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Decisione

38.2025.36

Istanza di restituzione del termine per ricorrere contro decisione su opposizione respinta. Motivo delle ristrettezze finanziarie non valida ragione. Istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione a torto inoltrata al TCA anziché alla Cassa. Trasmissione atti

29 settembre 2025Italiano40 min

centro d’interesse lavorativo e personale era da sempre in Svizzera, indipendentemente

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2025.36

rs

Lugano

29 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella

Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza dell’11

giugno 2025 di

RI 1

chiedente la

revisione e la riconsiderazione della decisione su opposizione del 13

dicembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione

contro la disoccupazione

ritenuto in

fatto

1.1. Con decisione

su opposizione del 13 dicembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato il proprio provvedimento del 10 luglio 2024 (cfr. doc. V3), con il

quale aveva negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo

dal 6 maggio 2024, in quanto l’assicurato non poteva più essere ritenuto

residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e doveva essere

considerato quale vero frontaliere.

La

Cassa, al riguardo, ha indicato:

"

(…) Nel caso in esame, il legale del Sig. RI 1 ha dichiarato che

l’Assicurato è cittadino svizzero, vive da 20 anni in Svizzera, è domiciliato

in via __________ a __________ ed ha tre figli da mantenere. A __________ egli

vive con i suoi genitori, fratello e sorella.

Lo stesso è in possesso

della patente di navigazione, rilasciatagli dalla __________ di __________.

Tuttavia, sua moglie, Sig.ra __________,

risiede a __________ in Italia con sua figlia, __________.

La Sig.ra __________ si trova in stato

interessante.

Durante la sua attività lavorativa,

l'Assicurato aveva dichiarato di visitare la sua famiglia a __________, circa

ogni due o tre mesi, e, dall’inizio della disoccupazione, ogni tre o quattro settimane.

Il 2 aprile 2024, l'Ufficio regionale

di collocamento (di seguito URC) di __________, ha iscritto il Sig. RI 1 ad un

programma occupazionale, dall'8 aprile 2024 al 7 luglio 2024.

Considerate le sue continue assenze,

unicamente in parte giustificate da certificati medici e spiegate, in seguito,

dall’Assicurato, quali assenze dovute alla precaria situazione di salute della

moglie legate ad una difficile gravidanza, l’Ufficio giuridico della Sezione

del Lavoro di Bellinzona ha sospeso l'Assicurato dal diritto all’indennità per

18 giorni a partire dal 7 maggio 2024 (cfr. decisione SDL del 15 luglio 2024).

Su questo provvedimento sì legge che "Siccome

dal 04.05.2024 l’assicurato è tornato abile al lavoro a tempo pieno era

auspicabile che si presentasse in misura alfine di definire con l’organizzatore

la

ripresa attiva della misura. Per

quanto riguarda i problemi di salute di sua moglie in gravidanza, la quale

risiede a __________ (l), l'assicurato poteva essere esoneralo dal controllo

della disoccupazione per un massimo di 3 giorni, come regola la Prassi LADI ID

della SECO B360 (...) Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio ritiene che il

signor RI 1 debba essere sospeso, per un determinato periodo, dal diritto alle

indennità di disoccupazione. Di regola, l'interruzione anticipata di un POT è

considerata una negligenza di media gravità, ed è sanzionata con una

sospensione che va dai 16 ai 20 giorni. Per il caso in oggetto è ritenuta

adeguata e commisurata una sospensione di 18 giorni dal diritto alle indennità

di disoccupazione. (...)".

Contro questa decisione, non è stata

presentata alcuna opposizione (colloquio telefonico con la SDL in data 11

dicembre 2024).

L'Avvocato della controparte ha

comunicato (punto 18, atto di opposizione dell'11 settembre 2024: "(...)

L'opponente non si reca ogni fine settimana, rispettivamente ogni volta che ha

le ferie a __________, bensì vi si è dovuto recare in tempi estremamente

recenti esclusivamente per motivi di salute contingenti e che riguardavano la

moglie, in stato interessante. Si tratta di una circostanza in tutta evidenza

temporanea, che si esaurirà al momento del parto e che non può certo far

rientrare RI 1 nella decisione di frontaliere, tenendo conto del fatto che da

anni egli risiede in Ticino ed è qui il suo centro di interessi, dove si

trovano genitori, fratelli, sorelle e amici (...)".

Nonostante le affermazioni e

spiegazioni della parte avversa, che, in effetti, stupiscono in maniera

significativa, non è credibile che attualmente e negli anni a venire, questo

futuro papà si rechi e si recherà dalla sua famiglia a __________, unicamente

sporadicamente. Oltre alla difficile gravidanza, vi sarà il momento del parto,

lo svezzamento del neonato, lo stare vicino alla sua nuova famiglia, sostenerla

non solo finanziariamente ma anche con la sua presenza in loco, vedere crescere

il bambino, eccetera.

Evidenziamo che, da __________ a __________

ci sono treni che raggiungono la capitale in tre ore (__________).

Inoltre, qualora egli volesse

effettivamente risiedere, a tutti gli effetti, in Svizzera, per quale motivo,

la sua famiglia non si è ancora trasferita in Svizzera?

In aggiunta, che il Sig. RI 1 si rechi

dalla moglie più spesso di quanto lui ha comunicato, Io si può anche leggere

dalla sua E-mail del 17 giugno 2024, rispondendo all'URC (e-mail riportata

nella decisione SDL del 15 luglio 2024): "Il fermo posta ha influito

negativamente sui tempi di risposta". Questo spiega già da sé che,

egli era ed è consapevole che la sua assenza dalla Svizzera durava e dura già da

diverso tempo (settimane ma anche mesi).

A titolo abbondanziale rileviamo che,

il 6 giugno 2024, l’Assicurato è stato sospeso dall’URC la durata di 5 giorni a

partire dal 01.04.2024, in quanto nel mese di marzo 2024, egli non ha

comprovato ricerche di lavoro.

In data 23 luglio 2024 l’Assicurato è

stato sospeso dall’URC per la durata di 10 giorni a partire dal 01.06.2024, in

quanto nel mese di maggio 2024, egli non ha comprovato ricerche di lavoro.

Dalla nostra documentazione non si

evincono opposizioni contro queste due decisioni.

Dai vari estratti bancari inviati dal

legale della __________ di __________, si rivelano spese in Svizzera tramite

TWINT, E-Banking, prelevamenti, accrediti, dal 2022 a settembre 2024, con

giorni, se non settimane senza alcun movimento.

Se si prendono, ad esempio, i mesi da

maggio 2024 in avanti, si rilevano: un prelevamento il 28 maggio 2024 e due

movimenti tramite TWINT il 4 giugno 2024, il 10 giugno 2024 il pagamento della

tassa annuale della carta di credito e, in seguito, un accredito, in data 7

luglio 2024 ed un prelevamento sempre lo stesso giorno poi più niente fino al 12

settembre 2024.

Le spese inerenti i consumi

elettricità, acqua, riscaldamento, eccetera, sono addebitate al Sig. __________,

presumibilmente il padre dell'Assicurato, ed è quindi difficile comprendere l'esatto

consumo di ogni singola persona. (…)” (Doc. A)

La

Cassa ha, quindi, concluso che, considerata la documentazione in suo possesso e

la situazione famigliare dell’assicurato, il centro preponderante dei suoi

interessi fosse a __________ (cfr. doc. A pag. 6).

1.2. Con

istanza dell’11 giugno 2025, il cui oggetto è la “Richiesta formale di

revisione eccezionale ex art. 53 LPGA” in relazione alla decisione su

opposizione del 13 dicembre 2024, RI 1 ha domandato al TCA “che il mio caso

venga formalmente riaperto ai sensi dell’art. 53 LPGA, che prevede la revisione

anche oltre i termini ordinari qualora emergano nuovi fatti e se la decisione

risulti manifestamente errata e la sua correzione sia di notevole importanza”

(cfr. doc. I pag. 3).

L’istante

ha motivato la propria domanda, asserendo che il provvedimento in questione si

fonda su valutazioni soggettive non documentate e su elementi discriminatori e

preconcetti relativi alla sua situazione familiare.

In

particolare egli ha precisato che il suo centro di interesse è stato ritenuto

all’estero unicamente per la presenza temporanea della sua famiglia, senza

considerare la sua residenza regolarmente registrata nel Cantone Ticino e la

documentazione prodotta dal suo legale che dimostrava la sua permanenza effettiva

in Svizzera.

Il

medesimo ha aggiunto, da un lato, di avere dovuto rinunciare, per motivi

economici, al procedimento giudiziario nonostante la sua volontà di esercitare

Fatti

i suoi diritti.

Dall’altro,

che tuttavia sono emersi dei fatti nuovi rilevanti, e meglio, in primo luogo,

la conclusione di un contratto di lavoro con un’agenzia di collocamento attiva

nel __________ (contratto del 6 giugno 2025 stipulato con __________ della

durata di tre mesi dal 10 giugno 2025; cfr. doc. B) che attesta che il suo

centro d’interesse lavorativo e personale era da sempre in Svizzera, indipendentemente

dalla posizione geografica della sua famiglia.

In

secondo luogo, la ricerca attiva di un lavoro anche dopo la cancellazione dalla

disoccupazione, senza ricorrere all’assistenza sociale, impegnandosi in modo

concreto e costante per reintegrarsi nel mondo del lavoro.

Infine

RI 1 ha fatto valere che le motivazioni contenute nella decisione dell’CO 1 si

fondano su supposizioni non verificate (in proposito rileva che l’espressione

“presumibilmente” utilizzata dal funzionario incaricato denota che non è stato

esperito alcun accertamento), come ad esempio l’attivazione del fermo posta

interpretata quale segno di assenza dalla Svizzera, benché fosse attivo da anni

prima della sua richiesta di disoccupazione. Inoltre il fatto che non vi fossero

movimenti bancari è da ascrivere alle mancate entrate.

L’istante

ha, poi, addotto che le conclusioni formulate da CO 1 sono smentite anche dalla

circostanza che egli contribuisce regolarmente al sistema AVS/LPP e al fisco

svizzero come qualsiasi altro lavoratore residente.

Egli,

infine, ha segnalato di essere “in contatto con la SECO che sta valutando

l’apertura di un’indagine interna sull’operato delle autorità coinvolte”

(cfr. doc. I).

1.3. In

risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’istanza con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 14

luglio 2025 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni e trasmesso

alcuni documenti (cfr. doc. V + 1/3).

1.5. La Cassa

ha preso posizione al riguardo con scritto del 23 luglio 2025 (cfr. doc. VII).

1.6. L’istante,

il 28 luglio 2025, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie,

chiedendo segnatamente “una revisione straordinaria/riconsiderazione ai

sensi dell’art. 53 LPGA: in via principale per errore manifesto (cpv. 2) e, in

via alternativa, per nuovi fatti/nuovi mezzi di prova (cpv. 1)” e “la

restituzione in termini ex art. 41 LPGA per impedimento non imputabile dovuto a

indigenza oggettiva protratta” (cfr. doc. IX + 1).

1.7. Il doc.

IX + 1 è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).

considerato in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF

9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR

2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;

STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Per

quanto attiene, innanzitutto, all’istanza di restituzione del termine di

ricorso contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. doc. IX),

il TCA rileva che per l'art. 56 LPGA

le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa

possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto

anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una

decisione o una decisione su opposizione.

Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso

2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA

prevede che se il termine è computato in

giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il

giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del

termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È

determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il

suo rappresentante.

Ai sensi del cpv. 4 i termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso.

Dopo l'entrata in vigore della

LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il

termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI

1998 pag. 217; Mosimann, in:

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA le

richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui

indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile

a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato

(cpv. 2).

Se il termine di ricorso è spirato,

il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018

consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF

110 V 37

consid. 2; Thomas Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Relativamente

alla posta A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la

decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. doc. A), va osservato che

la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di

spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il sistema di notifica delle

decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e quale

notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il

deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF

8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag.

432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8

settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF

8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile

2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF

8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del

13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre

2018; sul tema, si veda pure Petra

Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e Tano Barth, Le

courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le

courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la

jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet

aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en

se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par

pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs

à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer

quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo

autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale

incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e

“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en

scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer

le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement

l’éventuel délai.”).

In

proposito cfr. STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2024.38

del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA

38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA

38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

Per completezza va, comunque,

segnalato che il Consiglio federale, il 14 febbraio 2024, ha avviato la

consultazione, adempiendo in tal modo la mozione 22.3381 Armonizzazione del

computo dei termini della Commissione degli affari giuridici del Consiglio

nazionale (CAG-N), in merito alla propria proposta di inserire in tutto il

diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che

determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio,

notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale

seguente (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html;

STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.1.; Daniele

Cattaneo, “Alcune novità legislative e giurisprudenziali nel diritto delle

assicurazioni sociali”, in: RtiD I-2025 pag. 397 ss. (439-440)).

Il 12 febbraio 2025 il Consiglio

federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha licenziato il

Messaggio concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei

fine settimana e nei giorni festivi secondo cui è applicabile all’intero

diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che

prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che

determinano la decorrenza di un termine, che quest’ultimo inizi a decorrere

soltanto il giorno feriale seguente (cfr.

Il

Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato il disegno relativo

alla legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei

giorni festivi il 19 giugno, rispettivamente il 9 settembre 2025 (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2025/20250909094308762194158159026_bsi066.aspx;

Il 26

settembre 2025 il Parlamento ha approvato la Legge in questione nel contesto

della votazione finale (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2025/20250926085927370194158159026_bsi052.aspx;

L’adozione

della “legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni

festivi” comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della

LPGA (art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it;

Cfr. pure Georges Chanson, Mögliche Fristenfallen

bei A-Post Plus + My Post 24, in Anwaltsrevue 11/12/2024, pag. 467 segg..

2.4. L’art. 14

Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il

richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire

entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo

domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente

la “restituzione in termini” e

applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60

cpv. 2 LPGA.

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze

personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere

valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere

manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014

del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La

giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave

malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non

colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di

agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure

stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14

maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF

9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017

consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;

RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a;

cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli

ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine

va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima

della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.

2.2.).

Per la questione dell'impedimento

senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo

rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura

più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata

di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire

il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF

9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

In proposito cfr. pure STF

8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

Non costituiscono, per contro,

motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora

essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un

rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.5. Nella

presente evenienza l’istante stesso riconosce di non avere ricorso

tempestivamente contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024

invitagli tramite posta A Plus (cfr. doc. I pag. 1; IX pag. 3).

Il

medesimo ha chiesto, tuttavia, la restituzione del termine ex art. 41 LPGA,

essendo stato impedito a impugnare il provvedimento in questione per un motivo

a lui non imputabile, e meglio a causa di difficoltà economiche (cfr. doc. IX pag.

4; I pag. 1).

Al

riguardo va evidenziato, in primo luogo, che la procedura ricorsuale dinanzi al

TCA nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è di principio

gratuita (cfr. art. 61 lett. a e lett. fbis LPGA; consid. 2.13.), per cui non

vengono accollate spese.

In secondo luogo, che è possibile

essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio qualora siano adempiute

determinate condizioni (ossia se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo; cfr. STF 9C_217/2025 del 3 luglio

2025 consid. 3.2.; STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF

9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017

consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In

concreto, ad ogni modo, si constata che RI 1, mediante l’istanza dell’11 giugno

2025 (cfr. doc. I; consid. 1.2.), ha di fatto contestato nel merito la

decisione su opposizione del 13 dicembre 2024, dimostrando di sapere

argomentare la propria tesi.

Ne

discende, tutto ben ponderato, che l’assicurato, il quale non ha invocato altre

ragioni specifiche, oltre alle ristrettezze finanziarie, che gli avrebbero

impedito di impugnare senza ritardo la decisione su opposizione del 13 dicembre

2024, avrebbe potuto impugnare personalmente e in modo tempestivo il provvedimento

in questione.

In

proposito giova, peraltro, rilevare che nell’ambito del diritto delle

assicurazioni sociali vige il principio di semplicità della procedura, secondo

cui il giudice adito non deve mostrarsi troppo severo quando si tratta di

valutare la forma e il contenuto dell’atto di ricorso. D’altronde ai sensi

dell’art. 61 lett. b LPGA, il quale prevede che il

ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti

e dei motivi invocati, se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale

delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le

lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del

ricorso (cfr. STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.2.).

In

simili condizioni occorre concludere che il motivo economico fatto valere dall’assicurato

non costituisce una valida ragione che consenta di restituire al medesimo il

termine di ricorso.

2.6. Relativamente

all’istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del

13 dicembre 2024 (cfr. doc. I; IX; consid. 1.2.; 1.6.), il TCA osserva che l’art.

53 della Legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA)

concernente la revisione e la riconsiderazione prevede:

" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una

Considerandi

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv.

3)"

I principi relativi alla riconsiderazione

e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente

all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA

(cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del

12.

marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

2.7

L'amministrazione è tenuta a

procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato ex

art. 53 cpv. 1 LPGA quando, analogamente alla revisione processuale delle

decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 4.1.; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110; DTF 126 V 42 consid.

2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre

2002).

Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova)

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza

(cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

In particolare,

secondo costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi

nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato

portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la

sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante,

se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto

addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.

Un simile fatto deve, inoltre, essere

rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a

fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio

diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024

dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid.

2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio

2022.

consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015.

consid. 4.1.; 4.2.).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi

di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di

giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,

ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.

Se i

nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente,

il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente

procedura.

In

sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti

ma pure ad accertarli.

Un mezzo

di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe

condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse

avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del

7.

dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF

8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015.

consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF

127.

V 353 consid. 5b).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o

nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già

conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto

dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria

diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del

29.

novembre 2005 consid. 2.2.).

2.8

Riguardo alla revisione processuale

giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag.

145.

seg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una

sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha

stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa

soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su

ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr. pure A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in

R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996,

pag. 291).

L’Alta

Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,

in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto

il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un

assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di

revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui

l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo

contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione

interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle

decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte

dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.

I termini appena citati sono stati

dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non

li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv.

1.

e 2 PA.

Alla PA rinvia, del resto, l'art.

55.

cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non

fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012

del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid.

4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005

consid. 2).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 8C_375/2024 del 2 luglio 2025

consid. 5.2.; STF 9C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 3.2.; DTF 143 V 105;

STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2024.34 del 16

settembre 2024; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.

2.9

Dalla

revisione processuale va distinta la riconsiderazione (o riesame) delle

decisioni amministrative (art. 53 cpv. 2 LPGA).

In proposito va evidenziato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante

(cfr. STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13

marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del

23.

marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre

2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF

129.

V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF

126.

V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti).

È, altresì, utile osservare che per

costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli

interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12

settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo

2007).

Inoltre l’Alta Corte, con la

sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha

stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione

non è impugnabile mediante opposizione.

Nemmeno è possibile entrare nel

merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di

una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo

giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013

del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF 9C_517/2011 del 12

settembre 2011).

2.10

La

revisione processuale secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA si differenzia, dunque,

dalla riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, in quanto la prima ha lo

scopo di adeguare una decisione a uno stato di fatto corretto o cambiato,

mentre la seconda serve a correggere un errore nell’applicazione del diritto,

in particolare allorché esisteva una chiara lacuna nell’accertamento, la quale

avrebbe dovuto essere colmata tramite ulteriori indagini (cfr. STF 8C_683/2024

dell’11 agosto 2025 consid. 2.7.; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid.

3.4.).

2.11

Ai sensi

dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia

l’autorità che ha emesso il provvedimento cresciuto in giudicato di cui si

chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto

pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.7.; 2.9.; STF 8C_429/2025 del 25

agosto 2025 consid. 3).

In effetti lo scopo di un’istanza

di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore

esame di una decisione, rispettivamente di una decisione su opposizione,

cresciuta in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).

In concreto, quindi, a torto RI 1

ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione della decisione su

opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) cresciuta in

giudicato direttamente al TCA, invece che alla Cassa.

Questa Corte non può,

conseguentemente, entrare nel merito dello scritto dell’11 giugno 2025 di RI 1.

Gli atti vanno, dunque, trasmessi

per ragione di competenza alla Cassa (cfr. art. 6 cpv. 1 della Legge sulla

procedura amministrativa - LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui

all’art. 31 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale - Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di

revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13

dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1; 1.2.) entro un termine adeguato

È ad ogni modo utile sottolineare

che il TCA può, in seguito, pronunciarsi solo su un’eventuale decisione su opposizione

emanata dall’organo amministrativo competente in relazione alla domanda di

revisione.

Giova,

altresì, ricordare, da una parte, che un fatto è da considerarsi nuovo, ai fini

della revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA), se esisteva già al momento della

precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché

non era noto all’istante malgrado il suo comportamento diligente. Tale fatto

deve, del resto, essere rilevante (cfr. consid. 2.7.).

Dall’altro,

che i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in

grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in

precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza (cfr.

consid. 2.7.).

Per quanto concerne la richiesta di

riconsiderazione va, per contro, ribadito che l’autorità amministrativa non può

essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento, come pure che la

mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile

mediante opposizione.

Ritenuto,

poi, che non è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso, il

rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare

l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. consid. 2.9.).

2.12

RI 1 ha

dichiarato di restare a disposizione per ogni chiarimento (cfr. doc. IX).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art.

6.

CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012

consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.

2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio

2024.

consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF

9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio

2022.

consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.,

pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021

consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122.

V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

– nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28

pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito

che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non

è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1

CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010

succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2024.9

del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021

consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12

ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel

caso di specie l’istante - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza

federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica

udienza.

Il medesimo, del resto, ha potuto,

in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere

sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che,

come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il

diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,

infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita

la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una

norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione

orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre

2022.

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28

del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid.

2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è

stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del

1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.;

STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio

2020.

consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018

consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016

del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.

4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella

presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che

l’audizione dell’assicurato non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai

fini della risoluzione della vertenza.

Si prescinde,

pertanto, dal sentire l’istante (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022

consid. 5.3.).

2.13

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di

regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett.

fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto

della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la richiesta di restituzione

del termine di ricorso ex art. 41 LPGA e 14 Lptca, nonché l’istanza di

revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre

2024.

che si è rivelata irricevibile.

Nella presente fattispecie la

questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di

particolari approfondimenti.

In effetti, nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero

accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (la nostra Massima Istanza

ha sottolineato che un litigio vertente sulla restituzione di un termine non si

riferisce al riconoscimento o al diniego di prestazioni; cfr. STFA H 175/06 del

30.

marzo 2007; DTF 121 V 178 consid. 4.

Inoltre

in alcune sentenze relative all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale

federale ha indicato che una lite a proposito della fondatezza di una domanda

di revisione processuale non concerne in sé l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni; cfr.

STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV

Nr. 7 pag. 27; STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020

del 6 ottobre 2020 consid. 1.3.; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid.

2.2

Su

questi temi si veda pure Jean Métral, Commentaire

romand, Loi sur la partie générale des assurances

sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA) non verrebbero

comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale,

in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato

che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha

lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a

un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; Ueli Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. anche Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam

Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino, come rilevato

dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,

“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1

Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022

del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18

(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022

pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese

giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Ne discende che nel presente caso

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025

consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27

del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid.

2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di restituzione del termine di ricorso ex art. 41 LPGA contro la decisione su

opposizione del 13 dicembre 2024 è respinta.

2. L’istanza

di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre

2024 è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla CO 1 per competenza (consid. 2.11.).

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti