38.2025.28
A torto A. sospeso (12 gg) per mancate ricerche nei 3 mesi (1-3/2024) prima di AD (contratto di durata determ.). Per 2+3/25 esentato: 2.2.25 gli è stato garantito nuovo impiego c/o ultimo DL dal 24.5.25. Il 4.3 firmato contratto di lavoro. 1/25: insufficienti ric. Sospensione ridotta a 3 gg
14 luglio 2025Italiano48 min
ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.28
rs
Lugano
14 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio 2025 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 - nato il _________ 1991 - ha
lavorato presso __________ quale impiegato alberghiero in virtù di un contratto
a tempo pieno di durata indeterminata dal 9 luglio al 31 dicembre 2024, quando
sono diventate effettive le proprie dimissioni del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. 2;
B2; A1).
Il 17 dicembre 2024 l’assicurato
ha concluso un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter
Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 con __________
in qualità di chef de service a tempo pieno presso __________ (cfr. doc. 3).
Inoltre il 4 marzo 2025 è stato
stipulato un nuovo contratto (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) con
__________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. doc. 7).
1.2. RI
1, il 29 marzo 2025, si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio
regionale di collocamento di__________ (in seguito: URC) a decorrere dal 1°
aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 –
31.03.2027; cfr. doc. 1; A1).
1.3. Con
decisione su opposizione del 19 maggio 2025 ha confermato il proprio
provvedimento del 2 maggio 2025 (cfr. doc. 8) con il quale aveva sospeso
l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni, non
avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione
in disoccupazione del 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di
prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. A1).
In particolare l’amministrazione,
nella decisione su opposizione, ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso concreto, il contratto di lavoro sottoscritto con
Hotel __________ per il periodo dal 24.05.2025 al 16.11.2025, ha potuto
garantire a RI 1 l'esonero dallo svolgere ricerche di lavoro durante i 30
giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa e non durante il periodo
precedente l'annuncio all'URC.
Quale disoccupato stagionale è tenuto a ricercare un impiego già
prima dell'iscrizione in disoccupazione. Deve fare il possibile per reperire un
impiego di durata indeterminata nella loro professione o in altre occupazioni;
in via subordinata e quale sforzo minimo, deve cercare impieghi di breve durata
per la "stagione morta" in attività realmente esistenti sul mercato
del lavoro e anche al di fuori dalla propria professione.
In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo
lavorativo stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa
valutazione, qualitativa e quantitativa, si chiede pertanto un impegno serio e
concreto con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è
quello di reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro
sostitutivo (anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo
d'inattività.
La dispensa dallo svolgere ricerche di lavoro a cui fa riferimento
RI 1, non è prevista dalla LADI.
(…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione del
19 maggio 2025 l’assicurato, il 21 maggio 2025, ha inoltrato al TCA un
tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione di 12
giorni e il versamento retroattivo delle indennità sospese.
A sostegno delle proprie pretese
il ricorrente ha addotto che il provvedimento dell’URC viola il diritto
federale sotto più aspetti, in particolare non tiene conto delle specificità
del lavoro stagionale nel settore alberghiero e della ristorazione, della riassunzione
garantita e del principio di proporzionalità.
Più precisamente il medesimo ha
fatto valere che l’applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI richiede una
colpa soggettiva e che quindi, se esiste una promessa concreta e vincolante di
riassunzione, non vi è alcun obbligo di presentare numerose candidature nel
periodo transitorio, fintantoché la disoccupazione è temporanea e limitata nel
tempo.
Al riguardo egli ha precisato di
aver ricevuto una promessa vincolante di riassunzione dalla sua datrice di
lavoro il 2 febbraio 2025, con successiva conferma scritta e contrattuale il 4
marzo 2025 per un incarico a partire dal 24 maggio 2025, per cui non può essere
configurata alcuna violazione colposa dei suoi obblighi.
Inoltre RI 1 ha evidenziato che
nel settore alberghiero e della ristorazione è normale che i contratti siano
stagionali e che i lavoratori vengano riassunti per la stagione successiva,
qualora vi sia soddisfazione reciproca, aggiungendo che in presenza di una
promessa concreta e documentata di riassunzione, non si può pretendere da un
assicurato che intraprenda candidature casuali e non mirate solo per soddisfare
una quota formale. A mente dell’insorgente una tale pretesa violerebbe il
principio della buona fede e contrasterebbe con un uso ragionevole degli
strumenti del mercato del lavoro.
L’assicurato ha puntualizzato, a
dimostrazione della propria disponibilità e diligenza e a esclusione di ogni
colpa, di avere, nel gennaio 2025 e nell’aprile 2025, contattato il suo ex
datore di lavoro presso __________ per proporsi come supporto temporaneo in
attesa del contratto estivo, ma che non vi è stato alcun seguito concreto.
Egli ha, poi, asserito che, anche
ammettendo, in via puramente ipotetica, che vi fosse stata una minima
irregolarità formale, la sanzione di dodici indennità giornaliere risulta sproporzionata,
siccome il Tribunale federale prevede che nella commisurazione della
sospensione venga valutata in particolare la colpa soggettiva. A quest’ultimo
proposito è stato indicato che il suo comportamento è sempre stato trasparente,
proattivo e sostenuto da una concreta e documentata prospettiva di
riassunzione, sicché non vi è margine per una sanzione di questa entità (cfr.
doc. I).
Sempre il 21 maggio 2025
l’assicurato, dichiarando di trovarsi in una situazione economica
particolarmente delicata, senza reddito e senza il sostegno delle indennità per
il periodo in questione, ha chiesto di trattare prioritariamente il suo ricorso
(cfr. doc. I1).
1.5. L’URC, con risposta del 26 maggio
2025, ha postulato la conferma delle considerazioni e conclusioni esposte nella
decisione su opposizione e la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. Il ricorrente ha preso posizione in
merito con scritto del 30 maggio 2025 (cfr. doc. V + 1/2).
Il 13 giugno 2025 l’assicurato ha,
segnatamente, ribadito di essere confrontato con difficoltà finanziarie (cfr.
doc. IX).
1.7. La parte resistente, il 26 giugno 2025,
ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi
al giudizio del TCA, riaffermando in ogni caso la propria richiesta di volere
respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata (cfr. doc. X).
1.8. Il 30 giugno 2025 l’insorgente ha
domandato a questo Tribunale di pronunciarsi riguardo al versamento anticipato
delle indennità giornaliere a lui spettanti, nonché di emettere la sentenza
concernente la sospensione prima delle ferie giudiziarie in ragione delle sue difficoltà
economiche, affinché la situazione possa concludersi, evitando ulteriori
carichi psicologici (cfr. doc. XII).
1.9. Il doc. XII è stato inviato per
conoscenza all’URC (cfr. doc. XIII).
1.10. Il 6 luglio 2025 il ricorrente ha
nuovamente sollecitato con la massima urgenza l’evasione della causa oppure
l’emanazione di un’“ordinanza di un versamento immediato delle indennità
giornaliere che mi spettano”, osservando che “la situazione è diventata
insostenibile (…)” e che “le ripercussioni sulla mia salute psichica e
fisica sono gravi: soffro di insonnia, ansia costante e timori essenziali, che
compromettono sempre più anche la mia capacità lavorativa e il mio benessere
generale” (cfr. doc. XIV).
in diritto
Considerandi
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2
Questa Corte rileva, innanzitutto,
che il ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’URC per non avere dato seguito alla sua domanda del 19 aprile 2025
(precedente quindi all’emissione della decisone formale del 2 maggio 2025; cfr.
doc. 8) tendente a un colloquio (cfr. doc. I p.to 5).
L’assicurato ha precisato che “anche
se è stata presentata un’opposizione scritta, un’audizione personale avrebbe
potuto contribuire a una più rapida chiarificazione” (cfr. doc. V p.to 4).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale e dell’art. 42 della Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le parti hanno diritto di
essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.2.; STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V
557.
consid. 3.1.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. non
conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente
il diritto a un'audizione orale.
Ora,
né l'art. 42 LPGA, né la PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile
diritto (cfr. STF_789/2023
dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid.
3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio
2018.
consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.;
STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).
L’insorgente, nel caso concreto, ha
potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art.
29.
cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione, già rispondendo alla Richiesta di
giustificazione invitagli dall’URC il 17 aprile 2025 (al riguardo cfr. consid.
2.7.) e in sede di opposizione (cfr. doc. 9; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio
2018).
È
utile, in ogni caso, evidenziare che una
violazione del diritto di essere sentito risulta sanata
(cfr.
STF
8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio
2023.
consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa), allorché la persona lesa ha
la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo, quale
il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4
gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.;
8C_729/2007 del 6 novembre 2008 consid. 2.).
Non va, del resto,
dimenticato che, in applicazione del principio inquisitorio, il TCA può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).
2.3
Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a
ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione per dodici giorni per non aver svolto alcuna ricerca di lavoro nei
tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° aprile
2025.
2.4
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui
tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo
è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di
controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29.
gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"
L'assicurato deve
finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni
periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il
termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere
prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3
OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente
verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi, previsto che
l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o
ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido
anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,
8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003
consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;
Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra
l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo, egli
deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto
2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato
ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,
in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28.
giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In
una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato
nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non
possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio,
adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in
cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione
(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020
ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF
8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20
settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139
V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF
8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,
consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998
ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un
contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da
sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020
consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe,
un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors
qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle;
dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC,
ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers
mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage
prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou
résiliés (ATF 141 V 365 consid.
4.2
p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en
considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la
personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf.
Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF
8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di
valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del
contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid.
2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.
Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.5
Per
determinare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per
quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non
prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di
riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo
di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide
(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale
principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato
che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano
esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige
in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024
del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF
8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.
3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio
2020.
consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;
STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28
giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha
rilevato:
"
(…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,
pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;
STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte
ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il
numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero
durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.
3.2
Sulle modalità con le quali bisogna
effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo
l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno
per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove
relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis
OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo
particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia
per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di
lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni
periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere
realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992
nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in
caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la
fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato
o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il
disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro
presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore
di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella
causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi
dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto del datore di
lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque
limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio
competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6
Per quanto attiene agli assicurati che
controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel
settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e
quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va
osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla
ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di
evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo
soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche
durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione
annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione
morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente
esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego
annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA
38.2000.190
del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA
del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.
Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).
Il
TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92;
STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In
tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007
il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton
Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale
amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al
collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro
durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli
atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione.
La
nostra Massima Istanza ha precisato che quell’assicurato rientrava nella
categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi
di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono accettare un
lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento,
il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi.
L’Alta Corte, in un’ulteriore
sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al
collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17
anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato
e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Inoltre con
giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha
confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007
di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche
di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata
l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In una sentenza 8C_146/2023 del
30.
agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso di un
assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei anni attività
stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un impiego soltanto
negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso una disparità di
trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di disoccupazione, i
quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche di lavoro.
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2023.31
del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio
2019.
consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA
38.2018.9
del 16 luglio 2018 consid. 2.7.
2.7
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata
della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per
ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al
capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la durata della sanzione
è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e
soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno
2012.
consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la
gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de
l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou
encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit
de leur pertinence".
Per quel che attiene alla
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6
giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D.
Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le
sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente
confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di
procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del
2.
maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio
2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.8
Nella concreta evenienza dalla
documentazione agli atti emerge, come visto nei fatti, che l’assicurato, al
beneficio di un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter
Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) per il periodo dal 2 gennaio al 31 marzo 2025
concluso con __________, si è annunciato per il collocamento presso l’URC il 29
marzo 2025 a decorrere dal 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
L’amministrazione,
nel mese di aprile 2025, ha constatato che l’insorgente, per il periodo
precedente all’iscrizione in disoccupazione, non aveva fornito alcuna prova di
ricerca di una nuova occupazione.
L’URC,
il 17 aprile 2025, gli ha, conseguentemente, trasmesso una Richiesta di
giustificazione con cui l’ha invitato a formulare osservazioni scritte e ad
allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni
entro il 24 aprile 2025.
Il
consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,
l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso,
menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in
cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione
adeguata (cfr. doc. 5).
Il 18 aprile 2025 l’assicurato ha
risposto, segnatamente, che il suo ultimo contratto di lavoro stagionale si è
concluso il 31 marzo 2025, che già il 2 febbraio 2025 ha avuto luogo un
colloquio con __________, durante il quale è stato raggiunto un accordo verbale
- da considerare quale valido contratto ai sensi dell’art. 1 CO - per
riprendere l’attività lavorativa il 24 maggio 2025, che il contratto scritto è
stato firmato il 4 marzo 2025 e che la pausa stagionale tra i due periodi di
impiego è stata di circa un mese e mezzo.
Il ricorrente ha, altresì, fatto
valere che “un recesso da un contratto già firmato non è previsto dalla
legge. Secondo l’art. 335 CO, vale il diritto di disdetta, ma una disdetta
prima dell’inizio effettivo del rapporto di lavoro avrebbe avuto effetto non
prima del 24 maggio 2025, data di inizio dell’impiego. Ciò avrebbe potuto
comportare una possibile responsabilità di risarcimento danni secondo l’art
337c CO, che non sarebbe stata coperta dall’URC” (cfr. doc. 6).
Occorre, a tale
proposito, ribadire (cfr. consid. 2.2.) che dal profilo procedurale l’URC ha,
quindi, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136
V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 2 maggio 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto
alle indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche
di lavoro nei mesi da gennaio a marzo 2025 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione del 29 marzo 2025 per il 1° aprile 2025 (cfr. doc. 8; consid.
1.3.).
Tale provvedimento è stato confermato
con decisione su opposizione del 19 maggio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
2.9
Chiamata
a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare dapprima,
benché nel Cantone Ticino la competenza di decidere circa l'idoneità al
collocamento, che la LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett.
d LADI) con possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, non sia stata
attribuita a questi ultimi, bensì spetti all’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento
della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2024.9
del 7 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2005.19 del 4 agosto 2015), che
la nostra Massima Istanza ha stabilito il principio generale secondo cui
l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di
conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo
è, in linea generale, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30
agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1.,
pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9
marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è arrivato alla stessa
conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del
lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
Secondo l’Alta
Corte il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al
collocamento non deve, però, condurre a penalizzare il disoccupato che trova e
accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile.
In effetti non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto
il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data
relativamente vicina di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di
trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una data più prossima, con
il rischio - in definitiva - di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF
110.
V 207 consid. 1 pag. 209).
Il Tribunale
federale ha evidenziato che occorre, quindi, valutare in maniera meno rigida
l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di
ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà
difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente
alla sua entrata in funzione.
La nostra Massima Istanza ha in ogni
caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata
restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4).
Decisivi
per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso
un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di
lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il
breve periodo. Determinante è piuttosto il fatto se si possa presumere con una
certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve
lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF
8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e
SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid.
3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019
del 4 febbraio 2020.
2.10
Nel caso dell’assicurato che
disponeva di un contratto di durata determinata dal 2 gennaio al 31 marzo 2025
con __________, l’URC ha valutato tali tre mesi prima dell’annuncio al
collocamento del 29 marzo 2025 a far tempo dal 1° aprile 2025 (cfr. doc. 8; A1;
consid. 1.1.; 2.8.).
La giurisprudenza relativa ai
lavoratori con attività stagionale (il ricorrente, il 17 dicembre 2024, ha
sottoscritto con la __________ un contratto denominato “Befristeter Arbeitsvertrag
/ Saisonvertrag” dal 2 gennaio al 31 marzo 2025; cfr. doc. 3) prevede che tali
assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo
in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro
(cfr. consid. 2.6.).
In concreto vi è da chiedersi se
l’assicurato, al momento della sua iscrizione in disoccupazione a fine marzo
2025, fosse da qualificare quale lavoratore stagionale o meno, visto che il
rapporto di lavoro con la __________ era sì definito anche quale contratto
stagionale (cfr. doc. 3; 6), tuttavia precedentemente, e meglio dal luglio al
dicembre 2024 egli ha lavorato per __________ in virtù di un contratto di
durata indeterminata, poi disdetto dal medesimo (cfr. doc. 2; B2; consid. 1.1.).
Tale questione in casu non
merita di approfondimenti, poiché anche qualora l’insorgente, in relazione
all’annuncio per il collocamento di fine marzo 2025, debba essere considerato
quale lavoratore stagionale, andava comunque esaminato unicamente il lasso di
tempo di tre mesi prima della disoccupazione - come correttamente effettuato
dall’URC -, siccome la durata del contratto si estendeva da gennaio a marzo
2025.
Al riguardo giova ricordare che in
caso di contratti di durata determinata, rispettivamente di inattività
lavorativa precedentemente all’annuncio per il collocamento vanno valutate le
ricerche di impiego effettuate negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in
disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.
3.1.; STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016 consid. 4; STCA 38.2019.59 del 27
aprile 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017).
Come sottolineato nel giudizio
dell’Alta Corte 8C_744/2019 del 26 agosto 2020, più volte citato (cfr. consid.
2.4.), l’elemento decisivo per determinare il periodo da considerare per
l’esame delle ricerche di lavoro è il momento a partire dal quale un assicurato
ha conoscenza di essere oggettivamente minacciato di disoccupazione.
Il ricorrente, nell’arco di tempo
da gennaio a marzo 2025, allorché era alle dipendenze della __________, era
così tenuto a svolgere delle valide ricerche di impiego dal profilo
quantitativo e qualitativo.
Del resto il Tribunale federale ha stabilito
che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di
comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una
precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da
parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, come già evidenziato,
devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima
della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.4.;
STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7
settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.
3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.
2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
2.11
L’URC ha indicato che l’assicurato
non ha svolto alcuna ricerca di lavoro nel periodo gennaio - marzo 2025 (cfr.
consid. 1.3.; 2.8.).
Il ricorrente, per contro,
sostiene di avere ricevuto, il 2 febbraio 2025, una promessa vincolante di
riassunzione da __________ con successiva conferma scritta e contrattuale del 4
marzo 2025 per un incarico a decorrere dal 24 maggio 2025, per cui ritiene di
non avere violato alcun obbligo (cfr. doc. I; 9; 6; consid. 1.4.; 2.8.).
Secondo
la giurisprudenza non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione entro un termine ragionevole,
quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF
8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019;
STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13
febbraio 1997 nella causa M.C.; D.
Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 32).
L’Alta
Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un
contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la
volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano
sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR
2023.
pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30
luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03
del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti…”, pag. 32).
Decisivo
è, dunque, il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche STFA C 197/03
dell11 ottobre 2004).
Nella concreta fattispecie dalle
carte processuali si evince che il 4 marzo 2025 l’assicurato ha effettivamente
concluso un nuovo contratto di lavoro (“Befristeter Arbeitsvertrag /
Saisonvertrag”) con la __________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre
2025.
(cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
Il 22 aprile 2025 __________,
membro con diritto di firma collettiva a due del CdA della __________ (cfr.
estratto RC in https://www.zefix.admin.ch/it/search/entity/list/firm/946644),
in un messaggio SMS, ha attestato:
" Sehr geehrte
Damen und Herren
Hiermit bestätige ich, am 2. Februar 2025, nach Ablauf der
vertraglich geregelten Probezeit mit Herrn RI 1 auch bereits über die Anstellung
für die kommende Sommersaison gesprochen und ihm die Anstellung als Chef de
service ab 24.5.2025 zugesichert zu haben.
(…)” (Doc. A3)
Avendo __________ confermato che
l’impiego presso l’Hotel di __________ con inizio dal 24 maggio 2025 (che si
concluderà secondo il contratto a novembre 2025; cfr. consid. 1.1.), ossia
entro un breve lasso di tempo - dopo poco più di un mese e mezzo - dalla
fine del precedente contratto di lavoro, era già stato assicurato al ricorrente
il 2 febbraio 2025, occorre concludere, tutto ben ponderato, che nel caso di
specie l’insorgente (il quale, a quel momento, non era solito stipulare
contratti con la società di __________) per i mesi di febbraio e marzo 2025
va esentato da una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Per quanto attiene al mese di gennaio
2025, invece, l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la
legge gli impone (cfr. consid. 2.4.).
Egli, infatti, non ha intrapreso
sforzi volti al reperimento di un’occupazione, ad eccezione di una sola ricerca
compiuta presso __________. Da un chiaro scambio di messaggi WhatsApp tra quest’ultima
e l’insorgente risulta, invero, che, in particolare nel mese di gennaio 2025, l’assicurato
aveva chiesto di poter lavorare nel periodo di bassa stagione (cfr. doc. A2).
Al
riguardo questo Tribunale ricorda che se è vero che secondo l'art. 329 cpv. 3
del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro
deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro
lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2006.63 del 30 novembre 2006 consid.
2.8.; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000), è altrettanto vero che il tempo
occorrente per cercare un altro impiego deve essere accordato anche ai
lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che
sta per scadere (cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA
38.2016.34
del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015
consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA
38.2012.6
del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011
consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert,
"Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire
romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329
n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez
"Commentaire du contrat de travail". Ed
Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).
L’insorgente,
dunque, avendo compiuto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio
2025.
(cfr. consid. 2.5.), deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).
2.12
L’assicurato ha dichiarato di
restare a disposizione per un eventuale colloquio personale o per fornire
ulteriori chiarimenti (cfr. doc. I; IX).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022
consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021
del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;
STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato
un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
L’assicurato,
del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il
diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in
diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF
9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019
consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito
derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il
diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità
di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda
espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al
riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA
39.2022.6
del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025
consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.
4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14
dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente
fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al
TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione
del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal
sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.13
Per
quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate
ricerche di lavoro da gennaio a marzo 2025 (cfr. consid. 1.3.; doc. 8; A1).
Conformemente a quanto stabilito
dal TCA (cfr. consid. 2.11.), il ricorrente non va, tuttavia, sanzionato per i
mesi di febbraio e marzo 2025, mentre per il mese di gennaio 2025 egli deve
essere sospeso ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di insufficienti ricerche
di lavoro, ritenuto lo sforzo comunque intrapreso presso __________ (cfr.
consid. 2.11.).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la penalità inflitta dall’amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di impiego durante un mese antecedente la
disoccupazione ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid.
2.7.).
Di
conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben ponderato, la sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione di dodici giorni inflitta al ricorrente
dall'URC va ridotta a tre giorni.
2.14
Per
quanto concerne la richiesta del ricorrente tendente al versamento anticipato
delle indennità giornaliere a lui spettanti (cfr.- doc. XII; consid. 1.8.), che
in buona sostanza equivale a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va
osservato che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto tale
domanda (cfr. STF 9C_443/2023 del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023
del 21 febbraio 2024 consid. 5.1.; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio
2017.
consid. 12, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del
20.
giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF
9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005
consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2
dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.15
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025
consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso
dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21
ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA
38.2024.9
del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
2.16
L’insorgente ha chiesto un
indennizzo per parte non patrocinata (cfr. doc. VII; XIV).
Un’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo
al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per
la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81
consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag.
180.
segg.).
Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una
parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per
ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli
interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente
l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli
sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid.
7.2.; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del
26.
maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid.
7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad
art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati.
Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non risulta
avere manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale
dell’insorgente, né risulta che ha comportato una perdita di guadagno.
La pretesa d'indennità per ripetibili deve, pertanto, essere
negata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La
decisione su opposizione del 19 maggio 2025 emessa dall'URC di __________ è
riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per tre giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni