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Decisione

38.2025.27

Confermato diniego del diritto a ID nei confronti di un A. di nazionalità CH. Egli non risiedeva in CH ai sensi art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In particolare centro degli interessi personali non in CH. Priorità delle dichiarzioini della prima ora. Dal profilo del diritto internaz. era frontaliere vero

22 settembre 2025Italiano67 min

29 agosto 2025 il medesimo avrebbe lavorato a tempo pieno alle dipendenze del __________

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2025.27

rs

Lugano

22 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14

maggio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su

opposizione del 15 aprile 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 28 febbraio 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito

che RI 1, annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di

collocamento di __________ (URC) il 3 ottobre 2024 (cfr. doc. 1), non poteva

essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

a decorrere dal 3 ottobre 2024 e doveva essere considerato quale vero

frontaliere.

Il

provvedimento in questione è stato così motivato:

"

(…) La Cassa è entrata in possesso di un verbale dell’URC da lei

sottoscritto il 14 febbraio 2025 e dal quale si evince che il centro dei suoi

interessi è __________ (Italia), dove risiede in un appartamento in affitto con

la sua compagna. In quell’occasione ha dichiarato di recarsi a __________

praticamente solo per ritirare la corrispondenza, trovare i suoi genitori e

fermarsi a dormire da loro 1-2 (n.d.r.: notti) a settimana, il resto dei

giorni li trascorre a __________. Ha inoltre dichiarato che il suo obiettivo è

quello di andare a vivere definitivamente a __________ e alla domanda “dove

ha il centro di interesse” ha affermato che “è un po’ a __________ e un

po’ a ____________________ in zona __________”.

Nella sua risposta alla

nostra richiesta di informazioni in merito a quanto sopra, ha dichiarato

l’opposto di quanto verbalizzato nell’incontro con il suo consulente URC del 14

febbraio 2025. Sostenendo di recarsi a __________ solo nei fine settimana

(specialmente la domenica) e dopo 1-2 giorni di rientrare al suo domicilio di __________.

Giova osservare che

nell’ambito delle assicurazioni sociali è data la priorità alle dichiarazioni

della prima ora (…)

Nel caso in esame la

residenza dell’assicurato è a __________. RI 1 non può pertanto essere ritenuto

residente a __________. In particolare non è possibile concludere, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante valida nel ramo delle assicurazioni

sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi.

Deve pertanto essere considerato vero frontaliero e non può essere messo al beneficio

delle indennità di disoccupazione nello stato di occupazione, in questo caso la

Svizzera. (…)” (Doc. 30)

1.2. A seguito dell’opposizione interposta

da RI 1 il 17 marzo 2025 (cfr. doc. 34), la Cassa, il 15 aprile 2025, ha

emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento

del 28 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.), rilevando:

"

(…) Le prime dichiarazioni, per costante giurisprudenza, sono le più

attendibili e quelle da prendere in considerazione in presenza di versioni

contradditorie da parte di un assicurato, in quanto non influenzate da

conoscenza di eventuali conseguenze legali.

La Cassa ribadisce che un assicurato ha

diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art.

8 cpv. 1 lett. c LADI ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché

l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle

proprie relazioni personali.

Considerato che per il Sig. RI 1 queste

disposizioni non vengono attuale, la Cassa CO 1

RISOLVE

1) Che il

centro preponderante degli interessi dell’Assicurato si trovi a __________

(Italia). (…)” (Doc. A1)

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato

ha inoltrato un tempestivo ricorso il 14 maggio 2025, chiedendo l’annullamento

della stessa (cfr. doc. I).

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:

"

(…) La Cassa in sostanza ritiene che il mio centro degli interessi sia a

__________ e non a __________. Un presupposto che secondo l’art. 8 cpv. 1 lett.

c) LADI non risulterebbe soddisfatto per avere diritto all'indennità di

disoccupazione, anche se dalla nascita vivo e risiedo a __________ (__________).

Fino al 30 settembre 2024 ho sempre lavorato a __________, ma guarda caso, da

quando dovrebbe nascere il mio diritto alle indennità di disoccupazione, la

Cassa ritiene (dal 3 ottobre 2024) che il mio centro degli interessi è a __________,

in quanto proprio a __________, la mia compagna, che lavora a __________ presso

il negozio __________ al 100%, risiede. La Cassa e il collocatore hanno approfittato

di una mia frettolosa dichiarazione per definire a tutti gli effetti che il mio

centro degli interessi è a __________. Il fatto che io viva a __________ con i

miei genitori, in quanto da ottobre 2024 non ho più entrate finanziarie, ed ho

la fidanzata che lavora a __________ ma risiede a __________, è sufficiente per

definire il mio centro degli interessi a __________? Nella contestata decisione

non si tiene in considerazione che a __________ ho una vita sociale, che ho

amici che frequento, che la mia compagna ogni tanto si ferma anche lei dai mei

genitori, che pratico dello sport a livello amatoriale, che sono conosciuto,

infatti, a partire dal 1º luglio 2025 per 2 mesi, lavoro presso il Comune di __________,

in qualità di avventizio della squadra esterna.

Il risiedere in Svizzera, da quanto so,

non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di

dimora abituale. Sono necessarie l'effettiva presenza in Svizzera e

l'intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere

il centro dei propri interessi in Svizzera. Tale condizione implica quindi la

presenza fisica in Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure

l'intenzione di stabilirvi per creare il proprio centro di vita. Su quest'aspetto

la mia residenza è a __________, avendo una fidanzata che abita a __________ evidentemente

ho allacciato dei rapporti anche con i suoi amici, ma questo non significa che

Fatti

i miei interessi sono a __________.

Il problema nel mio caso risiede

innanzitutto nella mancata professionalità del collocatore, che ha giocato con

le mie parole, che ammetto ho sottovalutato. In secondo luogo, reputo che la

decisione sia lesiva del principio della proporzionalità, in quanto avrebbero

potuto prevedere delle misure (per verificare la mia presenza in Ticino, per

esempio, presentandomi a cadenze regolari presso l'URC o il l'ufficio controllo

abitanti) per accertare la mia presenza/residenza in Ticino. (…)” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 27 maggio 2025

la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 18

luglio 2025 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni, contestando in

particolare di essere un frontaliere e postulando il versamento delle indennità

di disoccupazione dei mesi da febbraio a giugno 2025 (cfr. doc. V). Egli ha

altresì allegato alcuni documenti (cfr. doc. V1-V8), tra i quali un “contratto

di lavoro per il personale ausiliario” da cui emerge che dal 21 luglio al

29 agosto 2025 il medesimo avrebbe lavorato a tempo pieno alle dipendenze del __________

in qualità di operaio comunale avventizio (cfr. doc. V3).

1.6. La parte

resistente si è espressa al riguardo con scritto del 29 luglio 2025 (cfr. doc.

VII).

1.7. Il doc.

VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in

diritto

2.1. L'autorità di ricorso può

pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su

opposizione emessa dall'organo

amministrativo competente (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024

consid. 5.1.; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017

del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del

19 novembre 2003 consid. 3).

La costante giurisprudenza federale

ha, d’altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19

luglio 2023 consid. 1.1.; STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019

consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013

consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418

consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V

413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata).

2.2. L’art. 49 cpv. 1 e 2 della Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

concernente la decisione - applicabile agli assegni familiari sulla base

dell’art. 1 della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) - enuncia:

"

1 Nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore

deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni.

Considerandi

2.

Una domanda relativa a una decisione

d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse

degno di protezione.”

L’art. 52 cpv. 1 e 2 LPGA, relativo

all’opposizione, prevede che:

"

1.

Le decisioni

possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il

servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e

pregiudiziali.

2.

Le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.”

La LPGA non definisce il concetto

di decisione. Al riguardo va fatto riferimento all’art. 5 della legge federale

sulla procedura amministrativa (PA; cfr.

Ueli Kieser, Matthias

Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 10-11 ad art. 49 LPGA) che al cpv. 1 prevede:

"

1.

Sono decisioni i

provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon­dati sul diritto pubblico

federale e concernenti:

a. la costituzione,

la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;

b. l’accertamento

dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la

dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla

modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.”

Le decisioni che costituiscono,

modificano, annullano dei diritti o degli obblighi sono decisioni formatrici,

mentre le decisioni che servono unicamente a chiarire la situazione giuridica,

accertando l’esistenza,

l’inesistenza o l’estensione di diritti o di obblighi sono decisioni di

accertamento (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.1.; Boris Rubin, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 10 ad art. 100).

Ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d’accertamento

deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di

protezione.

L’art. 25 cpv. 1 e 2 PA sancisce

peraltro:

"

1.

L’autorità

competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione

l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto

pubblico.

2.

La domanda d’una decisione d’accertamento

dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di

protezione.”

L’interesse degno di protezione è

l’interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a

ottenere l’accertamento celere dell’esistenza o l’inesistenza di un rapporto

giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si

opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato

da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un

carattere sussidiario. La condizione dell’interesse degno di protezione vale

anche qualora l’autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta,

bensì d’ufficio (cfr. STF

8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2; STF 8C_949/2016 del 7 settembre

2016.

consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell’8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF

142.

V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12

ottobre 2005 consid. 2.2.; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.

cit., n. 42 segg. ad art. 49 LPGA; Boris

Rubin, op.cit., n. 10 ad art. 100).

La giurisdizione di prima istanza

deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di

accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto

irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le

condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la

decisione di accertamento va annullata (cfr. STF

8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid.

3.3.; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op.

cit., n. 52 ad art. 49 LPGA).

Con sentenza 9C_571/2015 dell’8

aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito

dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo,

precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di

contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è

ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l’esame

preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si

può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano

effettuati prima che l’esistenza di un’attività lucrativa dipendente e

l’obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale

situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione

relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di

lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che

l’amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in

causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica

riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è

nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER,

op. cit., n. 51 ad art. 49 LPGA).

In secondo luogo, l’Alta Corte, da

un lato, ha negato che in quel caso di specie, concernente una persona che

collaborava quale consigliere d’impresa con una società di diritto francese e

che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su

opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore

che esigeva l’esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva

essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei

contributi.

Dall’altro, ha deciso che in

assenza di un interesse degno di protezione all’accertamento immediato dello

statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto

annullare d’ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all’insorgente

il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente -

inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il

termine di opposizione fosse spirato.

Cfr.

pure STF 9C_430/2023 del 7 luglio 2025 consid. 1., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale.

2.3

Per quanto concerne l’assicurazione

contro la disoccupazione, il Tribunale

federale, in una sentenza C 81/01 dell’11 ottobre 2002, ha stabilito che

il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un

assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5

maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno

1999.

a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L’interesse al riguardo,

infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la

restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro

stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità.

In quel caso di specie la Cassa,

per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi,

procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l’ordine di

restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era

confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel

senso che una si occupava della verifica dell’adempimento delle condizioni del

diritto a prestazioni e l’altra della restituzione in caso di mancato ossequio

dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l’art. 81 cpv. 2 lett.

a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio

cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid.

2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2).

L’Alta Corte, mancando un interesse

degno di protezione all’accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già

versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso

dell’assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 -

gennaio 2000. Per l’arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto

il ricorso.

In una sentenza C 38/04 del 31

maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una

decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal

mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società

di cui lo stesso era stato l’amministratore unico fino al licenziamento del 31

marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite

a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha

precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti

distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al

rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice,

come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione.

Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione

del diritto dell’assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo

in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di

accertamento su questo punto. Di conseguenza l’Alta Corte ha ritenuto che a

ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d’ufficio tale decisione.

Con giudizio C 69/05 del 21 agosto

2006.

la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa,

che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio

2002.

al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione di diniego

del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del

18.

maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l’esame del

diritto del ricorrente all’ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle

prestazioni già corrisposte.

Il TF, in proposito ha evidenziato:

" (…) Or

selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de

constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2

en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation

immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est

commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de

droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou

privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être

préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de

droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En l'occurrence, la caisse

intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18

mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10

décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà

versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au

remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision

formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison

de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction

de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution

des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la

constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période

en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur

ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière

sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de

l'annuler d'office (cf. ATF

129.

V 289). (…)”

Al riguardo cfr. anche STF C 334/05

del 18 maggio 2006.

2.4

Il TCA, dal canto suo, con sentenza

38.2005.55

del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre

2004.

al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità

di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione

di accertamento con cui le si negava il diritto all’apertura di un termine

quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19

novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego presso un’associazione.

La Cassa è stata invitata a

esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di

restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005.

Per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2005, per i quali l’assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità,

questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto.

Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo

2007.

questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la

decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a

un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 -

già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società

in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro.

Questo Tribunale al consid. 2.3. ha

rilevato:

" (…) Per quanto attiene al lasso di

tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l’assicurato ha

percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo

interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se

erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione

processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione

delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28).

Non era pertanto necessario emettere una

decisione di accertamento.

In particolare va sottolineato che

nell’evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la

disoccupazione: da un lato, l’autorità che verifica l’adempimento delle

condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall’altro, l’autorità

che ordina la restituzione. (…)

In casu, poi, non vi sono circostanze

particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che

rendessero necessaria l’emissione di una decisione di constatazione, del genere

di quella effettivamente emanata.

In concreto, quindi, facendo difetto un

interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell’assicurato a

delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la

Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (…)”

Gli atti sono stati trasmessi alla

Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione

all’opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio

2006.

Inoltre, per quanto riguardava il

rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano

state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto.

Il

ricorso al Tribunale federale dell’assicurato, in cui aveva chiesto il

riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal

1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto

parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede

cantonale.

A quest’ultimo riguardo l’Alta

Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato:

"

Oggetto del contendere è il diritto di S.

a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella

misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle

relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate,

il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo

punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la

Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di

tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli

atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa

decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (…)”

Il TF non ha sollevato alcuna

critica, nemmeno quale obiter dictum, circa il modo di procedere del TCA

che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del

diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e

l’ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio

2006.

in cui l’assicurato aveva già percepito le prestazioni.

In proposito cfr. pure STCA

38.2022.7

dell’8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA

38.2022.14

dell’11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69

del 18 luglio 2017; STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011, nonché in ambito di

assegni di famiglia STCA 39.2023.8 del 6 novembre 2023.

2.5

Nel caso di specie la Cassa ha

versato a RI 1 le indennità di disoccupazione per il periodo ottobre 2024 -

gennaio 2025 (cfr. doc. III pag. 1; V pag. 2; 22).

Il 28

febbraio 2025 la parte resistente ha poi emanato una decisione con la quale ha

stabilito che il ricorrente non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI a decorrere dal 3 ottobre 2024 e doveva

essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 30; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 aprile

2025.

(cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

Dalle carte processuali non risulta

che la Cassa abbia emesso un ordine di restituzione in relazione ai mesi da

ottobre 2024 a gennaio 2025.

Come esposto sopra, l’emanazione di

una decisione di accertamento, ossia che constata l’esistenza, l’inesistenza o

l’estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere

raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica

dei diritti.

Le decisioni di accertamento sono

sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.).

Ciò vale anche quando l’autorità

emette d’ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.).

In concreto i provvedimenti del 28

febbraio e del 15 aprile 2025 appena menzionati, perlomeno per quanto attiene

ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 in cui l’insorgente ha percepito le

indennità di disoccupazione, sono delle decisioni di accertamento.

In effetti una decisione che non

può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a

determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte

alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per

modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione

delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle

prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni

amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005

consid. 3).

La Cassa poteva così preservare il

suo interesse alla restituzione delle prestazioni erogate da ottobre 2024 a

gennaio 2025, esaminando direttamente se fossero realizzati i presupposti della

riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando un ordine di

restituzione delle indennità per lavoro ridotto già corrisposte.

Nella presente evenienza, per i

mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025 non era, pertanto, necessario emettere una

decisione di accertamento.

In

particolare, nel caso di specie, non vi è la suddivisione delle procedure tra

due autorità distinte, visto che la Cassa, secondo l’art. 81 cpv. 1 lett. a LADI,

appura il diritto alle prestazioni, nella misura

in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente (cfr. pure

art. 85 cpv. 1 lett. b LADI).

Inoltre giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la Cassa che ha

versato le prestazioni competente ad esigere la

restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente riscosse. (cfr.

Prassi LADI RCC p.to A19).

Nemmeno sussistono, d’altronde,

circostanze particolari tali da rendere necessaria l’emissione di una decisione

di accertamento preliminare, del genere di quelle effettivamente emanate il 28

febbraio e il 15 aprile 2025 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.14 dell’11

maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.).

Facendo difetto un interesse degno

di protezione all’accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità di

disoccupazione da ottobre 2024 a gennaio 2025, mesi in cui le stesse sono state

erogate all’insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di

accertamento su tale punto.

Di conseguenza la decisione su

opposizione del 15 aprile 2025 relativa al diniego del diritto a decorrere dal

3.

ottobre 2024, per quanto concerne le prestazioni già corrisposte, ossia per i

mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA

C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31

maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell’11 ottobre 2002 consid. 1; STCA

38.2023.42

del 23 ottobre 2023 consid. 2.5.; STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022

consid. 2.5.; STCA 38.2022.14 dell’11 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2021.74

del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2005.55 del 21 novembre 2005; STCA

38.2006.53

del 2 marzo 2007 consid. 2.2.-2.3.).

La Cassa è, dunque, invitata a

esaminare al più presto se sono ossequiati i presupposti della riconsiderazione

o della revisione processuale e a emettere, se del caso, un ordine di

restituzione delle indennità di disoccupazione di cui il ricorrente ha beneficiato

da ottobre 2024 a gennaio 2025.

Relativamente al

termine di perenzione, l’art. 25 cpv. 2 LPGA, dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue

tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

2.6

Al ricorrente non sono, per contro,

state versate indennità di disoccupazione nei mesi da febbraio ad aprile 2025 (cfr.

doc. III pag. 1).

Riguardo

al lasso di tempo menzionato si osserva che il potere cognitivo della presente

Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione

deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata

emessa (in casu: 15 aprile 2025; cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid.

2.3.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_512/2020,

9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021

consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; DTF 144 V 210

consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010

consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).

Per questo periodo va, dunque,

vagliato se la Cassa abbia correttamente o meno deciso che l’assicurato non

fosse residente in Svizzera e fosse un vero frontaliere il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 81/01dell’11 ottobre 2002 consid. 2

segg.; STCA 38.2022.7 dell’8 giugno 2022 consid. 2; STCA 38.2006.53 del 2 marzo

2007.

e la relativa STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008; STCA 38.2005.55 del 21

novembre 2005).

2.7

Uno dei presupposti da adempiere per

avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la

residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo concetto di

residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,

esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di

conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno

2025.

consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024

Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF

8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in

SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata

(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag.

227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.

In una sentenza 8C_60/2016 del 9

agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale

federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle

indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1

lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in

uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n.

883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del

domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella

situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il

presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza

sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024

Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un

cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e

nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha

ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali

la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita

all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di

cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo

in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero

quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle

proprie relazioni di vita.

In una sentenza 8C_420/2017 del 21

giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il

ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale

il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il ricorrente non

si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il

quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha

spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte

cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in

Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato,

precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di

una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento

occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della

Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la

sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a

evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi

extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri

settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

Con sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6

febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza

all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di

tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era

attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento

di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

In un altro giudizio 8C_163/2019

del 5 agosto 2019, massimato in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA

38.2018.7

del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la

residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di

nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,

nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della

moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di

proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha

dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le

indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In

una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.

377.

e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B

la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e

segg.

Con

giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima

ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva

acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si

era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese

successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva

gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si

trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante

giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse

una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

Con sentenza 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un

assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la

rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali,

stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali

dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale,

nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il

marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di

motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di

Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta

che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente

nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva

costituito una dimora secondaria.

L’Alta Corte ha in particolare

sottolineato:

" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni

personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati

e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni

invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale

considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei

suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e

ogni volta che aveva le ferie.

(…).

4.2.4

(…)

È vero che, nel caso di coniugi che non

hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno

di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da

quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del

ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare

con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle

relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia,

perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che

abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che

avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a

quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente

oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In

effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e

ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione

delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui

non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte

partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non

sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro

delle sue relazioni personali era in Italia.

(…).

4.2.6

Il ricorrente sostiene

inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a

partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il

Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di

vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe

dovuto essere licenziata.

Sia il ricorrente che la moglie sono

liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle

rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione

contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali.

Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse

effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia,

alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà,

esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli

interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in

questione.”.

Infine, con giudizio 8C_440/2022

del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18

del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione

nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv.

1.

lett. c LADI.

La nostra Massima Istanza ha

precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si

trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie

e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da

considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della

propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali

dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata

specificata.

Cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3

aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12

marzo 2021 (in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016

del 24 marzo 2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10

giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre

2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019;

STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

2.8

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nato l’__________

1984.

e di nazionalità svizzera, ha lavorato presso il __________ di __________

quale addetto alla gestione del __________ e alla pulizia del lavaggio delle

automobili dal 18 ottobre 2021 al 27 settembre 2024, quando è stato licenziato

con effetto immediato per causa grave (cfr. doc. 4; 11; 10; 16c).

Il 3

ottobre 2024 l’assicurato si è annunciato per il collocamento, dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

All’insorgente

è stato aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 3 ottobre

2024.

al 2 ottobre 2026 (cfr. doc. 22).

Dal

modulo “Azioni di reinserimento” agli atti, sottoscritto dal ricorrente, emerge

che il 14 febbraio 2025, in occasione di un colloquio di consulenza, il

medesimo ha affermato:

"

(…) Dichiara che i fine settimana li trascorre a __________

nell’appartamento in affitto che condivide con la compagna. L’appartamento è

composto da 4 locali e mezzo più il giardino. Afferma che il recapito postale è

a ____________________ la casa è dei genitori e si reca a __________

praticamente solo per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si

ferma a dormire 1-2 notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li

passa a __________.

Afferma che l’auto è

targata Ticino, la cassa malati è svizzera - il conto bancario è in Svizzera.

Sostiene che l’obiettivo

è quello di andare a vivere definitivamente a __________. (…)” (Doc. 26.b)

La

Cassa, informata al riguardo dall’URC e dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 25;

26; 27), il 26 febbraio 2025, ha posto i seguenti quesiti all’assicurato:

"

1.

L’appartamento in Via __________ è intestato a lei? Se

no, a chi?

2.

Quanto paga di

affitto mensile?

3.

Esiste un contratto

di locazione (se sì allegare copia)?

4.

Nell’appartamento di

Via __________ vive da solo?

5.

Presso chi risiede

quando si reca a __________?

6.

A __________ abita in

casa propria o in affitto (allegare copia contratto di

locazione)?

7.

Dalla data di

iscrizione alla disoccupazione ogni quanto si reca a

__________ e la

durata del suo soggiorno?

8.

Qual è la durata

settimanale del soggiorno in Ticino e presso chi?

9.

Quali legami ha con

la Svizzera?” (Doc. 27)

Il 27

febbraio 2025 l’insorgente ha risposto:

"

Residenza in Svizzera

In risposta alle vostre domande sulla

mia residenza dichiaro di essere residente in Via __________ a __________. Sono

Svizzero, nato e cresciuto a __________, ho frequentato le scuole in Svizzera,

ho fatto il militare in Svizzera, ho sempre lavorato in Svizzera.

Ho dichiarato al mio consulente di

frequentare una ragazza italiana e residente a __________ e di passare da lei i

fine settimana o i giorni nei quali lei è libera dal lavoro. La mia ragazza è residente

a __________ e lavora a __________. Non ho dichiarato di venire a __________ 1

o 2 volte per il ritiro della corrispondenza anche perché la maggior parte del

tempo sono a __________ e vivo con i miei genitori. Vi informo che fino a novembre

del 2024 ero residente in Via __________ a __________ e da quando ho perso il lavoro

sono tornato ad abitare dai miei genitori in via __________ per ridurre le mie

spese. Quando sono tornato a vivere dai miei genitori ho fatto notifica al comune

di __________ nel quale sono registrato. Se volete una conferma della mia

residenza contattate il Comune di __________ che ve ne darà conferma, contattate

anche il comune di __________ e vedrete che per loro non esisto. Ho dichiarato

al mio consulente che se un giorno trovassi lavoro nelle vicinanze di __________

allora penserei ad un futuro trasferimento.

Risposte alle vostre domande

1.

L'appartamento in Via __________ è

intestato ai miei genitori, __________ e __________.

2.

Non sono in affitto, partecipo alle

spese.

3.

Non esiste contratto di locazione.

4.

Vivo con i miei genitori che sono i titolari

dell'appartamento.

5.

Non risiedo a __________, vado a

trovare la mia ragazza.

6.

Non abito a __________ la mia ragazza

ha un appartamento in affitto.

7.

Mi reco a __________ nei fine

settimana, specialmente la domenica e dopo 1 o 2 giorno torno a __________

sempre.

8.

Non soggiorno a __________, io vivo

a __________ presso i miei genitori.

9.

Ribadisco di essere Svizzero dalla

nascita, di aver avuto un’istruzione svizzera, ho servito la Svizzera facendo

il militare, ho lavorato sempre in Svizzera.

In conclusione voglio sottolineare che

frequentare una ragazza straniera non fa di me uno straniero e potrei anche

ritenermi un poco offeso nell'essere trattato come tale.

Ricevendo un'altra lezione di vita ho

imparato che raccontare situazioni private oppure progetti personali onesti e

sinceri a delle persone sconosciute non è sempre producente.” (Doc. 28)

Con decisione del 28 febbraio 2025

la Cassa ha negato all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 3

ottobre 2024, in quanto non poteva essere ritenuto residente a __________,

bensì a __________. In particolare è stato precisato che il medesimo non avesse

in Svizzera il proprio centro degli interessi.

Dal profilo del diritto

internazionale l’amministrazione ha considerato il ricorrente quale vero

frontaliere (cfr. doc. 30; consid. 1.1.).

Il 17

marzo 2025 RI 1 ha interposto opposizione contro il provvedimento del 28

febbraio 2025, facendo segnatamente valere:

"

(…) Dopo aver approfondito quanto indicato dal mio collocatore, signor __________,

cosciente di aver firmato il verbale da lui redatto in maniera frettolosa, mi

permetto esporre a voi la realtà dei fatti, comprovati dalla documentazione che

andrà a confermare quanto andrò ad indicarvi:

-

Come potrete appurare dal certificato di domicilio, il mio domicilio è a

tutti gli effetti in via __________ a __________ (doc. 1).

-

Quanto indicato dal signor __________ non corrisponde alla realtà,

essendo che vivo principalmente a __________ e mi reco a __________ presso

l'appartamento della mia compagna saltuariamente. Giusto è tenere in

considerazione che la mia compagna, affittuaria dell'appartamento a __________

in via __________A (doc. 2) indicato

dal signor __________, lavora presso la __________ di __________ in qualità di

cassiera.

-

Ogni anno redigo la dichiarazione fiscale del Canton Ticino e pago

regolarmente le tasse in Ticino, essendo cittadino svizzero.

-

Per quanto concerne il mio cambio di indirizzo, lo stesso è dettato da

una situazione finanziaria difficile e precaria, pertanto non potendomi più

permettere di avere un appartamento mio, ho dovuto tornare presso i miei

genitori in via __________ a __________ __________.

Sulla base di quanto indicato e della

documentazione allegata, sono a chiedervi di rivalutare la mia posizione di

persona non residente in Svizzera.” (Doc. 34)

Con decisione su opposizione del 15

aprile 2025 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 28 febbraio

2025, evidenziando che il centro preponderante degli interessi dell’assicurato si

trova a __________ (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

Nell’impugnativa

l’insorgente ha obiettato che il centro delle sue relazioni personali sia a __________,

asserendo di risiedere da sempre a __________ dove è nato, dove lavora a tempo

pieno anche la sua ragazza, la quale ogni tanto si ferma dai suoi genitori dove

lui abita da ottobre 2024 non avendo più entrate finanziarie, e dove dal 1°

luglio 2025 avrebbe lavorato per due mesi alle dipendenze del __________ (cfr.

doc., I; consid. 1.3.).

2.9

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte

ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha

diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.7.). Da tali presupposti deriva che è di fatto

esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr.

STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).

Inoltre va osservato che secondo la

giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC),

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.7.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del 29

marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un

indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è

determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una

residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017

consid. 2).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28

novembre 2022 consid. 3, citate sopra.

In

concreto, come visto (cfr. consid. 2.8.), l’assicurato, il 14 febbraio 2025,

durante il colloquio di consulenza con l’URC, ha dichiarato di trascorrere i

fine settimana a __________ nell’appartamento che condivide con la sua compagna

e di recarsi a __________ soltanto per ritirare la corrispondenza, visto che il

suo recapito postale era presso la casa dei genitori, e per trovare questi

ultimi, presso i quali si fermava a dormire 1-2 notti alla settimana, mentre il

resto delle notti le passava a __________.

Egli

ha concluso, affermando che l’obiettivo era quello di andare a vivere definitivamente

a __________ e che a quel momento il centro dei suoi interessi era “un po’ a

__________ e un po’ a __________ (…)” (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.).

In

seguito, il 27 febbraio 2025, il ricorrente, rispondendo ai quesiti postigli

dalla Cassa il 28 febbraio 2025, la quale nel suo scritto aveva precisato che

gli stessi erano finalizzati alla verifica della sua residenza effettiva dopo

che il medesimo aveva asserito “di abitare la maggior parte del suo tempo a __________

e che il suo obiettivo è quello di andare a viverci definitivamente. Si reca a __________,

presso l’abitazione dei suoi genitori, solo 1-2 volte alla settimana per il

ritiro della corrispondenza” e aveva espressamente menzionato l’art. 8 cpv.

1.

lett. c LADI secondo cui l’assicurato ha diritto all’indennità di

disoccupazione se risiede in Svizzera (cfr. doc. 27), ha indicato, da una

parte, di risiedere prevalentemente a __________, da fine novembre 2024 presso

i suoi genitori per ridurre le spese avendo perso il lavoro, e di trascorrere a

__________ i fine settimana, specialmente la domenica, o i giorni nei quali la

sua ragazza è libera dal lavoro che svolge a __________.

Dall’altra,

di aver manifestato al suo consulente che “se un giorno trovassi lavoro

nelle vicinanze di __________ allora penserei ad un futuro trasferimento”

(cfr. doc. 28; consid. 2.8.).

Al

riguardo va osservato che nell'ambito

delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora,

nel senso che viene data la precedenza - in presenza di versioni

contraddittorie di un assicurato - alle prime affermazioni esternate quando

ancora la persona interessata ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_524/2024 del 12

agosto 2025 consid. 3.3.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.2.; STF

8C_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del

24.

aprile 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

In una sentenza 9C_664/2018

del 26 novembre 2018 consid. 6 l’Alta Corte ha poi specificato che, in effetti,

le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di

ulteriori riflessioni.

Nel

caso di specie, in prima battuta, ovvero il 14 febbraio 2025 precedentemente al

momento in cui è venuto a sapere delle ripercussioni sul suo diritto alle

indennità di disoccupazione dell’assenza di residenza in Svizzera, il

ricorrente ha asserito di recarsi a __________ unicamente per ritirare la

corrispondenza e per trovare i genitori presso i quali si fermava a dormire 1-2

notti a settimana e che il resto delle notti e dei giorni li trascorreva a __________

presso la propria compagna (cfr. consid. 2.8.).

Quanto

dichiarato in seguito dall’insorgente, ossia di risiedere in realtà per la

maggior parte del tempo a __________ (cfr. consid. 2.8.), contraddice

chiaramente le sue prime affermazioni, per cui, in base alla giurisprudenza

federale, non risulta rilevante ai fini della risoluzione della presente lite.

Di

conseguenza rettamente la Cassa ha tenuto conto delle dichiarazioni espresse

dal ricorrente il 14 febbraio 2025.

Il TCA

non ignora che l’assicurato ha puntualizzato, nell’opposizione, di avere

firmato il verbale del 14 febbraio 2025 in maniera frettolosa (cfr. doc. 34,

consid. 2.8.) e nel ricorso di aver rilasciato delle dichiarazioni frettolose

(cfr. doc. I; consid. 1.3.).

In

proposito va, tuttavia, evidenziato che, anche qualora il ricorrente abbia

effettivamente letto in modo sbrigativo quanto riportato nel modulo Azioni di

reinserimento relativo al 14 febbraio 2025, è difficile che non si sia accorto,

ad esempio, della frase secondo cui “si reca a __________ praticamente solo

per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si ferma a dormire 1-2

notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li passa a __________”

(cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.), se la stessa non corrispondeva alla verità dei

fatti.

Analogamente

è poco verosimile che a causa della fretta egli abbia rilasciato delle

dichiarazioni in totale contrasto con la sua reale situazione personale e

alloggiativa.

Visti gli elementi analizzati,

questa Corte ritiene che esistano già dubbi in merito alla residenza effettiva

in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.7.).

Ad ogni modo il TCA, tutto ben

ponderato, deve concludere che, anche volendo ammettere che l’insorgente

risiedeva in Svizzera, nel periodo in questione (febbraio - aprile 2025) il suo

centro degli interessi personali, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_161/2024

del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022

del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021

consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF

8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28

aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

non era in Svizzera.

Riguardo

al fatto che l’assicurato sostiene che “una legge per essere applicata deve

provare oltre a ogni minimo dubbio (…)” (cfr. doc. V), questo Tribunale si

limita a segnalare che il principio “in dubio pro reo” vige nel diritto

penale, mentre, come appena esposto, il giudice delle assicurazioni sociali

applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del

26.

settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V

177.

consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione

oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che

ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF

8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio

2023.

consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

Il ricorrente, nell’arco di tempo

determinante, non aveva più un legame con il Ticino, tale da poterlo

considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la

sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), la

quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il

centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr.

STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14

settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;

pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015

del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05

dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt

ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Terza condizione per valutare la

residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno

importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del

28.

novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto attiene alla circostanza che il ricorrente non avrebbe semplicemente

comunicato al consulente che l’obiettivo era quello di andare a vivere

definitivamente a __________, come invece riportato nel modulo Azioni di

reinserimento del 14 febbraio 2025 (cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.), bensì

avrebbe pensato a un futuro trasferimento se avesse trovato un lavoro nelle

vicinanze di __________ (cfr. doc. 28; consid. 2.8.), e meglio in zona del __________

o del __________ (cfr. doc. V), va peraltro rilevato che se effettivamente

l’intenzione dell’assicurato fosse stata quella di trasferirsi definitivamente

a __________ (e dunque non pernottare più a __________, nemmeno sporadicamente)

soltanto nel caso in cui avesse reperito un’occupazione nel __________ o nel __________,

ciò concerne la questione della residenza effettiva in Ticino.

Il suo

centro degli interessi personali risulta non essere in Svizzera, come esposto

poc’anzi, a prescindere da un totale spostamento in Italia o meno.

È,

poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia

indicato di avere degli amici a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

Non

è, infatti, certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno

Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che

l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito

che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali

nel nostro Paese.

In proposito cfr. pure STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).

Si evidenzia, infine, che con

giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte, confermando il

concetto di residenza secondo la LADI, ha sottolineato che questo presupposto

non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto

il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

A

ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 15 aprile 2025 la Cassa,

per quanto attiene ai mesi da ottobre 2024 a gennaio 2025, ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, indipendentemente dal fatto che

l’assicurato, nato nel 1984, sia di nazionalità svizzera, abbia svolto la sua

scolarizzazione, un apprendistato, nonché il servizio militare in Svizzera e

qui abbia sempre lavorato (cfr. doc. V), non è in concreto realizzato (cfr. STF

8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno

2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata

confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2024.48 del 27

febbraio 2025; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19

settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2016.15

del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 201638.2012.51 del 30

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379).

2.10

Vista la

conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire

se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris

Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”,

Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da

una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino al 31 marzo 2012 le parti

contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla

base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in

unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il

Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid.

5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972,

concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR

2006.

AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione del Comitato misto

del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II

all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero

applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV

Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità

di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS

0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione contro

la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i lavoratori

frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

2.11

Gli assicurati frontalieri in

disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le

prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art.

65.

par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione

completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,

risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua

a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto

salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a

titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato

membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”)

e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al

paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla

legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a

tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali

prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il

Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in

disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello

Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività

è una

“(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in

denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al

collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”

2.12

In una sentenza 8C_577/2015 del 29

novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha

considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in

Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al

massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces

éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs

fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse

frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle

situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della

ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in

passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non

sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento

n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

In applicazione delle disposizioni

del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014,

questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione

ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore

frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in

Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la

STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto

frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che

ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero

frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre

2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49

del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto

inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les

premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances

sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli,

2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9

del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre

2014.

2.13

Nella

presente fattispecie la parte resistente ha considerato l’assicurato quale vero

frontaliere (cfr. doc. 30; III), avendo il medesimo dichiarato il 14 febbraio

2025.

che “i fine settimana li trascorre a __________ nell’appartamento in

affitto che condivide con la compagna (…) si reca a __________ praticamente

solo per ritirare la corrispondenza e trovare i genitori - si ferma a dormire

1-2 notti a settimana, il resto delle notti e dei giorni li passa a __________”

(cfr. doc. 26.b; consid. 2.8.).

Come

già esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), a ragione la parte resistente, in virtù

del principio della priorità delle

dichiarazioni della prima ora, si è fondata su tali affermazioni

dell’insorgente.

Del

resto anche il 27 febbraio 2025 il ricorrente ha asserito che “mi reco a __________

nei fine settimana, specialmente la domenica, e dopo 1 o 2 giorni di torno a __________,

sempre” (cfr. doc. 28; consid. 2.8.).

L’assicurato

ha contestato di essere un lavoratore frontaliere, facendo valere di essere

nato in Svizzera e qui di avere avuto un’istruzione scolastica, avere svolto un

apprendistato, di aver effettuato il servizio militare e avere lavorato (cfr.

doc. V).

Tuttavia va ribadito che il

Tribunale federale, nella sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata

in DTF 142 V 590 e menzionata al consid. 2.12., relativamente a una fattispecie

concernente un’assicurata di nazionalità svizzera, ha evidenziato, segnatamente,

che la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera,

dove esercitava il suo lavoro, non è atta a creare una residenza in Svizzera a

norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11

del Regolamento n. 987/2009.

Ne discende

che dal profilo del diritto internazionale per i mesi da febbraio ad aprile

2025.

l’insorgente, visto che almeno

una volta alla settimana (cfr. consid. 2.10.) tornava e soggiornava a __________

dove condivideva l’appartamento con la compagna, come dallo stesso asserito (al

riguardo non è dirimente il fatto che il contratto di locazione sia stato

concluso solo dalla ragazza, rispettivamente che l’assicurato non si sia annunciato

al Comune di __________; cfr. doc. 28; V; V6), deve essere considerato

un frontaliere vero con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia

(cfr. consid. 2.11.).

2.14

In esito a quanto precede la decisione su opposizione del 15 aprile 2025

impugnata per i mesi da febbraio ad aprile 2025, nei quali l’assicurato non ha

percepito le indennità di disoccupazione, deve essere confermata.

2.15

Abbondanzialmente è utile osservare

che, come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, è indubbio che l’esclusione dal diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò

deriva, tuttavia, dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni

di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. Daniele

Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas

tessinois” in Rémy Wyler/Anne

Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber

Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions

Romandes, pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di

residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr.

DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178).

Su questo aspetto,

Cueni, “Où les frontaliers

sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années

au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le

système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui

versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Les pays qui

souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis

que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les

frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme,

notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement

des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel

incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).”

(pag. 12).

2.16

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11

del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid.

2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18

del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid.

2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del

22.

agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.;

STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 15

aprile 2025 emessa dalla Cassa CO 1, relativamente ai mesi da ottobre 2024 a

gennaio 2025, è annullata.

2. Per quanto concerne i mesi da febbraio

ad aprile 2025 il ricorso contro la decisione su opposizione del 15 aprile 2025

è respinto.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti