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Decisione

38.2025.35

A torto l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI ritenendo che non aveva dato seguito alle istruzioni URC; seconda assegnazione in 1 mese x stesso posto vacante presso lo stesso potenziale DL poteva essere legittimam. ritenuta una svista. Ricorso accolto

20 ottobre 2025Italiano24 min

ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2025.35

CL/DC/gm

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5

giugno 2025 emanata da

Ufficio regionale di

collocamento, __________

in materia di assicurazione contro

la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 28 aprile 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(in seguito: URC) ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 3 giorni a partire dal 21 marzo 2025, per non avere “preso contatto con

il datore di lavoro come indicato sull’assegnazione nr. __________” del 17

marzo 2025 e non avere, quindi, rispettato le istruzioni dell’amministrazione

(cfr. doc. 15-16 dossier n. 5).

1.2. Il

30 maggio 2025 l’assicurato si è opposto alla decisione resa nei suoi

confronti, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

riguardo l’ammonimento per il ristorante __________ mi giustifico dicendo che

io giorno 07/02/2025 ho inviato il curriculum e preso contatto e che giorno

12/2/2025 è avvenuto il colloquio, sfortunatamente con esito negativo. In

allegato a questo giustificativo c’è la conferma da parte degli uffici del

ristorante __________ che conferma la mia presa di contatto e il mio avvenuto

colloquio” (cfr. doc. 7 dossier n. 5).

1.3. Con

decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l’URC ha confermato il proprio precedente

provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) Nel

caso concreto l’assicurato non ha inviato la propria candidatura entro 24 ore,

per posta elettronica, come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro

nr. __________ inviata dal nostro ufficio in data 17.03.2025. Infatti il datore

di lavoro il 02.04.2025 ha ritornato l’esito dell’assegnazione indicando che

l’interessato non ha mai preso contatto per candidarsi alla posizione

segnalata.

Di conseguenza è stata trasmessa in data 15.04.2025

una richiesta di giustificazione, alla quale l’interessato ha risposto il

18.04.2025 affermando di avere svolto un colloquio di lavoro con il potenziale

datore di lavoro in data 12.02.2025 che ha in seguito confermato, tramite una

dichiarazione scritta, tale avvenimento.

Tuttavia, tale circostanza non può

giustificare di non avere trasmesso nuovamente la propria candidatura alla

posizione offerta come richiesto dall’URC. Comportandosi in questo modo,

l’assicurato non ha dunque osservato le istruzioni del servizio competente,

decidendo autonomamente di non ottemperare a quanto indicato nell’assegnazione

ufficiale. Ne caso di dubbi sul corretto modo di agire, avrebbe potuto

contattare la propria consulente del personale di riferimento per un consiglio.

(…)” (cfr. doc. 12-14 dossier n. 5 ed all. A a doc. I).

1.4. Contro

la decisione su opposizione, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo

valere le proprie ragioni come segue:

" (…) in

data 28/04/2025 ho ricevuto un ammonimento riguardo il non avvenuto contatto

con il ristorante __________, in realtà io avevo preso contatto seguendo

l’obbligo di candidatura datomi dalla mia consulente e fatto il colloquio con

il proprietario del ristorante __________ in data 12/02/2025, poi un mese dopo

la mia consulente mi rimanda lo stesso obbligo di annuncio per lo stesso

ristorante, io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e

quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l’ho

ricontattato, per questo ho ricevuto l’ammonimento. Non sono d’accordo con

questa decisione perché mi sembra ingiusto che debba ricevere un ammonimento

per non aver preso contatto con il ristorante __________ quando in realtà l’ho

fatto con esito negativo.

Dal momento che ritengo questo ammonimento

un errore da parte dell’URC di __________ inoltro una regolare opposizione

[recte: ricorso] a tale provvedimento e richiedo il ripristino della situazione

regolare e il pagamento delle indennità mancanti. (…)” (cfr. doc. I).

1.5. Con

risposta del 20 giugno 2025, l’URC ha considerato corretta la decisione di

sospensione e, in particolare, ha osservato quanto segue in merito alle

giustificazioni fornite dall’assicurato su richiesta dell’amministrazione

nell’aprile 2025, per le quali meglio si dirà nel prosieguo:

" (…)

riteniamo che tale motivazione non possa giustificare di non avere trasmesso

nuovamente la propria candidatura alla posizione offerta come richiesto

dall’URC. Comportandosi in questo modo, l’assicurato non ha dunque osservato le

istruzioni del servizio competente decidendo autonomamente di non ottemperare a

quanto indicato nell’assegnazione ufficiale. Nel caso di dubbi sul corretto

modo di agire, avrebbe potuto contattare la propria consulente personale di

riferimento per un consiglio. Inoltre il signor RI 1 non poteva essere certo

che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione per la quale si era

precedentemente candidato e non poteva dunque preventivamente dedurre di non

avere possibilità di essere, in questa occasione, assunto dal citato esercizio

pubblico (…)” (cfr. doc. III).

1.6. In

data 23 giugno 2025, oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa

della parte convenuta, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni

per produrre eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr.

doc. IV).

1.7. In

data 29 settembre 2025, il TCA ha chiesto alla consulente di riferimento di RI

1 presso l’URC (__________) di precisare, in primo luogo, “per quali ragioni

il ricorrente è stato assegnato, nel giro di poco più di un mese, due volte ad

un posto di lavoro per la posizione di “impiegato di ristorazione” presso il

medesimo esercizio pubblico” per il quale, sostenuto un primo colloquio,

egli era stato ritenuto dal potenziale datore di lavoro “non idoneo”.

In

secondo luogo, con riferimento alla pretesa ricorsuale secondo cui, afferma il

ricorrente, “io ho chiamato la mia consulente avvertendola del suo errore e

quindi, avendo già avuto un riscontro negativo al primo contatto, non l’ho

ricontattato” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), il TCA ha chiesto alla

signora __________ di precisare se “è stata, o meno, contattata

telefonicamente dal ricorrente in merito all’assegnazione del 17 marzo 2025”

e, in caso di risposta affermativa, l’ha invitata ad “indicarci quanto

discusso con il medesimo” (cfr. doc. V).

1.8. Con

osservazioni dell’8 ottobre 2025, __________ ha precisato quanto segue:

" (…)

L’assicurato è stato nuovamente assegnato alla posizione vacante presso __________

siccome il posto di lavoro offerto risultava adeguato al suo profilo

professionale. Corrisponde alla realtà che il datore di lavoro, in occasione di

una precedente assegnazione, aveva indicato di non averlo assunto perché

ritenuto “non idoneo”. Dal momento però che la posizione era stata riaperta, ho

ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che magari

questa volta potesse avere maggiore successo. Inoltre, sapendo che i

proprietari gestiscono anche altri esercizi pubblici, ho reputato che

l’interessato potesse essere indirizzato verso altri loro locali.

Nei giorni successivi all’invio della seconda proposta

di lavoro presso __________ rammento di avere sentito telefonicamente

l’assicurato diverse volte. Inizialmente abbiamo discusso in merito all’invio

dell’assegnazione, poi dell’accertamento fatti e della successiva richiesta di

giustificazione. In seguito mi aveva nuovamente contattato per sapere come fare

opposizione alla decisione di sanzione del 28.04.2025.

Come d’abitudine, nel caso di dubbi e per evitare

eventuali problemi, consiglio sempre agli assicurati di inviare comunque la

propria candidatura ossequiando quanto indicato nell’assegnazione ufficiale”

(cfr. doc. VI).

considerato in diritto

Fatti

2.1. Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione, o meno,

sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 3 giorni a

causa del fatto ch’egli non ha dato seguito all’assegnazione ad un posto di

lavoro (n. __________; cfr. doc. 40 dossier n. 1) del 17 marzo 2025 presso

l’esercizio pubblico (in seguito: EP) __________.

2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI

stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi

personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il

primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare

da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

Ai

sensi dell’art. 17 cpv. 3 LADI:

"

L’assicurato è tenuto ad accettare

l’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del

lavoro competente, a:

a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute

informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c. fornire i documenti necessari per valutare

l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.”.

Ai sensi, poi, dell’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI, i Servizi cantonali

decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati

un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17

cpv. 3 LADI.

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI,

l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni

di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta

un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente

al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo

comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo

la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V

151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se

l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento

sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa, in

relazione alle prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine,

prevede una sanzione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10

a 19 giorni per il secondo invio oltre il termine e il rinvio al servizio

cantonale per decisione a seguito del terzo invio oltre il termine (cfr. SECO,

Prassi LADI ID p.to D79/1.E).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D.

Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su

queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il Tribunale federale ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del

18 luglio 2023 consid. 5.2.2.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid.

3.2.; 5.5., pubblicata in DLA 2023 N. 7 pag. 197; STF 8C_747/2018 del 20 marzo

2019; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018; STF C 10/05 del 25 aprile 2005; STF

C 210/04 del 10 dicembre 2004; STF C 275/02 del 2 maggio 2003; STF C 286/02 del

3 luglio 2003; STF C 280/01 del 23 gennaio 2003; STF C 338/01 del 6 agosto

2002).

2.4. Nel

caso concreto, RI 1 - cittadino italiano nato nel 2002, a beneficio di un

permesso di dimora “B” (cfr. doc. 5 e dossier n. 1) – si è iscritto all’URC a

decorrere dal febbraio 2025, annunciando una disponibilità lavorativa al 100%

(cfr. doc. 7 dossier n. 2).

Dal

maggio 2023 al 31 gennaio 2025, l’assicurato era stato attivo presso __________

quale “demi chef de rang” (cfr. doc. 9 e 33 dossier n. 1 e doc. 7

dossier n. 2).

Al

ricorrente, sin dalla propria iscrizione in disoccupazione, sono stati assegnati

doversi posti di lavoro.

Dagli

atti risulta che la prima assegnazione ad un posto di lavoro indirizzatagli,

datata 4 febbraio 2025, concerneva la posizione quale “Impiegato di

ristorazione” presso l’EP __________ (persona di riferimento __________).

Questi i dettagli:

" (…) il datore di lavoro è alla ricerca di quattro:

Impiegati di ristorazione (professione segnalata)

Mansioni:

-

Cura degli ospiti

-

Servizio

-

Accoglienza e ospitalità

Requisiti:

-

Esperienza minima di 5 anni in

ambito alberghiero ristorativo

-

Conoscenza specifica su vini e sul

servizio dei vini

-

Buone conoscenze della lingua

italiana, tedesca ed inglese

Dettagli impiego:

-

Sede di lavoro __________

-

Grado di impiego 100%, inizio da

concordare, a tempo indeterminato

-

Lavoro a turno, domenicale e

festivo

-

Retribuzione in base a CCNL del

ramo” (cfr. doc. 63-65, dossier n. 4).

L’11

febbraio 2025 il ricorrente è stato assegnato ad un posto di lavoro presso __________,

come impiegato di ristorazione, sempre con persona di riferimento __________

(cfr. doc. 57-59).

L’insorgente, il quale ha

contattato per iscritto il potenziale datore di lavoro il 7 febbraio 2025 e ha

partecipato a un colloquio alla presenza di __________ (amministratore unico de

__________; www.zefix.ch) il 12 febbraio 2025, non è stato assunto in quanto “non

idoneo” (cfr. doc. 53 dossier n. 4).

Analogo esito ha avuto la

candidatura presentata per la posizione vacante presso __________, per il quale

il ricorrente ha sostenuto uno stesso colloquio, rispetto a quello per __________,

con il medesimo potenziale datore di lavoro, __________ (AU anche di __________;

cfr. doc. 51 dossier n. 4).

Il

25 febbraio 2025, RI 1 è stato assegnato ad un posto vacante presso l’Hotel __________,

alla ricerca di un impiegato di ristorazione (cfr. doc. 47-49 dossier n. 4).

Il

17 marzo 2025, precisando di avere da parte sua preso contatto con il

potenziale datore di lavoro, il ricorrente ha comunicato all’URC che

quest’ultimo non lo aveva, da parte sua, ricontattato (cfr. doc. 44 dossier n.

4).

Il

17 marzo 2025, il ricorrente è stato nuovamente assegnato ad un posto vacante

quale impiegato di ristorazione presso La Lanchetta, alla ricerca, questa

volta, di sei impiegati, per i quali ha precisato le seguenti condizioni:

" (…)

Il datore di lavoro è alla ricerca di sei

Impiegati di ristorazione (professione segnalata)

Mansioni:

-

Cura degli ospiti

-

Servizio

-

Accoglienza e ospitalità

Requisiti:

-

Esperienza minima di 5 anni in

ambito alberghiero ristorativo

-

Conoscenza specifica su vini e sul

servizio dei vini

-

Buone conoscenze della lingua

italiana, tedesca ed inglese

-

In grado di lavorare in team

-

Cordialità e collaborazione verso

colleghe e superiori

-

Pulizia ed igiene secondo gli

standard vigenti

Dettagli impiego:

-

Sede di lavoro __________

-

Grado di impiego 100%, inizio da

concordare, a tempo indeterminato

-

Lavoro a turno, domenicale e

festivo

-

Retribuzione in base a CCNL del

ramo” (cfr. doc. 40-42, dossier n. 4).

Considerandi

Dall’“esito

della candidatura ad un posto di lavoro” n. 6887645 sottoscritto da __________

il 31 marzo 2025, risulta che il ricorrente non ha mai preso contatto con la

società (cfr. doc. 37 dossier n. 4).

L’8

aprile 2025, al ricorrente è stato trasmesso uno scritto “accertamento dei

fatti (posto di lavoro)” da parte dell’URC di __________, nel quale

l’amministrazione ha indicato quanto segue:

" (…) in

data 17.03.2025 le abbiamo offerto un posto di lavoro in qualità di impiegato

di ristorazione presso __________. Il datore di lavoro ci segnala che non ha

mai preso contatto in merito all’assegnazione allegata, del 20.03.2025.

Le segnaliamo che in caso di rifiuto di un

impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa

dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per decisione in

merito ad una eventuale sospensione dal diritto alle indennità (art. 30 LADI).

Prima di procedere in questo senso, la

invitiamo a voler formulare per iscritto, entro 5 giorni dalla data della

ricezione della presente comunicazione, eventuali osservazioni in merito a quanto

da lei fatto ed esposto sopra. Se le giustificazioni fornite non saranno

ritenute valide, o giungeranno oltre il termine stabilito, il caso sarà

valutato dall’Ufficio competente” (cfr. doc. 18 dossier n. 4).

Nella

risposta all’ “accertamento dei fatti” del 9 aprile 2025 destinata alla

propria collocatrice di riferimento, RI 1 ha precisato “avevo già effettuato

un colloquio con __________. Il proprietario mi doveva contattare e non mi ha

più contattato” (cfr. doc. 29 dossier n. 4).

Il

15.

aprile 2025, poi, l’URC ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornire

una giustificazione per la sua condotta, e meglio come segue:

" (&) la

invitiamo a volerci giustificare il fatto di non aver preso contatto con il

datore di lavoro. Ha deciso autonomamente di non prendere contatto con il

ristorante __________, perché lo aveva già fatto in precedenza. Avrebbe potuto

consultarsi con la sottoscritta prima di decidere autonomamente di non

procedere come indicato nell’assegnazione ad un posto di lavoro.

Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (non

ha osservato le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell’ufficio del

lavoro), tale comportamento può portare ad una sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione (…)” (cfr. doc. 19 dossier n. 7).

Questo

il riscontro fornito all’URC dall’assicurato:

"

(…) io ho preso contatto con il

ristorante __________ giorno 07/02/2025. Giorno 11/02/2025 le loro risorse

umane mi hanno contattato e giorno 12/02/2025 alle ore 15:00 ho fatto il

colloquio con il proprietario __________, concludendo dicendo che dovevo fare

una prova di lavoro. Dopo quel giorno non mi hanno più contattato, così sotto

consiglio della mia consulente ho richiamato, hanno risposto e poi nuovamente

non mi hanno più contattato. Io ho preso contatto con questo ristorante” (cfr.

doc. 17 dossier n. 7).

Con

decisione del 28 aprile 2025, l’URC ha sospeso RI 1 dal diritto alle

prestazioni LADI per 3 giorni (cfr. supra consid. 1.1.).

Inizialmente,

anziché firmata e tramite posta, il ricorrente aveva consegnato direttamente

all’URC la propria opposizione (poi tempestivamente presentata, nella forma

corretta, come indicato al consid. 1.2.), e meglio come risulta da una mail del

28.

maggio 2025 ch’egli ha trasmesso all’amministrazione:

"

(…) un mese fa ho ricevuto una

sanzione da parte della mia consulente __________ per non aver contattato il

ristorante __________, tutto ciò non è vero perché io ho contattato il

ristorante La Lanchetta e ho fatto pure il colloquio, in questo mese ho

consegnato la mia opposizione e un foglio scritto da parte del ristorante __________

che conferma l’avvenuto colloquio, e al giorno 20 maggio la mia consulente mi

conferma di aver ricevuto quei documenti. Stamattina ho scoperto che la

sanzione non è stata tolta, chiamo il mio consulente e lei mi dice che questi

documenti non li ho consegnati al suo superiore e che dovevo fare come indicato

nel foglio dell’opposizione che mi è stato recapitato a casa però leggendo il

foglio c’è scritto che io dovevo solo recapitarlo all’URC come ho fatto, perciò

credo di non aver sbagliato. In aggiunta la mia consulente mentre cercavo di

far capire che l’errore l’ha fatto lei mi ha chiuso in faccia la telefonata.

Per confermare quel che ho detto manderò tutti gli allegati dei fogli che

confermano quello che è avvenuto. Detto ciò dovrei ricorrere ad una denuncia

formale?” (cfr. doc. 5 dossier n. 7).

__________,

capogruppo dei consulenti del personale presso l’URC, ha risposto poco dopo al

ricorrente, precisando che, come “indicato a calce del nostro scritto del 28

aprile scorso”, avrebbe dovuto trasmettere la propria opposizione in forma

cartacea e con la propria firma originale, entro il 30 maggio seguente (cfr.

doc. 4-5 dossier n. 7).

Qualche

minuto più tardi, il capogruppo ha nuovamente contattato l’assicurato,

comunicandogli di “averlo trovato [ndr: l’opposizione] ora nella mia posta”

ed ha assegnando a RI 1 un termine di ulteriori 5 giorni per sottoscrivere il

gravame (cfr. doc. 4 dossier n. 7).

Se

per il contenuto dell’opposizione già si è detto al consid. 1.2., il TCA rileva

che in allegato alla stessa RI 1 aveva presentato una dichiarazione

sottoscritta il 6 maggio 2025 da __________, nella quale la società confermava

“che il signor RI 1 ha effettuato un colloquio di lavoro con il signor __________

presso i nostri uffici in data 12 febbraio 2025; tale colloquio ha avuto esito

negativo” (cfr. doc. 8 dossier n. 7).

Con

decisione su opposizione del 5 giugno 2025 l’URC ha confermato il proprio

precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.3.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa

Corte ricorda che il ricorrente, nel giro di poco più di un mese, è stato

assegnato due volte ad un posto di lavoro presso __________, alla ricerca, in

entrambi i casi, di “impiegati di ristorazione” (cfr. supra

consid. 2.4.).

In

sede di risposta di causa, l’amministrazione indica che il ricorrente “non

poteva essere certo che la seconda assegnazione fosse per la medesima posizione

per la quale si era precedentemente candidato”. Il TCA ritiene, invece, che

non solo la posizione lavorativa ricercata nell’EP __________ a distanza di un

mese dalla prima assegnazione era, stando alle due assegnazioni, la medesima,

ma anche che i requisiti richiesti non solo erano rimasti gli stessi, e che,

anzi, se ne erano aggiunti di ulteriori rispetto a quando il ricorrente era

stato ritenuto non idoneo dal potenziale datore di lavoro (cfr. supra consid.

2.4.).

Al

riguardo sorprende il fatto che, prima di riassegnare al ricorrente

un’occupazione analoga a quella segnalatagli un mese prima offerta dal medesimo

potenziale datore di lavoro, l’URC non abbia verificato presso quest’ultimo le

relative condizioni per chiarire se si trattasse sempre della stessa posizione

lavorativa.

È,

quindi, auspicabile da parte dei consulenti un esame preliminare attento e

circostanziato degli impieghi da proporre agli assicurati, al fine di valutare

se si impongano specifici approfondimenti presso i potenziali datori di lavoro

in merito ai requisiti concernenti le occupazioni assegnabili (cfr. al riguardo

STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019 pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259

segg. e la STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center

non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit

du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand

(ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel

Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg.

(83-88)).

Con

riferimento, poi, a quanto indicato alla richiesta di precisazioni di questa

Corte dalla consulente del personale dell’URC, __________, nel senso che “sapendo

che i proprietari [ndr: del __________] gestiscono anche altri spazi pubblici,

ho ritenuto interessante segnalarla nuovamente al signor RI 1 pensando che

magari questa volta potesse avere maggiore successo” (cfr. supra consid.

1.8

e doc. VI), il TCA constata che il ricorrente l’11 febbraio 2025 era anche

stato assegnato ad un posto di lavoro presso __________, avente quale persona

di riferimento, la medesima indicata per le posizioni vacanti presso __________

ed il medesimo AU di quest’ultima.

Il

12.

febbraio 2025 RI 1 ha sostenuto il colloquio tenutosi per la prima

assegnazione inerente __________ anche per la posizione, sempre come “impiegato

di ristorazione”, presso __________, con il medesimo potenziale datore di

lavoro, risultando parimenti “non idoneo” (cfr. doc. 51 dossier n. 4).

Il

ricorrente, quindi, al momento della seconda assegnazione presso __________ del

17.

marzo 2025, già non aveva riscosso il “maggiore successo” auspicato

presso il medesimo potenziale datore di lavoro in un altro degli EP di sua

proprietà/gestione.

Questa

Corte ritiene che in definitiva l’assegnazione trasmessa a RI 1, per due volte

in poco più di un mese presso lo stesso EP per il quale era già stato ritenuto

una prima volta non idoneo, senza esperire ulteriori verifiche prima della

seconda assegnazione a parità di posizione offerta, mansionario e requisiti

richiesti, deve essere considerata verosimilmente una svista da parte dell’URC.

Relativamente

a quanto ancora affermato dall’URC nella decisione su opposizione, in merito al

fatto che l’assicurato avrebbe “potuto contattare la propria consulente del

personale di riferimento per un consiglio”, questa Corte rileva che __________

ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente, che ha fatto valere di essersi

rivolto telefonicamente alla medesima per ottenere delle spiegazioni al

riguardo (cfr. STF 8C_358/2025 del 2 settembre 2025 consid. 5.3.; STF

8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.).

La

consulente del personale, infatti, ha “rammentato” di essere stata a più

riprese contattata dall’interessato nei giorni seguenti la seconda assegnazione

presso __________. Ella ha, inoltre, precisato che “nel caso di dubbi e per

evitare eventuali problemi” consiglia “sempre agli assicurati di inviare

comunque la propria candidatura ossequiando quanto indicato nell’assegnazione

ufficiale” (cfr. supra consid. 1.8.).

Secondo

questa Corte nel caso concreto l’assicurato poteva legittimamente ritenere che

la seconda assegnazione presso __________ fosse una svista. E ciò a maggior

ragione se si considera che si trattava della terza assegnazione in poco più di

un mese presso il medesimo potenziale datore di lavoro che già lo avevo

ritenuto non idoneo.

Va

inoltre sottolineato che l’assicurato alle altre assegnazioni trasmessegli per

ulteriori posizioni lavorative, ha sempre fornito puntuale riscontro e non

risulta essere stato sospeso per non aver ossequiato altre istruzioni dell’URC.

Egli,

in concreto, accortosi della svista, ha peraltro preso immediato contatto con

la sua consulente ed in conseguenza di quelle telefonate, è pure rimasto

sorpreso nello scoprire, quasi un mese dopo, che la “sanzione non è

stata tolta” (cfr. doc. 5 dossier 7).

In

simili condizioni, tutto ben considerato, nel caso di specie non si giustifica

una sanzione nei confronti dell’assicurato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI per non avere dato seguito alle istruzioni dell’URC.

La

decisione su opposizione del 5 giugno 2025 deve, pertanto, essere annullata.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia

ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola

pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11

del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid.

2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024

consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64

del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 5 giugno 2025 è

annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti