38.2025.31
Apertura TQ per riscossione prestazioni negato poiché A. presenta periodo di contrib. di 8.373 mesi. Non considerato att. di curatrice. Atti, però, permettono di propendere per attività salariale come curatrice, visto che non sembra abbia qualif. specif. (in quel caso:att. indip.). Rinvio
30 ottobre 2025Italiano34 min
l’attività che l’insorgente avrebbe svolto nel lasso di tempo 22 marzo - 28 novembre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.31
rs
Lugano
30 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
aprile 2025 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 16
aprile 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio
provvedimento del 27 giugno 2024 (cfr. doc. 22=A3) con il quale è stata
respinta la richiesta di RI 1 (nata il __________ 1968) tendente al
riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 22 marzo 2024, poiché
l’assicurata non ha potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di dodici
mesi, né un motivo di esonero.
Al riguardo nella decisione su
opposizione è stato asserito:
" (…)
10. Nella sua opposizione lei indica:"... con la presente
mi permetto di impugnare la vostra decisione con l’opposizione, in quanto probabilmente
non mi sono stati richiesti i documenti che vi allego. Premetto che sono in
carica come Curatrice ed in vista di nuovi mandati con le ARP del territorio,
come anche i giorni che ho lavorato per __________ nel 2024 …". A
comprova della sua versione, ha allegato la seguente documentazione:
·
Riepilogo indennità per curatela con Comune di __________;
·
Attestazione 2022 con Comune di __________;
·
Foglio paga dicembre 2023 con Comune di __________;
·
Attestazione 2022 __________;
·
Attestazione 2023 con Comune di __________;
·
Attestazione 2023 __________.
11. Come prima cosa la Cassa deve definire il lasso di tempo per
verificare se lei durante lo stesso periodo adempie i presupposti per il
diritto alle indennità di disoccupazione. Nel suo caso, il termine quadro di
contribuzione risulta essere dal 22.03.2022 al 21.03.2024.
12. Riesaminata l'intera fattispecie ed in base a tutta la
documentazione in nostro possesso, la Cassa ha rilevato i seguenti periodi
lavorativi:
·
__________: Il 25.03.2023 ed il 27.05.2023;
·
__________: Dal 10.11.2022 al 26.11.2022;
·
__________: Il 01.11.2022;
·
Città di __________: Dal 01.01.2020 al 16.02.2022;
·
__________: Dal 02.11.2020 al 30.11.2022;
·
Città di __________: Dal 01.12.2018 al 31.12.2019;
·
ARP __________: Dal 01.04.2018 al continua.
13. Durante il termine quadro di contribuzione lei comprova i
seguenti periodi contributivi:
·
Dal 22.03.2022 al 30.11.2022 per __________ (nello stesso periodo
sono inclusi anche: __________), 8.373 mesi.
14. Tutti gli altri rapporti di lavoro risultano fuori dal periodo
di contribuzione e non possono essere presi in considerazione per la verifica
del diritto alle indennità di disoccupazione.
15. In riferimento alla documentazione da lei allegata, bisogna
far presente che le attestazioni allegate si riferiscono al lavoro degli anni
precedenti. L’attestazione del 2023 della Città di __________ si riferisce al
periodo lavorato dal mese di gennaio 2021 al mese di febbraio 2022. Il foglio
paga dicembre 2023 del comune di __________, si riferisce alle ore lavorate per
l'anno 2021.
16. Tenuto conto di quanto sopra, non risulta alcun salario
percepito dal 01.12.2022 fino al 21.03.2024. Lei comprova 8.373 mesi di
contribuzione e di conseguenza non raggiunge il periodo minimo richiesto dalla
legge.
17. In virtù di quanto precede, l'opposizione del 25.07.2024 è
respinta e la decisione del 27.06.2024 è confermata. (…)" (Doc. A1)
1.2. L’assicurata
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, ritenendo di avere dimostrato il pagamento
dei contributi nel periodo 22 marzo 2022 – 21 marzo 2024 con la documentazione
prodotta.
La medesima ha, inoltre, addotto:
" (…) Premetto
che ho provveduto all’iscrizione all’URC dopo essermi consultata con CO 1 per
un eventuale diritto di disoccupazione, che con i primi documenti presentati
l’esito si presentava favorevole.
Durante tutto lo scambio di corrispondenza
con CO 1 mancavano degli attestati di lavoro che ho provveduto a fornire.
Mi mancava da presentare ad CO 1 anche l’attestato
di ex gerente per la società __________ (10.03. 2022 – 31.12.2022) che produco
ora.
In questa fase mi ritrovo tardivamente, ma
nei termini, informando CO 1 che ad inizio maggio 2025 ho consegnato e confermatomi
dal Revisore __________ che i mei 3 rendiconti (2022-2023 e 2024) sono stati
approvati dalla Commissione di ARP __________ di __________ ed arriverà a conferma
per corrispondenza.
Sarà poi il Lodevole Comune di __________
ad emettere le 3 buste salariali con il relativo pagamento, sarà mia premura sottoporveli,
per tanto le richiedo di pazientare fino a che possa far valere il mio diritto
di disoccupazione, inoltrando ad CO 1 le prove del pagamento ricevuto.
(…)" (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa, precisando che la ricorrente “non fornisce
elementi di fatto o argomenti nuovi tali da rivedere la decisione adottata”
(cfr. doc. VI).
1.4. Il 26 giugno 2025 l’insorgente ha
prodotto della documentazione (cfr. doc. V), e meglio le distinte delle
indennità e delle spese per il 2022 e per il 2023 allestite il 27 giugno 2025
dal Comune di __________ nei confronti di __________ e inviate a lei, in
qualità di curatrice (cfr. doc. 12; XIII7; V1; V2), nonché il Foglio paga di
giugno 2025 relativo alla mercede tutori anno 2024 emesso a suo favore dal
Comune di __________ (cfr. doc. V3).
1.5. La Cassa, con scritto del 18 luglio
2025, trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X), ha comunicato:
" (…) Sulla
base della documentazione presentata le attività svolte nel termine quadro di contribuzione
arrivano a 12 mesi di contribuzione, per poter accertare è stata richiesta la
corretta compilazione dell’attestato del datore di lavoro Autorità regionale di
protezione __________ di __________ che però a tutt’oggi non ha evaso la nostra
richiesta.
Da una verifica dell’eventuale guadagno
assicurato, sulla base della documentazione prodotta, risulterebbe un salario
inferiore a CHF 500.--." (cfr. doc. IX; IX1; IX2)
1.6. Il 31 luglio 2025 la parte
resistente ha trasmesso lo scritto dell’Autorità regionale di protezione __________
di __________ (ARP) del 30 luglio 2025 del seguente tenore:
" Ci
riferiamo ai vostri scritti 2 luglio e 16 luglio 2025 con il quale viene a noi
richiesto di compilare in tutti i suoi punti il modulo Attestato del datore
di lavoro, in quanto RI 1 ha presentato domanda d'indennità di
disoccupazione alla vostra Cassa.
A tale proposito ci permettiamo osservare quanto segue.
l curatori non hanno un rapporto di lavoro, mediante un contratto
di lavoro di diritto privato, con l'Autorità di protezione che li nomina
invece, mediante una decisione formale, per tale funzione.
Si tratta infatti di un mandato di carattere pubblico e il
curatore è tenuto ad agire secondo le indicazioni dell'ARP, competente per
stabilirne il compenso e per la sorveglianza della gestione della misura.
Pertanto, la signora RI 1 collabora con la nostra Autorità in
qualità di curatrice amministrativa privata e non è una nostra dipendente.
Tanto meno la scrivente ARP è sua datrice di lavoro.
Di conseguenza, sul vostro modulo abbiamo pertanto menzionato che
l’interessata ha una curatela attiva e che i conteggi rilasciati dal comune di
domicilio del/della curatore/curatrice sono da richiedere direttamente
all’interessata." (Doc. XI1)
1.7. L’insorgente, il 22 agosto 2025, oltre
ad aver presentato l’“Attestato del datore di lavoro” sottoscritto da __________,
rispettivamente quello di __________ (cfr. doc. XIII3; XIII4), ha inviato, in
particolare, uno scambio di messaggi di posta elettronica con il Comune di __________
di dicembre 2024 e gennaio 2025, come pure il modulo “Attestato del datore di
lavoro” da parte di __________, in relazione al quale ha, però, indicato di averlo
dovuto compilare lei stessa, in quanto la sua pupilla non ha diritto di firma e
il mandato è ancora attivo (cfr. doc. XIII; XIII1; XIII2; XIII5).
Nel messaggio di posta
elettronica del 23 dicembre 2024 la Responsabile Servizi Finanziari del Comune
di __________ ha affermato:
" (…) negli
scorsi giorni abbiamo ricevuto da parte della Cassa Disoccupazione l’attestato
del datore di lavoro da compilare.
Ufficialmente lei è alle dipendenze del pupillo e non del Comune
di __________.
La preghiamo di vedere direttamente con lui o con ARP di __________
per la compilazione del formulario.
In allegato trova il foglio paga del versamento di dicembre 2023. (…)"
(Doc. XIII1)
Il 27 gennaio 2025 la
Responsabile Servizi Finanziari ha ribadito:
" come le ho
già comunicato e dopo aver verificato anche con l’ARP di __________ lei è una
curatrice privata. Pertanto non spetta al Comune compilare il foglio che ci ha
inviato." (Doc. XIII2)
1.8. La Cassa, il 9 settembre 2025, ha
indicato di non avere osservazioni in merito allo scritto della ricorrente
(cfr. doc. XV).
1.9. Il doc. XV è stato spedito per
conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XVI).
considerata in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la
Cassa abbia, a ragione o meno, negato alla ricorrente l’apertura di un termine
quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 22 marzo 2024.
2.2. Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno dodici
mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è, dunque, ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario
che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia
effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del
salariato, non essendo un presupposto per il
riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr.
STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre
2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata
in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria
giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_616/2024
dell’8 maggio 2025 consid. 3; STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5;
STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V
515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés
en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed.
Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
2.3. L’art. 9
cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente
legge non disponga altrimenti.
Giusta
il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre
due anni prima di tale giorno.
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato
pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI
va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della
prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle,
la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr.
art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il
nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il
nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente
termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Il
legislatore ha, dunque, introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede
nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine
quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere
diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. DTF
146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1.,
pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015
consid. 3.2.; Prassi LADI ID
emessa dalla SECO, p.to. B49).
2.4. Giusta l’art. 13 cpv. 2 lett. c
LADI sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga, quindi,
contributi.
L’art.
13 cpv. 2 lett. c LADI si applica ai casi di malattia e infortunio contestuali
a un rapporto di lavoro valido, quando il diritto al salario è terminato o la
perdita di guadagno è presa a carico e compensata tramite indennità giornaliere
versate da un’assicurazione, prestazioni queste non sottoposte a contribuzione.
Il salario determinante ai fini del guadagno assicurato è, in tal caso, il
salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (art. 39 OADI in
correlazione con l’art. 23 cpv. 1 LADI) e non eventuali indennità giornaliere
percepite in virtù degli art. 324a cpv. 4 e 324b CO È così decisivo sapere se
l’incapacità lavorativa sia subentrata durante il rapporto di lavoro o al
difuori dello stesso, segnatamente successivamente a una disdetta valida. Nella
prima ipotesi si applica l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre nel secondo caso
entra in considerazione soltanto l’art. 14 cpv. 1 lett. b CO (cfr. STF
8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 2).
2.5. Nella
Prassi LADI ID la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in relazione al
periodo minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario,
prevedono quanto segue:
"
(…)
B143 Ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto durante
almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1
lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD le persone che sono
assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare contributi per il reddito
di un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).
(…)
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività
soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il
salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per
sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un
criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a
contribuzione.
Se l’assicurato non ha
percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è
considerato periodo di contribuzione."
Sulla portata delle direttive
amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF
9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21
maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024
consid. 4.4.; STF 8C_228/2023
del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26
gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.
3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.
2.6. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre dodici mesi
complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e
non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a
condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione
al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono
parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più
di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era
domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra l'art.
13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269
segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto
al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di
contribuzione con periodi di esonero.
Cfr.
pure STF 8C_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.2., pubblicata in DLA 2023
N. 13 pag. 386 e SVR 2024 Nr. 8 pag. 29; STF 8C_232/2021 dell’8 giugno 2021;
8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; DTF 141 V 674; STF 8C_645/2014 del
3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF
C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. Chiamata
a dirimere la presente evenienza, questa Corte ricorda dapprima che ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro, ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione, ossia un’attività salariata ai sensi della LAVS
(cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LADI; consid. 2.2.; STF 8C_666/2024 dell’11 agosto
2025 consid. 2.2.).
Giusta l’art. 9 cpv. 3 LADI il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima del
giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla
prestazione (cfr. consid. 2.3.).
Inoltre è utile evidenziare che
va considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale
l'assicurato è soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), i periodi di
contribuzione inferiori ad un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili
essendo reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); i periodi
parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i
quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso
modo (art. 11 cpv. 3 OADI ); secondo giurisprudenza, per determinare i periodi
di contribuzione, i giorni di lavoro vengono di principio convertiti in giorni
civili secondo il fattore 1,4 (cfr. DLA 1992 N. 1 pag. 70 consid. 3; 122 V 256).
Il
periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato
secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se
l’assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il
periodo di contribuzione conta un’unica volta (art. 11 cpv. 4 OADI).
Al
riguardo cfr. STF 8C_87/2023 del 14 settembre 2023; STF 8C_335/2016 del 23
agosto 2016 consid. 3.1.; STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 3, STFA C 72/05 del 9 gennaio 2006 consid. 4; STFA C 216/02 del 24 luglio 2003; STCA
38.2016.28 del 20 dicembre 2016 consid. 2.3.
Secondo
la giurisprudenza, poi, al fine di determinare i mesi di contribuzione è
decisiva la durata formale del rapporto di lavoro. Nel caso in cui un
assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi
mesi, fornisca irregolarmente una prestazione lavorativa, ogni mese civile in
cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in
cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non
viene considerato. Determinante per stabilire il numero dei mesi di
contribuzione è, pertanto, sapere se una prestazione lavorativa la quale è
espletata in varie volte a distanza di tempo venga fornita nel quadro di un
unico (ev. a tempo parziale) rapporto di lavoro oppure sulla base di diversi
singoli impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto di lavoro (cfr. STF 8C_87/2023 del 14 settembre 2023; STF
8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_20/2008 del 26 agosto 2008
consid. 4.1.; DTF 121 V 165; STCA 38.2016.28 del
20 dicembre 2016 consid. 2.3.).
2.8. In concreto la Cassa ha deciso che
l’assicurata, nel termine quadro determinante (22 marzo 2022 - 21 marzo 2024),
presenta un periodo di contribuzione di 8.373 mesi (cfr. doc. A1; consid. 1.1.),
tenendo conto dell’attività lavorativa soggetta a contribuzione svolta quale
gerente per la ditta __________ di __________ dal 22 marzo al 30 novembre 2022
(cfr. doc. 7; 9) e precisando che per lo stesso periodo è inclusa anche
l’attività espletata per __________ (cfr. 8; 20).
In effetti, come visto (cfr.
consid. 2.7.), se vengono esercitate
simultaneamente più attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione
conta un’unica volta (art. 11 cpv. 4 OADI; STCA 38.2022.91 del 22 maggio 2023
consid. 2.8.).
Fatti
I periodi di contribuzione che si
accavallano nel tempo possono, dunque, essere calcolati soltanto una volta
(cfr. Prassi LADI ID p.to B150c).
Ininfluente risulta pure, quindi,
l’attività che l’insorgente avrebbe svolto nel lasso di tempo 22 marzo - 28 novembre
2022 per __________ di __________ doc. XIII4), ora in liquidazione e di cui la
ricorrente è stata amministratrice unica da marzo a novembre 2022 (cfr.
estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch; FUSC 52
del 15.03.2022, Pubbl. 1005427601; FUSC 234 del 01.12.2022 Pubbl. 1005617494).
Dalle carte processuali emergono altre
attività, in particolare per il Comune di __________ e per il Comune di __________.
Le stesse, tuttavia, sono state
svolte precedentemente al termine quadro rilevante, ovvero tra gennaio 2021 e
febbraio 2022, rispettivamente da fine 2018 al 2019 (cfr. doc. 19; 21, 30), per
cui non possono, in ogni caso e già prescindendo da ulteriori approfondimenti,
essere considerate ai fini dell’ossequio del periodo di contribuzione.
Dall’Attestato del datore di
lavoro compilato da __________ il 29 maggio 2024 si evince, però, che
l’assicurata ha lavorato anche il 25 marzo 2023 e il 27 maggio 2023 (cfr. doc.
4; allegato a doc. 8).
Tali giorni vanno tenuti conto
nella valutazione dell’adempimento del periodo di contribuzione nel termine
quadro 22 marzo 2022 - 21 marzo 2024.
2.9. La ricorrente svolge un incarico
quale curatrice di __________, domiciliata a __________ (Comune di __________),
in virtù della nomina da parte dell’Autorità regionale di protezione __________
di __________ nel marzo 2018 e tuttora in corso (cfr. doc. 12; XIII5),
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto modo di esprimersi sull'argomento della dipendenza dei
tutori/curatori il 19 ottobre 1972 con sentenza pubblicata in DTF 98 V 230, in
un caso dove la legge lucernese d'applicazione al Codice civile prevedeva nel
1971 che nel Cantone Lucerna l'ente pubblico investito dei compiti di tutela
era il Comune di domicilio del pupillo, il cui Municipio era l'autorità tutoria
(art. 41 LACC/LU), e che questo Comune si assumeva i costi derivanti dalla
procedura di nomina del tutore quando il pupillo non possedeva sostanza così
pure i costi sorti dall'amministrazione della misura tutoria, quindi il
compenso del tutore/curatore (art. 53 LACC/LU). Il TFA ha giudicato che non v’è
nessun motivo per trattare diversamente l’obbligo di contribuzione dal punto di
vista del diritto delle assicurazioni sociali, a dipendenza se il Comune
indennizza il tutore con i propri mezzi oppure se ciò avviene a carico del
patrimonio del pupillo. In effetti, anche in quest'ultimo caso, competente per
l'indennizzo del tutore è l’autorità tutoria; essa autorizza il tutore a
prelevare direttamente dal patrimonio del pupillo, di cui è amministratore,
l’indennità da essa fissata. Tutto ciò costituisce soltanto una facilitazione
amministrativa nella procedura di pagamento al tutore/curatore del dovuto.
Questa indennità non si differenzia dall'indennità al tutore che viene direttamente
pagata dall'autorità tutoria oppure per il tramite delle casse comunali.
Secondo la prassi amministrativa e dei tribunali, datore di lavoro ai sensi
dell’art. 12 LAVS è considerato anche chi non fornisce un salario prelevato
dalle proprie risorse (cfr. RCC 1957 pag. 220). Di conseguenza, l'ente pubblico
responsabile delle tutele è il datore di lavoro nei confronti del tutore, anche
dove la mercede di questi venga prelevata dai beni del tutelato.
Spetta, pertanto, al Comune di
domicilio del pupillo dedurre dalle indennità assegnate ai tutori/curatori i
contributi paritetici di legge cfr. (DTF 98 V 237 e 238 consid. 4c).
La
nostra Massima Istanza ha, quindi, stabilito che la mercede assegnata
dall'autorità tutoria al privato investito della funzione di tutore/curatore
era da considerarsi come salario determinante, in quanto tale funzione, dal
profilo del diritto delle assicurazioni sociali, andava considerata quale
attività dipendente.
In proposito cfr. STCA 38.2011.87 del 13 agosto 2012; STCA 30.2007.42
del 21 gennaio 2008; STCA 30.2004.30 del 23 maggio 2005.
Nel
giudizio 9C_669/2019 del 7 aprile 2020, pubblicato in DTF 146 V 139, l’Alta
Corte, modificando la giurisprudenza sviluppata in DTF 98 V 230 e richiamando
gli art. 5 cpv. 1 e 2, 8, 9 cpv. 1 e 13 LAVS, ha deciso che nella sua funzione
di curatrice privata con qualifiche professionali specifiche, nominata
dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti, si doveva ritenere che
l’assicurata esercitasse, dal punto di vista dello statuto giuridico di
contribuente all’AVS, un’attività indipendente. Il TF ha osservato che, sebbene
l’attività del curatore privato professionalmente qualificato presenti sia
aspetti propri di un'occupazione autonoma, sia elementi che la qualificano come
un'occupazione dipendente, non essendovi un effettivo rapporto di dipendenza
economica o lavorativo-organizzativa, prevalgono le caratteristiche che fanno propendere
per un'attività autonoma (cfr. consid. 6.2. - 6.3.).
Cfr. pure STCA 38.2020.64 del 12
aprile 2021.
2.10. La Commissione permanente della
Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), il 6 febbraio
2023, ha emesso delle Raccomandazioni riguardanti domande del diritto delle
assicurazioni sociali legate alla remunerazione dei curatori privati e
specialisti. (cfr. https://www.kokes.ch/application/files/6917/4417/9127/Annexe_2_Recommandations_remuneration_curateurs_prives_et_specialises.pdf).
La COPMA ha, innanzitutto,
spiegato, da un lato, che l’autorità di protezione dei minori e degli adulti,
quando ordina una curatela nei confronti di una persona bisognosa di aiuto,
designa un curatore per eseguire la misura. Tale autorità nomina una persona
con le competenze e le conoscenze indispensabili alla realizzazione dei compiti
che le sono affidati e che disponga del tempo necessario (cfr. art. 400 CC).
Dall’altro, che i curatori
possono essere classificati in tre categorie:
-
Curatori privati: persone private che svolgono un mandato in
ragione di un legame familiare o sociale, conoscenze provenienti da un ambiente
sociale o privati nel quadro di un lavoro di volontariato.
- Curatori specialisti professionisti
ai quali sono affidati
(curatori con competenze mandati
particolari in ragione della
professionali particolari)
loro competenza specifica, quali
avvocati, fiduciari, professionisti
indipendenti, ecc.
-
Curatori professionisti Professionisti che, contestualmente a un incarico
di diritto pubblico (servizi di curatela professionali, servizio sociale
pubblico o servizio analogo) o di mandato di prestazione di diritto pubblico
esercitano numerosi o parecchi mandati.
La Commissione ha, altresì,
specificato che i curatori sono remunerati per il loro lavoro e che riguardo
alla retribuzione sorgono alcuni quesiti di diritto delle assicurazioni
sociali, ad esempio la problematica di sapere se tale retribuzione sia
sottoposta o meno all’AVS, che deve essere esaminata caso per caso.
È stato, poi, rilevato, in primo
luogo, che nella sentenza DTF 98 V 230 il TFA ha qualificato l’attività di
curatore privato quale attività dipendente, mentre nel giudizio DTF 146 V 139
l’Alta Corte ha puntualizzato che il curatore specialista va considerato quale
indipendente.
In secondo luogo, che nelle Direttive
sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD), stato 1° gennaio 2023,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha emanato le seguenti regole
per le persone al beneficio di un incarico di diritto pubblico:
" 4006.1 In
particolare sono considerati di regola quali lavoratori
1/23 dipendenti:
-
i curatori professionali (collaboratori di servizi di curatela
professionali o di servizi sociali);
-
i curatori privati senza qualifiche professionali particolari (spesso
familiari del curatelato).
Invece, i curatori privati con qualifiche
professionali
particolari
(curatori specializzati) sono considerati di regola quali lavoratori
indipendenti (v. N. 4008).
4007 Le
persone che esercitano un compito pubblico
1/21 assumendo
personalmente un rischio economico e
che
non sono in un rapporto di dipendenza rispetto
all’organizzazione
del lavoro conseguono un reddito
da
attività lucrativa indipendente.
4008 Ciò
è di regola il caso di:
Considerandi
1/21 -
(…)
-
curatori con qualifiche professionali specifiche (v. N.
4006.1);
-
ecc."
Il tenore dei p.ti 4006.1, 4007 e
4008.
delle DSD è rimasto invariato (cfr. DSD stato al 1° gennaio 2025; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944/download).
2.11
Nel caso di specie, come visto nei
fatti, il 30 luglio 2025 l’Autorità regionale di protezione __________ ha
comunicato alla Cassa, la quale le aveva sottoposto il modulo “Attestato del
datore di lavoro” da compilare (cfr. doc. IX1; IX2), che la ricorrente
collabora con tale Autorità come curatrice amministrativa privata, ma non è una
sua dipendente e l’ARP non ne è la datrice di lavoro.
Al riguardo l’Autorità ha
indicato che i curatori non hanno un rapporto di lavoro, mediante un contratto
di lavoro di diritto privato, con l'Autorità di protezione che li nomina tramite
una decisione formale.
Si tratta di un mandato di
carattere pubblico e il curatore è tenuto ad agire secondo le indicazioni
dell'ARP, competente per stabilirne il compenso e per la sorveglianza della gestione
della misura.
L’ARP ha concluso, asserendo di
aver, pertanto, menzionato sul modulo che l’interessata ha una curatela attiva
e che i conteggi rilasciati dal comune di domicilio della pupilla sono da
richiedere direttamente all’interessata (cfr. doc. XI1; 5; consid. 1.6.).
Dal canto suo, il Comune di __________,
il 23 dicembre 2024, ha dichiarato che ufficialmente la ricorrente è alle
dipendenze del pupillo e non del Comune e di volere “vedere direttamente con
lui o con ARP __________ per la compilazione del formulario” “Attestato del
datore di lavoro” (cfr. doc. XIII1; consid. 1.6.).
Il 27 gennaio 2025 ha
puntualizzato, dopo una verifica presso l’ARP, che l’insorgente è una curatrice
privata e che non spetta al Comune compilare il foglio inviatogli (cfr. doc.
XIII2; consid. 1.6.).
Dagli atti emergono, ad ogni modo,
delle distinte di indennità e spese per l’anno 2022 e per l’anno 2023 allestite
il 27 giugno 2025 dal Comune di __________ nei confronti di __________ e
inviate all’assicurata, in qualità di curatrice (cfr. doc. 12; XIII7; V1; V2),
nonché il Foglio paga di giugno 2025 relativo alla mercede tutori anno 2024
emesso a favore della ricorrente dal Comune di __________ (cfr. doc. V3).
Nei conteggi citati il Comune ha
peraltro dedotto dalle mercedi i contributi AVS/AI/IPG, rispettivamente AD
(Cfr. doc. V1; V2; V3).
Tali elementi fattuali permettono
di propendere per un’attività salariata.
In effetti non risulta che
l’assicurata sia stata nominata quale curatrice in ragione di qualifiche
specifiche, come per contro nel caso di avvocati, fiduciari ecc. (cfr. consid.
2.10.), per cui è ragionevole credere che svolga il suo incarico conferitole
dall’ARP di__________ in qualità di curatrice privata non specialista.
Ne discende che, nel caso in cui effettivamente
l’insorgente eserciti la propria attività di curatrice quale salariata soggetta
ai contributi sociali, alla stessa non torna applicabile la giurisprudenza di
cui alla DTF 146 V 139, secondo cui i curatori specialisti devono essere
trattati, dal profilo contributivo, quali indipendenti (cfr. consid. 2.9.).
In tale situazione,
indipendentemente da chi sia il datore di lavoro dell’assicurata (dalle carte
processuali, in particolare dalle distinte per il 2022 e il 2023 del 27 giugno
2025.
e dal Foglio paga di giugno 2025 emessi dal Comune di __________, parrebbe
che quest’ultimo, perlomeno, anticipi le mercedi che poi vengono poste a carico
della pupilla, qualora abbia i mezzi finanziari per farvi fronte; cfr. consid.
2.9.), le eventuali prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente quale
curatrice privata nel lasso di tempo 22 marzo 2022 – 21 marzo 2024 andranno,
perciò, tenute conto per determinare se il periodo di contribuzione minimo sia
ossequiato oppure no.
Per maggiore chiarezza e ritenute
la particolarità della fattispecie, nonché le difficoltà dell’insorgente nel
reperire la specifica documentazione per motivi a lei non imputabili (cfr.
consid. 1.6.; 1.7.), in concreto, tutto ben ponderato, si impone un complemento
istruttorio volto ad appurare se effettivamente la curatela a favore di __________
sia un’attività soggetta a contribuzione quale salariata.
A tal fine e per stabilire, in
caso di attività salariata, in quali periodi, con riferimento al termine quadro
22.
marzo 2022 - 21 marzo 2024, la stessa sia stata svolta andrà sentita
l’assicurata, la quale consentirà di contattare segnatamente l’ARP __________ e
il Comune di __________.
In proposito giova ribadire che
qualora un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su
parecchi mesi, fornisca irregolarmente una prestazione lavorativa, ogni mese
civile in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese
civile in cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun
giorno non viene considerato (cfr. consid. 2.7.).
La parte resistente, del resto,
da un lato, il 17 luglio 2025 ha indicato che “sulla base della
documentazione presentata le attività svolte nel termine quadro di
contribuzione arrivano a 12 mesi di contribuzione”, pur precisando che
“da una verifica dell’eventuale guadagno assicurato, sulla base della
documentazione prodotta, risulterebbe un salario inferiore a CHF 500.--”
(cfr. doc. IX).
Dall’altro, trasmettendo lo
scritto dell’ARP __________ del 31 luglio 2025, nel quale quest’ultima ha
affermato di non essere datrice di lavoro dell’assicurata e che i conteggi
rilasciati dal Comune sono da richiedere direttamente all’interessata (cfr.
doc. XI1), e dopo aver ricevuto le dichiarazioni del Comune di __________
secondo cui l’insorgente sarebbe alle dipendenze della pupilla (cfr. doc.
XIII1; XIII2), non ha preso posizione alcuna riguardo all’adempimento o meno
del periodo di contribuzione.
2.12
In esito a quanto precede, la
decisione su opposizione del 16 aprile 2025 deve essere annullata e gli atti
rinviati alla Cassa, affinché disponga i necessari accertamenti sulla base di
quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative
risultanze, si pronunci nuovamente circa l’ossequio o meno del periodo di
contribuzione minimo di dodici mesi da parte dell’assicurata nel termine quadro
22.
marzo 2022 – 21 marzo 2024.
Va osservato che, oltre all’arco
di tempo già riconosciuto dalla Cassa (8.373 mesi per l’attività lavorativa
effettuata alle dipendenze della __________; cfr. consid. 2.8.) e a eventuali
periodi che dovessero emergere dalle indagini supplementari, andranno
considerati anche i due giorni di lavoro svolti per __________ il 25 marzo 2023
e il 27 maggio 2023 (cfr. consid. 2.8.).
Infine,
in riferimento a quanto sostenuto dalla parte resistente, il 17 luglio 2025, in
merito al guadagno assicurato che sarebbe inferiore all’importo di fr. 500.--
(cfr. doc. IX; consid. 1.5.), è, comunque, utile evidenziare che giusta l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,
compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
In virtù e nell’ambito della
delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per
il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione
che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal
giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,
l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il
termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito
all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato
conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo
medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Ai
sensi dell’art. 40 OADI il guadagno non è assicurato qualora, durante il
periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni
risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.
2.13
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,
in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.21 del 21 luglio 2025
consid. 2.10.; STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid.
2.10.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del
3.
aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;
STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica
dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della
revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 16 aprile 2025 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti secondo quanto indicato ai
consid. 2.11. e 2.12.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti