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Decisione

38.2025.30

Sospensione per mancate ricerche nel terz'ultimo (12(24) e penultimo mese (1/25) di attività di durata determinata (20%) annullata. A. beneficiava pure di un c. di durata indet. al 60% da cui è stato licenziato a fine 1/25. Legittimato a credere di non dover cercare negli ultimi mesi del c. al 20%

1 settembre 2025Italiano31 min

disoccupazione per quattro giorni per non aver svolto alcuna ricerca di lavoro nei

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.30

rs

Lugano

1° settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20

maggio 2025 emanata da

Ufficio regionale di

collocamento, __________

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 20 maggio 2025 l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 28

marzo 2025 (cfr. doc. 31) con il quale aveva sospeso RI 1 (__________1962) dal

diritto all’indennità di disoccupazione per quattro giorni, non avendo compiuto

alcuna ricerca di impiego nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 precedenti

l’iscrizione in disoccupazione del 24 febbraio 2025 a far tempo dal1° marzo

2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. A).

In particolare l’amministrazione,

nella decisione su opposizione, ha rilevato:

" (…)

3. Nel caso

concreto l’assicurato è stato sanzionato con 4 giorni di sospensione a causa di

ricerche di lavoro insufficienti nel periodo precedente il diritto alle

indennità. Si precisa che la sanzione prevista sarebbe stata di 8 giorni di

sospensione, è stata dimezzata a 4 giorni, in considerazione dell’età e della

situazione personale dell’assicurato.

Il signor RI

1 si è opposto alla decisione, sostenendo di non essere a conoscenza dell’obbligo

di ricerca anticipata e di aver avviato le ricerche solo dopo la disdetta del

contratto.

La LADI

impone l’obbligo di cercare attivamente un impiego già prima dell’iscrizione

alla disoccupazione. Per i contratti a tempo determinato, la costante giurisprudenza

stabilisce che tale periodo si limita ai tre mesi precedenti la scadenza.

La non

conoscenza di quest’obbligo non esonera l’assicurato dalle sue responsabilità.

La sanzione

applicata è già il risultato di una significativa mitigazione e si conforma

pienamente con quanto previsto dalla LADI e dalla prassi.

Le

motivazioni addotte dall’assicurato, pur considerate, non sono sufficienti a

giustificare una modifica della decisione.” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione

del 20 maggio 2025 l’assicurato, il 26 maggio 2025, ha inoltrato al TCA un

tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione di

quattro giorni e, in subordine, la riduzione della sospensione limitandola al

solo periodo riconducibile al contratto a tempo determinato al 20% con l’Associazione

__________.

A sostegno delle proprie

pretese il ricorrente ha addotto:

" (…)

1. Contratto

a tempo indeterminato __________: ricerche avviate dopo la disdetta.

II mio

impiego principale presso __________ era regolato da un contratto a tempo

indeterminato, interrotto tramite disdetta da parte del datore di lavoro. Le ricerche

di impiego sono state avviate immediatamente dopo il ricevimento della

disdetta, conformemente alle istruzioni generalmente fornite in questi casi. Non

mi era stato comunicato in modo chiaro o comprensibile che avrei dovuto

iniziare le ricerche con un anticipo di tre mesi anche in assenza di una

comunicazione di licenziamento. Ritengo quindi ingiustificata l'applicazione

della sanzione per questa parte della mia attività lavorativa.

2. Contratto

a tempo determinato con l’Associazione __________ (20%)

In parallelo, ero impiegato anche con

un contratto a tempo determinato al 20% presso I'Associazione __________. Riconosco

che in relazione a tale contratto avrei dovuto avviare ricerche di lavoro in vista

della sua scadenza. Tuttavia, si tratta di un’attività marginale in termini di percentuale

lavorativa e reddito. In ogni caso, ritengo che eventuali mancanze dovrebbero

essere sanzionate esclusivamente con riferimento a questa quota (20%), e non

sull'intera indennità.

3. Buona fede

e comportamento collaborativo

Ho sempre

agito in buona fede, partecipando attivamente ai corsi di formazione, fornendo

documentazione quando richiesto e attivandomi nella ricerca non appena a

conoscenza dell'obbligo. La sanzione di quattro giorni, sebbene già ridotta

secondo I’URC, rimane sproporzionata rispetto alla mia reale situazione e alla

mia condotta complessiva. (…)” (Doc. I)

1.3. L’URC, con risposta del 16 giugno

2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Fatti

1.4. Il

18 giugno 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a

ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione per quattro giorni per non aver svolto alcuna ricerca di lavoro nei

mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione

a far tempo dal 1° marzo 2025.

2.2. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato

modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della

professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che

l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido

anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021,

8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003

consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b;

Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli

deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto

2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato

ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168,

in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato

nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non

possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio,

adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in

cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione

(cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un

contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da

sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del

rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020

consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe,

un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors

qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle;

dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC,

ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers

mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage

prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou

résiliés (ATF 141 V 365 consid.

4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en

considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la

personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage

(cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”;

STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato

un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del

termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015

consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3. Per

determinare se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale

principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato

che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano

esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige

in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_153/2024

del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49 e in

DLA 2025 Nr. 1 pag. 78; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019

del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre

2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05

del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28

giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha

rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna

effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo

l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede nessun modo

particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia

per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in

caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la

fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato

o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il

disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro

presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore

di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di

lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Relativamente

ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Secondo

l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro

obblighi gli assicurati di una certa età.

Il

Consiglio federale non ha però utilizzato la sua competenza.

Per

principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori

anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

Al riguardo è, tuttavia, stata

adottata una direttiva dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (cfr. B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed.

Schulthess 2014, pag. 221).

La Prassi LADI ID della SECO al

punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente rinuncia alla prova

degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi

6 mesi che precedono l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS: il cui tenore,

valido dal 1° gennaio 2024, è il seguente: “Le

persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una

rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi”) e durante i 6

mesi che precedono la riscossione anticipata della totalità della rendita di

vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), per le persone assicurate che si impegnano a

lasciare definitivamente il mercato del lavoro dal momento della riscossione. A

titolo di prova è richiesta una conferma della cassa di compensazione AVS.

L'art.

17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si

può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la

disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione

scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato

del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D.

Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il

TCA constata che l’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg.

ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

Considerandi

La

stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg.,

accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del

Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la

sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa

di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin

weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ

ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen

im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten

erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver

nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2;

Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende

Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente ad

assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione

della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due

assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal

diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato

sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di controllo del mese di novembre 2000,

ha comunque confermato l’entità della sanzione.

Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la

sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per

insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre

2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è

più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare

ricerche di impiego in modo più intenso.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata

della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per

ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al

capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la durata della sanzione

è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e

soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno

2012.

consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la

gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré

malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore

d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur

pertinence".

Per quel che attiene alla

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le

sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente

confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di

procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del

2.

maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio

2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6

Nella concreta evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente, dopo una lunga esperienza (trentennale)

nel settore bancario quale __________ (__________), il 1° marzo 2024 ha

iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ quale rappresentante

nel settore vendita al 60% in virtù di un contratto di durata indeterminata

(cfr. doc. 4; 5; 8=III1).

Il 17 gennaio 2025 il datore di

lavoro ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 28 febbraio 2025 a

seguito di una ristrutturazione dell’organico aziendale (data di ricezione e

accettazione della disdetta: 31 gennaio 2025; cfr. doc. 9).

Dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio

2025.

l’assicurato è stato pure attivo come assistente di direzione e vice-responsabile

Tecnico al 20% per l’Associazione __________ (che ha quale ob), con la quale nel

febbraio 2024 aveva stipulato un contratto di lavoro di durata determinata

(cfr. doc. 10=III2; 11).

Egli ha proseguito la

collaborazione con l’Associazione come attività di volontariato alcune

domeniche alla mattina (cfr. doc. 19; 21).

L’insorgente si è iscritto in

disoccupazione il 24 febbraio 2025 a decorrere dal 1° marzo 2025, ricercando

un’occupazione all’80% quale impiegato di ufficio (cfr. doc. 3; 13).

L’amministrazione,

dopo l’annuncio per il collocamento dell’assicurato, ha constatato che

quest’ultimo, mentre aveva svolto sufficienti ricerche di lavoro sia

quantitativamente che qualitativamente nel mese di febbraio 2025, nei mesi di

dicembre 2024 e di gennaio 2025 non aveva intrapreso alcuno sforzo volto al

reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 24; 23; 29).

La

consulente del personale, il 26 febbraio 2025, gli ha, quindi, inviato una

“Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 5

marzo 2025, il suo comportamento durante i mesi di dicembre 2024 e di gennaio

2025.

precedenti alla disoccupazione, allegando l’eventuale documentazione a

sostegno delle proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 29).

Il

ricorrente, il 28 febbraio 2025, ha risposto:

" (…) Mi

sono iscritto alla disoccupazione con una percentuale dell'80%, suddivisa tra

il 60% presso __________ (contratto a tempo indeterminato) e il 20% presso

l’Associazione __________ (contratto a tempo determinato), entrambi in scadenza

il 28 febbraio 2025.

Purtroppo, non ero a conoscenza dell’obbligo di iniziare le

ricerche di lavoro tre mesi prima della scadenza di un contratto a tempo

determinato. Pertanto, ho iniziato le ricerche solo dopo aver ricevuto la

lettera di disdetta da parte di __________ nel mese di gennaio 2025, avviando

le candidature a partire dall’inizio di febbraio, ovvero con un mese di

anticipo rispetto alla cessazione effettiva dell’attività lavorativa.

Se non avessi ricevuto la disdetta da __________, sicuramente non

mi sarei iscritto alla disoccupazione, in quanto avrei continuato con il mio

impiego al 60%. (…)” (Doc. 30)

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di

essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 28 marzo 2025, ha sospeso l’assicurato dal diritto

alle indennità di disoccupazione per quattro giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 precedenti

l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2025.

È

stato specificato che “la presente penalità è stata ridotta della metà (da 8

a 4 indennità giornaliere) in quanto la legge prevede una riduzione pari alla

metà della sanzione per le persone che hanno compiuto i sessanta anni di età”

(cfr. doc. 31; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato

con decisione su opposizione del 20 maggio 2025 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte rileva, riguardo alla censura del ricorrente

secondo cui non sarebbe stato a conoscenza dell’obbligo di iniziare a cercare

un nuovo impiego tre mesi prima della scadenza di un contratto di durata

determinata (cfr. doc. I; 32; 30), che è vero che l'Alta Corte ha

stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di lavoro rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -

avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del

7.

settembre 2022 consid. 4.3.3.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2;

STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006

consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nel giudizio 8C_278/2013 del 22

ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, il Tribunale

federale ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere

compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel

periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere

cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato

reso attento a tale obbligo.

La nostra Massima Istanza, nella

sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2., ha d’altronde puntualizzato

che, come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, anche

nell’assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati devono fare il

possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte

dell’amministrazione o fogli informativi.

In proposito cfr. pure STF

8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre

2016.

consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.

Non va del resto dimenticato che

l’insorgente è al suo secondo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni LADI (cfr. doc. A; 32).

È altrettanto vero, tuttavia, che

in concreto l’assicurato nei mesi di dicembre 2024 e di gennaio 2025 lavorava

in virtù di due contatti di impiego, uno al 60% con un salario di fr. 3'000.--

lordi al mese quale rappresentante nel settore vendita per __________ (cfr.

doc. 8) e l’altro al 20% con una retribuzione di fr. 700.-- lordi mensili come

assistente di direzione e vice-responsabile tecnico per l’Associazione __________

(cfr. doc. 10=III2).

L’occupazione al 20% era sì di

durata determinata dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025, ma l’impiego con il

grado di occupazione maggiore del 60%, iniziato anch’esso il 1° marzo 2024, era

di durata indeterminata ed è stato disdetto soltanto nel mese di gennaio 2025 (la

data di ricezione e accettazione della disdetta da parte del ricorrente risale

al 31 gennaio 2025) per il 28 febbraio 2025 (cfr. doc. 9).

Pertanto, attentamente esaminati

gli elementi fattuali del caso in esame e tutto ben ponderato, il TCA ritiene

che il mancato compimento di ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2024 e di

gennaio 2025, ossia durante il terz’ultimo e il penultimo mese dell’impiego

svolto per l’Associazione __________, continuato peraltro, dopo il febbraio

2025, sotto forma di volontariato alla domenica mattina (cfr. consid. 2.6.), non

debba essere oggetto di sanzione.

La questione di sapere se

l’impiego per l’Associazione di __________ fosse un’attività accessoria ex art.

23.

cpv. 3 LADI (“Il guadagno

accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato

trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro o

da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività lucrativa indipendente.”)

può rimanere indecisa.

Al riguardo giova, ad ogni modo, rilevare

che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_380/2023 del 18 giugno 2024

consid. 4.4., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 29 pag. 101, ha stabilito:

" (…) la jurisprudence considère de manière constante comme gain

accessoire (à écarter du gain assuré) le revenu tiré de l'activité qu'une

personne exerçait avant son chômage en plus d'un emploi à plein temps, même si

ce revenu est proportionnellement plus élevé (cf. par ex. les arrêts C 40/04 du

7.

juillet 2004 consid. 4, 8C_654/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2

et 8C_86/2017 du 19 mai 2017 consid. 5.2); en cas d'occupation de deux emplois

simultanés à temps partiel, est considéré comme gain accessoire la part des

revenus résultant des deux activités cumulées qui dépasse l'équivalent d'un

emploi à plein temps (ATF 126 V 207 précité).

En conséquence, les revenus tirés d'un ou

plusieurs rapports de travail avant le chômage dont le cumul reste en deçà d'un

horaire de travail à temps complet sont à prendre en considération dans le gain

assuré dans la mesure où ils ont été obtenus "normalement". Cette

conclusion s'impose également du fait qu'il est admis qu'une personne qui

cherche à compléter le ou les emplois à temps partiel qu'elle occupe entre dans

la définition de personne partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2

let. b LACI et peut prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage pour

autant que l'ensemble des activités n'excède pas l'équivalent d'une activité à

plein temps (THOMAS NUSSBAUMER, op. cit n° 142 p. 2307 s.).”

In

effetti nella presente fattispecie, sia nel caso in cui l’occupazione presso

l’Associazione __________ costituisse un’attività accessoria, sia qualora non

lo fosse, l’esito della lite non sarebbe differente.

Nonostante, come visto, il dovere di effettuare delle ricerche di lavoro rappresenti una regola

di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione, e l’assicurato avesse già ricorso all’assicurazione

contro la disoccupazione, quest’ultimo, in concreto, era confrontato con due impieghi,

di cui il grado di occupazione di uno al 60% a tempo indeterminato quale

rappresentante di vendita, benché non fosse a tempo pieno, era nettamente

superiore rispetto a quello del 20% relativo al contratto di lavoro di durata

determinata con l’Associazione __________, attiva peraltro nel settore sportivo

(in particolare calcistico) con obiettivi di inclusione ed equità (cfr. consid.

2.6.).

Il ricorrente,

dunque, il quale, dopo aver ricevuto la disdetta del contratto di lavoro al 60%

a fine gennaio 2025, ha iniziato nel mese di febbraio 2025 senza indugio a

effettuare le ricerche di lavoro, poi rilevatesi valide dal profilo sia

quantitativo che qualitativo (cfr. doc. 24; 29), era legittimato a credere di

non essere tenuto a cercare un’occupazione negli ultimi mesi del contratto di

durata determinata con esiguo grado di occupazione.

L’insorgente ha, del resto,

indicato, già nella risposta alla richiesta di giustificazione (cfr. doc. 30;

consid. 2.6.) e in seguito nell’opposizione (cfr. doc. 32), che, se non avesse

ricevuto la disdetta da __________, avrebbe continuato con il suo impiego al

60% senza iscriversi in disoccupazione.

L’assicurato non deve,

conseguentemente, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione ex

art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.) a causa di mancate ricerche di

lavoro nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.

La

decisione su opposizione del 20 maggio 2025 deve, quindi, essere annullata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso

dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21

ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA

38.2024.9

del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del

20 maggio 2025 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti