38.2025.36
Istanza di restituzione del termine per ricorrere contro decisione su opposizione respinta. Motivo delle ristrettezze finanziarie non valida ragione. Istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione a torto inoltrata al TCA anziché alla Cassa. Trasmissione atti
29 settembre 2025Italiano40 min
centro d’interesse lavorativo e personale era da sempre in Svizzera, indipendentemente
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2025.36
rs
Lugano
29 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza dell’11
giugno 2025 di
RI 1
chiedente la
revisione e la riconsiderazione della decisione su opposizione del 13
dicembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione
contro la disoccupazione
ritenuto in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 13 dicembre 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato il proprio provvedimento del 10 luglio 2024 (cfr. doc. V3), con il
quale aveva negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo
dal 6 maggio 2024, in quanto l’assicurato non poteva più essere ritenuto
residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e doveva essere
considerato quale vero frontaliere.
La
Cassa, al riguardo, ha indicato:
"
(…) Nel caso in esame, il legale del Sig. RI 1 ha dichiarato che
l’Assicurato è cittadino svizzero, vive da 20 anni in Svizzera, è domiciliato
in via __________ a __________ ed ha tre figli da mantenere. A __________ egli
vive con i suoi genitori, fratello e sorella.
Lo stesso è in possesso
della patente di navigazione, rilasciatagli dalla __________ di __________.
Tuttavia, sua moglie, Sig.ra __________,
risiede a __________ in Italia con sua figlia, __________.
La Sig.ra __________ si trova in stato
interessante.
Durante la sua attività lavorativa,
l'Assicurato aveva dichiarato di visitare la sua famiglia a __________, circa
ogni due o tre mesi, e, dall’inizio della disoccupazione, ogni tre o quattro settimane.
Il 2 aprile 2024, l'Ufficio regionale
di collocamento (di seguito URC) di __________, ha iscritto il Sig. RI 1 ad un
programma occupazionale, dall'8 aprile 2024 al 7 luglio 2024.
Considerate le sue continue assenze,
unicamente in parte giustificate da certificati medici e spiegate, in seguito,
dall’Assicurato, quali assenze dovute alla precaria situazione di salute della
moglie legate ad una difficile gravidanza, l’Ufficio giuridico della Sezione
del Lavoro di Bellinzona ha sospeso l'Assicurato dal diritto all’indennità per
18 giorni a partire dal 7 maggio 2024 (cfr. decisione SDL del 15 luglio 2024).
Su questo provvedimento sì legge che "Siccome
dal 04.05.2024 l’assicurato è tornato abile al lavoro a tempo pieno era
auspicabile che si presentasse in misura alfine di definire con l’organizzatore
la
ripresa attiva della misura. Per
quanto riguarda i problemi di salute di sua moglie in gravidanza, la quale
risiede a __________ (l), l'assicurato poteva essere esoneralo dal controllo
della disoccupazione per un massimo di 3 giorni, come regola la Prassi LADI ID
della SECO B360 (...) Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio ritiene che il
signor RI 1 debba essere sospeso, per un determinato periodo, dal diritto alle
indennità di disoccupazione. Di regola, l'interruzione anticipata di un POT è
considerata una negligenza di media gravità, ed è sanzionata con una
sospensione che va dai 16 ai 20 giorni. Per il caso in oggetto è ritenuta
adeguata e commisurata una sospensione di 18 giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione. (...)".
Contro questa decisione, non è stata
presentata alcuna opposizione (colloquio telefonico con la SDL in data 11
dicembre 2024).
L'Avvocato della controparte ha
comunicato (punto 18, atto di opposizione dell'11 settembre 2024: "(...)
L'opponente non si reca ogni fine settimana, rispettivamente ogni volta che ha
le ferie a __________, bensì vi si è dovuto recare in tempi estremamente
recenti esclusivamente per motivi di salute contingenti e che riguardavano la
moglie, in stato interessante. Si tratta di una circostanza in tutta evidenza
temporanea, che si esaurirà al momento del parto e che non può certo far
rientrare RI 1 nella decisione di frontaliere, tenendo conto del fatto che da
anni egli risiede in Ticino ed è qui il suo centro di interessi, dove si
trovano genitori, fratelli, sorelle e amici (...)".
Nonostante le affermazioni e
spiegazioni della parte avversa, che, in effetti, stupiscono in maniera
significativa, non è credibile che attualmente e negli anni a venire, questo
futuro papà si rechi e si recherà dalla sua famiglia a __________, unicamente
sporadicamente. Oltre alla difficile gravidanza, vi sarà il momento del parto,
lo svezzamento del neonato, lo stare vicino alla sua nuova famiglia, sostenerla
non solo finanziariamente ma anche con la sua presenza in loco, vedere crescere
il bambino, eccetera.
Evidenziamo che, da __________ a __________
ci sono treni che raggiungono la capitale in tre ore (__________).
Inoltre, qualora egli volesse
effettivamente risiedere, a tutti gli effetti, in Svizzera, per quale motivo,
la sua famiglia non si è ancora trasferita in Svizzera?
In aggiunta, che il Sig. RI 1 si rechi
dalla moglie più spesso di quanto lui ha comunicato, Io si può anche leggere
dalla sua E-mail del 17 giugno 2024, rispondendo all'URC (e-mail riportata
nella decisione SDL del 15 luglio 2024): "Il fermo posta ha influito
negativamente sui tempi di risposta". Questo spiega già da sé che,
egli era ed è consapevole che la sua assenza dalla Svizzera durava e dura già da
diverso tempo (settimane ma anche mesi).
A titolo abbondanziale rileviamo che,
il 6 giugno 2024, l’Assicurato è stato sospeso dall’URC la durata di 5 giorni a
partire dal 01.04.2024, in quanto nel mese di marzo 2024, egli non ha
comprovato ricerche di lavoro.
In data 23 luglio 2024 l’Assicurato è
stato sospeso dall’URC per la durata di 10 giorni a partire dal 01.06.2024, in
quanto nel mese di maggio 2024, egli non ha comprovato ricerche di lavoro.
Dalla nostra documentazione non si
evincono opposizioni contro queste due decisioni.
Dai vari estratti bancari inviati dal
legale della __________ di __________, si rivelano spese in Svizzera tramite
TWINT, E-Banking, prelevamenti, accrediti, dal 2022 a settembre 2024, con
giorni, se non settimane senza alcun movimento.
Se si prendono, ad esempio, i mesi da
maggio 2024 in avanti, si rilevano: un prelevamento il 28 maggio 2024 e due
movimenti tramite TWINT il 4 giugno 2024, il 10 giugno 2024 il pagamento della
tassa annuale della carta di credito e, in seguito, un accredito, in data 7
luglio 2024 ed un prelevamento sempre lo stesso giorno poi più niente fino al 12
settembre 2024.
Le spese inerenti i consumi
elettricità, acqua, riscaldamento, eccetera, sono addebitate al Sig. __________,
presumibilmente il padre dell'Assicurato, ed è quindi difficile comprendere l'esatto
consumo di ogni singola persona. (…)” (Doc. A)
La
Cassa ha, quindi, concluso che, considerata la documentazione in suo possesso e
la situazione famigliare dell’assicurato, il centro preponderante dei suoi
interessi fosse a __________ (cfr. doc. A pag. 6).
1.2. Con
istanza dell’11 giugno 2025, il cui oggetto è la “Richiesta formale di
revisione eccezionale ex art. 53 LPGA” in relazione alla decisione su
opposizione del 13 dicembre 2024, RI 1 ha domandato al TCA “che il mio caso
venga formalmente riaperto ai sensi dell’art. 53 LPGA, che prevede la revisione
anche oltre i termini ordinari qualora emergano nuovi fatti e se la decisione
risulti manifestamente errata e la sua correzione sia di notevole importanza”
(cfr. doc. I pag. 3).
L’istante
ha motivato la propria domanda, asserendo che il provvedimento in questione si
fonda su valutazioni soggettive non documentate e su elementi discriminatori e
preconcetti relativi alla sua situazione familiare.
In
particolare egli ha precisato che il suo centro di interesse è stato ritenuto
all’estero unicamente per la presenza temporanea della sua famiglia, senza
considerare la sua residenza regolarmente registrata nel Cantone Ticino e la
documentazione prodotta dal suo legale che dimostrava la sua permanenza effettiva
in Svizzera.
Il
medesimo ha aggiunto, da un lato, di avere dovuto rinunciare, per motivi
economici, al procedimento giudiziario nonostante la sua volontà di esercitare
Fatti
i suoi diritti.
Dall’altro,
che tuttavia sono emersi dei fatti nuovi rilevanti, e meglio, in primo luogo,
la conclusione di un contratto di lavoro con un’agenzia di collocamento attiva
nel __________ (contratto del 6 giugno 2025 stipulato con __________ della
durata di tre mesi dal 10 giugno 2025; cfr. doc. B) che attesta che il suo
centro d’interesse lavorativo e personale era da sempre in Svizzera, indipendentemente
dalla posizione geografica della sua famiglia.
In
secondo luogo, la ricerca attiva di un lavoro anche dopo la cancellazione dalla
disoccupazione, senza ricorrere all’assistenza sociale, impegnandosi in modo
concreto e costante per reintegrarsi nel mondo del lavoro.
Infine
RI 1 ha fatto valere che le motivazioni contenute nella decisione dell’CO 1 si
fondano su supposizioni non verificate (in proposito rileva che l’espressione
“presumibilmente” utilizzata dal funzionario incaricato denota che non è stato
esperito alcun accertamento), come ad esempio l’attivazione del fermo posta
interpretata quale segno di assenza dalla Svizzera, benché fosse attivo da anni
prima della sua richiesta di disoccupazione. Inoltre il fatto che non vi fossero
movimenti bancari è da ascrivere alle mancate entrate.
L’istante
ha, poi, addotto che le conclusioni formulate da CO 1 sono smentite anche dalla
circostanza che egli contribuisce regolarmente al sistema AVS/LPP e al fisco
svizzero come qualsiasi altro lavoratore residente.
Egli,
infine, ha segnalato di essere “in contatto con la SECO che sta valutando
l’apertura di un’indagine interna sull’operato delle autorità coinvolte”
(cfr. doc. I).
1.3. In
risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’istanza con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 14
luglio 2025 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni e trasmesso
alcuni documenti (cfr. doc. V + 1/3).
1.5. La Cassa
ha preso posizione al riguardo con scritto del 23 luglio 2025 (cfr. doc. VII).
1.6. L’istante,
il 28 luglio 2025, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie,
chiedendo segnatamente “una revisione straordinaria/riconsiderazione ai
sensi dell’art. 53 LPGA: in via principale per errore manifesto (cpv. 2) e, in
via alternativa, per nuovi fatti/nuovi mezzi di prova (cpv. 1)” e “la
restituzione in termini ex art. 41 LPGA per impedimento non imputabile dovuto a
indigenza oggettiva protratta” (cfr. doc. IX + 1).
1.7. Il doc.
IX + 1 è stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. X).
considerato in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF
9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR
2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003;
STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Per
quanto attiene, innanzitutto, all’istanza di restituzione del termine di
ricorso contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. doc. IX),
il TCA rileva che per l'art. 56 LPGA
le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa
possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto
anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una
decisione o una decisione su opposizione.
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso
2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4 i termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso.
Dopo l'entrata in vigore della
LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il
termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI
1998 pag. 217; Mosimann, in:
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA le
richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile
a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato
(cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato,
il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018
consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF
110 V 37
consid. 2; Thomas Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Relativamente
alla posta A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso all’assicurato la
decisione su opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. doc. A), va osservato che
la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di
spedizione. Più precisamente secondo l’Alta Corte il sistema di notifica delle
decisioni attraverso l’invio A Plus è perfettamente valido e quale
notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il
deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF
8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag.
432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8
settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF
8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020; STF 8C_124/2019 del 23 aprile
2019; STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF
8C_179/2019 dell’11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_400/2019 del
13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre
2018; sul tema, si veda pure Petra
Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e Tano Barth, Le
courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le
courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la
jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet
aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en
se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par
pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs
à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer
quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo
autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale
incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e
“l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en
scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer
le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement
l’éventuel délai.”).
In
proposito cfr. STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2024.38
del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA
38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA
38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
Per completezza va, comunque,
segnalato che il Consiglio federale, il 14 febbraio 2024, ha avviato la
consultazione, adempiendo in tal modo la mozione 22.3381 Armonizzazione del
computo dei termini della Commissione degli affari giuridici del Consiglio
nazionale (CAG-N), in merito alla propria proposta di inserire in tutto il
diritto federale una nuova regolamentazione secondo cui gli invii che
determinano l’inizio della decorrenza di un termine (e che sono, ad esempio,
notificati di sabato) sono reputati consegnati soltanto al primo giorno feriale
seguente (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100023.html;
STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 5.1.; Daniele
Cattaneo, “Alcune novità legislative e giurisprudenziali nel diritto delle
assicurazioni sociali”, in: RtiD I-2025 pag. 397 ss. (439-440)).
Il 12 febbraio 2025 il Consiglio
federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha licenziato il
Messaggio concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei
fine settimana e nei giorni festivi secondo cui è applicabile all’intero
diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che
prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che
determinano la decorrenza di un termine, che quest’ultimo inizi a decorrere
soltanto il giorno feriale seguente (cfr.
Il
Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato il disegno relativo
alla legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei
giorni festivi il 19 giugno, rispettivamente il 9 settembre 2025 (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2025/20250909094308762194158159026_bsi066.aspx;
Il 26
settembre 2025 il Parlamento ha approvato la Legge in questione nel contesto
della votazione finale (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2025/20250926085927370194158159026_bsi052.aspx;
L’adozione
della “legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni
festivi” comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della
LPGA (art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it;
Cfr. pure Georges Chanson, Mögliche Fristenfallen
bei A-Post Plus + My Post 24, in Anwaltsrevue 11/12/2024, pag. 467 segg..
2.4. L’art. 14
Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente
la “restituzione in termini” e
applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60
cpv. 2 LPGA.
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze
personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere
valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere
manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La
giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave
malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non
colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di
agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure
stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (cfr. STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14
maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF
9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017
consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.;
RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a;
cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli
ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine
va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima
della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid.
2.2.).
Per la questione dell'impedimento
senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo
rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura
più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata
di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire
il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF
9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF
8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA
2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.
4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,
pag. 216).
Deve ancora
essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un
rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nella
presente evenienza l’istante stesso riconosce di non avere ricorso
tempestivamente contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2024
invitagli tramite posta A Plus (cfr. doc. I pag. 1; IX pag. 3).
Il
medesimo ha chiesto, tuttavia, la restituzione del termine ex art. 41 LPGA,
essendo stato impedito a impugnare il provvedimento in questione per un motivo
a lui non imputabile, e meglio a causa di difficoltà economiche (cfr. doc. IX pag.
4; I pag. 1).
Al
riguardo va evidenziato, in primo luogo, che la procedura ricorsuale dinanzi al
TCA nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è di principio
gratuita (cfr. art. 61 lett. a e lett. fbis LPGA; consid. 2.13.), per cui non
vengono accollate spese.
In secondo luogo, che è possibile
essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio qualora siano adempiute
determinate condizioni (ossia se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo; cfr. STF 9C_217/2025 del 3 luglio
2025 consid. 3.2.; STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF
9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017
consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In
concreto, ad ogni modo, si constata che RI 1, mediante l’istanza dell’11 giugno
2025 (cfr. doc. I; consid. 1.2.), ha di fatto contestato nel merito la
decisione su opposizione del 13 dicembre 2024, dimostrando di sapere
argomentare la propria tesi.
Ne
discende, tutto ben ponderato, che l’assicurato, il quale non ha invocato altre
ragioni specifiche, oltre alle ristrettezze finanziarie, che gli avrebbero
impedito di impugnare senza ritardo la decisione su opposizione del 13 dicembre
2024, avrebbe potuto impugnare personalmente e in modo tempestivo il provvedimento
in questione.
In
proposito giova, peraltro, rilevare che nell’ambito del diritto delle
assicurazioni sociali vige il principio di semplicità della procedura, secondo
cui il giudice adito non deve mostrarsi troppo severo quando si tratta di
valutare la forma e il contenuto dell’atto di ricorso. D’altronde ai sensi
dell’art. 61 lett. b LPGA, il quale prevede che il
ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti
e dei motivi invocati, se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale
delle assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le
lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del
ricorso (cfr. STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 3.2.).
In
simili condizioni occorre concludere che il motivo economico fatto valere dall’assicurato
non costituisce una valida ragione che consenta di restituire al medesimo il
termine di ricorso.
2.6. Relativamente
all’istanza di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del
13 dicembre 2024 (cfr. doc. I; IX; consid. 1.2.; 1.6.), il TCA osserva che l’art.
53 della Legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA)
concernente la revisione e la riconsiderazione prevede:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una
Considerandi
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv.
3)"
I principi relativi alla riconsiderazione
e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente
all'entrata in vigore della LPGA sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA
(cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del
12.
marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004
consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
2.7
L'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato ex
art. 53 cpv. 1 LPGA quando, analogamente alla revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie (art. 61 lett. i LPGA), sono
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 4.1.; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; DTF 129 V 110; DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre
2002).
Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova)
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza
(cfr. STF 8C_369/2022 del 5 aprile 2023 consid. 3.2.2.; STF 8C_562/2020 del 14
aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
In particolare,
secondo costante giurisprudenza federale, un fatto è da considerarsi
nuovo se esisteva già al momento della precedente procedura, ma non è stato
portato a conoscenza dell’autorità, poiché non era noto all’istante malgrado la
sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante,
se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto
addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura.
Un simile fatto deve, inoltre, essere
rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a
fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio
diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_683/2024
dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 9F_2/2021 del 7 dicembre 2021 consid.
2.2., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF 8C_778/2021 del 1° luglio
2022.
consid. 3.2.; DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015.
consid. 4.1.; 4.2.).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi
di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di
giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza,
ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza.
Se i
nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente,
il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente
procedura.
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti
ma pure ad accertarli.
Un mezzo
di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (cfr. STF 9F_2/2021 del
7.
dicembre 2021 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 IV Nr. 26 pag. 85; STF
8C_778/2021 del 1° luglio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015.
consid. 4.1.; 4.3.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF
127.
V 353 consid. 5b).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o
nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già
conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto
dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria
diligenza (cfr. STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del
29.
novembre 2005 consid. 2.2.).
2.8
Riguardo alla revisione processuale
giova, inoltre, rilevare che in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191 pag.
145.
seg., il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) - confermando una
sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha
stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa
soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su
ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso (cfr. pure A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in
R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996,
pag. 291).
L’Alta
Corte ha ripreso tale prassi in una sentenza U 325/02 del 24 ottobre 2003,
in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto
il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un
assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di
revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui
l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo
contributivo e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione
interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle
decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte
dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
I termini appena citati sono stati
dichiarati applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non
li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv.
1.
e 2 PA.
Alla PA rinvia, del resto, l'art.
55.
cpv. 1 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non
fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_756/2012
del 17 luglio 2013 consid. 4.3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid.
4.3.; STF 9C_1011/2008 del 9 marzo 2009; STF U 43/05 del 31 ottobre 2005
consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_683/2024 dell’11 agosto 2025 consid. 2.5.; STF 8C_375/2024 del 2 luglio 2025
consid. 5.2.; STF 9C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 3.2.; DTF 143 V 105;
STCA 42.2017.11-15 del 10 aprile 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2024.34 del 16
settembre 2024; STCA 39.2011.4 del 12 dicembre 2011.
2.9
Dalla
revisione processuale va distinta la riconsiderazione (o riesame) delle
decisioni amministrative (art. 53 cpv. 2 LPGA).
In proposito va evidenziato che
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, nel
caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante
(cfr. STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 3.3.; STF 8C_4/2017 del 13
marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STFA C 227/03 del
23.
marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre
2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF
129.
V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF
126.
V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti).
È, altresì, utile osservare che per
costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli
interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12
settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo
2007).
Inoltre l’Alta Corte, con la
sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha
stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione
non è impugnabile mediante opposizione.
Nemmeno è possibile entrare nel
merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di
una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo
giudiziario (cfr. STF 8C_622/2023 del 27 maggio 2024 consid. 5; STF 9C_452/2013
del 10 luglio 2013; STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF 9C_517/2011 del 12
settembre 2011).
2.10
La
revisione processuale secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA si differenzia, dunque,
dalla riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, in quanto la prima ha lo
scopo di adeguare una decisione a uno stato di fatto corretto o cambiato,
mentre la seconda serve a correggere un errore nell’applicazione del diritto,
in particolare allorché esisteva una chiara lacuna nell’accertamento, la quale
avrebbe dovuto essere colmata tramite ulteriori indagini (cfr. STF 8C_683/2024
dell’11 agosto 2025 consid. 2.7.; STF 9C_641/2023 del 31 gennaio 2024 consid.
3.4.).
2.11
Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia
l’autorità che ha emesso il provvedimento cresciuto in giudicato di cui si
chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto
pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.7.; 2.9.; STF 8C_429/2025 del 25
agosto 2025 consid. 3).
In effetti lo scopo di un’istanza
di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore
esame di una decisione, rispettivamente di una decisione su opposizione,
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).
In concreto, quindi, a torto RI 1
ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione della decisione su
opposizione del 13 dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) cresciuta in
giudicato direttamente al TCA, invece che alla Cassa.
Questa Corte non può,
conseguentemente, entrare nel merito dello scritto dell’11 giugno 2025 di RI 1.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi
per ragione di competenza alla Cassa (cfr. art. 6 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa - LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 31 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale - Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di
revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13
dicembre 2024 (cfr. consid. 1.1; 1.2.) entro un termine adeguato
È ad ogni modo utile sottolineare
che il TCA può, in seguito, pronunciarsi solo su un’eventuale decisione su opposizione
emanata dall’organo amministrativo competente in relazione alla domanda di
revisione.
Giova,
altresì, ricordare, da una parte, che un fatto è da considerarsi nuovo, ai fini
della revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA), se esisteva già al momento della
precedente procedura, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità, poiché
non era noto all’istante malgrado il suo comportamento diligente. Tale fatto
deve, del resto, essere rilevante (cfr. consid. 2.7.).
Dall’altro,
che i nuovi mezzi di prova devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza (cfr.
consid. 2.7.).
Per quanto concerne la richiesta di
riconsiderazione va, per contro, ribadito che l’autorità amministrativa non può
essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento, come pure che la
mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile
mediante opposizione.
Ritenuto,
poi, che non è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso, il
rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare
l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. consid. 2.9.).
2.12
RI 1 ha
dichiarato di restare a disposizione per ogni chiarimento (cfr. doc. IX).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art.
6.
CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni
sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012
consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.
2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio
2024.
consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF
9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio
2022.
consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.,
pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021
consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.
5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018
I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del
23.
marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF
122.
V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice
richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
– nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso
di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto
di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale
indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste
di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28
pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito
che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non
è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1
CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010
succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2024.9
del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021
consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12
ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel
caso di specie l’istante - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza
federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica
udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto,
in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere
sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF
8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che,
come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il
diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,
infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita
la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una
norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione
orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre
2022.
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28
del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid.
2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è
stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del
1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.;
STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio
2020.
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016
del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella
presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto
consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che
l’audizione dell’assicurato non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai
fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde,
pertanto, dal sentire l’istante (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 5.3.).
2.13
L’art. 61
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1°
gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a
LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di
regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett.
fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la richiesta di restituzione
del termine di ricorso ex art. 41 LPGA e 14 Lptca, nonché l’istanza di
revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre
2024.
che si è rivelata irricevibile.
Nella presente fattispecie la
questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a
prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di
particolari approfondimenti.
In effetti, nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero
accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (la nostra Massima Istanza
ha sottolineato che un litigio vertente sulla restituzione di un termine non si
riferisce al riconoscimento o al diniego di prestazioni; cfr. STFA H 175/06 del
30.
marzo 2007; DTF 121 V 178 consid. 4.
Inoltre
in alcune sentenze relative all’assicurazione contro gli infortuni il Tribunale
federale ha indicato che una lite a proposito della fondatezza di una domanda
di revisione processuale non concerne in sé l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni; cfr.
STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2022 UV
Nr. 7 pag. 27; STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 1.3.; STF 8C_232/2020
del 6 ottobre 2020 consid. 1.3.; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid.
2.2
Su
questi temi si veda pure Jean Métral, Commentaire
romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA) non verrebbero
comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale,
in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato
che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui
all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera
generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha
lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a
un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura
integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668
segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di
fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale
chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. anche Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticino, come rilevato
dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,
“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1
Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022
del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18
(STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022
pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Ne discende che nel presente caso
non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025
consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27
del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid.
2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di restituzione del termine di ricorso ex art. 41 LPGA contro la decisione su
opposizione del 13 dicembre 2024 è respinta.
2. L’istanza
di revisione e riconsiderazione della decisione su opposizione del 13 dicembre
2024 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla CO 1 per competenza (consid. 2.11.).
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti