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Decisione

38.2025.28

A torto A. sospeso (12 gg) per mancate ricerche nei 3 mesi (1-3/2024) prima di AD (contratto di durata determ.). Per 2+3/25 esentato: 2.2.25 gli è stato garantito nuovo impiego c/o ultimo DL dal 24.5.25. Il 4.3 firmato contratto di lavoro. 1/25: insufficienti ric. Sospensione ridotta a 3 gg

14 luglio 2025Italiano48 min

ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.28

rs

Lugano

14 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 maggio 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _____________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 - nato il _________ 1991 - ha

lavorato presso __________ quale impiegato alberghiero in virtù di un contratto

a tempo pieno di durata indeterminata dal 9 luglio al 31 dicembre 2024, quando

sono diventate effettive le proprie dimissioni del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. 2;

B2; A1).

Il 17 dicembre 2024 l’assicurato

ha concluso un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter

Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 con __________

in qualità di chef de service a tempo pieno presso __________ (cfr. doc. 3).

Inoltre il 4 marzo 2025 è stato

stipulato un nuovo contratto (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) con

__________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. doc. 7).

1.2. RI

1, il 29 marzo 2025, si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio

regionale di collocamento di__________ (in seguito: URC) a decorrere dal 1°

aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 –

31.03.2027; cfr. doc. 1; A1).

1.3. Con

decisione su opposizione del 19 maggio 2025 ha confermato il proprio

provvedimento del 2 maggio 2025 (cfr. doc. 8) con il quale aveva sospeso

l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni, non

avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione

in disoccupazione del 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di

prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. A1).

In particolare l’amministrazione,

nella decisione su opposizione, ha rilevato:

" (…)

3. Nel caso concreto, il contratto di lavoro sottoscritto con

Hotel __________ per il periodo dal 24.05.2025 al 16.11.2025, ha potuto

garantire a RI 1 l'esonero dallo svolgere ricerche di lavoro durante i 30

giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa e non durante il periodo

precedente l'annuncio all'URC.

Quale disoccupato stagionale è tenuto a ricercare un impiego già

prima dell'iscrizione in disoccupazione. Deve fare il possibile per reperire un

impiego di durata indeterminata nella loro professione o in altre occupazioni;

in via subordinata e quale sforzo minimo, deve cercare impieghi di breve durata

per la "stagione morta" in attività realmente esistenti sul mercato

del lavoro e anche al di fuori dalla propria professione.

In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo

lavorativo stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa

valutazione, qualitativa e quantitativa, si chiede pertanto un impegno serio e

concreto con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è

quello di reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro

sostitutivo (anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo

d'inattività.

La dispensa dallo svolgere ricerche di lavoro a cui fa riferimento

RI 1, non è prevista dalla LADI.

(…)” (Doc. A1)

1.4. Contro la decisione su opposizione del

19 maggio 2025 l’assicurato, il 21 maggio 2025, ha inoltrato al TCA un

tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione di 12

giorni e il versamento retroattivo delle indennità sospese.

A sostegno delle proprie pretese

il ricorrente ha addotto che il provvedimento dell’URC viola il diritto

federale sotto più aspetti, in particolare non tiene conto delle specificità

del lavoro stagionale nel settore alberghiero e della ristorazione, della riassunzione

garantita e del principio di proporzionalità.

Più precisamente il medesimo ha

fatto valere che l’applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI richiede una

colpa soggettiva e che quindi, se esiste una promessa concreta e vincolante di

riassunzione, non vi è alcun obbligo di presentare numerose candidature nel

periodo transitorio, fintantoché la disoccupazione è temporanea e limitata nel

tempo.

Al riguardo egli ha precisato di

aver ricevuto una promessa vincolante di riassunzione dalla sua datrice di

lavoro il 2 febbraio 2025, con successiva conferma scritta e contrattuale il 4

marzo 2025 per un incarico a partire dal 24 maggio 2025, per cui non può essere

configurata alcuna violazione colposa dei suoi obblighi.

Inoltre RI 1 ha evidenziato che

nel settore alberghiero e della ristorazione è normale che i contratti siano

stagionali e che i lavoratori vengano riassunti per la stagione successiva,

qualora vi sia soddisfazione reciproca, aggiungendo che in presenza di una

promessa concreta e documentata di riassunzione, non si può pretendere da un

assicurato che intraprenda candidature casuali e non mirate solo per soddisfare

una quota formale. A mente dell’insorgente una tale pretesa violerebbe il

principio della buona fede e contrasterebbe con un uso ragionevole degli

strumenti del mercato del lavoro.

L’assicurato ha puntualizzato, a

dimostrazione della propria disponibilità e diligenza e a esclusione di ogni

colpa, di avere, nel gennaio 2025 e nell’aprile 2025, contattato il suo ex

datore di lavoro presso __________ per proporsi come supporto temporaneo in

attesa del contratto estivo, ma che non vi è stato alcun seguito concreto.

Egli ha, poi, asserito che, anche

ammettendo, in via puramente ipotetica, che vi fosse stata una minima

irregolarità formale, la sanzione di dodici indennità giornaliere risulta sproporzionata,

siccome il Tribunale federale prevede che nella commisurazione della

sospensione venga valutata in particolare la colpa soggettiva. A quest’ultimo

proposito è stato indicato che il suo comportamento è sempre stato trasparente,

proattivo e sostenuto da una concreta e documentata prospettiva di

riassunzione, sicché non vi è margine per una sanzione di questa entità (cfr.

doc. I).

Sempre il 21 maggio 2025

l’assicurato, dichiarando di trovarsi in una situazione economica

particolarmente delicata, senza reddito e senza il sostegno delle indennità per

il periodo in questione, ha chiesto di trattare prioritariamente il suo ricorso

(cfr. doc. I1).

1.5. L’URC, con risposta del 26 maggio

2025, ha postulato la conferma delle considerazioni e conclusioni esposte nella

decisione su opposizione e la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.6. Il ricorrente ha preso posizione in

merito con scritto del 30 maggio 2025 (cfr. doc. V + 1/2).

Il 13 giugno 2025 l’assicurato ha,

segnatamente, ribadito di essere confrontato con difficoltà finanziarie (cfr.

doc. IX).

1.7. La parte resistente, il 26 giugno 2025,

ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi

al giudizio del TCA, riaffermando in ogni caso la propria richiesta di volere

respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata (cfr. doc. X).

1.8. Il 30 giugno 2025 l’insorgente ha

domandato a questo Tribunale di pronunciarsi riguardo al versamento anticipato

delle indennità giornaliere a lui spettanti, nonché di emettere la sentenza

concernente la sospensione prima delle ferie giudiziarie in ragione delle sue difficoltà

economiche, affinché la situazione possa concludersi, evitando ulteriori

carichi psicologici (cfr. doc. XII).

1.9. Il doc. XII è stato inviato per

conoscenza all’URC (cfr. doc. XIII).

1.10. Il 6 luglio 2025 il ricorrente ha

nuovamente sollecitato con la massima urgenza l’evasione della causa oppure

l’emanazione di un’“ordinanza di un versamento immediato delle indennità

giornaliere che mi spettano”, osservando che “la situazione è diventata

insostenibile (…)” e che “le ripercussioni sulla mia salute psichica e

fisica sono gravi: soffro di insonnia, ansia costante e timori essenziali, che

compromettono sempre più anche la mia capacità lavorativa e il mio benessere

generale” (cfr. doc. XIV).

in diritto

Considerandi

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF

8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9

novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Questa Corte rileva, innanzitutto,

che il ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’URC per non avere dato seguito alla sua domanda del 19 aprile 2025

(precedente quindi all’emissione della decisone formale del 2 maggio 2025; cfr.

doc. 8) tendente a un colloquio (cfr. doc. I p.to 5).

L’assicurato ha precisato che “anche

se è stata presentata un’opposizione scritta, un’audizione personale avrebbe

potuto contribuire a una più rapida chiarificazione” (cfr. doc. V p.to 4).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale e dell’art. 42 della Legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le parti hanno diritto di

essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.2.; STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V

557.

consid. 3.1.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. non

conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente

il diritto a un'audizione orale.

Ora,

né l'art. 42 LPGA, né la PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile

diritto (cfr. STF_789/2023

dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid.

3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018.

consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.;

STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).

L’insorgente, nel caso concreto, ha

potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art.

29.

cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione, già rispondendo alla Richiesta di

giustificazione invitagli dall’URC il 17 aprile 2025 (al riguardo cfr. consid.

2.7.) e in sede di opposizione (cfr. doc. 9; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018).

È

utile, in ogni caso, evidenziare che una

violazione del diritto di essere sentito risulta sanata

(cfr.

STF

8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio

2023.

consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa), allorché la persona lesa ha

la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo, quale

il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.

STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.;

8C_729/2007 del 6 novembre 2008 consid. 2.).

Non va, del resto,

dimenticato che, in applicazione del principio inquisitorio, il TCA può

assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie

(art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).

2.3

Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a

ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione per dodici giorni per non aver svolto alcuna ricerca di lavoro nei

tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° aprile

2025.

2.4

Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29.

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra

l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato

nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non

possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020

ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un

contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da

sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del

rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020

consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe,

un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors

qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle;

dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC,

ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers

mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage

prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou

résiliés (ATF 141 V 365 consid.

4.2

p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en

considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la

personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf.

Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF

8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di

valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del

contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid.

2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.5

Per

determinare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024

del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF

8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.

3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio

2020.

consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;

STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno

per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove

relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis

OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6

Per quanto attiene agli assicurati che

controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel

settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e

quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va

osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla

ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di

evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo

soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche

durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione

annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione

morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente

esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego

annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA

38.2000.190

del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA

del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D.

Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il

TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92;

STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In

tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007

il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton

Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale

amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al

collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro

durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli

atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione.

La

nostra Massima Istanza ha precisato che quell’assicurato rientrava nella

categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi

di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono accettare un

lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento,

il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi.

L’Alta Corte, in un’ulteriore

sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al

collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17

anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato

e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Inoltre con

giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha

confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007

di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche

di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata

l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In una sentenza 8C_146/2023 del

30.

agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso di un

assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei anni attività

stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un impiego soltanto

negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso una disparità di

trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di disoccupazione, i

quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2023.31

del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio

2019.

consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA

38.2018.9

del 16 luglio 2018 consid. 2.7.

2.7

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la durata della sanzione

è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012.

consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de

l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou

encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit

de leur pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2.

maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.8

Nella concreta evenienza dalla

documentazione agli atti emerge, come visto nei fatti, che l’assicurato, al

beneficio di un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter

Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) per il periodo dal 2 gennaio al 31 marzo 2025

concluso con __________, si è annunciato per il collocamento presso l’URC il 29

marzo 2025 a decorrere dal 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

L’amministrazione,

nel mese di aprile 2025, ha constatato che l’insorgente, per il periodo

precedente all’iscrizione in disoccupazione, non aveva fornito alcuna prova di

ricerca di una nuova occupazione.

L’URC,

il 17 aprile 2025, gli ha, conseguentemente, trasmesso una Richiesta di

giustificazione con cui l’ha invitato a formulare osservazioni scritte e ad

allegare l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni

entro il 24 aprile 2025.

Il

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in

cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 5).

Il 18 aprile 2025 l’assicurato ha

risposto, segnatamente, che il suo ultimo contratto di lavoro stagionale si è

concluso il 31 marzo 2025, che già il 2 febbraio 2025 ha avuto luogo un

colloquio con __________, durante il quale è stato raggiunto un accordo verbale

- da considerare quale valido contratto ai sensi dell’art. 1 CO - per

riprendere l’attività lavorativa il 24 maggio 2025, che il contratto scritto è

stato firmato il 4 marzo 2025 e che la pausa stagionale tra i due periodi di

impiego è stata di circa un mese e mezzo.

Il ricorrente ha, altresì, fatto

valere che “un recesso da un contratto già firmato non è previsto dalla

legge. Secondo l’art. 335 CO, vale il diritto di disdetta, ma una disdetta

prima dell’inizio effettivo del rapporto di lavoro avrebbe avuto effetto non

prima del 24 maggio 2025, data di inizio dell’impiego. Ciò avrebbe potuto

comportare una possibile responsabilità di risarcimento danni secondo l’art

337c CO, che non sarebbe stata coperta dall’URC” (cfr. doc. 6).

Occorre, a tale

proposito, ribadire (cfr. consid. 2.2.) che dal profilo procedurale l’URC ha,

quindi, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136

V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 2 maggio 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto

alle indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche

di lavoro nei mesi da gennaio a marzo 2025 precedenti l’iscrizione in

disoccupazione del 29 marzo 2025 per il 1° aprile 2025 (cfr. doc. 8; consid.

1.3.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 19 maggio 2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

2.9

Chiamata

a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare dapprima,

benché nel Cantone Ticino la competenza di decidere circa l'idoneità al

collocamento, che la LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett.

d LADI) con possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, non sia stata

attribuita a questi ultimi, bensì spetti all’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento

della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2024.9

del 7 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2005.19 del 4 agosto 2015), che

la nostra Massima Istanza ha stabilito il principio generale secondo cui

l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di

conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo

è, in linea generale, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30

agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1.,

pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9

marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è arrivato alla stessa

conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del

lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per

effettuare un perfezionamento linguistico.

Secondo l’Alta

Corte il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al

collocamento non deve, però, condurre a penalizzare il disoccupato che trova e

accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile.

In effetti non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto

il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data

relativamente vicina di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di

trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una data più prossima, con

il rischio - in definitiva - di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF

110.

V 207 consid. 1 pag. 209).

Il Tribunale

federale ha evidenziato che occorre, quindi, valutare in maniera meno rigida

l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di

ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà

difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente

alla sua entrata in funzione.

La nostra Massima Istanza ha in ogni

caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata

restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4).

Decisivi

per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso

un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di

lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il

breve periodo. Determinante è piuttosto il fatto se si possa presumere con una

certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve

lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF

8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e

SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid.

3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019

del 4 febbraio 2020.

2.10

Nel caso dell’assicurato che

disponeva di un contratto di durata determinata dal 2 gennaio al 31 marzo 2025

con __________, l’URC ha valutato tali tre mesi prima dell’annuncio al

collocamento del 29 marzo 2025 a far tempo dal 1° aprile 2025 (cfr. doc. 8; A1;

consid. 1.1.; 2.8.).

La giurisprudenza relativa ai

lavoratori con attività stagionale (il ricorrente, il 17 dicembre 2024, ha

sottoscritto con la __________ un contratto denominato “Befristeter Arbeitsvertrag

/ Saisonvertrag” dal 2 gennaio al 31 marzo 2025; cfr. doc. 3) prevede che tali

assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo

in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro

(cfr. consid. 2.6.).

In concreto vi è da chiedersi se

l’assicurato, al momento della sua iscrizione in disoccupazione a fine marzo

2025, fosse da qualificare quale lavoratore stagionale o meno, visto che il

rapporto di lavoro con la __________ era sì definito anche quale contratto

stagionale (cfr. doc. 3; 6), tuttavia precedentemente, e meglio dal luglio al

dicembre 2024 egli ha lavorato per __________ in virtù di un contratto di

durata indeterminata, poi disdetto dal medesimo (cfr. doc. 2; B2; consid. 1.1.).

Tale questione in casu non

merita di approfondimenti, poiché anche qualora l’insorgente, in relazione

all’annuncio per il collocamento di fine marzo 2025, debba essere considerato

quale lavoratore stagionale, andava comunque esaminato unicamente il lasso di

tempo di tre mesi prima della disoccupazione - come correttamente effettuato

dall’URC -, siccome la durata del contratto si estendeva da gennaio a marzo

2025.

Al riguardo giova ricordare che in

caso di contratti di durata determinata, rispettivamente di inattività

lavorativa precedentemente all’annuncio per il collocamento vanno valutate le

ricerche di impiego effettuate negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in

disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid.

3.1.; STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016 consid. 4; STCA 38.2019.59 del 27

aprile 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017).

Come sottolineato nel giudizio

dell’Alta Corte 8C_744/2019 del 26 agosto 2020, più volte citato (cfr. consid.

2.4.), l’elemento decisivo per determinare il periodo da considerare per

l’esame delle ricerche di lavoro è il momento a partire dal quale un assicurato

ha conoscenza di essere oggettivamente minacciato di disoccupazione.

Il ricorrente, nell’arco di tempo

da gennaio a marzo 2025, allorché era alle dipendenze della __________, era

così tenuto a svolgere delle valide ricerche di impiego dal profilo

quantitativo e qualitativo.

Del resto il Tribunale federale ha stabilito

che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, come già evidenziato,

devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima

della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.4.;

STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7

settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.

3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.

2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

2.11

L’URC ha indicato che l’assicurato

non ha svolto alcuna ricerca di lavoro nel periodo gennaio - marzo 2025 (cfr.

consid. 1.3.; 2.8.).

Il ricorrente, per contro,

sostiene di avere ricevuto, il 2 febbraio 2025, una promessa vincolante di

riassunzione da __________ con successiva conferma scritta e contrattuale del 4

marzo 2025 per un incarico a decorrere dal 24 maggio 2025, per cui ritiene di

non avere violato alcun obbligo (cfr. doc. I; 9; 6; consid. 1.4.; 2.8.).

Secondo

la giurisprudenza non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione entro un termine ragionevole,

quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF

8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019;

STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13

febbraio 1997 nella causa M.C.; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 32).

L’Alta

Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un

contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la

volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano

sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR

2023.

pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30

luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03

del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti…”, pag. 32).

Decisivo

è, dunque, il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche STFA C 197/03

dell11 ottobre 2004).

Nella concreta fattispecie dalle

carte processuali si evince che il 4 marzo 2025 l’assicurato ha effettivamente

concluso un nuovo contratto di lavoro (“Befristeter Arbeitsvertrag /

Saisonvertrag”) con la __________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre

2025.

(cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

Il 22 aprile 2025 __________,

membro con diritto di firma collettiva a due del CdA della __________ (cfr.

estratto RC in https://www.zefix.admin.ch/it/search/entity/list/firm/946644),

in un messaggio SMS, ha attestato:

" Sehr geehrte

Damen und Herren

Hiermit bestätige ich, am 2. Februar 2025, nach Ablauf der

vertraglich geregelten Probezeit mit Herrn RI 1 auch bereits über die Anstellung

für die kommende Sommersaison gesprochen und ihm die Anstellung als Chef de

service ab 24.5.2025 zugesichert zu haben.

(…)” (Doc. A3)

Avendo __________ confermato che

l’impiego presso l’Hotel di __________ con inizio dal 24 maggio 2025 (che si

concluderà secondo il contratto a novembre 2025; cfr. consid. 1.1.), ossia

entro un breve lasso di tempo - dopo poco più di un mese e mezzo - dalla

fine del precedente contratto di lavoro, era già stato assicurato al ricorrente

il 2 febbraio 2025, occorre concludere, tutto ben ponderato, che nel caso di

specie l’insorgente (il quale, a quel momento, non era solito stipulare

contratti con la società di __________) per i mesi di febbraio e marzo 2025

va esentato da una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Per quanto attiene al mese di gennaio

2025, invece, l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.4.).

Egli, infatti, non ha intrapreso

sforzi volti al reperimento di un’occupazione, ad eccezione di una sola ricerca

compiuta presso __________. Da un chiaro scambio di messaggi WhatsApp tra quest’ultima

e l’insorgente risulta, invero, che, in particolare nel mese di gennaio 2025, l’assicurato

aveva chiesto di poter lavorare nel periodo di bassa stagione (cfr. doc. A2).

Al

riguardo questo Tribunale ricorda che se è vero che secondo l'art. 329 cpv. 3

del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro

deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro

lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2006.63 del 30 novembre 2006 consid.

2.8.; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000), è altrettanto vero che il tempo

occorrente per cercare un altro impiego deve essere accordato anche ai

lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che

sta per scadere (cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA

38.2016.34

del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015

consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA

38.2012.6

del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011

consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert,

"Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire

romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329

n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez

"Commentaire du contrat de travail". Ed

Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

L’insorgente,

dunque, avendo compiuto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio

2025.

(cfr. consid. 2.5.), deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).

2.12

L’assicurato ha dichiarato di

restare a disposizione per un eventuale colloquio personale o per fornire

ulteriori chiarimenti (cfr. doc. I; IX).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022

consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021

del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;

STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020.

consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel caso di specie il ricorrente -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato

un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.

L’assicurato,

del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il

diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in

diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF

9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019

consid. 3.3.).

Il diritto di essere sentito

derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il

diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità

di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda

espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al

riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA

39.2022.6

del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid.

4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14

dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente

fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al

TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione

del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della

risoluzione della vertenza.

Si prescinde, pertanto, dal

sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.13

Per

quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate

ricerche di lavoro da gennaio a marzo 2025 (cfr. consid. 1.3.; doc. 8; A1).

Conformemente a quanto stabilito

dal TCA (cfr. consid. 2.11.), il ricorrente non va, tuttavia, sanzionato per i

mesi di febbraio e marzo 2025, mentre per il mese di gennaio 2025 egli deve

essere sospeso ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di insufficienti ricerche

di lavoro, ritenuto lo sforzo comunque intrapreso presso __________ (cfr.

consid. 2.11.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la penalità inflitta dall’amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di impiego durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid.

2.7.).

Di

conseguenza a mente di questa Corte, tutto ben ponderato, la sospensione dal

diritto all'indennità di disoccupazione di dodici giorni inflitta al ricorrente

dall'URC va ridotta a tre giorni.

2.14

Per

quanto concerne la richiesta del ricorrente tendente al versamento anticipato

delle indennità giornaliere a lui spettanti (cfr.- doc. XII; consid. 1.8.), che

in buona sostanza equivale a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va

osservato che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto tale

domanda (cfr. STF 9C_443/2023 del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023

del 21 febbraio 2024 consid. 5.1.; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio

2017.

consid. 12, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del

20.

giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF

9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005

consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2

dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

2.15

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso

dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21

ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA

38.2024.9

del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

2.16

L’insorgente ha chiesto un

indennizzo per parte non patrocinata (cfr. doc. VII; XIV).

Un’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo

al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per

la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81

consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag.

180.

segg.).

Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una

parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per

ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli

interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente

l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli

sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid.

7.2.; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del

26.

maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid.

7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad

art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati.

Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non risulta

avere manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale

dell’insorgente, né risulta che ha comportato una perdita di guadagno.

La pretesa d'indennità per ripetibili deve, pertanto, essere

negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione su opposizione del 19 maggio 2025 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per tre giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni