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Decisione

38.2025.32

Sospensione (16 gg) a causa di ricerche insuff. da 12.2 a 30.11.24 nel periodo di attività stagionale prima di iscrizione AD. Ricerche svolte candidandosi pesonalm. e non rispondendo ad annunci pubblicati. Cercato prevalent. nella zona limitrofa a domic. Già sanzionata. Irrilev.breve periodo di diso

26 settembre 2025Italiano39 min

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.32

rs

Lugano

26 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27

maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione su

opposizione del 28 aprile 2025 emanata da

Ufficio

regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata il __________ 1976, al termine del proprio contratto di lavoro stagionale

con il __________ di __________, si è nuovamente annunciata per il collocamento

dal 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; 4; I; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023

consid. 2.7.).

Dal 1°

marzo 2025 la medesima ha ripreso la propria attività stagionale (cfr. doc. 4;

I).

1.2. Con

decisione su opposizione del 28 aprile 2025 l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 21

febbraio 2025 (cfr. doc. 3) con il quale aveva sospeso RI 1 dal diritto

all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di ricerche di lavoro

qualitativamente insufficienti nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 (per

ottobre 2024 anche quantitativamente non valide).

L’amministrazione,

al riguardo, ha indicato:

"

Dall’esame delle ricerche di lavoro svolte dall'interessata durante il

periodo da febbraio 2024 a novembre 2024, è emerso che si trattava di

candidature tutte spontanee svolte unicamente di persona, effettuate

principalmente a __________ e __________ (in poche occasioni l'assicurata si è

recata fino a __________, __________). In particolare, nel mese di ottobre, ha

svolto una candidatura di persona presso Io stesso datore per ben due volte in

due occasioni distinte (c/o __________ e __________; __________ __________ e __________).

Con l'opposizione in esame, l'avvocato RA

1, rappresentante legale della signora RI 1, postula l’accoglimento della

stessa. Riguardo alle motivazioni contenute nell'opposizione, lo scrivente Ufficio

precisa che non possono essere condivise. Infatti, l'assicurata, iscritta in disoccupazione

dal 2006, ha ricevuto le adeguate informazioni sulla modalità delle ricerche di

lavoro da effettuare da tale anno. Le ultime indicazioni sono contenute nel

Protocollo Colloquio, sottoscritto dall'opponente il 17.11.2023. Peraltro, in

merito all'obbligo di informazione relativo alle ricerche di lavoro, è importante

precisare che il Tribunale federale ha "stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta" (cfr. STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024,

consid. 2.7. pag. 12 e riferimenti ivi citati). Oltre a ciò, gli assicurati che

controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l'altra o durante le

vacanze scolastiche, devono svolgere ricerche di lavoro durante tutto il

periodo lavorativo, anche al di fuori della propria professione e in attività

realmente esistenti sul mercato del lavoro, allo scopo di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. STCA

38.2023.31 del 15 settembre 2023, consid. 2.4. e riferimenti ivi citati).

La tesi relativa al fatto che le

candidature doppie di ottobre fossero destinate a quattro aziende diverse

poiché trattasi di due entità giuridiche separate, segnatamente per __________

e __________, oppure di settori commerciali disparati, nello specifico per __________

e __________, non è esente da critiche. Tuttavia, l'aspetto quantitativo non

merita di essere approfondito, per contro merita maggiore attenzione l'aspetto

qualitativo. Infatti, nel mese di ottobre, l'opponente ha effettuato ricerche

candidandosi spontaneamente senza rispondere ad alcuna offerta del mercato del

lavoro. Ella ha adottato la stessa identica modalità per tutto il periodo in

esame (dal 12.02.2024 al 30.11.2024).

Un assicurato deve principalmente

intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea

oppure online, relativi a posti vacanti concreti. È in caso di assenza di annunci

pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee. Il fatto di

candidarsi per impieghi che risultano da annunci pubblicati, non significa, ad

ogni modo, che venga annullata la possibilità di interagire personalmente con

il potenziale datore di lavoro, presentandosi se del caso sul luogo di lavoro. (…)”

(Doc. A1)

1.3. Contro

la decisione su opposizione del 28 aprile 2025 l’assicurata, rappresentata

dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto

l’annullamento della stessa, facendo valere quanto segue:

"

(…)

4.

L'assicurata contesta fermamente la

valutazione dell'URC in merito alla qualità e alla quantità delle sue ricerche

di impiego, ritenendo che queste sono state giudicate in modo arbitrario e infondato.

In particolare la qui ricorrente sottolinea che si è rivolta a quattro aziende

distinte e separate per la ricerca di un'occupazione: __________ e __________

(due entità giuridiche chiaramente separate, una __________ e una __________, ciascuna

con sede e indirizzo distinti a __________, come risulta dai rispettivi

estratti RC qui prodotti) e __________ e __________, entrambe ditte individuali

con lo stesso titolare ma operanti in settori commerciali diversi (venditrice e

parrucchiera).

La ricorrente rileva che, sebbene le

due aziende (__________ e ____________________) risultano rappresentate dagli

stessi organi, esse non possono certamente venir considerate come un unico

datore di lavoro, poiché sono due entità giuridiche autonome:

ognuna con una propria personalità

giuridica. Pertanto, l'affermazione dell'URC secondo cui l'assicurata si

sarebbe rivolta allo stesso datore di lavoro risulta speciosa, priva di ogni fondamento

giuridico e contraria ai principi di diritto societario.

Lo stesso discorso vale per le due

ditte individuali __________ e __________, che pur appartenendo alla medesima

persona e situandosi allo stesso indirizzo di __________, operano in due ambiti

professionali distinti. La variata ricerca di lavoro

dell'assicurata, che si è dedicata a

ricerche in due campi professionali diversi (venditrice e parrucchiera), non

può quindi, senza sfociare nell'arbitrio, essere considerata quantitativamente

e qualitativamente insufficiente, come erroneamente sostenuto dall'URC, per

infliggere alla medesima una sanzione di ben 16 giorni di sospensione del

diritto alle indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda la valutazione

qualitativa delle ricerche di lavoro poste in atto dalla signora RI 1,

l'assicurata contesta fermamente che queste possano essere giudicate "qualitativamente

insufficienti".

Questa unilaterale e tendenziosa

valutazione è considerata meramente soggettiva ed arbitraria, poiché non esiste

una graduatoria legale tra le modalità di ricerca (ad esempio, presentarsi di

persona o inviare candidature per posta). Inoltre le professioni ricercate nel

caso di specie non sono tanto specialistiche da dover giustificare un

ampliamento geografico della ricerca. Non da ultimo vi è da sottolineare che le

ricerche fatte in modo diretto, presentandosi personalmente sul posto di

lavoro, sono certamente equivalenti, se non più valide ed efficaci, rispetto a

una ricerca effettuata non di presenza in modo sistematico con modello di

lettera standard, magari per posta elettronica.

Pertanto, la signora RI 1 ritiene che

le modalità di ricerca di lavoro da lei messe in atto risultano sia per qualità

che quantità perfettamente efficaci e conformi alla legge ed alle disposizioni

del protocollo 17 novembre 2023, al quale l'URC si riferisce.

La decisione su opposizione dell'URC,

che impone una sospensione di 16 giorni, su un massimo di 25, appare quindi

infondata, arbitraria ed anche lesiva del principio di proporzionalità,

soprattutto tenuto conto che il periodo di disoccupazione effettiva

dell'assicurata va dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 e della comunque

contestata colpa. (…)” (Doc. I)

1.4. L’URC,

con risposta del 12 giugno 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

Fatti

1.5. Il 13 giugno 2025 il presidente del

TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto della vertenza

è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata

dal diritto all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di

ricerche di lavoro insufficienti nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024.

2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato

rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata

(secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla

quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione

precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in

occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di

domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni

periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le

prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26

cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di

ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la

prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il

quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale

data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le

ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche

di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi,

previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre

il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF

8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12

marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,

Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie

sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo

obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1

lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr.

DTF 124 V 228-230; Daniele

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che

deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare

di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo

di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza,

chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare

un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3

luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare

un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con

l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr.

art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo

di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche

antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve

così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire

dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata

in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.

3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del

20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid.

4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in

DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1;

STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo

2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR

1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del

26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV

Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée

déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement

avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les

recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré

recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des

rapports de travail, le

but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre

de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid.

4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en

considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la

personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf.

Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF

8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di

valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del

contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid.

2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3. Per stabilire se un assicurato si sia

sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante

soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr.

DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00

del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto

quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di

ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza

cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale

regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno

comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la

STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR

2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019

del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF

8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre

2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05

del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de

savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail

convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité

des démarches entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;

STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22

settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare

precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da

svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di

disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine

di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente

d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio

1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28

gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in

modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un

determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di

Stato dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto

del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di

ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di

regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per

iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000,

pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv.

3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal

diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30

giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la durata

della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv.

3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del

14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45

cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità,

la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella

già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che

attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni

periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del

lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e

da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di

prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto

l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio

2022).

Queste direttive sono conformi alla

legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del

20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre

2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Nella

concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’URC ha

constatato che la ricorrente, contestualmente al suo annuncio per il

collocamento a partire dal 1° dicembre 2024, e meglio dalla fine della stagione

lavorativa presso il __________ di __________, aveva dichiarato di aver svolto,

nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024, 62 ricerche di lavoro (4 a febbraio

2024, 5 a marzo 2025, 4 ad aprile 2024, 4 a maggio 2024, 4 a giugno 2024, 4 a

luglio 2024, 4 ad agosto 2024, 12 a settembre 2024, 10 a ottobre 2024 e 12 a novembre

2024; cfr. doc. 1; 6).

La consulente del personale,

rilevando che l’assicurata “(…) ha presentato delle ricerche di lavoro svolte

solamente di persona (timbri), la sua zona di ricerca è stata principalmente __________

in un paio di occasioni è arrivata a __________ a scendere a __________ e __________

e una volta un paio di ricerche a __________ e __________. Le ricerche di

lavoro presentate sono state valutate dal nostro ufficio qualitativamente

insufficienti per tutto il periodo, nel mese di ottobre ha presentato delle

ricerche anche quantitativamente insufficienti presentando 2 timbri presso lo

stesso datore di lavoro (__________ e __________) e (__________)”, il 13

gennaio 2025 le ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha

invitata a motivare, entro il 20 gennaio 2025, il suo comportamento, allegando

l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato

che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base

degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non

faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 1).

L’insorgente, il 20 gennaio 2023,

ha risposto:

"

Le ricerche che ho svolto a novembre 2024 presso __________ a __________

e a __________ sono due negozi separati. Uno è intimo donna e l’altro è un

parrucchiere. Sono uno accanto all’altro ma gestiti da due persone diverse,

sono imparentati uno lo gestisce la mamma e l’altro la figlia.

Le ricerche che ho

svolto a ottobre 2024 presso __________ a __________ e __________ sono due società

diverse che sono gestite dalla stessa persona.

Mi impegnerò in futuro a

scrivere più lettere.

Queste sono le mie

giustificazioni.” (Doc. 2)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione

formale del 21 febbraio 2025, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle

indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di insufficienti ricerche

di lavoro nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 precedenti l’iscrizione in

disoccupazione del 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 aprile

2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.6. Per quanto attiene agli

assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e

l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le

vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi

ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze

relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto

severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al

collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono

svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono

ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,

Considerandi

per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività

realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare

un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;

STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.;

STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999

nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni

compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure deciso che

l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per

reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il

periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi

mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17

agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

In tale contesto è utile segnalare

che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del

Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio

con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una

decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non

aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale

precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,

infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La nostra Massima Istanza ha

precisato che quell’assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la

cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza

irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si

assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento, il rischio inerente

di una perdita di lavoro tra due impieghi.

L’Alta Corte, in

un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo

al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17

anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato

e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il

Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre

2006.

al 31 marzo 2007 di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente

di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse

presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In una

sentenza 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto

il ricorso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei

anni attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un

impiego soltanto negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso

una disparità di trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di

disoccupazione, i quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche

di lavoro.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019

consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9

del 16 luglio 2018 consid. 2.7.

2.7

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che

effettivamente le modalità con le quali la ricorrente ha ricercato una nuova

occupazione nel periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 non siano conformi

a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Al riguardo va osservato che

l’insorgente nell’arco di tempo in questione ha sì indicato di aver effettuato

62.

ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6.), tuttavia le stesse sono state svolte

candidandosi spontaneamente (cfr. doc. 1; 3; A1; consid. 1.2.).

Contrariamente a quanto preteso

dalla parte ricorrente, la quale sostiene che non esista una graduatoria tra le

modalità di ricerca (cfr. doc. I; consid. 1.3.), un assicurato deve, invece,

principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati

nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti

concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.9.,

STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020

consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA

38.2018.9

del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014

consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36

del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il

ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio

8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA

38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006

consid. 2.12.).

È in caso di carenza di annunci

pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.

L’insorgente

doveva, peraltro, essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, in

primo luogo, che nella sentenza 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.4. e

2.7

questa Corte, pur limitando l’esame delle ricerche di lavoro esperite da RI

1.

agli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione del 1° novembre

2022, ha evidenziato, conformemente a quanto indicato dall’amministrazione

(cfr. doc. A1; III), da un lato, che la giurisprudenza relativa ai lavoratori

con attività stagionale (come nel caso, già allora, della ricorrente) prevede

che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno

un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla

propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro.

Dall’altro, che un assicurato deve prioritariamente fare riferimento ad annunci

di lavoro pubblicati.

In

secondo luogo, che il 17 novembre 2023 la ricorrente ha firmato un protocollo

di colloquio in cui era stato specificato:

"

(…) In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo lavorativo

stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione,

qualitativa e quantitativa, si richiede pertanto un impegno serio e concreto

con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è quello di

reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo

(anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo d'inattività.

In particolare le

ricerche di lavoro devono essere:

-

nel corso della stagione lavorativa almeno 4 ricerche mensili, mentre negli

ultimi 3 mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, sono

richieste almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto l'arco del

mese;

-

effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di

informazione:

giornali, siti

aziendali, piattaforme internet, riviste settoriali, servizio di informazione

presso l'URC www.job-room.ch;

-

rispettati i requisiti posti dal datore di lavoro ed essere adeguate alla

propria formazione, all’esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o

personali;

-

effettuate candidature spontanee solo in assenza di annunci d'impiego di

posti vacanti adeguati al proprio profilo.

Si chiede di candidarsi anche per

offerte di lavoro fuori Cantone, ad esempio per impieghi durante la stagione

invernale.

Per il settore gastro-alberghiero, in

particolare, si segnalano i siti, www.hoteljob.ch e www.hotelcareer.ch.

Tutta la documentazione (copie delle

domande e risposte ricevute) dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione

all’URC.

La informiamo che se non dovesse

attenersi alle disposizioni ricevute sarà decisa una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione oppure la sua idoneità al collocamento

potrebbe essere valutata e, il suo diritto alle indennità di disoccupazione

negato.” (Doc. 5)

Gli

annunci di lavoro sono, del resto, consultabili gratuitamente facendo capo alla

versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi

(cfr. www.cdt.ch; www.laregione.ch; www.nzz.ch;

cfr. STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2012.12 del 4

ottobre 2012; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2008.72

del 18 marzo 2009), rispettivamente tramite piattaforme specifiche per la

ricerca di lavoro (cfr. www.indeed.ch; www.carriera.ch).

È vero

che un incontro di persona con il potenziale datore di lavoro è certamente

importante e decisivo al fine del reperimento di un impiego.

È

altrettanto vero, tuttavia, che il fatto di candidarsi prioritariamente per occupazioni

che risultano da annunci pubblicati non significa, comunque, che non vi sia la

possibilità di interagire di persona con il potenziale datore di lavoro,

proponendosi, se del caso e a seconda dell’ambito professionale, direttamente

presso il luogo di lavoro oppure durante un primo colloquio conoscitivo.

A

quest’ultimo riguardo si evidenzia che un curriculum vitae che metta ben

in evidenza le proprie competenze è utile per destare l’interesse di un

potenziale datore di lavoro e quindi per avere più probabilità di essere

convocati a un incontro (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.9.

relativa alla ricorrente; doc. A1; consid. 1.2.).

Va, altresì, sottolineato che le

ricerche svolte nell’arco di tempo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 sono

state compiute prevalentemente a __________, ossia nella zona limitrofa al

domicilio di __________ dell’assicurata.

Soltanto una quindicina di ricerche,

su 62 effettuate, sono state intraprese nel __________ e nel __________ (cfr.

doc. 6).

Al

contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.3.), proprio

perché gli sforzi compiuti dalla ricorrente al fine di reperire una nuova

occupazione, quasi esclusivamente quale venditrice e parrucchiera, non sono

specialistici, si giustificava, in concreto, un ampliamento territoriale e

regionale dei luoghi dove ricercare un impiego.

L’insorgente,

diversamente da quanto enunciato nel Protocollo del 17 novembre 2023, nemmeno

si è candidata “(…) per offerte di lavoro fuori Cantone (per esempio per

impieghi durante la stagione invernale)” (cfr. doc. 5).

Il

TCA ha, d’altronde, già avuto modo di ricordare che la legge impone agli

assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi

per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid.

2.7.; STCA 38.2018.15 del 17

maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.38

del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid.

2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag.

206-207).

Per completezza è, infine, utile ribadire (cfr. doc. A1; consid. 1.2.)

che il Tribunale federale ha, ad ogni modo, stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, come già evidenziato, devono

intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della

disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.2.; STF

8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre

2022.

consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139

V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3

luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Alla luce di tutto quanto precede,

questo Tribunale deve concludere che il comportamento della ricorrente, nel

periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024, non corrisponde a quanto richiesto

dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative

ricerche di impiego, a prescindere dall’aspetto quantitativo, valide dal

profilo qualitativo.

L’insorgente,

in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

A ragione, dunque, l’URC l’ha

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1

lett. c. (cfr. consid. 2.2.).

2.8

Per quanto concerne la commisurazione

della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'allora Ufficio

cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata

esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza sfociata nella sentenza

STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede che:

" (…)

1.

Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è

esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione

e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame

non va limitato agli ultimi 3 mesi).

(…).

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione

avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di

ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della

disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno

con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo

di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della

vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto

previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali

(cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La Circolare 114a non indica in

modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa,

infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli

ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

Il TCA ha ritenuto, in analogia con

quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage"

emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla

Prassi LADI ID p.to D79 della SECO (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per

il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per

insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in

disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4

giorni per mancate ricerche.

Il medesimo ragionamento vale per i

giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività,

per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da

infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012

consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

Al riguardo giova segnalare che la

direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa

dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla

giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

" (…) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3

giorni / per ogni mese

ricerche inesistenti 4

giorni / per ogni mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1

giorno

ricerche inesistenti 2

giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza

superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle

sospensioni SdL.”

(cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012

consid. 2.11.)

In proposito cfr. STCA 38.2023.32

del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid.

2.10.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA 38.2018.9 del 16

luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA

38.2016.37

del 23 marzo 2017 consid. 2.12.

Nel caso in

esame l'URC ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di

disoccupazione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro dal 12 febbraio

al 30 novembre 2024 (cfr. consid. 2.7.) per sedici giorni (“3 giorni per

mese per i mesi di novembre, ottobre, settembre, 1 giorno per mese per i mesi

di agosto, luglio, giugno, maggio, aprile e marzo, febbraio 2024”; cfr.

doc. 3).

Tutto ben ponderato e ritenuto,

segnatamente, che l’assicurata era già stata sospesa dal diritto all’indennità

di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nel mese di ottobre

2022, in particolare in quanto si era candidata unicamente in modo spontaneo

senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (questo Tribunale con sentenza

38.2023.30

del 28 agosto 2023 ha ridotto la sanzione da tre a due giorni,

tenendo conto del fatto che grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla

disoccupazione l’insorgente aveva comunque potuto svolgere delle ore di lavoro

nel mese di novembre 2022 e conseguire così un guadagno intermedio), la

sospensione di sedici giorni inflitta alla ricorrente risulta conforme al

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa soluzione si giustifica

tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza

validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. (cfr. STF

8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF

8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21

luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.;

STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18

settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF

8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;

DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;

STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del

6.

febbraio 2012).

Va,

infine, rilevato che il breve periodo di iscrizione in disoccupazione dell’insorgente

dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.3.) non è

rilevante ai fini della commisurazione della sanzione.

L’Alta

Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata

della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base

alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza

se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,

determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per

caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o

più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano

un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Cfr. pure

STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2024.55 del 24

febbraio 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid.

2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18

ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.

2.9

La decisione su opposizione del 28

aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13

del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid.

2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA

38.2024.39

del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre

2024.

consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA

38.2023.30

del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023

consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA

38.2022.52

del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022

consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti