatto

di non avere mai ricevuto la proposta di impiego di RI 1 e due hanno indicato

di non poterne confermare la ricezione (cfr. dossier URC n. 6).

2.8

Infine, per quanto concerne

l’entità della penalità, il TCA rammenta che l’URC ha inflitto al ricorrente

una sanzione di quattordici giorni di sospensione dalle indennità di

disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I.).

Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

Essa indica segnatamente che:

" (…)

1.

Periodo di tempo da

esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso

a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e

durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame

non va limitato agli ultimi 3 mesi). (…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito

della vertenza sopra menzionata, il TCA ha considerato tale direttiva conforme

a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori

stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA

ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à

l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002

(p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della SECO in vigore

dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di

disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti

ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si

debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate

ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10.; STCA 38.2012.4 del 22

marzo 2012 consid. 2.10.).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

- durante i tre mesi prima della disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

- durante ogni mese nel resto dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza

superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle

sospensioni SdL.”

(cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012

consid. 2.11.)

In

proposito cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; STCA 38.2019.22

dell’8 luglio 2019; 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15

del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid.

2.12

In concreto, questa Corte rileva

innanzitutto che l’assicurato è, di fatto, un lavoratore stagionale, come a più

riprese rilevato dalla Cassa che, ai fini della sanzione e per il periodo da

aprile a novembre 2024, ha computato tre giorni di sospensione per ricerche di

lavoro insufficienti per gli ultimi tre mesi prima che l’interessato si

iscrivesse nuovamente in disoccupazione (3 x 3 = 9) e un giorno per i restanti

cinque mesi.

La sospensione di totali

quattordici giorni così calcolata dall’amministrazione risulta conforme al

principio della proporzionalità e non presta fianco a critiche.

La soluzione adottata

dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non

può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 3.3.; STF

8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20

maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020,8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid.

3.3

; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR

2020.

ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.9

Stante quanto precede, la decisione

su opposizione deve essere confermata anche su questo aspetto.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025

consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA

38.2023.58

dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023

consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti