Lexipedia

Decisione

38.2025.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 ottobre 2025Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I periodi di contribuzione che si

accavallano nel tempo possono, dunque, essere calcolati soltanto una volta

(cfr. Prassi LADI ID p.to B150c).

Ininfluente risulta pure, quindi,

l’attività che l’insorgente avrebbe svolto nel lasso di tempo 22 marzo - 28 novembre

2022 per __________ di __________ doc. XIII4), ora in liquidazione e di cui la

ricorrente è stata amministratrice unica da marzo a novembre 2022 (cfr.

estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch; FUSC 52

del 15.03.2022, Pubbl. 1005427601; FUSC 234 del 01.12.2022 Pubbl. 1005617494).

Dalle carte processuali emergono altre

attività, in particolare per il Comune di __________ e per il Comune di __________.

Le stesse, tuttavia, sono state

svolte precedentemente al termine quadro rilevante, ovvero tra gennaio 2021 e

febbraio 2022, rispettivamente da fine 2018 al 2019 (cfr. doc. 19; 21, 30), per

cui non possono, in ogni caso e già prescindendo da ulteriori approfondimenti,

essere considerate ai fini dell’ossequio del periodo di contribuzione.

Dall’Attestato del datore di

lavoro compilato da __________ il 29 maggio 2024 si evince, però, che

l’assicurata ha lavorato anche il 25 marzo 2023 e il 27 maggio 2023 (cfr. doc.

4; allegato a doc. 8).

Tali giorni vanno tenuti conto

nella valutazione dell’adempimento del periodo di contribuzione nel termine

quadro 22 marzo 2022 - 21 marzo 2024.

2.9. La ricorrente svolge un incarico

quale curatrice di __________, domiciliata a __________ (Comune di __________),

in virtù della nomina da parte dell’Autorità regionale di protezione __________

di __________ nel marzo 2018 e tuttora in corso (cfr. doc. 12; XIII5),

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha avuto modo di esprimersi sull'argomento della dipendenza dei

tutori/curatori il 19 ottobre 1972 con sentenza pubblicata in DTF 98 V 230, in

un caso dove la legge lucernese d'applicazione al Codice civile prevedeva nel

1971 che nel Cantone Lucerna l'ente pubblico investito dei compiti di tutela

era il Comune di domicilio del pupillo, il cui Municipio era l'autorità tutoria

(art. 41 LACC/LU), e che questo Comune si assumeva i costi derivanti dalla

procedura di nomina del tutore quando il pupillo non possedeva sostanza così

pure i costi sorti dall'amministrazione della misura tutoria, quindi il

compenso del tutore/curatore (art. 53 LACC/LU). Il TFA ha giudicato che non v’è

nessun motivo per trattare diversamente l’obbligo di contribuzione dal punto di

vista del diritto delle assicurazioni sociali, a dipendenza se il Comune

indennizza il tutore con i propri mezzi oppure se ciò avviene a carico del

patrimonio del pupillo. In effetti, anche in quest'ultimo caso, competente per

l'indennizzo del tutore è l’autorità tutoria; essa autorizza il tutore a

prelevare direttamente dal patrimonio del pupillo, di cui è amministratore,

l’indennità da essa fissata. Tutto ciò costituisce soltanto una facilitazione

amministrativa nella procedura di pagamento al tutore/curatore del dovuto.

Questa indennità non si differenzia dall'indennità al tutore che viene direttamente

pagata dall'autorità tutoria oppure per il tramite delle casse comunali.

Secondo la prassi amministrativa e dei tribunali, datore di lavoro ai sensi

dell’art. 12 LAVS è considerato anche chi non fornisce un salario prelevato

dalle proprie risorse (cfr. RCC 1957 pag. 220). Di conseguenza, l'ente pubblico

responsabile delle tutele è il datore di lavoro nei confronti del tutore, anche

dove la mercede di questi venga prelevata dai beni del tutelato.

Spetta, pertanto, al Comune di

domicilio del pupillo dedurre dalle indennità assegnate ai tutori/curatori i

contributi paritetici di legge cfr. (DTF 98 V 237 e 238 consid. 4c).

La

nostra Massima Istanza ha, quindi, stabilito che la mercede assegnata

dall'autorità tutoria al privato investito della funzione di tutore/curatore

era da considerarsi come salario determinante, in quanto tale funzione, dal

profilo del diritto delle assicurazioni sociali, andava considerata quale

attività dipendente.

In proposito cfr. STCA 38.2011.87 del 13 agosto 2012; STCA 30.2007.42

del 21 gennaio 2008; STCA 30.2004.30 del 23 maggio 2005.

Nel

giudizio 9C_669/2019 del 7 aprile 2020, pubblicato in DTF 146 V 139, l’Alta

Corte, modificando la giurisprudenza sviluppata in DTF 98 V 230 e richiamando

gli art. 5 cpv. 1 e 2, 8, 9 cpv. 1 e 13 LAVS, ha deciso che nella sua funzione

di curatrice privata con qualifiche professionali specifiche, nominata

dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti, si doveva ritenere che

l’assicurata esercitasse, dal punto di vista dello statuto giuridico di

contribuente all’AVS, un’attività indipendente. Il TF ha osservato che, sebbene

l’attività del curatore privato professionalmente qualificato presenti sia

aspetti propri di un'occupazione autonoma, sia elementi che la qualificano come

un'occupazione dipendente, non essendovi un effettivo rapporto di dipendenza

economica o lavorativo-organizzativa, prevalgono le caratteristiche che fanno propendere

per un'attività autonoma (cfr. consid. 6.2. - 6.3.).

Cfr. pure STCA 38.2020.64 del 12

aprile 2021.

2.10. La Commissione permanente della

Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), il 6 febbraio

2023, ha emesso delle Raccomandazioni riguardanti domande del diritto delle

assicurazioni sociali legate alla remunerazione dei curatori privati e

specialisti. (cfr. https://www.kokes.ch/application/files/6917/4417/9127/Annexe_2_Recommandations_remuneration_curateurs_prives_et_specialises.pdf).

La COPMA ha, innanzitutto,

spiegato, da un lato, che l’autorità di protezione dei minori e degli adulti,

quando ordina una curatela nei confronti di una persona bisognosa di aiuto,

designa un curatore per eseguire la misura. Tale autorità nomina una persona

con le competenze e le conoscenze indispensabili alla realizzazione dei compiti

che le sono affidati e che disponga del tempo necessario (cfr. art. 400 CC).

Dall’altro, che i curatori

possono essere classificati in tre categorie:

-

Curatori privati: persone private che svolgono un mandato in

ragione di un legame familiare o sociale, conoscenze provenienti da un ambiente

sociale o privati nel quadro di un lavoro di volontariato.

- Curatori specialisti professionisti

ai quali sono affidati

(curatori con competenze mandati

particolari in ragione della

professionali particolari)

loro competenza specifica, quali

avvocati, fiduciari, professionisti

indipendenti, ecc.

-

Curatori professionisti Professionisti che, contestualmente a un incarico

di diritto pubblico (servizi di curatela professionali, servizio sociale

pubblico o servizio analogo) o di mandato di prestazione di diritto pubblico

esercitano numerosi o parecchi mandati.

La Commissione ha, altresì,

specificato che i curatori sono remunerati per il loro lavoro e che riguardo

alla retribuzione sorgono alcuni quesiti di diritto delle assicurazioni

sociali, ad esempio la problematica di sapere se tale retribuzione sia

sottoposta o meno all’AVS, che deve essere esaminata caso per caso.

È stato, poi, rilevato, in primo

luogo, che nella sentenza DTF 98 V 230 il TFA ha qualificato l’attività di

curatore privato quale attività dipendente, mentre nel giudizio DTF 146 V 139

l’Alta Corte ha puntualizzato che il curatore specialista va considerato quale

indipendente.

In secondo luogo, che nelle Direttive

sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD), stato 1° gennaio 2023,

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha emanato le seguenti regole

per le persone al beneficio di un incarico di diritto pubblico:

" 4006.1 In

particolare sono considerati di regola quali lavoratori

1/23 dipendenti:

-

i curatori professionali (collaboratori di servizi di curatela

professionali o di servizi sociali);

-

i curatori privati senza qualifiche professionali particolari (spesso

familiari del curatelato).

Invece, i curatori privati con qualifiche

professionali

particolari

(curatori specializzati) sono considerati di regola quali lavoratori

indipendenti (v. N. 4008).

4007 Le

persone che esercitano un compito pubblico

1/21 assumendo

personalmente un rischio economico e

che

non sono in un rapporto di dipendenza rispetto

all’organizzazione

del lavoro conseguono un reddito

da

attività lucrativa indipendente.

4008 Ciò

è di regola il caso di:

Considerandi

1/21 -

(…)

-

curatori con qualifiche professionali specifiche (v. N.

4006.

);

-

ecc."

Il tenore dei p.ti 4006.1, 4007 e

4008.

delle DSD è rimasto invariato (cfr. DSD stato al 1° gennaio 2025; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944/download).

2.11

Nel caso di specie, come visto nei

fatti, il 30 luglio 2025 l’Autorità regionale di protezione __________ ha

comunicato alla Cassa, la quale le aveva sottoposto il modulo “Attestato del

datore di lavoro” da compilare (cfr. doc. IX1; IX2), che la ricorrente

collabora con tale Autorità come curatrice amministrativa privata, ma non è una

sua dipendente e l’ARP non ne è la datrice di lavoro.

Al riguardo l’Autorità ha

indicato che i curatori non hanno un rapporto di lavoro, mediante un contratto

di lavoro di diritto privato, con l'Autorità di protezione che li nomina tramite

una decisione formale.

Si tratta di un mandato di

carattere pubblico e il curatore è tenuto ad agire secondo le indicazioni

dell'ARP, competente per stabilirne il compenso e per la sorveglianza della gestione

della misura.

L’ARP ha concluso, asserendo di

aver, pertanto, menzionato sul modulo che l’interessata ha una curatela attiva

e che i conteggi rilasciati dal comune di domicilio della pupilla sono da

richiedere direttamente all’interessata (cfr. doc. XI1; 5; consid. 1.6.).

Dal canto suo, il Comune di __________,

il 23 dicembre 2024, ha dichiarato che ufficialmente la ricorrente è alle

dipendenze del pupillo e non del Comune e di volere “vedere direttamente con

lui o con ARP __________ per la compilazione del formulario” “Attestato del

datore di lavoro” (cfr. doc. XIII1; consid. 1.6.).

Il 27 gennaio 2025 ha

puntualizzato, dopo una verifica presso l’ARP, che l’insorgente è una curatrice

privata e che non spetta al Comune compilare il foglio inviatogli (cfr. doc.

XIII2; consid. 1.6.).

Dagli atti emergono, ad ogni modo,

delle distinte di indennità e spese per l’anno 2022 e per l’anno 2023 allestite

il 27 giugno 2025 dal Comune di __________ nei confronti di __________ e

inviate all’assicurata, in qualità di curatrice (cfr. doc. 12; XIII7; V1; V2),

nonché il Foglio paga di giugno 2025 relativo alla mercede tutori anno 2024

emesso a favore della ricorrente dal Comune di __________ (cfr. doc. V3).

Nei conteggi citati il Comune ha

peraltro dedotto dalle mercedi i contributi AVS/AI/IPG, rispettivamente AD

(Cfr. doc. V1; V2; V3).

Tali elementi fattuali permettono

di propendere per un’attività salariata.

In effetti non risulta che

l’assicurata sia stata nominata quale curatrice in ragione di qualifiche

specifiche, come per contro nel caso di avvocati, fiduciari ecc. (cfr. consid.

2.10

), per cui è ragionevole credere che svolga il suo incarico conferitole

dall’ARP di__________ in qualità di curatrice privata non specialista.

Ne discende che, nel caso in cui effettivamente

l’insorgente eserciti la propria attività di curatrice quale salariata soggetta

ai contributi sociali, alla stessa non torna applicabile la giurisprudenza di

cui alla DTF 146 V 139, secondo cui i curatori specialisti devono essere

trattati, dal profilo contributivo, quali indipendenti (cfr. consid. 2.9.).

In tale situazione,

indipendentemente da chi sia il datore di lavoro dell’assicurata (dalle carte

processuali, in particolare dalle distinte per il 2022 e il 2023 del 27 giugno

2025.

e dal Foglio paga di giugno 2025 emessi dal Comune di __________, parrebbe

che quest’ultimo, perlomeno, anticipi le mercedi che poi vengono poste a carico

della pupilla, qualora abbia i mezzi finanziari per farvi fronte; cfr. consid.

2.9

), le eventuali prestazioni lavorative fornite dalla ricorrente quale

curatrice privata nel lasso di tempo 22 marzo 2022 – 21 marzo 2024 andranno,

perciò, tenute conto per determinare se il periodo di contribuzione minimo sia

ossequiato oppure no.

Per maggiore chiarezza e ritenute

la particolarità della fattispecie, nonché le difficoltà dell’insorgente nel

reperire la specifica documentazione per motivi a lei non imputabili (cfr.

consid. 1.6.; 1.7.), in concreto, tutto ben ponderato, si impone un complemento

istruttorio volto ad appurare se effettivamente la curatela a favore di __________

sia un’attività soggetta a contribuzione quale salariata.

A tal fine e per stabilire, in

caso di attività salariata, in quali periodi, con riferimento al termine quadro

22.

marzo 2022 - 21 marzo 2024, la stessa sia stata svolta andrà sentita

l’assicurata, la quale consentirà di contattare segnatamente l’ARP __________ e

il Comune di __________.

In proposito giova ribadire che

qualora un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su

parecchi mesi, fornisca irregolarmente una prestazione lavorativa, ogni mese

civile in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese

civile in cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun

giorno non viene considerato (cfr. consid. 2.7.).

La parte resistente, del resto,

da un lato, il 17 luglio 2025 ha indicato che “sulla base della

documentazione presentata le attività svolte nel termine quadro di

contribuzione arrivano a 12 mesi di contribuzione”, pur precisando che

“da una verifica dell’eventuale guadagno assicurato, sulla base della

documentazione prodotta, risulterebbe un salario inferiore a CHF 500.--”

(cfr. doc. IX).

Dall’altro, trasmettendo lo

scritto dell’ARP __________ del 31 luglio 2025, nel quale quest’ultima ha

affermato di non essere datrice di lavoro dell’assicurata e che i conteggi

rilasciati dal Comune sono da richiedere direttamente all’interessata (cfr.

doc. XI1), e dopo aver ricevuto le dichiarazioni del Comune di __________

secondo cui l’insorgente sarebbe alle dipendenze della pupilla (cfr. doc.

XIII1; XIII2), non ha preso posizione alcuna riguardo all’adempimento o meno

del periodo di contribuzione.

2.12

In esito a quanto precede, la

decisione su opposizione del 16 aprile 2025 deve essere annullata e gli atti

rinviati alla Cassa, affinché disponga i necessari accertamenti sulla base di

quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative

risultanze, si pronunci nuovamente circa l’ossequio o meno del periodo di

contribuzione minimo di dodici mesi da parte dell’assicurata nel termine quadro

22.

marzo 2022 – 21 marzo 2024.

Va osservato che, oltre all’arco

di tempo già riconosciuto dalla Cassa (8.373 mesi per l’attività lavorativa

effettuata alle dipendenze della __________; cfr. consid. 2.8.) e a eventuali

periodi che dovessero emergere dalle indagini supplementari, andranno

considerati anche i due giorni di lavoro svolti per __________ il 25 marzo 2023

e il 27 maggio 2023 (cfr. consid. 2.8.).

Infine,

in riferimento a quanto sostenuto dalla parte resistente, il 17 luglio 2025, in

merito al guadagno assicurato che sarebbe inferiore all’importo di fr. 500.--

(cfr. doc. IX; consid. 1.5.), è, comunque, utile evidenziare che giusta l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario

determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso

durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,

compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per

inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato

(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite

minimo.

In virtù e nell’ambito della

delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per

il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal

giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,

indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,

l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il

termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito

all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato

conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo

medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Ai

sensi dell’art. 40 OADI il guadagno non è assicurato qualora, durante il

periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni

risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

2.13

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.21 del 21 luglio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.10 del 29 aprile 2024 consid.

2.10

; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del

3.

aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.;

STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 16 aprile 2025 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti secondo quanto indicato ai

consid. 2.11. e 2.12.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti