38.2025.32
Sospensione (16 gg) a causa di ricerche insuff. da 12.2 a 30.11.24 nel periodo di attività stagionale prima di iscrizione AD. Ricerche svolte candidandosi pesonalm. e non rispondendo ad annunci pubblicati. Cercato prevalent. nella zona limitrofa a domic. Già sanzionata. Irrilev.breve periodo di diso
26 settembre 2025Italiano39 min
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.32
rs
Lugano
26 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27
maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione su
opposizione del 28 aprile 2025 emanata da
Ufficio
regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata il __________ 1976, al termine del proprio contratto di lavoro stagionale
con il __________ di __________, si è nuovamente annunciata per il collocamento
dal 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; 4; I; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023
consid. 2.7.).
Dal 1°
marzo 2025 la medesima ha ripreso la propria attività stagionale (cfr. doc. 4;
I).
1.2. Con
decisione su opposizione del 28 aprile 2025 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 21
febbraio 2025 (cfr. doc. 3) con il quale aveva sospeso RI 1 dal diritto
all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di ricerche di lavoro
qualitativamente insufficienti nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 (per
ottobre 2024 anche quantitativamente non valide).
L’amministrazione,
al riguardo, ha indicato:
"
Dall’esame delle ricerche di lavoro svolte dall'interessata durante il
periodo da febbraio 2024 a novembre 2024, è emerso che si trattava di
candidature tutte spontanee svolte unicamente di persona, effettuate
principalmente a __________ e __________ (in poche occasioni l'assicurata si è
recata fino a __________, __________). In particolare, nel mese di ottobre, ha
svolto una candidatura di persona presso Io stesso datore per ben due volte in
due occasioni distinte (c/o __________ e __________; __________ __________ e __________).
Con l'opposizione in esame, l'avvocato RA
1, rappresentante legale della signora RI 1, postula l’accoglimento della
stessa. Riguardo alle motivazioni contenute nell'opposizione, lo scrivente Ufficio
precisa che non possono essere condivise. Infatti, l'assicurata, iscritta in disoccupazione
dal 2006, ha ricevuto le adeguate informazioni sulla modalità delle ricerche di
lavoro da effettuare da tale anno. Le ultime indicazioni sono contenute nel
Protocollo Colloquio, sottoscritto dall'opponente il 17.11.2023. Peraltro, in
merito all'obbligo di informazione relativo alle ricerche di lavoro, è importante
precisare che il Tribunale federale ha "stabilito che il dovere di
effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte
dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi
volti all’ottenimento di un'occupazione già prima della disoccupazione e pure
nel periodo di disdetta" (cfr. STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024,
consid. 2.7. pag. 12 e riferimenti ivi citati). Oltre a ciò, gli assicurati che
controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l'altra o durante le
vacanze scolastiche, devono svolgere ricerche di lavoro durante tutto il
periodo lavorativo, anche al di fuori della propria professione e in attività
realmente esistenti sul mercato del lavoro, allo scopo di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. STCA
38.2023.31 del 15 settembre 2023, consid. 2.4. e riferimenti ivi citati).
La tesi relativa al fatto che le
candidature doppie di ottobre fossero destinate a quattro aziende diverse
poiché trattasi di due entità giuridiche separate, segnatamente per __________
e __________, oppure di settori commerciali disparati, nello specifico per __________
e __________, non è esente da critiche. Tuttavia, l'aspetto quantitativo non
merita di essere approfondito, per contro merita maggiore attenzione l'aspetto
qualitativo. Infatti, nel mese di ottobre, l'opponente ha effettuato ricerche
candidandosi spontaneamente senza rispondere ad alcuna offerta del mercato del
lavoro. Ella ha adottato la stessa identica modalità per tutto il periodo in
esame (dal 12.02.2024 al 30.11.2024).
Un assicurato deve principalmente
intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea
oppure online, relativi a posti vacanti concreti. È in caso di assenza di annunci
pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee. Il fatto di
candidarsi per impieghi che risultano da annunci pubblicati, non significa, ad
ogni modo, che venga annullata la possibilità di interagire personalmente con
il potenziale datore di lavoro, presentandosi se del caso sul luogo di lavoro. (…)”
(Doc. A1)
1.3. Contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2025 l’assicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto
l’annullamento della stessa, facendo valere quanto segue:
"
(…)
4.
L'assicurata contesta fermamente la
valutazione dell'URC in merito alla qualità e alla quantità delle sue ricerche
di impiego, ritenendo che queste sono state giudicate in modo arbitrario e infondato.
In particolare la qui ricorrente sottolinea che si è rivolta a quattro aziende
distinte e separate per la ricerca di un'occupazione: __________ e __________
(due entità giuridiche chiaramente separate, una __________ e una __________, ciascuna
con sede e indirizzo distinti a __________, come risulta dai rispettivi
estratti RC qui prodotti) e __________ e __________, entrambe ditte individuali
con lo stesso titolare ma operanti in settori commerciali diversi (venditrice e
parrucchiera).
La ricorrente rileva che, sebbene le
due aziende (__________ e ____________________) risultano rappresentate dagli
stessi organi, esse non possono certamente venir considerate come un unico
datore di lavoro, poiché sono due entità giuridiche autonome:
ognuna con una propria personalità
giuridica. Pertanto, l'affermazione dell'URC secondo cui l'assicurata si
sarebbe rivolta allo stesso datore di lavoro risulta speciosa, priva di ogni fondamento
giuridico e contraria ai principi di diritto societario.
Lo stesso discorso vale per le due
ditte individuali __________ e __________, che pur appartenendo alla medesima
persona e situandosi allo stesso indirizzo di __________, operano in due ambiti
professionali distinti. La variata ricerca di lavoro
dell'assicurata, che si è dedicata a
ricerche in due campi professionali diversi (venditrice e parrucchiera), non
può quindi, senza sfociare nell'arbitrio, essere considerata quantitativamente
e qualitativamente insufficiente, come erroneamente sostenuto dall'URC, per
infliggere alla medesima una sanzione di ben 16 giorni di sospensione del
diritto alle indennità di disoccupazione.
Per quanto riguarda la valutazione
qualitativa delle ricerche di lavoro poste in atto dalla signora RI 1,
l'assicurata contesta fermamente che queste possano essere giudicate "qualitativamente
insufficienti".
Questa unilaterale e tendenziosa
valutazione è considerata meramente soggettiva ed arbitraria, poiché non esiste
una graduatoria legale tra le modalità di ricerca (ad esempio, presentarsi di
persona o inviare candidature per posta). Inoltre le professioni ricercate nel
caso di specie non sono tanto specialistiche da dover giustificare un
ampliamento geografico della ricerca. Non da ultimo vi è da sottolineare che le
ricerche fatte in modo diretto, presentandosi personalmente sul posto di
lavoro, sono certamente equivalenti, se non più valide ed efficaci, rispetto a
una ricerca effettuata non di presenza in modo sistematico con modello di
lettera standard, magari per posta elettronica.
Pertanto, la signora RI 1 ritiene che
le modalità di ricerca di lavoro da lei messe in atto risultano sia per qualità
che quantità perfettamente efficaci e conformi alla legge ed alle disposizioni
del protocollo 17 novembre 2023, al quale l'URC si riferisce.
La decisione su opposizione dell'URC,
che impone una sospensione di 16 giorni, su un massimo di 25, appare quindi
infondata, arbitraria ed anche lesiva del principio di proporzionalità,
soprattutto tenuto conto che il periodo di disoccupazione effettiva
dell'assicurata va dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 e della comunque
contestata colpa. (…)” (Doc. I)
1.4. L’URC,
con risposta del 12 giugno 2025, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Fatti
1.5. Il 13 giugno 2025 il presidente del
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto della vertenza
è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata
dal diritto all’indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di
ricerche di lavoro insufficienti nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato
rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata
(secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla
quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in
occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni
periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le
prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26
cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di
ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la
prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il
quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale
data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le
ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche
di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, quindi,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre
il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF
8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12
marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed.,
Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie
sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1
lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr.
DTF 124 V 228-230; Daniele
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che
deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare
di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo
di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza,
chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare
un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3
luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare
un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con
l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr.
art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo
di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche
antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve
così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire
dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata
in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid.
3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del
20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid.
4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in
DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1;
STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo
2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR
1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del
26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV
Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée
déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement
avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les
recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré
recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des
rapports de travail, le
but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre
de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid.
4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en
considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la
personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf.
Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF
8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di
valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del
contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid.
2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.
Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.3. Per stabilire se un assicurato si sia
sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante
soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr.
DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00
del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto
quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di
ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza
cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale
regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno
comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la
STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la
prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al
mese (cfr. STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR
2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019
del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF
8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre
2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05
del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza
8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124
V 225 consid. 6 p. 234; arrêt
C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;
STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22
settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare
precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da
svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di
disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine
di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente
d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio
1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28
gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in
modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un
determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di
Stato dell'economia (SECO).
In caso di rifiuto
del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di
ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di
regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per
iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000,
pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv.
3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal
diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30
giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
Come visto, la durata
della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv.
3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del
14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45
cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità,
la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella
già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che
attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni
periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del
lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e
da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di
prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto
l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio
2022).
Queste direttive sono conformi alla
legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte
dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del
20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nella
concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’URC ha
constatato che la ricorrente, contestualmente al suo annuncio per il
collocamento a partire dal 1° dicembre 2024, e meglio dalla fine della stagione
lavorativa presso il __________ di __________, aveva dichiarato di aver svolto,
nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024, 62 ricerche di lavoro (4 a febbraio
2024, 5 a marzo 2025, 4 ad aprile 2024, 4 a maggio 2024, 4 a giugno 2024, 4 a
luglio 2024, 4 ad agosto 2024, 12 a settembre 2024, 10 a ottobre 2024 e 12 a novembre
2024; cfr. doc. 1; 6).
La consulente del personale,
rilevando che l’assicurata “(…) ha presentato delle ricerche di lavoro svolte
solamente di persona (timbri), la sua zona di ricerca è stata principalmente __________
in un paio di occasioni è arrivata a __________ a scendere a __________ e __________
e una volta un paio di ricerche a __________ e __________. Le ricerche di
lavoro presentate sono state valutate dal nostro ufficio qualitativamente
insufficienti per tutto il periodo, nel mese di ottobre ha presentato delle
ricerche anche quantitativamente insufficienti presentando 2 timbri presso lo
stesso datore di lavoro (__________ e __________) e (__________)”, il 13
gennaio 2025 le ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha
invitata a motivare, entro il 20 gennaio 2025, il suo comportamento, allegando
l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure precisato
che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base
degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non
faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 1).
L’insorgente, il 20 gennaio 2023,
ha risposto:
"
Le ricerche che ho svolto a novembre 2024 presso __________ a __________
e a __________ sono due negozi separati. Uno è intimo donna e l’altro è un
parrucchiere. Sono uno accanto all’altro ma gestiti da due persone diverse,
sono imparentati uno lo gestisce la mamma e l’altro la figlia.
Le ricerche che ho
svolto a ottobre 2024 presso __________ a __________ e __________ sono due società
diverse che sono gestite dalla stessa persona.
Mi impegnerò in futuro a
scrivere più lettere.
Queste sono le mie
giustificazioni.” (Doc. 2)
Dal profilo
procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione
formale del 21 febbraio 2025, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle
indennità di disoccupazione per sedici giorni a causa di insufficienti ricerche
di lavoro nel periodo 12 febbraio - 30 novembre 2024 precedenti l’iscrizione in
disoccupazione del 1° dicembre 2024 (cfr. doc. 3; consid. 1.2.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 aprile
2025 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.6. Per quanto attiene agli
assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e
l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le
vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi
ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze
relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto
severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al
collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono
svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono
ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata,
Considerandi
per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività
realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare
un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92;
STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.;
STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999
nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni
compiti …, pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure deciso che
l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per
reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il
periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi
mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17
agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
In tale contesto è utile segnalare
che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del
Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio
con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una
decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non
aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale
precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso,
infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La nostra Massima Istanza ha
precisato che quell’assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la
cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza
irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si
assumono così, dal profilo dell’idoneità al collocamento, il rischio inerente
di una perdita di lavoro tra due impieghi.
L’Alta Corte, in
un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo
al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17
anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato
e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.
Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il
Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento dal 1° dicembre
2006.
al 31 marzo 2007 di un’assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente
di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse
presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
In una
sentenza 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 la nostra Massima istanza ha respinto
il ricorso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, svolgendo da sei
anni attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro e ricercando un
impiego soltanto negli ultimi tre mesi di attività. Il TF ha, inoltre, escluso
una disparità di trattamento con gli assicurati al beneficio di indennità di
disoccupazione, i quali dispongono di tempo libero per effettuare le ricerche
di lavoro.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.4.; STCA
38.2023.30
del 28 agosto 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019
consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9
del 16 luglio 2018 consid. 2.7.
2.7
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che
effettivamente le modalità con le quali la ricorrente ha ricercato una nuova
occupazione nel periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 non siano conformi
a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.
Al riguardo va osservato che
l’insorgente nell’arco di tempo in questione ha sì indicato di aver effettuato
62.
ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6.), tuttavia le stesse sono state svolte
candidandosi spontaneamente (cfr. doc. 1; 3; A1; consid. 1.2.).
Contrariamente a quanto preteso
dalla parte ricorrente, la quale sostiene che non esista una graduatoria tra le
modalità di ricerca (cfr. doc. I; consid. 1.3.), un assicurato deve, invece,
principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati
nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti
concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.9.,
STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020
consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA
38.2018.9
del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014
consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36
del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il
ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio
8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA
38.2003.18
del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006
consid. 2.12.).
È in caso di carenza di annunci
pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
L’insorgente
doveva, peraltro, essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, in
primo luogo, che nella sentenza 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.4. e
2.7
questa Corte, pur limitando l’esame delle ricerche di lavoro esperite da RI
1.
agli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione del 1° novembre
2022, ha evidenziato, conformemente a quanto indicato dall’amministrazione
(cfr. doc. A1; III), da un lato, che la giurisprudenza relativa ai lavoratori
con attività stagionale (come nel caso, già allora, della ricorrente) prevede
che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno
un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla
propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro.
Dall’altro, che un assicurato deve prioritariamente fare riferimento ad annunci
di lavoro pubblicati.
In
secondo luogo, che il 17 novembre 2023 la ricorrente ha firmato un protocollo
di colloquio in cui era stato specificato:
"
(…) In caso di (re) iscrizione all'URC alla fine del periodo lavorativo
stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione,
qualitativa e quantitativa, si richiede pertanto un impegno serio e concreto
con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è quello di
reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo
(anche fuori dalla propria professione usuale), per il periodo d'inattività.
In particolare le
ricerche di lavoro devono essere:
-
nel corso della stagione lavorativa almeno 4 ricerche mensili, mentre negli
ultimi 3 mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, sono
richieste almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto l'arco del
mese;
-
effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di
informazione:
giornali, siti
aziendali, piattaforme internet, riviste settoriali, servizio di informazione
presso l'URC www.job-room.ch;
-
rispettati i requisiti posti dal datore di lavoro ed essere adeguate alla
propria formazione, all’esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o
personali;
-
effettuate candidature spontanee solo in assenza di annunci d'impiego di
posti vacanti adeguati al proprio profilo.
Si chiede di candidarsi anche per
offerte di lavoro fuori Cantone, ad esempio per impieghi durante la stagione
invernale.
Per il settore gastro-alberghiero, in
particolare, si segnalano i siti, www.hoteljob.ch e www.hotelcareer.ch.
Tutta la documentazione (copie delle
domande e risposte ricevute) dovrà essere consegnata al momento dell’iscrizione
all’URC.
La informiamo che se non dovesse
attenersi alle disposizioni ricevute sarà decisa una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione oppure la sua idoneità al collocamento
potrebbe essere valutata e, il suo diritto alle indennità di disoccupazione
negato.” (Doc. 5)
Gli
annunci di lavoro sono, del resto, consultabili gratuitamente facendo capo alla
versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi
(cfr. www.cdt.ch; www.laregione.ch; www.nzz.ch;
cfr. STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2012.12 del 4
ottobre 2012; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2008.72
del 18 marzo 2009), rispettivamente tramite piattaforme specifiche per la
ricerca di lavoro (cfr. www.indeed.ch; www.carriera.ch).
È vero
che un incontro di persona con il potenziale datore di lavoro è certamente
importante e decisivo al fine del reperimento di un impiego.
È
altrettanto vero, tuttavia, che il fatto di candidarsi prioritariamente per occupazioni
che risultano da annunci pubblicati non significa, comunque, che non vi sia la
possibilità di interagire di persona con il potenziale datore di lavoro,
proponendosi, se del caso e a seconda dell’ambito professionale, direttamente
presso il luogo di lavoro oppure durante un primo colloquio conoscitivo.
A
quest’ultimo riguardo si evidenzia che un curriculum vitae che metta ben
in evidenza le proprie competenze è utile per destare l’interesse di un
potenziale datore di lavoro e quindi per avere più probabilità di essere
convocati a un incontro (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.9.
relativa alla ricorrente; doc. A1; consid. 1.2.).
Va, altresì, sottolineato che le
ricerche svolte nell’arco di tempo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024 sono
state compiute prevalentemente a __________, ossia nella zona limitrofa al
domicilio di __________ dell’assicurata.
Soltanto una quindicina di ricerche,
su 62 effettuate, sono state intraprese nel __________ e nel __________ (cfr.
doc. 6).
Al
contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.3.), proprio
perché gli sforzi compiuti dalla ricorrente al fine di reperire una nuova
occupazione, quasi esclusivamente quale venditrice e parrucchiera, non sono
specialistici, si giustificava, in concreto, un ampliamento territoriale e
regionale dei luoghi dove ricercare un impiego.
L’insorgente,
diversamente da quanto enunciato nel Protocollo del 17 novembre 2023, nemmeno
si è candidata “(…) per offerte di lavoro fuori Cantone (per esempio per
impieghi durante la stagione invernale)” (cfr. doc. 5).
Il
TCA ha, d’altronde, già avuto modo di ricordare che la legge impone agli
assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi
per trovare un nuovo lavoro (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid.
2.7.; STCA 38.2018.15 del 17
maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.38
del 15 maggio 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid.
2.10.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; RDAT I-1994, pag.
206-207).
Per completezza è, infine, utile ribadire (cfr. doc. A1; consid. 1.2.)
che il Tribunale federale ha, ad ogni modo, stabilito che il dovere di
effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento
elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente
informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte
dell’amministrazione. Gli assicurati, come già evidenziato, devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.2.; STF
8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre
2022.
consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139
V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3
luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Alla luce di tutto quanto precede,
questo Tribunale deve concludere che il comportamento della ricorrente, nel
periodo dal 12 febbraio al 30 novembre 2024, non corrisponde a quanto richiesto
dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative
ricerche di impiego, a prescindere dall’aspetto quantitativo, valide dal
profilo qualitativo.
L’insorgente,
in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la
legge le impone (cfr. consid. 2.2.).
A ragione, dunque, l’URC l’ha
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1
lett. c. (cfr. consid. 2.2.).
2.8
Per quanto concerne la commisurazione
della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'allora Ufficio
cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata
esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza sfociata nella sentenza
STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede che:
" (…)
1.
Periodo di tempo da esaminare
L'esame delle ricerche di lavoro è
esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione
e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame
non va limitato agli ultimi 3 mesi).
(…).
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione
avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione
complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la
disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire
omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di
sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:
3-4 giorni per ogni mese di
ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della
disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno
con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo
di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della
vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto
previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali
(cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).
La Circolare 114a non indica in
modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa,
infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli
ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.
Il TCA ha ritenuto, in analogia con
quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage"
emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla
Prassi LADI ID p.to D79 della SECO (cfr. consid. 2.4.) - la quale prevede per
il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per
insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in
disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4
giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i
giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività,
per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da
infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012
consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).
Al riguardo giova segnalare che la
direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa
dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla
giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:
" (…) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
-
durante i tre mesi prima della
disoccupazione
ricerche insufficienti 3
giorni / per ogni mese
ricerche inesistenti 4
giorni / per ogni mese
-
durante ogni mese nel resto
dell’anno
ricerche insufficienti 1
giorno
ricerche inesistenti 2
giorni
in totale, in qualsiasi caso, senza
superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle
sospensioni SdL.”
(cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012
consid. 2.11.)
In proposito cfr. STCA 38.2023.32
del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid.
2.10.; STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA 38.2018.9 del 16
luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA
38.2016.37
del 23 marzo 2017 consid. 2.12.
Nel caso in
esame l'URC ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro dal 12 febbraio
al 30 novembre 2024 (cfr. consid. 2.7.) per sedici giorni (“3 giorni per
mese per i mesi di novembre, ottobre, settembre, 1 giorno per mese per i mesi
di agosto, luglio, giugno, maggio, aprile e marzo, febbraio 2024”; cfr.
doc. 3).
Tutto ben ponderato e ritenuto,
segnatamente, che l’assicurata era già stata sospesa dal diritto all’indennità
di disoccupazione per insufficienti ricerche di impiego nel mese di ottobre
2022, in particolare in quanto si era candidata unicamente in modo spontaneo
senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (questo Tribunale con sentenza
38.2023.30
del 28 agosto 2023 ha ridotto la sanzione da tre a due giorni,
tenendo conto del fatto che grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla
disoccupazione l’insorgente aveva comunque potuto svolgere delle ore di lavoro
nel mese di novembre 2022 e conseguire così un guadagno intermedio), la
sospensione di sedici giorni inflitta alla ricorrente risulta conforme al
principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa soluzione si giustifica
tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza
validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. (cfr. STF
8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF
8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21
luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.;
STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18
settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF
8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016;
DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003;
STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del
6.
febbraio 2012).
Va,
infine, rilevato che il breve periodo di iscrizione in disoccupazione dell’insorgente
dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.3.) non è
rilevante ai fini della commisurazione della sanzione.
L’Alta
Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la
giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata
della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base
alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza
se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole,
determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per
caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o
più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano
un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Cfr. pure
STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2024.55 del 24
febbraio 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid.
2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18
ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.
2.9
La decisione su opposizione del 28
aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.13
del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid.
2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA
38.2024.39
del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre
2024.
consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA
38.2023.30
del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023
consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA
38.2022.52
del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022
consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio
Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti