38.2025.35
A torto l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI ritenendo che non aveva dato seguito alle istruzioni URC; seconda assegnazione in 1 mese x stesso posto vacante presso lo stesso potenziale DL poteva essere legittimam. ritenuta una svista. Ricorso accolto
20 ottobre 2025Italiano24 min
ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.35
CL/DC/gm
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5
giugno 2025 emanata da
Ufficio regionale di
collocamento, __________
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 28 aprile 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione
per 3 giorni a partire dal 21 marzo 2025, per non avere “preso contatto con
il datore di lavoro come indicato sull’assegnazione nr. __________” del 17
marzo 2025 e non avere, quindi, rispettato le istruzioni dell’amministrazione
(cfr. doc. 15-16 dossier n. 5).
1.2. Il
30 maggio 2025 l’assicurato si è opposto alla decisione resa nei suoi
confronti, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
riguardo l’ammonimento per il ristorante __________ mi giustifico dicendo che
io giorno 07/02/2025 ho inviato il curriculum e preso contatto e che giorno
12/2/2025 è avvenuto il colloquio, sfortunatamente con esito negativo. In
allegato a questo giustificativo c’è la conferma da parte degli uffici del
ristorante __________ che conferma la mia presa di contatto e il mio avvenuto
colloquio” (cfr. doc. 7 dossier n. 5).
1.3. Con
decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l’URC ha confermato il proprio precedente
provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Nel
caso concreto l’assicurato non ha inviato la propria candidatura entro 24 ore,
per posta elettronica, come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro
nr. __________ inviata dal nostro ufficio in data 17.03.2025. Infatti il datore
di lavoro il 02.04.2025 ha ritornato l’esito dell’assegnazione indicando che
l’interessato non ha mai preso contatto per candidarsi alla posizione
segnalata.
Di conseguenza è stata trasmessa in data 15.04.2025
una richiesta di giustificazione, alla quale l’interessato ha risposto il
18.04.2025 affermando di avere svolto un colloquio di lavoro con il potenziale
datore di lavoro in data 12.02.2025 che ha in seguito confermato, tramite una
dichiarazione scritta, tale avvenimento.
Tuttavia, tale circostanza non può
giustificare di non avere trasmesso nuovamente la propria candidatura alla
posizione offerta come richiesto dall’URC. Comportandosi in questo modo,
l’assicurato non ha dunque osservato le istruzioni del servizio competente,
decidendo autonomamente di non ottemperare a quanto indicato nell’assegnazione
ufficiale. Ne caso di dubbi sul corretto modo di agire, avrebbe potuto
contattare la propria consulente del personale di riferimento per un consiglio.
(…)” (cfr. doc. 12-14 dossier n. 5 ed all. A a doc. I).
1.4. Contro
la decisione su opposizione, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo
valere le proprie ragioni come segue:
" (…) in
data 28/04/2025 ho ricevuto un ammonimento riguardo il non avvenuto contatto
con il ristorante __________, in realtà io avevo preso contatto seguendo
l’obbligo di candidatura datomi dalla mia consulente e fatto il colloquio con
il proprietario del ristorante __________ in data 12/02/2025, poi un mese dopo
la mia consulente mi rimanda lo stesso obbligo di annuncio per lo stesso
ristorante, io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e
quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l’ho
ricontattato, per questo ho ricevuto l’ammonimento. Non sono d’accordo con
questa decisione perché mi sembra ingiusto che debba ricevere un ammonimento
per non aver preso contatto con il ristorante __________ quando in realtà l’ho
fatto con esito negativo.
Dal momento che ritengo questo ammonimento
un errore da parte dell’URC di __________ inoltro una regolare opposizione
[recte: ricorso] a tale provvedimento e richiedo il ripristino della situazione
regolare e il pagamento delle indennità mancanti. (…)” (cfr. doc. I).
1.5. Con
risposta del 20 giugno 2025, l’URC ha considerato corretta la decisione di
sospensione e, in particolare, ha osservato quanto segue in merito alle
giustificazioni fornite dall’assicurato su richiesta dell’amministrazione
nell’aprile 2025, per le quali meglio si dirà nel prosieguo:
" (…)
riteniamo che tale motivazione non possa giustificare di non avere trasmesso
nuovamente la propria candidatura alla posizione offerta come richiesto
dall’URC. Comportandosi in questo modo, l’assicurato non ha dunque osservato le
istruzioni del servizio competente decidendo autonomamente di non ottemperare a
quanto indicato nell’assegnazione ufficiale. Nel caso di dubbi sul corretto
modo di agire, avrebbe potuto contattare la propria consulente personale di
riferimento per un consiglio. Inoltre il signor RI 1 non poteva essere certo
che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione per la quale si era
precedentemente candidato e non poteva dunque preventivamente dedurre di non
avere possibilità di essere, in questa occasione, assunto dal citato esercizio
pubblico (…)” (cfr. doc. III).
1.6. In
data 23 giugno 2025, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa
della parte convenuta, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni
per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.
doc. IV).
1.7. In
data 29 settembre 2025, il TCA ha chiesto alla consulente di riferimento di RI
1 presso l’URC (__________) di precisare, in primo luogo, “per quali ragioni
il ricorrente è stato assegnato, nel giro di poco più di un mese, due volte ad
un posto di lavoro per la posizione di “impiegato di ristorazione” presso il
medesimo esercizio pubblico” per il quale, sostenuto un primo colloquio,
egli era stato ritenuto dal potenziale datore di lavoro “non idoneo”.
In
secondo luogo, con riferimento alla pretesa ricorsuale secondo cui, afferma il
ricorrente, “io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e
quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l’ho
ricontattato” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), il TCA ha chiesto alla
signora __________ di precisare se “è stata, o meno, contattata
telefonicamente dal ricorrente in merito all’assegnazione del 17 marzo 2025”
e, in caso di risposta affermativa, l’ha invitata ad “indicarci quanto
discusso con il medesimo” (cfr. doc. V).
1.8. Con
osservazioni dell’8 ottobre 2025, __________ ha precisato quanto segue:
" (…)
L’assicurato è stato nuovamente assegnato alla posizione vacante presso __________
siccome il posto di lavoro offerto risultava adeguato al suo profilo
professionale. Corrisponde alla realtà che il datore di lavoro, in occasione di
una precedente assegnazione, aveva indicato di non averlo assunto perché
ritenuto “non idoneo”. Dal momento però che la posizione era stata riaperta, ho
ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che magari
questa volta potesse avere maggiore successo. Inoltre, sapendo che i
proprietari gestiscono anche altri esercizi pubblici, ho reputato che
l’interessato potesse essere indirizzato verso altri loro locali.
Nei giorni successivi all’invio della seconda proposta
di lavoro presso __________ rammento di avere sentito telefonicamente
l’assicurato diverse volte. Inizialmente abbiamo discusso in merito all’invio
dell’assegnazione, poi dell’accertamento fatti e della successiva richiesta di
giustificazione. In seguito mi aveva nuovamente contattato per sapere come fare
opposizione alla decisione di sanzione del 28.04.2025.
Come d’abitudine, nel caso di dubbi e per evitare
eventuali problemi, consiglio sempre agli assicurati di inviare comunque la
propria candidatura ossequiando quanto indicato nell’assegnazione ufficiale”
(cfr. doc. VI).
considerato in diritto
Fatti
2.1. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione, o meno,
sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 3 giorni a
causa del fatto ch’egli non ha dato seguito all’assegnazione ad un posto di
lavoro (n. __________; cfr. doc. 40 dossier n. 1) del 17 marzo 2025 presso
l’esercizio pubblico (in seguito: EP) __________.
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI
stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi
personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il
primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare
da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
Ai
sensi dell’art. 17 cpv. 3 LADI:
"
L’assicurato è tenuto ad accettare
l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del
lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute
informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare
l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.”.
Ai sensi, poi, dell’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI, i Servizi cantonali
decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati
un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17
cpv. 3 LADI.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI,
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni
di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la
durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo
la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V
151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se
l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento
sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in
relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine,
prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10
a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio
cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO,
Prassi LADI ID p.to D79/1.E).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D.
Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su
queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il Tribunale federale ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del
18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.
3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo
2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF
C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del
3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto
2002).
2.4. Nel
caso concreto, RI 1 - cittadino italiano nato nel 2002, a beneficio di un
permesso di dimora “B” (cfr. doc. 5 e dossier n. 1) – si è iscritto all’URC a
decorrere dal febbraio 2025, annunciando una disponibilità lavorativa al 100%
(cfr. doc. 7 dossier n. 2).
Dal
maggio 2023 al 31 gennaio 2025, l’assicurato era stato attivo presso __________
quale “demi chef de rang” (cfr. doc. 9 e 33 dossier n. 1 e doc. 7
dossier n. 2).
Al
ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati
doversi posti di lavoro.
Dagli
atti risulta che la prima assegnazione ad un posto di lavoro indirizzatagli,
datata 4 febbraio 2025, concerneva la posizione quale “Impiegato di
ristorazione” presso l’EP __________ (persona di riferimento __________).
Questi i dettagli:
" (…) il datore di lavoro è alla ricerca di quattro:
Impiegati di ristorazione (professione segnalata)
Mansioni:
-
Cura degli ospiti
-
Servizio
-
Accoglienza e ospitalità
Requisiti:
-
Esperienza minima di 5 anni in
ambito alberghiero ristorativo
-
Conoscenza specifica su vini e sul
servizio dei vini
-
Buone conoscenze della lingua
italiana, tedesca ed inglese
Dettagli impiego:
-
Sede di lavoro __________
-
Grado di impiego 100%, inizio da
concordare, a tempo indeterminato
-
Lavoro a turno, domenicale e
festivo
-
Retribuzione in base a CCNL del
ramo” (cfr. doc. 63-65, dossier n. 4).
L’11
febbraio 2025 il ricorrente è stato assegnato ad un posto di lavoro presso __________,
come impiegato di ristorazione, sempre con persona di riferimento __________
(cfr. doc. 57-59).
L’insorgente, il quale ha
contattato per iscritto il potenziale datore di lavoro il 7 febbraio 2025 e ha
partecipato a un colloquio alla presenza di __________ (amministratore unico de
__________; www.zefix.ch) il 12 febbraio 2025, non è stato assunto in quanto “non
idoneo” (cfr. doc. 53 dossier n. 4).
Analogo esito ha avuto la
candidatura presentata per la posizione vacante presso __________, per il quale
il ricorrente ha sostenuto uno stesso colloquio, rispetto a quello per __________,
con il medesimo potenziale datore di lavoro, __________ (AU anche di __________;
cfr. doc. 51 dossier n. 4).
Il
25 febbraio 2025, RI 1 è stato assegnato ad un posto vacante presso l’Hotel __________,
alla ricerca di un impiegato di ristorazione (cfr. doc. 47-49 dossier n. 4).
Il
17 marzo 2025, precisando di avere da parte sua preso contatto con il
potenziale datore di lavoro, il ricorrente ha comunicato all’URC che
quest’ultimo non lo aveva, da parte sua, ricontattato (cfr. doc. 44 dossier n.
4).
Il
17 marzo 2025, il ricorrente è stato nuovamente assegnato ad un posto vacante
quale impiegato di ristorazione presso La Lanchetta, alla ricerca, questa
volta, di sei impiegati, per i quali ha precisato le seguenti condizioni:
" (…)
Il datore di lavoro è alla ricerca di sei
Impiegati di ristorazione (professione segnalata)
Mansioni:
-
Cura degli ospiti
-
Servizio
-
Accoglienza e ospitalità
Requisiti:
-
Esperienza minima di 5 anni in
ambito alberghiero ristorativo
-
Conoscenza specifica su vini e sul
servizio dei vini
-
Buone conoscenze della lingua
italiana, tedesca ed inglese
-
In grado di lavorare in team
-
Cordialità e collaborazione verso
colleghe e superiori
-
Pulizia ed igiene secondo gli
standard vigenti
Dettagli impiego:
-
Sede di lavoro __________
-
Grado di impiego 100%, inizio da
concordare, a tempo indeterminato
-
Lavoro a turno, domenicale e
festivo
-
Retribuzione in base a CCNL del
ramo” (cfr. doc. 40-42, dossier n. 4).
Considerandi
Dall’“esito
della candidatura ad un posto di lavoro” n. 6887645 sottoscritto da __________
il 31 marzo 2025, risulta che il ricorrente non ha mai preso contatto con la
società (cfr. doc. 37 dossier n. 4).
L’8
aprile 2025, al ricorrente è stato trasmesso uno scritto “accertamento dei
fatti (posto di lavoro)” da parte dell’URC di __________, nel quale
l’amministrazione ha indicato quanto segue:
" (…) in
data 17.03.2025 le abbiamo offerto un posto di lavoro in qualità di impiegato
di ristorazione presso __________. Il datore di lavoro ci segnala che non ha
mai preso contatto in merito all’assegnazione allegata, del 20.03.2025.
Le segnaliamo che in caso di rifiuto di un
impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa
dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per decisione in
merito ad una eventuale sospensione dal diritto alle indennità (art. 30 LADI).
Prima di procedere in questo senso, la
invitiamo a voler formulare per iscritto, entro 5 giorni dalla data della
ricezione della presente comunicazione, eventuali osservazioni in merito a quanto
da lei fatto ed esposto sopra. Se le giustificazioni fornite non saranno
ritenute valide, o giungeranno oltre il termine stabilito, il caso sarà
valutato dall’Ufficio competente” (cfr. doc. 18 dossier n. 4).
Nella
risposta all’ “accertamento dei fatti” del 9 aprile 2025 destinata alla
propria collocatrice di riferimento, RI 1 ha precisato “avevo già effettuato
un colloquio con __________. Il proprietario mi doveva contattare e non mi ha
più contattato” (cfr. doc. 29 dossier n. 4).
Il
15.
aprile 2025, poi, l’URC ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornire
una giustificazione per la sua condotta, e meglio come segue:
" (&) la
invitiamo a volerci giustificare il fatto di non aver preso contatto con il
datore di lavoro. Ha deciso autonomamente di non prendere contatto con il
ristorante __________, perché lo aveva già fatto in precedenza. Avrebbe potuto
consultarsi con la sottoscritta prima di decidere autonomamente di non
procedere come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro.
Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (non
ha osservato le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del
lavoro), tale comportamento può portare ad una sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione (…)” (cfr. doc. 19 dossier n. 7).
Questo
il riscontro fornito all’URC dall’assicurato:
"
(…) io ho preso contatto con il
ristorante __________ giorno 07/02/2025. Giorno 11/02/2025 le loro risorse
umane mi hanno contattato e giorno 12/02/2025 alle ore 15:00 ho fatto il
colloquio con il proprietario __________, concludendo dicendo che dovevo fare
una prova di lavoro. Dopo quel giorno non mi hanno più contattato, così sotto
consiglio della mia consulente ho richiamato, hanno risposto e poi nuovamente
non mi hanno più contattato. Io ho preso contatto con questo ristorante” (cfr.
doc. 17 dossier n. 7).
Con
decisione del 28 aprile 2025, l’URC ha sospeso RI 1 dal diritto alle
prestazioni LADI per 3 giorni (cfr. supra consid. 1.1.).
Inizialmente,
anziché firmata e tramite posta, il ricorrente aveva consegnato direttamente
all’URC la propria opposizione (poi tempestivamente presentata, nella forma
corretta, come indicato al consid. 1.2.), e meglio come risulta da una mail del
28.
maggio 2025 ch’egli ha trasmesso all’amministrazione:
"
(…) un mese fa ho ricevuto una
sanzione da parte della mia consulente __________ per non aver contattato il
ristorante __________, tutto ciò non è vero perché io ho contattato il
ristorante La Lanchetta e ho fatto pure il colloquio, in questo mese ho
consegnato la mia opposizione e un foglio scritto da parte del ristorante __________
che conferma l’avvenuto colloquio, e al giorno 20 maggio la mia consulente mi
conferma di aver ricevuto quei documenti. Stamattina ho scoperto che la
sanzione non è stata tolta, chiamo il mio consulente e lei mi dice che questi
documenti non li ho consegnati al suo superiore e che dovevo fare come indicato
nel foglio dell’opposizione che mi è stato recapitato a casa però leggendo il
foglio c’è scritto che io dovevo solo recapitarlo all’URC come ho fatto, perciò
credo di non aver sbagliato. In aggiunta la mia consulente mentre cercavo di
far capire che l’errore l’ha fatto lei mi ha chiuso in faccia la telefonata.
Per confermare quel che ho detto manderò tutti gli allegati dei fogli che
confermano quello che è avvenuto. Detto ciò dovrei ricorrere ad una denuncia
formale?” (cfr. doc. 5 dossier n. 7).
__________,
capogruppo dei consulenti del personale presso l’URC, ha risposto poco dopo al
ricorrente, precisando che, come “indicato a calce del nostro scritto del 28
aprile scorso”, avrebbe dovuto trasmettere la propria opposizione in forma
cartacea e con la propria firma originale, entro il 30 maggio seguente (cfr.
doc. 4-5 dossier n. 7).
Qualche
minuto più tardi, il capogruppo ha nuovamente contattato l’assicurato,
comunicandogli di “averlo trovato [ndr: l’opposizione] ora nella mia posta”
ed ha assegnando a RI 1 un termine di ulteriori 5 giorni per sottoscrivere il
gravame (cfr. doc. 4 dossier n. 7).
Se
per il contenuto dell’opposizione già si è detto al consid. 1.2., il TCA rileva
che in allegato alla stessa RI 1 aveva presentato una dichiarazione
sottoscritta il 6 maggio 2025 da __________, nella quale la società confermava
“che il signor RI 1 ha effettuato un colloquio di lavoro con il signor __________
presso i nostri uffici in data 12 febbraio 2025; tale colloquio ha avuto esito
negativo” (cfr. doc. 8 dossier n. 7).
Con
decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l’URC ha confermato il proprio
precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa
Corte ricorda che il ricorrente, nel giro di poco più di un mese, è stato
assegnato due volte ad un posto di lavoro presso __________, alla ricerca, in
entrambi i casi, di “impiegati di ristorazione” (cfr. supra
consid. 2.4.).
In
sede di risposta di causa, l’amministrazione indica che il ricorrente “non
poteva essere certo che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione
per la quale si era precedentemente candidato”. Il TCA ritiene, invece, che
non solo la posizione lavorativa ricercata nell’EP __________ a distanza di un
mese dalla prima assegnazione era, stando alle due assegnazioni, la medesima,
ma anche che i requisiti richiesti non solo erano rimasti gli stessi, e che,
anzi, se ne erano aggiunti di ulteriori rispetto a quando il ricorrente era
stato ritenuto non idoneo dal potenziale datore di lavoro (cfr. supra consid.
2.4.).
Al
riguardo sorprende il fatto che, prima di riassegnare al ricorrente
un’occupazione analoga a quella segnalatagli un mese prima offerta dal medesimo
potenziale datore di lavoro, l’URC non abbia verificato presso quest’ultimo le
relative condizioni per chiarire se si trattasse sempre della stessa posizione
lavorativa.
È,
quindi, auspicabile da parte dei consulenti un esame preliminare attento e
circostanziato degli impieghi da proporre agli assicurati, al fine di valutare
se si impongano specifici approfondimenti presso i potenziali datori di lavoro
in merito ai requisiti concernenti le occupazioni assegnabili (cfr. al riguardo
STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019 pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259
segg. e la STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67
pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center
non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit
du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand
(ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel
Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg.
(83-88)).
Con
riferimento, poi, a quanto indicato alla richiesta di precisazioni di questa
Corte dalla consulente del personale dell’URC, __________, nel senso che “sapendo
che i proprietari [ndr: del __________] gestiscono anche altri spazi pubblici,
ho ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che
magari questa volta potesse avere maggiore successo” (cfr. supra consid.
1.8
e doc. VI), il TCA constata che il ricorrente l’11 febbraio 2025 era anche
stato assegnato ad un posto di lavoro presso __________, avente quale persona
di riferimento, la medesima indicata per le posizioni vacanti presso __________
ed il medesimo AU di quest’ultima.
Il
12.
febbraio 2025 RI 1 ha sostenuto il colloquio tenutosi per la prima
assegnazione inerente __________ anche per la posizione, sempre come “impiegato
di ristorazione”, presso __________, con il medesimo potenziale datore di
lavoro, risultando parimenti “non idoneo” (cfr. doc. 51 dossier n. 4).
Il
ricorrente, quindi, al momento della seconda assegnazione presso __________ del
17.
marzo 2025, già non aveva riscosso il “maggiore successo” auspicato
presso il medesimo potenziale datore di lavoro in un altro degli EP di sua
proprietà/gestione.
Questa
Corte ritiene che in definitiva l’assegnazione trasmessa a RI 1, per due volte
in poco più di un mese presso lo stesso EP per il quale era già stato ritenuto
una prima volta non idoneo, senza esperire ulteriori verifiche prima della
seconda assegnazione a parità di posizione offerta, mansionario e requisiti
richiesti, deve essere considerata verosimilmente una svista da parte dell’URC.
Relativamente
a quanto ancora affermato dall’URC nella decisione su opposizione, in merito al
fatto che l’assicurato avrebbe “potuto contattare la propria consulente del
personale di riferimento per un consiglio”, questa Corte rileva che __________
ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente, che ha fatto valere di essersi
rivolto telefonicamente alla medesima per ottenere delle spiegazioni al
riguardo (cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3.; STF
8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.).
La
consulente del personale, infatti, ha “rammentato” di essere stata a più
riprese contattata dall’interessato nei giorni seguenti la seconda assegnazione
presso __________. Ella ha, inoltre, precisato che “nel caso di dubbi e per
evitare eventuali problemi” consiglia “sempre agli assicurati di inviare
comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell’assegnazione
ufficiale” (cfr. supra consid. 1.8.).
Secondo
questa Corte nel caso concreto l’assicurato poteva legittimamente ritenere che
la seconda assegnazione presso __________ fosse una svista. E ciò a maggior
ragione se si considera che si trattava della terza assegnazione in poco più di
un mese presso il medesimo potenziale datore di lavoro che già lo avevo
ritenuto non idoneo.
Va
inoltre sottolineato che l’assicurato alle altre assegnazioni trasmessegli per
ulteriori posizioni lavorative, ha sempre fornito puntuale riscontro e non
risulta essere stato sospeso per non aver ossequiato altre istruzioni dell’URC.
Egli,
in concreto, accortosi della svista, ha peraltro preso immediato contatto con
la sua consulente ed in conseguenza di quelle telefonate, è pure rimasto
sorpreso nello scoprire, quasi un mese dopo, che la “sanzione non è
stata tolta” (cfr. doc. 5 dossier 7).
In
simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non si giustifica
una sanzione nei confronti dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI per non avere dato seguito alle istruzioni dell’URC.
La
decisione su opposizione del 5 giugno 2025 deve, pertanto, essere annullata.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia
ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola
pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di
prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di
prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11
del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid.
2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024
consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64
del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.
2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7
febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF
9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022
KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024
«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma
elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 5 giugno 2025 è
annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti