38.2025.27
Confermato diniego del diritto a ID nei confronti di un A. di nazionalità CH. Egli non risiedeva in CH ai sensi art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In particolare centro degli interessi personali non in CH. Priorità delle dichiarzioini della prima ora. Dal profilo del diritto internaz. era frontaliere vero
22 settembre 2025Italiano67 min
29 agosto 2025 il medesimo avrebbe lavorato a tempo pieno alle dipendenze del __________
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2025.27
rs
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14
maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su
opposizione del 15 aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 28 febbraio 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito
che RI 1, annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (URC) il 3 ottobre 2024 (cfr. doc. 1), non poteva
essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
a decorrere dal 3 ottobre 2024 e doveva essere considerato quale vero
frontaliere.
Il
provvedimento in questione è stato così motivato:
"
(…) La Cassa è entrata in possesso di un verbale dell’URC da lei
sottoscritto il 14 febbraio 2025 e dal quale si evince che il centro dei suoi
interessi è __________ (Italia), dove risiede in un appartamento in affitto con
la sua compagna. In quell’occasione ha dichiarato di recarsi a __________
praticamente solo per ritirare la corrispondenza, trovare i suoi genitori e
fermarsi a dormire da loro 1-2 (n.d.r.: notti) a settimana, il resto dei
giorni li trascorre a __________. Ha inoltre dichiarato che il suo obiettivo è
quello di andare a vivere definitivamente a __________ e alla domanda “dove
ha il centro di interesse” ha affermato che “è un po’ a __________ e un
po’ a ____________________ in zona __________”.
Nella sua risposta alla
nostra richiesta di informazioni in merito a quanto sopra, ha dichiarato
l’opposto di quanto verbalizzato nell’incontro con il suo consulente URC del 14
febbraio 2025. Sostenendo di recarsi a __________ solo nei fine settimana
(specialmente la domenica) e dopo 1-2 giorni di rientrare al suo domicilio di __________.
Giova osservare che
nell’ambito delle assicurazioni sociali è data la priorità alle dichiarazioni
della prima ora (…)
Nel caso in esame la
residenza dell’assicurato è a __________. RI 1 non può pertanto essere ritenuto
residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante valida nel ramo delle assicurazioni
sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi.
Deve pertanto essere considerato vero frontaliero e non può essere messo al beneficio
delle indennità di disoccupazione nello stato di occupazione, in questo caso la
Svizzera. (…)” (Doc. 30)
1.2. A seguito dell’opposizione interposta
da RI 1 il 17 marzo 2025 (cfr. doc. 34), la Cassa, il 15 aprile 2025, ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento
del 28 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.), rilevando:
"
(…) Le prime dichiarazioni, per costante giurisprudenza, sono le più
attendibili e quelle da prendere in considerazione in presenza di versioni
contradditorie da parte di un assicurato, in quanto non influenzate da
conoscenza di eventuali conseguenze legali.
La Cassa ribadisce che un assicurato ha
diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art.
8 cpv. 1 lett. c LADI ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché
l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle
proprie relazioni personali.
Considerato che per il Sig. RI 1 queste
disposizioni non vengono attuale, la Cassa CO 1
RISOLVE
1) Che il
centro preponderante degli interessi dell’Assicurato si trovi a __________
(Italia). (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato
ha inoltrato un tempestivo ricorso il 14 maggio 2025, chiedendo l’annullamento
della stessa (cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
"
(…) La Cassa in sostanza ritiene che il mio centro degli interessi sia a
__________ e non a __________. Un presupposto che secondo l’art. 8 cpv. 1 lett.
c) LADI non risulterebbe soddisfatto per avere diritto all'indennità di
disoccupazione, anche se dalla nascita vivo e risiedo a __________ (__________).
Fino al 30 settembre 2024 ho sempre lavorato a __________, ma guarda caso, da
quando dovrebbe nascere il mio diritto alle indennità di disoccupazione, la
Cassa ritiene (dal 3 ottobre 2024) che il mio centro degli interessi è a __________,
in quanto proprio a __________, la mia compagna, che lavora a __________ presso
il negozio __________ al 100%, risiede. La Cassa e il collocatore hanno approfittato
di una mia frettolosa dichiarazione per definire a tutti gli effetti che il mio
centro degli interessi è a __________. Il fatto che io viva a __________ con i
miei genitori, in quanto da ottobre 2024 non ho più entrate finanziarie, ed ho
la fidanzata che lavora a __________ ma risiede a __________, è sufficiente per
definire il mio centro degli interessi a __________? Nella contestata decisione
non si tiene in considerazione che a __________ ho una vita sociale, che ho
amici che frequento, che la mia compagna ogni tanto si ferma anche lei dai mei
genitori, che pratico dello sport a livello amatoriale, che sono conosciuto,
infatti, a partire dal 1º luglio 2025 per 2 mesi, lavoro presso il Comune di __________,
in qualità di avventizio della squadra esterna.
Il risiedere in Svizzera, da quanto so,
non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di
dimora abituale. Sono necessarie l'effettiva presenza in Svizzera e
l'intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere
il centro dei propri interessi in Svizzera. Tale condizione implica quindi la
presenza fisica in Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure
l'intenzione di stabilirvi per creare il proprio centro di vita. Su quest'aspetto
la mia residenza è a __________, avendo una fidanzata che abita a __________ evidentemente
ho allacciato dei rapporti anche con i suoi amici, ma questo non significa che
Fatti
i miei interessi sono a __________.
Il problema nel mio caso risiede
innanzitutto nella mancata professionalità del collocatore, che ha giocato con
le mie parole, che ammetto ho sottovalutato. In secondo luogo, reputo che la
decisione sia lesiva del principio della proporzionalità, in quanto avrebbero
potuto prevedere delle misure (per verificare la mia presenza in Ticino, per
esempio, presentandomi a cadenze regolari presso l'URC o il l'ufficio controllo
abitanti) per accertare la mia presenza/residenza in Ticino. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 27 maggio 2025
la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 18
luglio 2025 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni, contestando in
particolare di essere un frontaliere e postulando il versamento delle indennità
di disoccupazione dei mesi da febbraio a giugno 2025 (cfr. doc. V). Egli ha
altresì allegato alcuni documenti (cfr. doc. V1-V8), tra i quali un “contratto
di lavoro per il personale ausiliario” da cui emerge che dal 21 luglio al
29 agosto 2025 il medesimo avrebbe lavorato a tempo pieno alle dipendenze del __________
in qualità di operaio comunale avventizio (cfr. doc. V3).
1.6. La parte
resistente si è espressa al riguardo con scritto del 29 luglio 2025 (cfr. doc.
VII).
1.7. Il doc.
VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. L'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su
opposizione emessa dall'organo
amministrativo competente (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024
consid. 5.1.; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017
del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del
19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale
ha, d’altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19
luglio 2023 consid. 1.1.; STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019
consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013
consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V
413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata).
2.2. L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
concernente la decisione - applicabile agli assegni familiari sulla base
dell’art. 1 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) - enuncia:
"
1 Nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni.
Considerandi
2.
Una domanda relativa a una decisione
d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse
degno di protezione.”
L’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo
all’opposizione, prevede che:
"
1.
Le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali.
2.
Le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.”
La LPGA non definisce il concetto
di decisione. Al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa (PA; cfr.
Ueli Kieser, Matthias
Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:
"
1.
Sono decisioni i
provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico
federale e concernenti:
a. la costituzione,
la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
b. l’accertamento
dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
c. il rigetto o la
dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla
modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”
Le decisioni che costituiscono,
modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici,
mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica,
accertando l’esistenza,
l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di
accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100).
Ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento
deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di
protezione.
L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce
peraltro:
"
1.
L’autorità
competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione
l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto
pubblico.
2.
La domanda d’una decisione d’accertamento
dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di
protezione.”
L’interesse degno di protezione è
l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a
ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto
giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si
opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato
da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un
carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale
anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta,
bensì d’ufficio (cfr. STF
8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF
8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre
2016.
consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF
142.
V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12
ottobre 2005 consid. 2.2.; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.
cit., n. 42 segg. ad art. 49 LPGA; Boris
Rubin, op.cit., n. 10 ad art. 100).
La giurisdizione di prima istanza
deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di
accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto
irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le
condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la
decisione di accertamento va annullata (cfr. STF
8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid.
3.3.; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.
cit., n. 52 ad art. 49 LPGA).
Con sentenza 9C_571/2015 dell’8
aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito
dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo,
precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di
contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è
ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame
preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si
può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano
effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e
l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale
situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione
relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di
lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che
l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in
causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica
riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è
nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER,
op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).
In secondo luogo, l’Alta Corte, da
un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che
collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e
che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su
opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore
che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva
essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei
contributi.
Dall’altro, ha deciso che in
assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello
statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto
annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all’insorgente
il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente -
inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il
termine di opposizione fosse spirato.
Cfr.
pure STF 9C_430/2023 del 7 luglio 2025 consid. 1., destinata alla pubblicazione
nella Raccolta ufficiale.
2.3
Per quanto concerne l’assicurazione
contro la disoccupazione, il Tribunale
federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che
il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un
assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5
maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno
1999.
a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo,
infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la
restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro
stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.
In quel caso di specie la Cassa,
per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi,
procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di
restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era
confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel
senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del
diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio
dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett.
a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio
cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid.
2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).
L’Alta Corte, mancando un interesse
degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già
versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso
dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 -
gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto
il ricorso.
In una sentenza C 38/04 del 31
maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una
decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal
mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società
di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31
marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite
a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha
precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti
distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al
rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice,
come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione.
Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione
del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo
in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di
accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a
ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale decisione.
Con giudizio C 69/05 del 21 agosto
2006.
la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa,
che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio
2002.
al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego
del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del
18.
maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del
diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle
prestazioni già corrisposte.
Il TF, in proposito ha evidenziato:
" (…) Or
selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de
constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2
en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation
immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est
commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de
droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou
privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être
préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de
droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).
En l'occurrence, la caisse
intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18
mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10
décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà
versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au
remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision
formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison
de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution
des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la
constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période
en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur
ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière
sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de
l'annuler d'office (cf. ATF
129.
V 289). (…)”
Al riguardo cfr. anche STF C 334/05
del 18 maggio 2006.
2.4
Il TCA, dal canto suo, con sentenza
38.2005.55
del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre
2004.
al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità
di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione
di accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine
quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19
novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.
La Cassa è stata invitata a
esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di
restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.
Per i mesi di marzo, aprile e
maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità,
questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.
Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo
2007.
questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la
decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a
un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 -
già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società
in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro.
Questo Tribunale al consid. 2.3. ha
rilevato:
" (…) Per quanto attiene al lasso di
tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha
percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo
interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se
erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione
processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione
delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).
Non era pertanto necessario emettere una
decisione di accertamento.
In particolare va sottolineato che
nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due
autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la
disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle
condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità
che ordina la restituzione. (…)
In casu, poi, non vi sono circostanze
particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che
rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere
di quella effettivamente emanata.
In concreto, quindi, facendo difetto un
interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a
delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la
Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”
Gli atti sono stati trasmessi alla
Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione
all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio
2006.
Inoltre, per quanto riguardava il
rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano
state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.
Il
ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il
riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal
1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto
parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede
cantonale.
A quest’ultimo riguardo l’Alta
Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:
"
Oggetto del contendere è il diritto di S.
a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella
misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle
relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate,
il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo
punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la
Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di
tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli
atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa
decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”
Il TF non ha sollevato alcuna
critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA
che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del
diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e
l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio
2006.
in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.
In proposito cfr. pure STCA
38.2022.7
dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA
38.2022.14
dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69
del 18 luglio 2017; STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011, nonché in ambito di
assegni di famiglia STCA 39.2023.8 del 6 novembre 2023.
2.5
Nel caso di specie la Cassa ha
versato a RI 1 le indennità di disoccupazione per il periodo ottobre 2024 -
gennaio 2025 (cfr. doc. III pag. 1; V pag. 2; 22).
Il 28
febbraio 2025 la parte resistente ha poi emanato una decisione con la quale ha
stabilito che il ricorrente non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI a decorrere dal 3 ottobre 2024 e doveva
essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 30; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 aprile
2025.
(cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
Dalle carte processuali non risulta
che la Cassa abbia emesso un ordine di restituzione in relazione ai mesi da
ottobre 2024 a gennaio 2025.
Come esposto sopra, l’emanazione di
una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o
l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere
raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica
dei diritti.
Le decisioni di accertamento sono
sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.).
Ciò vale anche quando l’autorità
emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.).
In concreto i provvedimenti del 28
febbraio e del 15 aprile 2025 appena menzionati, perlomeno per quanto attiene
ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 in cui l’insorgente ha percepito le
indennità di disoccupazione, sono delle decisioni di accertamento.
In effetti una decisione che non
può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a
determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte
alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per
modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione
delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle
prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni
amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005
consid. 3).
La Cassa poteva così preservare il
suo interesse alla restituzione delle prestazioni erogate da ottobre 2024 a
gennaio 2025, esaminando direttamente se fossero realizzati i presupposti della
riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un ordine di
restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte.
Nella presente evenienza, per i
mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 non era, pertanto, necessario emettere una
decisione di accertamento.
In
particolare, nel caso di specie, non vi è la suddivisione delle procedure tra
due autorità distinte, visto che la Cassa, secondo l’art. 81 cpv. 1 lett. a LADI,
appura il diritto alle prestazioni, nella misura
in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente (cfr. pure
art. 85 cpv. 1 lett. b LADI).
Inoltre giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la Cassa che ha
versato le prestazioni competente ad esigere la
restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente riscosse. (cfr.
Prassi LADI RCC p.to A19).
Nemmeno sussistono, d’altronde,
circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione
di accertamento preliminare, del genere di quelle effettivamente emanate il 28
febbraio e il 15 aprile 2025 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.14 dell’11
maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).
Facendo difetto un interesse degno
di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità di
disoccupazione da ottobre 2024 a gennaio 2025, mesi in cui le stesse sono state
erogate all’insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di
accertamento su tale punto.
Di conseguenza la decisione su
opposizione del 15 aprile 2025 relativa al diniego del diritto a decorrere dal
3.
ottobre 2024, per quanto concerne le prestazioni già corrisposte, ossia per i
mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA
C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31
maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA
38.2023.42
del 23 ottobre 2023 consid. 2.5.; STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022
consid. 2.5.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74
del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005; STCA
38.2006.53
del 2 marzo 2007 consid. 2.2.-2.3.).
La Cassa è, dunque, invitata a
esaminare al più presto se sono ossequiati i presupposti della riconsiderazione
o della revisione processuale e a emettere, se del caso, un ordine di
restituzione delle indennità di disoccupazione di cui il ricorrente ha beneficiato
da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Relativamente al
termine di perenzione, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue
tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
2.6
Al ricorrente non sono, per contro,
state versate indennità di disoccupazione nei mesi da febbraio ad aprile 2025 (cfr.
doc. III pag. 1).
Riguardo
al lasso di tempo menzionato si osserva che il potere cognitivo della presente
Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione
deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata
emessa (in casu: 15 aprile 2025; cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid.
2.3.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020,
9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021
consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210
consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010
consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).
Per questo periodo va, dunque,
vagliato se la Cassa abbia correttamente o meno deciso che l’assicurato non
fosse residente in Svizzera e fosse un vero frontaliere il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 81/01dell’11 ottobre 2002 consid. 2
segg.; STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 consid. 2; STCA 38.2006.53 del 2 marzo
2007.
e la relativa STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA 38.2005.55 del 21
novembre 2005).
2.7
Uno dei presupposti da adempiere per
avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la
residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di
residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno
2025.
consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024
Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF
8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in
SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.
227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28
novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9
agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale
federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle
indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1
lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in
uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n.
883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del
domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella
situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il
presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza
sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024
Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un
cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e
nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha
ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali
la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita
all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di
cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo
in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero
quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle
proprie relazioni di vita.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21
giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il
ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale
il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non
si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il
quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha
spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte
cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in
Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato,
precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di
una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento
occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della
Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la
sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a
evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi
extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri
settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6
febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza
all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di
tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era
attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento
di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019
del 5 agosto 2019, massimato in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA
38.2018.7
del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di
nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,
nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della
moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di
proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha
dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le
indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In
una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.
377.
e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B
la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e
segg.
Con
giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima
ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva
acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si
era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese
successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva
gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si
trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante
giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse
una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28
novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un
assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la
rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.
c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali,
stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali
dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale,
nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il
marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di
motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di
Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta
che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente
nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva
costituito una dimora secondaria.
L’Alta Corte ha in particolare
sottolineato:
" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni
personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati
e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni
invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale
considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei
suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e
ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4
(…)
È vero che, nel caso di coniugi che non
hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno
di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da
quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del
ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare
con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle
relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia,
perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che
abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che
avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a
quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente
oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In
effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e
ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione
delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui
non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte
partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non
sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro
delle sue relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6
Il ricorrente sostiene
inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a
partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il
Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di
vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe
dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono
liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle
rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione
contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali.
Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse
effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia,
alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà,
esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli
interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in
questione.”.
Infine, con giudizio 8C_440/2022
del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18
del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione
nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv.
1.
lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha
precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si
trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie
e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da
considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della
propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali
dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata
specificata.
Cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3
aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12
marzo 2021 (in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016
del 24 marzo 2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10
giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre
2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019;
STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.8
Nella
presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nato l’__________
1984.
e di nazionalità svizzera, ha lavorato presso il __________ di __________
quale addetto alla gestione del __________ e alla pulizia del lavaggio delle
automobili dal 18 ottobre 2021 al 27 settembre 2024, quando è stato licenziato
con effetto immediato per causa grave (cfr. doc. 4; 11; 10; 16c).
Il 3
ottobre 2024 l’assicurato si è annunciato per il collocamento, dichiarando una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
All’insorgente
è stato aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 3 ottobre
2024.
al 2 ottobre 2026 (cfr. doc. 22).
Dal
modulo “Azioni di reinserimento” agli atti, sottoscritto dal ricorrente, emerge
che il 14 febbraio 2025, in occasione di un colloquio di consulenza, il
medesimo ha affermato:
"
(…) Dichiara che i fine settimana li trascorre a __________
nell’appartamento in affitto che condivide con la compagna. L’appartamento è
composto da 4 locali e mezzo più il giardino. Afferma che il recapito postale è
a ____________________ la casa è dei genitori e si reca a __________
praticamente solo per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si
ferma a dormire 1-2 notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li
passa a __________.
Afferma che l’auto è
targata Ticino, la cassa malati è svizzera - il conto bancario è in Svizzera.
Sostiene che l’obiettivo
è quello di andare a vivere definitivamente a __________. (…)” (Doc. 26.b)
La
Cassa, informata al riguardo dall’URC e dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 25;
26; 27), il 26 febbraio 2025, ha posto i seguenti quesiti all’assicurato:
"
1.
L’appartamento in Via __________ è intestato a lei? Se
no, a chi?
2.
Quanto paga di
affitto mensile?
3.
Esiste un contratto
di locazione (se sì allegare copia)?
4.
Nell’appartamento di
Via __________ vive da solo?
5.
Presso chi risiede
quando si reca a __________?
6.
A __________ abita in
casa propria o in affitto (allegare copia contratto di
locazione)?
7.
Dalla data di
iscrizione alla disoccupazione ogni quanto si reca a
__________ e la
durata del suo soggiorno?
8.
Qual è la durata
settimanale del soggiorno in Ticino e presso chi?
9.
Quali legami ha con
la Svizzera?” (Doc. 27)
Il 27
febbraio 2025 l’insorgente ha risposto:
"
Residenza in Svizzera
In risposta alle vostre domande sulla
mia residenza dichiaro di essere residente in Via __________ a __________. Sono
Svizzero, nato e cresciuto a __________, ho frequentato le scuole in Svizzera,
ho fatto il militare in Svizzera, ho sempre lavorato in Svizzera.
Ho dichiarato al mio consulente di
frequentare una ragazza italiana e residente a __________ e di passare da lei i
fine settimana o i giorni nei quali lei è libera dal lavoro. La mia ragazza è residente
a __________ e lavora a __________. Non ho dichiarato di venire a __________ 1
o 2 volte per il ritiro della corrispondenza anche perché la maggior parte del
tempo sono a __________ e vivo con i miei genitori. Vi informo che fino a novembre
del 2024 ero residente in Via __________ a __________ e da quando ho perso il lavoro
sono tornato ad abitare dai miei genitori in via __________ per ridurre le mie
spese. Quando sono tornato a vivere dai miei genitori ho fatto notifica al comune
di __________ nel quale sono registrato. Se volete una conferma della mia
residenza contattate il Comune di __________ che ve ne darà conferma, contattate
anche il comune di __________ e vedrete che per loro non esisto. Ho dichiarato
al mio consulente che se un giorno trovassi lavoro nelle vicinanze di __________
allora penserei ad un futuro trasferimento.
Risposte alle vostre domande
1.
L'appartamento in Via __________ è
intestato ai miei genitori, __________ e __________.
2.
Non sono in affitto, partecipo alle
spese.
3.
Non esiste contratto di locazione.
4.
Vivo con i miei genitori che sono i titolari
dell'appartamento.
5.
Non risiedo a __________, vado a
trovare la mia ragazza.
6.
Non abito a __________ la mia ragazza
ha un appartamento in affitto.
7.
Mi reco a __________ nei fine
settimana, specialmente la domenica e dopo 1 o 2 giorno torno a __________
sempre.
8.
Non soggiorno a __________, io vivo
a __________ presso i miei genitori.
9.
Ribadisco di essere Svizzero dalla
nascita, di aver avuto un’istruzione svizzera, ho servito la Svizzera facendo
il militare, ho lavorato sempre in Svizzera.
In conclusione voglio sottolineare che
frequentare una ragazza straniera non fa di me uno straniero e potrei anche
ritenermi un poco offeso nell'essere trattato come tale.
Ricevendo un'altra lezione di vita ho
imparato che raccontare situazioni private oppure progetti personali onesti e
sinceri a delle persone sconosciute non è sempre producente.” (Doc. 28)
Con decisione del 28 febbraio 2025
la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 3
ottobre 2024, in quanto non poteva essere ritenuto residente a __________,
bensì a __________. In particolare è stato precisato che il medesimo non avesse
in Svizzera il proprio centro degli interessi.
Dal profilo del diritto
internazionale l’amministrazione ha considerato il ricorrente quale vero
frontaliere (cfr. doc. 30; consid. 1.1.).
Il 17
marzo 2025 RI 1 ha interposto opposizione contro il provvedimento del 28
febbraio 2025, facendo segnatamente valere:
"
(…) Dopo aver approfondito quanto indicato dal mio collocatore, signor __________,
cosciente di aver firmato il verbale da lui redatto in maniera frettolosa, mi
permetto esporre a voi la realtà dei fatti, comprovati dalla documentazione che
andrà a confermare quanto andrò ad indicarvi:
-
Come potrete appurare dal certificato di domicilio, il mio domicilio è a
tutti gli effetti in via __________ a __________ (doc. 1).
-
Quanto indicato dal signor __________ non corrisponde alla realtà,
essendo che vivo principalmente a __________ e mi reco a __________ presso
l'appartamento della mia compagna saltuariamente. Giusto è tenere in
considerazione che la mia compagna, affittuaria dell'appartamento a __________
in via __________A (doc. 2) indicato
dal signor __________, lavora presso la __________ di __________ in qualità di
cassiera.
-
Ogni anno redigo la dichiarazione fiscale del Canton Ticino e pago
regolarmente le tasse in Ticino, essendo cittadino svizzero.
-
Per quanto concerne il mio cambio di indirizzo, lo stesso è dettato da
una situazione finanziaria difficile e precaria, pertanto non potendomi più
permettere di avere un appartamento mio, ho dovuto tornare presso i miei
genitori in via __________ a __________ __________.
Sulla base di quanto indicato e della
documentazione allegata, sono a chiedervi di rivalutare la mia posizione di
persona non residente in Svizzera.” (Doc. 34)
Con decisione su opposizione del 15
aprile 2025 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 28 febbraio
2025, evidenziando che il centro preponderante degli interessi dell’assicurato si
trova a __________ (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
Nell’impugnativa
l’insorgente ha obiettato che il centro delle sue relazioni personali sia a __________,
asserendo di risiedere da sempre a __________ dove è nato, dove lavora a tempo
pieno anche la sua ragazza, la quale ogni tanto si ferma dai suoi genitori dove
lui abita da ottobre 2024 non avendo più entrate finanziarie, e dove dal 1°
luglio 2025 avrebbe lavorato per due mesi alle dipendenze del __________ (cfr.
doc., I; consid. 1.3.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte
ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha
diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.7.). Da tali presupposti deriva che è di fatto
esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr.
STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Inoltre va osservato che secondo la
giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC),
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.7.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29
marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un
indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è
determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una
residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017
consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28
novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
In
concreto, come visto (cfr. consid. 2.8.), l’assicurato, il 14 febbraio 2025,
durante il colloquio di consulenza con l’URC, ha dichiarato di trascorrere i
fine settimana a __________ nell’appartamento che condivide con la sua compagna
e di recarsi a __________ soltanto per ritirare la corrispondenza, visto che il
suo recapito postale era presso la casa dei genitori, e per trovare questi
ultimi, presso i quali si fermava a dormire 1-2 notti alla settimana, mentre il
resto delle notti le passava a __________.
Egli
ha concluso, affermando che l’obiettivo era quello di andare a vivere definitivamente
a __________ e che a quel momento il centro dei suoi interessi era “un po’ a
__________ e un po’ a __________ (…)” (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.).
In
seguito, il 27 febbraio 2025, il ricorrente, rispondendo ai quesiti postigli
dalla Cassa il 28 febbraio 2025, la quale nel suo scritto aveva precisato che
gli stessi erano finalizzati alla verifica della sua residenza effettiva dopo
che il medesimo aveva asserito “di abitare la maggior parte del suo tempo a __________
e che il suo obiettivo è quello di andare a viverci definitivamente. Si reca a __________,
presso l’abitazione dei suoi genitori, solo 1-2 volte alla settimana per il
ritiro della corrispondenza” e aveva espressamente menzionato l’art. 8 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l’assicurato ha diritto all’indennità di
disoccupazione se risiede in Svizzera (cfr. doc. 27), ha indicato, da una
parte, di risiedere prevalentemente a __________, da fine novembre 2024 presso
i suoi genitori per ridurre le spese avendo perso il lavoro, e di trascorrere a
__________ i fine settimana, specialmente la domenica, o i giorni nei quali la
sua ragazza è libera dal lavoro che svolge a __________.
Dall’altra,
di aver manifestato al suo consulente che “se un giorno trovassi lavoro
nelle vicinanze di __________ allora penserei ad un futuro trasferimento”
(cfr. doc. 28; consid. 2.8.).
Al
riguardo va osservato che nell'ambito
delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora,
nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni
contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando
ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_524/2024 del 12
agosto 2025 consid. 3.3.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF
8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24.
aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In una sentenza 9C_664/2018
del 26 novembre 2018 consid. 6 l’Alta Corte ha poi specificato che, in effetti,
le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di
ulteriori riflessioni.
Nel
caso di specie, in prima battuta, ovvero il 14 febbraio 2025 precedentemente al
momento in cui è venuto a sapere delle ripercussioni sul suo diritto alle
indennità di disoccupazione dell’assenza di residenza in Svizzera, il
ricorrente ha asserito di recarsi a __________ unicamente per ritirare la
corrispondenza e per trovare i genitori presso i quali si fermava a dormire 1-2
notti a settimana e che il resto delle notti e dei giorni li trascorreva a __________
presso la propria compagna (cfr. consid. 2.8.).
Quanto
dichiarato in seguito dall’insorgente, ossia di risiedere in realtà per la
maggior parte del tempo a __________ (cfr. consid. 2.8.), contraddice
chiaramente le sue prime affermazioni, per cui, in base alla giurisprudenza
federale, non risulta rilevante ai fini della risoluzione della presente lite.
Di
conseguenza rettamente la Cassa ha tenuto conto delle dichiarazioni espresse
dal ricorrente il 14 febbraio 2025.
Il TCA
non ignora che l’assicurato ha puntualizzato, nell’opposizione, di avere
firmato il verbale del 14 febbraio 2025 in maniera frettolosa (cfr. doc. 34,
consid. 2.8.) e nel ricorso di aver rilasciato delle dichiarazioni frettolose
(cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In
proposito va, tuttavia, evidenziato che, anche qualora il ricorrente abbia
effettivamente letto in modo sbrigativo quanto riportato nel modulo Azioni di
reinserimento relativo al 14 febbraio 2025, è difficile che non si sia accorto,
ad esempio, della frase secondo cui “si reca a __________ praticamente solo
per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si ferma a dormire 1-2
notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li passa a __________”
(cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.), se la stessa non corrispondeva alla verità dei
fatti.
Analogamente
è poco verosimile che a causa della fretta egli abbia rilasciato delle
dichiarazioni in totale contrasto con la sua reale situazione personale e
alloggiativa.
Visti gli elementi analizzati,
questa Corte ritiene che esistano già dubbi in merito alla residenza effettiva
in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.7.).
Ad ogni modo il TCA, tutto ben
ponderato, deve concludere che, anche volendo ammettere che l’insorgente
risiedeva in Svizzera, nel periodo in questione (febbraio - aprile 2025) il suo
centro degli interessi personali, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_161/2024
del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022
del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23
febbraio 2023 consid. 4.5.; STF
8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021
consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF
8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28
aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
non era in Svizzera.
Riguardo
al fatto che l’assicurato sostiene che “una legge per essere applicata deve
provare oltre a ogni minimo dubbio (…)” (cfr. doc. V), questo Tribunale si
limita a segnalare che il principio “in dubio pro reo” vige nel diritto
penale, mentre, come appena esposto, il giudice delle assicurazioni sociali
applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del
26.
settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V
177.
consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione
oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che
ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF
8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio
2023.
consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).
Il ricorrente, nell’arco di tempo
determinante, non aveva più un legame con il Ticino, tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la
sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), la
quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il
centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr.
STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14
settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;
pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015
del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05
dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt
ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la
residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno
importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del
28.
novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto attiene alla circostanza che il ricorrente non avrebbe semplicemente
comunicato al consulente che l’obiettivo era quello di andare a vivere
definitivamente a __________, come invece riportato nel modulo Azioni di
reinserimento del 14 febbraio 2025 (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.), bensì
avrebbe pensato a un futuro trasferimento se avesse trovato un lavoro nelle
vicinanze di __________ (cfr. doc. 28; consid. 2.8.), e meglio in zona del __________
o del __________ (cfr. doc. V), va peraltro rilevato che se effettivamente
l’intenzione dell’assicurato fosse stata quella di trasferirsi definitivamente
a __________ (e dunque non pernottare più a __________, nemmeno sporadicamente)
soltanto nel caso in cui avesse reperito un’occupazione nel __________ o nel __________,
ciò concerne la questione della residenza effettiva in Ticino.
Il suo
centro degli interessi personali risulta non essere in Svizzera, come esposto
poc’anzi, a prescindere da un totale spostamento in Italia o meno.
È,
poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia
indicato di avere degli amici a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Non
è, infatti, certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno
Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che
l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito
che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali
nel nostro Paese.
In proposito cfr. pure STF
8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).
Si evidenzia, infine, che con
giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte, confermando il
concetto di residenza secondo la LADI, ha sottolineato che questo presupposto
non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto
il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
A
ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 15 aprile 2025 la Cassa,
per quanto attiene ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025, ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, indipendentemente dal fatto che
l’assicurato, nato nel 1984, sia di nazionalità svizzera, abbia svolto la sua
scolarizzazione, un apprendistato, nonché il servizio militare in Svizzera e
qui abbia sempre lavorato (cfr. doc. V), non è in concreto realizzato (cfr. STF
8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno
2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata
confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2024.48 del 27
febbraio 2025; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19
settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2016.15
del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 201638.2012.51 del 30
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379).
2.10
Vista la
conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire
se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris
Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”,
Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti
contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla
base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in
unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid.
5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,
concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR
2006.
AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto
del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II
all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero
applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV
Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS
0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati
modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n.
883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di
un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro
la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente
(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori
frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,
ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco
ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.11
Gli assicurati frontalieri in
disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le
prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art.
65.
par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione
completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,
risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua
a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto
salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a
titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)
e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al
paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla
legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a
tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali
prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il
Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in
disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività
è una
“(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in
denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al
collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.12
In una sentenza 8C_577/2015 del 29
novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha
considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in
Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al
massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces
éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs
fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse
frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle
situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della
ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in
passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non
sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento
n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni
del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014,
questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione
ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore
frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in
Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la
STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto
frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che
ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero
frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre
2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49
del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto
inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les
premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances
sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli,
2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9
del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con
giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre
2014.
2.13
Nella
presente fattispecie la parte resistente ha considerato l’assicurato quale vero
frontaliere (cfr. doc. 30; III), avendo il medesimo dichiarato il 14 febbraio
2025.
che “i fine settimana li trascorre a __________ nell’appartamento in
affitto che condivide con la compagna (…) si reca a __________ praticamente
solo per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si ferma a dormire
1-2 notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li passa a __________”
(cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.).
Come
già esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), a ragione la parte resistente, in virtù
del principio della priorità delle
dichiarazioni della prima ora, si è fondata su tali affermazioni
dell’insorgente.
Del
resto anche il 27 febbraio 2025 il ricorrente ha asserito che “mi reco a __________
nei fine settimana, specialmente la domenica, e dopo 1 o 2 giorni di torno a __________,
sempre” (cfr. doc. 28; consid. 2.8.).
L’assicurato
ha contestato di essere un lavoratore frontaliere, facendo valere di essere
nato in Svizzera e qui di avere avuto un’istruzione scolastica, avere svolto un
apprendistato, di aver effettuato il servizio militare e avere lavorato (cfr.
doc. V).
Tuttavia va ribadito che il
Tribunale federale, nella sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata
in DTF 142 V 590 e menzionata al consid. 2.12., relativamente a una fattispecie
concernente un’assicurata di nazionalità svizzera, ha evidenziato, segnatamente,
che la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera,
dove esercitava il suo lavoro, non è atta a creare una residenza in Svizzera a
norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11
del Regolamento n. 987/2009.
Ne discende
che dal profilo del diritto internazionale per i mesi da febbraio ad aprile
2025.
l’insorgente, visto che almeno
una volta alla settimana (cfr. consid. 2.10.) tornava e soggiornava a __________
dove condivideva l’appartamento con la compagna, come dallo stesso asserito (al
riguardo non è dirimente il fatto che il contratto di locazione sia stato
concluso solo dalla ragazza, rispettivamente che l’assicurato non si sia annunciato
al Comune di __________; cfr. doc. 28; V; V6), deve essere considerato
un frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia
(cfr. consid. 2.11.).
2.14
In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 15 aprile 2025
impugnata per i mesi da febbraio ad aprile 2025, nei quali l’assicurato non ha
percepito le indennità di disoccupazione, deve essere confermata.
2.15
Abbondanzialmente è utile osservare
che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, è indubbio che l’esclusione dal diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò
deriva, tuttavia, dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni
di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele
Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas
tessinois” in Rémy Wyler/Anne
Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber
Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions
Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di
residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr.
DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).
Su questo aspetto,
Cueni, “Où les frontaliers
sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années
au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le
système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui
versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui
souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis
que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les
frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,
notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement
des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel
incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).”
(pag. 12).
2.16
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11
del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid.
2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18
del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.
2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del
22.
agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;
STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 15
aprile 2025 emessa dalla Cassa CO 1, relativamente ai mesi da ottobre 2024 a
gennaio 2025, è annullata.
2. Per quanto concerne i mesi da febbraio
ad aprile 2025 il ricorso contro la decisione su opposizione del 15 aprile 2025
è respinto.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti